XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 7 aprile 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 aprile 2009.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 aprile 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ARGENTIN ed altri: «Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche» (2367);
CIOCCHETTI: «Istituzione del corso di laurea in assistenza multidimensionale» (2368).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Istituzione del Difensore civico nazionale» (2137) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Centemero.
La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di attività cinematografiche e audiovisive» (2244) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bertolini, Catone e D'Ippolito Vitale.
La proposta di legge FRASSINETTI e GRANATA: «Disposizioni per promuovere lo sport attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi» (2251) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Barani, Barba, Barbieri, Beccalossi, Bertolini, Calabria, Cassinelli, Catanoso, Centemero, Colucci, De Corato, De Nichilo Rizzoli, Di Virgilio, Dima, Divella, Drago, Renato Farina, Favia, Germanà, Lamorte, Lisi, Lo Presti, Mancuso, Milanato, Mistrello Destro, Murgia, Osvaldo Napoli, Pagano, Pelino, Porcu, Raisi, Razzi, Mariarosaria Rossi, Rubinato, Saltamartini, Sardelli, Speciale, Torrisi, Toto e Vella.
La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Princìpi generali concernenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia» (2270) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Jannone e Raisi.
La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di informazione ai cittadini e di inesigibilità delle tasse o tariffe relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata» (2277) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Jannone e Raisi.
La proposta di legge BARBIERI: «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia» (2291) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pagano.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VI Commissione (Finanze):
BIANCONI ed altri: «Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di esenzione delle pensioni privilegiate dall'imposta sul reddito» (2192) Parere delle Commissioni I, IV, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).
IX Commissione (Trasporti):
CECCUZZI ed altri: «Nuove disposizioni in materia di autocaravan» (694) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
FUGATTI ed altri: «Modifiche agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per assicurare la regolarità contributiva e previdenziale nell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche» (2210) Parere delle Commissioni I, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
PICIERNO ed altri: «Istituzione del premio annuale "Angeli del Fango-Premio nazionale ai giovani volontari"» (2141) Parere delle Commissioni I, V e VII.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
MINNITI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni per il soggiorno e l'integrazione degli stranieri nonché per il contrasto del favoreggiamento e dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (2249) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 3 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (SOGEI Spa), per gli esercizi 2006 e 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 84).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 3 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 85).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 3 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al medesimo Ministero entro il 15 marzo 2009.

Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo dì quindici risoluzioni approvate nella sessione dal 18 al 19 febbraio 2009, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sull'aiuto umanitario alla Striscia di Gaza (doc. XII, n. 249) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul tema: «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'Unione europea» (doc. XII, n. 250) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (doc. XII, n. 251) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sull'economia sociale (doc. XII, n. 252) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla salute mentale (doc. XII, n. 253) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sul seguito dato ai piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica: una prima valutazione (doc. XII, n. 254) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla ricerca applicata nel campo della politica comune della pesca (doc. XII, n. 255) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione sull'azione comunitaria riguardante la caccia alle balene (doc. XII, n. 256) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIII (Agricoltura);
risoluzione sulla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (doc. XII, n. 257) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul presunto utilizzo di Paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (doc. XII, n. 258) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla relazione annuale 2007 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della sezione G, punto 43, dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (doc. XII, n. 259) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (doc. XII, n. 260) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
risoluzione sul ruolo della NATO nell'architettura di sicurezza dell'Unione europea (coc. XII, n. 261) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
risoluzione sul processo di Barcellona: unione per il Mediterraneo (doc. XII, n. 262) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla revisione dello «strumento della politica europea di vicinato e partenariato» (doc. XII, n. 263) - alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel periodo tra il 9 febbraio e il 25 marzo 2009, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dai seguenti soggetti:
Cinecittà Holding Spa;
Scuola elementare «Ernesto Chiovini» di Roma.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE, NONCHÉ IN TEMA DI ATTI PERSECUTORI (A.C. 2232-A)

AC 2232-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 2232-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni;

All'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento del conto capitale con le seguenti: della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale;

All'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di modificare la Tabella 1 prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge riducendo opportunamente l'utilizzo nell'anno 2010 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, eventualmente utilizzando altri accantonamenti del medesimo fondo speciale che presentino adeguate disponibilità.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (ad eccezione dell'emendamento 6.500 e degli articoli aggiuntivi 6.050, 6.0500, 6.0501, 12.013 e 12.0600, sui quali la Commissione si riserva di esprimersi):

