XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di venerdì 19 dicembre 2008

TESTO AGGIORNATO AL 5 GENNAIO 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 dicembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Capitanio Santolini, Carfagna, Casero, Casini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mannucci, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Micciché, Molgora, Mura, Mussolini, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 dicembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARCHI ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione di un sistema integrato di contabilità ambientale» (2025);
DI VIRGILIO e CALABRIA: «Introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale per combattere il mercato e il traffico illegale degli animali da compagnia» (2026);
GALATI: «Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per il contrasto e la prevenzione dei delitti contro l'incolumità delle persone trasportate a bordo di navi e imbarcazioni nonché in materia di sicurezza marittima e portuale» (2027);
BIANCONI: «Modifiche al codice penale in materia di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» (2028);
DI CAGNO ABBRESCIA: «Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli» (2029);
VANALLI: «Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale» (2030).

In data 19 dicembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MATTESINI: «Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in materia di marchi di responsabilità per gli oggetti in metallo prezioso, e all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di contraffazione di prodotti nazionali, e altre disposizioni per la tutela del mercato dei prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria» (2032);
RAVETTO: «Agevolazioni per la promozione e lo sviluppo delle attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere» (2033);
PECORELLA: «Norme in materia di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato» (2034);
SBAI: «Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza» (2035);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FUCCI: «Modifica all'articolo 2 della Costituzione, concernente il principio dell'inviolabilità del diritto alla vita» (2036).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 19 dicembre 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007» (2037).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 18 dicembre 2008 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 847. - «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti» (approvato dal Senato) (2031).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIBELLI: «Modifica all'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province» (1242) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PAGLIA: «Introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche» (1844) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII.
II Commissione (Giustizia):
COTA e LUSSANA: «Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di custodia cautelare e di concessione di benefici penitenziari nei riguardi di soggetti già condannati per determinati delitti» (1846) Parere delle Commissioni I e XII;
LABOCCETTA: «Disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale» (1851) Parere delle Commissioni I e VII.
IV Commissione (Difesa):
PAGLIA: «Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate» (1655) Parere delle Commissioni I e V.
V Commissione (Bilancio):
FLUVI: «Disposizioni per favorire la contribuzione volontaria alle associazioni dei consumatori» (1681) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).
VI Commissione (Finanze):
TOMMASO FOTI: «Disposizioni in materia di trasferimento del diritto d'uso gratuito e temporaneo, spettante ai sensi della legge 13 maggio 1971, n. 394, al Pio Ritiro di Santa Chiara di Piacenza, nonché degli obblighi gravanti sul nudo proprietario del compendio denominato "ex convento di Santa Chiara"» (1642) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
ANGELA NAPOLI e CARLUCCI: «Riordino dell'Istituto nazionale di fisica nucleare» (1684) Parere delle Commissioni I, III, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
MILO ed altri: «Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine» (1572) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
BELLANOVA ed altri: «Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS» (758) Parere delle Commissioni I, V e XII;
BRANDOLINI ed altri: «Delega al Governo per la riclassificazione delle invalidità derivanti da danno di guerra» (1651) Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
ZAZZERA ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili» (1612) Parere delle Commissioni I, V e XI.
SCALERA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà delle famiglie in Italia» (1697) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
BRIGUGLIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà in Italia» (1729) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 375 del 17-20 novembre 2008, (doc. VII, n. 152), con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (soppressione dell'autorità portuale di Trapani):
alla IX Commissione (Trasporti);
sentenza n. 376 del 17-20 novembre 2008, (doc. VII, n. 153), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), e dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamentodei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 377 del 17-20 novembre 2008, (doc. VII, n. 154), con la quale: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 51 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 101, 111 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 103 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 401 del 1o-5 dicembre 2008, (doc. VII, n. 161), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla corte di appello di Trieste e dalla corte di appello di Torino:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 410 del 3-12 dicembre 2008, (doc. VII, n. 163), con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Carlo Taormina, per le quali pende un procedimento penale davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 2007 (doc. n. IV-quater, nn. 19 e 20, limitatamente al R.G.N.R. n. 90 del 2006):
alla I Commissione (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 25 novembre 2008, sentenza n. 386 del 19-25 novembre 2008, (doc. VII, n. 155), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8):
alla IX Commissione (Trasporti);
con lettera in data 25 novembre 2008, sentenza n. 387 del 19-25 novembre 2008, (doc. VII, n. 156), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 (Modifiche delle leggi provinciali inmateria di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi), nella parte in cui non prevede che nel provvedimento di deroga siano indicate la tipologia e le ragioni della deroga;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19-ter, commi 1 e 2, della legge della provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9-bis, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 19-ter della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XIII Commissione (Agricoltura);
con lettera in data 28 novembre 2008, sentenza n. 390 del 19-28 novembre 2008, (doc. VII, n. 157), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 133, comma 5, della legge della regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)»;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 133, comma 5, della medesima legge della regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4 e dell'articolo 10 della legge della regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), come sostituito dallo stesso articolo 133 della legge della regione Lazio n. 4 del 2006, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater:
alla XII Commissione (Affari sociali);
con lettera in data 28 novembre 2008, sentenza n. 391 del 19-28 novembre 2008, (doc. VII, n. 158), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 2, della legge della regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 (Procedure per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999) - soppresso dall'articolo 56 della legge della regione Puglia 6 maggio 1998, n. 14 (Bilanciodi previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000) - nella parte in cui richiede, per l'accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal programma operativo plurifondo 1994-1999, che il richiedente abbia, oltre alla sede operativa, anche quella legale ed amministrativa sul territorio regionale:
alla X Commissione (Attività produttive);
con lettera in data 5 dicembre 2008, sentenza n. 399 del 1o-5 dicembre 2008 (doc. VII, n. 159), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 5 dicembre 2008, sentenza n. 400 del 1o-5 dicembre 2008 (doc. VII, n. 160), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'articolo 521, comma 2, del codice di procedura penale:
alla II Commissione (Giustizia);
con lettera in data 12 dicembre 2008, sentenza n. 405 del 3-12 dicembre 2008, (doc. VII, n. 162), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, contenente l'approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (legge quadro sul prelievo in deroga):
alla XIII Commissione (Agricoltura);
con lettera in data 17 dicembre 2008, sentenza n. 411 del 3-17 dicembre 2008, (doc. VII, n. 164), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 6, dell'articolo 9, dell'articolo 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'articolo 13, commi 3, 4 e 10, dell'articolo 16, comma 12, dell'articolo 20, comma 5, dell'articolo 21, comma 1, dell'articolo 22, commi 2, 14, 17 e 18, dell'articolo 24, dell'articolo 26, comma 2, dell'articolo 30, comma 3, dell'articolo 34, comma 1, degli articoli 35, comma 2, e 36, degli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3, degli articoli 40 e 41, dell'articolo 46, commi 4 e 7, dell'articolo 51, commi 1 e 3, dell'articolo 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, degli articoli 57, 58, 59 e 60, e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge della regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto):
alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 16 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 26 del 2008, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 18 novembre 2008, e la relativa relazione concernente la gestione del servizio di protezione dell'ambiente marino e di lotta all'inquinamento del mare.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazionidello Stato - con lettera in data 17 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 27 del 2008, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 15 dicembre 2008, con la quale la sezione centrale ha approvato la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2009.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei ministri con delega per le politiche di sviluppo e competitività del turismo, con lettera in data 5 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Club alpino italiano (CAI), per l'anno 2007, cui è allegato il bilancio d'esercizio riferito alla medesima annualità.
Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, con lettera in data 10 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'anno 2007, cui sono allegati il budget e il bilancio d'esercizio, riferiti alla medesima annualità.
Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 16 dicembre 2008, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno CASINI ed altri n. 9/1519/4 e VOLONTÈ ed altri n. 9/1519/5, accolti dal Governo ed approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 2008, concernenti le disposizioni del Trattato di Lisbona in materia di diritto di famiglia.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, la relazione concernente le decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione, riferita all'anno 2008 (doc. LXXXVI, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 dicembre 2008, ha trasmesso la relazione, aggiornata al mese di agosto 2008, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2008.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da Ministeri.

I ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
articolo 22, commi 9, 19, 22 e 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 245.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 dicembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nel mese di ottobre 2008, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 1o luglio 2007: Conceria Madera s.r.l. n. 4012/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 75) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 8 luglio 2008: Bonasia e Pozzi n. 62156/00, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU (doc. CLXXIV, n. 76) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 8 luglio 2008: Silvio Maugeri n. 62250/00, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU (doc. CLXXIV, n. 77) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 8 luglio 2008: Bieffe rifugi antiatomici s.r.l. n. 62354/00, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 78) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 8 luglio 2008: Forgione n. 62471/00, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione degli articoli 6, paragrafo 1 e 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata e alla protezione della proprietà, in relazione al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva (doc. CLXXIV, n. 79) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 8 luglio 2008: Fuggi n. 64894/01, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata in relazione alritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva (doc. CLXXIV, n. 80) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 8 luglio 2008: Caglioni n. 65082/01, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 29 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU (doc. CLXXIV, n. 81) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 17 luglio 2008: Sarnelli n. 37637/05, in materia di espropriazione. Constata la violazione degli articoli 1 Protocollo n. 1 e 6 paragrafo n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente, alla protezione della proprietà ed al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 82) - alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente);
sentenza 17 luglio 2008: Riolo n. 42211/07, in materia di libertà di espressione. Constata la violazione dell'articolo 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, in riferimento al diritto di cronaca (doc. CLXXIV, n. 83) - alla VII Commissione (Cultura);
sentenza 22 luglio 2008: Capone n. 62592/00, in materia di espropriazione. Liquida, ai sensi dell'articolo 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1, Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 luglio 2005, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore di mercato del fondo espropriato al momento dell'espropriazione, rivalutato e comprensivo degli interessi, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale (doc. CLXXIV, n. 84) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 22 luglio 2008: De Maria n. 4287/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 85) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Pannella n. 5485/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 20 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 86) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Raffaele e Mario Miele n. 5487/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per centodi quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 87) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Villanacci n. 5488/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 22 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 88) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Reale n. 4286/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 18 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 89) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Barbato n. 4288/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 23 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 90) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: De Guglielmo n. 5489/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 35 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 91) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Parente n. 5496/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo dellaragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 92) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Flaviano Parrella n. 39814/02, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 93) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Sanzari e Salvatore n. 4279/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari all'11 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 94) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Avecone n. 4280/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 19 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 95) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Giovanni Avecone n. 4281/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 96) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Rosa Izzo n. 4282/03, in materia di ragionevole duratadel processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 97) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Iacopino n. 4283/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 18 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 98) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 luglio 2008: Cataudo n. 4285/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 99) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 8 luglio 2008: Perre ed altri n. 1905/05, in materia di pubblicità dei processi. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU relativo al diritto ad un equo processo in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio: ai fini di un equo processo è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza (doc. CLXXIV, n. 100) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 17 luglio 2008: Serrilli n. 77822/01, in materia di espropriazione. Liquida, ai sensi dell'articolo 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1, Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 6 dicembre 2005, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione di opere (doc. CLXXIV, n. 101) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2008: Boiano n. 22768/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 102) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2008: D'Iglio n. 32678/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 103) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2008: Di Micco n. 35770/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 104) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2008: Cappuccitti n. 34646/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 105) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2008: Valentino Giovanni n. 31434/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 106) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2008: Nervegna n. 34573/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimentoex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 107) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2008: Vallone n. 34904/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 108) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2008: Gardisan n. 35772/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 109) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2008: Romano Maria n. 7615/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc. CLXXIV, n. 110) - alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 17 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa in data 16 dicembre 2008, con la quale il medesimo Ufficio centrale dichiara non legittime le richieste di referendum popolare abrogativo depositate l'11 luglio 2008 aventi per oggetto: referendum n. 1 - «Abolizione Ordine giornalisti»; referendum n. 2 - «Abolizione legge Gasparri»; referendum n. 3 - «Abolizione provvidenze all'editoria».
Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Il presidente dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettere in data 17 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dei verbali delle operazioni relative ai referendum popolari del 31 novembre e del 1o dicembre 2008, concernenti:
il distacco del comune di Leonessa (Rieti) dalla regione Lazio e la sua aggregazione alla regione Umbria;
il distacco del comune di Meduna di Livenza (Treviso) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Entrambi i referendum si sono conclusi con esito non favorevole ai predetti distacchi.

I documenti ad essi relativi sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Cinecittà Holding Spa, con lettera in data 2 dicembre 2008, ha trasmesso alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 e 17 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Lorenzo Quinzi, l'incarico di direttore ad interim dell'Ufficio di gabinetto del ministro dell'economia e delle finanze;
al dottor Carlo Monticelli, l'incarico di direttore della direzione III, rapporti finanziari internazionali, nell'ambito del dipartimento del tesoro;
alla dottoressa Alessandra Dal Verme, l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per gli affari economici del dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
al dottor Giorgio Bruno Civello, l'incarico di direttore della direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottor Luciano Criscuoli, l'incarico di direttore della direzione generale della ricerca nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottor Antonello Masia, l'incarico di direttore della direzione generale dell'università nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
alla dottoressa Olimpia Marcellini, l'incarico di direttore della direzione generale degli studenti e del diritto allo studio nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
all'architetto Roberto Cecchi, l'incarico di direttore ad interim della direzione regionale per i beni culturali e paesaggisticidella Calabria nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
all'ingegner Patrizio Cuccioletta, gli incarichi di direttore della direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture e di provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia;
al dottor Alberto Migliorini, l'incarico di direttore della direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture;
all'ingegner Maria Giovanna Piva, l'incarico di provveditore interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna e le Marche;

alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
al dottor Vincenzo Cinelli, l'incarico di direttore della direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
all'ingegner Mario Laurenti, l'incarico di direttore della direzione generale per i sistemi informativi nell'ambito del dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i sistemi informativi.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1074 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE BASATA SULL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA ED ALLA COOPERAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATI, FATTA A BRUXELLES IL 18 DICEMBRE 1997, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1927)

A.C. 1927 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata «Convenzione».

A.C. 1927 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

A.C. 1927 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Ufficio di coordinamento).

1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di «Ufficio centrale di coordinamento». Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione,l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.
3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.

A.C. 1927 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Norme di coordinamento).

1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorità indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione.
2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.
3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.
4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorità giudiziaria.
5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
6. L'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorità giudiziaria può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento è emesso entro le successive quarantotto ore.
7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
8. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.

A.C. 1927 - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno2008, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 35.427; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 74.000; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 264.265; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 132.000; l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per euro 24.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 313.000; l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per euro 6.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 30.000 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per euro 949.718.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1927 - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1128 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA IN MERITO ALLA CONDUZIONE DI «ISPEZIONI SU SFIDA» DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, FATTO A ROMA IL 27 OTTOBRE 2004 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1928)

A.C. 1928 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.

A.C. 1928 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

A.C. 1928 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1132 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUTO FORESTALE EUROPEO, FATTA A JOENSUU IL 28 AGOSTO 2003 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1930)

A.C. 1930 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.

A.C. 1930 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

A.C. 1930 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, E DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA, FIRMATI A BRUXELLES IL 9 LUGLIO 2008 (A.C. 1908)

A.C. 1908 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
a) Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2008;
b) Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2008.

A.C. 1908 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II di ciascun Protocollo.

A.C. 1908 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1133 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN DALL'ALTRA, CON ALLEGATI E PROTOCOLLO, FATTO A LUSSEMBURGO L'11 OTTOBRE 2004 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1931)

A.C. 1931 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.

A.C. 1931 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.

A.C. 1931 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarietà sociale a decorrere dall'anno 2010.
2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1931 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2009-2011 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1714-B)

A.C. 1714-B - Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSA TABELLA N. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2009, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1714-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1714-ter).

A.C. 1714-B - Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA N. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2009 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare» nonché nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 23.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario2009, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2009, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «oneri del debito pubblico» del programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «oneri comuni di parte corrente» e «oneri comuni di conto capitale» del programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 779 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 410 milioni di euro e 15.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonché per importi di compensazione monetaria è imputata nell'unità previsionale di base «interventi» del programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2008 sono riferiti alla competenza dell'anno 2009 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base di cui al comma 11 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, nelle pertinenti unità previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essereutilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui all'unità previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «interventi» del programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «promozione dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unità previsionale di base«oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2009, alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2009, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché del programma «concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.
22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in servizio nell'anno 2009, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21, è stabilito in 50 unità.
23. Per l'anno 2009, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base relativa al «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base relativa al «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «incentivi alle imprese», nell'ambito della missione «competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
28. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione «organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1714-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1714-ter).

A.C. 1714-B - Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA N. 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (restituzione di finanziamenti) e «altre entrate in conto capitale» (rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti) dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitività e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 relative al Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

Per la Tabella n. 3 si veda A.C. 1714.

A.C. 1714-B - Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA N. 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito della missione «tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si applicano, per l'anno finanziario 2009, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009 i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Per la Tabella 4 si veda A.C. 1714.

A.C. 1714-B - Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA N. 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A APPROVATO QUELLO DAL SENATO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dellagiustizia, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2009, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento dell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni delle somme prelevate nelle competenti unità previsionali di base, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito delle unità previsionali di base «funzionamento» e «interventi» del programma «amministrazione penitenziaria» e «funzionamento» e «interventi» del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2009.

Per le modifiche apportate alla Tabella n. 5 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1714-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1714-ter).

A.C. 1714-B - Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA N. 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2009, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2009, perché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2009.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibilepari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2009, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su
proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base «funzionamento» e «interventi» del programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1714-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1714-ter).

A.C. 1714-B - Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA N. 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nelle unità previsionali di base «oneri comuni di parte corrente» e «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2009, è comprensiva delle somme per il finanziamento deglioneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE nonché della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1714-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1714-ter).

