XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 7 gennaio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 gennaio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Evangelisti, Fitto, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Maroni, Melchiorre, Menia, Micciché, Molgora, Mura, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Salvini, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 5 gennaio 2009 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA: «Modificazione all'articolo 50, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)» (2049).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
BERTOLINI: «Norme per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi utilizzati per tutela o scorta dipendenti dal Ministero della giustizia» (1941) Parere delle Commissioni II, V e XI.

II Commissione (Giustizia):
FUCCI ed altri: «Modifica all'articolo 640 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante per il reato di truffa commesso a danno di persona che abbia compiuto l'ottantesimo anno di età» (1812) Parere delle Commissioni I e XII.

XI Commissione (Lavoro):
PELINO ed altri: «Disciplina della professione di autista di rappresentanza» (1743) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e XIV.

Restituzione di disegni di legge al Governo per la presentazione al Senato della Repubblica.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 7 gennaio 2009, ha chiesto che i seguenti disegni di legge, presentati alla Camera dei deputati il 31 dicembre 2008, siano trasferiti al Senato della Repubblica:
«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recanteproroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» (2045);
«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente» (2046).

I disegni di legge sono stati pertanto restituiti al Governo per essere presentati al Senato della Repubblica e saranno cancellati dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione per l'esercizio 2009, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 18 dicembre 2008.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattordici risoluzioni approvate nella sessione dal 17 al 20 novembre 2008, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (doc. XII, n. 179) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (doc. XII, n. 180) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla pagella dei mercati dei beni al consumo (doc. XII, n. 181) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sull'UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (doc. XII, n. 182) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini (doc. XII, n. 183) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione: promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (doc. XII, n. 184) - alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea nella denuncia 1487/2005/GG (doc. XII, n. 185) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione (doc. XII, n. 186) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto (doc. XII, n. 187) - alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti);
risoluzione sulla risposta dell'Unione europea di fronte al deterioramento della situazione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (doc. XII, n. 188) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla politica spaziale europea: l'Europa e lo spazio (doc. XII, n. 189) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (doc. XII, n. 190) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle pena di morte in Nigeria (doc. XII, n. 191) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul caso della famiglia al-Kurd (doc. XII, n. 192) - alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel periodo tra il 12 e il 30 dicembre 2008, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dai seguenti soggetti:
Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;
Cinecittà Holding Spa.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento, ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'avvocato Raffaele Ferrara.
Tale comunicazione è trasmessa alle I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1197 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E LA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1966)

A.C. 1966 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il Senato della Repubblica, in sede di conversione del presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ha apportato alcune modifiche;
l'articolo 3-quinquies, in particolare, prevede la definizione degli ordinamenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso appositi decreti ministeriali per la determinazione degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari,

impegna il Governo

a dare giusta interpretazione al suddetto articolo 3-quinquies, attraverso l'emanazione di decreti ministeriali che consentano all'autonomia delle singole istituzioni di determinare gli insegnamenti da attivare nonché l'individuazione corrispondente tra i settori artistico-disciplinari ed i dipartimenti.
9/1966/1. Angela Napoli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca;
il Consiglio europeo di Lisbona ha approvato la creazione dello Spazio europeo della ricerca, fissando l'obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia più fondata sulla conoscenza e quindi più competitiva e più dinamica del mondo;
il numero dei ricercatori di cui l'Unione dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, è pari a 700.000 unità;
la ricerca scientifica universitaria rappresenta un pilastro fondamentale del progresso socio-culturale, tecnologico ed economico del Paese;
il quadro dell'università italiana appare molto critico: la crisi che ormai da tempo pervade l'intero settore, tra i suoi effetti negativi, ha provocato la cosiddetta «fuga di cervelli» all'estero, per cui moltissimi giovani ricercatori hanno preferito andare a lavorare in Paesiesteri, dotati di strutture più avanzate e con condizioni economiche più vantaggiose,

impegna il Governo

affinché si adoperi ad adottare le iniziative normative opportune al reperimento di maggiori risorse economiche a sostegno del settore universitario e, in modo particolare, della ricerca scientifica universitaria, prevedendo retribuzioni più adeguate per i ricercatori universitari che costituiscono una grandissima potenzialità per il progresso del nostro Paese.
9/1966/2. Palumbo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;
sarebbe opportuno che ai professori collocati in aspettativa fosse attribuito anche l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche, al fine di mantenere la pienezza del ruolo dei professori universitari collocati in aspettativa, ex articolo 13, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e di tutelare le legittime aspirazioni degli stessi relativamente all'elettorato attivo e passivo riguardante il mandato universitario,

impegna il Governo

a prevedere che ai professori collocati in aspettativa sia attribuito anche l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche.
9/1966/3. Gibiino.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca;
costituisce una tappa significativa nel progetto, diventato improcrastinabile, di riforma dell'università italiana, in vista di un allineamento agli standard europei;
tale progetto di riforma, che costituisce una delle priorità del Governo, è finalizzato a garantire una maggiore efficienza del sistema universitario e, in maniera specifica, a garantire più trasparenza ed equilibrio relativamente all'espletamento dei concorsi;
l'abolizione del valore legale dei titoli di studio e, in particolare, della laurea, eliminando la forzata parificazione tra i titoli rilasciati dalle varie università, consentirebbe una selezione più rigorosa tra i partecipanti, premiando i meritevoli e non coloro che sono stati favoriti in virtù di votazioni più alte, ottenute in istituti scolastici e università meno scrupolosi a valutare l'effettiva preparazione degli allievi,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso le opportune azioni normative, l'abolizione del valore legale del diploma di laurea, per far sì che le qualità e le capacità di tanti giovani studenti universitari siano premiate, così da permettere loro di accedere al mondo del lavoro esclusivamente in base alle loro capacità ed ai loro meriti, così come avviene nella maggior parte delle realtà europee.
9/1966/4. Garagnani.

La Camera,
preso atto delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica;
considerato, in particolare, l'articolo 3-quinquies, che prevede appositi decreti ministeriali per la determinazione degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,

impegna il Governo

ad interpretare il suddetto articolo 3-quinquies nel senso di emanare nuovi decreti ministeriali entro i quali l'autonomia delle istituzioni individui gli insegnamenti da attivare.
9/1966/5. Aprea.

La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge sono in esame sono presenti provvedimenti in materia di reclutamento della docenza, di produzione e valutazione della qualità scientifica nonché, all'articolo 2 e 3, disposizioni relative al finanziamento degli atenei e delle borse di studio;
il provvedimento in esame si inserisce in un contesto di generale criticità di tutto il sistema universitario italiano per il quale è ipotizzabile, nonché auspicabile, che il Governo ed il Parlamento siano chiamati ad adottare ulteriori interventi normativi anche alla luce dell'attuale grave crisi economica internazionale;
negli ultimi mesi l'articolo 66, comma 13, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto infatti riduzioni del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) alle università per 1.441,5 milioni di euro per gli anni tra il 2009 e il 2013;
secondo l'ultimo rapporto OCSE l'Italia spende per l'università una quota pari allo 0,8 per cento del PIL mentre nei paesi avanzati la percentuale media sale all'1,3;
da quanto è emerso dalle cronache negli ultimi mesi, sarebbero attualmente nove le università italiane che presentano gravi e gravissimi problemi di bilancio: nello specifico gli atenei di Siena, Federico II di Napoli, Bari, Firenze, Orientale di Napoli, Pisa, Trieste e Bologna. Per queste università le spese di finanziamenti statali per gli stipendi del personale varierebbero dal 104 all'84 per cento del totale;
tale situazione rischia di ripercuotersi inevitabilmente sul corretto esercizio delle attività formative, sulla qualità dell'offerta didattica e sulla corretta erogazione degli stipendi al personale ed all'indotto;
la suddetta situazione debitoria dei nove atenei rischia di pregiudicare per gli stessi il perseguimento ed il conseguimento degli obiettivi contenuti nel decreto-legge in esame;
per di più secondo quanto dichiarato da Alessandro Mazzucco, componente della Giunta della Conferenza dei Rettori degli atenei italiani (Crui), con questa situazione «nel 2010 tutte le 66 università pubbliche saranno in emergenza»;
l'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dispone che «le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti» statali,

impegna il Governo:

a valutare l'urgenza di emanare ogni utile provvedimento affinché le università, che si trovano in stato di comprovata situazione debitoria e con un saldo di bilancio negativo, possano contrarre mutui, di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in deroga al limite del 15 per cento rispetto all'importo complessivo del Fondo di finanziamento ordinario. In questo modo gli atenei potrebbero risolvere una gran parte dei debiticonsolidati e diluire gli oneri rendendone più sostenibile il peso annuale sul bilancio;
a valutare l'urgenza di emanare gli opportuni provvedimenti che consentano alle università che si trovano in stato di comprovata situazione debitoria e con un saldo di bilancio negativo, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nei rispettivi piani di risanamento, di poter stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti anche per la durata di quaranta anni.
9/1966/6. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

La Camera,
premesso che:
in Italia il sistema della «formazione e-learning» è stato avviato con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 17 aprile 2003, per effetto del quale sono state accreditate nel nostro Paese undici università telematiche abilitate a rilasciare titoli aventi lo stesso valore legale delle università statali e non statali;
le università telematiche sono soggette alle stesse regole in vigore per le università convenzionali (docenti, ordinamenti didattici) e la differenza attiene esclusivamente alle modalità di fruibilità delle lezioni da parte degli iscritti;
l'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dispone che fino all'entrata in vigore di un regolamento che disciplina i criteri e le procedure di accreditamento delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche;
l'intervenuta sospensione era finalizzata a consentire un accurato esame dell'attuale disciplina delle procedure di accreditamento dei corsi telematici e delle relative istituzioni, ma anche ad una attenta verifica dei contenuti e degli standard formativi che i soggetti da accreditare sono in grado di offrire all'utente finale;
al momento le università telematiche non usufruiscono di contributi statali;
l'impegno dei docenti delle università telematiche, in termini di presenza, è meno gravoso rispetto a quello previsto per le università tradizionali, pur essendo richiesta una loro elevata qualificazione anche in considerazione della tracciabilità di tutta l'attività didattica e scientifica sulla piattaforma e-learning;
risulta al momento una chiara indisponibilità dei docenti incardinati presso le università tradizionali a trasferirsi nelle telematiche, circostanza che non consente a queste ultime di dotarsi di un corpo docente prestigioso e qualificato,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 148, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
a prevedere nel predetto regolamento i requisiti di docenza che le università telematiche accreditate devono possedere tenendo conto della peculiarità della formazione e-learning e delle difficoltà evidenziate in premessa;
in particolare a prevedere che per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza richiesti dalla normativa vigente, possano essere computati professori ordinari ed associati e ricercatori anche incardinati presso università statali e non statali tradizionali, titolari di un contratto di insegnamento presso l'ateneo telematico.
9/1966/7. Centemero.

La Camera,
premesso che:
esiste una platea di soggetti che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente all'estero, ovvero risultano titolari di un assgno di ricerca di quarantotto mesi ex articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserirli - a domanda - in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, valido per un triennio, che non dà diritto alla docenza, naturalmente previa valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti;
a consentire, conseguentemente, in alternativa alle procedure di reclutamento previste dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che le università - con chiamata diretta - possano attingere all'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3 del medesimo articolo 1, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare in tempi brevi.
9/1966/8. D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
l'azione intrapresa dal Governo in tema di sistema universitario e ricerca, anche alla luce della situazione economica internazionale e nazionale che ci costringe a scelte finanziarie, è segno di giusta e opportuna modifica del sistema di valutazione delle istituzioni universitarie con l'introduzione di criteri valutativi;
è degna di particolare attenzione la situazione dei professori idonei non strutturati, cioè già vincitori in valutazioni comparative per associati e ordinari precedentemente estranei ai ruoli del personale universitario, vincitori di concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui idoneità non sia ancora scaduta;
si tratta di una categoria attualmente formata da poche decine di persone in attesa di assunzione per le quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ogni anno, prevede, nell'ambito degli interventi di cofinanziamento della mobilità del personale docente, un particolare trattamento economico da determinare con decreto del Ministro, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università;
trattasi di persone vincitori di un primo concorso per professore nell'università e dunque non precedentemente assunte quali ricercatori o professori di fascia inferiore e per le quali si paventa anche un ricorso derivante dalla vittoria di un concorso pubblico; ##con decreto ministeriale 30 aprile 2008 prot. n. 99/2008 (Decreto criteri ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2008) sono stati destinati agli interventi di cofinanziamento della mobilità del personale docente 3.000.0000 di euro,

impegna il Governo

ad affrontare e porre rimedio alla situazione dei «professori idonei non strutturati», vincitori di concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/1966/9. Toccafondi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 ha istituito il doppio punteggio per l'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situatenei comuni di montagna, previsione già contenuta nella legge n. 90 del 1957 per le scuole elementari di montagna pluriclasse; il decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004 ha specificato che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare;
l'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso, tale da indurne l'abrogazione in sede di legge finanziaria 2007 con effetto dal 1o settembre 2007;
con la sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 143 del 2004 limitando il beneficio del doppio punteggio ai soli servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957;
ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha consultato l'Avvocatura generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007;
in particolare, sono stati decurtati i punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo;
il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007»;
il decreto direttoriale ha stabilito che «a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»;
i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003/2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, ai docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, non saranno attribuiti i punti previsti per legge;
l'amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;
la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in comuni di montagna, in base ad una legge vigente al momento della scelta stessa;
l'articolo 136 della Costituzione recita che «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna dando un'interpretazione univoca della norma affinché non si creino disparità di trattamento.
9/1966/10. Caparini.

La Camera,
premesso che:
il fenomeno della mobilità nel settore della ricerca è parte di una dimensione globale che consente opportunità, scambi e crescita del settore a livello mondiale; le stime ci parlano di un brain drain italiano consistente ma non superiore alla media europea, se teniamo conto dei laureati in generale (sono circa 300.000 i laureati italiani all'estero);
il campanello d'allarme scatta osservando che una frazione ampia è costituita da coloro che si occupano di discipline scientifiche e tecnologiche, tenendo conto del fatto che già di per sé l'Italia «sforna» meno laureati in questi settori e che questa fuga specifica è un serio problema, come lo è un'inadeguata capacità attrattiva di migrazione qualificata, a fronte della perdita di capitale umano;
la presenza di ricercatori italiani nel mondo costituisce un vero e autentico patrimonio di intelligenze e professionalità e non valorizzarlo, non investire in questo patrimonio sarebbe un errore strategico, prima che politico, destinato a pesare sull'estensione e sulla qualità delle prospettive di internazionalizzazione dell'Italia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di realizzare e mantenere costantemente aggiornata, attraverso l'impiego dei terminali diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri, una mappatura dei docenti universitari e ricercatori italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro o di formazione, classificandoli in maniera da conoscere, per ogni singolo studioso, collocazione geografica, impiego professionale e/o accademico, settore di specializzazione, catalogazione dettagliata di eventuali pubblicazioni, brevetti, interventi realizzati, oltre che i dati specifici e caratterizzanti l'attività svolta all'estero, a valutare la possibilità di realizzare e mantenere costantemente operante un sistema di comunicazione e di interscambio tra le università e i centri di ricerca italiani con i medesimi soggetti esteri ed a promuovere iniziative e pubblicazioni che recuperino, mantengano, rafforzino il legame tra i docenti e i ricercatori italiani all'estero e l'Italia, ad integrare le collaborazioni esistenti attraverso la costituzione di joint-labs tra istituzioni italiane e straniere operanti nel campo della ricerca scientifica e ad incrementare il numero dei corsi universitari di dottorato in collaborazione internazionale, a ridefinire gli accordi multilaterali e bilaterali già esistenti in materia di ricerca scientifica e di collaborazione e interscambio tra università e istituti di ricerca italiani e stranieri promuovendone l'istituzione di nuovi, tali da colmare lacune normative e da completare un quadro organico di riferimento;
a valutare, infine, la possibilità di realizzare un sistema del riconoscimento delle qualifiche e dei titoli posseduti o conseguiti all'estero.
9/1966/11. Fedi, Bucchino.

