XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 13 gennaio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 gennaio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Micciché, Migliavacca, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 gennaio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PALAGIANO ed altri: «Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita» (2058);
MURGIA: «Abolizione del valore legale dei titoli di studio» (2059).
Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005» (2013) Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, IX, X e XIV.

VI Commissione (Finanze):
GIAMMANCO ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni tributarie in favore del coniuge non assegnatario dell'abitazione familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio» (1757) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e X.

VII Commissione (Cultura):
ROSSO ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durantela permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (1937) Parere delle Commissioni I, II, III e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
POLIDORI: «Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la riduzione degli importi dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in favore delle imprese presso le quali non si verificano infortuni sul lavoro» (1986) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e XIII.

XII Commissione (Affari sociali):
NACCARATO: «Disciplina per l'affido dell'anziano e dell'adulto per la salvaguardia del diritto all'autonomia e all'integrazione familiare delle persone di ogni età che versano in condizioni di difficoltà» (1691) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 8 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2007 (doc. CXXXIII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2004, n. 104, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2008, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 410 del 2001, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera in data 13 gennaio 2009, il parere espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» (Atto Camera n. 1972).

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione di documenti dall'Assemblea parlamentare della Nato.

Il presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni e una raccomandazione, adottate in quel consesso nel corso della sessione annuale svoltasi dal 14 al 18 novembre 2008, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione n. 368 - Indirizzi futuri per il Kosovo (doc. XII-quater, n. 2) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione n. 369 - Le operazioni della NATO in corso (doc. XII-quater, n. 3) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
risoluzione n. 370 - La ricostruzione economica in Afghanistan (doc. XII-quater, n. 4) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione n. 371 - Il futuro delle relazioni NATO-Russia (doc. XII-quater, n. 5) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione n. 372 - Energia e sicurezza (doc. XII-quater, n. 6) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
dichiarazione n. 373 - Il conflitto tra la Georgia e la Federazione russa (doc. XII-quater, n. 7) - alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività dì controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi svolte dalla medesima Autorità nel secondo semestre 2008 (doc. CLIII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 30 dicembre 2008, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Lazio.

Il Garante del contribuente della regione Lazio, con lettera in data 5 gennaio 2009, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano.

Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 9 gennaio 2009, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 5 dicembre 2008, a pagina 3, seconda colonna, tredicesima e quattordicesima riga, deve leggersi: «contro gli infortuni sul lavoro in favore» e non: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (A.C. 1972-A)

A.C. 1972-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 18.6 Bitonci e 21.1 Lo Monte

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1972-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni risportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Articolo 1.
(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza).

1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualorapercepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefìci corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodottadai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefìci erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttividi cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 2.
(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1o settembre 1993, n. 385.

Articolo 3.
(Blocco e riduzione delle tariffe).

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per letariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1o maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1o gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo:
«Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti princìpi:
a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misurarisulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento è determinata dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;
b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.

12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

Articolo 4.
(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1o gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1o gennaio 2009».

3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale,sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Titolo II
SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

Articolo 5.
(Detassazione contratti di produttività).

1. Per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Articolo 6.
(Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamentein via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

Articolo 7.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

Articolo 8.
(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore).

1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007.

Articolo 9.
(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.).

1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai contribuenti.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 10.
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP).

1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

Articolo 11.
(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato).

1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.
3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 12.
(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali).

1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza.
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.
5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento.

6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatoridi cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Articolo 13.
(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA).

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando siapromossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».

2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3».
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».

3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114.

Articolo 14.
(Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimodecreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
«4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.».

6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessariaper far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.

Articolo 15.
(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazionedelle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, nonché dall'applicazione della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico.

4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei princìpi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei princìpi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel medesimo comma 10. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presentecomma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditirelative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Articolo 16.
(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 è soppresso.

2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

Articolo 17.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero).

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.

Titolo III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE: PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITÀ PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 18.
(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.

Articolo 19.
(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga).

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendoil riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista;
Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del presente comma il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.Il centro per l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai sensi della normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) del presente comma, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefìci di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
10. L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia nel caso di proroghe è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratoriinteressati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma 9, l'importo di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione è destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

Articolo 20.
(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della regione la revoca dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua lacompetente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta economica presentata in gara. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 21.
(Finanziamento legge obiettivo).

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 22.
(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti).

1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).».
2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.

Articolo 23.
(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà).

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento,se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60o giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI

Articolo 24.
(Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi).

1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessidi cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenente l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.

Articolo 25.
(Ferrovie e trasporto pubblico locale).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15 per cento e all'85 per cento, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.

Articolo 26.
(Privatizzazione della società Tirrenia).

1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 27.
(Accertamenti).

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o gennaio 2009.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione.
10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997, n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1o gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.

15. L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Articolo 28.
(Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presuppostidi fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Articolo 29.
(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:
a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).

4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenzadal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1o giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.

Articolo 30.
(Controlli sui circoli privati).

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefìci fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.

Articolo 31.
(IVA servizi televisivi).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Articolo 32.
(Riscossione).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività degli agenti dellariscossione è remunerata con un aggio, pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse»;
e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono eliminate;
b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data in vigore del presente decreto la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10 per cento del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a)».
«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».

4. A fronte della complessità dei processi societari, organizzativi ed informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate ad Equitalia spa, nell'anno 2009 è riconosciuto alla stessa società un importo pari a 50 milioni di euro.
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».

6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

Articolo 33.
(Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale).