A.C. 1714-B - Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA N. 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2009 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «funzionamento» del programma «organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile» e «investimenti» del programma «prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2009.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2009, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2009, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2009, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Per la Tabella n. 8 si veda A.C. 1714.

A.C. 1714-B - Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA N. 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1714-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1714-ter).

A.C. 1714-B - Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA N. 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 71;
2) Marina n. 0;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 123;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 166;
3) Aeronautica n. 92;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 59;
2) Marina n. 40;
3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2009, in 102 unità.
4. La forza organica dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2009, in 893 unità.
5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2009, in 568 unità.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2009, in 449 unità.
7. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alle unità previsionali di base «interventi» dei programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui alle unità previsionali di base «funzionamento» dei programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2009, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «interventi» dei programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2009, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritti nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».
10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recantenorme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Per la Tabella n. 11 si veda A.C. 1714.

A.C. 1714-B - Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA N. 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2009, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
4. Per l'anno finanziario 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 nell'unità previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base relative ad investimenti le
somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «interventi per soccorsi», nell'ambito della missione «soccorso civile» per l'attività antincendi e di protezione civile dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Per l'anno finanziario 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2009 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2009.

Per le modifiche apportate alla Tabella n. 12 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1714-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1714-ter).

A.C. 1714-B - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 752.593.326.137 in termini di competenza e in euro 772.640.440.677 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2009.

A.C. 1714-B - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSI QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009, con le tabelle allegate.

A.C. 1714-B - Articolo 16

ARTICOLO 16 ED ANNESSE TABELLE A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 2009, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2009, le spese per investimenti delle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base relativa al «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
8. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui al decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2008 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti da altre normative vigenti, possonoessere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
11. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2009, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del
l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
15. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad al
tra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
16. Per l'anno finanziario 2009, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti delMinistro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per le medesime finalità e per la migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell'ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2009, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
18. I Ministri competenti, nell'ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle fi
nanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Le variazioni medesime non devono comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno.
19. Per l'anno finanziario 2009, le unità previsionali di base sono individuate nell'allegato alla presente legge.

Tabella A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
1.1.5 - Oneri del debito pubblico (capp. 4015 e 4016);
1.5.2 - Interventi (capp. 3810, 3811, 3812, 3813 e 3814);
3.1.2 - Interventi (capp. 2750, 2751 e 2752);
2.4.2 - Interventi (capp. 2700 e 2702);
26.1.5 - Oneri del debito pubblico (capp. 2214, 2215, 2216, 2219, 2221, 2316 e 3100).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
1.4.1 - Funzionamento (capp. 1501 e 1503);
1.7.1 - Funzionamento (capp. 2502 e 2503).

Tabella B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
1.7.6 - Investimenti (cap. 7341);
3.2.6 - Investimenti (cap. 7527);
2.1.6 - Investimenti (cap. 7100).

A.C. 1714-B - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Bilancio pluriennale).

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2009-2011, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché agli allegati n. 1 e n. 2 agli stati di previsione della spesa.

Per le modifiche apportate al bilancio pluriennale si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1714-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1714-ter).

A.C. 1714-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, alla tabella 7, il capitolo di bilancio riguardante l'istituzione scolastica non statale è stato ridotto di oltre 133 milioni di euro, ovvero del 25 per cento rispetto al bilancio assestato 2008;
con ordine del giorno 9/1714/1 presentato nella seduta di giovedì 13 novembre 2008, seduta n. 85, e accolto dal Governo, si impegnava il governo «a reintegrare, entro l'anno, il fondo in bilancio previsionale 2009 »Istituzioni scolastiche non statali« fino al raggiungimento della quota prevista per il 2008 e a garantire almeno lo stesso livello di finanziamento per i successivi anni; ad adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché, nell'arco della legislatura, sia reso possibile il totale raggiungimento della parità scolastica»;
il Governo in aula in sede di replica agli interventi sulla legge finanziaria e la legge di bilancio di previsione 2009 ha più volte assicurato in merito al reintegro del fondo riguardante le istituzioni scolastiche non statali;
al Senato è stato approvato emendamento al disegno di legge di bilancio, 2.Tab. 2.200-5 del Relatore, che prevede nel 2009, risorse per 120 milioni di euro «Allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca»;
l'emendamento inserisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un nuovo programma 1.10 - Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009 (u.p.b. 1.10.2 - Interventi) e che le risorse sono allocate nel capitolo 1299 di nuova istruzione;
mentre il taglio del capitolo era di 134 milioni di euro, le risorse predisposte con l'emendamento sono di 120milioni di euro,

impegna il Governo:

ad utilizzare le nuove risorse al fine di reintegrare il fondo per l'istituzione scolastica non statale;
a reintegrare completamente, entro l'anno, il fondo nel bilancio previsionale 2009 «Istituzioni scolastiche non statali» fino al raggiungimento della quota prevista per il 2008 e a garantire almeno lo stesso livello di finanziamento per i successivi anni; nonché ad adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché, nell'arco della legislatura, sia reso possibile il totale raggiungimento della parità scolastica.
9/1714-B/1. Toccafondi.

La Camera,
premesso che:
i contributi a favore del Club alpino italiano (C.A.I.) e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (C.N.S.A.S) disposti dalle leggi 24 dicembre 1985, n. 776, 18 febbraio 1992, n. 162 e 24 luglio 2007, n. 119,sono classificati nel bilancio dello Stato nel settore «Turismo»;
l'articolo 1, commi da 19-bis a 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo e ha quindi trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, le risorse finanziarie, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive;
nella struttura del bilancio dello Stato i contributi in oggetto sono stati ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Turismo», programma «Sviluppo e competitività del turismo», unità previsionale di base 23.1.3, capitolo 2107 (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di sviluppo e competitività del turismo);
l'u.p.b. 23.1.3, capitolo 2107 risulta esposta anche nella tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2009 per un importo pari a 42.321.000 euro, mentre la dotazione del medesimo capitolo nel bilancio dello Stato, a seguito della prima Nota di variazioni, ammonta a 42.877.186 euro;
la differenza di 556.186 euro è ascrivibile alla esclusione dalla tabella C del disegno di legge finanziaria delle risorse relative all'autorizzazione di spesa disposta dalla legge 24 luglio 2007, n. 119 (720.000 euro originari, ridotti di 163.814 euro dagli effetti della manovra correttiva disposta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
le restanti autorizzazioni di spesa (legge n. 776 del 1985 e legge n. 162 del 1992) sono pertanto considerate nel complesso delle risorse trasferite dal Ministero delle attività produttive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l'articolo 2, comma 179, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito che le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 40 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative ai contributi dello Stato in favore di enti ed organismi da iscrivere nella tabella C della legge finanziaria, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano;
le successive leggi finanziarie non hanno pertanto ricompreso il finanziamento al C.A.I. tra le voci esposte nella Tabella C,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di escludere dalle risorse indicate nella tabella C del disegno di legge finanziaria (UPB 23.1.3, capitolo 2107) le autorizzazioni di spesa disposte dalla legge n. 776 del 1985 e dalla legge n. 162 del 1992 in favore del Club alpino italiano (C.A.I.) e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (C.N.S.A.S), pur mantenendole nella dotazione complessiva del capitolo, come peraltro avviene per i contributi disposti dalla legge n. 119 del 2007 in favore dei medesimi enti.
9/1714-B/2. Quartiani, Froner.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 1279-1280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) hanno istituito l'Ente Italiano per la Montagna (E.I.M), ente di ricerca vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e contestualmente soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT), trasferendo al nuovo ente i suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica;
il successivo comma 1282 ha disposto cha al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo;
l'articolo 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008, specifica che il citato comma 1282 si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1o gennaio 2007. Trattandosi di attività di ricerca tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006;
da accordi intercorsi nel mese di novembre 2008 tra il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata indicata in 2.800.000 euro la quota da destinare all'E.I.M. a valere sulle dotazioni del cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da trasfererire sul pertinente capitolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dall'esrecizio 2009;
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2009 al Senato, il Governo non ha formalizzato l'emendamento di trasferimento delle risorse in favore dell'E.I.M,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, anche urgenti, al fine di assegnare all'Ente Italiano per la Montagna le risorse convenute al fine di poterne garantire il funzionamento.
9/1714-B/3. Froner, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
la funzione della scuola paritaria è essenziale nel nostro Paese per assicurare la piena libertà di scelta educativa delle famiglie e per completare l'offerta formativa;
la scuola paritaria integra la scuola pubblica laddove questa è carente, con particolare riferimento alla scuola materna e dell'infanzia e alla scuola elementare e secondaria di primo grado;
è avvenuto un incremento dei fondi per l'istruzione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare alla scuola paritaria l'intero importo di 120 milioni di euro di fondi aggiuntivi per l'istruzione.
9/1714-B/4. Aprea, Granata, Goisis, Garagnani, Barbaro, Barbieri, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Di Centa, Renato Farina, Frassinetti, Lainati, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Massimo Parisi, Perina, Giammanco, Rampelli.

La Camera,
premesso che:
in sede di prima lettura alla Camera del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 alla tabella 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo di bilancio riguardo l'istituzione scolastica non statale, veniva ridotto di oltre 133 milioni di euro, ovvero del 25 per cento rispetto al bilancio assestato 2008;
la riduzione del capitolo di bilancio sopracitato non riguardava le scuole medie e superiori, ma la scuola materna e la scuola elementare, livelli di scuola che hanno da sempre ricevuto fondi statali; scuole che si trovano nei grandi comuni ma anche nei paesi e su tutto il territorio nazionale, scuole di cui la realtà statale non può fare a meno, scuole che accolgono quasi 750mila alunni: 530mila bambini su 1 milione e 600mila della scuola dell'infanzia e 200mila su 2 milioni e 800mila nella scuola primaria;
in sede di seconda lettura al Senato, con il comma 47 dell'articolo 2, aggiunto durante l'esame del provvedimento, dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2009, con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, saranno stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione. Resta fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica;
il comma in esame è correlato ad un emendamento al disegno di legge di bilancio, approvato anch'esso nel corso dell'esame presso il Senato, che inserisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 - Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009 (u.p.b. 1.10.2 - Interventi). Le risorse sono allocate nel capitolo 1299 di nuova istituzione. Peraltro la procedura di riparto delle risorse del programma, come definita dall'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria, non esplicita se esista una specifica finalizzazione delle risorse medesime e quindi non risulta chiaro se siano effettivamente destinate a rifinanziare le scuole paritarie per il 2009 oppure abbiano altre destinazioni. È evidente che la diminuzione dello stanziamento potrebbe portare ad un aumento dei costi per le famiglie, dovuto ad un corrispondente aumento delle rette scolastiche, anche in considerazione del fatto che se i bambini frequentano una scuola paritaria ne risulta un risparmio per le finanze pubbliche di 5.532 euro l'anno a bambino e il risparmio dello Stato per il solo settore della scuola dell'infanzia è complessivamente di 3.436 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare la dotazione di 120 milioni di euro del programma 1.10 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del bilancio di previsione per il 2009 alle istituzioni scolastiche non statali e garantendo lo stesso livello di finanziamento anche per i successivi anni;
ad adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché, nell'arco della legislatura, sia reso possibile il totale raggiungimento della parità scolastica.
9/1714-B/5. Bitonci, Simonetti, Luciano Dussin, Lanzarin, Goisis, Polledri, Fugatti, Pini, Dozzo, D'Amico, Gidoni, Comaroli, Munerato.

La Camera,
premesso che:
l'articolazione della manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 ha avuto un carattere fortemente innovativo, che ha consentito di fornire risposte tempestive all'insorgere e all'evolversi di una violenta crisi, prima finanziaria e poi economica, di portata globale;
si è aperta in modo irreversibile una fase di transizione verso un assetto del governo della finanza pubblica destinato ad articolarsi in un'ampia pluralità di procedure e di strumenti in relazione ad una molteplicità di obiettivi, tenendo fermo il quadro di equilibrio e di stabilità dei conti pubblici in funzione dell'indispensabile proseguimento del percorso di riduzione del debito pubblico che continua a rappresentare un rilevante fattore di rischio per il nostro Paese;
il federalismo fiscale rappresenta la cornice nell'ambito della quale potrà disegnarsi una nuova legge di coordinamento della finanza pubblica tra Unione europea, Stato, e Regioni, secondo una logica che ridistribuisca tra i livelli territoriali spazi di autonomia e correlata responsabilità, nel rispetto degli obiettivi comuni e secondo un ciclo più ordinato nei tempi e nei contenuti;
le nuove procedure di federalismo fiscale e di coordinamento della finanza pubblica devono convergere sul piano sostanziale verso il duplice obiettivo della complessiva riqualificazione della spesa pubblica e della progressiva riduzione della pressione fiscale;
il processo di attuazione del federalismo fiscale, che ha avuto un decisivo impulso in questa legislatura, richiede l'individuazione di efficaci procedure di coordinamento in grado di assicurare che l'effettiva realizzazione dell'autonomia impositiva e di spesa, riconosciuta agli enti territoriali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, concorra in maniera decisiva al risanamento dei conti pubblici e ad una più equa e meno gravosa ripartizione del carico fiscale;
l'azione di risanamento della spesa a livello statale si è accompagnata ad interventi volti ad assicurare una adeguata flessibilità nella gestione del bilancio e ad accrescere l'efficacia e l'efficienza della spesa: le due direttrici di intervento devono dimostrarsi in corso d'anno complementari attraverso opportune rimodulazioni delle spese nell'ambito di ciascuno stato di previsione;
il ruolo di indirizzo e di controllo del Parlamento nel semestre che precede l'impostazione della prossima manovra di finanza pubblica dovrà essere finalizzato a sollecitare le amministrazioni a procedere all'adozione di scelte strategiche sulle politiche di spesa e alla verifica dei risultati in funzione di una allocazione ottimale delle risorse,

impegna il Governo:

a concorrere con il Parlamento ad assicurare un attento monitoraggio dell'attuale stato della spesa nei diversi comparti e ad implementare i processi di riqualificazione e di razionalizzazione della spesa volti a garantire che l'allocazione delle risorse incrementi il grado di efficienza dell'azione amministrativa;
a valorizzare compiutamente gli strumenti di informazione introdotti nell'ambito legge finanziaria per il 2008 e sviluppati dal decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzati a ridefinire il sistema dei controlli sulle pubbliche amministrazioni in un'ottica che superi le verifiche di carattere meramente formale relative a profili di legittimità, per rivitalizzare forme di controllo sostanziali e, attraverso la connessione tra le diverse istanze di controllo, individui nel Parlamento la sede nella quale definire le priorità da perseguire;
a rafforzare l'azione amministrativa di verifica dei risultati delle politiche pubbliche, anche ricorrendo ad indicatori di performance, con una chiara affermazione del principio di responsabilità delle diverse unità amministrative competenti per le politiche di spesa;
a sviluppare, in collaborazione con le Camere, l'articolazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi in modo da favorirne la trasparenza ed il controllo per quanto riguarda le priorità politiche e amministrative dell'azione di Governo;
a cooperare con il Parlamento nell'individuazione delle iniziative necessarie ad assicurare il coordinamento, l'armonizzazione ed il monitoraggio della finanza pubblica nei diversi livelli territoriali, condizioni indispensabili per il rispetto dei vincoli finanziari fissati in sede europea e per la realizzazione del federalismo fiscale.
9/1714-B/6. Giancarlo Giorgetti, Moroni, Giudice.

La Camera,
premesso che:
l'emergenza educativa è e resta la prima emergenza del Paese;
il nostro Paese è impegnato a conseguire i risultati previsti dal Trattato di Lisbona;
occorre garantire una scuola di qualità per tutti, abbattendo ogni tipo di barriera che impedisce agli individui di sviluppare la propria personalità e di acquisire dimensioni, competenze e capacitàessenziali alla società e all'economia della conoscenza;
allo Stato compete garantire a tutti il diritto all'istruzione, ai sensi della Costituzione, compreso il diritto di poter scegliere che scuola frequentare, sia essa statale o paritaria privata;
occorre dare piena attuazione alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sulle scuole paritarie, riconoscendo alle stesse non solo una piena parità giuridica, ma anche una completa parità economica;
molte scuole paritarie si troverebbero in difficoltà economiche insormontabili se venissero direttamente travolte dai tagli lineari presenti nella legge finanziaria, potendo contare le stesse soltanto sulle rette versate dai genitori degli alunni, non vedendo quindi riconosciuto nei fatti il loro servizio pubblico, che la legge sancisce solo a parole;
il pieno riconoscimento della scuola paritaria, che passa doverosamente attraverso un riconoscimento anche economico, non è la rivendicazione di un privilegio, ma il compimento di una concezione più libera e più matura della democrazia;
democrazia significa anche libertà di scelta di orientamenti culturali e indirizzi pedagogico-didattici,

impegna il Governo

ad adottare nel corso della legislatura ulteriori iniziative normative affinché i capitoli di spesa relativi alle scuole paritarie vengano incrementati per realizzare una parità economica oltre che giuridica e vengano comunque preservati da tagli lineari o settoriali.
9/1714-B/7. Vignali, Lupi, Renato Farina, Palmieri, Toccafondi, Versace.

