XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 17 dicembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 dicembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fitto, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Guzzanti, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Guzzanti, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 dicembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LANZILLOTTA: «Norme per rendere trasparenti i costi delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici» (2015);
COMMERCIO: «Disposizioni per la realizzazione di un piano di interventi integrati per le persone non autosufficienti» (2016);
PEZZOTTA: «Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie» (2017);
RUGGERI e POLI: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2018);
ROSSA: «Modifica all'articolo 176 del codice penale, concernente la concessione della liberazione condizionale» (2019).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ARGENTIN ed altri: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei disabili gravi nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario» (1568), è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.
La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni» (1889) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Di Biagio.
La proposta di legge ARGENTIN ed altri: «Inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università» (1894) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIBELLI: «Modifica all'articolo 22 della Costituzione in materia di cittadinanza» (1241);
BRIGUGLIO: «Norme per promuovere lo svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche elettive» (1723) Parere della V Commissione;
LANDOLFI: «Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di centrali di committenza per gli appalti pubblici degli enti locali i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso» (1893) Parere delle Commissioni V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.

II Commissione (Giustizia):
RAZZI ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di disciplina dell'usucapione della proprietà e dei diritti reali di godimento relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero» (1362) Parere delle Commissioni I e III;
CASSINELLI: «Modifiche all'articolo 2477 del codice civile in materia di controllo legale dei conti sulle società a responsabilità limitata» (1639) Parere delle Commissioni I e VI.

IV Commissione (Difesa):
CATANOSO ed altri: «Nuovo ordinamento del Corpo militare della Croce rossa italiana» (1232) Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;
FLUVI: «Norme in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste» (1680) Parere delle Commissioni I, III e V.

VII Commissione (Cultura):
GARAGNANI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dell'identità culturale cristiana nella scuola italiana» (1809) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
FOGLIARDI ed altri: «Modifica all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di allestimenti mobili per il pernottamento»(1671) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
PAGANO e MARINELLO: «Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria del sistema elettronico di controllo della stabilità sulle autovetture» (1690) Parere delle Commissioni I e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):
BOCCIARDO ed altri: «Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e della loro cura» (1646) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
GIULIETTI ed altri: «Nuove norme in materia di disciplina del sistema delle comunicazioni audiovisive e sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» (1460) Parere delle Commissioni I, II, III, V, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 26 novembre 2008, relativa agli scioperi proclamati per il giorno 28 novembre 2008, riguardanti il personale dipendente del gruppo F.S. di macchina e di bordo delle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige, e della società Trenitalia di scorte e di condotta dipendente dagli impianti dell'ex compartimento di Venezia, della società Trenitalia di macchina e di bordo delle divisioni passeggeri N/I, regionale e cargo degli impianti della regione Emilia-Romagna e di macchina e di bordo delle regioni Campania, Molise, Marche, Liguria, Lazio, Sicilia, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Puglia e Calabria.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 15 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 58).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti- con lettera in data 15 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Brindisi, per l'esercizio 2005. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 59).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 16 dicembre 2008, hatrasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del prefetto Giulio Maninchedda a Commissario straordinario del Governo per la gestione delle aree del territorio del comune di Castel Volturno (Caserta).
Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1152 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE, DI SOSTEGNO AI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA PROFESSIONALE, NONCHÉ DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PER IL G8 E DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE REGIONI MARCHE ED UMBRIA, COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1936)

A.C. 1936 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la crisi che sta attraversando il settore della pesca si avverte, soprattutto, nel Mezzogiorno e, in particolare, in Sicilia, dove a causa della continua ed inarrestabile crescita delle marinerie extra-comunitarie, che esercitano l'attività senza i vincoli delle regole comunitarie, si stanno depauperando sia la fauna marina che gli stessi pescatori;
contemporaneamente, ad aggravare la situazione già disastrata, i Paesi rivieraschi extra-comunitari del Mediterraneo, quali Libia, Tunisia ed Algeria, hanno dichiarato zone di pesca esclusiva i loro tratti di mare;
la nostra marineria, oltre all'onerosità dell'attività di pesca in sé, soffre inoltre un onere finanziario aggiuntivo connesso alla manutenzione ed al funzionamento del sistema di localizzazione satellitare detto blue box;
questo strumento rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza economica a causa dell'intenzione delle Autorità marittime di impedire l'uscita in mare a quelle unità che non abbiano dato corso alla voltura dei contratti di gestione e di manutenzione in capo alle stesse imprese di pesca;
fino al 31 maggio 2008 il predetto costo era a carico dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di prorogare al 31 dicembre 2009 la copertura di detto costo a carico dell'amministrazione statale.
9/1936/1. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame autorizza la spesa di 233 milioni di euro per far fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento della Presidenza italiana del G8;
tali fondi vanno a gravare sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla Regione Sardegna nel triennio 2004-2007 e che la Regione non ha utilizzato;
la Sardegna sta attraversando un grave periodo di crisi, ultimo tra tutti quello relativo al settore della chimica, con il rischio della perdita dell'occupazione per migliaia di lavoratori;
la regione è stata recentemente investita da eventi di calamità naturale che hanno causato gravissimi danni e, purtroppo, anche vittime, per i quali le somme stanziate sono assolutamente insufficienti;
è altresì importante per la Sardegna che il G8 si realizzi alla Maddalena,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una diversa copertura degli oneri previsti per la realizzazione del G8, destinando i 233 milioni di euro non utilizzati dalla Regione Sardegna nel triennio 2004-2007 a interventi a sostegno di comparti produttivi della Sardegna che si trovano in grande difficoltà, come quello della chimica con l'attuale crisi del settore petrolchimico, a coprire i danni causati dalle recenti calamità naturali, per le quali sono stati stanziati fondi assolutamente insufficienti, e a interventi di carattere più generale che si concretizzino in piani strategici di interesse regionale.
9/1936/2. Oppi, Libè.

La Camera,
premesso che:
le recenti precipitazioni piovose hanno particolarmente colpito il settore agricolo della fascia jonica metapontina in Basilicata;
molte colture di qualità sono state danneggiate con ingenti danni anche alle strutture e alle infrastrutture del comprensorio;
il territorio ha sopportato mesi di siccità che già hanno compromesso le attività economiche del settore;
la furia distruttrice degli eventi atmosferici e le esondazioni di diversi corsi d'acqua tra cui il Bradano, il Basento, il torrente Vella, il Cavone, hanno compromesso i futuri raccolti;
anche il settore turistico della fascia jonica ha subito notevoli danni considerato che le fortissime mareggiate hanno distrutto stabilimenti balneari e strutture ricettive;
la Regione Basilicata ha già inoltrato richiesta in tal senso al governo nazionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere per la Basilicata e in particolare per la provincia di Matera, per i comuni di Matera, Ferrandina, Grassano, Pisticci, Craco, Bernalda, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Tursi Policoro, lo stato di calamità naturale.
9/1936/3. Gaglione.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1 e all'articolo 3, prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate;
dal mese di giugno del 2008 il Governo ha approvato numerosi decreti-legge che hanno comportato l'utilizzo di significative risorse originariamente attribuite al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
è necessario tenere in considerazione i principi generali di riparto delle risorse tra Mezzogiorno e Centro Nord,rispettivamente nella misura dell'ottantacinque e del quindici per cento, e, per quelle destinate agli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali, secondo le procedure fissate dalla legge n. 208 del 1998, tra amministrazioni centrali e regioni, pari rispettivamente al venti e all'ottanta per cento del totale;
nel programma elettorale della coalizione che ha vinto le elezioni era fissato un impegno a superare «attraverso un impegno straordinario, il drammatico divario tra Nord e Sud»,

impegna il Governo:

a destinare, nei prossimi mesi, in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e del Centro Nord, rispettivamente nella misura dell'ottantacinque e del quindici per cento, risorse corrispondenti a quelle, relative al Fondo per le aree sottoutilizzate, che nel corso delle XVI legislatura sono state impiegate in maniera difforme rispetto alle finalità previste dalla legge;
a garantire, per il futuro, che le risorse del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate) ancora disponibili siano strettamente riservate alle finalità istituzionali proprie dello stesso fondo o che, in ogni caso, siano impiegate per le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e del Centro Nord, rispettivamente nella misura dell'ottantacinque e del quindici per cento.
9/1936/4. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse sono il comma 11 dell'articolo 1 e i commi 1 e 2 dell'articolo 3, per oltre un miliardo di euro per il 2009;
il ricorso alle disponibilità del Fondo altera inevitabilmente il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord;
il continuo utilizzo delle risorse del Fondo rischia di snaturarne il ruolo e gli obiettivi,

impegna il Governo

ad evitare, per il futuro, di avvalersi delle risorse del Fondo per le aree svantaggiate per gli interventi di rilancio dell'economia e ad individuare nuove e più corrette forme di copertura finanziaria per i provvedimenti che intenderà adottare.
9/1936/5. Iannuzzi, Mastromauro.