1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefìci complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

Articolo 34.
(LSU Scuola).

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.

Articolo 35.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

Articolo 36.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1972-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 6, le parole: «31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «29 settembre 1984, n. 720» sono sostituite dalle seguenti: «29 ottobre 1984, n. 720,»;
al comma 18, le parole: «decreto ministeriale 29 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001».

All'articolo 2:
alla rubrica, le parole:
«si calcola» sono sostituite dalle seguenti: «si calcolano»;
al comma 1, le parole: «con riferimento al maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il tasso maggiore»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solorimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo la parola:
«mutui» sono inserite le seguenti: «garantiti da ipoteca» e dopo la parola: «sottoscritti» sono inserite le seguenti: «o accollati anche a seguito di frazionamento»;
al secondo periodo, le parole: «in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto»;
al comma 4, dopo le parole: «dal comma 3» sono inserite le seguenti: «, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009,»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole:
«le banche» sono sostituite dalle seguenti: «le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,»;
al terzo e al quarto periodo, le parole: «le banche» sono sostituite dalle seguenti: «le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,»;
al medesimo terzo periodo, la parola: «tenute» è sostituita dalla seguente: «tenuti»;
al quinto periodo, le parole: «del D. lgs. 1o settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
al sesto periodo, le parole: «del D. lgs. 1o settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degliassegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari). - 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazionedel tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Art. 2-ter. - (Utilizzo del risparmio degli enti locali). - 1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009».

All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti»;
al comma 3, dopo le parole: «28 febbraio 2009,» sono inserite le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti,»;
al comma 6:
all'alinea, dopo le parole:
«legge 24 novembre 2006» sono inserite le seguenti: «, n. 286, »;
la lettera
c) è sostituita dal seguente comma:
«6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
al comma 9:
è premesso il seguente periodo
: «La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita»;
il secondo periodo è soppresso;
al terzo periodo, le parole: «La compensazione della spesa» sono sostituite dalle seguenti: «La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed»;
al quinto periodo, le parole: «n. 448 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2001, n. 448» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro»;
i commi da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti:
«10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti princìpi:
a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energiaelettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai princìpi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli èstabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione».

All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, le parole:
«mediante corrispondente utilizzo delle» sono sostituire dalle seguenti: «a valere sulle»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole:
«dei fondi della produttività» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 6:
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi»;
al comma 1, le parole: «12 dicembre 1997, n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1997, n. 446», le parole: «dell'articolo 11, comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, commi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «legislativo n. 446 del 1997»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 2009 e 2010";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011".

4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari). - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».

All'articolo 7, al comma 1:
al primo periodo, le parole:
«Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale,» sono soppresse;
al terzo periodo, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «né».

All'articolo 8:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007».

All'articolo 9:
al comma 1, le parole:
«individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono soppresse;
il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».

All'articolo 11:
al comma 3, le parole:
«30 per cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, le parole da: «, comunque nei limiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009».

All'articolo 12:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso, il programmadi intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 5:
alla lettera
a), dopo la parola: «famiglie, » sono inserite le seguenti: «alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla lettera
b), l'ultimo periodo è soppresso;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;
al comma 11:
primo periodo, dopo le parole:
«decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «e del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190».

All'articolo 13:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola:
«del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
al capoverso 1 sono premesse le seguenti parole:
«Art. 104. - (Difesa). -»;
al comma 2, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
al comma 3, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al».

All'articolo 14:
al comma 1:
al primo periodo, dopo la parola:
«del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decretolegislativo n. 385 del 1993, le parole: "e il divieto previsto dal comma 6" sono soppresse»;
al comma 3, le parole: «o nell'articolo 56» sono sostituite dalle seguenti: «o l'articolo 56»;
al comma 5:
all'alinea, le parole:
«terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
al capoverso, il numero: «4.» è sostituito dal seguente: «3-bis.», le parole: «comma secondo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2,» e le parole: «c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile»;
alla rubrica, le parole: «Direttiva europea» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2007/44/CE».

All'articolo 15:
al comma 3:
alla lettera
a):
al primo periodo, le parole:
«del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali» sono inserite le seguenti: «dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
al comma 7, quarto periodo, le parole: «commi 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «commi 21, 23 e 24»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8»;
al comma 10:
al primo periodo, dopo le parole:
«i contribuenti possono assoggettare» sono inserite le seguenti: «, in tutto o in parte, » e le parole: «all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione»;
al quarto periodo, le parole: «e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso» sono soppresse;
al comma 11:
al primo periodo, le parole:
«nel medesimo comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» sono inserite le seguenti: «, dell'IRPEF,»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi pereffetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi»;
al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «comma 2 del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;
al comma 15, le parole: «di cui ai comma 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 13 e 14»;
al comma 18, le parole: «con riferimento alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento al presente decreto»;
al comma 20, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quinto», la cifra: «10» è sostituita dalla seguente: «7» e la cifra: «7» è sostituita dalla seguente: «4»;
al comma 21, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto»;
al comma 22, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 20 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 19 e 20».

All'articolo 16:
al comma 5, lettera
c), le parole: «le parole un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: un ottavo, ovunque ricorrono,»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA»;
al comma 6:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;
al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole:
«proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6» e le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «istituiscono una casella di posta certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;
al comma 9, le parole: «di cui al comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6, 7 e» e dopo le parole: «attraverso la posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «singoli indirizzi di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6» e le parole: «al sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica laregistrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis»;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile".
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite dalle seguenti: "del deposito di cui al";
b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "e l'iscrizione sono effettuati" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuato";
c) il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trentagiorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale".

