XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di mercoledì 8 aprile 2009

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:

La VII Commissione,
premesso che:
le scuole sono in una situazione di grandissima difficoltà finanziaria che sta per determinare la paralisi dell'attività didattica. In particolare, la mancanza di liquidità impedisce il pagamento dei supplenti, che hanno prestato servizio o che sono attualmente impegnati, e pertanto ostacola la nomina dei sostituti dei docenti assenti; tale sofferenza, altresì, impedisce a molti istituti di saldare le spese per appalti di pulizia e per forniture di materiale didattico, così come di acquistare prodotti di igiene e pulizia dei locali;
tale sofferenza finanziaria originata prevalentemente dai tagli e sottofinanziamenti relativi alle leggi finanziarie varate nel periodo 2002-2006, per cui gli istituti sono stati costretti ad assumere impegni di spesa per garantire il funzionamento delle scuole in assenza di accertamenti corrispondenti. La situazione di squilibrio tra entrate previste e spese si è aggravata anche a fronte degli aumentati orari derivanti da modifiche contrattuali intervenute nell'anno 2003, riguardanti il pagamento delle supplenze temporanee a copertura di insegnanti in astensione obbligatoria per maternità, nonché per l'ampliarsi dei diritti per congedi parentali previsti dalla legge n. 53 del 2000. Le continue riduzioni dei fondi hanno costretto le scuole a coprire le spese fisse e incomprimibili, con tutto l'avanzo di amministrazione e ogni altra entrata utile, e a cumulare una massa molto consistente di crediti (residui attivi), che nel lungo periodo rischiano di diventare inesigibili. Un monitoraggio svolto nel 2007 ha conteggiato oltre un miliardo di euro di residui attivi accumulati nel periodo 2002-2006 dalle istituzioni scolastiche per far fronte a spese indifferibili, quali supplenze, esami di Stato e utenze;
per invertire la tendenza di sofferenza delle scuole, nella XV legislatura il Governo ha assunto iniziative di carattere straordinario, quali il recupero di fondi giacenti sulle contabilità speciali, e provvedimenti strutturali, l'esenzione del pagamento della tarsu, il pagamento a carico del ministero delle supplenze per maternità ed il reperimento delle risorse per il pagamento delle commissioni per gli esami di Stato, anche per gli anni precedenti. Questi provvedimenti, insieme unitamente allo stanziamento di risorse aggiuntive di cui 180 milioni di euro destinati al finanziamento delle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, hanno riportato per l'anno 2007 il rapporto tra fabbisogno e finanziamenti reali in una situazione di sostanziale equilibrio. Complessivamente tali iniziative hanno permesso la copertura di circa il cinquanta per cento dei residui attivi vantati dalle scuole;
purtroppo attualmente sembra si stiano costituendo le premesse per ricreare la situazione determinatasi nel periodo 2002-2006: infatti, nel corso del 2008 le istituzioni scolastiche hanno rilevato un rallentamento delle erogazioni di cassa, vale a dire dei trasferimenti di finanziamenti dallo Stato, che fanno temere il ricrearsi di condizione di squilibrio significativo tra previsioni di entrate e le spese effettive per supplenze, ore eccedenti, esami di Stato e funzionamento. Tale scostamento andrebbe a sommarsi ai residui attivi già accumulati dal 2002 al 2006 e non ancora saldati;
negli ultimi tempi, ad aggravare la situazione di sofferenza finanziaria incidono le spese che le scuole devono affrontare:
a) per le visite fiscali che il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha reso obbligatorie anche per un solo giorno di assenza (in media una visita costa dai 36 ai 50 euro). Detta situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che, per la riscossione delle parcelle delle visite

fiscali già eseguite, numerose Asl hanno avviato la procedura esecutiva nei confronti delle istituzioni scolastiche che non hanno potuto procedere al pagamento per mancanza di fondi e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5690 del 14 novembre 2008, che ha reso definitiva una sentenza del TAR Toscana che sancisce l'obbligo per le amministrazioni di pagare le visite fiscali alle Asl;
b) per la predisposizione dei corsi di recupero dei debiti formativi degli alunni che le scuole di istruzione secondaria di secondo grado devono attivare ai sensi del decreto ministeriale 3 ottobre 2008, n. 80, i cui finanziamenti sono stati drasticamente ridotti per l'anno 2009;
c) per le spese di funzionamento, i cui finanziamenti non risulta che siano stati ancora assegnati rendendo così sostanzialmente impossibile la predisposizione dei bilanci 2009 da parte delle singole istituzioni scolastiche e della programmazione delle attività del piano dell'offerta formativa per il prossimo anno scolastico;
a fronte di un credito complessivo vantato attualmente dalle scuole di 560 milioni di euro, il Governo ha dato, per ora una risposta ancora insufficiente, stanziando nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, solo 200 milioni di euro;
appare necessario, pertanto, affrontare, in tempi brevi, la problematica nel suo complesso al fine di evitare:
a) contenziosi tra gli istituti scolastici e i supplenti in servizio (non potendosi configurare l'ipotesi di personale assunto regolarmente che poi non venga retribuito);
b) interruzioni dell'attività didattica per mancate nomine di supplenti e, di conseguenza, l'impossibilità, per gli studenti, di esercitare il diritto allo studio ed in modo che venga risolta una situazione che sta determinando gravissime difficoltà di funzionamento per le istituzioni scolastiche stesse, tanto da compromettere sia il regolare svolgimento delle attività didattiche stesse, impedendo, di fatto, la realizzazione del dettato costituzionale, che garantisce l'esercizio del diritto all'istruzione, sia l'immagine della scuola di fronte alle famiglie ed all'opinione pubblica;
c) mancato o parziale pagamento dei docenti che hanno fatto parte delle commissioni per gli esami di Stato;
d) situazioni debitorie pregresse delle scuole nei confronti dei comuni per mancato pagamento della tarsu e nei confronti di chi ha svolto le attività surrogatorie professionalizzanti;
e) mancato pagamento delle utenze e del materiale di facile consumo,

impegna il Governo:

a predisporre un piano pluriennale utile a reperire, iniziando sin nell'ambito della prossima legge di assestamento di bilancio, le risorse necessarie al fine di consentire alle istituzioni scolastiche la regolarizzazione dei bilanci mediante la reale riscossione dei crediti sopra descritti ed il pagamento dei debiti non ancora saldati, dopo aver disposto l'accertamento effettivo e formale dei pregressi residui attivi degli anni dal 2002 al 2008;
a intraprendere ogni utile iniziativa atta a porre a carico delle Direzioni provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento relativo alle supplenze del personale assente, così dette «brevi», superiori ai 15 giorni e le spese obbligatorie relative agli oneri relativi agli appalti delle imprese di pulizie degli istituti scolastici e agli esami di maturità, al fine di alleggerire le scuole di un notevole onere economico e burocratico amministrativo che di fatto rallenta ed appesantisce il regolare svolgimento delle preminenti attività didattico educative proprie delle Istituzioni Scolastiche;
a risolvere la difficile situazione che le scuole si stanno trovando ad affrontare per l'assenza dei finanziamenti destinati al pagamento relativo all'adempimento delle

visite fiscali che obbligatoriamente debbono essere disposte per il personale assente anche per un solo giorno;
a liquidare le risorse finanziarie necessarie all'avvio di corsi di recupero dei debiti formativi degli alunni, ai sensi del decreto ministeriale n. 80 del 2007, per l'anno scolastico 2008/2009, oltre che a predisporre l'assegnazione relativa alle spese di funzionamento per l'anno 2009.
(7-00145)
«De Pasquale, Ghizzoni, Granata, Goisis, Capitanio Santolini, Zazzera, Centemero, Rivolta, Antonino Russo, Coscia, Rossa, Siragusa, Sarubbi, De Biasi, De Torre, Levi, Pes».

La IX Commissione,
premesso che:
l'efficienza nel sistema dei trasporti è requisito fondamentale per assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità anche tramite la difesa della continuità territoriale, ossia della possibilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale con pari opportunità, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative favorevoli;
considerate le peculiarità geografiche del territorio italiano, grosse difficoltà nel sistema dei trasporti si registrano nei collegamenti tra Sicilia e Calabria data l'inadeguatezza della rete esistente;
nell'area geografica dello Stretto di Messina operano costantemente lavoratori, professionisti e studenti universitari e si registra un fenomeno di pendolarismo che raggiunge una media di quasi 10.000 viaggi di andata e ritorno al giorno: le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni costituiscono, infatti, un sistema sostanzialmente conurbato che sollecita l'integrazione funzionale di un complesso di servizi relativi al settore sociale, commerciale ed imprenditoriale, all'offerta culturale e formativa, ai poli sanitari ed amministrativi, agli spazi aggregativi;
nonostante le sopraccitate esigenze delle comunità locali e del comparto economico e produttivo di riferimento non sussiste attualmente una rete adeguata di collegamenti né a livello organizzativo per il numero e le caratteristiche dei servizi di trasporto né sul piano tariffario: il servizio veloce passeggeri nella tratta Messina-Reggio Calabria si caratterizza, infatti, per cronica inefficienza con notevoli disagi all'utenza;
allo scopo di garantire i suddetti diritti alla mobilità e alla continuità ed anche al fine accrescere il valore strategico che i collegamenti tra le due sponde rivestono in termini di opportunità di crescita economica del territorio di riferimento si rende necessario un intervento statale per creare un'offerta efficiente e vantaggiosa per i cittadini anche e soprattutto laddove il servizio genera delle perdite economiche di difficile sostenibilità per gli operatori privati proprio come nella gestione dei collegamenti nell'area dello stretto di Messina;
l'articolo 73 del Trattato CE che costituisce la base normativa di riferimento in materia di obblighi di servizio pubblico, sancisce la compatibilità degli aiuti di Stato corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti la nozione di pubblico servizio e più precisamente, l'articolo 14 del regolamento CEE 1191/69, e successive modificazioni, in materia di obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti, definisce il contratto di servizio pubblico come un «contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti»;
il servizio veloce passeggeri sulla tratta Messina-Reggio Calabria non è stato disciplinato dal contratto di servizio pubblico 2004/2005 definito tra Trenitalia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predisposto al fine di regolare i rapporti relativi ai servizi ferroviari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

il predetto servizio passeggeri, pur interessando Regioni diverse e, dunque, integrando un cabotaggio d'interesse nazionale, necessita nondimeno di una regolamentazione che garantisca ai «pendolari dello Stretto» i medesimi requisiti di servizio pubblico propri dei trasporti di dimensione locale che secondo quanto sancito all'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 consistono in servizi minimi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini definiti tendendo conto proprio del «pendolarismo scolastico e lavorativo»;
proprio al fine di garantire la mobilità marittima tra Messina e Reggio Calabria ed in particolare per offrire una risposta alle esigenze delle centinaia di pendolari che ogni giorno attraversano lo stretto per ragioni lavorative, di studio, sociali, culturali e relazionali il Ministero dei trasporti aveva indetto nel luglio 2008 una gara per l'assegnazione della cosiddetta Metropolitana del Mare tra Messina, Villa San Giovanni, Papardo e Reggio Calabria aggiudicata il 6 novembre scorso dalla cordata formata da RFI-Ustica Lines;
il bando, realizzato dal Ministero, prevede l'attivazione di un servizio circolare di trasporto marittimo nello Stretto con fermate al Porto di Messina, Papardo, Villa San Giovanni, Reggio Calabria, per garantire un collegamento continuo tra i tre comuni ed anche tra la zona di Papardo e il porto di Messina ed un servizio di collegamento diretto tra il suddetto porto e l'aeroporto di Reggio Calabria;
il sistema metropolitano dei trasporti nell'area dello stretto di Messina dovrebbe portare al conseguimento dell'obiettivo della diminuzione dei tempi di percorrenza per avvicinare le aree che si vogliono congiungere ed invece secondo le previsioni sul servizio - che attualmente non risulta essere ancora attivo - i mezzi impiegherebbero un tempo eccessivo per effettuare le suddette fermate contro gli attuali 35 minuti per il collegamento in aliscafo Reggio Calabria-Messina;
inoltre secondo un calcolo che considera i suddetti tempi di percorrenza ed il numero di mezzi a disposizione che dovranno essere almeno cinque, in base a quanto previsto dal bando, mediamente nell'arco di una giornata tra una partenza e l'altra potrebbe trascorrere più di un'ora,

impegna il Governo

a procedere ad una verifica sull'efficienza del servizio circolare di trasporto marittimo veloce passeggeri nello Stretto di Messina così come previsto dal bando di gara ed in particolare a rivedere le modalità del servizio con riferimento al tragitto e alle tariffe per i pendolari al fine di garantire l'erogazione di un servizio atto al soddisfacimento delle esigenze di mobilità dei cittadini.
(7-00143)«Garofalo».

La X Commissione,
premesso che:
la comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno scorso, «Una corsia preferenziale per la piccola impresa», meglio nota come Small Business Act, riveste la massima importanza per le politiche di sostegno alle piccole e medie imprese le quali, oltre a rappresentare la parte prevalente delle imprese attive in Europa, garantiscono l'occupazione a 65 milioni di persone e producono oltre la metà del PIL dell'Unione europea;
la comunicazione riveste particolare interesse per il nostro Paese, considerato che il fenomeno delle piccole e medie imprese è particolarmente diffuso in Italia, costituendo la vera ossatura del tessuto produttivo nazionale;
la comunicazione merita apprezzamento anche per la sua tempestività, considerato che l'attuale congiuntura, contrassegnata dal peggioramento della crisi economica e finanziaria, può comportare difficoltà particolarmente gravi per le

imprese di più limitata dimensione, maggiormente esposte al rischio di una contrazione del credito e degli ordinativi per la riduzione della domanda;
le piccole e medie imprese italiane hanno dimostrato una grande capacità di adattamento all'evoluzione dei mercati internazionali, attraverso la flessibilità che le contraddistingue, la ricerca di moduli organizzativi originali, a partire dalla costituzione di distretti, e la capacità di farsi promotrici di tecniche e processi innovativi. Più significativi progressi potrebbero essere conseguiti in presenza di politiche attive di sostegno alla ricerca e all'innovazione e di penetrazione nei mercati stranieri;
lo Small Business Act si propone di ricondurre ad una logica coerente ed organica i vari interventi a favore delle PMI;
la comunicazione risponde, inoltre, al criterio della sussidiarietà che implica il ricorso all'intervento delle istituzioni europee soltanto quando il livello nazionale non risulta adeguato o sufficiente allo scopo. Sulla base di questo criterio, vengono, infatti, distinti i compiti spettanti agli Stati membri da quelli che invece investono direttamente la competenza dell'Unione europea;
le indicazioni contenute nella comunicazione, per quanto concerne i compiti che vengono affidati alla competenza degli Stati membri, offrono al nostro legislatore l'occasione per aggiornare, ove necessario, la disciplina vigente, particolarmente frastagliata e spesso anche contraddittoria, in particolare per i dieci principi fondamentali intorno ai quali vengono organizzate le iniziative da adottare, che possono essere così sintetizzati:
I) dar vita ad un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;
II) far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;
III) formulare regole conformi al principio «Pensare anzitutto in piccolo»;
IV) rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;
V) adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;
VI) agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;
VII) aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal Mercato unico;
VIII) promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;
IX) permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;
X) incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati;
infine, in data 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una ulteriore risoluzione sullo «Small Business Act» per l'Europa in cui, nel rammaricarsi della natura non giuridicamente vincolante tale atto, afferma di nuovo esplicitamente la necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale e regionale e si esorta il Consiglio e la Commissione europea a garantire la loro corretta applicazione,