La Camera,
premesso che:
l'emergenza educativa è e resta la prima emergenza del Paese;
il Trattato di Lisbona dell'UE riconosce che la società e l'economia del futuro sono basate sull'educazione;
occorre garantire una scuola di qualità per tutti, abbattendo ogni tipo di barriere che impediscono agli individui di sviluppare la propria personalità e di acquisire dimensioni, competenze e capacità essenziali alla società e all'economia della conoscenza;
allo Stato compete garantire il diritto all'istruzione, ovvero la possibilità per ciascuno di raggiungere il più alto livello di istruzione, in base alle capacità ed indipendentemente dalla capacità economica, ai sensi della Costituzione;
lo studente deve quindi necessariamente essere considerato al centro della politica del diritto allo studio universitario (DSU);
il DSU costituisce una leva strategica delle politiche di attrazione di ciascun singolo ateneo e quindi deve essere attribuita ai singoli atenei la capacità di decisione sui livelli dei servizi, in concertazione con la regione che ne attribuisce e governa le risorse;
l'introduzione di una concorrenza regolata e virtuosa tra i vari atenei consentirebbe un miglioramento qualitativo dell'università italiana,

impegna il Governo:

a provvedere, con successivi atti, all'introduzione di una riforma organica del diritto allo studio universitario secondo i seguenti principi:
il sostegno della domanda e non dell'offerta, ovvero la garanzia di una effettiva libertà di scelta dell'erogatore, per ogni tipologia di servizio da parte del fruitore studente, attraverso l'introduzione di strumenti quali buoni e voucher e l'accreditamento dei soggetti erogatori;
l'individuazione di nuovi criteri economici per la selezione degli aventi diritto e l'accentuazione dei criteri di merito per l'attribuzione delle borse di studio.
9/1966/12. Vignali, Renato Farina.

La Camera,
premesso che:
a causa della situazione di crescente squilibrio finanziario delle università, negli ultimi anni il Fondo di funzionamento ordinario dell'università è stato allocato, nonostante il modello CNVSU, quasi esclusivamente sulla base delle quote storiche di spesa;
non si fa nessun riferimento alle modalità di riparto dei fondi e soprattutto al «patto per le università» siglato nell'agosto 2007, inserito nella legge finanziaria 2008, mai abrogato, con il quale il ministero e gli atenei hanno sancito una reciproca assunzione di responsabilità, mediante la quale il primo si impegna a trasferire adeguate risorse tenendo conto del tasso di inflazione e delle dinamiche delle retribuzioni, mentre gli atenei, sottoposti ad un efficace sistema di valutazione, si vincolano al rispetto di strategie di razionalizzazione della spesa, all'adozione di un sistema programmatorio degli interventi, al miglioramento delle qualità dei servizi e dell'offerta didattica;
sarebbe ulteriormente opportuno prevedere l'unificazione di tutti i finanziamenti statali alle università in un solo capitiolo di spesa,

impegna il Governo

a prevedere, per il quinquennio 2009-2013, il finanziamento della quota premiale con fondi aggiuntivi al Fondo di funzionamento ordinario dell'università.
9/1966/13. Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
molte accreditate testate hanno più volte espresso preoccupazione e stupore per palesi situazioni di nepotismo presenti in alcuni atenei;
la presenza di familismo nelle assunzioni è eticamente insostenibile,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che non possano essere assunti dalle facoltà vincitori di procedure di valutazione che abbiano parenti o affini in linea ascendente fino al 4o grado nei ruoli di professore di I e II fascia e dall'ateneo parenti ed affini fino al 4o del rettore in carica.
9/1966/14. Sarubbi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introduce la possibilità per le università pubbliche di deliberare la loro trasformazione in fondazioni di diritto privato che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'università;
dalla previsione legislativa di trasformazione in fondazioni delle università sono emerse dal mondo dell'università gravi preoccupazioni;
la maggiore preoccupazione è quella di un «sostanziale, progressivo e irreversibile disimpegno dello Stato dalle sue storiche responsabilità di finanziatore del sistema universitario nazionale, con ripercussioni che non potranno pertanto non riguardare anche gli atenei non statali»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, in caso di trasformazione in fondazione, la delibera degli organi di governo dell'ateneo sia sottoposta a referendum confermativo tra il personale docente e non docente dell'ateneo.
9/1966/15. Mazzarella, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede l'integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie e un incremento del fondo per la concessione di borse studio;
pur apparendo condivisibile l'intento non si provvede realmente a sostenere economicamente tali interventi;
infatti, la legge finanziaria per il 2009 prevede tagli sostanziali che dimostrano un'azione con conseguenze negative per gli studenti e in particolare per quelli «meritevoli e privi di mezzi»;
l'incremento del fondo per le borse di studio e per le residenze universitarie, infatti, solo in parte compesa i tagli registrati nel bilancio di previsione;
con l'approvazione del bilancio per il triennio 2009-2011, il diritto allo studio nell'istruzione universitaria subisce una decurtazione del 26,1 per cento in meno rispetto al bilancio 2008. Si tratta di un taglio che incide per ben 40 milioni di euro sul Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio;
i contributi a favore dei collegi universita sono decurtati di 8,7 milioni, così come i contributi per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, ridotti di 12,5 milioni;
le risorse aggiuntive previste dal provvedimento in esame sono esclusivamenteper l'anno 2009 quando, invece, i tagli sono da considerare nel triennio 2009/2011;
è necessario garantire maggiormente agli studenti bisognosi la possibilità di scegliere la «propria» università, portando all'accrescimento delle capacità di ospitalità del sistema, ad incrementare il numero di posti letto a disposizione, con particolare attenzione agli studenti fuori sede,

impegna il Governo

ad adottare, anche attraverso ulteriori iniziative normative, tutte le misure utili all'ampliamento ulteriore delle capacità di accoglienza orientate agli studenti universitari, al fine di incrementare il numero di posti letto a disposizione, con particolare attenzione agli studenti fuori sede e ad avviare una politica a sostegno dei giovani e a garanzia del diritto allo studio.
9/1966/16. Picierno, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame destina 135 milioni di euro alla concessione di borse di studio;
l'incremento di tale fondo compensa solo in parte i tagli registrati nel bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre;
infatti, il bilancio decurta la missione «diritto allo studio nell'istruzione universitaria» del 26,1 per cento rispetto all'anno 2008. Si tratta di un taglio che incide per ben 40 milioni di euro sul Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio;
le risorse aggiuntive previste dal provvedimento in esame sono esclusivamente per l'anno 2009 quando, invece, i tagli sono da considerare nel triennio 2009/2011;
l'azione di governo in atto in realtà reca conseguenze negative per gli studenti e in particolare per quelli «meritevoli e privi di mezzi»,

impegna il Governo

ad avviare una reale politica a sostegno dei giovani e a garanzia del diritto allo studio, reperendo risorse aggiuntive e necessarie a concedere le borse di studio almeno nel quinquennio.
9/1966/17. Ciriello, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame destina 135 milioni di euro alla concessione di borse di studio;
l'incremento di tale fondo compensa solo in parte i tagli registrati nel bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre;
infatti, il bilancio decurta la missione «diritto allo studio nell'istruzione universitaria» del 26,1 per cento rispetto all'anno 2008. Si tratta di un taglio che incide per ben 40 milioni di euro sul Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio;
le risorse aggiuntive previste dal provvedimento in esame sono esclusivamente per l'anno 2009 quando, invece, i tagli sono da considerare nel triennio 2009/2011;
il disegno di legge in esame interviene integrando il fondo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, checoncede agli studenti con requisiti di merito prestiti d'onore,

impegna il Governo

a finalizzare tale somma all'erogazione di borse di studio.
9/1966/18. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
nel 2007 si sono celebrati i 20 anni di vita del «Progetto Erasmus» che fino ad oggi ha registrato la partecipazione di più di un milione e mezzo di studenti europei;
il «Progetto Erasmus» rappresenta uno strumento fondamentale per raggiungere pienamente gli obiettivi della Strategia di Lisbona che punta a fare dell'Europa un società basata sulla conoscenza e, a tal proposito, l'Italia risulta essere particolarmente lontana dal raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2010;
il suddetto progetto rappresenta altresì uno degli strumenti più efficaci lungo la via dell'integrazione comunitaria, permettendo la realizzazione concreta e compiuta di quella cittadinanza europea cha rappresenta uno dei traguardi più ambiziosi della costruzione dell'unità europea;
lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, cui la mobilità internazionale di studenti e professori contribuisce enormemente, rappresenta uno degli elementi principali su cui l'Italia deve puntare al fine di riuscire a incrementare al massimo la propria competitività internazionale ed essere in grado di fronteggiare su questo piano la competizione economica con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi di nuova industrializzazione;
con la legge finanziaria per il 2009 il Governo ha portato la dotazione del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» da 77,1 milioni di euro a 67,4 milioni di euro, attuando un riduzione di ben 9,7 milioni di euro;
un simile atto non fa altro che confermare la linea di tendenza di scarsa valorizzazione del «Progetto Erasmus»,

impegna il Governo

a predisporre i provvedimenti e le risorse necessarie per fare in modo che una simile esperienza di studio possa diffondersi sempre più tra gli studenti del nostro Paese.
9/1966/19. Mosca, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il Consiglio europeo di Lisbona ha approvato la creazione dello Spazio europeo della ricerca, fissando l'obiettivo per la Comunità europea di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo;
la priorità deve risiedere nel potenziamento degli investimenti delle imprese nella ricerca e nell'innovazione e nel fare in modo che gli investimenti pubblici in questi settori abbiano un effetto moltiplicatore sui capitali privati;
l'Unione Europea ha fissato l'obiettivo europeo di spesa in ricerca e innovazione del 3 per cento sul PIL entro il 2010;
il numero di ricercatori di cui l'Unione dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, è pari a 700.000 unità;
per ottemperare a quanto previsto dalla «strategia di Lisbona» in materia di ricerca e sviluppo gli Stati membri dell'Unione hanno già definito obiettivi nazionali e hanno aumentato in valore nominale i bilanci per le attività di ricerca;
la ricerca scientifica, con in primis quella universitaria, è da considerare quale fondamento basilare del progresso e dello sviluppo culturale, tecnologico ed economico del Paese;
gli investimenti in ricerca ed innovazione sono da considerarsi prioritari per la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano,

impegna il Governo

a raggiungere nei termini previsti dal protocollo di Lisbona, o comunque nei tempi più brevi possibili nell'arco della presente legislatura, il livello nazionale di spesa del 3 per cento sul PIL a favore della ricerca e dell'alta formazione.
9/1966/20. Benamati, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
entro il 2012 è previsto il turn over di oltre il 40 per cento dei docenti,

impegna il Governo

anche attraverso l'approvazione di nuovi atti normativi, a prevedere per il quinquennio 2009-2013, il cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, di posti per ricercatore banditi dagli atenei.
9/1966/21. Nicolais, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (Afam), regolato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, persegue la finalità della qualificazione dell'offerta formativa, valorizza la ricca tradizione che contraddistingue l'identità artistica e culturale nazionale, provvede alla promozione del processo di innovazione e di internazionalizzazione dell'arte, valorizza le opportunità che arrivano dai mutamenti culturali;
l'articolo 3-quinquies, interviene sugli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) senza prevedere nessun finanziamento aggiuntivo;
il Governo Prodi ha adotatto specifiche misure finanziarie volte a sostenere l'attività dell'Afam. La legge finanziaria per il 2007, ha stanziato, infatti, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e, inoltre, la legge finanziaria per il 2008 ha autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per il triennio 2008-2010;
gli interventi dell'attuale Governo hanno azzerato tali fondi, mettendo a serio rischio l'avvio delle attività, i necessari interventi edilizi e l'acquisto di attrezzatture didattiche e strumentali,

impegna il Governo

a valutare la necessità di potenziare, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (Afam), che rappresenta una parte fondamentale dell'espressione artistica, culturale ed educativa del nostro Paese.
9/1966/22. De Biasi, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il «Fondo aree sottoutilizzate» rappresenta lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'interoPaese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie;
per l'articolo 3, relativo al diritto allo studio, il Governo utilizza come copertura i finanziamenti destinati al Fondo aree sottoutilizzate;
sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di 14.397 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS delle risorse utilizzate per finalità improprie e individuare risorse che non penalizzino ulteriormente il Paese e le zone più deboli.
9/1966/23. D'Antoni, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
nel 2007 si sono celebrati i 20 anni di vita del «Progetto Erasmus» che fino ad oggi ha registrato la partecipazione di più di un milione e mezzo di studenti europei;
la mobilità degli studenti, concretizzata nei programmi comunitari, rappresenta uno strumento fondamentale per raggiungere pienamente gli obiettivi della Strategia di Lisbona che punta a fare dell'Europa una società basata sulla conoscenza e, a tal proposito, l'Italia risulta essere particolarmente lontana dal raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2010;
la mobilità rappresenta altresì uno degli strumenti più efficaci lungo la via dell'integrazione comunitaria permettendo la realizzazione concreta e compiuta di quella cittadinanza europea che rappresenta uno dei traguardi più ambiziosi della costruzione dell'Unità europea;
lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, cui la mobilità internazionale di studenti e professori contribuisce enormemente, rappresenta uno degli elementi principali su cui l'Italia deve puntare al fine di riuscire a incrementare al massimo la propria competitività internazionale ed essere in grado di fronteggiare su questo piano la competizione economica con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi di nuova industrializzazione;
l'uscita dalla crisi che il Paese sta vivendo passa anche dall'opportunità per le aziende di avvalersi di conoscenze e competenze qualificate maturate all'estero con esperienze di formazione e che le imprese stesse hanno richiesto ed apprezzato;
occasioni di formazione, soprattutto se all'estero e caratterizzate dal miglioramento delle competenze linguistiche e dalla capacità di agire in contesti diversi, contribuiscono all'uscita dalla disoccupazione ed alla creazione di un vero mercato del lavoro europeo;
con la legge finanziaria per il 2009 il Governo ha portato la dotazione del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» da 77,1 milioni di euro a 67,4 milioni di euro, attuando un riduzione di ben 9,7 milioni di euro;
un simile atto non fa altro che confermare la linea di tendenza di scarsa valorizzazione della mobilità internazionale degli studenti e dei neo-laureati,

