XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 5 maggio 2009

TESTO AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 maggio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Di Biagio, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Leoluca Orlando, Paglia, Pedoto, Pes, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Repetti, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rosato, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Di Biagio, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Leoluca Orlando, Paglia, Pedoto, Pes, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Repetti, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rosato, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 maggio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BERGAMINI: «Istituzione del Museo nazionale della cartapesta in Viareggio» (2412);
CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il prolungamento facoltativo dell'astensione dal lavoro per maternità mediante elevazione dell'età pensionabile delle lavoratrici» (2413);
BORGHESI: «Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione dei pubblici dipendenti negli albi degli avvocati, nonché disposizioni in materia di incompatibilità nell'esercizio di attività professionali da parte dei pubblici dipendenti» (2414).
Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002» (2259) Parere delle Commissioni I, IV, V e VI.
IV Commissione (Difesa):
SCHIRRU: «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e nelle Forze di polizia» (2357) Parere delle Commissioni I e XII.
VIII Commissione (Ambiente):
MELCHIORRE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione della normativa antisismica negli edifici pubblici di recente costruzione nella provincia dell'Aquila» (2380) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
XI Commissione (Lavoro):
NARDUCCI ed altri: «Norme in materia di previdenza in favore dei lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate» (2345) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X.

Trasmissione dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data 29 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, una relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 29 aprile 2009 (doc. XXXIV, n. 2).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 30 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre 2008 (doc. LXXIV, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione del ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica concernente l'andamento dell'economia nel 2008 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2009-2011 (doc. XXV-bis, n. 1) nonché la situazione di cassa al 31 dicembre 2008 e la stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2009 (doc. XXV, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 aprile 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Piercarlo Viganò a componente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria della seta in Milano.
Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 23 aprile 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità portuale di Piombino (35).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali in merito al progetto di alienazione di quattro palazzi storici del comune di Verona - 3-00137

A)

FOGLIARDI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il comune di Verona intende alienare quattro dei più significativi palazzi storici appartenenti al patrimonio artistico-culturale del comune di Verona, con destinazione museale per tre di essi:
a) Palazzo Forti, risalente al XIII secolo, attualmente destinato a sede della Galleria d'arte moderna. Il complesso immobiliare è pervenuto al comune di Verona in virtù di successione ereditaria all'illustre scienziato Achille Forti, che ne ha vincolato l'utilizzo a sede della Galleria d'arte moderna e comunque l'adibizione a scopi culturali ed artistici a favore della comunità della «sua Verona»;
b) Palazzo Pompei, pregiato esempio di architettura rinascimentale, opera di Michele Sanmicheli, destinato a sede del Museo di storia naturale, costituisce un lascito a favore del comune di Verona da parte del conte Alessandro Pompei, con precisa destinazione ad uso pubblico «per ponervi lì monumenti di belle arti, galerie»;
c) Palazzo Gobetti, uno dei palazzi più caratteristici della rinascenza veronese, con destinazione museale quale sede distaccata del Museo di storia naturale;
d) l'ex Convento di San Domenico, preziosa testimonianza artistica dell'architettura del XVI-XVII secolo, oggi adibito a sede della polizia municipale;
al fine di poter rendere appetibile la loro vendita, il comune di Verona intende concedere la possibilità di destinarli ad uso privato, sia residenziale che commerciale o direzionale, con forte disapprovazione da parte di associazioni culturali e cittadini veronesi;
la sottrazione di un bene di interesse pubblico di notevole valore paesaggistico/ambientale alla destinazione originaria e la conseguente disposizione a favore di un privato costituiscono azioni che incidono sul patrimonio ambientale, storico, artistico e naturale della nazione;
autorevoli rappresentanti del mondo della cultura assieme alle associazioni Forti per Palazzo Forti, Civicittà e Legambiente onlus hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Veneto per l'annullamento:
a) della deliberazione del consiglio comunale del comune di Verona n. 19 del 17 aprile 2008, pubblicata all'albo pretorio dal 24 aprile 2008;
b) di ogni altro atto presupposto, tra cui, in particolare, la deliberazione della giunta comunale n. 182 del 1o giugno 2005 in parte qua e/o conseguente -:
quali interventi intenda adottare il ministero per i beni e le attività culturali per evitare che i suddetti palazzi storici di interesse culturale siano soggetti ad alienazione, con destinazione d'uso residenziale, direzionale e commerciale. (3-00137)

Progetto di spostamento del comando artiglieria contraerea dell'Esercito da Padova a Sabaudia - 3-00193

B)

ASCIERTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il comando artiglieria contraerea dell'Esercito ha sede in Padova dal 1968 ed è ubicato nel palazzo Camerini in centro città e si basa su otto reparti dislocati in Padova, Rovigo, Ravenna, Mantova, Cremona, Bologna, Rimini e Sabaudia;
il reparto comando di Padova è situato all'interno della caserma Romagnoli nell'immediata periferia della città ed ospita, oltre allo stesso comando, anche la compagnia trasporti di sostegno ed il reparto Sismi;
le infrastrutture sono in ottimo stato e, in particolare, la caserma Romagnoli, nella quale sono stati effettuati, sopportando elevati costi di denaro, lavori di manutenzione e ristrutturazione di ventinove alloggi, che potranno ospitare novanta militari, oltre ad un'ala della palazzina che ospita un grosso nucleo Sismi;
nella sede di Padova prestano servizio circa quattrocento militari fra ufficiali, sottufficiali e personale di truppa, cinquanta dei quali impegnati nell'«operazione strade sicure»;
la maggior parte del personale, presente sul territorio da oltre un ventennio, è proprietario di abitazione acquistata facendo ricorso a mutuo bancario ed un'eventuale movimentazione recherebbe notevoli disagi, anche di carattere economico, al personale;
da notizie assunte sembra che lo stato maggiore Esercito abbia allo studio lo spostamento del comando artiglieria contraerea da Padova in Sabaudia e contestualmente la chiusura della caserma Romagnoli, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008;
lo spostamento del comando in Sabaudia avrà costi non prevedibili per la riorganizzazione strutturale della caserma ospitante, essendo, fra l'altro, questa città, ad alta vocazione turistica, priva di alloggi demaniali da assegnare al personale -:
se il Ministro interrogato non ritenga di impartire disposizioni per un ulteriore e più approfondito studio del problema ed evitare un consistente dispendio di risorse economiche, nonché di mortificare il morale del personale, già fortemente preoccupato per lo spostamento del comando dalla sede di Padova. (3-00193)

Ragioni del diniego da parte dell'Agenzia italiana del farmaco dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci generici a base di omega 3 - 3-00145

C)

VITALI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'incentivazione della prescrizione all'uso di farmaci generici, con principio attivo scaduto, rappresenta una strategia di contenimento dei costi farmaceutici a carico del servizio sanitario nazionale;
attualmente la spesa a carico del servizio sanitario nazionale riferita a farmaci a base di omega 3 (farmaco indicato nella prevenzione secondaria dell'infarto ed in grado di ridurre il tasso ematico di trigliceridi) risulterebbe di circa 85 milioni euro annui;
l'immissione in commercio di farmaci generici a base di omega 3 genererebbe un risparmio per il servizio sanitario nazionale di circa 25 milioni di euro annui, pari al 30 per cento dell'attuale esborso annuale;
in data 27 maggio 2005, furono presentate all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) le domande di autorizzazione all'immissione in commercio per 4 specialità gemelle, 2 a nome Promedica e 2 a nome MasterPharma (società del gruppo Chiesi);
nel settembre 2005 la commissione tecnico-scientifica espresse parere favorevole circa l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti;
nella riunione dell'8/9 maggio 2007, la commissione tecnico-scientifica approvò il prezzo al pubblico di euro 16,89 (-23 per cento rispetto al farmaco di riferimento, che rappresenta un risparmio per il sistema sanitario nazionale di circa 25-30 milioni di euro all'anno);
l'Agenzia italiana del farmaco ufficialmente dichiarò di attendere la decisione del tribunale di Roma, relativa ad un procedimento di violazione della proprietà intellettuale, promosso dalla ditta norvegese Pronova nei confronti della Chiesi;
la decisione del tribunale di Roma si è avuta il 7 agosto 2008 con il rigetto del ricorso;
nella riunione dell'11 novembre 2008 la commissione tecnico-scientifica, anziché emettere decreto di autorizzazione dei prodotti in questione, ha disposto l'intervento di un esperto brevettuale per interpretare la sentenza del tribunale di Roma;
il risultato sfavorevole della sentenza ha fatto, dunque, escogitare un cavillo giuridico: il prodotto sarebbe «diverso» da quello prodotto dalla Chiesi e quindi l'Agenzia italiana del farmaco non avrebbe dovuto concedere la registrazione come prodotto bio-equivalente;
nella sostanza, il prodotto della Chiesi non è in contraffazione (cavillo utilizzato per tener fermo il decreto per l'autorizzazione all'immissione in commercio) perché è diverso chimicamente da quello della Pronova, ma sostanzialmente e biologicamente identico;
non ha sbagliato, quindi, la commissione tecnico-scientifica quando due anni fa concesse alla Chiesi l'autorizzazione come specialità «generica» e sbaglia, invece, oggi perché ritarda surrettiziamente la concessione del decreto, impedendo all'unità di risparmiare 25 milioni di euro all'anno -:
quali azioni il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di verificare le ragioni del diniego da parte dell'Agenzia italiana del farmaco dell'autorizzazione all'ammissione in commercio dei farmaci generici a base omega 3, nella consapevolezza che tale inerzia comporta costi ingiustificati presso il servizio sanitario nazionale e comunque non offre ai medici e agli assistiti la possibilità di scegliere tra farmaci equivalenti. (3-00415)

