XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 26 febbraio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 febbraio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Barbi, Baretta, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Corsaro, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Delfino, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Narducci, Pagano, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stradella, Strizzolo, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 febbraio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MANTINI: «Princìpi fondamentali concernenti l'ordinamento delle professioni e delega al Governo in materia di istituzione dell'Ordine dei tecnici e di disciplina delle società tra professionisti» (2239);
CASSINELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di diritti e onorari minimi e di compensi per gli avvocati» (2240);
COSENZA: «Introduzione dell'articolo 586-bis del codice penale, in materia di omicidio o lesione personale derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e modifica all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dello straniero a seguito di condanna per il medesimo reato» (2241);
CARLUCCI: «Istituzione del Registro telematico delle associazioni e società coreutiche e agevolazioni fiscali in favore delle medesime» (2242).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile, in materia di ascolto dei figli minorenni nei procedimenti di separazione dei coniugi» (2154) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barba, Torrisi e Ventucci.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FUCCI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della Costituzione, concernente il principio dell'inviolabilità del diritto alla vita» (2036) Parere delle Commissioni II e XII.

II Commissione (Giustizia):
TENAGLIA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di determinazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale» (2092) Parere della I Commissione;
TENAGLIA ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto» (2094) Parere della I Commissione;
TENAGLIA ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali» (2095) Parere della I Commissione;
ZAMPARUTTI: «Modifiche all'articolo 12 del codice penale e all'articolo 730 del codice di procedura penale, in materia di riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato» (2133) Parere della I Commissione;
ZELLER e BRUGGER: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo» (2163) Parere delle Commissioni I, III e V;
PELINO e SBAI: «Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, concernente la disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari da applicare nei procedimenti per reati di violenza sessuale» (2167) Parere delle Commissioni I e XII.

IV Commissione (Difesa):
CICCANTI: «Modifica all'articolo 51 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di determinazione delle aliquote di valutazione per i capitani del ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza nel periodo transitorio» (1805) Parere delle Commissioni I e V;
LUCIANO ROSSI ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e altre disposizioni concernenti il riconoscimento dei meriti sportivi nelle Forze armate» (2201) Parere delle Commissioni I, V e VII.

V Commissione (Bilancio):
LUPI ed altri: «Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti» (1955) Parere delle Commissioni I, VI, VII e XII.

VI Commissione (Finanze):
DE MICHELI ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti dalla locazione di immobili e di detrazione per canoni di locazione» (1806) Parere delle Commissioni I, V e VIII;
DE MICHELI ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti dalla locazione di immobili mediante contratti concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché di detrazione per canoni di locazione» (1807) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

VII Commissione (Cultura):
OLIVERIO ed altri: «Organizzazione del settore dell'archeologia subacquea nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (1940) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
BOSI ed altri: «Disciplina dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente» (1971) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
META ed altri: «Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa» (2128) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):
MINARDO ed altri: «Disposizioni concernenti l'esercizio della libera professione da parte del personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendente da amministrazioni pubbliche» (2146) Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
CATANOSO: «Misure per il recupero e la salvaguardia dei limoneti caratteristici» (1810) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 22, commi 19 e 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 245.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nella Gazzette Ufficiali dell'Unione europea del 7 febbraio 2009, C 32, e del 21 febbraio 2009, C 44, sono state pubblicate le seguenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
2009/C 32/04 - Causa C-174/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato - Articolo 10 CE - Direttiva 2006/112/CE - Sesta direttiva IVA - Obblighi in regime interno - Controllo delle operazioni imponibili - Condono) (doc. LXXXIX, n. 55) - alla VI Commissione (Finanze);
2009/C 32/12 - Causa C-387/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Ancona) - MILVER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata (Rifiuti - Nozione di «deposito temporaneo» - Direttiva 75/442/CEE - Decisione 2000/532/CE - Possibilità di commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici - Nozione di «imballaggi in materiali misti») (doc. LXXXIX, n. 56) - alla VIII Commissione (Ambiente);
2009/C 32/14 Causa C-486/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione)-Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)/Consorzio agrario di Ravenna Soc. Coop. ar.l. (Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Granoturco - Fissazione di prezzo - Detrazioni applicabili) (doc. LXXXIX, n. 57) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
2009/C 44/20 Causa C-283/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 22 dicembre 2008 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CEE - Articolo 1 - Nozione di «rifiuto» - Rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche - Combustibile da rifiuti di qualità elevata -Trasposizione non corretta) (doc. LXXXIX, n. 58) - alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 2 febbraio 2009, a pagina 3, seconda colonna, decima riga, deve leggersi: «per il rinnovo» e non: «di rinnovo» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1306 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 208, RECANTE MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2206)

A.C. 2206 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
le piogge persistenti verificatisi tra il 15 luglio ed il 25 agosto 2006 in provincia di Brescia hanno causato gravi danni alle infrastrutture;
col decreto di declaratoria del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, datato 2 marzo 2007, veniva dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in quel periodo nella Regione Lombardia, ed in particolare nel territorio su menzionato;
con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stato istituito un fondo di solidarietà nazionale (FSN) con l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzione agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso;
con il decreto ministeriale 18 maggio 2007 veniva disposto il prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale da ripartire tra le regioni, tra le quali la Regione Lombardia;
l'esiguità dell'importo destinato alla Regione Lombardia non ha consentito di fronteggiare ai danni causati,

impegna il Governo

a prevedere un apposito stanziamento straordinario del Fondo di solidarietà nazionale finalizzato alla copertura dei danni subiti nella provincia di Brescia.
9/22006/1. Caparini, Volpi.

La Camera,
premesso che:
le piogge persistenti verificatisi tra il 15 luglio ed il 25 agosto 2006 in provincia di Brescia hanno causato gravi danni alle infrastrutture;
col decreto di declaratoria del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, datato 2 marzo 2007, veniva dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in quel periodo nella Regione Lombardia, ed in particolare nel territorio su menzionato;
con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stato istituito un fondo di solidarietà nazionale (FSN) con l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzione agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso;
con il decreto ministeriale 18 maggio 2007 veniva disposto il prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale da ripartire tra le regioni, tra le quali la Regione Lombardia;
l'esiguità dell'importo destinato alla Regione Lombardia non ha consentito di fronteggiare ai danni causati,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di completare lo stanziamento già previsto per il Fondo di solidarietà nazionale finalizzato alla copertura dei danni subiti nella provincia di Brescia.
9/22006/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Caparini, Volpi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, con l'articolo 8-sexies, inserito dall'Aula del Senato, stabilisce che, in caso di mancanza dell'impianto di depurazione o di temporanea inattività dello stesso, il canone di depurazione è comunque dovuto dai cittadini della zona a partire dall'avvio dell'inizio delle procedure delle prestazioni di progettazione dell'impianto stesso;
con la sentenza n. 335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva che la quota di tariffa del servizio idrico integrato riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui mancassero impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi;
la pronuncia della Consulta ha determinato due effetti: il primo è quello che, per il futuro, nessuna somma potrà essere richiesta a titolo di tariffa di depurazione qualora il depuratore manchi o sia inattivo; la seconda è che in capo a tutti i cittadini che abbiano versato somme a titolo di depurazione in caso di impianti inesistenti o non funzionanti è sorto un diritto al rimborso delle somme passate e non dovute;
sulla base di quanto disposto dall'articolo 8-sexies, del provvedimento in parola, i cittadini dovranno pagare il canone di depurazione anche quando dell'impianto di depurazione vi sia una semplice ipotesi di costruzione;
il principio introdotto dall'articolo 8-sexies viene affermato anche per il passato. Difatti la norma prevede che «in attuazione» della sopra citata sentenza della Corte, i gestori del servizio idrico integrato - nel corrispondere ai cittadini i rimborsi relativi ai pagamenti effettuati in assenza di depuratore - potranno dedurre la parte relativa alle attività di progettazione eccetera,

impegna il Governo

ad introdurre limiti rigorosi per la definizione dei criteri e dei parametri contenuti nei decreti di attuazione previsti dal comma 4 dell'articolo 8-sexies in parola, tali da non vanificare i principi di cui alla sentenza della Consulta richiamata in premessa.
9/2206/2. Tommaso Foti.

La Camera,
premesso che:
le recenti precipitazioni pluviali e nevose hanno determinato forti dissesti idro-geologici a fronte di una morfologia già profondamente vulnerata da altri eventi di assestamento;
gli attuali dissesti delle aree interne della Campania sono stati evidenziati alle autorità di governo nazionale e regionale chiedendo il riconoscimento dello stato di calamità determinato da continui, reiterati e profondi movimenti endemici dei territori interessati, ponendo in grave difficoltà il sistema viario primario e secondario che interessa le comunità colpite;
è necessario predisporre una mappa ricognitiva degli effetti dannosi sul sistema territoriale e su tutto il sistema delle attività produttive coinvolgendo la filiera agro-alimentare e le imprese manifatturiere,

impegna il Governo

a predisporre, d'intesa con la Regione Campania, un forte intervento della Protezione civile che riporti al pristino stato le situazioni territoriali compromesse e ad adottare un piano di messa in sicurezza del sistema viario a fronte di continui smottamenti e fenomeni franosi che compromettono la vita ordinaria di moltissime comunità della Campania interna.
9/2206/3. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
con decreto istitutivo del 9 novembre del 2004, il Ministero dell'ambiente ha istituito l'area marina protetta «Isole Ciclopi» al fine di perseguire la protezione ambientale dell'area interessata e con le seguenti finalità:
a) tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alla posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) promozione dell'educazione ambientale e diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d) promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili;
nella parte di territorio costiero confinante con l'area marina protetta «Isole Ciclopi», la Regione Sicilia ha istituito la riserva naturale orientata «La Timpa»;
le caratteristiche ambientali, marine e faunistiche della porzione di territorio costiero e di demanio marittimo dell'area marina protetta e della riserva naturale orientata sono identiche e non si capisce la ragione di questa separazione di competenze e di tutele,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti opportuni affinché l'area della riserva marina protetta «Isole Ciclopi» venga estesa al tratto di mare antistante la riserva naturale orientata della Timpa;
9/2206/4. Catanoso, Bellotti.

La Camera,
premesso che:
con decreto istitutivo del 9 novembre del 2004, il Ministero dell'ambiente ha istituito l'area marina protetta «Isole Ciclopi» al fine di perseguire la protezione ambientale dell'area interessata e con le seguenti finalità:
a) tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alla posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) promozione dell'educazione ambientale e diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d) promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili;
nella parte di territorio costiero confinante con l'area marina protetta «Isole Ciclopi», la Regione Sicilia ha istituito la riserva naturale orientata «La Timpa»;
le caratteristiche ambientali, marine e faunistiche della porzione di territorio costiero e di demanio marittimo dell'area marina protetta e della riserva naturale orientata sono identiche e non si capisce la ragione di questa separazione di competenze e di tutele,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di adottare provvedimenti opportuni affinché l'area della riserva marina protetta «Isole Ciclopi» venga estesa al tratto di mare antistante la riserva naturale orientata della Timpa;
9/2206/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Catanoso, Bellotti.

La Camera,
premesso che:
il problema della disponibilità di risorse idriche ha assunto negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore, soprattutto a causa di sconvolgimenti climatici ed idrogeologici che hanno portato in varie aree della Terra, tra cui anche in Italia, a subire una cospicua diminuzione delle precipitazioni piovose e a un conseguente bilancio idrico sfavorevole;
si assiste, soprattutto nella stagione estiva, al fenomeno della siccità, ossia per l'agricoltura del minimo della capacità di offerta idrica con il massimo della domanda per l'irrigazione, fenomeno che interessa non solo le zone del Mezzogiorno ma l'intero territorio nazionale;
si manifesta da qui, sempre più evidente, la necessità di disporre di maggiori ed adeguati invasi per evitare lo spreco di acqua nei periodi più copiosi ed utilizzarla al meglio nelle stagioni di siccità;
le regioni non sembrano essere adeguatamente pronte ed attrezzate per investire nella difesa del suolo e nelle opere irrigue, mostrando carenze strutturali e finanziarie da impegnare nel progetto di sviluppo riguardante il sistema degli invasi;
da un lato, in diverse regioni sono state realizzate delle dighe, come in Sicilia ove da anni si registrano gravi ritardi ed inadempienze nei lavori di completamento e risanamento delle strutture d'irrigazione e, dall'altro lato, vi sono regioni dove da anni, con spese progettuali rilevanti, sono stati affrontati progetti per la costruzione di nuovi invasi; queste situazioni sono il segno di una grave carenza nell'allocazione delle risorse finanziarie, con danni rilevanti per l'approvvigionamento dell'acqua per usi civili, agricoli e produttivi,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative mirate a garantire ulteriori adeguate risorse, rispetto a quelle già stanziate, a sostegno del Piano irriguo nazionale con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi invasi.
9/2206/5. Delfino, Ruvolo, Naro.

La Camera,
premesso che:
il problema della disponibilità di risorse idriche ha assunto negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore, soprattutto a causa di sconvolgimenti climatici ed idrogeologici che hanno portato in varie aree della Terra, tra cui anche in Italia, a subire una cospicua diminuzione delle precipitazioni piovose e a un conseguente bilancio idrico sfavorevole;
si assiste, soprattutto nella stagione estiva, al fenomeno della siccità, ossia per l'agricoltura del minimo della capacità di offerta idrica con il massimo della domanda per l'irrigazione, fenomeno che interessa non solo le zone del Mezzogiorno ma l'intero territorio nazionale;
si manifesta da qui, sempre più evidente, la necessità di disporre di maggiori ed adeguati invasi per evitare lo spreco di acqua nei periodi più copiosi ed utilizzarla al meglio nelle stagioni di siccità;
le regioni non sembrano essere adeguatamente pronte ed attrezzate per investire nella difesa del suolo e nelle opere irrigue, mostrando carenze strutturali e finanziarie da impegnare nel progetto di sviluppo riguardante il sistema degli invasi;
da un lato, in diverse regioni sono state realizzate delle dighe, come in Sicilia ove da anni si registrano gravi ritardi ed inadempienze nei lavori di completamento e risanamento delle strutture d'irrigazione e, dall'altro lato, vi sono regioni dove da anni, con spese progettuali rilevanti, sono stati affrontati progetti per la costruzione di nuovi invasi; queste situazioni sono il segno di una grave carenza nell'allocazione delle risorse finanziarie, con danni rilevanti per l'approvvigionamento dell'acqua per usi civili, agricoli e produttivi,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative mirate a garantire, ove possibile, ulteriori adeguate risorse, rispetto a quelle già stanziate, a sostegno del Piano irriguo nazionale con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi invasi.
9/2206/5.(Testo modificato nel corso della seduta) Delfino, Ruvolo, Naro.

La Camera,
premesso che:
secondo i dati emersi da ultime indagini effettuati sulla qualità, i costi e l'efficienza delle società di servizio idrico integrato nelle città italiane, emerge come ogni anno vengono «bruciati» e sprecati circa 800 milioni di metri cubi di acqua a fronte dell'incremento costante e continuo delle tariffe;
il dato pone l'Italia al livello dei paesi dell'Est-Europa con circa il 30 per cento di spreco sull'intero patrimonio idrico nazionale, e assolutamente al di sotto della media dei Paesi occidentali, tra cui spicca la Germania, paese più virtuoso con il 7 per cento;
in termini economici le perdite si attestano su cifre considerevoli che sfiorano i 2 miliardi di euro per l'anno 2006 con un trend previsionale ad aumentare per gli anni successivi;
solo per fare un esempio, la Regione Puglia perde 183 litri d'acqua al giorno a fronte di una tariffa media di circa 0,70 euro per metro quadro provocando cospicui mancati introiti, ma non mancano ulteriori esempi di inefficienza in tante altre aree del territorio nazionale;
sono numerose le aree del nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, già gravate dai continui fattori climatici che impongono una progressiva desertificazione dovuta a mancanza di precipitazioni, dove, inoltre, mancano dei veri piani di gestione e impiego delle risorse idriche che consenta un'ottimizzazione delle acque e un utilizzo concreto in funzione dello sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad adottare un piano di gestione nazionale dell'intero settore idrico nazionale al fine di razionalizzare gli sprechi, prevedere gli investimenti per migliorare la rete e garantire un efficiente servizio ai cittadini.
9/2206/6. Cera.

La Camera,
premesso che:
secondo i dati emersi da ultime indagini effettuati sulla qualità, i costi e l'efficienza delle società di servizio idrico integrato nelle città italiane, emerge come ogni anno vengono «bruciati» e sprecati circa 800 milioni di metri cubi di acqua a fronte dell' incremento costante e continuo delle tariffe;
il dato pone l'Italia al livello dei paesi dell'Est-Europa con circa il 30 per cento di spreco sull'intero patrimonio idrico nazionale, e assolutamente al di sotto della media dei Paesi occidentali, tra cui spicca la Germania, paese più virtuoso con il 7 per cento;
in termini economici le perdite si attestano su cifre considerevoli che sfiorano i 2 miliardi di euro per l'anno 2006 con un trend previsionale ad aumentare per gli anni successivi;
solo per fare un esempio, la Regione Puglia perde 183 litri d'acqua al giorno a fronte di una tariffa media di circa 0,70 euro per metro quadro provocando cospicui mancati introiti, ma non mancano ulteriori esempi di inefficienza in tante altre aree del territorio nazionale,
sono numerose le aree del nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, già gravate dai continui fattori climatici che impongono una progressiva desertificazione dovuta a mancanza di precipitazioni, dove, inoltre, mancano dei veri piani di gestione e impiego delle risorse idriche che consenta un'ottimizzazione delle acque e un utilizzo concreto in funzione dello sviluppo del territorio,

impegna il Governo

ad adottare opportuni interventi al fine di ridurre gli sprechi, prevedere gli investimenti per migliorare la rete e garantire un efficiente servizio ai cittadini.
9/2206/6.(Testo modificato nel corso della seduta) Cera.

La Camera,
premesso che:
con sentenza n. 335 del 2008 la Corte costituzionale ha stabilito che non è obbligo degli utenti pagare in bolletta al gestore del servizio idrico integrato la quota relativa alla depurazione, qualora l'impianto manchi o sia momentaneamente non in funzione;
sono circa 14 milioni, una famiglia su quattro, i cittadini che ad oggi si sono visti chiedere per anni una tariffa «maggiorata» rispetto a quanto invece avrebbero dovuto corrispondere, per una quota complessiva di rimborso che secondo le stime effettuate da alcuni istituti di ricerca si aggira attorno a 3,2 miliardi di euro;
secondo gli ultimi dati dell'osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinazattiva e dell'ANEA, associazione nazionale che riunisce gli enti d'ambito, la quota di depurazione nel 2007 viaggiava a 36 centesimi al metro quadro incidendo sul 32,3 per cento della tariffa totale con un aggravio per famiglia di 69 euro annuali;
i picchi di gettito «illegittimo» si sono verificati in particolar modo a Palermo, Genova e Catania dove le somme da restituire si aggirano rispettivamente attorno agli 8 milioni di euro per ogni annualità;
il testo del decreto-legge in esame, all'articolo 8-sexies, stabilisce che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale, i gestori del servizio provvedano, anche in forma rateizzata entro il termine massimo di 5 anni a decorrere dal 1o ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione;
sono numerosi i casi in cui per pareggiare i conti e non veder saltare i bilanci alcuni ATO hanno già stabilito di aumentare le tariffe aggravando maggiormente e indebitamente sui cittadini-utenti il buco aperto dalla bocciatura costituzionale con il risultato di far crescere il conto di chi è collegato al depuratore secondo l'introduzione paradossale del principio di chi «non inquina paga»,

impegna il Governo

a predisporre un sistema più celere per la restituzione agli utenti delle somme da rimborsare e ad assumere ogni possibile attività di controllo e monitoraggio sui criteri d'applicazione delle modalità di restituzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato a fronte degli ulteriori aumenti tariffari.
9/2206/7. Libè.

