XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 17 febbraio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 febbraio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fallica, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Nirenstein, Pescante, Porta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vignali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 febbraio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LUSSANA ed altri: «Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli» (2209);
FUGATTI: «Modifiche agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per assicurare la regolarità contributiva e previdenziale nell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche» (2210);
DE ANGELIS: «Disposizioni concernenti il rinvio del pensionamento con diretta corresponsione dei contributi previdenziali al lavoratore, nonché istituzione di un Fondo di solidarietà per la stabilizzazione dei lavoratori precari e l'adeguamento dei trattamenti previdenziali» (2211);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE IANNARILLI: «Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della regione di Roma Capitale» (2212);
IANNARILLI: «Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della corte d'appello di Roma e della corte di assise d'appello di Roma» (2213).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge ARACU: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (1706) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stracquadanio.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Di Virgilio ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari e di cure palliative» (1968).

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Di Pietro ha comunicato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:
DI PIETRO ed altri: «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (1146).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
CALEARO CIMAN ed altri: «Istituzione della "Giornata della non violenza e del dialogo"» (1769) Parere delle Commissioni III, V e VII;
LANZILLOTTA ed altri: «Norme per rendere trasparenti i costi delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici» (2015) Parere della V Commissione;
GIOVANELLI ed altri: «Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali» (2062) Parere delle Commissioni III, V, VI, VIII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DIONISI ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale da parte dei candidati non eletti» (2149) Parere delle Commissioni II e V.
VII Commissione (Cultura):
GRIMOLDI ed altri: «Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca» (2064) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
ARACU: «Modifiche agli articoli 3 e 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la circolazione di pattini a rotelle e di tavole a spinta sulle piste ciclabili» (2148) Parere della I Commissione.
XI Commissione (Lavoro):
CODURELLI ed altri: «Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (mobbing)» (1976) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

In data 16 febbraio 2009 - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - dal tribunale di Taranto - ufficio del giudice per le indagini preliminari - è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 890/06 N RGPM - n. 2150/07 RG GUP) a carico di Luigi PEPE, deputato nella XIV legislatura, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Taranto sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 7).

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data 13 febbraio 2009, ha inviato una relazione sui rischi per l'efficienza dei Servizi di informazione per la sicurezza derivanti dall'acquisizione e mancata distruzione di dati sensibili per la sicurezza della Repubblica, approvata dal Comitato medesimo in data 12 febbraio 2009 (doc. XXXIV, n. 1).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 23 gennaio 2009, sentenza n. 9 del 14-23 gennaio 2009 (doc. VII, n. 176), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria):
alla IX Commissione (Trasporti);
con lettera in data 23 gennaio 2009, sentenza n. 10 del 14-23 gennaio 2009 (doc. VII, n. 177), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella regione Puglia), nonché delle restanti disposizioni della medesima legge regionale:
alla VIII Commissione (Ambiente);
con lettera in data 23 gennaio 2009, sentenza n. 11 del 14-23 gennaio 2009 (doc. VII, n. 178), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testounico delle disposîzioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) - nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 - come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2007 - sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), dal tribunale di Prato:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
con lettera in data 30 gennaio 2009, sentenza n. 18 del 26-30 gennaio 2009 (doc. VII, n. 181), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali):
alla IX Commissione (Trasporti);
con lettera in data 30 gennaio 2009, sentenza n. 19 del 26-30 gennaio 2009 (doc. VII, n. 182), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave:
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 30 gennaio 2009, sentenza n. 24 del 26-30 gennaio 2009 (doc. VII, n. 185), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17:
alla VIII Commissione (Ambiente);
con lettera in data 30 gennaio 2009, sentenza n. 25 del 26-30 gennaio 2009 (doc. VII, n. 186), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa - phone center):
alla IX Commissione (Trasporti);
con lettera in data 6 febbraio 2009, sentenza n. 27 del 26 gennaio-6 febbraio 2009 (doc. VII, n. 187), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
con lettera in data 6 febbraio 2009, sentenza n. 28 del 26 gennaio-6 febbraio 2009 (doc. VII, n. 188), con la quale:
dichiara (l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue:
alla XII Commissione (Affari sociali).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 12 del 14-23 gennaio 2009 (doc. VII, n. 179), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione siciliana;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge. n. 159 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 222 del 2007, sollevata, con riferimento agli articoli 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello statuto di autonomia e alle correlate norme di attuazione e con riferimento all'articolo 118 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana col medesimo ricorso:
alla VIII Commissione (Ambiente);

