XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 10 febbraio 2009 - Pomeridiana

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 10 febbraio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
GALLETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori» (1643) Parere delle Commissioni V e XII.

X Commissione (Attività produttive):
SALVINI: «Disposizioni in materia di indennizzo in favore degli esercenti attività economiche danneggiati dall'esecuzione di lavori di pubblica utilità» (1996) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIV.

Trasmissione da ministeri.

I ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 6 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
n. 5808/09 - Comunicazione della Commissione «Secondo riesame strategico della politica energetica - Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico» - Progetto di conclusioni del Consiglio, che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
n. 5892/09 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen» (COM(2009) 39 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
n. 5984/09 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Monitoraggio delle emissioni di CO2 delle automobili nell'UE: dati per il 2005, 2006 e 2007» (COM(2009) 9 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 6006/09 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Investire oggi per l'Europa di domani» (COM(2009) 36 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);
n. 6035/09 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009) 29 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
n. 6080/09 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Investire oggi per l'Europa di domani» - Aspetti finanziari, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);
n. 6083/09 - Revisione del quadro finanziario al fine di finanziare il contributo della Comunità al piano europeo di ripresa economica - Possibilità di ricorrere a possibilità di finanziamento non iscritte a bilancio («margini non utilizzati») previste per i precedenti esercizi finanziari, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);
n. 6147/09 - Proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (COM(2009) 28 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 2 febbraio 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.
Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento o alla revoca, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri:
la revoca dell'incarico, conferito al dottor Marco De Giorgi, di coordinatore dell'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nell'ambito del dipartimento per le pari opportunità;
alla II Commissione (Giustizia) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:
la revoca dell'incarico, conferito al dottor Sergio Gallo, di vice capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
il conferimento, al dottor Pietro Martello, dell'incarico di direttore generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
il conferimento, al dottor Francesco Mele, dell'incarico di vice capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:
all'architetto Pio Baldi, l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;
al dottor Raffaele Sassano, l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;
alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti:
la revoca dell'incarico, conferito all'ingegner Angelo Balducci, di consulenza, studio e ricerca;
la revoca dell'incarico, conferito al dottor Renato Poletti, di direttore della direzione generale territoriale del Nord-Est, nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale;
alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico:
all'avvocato Amedeo Teti, l'incarico di reggenza della direzione generale per la promozione degli scambi;
alla XIII Commissione (Agricoltura) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
al dottor Giuseppe Nezzo, l'incarico di direttore ad interim della direzione generale dello sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, nell'ambito del dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 847 - DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHÉ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2031-A)

A.C. 2031-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.60, 5.25, 7.4 e 9.303 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti, nonché sugli emendamenti delle Commissioni 3.301, 7.300 e 9.303 (nuova formulazione).

A.C. 2031-A - Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) adeguamento delle retribuzioni al costo medio della vita nelle province in cui i pubblici dipendenti svolgono la loro attività lavorativa;
1. 8. (ex 1. 7.) Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f) con le seguenti: dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
dal citato organismo centrale e con le seguenti: dalla citata Commissione e;
al comma 2:
lettera
e), numero 4), sostituire le parole: dall'organismo di cui alla lettera f)con le seguenti dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis;
sopprimere la lettera
f).
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per il funzionamento dell'organismo di cui all'articolo 3-bis, è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per il 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2010, compresi i compensi ai componenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo e fissati i compensi per i componenti.
al comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche). - 1. A decorrere dall'anno 2009, il CNEL istituisce una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità, dell'azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza e individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali.
3. Ai fini della nomina del Presidente, le competenti Commissioni parlamentari, con la maggioranza dei due terzi, indicano ciascuna un elenco di tre nomi di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 2. Gli elenchi dei nomi così indicati sono sottoposti ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, con determinazione adottata d'intesa, provvedono alla designazione del Presidente.
4. I quattro membri sono designati:
a) uno dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
b) uno dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno dal CNEL, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica;
d) uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri non possono essere confermati.
6. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di analoghi uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione oconsulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