impegna il Governo

a predisporre i provvedimenti e le risorse necessarie per fare in modo che una simileesperienza di studio possa diffondersi sempre più tra gli studenti del nostro Paese.
9/1966/24. Gozi, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il dottorato di ricerca è il livello più elevato della formazione universitaria. I corsi di dottorato, ai quali si accede attraverso una selezione pubblica per esami, hanno il compito di formare alte competenze e professionalità per la ricerca scientifica da utilizzare presso università, centri di ricerca, amministrazioni, enti pubblici o privati. Il dottorato rappresenta uno standard qualitativo internazionale che definisce non soltanto la preparazione e la capacità scientifica del ricercatore ma anche un elevato livello di competenze e conoscenze spendibile in ogni aspetto del mercato del lavoro, pubblico e privato. Un'impostazione moderna del dottorato non lo vede soltanto propedeutico alla carriera universitaria, ma come strumento di formazione per le professionalità e le competenze più elevate e dinamiche;
in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, il dottorato è valutato poco nonostante il bisogno di innovazione e conoscenze di cui ha bisogno la nostra economia. Non esistono incentivi all'assunzione di dottori di ricerca anche nel privato, le borse di dottorato - nonostante gli aumenti recenti - sono ancora molto basse rispetto alla media europea, la normativa per la valutazione e il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca nell'accesso alla pubblica amministrazione e ai ruoli di ricerca pubblica non universitaria è rimasta inattuata,

impegna il Governo:

a dare attuazione all'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che il Governo emani dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria;
a dare attuazione all'articolo 17, comma 111, della legge n. 127 del 1997 (cd. «Bassanini 2») che prevede che le norme per l'accesso alla pubblica amministrazione vengano integrate, in sede di accordi di comparto, dal riconoscimento delle professionalità prodotte dal dottorato di ricerca e da altri titoli specializzanti.
9/1966/25. Madia, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
al comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame si prevede che il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, concesso agli studenti capaci e meritevoli, sia incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro;
l'articolo 12 della citata legge n. 390 del 1991 prevede che le università esentino gli studenti meritevoli e privi di mezzi dal pagamento delle tasse universitarie senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
la conseguenza prima di questa normativa è un significativo mancato introito per le università;
gli studenti con borsa hanno comunque un costo reale per le università che se ne fanno carico;
tale situazione è particolarmente critica in questo momento di progressiva riduzione dei fondi destinati alle università,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre una norma che garantisca alle università la possibilità di incamerare le tasse di iscrizione di tutti gli studenti, compresi quellimeritevoli e privi di mezzi, con l'onere del pagamento delle tasse di questi ultimi a carico dell'ente che eroga la borsa.
9/1966/26. Pes.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame fa salve, rispetto al divieto posto per le università di procedere all'assunzione di personale, le assunzioni relative alle procedure concorsuali per i ricercatori già espletate e a quelle che, al momento dell'approvazione del disegno di legge, devono essere ancora concluse;
il provvedimento in esame non fa nessun riferimento specifico all'assunzione di personale tecnico-amministrativo, indispensabile per evitare il collasso del sistema universitario,

impegna il Governo

d adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la deroga di cui all'articolo 1 del provvedimento alle assunzioni relative al personale tecnico amministrativo.
9/1966/27. Bellanova, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
nella sua formulazione originaria l'articolo 1, comma 1, prevedeva che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno avessero superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo - fissato al 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) - non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale;
l'articolo 1, comma 3, prevede che per il triennio 2009-2011 le università statali possano procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
durante l'esame del disegno di legge di conversione da parte del Senato, il comma 1 dell'articolo 1 è stato modificato nel senso di prevedere che le università alle quali è preclusa la possibilità di assunzioni hanno facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi specificamente indicati e comunque dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, senza che questo comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
non appare chiaro se le università di cui al comma 1, che hanno facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori di concorsi ivi indicati, debbano rispettare il limite al turn-over previsto dall'articolo l, comma 3,

impegna il Governo:

a chiarire, in apposita circolare, che alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica il limite del turn-over previsto dall'articolo 1, comma 3;
ad attivare, in tempi brevi, un tavolo di confronto, con la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio universitario nazionale, al fine dì giungere a rideterminare i parametri atti ad individuare le eventuali università cosìddette «non virtuose». Infatti, in considerazione della riduzione dei finanziamenti al fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui alla legge n. 133 del 2008 e al contemporaneo aumento dei costi fissi collegati agli incrementi automatici relativi agli stipendi del personale che gravano sul medesimo fondo, via via tutte le università italiane verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1,comma 1, e quindi nell'impossibilità di indire procedure concorsuali e di assumere personale.
9/1966/28. De Pasquale, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, prevede che per il triennio 2009-2011 le università statali possano procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
nel prossimo quinquennio è previsto il pensionamento di ben il 47 per cento di professori e ricercatori universitari, stando almeno alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso dell'audizione in Commissione sulle linee generali del suo Dicastero, e tale previsione potrebbe rappresentare una preziosa occasione per ringiovanire il corpo accademico - e porre un rimedio alla «fuga dei cervelli» - e per innovare la qualità della didattica e della ricerca;
il blocco del turn over significa chiudere la porta in faccia a migliaia di giovani, i più preparati, che vorrebbero dedicarsi alla ricerca e alla didattica nelle università e che spesso hanno già trascorso un lungo periodo di esperienza nella ricerca di punta,

impegna il Governo

a valutare attentamente quanto esposto in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a reperire le risorse necessarie a finanziare un piano di assunzione straordinaria di giovani ricercatori.
9/1966/29. Melis, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
all'università italiana servono più autonomia, più valutazione e riconoscimento del merito degli studenti, dei docenti e delle istituzioni, più spazio ai giovani e alla ricerca libera, più internazionalizzazione della ricerca, dei docenti, degli studenti e dei modi di funzionamento, più attenzione all'equità sociale e infine, come conseguenza e non come condizione, più investimenti pubblici e privati;
solo così gli atenei italiani potranno competere ad armi pari nella società globalizzata della conoscenza, attraendo ricerche e studenti da tutto il mondo e non solo esportando i nostri migliori talenti;
solo così le università potranno veramente costituire i centri della conoscenza e i motori dell'innovazione dei loro territori,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire risorse aggiuntive necessarie a colmare i drastici tagli recati al fondo di funzionamento ordinario e a prevedere, attraverso un serio confronto parlamentare, nuove procedure concorsuali con cadenza annuale e a livello nazionale.
9/1966/30. Vico, Ghizzoni, De Pasquale, Causi.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 508, approvata all'unanimità nel lontano 1999, agli articoli 1 e 2, ha sancito che le accademie di belle arti, d'arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche, e i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'accademia nazionale di danza dopo la loro trasformazione costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica «nell'ambito delle istituzionidi alta cultura cui all'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi»;
la suddetta legge n. 508 del 1999 è una legge cornice che, definiti i principi, all'articolo 2, commi 7 e 8, ne demanda l'attuazione a regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ad oggi, dopo quasi dieci anni dalla sua approvazione, solo due regolamenti sono stati emanati: il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che attribuisce l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici;
ci si trova nell'emergenza di dover ricorrere, in via del tutto straordinaria, ad una norma primaria per legittimare l'istituzione dei settori artistico-disciplinari per poter dare sostanza all'autonomia delle istituzioni già sancita dalla legge e in tal modo consentire che queste possano finalmente mettere ad ordinamento le sperimentazioni dei trienni di primo livello;
corre, però, l'obbligo di evidenziare, come ben argomentato nel parere reso all'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 maggio 2004, allo schema di «regolamentone», poi estrapolato nella sola parte riferita agli ordinamenti didattici, oggi decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, alcune criticità che non possono non essere taciute:
«stante che il legislatore ha sancito di istituire un nuovo settore di istruzione superiore artistica, di pari livello e dignità, ma distinto e diverso dalle università;
ritenuto che attraverso i regolamenti attuativi si debba procedere a delineare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale;
dovendo procedere ad emanare la decretazione necessaria per la messa ad ordinamento del sistema (corsi di primo e secondo livello, specializzazione, master, dottorati di ricerca);
ritenuto che si debba tenere conto nella composizione dei decreti sia di quanto è avvenuto per l'università con la legge 19 novembre 1990, n. 341, sia dei decreti del Presidente della Repubblica emanati per il comparto AFAM (citati decreti n. 132 del 2003 e n. 212 del 2005);
in considerazione del fatto che dare autonomia alle istituzioni significa comunque delineare gli spazi entro cui tale autonomia si debba e possa esercitare;
avendo a riferimento quanto stabilito all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005»,

impegna il Governo

a far sì che:
i decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, determinino, oltre agli obiettivi formativi di ciascun corso, anche i settori artistico - disciplinari nei quali vengono raggruppati gli insegnamenti che ciascuna istituzione attiva, in analogia con i criteri stabiliti per l'università dalla citata legge n. 341 del 1990, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
ferma restando la quota del 60 per cento di crediti formativi necessari per ciascun corso in corrispondenza dei suddetti settori come previsto dall'articolo 9, comma 1, le altre attività didattiche siano definite in autonomia dalle istituzioni secondo le diverse tipologie previste dal medesimo articolo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005.
9/1966/31. Siragusa, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede che nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori la valutazione sia effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;
dal testo sembrerebbe che solo i titoli vengano illustrati e discussi dinanzi alla Commissione; inoltre, nei parametri di valutazioni non si fa nessun riferimento ai curricula dei candidati,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la valutazione dei candidati sia effettuata oltre che sulla base dei titoli anche sulla base dei curricula e che il candidato illustri e discuta le proprie pubblicazioni dinanzi alla Commissione.
9/1966/32. Federico Testa, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
ad oggi esistono tre banche dati, quella del CNVSU, del CINECA e del MIUR;
più volte si è verificato che i dati forniti dalle diverse banche sono stati discordanti fra loro e non rispondenti alla realtà,

impegna il Governo

a considerare l'eventualità di unificare le attuali tre banche dati in un'unica banca dati da utilizzare come strumento utile a conoscere lo stato effettivo del sistema universitario.
9/1966/33. Lolli, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
si evince, da noti organi di stampa, che alcune delle università telematiche abbiano bandito in tempi assai ristretti un numero significativo di concorsi per la docenza delle varie fasce;
nonostante l'esito della valutazione comparativa sia stato positivo, le suddette università non hanno mai immesso in ruolo alcuno dei numerosi candidati idonei, consentendo loro di essere nominati in altre sedi, più prestigiose o maggiormente preferite dagli interessati: tale prassi ha palesemente determinato l'avvilimento dell'auspicata competitività che dovrebbe caratterizzare il reclutamento del personale docente nel sistema universitario;
questi comportamenti, peraltro atipici nel contesto universitario nazionale, non possono restare senza adeguate conseguenze,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere il divieto per le università telematiche di bandire concorsi presso le loro sedi.
9/1966/34. Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
il fenomeno delle università telematiche è assai preoccupante;
ad oggi sono ben undici le università telematiche in Italia, la maggior parte delle quali autorizzate dall'ex ministro Letizia Moratti;
secondo gli ultimi dati del Ministero, gli iscritti alle università telematiche sono 13mila, il doppio rispetto all'anno scorso. Una crescita esponenziale che allarma anche i rettori;
il precedente Governo Prodi aveva predisposto un «pacchetto serietà» che, tra l'altro, prevedeva un decreto per la ridefinizione dei requisiti minimi degli atenei;
il decreto, approvato dal consiglio dei ministri, era al Consiglio di Stato per il visto definitivo quando è caduto il Governo Prodi,

impegna il Governo

a continuare la politica già avviata dal precedente Governo e a prevedere la diminuzione delle università telematiche, che non dovrebbero essere più di quattro in tutto il territorio.
9/1966/35. Ginefra, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il Fondo aree sottoutilizzate rappresenta lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie;
all'articolo 3, relativo al diritto allo studio, il Governo riccorre all'utilizzo, come copertura, dei finanziamenti destinati al Fondo aree sottoutilizzate;
sommando questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di 14.397 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS delle risorse utilizzate per finalità improprie e individuare risorse che non penalizzino ulteriormente la Regione Basilicata.
9/1966/36. Luongo.

La Camera,
premesso che:
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie;
con l'articolo 3 del presente provvedimento, relativo al diritto allo studio, il Governo ricorre per l'utilizzo della copertura ai finanziamenti destinati al Fondo aree sottoutilizzate;
se si sommano questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, appare evidente che la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di circa 14.397 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS con le risorse utilizzate per finalità improprie e individuare risorse che non penalizzino ulteriormente la regione Sicilia.
9/1966/37. Antonino Russo.

La Camera,
premesso che:
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie;
con l'articolo 3 del presente provvedimento, relativo al diritto allo studio, il Governo ricorre per l'utilizzo della copertura ai finanziamenti destinati al Fondo aree sottoutilizzate;
se si sommano questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, appare evidente che la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di circa 14.397 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS con le risorse utilizzate per finalità improprie e individuare risorse che non penalizzino ulteriormente la regione Sardegna.
9/1966/38. Schirru.

La Camera,
premesso che:
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie;
con l'articolo 3 del presente provvedimento, relativo al diritto allo studio, il Governo ricorre per l'utilizzo della copertura ai finanziamenti destinati al Fondo aree sottoutilizzate;
se si sommano questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, appareevidente che la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di circa 14.397 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS con le risorse utilizzate per finalità improprie e individuare risorse che non penalizzino ulteriormente la regione Puglia.
9/1966/39. Mastromauro.

La Camera,
premesso che:
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie;
con l'articolo 3 del presente provvedimento, relativo al diritto allo studio, il Governo ricorre per l'utilizzo della copertura ai finanziamenti destinati al Fondo aree sottoutilizzate;
se si sommano questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, appare evidente che la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di circa 14.397 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS con le risorse utilizzate per finalità improprie e individuare risorse che non penalizzino ulteriormente la regione Campania.
9/1966/40. Graziano.

La Camera,
premesso che:
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie;
con l'articolo 3 del presente provvedimento, relativo al diritto allo studio, il Governo ricorre per l'utilizzo della copertura ai finanziamenti destinati al Fondo aree sottoutilizzate;
se si sommano questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, appareevidente che la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di circa 14.397 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS con le risorse utilizzate per finalità improprie e individuare risorse che non penalizzino ulteriormente la regione Calabria.
9/1966/41. Laratta.