12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: "Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri" sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto" sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto".
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)";
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge".

10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».

All'articolo 17:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«L'incentivo di cui al presente comma si applica» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2009,»;
al comma 2, le parole: «di commissione» sono soppresse, dopo le parole: «imprese residenti o localizzate» sono inserite le seguenti: «negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero» e le parole da: «emanato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero».

All'articolo 18:
al comma 1:
all'alinea, le parole:
«convertito con» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla» e le parole: «per le infrastrutture ed i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
alla lettera b), le parole: «convertito con» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, lemisure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con"» sono sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".

4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "deiservizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,"».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici). - 1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.

3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro».

All'articolo 19:

al comma 1, prima parte:
all'alinea, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1993, n. 236» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,»;

alla lettera a):
al primo periodo, dopo le parole:
«venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;
al secondo periodo, le parole: «novanta giornate di indennità nell'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giornate annue di indennità»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
alla lettera b):
al primo periodo, le parole: «ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori» e dopo le parole: «venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
alla lettera c), dopo le parole: «venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;

al comma 1, seconda parte:
il capoverso successivo alla lettera
c) è contrassegnato con il seguente numero: «1-bis» e, al medesimo capoverso, le parole: «presente comma», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al primo periodo, dopo le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» è inserita la seguente: «(INPS)» e le parole: «che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo»;
il secondo periodo è soppresso;
il terzo periodo è sostituito dal seguente
: «Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo»;

al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10»;

la lettera d) è soppressa;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10»;

al comma 4, dopo le parole: «L'INPS» sono inserite le seguenti: «stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi»;

al comma 6, lettera b), le parole: « , primo periodo» sono soppresse;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato»;

al comma 8, le parole: «, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nellemore della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime»;

al comma 16, le parole: «14 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni»;

il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato";
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile). - 1. All'articolo 1 della legge 24dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 è sostituito dal seguente:
"72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile";
b) al comma 73, le parole: "dei Fondi" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo";
c) il comma 74 è sostituito dal seguente:
"74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72".
Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia».

All'articolo 20:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole:
«Ministro per lo sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e le parole: «nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 3, le parole: «Presidente della regione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al comma 7, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 8:
al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita»;
al settimo periodo, le parole: «all'articolo 26, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 26, quarto comma»;
all'ottavo periodo, le parole: «non comportano» sono sostituite dalle seguenti: «non possono comportare» e le parole: «il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni» sono sostituite dalle seguenti: «, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati,»;
al nono periodo, le parole: «di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta»;
dopo il nono periodo è inserito il seguente:
«Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile»;
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto»;
al comma 10, le parole: «interesse nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interesse nazionale», le parole: «dal Titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Parte II, Titolo III», dopo le parole: «Capo IV, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui alcomma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato";
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,"».

All'articolo 21:
al comma 1, le parole:
«contributi quindicennale» sono sostituite dalle seguenti: «contributi quindicennali».

All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «all'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
al comma 2, le parole: «all'articolo 5 comma 11 del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 277 del 26 novembre 2008» e le parole: «26 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «25 giugno 2008».

All'articolo 23:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«di pronta realizzabilità» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati»;
al comma 2:
ai periodi primo e secondo, le parole da:
«senza che l'ente locale» fino a: «dall'inizio dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione»;
al quarto periodo, le parole da: «del testo unico» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «I contributi versati» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese», la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse» e le parole: «che li hanno erogati» sono sostituite dalle seguenti: «che le hanno sostenute».

All'articolo 24:
al comma 1, primo periodo, le parole:
«della legge 8 giugno 1990, n. 142, » sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » e le parole: «dell'art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1»;
al comma 3, primo periodo, la parola: «contenente» è sostituita dalla seguente: «contenenti»;
al comma 5, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
alla rubrica, le parole: «di decisione europea» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione 2003/193/CE».

All'articolo 25:
al comma 2:
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
«Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario»;
al terzo periodo, le parole: «viene individuata» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e»;
al comma 3, le parole: «convertito in» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla».

All'articolo 26:
al comma 2, le parole:
«convertito in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
al comma 3, alinea, le parole: «convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla».

All'articolo 27:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà»;
al comma 2, le parole: «del comma 1, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, lettera b), e 1-bis » e dopo le parole: «25 giugno 2008,» sono inserite le seguenti: «n. 112,»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "in forma societaria" sono inserite le seguenti: ", e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico";
b) il comma 3 è abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"»;
al comma 5, le parole: «in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti» sono sostituite dalle seguenti: «alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti»;
al comma 9, dopo la parola: «sostanziale» sono inserite le seguenti: «, di norma,»;
al comma 12, le parole: «D.M. 13 giugno 1997, n. 195» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997»;
al comma 14:
alla lettera d), le parole: «non spettanti o» e la parola: «anche» sono soppresse e le parole da: «disciplinata» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai quali, alladata di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi»;
al comma 17, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 20, le parole: «del comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 16»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«21-bis. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto";
b) al comma 7, alinea, le parole da: "previa verifica dei presupposti" fino a: "quote delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,";
c) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
"7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici"».

All'articolo 29:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «del decreto legge n. 138 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,»;
al secondo periodo, le parole: «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse e le parole: «2 e 3» sono sostituite dalla seguente: «seguenti»;
al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue:»;
al comma 3, lettera b), le parole: «nei successivi trenta» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi novanta», le parole: «il nulla-osta di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione»;
al comma 5, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013»;
i commi da 8 a 11 sono soppressi.

