XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 12 maggio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 maggio 2009.

Albonetti, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Farinone, Fitto, Formichella, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Farinone, Fitto, Formichella, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 maggio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
COSENZA: «Disposizioni per il contrasto del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'articolo 583-bis del codice penale» (2430);
DI BIAGIO: «Modifica dell'articolo 1 e introduzione dell'articolo 18-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995» (2431).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
BRESSA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali» (1343) Parere della XIV Commissione.
II Commissione (Giustizia):
COSENZA: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, volte ad accelerare alcune procedure in materia di adozione e di affidamento» (2379) Parere delle Commissioni I e XII.
IV Commissione (Difesa):
ASCIERTO: «Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari» (138) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XI e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
FARINA COSCIONI ed altri: «Delega al Governo per la semplificazione della disciplina in materia di farmaci antalgici a fini di tutela della qualità della vita dei malati terminali» (1312) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
FARINA COSCIONI ed altri: «Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» (276) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 7 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 92).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 maggio 2009, ha trasmesso nuovamente, ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (55-bis).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1o giugno 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (79).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) e alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 21 giugno 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 733 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2180-A)

A.C. 2180-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, comma 2, capoverso «Art. 9-bis», comma 1-ter, sostituire le parole: «è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno» con le seguenti; «è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno»;
all'articolo 9-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all'articolo 9-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 1.»;
all'articolo 47, comma 1, capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma: "3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
all'articolo 52, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»;
all'articolo 53, sostituire le parole: «Nei limiti delle risorse assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie» con le seguenti: «Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000,»;
all'articolo 57, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sopprimere 11 numero 2);
b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);
all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 45» inserire le seguenti: », comma 1, lettera a-bis)»;

e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di esplicitare le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1-bis dell'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.3, 33.3, 35.3, 45.1, 45.17, 45.39, 45.42, 45.45, 45.46, 45.55, 45.56, 45.64, 45.87, 50.2, 52.5 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.070, 13.01, 23.01, 34.02, 35.02, 35.03, 35.04 e 52.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti compresi nel fascicolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000 del Governo.

A.C. 2180-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

2. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
3. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.
4. All'articolo 312 del codice penale, il secondo comma è abrogato.
5. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:
«Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile».
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».
5-bis. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:
«Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».
5-ter. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.

6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 378».
7. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
10. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.
3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso.
4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 378».
7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:
«Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:
«Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.
11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;

b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;

c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».

17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;

c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.
5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;

d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;
c) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter»;

e) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;
f) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
g) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;

h) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;
i) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;

l) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;

m) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;
m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;
n) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

o) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;

p) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;

q) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;
r) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;

s) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

23. Le disposizioni di cui alla lettera h-bis) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: «trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera h-bis) valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1
(articolo 1, comma 30, lettera a))

  2009 2010 2011
Ministero dell'economia e delle finanze 7.582.000 3.403.000 3.243.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 36.475.000 30.029.000 23.374.000
Ministero della giustizia 911.000 - 805.000
Ministero degli affari esteri 2.386.000 26.455.000 20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 499.000 2.417.000 2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22.000 521.000 514.000
Ministero per i beni e le attività culturali 526.000 1.971.000 1.947.000
Totale ... 48.401.000 64.796.000 52.912.000

Tabella 2

(articolo 1, comma 30, lettera b))

 2010
Ministero dell'economia e delle finanze 500.000
Ministero degli affari esteri 3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali 80.000
Totale ...3.580.000

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 5-bis, 6, 21, 22, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53 e 66.
1. 1000.Governo.
(Il testo contiene le correzioni formali presentate dal Governo)

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01. - 1. La legge 23 luglio 2008, n. 124, è abrogata.
01. 070. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.
(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, anche in riferimento all'età,
*1. 2. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, anche in riferimento all'età,
*1. 70. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'età con le seguenti: agli anziani e ai minori di 16 anni.
1. 3. Bordo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.
*1. 5. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.
*1. 7. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso.
1. 200. Le Commissioni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 337, primo comma, del codice penale, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
1. 72. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.».
1. 73. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 5-bis, capoverso, sopprimere la parola:, 341-bis.
1. 9. Melis, Ferranti, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato», sono soppresse.
7-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
1. 15. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese, Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 593-bis. - (Tortura) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile».
1. 14. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Al comma 10, capoverso Art. 183-ter, dopo le parole: dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: o di un suo familiare.
1. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2180-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale).

1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».
2. All'articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia» sono aggiunte le seguenti: «avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».
2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».

3. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».
6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;
b) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

7. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»;
b) al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

8. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente».
9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92»;
b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:
«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».

10. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il sequestro preventivo».

11. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

12. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».
13. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale, come modificato dal comma 12 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
b-bis) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
16. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».
17. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».
18. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».

19. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

20. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

21. All'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il quarto grado».
22. All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».
23. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

24. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

25. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso»;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sotto posto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
2) nella lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;
2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;
2.4) nell'ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;
3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento»;

h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;

i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 391 è inserito il seguente:
«Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). - Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,» sono soppresse;
2) al comma 1-quater, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di
cui al medesimo comma 1,» sono soppresse.

b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma 4, lettera c), 50, comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1, e 58-quater, comma 5, le parole: «dei delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti «dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».

28. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «per i delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti «per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».
29. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

30. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 37, 39, 40, 41, 59 e 62.
2. 1000.Governo.
(Il testo contiene le correzioni formali presentate dal Governo)

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.».
*2. 1. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.».
*2. 5. Ferranti, Amici, Laganà Fortugno, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.
**2. 2. Tassone.

Sopprimere il comma 2.
**2. 3. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Laganà Fortugno, Genovese, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Sopprimere il comma 2.
**2. 4. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

Sopprimere il comma 2.
**2. 200. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni in materia di terrorismo). - 1. A far data dal 1o marzo 2010, al Procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato.
2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater».
3. Dal 1o marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di «Direzione nazionale contro la criminalità organizzata».
2. 010. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

A.C. 2180-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

3. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».

4. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
5. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».
6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.
14. Nel titolo II, capo I, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

15. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-octies,»;
d) l'articolo 671 è abrogato.

20. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) è aggiunto il seguente:
«11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione».

21. L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa».

22. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».

23. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».

24. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».
25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».

26. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

27. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

28. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)».

29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;

b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 è inserito il seguente:
«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

30. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto».

31. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso».

32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.
33. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».
34. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
35. Il provvedimento di cui al comma 34 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 34, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza.
37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

b) all'articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2»;

c) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e 8,»;
d) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».

38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».

39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA».

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
45. All'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata».
46. All'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186».
47. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice».

48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 è inserito il seguente:
«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.
2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2».

49. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 30 settembre 2009».
50. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera a),»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni».

51. All'articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, per la durata massima di due anni,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)».

52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120. - (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116). - 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»;

b) al comma 2-bis dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida».

53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
54. All'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti»;

c) il comma 4 è abrogato.

55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 186:
1) dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:
«2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 187:
1) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies»;

c) all'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;

d) all'articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo».

56. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

57. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
58. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
59. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite».

60. All'articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole: «non inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 50» e le parole: «né superiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 50.000»; al secondo comma, le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 25.000».
61. All'articolo 26 del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 2» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 20» e le parole: «né superiore a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 10.000».
62. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «calcolando euro 38, o frazione di euro 38» sono sostituite dalle seguenti: «calcolando euro 250, o frazione di euro 250».
63. All'articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 10» e le parole: «non superiore a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 15.000».
64. All'articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire diecimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro 50».
65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;
b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;
c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3;
d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.

66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 65 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro i sessanta giorni successivi.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 38, 44, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64 e 65.
3. 1000.Governo.

(Il testo contiene le correzioni formali presentate del Governo).