La Camera,
premesso che:
il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) rappresenta lo strumento generale di governo di una nuova politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole delle politiche comunitarie;
l'utilizzo compiuto dei fondi del FAS (investimenti pubblici, materiali e immateriali, incentivi) ha dimostrato come la politica regionale di sviluppo può offrire un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese e alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso: il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata;
il Governo, con numerosi provvedimenti, ha prelevato fondi dal FAS per finalità improprie;
con l'articolo 3 del presente provvedimento, relativo al diritto allo studio, il Governo ricorre per l'utilizzo della copertura ai finanziamenti destinati al Fondo aree sottoutilizzate;
se si sommano questi interventi a quelli previsti nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, appare evidente che la dotazione del FAS, per il periodo 2007-2013, è stata ridotta finora di circa 14.397 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reintegrare il fondo FAS con le risorse utilizzate per finalità improprie e individuare risorse che non penalizzino ulteriormente le zone svantaggiate del Centro Nord.
9/1966/42. Vernetti.

La Camera,
premesso che:
la legge 4 dicembre 2008, n. 190, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, concernete misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, destina una quota non precisata del fondo conti dormienti al finanziamento della ricerca scientifica;
si conviene sull'opportunità di allocare finanziamenti aggiuntivi in favore di un settore così strategico,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a sostenere i giovani di talento finalizzando tali risorse alla ricerca di base.
9/1966/43. Bossa, Ghizzoni, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 vengono stabilite norme per il reclutamento nelle università e negli enti di ricerca;
in relazione a quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, che ha approvato la creazione dello Spazio europeodella ricerca, fissando l'obiettivo per la Comunità europea di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo;
la globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il VI Programma quadro dell'Unione europea, con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei Paesi terzi;
atteso che è opportuno agevolare l'accesso dei ricercatori creando una procedura indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all'Istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno;
valutata l'importanza del contributo dell'immigrazione d'eccellenza nell'ambito della ricerca accademica nazionale,

impegna il Governo

a dare piena applicazione alla direttiva 2005/71/CE e al relativo decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, al fine di rendere pienamente operative le procedure per l'ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi negli Stati membri, a fini di ricerca scientifica.
9/1966/44. Gatti, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, che ha approvanto la creazione dello Spazio europeo della ricerca, fissando l'obiettivo per la Comunità europea di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo;
apprezzato che il numero di ricercatori di cui l'Unione dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, è pari a 700.000 unità;
considerato il valore strategico della ricerca scientifica universitaria quale fondamento basilare del progresso culturale, tecnologico ed economico del Paese,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le procedure necessarie affinché i contribuenti italiani possano trasferire l'8 per mille dell'Irpef alla ricerca pubblica.
9/1966/45. Motta.

La Camera,
premesso che:
l'emigrazione italiana dei quadri e dirigenti è aumentata negli ultimi 3 anni del 90 per cento, un fenomeno che a sua volta induce molti giovani ricercatori a seguire la scia dei manager verso opportunità di lavoro all'estero;
l'evoluzione avanzata verso la società del sapere e dell'economia immateriale mette al centro di tutto competenze, capacità e professionalità. In questa prospettiva, la fuga di risorse umane sopra menzionata costituisce un grave danno per le possibilità di sviluppo del Paese;
la fuga dei talenti verso altre nazioni costituisce una notevole perdita economica per il nostro Paese che investe ingenti risorse finanziarie per l'istruzione universitaria dei giovani italiani, alle quali si devono aggiungere i considerevoli capitali investiti dalle loro famiglie. Se a questi quadri, dirigenti e ricercatori non si offrono concrete possibilità di rientro, i summenzionati investimenti andranno ad esclusivo beneficio dei Paesi che, senza avere avuto l'onere dell'investimento, hanno aperto le porte ai nostri «cervelli in fuga»;
il dibattito andato in scena recentemente alla Camera dei Deputati, in occasione dell'approvazione del disegno di legge per «lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ha evidenziato l'assoluta necessità del nostro Paese di poter disporre di un know-how all'altezza delcompito e degli obiettivi su molti versanti: da quelli tecnologici a quelli finanziari e promozionali, proprio per vincere la sfida dell'internazionalizzazione. In tal senso, la fuga dei giovani migliori verso Paesi ad economia avanzata, nostri competitori, è estremamente nociva per l'Italia;
uno degli ostacoli principali al rientro dei cervelli è certamente rappresentato dalla carenza di mezzi e di strutture, ma anche da una mentalità poco internazionale, con un sistema ingessato in nepotismi, formalismi e gerarchie;
al riguardo si rammenta che il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha deciso, quest'anno, di finanziare in maniera consistente lo sviluppo di campus universitari attraverso risorse recuperate dalla cessione del 3 per cento del patrimonio di EDF (Electricité de France), corrispondente ad un investimento complessivo di 5 miliardi di euro, pronti ad essere utilizzati per progetti di alto valore. Pare evidente che in tale ottica l'investimento servirà anche a richiamare alte professionalità in Francia,

impegna il Governo:

a predisporre adeguati strumenti come le agevolazioni fiscali per le industrie che intendono operare seriamente per richiamare in Italia i quadri, i dirigenti e i ricercatori operanti all'estero, avendo tuttavia l'accortezza di evitare che il progetto si trasformi in un escamotage fiscale e ponendo, altresì, attenzione a mantenere il giusto equilibrio nei confronti di coloro che da anni, in Italia, sono in attesa di un'adeguata collocazione;
ad attuare un concreto progetto di rientro dei ricercatori italiani all'estero favorendo la competizione degli atenei nell'accesso alle risorse adeguatamente stanziate, evitando la frammentazione e concentrando gli investimenti, opportunamente valutati da una commissione internazionale, in pochi poli di eccellenza.
9/1966/46. Narducci, Fedi, Bucchino, Garavini, Porta.

La Camera,
premesso che:
la situazione in cui versa l'università, unitamente ai dati forniti dall'OCSE, dimostrano quanto ormai sia cogente l'esigenza di adottare misure idonee ad assicurare un più efficiente sistema universitario che va dal reclutamento del personale al diritto allo studio alla gestione delle risorse economiche;
al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema appare assolutamente necessario ed urgente dettare norme che dispongano una distribuzione delle risorse in funzione di criteri di efficacia ed efficienza di funzionamento delle università. Di prioritaria impellenza appare, altresì, la necessità di assicurare agevolazioni per il diritto allo studio agli studenti meritevoli e la necessità di incentivare lo sviluppo di residenze universitarie, rendendo più funzionale l'accesso anche a coloro i quali versano in condizioni economiche più svantaggiate;
è assolutamente prioritario, al fine di assicurare un solido avvenire all'intero Paese, sostenere quei talenti appartenenti anche alle fasce sociali più disagiate che, nell'intento di consolidare la propria preparazione, sono costretti a procrastinare negli anni l'accesso al mondo del lavoro;
a tal fine un'importante rilevanza riveste l'incremento, per l'anno 2009, del fondo di intervento integrativo di cui alla legge n. 390 del 1991 che prevede la concessione di prestiti d'onore e borse di studio in favore degli studenti capaci e meritevoli con problemi economici;
l'offerta abitativa connessa al mondo universitario è spesso caratterizzata da gravi speculazioni, come ad esempio quelle inerenti gli alti costi dei canoni di locazione delle abitazioni destinate agli studenti ai quali, molto spesso, non corrispondono adeguate condizioni di comfort e servizi;
le famiglie degli studenti universitari sono così costrette a sostenere rilevanticosti economici in aggiunta alle già considerevoli spese da destinare alla formazione universitaria, ai corsi di alta formazione e specializzazione;
in Italia, a differenza di molti altri Stati europei, come ad esempio la Germania dove il 10 per cento degli studenti alloggia in residenze universitarie, solamente una percentuale bassissima di studenti, il 2 per cento circa, dimora in residenze universitarie;
le residenze universitarie rappresentano, oltre che un notevole risparmio da parte delle famiglie di universitari, anche un fondamentale e sano luogo di incontro dove potersi confrontare, dibattere e svolgere tutte quelle attività volte ad un arricchimento culturale e ad una integrazione sociale più completa;
gli alloggi universitari, tra l'altro, rappresentano le uniche strutture in grado di garantire il rispetto di quelle norme concernenti le barriere architettoniche e la piena messa in sicurezza dei luoghi, assicurando al loro interno condizioni di abitabilità più che soddisfacenti anche per quegli studenti portatori di handicap i quali, in mancanza di strutture idonee ad accoglierli e soprattutto se studenti fuori sede, si vedono negare in maniera inaccettabile la benché minima possibilità di avere accesso ad una formazione accademica;
per tali ragioni meritevoli di sostegno sono le disposizioni volte ad incrementare, per l'anno 2009, il fondo di cui alla legge n. 338 del 2000 per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie;
ogni autentica riforma non può che considerare prioritario il potenziamento di quelle giovani energie in grado di assicurare un profondo ed efficace riordino del sistema universitario. Le succitate norme, incidenti in modo più diretto sulle prestazioni degli studenti, affiancate da disposizioni volte ad incentivare le condotte degli atenei rispettose di determinati parametri qualitativi, sarebbero assolutamente determinanti, se attuate puntualmente, per promuovere in maniera sinergica l'eccellenza del sistema universitario italiano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incrementare anche per gli anni successivi al 2009 sia il fondo di intervento integrativo, da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 390 del 1991, concernente il prestito d'onore e le borse di studio per gli studenti più meritevoli appartenenti a fasce economiche disagiate, che il fondo di cui alla legge n. 338 del 2000 riguardante la realizzazione e il potenziamento di alloggi e residenze universitarie, monitorando, altresì, lo stato di avanzamento delle opere e il pieno rispetto delle norme riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza delle strutture.
9/1966/47. Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 1966, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca, all'all'articolo 1, comma 3, recante disposizioni per il turn-over nel triennio 2009-2011, dispone che le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contigente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente;
le università, come è noto, possono far fronte alle spese per il personale docente utilizzando non solo le risorse statali, ma anche quelle derivanti da forme autonome di finanziamento;
ad avviso del presentatore, si è in in assenza di una norma che discipliniesplicitamente il reclutamento dei posti finanziati con fondi privati di professori associati e ricercatori senza ricadere formalmente nel blocco delle assunzioni previste dal decreto legge n. 112 del 2008 convertito in modificazioni con legge 4 agosto 2008, n.133, e dalla conversione del decreto in premessa;
considerata l'opportunità di premiare gli atenei che attraggono risorse al di fuori del sistema di trasferimenti pubblici,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare alle disposizioni relative al turn-over per il triennio 2009-2010, al fine di favorire il reclutamento di professori e ricercatori attraverso finanziamenti pluriennali derivanti da risorse private.
9/1966/48. Barani.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 132 del 2003 limitano la conferma degli organi delle istituzioni artistiche e musicali per non più di due mandati consecutivi;
lo stato di attuazione della riforma prevista dalla legge n. 508 del 1999 affronta ora la delicata fase di realizzazione concreta del passaggio al nuovo ordinamento didattico;
di tale fase di attuazione si stanno facendo responsabilmente carico gli attuali organi di governo delle istituzioni;
sarebbe, pertanto, opportuno garantire equilibrio e stabilità alle istituzioni medesime,

impegna il Governo

a valutare l'urgenza di modificare la disposizione che limita la conferma degli organi delle istituzioni artistiche e musicali, disponendo che gli organi di governo già costituiti nelle istituzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e delle relative disposizioni statutarie, non siano soggetti al limite temporale di rinnovo fintantoché il processo di riforma della legge n. 508 del 1999 non sia definitivamente completato.
9/1966/49. De Nichilo Rizzoli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 3-ter, comma 3, prevede che le verifiche della produzione scientifica dei professori di ruolo e dei ricercatori, di cui agli articoli 18, 22 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, siano utili ai fini della progressione economica di cui agli articoli 36 e 38 del medesimo decreto;
la semplice presentazione della relazione scientifica non è requisito sufficiente alla normale progressione di carriera (scatti biennali);
i Consigli di facoltà devono essere chiamati a valutazione meritocratiche comparative, che - per essere tali - non possono dichiarare meritevole la totalità dei docenti,

impegna il Governo

a dare istruzioni affinché, le università nella loro autonomia, possano graduare i benefici economici conseguenti la presentazione della prescritta relazione triennale di cui all'articolo 18 del succitato decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in modo comunque da assicurare il conseguimento dello scatto biennale ad un numero determinato di docenti.
9/1966/50. Berruti.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 1966, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 1, comma 1, detta il divieto per le università statali, che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, di procedere all'indizione di procedure concorsuali e all'assunzione di personale;
talune università sono ancora gravate di oneri impropri per la retribuzione di personale universitario addetto unicamente all'attività assistenziale (infermieri, portantini, tecnici di radiologia, etc.; medici assunti specificatamente per le attività assistenziali);
l'originaria inclusione nel 1994 di tali oneri nel Fondo di finanziamento ordinario si è gradatamente ridotto a meno del 50 per cento, a causa della percentuale di valutazione annua della spesa in conto personale rispetto all'anno precedente (mediamente 95-96 per cento della spesa precedente);
la difformità di situazione tra università le cui aziende di riferimento delle facoltà di medicina sono policlinici universitari e le altre per le quali dette aziende sono aziende ospedaliere-universitarie emerge chiaramente dall'entità dei cosiddetti «attenuatori», che appunto rilevano tra l'altro la spesa di personale universitario addetto all'assistenza;
il Consiglio di Stato, Commissione speciale, con parere del 9 aprile 2001 n. 1497/2000, ha chiarito che gli oneri relativi al personale assunto dall'Università per finalità unicamente assistenziali devono essere rimborsati dalle aziende ospedaliere all'Università;
le disposizioni sono invece concordi nel prescrivere che le spese occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale, anche nella fase di proroga dei rapporti ex articolo 19, comma 12, del nuovo CCNL e nelle more del relativo trasferimento alle aziende policlinico, debbano gravare sulle aziende medesime, secondo la generale previsione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del decorso contratto, implicitamente ribadita dal comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999,

