XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 30 aprile 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 aprile 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 aprile 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
STASI: «Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative» (2406);
BORGHESI ed altri: «Disposizioni per il contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale» (2407).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GRIMOLDI e GOISIS: «Modifica all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di riserva dell'esercizio delle attività proprie della professione di psicologo» (1974) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Laura Molteni.

La proposta di legge FAVA: «Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019» (1994) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bitonci.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COTA ed altri: «Modifica all'articolo 8 della Costituzione, concernente il riconoscimento della tradizione giudaico-cristiana quale fondamento civile e spirituale della Repubblica» (2374).
II Commissione (Giustizia):
BERNARDO ed altri: «Norme in materia di deposito degli autoveicoli» (2003) Parere delle Commissioni I, IX e X.
IV Commissione (Difesa):
EVANGELISTI: «Modifica all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di partecipazione di coloro che hanno prestato servizio come volontari in ferma annuale e in ferma breve nelle Forze armate o come ausiliari nelle Forze di polizia ai concorsi riservati per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa» (2316) Parere delle Commissioni I e V.
VII Commissione (Cultura):
LOLLI ed altri: «Disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive» (2171) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
COSENZA: «Disposizioni per il ripristino, il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti dell'isola di Procida» (2392) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994»:
le relazioni d'inchiesta relative agli incidenti occorsi agli aeromobili Extra 300L, marche D-ETZE, in data 11 ottobre 2006, in località Castrocielo (FR); Mudry CAP-10B, marche I-AKRO, in data 4 marzo 2007, all'aeroporto di Vicenza; Eurocopter SA 315B, marche I-AVIF, in data 16 ottobre 2007, in Val di Fassa (TN);
il rapporto d'inchiesta relativo all'inconveniente grave occorso all'aeromobile Boeing 767-432-ER, marche N834MH, in data 7 luglio 2007, all'aeroporto di Roma Fiumicino.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 28 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la relazione sulla farmacovigilanza - predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - relativa all'anno 2007 (doc. CLXXXV; n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di aprile 2009 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22, 23 e 27 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri:
alla dottoressa Paola Paduano, l'incarico di direttore dell'ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, nell'ambito del dipartimento per le pari opportunità;
alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Francesco Paolo Schiavo, l'incarico di direttore ad interim della direzione centrale per i sistemi informativi e l'innovazione, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
al dottor Stefano Tomasini, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato per il coordinamento con il dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
al dottor Gerardo Pelosi, l'incarico di consulenza, studio e ricerca;
alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
alla dottoressa Luciana Napolitano, l'incarico di direttore della direzione generale territoriale del Centro-Nord e Sardegna, dipendente dal dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 22 aprile 2009, a pagina 3, seconda colonna, ottava riga, deve leggersi: «sul reddito» e non: «sui redditi» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 733 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2180-A)

A.C. 2180-A - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge dispone la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano come condizione per lo straniero per contrarre matrimonio nella Repubblica. Ciò limita gravemente i diritti della comunità familiare, precludendo di fatto la possibilità di contrarre matrimonio, e di crearsi dunque, legittimamente, una famiglia, con effetti civili per chi voglia sposare uno straniero privo del permesso di soggiorno in violazione dell'articolo 29 della Costituzione;
l'articolo 21 del disegno di legge incrimina, a titolo di reato contravvenzionale, l'ingresso e il soggiorno illegali nel territorio dello Stato. La norma prevede inoltre, quale condizione di procedibilità non rinunciabile dall'imputato, la sua mancata espulsione dal territorio dello Stato, secondo un procedimento che appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui impedisce allo straniero l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa, precludendogli la possibilità di dimostrare in giudizio la propria innocenza. Desta perplessità rispetto ai principi di ragionevolezza, offensività e sussidiarietà del diritto penale la scelta di elevare a reato una condotta non solo priva di reale offensività a terzi, ma anche di un disvalore eccedente quello proprio del solo illecito amministrativo;
l'articolo 42 del disegno di legge, modificando la legge n. 1228 del 1954 e il decreto legislativo n. 286 del 1998, subordina l'iscrizione e la variazione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili. La disposizione si applica anche ai cittadini italiani e agli stranieri regolarmente soggiornanti. La residenza è un presupposto per il godimento di numerosi diritti. Negare la residenza per ragioni di natura economica è in palese contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. La povertà condiziona l'identità della persona;
l'articolo 45, comma 1, lettera f) del disegno di legge, modificando l'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, rende incerta la possibilità di compiere atti dello stato civile e di accedere ai servizi pubblici agli stranieri che non siano in possesso del titolo di soggiorno. Le conseguenze di tale modifica normativa sarebbero gravissime: i bambini non registrati alla nascita resterebbero senza identità, completamente invisibili; vi è inoltre il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno e siano dichiarati in stato d'abbandono; per evitare questo, è probabile che molte donne in condizione irregolare decidano di non partorire in ospedale, con serissimi rischi per la salute della madre e del bambino. Tale norma si configura quindi come una misura che oggettivamente scoraggia la protezione del minore e della maternità in violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (articolo 31, secondo comma della Costituzione) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (articolo 30, primo comma della Costituzione). La norma è altresì in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, che riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere «registrato immediatamente al momento della sua nascita», il diritto «ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», nonché il diritto «a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari»;