La Camera,
premesso che:
con sentenza n. 335 del 2008 la Corte costituzionale ha stabilito che non è obbligo degli utenti pagare in bolletta al gestore del servizio idrico integrato la quota relativa alla depurazione, qualora l'impianto manchi o sia momentaneamente non in funzione;
sono circa 14 milioni, una famiglia su quattro, i cittadini che ad oggi si sono visti chiedere per anni una tariffa «maggiorata» rispetto a quanto invece avrebbero dovuto corrispondere, per una quota complessiva di rimborso che secondo le stime effettuate da alcuni istituti di ricerca si aggira attorno a 3,2 miliardi di euro;
secondo gli ultimi dati dell'osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinazattiva e dell'ANEA, associazione nazionale che riunisce gli enti d'ambito, la quota di depurazione nel 2007 viaggiava a 36 centesimi al metro quadro incidendo sul 32,3 per cento della tariffa totale con un aggravio per famiglia di 69 euro annuali;
i picchi di gettito «illegittimo» si sono verificati in particolar modo a Palermo, Genova e Catania dove le somme da restituire si aggirano rispettivamente attorno agli 8 milioni di euro per ogni annualità;
il testo del decreto-legge in esame, all'articolo 8-sexies, stabilisce che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale, i gestori del servizio provvedano, anche in forma rateizzata entro il termine massimo di 5 anni a decorrere dal 1o ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione;
sono numerosi i casi in cui per pareggiare i conti e non veder saltare i bilanci alcuni ATO hanno già stabilito di aumentare le tariffe aggravando maggiormente e indebitamente sui cittadini-utenti il buco aperto dalla bocciatura costituzionale con il risultato di far crescere il conto di chi è collegato al depuratore secondo l'introduzione paradossale del principio di chi «non inquina paga»,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile attività di controllo e monitoraggio sui criteri d'applicazione delle modalità di restituzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato a fronte degli ulteriori aumenti tariffari.
9/2206/7.(Testo modificato nel corso della seduta) Libè.

La Camera,
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, attribuisce alla Regione Sicilia competenze sulla gestione delle acque pubbliche con esclusione delle grandi derivazioni;
la Corte costituzionale, tramite sentenza n. 6 del 1957, assegna alla regione i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, ad eccezione di quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale;
la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, all'articolo 1, comma 1, attribuiva all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta;
la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, cosiddetta «legge Galli», prevede che tutte le acque superficiali e sotterranee siano pubbliche e costituiscano una risorsa utilizzata secondo criteri di solidarietà;
è inoltre stabilito che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale e sotterraneo e che ulteriori usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che «con le modalità previste dai rispettivi statuti, si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano [....] le funzioni ed i compiti» di cui all'articolo 89 del medesimo decreto che, tra l'altro, trasferisce le funzioni relative «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3» del medesimo decreto legislativo;
con l'emanazione del decreto legislativo n. 79 del 1999, in attuazione della direttiva 96/1992/CE (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) è stata realizzata la condizione di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, pertanto anche le competenze in materia di grandi derivazioni idroelettriche sono trasferite alle regioni;
ad oggi, nonostante diversi incontri tra i rappresentanti della Regione Sicilia e le istituzioni statali per l'attribuzione delle competenze in materia di grandi derivazioni, non si è giunti a detto trasferimento a favore della Regione Sicilia,

impegna il Governo

a verificare i motivi di tale ritardo nonostante vi sia una normativa che disciplina la materia.
9/2206/8. Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
dal 1939, fondato dal prof. Livio Tonolli, operava a Verbania - sul Lago Maggiore - l'Istituto Italiano di Idrobiologia, che dal 1976 fa parte del C.N.R. ed è oggi riconosciuto come Istituto per lo Studio degli ecosistemi;
l'Istituto si occupa in particolare dello studio delle acque dei laghi, dei fiumi e delle acque interne e in questi anni ha svolto preziose ricerche sui più diversi tipi di inquinamento, raggiungendo successi anche notevoli - come il recupero delle acque del lago d'Orta - e continua in campagne di studio volte a conoscere meglio il sistema delle acque per la loro protezione, cura e controllo oltre a campagne di studio sui pesci e gli organismi acquatici;
l'Istituto opera in pool con altre strutture operative a Pisa, Firenze e Sassari;
queste esperienze scientifiche possono essere un prezioso patrimonio per il nostro Paese e vanno sostenute ed incoraggiate, mettendo a disposizione di queste strutture anche adeguate risorse economiche, ma soprattutto incentivando collaborazioni a livello scientifico e universitario per non disperdere preziose esperienze e ricercatori di valori,

impegna il Governo

a tenere conto di queste realtà scientifiche esistenti nel nostro Paese e ad utilizzarle al meglio, in chiave di collaborazione, anche nello studio delle acque e degli ecosistemi acquatici che hanno ed avranno in futuro sempre più importanza per la vita e lo sviluppo dell'intera comunità nazionale.
9/2206/9. Zacchera.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 7 del decreto in esame interviene in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in sigla RAEE, disciplinata a livello europeo dalla direttiva 96/2002, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
l'articolo 6, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, in concorso con l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della salute, volto ad individuare le modalità di gestione dei rifiuti RAEE;
è opportuno accelerare il più possibile l'avvio della raccolta dei suddetti rifiuti, tenendo conto delle condizioni del mercato e semplificando gli obblighi delle imprese,

impegna il Governo

in sede di emanazione del regolamento citato in premessa, con riferimento allo smaltimento dei RAEE professionali a:
aumentare almeno fino a 5000 kg, non cumulabili con altri quantitativi provenienti da distributori diversi, sia il peso del quantitativo raggruppato dei RAEE ai fini del loro successivo trasporto presso impianti autorizzati indicati dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), sia il peso del carico trasportabile da parte dei distributori o dei terzi che agiscono in loro nome, tenuto conto che il peso di talune macchine è superiore al limite di 3.500 che si intende prevedere;
prevedere una scadenza trimestrale per il successivo conferimento, tenendo conto che la scadenza mensile può essere rispettata solo da centri di distribuzione con elevata capacità d'accumulo per evitare inutili costi per le imprese e a valutare l'opportunità di non prevedere, se non al di là di un certo limite di raccolta, l'obbligatoria iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per i distributori/installatori che effettuano il raggruppamento, poiché la maggior parte dei distributori non possiede un fatturato tale da giustificare questa esigenza;
a consentire, al fine di semplificare il compito delle aziende, il trasporto di RAEE professionali insieme con apparecchiature nuove, provviste di idonea documentazione.
9/2206/10. Tortoli, Ghiglia, Stradella, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga le autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989 in vista della costituzione dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa;
nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle predette autorità di bacino, svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, è stata rilevata la necessità che si proceda ad una ridefinizione dei confini dei distretti idrografici che tenga conto dell'effettiva conformazione del territorio e della necessità di garantire una razionalizzazione delle competenze ed una semplificazione degli strumenti operativi anche ai fini della predisposizione dei piani di gestione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere, in accordo con le regioni interessate, alla revisione delle delimitazioni dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di cui in premessa.
9/2206/11. Ghiglia, Stradella, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli.

La Camera,
premesso che:
al Fondo regionale di protezione civile è stato destinato nel 2008 un totale di 138 milioni di euro, pari al 7,27 per cento delle risorse assegnate;
per l'anno 2009 non si prevede alcuna risorse finanziaria, a causa del mancato rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 da parte del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
il Fondo regionale era destinato dalle regioni al finanziamento degli interventi per le calamità naturali di livello regionale e al potenziamento delle strutture regionali di protezione civile, del volontariato di protezione civile regionale e della colonna mobile nazionale delle regioni, ossia l'attrezzatura necessaria a fornire, in caso di calamità, assistenza alla popolazione con tende, ospedali da campo e quanto si renda necessario;
la Commissione ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00030 con la quale si impegna il Governo a rifinanziare il Fondo regionale di Protezione civile, istituito ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e ad individuare, per il futuro, adeguati stanziamenti apprestando le necessarie risorse al fondo per l'assetto idrogeologico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volti a garantire le attività di previsione e lotta contro le calamità naturali e le correlate attività di ripristino delle condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ricostituire il fondo regionale di cui in premessa per l'anno in corso, atteso che le relative disponibilità finanziarie attualmente previste sono insufficienti rispetto alle necessità ed alle eventuali situazioni emergenziali e a prevedere, per il futuro, forme di finanziamento stabili ed adeguate.
9/2206/12. Stradella, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia.

La Camera,
premesso che:
al Fondo regionale di protezione civile è stato destinato nel 2008 un totale di 138 milioni di euro, pari al 7,27 per cento delle risorse assegnate;
per l'anno 2009 non si prevede alcuna risorse finanziaria, a causa del mancato rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 da parte del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
il Fondo regionale era destinato dalle regioni al finanziamento degli interventi per le calamità naturali di livello regionale e al potenziamento delle strutture regionali di protezione civile, del volontariato di protezione civile regionale e della colonna mobile nazionale delle regioni, ossia l'attrezzatura necessaria a fornire, in caso di calamità, assistenza alla popolazione con tende, ospedali da campo e quanto si renda necessario;
la Commissione ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00030 con la quale si impegna il Governo a rifinanziare il Fondo regionale di Protezione civile, istituito ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e ad individuare, per il futuro, adeguati stanziamenti apprestando le necessarie risorse al fondo per l'assetto idrogeologico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volti a garantire le attività di previsione e lotta contro le calamità naturali e le correlate attività di ripristino delle condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ricostituire il fondo regionale di cui in premessa per l'anno in corso, atteso che le relative disponibilità finanziarie attualmente previste sono insufficienti rispetto alle necessità ed alle eventuali situazioni emergenziali e a prevedere, per il futuro, forme di finanziamento stabili ed adeguate.
9/2206/12.(Testo modificato nel corso della seduta) Stradella, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame proroga, agli articoli 5 e 6, le scadenze relative al divieto di portare i rifiuti in discarica in quanto non sono ancora sufficienti le strutture esistenti di incenerimento dei rifiuti, soprattutto di quelli urbani speciali e assimilati agli urbani;
la Camera, durante l'esame del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, introdusse l'articolo 9-ter che prevede l'adozione, con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Piano nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani;
la previsione del Piano è molto importante, assieme ad un efficiente e diffuso sistema di raccolta differenziata, per prevenire le emergenze in ordine allo smaltimento dei rifiuti delle nostre città;
il Piano contribuisce al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
nell'attuale situazione di recessione economica il Piano rappresenta un valido strumento per contribuire all'aumento degli investimenti e dell'occupazione diretta e indotta;
il Piano deve indicare anche i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili per la realizzazione degli interventi in esso previsti, nonché individuare i contributi compensativi a favore degli enti locali;
il Piano è predisposto d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per tener conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali ed è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
il Piano deve rispettare la normativa europea sulla gestione dei rifiuti e in particolare della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti;
il Piano è adottato con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 4 gennaio 2010 su proposta del Ministro dell'ambiente e di tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative necessarie affinché siano avviati al più presto i lavori di predisposizione del Piano e a valutare l'opportunità di istituire una Commissione di studio ed un tavolo tecnico di concertazione con le categorie interessate, nonché una cabina di regia ad hoc presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento degli aspetti generali e finanziari del Piano.
9/2206/13. Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Tommaso Foti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame proroga, agli articoli 5 e 6, le scadenze relative al divieto di portare i rifiuti in discarica in quanto non sono ancora sufficienti le strutture esistenti di incenerimento dei rifiuti, soprattutto di quelli urbani speciali e assimilati agli urbani;
la Camera, durante l'esame del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, introdusse l'articolo 9-ter che prevede l'adozione, con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Piano nazionale di incenerimento dei rifiuti urbani;
la previsione del Piano è molto importante, assieme ad un efficiente e diffuso sistema di raccolta differenziata, per prevenire le emergenze in ordine allo smaltimento dei rifiuti delle nostre città;
il Piano contribuisce al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
nell'attuale situazione di recessione economica il Piano rappresenta un valido strumento per contribuire all'aumento degli investimenti e dell'occupazione diretta e indotta;
il Piano deve indicare anche i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili per la realizzazione degli interventi in esso previsti, nonché individuare i contributi compensativi a favore degli enti locali;
il Piano è predisposto d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per tener conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali ed è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
il Piano deve rispettare la normativa europea sulla gestione dei rifiuti e in particolare della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti;
il Piano è adottato con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 4 gennaio 2010 su proposta del Ministro dell'ambiente e di tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative necessarie affinché siano avviati al più presto i lavori di predisposizione del Piano.
9/2206/13.(Testo modificato nel corso della seduta) Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Tommaso Foti.

La Camera,
premesso che:
l'Albo nazionale dei gestori ambientali previsto dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è uno strumento valido ai fini della qualificazione delle imprese di commercio e intermediazione dei rifiuti nonché delle imprese di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
l'intermediazione dei rifiuti svolge un ruolo centrale per la gestione corretta ed efficace dei rifiuti;
la legislazione italiana vigente non definisce l'intermediario contrariamente alla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 sui rifiuti che dovrà essere recepita entro il 12 dicembre 2010;
l'attività dell'Albo relativa alla categoria degli intermediari risulta bloccata anche perché non è stato ancora emanato il decreto ministeriale sulla fideiussione da rilasciare a favore dello Stato;
l'attività dell'Albo è bloccata anche per la categoria relativa alla gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi in quanto non sono stati emanati, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dal comma 11 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni,

impegna il Governo

a porre in essere le necessarie iniziative per consentire l'operatività dell'Albo relativamente alle imprese di intermediazione dei rifiuti ed a quelle di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi previste dal comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2206/14. Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Stradella, Tommaso Foti, Bonciani.

La Camera,
premesso che:
le imprese hanno realizzato già numerosi interventi di messa in sicurezza e bonifica che costituiscono oneri comunque assunti volontariamente dai soggetti interessati prescindendo da qualsivoglia valutazione di responsabilità ed in linea con gli obiettivi di risanamento specifico delle aree contaminate nonché di sviluppo economico-produttivo delle medesime in linea con qualificati standard ambientali,

impegna il Governo

a riconoscere, con la stipula del contratto di transazione, che i costi e gli oneri sostenuti dalle imprese per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dei terreni e delle acque di falda siano oggetto di conguaglio con le somme dovute dalle medesime imprese per gli oneri dovuti;
a riconoscere, qualora l'impresa che abbia sottoscritto il contratto di transazione intenda realizzare investimenti produttivi dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale vigente, nazionale e comunitaria, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione che il maggior costo dell'investimento sopportato per ottimizzare le prestazioni ambientali possa essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
9/2206/15. Pizzolante, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Stradella, Tommaso Foti, Bonciani, Pili.

La Camera,
premesso che:
il riferimento ad un contratto di transazione di tipo «non novativo», contenuto nell'articolo 2, comma 5, del decreto in esame, comporta un dubbio sul carattere definitivo dell'intesa transattiva e sulla sua efficacia estintiva in ordine alle pretese ed alle azioni direttamente ed indirettamente connesse ai fatti, costituenti oggetto della transazione;
tale equivoco si contrappone all'obiettivo della norma che è quello di definire i rapporti tra Stato ed impresa in ordine ai fatti oggetto della transazione;
l'esigenza del legislatore di garantirsi la possibilità di agire secondo le originarie pretese in materia di danno ambientale poste a base del negozio transattivo è prevista espressamente dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare l'attuazione dell'articolo 2, comma 5, al fine di riconoscere all'accordo transattivo una portata di effettiva ed incontestabile definizione del precedente rapporto tra le parti.
9/2206/16. Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Stradella, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante.

La Camera,
premesso che:
il riferimento ad un contratto di transazione di tipo «non novativo», contenuto nell'articolo 2, comma 5, del decreto in esame, potrebbe comportare un dubbio sul carattere definitivo dell'intesa transattiva e sulla sua efficacia estintiva in ordine alle pretese ed alle azioni direttamente ed indirettamente connesse ai fatti, costituenti oggetto della transazione;
tale equivoco si contrappone all'obiettivo della norma che è quello di definire i rapporti tra Stato ed impresa in ordine ai fatti oggetto della transazione;
l'esigenza del legislatore di garantirsi la possibilità di agire secondo le originarie pretese in materia di danno ambientale poste a base del negozio transattivo è prevista espressamente dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare l'attuazione dell'articolo 2, comma 5, al fine di riconoscere all'accordo transattivo una portata di effettiva ed incontestabile definizione del precedente rapporto tra le parti.
9/2206/16.(Testo modificato nel corso della seduta) Garofalo, Germanà, Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Stradella, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante.

La Camera,
premesso che:
si è in presenza di una grave crisi economico-finanziaria a livello mondiale;
in Italia si sta verificando ormai da anni un lento ma inesorabile processo di deindustrializzazione;
esiste la necessità di supportare le imprese operanti in Italia eliminando inutili vincoli burocratici che incidono negativamente sulla competitività delle imprese e del nostro «sistema Paese»,
vi sono numerosi casi in cui al proprietario di aree all'interno di un sito contaminato, non responsabile dell'inquinamento e non tenuto ad attuare interventi di bonifica, vengono frapposti ostacoli al legittimo utilizzo del terreno o di singoli lotti o porzioni dello stesso, pur in presenza di accertamenti di assenza di contaminazione del suolo,

impegna il Governo

a chiarire che resta ferma la facoltà da parte del proprietario del terreno, non responsabile dell'inquinamento e non tenuto ad attuare interventi di bonifica, di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso in conformità alla sua destinazione urbanistica, ove sia accertato lo stato di non contaminazione del suolo, senza la necessità di stipulare la transazione di cui all'articolo 2.
9/2206/17. Gibiino, Mondello, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Stradella, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-quinquies del decreto-legge in esame prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale, demandando ad un successivo decreto attuativo la definizione delle relative modalità attuative;
una previsione analoga nello spirito e nelle modalità attuative, ma riguardante la scuola dell'obbligo, è presente nell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di uniformare le modalità di emanazione del decreto ministeriale a quelle previste nell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008, in modo da armonizzare il percorso di sensibilizzazione alla tutela ambientale in un continuum tra le varie fasi del curriculum di studi dei giovani italiani.
9/2206/18. Cosenza, Scalia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame consente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di assumere il personale già risultato vincitore di concorsi pubblici ed inserito in graduatorie ancora vigenti, nonché di continuare da avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
tale disposizione, lungi dal garantire per il futuro la piena funzionalità ed efficacia delle attività dell'Istituto, fornisce solo una prima risposta alla grave situazione determinatasi presso l'Istituto medesimo, tenuto conto del fatto che, attualmente - come si legge nella relazione illustrativa del Governo -, almeno un terzo delle citate attività sono assicurate attraverso l'impiego di personale non legato all'Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di espletare ulteriori procedure selettive volte alla stabilizzazione del citato personale assunto dall'Istituto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
9/2206/19. Mondello, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Stradella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame consente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di assumere il personale già risultato vincitore di concorsi pubblici ed inserito in graduatorie ancora vigenti, nonché di continuare da avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
tale disposizione, lungi dal garantire per il futuro la piena funzionalità ed efficacia delle attività dell'Istituto, fornisce solo una prima risposta alla grave situazione determinatasi presso l'Istituto medesimo, tenuto conto del fatto che, attualmente - come si legge nella relazione illustrativa del Governo -, almeno un terzo delle citate attività sono assicurate attraverso l'impiego di personale non legato all'Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità, nel rispetto dei princìpi di legge, di espletare ulteriori procedure selettive volte alla stabilizzazione del citato personale assunto dall'Istituto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
9/2206/19.(Testo modificato nel corso della seduta) Mondello, Tommaso Foti, Bonciani, Pili, Pizzolante, Germanà, Gibiino, Di Cagno Abbrescia, Jannarilli, Scalera, Scalia, Aracri, Vella, Lisi, Vessa, Tortoli, Ghiglia, Stradella.