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.301, 4.300, 4.301, 6.9, 6.100, 6.304, 9.3 e sugli articoli aggiuntivi 12.03, 12.04, 12.06, 12.08, 12.010, 12.030, 12.051, 12.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.4, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo le parole: al tribunale aggiungere le seguenti: che vi provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 12.011, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo la parola: programmano aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 12.012, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 1, capoverso Art. 24-ter, comma 1, dopo la parola: promuovono, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, sul subemendamento 0.3.600.1 e sull'emendamento 3.600.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.500, sugli articoli aggiuntivi 6.050 e 12.013 e sul subemendamento 0.3.600.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 6.0500 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.103.119 per l'anno 2009 e di euro 2.510.045 a decorrere dall'anno 2010, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

NULLA OSTA

sulle proposte emendative 6.600, 6.0501, 12.0600, 0. 3. 600. 2, 0. 3. 600. 4 e 0. 6. 0500. 4.

A.C. 2232-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».

Art. 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Art. 5.
(Esecuzione dell'espulsione).

1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

Art. 7.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.
(Ammonimento).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

«Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori).

1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.
(Numero verde).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella 1
(prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera
a))

2009 2010 2011
Ministero dell'economia e delle finanze 5.598.000 3.403.000 2.872.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 25.600.000 30.029.000 19.729.000
Ministero della giustizia 659.000 679.000
Ministero degli affari esteri 2.386.000 26.455.000 20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 361.000 2.417.000 2.016.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16.000 521.000 434.000
Ministero per i beni e le attività culturali 380.000 1.971.000 1.643.000
Totale 35.000.000 64.796.000 48.014.000

Tabella 2
(prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera
b))

2010
Ministero dell'economia e delle finanze 500.000
Ministero degli affari esteri 3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali 80.000
Totale 3.580.000

A.C. 2232-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 1:
alla lettera
a), dopo le parole: «all'articolo 275, comma 3,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,» e le parole: «600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «e 600-quinquies»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, purché risulti esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate"».

All'articolo 6:
al comma 2, le parole:
«100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il Governo rende comunicazione ai competenti organi parlamentari sullo schema del decreto di cui al comma 6».

A.C. 2232-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ART. 1.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in occasione della commissione di con le seguenti: nell'atto di commettere.
1. 12. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: 609-octies aggiungere le seguenti: e 612-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 13. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis con le seguenti: nell'atto di commettere il delitto previsto dall'articolo 612-bis.
1. 3. Contento.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dall'autore con le seguenti: in occasione della commissione.
1. 301. Cavallaro, Ciriello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nei confronti della stessa persona offesa.
1. 300. Ciriello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 157, ultimo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché quelli di cui all'articolo 609-quater».
1. 302. Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il delitto non è soggetto a prescrizione».
1. 303. Maurizio Turco.

ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
* 2. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
* 2. 8. Di Pietro.

All'emendamento 2.600 della Commissione, sostituire le parole: ricorrano le con le seguenti: sia accertata l'esistenza delle.
0. 2. 600. 3.Giachetti.

All'emendamento 2.600 della Commissione, sostituire la parola: ricorrano con le seguenti: siano applicate.
0. 2. 600. 2.Giachetti.

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: purché risulti esclusa l'applicazione delle con le seguenti: salvo che ricorrano le.
2. 600.La Commissione.

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: esclusa l'applicazione con le seguenti: l'insussistenza.
2. 300. Contento.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) all'articolo 303, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui ai commi 1 e 4 sono ridotti alla metà».
2. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: escluso il caso previsto dal terzo comma, aggiungere le seguenti: delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater.
2. 9. Vietti, Rao.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
2. 7. Di Biagio.

ART. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sopprimerlo.
3. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Rossomando.

Subemendamenti all'emendamento 3.600 della Commissione

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:
«1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, numero 5), i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno da uno dei centri di osservazione di cui all'articolo 63».
0. 3. 600. 2. Tenaglia.

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire il capoverso
1-quater con il seguente:
«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a scongiurare il rischio di recidiva.»
aggiungere la seguente parte consequenziale: Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di reclutamento del personale da destinare alle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) l'obbligo, per le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e dei vincoli previsti ai fini del contenimento delle spese di personale, di avvalersi, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati, dando priorità ai vincitori del concorso che per primo ha avuto conclusione tra quelli conclusisi anteriormente alla data del 15 marzo 2008, a decorrere dal giorno di effettiva assunzione».
0. 3. 600. 3. Ferranti, Schirru, Samperi, Rao.

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.

Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a scongiurare il rischio di recidiva.»
0. 3. 600. 4. Ferranti

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo la parola: 609-bis aggiungere le seguenti: 609-ter e.
0. 3. 600. 600.(nuova formulazione)La Commissione.