impegna il Governo:

a contribuire fattivamente, a livello europeo, alla traduzione in puntuali proposte, anche legislative, delle indicazioni contenute nella comunicazione;
ad assumere, sul piano interno, tutte le iniziative necessarie per conseguire concretamente gli obiettivi demandati dalla

comunicazione stessa alla responsabilità degli Stati membri, con particolare riguardo a:
a) l'esigenza di migliorare il raccordo tra sistema dell'istruzione e sistema delle imprese, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici e universitari, con particolare riferimento alla creazione d'impresa, e la collaborazione tra università e imprese per la valorizzazione in termini di innovazione del patrimonio di conoscenza presente nelle università italiane;
b) il proseguimento deciso del percorso della semplificazione amministrativa (impresa in un giorno), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'avvio di nuove imprese giovanili e femminili;
c) le misure atte a garantire la continuità del credito alle PMI, anche attraverso il supporto ai confidi, e il saldo dei pagamenti e dei rimborsi da parte della pubblica amministrazione e dello Stato entro trenta giorni, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie per mettere in rete imprese, banche e pubblica amministrazione;
d) la revisione della normativa in materia di fallimento e delle procedure concorsuali per le PMI, al fine di garantire la riduzione ad un anno della durata temporale dei procedimenti affinché imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;
e) l'introduzione, ove possibile, di quote riservate alle PMI negli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, nonché la facilitazione della disponibilità, da parte delle piccole e medie imprese, di informazioni per quanto concerne gli appalti da parte di amministrazioni pubbliche, attraverso tutti gli strumenti utili ad aumentare la trasparenza, ivi compresa l'istituzione di appositi portali elettronici;
f) l'introduzione di forme fortemente semplificate ed automatiche per l'accesso delle PMI ai sistemi di incentivi pubblici, soprattutto attraverso la leva fiscale;
g) l'introduzione di un sistema fiscale premiante le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano;
h) l'introduzione di misure atte a garantire, attraverso l'introduzione di un criterio automatico, il recupero di crediti liquidi, certi ed esigibili vantati nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa o ad altri enti pubblici;
i) a valutare la possibilità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'Agenzia per le micro e piccole imprese con il compito di elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di 50 dipendenti e di predisporre un rapporto annuale sulla micro e piccola impresa da trasmettere al Parlamento.
(7-00144) «Vignali».

TESTO AGGIORNATO AL 21 APRILE 2009

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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

PORTA, BUCCHINO, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI e NARDUCCI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da circa 20 anni è stato attivo un servizio di grande importanza per i contatti

con l'America Latina, consistente in un giornale radio in lingua italiana, spagnola e portoghese che veniva offerto gratuitamente alle più importanti emittenti dei paesi di quel continente;
per il Brasile il servizio in lingua locale era trasmesso a Brasilia FM e Bandeirante che raggiungevano milioni di ascoltatori attraverso le loro ripetitrici;
il costo complessivo di tale servizio in tre lingue comprensivo di traduzione e spicheraggio ammontava a circa 23.000,00 euro per un anno, una somma molto contenuta rispetto al vantaggio di avere una capillare diffusione di notizie italiane in una platea molto ampia;
a partire dagli ultimi giorni di marzo 2009, a causa dei tagli strutturali che hanno colpito in generale il sistema pubblico di comunicazione e, in particolare, Rai Italia, la direzione di questa emittente ha deciso di eliminare tale servizio e di sostituirlo con un notiziario nella sola lingua spagnola scaricabile attraverso un sito web della Rai;
questa decisione penalizza in particolare un paese grande, emergente e dinamico come il Brasile, verso il quale l'Italia ha interessi di collaborazione evidenti e consolidati e nel quale il notiziario sarà trasmesso in portoghese solo a seguito di una diretta e onerosa traduzione dallo spagnolo -:
se non intenda manifestare una valutazione di inopportunità della soluzione adottata e di chiedere alla Direzione di Rai Italia una più approfondita considerazione sul modo come operare i risparmi indotti dalla riduzione dei finanziamenti ad essa destinati.
(4-02784)

GRIMOLDI, SALVINI, VOLPI e PINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
le risorse del servizio civile nazionale non risultano essere distribuite equamente sul territorio nazionale;
si riscontra, invece, un netto sbilanciamento della presenza di volontari del servizio civile nelle Regioni meridionali del Paese, presumibilmente a causa delle scelte strategiche operate in tale direzione da alcune grandi realtà associative che beneficiano del personale del servizio;
tale circostanza preclude di fatto a parte cospicua dei giovani del Nord la possibilità di usufruire di un'importante opportunità formativa, a dispetto del notevole contributo economico dato dalle Regioni settentrionali al finanziamento del Servizio civile nazionale, che è pari al 59 per cento del totale -:
quale sia l'opinione del Governo in merito ai fatti generalizzati nella premessa e sulle misure da adottare per correggere questo squilibrio territoriale nella distribuzione dei giovani volontari del servizio civile.
(4-02785)

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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:

BRATTI e MARIANI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 30 del 2009, recepimento della direttiva europea per la tutela delle acque sotterranee. Nel documento è presente una tabella, allegato 3, dal titolo: elenco indicativo delle sostanze pericolose che riporta diversi analiti e le rispettive concentrazioni soglia;
in questa tabella non compare una sostanza, considerata pericolosa, il MTBE (metil terz-butil etere) contaminante derivato delle benzine e che si trova sempre nelle aree che hanno ospitato distributori e che oggi sono oggetto di bonifica;

nell'Atto 56, schema di decreto legislativo recante il recepimento della Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e del deterioramento sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, nell'allegato 3 tale sostanza era presente e normata -:
se corrisponda al vero che le tabelle dell'allegato 2 siano state modificate all'insaputa della Commissione VIII che tra l'altro aveva espresso un parere favorevole al recepimento della direttiva;
se, così fosse, perché l'MTBE, sia stato tolto dall'elenco delle sostanze pericolose da normare e, in questo caso, se non consideri una palese irregolarità tale procedura.
(5-01286)

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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CASSINELLI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
l'Assemblea nazionale francese ha recentemente approvato un progetto di legge avente ad oggetto il contrasto alla pirateria on-line, che prevede, in caso di inadempimento a preventive richieste di interruzione dell'attività illecita, la cessazione della fornitura del servizio di connettività internet al soggetto violante;
il 24 settembre 2008 il Parlamento europeo, ad enorme maggioranza, ha approvato un emendamento secondo cui «nessuna restrizione può essere imposta ai diritti fondamentali e alle libertà degli utenti finali, se non previa decisione dell'autorità giudiziaria, con particolare riferimento all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla libertà di espressione ed informazione, salvi i casi in cui sia minacciata la pubblica sicurezza (...)»;
la decisione dell'Assemblea nazionale francese è evidentemente in netto contrasto con l'emendamento approvato dal Parlamento europeo, poiché non prevede che sia l'autorità giudiziaria a disporre la cessazione della fornitura del servizio di connettività internet, ma al contrario consente che il servizio sia interrotto «d'ufficio»;
notizie di stampa riferiscono che, dopo la sigla di un accordo bilaterale con il Ministro francese della cultura, Madame Christine Albanel, il Ministro per i beni e le attività culturali avrebbe dichiarato che l'Italia adotterà la normativa francese per il contrasto alla pirateria on-line -:
se corrisponda al vero che sia intenzione del Governo disciplinare un contesto complesso e delicato come la pirateria in rete adottando un impianto normativo che contrasta decisamente con una precedente decisione del Parlamento europeo ed appare difficilmente conciliabile con taluni inviolabili diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dal codice in materia di protezione dei dati personali.
(5-01284)

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il mantenimento, la cura, il restauro di un gran numero di beni culturali in Italia è di fatto anche affidato a provetti artigiani che - spesso in una ininterrotta tradizione di generazioni - applicano la loro arte sia nella produzione di nuovi beni che, appunto, nel restauro di quelli antichi;
negli ultimi anni il sistema scolastico ha prodotto nuove figure professionali, anche di ottima qualità, ma chi opera magari da decenni in settori specifici non ha a suo tempo conseguito particolari

titoli scolastici basando le proprie capacità tecniche e professionali grazie ad un lungo praticantato e all'acquisita esperienza;
è evidente come - a seconda del settore in cui si opera - titoli di studio e/o esperienza risultano indispensabili per una professione di qualità non potendo certo escludere che provetti operatori - anche per ragioni anagrafiche - siano però senza particolari titoli di studio e certo non possono acquisirli in età matura;
sarebbe in emanazione il Codice dei beni culturali che prevederebbe come - nella gestione delle aziende del settore del restauro - i titolari dovrebbero essere obbligatoriamente in possesso di specifici titoli di studio e/o professionali;
nel predetto settore, così come in altri, devono peraltro essere tutelate anche quelle figure che, ancorché prive di specifiche qualifiche scolastiche, dimostrino di saper produrre un lavoro di qualità -:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro per tutelare la professionalità, competenza e operatività di quanti, iscritti da anni come imprese artigiane e dimostrando concretamente le proprie capacità tecniche ed operative, intendano proseguire nella propria attività professionale e meritano considerazione e tutela proprio per, le proprie capacità manuali, artistiche ed operative.
(4-02779)

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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE GIROLAMO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nella procedura di Concordato Preventivo n. 1 del 2008 del Tribunale di Napoli, il debitore proponeva istanza di transazione fiscale ai sensi dell'articolo 182-ter della legge fallimentare;
il credito tributario, nella fattispecie ha natura chirografaria e, come per legge, nella domanda ex articolo 160, della legge fallimentare l'Agenzia delle entrate di Napoli veniva trattata come il miglior creditore chirografario con proposta di pagamento pari all'80 per cento dell'importo dovuto nell'arco temporale di un triennio;
nella domanda era evidenziata la convenienza per tutti i creditori di aderire alla proposta a causa soprattutto del fondato pericolo di incremento fortissimo del passivo, per la parte chirografaria, in ipotesi di fallimento, con pregiudizio di tutti i creditori ed effetti devastanti sulle aspettative di soddisfo;
era altresì evidenziato il ritardo con cui i creditori avrebbero beneficiato di riparti in caso di fallimento nonché il tragico impatto sociale con la perdita di numerosissimi posti di lavoro;
la veridicità di quanto esposto dal debitore relativamente ai dati contabili, alla fattibilità del piano concordatario e la convenienza rispetto al fallimento erano attestati da relazione di un professionista ex articolo 161 della legge fallimentare;
il pubblico ministero esprimeva parere favorevole al piano proposto;
l'Agenzia delle entrate di Napoli, in sede di adunanza dei creditori, in data 23 dicembre 2008 con nota a firma dei direttore Maria Giordano esprimeva voto contrario all'approvazione della proposta di Concordato, dichiarando di non ritenere ammissibile la proposta;
il voto contrario era giustificato sostanzialmente dalla difformità degli importi dichiarati dal debitore e dai commissari giudiziali, rispetto a quanto riscontrato dall'Agenzia, (circa 30.000,00 euro), alla mancata presentazione del modello 770 per gli anni 2004/2005, nonostante il debitore avesse esplicitato per le vie brevi di non essere tenuto per le citate annualità al citato adempimento;
altri motivi di diniego erano rappresentati dalla rilevanza dell'importo dovuto (circa 500.000,00 euro) e dalla complessità della vicenda societaria;

il concordato è stato approvato, nonostante il voto contrario dell'Agenzia delle entrate, dalla maggioranza dei creditori (circa il 90 per cento) ivi compresi coloro ai quali veniva offerta una percentuale (30,86 per cento) di gran lunga inferiore a quella offerta all'Erario (80 per cento);
i commissari giudiziali (3 professionisti di cui un professore universitario) nella relazione ex articolo 172 della legge fallimentare confermavano quanto asserito nel piano proposto esprimendo parere favorevole e ribadendo la convenienza della procedura rispetto all'ipotesi fallimentare;
sulla base di quanto premesso è certo che il credito erariale sarà soddisfatto in misura maggiore ed in tempi minori rispetto all'alternativa dei fallimento che, invece pare all'interrogante, l'Ufficio avrebbe preferito visto il voto contrario espresso;
peraltro la competenza sul giudizio di ammissibilità della proposta di concordato spetta al Tribunale di Napoli e non al Direttore dell'Agenzia delle entrate e che, nella fattispecie il Collegio si era già espresso in senso favorevole, altrimenti non si sarebbe proprio giunti alla votazione -:
se l'Ufficio, ai fini dell'espressione del voto, abbia tenuto conto dei princìpi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e della tutela degli interessi erariali, esprimendo un giudizio negativo sul concordato a causa dell'ingente ammontare del credito vantato, della presunta omessa presentazione del modello 770 e della complessità della vicenda;
se l'Ufficio, per evitare il cagionarsi di danni erariali, contrariamente a quanto avvenuto, avrebbe dovuto valutare l'effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto all'ipotesi di avvio della procedura fallimentare;
se l'Ufficio, alla luce anche della Circolare n. 40/E del 18 aprile 2008, abbia tenuto conto degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, della continuità dell'attività produttiva e della complessiva esposizione debitoria dell'impresa (oltre 21.600.000,00 euro);
se, infine, come indicato nella Circolare, l'Ufficio, nell'esprimere un parere, abbia tenuto conto della presentazione da parte del debitore di un'idonea garanzia, giacche nella fattispecie il concordato è garantito da un terzo con un patrimonio immobiliare di oltre 18.000.000,00 di euro;
quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di eventuali responsabili che, per colpa, negligenza o omissioni abbiano contribuito all'espressione di un parere che all'interrogante appare in totale contrasto con il principio della tutela degli interessi dello Stato;
quali azioni e iniziative si intendano intraprendere per evitare, laddove, contrariamente al caso di cui in premessa, i crediti erariali abbiano un peso determinante nel raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del concordato, che giudizi, secondo l'interrogante, privi di logica possano determinare gravi danni allo Stato e all'azienda ed essere comunque contrari alla logica della riforma che considera preminente, ove possibile, la conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa.
(5-01280)

Interrogazioni a risposta scritta:

FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra - Sezione di Verona - è un ente dotato di personalità giuridica dal 1918 e agisce da allora a favore dei propri associati residenti nella città e nella provincia;
gli iscritti sono gli invalidi e mutilati della prima e seconda guerra mondiale e le relative vedove, nonché le vedove di guerra, cui l'Associazione provvede con

vari interventi al reinserimento nella vita civile ed alla tutela degli interessi morali e materiali;
nel 1934, grazie a donazioni di enti cittadini e privati, a favore di questa Sezione, viene costruita la «Casa del Mutilato» di Verona, sita in via dei Mutilati, 8 - Verona, da allora sede della Sezione veronese;
l'Associazione di Verona opera, così come le altre Associazioni territoriali, nell'ambito dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (riconosciuta quale ente morale nel 1929) pur mantenendo la propria autonomia decisionale e patrimoniale;
ora la sede centrale di Roma intende procedere all'alienazione della sede di Verona;
conseguentemente la sezione provinciale di Verona vedrà seriamente compromessa la possibilità di tutelare gli interessi morali e materiali dei propri iscritti attraverso l'assistenza prevista dallo Statuto nazionale a seguito del mancato trasferimento dei fondi dalla sede centrale di Roma verso quella veronese;
già durante la precedente legislatura, nella seduta del 2 agosto 2006, l'odierno interrogante aveva presentato un'interrogazione, la n. 4-00824, nella quale venivano sollevate le questioni ora esposte. L'interrogazione, però, non aveva ricevuto risposta;
la questione è ora tornata agli onori della cronaca locale, anche alla luce della prevista sentenza del Tribunale di Verona per l'estate del 2009 in merito alla vertenza sorta tra la sede provinciale e la sede regionale -:
quali siano le concrete prospettive della sede provinciale di Verona, anche alla luce degli ipotizzati accordi con l'amministrazione comunale di Verona che prevederebbero una destinazione ad attività di carattere culturale.
(4-02786)

MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 26 febbraio 2007 il quotidiano finanziario economico russo Vedomosti riportava la notizia (poi confermata anche dal Wall Street Journal) che Eni ed Enel si preparavano a partecipare alla gara d'asta per acquisire le spoglie della Yukos, la compagnia petrolifera del ex-magnate Mikhail Khodorkovsky, arrestato nel 2003 e condannato nel giugno 2005 da un tribunale moscovita a una pena di otto anni per evasione fiscale e appropriazione indebita. Il tribunale di Mosca aveva inoltre dichiarato la bancarotta di Yukos, giudicandola insolvibile dopo una serie di accertamenti fiscali e smembrandola per fare fronte a richieste miliardarie di risarcimento da parte dello stato russo, che ha incorporato nel 2004 nella sua controllata Rosneft i campi di estrazione di Yuganskneftegaz;
la condanna di Khodorkovski e lo smembramento, di Yukos sono stati accompagnati da pesanti polemiche sull'atteggiamento, del Cremlino: la stampa indipendente russa sostiene che l'ex magnate è stato incriminato per essere entrato in rotta di collisione con Putin;
in un'intervista al Corriere della Sera del 1o aprile 2007, l'avvocato canadese di Khodorkovskij, Robert Amsterdam ha, tra l'altro, dichiarato: «È possibile che l'ENI (e i suoi soci, ndr) vinca, magari per poi rivendere qualcosa alla Gazprom, che direttamente non partecipa perché teme azioni legali. Ma tre cose sono chiare nel comportamento dell'ENI: partecipa a un'asta il cui risultato è predeterminato, come lo è in tutte le aste di questo genere a Mosca; compra proprietà a un prezzo inferiore al loro valore; compra beni rubati. In più, si arrende alla Russia e diventa la prima vittima della nuova Opec del gas, dell'accordo sottoscritto recentemente da Russia e Algeria»;

il 4 aprile 2007, Eni S.p.A. ed Enel S.p.A. - come da più parti previsto - hanno annunciato che EniNeftGaz (società costituita per il 60 per cento da Eni e per il 40 per cento da Enel) si è aggiudicata la gara per l'acquisizione del cosiddetto «Lotto 2» nell'ambito della procedura per la liquidazione di Yukos, per un prezzo totale di circa 5,8 miliardi di dollari. Tale «Lotto 2» comprende: 100 per cento di OAO Arctic Gas Company, 100 per cento di ZAO Urengoil Inc, 100 per cento di OAO Neftegaztechnologia, 20 per cento di OAO Gazprom Neft e altri asset minori che saranno venduti e liquidati. Le tre società (OAO Arctic Gas Company, Urengoil Inc e Neftegaztechnologia) possiedono, nell'insieme, 5 giacimenti di gas e condensati di gas e parte di altri 3 giacimenti nella regione di Yamal Nenets (YNAO), la regione che produce le maggiori quantità di gas al mondo. Insieme le tre società hanno riserve di gas e petrolio pari a circa 5 miliardi di barili di olio equivalente;
all'asta partecipavano, oltre a EniNefteGaz, Unitex e NefteTradeGroup (controllata della russa Rosneft), in corsa per la seconda vendita di attività nel settore gas e petrolio della compagnia petrolifera in bancarotta Yukos;
nello stesso giorno, come riportato su numerose agenzie di stampa italiane ed estere, Gazprom ha reso noto di aver siglato un accordo con il consorzio Eni-Enel per una call-option sul 20 per cento di Gazprom Neft. Aleksandr Medvedev, vicepresidente di Gazprom, ha annunciato di puntare all'acquisto del 20 per cento di Gazprom Neft e «come minimo» del 51 per cento di Arcticgaz e di Urengoil, appena acquisiti dal consorzio Eni-Enel;
tale call option rientrerebbe nella partnership strategica raggiunta tra Eni e Gazprom in data 14 novembre 2006, che - tra l'altro - prevede progetti congiunti sia in Russia che all'estero. Una nota, diffusa da Gazprom, sottolinea che «una call option prevede il diritto (ma non l'obbligo) all'acquisto degli asset» per Gazprom. Ad asta conclusa, Medvedev ha inoltre sottolineato che l'opzione «ha carattere incondizionato. Quindi la scelta di entrare o meno nella proprietà degli asset vinti oggi da EniNeftGaz è esclusivamente nostro diritto»;
parrebbe che, nel caso in cui Gazprom esercitasse la propria opzione di acquisto (esercitabile in qualunque momento entro i prossimi due anni a un prezzo di 3,7 miliardi di dollari, oltre ai costi inerenti al finanziamento dell'operazione), gli asset verrebbero gestiti attraverso una joint venture tra Eni e Gazprom che avrebbe accesso alle tecnologie di Eni;
dal canto suo, l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, ha così commentato l'esito dell'asta: «Quest'accordo è un importante passo nella strategia di Eni di assicurarsi accesso a riserve in paesi leader nella produzione di idrocarburi. Dimostra la capacità di Eni di capitalizzare sulla propria posizione strategica nel midstream e downstream del gas per supportare l'espansione delle proprie attività upstream. Questa operazione, che si inquadra nei proficui e continui rapporti tra Italia e Russia, sottolinea il valore della nostra alleanza strategica con Gazprom»;
il presidente di Enel, Piero Gnudi, si è detto parimenti soddisfatto per l'esito positivo della gara in Russia. Un successo che, secondo Gnudi, dimostra la necessità di partnership tra aziende italiane per espandersi all'estero;
la stampa internazionale, nel commentare l'esito dell'asta, oltre a evidenziare l'indubbio esito positivo per le aziende italiane, non ha mancato di sollevare perplessità e dubbi sui prossimi sviluppi;
l'inglese Times sottolinea, infatti, come nel futuro più prossimo il gruppo Eni dovrebbe cedere una delle «sezioni più lucrative del pacchetto» a Gazprom, secondo quanto stabilito dagli accordi che hanno preceduto l'esito della gara;
l'International Herald Tribune ricorda che «la prospettiva che Gazprom acquisterà in futuro altri asset da EniNeftGaz

rafforzano la posizione delle compagnie a controllo statale nella grande e lucrativa industria petrolifera russa». Secondo l'analista di Troika Dialog Valery Nesterov, citato dal quotidiano, «non c'è stata vera competizione» (il prezzo è salito solo di pochissimo rispetto a quello di partenza, da 5.57 miliardi di dollari a 5.83). La partecipazione di Eni-Enel avrebbe portato «legittimità e prestigio» all'affare. Sempre secondo l'analista, «Gazprom è libero di definire l'affare in seguito, disponendo però di fondi liberi per poter lanciare offerte nelle altre aste per gli asset rimanenti di produzione e raffinamento della Yukos». Non ultimo, afferma Nesterov, è da considerare il fatto che in questo modo «le aziende italiane hanno evitato a Gazprom di essere oggetto di ripercussioni legali», qualora avesse partecipato direttamente all'asta;
il quotidiano La Stampa del 5 aprile 2007 riportava: «L'avvocato di Khodorkovsky incassa il sostegno del Financial Times Deutschland: nel titolo di un articolo il quotidiano finanziario afferma che Eni ed Enel sono gli «utili idioti» della Gazprom (una definizione che rimanda ai tempi del fondatore dell'Urss, Lenin) e che lo smembramento di Yukos da parte delle autorità russe è «una farsa e uno sporco affare, e chi vi prende parte, come Eni e Enel, si sporca le mani». I due gruppi italiani sono definiti come «compartecipi di una pessima farsa, il cui vero vincitore è il monopolista pubblico Gazprom». «Teoricamente» gli italiani acquistano svariate società, ma «in pratica» spianano la strada alla cessione a Gazprom. «Perché mai Eni ed Enel si sono lasciate trascinare in questo gioco?» si chiede il Financial Times Deutschland, la cui risposta è: «Lo hanno fatto per inseguire l'illusione di rendere più sicure le forniture di gas italiane»;
secondo il bilancio consolidato 2005 di Eni-Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze detiene direttamente il 20,32 per cento di azioni di tale società e, indirettamente, tramite la Cassa depositi e prestiti S.p.A., azioni dell'Eni pari al 10 per cento del capitale sociale;
anche per quanto attiene a Enel Spa, il Tesoro detiene una quota di circa il 33 per cento del capitale del gruppo elettrico: il 21,87 per cento direttamente e il resto indirettamente, tramite la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
il 7 aprile 2009 sul sito dell'ENI è apparso un comunicato nel quale, tra l'altro, si afferma che «Eni e Gazprom hanno firmato oggi la cessione del 20 per cento di Gazprom Neft da Eni a Gazprom, in linea con gli accordi già previsti».;
la restituzione di Gazprom Neft a Gazprom, porterà nelle casse dell'ENI 4,2 miliardi di dollari, pari ai 3,7 versati inizialmente più l'interesse pattuito (il 9,4 per cento) meno i dividendi incassati -:
se il Governo italiano fosse stato messo a conoscenza da ENI ed ENEL del fatto che la cosiddetta asta pubblica altro non fosse che una farsa che veniva attuata nel quadro della politica di spoliazione di Yukos da parte del regime russo di Putin e che per la fornitura di detto alibi le società italiane sarebbero state compensate con lauti interessi e, qualora non fosse stato messo al corrente di detta attività, cosa intende fare.
(4-02788)

PALADINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato a seguito della delega di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, ha operato un intervento di rilevante impatto sull'amministrazione finanziaria con l'introduzione di quattro agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio e demanio);
il capo II titolo V del citato decreto legislativo ha dettato regole certe, chiare

ed inequivocabili riguardo all'articolazione degli uffici, all'organizzazione ed al funzionamento delle medesime agenzie ove per particolari esigenze di servizio le agenzie possono stipulare, previa specifica valutazione comparativa della idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure concorsuali;
l'opportunità di procedere alla stipula di contratti per il conferimento di incarichi che comportino avanzamenti di carriera, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato deve rispondere a principi e regole certe, onde evitare disparità di trattamento tra lavoratori anche laddove il dirigente opera con gli strumenti del datore di lavoro privato, valendo un diverso principio nell'impiego privato, nel quale il datore di lavoro quando dispone lo svolgimento di mansioni superiori e se ne avvale, dispone del proprio;
in particolare, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, si registrano anomalie procedurali nell'assegnazione di incarichi a personale direttivo e dirigente, effettuati in difformità a norme regolamentari o di legge, sulla base di accordi stipulati con il Direttore del personale e le organizzazioni sindacali rappresentative;
ugualmente arbitrari appaiono all'interrogante i conferimenti di posizioni organizzative al personale direttivo, con conseguenti ingiustificati avanzamenti di carriera di personale riqualificato diplomato a scapito di personale direttivo laureato, in virtù di decisioni non supportate da valutazioni di merito -:
se la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate abbia conferito eventuali incarichi, anche ad interim omettendo qualsivoglia valutazione comparativa e senza tenere in debita considerazione le conseguenze in termini economici e di rendimento di tale decisione;
se corrisponda al vero che gli incarichi di livello dirigenziale così come le posizioni organizzative vengono attribuite solo sulla base di accordi sindacali tra la direzione del personale e le organizzazioni sindacali, contravvenendo i principi dettati in materia dalle norme di legge vigenti, con danno per l'erario e per l'immagine di imparzialità e trasparenza dei pubblici uffici;
se fossero accertate illegittimità, cosa intendano fare al fine di eliminare le situazioni denunciate.
(4-02789)

...

GIUSTIZIA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
la novella in materia fallimentare di cui alla legge n. 80 del 2005 si proponeva di perseguire i seguenti scopi:
a) deflazionare le dichiarazioni di fallimento;
b) preservare l'interesse generale ad evitare la dispersione dei valori aziendali;
c) valorizzare le soluzioni concordate tra imprese in crisi e creditori anche attraverso nuovi strumenti normativi;
si è trattato di un'innovazione radicale che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica con evidente lungimiranza, è coerente con gli interventi del Governo al fine di contenere la disoccupazione per rilanciare l'attività delle imprese;
l'applicazione di tale normativa nel vicentino, appare agli interpellanti originale soprattutto da parte della Procura della Repubblica che interviene nella formazione

delle intese tra imprenditori e creditori per le soluzioni concordate in situazioni di crisi;
in particolare quest'attività - non prevista dalla legge - produce, ad avviso degli interpellanti, ritardi delle procedure di concordato preventivo che porta all'ampio superamento del termine di 180 giorni fissato per legge;
in concreto vi sono ritardi nel depositare alla sezione fallimentare competente il parere previsto ai sensi dell'articolo n. 160 della legge fallimentare e ciò comporta una tardiva nomina del commissario giudiziale con impedimento, una volta introdotta la procedura di concordato, a risolvere le problematiche aziendali che si pongono laddove occorra l'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'articolo 167 della legge fallimentare sentito il parere, appunto, del commissario giudiziale;
ciò che però appare grave agli interpellanti è il fatto che il procuratore Capo della Repubblica di Vicenza, sulla stampa rassegni opinioni sullo stato di salute della imprese, sull'affidabilità (anche negativa) di terzi imprenditori che intervengono a sostegno della continuità delle attività aziendali, travalicando, sempre ad avviso degli interpellanti, i limiti delle proprie funzioni;
a titolo di esempio si riporta una rassegna di condotte e dichiarazioni concernenti il procuratore capo riprodotte sulla stampa e riguardanti l'esistenza di una situazione di insolvenza della My Air: tali dichiarazioni hanno di fatto reso in questo modo improbabile la ricapitalizzazione delle imprese o, addirittura, radicando l'insolvenza;
nell'articolo pubblicato il 21 marzo 2009, sul Messaggero veneto a pagina 15 si legge: «è il procuratore... a coordinare di persona la guardia di finanza» ... «Gli inquirenti intendono monitorare la situazione delle grandi imprese presenti nel vicentino» ... «il nostro intervento serve ad incentivare condotte virtuose e positive il nostro auspicio è quello che My Air sia in grado di trovare nuovi fondi per ricapitalizzare la società e quindi risanare i debiti»; il 22 marzo 2009 ed ancora il 23 marzo 2009, sempre con riferimento alla vicenda My Air, si legge «l'ordine è partito dal Comando Generale della Guardia di Finanza» e «la Procura nutre seri dubbi su alcune voci della proposta di concordato», ed il 29 gennaio 2009 sul medesimo giornale si riporta che «Alla procura non tornano i conti, come ha dichiarato pubblicamente..., proprio per la presenza delle fatture sospettate di falsità»;
ulteriori notizie di stampa concernono procedure di concordato in corso rispetto alle quali la Procura è intervenuta in maniera assai netta: il 17 dicembre 2008, sempre sul Messaggero Veneto, è pubblicata la notizia secondo la quale «dopo che il Tribunale ha dato via libera all'ammissione alla procedura (di concordato)... è stato il Procuratore a incaricare la Polizia Tributaria di verificare...»;
come si vede dalle notizie riportate sono state effettuate verifiche tributarie su imprese anche successivamente alla manifestazione di voto dei creditori minando così, in concreto, le soluzioni concordatarie, ma soprattutto rendendo inutile l'istruttoria concordataria e sono stati resi noti sulla stampa giudizi sulle qualità morali di imprenditori e professionisti che, come prima conseguenza, hanno visto chiudersi il credito bancario;
a conferma di quanto sopra riferito nel Giornale di Vicenza del 14 gennaio 2009 si dà conto - ancora una volta - di giudizi resi dal procuratore con riferimento a vicende per le quali era in corso una procedura di concordato: il Procuratore Salvarani «all'Assemblea dei creditori... ha parlato di fatture false per 16 milioni di euro» e, il 20 dicembre 2008, a pagina 22 si riporta che «La Procura dubita della bontà di certe cifre», e che «Il Consigliere Salvarani... parlando...» con riferimento «a presunte operazioni inesistenti pari a 16 milioni di euro ha lasciato intendere che cosa sta preparando la Procura» e ancora, «il magistrato solleva

forti dubbi sulle modalità finanziarie del Gruppo Conciario» -:
se il Ministro non intenda disporre iniziative ispettive al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la promozione di un'azione disciplinare.
(2-00361)
«Brigandì, Allasia, Barani, Caparini, Chiappori, Comaroli, Crosio, Fava, Fugatti, Goisis, Pini, Stefani, Bragantini, Alessandri, Torazzi, Bonino, Gidoni, Forcolin, Consiglio, Fogliato, Rainieri, Volpi, Grimoldi, Vanalli, Stucchi, Polledri, Laura Molteni, Rivolta, Renato Farina, Negro, Nicola Molteni».

