XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 24 marzo 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 marzo 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barba, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Di Stanislao, Donadi, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Garofani, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Palumbo, Patarino, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Villecco Calipari, Vitali, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Angelino Alfano, Balocchi, Barba, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Di Stanislao, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Gregorio Fontana, Frattini, Garofani, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Patarino, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Villecco Calipari, Vitali, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 marzo 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
VERSACE: « Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» (2323);
SCILIPOTI: «Disposizioni concernenti la pratica e l'insegnamento dell'agopuntura e delle discipline affini» (2324);
AMICI: «Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi» (2325).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 23 marzo 2009 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dai ministri degli affari esteri, della giustizia e per le pari opportunità:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (2326).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1228, d'iniziativa dei deputati VELTRONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Misure a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere in sede di aggiudicazione delle gare di appalto».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):
LABOCCETTA: «Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri» (2248) Parere delle Commissioni I e V.

VII Commissione (Cultura):
REALACCI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione dell'anno 2012 quale anno di Amerigo Vespucci, in occasione del quinto centenario della sua morte» (2283) Parere delle Commissioni I, IV, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
MARCHI ed altri: «Agevolazioni e contributi per lo sviluppo della navigazione nelle acque interne» (2159) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
S. 1078: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008» (approvato dal Senato) (2320).

A norma del comma 1 dell'articolo 126-ter del regolamento, è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007, trasmessa in data 13 ottobre 2008 (doc. LXXXVII, n. 1) (già doc. LXXXVII, n. 3, della XV legislatura).

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 20 marzo 2009, Vittorio SGARBI, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza che è pendente nei suoi confronti un procedimento presso l'autorità giudiziaria di Roma (il n. 48128/04 N RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 20 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del registro italiano dighe (RID), per gli esercizi dal 1o gennaio 2004 al 3 ottobre 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.259 del 1958 (doc. XV, n. 80).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tredici risoluzioni approvate nella sessione dal 2 al 5 febbraio 2009, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (doc. XII, n. 236) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (doc. XII, n. 237) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle aree naturali in Europa (doc. XII, n. 238) - alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione sull'Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari (doc. XII, n. 239) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione sul secondo riesame strategico della politica energetica (doc. XII, n. 240) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni (doc. XII, n. 241) - alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
risoluzione su: «2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico» (doc. XII, n. 242) - alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantànamo (doc. XII, n. 243) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008 (doc. XII, n. 244) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (doc. XII, n. 245) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sul commercio internazionale e Internet (doc. XII, n. 246) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina (doc. XII, n. 247) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul rifiuto di estradare Cesare Battisti dal Brasile (doc. XII, n. 248) - alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Molise.

Il Garante del contribuente della regione Molise, con lettera in data 13 marzo 2009, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n.212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 marzo 2008, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa (69).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 aprile 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 23 marzo 2009, alla pagina 5, seconda colonna, alla ventinovesima riga, dopo le parole: «SEA Handling Spa» aggiungere il seguente capoverso: «Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro);
inoltre, all'ultima riga, dopo la parole: «pittrice» aggiungere il seguente capoverso: «Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati»;
alla pagina 6, prima colonna, undicesima riga, dopo le parole: «(doc. CXCII, n. 1)» aggiungere il seguente capoverso: «Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali)»;
inoltre, alla ventunesima riga, dopo le parole: «per l'anno 2008» aggiungere il seguente capoverso: «Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio)».

TESTO AGGIORNATO AL 25 MARZO 2009

DISEGNO DI LEGGE: S. 1117 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2105-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: RIA; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA; PANIZ (A.C. 452-692-748)

A.C. 2105-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 17.
(Patto di convergenza).

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

ART. 17.
(Patto di convergenza).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Norme per il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei diversi livelli di governo). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria indica, per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale e per ciascun livello di governo:
1) il livello programmato dei saldi di finanza pubblica;
2) il livello massimo di ricorso al debito;
3) l'obiettivo programmato della pressione fiscale;
4) gli obiettivi di servizio per ciascun comparto, con indicazione, in apposito allegato, dei costi e del livello di copertura dei servizi pubblici erogati a livello territoriale;
5) le procedure da adottare ai fini dell'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e di servizio e delle cause che li hanno determinati.

2. Le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione economico finanziaria.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, il disegno di legge finanziaria contiene norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica dirette a:
a) assicurare il concorso dei vari livelli di governo territoriale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione economico finanziaria e nel Programma di Stabilità presentato agli organismi dell'Unione europea;
b) realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei diversi livelli di governo, anche mediante l'attivazione di meccanismi premiali e sanzionatori secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e);
c) stabilire le eventuali azioni correttive da intraprendere nei confronti degli enti territoriali che non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati e che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante.
17. 1. (ex 17. 10.) Tabacci.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Patto di convergenza). - 1. La legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare:
a) le fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni, comuni, province e città metropolitane;
b) il rispetto del patto di stabilità e crescita;
c) la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari, i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).

2. In un apposito provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, inserisce le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui al comma precedente. Esse comprendono, fra l'altro:
a) l'individuazione, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, dei fabbisogni standard da finanziare, attraverso la definizione dei costi unitari e degli obiettivi di servizio che regioni, comuni, province e città metropolitane hanno il compito di erogare;
b) la dimostrazione che tali fabbisogni standard sono compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), denominato «Patto per la convergenza»;
c) per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, il livello di ricorso al debito, nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

3. Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi delle strutture tecniche di cui all'articolo 4 della presente legge, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard, i costi unitari e gli obiettivi di servizio di cui al precedente comma, lettera a), nonché per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma, lettera b).
4. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante e negli obiettivi di servizio, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello».
17. 2. (ex 17. 9.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Conferenza unificata, propone aggiungere le seguenti:, entro il 31 ottobre di ciascun anno,.
17. 3. (ex 17. 5.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: governo territoriale aggiungere le seguenti:, ivi comprese le regioni a statuto speciale,.
17. 4. (ex 17. 3.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
17. 5. (ex 17. 2.) La Loggia, Giudice.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove non si raggiunga l'intesa il Governo illustra il «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» alle competenti Commissioni parlamentari. Il Piano è comunque adottato se approvato dai due terzi dei componenti delle suddette Commissioni.
17. 6. (ex* 17. 6. e *17. 8) Lanzillotta. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le azioni correttive del Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza sono adottate dopo tre anni dall'approvazione del patto di convergenza.
17. 7. (ex 17. 4.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Spese per investimenti e accesso ai mercati finanziari). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisogni standard necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 21, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 18, nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.
17. 01. (ex 17. 01.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

A.C. 2105-A - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VII
PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 18.
(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VII
PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

ART. 18.
(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni).

Sopprimerlo.
18. 1. (ex 18. 4.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: ferme le prerogative disposte da norme di rango costituzionale previste per le regioni a statuto speciale.
18. 2. (ex 18. 10.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) trasferimento, a titolo gratuito, dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale;.
18. 3. (ex 18. 3.) Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi;
f) individuazione delle tipologie di cespiti patrimoniali da attribuire agli enti di cui all'alinea per le quali deve essere mantenuta la titolarità in capo allo Stato a garanzia del debito pubblico.
18. 4. (ex 18. 8.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi;
f) definizione dei criteri ai fini del concorso degli enti di cui all'alinea al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL, tenuto conto del valore dei cespiti patrimoniali ad essi attribuiti.
18. 5. (ex 18. 9.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono preceduti dall'approvazione, in allegato al bilancio dello Stato, di un conto del patrimonio dello Stato che evidenzi la sostenibilità della riduzione della parte attiva del patrimonio conseguente ai trasferimenti previsti al comma 1 a fronte della parte passiva del conto del patrimonio dello Stato e degli obiettivi di riduzione dello stock del debito.
18. 7. (ex *18. 6 e *18. 12.) Lanzillotta, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dall'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni sono esclusi quei beni, facenti parte del patrimonio di cui al comma 1 che sono stati inseriti in programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico.
18. 8. (ex 18. 7.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Poteri sostitutivi). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 effettuano una ricognizione delle norme esistenti riguardanti l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, e una valutazione dell'efficacia nell'esercizio di tali poteri e propongono eventuali modifiche legislative, da sottoporre al Parlamento, per adeguare l'esercizio dei poteri sostitutivi ai nuovi contenuti del patto di convergenza di cui all'articolo 17.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 effettuano una ricognizione delle norme esistenti riguardanti le relazioni nelle regioni, comuni, province e città metropolitane fra organi di indirizzo politico e organi di carattere gestionale, interni o esterni all'ente stesso, e propongono eventuali modifiche legislative, da sottoporre al Parlamento, per introdurre o rafforzare criteri di merito professionale e procedure di selezione di tipo pubblico, e ove possibile concorsuale, per l'assegnazione degli incarichi direttivi.
18. 01. (ex 18. 01.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

A.C. 2105-A - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;
b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;
c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;
c-bis) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 17;
d) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);
e) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);
e-bis) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);
f) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

1-bis. La legge statale stabilisce i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Transizione). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ovvero non riconducibili a tale vincolo;
b) i fabbisogni finanziari correnti in termini standard di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1);
c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3);
d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini standard di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;
e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni;
f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;
g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. In caso di scostamenti permanenti e sistematici sono previsti meccanismi sanzionatori, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.
19. 10. (vedi 7. 20.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: media aggiungere le seguenti: delle percentuali di ripartizione delle risorse.
19. 1. (ex 19. 9.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:. A tali fini non vengono computati gli anni nei quali il tasso di crescita del PIL nominale sia inferiore all'1,5 per cento.
19. 4. (ex 19. 7.) Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) individuazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c) nella data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di cui al comma 6 dell'articolo 2;
19. 5. (ex 19. 2.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: cinque anni di cui alle con le seguenti: cinque anni in più secondo quanto previsto dalle.
19. 6. (ex 19. 8.) Lanzillotta.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione.
19. 7. (ex 19. 10.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: La legge statale aggiungere le seguenti:, predisposta sentita la Conferenza unificata Stato-regioni,.
19. 8. (ex 0. 2. 173. 1.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

All'emendamento 19. 600. delle Commissioni, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti:, effettuata previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 5.
0. 19. 600. 1. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: stabilisce i livelli essenziali di assistenza e i con le seguenti: disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei.
19. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: in base alla legislazione sostituire con le seguenti: dalla legislazione statale.
19. 9. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: in base alla legislazione aggiungere la seguente: statale.
19. 9.(Testo modificato nel corso della seduta) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.
(Approvato)

A.C. 2105-A - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 20.
(Norme transitorie per gli enti locali).

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;
c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;
e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera d).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Norme transitorie per gli enti locali).

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni.
20. 1. (ex 20. 6.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;.
20. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: a tal fine tale differenza è integrata da ulteriori somme da attribuire a titolo perequativo agli enti locali che alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi risultino sottodotati per contributi ordinari e consolidati al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa; conseguentemente, da tale differenza, sono detratte quote delle eccedenze di tali trasferimenti agli enti locali che, alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, risultino beneficiari di contributi ordinari e consolidati al di sopra della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.
20. 2. (ex 20. 12.) Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: per le altre spese aggiungere le parole: prevedendo, in coerenza con il principio di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni per ambiti comprendenti non meno di 20.000 abitanti in conformità ai principi di cui all'articolo 11 lettera g).
20. 3. (ex 20. 17.) Lanzillotta.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, assicurando l'eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attraverso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell'ultimo quinquennio.
20. 4. (ex 20. 23.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: e quelli fino alla fine della lettera con le seguenti: e i servizi, gli interventi e le azioni finalizzati al diritto allo studio inteso sia per l'accesso all'istruzione che per il successo scolastico, nonché la costruzione, la messa a norma e la manutenzione degli edifici scolastici, gli arredi, il riscaldamento e le altre utenze e forniture di competenza.
20. 5. (ex 20. 31.) Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: il trasporto, la fruizione dei libri di testo, i servizi didattici integrativi e.
20. 6. (ex 20. 26.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e il trasporto per le scuole dell'obbligo.
20. 7. (ex 20. 3.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e dei trasporti.
20. 8. (ex 20. 18.) Lanzillotta.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) funzioni relative ai beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
20. 9. (ex 20. 25.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Ghizzoni, De Biasi, Ginefra.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: per le province aggiungere le seguenti: e, ove istituite, per le città metropolitane.
20. 10. (ex *20. 19. e *20. 30) Lanzillotta, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) funzioni di regolazione e controllo della gestione dei servizi a rete.
20. 11. (ex *20. 20. e ex *20. 29.) Lanzillotta, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: ivi compresa con le seguenti: ivi compresi i servizi per l'assistenza scolastica ed i servizi didattici integrativi e.
20. 12. (ex 20. 27.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È fatto divieto ai comuni di esercitare funzioni rientranti tra quelle fondamentali attribuite alle province, istituire organismi e strutture, ovvero finanziare attività afferenti a tali funzioni. Reciprocamente è fatto divieto alle province operare negli ambiti funzionali rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni.
20. 13. (ex *20. 21. e *20. 28.) Lanzillotta, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
20. 14. (ex 20. 5.) La Loggia, Giudice.

A.C. 2105-A - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 21.
(Perequazione infrastrutturale).

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
a-bis) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
b) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
c) particolari requisiti delle zone di montagna;
d) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
e) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Perequazione infrastrutturale).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché con le seguenti: necessarie per l'espletamento dei servizi riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché.
21. 3. (ex 0. 21. 19. 8. e 21.12) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a.1) valutazione della rete viaria del Mezzogiorno.
21. 6. (ex 21. 4.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a.1) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno.
21. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 21. 4.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: del deficit infrastrutturale e con le seguenti: valutazione del parametro del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo.
21. 7. (ex 21. 7.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) valutazione del grado di realizzazione della perequazione infrastrutturale tra le diverse aree territoriali, in modo che sia garantita a tutte un livello di infrastrutturazione almeno pari alla media nazionale.
21. 12. (ex 21. 1.) La Loggia, Giudice, Lo Presti, Bernardo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: sono individuati fino alla fine del comma con le seguenti: il CIPE, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, approva gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma sono inseriti nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
21. 13. (ex 21. 13.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, gli interventi di perequazione infrastrutturale di cui al presente articolo devono essere prioritariamente indirizzati alle aree sottoutilizzate del Paese ed in particolare alle regioni del Mezzogiorno.
21. 14. (ex 21. 2.) Mario Pepe (PD).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il secondo periodo: In ogni caso, gli interventi di perequazione infrastrutturale di cui al presente articolo devono essere prioritariamente indirizzati alle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
21. 15. (ex 21. 3.) Mario Pepe (PD).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
21. 16. (ex 21. 9.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per infrastrutture si intendono la rete stradale, autostradale e ferroviaria, rete telematica, idrica, fognaria, elettrica e del gas, strutture portuali ed aeroportuali, aule scolastiche, posti letto, ospedalieri per cura e riabilitazione e posti per didattica e ricerca universitaria in proporzione agli abitanti. Alle regioni del Meridione è garantita una quantità di risorse proporzionate ai Fondi per le aree sottoutilizzate.
21. 18. (ex 21. 5.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

A.C. 2105-A - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 22.
(Norme transitorie per le città metropolitane).

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione da esprimere entro novanta giorni. Si osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni;
c) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano; disciplina altresì le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1;
d) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia; il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del 30 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 3, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 2, con uno o più decreti legislativi da adottare per ciascuna città metropolitana nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, sono istituite le città metropolitane in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui alla lettera d) del comma 3 e con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
5-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
6. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita ai com ponenti del consiglio provvisorio in ragione di tale incarico.
7. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nell'area metropolitana ovvero in altra provincia già esistente.
8. Dalla data di proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 3, lettera d), e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
9. Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi.
10. Ai medesimi fini di cui al comma 9 sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Norme transitorie per le città metropolitane).

Sopprimerlo.
22. 1. (ex 22. 25.) Tabacci, Marchignoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: le funzioni fondamentali fino alla fine del comma con le seguenti: il sistema elettorale e gli organi delle città metropolitane che è determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti legislativi su iniziativa del Ministro dell'interno, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il Parlamento, per l'istituzione di ciascuna città metropolitana e per la soppressione della relativa provincia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire la perimetrazione della città metropolitana, includendo il comune capoluogo e i comuni contermini, secondo il principio della continuità territoriale;
b) disciplinare la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di quest'ultimo ente, attribuendo alla città metropolitana tutte le funzioni della provincia, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni acquisite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) annessione dei comuni della provincia di riferimento non inclusi nella città metropolitana in altra provincia;
e) disciplinare le modalità di composizione degli organi provvisori della città metropolitana secondo i principi e i criteri indicati nel comma 5.

4. I comuni delle province presenti nelle aree metropolitane di cui al comma 2, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, possono richiedere di essere inclusi nella perimetrazione della città metropolitana di riferimento, secondo il principio della continuità territoriale.
5. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita ai componenti del consiglio provvisorio in ragione di tale incarico.
6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
7. Il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane istituite ai sensi del comma 3, è assicurato secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente legge. Ai fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di province e comuni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della presente legge, sono considerate funzioni fondamentali della città metropolitana. In attesa della disciplina organica di cui al comma 1, sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana:
a) lo sviluppo urbano, la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi urbani, con riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
c) l'edilizia pubblica e privata;
d) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

e) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
22. 2. (vedi 22. 22.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: comuni di aggiungere le seguenti: Roma.

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 9-bis, primo periodo con il seguente: Per l'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della presente legge.
22. 4. (vedi 22. 21.) Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Bari e Napoli con le seguenti: Bari, Napoli e, previa intesa con la speciale autonomia siciliana, nell'area metropolitana dello stretto delle due regioni Sicilia e Calabria, in cui sono compresi i comuni di Messina e Reggio Calabria.
22. 5. (ex 22. 23.) Misiti, Leoluca Orlando, Messina, Laratta, Minniti.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e Reggio Calabria.
*22. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e Reggio Calabria.
*22. 7. Ria.

All'emendamento 22. 600. delle Commissioni, parte consequenziale, comma 5, lettera e), sostituire le parole: della provincia con le seguenti: di comuni e province di cui all'articolo 20, commi 3 e 4,.
0. 22. 600. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:
a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;
c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 5, lettera b).

3-bis. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole:
alla lettera d) del comma 3 con le seguenti: al comma 3-bis;
sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum dì cui al comma 3-bis;
b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;
c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;
d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;
f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e) siano, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
3) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
sopprimere il comma 6;
al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1;
sostituire i commi 8, 9 e 10 con il seguente:

8. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale;
all'articolo 23, comma 9-
bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del comma 5, lettera d);
all'articolo 26, comma 3-
bis, dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: e all'articolo 22.
22. 600.(nuova formulazione) Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: provincia con le seguenti: o più province.
22. 9. (ex 22. 17.) Lanzillotta.

Sostituire i commi 5 e 5-bis con il seguente:
5. Successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 3, ai sensi del comma 1, ciascuna città metropolitana è istituita con una legge che disciplina in modo organico il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, tenendo conto delle specificità territoriali secondo il principio di differenziazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.
22. 11. (vedi 22. 19.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, per l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;
c) alla provincia congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia.

Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 9-bis.
22. 12. (vedi 22. 20.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Nelle aree metropolitane di cui al comma 2, in alternativa all'istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalle regioni interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.
22. 13. (ex 22. 14.) Misiani, Giovanelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo e di cui all'articolo 14. Le disposizioni del presente articolo e di cui all'articolo 14, si applicano anche alle città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale con propria legge.
22. 14. (ex 22. 24.) Calvisi, Capodicasa.

A.C. 2105-A - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 23.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.
9-bis. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 22 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

A.C. 2105-A - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 24.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

A.C. 2105-A - Articolo 24-bis

ARTICOLO 24-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 24-bis.
(Contrasto dell'evasione fiscale)
.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;
b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di emersione di maggior gettito attraverso l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24-bis.
(Contrasto dell'evasione fiscale).

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) previsione, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in funzione del reddito e del numero dei figli, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione.
0. 24-bis. 500. 1. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Libè.

