XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 2 dicembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 dicembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Rivolta, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1o dicembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LORENZIN e DE NICHILO RIZZOLI: «Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della lingua medesima» (1967);
SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari e di cure palliative» (1968);
VIETTI e RAO: «Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio nei confronti di alcune figure di pubblico ufficiale» (1969);
SCHIRRU: «Modifica all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di reclutamento del personale da destinare alle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale» (1970);
BOSI: «Disciplina dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente» (1971).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 dicembre 2008, ha trasferito alla Camera dei deputati, con il consenso del Presidente del Senato, il seguente disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze al Senato della Repubblica il 29 novembre 2008:
«Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» (1972).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
SAGLIA ed altri: «Disposizioni per la riforma della disciplina relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e delega al Governo per la sua attuazione» (1570) Parere delle Commissioni II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIDONI ed altri: «Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (1664) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRIGUGLIO: «Modifica dell'articolo 49 della Costituzione, concernente l'organizzazione e il funzionamento dei partiti politici e la partecipazione dei cittadini alla politica nazionale» (1721).
VII Commissione (Cultura):
GHIZZONI ed altri: «Disposizioni per la stipulazione di contratti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca scientifica diretti da giovani ricercatori» (1143) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV.
IX Commissione (Trasporti):
MOFFA ed altri: «Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (1717) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di dodici risoluzioni e una raccomandazione approvate nella sessione dal 20 al 23 ottobre 2008, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra (doc. XII, n. 166) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli, le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse (doc. XII, n. 167) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «Legiferare meglio 2006» ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità (doc. XII, n. 168) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 24a relazione annuale della Commissione (doc. XII, n. 169) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 (doc. XII, n. 170) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);
risoluzione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale (doc. XII, n. 171) - alla XI Commissione (Lavoro);
raccomandazione destinata al Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (doc. XII, n. 172) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea (doc. XII, n. 173) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (doc. XII, n. 174) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di «body scanner» sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati (doc. XII, n. 175) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 (doc. XII, n. 176) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla Repubblica democratica del Congo: scontri al confine orientale della Repubblica democratica del Congo (doc. XII, n. 177) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla Birmania (doc. XII, n. 178) - alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 28 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una segnalazione in merito alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1083 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2008, N. 154, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E IN MATERIA DI REGOLAZIONI CONTABILI CON LE AUTONOMIE LOCALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1891)

A.C. 1891 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il 26 dicembre 2007 è scaduto il termine di adeguamento delle strutture sanitarie alle disposizioni riportate al Titolo III del decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private; entro tale data, le strutture sanitarie avrebbero dovuto possedere tutti i requisiti indicati e previsti dal precitato decreto ed essere conseguentemente in possesso del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.);
il citato decreto ministeriale si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private classificate ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, secondo la tipologia di prestazioni erogate;
buona parte delle strutture sanitarie del Paese, allo stato attuale, nonostante il legislatore abbia concesso cinque anni per gli adeguamenti necessari, devono ancora essere adeguate totalmente o parzialmente alle precitate normative per mancanza di fondi che sono stati con gradualità concessi solo nel corso dei recenti accordi di programma quadro tra Stato e Regioni su richieste inoltrate a partire dall'anno 2002;
il titolare dell'attività ospedaliera è tenuto, comunque, ad attivare, in caso di adeguamenti anche parziali, tutti i procedimenti finalizzati all'ottenimento, da parte del Comando dei vigili del fuoco, del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) necessario ai fini del regolare esercizio dell'intera attività ospedaliera, ai sensi delle citate disposizioni di legge;
anche le strutture ospedaliere che hanno ottenuto di recente i finanziamenti per l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi, dovranno comunque richiedere la visita per l'ottenimento del C.P.I. per l'intero stabilimento ospedaliero prima ancora del parere del Comando dei vigili del fuoco sulla conformità di tali specifici parziali progetti; il C.P.I., tuttavia,non potrà comunque essere concesso se non dopo l'esecuzione degli interventi globali,

impegna il Governo

ad attivare le procedure al fine di prorogare al 31 dicembre 2010 i termini di adeguamento previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 per le strutture esistenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 dello stesso decreto, al fine di consentire la concreta graduale attuazione degli adeguamenti alle normative antincendio mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati a tale scopo.
9/1891/1. Stucchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter del provvedimento in esame prevede l'attribuzione di una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA per le regioni confinanti con la Confederazione elvetica;
il beneficio si estende anche alle regioni a statuto speciale che già hanno regimi fiscali di favore rispetto alle regioni a statuto ordinario; tali misure rischiano di rafforzare ulteriormente il fenomeno, in continua crescita, delle richieste dei comuni di confine di passare da una regione a statuto ordinario ad una confinante a statuto speciale;
anche al fine di contrastare il suddetto fenomeno, l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;
il fondo è volto a finanziare specifici progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario di adeguare i propri servizi alle condizioni più favorevoli con cui quei medesimi servizi sono goduti dai cittadini dei comuni confinanti nei territori a statuto speciale;
il suddetto fondo, con una dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro nell'anno 2007, è stato successivamente rifinanziato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;
sulla base della legislazione vigente l'entità della dotazione del fondo per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è sensibilmente inferiore rispetto a quella per l'anno 2007, tanto da comprometterne l'efficacia. Tale dotazione, inoltre, potrebbe subire un'ulteriore riduzione per effetto della legge finanziaria per il 2009,

impegna il Governo

a rifinanziare in altro provvedimento il suddetto fondo in modo da allineare la dotazione prevista per gli anni 2009 e 2010 all'entità dello stanziamento previsto per l'anno 2007.
9/1891/2. Zorzato, Milanato, Gava, Mistrello Destro, Paniz.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto-legge in esame proroga i termini per la definitiva applicazione delle norme in vigore sull'attività libero-professionale intramuraria e sulla cosiddetta «intramoenia allargata»;
è dal 1992 che le norme sull'intramoenia vengono prorogate in un susseguirsi di leggi, con il risultato che nella maggior parte dei casi, in particolare nelMezzogiorno, le Regioni e le ASL hanno finora non rispettato le norme vigenti fino alla legge 3 agosto 2007, n. 120;
la mancata applicazione delle norme sull'intramoenia e il sistematico ricorso alle più disparate forme di «intramoenia allargata» da parte delle Regioni e delle ASL hanno creato un quadro di incertezza che danneggia sia i pazienti, sia la professionalità dei medici;
l'apparato di sanzioni per gli enti locali inadempienti previsto dall'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 120 del 2007 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 371 del 2008 della Corte costituzionale, facendo così venir meno per lo Stato qualsiasi concreta possibilità di intervenire in materia;
la sanità costituisce uno dei livelli essenziali espressamente elencati dall'articolo 117, lettera m), della Costituzione, che lo Stato ha il compito di garantire con uguali standard qualitativi sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo:

ad un'attenta ricognizione sul rispetto da parte delle Regioni e delle Asl delle norme sull'attività libero-professionale intramuraria, al fine di trasmettere il messaggio che questa ennesima proroga sarà l'ultima;
a studiare un nuovo ed efficace sistema di sanzioni.
9/1891/3. Fucci.

La Camera,
premesso che:
in data 31 luglio 2007 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Presidente della Regione Sicilia l'Accordo attuativo del Piano di rientro previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Legge finanziaria per il 2005);
il suddetto accordo è stato approvato dalla Giunta regionale siciliana con la delibera n. 312 del 1o agosto 2007, unitamente al Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento degli equilibri economici del servizio sanitario regionale;
con la suddetta delibera è stato conferito all'assessore regionale per la sanità il compito di attuare il suddetto accordo unitamente al suddetto piano di rientro,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative, affinchénella Regione Sicilia si dia attuazione al decreto dell'assessorato alla sanità del 6 agosto 2007, recante l'approvazione dell'Accordo attuativo del Piano di rientro previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.
9/1891/4. Marinello, Germanà, Fontana Vincenzo, Pagano.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto un procedimento di verifica e di monitoraggio dei singoli piani di rientro, il cui mancato rispetto da parte delle regioni comporta una diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'istituzione di un commissario ad acta per tutta la durata del piano di rientro;
tale incremento del controllo sulla spesa sanitaria regionale, nelle regioni sottoposte a piano di rientro, tuttavia, ha comportato la previsione del blocco delle assunzioni per il personale medico e paramedico;
si potrebbe verificare un effetto dannoso sull'efficienza di alcuni repartiparticolarmente delicati, quali le unità di terapia intensiva neonatali che ogni anno assistono neonati prematuri,

impegna il Governo

ad escludere dal blocco delle assunzioni previsto dai piani di rientro, dal 1o gennaio 2009, i medici e gli infermieri addetti delle unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri con peso alla nascita inferiore a 1500 grammi.
9/1891/5. Gioacchino Alfano, Marinello.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis del provvedimento in esame prevede trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte;
in forza dell'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), sulla base di parametri specificatamente indicati, 13 regioni sulle 15 a statuto ordinario hanno approvato leggi di riordino delle comunità montane;
per le due regioni che non hanno inteso legiferare (Puglia e Veneto) si applicherà la predetta disposizione per la riduzione degli enti;
a seguito delle leggi di riordino regionali le comunità montane nelle 13 regioni citate sono passate da 253 a 170 con una riduzione del 30 per cento;
nell'ultimo periodo alle comunità montane sono stati ridotti i trasferimenti per il contributo ordinario per 33,4 milioni per il 2008 e 66,8 milioni a decorrere dal 2009 ed ulteriori 30 milioni con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 76, comma 6-bis, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
sulla base dei tagli suddetti il contributo ordinario per il 2009 passerebbe da 99,6 milioni del 2008 a 36,2 milioni;
la permanenza delle stesse comunità montane, sia pur nel numero ridotto, sarebbe messa in discussione se le risorse previste non fossero sufficienti a garantire la gestione ordinaria rispetto ad impegni assunti ed inderogabili oneri di funzionamento;
le comunità montane agiscono in regime di «finanza derivata»;
gli effetti di «dissesto» si riverbererebbero sui conti dello Stato;
a seguito della riforma attuata appare opportuno fare il punto della situazione e verificare l'intera materia alla luce delle nuove leggi regionali,

impegna il Governo

a produrre un attento monitoraggio della situazione verificando se sussistono rischi reali di effetti negativi sulla finanza pubblica a seguito di eventuale «dissesto» delle comunità montane medesime o parte di esse, proponendo al Parlamento le eventuali azioni necessarie per garantire il livello minimo di operatività alle comunità montane rimaste dopo la riforma.
9/1891/6. Vannucci.

La Camera,
premesso che:
il finanziamento erogato in favore del Comune di Catania non può certo sostanziarsi in un condono finanziario a vantaggio di una gestione amministrativa assolutamente fallimentare che ha mortificato i cittadini e attribuito alla città un'immagine assolutamente negativa;
gli entusiasmi manifestati dall'attuale amministrazione comunale di Catania sono assolutamente ingiustificati e fanno temere che non sia ancora chiaro quali e quante difficoltà ancora devonosopportare i cittadini per riuscire a riportare l'equilibrio di bilancio a fronte di una progressiva diminuzione di servizi;
occorre che, a seguito del finanziamento erogato, il Governo vigili sulle destinazioni di queste risorse;
sarebbe opportuna una commissione di vigilanza in sede locale con rappresentanti del consiglio comunale di maggioranza e di opposizione e del Governo per controllare quanto in premessa,

impegna il Governo:

a pretendere la restituzione, con modalità e forme da concordare, del finanziamento erogato nel presente decreto in favore del Comune di Catania;
a pretendere dal Comune di Catania, entro il 31 dicembre, un rigoroso piano di rientro;
a controllare che vi sia un rigoroso pagamento dei creditori utilizzando il criterio cronologico onde evitare favoritismi.
9/1891/7. Burtone.

La Camera,
premesso che:
per il Comune di Taranto è stato dichiarato il dissesto in data 17 ottobre 2006;
per gli effetti del succitato dissesto l'amministrazione è impossibilitata a contrarre mutui per finanziare opere infrastrutturali sul territorio, necessarie per il rilancio dell'economia e degli investimenti locali;
per effetto del dichiarato dissesto i cittadini sono costretti oggi a dover pagare il massimo delle aliquote per tutti i servizi di competenza del comune, con effetti devastanti sul bilancio familiare;
il Comune di Taranto, nei fatti, è impossibilitato a presentare progetti alla Regione Puglia sui fondi strutturali europei (FAS regionali) in quanto non in grado di cofinanziarli;
la situazione di grave crisi strutturale (vedasi Porto, Arsenale militare marittimo, Ilva), che investe la città di Taranto necessita di interventi urgenti per ridare, anche se parzialmente, risposte favorevoli alla ripresa di sviluppo socioeconomico della città,