La Camera,
premesso che:
la frana riversatasi il 25 gennaio scorso su un tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Rogliano Grimaldi a poche decine di chilometri da Cosenza, che ha causato la morte di due persone, ha fatto riemergere tragicamente la problematica del dissesto idrogeologico della regione calabrese;
l'area del disastro è tra quelle additate ad alto rischio nel Piano di assetto idrogeologico della Calabria, ma è tutta la regione che, essendo geologicamente molto giovane, è seriamente esposta a rischi idrogeologici;
l'indice di franosità è talmente alto da non consentire neppure il censimento di tutte le frane presenti visto che, secondo il Piano di assetto idrogeologico, «la sola rilevazione delle frane che insistono sui centri abitati ne ha censite 8 mila circa»;
questa situazione è anche dovuta all'incuria in cui sono state abbandonate le fiumare e i torrenti, che non riescono più a contenere e drenare le acque in occasione di forti precipitazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa tesa a minimizzare il rischio idrogeologico nella regione Calabria.
9/2206/20. Tassone, Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame mantiene invariata anche per l'anno 2009 la forma di prelievo connessa al servizio di smaltimento dei rifiuti, al fine di consentire l'ordinata transizione dalla TARSU alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la norma si sovrappone con il regime speciale previsto, in connessione con l'emergenza rifiuti, per i comuni della Regione Campania, dall'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, in base al quale, da un lato, il passaggio dalla TARSU alla tariffa è prorogato, nei comuni campani in cui non sia già stato effettuato, al 2012, ma, dall'altro lato, i comuni interessati devono adottare le iniziative urgenti per assicurare che la TARSU, ovvero la tariffa, siano stabilite in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, disponendo in caso contrario l'applicazione della sanzione dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in risposta ai chiarimenti richiesti dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che, trattandosi di norma speciale, la disposizione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2007, ancorché cronologicamente antecedente, continuerà a trovare applicazione nei comuni campani;
la previsione della sanzione dello scioglimento dei consigli comunali campani in caso di inadempimento della disposizione del decreto-legge n. 61 del 2007 appare incongrua ed ingiustamente vessatoria in considerazione della proroga per il passaggio al sistema della tariffa disposta in via generale per i comuni di tutte le altre ragioni italiane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative idonee a consentire il superamento dell'attuale discriminazione nei confronti dei comuni della Regione Campania, con particolare riferimento alla necessità di evitare l'applicazione dello scioglimento del consiglio comunale in caso di violazione della disposizione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2007.
9/2206/21. Gioacchino Alfano.

La Camera,
premesso che:
la gestione dei tre principali laghi, Maggiore, Garda e Como, e delle funzioni connesse alla navigabilità è di fondamentale importanza per il territorio del Nord ed incide sulle potenzialità turistiche delle aree interessate e sull'economia della zona;
il taglio del 40 per cento dei trasferimenti statali conseguito con la finanziaria e con il decreto proroga termini ha messo a repentaglio corse, orari e posti di lavoro, danneggiando gravemente l'organizzazione del trasporto lacuale, i lavoratori e tutta la popolazione interessata;
il settore ha subito un taglio per un totale di 14 milioni sui 33 milioni necessari per garantire un adeguato livello di qualità della gestione del servizio;
Governo e Regione stano operando per arrivare ad una soluzione strutturale e definitiva in ordine al trasferimento alle regioni delle competenze della gestione del servizio di navigazione dei laghi, ma nell'immediato sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive per garantire la funzionalità e la continuità del servizio ai cittadini,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le risorse necessarie per garantire la qualità e la continuità del servizio di navigazione dei laghi Maggiore, Garda e Como.
9/2206/22. Nicola Molteni, Rivolta.

La Camera,
premesso che:
la gestione dei tre principali laghi, Maggiore, Garda e Como, e delle funzioni connesse alla navigabilità è di fondamentale importanza per il territorio del Nord ed incide sulle potenzialità turistiche delle aree interessate e sull'economia della zona;
il taglio del 40 per cento dei trasferimenti statali conseguito con la finanziaria e con il decreto proroga termini ha messo a repentaglio corse, orari e posti di lavoro, danneggiando gravemente l'organizzazione del trasporto lacuale, i lavoratori e tutta la popolazione interessata;
il settore ha subito un taglio per un totale di 14 milioni sui 33 milioni necessari per garantire un adeguato livello di qualità della gestione del servizio;
Governo e Regione stano operando per arrivare ad una soluzione strutturale e definitiva in ordine al trasferimento alle regioni delle competenze della gestione del servizio di navigazione dei laghi, ma nell'immediato sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive per garantire la funzionalità e la continuità del servizio ai cittadini,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare provvedimenti volti ad individuare le risorse necessarie per garantire la qualità e la continuità del servizio di navigazione dei laghi Maggiore, Garda e Como.
9/2206/22.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicola Molteni, Rivolta, Braga.

La Camera,
premesso che:
in conformità all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2009), attuativa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 gennaio 2008) il Governo deve assegnare contributi finanziari ai commissari delegati a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008,

impegna il Governo

ad assegnare detti contributi in via prioritaria a sostegno delle spese in essere in relazione ad attività effettivamente emergenziali e come tali specificamente e congruamente segnalate, quindi rendicontabili in relazione allo sgombero della neve e dei connessi detriti e smottamenti.
9/2206/23. Armosino, Stradella, Lupi, Osvaldo Napoli, Ghiglia, Togni, Germanà, Scalera, Costa, Cota, Fogliato.

La Camera,
premesso che:
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto 25 ottobre 1999, n. 471, ha emanato il regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 febbraio 2003 (in Suppl. ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121), recante «perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste», ha individuato le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio;

l'articolo 239 (Principi e campo di applicazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale», al comma 1 precisa: «Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga»;
tale principio è stato confermato; tra le sentenze più recenti, dal T.A.R. della Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza n. 791 del 2 aprile 2008: «L'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica»;
la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato, con delibera del 30 dicembre 2008, «in via preliminare», una versione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica del sito inquinato, da cui emerge che il costo complessivo degli interventi ammonterà a 352 milioni, dei quali più della metà graveranno a carico delle imprese, grandi e piccole, insediate nelle zone industriali comprese nel sito inquinato di Trieste;
i sindacati e le associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, Associazione piccole industrie, Assindustria) della provincia di Trieste hanno espresso fortissima preoccupazione per l'insostenibilità degli oneri di transazione previsti a carico di imprese che non si sono rese responsabili dell'inquinamento, particolarmente in presenza di un penalizzante quadro congiunturale e di un'accresciuta capacità competitiva della vicina Slovenia, anche in termini di intensità di aiuto ammissibile a supporto del sistema economico,

impegna il Governo

nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, a non predisporre, per quanto di competenza, schemi di contratto, né autorizzare a sottoscriverne, qualora in essi non sia pienamente recepito e attuato il principio che imputa la riparazione o il rimborso del danno ambientale unicamente al soggetto responsabile dell'inquinamento.
9/2206/24. Rosato, Strizzolo, Maran, Monai.

La Camera,
premesso che:
la sentenza n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2009 è intervenuta sul tema dei rimborsi relativi ai canoni di depurazione;
le conseguenze indotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 rappresentano un principio condiviso da tutti: non si può pretendere la corresponsione di una tariffa per un servizio che non viene reso. È stata questa la sentenza della Corte in ordine ai ricorsi presentati, con riguardo ai servizi di depurazione connessi al più complesso servizio idrico, nei casi in cui i piani d'ambito e i gestori non siano in grado di fornire il servizio;
nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è convenuto sul principio ed è stato formulata una norma interpretativa del concetto di servizio di depurazione che ricomprende anche i costi dell'apprestamento delle infrastrutture necessarie a rendere il servizio, quindi la progettualità e gli investimenti relativi agli impianti di depurazione, con la giustificazione che la legittima attesa dei cittadini al rimborso non verrà assolutamente negata; anzi, sarà confermata, ad eccezione delle quote di tariffa che afferiscono all'intero concetto di servizio di depurazione;
è previsto che il Ministero precisi con decreto quali sono le voci che incidono su questo punto, tenendo presente che, comunque, tutti coloro che non sono allacciati al servizio di depurazione, perché non previsto dal piano (non per un'inefficienza del gestore, ma perché non sono previsti allacciamenti delle loro zone e delle loro utenze al servizio di depurazione), dovranno comunque corrispondere un contributo. Viene sì espresso il principio che essi debbono procedere ad affrontare spese dirette, ma è imputato agli utenti anche il fatto che, non essendo immessi nelle reti di depurazione, debbano corrispondere un contributo chiamato in gergo «costo ambientale»;
la sintesi della norma prevede che quanto pagato in fattura in questi anni, indicato come tariffa di depurazione, non si riferiva al solo servizio di depurazione ma era da intendere come la somma delle voci relative alla progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione oltre al servizio, vero e proprio, di depurazione delle acque;
le Autorità d'ambito avranno 120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, per farci sapere quanto, delle somme versate negli ultimi dieci anni come tariffa del servizio di depurazione, era da attribuire alla progettazione dell'impianto, quanto abbiamo pagato per la sua realizzazione e il suo completamento e quanto, ingiustamente, abbiamo versato per il servizio di depurazione. Quest'ultimo, la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, ci sarà restituito, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1o ottobre 2009,

impegna il Governo

a procedere ad una congrua ed equa quantificazione di quanto non dovuto, al fine di tutelare i cittadini evitando di sovvertire un principio chiaro ed a loro tutela scaturito dalla sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale.
9/2206/25. Pini, Togni, Fava, Dal Lago, Maccanti.

La Camera,
premesso che:
la sentenza n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2009 è intervenuta sul tema dei rimborsi relativi ai canoni di depurazione;
le conseguenze indotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 rappresentano un principio condiviso da tutti: non si può pretendere la corresponsione di una tariffa per un servizio che non viene reso. È stata questa la sentenza della Corte in ordine ai ricorsi presentati, con riguardo ai servizi di depurazione connessi al più complesso servizio idrico, nei casi in cui i piani d'ambito e i gestori non siano in grado di fornire il servizio;
nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è convenuto sul principio ed è stato formulata una norma interpretativa del concetto di servizio di depurazione che ricomprende anche i costi dell'apprestamento delle infrastrutture necessarie a rendere il servizio, quindi la progettualità e gli investimenti relativi agli impianti di depurazione, con la giustificazione che la legittima attesa dei cittadini al rimborso non verrà assolutamente negata; anzi, sarà confermata, ad eccezione delle quote di tariffa che afferiscono all'intero concetto di servizio di depurazione;
è previsto che il Ministero precisi con decreto quali sono le voci che incidono su questo punto, tenendo presente che, comunque, tutti coloro che non sono allacciati al servizio di depurazione, perché non previsto dal piano (non per un'inefficienza del gestore, ma perché non sono previsti allacciamenti delle loro zone e delle loro utenze al servizio di depurazione), dovranno comunque corrispondere un contributo. Viene sì espresso il principio che essi debbono procedere ad affrontare spese dirette, ma è imputato agli utenti anche il fatto che, non essendo immessi nelle reti di depurazione, debbano corrispondere un contributo chiamato in gergo «costo ambientale»;
la sintesi della norma prevede che quanto pagato in fattura in questi anni, indicato come tariffa di depurazione, non si riferiva al solo servizio di depurazione ma era da intendere come la somma delle voci relative alla progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione oltre al servizio, vero e proprio, di depurazione delle acque;
le Autorità d'ambito avranno 120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, per farci sapere quanto, delle somme versate negli ultimi dieci anni come tariffa del servizio di depurazione, era da attribuire alla progettazione dell'impianto, quanto abbiamo pagato per la sua realizzazione e il suo completamento e quanto, ingiustamente, abbiamo versato per il servizio di depurazione. Quest'ultimo, la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, ci sarà restituito, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1o ottobre 2009,

impegna il Governo

a vigilare sull'osservanza del principio di cui alla sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale, al fine di ottenere una congrua ed equa quantificazione di quanto non dovuto.
9/2206/25.(Testo modificato nel corso della seduta) Pini, Togni, Fava, Dal Lago, Maccanti.

La Camera,
premesso che:
lo statuto di autonomia della Provincia autonoma di Trento prevede, all'articolo 14, comma 3, che l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, abbia luogo in base ad un piano generale (P.G.U.A.P.) stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno ad un apposito comitato;
nel caso di specie, la Provincia autonoma di Trento ha infatti già provveduto ad adottare, con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004, un Piano di tutela delle acque che si pone come strumento specifico di tutela della qualità delle acque, nell'ambito del disegno più complessivo di gestione della risorsa idrica, rappresentato dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, allora in fase di elaborazione e reso poi definitivamente esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 119 del 24 maggio 2006;
a norma degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il «piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale»;

impegna il Governo

a verificare che le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 1 non siano interpretate nel senso di pregiudicare la vigenza e la validità degli strumenti pianificatori in materia di gestione delle risorse idriche tempestivamente adottati da parte delle province autonome in adeguamento alla normativa nazionale e in recepimento delle norme comunitarie.
9/2206/26. Froner, Fugatti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 interviene nella materia delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) con lo scopo di accelerare la risoluzione delle procedure di contenzioso pendenti sul risarcimento del danno ambientale con un unico contratto transattivo;
il coinvolgimento pieno delle regioni e degli enti locali interessati nell'azione di bonifica dei territori inquinati e quindi nella definizione dell'azione risarcitoria è essenziale ai fini della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini,

impegna il Governo

a prevedere idonee forme di concertazione ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche normativi, diretti a garantire l'effettivo coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali interessati.
9/2206/27. Togni, Tortoli, Ghiglia, Mariani, Libè, Piffari.

La Camera,
premesso che:
appare opportuno adottare le necessarie iniziative di sostegno all'economia della provincia di Parma, colpita dagli straordinari eventi meteorologici, prioritariamente a favore delle aree colpite dall'alluvione e dalle numerose frane che hanno interessato i comuni delle zone montane e della«Bassa Parmense», allo scopo di consentire il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie misure volte a rispondere alle esigenze di cui in premessa.
9/2206/28. Motta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame sostituisce la norma transitoria contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di prorogare le autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989 fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a disciplinare il trasferimento di risorse e di funzioni alle nuove autorità di bacino «distrettuali»;
la norma prevede altresì, l'emanazione di linee guida a garanzia dell'uniformità ed equità sul territorio nazionale nell'adozione e nell'attuazione dei piani di gestione, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti,

impegna il Governo

ad assicurare un appropriato livello di coordinamento, prevedendo l'istituzione di un organismo di coordinamento distrettuale che si incarichi di elaborare un unico piano di gestione, così come previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
a prevedere che l'organismo di coordinamento definisca le forme di cooperazione con le Autorità di bacino presenti nel territorio del distretto idrografico per l'elaborazione dei piani di gestione.
9/2206/29. Ginoble, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
lo scorso 23 dicembre 2008, le province di Parma, Reggio Emilia e Modena sono state colpite da una serie di scosse sismiche, a seguito delle quali numerosi edifici privati e pubblici, scuole pubbliche monumenti e luoghi di culto hanno subito gravi danni strutturali;
in conseguenza di tale evento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena,
sussistono la necessità e l'urgenza di interventi di messa in sicurezza delle aree territoriali delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e di garantire a più rapida ripresa di tutte le attività produttive;
il provvedimento in esame reca uno stanziamento di 19 milioni di euro per il 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena;
lo stanziamento previsto dal provvedimento, pur importante, appare insufficiente a risolvere i numerosi problemi creati dal sisma,

impegna il Governo

ad individuare quanto prima nuove risorse finanziarie per la messa in sicurezza, il consolidamento e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto danneggiati a seguito degli eventi sismici del 23 dicembre 2008 verificatisi nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.
9/2206/30. Marchi, Motta, Ghizzoni, Miglioli, Castagnetti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
lo scorso 23 dicembre 2008, le province di Parma, Reggio Emilia e Modena sono state colpite da una serie di scosse sismiche, a seguito delle quali numerosi edifici privati e pubblici, scuole pubbliche monumenti e luoghi di culto hanno subito gravi danni strutturali;
in conseguenza di tale evento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena,
sussistono la necessità e l'urgenza di interventi di messa in sicurezza delle aree territoriali delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e di garantire a più rapida ripresa di tutte le attività produttive;
il provvedimento in esame reca uno stanziamento di 19 milioni di euro per il 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena;
lo stanziamento previsto dal provvedimento, pur importante, appare insufficiente a risolvere i numerosi problemi creati dal sisma,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di individuare quanto prima nuove risorse finanziarie per la messa in sicurezza, il consolidamento e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto danneggiati a seguito degli eventi sismici del 23 dicembre 2008 verificatisi nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.
9/2206/30.(Testo modificato nel corso della seduta) Marchi, Motta, Ghizzoni, Miglioli, Castagnetti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola, Zamparutti, Levi.