sentenza n. 13 del 14-23 gennaio 2009 (doc. VII, n. 180), con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al capo del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, regolare modalità e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 (Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nei termini stabiliti dal decreto del capo dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 gennaio 2008;
annulla, per l'effetto, il decreto del capo dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 gennaio 2008:
alla X Commissione (Attivìtà produttive);

sentenza n. 20 del 26-30 gennaio 2009 (doc. VII, n. 183), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamentodelle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'articolo 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180; nonché degli articoli 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 21 del 26-30 gennaio 2009 (doc. VII, n. 184), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Torino:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 29 del 26 gennaio-6 febbraio 2009 (doc. VII, n. 189), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 238-bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal tribunale di Biella:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 30 del 26 gennaio-6 febbraio 2009 (doc. VII, n. 190), con la quale:
dichiara che non spettava alla regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) devono essere considerate «specie para-autoctone»;
annulla, di conseguenza, la deliberazione della giunta regionale della regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438 (Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale ai sensi dell'articolo 3 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19), con riferimento ai punti 1, 2 e 3:
alla XIII Commissione (Agricoltura);

sentenza n. 31 del 26 gennaio-6 febbraio 2009 (doc. VII, n. 191), con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato, nei confronti del Senato della Repubblica, dalla Corte d'appello di Roma:
alla I Commissione (Affari costituzionali);

sentenza n. 32 del 26 gennaio-6 febbraio 2009 (doc. VII, n. 192), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del comune di Cavallino-Treporti), sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto in relazione all'articolo 117 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 11 del 1999, sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto in relazioneagli articoli 3 e 97 della Costituzione e al principio di legalità sostanziale:
alla I Commissione (Affari costituzionali);

sentenza n. 33 del 26 gennaio-6 febbraio 2009 (doc. VII, n. 193), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2006), sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione dal tribunale di Siena:
alla XI Commissione (Lavoro);

sentenza n. 37 del 9-13 febbraio 2009 (doc. VII, n. 194), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 146, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Testo A), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Roma, sezione fallimentare:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 38 del 9-13 febbraio 2009 (doc. VII, n. 195), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio»), sollevata dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'articolo 33, primo, secondo e terzo comma, e all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione):
alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 16 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSIP Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 74).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 2 febbraio 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni VOLONTÈ ed altri n. 1/00037, BERTOLINI ed altri n. 1/00052, EVANGELISTI ed altri n. 1/00058, nonché alla risoluzione COTA ed altri n. 6/00010, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 10 novembre 2008, concernenti iniziative in relazione a ripetuti episodi di violenza e di persecuzione nei confronti dei cristiani in India e in altri parti del mondo.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Esteri), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 2 febbraio 2009, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data all'ordine delgiorno ASCIERTO ed altri n. 9/1386/143, concernente iniziative normative a favore degli ufficiali in ferma prefissata, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, nonché, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno VELTRONI ed altri n. 9/1386/273 e GAROFANI n. 9/1386/10, riguardanti il conferimento di risorse ulteriori alle Forze di polizia ed alle Forze armate per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, rispettivamente accolto ed accolto come raccomandazione dal Governo sempre nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, NACCARATO ed altri n. 9/1386/76, accolto come raccomandazione nella medesima seduta, concernente stanziamenti per il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, SPECIALE ed altri n. 9/1185/162, riguardante l'estensione al comparto sicurezza e Forze armate della detassazione degli straordinari e del regime privilegiato delle indennità operative, e VILLECCO CALIPARI ed altri n. 9/1185/102, concernente il ripristino delle dotazioni a favore del fondo istituito per le bonifiche delle aree militari di pertinenza dei poligoni di tiro nonché di unità navali, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 giugno 2008.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, riferita al periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2007 (doc. CLV, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 febbraio 2009, ha trasmesso il bilancio semplificato dello Stato per l'anno 2009 secondo i criteri di contabilità nazionale adottati per il conto economico delle pubbliche amministrazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 17 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Lombardia.