Sopprimere la lettera b).
0. 24-bis. 500. 2. Fluvi, Baretta, Mariani, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sopprimere la lettera c).
0. 24-bis. 500. 3. Fluvi, Baretta, Mariani, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Alla lettera a), dopo la parola: redditi inserire: delle persone fisiche.
0. 24-bis. 500. 4. Fluvi, Baretta, Mariani, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) introduzione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di quota del canone di locazione effettivamente corrisposto dal locatario al soggetto locatore dell'immobile, per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale dello stesso, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia;.
0. 24-bis. 500. 5. Fluvi, Baretta, Mariani, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Alla lettera e), inserire in fine le seguenti parole: e previsione di adeguate forme di compartecipazione dei comuni al maggior gettito derivante dalla suddetta azione di accertamento.
0. 24-bis. 500. 6. Fluvi, Baretta, Mariani, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sopprimere le lettere b) e c).
0. 24-bis. 500. 7. Fluvi, Baretta, Mariani, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sopprimere le lettere da b) a f).
0. 24-bis. 500. 8. Mariani, Fluvi, Baretta, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Alla lettera a), aggiungere in fine le parole: per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia.
0. 24-bis. 500. 9. Fluvi, Baretta, Mariani, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria.

Alla lettera a), dopo le parole: aliquota fissa inserire le seguenti:, non inferiore al 20 per cento,.
0. 24-bis. 500. 10. Fluvi, Baretta, Mariani, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale sui redditi derivanti da locazione immobiliare e di promuovere la disponibilità di immobili destinati alla locazione ad uso abitativo, uno o più dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiscono, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo anche una fase sperimentale, una disciplina delle locazioni con forme di imposizione forfettaria sui redditi da locazione secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di una imposta ad aliquota fissa sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali sui nuovi contratti di locazione;
b) possibilità di accesso all'imposta fissa di cui alla lettera a) anche per i contratti già in essere, condizionata alla rinegoziazione del contratto di locazione, con adeguata riduzione del canone, anche attraverso il ricorso a forme di sgravio fiscale;
c) semplificazione e accelerazione delle procedure giudiziarie e amministrative per ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione o per morosità;
d) rafforzamento delle misure sanzionatorie per i contratti che violino la disciplina fiscale delle locazioni;
e) coinvolgimento dei comuni nell'accertamento della regolarità dei contratti di locazione;
f) possibilità che il gettito dell'imposta ad aliquota fissa sostitutiva di cui alla lettera a) possa rientrare tra i tributi degli enti locali volti a sostituire i trasferimenti erariali destinati ai comuni.
24-bis. 500.Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: emersione di maggior gettito attraverso l'azione con le seguenti: maggior gettito derivante dall'azione.
24-bis. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2105-A - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 25.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), e alle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ART. 25.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

Al comma 1, premettere le parole: Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano;

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole:
al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla costruzione e gestione delle banche dati di cui all'articolo 4 e possono accedere al procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 17.
*25. 2. (ex 25. 34.) Bressa, Sereni, Baretta, Fluvi, Causi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Amici, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Naccarato, Zaccaria, Froner, Gnecchi, Calvisi, Strizzolo, Maran.

Al comma 1, premettere le parole: Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano;

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole:
al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla costruzione e gestione delle banche dati di cui all'articolo 4 e possono accedere al procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 17.
*25. 3. (ex 25. 31.) Brugger, Zeller.

Al comma 1, sopprimere le parole:, nel rispetto degli statuti speciali,.
25. 4. (ex 25. 17.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto degli statuti speciali fino alla fine del comma con le seguenti: nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:
2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
25. 5. (ex 25. 32.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sopprimere le parole: al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.
*25. 6. (ex 25. 2.) Brugger, Zeller, Nicco, Commercio.

Al comma 1, sopprimere le parole: al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.
*25. 7. (ex 25.19.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, sostituire le parole: patto di convergenza di cui all'articolo 17 le seguenti: patto di stabilità interno.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, per le politiche europee e dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.
25. 500. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: patto di convergenza di cui all'articolo 17 le seguenti: patto di stabilità interno.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, per le politiche europee e dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.
25. 500.(Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: dagli statuti medesimi aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini come specificato dall'articolo 119 della Costituzione.
25. 8. (ex 25. 20.) Lanzillotta.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ove ricorrano, aggiungere le seguenti: del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, dei particolari requisiti delle zone di montagna, degli oneri per il bilinguismo.
25. 9. (ex 25. 4.) Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le regioni a statuto speciale nelle quali il reddito medio pro capite risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità e gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali anche non previste dal vigente ordinamento finanziario delle regioni medesime, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo.
*25. 11. (ex 25. 10.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le regioni a statuto speciale nelle quali il reddito medio pro capite risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità e gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali anche non previste dal vigente ordinamento finanziario delle regioni medesime, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo.
*25. 12. (ex 25. 18.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ferma restando la copertura fino alla fine del comma con le seguenti: Le nuove modalità di perequazione e solidarietà sono disposte in via aggiuntiva ed integrativa di quelle disciplinate dagli statuti speciali; a quest'ultime è data attuazione in via pregiudiziale. Resta ferma la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
25. 13. (ex 25. 28.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: sono attuate con le seguenti: possono essere attuate.
25. 14. (ex 25. 21.) Lanzillotta.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme.
25. 15. (ex 25. 22.) Lanzillotta.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: nella misura stabilita con le seguenti: nella misura e secondo le modalità stabilite.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento fino a: norme di attuazione degli statuti speciali.
25. 16. (ex 25. 6.) La Loggia, Giudice, Lo Presti, Bernardo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 1 e 2.
25. 17. (ex 25. 23.) Lanzillotta.

Al comma 4, sostituire le parole da: così come alle regioni fino a: comma 2 con le seguenti: o nel caso di alterazione dell'equilibrio finanziario determinato anche dall'attribuzione di quote di tributi a livelli di governo diversi da quello regionale,
25. 20. (ex 25. 9.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

A.C. 2105-A - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo X
SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

Art. 26.
(Salvaguardia finanziaria).

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria;

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.
3-bis. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo X
SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

ART. 26.
(Salvaguardia finanziaria).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è corredato di relazione tecnica sugli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle disposizioni in esso contenute.
1-ter. Qualora l'attuazione di uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 determini nuovi o maggiori oneri, i medesimi decreti possono essere deliberati in via definitiva solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
1-quater. In allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria il Governo presenta annualmente una relazione che dà conto degli effetti finanziari e redistributivi derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché della dinamica della spesa corrente e della pressione fiscale e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici in ciascun livello di governo.

Conseguentemente, al comma 3-bis, sopprimere le parole: Dalla presente legge e.
26. 1. (ex 26. 4.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano, Duilio.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge deve aggiungere le seguenti: assicurare l'invarianza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e.
26. 2. (ex 26. 2.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, non deve comportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e non deve produrre un incremento della pressione fiscale complessiva.

Conseguentemente, al comma 3-bis, sopprimere le parole: Dalla presente legge e.
26. 3. (ex 26. 5.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della con le seguenti: nonché perseguito l'obiettivo di ridurre la spesa corrente primaria e la.
26. 4. (ex 26. 3.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento, in allegato al Documento di programmazione economica-finanziaria, una relazione idonea a consentire una valutazione dell'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.
26. 5. (vedi 26. 7 e 0. 26. 10. 1.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

A.C. 2105-A - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Abrogazioni).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

A.C. 2105-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la legge attuativa dell'articolo 119 della Costituzione afferente al cosiddetto tema del federalismo fiscale segna indubbiamente un profondo cambiamento nella vita politica, istituzionale, amministrativa nei rapporti soprattutto economici e finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie territoriali;
la legge in oggetto potrà determinare nuove prassi amministrative, più cogenti responsabilità degli amministratori locali a fronte di un maggiore equilibrio nei bilanci istituzionali dovendo passare dalla spesa storica ai fabbisogni fondamentali connessi ai futuri costi standard;
il provvedimento in oggetto registra, oggi, ancora più forte, un dualismo economico sociale tra il Nord del Paese e il Mezzogiorno accentuato soprattutto in questi ultimi anni da una carenza di politiche di investimento e dalla mancata utilizzazione dei fondi FAS che sono stati stornati in altre opere e in altre realtà territoriali,

impegna il Governo

a sostenere con un piano poliennale di investimento, fino all'entrata a pieno regime della presente legge delega, i comuni, le province e le regioni, che sono inseriti nelle aree dell'Obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, nel passaggio dal sistema oggi vigente di assegnazione delle risorse a quello previsto dalla presente legge attuativa dell'articolo 119 della Costituzione per realizzare con equità e solidarietà le finalità, gli obiettivi e i vincoli in esso contenuti.
9/2105-A/1.Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
l'articolo 114 della Costituzione sottolinea come i Comuni siano elemento fondamentale del decentramento e del federalismo e siano retti da propri statuti;
l'articolo 2, comma 29, della legge finanziaria 2008 - al fine di contenere i costi della pubblica amministrazione - prevede che i consigli circoscrizionali siano previsti nei soli comuni di oltre 100.000 abitanti;
in alcuni comuni di medie dimensioni - com'è il caso di Verbania - i consigli di circoscrizione sono operanti da oltre 25 anni con ottimi risultati, per il loro funzionamento non sono previsti costi di alcun tipo essendo l'elezione a loro componenti su base volontaria e gratuita e non vengono riconosciuti privilegi, gettoni di presenza o benefits di alcun tipo ai componenti, presidenti eccetera;
l'organizzazione delle elezioni di consigli di quartiere (che prenderebbero il posto dei consigli circoscrizionali non più possibili ai sensi della legge indicata) - se effettuate in concomitanza con il rinnovo dei consigli comunali - comporta un grande risparmio ed una maggiore partecipazione dei cittadini;
organizzare un voto per l'elezione di tali consessi di partecipazione dei cittadini in altra data comporterebbe maggiori oneri per i comuni per organizzazione dei seggi, nomina degli scrutatori, eccetera;
nella logica del decentramento ogni comune al proprio interno deve essere spinto ad organizzarsi nel modo migliore per favorire la partecipazione dei cittadini, ponendo la massima attenzione al contenimento dei costi,

impegna il Governo

a permettere, ferma restando l'autonomia degli enti locali, in concomitanza con le elezioni amministrative, anche l'elezione di eventuali consigli di quartiere, se previsti dallo statuto comunale, almeno nei capoluoghi di provincia anche se non raggiungano i 100.000 abitanti, al fine di ottimizzarne i costi e permettere una continuità operativa con i consigli di circoscrizione eletti nelle precedenti elezioni amministrative.
9/2105-A/2.Zacchera.

La Camera,
premesso che:
i piccoli comuni partecipano al processo di riforma riferito al federalismo fiscale;
l'articolo 3 della Costituzione affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per rendere effettivi i diritti dei cittadini;
gli ostacoli richiamati dall'articolo 3 sono spesso presenti nei territori montani delle aree interne e nei piccoli comuni;
con la legge finanziaria 2007 è stato introdotto un fondo di 260 milioni di euro destinato ai comuni disagiati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che avessero una popolazione anziana, di età superiore a 65 anni, pari a oltre il 30 per cento del totale e/o una popolazione minore di 5 anni oltre il 5 per cento;
con la legge finanziaria 2008 la quota di anziani è stata ridotta al 25 per cento;
con la legge finanziaria 2009 la quota di minori di 5 anni è stata ridotta al 4,5 per cento;
con le modifiche si è prodotta una più corretta distribuzione;
a regime, dopo le suddette modifiche il contributo viene concesso a 1935 comuni per la quota anziani e a 1766 comuni per la quota bambini;
nel 2009 hanno beneficiato del fondo 3.701 comuni con particolari problemi su un totale di 5.181 comuni italiani al di sotto dei 5.000 abitanti;
la legge finanziaria 2007 aveva previsto e coperto il fondo per tre anni e pertanto il 2009 è l'ultimo esercizio per il quale verrà corrisposto se non interverranno nuovi provvedimenti;
appare opportuno mantenere un fondo specifico a favore dei piccoli comuni in maggiori difficoltà finanziarie;
appare opportuno verificare se gli unici parametri di interesse per determinare le «difficoltà finanziarie» siano quelli della popolazione anziana e minore di 5 anni,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere il termine di validità del fondo oltre il 2009, previo approfondito esame degli effetti prodotti nei tre anni precedenti anche al fine di individuare modifiche ai parametri per l'assegnazione.
9/2105-A/3.Vannucci.

La Camera,
premesso che:
ai sensi delle disposizioni in esame, i decreti legislativi che verranno predisposti dal Governo con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, saranno adottati anche al fine di provvedere all'individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
ai sensi delle disposizioni del provvedimento in esame gli interventi del Governo saranno orientati, in conformità con il diritto comunitario, alla definizione di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate,

impegna il Governo

a tenere in dovuta considerazione l'eventualità di introdurre nei futuri provvedimenti precise disposizioni finalizzate a favorire il coordinamento delle risorse, e la piena valorizzazione di queste, orientate al superamento del divario economico tra il Nord ed il Sud del Paese, segnatamente sul fronte della ricerca scientifica.
9/2105-A/4. Di Biagio, Picchi, Gibiino, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Catone, Antonino Foti, Versace, Germanà, Granata, Murgia, Saltamartini.

La Camera,
premesso che:
il federalismo fiscale ha, tra gli obiettivi principali, quello di ridurre il grande divario esistente tra Nord e Sud del Paese, soprattutto a livello economico, di consumi ed occupazionale, concedendo a tutti i cittadini la possibilità di una fruizione paritaria dei diritti loro spettanti;
il diritto allo studio, su cui le regioni hanno una competenza esclusiva, è un diritto soggettivo tutelato dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, che sanciscono il diritto di un accesso universale ai livelli dell'istruzione di base ed un accesso meritocratico ai gradi più alti dell'istruzione superiore e universitaria, prevedendo esplicitamente un sistema di borse di studio per i meno abbienti;
il provvedimento in esame definisce che tra le spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, vengono ricomprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio e le spese per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega,

impegna il Governo

a voler adottare, nel rispetto dell'autonomia delle regioni in materia di diritto allo studio, le opportune iniziative atte a garantire, da parte delle regioni, il rispetto delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con l'obiettivo di salvaguardare il diritto allo studio per ogni cittadino in qualsiasi regione risieda, anche al fine di superare le gravi differenze esistenti, soprattutto tra regioni del Nord e quelle del Sud del Paese, nella garanzia e gestione di tale diritto.
9/2105-A/5.Garagnani.

La Camera,
premesso che:
le regioni meridionali del Paese presentano uno storico deficit a livello infrastrutturale (rete di trasporti, distribuzione di energia elettrica, reti idriche, strutture sanitarie e scolastiche, eccetera) che penalizza le possibilità di uno sviluppo futuro dei loro territori;
tale situazione, oltre ad essere ingiusta, rappresenta un pesante handicap per le prospettive di sviluppo di tutto il Sud;
è necessario colmare tale gap, anche al fine di promuovere la ripresa dell'intera economia nazionale, e a tale finalità dovrebbero essere indirizzati prioritariamente i fondi perequativi previsti dal presente provvedimento,

impegna il Governo

nell'ambito della definizione dei decreti delegati relativi al federalismo fiscale, a tenere in adeguata considerazione l'esigenza di colmare, in tempi ragionevolmente brevi, il differenziale di dotazioni infrastrutturali rispetto alla media nazionale, che penalizza, in maniera più o meno accentuata, tutte le regioni meridionali, al fine di promuovere la ripresa economica e sociale del Sud e dell'intero Paese.
9/2105-A/6.De Camillis, D'Ippolito Vitale, Divella.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 22 gennaio scorso, delega il Governo alla definizione della disciplina in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
l'articolo 2 del disegno di legge, nel definire l'ambito dell'intervento, individua tra i tratti caratterizzanti della riforma l'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali e i principi di solidarietà e coesione sociale, specificando che, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, si applicano, in conformità con gli statuti, le sole disposizioni contenute degli articoli 14, 21 e 25;
l'articolo 14, in particolare, prevede uno specifico decreto legislativo per assicurare il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane;
l'articolo 22 prevede una disciplina transitoria per le città metropolitane nelle more dell'approvazione di una legge organica e che le stesse possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria;
nell'ambito delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale, la Regione siciliana, con propria legge, ha già istituito l'area metropolitana nella provincia di Messina, comprendendovi il comune capoluogo;
l'integrazione e messa a sistema delle città dello Stretto di Messina, avuto riguardo alla specificità derivante dalla contiguità del territorio di due regioni, necessita di uno specifico riconoscimento mediante l'istituzione dell'area metropolitana integrata dello Stretto bi-regionale;
l'istituzione dell'area metropolitana dello Stretto delle due regioni, Sicilia e Calabria, in cui sono compresi i comuni di Messina e Reggio Calabria, potrà avvenire previa intesa Stato-regioni,

impegna il Governo

a riconoscere, in coerenza con il principio della continuità territoriale, le specificità territoriali dei comuni di Messina e Reggio Calabria, ubicati in due regioni, Sicilia e Calabria, mediante l'istituzione dell'area metropolitana integrata dello Stretto di Messina.
9/2105-A/7.Garofalo, Antonino Foti, Minardo, Germanà, Fallica, Stagno d'Alcontres, Briguglio, Versace.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale fonda la sua necessità nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, uno degli assi mancanti per una completa realizzazione della riforma del Titolo V della parte seconda, prevista dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
il nuovo assetto dell'autonomia fiscale, così come definito nel provvedimento in esame, è collocato in un impianto di autonomie locali ormai desueto, pieno di sovrapposizioni, contraddittorietà, incongruenze;
nel corso dell'esame è emersa, in più occasioni, l'esigenza di procedere tempestivamente ad alcuni importanti e improcrastinabili interventi di adeguamento dell'ordinamento, mediante misure di revisione costituzionale e leggi ordinarie, interventi questi necessari per assicurare il completamento dell'assetto istituzionale coerente con la realizzazione dei principi di federalismo fiscale contenuti nel provvedimento in esame;
l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rende, quindi, essenziale riaprire un confronto parlamentare sui contenuti di una più ampia riforma istituzionale, atta a chiarire la connessione tra questo disegno di legge di delega e le iniziative di modifica dell'architettura istituzionale inerenti le funzioni e l'articolazione degli enti locali;
il processo di realizzazione del federalismo fiscale e la sua stessa attuazione, nel complesso del nuovo Titolo V, rendono opportuno ridefinire l'equilibrio dei rapporti e delle funzioni tra gli enti costitutivi della Repubblica così come delineati nell'articolo 114 della Costituzione;
il meccanismo del federalismo deve essere strettamente connesso alla definizione dei quadri competenziali: solo una volta stabilite con chiarezza le funzioni è possibile mettere definitivamente a regime i flussi necessari al loro finanziamento, attraverso meccanismi di federalismo fiscale,

impegna il Governo

a promuovere, contestualmente alla predisposizione dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le necessarie misure di innovazione legislativa, atte a prevedere, nell'emanando codice delle autonomie, la ridefinizione del ruolo delle province, connotate come enti di programmazione di area vasta, con funzioni generali di coordinamento nelle materie relative al governo del territorio, ambiente e infrastrutture, polizia amministrativa locale, e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale.
9/2105-A/8.Ria.

La Camera,
premesso che:
l'Italia, insieme a tutto il resto del mondo, sta vivendo una crisi che non ha precedenti nella storia di questo dopoguerra. La sua profondità è tale che, ancora oggi ed a distanza di mesi dal fallimento di Lehman Brothers, che rappresenta il vero spartiacque tra passato e presente, non ne sono chiari i contorni e l'effettiva dimensione;
l'Italia, nonostante la maggior solidità del suo sistema bancario, presenta una situazione finanziaria che desta grande preoccupazione. Il suo debito pubblico è il più alto dei Paesi europei ed è destinato, comunque, a crescere. La spesa pubblica, specie di parte corrente, non accenna a diminuire, malgrado i tentativi effettuati anche di recente. Gli investimenti, sia pubblici che privati, languono, nonostante il forte gap infrastrutturale rispetto al resto dell'Europa. Il Mezzogiorno appare essere sempre più depresso e senza prospettive. La pressione fiscale ha raggiunto livelli che scoraggiano dall'intraprendere e alimentano i fenomeni di evasione fiscale e contributiva;
tutto ciò è stato il risultato di un disordine finanziario ed istituzionale che è cresciuto negli anni senza criterio alcuno. Ed oggi si contano addirittura una decina di livelli istituzionali: circoscrizioni, comuni, province, regioni, unioni di comuni, comunità montane, bacini imbriferi montani, ambiti ottimali per la gestione delle acque. Ciascuno di questi livelli utilizza risorse pubbliche per il funzionamento dei propri organi, in una sovrapposizione di competenze e di funzioni, che rallentano enormemente qualsiasi processo decisionale. Mentre sarebbe necessario disboscare la giungla della paralisi amministrativa e liberare risorse da destinare agli investimenti ed alla riduzione della pressione fiscale. Esiste una contraddizione evidente tra l'esigenza della semplificazione legislativa, che il Governo ha avviato, e la stratificazione amministrativa che questo disordine comporta ed alla quale si deve gran parte dei ritardi nel processo di modernizzazione del Paese: dalle mancate infrastrutture, ai termovalorizzatori ed ai gassificatori. Opere finora impedite dal prevalere di concezioni localistiche che hanno trovato nella disarmonia istituzionale il loro punto di forza e di resistenza, come insegna la critica unanime rispetto alle modifiche introdotte nel Titolo V della Costituzione;
per avviare il necessario processo di semplificazione e razionalizzazione, il Popolo della Libertà, nel suo programma elettorale, aveva posto con forza il problema della soppressione delle province, dando a questo tema un forte significato simbolico. Sulla scia di questa esigenza in Parlamento sono state presentate numerose proposte di legge di carattere costituzionale al fine di rendere effettivo questo impegno, che si spera possa, ancora, trovare attuazione nella Carta delle autonomia locali, che logica avrebbe voluto fosse presentata contestualmente alla discussione sul federalismo fiscale;

impegna il Governo

a procedere nel corso di questa legislatura, al necessario riordino dei diversi livelli istituzionali e, contestualmente, alla soppressione delle province, trasferendo le relative funzioni alle regioni, la cui organizzazione interna, dovrà essere tale da garantire il rispetto delle peculiarità del territorio in termini di programmazione degli interventi e di successiva realizzazione.
9/2105-A/9.Nucara.