7. L'incarico di cui al comma 6 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati in aspettativa, senza assegni, fatta salva l'anzianità di servizio, per l'intera durata del mandato.
8. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
9. Salvo quanto stabilito dal comma 11, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore all'80 per cento dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. La Commissione si avvale di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di quaranta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio, sentite le organizzazioni sindacali, si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL e i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione, con proprio decreto, entro il medesimo termine stabilito dal comma 8, con il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
12. Con decisione motivata, nei limiti della disponibilità di bilancio e comunque in misura non superiore al 25 per cento delle spese di funzionamento, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.
Art. 16-ter. - (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera e), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicitàdell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) provvede all'elaborazione di modelli di valutazione del personale, compresi i dirigenti, definendo per questi ultimi specifiche linee guida per la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
e) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'Ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
g) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;
h) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
i) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.
Art. 16-quater. - (Archivio delle direttive, banche di dati e modalità dello svolgimento delle attività). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca di dati di cui all'articolo 17 della presente legge, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
2. La Commissione può avvalersi dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.
3. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni e audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche e il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione della Commissione, di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte a promuovere e assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché il coordinamento informativo dei dati, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
4. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e integrare le disposizioni sulla valutazione del personale titolare di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, assicurando che lo svolgimento dei procedimenti valutativi da parte di ciascuna amministrazione sia improntato a criteri di indipendenza e trasparenza e garantisca comunque adeguate forme di partecipazione dei destinatari della valutazione, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) prevedere per le amministrazioni statali l'adeguamento delle attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, svolte dai soggetti ad esse preposti dalla legislazione vigente, alle linee guida definite dalla Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) prevedere la connessione agli esiti del processo di valutazione di adeguati strumenti o istituti volti alla corresponsione ai dirigenti di trattamenti economici differenziati di risultato, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) prevedere la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione, di controllo strategico e di gestione operata dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo che le stesse provvedano in conformità con i rispettivi ordinamenti, tenendo anche conto delle migliori pratiche sviluppate a livello nazionale e internazionale;
e) prevedere la totale e immediata accessibilità, da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali si basa la valutazione stessa affinché, fatte salve le specifiche disposizioni a tutela dei dati riservati o sensibili, i medesimi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione, nonché confronti periodici tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;
f) prevedere lo svolgimento di una conferenza annuale a cura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sull'attività di valutazione compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione dei componenti del Consiglio medesimo, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, assicurando la disponibilità permanente dei relativi dati sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 16-bis della predetta legge n. 936 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
g) prevedere per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di perseguire specifici obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della qualità dell'azione svolta dalle medesime in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa; prevedere altresì, anche attraverso l'interconnessione dei sistemi informativi, che le pubbliche amministrazioni sviluppino un proficuo collegamento tra sistemi di controllo interno, ivi compresa la valutazione, e il miglioramento delle prestazioni secondo il principio del miglioramento continuo.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo può adottare, con la procedura di cui al medesimocomma 3, eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
6. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica» sono soppresse;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure» sono inserite le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa».
3. 5. (vedi 3. 20.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f) con le seguenti: dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
dal citato organismo centrale e con le seguenti: dalla citata Commissione e;
al comma 2:
lettera
e), numero 4), sostituire le parole: dall'organismo di cui alla lettera f) con le seguenti: dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis
sopprimere la lettera f).
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettera f) con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;
al comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche). - 1. È istituita presso l'ARAN una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito «Commissione», la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:
a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dall'ARAN. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 6.
10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.
Art. 16-ter. - (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazionedell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'Ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;
g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-quater. - (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e innovazione» sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure,» sono aggiunte le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa,».
3. 6. (vedi 3. 52.) Mattesini, Berretta.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f) con le seguenti: dall'Autorità di cui all'articolo 3-bis.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
dal citato organismo centrale e con le seguenti: dalla citata Autorità e;
al comma 2:
lettera
e), numero 4), sostituire le parole: dall'organismo di cui alla lettera f) con le seguenti dall'Autorità di cui all'articolo 3-bis;
sopprimere la lettera
f).
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettera f) con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;
al comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti di riconosciuta indipendenza ed elevata professionalità in materia di diritto pubblico, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, statistica applicata all'analisi delle organizzazioni e delle politiche pubbliche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolantedelle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena dì decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità dì trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità delle misure adottate;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), richiamando le amministrazioni inadempienti.

11. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori quantitativi longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).
12. L'Autorità si avvale dell'attività dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), della Banca d'Italia, nonché del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
13. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei contributi e rapporti forniti dalle organizzazioni civiche operanti nel campo della valutazione e controllo dei servizi pubblici.
14. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.
15. L'Autorità gestisce il portale per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attraverso il quale sono resi accessibili le comparazioni tra le prestazioni misurate in base agli indicatori di cui al comma 11, i programmi delle pubbliche amministrazioni, i rispettivi portali e, per il tramite di essi, tutte le informazioni relative a ciascuna amministrazione. Le regole di funzionamento del portale della trasparenza sono definite con regolamento dell'Autorità.
16. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 7. (vedi 3. 75.) Vassallo.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f) con le seguenti: dalla Autorità di cui all'articolo 3-bis.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
dal citato organismo centrale e con le seguenti: dalla citata Autorità e;
al comma 2:
lettera
e), numero 4), sostituire le parole: dall'organismo di cui alla lettera f) con le seguenti dall'Autorità di cui all'articolo 3-bis;
sopprimere la lettera
f).
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettera f) con le seguenti: di cui all'articolo 3-bis;
al comma 4, sostituire le parole: ad eccezione del comma 2, lettera f) con le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3-bis;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Al fine di dare continuità all'azione dell'Autorità, in sede di prima attuazione della presente legge per una sola volta, due dei componenti designati dal Governo restano in carica per sei anni. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
6. Il comitato dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e di buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente delle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle pubbliche amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonome elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni dei consumatori o di utenti, o studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e sulle informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
11. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) valuta il contenuto dei piani stessi e può formulare osservazioni sulla congruità della misura adottata;
c) verifica l'effettivo svolgimento del confronto pubblico annuale, richiamando le amministrazioni inadempienti.
all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 8. (vedi 3. 72.) Lanzillotta. Amici, Giovanelli, Zaccaria.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. 60. (vedi 3. 39.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: nel medio periodo con le seguenti: nell'arco di un quinquennio.
5. 25. (vedi 5. 52.) Lanzillotta, Amici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può essere istituita fino alla fine del comma con le seguenti:, già istituita, è disciplinata con le organizzazioni sindacali rappresentative della separata area vicedirigenziale. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo è destinatario della disciplina della vicedirigenza a decorrere dai 1o gennaio 2006. Gli stanziamenti per l'area separata contrattuale sono già previsti dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. 4. (ex 7. 4.) Delfino, Poli, Ciocchetti.

A.C. 2031-A - Articolo 01

ARTICOLO 01 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici).

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».
2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 01 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 01.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici).

Sopprimerlo.
*01. 1. Paladini, Porcino, Favia.

Sopprimerlo.
*01. 2. Mattesini, Berretta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Nei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo individua altresì le disposizioni di legge, regolamento o decreto, entrate in vigore prima della presente legge, che non possono essere derogate dai contratti collettivi.
01. 3. Calderisi, Cazzola.