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale salvo che risultino applicate le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
0. 3. 600. 1. Contento.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).- 1. All'articolo 4-bis della legge 256 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1, 609-octies solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80.»;
b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter».
3. 600. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui al primo periodo sono altresì esclusi nei casi di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, e 609-octies
3. 2. Di Pietro, Palomba.

ART. 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Sopprimerlo.
4. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e 609-octies con le seguenti:, 609-octies e 612-bis.
4. 300. Gianni Farina.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto con le seguenti: qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1.
4. 3. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La persona offesa dal reato di cui all'articolo 612-bis può essere ammessa al patrocinio qualora sia titolare di un reddito non superiore alla metà di quello di cui al comma 1.
4. 301. Concia, Lo Moro.

ART. 5.
(Esecuzione dell'espulsione).

Sopprimerlo.
* 5. 7. Vietti, Rao.

Sopprimerlo.
* 5. 9. Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Minniti, Ferranti, Amici, Tenaglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano.
5. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano.
5. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o di ritardi con le seguente: nonché di ritardi.
5. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al giudice di pace con le seguenti: al tribunale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «al giudice di pace territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente».
2-ter. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «giudice», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «tribunale». Al comma 5 del citato articolo 14, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente «tribunale».
5. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, sostituire le parole:
centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
5. 8. Vietti, Rao.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive.
5. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: e purché siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,
5. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.
5. 300. Zaccaria.

ART. 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).

Al comma 1, sostituire le parole da: al comma 22 fino alla fine del comma con le seguenti: il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni.
6. 9. Vietti, Rao.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il numero «62» è sostituito dal seguente: «63».
6. 501. Governo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. Al fine di garantire la massima tempestività nelle immissioni in ruolo, l'intero contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, di cui al comma 22, è tratto dai volontari delle Forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare».
6. 15. Villecco Calipari, Rugghia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le autorizzazioni alle assunzioni relative alla Polizia di Stato devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione, nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori dei concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, rispettivamente con decreti del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 1o febbraio 2005, del 6 febbraio 2006 e del 12 febbraio 2007, pubblicati nei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'interno.
6. 100. D'Ippolito Vitale.

Al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni.
6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.
6. 600. (già 6. 0600) La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui al comma 2 sono assegnati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2009, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6. 304. Golfo, Mistrello Destro, Della Vedova, Milanato, D'Ippolito Vitale, Beccalossi, De Camillis, Polidori, Livia Turco, Murer, Barbato, Bertolini, Anna Teresa Formisano, Bernardini, Sbai, Bernini, Nirenstein, Boniver, Saltamartini.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Soro, Franceschini, Sereni, Bressa, Minniti, Ferranti, Amici, Tenaglia.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 7. Vietti, Rao.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
6. 20. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

Al comma 3, sostituire le parole: tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato con le seguenti: apolitiche e apartitiche tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali e ai servizi sociali comunali.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: costituite con statuto pubblico.
6. 4. Mantini, Rao.

Al comma 3, dopo le parole: associazioni tra aggiungere le seguenti:, o cooperative per la sicurezza composte da,
6. 5. Di Biagio.

Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.
6. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività svolta è definita come collaborazione attiva con le istituzioni.
6. 6. Ascierto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.
4-ter. Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma 4.
6. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
6. 302. Naccarato.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 6 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei dieci giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di dieci giorni.
6. 200. Contento, Costa.

Sopprimere i commi 7 e 8.
6. 8. Vietti, Rao.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. All'articolo 162, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da ventimila euro a centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ottomila euro a centomila euro».
8-ter. Con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, nonché per quelle commesse durante la vigenza dello stesso e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applica la disposizione più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.
6. 500. Governo.
(Inammissibile)

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6. 0500. del Governo

All'articolo aggiuntivo 6. 0500. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 6. 0500. 1. Di Pietro, Palomba.

All'articolo aggiuntivo 6. 0500. del Governo, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.
0. 6. 0500. 2. Di Pietro, Palomba.

All'articolo aggiuntivo 6. 0500. del Governo, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: con il trasferimento d'ufficio dei magistrati fino alla fine del capoverso con le seguenti:, anche in deroga al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, all'assegnazione d'ufficio dei magistrati ordinari al termine del tirocinio.
0. 6. 0500. 3. Di Pietro, Palomba.