La Camera,
premesso che:
l'emergenza educativa è e resta la prima emergenza del Paese;
il nostro Paese è impegnato a conseguire i risultati previsti dal Trattato di Lisbona;
occorre garantire una scuola di qualità per tutti, abbattendo ogni tipo di barriera che impedisce agli individui di sviluppare la propria personalità e di acquisire dimensioni, competenze e capacità essenziali alla società e all'economia della conoscenza;
allo Stato compete garantire a tutti il diritto all'istruzione, ai sensi della Costituzione, compreso il diritto di poter scegliere che scuola frequentare, sia essa statale o paritaria privata;
occorre dare piena attuazione alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sulle scuole paritarie, riconoscendo alle stesse non solo una piena parità giuridica, ma anche una completa parità economica;
molte scuole paritarie si troverebbero in difficoltà economiche insormontabili se venissero direttamente travolte dai tagli lineari presenti nella legge finanziaria, potendo contare le stesse soltanto sulle rette versate dai genitori degli alunni, non vedendo quindi riconosciuto nei fatti il loro servizio pubblico, che la legge sancisce solo a parole;
il pieno riconoscimento della scuola paritaria, che passa doverosamente attraverso un riconoscimento anche economico, non è la rivendicazione di un privilegio, ma il compimento di una concezione più libera e più matura della democrazia;
democrazia significa anche libertà di scelta di orientamenti culturali e indirizzi pedagogico-didattici,

impegna il Governo

ad adottare nel corso della legislatura ulteriori iniziative normative affinché i capitoli di spesa relativi alle scuole paritarie vengano incrementati per realizzare una parità economica oltre che giuridica e evitando comunque tagli lineari o settoriali.
9/1714-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Vignali, Lupi, Renato Farina, Palmieri, Toccafondi, Versace.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2009) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1713-B)

A.C. 1713-B - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge finanziaria per il 2009 (C. 1713-B), approvato dalla Camera e modificato dal Senato, limitatamente alle parti del testo modificato dal Senato,

NULLA OSTA

sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1713-B - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e, nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per l'anno2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.

27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e dirazionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di di soccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'articolo 1,comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
37. A decorrere dal 1o gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.
40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto»;
b) alla lettera b), le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto».

41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri aseguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.»;
d) al comma 19, dopo le parole: «sono messe a disposizione» sono inserite le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché»;
e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo pro-grammatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento,»;
f) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzodelle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma.
44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.
45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le modalità di erogazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».
46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.
47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.
48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata,previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati.
49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola: «contestualmente», le parole: «e sportiva», le parole: «all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e» nonché le parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»;
d) al comma 6, dopo le parole: «n. 101» sono inserite le seguenti: «, l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»;
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40», dopo le parole: «sono assegnate all'UNIRE» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «e comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno).

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
46-bis. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, si considerano regioni confinanti anche quelle icui confini sono divisi da un braccio di mare di ampiezza non superiore alle cinque miglia.
2. 1. (ex 2. 1.) Belcastro, Lo Monte, Commercio, Milo, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, dopo le parole: i criteri per la distribuzione alle regioni aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno,
2. 2. (ex 2. 2.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 48, primo periodo, dopo le parole: segretario comunale aggiungere le seguenti:, per interventi per opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici.
2. 3. (ex 2. 3.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, all'articolo 4, tabella C ridurre, in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 4. (ex 2. 8.) Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.

Conseguentemente, all'articolo 4, tabella C ridurre, in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 5. (ex 2. 9.) Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. Non sono conteggiate nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE.

Conseguentemente, all'articolo 4, tabella C ridurre, in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 7. (ex 2. 13.) Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 4, tabella C ridurre, in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 6. (ex 2. 11.) Galletti, Ciccanti.

A.C. 1713-B - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica).

1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«Art. 62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - 1. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodominimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica).

Al comma 1, capoverso Art. 62, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«12. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o del rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto dei principio di economicità».
3. 1. (ex 3. 5.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso Art. 62, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«12. Gli enti di cui al comma 2 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge limitano entro i dieci anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti».
3. 2. (ex 3. 3.) Galletti, Ciccanti.

A.C. 1713-B - Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSE TABELLE A, B, C, D, E, F DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Fondi e tabelle. Entrata in vigore).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2009.

TABELLE

N.B.: per le voci e le cifre introdotte dal Senato, il testo è stampato inneretto;
per le voci e le cifre modificate dal Senato, il testo, per la parte modificata, è stampato inneretto;
tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre approvate dalla Camera dei deputati;
per le parti soppresse dal Senato, il testo è stampato in
neretto corsivo.

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 15.242
(14.742)
10.939
(10.439)
10.939
(10.439)
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 38.401 40.778 24.650
Ministero della giustizia 12.737
(13.737)
11.286
 
1.169
(6.169)
Ministero degli affari esteri 7.589
(18.089)
27.229
(41.729)
25.229
(41.729)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 499 2.447 2.418
Ministero dell'interno 33.620
(45.620)
23.013
(32.013)
25.013
(32.013)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 527 520
Ministero della difesa 12.000 12.000 12.000
Ministero per i beni e le attività culturali 526 1.995 1.971
Totale Tabella A . . . 120.636
(143.636)
130.214
(153.214)
103.909
(131.909)
Di cui regolazione debitoria . . . - - -
Di cui limite d'impegno . . . - - -

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 1.000
(-)
1.500
(500)
1.000
(-)
Ministero degli affari esteri - 3.000 -
Ministero per i beni e le attività culturali - 80 -
Totale Tabella B 1.000
(-)
4.580
(3.580)
1.000
-
Di cui regolazione debitoria - - -
Di cui limite d'impegno - - -

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei ministri
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185) 171.430 171.287 127.035
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115) 360.759 407.080 373.291
  (338.759) (385.080) (346.291)
Totale missione 532.189 578.367 500.326
  (510.189) (556.367) (473.326)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 - Interventi - cap. 2820) 8.688 7.933 7.933

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3.6 - Investimenti - cap. 7513/p) 4.130 4.060 3.120
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali:
- Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP eccetera (Regolazione debitoria) (2.4.2 - Interventi - cap. 2701) 19.999 - -
Totale missione 32.817 11.993 11.053
L'Italia in Europa e nel mondo
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2 - Interventi - cap. 1539) 186 191 146
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
Legge n. 81 del 1986: Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonché dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985 (3.2.2 - Interventi - cap. 1647) 345.476 315.430 315.429
Totale missione 345.662 315.621 315.575
Soccorso civile
Protezione civile
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p) 172.149 169.215 130.041
- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p) 62.066 61.008 46.884
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:
- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2184) 30.576 26.697 19.799

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7447) 391.294 391.294 391.294
Totale missione 656.085 648.214 588.018
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sostegno al settore agricolo
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 - Interventi - cap. 1525) 176.585 174.351 135.020
Totale missione 176.585 174.351 135.020
Diritto alla mobilità
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):
- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 - Interventi - cap. 1723) 2.555 2.613 1.999
Totale missione 2.555 2.613 1.999
Comunicazioni
Sostegno all'editoria
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442) 261.739 265.988 197.875

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 - Interventi - cap. 1575) 2.607 2.667 2.040
Totale missione 264.346 268.655 199.915
Ricerca e innovazione
Ricerca di base e applicata
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 4: Istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2 - Interventi - cap. 1707/p) 11.067 11.070 8.210
Totale missione 11.067 11.070 8.210
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Protezione sociale per particolari categorie
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1.6 - Investimenti - cap. 7256) 19.668 19.333 14.857
Garanzia dei diritti dei cittadini
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - Interventi - cap. 1733) 14.631 14.618 10.843

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Sostegno alla famiglia
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102) 186.564 186.406 138.249
Promozione dei diritti e delle pari opportunità
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108) 29.983 3.329 2.469
Totale missione 250.846 223.686 166.418
Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 74, comma 1: Previdenza complementare dei dipendenti pubblici (18.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2156) 104.195 92.524 92.524
Totale missione 104.195 92.524 92.524

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1.2 - Interventi - cap. 3935) 13.471 12.553 12.000
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 70, comma 2: Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - cap. 3901) 105.061 102.314 88.347
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.2.2 - Interventi - cap. 1702) 2.607 2.667 2.040
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2 - Interventi - cap. 1613) 41 38 36
  (2.038) (1.897) (1.828)

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.2.6 - Investimenti - cap. 7330) 1.647 1.790 1.491
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - Interventi - cap. 1560) 8.472 8.465 6.278
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
- Art. 14, comma 1: Accise gas metano (1.5.2 - Interventi - cap. 3823) 96.542 88.145 88.145
Totale missione 227.841
(229.838)
215.972
(217.831)
198.337
(200.129)
Giovani e sport
Attività ricreative e sport
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:
- Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2111; 22.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7450) 114.161 109.255 83.276
Incentivazione e sostegno alla gioventù
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106) 79.756 81.600 62.408
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:
- Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2.2 - Interventi - cap. 1597/p) - 409 313
Totale missione 193.917 191.264 145.997

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Turismo
Sviluppo e competitività del turismo
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2194) 33.555 33.418 24.677
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2107) 42.321 42.286 31.491
Totale missione 75.876 75.704 56.168
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.1.2 - Interventi - cap. 5217) 9.787 10.013 7.658
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.1.2 - Interventi - cap. 1680) 174.185 153.670 153.669

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (24.1.2 - Interventi - cap. 1321) 11.518 10.928 10.928
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.1.2 - Interventi - cap. 5200) 21.239 19.392 19.392
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2 - Interventi - cap. 5223) 2.281 2.333 1.785
Totale missione 219.010 196.336 193.432
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3026) 38.976 35.587 35.586

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Fondi di riserva e speciali
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3003) - 29.999 29.999
Totale missione 38.976 65.586 65.585
Totale ministero 3.131.967
(3.111.964)
3.071.956
(3.051.815)
2.678.577
(2.653.369)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2 - Interventi - cap. 2275) 13.999 14.668 11.218
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 2280) 769 787 602
Totale missione 14.768 15.455 11.820

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2.2 - Interventi - cap. 2501) 24.572 25.059 19.165
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2.2 - Interventi - cap. 2530) 90.216 83.375 81.177
- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - Interventi - cap. 2531) 53.781 55.346 42.145
Totale missione 168.569 163.780 142.487
Ricerca e innovazione
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - Investimenti - cap. 7630) 173.160 197.862 197.862
Totale missione 173.160 197.862 197.862
Totale ministero 356.497 377.097 352.169

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Ricerca e innovazione
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - Interventi - cap. 3392) 293.947 307.121 307.120
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (6.2.2 - Interventi - cap. 3443) 106.497 97.928 97.928
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 - Interventi - cap. 3447) 66.214 60.600 60.600
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.2.2 - Interventi - cap. 3412) 3.715 3.801 2.907
Totale missione 470.373 469.450 468.555
Tutela della salute
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946 (3.2.2 - Interventi - cap. 4321) 19.357 17.674 17.674

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.2.2 - Interventi - cap. 3453) 31.052 28.450 28.450
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
- Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.3.2 - Interventi - cap. 5340) 3.819 3.415 2.611
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001:
- Art. 2, comma 4: Agenzia per i servizi sanitari regionali (3.1.2 - Interventi - cap. 3457) 3.952 3.831 3.346
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 - Interventi - cap. 3458; 3.4.6 - Investimenti - cap. 7230) 36.830 35.408 31.533
Totale missione 95.010 88.778 83.614

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza:
- Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - Interventi - cap. 3527) 43.892 40.074 40.074
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671) 1.311.555 1.029.957 920.592
Totale missione 1.355.447 1.070.031 960.666
Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 - Interventi - cap. 4332) 469 480 366
Totale missione 469 480 366

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Politiche per il lavoro
Regolamentazione e vigilanza del lavoro
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.1.1 - Funzionamento - cap. 5025) 1.967 2.012 1.539
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Legge n. 247 del 2007: Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale:
- Art. 1, comma 34: Finanziamento di attività di formazione professionale (1.2.2 - Interventi - cap. 2146) - - -
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3.2 - Interventi - cap. 4161) 1.173 1.200 918
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3.6 - Investimenti - cap. 7682) 2.317 2.278 1.751
Totale missione 5.457 5.490 4.208
Totale ministero 1.926.756 1.634.229 1.517.409
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Giustizia
Amministrazione penitenziaria
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 - Interventi - cap. 1768) 4.218 4.407 4.407
Totale missione 4.218 4.407 4.407
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 1160) 94 91 80
Totale missione 94 91 80
Totale ministero 4.312 4.498 4.487
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:
- Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (1.2.2 - Interventi - cap. 2201) 2.385 2.250 2.091
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195 321.790 331.255 215.701
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.4.2 - Interventi - cap. 4131) 2.400 2.395 2.395
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la giuventù (1.4.2 - Interventi - cap. 4052) 274 273 273

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2. - Interventi - capp. 4061, 4063) 1.930 1.925 1.925
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2 - Interventi - cap. 1163) 4.512 4.457 3.721
Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):
- Art. 1, comma 1: Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (1.4.2 - Interventi - cap. 3421) 3.037 3.173 3.173
Integrazione europea
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (1.5.2 - Interventi - cap. 4534) 4.827 4.407 4.407
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (1.6.2 - Interventi - cap. 3105) 1.000 - -
Totale missione 342.155 350.135 233.686
Totale ministero 342.155 350.135 233.686

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.6 - Investimenti - cap. 7291) 4.105 4.697 4.697
Totale missione 4.105 4.697 4.697
Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica di base      
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - Interventi - cap. 1679) 6.533 6.683 5.111
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236) 1.744.455 1.863.468 1.862.093

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Ricerca per la didattica      
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 1261) 3.126 2.855 2.855
Totale missione 1.754.114 1.873.006 1.870.059
Istruzione scolastica    
Istituzioni scolastiche non statali
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9.2 - Interventi - cap. 2193) 365 364 364
Totale missione 365 364 364
Istruzione universitaria      
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2 - Interventi - cap. 1709) 7.652 7.829 5.988
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - Interventi - cap. 1695) 111.864 100.014 76.492

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - Investimenti - cap. 7273/p) 24.702 24.281 18.660
Sistema universitario e formazione post-universitaria
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3.2 - Interventi - cap. 1690) 63.826 65.302 49.944
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - Interventi - cap. 1692) 88.444 90.488 69.206
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
- Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - Interventi - cap. 1694/p) 6.893.313 6.162.609 6.029.969
Totale missione 7.189.801 6.450.523 6.250.259
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999:
- Art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 1270) 141.043 130.636 99.910
Totale missione 141.043 130.636 99.910
Totale ministero 9.089.428 8.459.226 8.225.289

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'INTERNO
Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (3.1.1 - Funzionamento - cap. 2674) 30.147 27.523 27.523
Pianificazione e coordinamento forze di polizia
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 - Funzionamento - capp. 2668, 2815) 1.956 2.001 1.530
Totale missione 32.103 29.524 29.053
Soccorso civile
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.2.1 - Funzionamento - cap. 1916) 17.474 15.954 15.954
Totale missione 17.474 15.954 15.954

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2 - Interventi - cap. 2309) 83 74 57
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 - Interventi - cap. 2311) 13.615 12.172 9.310
Totale missione 13.698 12.246 9.367
Totale ministero 63.275 57.724 54.374
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ricerca e innovazione
Ricerca in materia ambientale
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2 - Interventi - cap. 3621; 2.1.6 - Investimenti - cap. 8831) 90.161
(80.439)
86.652
(77.068)
84.157
(74.641)
Totale missione 90.161
(80.439)
86.652
(77.068)
84.157
(74.641)

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - Interventi - cap. 1644, 1646/p) 30.344 31.875 24.378
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - Funzionamento - capp. 1388, 1389/p) 244 323 247
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1551) 71.966
(79.691)
59.425
(67.150)
56.090
(63.815)
Totale missione 102.554
(110.279)
91.623
(99.348)
80.715
(88.440)
Totale ministero 192.715
(190.718)
178.275
(176.416)
164.872
(163.081)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (4.1.1 - Funzionamento - cap. 2121) 5.912 5.399 5.399
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 2, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1.1 - Funzionamento - cap. 2179) 1.330 1.361 1.041
Totale missione 7.242 6.760 6.440
Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3.2 - Interventi - cap. 1952) 228 233 79
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) - (2.3.2 - Interventi - cap. 1921/p) 61.787 56.414 56.413
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:
- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico (CIRM)» (2.6.2 - Interventi - cap. 1850) 727 726 726
Totale missione 62.742 57.373 57.218

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Ricerca e innovazione
Ricerca nel settore dei trasporti
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (5.1.2 - Interventi - cap. 1801/p) 6.824 6.749 6.549
Totale missione 6.824 6.749 6.549
Casa e assetto urbanistico
Politiche abitative
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2 - Interventi - cap. 1690) 161.829 144.686 110.657
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
- Art. 3, comma 108: Fondo per l'edilizia a canone speciale (3.1.2 - Interventi - cap. 1691) 7.610 7.204 4.142
Totale missione 169.439 151.890 114.799
Totale ministero 246.247 222.772 185.006

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELLA DIFESA
Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (1.1.1 - Funzionamento - cap. 4840) 24.629 22.487 22.487
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1352) 521 533 408
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
- Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (1.5.2 - Interventi - cap. 1345) 85 47 36

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - Funzionamento - cap. 1253) 41.375 37.776 37.776
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (1.6.2 - Interventi - cap. 1360; 1.6.6 - Investimenti - cap. 7145) 8.678 8.947 6.845
Totale missione 75.288 69.790 67.552
Totale ministero 75.288 69.790 67.552
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.1 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418; 1.2.2 - Interventi - capp. 1476, 1477, 1488) 9.198 9.684 7.407
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 2200) 5.000 5.900 4.130
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.5.2 - Interventi - cap. 2083) 96.191 89.950 89.950
Totale missione 110.389 105.534 101.487
Totale ministero 110.389 105.534 101.487
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attività culturali
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1 - Funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043) 2.771 2.834 2.167
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - Interventi - cap. 4132) 553 566 433
Totale missione 3.324 3.400 2.600
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Sostegno e vigilanza ad attività culturali
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - Interventi - cap. 3630) 1.814 1.856 1.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 - Interventi - capp. 3670, 3671) 17.973 20.469 15.655
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.1.2 - Interventi - cap. 1442) 200 205 157

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624; 1.2.6 - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721) 398.036 420.535 307.163
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (1.10.1 - Funzionamento - cap. 3610) 1.564 1.600 1.224
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (1.10.1 - Funzionamento - cap. 3611) 749 766 586
Totale missione 420.336 445.431 326.204
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patri monio