l'articolo 45, comma 1, lettera h-bis), che dispone una estensione a centottanta giorni del periodo di trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione (CIE), attualmente fissato, nel massimo, in sessanta giorni, contrasta palesemente con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché stabilisce che la durata maggiore o minore della detenzione amministrativa sia determinata in parte anche dalla maggiore o minore efficienza burocratica dei diversi paesi di origine, determinando così l'irragionevole discriminazione per cui un cittadino di uno Stato terzo, proveniente da un paese maggiormente arretrato, potrebbe subire, in virtù di questa sola condizione, un trattamento pari ad un tempo superiore;
la norma di cui all'articolo 47 subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla stipula di un «accordo di integrazione» con cui lo straniero si impegna a conseguire obiettivi di integrazione, non meglio specificati, mentre la «perdita dei crediti» determina l'espulsione immediata dello straniero. La norma subordina quindi il rilascio del permesso di soggiorno (così condizionando il diritto dello straniero all'emigrazione) alla valutazione (necessariamente discrezionale) da parte dell'autorità amministrativa, del grado di integrazione del soggetto, senza stabilire né i criteri sulla cui base tale valutazione deve condursi, né quali fatti determinano la perdita dei crediti rinviando invece il tutto a un regolamento governativo. Tale previsione appare incompatibile con la riserva di legge - peraltro rinforzata - sancita dall'articolo 10 della Costituzione, in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero. È infatti evidente che tale riserva di legge non è soddisfatta se la disciplina effettiva della condizione dello straniero (gli atti che determinano la perdita dei crediti; i criteri di valutazione dell'integrazione, eccetera) è rimessa integralmente alla fonte regolamentare;
l'articolo 52 del disegno di legge, che autorizza i sindaci ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, è in contrasto con il fondamentale principio della primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della sicurezza pubblica, né è sufficiente ad evitare la violazione di tale principio il successivo decreto del ministro dell'interno, previsto al comma 4 dello stesso articolo 52, che dovrebbe regolamentare l'esistenza di tale forme di collaborazione;
delibera di non procedere all'esame dell'A.C. 2180.
9/2180-A/1. Soro, Sereni, Bressa, Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Vassallo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge impone la presentazione di un documento che attesti la validità del soggiorno nel territorio del nostro Stato da parte dello straniero che chiede di contrarre matrimonio in Italia. Si preclude, dunque, la possibilità di creare una propria famiglia, presupposto di una concreta volontà di integrazione, a chi non è in possesso del permesso di soggiorno. La norma prevede anche effetti civili per chi voglia sposare uno straniero privo del permesso di soggiorno, in chiara violazione dell'articolo 29 della Costituzione;
l'articolo 21 del disegno di legge introduce il reato di immigrazione clandestina e permanenza illegale, punendo, a titolo di reato contravvenzionale, l'ingresso e il soggiorno illegali nel territorio dello Stato;
con tale disposizione, pertanto, diventa reato non solo l'ingresso illegale, ma, da subito, anche la presenza sul territorio; si trasforma così in reato quello che l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce come diritto, cioè la possibilità di emigrare dal paese di origine verso un altro paese e, per gli stranieri ad oggi irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si sanziona un comportamento che, in base alle legislazione in vigore, non permette regolarizzazione. Procedimento che appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione;
l'articolo 42 subordina l'iscrizione e le eventuali variazioni anagrafiche alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili abitati dai soggetti richiedenti. Tale vincolo amministrativo si applica anche ai cittadini italiani. La residenza è il fondamento di numerose ed irrinunciabili prerogative e diritti riconosciuti, prima ancora che al cittadino, alla dignità dell'essere umano. Il dispositivo proposto vincola, di fatto, il requisito della residenza alle condizioni economiche del soggetto richiedente, in palese contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;
l'articolo 45, comma 1, lettera f) del disegno di legge interviene sull'impianto dell'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, rendendo obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri fondamentali atti amministrativi. Tra questi anche l'iscrizione all'anagrafe per i bambini figli di extracomunitari non in possesso del regolare permesso di soggiorno. Tale disposizione contrasta in maniera evidente e palese con l'articolo 3 della nostra Costituzione. Inoltre appare evidentemente lesiva dei diritti di soggetti particolarmente deboli ed indifesi come i minori, condannati di fatto, da tale disposizione, ad un destino di «clandestinità» addirittura dalla nascita. Si attribuiscono colpe a bambini appena nati che si condanna allo stato di abbandono per vizi e colpe dei genitori. Appare evidente l'illogicità di tale provvedimento, che ottiene il fine di creare e produrre clandestinità, obiettivo esattamente contrario alla presunta volontà del legislatore. Si segnala che la norma è in palese contrasto anche con la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, che riconosce a ogni minore, senza discriminazioni di alcun genere, «il diritto di essere registrato immediatamente al momento della sua nascita», nonché il diritto ad un nome e quello ad acquisire una cittadinanza;
l'articolo 45, comma 1, lettera h-bis) dispone di estendere a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Tale estensione, finalizzata alla necessità di riconoscimento degli stranieri fermati e vincolata anche alla collaborazione ed alla effettiva capacità collaborativa del Paese di origine dello straniero. Ne consegue che quest'ultimo è fermato per un tempo più o meno lungo nei centri di identificazione e di espulsione (CIE), in virtù di una variabile del tutto indipendente della sua responsabilità. L'impianto di tale norma è in palese contrasto con il principio della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione;
l'impianto generale del provvedimento appare in più punti lesivo della dignità umana e dell'impianto di garanzia di diritti e libertà civili voluto e prescritto dalla nostra Costituzione;
delibera di non procedere all'esame dell'A.C. 2180.
9/2180-A/2.Di Pietro, Evangelisti, Palomba, Cambursano, Favia, Formisano, Misiti, Mura, Pisicchio, Razzi.