Il Garante del contribuente della regione Lombardia, con lettera in data 5 febbraio 2009, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Piemonte.

Il Garante del contribuente della regione Piemonte, con lettera in data 9febbraio 2009, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 11 febbraio 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Silvio Vetrano a commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara.
Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI LA LOGGIA ED ALTRI N. 1-00061, CAPODICASA ED ALTRI N. 1-00114, ROMANO ED ALTRI N. 1-00115 E MESSINA ED ALTRI N. 1-00116 IN MATERIA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIA AL GETTITO D'IMPOSTA SU REDDITI PRODOTTI NEL PROPRIO TERRITORIO

Mozioni

La Camera,
premesso che:
con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, si dà finalmente attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, che recita testualmente: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;
lo Statuto siciliano è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed è stato convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
con sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008 è stato chiarito, tra l'altro, con riferimento al comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che con il «criterio di simmetria», in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione del gettito di imposta, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta. «Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione siciliana di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, "sono trasferite alla Regione", "simmetricamente" al trasferimento del gettito di tale imposta, anche le "competenze" previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato, e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta»;
a distanza di tre anni dall'emanazione del predetto decreto legislativo non ne è stata data attuazione pratica, in quanto non è stato emanato il decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, deve determinare le modalità applicative del provvedimento, come espressamente indicato nel comma 2 dell'articolo medesimo,

impegna il Governo

a procedere, in tempi brevi, alla definizione delle modalità applicative in conformitàa quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 2005, che rappresenta il soddisfacimento di un diritto della Regione siciliana, che per troppo tempo è stato disatteso, in conformità alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza con i principi del federalismo fiscale.
(1-00061)
(Nuova formulazione) «La Loggia, Brugger, Commercio, Catanoso, Cristaldi, Fallica, Vincenzo Antonio Fontana, Garofalo, Germanà, Giammanco, Gibiino, Giudice, Grimaldi, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Lo Monte, Lo Presti, Marinello, Antonio Martino, Milo, Minardo, Misuraca, Moles, Pagano, Palumbo, Pianetta, Sardelli, Scalia, Scapagnini, Stagno D'Alcontres, Torrisi, Ventucci, Gioacchino Alfano, Belcastro, Bernini Bovicelli, Boniver, Calderisi, Castiello, Cicu, Corsaro, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Dell'Elce, Di Caterina, Distaso, Di Virgilio, Dima, Faenzi, Formichella, Antonino Foti, Franzoso, Frassinetti, Fucci, Gottardo, Laboccetta, Laffranco, Lamorte, Landolfi, Lisi, Lorenzin, Marsilio, Mazzocchi, Mistrello Destro, Moffa, Mottola, Mussolini, Nastri, Nicolucci, Nizzi, Nola, Paniz, Pelino, Pescante, Picchi, Mariarosaria Rossi, Rosso, Santelli, Savino, Sbai, Scandroglio, Scelli, Sisto».