ULTERIORE PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: sensoriale aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 36, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la parola: «handicappata» è sostituita dalle seguenti: «portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,»
3. 70. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

A.C. 2180-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

2. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere co-munque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».
1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Sopprimerlo.
*4. 1. Bressa, Amici, Zaccaria, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.
*4. 2. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, premettere il seguente.
01. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza».
4. 3. Di Biagio.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni con le seguenti: tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni
4. 4. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
4. 5. Bordo.

Al comma 1 capoverso, comma 1, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza,
4. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«3. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.»
4. 8. Bucchino, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Narducci.

Al comma 2, capoverso, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*4. 70. Mussolini.

Al comma 2, capoverso, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*4. 71. Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, capoverso, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*4. 72. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 2, capoverso Art. 9-bis, comma 1-ter, sostituire le parole: è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno con le seguenti: è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, capoverso, comma 1-ter, sostituire le parole da: e, per l'altra metà fino alla fine del comma con le seguenti: ed allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri che lo destina, per l'altra metà, al finanziamento degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di provenienza degli immigrati in Italia.
4. 11. Bucchino, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 - 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda».
4. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis. - 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (Accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.
*4. 02. Mussolini, Di Biagio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis. - 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (Accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.
*4. 070. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

A.C. 2180-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può
stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

A.C. 2180-A - Articolo 5-bis

ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5-bis.
(Modifica all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Sopprimerlo.
5-bis. 70. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Sostituirlo il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile.»
5-bis. 71. Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro.

A.C. 2180-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Modifica all'articolo 116 del codice civile e altre disposizioni concernenti il matrimonio dello straniero nella Repubblica).

1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
%1-bis. In applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Modifica all'articolo 116 del codice civile e altre disposizioni concernenti il matrimonio dello straniero nella Repubblica).

Sopprimerlo.
*6. 1. Mussolini.

Sopprimerlo.
*6. 2. Amici, Sbrollini, Livia Turco, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Bucchino, Argentin, Lenzi, Burtone, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*6. 4. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Sopprimere il comma 1.
6. 71. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché un documento fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché la carta o il permesso di soggiorno in corso di validità o il visto di ingresso, ovvero, in caso di esenzione, l'attestazione di adempimento all'obbligo di dichiarazione di presenza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68.
6. 70. Contento, Costa.

Al comma 1, sostituire le parole da: un documento attestante fino alla fine del comma, con le seguenti: qualsiasi atto che dimostri che la permanenza nel territorio italiano duri da almeno 6 mesi.
6. 8. Bordo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quest'ultimo documento non è necessario qualora lo straniero dimostri, nonostante i requisiti, di non essere riuscito, non per sua responsabilità, ad ottenere il permesso di soggiorno.
6. 9. Bordo.

A.C. 2180-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento).

1. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento).

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del capoverso.
7. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

A.C. 2180-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ulteriori sanzioni amministrative).

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».

2. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
3. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ulteriori sanzioni amministrative).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e i portarifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, della multa da 500 euro a 1.500 euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e di pulitura delle cose deturpate o imbrattate.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 5.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Per i delitti di cui al presente articolo si procede d'ufficio».
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
8. 1. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: cose di interesse storico o artistico aggiungere le seguenti: o su strutture, nonché su beni mobili destinati ad uso pubblico,.
8. 2. Di Biagio.

A.C. 2180-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Decoro delle pubbliche vie).

1. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Decoro delle pubbliche vie).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per il decoro alle pubbliche vie). - 1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da 25 euro a 500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 euro a 5000 euro»;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico non può essere inferiore al quintuplo del minimo previsto al comma 1.»
9. 1. Murer, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, sostituire le parole: le pubbliche vie con le seguenti: un luogo pubblico.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: delle pubbliche vie con le seguenti: dei luoghi pubblici.
9. 3. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo D'Antona, Gianni Farina Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

A.C. 2180-A - Articolo 9-bis

ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9-bis.
(Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
2. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 1 è iscritto in apposito elenco tenuto, anche in forma telematica, dal prefetto competente per territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
4. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme del presente articolo e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
5. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
6. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 qualora risultano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 3.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 1 in difformità a quanto previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione, soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 1 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 5.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9-bis.
(Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo).

Sopprimerlo.
9-bis. 70. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Coscia, De Pasquale, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Sarubbi, Pes, Mazzarella, Bachelet, Picierno, Siragusa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 1.
9-bis. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter. - 1. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
«Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa».

2. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore e opponibile davanti al giudice monocratico».

3. All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi».
9-bis. 01. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

A.C. 2180-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 34-bis nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

A.C. 2180-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori).

1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

A.C. 2180-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico).

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza, se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio, è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata».
5. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è abrogato.
12. 1. Murer.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.
12. 2. Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupi abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.
*12. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupi abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.
*12. 4. Bernardo.

Sopprimere il comma 2.
12. 5. Bernardo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nella autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata».

5. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è abrogato.
12. 6. Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.
12. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis. - 1. Il responsabile dell'organizzazione di raduni a carattere musicale aperti al pubblico, organizzati da privati cittadini in luoghi non predisposti per i pubblico spettacolo e non esenti da rischi per la sicurezza, è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione, nonché la dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Devono altresì essere dichiarati i mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione. Alla dichiarazione deve essere allegata anche l'autorizzazione dell'ente competente ad occupare il terreno, qualora il terreno sia pubblico, nonché del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.
4. È facoltà del questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di individuare le misure adatte a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore, di comune accordo con il responsabile dell'organizzazione, individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione.
5. Il questore, d'intesa con il sindaco, può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.
6. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento manifestazione per un periodo fino a sei mesi».
12. 02. Lovelli.

A.C. 2180-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13.
(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-octies,»;
d) l'articolo 671 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere c) e d).
13. 70. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 112 del codice penale.
13. 2. Di Biagio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena della reclusione è da uno a cinque anni.
13. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso, alinea, sostituire la parola: comporta con le seguenti: può comportare.
13. 7. Bordo.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) la sospensione dall'esercizio della potestà del genitore, in attesa della decisione del giudice minorile circa la decadenza della potestà medesima;»
13. 8. Murer, Bossa, D'Incecco, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, lettera b), capoverso, numero 1), dopo le parole: del genitore aggiungere le seguenti:, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore.
13. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato) - 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.
2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 5,1 milioni per l'anno 2009 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. 01. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.
(Inammissibile)

A.C. 2180-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 14.
(Ulteriori modifiche al codice penale).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) è aggiunto il seguente:
«11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione».
1-bis. L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa».

2. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».

3. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Ulteriori modifiche al codice penale).

Al comma 1-bis, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: del giudice civile fino alla fine del periodo con le seguenti: dell'autorità giudiziaria.
14. 70. Zeller, Brugger.

Sopprimere i commi 2 e 3.
14. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«5-ter) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.»
14. 72. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di sedici anni, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»
14. 73. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Revisione del sistema delle pene accessorie). - 1. All'articolo 28 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: «L'interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento presso amministrazioni pubbliche di semplici mansioni d'ordine, nonché la prestazione d'opera meramente materiale, non trattandosi di attività di pubblico servizio».
2. L'articolo 32 del codice penale è abrogato.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
14. 04. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

A.C. 2180-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale).

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Modifiche agli articoli 656, 698, 709 e 742 del codice di procedura penale). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo ed il secondo comma dell'articolo 656 sono sostituiti con i seguenti:
«1. Salvo i casi di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e, "se il condannato è straniero, anche alle autorità giudiziarie competenti del paese d'origine" e notificato all'interessato.».
b) Il secondo comma dell'articolo 698 è sostituito dal seguente:
«2. Non si può disporre l'esecuzione all'estero di una pena detentiva inflitta allo straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, e non può essere concessa l'estradizione per un reato politico, né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.».
c) All'articolo 709, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
2-ter. In caso di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente del paese d'origine, per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna allo Stato di provenienza dello straniero già condannato o in attesa di giudicato sulla sentenza penale di condanna, concordandone termini e modalità, ai finì dell'esecuzione della pena nello Stato di provenienza, secondo quanto previsto negli accordi internazionali.».
d) L'articolo 742 è sostituito dal seguente:
«Art. 742. - (Poteri del Ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709, comma 2, il ministro di grazia e giustizia »provvede all'esecuzione all'estero delle sentenze penali, anche per gli stranieri condannati con sentenza non ancora passata in giudicato«, ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.
2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa allo straniero, anche in attesa di sentenza di condanna definitiva, se l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale, salvo i casi di cui all'articolo 698.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile».
15. 01. Milo.
(Inammissibile)

A.C. 2180-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 16.
(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale).