La Camera,
premesso che:
dalle associazioni di volontariato laiche e religiose che operano sul territorio, a partire dai gruppi missionari parrocchiali veneti di Treviso, Padova e Venezia, giungono preoccupate segnalazioni circa il fatto che una rigida e burocratica applicazione delle norme del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) sta provocando il sostanziale blocco delle tradizionali raccolte benefiche di rifiuti riciclabili, con gravi ripercussioni, in primo luogo sulla concreta attuazione degli scopi di beneficenza e sull'elevazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti, e in secondo luogo, sulla piena affermazione dei valori fondamentali della gratuità e della solidarietà perseguiti dalle associazioni dì volontariato;
va riaffermata la centralità delle politiche dirette ad assicurare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente;
visto il decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
vanno riconosciuti il valore fondamentale del volontariato quale elemento essenziale della convivenza e della coesione civile e la particolare rilevanza delle tradizionali raccolte benefiche di rifiuti riciclabili realizzate, in molte regioni e località del Paese, dalle parrocchie, dai gruppi missionari, e, più in generale, dalle associazioni di volontariato religiose e laiche,

impegna il Governo

nell'ambito della complessiva attività di definizione e di applicazione della disciplina attuativa della normativa sopra richiamata e, in particolare, della disciplina relativa alle attività di ritiro, raccolta e conferimento di rifiuti nei centri di raccolta comunali e intercomunali - o in altri luoghi a ciò deputati - a porre in essere tutte le azioni necessarie a:
1) rimuovere tutti gli ostacoli normativi e amministrativi che impediscono od ostacolano il libero esercizio, da parte dalle associazioni di volontariato, delle raccolte benefiche di rifiuti riciclabili;
2) promuovere e sostenere la partecipazione delle associazioni di volontariato alle attività e alle iniziative, organizzate da soggetti pubblici e privati, volte alla diffusione ed al rafforzamento della cultura della raccolta differenziata dei rifiuti;
3) promuovere e sostenere, nell'ambito delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti, l'affidamento alle associazioni di volontariato delle raccolte benefiche di rifiuti riciclabili, in un'ottica di promozione del volontariato e di collaborazione fra i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, ai sensi e in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).
9/2206/31. Realacci, Rubinato, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
vista la positiva e originale esperienza italiana in materia di raccolta e smaltimento delle batterie e pile esauste;
considerata l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2008 che dà recepimento alla direttiva europee 2006/66/CE;
tenuto conto dei pareri delle competenti commissioni parlamentari espressi all'umanità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere l'intera materia e le procedure relative alla luce dei due obiettivi irrinunciabili di armonizzazione con la normativa europea e di salvaguardia della positiva esperienza sviluppatasi in questi anni in Italia.
9/2206/32. Esposito, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate di interesse nazionale e di risarcimento del danno ambientale;
una positiva risoluzione per via transattiva del contenzioso passa attraverso la restituzione alle aree contaminate della quota possibile delle risorse ottenute,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative più opportune affinché nell'ambito del contratto di transazione possano essere contabilizzati a conguaglio anche gli investimenti realizzati sulle tecnologie che apportino decisivi miglioramenti ambientali nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
9/2206/33. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate di interesse nazionale e di risarcimento del danno ambientale;
una positiva risoluzione per via transattiva del contenzioso passa attraverso la restituzione alle aree contaminate della quota possibile delle risorse ottenute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, nell'ambito del contratto di transazione, possano essere contabilizzati a conguaglio anche gli investimenti realizzati sulle tecnologie che apportino decisivi miglioramenti ambientali nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
9/2206/33.(Testo modificato nel corso della seduta) Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in discussione introduce una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale;
tale procedura concede la facoltà al Ministero dell'ambiente di predisporre uno schema di contratto per la stipula di transazioni in ordine alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino e del risarcimento del danno ambientale;
data la lunghezza delle cause civili, la possibilità di giungere a transazioni dirette avrebbe il vantaggio di rendere più rapidamente disponibili le risorse necessarie e darebbe quindi la possibilità di intervenire tempestivamente, evitando eventuali maggiori danni derivanti da interventi tardivi;
d'altro canto l'irreversibilità della transazione, ovvero la preclusione di ogni ulteriore azione risarcitoria e l'abbandono del contenzioso pendente per effetto del contratto di transazione, porta con sé inevitabilmente il rischio di un allentamento dell'attenzione, se non addirittura del rispetto delle procedure, da parte dei soggetti titolari di attività produttive suscettibili di provocare danni ambientali;
la nozione di danno ambientale, così come definita dall'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale), include il deterioramento provocato alle specie, agli habitat ed alle aree naturali protette, alle acque interne, costiere e marine e al terreno, compreso il sottosuolo;
non è superfluo rinnovare la consapevolezza che tali risorse naturali sono la nostra più grande e fragile ricchezza e che il dovere principale e ineludibile dello Stato e dei suoi cittadini è di rispettarle e preservarle per le generazioni future,

impegna il Governo

a promuovere e sostenere con adeguate risorse una politica di controlli capillari e severi sulle attività produttive a rischio ambientale, senza abbassare la guardia, incrementando su tutto il territorio nazionale le strutture e il personale preposti a questi compiti fondamentali.
9/2206/34. Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame proroga:
l'attuale regime di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti anche per l'anno 2009, in attesa del perfezionamento degli adempimento per il passaggio al meccanismo della tariffa (TIA), introdotta dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, sino al 30 giugno 2009;
il termine entro il quale ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del codice ambientale;
il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore maggiore di 13.000 Kj/Kg;
i continui rinvii della piena attuazione del nuovo impianto normativo in materia di rifiuti e le continue modifiche al codice dell'ambiente, spesso realizzate attraverso la decretazione d'urgenza, non fanno che aumentare la confusione degli operatori del settore e degli organismi che dovrebbero vigilare sulla corretta attuazione della legge, con inevitabili conseguenze negative sulla certezza del diritto;
la comprensibile necessità di individuare delle soluzioni a situazioni contingenti e non facilmente risolvibili in tempi brevi non può vanificare il principale obiettivo dell'attuale quadro normativo che, in coerenza con gli obiettivi imposti a livello comunitario, è quello di ridurre drasticamente la produzione di rifiuti nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad imprimere un'immediata accelerazione a tutti gli adempimenti necessari per un rapido adeguamento del sistema di gestione dei rifiuti al quadro normativo, evitando ulteriori differimenti dei termini, e creando le condizioni per una politica gestionale che punti prioritariamente alla riduzione della produzione, al riutilizzo ed al recupero dei rifiuti.
9/2206/35. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008, da assegnare al Dipartimento della protezione civile;
a seguito delle modifiche intervenute al Senato un ulteriore finanziamento di 19 milioni di euro è stato previsto per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena;
appare evidente che l'azione del Governo in materia di protezione civile è del tutto priva di una visione organica e si limita ad individuare risorse in funzione delle singole contingenze;
sarebbe opportuno restituire la giusta centralità ad una corretta politica di prevenzione e tutela del territorio, attraverso interventi e strategie di più ampio respiro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare per l'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 288, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile;
ad avviare nuovamente una politica di difesa del territorio, basata su un efficiente sistema di monitoraggio e prevenzione, coadiuvato da un efficace e moderno apparato di protezione civile.
9/2206/36. Morassut, Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il comma 5-bis dell'articolo 8 proroga di ulteriori diciotto mesi il termine indicato dall'articolo 5, comma 1, lett. n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, ove viene concesso un periodo transitorio di diciotto mesi in cui è consentito, a determinate condizioni, l'ampliamento delle cave in atto nelle zone di protezione speciale;
detta proroga appare del tutto priva di ogni giustificazione e comporta un incalcolabile danno al patrimonio floro-faunistico del Paese, rischiando l'avvio di procedure di infrazione in ambito comunitario, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, ed alla direttiva 79/409/CEE, in materia di conservazione e protezione degli uccelli selvatici,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della norma citata in premessa allo scopo di valutare l'ipotesi dell'eliminazione della proroga del periodo transitorio di concessione dell'ampliamento delle cave nelle zone di protezione speciale o, almeno, di una sua consistente riduzione.
9/2206/37. Mastromauro, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
al Fondo regionale di protezione civile è stato destinato nel 2008 un totale di 138 milioni di euro, pari al 7,27 per cento delle risorse assegnate;
a causa dei tagli disposti dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge con modificazione dalla legge n. 133 del 2008, le risorse a disposizione della Protezione Civile si riducono del 30 per cento nel 2009, del 50 per cento nel 2010 e del 70 per cento nel 2011. A ciò si aggiunge il mancato stanziamento per il 2009 del contributo statale al Fondo regionale di Protezione Civile;
il Fondo regionale era destinato dalle regioni al finanziamento degli interventi per le calamità naturali di livello regionale e al potenziamento delle strutture regionali di protezione civile, del volontariato di protezione civile regionale e della colonna mobile nazionale delle regioni, ossia l'attrezzatura necessaria a fornire, in caso di calamità, assistenza alla popolazione con tende, ospedali da campo e quanto si renda necessario;
l'azzeramento dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile, unito al taglio pesante e progressivo esteso a tutti i capitoli inerenti la protezione civile sia nella legge di bilancio che nella legge finanziaria, rischiano di compromettere la sua operatività e, pertanto, la capacità di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose a fronte di eventi naturali, minando la regolare funzionalità di un settore strategico di raccordo tra istituzioni centrali, regionali e territoriali;
la VIII Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 4 febbraio 2009, una risoluzione che vincola il Governo, da un lato, a garantire per il futuro adeguate risorse al fondo per l'assetto idrogeologico del Ministero per la tutela dell'ambiente, dall'altro, a rifinanziare per l'anno in corso proprio il sopra citato Fondo regionale di Protezione Civile, istituito ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ricostituire tempestivamente il Fondo regionale per la protezione civile per l'anno in corso, atteso che le relative disponibilità finanziarie attualmente previste sono insufficienti rispetto alle necessità ed alle eventuali situazioni emergenziali e a prevedere il rifinanziamento degli ordinari stanziamenti in forma stabile e continuativa.
9/2206/38. Viola, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
al Fondo regionale di protezione civile è stato destinato nel 2008 un totale di 138 milioni di euro, pari al 7,27 per cento delle risorse assegnate;
a causa dei tagli disposti dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge con modificazione dalla legge n. 133 del 2008, le risorse a disposizione della Protezione Civile si riducono del 30 per cento nel 2009, del 50 per cento nel 2010 e del 70 per cento nel 2011. A ciò si aggiunge il mancato stanziamento per il 2009 del contributo statale al Fondo regionale di Protezione Civile;
il Fondo regionale era destinato dalle regioni al finanziamento degli interventi per le calamità naturali di livello regionale e al potenziamento delle strutture regionali di protezione civile, del volontariato di protezione civile regionale e della colonna mobile nazionale delle regioni, ossia l'attrezzatura necessaria a fornire, in caso di calamità, assistenza alla popolazione con tende, ospedali da campo e quanto si renda necessario;
l'azzeramento dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile, unito al taglio pesante e progressivo esteso a tutti i capitoli inerenti la protezione civile sia nella legge di bilancio che nella legge finanziaria, rischiano di compromettere la sua operatività e, pertanto, la capacità di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose a fronte di eventi naturali, minando la regolare funzionalità di un settore strategico di raccordo tra istituzioni centrali, regionali e territoriali;
la VIII Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 4 febbraio 2009, una risoluzione che vincola il Governo, da un lato, a garantire per il futuro adeguate risorse al fondo per l'assetto idrogeologico del Ministero per la tutela dell'ambiente, dall'altro, a rifinanziare per l'anno in corso proprio il sopra citato Fondo regionale di Protezione Civile, istituito ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ricostituire tempestivamente il Fondo regionale per la protezione civile per l'anno in corso, atteso che le relative disponibilità finanziarie attualmente previste sono insufficienti rispetto alle necessità ed alle eventuali situazioni emergenziali e a prevedere il rifinanziamento degli ordinari stanziamenti in forma stabile e continuativa.
9/2206/38.(Testo modificato nel corso della seduta) Viola, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 proroga le autorità di bacino istituite dalla legge n.183 del 1989 in vista della costituzione dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa;
l'urgenza con cui è stata varata la norma nasce dalla preoccupazione di non incorrere in ulteriori procedure di infrazione per la violazione della direttiva 2000/60/CE, la quale prevede che, nella governance delle autorità distrettuali, vengano definiti prima i piani di bacino distrettuale e successivamente i piani di gestione;
nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle predette autorità di bacino, svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, è stata rilevata la necessità che si proceda ad una ridefinizione dei confini dei distretti idrografici che tenga conto dell'effettiva conformazione del territorio e della necessità di garantire una razionalizzazione delle competenze ed una semplificazione degli strumenti operativi anche ai fini della predisposizione dei piani di gestione,

impegna il Governo

a procedere, in accordo con le regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, alla revisione delle delimitazioni dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di cui in premessa.
9/2206/39. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 proroga le autorità di bacino istituite dalla legge n.183 del 1989 in vista della costituzione dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa;
l'urgenza con cui è stata varata la norma nasce dalla preoccupazione di non incorrere in ulteriori procedure di infrazione per la violazione della direttiva 2000/60/CE, la quale prevede che, nella governance delle autorità distrettuali, vengano definiti prima i piani di bacino distrettuale e successivamente i piani di gestione;
nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle predette autorità di bacino, svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, è stata rilevata la necessità che si proceda ad una ridefinizione dei confini dei distretti idrografici che tenga conto dell'effettiva conformazione del territorio e della necessità di garantire una razionalizzazione delle competenze ed una semplificazione degli strumenti operativi anche ai fini della predisposizione dei piani di gestione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere, in accordo con le regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, alla revisione delle delimitazioni dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di cui in premessa.
9/2206/39.(Testo modificato nel corso della seduta) Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame consente all'Istituto di assumere il personale già risultato vincitore di concorsi pubblici e inserito in graduatorie ancora vigenti, nonché di continuare ad avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio, che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
tale disposizione, lungi dal garantire per il futuro la piena funzionalità ed efficacia delle attività dell'Istituto, dà solo una prima risposta alla necessità di far fronte alla grave situazione determinatasi presso l'Istituto medesimo, tenuto conto del fatto che, attualmente - come si legge nella relazione illustrativa del Governo -, almeno un terzo delle citate attività sono assicurate attraverso l'impiego di personale non legato all'Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di espletare ulteriori procedure selettive volte alla stabilizzazione del citato personale assunto dall'Istituto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
9/2206/40. Gatti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Madia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame consente all'Istituto di assumere il personale già risultato vincitore di concorsi pubblici e inserito in graduatorie ancora vigenti, nonché di continuare ad avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio, che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
tale disposizione, lungi dal garantire per il futuro la piena funzionalità ed efficacia delle attività dell'Istituto, dà solo una prima risposta alla necessità di far fronte alla grave situazione determinatasi presso l'Istituto medesimo, tenuto conto del fatto che, attualmente - come si legge nella relazione illustrativa del Governo -, almeno un terzo delle citate attività sono assicurate attraverso l'impiego di personale non legato all'Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità, nel rispetto dei princìpi di legge, di espletare ulteriori procedure selettive volte alla stabilizzazione del citato personale assunto dall'Istituto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
9/2206/40.(Testo modificato nel corso della seduta) Gatti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Madia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale;
tale norma, secondo quanto affermato dal Governo, è stata resa necessaria dalla diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e dal frequente ed inconcludente contenzioso che sorge in merito alle procedure di rimborso per le spese di bonifica, ripristino e risarcimento del danno;
la norma attribuisce al Ministero dell'ambiente la facoltà di predisporre uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale di cui all'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento;
lo schema di convenzione viene predisposto dal Ministero dopo aver acquisito i pareri dell'ISPRA e della COVIS, comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo;
la stipula del contratto comporta l'abbandono del contenzioso pendente e la preclusione di ogni ulteriore azione risarcitoria;

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere una relazione dettagliata che dia riscontro delle risorse complessivamente investite dagli operatori economici pubblici e privati e dei risultati raggiunti relativamente ai processi di bonifica o risanamento ambientale dei siti contaminati di interesse nazionale.
9/2206/41. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame istituisce nuove procedure in materia ambientale, la cui operatività viene rinviata a successivi decreti e regolamenti attuativi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
alcune misure contenute nel decreto-legge incidono, modificandolo, sul Codice dell'ambiente - decreto legislativo n. 152 del 2006 - già oggetto in questi ultimi mesi di modifiche parziali e frammentarie, talvolta anche indirette, mentre ancora non sono a tutt'oggi stati emanati quei provvedimenti attuativi necessari a rendere pienamente applicabili le misure in esso comprese;
il sistema degli enti locali, delle imprese e dei cittadini sui quali ricadono gli effetti dei provvedimenti ambientali in esame formulano continue richieste di semplificazione e di diretta applicabilità delle norme,

impegna il Governo

ad emanare in tempi rapidi i provvedimenti attuativi previsti dal Codice dell'ambiente al fine di garantire ai cittadini, alle istituzioni locali ed agli operatori economici un quadro normativo e regolamentare completo, chiaro e di agevole conoscibilità e comprensione.
9/2206/42. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento introduce una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale;
tale norma, secondo quanto affermato dal Governo, è stata resa necessaria dalla diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e dal frequente ed inconcludente contenzioso che sorge in merito alle procedure di rimborso per le spese di bonifica, ripristino e risarcimento del danno;
la norma attribuisce al Ministero dell'ambiente la facoltà di predisporre uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale di cui all'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento;
lo schema di convenzione viene predisposto dal Ministero dopo aver acquisito i pareri dell'ISPRA e della COVIS, comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo;
la stipula del contratto comporta l'abbandono del contenzioso pendente e la preclusione di ogni ulteriore azione risarcitoria;
durante il periodo del boom industriale il territorio della provincia di Crotone venne scelto per la realizzazione di importanti insediamenti produttivi che trasformarono in modo rilevante il territorio, ma che sembrava dovessero rappresentare una fonte di sviluppo economico e di ricchezza per gli abitanti;
le prospettive di crescita vennero ben presto disattese e alla fine degli anni '80 del secolo scorso si registrò la dismissione di industrie come Pertusola Sud e Montedison;
gli effetti negativi dell'attività industriale sul territorio permasero anche dopo lo smantellamento dei siti industriali e un'area di ben 45 ettari risulta tuttora contaminata e da bonificare;
alcune indagini della magistratura accertarono inoltre l'illecito smaltimento di tonnellate di rifiuti pericolosi, la cui esatta ubicazione è ancora da individuare, con la conseguenza che l'intera zona è da considerarsi a rischio ambientale;
un'ulteriore inchiesta, avviata dalla Procura della Repubblica di Crotone e denominata «Black Mountains», si è occupata dell'utilizzo degli scarti di lavorazione dello stabilimento industriale ex Pertusola Sud come materiale di riempimento per la costruzione di edifici pubblici e privati;
la procura ha provveduto al sequestro di ben diciotto aree comprese nel territorio cittadino e in due paesi della provincia, sulle quali sarebbero state poste in essere una pluralità di condotte finalizzate alla realizzazione di vaste discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi;
tra i rifiuti pericolosi illecitamente conferiti vi è il conglomerato idraulico catalizzato, proveniente dallo stabilimento Pertusola Sud di Crotone, la cosiddetta «scoria Cubilot», un rifiuto proveniente dalla fusione della metallurgia termica dello zinco che si effettuava all'interno dello stabilimento Pertusola Sud e che era stato utilizzato per la preparazione di sottofondi stradali, e altre sostanze che venivano smaltite in maniera impropria nei siti posti sotto sequestro, compresi tre istituti scolastici;
la diffusa situazione di illegalità non permette di escludere che sostanze pericolose possano essere state sotterrate anche in altri siti; al momento l'ex stabilimento Pertusola Sud è stato oggetto di sequestro preventivo e sul suo suolo si provvederà ad effettuare carotaggi che siano in grado di consentire una esatta determinazione degli inquinanti presenti; secondo la magistratura sarebbero stati compiuti fatti diretti a cagionare un disastro per la salute e l'incolumità pubblica;
con il decreto n. 468 del 2001 del Ministro dell'ambiente l'ex area industriale della città di Crotone è stata inserita nei siti inquinati d'interesse nazionale, ma a tale determinazione non è stato dato seguito e non è ancora stato avviato un concreto piano d'azione per la bonifica dei territori interessati;
sono diversi anni che si sta cercando di avviare l'azione di bonifica, il cui onere, allo stato attuale, dovrebbe ricadere sulla società Eni, ma il varo del decreto-legge n. 208 del 2008 rischia di azzerare di fatto ogni ipotesi di bonifica e di risarcimento del danno ambientale, attraverso l'avvio della transazione tra Stato ed Eni, che penalizzerebbe esclusivamente la popolazione che vive nel territorio e che verrebbe privata del diritto a vivere in un ambiente sano ed incontaminato,

impegna il Governo

a garantire in tempi certi la bonifica e la riqualificazione dei territori della provincia di Crotone che hanno subito negli ultimi decenni le conseguenze di una intensa attività industriale, che ne ha compromesso gravemente gli equilibri ambientali, e ad accertarsi che le modifiche intervenute in materia di danno ambientale non determinino ulteriori penalizzazioni per la popolazione residente nella provincia di Crotone, che da troppo tempo sta attendendo una soluzione definitiva, attraverso il risarcimento del danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati;
a coinvolgere - nell'elaborazione della proposta di transazione e durante gli adempimenti attuativi - la Regione, la Provincia ed i comuni interessati, in coerenza con il principio di sussidiarietà e del rinnovato assetto istituzionale stabilito dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
9/2206/43. Oliverio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento, anche a seguito delle molteplici modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, si prefigge lo scopo di addivenire ad una disciplina del governo delle acque che, oltre ad un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica, dovrebbe tendere ad un regime che possa favorire un'azione di prevenzione a tutela delle cittadinanze, dei territori e delle attività produttive;
l'articolo 4-quinquies del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dispone che i titolari di imprese industriali, artigianati, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali a rischio di esondazione possano accedere ad appositi crediti agevolati, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali;
molte imprese, pur avendo realizzato ingenti investimenti finanziari e organizzativi, in coerenza con la citata disposizione, si trovano tutt'ora in attesa del riconoscimento di detti crediti, a causa dell'esaurimento delle risorse a suo tempo stanziate per tale finalità,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente al rifinanziamento delle misure previste dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, così onorando l'impegno dello Stato nei confronti delle imprese che hanno ottemperato alla citata misura legislativa.
9/2206/44. Fiorio, Esposito, Lovelli.