impegna il Governo

ad adottare, in tempi brevi, le opportune iniziative normative volte ad estendere anche in favore della città di Taranto i finanziamenti, nella misura di 50 milioni di euro, finalizzati a superare il dissesto economico, al fine di consentire, anche mediante il cofinanziamento da parte della Regione e della Comunità europea, la realizzazione di progetti ed opere infrastrutturali necessarie e non più rinviabili.
9/1891/8. Franzoso.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 5, comma 3, stabilisce che le risorse assegnate a singoli comuni (tra i quali quello di Catania) con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate possono essere utilizzate anche per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente;
il 30 settembre 2008 il CIPE ha, infatti, deliberato un finanziamento a fondo perduto in favore del Comune di Catania pari a 140 milioni di euro;
un rapporto della Corte dei Conti del giugno scorso denunciava gravi responsabilità, carente attendibilità delle scritture contabili, indeterminatezza delle risorse, appartenenza al patrimonio indisponibile degli immobili che il Comune voleva vendere ed una situazione finanziaria fortementecompromessa per la mancata tempestiva soluzione dei gravi problemi manifestatisi ben prima del 2003;
la situazione debitoria del comune di Catania ammonta a 357 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 100,5 milioni di indebitamento delle società partecipate; in queste cifre non è compreso il debito residuo, il quale, come si legge in una relazione della Ragioneria generale del Comune alla Corte dei conti, ammonta ad altri 549,7 milioni di euro, per un totale complessivo di 1.007 milioni;
negli ultimi anni hanno governato Catania il sindaco Scapagnini e il vice-sindaco Lombardo;
Catania ha una pletora di impiegati assunti a fini clientelari: quasi 5mila, si conta un dipendente comunale ogni 72 abitanti; su 540 vigili urbani solo 5 sono vigili semplici e 535 ispettori, per altro tutti fermi perché mancano i soldi per pagare la benzina; in compenso, sono stati distribuiti due milioni di euro di premi di produzione per l'anno 2006 ai funzionari del Comune per i «brillanti» risultati ottenuti;
sommando i dipendenti del Comune, delle municipalizzate, delle aziende speciali e partecipate, quelle provinciali, dei patronati e delle municipalità, si arriva alla ragguardevole somma di quindici, ventimila dipendenti;
le municipalizzate catanesi hanno i bilanci in rosso, inclusa l'azienda energetica municipale che nel resto del Paese sarebbe in attivo, qui è causa del dissesto economico e di diffuso clientelismo; l'azienda municipale dei trasporti copre con la vendita dei biglietti solo un quinto dei costi, con un debito di ben 157 milioni di euro;
l'azienda comunale del gas, l'Asec, per anni non ha mandato neppure una lettera di sollecito ai 3mila morosi che non pagavano; sugli autobus di Catania il 60 per cento degli utenti non compra il biglietto; viceversa sono numerosi i membri dei consigli di amministrazione di tali società municipalizzate e partecipate;
un'inchiesta della magistratura ha già coinvolto, in merito a tale dissesto delle casse comunali, una quarantina di personaggi, fra i quali gli ex assessori al bilancio e l'ex sindaco Scapagnini;
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267) prevede, al Titolo VIII, articoli dal 242 al 269, delle procedure di controllo per gli enti locali strutturalmente deficitari e il commissariamento degli enti dissestati;
l'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali recita «si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché il citato finanziamento deliberato dal CIPE al Comune di Catania non sia un finanziamento a fondo perduto, bensì un prestito rimborsabile in tempi brevi;
a valutare, unitamente alla Regione Sicilia, se ricorrono le condizioni e se vi sia l'opportunità di attivare le procedure previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per gli enti locali strutturalmente deficitari ovvero in stato di dissesto.
9/1891/9. Messina.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 5, comma 3, stabilisce che le risorse assegnate a singoli comuni (tra i quali quello di Roma) con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse delfondo per le aree sottoutilizzate, possono essere utilizzate anche per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente;
la stessa norma prevede che a decorrere dall'anno 2010, nell'ambito delle risorse disponibili, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal citato comma 3;
dalla formulazione della norma non risulta chiaro a quali «risorse disponibili» si intenda fare riferimento, se quelle del Fondo aree sottoutilizzate, ovvero, come rileva la relazione tecnica, quelle complessive in materia di federalismo fiscale;
si tratta di uno stanziamento che non ha giustificazione: non sono state definite infatti, le funzioni di Roma capitale in una logica federalista e pertanto non sono state quantificate le spese afferenti a tali funzioni;
l'attribuzione al Comune di Roma del contributo di 500 milioni per l'anno 2008 è finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al rimborso di tale somma alla Cassa provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma. L'articolo 78 citato ha introdotto una serie di disposizioni volte a favorire il rientro dalla situazione di indebitamento in cui versa il Comune di Roma;
in particolare, la norma ha disposto la nomina del sindaco del Comune di Roma a commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e della predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune;
in base alla norma, il piano di rientro deve essere presentato dal commissario straordinario al Governo entro il 28 settembre 2008 (ovvero entro altro termine che potrebbe essere indicato in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), per la sua approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,entro i successivi trenta giorni;
al fine dell'attuazione di tale piano di rientro, sono stati prorogati di sei mesi i termini previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267), relativi all'approvazione dei principali documenti contabili dell'ente: la deliberazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007 è stata prorogata al 30 dicembre 2008, l'adozione della delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata prorogata al 30 dicembre 2008, l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008 è stato prorogato al 30 maggio 2009;
nelle more dell'approvazione del suddetto piano di rientro, il comma 8 dell'articolo 78 del citato decreto n. 112 del 2008 ha disposto che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. concedesse al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali in favore del comune stesso, al fine di superare, secondo quanto riportato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 112 del 2008, la grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma si trovava ad affrontare;
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame, l'anticipazione viene ora rimborsata alla Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, appositamente rifinanziato per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del citato decreto n. 112 del 2008;
per quanto concerne i futuri trasferimenti statali che, ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del citato decreto n. 112 del 2008, vengono previsti in favore del Comune di Roma, il comma 3 dell'articolo inesame prevede che possono essere utilizzate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate con delibera del CIPE del 30 settembre 2008;
in base a quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento in esame, i finanziamenti in questione sono limitati all'anno 2009;
in base al comma 3, pertanto, sono inserite ulteriori finalità di utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulle risorse assegnate con la delibera CIPE del 30 settembre 2008 per il finanziamento degli interventi infrastrutturali, consistenti nelle finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto n. 112 del 2008 (trasferimenti al Comune di Roma), ovvero il ripiano dei disavanzi, anche di spesa corrente,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché il citato finanziamento al Comune di Roma non sia un finanziamento a fondo perduto, bensì un prestito rimborsabile in tempi brevi;
a collegare strettamente gli eventuali finanziamenti aggiuntivi al Comune di Roma alle effettive funzioni attribuite alla Capitale dal provvedimento in corso di esame da parte del Senato in materia di federalismo fiscale.
9/1891/10. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, commi da 1 a 1-quater, del provvedimento in esame, indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal provvedimento in esame, quantificati dal comma 1-ter in 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, attraverso il transito di risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
ai fini della copertura finanziaria di tali oneri, il meccanismo delineato dall'articolo 6 è così articolato:
1) il comma 1 dispone una riduzione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di complessivi 781,779 milioni di euro per il 2008 e di 528 milioni per il 2009;
2) il comma 1-bis dispone l'iscrizione delle suddette risorse, rivenienti dalla riduzione del FAS, nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
3) il comma 1-ter, che reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in 260,593 milioni per il 2008 e in 436,593 milioni per il 2009, stabilisce che alla copertura finanziaria si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 1-bis;
4) il comma 1-quater prevede, infine, che quota parte delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, come integrato dal comma 1-bis, che residua rispetto all'utilizzo a copertura, pari a di 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni 2008 e 2009. Tale somma corrisponde alla differenza tra le risorse portate in riduzione del FAS (781,779 milioni per il 2008 e 528 milioni per il 2009) che sono andate ad integrare il Fondo interventi strutturali di politica economica e le risorse di quest'ultimo Fondo utilizzate a copertura degli oneri del decreto-legge (260,593 milioni per il 2008 e in 436,593 milioni per il 2009);
in relazione alle risorse affluenti al Fondo per interventi strutturali di politica economica provenienti dal Fondo per learee sottoutilizzate di cui al comma 1, si osserva inoltre come, trattandosi di risorse di conto capitale che vengono trasferite ad un Fondo di parte corrente, possa configurarsi una fattispecie di dequalificazione della spesa ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, stante il loro utilizzo per finalità di copertura delle nuove spese correnti disposte dal decreto-legge in esame;
occorre infine segnalare, in relazione alla riduzione delle risorse del FAS disposta dal comma 1, ai fini dell'integrazione delle risorse del Fondo per gli interventi infrastrutturali di politica economica per finalità di copertura finanziaria, che la riduzione risulta aggravata in misura superiore di tre volte rispetto alle risorse occorrenti ai fini della copertura per il 2008, in quanto, come specificato nella nota del 29 ottobre u.s. del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, - il coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS è «più basso», posta l'articolata procedura di spesa ad esso sottesa. Il coefficiente è specificamente valutato nell'ordine del 30 per cento annuo, nel senso che a fronte di un qualsiasi tipo di rifinanziamento del FAS il primo anno appare spendibile solo il 30 percento delle risorse, così come il secondo anno. Solo nel terzo le risorse potranno risultare completamente erogate;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha già sottolineato, in sede di confronto sul decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la necessità di riaffermare e rispettare le finalità costituzionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). In particolare, si finanziano, invece, spese di gestione correnti, spesso a copertura di disavanzi di amministrazioni locali, e non le politiche «addizionali» per lo sviluppo. Sono l'esatto opposto della finalità del FAS e dell'impostazione della programmazione unitaria. Si assiste ad un taglio costante e senza indirizzo strategico del Fondo, con violazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
ne risulta un approccio di forte ricentralizzazione, in aperta contraddizione con il percorso federalista attuale, e di forte regressione della capacità operativa delle amministrazioni preposte all'attuazione dei programmi di investimento;
questi tagli al FAS si aggiungono alle numerose riduzioni delle somme a disposizione del Fondo suddetto eseguite con diversi provvedimenti dell'attuale Governo dall'inizio della legislatura per un totale di 13.365,2 milioni di euro sulla dotazione del FAS 2008 - 2011, ai quali si aggiungono 1.310 milioni di tagli definiti dall'articolo 6 del decreto-legge in esame;
il Fondo aree sottoutilizzate costituisce lo strumento di governo della politica regionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate del nostro Paese, quali le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise, nonché le aree di crisi del Centro Nord;
le risorse FAS sono stabilite, ogni anno, dalla legge finanziaria e assegnate dal CIPE per interventi addizionali per l'85 per cento per le aree meridionali e per il 15 per cento per le aree sottoutilizzate del Centro Nord;
anche se una parte dei fondi tolti al FAS sono a beneficio delle regioni meridionali, tali somme dovrebbero fare parte delle spese correnti e non essere sottratte al FAS, le cui finalità sono quelle di recuperare lo squilibrio tra Centro Nord e Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a monitorare costantemente la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno ed in particolare a confermare che l'85 per cento di tali risorse venga effettivamente destinato alle aree meridionali come stabilito dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 eche tali risorse siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, inviando in merito ogni tre mesi una relazione al Parlamento;
a recuperare, con provvedimenti successivi, le necessarie risorse al fine di rispettare tali impegni.
9/1891/11. Misiti.

La Camera,
premesso che:
la presenza dell'industria petrolifera ha significativi impatti sociali e ambientali, da incidenti e da attività di routine come l'esplorazione sismica, perforazioni e scarti inquinanti. L'estrazione petrolifera è costosa e spesso danneggia l'ambiente. La ricerca e l'estrazione di petrolio disturbano l'ambiente circostante;
in alcune regioni d'Italia sono presenti importanti attività di estrazione petrolifera come ad esempio la Sicilia, la Basilicata ed il Veneto le quali ricevono le royalties che dovrebbero compensare un danno procurato dall'estrazione del petrolio (disboscamento, emissioni di gas dannosi, metalli pesanti, radon, etc.); ma il danno all'ambiente e alla salute non ha prezzo, qualsiasi compensazione sarebbe insufficiente;
è giusto che nelle regioni suddette la richezza del sottosuolo sia una opportunità di risparmio immediato per le famiglie e in un'occasione di crescita e di sviluppo per le imprese;

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative normative al fine di prevedere che alle regioni interessate alla coltivazione di idrocarburi sia attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione dell'Iva.
9/1891/12. Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
il problema della disponibilità delle fonti energetiche è uno dei fattori determinanti del progresso economico e sociale del mondo attuale ed e' strettamente collegato alla tutela della qualità della vita, ovvero dell'ambiente nel quale viviamo e di quello che lasceremo in eredità alle generazioni future;
la questione energetica deve essere affrontata con strategie tecnicamente all'avanguardia, che rispondano non solo ai criteri del mercato, ma offrano adeguate garanzie di protezione del territorio e, più in generale, dell'habitat;
sono 287 i piccoli Comuni e 409 quelli grandi che utilizzano pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
i comuni che attraverso il questionario di Legambiente hanno dichiarato di avere pannelli fotovoltaici per soddisfare almeno in parte il proprio fabbisogno elettrico sono 228, 178 in più rispetto a un anno fa. Questa tecnologia presenta ancora grossi margini di sviluppo e rappresenta un tipo di investimento fondamentale nella copertura del fabbisogno energetico delle strutture degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative normative al fine di stabilire che le spese effettuate dagli enti locali per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno.
9/1891/13. Piffari.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter del decreto-legge in esame abroga le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che harinviato al 1o gennaio 2009 l'applicazione della norma in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
il citato comma 6-bis, introdotto dal comma 85 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha disposto la non applicazione, al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, della disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, spetta al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze applicative della norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare l'applicazione del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, al fine di garantire le undici ore di riposo consecutivo per il personale sanitario ogni ventiquattro ore.
9/1891/14. Costantini, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
l'unione dei comuni è un ente locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
l'ambito territoriale dell'unione dei comuni coincide con quello dei comuni che la costituiscono e l'unione è costituita a tempo indeterminato;
l'unione dei comuni è lo strumento che garantisce la costruzione dell'identità, il miglioramento del livello di vita e dei servizi;
tale istituzione è il luogo ideale dove discutere e attuare le strategie per tutta l'area, e dove trasferire l'esperienza dei numerosi servizi associati della comunità montana, per trovare nuove sinergie: si pensi agli sportelli unici per le imprese, e a tanti servizi che possono essere gestiti da poche persone in maniera unitaria, evitando un'inutile moltiplicazione di personale e di costi;
nel nuovo sistema multilivello basato sulla cooperazione interistituzionale, sulla sussidiarietà, adeguatezza, efficienza ed economicità ed improntato ad un'esigenza di equilibrio finanziario sistemico (patto di stabilità), questa posizione nodale delle unioni dei comuni è destinata a rafforzarsi e paradossalmente tale rafforzamento sembra possibile anche per effetto del relativo depotenziamento di ruolo nei confronti degli altri enti locali,

impegna il Governo:

a valutare ulteriori iniziative normative al fine di incentivare i trasferimenti erariali solo per le unioni dei comuni;
ad adottare ulteriori iniziative affinché le competenze e le funzioni delle comunità montane siano trasferite alle unioni dei comuni.
9/1891/15. Palagiano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, prevedendo, per l'anno scolastico 2009-2010, che le regioni e gli enti locali, entro il 31 dicembre 2008, realizzino il dimensionamento nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e con il vincolo di non superare il numero dei punti di erogazione del servizio esistenti nell'anno scolastico 2008-2009;
per poter realizzare il percorso di razionalizzazione della rete scolastica, prevista dalla stessa legge n. 133 del 2008, già dall'anno scolastico 2009-2010, le regioni sarebbero tenute a definire la nuova rete scolastica entro il 30 novembre di quest'anno;
si tratta di un atto alquanto discutibile sotto il profilo della legittimità, dato che il dimensionamento è materia di competenza esclusiva delle regioni, che, ad avviso del presentatore, contraddice palesemente la scelta tanto cara a questo Governo sul federalismo, riportando al centro materie che sono da sempre di competenza regionale;
tale disposizione conferma anche la disinvoltura e la superficialità con la quale si mira a colpire la scuola pubblica, disinteressandosi del tutto della sua qualità e dei diritti degli studenti e delle loro famiglie;
in questo piano di dimensionamento, inoltre, non ci sono deroghe per le scuole di montagna e insulari, costringendo pertanto tante famiglie a far studiare i propri figli distanti dai luoghi di residenza e gli enti locali a sopportare una spesa ingente per garantire il trasporto e la sicurezza degli alunni,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze applicative della norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative normative al fine di escludere le scuole di montagna e insulari dal piano di dimensionamento
9/1891/16. Zazzera.