impegna il Governo

ad adottare misure per un più corretto riparto di spese del personale universitario strutturato nelle aziende di riferimento delle facoltà di medicina, ed in particolare a conteggiare a carico delle aziende sanitarie gli oneri relativi del personale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999, così come gli oneri del personale non docente addetto esclusivamente ad attività assistenziali.
9/1966/51. Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il Senato della Repubblica, in sede di conversione del presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ha apportato alcune modifiche inserendo l'articolo 3-quinquies che riguarda la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendo, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, appositi decreti ministeriali per la determinazione degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari;
la legge n. 508 approvata all'unanimità nel 1999 agli articoli 1 e 2, ha sancito che le accademie di belle arti, d'arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori dimusica, gli Istituti musicali pareggiati e l'accademia nazionale di danza, costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di pari dignità e livello di quello universitario, e riconosce loro il diritto di darsi ordinamenti autonomi, rimandandone l'attuazione attraverso regolamenti di cui all'articolo 2 commi 7 e 8;
ad oggi, dopo quasi dieci anni dalla sua emanazione, solo due regolamenti sono stati prodotti: il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che attribuisce l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici attraverso appositi decreti ministeriali;
non è più procrastinabile portare ad ordinamento le sperimentazioni dei trienni di primo livello, ritenendo di seguire il modello rispondente agli obiettivi del Processo di Bologna che, com'è noto, dovrà essere portato a compimento entro il 2010, e di cui il sistema Afam è protagonista a pieno titolo, essendosi inserito grazie alla legge n. 508 del 1999, insieme al sistema universitario ma con proprie specificità, in un più ampio e moderno contesto didattico europeo relativo al terzo livello d'istruzione, indirizzo confermato dai pareri al riguardo resi dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
per poter dare sostanza all'autonomia delle istituzioni, già sancita dalla legge, e facendo riferimento alla strategia di Lisbona, quale importante applicazione del Processo di Bologna, ci si trova adesso nell'emergenza di dover ricorrere, in via del tutto straordinaria, ad una norma primaria per legittimare l'istituzione dei settori artistico-disciplinari, intesi, in analogia al sistema universitario, quali raggruppamenti di discipline omogenee culturalmente e professionalmente, per loro definizione elementi cardine dell'architettura dei saperi necessari ad una corretta articolazione dei modelli formativi ed inoltre flessibili e riformulabili in relazione alle istanze provenienti dalle trasformazioni delle società, delle culture e delle economie;
si ritiene che nella composizione dei decreti si debba tenere conto sia di quanto è avvenuto per l'università con la legge n. 341 del 1990, sia dei decreti del presidente della Repubblica emanati per il comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica 132/03 e decreto del Presidente della Repubblica 212/05), in considerazione del fatto che dare autonomia alle istituzioni significa comunque delineare gli spazi entro cui tale autonomia si debba e possa esercitare, riferendosi in particolare e dando attuazione a quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005, «Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi», che recita testualmente: «1. Con decreto del Ministro, sentito il Cnam, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attività formative relative alla formazione di base;
b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso»;
in considerazione del fatto che le istituzioni, in autonomia, scelgono tutte le altre attività formative individuate in detto articolo, salvo la prescrizione di attribuire con lo stesso decreto una percentuale compresa tra il 5 per cento ed il 15 per cento di crediti formativi per le attività a scelta dello studente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a:
far sì che i decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, determinino, oltre agli obiettivi formativi di ciascun corso, anche i settori artistico - disciplinari e le disciplinein essi raggruppate che le istituzioni attivano in relazione a detti obiettivi prefissati;
prevedere che le altre attività formative vengano attivate in autonomia dalle istituzioni secondo le diverse tipologie previste dalla medesima disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ferma restando la quota del 60 per cento di crediti formativi necessari per ciascun corso in corrispondenza dei suddetti settori.
9/1966/52. Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede l'integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie e un incremento del fondo per la concessione di borse di studio;
le risorse previste per le borse di studio compensano solo parzialmente le riduzioni apportate con legge di bilancio;
sulla base delle risorse fino ad oggi disponibili in alcune realtà territoriali, tra le quali l'Umbria, si è riusciti ad assicurare l'erogazione delle borse di studio a tutti gli aventi diritto;
anche le risorse finalizzate alla realizzazione di alloggi e residenze risultano parzialmente reintegrate - rispetto ai tagli già praticati con i precedenti provvedimenti - dal richiamato articolo 3, mentre risultano già da tempo approvati, e non ancora finanziati, progetti per la realizzazione di nuove strutture di accoglienza di studenti universitari,

impegna il Governo:

nelle procedure di riparto delle risorse previste, ad assicurare le condizioni per la continuità dell'erogazione delle borse di studio nei territori che hanno fatto fronte alla totalità delle richieste degli aventi diritto alle borse di studio per studenti capaci e meritevoli;
ad assicurare il finanziamento di quei progetti per alloggi e residenze che, in base alla legge n. 338 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, risultino prioritariamente cantierabili, quali quelli presenti in Umbria.
9/1966/53. Trappolino, Laffranco, Bocci, Girlanda, Sereni, Luciano Rossi.

La Camera,
premesso che:
il Paese versa in una situazione di obiettiva carenza di risorse, che, indipendentemente dalle cause e dalle responsabilità, obbligano il Governo ad attuare una diminuzione della spesa pubblica;
l'articolo 1-bis del decreto-legge in esame consente alle università di procedere, nell'ambito delle relative unità di conto, alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
il comma 3 dell'articolo 1 opera una revisione delle limitazioni al turn over del personale delle università disponendo che, per il triennio 2009-2013, le università statali possano procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ritiene che nei prossimi quattro - cinque anni, per ragiunti limiti di età, il numero di docenti dagli attuali quasi 62.000 diminuirà di almeno 20.000 unità;
il predetto meccanismo di «rientro dei cervelli», rischia di contribuire alla«non chiamata dei docenti idonei», creando peraltro difformità di trattamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire altresì alle università di procedere, nell'ambito delle unità di conto rese disponibili dal personale, a qualsiasi titolo, cessato dal servizio, a decorrere dal 1o gennaio 2009, alla copertura di posti di professori universitari di prima e seconda fascia, mediante la chiamata nel ruolo dei professori universitari e dei ricercatori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano conseguito un'idoneità, rispettivamente a professore di prima fascia ed a professore di seconda fascia, purché confermati in ruolo, da almeno tre anni, dando priorità a coloro che abbiano conseguito da più tempo la medesima idoneità.
9/1966/54. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Maccanti.

La Camera,
premesso che:
l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) grava sulle università in ragione dell'8,50 per cento, rispetto all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento cui sono assoggettati agli altri enti pubblici che, oltre a svolgere attività istituzionali, svolgono anche attività commerciale;
il decreto fiscale collegato alla legge finaziaria 2006 ha esonerato le imprese produttive dal pagamento dell'IRAP, finalizzandone i risparmi alla capacità di innovazione e sviluppo tecnologico;
l'applicazione di un trattamento privatistico dell'IRAP, consentirebbe a molti atenei di conseguire un elevato risparmio. Basti pensare che il solo ateneo statale di Milano, che ha registrato per l'anno 2008 un esborso di 18 milioni di euro, conseguirebbe un risparmio di 9 milioni di euro;
le università e gli enti di ricerca garantiscono lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, rivestendo un ruolo strategico per il Paese pari a quello esercitato dalle imprese produttive;
l'abbassamento dell'aliquota dall'8,50 per cento al 4,25 per cento creerebbe una fonte di risparmio non indifferente, tenuto conto dell'incidenza che l'attuale base imponibile ha sul costo medio stipendiale del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di determinare l'aliquota IRAP applicabile alle università in ragione del 4,25 per cento, onde sopperire alle gravi carenze strutturali che da troppo tempo affliggono questo settore di vitale importanza per il progresso e la competitività internazionale del Paese, in primo luogo l'estrema precarietà del personale docente e ricercatore.
9/1966/55. Goisis.

La Camera,
premesso che:
i titoli di studio rilasciati dalle amministrazioni universitarie determinano una certezza legale, in virtù della quale essi sono produttivi di effetti anche sul piano dell'ordinamento generale;
il valore legale delle lauree favorisce l'esistenza di sedi universitarie scadenti, che distribuiscono titoli ai quali spesso non corrisponde una buona preparazione, ma che consentono l'accesso a determinate carriere, ad esempio attraverso il requisito della laurea necessario per accedere ai migliori concorsi pubblici, che poi mediocri laureati possono, in teoria ma purtroppo anche in pratica, superare;
la riforma universitaria che, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ha introdotto i nuovi titoli accademici di «laurea» e «laurea specialistica», all'articolo 4, comma 3, ha voluto confermare esplicitamente il principio del valore legale, affermando che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale;
l'ordinamento nazionale ha comunque subìto un'ulteriore e più incisiva revisione nel corso della XIV legislatura. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ha determinato una nuova articolazione dei corsi e dei titoli (laurea triennale e laurea magistrale), prevedendo rispettivamente un percorso metodologico e professionalizzante e la revisione delle classi di laurea magistrale;
nell'ordinamento giuridico le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. In base all'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'abilitazione professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli conseguiti presso università o istituti superiori, e che abbiano altresì superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento;
a ben vedere, la distinzione tra qualifiche accademiche e qualifiche professionali, pur essendo un elemento caratteristico dell'ordinamento nazionale, ed avendo radici nella stessa Costituzione che, all'articolo 33, prescrive l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, determina il fatto che il possesso della sola qualifca accademica non sia sufficiente per l'accesso alle professioni pubbliche e private;
la legge prescrive, infatti, in addizione al titolo di studio, ulteriori accertamenti di preparazione professionale, tirocini pratici e, in alternativa agli esami di Stato, esami di concorso per l'accesso al pubblico impiego con funzione selettiva e comparativa degli aspiranti;
il valore del titolo legale, in Italia, si esaurisce nella legittimazione a sostenere esami di abilitazione per determinate professioni o a partecipare a concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione;
l'abolizione del valore legale del titolo di studio, che peraltro non trova più riscontri all'estero, può consentire di differenziare il prodotto offerto dai singoli atenei, facendo entrare le università in concorrenza tra loro, creando così un circolo virtuoso;
la suddetta abolizione consentirà inoltre di introdurre un principio di equità nell'ambito della distribuzione di posti di lavoro nel settore «pubblico», che finalmente godrà di personale scelto non più in base ad un singolo voto, bensì sulla base di specifiche e provate esperienze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abolire il requisito del valore legale del titolo di studio anche per raggiungere l'obiettivo di eliminare quel meccanismo perverso che non premia i meritevoli, bensì coloro che sono stati favoriti in virtù di votazioni più alte, ottenute in università meno scrupolose a valutare l'effettiva preparazione degli studenti, contestualmente promuovendo l'adozione da parte delle università di curricula armonizzati (sia nella durata che nei contenuti) ed assicurando, nell'ambito della predetta liberalizzazione formativa, il rafforzamento delle garanzie sociali e di eguaglianza dei cittadini.
9/1966/56. Grimoldi, Goisis, Rivolta, Maccanti.

La Camera,
premesso che:
le università e gli enti pubblici di ricerca hanno provveduto in questi ultimi anni ad attuare politiche di reclutamento di personale docente e ricercatori attraverso il convenzionamento con enti privati, ad esempio fondazioni bancarie o aziende;
i bandi relativi a questa procedura di reclutamento sono stati emanati nel 2008 e i relativi concorsi dovrebbero tenersi nel 2009, con chiamata degli idonei nel 2009/2010. Queste assunzioni, essendo finanziate da enti privati o da aziende, non saranno a carico del bilancio delle università, ovvero non vi saranno oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
i commi 1 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame pongono, per contro, limiti alla possibilità di assunzione da parte delle università di personale docente di ruolo, in particolare:
l'articolo 1, comma 1, dispone che le università statali che superino il limite del 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario per le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo non possano indire nuove procedure concorsuali e di valutazione comparativa e non possano assumere personale;
l'articolo 1, comma 3, opera una revisione delle limitazioni al turn over del personale delle università, disponendo in particolare che, per il triennio 2009-2011, le università statali possano procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a salvaguardare le chiamate a ruolo per gli idonei relativi ai concorsi banditi attraverso il convenzionamento con enti pubblici o aziende.
9/1966/57. Polledri.

La Camera,
premesso che:
in data 23 luglio 2008 il Governo aveva accolto come raccomandazione l'ordine del giorno Strizzolo 9/1386/192 con cui si impegnava lo stesso Governo «ad adottare le opportune iniziative normative volte ad integrare, già in occasione della prossima finanziaria, gli stanziamenti per le istituzioni universitarie; e a monitorare l'impatto delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivedere i criteri di riparto dei finanziamenti al fine di riequilibrare gli stanziamenti in favore delle università attualmente sottofinanziate»;
in sede di finanziaria non solo non si sono integrati gli stanziamenti, ma si sono determinate ulteriori restrizioni di risorse al comparto dell'università e della ricerca;
con il provvedimento in esame il Governo, a fronte delle forti sollecitazioni pervenute dal mondo della scuola e dalle istituzioni locali, ha parzialmente ridotto il taglio dei fondi per il comparto università e ricerca disposti con il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
con l'articolo 2 del provvedimento in esame, la destinazione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008 viene ripartita tenendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e della ricerca scientifica e nonanche - in sede di prima applicazione - la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle sedi didattiche;
il riparto di gran parte delle risorse, come si evince anche dai documenti tecnici di supporto ai testi legislativi in esame, viene ancora effettuato sulla base della spesa storica dei singoli atenei, penalizzando così le università più virtuose e meritevoli (fra queste certamente quella di Udine) che hanno accumulato negli ultimi anni un sottofinanziamento che determina per esse una situazione finanziaria di grande difficoltà,

impegna il Governo

in sede di ripartizione delle risorse aggiuntive, previste dal provvedimento in esame, a definire modalità e indirizzi che tengano conto della necessità di ristorare - almeno parzialmente - la condizione finanziaria delle università ingiustamente sottofinanziate.
9/1966/58. Strizzolo.

La Camera,
premesso che,
si conviene sulla necessità di introdurre nel sistema universitario meccanismi meritocratici che incentivino la qualità della didattica e della produzione scientifica secondo standard internazionali;
si conviene dunque che l'allocazione di una quota significativa e crescente del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, sia ripartita tenendo conto dei risultati dei processi formativi e della qualità della ricerca scientifica prodotta dalle strutture universitarie, così come parzialmente previsto dall'articolo 2 del provvedimento in esame;
il comma 2 dell'articolo 3-ter del provvedimento in esame, condiziona l'attribuzione di una quota pari al 50 per cento degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1o gennaio 2011, all'effettuazione nel biennio precedente di una sola pubblicazione scientifica, introducendo in questo modo un primo rudimentale meccanismo di valutazione dell'attività scientifica dei singoli ricercatori e docenti universitari,

impegna il Governo

a proseguire lungo questa strada considerando la possibilità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di identificare, con normativa statale, per ciascuna delle quattordici aree disciplinari, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche, stabilendo che, fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, le singole università possano autonomamente prevedere la decurtazione dello scatto biennale, fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento, fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel biennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi di cui sopra, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo.
9/1966/59. Vassallo.

La Camera,
premesso che:
la fluttuazione del costo dell'energia derivante dai combustibili fossili rappresenta un aggravio per la gestione finanziaria anche degli atenei e che il capitolo di bilancio relativo ai consumi energetici rappresenta una voce significativa;
si conviene sull'opportunità di ridurre i consumi sia per rispondere adimperativi etici, sia per rispettare l'ambiente nonché per reperire risorse aggiuntive operando un'economia di scala;
all'articolo 2, comma 2, non si fa riferimento al risparmio energetico quale fattore discriminante nell'allocazione di una quota significativa del fondo di finanziamento ordinario per l'università,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota non inferiore al 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli atenei e ai dipartimenti che ottengano i migliori risultati in termini di efficace ed efficiente gestione delle risorse energetiche, ovvero di riduzione dell'approvvigionamento da fonti derivanti dai combustibili fossili, con progressivi incrementi negli anni successivi.
9/1966/60. Bratti.