A.C. 2031-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediantemodifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità;
d) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali;
e) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
f) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;
g) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
h) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole:, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.
1. 1. (ex 1. 2.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali con le seguenti: confermando che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo che la legge non disponga altrimenti in attuazione dei principi di cui agli articoli 28, 51, 54, 97 e 98 della Costituzione.
1. 2. (ex 1. 43.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente.
1. 3. (ex 1. 3.) Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
garantire la trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;
1. 4. (ex 1. 35.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ai singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche.
1. 5. (ex 1. 4.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ai singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative.
1. 5.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 1. 4.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: inversamente proporzionale alle assenze effettuate.
1. 6. (ex 1. 5.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 7. (ex 1. 6.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) adeguamento delle retribuzioni al costo medio della vita nelle province in cui i pubblici dipendenti svolgono la loro attività lavorativa;
1. 8. (ex 1. 7.) Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) adeguamento delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego ad un livello di costo orario netto non superiore a quello del settore privato comparabile contrattualmente;
1. 9. (ex 1. 8.) Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*1. 10. (ex 1. 27.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*1. 11. (ex 1. 36.) Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: su base territoriale.
1. 12. (ex 1. 28.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: su base territoriale fino alla fine della lettera con le seguenti: con riferimento all'obbligo di svolgere la propria funzione presso il luogo e per il periodo previsti dal bando di concorso.
1. 13. (ex 1. 37.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: da garantire fino a: tale requisito con le seguenti: quando tale modalità.
*1. 14. (ex 1. 9.) Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: da garantire fino a: tale requisito con le seguenti: quando tale modalità.
*1. 15. (ex 1. 9.) Lo Monte, Iannaccone, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) introduzione della facoltà per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi, per avviare attività professionali e imprenditoriali, fermo restando il principio del non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e del buon andamento della pubblica amministrazione.
1. 16. (ex 1. 10.) Laura Molteni, Bonino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) eliminazione per i dipendenti degli enti locali del limite del 50 per cento di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. 17. (ex 1. 12.) Laura Molteni, Bonino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) introduzione di un sistema di formazione e di aggiornamento continuo del personale quale condizione necessaria per il raggiungimento e mantenimento della qualità dei servizi erogati efficiente edefficace anche al fine di assicurare elevati standard qualitativi.
1. 18. (ex 1. 38.) Berretta, Mattesini, Lanzillotta, Amici, Damiano, Madia, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) semplificazione e riordino, anche attraverso l'emanazione di un apposito testo unico, delle norme attualmente vigenti in materia di pubblico impiego e pubbliche amministrazioni.
1. 19. (ex 1. 42.) Mattesini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
*1. 20. (ex 1. 13.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
*1. 21. (ex 1. 13.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 4 e 5 con le seguenti: 4, 5 e 6.
1. 22. (ex 1. 44.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora il Governo, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
1. 23. (vedi 1. 39.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sopprimere il comma 3.
*1. 24. (ex 1. 15.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimere il comma 3.
*1. 25. (ex 1. 31.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimere il comma 3.
*1. 26. (ex 1. 15. e 1. 31.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, sostituire le parole:, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza con le seguenti:. Le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, adottano disposizioni volte a promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
**1. 27. (ex 1. 16.) Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 4, sostituire le parole:, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza con le seguenti:. Le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, adottano disposizioni volte a promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
**1. 28. (ex 1. 32.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 4, sostituire le parole:, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza con le seguenti:. Le regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, adottano disposizioni volte a promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
**1. 29. (ex 1. 16. e 1. 32.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.
*1. 30. (ex 1. 17.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimere il comma 5.
*1. 31. (ex 1. 40.) Amici, Lanzillotta, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I principi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri solo in quanto compatibili con lo specifico ordinamento, e nel rispetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 32. (ex 1. 41.) Santagata, Damiano.

Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni aggiungere le seguenti: dei decreti legislativi adottati ai sensi
1. 50. Zaccaria.

Al comma 5, sopprimere le parole:, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.
1. 33. (ex 1. 33.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 34. (ex 1. 18.) Zeller, Brugger, Nicco.

A.C. 2031-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Princìpi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondoperiodo, come modificato dalla presente legge, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;
f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonché adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;
g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;
6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;
7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazionecollettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;
m) prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;
o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche).

