XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di venerdì 27 marzo 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 marzo 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 marzo 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LORENZIN ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della medesima lingua» (2342);
FARINONE: «Disciplina della detenzione di cani potenzialmente pericolosi» (2343);
SCILIPOTI: «Disposizioni per assicurare un'adeguata assistenza sanitaria ai soggetti affetti da malattie osteoarticolari croniche e autoimmuni» (2344).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Schirru ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
SCHIRRU: «Disposizioni in materia di esenzione delle pensioni privilegiate ordinarie da ogni imposizione fiscale» (1091).

Il deputato Lorenzin ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
LORENZIN ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della lingua medesima» (1967).

Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

XI Commissione (Lavoro):
MIGLIOLI ed altri: «Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato» (2157) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MIGLIOLI ed altri: «Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile» (2158) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 26 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 194 del 1978, riferita all'anno 2008, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2008 (doc. XXXVII-bis, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

A)

Iniziative di competenza in ordine ad una presunta fuga di notizie relativa ad indagini giudiziarie sulla sanità in Puglia - 2-00315

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
nella giornata di venerdì 6 febbraio 2009, alle ore 16.51, il notiziario regionale della Puglia dell'agenzia di stampa Ansa batte la notizia: «Tangenti, indagato assessore salute regione Puglia»;
il testo dell'agenzia dice che «il nome dell'amministratore regionale sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema corruttivo legato alla fornitura di servizi e prodotti, al quale avrebbero preso parte, tra gli altri, imprenditori ritenuti vicini a Tedesco e funzionari dell'assessorato regionale». E continua nella descrizione dei fatti parlando di «indiscrezioni» e «fonti vicine all'inchiesta»;
dopo circa un'ora e a quanto è dato sapere solo sulla base di tali «indiscrezioni» di stampa, l'assessore regionale alla salute Alberto Tedesco si dimette e il presidente della giunta regionale, Nichi Vendola, lo sostituisce;
all'indomani della sostituzione, in una intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, l'assessore Tedesco dice di non sapere ancora nulla dell'inchiesta che lo riguarderebbe, di non aver ricevuto alcuna informazione di garanzia e, in merito alle «indiscrezioni», ipotizza che «qualcuno da Roma abbia mosso le fila» e, nonostante l'agenzia di stampa in questione sia datata «Bari» e sia stata quindi lanciata da Bari e dalla Puglia, dichiara testualmente: «ha del paradossale che la più grande agenzia di stampa lanci da Roma una notizia che, al livello locale, non trova alcun tipo di riscontro»; «sono convinto che la soffiata non sia uscita dai magistrati», «la magistratura non si presta al gioco della politica né si fa tirare la giacca dall'una o dall'altra parte. Credo ad altre strane coincidenze». E le elenca: «è strano che questa vicenda nasca a 24 ore dalla vicenda Angelucci nel Lazio e a 12 ore dalla vicenda del Galeazzi in Lombardia. Qualcuno può aver avuto interesse a far apparire la Puglia non diversa sul piano della disamministrazione e della illegalità da situazioni che sembrano, invece, caratterizzare due importanti regioni del nostro Paese. Chi ha diffuso la notizia - dice ancora Tedesco - poteva avere questo obiettivo». Il giornalista gli chiede: «pensa a fonti politiche?» e Tedesco risponde: «sicuramente si tratta di persone che hanno accesso agli uffici giudiziari e al corso delle indagini»;
seguendo e riassumendo il ragionamento dell'assessore Tedesco, quindi, chi ha fatto venir fuori la notizia avrebbe avuto un obiettivo politico («far apparire la Puglia non diversa da altre regioni sul piano della disamministrazione e della illegalità») senza essere un politico; e avrebbe avuto «accesso agli uffici giudiziari e al corso delle indagini» senza essere un magistrato;
l'assessore sembra, quindi, tracciare un identikit di chi ha potenzialmente dato la notizia alla stampa, senza farne il nome;
ma vi è di più: il 16 febbraio 2009 è stata diffusa una nota Ansa, nella quale si legge che «ritenendo "grave e intollerabile" la fuga di notizie che nei giorni scorsi ha rivelato l'esistenza di un'indagine a carico dell'assessore alla salute della regione Puglia, Alberto Tedesco (subito dimessosi dall'incarico), e alla pubblicazione del contenuto di un interrogatorio di un "pentito", il coordinatore della Dda di Bari, Marco Dinapoli, ha inviato una circolare ai pubblici ministeri dell'antimafia, raccomandando loro di non ricevere più nei propri uffici i giornalisti e di non parlare con i cronisti neanche nei corridoi del palagiustizia» e che «alla domanda dei cronisti se condivide l'iniziativa del suo aggiunto e se intenda estendere la "raccomandazione" ai sostituti della procura ordinari, Marzano (procuratore capo facente funzioni), ha risposto sorridendo: "non intendo rispondere a questa domanda"» -:
quali iniziative intenda assumere in merito alla vicenda descritta in premessa e, in particolare, se non ritenga indispensabile ed urgente avviare iniziative ispettive anche al fine dell'individuazione delle responsabilità in ordine alla rivelazione di indiscrezioni sull'inchiesta.
(2-00315)
«Distaso, Di Cagno Abbrescia, Vitali, Sisto, Torrisi, Cassinelli, Franzoso, Fucci, Taddei, Rosso, Castiello, Formichella, Dell'Elce, Di Caterina, Pescante, Lisi, Scelli, Sbai, Lazzari, Carlucci, Barba, Gioacchino Alfano, De Girolamo, Bianconi, Laffranco, Bernini Bovicelli, Lo Presti, Stracquadanio, Orsini, La Loggia, Polidori, Cicu, Mannucci, Barbareschi, Bruno, Ceccacci Rubino, Colucci, Costa, Antonino Foti, Moles, Proietti Cosimi, Marsilio, Pugliese, Corsaro, Di Centa, Giudice, Golfo, Holzmann, Iannarilli, Leo, Misuraca, Papa, Stasi».