La Camera,
premesso che:
la tragedia avvenuta nelle scorse settimane a Rivoli, che ha visto la vita di un ragazzo di 17 anni spezzata a causa di una non adeguata manutenzione dell'edificio scolastico, rappresenta un segnale di allarme che non può essere ignorato o sottovalutato;
secondo le dichiarazioni del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Guido Bertolaso, è necessario un radicale intervento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del nostro Paese, che andrebbero sistematicamente sottoposti a manutenzione straordinaria, con particolare urgenza nelle zone a rischio sismico;
è pertanto necessario realizzare un monitoraggio sul livello di sicurezza di tutti gli edifici scolastici per avviare un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico,

impegna il Governo

ad individuare tempestivamente le risorse e ad avviare in tempi rapidi un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico.
9/1936/6. Braga.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, differisce ulteriormente i termini in materia di divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
la norma in questione è solo l'ultima di una serie di continui differimenti in materia, che si protraggono dal dicembre del 2007;
appare del tutto inopportuno questo meccanismo di incertezza che si protrae da troppo tempo in attesa che alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003) venga estesa la competenza in materia di contratti pubblici,

impegna il Governo

a provvedere in tempi rapidi e certi a porre fine a questa situazione di incertezza, dando vita ad un quadro normativo chiaro e non basato su meccanismi derogatori o dilatori.
9/1936/7. Mariani.

La Camera,
premesso che:
con un comma aggiuntivo all'articolo 1, introdotto con l'approvazione dell'emendamento 1.103 delle Commissioni, si prevede una modifica del codice degli appalti che consente l'affidamento di lavori di importo complessivo superiore a 100 mila euro con il meccanismo della procedura negoziata;
la norma viene giustificata con la necessità di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e con l'esigenza di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sottosoglia;
questo intervento rappresenta però un rischio per quanto concerne i principi della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione, che potrebbero essere più agevolmente aggirati da un'eccessiva disinvoltura nell'utilizzazione delle nuove procedure,

impegna il Governo

ad individuare forme di controllo e di garanzia per impedire che le modifiche alla normativa sugli appalti possano causare malfunzionamenti e sprechi nelle amministrazioni locali.
9/1936/8. Bocci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, stabilisce che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio delle grandi imprese in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda, o di ramo o parti d'azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
tale norma è stata introdotta al fine di salvaguardare il processo di trasformazione dell'azienda Alitalia in CAI;
nel corso degli ultimi mesi, non è la prima volta che vengono introdotte norme che contengono modifiche sostanziali al diritto del lavoro, adducendo motivazioni di carattere parziale e temporaneo, quale la norma di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che al contrario, statrovando un'applicazione estesa e generalizzata che sta interessando migliaia di lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di sua competenza, che la norma in oggetto non trovi applicazione indiscriminata e generalizzata, ma sia limitata alle disposizioni del provvedimento in oggetto.
9/1936/9. Berretta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ma successivamente soppresso nel corso dell'esame in Assemblea, recava norme in materia di grandi imprese in stato di insolvenza;
si pone, in ogni caso, l'esigenza di salvaguardare la tutela dei diritti dei lavoratori delle suddette imprese,

impegna il Governo

a salvaguardare, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela dei diritti dei lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
9/1936/10. Gatti, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame concerne disposizioni che consentono di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, previste dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103;
le condizioni climatiche di questi giorni hanno riproposto con forza la necessità e l'urgenza di intervenire sulla messa in sicurezza delle aree colpite da eventi alluvionali,

impegna il Governo

a fare in modo, per quanto attiene alle sue competenze, che le regioni in cui sono ubicati territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, possano realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali e la messa in sicurezza dei siti a rischio idrogeologico, anche al fine di dotare i territori in questione di sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.
9/1936/11. Fiorio, Lovelli.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare inevitabilmente il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddetterisorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS.
9/1936/12. Laratta.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Puglia.
9/1936/13. Bordo.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Campania.
9/1936/14. Boffa.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Puglia e alla Provincia di Lecce.
9/1936/15. Bellanova.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Basilicata.
9/1936/16. Luongo.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Calabria.
9/1936/17. Lo Moro.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Sardegna.
9/1936/18. Pes.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di comportare una dequalificazione della spesa, laddove non prevede una specifica finalizzazione di dette risorse per far fronte ad una variazione dei prezzi nella realizzazione di opere di investimento,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a favorire un'applicazione prevalente della misura di adeguamento dei prezzi per le opere classificate come investimenti.
9/1936/19. Causi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto in esame novella il comma 1020 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) relativo al canone annuo a carico degli enti concessionari ANAS;
il tema del contenimento dell'andamento delle tariffe stradali e autostradali è oggetto di differenti e parziali misure, contenute in diversi provvedimenti legislativi di natura governativa;
il tema di una moderna, efficiente e sicura rete stradale e autostradale rappresenta un obiettivo strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese;
la puntuale verifica nelle gestioni e nella determinazione delle tariffe costituisce il presupposto indispensabile in un trasparente rapporto tra concessionario e concedente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un soggetto di vigilanza indipendente che garantisca il requisito della terzietà tra le parti.
9/1936/20. Morassut.

La Camera,
premesso che:
al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio di trasporto in regime di concessione, l'articolo 2-ter del decreto-legge in esame dispone la soppressione della norma abrogativa della legge n. 14 del 1965, recante regolazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione operata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
la necessità di produrre la reviviscenza di norme abrogate con il richiamato articolo del decreto legge n. 112, è stata più volte oggetto di interventi legislativi nel corso dei mesi susseguenti detto provvedimento, determinando notevoli problemi applicativi e incertezza del diritto,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata circa le conseguenze delle abrogazioni legislative su cui si è dovuto intervenire con provvedimenti successivi.
9/1936/21. Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti aseguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Molise.
9/1936/22. Naccarato.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Puglia e alla Provincia di Bari.
9/1936/23. Boccia.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Puglia e alla Provincia di Taranto.
9/1936/24. Vico.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio dellaripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Sicilia.
9/1936/25.D'Antoni.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi a tutte le regioni di cui all'obiettivo 1.
9/1936/25.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Antoni, Leoluca Orlando, Ruvolo, Tassone, De Girolamo, Barbato, D'Ippolito Vitale, Di Giuseppe, Rota, Cimadoro, Aniello Formisano, Monai, Porfidia, Borghesi, Piffari, Evangelisti, Cambursano, Palagiano, Messina, Zazzera, Paladini, Razzi, Di Pietro.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Sicilia e alla Provincia di Palermo.
9/1936/26. Siragusa.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Sicilia e alla Provincia di Catania.
9/1936/27. Burtone.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Sicilia e alla Provincia di Siracusa.
9/1936/28. Samperi.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Sicilia e alla Provincia di Trapani.
9/1936/29. Cardinale.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio dellaripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Sicilia e alla Provincia di Agrigento.
9/1936/30. Antonino Russo.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Campania e alla Provincia di Caserta.
9/1936/31. Graziano.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Campania e alla Provincia di Benevento.
9/1936/32. Madia.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddetterisorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Campania e alla Provincia di Avellino.
9/1936/33. Pedoto.

La Camera,
premesso che:
ancora una volta un provvedimento del Governo recante maggiori oneri per il bilancio dello Stato prevede di utilizzare come copertura finanziaria il Fondo per le aree svantaggiate;
in particolare, ad avvalersi di queste risorse è il comma 11 dell'articolo 1, al fine di garantire le risorse occorrenti a seguito dell'ipotizzato processo di adeguamento dei prezzi nel settore dei lavori pubblici;
il ricorso alle disponibilità del Fondo rischia di alterare il principio della ripartizione territoriale delle risorse tra il Sud e il Centro-Nord,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di sua competenza, che la ripartizione delle suddette risorse rispetti, quanto più possibile, le percentuali di assegnazione previste dal FAS, con particolare riferimento agli interventi relativi alla Regione Campania e alla Provincia di Napoli.
9/1936/34. Cesario.

La Camera,
premesso che:
il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;
in tale prospettiva il Mezzogiorno riveste un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;
risulterebbe particolarmente importante sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito per il triennio 2006-2008 dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
alla luce della riforma della politica agricola comunitaria tale intervento non si configura come di natura assistenziale bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di confermare per il triennio 2009-2011 le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, in subordine, a valutare l'opportunità di confermare tali agevolazioni almeno per tutto l'anno 2009.
9/1936/35. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
nel sistema economico italiano l'agroalimentare rappresenta uno dei maggiori comparti produttivi, offrendo un bacino occupazionale insostituibile, specie nel Mezzogiorno e nelle aree più marginali, e al tempo stesso assicura la gestione di oltre 14 milioni di ettari di terreni ed il presidio di un territorio ben più ampio;
l'attuale situazione dell'economia e il dibattito sulla riforma della PAC evidenziano nuove sfide ed opportunità per il settore che può continuare ad offrire un contributo rilevante al rilancio economico ed allo sviluppo dei territori italiani;
in tale contesto assumono un'importanza strategica le misure connesse al rilancio degli investimenti, dell'innovazione e della ricerca e le misure per agevolare il ricambio generazionale quale componente avanzata e qualificata nel quadro di una politica agricola nazionale tesa a sviluppare un sistema agroalimentari di qualità capace di competere a livello mondiale;
muovendo da tali considerazioni nel 2007 è stato istituito un apposito Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 50 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011;
tale dotazione rappresentava, nelle intenzioni del legislatore, un primo passo per porre come centrale la questione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;
per il 2009, la dotazione del Fondo è stata dimezzata passando dai previsti 10 milioni di euro a 5 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e ad emanare i bandi per l'assegnazione delle risorse.
9/1936/36. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Cesare Marini.