La Camera,
premesso che:
l'Italia, insieme a tutto il resto del mondo, sta vivendo una crisi che non ha precedenti nella storia di questo dopoguerra. La sua profondità è tale che, ancora oggi ed a distanza di mesi dal fallimento di Lehman Brothers, che rappresenta il vero spartiacque tra passato e presente, non ne sono chiari i contorni e l'effettiva dimensione;
l'Italia, nonostante la maggior solidità del suo sistema bancario, presenta una situazione finanziaria che desta grande preoccupazione. Il suo debito pubblico è il più alto dei Paesi europei ed è destinato, comunque, a crescere. La spesa pubblica, specie di parte corrente, non accenna a diminuire, malgrado i tentativi effettuati anche di recente. Gli investimenti, sia pubblici che privati, languono, nonostante il forte gap infrastrutturale rispetto al resto dell'Europa. Il Mezzogiorno appare essere sempre più depresso e senza prospettive. La pressione fiscale ha raggiunto livelli che scoraggiano dall'intraprendere e alimentano i fenomeni di evasione fiscale e contributiva;
tutto ciò è stato il risultato di un disordine finanziario ed istituzionale che è cresciuto negli anni senza criterio alcuno. Ed oggi si contano addirittura una decina di livelli istituzionali: circoscrizioni, comuni, province, regioni, unioni di comuni, comunità montane, bacini imbriferi montani, ambiti ottimali per la gestione delle acque. Ciascuno di questi livelli utilizza risorse pubbliche per il funzionamento dei propri organi, in una sovrapposizione di competenze e di funzioni, che rallentano enormemente qualsiasi processo decisionale. Mentre sarebbe necessario disboscare la giungla della paralisi amministrativa e liberare risorse da destinare agli investimenti ed alla riduzione della pressione fiscale. Esiste una contraddizione evidente tra l'esigenza della semplificazione legislativa, che il Governo ha avviato, e la stratificazione amministrativa che questo disordine comporta ed alla quale si deve gran parte dei ritardi nel processo di modernizzazione del Paese: dalle mancate infrastrutture, ai termovalorizzatori ed ai gassificatori. Opere finora impedite dal prevalere di concezioni localistiche che hanno trovato nella disarmonia istituzionale il loro punto di forza e di resistenza, come insegna la critica unanime rispetto alle modifiche introdotte nel Titolo V della Costituzione;
per avviare il necessario processo di semplificazione e razionalizzazione, il Popolo della Libertà, nel suo programma elettorale, aveva posto con forza il problema della soppressione delle province, dando a questo tema un forte significato simbolico. Sulla scia di questa esigenza in Parlamento sono state presentate numerose proposte di legge di carattere costituzionale al fine di rendere effettivo questo impegno, che si spera possa, ancora, trovare attuazione nella Carta delle autonomia locali, che logica avrebbe voluto fosse presentata contestualmente alla discussione sul federalismo fiscale;

impegna il Governo

a procedere nel corso di questa legislatura, al necessario riordino dei diversi livelli istituzionali e, contestualmente, alla soppressione delle province non necessarie.
9/2105-A/9.(Testo modificato nel corso della seduta) Nucara.

La Camera,
premesso che:
lo stesso costituisce attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 recante modifiche del Titolo V, parte Il della Costituzione, che già richiamava l'esigenza imprescindibile di un coinvolgimento delle autonomie locali nel procedimento di formazione della legge statale (articolo 11 della legge costituzionale);
tale coinvolgimento è assolutamente indispensabile in un assetto territoriale come quello attuale dove, accanto ad accresciute competenze legislative e amministrative, vengono poste le basi per una maggiore autonomia anche impositiva delle regioni e degli enti locali;
tale condizione impone di rivedere la struttura del Senato della Repubblica in modo da ridurre il numero dei suoi membri in maniera netta e da farli scegliere direttamente dalle autonomie regionali e locali, in modo da renderla quella trasparente e reale sede di confronto tra lo Stato e le autonomie necessaria al fine di addivenire ad una efficiente e collaborativa sintesi dei diversi interessi coinvolti;
la trasformazione del Senato in una Camera realmente rappresentativa delle autonomie locali impone una revisione anche della struttura del nostro sistema bicamerale, per quanto concerne sia il procedimento legislativo sia il rapporto di fiducia che, in un sistema parlamentare, costituisce il perno della forma di governo;
in tale ottica, la camera rappresentativa degli interessi generali deve essere la sola ad accordare la fiducia al governo e deve al contempo detenere il timone dei procedimenti legislativi sulle materie di interesse nazionale, mentre il senato dovrebbe divenire il colegislatore sui temi di interesse regionale e locale, come del resto avviene in tutti i sistemi bicamerali a forte decentramento (regionale o federale),

impegna il Governo

a sollecitare e a favorire un confronto fra la maggioranza e l'opposizione presente in Parlamento volto, nel pieno rispetto dell'autonomia della Camere, a promuovere in tempi rapidi una riforma della II parte della Costituzione che riproduca i contenuti dell'AC 553 e abb.-A della XV legislatura e che preveda, quindi, in particolare una riduzione del numero dei parlamentari, la trasformazione del Senato in camera di rappresentanza delle autonomie territoriali e adegui i procedimenti decisionali e la forma di governo al mutato contesto politico-istituzionale.
9/2105-A/10.Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Amici, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
lo stesso costituisce attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 recante modifiche del Titolo V, parte Il della Costituzione, che già richiamava l'esigenza imprescindibile di un coinvolgimento delle autonomie locali nel procedimento di formazione della legge statale (articolo 11 della legge costituzionale);
tale coinvolgimento è assolutamente indispensabile in un assetto territoriale come quello attuale dove, accanto ad accresciute competenze legislative e amministrative, vengono poste le basi per una maggiore autonomia anche impositiva delle regioni e degli enti locali;
tale condizione impone di rivedere la struttura del Senato della Repubblica in modo da ridurre il numero dei suoi membri in maniera netta e da farli scegliere come espressione delle autonomie, in modo da renderla quella trasparente e reale sede di confronto tra lo Stato e le autonomie necessaria al fine di addivenire ad una efficiente e collaborativa sintesi dei diversi interessi coinvolti;
la trasformazione del Senato in una Camera realmente rappresentativa delle autonomie impone una revisione anche della struttura del nostro sistema bicamerale, per quanto concerne sia il procedimento legislativo sia il rapporto di fiducia che, in un sistema parlamentare, costituisce il perno della forma di governo;
in tale ottica, la camera rappresentativa degli interessi generali deve essere la sola ad accordare la fiducia al governo e deve al contempo detenere il timone dei procedimenti legislativi sulle materie di interesse nazionale, mentre il senato dovrebbe divenire il colegislatore sui temi di interesse regionale e locale, come del resto avviene in tutti i sistemi bicamerali a forte decentramento (regionale o federale),

impegna il Governo

a sollecitare e a favorire un confronto fra la maggioranza e l'opposizione presente in Parlamento volto, nel pieno rispetto dell'autonomia della Camere, a promuovere in tempi rapidi una riforma della II parte della Costituzione che prenda le mosse dai contenuti dell'AC 553 e abb.-A della XV legislatura e che preveda, quindi, in particolare una riduzione del numero dei parlamentari, la trasformazione del Senato in camera di rappresentanza delle autonomie territoriali e adegui i procedimenti decisionali e la forma di governo al mutato contesto politico-istituzionale.
9/2105-A/10.(Testo modificato nel corso della seduta)Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Amici, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
in Italia esistono 356 comunità montane, 344 consorzi di bonifica, 91 autorità d'ambito territoriali (ATO). Questi sono solo alcuni dei 1.783 enti «inutili» che spesso abbiamo sentito citare in vani tentativi di cancellazione;
nel disegno di legge sul federalismo fiscale non è prevista alcuna norma di soppressione degli enti suddetti;
la stessa Corte dei conti ha sottolineato la necessarietà di una razionalizzazione di tali enti intermedi che sono causa di un'aumento della spesa pubblica e della pressione fiscale senza alcun beneficio ai cittadini;
bisogna tagliare il costo complessivo della politica per destinare le risorse recuperate al sostegno delle imprese, al fine di favorire sviluppo e occupazione, fermando, così, la continua e attualmente inarrestabile disoccupazione e crisi economica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché le regioni procedano all'accorpamento o alla soppressione delle comunità montane, consorzi di bonifica, autorità d'ambito territoriali e dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi.
9/2105-A/11.Cambursano.

La Camera,
premesso che:
in ambito comunitario, il Consiglio dell'Unione europea, con regolamento 2223/96 del 25 giugno 1999, ha definito il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95);
il sistema armonizzato dei conti SEC (acronimo di Sistema europeo dei conti economici integrati) rappresenta il quadro di riferimento di norme, definizioni, nomenclature e regole comuni che consentono di elaborare i conti degli Stati membri; ciò al fine di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri dell'Unione europea per l'attuazione ed il monitoraggio dell'Unione economica e monetaria;
nel 1996, attraverso un regolamento comunitario, il sistema è stato modificato, coerentemente con il System of National Accounts (SNA) ed, a partire dal 1999 tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno adottato il SEC95. Per mezzo di tale adozione si attua una descrizione quantitativa completa e comparabile dell'economia dei Paesi membri attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (cioè i settori istituzionali);
il Sistema europeo dei conti integrati SEC95 consta di una serie di norme e di definizioni cui i Paesi membri dell'Unione europea devono attenersi nella redazione dei conti nazionali. In tale sistema, che definisce le grandezze contabili significative per la verifica della realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità e crescita, il settore delle pubbliche amministrazioni, cui si riferisce il conto della pubblica amministrazione, si compone di tre comparti ovvero: finanza statale, finanza previdenziale e finanza regionale e locale. A quest'ultimo settore appartengono le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, unioni di comuni e città metropolitane, oltre a quelle non territoriali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere che i bilanci regionali, provinciali, comunali, delle unioni di comuni e delle città metropolitane siano conformi ai princìpi e ai criteri definiti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali.
9/2105-A/12.Di Stanislao, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
l'attuazione del federalismo deve innanzitutto rispettare un duplice vincolo: quello dei parametri dettati dall'appartenenza all'Unione europea e quello della neutralità finanziaria nella riallocazione delle funzioni fra i diversi livelli di governo. Il rispetto del patto di stabilità e di crescita va garantito anche attraverso un efficace coordinamento della finanza pubblica che assicuri il controllo della dinamica delle spesa e dei saldi a livello decentrato. Si potranno così evitare costi aggiuntivi e non si rischierà di compromettere il processo di risanamento della finanza pubblica, con le conseguenze dirompenti che ciò potrebbe avere per le prospettive di tenuta del nostro sistema economico e degli stessi assetti istituzionali;
il fatto è che il rispetto di questi vincoli deve essere, a sua volta, assicurato non solo ex ante, in sede di disegno del modello di federalismo fiscale, ma anche e soprattutto ex post, una volta che tale modello dovrà essere applicato. È sicuramente necessario apprestare meditati e condivisi strumenti legislativi, ma sono altrettanto indispensabili meccanismi affidabili di monitoraggio dei conti in tempo reale e di procedure di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, insieme con un efficace sistema di controlli strategici e di gestione, interni ed esterni alle amministrazioni, in grado di rendere possibile l'attivazione di immediate azioni correttive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di individuare procedure di monitoraggio dei bilanci delle regioni e degli enti locali nella fase successiva all'approvazione del disegno di legge sul federalismo fiscale.
9/2105-A/13.Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il trasferimento di competenze amministrative si debba accompagnare l'attribuzione ai livelli decentrati di governo di risorse e di capacità finanziarie, che consentano di fare adeguatamente fronte ai costi connessi al trasferimento delle funzioni (in primo luogo, del personale). Ma è anche evidente che il sentiero da percorrere a tal fine è molto stretto ed accidentato e che i rischi di percorso sono molti;
la stessa sostenibilità complessiva del disegno di legge sul federalismo fiscale è strettamente legata ad una trasparente valutazione dei costi sostenuti per le diverse funzioni. Sia che si tratti di quelli relativi alle prestazioni ritenute essenziali sia di quelli riconducibili alle funzioni assistite dall'operare dei meccanismi perequativi;
la conoscenza tra amministrazioni della destinazione e dell'utilizzo delle risorse e un meccanismo trasparente di valutazione dei costi per i servizi resi ai cittadini sono condizioni per l'effettivo funzionamento del nuovo sistema,

impegna il Governo

affinché nell'ambito di attuazione della legge sul federalismo fiscale sia garantita una diretta corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico.
9/2105-A/14.Monai.

La Camera,
premesso che:
il concetto di costo standard, contrapposto al costo storico, occupa giustamente un ruolo centrale nel disegno di legge delega sul federalismo fiscale;
il costo standard contribuirà infatti a determinare, per ciascun ente, il fabbisogno «ufficiale» e quindi l'eventuale trasferimento perequativo cui avrà diritto in caso di insufficiente capacità fiscale;
l'articolo 8, del disegno di legge sul federalismo fiscale, stabilisce le modalità di determinazione dell'ammontare della spesa essenziale da finanziare. A tal fine dispone che le aliquote (di tributi e compartecipazioni) sono fissate al livello minimo assoluto sufficiente per finanziare pienamente il fabbisogno dei LEP (valutati ai costi standard) in una sola regione;
il disegno di legge, inoltre, non esplicita a quale principio la definizione del costo standard (inteso dalla teoria economica come il costo medio dei processi efficienti) dovrà ispirarsi;
appare opportuno stabilire che il costo standard e il fabbisogno standard debbano essere calcolati sulla media dei costi pro-capite delle regioni che hanno finora garantito la migliore combinazione di prestazioni e risultati economici equilibrati,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo di confronto con le regioni al fine di adottare ulteriori iniziative volte a dare attuazione a quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2105-A/15.Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale prevede all'articolo 17 un nuovo istituto - denominato «Patto di convergenza» - volto a garantire un «coordinamento dinamico» della finanza pubblica finalizzato ad agevolare, tra l'altro, il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo;
qualora l'attività di monitoraggio del patto di convergenza rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato è chiamato ad attivare - previa intesa in sede di Conferenza unificata e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante - un «procedimento» denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza». Tale Piano è volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive che devono essere intraprese per ridurre ed eliminare gli scostamenti;
si osserva come non siano chiari i soggetti, i tempi e le modalità di avvio e svolgimento della nuova «procedura» diretta a definire le azioni correttive necessarie per il conseguimento degli obiettivi di convergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare un termine certo per l'attivazione della nuova procedura, esposta in premessa.
9/2105-A/16.Barbato.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede l'espressione del parere sui decreti attuativi del federalismo fiscale da parte delle Commissioni parlamentari nonché della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con l'articolo 3;
in particolare:
l'articolo 2, al comma 3, prevede che i decreti attuativi della delega siano trasmessi alle Camere, ciascuno corredato da relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno dei settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione;
il medesimo articolo, al comma 4, prevede che decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa;
all'articolo 22, il comma 5-bis, in merito ai decreti attuativi delle città metropolitane, prevede che gli schemi dei decreti legislativi, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, siano trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente che essi siano trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime;
la delega contiene talmente tante possibili variabili - tributi, funzioni, strumenti di perequazione, costi e fabbisogni standard e così via - che questa può implicare tutto e il contrario di tutto in termini di distribuzione delle risorse tra centro e autonomie e tra le diverse autonomie;
esistono ampie aree sociali e territoriali del Paese che temono gli effetti del federalismo fiscale per quanto concerne la concreta erogazione dei servizi pubblici ed il carico fiscale;
diventa in questo contesto decisivo che le disposizioni contenute nei decreti attuativi, onde evitare conflitti e difficoltà applicative, siano ampiamente condivise,

impegna il Governo

ad attuare il massimo di trasparenza nelle scelte che dovranno presiedere alla stesura dei decreti attuativi valorizzando il contributo del Parlamento e pubblicando sul sito del Governo le motivazioni che eventualmente determinassero la non assunzione totale o parziale delle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.
9/2105-A/17.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede l'intervento delle regioni e degli enti locali per quanto concerne la modulazione di tributi erariali quali l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e potestà legislativa per l'istituzione di tasse di scopo,
in particolare:
l'articolo 2, comma 2, con le lettere c), e), p), q), r), s), t), z), aa), cc), dd) ed ee), prevede un'ampia autonomia tributaria per gli enti territoriali;
l'articolo 7 detta principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali:
per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, le regioni stesse, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria;
per le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali, le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
l'articolo 12 definisce principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, tra gli altri sono previste:
la disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;
la disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;
la facoltà per le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, di istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
la facoltà per gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, di disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
l'articolo 16 detta norme relative al coordinamento ed alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo;
l'articolo 24-bis prevede norme di contrasto all'evasione fiscale con la partecipazione degli enti territoriali;
soprattutto, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame prevede esplicitamente il rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione, ossia il principio del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ed il principio di progressività al quale deve essere ispirato il sistema tributario,

impegna il Governo

a riferire regolarmente al Parlamento, durante tutta la fase transitoria, sul rispetto dei principi dell'articolo 53 della Costituzione, sui risultati della lotta all'evasione ed all'elusione fiscali derivanti dalla collaborazione degli enti territoriali di cui all'articolo 24-bis del provvedimento e sul rispetto del principio di progressività da parte del sistema tributario complessivo che scaturisce dall'attuazione del federalismo fiscale, nonché sui livelli di pressione fiscale complessiva e nei singoli territori.
9/2105-A/18.Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede l'intervento delle regioni e degli enti locali per quanto concerne la modulazione di tributi erariali quali l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e potestà legislativa per l'istituzione di tasse di scopo;
come ha osservato la Corte dei conti, l'attuazione del disegno di legge può comportare un aumento della spesa pubblica e del prelievo fiscale complessivo, soprattutto nel periodo di transizione verso l'assetto definitivo;
l'obbligo di riduzione della pressione fiscale previsto dalla clausola di salvaguardia è connesso alle sole ipotesi di riduzione della spesa. Difficilmente la legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione potrebbe contenere un generale divieto all'aumento del prelievo, in quanto ciò contrasterebbe con le prerogative di autonomia finanziaria dei diversi livelli di governo. Resta quindi essenziale che l'impegno politico al contenimento della pressione fiscale venga assunto, in maniera coordinata tra tutti i livelli di governo, in sede di programmazione dei conti pubblici;
il ministro dell'economia non è stato in grado di quantificare gli effetti finanziari della delega, sostenendo - di fatto - che solo in sede di attuazione sarà possibile valutarne le implicazioni, vale a dire decidere di volta in volta, grazie alla genericità della delega, quale soluzione adottare;
la questione è rilevante in quanto non esistono risorse disponibili aggiuntive per attuare il federalismo, anzi l'Italia, a causa della crisi economica, dovrà affrontare un periodo di restrizioni molto consistenti. E il tentativo di appropriazione dei fondi FAS (regionali) da parte del Governo per fini di interesse generale, oltre a rispondere alla necessità di reperire risorse, evidenzia una tendenza all'accentramento contraddittoria rispetto alla spinta verso il decentramento propria del federalismo, ma rispondente alla stessa logica che, dopo la crisi del '29, indusse il governo americano ad aumentare fortemente i poteri federali rispetto a quello dei singoli Stati;
viceversa il provvedimento al nostro esame prospetta un aumento della spesa pubblica che deriva dalla promessa politica di garantire, al costo standard, il livello dei servizi per l'affermazione di diritti civili e sociali fondamentali e le funzioni pubbliche in tutto il territorio nazionale, senza rideterminare le risorse riservate alle regioni a statuto speciale e senza attuare una drastica razionalizzazione istituzionale a tutti i livelli di governo,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di fare assumere, in maniera coordinata tra tutti i livelli di governo, in sede di programmazione dei conti pubblici, l'obiettivo del contenimento della pressione fiscale.
9/2105-A/19.Borghesi.