La Camera,
premesso che:
l'area dell'ex stabilimento Ecolibarna in territorio di Serravalle Scrivia (provincia di Alessandria) è compresa fra i siti di interesse nazionale, per il cui risanamento ambientale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2010;
ai fini dell'attuazione dei relativi interventi, il prefetto di Alessandria è stato incaricato, in qualità di commissario delegato, di fronteggiare la grave situazione di inquinamento ivi esistente, particolarmente accentuata sul suolo nonché al livello della falda primaria e secondaria, a causa dell'elevata presenza di sostanze contaminanti (organiche ed inorganiche), anche cancerogene, particolarmente nocive alla salute umana e per l'ecosistema dell'intero comprensorio;
le azioni commissariali sono state finora svolte individuando alcune urgenti priorità (realizzazione di una barriera idraulica, caratterizzazione delle aree esterne e gestione delle discariche di rifiuti pericolosi e di melme acide) aventi innanzitutto l'obiettivo della messa in sicurezza del sito in via permanente, il cui onere complessivo ammonta a circa 14 milioni di euro di cui la copertura finanziaria non è ad oggi completamente garantita, mentre una bonifica integrale del sito richiede un fabbisogno stimato di circa 40 milioni di euro,

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità degli interventi di bonifica in atto nel sito dell'Ecolibarna di Serravalle Scrivia e per pervenire ad un completo risanamento dell'area interessata a tutela dell'ecosistema territoriale e in particolare della sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei comuni della Valle Scrivia.
9/2206/45. Lovelli, Fiorio.

La Camera,
premesso che:
gli investimenti relativi alle realizzazioni di acquedotti per uso civile, di depuratori di fognatura sono come noto nella maggioranza dei casi poste a carico del gesto del servizio idrico integrato;
le spese di investimento concorrono così alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente al soggetto gestore o agli enti locali che gestiscono in via diretta i servizi di acquedotto di fognatura e di depurazione;
la difficile situazione finanziaria degli enti locali fa si che la percentuale di investimenti diretti degli stessi sulle reti idriche sia pressoché nulla;
vi sono situazioni per le qual non vengono autorizzati investimenti per non assumere decisioni «impopolari» di aumento della tariffa;
la situazione delle tariffe di servizio idrico è per questa ed altre ragioni molto differenziate nel territorio nazionale e comunque la stessa ha subito aumenti considerevoli dopo il superamento delle gestioni in economia;
vi sono realtà territoriali, interi ambiti, che hanno forti necessità di approvvigionamento che necessiterebbero di grossi investimenti per migliorare la qualità del servizio e la quantità idrica necessaria evitando l'esclusivo approvvigionamento da acque di superficie;
risulta praticamente impossibile risolvere tali grossi problemi facendo esclusivo riferimento alle entrate provenienti dalle tariffe che vedrebbero aumenti esponenziali incompatibili con le attuali difficoltà economiche delle famiglie;
dopo alcuni anni di attuazione della riforma andrebbe verificato lo stato del servizio idrico sul territorio nazionale valutando la necessità di investimento riferito agli ambiti che secondo parametri oggettivi risultano inadeguati,

impegna il Governo

ad attivare il Comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche per un completo monitoraggio della situazione circa le problematiche espresse in premessa al fine di fornire i dati necessari per valutare la necessità e la possibilità di interventi dello Stato e degli enti locali per garantire che il servizio idrico veda in tutto il territorio nazionale un adeguato livello delle prestazioni.
9/2206/46. Vannucci, Zucchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 contiene rilevanti disposizioni per far fronte agli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno interessato gran parte delle regioni del territorio nazionale, causando danni diffusi ai cittadini;
gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, che hanno colpito in particolare la Regione Piemonte, sono stati di eccezionale gravità e il Governo ha adottato misure urgenti e straordinarie per far fronte alla ricostruzione del territorio, al risarcimento dei danni subiti dai cittadini coinvolti e alla ripresa delle attività produttive nelle zone interessate dalle avversità atmosferiche;
i danni sono stati ingenti e hanno colpito gravemente l'attività delle imprese e l'economia dell'intera regione;
per far fronte alle risorse finanziarie occorrenti è stato istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché un'addizionale da applicare in modo permanente nella misura del 50 per cento della tariffa dell'imposta di bollo;
le entrate derivanti da tali disposizioni finanziarie sono state riservate all'erario anche per concorrere alla copertura degli oneri recati dai provvedimenti normativi emanati per il ripristino dei territori e delle attività produttive danneggiate dalle alluvioni;
successivamente con il decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997, è stata prevista la possibilità di delocalizzare gli insediamenti delle imprese colpite dalle alluvioni, e con il decreto-legge n. 300 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, tale possibilità è stata estesa ai titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere, con insediamenti ricompresi in tutte le aree a rischio di esondazione soggette a vincolo;
ciò anche per agire in modo preventivo contro la possibilità di ulteriori danni per le attività produttive situate nelle fasce fluviali del Po soggette a rischio di esondazione e anche in considerazione dell'avanzamento delle azioni necessarie da parte dei comuni e dell'Autorità di bacino per la messa in sicurezza del territorio e la conseguente deperimetrazione delle aree vincolate;
per tali soggetti la normativa vigente ha concesso crediti agevolati, a valere sulle risorse stanziate per le alluvioni del 1994, allo scopo di delocalizzare la propria attività. Successivamente sono state concesse proroghe per l'attuazione della norma medesima e una serie di imprese hanno presentato domande ai fini della delocalizzazione;
approssimativamente, sembra che circa 200 imprese non sono riuscite ad accedere ai finanziamenti, in quanto la Regione Piemonte non avrebbe fatto richiesta dei fondi stanziati a suo tempo dalla legge n. 17 del 2007, ma la presentazione delle domande continua tuttora in quanto il termine sembra ancora aperto;
il decreto-legge n. 220 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 257 del 2004, prevede l'integrazione dei contributo in conto capitale al 75 per cento anche per le imprese che hanno cessato l'attività a causa di insormontabili difficoltà imputabili a tardivi interventi da parte dello Stato;
i fondi della legge n. 35 del 2005 sembrano esauriti, tant'è che l'INPS, nonostante i ricorsi vinti dagli interessati e nonostante il disposto dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, continua a negare la definizione agevolata dei contributi a suo tempo sospesi nel periodo di tempo della dichiarazione dello stato di emergenza, rifiutandosi dì rideterminare i ratei pensionistici calcolati al 100 per cento, con il 90 per cento delle risorse occorrenti a carico dello Stato,

impegna il Governo

ad individuare le risorse occorrenti per chiudere definitivamente le situazioni pendenti connesse con gli eventi alluvionali del 1994 e con la successiva normativa di settore, con particolare riferimento:
alla concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa approvata per la delocalizzazione delle imprese delle aree a rischio di esondazione, concedendo priorità alle imprese che hanno subito danni da alluvioni;
alla previsione di un termine perentorio per la presentazione delle domande di delocalizzazione delle imprese, allo scopo di non dare false speranze agli imprenditori, in considerazione sia delle ingenti risorse occorrenti per la delocalizzazione medesima, sia delle azioni intraprese ai fini della messa in sicurezza delle zone a rischio, sia delle norme comunitarie che considerano aiuti di stato le agevolazioni finanziarie concesse a imprese che non hanno subito danni da calamità naturali;
all'assicurazione da parte dell'INPS della definizione agevolata dei contributi a suo tempo sospesi nel periodo di tempo della dichiarazione dello stato di emergenza, attraverso la rideterminazione dei ratei pensionistici calcolati al 100 per cento, con il 90 per cento delle risorse occorrenti a carico dello Stato e il 10 per cento a carico dei soggetti alluvionati, come previsto dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007;
ad assicurare la concessione dell'integrazione del contributo in conto capitale al 75 per cento anche alle imprese che hanno cessato l'attività a causa di insormontabili difficoltà imputabili a tardivi interventi da parte dello Stato secondo il comma 3 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 220 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 257 del 2004, concedendo priorità alle imprese che hanno subito danni da alluvioni.
9/2206/47. Cota, Togni, Allasia, Maccanti, Stradella, Ghiglia.

La Camera,
premesso che:
nei giorni scorsi è stata celebrata la giornata mondiale delle zone umide, in occasione della firma della Convenzione Internazionale sulle Zone Umide, il 2 febbraio 1971 a Ramsar, in Iran;
stagni, laghi, paludi, ma anche cave di torba, ghiaia o di argilla sono tutte aree definite come «zone umide»: si tratta di 1.828 siti riconosciuti al mondo per un totale di 169 milioni di ettari, un patrimonio di cui, secondo il Wwf, il 60 per cento, nel mondo, è andato distrutto nell'ultimo secolo;
in Italia le zone umide sono 50, la più grande zona umida è quella delle Valli residue del comprensorio di Comacchio in Emilia Romagna, con 13.500 ettari, seguita dalle Saline di Margherita di Savoia in Puglia (3.871 ettari) e dallo Stagno di Cabras in Sardegna (3.575 ettari);
le zone umide svolgono un'azione da «regolatori» naturali di fenomeni come le piene dei fiumi, sono una sorta di «depuratore» e costituiscono uno degli habitat più importanti per la biodiversità, in quanto salvano il clima immagazzinando metano e carbonio, molto più delle foreste e per l'Italia rappresentano un corridoio migratorio;
in Italia dei circa 3 milioni di ettari originari, all'inizio del ventesimo secolo ne restavano 1,3 milioni fino a precipitare ai 300.000 ettari nel 1991. Oggi ne sopravvivono appena lo 0,2 per cento, tra aree interne e marittime e quelle che ancora rimangono sono minacciate da scarichi industriali e urbanizzazione;
dall'analisi di un recente studio di 305 zone umide minori naturali e artificiali censite in cinque regioni campione, rappresentative a livello nazionale (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Sardegna e Sicilia) emerge una situazione di minaccia,

impegna il Governo

ad adottare urgenti e concreti provvedimenti affinché vengano tutelate le zone umide italiane più a rischio e a rafforzare i controlli su tali aree che spesso sono diventate la meta preferita per interramenti e discariche abusive.
9/2206/48. Compagnon.

La Camera,
premesso che:
l'emergenza idrica può ormai essere considerata un fatto consolidato e costituisce un ulteriore elemento di debolezza del nostro sistema territoriale con pesanti ripercussioni economiche e ambientali;
il problema della disponibilità d'acqua per i diversi usi riguarda l'intero territorio nazionale e in particolare i grandi bacini idrografici del Nord;
il diverso quadro normativo previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame non appare sufficiente ad affrontare la gravità dell'emergenza idrica ed appare necessario avviare iniziative concrete in materia,

impegna il Governo

ad indire una Conferenza nazionale sull'acqua, nella quale promuovere, nel pieno rispetto del principio di solidale e leale collaborazione, un approccio integrato di tutte le politiche e porre in essere tutte le possibili iniziative di programmazione e di coordinamento di interventi strutturali e non, eliminando l'attuale preoccupante frammentazione delle competenze e coinvolgendo con la massima tempestività il Parlamento, tutti i ministeri interessati, le istituzioni statali, regionali, provinciali e locali, le autorità di bacino, le autorità di ambito territoriale ottimale, i consorzi di bonifica, le autorità di settore, le forze economiche e sociali, le associazioni di categoria, le associazioni e gli organismi specializzati, tecnici e scientifici;
ad avviare la costituzione di strutture operative formate da esperti in materia di tutela delle risorse idriche e rappresentanti degli organismi di controllo e di repressione, con il compito di vigilare sul corretto e razionale utilizzo delle derivazioni idriche dai bacini di accumulo e dagli invasi montani, monitorando la coerenza dei rilasci connessi agli usi idroelettrici con gli obiettivi di prevenzione e gestione di eventuali situazioni di crisi idrica;
a promuovere tutte le possibili misure di risparmio idrico e riutilizzo delle acque reflue, anche attraverso lo stoccaggio delle acque superficiali nei bacini collinari, l'attuazione delle misure infrastrutturali e gestionali per il recupero delle acque reflue depurate specialmente in agricoltura, la sperimentazione di forme di conversione dei sistemi irrigui, la definizione di linee guida e la predisposizione di un «manuale di buona pratica irrigua», che possa fornire all'intero comparto agricolo le informazioni sulle più aggiornate tecnologie e metodologie irrigue, anche considerando gli strumenti di previsione meteorologica e le valutazioni dell'impatto di ciascuna coltura sul territorio;
a studiare appropriate pratiche agronomiche miranti ad un utilizzo più razionale delle risorse idriche, anche agrarie, nonché all'ausilio di varietà colturali resistenti alla siccità, tenendo conto della ricerca scientifica più avanzata.
9/2206/49. Cenni, Mariani, Margiotta, Bratti, Realacci, Oliverio, Zucchi, Motta, Braga, Marantelli, Servodio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-bis novella il comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, al fine di aggiungere, alle finalità del fondo - istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - anche; la naturizzazione delle acque di rubinetto;
il citato comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente - al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica -, un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati la naturizzazione è un procedimento per il trattamento dell'acqua potabile finalizzato all'eliminazione del cattivo sapore e/o odore nonché delle impurità solide e chimiche e consente anche «una disinfezione in grado di garantire la perfetta potabilità batteriologica anche nelle peggiori condizioni»;
la diffusione di tale procedimento inoltre consentirebbe di evitare il ricorso alle acque minerali imbottigliate e di ridurre sensibilmente l'uso di bottiglie di plastica, soprattutto per quello che riguarda l'acqua naturale,

impegna il Governo

ad avviare una campagna di informazione sulla qualità delle acque di rubinetto e ad incentivare l'adozione dei procedimenti di cui all'articolo 1284-bis della legge n. 296 del 2006, in modo da garantire una minore produzione di bottiglie di plastica che porterebbe il vantaggio di una minore produzione di rifiuti e della riduzione di emissioni inquinanti necessarie per la produzione e il trasporto dell'acqua in bottiglia.
9/2206/50. Martella, Mariani, Bratti, Braga, Margiotta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-ter del provvedimento modifica le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
il nuovo testo prevede che detto contributo sia ripartito, per ciascun territorio, nella misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, mentre il restante 50 per cento dovrà essere ripartito in misura eguale tra la relativa provincia (25 per cento) ed i comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito (25 per cento);
la norma modifica inoltre le modalità di calcolo del contributo previsto per i comuni confinanti che dovrà essere calcolato tenendo conto di due parametri: ossia in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;
le misure compensative sopra citate fanno riferimento al quadro vigente, relativo cioè ad una situazione di progressivo smantellamento degli impianti esistenti, così come stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi al Parlamento una proposta di compensazione territoriale che tenga conto della previsione dell'installazione di quattro nuove centrali nucleari nel territorio nazionale, così come dichiarato dal Presidente del Consiglio.
9/2206/51. Marantelli, Margiotta, Mariani, Braga, Bratti, Realacci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-sexies in materia di servizio idrico integrato, al comma 2 prevede che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori provvedano alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione;
il successivo comma 6 del citato articolo dispone che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche provveda al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dei gestori,

impegna il Governo

a prevedere un'altrettanto specifica azione di verifica dell'effettivo e puntuale risarcimento degli utenti, ai sensi della citata sentenza della Corte costituzionale.
9/2206/52. Giachetti, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'iter al Senato, destina 9 milioni di euro per la promozione di progetti ed iniziative ambientali, la comunicazione istituzionale e la valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversità, tra cui anche la promozione delle attività turistico-ambientali;
il successivo articolo 7-quinquies prevede la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nella scuola secondaria superiore e nell'università, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale;
la tutela ambientale passa anche attraverso la riduzione del trasporto delle merci su gomma e la valorizzazione e implementazione della filiera corta attraverso l'incentivazione di comportamenti che premino le produzioni locali e quelle provenienti dalle zone limitrofe,

impegna il Governo

a prevedere che la promozione della sensibilità ambientale e dei comportamenti ecocompatibili nonché la promozione di progetti ed iniziative ambientali sia coniugata anche con la promozione e la conoscenza del patrimonio agroalimentare nazionale sia al fine di incentivare comportamenti che premino le produzioni locali e la filiera corta, sia al fine di promuovere a livello turistico i prodotti agroalimentari maggiormente rappresentativi del Made in Italy.
9/2206/53. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Mariani, Margiotta, Braga, Realacci, Bratti, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
le cattive condizioni della rete distributiva idrica, soprattutto nel Mezzogiorno, comporta la dispersione significativa della stessa con il risultato che molte popolazioni locali non hanno una distribuzione continuativa, soprattutto nella stagione estiva, dell'acqua;
è ormai noto che la carenza idrica, oltre a dipendere da eventi siccitosi, dipende dallo stato in cui versano le fonti di approvvigionamento e le reti di adduzione e distribuzione idrica, con carenze manutentive di molti tratti della rete idrica;
tale situazione comporta il fatto che molte dighe a tutto oggi invasino acqua molto al di sotto delle loro possibilità e che le portate addotte ai comprensori irrigui risultino insufficienti a soddisfare le esigenze di una moderna agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un piano straordinario e risorse adeguate per il risanamento, la manutenzione ed il rinnovamento delle reti di adduzione e distribuzione idrica, con particolare riferimento al Mezzogiorno, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e per promuovere le attività economiche in generale.
9/2206/54. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 quinquies del provvedimento in esame prevede la realizzazione di progetti per la promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria di secondo grado e nelle università;
si tratta di un provvedimento importante affinché sia compresa dai giovani l'importanza dell'ambiente e della sua conservazione e della tutela da inserire nei sistemi di istruzione secondaria e universitaria;
tali progetti andrebbero realizzati anche per sensibilizzare i giovani studenti della scuola secondaria primaria affinché i comportamenti ecocompatibili vengano ancora più rafforzati,

impegna il Governo

a valutare, di concerto con le regioni e le province autonome, la possibilità di realizzare progetti di promozione della sensibilità ambientale anche tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado.
9/2206/55. Latteri, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
la difficile congiuntura economica nazionale e internazionale richiede, da parte del Governo, una programmazione straordinaria e misure per il rilancio produttivo del sistema agroalimentare, e in particolare degli investimenti;
l'utilizzo delle risorse idriche ha un'importanza fondamentale e strategica per la continuità delle produzioni e per la difesa dell'ambiente nonché per la lotta agli sprechi e alla dispersione delle risorse idriche, quindi è necessaria una attenzione prioritaria che deve essere rivolta al concreto e fattivo rilancio degli investimenti del piano irriguo nazionale;
in particolare, nel Mezzogiorno è necessario e improrogabile procedere all'avvio e al completamento del Piano irriguo nazionale come elemento basilare per lo sviluppo della produzione agricola nel Sud,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare adeguati stanziamenti per l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, con particolare riferimento alle opere previste nel Mezzogiorno.
9/2206/56. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