La Camera,
premesso che:
per lo sviluppo, il riposizionamento e la ristrutturazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, ed in generale per la complessiva modernizzazione del settore, è necessario rafforzare le imprese ittiche, migliorando le condizioni generali della filiera anche in attuazione del regolamento CE n. 736 del 22 luglio 2008 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
è necessario introdurre nel settore della pesca gli accordi di filiera già previsti per il settore agricolo che consentirebbero la realizzazione di economie di scala, l'accorciamento della filiera distributiva e contemporaneamente incrementerebbero il reddito delle imprese e conterrebbero i prezzi al consumo, assicurando la tracciabilità ed il controllo della qualità dei prodotti, a tutela dei consumatori;
l'effetto derivante dall'introduzione degli accordi di filiera nel settore della pesca sarebbe molto rilevante nelle aree sottoutilizzate in cui la promozione di contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale consentirebbero al territorio di contrastare la crisi produttiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre gli accordi di filiera già previsti per il settore agricolo anche nel settore della pesca.
9/1936/37. Oliverio, Zucchi, Agostini, Sani, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nonostante contenga alcune misure per il settore agricolo e della pesca, non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insiemedi interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del nostro sistema agroalimentare, poiché gli interventi previsti rispondono solo in parte alle esigenze del settore;
il settore agricolo è stato duramente penalizzato dai tagli fatti con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che la successiva manovra finanziaria non è riuscita ad attutire, al contrario, essa ha reso evidente una contrazione delle spese in conto capitale per investimenti del 39,67 per cento (in termini assoluti si passa da uno stanziamento di 940,1 milioni di euro del 2008 a 568,2 milioni di euro per il 2009);
in particolare viene meno il sostegno al settore primario contro gli eventi calamitosi attraverso il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi che viene rifinanziato con il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, per il solo 2008 con una cifra al di sotto delle necessità effettive (65 milioni di euro a fronte di necessità di impegni che sono per il 2008 nell'ordine dei 130 milioni di euro e per gli anni successivi in media di 200 milioni di euro);
questa scelta rappresenta un grave vulnus nei rapporti tra le categorie produttive del settore agricolo e le istituzioni che erano riuscite a definire una politica di razionalizzazione basata su una ridefinizione delle linee di fondo dell'intervento statale, con uno spostamento dal tradizionale approccio fondato su interventi di tipo contributivo e creditizio, ad un approccio teso a valorizzare la copertura assicurativa, ovvero indurre la aziende a contrarre polizze di copertura dei rischi. Il Fondo di solidarietà nazionale serve proprio ad incentivare e a finanziare la stipula di assicurazioni per il settore agricolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un opportuno rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2008 e per il triennio 2009-2011, al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e potenziare il ruolo delle polizze assicurative contro i rischi connessi ad eventi atmosferici e calamitosi.
9/1936/38. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene disposizioni diverse, tese tra l'altro a promuovere lo sviluppo economico, con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività, nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto;
particolare attenzione è da rivolgere a tutti quei giovani agricoltori che desiderano investire nel comparto agricolo attraverso la conduzione di un impresa o azienda agricola,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere a tutto il territorio nazionale i benefici disposti in caso di assunzione, da parte di un giovane agricoltore, della conduzione di una azienda agricola; ciò al fine di armonizzare la normativa nazionale con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese agricole, la cui applicabilità non è più limitata a determinate zone del territorio nazionale; a prevedere, inoltre l'introduzione di norme che modifichino le condizioni di accesso a tali aiuti al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari.
9/1936/39. Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 3 sono previste norme in materia di protezione civile, ma non si riscontra nessun intervento a sostegno della prevenzione degli eventi alluvionali e a protezione delle aree a rischio di dissesto idrogeologico;
è opportuna la predisposizione di un piano normativo strutturale che preveda l'individuazione di finanziamenti per opere e progetti di prevenzione degli eventi calamitosi e di messa in sicurezza dei siti, dei territori e delle aree a rischio e la differenziazione dei sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi climatici critici;
il Governo, dopo gli stanziamenti affrontati per le prime alluvioni verificatesi nell'anno in corso, si era reso disponibile, per quanto rappresentato dall'autorevole e competente Sottosegretario Bertolaso, ad affrontare la questione in modo più organico, predisponendo un vero e proprio piano nazionale per fronteggiare il rischio dissesto idrogeologico nel nostro Paese;
alla luce degli ultimi eventi alluvionali verificatesi nel Paese e per evitare il ripetersi di un'emergenza che può ripetersi anche con l'attuale difficile situazione metereologica, appare ancora più opportuno intervenire in maniera chiara e radicale con interventi strutturali e non con provvedimenti tampone,

impegna il Governo

a predisporre, nei prossimi interventi legislativi, misure e finanziamenti a sostegno della prevenzione degli eventi calamitosi e per la protezione delle aree a rischio di dissesto idrogeologico, in particolare attuando un vero e proprio piano nazionale di intervento.
9/1936/40. Delfino.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 3 sono previste norme in materia di protezione civile, ma non si riscontra nessun intervento a sostegno della prevenzione degli eventi alluvionali e a protezione delle aree a rischio di dissesto idrogeologico;
è opportuna la predisposizione di un piano normativo strutturale che preveda l'individuazione di finanziamenti per opere e progetti di prevenzione degli eventi calamitosi e di messa in sicurezza dei siti, dei territori e delle aree a rischio e la differenziazione dei sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi climatici critici;
il Governo, dopo gli stanziamenti affrontati per le prime alluvioni verificatesi nell'anno in corso, si era reso disponibile, per quanto rappresentato dall'autorevole e competente Sottosegretario Bertolaso, ad affrontare la questione in modo più organico, predisponendo un vero e proprio piano nazionale per fronteggiare il rischio dissesto idrogeologico nel nostro Paese;
alla luce degli ultimi eventi alluvionali verificatesi nel Paese e per evitare il ripetersi di un'emergenza che può ripetersi anche con l'attuale difficile situazione metereologica, appare ancora più opportuno intervenire in maniera chiara e radicale con interventi strutturali e non con provvedimenti tampone,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, nei prossimi interventi legislativi, misure e finanziamenti a sostegno della prevenzione degli eventi calamitosi e per la protezione delle aree a rischio di dissesto idrogeologico, in particolare attuando un vero e proprio piano nazionale di intervento.
9/1936/40.(Testo modificato nel corso della seduta) Delfino.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Accordo raggiunto in sede comunitaria sulle quote latte ed ulteriori iniziative in materia - 3-00286

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il 19 novembre 2008 l'Italia ha ottenuto un importante risultato sull'annosa questione delle quote latte, nell'ambito dell'accordo conclusivo dell'ultima revisione della politica agricola comunitaria (health check sulla pac);
da quanto si apprende dalle stesse fonti del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali questi sarebbero i risultati dell'accordo raggiunto a Bruxelles:
a) aumento del 6 per cento delle quote latte a partire dal 1o aprile 2009, in corrispondenza della prossima campagna di commercializzazione;
b) gli aumenti ammontano complessivamente a circa 600.000 tonnellate;
il suddetto quantitativo aggiuntivo è tale da evitare nuovi superamenti della quota nazionale e, quindi, l'imposizione di ulteriori multe da qui al 2015, anno di scadenza delle quote -:
se e in quale misura ritenga che l'aumento di quota di cui in premessa sia sufficiente ad assicurare «l'atterraggio morbido» verso l'uscita dal regime delle quote, cui ha più volte fatto riferimento il Ministro interrogato nei suoi pubblici interventi, ovvero se non siano necessarie ulteriori iniziative da intraprendere nelle sedi comunitarie. (3-00286)
(16 dicembre 2008)

Effetti sul settore della scuola derivanti dall'applicazione della disposizione che prevede l'obbligo di disporre la visita fiscale nei confronti del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno - 3-00287

MELCHIORRE e TANONI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, all'articolo 71, comma 3, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di disporre il controllo in ordinealla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno;
la Corte di cassazione, con sentenza n. 13992 del 28 maggio 2008, ha inequivocabilmente stabilito che le visite fiscali ovvero l'attività di controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la legittimità dell'assenza dal lavoro rientrano certamente nella competenza delle aziende sanitarie locali in ragione delle diverse funzioni affidate a detti enti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. La Corte di cassazione ha stabilito, però, che le visite fiscali sono a titolo oneroso, in quanto tali prestazioni non rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dallo Stato, come già rilevato dal Consiglio di Stato, e che queste ultime avvengono nell'interesse del datore di lavoro;
a seguito delle sopra esposte previsioni normative e dalla riconosciuta riconducibilità delle spese effettuate per le visite fiscali nei confronti dell'amministrazione richiedente, il settore scuola, già fatto oggetto di consistenti tagli, rischia di non poter sostenere il peso di questa ulteriore spesa. Una spesa alla quale le scuole non possono sottrarsi per i citati obblighi di legge;
in questa direzione alcune aziende sanitarie locali (tra cui Milano, Como ed altre) hanno già provveduto ad informare, attraverso circolari, i dirigenti scolastici che il costo delle visite fiscali per gli insegnati o lavoratori della scuola deve essere sostenuto direttamente dall'ente pubblico richiedente, evidenziando la non rinviabilità del gravoso problema esposto -:
se il Ministro interrogato e il Governo avessero previsto le ricadute del provvedimento in oggetto, segnatamente sul fronte della scuola, se intendano prevedere un fondo ad hoc per le visti fiscali nelle scuole o se e quali altri provvedimenti intendano adottare per non far gravare sui già scarsi fondi delle scuole italiane questa ulteriore spesa. (3-00287)
(16 dicembre 2008)