La Camera,
premesso che:
per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto in esame le università statali che, al 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono procedere all'assunzione di personale;
il numero delle università che si trovano in tali drammatiche condizioni è matematicamente destinato ad aumentare negli anni successivi al 2009, a causa della somma dei tagli al fondo di finanziamento ordinario previsti dal «decreto ICI» (decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126) e dal decreto finanziario triennale della scorsa estate (decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
un limitato numero di valenti studiosi, che in anni recenti ha conseguito l'idoneità a professore associato e professore ordinario, era in procinto di prendere servizio presso una di queste sedi o prevedeva ragionevolmente di esservi chiamato nell'immediato futuro, ed ora, in virtù del combinato disposto della suddetta legge n. 133 del 2008 e del decreto in esame, tale presa di servizio potrebbe, imprevedibilmente e senza loro colpa, slittare in avanti di diversi anni,

impegna il Governo

a individuare interventi legislativi atti a prolungare adeguatamente la scadenza dell'idoneità, nello stesso spirito di quanto previsto in circostanze analoghe dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la legge 4 novembre 2005, n. 230.
9/1966/61. Causi.

La Camera,
premesso che:,
per effetto di un emendamento approvato dal Senato al comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame, sono stati sottratti al nuovo regime concorsuale i ricercatori assunti con contratto triennale rinnovabile per una durata complessiva massima di sei anni previsti dall'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (ricercatori universitari con contratto a tempo determinato);
in queste condizioni la loro assunzione rimane disciplinata da ciascuna università con regolamenti propri, cui l'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, impone solo di assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti;
il quadro finanziario, che già non era roseo, potrebbe dal 2010 in poi diventare drammatico a causa del cumulo dei tagli al fondo di finanziamento ordinario previsti prima dal «decreto ICI» (decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126) e poi dal decreto finanziario triennale della scorsa estate (decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e questo potrebbe costringere molti atenei a fare largo uso dei contratti a tempo determinato per i ricercatori universitari;
le linee guida per l'università presentate dal Ministro Gelmini lo scorso novembre prevedono di dare priorità ad un meccanismo di reclutamento dei giovani ricercatori ispirato ai principi della «Carta europea dei ricercatori», e basato sulla valutazione del merito, senza fare distinzione fra ricercatori universitari a tempo indeterminato e ricercatori con contratto a tempo determinato,
le università straniere e, in italia, l'Istituto nazionale di fisica della materia, ricorrono a modalità di assunzione consistenti in contratti a tempo determinato (denominati «tenure track») con durata massima del tutto simile a quelli previsti dall'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in cui è prevista la possibilità, sulla base di una rigorosa e selettiva valutazione dell'attività svolta dal ricercatore e dall'esito non scontato, che i contratti stessi si convertano, limitatamente ad un'aliquota definita di personale, da tempo determinato a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a studiare e individuare, anche sulla base dell'esperienza estera, interventi legislativi atti ad introdurre nel sistema universitario italiano la posizione di ricercatore con contratto «tenure track».
9/1966/62. Bachelet, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
negli enti pubblici di ricerca il taglio del 10 per cento della pianta organica (effetto del decreto finanziario triennale della scorsa estate, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) si aggiungeva ad una riduzione del 5 per cento imposta nel 2005, e avrebbe bloccato di fatto il turn over per i prossimi 4 anni;
il comma 9 dell'articolo 1 del decreto in esame, che esclude gli enti di ricerca dal suddetto taglio, migliora solo di poco la situazione, perché molti grandi enti di ricerca si trovano comunque molto prossimi al completamento della pianta organica all'inizio del 2009, il che costituirà una grave limitazione per le politiche di reclutamento dei prossimi anni;
a questo quadro di sofferenza degli enti di ricerca contribuisce anche la limitazione relativa alla spesa per i contratti a tempo determinato, che rende i fondi disponibili totalmente insufficienti a traghettare i tanti precari accumulatisi a causa dei blocchi delle assunzioni vigenti dal 2002 verso una selezione per un contratto a tempo indeterminato: a legislazione vigente, ben pochi dei ricercatori precari potranno essere assorbiti in modo stabile nei prossimi 3-4 anni; inoltre, sempre a causa della limitazione nelle spese per contratti a tempo determinato, la gran parte degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato non potranno essere rinnovati,

impegna il Governo

a individuare interventi legislativi atti a rimuovere gli ostacoli residui affinché la parte migliore dei giovani attualmente impegnati nei progetti nazionali e internazionali degli enti di ricerca non vada perduta, compromettendo pesantemente la prosecuzione delle ricerche attualmente in corsoe in diversi casi anche l'immagine dell'Italia nel mondo della ricerca internazionale.
9/1966/63. Miglioli, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
si conviene sulla necessità di introdurre nel sistema universitario meccanismi meritocratici che incentivino la qualità della didattica e della produzione scientifica secondo standard internazionali;
si conviene che l'allocazione di una quota significativa e crescente del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, sia ripartita tenendo conto della qualità dei risultati didattici e della ricerca scientifica prodotta dalle strutture universitarie, così come parzialmente previsto dall'articolo 2 del provvedimento;
le linee guida per l'università presentate dal Ministro Gelmini lo scorso novembre confermano la strategia cui tutti i precedenti governi hanno contribuito negli ultimi quindici anni, mirante a definire e perfezionare un modello di valutazione delle strutture universitarie e di ricerca che consenta un'allocazione delle risorse su base qualitativa,

impegna il Governo

ad assicurare, secondo quanto previsto dalle linee guida per l'università presentate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca lo scorso novembre, una rapida entrata in funzione dell'Agenzia nazionale della valutazione.
9/1966/64. Froner, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, definisce le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori, senza che si tenga debitamente conto dell'illustrazione e della discussione delle pubblicazioni davanti alle commissioni;
è opportuno disincentivare pratiche di cooptazione non meritocratiche, che screditano il sistema universitario italiano, e promuovere processi virtuosi che premino i candidati più meritevoli riducendo drasticamente l'arbitrarietà dei commissari nella procedura di valutazione,

impegna il Governo

a definire norme rigorose che consentano l'oggettiva valutazione, unitamente ai titoli, dell'attività di ricerca e la stima del carattere scientifico delle pubblicazioni del candidato, in particolare attraverso la loro illustrazione e discussione davanti alla commissione.
9/1966/65. Fiorio, Federico Testa.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;
in questo ambito, la valorizzazione delle tradizioni e delle specificità culturali riveste particolare importanza;
Caraffa di Catanzaro, fondata intorno al 1450 da albanesi, è l'unico comune in tutta la provincia di Catanzaro che conserva, ancora oggi, lingua, cultura e tradizioni arbëreshë;
soltanto Vena di Maida - che però è frazione di circa 1000 abitanti del comune di Maida (CZ) e fa parte scolasticamente dell'Istituto comprensivo di Maida - conserva lingua, cultura e tradizioni arbëreshë come Caraffa di Catanzaro;
sin dal 1971/72 il sistema scolastico di Caraffa di Catanzaro (scuola materna, elementare e media) gode di una autonomia tale da consentire la tutela di questo patrimonio culturale;
tale autonomia, in considerazione delle innumerevoli iniziative intraprese da autorità e organi scolastici - spesso in collaborazione con altri istituti scolastici arbëreshë delle province di Cosenza e di Crotone in cui sono presenti altre comunità di origine albanese, nonché con istituzioni pubbliche e associazione ad hoc - è stato lo strumento principale per la tutela del patrimonio arbëreshë;
a seguito del «dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome» previsto dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, l'eventuale perdita dell'autonomia scolastica ed il conseguente accorpamento dell'Istituto comprensivo statale di Caraffa di Catanzaro ad un istituto scolastico di altro comune di lingua non arbëreshë comporterebbe un colpo esiziale alle stesse radici etno-culturali della comunità di Caraffa di Catanzaro;
lo stesso Comune di Caraffa di Catanzaro è stato promotore di iniziative finalizzate a salvaguardare la cultura di origine della comunità, elaborando e promuovendo programmi e progetti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mirati all'insegnamento della lingua arbëreshë nei tre ordini di scuola, integrandoli anche con programmi di eventi culturali, sociali e tradizionali che hanno fatto di Caraffa di Catanzaro un dei centri più vitali del mondo italo-albanese;
pur trovandosi la comunità di Caraffa di Catanzaro in un contesto territoriale e culturale - confinante e contiguo con Catanzaro, capoluogo di regione, e altri comuni tutti non facenti parti di minoranza linguistica - che non favorisce la tutela delle minoranze culturali, ha tuttavia saputo conservare lingua e tradizioni grazie al contributo straordinario delle proprie istituzioni scolastiche;
attualmente il numero complessivo di alunni dell'Istituto comprensivo di Caraffa di Catanzaro è 211 e non vi sono comuni contigui di origine albanese (eccetto la frazione Vena del comune di Maida a cui si è prima accennato) con i quali sarebbe logico un accorpamento,

impegna il Governo

ad attuare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa utile per preservare e assicurare, alla luce degli articoli 3 e 6 della Costituzione e della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), l'autonomia scolastica dell'Istituto comprensivo Statale di Caraffa di Catanzaro, strumento principale e determinante per tutelare lingua, cultura e tradizioni di origine della comunità di Caraffa di Catanzaro.
9/1966/66. Oliverio, Laganà Fortugno.

La Camera,
premesso che:
i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame introducono una disciplina transitoria, volta a modificare i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario;
le disposizioni succitate, rispetto alla disciplina attuale, sostituiscono le commissioni locali elette su base nazionale, previste dalla legge n. 210 del 1998, con commissioni sorteggiate da una lista eletta su base nazionale, per un numero triplo dei membri richiesti;
l'elezione dei commissari ha dato, negli anni, ampia prova di essere un sistema che induce a comportamenti poco trasparenti, basati sulla logica dello scambio, tanto da offuscare il merito scientifico dei candidati;
è più che mai necessario che l'università italiana recuperi credibilità, in Italia ma anche all'estero, dato che nessuna università italiana si colloca tra le prime 100 al mondo;
la disciplina introdotta, come già sottolineato, è una disciplina transitoria, limitata, per il reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia, alle procedure di valutazione comparativa della prima e della seconda sessione 2008, mentre i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, si applicheranno fino al 31 dicembre 2009,

impegna il Governo

in sede di riordino delle procedure relative alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi da docente universitario, a prendere in considerazione il sistema del sorteggio puro dei commissari, all'interno di una lista di professori ordinari iscritti, affinché i concorsi diventino davvero meritocratici e l'immagine dell'università italiana riacquisti attendibilità in Italia e all'estero.
9/1966/67. Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il meccanismo di costituzione delle commissioni esaminatrici, previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, si colloca nell'ambito della disciplina relativa al reclutamento dei professori universitari;
il sistema attuale, basato su concorsi banditi dalla sede, è fortemente condizionato da influenze esterne, dato che le commissioni giudicatrici sono formate da docenti provenienti da altre sedi e sono scelti in maniera elettiva, ciò che permette l'influenza di lobby di potere all'interno dei settori disciplinari, spesso in contrasto con le esigenze locali;
il motivo per cui il reclutamento ha tradito la sua funzione di promozione meritocratica è quindi dovuto fondamentalmente al fatto che nella scelta dei docenti prevalgono interessi personali e di potere su quelli della didattica e della ricerca;
la scarsa credibilità dell'attuale reclutamento, che sconta un grave provincialismo culturale intrecciato a fenomeni degenerativi del sistema, rende improrogabile una revisione dei meccanismi attuali;
un reclutamento nazionale centralizzato garantisce sicuramente una migliore valutazione comparativa dei candidati e dunque maggiori probabilità che il merito prevalga rispetto ad altre influenze;
occorre, pertanto, ripensare nel loro complesso i meccanismi del reclutamento dei docenti,

impegna il Governo:

a dare seguito a quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso della premessa e ad attivarsi, conseguentemente, nelle sedi opportune affinché la valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari abbia luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando, con un numero di idonei pari al doppio del numero dei posti disponibili, con termine di tre anni per le università virtuose e con la possibilità per le università di ricorrere agli elenchi degli idonei per la copertura di posti già banditi o di quelli che dovessero essere banditi successivamente;
a valutare inoltre, l'opportunità di introdurre parametri di valutazione internazionali come pre-requisiti per la partecipazione ai concorsi.
9/1966/68. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il sistema universitario, con particolare riferimento alla disciplina del reclutamento del personale docente, si trova in un momento di grave crisi;
il Parlamento, nel corso della XIV legislatura, aveva approvato una riforma organica del sistema universitario (legge 4 novembre 2005, n. 230, cosiddetta «legge Moratti») successivamente oggetto di numerosi interventi di modifica,

impegna il Governo

ad adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte al ripristino del contenuto integrale della citata «legge Moratti».
9/1966/69. Mario Pepe (PDL).

La Camera,
premesso che:
il progresso di una società civile è fortemente legato alla ricerca scientifica;
in Italia la percentuale di PIL investita nel settore della ricerca è decisamente inferiore alla media europea che, invece, risulta ogni anno in costante aumento;
in Europa, mediamente, si investe per la ricerca l'1,6 per cento del prodotto interno lordo mentre nel nostro Paese appena lo 0,8 per cento: ne consegue che la fuga dei «cervelli italici» è connessa alla scarsa competitività del Paese nei settori economici di punta;
la carenza di finanziamenti ha causato non solo un notevole gap in termini di progresso scientifico e civile tra i Paesi che investono ed il nostro, ma è stata determinante per lo sviluppo del fenomeno del brain drain;
moltissimi ricercatori italiani sono costretti, ogni anno, a cercare lavoro all'estero e le cause sono molteplici: la mancanza di finanziamenti rende impossibile il progresso di qualsiasi attività di ricerca, gli studiosi si trovano sempre più spesso nell'impossibilità di avanzare nelle carriere per il noto fenomeno del «baronato universitario», gli stipendi non risultano adeguati, mancano le strutture e l'organizzazione per accogliere nuovi gruppi di studio e per sviluppare nuove idee che possano far «decollare» la ricerca italiana;
le conseguenze culturali di questa singolare esportazione sono gravi, anche se difficili da quantificare, ma quelle di natura economica sono sotto gli occhi di tutti: il nostro Paese è l'unico, tra i circa trenta Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ad avere un deficit strutturale nella bilancia dei pagamenti relativa alle tecnologie più avanzate;
alla luce di quanto esposto, è evidente che i ricercatori italiani considerino molto più conveniente per il loro futuro professionale trasferirsi all'estero privando così il nostro Paese di risorse umane fondamentali;
è paradossale, ed altresì grave, che l'Italia continui ad investire nella formazione di studenti che poi lavorano all'estero e contribuiscono allo sviluppo dei Paesi competitori senza che la politica dimostri di averne quantomeno contezza;
sarebbe, quindi, assolutamente necessario promuovere e sviluppare la cultura della scienza intesa come tendenza all'innovazione che in tutti i Paesi del mondo è determinante per la positiva evoluzione della società civile;
sarebbe, altresì, fondamentale fornire ai giovani «cervelli» italiani condizioni certe di inserimento e di avanzamento nel mondo del lavoro in Italia che li invoglino a contribuire allo sviluppo scientifico del nostro Paese;
è opportuno avanzare l'ipotesi che il futuro dei giovani ricercatori dipenderà da come la politica si renderà conto delle loroesigenze e di quanti piccoli passi saprà muovere verso il loro reintegro in Italia,

impegna il Governo

ad agevolare il rientro dei ricercatori italiani impegnati in attività lavorative all'estero attraverso costanti interventi volti a garantire loro condizioni strutturali, organizzative ed economiche idonee al corretto svolgimento della ricerca scientifica in Italia;

a riconoscere, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un credito d'imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e di contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitari all'estero e che rientrino in Italia a svolgere la propria professione.
9/1966/70. Murgia.