Interrogazioni a risposta orale:

OCCHIUTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
al termine di un incontro tenutosi a Catanzaro nei giorni scorsi, i procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Paola, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia, e i procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria hanno stilato un documento in cui vengono alcune richieste al Ministro della Giustizia, considerate imprescindibili e specificate;
secondo i magistrati dirigenti l'amministrazione della giustizia in Calabria sarebbe prossima al collasso, con una grave situazione di organico per i trasferimenti dei magistrati attualmente in servizio e che evidenzia scoperture pari ad una media del 40 per cento, ma con punte del 100 per cento per la Procura presso il Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria;
tale situazione è effetto della recente legge sull'ordinamento giudiziario che fa divieto di destinare agli uffici di Procura i giovani magistrati vincitori di concorso;
ne consegue che l'unica fonte di approvvigionamento degli uffici giudiziari del Sud, da sempre costituita dall'invio di magistrati vincitori di concorso destinati d'ufficio, risulta, per i soli uffici di Procura, del tutto inaridita;
ad eccezione della prima destinazione i magistrati possono essere trasferiti ad altra sede soltanto a loro domanda -:
se non ritenga di adottare tutte le necessarie iniziative di competenza in modo da consentire, nel rispetto dei principi costituzionali, una adeguata dotazione organica di magistrati presso gli uffici delle Procure calabresi.
(3-00480)

COMPAGNON. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
autorevoli fonti hanno diffuso la notizia che, all'interno del progetto di riforma della giustizia che il Governo si accinge a varare, un capitolo sarebbe dedicato alla geografia giudiziaria e conterrebbe la soppressione di numerosi uffici giudiziari, tra i quali i tribunali cosiddetti «minori», quali il Tribunale di Tolmezzo;
il Tribunale di Tolmezzo, ricadendo in una zona decentrata e montana come l'Alto Friuli, oltre che realizzare una giustizia di prossimità, costituisce una presenza di legalità ed un servizio primario irrinunciabile per le popolazioni che vi risiedono;
la chiusura del Tribunale di Tolmezzo comporterebbe per i cittadini residenti la compressione di un diritto inviolabile, una illegittima soppressione del loro giudice naturale precostituito per legge, una compressione del diritto alla difesa, nonché l'imposizione di una ulteriore spesa per ottenere il servizio giustizia presso un altro tribunale più distante;
l'eventuale soppressione del Tribunale di Tolmezzo avrebbe come conseguenza immediata l'accentramento a

Udine dell'universalità dei servizi che tradizionalmente fanno capo al circondario, che obbligherebbe i cittadini della zona montana, già penalizzati da una difficile rete di comunicazioni viarie soprattutto nel periodo invernale ad affrontare il disagio di ulteriori cinquanta chilometri per raggiungere il Capoluogo di Provincia;
il piano governativo di razionalizzazione dei tribunali non può essere giustificato solo da dati statistici o secondo criteri di presunto efficientismo, ma dovrebbe anche rispettare le condizioni socio-economiche di un territorio già fortemente penalizzato, date le sue caratteristiche culturali, storiche, etniche e linguistiche;
il circondario del Tribunale di Tolmezzo ha una vastità che copre quasi la metà dell'intera Provincia di Udine, è rappresentato quasi esclusivamente da zone montane, con bassa densità di popolazione ed è l'unico in Italia a confinare con due Stati esteri, ai quali è collegato da cinque valichi stradali, da un valico autostradale e da un valico ferroviario;
negli anni ottanta veniva realizzato a Tolmezzo un colossale complesso carcerario, accettato dalle comunità locale - nonostante il suo esiziale impatto ambientale, sociale e turistico - solo in virtù dell'impegno istituzionale a mantenere il Tribunale in parola;
il Tribunale di Tolmezzo costituisce il centro-motore di forza lavoro che, compreso l'indotto, si attesta sulle cinquecento unità lavorative;
l'articolo 12, comma 5 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, stabilisce che: «(...) Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone (...)»;
alla luce di guanto disposto dalla normativa sopra richiamata, ogni eventuale modifica allo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia può essere apportata solo con legge di revisione costituzionale -:
se intenda confermare o smentire le allarmanti notizie circa il progetto governativo di riconfigurare l'intera geografia delle circoscrizioni giudiziarie e di sopprimere il Tribunale di Tolmezzo;
nell'ipotesi affermativa, come intenda garantire, per i cittadini dell'Alto Friuli, un servizio primario ed essenziale, quale la giustizia di prossimità, considerato altresì che ogni eventuale modifica allo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia può essere apportata solo con legge di revisione costituzionale.
(3-00481)

FOGLIARDI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la provincia di Verona dispone di un ufficiale giudiziario ogni 25.507 abitanti contro una media nazionale di uno ogni 12.829. L'organico risulta quindi sottodimensionato rispetto alle necessità del territorio;
l'organico, già esiguo ed inadeguato in partenza, dai 24 Ufficiali Giudiziari previsti, è ridotto a solo 17 unità, di cui unicamente 12 sono addette al servizio esterno (per l'esecuzione di pignoramenti, sequestri, sfratti, notifiche di atti penali, civili ed amministrativi) ed operano su un territorio vastissimo (anche in seguito alla soppressione ed all'accorpamento della sezione distaccata di Caprino V.se) con un numero di abitanti esorbitante;
sui 17 ufficiali giudiziari, 7 hanno contratto di lavoro part-time verticale in vari periodi dell'anno, con una media di circa due mesi di assenza ciascuno;
l'UNEP (Ufficio notifiche esecuzioni protesti) di Soave è chiuso per mancanza di personale già da quest'estate. L'unico

ufficiale giudiziario in servizio (su tre previsti dalla pianta organica) è assente già dal mese di giugno;
l'UNEP di Legnago, chiuso in questi giorni, riaprirà forse per soli tre giorni a settimana. Anche qui mancano tutti gli ufficiali giudiziari (dei cinque previsti in pianta organica) e la soluzione fornita dalla Corte d'appello di Venezia prevede due applicati per tre giorni alla settimana;
L'Unep di Verona è allo stremo: finora è stato loro imposto di sostituire sia gli ufficiali giudiziari di Soave che quelli di Legnago. I lavoratori presenti in servizio, che non hanno orario d'ufficio ed ormai neanche più una vita privata, pur operando con sacrifici ed orari disumani, non riescono ormai a sopperire alla storica inadeguatezza della pianta organica;
il problema non investe solo gli ufficiali giudiziari, ma di conseguenza riguarda l'intero sistema economico, sociale e giudiziario -:
se il Ministro conosca la drammatica situazione che compromette la possibilità per i cittadini veronesi e per la classe forense di disporre di un servizio efficiente che garantisca la certezza del diritto; se intenda prendere misure per affrontare il problema della cronica mancanza di ufficiali giudiziari nel veronese; se intenda, con un intervento straordinario, supplire alle attuali assenze con l'applicazione, non limitata a pochi giorni settimanali, di funzionari provenienti da altre Province del Distretto; se intenda parificare le piante organiche della provincia di Verona alla media nazionale.
(3-00482)

Interrogazioni a risposta scritta:

PALADINI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Segreteria Generale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria ha rappresentato, con corrispondenza dell'ottobre 2008 diretta all'Agenzia del Demanio di Milano, gravi disfunzioni nell'assegnazione di alcuni alloggi demaniali al personale in servizio presso la casa di reclusione di Milano Bollate;
è opportuno, in via preliminare, far presente che nelle adiacenze della suddetta casa di reclusione sorgono due complessi abitativi per un totale di 20 appartenenti di oltre 150 mq di estensione cadauno, tutti demaniali da destinare ad appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza alla struttura;
l'assegnazione degli immobili annessi agli istituti penitenziari e destinati al personale dipendente deve avere luogo necessariamente a seguito di regolare interpello e conseguente graduatoria;
le procedure e i criteri per l'assegnazione e per il computo del canone di locazione sono previsti per legge e che sino all'anno 2006 era prevista la corresponsione di una somma forfettaria di euro 2,00 per metro quadrato; successivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 314/2006, sono state stabilite specifiche modalità per il calcolo del canone;
la Segreteria Generale del SAPPE ha fatto presente, come indicato in premessa, che si sarebbero verificate numerose irregolarità per quanto attiene alla occupazione degli immobili in questione, in quanto non sarebbe stato effettuato alcun interpello, sicché alcuni alloggi sarebbero stati destinati a personale privo dei titoli e dei requisiti previsti ingenerando un diffuso malcontento nei potenziali aventi diritto, i quali avvertono un significativo disagio e una particolare demotivazione nei confronti di una condotta che verrebbe considerata molto opinabile -:
quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, intendano assumere rispetto a quanto rappresentato e se, in particolare, non ritengano indispensabile disporre un'indagine ispettiva per verificare se il canone di locazione venga correttamente e regolarmente corrisposto, se per l'occupazione

degli appartamenti siano state osservate procedure corrette, se sussistano responsabilità che, se accertate, dovranno necessariamente essere perseguite.
(4-02793)

BRIGUGLIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Tar Sicilia, sezione di Catania ha accolto il ricorso n. 1500.08 R.G. proposto da Giordano Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio ed Enza Scarcella per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di non idoneità alla prova orale, emesso dalla Commissione per l'esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Messina nonché di tutti gli atti prodromici ed endoprocedimentali e connessi, e specificamente, nella parte riguardante il ricorrente, del verbale redatto dai componenti la Commissione per gli esami di Avvocato di Campobasso, incaricata della correzione degli elaborati;
il Tar ha richiamato l'articolo 23, comma 7, l'articolo 24, comma 1, e l'articolo 17-bis, comma 2, del regio decreto 2 gennaio 1934, n. 37, come novellati dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180, i quali prescrivono che nel valutare le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna dei voti ai singoli elaborati;
il Tar inoltre richiama l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in base al quale «Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti ... lo svolgimento dei pubblici concorsi ... deve essere motivato ... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»;
la stessa sentenza fa riferimento alle ordinanze 14 novembre 2005, n. 419 e 27 gennaio 2006, n. 28, con le quali la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 23, comma 5, 24, comma 1 e 17-bis, comma 2, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modificazioni (in quanto volte ad ottenere l'avallo della Corte ad una certa interpretazione delle disposizioni impugnate, piuttosto che sottoporre alla stessa un dubbio di legittimità costituzionale), ha esplicitamente escluso che «la tesi dell'inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca "diritto vivente",» suggerendo di fatto ai giudici emittenti di optare per una soluzione ermeneutica conforme ai principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione, dei quali era stata denunciata la lesione;
la decisione fa inoltre presente che l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prescrive testualmente: «Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione»;
la decisione fa inoltre presente che l'articolo 12, comma 5, dello stesso decreto legislativo, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle prove orali del concorso notarile, così dispone: «La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione»;
secondo il Tar le due norme da ultimo riportate, ancorché riferite la concorso di notaio, debbono essere considerate come espressione del principio di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall'articolo 3 della legge n. 24 del 1990 e, ancora prima, dall'articolo 97, comma 1, Costituzione, la cui valenza deve essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale;
il Tribunale amministrativo regionale, alla luce di tale recentissimo intervento del Legislatore e delle puntualizzazioni

della Corte costituzionale prima richiamate, ha ritenuto di superare l'orientamento della giurisprudenza prevalente (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 1o febbraio 2001 n. 367; Cons. Stato, VI, 29 marzo 2002 n. 1786; Cons. Stato, VI, 10 gennaio 2003 n. 67; Cons. Stato, 21 novembre 2003 n. 7564; Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165; Cons. Stato, V, 15 dicembre 2005 n. 7136) la quale, mossa dalla preoccupazione di garantire la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, nelle procedure concorsuali l'attribuzione del punteggio numerico soddisfa l'obbligazione della motivazione;
la Sezione ha infatti considerato che la valutazione di una prova ha natura composita in quanto essa:
a) costituisce l'espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, che si esaurisce nell'ambito del procedimento concorsuale, allorché tale giudizio è positivo, di modo che essa può essere resa con un semplice voto numerico;
b) rappresenta al tempo stesso, oltre che un giudizio, un provvedimento amministrativo che conclude il procedimento concorsuale, tutte le volte in cui alle prove di un candidato venga attribuito un punteggio insufficiente, donde la necessità, in tale ipotesi, che all'assegnazione del voto faccia seguito l'espressione di un giudizio di non idoneità, con il quale vengano esplicitate le ragioni della valutazione negativa, conformemente al disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, ove questo venga interpretato - conformemente all'orientamento prevalente - nel senso che la motivazione è necessaria solo per gli atti aventi contenuto provvedimentale;
la soluzione decisa è coerente con le ripetute affermazioni giurisprudenziali secondo cui (Cfr. Tar Toscana, Sezione II, 4 novembre 2005 n. 5557), «in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la Commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice "non idoneità" si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione (Cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2004 n. 974)»;
secondo il Tar «la competente Commissione è costretta ad un più attento esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell'Autorità giurisprudenziale, il che sicuramente rafforza l'osservanza del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Costituzione»;
conseguentemente il Tribunale ha deciso di annullare l'impugnato verbale redatto dai componenti la Commissione per gli esami di avvocato, incaricata della correzione degli elaborati scritti, limitatamente alla correzione degli elaborati del ricorrente, ed il consequenziale provvedimento di non idoneità alla prova orale, emesso dalla Commissione per l'esame di avvocato presso la Corte di appello di Messina, sussistendo la denunciata violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990;
dalla superiore pronuncia deriva l'obbligo per l'amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti del ricorrente, conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Commissione per gli esami di Avvocato di Campobasso, con l'osservanza di ogni modalità utile a garantire l'anonimato degli elaborati, e, in

ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della Sottocommissione che ha effettuato la prima valutazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 20 febbraio 1998, n. 6250; Tar Veneto, Sezione I, 15 gennaio 2004, n. 62; Cons. Stato, V, 29 agosto 2005 n. 4407; Tar Napoli, Sezione II, 20 gennaio 2006 n. 764; Tar Veneto, Sezione III, 8 settembre 2006 n. 2882);
deriva altresì che il Presidente della Commissione per gli esami di avvocato di Messina dovrà pertanto trasmettere le fotocopie autenticate degli elaborati scritti del ricorrente - dalle quali dovranno essere stati cancellati i voti precedentemente attribuiti ed il precedente numero identificativo del candidato alla Commissione per gli esami di Avvocato di Campobasso, affinché questa compia le valutazioni di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei predetti elaborati;
è stato inoltre prescritto che «all'atto della trasmissione, le predette fotocopie dovranno essere collocate in una busta nuova, provvista di nuovo numero identificativo progressivo, all'interno della quale sarà collocata una busta più piccola contenente le generalità del candidato, e che nella lettera di trasmissione dovrà essere indicata la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Campobasso che aveva effettuato la prima valutazione, per evitare che questa sia utilizzata per la seconda valutazione»;
in data 23 settembre 2008 la Commissione di Messina, adempiva alla decisione del TAR, presentando gli elaborati alla Commissione di Campobasso ai fini della nuova rivalutazione dei medesimi;
pure essendo trascorsi oltre 6 mesi dalla suddetta trasmissione, la Commissione di Campobasso non ha ad oggi provveduto a trasmettere gli elaborati nuovamente valutati come stabilito dalla citata sentenza del Tar;
tale ritardo appare singolare e comunque costituisce un mancato adempimento della sentenza suddetta -:
se intenda assumere le iniziative necessarie perché sia dato adempimento alla sentenza del Tar Catania, in relazione a quanto sopra esposto.
(4-02796)

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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
come riferito dagli organi di stampa, il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, starebbe per affidare il compito di commissario straordinario per il completamento dei lavori della variante di valico Firenze-Bologna, all'attuale responsabile dell'Ispettorato Anas per le concessioni autostradali;
il tema della separazione delle funzioni di vigilanza da quelle di gestione, nelle attività relative alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture autostradali, da tempo è auspicato da più parti, al fine di rendere credibili, trasparenti ed efficienti i rispettivi ruoli in un settore dove, anche a causa di un'oggettiva limitatezza delle condizioni concorrenziali, non sono mancati e non mancano pratiche e modelli organizzativi che hanno comportato utili esorbitanti e lievitazioni tariffarie;
nel caso specifico, nella persona del dirigente Anas indicato, si somma un ulteriore condizione di conflitto di interesse in ragione del suo contestuale ruolo di Presidente di Cal Spa (Concessioni autostradale lombarde), società che è titolare della realizzazione delle molteplici opere autostradali nella regione Lombardia, dalla Brebemi, alla Pedemontana, alla tangenziale est di Milano;
sin da suoi primi provvedimenti, il Governo ha adottato, secondo gli interpellanti, misure contraddittorie e discutibili

in materia di gestioni autostradali, che si sono rivelate come del tutto sbilanciate a favore delle società concessionarie, tanto che nella sua segnalazione al Parlamento e Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalò, lo scorso luglio 2008, la necessità di un profondo ripensamento al fine di «evitare che vengano eliminati del tutto gli spazi, già esigui, lasciati alla concorrenza per il mercato, almeno per le tratte non ancora realizzate e per l'ampliamento della rete autostradale», constatando come «ancora una volta la costruzione e la gestione di nuove tratte autostradali viene sottratta al confronto concorrenziale derivante da un eventuale e alternativo ricorso a procedure ad evidenza pubblica. Una serie di interventi posti a carico del concessionario, consistenti in nuove opere e tratte autostradali e, più in generale, nel potenziamento della rete, saranno, infatti, oggetto di regolamentazione economica sulla base della stessa convenzione unica» laddove, invece, risulterebbe «necessario mantenere un sistema tariffario che incentivi la minimizzazione dei costi e il trasferimento degli incrementi di efficienza sui consumatori finali». Nonostante l'ampiezza e la rilevanza di tali rilievi, il Governo non ha ritenuto di doverli accogliere;
un giudizio molto netto, solo in parte recepito con le successive modifiche introdotte dall'articolo 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ma che appare nuovamente disatteso con la scelta di perpetrare una situazione di sovrapposizione di competenze, ruoli e responsabilità nelle medesime figure dirigenti e strutture -:
quali siano i criteri con i quali si sia proceduto alla proposta di conferimento dell'incarico di commissario straordinario per la variante di valico Firenze-Bologna, stante la palese condizione di sovrapposizione dei ruoli di vigilanza ed esecuzione e, comunque, quali siano in generale i criteri in termini di competenza tecnica ed economico-finanziaria per la scelta dei così detti commissari sblocca-cantieri.
(2-00360)
«Mariani, Soro, Sereni, Bressa, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola».

Interrogazioni a risposta scritta:

ANTONIONE, DI CENTA, CONTENTO, MARAN, FOLLEGOT, FEDRIGA, STRIZZOLO, MONAI, ROSATO e COMPAGNON. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
per la regione Friuli Venezia Giulia i collegamenti aerei, in particolare con gli hub nazionali di riferimento, sono di vitale importanza;
il collegamento con Milano è stato recentemente soppresso;
è rimasto in essere soltanto il collegamento con Roma operato da Alitalia-Airone in situazione di monopolio;
è necessario a questo punto che almeno questo collegamento sia efficiente e puntuale il più possibile;
si sono verificati, dopo l'avvio della attività della nuova compagnia, innumerevoli gravi disagi per l'utenza, che a titolo esemplificativo si riassumono in: soppressione di alcuni voli nella programmazione giornaliera da Trieste per Roma e viceversa; irrazionale programmazione degli orari di volo tale da prevedere che, dei cinque previsti da e per Roma, due sono operati a meno di trenta minuti l'uno dall'altro, lasciando così scoperte larghe fasce orarie durante la giornata; ritardi, spesso molto consistenti, in particolare sui voli in partenza da Roma; mancanza assoluta, in caso di ritardo, di qualunque assistenza ed addirittura informazione ai passeggeri; episodi di scarsa professionalità oltre che di scortesia, da parte di alcuni caposcalo Alitalia di Fiumicino in occasione di ritardi clamorosi ed ingiustificati; la scelta di sbarcare i passeggeri provenienti da Trieste, sempre con l'ausilio degli autobus e mai attraverso i finger,

esponendo l'utenza, in caso di maltempo, alle intemperie; l'utilizzo, ormai permanente, per l'imbarco dei passeggeri in partenza da Roma, del gate 25, che, oltre ad essere il più distante in assoluto dai check-in, espone di nuovo l'utenza alle eventuali avversità atmosferiche inoltre, presenta da mesi l'impianto microfonico mal funzionante -:
quali iniziative intenda assumere per sopperire a queste difficoltà;
se non valuti opportuno interessare le Autorità di controllo per verificare eventuali responsabilità sia in ordine ai ritardi, sia alla mancanza di assistenza ed informazioni che la compagnia monopolista attua nei casi denunciati;
se non intenda, anche attraverso il coinvolgimento delle Autorità di controllo sull'aviazione civile, verificare la coerenza tra la vicinanza di orario di alcuni voli ed i ritardi accumulati soprattutto nelle fasce orarie serali;
se non ritenga opportuno, comunque, verificare la qualità del servizio di trasporto aereo sulla tratta indicata.
(4-02780)

PALADINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il porto di Genova costituisce fondamentale motore economico del tessuto produttivo sia cittadino che ligure in generale, nonché punto strategico all'interno del complessivo sistema dei trasporti e dello scambio delle merci nazionale ed internazionale;
dal livello di attività assicurato dal porto di Genova dipende il futuro di molti lavoratori e delle loro famiglie, laddove in un periodo di grave congiuntura economica viene richiesta estrema ponderazione di gesti ed iniziative a ciascuna delle parti sociali aventi interessi all'interno di una così importante infrastruttura;
l'attuale conflitto tra sindacati, attori economici ed istituzionali all'interno del porto di Genova non giova al funzionamento ed all'economia del porto, anzi rallenta la competitività delle aziende dell'indotto;
la pur legittima tutela degli interessi di talune categorie di lavoratori non limitare quella di altre anzi deve essere motore per l'equilibrio dell'intera collettività;
è altresì auspicabile l'incremento delle attività ed il rilancio della portualità genovese -:
quali iniziative intenda assumere al fine di contribuire a risolvere le controversie in atto e quali iniziative economiche ritenga opportune per incrementare e sviluppare la portualità genovese.
(4-02791)

PALADINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
tra gli anni 2000 e 2007 la società Autostrade spa, in collaborazione con il comune, la prefettura di Genova, la regione Liguria e la divisione DSA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, svolgeva uno studio riguardante l'impatto acustico generato da un'infrastruttura viaria di trasporto, a seguito del quale venivano deliberati e iniziati alcuni lavori sul tratto autostradale del nodo di Genova, individuato come «caso pilota» dello studio in questione;
i detti lavori consistono nel rifacimento della copertura del casello di Genova Ovest e si rendono necessari a causa del superamento dei livelli sonori indotti dal traffico veicolare, in corrispondenza di tutti gli edifici prospicienti il tratto autostradale dove era stato possibile stimare il superamento dei valori limite fissati dalla normativa vigente;
sulla stessa tratta, alle problematiche portate dall'inquinamento acustico si aggiungono in maniera sempre più grave quelle addotte dall'inquinamento atmosferico,

con sempre più frequenti casi di patologie respiratorie e tumorali cui sono affetti i residenti in quell'area;
gli avviati lavori di ristrutturazione della copertura già esistente contribuiranno a migliorare le condizioni di vita dei residenti ma non risolveranno del tutto i problemi di fortissimo inquinamento acustico e soprattutto atmosferico;
migliaia di residenti genovesi costretti a vivere a ridosso del casello di Genova Ovest chiedono a gran voce che si provveda alla totale copertura del tratto autostradale in questione e non già al semplice rifacimento della copertura esistente -:
quale tipo di lavori verranno eseguiti e quale la durata prevista;
se il Ministro competente non ritenga opportuno dar luogo ad ulteriori iniziative finalizzate alla risoluzione del problema dell'inquinamento atmosferico ed acustico a ridosso del tratto autostradale del casello di Genova Ovest;
se il Ministro competente non ritenga opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di provvedere alla copertura totale di quel tratto e non soltanto al semplice rifacimento della copertura già esistente.
(4-02792)

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INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

PES. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 18 marzo 2009, il comune di Arborea (Oristano), nella persona del Responsabile dell'ufficio Servizi Demografici, inviava una comunicazione ufficiale (Prot. n. 4680) recante, come oggetto, la dicitura «Mussolinia di Sardegna. Modifiche denominazioni comuni.»;
da notizie riportate dagli organi di stampa locali, si apprende che i destinatari della suddetta missiva erano 212 cittadini nati ad Arborea nel periodo compreso tra il 1931 e il 1944;
nel 1931 è stato istituito il comune «Mussolinia di Sardegna», il quale nel 1944, attraverso il regio decreto n. 68, mutava la propria denominazione in «Arborea»;
in seguito al cambio di denominazione del comune, le registrazioni anagrafiche vennero modificate e tutti i cittadini ivi nati furono registrati, indifferentemente dall'anno di nascita, come natia ad «Arborea»;
nella lettera dell'Ufficio Servizio Demografici del comune di Arborea si comunicava che il comune sta procedendo alla «correzione degli atti anagrafici», al fine di mutare il luogo di nascita per i residenti nati tra il 1931 e il 1944, i quali dovrebbero essere registrati sotto la denominazione «Mussolinia di Sardegna» e non più «Arborea»;
a tale scopo tutti i cittadini interessati sono stati invitati a recarsi presso gli uffici del comune per provvedere alla variazione dei documenti d'identità;
il comunicato dell'Ufficio Servizi Demografici motivava l'esigenza di tale variazione, oltre che «per una corretta registrazione degli eventi», adducendo il perseguimento dello scopo di adeguarsi a non meglio specificate «disposizioni ministeriali»;
il sindaco di Arborea, nel corso di un'intervista rilasciata alla stampa, ha precisato che la disposizione ministeriale a cui il comune faceva riferimento è la circolare del Ministero dell'interno (Circolare MI.AC. (78) 8 (5) dell'8 giugno 1978) e che il provvedimento dell'amministrazione comunale non è stato frutto di una scelta discrezionale, ma piuttosto di un «obbligo di legge che riguarda tutti i comuni che nel corso della loro storia hanno cambiato denominazione», e aggiungeva che «stanno per scadere i termini

a quanto mi dicono e dobbiamo essere celeri nell'attuazione del provvedimento»;
la circolare in questione, in realtà, non comporta alcun obbligo da parte dell'amministrazione comunale in caso di divergenze riguardanti atti già formati: in questi casi, infatti, la certificazione concernente l'avvenuto cambiamento di denominazione deve essere rilasciato solo su «richiesta dell'interessato»;
la stessa circolare, inoltre, non prevede alcuna scadenza di termini per l'attuazione del provvedimento in oggetto;
l'Ufficio Servizi Demografici del comune di Arborea sta già provvedendo alla modifica della registrazione del luogo di nascita per i residenti nati nel proprio territorio tra il 1931 e il 1944 -:
se il Ministro ritenga necessaria la decisione dell'amministrazione comunale di Arborea di modificare il luogo di nascita per i nati tra il 1931 e il 1944 da Arborea a «Mussolinia di Sardegna», anche in base a criteri di convenienza ed economicità.
(4-02777)