La Camera,
premesso che:
la Corte dei conti rappresenta la necessità di un intervento legislativo che disciplini in un quadro organico l'intera materia dell'integrazione sociale dei non vedenti ed i conseguenti trasferimenti di risorse pubbliche, evitando, così, possibili duplicazioni di attività e consentendo una valutazione più adeguata di priorità e misura dei finanziamenti da assegnare;
secondo la Corte dei Conti, l'Unione italiana ciechi si conferma punto di riferimento per i non vedenti e ha continuato ad operare «con convinzione e tenacia, anche in presenza di difficoltà oggettive», che hanno determinato la contrazione delle attività istituzionali. Fra i rilievi mossi dalla Corte, si rileva la necessità di approfondire le cause dello scarso utilizzo del servizio reso dalla Sezione opere del Centro nazionale del libro parlato e di ricercare, riguardo alla stampa sonora, le soluzioni più idonee alla sempre maggiore massimizzazione delle risorse, il ridimensionamento dell'attività di incentivazione, la mancata iscrizione, nel conto economico, dell'accantonamento annuale del TFR e la notevole incidenza dei residui attivi e passivi;
il comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, ma secondo un'interpretazione restrittiva da parte dei funzionari dei Ministeri competenti sono esclusi dagli stanziamenti istituti erogatori di servizi di assistenza sociale per in non vedenti,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative normative al fine di disciplinare in maniera organica l'intera materia di integrazione sociale dei non vedenti e di incrementare i fondi per gli istituti di servizi di assistenza sociale, evitando interpretazioni restrittive.
9/1891/17. Mura.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi quindici anni il Servizio sanitario nazionale è stato oggetto di importanti riforme: dalla regionalizzazione, all'introduzione di criteri aziendali, e quindi ad una maggiore responsabilizzazionedei dirigenti manager valutati in termini di risultati da raggiungere e di maggiore efficienza da perseguire;
un passaggio ineludibile per un servizio sanitario pubblico che vuole essere in grado di rispondere efficacemente alla domanda di cure che viene dai cittadini è però quello di proseguire con determinazione verso una politica di buon governo del sistema sanitario attraverso maggiore trasparenza ed efficienza nella dirigenza delle aziende sanitarie pubbliche e nel sistema di valutazione e selezione dei direttori generali, dei primari e in generale della dirigenza sanitaria;
il direttore generale di un'azienda sanitaria è attualmente nominato dalla regione, dando ad essa ampia discrezionalità di scelta dei soggetti da nominare. Ad avviso del presentatore, se la discrezionalità del direttore generale è totale la sua autonomia è purtroppo quasi sempre subordinata alla politica che lo ha nominato;
ovviamente, dato che attualmente spetta al direttore generale nominare il direttore sanitario e il direttore amministrativo, le aziende sanitarie si confermano purtroppo come organi di natura politica, i cui dirigenti non riescono spesso a garantire l'indispensabile imparzialità nella gestione della pubblica amministrazione;
il condizionamento politico nella sanità arriva inoltre anche fino alla nomina degli stessi dirigenti medici: primari e dirigenti di struttura semplice, figure scelte, di fatto, sempre dal direttore generale. In questo modo le caratteristiche che vengono loro richieste non sempre coincidono con quelle della capacità, competenza medica ed elevata professionalità, ma seguono troppo spesso una logica tutta politica,

impegna il Governo

a migliorare la funzionalità e la trasparenza del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la revisione degli attuali criteri di nomina della dirigenza sanitaria al fine di interrompere il condizionamento del potere politico nel sistema sanitario nazionale, che vede assegnare i ruoli dirigenziali a coloro che rispettano criteri di affidabilità politica piuttosto che criteri di merito e competenza professionale.
9/1891/18. Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
il numero elevato e in costante crescita della popolazione detenuta, che oggi sfiora le 60.000 presenze, produce un sovraffollamento insostenibile delle strutture penitenziarie, capaci di ospitarne in condizioni critiche circa 43.000. Com'è facile immaginare, questo dato ha effetti dirompenti, tra l'altro, proprio sulle condizioni di salute dei reclusi;
la domanda di salute in carcere è in costante crescita: si è passati da oltre 25.500 detenuti del 1990 ai 55.000 del giugno 2008 (tra cui 2410 donne, ossia il 4,4 per cento); ma se si considera il turn over degli arrestati e dei dimessi è evidente come l'offerta dei servizi sanitari coinvolga numeri vicini al doppio di quelli citati;
da un recente rapporto sulla sanità penitenziaria predisposto dalla Commissione giustizia del Senato risulta che appena il 20 per cento dei detenuti risulta sano, mentre il 38 per cento di essi si trova in condizioni di salute mediocri, il 37 per cento in condizioni scadenti ed il 4 per cento in condizioni gravi e con alto indice di co-morbosità, vale a dire più criticità ed handicap in uno stesso paziente;
solo per limitarsi alle cinque patologie maggiormente diffuse, ben il 21 per cento dei detenuti è tossicodipendente, il 15 per cento ha problemi di masticazione, altrettanti soffrono di depressione e di altri disturbi psichiatrici, il 13 per cento soffre di malattie osteo-articolari e il 10 per cento di malattie al fegato; oltre al fatto che la stessa tossicodipendenza è spesso associata a Aids, epatite C e disturbi mentali;
la situazione drammatica della medicina penitenziaria è testimoniata dal fatto che l'organico dei sanitari, a fronte di una morbosità così elevata, continua ad essere ridotto all'osso in quanto composto da appena 15 medici, 183 infermieri e 5 assistenti sociali, per la metà part-time, senza considerare che solo 15 istituti di pena dispongono di propri centri per diagnosi e terapia e che gli ospedali con reparti speciali per il ricovero dei reclusi sono rarissimi;
l'attuale insufficienza di risorse, di strumenti e di mezzi svilisce pertanto i servizi e la professionalità degli operatori sanitari operanti all'interno degli istituti di pena, oltre ovviamente a pregiudicare le attività di trattamento, cura e assistenza degli stessi detenuti;
paradossalmente questo quadro sconfortante sembra essersi aggravato a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008 recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, posto che: a) non risulta ancora essere stato costituito il Comitato paritetico previsto all'articolo 5, comma 2, del predetto DPCM nonché il Tavolo di Consultazione previsto nelle linee di indirizzo dello stesso DPCM; la stessa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, presso la quale il DPCM prevede siano costituiti i medesimi organismi, è ancora in attesa di ricevere i nominativi dei referenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per poterli convocare; b) non risultano ancora essere state trasferite alle regioni le risorse finanziarie per l'anno 2008, trasferimento previsto dall'articolo 6 del DPCM 1o aprile 2008; la proposta di riparto, che dovrà essere esaminata nella Conferenza Stato-Regioni, è infatti attualmente ferma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
l'applicazione del DPCM citato, comportando il trasferimento, a partire dal 1o ottobre 2008, della competenza della sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, richiede pertanto una seria e radicale riorganizzazione del servizio, riorganizzazione da attuare al piu' presto, previo passaggio delle risorse stanziate per il servizio sanitario penitenziario (84 milioni nel 2008) presso il Fondo sanitario nazionale e, quindi, previa ripartizione degli stessi tra le Regioni e da queste alle Asl, che hanno competenza territoriale sugli istituti;
nonostante il passaggio delle competenze al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, non risultano ancora essere stati definiti modelli operativi adeguati all'assistenza in carcere, ciò anche considerato il fatto che le stesse regioni sono ben lungi dall'essere attrezzate in modo da poter essere in grado di fornire i servizi medici nei penitenziari, così come peraltro ancora dubbia risulta la gestione dei relativi contratti di lavoro e ruoli professionali;
peraltro è innegabile che, rispetto al passato, il potenziamento ed il miglioramento della medicina penitenziaria richieda medici ed infermieri qualificati professionalmente, motivati economicamente e rafforzati nella loro dignità professionale, obiettivi tutti raggiungibili attraverso il giusto e doveroso riconoscimento della legittima esistenza della medicina penitenziaria quale settore della medicina dotato di una sua specificità al pari dei servizi tossicodipendenze, della psichiatria, della cardiologia e della medicina legale;
da questo punto di vista occorre pertanto evitare il rischio che la medicina penitenziaria, inserita all'interno del S.S.N., possa perdere la sua specifica identità; al contrario, sarà indispensabile utilizzare questo passaggio di competenze dal Ministero della giustizia al S.S.N. per cercare di valorizzare il patrimonio di conoscenze,competenze ed esperienze specifiche dei medici e degli infermieri che operano da tanto tempo all'interno delle strutture penitenziarie;
in sede di approvazione del disegno di legge Finanziaria, il Governo ha già accolto un ordine del giorno, che impegna a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a consentire l'assunzione di personale sanitario all'interno delle strutture penitenziarie nonché adeguati stanziamenti di bilancio per l'amministrazione penitenziaria, tali da garantire la funzionalità dei servizi relativi all'assistenza sanitaria ai detenuti,

impegna il Governo:

a dare completa ed immediata attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, a partire della immediata costituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, sia del Comitato paritetico sia del Tavolo di Consultazione, organismi entrambi previsti nel predetto decreto e necessari per dare allo stesso omogeneità di applicazione operativa;
ad indicare senza ulteriori indugi i nominativi dei referenti del ministero così come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, ciò al fine di consentire alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, di poterli convocare al più presto;
a dare avvio alla proposta di riparto tra le Regioni delle risorse stanziate per il servizio sanitario penitenziario, proposta che deve essere poi esaminata nella Conferenza Stato-Regioni , con ciò sbloccando l'iter del trasferimento dei predetti stanziamenti alle Regioni medesime ex articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008;
ad adottare le necessarie iniziative che, nel passaggio delle competenze della medicina penitenziaria al S.S.N., valorizzino le esperienze e le competenze specifiche dei medici e degli infermieri operanti all'interno delle strutture penitenziarie, ciò magari anche attraverso l'esplicito riconoscimento della medicina penitenziaria quale branca medica autonoma al pari delle altre già esistenti.
9/1891/19. Bernardini.

La Camera,
premesso che:
la manovra economica contenuta nel decreto legge n.112 del 2008 e le minori entrate relative al taglio dell'ICI disposte dal decreto legge n. 93 del 2008, rischiano di rallentare le capacità dei comuni di realizzare investimenti pubblici e di garantire servizi pubblici ai cittadini;
oltre alla erogazione dei servizi pubblici di prossimità, quali servizi sociali, trasporto pubblico locale e servizi ambientali, la mancanza di risorse non potrà garantire una adeguata copertura dei servizi scolastici;
in particolare verrà penalizzata la manutenzione degli edifici scolastici;
come ha riferito il sottosegretario Bertolaso riguardo alla situazione degli edifici scolastici italiani, sono oltre 50 mila gli edifici da mettere a norma e circa 13 miliardi di euro le risorse che sarebbero necessarie,

impegna il Governo

al fine di evitare il verificarsi di nuove tragedie come quella di Rivoli, a valutare la necessità di consentire agli enti locali di poter escludere dal saldo finanziario utile ai fini del Patto di stabilità interno le spese per investimenti necessarie alla messa in sicurezza e all'adeguamento degli edifici scolastici alle prescrizioni della legge n. 626 del 1994.
9/1891/20. Galletti.

La Camera,
premesso che:
il comitato direttivo dell'ANCI ha invitato i comuni associati a non approvare i bilanci di previsione 2009 per le evidenti difficoltà economiche che i comuni stessi stanno incontrando;
i contenuti delle disposizioni del decreto n. 112 del 2008 e del presente decreto hanno, infatti, penalizzato fortemente i bilanci degli enti locali;
è opportuno ricordare che in Italia il 43 per cento degli investimenti pubblici viene realizzato dai comuni, e che tale percentuale sale al 77 per cento se consideriamo tutto il sistema delle autonomie,

impegna il Governo

a valutare attentamente l'opportunità di una revisione dei vincoli del Patto di stabilità interno che escludano, dai saldi finanziari utili per il rispetto del Patto stesso, le spese per investimenti pubblici, al fine di favorire la realizzazione di opere ed infrastrutture sul territorio quale ulteriore contributo per la ripresa economica.
9/1891/21. Compagnon.

La Camera,
premesso che:
alcune disposizioni del provvedimento in esame prevedono l'utilizzo delle disponibilità del FAS a copertura di interventi che nulla hanno a che vedere con le finalità del Fondo stesso;
si utilizza cioè un fondo destinato per l'infrastrutturazione delle aree meno sviluppate del Paese per far fronte a spese correnti, spesso dovute ad una cattiva gestione degli enti locali e ad amministratori incapaci;
dai 64 miliardi originari, infatti, ad oggi sono stati sottratti, per esigenze diverse (Alitalia, rimborso ICI, deficit sanitari, emergenza rifiuti in Campania, fondi per la scuola, ecc.) ben 13 miliardi e 800 milioni; si sta quindi verificando un saccheggio continuo di risorse dal Mezzogiorno;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reintegrare in tempi rapidi tutte le somme sottratte al Fondo per le aree sottosviluppate, anche per non minare la credibilità del nostro Paese agli occhi dei nostri partner europei, proprio nel momento in cui ci si accinge a discutere di investimenti pubblici europei in infrastrutture per rilanciare le economie colpite dalla crisi internazionale.
9/1891/22. Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
in base all'articolo 3 del decreto-legge, i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche per il 2009 sono affidati alle regioni e agli enti locali, mentre viene assegnato ad un confronto Stato- regioni-enti locali il compito di definire i nuovi piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il 2010-2011;
con le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato si è evitata l'eliminazione di molte strutture scolastiche, soprattutto nelle zone montane appenniniche e nelle Prealpi, strutture che rappresentano un elemento fondamentale per la vita sociale e civile delle popolazioni che vi risiedono;
il testo del provvedimento in esame è stato modificato proprio perché non è possibile fissare dei paletti rigidi e degli standard nella programmazione scolastica e perché ogni territorio presenta proprie peculiari esigenze,

impegna il Governo

a valutare attentamente la localizzazione dei presidi scolastici, escludendo dalla revisione del dimensionamento quelli che presentino condizioni socio-economiche,geografiche ed ambientali più problematiche ed a sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, un impegno economico delle regioni per compensare i disagi e i maggiori oneri sostenuti dalle famiglie e dai comuni per il trasporto degli alunni nei punti di erogazione dei servizi scolastici individuati.
9/1891/23. Delfino, Vannucci.