La Camera,
premesso che:
con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, si dà finalmente attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, che recita testualmente: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;
lo Statuto siciliano è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed è stato convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
con sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008 è stato chiarito, tra l'altro, con riferimento al comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che con il «criterio di simmetria», in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione del gettito di imposta, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta. «Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione siciliana di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, "sono trasferite alla Regione", "simmetricamente" al trasferimento del gettito di tale imposta, anche le "competenze" previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato, e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta»;
a distanza di tre anni dall'emanazione del predetto decreto legislativo non ne è stata data attuazione pratica, in quanto non è stato emanato il decretodirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, deve determinare le modalità applicative del provvedimento, come espressamente indicato nel comma 2 dell'articolo medesimo,

impegna il Governo

a procedere, in tempi brevi, alla definizione delle modalità applicative in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 2005, che rappresenta il soddisfacimento di un diritto della Regione siciliana, che per troppo tempo è stato disatteso, in conformità alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza con i principi del federalismo fiscale con particolare riferimento a quelli cui al disegno di legge n. 2105 già approvato dal Senato della Repubblica all'esame delle Commissioni V e VI della Camera dei deputati».
(1-00061)
(Nuova formulazione nel testo modificato) «La Loggia, Brugger, Commercio, Catanoso, Cristaldi, Fallica, Vincenzo Antonio Fontana, Garofalo, Germanà, Giammanco, Gibiino, Giudice, Grimaldi, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Lo Monte, Lo Presti, Marinello, Antonio Martino, Milo, Minardo, Misuraca, Moles, Pagano, Palumbo, Pianetta, Sardelli, Scalia, Scapagnini, Stagno D'Alcontres, Torrisi, Ventucci, Gioacchino Alfano, Belcastro, Bernini Bovicelli, Boniver, Calderisi, Castiello, Cicu, Corsaro, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Dell'Elce, Di Caterina, Distaso, Di Virgilio, Dima, Faenzi, Formichella, Antonino Foti, Franzoso, Frassinetti, Fucci, Gottardo, Laboccetta, Laffranco, Lamorte, Landolfi, Lisi, Lorenzin, Marsilio, Mazzocchi, Mistrello Destro, Moffa, Mottola, Mussolini, Nastri, Nicolucci, Nizzi, Nola, Paniz, Pelino, Pescante, Picchi, Mariarosaria Rossi, Rosso, Santelli, Savino, Sbai, Scandroglio, Scelli, Sisto».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana dispone che: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;
il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze») ha stabilito che: «In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato», e che: «Con decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative»;
la Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 2008, n. 145, nel giudizio di legittimità costituzionale relativo all'articolo 1, comma 661, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel giudicare infondata la questione sollevata dalla Regione siciliana, chiarisce tuttavia che le «competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato» da trasferire «simmetricamente» alla Regione siciliana, quale condizione per la piena attuazione dell'articolo 37dello Statuto, come previsto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, siano da intendersi esclusivamente «le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta» e non altre competenze relative ad altre materie;
l'interpretazione contenuta nella citata sentenza, sia pure incidentalmente, fa giustizia di un tentativo perpetrato attraverso l'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, volto ad annullare, attraverso una sorta di partita di giro, un diritto della Regione siciliana sancito dallo Statuto e più volte riconosciuto con sentenze della Corte costituzionale;
la conseguente controversia in merito all'interpretazione della disposizione contenuta nel citato decreto legislativo è stata la causa del ritardo nel dare piena attuazione all'articolo 37 dello Statuto;
è necessario, pertanto, procedere alla definizione delle modalità applicative del citato decreto legislativo, mediante l'emanazione del decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze ivi previsto,