All'articolo 30:
al comma 1, le parole: «e che trasmettano» sono sostituite dalle seguenti: «e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano» e dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «, al fine di consentire gli opportuni controlli,»;
al comma 2, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,» e le parole: «dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale"»;
al comma 5, le parole: «decreto interministeriale 25 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995» e le parole da: «e che trasmettono» fino alla fine del comma sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di giochi). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando leseguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
"281. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE".

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassettodei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
6. Dal 1o gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato».

All'articolo 31:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «all'ammontare dei ricavi e dei compensi» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento»;
al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari). - 1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico».

All'articolo 32:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «nove»;
alla lettera e), capoverso «5-bis», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«e-bis) al comma 6, alinea, le parole: «Al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «All'agente della riscossione» e, alla lettera a), le parole: «il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis, le parole: «al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «all'agente della riscossione»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «sono eliminate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»;
alla lettera b), capoverso «c)», le parole: «data in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, lettera a), capoverso, le parole: «offerti dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «offerti ai creditori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole»;
al comma 7, capoverso «16-bis»: le parole: «16-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 16-bis. -»;
al comma 1, le parole:
«debitori iscritti a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «debiti iscritti a ruolo»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette».

Dopo l'articolo 32 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 32-bis. - (Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva). - 1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Art. 32-ter. - (Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi). - 1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegatealla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «F24 enti pubblici» per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.
2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.

3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Copertura finanziaria). - 1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bis e 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6, ad esclusione di quelle di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto».

A.C. 1972-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Titolo I
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

ART. 1.
(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Fondo per l'incremento dell'assegno al nucleo familiare). - 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'incremento dell'assegno per il nucleo familiare. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5agosto 1978, n. 468. Le risorse del Fondo sono destinate ad incrementare gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla Tabella n. 1 di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli incrementi di cui al comma 1.
3. Gli incremento di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2009.
4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta, e gli enti pensionistici applicano gli incrementi di cui al comma 1 in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 1. (ex 1. 41.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Nei limiti della maggiore spesa di 2.400 milioni di euro per l'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 2. (ex 1. 34.) Capitanio Santolini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Delfino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ai soggetti residenti con le seguenti: ai cittadini italiani e comunitari.
1. 3. (ex 1. 17.) Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri, Dal Lago.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai soggetti residenti aggiungere le seguenti: da almeno 10 anni.
1. 4. (ex 1. 14.) Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai soggetti residenti aggiungere le seguenti: da almeno 5 anni.
1. 5. (ex 1. 15.) Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nucleo familiare a basso aggiungere le seguenti: o senza.
1. 6. (ex 1. 13.) Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55;
b-ter) di lavoro autonomo di cui all'articolo 53.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009.
1. 7. (ex 1. 30.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole del reddito complessivo familiare con le seguenti: della situazione economica attestata mediante l'indicatore di situazione economica equivalente.
1. 8. (ex 1. 7.) Zeller, Brugger.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro quindicimila con le seguenti: euro novemila.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b) sostituire le parole: euro diciassettemila con le seguenti: euro dodicimila;
lettera c):
sostituire le parole: euro quattrocentocinquanta con le seguenti: euro seicentocinquanta;
sostituire le parole: euro diciassettemila con le seguenti: euro ventimila;
alla lettera d):
sostituire le parole: euro cinquecento con le seguenti: euro settecento;
sostituire le parole: euro ventimila con le seguenti: euro venticinquemila;
alla lettera e):
sostituire le parole: euro seicento con le seguenti: euro ottocento;
sostituire le parole: euro ventimila con le seguenti: euro trentacinquemila;
alla lettera f):
sostituire le parole: euro mille con le seguenti: euro milleduecento;
sostituire le parole: euro ventiduemila con le seguenti: euro quarantacinquemila;
lettera g) sostituire le parole: euro mille con le seguenti: euro milleduecento.
1. 9. (ex 1. 28.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Capitanio Santolini, Delfino.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro quindicimila con le seguenti: euro novemila.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b), sostituire le parole: euro diciassettemila con le seguenti: euro dodicimila;
lettera c), sostituire le parole: euro diciassettemila con le seguenti: euro ventimila;
lettera d), sostituire le parole: euro ventimila con le seguenti: euro venticinquemila;
lettera e), sostituire le parole: euro ventimila con le seguenti: euro trentacinquemila;
lettera f), sostituire le parole: euro ventiduemila con le seguenti: euro quarantacinquemila.
1. 10. (ex 1. 33.) Capitanio Santolini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito, secondo le modalità stabilite dal comma 3, anche ai soggetti residenti da almeno 5 anni, componenti di un nucleo familiare senza reddito. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 11. (ex 1. 9.) Zeller, Brugger.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito, secondo le modalità stabilite dalcomma 3, anche ai soggetti residenti da almeno 10 anni, componenti di un nucleo familiare senza reddito. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 12. (ex 1. 10.) Zeller, Brugger.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.500,00 euro».
3-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 3-bis, nei limiti di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 13. (ex 1. 11.) Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:
23-bis. Per il periodo 2009-2011, al fine di incrementare il reddito disponibile delle famiglie e incentivare il posticipo del pensionamento, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le suddette somme sono esenti da obblighi fiscali.
23-ter. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 23-bis è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo delta vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
23-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono previste, oltre alla decorrenza, le modalità operative e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 23-bis e 23-ter.
1. 14. (ex 1. 16.) Cazzola, Della Vedova, Di Biagio, Lorenzin, Antonino Foti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazioneeconomica e finanziaria, è destinata all'incremento degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento dei citati assegni al nucleo familiare, da corrispondere nell'esercizio 2009.
1. 15. (ex 1. 45.) Veltroni, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a consentire di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009.
1. 16. (ex 1. 52.) Bindi, Misiani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 2.
(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei mutui a tasso non fisso.

Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 1. (ex 2. 11.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei mutui a tasso non fisso con le seguenti: relative a mutui di importo non superiore a 300.000 euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazionidi spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 2. (ex 2. 10.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'abitazione principale aggiungere le seguenti:, inferiori ai 300.000 euro,
2. 3. (vedi 2. 7.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2008 con le seguenti: 30 novembre 2008.

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 dei 2007 (legge finanziaria 2008) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 4. (vedi 2. 12.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'abitazione principale è considerata tale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni.
2. 5. (vedi 2. 6.) Picchi, Di Biagio.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti:, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
2. 6. (ex 2. 8.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-septies. In considerazione della grave congiuntura economica, per l'anno 2009, è disposto il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari, che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
2. 7. (ex 2. 22.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: se il saldo del cliente risulti fino alla fine del comma con le seguenti: e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Conseguentemente:
sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunquedenominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

Sostituire la rubrica con la seguente: Nullità della clausola di massimo scoperto.
2-bis. 1. Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 2-ter.
(Utilizzo del risparmio degli enti locali).

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 21-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 41, lettera f), della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle previste dall'articolo 61, comma 10,».
2. All'articolo 2, comma 48, primo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dopo le parole: «commi 20 e 21» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle previste dall'articolo 61, comma 10,».
2-ter. 01. Armosino, Giudice.

ART. 3.
(Blocco e riduzione delle tariffe).

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente ai consumi delle suddette apparecchiature.
3. 1. Marinello.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: in forma differenziata per zone climatiche, nonché.
3. 2. (vedi 3. 103.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: indicativamente del con le seguenti: non inferiore al.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentato del 4 per cento.
3. 3. (vedi 3. 17.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentato del 10 per cento.
3. 4. (vedi 3. 18.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 9-bis, sostituire le parole: quattro figli a carico con indicatore dellasituazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro con le seguenti: tre figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.
3. 5. (vedi 3. 15.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 9-bis, sostituire le parole: quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro con le seguenti: tre figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 5 per cento.
3. 6. (vedi 3. 16.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia delle entrate provvede periodicamente alla verifica della sussistenza delle condizioni di accesso, con particolare riguardo alla riemersione di redditi non dichiarati.
3. 7. Marinello.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:
9-ter. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi».

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter stimato in 110 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 9-quinquies.
9-quinquies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
3. 8. (ex 3. 102.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: disciplinato dalle lettere da b) a e) aggiungerele seguenti: e previa pubblica consultazione svolta dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: potranno presentare con la seguente: presentano;
al comma 11, lettera
a), sostituire le parole: o al mantenimento con le seguenti: e al mantenimento;
al comma 12:
premettere le parole:
Fermo restando il prezzo unitario nazionale per gli acquirenti;
dopo le parole: trasmissione e dispacciamento aggiungere le seguenti:, previa pubblica consultazione svolta dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
sopprimere il comma 13.

3. 9. Franzoso, Lazzari.
Inammissibile limitatamente alla parte volta a sopprimere integralmente il comma 13.

Al comma 10, lettera a) dopo le parole: ai prezzi più bassi aggiungere le seguenti: o derivanti da fonti rinnovabili.
3. 10. (vedi 3. 19.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, dopo aver verificato l'avvenuto potenziamento della rete di trasporto, e fermo restando il prezzo unitario nazionale per i clienti finali, può suddividere la rete stessa in non più di tre macro-zone al fine di favorire la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole:, 11 e 12 con le seguenti: e 11.
3. 13. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole: da emanarsi entro trenta giorni dalla decorrenza del termine non rispettato.
3. 11. (vedi 3. 13.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. 12. (vedi 3. 14.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 4.
(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: favorire l'accesso fino alla fine del periodo con il seguente: sostenere le famiglie, con reddito inferiore a 25.000 euro con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dotato di personalità giuridica denominato «Fondo per i nuovi nati» con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e2011, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato.

Conseguentemente:
al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole:
di rilascio e di operatività delle garanzie con le seguenti: nonché di erogazione del contributo;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale.
4. 1. (ex 4. 16.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle famiglie aggiungere le seguenti: italiane e comunitarie.
4. 2. (ex 4. 34.) Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

Titolo II
SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

ART. 5.
(Detassazione contratti di produttività).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lettera c).

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 1. (ex 5. 1.) Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Detassazione erogazioni liberali). - 1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a euro 258,00, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente».

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 01. (ex 5. 02.) Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Oneri di utilità sociale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «6 per mille».
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alleautorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 02. (ex 5. 04.) Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui al comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato per l'anno 2008 di 230 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2008, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione» «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
5. 03. (ex 5. 08.) Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.
Inammissibile

ART. 6.
(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) gli agenti e rappresentanti di commercio».

2. Al minor gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. 01. (ex 6. 08.) Zeller, Brugger.

ART. 7.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il cessionario o committente si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandiimprese in crisi. Dalla predetta data è applicabile la procedura di variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del medesimo decreto.
2-ter. La norma di cui al comma 2-bis si applica alle procedure concorsuali che si aprono dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. Al minor gettito derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. 1. (ex 7. 4.) Zeller, Brugger.