La Camera,
premesso che:
ad avviso dei presentatori del presente ordine del giorno si pone la necessità di modificare il sistema di nomina degli organi di controllo economico-finanziario degli enti locali, attualmente disciplinato dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
infatti allo stato i componenti di detto organo sono nominati dagli stessi enti locali per cui di fatto si crea una sorta di soggezione del «controllore» rispetto al «controllato», anche in considerazione del fatto che i componenti sono rieleggibili;
pertanto, atteso che lo spirito del disegno di legge in esame è quello di garantire maggiori controlli della spesa pubblica e l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie, appare opportuno dotare gli enti locali di un efficiente organo di controllo, rafforzando già dalla fase genetica del rapporto il principio di autonomia tra controllore e controllato;
con il presente ordine del giorno si è inteso individuare nel Ministero dell'economia l'organo deputato alla designazione in considerazione della relativa competenza specifica in materia,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative affinché sia attribuita al Ministero dell'economia la competenza in ordine alla nomina dei soggetti facenti parte degli organi degli enti locali cui è affidata la revisione economico-finanziaria.
9/2105-A/20.De Girolamo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento al nostro esame prevede norme per il finanziamento delle città metropolitane;
viene previsto che, con specifico decreto legislativo, venga assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali;
è previsto anche il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite;
occorre evitare che i decreti attuativi del federalismo fiscale anche nella fase transitoria comportino un aumento delle spese a carico delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a vigilare in maniera rigorosa affinché l'istituzione delle città metropolitane non comporti nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica anche nella fase transitoria, evitando di dare vita all'effettiva entrata in vigore di tali istituzioni senza la preventiva o contemporanea cessione delle funzioni e dei trasferimenti finanziari agli enti locali le cui funzioni sono trasferite alle città metropolitane.
9/2105-A/21.Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 13 comma 1, lettera a), si prevede che il finanziamento del fondo di perequazione per gli enti locali avvenga attraverso la fiscalità generale;
si prevede, infatti, l'istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte;
resta tuttavia in questo campo ancora contraddittoria la non estensione del provvedimento alle regioni;
infatti, all'articolo 10, comma 1, lettera c), si prevede l'aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche,

impegna il Governo

a presentare al più presto al Parlamento una relazione tecnica per consentire una valutazione della congruenza del gettito derivante dalle previsioni di cui alla lettera c) citata rispetto alle necessità finanziarie del fondo perequativo a favore delle regioni.
9/2105-A/22.Rota.

La Camera,
premesso che:
la lettera u) del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame contiene la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; nel corso dell'esame in Aula, all'interno della medesima disposizione si è inserito il preciso riferimento, alle misure sanzionatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e);
tra i meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), si prevedono l'attivazione di misure nei confronti degli organi di governo e amministrativi, responsabili del mancato rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario (ai sensi dell'articolo 244 del TUEL), oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;
l'individuazione dei casi di ineleggibilità dovrebbe però altresì riguardare gli amministratori di enti che non hanno rispettato, in maniera più generale, le regole imposte dal Patto di stabilità interno per più anni consecutivamente;
è importante poi che l'ineleggibilità si configuri in casi di vera e propria incandidabilità, analogamente a quanto accade, a livello locale, per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per determinati reati, ovvero ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e la stessa incandidabilità non dovrebbe comunque riguardare esclusivamente incarichi a livello locale, ma dovrebbe estendersi anche a livello nazionale ed europeo;
è necessario, infatti, che venga diffusa ad ogni livello di amministrazione la cultura di una disciplina tesa a garantire una sana e corretta gestione finanziaria degli enti, nonché una cultura della responsabilità, per affermare principi di etica pubblica e professionale, ed imporre pratiche virtuose,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere le opportune iniziative normative per disporre l'incandidabilità per le elezioni amministrative, politiche ed europee degli amministratori di enti che per tre anni consecutivi non hanno rispettato le regole del Patto di stabilità interno.
9/2105-A/23.Donadi.

La Camera,
premesso che:
la lettera u) del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame contiene la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; nel corso dell'esame in Aula, all'interno della medesima disposizione si è inserito il preciso riferimento, alle misure sanzionatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e);
tra i meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), si prevedono l'attivazione di misure nei confronti degli organi di governo e amministrativi, responsabili del mancato rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario (ai sensi dell'articolo 244 del TUEL), oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;
l'individuazione dei casi di ineleggibilità dovrebbe però altresì riguardare gli amministratori di enti che non hanno rispettato, in maniera più generale, le regole imposte dal Patto di stabilità interno per più anni consecutivamente;
è importante poi che l'ineleggibilità si configuri in casi di vera e propria incandidabilità, analogamente a quanto accade, a livello locale, per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per determinati reati, ovvero ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e la stessa incandidabilità non dovrebbe comunque riguardare esclusivamente incarichi a livello locale, ma dovrebbe estendersi anche a livello nazionale ed europeo;
è necessario, infatti, che venga diffusa ad ogni livello di amministrazione la cultura di una disciplina tesa a garantire una sana e corretta gestione finanziaria degli enti, nonché una cultura della responsabilità, per affermare principi di etica pubblica e professionale, ed imporre pratiche virtuose,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere le opportune iniziative normative per disporre l'incandidabilità per le elezioni amministrative, politiche ed europee degli amministratori di enti che in materia significativa non hanno rispettato le regole del Patto di stabilità interno.
9/2105-A/23.(Testo modificato nel corso della seduta) Donadi.

La Camera,
premesso che:
la lettera g) dell'articolo 11 del disegno di legge in esame riguarda il principio in base al quale, nella definizione dei criteri di finanziamento degli enti locali, deve essere data adeguata valutazione ad alcune particolari caratteristiche degli enti, in particolare le dimensioni demografiche e territoriali, ai fini dell'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e della salvaguardia di tali peculiarità territoriali;
il riferimento di cui alla lettera g), in particolare, è alla specificità dei piccoli comuni, dei territori montani e delle isole minori;
in relazione ai criteri di individuazione dei piccoli comuni in favore dei quali potranno essere effettuate valutazioni di tutela delle peculiarità territoriali, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite V e VI è stato specificato che deve trattarsi di enti che abbiano scelto di associarsi tra di loro per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali, con popolazione pari ad una soglia da definirsi in sede di esercizio della delega;
l'esercizio associato delle funzioni comunali è utile al fine di consentire una erogazione del servizio in condizioni di efficienza e di economicità; i vantaggi di una gestione associata dei servizi derivano, innanzitutto, da un maggiore ruolo programmatorio degli enti rispetto ad esigenze di un bacino più ampio d'utenza; inoltre, ciò permette una maggiore specializzazione di intervento (si pensi a servizi legati all'azione della polizia municipale, o della protezione civile), nonché una riduzione di tempi e costi delle procedure congiunte (concorsi e reclutamento, formazione di graduatorie comuni);
l'associazionismo però, nonostante i numerosi interventi legislativi, non ha fatto passi avanti, anche se, col tempo, se ne è irrobustita non solo l'esigenza, ma anche la concreta possibilità attuativa;
per questo, l'attuazione del federalismo fiscale, e il vincolo del finanziamento alle forme associative degli enti, potrebbero costituire un'importante occasione per dare vita ad un consistente fenomeno di associazionismo tra i comuni;
un riferimento generico ad una «soglia» di popolazione delle unioni di comuni, da definirsi in sede di delega, potrebbe essere interpretato in maniera «debole» dal legislatore delegato: sarebbe quindi necessario un criterio più stringente in merito;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare positivamente, ai fini della valutazione per il finanziamento delle funzioni degli enti locali, i piccoli comuni associati con una popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti.
9/2105-A/24.Mura, Piffari.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca le modalità per l'individuazione di interventi, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per il recupero del deficit infrastrutturale;
ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, Cost., per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
nel corso dell'esame in Commissione il campo di applicazione della norma di cui all'articolo 21 è stato ristretto agli interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate; tale modifica è frutto di una riflessione promossa dalle opposizioni nonché dalla Svimez, nel corso di un'audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze, che ha portato a ragionare in merito alla scala di priorità degli interventi infrastrutturali nel nostro Paese, in presenza di una limitazione nelle risorse disponibili;
nella sua prima versione l'articolo 21 prevedeva poi una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riguardanti: la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali;
a tale elenco, nel corso dell'esame in Commissione, sono state aggiunte anche le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche;
citare in maniera «generica» le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, potrebbe però non rilevare il carattere essenziale di un intervento infrastrutturale nelle aree sottoutilizzate, che deve essere necessariamente quello di garantire l'effettivo espletamento dei servizi riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
semplici interventi sulle «strutture», infatti, potrebbero non garantire il pieno esercizio dei servizi essenziali a cui il cittadino ha diritto;

impegna il Governo:

a creare le condizioni necessarie affinché si possano potenziare le azioni per garantire, attraverso l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la realizzazione di infrastrutture adeguate per il pieno espletamento dei servizi essenziali di sanità, assistenza ed istruzione;
ad includere, nella ricognizione prevista all'articolo 21, tutti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni in materia di sanità, istruzione ed assistenza.
9/2105-A/25.Messina.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca le modalità per l'individuazione di interventi, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per il recupero del deficit infrastrutturale;
ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, Cost., per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
nel corso dell'esame in Commissione il campo di applicazione della norma di cui all'articolo 21 è stato ristretto agli interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate; tale modifica è frutto di una riflessione promossa dalle opposizioni nonché dalla Svimez, nel corso di un'audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze, che ha portato a ragionare in merito alla scala di priorità degli interventi infrastrutturali nel nostro Paese, in presenza di una limitazione nelle risorse disponibili;
nella sua prima versione l'articolo 21 prevedeva poi una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riguardanti: la rete stradale, autostradale e ferroviaria, La rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali;
a tale elenco, nel corso dell'esame in Commissione, sono state aggiunte anche le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche;
citare in maniera «generica» le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, potrebbe però non rilevare il carattere essenziale di un intervento infrastrutturale nelle aree sottoutilizzate, che deve essere necessariamente quello di garantire l'effettivo espletamento dei servizi riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
semplici interventi sulle «strutture», infatti, potrebbero non garantire il pieno esercizio dei servizi essenziali a cui il cittadino ha diritto;

impegna il Governo:

a creare le condizioni necessarie affinché si possano potenziare le azioni per garantire, attraverso l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la realizzazione di infrastrutture adeguate per il pieno espletamento dei servizi essenziali di sanità, assistenza ed istruzione;
ad includere, nella ricognizione prevista all'articolo 21, tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni in materia di sanità, istruzione ed assistenza.
9/2105-A/25.(Testo modificato nel corso della seduta)Messina.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 2105,
considerate le difficoltà finanziarie evidenziate dai comuni a seguito dell'entrata in vigore dei decreto-legge n. 93 del 2008 come convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha esentato dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nei termini indicati dall'articolo I del decreto medesimo, insieme sostituendo il minor gettito per i comuni con trasferimenti statali considerati dagli stessi comuni non adeguati;
ritenuto che:
nell'ambito di una riforma in senso federale del sistema tributario non debba essere trascurata l'esigenza di garantire la certezza dell'insieme delle disponibilità finanziarie in capo agli enti locali, al fine di consentire agli amministratori, scelti direttamente dai cittadini, di far fronte responsabilmente agli impegni politici e amministrativi nei confronti degli elettori;
ritenuto che:
sia importante assicurare una quota di compartecipazione all' IVA come strumento di dotazione finanziaria dei comuni secondo questa previsto dalla riforma;

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi e comunque entro il 31 dicembre 2009 uno schema di decreto legislativo in attuazione della riforma, che stabilisca una quota di compartecipazione all'IVA la quale sia in grado di assicurare ai comuni un gettito corrispondente a quello venuto meno in virtù dell'esenzione ICI prima casa disposta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 come convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sulla base della certificazione del mancato gettito accertato effettuata in base alla normativa vigente; a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a sostituire gli attuali trasferimenti erariali destinati agli enti locali contributi propri e compartecipazioni.
9/2105-A/26.Bitonci, Luca Dussin, Guido Dussin, Dozzo, Lanzarini, Forcolin, Dal Lago, Montagnoli, Negro, Fugatti, Bragantini, Munerato, Callegari, Gidoni, Fedriga, Goisis, Stefani, Follegot.

La Camera,
esaminato l'A.C. n. 2105-A, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;
premesso che:
il disegno di legge prevede, all'articolo 25, l'istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, avente tra le proprie finalità la valutazione della congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente alla data di entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi contenuti nella legge delega e con i nuovi assetti della finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad utilizzare in via prioritaria per interventi in favore dei comuni di confine con le regioni a statuto speciale e le province autonome, le maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito della valutazione di congruità delle attribuzioni finanziarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
9/2105-A/27.Caparini, Bragantini, Negro, Munerato, Montagnoli, Gidoni, Polledri, Volpi, Crosio, Follegot, Molteni, Rivolta, Fedriga, Fugatti, Brigandì, Vanalli, Comaroli, Simonetti, Bragantini, Maccanti.

La Camera,
premesso che:
l'atto Camera 2105 delega il Governo ad adottare dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni;
dall'approvazione del provvedimento in oggetto conseguirà una fase applicativa nella quale il Governo dovrà adottare tali decreti;
in tale delicata fase non appare opportuno che avvengano passaggi di comuni nel territorio di altra regione o provincia autonoma che potrebbero rivelarsi controproducenti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di farsi promotore di un'iniziativa normativa, volta a rendere operativi i passaggi di comuni nel territorio di altra regione o provincia autonoma eventualmente approvati, con decorrenza successiva al termine minimo di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge.
9/2105-A/28.Zorzato, Milanato, Gava.

La Camera,
premesso che:
il federalismo fiscale deve rispondere all'obiettivo di rafforzare l'autonomia dei comuni con un livello di imposizione proprio che non aggravi la pressione fiscale sui cittadini ed insieme renda più trasparenti i livelli di decisione e responsabilità;
a fronte di orizzonti molto lontani, i comuni stanno vivendo oggi una situazione di forte difficoltà ed è messa in discussione la possibilità di svolgere le funzioni e i servizi essenziali;
la possibilità di trattenere una quota significativa dell'Irpef prodotta sul territorio nelle casse comunali, contemporaneamente sopprimendo i trasferimenti statali ai comuni, avrebbe il vantaggio di essere concreta e immediatamente applicabile;
questo è uno strumento che permette da subito ai comuni di poter contare su risorse certe e necessarie. È una proposta costruttiva, molto semplice e in grado di dare immediata attuazione al federalismo fiscale;
si tratta di un modello che consente di realizzare un vero federalismo fiscale in modo corretto, ossia trattenendo nei territori le risorse prodotte da quei territori e responsabilizzando gli amministratori locali e che incentiva le comunità locali a combattere l'evasione fiscale, ristabilendo un rapporto corretto tra fisco e cittadino:

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad attribuire ai comuni, in particolare, per il finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), la compartecipazione al gettito dell'Irpef, in misura adeguata.
9/2105-A/29.Baretta, Calearo, Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola.

La Camera,
premesso che:
il federalismo fiscale deve rispondere all'obiettivo di rafforzare l'autonomia dei comuni con un livello di imposizione proprio che non aggravi la pressione fiscale sui cittadini ed insieme renda più trasparenti i livelli di decisione e responsabilità;
a fronte di orizzonti molto lontani, i comuni stanno vivendo oggi una situazione di forte difficoltà ed è messa in discussione la possibilità di svolgere le funzioni e i servizi essenziali;
la possibilità di trattenere una quota significativa dell'Irpef prodotta sul territorio nelle casse comunali, contemporaneamente sopprimendo i trasferimenti statali ai comuni, avrebbe il vantaggio di essere concreta e immediatamente applicabile;
questo è uno strumento che permette da subito ai comuni di poter contare su risorse certe e necessarie. È una proposta costruttiva, molto semplice e in grado di dare immediata attuazione al federalismo fiscale;
si tratta di un modello che consente di realizzare un vero federalismo fiscale in modo corretto, ossia trattenendo nei territori le risorse prodotte da quei territori e responsabilizzando gli amministratori locali e che incentiva le comunità locali a combattere l'evasione fiscale, ristabilendo un rapporto corretto tra fisco e cittadino:

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad attribuire ai comuni, in particolare, per il finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), la compartecipazione al gettito dell'Iva, in misura adeguata.
9/2105-A/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Baretta, Calearo, Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola.

La Camera,
premesso che,
uno degli obiettivi del provvedimento è quello di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla lettera m), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge è stato giustamente chiarito dall'articolo 19, comma 1-bis, che i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sono fissati con legge statale;
il secondo decreto legislativo, dovrà contenere la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard basati sui livelli essenziali delle prestazioni:

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a presentare con la massima sollecitudine e comunque entro un termine congruo per un tempestivo esame parlamentare, prima dell'emanazione del primo decreto legislativo, un provvedimento legislativo finalizzato alla definizione di metodologie e procedure per la definizione dei livelli essenziali nel settore dell'assistenza.
9/2105-A/30.Livia Turco, Miotto.

La Camera,
premesso che,
uno degli obiettivi del provvedimento è quello di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla lettera m), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge è stato giustamente chiarito dall'articolo 19, comma 1-bis, che i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sono fissati con legge statale;
il secondo decreto legislativo, dovrà contenere la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard basati sui livelli essenziali delle prestazioni:

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a presentare con la massima sollecitudine e comunque entro un termine congruo per un tempestivo esame parlamentare, un provvedimento legislativo finalizzato alla definizione di metodologie e procedure per la definizione dei livelli essenziali nel settore dell'assistenza.
9/2105-A/30.(Testo modificato nel corso della seduta) Livia Turco, Miotto.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 8 del provvedimento in esame, pur indicando tra le materie di competenza regionale finanziate sulla base dei livelli essenziali (LEP) l'istruzione, non cita l'istruzione e la formazione professionale;
se nell'attuazione del provvedimento in esame venisse data una interpretazione che dovesse escludere questa parte di scuola ciò non sarebbe coerente con il dettato costituzionale;
gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana, infatti, pongono l'istruzione tra i diritti basilari dei cittadini e dunque fra i principali doveri dello Stato. L'articolo 117, quando affida allo Stato il potere legislativo esclusivo sulle norme generali dell'istruzione, intende l'istruzione nel senso estensivo di tutti gli studenti della nazione. Ciò è ulteriormente avallato dall'obbligo di frequenza fino ai 16 anni già in vigore e dall'intenzionalità, in varie occasioni espressa, di estendere l'obbligo stesso progressivamente ai 18 anni;
se dunque gli studenti dei professionali sono studenti a pieno titolo - ed essi rappresentano 1/5 dei ragazzi che frequentano le scuole superiori, poco meno di 560 mila studenti - non pare che possano essere esclusi da importanti provvedimenti dello Stato quali quello in esame che attua un dettato costituzionale;
i tributi e le entrate proprie, recita l'articolo 119, consentono agli enti locali di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» tra queste entrate possono essere annoverati i Fondi strutturali dell'Unione europea;
non pare né prudente né lungimirante che uno Stato affidi un pezzo importante del proprio sistema di istruzione all'andamento dei Fondi strutturali dell'Unione. Sulla loro entità nella futura programmazione pluriennale a partire dal 2013 non vi è oggi certezza;
inoltre, comprendere tra i livelli essenziali anche l'istruzione e la formazione professionale potrà mettere automaticamente in moto un raffronto ed incentivo alla qualità degli standard erogati nelle varie aree del Paese. E ciò è oltremodo importante in una nazione come la nostra che vede l'assenza della formazione professionale in aree ad alta dispersione scolastica e a bassa occupazione e dunque particolarmente bisognose,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a indicare ed includere, all'atto della determinazione dei principi, dei criteri e dell'ammontare del finanziamento inerenti le spese connesse ai livelli essenziali relativi all'istruzione, l'intero sistema scolastico pubblico italiano che comprende la rilevante parte dell'istruzione e formazione professionale.
9/2105-A/31.De Torre, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame indica tra le materie di competenza regionale finanziate sulla base dei livelli essenziali (LEP) l'istruzione e, rispetto al testo licenziato dal Senato, non chiarisce se tra le materie si intendano incluse il diritto allo studio scolastico ed universitario e le funzioni in materia di istruzione;
per diritto allo studio si intende sia il sostegno all'accesso all'istruzione (borse di studio, libri di testo, mense, trasporti...), sia al successo scolastico (lotta alla dispersione e all'abbandono, progetti di innovazione didattica, corsi di recupero e di sostegno ai ragazzi in difficoltà);
oggi è materia affidata all'esclusiva competenza delle regioni, finanziata solo in parte da limitatissimi fondi statali dedicati, con enormi disparità nelle prestazioni offerte e, quindi, nella fruizione dei diritti degli studenti;
la copertura integrale sulla base dei LEP eliminerebbe le attuali grandi disparità,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire se tra le materie di competenza regionale finanziate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni l'istruzione comprenda il diritto allo studio scolastico ed universitario e tutte le funzioni in materia di istruzione svolte dalle regioni sulla base delle norme vigenti.
9/2105-A/32. Coscia, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, Picierno, Bachelet, Debiasi, Mazzarella,

La Camera,
premesso che:
uno degli obiettivi del provvedimento è quello di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla lettera m), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge è stato giustamente chiarito dall'articolo 19, comma 1-bis, che i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sono fissati con legge statale;
il secondo decreto legislativo, dovrà contenere la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard basati sui livelli essenziali delle prestazioni:

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a presentare con la massima sollecitudine e comunque entro un termine congruo per un tempestivo esame parlamentare, prima dell'emanazione del primo decreto legislativo, un provvedimento legislativo finalizzato alla definizione di metodologie e procedure per la definizione dei livelli essenziali nel settore dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda le funzioni amministrative esercitate dalle regioni, incluse quelle relative all'esercizio del diritto allo studio scolastico e universitario, già attribuite alle regioni dalle normative vigenti.
9/2105-A/33. Pes, Coscia, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Russo, Picierno, Levi, Bachelet, Debiasi, Mazzarella, Bossa.