La Camera,
premesso che:
la gestione dei rifiuti è diventato sempre più un problema di rilevanza nazionale e locale che coinvolge tutti i cittadini, le amministrazioni, le realtà sociali fino alle politiche di gestione del territorio;
sin dall'inizio della legislatura il Governo con più decreti- legge sta affrontando il problema dei rifiuti con molte deroghe e proroghe;
il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, unitamente al decreto ministeriale del 3 agosto 2005 concernente: la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, individua le norme principali in materia di gestione delle discariche sia per i rifiuti urbani, che industriali;
tali disposizioni contengono specifiche norme per quanto riguarda i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, definendo nuove limitazioni che, se adottate in alcuni casi, come previsto, a partire dal 1o gennaio 2009, rischiano di rendere nel concreto inaccessibile lo smaltimento nelle discariche di rilevanti flussi di rifiuti quali, ad esempio, fanghi biologici da depurazione, acque reflue urbane, scarti e sovvalli del trattamento dei rifiuti urbani, per i quali, tuttavia, sino ad oggi le discariche hanno rappresentato la più importante soluzione dal punto di vista ambientale più sicura ed a costi adeguati;
la lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 prevede il divieto del conferimento in discarica per i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) 13.000 kJ/kg a partire dal 1o gennaio 2007, scadenza successivamente prorogata al 31 dicembre 2008, così come disposto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17;
il decreto in esame proroga ulteriormente al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000/kg e reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno;
l'applicazione dei nuovi criteri di ammissione dei rifiuti in discarica unitamente alle disposizioni che introducono la decorrenza delle scadenze, rischiano di generare notevoli difficoltà per gli imprenditori del settore, per lo smaltimento dei rifiuti, sia in termini di costi aggiuntivi che di logistica, con il rischio di creare rilevanti disparità operative e gestionali da regione a regione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dare un seguito effettivo alle norme nazionali e comunitarie, al fine di non ricorrere frequentemente all'istituto della deroga e della proroga;
ad intervenire non tramite decreti-legge disomogenei e non esaustivi, ma predisponendo una normativa certa, organica e duratura sulla gestione del ciclo integrato.
9/2206/57. Monai.

La Camera,
premesso che:
per dissesto idrogeologico si intende comunemente l'effetto di quell'insieme di processi morfologici che producono modificazioni territoriali in tempi da relativamente a molto rapidi, spesso interagendo in modo negativo o distruttivo sulla vita e le opere dell'uomo (insediamenti, infrastrutture, attività sul territorio) assumendo di conseguenza una grande rilevanza sociale e economica;
avendo l'Italia ha un territorio con un alto livello di criticità in termini di rischio idrogeologico, è necessario investire fortemente in opere per ridurre il rischio sul nostro territorio, troppo spesso ci troviamo a piangere morti o a calcolare gli ingenti danni per frane, alluvioni o valanghe, senza che per anni si sia fatto nulla;
gli interventi interessano tutte le regioni e riguardano, oltre che la sistemazione di aree franose, alluvionali e a rischio valanghe, anche la manutenzione del territorio, la ricostituzione dell'equilibrio costiero, la ricostituzione dell'equilibrio idrogeologico in aree percorse dal fuoco e privilegiano, ove possibile, gli interventi che prevedono l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale;
l'articolo 8 del decreto in esame dispone un primo finanziamento di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 ed un altro di 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008;
al Fondo regionale di protezione civile è stato destinato nel 2008 un totale di 138 milioni di euro, pari al 7,27 per cento delle risorse assegnate;
per l'anno 2009 non si prevede alcun finanziamento, a causa del mancato rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 138, comma 16 della legge 388 del 2000 da parte del decreto-legge n. 112 del 2008;
nell'ultima legge finanziaria il governo ha dimezzato gli stanziamenti per la difesa del suolo, portandoli da 540 milioni a 270 milioni, ed ha azzerato il fondo regionale della protezione civile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad uno sforzo continuo e costante finalizzato ad affrontare i problemi strutturali dell'assetto idrogeologico del Paese, investendo risorse più cospicue per dare continuità agli investimenti di prevenzione, di consolidamento e messa in sicurezza del territorio.
9/2206/58. Piffari.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica e finanziaria che si è abbattuta sul sistema globale richiede un'assunzione forte di responsabilità circa le politiche da mettere in atto per difendere e rilanciare l'economia dei Paesi e, soprattutto, per individuare possibili misure su cui costruire solidi modelli di riferimento di carattere sociale, economico e finanziario, strettamente connessi alla vita reale ed all'ambiente che circonda;
nel corso del 2009 si svolgerà il vertice annuale del G8, ospitato e presieduto dall'Italia, che avrà una responsabilità centrale nella fissazione dell'agenda e delle priorità del summit, concorrendo così in maniera significativa alla ricerca di soluzioni e approcci condivisi ai temi della governance mondiale e delle grandi questioni globali;
particolare rilievo in seno al vertice rivestirà, il tema della lotta ai cambiamenti climatici, sia a seguito del presumibile diverso approccio della nuova amministrazione americana, sia in conseguenza dell'approssimarsi di importanti scadenze politiche internazionali, quali il vertice di Copenhagen nel dicembre 2009 e la scadenza del trattato di Kyoto nel 2012, rispetto ai cui parametri e standard l'Italia vanta già un enorme ritardo, dovuto alla mancata adozione dei necessari provvedimenti per rispettare gli impegni assunti e rispetto ai quali si rischia di incorrere in pesanti sanzioni a livello internazionale;
l'articolo 8-bis del decreto in esame introdotto dal Senato, novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/07), regolante le funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili;
il comma 167, così come novellato, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea;
molti Paesi hanno cominciato un cammino responsabile che non solo li ha avvicinati ai rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, ma ha prodotto sensibili miglioramenti dell'efficienza energetica e un significativo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
nel quadro della politica energetica, il settore della mobilità su gomma si contraddistingue per la sua potenziale capacità di ridurre l'emissione di gas serra e l'inquinamento, soprattutto nelle aree urbane, se adeguatamente razionalizzato, promuovendo così una mobilità «pulita» e sostenibile;
secondo le statistiche pubblicate dalla Direzione Energia e Trasporti della Commissione Europea, la mobilità delle persone su autovettura privata (espressa in passeggeri per chilometro) è aumentata in Italia del 214 per cento, rispetto alla media EU del 140 per cento;
il gas naturale conosce un sempre crescente successo anche come combustibile per gli autoveicoli, oggi nel mondo circolano oltre un milione di vetture a gas naturale (370.000 circa in Italia) e le case automobilistiche investono sempre maggiori risorse nella progettazione di nuovi modelli con questo tipo di alimentazione;
per le sue qualità ecologiche, il metano è destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nel mercato dei veicoli a minimo impatto ambientale, in particolare nelle grandi aree urbane afflitte dal problema dell'inquinamento atmosferico,

impegna il Governo

a creare le condizioni necessarie affinché si possano potenziare le azioni che esortino la crescita delle energie rinnovabili, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali, unica risposta reale al sempre crescente bisogno di energia elettrica e ai gravi problemi del riscaldamento globale effetto serra;
ad intraprendere opportune iniziative anche d'intesa con le Regioni volte al potenziamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione ad uso pubblico e privato, prevedendo altresì incentivi ad enti pubblici e a società commerciali che intendano realizzare impianti di distribuzione di metano.
9/2206/59. Rota.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica e finanziaria che si è abbattuta sul sistema globale richiede un'assunzione forte di responsabilità circa le politiche da mettere in atto per difendere e rilanciare l'economia dei Paesi e, soprattutto, per individuare possibili misure su cui costruire solidi modelli di riferimento di carattere sociale, economico e finanziario, strettamente connessi alla vita reale ed all'ambiente che circonda;
nel corso del 2009 si svolgerà il vertice annuale del G8, ospitato e presieduto dall'Italia, che avrà una responsabilità centrale nella fissazione dell'agenda e delle priorità del summit, concorrendo così in maniera significativa alla ricerca di soluzioni e approcci condivisi ai temi della governance mondiale e delle grandi questioni globali;
particolare rilievo in seno al vertice rivestirà, il tema della lotta ai cambiamenti climatici, sia a seguito del presumibile diverso approccio della nuova amministrazione americana, sia in conseguenza dell'approssimarsi di importanti scadenze politiche internazionali, quali il vertice di Copenhagen nel dicembre 2009 e la scadenza del trattato di Kyoto nel 2012, rispetto ai cui parametri e standard l'Italia vanta già un enorme ritardo, dovuto alla mancata adozione dei necessari provvedimenti per rispettare gli impegni assunti e rispetto ai quali si rischia di incorrere in pesanti sanzioni a livello internazionale;
l'articolo 8-bis del decreto in esame introdotto dal Senato, novella il comma 167 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/07), regolante le funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili;
il comma 167, così come novellato, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea;
molti Paesi hanno cominciato un cammino responsabile che non solo li ha avvicinati ai rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, ma ha prodotto sensibili miglioramenti dell'efficienza energetica e un significativo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
nel quadro della politica energetica, il settore della mobilità su gomma si contraddistingue per la sua potenziale capacità di ridurre l'emissione di gas serra e l'inquinamento, soprattutto nelle aree urbane, se adeguatamente razionalizzato, promuovendo così una mobilità «pulita» e sostenibile;
secondo le statistiche pubblicate dalla Direzione Energia e Trasporti della Commissione Europea, la mobilità delle persone su autovettura privata (espressa in passeggeri per chilometro) è aumentata in Italia del 214 per cento, rispetto alla media EU del 140 per cento;
il gas naturale conosce un sempre crescente successo anche come combustibile per gli autoveicoli, oggi nel mondo circolano oltre un milione di vetture a gas naturale (370.000 circa in Italia) e le case automobilistiche investono sempre maggiori risorse nella progettazione di nuovi modelli con questo tipo di alimentazione;
per le sue qualità ecologiche, il metano è destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nel mercato dei veicoli a minimo impatto ambientale, in particolare nelle grandi aree urbane afflitte dal problema dell'inquinamento atmosferico,

impegna il Governo

a creare le condizioni necessarie affinché si possano potenziare le azioni che esortino la crescita delle energie rinnovabili, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali, unica risposta reale al sempre crescente bisogno di energia elettrica e ai gravi problemi del riscaldamento globale effetto serra;
a verificare l'opportunità di intraprendere opportune iniziative anche d'intesa con le Regioni volte al potenziamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione ad uso pubblico e privato.
9/2206/59.(Testo modificato nel corso della seduta) Rota.

La Camera,
premesso che:
il riordino dei servizi idrici è stato avviato con la legge n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli ), in base alla quale è stata stabilita una netta separazione dei ruoli tra l'attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale. Al fine di superare l'esistente frammentazione gestionale e ridurre gli elevati livelli di inefficienza degli assetti produttivi ed infrastrutturali, è stata prevista la costituzione degli ATO, ambiti territoriali ottimali (ossia bacini di utenza di dimensioni tali da coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari, remunerando il capitale investito);
la riforma della gestione del servizio idrico predisposta dalla cosiddetta legge Galli, e recepita poi dal decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 riguardante norme in materia ambientale, sebbene abbia introdotto principi e nozioni operative imprescindibili, quali ad esempio l'acqua come bene pubblico, il risparmio idrico e il servizio integrato, ha posto nuovi problemi che non possono essere ignorati;
la riorganizzazione in una gestione unitaria non ha costituito uno snellimento e una semplificazione del sistema istituzionale in quanto la titolarità di gestione del servizio idrico è stata tolta ai comuni per concederla ad ulteriori soggetti istituzionali costituiti allo scopo, i cosiddetti ATO;
ci sono stati effetti concreti della riforma quali i numerosi casi in tutta Italia di un peggioramento del servizio e di aumenti di bollette spesso si notano forti oscillazioni delle tariffe all'interno delle stesse aree geografiche;
una ricerca dell'associazione a tutela dei consumatori mostra rincari da record per un servizio non sempre all'altezza del prezzo pagato. I dati elaborati dall'Osservatorio « prezzi e tariffe» hanno preso in esame per tutti i capoluoghi di provincia, il servizio idrico integrato. In media, le regioni del Nord forniscono servizi a prezzi più bassi, le regioni del Centro sono più costose, mentre il Sud spreca molte risorse;
la grave situazione delle reti di distribuzione dell'acqua ha raggiunto livelli sproporzionati in alcuni ambiti territoriali ottimali (ATO), istituiti dalla legge n. 36 del 1994 per garantire l'efficiente distribuzione, gestione e depurazione delle acque per scopi civili, dove le perdite sono superiori al 55 per cento,

impegna il Governo

ad attuare le opportune iniziative legislative al fine di prevedere che la gestione del servizio idrico venga affidata alle regioni.
9/2206/60. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8- sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente è finalizzato a disciplinare il rapporto con l'utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione;
il primo comma dell'articolo in esame disciplina gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, che costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente;
la Corte costituzionale ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;
quattordici milioni di italiani si trovano ancora nella condizione di pagare la quota di depurazione anche se non sono serviti da un depuratore, si sono visti chiedere per anni una tariffa maggiorata di un terzo rispetto a quanto avrebbero dovuto pagare;
secondo le stime dell'Anea, l'associazione nazionale che raccoglie gli enti d'ambito, nel Nord del Paese i depuratori trascurano circa un cittadino su sei, mentre al Sud la quota dei « non allacciati» sale al 27 per cento e tocca il 40 per cento in Sicilia e Sardegna;
in ogni ambito territoriale ottimale cambia anche il panorama tariffario; in alcune città, dove però il sistema di depurazione abbraccia tra 1'80 per cento e il 98 per cento dei cittadini, la depurazione è la più cara d'Italia;
alcuni ambiti territoriali al fine di coprire il vuoto normativo aperto dalla bocciatura costituzionale, aumenteranno le tariffe, con il risultato di far crescere il conto di chi è collegato al depuratore, mentre gli altri beneficeranno del taglio della quota di depurazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, al fine di creare una tariffa differenziata relativa alla depurazione per non incidere maggiormente nei territori in cui il sistema di depurazione è efficiente e funzionale.
9/2206/61. Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
nei mesi di novembre e dicembre 2008 la Sicilia è stata colpita da forti piogge e mareggiate e conseguenti frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi e torrenti che hanno devastato intere località. Per ristorare i danni subiti e mettere in sicurezza il territorio è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n.3734/2008. Successivamente altre piogge e mareggiate hanno colpito la Sicilia causando ancora ulteriori danni alle infrastrutture pubbliche e private e alle attività economiche;
è stata danneggiata pesantemente la viabilità statale, provinciale e comunale, (oltre un centinaio sono le strade attualmente interrotte fra cui anche diverse statali). Sono stati danneggiati gli edifici pubblici, le scuole, le attività produttive e le abitazioni con centinaia di persone evacuate;
ad oggi per fronteggiare le emergenze sono state già impegnate spese, per interventi di urgenza e somma urgenza da parte dì comuni, provincia e regione, risorse per circa 40 milioni di euro. Sono necessari almeno 400 milioni di curo per interventi prioritari per eliminare le situazioni di pericolo, ripristinare le viabilità, riaprire gli edifici inagibili e far rientrare le persone evacuate; ciò senza tenere in conto gli ingenti danni all'agricoltura;
le risorse destinate dallo Stato con l'ordinanza in questione per gli eventi di novembre e dicembre appaiono assolutamente esigue (100 milioni per tutte le Regioni) e non sono previste risorse per i danni causati dagli eventi di gennaio e febbraio,

impegna il Governo

a effettuare una ricognizione dei danni causati dagli eventi calamitosi del periodo novembre 2008-febbraio 2009 ed assegnare priorità, nei prossimi programmi di spesa, agli investimenti per la riparazione ed il ristoro dei danni, la prevenzione dei rischi, l'eliminazione dei pericoli e la messa in sicurezza del territorio della regione siciliana.
9/2206/62. Germanà, Gibiino, Palumbo, Scalia, Misuraca, Marinello, Fallica, Scapagnini, La Loggia, Antonio Vincenzo Fontana, Di Biagio, Giammanco, Garofalo.