Orientamenti del Governo in merito ad agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici - 3-00288

DONADI, EVANGELISTI e PIFFARI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la questione ambientale è oramai divenuta la principale sfida di questo nuovo millennio: non volerla affrontare significa destinare l'umanità intera ad un futuro incerto e nebuloso;
la gestione delle risorse energetiche, l'ampliamento dei livelli di benessere su scala mondiale, lo sviluppo industriale nel panorama internazionale di nuovi ed aggressivi protagonisti, il mantenimento dei livelli di occupazione e benessere acquisiti nei Paesi più industrializzati sono tutti fattori che hanno singolarmente e congiuntamente un impatto diretto sul mantenimento di un ecosistema accettabile per il futuro del pianeta;
la salvaguardia di un mondo vivibile passa, però, soprattutto attraverso i comportamenti e le scelte individuali, il grado di responsabilizzazione e di partecipazione di ogni singolo cittadino e la capacità dei Governi di promuovere comportamenti e scelte eco-compatibili;
secondo quanto stabilito a Postdam, nei giorni scorsi, i Paesi industrializzati firmatari del protocollo di Kyoto (tutti tranne gli Stati Uniti) hanno annunciato di essere pronti a riprendere obiettivi di riduzione delle loro emissioni inquinanti. Sono pronti, cioè, a considerare una riduzione tra -20 per cento e -40 per cento nel 2020 rispetto al 1990;
l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte ripetuto che la crisieconomica che stiamo vivendo può essere affrontata e superata mantenendo alti i livelli di investimenti e consumi;
esistono consumi ed investimenti particolarmente positivi perché anche eco-compatibili, capaci cioè di promuovere sia i consumi, sia la salvaguardia dell'ambiente, che il contenimento delle emissioni dannose e il risparmio energetico. Tali consumi andrebbero promossi e sostenuti, per questo con la legge finanziaria per il 2007 il Governo di centrosinistra aveva deciso di riconoscere la detrazione del 55 per cento per le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, anche di quelli privati;
l'attuale Governo ha deciso di proporre una limitazione di tale norma, con effetto retroattivo -:
quali siano le scelte concrete del Governo a sostegno del mantenimento nel nostro Paese di un elevato livello di consumi ed investimenti, in particolare di quelli virtuosi perché eco-compatibili, e se, in quest'ottica, non reputi, comunque, utile mettere in opera detrazioni e, più in generale, facilitazioni fiscali per le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, anche di quelli privati, capaci di incentivare consumi ed investimenti eco-compatibili. (3-00288)
(16 dicembre 2008)

Intendimenti del Governo in merito a misure di sostegno a favore dell'industria automobilistica italiana, anche in relazione ad interventi annunciati da altri Paesi europei - 3-00289

VIETTI, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI, PEZZOTTA, DELFINO, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI e NARO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nonostante il Senato americano abbia bocciato la scorsa settimana, con un voto procedurale, il piano di salvataggio da 14 miliardi di dollari delle tre grandi case automobilistiche, General motors, Ford e Chrysler, il Presidente Bush ha assicurato che interverrà per sostenere l'industria automobilistica americana, usando i fondi stanziati per il salvataggio delle banche, per scongiurare la bancarotta delle tre major e, conseguentemente, la perdita di circa due milioni di posti di lavoro;
il Governo svedese, nonostante le norme comunitarie in tema di aiuti di Stato, ha già varato un piano di aiuti di 2,5 miliardi di euro per le industrie automobilistiche Volvo e Saab;
nella scorsa settimana il responsabile dell'industria inglese, Lord Mandelson, per quanto non vi siano più grandi marchi automobilistici di proprietà inglese, avrebbe predisposto un pacchetto di aiuti finanziari, soprattutto agevolazioni per l'accesso al credito, per salvare l'industria automobilistica in Gran Bretagna;
lunedì 15 dicembre 2008 il Presidente francese Sarkozy ha incontrato i responsabili della Peugeot e della Renault per stabilire misure per la rottamazione e altri tipi di interventi per sostenere il settore dell'auto francese;
in Germania, dopo il fallito tentativo per sostenere la Opel, la Cancelliera Merkel è intervenuta con misure che hanno favorito le società finanziarie maggiormente legate alle case automobilistiche;
in Italia, nonostante gli ottimi risultati conseguiti dal gruppo Fiat dal 2003 ad oggi, si teme che gli effetti negativi dell'attuale crisi mondiale vengano aggravati, a danno dell'industria dell'auto italiana, dalla concorrenza sleale indotta dalle misure di sostegno annunciate in Europa e da quelle che saranno attuate dal Governo americano -:
quali iniziative concrete il Governo intenda adottare per sostenere l'industria automobilistica italiana in questa particolare contingenza economica, anche tenendo conto degli interventi annunciati in questo settore industriale dai principali partner europei. (3-00289)
(16 dicembre 2008)

Iniziative a sostegno del settore automobilistico, a livello nazionale ed europeo, e a favore dei distretti manifatturieri italiani - 3-00290

LULLI, DAMIANO, MARIANI, COLANINNO, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, QUARTIANI, BENAMATI, CALEARO CIMAN, FADDA, FRONER, MARCHIONI, PELUFFO, PORTAS, SANGA, SCARPETTI, FEDERICO TESTA, VICO e ZUNINO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la grave crisi finanziaria che sta interessando i principali Paesi del mondo ha iniziato a manifestare le sue pesanti conseguenze sull'economia reale, con una stagnazione che nel nostro Paese risulta ancor più pressante;
le difficoltà del sistema industriale italiano sono testimoniate dai dati che segnano per il secondo trimestre consecutivo un arretramento della produzione nell'ordine del 6,7 per cento rispetto al 2007, facendo scivolare l'economia italiana da una situazione di perdurante stagnazione a una vera e propria recessione, fenomeno che interessa tanto la grande industria quanto il sistema delle piccole e medie imprese;
i Governi dei principali Paesi industrializzati hanno adottato impegnativi programmi di sostegno dell'economia e, in particolare, del sistema industriale;
tra i suddetti piani si valuta la possibilità di indirizzare apposite misure per sostenere il comparto della produzione automobilistica, che, in un mercato sempre più integrato a livello mondiale, non dovrebbe essere esposto a misure distorsive scaturenti da iniziative isolate e non coordinate, almeno a livello europeo, e volte a favorire un profondo processo di innovazione in senso ambientale;
in tale ottica appare auspicabile un'iniziativa del nostro Governo affinché si adotti a livello europeo una strategia coordinata di sostegno del settore automobilistico;
la rilevanza del comparto automobilistico, sia in termini di occupazione diretta e indiretta, sia per fatturato e per la funzione di traino per la ricerca e l'innovazione in molti settori produttivi, merita attenzione e impegno politico, tanto nelle politiche nazionali quanto in sede europea -:
quali iniziative intenda assumere al fine di arrivare a definire una strategia per favorire il consolidamento tanto del sistema dei distretti manifatturieri italiani, quanto del settore automobilistico nazionale ed europeo, favorendone altresì l'evoluzione in senso compatibile con l'ambiente. (3-00290)
(16 dicembre 2008)

Stato di avanzamento degli interventi avviati con il programma industria 2015 e ipotesi di estensione dei relativi finanziamenti anche ad altre aree tecnologiche - 3-00291

CICCHITTO, BOCCHINO e VIGNALI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il programma industria 2015 stabilisce le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano del futuro, imperniate essenzialmente su un concetto di industria esteso alle nuove filiere produttive, che integrano manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie, e sul maggiore utilizzo degli incentivi automatici di natura fiscale;
in tale quadro i progetti di innovazione industriale finora individuati contemplano 5 aree tecnologiche, che sono: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologieper il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;
il Ministro interrogato ha, più volte, dichiarato l'intenzione di estendere l'applicazione del programma industria 2015 anche a settori finora non considerati, come l'informatica, l'aerospazio, il turismo e le tecnologie ambientali -:
quale sia lo stato di avanzamento degli interventi avviati con il programma industria 2015 e come il Ministro interrogato, alla luce dell'attuale crisi finanziaria, intenda proseguire il programma, confermando la disponibilità ad estendere i finanziamenti anche ad altre aree tecnologiche. (3-00291)
(16 dicembre 2008)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1175 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1961)