La Camera,
premesso che:
uno degli obiettivi del provvedimento è quello di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla lettera m), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge è stato giustamente chiarito dall'articolo 19, comma 1-bis, che i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sono fissati con legge statale;
il secondo decreto legislativo, dovrà contenere la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard basati sui livelli essenziali delle prestazioni:

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a presentare con la massima sollecitudine e comunque entro un termine congruo per un tempestivo esame parlamentare, prima dell'emanazione del primo decreto legislativo, un provvedimento legislativo finalizzato alla definizione di metodologie e procedure per la definizione dei livelli essenziali, in particolare per quanto riguarda le funzioni amministrative esercitate dalle regioni.
9/2105-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Pes, Coscia, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Russo, Picierno, Levi, Bachelet, Debiasi, Mazzarella, Bossa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 al comma 3, del provvedimento in esame, stabilisce le funzioni fondamentali dei comuni da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard;
tra le funzioni fondamentali non viene fatto alcun riferimento alle funzioni dei beni culturali;
invece, proprio in relazione ai beni culturali, si evidenzia che gran parte del patrimonio di musei, archivi e biblioteche rientra nella proprietà dei comuni e così si porrebbe il rischio di una carenza di risorse necessarie per il finanziamento delle correlate funzioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere tra le funzioni fondamentali da individuare nel Codice delle autonomie quelle relative ai beni culturali.
9/2105-A/34. Debiasi, Ghizzoni, Levi, De Torre, Pes, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Russo, Picierno, Bachelet, Mazzarella, Causi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame indica tra le materie di competenza regionale finanziate sulla base dei livelli essenziali (LEP) l'istruzione e, rispetto al testo licenziato dal Senato, non chiarisce né secondo quali criteri verranno determinati i livelli essenziali stessi, né se nell'istruzione siano incluse il diritto allo studio e le funzioni in materia di istruzione e formazione professionale;
è di rilevante importanza identificare criteri certi ed unitari che consentano di operare scelte giuste ed opportune in ogni parte del Paese e che tengano conto delle diverse esigenze territoriali;
occorre inoltre comprendere nell'ambito della più generica dicitura «istruzione» anche il diritto allo studio e l'istruzione e formazione professionale

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a determinare i livelli essenziali (LEP) per l'istruzione, comprendenti il diritto allo studio e l'istruzione e formazione professionale, secondo criteri riconducibili nel quadro di unità e solidarietà nazionale e che tengano conto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione dettate dalla Costituzione.
9/2105-A/35. De Pasquale, De Torre.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame indica tra le materie di competenza regionale finanziate sulla base dei livelli essenziali (LEP) l'istruzione e, rispetto al testo licenziato dal Senato, non chiarisce secondo quali criteri verranno determinati i livelli essenziali stessi;
è di rilevante importanza identificare criteri certi ed unitari che consentano di operare scelte giuste ed opportune in ogni parte del Paese e che tengano conto delle diverse esigenze territoriali;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a determinare i livelli essenziali (LEP) per l'istruzione secondo criteri riconducibili nel quadro di unità e solidarietà nazionale e che tengano conto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione dettate dalla Costituzione.
9/2105-A/36. Sarubbi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Coscia, Pes, Siragusa, Rossa, Russo, Picierno, Bachelet, Mazzarella, Levi, De Biasi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 reca le modalità per l'individuazione di interventi, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per il recupero del deficit infrastrutturale;
a tal fine si prevede una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti, tenendo conto, in particolare, del deficit infrastrutturale e di sviluppo, dell'estensione delle superfici territoriali, della densità della popolazione e delle unità produttive, dei particolari requisiti delle zone montane, delle carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, della valutazione della specificità dei territori insulari;
nella fase transitoria quinquennale di passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard e delle capacità fiscali, occorre procedere all'individuazione di interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, Cost.;
tale individuazione deve essere finalizzata al recupero del deficit infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale, e deve essere calibrata sulla base della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni standard;
tali interventi, da effettuare nelle aree sottoutilizzate, sono individuati nel programma delle infrastrutture strategiche;
la carenza delle infrastrutture rappresenta storicamente un limite alle potenzialità di sviluppo economico e sociale delle regione meridionali:

impegna il Governo

a dare una puntuale e tempestiva attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 21, anche attraverso una definizione di un apposito cronogramma da definire con le regioni interessate, al fine di garantire un progressivo superamento del divario infrastrutturale del nostro paese.
9/2105-A/37. Siragusa, Samperi.

La Camera,
premesso che:
il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato in data 29/07/2008 il documento per l'avvio del processo di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 comma terzo, Costituzione;
sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale e dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente regioni-autonomie locali in data 12/09/2008, il documento è stato approvato con deliberazione della giunta (DGR 1-9588 del 15/09/2008, Attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della regione Piemonte) ed è al momento attuale all'attenzione della Conferenza Stato/regioni;
la regione Piemonte, in quanto territorio caratterizzato da un articolato sistema delle autonomie locali in grado di affrontare un percorso di autonomia e responsabilità condivise, nel pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà verticale e orizzontale, ha individuato nel documento alcune specifiche materie per cui avviare l'iter per la formazione di un'intesa con lo Stato:
Beni paesaggistici e culturali: si richiede il riconoscimento in capo alla regione della potestà legislativa relativa alla gestione e valorizzazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, al fine di garantire una politica unitaria, coordinata e indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dall'appartenenza del bene stesso;
Infrastrutture: nel ribadire la necessità di un coinvolgimento della regione sia nelle scelte di programmazione, sia nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi sulle grandi reti di trasporto, si richiede il trasferimento in capo alla regione delle competenze relativamente a reti stradali nazionali comprese nel territorio regionale, alle infrastrutture ferroviarie, agli aeroporti di interesse regionale e locale;
Università e ricerca scientifica: la correlazione tra mondo universitario, della ricerca e settori produttivi è un fattore di sviluppo del territorio; la regione richiede perciò il trasferimento delle funzioni statali sulla ricerca fondamentale connessa alla competitività delle imprese;
Ambiente: si richiede il riconoscimento in capo alla regione del diritto di risarcimento del danno ambientale; l'azione di risarcimento si intende finalizzata al recupero economico dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata;
Organizzazione sanitaria: si richiede il riconoscimento dell'autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria e governance del sistema;
Previdenza complementare e integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze: si richiede di garantire alla regione la facoltà di promuovere forme di previdenza integrativa su base regionale, per la costituzione di un fondo assicurativo rivolto alla popolazione piemontese, da destinare al finanziamento d'interventi relativi alle non autosufficienze secondo princìpi, modalità e criteri da definire con atti regolamentari regionali nel rispetto della normativa nazionale in materia.

impegna il Governo

a dare prontamente seguito alla trattativa per il raggiungimento di un'intesa con la regione Piemonte, al fine di riconoscere un'autonomia differenziata nelle materie indicate in premessa nel rispetto dell'articolo 13-bis del disegno di legge delega in esame secondo cui «Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge».
9/2105-A/38. Lovelli, Boccuzzi, Fiorio, Esposito, Damiano, Lucà, Giorgio Merlo, Rossomando, Bobba.

La Camera,
premesso che:
uno degli obiettivi del provvedimento è quello di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle pre stazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla lettera m), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge è stato giustamente chiarito dall'articolo 19, comma 1-bis, che i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sono fissati con legge statale;
il secondo decreto legislativo, dovrà contenere la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard basati sui livelli essenziali delle prestazioni:

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni in materia di diritti civili e sociali di cui alla lettera m) secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione tutte le opportune iniziative atte a garantire, da parte delle regioni, il rispetto delle prestazioni in oggetto, con l'obiettivo di salvaguardare i diritti di tutti i cittadini indipendentemente dalla regione di residenza, favorendo altresì il superamento delle forti sperequazioni esistenti tra Nord e Sud del Paese.
9/2105-A/39. Pedoto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, lettera l), del disegno di legge in esame pone, tra i princìpi che dovranno essere osservati nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica e la sostituzione con il criterio del fabbisogno standard;
al criterio del costo standard è affidato il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;
non esiste ancora un dato scientifico che dimostri che il passaggio dalla spesa storica al costo standard crei un risparmio di spesa sensibile;
al contrario si paventa che tale sostituzione possa determinare difficoltà agli enti istituzionali nel garantire ai cittadini i livelli essenziali delle prestazioni;
è opportuno che il superamento graduale della spesa storica avvenga in un periodo di tempo sostenibile, in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca per un periodo transitorio che il finanziamento al costo standard non possa essere inferiore ad una percentuale della spesa storica, da riassorbire in un congruo periodo di tempo, al fine di evitare le criticità citate in premessa.
9/2105-A/40. Ruvolo, Romano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12, comma 1, lettera b), prevede che le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali possano essere finanziate in via prioritaria da forme di imposizione immobiliare diverse dalla tassazione patrimoniale dell'abitazione principale del soggetto passivo, avendo il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, abolito sostanzialmente l'Ici sulla prima casa;
il gettito ICI rappresentava per i comuni un'importante fonte di entrata e ne garantiva buona parte dell'autonomia tributaria, permettendo di disporre delle risorse necessarie all'erogazione dei servizi pubblici essenziali;
i comuni hanno notevoli difficoltà a chiudere i bilanci di previsione 2009, ulteriormente prorogati per l'approvazione al 31 marzo 2009, proprio a causa della insufficienza di risorse derivanti dalla mancata compensazione integrale delle minori entrate dovute all'abolizione dell'Ici sulla prima casa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di finanziare le funzioni fondamentali dei comuni anche mediante la sostanziale introduzione di una specifica imposta sul patrimonio, consentendo ai soggetti passivi la detrazione integrale dall'Irpef di quanto versato ai comuni per l'imposta sull'abitazione ed al contempo liberalizzando la TOSAP consentendo la definizione di tale imposta da parte dei comuni in ragione dell'appetibilità di mercato del suolo pubblico.
9/2105-A/41.Bosi.

La Camera,
premesso che:
l'ampia delega concessa al Governo per la predisposizione dei decreti attuativi del federalismo fiscale si presta al rischio che non emerga un disegno organico, ma un assetto istituzionale e fiscale frutto di compromessi tra i diversi livelli, come se le diverse rappresentanze istituzionali operassero in uno spirito di trattativa sindacale e non di perseguimento dell'interesse generale;
dal punto di vista dei rapporti istituzionali tra Parlamento e Governo, lo strumento della delega potrebbe privare il potere legislativo di poteri di intervento su aspetti molto importanti nella definizione del federalismo fiscale;
la richiesta di eventuali poteri più penetranti per la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, quali la previsione del carattere vincolante dei pareri resi dalla stessa sullo schema di decreto, non è in contrasto con la tradizione parlamentare del ruolo consultivo attribuito a tali Commissioni, incoerente con l'attività della Commissione bicamerale consultiva per i rapporti con le regioni, né in contrasto con la Costituzione;
al riguardo, la giurisprudenza costituzionale è chiara nell'escludere tali vizi di costituzionalità in quanto l'articolo 76 stabilisce limiti minimi alla delegazione, ma non vieta al Parlamento di restringere ulteriormente l'ambito e gli spazi della potestà delegata;
poiché il nuovo articolo 114 della Costituzione stabilisce che la Repubblica è costituita dallo Stato, dalle regioni e dal sistema delle autonomie locali, è importante garantire la centralità del Parlamento quale punto di equilibrio e di compensazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, anche prima dell'emanazione dei decreti attuativi, volte ad ampliare i poteri di controllo del Parlamento, sulle materie oggetto del provvedimento.
9/2105-A/42.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Tabacci.

La Camera,
premesso che:
è necessario attribuire risorse certe ai comuni per consentire loro il finanziamento delle funzioni che altrimenti potrebbero non essere garantite ai cittadini;
le conseguenze della soppressione di una entrata sicura, quale l'Ici, sono sotto gli occhi di tutti ed i comuni lamentano l'impossibilità di disporre di risorse effettive che andranno a sostituire, oltre all'Ici, tutti i trasferimenti erariali che saranno soppressi;
il «Movimento dei sindaci per il 20 per cento dell'Irpef» chiede la «ridefinizione del sistema di finanziamento dei comuni, finalizzata a rendere efficace il principio di sussidiarietà e della capacità contributiva, così da poter dare attuazione ai principi costituzionali in materia di finanza locale»;
il ministro per la semplificazione normativa ha sostenuto l'inadeguatezza dell'Irpef quale forma di compartecipazione effettiva suggerendo che la compartecipazione fosse rivolta all'IVA;
l'IVA è una imposta direttamente proporzionale ai consumi e rischia di non fornire quelle entrate certe che i comuni richiedono,

impegna il Governo

a valutare attentamente la possibilità di attribuire, in attesa dell'entrata in vigore a regime del nuovo sistema di finanza locale che i decreti attuativi delineeranno, una quota garantita di compartecipazione al gettito Irpef ai comuni, consentendo in tal modo loro di utilizzare risorse sicure per interventi sul territorio in favore delle famiglie, delle aziende, di coloro che perdono o che sono in cerca di lavoro.
9/2105-A/43.De Poli, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
la necessità del superamento del criterio della spesa storica è ormai unanimemente riconosciuta da tutti, tuttavia per conoscere la spesa storica consolidata occorre disporre dei dati contabili dei diversi livelli istituzionali;
nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'iter del provvedimento nelle Commissioni di merito, è stato sollevato più volte il problema dell'armonizzazione dei bilanci di regioni ed enti locali a causa della loro disomogeneità, in quanto classificati con modalità diverse che non ne consentono l'utilizzo;
questo vale soprattutto per le regioni e le province autonome, che hanno disciplinato con leggi e regolamenti i loro ordinamenti contabili, ma anche per gli enti locali, benché in maniera più limitata. In particolare non si è in grado di rappresentare correttamente la spesa delle singole funzioni per la diversa modalità di applicazione della classificazione funzionale;
nella determinazione del fabbisogno occorre tener conto, inoltre, della spesa relativa ai servizi esternalizzati o svolti in forma associata. Tale problema è ancor più evidente quando gli enti hanno esternalizzato anche le fonti di finanziamento, con tutto quello che ne è conseguito;
si è quindi inserito, anche nel dibattito sulla contabilità pubblica, il principio di bilancio consolidato, ma non basta il riferimento al SEC95 per poter parlare di regole omogenee nel bilancio consolidato, perché gli enti locali funzionano con la cosiddetta contabilità finanziaria, mentre le società funzionano con la cosiddetta contabilità economica;
il Governo si è impegnato, nel primo decreto di attuazione di questa legge, a dettare norme per l'armonizzazione dei bilanci di tutti gli enti pubblici italiani, confidando anche sull'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito della Conferenza unificata, che però potrebbe non essere sufficiente attesa la complessità del problema;
la Ragioneria generale dello Stato ha già manifestato la propria disponibilità alla realizzazione e gestione di una banca dati unitaria, accessibile a tutte le amministrazioni pubbliche per qualunque bisogno formativo,

impegna il Governo

a rafforzare l'attività di monitoraggio e controllo sugli equilibri di finanza decentrata e valutare l'opportunità di istituire una vera e propria banca dati unitaria tra soggetti istituzionali e amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, che siano in grado di garantire un giudizio equilibrato sul tema della finanza pubblica.
9/2105-A/44.Galletti, Occhiuto, Tabacci, Ciccanti, Romano.

La Camera,
premesso che:
la lettera i) dell'articolo 12 prevede che «gli enti locali, nel rispetto delle normative dì settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini»;
molte amministrazioni con la gestione diretta dei servizi impongono tariffe fuori da ogni mercato per rimpinguare i propri bilanci. Siccome con il provvedimento in esame si va verso l'autonomia delle entrate, molte entrate che non sarebbero garantite attraverso il gettito fiscale potrebbero essere ulteriormente aumentate attraverso tariffe relative a servizi gestiti in condizioni di monopolio;
a fronte dell'autonomia dei comuni nel definire le tariffe dei servizi è necessario che vi sia una modalità efficiente dei servizi medesimi e tutelare i cittadini contribuenti dal fatto che questo sistema non produca un aumento della pressione fiscale;
non porre il tema della liberalizzazione dei servizi pubblici locali alla base dei principi generali del disegno di legge delega rappresenta un'occasione mancata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative anche normative volte ad introdurre strumenti necessari a garantire che la gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali non penalizzi i cittadini sul fronte delle tariffe e ad evitare modelli gestionali che non favoriscano la concorrenza ed, infine, a procedere senza reticenza alla riforma dei servizi pubblici locali.
9/2105-A/45.Occhiuto, Galletti, Tabacci, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
nonostante i buoni risultati ottenuti nel 2008, l'evasione fiscale complessiva in Italia è stimata essere pari a circa 400 miliardi di euro, circa il 28 per cento del PIL;
il testo al nostro esame prevede semplicemente, all'articolo 24-bis, che i decreti attuativi siano adottati prevedendo adeguate forme di integrazione delle basi informatiche di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione e forme premiali per i soggetti che abbiamo ottenuto risultati in termini di emersione dell'evasione;
sarebbe stato opportuno inserire tra i principi e gli indirizzi di fondo del federalismo fiscale e dei decreti attuativi conseguenti le modalità che avrebbero consentito l'attribuzione agli organi di comuni, province, città metropolitane e regioni di specifici poteri di impulso, monitoraggio e controllo delle attività di accertamento tributario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'introduzione di meccanismi di contrasto di interessi tra contribuenti finalizzati alla lotta all'evasione fiscale e all'emersione delle basi imponibili.
9/2105-A/46.Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