impegna il Governo

a completare, in tempi brevi, la definizione delle modalità applicative in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.
(1-00114)
«Capodicasa, Berretta, Burtone, Cardinale, Enzo Carra, Causi, D'Antoni, Genovese, Levi, Pierdomenico Martino, Antonino Russo, Samperi, Siragusa».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dispone che l'accertamento dei redditi per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, deve essere determinato in modo da evidenziare la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti e impianti medesimi e l'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della stessa;
la procedura di riparto dei redditi è indicata dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che dispone che: «per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo (...) Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio»;
scopo di tali interventi normativi è quello di garantire che alla Regione siciliana non venga sottratta la quota di imposta derivante da redditi prodotti all'interno della Regione medesima;
l'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, prevede che le quote di competenza fiscale dello Stato siano trasferite alla Regione simmetricamente alle competenze stabilite dallo Statuto e finora esercitate dallo Stato, demandando il compito di provvedere alla definizione delle modalità applicative del trasferimento ad un decreto dirigenziale del ministero dell'economia e finanze, adottato d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
detta norma risulta diversa rispetto a quella già determinata dalla Commissione paritetica stessa in data 24 luglio 2005, che pure aveva avuto adesione dell'amministrazione statale competente e dall'amministrazione regionale, e tuttavia l'intervento normativo in questione può interpretarsi nel senso di una riaffermazione del diritto della Regione alla percezione dell'imposta sulla quota di reddito prodotta dagli stabilimenti e impianti siti nel territorio regionale, da imprese che abbiano la sede fuori dallo stesso;
ad oggi non si conosce ancora lo schema di provvedimento o la proposta ministeriale da valutare da parte regionale, ai fini dell'attuazione pratica dell'articolo 37 dello Statuto;
il criterio proposto, con immediatezza, dalla Regione, per procedere alla regionalizzazione del reddito di impresa (cioè ricorrere al meccanismo, stabilito per l'irap, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997), è lo stesso criterio applicato, per la ripartizione regionale del gettito irpeg, dal gruppo di esperti costituito presso il dipartimento per le politiche fiscali, nel contesto della pubblicazione dal titolo «La regionalizzazione delle entrate erariali», datata ottobre 2003;
risulta apparire pretestuosa la richiesta rivolta dallo Stato alla Regione siciliana, nel mese di aprile 2006, con la quale è stato posto in evidenza che anche da parte della Regione si debbano avanzare proposte più puntuali rispetto a quelle formulate in senso generico con la nota del 6 dicembre 2005, dalle quali emergono le motivazioni della scelta adottata per l'attuazione dello stesso criterio legislativo, e che è stata esaminata l'opportunità di individuare meccanismi di calcolo che consentano di rendere ragionevolmente stabile nel tempo il gettito da attribuire alla Regione, considerata la variabilità del gettito ires e tenuto conto che simmetricamente dovranno essere trasferite alla stessa funzioni amministrative, i cui oneri hanno per natura carattere di stabilità;
relativamente al trasferimento delle funzioni, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 2008, ha reso un'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, del tutto diversa da quella assunta dai rappresentanti ministeriali, espressamente affermando, al paragrafo 4.2 delle considerazioni in diritto, che il «criterio di simmetria», ivi previsto, «riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di "quote di competenza fiscale dello Stato"» e non l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle della riscossione,

impegna il Governo

a provvedere al più presto alla definizione delle modalità applicative del trasferimento alla Regione siciliana delle quote di competenza fiscale spettanti ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, affinché la Regione non venga privata di un'importante entrata che ad essa legittimamente spetterebbe, considerato che il reddito su cui è calcolata l'imposta è prodotto da società operanti con stabilimenti insediati nel suo territorio, sebbene aventi sede sociale in altra regione italiana.
(1-00115)
«Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Vietti».

La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza del 16 maggio 2008, n. 145, ha chiarito, con riferimento all'articolo 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione della quota di gettito di imposta da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti in Sicilia di imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regionesiciliana, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta;
tale interpretazione si era resa necessaria in quanto:
a) l'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recita: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;
b) il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», prevede che: «in base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato»;
il citato decreto legislativo prevedeva, inoltre, che «con decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative»;
è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge n. 2105, già approvato dal Senato della Repubblica, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», che ridisegna i rapporti finanziari Stato-regioni e che prevede, in particolare, all'articolo 25, il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e dei doveri da essi derivanti,

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi il decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, previsto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, avuto anche riguardo alle esigenze di coordinamento di cui al disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
(1-00116)
«Messina, Leoluca Orlando, Scilipoti, Evangelisti».