RAISI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il III Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna, recentemente ha dovuto cedere al VII Reparto Volo di Abbasanta (Oristano) l'elicottero quadri canale «AB 212 PS 82» dotato di verricello idraulico di recente costruzione ed idoneo, ad esempio, al recupero di persone infortunate sia in montagna che in mare;
in cambio del suddetto elicottero, il Reparto Volo di Abbasanta ha ceduto a quello di Bologna un elicottero «AB 212 PS 55» il quale - però - non è dotato di verricello idraulico, ma di un semplice verricello elettrico di vecchia costruzione, peraltro in riparazione presso una ditta esterna da molto tempo in quanto ormai non si trovano più pezzi di ricambio essendo un modello molto datato, tanto che pare che la recente normativa in materia aeronautica non ne consenta più l'impiego;
nella giornata di sabato 4 aprile 2009 anche l'altro elicottero quadri canale «AB 212 PS 101» è stato ceduto da quello di Bologna al II Reparto Volo di Milano, in cambio di un modello analogo a quello ricevuto dal VII Reparto Volo di Abbasanta;
tali tipi di elicottero sono però presenti - anche con più unità - presso i Reparti Volo di Milano, Abbasanta, Roma, Napoli, Pescara, Reggio Calabria e Palermo;
Bologna nel giro di alcuni giorni si trova privata degli unici due elicotteri quadri canale (cioè abilitati al volo notturno) e di elicotteri provvisti di idoneo verricello idraulico e, di conseguenza, i voli notturni e/o di soccorso in montagna o in mare saranno impossibili per tutta la regione Emilia Romagna, poiché gli elicotteri disponibili per tali emergenze più vicini saranno a Milano oppure a Roma, essendone sprovvisti sia il Reparto di Firenze che quello di Venezia;
interventi per avvenimenti di ordine pubblico, come ad esempio gli incontri di calcio, oppure per il trasporto urgente di organi umani destinati al trapianto non potranno essere svolti in orario notturno poiché gli attuali elicotteri presenti presso il III Reparto Volo di Bologna non sono abilitati a tale pratica;
l'addestramento al verricello idraulico, effettuato in tanti anni da specialisti e piloti con il soccorso alpino per il recupero in montagna e l'addestramento effettuato con i sommozzatori del centro di La Spezia, sarà di colpo vanificato poiché tali tipi di volo necessitano di una regolare attività di aggiornamento ed addestramento professionale da parte dei piloti e degli specialisti che da adesso in poi non sarà più possibile;

tale mancanza di addestramento avrà gravi ripercussioni sull'operatività del reparto e di conseguenza anche per quei cittadini che non potranno più contare su un insostituibile soccorso in caso di emergenze;
da tali dotazioni di mezzi e relative pratiche di addestramento dipendono la sicurezza di tanti cittadini di un'area vasta come quella dell'Emilia Romagna che include sia numerosi chilometri di coste che di area appenninica -:
se ritenga che la decisione di sottrarre al III Reparto Volo di Bologna anche il secondo elicottero «AB 212» per fornirlo a quello di Milano ove pare che siano ben tre (3) gli elicotteri abilitati al volo notturno e dotati di verricello idraulico, non penalizzi duramente un'area geografica piuttosto vasta, densamente abitata e sede dei più importanti snodi autostradale e ferroviario italiani;
se ritenga che non sia oltremodo rischioso privare il predetto territorio anche in relazione dell'approssimarsi della stagione calda che vedrà l'attività in Emilia Romagna di un gran numero di escursionisti e sub;
se ritenga che l'attuale distribuzione di elicotteri «AB 212» e cioè quelli de quo non sia sufficientemente omogenea sul territorio, considerato che tali mezzi aerei sono presenti - ad esempio - sia a Roma che a Pescara distanti tra loro meno di 160 chilometri, mentre - ad esempio - in caso di necessità a Rimini l'elicottero quadri canale proveniente da Milano dovrebbe percorrere circa 308 chilometri, da Pescara 222 chilometri con un'evidente aggravio di tempo che andrebbe ad incidere sulla sicurezza;
se ritenga che privando il III Reparto Volo di Bologna di tutti gli elicotteri quadri canale non venga disperso il prezioso patrimonio addestrativo e professionale di piloti e specialisti in forza a quel Reparto della Polizia di Stato.
(4-02778)

PORFIDIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la libertà di manifestazione del pensiero è una delle principali libertà riconosciute e garantite dagli ordinamenti moderni. Tale libertà è, tra l'altro, considerata come corollario dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede l'inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica;
questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare all'articolo 19 che recita: «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;
la libertà di espressione è sancita anche dall'articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, che prevede che «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.»
l'articolo 21 della Costituzione italiana stabilisce che: «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei re- sponsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.»;
correlata alla libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione è la libertà di informare, o libertà «attiva» di informazione che a sua volta investe il diritto di cronaca;
la giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo;
Enzo Palmesano è nato a Pignataro Maggiore (Caserta), nel 1958. Giornalista professionista dal 1985 è stato capo del servizio politico del Secolo d'Italia e direttore responsabile del Roma. Ha sempre svolto il suo lavoro di giornalista con estrema serietà e professionalità ponendo grande interesse alle vicende dei poteri economici, denunciando le alleanze tra politica e camorra. Ha orientato i propri interessi giornalistici nello scardinare il corso dell'imprenditoria criminale, in particolare dei clan camorristi del casertano;
la mafia e la camorra temono l'azione repressiva dello Stato, come è ovvio, ma non meno un giornalismo coraggioso, che con i suoi strumenti di indagine e di approfondimento accende i riflettori dell'opinione pubblica, richiama le autorità a un maggiore impegno, smaschera non solo i boss ma anche le complicità nel mondo della politica e dell'imprenditoria;
il 23 Febbraio 2009 i carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone della zona di Pignataro Maggiore. I destinatari dei provvedimenti restrittivi, emessi dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsioni, detenzione e porto abusivo di armi, danneggiamento. Le indagini che hanno portato al blocco di terreni, appartamenti, auto e quote societarie, sono state condotte con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali;
secondo l'inchiesta dalla Dda i clan avrebbero tra l'altro fatto pressione per interrompere il rapporto lavorativo di Palmesano presso il Corriere di Caserta. Un collaboratore del giornale imparentato con il clan è finito sotto inchiesta perché si sarebbe attivato facendo pressioni sull'allora direttore della testata per impedire, modificare o censurare la pubblicazione degli scritti di Palmesano. Attività che per gli investigatori è avvenuta con successo nel periodo compreso tra il 2003 e il 2004;
nelle prime ore del 25 febbraio 2009 Palmesano ha dichiarato che appena passata la mezzanotte alcuni personaggi non meglio identificati hanno cosparso di benzina la sua autovettura. Non sono riusciti ad appiccare il fuoco solo perché l'allarme dato dallo stesso Palmesano e dai suoi familiari li ha messi in fuga. Contattati dal giornalista sono accorsi sul posto i Carabinieri della compagnia di Capua e della Stazione di Pignataro Maggiore. In seguito il giornalista ha presentato la denuncia presso la caserma dei Carabinieri, dove precauzionalmente è stata parcheggiata la sua autovettura nella notte;
il 23 marzo 2009 Enzo Palmesano ha lanciato un drammatico appello alla stampa nazionale e locale spiegando in una lettera di essere nel mirino dei clan e di temere per la

propria vita e dei suoi familiari. La lettera è stata pubblicata sul sito di libera informazione www.articolo21.info -:
se sia a conoscenza della situazione del giornalista Palmesano e cosa intenda fare per garantire la sua sicurezza e dei suoi familiari e se non ritenga opportuno prendere iniziative specifiche di carattere culturale volte ad illustrare nelle scuole l'importanza della libera informazione per un sistema democratico.
(4-02790)

PALADINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
presso i vari reparti della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale prestano servizio 136 operatori della Polizia di Stato con la qualifica di artificiere che hanno frequentato onerosi corsi a carico dell'amministrazione;
risulta che gli stessi operino in assenza di un efficace coordinamento non avendo il dipartimento della P.S. assegnato nemmeno una univoca sigla radio per agevolarne l'immediata identificazione;
il decreto legislativo n. 82 del 2008 prevede la fornitura ai lavoratori di strumenti di protezione individuale e di aggiornamento circa i rischi connessi alla loro attività -:
se detto personale svolga aggiornamento professionale specifico nella delicata materia anche mediante il costante invio di brochure a cura del Dipartimento e con quale periodicità sia avviato a corsi di aggiornamento curati da personale specializzato dell'Esercito italiano;
se il materiale in dotazione sia costantemente rinnovato e sottoposto a manutenzione, quale sia la previsione di spesa a tale scopo per l'anno 2009 e quanto sia stata quella nell'anno 2008.
(4-02794)

TESTO AGGIORNATO AL 27 MAGGIO 2009

...

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
le scuole bolognesi appaiono agli interpellanti sempre più ideologizzate e strumentalizzate da una minoranza agguerrita e politicizzata;
a prescindere da ovvie considerazioni sull'inchiesta in corso in alcuni istituti come la Longhena e altri, nei quali in difformità dalle direttive ministeriali e dalla legge nazionale è stato attribuito un punteggio uguale per tutti i giovani studenti, si rileva, a seguito di documentate denuncie sottoscritte da parte di alcuni genitori e pervenute al primo firmatario del presente atto, che le iscrizioni all'anno scolastico 2009-2010 sarebbero state effettuate sulla base di un modulo per il tempo pesantemente condizionato, nella sua struttura, dai docenti «politicizzati» che in alcuni casi avrebbero proposto modelli prestampati agli ignori genitori sostenendo la provenienza ministeriale dei medesimi, od asserendo comunque la necessità di inviarli al ministero come protesta contro la politica scolastica del Governo Berlusconi;
si rileva che in alcuni casi moduli e volantini di protesta, sono stati distribuiti all'interno delle scuole durante l'orario curriculare ed esattamente presso l'istituto Comprensivo di San Pietro in Casale oltre che in numerosi altri istituti della provincia di Bologna -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda intervenire con opportuni provvedimenti con riferimento a quanto rappresentato in premessa.
(2-00362) «Garagnani, Mazzuca».

Interrogazione a risposta orale:

GHIZZONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'istruzione secondaria superiore sarà sottoposta ad un drastico mutamento - in conseguenza ai tagli di organico determinati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 - senza che la ridefinizione dei profili formativi, dei curricola, degli obiettivi disciplinari e quindi degli apporti didattici necessari per attuarli sia stata oggetto di confronto con le componenti scolastiche e con le forze politiche;
il 18 dicembre 2008, il Consiglio dei Ministri ha esaminato il Regolamento relativo all'istruzione liceale e, conseguentemente, ne sono stati resi noti gli assetti orari annuali, dai quali si evince la scomparsa di alcune discipline, la forte riduzione di altre e l'introduzione ex novo di altre ancora, tanto da prefigurare una modifica del profilo formativo in uscita dei corsi di studio;
in particolare, l'assetto del «nuovo» Liceo Artistico, che compatta in tre indirizzi le sperimentazioni degli attuali Liceo artistico e Istituto d'Arte, modifica fortemente il suo corso di studi tradizionale, specializzando selettivamente alcuni aspetti disciplinari e disarticolando la storica complementarietà delle discipline artistiche nel processo di apprendimento e formazione;
la forte riduzione di ore che subiranno le discipline artistiche ora presenti nei Licei Artistici e Istituti d'Arte, quali ad esempio Pittura, Scultura e Architettura, è decisamente maggiore rispetto a qualsiasi altro insegnamento del sistema dei Licei. Alla perdita di ore (fino al 50) si associa poi il più grave snaturamento della struttura curriculare degli attuali istituti di istruzione artistica (unico segmento propedeutico rivolto alla formazione per l'arte), poiché le discipline caratterizzanti diventeranno una paradossale minoranza e saranno spogliate dalla loro specificità e natura;
pare urgente avviare una riflessione approfondita sulla realtà didattico-educativa legata al fare creativo, sulle finalità della formazione artistica nell'attuale contesto storico, culturale e economico del nostro Paese, con la consapevolezza che sul piano didattico-pedagogico l'esperienza tra le materie artistiche, pittoriche, plastiche, geometrico-architettoniche non può essere separata dall'esercizio precoce e continuativo del fare artistico operativo, laboratoriale, progettuale; e che l'educazione alla creatività artistico-artigianale - strategica per la qualità dei tanti distretti produttivi italiani - necessita di una formazione che le scuole d'arte attualmente assicurano e promuovono -:
se il ministro non intenda riconsiderare l'assetto proposto per il «nuovo» Liceo Artistico, al fine di potenziare la formazione al linguaggio artistico (al «saper fare arte»), che ha pari dignità rispetto all'apprendimento delle discipline umanistiche e scientifiche.
(3-00479)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

LENZI, GHIZZONI, MOTTA, BENAMATI, MIGLIOLI, MARCHIGNOLI, BRATTI e DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il 4 febbraio 2009, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Ghizzoni ed altri (atto Camera 3-00350), dichiarava «oggi non si può affermare che vi sia stata una diminuzione delle risorse sul funzionamento e sui servizi, al contrario queste sono state accresciute»;
il 23 marzo 2009 si è tenuto un incontro tra i sindacati scuola e il MIUR sul prossimo decreto interministeriale per gli organici 2009-2010 nella scuola;
in base a quanto reso noto dagli organi di stampa, il decreto di cui sopra conferma integralmente i tagli previsti

dalla manovra finanziaria: meno 9.968 posti nella primaria, 15.542 nella scuola di primo grado, 11.347 nella scuola secondaria, meno 245 dirigenti scolastici;
per quanto riguarda i docenti di sostegno il numero rimane sostanzialmente quello dell'anno scolastico in corso (circa 90.500 unità);
in totale saranno 42 mila i posti di docente che dovranno essere tagliati dall'organico: 37 mila se ne andranno subito dall'organico di diritto e i restanti 5.000 tra qualche mese in organico di fatto;
nella stessa riunione sono stati forniti i dati delle previsioni degli alunni: nella scuola primaria è previsto un aumento di 4 mila unità, nella secondaria di primo grado ci saranno 10.500 studenti in più, mentre nella secondaria di secondo grado continua la flessione demografica con un meno 26.700;
secondo il decreto interministeriale firmato il 3 aprile 2009 sugli organici 2009-2010 per l'Emilia-Romagna si prospettano i seguenti tagli all'organico di diritto per docenti: 243 docenti di scuola primaria; 368 docenti di scuola secondaria di I grado; 427 docenti di scuola secondaria di II grado;
è necessario che la definizione degli organici 2009-2010:
a) rispetti e garantisca le scelte delle famiglie in particolare per quanto riguarda il tempo scuola (30 ore e tempo pieno nella scuola primaria);
b) riconosca la piena autonomia didattica e organizzativa, come del resto prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
c) garantisca i modelli orari e organizzativi esistenti nelle classi successive alla prima della scuola primaria e nel tempo prolungato della media -:
se il Ministro intenda accogliere, come promesso, le richieste dei genitori che hanno iscritto i loro figli al primo anno di scuola elementare chiedendo il tempo scuola di 27, 30 e 40 ore.
(5-01282)

SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il 25 marzo 2009 il quotidiano Il Giornale di Sicilia, ha pubblicato un articolo dal titolo «Scuola, bocciati 59 corsi di formazione. Per centinaia di alunni niente lezioni»;
nell'articolo si legge che centinaia di ragazzi tra i 14 e i 16 anni, ancora in obbligo scolastico, sono ancora in attesa di iniziare i corsi di istruzione-formazione: un quarto dei progetti presentati in Sicilia dagli enti di formazione in sinergia con gli istituti superiori sono stati bocciati;
nello stesso si legge che «Lo scorso 6 marzo il direttore del dipartimento Pubblica istruzione della Regione, e il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, hanno emanato il decreto con cui comunicano l'ammissione di 184 progetti e l'esclusione di 59 corsi di tipo B in cui è prevalente l'acquisizione di competenze di tipo tecnico-professionale ma è assicurata anche l'istruzione di base con 200 ore. In alcuni casi i motivi dell'esclusione sono la mancanza del numero minimo di alunni o errori tecnici nella compilazione dei documenti, ma la maggioranza presenta la formazione di una figura professionale non compatibile con il Piano di offerta formativa della scuola prescelta. È il caso di corsi per estetista previsti al liceo psicopedagogico o di acconciatore negli istituti tecnici commerciali»;
forti proteste dei genitori, che temono che i loro figli perderanno l'intero anno scolastico, si registrano in tutta la Sicilia;
l'Ufficio scolastico regionale ha annunciato che correrà ai ripari seguendo due opzioni: indirizzare gli studenti in altri corsi uguali attivati in altri istituti o riorientare

la scelta dei ragazzi, che potrebbero anche inserirsi in una classe tradizionale;
se la bocciatura dei corsi fosse arrivata a settembre, si sarebbe evitata una situazione simile;
sempre secondo quanto riportato dall'articolo in oggetto il direttore del dipartimento pubblica istruzione, Patrizia Monterosso, ha dichiarato che «si tratta di percorsi ancora sperimentali. Il finanziamento del ministero di 16 milioni di euro è arrivato solo a dicembre e senza copertura finanziaria non avremmo neppure potuto fare il bando» -:
se risponda al vero quanto riportato dal sopra citato articolo e, in caso di risposta affermativa, quali siano i motivi del ritardo dell'erogazione del finanziamento del Ministero che tanto danno ha causato ai giovani interessati ai percorsi sperimentali.
(5-01288)

Interrogazioni a risposta scritta:

STRIZZOLO, ROSATO, MARAN, MONAI, COMPAGNON e CUPERLO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per i rapporti con le regioni, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
viene riportata dai giornali locali del Friuli-Venezia Giulia la notizia che - per effetto di un recente provvedimento assunto per decreto del Ministro dell'economia, in applicazione dei tagli lineari approvati dal centrodestra in sede di finanziaria - vengono chiuse alcune scuole di specializzazione presso le facoltà di medicina della Università degli studi di Udine e della Università degli studi di Trieste;
trattasi, in particolare, delle Scuole di specializzazione in urologia, di Trieste e in gastroenterologia e malattie infettive di Udine che hanno raggiunto un livello di eccellenza nazionale e internazionale;
una tale situazione viene a penalizzare pesantemente la Regione Friuli-Venezia Giulia che sostiene scuole di specializzazione unitarie e qualificate;
la prevista razionalizzazione dei corsi di specializzazione non solo non comporterà dei reali risparmi ma si tradurrà in un aumento dei disagi per le famiglie e in un impoverimento del livello medico-scientifico in settori specialistici strategici per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per l'intero Paese;
la chiusura delle Scuole di specializzazione, ben 10 presso l'Università di Udine e 6 presso l'Università degli studi di Trieste, determinerà anche un ingiusto ridimensionamento della offerta e della competitività delle due facoltà di medicina che - comunque - hanno avviato un percorso sinergico che sta già registrando dei positivi risultati scientifici ed economici;
lo spostamento delle scuole di specializzazione verso altre regioni non produrrà effetti meritori né sotto l'aspetto finanziario né sotto quello medico-scientifico, penalizzando al contrario proprio chi sta svolgendo la funzione di Scuola specialistica con risultati ottimi riconosciuti ad ogni livello;
l'applicazione indiscriminata dei tagli, in concreto, penalizzerà ancora una volta le università più innovative e più parsimoniose che, spesso, sono anche quelle sotto-finanziate -:
quali siano gli orientamenti e le iniziative dei Ministri competenti in ordine alla possibilità di sospendere gli interventi sopra richiamati e di attivare un tavolo nazionale con le rappresentanze universitarie per concordare, i doverosi e opportuni correttivi.
(4-02783)

GARAGNANI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
un gruppo di genitori della scuola Longhena di Bologna avrebbe manifestato

opinioni in appoggio all'atteggiamento di quegli insegnanti che, in difformità dai provvedimenti del Ministro Gelmini, hanno uniformato in modo indiscriminato la valutazione scolastica dei bambini;
questi genitori avrebbero altresì sostenuto di aver trovato una particolare comprensione nel dirigente scolastico provinciale di Bologna;
a prescindere da ovvie considerazioni sulle frasi di cortesia che il suddetto dirigente potrebbe aver rivolto ai genitori, secondo l'interrogante rimane il fatto che comportamenti come quelli degli insegnanti della scuola Longhena, anche se suffragati dall'appoggio di alcuni genitori, non possono essere tollerati e che la solidarietà spontanea o meno ricevuta dalle componenti scolastiche non può costituire un alibi per assoluzioni o attenuazioni delle giuste sanzioni che dovranno essere irrogate -:
quali iniziative intenda il Ministro assumere al riguardo.
(4-02797)

...

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

SCHIRRU, BELLANOVA, MADIA, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, CODURELLI, DE BIASI, GNECCHI, RAMPI, BERRETTA, DAMIANO, GATTI, GIOVANELLI, ROSSA, PES, SIRAGUSA, DE TORRE, MURER, COSCIA, QUARTIANI, LENZI, MOTTA, GARAVINI, ARGENTIN, FRONER, SBROLLINI e CESARE MARINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
da tempo è aperta una controversia tra la Cai ed alcune organizzazioni sindacali (ed alcune lavoratrici in forma singola) riguardante l'esonero dal lavoro notturno del personale navigante. In sostanza, la Cai, che aveva accettato di assumere le donne, come richiesto dai sindacati, riconoscendone i diritti e le specifiche tutele, si era trovata con circa 400 domande di esonero dal lavoro notturno. L'Assaereo aveva avanzato istanza di interpello al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per avere chiarimenti in merito alla disciplina dell'esonero dal lavoro notturno del personale navigante. Tali chiarimenti sono stati esposti dal Ministero con lettera del 4 febbraio 2009, con cui il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali rivede il proprio precedente orientamento e ritiene ora che il divieto e i limiti al lavoro notturno previsti dall'articolo 53 del T.U. sulla maternità non si applichino al personale di volo nell'aviazione civile;
la questione era stata già affrontata dalla Direzione generale competente con risposta ad interpello n. 33 del 2007 e con parere reso dalla Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del 22 gennaio 2009;
con la citata risposta ad interpello n. 33 del 2007 il Ministero aveva sostenuto, nei confronti del personale navigante, l'applicabilità dei limiti al lavoro notturno come disciplinata dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Tale ultima disposizione, nonostante l'abrogazione operata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2003, era considerata, infatti, ancora in vigore con riferimento al personale navigante e ciò in base all'assunto secondo cui la stessa abrogazione avrebbe effetto esclusivamente con riferimento al campo d'applicazione del citato decreto legislativo n. 66;
gli orientamenti comunitari ai quali si riferisce l'interpello n. 1 del 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, già richiamato, riguardano la messa in mora dell'Italia avvenuta con la citata lettera del 29 gennaio 2009 della Commissione europea. Tale atto della Commissione europea, a sua volta, consegue al procedimento di infrazione n. 2006/

2228 notificato all'Italia il 24 gennaio 2007 e con il quale la Commissione ha contestato l'incompatibilità del solo comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 con riferimento all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso e le condizioni di lavoro. La contestazione della Commissione è espressamente motivata con la previsione delle norme italiane di un esplicito divieto ad adibire le donne incinte o puerpere al lavoro notturno dal momento in cui sia stata accertata la gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino; le norme europee stabiliscono, invece, che gli Stati membri debbano garantire che le gestanti non vengano obbligate al lavoro notturno, lasciando alle lavoratrici, dunque, la possibilità di scegliere liberamente di esercitare il diritto di astensione dal lavoro notturno. Pertanto, la questione sollevata dalla Commissione europea, che riguarda esclusivamente l'esigenza di assicurare la parità di trattamento economico alle lavoratrici in maternità e che comunque non inficia gli istituti di tutela delle lavoratrici madri previsti dalle leggi nazionali, non coinvolge in alcun modo le norme stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, che sanciscono esclusivamente il diritto delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, nonché dei lavoratori che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992, di chiedere l'esonero dal lavoro notturno;
il 31 ottobre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del settore, la Compagnia Aerea Italiana-CAI, ed il Commissario straordinario di Alitalia, hanno sottoscritto l'accordo relativo al contratto di lavoro ed ai criteri della selezione del personale dipendente, in attuazione dell'Accordo Quadro del 14 settembre 2008 firmato d'intesa con il Governo. Il Governo ha assunto la responsabilità di garantire la piena attuazione degli impegni che le parti hanno sottoscritto con l'accordo del 31 ottobre 2008, ivi comprese quelle, attinenti ai criteri e alle priorità per l'assunzione dei lavoratori da parte della compagnia CAI SpA, che riguardano la tutela delle lavoratrici in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria, nonché per i lavoratori genitori di minori disabili, i nuclei familiari monoreddito e/o con figli minori, compresi i figli adottati o in affido;
in conformità con quanto sostenuto a livello europeo, sul lavoro notturno, si reputa possibile accettare di rimuovere definitivamente anche l'ultimo residuo di divieto di lavoro notturno per le donne (che è ora dall'inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio) e di generalizzare il «non obbligo», tenendo fermo il principio secondo cui durante questo periodo la lavoratrice può decidere se lavorare nella turnazione notturna o rifiutarsi di farlo;
questo significa mantenere fermo quanto il nostro ordinamento già prevede: il «non obbligo» al lavoro notturno per le lavoratrici e, in alternativa, i lavoratori genitori di bambini fino a tre anni, o unici genitori di bambini fino a 12 anni, o impegnati nell'assistenza di un familiare disabile grave -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro per assicurare alle lavoratrici ed ai lavoratori, che hanno legittimamente richiesto l'esonero dal lavoro notturno all'azienda Alitalia-CAI SpA, di esercitare i propri diritti di cura nei confronti dei figli e delle persone disabili a proprio carico, come stabilito dalla legge italiana in materia;
inoltre, quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro per promuovere l'applicazione da parte di CAI degli standard contrattuali di protezione delle lavoratrici con figli minori di uno, tre o nove anni, già in vigore presso Alitalia prima del trasferimento della compagine aziendale.
(5-01279)

DELFINO e CAPITANIO SANTOLINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Sca Hygiene Products Spa è una multinazionale svedese con circa 2.002 dipendenti in Italia, di cui 1.060 in Toscana, 128 dei quali operano nello stabilimento di Pratovecchio in provincia di Arezzo;
nei giorni scorsi l'azienda ha avviato le procedure per il licenziamento collettivo di tutti i 128 lavoratori dello stabilimento del casentino per cessazione di attività;
tale decisione presa all'interno di un gruppo multinazionale delle dimensioni di Sca è inaccettabile, considerato soprattutto il fatto che il sito produttivo si trova in un'area già duramente colpita dalla crisi economica -:
quali misure urgenti si ritiene opportuno prendere al fine di affrontare le problematiche connesse non solo alla situazione dell'azienda Sca ma anche di tutta la filiera produttiva in Toscana.
(5-01283)

PALAGIANO e FAVIA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 è stato adottato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in materia di disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, sulla base della delega contenuta nell'articolo 27 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 (Legge Comunitaria 2007);
tale decreto legislativo al comma 3 dell'articolo 10 prevede che, nei confronti delle imprese operanti nel settore della prima trasformazione di prodotti di origine animale (come per gli impianti di macellazione, di sezionamento, di lavorazione della selvaggina, della produzione di latte e della pesca e acquacoltura), le specifiche tariffe dovute per l'effettuazione dei controlli sanitari «devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione», mentre, al comma 4, nei confronti delle imprese svolgenti attività produttive diverse da quelle citate (come per le imprese del settore della seconda trasformazione dei prodotti alimentari primari o appartenenti ad altre filiere di trasformazione di prodotti di origine non animale), viene introdotta una eccezione rispetto al criterio sopra riportato, nel senso che è stabilito, comunque, l'obbligo di corrispondere tariffe forfetarie entro il 31 gennaio di ogni anno, indipendentemente dall'effettuazione dei controlli medesimi;
tale obbligo di versamento (le cui tariffe sono regolate dall'apposita tabella contenuta nella Sezione 6, Allegato A, del Decreto legislativo n. 194 del 2008), è stato introdotto dal legislatore nazionale in modo discrezionale rispetto a quanto previsto dal citato Regolamento 882 del 2004, e, pertanto, appare discriminatorio e vessatorio nei confronti delle medesime imprese; inoltre, contrariamente a quanto previsto in via generale dall'articolo 1, comma 2, dello stesso Decreto legislativo n. 194 del 2008, laddove si dispone che le tariffe sono finalizzate al finanziamento dei controlli (e, quindi, a copertura delle spese relative), l'obbligo medesimo viene a consistere, di fatto, in una vera e propria imposta ingiustificata che le imprese sono tenute a versare anche in mancanza di appositi controlli sanitari e, quindi, senza che le imprese medesime possano realmente ricevere un servizio da parte dello Stato;
inoltre, nella determinazione delle tariffe, contenuta nell'Allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo n. 194/2008, sono stati del tutto disattesi gli specifici criteri contenuti nell'articolo 27, comma 5 del Regolamento CE, cui l'articolo 27 della Legge Comunitaria 2007 rimandava espressamente, in base ai quali il Governo avrebbe dovuto tener conto, nella determinazione delle tariffe, del «tipo di azienda del settore interessata» dei «relativi fattori di rischio, degli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva,

e delle esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico», mentre in base al decreto legislativo n. 194/08 l'individuazione delle fasce quantitative di produzione e la determinazione degli importi delle tariffe comportano, di fatto, una parificazione delle piccole imprese, anche senza dipendenti, con bassa capacità produttiva e grado limitato di rischio, e senza tener conto della posizione geografica, con quelle che hanno capacità produttive di tipo industriale (vedasi 1a fascia alla sez. 6), penalizzando palesemente sul piano concorrenziale le imprese di piccole dimensioni sia in ambito nazionale, a vantaggio di realtà produttive maggiormente strutturate, sia a livello comunitario, rispetto agli altri Paesi;
va evidenziato, altresì, che al fine di superare le incongruenze sopra indicate risulta necessario:
a) parificare la tipologia di imprese del settore della seconda trasformazione dei prodotti alimentari a quelle operanti nel settore della prima trasformazione di prodotti di origine animale per le quali le specifiche tariffe dovute per l'effettuazione dei controlli sanitari devono essere versate dagli operatori solo laddove le relative prestazioni siano realmente effettuate;
b) differenziare la tariffa sulla base della posizione geografica e della dimensione delle aziende, introducendo un esonero per ogni settore al di sotto di determinate soglie quantitative, ovvero esonerando dal pagamento le imprese che hanno una capacità produttiva inferiore al 25 per cento dei limiti massimi previsti per la prima fascia;
c) esonerare del tutto le imprese di lavorazione di prodotti notoriamente poveri (stomaci, vesciche, budella, grassi fusi, ciccioli, gelatine e collagene), rispetto a quelle di lavorazione e trasformazione di prodotti di maggior valore economico;
d) estendere il campo di applicazione del Decreto legislativo n. 194/08 anche a quello della grande distribuzione, attualmente escluso dall'obbligo dei versamenti, in modo che i costi dei controlli sanitari legati alla filiera alimentare siano equamente distribuiti fra le varie componenti imprenditoriali;
e) prevedere che le imprese di produzione che effettuano la vendita diretta al «consumatore finale» - che attualmente non sono assoggettate all'obbligo di versamento delle tariffe - siano esonerate anche nel caso in cui vendano i prodotti ai consumatori intermedi che, come utilizzatori professionali, rivendono gli stessi prodotti al consumatore finale, come nei casi dei ristoranti, delle mense, degli ospedali, eccetera, per i quali restano ferme le disposizioni del Decreto legislativo 109 del 1992 e successive modificazioni, sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari -:
quali idonee iniziative, anche di natura normativa, intenda adottare al fine di introdurre le modifiche esposte in premessa, mirate, da una parte, ad adeguare le previsioni del decreto legislativo 194 del 2008 al Regolamento CE 882/2004, che nel recepimento all'interno dell'ordinamento italiano è stato secondo gli interroganti in parte disatteso, e, dall'altra a creare un quadro normativo ed economico, anche mediante interventi a livello europeo, che non penalizzi le micro e piccole imprese, ma anzi le favorisca e le valorizzi, come affermato nella Comunicazione della Commissione europea dello scorso 25 giugno 2008 «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» (Small Business Act).
(5-01287)