La Camera,
premesso che:
alla oggettiva difficoltà di una quantificazione ex ante del complesso degli effetti finanziari derivanti da una compiuta attuazione della delega il Governo ha inteso sopperire attraverso l'introduzione di una sorta di clausola di invarianza degli effetti del provvedimento rispetto a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la Commissione europea ha approvato il piano di stabilità italiano sui conti pubblici, dichiarandolo «adeguato alla luce del tasso di indebitamento molto alto e largamente in linea con il Piano di rilancio economico europeo», ma ha invitato le autorità italiane a tenere d'occhio gli effetti del federalismo fiscale, esortandole a «sviluppare un nuovo quadro che assicuri la responsabilità dei governi locali e rafforzi la disciplina di bilancio»,

impegna il Governo

a perseguire l'obiettivo del consolidamento delle politiche di bilancio volte a diminuire l'elevato rapporto debito/PIL e ad assicurare che dall'introduzione dei decreti legislativi non derivi un aumento della pressione fiscale e della spesa pubblica.
9/2105-A/47.Pezzotta, Galletti, Occhiuto, Tabacci, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
nel definire l'oggetto e le finalità del provvedimento il testo prevede, tra principi cui dovranno essere informati i decreti delegati, alla lettera dd), la definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
la coniugazione del termine fiscale rappresenta la forma più efficace e concreta del principio stesso di sussidiarietà;
la realizzazione del principio di sussidiarietà fiscale orizzontale, così come espressa nel testo, ha natura quasi accessoria, eventuale e non fondamentale,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nella stesura dei decreti attuativi, la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante di ogni democrazia moderna e come sancito dalla nostra Costituzione.
9/2105-A/48.Volontè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
è opportuno e necessario costruire, nel diverso contesto di competenza disegnato dalla riforma costituzionale del 2001, una politica per il Mezzogiorno che, attraverso il superamento della frammentarietà degli interventi e del loro scarso valore strategico, sia in grado di produrre un impatto importante, e decisivo, sul sistema civile e produttivo dell'area;
l'organizzazione degli interventi in un piano organico non è una riproposizione del vecchio intervento straordinario ma esprime piuttosto l'esigenza di mettere il Mezzogiorno nelle condizioni per poter partecipare adeguatamente alla crescita e allo sviluppo economico e per superare i ritardi delle infrastrutture e dello sviluppo,

impegna il Governo

a sostenere organici interventi di politica economica e di riequilibrio territoriale finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione e dirette al superamento degli squilibri economici e sociali che dividono il Mezzogiorno rispetto alle aree più avanzate del Paese, anche al fine di creare le condizioni per una ripresa della crisi che veda coinvolti tutti i cittadini.
9/2105-A/49.Tassone, Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
il meccanismo del federalismo fiscale è strettamente collegato alla definizione del quadro delle competenze e solo una volta che siano stabilite con chiarezza le funzioni degli enti locali sarà possibile mettere definitivamente a regime i flussi necessari al loro finanziamento, attraverso meccanismi di federalismo fiscale;
sarebbe opportuno e necessario che l'emanazione dei decreti attuativi della delega fosse preceduta dalla introduzione nell'ordinamento italiano della «Carta delle autonomie locali» con la quale saranno individuate le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
con l'approvazione della «Carta» verrebbe disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre ad essere stabiliti i principi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni, nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio,

impegna il Governo

ad adoperarsi nelle sedi preposte al fine di far precedere la redazione dei decreti attuativi dall'emanazione della Carta delle autonomie, al fine di eliminare quei caratteri di vaghezza contenuti nelle norme inserite nel provvedimento e superare tutte le logiche criticità e problematiche che l'assenza di una cornice ben definita delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, ha suscitato, dando altresì attuazione agli impegni assunti di soppressione delle province.
9/2105-A/50.Vietti, Galletti, Occhiuto, Cicanti, Tabacci, Romano, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento in Aula, il Governo ha emendato il testo inserendo tra i principi ispiratori del federalismo fiscale l'individuazione di adeguati meccanismi e strumenti per dare piena attuazione agli articoli 29, 30 e 31 della nostra Costituzione;
è da diverse legislature che si attende, nonostante gli annunci ed i proclami delle forze politiche, di arrivare finalmente alla definizione di una fiscalità a misura di famiglia;
i principali indicatori segnalano un crescente impoverimento della famiglia italiana, cui è conseguentemente legato un tasso di denatalità che ci pone al penultimo posto in Europa;
sono necessari una maggiore attenzione e maggiori risorse da destinare alle politiche familiari anche alla luce della congiuntura economica sfavorevole,

impegna il Governo

ad adottare, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, l'introduzione nel nostro sistema fiscale di strumenti e risorse che consentano di realizzare interventi in favore di una fiscalità orizzontale in favore delle famiglie, in attesa della introduzione nostro sistema fiscale del quoziente familiare.
9/2105-A/51.Capitanio Santolini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Volontè.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento in Aula, il Governo ha emendato il testo inserendo tra i principi ispiratori del federalismo fiscale l'individuazione di adeguati meccanismi e strumenti per dare piena attuazione agli articoli 29, 30 e 31 della nostra Costituzione;
è da diverse legislature che si attende, nonostante gli annunci ed i proclami delle forze politiche, di arrivare finalmente alla definizione di una fiscalità a misura di famiglia;
i principali indicatori segnalano un crescente impoverimento della famiglia italiana, cui è conseguentemente legato un tasso di denatalità che ci pone al penultimo posto in Europa;
sono necessari una maggiore attenzione e maggiori risorse da destinare alle politiche familiari anche alla luce della congiuntura economica sfavorevole,

impegna il Governo

ad adottare, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, l'introduzione nel nostro sistema fiscale di strumenti e risorse che consentano di realizzare interventi in favore delle famiglie, in attesa della introduzione nostro sistema fiscale del quoziente familiare.
9/2105-A/51.(Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio Santolini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Volontè.

La Camera,
premesso che:
come confermato da alcune sentenze della Corte costituzionale, le regioni a statuto speciale sono parte della finanza pubblica allargata e concorrono agli obiettivi complessivi di governo della finanza pubblica e al rispetto dei vincoli europei del Patto di stabilità e di crescita;
non è stata trovata una soluzione che esaurisca in modo soddisfacente ed equilibrato l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e gli statuti delle regioni a statuto speciale;
la specialità degli statuti non può essere superata enunciando unicamente un principio senza tenere conto delle ragioni e delle vicende storiche che hanno portato a raggiungere quell'obiettivo;
né si può rinviare al tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma la soluzione di tutte le problematiche connesse alla specialità,

impegna il Governo

ad evitare che dall'applicazione dei principi contenuti nella delega possano derivare effetti finanziari negativi per le regioni a statuto speciale titolari di cespiti tributari e non compensati da meccanismi perequativi, anche al fine di scongiurare il sorgere di un probabile quanto evitabile contenzioso.
9/2105-A/52.Compagnon, Romano, Oppi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del testo reca i principi e i criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio. L'attribuzione sarà a titolo non oneroso, riguarderà distinte tipologie di beni correlate alle funzioni svolte e avverrà secondo il criterio di territorialità;
da alcuni anni il patrimonio immobiliare dello Stato è stato oggetto di programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico;
non è stata considerata, quindi, quale potrebbe essere l'incidenza di tale norma sul processo di risanamento dei conti pubblici;
l'Italia detiene il triste record del terzo debito pubblico più alto del mondo;
senza il patrimonio sottostante, il debito pubblico non è più solvibile con tutta che ne consegue;
a meno che non si intenda farlo pagare al contribuente aumentando la pressione fiscale e complessiva,

impegna il Governo

a comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, prima della definizione delle procedure di attribuzione del patrimonio, una relazione completa sullo stato delle dismissioni del patrimonio pubblico, l'entità del debito pubblico che la vendita di tali cespiti patrimoniali ha coperto e quali saranno i cespiti patrimoniali trasferiti ai comuni.
9/2105-A/53.Delfino, Galletti, Occhiuto, Tabacci, Ciccanti, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 disciplina, come precisa il comma 1, l'ordinamento transitorio, non limitato ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in attesa dell'adozione ed attuazione di una disciplina organica sulle città metropolitane;
nonostante la previsione di rango costituzionale, introdotta dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001, le città metropolitane non hanno ancora trovato una piena e concreta realizzazione;
questa opera di semplificazione istituzionale, se appare normale per le aree metropolitane già individuate dalla legge n. 142 del 1990, al fine di rendere più efficiente il rapporto tra tutti gli attori presenti sul territorio, in particolare cittadini, imprese e istituzioni, risulta ancora più naturale per la capitale d'Italia con i suoi oltre 4 milioni di abitanti nella sola area comunale, che vede nell'istituzione dell'area metropolitana, allargata alla provincia, lo strumento per competere con le grandi capitali europee;
il percorso che deve essere seguito è quello già tracciato dalle altre grandi città metropolitane europee, come Monaco e Francoforte, che hanno utilizzato il modello di città-provincia, Lione, Bordeaux e Marsiglia, che hanno utilizzato forme associative tra i comuni interessati o Barcellona con la sua autorità di settore;
è ovvio che localizzazione della città metropolitana di Roma terrà conto dei «rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali»;
prevedere la coincidenza dell'area metropolitana di Roma capitale con il solo territorio urbano limiterebbe la portata della nuova istituzione e sarebbe insufficiente per un adeguato sviluppo della costituenda area metropolitana;
alla luce della peculiarità della città di Roma, è necessario affidarle, sull'esempio delle altre grandi città o delle altre capitali europee, maggiori funzioni che ricomprendano, oltre a quella della provincia, le funzioni in materia di pianificazione territoriale strategica, di realizzazione e di gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a livello metropolitano e della mobilità in genere, visto che oltre 800.000 persone ogni giorno partono dalla provincia di Roma per recarsi a lavorare nella capitale, nonché dei servizi pubblici a rete (acqua, energia, smaltimento rifiuti) e in materia di sviluppo di politiche attive del lavoro, di pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita, di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, ai fini della semplificazione e di una razionalizzazione del governo dell'area, all'istituzione del nuovo soggetto di governo, la città metropolitana di Roma capitale, comprendente il territorio della provincia di Roma e assorbendo così sia il comune di Roma che il consiglio provinciale di Roma, garantendo le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione nonché per l'assolvimento delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.
9/2105-A/54.Ciocchetti, Dionisi, Formisano.

La Camera,
premesso che:
ai fini della realizzazione del nuovo sistema di federalismo fiscale è necessario definire un percorso sia per i due anni necessari per la presentazione dei decreti legislativi, sia per i cinque anni relativi alla fase transitoria;
le modifiche apportate durante l'esame del provvedimento hanno stabilito che entro 12 mesi verrà emanato un primo decreto legislativo recante norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e che in un secondo decreto legislativo verranno fissati i costi e i fabbisogni standard basati sui livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;
continua però ad essere assente la definizione della relazione temporale fra l'attuazione del codice delle autonomie e quella del federalismo fiscale;
la contestualità tra definizione del codice delle autonomie e sistema di finanziamento è invece necessaria perché sarebbe impossibile definire costi e fabbisogni standard se non si sono preventivamente definite le funzioni fondamentali,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a presentare con la massima sollecitudine e comunque entro un termine congruo per un tempestivo esame parlamentare, prima dell'emanazione del primo decreto legislativo, un provvedimento legislativo finalizzato alla definizione del codice delle autonomie volto alla individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
9/2105-A/55.Zaccaria, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Vico.

La Camera,
premesso che:
ai fini della realizzazione del nuovo sistema di federalismo fiscale è necessario definire un percorso sia per i due anni necessari per la presentazione dei decreti legislativi, sia per i cinque anni relativi alla fase transitoria;
le modifiche apportate durante l'esame del provvedimento hanno stabilito che entro 12 mesi verrà emanato un primo decreto legislativo recante norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e che in un secondo decreto legislativo verranno fissati i costi e i fabbisogni standard basati sui livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;
continua però ad essere assente la definizione della relazione temporale fra l'attuazione del codice delle autonomie e quella del federalismo fiscale;
la contestualità tra definizione del codice delle autonomie e sistema di finanziamento è invece necessaria perché sarebbe impossibile definire costi e fabbisogni standard se non si sono preventivamente definite le funzioni fondamentali,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a presentare con la massima sollecitudine e comunque entro un termine congruo per un tempestivo esame parlamentare, un provvedimento legislativo finalizzato alla definizione del codice delle autonomie volto alla individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
9/2105-A/55.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaccaria, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Vico.

La Camera,
premesso che:
ai fini della realizzazione del nuovo sistema di federalismo fiscale è necessario definire un percorso sia per i due anni necessari per la presentazione dei decreti legislativi, sia per i cinque anni relativi alla fase transitoria;
uno degli obiettivi del provvedimento è quella di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla lettera m), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge è stato giustamente chiarito dall'articolo 19, comma 1-bis, che i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sono fissati con legge statale;
le modifiche apportate durante l'esame del provvedimento hanno stabilito che entro 12 mesi verrà emanato un primo decreto legislativo recante norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e che in un secondo decreto legislativo verranno fissati i costi e i fabbisogni standard basati sui livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;
continua però ad essere assente una precisa definizione della relazione temporale fra l'attuazione del codice delle autonomie e l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e quella del federalismo fiscale;
la definizione del codice delle autonomie e l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono propedeutiche all'attuazione del sistema di finanziamento come individuato dal presente disegno di legge, pena l'impossibilità di definire costi e fabbisogni standard,

impegna il Governo

a garantire la corretta sequenzialità tra la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e l'attuazione del sistema di federalismo fiscale.
9/2105-A/56.Amici, Pizzetti, Baretta, Fluvi, Causi, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
un aspetto essenziale per la definizione e la corretta attuazione del processo del federalismo fiscale, evidenziato nel corso della audizioni dal ragioniere generale dello Stato, dall'ISAE, dalla Corte dei conti e dal, è quello della disponibilità per il Governo, per il Parlamento e per gli enti territoriali di una banca dati unitaria diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a definire entro sei mesi una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali e amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica in materia di entrate e spese finalizzata a garantire il controllo degli andamenti di finanza pubblica sia al livello del singolo ente che a livello aggregato, nonché ad assicurarne la massima diffusione e consultabilità da parte dei soggetti interessati.
9/2105-A/57.Marchignoli, Duilio, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
un aspetto essenziale per la definizione e la corretta attuazione del processo del federalismo fiscale, evidenziato nel corso della audizioni dal ragioniere generale dello Stato, dall'ISAE, dalla Corte dei conti e dal, è quello della disponibilità per il Governo, per il Parlamento e per gli enti territoriali di una banca dati unitaria diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a definire una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali e amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica in materia di entrate e spese finalizzata a garantire il controllo degli andamenti di finanza pubblica sia al livello del singolo ente che a livello aggregato, nonché ad assicurarne la massima diffusione e consultabilità da parte dei soggetti interessati.
9/2105-A/57.(Testo modificato nel corso della seduta) Marchignoli, Duilio, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
attualmente, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non hanno criteri uniformi con cui redigere i loro bilanci;
l'assenza di uniformità è peraltro una delle principali difficoltà nell'analisi dell'impatto finanziario della riforma, perché mancano contabilità armonizzate;
è pertanto necessario dettagliare maggiormente la definizione dei bilanci pubblici armonizzati rispetto a quanto contenuto nel disegno di legge,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a definire sistemi di contabilità pubblica uniformi per gli enti e gli organismi sottoposti al regime della contabilità pubblica, in particolare prevedendo:
a) la predisposizione del bilancio di previsione economica annuale e pluriennale e del relativo rendiconto annuale d'esercizio, del conto previsionale del patrimonio e del relativo rendiconto, del bilancio finanziario e del relativo rendiconto;
b) la pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dei conti patrimoniali sul sito web istituzionale delle amministrazioni pubbliche per garantire la trasparenza e la pubblicità dei bilanci;
c) una classificazione delle entrate e delle spese tale da consentire la formazione dei saldi per i quali le regole di coordinamento della finanza pubblica pongono vincoli quantitativi e da assicurare il riscontro del rispetto di eventuali limitazioni circa l'ammontare di determinate entrate o spese;
d) la pubblicazione dell'entità di tali saldi, nonché delle entrate e delle spese sottoposte a eventuali limitazioni nel quadro generale riassuntivo di bilancio;
e) che i preventivi e i bilanci pluriennali siano scorrevoli per aggiornamento e prendano in considerazione un arco di tempo pluriennale;
f) una relazione programmatica allegata al bilancio, contenente la spiegazione delle scelte effettuate e la rappresentazione previsionale del patrimonio, in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria e con i corrispondenti documenti di previsione dei diversi livelli istituzionali di governo, e deve consentire una lettura per missioni e per programmi;
g) la coerenza con i principi contabili pubblici e con i principi contabili nazionali e internazionali.
9/2105-A/58.Naccarato, Marchignoli, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, lettera n), del disegno di legge sancisce in via generale l'esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
le addizionali attualmente vigenti sono state introdotte con normativa statale;
non è chiaro, pertanto, se il richiamo alle addizionali previste da leggi regionali intenda far riferimento ai provvedimenti regionali con i quali tali enti possono, come già previsto dalla stessa normativa vigente, rimodulare le addizionali a tributi erariali stabilite dalla normativa statale, nei limiti fissati da quest'ultima, ovvero introdurre nuove addizionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire che la legge statale o regionale può imporre addizionali solo sui tributi appartenenti al proprio livello di Governo, limitando l'azione dei livelli di governo inferiori alla manovrabilità, entro determinati limiti, delle addizionali del cui gettito sono beneficiari.
9/2105-A/59.Sposetti, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, lettera t), richiede che sia assicurata agli enti titolari del tributo la possibilità di utilizzare in via diretta le banche di dati utili alle necessarie attività di gestione amministrativa e contabile;
non sono stabilite però le modalità con cui le amministrazioni possono utilizzare tali dati, attualmente nella disponibilità delle società dello Stato operanti nel settore della gestione tributaria,

impegna il Governo

nell'emanazione dei decreti legislativi, ad assicurare forme di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nelle società dello Stato operanti nel settore della gestione tributaria.
9/2105-A/60.Marchi, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in questione, volto a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione costituisce un tassello importante di una più generale riforma dello Stato, volta a modernizzare le pubbliche amministrazioni, ad alleggerire e semplificare gli apparati burocratici, ad aumentarne efficienza ed economicità attraverso un maggior controllo da parte dei cittadini;
tra i principi e i criteri direttivi che dovranno ispirare le norme attuative, all'articolo 2, comma 2, lettera ff), si prevede il riconoscimento di margini di autonomia dei diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
una gestione trasparente ed efficace delle strutture amministrative che punti sulla valorizzazione delle professionalità esistenti, nel quadro di una convergenza nell'erogazione dei servizi e del riconoscimento del fattore lavoro, rappresenta il presupposto per la realizzazione di una nuova articolazione della Repubblica più rispondente alle esigenze dei cittadini e dei territori,

impegna il Governo

nell'emanazione dei decreti legislativi, a favorire, pur nel rispetto del richiamato principio di autonomia, forme di gestione della contrattazione che rispondano a criteri di omogeneità dei trattamenti e di riconoscimento delle professionalità del personale delle amministrazioni pubbliche interessate al processo di trasferimento di competenze, risorse e responsabilità.
9/2105-A/61.Vico, Gatti, Madia, Barretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzilotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
l'esame della Camera ha introdotto la previsione di cui all'articolo 26, comma 3-bis, per la quale dall'attuazione della riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il disegno di legge stabilisce inoltre che ciascuno schema di decreto legislativo contiene la relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, in coerenza con le previsioni della legge n. 468 del 1978;
tali disposizioni sembrano però insufficienti a garantire la neutralità dell'impatto complessivo della riforma sui cittadini in termini di aumento della pressione fiscale,

impegna il Governo

ad assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi e attraverso un'attività di monitoraggio per tutta la fase di realizzazione della riforma, che dall'attuazione del federalismo fiscale non derivi un aumento della pressione fiscale, illustrando i risultati dell'attività di monitoraggio all'interno del Documento di programmazione economica e finanziaria.
9/2105-A/62.Strizzolo, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzilotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'esame della Camera ha introdotto la previsione dì cui all'articolo 26, comma 3-bis, per la quale dall'attuazione della riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il disegno di legge stabilisce inoltre che ciascuno schema di decreto legislativo contiene la relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, in coerenza con le previsioni della legge n. 468 del 1978;
tali disposizioni sembrano però insufficienti a garantire la neutralità dell'impatto complessivo della riforma sulla finanza pubblica,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, con propria relazione, qualora nel corso dell'attuazione della riforma si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dai decreti legislativi al fine della copertura finanziaria ovvero qualora sia pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in merito alle cause che hanno determinato gli scostamenti.
9/2105-A/63.Carella, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzilotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'esame della Camera ha introdotto la previsione di cui all'articolo 26, comma 3-bis, per la quale dall'attuazione della riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il disegno di legge stabilisce inoltre che ciascuno schema di decreto legislativo contiene la relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, in coerenza con le previsioni della legge n. 468 del 1978;
tali disposizioni sembrano però insufficienti a garantire la neutralità dell'impatto complessivo della riforma sulla finanza pubblica,