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (3.2.6 - Investimenti - cap. 7305) 2.363 2.658 2.042
Totale missione 2.363 2.658 2.042
Totale ministero 426.023 451.489 330.846
Totale generale 15.965.052
(15.943.052)
14.982.725
(14.960.725)
13.915.754
(13.888.755)

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale ad enti locali
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (2.3.6 - Investimenti - cap. 7253) (Settore n. 27) 12.000 - -
Totale missione 12.000 - -
L'Italia in Europa e nel mondo
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011
  (migliaia di euro)
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) (Settore n. 27) - - 5.271.150
Totale missione - - 5.271.150
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
MINISTERO DELLA DIFESA
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 896: Istituzione del fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale (4.1.6 - Investimenti - cap. 7144) (Settore n. 27) - 1.000.000 1.000.000
Totale missione - 1.000.000 1.000.000
Totale generale 12.000 1.000.000 6.271.150

Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011 Definan-
ziamento
  (migliaia di euro)
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 393: Fondo per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (1.2.6 - Investimenti - cap. 8751) -20.000 -20.000 - 0
Totale missione -20.000 -20.000 -  
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2009 2010 2011 Definan-
ziamento
  (migliaia di euro)
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
- Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) -12.000 - - 0
Totale missione -12.000 - -  
Totale generale -32.000 -20.000 -  

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
Economia e finanze
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia (2.1.6 - Investimenti - cap. 7490) 3.862 - - -   3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499) 160.102 - - -    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 893: Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7448) 11.587 - - -   3
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali
Interno
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7232) 116.203 - - -   3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e di Palermo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7239) 100.000 - - -   3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7243) 103.291 - - -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7253) 12.000 - - -    
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7517) 86.000 86.000 86.000 886.000 2023 3
- Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7507/p) 10.000 10.000 10.000 110.000 2022 3
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7507/p) 10.000 10.000 10.000 100.000 2020 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 833: Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7507/p) 60.000 - - - 3
Totale missione . . . 673.045 106.000 106.000 1.096.000    
L'Italia in Europa e nel mondo
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) 6.872.286 5.271.150 5.271.150 -   3
Totale missione . . . 6.872.286 5.271.150 5.271.150 -  

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Difesa e sicurezza del territorio
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
Difesa
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 145, comma 4: Finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.6.6 - Investimenti - cap. 7129) 5.401 5.309 9.410 - 2011 3
Totale missione . . . 5.401 5.309 9.410 -    
Ordine pubblico e sicurezza
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1.6 - Investimenti - capp. 7833, 7834) 14.380 14.380 14.380 129.420 2020 3
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1039: Potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 27) Interventi diversi (4.1.6 - Investimenti - cap. 7842) 5.407 - - -   3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 99: Sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1.6 - Investimenti - cap. 7853) 7.725 15.186 11.671 - 2011  
Totale missione . . . 27.512 29.566 26.051 129.420  

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Soccorso civile
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 18.076 18.076 18.076 108.456 2017 3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 24.273 24.273 24.273 194.191 2019 3
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 1.549 1.549 1.549 12.914 2019 3
- Art. 7, comma 1: Contributi in favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 17.043 17.043 17.043 136.345 2019 3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
- Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 58.500 58.500 58.500 468.000 2019 3
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 5.000 5.000 5.000 40.000 2020 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 2.000 2.000 2.000 20.000 2021 3
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 2.000 2.000 2.000 22.000 2022 3
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 26.000 26.000 26.000 234.000 2020 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale - Scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 3.000 3.000 3.000 31.500 2022 3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 27.800 27.700 22.600 183.400 2011  
- Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7444) 5.000 5.000 5.000 30.000 2017  
- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 10.000 10.000 10.000 115.000 2022  
- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 700 700 700 8.000 2022

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 400 400 400 4.000 2021
Totale missione . . . 201.341 201.241 196.141 1.607.806    
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico
Sviluppo economico
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 363: Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrasttrutture energetiche (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1.6 - Investimenti - cap. 7655) 38.624 - - -   3
Totale missione . . . 38.624 - - -    
Competitività e sviluppo delle imprese
Incentivi alle imprese
Economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 228: Contributo per l'acquisto di veicoli a gas metano o gpl o ad alimentazione elettrica (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (8.1.6 - Investimenti - cap. 7792) 50.366 - - -   3
- Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.1.6 - Investimenti - cap. 7809) 347.307 550.504 402.637 2.549.000   3
- Art. 1, comma 280: Credito d'imposta per spese per ricerca e innovazione (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (8.1.6 - Investimenti - cap. 7811) 533.600 654.000 65.400 -   3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 1, comma 72: Credito d'imposta per favorire la crescita delle aggregazioni professionali (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7796) 10.660 10.479 8.053 - 2011
- Art. 1, comma 172: Sgravi contributivi per le imprese che esercitano la pesca (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7767) 2.008 - - - 2009

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
- Art. 1, comma 228: Credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di video-sorveglianza (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7784) 7.725 7.593 5.835 - 2011  
- Art. 1, comma 233: Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7783) 3.862 3.797 2.918 - 2010  
- Art. 2, comma 306: Contributi in conto interessi del fondo di cui alla legge n. 295 del 1973 (Settore n. 9) Mediocredito centrale - SIMEST spa (8.1.6 - Investimenti - cap. 7298/p) 11.991 11.787 - - 2010  
- Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7182) 50.000 50.000 50.000 1.884.000 2049  
- Art. 3, comma 33: Trasferimenti alle imprese (Settore n. 9) Mediocredito centrale - SIMEST spa (8.1.6 - Investimenti - capp. 7298, 7299) 49.276 15.523 15.523 - 2011  
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica
Sviluppo economico
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 95: Prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7485/p) 75.000 75.000 75.000 1.395.000 2022 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 841: Fondo per la competitività e lo sviluppo (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7445) 348.002 - - -   3
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 40.000 40.000 40.000 400.000 2021 3
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 40.000 40.000 40.000 440.000 2022 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 40.000 40.000 40.000 480.000 2023 3
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 10.000 10.000 10.000 100.000 2021 3
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 30.000 30.000 30.000 330.000 2022 3
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 30.000 30.000 30.000 360.000 2023 3
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 50.000 50.000 50.000 500.000 2021 3
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 450.000 - - - 2023
- Art. 1, comma 903: Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7490) 35.000 - - -   3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 20.000 20.000 20.000 220.000 2022  
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 25.000 25.000 25.000 300.000 2023

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3o contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) - 25.000 25.000 325.000 2024  
- Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 468.000 918.000 1.100.000 1.100.000 2012  
- Art. 2, comma 181: Programmi navali (1o contributo) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7485/p) 280.000 375.000 375.000 - 2024  
- Art. 2, comma 181: Programmi navali (2o contributo) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7485/p) - - - - 2024  
- Art. 2, comma 181: Programmi navali (3o contributo) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7485/p) - - - - 2024  
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
Sviluppo economico
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 876: Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 16 della legge n. 266 del 1997 (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.6 - Investimenti - cap. 7342/p) 18.597 - - -   3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 547: Incentivi all'occupazione (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3.6 - Investimenti - cap. 7346) 65.000 56.926 - - 2010  
Totale missione . . . 3.091.394 3.038.609 2.410.366 10.383.000    
Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Sviluppo economico
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia (3.1.6 - Investimenti - cap. 7380) 3.862 - - -   3
Totale missione . . . 3.862 - - -  

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Diritto alla mobilità
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1035: Piano nazionale della sicurezza stradale (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1.6 - Investimenti - cap. 7334) 35.000 - - -   3
- Art. 1, comma 1036: Sicurezza stradale e informazione agli utenti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1.6 - Investimenti - cap. 7335) 6.000 - - -   3
Logistica ed intermodalità nel trasporto
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 226: Ulteriori interventi a favore dell'autotrasporto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4.6 - Investimenti - cap. 7420) 9.500 - - - 2010  
- Art. 2, comma 232: Incentivi alle imprese di autotrasporto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4.6 - Investimenti - cap. 7306) 77.000 77.000 - - 2011  
- Art. 2, comma 245: Nodi del sistema logistico nazionale (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (2.4.6 - Investimenti - cap. 7773) 1.000 - - - 2010
Sviluppo della mobilità locale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1031: Mobilità dei pendolari (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7.6 - Investimenti - cap. 7251) 100.000 - - -   3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 255: Spese per la progettazione e l'avvio delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7.6 - Investimenti - cap. 7411) - 10.000 - - 2010

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
- Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7.6 - Investimenti - cap. 7254) 130.000 110.000 110.000 - 2011  
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 84: Prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità (2o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p) 185.000 185.000 185.000 1.765.000 2021 3
- Art. 1, comma 84: Finanziamento delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona (1o contributo quindicennale - scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p) 15.000 15.000 15.000 135.000 2020 3
- Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7122/p) 2.362.688 2.391.844 2.334.129 6.907.596 2011 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p) 1.600.000 400.000 400.000 400.000 2021  
- Art. 1, comma 1026: ANAS Spa (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (9.1.6 - Investimenti - cap. 7372) 1.205.069 - - - 2009

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acque interne
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1046: Rottamazione dei traghetti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.6.6 Investimenti - cap. 7613) 16.264 - - -   3
Totale missione . . . 5.742.521
(5.741.521)
3.188.844 3.044.129 9.207.596    
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 113.059 136.106 181.836 1.890.000 2021 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 90.250 90.250 90.250 935.000 2021 3
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 95.650 95.650 95.650 1.083.500 2022 3
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 96.341 95.650 95.650 1.182.000 2023 3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (1o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 89.612 91.612 91.612 1.040.600 2022  
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (2o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 91.612 91.612 91.612 1.135.200 2023

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli obiettivi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (3o contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) - 96.612 96.612 1.294.800 2024  
Sistemi ferroviari locali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.4.6 - Investimenti - cap. 7562) 10.876 - - -   3
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP (articolo 1) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7156) 15.494 15.494 15.494 108.454 2018 1
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1.6 - Investimenti - cap. 7464) 1.174.170 2.126.083 - -   3
Edilizia statale e interventi speciali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 949: Roma - capitale della Repubblica (Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (1.7.6 - Investimenti - cap. 7369) 32.300 - - -   3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7.6 - Investimenti - cap. 7472) 450 5.000 - - 2010

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7.6 - Investimenti - cap. 7695) 30.000 45.000 59.000 1.352.000 2015  
Sistemi stradali, autostradali e intermodali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7483) 10.329 10.329 10.329 51.646 2016 3
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7484) 10.329 10.329 10.329 51.646 2016 3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7485) 38.734 38.734 38.734 232.406 2017 3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7481) 5.000 5.000 5.000 25.000 2016 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 981: Pedemontana di Formia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7501) 3.000 1.797 918 50.000 2021 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 256: Passante grande di Bologna (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.2.6 - Investimenti - cap. 7516) 4.000 - - - 2009  
Totale missione . . . 1.911.206
(1.912.206)
2.955.258
 
883.026
 
10.432.252
 
   
Comunicazioni
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 927: Fondo per il passaggio al digitale (Settore n. 27) Interventi diversi (6.7.6 - Investimenti - cap. 7596) 30.899 - - -   3
Totale missione . . . 30.899 - - -    
Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica applicata
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.2.6 - Investimenti - capp. 7308, 7320) 54.955 60.000 90.000 90.000 2011 3
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.3.6 - Investimenti - cap. 7245) 34.955 40.000 41.070 41.070 2011 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Ricerca di base e applicata
economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 892: Progetti per la società dell'informazione (Settore n. 27) Interventi diversi (12.1.6 - Investimenti - cap. 7579) 7.725 7.593 - -   3
Totale missione . . . 97.635 107.593 131.070 131.070    
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 28: Metanizzazione dei comuni montani del centro-nord (Settore n. 27) Interventi diversi (13.1.6 - Investimenti - cap. 7151/p) 5.165 - - -   3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 352: Fondo per l'efficenza energetica (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (13.1.6 - Investimenti - cap. 7076) 11.587 - - -   3
Totale missione . . . 16.752 - - -    
Casa e assetto urbano
Politiche abitative
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (Settore n. 8) Edilizia residenziale e agevolata (3.1.6 - Investimenti - cap. 7439) 24.368 - - -   3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Politiche urbane e territoriali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 949: Roma - capitale della Repubblica (Settore n. 25) Sistemazione aree urbane (3.2.6 - Investimenti - cap. 7657) 137.700 - - -   3
- Art. 1, comma 1010: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per l'edilizia privata nel Belice (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (3.2.6 - Investimenti - cap. 7386/p) 38.624 - - - 2009  
Totale missione . . . 200.692 - - -    
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici
Beni e attività culturali
Decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria:
- Art. 50, comma 1, lettera a): Interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale ebraico in Italia (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7.6 - Investimenti - cap. 8070/p) 1.545 - - - 2009  
Totale missione . . . 1.545 - - -    
Politiche per il lavoro
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Lavoro, salute e politiche sociali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2.6 - Investimenti - cap. 7207) 28.663 - - -  

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione e al reddito
Lavoro, salute e politiche sociali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.6 - Investimenti - cap. 7206) 865.337 8.000 8.000 -    
Totale missione . . . 894.000 8.000 8.000 -    
Sviluppo e riequilibrio territoriale
Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1.6 - Investimenti - cap. 8425) 5.999.110 6.899.886 5.543.557 47.479.420 2015 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 340: Misure a sostegno delle zone franche urbane (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1.6 - Investimenti - capp. 8352, 8430) 50.000 - - -   3
Totale missione . . . 6.049.110 6.899.886 5.543.557 47.479.420    
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.6 - Investimenti - capp. 7849, 7850) 25.620 25.620 25.620 230.580 2020 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 1, comma 260: Contributo al Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.6 - Investimenti - cap. 7830) 1.350 - - - 2009  
Totale missione . . . 26.970 25.620 25.620 230.580    
Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.1.6 - Investimenti - cap. 7335) 32.817 32.817 32.817 262.536 2019 3
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 922: Progetti informatici (Settore n. 27) Interventi diversi (6.2.6 - Investimenti - cap. 7122) 3.244 - - -   3
Totale missione . . . 36.061 32.817 32.817 262.536    
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 6) Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe, interventi per Venezia (7.1.6 - Investimenti - cap. 7191) 4.000 4.000 4.000 44.000 2022

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2009 2010 2011 2012
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Difesa
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 896: Istituzione del fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (4.1.6 - Investimenti - cap. 7144) - 1.000.000 1.000.000 -    
Totale missione . . . 4.000 1.004.000 1.004.000 44.000    
Totale generale . . . 25.924.856 22.873.893 18.691.337 81.003.680    

Prospetto di Copertura

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

  2009 2010 2011
  (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 5.680 5.457 5.461
Minori entrate
Articolato: 507 314 181
Tabella C 16 16 0
Totale oneri da coprire 6.203 5.787 5.642
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: 291 210 200
Riduzione spese correnti
Articolato: 6.832 7.089 7.279
Tabella A 24 24 29
Tabella E 12 0 0
Totale mezzi di copertura 7.158 7.322 7.507
DIFFERENZA 955 1.536 1.866

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

  Assestato 2008 Iniziali 2009 2010 2011
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
ENTRATE 28.400 28.400 33.800 33.800 33.800 33.800
Rimborsi IVA 28.400 28.400 33.800 33.800 33.800 33.800
Anticipo concessionari 0 0 0 0 0 0
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato 0 0 0 0 0 0
SPESA CORRENTE 33.440 33.440 37.150 37.150 37.060 36.950
Rimborsi IVA (compresi i pregressi) 28.400 28.400 33.800 33.800 33.800 33.800
Spese di giustizia 0 0 0 0 0 0
Debiti pregressi Poligrafico dello Stato 138 138 200 200 110 0
Anticipo concessionari 0 0 0 0 0 0
FSN-saldo IRAP 830 830 0 0 0 0
Rimborso imposte dirette pregresse 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150
Entrate erariali Sicilia e Sardegna 922 922 0 0 0 0
SPESA IN CONTO CAPITALE 3.700 5.991 3.700 3.700 0 0
Disavanzi USL 0 2.291 0 0 0 0
F.do globale 0 0 0 0 0 0
Rimborsi IVA Autovetture 3.700 3.700 3.700 3.700 0 0
TOTALE SPESA 37.140 39.431 40.850 40.850 37.060 36.950
Tabella C-FSN - IRAP 2003     20 20    
Totale spesa con legge finanziaria . . . 37.140 39.431 40.870 40.870 37.060 36.950