MOZIONE BONIVER ED ALTRI N. 1-00086 CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI E PER L'AFFERMAZIONE DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE IN BIRMANIA

Mozione

La Camera,
premesso che:
il Premio Nobel per la pace Daw Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia, è da 13 anni agli arresti domiciliari;
in questo ultimo anno il numero dei detenuti politici è passato da 1100 ad oltre 2130 e questi sono vittime di torture, maltrattamenti e pesantissime condizioni carcerarie, incluso il ricorso diffuso alla tortura e ai lavori forzati;
negli ultimi due mesi sono stati condannati a pene detentive, che vanno sino a 68 anni di carcere, 186 detenuti politici, membri della Lega nazionale per la democrazia, della cosiddetta «Generazione '88»; tra essi sindacalisti, attori, giornalisti, monaci, che hanno la sola responsabilità di aver tentato di esprimere liberamente la loro opinione nelle cosiddetta «rivoluzione zafferano» del settembre 2007;
l'appello del 3 ottobre 2008 di Navanethem Pillay, recentemente nominato Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha richiesto alle autorità militari birmane il rilascio di tutti i prigionieri;
l'appello al Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon di 112 ex Capi di Stato e di Governo chiede la liberazione immediata e incondizionata di tutti i detenuti politici, inclusa Daw Aung San Suu Kyi;
la giunta militare birmana rifiuta deliberatamente di adottare qualsiasi misura preventiva o di salvaguardia contro la grave carestia che sta minacciando lo Stato di Chin nella parte occidentale del Paese;
secondo l'autorevole rapporto della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine, la Birmania è una dei due Paesi al mondo il cui esercito continua ad usare mine antiuomo; nel 2007 le vittime delle mine sono aumentate del 76 per cento e il regime sta incrementando la presenza di campi minati, soprattutto al confine tra Birmania e Bangladesh;
come denunciato dall'Organizzazione internazionale del lavoro, si perpetua nel Paese la pratica del lavoro forzato e la giunta militare utilizza direttamente ed indirettamente il lavoro forzato per la costruzione di strade, dighe e la ricostruzione delle zone colpite dal ciclone Nargis; a 10 anni dalle raccomandazioni della commissione di inchiesta dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la giunta militare non ha adottato alcuna delle raccomandazioni per l'eliminazione del lavoro forzato;
la medesima commissione di inchiesta dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha dichiarato il lavoro forzato come un crimine contro l'umanità e il consiglio di amministrazione ha deciso di mantenere aperta la possibilità di chiedereun parere consultivo urgente alla Corte internazionale di giustizia per la violazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato n. 29 e le istituzioni internazionali, i Governi, gli imprenditori e le parti sociali sono chiamate a rivedere i propri rapporti con la Birmania, in modo da evitare che questi possano contribuire al lavoro forzato;
la giunta militare birmana continua a reclutare bambini soldato;
la commissione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla libertà sindacale ha presentato le conclusioni del suo lavoro e ha condannato duramente nella sessione di novembre 2008 la giunta militare per la violazione di questo diritto umano fondamentale, attraverso la condanna all'ergastolo di sindacalisti e la definizione del sindacato birmano come organizzazione terrorista;
le autorità militari birmane continuano le deportazioni forzate di migliaia di abitanti dei villaggi e le violenze e le intimidazioni hanno prodotto un aumento del numero dei rifugiati interni e nei Paesi limitrofi, che spesso cadono vittima di traffici di esseri umani e di sfruttamento sessuale ed economico;
la Commissione dell'Onu sulle donne (Cedaw) ha condannato la cultura di impunità nel trattamento dei perpetratori degli stupri;
la situazione dei diritti umani è ulteriormente deteriorata e, nonostante le raccomandazioni delle istituzioni internazionali, la repressione politica continua incessantemente;
il Segretario generale delle Nazioni Unite ha annunciato la decisione di rinunciare alla prevista visita in Birmania, che avrebbe dovuto avvenire entro il mese di dicembre 2008, a causa dell'assenza dei presupposti che permettessero la ripresa del dialogo;
l'inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania, Piero Fassino, ha riaffermato il disappunto della comunità internazionale di fronte all'atteggiamento della giunta e la comunità internazionale non ha intenzione di arrendersi allo status quo, né può accettare un Paese ridotto alla fame e privo di ogni libertà civile;
nel corso del ciclone Nargis le autorità birmane hanno impedito per lungo tempo l'accesso nel Paese di esperti e di organizzazioni umanitarie per la gestione dell'emergenza;
le Nazioni Unite hanno reso noto nell'agosto 2008 che le autorità militari birmane si erano appropriate in modo illecito di una parte di aiuti umanitari destinati alla Birmania, applicando falsi tassi di cambio;
a seguito del tempestivo intervento del Segretario generale Onu vi è stata un'apertura limitata alle organizzazioni internazionali;