La Camera,
premesso che:
nelle università italiane insegnano oggi, facendo lo stesso lavoro, quattro diverse categorie di docenti:
a) docenti a contratto, legati alle sedi universitarie da rapporti di lavoro precari;
b) ricercatori, la cosiddetta terza fascia di docenza, che sono personale di ruolo, ma godono di uno status meno qualificato, e di stipendi inferiori, a parità di anzianità, di quelli delle due categorie successive;
c) professori associati, cioè docenti di seconda fascia, che hanno meno prerogative dei professori ordinari, ma che sostanzialmente svolgono le stesse funzioni, e spesso anzi sono responsabili di corsi più importanti di quelli che sono prerogativa dei professori ordinari; anch'essi a parità di anzianità di carriera hanno stipendi inferiori;
d) infine i professori ordinari, o di prima fascia, i cosiddetti baroni, molti dei quali sono autentiche glorie nazionali, e luminari della scienza, il cui valore è a volte messo in dubbio dal fatto che fino ad oggi la carriera accademica è stata inquinata da gravi fatti di nepotismo;
tutto ciò determina quindi un meccanismo di cooptazione, che può anche avere degli aspetti positivi, ma che di fatto genera spesso carriere riservate a figli, parenti, amici, ecc. dei professori in carica,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle nuove regole che opereranno una razionalizzazione dello status giuridico dei docenti, proposte concrete e decise per l'ingresso unico alla docenza, favorendo una progressione di carriera distinta dal reclutamento e totalmente legata alla meritocrazia, articolata in classi stipendiali, con conseguente obbligatorietà del giudizio periodico, funzionale alla progressione medesima.
9/1966/71. Maccanti, Goisis, Grimoldi, Rivolta.

La Camera,
premesso che:
la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari prevede all'articolo 1 che in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, che « la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi» e l'articolo 3 della medesima legge prevede al comma 1 che allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari e al comma 2 che le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gliostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
l'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede che le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e che le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse;
l'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede che con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica « sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare; b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi»;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 recante uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, si è previsto che la concessione delle borse di studio- unitamente alla concessione degli altri servizi elencati nell'articolo 2, comma 1- è subordinata al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5 del medesimo decreto e che i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6 del medesimo decreto;
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni e, in base al comma 9 del medesimo articolo 5, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro; ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro;
il comma 11 dell'articolo 5 prevede che a partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio;
con il decreto ministeriale 29 gennaio 2008, recante aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore condizione economica equivalente e dell'indicatore condizione patrimoniale equivalente anno accademico 2008/2009, si prevede che da ultimo per l'anno accademico 2008/2009 i limiti massimi dell'indicatore della situazioneeconomica equivalente, stabiliti per l'anno accademico 2007/2008 tra i 13.686,64 ed i 18.248,85 euro, sono aggiornati per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del +1,7 per cento e pertanto sono stabiliti tra 13.919,31 ed i 18.559,08 euro e, con riferimento alla variazione dell'Indice generale ISTAT di cui al comma 1, per l'anno accademico 2008/2009 i limiti massimi dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti per l'anno accademico 2007/2008 tra i 23.951,62 ed i 30.794,94 euro, sono aggiornati tra i 24.358,80 ed i 31.318,45;
la legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede all'articolo 22 che ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati e che per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali (comma 1); in relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali (comma 2); gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e i titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli (comma 3),

impegna il Governo

ad aggiornare i limiti massimi dell'indicatore della condizione economica equivalente e dell'indicatore della condizione patrimoniale equivalente in modo tale da ampliare in modo significativo la fascia di reddito che può beneficiare delle borse di studio, a rendere più stringenti i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente ai fini della concessione delle borse di studio e ad intensificare i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria sulle autocertificazioni rese dagli studenti interessati all'erogazione delle borse di studio.
9/1966/72. Giammanco.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 8-bis, reca disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei professori universitari di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
l'articolo 72, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha di recente modificato la norma di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, rendendo la richiesta subordinata al parere favorevole dell'Amministrazione;
è opportuno monitorare gli effetti applicativi della citata disposizione di cui al comma 8-bis dell'articolo 1, tenendo conto della situazione finanziaria delle singole università, nel determinare il numero dei professori che possono eventualmente usufruire del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le opportune direttive affinché le università, ove le specifiche situazioni finanziarie e la loro evoluzione alla luce della normativa vigente consentono difar fronte all'impegno finanziario relativo, predetermino criteri trasparenti per la concessione del trattenimento in servizio, avendo riguardo della carenza di professori in specifici settori scientifico-disciplinari e della continuità della produzione scientifica dei richiedenti.
9/1966/73. Castellani.

La Camera,
premesso che:
una delle cause della patologica proliferazione di sedi, corsi di laurea, insegnamenti universitari inutili o comunque non giustificati da motivazioni scientifiche e di ricerca o da reali opportunità di lavoro è il sistema di distribuzione delle risorse economico-finanziarie pubbliche,

impegna il Governo:

a mettere a punto, per l'erogazione di qualsiasi tipo di risorsa, un sistema di indicatori quantitativi di valutazione di efficacia ed efficienza in termini di didattica e di ricerca;
ad applicarli progressivamente in modo che alla fine di un triennio tutte le risorse di origine ministeriale siano distribuite completamente mediante tale sistema.
9/1966/74. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
una delle cause della patologica proliferazione di sedi, corsi di laurea, insegnamenti universitari inutili o di bassissimo livello qualitativo che caratterizza il sistema universitario italiano e che lo pongono complessivamente lontano dagli standard dei principali paesi industrializzati è il valore legale del titolo di studio;
l'uguale valore della laurea è di fatto un incentivo a frequentare sedi e corsi di studi dequalificati il cui vero obbiettivo non è la qualità della formazione ma il conseguimento del titolo di studio con il minimo sforzo,

impegna il Governo

a predisporre, con le opportune azioni normative, l'abolizione del valore legale della laurea in modo da permettere al sistema universitario una virtuosa competizione basata sulla qualità della didattica e della ricerca e agli studenti la scelta di percorsi formativi basati sulla capacità e il merito, così come avviene nei migliori sistemi universitari a livello internazionale.
9/1966/75. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
attualmente nell'università pubblica è presente un forte vincolo restrittivo per quanto riguarda la fissazione delle tasse di iscrizione;
tale vincolo da una parte impedisce alle università più qualificate di migliorare il livello raggiunto con ulteriori investimenti sulla didattica e sulla ricerca, dall'altra garantisce alle sedi peggiori di pretendere comunque finanziamenti ministeriali consistenti;
il sistema di dipendere quasi totalmente dai finanziamenti ministeriali facilita comportamenti basati su vicinanze politico-partitiche ed invita a pratiche di potere e di sottogoverno;
le università private sono libere di finanziarsi come meglio credono, sono in grado di fare maggiori investimenti in didattica e ricerca e di perseguire liberamente obiettivi di qualità e rigore;
tutto ciò si traduce in un oggettivo vantaggio per il sistema universitario privato rispetto a quello pubblico ed uno svantaggio per gli studenti e le loro famiglie che sono posti di fronte all'alternativa di una università pubblica poco costosa ma spesso dequalificata e una privata in cui la qualità è possibile ma va pagata molto di più;
le tasse universitarie del sistema pubblico sono fra le più basse del mondo industrializzato ma ciò non solo non garantisce il diritto allo studio alle fasce economicamente deboli ma al contrario fa in modo che la «viscosità sociale» sia in Italia la più alta nel mondo industrializzato;
analisi e studi sono concordi nel mostrare che i figli della «classe dirigente» (spesso impegnata a parole nella demagogica difesa di tale sistema) frequentano prevalentemente università private o di altri paesi in cui tale sistema non è consentito,

impegna il Governo

a predisporre le opportune iniziative normative per l'abolizione degli attuali vincoli in materia di tasse di iscrizione universitaria e per realizzare un sistema di reale diritto allo studio basato su capacità e merito, al fine di consentire anche alle fasce economicamente deboli di frequentare università qualificate e di eccellenza, come avviene nei migliori sistemi universitari a livello internazionale.
9/1966/76. Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha un suo punto qualificante nella figura e nel ruolo dei ricercatori, essenziali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi che il provvedimento stesso si propone;
infatti, oggi parlare di diritto allo studio significa - tra le altre cose - potenziare le strutture di accoglienza degli studenti in veri e propri campus, dove possano convivere accanto ai loro docenti, soprattutto i più giovani e disponibili, per discutere con loro, interagire nei progetti di ricerca;
significa creare le occasioni perché si possa proporre l'eccellenza nell'eccellenza attraverso collegi universitari, che non siano solo case-famiglia per studenti, ma contesti ad alto livello culturale dove la convivenza tra studenti e ricercatori serva ad integrare il proprio processo formativo partecipando ad iniziative di altri corsi di laurea, di servizio e di volontariato, di scambi;
significa attuare un sistema tutoriale (al riguardo si consideri l'impostazione del decreto del Presidente delle Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) che accompagni gli studenti nel loro percorso formativo per aiutarli a sviluppare pienamente le loro potenzialità, intervenendo tempestivamente nelle loro difficoltà, facilitando i recuperi di tempo e di competenze. Sono quasi 30 anni che se ne parla (dai tempi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) ma troppo presto le università hanno rinunciato a chiedere ai loro docenti, a cominciare dai ricercatori, questo specifico servizio personalizzato che potrebbe contrastare in modo efficace non solo l'emorragia di studenti, i loro abbandoni, i loro ritardi, ma anche quella perdita di entusiasmo, quella sorta di inerzia rassegnata con cui contemplano il mondo che li circonda sentendosi impotenti a intervenire per cambiarlo; un tutorato che dovrebbe arrivare fino al placement che aiuta gli studenti ad orientarsi nella scelta professionale, nell'approccio agli stage o ai tirocini post-laurea;
parlare di «valorizzazione del merito» significa oggi riconoscere il merito di un ricercatore determinato e ambizioso, che sappia porsi domande e muoversi al di fuori di un sapere conformista per cercaree trovare le contraddizioni del suo sistema di riferimento e andare oltre. Significa valorizzare l'amore per la ricerca come conquista di un sapere nuovo e non come mera ripetizione di esperimenti fatti da altri;
significa permettere ad un giovane dottorando prima, ricercatore dopo, di accedere agli up grade successivi nei tempi giusti, per la propria attività di ricerca, documentata da pubblicazioni che confermino i risultati ottenuti, a dimostrazione della propria autonomia nel progettare e realizzare una ricerca;
significa riconoscere il merito di un ricercatore che sa attrarre fondi alla propria ricerca, perché sa fare ricerca anche sui fondi e dei fondi necessari per fare ricerca, crea gruppi di lavoro internazionali per ottenere risorse adeguate, mostrando spirito di iniziativa e capacità imprenditoriale;
significa riconoscere chi ama fare didattica, e si interessa dei suoi allievi, fa della didattica ricerca, cerca nuovi modelli di insegnamento in funzione di nuovi modelli di apprendimento più efficaci. Un giovane ricercatore che sappia innovare tecnologicamente il suo corso, sfruttando le risorse della distance learning attraverso un buon profilo di teledidattica;
significa apprezzare nel ricercatore-docente la sua dedizione alla formazione professionalizzante dei suoi allievi, alla acquisizione delle competenze operative indispensabili per fare il medico, l'infermiere o il tecnico nelle diverse scienze mediche, ma anche il maestro nella scuola primaria o il professore di filosofia, il tempo necessario e la fantasia pedagogica indispensabile, con una irrinunciabile capacità organizzativa, senza accontentarsi della didattica ex cathedra, tutto sommato più semplice. Saper e poter insegnare in piccoli gruppi è drammaticamente necessario per assicurare lo sviluppo delle competenze che definiscono il professionista che esce dall'università; significa valorizzare il merito misurando l'impatto che il suo lavoro didattico ha sugli allievi. Quanto imparano da lui, come elaborano questo sapere in forme di competenza reale, flessibile e rigorosa al tempo stesso, adattabile a contesti nuovi e diversi per guardare al mondo del lavoro con il senso positivo di una avventura intellettuale ed umana;
per tali ragioni occorre, però, pensare l'università come sistema, rifuggire dalle soluzioni parziali, frammentate, e convincersi che il sistema di selezione dei docenti, tramite i concorsi, è strettamente collegato alla capacità di produrre ricerca scientifica di alto livello, indispensabile per attrarre risorse economiche adeguate per ulteriori attività di ricerca, per essere percepita come polo di attrazione per studenti di qualità e come bacino di formazione post-laurea per dottorandi di ricerca, e per ricercatori potenziali. L'università è un tessuto unico in cui solo tenendo insieme tutte le sue funzioni è possibile raggiungere anche uno solo dei suoi obiettivi: didattica e ricerca sono due facce di una stessa medaglia e occorre tener conto che il sistema amministrativo dell'università è al servizio delle sue funzioni principali. Un apparato burocratico farraginoso, inerte, che si pone più come ostacolo al voler fare degli studenti e al saper fare dei docenti, finisce col bruciare le migliori risorse che sono alla base della vita universitaria. Quante volte i ricercatori si sono fatti promotori di soluzioni, si sono offerti di lavorare in fase di progettazione dei modelli organizzativi e si sono sentiti respingere come se fossero estranei ad un sistema di cui dovrebbero essere protagonisti e che per di più dovrebbe essere esemplare sul piano delle proposte attuative per fare anche di questa prassi un modello di formazione? Per ottenere tutto ciò il rigore morale che sta a monte di qualsiasi procedura concorsuale si riflette anche nel rigore altrettanto forte con cui vengono gestite tutte le pratiche di formazione dei potenziali ricercatori. I concorsi con le regole attuali furono un tentativo di rispondere ad un sistema che non funzionava e hanno mostrato di funzionare a singhiozzo, a seconda del rigore morale di chi le presidiava. Analogamentele nuove regole vogliono essere un segno di speranza, per una università più giusta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti del blocco del turn over disposto dal provvedimento in esame, al fine di adottare, per quanto di sua competenza, ulteriori iniziative finalizzate a favorire l'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, volte all'assunzione di personale per posti di ricercatore universitario, entro il limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa a tutto il personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente, prevedendo che la sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni sia certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9/1966/77. Binetti, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame parlamentare, i tempi ristretti relativi alla decretazione d'urgenza hanno limitato e, per quanto riguarda la Camera dei deputati completamente escluso, la possibilità di migliorare il testo del provvedimento in esame che, data l'importanza e la delicatezza della materia trattata, richiederebbe una maggiore attenzione da parte del legislatore;
le disposizioni del decreto-legge per essere efficaci devono essere seguite tempestivamente da una riforma organica per il rinnovamento e la riqualificazione funzionale del sistema universitario italiano;
il 6 novembre 2008, contestualmente all'approvazione su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del decreto legge in esame, il Consiglio dei Ministri ha esaminato il documento «Linee guida del Governo per l'Università» presentato dallo stesso Ministro, anticipando i contenuti di un ampio disegno di legge di prossima presentazione al Parlamento «i cui capisaldi saranno: autonomia degli Istituti, responsabilità degli operatori e riconoscimento del merito»;
il mondo accademico, anche attraverso alcuni organismi rappresentativi, ha manifestato una ampia disponibilità a impegnarsi per una riforma organica che persegua tali obiettivi. In questo senso vanno i contenuti del documento approvato dall'Assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) il 25 settembre 2008, e della mozione approvata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) il 9 ottobre 2008;
mai come oggi si creano condizioni favorevoli per interventi organici che devono in ogni caso essere valutati nella sede parlamentare con il concorso delle opposizioni nell'interesse del Paese;
le linee guida del Governo per l'Università del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2008 toccano i principali punti di intervento enunciando indirizzi, ma richiedono di essere puntualizzate e tradotte in norme per poter avviare il dibattito,