ART. 8.
(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o aree territoriali con le seguenti: nonché alle aree territoriali ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
8. 1. (ex 8. 11.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I ricavi, i compensi o i corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
8. 2. (ex 8. 28.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore fornire gli ulteriori elementi di prova che abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze di cui al comma 3 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti».
8. 3. (ex 8. 7.) Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.
2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 2 costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
8. 4. (ex *8 19.) Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Dopo il comma 15-ter dell'articolo 35 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
«15-quater. All'atto dell'apertura della partita IVA da parte di una società o cittadino non comunitario, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».
8. 01. (ex 8. 04. nuova formulazione) Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

ART. 10.
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP).

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. All'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 milione di euro per ciascun anno solare».

2. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 01. (ex 10. 01.) Zeller, Brugger.

ART. 11.
(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato).

Sostituire il comma 1 con seguente:
1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.

Conseguentemente:
al comma 3, alle parole:
Il 30 per cento premettere la seguente: Almeno;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: assistiti dalla garanzia dello Stato, aggiungere le seguenti: per una durata massima di 24 mesi;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».
11. 1. (ex 11. 19.) Bersani, Benamati, Calearo Ciman, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tali risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle piccole e medie impresee per il riutilizzo di aree industriali site nel Mezzogiorno.
11. 2. (ex 11. 26.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tali risorse sono destinate, in via prioritaria, ai confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, operanti nel Mezzogiorno.
11. 3. (ex 11. 30.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Proroga di un termine relativo a misure per favorire la ricostruzione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari). - 1. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2009.
11. 01. (ex 11. 05.) Paolo Russo.

ART. 12.
(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali).

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) alla deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'emittente di una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, nonché dell'esclusione tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo delle stock option.
12. 1. (ex 12. 27.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: del fondo ordinario delle università aggiungere le seguenti: delle risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture strategiche nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
12. 2. (ex 12. 41.) Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 10, sostituire le parole: al Parlamento con le seguenti: alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
12. 3. (ex 12. 42.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 13.
(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo e fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto, nei confronti di società controllate direttamenteo indirettamente da uno Stato o da enti pubblici, anche territoriali od economici, titolari per il proprio mercato nazionale di una posizione dominante, l'assunzione diretta o indiretta, da parte di persone fisiche non residenti o di altri soggetti non aventi la sede nel territorio dello Stato, di partecipazioni complessivamente superiori al 2 per cento del capitale sociale o delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di società operanti nei settori predetti è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, sono stabiliti i termini e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis.
3-quater. L'autorizzazione non è concessa qualora il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga che l'operazione rechi pregiudizio alla pubblica sicurezza, all'ordine pubblico e agli interessi della difesa nazionale. In caso di diniego di autorizzazione il Ministro medesimo adotta un provvedimento debitamente motivato in relazione al pregiudizio derivante dall'operazione agli interessi vitali dello Stato. Il provvedimento di diniego di autorizzazione è impugnabile entro sessanta giorni innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
3-quinquies. Qualora il Ministro dell'economia e delle finanze constati che l'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3-bis sia avvenuta in assenza di autorizzazione, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione acquisita e deve cedere le stesse azioni entro un anno.
3-sexies. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita della partecipazione acquisita, secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
3-septies. È nullo qualunque negozio, contratto o clausola contrattuale che abbia quale effetto l'assunzione di una partecipazione, di cui al comma 3-bis, direttamente, indirettamente o per interposta persona, in mancanza della prescritta autorizzazione ministeriale.
13. 1. (ex 13. 6.) Fava, Fugatti, Bitonci.

ART. 14.
(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)).

Sopprimere il comma 5.
14. 1. (ex 14. 9.) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 15.
(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2009»;
b) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite con le seguenti: «1o giugno 2009».

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro.
15. 01. (ex 15. 010.) Bitonci, Bragantini, Forcolin, Lanzarin, Fugatti.

ART. 16.
(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».
2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale:
1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: «12.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le parole: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
16. 1. (ex 16. 30.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente norma non si applica alle imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli esercenti arti e professioni».
2-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
16. 2. (ex 16. 35.) Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 121 a 123 sono abrogati.
16. 3. (ex 16. 39.) Brugger, Zeller.

ART. 16-bis.
(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i cittadini aggiungere le seguenti: nonché gli altri soggetti legalmente residenti sul territorio nazionale, anche in via temporanea.
16-bis. 1. (ex 0. 16. 012. 1.) Marinello.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'acquisizione del DURC è esclusa per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che abbiano in essere contratti o convenzioni con la pubblica amministrazione per i quali vi sia un ritardo di pagamento superiore a tre mesi, a condizione che gli oneri contributivi siano regolati al momento della effettiva riscossione del corrispettivo.
16-bis. 2. (ex 0. 16. 012. 2.) Marinello.

ART. 17.
(Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero).