A.C. 1961 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 4-sexies.020 Agostini, 4-sexies.030 Sardelli, 4-sexies.09 Ruvolo, 4-terdecies.02 Beccalossi, 4-terdecies.016 Marco Carra e 4-terdecies.031 Rota;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1961 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 1-bis.100;
sia approvato l'emendamento 1-ter.100;

all'articolo 3, sopprimere i commi 3-bis e 5-ter;

sia approvato l'emendamento 4.100;

sia approvato l'emendamento 4-undecies.100;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.31, 1.33, 1.34, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.30, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.4, 1-ter.5, 1-ter.6, 1-ter.14, 1-ter.30, 1-ter.31, 1-ter.32, 1-ter.33, 2.2, 2.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.30, 3.100, 3.101, 3.102, 4-quinquies.2, 4-undecies.1, 4-undecies.2, 4-undecies.3, 4-undecies.30, 4-undecies.31, 4-duocecies.1, 4-duodecies.2, e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.01, 1-bis.02, 1-ter.02, 1-ter.04, 1-ter.010, 1-ter.030, 1-ter.031, 3.01, 3.02, 3.04, 3.030, 4-bis.02, 4-bis.031, 4-ter.02, 4-ter.03, 4-ter.05, 4-ter.06, 4-ter.08, 4-ter.09, 4-ter.030, 4-ter.031, 4-ter.032, 4-quinquies.02, 4-quinquies.03, 4-quinquies.05, 4-sexies.01, 4-sexies.03, 4-sexies.05, 4-sexies.06, 4-sexies.09, 4-sexies.011, 4-sexies.012, 4-sexies.013, 4-sexies.014, 4-sexies.016, 4-sexies.018, 4-sexies.020, 4-sexies.030, 4-undecies.02,4-terdecies.01, 4-terdecies.02, 4-terdecies.03, 4-terdecies.04, 4-terdecies.05, 4-terdecies.06, 4-terdecies.09, 4-terdecies.010, 4-terdecies.011, 4-terdecies.012, 4-terdecies.015, 4-terdecies.016, 4-terdecies.017, 4-terdecies.019, 4-terdecies.030, 4-terdecies.031, 4-terdecies.032, 4-terdecies.033, 4-terdecies.034, 4-terdecies.0100, 4-terdecies.0101, 4-terdecies.0102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 1961 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2.
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale dicui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di enti irrigui).

1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo articolo.
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».
5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 4.
(Programma SFOP).

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1961 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero). - 1. All'articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
"1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti";
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
"1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006";
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Fondo di solidarietà). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 65 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
Art. 1-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 10 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 25 milioni di euro».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinacciaesausta ed al biogas nei processi di distillazione). - 1. Le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della» e le parole: «medesimo articolo» dalle seguenti: «medesimo comma 6»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, valutato in 200.000 euro per l'anno 2009 e in 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 200.000 euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 50.000 euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale»;
al comma 4, le parole da: «all'articolo 1, comma 1056» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni"»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Dal 1o gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi, per le quali i termini indicati nella normativa richiamata decorrono dalle date di presentazione delle domande.
5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per la medesima finalità, per l'anno 2009, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Differimento di termine). - 1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010.
Art. 4-ter. - (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.
Art. 4-quater. - (Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri";
b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione".

Art. 4-quinquies. - (Semplificazione del settore pesca). - 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione".
Art. 4-sexies. - (Esenzione da obbligo di certificazione). - 1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.
Art. 4-septies. - (Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di bonifica,".
Art. 4-octies. - (Contrasto agli incendi boschivi). - 1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4-novies. - (Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS). - 1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambitoaziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati".

Art. 4-decies. - (Oli minerali impiegati nei lavori agricoli). - 1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 4-undecies. - (Interventi nel settore della produzione agricola). - 1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Art. 4-duodecies. - (Consiglio di amministrazione dell'AGEA, di Agecontrol Spa e di società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".
2. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ridotto a cinque unità.
3. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol Spa è ridotto a cinque unità.

Art. 4-terdecies. - (Disposizioni sanzionatorie per la produzione e il commercio dei mangimi). - 1. L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita, ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge, in impianti non debitamente autorizzati, è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 60.000 e con l'interruzione dell'attività fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni".

2. L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
2. Con la stessa sanzione è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma dell'articolo 15, primo comma, lettera c), salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate o prodotti disciplinati dalla presente legge, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 66.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste.
5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".

4. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per un periodo di cinque anni"».

A.C. 1961 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero).

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: e alle piccole e medie imprese aggiungere le seguenti:, anche riunite in consorzi o associazioni temporanee.
* 1. 1. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: e alle piccole e medie imprese aggiungere le seguenti:, anche riunite in consorzi o associazioni temporanee.
* 1. 30. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: anche se costituite in forma cooperativa, nonché, aggiungere le seguenti: alle associazioni imprenditoriali agricole e.
** 1. 2. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: anche se costituite in forma cooperativa, nonché, aggiungere le seguenti: alle associazioni imprenditoriali agricole e.
** 1. 31. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
* 1. 3. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
* 1. 32. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: rivolto al singolo marchio commerciale o.
** 1. 4. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: rivolto al singolo marchio commerciale o.
** 1. 33. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: o riferito direttamente ad un'impresa.
* 1. 5. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: o riferito direttamente ad un'impresa.
* 1. 34. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

ART. 1-bis.
(Fondo di solidarietà).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'anno 2008 fino alla fine del comma con le seguenti: ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
* 1-bis. 3. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'anno 2008 fino alla fine del comma con le seguenti: ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
* 1-bis. 30. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: euro 65 milioni fino alla fine del comma con le seguenti:euro 130 milioni e, per l'anno 2009, della somma di euro 230 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
1-bis. 4. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: euro 65 milioni fino alla fine del comma con le seguenti:euro 130 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1-bis. 5. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 130 milioni.
1-bis. 6. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1-bis. 2. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo.
1-bis. 100. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al comma 1, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.
1-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1-bis. 1. Beccalossi.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. - 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6 punti».
1-bis. 02. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. - 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «5,7 punti».
1-bis. 01. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

ART. 1-ter.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
* 1-ter. 3. Ruvolo, Naro.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
* 1-ter. 6. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2009-2011.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,2 punti».
** 1-ter. 1. Beccalossi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2009-2011.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,2 punti».
** 1-ter. 33. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: per il triennio 2009-2011, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1-ter. 30. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
* 1-ter. 5. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
* 1-ter. 31. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
** 1-ter. 2. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
** 1-ter. 32. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 8,2 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 26,8 milioni di euro.
1-ter. 4. Paolo Russo, Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, Biava.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
1-ter. 14. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 60 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.
1-ter. 100. La Commissione.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Fabbricati rurali). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
«h-bis) i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;».

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI.
1-ter. 030. Brugger, Zeller, Nicco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Fabbricati rurali). - 1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9,comma 1, del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994.
* 1-ter. 01. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Fabbricati rurali). - 1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994.
* 1-ter. 033. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1-ter. 05. Paolo Russo, Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, Biava.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Interpretazione autentica in materia di ICI). - 1. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, deve interpretarsi anche quale esclusione dei fabbricati rurali indicati dal citato articolo 9 dall'imposta comunale sugli immobili ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1-ter. 06. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Salvaguardia delle imprese agricole dell'Ordine Mauriziano). - 1. L'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:
«4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive assicurando adeguate forme di pubblicità e riconoscendo ai conduttori dei terreni agricoli ed ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,il diritto di prelazione e di riscatto agrari, anche in deroga all'articolo 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni. Il commissario può avvalersi di esperti nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ISMEA, nell'ambito del regime di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, SG(2001) D/288933, può intervenire a favore dei conduttori di cui al presente comma».
1-ter. 02. Delfino, Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6 punti».
* 1-ter. 03. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6 punti».
* 1-ter. 07. Dal Moro, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Fiorio, Lusetti, Sani, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare). - 1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
** 1-ter. 04. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare). - 1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
** 1-ter. 010. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1-ter. 031. Biava.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. All'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, i primi due capoversi della declaratoria del profilo professionale di operatore tecnico sono sostituiti dai seguenti:
«Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, fatta eccezione per il personale da assumersi per far fronte alle esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole per il quali si procede mediante selezione per accertamento di idoneità (prova pratica);
Requisiti culturali: a) diploma di istruzione secondaria di I grado; b) specializzazione/i richiesta/e: qualificazione professionale, conoscenza della funzionalità delle attrezzature da utilizzare; si prescinde dal possesso del requisito di cui alla lettera b) per il personale da assumersi per far fronte alle esigenze delleaziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole».
1-ter. 032. Biava.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è abrogato il comma 382-ter.
2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la riga 6 è sostituita dalla seguente: «Fonte: biogas, syngas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 28»;
b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: «Fonte: biocombustibili liquidi; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 22»;
c) alla riga 8, la fonte è sostituita dalla seguente: «gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione».

3. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 3» sono soppresse.
4. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte» sono soppresse.
5. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».
2. 1. Bellotti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO2, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.
2. 2. Bellotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-bis del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva perla remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. 3. Bellotti.

ART. 2-bis.
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione).