DISEGNO DI LEGGE: S. 733 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2180-A)

A.C. 2180-A - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge dispone la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano come condizione per lo straniero per contrarre matrimonio nella Repubblica. Ciò limita gravemente i diritti della comunità familiare, precludendo di fatto la possibilità di contrarre matrimonio, e di crearsi dunque, legittimamente, una famiglia, con effetti civili per chi voglia sposare uno straniero privo del permesso di soggiorno in violazione dell'articolo 29 della Costituzione;
l'articolo 21 del disegno di legge incrimina, a titolo di reato contravvenzionale, l'ingresso e il soggiorno illegali nel territorio dello Stato. La norma prevede inoltre, quale condizione di procedibilità non rinunciabile dall'imputato, la sua mancata espulsione dal territorio dello Stato, secondo un procedimento che appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui impedisce allo straniero l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa, precludendogli la possibilità di dimostrare in giudizio la propria innocenza. Desta perplessità rispetto ai principi di ragionevolezza, offensività e sussidiarietà del diritto penale la scelta di elevare a reato una condotta non solo priva di reale offensività a terzi, ma anche di un disvalore eccedente quello proprio del solo illecito amministrativo;
l'articolo 42 del disegno di legge, modificando la legge n. 1228 del 1954 e il decreto legislativo n. 286 del 1998, subordina l'iscrizione e la variazione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie degli immobili. La disposizione si applica anche ai cittadini italiani e agli stranieri regolarmente soggiornanti. La residenza è un presupposto per il godimento di numerosi diritti. Negare la residenza per ragioni di natura economica è in palese contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. La povertà condiziona l'identità della persona;
l'articolo 45, comma 1, lettera f), del disegno di legge, modificando l'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, rende incerta la possibilità di compiere atti dello stato civile e di accedere ai servizi pubblici agli stranieri che non siano in possesso del titolo di soggiorno. Le conseguenze di tale modica normativa sarebbero gravissime: i bambini non registrati alla nascita resterebbero senza identità, completamente invisibili; vi è inoltre il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno e siano dichiarati in stato d'abbandono; per evitare questo, è probabile che molte donne in condizione irregolare decidano di non partorire in ospedale, con serissimi rischi per la salute della madre e del bambino. Tale norma si configura quindi come una misura che oggettivamente scoraggia la protezione del minore e della maternità in violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (articolo 31, secondo comma, della Costituzione) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (articolo 30, primo comma, della Costituzione). La norma è altresì in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere «registrato immediatamente al momento della sua nascita», il diritto «ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», nonché il diritto «a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari»;
l'articolo 45, comma 1, lettera h-bis), che dispone una estensione a centottanta giorni del periodo di trattenimento nei CIE (centri di identificazione e di espulsione), attualmente fissato, nel massimo, in sessanta giorni, contrasta palesemente con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché stabilisce che la durata maggiore o minore della detenzione amministrativa sia determinata in parte anche dalla maggiore o minore efficienza burocratica dei diversi paesi di origine, determinando così l'irragionevole discriminazione per cui un cittadino di uno Stato terzo, proveniente da un Paese maggiormente arretrato, potrebbe subire in virtù di questa sola condizione, un trattenimento pari ad un tempo superiore;
la norma di cui all'articolo 47 subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla stipula di un «accordo di integrazione» con cui lo straniero si impegna a conseguire obiettivi di integrazione, non meglio specificati, mentre la «perdita dei crediti» determina l'espulsione immediata dello straniero. La norma subordina quindi il rilascio del permesso di soggiorno (così condizionando il diritto dello straniero all'emigrazione) alla valutazione (necessariamente discrezionale) da parte dell'autorità amministrativa, del grado di integrazione del soggetto, senza stabilire né i criteri sulla cui base tale valutazione deve condursi, né quali fatti determinano la perdita dei crediti rinviando invece il tutto a un regolamento governativo. Tale previsione appare incompatibile con la riserva di legge (peraltro rinforzata) sancita dall'articolo 10 della Costituzione, in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero. È infatti evidente che tale riserva di legge non è soddisfatta se la disciplina effettiva della condizione dello straniero (gli atti che determinano la perdita dei crediti; i criteri di valutazione dell'integrazione, eccetera) è rimessa integralmente alla fonte regolamentare;