impegna il Governo

a provvedere ad un'adeguata copertura finanziaria nel caso in cui i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, relazionando al Parlamento sull'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica e sul risultato complessivo di bilancio della normativa adottata, al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della riforma.
9/2105-A/64.Duilio, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzilotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 119, comma secondo, della Costituzione stabilisce che le regioni e le autonomie locali «dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio»;
il «principio di territorialità» di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sembra intendere che il gettito dei tributi, anche erariali, appartenga al territorio in cui esso viene riscosso;
tale assunto non ha alcun sostegno nelle norme costituzionali vigenti, che hanno con chiarezza ben altra impostazione: l'articolo 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere al finanziamento delle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e devono ricevere un beneficio (articolo 3 della Costituzione) in termini di uguale trattamento, quale che sia il territorio in cui risiedono,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché sia utilizzato il criterio di riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 119, comma secondo, della Costituzione esclusivamente in termini di criterio di riparto, in conformità al dettato costituzionale di compartecipazioni a tributi erariali.
9/2105-A/65.D'Antoni, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in questione, volto a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione costituisce un tassello importante di una più generale riforma dello Stato, volta a modernizzare le pubbliche amministrazioni, ad alleggerire e semplificare gli apparati burocratici, ad aumentarne efficienza ed economicità attraverso un maggior controllo da parte dei cittadini;
tra i princìpi e i criteri direttivi indicati dall'articolo 8, relativi alle modalità di esercizio delle competenze legislative e ai corrispondenti mezzi di finanziamento, la lettera c) dispone che nella determinazione dell'ammontare del finanziamento della spesa per il trasporto pubblico locale, si tenga conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;
le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;
assicurare il diritto alla mobilità, così come riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, tenendo conto delle peculiarità del territorio nazionale, così come delle esigenze di particolari categorie di cittadini, rappresenta un elemento di democrazia e di civiltà irrinunciabili per un Paese moderno e competitivo, oltre che fattore per un equilibrato sviluppo del territorio e per un limitato impatto sull'ambiente,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sulla qualità e la quantità del servizio di trasporto pubblico locale attualmente offerto e a presentare entro 6 mesi una relazione al Parlamento con l'indicazione delle linee guida per il progressivo superamento degli esistenti divari a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini;
a dare attuazione alla richiamata disposizione di cui all'articolo, comma 1, lettera c), tenendo in particolare considerazione il rispetto di standard qualitativi che rispecchino tanto le differenze territoriali, quali ad esempio l'insularità, le zone montane, le grandi aree urbane, quanto le esigenze di particolari categorie di cittadini quali i lavoratori pendolari, gli studenti, gli anziani, i disabili.
9/2105-A/66.Meta, Velo, Lovelli, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
il federalismo fiscale definisce i rapporti finanziari fra Stato e regioni, quelli tra Stato e autonomie locali e quelli fra regioni e autonomie locali;
l'attuale sistema di finanza derivata, di secondo livello, fondato sui trasferimenti che dalle regioni arrivano alle province e ai comuni, dovrà essere ristrutturato ai sensi del Titolo V della Costituzione prevedendo la soppressione dei trasferimenti, se non a fini perequativi, in favore di tributi e compartecipazioni;
il testo del disegno di legge in esame, mentre all'articolo 11, comma 1, lettera c), correttamente prevede che gli enti locali dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali per il finanziamento delle funzioni fondamentali, alla successiva lettera d) parla genericamente di «compartecipazioni al gettito di tributi»;
l'assenza di chiarezza sul punto rischia di far sì che risorse oggi allocate nei bilanci regionali e destinate agli enti locali per l'esercizio di funzioni non fondamentali non possano essere loro attribuite in futuro, essendo impensabile l'ipotesi che le regioni restituiscano queste risorse allo Stato e che agli enti locali arrivino solo attraverso compartecipazioni al gettito di tributi erariali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire che gli enti locali dispongono, oltre che di tributi propri, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali sia per il finanziamento delle funzioni fondamentali che per il finanziamento di quelle non fondamentali.
9/2105-A/67.Ventura, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede che, nella definizione dei criteri di finanziamento degli enti locali, deve essere data adeguata valutazione ad alcune particolari caratteristiche degli enti, in particolare le dimensioni demografiche e territoriali, ai fini dell'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e della salvaguardia di tali peculiarità territoriali;
in relazione ai criteri di individuazione dei piccoli comuni in favore dei quali potranno essere effettuate valutazioni di tutela delle peculiarità territoriali, nel corso dell'esame è stata introdotta la precisazione che deve trattarsi di enti che abbiano scelto di associarsi tra di loro per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali, con popolazione pari ad una soglia da definirsi in sede di esercizio della delega;
la finalità della modifica introdotta è quella di garantire il contenimento dei costi legati all'eccessiva presenza di comuni con una popolazione inferiore ad una certa soglia demografica, fatte salve le peculiarità territoriali;
tale previsione deve essere rafforzata per garantire maggiore efficienza nella fornitura dei servizi e minori oneri sulla finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme di incentivazione anche ex post per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni in ottemperanza al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate a garantire maggiore efficienza ed efficacia.
9/2105-A/68.Cesario, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede che, nella definizione dei criteri di finanziamento degli enti locali, deve essere data adeguata valutazione ad alcune particolari caratteristiche degli enti, in particolare le dimensioni demografiche e territoriali, ai fini dell'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e della salvaguardia di tali peculiarità territoriali;
in relazione ai criteri di individuazione dei piccoli comuni in favore dei quali potranno essere effettuate valutazioni di tutela delle peculiarità territoriali, nel corso dell'esame è stata introdotta la precisazione che deve trattarsi di enti che abbiano scelto di associarsi tra di loro per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali, con popolazione pari ad una soglia da definirsi in sede di esercizio della delega;
la finalità della modifica introdotta è quella di garantire il contenimento dei costi legati all'eccessiva presenza di comuni con una popolazione inferiore ad una certa soglia demografica, fatte salve le peculiarità territoriali;
tale previsione deve essere rafforzata per garantire maggiore efficienza nella fornitura dei servizi e minori oneri sulla finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme di incentivazione per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni in ottemperanza al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate a garantire maggiore efficienza ed efficacia.
9/2105-A/68.(Testo modificato nel corso della seduta) Cesario, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
per quanto riguarda gli enti locali, anche dopo l'esame della Camera permane un'indeterminatezza in merito ai criteri di funzionamento del fondo perequativo per il finanziamento delle spese relative alle funzioni diverse da quelle fondamentali;
mentre la ripartizione del fondo perequativo, per la parte afferente alle funzioni fondamentali, è effettuata sulla base di due indicatori di fabbisogno, un indicatore di fabbisogno finanziario e un indicatore di fabbisogno di infrastrutture, la norma relativa alla ripartizione del fondo perequativo per le funzioni diverse da quelle fondamentali si limita ad affermare che i fondi perequativi sono diretti a «ridurre le differenze tra le capacità fiscali» dei singoli enti locali senza chiarire quali sono i tributi da prendere in considerazione per definire tale capacità fiscale;
in tal senso, vi è un'asimmetria anche rispetto a quanto previsto per le regioni, per le quali risultano invece definiti i criteri relativi alla perequazione delle differenze delle capacità fiscali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire le modalità del sistema di finanziamento e perequazione delle spese relative alle funzioni diverse da quelle fondamentali esercitate dagli enti locali, specificando quali siano i tributi da prendere in considerazione per definire la capacità fiscale e le modalità di attribuzione delle quote del fondo perequativo.
9/2105-A/69.Causi, Baretta, Fluvi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del disegno di legge in esame prevede un nuovo istituto, denominato «Patto di convergenza», volto a garantire un «coordinamento dinamico» della finanza pubblica finalizzato ad agevolare, tra l'altro, il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo;
ai sensi di tale articolo, il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica finalizzate a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard;
qualora l'attività di monitoraggio del patto di convergenza rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato è chiamato ad attivare un procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», allo scopo di accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive che devono essere intraprese per ridurre ed eliminare gli scostamenti;
nel testo sembra essere eccessivamente indefinita proprio la modalità relativa al monitoraggio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che, in allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria, siano pubblicati i principali indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane, necessari per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni.
9/2105-A/70.Boccia, Calvisi, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del disegno di legge in esame prevede un nuovo istituto, denominato «Patto di convergenza», volto a garantire un «coordinamento dinamico» della finanza pubblica finalizzato ad agevolare, tra l'altro, il riallineaniento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo;
ai sensi di tale articolo, il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica finalizzate a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard;
qualora l'attività di monitoraggio del patto di convergenza rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato è chiamato ad attivare un procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», allo scopo di accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive che devono essere intraprese per ridurre ed eliminare gli scostamenti;
nel testo sembra essere eccessivamente indefinita proprio la modalità relativa al monitoraggio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che, in allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria, siano pubblicati gli strumenti necessari per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni.
9/2105-A/70.(Testo modificato nel corso della seduta) Boccia, Calvisi, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 reca i principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle regioni e agli enti locali, a titolo non oneroso, di diverse tipologie di beni appartenenti al patrimonio dello Stato;
tale attribuzione presenta profili di problematicità riconducibili essenzialmente al fatto che i beni in oggetto risultano attualmente iscritti nello stato patrimoniale dello Stato, a fronte di passività costituite essenzialmente dai titoli di debito pubblico emessi dallo Stato;
l'attribuzione alle amministrazioni locali di quote rilevanti dell'attivo patrimoniale senza una contestuale attribuzione delle passività potrebbe determinare una riduzione delle forme di garanzia dello Stato rispetto al debito pubblico esistente;
è pertanto necessaria una preventiva valutazione della sostenibilità della suddetta attribuzione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a subordinare l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio alla verifica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, della sostenibilità della riduzione della parte attiva del patrimonio a fronte dell'ammontare dello stock del debito e degli obiettivi di riduzione dello stesso.
9/2105-A/71.Pizzetti, Marchi, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
nonostante nel disegno di legge in esame sia più volte richiamata la spesa in conto capitale, rimangono eccessivamente indeterminate le modalità per stimare i fabbisogni standard necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a tener conto degli indicatori di fabbisogno infrastrutturale di regioni ed enti locali, del livello del debito pregresso e dei corrispondenti oneri correnti per il finanziamento, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard relativi alla spesa in conto capitale.
9/2105-A/72.Graziano, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in esame rimangono eccessivamente indeterminate le modalità di accesso ai mercati finanziari da parte di regioni ed enti locali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a definire forme di coordinamento statale per l'accesso ai mercati finanziari e per le politiche di gestione attiva del debito da parte di regioni ed enti locali volte a minimizzarne l'impatto sulla finanza pubblica.
9/2105-A/73.De Micheli, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede che nelle materie oggetto di legislazione concorrente ed in alcune delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, alle regioni a statuto ordinario possono essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di una specifica procedura legislativa disciplinata dallo stesso comma;
si tratta del cosiddetto «regionalismo differenziato» o «regionalismo asimmetrico», in quanto consente ad alcune regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre;
tale procedimento non è stato finora attivato;
l'articolo 13-bis del disegno di legge in esame riserva alle future leggi di attuazione delle condizioni particolari di autonomia che saranno riconosciute ad una o più regioni in forza del comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, la disciplina delle corrispettive forme e condizioni particolari di finanziamento che si renderanno necessarie, in relazione alle nuove e maggiori funzioni che verranno eventualmente attribuite alle regioni interessate in forza della norma costituzionale suddetta,

impegna il Governo

a prevedere che la devoluzione di maggiori risorse e competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti, a tale scopo prevedendo un accordo finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi fra lo Stato e la regione richiedente da stipulare in occasione della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni.
9/2105-A/74.Fluvi, Misiani, Baretta, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in questione, volto a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione costituisce un tassello importante di una più generale riforma dello Stato, volta a modernizzare le pubbliche amministrazioni, ad alleggerire e semplificare gli apparati burocratici, ad aumentarne efficienza ed economicità attraverso un maggior controllo da parte dei cittadini;
l'ordinamento, pertanto, anche con riferimento al sistema di federalismo fiscale non può non prevedere forme di tutela degli interessi dei cittadini laddove i diversi livelli di governo territoriale dovessero rivelarsi inadempienti o inadeguati,

impegna il Governo

nell'attuazione della riforma, a predisporre adeguate forme di esercizio di poteri sostitutivi anche in coerenza con i contenuti del patto di convergenza di cui all'articolo 17.
9/2105-A/75.Calvisi, Naccarato, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del disegno di legge in esame prevede un nuovo istituto, denominato «Patto di convergenza», volto a garantire un «coordinamento dinamico» della finanza pubblica finalizzato ad agevolare, tra l'altro, il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo;
ai sensi di tale articolo, il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica finalizzate a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard;
qualora l'attività di monitoraggio del patto di convergenza rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato è chiamato ad attivare un procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», allo scopo di accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive che devono essere intraprese per ridurre ed eliminare gli scostamenti,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere:
a) forme di coordinamento volte a introdurre un metodo di programmazione triennale a scorrimento annuale dei fabbisogni standard da finanziare, attraverso la definizione dei costi unitari e degli obiettivi di servizio che regioni, comuni, province e città metropolitane hanno il compito di erogare;
b) la compatibilità dei fabbisogni standard con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni;
c) per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, il livello di ricorso al debito, nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali;
d) la costruzione e l'aggiornamento di una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane.
9/2105-A/76.Andrea Orlando, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in questione, volto a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, costituisce un tassello importante di una più generale riforma dello Stato, volta a modernizzare le pubbliche amministrazioni, ad alleggerire e semplificare gli apparati burocratici, ad aumentarne efficienza ed economicità attraverso un maggior controllo da parte dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare l'esclusione di forme di sovrapposizione e duplicazione di funzioni rientranti fra quelle fondamentali attribuite alle province o ai comuni e del conseguente utilizzo delle risorse.
9/2105-A/77.Fontanelli, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in questione, volto a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, costituisce un tassello importante di una più generale riforma dello Stato, volta a modernizzare le pubbliche amministrazioni, ad alleggerire e semplificare gli apparati burocratici, ad aumentarne efficienza ed economicità attraverso un maggior controllo da parte dei cittadini;
l'ordinamento, pertanto, anche con riferimento al sistema di federalismo fiscale non può non prevedere forme di responsabilizzazione della dirigenza amministrativa e misure volte ad assicurare o rafforzare i criteri di merito professionale e di selezione pubblica per gli incarichi direttivi,

impegna il Governo

nell'attuazione della riforma, a emanare contestuali provvedimenti per l'adozione di procedure che assicurino la massima professionalità, responsabilità ed autonomia delle figure apicali delle amministrazioni pubbliche interessate, mediante trasparenti procedure di selezione e di riconoscimento del merito.
9/2105-A/78.Ferrari, Zaccaria, Baretta, Fluvi, Amici, Causi, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Vico.

La Camera,
premesso che alcune zone di frontiera sono caratterizzate da notevoli problemi economici, a causa sia della recessione internazionale, sia dei minori servizi connessi alla frontiera di Stato, dato l'ampliamento dell'area Schengen;
tali difficoltà economiche sono accentuate dal più favorevole trattamento fiscale di molti beni e servizi, subito al di là della frontiera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a istituire zone franche nel Brennero ed a Tarvisio che sono le località più colpite da questo fenomeno negativo al fine di rilanciarne l'economia.
9/2105-A/79.Biancofiore, Antonione, Fugatti.

La Camera,
premesso che:
per costruire un vero sistema federalista è necessario affrontare con la dovuta attenzione il tema delicato delle implicazioni derivanti dalla rilevante frammentazione del sistema comunale italiano e la conseguente necessità di sviluppare ulteriormente il tema dell'associazionismo dei comuni di minore dimensione demografica in forme stabili e obbligatorie, adeguate allo svolgimento di una serie accresciuta di competenze complesse non più affidabili alla titolarità dei singoli comuni;
la maggior parte dei piccoli comuni è situata in montagna e il governo locale per essere forte anche in montagna non può essere caricato sulle gracili spalle dei piccoli comuni montani;
in questi anni le comunità montane hanno consentito con la loro azione un livello progressivo di crescita e sviluppo territoriale attraverso: investimenti nel campo della scuola, sanità, assistenza, viabilità, trasporti, difesa del suolo, assetto idrogeologico, forestazione, servizi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche, prevenzione incendi, protezione civile, investimenti per lo sviluppo economico locale mediante la valorizzazione delle risorse montane (acqua, energia, foreste, risorse agroalimentari, turismo), interventi nel campo dell'istruzione e delle identità locali dentro un presidio territoriale che produce complessivamente il 17 per cento del prodotto interno lordo,

impegna il Governo

in sede di attuazione della riforma, nel momento della individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, a garantire l'esistenza e la funzionalità delle comunità montane, come confermate e riordinate dalla legislazione regionale applicativa della legge finanziaria 2008.
9/2105-A/80.Quartiani.

La Camera,
premesso che:
la Commissione bicamerale costituzionale per gli affari regionali, nel parere di propria competenza, relativamente al principio dell'insularità, ha posto la seguente condizione: «8) sia inoltre affiancato al costo standard delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari»;
l'articolo 154 del Trattato di Amsterdam richiama il principio dell'insularità;
la coesione economica, sociale e infrastrutturale rappresenta uno degli obiettivi strategici dell'Unione e dello Stato italiano poiché ha per scopo di conseguire uno sviluppo armonioso ed omogeneo del suo insieme, rimuovendo in particolare i fattori che frenano lo sviluppo, sia quando essi consistano in fattori socio-economici o condizionamenti storico-sociali, sia quando essi derivino da caratteristiche naturali e fisiche che compromettono la competitività delle aree interessate;
il principio della coesione economica e sociale territoriale nei suoi aspetti economici e sociali ha per obiettivo l'integrazione del territorio nazionale e dell'Unione in forma policentrica, onde garantire pari opportunità a tutte le regioni;
nel futuro immediato il sostegno finanziario a favore delle regioni deve avvenire senza ignorare i problemi e i ritardi di sviluppo delle aree con handicap permanenti;
lo studio sulle regioni insulari della Commissione europea del 5 maggio 2003 individua puntuali elementi di valutazione della condizione insulare;
la politica di coesione deve essere integrata da criteri di valutazione degli elementi strutturali permanenti che ostacolano lo sviluppo economico e sociale delle regioni insulari e con handicap permanenti;
occorre ormai esaminare l'obiettivo di coesione non soltanto sotto il profilo economico e sociale bensì anche sotto quello territoriale;
il principio di «coesione territoriale» può essere definito come mirante a stabilire un principio di equità tra i cittadini europei, indipendentemente dal loro luogo di residenza, con l'ambizione di offrire agli abitanti dell'Unione condizioni eque di accesso ai servizi di interesse generale nonché di garantire all'insieme dei suoi territori condizioni ottimali di concorrenzialità, con specifico riferimento alle diverse situazioni geografiche e demografiche delle regioni insulari;
l'insularità costituisce al contempo un carattere geoculturale - dunque anche un potenziale elemento da valorizzare in una strategia di sviluppo - e un handicap permanente che rappresenta una difficoltà supplementare per la competitività di tali aree;
l'attuale regime degli aiuti statali ignora o non prende in debito conto la situazione particolare di detti territori, essendo evidente che gli aiuti tesi a compensare i loro vincoli permanenti non possono essere considerati come distorsioni del mercato interno bensì come necessari provvedimenti di riequilibrio;
nella sua risoluzione del 12 febbraio 2003 sul Libro bianco sulla politica dei trasporti il Parlamento europeo ricorda l'obbligo, per la politica dei trasporti, di contribuire alla coesione economica e sociale e di tener conto del carattere specifico delle regioni insulari, e si sottolinea l'importanza di tener conto delle particolari esigenze di queste regioni,