Al comma 1, premettere le parole: Le vinacce vergini, nonché.
* 2-bis. 4. Servodio, Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 1, premettere le parole: Le vinacce vergini, nonché.
* 2-bis. 31. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, dopo le parole: Le vinacce aggiungere le seguenti: vergini e.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: vinaccia aggiungere la seguente: vergine.
2-bis. 2. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, dopo le parole: derivanti dai processi di aggiungere le seguenti: vinificazione e.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: processi aggiungere le seguenti: vinificazione e.
2-bis. 3. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, dopo le parole: nel medesimo aggiungere le seguenti: o in altro.
2-bis. 30. Di Biagio.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera p), il procedimento di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas da biomasse agricole non costituisce un trattamento preventivo o trasformazione preliminare, ma integra una fase del processo di produzione».
2-bis. 04. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 382 è sostituito dal seguente:
«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.»;
b) al comma 382-bis, primo periodo, le parole: «1 megawatt (Mw)», sono sostituite dalle seguenti: «1,3 megawatt (Mw)»;
c) al comma 382-ter, primo periodo, le parole: «ad 1 Mw» sono sostituite dalle seguenti: «ad 1,3 Mw»;
d) al comma 382-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione della tariffa non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento della tariffa stessa, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime.»;
e) al comma 382-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione del coefficiente non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento del coefficiente stesso, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime.»;
f) al comma 382-quinquies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento»;
g) al comma 382-septies le parole: «agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «ai certificati verdi per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW».

2. All'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, secondo periodo, le parole: «per le lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «per la lettera b)»;
b) la lettera c) è abrogata.
2-bis. 06. Bellotti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 382 è sostituito dal seguente:
«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili»;
b) al comma 382-quinquies, secondo periodo, le parole: «Per i medesimi impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382»;
c) il comma 382-septies è sostituito dal seguente:
«382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, al fine diaccedere agli incentivi di cui al comma 382-bis. Il decreto di cui sopra si applica, limitatamente all'olio vegetale puro, per accedere alla tariffa omnicomprensiva di cui al comma 382-ter».
* 2-bis. 01. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 382 è sostituito dal seguente:
«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili»;
b) al comma 382-quinquies, secondo periodo, le parole: «Per i medesimi impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382»;
c) il comma 382-septies è sostituito dal seguente:
«382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma 382-bis. Il decreto di cui sopra si applica, limitatamente all'olio vegetale puro, per accedere alla tariffa omnicomprensiva di cui al comma 382-ter».
* 2-bis. 030. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse). - 1. All'articolo l, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007».
2. All'articolo 1, comma 382-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW)» sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il comma 382-ter è abrogato.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla riga 7 l'asterisco è sostituito con: «1,8».
5. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la riga 6 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Biogas e biomasse; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 28»;
b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Biocombustibili liquidi; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 22»;
c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 18».

6. Per gli impianti di potenza inferiore a 600 KW l'entità della tariffa di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo, è posta pari a 30 euro cent/kWh.
7. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007».
8. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 3» sono soppresse.
9. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «di cui al comma 144» sono aggiunte le seguenti: «ed al comma 382-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
10. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte» sono soppresse.
11. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «All'olio vegetale puro ottenuto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica si applica la tariffa pari a 28 euro cent/kWh di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata, secondo i criteri di cui al comma 382-septies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni».
12. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, nonché da quelle di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».
2-bis. 05. Bellotti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 382, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.»;
b) al comma 382-bis, le parole: «e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW)» sono soppresse;
c) il comma 382-ter è abrogato.

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.»;
b) al comma 144, tabella 2 richiamata, al punto 7, coefficiente, l'asterisco è sostituito da: «1,8»;
c) al comma 145, tabella 3 richiamata:
1) la riga 6 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Biogas e biomasse; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 28»;
2) la riga 7 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Biocombustibili liquidi; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 22»;
3) la riga 8 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 18».
d) al comma 145:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 144» sono aggiunte le seguenti: «ed al comma 382-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;
2) al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte», sono soppresse;
3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «All'olio vegetale puro ottenuto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, si applica la tariffa pari a 28 euro cent/kWh di cui al punto 6 della tabella 3 allegata, secondo i criteri di cui al comma 382-septies dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».
e) al comma 150, lettera c), le parole: «e 3» sono soppresse;
f) al comma 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al punto 6 della tabella 3, richiamata dal comma 145, come da ultimo modificata, nonché da quelle di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».
2-bis. 03. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è abrogato il comma 382-ter.
2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la riga 6 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 28»;
b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Biocombustibili liquidi; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 22»;
c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: «Fonte: Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione; Entità della tariffa (euro cent/kWh): 18».

3. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte» sono soppresse.
4. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentatidalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitate o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.».
5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
2-bis. 010. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Tariffa onnicomprensiva e certificati verdi). - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti»;
b) al comma 144, primo periodo, la tabella 2 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2
(Articolo 2, comma 144)

Fonte coefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00
Eolica offshore 1,10
Solare * *
Geotermica 0,90
Moto ondoso e maremotrice 1,80
Idraulica 1,00
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo 1,10
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti 1,80
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente 0,8
* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

c) al comma 145, primo periodo, la tabella 3 allegata è sostituita dalla seguente: Tabella 3
(Articolo 2, comma 145)

Fonte Entità della tariffa (euro cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30
Solare * *
Geotermica 20
Moto ondoso e maremotrice 34
Idraulica diversa da quella al punto precedente 22
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo 22
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti 30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente 18
* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

d) al comma 145, primo periodo, le parole da: «, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente» fino alla fine del periodo, sono soppresse;
e) al comma 147, le parole da: «, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente» fino alla fine del periodo, sono soppresse;
f) al comma 150, all'alinea, secondo periodo, le parole: «per le lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «per la lettera b)»;
g) al comma 150, la lettera c) è soppressa;
h) al comma 152, sono aggiunte; in fine, le parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, dei decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti».
2-bis. 02. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 145 è sostituito dal seguente:
«145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere incrementata ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili».
2-bis. 07. Bellotti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di autorizzazioni di piccoli impianti di produzione di energia rinnovabile). - 1. La tabella A allegata all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:

Fonte Soglie
1 Eolica 200 kW
2 Solare fotovoltaica 100 kW
3 Idraulica 200 kW
4 Biomasse 1000 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e syngas di provenienza agricola 1000 kW

2. I prodotti e sottoprodotti di origine animale e vegetale, derivanti dagli allevamenti e dall'attività agricola compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono da considerarsi biomassa e quindi esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti qualora utilizzati in piccoli impianti di produzione energetica inferiori a 1 MWatt. Anche l'olio vegetale puro (PVO) è da considerarsi biomassa qualora utilizzato in impianti di produzione inferiori a 1 MWatt.
2-bis. 08. Servodio, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82). - 1. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, si applicano anche ai fatti compiuti prima della data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione dell'importo».
2-bis. 09. Alessandri.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Disposizioni in materia di enti irrigui).

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis.
3. 10. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: dello stanziamento del fondo speciale fino alla fine del comma con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 100. La Commissione.

Al comma 4-bis, premettere le parole: Fatta eccezione per l'acqua erogata per usi irrigui,
* 3. 4. Cera, Ruvolo, Naro.

Al comma 4-bis, premettere le parole: Fatta eccezione per l'acqua erogata per usi irrigui,
* 3. 12. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 30 giugno 2009.
3. 6. Di Caterina.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 1o maggio 2009.
3. 1. Taddei.

Sopprimere il comma 5-bis.
* 3. 3. Marinello.

Sopprimere il comma 5-bis.
* 3. 5. Ruvolo, Naro.

Sopprimere il comma 5-bis.
* 3. 13. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Sopprimere il comma 5-bis.
* 3. 31. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi, hanno la facoltà di provvedere alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.
3. 2. Taddei.

Al comma 5-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
3. 11. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 5-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Al relativo onere si provvede quanto a 1,45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e quanto a 0,35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 101. La Commissione.

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stanziata per l'anno 2009 l'ulteriore somma di 8 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
3. 9. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per garantire la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 1, commi 1059 e 1060, della medesima legge è stanziata per l'anno 2009 l'ulteriore somma di 80 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
3. 8. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Per far fronte agli impegni assunti per il completamento delle opere irrigue di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro, di cui 43 milioni di euro per l'esercizio 2008 e 38 milioni di euro per l'esercizio 2009. Al relativo onere si provvede per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di 5 milioni di euro, nonché mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 289 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per importo di 38 milioni di euro; per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 289 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 38 milioni di euro.
3. 7. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, a valere sulle economie di spesa sui fondi assegnati al commissario ad acta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è istituito un fondo rotativo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, da utilizzare per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento delle progettazioni ed alla cui gestione il commissario ad acta provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
* 3. 30. Ruvolo, Naro, Cera.

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, a valere sulle economie di spesa sui fondi assegnati al commissario ad acta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è istituito un fondo rotativo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, da utilizzare per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento delle progettazioni ed alla cui gestione il commissario ad acta provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
* 3. 102. La Commissione.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012. Le predette somme sono impegnabili dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante la soppressionedell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per far fronte agli impegni assunti per il completamento delle opere irrigue di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro, di cui 43 milioni di euro per l'esercizio 2008 e 38 milioni di euro per l'esercizio 2009. Al relativo onere si provvede per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di 5 milioni di euro, nonché mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 289 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per importo di 38 milioni di euro; per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 289 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 38 milioni di euro.
3. 030. Fogliato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
3. 04. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
3. 01. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
2. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
3. 02. Di Giuseppe, Rota.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Programma SFOP).

Al comma 1, sostituire le parole: valutati in 50 milioni di euro con le seguenti: pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008.
4. 100. La Commissione.

ART. 4-bis.
(Differimento di termine).

Sopprimerlo.
* 4-bis. 30. Di Giuseppe, Rota.