B)

Iniziative per sanare la posizione giuridica ed economica dei medici che si sono specializzati tra il 1983 e il 1991 - 2-00325

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
pende un corposo contenzioso attivato dai medici laureati in medicina e chirurgia e iscritti al relativo albo, che, pur avendo frequentato la scuola di specializzazione negli anni accademici dal 1983 al 1992, non hanno conseguito un titolo equipollente a quello degli altri medici europei e non hanno ricevuto la retribuzione loro dovuta, nonostante che, nel periodo in cui gli istanti si sono specializzati, tale diritto fosse disciplinato dalla direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, che prevedeva la retribuzione obbligatoria del periodo di specializzazione quale requisito necessario per ottenere l'equipollenza del titolo;
il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, non ha sanato la situazione di tali medici, in quanto le norme del citato decreto non hanno efficacia retroattiva, per cui - ad oggi - il titolo di specializzazione conseguito non è equipollente a quello europeo;
la Corte di giustizia europea, con le sentenze del 25 febbraio 1999 e 3 ottobre 2000, ha - peraltro - dichiarato che la citata direttiva del Consiglio europeo 26 gennaio 1982, n. 76, doveva essere interpretata nel senso che l'obbligo di retribuire in maniera adeguata il periodo di formazione dei medici specialisti risulta non sottoposto a condizioni e sufficientemente puntuale, nella parte in cui dispone che - affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento ai sensi della direttiva n. 75/362/CEE - la sua formazione (a tempo pieno o a tempo parziale) sia retribuita;

la direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio europeo del 5 aprile 1993 ha, successivamente, superato quanto disposto dalla direttiva n. 82/76/CEE, specificando - tuttavia - che gli Stati membri, nel recepire le nuove norme, avrebbero dovuto tutelare la formazione conseguita anteriormente al termine di attuazione della direttiva al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai medici specialisti;
così non è stato, in quanto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con il quale la citata direttiva n. 93/16/CEE è stata recepita all'interno dell'ordinamento nazionale, non ha salvaguardato la posizione di coloro che si erano iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 1991-1992, lasciando senza tutela giuridica tali soggetti;
sulla materia è intervenuta la Corte di cassazione, che, con le sentenze del 16 maggio 2003, n. 7630, e del 12 febbraio 2008, n. 3283, ha stabilito che i singoli medici hanno diritto ad ottenere - sia nell'ipotesi di violazione di diritto soggettivo, sia di interesse legittimo - il risarcimento del danno in conseguenza della violazione delle norme comunitarie da parte del legislatore e dei ministeri convenuti;
sul tema della prescrizione dei diritti i vari tribunali territoriali e le rispettive corti d'appello non hanno seguito un orientamento unitario: infatti se, con la sentenza n. 65 del 2008, la corte d'appello di Genova ha asserito che - in applicazione della giurisprudenza comunitaria - vanno disapplicate tutte le norme interne che sanciscono decadenze o prescrizioni all'azione giudiziaria richiesta dal singolo in base ad una direttiva non correttamente trasposta, al contrario, la corte d'appello di Roma (con le sentenze n. 4672 del 2007 e n. 5205 del 2008) ha ritenuto che ricorra nella fattispecie la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, senza considerare - peraltro - che non esiste ad oggi nessun provvedimento che preveda, per coloro che si sono specializzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991, la periodicità della retribuzione alla quale si possa applicare la prescrizione breve quinquennale;
in precedenza, con la sentenza n. 110 del 2002 anche la corte d'appello di Trieste aveva ritenuto che il termine di prescrizione nella fattispecie è quello ordinario decennale;
a ben vedere, tuttavia, a parere degli interpellanti, difettano proprio i presupposti giuridici della prescrizione, in quanto nell'ordinamento non vi è alcuna norma che riconosca a coloro che si sono specializzati nel periodo dal 1983 al 1992 il diritto ad essere remunerati nel periodo in cui svolgevano la specializzazione e - dunque - è impossibile che tale diritto si sia prescritto;
alcuni medici, specializzatisi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991, hanno avuto la possibilità di percepire retribuzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, determinando in tal modo una disparità di trattamento tra soggetti destinatari della stessa normativa -:
se non ritengano opportuno - nell'ambito delle proprie competenze - intervenire tempestivamente con apposite iniziative per sanare la posizione giuridica dei medici che si sono specializzati tra il 1983 e il 1991, attraverso il recepimento completo della direttiva n. 86 del 1972, e successive modifiche, ed estendendo in tal modo i benefici dell'equipollenza dei titoli di specializzazione a tali soggetti;
se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga, altresì, di dover procedere al reperimento di fondi per far sì che ai medici che si sono immatricolati negli anni tra il 1983 e il 1991 venga riconosciuta un'adeguata retribuzione per il servizio svolto all'epoca presso il servizio sanitario nazionale, prevedendo - se del caso - che tale importo, anziché essere erogato direttamente dal ministero competente, sia inserito nelle voci fiscalmente deducibili ai fini irpef a decorrere dalla promulgazione del relativo provvedimento normativo, con cadenza annuale e per dieci anni.
(2-00325)
«Marinello, Mussolini, Gioacchino Alfano, Germanà, Tortoli, Romele, Renato Farina, Di Centa, Marsilio, Picchi, Pianetta, Zacchera, Fallica, Cicu, Pugliese, Misuraca, Antonio Pepe, Grimaldi, Barbieri, Ceroni, Mazzuca, Scalia, Palmieri, Perina, Garofalo, Speciale, Bernardo, Garagnani, Osvaldo Napoli, Ascierto, Traversa, Soglia, Lo Presti, Mario Pepe (PdL), Catone, Santelli, La Loggia, De Girolamo, Testoni, Vincenzo Antonio Fontana, Gibiino, Barani, De Luca, Minardo, Frassinetti, Scapagnini, Lazzari, Franzoso, Torrisi, Sisto, Vitali, Laboccetta».