A.C. 1713-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
fino al 31 dicembre 1992 i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale intrattenevano un doppio rapporto di lavoro sia con le unità sanitarie locali di dipendenza (rapporto subordinato) sia di Convenzione col SSN;
al 31 dicembre 1992 la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (cosiddetta legge De Lorenzo) sanciva per detti medici l'incompatibilità della situazione in essere, tra rapporto di dipendenza e rapporto convenzionato, tanto da obbligare chi si trovava nella condizione di doppio rapporto ad optare per l'uno o per l'altro, per cui chi aveva all'epoca maturato l'anzianità contributiva, ha optato per il rapporto convenzionato e per il pensionamento, dimettendosi dal rapporto di lavoro subordinato dipendente con le USL di appartenenza;
con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (cosiddetta legge Barucci) il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, di carattere transitorio in attesa della complessiva riforma del sistema pensionistico, bloccava tutte le pensioni di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 1993;
detto blocco dei pensionamenti non si applicava, secondo l'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e) (non applicandosi il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, di carattere transitorio, che bloccava tutte le pensioni di anzianità) ad alcune categorie, in particolare: ai lavoratori che avevano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti di previdenza anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ed avevano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spettasse con decorrenza dal 1o ottobre 1992; ai dipendenti che avevano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ed ai lavoratori per i quali era intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero era iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto;
dopo il blocco di dette pensioni a svantaggio della predetta categoria dei medici che avevano esercitato l'opzione, con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, era stata disposta la cessazione del blocco dei pensionamenti di cui alla predetta legge n. 422 del 1992, decreto non convertito in legge e quindi decaduto, per cui i medici si sono trovati per l'intero anno 1993 senza percepire la pensione, che per la vigenza della legge è stata percepita a partire dal primo gennaio 1994;
questo ha generato un'ingiusta disparità di trattamento per detta categoria professionale ed una vacatio legislativa visto che l'apposito decreto-legge n. 45 del 1993, varato ad hoc per ripristinare la situazione di equità pensionistica, non fu mai convertito in legge, quindi non fu mai recuperato l'anno pensionistico relativo al 1993, non pagato a detti medici,

impegna il Governo

a provvedere - nell'ambito della riforma pensionistica o di altri provvedimenti - ad eliminare le conseguenze del blocco dei pensionamenti di anzianità per i medici che optarono per il mantenimento dell'incarico di mutualisti convenzionati con il SSN (a seguito della legge n. 412 del 1991), blocco disposto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 novembre 1992, n. 438, recante, tuttavia, anche previsioni in deroga, di cui articolo 1 , comma 2, come in premessa detto. In via esemplificativa, potrebbero essere estesi detti benefici in deroga anche ai medici già soggetti alla legge n. 421 del 1992 (legge De Lorenzo) che hanno presentato domanda di pensionamento dopo il 19 settembre 1992, come era stato d'altra parte previsto dal decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, decaduto e mai più ripresentato.
9/1713-B/1. Pelino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 46, del disegno di legge in esame incrementa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per l'anno 2011 il Fondo per le zone confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome, previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127);
le risorse in oggetto sono allocate nel bilancio dello Stato sul cap. 2115 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tale Fondo risulta esposto nella tabella C del disegno di legge finanziaria;
la tabella C dovrebbe determinare l'ammontare annuale degli stanziamenti la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria;
nella fattispecie non si tratta di risorse relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma di un intervento gestito dalla stessa;
l'iscrizione in tabella C, espone tali risorse, unitamente ad analoghe risorse di interventi o trasferimenti presenti sul cap. 2115, ma anche sugli altri capitoli relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri di analogo tenore (es. Club alpino italiano, Corpo nazionale del soccorso alpino, Fondo per la montagna, Fondo per le isole minori, ecc), ai cosiddetti tagli lineari a copertura di nuovi oneri,

impegna il Governo

per i prossimi esercizi, ad escludere, nella formazione della tabella C, le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi di competenza, fermo restando la loro iscrizione in bilancio, ovvero a predisporre ulteriori capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su cui allocare le risorse per tali interventi e trasferimenti, lasciando conseguentemente esposte in tabella C le sole risorse concernenti il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9/1713-B/2. Quartiani, Froner.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame decurta ulteriormente le risorse finalizzate a finanziare la politica estera italiana, già fortemente ridotte nella versione originaria della manovra per il 2009, riducendo gli accantonamenti afferenti il Ministero degli affari esteri di 41,5 milioni di euro;
i nuovi tagli alle risorse del Ministero degli affari esteri implicheranno, da parte di tale Amministrazione, un sempre più difficile sforzo di contemperare le esigenze di rigore finanziario con quelle di mantenimento di elevati standard operativi;
la grave crisi fnanziaria internazionale in atto è divenuta ormai crisi dell'economia globale reale e la finanza pubblica deve, di conseguenza, affrontare nuove emergenze sul piano interno, che richiedono coesione, solidarietà e piena collaborazione a tutti i livelli di governo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere alla reintegrazione deglistanziamenti previsti nella Tabella A per il Ministero degli affari esteri al fine di consentire il necessario adempimento degli impegni assunti a livello internazionale.
9/1713-B/3. Pianetta, Boniver, Picchi, Biancofiore, Angeli, D'Amico, Migliori.

La Camera,
premesso che:
molti lavoratori soggetti ad ammortizzatori sociali e lavoratori socialmente utili hanno prestato lavoro come collaboratori nelle istituzioni scolastiche sino all'aprile del 2001 allorquando, per effetto dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fu posto a carico dello Stato il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, abrogando le disposizioni che consentivano la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province;
con il decreto ministeriale 23 luglio 1999, emanato in attuazione della norma predetta, è stato reso operativo il trasferimento del personale di ruolo dipendente dagli enti locali ed in servizio alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali: l'articolo 9 di tale decreto ha poi assicurato la prosecuzione dell'attività degli LSU già impegnati in progetti ed il rinnovo delle convenzioni stipulate, ha inoltre stabilito che ai lavoratori si applicano le provvidenze previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti all'attività svolta;
pertanto, detti benefici di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 sarebbero applicabili ai lavoratori socialmente utili che siano stati utilizzati in posizioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, tenuto conto che il 4 comma, in particolare, anche a tenore delle precisazioni contenute nell'articolo 45 , comma 8, della legge n. 144 del 1999, con la quota di riserva del 30 per cento ivi stabilita, si applica ai posti da ricoprire mediante avviamenti a selezioni dalle liste di collocamento, previsti, a loro volta, per quei livelli retributivo-funzionali «per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo» (articolo 16 , comma 1, legge 28 febbraio 1987, n. 56) e che per i collaboratori scolastici il titolo è rappresentato appunto dal diploma di scuola media inferiore;
altre fonti normative sanciscono la riserva del 30 per cento dei posti da assegnare agli addetti ai lavori socialmente utili di cui all'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, la riserva dei posti opera e non può non operare tenuto conto che si tratta di ricoprire quei posti in via diretta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, nel senso che, dai posti da mettere in concorso, sia accantonato il 30 per cento con avviamento dalle liste di collocamento o mobilità dei LSU;
in quella riserva, va individuato il titolo per l'accesso diretto nei ruoli e non già per la mera partecipazione ai concorsi;
per effetto di un contenzioso in essere i lavoratori socialmente utili già utilizzati in varie scuole nella provincia di Chieti non hanno ottenuto la definitiva stabilizzazione in applicazione della riserva dei posti,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia attuata la stabilizzazione ed assunzione dei lavoratori in premessa, che si troverebbero ad essere licenziati per la pendenza dei procedimenti giudiziari col Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, in disapplicazione delle disposizioni cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 498 del 1997 sulla riserva dei posti pari al 30 per cento dei lavoratori socialmente utili (nonché dell'articolo 9 del decreto ministeriale 23 luglio 1999, che dà ulteriore confermadella chiave esegetica secondo la quale è confermata l'applicabilità di detti benefici di cui all' articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e dell'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999) che invece deve essere applicata ai collaboratori scolastici in questione.
9/1713-B/4. Mistrello Destro, Pelino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 2, comma 415, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per risolvere il problema del precariato, ha previsto un piano programmatico di 150.000 assunzioni per il triennio successivo per il personale docente e di 30.000 assunzioni per il personale ATA; per l'anno scolastico 2009-2010 l'incremento previsto dell'organico di sostegno è pari al 70 per cento di quello in servizio di ruolo nell'anno scolastico 2006/2007; ai sensi dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2006/2007 le prime 50.000 unità di personale docente, di cui 5.000 insegnanti di sostegno, e nell'anno scolastico 2007/2008 altre 25.000 unità di personale docente di cui 7.000 insegnanti di sostegno;
devono ancora essere assunte 75.000 unità di personale docente per il prossimo anno scolastico 2009/2010 con un contingente di assunzioni da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica circa la fattibilità del piano;
nel frattempo, è intervenuto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto un piano di razionalizzazione di 87.000 unità senza annullare il piano programmatico precedente, peraltro parzialmente rinviato di un anno nella sua attuazione dall'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
nel 2006/2007 l'organico complessivo di sostegno (di fatto e di diritto) in servizio risultava composto da 89.932 unità di cui 43.285 di ruolo, mentre l'organico curricolare a tempo determinato risultava composto da 28.135 cattedre annuali e 77.493 cattedre al termine delle attività;
nel rapporto approvato dalla 7a Commissione del Senato sulla tabella 7 e sulle parti connesse della presente finanziaria, tra le osservazioni (n. 3), si auspica una riflessione sull'opportunità di reintrodurre le deroghe al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria 2008, in presenza di effettive esigenze rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti,

impegna il Governo:

a procedere per l'anno scolastico 2009/2010 alle assunzioni a tempo indeterminato su tutti i posti che risulteranno disponibili e vacanti, per il personale docente e ATA, anche a seguito delle modifiche che saranno apportate dai regolamenti e dal piano programmatico da emanare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
ad adottare ulteriori iniziative normative al fine reintrodurre la deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in presenza di effettive esigenze rilevate, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, in attesa dei nuovi criteri di formulazione delle certificazioni da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca ai sensi del comma 605, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ad autorizzare il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale ad attivare posti di sostegno a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/1713-B/5. Antonino Russo, Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 2, comma 415, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per risolvere il problema del precariato, ha previsto un piano programmatico di 150.000 assunzioni per il triennio successivo per il personale docente e di 30.000 assunzioni per il personale ATA; per l'anno scolastico 2009-2010 l'incremento previsto dell'organico di sostegno è pari al 70 per cento di quello in servizio di ruolo nell'anno scolastico 2006/2007; ai sensi dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2006/2007 le prime 50.000 unità di personale docente, di cui 5.000 insegnanti di sostegno, e nell'anno scolastico 2007/2008 altre 25.000 unità di personale docente di cui 7.000 insegnanti di sostegno;
devono ancora essere assunte 75.000 unità di personale docente per il prossimo anno scolastico 2009/2010 con un contingente di assunzioni da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica circa la fattibilità del piano;
nel frattempo, è intervenuto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto un piano di razionalizzazione di 87.000 unità senza annullare il piano programmatico precedente, peraltro parzialmente rinviato di un anno nella sua attuazione dall'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
nel 2006/2007 l'organico complessivo di sostegno (di fatto e di diritto) in servizio risultava composto da 89.932 unità di cui 43.285 di ruolo, mentre l'organico curricolare a tempo determinato risultava composto da 28.135 cattedre annuali e 77.493 cattedre al termine delle attività;
nel rapporto approvato dalla 7a Commissione del Senato sulla tabella 7 e sulle parti connesse della presente finanziaria, tra le osservazioni (n. 3), si auspica una riflessione sull'opportunità di reintrodurre le deroghe al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria 2008, in presenza di effettive esigenze rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative al fine reintrodurre la deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in presenza di effettive esigenze rilevate, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, in attesa dei nuovi criteri di formulazione delle certificazioni da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 605, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ad autorizzare il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale ad attivare posti disostegno a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/1713-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Antonino Russo, Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame riduce di circa 50 milioni di euro lo stanziamento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituito dall'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), che rappresenta il vero sostentamento degli istituti, con il quale si provvede alla gestione quotidiana;
tale taglio va ad incidere, tra l'altro, sui contratti stipulati dagli enti locali per le pulizie degli istituti scolastici, sulla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e sulla sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili;
si registra una riduzione di 111,3 milioni di euro per l'istruzione secondaria di primo grado e 4 milioni di euro per la formazione degli adulti. Il Governo dimostra così di non voler perseguire gli obbiettivi della «carta di Lisbona» e di non voler destinare risorse ed impegno politico alla formazione lungo tutto l'arco della vita;
inoltre, il provvedimento in esame decurta di 5 milioni di euro il capitolo destinato alla formazione tecnica superiore che, invece, dovrebbe essere sostenuta in modo particolare quale centro propulsivo di ricerca-azione per suscitare professionalità tecnicamente innovative sui diversi territori;
gravissima è la riduzione di 22,8 milioni di euro relativi agli investimenti per il «patto per la sicurezza nelle scuole» (previsto dalla finanziaria 2007 del Governo Prodi), che oltre a ridurre i piani di edilizia scolastica regionali, bloccherà gli interventi già previsti e cofinanziati da regioni ed enti locali;
l'intervento straordinario di manutenzione di 100 istituti, tanto acclamato dal Governo, avverrà grazie all'unico fondo «residuo» di 20 milioni di euro, per ogni anno del triennio 2008/2010, destinati dalla finanziaria 2008 del Governo Prodi specificatamente agli interventi di edilizia scolastica e derivanti dal taglio dei costi della politica;
è, inoltre, prevista una riduzione di 133,4 milioni di euro che andrà ad incidere sul mantenimento delle scuole non statali, sul sistema prescolare e sulle scuole dell'infanzia ed elementari parificate;
l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca al settore della scuola un taglio pari a meno 7 miliardi 832 milioni di euro entro il 2012;
nel piano programmatico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, approvato, per motivare la scelta della riduzione drastica delle risorse finanziarie ed umane (con tagli agli organici pari a 87.341 per il personale docente e pari a 44.500 per il personale ATA), sono contenute affermazioni generiche non supportate da dati certi e coerenti che recano gravi difficoltà e grande disagio al corretto avvio dell'anno scolastico;
il Governo, anziché affrontare tempestivamente i problemi di efficacia del sistema di istruzione al fine di migliorarne la qualità, con i tagli effettuati ha determinato una situazione di tensione e di incertezza che attraversa tutto il mondo della scuola;
i decreti attuativi per la riorganizzazione delle scuole per l'infanzia, elementari, medie e superiori, approvati dal Consigliodei ministri il 18 dicembre, confermano lo stato di disagio e insicurezza di tutto il sistema scolastico,

impegna il Governo

a ripensare la politica dei tagli avviata dall'inizio della legislatura, ad adottare iniziative normative volte a tutelare l'intero sistema nazionale di istruzione e ad individuare risorse necessarie a sostegno della scuola pubblica.
9/1713-B/6. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

La Camera,
premesso che
la tragedia del liceo Darwin di Rivoli dimostra che non si possono tagliare le risorse destinate alla sicurezza degli edifici scolastici, come purtroppo ha fatto l'attuale Governo;
il disegno di legge in esame ha ridotto di 22,8 milioni di euro gli investimenti sui 100 previsti per i piani di edilizia scolastica;
questo taglio è tanto più grave perché si riducono i piani regionali e si fanno saltare gli interventi già previsti;
anche i 100 milioni - a cui ha fatto riferimento il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri intervenendo il 25 novembre 2008 alla Camera sul tragico episodio di Rivoli - relativi all'accordo con l'INAIL, all'interno del disegno di legge in esame, sono stati ridotti di 23 milioni: sono stati portati appunto da 100 a 77 milioni;
il cosiddetto «decreto-legge Gelmini» dimezza le risorse sulla sicurezza antisismica negli edifici scolastici, mentre il precedente Governo aveva destinato a questo scopo 250 milioni, corrispondenti al 10 per cento degli investimenti globali in infrastrutture. Con il «decreto-legge Gelmini », questi investimenti si riducono dal 10 al 5 per cento;
le modalità di finanziamento previste per la messa in sicurezza sia di tutti gli edifici, sia in particolare per la messa in sicurezza degli edifici che insistono nel territorio del nostro Paese a rischio sismico è molto articolato;
l'articolo 4 della legge n. 23 del 1996, ha assegnato risorse complessive per il triennio 2007-2009 pari a 250 milioni dei euro, dei quali 50 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
il 50 per cento delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati, nell'ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo;
vi è poi un'altra tipologia di finanziamenti, prevista dalla legge n. 296 del 2006, per la quale è stato sottoscritto con l'INAIL un protocollo di intesa per l'avvio a titolo sperimentale nel triennio 2007-2009 di un piano di finanziamento per l'adeguamento a norma delle scuole secondarie, l'INAIL ha così stanziato 100 milioni di euro che nel disegno di legge in esame sono stati ridotti di 23 milioni di euro;
il 20 dicembre 2007 è stato siglato tra Ministero della pubblica istruzione, regioni, province e comuni il «Patto per la messa in sicurezza delle scuole», dando attuazione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007;
si tratta di un passo molto importante che ha avviato non solo il ripristino dei finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole italiane, ma anche una sinergia con regioni ed enti locali;
dopo anni di mancati interventi in questo settore, sono stati previsti piani conun coofinanziamento degli enti locali, in un'ottica di costruttiva collaborazione solidale, al fine di migliorare ed innovare oltre che porre in sicurezza gli edifici scolastici;
i dati del «Rapporto Ecosistema scuola 2008» di Legambiente evidenziano come numerose scuole italiane non raggiungano gli standard minimi di sicurezza, siano prive dei certificati di agibilità statica o di prevenzione degli incendi, siano ospitate in strutture inadatte, nate per altri usi e mai modificate, oppure alloggiate in strutture vecchissime, oltre il 40 per cento delle scuole non possiede il certificato di agibilità statica, il 52,82 per cento è stato costruito prima del 1974, il 75,04 per cento degli edifici si trova in zona ad alto rischio sismico ed ancora, il 23,62 per cento degli edifici scolastici necessita d'interventi di manutenzione urgenti, mentre il 47,11 per cento ha goduto di manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni;
secondo la Protezione civile, dal 2002 a oggi sono state censite 3.000 scuole sulle 57.000 italiane (a quelle pubbliche vanno aggiunte le 15.000 private). Gran parte di quelle 3.000 scuole sono a norma solo per il 30-40 per cento dello standard previsto dalle leggi,

impegna il Governo:

ad avviare un piano straordinario per l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture scolastiche, con un finanziamento certo e programmato negli anni, che consenta di realizzare interventi nel tempo più rapido possibile;
ad incrementare gli interventi di immediata messa in sicurezza degli edifici scolastici anche costituendo un fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali finalizzati alla messa in sicurezza, la coibentazione e l'alimentazione con energie rinnovabili degli edifici scolastici, tenendo presente la priorità per gli edifici scolastici ubicati in aree sismiche di primo e secondo grado, con prestiti a tasso zero i cui interessi siano a carico dello Stato, ed escludendo tali investimenti dal calcolo ai fini dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno.
9/1713-B/7. Monai, Borghesi, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
la tragedia del liceo Darwin di Rivoli dimostra che non si possono tagliare le risorse destinate alla sicurezza degli edifici scolastici, come purtroppo ha fatto l'attuale Governo;
il disegno di legge in esame ha ridotto di 22,8 milioni di euro gli investimenti sui 100 previsti per i piani di edilizia scolastica.;
questo taglio è tanto più grave perché si riducono i piani regionali e si fanno saltare gli interventi già previsti;
anche i 100 milioni - a cui ha fatto riferimento il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri intervenendo il 25 novembre 2008 alla Camera sul tragico episodio di Rivoli - relativi all'accordo con l'INAIL, all'interno del disegno di legge in esame, sono stati ridotti di 23 milioni: sono stati portati appunto da 100 a 77 milioni;
il cosiddetto «decreto-legge Gelmini» dimezza le risorse sulla sicurezza antisismica negli edifici scolastici, mentre il precedente Governo aveva destinato a questo scopo 250 milioni, corrispondenti al 10 per cento degli investimenti globali in infrastrutture. Con il «decreto-legge Gelmini », questi investimenti si riducono dal 10 al 5 per cento;
le modalità di finanziamento previste per la messa in sicurezza sia di tutti gli edifici, sia in particolare per la messa in sicurezza degli edifici che insistono nel territorio del nostro Paese a rischio sismico è molto articolato;
l'articolo 4 della legge n. 23 del 1996, ha assegnato risorse complessive per il triennio 2007-2009 pari a 250 milioni dei euro, dei quali 50 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
il 50 per cento delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali; per questi specifici interventi le regioni e gli enti locali interessati, nell'ambito dei piani sopra citati, concorrono al finanziamento, ciascuno nella misura di un terzo;
vi è poi un'altra tipologia di finanziamenti, prevista dalla legge n. 296 del 2006, per la quale è stato sottoscritto con l'INAIL un protocollo di intesa per l'avvio a titolo sperimentale nel triennio 2007-2009 di un piano di finanziamento per l'adeguamento a norma delle scuole secondarie, l'INAIL ha così stanziato 100 milioni di euro che nel disegno di legge in esame sono stati ridotti di 23 milioni di euro;
il 20 dicembre 2007 è stato siglato tra Ministero della pubblica istruzione, regioni, province e comuni il «Patto per la messa in sicurezza delle scuole», dando attuazione a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007;
si tratta di un passo molto importante che ha avviato non solo il ripristino dei finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole italiane, ma anche una sinergia con regioni ed enti locali;
dopo anni di mancati interventi in questo settore, sono stati previsti piani con un coofinanziamento degli enti locali, in un'ottica di costruttiva collaborazione solidale, al fine di migliorare ed innovare oltre che porre in sicurezza gli edifici scolastici;
i dati del «Rapporto Ecosistema scuola 2008» di Legambiente evidenziano come numerose scuole italiane non raggiungano gli standard minimi di sicurezza, siano prive dei certificati di agibilità statica o di prevenzione degli incendi, siano ospitate in strutture inadatte, nate per altri usi e mai modificate, oppure alloggiate in strutture vecchissime, oltre il 40 per cento delle scuole non possiede il certificato di agibilità statica, il 52,82 per cento è stato costruito prima del 1974, il 75,04 per cento degli edifici si trova in zona ad alto rischio sismico ed ancora, il 23,62 per cento degli edifici scolastici necessita d'interventi di manutenzione urgenti, mentre il 47,11 per cento ha goduto di manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni;
secondo la Protezione civile, dal 2002 a oggi sono state censite 3.000 scuole sulle 57.000 italiane (a quelle pubbliche vanno aggiunte le 15.000 private). Gran parte di quelle 3.000 scuole sono a norma solo per il 30-40 per cento dello standard previsto dalle leggi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare un piano straordinario per l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture scolastiche, con un finanziamento certo e programmato negli anni, che consenta di realizzare interventi nel tempo più rapido possibile;
a valutare l'opportunità di incrementare gli interventi di immediata messa in sicurezza degli edifici scolastici anche costituendo un fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali finalizzati alla messa in sicurezza, la coibentazione e l'alimentazione con energie rinnovabili degli edifici scolastici, tenendo presente la priorità per gli edifici scolastici ubicati in aree sismiche di primo e secondo grado, con prestiti a tasso zero i cui interessi siano a carico dello Stato, ed escludendo tali investimenti dal calcolo ai fini dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno.
9/1713-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Monai, Borghesi, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
la gestione delle risorse energetiche, lo sviluppo industriale nel panoramainternazionale di nuovi protagonisti, il mantenimento dei livelli di occupazione e benessere acquisiti nei paesi più industrializzati sono fattori che hanno un impatto diretto sul mantenimento di un ecosistema accettabile per il futuro del pianeta;
il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte ripetuto che la crisi economica che stiamo vivendo può essere affrontata e superata mantenendo alti i livelli di investimenti e i consumi;
esistono consumi ed investimenti particolarmente positivi che andrebbero promossi e sostenuti perché anche eco-compatibili, capaci cioè di promuovere sia i consumi, sia la salvaguardia dell'ambiente, con il contenimento delle emissioni dannose e il risparmio energetico;
la legge finanziaria per il 2007 aveva previsto la detrazione del 55 per cento per le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, anche di quelli privati;
mentre tutti gli Stati europei stanno perseguendo politiche di incentivazione della produzione di energia rinnovabile attraverso sgravi fiscali e contributi diretti alle famiglie e alle imprese, il nostro Governo va in direzione contraria;
secondo gli intendimenti del Governo non sarà più sufficiente che le detrazioni, a partire dai tre periodi di imposta successive a quello in corso al 31 dicembre 2007, vengano documentate nella denuncia dei redditi, come stabilito dai commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ma i cittadini e gli istituti scolastici ed universitari dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate che potrà respingere la domanda anche solo non dando risposta entro il termine di 30 giorni;
come misura compensativa, per coloro che hanno sostenuto spese nel 2008 e che non hanno presentato istanza o che ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, si è prevista la possibilità di beneficiare di una detrazione dell'imposta lorda dell'IRPEF del 36 per cento, pari a quella esistente per i lavori di ristrutturazione e manutenzione generiche, non necessariamente volte a migliorare le performance energetiche degli edifici,

impegna il Governo

a mantenere e rafforzare le attuali disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007 al fine di incentivare la riqualificazione energetica degli edifici attraverso sgravi fiscali e contributi diretti alle famiglie e alle imprese.
9/1713-B/8. Piffari, Monai.

La Camera,
premesso che:
le malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità nei Paesi sviluppati;
per i soggetti affetti da insufficienza cardiaca grave non esistono terapie efficaci, e l'unica soluzione definitiva per la loro sopravvivenza consiste nel trapianto cardiaco;
l'unica opportunità di vita per le persone affette da insufficienza cardiaca grave tuttavia richiede tempi di attesa molto lunghi (in Italia almeno due anni), e troppo spesso accade che nell'attesa del reperimento del cuore da trapiantare le condizioni di salute dei pazienti degenerino fino a portarli alla morte;
l'attività di ricerca sanitaria si è impegnata fortemente per risolvere la delicata questione dell'alta mortalità dei soggetti con malattie cardiovascolari causata dall'insostenibile attesa per l'operazione di trapianto, ed ha sviluppato la tecnica dei «cuori artificiali» in grado di conservare in buona condizione di salute i malati fino all'intervento definitivo;
i risultati dell'attività di ricerca sanitaria sono brillanti al punto di aver dimostrato che attraverso l'assistenza cardiacameccanica «VAD» (ventricular assist device) non soltanto è possibile prolungare in maniera significativa la qualità di vita dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca grave, ma addirittura assistere in maniera «cronica» ed efficace i malati cui è stata negata anche la speranza nel trapianto cardiaco;
nel mondo 100.000 sono i pazienti malati di cuore in attesa di trapianto, di questi solo 4-5 mila beneficiano di un trapianto e circa 4 mila ottengono il VAD;
la sperimentazione del virtuoso modello di organo cardiaco sostitutivo è frutto dell'impegno di un'equipe italiana: grandi professionisti del settore e ricercatori della NewCOrTec, azienda di Pomezia nata nel 2005 dalla collaborazione del privato e del pubblico e finanziata attraverso la legge 23 dicembre del 2000, n. 388;
quanto sopraesposto dimostra incontrovertibilmente che la ricerca italiana ha sia la capacità che le competenze per raggiungere risultati eccellenti, ed è motivo di profondo orgoglio per il nostro Paese;
le leggi finanziarie del 2006 e del 2007 avevano introdotto il credito di imposta per il sostegno all'innovazione e alla ricerca. La misura permette a un'azienda di ottenere un credito di imposta pari al 10 per cento di tutti i costi sostenuti internamente per attività di ricerca e sviluppo e al 40 per cento di tutti i contratti affidati a università ed enti di ricerca;
nel disegno di legge finanziaria in esame e nei provvedimenti collegati le misure adottate a sostegno della ricerca appaino essere sottodimensionate;
gli straordinari successi di enorme rilievo sul piano scientifico-terapeutico summenzionati sono destinati ad interrompersi perché la NewCOrTec versa in gravi condizioni finanziarie;
le inevitabili conseguenze della eventuale chiusura della NewCOrTec sono: dispersione delle conoscenze acquisite in anni e anni di ricerca, fuga all'estero dei professionisti operanti nella struttura (ingegneri, fisici e chimici), dissipazione delle risorse sino ad oggi impegnate nella ricerca, almeno 5 milioni di euro tra finanziamenti pubblici e privati, nonché la definitiva perdita della grande scommessa italiana con i concorrenti mondiali del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse per il finanziamento della ricerca ed il sostegno all'innovazione ed in particolare per intervenire al fine di impedire il fallimento della virtuosa azienda NewCOrTec di Pomezia, che come precisato in premessa è detentrice del programma «cuore artificiale» e costituisce motivo di orgoglio per la ricerca scientifico-sanitaria italiana e più in generale per sostenere in maniera adeguata la ricerca italiana.
9/1713-B/9. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il 15 dicembre è stata la prima giornata di cassa integrazione per i lavoratori FIAT, dal Piemonte alla Sicilia, gli stabilimenti hanno iniziato la sospensione della produzione che, si dice, durerà fino a metà gennaio;
è un obbligo di arresto dovuto alla crisi che coinvolge, secondo la CGIL, circa 59 mila lavoratori FIAT e che si impone, non solo a tutti gli stabilimenti del Paese, ma anche a tutti i settori economici;
la situazione è dunque difficile in Italia e fuori dai nostri confini, per la produzione dell'auto e per l'intero settore industriale;
secondo il Centro studi della Confindustria, nel 2009, per la prima volta dal 1994, la variazione annua dell'occupazione sarà negativa, con un calo dell'1,4 percento. Tra il secondo trimestre del 2008 e la seconda metà del 2009 si avrà una perdita di 600 mila posti di lavoro;
secondo il direttore del Fondo monetario internazionale esiste il rischio di una recessione globale e per fermarla i governi europei dovrebbero fare di più impegnando più risorse di quelle attualmente stanziate;
la BCE ha definito auspicabile per l'Italia un pacchetto di interventi per offrire aiuti fiscali, in risposta al sempre più probabile aumento della disoccupazione nel Paese;
per il singolo cittadino il reddito resta la molla principale al consumo ed agli investimenti; proprio la salvaguardia di un elevato livello di consumi può permettere di superare l'attuale crisi;
dagli USA, Francia e Germania giunge l'idea di una programmazione economica fatta di politica industriale vera: lo Stato dà sostegno alla classe imprenditoriale, ma decide che questo investimento deve essere utilizzato per fini di pubblica utilità e di interesse collettivo costringendo i beneficiari, cioè le aziende, a rispettarli;
in Germania, secondo quanto riportato dalla stampa, il Governo starebbe sollecitando i responsabili delle principali società quotate in borsa a rinunciare ai licenziamenti per il 2009; si punta, dunque, coerentemente, tra le altre cose a rendere più sicuro il lavoro, per garantire il reddito e incentivare i consumi;
il Governo teme un forte aumento della disoccupazione nel 2009, a tal punto che il cancelliere Angela Merkel ha affermato che l'esecutivo tedesco è disponibile a sobbarcarsi i costi salariali dei lavoratori provvisoriamente non occupati o a finanziare programmi di aggiornamento professionale,

impegna il Governo

ad intraprendere opportune iniziative, anche tenendo presente l'iniziativa del Governo tedesco, per il pagamento da parte dello Stato delle ore non lavorate ai dipendenti delle aziende in crisi che riducono l'orario di lavoro senza licenziare, mettere in cassa integrazione o in mobilità i propri dipendenti.
9/1713-B/10. Paladini, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica e industriale in atto sta cominciando a far sentire drammaticamente i suoi effetti, coinvolgendo in pieno anche il comparto automobilistico. Un settore che rappresenta un importante volano per la difesa dell'occupazione (tra l'altro si ricorda che circa i quattro quinti dell'occupazione del settore auto è concentrato nel centro e nel meridione del Paese), e un fattore di innovazione tecnologica;
l'importanza del comparto automobilistico, sia dal punto di vista dell'occupazione diretta e indiretta, che per il fatturato (un comparto che fattura come indotto circa 70 miliardi di euro e circa il 7 per cento del Prodotto interno lordo), è accentuata se pensiamo al suo ruolo di «trascinamento» per la ricerca e l'innovazione tecnologica in molti settori produttivi;
nel nostro Paese, per fare solo il caso Fiat, sono circa 59 mila i lavoratori coinvolti dalla sospensione della produzione. Se consideriamo l'indotto arriviamo ad una stima di circa 200 mila lavoratori interessati, ossia per ogni lavoratore Fiat in cassa integrazione guadagni, altri tre-quattro dell'indotto subiscono la stessa sorte;
a fine settembre il settore dell'auto nel nostro Paese riportava un calo dell'11,3 per cento relativamente al consuntivo dei primi nove mesi dell'anno. In ottobre si è cominciato ad avvertire l'impatto della crisi finanziaria ed economica mondiale con una contrazione delle immatricolazioni del 18,9 per cento. Lo scorso mese di novembre, ha registratouna drastica flessione del settore auto del 29,46 per cento, che è la peggiore contrazione mensile registrata dal 1993. Rispetto al 2008, si prevede un calo delle immatricolazioni nel 2009 di circa il 13,6 per cento, mentre nei confronti del 2007 la contrazione sarà del 25,7 per cento;
la UE è intenzionata a mettere in atto un piano d'azione europeo senza precedenti per contrastare l'attuale gravissima crisi finanziaria e industriale. Un pacchetto anticrisi che prevede, tra l'altro, aiuti di Stato anche sotto forma di incentivi per le case automobilistiche che investono nelle nuove tecnologie verdi;
i principali Paesi industrializzati stanno peraltro già predisponendo interventi importanti per sostenere l'economia e il sistema industriale. In questo ambito un comparto che è oggetto di misure antirecessive è quello automobilistico;
il piano anti-crisi messo in campo dal governo francese, per complessivi 27 miliardi di euro, prevede, tra l'altro, misure a sostegno del settore auto, con un bonus di mille euro per la rottamazione delle auto e l'acquisto di quelle meno inquinanti, oltre ad una serie di interventi di sostegno ai gruppi della filiera auto;
il 25 novembre i Ministri dei trasporti e dell'ambiente tedeschi hanno dichiarato l'obiettivo di più di un milione di auto elettriche circolanti nel 2020 e di 5 milioni nel 2030, anche attraverso un aumento de i fondi per incrementare gli studi e lo sviluppo in questo campo;
l'11 dicembre scorso, il governo svedese ha annunciato un piano d'aiuti per l'industria dell'auto per 2,65 miliardi di euro con misure che comprendono maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e garanzie dallo Stato per prestiti dalla Bei;
gli Stati Uniti avevano messo in campo un piano che, sebbene bocciato dal Senato americano, prevedeva 14 miliardi di dollari per far fronte alla crisi delle tre più grandi case automobilistiche statunitensi e per il settore automobilistico nel suo complesso,

impegna il Governo:

a mettere in atto iniziative di sostegno al settore automobilistico, con misure di politica fiscale e industriale, che non si traducano in aiuti «a pioggia», ma che siano in grado di incentivare la produzione di auto a basso impatto ambientale, l'utilizzo di tecnologie verdi e il sostegno a progetti di auto a idrogeno o elettriche;
a valutare, qualora si prorogassero le misure fiscali per la rottamazione auto, che dette misure e incentivi vengano effettivamente previsti unicamente per autovetture che riducano in maniera più che significativa l'impatto ambientale.
9/1713-B/11. Cambursano, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
in una fase di profonda crisi economica come quella che stiamo attraversando è indispensabile intervenire con politiche di sostegno al reddito e con interventi di politica economica e industriale con forte connotazione anticiclica;
sono necessari tutti quegli interventi antirecessivi finalizzati ad incoraggiare la ripresa economica, accelerare la produttività del sistema industriale italiano e a promuovere e sostenere le dinamiche innovative. In questo ambito gli investimenti nel campo dell'innovazione e del miglioramento dei prodotti e processi produttivi esistenti, costituiscono certamente uno dei fattori determinanti della competitività e della crescita di un paese;
la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione rappresentano un obiettivo importante e di interesse comune. In questo senso vale la pena ricordare che la stessa Commissione Europea, nell'ottica della strategia di Lisbona, intende espandere le attuali possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo a nuove azioni a sostegno dell'innovazione, in quanto l'innovazione rappresenta per le imprese «il processo checonsente, attraverso la combinazione di conoscenza e tecnologia di acquisire nuove opportunità di sviluppo nei mercati e di resistere alla concorrenza»;
negli ultimi anni si registra una maggiore attenzione delle imprese italiane ad investire in ricerca ed innovazione, peraltro documentato dalla crescente domanda di accesso agli strumenti di agevolazione finanziaria e fiscale a supporto della ricerca industriale;
ricordiamo che la spesa per ricerca e sviluppo in Italia nel 2006 ha sfiorato i 17 miliardi di euro, l'1,14 per cento del Pil. Le imprese, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, hanno realizzato opere di ricerca e sviluppo per un valore complessivo di 8.210 milioni di euro. Le università hanno contribuito per altri 5.098 milioni;
gli ultimi dati forniti dall'Istat, relativamente al triennio 2004-2006, riferiscono che il 27,1 per cento delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha introdotto sul mercato, o al proprio interno, innovazioni di prodotto e/o processo. La diffusione dell'innovazione varia significativamente in relazione alla dimensione aziendale: se tra le piccole imprese (10-49 addetti) il 24,9 per cento ha introdotto innovazioni, in quelle relativamente più grandi (50-249 addetti) la percentuale sale al 42,2 per cento fino a raddoppiare in quelle con 250 addetti e oltre (54,6 per cento);
la diffusione dell'innovazione tecnologica varia, inoltre, sensibilmente in relazione all'attività economica: le imprese innovatrici sono state il 36,3 per cento nell'industria in senso stretto, il 17,3 per cento nelle costruzioni, il 21,3 per cento nei servizi;
si tratta di cifre ancora inferiori ai livelli dei paesi concorrenti, risorse spesso spese poco e male per queste finalità, ma che indicano, comunque, che la competitività, l'innovazione e la promozione di una cultura imprenditoriale sono condizioni importanti per la crescita dell'economia e delle medesime imprese;
un contributo positivo in questo ambito è certamente venuto dalle misure fiscali che, specialmente negli ultimi anni, sono state varate a sostegno degli investimenti in attività di ricerca industriale;
tra queste, vale certamente la pena di ricordare le agevolazioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto il credito d'imposta per 3 anni per investimenti e costi sostenuti dalle imprese per ricerca e innovazione, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti. Anche grazie a queste misure fiscali, circa il 72 per cento delle imprese ha potuto consolidare o aumentare i propri investimenti in ricerca e sviluppo;
è quindi fondamentale che la crisi economica in atto non blocchi la capacità di innovazione, rendendo le aziende italiane ancora più deboli di fronte alla competizione internazionale,

impegna il Governo:

ad attivare iniziative volte a collegare più strettamente il sistema della ricerca scientifico/tecnologica con le esigenze di sviluppo imprenditoriale e di competitività sul mercato, accrescendo e sostenendo la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale;
a rafforzare una politica di sgravi fiscali per le imprese che realizzano piani di qualità con investimenti in innovazione, ricerca e formazione, nonché nei casi di assunzioni di ricercatori.
9/1713-B/12. Messina, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il gruppo tecnico del Dipartimento politiche di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico ha selezionato ventidue «zone franche urbane» all'interno di città grandi, medie e piccole in 11 regioni;
come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, sono disponibili incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali per 50 milioni di euro l'anno, per nuove attività economiche avviate da piccole e micro imprese entro il 2009;
le ventidue aree individuate sulla base di una complessa serie di indicatori socio-economici ed ambientali sono: Catania, Gela, Erice in Sicilia; Crotone, Rossano e Lamezia Terme in Calabria; Matera in Basilicata; Taranto, Lecce e Andria in Puglia; Napoli, Torre Annunziata e Mondragone in Campania; Campobasso in Molise; Cagliari, Quartu Sant'Elena e Iglesias in Sardegna; Velletri e Sora nel Lazio; Pescara in Abruzzo; Massa Carrara in Toscana e Ventimiglia in Liguria;
il provvedimento dovrà ora essere sottoposto alla valutazione del Cipe e successivamente notificato alla Commissione europea;
l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca disposizioni riguardanti, rispettivamente: l'incremento delle risorse destinate al fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive (comma 340); la modifica della normativa in materia edilizia (comma 341); l'istituzione di un fondo per l'avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse (comma 342); l'individuazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici;
il distretto di Quarrata, che conta ormai quasi 26.000 abitanti, è ricco di imprese e, insieme a Serravalle Pistoiese, fa parte di un distretto del legno-arredamento con oltre 460 imprese che occupano migliaia di addetti, con un alto tasso di esportazione, per la provincia in cui è inserita, di mobili e prodotti affini. Già oggi si registra, a fronte di un calo di 19 milioni di euro del fatturato per il comparto, una avvenuta cassa integrazione che coinvolge 250 lavoratori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di interventi a sostegno del settore del legno-arredamento nella zona del pistoiese, al fine di evitare, nel tempo, ulteriori penalizzazioni che rischierebbero di aggravare la situazione in termini di disoccupazione e disagio sociale nella zona.
9/1713-B/13. Migliori.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento della popolazione proveniente da Paesi extracomunitari e contemporaneamente sono aumentati anche gli interventi legislativi volti a regolarne il flusso;
tali interventi hanno avuto diversi orientamenti: si è partiti verso la fine degli anni novanta da un approccio solidaristico e incentrato sulle politiche di integrazione per passare solo dopo pochi anni ad un approccio restrittivo e di rigido controllo dei flussi per poi tornare in quest'ultimo anno ad una visione solidaristica favorita anche dal recepimento di alcune direttive comunitarie in tema di immigrazione;
l'assegno per il nucleo familiare può essere chiesto e ottenuto da un cittadino straniero anche se il familiare per cui si richiede il trattamento non ha la residenza anagrafica in Italia. È sufficiente infatti che la famiglia abbia nel nostro Paese il centro dei propri legami affettivi, derivanti dallo svolgersi della vita quotidiana di relazione;
ai lavoratori extracomunitari, non diversamente da quelli italiani, l'Inps corrisponde l'assegno per il nucleo familiare secondo le prescrizioni della legge 13 maggio 1998, n. 153;
vi è tuttavia una particolarità che riguarda i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e alcuni cittadini di Stati extracomunitari con i quali l'Italia ha stipulato apposite convenzioni internazionali in virtù delle quali devono esserecomputati tra i componenti del nucleo familiare i congiunti residenti all'estero;
i Paesi che hanno sottoscritto la convenzione con il nostro ente previdenziale sono principalmente: USA, Canada, Norvegia, Uruguay, Tunisia, Svizzera, Paesi dell'ex Jugoslavia, Capo Verde e pochi altri;
in taluni casi la reale consistenza dei nuclei familiari non viene certificata, si ha notizia che negli ultimi anni l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare degli extracomunitari stiano assumendo valori di consistenza elevata;
i lavoratori extracomunitari dichiarano, nella maggior parte dei casi, di essere unico produttore di reddito nelle famiglia;
per ottenere il pagamento dell'assegno familiare il lavoratore extracomunitario presenta domanda all'Inps, corredata di atto notorio, in cui dichiara i familiari a carico, indipendentemente dal fatto che gli stessi risiedano in Italia o nel Paese d'origine;
per il versamento degli assegni relativi ai familiari residenti nel Paese d'origine l'Ines accerta soltanto che esista con lo stesso una convenzione, senza tener conto del potere d'acquisto della nostra moneta nel Paese in questione,

impegna il Governo:

ad intraprendere opportune iniziative volte a disporre nuovi e accurati controlli per il versamento di assegni familiari ai lavoratori extracomunitari al fine di evitare il proliferare di dichiarazioni mendaci evitando in tal modo lo spreco di denaro pubblico;
a valutare le opportune iniziative al fine di collegare gli assegni per il nucleo familiare per gli extracomunitari ad un principio di territorialità, salvaguardando i familiari degli italiani che lavorano all'estero.
9/1713-B/14. (Testo corretto) Borghesi.

La Camera,

premesso che:
l'articolo 2, comma 12, del disegno di legge in esame prevede agevolazioni fiscali per il gasolio e il gas di petrolio liquefatto (GPL) impiegati per il riscaldamento nelle zone montane, nonché un credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, trattandosi di un passaggio a regime di disposizioni che dal 2001 venivano annualmente prorogate;
la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all'articolo 27, comma 4, aveva previsto una minore aliquota di accisa anche per il gas naturale utilizzato per combustione per usi civili nelle zone montane, ovvero nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F (regione autonoma Valle d'Aosta e province di Belluno, Bolzano, Sondrio e Trento);
dal 1o gennaio 2008, l'accisa sul gas naturale per combustione per usi civili è stata disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, demandando a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il mese di febbraio di ogni anno, la determinazione dell'aliquota dell'accisa;
il decreto del Vice ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2008, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 26 del 2007, dispone la riduzione dell'aliquota di accisa sul gas naturale consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per introdurre unaspecifica agevolazione fiscale anche per il gas naturale destinato alla combustione per usi civili nelle zone montane.
9/1713-B/15. Caparini.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica si rivela sempre più pesante nei confronti delle famiglie al punto che il Governo sta approntando una politica di sostegno alle stesse anche prevedendo che le rate variabili dei mutui a carico del mutuatario non possano superare il 4 per cento così che la parte eccedente il 4 per cento sia a carico dello Stato;
si tratta di un intervento che può aiutare le famiglie con mutui accesi a tasso variabile anche se da più parti si prevede che i tassi di interesse potrebbero essere inferiori al 4 per cento;
l'intervento sui tassi di interesse per mutui a tasso variabile è necessario ma la crisi colpisce in eguale misura sia le famiglie con mutui a tasso variabile che quelle con tasso fisso;
nel fissare il limite del 4 per cento come limite per i tassi di mutui per l'acquisto di alloggi, nel 2009, si opererebbe un limite di sostenibilità;
in tale contesto di crisi economica non è comprensibile come si possa sostenere l'onere di interessi sui mutui superiori al 4 per cento per coloro che li hanno accesi a tasso variabile e non per coloro che sono soggetti a tassi di interessi fissi che sicuramente anche nel corso del 2009 supereranno il limite del 4 per cento;
appare evidente che una crisi economica come quella vissuta dal nostro Paese investe tutte le famiglie, siano esse con mutui a tasso variabile che fisso;
si rende necessario un intervento straordinario che, come quello previsto per coloro con mutui a interessi variabili, sostenga anche le famiglie che hanno un mutuo a tasso fisso,

impegna il Governo

a valutare e prevedere che come già fatto per le famiglie con mutui accesi a tasso variabile si applichi il tetto del 4 per cento degli interessi, per l'anno 2009, anche per le famiglie con tasso di interesse fisso, in quanto tutte le famiglie con mutui vivono con difficoltà allo stesso modo la crisi economica.
9/1713-B/16. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
gli alimenti per la prima infanzia, in particolare fino al terzo anno, incidono fino al 22 per cento del bilancio familiare;
ogni anno nascono in Italia oltre 500.000 bambini e ogni famiglia sostiene una spesa, per l'acquisto di beni di prima necessità per ogni bambino, mediamente di circa 1000 euro l'anno di sola IVA;
per gli alimenti e i prodotti sanitari di prima infanzia si paga attualmente la stessa aliquota IVA applicata ai beni di lusso come l'oro;
in alcuni Paesi europei già si applicano imposte sul valore aggiunto agevolate ed in alcuni casi è previsto persino l'azzeramento dell'IVA,

impegna il Governo

ad attivarsi per procedere al fine di procedere in tempi brevi all'emanazione di un provvedimento che preveda la riduzione o l'azzeramento dell'IVA applicata agli alimenti e ai prodotti sanitari destinati alla prima infanzia.
9/1713-B/17. Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito della politica di sostegno alle famiglie il Governo ha previsto la creazione di un Fondo per la concessione di crediti per famiglie con nuovi nati o adottati;
il citato Fondo dotato di 25 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, è finalizzato al rilascio di garanzie alle banche per la concessione di un prestito che dovrebbe ammontare a circa 5000 euro e dovrà essere rimborsato a tassi di interesse correnti;
in una fase di grave crisi economica non appare qualificante una misura che di fatto incentiva l'assunzione di debiti per le famiglie, anche perché ad avvantaggiarsi del credito potrebbero essere solo poche migliaia di famiglie in Italia stante la dotazione finanziaria del citato Fondo;
sarebbe auspicabile che si procedesse all'erogazione di un contributo a fondo perduto per famiglie con nuovi nati o adottati a partire dal 1o gennaio 2009, tenuto conto della grave crisi economica che ha colpito le famiglie del nostro Paese;
il contributo a fondo perduto potrebbe rivolgersi ad una platea più ampia di famiglie e rappresentare un concreto aiuto a famiglie che avranno un figlio o ne adotteranno uno nel corso del 2009, senza incentivarne i debiti,

impegna il Governo

a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto, di almeno 1000 euro, alle famiglie che avranno un figlio o adotteranno un bambino a partire dal 1o gennaio 2009.
9/1713-B/18. Latteri, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il Corpo forestale della Regione Sicilia ha stimato che la piena applicazione del Protocollo di Kyoto porterebbe verso i comuni montani dell'isola un flusso di 84 milioni di euro di crediti verdi vantati per l'assorbimento di CO2 da parte dei 300 mila ettari di superficie boscata, i più di 110 mila ettari di agrumeti e i 60 mila ettari di uliveti;
tale stima rende merito al ruolo fondamentale svolto dai comuni montani a cui non si accompagna, spesso, un'altrettanta pari attenzione da parte delle Istituzioni nel favorire lo sviluppo economico di queste aree da dove molto spesso, soprattutto i giovani, sono costretti ad allontanarsi in mancanza di un futuro sicuro;
appare indispensabile, di conseguenza, attivare politiche di sviluppo che consentano ai comuni montani di sviluppare una propria economia che ne consenta il rilancio;
tale situazione è ovviamente, stante le ben note difficoltà economiche, ben più pressante nei comuni montani del Mezzogiorno,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che attivi, per i comuni montani del Mezzogiorno, forme di fiscalità di vantaggio al fine di attivare politiche di sviluppo per attrarre investimenti sostenibili e rilanciare l'economia nelle aree montane consentendo così anche a molti giovani il ritornare e restare a costruire il proprio futuro in quei territori.
9/1713-B/19. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
la Cassa depositi e prestiti eroga ogni anno 10 miliardi di euro in mutui per gli enti locali, per finanziare la realizzazionedi opere pubbliche e persegue la sua attività secondo due modalità: la gestione separata e la gestione ordinaria;
con la gestione separata eroga i prestiti utilizzando la raccolta proveniente dal risparmio postale o dai buoni postali che, come è noto, sono una forma di risparmio utilizzata prevalentemente nel Meridione;
il Governo, prima con la trasformazione dello statuto, che ha introdotto la figura dell'amministratore delegato, poi con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, cosiddetto «decreto-legge anticrisi» - commi 1 e 2 dell'articolo 22 - ha iniziato un'opera di trasformazione per rendere la Cassa depositi e prestiti uno strumento strategico per finanziare le infrastrutture, per le grandi opere pubbliche e non, per l'housing sociale (edilizia sociale) e comunque per le priorità dettate dal Governo;
l'introduzione dell'amministratore delegato, ha reso la Cassa più in sintonia con gli indirizzi del Governo. La modifica statutaria si è resa facilmente attuabile dopo un accordo raggiunto all'interno della Governo, essendo stati attribuiti all'amministratore delegato stesso molti dei poteri che erano del direttore generale, di provenienza interna e quindi più autonomo rispetto al consiglio di amministrazione;
peraltro, come hanno riportato molti organi di informazione, la predetta modifica della compagine societaria della Cassa depositi e prestiti è stata resa possibile da un accordo tra le fondazioni bancarie e il Ministero dell'economia e delle finanze che ha portato alla nomina dell'ex Ministro Bassanini a Presidente della Cassa;
oltre a ciò, l'estensione delle competenze della Cassa, prevista dall'articolo 22 del «decreto-legge anticrisi», ai commi 1 e 2, stabilisce come il risparmio postale, assistito dalla garanzia dello Stato, può essere utilizzato «per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A», ampliando fortemente quelle che erano le finalità della Cassa;
inoltre da un primo calcolo le risorse da utilizzare ammonterebbero a una cifra tra i 90 e i 100 miliardi;
la nuova CDP, così come disegnata dalle modifiche statutarie e dall'articolo 22 del cosiddetto decreto anticrisi, in realtà potrebbe finanziare molte opere di interesse pubblico, cioè opere individuate su sostanziale indicazione del Governo, distogliendo risorse dai finanziamenti per gli enti locali, peraltro concessi attraverso una garanzia generale e non politica;
il risparmio del Sud, quindi finanzierà «ogni altra opera di interesse pubblico». Per cui, prescindendo dai colori politici dei governi, è facile prevedere come le risorse della CDP saranno indirizzate a seconda dei gruppi dominanti nel momento e, come spesso accaduto in passato, ci sarebbe una prevalenza di finanziamenti nelle aree più forti del Paese;
al fine di assicurare la presenza nelle regioni d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, l'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istituisce «la Banca del Mezzogiorno» Spa, anche al fine di dotare il Sud d'Italia di un efficace strumento capace di attrarre investimenti privati e, dopo decenni di mancato sviluppo, di contribuire a superare il divario socio-economico che affligge le regioni meridionali;
con la Banca per il Mezzogiorno si realizzerebbe una banca radicata nel territorio meridionale, per lo sviluppo delle imprese locali e in grado di praticare una politica selettiva del credito, volta a incoraggiare le imprese meritevoli, che avrebbe un'incidenza tale da segnare profondamente e positivamente il tessuto sociale, al punto da togliere quell'humus che ha fatto prosperare fenomeni di criminalità organizzata, purtroppo in atto ancora molto presenti nelle regioni meridionali;
la Banca per il Mezzogiorno, sebbene prevista dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ancora in attesa degli appositi decreti attuativi e questo ritardo non fa che aggravare la particolare e difficile situazione socio-economica del Sud, non consentendo, di fatto, alle imprese del Meridione di accedere, con meccanismi immediati ed efficaci, al credito, oggi più che mai indispensabile per lo sviluppo delle imprese,