La Camera,
premesso che:
secondo l'ordinamento italiano ad occuparsi dei minori non accompagnati è il giudice tutelare che provvede ad affidarli ad una delle tante case-famiglia disseminate sul territorio;
l'onere del mantenimento dei minori grava sui comuni in cui ha sede la casa-famiglia;
spesso i comuni che dovrebbero provvedere ai minori non hanno mezzi a sufficienza o non sono nemmeno a conoscenza del fatto che è a loro carico l'onere di assistenza ai minori non accompagnati,

impegna il Governo

a prevedere un maggior sostegno economico a favore dei comuni maggiormente interessati dallo sbarco di clandestini che spesso non hanno fondi a sufficienza per adempiere ai compiti previsti dalla legge e che non sempre si trovano in condizioni tali da poter contare su strutture adeguate, anche al fine di evitare il fenomeno, sempre più crescente, della scomparsa dei minori non accompagnati una volta entrati in Italia.
9/1891/24. Capitanio Santolini, Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 provvede alla restituzione ai comuni del minor gettito tributario derivante dall'eliminazione dell'ICI sulla prima casa disposta dal decreto-legge n. 93 del 2008;
non si ravvisano ulteriori riferimenti a rimborsi inerenti la copertura degli oneri per l'anno 2009;
la stessa Commissione bilancio ha evidenziato talune perplessità sia in merito alla quantificazione in soli 260 milioni di euro della somma da riconoscere ai comuni a titolo di maggiore compensazione finanziaria, sia in relazione al fatto che, essendo l'ICI un'entrata corrente, la sua eliminazione richiederebbe un meccanismo di copertura permanente;

impegna il Governo

a prevedere in tempi rapidi un' esatta quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla soppressione dell'ICI per il 2008 ed a verificare la copertura per gli anni successivi, al fine di evitare gli inconvenienti rilevati quest'anno a seguito di una valutazione errata della perdita di gettito per i comuni.
9/1891/25. Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento, se da una parte ridefinisce i meccanismi di contenimento per i rientri dei deficit sanitari delle regioni, che valgono per il futuro, prevede anche nuovi stanziamenti, in deroga al meccanismo statuito negli accordi tra Stato e regioni, secondo cui ulteriori risorse dovrebbero essere erogate ai soli enti che mostrino comportamenti virtuosi;
premiare regioni che presentano deficit del bilancio sanitario con ulteriori finanziamenti penalizza, conseguentemente, quelle che presentano bilanci rispettosi del patto di stabilità;
sarebbe stato forse opportuno escludere dalla gestione commissariale coloroche avessero contribuito a creare questi disavanzi attraverso una cattiva amministrazione;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, tra i requisiti richiesti per rivestire la carica di commissario o sub-commissario ad acta, oltre alla elevata professionalità ed esperienza, anche il non aver rivestito, nel periodo in cui si è realizzato il disavanzo, la carica di Presidente della Regione o componente della Giunta regionale.
9/1891/26. Occhiuto, Galletti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame è tutto incentrato sul contenimento della spesa sanitaria e sui piani di rientro al fine di limitare i deficit sanitari delle regioni;
il contenimento della spesa passa anche su elementi decisivi quali ad esempio il sistema di pagamento dei DRG (Diagnosis Related Groups), la revisione dei meccanismi di accreditamento e dei controlli delle strutture pubbliche e private accreditate,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per il recupero dell'efficienza del Sistema sanitario nazionale mediante un'Agenzia nazionale di controllo quantitativo e qualitativo della spesa sanitaria regionale rispetto ai livelli essenziali e ai relativi costi standard;
ad adottare misure necessarie a garantire la qualità dell'assistenza prevedendo l'integrazione al sistema dei DRG di un sistema premiante, che garantisca un rating di qualità, parametri di outcome clinico che soddisfino i pazienti e responsabilizzino il personale medico.
9/1891/27. Argentin.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 1-bis del decreto-legge in esame si dà il via libera all'ennesima proroga sull'intramoenia, concedendo ancora un anno di vita, fino al 31 gennaio 2010, alla pratica dell'intramoenia allargata negli studi privati dei medici, in attesa che le regioni provvedano a realizzare i previsti appositi ambiti per lo svolgimento dell'attività libero-professionale e dando alle regioni tempo fino al 31 dicembre 2012 per completare gli spazi;
il sottosegretario al lavoro, alla salute e alle politiche sociali, in risposta all'interrogazione n 5/00122 dell'onorevole Di Virgilio, affermava che la semplice riapertura dei termini priva di significato lo sforzo chiesto fino ad oggi alle Regioni (quindi alle Aziende), qualora le stesse abbiano rivisto i progetti in corso per prevederne il collaudo entro il termine del 31 gennaio 2009,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 1-bis del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative volte:
a rivalutare l'opportunità di una proroga così ampia per il completamento degli spazi;
a considerare la possibilità di una riapertura mirata dei termini per un ulteriore anno (quindi fino al 31 gennaio 2010), per i soli progetti edilizi non ancora ammessi a finanziamento alla data di entrata in vigore della norma;
a considerare, in continuità rispetto al termine precedentemente fissato e in conformità all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, l'eventuale previsione di una proroga solo per la gestione di casi particolari, quali progetti edilizi complessi o lavori collegati a progetti più ampi di ristrutturazione.
9/1891/28. Livia Turco.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis del provvedimento in esame prevede una modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120, inserendo una deroga fino al 31 gennaio 2010 per l'intramoenia allargata e fino al 31 dicembre 2012 affinché le regioni provvedano a realizzare gli appositi spazi;
la legge n. 120 del 2007 prevede, in caso di mancato adempimento dei compiti attribuiti, meccanismi sanzionatori, quali l'esercizio di poteri sostitutivi o la destituzione del direttore generale da parte della Regione, la preclusione all'accesso dei finanziamenti integrativi a carico dello Stato, nonché, all'articolo 1, comma 3, la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al programma per la libera professione intramuraria, per i quali la Regione interessata non avesse conseguito il collaudo entro il termine del 31 gennaio 2009;
con la deroga attualmente apportata il sistema sanzionatorio previsto dalla citata legge n. 120 perde, di fatto, efficacia, rimandando tutto al 2012,

impegna il Governo:

a dare un forte impulso all'attività dell'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, così come previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 120;
a dare affettiva implementazione alla normativa in materia di attività libero-professionale intramuraria e a considerare tra le sue priorità il superamento della cosiddetta intramoenia allargata.
9/1891/29. Bossa.

La Camera,
premesso che:
la neonatologia è quella branca della pediatria che si interessa dell'assistenza al neonato nel primo mese di vita;
con il miglioramento delle conoscenze mediche e del benessere si è verificata una progressiva diminuzione della mortalità infantile che, nell'ultimo decennio, è passata da circa 8 a meno di 4 per mille nati vivi;
ogni anno nascono in Italia circa 40.000 neonati pre-termine, cioè prima della trentasettesima settimana di gestazione, e tra questi a particolare rischio di morte e di malattia sono quelli con peso alla nascita inferiore a 1500 grammi o con un'età gestazionale minore di trentadue settimane;
questi neonati, circa 5000 ogni anno, pur essendo poco meno dell'1 per cento di tutti i nati, contribuiscono a più della metà della mortalità neonatale globale e ad una parte significativa delle patologie dell'infanzia;
tali neonati richiedono un'assistenza specialistica nei centri di terapia intensiva neonatale (TIN) dove è presente personale medico ed infermieristico particolarmente qualificato ed apparecchiature tecnologicamente avanzate,

impegna il Governo:

a prevedere, per le unità di terapia intensiva neonatale, una deroga al blocco delle assunzioni previsto dai piani di rientro regionali finalizzati a correggere la grave situazione economica del Sistema sanitario nazionale, contribuendo così a migliorare significativamente l'assistenza a questi bambini, in quanto una necessità di pareggio economico non può mai giustificare un risparmio in quel campo della sanità che riguarda l'assistenza materno-infantile ed in particolare l'assistenza ai neonati prematuri;
a predisporre un piano nazionale per una migliore organizzazione delle cure perinatali anche attraverso la razionalizzazione dei punti nascita e il potenziamento del numero dei posti di terapia intensiva nelle grandi maternità dove vengono assistite donne con gravidanze a rischio.
9/1891/30. Binetti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, pone una particolare attenzione ai piani di rientro regionali, alla loro esecuzione ed attuazione affinché vi sia un contenimento della spesa sanitaria in tutte le regioni;
all'articolo 1-bis è prevista una proroga dei tempi di attuazione della legge n. 120 del 2007 sull'intramoenia, che necessita di controlli accurati affinché ciò non vada a discapito dei cittadini pazienti,

impegna il Governo

a considerare, tra le sue priorità, l'assetto attuale dei ministeri, al fine di ripristinare, nelle forme più opportune, un dicastero della salute affinché vi sia un'attenzione più puntuale e precisa per le politiche sanitarie regionali in modo che tutti i cittadini possano avere uguale opportunità di cura indipendentemente dalla regione in cui risiedono.
9/1891/31. Calgaro.

La Camera,
premesso che:
il finanziamento del sistema sanitario nazionale non si valuta soltanto in valori assoluti ma sulla base della relazione tra bisogni di salute e rapporto tra prodotto interno lordo e spesa sanitaria;
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dalla spesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella III.1 del DPEF relativo alla manovra di finanza pubblica 2009-2013;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nel periodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al PIL;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti sprechi e inefficienze; vanno però mantenuti finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare una politica nel settore sanitario in cui vi sia certezza oltre che dei tagli imposti anche delle risorse che lo Stato deve erogare alle regioni, nonché di un controllo accurato affinché le proroghe concesse con il provvedimento in esame all'intramoenia non si ritorcano a danno dei cittadini pazienti.
9/1891/32. D'Incecco.

La Camera,
premesso che:
i compiti dei commissari e degli eventuali subcommissari nominati al fine di attuare il piano di rientro della spesa sanitaria sono di grande rilevanza;
è essenziale che caratteristiche, competenze, professionalità, capacità di analisi e gestionali siano note, chiare e facilmente verificabili;
per realizzare una nuova, efficace e trasparente azione di programmazione sanitaria e rientro dal deficit nelle regioni interessate dalle nomine di commissari e subcommissari è necessaria una soluzione di continuità rispetto alla gestione precedente,

impegna il Governo:

a trasmettere i curricula dei nominati alle Camere ed a favorirne l'immediata audizione presso le competenti Commissioni parlamentari;
a nominare persone di provata professionalità, che non abbiano avuto o abbiano incarichi istituzionali nelle regioni presso le quali sono chiamati a svolgere il loro compito.
9/1891/33. Farina Coscioni, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
pur nel controllo necessario della spesa sanitaria e nella riduzione degli sprechi e delle inefficienze vanno però mantenuti finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate come previsto dall'articolo 79 del decreto-legge n. 112 del 2008 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di convertire ospedali a numero limitato di letti in zone già coperte da altri ospedali più attrezzati in servizi diversificati, quali centri di accoglienza per pazienti con alzheimer, centri di accoglienza per pazienti in coma, centri di riabilitazione per lungodegenti post traumatici, day hospital e day surgery;
a potenziare i servizi della medicina territoriale favorendo la formazione di studi associati operanti h 24 per diminuire il carico di lavoro dei Pronto soccorso, che ricevono molte richieste improprie perché mancano altri tipi di servizi a cui ricorrere in casi di urgenza.
9/1891/34. Grassi.

La Camera,
premesso che:
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dalla spesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella III.1 dell'ultimo DPEF;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nel periodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al PIL;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti gli sprechi e le inefficienze mantenuti finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate come previsto dall'articolo 79 del decreto legge n. 112 del 2008 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria:

impegna il Governo

a prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nonché alla riduzione dei posti letto nelle unità di cardiochirurgia.
9/1891/35. Lenzi.

La Camera,
premesso che:
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dalla spesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella III.1 dell'ultimo DPEF;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nel periodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al PIL;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti gli sprechi e le inefficienze mantenendo però finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate, come previsto dall'articolo 79 del decreto legge n. 112 del 2008, alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nonché alla riduzione dei posti letto nelle unità di psichiatria e neurologia.
9/1891/36. Miotto.

La Camera,
premesso che:
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dalla spesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella 111.1 dell'ultimo Dpef;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nel periodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al Pil;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti sprechi e inefficienze mantenendo però finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate come previsto dall'articolo 79 del decreto legge n. 112 del 2008 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nonché alla riduzione dei posti letto nelle unità di terapia intensiva.
9/1891/37. Mosella.

La Camera,
premesso che:
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dallaspesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella 111.1 dell'ultimo DPEF;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nel periodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al PIL;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti sprechi e inefficienze mantenendo però finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate come previsto dall'articolo 79 del decreto legge n. 112 del 2008 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nonché alla riduzione dei posti letto nelle unità di endocrinologia.
9/1891/38. Murer.

La Camera,
premesso che:
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dalla spesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella 111.1 dell'ultimo Dpef;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nel periodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al PIL;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti sprechi e inefficienze mantenendo però finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate come previsto dall'articolo 79 del decreto legge n. 112 del 2008 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria,

impegna il Governo:

a prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nonché alla riduzione dei posti letto nelle unità di ortopedia e traumatologia.
9/1891/39. Pedoto.

La Camera,
premesso che:
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dalla spesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della Relazioneunificata sull'economia e sulla finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella 111.1 dell'ultimo Dpef;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nel periodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al PIL;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti sprechi e inefficienze mantenendo però finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate come previsto dall'articolo 79 del decreto legge n. 112 del 2008 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nonché alla riduzione dei posti letto nelle unità di pronto soccorso.
9/1891/40. Sbrollini.

La Camera,
premesso che:
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dalla spesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella 111.1 dell'ultimo Dpef;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nel periodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al Pil;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti sprechi e inefficienze mantenendo però finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate come previsto dall'articolo 79 del decreto-legge n. 112 del 2008 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nonché alla riduzione dei posti letto nelle unità di terapia intensiva e in particolare di terapia intensiva pediatrica.
9/1891/41. Zampa.

La Camera,
premesso che:
il settore sanitario ha già dato un contributo significativo al riequilibrio dei conti pubblici nel 2007 visto il contenimento complessivo fatto registrare dalla spesa sanitaria nel corso dell'anno, con un tasso di incremento pari allo 0,9 per cento e una riduzione del rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL dal 6,85 per cento nel 2006 al 6,66 per cento nel 2007, come si evidenzia nella tabella 4.2 della Relazione unificata sull'economia e sulla finanza pubblica del marzo scorso e nella tabella 111.1 dell'ultimo Dpef;
si tratta di una frenata molto significativa, rispetto al 7 per cento di incremento medio annuo registrato nelperiodo 2000-2006, quando la spesa era salita di oltre un punto percentuale in rapporto al PIL;
la spesa va tenuta sotto controllo e vanno ridotti sprechi e inefficienze mantenendo però finanziamenti adeguati affinché le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza siano effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale e non subordinate come previsto dall'articolo 79 del decreto legge n. 112 del 2008 alla stipula, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di una nuova intesa;
i piani di rientro dai deficit sanitari così come previsti dalla normativa vigente sono essenziali per il contenimento della spesa sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una deroga al blocco delle assunzioni nonché alla riduzione dei posti letto nelle unità di nefrologia.
9/1891/42. Codurelli.