Sopprimerlo.
* 4-bis. 31. Ferranti.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. - (Società agricole). - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la propria ragione o denominazione sociale e il proprio statuto, ove redatto, entro il 31 dicembre 2010.
* 4-bis. 01. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. - (Società agricole). - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la propria ragione o denominazione sociale e il proprio statuto, ove redatto, entro il 31 dicembre 2010.
* 4-bis. 030. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. - (Variazioni colturali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2009.
** 4-bis. 02. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. - (Variazioni colturali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive mo dificazioni, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2009.
** 4-bis. 031. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
(Inammissibile)

ART. 4-ter.
(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed irriguo.
4-ter. 1. Ruvolo, Naro.

All'articolo aggiuntivo 4-ter. 0100 della Commissione, sopprimere il comma 2.
0. 4-ter. 0100. 1. Ruvolo, Vietti.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura) - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
4-ter. 0100. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - 1. Il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
4-ter. 07. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Canone ricognitorio). - 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 850.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2 (Agenzia del demanio), come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4-ter. 030. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Canoni demaniali marittimi). - 1. A decorrere dal 7 luglio 2004, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
4-ter. 02. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1981, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'articolo 27-ter».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
* 4-ter. 08. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1981, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'articolo 27-ter».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
* 4-ter. 09. Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter. 1. - (Restituzione acqua ad uso acquacoltura). - 1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.
** 4-ter. 05. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter. 1. - (Restituzione acqua ad uso acquacoltura). - 1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.
** 4-ter. 032. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Utenze acquacoltura). - 1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-ter. 06. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Energia idroelettrica da acquacoltura). - 1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.
4-ter. 04. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Allevamento ittico). - 1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive» sono soppresse.
4-ter. 01. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Denunce pozzi). - 1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009.».
* 4-ter. 03. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Denunce pozzi). - 1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009.».
* 4-ter. 031. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Ulteriore differimento di termini). - 1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
4-ter. 010. Fogliato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Interpretazione autentica). - 1. La nota (2), di cui all'allegato II al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, omessa nella pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale, è da intendersi identica alla nota (2) dell'allegato I al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: «(2) addetti assunti a tempo indeterminato».
4-ter. 011. Montagnoli, Fogliato.
(Inammissibile)

ART. 4-quater.
(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole).

Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:
Art. 4-quater. 1. - 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti e di agevolare il conferimento degli stessi presso isole ecologiche appositamente allestite e controllate, le amministrazioni promuovono la sottoscrizione di accordi o contratti di programma finalizzati alla creazione di virtuosi circuiti di raccolta per categorie di rifiuti.
2. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative, anche integrando o derogando alla normativa nazionale, purché sia garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 5, 6, 7 e 8, non si applicano alle ipotesi di trasporto di rifiuti effettuato dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria, verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato dì raccolta. A tali fini, sono considerati occasionali i trasporti effettuati per non più di quattro volte l'anno. In ogni caso, ledisposizioni di cui all'articolo 212 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano ai trasporti effettuati dai produttori dei rifiuti che, per le modalità o per gli ingenti quantitativi trasportati, debbano essere comunque qualificati come professionali.
4. Ai trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuati dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-quater. 01. Bellotti.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 1 e 2)

ART. 4-quinquies.
(Semplificazione del settore pesca).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce ed integra la visita medica biennale.
* 4-quinquies. 1. Faenzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce ed integra la visita medica biennale.
* 4-quinquies. 100. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.
4-quinquies. 2. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è soppresso.
4-quinquies. 3. Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 4-quinquies. 1. - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, con una tolleranza del 10 per cento rispetto alla quantità pescata.
1-bis. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari sotto taglia anche se in misura percentuale superiore a quella indicata al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca».
4-quinquies. 01. Faenzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 4-quinquies. 1. - (Tassa di concessione governativa TV per unità da pesca). - 1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui alla tariffa 17 di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, e successive modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-quinquies. 02. Faenzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 4-quinquies. 1. - (Rimborsabilità dell'IVA nell'ambito dello sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca). - 1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento con i fondi strutturali comunitari e per non arrecare pregiudizio alle spese sostenute dai soggetti non passivi IVA di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, così come integrata dalla direttiva 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a rimborsare, su richiesta degli organismi pagatori istituiti ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, l'importo dell'IVA non recuperabile sostenuta dai suddetti soggetti non passivi IVA per le operazioni realizzate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, del 20 settembre 2005 e del Fondo europeo per la pesca di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006.
4-quinquies. 03. Faenzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 4-quinquies. 1. - (IVA agevolata pesca). - 1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»;
b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento.»

La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8 è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.
4-quinquies. 05. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 4-quinquies. 1. - (Programmazione negoziata). - 1. Sono estese alle imprese del settore della pesca professionale marittima le disposizioni in materia di programmazione negoziata previste dall'articolo 2, comma 203, lettera e), e comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di attuazione dello strumento previsto dal precedente comma.
4-quinquies. 04. Faenzi.
(Inammissibile)

ART. 4-sexies.
(Esenzione da obbligo di certificazione).

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero 3 è sostituito dal seguente:
«3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
* 4-sexies. 01. Marinello, Bellotti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il numero 3 è sostituito dal seguente:
«3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
* 4-sexies. 05. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. Le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milionidi euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
4-sexies. 018. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca). - 1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
* 4-sexies. 03. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca). - 1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
* 4-sexies. 011. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. L'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«121. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»
4-sexies. 016. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Accordi di filiera). - 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 4-sexies. 08. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Accordi di filiera). - 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 4-sexies. 019. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Accordi di filiera). - 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 4-sexies. 0100. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la strutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1/10/ 2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start-up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «6 punti».
** 4-sexies. 020. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la strutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1/10/ 2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start-up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti» sono sostituite dalle seguenti: «6 punti».
** 4-sexies. 030. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Esenzione per lo sviluppo della filiera ittica). - 1. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1/10/ 2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-sexies. 09. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».
* 4-sexies. 04. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».
* 4-sexies. 015. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Nuove norme in materia di previdenza). - 1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.
2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.
3. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione» sono soppresse.
4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 luglio 1984, n. 413, la lettera d) è abrogata.
4-sexies. 012. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.
5-bis. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, allorquando più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo».
4-sexies. 013. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) dieci rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
b) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) cinque rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese
di pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
c) la lettera q) è soppressa.
4-sexies. 014. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Esenzione dell'imposta di bollo). - 1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «al settore agricolo» sono aggiunte le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-sexies. 06. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Fondo imprenditoria giovanile). - 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il 40 per cento sono destinate al settore ittico.
4-sexies. 07. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

ART. 4-septies.
(Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole: «in ambito forestale» sono aggiunte le seguenti: «e di difesa del territorio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori.
4-septies. 1. Stradella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, primo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «a lire 300.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «a 300 mila euro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori.
4-septies. 2. Stradella.

ART. 4-novies.
(Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS).

Dopo l'articolo 4-novies, aggiungere il seguente:
Art. 4-novies. 1. - (Disciplina delle attività selvicolturali). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesacon la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i »Criteri e buone pratiche di gestione «forestale», nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005".

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-novies. 01. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-novies, aggiungere il seguente:
Art. 4-novies. 1. - 1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Programmazione forestale). - 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani o programmi forestali regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto legge n. 3267 del 1923, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.»;
3) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata al trasformazione del bosco.»;
d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.»;
e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i «Criteri e buone pratiche di gestione forestale», nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di assestamento» sono sostituite dalle seguenti: «di gestione forestale o strumenti equivalenti», e le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;
f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «opere e servizi in ambito forestale» sono aggiunte le seguenti parole: «, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile».
* 4-novies. 02. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-novies, aggiungere il seguente:
Art. 4-novies. 1. - 1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Programmazione forestale). - 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani o programmi forestali regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nelprogramma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto legge n. 3267 del 1923, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.»;
3) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata al trasformazione del bosco.»;
d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.»;
e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i »Criteri e buone pratiche di gestione forestale«, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di assestamento» sono sostituite dalle seguenti: «di gestione forestale o strumenti equivalenti», e le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;
f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «opere e servizi in ambito forestale» sono aggiunte le seguenti parole: «, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile».
* 4-novies. 030. De Camillis.
(Inammissibile)

ART. 4-decies.
(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
4-decies. 2. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e uso di macchine agricole.
4-decies. 1. Stradella.
(Inammissibile)

ART. 4-undecies.
(Interventi nel settore della produzione agricola).

Al comma 1, sostituire le parole da: 10 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
4-undecies. 3. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:, nonché 40 milioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
4-undecies. 2. Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:, nonché 20 milioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
* 4-undecies. 1. Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:, nonché 20 milioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
* 4-undecies. 31. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, sostituire le parole da: 10 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 luglio 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi e, per il 2009, fino a 30 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà - interventi indennizzatori, dicui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
4-undecies. 30. Siragusa.

Al comma 1, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
4-undecies. 100. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 4-undecies. 1. - (Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» DOP) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.
4-undecies. 0100. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 4-undecies. 1. - 1. La produzione della mozzarella di bufala campana DOP, riconosciuta con Reg. (CEE) n. 1107 del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi o preparati alimentari. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede, con successivo decreto, a prevedere una modulazione temporale che consenta un'adeguata programmazione delle aziende interessate.
4-undecies. 01. Di Caterina.