Sopprimere il comma 1.
2. 1. (ex 2. 1.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 1, sopprimere le parole:, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti,
2. 2. (ex 2. 17.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
2. 3. (vedi 2. 2.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*2. 4. (ex 2. 3.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*2. 5. (ex 2. 18.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fatti salvi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia disciplinato dalle disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
2. 6. (ex 2. 19.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) precisare gli ambiti della disciplina riservati alla legge ed agli atti di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto rientranti nelle materie individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e quelli demandati all'autonoma determinazionedei dirigenti e alla contrattazione collettiva, sulla base dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, e all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. 7. (ex 2. 28.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: è riservata fino alla fine della lettera con le seguenti: sono riservate alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente derivanti dai rapporti di lavoro ed alla legge l'organizzazione degli uffici nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche all'esterno dell'amministrazione.
*2. 8. (ex 2. 4.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: è riservata fino alla fine della lettera con le seguenti: sono riservate alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente derivanti dai rapporti di lavoro ed alla legge l'organizzazione degli uffici nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche all'esterno dell'amministrazione.
*2. 9. (ex 2. 4.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine il seguente periodo: Prevedere che in ogni caso le materie dell'organizzazione degli uffici, dell'accesso all'impiego, anche con riferimento ai titoli di studio, della mobilità, delle incompatibilità, della valutazione e delle sanzioni disciplinari, sono riservate alla legge e che le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano tali materie non possono essere modificate, soppresse o derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla legge.
2. 10. (ex 2. 5.) Calderisi, Cazzola.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dalla presente legge, e 3 con le seguenti: dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dalla presente legge,
2. 11. (vedi 2. 6.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
2. 12. (ex 2. 30.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).
2. 13. (ex 2. 20.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: per la fissazione fino alla fine della lettera con le seguenti: di regolazione della contrattazione collettiva integrativa al fine di rispettare i vincoli di bilancio, assicurando al contempo adeguate tutele e garanzie nei confronti del lavoratore nelle ipotesi di assenza per causa di malattia o di infortunio contratto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. 14. (ex 2. 21.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2 lettera e), sostituire le parole: per la fissazione di vincoli alla con le seguenti: di regolazione della.
2. 15. (ex 2. 22.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 16. (ex 2. 23.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere, al fine di garantire in sede di contrattazione la congruità delle richieste alle condizioni contingenti, in capo alle organizzazioni sindacali che partecipano ad una trattativa, anche a livello locale, l'obbligo di dimostrare la conoscenza delle condizioni di bilancio e dell'entità del fondo per la produttività ed il divieto di avanzare ulteriori pretese nei confronti dell'Amministrazione;
2. 17. (ex 2. 8.) Pastore, Fedriga.

Al comma 2, lettera h), alinea, sopprimere le parole:, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico.
2. 18. (ex 2. 27.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi con particolare riferimento al biennio antecedente e successivo allo svolgimento dell'incarico;
2. 19. (ex 2. 31.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera h), numero 1), sopprimere le parole:, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico,
2. 20. (ex 2. 24.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera h), numero 1), sopprimere le parole: e successivi.
2. 21. (ex 2. 35.) Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera h), numero 1), sopprimere le parole:, e del personale dell'Agenzia.
2. 22. (ex 2. 32.) Mattesini, Berretta, Damiano, Madia, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis). adeguamento complessivo dei criteri esposti nel testo a quanto scaturito dall'accordo del 22 gennaio 2009 tra Governo e parti sociali in materia di nuovo modello della contrattazione pubblica;
2. 23. (ex 2. 9.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).
*2. 24. (ex 2. 25.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).
*2. 25. (ex 2. 33.) Santagata.