La Camera,
premesso che:
il combinato disposto dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e del provvedimento in esame ha un'incidenza negativa sulla presenza, sulla diffusione e sulla qualificazione delle scuole di base nel territorio, in particolare nei piccoli comuni, nelle comunità montane e nelle piccole isole;
il nostro Paese vede una ampia presenza di piccoli comuni che rappresentano un tessuto sociale e civile di fondamentale importanza, da salvaguardare anche attraverso idonee politiche scolastiche e di sostegno finanziario perequativo,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze applicative delle norme citate in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a garantire la presenza della scuola primaria nelle aree montane, nelle piccole isole e nelle aree geografiche con specificità etniche o linguistiche, attraverso un'organizzazione didattica flessibile, che risponda a requisiti di qualità e di pari dignità formativa con le restanti istituzioni scolastiche del Paese.
9/1891/43. De Biasi, Vannucci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica che recherà un grande disagio alle isole minori;
nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici le isole minori dovranno attivarsi prevedendo servizi di trasporto al fine di garantire il raggiungimento del punto di erogazione più vicino,

impegna il Governo

a prevedere tutte le necessarie risorse a sostegno delle isole minori, affinché tali disagi non coinvolgano le famiglie.
9/1891/44. De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica che recherà un grande disagio alle aree montane;
il diritto ai requisiti di qualità e di pari dignità formativa deve essere parimenti garantito in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere necessarie risorse a sostegno dei comuni di montagna che dovranno garantire agli alunni servizi di trasporto adeguati a raggiungere il proprio punto di erogazione.
9/1891/45. De Torre.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
nelle zone colpite da forte disagio, tale intervento, può recare un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese, in particolare al Sud, la dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi fissati dall'Unione Europea;
il diritto ai requisiti di qualità e di pari dignità formativa deve essere parimenti garantito in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a presentare una relazione semestrale al Parlamento sull'applicazione delle disposizioni del richiamato articolo 3, con particolare riguardo all'eventuale impatto del nuovo modello di dimensionamento sul fenomeno della dispersione scolastica.
9/1891/46. Ginefra.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
nelle zone colpite da forte disagio, tale intervento, può recare un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese, in particolare al Sud, la dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi fissati dall'Unione Europea;
il diritto ai requisiti di qualità e di pari dignità formativa deve essere parimenti garantito in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'applicazione delle norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte ad escludere nel piano di dimensionamento gli istituti scolastici presenti in situazioni di svantaggio socioculturale al fine evitare l'aumento della dispersione scolastica.
9/1891/47. Pes.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio ai problemi delle casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili per le prime case, operata dal decreto legge n. 93 del 2008;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

a presentare una relazione semestrale alle Camere relativa all'applicazione delle disposizioni del richiamato articolo 2 nonché all'effettivo andamento delle entrate delle amministrazioni comunali a seguito del nuovo regime dell'ICI.
9/1891/48. Ria.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio ai problemi delle casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili per le prime case, operata dal decreto legge n. 93 del 2008;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse alle amministrazioni comunali dei territori in cui si registra un più alto disagio socio-economico.
9/1891/49. Bobba.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio ai problemi delle casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili per le prime case, operata dal decreto legge n. 93 del 2008;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse alle amministrazioni comunali dei territori in cui si registra un più alto tasso di disoccupazione.
9/1891/50. Gatti.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio ai problemi delle casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili per le prime case, operata dal decreto legge n. 93 del 2008;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse alle amministrazioni comunali dei territori in cui si registra una più alta incidenza di popolazione ultrasettantenne.
9/1891/51. Rampi.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio per le casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle prime case, operata dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rinvenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse ai comuni delle isole minori.
9/1891/52. Velo.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio per le casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle prime case, operata dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse ai comuni di montagna.
9/1891/53. Zunino.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio per le casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle prime case, operata dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse ai comuni delle regioni individuate dall'Obiettivo 1.
9/1891/54. Bellanova.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio per le casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle prime case, operata dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse alle amministrazioni comunali dei territori in cui si registra un tasso di disoccupazione femminile superiore alla media nazionale.
9/1891/55. Mosca.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio per le casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle prime case, operata dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse alle amministrazioni comunali dei territori in cui si registra un tasso di natalità inferiore alla media nazionale.
9/1891/56. Mattesini.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio per le casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle prime case, operata dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse alle amministrazioni comunali dei territori in cui si registra un tasso di disoccupazione giovanile superiore alla media nazionale.
9/1891/57. Madia.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 2 si tenta di porre un parziale rimedio per le casse comunali, a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle prime case, operata dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
il criterio di riparto degli stanziamenti all'uopo previsti dovrà essere definito e concordato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
le amministrazioni comunali sono impegnate nel garantire servizi di base a carattere socio assistenziale, in gran parte avvalendosi delle risorse rivenienti dall'applicazione di tributi propri quali l'ICI,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a definire una soluzione di riparto che assicuri le adeguate risorse alle amministrazioni comunali dei territori in cui si registra una più bassa incidenza dei servizi per l'infanzia rispetto alla media nazionale.
9/1891/58. Coscia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento ai territori maggiormente esposti al fenomeno.
9/1891/59. Bachelet.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento alla Regione Campania.
9/1891/60. Graziano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento alla Regione Calabria.
9/1891/61. Laratta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggiosui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento alla Regione Molise.
9/1891/62. Lolli

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento al territorio del basso Lazio.
9/1891/63. Amici.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento alle regioni individuate dall'Obiettivo 1.
9/1891/64. Picierno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento alla Regione Basilicata.
9/1891/65. Margiotta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento alla Regione Sicilia.
9/1891/66. Antonino Russo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento alla regione Sardegna.
9/1891/67. Schirru, Froner.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un intervento di questo tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica;
in ampi territori del nostro Paese il fenomeno della dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi minimi fissati dall'Unione Europea;
gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in fase di predisposizione del piano di dimensionamento della rete scolastica, un sistema di controllo e di monitoraggio sui dati relativi alla dispersione scolastica, con particolare riferimento alla regione Puglia.
9/1891/68. Mastromauro.

La Camera,
premesso che:
i tagli previsti dalla legge finanziaria 2008 e dal successivo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei confronti delle comunità montane, hanno di fatto determinato una grave situazione di deficit finanziario delle medesime;
per questo motivo, la data del 31 dicembre 2008 per la presentazione dei bilanci preventivi degli enti locali rappresenta una scadenza decisamente difficile da rispettare per le comunità montane che hanno serie difficoltà nella predisposizionedei dati di bilancio in assenza di stime attendibili sulle risorse disponibili per il 2009;
sono in corso incontri tecnici con i Ministeri competenti volti ad esplorare tutte le soluzioni percorribili relativamente al Fondo ordinario di funzionamento delle Comunità montane - che al momento non hanno ancora avuto esito conclusivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a prorogare il termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2008 - di presentazione dei bilanci delle comunità montane.
9/1891/69. Giovanelli, Sanga, Misiani, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
il Ministro dell'economia e delle finanze ha attestato che i 260 milioni di euro di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame sono volti a ristorare i comuni dei minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, senza che lo stesso Ministro abbia fornito al Senato una regolare relazione tecnica da cui risulti le entità delle risorse necessarie al completo ristoro del mancato gettito per i comuni;
l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 obbliga all'integrale copertura di leggi nazionali che determinino oneri per il sistema delle autonomie regionali e locali;
il ricorso ai fondi FAS per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli certamente determinati in tema di ICI sulla prima casa e disavanzi di amministrazioni locali, determina certamente un gravissimo deterioramento della qualità del bilancio,

impegna il Governo

ad adottare le misure di urgenza necessarie - e previste dalla legge n. 468 del 1978 - per tutelare gli equilibri di bilancio, altrimenti compromessi dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
9/1891/70. Duilio, Vannucci, Calvisi.

La Camera,
premesso che:
il taglio al fondo ordinario per il 2009 delle comunità montane rischia di ingenerare una situazione di diffuso dissesto nella maggior parte delle stesse;
è necessario garantire una condizione di salvaguardia degli equilibri di bilancio delle comunità montane, anche in vista dell'entrata a regime del federalismo fiscale nel quale il concetto di finanza derivata verrebbe meno, ed evitare ulteriori aggravi per la spesa pubblica;
la mancata soluzione di tale vicenda rischia di determinare pesanti ripercussioni sulla vita di molti cittadini, famiglie ed imprese residenti nella montagna italiana;
una soluzione praticabile potrebbe consistere nello spostare risorse dal Fondo nazionale per la montagna per un importo pari a 30 milioni di euro e allocarle sul fondo ordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle comunità montane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire l'incremento del fondo ordinario senza aumenti di spesa per la finanza pubblica, mediante un adeguato spostamento di risorse dal Fondo nazionale per la montagna al suddetto fondo.
9/1891/71. Quartiani, Misiani, Giovanelli, Sanga.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza di varie disposizioni, tra cui l'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale;
il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito ICI, derivante dall'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, accertato entro il termine perentorio del 30 aprile 2009;
i commi 6 e 7 dell'articolo 2 del provvedimento in esame dettano ulteriori disposizioni in merito a tali certificazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di anticipare il termine della certificazione del mancato gettito ICI al 31 marzo 2009.
9/1891/72. Marchi, Misiani, Causi, Giovannelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario del Governo, nella figura del Sindaco del Comune di Roma, «per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso»;
la gestione commissariale del comune assume tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria e resta pertanto nella competenza ordinaria degli organi comunali la gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008;
per fronteggiare la carenza di liquidità del Comune di Roma il citato decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto un'anticipazione finanziaria per il 2008 pari a 500 milioni di euro da parte della Cassa depositi e prestiti;
con delibera CIPE del 30 settembre 2008 è stato deliberato il finanziamento per il 2009 degli interventi infrastrutturali da realizzare nel comune di Catania per un importo apri a 140 milioni di euro e nel comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro, a valere sulle risorse del FAS;
il provvedimento in esame dispone il rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei suddetti 500 milioni di euro per il 2008 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE) e indica ulteriori finalizzazioni delle risorse assegnate per il 2009 dalla citata delibera CIPE prevedendo che possano essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 ovvero per ripianare disavanzi anche di spesa corrente;
nella XVI legislatura sono numerosi i provvedimenti la cui copertura è stata posta a carico del FAS senza tenere minimamente conto della natura della spesa medesima e, come nel caso dei finanziamenti per il 2009 di Roma e Catania, si utilizzano risorse classificate in conto capitale per coprire oneri di natura corrente;
così facendo non si rispetta il dettato dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge,l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
questo comportamento contraddice la funzione del Fondo, che è quella di consentire una gestione unitaria e flessibile delle risorse, in relazione alla capacità effettiva di utilizzazione;
decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;
il provvedimento in esame non prescrive alcun rendiconto circa l'utilizzo delle somme stanziate e, per quel che riguarda il comune di Catania, il finanziamento è stato disposto anche in mancanza di un piano di rientro dall'esposizione debitoria in cui versa il comune,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di trasformare le suddette risorse destinate ai comuni di Roma e Catania in prestito al fine di predisporne la ricostituzione e la riassegnazione al Fondo per le aree sottoutilizzate;
a subordinare comunque l'erogazione delle risorse assegnate al Comune di Catania alla sottoscrizione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso da presentare al Governo entro il 31 dicembre 2008;
a chiedere in ogni caso alle amministrazione competenti un rendiconto, sull'utilizzo delle risorse assegnate per il 2008 e per il 2009, da predispone rispettivamente entro i mesi di febbraio 2009 e 2010, che indichi le finalizzazioni delle risorse ottenute in termini di servizi erogati, di loro costo unitario e di investimenti realizzati nel territorio.
9/1891/73. Vico, Misiani, Ruminato, Giovanelli.

La Camera,
premesso che:
con la finanziaria per il 2003 veniva istituito il «Fondo Aree Sottoutilizzate» in cui far convergere le risorse aggiuntive nazionali destinate alle aree caratterizzate da una persistente sottoutilizzazione dei propri fattori di sviluppo;
in questi anni il FAS ha rappresentato lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
l'esperienza di questi ultimi anni ha chiaramente dimostrato come l'efficacia della politica regionale dipenda dal mantenimento di una piena distinzione, sul piano finanziario e programmatico, dalla politica ordinaria. Come viene evidenziato in numerosi rapporti del Governo, caratteri distintivi della politica regionale e precondizioni per la sua stessa efficacia sono l'intenzionalità dell'obiettivo territoriale e l'aggiuntività. Sono questi i tratti che differenziano la politica regionale dalla politica ordinaria,
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie: per l'abolizione dell'ICI, per la scuola, per la sanità, per l'abolizione del ticket, per la stabilizzazione della finanza pubblica, per l'emergenza rifiuti in Campania; secondo le stime fornite alla Camera dei deputati, nella relazione alla commissione Bilancio, i fondi «sottratti»al FAS ammonterebbero a 13 miliardi e 800 milioni di euro, in particolare il Governo ha utilizzato i fondi del FAS per coprire i disavanzi dei comuni di Catania e Roma;
sono numerosi i comuni che si trovano in condizioni finanziarie difficili,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS delle risorse utilizzate per finalità improprie;
a introdurre strumenti di intervento, con risorse diverse da quelle provenienti dal FAS, a favore di comuni che si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria.
9/1891/74. Capodicasa, Misiani, Causi, Enzo Carra.

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1 comma 5) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'ICI, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);
in base alle disposizioni normative di cui sopra, il minore gettito viene rimborsato ai comuni attraverso trasferimenti erariali pari a 2,604 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro stanziati dal decreto-legge n. 93 del 2008, ai quali si aggiungono i 904 milioni già previsti dalla legge finanziaria per l'anno 2008;
il decreto-legge in esame, all'articolo 2, ha stanziato ulteriori 260 milioni di euro per compensare il minor gettito ICI ai comuni;
tenendo conto delle stime del gettito ICI abitazione principale di fonte ISTAT, pari a 3,8 miliardi di euro, ANCI, pari a 3,3 miliardi di euro e del Servizio Bilancio del Senato, pari a 3,738 miliardi di euro, la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente;
il Governo, nel DPEF 2009-2013, ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito ICI ai comuni a partire dall'anno 2008;
in realtà, a titolo di primo acconto, in corrispondenza della scadenza della prima rata ICI, sono stati erogati 1,5 miliardi di euro e il rimborso di dicembre ammonterà a circa 1 miliardo e 100 milioni, a cui vanno aggiunti i 260 milioni stanziati dal decreto-legge in esame. Di conseguenza, nei bilanci dei comuni rischia di mancare all'appello per l'anno 2008 una cifra quantificabile in circa 500 milioni di euro;
il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha disposto, all'articolo 2, comma 39, un taglio dei trasferimenti per gli anni 2007-2009 legato all'aumento della base imponibile ICI in riferimento a diverse categorie di immobili, fra i quali i fabbricati rurali;
nell'anno 2007, in base al sopra richiamato decreto-legge n. 262 del 2006, il fondo ordinario è stato decurtato di 609 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del territorio in 117 milioni; nell'anno 2008 il fondo ordinario è stato decurtato di 768 milioni di euro a fronte di un aumento di gettito stimato dall'Agenzia del territorio in 113 milioni;
non sono ancora disponibili i dati certificati dai comuni in base al decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, sul reale maggior gettito ICI percepito;
la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2008 ha integrato i trasferimentierariali 2007 per una cifra pari a 511 milioni di euro, a titolo di compensazione dei tagli ai trasferimenti disposti dal decreto-legge n. 262 del 2006;
il decreto-legge in esame, all'articolo 2, ha prorogato al 2008 la validità dei certificati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008 e per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha autorizzato i comuni ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007;
la legge finanziaria 2008 ha disposto, all'articolo 2 comma 31, un'ulteriore taglio dei trasferimenti erariali a decorrere dal 2008, pari a 313 milioni di euro - di cui 100, per il solo anno 2008, ad incremento dei contributi ordinari per i piccoli comuni - legato alla riduzione dei cosiddetti costi della politica;
relativamente al patto di stabilità, il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, esclude dal saldo finanziario le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
tale norma, che era stata inserita con un emendamento per alleviare la situazione degli enti con saldo finanziario positivo, nella sua formulazione si è rivelata al contrario un aggravamento della situazione dei medesimi enti;
in analogia con le regole del SEC 95, l'interpretazione della stessa è nel senso che le entrate citate non sono conteggiate sia nell'anno 2007, sia nell'anno 2009;
ciò è in contrasto con la volontà del legislatore che al contrario incentiva gli enti locali alla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, creando un disincentivo alla dismissione stessa, in quanto le entrate relative non sarebbero utili ai fini del conseguimento dell'obiettivo del patto,

impegna il Governo

a provvedere in tempi certi all'integrale compensazione delle risorse suindicate, consentendo ai comuni il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di stabilità interno.
9/1891/75. Misiani, Fontanelli, Causi, Rubinato, Marchi.