1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

A.C. 2180-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Modifica all'articolo 640 del codice penale).

1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)».

A.C. 2180-A - Articolo 18

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;
b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 è inserito il seguente:
«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci).

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Se dal sequestro deriva la morte del minore sequestrato, il colpevole è punito con la pena dell'ergastolo.
18. 1. Mannucci.

A.C. 2180-A - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19.
(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110).

1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto».

2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110).

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: immediate vicinanze con le seguenti adiacenze.
19. 70. Stradella.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Modifiche alle sanzioni penali per il porto di armi o strumenti atti ad offendere). - 1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».

2. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;
b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

3. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
b)
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi».

5. All'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, secondo comma, secondo periodo, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
19. 070. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Modifiche all'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di coltelli o di strumenti atti ad offendere). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000».
19. 071. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Disposizioni per prevenire il porto di coltelli o di strumenti atti ad offendere da parte dei minorenni in luoghi scolastici o impianti sportivi). - 1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«In edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18, è consentito solo se strettamente necessario per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi segnalano tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo comma».
19. 072. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

A.C. 2180-A - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

1. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Al comma 1, sopprimere le parole: e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Dopo il primo comma dell'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono aggiunti i seguenti: «il Questore ha facoltà, con possibilità di delega ai funzionari di pubblica sicurezza dirigenti di commissariato, di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno.
Ai fini del rilascio della licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi».
20. 1. Minniti, Ferranti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel regolamento di cui al comma 1 è comunque stabilito il divieto di vendita ai minori di anni sedici.
20. 2. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

A.C. 2180-A - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

Sopprimerlo.
*21. 1. Zaccaria, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Burtone, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*21. 2. Mussolini, Di Biagio.

Sopprimerlo.
*21. 4. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Sopprimerlo.
*21. 6. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Sopprimerlo.
*21. 70. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non è richiesto fino alla fine del comma 4 con le seguenti: si applica l'articolo 13, comma 3.
21. 72. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7. Il reato di cui al comma 1 non può in ogni caso essere contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dell'articolo 19 e in particolare ai minori di età.»
21. 8. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
21. 73. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 16, comma 1, le parole da «né le cause ostative» fino a «testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,».

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sopprimere la lettera m).
21. 71. Stradella.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Esecuzione della pena presso stabilimenti esteri da parte di extracomunitari ed esecuzione delle pene detentive inflitte a minori). - 1. Dopo l'articolo 148 del codice penale sono aggiunti i seguenti:
«Art. 148-bis. - Le pene detentive per delitti commessi da cittadini extracomunitari e divenute definitive in esito a sentenza di condanna passata in giudicato, sono scontate presso gli stabilimenti penitenziari degli Stati di origine o residenza del condannato, anche se questi non presta il consenso, a condizione che in essi il regime carcerario escluda trattamenti contrari al senso d'umanità e favorisca il processo rieducativo e di reinserimento sociale.
Le modalità applicative del disposto di cui al primo comma sono stabilite da appositi accordi internazionali ratificati dai singoli Stati contraenti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 742 del codice di procedura penale.
Nelle more della stipula degli accordi internazionali specifici con i singoli paesi sono applicabili le norme contenute nella legge 30 giugno 1975, n. 396, anche ai cittadini extracomunitari».
«Art. 148-ter. Ai minori extracomunitari si applicano le misure di cui all'articolo 148-bis».

2. Il comma 2 dell'articolo 742 del codice di procedura penale è abrogato.
21. 01. Milo.

A.C. 2180-A - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.

Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;
c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;
d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
22. 1. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'archiviazione aggiungere le seguenti: o che manchino i presupposti per la presentazione immediata o, ancora, che il giudice di pace dinnanzi al quale è richiesta la presentazione immediata sia territorialmente incompetente.
22. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In assenza dei presupposti per la presentazione immediata il pubblico ministero provvede a norma dell'articolo 20. In caso di competenza per territorio di altro giudice di pace, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice di pace competente.
22. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: almeno cinque giorni prima dell'udienza.
22. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, con l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. Si applica l'articolo 20 comma 5.
22. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, con l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia.
22. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, con l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio.
22. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 20-ter.

Conseguentemente:
alla lettera c), capoverso:
al comma 1, sostituire le parole:
agli articoli 20-bis e 20-ter con le seguenti: all'articolo 20-bis;
al comma 2 sopprimere il secondo periodo;
al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

22. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 32-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.
22. 11. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale). - 1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «sessantanove» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
2. Il primo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata».

3. Al secondo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
4. Al terzo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
5. Al quarto comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quadriennale».
*22. 01. Vitali.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale). - 1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «sessantanove» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
2. Il primo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata».

3. Al secondo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
4. Al terzo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
5. Al quarto comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quadriennale».
*22. 070. Graziano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, in materia di durata dell'ufficio del giudice di pace). - 1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il rapporto di servizio del magistrato, che esercita le funzioni di giudice di pace, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa.
22. 071. Marinello, Garagnani.
(Inammissibile)

A.C. 2180-A - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 23.
(Poteri di accesso e accertamento del prefetto).

1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Poteri di accesso e accertamento del prefetto).

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a modificare, nel rispetto delle norme generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, definendo le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1.
23. 70. Stradella.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - (Nuovi poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) - 1. All'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunta la seguente lettera e):
e) sospendere con provvedimento motivato, per un termine non superiore a 30 giorni, l'atto di affidamento ritenuto irregolare o illegittimo, ai fini dell'esercizio del potere di autotutela da parte delle stazioni appaltanti o committenti. Decorso tale termine, il provvedimento di affidamento riacquista efficacia, fatti salvi i rimedi consentiti in sede giurisdizionale.

2. Nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e senza oneri a carico dello Stato, è istituita, con provvedimento presidenziale, la sezione «Calamità ed eventi speciali» che ha lo specifico compito di esercitare tutti i poteri dell'Autorità con riferimento alle opere e ai lavori che possono essere affidati in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992.
23. 01. Mantini.
(Inammissibile)

A.C. 2180-A - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726).

1. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

A.C. 2180-A - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 1 e al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575).

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
2. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».

A.C. 2180-A - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».

A.C. 2180-A - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;
b) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;
d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 2-ter, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte d'appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'appello. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.»
c-ter) dopo l'articolo 2-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 2-quinquies. 1. - È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:
a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;
b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
I dirigenti dei tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal primo comma e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi precedenti, presso gli uffici giudicanti indicati al secondo comma sono individuati, osservato il procedimento di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

Conseguentemente, aggiungere, in fine i seguenti commi:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 trovano applicazione esclusivamente per i procedimenti i cui atti siano pervenuti alla Corte d'appello dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 2-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono adottati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28. 1. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 2-ter, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte d'appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'appello. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».
28. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

A.C. 2180-A - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»;
b) al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

A.C. 2180-A - Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.
(Modifiche all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55).

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente».

A.C. 2180-A - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Sequestri).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92»;
b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:
«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Sequestri).

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 104. - 1. Per il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.
2. Il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321, commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

3. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore giudiziario procedono, anche disgiuntamente, alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo.
4. Per la gestione dei beni sequestrati, ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni».
31. 1. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

A.C. 2180-A - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 32.
(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati).

1. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.

4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

2. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».
3. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
b-bis) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
6. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».
7. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati).

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, ma in tali ultimi casi previa autorizzazione del tribunale».
32. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

A.C. 2180-A - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Custodia di beni mobili registrati).