Interrogazioni a risposta scritta:

POLLEDRI, RIVOLTA, NICOLA MOLTENI e NEGRO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 18 settembre 2008 i lavoratori della sanità privata di tutta Italia hanno tenuto uno sciopero nazionale per protestare contro

il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da ben 39 mesi;
la sanità privata - che opera in regime d'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale - sempre più ha assunto nel nostro Paese una funzione insostituibile in quanto consente di erogare ai cittadini prestazioni sanitarie programmate in tempi rapidi, contribuendo a snellire le lunghe liste d'attesa;
dopo circa tre anni di complessa e spinosa trattativa, nel corso dei quali i lavoratori interessati si sono trovati in una situazione di vacanza contrattuale, si era giunti in data 28 febbraio 2007 alla sottoscrizione del rinnovo, da parte delle principali organizzazioni datoriali del settore (AIOP e ARIS), per il biennio economico 2004-2005 del contratto nazionale di lavoro 2002-2005;
nonostante tale svolta positiva datata oltre un anno fa, permangono ancora situazioni di grave vacanza contrattuale per la categoria, ovvero la mancata sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 e la mancata sottoscrizione del rinnovo per il biennio economico 2008-2009 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009;
è indubbio che tali ritardi e mancanze ricadono negativamente sui circa 150.000 operatori che a vario titolo esercitano la propria attività lavorativa all'interno di tali strutture e che non vedono rivalutato il proprio salario al reale costo della vita;
a ciò aggiungasi la mancata corresponsione degli arretrati;
per monitorare le problematiche relative ai rapporti con l'ospedalità privata, anche al fine di prevenire gravi situazioni di ritardo nei rinnovi contrattuali, è stato istituito in Conferenza Stato-Regioni un tavolo di consultazione permanente;
il 4 dicembre 2008 si è svolto a Roma presso la sede dell'AIOP (principale organizzazione datoriale del settore), un incontro tra i vertici della spedalità privata e le Organizzazioni sindacali, che ha portato ad un nulla di fatto fino alla rottura delle trattative -:
se il Governo non ritenga opportuno convocare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le parti sociali interessate onde giungere in tempi rapidi ad una definizione della vicenda contrattuale tutelando i diritti dei numerosi lavoratori coinvolti.
(4-02781)

MANNUCCI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che
in base alla legge n. 281 del 1991 i cani accalappiati devono essere sottoposti, a cura da Servizio Veterinario della Asl competente:
a) all'osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 281 del 1991;
b) all'identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali;
nei giorni scorsi sono stati accalappiati numerosi cani nel Comune di Monte S. Giovanni (Frosinone) e nel Comune di Cassino (Frosinone) e inviati direttamente in parte a Tufillo, in Abruzzo, presso il canile della SIAC, con sede legale a Frosolone in Molise, mentre i cani con tatuaggio o microchip trovati vaganti sono stati inviati nella sede SIAC di Roccasicura (Isernia), senza alcuna prestazione sanitaria, che tra l'altro avrebbe dato la possibilità di rintracciare il proprietario e restituire almeno i cani del secondo gruppo;
in data 31 marzo 2009 sono stati accalappiati altri 13 animali, fra cui due simil-yorkshire, partiti anche questi immediatamente per l'Abruzzo;

le destinazioni degli animali accalappiati nella provincia di Frosinone sono varie: Canile Marsicano di Lecce dei Marsi, SIAC con sede legale a Frosolone (Isernia), Centro Cinofilo del Fucino di Collelongo (sede legale a Trasacco);
le convenzioni stipulate dai Comuni della provincia di Frosinone con le strutture abruzzesi e molisane spesso non chiariscono chi debba prestare le cure sanitarie, nemmeno quelle obbligatorie come sterilizzazione, sverminazione, vaccinazioni. La Asl di Frosinone per legge, infatti, non può effettuare prestazioni sanitarie fuori Regione, mentre le aziende sanitarie locali abruzzesi e molisane forniscono prestazioni solo ai cani accalappiati sul territorio di competenza;
nella provincia di Frosinone non esiste un canile sanitario che possa offrire stalli per i cani per effettuare le prestazioni obbligatorie previste dalla legge;
i Comuni associati nell'Unione delle Cinquecittà e Cassino stanno trasferendo i cani già da circa due anni in Abruzzo senza che nessuno sappia il numero esatto;
altri Comuni della provincia di Frosinone che hanno stipulato convenzioni fuori Regione sono Cassino, S. Elia Fiumerapido, Monte S. Giovanni, Sora, Boville, Alatri, Anagni, Castel Liri, Isola Liri, Ferentino;
la Vicepresidente dell'Associazione Canili Lazio Onlus, Giulia Bartolomei, riferisce che tra il 31 marzo 2009 e il 3 aprile 2009 il Comune di Cassino (Frosinone) ha accalappiato molti cani tra cui alcuni regolarmente microchippati con regolare proprietario, che sono stati comunque spediti immediatamente a Tufillo (Chieti), pur avendo verificato che si trattava di animali di proprietà;
nessuno si occupa della restituzione dei cani di proprietà trovati vaganti;
peraltro vi sono stati anche casi di cani uccisi da una dose eccessiva di anestetico trovati morti solo una volta arrivati a destinazione, dopo qualche ora di viaggio;
il fenomeno dei trasferimenti indiscriminati che lasciano gli animali privi dell'assistenza sanitaria obbligatoria si sta diffondendo in tutta Italia -:
quali iniziative di competenza si intenda intraprendere per evitare il trasferimento dei cani in luoghi e con modalità che non ne garantiscono l'assistenza sanitaria obbligatoria prevista per legge e principalmente la diagnosi e la profilassi delle malattie infettive o diffusive, nonché interventi di sterilizzazione atti a prevenire e combattere il fenomeno del randagismo;
quali iniziative di competenza si intenda adottare per evitare inefficienze e disguidi nelle procedure per la restituzione ai legittimi proprietari di cani regolarmente «microchippati» o tatuati, in particolare con riferimento alla questione, evidenziata in premessa, dei trasferimenti in Regioni diverse da quella originaria.
(4-02782)

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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

DE ANGELIS. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
dall'estate 2007 si è propagata sull'intero territorio nazionale una grave infestazione delle palme ad opera di un insetto coleottero detto punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrungineus olivier) colpendo numerose zone quali la provincia di Latina, la provincia di Roma, la città di Napoli e la regione Sicilia;

tale fenomeno sta causando ingenti danni sia di carattere ambientale che di carattere economico distruggendo nel contempo un enorme patrimonio storico-culturale come ad esempio nel comprensorio del Parco nazionale del Circeo ove sono stati abbattuti centinaia di esemplari;
l'associazione culturale «Idee e Valori per la Nuova Italia» ha interessato l'interrogante consegnando anche documentazione fotografica attestante lo scempio venutosi a creare nel comune di Sabaudia;
con decreto 9 novembre 2007 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si è resa obbligatoria la lotta contro il punteruolo rosso nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne la diffusione;
la stessa Commissione europea ha stabilito misure d'emergenza sulla questione con decisione del 25 maggio 2007;
il Dipartimento per la sanità pubblica, veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dell'ex Ministero della salute ha autorizzato con diverse proroghe l'immissione in commercio e l'utilizzazione in via del tutto sperimentale di prodotti fitosanitari specifici volti alla lotta del parassita;
ad oggi la situazione sembra non essersi ancora arrestata, anzi prosegue senza sosta, continuando a produrre danni e costi -:
se sia stata eseguita una ricognizione precisa sui risultati conseguiti nella lotta al parassita, se non sia il caso di istituire un tavolo tecnico-scientifico interministeriale permanente sull'emergenza «punteruolo rosso» con esperti, e se non sia il caso di prevedere un fondo di risorse finanziarie per i comuni colpiti dalla problematica che stanno affrontando elevatissimi costi di smaltimento delle palme abbattute.
(4-02787)

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SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Interrogazione a risposta in Commissione:

SAMPERI e AMICI. - Al Ministro per la semplificazione normativa. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, ha abrogato oltre 27.800 norme;
tra le norme abrogate figurano anche molti decreti legislativi emanati durante il periodo fascista, con i quali furono istituiti 79 comuni italiani, di cui 14 siciliani. Tra i comuni che, attraverso questo provvedimento, verrebbero ad essere «cancellati», è incluso anche Castel di Iudica, le autorità del quale hanno immediatamente segnalato agli organi competenti il grave errore commesso dal Ministero della semplificazione normativa, autore della succitata legge;
le dichiarazioni del Ministro della semplificazione normativa, miranti a rassicurare le istituzioni e i cittadini dei comuni «vittime» del maldestro provvedimento di chiarificazione normativa, non possono, però, nascondere una palese contraddizione: l'attività del ministero in questione dovrebbe facilitare la vita dei cittadini e finisce invece, in occasioni come questa, per complicarla, creando inutili e dannose apprensioni nella cittadinanza -:
quali iniziative e provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di garantire la riparazione dell'errore relativo alle norme concernenti l'abrogazione del decreto legislativo istitutivo del Comune di Castel di Iudica;
quali atti il Ministero intenda adottare allo scopo di evitare il ripetersi di simili incresciosi episodi.
(5-01281)

TESTO AGGIORNATO AL 30 NOVEMBRE 2010

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta in Commissione:

ANNA TERESA FORMISANO e PEZZOTTA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
con la circolare n. 509 del 3 luglio 2008 sono stati prorogati i termini di conclusione dei programmi di industrializzazione per le iniziative agevolate a valere sulla misure 2.2.a - Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione 2o bando di cui alla circolare n. 946130 del 28 aprile 2008;
le imprese beneficiarie hanno incontrato notevoli difficoltà nell'ultimare i programmi agevolati e allungato i tempi inizialmente previsti per la loro realizzazione;
la circolare prevedeva, infatti, la conclusione dei progetti entro il 28 febbraio 2009 ed il termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte delle imprese entro il 30 aprile 2009;
in considerazione della eccezionale gravità del momento già la Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria ha comunicato, con nota n. 3001 del 23 febbraio, di aver accolto la richiesta di proroga del termine ultimo di ammissibilità delle spese certificabili nell'ambito degli interventi della programmazione 2000-2006, tra cui il PIA innovazione, dal 30 aprile al 30 giugno 2009;
sembrerebbe, tuttavia, che il Ministero sarebbe intenzionato a prorogare i termini rispettivamente al 30 aprile per la conclusione e al 30 giugno per la rendicontazione -:
se non ritenga di prorogare ulteriormente i termini ultimi per usufruire delle agevolazioni citate in premessa, fissando al 30 settembre 2009 la data per completare i programmi e al 30 novembre 2009 quello per la rendicontazione delle spese, al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese in questo particolare momento.
(5-01285)

Interrogazioni a risposta scritta:

BITONCI, LANZARIN, GOISIS, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO e STUCCHI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
lo stabilimento Vera-Nestlè Spa di San Giorgio in Bosco ha una storia di grandi successi industriali, dovuti in primo luogo allo stretto legame con i territori in cui l'azienda attinge le proprie risorse primarie;
il marchio «Vera» è infatti indissolubilmente legato alle sorgenti di San Giorgio in Bosco, dove l'omonimo stabilimento rappresenta un'eccellenza per la regione Veneto e per l'intero territorio, essendo anche un importante bacino di occupazione;
sembra sia nei piani industriali dell'azienda la volontà di estendere l'utilizzo del marchio «Vera» anche ad altre sorgenti dislocate fuori del territorio regionale;
tali scelte strategiche, favorendo l'impiego di un etichetta che non è identificativa della sorgente da cui deriva il prodotto, non solo sono contrarie alle regole del mercato, ma rappresentano anche, ad avviso degli interroganti, una frode nei confronti dei consumatori, che non sarebbero correttamente informati sull'origine e la qualità del prodotto acquistato;
una delle conseguenze più dirette di questa politica industriale è stato l'annuncio, di questi giorni, di pesanti licenziamenti da parte dell'azienda, notizia che ha suscitato stati di profonda agitazione tra i dipendenti, anche alla luce della grave crisi economica in atto nel Paese;
i vertici dell'azienda Vera-Nestlè hanno infatti reso nota alle organizzazioni sindacali la volontà di procedere al taglio di 85 dipendenti in organico a tempo

indeterminato presso lo stabilimento di San Giorgio in Bosco, i quali rappresentano circa il 30 per cento dell'organico totale; un atteggiamento questo incomprensibile anche perché l'azienda non ha previsto il ricorso a procedure di cassa integrazione;
qualora le suddette politiche dovessero trovare un riscontro pratico, le stesse rappresenterebbero un serio danno allo sviluppo del territorio regionale, impoverendolo di posti di lavoro -:
se il Ministro sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e se non ritenga opportuno adoperarsi per favorire una concertazione tra i vertici dell'azienda e le organizzazioni dei lavoratori, affinché vengano salvaguardati gli attuali livelli occupazionali presso lo stabilimento di San Giorgio in Bosco, a beneficio dello sviluppo dell'intero territorio regionale.
(4-02795)

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Apposizione di una firma ad una risoluzione.

La risoluzione in Commissione Renato Farina n. 7-00031, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 luglio 2008, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Compagnon.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta in Commissione Centemero e Carlucci n. 5-00877, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 gennaio 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Frassinetti.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:
interrogazione a risposta scritta Misiti n. 4-00742 del 18 luglio 2008;
interrogazione a risposta immediata in Commissione Palagiano n. 5-01276 del 7 aprile 2009.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta De Girolamo n. 4-02388 del 24 febbraio 2009 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01280.

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ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta scritta Catanoso n. 4-02741 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 159 del 6 aprile 2009. Alla pagina n. 5274, seconda colonna, dalla riga quaranta alla riga quarantuno, deve leggersi: «CATANOSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere -» e non «CATANOSO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere», come stampato.

Interrogazione a risposta in Commissione Vannucci n. 5-01275 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 160 del 7 aprile 2009. Alla pagina n. 5311, prima colonna, alla riga venticinquesima deve leggersi: «Talamello (PU); proponeva istanza di» e non «Ralamello (Pavia); proponeva istanza di», come stampato.
Alla pagina n. 5311, prima colonna, dalla riga trentaquattresima alla riga trentacinquesima, deve leggersi: «Comune Montano di Talamello che contando meno di mille abitanti vede la sua» e non «Comune Montano di Talamello che contendo meno di mille abitanti vede la sua», come stampato.