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti dicui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.»
17. 01. (ex 17. 010.) Marinello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Modificazione al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità). 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«n) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità nel settore dell'energia».
17. 02. (ex 17. 04.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Titolo III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE: PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITÀ PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

ART. 18.
(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

Al comma 3, sostituire le parole da: alle Regioni del Mezzogiorno fino alla fine del comma con le seguenti: l'85 per cento delle risorse ai territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
18. 1. (ex 18. 5.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 pari a 200 milioni di euro.
3-ter. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.
3-quater. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3-bis pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008).
18. 2. (ex 18. 4.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al fine di consentire ai comuni in stato di dissesto di beneficiare dei finanziamenti previsti in attuazione dei programmi operativi regionali e nazionali del quadro strategico nazionale 2007-2013, le quote di cofinanziamento a carico degli enti locali per interventi infrastrutturali, eventualmente previste dai programmi operativi, non sono richieste ai predetti comuni.
4.2. L'attuazione del comma 4.1. è subordinata all'adozione di una delibera da parte del CIPE avente ad oggetto la rimodulazione del tasso di cofinanziamento riferito ad interventi diversi da quelli di cui al comma 4.1. compresi neiprogrammi operativi di cui al medesimo comma 4.1. al fine di assicurare il rispetto del tasso di cofinanziamento per ciascun asse come fissato dalla relativa decisione di approvazione da parte della Commissione europea e l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
18. 3. (ex 18. 2.) Franzoso.

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.
18. 4. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Sopprimere il comma 4-sexies.
18. 5. Bitonci, Simonetti.

Al comma 4-sexies, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, per essere direttamente assegnata ai comuni nei cui territori ricadono le opere o i lavori a cui si riferisce tale percentuale, da utilizzare esclusivamente per la tutela della sicurezza pubblica.
18. 6. Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18. 1. (Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici). 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici scolastici, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici scolastici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.
3. Al fine di compensare l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 60 milioni di euro.
18. 01. (ex 18. 04.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18. 1. (Riassegnazione di risorse al Fondo per le aree sottosviluppate per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego). 1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per gli anni 2009, 2010 e 2011, pari a 200 milioni di euro.
2. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 2 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazionidi spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008).
18. 02. (ex 18. 07.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18. 1. (Riassegnazione di risorse al Fondo per le aree sottosviluppate per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego). 1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per l'anno 2009 pari a 200 milioni di euro.
2. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.
3. Al fine di compensare l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
18. 03. (ex 18. 05.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19 - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009-2010 finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti di imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
7. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
8. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 7.
9. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
10. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
b) il contributo delle imprese di cui al comma 7;
c) eventuali contributi da parte dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

11. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraversola stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 689 milioni di euro per l'anno 2009, 704 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 6, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

13. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del Fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusionedi quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.
17. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
19. 1. (ex 19. 59.)Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea sostituire le parole: 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente:
al medesimo comma , dopo la lettera
c) aggiungere la seguente:
c-bis) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducano l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un'integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro un limite complessivo annuo di 700 milioni di euro. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione.
al comma 6:
alinea, sostituire le parole:
254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: 965 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 711 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 696 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
19. 2. (ex 19. 66.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
del reddito percepito l'anno precedente aggiungere le seguenti: ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376;
al comma 6:
alinea, sostituire le parole:
254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 465 milioni di euro per l'anno 2009, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 211 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
19. 3. (ex 19. 70.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1. 1. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso dell'anno 2009 con i decreti di cui al comma 1-ter.
1. 2. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;
d) emissione di 45 titoli del debito pubblico.

1. 3. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alcomma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
1. 4. I decreti di cui al comma 1. 1. e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
19. 4. (ex 19. 72.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
19. 5. (ex 19. 78.) Nicco.

Al comma 11, dopo le parole: con più di cinquanta dipendenti aggiungere le seguenti: o anche in numero inferiore limitatamente alle zone montane.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
19. 6. (ex 19. 80.) Nicco.

ART. 20.
(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, aggiungere le seguenti: relativi alle regioni del Mezzogiorno.
20. 1. (ex 20. 28.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il decreto di cui al presente comma è emanato aggiungere le seguenti:, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
20. 2. (ex 20. 29.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il decreto di cui al presente comma è emanato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
20. 3. (ex 20. 30.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente,
al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ovvero al Presidente della Giunta regionale;
al comma 7, sopprimere il secondo periodo;
al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
20. 4. (vedi 20. 7.) Nicco.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: si provvede, con le seguenti: si può provvedere.
20. 5. (ex 20. 2.) Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso di revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 il Ministro competente e il Presidente della Regione nel cui territorio l'investimento è stato revocato individuano entro sessanta giorni un ulteriore intervento da realizzare ai sensi dei presente articolo
20. 6. (ex 20. 32.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 8, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo;

Conseguentemente, all'undicesimo periodo, sopprimere le parole: Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,
20. 7. (ex 20. 9.) Zeller, Brugger.

ART. 21.
(Finanziamento legge obiettivo).

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate.
1152-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le regioni di cui al comma precedente in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-ter. Agli oneri di cui al comma 1152 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate dal CIPE secondo tempi e modalità che garantiscano l'invarianza degli effetti finanziari sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.»
21. 1. (ex 21. 6.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 22.
(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti).

Al comma 1, sopprimere le parole:, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 5 comma 11, del decreto legge, 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento».
2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite permissioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.
2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
2-quinquies. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.
2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquiesè stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7, lettera a) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.
2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n, 453, sono sostituiti dal seguente: «3 La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati, Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA.»
2-novies. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 3 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n, 453 presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi del presente decreto a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
22. 1. (ex 22. 14.) Franceschini, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Letta.