1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.
(Custodia di beni mobili registrati).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 33. - 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'articolo 2-undecies è sostituito dal seguente:
Art. 2-undecies. - (Destinazione delle somme e dei beni immobili) - 1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:
a) somme di denaro confiscate;
b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:
a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:
a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;
b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;
d) al risanamento di quartieri urbani degradati;
e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;
f) alla promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;
g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;
h) all'informatizzazione del processo.
6. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.
7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 curo nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia dei demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.
8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto, per la destinazione dei beni confiscati, può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.
9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità dei sottoposto.
10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.
11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 35 con il seguente:
Art. 35. - Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2-decies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati) - 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.
2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia dei Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;
b) all'articolo 2-nonies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del demanio»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia del demanio».
33. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «, della provincia e della regione».
33. 2. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

A.C. 2180-A - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 34.
(Modifiche all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino imputati, con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli articoli 371-bis,372 e 378 del codice penale. Il procuratore della Repubblica procedente comunica la richiesta di rinvio a giudizio all'Autorità, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.
(Modifiche all'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 34. (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici). - 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose»;
b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e dell'interno»;
2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:
«s-ter) prevenzione dei rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini»;
c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili»;
d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» sono aggiunte le seguenti: «per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché»;
e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)»;
f) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
«e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per la sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione dei monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziario oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili ed urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;
e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, conclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante o può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento, e di subaffidamento».
34. 7. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato da parte di cittadino per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto punito dagli articoli 317 e 629 del codice penale, anche se aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

Conseguentemente:
al comma 1, lettera
a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino indagati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica, dopo aver proceduto all'interrogatorio, comunica di aver contestato all'indagato la violazione dell'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, all'Autorità di cui all'articolo 6;
alla rubrica, dopo la parola:
Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.
34. 73. Contento, Bernini Bovicelli.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato da parte di cittadino per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto punito dagli articoli 317 e 629 del codice penale, anche se aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

Conseguentemente:
al comma 1, lettera
a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino imputati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica comunica la richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6;
alla rubrica, dopo la parola:
Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.
34. 74. Contento, Bernini Bovicelli.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Chiunque essendo stato vittima di uno dei delitti previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

Conseguentemente:
al comma 1, lettera
a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino indagati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica, dopo aver proceduto all'interrogatorio, comunica di aver contestato all'indagato la violazione dell'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, all'Autorità di cui all'articolo 6;
alla rubrica, dopo la parola:
Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.
34. 78. Contento, Bernini Bovicelli.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Chiunque essendo stato vittima di uno dei delitti previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

Conseguentemente:
al comma 1, lettera
a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino imputati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica comunica la richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6;
alla rubrica, dopo la parola:
Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.
34. 79. Contento, Bernini Bovicelli.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili».
34. 4. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza relativa alla mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
34. 200. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
*34. 70. Cota, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
*34. 71. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve risultare evidente nella richiesta e nel successivo decreto di rinvio a giudizio formulati nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
34. 75. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Genovese, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: risultino imputati fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve riferirsi a fatti accaduti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed emergere dagli elementi posti a base del decreto che dispone il giudizio formulato nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo 6.
34. 72. Granata.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti) - 1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;
b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centoventi giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.
4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.
5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona; nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.
6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.
7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.
8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.
9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.
11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.
12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 02. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio). - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale;
b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa;
c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
d-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo.
34. 01. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«s-ter) prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini»;
b) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» sono aggiunte le seguenti: «per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, della direttiva 2004/18/CE, nonché»;
c) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dall'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)»;
d) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.»;
e) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento.»
*34. 03. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«s-ter) prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini»;
b) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» sono aggiunte le seguenti: «per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, della direttiva 2004/18/CE, nonché»;
c) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dall'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)»;
d) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.»;
e) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento.»
*34. 04. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose»;
b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «dell'interno»;
c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:
«s-ter) prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini».
34. 05. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

A.C. 2180-A - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.
3.
Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 35. (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolazione degli uffici a livello centrale e periferico è stabilita con regolamenti governativi, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di seguito denominata «Agenzia», la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
3. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.
4. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».
35. 3. Tassone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 35. (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione.
35. 1. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. Le somme di denaro confiscate e depositate nel fondo unico giustizia gestito da Equitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e poste a disposizione del Ministero della giustizia e dell'interno devono essere reimpiegate per il potenziamento o il pagamento di spettanze accessorie delle Forze di polizia, per le spese di giustizia o per scopi di pubblica utilità (attività sociali, sostegno all'istruzione e infrastrutture) secondo una redistribuzione che tenga conto, in misura direttamente proporzionale, della necessità dei territori ove il sequestro è stato originariamente effettuato in un'ottica risarcitoria delle comunità locali e di potenziamento delle risorse impegnate nella lotta al crimine organizzato».
35. 70. Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. - (Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.
3. Gli oneri di funzionamento della struttura di cui al comma 1, non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.
35. 02. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. - (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture - uffici territoriali del Governo, territorialmente competenti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma l. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 03. Minniti, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Lanzillotta, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. - (Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) i testimoni, in coerenza con il programma di protezione, possono avere accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, con possibilità di ottenere il cambio di generalità e in ruoli che possano soddisfare le esigenze di riservatezza e protezione del testimone»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 04. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laganà Fortugno, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.
(Inammissibile)

A.C. 2180-A - Articolo 36

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 36.
(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186).

1. All'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il quarto grado».

A.C. 2180-A - Articolo 36-bis

ARTICOLO 36-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 36-bis.
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 36-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36-bis.
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Al comma 1 sostituire le parole da: All'articolo fino a: le seguenti con le seguenti: All'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:Modifica all'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
36-bis. 70. Stradella.

A.C. 2180-A - Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 37.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512).

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512).

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, limitatamente al rimborso delle spese processuali.
37. 1. Samperi, Ferranti.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: delle disponibilità fino alla fine del capoverso con le seguenti: del 15 per cento delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.
37. 70. Samperi, Ferranti.

A.C. 2180-A - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Sospensione cautelativa e scioglimento).

1. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 1, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza.