le autorità militari birmane hanno bloccato l'accesso via internet ai mezzi di comunicazione liberi, hanno vietato la diffusione delle fonti di informazione indipendenti e hanno arrestato i cosiddetti «cyberdissidenti» per aver tentato di esprimere liberamente le loro opinioni politiche;
nonostante la gravissima crisi umanitaria determinata dal ciclone Nargis e l'assenza delle condizioni minime di trasparenza e di rispetto degli standard internazionali, le autorità birmane hanno deciso di tenere un referendum per l'approvazione della bozza di costituzione il 10 maggio 2008 in tutto il Paese ed il 24 maggio 2008, nelle zone colpite dal ciclone;
dai rapporti ricevuti dalle organizzazioni democratiche si sono registrate diffuse minacce, ritorsioni e situazioni nelle quali le schede del referendum erano state già votate;
l'auspicato dialogo con le forze democratiche, con i rappresentanti delle minoranze etniche e della Lega nazionale della democrazia non ha avuto luogo; labozza di costituzione non è stata frutto di un dialogo inclusivo e democratico e la stessa mira a garantire la prosecuzione del potere politico dei militari e a limitare e condizionare pesantemente lo sviluppo di istituzioni pienamente democratiche;
la giunta militare si è impegnata a costruire un reattore nucleare e tali responsabilità non sono state affidate al Ministro dell'energia, ma al Ministro della difesa, creando i presupposti perché tale reattore sia destinato a scopi militari;
numerose iniziative sono state assunte in Italia, in modo particolare dagli enti locali, per il sostegno al popolo birmano e ad Aung San Suu Kyi, conferendo a lei e ad altri detenuti politici la cittadinanza onoraria;
i diritti umani fondamentali - come riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale, sanciti dalle Dichiarazioni delle Nazioni Unite e richiamati nel Trattato per la Costituzione dell'Europa - rappresentano l'orizzonte comune dei popoli di tutto il mondo e devono costituire un riferimento costante per la politica internazionale e, in particolare, per l'iniziativa dei Governi democratici nei confronti dei Paesi in cui tali diritti sono disconosciuti e conculcati;
il diritto alla libertà in tutte le sue manifestazioni è un bene universale che non conosce confini geografici, in quanto appartenente all'intera famiglia umana e al futuro delle nuove generazioni;
particolare rilievo assume il richiamo ai diritti umani universali, con riferimento alle donne, come espressamente sancito dalle Conferenze mondiali dell'Onu e, in particolare, dalla Conferenza di Pechino nel 1995;
il 10 dicembre 2008 è ricorso il 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
si auspica che:
a) vi sia l'immediata e incondizionata liberazione di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la pace, agli arresti domiciliari da 13 anni;
b) vi sia l'immediata liberazione di tutti i prigionieri politici;
c) siano fornite cure mediche ai prigionieri politici e il comitato internazionale della Croce rossa possa riprendere le visite;
d) il Segretario generale dell'Onu metta in atto con urgenza tutte le iniziative necessarie, compresa una risoluzione del Consiglio di sicurezza, al fine di poter sbloccare la gravissima situazione di stallo attuale e per la liberazione di tutti i detenuti politici, affinché sia avviato un vero dialogo tripartito con tutte le forze politiche democratiche e la leader Aung San Suu Kyi, siano fissate scadenze e parametri per le riforme e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotti ulteriori misure nei confronti della Birmania, in caso di mancato rispetto delle scadenze e dei parametri stabiliti;
e) gli Stati dell'Associazione dei Paesi del Sud Est asiatico rafforzino l'iniziativa politica e diplomatica nei confronti della giunta militare per il rilascio dei detenuti politici e l'avvio di un concreto dialogo tripartito;
f) sia condannata fermamente la pulizia etnica perpetrata contro le minoranze etniche e, in particolare, i Karen;
g) siano messe in atto tutte le iniziative internazionali necessarie ad ottenere che le elezioni del 2010 si realizzino sulla base di standard democratici internazionalmente riconosciuti, di una legge elettorale elaborata con il concorso dell'opposizione e da essa condivisa e con garanzie di piena agibilità politica per tutti i partiti e i candidati;
h) sia espressa viva preoccupazione per il fatto che l'organo investigativo istituito dalla giunta militare per indagare sulle morti, gli arresti e le sparizioni legate alle manifestazioni pacifiche del settembre 2007 non abbia fornito alcun risultato e sia chiesto alle autorità birmane di facilitare le operazioni di una commissione investigativa patrocinata dalle Nazioni Unite;
i) siano sollecitati i Governi di Cina, India e Russia ad utilizzare nei confronti delle autorità birmane i considerevoli mezzi di pressione economici e politici di cui dispongono, al fine di favorire il conseguimento di progressi sostanziali nel Paese, invitandoli a cessare di fornire armi e altre risorse strategiche;
l) sia espressa forte preoccupazione per la costruzione di un reattore nucleare sperimentale e si chieda all'Agenzia internazionale per l'energia atomica di porre in atto tutte le verifiche necessarie ad evitare che si costruisca un reattore a fini militari,