Al comma 2, lettera h), numero 5), sopprimere le parole:, in coerenza con il settore privato,
2. 26. (ex 2. 26.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera h), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: anche nei casi di applicazione incompiuta o distorta.
2. 27. (ex 2. 11.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; prevedere che una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse per la contrattazione integrativa sia destinato alle amministrazioni che presentino valori positivi nel rapporto fra spesa complessiva per il personale ed entrate finali, anche in riferimento all'andamento storico del predetto valore; prevedere inoltre che i contratti integrativi debbano inderogabilmente destinare almeno il 40 per cento delle risorse alla produttività individuale, secondo criteri e parametri oggettivi di carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti.
2. 28. (ex 2. 12.) Calderisi.

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e.
2. 29. (ex 2. 34.) Santagata.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: mediante regolamento aggiungere le seguenti:, previo accordo con le organizzazioni sindacali,
2. 30. Paladini, Porcino, Favia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Trasparenza nelle relazioni tra pubblica amministrazione e sindacato). - 1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad elevare il grado di trasparenza nelle relazioni fra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali del settore pubblico.
2. Nell'esercizio della delega nella materia del presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la progressiva omogeneizzazione della disciplina dei distacchi e delle altre prerogative sindacali fra settore pubblico e settore privato, disponendo in particolare che, a partire dalla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi, gli oneri retributivi e previdenziali connessi al personale in distacco sindacale non siano posti a carico delle amministrazioni di appartenenza;
b) garantire il corretto esercizio dei poteri datoriali e negoziali delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che non possano essere conferiti incarichi dirigenziali, anche di carattere non generale, relativi ad uffici e servizi competenti sulla contrattazione decentrata e sulla gestione del personale in generale, a dirigenti che abbiano esercitato funzioni direttive nell'ambito di organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto o nell'area di appartenenza dell'amministrazione, nei dodici mesi antecedenti al conferimento dell'incarico.
2. 01. (ex 2. 01.) Calderisi.

A.C. 2031-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendenteformulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;
b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;
c) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento;
d) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo princìpi di selettività;
e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;
g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità).

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: percentuali minime di risorse con le seguenti: criteri e indirizzi specifici per l'individuazione delle somme.
4. 1. (ex 4. 1.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: risultato aggiungere le seguenti: rispetto ad obiettivi prefissati che devono essere obbligatoriamente determinati annualmente dalle pubbliche amministrazioni.
4. 2. (ex 4. 8.) Berretta, Lanzillotta, Amici, Damiano, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: risultato aggiungere le seguenti: rispetto ad obiettivi prefissati.
4. 3. (ex 4. 9.) Santagata.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale con le seguenti: articolando in almeno due fasce economiche indennità e premi incentivanti.
4. 4. (ex 4. 10.) Santagata.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: titolo rilevante aggiungere le seguenti: per almeno il 50 per cento del punteggio complessivo.
4. 5. (ex 4. 2.) Calderisi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche.
4. 6. (ex 4. 3.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative.
4. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 4. 3.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Vanalli.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
4. 7. (ex 4. 12.) Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) stabilire che le progressioni meramente economiche, qualora previste dai contratti collettivi nazionali, avvengano secondo principi di selettività correlati all'accrescimento professionale, anche a seguito di percorsi formativi e di risultati individuali e collettivi conseguiti nell'attività svolta;
4. 8. (ex 4. 13.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*4. 9. (ex 4. 4.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*4. 10. (ex 4. 14.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per le figure professionali non dirigenziali aventi responsabilità di procedimento e funzioni a rilevanza esterna richiedenti elevati requisiti culturali, prevedere distinte modalità di progressione professionale nonché distinte modalità di accesso, anche tramite corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto delle funzioni esercitate, delle specificità di comparto e delle normative comunitarie in vigore.
**4. 11. (ex 4. 5.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per le figure professionali non dirigenziali aventi responsabilità di procedimento e funzioni a rilevanza esterna richiedenti elevati requisiti culturali, prevedere distinte modalità di progressione professionale nonché distinte modalità di accesso, anche tramite corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto delle funzioni esercitate, delle specificità di comparto e delle normative comunitarie in vigore.
**4. 12. (ex 4. 5.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.