impegna il Governo

a presentare in tempi brevi e comunque entro il mese di febbraio 2009 il disegno di legge di riforma organica del sistema universitario annunciato nel Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2008.
9/1966/78. Drago, Nunzio Francesco Testa, Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 1, commi 1 e 2, stabilisce nuovi e stringenti limiti nel reclutamento e nell'accesso ai fondi premiali per le università statali che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, previsto dall'articolo 51, comma 4 della legge n 449 del 1997, secondo il quale le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università;
la disposizione, che risponde all'esigenza di sollecitare il sistema universitario all'adozione di misure atte a favorire il contenimento e la razionalizzazione della spesa per il personale, nella formulazione attuale che fa decorrere gli effetti dal 31 dicembre di ciascun anno è purtroppo suscettibile di sollevare importanti questioni interpretative in ordine alla decorrenza e all'ambito di applicazione anche con riferimento al coordinamento con il comma 3 sul turn over;
sarebbe stato più coerente ricondurre con certezza ad un unico e definitivo arco temporale, ossia al triennio 2009-2011, quelle previsioni intese a favorire l'attenuazione dei vincoli posti al turn over del personale universitario introdotte decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per salvaguardare gli sforzi fatti da alcuni atenei per rientrare nei limiti di legge,

impegna il Governo

a tenere conto dell'esigenza, nel caso in cui la norma sia applicata per l'anno 2008, di ribilanciare con l'attribuzione di risorse compensative eventuali situazioni sperequate con riferimento ad atenei che, pur non rientrando nei parametri indicati dalla norma per il 2008, abbiano posto in essere, sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comportamenti per rientrare nei limiti di legge dall'anno 2009.
9/1966/79. Nunzio Francesco Testa, Drago, Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame detta disposizioni per il riparto di una quota del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, pari al 7 per cento alle università sulla base di parametri di qualità;
il fondo deve essere ripartito in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
ai sensi del comma 2 le modalità di ripartizione delle risorse saranno definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009;
lo studente dovrebbe essere posto al centro del sistema universitario in quanto capitale umano su cui investire come espressamente riconosciuto nelle linee guida del Governo per l'università del 6 novembre 2008;
un elemento fondamentale anche per la qualificazione dell'offerta dipende dai parametri di valutazione dei risultati dei processi formativi e, in quest'ambito, per dare maggiori elementi anche di scelta agli studenti e alle famiglie italiane e per promuovere la qualità del sistema si rende opportuno attribuire un rilevante peso a tali risultati,

impegna il Governo

a favorire, nella definizione da parte del Ministro e, successivamente, nei parametrida adottare per la valutazione ai fini della ripartizione delle risorse pubbliche, l'individuazione di criteri per valutare la qualità dell'offerta formativa che tengano conto della percentuale di abbandoni, della percentuale di studenti laureati in corso, nonché di elementi relativi all'inserimento lavorativo dei laureati ovvero la rispondenza tra l'offerta formativa e la domanda nel mondo del lavoro.
9/1966/80. Ciccanti, Drago, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame relativo all'utilizzo delle risorse derivanti dal turn over per il reclutamento riduce gli effetti di riduzione progressiva del Fondo di finanziamento delle università derivanti dall'applicazione del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recuperando il 30 per cento e integrando conseguentemente la relativa autorizzazione di spesa;
nonostante tale integrazione, lo stanziamento previsto nella legge finanziaria per il 2008 sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) che per il 2009 era pari a 6.949,7 si riduce nella Tabella C della legge finanziaria per il 2009 a euro 6.933, a euro 6.162,6 per il 2010 e a euro 6.029,9 per il 2011;
si aggrava, nonostante il parziale recupero, la situazione di sotto finanziamento del sistema universitario italiano che, con riferimento al rapporto tra PIL e spesa pubblica per studente universitario, si colloca già molto al di sotto della media europea;
la carenza di risorse potrebbe compromettere l'azione di rilancio e di riqualificazione che il decreto-legge tende ad avviare in quanto, da una parte, mancherebbero le risorse da ripartire su base premiale secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto e, dall'altra, gli effetti finanziari del citato decreto n. 112 del 2008 sul fondo di finanziamento ordinario sarebbero dirompenti dal 2010 come segnalato, tra l'altro, nella mozione approvata dal Consiglio universitario nazionale l'11 dicembre 2008;
la Conferenza dei rettori delle università italiane, attraverso un comunicato della sua Giunta del 28 novembre 2008, ribadendo il clima di confronto costruttivo avviato per l'avvio di misure organiche nel settore, ha anch'essa manifestato preoccupazione per la situazione definendo insostenibili i tagli a partire dal 2010;
la crisi economica richiede determinazione nelle scelte per il futuro del Paese e, per tale ragione, occorre ogni sforzo per investire risorse economiche nel sistema universitario;
solo con un investimento ci sarebbe la possibilità di avviare, mediante assegnazioni premiali, gli interventi che il Governo sembra determinato a voler realizzare per riqualificare la spesa e rinnovare l'università italiana,

impegna il Governo

a valutare, anche in occasione delle prossime iniziative legislative per una riforma organica del sistema universitario, ogni spazio possibile per reperire le risorse necessarie per riqualificare la spesa attraverso l'assegnazione su base premiale agli atenei più virtuosi.
9/1966/81. Compagnon, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-ter del decreto-legge in esame, riguardante la valutazione dell'attività di ricerca dei professori, prevede che gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati amaturare a partire dal lo gennaio 2011, siano disposti previo accertamento, da parte dell'autorità accademica, dell'effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche;
i criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca;
in caso di mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente è prevista una decurtazione dello scatto biennale pari alla metà dello stesso,

impegna il Governo

a prevedere che, tra i parametri e tra i criteri che saranno stabiliti dal decreto citato, ai fini della valutazione della produzione scientifica dei professori, sia privilegiato il criterio qualitativo delle pubblicazioni scientifiche rispetto a quello quantitativo.
9/1966/82. Capitanio Santolini, Nunzio Francesco Testa, Drago.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, contiene disposizioni in materia di reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca, per la qualità del sistema universitario, per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli, in materia di anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, di valutazione dell'attività di ricerca, di pubblicità delle attività di ricerca delle università, di ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
in particolare l'articolo 4 del decreto prevede che, per la copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 3, relativi all'assunzione di personale da parte delle università e quantificati in 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e 141 milioni di euro a partire dal 2011, si proceda a riduzione lineare delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, subirebbe, in tal modo una riduzione pari a 542.000 euro per il 2009, 1.175.000 euro per il 2010 e 2.156.000 euro per il 2011;
tutto ciò acuirebbe ancora di più le già precarie condizioni in cui versa l'intero comparto agricolo e alimentare ormai da tempo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma in questione, con particolare riguardo ai tagli previsti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in un momento in cui, al contrario, l'intero comparto necessita di interventi di sostegno.
9/1966/83. Ruvolo, Drago.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, introdotto durante la conversione del decreto-legge in esame al Senato, è volto a facilitare l'assunzione dei professori e dei ricercatori a chiamata diretta nelle università;
attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, la chiamata diretta nelle università non prevede più il limite del 10 per cento dei posti, è stata estesa anche ai ricercatori universitari, specificando in tal caso che deve trattarsi di esperienza maturata per almeno un triennio in istituzioni universitarie estere, ovvero, sulla base di chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università edella ricerca nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli» nelle università italiane, non è più richiesta l'attestazione della sussistenza di adeguate risorse nel bilancio dell'università che intenda procedere alla chiamata diretta;
la procedura, che deve sempre avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio, si differenzia invece per la chiamata diretta di studioso di chiara fama ai fini della copertura di posti di professore ordinario;
una disciplina speciale è prevista per la nomina a chiamata diretta dei professori da assumere nell'università di Trento, nel limite del 30 per cento delle dotazioni organiche, e nelle università di Bolzano e della Valle d'Aosta, rispettivamente nel limite del settanta e del cinquanta per cento delle dotazioni organiche, già prevedendo in questo caso la possibilità di nominare professori ricercatori per chiamata diretta (articolo 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la disposizione introdotta con l'articolo 1-bis anche alle università di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, in aggiunta e lasciando impregiudicate le facoltà già previste per queste università di effettuare chiamate dirette dall'estero nei limiti quantitativi indicati dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di professori e ricercatori che abbiano conseguito una qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneità conseguibile in Italia, valutata dagli organi ompetenti dell'università stessa.
9/1966/84. Brugger, Zeller.

La Camera,
premesso che:
il governo Berlusconi sta promuovendo alcuni interventi concreti per valorizzare il merito e migliorare, semplificare e rendere più trasparenti i sistemi di valutazione degli studenti, dei ricercatori e dei professori,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di introdurre sia un sistema di testing omogeneo su tutto il territorio nazionale per valutare la preparazione degli studenti, sia un meccanismo di raccolta e pubblicazione dei dati statistici sui percorsi di inserimento occupazionale di diplomati e laureati, attraverso cui stabilire una graduatoria qualitativa della formazione e delle effettive opportunità offerte da scuole ed università.
9/1966/85. Baldelli.

La Camera,
premesso che:
nell'università italiana ed, in particolare, nelle facoltà di medicina e chirurgia, lavorano medici che, con la qualifica di ricercatore confermato o di professore aggregato, svolgono numerosi ed essenziali compiti, fra i quali il tenere corsi di lezioni nella qualità di docente affidati ufficialmente dalle facoltà nei corsi di laurea magistrale, nei corsi di laurea triennale, nelle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e nei dottorati di ricerca;
svolgono le funzioni di relatore di tesi di laurea, di specializzazione e di dottorati di ricerca oltre che di membri delle commissioni di profitto di laurea e specializzazione;
svolgono, inoltre, una costante attività di ricerca documentata dalle loro pubblicazioni, un'attività assistenziale nei rispettivi settori scientifico-disciplinari in cui, spesso, sono le uniche figure in organico, in barba alle carenze assolute e alle priorità delle facoltà;
tutto questo personale accademico, non essendo considerato giuridicamentedocente, non può essere eletto alla direzione nelle scuole di specializzazione, per cui la direzione viene affidata ad un docente di altro settore disciplinare con grave nocumento per gli studenti, a causa di scelte politico-culturali estranee alla disciplina di studio, oltre che agli stessi docenti,

impegna il Governo

affinché i ricercatori confermati ed i professori aggregati che a tutt'oggi sono in servizio nei rispettivi settori scientifico-disciplinari delle università di pertinenza con anzianità giuridica di quindici anni almeno, con documentata attività didattica riconosciuta dalla facoltà (incarico di insegnamento ufficiale) presso corsi di laurea e/o corsi di specializzazione, siano titolari di progetti di ricerca di ateneo e siano autori e/o coautori di pubblicazioni su riviste scientifiche autorevoli, vengano giudicati idonei al ruolo di professori associati previa valutazione di apposite commissioni, costituite da docenti dell'ateneo di appartenenza, per il giudizio di idoneità a professore associato.
9/1966/86.Catanoso.

La Camera,
premesso che:
il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, sito a Duino nei pressi di Trieste, è stato fondato nel 1982 dalla regione Friuli Venezia Giulia con il supporto del Governo italiano, in attuazione dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e promuove la conoscenza e la cooperazione, accogliendo 200 studenti provenienti da oltre 80 paesi del mondo, segnatamente da Paesi in via di sviluppo;
la regione Friuli Venezia Giulia partecipa sia con contributi in conto corrente sia con la messa a disposizione a titolo gratuito degli immobili, mentre anche altre regioni italiane e molti privati contribuiscono al finanziamento del prestigioso Collegio;
in considerazione delle sue finalità di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione secondaria superiore, di conoscenza e comprensione delle diverse culture e conseguentemente della diffusione della cultura di pace, il contributo al Collegio viene disposto - in virtù della legge 9 gennaio 1991, n. 19, all'articolo 10, comma 5 - nel bilancio del Ministero degli affari esteri, anche perché è finalizzato a consentire la frequenza gratuita di studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai Paesi dell'Europa centrale e orientale già retti da regimi socialisti, di studenti italiani della minoranza esistente in Slovenia e in Croazia nonché di figli di emigranti nel mondo;
il Collegio, che rilascia al termine del ciclo di studi un diploma di baccelierato internazionale riconosciuto come equipollente dall'ordinamento italiano, rappresenta un'importante struttura di formazione scolastica e di innovazione didattica, che perciò prevede anche la possibilità di un comando di insegnanti di ruolo della scuola secondaria di secondo grado presso il Collegio stesso per periodi da concordare, volta per volta, con le competenti autorità scolastiche;
la legge n. 146 del 21 luglio 2005 ha assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, e agli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84;
la Legge finanziaria nazionale per il 2009 e il documento di programmazione 2009-2011 non contengono provvedimenti atti a permettere che il Collegio, il quale pure ha effettuato rilevanti sforzi di contenimento delle spese, continui a svolgereil suo rilevante ruolo formativo, culturale e di politica estera,

impegna il Governo

a predisporre adeguati strumenti legislativi atti a rifinanziare la legge n. 146 del 21 luglio 2005 o comunque a garantire una posta di bilancio in favore del Collegio del Mondo Unito, tali da consentire la continuità e l'incisività dell'opera dì questa prestigiosa istituzione, anche valutando come l'andamento dell'inflazione ne abbia progressivamente intaccato le entrate.
9/1966/87.Rosato, Gottardo, Contento, Compagnon, Monai, Fedriga, Maran, Strizzolo, Di Centa.