Dopo l'articolo 4-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 4-undecies. 1. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 la produzione di mozzarelle di bufala campana DOP, riconosciuta con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi o preparati alimentari.
4-undecies. 030. Graziano.

Dopo l'articolo 4-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 4-undecies. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - Il Ministero, ivi compreso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si articola in direzioni generali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, è istituita la figura del segretario generale con le funzioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
4-undecies. 02. Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, De Camillis, Biava.
(Inammissibile)

ART. 4-duodecies.
(Consiglio di amministrazione dell'AGEA, di Agecontrol Spa e di società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. In attesa del riordino degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i consigli di amministrazione dei suddetti enti adeguano i propri statuti stabilendo un numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei successivi trenta giorni dall'approvazione degli statuti si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione nel numero massimo di cinque unità.
4-duodecies. 7. Servodio, Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei confronti delle società su cui esercita, direttamente o indirettamente, il proprio controllo e vigilanza promuove, con le modalità stabilite per ogni società dalle norme vigenti, la revisione degli statuti per una ridefinizione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione che non può essere superiore alle cinque unità. Le suddette società applicano le nuove disposizioni a partire dal primo rinnovo utile, totale o parziale, dei consigli di amministrazione.
4-duodecies. 8. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: due membri.
4-duodecies. 3. Ruvolo, Naro.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: tre unità.
4-duodecies. 4. Ruvolo, Naro.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: tre unità.
4-duodecies. 5. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione dal primo rinnovo utile, totale o parziale, dei consigli di amministrazione delle società interessate.
4-duodecies. 6. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di evitare pregiudizio alla funzionalità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, la cui attività istituzionale è conseguente a obbligazioni derivanti da regolamenti comunitari, e nel rispetto dei vincoli di riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i dirigenti in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di incarichi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia.
4-duodecies. 2. Faenzi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei vincoli di riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
4-duodecies. 1. Faenzi.
(Inammissibile)

ART. 4-terdecies.
(Disposizioni sanzionatorie per la produzione e il commercio dei mangimi).

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Sostegno alla produzione di olio extravergine di qualità). - 1. Per sostenere le produzioni italiane di olio extravergine di oliva che versano in stato di crisi sul piano delle vendite e su quello dell'andamento dei prezzi, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia e cura la realizzazione di una «campagna promozionale istituzionale a sostegno del consumo dell'olio extravergine di qualità italiano» con lo scopo di divulgarne le potenzialità benefiche dal punto di vista salutare e da quello nutrizionale.
2. La campagna promozionale istituzionale di cui al comma 1, attuata mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la stipula di convenzioni con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia, viene ideata e realizzata in collaborazione e in sinergia con le associazioni di categoria dei produttori olivicoli.
3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia nel settore della produzione di olio extravergine di qualità una specifica verifica sull'andamento dei prezzi secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi da 127 a 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta le modalità per indirizzare allo specifico sostegno in favore della produzione di olio extravergine di qualità parte delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La valorizzazione del settore della produzione di olio extravergine di qualità ha un ruolo prioritario nelle attività del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4-terdecies. 01. Fucci, Divella, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Franzoso, Lazzari, Sisto.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza una campagna istituzionale di promozione, nell'anno 2009, diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva ottenuto da olive prodotte e trasformate nel territorio nazionale. Nell'ambito di tale campagna sono previste, inparticolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante soppressione dei commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-terdecies. 0100. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi e sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza una campagna istituzionale di promozione, nell'anno 2008 e nell'anno 2009, diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva ottenuto a partire da olive prodotte e trasformate nel territorio nazionale. Nell'ambito di tale campagna devono essere previste misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.
2. Per la misura di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per l'anno 2009.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia del demanio), come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4-terdecies. 019. Oliverio, Servodio, Cenni, Fiorio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Introduzione di contributi in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006). - 1. Per la progressiva sostituzione del regime comunitario di sostegno alla stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con propri decreti, provvede ad introdurre forme di sostegno al medesimo scopo, secondo le modalità già previste dalla normativa comunitaria. A tal fine, a decorrere dall'anno 2009, sono stanziati 30 milioni di euro.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2009, mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
4-terdecies. 02. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Incremento del limite del 30 per cento di deducibilità degli interessi passivi, in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006). - 1. Il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 33, lettera i), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è raddoppiato nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al periodo precedente si applica dal 1o gennaio 2008. Le maggiori somme già versate in sede di liquidazione periodica dagli aventi diritto sono scomputate in sede di dichiarazione dei redditi annuale.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 25 milioni di euro, si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2009, mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
4-terdecies. 03. Beccalossi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Tavolo azzurro). - Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Tavolo azzurro). - 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è istituito il »Tavolo azzurro«.
2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura e dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali ne ravvisi l'opportunità.»
b) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.
4-terdecies. 04. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l'Unione Europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.
2. Ai sensi dell'articolo 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integratodal regolamento (CE) n. 1034/2008, è istituito presso l'AGEA il registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del SIAN, tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato I, articolo 2, lettera E), del regolamento (CE) 885/2006, nonché dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.
3. In coerenza con l'intesa Stato-regioni del 14 giugno 2007, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, chiedono l'iscrizione dei suddetti importi nel registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione debitamente notificata degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli nel registro di cui al comma 2 costituisce titolo esecutivo.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori verificano presso il registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro di cui al comma 2 del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.
4-terdecies. 06. Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, De Camillis, Biava.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. È definito imprenditore agro-meccanico il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita al comma 1 sia sotto forma di impresa individuale che costituito in forma societaria.
1-ter. All'imprenditore agromeccanico si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (IAP).
1-quater. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo.
1-quinquies. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola che in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
4-terdecies. 05. Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, Biava.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale) - 1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenziosi», ivi previsto, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
4-terdecies. 0101. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «4 novembre 2003, n. 326,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli conclusi in via definitiva, ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto,».
4-terdecies. 09. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Il termine «contenziosi», contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.
* 4-terdecies. 010. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Il termine «contenziosi», contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.
* 4-terdecies. 033. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:
«249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249 le impreseagricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».
* 4-terdecies. 011. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:
«249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».
* 4-terdecies. 0102. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'ISA dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative di intervento che comprendono quelle del Fondo di cui al comma 1.
4-terdecies. 012. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: «anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per la realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere d), e), g) e h) del comma 1 del medesimo articolo».

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6 punti».
4-terdecies. 015. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Al fine di incentivare e sostenere le produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi con denominazione di origine protetta a lunga stagionatura con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali disciplina le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti per la concessione degli aiuti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
4-terdecies. 016. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 6 milioni di euro per l'anno 2009 per interventi di sostegno del settore zootecnico suinicolo nelle aree geografiche che a seguito della crisi degli allevamenti di suini hanno dichiarato lo stato di crisi del settore.
4-terdecies. 017. Fiorio, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Al fine di rafforzare la tutela e la sicurezza del settore agroalimentare, nonché la biosicurezza in genere ed al fine di rafforzare l'attività operativa territoriale del Corpo Forestale dello Stato nel controllo volto al rispetto della normativa in materia, ivi compreso il contrasto alla contraffazione, e ravvisata l'impellente necessità di sopperire all'organico del ruolo direttivo del Corpo Forestale dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto législativo 3 aprile 2001, n. 155, e alle norme in materia di pubblici concorsi, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con procedura d'urgenza e previo accertamento dell'idoneità psico-fisica vengono avviati al corso di formazione iniziale per la conferma del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato tutti gli ammessi-idonei di cui all'elenco per profili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 21 luglio 2006 relativi al concorso per n. 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto del Capo del C.F.S. 5 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazionedi spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 4-terdecies. 030. Rota, Di Giuseppe.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Al fine di rafforzare la tutela e la sicurezza del settore agroalimentare, nonché la biosicurezza in genere ed al fine di rafforzare l'attività operativa territoriale del Corpo Forestale dello Stato nel controllo volto al rispetto della normativa in materia, ivi compreso il contrasto alla contraffazione, e ravvisata l'impellente necessità di sopperire all'organico del ruolo direttivo del Corpo Forestale dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto législativo 3 aprile 2001, n. 155, e alle norme in materia di pubblici concorsi, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con procedura d'urgenza e previo accertamento dell'idoneità psico-fisica vengono avviati al corso di formazione iniziale per la conferma del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato tutti gli ammessi-idonei di cui all'elenco per profili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 21 luglio 2006 relativi al concorso per n. 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto del Capo del C.F.S. 5 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 4-terdecies. 032. Ruvolo, Naro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Sostegno all'agricoltura biologica). - 1. È istituito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato «fondo», di 60 milioni di euro annui per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, da destinare, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, a quelle aziende che:
a) nascono con l'intento di produrre, trasformare e conservare i prodotti in maniera biologica in conformità alle norme nazionali e comunitarie in materia;
b) operano da almeno due anni senza uso di sostanze chimiche;
c) decidono la conversione dal sistema di produzione, trasformazione e conservazione tradizionale senza uso di sostanze chimiche.

2. Le aziende biologiche o in via di conversione situate nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno hanno priorità di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi.
Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
4-terdecies. 031. Rota, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
4-terdecies. 034. Sardelli.