La Camera,
premesso che:
i commi da 4 a 6 dell'articolo 2-quater, introdotto durante l'iter di conversione del decreto al Senato, novellano alcune norme del testo unico degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti;
il comma 6 introduce una serie di modifiche al testo unico enti locali con le quali vengono anticipati i termini entro i quali debbono essere deliberati, ovvero presentati, i conti di gestione;
in particolare si anticipa al 30 aprile rispetto al 30 giugno previsto dalla norma vigente il termine entro il quale deve essere deliberato da parte dell'organo consiliare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente; si riduce, da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il termine entro il quale il tesoriere è chiamatoa rendere all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti; si riduce, da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il termine entro il quale l'economo dell'ente, il consegnatario di beni e gli agenti contabili sono chiamati a rendere conto della propria gestione all'ente locale, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti;
tali modifiche, in particolare per quel che riguarda il rendiconto di gestione, creano forti difficoltà negli enti locali, dal momento che non risultano coordinate con tutte le altre scadenze cui sono soggetti i comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2-quater decorra dall'anno 2010, in modo tale da consentire agli enti locali la riorganizzazione dei propri adempimenti.
9/1891/76. Calvisi, Marchi, Marchignoli, De Micheli.

La Camera,
premesso che:
ai fini della deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2009 degli enti locali risulta fondamentale disporre di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali;
allo stato attuale la legge finanziaria per il 2009 che disciplina e stabilisce i trasferimenti erariali è in corso di approvazione;
per i comuni, oltre la certezza dei trasferimenti, è fondamentale, ai fini della redazione del bilancio preventivo, avere un quadro certo di tutte le norme economiche contenute nella legge finanziaria che entrerà in vigore solo nel mese di gennaio 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a rimandare il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009 dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009.
9/1891/77. Fontanelli, Misiani, Causi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;
tale finalità viene perseguita, dopo la fine, nel 1992, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, attraverso due linee di intervento: la politica di coesione comunitaria e la politica regionale nazionale;
nello specifico, la politica regionale nazionale, inizialmente attuata con la legge n. 208 del 1998 e con l'intervento nelle cosiddette «aree depresse», è stata riorganizzata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) unificando tutte le risorse aggiuntive nazionali in due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l'85 per cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso il Ministero delle attività produttive;
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, addizionali a quelli comunitari;
la legge finanziaria per il 2007, al fine di favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, ha introdotto la settennalizzazione delle assegnazioni relative al Fondo medesimo, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013. La successiva legge finanziaria per il 2008, ha esplicitato gli appostamenti per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, rimodulando le assegnazioni per il 2008, accrescendone le disponibilità pur nell'invarianza del volume complessivo delle assegnazioni e confermando, altresì, la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno;
il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;
con l'avvio della nuova legislatura, l'impianto sopra descritto è stato fortemente messo in discussione a seguito dell'approvazione di una serie di provvedimenti, la cui copertura è stata posta a carico del FAS, senza tenere minimamente conto della natura della spesa medesima;
decisioni prese per legge, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, ostacolano la programmazione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire;
il continuo ricorso alle risorse del FAS per la copertura di provvedimenti di legge mette a serio rischio il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (si riconosceva alle regioni sottoutilizzate almeno l'85 per cento delle risorse del FAS), e si va ad incidere negativamente sulle politiche di sviluppo e sui servizi sociali che le regioni del Sud realizzano solo grazie al trasferimento di fondi stanziati dal Governo centrale e dall'Unione europea;
le regioni meridionali sono state già penalizzate dal Governo al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per le misure contenute nei decreti legge n. 93 e n. 97 del 2008, nel provvedimento in esame e nel decreto-legge n. 185 del 2008;
sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008 «manovra d'estate», la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di 14.397 milioni di euro;
nello specifico:
il decreto-legge n. 93 del 2008 ha operato un taglio delle risorse del FAS pari a 1.000 milioni di euro per la parziale copertura delle disposizioni relative all'ICI (articolo 1);
il decreto-legge n. 97 del 2008 ha operato un taglio delle risorse del FAS di 450 milioni di euro per la copertura delle misure relative alla crisi dei rifiuti in Campania (articolo 4-octies) e di 240 milioni di euro per la crisi rifiuti di altre città del Mezzogiorno;
il decreto-legge n. 112 del 2008 ha operato tagli alle risorse del FAS di ammontare complessivo pari a 7.972 milioni di euro;
il decreto-legge in esame ha previsto tagli alle risorse del FAS di ammontare pari a 1.945 milioni di euro;
il decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto una riduzione delle risorse FAS per 1.635 milioni per il 2009, 610 milioni per il 2010 e 545 milioni per il 2011,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate in favore delle regioni del Mezzogiorno e a destinare l'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;
a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.
9/1891/78. Boccia, Capodicasa, Misiani, Cesare Marini, Oliverio, D'Antoni, Vico.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni varie per la stabilizzazione dei bilanci degli enti locali;
negli ultimi anni si è registrato un considerevole aumento della presenza di minori stranieri non accompagnati;
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo riconosce a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare; nel caso dei minori stranieri non accompagnati tali diritti vengono garantiti in strutture residenziali ed il loro costo è posto a carico delle prefetture e dei comuni dove tali strutture hanno sede;
tale fenomeno riguarda in maniera ragguardevole i comuni costieri della Sicilia meridionale, nei cui territori avvengono gli sbarchi di clandestini, aumentati notevolmente negli ultimi mesi;
alcuni comuni della Provincia di Agrigento, tra cui Palma di Montechiaro, Cammarata ed Agrigento, hanno perciò attivato servizi e realizzato interventi di tutela e di accoglienza per fronteggiare un'emergenza dovuta all'eccezionale afflusso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea sul proprio territorio,
nella precedente legislatura, ritenendo urgente l'attivazione di strumenti di governo del fenomeno per migliorare e standardizzare le modalità di assistenza, con particolare attenzione alla pronta accoglienza, anche al fine di rispondere alle difficoltà incontrate in particolare dai comuni più piccoli nel far fronte alle ingenti e non programmabili spese aggiuntive venne istituito, con il comma 1267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero della solidarietà sociale, il «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati»;
il Fondo è stato ripartito per aree di intervento con la direttiva emanata il 3 agosto 2007 dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, individuando 1'ANCI per la realizzazione del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, al fine di realizzare una rete per la pronta accoglienza e assistenza di minori stranieri non accompagnati, da costituirsi attraverso un avviso pubblico di invito alla presentazione di progetti rivolto agli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
l'ammontare delle risorse destinate ai progetti di accoglienza è complessivamente pari a euro 7.800.000 così ripartiti: euro 6.400.000 da assegnare ai comuni dell'intero territorio nazionale, euro 1.400.000 da assegnare ai comuni siciliani, con un massimo di euro 350.000 per ciascun comune;
il fenomeno ha assunto dimensioni di particolare rilevanza, e i comuni non riescono a farvi fronte con le risorse ordinariamente destinate all'assistenza sociale; si sta verificando, inoltre, una situazione amministrativa insostenibile per gli enti locali e per le comunità amministrate;
le strutture di accoglienza vantano ingenti crediti nei confronti delle prefetture e dei comuni, il solo comune di Palma di Montechiaro (AG) ha accumulato un debito di oltre due milioni di euro e si trova di fronte al rischio concreto di dissesto finanziario;
le risorse destinate a tale finalità dal «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati» appaiono del tutto insufficienti a far fronte alle crescenti esigenze dei comuni,

impegna il Governo:

al fine di una positiva collaborazione e condivisione di responsabilità ed oneri tra amministrazione centrale ed autonomie locali impegnate nell'assistenza e nell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati a concedere ai comuni, comunità montane, unioni o consorzi di comuni, che abbiano realizzato interventi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, un contributo straordinario pari all'ammontare del costo di servizi erogati negli ultimi tre anni;
ad aumentare, a fronte delle maggiori necessità emerse, la dotazione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/1891/79. Berretta, Capodicasa, Enzo Carra, Causi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA destinata alle regioni confinanti con la Svizzera, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
tali regioni possono, con propria legge, disporre la riduzione del prezzo del gasolio o delle benzine per autotrazione utilizzati dai cittadini residenti nella regione, nella misura in cui il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante;
la quota di compartecipazione all'IVA sembra essere aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dal decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario;
il comma 5 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame abroga l'articolo 12 decreto legislativo n. 56 del 2000, che introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, ma le cui modalità limitavano l'ambito applicativo alle sole regioni Piemonte e Lombardia;
la direttiva comunitaria n. 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote;
il comma 6 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame stabilisce che il minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo sia limitato a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;
non sono forniti elementi di quantificazione volti a dimostrare la congruità di tale limite di spesa, tenuto conto che, all'onere attualmente derivante dalle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000, va aggiunto quello imputabile all'applicazione dell'agevolazione nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, anch'esse confinanti con la Svizzera, ma non ricomprese nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 56; né, tanto meno, risulta verificata l'assenza di conseguenze negative in termini di gettito complessivo dell'IVA per effetto delle riduzioni di prezzo praticate dalle regioni interessate,

impegna il Governo

a presentare semestralmente una relazione al Parlamento sugli effetti finanziari delle misure previste dal richiamato articolo 2-ter, sugli effetti delle vendite dei carburanti nei territori interessati, nonché sulla distribuzione di dette misure in ambito provinciale, con particolare riferimento alla regione Piemonte.
9/1891/80. Lovelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA destinata alle regioni confinanti con la Svizzera, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
tali regioni possono, con propria legge, disporre la riduzione del prezzo del gasolio o delle benzine per autotrazione utilizzati dai cittadini residenti nella regione, nella misura in cui il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante;
la quota di compartecipazione all'IVA sembra essere aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dal decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario;
il comma 5 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame abroga l'articolo 12 decreto legislativo n. 56 del 2000, che introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, ma le cui modalità limitavano l'ambito applicativo alle sole regioni Piemonte e Lombardia;
la direttiva comunitaria n. 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote;
il comma 6 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame stabilisce che il minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo sia limitato a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;
non sono forniti elementi di quantificazione volti a dimostrare la congruità di tale limite di spesa, tenuto conto che, all'onere attualmente derivante dalle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000, va aggiunto quello imputabile all'applicazione dell'agevolazione nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, anch'esse confinanti con la Svizzera, ma non ricomprese nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 56; né, tanto meno, risulta verificata l'assenza di conseguenze negative in termini di gettito complessivo dell'IVA per effetto delle riduzioni di prezzo praticate dalle regioni interessate,

impegna il Governo

a presentare semestralmente una relazione al Parlamento sugli effetti finanziari delle misure previste dal richiamato articolo 2-ter, sugli effetti delle vendite dei carburanti nei territori interessati, nonché sulla distribuzione di dette misure in ambito provinciale, con particolare riferimento alla regione Trentino-Alto Adige.
9/1891/81. Gnecchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA destinata alle regioni confinanti con la Svizzera, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
tali regioni possono, con propria legge, disporre la riduzione del prezzo del gasolio o delle benzine per autotrazione utilizzati dai cittadini residenti nella regione, nella misura in cui il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante;
la quota di compartecipazione all'IVA sembra essere aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dal decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario;
il comma 5 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame abroga l'articolo 12 decreto legislativo n. 56 del 2000, che introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, ma le cui modalità limitavano l'ambito applicativo alle sole regioni Piemonte e Lombardia;
la direttiva comunitaria n. 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote;
il comma 6 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame stabilisce che il minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo sia limitato a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;
non sono forniti elementi di quantificazione volti a dimostrare la congruità di tale limite di spesa, tenuto conto che, all'onere attualmente derivante dalle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000, va aggiunto quello imputabile all'applicazione dell'agevolazione nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, anch'esse confinanti con la Svizzera, ma non ricomprese nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 56; né, tanto meno, risulta verificata l'assenza di conseguenze negative in termini di gettito complessivo dell'IVA per effetto delle riduzioni di prezzo praticate dalle regioni interessate,

impegna il Governo

a presentare semestralmente una relazione al Parlamento sugli effetti finanziari delle misure previste dal richiamato articolo 2-ter, sugli effetti delle vendite dei carburanti nei territori interessati, nonché sulla distribuzione di dette misure in ambito provinciale per ciascuna regione.
9/1891/82. Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter prevede, a decorrere dal primo gennaio 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA destinata alle regioni confinanti con la Svizzera, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
tali regioni, possono, con propria legge, disporre la riduzione del prezzo del gasolio o delle benzine per autotrazione utilizzati dai cittadini residenti nella regione, nella misura in cui il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante;
la quota di compartecipazione all'IVA sembra essere aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dal decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario;
il comma 5 dell'articolo 2-ter abroga l'articolo 12 decreto legislativo n. 56 del 2000 che introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, ma le cui modalità limitavano l'ambito applicativo alle sole regioni Piemonte e Lombardia;
la direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale,di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote;
il comma 6 stabilisce che il minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 2-ter sia limitato a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;
non sono forniti elementi di quantificazione volti a dimostrare la congruità ditale limite di spesa, tenuto conto che, all'onere attualmente derivante dalle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000, va aggiunto quello imputabile all'applicazione dell'agevolazione nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, anch'esse confinanti con la Svizzera, ma non ricomprese nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 5; né tantomeno risulta verificata l'assenza di conseguenze negative in termini di gettito complessivo dell'IVA per effetto delle riduzioni di prezzo praticate dalle regioni interessate,

impegna il Governo

a presentare semestralmente una relazione al Parlamento sugli effetti finanziari delle misure previste dal richiamato articolo 2-ter, sugli effetti delle vendite dei carburanti nei territori interessati, nonché sulla ripartizione di dette misure in ambito provinciale, con particolare riferimento alla regione Lombardia.
9/1891/83. Sanga.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede che in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010, venga riservato prioritariamente a favore di Roma capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro anche per le finalità stabilite dall'articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008;
l'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario del Governo, nella figura del sindaco del comune di Roma, per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso;
la gestione commissariale del Comune assume tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria e resta pertanto nella competenza ordinaria degli organi comunali la gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008;
per favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del comune di Roma sono stati assegnati 500 milioni per il 2008 e 500 milioni per il 2009;
non è previsto nessun rendiconto circa l'utilizzo delle risorse assegnate fino ad ora, pari a 1 milione di euro, e non risulta chiarito il meccanismo ed il criterio con cui si è proceduto alla redazione della proposta di piano di rientro per il comune di Roma, in quanto solo in parte nella massa passiva di cui si chiede il ripiano sono inserite spese effettivamente impegnate alla data del 28 aprile, come richiesto dalla normativa disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008;
anche le risorse destinate al comune di Roma a decorrere dall'anno 2010 non sembrano derivare da un'attenta valutazione programmatica dei reali costi connessi all'esercizio delle funzioni di capitale e all'ampliamento delle dotazioni di servizi e di infrastrutture a ciò connessa, diversamente da quanto avvenuto in passato in occasione di altri interventi a sostegno della capacità finanziaria e di investimento del comune di Roma capitale;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative volte a far sì che il contributo annuale a favore del comune di Roma, disposto a decorrere dall'anno 2010 e non superiore ai 500 milioni di euro annui, sia stabilito sulla base della valutazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni di capitale e di un programma di ampliamento delle dotazioni di servizi e di infrastrutture della città capitale;
ad impegnare, nell'ambito delle proprie competenze, il comune di Roma a valutare i costi di cui sopra ed il connesso programma, applicando il metodo del «fabbisogno standard», e cioè indicando separatamente i costi unitari dei servizi e degli interventi previsti e le loro quantità e fornendo dimostrazione che i costi unitari adottati rispondano a standard di massima efficienza, anche con riferimento ad altri comuni italiani appartenenti alla più elevata classe di dimensione demografica.
9/1891/84. Pompili, Causi, Gasbarra, Argentin, Bachelet, Carella, Coscia, Cuperlo, Gentiloni Silveri, Giachetti, Amici, Madia, Meta, Morassut, Recchia, Tugghia, Tidei, Tocci.