A.C. 2180-A - Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 39.
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso»;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
2) nella lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;
2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;
2.4) nell'ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;
3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;
g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento»;
h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;
i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sopprimerlo.
39. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le lettere da b) a i) con le seguenti:
b)
al comma 2, le parole: «al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione» e le parole: «associazione criminale, terroristica o eversiva» sono sostituite dalle seguenti: «associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore nazionale antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione nazionale antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso dei tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa»;
d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2», sono soppresse;
e) al comma 2-sexies:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge».
3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis della norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). - Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».
39. 14. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi, in prima applicazione, hanno durata non superiore ad un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, non superiori a sei mesi, purché vi sia conferma attuale che il mantenimento dei contatti con le associazioni criminali, terroristiche o eversive non è venuto meno».
39. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Se anche prima della scadenza disposta ai sensi del comma 2-bis risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza di riesame presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. In tal caso, se è presentato reclamo, deve essere accompagnato da certificazione dell'istituto della mancata comunicazione della decisione nel termine indicato; anche in tal caso si procede ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies».
39. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «La sospensione della applicazione delle regole o degli istituti di cui al presente articolo non può comportare l'attuazione di misure comunque incidenti sulla qualità e sulla quantità della pena o sul grado di libertà personale del detenuto, nonché di misure che, per il loro contenuto, non sono riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza o sono inidonee o incongrue rispetto a tali esigenze con una portata puramente afflittiva, nonché, infine, di misure che violano il divieto costituzionale di disporre trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di tenere conto della finalità rieducativa che deve connotare la pena».
39. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: aree insulari aggiungere le seguenti:, fatta eccezione per quelle isole che si trovano all'interno di Parchi nazionali.
39. 70. Velo.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) la lettera a) è abrogata;
39. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la determinazione dei colloqui in non meno di due ore e in non più di quattro ore al mese, distribuite in non meno di un colloquio e in non più di quattro colloqui, da svolgere a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Dopo i primi due anni di applicazione, la determinazione dei colloqui è, comunque, di quattro ore al mese, articolata in almeno due colloqui e in non più di quattro. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali, determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Può essere autorizzata, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, una telefonata mensile con i familiari e i conviventi per i quali è autorizzato il colloquio, della durata massima di dieci minuti, sottoposta, comunque, a registrazione; la comunicazione avviene con il numero telefonico indicato dall'interessato, previa verifica dell'appartenenza dello stesso ai familiari o ai conviventi con i quali si corrisponde. Dopo i primi due anni di applicazione, l'autorizzazione deve essere rilasciata, salvo non vi siano motivi, esplicitamente specificati, perché sia negata. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;».
39.6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della presente legge. In applicazione delle medesime disposizioni, possono anche essere richieste limitazioni della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa. Analogamente si deve provvedere per disporre la sottoposizione dei colloqui del detenuto o dell'internato a controllo auditivo o a registrazione o a entrambi;».
39. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, a una durata non inferiore a due ore al giorno e non superiore a quattro ore al giorno. Dopo i primi due anni, devono essere concesse quattro ore al giorno. In ogni caso, la permanenza nella camera di pernottamento deve essere limitata e non deve incidere sulle attività trattamentali che devono essere svolte ai sensi della presente legge;».
39. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono comunque essere create e, se create, devono essere fatte cessare situazioni di separazione per singoli detenuti o internati, che realizzino, di fatto, condizioni di isolamento e un regime concretamente diverso da quello previsto dal presente articolo».
39. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.
39. 16. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma.
39. 13. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di sorveglianza di Roma con le seguenti: competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale competente.
39. 21. Ferranti, Garavini, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di Roma con le seguenti: che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato in modo stabile; i trasferimenti temporanei in altre sedi non modificano la competenza predetta.
39. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera g), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di Roma con le seguenti: che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato.
39. 18. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 del presente articolo.
39. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2180-A - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 40.
(Introduzione dell'articolo 391-bis del codice penale).

1. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 391 è inserito il seguente:
«Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). - Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.
(Introduzione dell'articolo 391-bis del codice penale).

Al comma 1, capoverso «Art. 391-bis», secondo comma, sopprimere le parole: ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
40. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2180-A - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 41.
(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,» sono soppresse;
b) al comma 1-quater, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,» sono soppresse.

A.C. 2180-A - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 42.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».
2. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Sopprimerlo.
*42. 12. Livia Turco, Sbrollini, Pedoto, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*42. 13. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Sopprimerlo.
*42. 70. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 1.
42. 2. Mussolini, Di Biagio.

Subemendamento all'emendamento 42. 200 delle Commissioni

All'emendamento 42. 200 delle Commissioni, sostituire la parola: possono con le seguenti: non possono.
0. 42. 200. 1. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sono subordinate con le seguenti: possono dar luogo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

42. 200. Le Commissioni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: subordinate con la seguente: soggette.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

42. 71. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
42. 72. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è richiesta nel caso di alloggio diverso da un immobile.
42. 73. Miotto, D'Incecco, Bucchino, Lenzi.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La verifica delle condizioni igienico-sanitarie deve essere compiuta dai competenti uffici comunali entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, trascorsi i quali le condizioni di cui sopra si danno per conformi alle vigenti norme sanitarie.
42. 9. Livia Turco, Bossa, Murer, Sbrollini, Argentin, Lenzi.

Sopprimere il comma 2.
42. 10. Livia Turco, Sbrollini, Pedoto, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: al seguito di uno dei genitori.
42. 5. Di Biagio.

A.C. 2180-A - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 43.
(Attività di trasferimento di fondi «money transfer»).

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.
(Attività di trasferimento di fondi «money transfer»).

Sopprimerlo.
*43. 2. Di Biagio.

Sopprimerlo.
*43. 5. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 43. (Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di esercizio dell'agenzia in attività finanziaria). - 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Agenzia in attività finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso la Banca d'Italia, che disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso. Fino alla data di iscrizione nell'elenco è vietato esercitare l'agenzia in attività finanziaria.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, adottato sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario rispetto a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria l'attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in conformità alle norme di settore applicabili, nonché altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano anche agli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. Limitatamente all'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.
4. La Banca d'Italia procede all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 a condizione che il richiedente:
a) se persona fisica:
1) possieda la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le norme dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) abbia domicilio nel territorio della Repubblica;
3) abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) sia in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
5) sia in possesso di apposito attestato rilasciato da uno degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, secondo programmi, procedure e forme di accertamento dell'attitudine e della capacità professionale dell'operatore stabiliti con apposito provvedimento della Banca d'Italia. Il possesso dell'attestato costituisce, in particolare, titolo abilitativo indispensabile per lo svolgimento dell'attività di trasferimento di fondi indicata al quarto periodo del comma 3 del presente articolo. La formazione degli operatori è finalizzata a verificare la conoscenza della lingua italiana, della normativa antiriciclaggio e delle altre disposizioni che regolano lo specifico settore;
b) se soggetto diverso dalle persone fisiche:
1) abbia nell'oggetto sociale la previsione dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;
2) abbia i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
3) abbia sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;
4) rispetti i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, adottato su proposta della Banca d'Italia;
5) i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dell'attestato di cui al numero 5) della lettera a). Si applicano le restanti disposizioni del medesimo numero 5).

5. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati al comma 4, lettera b), numero 2), si applicano gli articoli 108, comma 2, e 109, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
6. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 4 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1.
7. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. La Banca d'Italia può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della guardia di finanza.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco».

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 11, commi 1, 2, lettera a), e 3, lettera d)».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, sentita la Banca d'Italia, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 del presente articolo.
43. 70. Lulli, Fluvi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 43. - (Modifica al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi del comma 4. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1:
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari»;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».
43. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: copia con le seguenti: gli estremi.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il documento è conservato con le seguenti: Tali dati sono conservati.
43. 4. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Le copie dei documenti, comunque, devono essere registrate, conservate e rese disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».
43. 71. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

A.C. 2180-A - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 44.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
b) all'articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2»;
c) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e 8,»;
d) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari;».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».
44. 2. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

A.C. 2180-A - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 45.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;
b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;
c) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter»;
e) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;
f) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35»;
g) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;
h) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;
i) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;
l) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;
m) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;
m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;
n) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;
o) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;
p) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;
q) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;
r) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;
s) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,»;

1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera h-bis) del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e di espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Sopprimerlo.
45. 54. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Pedoto.

Sostituirlo con i seguenti:
Art. 45. - (Politiche migratorie). - 1. All'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Il documento stabilisce una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, per inserimento nel mercato del lavoro e per lavoro autonomo, da ripartire nelle singole regioni, tenendo conto dei programmi di cui all'articolo 23, comma 1. La programmazione avviene in base a valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con un equilibrato inserimento. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, lavoro autonomo e inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 26-bis e 27, con il medesimo provvedimento, in relazione ad esigenze di mercato del lavoro, possono essere individuate ulteriori categorie di lavoratori stranieri per i quali, entro i limiti di tempo stabiliti nello stesso decreto, è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 1, l'autorizzazione al lavoro al di fuori delle quote di ingresso. Il medesimo provvedimento può prevedere che la quota fissata per il lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona sia superata, fino ad una percentuale pari al venti per cento, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedente la stessa quota. In caso di mancata pubblicazione del documento programmatico, il Presidente del Consiglio sei Ministri può provvedere, in via transitoria, anche con più decreti, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
4-bis. In relazione a ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, anche con riferimento al lavoro stagionale e domestico, nonché allo sviluppo della collaborazione internazionale con i Paesi di origine, le quote annuali di cui al comma 4 possono essere modificate con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis».
Art. 45-bis. - (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. La dimostrazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno ed il ritorno nel Paese di provenienza non è richiesta per coloro che presentano domanda di ingresso per motivi di lavoro subordinato, per motivi di protezione internazionale, nonché per i ricongiunti nel caso di domanda di ricongiungimento familiare. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri emanati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti ovvero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone».
Art. 45-ter. - (Permesso di soggiorno). - 1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che siano muniti di carta di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del documento di cui all'articolo 9»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:
a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;
b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;
c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
c) al comma 3-sexies, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.»;
e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini di cui al comma 4 continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene anche conto della natura e dell'effettività degli eventuali vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già regolarmente presente sul territorio dello Stato, anche della durata del suo soggiorno sullo stesso»;
g) al comma 8-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
2) al secondo periodo, le parole da: «la reclusione» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata da un terzo alla metà»;
h) il comma 9 è abrogato.
Art. 45-quater. - (Obblighi inerenti il soggiorno). - 1. L'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è abrogato.
2. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro e per motivi familiari consente di svolgere anche le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione».

3. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è abrogato.
Art. 45-quinquies. - (Disposizioni di carattere umanitario). - 1. All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «legge 20 febbraio 1958, n. 75,» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 603-bis, terzo comma, del codice penale,»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583, 583-bis del codice penale o dalle Sezioni I o II del Capo III del Titolo XII del Libro II del medesimo codice, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero quando, nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza commessa in ambito familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva o eseguito una sanzione sostitutiva di una pena detentiva, inflitte per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale, ovvero allo straniero nei confronti del quale sia stata dichiarata con sentenza l'estinzione del reato commesso durante la minore età per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato abbia tenuto comportamenti di speciale rilevanza sociale e umanitaria, può chiedere al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di due anni valido per l'accesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
6-ter. Allo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato che, collaborando con l'autorità giudiziaria o con le forze dell'ordine, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis o 3-ter del presente testo unico, fornisca un contributo rilevante nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di taluno dei responsabili, può essere concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di due anni».
Art. 45-sexies. - (Divieti di espulsione e di respingimento). - 1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le parole: «ovvero possa subire, per i reati commessi, la pena di morte»;
b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Il divieto si estende al coniuge o al convivente».
Art. 45-septies. - (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, di lavoro autonomo e per inserimento nel mercato del lavoro, avviene conformemente agli indirizzi, le modalità e i limiti, anche numerici, contenuti nel documento programmatico ovvero nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4-bis»;
b) i commi 4, 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:
«4. I decreti annuali devono tenere conto di tutti gli indicatori disponibili riguardanti la presenza straniera, la domanda e l'offerta di lavoro, le caratteristiche dei processi d'inserimento e d'integrazione.
4-bis. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, possono iscriversi alle liste di ingresso del loro Paese. Con regolamento di attuazione è stabilito il modello di realizzazione delle liste, organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, i requisiti che devono essere indicati dallo straniero che si iscrive nonché gli enti, gli organismi nazionali o internazionali o le autorità ai quali è affidata, nei Paesi di origine e mediante convenzione con lo Stato italiano, la tenuta delle liste e il loro inoltro al Ministero della solidarietà sociale. Le liste devono essere coordinate con quelle già previste in attuazione di intese o accordi bilaterali».
Art. 45-octies. - (Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati). - 1. Dopo l'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 21-bis. - (Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati). - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene:
a) per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro;
b) per inserimento nel mercato del lavoro».
Art. 45-novies. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta nominativa). - 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero di cui ha conoscenza diretta, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) la proposta di contratto di lavoro;
c) idonea documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero;
d) la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 16-bis con l'impegno ad integrarne l'importo ove venga rilasciato il nulla osta;
e) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro».
b) il comma 3 è abrogato;
c) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dai seguenti: «Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno ed il datore di lavoro trasmetto copia del contratto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta. Lo sportello unico comunica l'avvenuta assunzione del lavoratore straniero all'autorità consolare nonché alle autorità aventi competenza in ambito lavorativo»;
d) il comma 11, è sostituto dal seguente:
«11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, diverso da quello stagionale, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto ai centri per l'impiego per un periodo di un anno. L'iscrizione consente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile per uguale periodo, previa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Qualora il reddito derivi da uno degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali di durata superiore ai due anni, il permesso di soggiorno è rinnovato per analogo periodo. Il regolamento di attuazione stabilisce le comunicazioni da effettuare ai centri per l'impiego, anche ai fini della iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori stranieri»;
e) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al raggiungimento dell'età pensionabile»;
f) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. I contributi pensionistici versati da lavoratori stranieri che non risultino utilizzati dagli aventi diritto sono conferiti al Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45».
Art. 45-decies. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta numerica). - 1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che non ha una conoscenza diretta del lavoratore straniero da assumere, può avanzare richiesta numerica di nulla osta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, comma 2, presentando la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) dello stesso comma. Lo sportello unico per l'immigrazione procede con le modalità previste dall'articolo 22 individuando i lavoratori nella graduatoria delle liste di cui all'articolo 21».
Art. 45-undecies. - (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro). - 1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro). - 1. Le regioni, gli enti locali e le associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché gli istituti di patronato che intendano farsi garante dell'ingresso di uno o più stranieri per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, devono presentare, previa delibera degli organi competenti a norma dei rispettivi ordinamenti, nei termini stabiliti dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa o numerica relativa agli iscritti nelle liste di cui all'articolo 21-bis allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, unitamente a copia delle predette delibere e alla documentazione di cui al comma 2.
2. Il cittadino italiano o dell'Unione Europea ovvero il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro può presentare, qualora sia in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale, apposita richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, nei termini di cui al comma 1, limitatamente a un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 deve essere corredata, nelle forme e con le modalità previste nel regolamento di esecuzione, da fideiussione o polizza assicurativa o altro strumento finanziario idoneo, nonché dall'impegno al pagamento del contributo di cui all'articolo 16-bis e dalla attestazione della disponibilità di un alloggio.
4. Le forme di garanzia di cui al comma 3 garantiscono, per tutta la durata del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, per ciascuno straniero per il quale è chiesto l'ingresso nel territorio nazionale, l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale e la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico.
5. La garanzia di cui al comma 4 è restituita:
a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;
c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 3, individuati i lavoratori per i quali è stata fatta richiesta numerica nella graduatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 4, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolati, ove possibile in via telematica. Il nulla osta per l'inserimento nel mercato del lavoro ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
7. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro di durata pari ad un anno. Nei successivi sette giorni, lo straniero provvede all'iscrizione presso il centro per l'impiego.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono curare nel periodo di ricerca lavoro l'avviamento dello straniero a corsi di formazione lavoro o a periodi di tirocinio.
9. Il permesso di soggiorno per inserimento lavoro può essere convertito in quello di lavoro, ricorrendone i presupposti».
Art. 45-duodecies. - (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - 1. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo straniero deve altresì versare al Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45 ed al Fondo nazionale rimpatri di cui all'articolo 5, comma 3, un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
Art. 45-terdecies. - (Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate). - 1. Dopo l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate). - 1. Al fine di favorirne il soggiorno sul territorio nazionale, è consentito l'ingresso di:
a) personalità di chiara fama nelle arti, nella cultura, nelle scienze, nello spettacolo e nello sport;
b) dirigenti, personale altamente specializzato, personale di ricerca, personale destinato a svolgere periodi formativi in settori di alta specializzazione di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) professori universitari e ricercatori o equiparati, per lo svolgimento di attività di ricerca e studio presso università, istituti di istruzione, di ricerca, scientifici, fondazioni ed istituzioni italiane di chiara fama ovvero di organizzazioni internazionali;
d) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
e) personale altamente qualificato nei settori a tecnologia avanzata.