All'articolo aggiuntivo 6. 0500. del Governo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la copertura delle sedi dichiarate disagiate non opera il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
0. 6. 0500. 4. Ferranti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133). - 1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta»;
2) al comma 4, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;
b) all'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all' interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia»;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione»;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.861.633 per l'anno 2009 e di euro 2.510.045 a decorrere dall'anno 2010, cui si provvede a valere delle risorse del Ministero della giustizia iscritte nel Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
6. 0500. Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
6. 0501. Governo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato). - 1. Al fine di rafforzare la tutela e la sicurezza del settore agroalimentare, nonché potenziare l'attività operativa territoriale del Corpo forestale dello Stato volta al contrasto alla contraffazione, alla sicurezza e all'ordine pubblico in generale, è ravvisata la impellente necessità di sopperire all'organico del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e dalle norme in materia di pubblici concorsi, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, dopo il 1o luglio 2009, con procedura d'urgenza e previo accertata idoneità psico-fisica, ad avviare al corso di formazione iniziale biennale riservato al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato tutti i 240 idonei alle prove pre-selettive del concorso per 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 5 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2004, il cui elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4o serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 21 luglio 2006.
2. L'onere complessivo, comprensivo di oneri previdenziali ed Irap, è pari ad euro 5.789.389,2 per l'anno 2009, euro 11.578.776 per l'anno 2010 ed euro 11.758.232,4 a regime a decorrere dall'anno 2011.
3. All'onere di cui al comma 2, per la parte eccedente i 119 posti già autorizzati dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, si provvede, quanto ad euro 2.918.817 per l'anno 2009 ed euro 11.578.776 per l'anno 2010, con le risorse di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, comma 346, e, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 050. Laboccetta.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

ART. 7.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sopprimere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.
7. 300. Vaccaro, Ferranti, Rossomando.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sostituire le parole da: cagionare un perdurante fino a: al medesimo con le seguenti: ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé.
7. 1. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sostituire le parole: al medesimo con le seguenti: a sé.
7. 302. Bordo, Ciriello, Melis.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, dopo le parole: dal coniuge aggiungere le seguenti: anche se.
7. 303. Capano.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, sopprimere la parola: legalmente.
7. 304. Quartiani, Ferranti.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da: legalmente fino a: persona offesa con le seguenti: separato o divorziato.
7. 2. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La querela proposta è irrevocabile.
7. 301. Ferranti.

ART. 8.
(Ammonimento).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,.
8. 1. Vietti, Rao.

Sopprimere il comma 3.
8. 2. Vietti, Rao.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per fatti commessi nei confronti della persona offesa.
8. 300. Giachetti, Ferranti.

ART. 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
9. 2. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
9. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera
d) con la seguente:
d) all'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili) - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.»
9. 3. Ferranti.

ART. 12.
(Numero verde).

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, nonché dei comportamenti discriminatori fondati sulle condizioni personali anche di disagio psico-fisico, sull'identità di genere e sugli orientamenti sessuali.
12. 011. Melis.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, è aggiunto il seguente:
Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.
3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
12. 012. Tidei, Ferranti, Pollastrini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere). - 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della Conferenza Stato-regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.
2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma 1 hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne ed ai minori vittime di violenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
12. 013. Livia Turco, Ferranti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Principi e strumenti nel sistema sanitario). - 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale e 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».
12. 030. Bossa, Tenaglia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Protocolli d'intesa) - 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza).
2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;
b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
c) la formazione degli operatori del settore;
d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
12. 03. Ferranti, Ghizzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Nel titolo II del libro II del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini del della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale e del fenomeno della violenza contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura, con cadenza almeno biennale, lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».
12. 04. Cuperlo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
12. 05. Pollastrini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Sistema previdenziale). - 1. A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 612-bis, del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.
12. 06. Samperi, Ferranti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione). - 1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.
3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
12. 08. Murer, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Istituzione di servizi anti-stalking) - 1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:
a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori;
b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.
3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori.
12. 010. Samperi, Codurelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. -1. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità di analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi.
2. Le istituzioni scolastiche sono tenute a verificare che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.
12. 051. Concia.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione, sostituire le parole:, anche ad ordinamento civile fino alla fine dell'articolo aggiuntivo, con le seguenti: e delle Forze armate che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.
0. 12. 0600. 600.La Commissione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
12. 0600. La Commissione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. (Società pubbliche). - 1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 50 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente non possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;
b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;
c) dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:
«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;
d) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:
«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;
f) dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».
12. 052. Cassinelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
* 12. 02. Abrignani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
* 12. 0601. La Commissione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
* 12. 0601.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109) - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relative ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
12. 050. Lo Presti, Cassinelli, Papa, Torrisi.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento del conto capitale con le seguenti: della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale.
13. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).