impegna il Governo:

ad agire, di concerto con i partner dell'Unione europea, al fine di adottare misure adeguate verso la Birmania, ivi compreso un possibile rafforzamento dell'attuale regime sanzionatorio;
a mettere in atto attraverso lo strumento della cooperazione allo sviluppo e altri strumenti non solo iniziative di aiuto umanitario, ma anche programmi mirati al sostegno e al rafforzamento delle organizzazioni democratiche birmane in esilio, al fine di aumentare la loro capacità di promozione di attività di denuncia delle violazioni dei diritti umani e del lavoro e di iniziativa democratica e progetti che favoriscano la crescita della società civile locale;
a promuovere, attraverso organizzazioni non governative e Agenzie dell'Unione europea e dell'Onu, l'azione di sostegno umanitario e programmi di cooperazione in settori cruciali per la vita della popolazione birmana;
ad agire in tutte le sedi internazionali e comunitarie per sostenere l'avvio del dialogo tra le parti interessate ad una rapida transizione verso la democrazia in Birmania.
(1-00086)
(Nuova formulazione) «Boniver, Zampa, Vernetti, Zaccaria, Leoluca Orlando, Colombo, D'Antona, Marchi, Quartiani, Mariani, Sarubbi, Pollastrini, Arturo Mario Luigi Parisi, Mecacci, Viola, Recchia, De Biasi, Strizzolo, Giulietti, Marchignoli, Corsini, Giachetti, Donadi, Franceschini, La Malfa, Lehner, Renato Farina, Stradella, Gregorio Fontana, Picchi, Osvaldo Napoli, Di Biagio, Cazzola, Repetti, Contento, Cicu, Pezzotta, Sbai, Fucci, Baldelli, Antonione».