impegna il Governo

a destinare le risorse della Cassa depositi e prestiti, provenienti dal risparmio postale assistito dallo Stato, per la parte proveniente dalle regioni del Sud, alla capitalizzazione della Banca per il Mezzogiorno di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre che a definire ed emanare, in tempi brevissimi, l'apposito decreto attuativo del nuovo istituto di credito, onde poter concretamente sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno e della sua economia reale, attualmente vessato da un sistema creditizio oppressivo per le imprese.
9/1713-B/20. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il 70 per cento delle famiglie in Italia ha assunto mutui a fronte di acquisti di abitazioni a valore notevolmente incrementato, successivamente all'entrata in vigore dell'euro, con forti indebitamenti che ingessano le risorse mensili tali da compromettere lo stesso equilibrio del bilancio familiare;
la speculazione immobiliare e la facilità di accesso al credito negli anni 2001 - 2007 hanno fortemente indebitato le stesse famiglie in misura tale da lasciare scarsa liquidità per fronteggiare le esigenze quotidiane, in particolare della quarta settimana del mese;
il sistema di ammortamento dei muti contratti calcolato sul capitale residuo prevede un onere di spesa corrispondente agli stessi interessi in misura decrescente durante il periodo di ammortamento,

impegna il Governo

a valutare ulteriori misure per favorire la riduzione della spesa mensile prevedendo la facoltà per le banche di ridurre il saggio di interesse per un biennio 2009/2010 al valore non superiore all'1 per cento per mutui contratti di valore inferiore a 500.000 euro, consentendo agli stessi istituti il recupero del minore introito da parte degli istituti di credito con l'attenuazione delle misure di cui alle previsioni dell'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta robin tax).
9/1713-B/21. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'architettura rurale costituisce uno degli elementi di maggiore rilievo culturale nell'ambito del paesaggio rurale oltre che uno degli elementi costitutivi dell'identità del territorio;
il paesaggio rurale inoltre costituisce un bene culturale per i valori di memoria, di identità collettiva e di riconoscibilità che esprime, rappresentando la forma che l'uomo ha impresso al paesaggio naturale;
la proliferazione incontrollata dell'edificazione, a tutto danno dell'agricoltura e del mondo rurale, ha portato spesso all'inglobamento degli edifici rurali neltessuto urbano, creando talvolta ferite profonde nel tessuto fondiario e nell'ambiente. Per tale motivo la tutela e la valorizzazione di tale patrimonio rurale rispondono ad una doppia esigenza sia culturale che ambientale;
diventa inoltre fondamentale consentire e stimolare la sopravvivenza economica e funzionale che possa consentire il ripristino dell'uso dei fabbricati dell'architettura rurale, per un efficace mantenimento di tali elementi del paesaggio;
il recupero degli edifici deve anche essere finalizzato allo sviluppo di attività culturali, anche con riferimento ai prodotti tipici, costituendo così un'operazione di investimento e di produttività e non di pura conservazione;
allo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, con la legge 24 dicembre 2003, n. 378, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», avente una dotazione iniziale per gli anni 2003-2005 di 8 milioni di euro annui e successivamente rifinanziabile con apposti stanziamenti nell'ambito della legge finanziaria;
il suddetto Fondo contribuisce, insieme ad altre risorse regionali, proventi di sponsorizzazioni, lasciti e donazioni, al finanziamento di interventi di recupero di edifici e fabbricati dell'architettura rurale;
con il decreto 6 ottobre 2005 il Ministro per i beni e le attività culturali ha poi individuato le diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale, definendo altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge n. 378 del 2003;
la dotazione iniziale del Fondo prevista dalla legge istitutiva appare esigua rispetto alle finalità che essa si prefigge. Inoltre il Governo, con le leggi finanziarie successive, non ha stanziato le ulteriori ed attese risorse,

impegna il Governo

ad incrementare per il triennio 2009-2011 il suddetto Fondo di 50 milioni di euro.
9/1713-B/22. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è prevista, in via sperimentale, per gli anni dal 2009 al 2011, l'applicazione della sospensione dell'IVA di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Tale norma, come previsto al secondo comma del citato articolo, sarà efficace solo dopo l'autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e sarà applicabile solo ai contribuenti che abbiano un volume d'affari rientrante in un limite da stabilirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse derivanti dal decreto stesso;
tale suddetto limite è stato previsto solo in euro 200.000,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di ampliare al massimo il suddetto limite, considerandoil fatto che la norma, non applicandosi alle fatture sulle quali non sarà apposta l'annotazione che «si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con indicazione della relativa norma,» sarà di fatto facoltativa per il cedente;
a considerare la possibilità di rendere la norma facoltativa, e quindi optabile anche col fatto concludente, come sistema di tenuta contabile, considerato che per i contribuenti minimi in regime IVA non sempre risulta di facile applicazione laddove non esiste una struttura d'impresa nella quale non è agevolata la rilevazione del momento del pagamento;
a considerare, nell'ambito delle misure a sostegno dell'impresa, la possibilità di ridurre ad un valore più congruo, la somma dovuta a titolo di interesse, pari all'1 per cento del dovuto, dai contribuenti che liquidano trimestralmente l'IVA, o quantomeno consentirne la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
9/1713-B/23. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
la richiesta di non estendere all'Inpdap, all'Inps e all'Inail le diposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha lo scopo di salvaguardare i livelli di produzione programmati da questi istituti per il 2009, volti al consolidamento di progetti che assicurino l'efficienza e la qualità delle prestazioni erogate in un'ottica di miglioramento continuo e di crescita verso un modello di pubblica amministrazione che sia sempre più in grado di rispondere alle esigenze della collettività;
è di tutta evidenza come il blocco indiscriminato, per il 2009, di risorse destinate al finanziamento dei fondi per la contrattazione integrativa potrebbe pregiudicare fortemente le attività dei tre enti proprio nel momento in cui gli stessi si apprestano a portare a compimento un profondo percorso di cambiamento organizzativo, culturale, tecnologico e patrimoniale, avviato da diversi anni. I processi di programmazione elaborati per l'anno 2009 si caratterizzano, infatti, sia per una forte spinta all'applicazione e al consolidamento di innovazioni tecnologiche ed informatiche (rilascio di nuovi applicativi e potenziamento dei supporti di hardware e di rete) sia per interventi di natura organizzativa ed informativa che modificano profondamente le prassi operative ed i comportamenti gestionali, puntando alla creazione di ambienti consoni a realizzare le condizioni ottimali per il conseguimento di obiettivi di efficienza, trasparenza ed efficacia dei servizi resi;
per motivi di ordine produttivo e funzionale, l'esigenza di escludere l'Inpdap, l'Inps e l'Inail dal campo di applicazione dell'articolo in esame nasce proprio dalla finalità per la quale la stessa disposizione legislativa è stata introdotta: ossia il voler ancorare la disapplicazione, per il 2009, delle disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al riordino della materia del trattamento accessorio rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative ed allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità così come, peraltro, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
questi enti, già da alcuni anni, hanno legato l'erogazione dei trattamenti accessori a criteri di produttività collettiva così come indicato alla lettera b) dell'articolo 45 sopra citato, collegando l'effettiva erogazione del trattamento all'apporto individuale del singolo dipendente. Nei contratti collettivi integrativi che si sono susseguiti nel tempo sono stati individuati obiettivi di erogazione delle prestazioni sia in termini quantitativi che qualitativi di«correntezza» di alcune prestazioni, nonché obiettivi di progetto (piani di azione) legati a processi di cambiamento e di innovazione tecnologica ed organizzativa opportunamente misurati attraverso rilevazioni ad hoc;
il livello delle prestazioni istituzionali viene valutato anche in termini di efficienza/produttività tecnica sulla base di indicatori di efficienza calcolati sia in relazione alle singole prestazioni, che di processo nonché di struttura o sede. Il sistema degli indicatori tiene conto del personale impiegato nelle linee nonché di tutto il personale in servizio presso la sede operativa in maniera tale che l'efficienza delle struttura possa essere valutata a prescindere dai periodi di assenza dei dipendenti. L'erogazione del salario accessorio collegato alla produttività collettiva, per di più, tiene conto di tutti periodi di assenza per malattia inferiori a 15 giorni;
questi enti hanno, inoltre, completato il percorso di riordino e potenziamento dei meccanismi dei controlli interni previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, per quanto qui interessa, hanno già provveduto, con riferimento alla dirigenza, all'adozione di un sistema di valutazione, quale presupposto al configurarsi di ipotesi di responsabilità dirigenziale in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi valutati con sistemi e garanzie previsti dalle normative vigenti;
gli effetti della normativa in oggetto non si dispiegano in misura uguale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. In taluni casi, il taglio dì risorse supera anche il 50 per cento dell'ammontare dei fondi utilizzati per la contrattazione integrativa, in altri, tale percentuale non supera il 10 per cento delle disponibilità, determinando, quindi, ingiustificate disparità di trattamento tra dipendenti anche dello stesso comparto;
in data 30 ottobre 2008 è intervenuto un Protocollo di intesa tra Governo ed organizzazioni sindacali che impegna l'esecutivo a reperire le risorse provenienti dal taglio dei fondi unici di amministrazione di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e restituirle ai fondi medesimi entro il 30 giugno 2009, ai sensi del comma 17 dell'articolo 61 del suddetto decreto n. 112;
il citato Protocollo impegna, inoltre, il Governo a recuperare le risorse derivanti dalla disapplicazione di leggi per l'anno 2009 di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e tali risorse saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle suddette leggi speciali;
il Protocollo di intesa prevede, altresì, che le risorse recuperate per i trattamenti accessori dovranno essere destinate all'incentivazione per la produttività dei dipendenti pubblici, mediante l'individuazione nei CCNL di criteri rigorosamente selettivi, con particolare riferimento all'introduzione di meccanismi premiali dei profili qualitativi e quantitativi della prestazione lavorativa,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi affinché gli impegni presi nel Protocollo di intesa del 30 ottobre 2008, sottoscritto tra lo stesso e le organizzazioni sindacali, possano permettere il concreto ed effettivo ripristino dell'erogazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 delle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri selettivi e meritocratici di valutazione.
9/1713-B/24. Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
la richiesta di non estendere all'Inpdap, all'Inps e all'Inail le diposizionicontenute nel comma 2 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha lo scopo di salvaguardare i livelli di produzione programmati da questi istituti per il 2009, volti al consolidamento di progetti che assicurino l'efficienza e la qualità delle prestazioni erogate in un'ottica di miglioramento continuo e di crescita verso un modello di pubblica amministrazione che sia sempre più in grado di rispondere alle esigenze della collettività;
è di tutta evidenza come il blocco indiscriminato, per il 2009, di risorse destinate al finanziamento dei fondi per la contrattazione integrativa potrebbe pregiudicare fortemente le attività dei tre enti proprio nel momento in cui gli stessi si apprestano a portare a compimento un profondo percorso di cambiamento organizzativo, culturale, tecnologico e patrimoniale, avviato da diversi anni. I processi di programmazione elaborati per l'anno 2009 si caratterizzano, infatti, sia per una forte spinta all'applicazione e al consolidamento di innovazioni tecnologiche ed informatiche (rilascio di nuovi applicativi e potenziamento dei supporti di hardware e di rete) sia per interventi di natura organizzativa ed informativa che modificano profondamente le prassi operative ed i comportamenti gestionali, puntando alla creazione di ambienti consoni a realizzare le condizioni ottimali per il conseguimento di obiettivi di efficienza, trasparenza ed efficacia dei servizi resi;
per motivi di ordine produttivo e funzionale, l'esigenza di escludere l'Inpdap, l'Inps e l'Inail dal campo di applicazione dell'articolo in esame nasce proprio dalla finalità per la quale la stessa disposizione legislativa è stata introdotta: ossia il voler ancorare la disapplicazione, per il 2009, delle disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al riordino della materia del trattamento accessorio rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative ed allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità così come, peraltro, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
questi enti, già da alcuni anni, hanno legato l'erogazione dei trattamenti accessori a criteri di produttività collettiva così come indicato alla lettera b) dell'articolo 45 sopra citato, collegando l'effettiva erogazione del trattamento all'apporto individuale del singolo dipendente. Nei contratti collettivi integrativi che si sono susseguiti nel tempo sono stati individuati obiettivi di erogazione delle prestazioni sia in termini quantitativi che qualitativi di «correntezza» di alcune prestazioni, nonché obiettivi di progetto (piani di azione) legati a processi di cambiamento e di innovazione tecnologica ed organizzativa opportunamente misurati attraverso rilevazioni ad hoc;
il livello delle prestazioni istituzionali viene valutato anche in termini di efficienza/produttività tecnica sulla base di indicatori di efficienza calcolati sia in relazione alle singole prestazioni, che di processo nonché di struttura o sede. Il sistema degli indicatori tiene conto del personale impiegato nelle linee nonché di tutto il personale in servizio presso la sede operativa in maniera tale che l'efficienza delle struttura possa essere valutata a prescindere dai periodi di assenza dei dipendenti. L'erogazione del salario accessorio collegato alla produttività collettiva, per di più, tiene conto di tutti periodi di assenza per malattia inferiori a 15 giorni;
questi enti hanno, inoltre, completato il percorso di riordino e potenziamento dei meccanismi dei controlli interni previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, per quanto qui interessa, hanno già provveduto, con riferimento alla dirigenza, all'adozione di un sistema di valutazione, quale presupposto al configurarsi di ipotesi di responsabilità dirigenziale in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi valutaticon sistemi e garanzie previsti dalle normative vigenti;
gli effetti della normativa in oggetto non si dispiegano in misura uguale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. In taluni casi, il taglio dì risorse supera anche il 50 per cento dell'ammontare dei fondi utilizzati per la contrattazione integrativa, in altri, tale percentuale non supera il 10 per cento delle disponibilità, determinando, quindi, ingiustificate disparità di trattamento tra dipendenti anche dello stesso comparto;
in data 30 ottobre 2008 è intervenuto un Protocollo di intesa tra Governo ed organizzazioni sindacali che impegna l'esecutivo a reperire le risorse provenienti dal taglio dei fondi unici di amministrazione di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e restituirle ai fondi medesimi entro il 30 giugno 2009, ai sensi del comma 17 dell'articolo 61 del suddetto decreto n. 112;
il citato Protocollo impegna, inoltre, il Governo a recuperare le risorse derivanti dalla disapplicazione di leggi per l'anno 2009 di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e tali risorse saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle suddette leggi speciali;
il Protocollo di intesa prevede, altresì, che le risorse recuperate per i trattamenti accessori dovranno essere destinate all'incentivazione per la produttività dei dipendenti pubblici, mediante l'individuazione nei CCNL di criteri rigorosamente selettivi, con particolare riferimento all'introduzione di meccanismi premiali dei profili qualitativi e quantitativi della prestazione lavorativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti normativi affinché gli impegni presi nel Protocollo di intesa del 30 ottobre 2008, sottoscritto tra lo stesso e le organizzazioni sindacali, possano permettere il concreto ed effettivo ripristino dell'erogazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 delle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri selettivi e meritocratici di valutazione.
9/1713-B/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
è necessario operare per migliorare la qualità dell'insegnamento impartito nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, come peraltro ha più volte evidenziato il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al fine predetto è opportuno valorizzare l'impegno dei docenti più motivati e più professionalizzati,

impegna il Governo

a varare incentivi di natura economica a favore degli insegnanti in possesso di maggiori titoli e che abbiano ottenuto i migliori risultati didattici.
9/1713-B/25. Garagnani.

La Camera,
premesso che:
nel 2011 ricorrerà il 150o anniversario dell'Unità d'Italia, le cui celebrazioni verranno sostenute con risorse destinate prioritariamente alla realizzazione di interventi ed iniziative su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito della definizione dei primi progetti per la creazione di infrastrutture di qualità e di iniziative a carattere culturale, è stata prestata attenzione, in particolare, alle città che hanno avuto maggior rilievo nel processo di unificazione della Nazione;
le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia costituiscono un momento importante di sviluppo anche sul piano organizzativo e finanziario che richiede l'impegno di tutti, a partire dal Governo nazionale, al fine di programmare in maniera adeguata la realizzazione degli interventi relativi alla mobilità, viabilità, accoglienza, fruibilità dei luoghi dell'assistenza e, più in generale, alla pianificazione organizzativa;
si tratta di un evento a carattere anche internazionale, che comporterà la realizzazione di opere significative in molte regioni italiane: interventi a carattere culturale, scientifico, ambientale ed infrastrutture destinati a lasciare dei segni importanti nel territorio nazionale, in modo da perseguire anche l'obiettivo di consentire ai visitatori di vivere un'esperienza del passato, del presente e del futuro dell'Italia;
in questi anni che precedono lo svolgimento dei festeggiamenti per l'anniversario dell'Unità d'Italia, è necessario mettere a disposizione dell'evento tutte le risorse finanziarie indispensabili per poter soddisfare ogni esigenza organizzativa, ivi compresa la completa definizione degli interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture,

impegna il Governo

a prevedere le risorse necessarie per consentire lo svolgimento dell'evento di cui in premessa.
9/1713-B/26. Ghiglia, Maccanti, Macuso, Allasia, Osvaldo Napoli, Stradella, Armosino, Nastri, Rosso, Pianetta.

La Camera,
premesso che:
nel 2013 ricorre il bicentenario della nascita del grande musicista italiano Giuseppe Verdi,

impegna il Governo

a volere predisporre un programma di adeguate iniziative per la celebrazione dell'evento, individuando le necessarie risorse finanziarie per la valorizzazione dei «luoghi verdiani».
9/1713-B/27. Tommaso Foti.