La Camera,
premesso che:
il tragico incidente verificatosi lo scorso 22 novembre al liceo scientifico «Darwin» di Rivoli, in provincia di Torino, ripropone drammaticamente il problema della sicurezza degli edifici scolastici nel nostro Paese;
secondo quanto riferito alla Camera dei Deputati il 25 novembre 2008 dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Guido Bertolaso, le sedi scolastiche nel nostro Paese sono circa 42 mila (con un totale di alunni di poco inferiore agli otto milioni), alle quali vanno aggiunti gli edifici universitari, le scuole delle regioni Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano e le scuole private;
la messa in sicurezza secondo le normative vigenti, ivi compresi i criteri anti-sismici, dei predetti 57 mila istituti, richiederebbe uno sforzo economico quantificato dal Sottosegretario Bertolaso in circa 13 miliardi di euro;
nel disegno di legge di bilancio 2009, il capitolo 7160 «Investimenti per i piani dì edilizia scolastica» presenta una decurtazione pari a 22.751.971 milioni di euro, per effetto delle riduzioni in misura lineare, dei tagli e delle rimodulazioni effettuati sugli stati di previsione dei Ministeri competenti;
i predetti 22,8 milioni di euro circa costituiscono una parte rilevante dei 100 milioni di euro stanziati per il 2009 dalla finanziaria per il 2007 per il Patto per la sicurezza nelle scuole, siglato il 20 dicembre 2007, che prevede lo stanziamento, per il triennio 2007-2009, di 940 milioni di euro, grazie all'impegno congiunto dello Stato con i comuni, le province e le regioni, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in base ai parametri della legge n. 626 del 1994;
all'attuale perdurante inadeguatezza dei fondi del bilancio statale per la messa a norma dei 57 mila istituti scolastici italiani, si aggiungono i vincoli che il patto di stabilità interno impone alle regioni e agli enti locali (ai Comuni, per gli edifici delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e alle Province per gli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore), che debbono fare i conti con i pesanti limiti di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici insistenti sui propri territori;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza le opportune iniziative normative volte a modificare la disciplina del patto di stabilità interno, al fine di:
escludere, dal saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, perla parte in conto capitale, gli incassi relativi a risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali per edilizia scolastica e i pagamenti per opere ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre;
escludere gli investimenti destinati alla messa in sicurezza e all'adeguamento degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre, dal divieto di ricorso all'indebitamento per spese in conto capitale stabilito dall'articolo 77-bis comma 20 lettera b) del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, quale sanzione applicabile agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011.
9/1891/85. Rubinato, Capitanio Santolini, De Torre, De Pasquale, Fogliardi, Vannucci, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6agosto 2008 n. 133, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario del Governo, nella figura del Sindaco del Comune di Roma, «per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso»;
sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista contabile non sussisteva la necessità di procedere al commissariamento del Comune di Roma poiché l'esposizione finanziaria del suddetto Comune deriva da talune anticipazioni di cassa resesi necessarie per il mancato trasferimento da parte della Regione Lazio di risorse dovute al Comune di Roma per un ammontare superiore ad un miliardo di euro, di cui 765 milioni per i servizi minimi del trasporto pubblico locale Tale ritardo nei trasferimenti è stato a sua volta determinato dal rinvio dei trasferimenti erariali alla Regione medesima;
la situazione di indebitamento finanziario del Comune di Roma si configura, quindi, come esposizione finanziaria a breve termine da cui si sarebbe potuti rientrare non appena la Regione avesse adempiuto ai propri obblighi finanziari;
la proposta di piano di rientro è stata presentata dall'ufficio commissariale in data 30 settembre 2008, ed il comma 4 del sopra citato articolo 78 prevede che il Governo debba approvarlo entro 30 giorni;
la gestione commissariale del Comune riguarda tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria e resta pertanto nella competenza ordinaria degli organi comunali la gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008;
la proposta di piano di rientro per il Comune di Roma si configura essenzialmente come una lunga lista di spese che necessitano di copertura in quanto solo in parte si tratta di spese effettivamente impegnate alla data del 28 aprile come richiesto dalla normativa, mentre per gran parte si tratta di spese il cui obbligo non è maturato entro quella data e che vengono quindi inserite impropriamente nello stesso piano di rientro;
a titolo di esempio, si rileva come la proposta inserisca nella massa passiva una serie di voci di spesa i cui impegni giuridici non si erano concretizzati alla data del 28 aprile 2008, né lo sono alla data odierna, ma potrebbero emergere in futuro, con un rilevante grado d'incertezza sull'an, sul quantum e sul profilo temporale ditali obblighi, come ad esempio i presunti oneri che potrebbero derivare da sentenze avverse connesse all'attuale contenzioso giudiziario, relativo soprattutto ad espropri, per un valore cifrato in 775,3 milioni;
in generale si rileva che la proposta di piano di rientro inserisce nelle passività le spese di parte corrente maturate dall'ordinaria attività dell'amministrazione nel periodo intercorrente fra il primo gennaio e il 28 aprile del 2008, per un ammontare di 1.265,8 milioni, ma non inserisce le analoghe voci di entrata corrente che non siano state già incassate;
in definitiva la situazione che si delinea è quella in cui l'amministrazione ordinaria del Comune, chiamata a far fronte alle spese correnti di soli otto mesi durante il 2008, manterrà quasi interamente la disponibilità delle risorse in entrata per l'intero anno, mentre la gestione commissariale dovrà accollarsi, e a sua volta accollare allo Stato ed ai contribuenti, le spese ordinarie dei primi quattro mesi dell'anno senza poter utilizzare la corrispondente quota parte delle entrate;
una ulteriore anomalia si rileva nel fatto che la proposta di piano di rientro inserisce nella massa passiva l'intero stock del debito comunale, cifrato in 6,98 miliardi, accumulatosi in trent'anni e aumentato negli ultimi sette anni meno che nei venti precedenti, e comunque meno del debito dell'intera pubblica amministrazione italiana;
l'applicazione dello stesso criterio alla Repubblica Italiana comporterebbe il rientro dell'intero debito pubblico accumulato, mentre invece la valutazione di equilibrio della finanza pubblica avviene definendo l'avanzo primario necessario a garantire il servizio del debito in essere;
l'applicazione di un corretto criterio dovrebbe portare l'ufficio commissariale non già a chiedere allo Stato di accollarsi l'intero debito del Comune, quanto a definire il livello dell'avanzo primario (ovvero margine operativo netto) che il bilancio ordinario del Comune dovrà essere messo in condizione di raggiungere e di mantenere nei prossimi anni;
è su questa valutazione che andrebbe definito un apporto da parte dello Stato, finalizzato non tanto a ripianare il debito quanto a sostenere un equilibrio di bilancio al cui interno la sostenibilità del debito non comporti la contrazione dell'offerta di servizi e degli investimenti per la città Capitale della Repubblica;
il decreto legge n.112 ha disposto che la Cassa depositi e prestiti concedesse al Comune di Roma per l'anno 2008 una anticipazione di 500 milioni di euro per far fronte alla mancanza di liquidità;
rilevato che:
il presente provvedimento dispone il rimborso alla Cassa depositi e Prestiti dei suddetti 500 milioni di euro per il 2008 e finalizza gli ulteriori 500 milioni di euro assegnati al Comune di Roma per il 2009, dalla delibera CIPE del 30 settembre 2008, alle medesime finalità previste dall'articolo 78 del citato decreto legge n. 112 del 2008;
non è previsto nessun rendiconto circa l'utilizzo delle risorse assegnate, pari a i milione di euro;
non risulta chiarito il meccanismo ed il criterio con cui si è proceduto alla redazione della proposta di piano di rientro per il Comune di Roma in quanto solo in parte si tratta di spese effettivamente impegnate alla data del 28 aprile come richiesto dalla normativa disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008;
non si comprende il criterio adottato in merito al ripiano dell'intera massa passiva dello stock del debito comunale,

impegna il Governo:

a sollecitare il Commissario straordinario del Governo a riformulare il piano di rientro proposto, in particolare al fine di ottenere una valutazione più attenta e rigorosa della massa passiva, un contenimento delle proposte di incrementi di spesa, con particolare riferimento a quelle che risultano giuridicamente non obbligatorie alla data del 28 aprile 2008;
a sollecitare il Commissario straordinario del Governo affinché sia adottata una diversa impostazione del piano rientro, volta non tanto ad ottenere il ripianodello stock del debito pregresso, ma piuttosto ad una proiezione nel tempo degli equilibri fra le entrate e le spese comunali necessarie per garantire i servizi essenziali e gli investimenti prioritari per la città Capitale della Repubblica, oltre che per assicurare la sostenibilità del debito, ancorando così a questa previsione strutturale l'apporto aggiuntivo di risorse di cui Roma necessita;
a domandare in ogni caso all'amministrazione commissariale un rendiconto sull'utilizzo dei 500 milioni assegnati per il 2008 e sui 500 milioni assegnati per il 2009, da predisporre rispettivamente entro i mesi di febbraio 2009 e 2010, che indichi le finalizzazioni delle risorse ottenute in termini di servizi erogati, di loro costo unitario e di investimenti realizzati nel territorio.
9/1891/86. Causi, Pompili Gasbarra, Argentin, Bachelet, Carella, Coscia, Cuperlo, Gentiloni Silveri, Giochetti, Amici, Madia, Meta, Morassut, Recchia, Rugghia, Tidei, Tocci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un dimensionamento della rete scolastica;
un dimensionamento di tale tenore potrebbe essere causa di un aumento della dispersione scolastica, in particolare laddove già si subisce un disagio;
gli istituti penitenziari rappresentano, per eccellenza, un luogo di disagio: il Ministero della pubblica istruzione, in coordinamento con il Ministero della giustizia, ha il compito di indicare agli organi competenti per l'istruzione presenti sul territorio le direttive che questi devono seguire al fine di attivare i corsi scolastici obbligatori negli istituti penitenziari; il compito attribuito al Ministero della pubblica istruzione soddisfa quanto previsto dal dettato costituzionale, ex articolo 33, secondo comma;
l'istruzione all'interno degli istituti penitenziari rappresenta un importantissimo tassello per il percorso rieducativo dei detenuti, in particolare a fronte ad una popolazione carceraria che ha alle proprie spalle, nel 90 per cento dei casi, un percorso scolastico difficile, costellato da abbandoni precoci, disaffezione totale, semianalfabetismo,

impegna il Governo

a garantire negli istituti penitenziari italiani, già gravati da pesantissimi problemi e afflitti da un crescente sovraffollamento, la possibilità di accedere ai percorsi formativi e rieducativi, che passano, spesso necessariamente, per l'accesso all'istruzione, considerando che gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese.
9/1891/87. Melis.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame attribuisce al Comune di Roma ed al Comune di Catania cospicue risorse a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo degli investimenti delle aree sottosviluppate (FAS);
le risorse suddette, pari a 500 milioni di euro per Roma e 150 milioni di euro per Catania, ai sensi del citato articolo 5, possono essere destinate per ripianare i disavanzi di parte corrente, derivanti dalla cattiva gestione degli amministratori dei due Comuni;
altri comuni d'Italia, soprattutto i più virtuosi, hanno subito negli ultimi anni decurtazione di trasferimenti erariali e, pur se i loro bilanci sono in avanzo, non possono procedere ad incrementare gli investimenti in conto capitale a causa del rispetto dei vincoli del patto di stabilità;
le risorse attribuite in emergenza ai comuni di Roma e Catania sono risorseche potevano essere destinate ad utilizzi produttivi di opere, reddito e posti di lavoro, in particolare quelle erogate al comune di Catania sono sottratte alla quota dell'85 per cento del Fondo FAS destinate allo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno;
la norma non dispone in merito alla tipologia di prestito, ossia se soggetto a restituzione o meno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a stabilire che le risorse citate rappresentano un prestito in conto anticipazione di emergenza da restituire, eventualmente previa sottoscrizione di un accordo fra i Comuni interessati ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un piano concordato di rientro.
9/1891/88. Bitonci, Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
si assiste ad una grave situazione economica e finanziaria mondiale che sta mettendo in crisi il sistema industriale italiano, in particolar modo il sistema composto dalle micro e piccole imprese, «spina dorsale» dell'apparato produttivo;
i prezzi dei prodotti petroliferi hanno subito negli scorsi mesi un forte aumento ed esiste un divario dei prezzi finali della benzina e del gasolio per autotrazione tra l'Italia e la Svizzera e tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale, dove sono in vigore agevolazioni a favore dei privati cittadini;
sussiste la necessità di limitare al massimo fenomeni di «pendolarismo» dalle regioni a statuto ordinario alle regioni a statuto speciale, al fine di acquistare a basso costo i carburanti per autotrazione;
sussiste altresì la necessità di estendere le agevolazioni introdotte per le regioni confinanti con la Confederazione Elvetica anche alle regioni a statuto ordinario che confinano con regioni a statuto speciale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un fondo per l'erogazione di contributi sul prezzo del carburante per autotrazione utilizzato dai privati cittadini residenti nelle regioni a statuto ordinario confinanti con le regioni a statuto speciale dove già esistono agevolazioni su prezzo dei carburanti.
9/1891/89. Dozzo, Bitonci, Lanzarin, Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto-legge in esame modifica l'articolo 1, comma 2, della legge n. 120 del 2007 rinviando dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 l'ultimazione degli interventi di ristrutturazione delle aziende ospedaliere e sanitarie locali di diritto pubblico al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria;
l'articolo 1-bis stabilisce altresì l'utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, cosiddetta intramoenia allargata, previa autorizzazione aziendale, prorogata dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010, derogando a quanto disposto dal comma 2, articolo 22-bis del decreto legge n. 223 del 2006;
il mancato adeguamento delle strutture edilizie delle aziende sanitarie interessate, indispensabile per garantire lo svolgimento del servizio di intramoenia in regime ambulatoriale all'interno delle strutture pubbliche, ha visto negli ultimi anni slittare ripetute volte i termini di cui sopra con conseguente proroga delle scadenzeper l'utilizzo dei propri studi destinato alla cosiddetta attività intramuraria allargata,