2. Il visto per l'ingresso è rilasciato, qualora non sussistono motivi ostativi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, previa verifica del possesso di adeguate risorse economiche, da determinarsi con direttiva del Ministro dell'interno, ovvero, al di fuori delle quote previste dall'articolo 3, comma 4, previa esibizione della offerta di lavoro o proposta equivalente.
3. Ai titolari del visto di ingresso di cui al comma 2, al coniuge e ai figli, è rilasciato un permesso di soggiorno di durata fino ad un massimo di cinque anni, in relazione ai motivi dell'ingresso».
Art. 45-quaterdecies. - (Fondo nazionale per l'integrazione). - 1. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per l'integrazione (FNI) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del FNI è costituita:
a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4;
b) dai contributi pensionistici di cui all'articolo 22, non riscossi dai lavoratori stranieri;
c) dalle ammende corrisposte dai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 22, comma 12;
d) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
1-bis. Il FNI è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 46».
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo nazionale per l'integrazione».
45. 55. Minniti, Amici, Bressa.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
45. 81. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*45. 17. Mussolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*45. 56. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Narducci, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina Coscioni, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 50 euro.
45. 33. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 100 euro.
45. 16. Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
45. 82. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
45. 57. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
45. 83. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 5, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Chiunque utilizza uno dei documenti contraffatti o alterati di cui al comma 8-bis è punito con la reclusione fino a 2 anni».
45. 58. Ferranti, Samperi.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 11. Amici, Sbrollini, Bossa, Binetti, Murer, Bucchino, Livia Turco, D'Incecco, Grassi, Calgaro, Miotto, Lenzi, Burtone, Mosella, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Narducci, Villecco Calipari, Ferranti, Capano, Schirru, Codurelli, Rampi, Pedoto, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Zampa, Schirru, Sbrollini, Cardinale, Mattesini, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 22. Mussolini, Antonio Pepe, Di Biagio.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 28. Vietti, Tassone, Mannino, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*45. 53. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «o all'accesso a pubblici servizi» sono aggiunte le seguenti: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35».
45. 25. Mussolini, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35» con le seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie».
45. 200. Le Commissioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
45. 84. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 con le seguenti: fino a sei mesi e con l'ammenda fino ad euro 500.
45. 60. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*45. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Sarubbi, De Torre, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Siragusa, De Biasi, Levi, Rossa, Antonino Russo, Mazzarella, Bachelet, Picierno, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*45. 27. Di Biagio.

Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo le parole: test di conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti: o, rispettivamente, della lingua tedesca o francese nella provincia di Bolzano o nella regione Valle d'Aosta.
45. 78. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo le parole: test di conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti:, equivalente al livello A1, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa.
45. 86. Sarubbi, De Torre, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Siragusa, De Biasi, Levi, Rossa, Antonino Russo, Mazzarella, Bachelet, Picierno,

Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
45. 34. Murer, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Al fine di consentire il superamento dei test di cui al comma 2-bis, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con le regioni, è tenuto a organizzare e finanziare in tutto il territorio nazionale corsi di lingua italiana».
45. 87. De Torre, Sarubbi, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Siragusa, De Biasi, Levi, Rossa, Antonino Russo, Mazzarella, Bachelet, Picierno,

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h.1) all'articolo 13, il secondo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: «Tale termine è ridotto a:
a) un anno, nei casi in cui lo straniero, espulso per la prima volta, esibisca un documento valido di viaggio o attestante la sua identità e nazionalità;
b) tre anni, nei casi di cui lo straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la certificazione della propria identità e nazionalità».
45. 3. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
*45. 70. Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro, Sbrollini, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Bucchino, Burtone, calgaro, Argentin, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
*45. 88. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano.
45. 71. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui sussista il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivi elementi utili alla sua identificazione e vi siano.
45. 72. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, sostituire le parole: o di ritardi con le seguenti: nonché di ritardi.
45. 73. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con la seguente: tribunale.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
secondo periodo, sostituire la parola:
giudice con la seguente: tribunale;
quarto periodo, sostituire le parole:
giudice di pace con la seguente: tribunale.
45. 74. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera h-bis), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive.
45. 75. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera h-bis), secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: e purché siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,.
45. 76. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
45. 85. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera i), capoverso 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: la reclusione da uno a quattro anni con le seguenti: l'arresto da sei mesi a due anni.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:
della reclusione da sei mesi ad un anno con le seguenti: dell'arresto fino a tre mesi;
sopprimere il capoverso 5-quinquies.

45. 62. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, lettera i), capoverso 5-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a tre anni.
45. 63. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, lettera i), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: in deroga all'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale.
45. 77. Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
45. 64. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera m-bis).
45. 79. Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro, Sbrollini, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Bucchino, Burtone, Calgaro, Argentin.

Al comma 1, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:
m-ter) all'articolo 19, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei dodici mesi, successivi la nascita del figlio».
45. 40. Bucchino, Binetti, Murer, Miotto, Bossa, D'Incecco, Argentin, Livia Turco, Sbrollini, Calgaro, Grassi, Lenzi, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Mosella.

Al comma 1, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:
m-ter) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La richiesta di nulla osta al lavoro di cui al comma 2, lettera a), può riguardare anche un cittadino straniero legalmente presente in Italia ad altro titolo. Si applica la medesima procedura di cui ai commi 2, 4 e 5, fatta eccezione per la verifica dei limiti numerici di cui al citato comma 5. Le quote di ingresso definite nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati ai sensi del presente comma durante l'anno solare precedente a quello cui il decreto si riferisce»;
2) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rinnovato anche quando risulti pendente l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro».
45. 19. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:
m-ter) all'articolo 22 il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari».
45. 46. Murer, Miotto, Bossa, Sbrollini, Bucchino, Livia Turco, Binetti, Calgaro, Argentin, Lenzi, Mosella.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 22, comma 13, le parole: «in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga ai requisiti minimi contributivi previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
45. 39. Bucchino, Murer, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Lenzi, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Narducci.

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. - (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro). - 1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di:
a) idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
b) mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;
c) mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
d) una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.
2. La disponibilità delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente è stato versato in un apposito Fondo per l'ingresso, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua altresì le modalità di restituzione delle somme versate, nel caso in cui lo straniero trovi adeguata posizione lavorativa. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati.
3. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato dei lavoro ha durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, e comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio. All'atto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero è sottoposto immediatamente ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici.
4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, alle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.
5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è convertito su richiesta, in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale».
45. 1. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) stranieri di cui all'articolo 23;».
45. 20. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
45. 41. Livia Turco, Bossa, Sbrollini, Murer, Binetti, Calgaro, Grassi, D'Incecco, Bucchino, Miotto, Argentin, Lenzi, Mosella.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
*45. 12. Zaccaria, Sbrollini, Binetti, Miotto, Murer, Bossa, Livia Turco, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella, Amici, Ferranti, Villecco Calipari, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Zampa, Schirru, Cardinale, Mattesini, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
*45. 15. Mussolini, Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
*45. 52. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) all'articolo 32, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-ter.1. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può altresì essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel Paese negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, rinnovabile per due periodi di uguale durata, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori nonché la possibilità di svolgere attività lavorativa e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni».
45. 42. Livia Turco, Miotto, Bossa, Sbrollini, Murer, Grassi, Calgaro, Binetti, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
t)
dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente
«Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai pediatri di famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera t) del comma 1, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
45. 45. Binetti, Sbrollini, Livia Turco, Mosella, Grassi, Murer, Bossa, D'Incecco, Bucchino, Calgaro, Miotto, Argentin, Lenzi, Burtone.

Sopprimere il comma 1-bis.
45. 80. Amici, Bressa, Zaccaria, Ferranti, Tenaglia, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Livia Turco, Vassallo, Vaccaro.

A.C. 2180-A - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 47.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno).

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno).

Sopprimerlo.
*47. 2. Di Biagio.

Sopprimerlo.
*47. 5. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle politiche sociali aggiungere le seguenti parole:, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
47. 3. Bossa, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Binetti, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Argentin, Burtone, Mosella, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere, il regolamento può essere comunque adottato.
47. 70. Stradella.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
47. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 2180-A - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 48.
(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

A.C. 2180-A - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 49.
(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

A.C. 2180-A - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228).

Sopprimerlo.
*50. 1. Di Biagio.