La Camera,
premesso che:
nei mesi di novembre e dicembre 2008 la Sicilia è stata colpita da forti piogge e mareggiate e conseguenti frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi e torrenti che hanno devastato intere località. Per ristorare i danni subiti e mettere in sicurezza il territorio è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n.3734/2008. Successivamente altre piogge e mareggiate hanno colpito la Sicilia causando ancora ulteriori danni alle infrastrutture pubbliche e private e alle attività economiche;
è stata danneggiata pesantemente la viabilità statale, provinciale e comunale, (oltre un centinaio sono le strade attualmente interrotte fra cui anche diverse statali). Sono stati danneggiati gli edifici pubblici, le scuole, le attività produttive e le abitazioni con centinaia di persone evacuate;
ad oggi per fronteggiare le emergenze sono state già impegnate spese, per interventi di urgenza e somma urgenza da parte dì comuni, provincia e regione, risorse per circa 40 milioni di euro. Sono necessari almeno 400 milioni di curo per interventi prioritari per eliminare le situazioni di pericolo, ripristinare le viabilità, riaprire gli edifici inagibili e far rientrare le persone evacuate; ciò senza tenere in conto gli ingenti danni all'agricoltura;
le risorse destinate dallo Stato con l'ordinanza in questione per gli eventi di novembre e dicembre appaiono assolutamente esigue (100 milioni per tutte le Regioni) e non sono previste risorse per i danni causati dagli eventi di gennaio e febbraio,

impegna il Governo

a effettuare una ricognizione dei danni causati dagli eventi calamitosi del periodo novembre 2008-febbraio 2009 ed a prestare attenzione, in condizioni di parità con le altre regioni, nei prossimi programmi di spesa, agli investimenti per la riparazione ed il ristoro dei danni, la prevenzione dei rischi, l'eliminazione dei pericoli e la messa in sicurezza del territorio della regione siciliana.
9/2206/62.(Testo modificato nel corso della seduta) Germanà, Gibiino, Palumbo, Scalia, Misuraca, Marinello, Fallica, Scapagnini, La Loggia, Antonio Vincenzo Fontana, Di Biagio, Giammanco, Garofalo.

La Camera
premesso che:
gli eventi sismici del 31 ottobre 2002 che hanno interessato i territori del Molise e della provincia di Foggia, hanno prodotto danni al territorio che gli interventi di ricostruzione non hanno ancora riparato, anche per mancanza di idonee risorse finanziarie,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assicurare ai comuni interessati dal così detto «cratere sismico» idonee risorse finanziarie, al fine di consentire il completamento dell'attività ricostruttiva.
9/2206/63. Antonio Pepe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-ter integra con due nuovi commi l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di terre e rocce da scavo e residui di lavorazione della pietra;
in particolare, l'articolo in oggetto prevede che le terre e rocce da scavo possano essere utilizzate, in determinate condizioni, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati;
si ritiene opportuno meglio definire, rispetto alla attuale formulazione, quali caratteristiche debbano avere tali terre e rocce da scavo, nonché precisare con maggior dettaglio le condizioni di applicabilità della presente norma, al fine di darne immediata possibilità di attuazione,

impegna il Governo

a meglio precisare, attraverso successivi provvedimenti, che le terre e rocce da scavo possano essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati qualora ne siano accertate le caratteristiche qualitative e la compatibilità ambientale con il sito di destinazione e qualora, tra le diverse condizioni di ammissibilità, sia previsto il miglioramento delle condizioni idrogeologiche in riferimento alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane.
9/2206/64. Peluffo, Mariani, Margiotta, Bratti, Braga.

MOZIONE CAZZOLA ED ALTRI N. 1-00096 CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO CONCESSO DAL BRASILE A CESARE BATTISTI E PER LA SUA IMMEDIATA ESTRADIZIONE IN ITALIA

Mozione

La Camera,
premesso che:
la politica europea di contrasto diretto e indiretto e di repressione del terrorismo ha inizio, alla fine degli anni '70, con la Convezione europea di Strasburgo, del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1977, ratificata in Italia con legge 26 novembre 1985, n. 719, a cui hanno fatto seguito numerosi altri atti, ma soprattutto l'articolo K1 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, in materia di cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo (ora articolo 29 della versione consolidata del Trattato sull'Unione europea);
la decisione quadro (2002/584/GAI), relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, prevede, in luogo dell'estradizione, l'adozione di una procedura di «consegna semplificata» delle persone colpite da provvedimenti restrittivi della libertà emessi dalle autorità giudiziarie dei Paesi membri. In Italia il mandato di arresto europeo ha trovato attuazione nel primo semestre 2005, in forza della legge 22 aprile 2005, n. 69;
proprio in questi giorni è tornata prepotentemente alla ribalta delle cronache la vicenda di Cesare Battisti, ex leader dei Pac - i Proletari armati per il comunismo, un terrorista condannato in contumacia con sentenze definitive, pronunciate secondo le leggi della Repubblica italiana, all'ergastolo e ad un periodo di isolamento diurno, oltre che per banda armata, rapine, detenzione di armi, atti di violenza a mano armata (gambizzazioni), per ben quattro efferati omicidi: in due di essi (omicidio del maresciallo degli allora agenti di custodia, Antonio Santoro, Udine 6 giugno 1978; omicidio dell'agente Andrea Campagna, Milano 19 aprile 1979) egli sparò materialmente in testa o alle spalle delle vittime; per un terzo (Lino Sabbadiri, macellaio, ucciso a Mestre il 16 febbraio 1979) partecipò materialmente all'agguato, facendo da copertura armata al killer Diego Giacomini; per il quarto (Pierluigi Torregiani, Milano 16 febbraio 1979) fu condannato come co-ideatore e co-organizzatore;
Cesare Battisti venne arrestato nel 1979 nell'ambito di un'operazione antiterrorismo e detenuto nel carcere di Frosinone, dal quale il 4 ottobre 1981 riuscì ad evadere e a fuggire in Francia, da cui poi si trasferì in Messico. Rientrò a Parigi nel 1990, dove, poco tempo dopo, venne arrestato a seguito di una richiesta di estradizione del Governo italiano. Nell'aprile 1991, dopo quattro mesi di detenzione, la Chambre d'accusation di Parigi lo dichiarò non estradabile. La magistratura italiana richiese nuovamente la sua estradizione, che venne concessa dalle autorità francesi il 30 giugno 2004;
il Consiglio di Stato francese e la Corte di cassazione, con due successive decisioni sulla richiesta di estradizione, autorizzarono la consegna di Cesare Battisti alle autorità italiane. A seguito di tale provvedimento Cesare Battisti si rese latitante, lasciando la Francia e facendo perdere le sue tracce, sino al suo arresto avvenuto a Copacabana, in Brasile, il 18 marzo 2007, a seguito di indagini congiunte di agenti francesi e carabinieri del raggruppamento operativo speciale;
l'ultimo ricorso, presentato da Cesare Battisti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, contro la sua estradizione in Italia, venne dichiarato dalla stessa Corte inammissibile nel dicembre del 2006, in quanto manifestamente infondato;
con la legge di ratifica del 23 aprile 1991, n. 144, entrava in vigore, per una durata illimitata, il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989;
con una decisione che i firmatari della presente mozione reputano opinabile sul piano giuridico perché in netto contrasto con quanto stabilito nel richiamato trattato Italia-Brasile e eticamente discutibile perché offende la memoria delle vittime del terrorismo, i loro familiari e il popolo italiano tutto, che vede così stravolti i principi democratici di giustizia e certezza della pena, in data 13 gennaio 2009, il Ministro della giustizia del Brasile, Tarso Genro, ha concesso lo status di «rifugiato politico» a Cesare Battisti, con la motivazione di «timori di persecuzione politica» al rientro di Cesare Battisti nel nostro Paese, stracciando di fatto non solo gli accordi in essere con lo Stato italiano in materia di estradizione, ma rinnegando tutte le diverse pronunce delle Corti europee e internazionali, che più volte si sono espresse in favore dell'estradizione in Italia del Battisti. Tutto ciò ha suscitato unanime sdegno e riprovazione del Governo italiano e del Presidente della Repubblica italiana, che, con «rammarico e stupore», nel difendere le garanzie del nostro ordinamento giuridico, ha scritto al Presidente della Repubblica federativa del Brasile, rendendosi interprete di quella «vivissima emozione e della comprensibile reazione che la grave decisione ha suscitato nel Paese e tra tutte le forze politiche italiane»;
la decisione sullo status di rifugiato politico concesso a Cesare Battisti, assunta in maniera isolata dal Ministro della giustizia, Tarso Genro, ancor prima della conclusione del giudizio sulla richiesta di estradizione, è in palese contrasto con la decisione del Comitato nazionale per i rifugiati del Brasile, che sulla concessione di tale status già si era espresso negativamente;
la decisione del Ministro della giustizia del Brasile ha scatenato polemiche all'interno dello stesso Governo del Brasile, tanto che il Tribunale supremo federale ha bloccato la scarcerazione di Cesare Battisti, contestando la ricostruzione del Ministro della giustizia e giudicandola, difatti, «un atto isolato»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna azione utile per la tutela del proprio ordinamento giuridico in sede internazionale, perseguendo e potenziando gli interventi già intrapresi dal Governo sul piano delle relazioni diplomatiche, economiche e commerciali, al fine di richiamare il Governo della Repubblica federativa del Brasile al rispetto dei trattati internazionali sottoscritti in materia di estradizione e, dunque, invitare il Governo del Brasile ad operare immediatamente per la revoca dello status di rifugiato politico a Cesare Battisti, concedendo l'immediata sua estradizione, affinché possa scontare in Italia la pena a lui comminata per i reati commessi;
a rafforzare gli strumenti di cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, sia in ambito europeo, trattando con paragonabile energia casi analoghi a cominciare da quello di Marina Petrella, sia attraverso una più ampia e fattiva collaborazione con i Paesi extraeuropei in materia di sviluppo di iniziative volte a favorire l'armonizzazione e la reciprocità degli ordinamenti giuridici.
(1-00096)
«Cazzola, Bachelet, Adornato, Lussana, Mura, Lo Monte, Cicchitto, Bocchino, Baldelli, Moroni, Osvaldo Napoli, Soro, Sereni, Bressa, Cota, Luciano Dussin, Vietti, Donadi, Evangelisti, Allasia, Angeli, Antonione, Barani, Berardi, Bernini Bovicelli, Berruti, Biancofiore, Bindi, Binetti, Bitonci, Bonino, Boniver, Buonanno, Burtone, Compagnon, Consiglio, Consolo, D'Antona, De Luca, De Torre, Della Vedova, Di Biagio, Fedriga, Ferrari, Fiano, Vincenzo Antonio Fontana, Forcolin, Gatti, Gava, Ghizzoni, Goisis, Iannaccone, Lanzarin, Lanzillotta, Lehner, Levi, Lo Moro, Lorenzin, Mannucci, Melis, Ricardo Antonio Merlo, Minasso, Miotto, Mistrello Destro, Laura Molteni, Munerato, Paniz, Massimo Parisi, Pastore, Pecorella, Pelino, Pezzotta, Picchi, Polledri, Raisi, Recchia, Rivolta, Rossa, Saglia, Saltamartini, Sammarco, Sarubbi, Scandroglio, Vassallo, Verini, Vignali, Villecco Calipari, Zaccaria, La Malfa, Fedi».
(29 gennaio 2009)

La Camera,
premesso che:
la politica europea di contrasto diretto e indiretto e di repressione del terrorismo ha inizio, alla fine degli anni '70, con la Convezione europea di Strasburgo, del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1977, ratificata in Italia con legge 26 novembre 1985, n. 719, a cui hanno fatto seguito numerosi altri atti, ma soprattutto l'articolo K1 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, in materia di cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo (ora articolo 29 della versione consolidata del Trattato sull'Unione europea);
la decisione quadro (2002/584/GAI), relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, prevede, in luogo dell'estradizione, l'adozione di una procedura di «consegna semplificata» delle persone colpite da provvedimenti restrittivi della libertà emessi dalle autorità giudiziarie dei Paesi membri. In Italia il mandato di arresto europeo ha trovato attuazione nel primo semestre 2005, in forza della legge 22 aprile 2005, n. 69;
proprio in questi giorni è tornata prepotentemente alla ribalta delle cronache la vicenda di Cesare Battisti, ex leader dei Pac - i Proletari armati per il comunismo, un terrorista condannato in contumacia con sentenze definitive, pronunciate secondo le leggi della Repubblica italiana, all'ergastolo e ad un periodo di isolamento diurno, oltre che per banda armata, rapine, detenzione di armi, atti di violenza a mano armata (gambizzazioni), per ben quattro efferati omicidi: in due di essi (omicidio del maresciallo degli allora agenti di custodia, Antonio Santoro, Udine 6 giugno 1978; omicidio dell'agente Andrea Campagna, Milano 19 aprile 1979) egli sparò materialmente in testa o alle spalle delle vittime; per un terzo (Lino Sabbadiri, macellaio, ucciso a Mestre il 16 febbraio 1979) partecipò materialmente all'agguato, facendo da copertura armata al killer Diego Giacomini; per il quarto (Pierluigi Torregiani, Milano 16 febbraio 1979) fu condannato come co-ideatore e co-organizzatore;
Cesare Battisti venne arrestato nel 1979 nell'ambito di un'operazione antiterrorismo e detenuto nel carcere di Frosinone, dal quale il 4 ottobre 1981 riuscì ad evadere e a fuggire in Francia, da cui poi si trasferì in Messico. Rientrò a Parigi nel 1990, dove, poco tempo dopo, venne arrestato a seguito di una richiesta di estradizione del Governo italiano. Nell'aprile 1991, dopo quattro mesi di detenzione, la Chambre d'accusation di Parigi lo dichiarò in quella fase non estradabile poiché all'epoca la sentenza di condanna comminata nei suoi confronti non era ancora passata in giudicato. La magistratura italiana richiese nuovamente la sua estradizione, che venne concessa dalle autorità francesi il 30 giugno 2004;
il Consiglio di Stato francese e la Corte di cassazione, con due successive decisioni sulla richiesta di estradizione, autorizzarono la consegna di Cesare Battisti alle autorità italiane. A seguito di tale provvedimento Cesare Battisti si rese latitante, lasciando la Francia e facendo perdere le sue tracce, sino al suo arresto avvenuto a Copacabana, in Brasile, il 18 marzo 2007, a seguito di indagini congiunte di agenti francesi e carabinieri del raggruppamento operativo speciale con la collaborazione della polizia brasiliana;
l'ultimo ricorso, presentato da Cesare Battisti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, contro la sua estradizione in Italia, venne dichiarato dalla stessa Corte inammissibile nel dicembre del 2006, in quanto manifestamente infondato;
con la legge di ratifica del 23 aprile 1991, n. 144, entrava in vigore, per una durata illimitata, il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989;
con una decisione che i firmatari della presente mozione reputano opinabile sul piano giuridico perché in netto contrasto con quanto stabilito nel richiamato trattato Italia-Brasile e eticamente discutibile perché offende la memoria delle vittime del terrorismo, i loro familiari e il popolo italiano tutto, che vede così stravolti i principi democratici di giustizia e certezza della pena, in data 13 gennaio 2009, il Ministro della giustizia del Brasile, Tarso Genro, ha concesso lo status di «rifugiato politico» a Cesare Battisti, con la motivazione di «timori di persecuzione politica» al rientro di Cesare Battisti nel nostro Paese, stracciando di fatto non solo gli accordi in essere con lo Stato italiano in materia di estradizione, ma rinnegando tutte le diverse pronunce delle Corti europee e internazionali, che più volte si sono espresse in favore dell'estradizione in Italia del Battisti. Tutto ciò ha suscitato unanime sdegno e riprovazione del Governo italiano e del Presidente della Repubblica italiana, che, con «rammarico e stupore», nel difendere le garanzie del nostro ordinamento giuridico, ha scritto al Presidente della Repubblica federativa del Brasile, rendendosi interprete di quella «vivissima emozione e della comprensibile reazione che la grave decisione ha suscitato nel Paese e tra tutte le forze politiche italiane»;
la decisione sullo status di rifugiato politico concesso a Cesare Battisti, assunta in maniera monocratica dal Ministro della giustizia, Tarso Genro, ancor prima della conclusione del giudizio sulla richiesta di estradizione, è in palese contrasto con la decisione del Comitato nazionale per i rifugiati del Brasile, che sulla concessione di tale status già si era espresso negativamente;
il Tribunale supremo federale ha bloccato la scarcerazione di Cesare Battisti, constatando come, nelle more di un accertamento di carattere giurisdizionale, da parte dello stesso Tribunale, sui contorni dell'intera vicenda, sussistesse un concreto pericolo di fuga,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna azione utile per la tutela del proprio ordinamento giuridico in sede internazionale, continuando a promuovere, in particolare, un corretto inquadramento della vicenda sul piano giurisdizionale e sostenendo in tutte le sedi opportune le posizioni italiane volte ad ottenere, nel rispetto dei trattati in materia, l'estradizione di Cesare Battisti affinché possa scontare in Italia la pena a lui comminata per i reati commessi;
a rafforzare gli strumenti di cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, sia in ambito europeo, trattando con paragonabile energia casi analoghi a cominciare da quello di Marina Petrella, sia attraverso una più ampia e fattiva collaborazione con i Paesi extraeuropei in materia di sviluppo di iniziative volte a favorire l'armonizzazione e la reciprocità degli ordinamenti giuridici.
(1-00096)
(Nuova formulazione) «Cazzola, Bachelet, Adornato, Lussana, Mura, Lo Monte, Cicchitto, Bocchino, Baldelli, Moroni, Osvaldo Napoli, Soro, Sereni, Bressa, Cota, Luciano Dussin, Vietti, Donadi, Evangelisti, Allasia, Angeli, Antonione, Barani, Berardi, Bernini Bovicelli, Berruti, Biancofiore, Bindi, Binetti, Bitonci, Bonino, Boniver, Buonanno, Burtone, Compagnon, Consiglio, Consolo, D'Antona, De Luca, De Torre, Della Vedova, Di Biagio, Fedriga, Ferrari, Fiano, Vincenzo Antonio Fontana, Forcolin, Gatti, Gava, Ghizzoni, Goisis, Iannaccone, Lanzarin, Lanzillotta, Lehner, Levi, Lo Moro, Lorenzin, Mannucci, Melis, Ricardo Antonio Merlo, Minasso, Miotto, Mistrello Destro, Laura Molteni, Munerato, Paniz, Massimo Parisi, Pastore, Pecorella, Pelino, Pezzotta, Picchi, Polledri, Raisi, Recchia, Rivolta, Rossa, Saglia, Saltamartini, Sammarco, Sarubbi, Scandroglio, Vassallo, Verini, Vignali, Villecco Calipari, Zaccaria, La Malfa, Fedi, Leoluca Orlando».
(29 gennaio 2009)

INTERPELLANZE URGENTI

A)

Notizie in merito all'eventuale apertura di indagini relative al decesso di Eluana Englaro - 2-00309

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
i tempi fortemente abbreviati del decesso di Eluana Englaro inducono a supporre significativi spostamenti dal protocollo descritto nel provvedimento giudiziario;
in ragione di ciò, al fine di conoscere le precise ragioni del decesso, parrebbe necessario procedere ad una ampia verifica, anche attraverso le risultanze dell'autopsia e l'acquisizione degli elementi tossicologici;
conseguentemente, anche in ragione del dibattito in corso nel Paese, sarebbe opportuno che in tali verifiche venissero impiegati periti di variegata esperienza e provenienza culturale a garanzia dell'oggettività delle verifiche stesse -:
se la procura della Repubblica di Udine abbia avviato indagini in merito al decesso di Eluana Englaro.
(2-00309)
«Vignali, Catone, De Luca, Ghiglia, Abrignani, Jannone, Bertolini, Lehner, Renato Farina, Migliori, Pianetta, Germanà, Soglia, Tortoli, Ceroni, Simeoni, Frassinetti, Minasso, Raisi, Ravetto, Polidori, Laffranco, Zacchera, Barba, Bernardo, Toto, Conte, Franzoso, Gregorio Fontana, Mariarosaria Rossi, De Corato, De Girolamo, De Angelis, Polledri, Castellani, Savino, Mottola, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Vincenzo Antonio Fontana, Di Virgilio, Toccafondi, Palmieri, Sbai, Vella, Cazzola, Bragantini, Fugatti, Negro, Rivolta, Munerato, Brigandì, Delfino, Adornato, Bosi, Compagnon, Galletti, Libè, Occhiuto, Ruvolo, Zinzi».