impegna il Governo

a definire una specifica azione sulla questione relativa alle regioni insulari con l'obiettivo della competitività, agendo su tutti i fattori dello sviluppo economico, dal capitale umano alla ricerca, dall'accessibilità al potenziamento delle infrastrutture;
a riconoscere, in vista del prossimo periodo di programmazione, le differenti specificità delle regioni con handicap geografici permanenti, con particolare riferimento alle regioni insulari;
a definire un quadro d'intervento specifico destinato ad apportare un sostegno statale e comunitario a qualsiasi azione volta a ridurre durevolmente i vincoli strutturali permanenti o a limitarne le conseguenze;
ad avviare una puntuale indagine conoscitiva tesa a misurare il divario tra le regioni insulari e le altre regioni in particolare su almeno cinque questioni:
1) il costo elevato dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la forte dipendenza da infrastrutture e sistemi di servizi spesso insufficienti;
2) lo scarso approvvigionamento e il costo elevato delle risorse idriche ed energetiche;
3) la difficoltà di accesso a servizi come istruzione, sanità, aggiornamento, ricerca, amministrazione ed altre;
4) l'emergere di problemi ambientali come l'erosione e la desertificazione delle coste e del territorio in generale, l'esaurimento, la salinizzazione o l'inquinamento delle falde acquifere;
5) la limitazione e il contingentamento di superfici relativamente allo sviluppo agricolo e forestale;
a predisporre entro il 2009 un rapporto sui territori insulari al fine di individuare apposite politiche economiche, finanziarie e fiscali tese a compensare gli squilibri misurati relativi al fattore insulare.
9/2105-A/81.Pili, Murgia, Granata, Minardo, Testoni, Nizzi, Porcu, Cristaldi, Pagano, Garofalo, Germanà, Gibiino, Marinello, Di Biagio, Fallica, Giammanco, Vincenzo Antonio Fontana.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento detta principi e criteri direttivi sulla determinazione dell'entità del Fondo perequativo e del suo riparto alle regioni, al fine di dare attuazione agli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, terzo comma della Costituzione;
in particolare i suddetti articoli della Costituzione riguardano la legislazione esclusiva dello Stato in particolare sulla tutela del risparmio, sul sistema tributario e contabile dello Stato, sulla perequazione delle risorse e sulla istituzione del fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
il comma 1, lettera d), dell'articolo 9 del disegno di legge, delega il Governo a definire le modalità per le spettanze alle regioni delle risorse del fondo perequativo al fine di garantire i diritti civili e sociali;
il federalismo fiscale dovrebbe, almeno nei primi anni di applicazione, tendere a recuperare il gap tuttora esistente tra regioni del nord e regioni del sud del nostro Paese, accentuato soprattutto in questi ultimi anni da una carenza di politiche di investimento e dalla mancata utilizzazione dei fondi FAS, fino ad oggi stornati in altre opere da realizzare in realtà territoriali diverse da quelle previste dalla loro finalizzazione istituzionale,

impegna il Governo

a tener conto, in sede di ripartizione del fondo perequativo di cui all'articolo 9, non soltanto delle capacità fiscali ma anche dei deficit di dotazioni infrastrutturali e di servizi socio-sanitari, al fine di realizzare una distribuzione dello stesso più aderente alle esigenze di quelle aree sottoutilizzate del Paese, anche al fine di rimuovere tutti gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in quei territori.
9/2105-A/82.Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'area metropolitana di Messina, come delimitata con decreto del Presidente della regione siciliana del 10 agosto 1995, comprende 51 comuni per una superficie di 1.185 chilometri quadrati, che in una ininterrotta conurbazione costiera di 135 chilometri va dalle estreme propaggini occidentali della piana di Milazzo e dall'antistante arcipelago delle Eolie al sistema urbano-turistico di Taormina, interessando un territorio di particolarissima configurazione geografica, fortemente definito tanto dalla morfologia dei monti Peloritani quanto dal rapporto con due diversi fronti marini, quello del Mar Tirreno e quello del Mar Ionio;
gli scambi marittimi nel sistema messinese interessano l'area della punta estrema orientale siciliana con la polarità del sistema dello Stretto, dove si configura un grosso nodo di confluenza dei trasporti quale area d'ingresso e di uscita della Sicilia e di transito da e per il Mar Mediterraneo;
l'area metropolitana di Messina è in stretta relazione con il sistema urbano frontaliero di Reggio Calabria e con i centri della piana di Gioia Tauro dell'area vibonese intorno a Capo Vaticano, con i quali vi sono collegamenti marittimi giornalieri per mezzo di aliscafi e traghetti;
nel corso dell'esame parlamentare, all'articolo 22 del provvedimento, è stata inclusa tra le città metropolitane di nuova istituzione anche Reggio Calabria, e ciò in perfetta linea con la scelta strategica di questo Governo di procedere, finalmente e concretamente, alla realizzazione del Ponte sullo Stretto;
la realizzazione dell'area integrata dello Stretto costituirebbe a questo punto un segnale forte e positivo di attenzione nei confronti di un territorio che ha bisogno di strumenti e di iniziative per lo sviluppo ed il rilancio, in grado di mettere in sinergia le potenzialità e le aspirazioni non solo delle due città dello Stretto, Messina e Reggio Calabria, ma anche del comprensorio di Gioia Tauro con il suo porto, di Villa San Giovanni, della costa Ionica, di Taormina e delle isole Eolie,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative atte a promuovere l'istituzione, in futuro, dell'area metropolitana dello Stretto, affinché le due aree metropolitane di Messina e Reggio Calabria, che condividono le medesime e gravi problematiche legate al sottosviluppo ma anche il medesimo desiderio di riscatto, stabiliscano rapporti e forme di intesa e di coordinamento al fine di evidenziare e valorizzare caratteristiche geografiche e storiche comuni, concordare soluzioni ad esigenze connesse alla mobilità di persone e mezzi, e siano collegate attraverso un sistema economico integrato che faciliti gli scambi commerciali e che faccia decollare il turismo e la fruizione dei beni culturali ed ambientali.
9/2105-A/83.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame rafforza l'autonomia ed accentua la responsabilità dei diversi livelli di governo sul versante delle entrate e su quello della spesa;
attraverso il federalismo fiscale si intende perseguire una complessiva riforma dell'amministrazione pubblica ispirata ai principi di efficacia ed efficienza, nonché ad assicurare piena tutela ai diritti civili e sociali dei cittadini;
un obiettivo fondamentale del provvedimento è rappresentato dalla graduale diminuzione della pressione fiscale connessa alla razionalizzazione della spesa pubblica,

impegna il Governo

ad operare affinché, nei due anni successivi all'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 2 del provvedimento, la pressione fiscale non risulti superiore a quella registrata nel 2008 e, nel periodo successivo, essa si collochi ad una soglia inferiore rispetto a tale livello, anche attraverso la riduzione del prelievo fiscale statale, con particolare riferimento alle regioni meridionali, a beneficio, in primo luogo, dei lavoratori dipendenti a basso reddito, delle famiglie con figli e dei pensionati, delle piccole e medie imprese che investono nella ricerca e nell'innovazione tecnologica.
9/2105-A/84.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame rafforza l'autonomia ed accentua la responsabilità dei diversi livelli di governo sul versante delle entrate e su quello della spesa;
attraverso il federalismo fiscale si intende perseguire una complessiva riforma dell'amministrazione pubblica ispirata ai principi di efficacia ed efficienza, nonché ad assicurare piena tutela ai diritti civili e sociali dei cittadini;
un obiettivo fondamentale del provvedimento è rappresentato dalla graduale diminuzione della pressione fiscale connessa alla razionalizzazione della spesa pubblica,

impegna il Governo

ad operare affinché, nei due anni successivi all'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 2 del provvedimento, la pressione fiscale non risulti superiore a quella registrata nel 2008 e, nel periodo successivo, essa si collochi ad una soglia inferiore rispetto a tale livello, anche attraverso la fiscalità di vantaggio.
9/2105-A/84.(Testo modificato nel corso della seduta) Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
la lettera m) dell'articolo 117 della Costituzione ricomprende nella materia della potestà legislativa dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
il disegno di legge in questione, all'articolo 2, comma 5, si limita a prevedere che il Governo dovrà assicurare piena collaborazione con gli enti decentrati al fine di condividere la definizione dei LEP e la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, attraverso una selezione dei servizi, per tipologia, qualità e quantità, in modo da offrirli, in maniera uniforme e tutelata, su tutto il territorio nazionale;
occorre tener conto che il livello essenziale di prestazione andrà inquadrato in contesti territoriali differenti che possono, a loro volta, presentare diseconomie esterne non omogenee;
lo stesso disegno di legge non contempla uno strumento ad hoc che definisca, quantifichi o proceda all'attuazione effettiva dei LEP, nell'ambito di un processo complesso, da svolgere in un quadro di cooperazione tra diversi livelli di governo;
nel testo infatti è presente un'ambiguità di fondo che occorre superare, e cioè quella che si vogliono, da una parte, selezionare servizi, per tipologia, qualità e quantità, in modo da poterli offrire in modo uniforme e tutelato in tutto il territorio nazionale, senza tener conto del fatto che esso non è omogeneo,

impegna il Governo

a stabilire espressamente, con apposita previsione normativa, il diritto degli enti decentrati a partecipare durante il processo d'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) al fine di arrivare ad una definizione condivisa degli stessi anche sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 4.
9/2105-A/85.Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21 reca le modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
lo stesso articolo stabilisce che nella fase transitoria quinquennale di passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard e delle capacità fiscali, occorre procedere all'individuazione, sulla base della ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione (tra cui la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali,), individuazione che sia finalizzata al recupero del deficit infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale, e che debba essere calibrata sulla base della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni standard;
l'ultima parte del suddetto articolo prevede l'inserimento degli interventi infrastrutturali come individuati nel programma delle infrastrutture strategiche;
le regioni meridionali sono quelle in cui è più evidente il gap infrastrutturale e che tale deficit ostacola in maniera pesantissima la possibilità di sviluppare interventi di rilancio e sostegno all'economia nei citati territori,

impegna il Governo

a garantire il riconoscimento in sede di perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 21 del provvedimento in questione, della riserva di cui all'articolo 6-quater della legge 133 del 2008 dei fondi FAS, con vincolo di destinazione alle aree del sud della misura non inferiore all'85 per cento delle somme accantonate per il finanziamento delle aree sottoutilizzate e comunque per il completamento delle grandi opere allo stato ancora sospese nel corridoio Berlino-Palermo che collega il Mezzogiorno d'Italia all' Europa.
9/2105-A/86.Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, previsto dal disegno di legge in questione, è incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa degli enti locali territoriali, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale;
in tale quadro, uno degli obiettivi principali è, senz'altro quello del passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica, a volte sommatoria di inefficienza e costo effettivo, a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
gli articoli 10 e 19 prevedono che il suddetto passaggio avvenga gradualmente e progressivamente;
secondo i criteri generali di delega tale graduale superamento del criterio della spesa storica avverrà grazie a due nuovi criteri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, quello del fabbisogno standard, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e della perequazione della capacità fiscale, per il finanziamento delle altre funzioni, e quello della previsione del cosiddetto «Patto di convergenza» di cui all'articolo 17;
la lettera l), del comma 2 dell'articolo 2, al punto 1 prevede che il superamento graduale del criterio della spesa storica sia a favore dei fabbisogno standard del finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma lettera m), (sanità, assistenza ed istruzione), nonché delle funzioni previste dalla lettera p) della Costituzione (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché il superamento della spesa storica consenta il finanziamento delle funzioni fondamentali di cui alla lettera p), e delle prestazioni riferite a diritti civili e sociali di cui alla lettera m), secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
9/2105-A/87.Sardelli, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

La Camera,
premesso che:
in Italia ci sono migliaia di revisori dei conti che operano in alcune tipologie di enti locali,

impegna il Governo

ad adottare, al fine di rendere più efficace la verifica dei conti degli enti locali, iniziative normative volte ad assicurare l'effettiva indipendenza degli organi di controllo, evitando che siano gli stessi organismi controllati a nominare i loro controllori.
9/2105-A/88.Baldelli, De Girolamo, La Loggia.

La Camera,
premesso che:
uno degli obiettivi del provvedimento è quella di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla lettera m), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge è stato giustamente chiarito dall'articolo 19, comma 1-bis, che i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni siano fissati con legge statale;
nelle more dovrebbero restare in vigore i livelli essenziali delle prestazioni sociali ed assistenziali fissati dalla normativa vigente;
nella realtà non si è data ancora attuazione all'articolo 22 della legge quadro n. 328 del 2000 nè all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, che prevedono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali ed assistenziali correndo così il rischio, nella fase transitoria, di far mancare i finanziamenti agli enti locali titolari delle funzioni sociali nel campo assistenziale,

impegna il Governo

ad adottare entro 180 giorni dall'approvazione dalla presente legge comunque prima della adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 i provvedimenti necessari a definire anche nella fase transitoria i livelli essenziali delle funzioni assistenziali svolte da regioni e comuni.
9/2105-A/89.Miotto, Murer, Bossa, Livia Turco.

La Camera,
premesso che:
la lettera a.1) del comma 1 dell'articolo 21 dei provvedimento in esame, introdotta nel corso dell'esame in Assemblea, prevede, in tema di «perequazione infrastrutturale», una specifica «valutazione della rete viaria del Mezzogiorno»;
tra i potenziali fattori di sviluppo economico ed occupazionale del Mezzogiorno c'è senz'altro il turismo, che però risulta penalizzato proprio dalla generale carenza di infrastrutture adeguate;
in una visione più ampia, tale situazione mette in crisi anche il modello di sviluppo delineato dalla nascita di programmi locali di sviluppo turistico,

impegna il Governo

a considerare centrale, nell'ambito della «valutazione della rete viaria del Mezzogiorno» di cui in premessa, il tema dello sviluppo infrastrutturale nelle aree del sud Italia inserite in programmi locali di sviluppo turistico.
9/2105-A/90.Cosenza, Scalia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 24-bis reca disposizioni volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale;
in questo quadro particolare rilievo assume il fenomeno dell'elusione con riferimento ai redditi derivanti dalla locazione di immobili;
per contrastare tale fenomeno, favorendo al contempo l'emersione del sommerso nel settore e l'incremento della disponibilità degli immobili destinati alla locazione ad uso abitativo, risulta opportuno individuare forme di imposizione sostitutiva per i redditi derivanti da locazioni immobiliari;
tali nuove forme di imposizione risultano peraltro riconducibili al principio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), che individua come forma di imposizione volta al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali, proprio l'imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in connessione con l'attuazione della delega, una riforma delle forme di imposizione fiscale sui redditi derivanti da locazione immobiliare che introduca un'imposta ad aliquota fissa sostitutiva su tali redditi, eventualmente prevedendo che il gettito della stessa rientri tra i tributi degli enti locali volti a sostituire i trasferimenti erariali ai comuni.
9/2105-A/91.Giancarlo Giorgetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del provvedimento al nostro esame prevede norme transitorie per le città metropolitane, mentre la disciplina a regime sarà determinata con un apposita legge;
le città metropolitane potranno essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria;
la proposta di istituire una città metropolitana spetta ai comuni capoluogo insieme alle province; se le province non deliberassero, possono essere sostituite da almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione. È necessario poi, entro 90 giorni, il parere della regione;
la loro istituzione avverrà con uno o più decreti legislativi da adottare per ciascuna città metropolitana nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno, del ministro per le riforme per il federalismo, del ministro per la semplificazione normativa e del ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 3 dell'articolo 22 e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui a tale articolo;
alla città metropolitana saranno attribuite tutte le attuali funzioni delle province alle quali si aggiungeranno:
la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
con una legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana è stata prevista la costituzione dell'area metropolitana di Messina (oltre che quelle di Palermo e Catania);
si avrebbero così due aree metropolitane: una già prevista dalla regione Sicilia nella parte siciliana intorno a Messina e l'altra approvata dal Parlamento nazionale intorno a Reggio Calabria;

queste due aree metropolitane, collocate in una posizione strategica al centro del Mediterraneo potrebbero - se unificate - costituire una grande risorsa;
l'istituzione della città metropolitana dello Stretto di circa 500 mila abitanti, eliminando le due province, comporterebbe notevoli risparmi;
essa può diventare uno strumento di sviluppo e di rinascita di una vasta area del Mezzogiorno, imprimendo una spinta sostanziale allo sviluppo della Calabria e della Sicilia e potendo sviluppare una maggiore capacità di attrarre investimenti,

impegna il Governo

a verificare con la regione Sicilia la possibilità di coordinare l'attività delle due aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina e, in un momento successivo, a verificare la possibilità di istituire la città metropolitana dello Stretto con la contemporanea abolizione delle due rispettive province.
9/2105-A/92.(nuova formulazione) Misiti.

La Camera,
premesso che:
la regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, diversamente dalle regioni a Statuto ordinario, ricava le proprie entrate da una compartecipazione percentuale sui tributi riscossi sul proprio territorio;
nel Protocollo d'intesa firmato con la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ottobre del 2006, la regione Friuli- Venezia Giulia aveva ottenuto che la stessa compartecipazione percentuale fosse riconosciuta anche ai tributi riscossi sui redditi derivanti da pensioni;
il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria per il 2008) ha dato attuazione alla disposizione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (attuazione dello Statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia) che ha stabilito che la compartecipazione sul montante Irpef spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia si applichi anche alle ritenute operate sui redditi da pensione INPS dei soggetti residenti nella regione;
in fase di regime transitorio, erano stati stanziati 20 milioni per il 2008 e 30 milioni per il 2009 e per il 2010, laddove le maggiori entrate previste per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a partire dal 2011, sono state stimate in non meno di 250 milioni di euro all'anno;
raccoglimento della norma nella legge finanziaria per il 2008 subordinava però la compartecipazione a ulteriori attribuzioni di competenze da parte dello Stato;
l'articolo 47-ter del decreto-legge n. 207 del 2008 (Milleproroghe), convertito in legge nello stesso febbraio del 2008, ha corretto la Finanziaria per il 2008, non legando più la compartecipazione sui redditi dei pensionati al trasferimento di ulteriori competenze;
il 28 febbraio del 2008 la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro la Legge finanziaria dello Stato del 2008, in quanto ritenuta in contrasto con alcune norme dello Statuto di autonomia e con il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra Stato e regioni;
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della Legge finanziaria per il 2008, accogliendo la richiesta della regione Friuli-Venezia Giulia di veder corrisposte quelle somme senza alcun vincolo;
rimane necessario l'inserimento delle risorse nel bilancio dello Stato, affinché esse siano effettivamente corrisposte, limitandosi la sentenza della Corte Costituzionale a riconoscere il diritto della regione Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo

ad aprire al più presto un tavolo di negoziato con la regione Friuli-Venezia Giulia per stabilire tempi e modalità di assegnazione delle risorse, inclusive dei crediti pregressi, in base a quanto dettato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 137, in conformità con i concordi auspici delle diverse maggioranze politiche che hanno espresso in passato ed esprimono ora la guida della regione, e nello spirito di un federalismo fiscale equo e rispettoso delle prerogative degli statuti speciali.
9/2105-A/93.Rosato, Strizzolo, Fedriga, Maran, Compagnon, Di Centa, Antonione, Monai, Contento, Gottardo.

La Camera,
premesso che:
esaminato il disegno di legge n. 2105-A, recante un'ampia delega al Governo in materia di federalismo fiscale;
considerato che:
nel corso dell'esame parlamentare si è posta particolare attenzione al ruolo svolto, nell'ambito del processo che dovrà portare al nuovo assetto finanziario della Repubblica, dalle Assemblee legislative a livello sia statale, sia regionale;
emerge dal disegno complessivo del provvedimento la volontà di coinvolgere nel processo di riforma tutti i soggetti interessati, assicurando un corretto svolgimento della dialettica tra Esecutivi ed Assemblee legislative;
a tale disegno deve rispondere un'effettiva attuazione, che garantisca l'accesso di tutte le Assemblee legislative, anche a livello regionale, alle fonti di conoscenza in tema di finanza pubblica e di federalismo fiscale;
nel presupposto che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale possa comunque raccordarsi con le Assemblee legislative regionali, indipendentemente dalla loro presenza nel Comitato esterno previsto dall'articolo 4, comma 2,

impegna il Governo

ad assicurare, nell'attuazione del complesso processo di delega previsto dal provvedimento in esame, un circuito informativo stabile con le Assemblee legislative regionali e delle province autonome, in linea con il principio di «piena collaborazione» con le regioni e le autonomie locali sancito dal comma 5 dell'articolo 2.
9/2105-A/94.Duilio, Marinello, Lo Presti, Pisicchio, Misiani, Cambursano, Toccafondi.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo;
condivisi i principi fondamentali della legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale;
valutata la necessità di dare maggiore autonomia agli enti locali, attribuendo agli stessi risorse autonome in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità, nel rispetto del principio di solidarietà e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, invertendo il principio di finanza derivata, in un momento storico che vede il progressivo ridursi dei trasferimenti statali verso i comuni;
preso atto della difficoltà degli enti locali a sostenere le spese necessarie a garantire un adeguato livello qualitativo di servizi ai propri cittadini, in particolar modo nel campo dei servizi socio assistenziali; le spese per i servizi alla persona sono infatti in continuo aumento, a causa della crisi economica che sta colpendo il nostro Paese e soprattutto a causa del crescente flusso di immigrati, che impone ai comuni di accollarsi l'assistenza dei minori,

impegna il Governo

a porre, nei decreti attuativi della legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale, una particolare attenzione alle crescenti necessità dei comuni in tema di risorse da destinare ai servizi socio assistenziali, in particolar modo all'assistenza ai minori stranieri.
9/2105-A/95.Montagnoli, Bitonci.