Sopprimerlo.
*50. 3. Livia Turco, Murer, Sbrollini, Miotto, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Bucchino, Argentin, Lenzi, Burtone, Mosella, Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.
*50. 4. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le persone senza fissa dimora non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della presente legge.
50. 70. Miotto, Bossa, Murer, Sbrollini.

Sopprimere il comma 2.
50. 6. Bordo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro competente, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA e le azioni sociali sulle povertà estreme che si intende sviluppare d'intesa con gli enti locali».
50. 2. Murer.

A.C. 2180-A - Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 51.
(Modifica all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

1. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.
(Modifica all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

Sopprimerlo.
51. 2. Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di ridurre il termine di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), da un anno a sei mesi.

51. 70. Stradella.

A.C. 2180-A - Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non sono destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).

Sopprimerlo.
*52. 1. Bressa, Amici, Ferranti, Zaccaria, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Villecco Calipari, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*52. 2. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Sopprimerlo.
*52. 3. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 52. - 1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate che abbia concluso senza demerito il servizio come volontario in ferma breve risultando idoneo non vincitore nei concorsi per l'accesso alle qualifiche e gradi iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
52. 5. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 52. - (Misure per il rafforzamento del controllo sul territorio). - 1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio, nell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia è tratto dai volontari delle Forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
52. 70. Villecco Calipari, Minniti, Amici.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire le parole: tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali con le seguenti: apolitiche e apartitiche tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali e ai servizi sociali comunali.
52. 7. Mantini, Vietti, Rao, Tassone, Mannino.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.
52. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti. Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma 2.
52. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
52. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. Ai fini della sicurezza urbana è fatto divieto ai comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di commercio, di consentire la formazione o la permanenza di quartieri o agglomerati urbani monoetnici, garantendo la presenza di esercizi commerciali integrati sotto il profilo della diversa nazionalità.
52. 01. Mantini.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - (Misure per il rafforzamento del controllo sul territorio). - 1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio, nell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni il contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle forze di polizia è tratto dai volontari delle forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
52. 02. Villecco Calipari, Minniti, Amici.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - (Piano straordinario per la sicurezza e il controllo del territorio). - 1. Al fine di realizzare un efficace piano per la sicurezza e il controllo del territorio e corrispondere adeguatamente alle esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali, alla tutela del patrimonio agroforestale e quelle del soccorso pubblico e della difesa civile, la Polizia di Stato, l'Arma di Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo dei vigili del fuoco ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
52. 03. Minniti, Villecco Calipari, Amici.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - (Misure per il rafforzamento del controllo sul territorio). - 1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio rafforzando la capacità di intervento dei nuclei di prevenzione del crimine, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autovetture da assegnare in dotazione alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
52. 04. Minniti, Villecco Calipari, Amici.
(Inammissibile)

A.C. 2180-A - Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 53.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea).

1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea).

Sopprimerlo.
*53. 2. Sbrollini, Mosella, Murer, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Calgaro, Livia Turco, Argentin, Lenzi, Burtone, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*53. 3. Di Pietro, Palomba, Evangelisti, Favia.

Al comma 1, sostituire le parole: Nei limiti delle risorse assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie con le seguenti: Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000,.
53. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni relative all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano solo quando vi è l'esclusivo superiore interesse del bambino così come disposto dalle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenute nel Commento generale n. 6 del 3 giugno 2005.
53. 5. Binetti, Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Murer, Bossa, D'Incecco, Bucchino, Grassi, Calgaro, Lenzi, Burtone, Mosella.

A.C. 2180-A - Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 54.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

2. All'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata».
3. All'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186».
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al periodo precedente è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice».
8. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 è inserito il seguente:
«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.
2.
Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.
3.
Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Al comma 2, premettere il seguente:
1. All'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), la parola: «ammenda» è sostituita dalle seguenti: «sanzione amministrativa».
54. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
54. 8. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). - 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 30 settembre 2009».
54. 0100. Governo.

A.C. 2180-A - Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 55.
(Modifiche agli articoli 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

1. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera a),»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;».

2. All'articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, per la durata massima di due anni,» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)».

A.C. 2180-A - Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 56.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120. - (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116). - 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma l e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»;
b) al comma 2-bis dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis. - (Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125). - 1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - 1. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 2, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
2. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal primo comma dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma 2. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.
4. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano».

2. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dopo le ore 2 della notte» sono sostituite dalle seguenti: «30 minuti prima della chiusura dei locali».
3. All'articolo 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti».
56. 070. Pini.

A.C. 2180-A - Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 57.
(Fondo contro l'incidentalità notturna).

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti»;
c) il comma 4 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 186:
1) dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:
«2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;
2) al comma 5, le parole: «I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144» sono soppresse;
b) all'articolo 187:
1) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies»;
2) al comma 5, le parole: «I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144» sono soppresse;
c) all'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;
d) all'articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.
(Fondo contro l'incidentalità notturna).

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere il capoverso 2-sexies.
57. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 2).
57. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
57. 1. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis. - (Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a: «una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre» sono soppresse.
57. 03. Zeller, Brugger.

A.C. 2180-A - Articolo 58

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 58.
(Modifica al codice penale in materia di circostanze attenuanti).

1. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

A.C. 2180-A - Articolo 59

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 59.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata).

1. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata) - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata).

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 60. - 1. Alla legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo l'articolo 14-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 14-sexies. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti che diffondono materiale pornografico). - 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti pornografici, sono obbligati ad individuare le opportune soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio idonei a consentire il blocco all'accesso dei minori di anni 18 ai siti pornografici.
2. La violazione degli obblighi di cui ai comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni».
59. 01. Zeller, Brugger.

A.C. 2180-A - Articolo 62

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 62.
(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 62.
(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis. - (Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). - 1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tale fine, il presidente della giunta regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2010.
62. 070. Bianconi.

A.C. 2180-A - Articolo 63

ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 63.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
2. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 63.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di prevedere che tra i destinatari della ripartizione dei fondi di cui al comma 3 dell'articolo 393 siano inclusi anche la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.
63. 70. Stradella.

A.C. 2180-A - Articolo 64

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 64.
(Modifica all'articolo 585 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite».

A.C. 2180-A - Articolo 65

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 65.
(Disposizioni in materia di pene pecuniarie).

1. All'articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole: «non inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 50» e le parole: «né superiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 50.000»; al secondo comma, le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 25.000».
2. All'articolo 26 del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 2» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 20» e le parole: «né superiore a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 10.000».
3. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «calcolando euro 38, o frazione di euro 38» sono sostituite dalle seguenti: «calcolando euro 250, o frazione di euro 250».
4. All'articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 10» e le parole: «non superiore a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 15.000».
5. All'articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire diecimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro 50».
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;
b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;
c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3;
d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.

7. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro i sessanta giorni successivi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.
(Disposizioni in materia di pene pecuniarie).

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: al 24 novembre 1981 con le seguenti: al 15 dicembre 1981.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera b), sostituire le parole:
prima del con le seguenti: fino al.
lettera c), sostituire le parole: prima del con le seguenti: fino al.
lettera d), sostituire le parole: prima del con le seguenti: fino al.
65. 70. Stradella.

A.C. 2180-A - Articolo 66

ARTICOLO 66 ED ANNESSE TABELLE 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 66.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 21 e 45, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1
(articolo 66, comma 1, lettera a))

 2009 2010 2011
Ministero dell'economia e delle finanze 7.582.0003.403.0003.243.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 36.475.00030.029.00023.374.000
Ministero della giustizia 911.000-805.000
Ministero degli affari esteri 2.386.00026.455.00020.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 499.0002.417.0002.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22.000521.000514.000
Ministero per i beni e le attività culturali 526.0001.971.0001.947.000
Totale ...48.401.00064.796.00052.912.000

Tabella 2

(articolo 66, comma 1, lettera b))

 2010
Ministero dell'economia e delle finanze 500.000
Ministero degli affari esteri 3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali 80.000
Totale ...3.580.000

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 66.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dall'articolo 45 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera h-bis).
66. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)