Al comma 1, dopo le parole CDP S.p.A. aggiungere le seguenti: con priorità nelle regioni del Mezzogiorno;.
22. 2. (ex 22. 11.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 2.
22. 3. (ex 22. 12.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Al conferimento dellesomme della quota di capitale della predetta società provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente articolo.
22. 4. (ex 22. 18.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. (Fondo di garanzia per il microcredito). 1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle Regioni, Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
10. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 a sto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 110 milioni di euro.
22. 01. (ex 22. 03.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 23.
(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: opere di interesse locale, con leseguenti: microprogetti di arredo urbano o di interesse locale.
23. 1. (ex 23. 12.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. (Finanziamento del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale). 1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 378, le risorse assegnate annualmente al «Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale» sono incrementate per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 di 50 milioni di euro.
2. Al fine di compensare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente , le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
23. 01. (ex 23. 010.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI

ART. 25.
(Ferrovie e trasporto pubblico locale).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si provvede alla ripartizione del fondo aggiungere le seguenti:, rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
25. 1. (ex 25. 20.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle Regioni a statuto ordinario con le seguenti: e, stante la straordinarietà del provvedimento, delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale.
25. 2. (ex 25. 22.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
25. 3. (ex 25. 23.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 4, sostituire le parole da: dando evidenza fino alla fine del comma, con le seguenti: che devono rigorosamente rispettare il criterio di ripartizione delle quote di investimento dell'85 per cento per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
25. 4. (ex 25. 24.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 29.
(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È comunque fattosalvo il credito dì imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le norme vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

Conseguentemente:
sopprimere i commi da 2 a 5;

all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, valutati in 188 milioni di euro per l'anno 2008, 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29. 1. (vedi 29. 58.) Colaninno, Soro, Ghizzoni, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Misiani, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: al credito di imposta fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
29. 2. (ex 29. 46.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il limite previsto dal presente comma non si applica altresì al credito d'imposta vantato dai venditori di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, a partire dal periodo d'imposta 2008».
1-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1-bis, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244,.
29. 3 (ex 29. 36.) Zeller, Brugger.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dell'imposta lorda deve essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
29. 4. Zeller, Brugger.
Inammissibile

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dell'imposta lorda deve essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a cinque e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
29. 5. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Credito d'imposta per investimenti). - 1. Alle imprese che effettuanol'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive con sede legale ed amministrativa ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei presente articolo. Sono escluse dal beneficio le imprese che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 realizzano un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati all'ammodernamento degli impianti e finalizzati a garantire una maggiore competitività delle imprese sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione.
4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
6. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione dei credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta dei beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dei formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione dellemodalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta. L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
8. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione dei presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
9. Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
10. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per Ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.
29. 01. (ex 29. 017.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Credito d'imposta per nuove imprese). - 1. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, letterea) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dei 31 dicembre 2011, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2011 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
3. Ai fini dei comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con li Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta dei beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dei formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta. L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro li sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione dei reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabileai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
7. Se i beni oggetto del l'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione dei presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.
29. 02. (ex 29. 018.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente: «Art. 2 - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate) - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007), è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicatenelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale, né sarà cumulata con il sostegno «de minimis», né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.»

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal comma 1, del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate.
29. 03. (ex 29. 04.) D'Antoni, Boccia, Capodicasa, Cesare Marini, Ria, Bellanova, Oliverio.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1). - 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree Obiettivo 1 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n, 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivo modificazioni, ovvero dal responsabile dei centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a250.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.
29. 04. (ex 29. 011.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Detrazioni a sostegno della famiglia). - 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico».
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29. 05. (ex 29. 09.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Aumento detrazioni interessi mutui prima casa). - 1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende un numero pari o superiore a quattro figli, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; c) leparole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 06. (ex 29. 015. e 29. 016.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Aumento detrazioni interessi mutui prima casa). - 1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio fiscalmente a carico, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 07. (ex 29. 014.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Aumento detrazioni interessi mutui prima casa). - 1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio minore, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 08. (ex 29. 013.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Aumento detrazioni interessi mutui prima casa). - 1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare con componenti non autosufficienti, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 09. (ex 29. 012.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 30-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di giochi).

Sopprimere i commi 4 e 5.
30-bis. 1. (ex 0. 30. 03. 1.) Marinello.

ART. 31.
(IVA servizi televisivi).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 123-ter, dopo le parole: «via satellite» sono aggiunte le seguenti: «o via antenna».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 224 milioni di euro per l'anno 2009 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
31. 1. (ex 31. 8.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza»,«Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
31. 2. (ex 31. 6.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 32.
(Riscossione).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente de1la Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Gli aggi di riscossione, gli interessi di mora i diritti di notifica e le eventuali spese per la riscossione coattiva sono ripartiti in egual misura su ciascuna rata. Si applicano le disposizioni per la rateizzazione agevolata previste dal comma 2-ter dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, valutato 150 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
32. 1. (ex 32. 61) Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le ONLUS che svolgono servizi socio-sanitari, in deroga all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, hanno diritto ad incassare i crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni anche in presenza di una o più cartelle esattoriali, a condizione che si impegnino formalmente ad utilizzare dette somme per il pagamento delle cartelle esattoriali stesse. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale.
32. 2. (ex 32. 62.) Marinello.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7.1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia S.p.a., di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009,a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
7.2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
7.3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2010.
7.4. Agli oneri di cui al comma 7.3. si provvede mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
32. 3. (ex 32. 49.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 34.
(LSU Scuola).

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. A decorrere dall'anno 2009, è istituita una tassa di concessione governativa, nella misura di 50 euro, per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri e sui rinnovi dei medesimi. Le relative risorse sono assegnate ad apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno e devolute ai comuni di residenza dello straniero richiedente il permesso. Le suddette risorse devono essere utilizzate in via prioritaria dai comuni per l'attuazione di politiche sociali di sostegno alle famiglie e per la vigilanza e il controllo del territorio. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.
34. 01. (ex 34. 039.) D'Amico.