impegna il Governo

a garantire le più efficaci politiche di intervento e controllo affinché le aziende sanitarie di diritto pubblico assicurino, entro i termini stabiliti, dal decreto-legge in esame, il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia volti a garantire un'adeguata attività libero-professionale intramuraria.
9/1891/90. Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
la proroga di quasi quattro anni (dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012) dell'attuazione delle strutture per l'intramoenia da parte delle Regioni di fatto fa sì che i cittadini vedono allontanarsi regole trasparenti sulla prenotazione e la riscossione degli onorari delle visite in libera professione intramoenia da parte delle stesse aziende;
risale al ministro Rosy Bindi ed alla sua riforma sanitaria del 1999 la possibilità, per i medici, di operare privatamente nelle strutture sanitarie pubbliche di appartenenza, percependo un onorario prestabilito, evitando così di dirottare i pazienti verso strutture private;
la legge n. 120 del 2007 dell'allora ministro Livia Turco, che prorogava l'entrata in vigore al gennaio 2009, aveva cercato di porre paletti più precisi per i medici che operavano in intramoenia, dettando disposizioni relative al monitoraggio dei tempi di attesa, alla prevenzione dei conflitti di interesse, alla riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività istituzionale;
tutto ciò era stato previsto per far sì che, mentre si allungavanono le liste di attesa per prestazioni sanitarie negli ospedali, i medici dirottassero i pazienti non più verso le strutture private, ma verso le loro prestazioni in intramoenia,

impegna il Governo

a monitorare costantemente l'applicazione della legge n.120 del 2007, affinché dalla lunga proroga concessa non derivi un nocumento per i cittadini, specialmente per quelle fasce delle popolazione socialmente più disagiate che non sono sempre in grado di sostenere i costi di una visita in intramoenia e sempre di più vedono allungare i tempi delle liste d'attesa delle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale.
9/1891/91. Laganà Fortugno, Burtone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter prevede, a decorrere dal primo gennaio 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA destinata alle regioni confinanti con la Svizzera, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
tali regioni possono, con propria legge, disporre la riduzione del prezzo del gasolio o delle benzine per autotrazione utilizzati dai cittadini residenti nella regione, nella misura in cui il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante;
la quota di compartecipazione all'IVA sembra essere aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dal decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario;
il comma 5 dell'articolo 2-ter abroga l'articolo 12 decreto legislativo n. 56 del 2000, che introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata,ma le cui modalità limitavano l'ambito applicativo alle sole regioni Piemonte e Lombardia;
la direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote;
il comma 6 stabilisce che il minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo sia limitato a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;
non sono forniti elementi di quantificazione volti a dimostrare la congruità ditale limite di spesa, tenuto conto che, all'onere attualmente derivante dalle disposizioni del decreto legislativo n.56 del 2000, va aggiunto quello imputabile all'applicazione dell'agevolazione nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, anch' esse confinanti con la Svizzera, ma non ricomprese nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 5; né tantomeno risulta verificata l'assenza di conseguenze negative in termini di gettito complessivo dell'IVA per effetto delle riduzioni di prezzo praticate dalle regioni interessate,

impegna il Governo

a presentare semestralmente una relazione al Parlamento sugli effetti finanziari delle misure previste dal richiamato articolo 2-ter, sugli effetti delle vendite dei carburanti nei territori interessati, nonché sulla ripartizione di dette misure in ambito provinciale, con particolare riferimento alla regione Valle d'Aosta.
9/1891/92. Rossomando.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 2, del provvedimento detta disposizioni volte a consentire che le Regioni interessate dai maggiori deficit sanitari che non abbiano ottemperato agli adempimenti indicati nei piani di rientro possano eccezionalmente accedere ai finanziamenti statali la cui erogazione è subordinata alla verifica positiva dei suddetti adempimenti;
l'autorizzazione straordinaria all'erogazione dei finanziamenti statali è condizionata al verificarsi di due condizioni: a) una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale; b) l'adozione di provvedimenti significativi di riduzione della spesa;
l'eccezionalità della situazione contemplata dal comma 2 in esame presuppone l'adozione di misure straordinarie, atte ad evitare che gli amministratori regionali persistano nella situazione di inadempimento rispetto all'attuazione dei piani di rientro,

impegna il Governo

a valutare positivamente l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad introdurre misure straordinarie a carattere sanzionatorio, tra cui l'interdizione dei pubblici uffici, a carico degli amministratori delle Regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari che non abbiano ottemperato agli adempimenti indicati nei piani di rientro.
9/1891/93. Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, prevede che le somme trasferite alle regioni che hanno sottoscritto piani di rientro dai disavanzi sanitari si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso;
non è chiaro quale sia la destinazione delle risorse eventualmente recuperate dallo Stato a valere sul meccanismo di cui sopra;
si ritiene opportuno destinare le risorse così resesi disponibili, nonché le risorse non erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale versate dalle regioni con maggiore gettito per gli obiettivi di perequazione di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000;
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2008, recante «Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56» per l'anno 2006, le quote di concorso alla solidarietà interregionale ammontano complessivamente a 6.313.623.095 euro e ad esse partecipano esclusivamente le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio,

impegna il Governo

a valutare positivamente l'opportunità di utilizzare le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3, a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
9/1891/94. Rondini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, prevede che le somme trasferite alle regioni che hanno sottoscritto piani di rientro dai disavanzi sanitari si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso;
i finanziamenti straordinari riconosciuti dallo Stato alle Regioni interessate dai maggiori disavanzi sono stati introdotti da diversi provvedimenti normativi, preordinati al perseguimento di specifici obiettivi istituzionali ed operanti secondo diversi meccanismi erogativi;
l'articolo 2, comma 46, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2008, n. 244), in particolare, ha stanziato 9.100 milioni di euro, da erogarsi come anticipazioni statali per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari (mutui) e dei debiti commerciali nei confronti dei fornitori;
le risorse anticipate ai sensi di tale disposizione dovranno essere restituite dalle Regioni in disavanzo in un arco di tempo trentennale; all'atto dell'erogazione, le Regioni sono chiamate a provvedere all'immediata estinzione dei debiti pregressi;
in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 46 della legge n. 244 del 2008, appare non del tutto corretta la disposizione del comma 3 in esame (che sembra prevedere l'obbligo di restituzione solo in caso di inottemperanza della regione nell'attuazione del piano di rientro),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare meccanismi automatici di recupero delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 2, comma 46 della legge n. 244 del 2008 per l'estinzione dei debiti contratti dalle Regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, nonché delle risorse straordinarie trasferite alle medesime regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, (qualora la Regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso), anche attraverso una corrispondente e progressiva riduzione dei trasferimenti statali assegnati alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
9/1891/95. Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni per gli enti locali ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2009 e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
l'articolo 77-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, numero 113, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» fissa, nei commi da 2 a 31, le percentuali ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario;
il comma 5 dell'articolo 77-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, definisce la somma algebrica dalla quale risulta il saldo finanziario fra entrate finali e spese finali,

impegna il Governo

a valutare la necessità di intraprendere tutte le iniziative legislative opportune, ed eventualmente adottare gli atti amministrativi necessari, a far sì che gli investimenti relativi ai contratti in essere, in quanto già stipulati nell'anno 2008 che prevedono il trasferimento di beni e di risorse finanziarie necessarie da società private agli enti locali, che escludono la compartecipazione dell'ente pubblico ricevente e pertanto non comportano alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e che siano finalizzate alla bonifica delle aree minerarie dismesse e che rappresentano una pericolosa emergenza ambientale e sanitaria, non ricadano nelle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31 dell'articolo 77-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
9/1891/96. Ceccuzzi, Cenni, Sani, Sposetti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene, misure in favore di enti locali, per la spesa sanitaria, agevolazioni di vario tipo, anche fiscali (si vedano, tra gli altri, in particolare gli articoli 2-ter e 2-quater);
nell'attuale fase di crisi è di particolare importanza prevedere misure in favore delle famiglie, delle imprese, specie medie e piccole, e delle istituzioni più vicine al cittadino;
lo strumento fiscale è strategico per rilanciare la competitività, specie quello in grado di agevolare il contribuente e, contestualmente, sostenere il settore produttivo;

impegna il Governo

a rafforzare, utilizzando la leva fiscale, l'azione in favore di cittadini ed imprese e ad incentivare, in particolare, in considerazione dell'elevato effetto moltiplicativo economico ed occupazionale e dell'alto contenuto innovativo che esse presentano, le spese per la riqualificazione energetica degli edifici, sia attraverso interventi diretti (come ad esempio la detrazione dall'Irpef), che promuovendo presso gli enti locali l'adozione di misure volte ad incrementare il ricorso ai suddetti interventi, valutando anche la possibilità di escludere i relativi investimenti dai saldi finanziari utili per il rispetto del Patto di stabilità interno.
9/1891/97. Mariani, Sereni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis del provvedimento in esame rinvia dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni, effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere -universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia); stabilisce inoltre una proroga al 31 gennaio 2010 della possibilità di utilizzare in via straordinaria il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei medici (cosiddetta intramoenia allargata);
in materia sanitaria resta ancora irrisolto il problema delle liste di attesa, le quali, a seconda delle regioni possono comportare, anche per esami o cure di rilievo, attese di pochi giorni o di mesi; tale lasso di tempo tra le regioni più virtuose e quelle meno, finisce per costituire una violazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che sono determinati dallo Stato per tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

allo scopo di ridurre le liste attesa non oltre 15 giorni in casi di particolare gravità ed urgenza, a valutare la possibilità di introdurre norme che consentano alle Regioni la possibilità di autorizzare l'accertamento diagnostico in regime di intramoenia a spese della struttura pubblica per tutto il periodo della proroga.
9/1891/98. Mario Pepe (PdL).

DISEGNO DI LEGGE: S. 1152 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE, DI SOSTEGNO AI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA PROFESSIONALE, NONCHÉ DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PER IL G8 E DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE REGIONI MARCHE ED UMBRIA, COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1936)

A.C. 1936 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame viola l'articolo 77 della Costituzione in quanto introduce disposizioni eterogenee concernenti: la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo del Paese; la promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto; i versamenti tributari conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle regioni Umbria e Marche; interventi in materia di protezione civile. L'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, precisa inoltre che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
tale vizio si riscontra anche nelle disposizioni introdotte dal Senato nel decreto: l'articolo 1-bis, in materia di ripartizione del canone annuo a carico degli enti concessionari ANAS; l'articolo 1-ter, in materia di arbitrati; l'articolo 2-bis, relativo a al trasporto di veicoli; l'articolo 2-ter, in materia di trasporto ferroviario in concessione ed altri. Si tratta di ulteriori materie eterogenee ed estranee al decreto;
il decreto viola l'articolo 77 della Costituzione anche con riferimento alla mancata indicazione delle motivazioni di straordinaria, necessità ed urgenza, presupposto per l'utilizzo della decretazione d'urgenza. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 171 del 2007, ha chiarito che la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza non può essere sostenuta da una mera enunciazione, ma deve trovare puntuale spiegazione nella motivazione del decreto-legge e che la conversione parlamentare non può salvare il vizio, che incide sulla separazione dei poteri e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo;
la mancanza dei presupposti per la decretazione d'urgenza è peraltro evidente con riferimento al comma 11, dell'articolo 1 che, oltre a contenere disposizioni dirette a modificare un decreto-legge in corso di conversione, difettando quindi del carattere d'urgenza, non spiega l'oggetto dell'intervento normativo né nella relazione governativa, né in quella tecnica;
analogamente, non rivestono carattere di urgenza le disposizioni contenute nell'articolo 2, in gran parte di natura procedurale, poiché la concreta individuazione degli strumenti da utilizzare a sostegno dei settori in crisi dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto è demandata ad appositi decreti interministeriali,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1936.
n. 1. Vietti, Libè, Dionisi, Cera, Drago, Volontè, Compagnon, Ciccanti, Naro, Delfino.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto, secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge presentata dal Governo ad «emanare disposizioni tese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese», a «promuovere lo sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto», nonché a «fare fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle regioni Umbria e Marche» e, infine, ad «introdurre disposizioni relative agli interventi in materia di protezione civile»;
sotto il profilo delle disposizioni previste, il provvedimento in esame presenta con tutta evidenza un contenuto normativo estremamente eterogeneo, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
peraltro, la rubrica dell'articolo 3 del provvedimento in esame, recante «Interventi in materia di protezione civile» evoca impropriamente la materia della protezione civile anche se autorizza una spesa per la Presidenza italiana del G8 di 233 milioni di euro;
il decreto-legge in esame interviene sul decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154, in materia di contenimento della spesa sanitaria e di regolazioni contabili con le autonome locali, che è attualmente in corso di conversione da parte del Parlamento, essendo ancora all'esame della Camera dei deputati;
il terzo periodo dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge in esame incrementa infatti il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 154 del 2008, lasciando indefinita la ratio di questo incremento finanziario, che sembrerebbe non giustificarsi con ragioni di copertura finanziaria. Tale incremento viene peraltro effettuato contestualmente all'istituzione (al medesimo comma 11) di un Fondo per l'adeguamento prezzi in materia di costruzione;
si osserva peraltro che né nella motivazione del decreto-legge in esame, né nella relazione governativa, viene motivata la ragione dell'intervento normativo di cui al suddetto terzo periodo del comma 11 dell'articolo 1;
al riguardo si rammenta che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128 del 2008, aveva dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni del decreto-legge n. 262 del 2006 - in particolare i commi 105 e 106 dell'articolo 2, relativi all'esproprio del teatro Petruzzelli di Bari - in quanto né nella relazione governativa, né nella motivazione del decreto legge, era indicato un collegamento con le suddette disposizioni. Ossia l'esistenza dei requisiti, necessari per l'inserimento della norma in un decreto-legge, deve essere motivata dal Governo, in quanto l'esistenza dei suddetti requisiti non può essere sostenuta da una mera edapodittica enunciazione, ma deve trovare puntuale spiegazione nella motivazione del decreto-legge;
situazione analoga a quella testé illustrata è inoltre rilevata anche all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in esame, che interviene anch'esso sull'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, ancora in corso di conversione. Anche in questo caso la relazione tecnica del Governo omette di fornire indicazioni al riguardo;
diverse disposizioni presenti nel decreto-legge in esame non hanno alcun requisito di necessità ed urgenza tale da giustificare il loro inserimento nel testo del decreto-legge, e si pongono quindi in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. Tra queste disposizioni troviamo il comma 2-ter dell'articolo 2, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti «produttori e utilizzatori» di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) dovranno versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all'atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo. Così come l'articolo 2-bis, che disciplina il trasporto di veicoli da parte di altri veicoli provvisti del foglio di via e della targa provvisoria, attraverso la previsione di due distinte fattispecie di trasporto, entrambe inserite come modifica all'articolo 99 del codice della strada,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1936.
n. 2. Donadi, Borghesi, Evangelisti, Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, in violazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, reca un contenuto eterogeneo, il cui nucleo originario incide sull'ampio spettro di materie esplicitate nel titolo, e che al Senato si è arricchito di ulteriori disposizioni, afferenti sia a settori disciplinari già oggetto di intervento (in particolare, il settore agro-alimentare, di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 2), sia parzialmente nuovi, in quanto riferiti all'uso di risorse dell'ANAS (articolo 1-bis), agli arbitrati (articolo1-ter), al codice della strada (articolo 2-bis), al settore del trasporto su ferro e su gomma (articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies), alle imprese in amministrazione straordinaria (articolo 3-bis) e alle forniture di energia elettrica (articolo 3-ter);
molte delle norme inserite dal Senato non rivestono il carattere di straordinaria necessità ed urgenza richiesto dall'articolo 77 della Costituzione che la sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2007 ha chiarito come debbano valere anche per la legge di conversione. Afferma la Corte nella sentenza citata che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali «non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso»,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1936.
n. 3. Zaccaria, Amici, Quartiani, Bressa.