B)

Iniziative per assicurare alle forze di polizia adeguati mezzi e risorse - 2-00314

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
secondo notizie di stampa, attualmente l'organico delle forze di polizia sarebbe carente di ben 21 mila unità e, sempre secondo notizie riportate dalla stampa, della situazione sarebbe al corrente lo stesso ministero dell'interno, presso il quale è presente uno specifico dossier sulle carenze d'organico del personale di polizia;
il ministero dell'interno calcola che, senza un piano pluriennale di reclutamento, nei prossimi anni assisteremo ad un'ulteriore consistente diminuzione: tra il 2016 ed il 2017 potrebbe andare in pensione tra le 12 mila e le 16 mila unità di forze di polizia;
il persistente blocco del turn over ed i tagli del personale hanno prodotto in tempi rapidissimi una carenza di ben 21 mila unità, che incide, in particolare, sulle tante caserme dell'Arma dei carabinieri e sui commissariati di polizia, distribuiti su tutto il territorio, in particolare su quelli di piccole dimensioni, che hanno sempre garantito con la loro presenza un controllo effettivo anche nei comuni più piccoli del nostro Paese;
secondo i sindacati di polizia, i poliziotti hanno un'età media troppo alta, superiore ai 40 anni, e con «la sospensione della leva è venuto meno quell'automatismo che permetteva l'ingresso di migliaia di giovani poliziotti ogni anno»;
alcuni esponenti sindacali delle forze di polizia hanno precisato che: «ci sono circa 2 mila persone ferme che potevano essere chiamate. Sarebbe bastato utilizzare, per esempio, i 60 milioni spesi per i militari in città.» Ed ancora specificano che: «se questo Governo vuol fare sicurezza, una politica seria del personale è imprescindibile»;
non è ancora chiaro che ruolo e che peso avranno nel progetto di federalismo fiscale le cosiddette «polizie locali», in particolare quanto peseranno economicamente nei confronti della polizia tradizionale;
per i prossimi tre anni, intanto, sono previsti tagli considerevoli per le forze di polizia, addirittura quasi un miliardo di euro. Si mette così a rischio anche la manutenzione ordinaria delle volanti;
già in passato Governi di centrodestra avevano proceduto a drastiche diminuzioni nei confronti delle risorse destinate alle forze di polizia: i fondi per mezzi e servizi sono scesi da 163 milioni nel 2002 a 120 milioni nel 2006, per i rimpatri dei clandestini le risorse sono state ridotte da 16 a 12 milioni tra il 2003 ed il 2006, per la direzione investigativa antimafia si è passati da 27 milioni nel 2002 a 18 nel 2006;
per tre anni consecutivi i Governi di centrodestra, guidati dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, hanno ripetuto l'intenzione di assumere 1.500 agenti, mantenuti invece sempre nel grado di ausiliari: è stato poi il Governo Prodi ad assumerli definitivamente;
i finanziamenti stanziati da questo Governo per il 2009 per le forze di polizia sono sufficienti appena per il rifornimento: la manutenzione dei mezzi è di fatto resa impossibile;
secondo quanto riporta la stampa, lo stop alle manutenzioni è ufficializzato nero su bianco da una circolare di un prefetto direttore dei servizi tecnico-logistici del dipartimento della pubblica sicurezza: una circolare che evidenzia in maniera esplicita l'inadeguatezza assoluta delle risorse messa a disposizione dal Governo in carica;
anche per i mezzi navali ed aerei della polizia la manutenzione è di fatto sospesa;
nella maggioranza dei casi gli uffici sono carenti anche dal punto di vista delle strutture informatiche, che attualmente sono però indispensabili per le indagini e per l'attività quotidiana di polizia;
la circolare specifica: «sul capitolo relativo alle spese per la gestione e la manutenzione dei veicoli della polizia di Stato gli stanziamenti di bilanci risultano di gran lunga insufficienti rispetto agli effettivi bisogni», per cui i responsabili della manutenzione degli automezzi sono invitati: «a circoscrivere le spese ai soli rifornimenti di carburante»;
secondo i dati forniti da alcuni sindacati di polizia, a Roma dall'inizio dell'anno si sono fermati 250 mezzi, mentre a Napoli sono fermi in attesa di manutenzione 228 mezzi;
per quanto concerne nello specifico le specialità, oltre al problema ormai cronico delle indennità, si registra una grave difficoltà nel mantenimento degli organici, in particolare per i distaccamenti autostradali, in cui molto spesso una sola pattuglia è costretta a coprire centinaia di chilometri;
attualmente mancano anche le risorse per pagare gli affitti degli stabili delle forze di ordine e si è arrivati al paradosso che in alcuni casi alle strutture di polizia è stato notificata la richiesta di sfratto;
il taglio delle risorse colpisce fortemente anche la voce degli straordinari, che al momento vengono sostituiti dall'istituto del riposo compensativo, che sottrae ulteriori uomini dal servizio al territorio;
da diverso tempo il personale di polizia lamenta di non poter effettuare le esercitazioni di tiro a causa della mancanza delle risorse necessarie per le cartucce e per la manutenzione dei poligoni;
è bene ricordare che, come riferiscono gli stessi sindacati di polizia, il Ministro della giustizia aveva promesso che sarebbero stati destinati alla sicurezza un miliardo di euro provenienti dalle confische alla mafia;
il 16 febbraio 2009 si è appresa la notizia secondo cui a Roma starebbero per chiudere ben tre commissariati;
in questi giorni l'opinione pubblica è stata scossa da una serie di notizie di reati violenti, che negli ultimi mesi continuano ad essere in continua crescita, mentre non accenna a diminuire l'allarme per l'arrivo nel nostro Paese di migliaia di clandestini: gli sbarchi sulle nostre coste continuano ad aumentare, risultando raddoppiati negli ultimi otto mesi;
nel prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe discutere, secondo gli annunci, di un nuovo decreto-legge in materia di sicurezza; eppure solo pochi mesi fa, nel mese di maggio del 2008, era stato varato un primo decreto-legge in materia di sicurezza e poi ancora un altro a ottobre del 2008;
evidentemente siamo di fronte ad un'emergenza continua che il Governo è consapevole di non riuscire a risolvere;
durante la campagna elettorale proprio il tema della sicurezza è stato uno dei principali argomenti dell'attuale maggioranza: oggi constatiamo quanto quei richiami fossero limitati e strumentali, il livello medio di sicurezza per i cittadini italiani nel nostro Paese è drasticamente diminuito e, mentre si annunciano altre misure di carattere propagandistico, si continuano a tagliare con costanza fondi al comparto sicurezza ed a quello della giustizia;
nonostante i proclami dell'attuale maggioranza, la questione sicurezza, in Italia, non solo non è stata risolta dalle scelte di questo Governo, ma anzi appare evidentemente peggiorata;
il problema di garantire ai cittadini un adeguato livello di sicurezza sociale deve essere affrontato con serietà e moderazione, direttamente proporzionali alla determinazione: invece, si è assistito e si continua ad assistere a continui richiami propagandistici e ad allarmi strumentali, che rispondono più a logiche partitiche e di schieramento che alla reale consapevolezza del problema;
strumentalizzare la paura a fini elettoralistici non è accettabile, come già denunciato nell'aula della Camera dei deputati dal gruppo dell'Italia dei Valori poche settimane fa: «giocare con la paura» da parte di chi governa può essere estremamente pericoloso ed aprire, come sta avvenendo, la strada alla violenza cieca ed irragionevole, ad un pericoloso vuoto morale della società -:
se non ritenga necessario intervenire per assicurare alle forze di polizia i mezzi di sostentamento necessari a svolgere il proprio dovere, nel rispetto doveroso della loro professione ed a garanzia del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza per i nostri concittadini.
(2-00314)«Donadi, Paladini».

C)

Iniziative per l'attuazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un titolo di prelazione, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, a favore di cittadini extracomunitari che abbiano partecipato a programmi di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine - 2-00311

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno, per sapere - premesso che:
l'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico sull'immigrazione», come modificato dall'articolo 19, «Titoli di prelazione», della cosiddetta «legge Bossi-Fini», legge 30 luglio 2002, n. 189, e l'articolo 34 del successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come sostituito dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, prevedono l'attribuzione di un titolo di prelazione ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro a favore dei cittadini extracomunitari che abbiano partecipato a programmi di istruzione e formazione professionale nei propri Paesi d'origine, finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi nei settori produttivi italiani;
il Governo Prodi, con il decreto direttoriale del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 maggio 2007, tramite le regioni e le province autonome, ha esteso la sperimentazione relativa all'attuazione dell'articolo 23, assegnando precise risorse finanziarie ripartite proporzionalmente ai fabbisogni espressi;
la struttura dei progetti promossi dalle varie regioni prevedeva un percorso formativo di lingua italiana, sicurezza sul lavoro ed educazione civica, svolto nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari, finalizzato al superamento dell'esame di certificazione di conoscenza della lingua italiana livello A2, così come definito nel quadro comune europeo per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanato dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea il 17 marzo 1998. A seguito del superamento dell'esame livello A2, ai partecipanti di questi progetti vengono assegnate da parte del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le cosiddette «quote privilegiate», dopo l'attribuzione del titolo di prelazione per l'arrivo in Italia. Come partner dei progetti formativi sono state scelte delle aziende e datori di lavoro che hanno espresso i loro fabbisogni di lavoratori extracomunitari e nei confronti dei quali si sono assunti l'impegno a presentare richiesta nominativa nullaosta e proposta di contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto-legge n. 394 del 1999;
l'attuale Governo ha bloccato l'attuazione e il completamento di questi programmi/progetti promossi dalle regioni e, in particolare, le richieste da parte dei datori di lavoro di assumere lavoratori stranieri, formati nell'ambito dei progetti, non possono essere soddisfatte, in quanto dal mese di giugno 2008 non è più possibile presentare le domande di nullaosta al lavoro, a causa del blocco della procedura di invio telematico delle richieste gestita dal ministero dell'interno;
sotto il profilo normativo il blocco è motivato dal fatto che si è in assenza di un decreto flussi relativo all'anno 2008, mentre quello relativo al 2007 poneva il termine per la presentazione delle richieste nullaosta al 31 maggio 2008;
risulta comunque evidente come tale termine non possa essere applicato alle richieste nullaosta che riguardano imprese e lavoratori che hanno partecipato ai progetti speciali ex articolo 23, per i quali sussiste un diritto di prelazione, e che si sono conclusi dopo la sua scadenza. In questi casi l'investimento in formazione rischia di essere vanificato, con gravi ripercussioni negative sulla credibilità dell'intero progetto;
nonostante la particolarità del problema sollevato, i soggetti di cui all'articolo 23 non sono stati introdotti nel decreto flussi del dicembre 2008 e al momento attuale non vi sono notizie del decreto che doveva affrontare e risolvere la questione entro il 30 gennaio 2009;
i partecipanti che hanno frequentato il corso ed in base al patto formativo sottoscritto, dopo il superamento dell'esame di certificazione linguistica livello A 2, erano e sono ancora in attesa di arrivare in Italia ed hanno, per questo motivo in molti casi, interrotto i rapporti di lavoro posti in essere nel loro Paese;
le selezioni delle persone hanno visto, spesso, il coinvolgimento del ministero del lavoro dei Paesi coinvolti nella sperimentazione, per cui potrebbero esserci risvolti delicati per la credibilità dell'Italia, sia nei confronti dei partecipanti al progetto, ma anche nei confronti delle istituzioni locali;
ad oggi la problematica descritta coinvolge le Marche, il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia e il Veneto; inoltre, il Piemonte, l'Emilia-Romagna, e verosimilmente anche altre regioni, hanno progetti formativi già approvati dal ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ma risultano bloccati per le stesse ragioni -:
se i Ministri interpellati vogliano chiarire lo stato della situazione in oggetto;
se i Ministri interpellati non intendano relazionare sulle scelte poste in essere e sull'evoluzione delle stesse;
se i Ministri interpellati non ritengano doveroso intervenire per risolvere lo stallo verificatosi e garantire a questi lavoratori i diritti loro spettanti.
(2-00311)
«Bobba, Arturo Mario Luigi Parisi, Sarubbi, Mosella, Cuperlo, Giorgio Merlo, Lucà, Livia Turco, Minniti, Calgaro, Binetti, Lolli, Realacci, Oliverio, Sereni, Gatti, Bressa, Motta, Mosca, Letta, Damiano, Madia, Berretta, Lanzillotta, Codurelli, Ginefra, Touadi, Bachelet, Baretta, Capano».

D)

Problemi occupazionali presso lo stabilimento Enersys di Montecchio Maggiore (Vicenza) - 2-00310

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
Enersys è una multinazionale Usa quotata alla Borsa di New York, con un fatturato di 1.100 milioni di dollari e circa 6.500 dipendenti nel mondo, e detiene il 25 per cento del mercato mondiale;
per Enersys il mercato europeo è il più importante in termini di vendite: vendite Europa 50 per cento, vendite Usa 44 per cento, vendite Asia 6 per cento;
nell'aprile 2005 Enersys acquisisce da Fiamm la produzione delle batterie «trazione» (batterie per i carrelli elevatori), attraverso una newco appositamente costituita e vengono trasferiti alla nuova società, denominata Fmp, 258 lavoratori;
con questa operazione Enersys acquisisce il dominio del mercato italiano, secondo mercato europeo delle batterie trazione, e mantiene il marchio Fiamm, modificato in Fiamm motive power;
nel gennaio 2006 Enersys, attraverso una fusione, incorpora Fmp con 264 dipendenti e trasferisce la propria sede legale da Villanova (Piacenza) a Montecchio Maggiore (Vicenza);
la sede di Villanova viene chiusa definitivamente, con il licenziamento di circa 70 lavoratori;
Enersys in Europa possiede 5 stabilimenti che producono batterie trazione:
a) Francia: 976 dipendenti (oltre alle batterie trazione si producono anche batterie stazionarie);
b) Germania: 620 dipendenti;
c) Bulgaria: 606 dipendenti (acquisizione recente);
d) Polonia: 539 dipendenti;
e) Italia: 304 dipendenti (di cui 268 fanno riferimento al sito di Montecchio Maggiore);
lo stabilimento di Montecchio Maggiore, che al momento dell'acquisizione da parte di Enersys risultava in perdita, ha registrato un sostanziale pareggio già nel secondo anno, arrivando con un crescendo che ha fatto registrare un utile operativo nell'anno fiscale 2007/2008 di euro 5.482.000;
questo risultato, anche secondo le dichiarazioni della direzione, è frutto del fortissimo impegno dei lavoratori, che hanno fatto performare lo stabilimento vicentino molto meglio degli altri siti europei;
il 5 febbraio 2009 la direzione Enersys, attraverso l'amministratore delegato Europa Lorenzo De Micheli, ha comunicato a Fim, Fiom, Uilm e alle rappresentanze sindacali unitarie di stabilimento, la decisione di cessare la produzione nel sito di Montecchio Maggiore, al quale fanno capo 268 dipendenti;
le motivazioni che Enersys porta a sostegno di questa scelta riguardano il forte calo di mercato che si registra in questo momento (riguarda ancor di più gli altri siti europei), che, secondo le loro previsioni, vedrebbero una futura uscita dalla crisi con un abbassamento strutturale dei volumi offerti dal mercato della «trazione»;
Fim, Fiom e Uilm si stanno opponendo con tutti i lavoratori a questa grave decisione, che risulta del tutto immotivata sia sul piano delle prospettive di mercato sia per quanto riguarda la produttività e la redditività dello stabilimento, che i dati dimostrano eccellenti -:
quali iniziative i Ministri interpellati intendano assumere con urgenza per vagliare tutte le ipotesi tese ad evitare la perdita dei posti di lavoro;
attraverso quali altre forme i ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali intendano intervenire a favore dei lavoratori;
se esistano norme o condizioni che impediscano, o quantomeno rendano più difficili, la delocalizzazione di «attività produttive sane», delocalizzazioni motivate dall'apparente rincorsa al profitto, che creano veri drammi tra i lavoratori, le famiglie e il territorio.
(2-00310)
«Sbrollini, Calearo Ciman, Rosato, Soro».

E)

Iniziative in merito all'avvio della procedura di licenziamento collettivo e di riduzione di personale da parte della società Keryos spa - 2-00318

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la Keryos spa, con sede legale a Gessate (Milano), esercente l'attività di commercializzazione di prodotti farmaceutici, ha comunicato in data 1o gennaio 2009, a tutta la rete aziendale, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo e di riduzione di personale, ex articolo 24 e articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 223 del 1991 per i suoi 166 dipendenti, a decorrere dal 1o dicembre 2008;
nella stessa data l'amministratore delegato dell'azienda ha comunicato che, con decorrenza 2 gennaio 2009, è stata sospesa l'attività lavorativa dei lavoratori coinvolti nella suddetta procedura, facendo salvo il diritto, garantito dalla legge, alla conservazione della posizione lavorativa fino al termine della stessa e previo utilizzo, fino ad esaurimento, delle ferie maturate e maturande;
la delegazione aziendale, nel corso di un incontro con organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria, ha proposto un'intesa che prevedesse il ricorso ad un anno di cassa integrazione guadagni straordinaria ed il versamento all'Inps di tre mensilità di contribuzione;
l'impresa in passato, e più precisamente tra il 2007 ed il 2008, ha già beneficiato degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni straordinaria) per circa 40 lavoratori;
qualche anno prima, nel triennio 2004-2006, durante la stagione calda, ha organizzato numerosi ed eleganti meeting presso il centro turistico Le Meridien di Chia Laguna (Cagliari), ai quali hanno partecipato centinaia di medici italiani operanti prevalentemente in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale;
la stessa ha sempre vantato di possedere il centro ricerche Polaris, ubicato a Pula (Cagliari), meta dei medici ospiti dei vari meeting;
risulta agli interpellanti, secondo notizie fornite dalle organizzazioni sindacali, che l'azienda, oltre ad annoverare partnership con aziende inglesi, come Astra Zeneca e Prostrakan, è proprietaria di uno stabilimento di produzione di farmaci ad Opera (Milano), mai entrato in funzione;
inoltre, l'azienda ha già provveduto a vendere tutti i farmaci che aveva nel proprio listino, realizzando una cospicua somma;
ai fini della tutela dei livelli occupazionali e retributivi dei lavoratori sarebbe particolarmente utile conoscere la reale esposizione finanziaria dell'impresa in questione e se il grave pregiudizio ai dipendenti possa essere stato causato da errori di gestione del management della Keryos: in tal senso sarebbero anche meritevoli di verifica i rapporti dell'impresa con il centro ricerche Polaris di Pula -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo, se essi rispondano al vero e quali provvedimenti intenda assumere al fine di tutelare i dipendenti dell'azienda, anche convocando la stessa azienda presso un apposito tavolo di trattative.
(2-00318)«Belcastro, Brugger».