l'articolo 52 del disegno di legge, che autorizza i sindaci ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, è in contrasto con il fondamentale principio della primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della sicurezza pubblica, né è sufficiente ad evitare la violazione di tale principio il successivo decreto del Ministro dell'interno, previsto al comma 4 dello stesso articolo 52, che dovrebbe regolamentare l'esistenza di tali forme di collaborazione,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 2180.
n. 1. Soro, Sereni, Bressa, Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Vassallo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge impone la presentazione di un documento che attesti la validità del soggiorno nel territorio del nostro Stato da parte dello straniero che chiede di contrarre matrimonio in Italia. Si preclude, dunque, la possibilità di creare una propria famiglia, presupposto di una concreta volontà di integrazione, a chi non è in possesso del permesso di soggiorno. La norma prevede anche effetti civili per chi voglia sposare uno straniero privo del permesso di soggiorno, in chiara violazione dell'articolo 29 della Costituzione;
l'articolo 21 del disegno di legge introduce il reato di immigrazione clandestina e permanenza illegale, punendo, a titolo di reato contravvenzionale, l'ingresso e il soggiorno illegali nel territorio dello Stato;
con tale disposizione, pertanto, diventa reato non solo l'ingresso illegale, ma, da subito, anche la presenza sul territorio, si trasforma così in reato quello che l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce come diritto, cioè la possibilità di emigrare dal Paese di origine verso un altro paese e, per gli stranieri ad oggi irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si sanziona un comportamento che, in base alle legislazione in vigore, non permette regolarizzazione. Procedimento che appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione;
l'articolo 42 subordina l'iscrizione e le eventuali variazioni anagrafiche alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie degli immobili abitati dai soggetti richiedenti. Tale vincolo amministrativo si applica anche ai cittadini italiani. La residenza è il fondamento di numerose ed irrinunciabili prerogative e diritti riconosciuti, prima ancora che al cittadino, alla dignità dell'essere umano. Il dispositivo proposto vincola, di fatto, il requisito della residenza alle condizioni economiche del soggetto richiedente, in palese contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;
l'articolo 45, comma 1, lettera f), del disegno di legge interviene sull'impianto dell'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, rendendo obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri fondamentali atti amministrativi. Tra questi anche l'iscrizione all'anagrafe per i bambini figli di extracomunitari non in possesso del regolare permesso di soggiorno. Tale disposizione contrasta in maniera evidente e palese con l'articolo 3 della Costituzione. Inoltre appare evidentemente lesiva dei diritti di soggetti particolarmente deboli ed indifesi come i minori, condannati di fatto, da tale disposizione, ad un destino di «clandestinità» addirittura dalla nascita. Si attribuiscono colpe a bambini appena nati che si condannano allo stato di abbandono per vizi e colpe dei genitori. Appare evidente l'illogicità di tale provvedimento, che ottiene il fine di creare e produrre clandestinità, obiettivo esattamente contrario alla presunta volontà del legislatore. Si segnala che la norma è in palese contrasto anche con la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza discriminazioni di alcun genere, «il diritto di essere registrato immediatamente al momento della sua nascita», nonché il diritto ad un nome e quello ad acquisire una cittadinanza;
l'articolo 45, comma 1, lettera h-bis), dispone di estendere a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Tale estensione, finalizzata alla necessità di riconoscimento degli stranieri fermati, è vincolata anche alla collaborazione ed alla effettiva capacità collaborativa del Paese di origine dello straniero. Ne consegue che quest'ultimo è fermato per un tempo più o meno lungo nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), in virtù di una variabile del tutto indipendente dalla sua responsabilità. L'impianto di tale norma è in palese contrasto con il principio della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione;
l'impianto generale del provvedimento appare in più punti lesivo della dignità umana e dell'impianto di garanzia di diritti e libertà civili voluto e prescritto dalla Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 2180.
n. 2. Di Pietro, Evangelisti, Palomba, Cambursano, Favia, Aniello Formisano, Misiti, Mura, Pisicchio, Razzi.