XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 20 maggio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 maggio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Coscia, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Evangelisti, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Goisis, Granata, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzarella, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Rugghia, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera, Zazzera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Coscia, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Evangelisti, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Goisis, Granata, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzarella, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Rugghia, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zazzera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 maggio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LOLLI: «Disposizioni per l'incremento della misura dell'indennità notturna e festiva nonché benefìci fiscali in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (2447);
ARACRI: «Disposizioni per la tutela del patrimonio familiare dai pregiudizi economici derivanti dalla condotta di un componente della famiglia» (2448).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 19 maggio 2009 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro per le politiche europee:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009» (2449).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CAPARINI ed altri: «Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna» (605) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Togni.

La proposta di legge QUARTIANI ed altri: «Disposizioni in favore dei territori di montagna» (2007) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pedoto.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Giulietti ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
DI PIETRO ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone e altre disposizioni per il contrasto dell'illegalità diffusa» (1103).

Trasmissioni dal Senato.

In data 19 maggio 2009 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 1439. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006» (approvato dal Senato) (2450);
S. 1474. - «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991» (approvato dal Senato) (2451).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):
GOISIS: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica regionale veneta» (2440) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 15 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 95).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 15 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi 2006 e 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 96).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 6 maggio 2009, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Andrea ORLANDO ed altri n. 9/1713/222, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, concernente l'utilizzazione delle risorse a disposizione del Ministero della difesa, con particolare riferimento all'ammodernamento degli arsenali militari marittimi, e FRANZOSO ed altri n. 9/1714/4, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante il ripristino della funzionalità dell'arsenale di Taranto.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere dell'8 maggio 2009, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: MAZZONI ed altri n. 9/1713/35, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, riguardante iniziative volte a consentire la possibilità per tutte le imprese di partecipare singolarmente ad appalti di importi inferiore al milione di euro, BRAGA ed altri n. 9/1972/128, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 gennaio 2009, concernente il ruolo della Conferenza unificata ai fini dell'approvazione del cosiddetto piano casa, DIONISI n. 9/1185/81 e, per la parte di propria competenza, Gregorio FONTANA ed altri n. 9/1185/11, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 giugno 2008, riguardanti l'individuazione di risorse da destinare al Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 maggio 2009, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende devolvere contributi alla «Dui Hua Foundation» per il finanziamento di un seminario in Italia destinato ad attività mirate al rafforzamento della tutela dei diritti umani in Cina.

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 19 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (82).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) e alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 19 luglio 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1078 - DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2320-A)

A.C. 2320-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e sugli emendamenti della Commissione 16.200, 22.200, 22.201 e sull'articolo aggiuntivo della Commissione 22.0200 (nuova formulazione).

A.C. 2320-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 38.200 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire le parole: «applicati nei Paesi di provenienza» con le seguenti: «previsti contrattualmente ovvero assicurati a loro carico dai Paesi di provenienza»;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 22.200 e sugli articoli aggiuntivi 22.0200 e 46.0200 (nuova formulazione);

NULLA OSTA

sugli emendamenti 16.200 e 22.201.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

NULLA OSTA

Sull'emendamento 22. 200 (nuova formulazione) e sull'articolo aggiuntivo 22. 0200 (ulteriore nuova formulazione) della Commissione.

A.C. 2320-A - Articolo 39-quater

ARTICOLO 39-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39-quater.
(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086).

1. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 39-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39-quater.
(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086).

Al comma 1, sostituire le parole da: «in base alle procedure fino alla fine del comma, con le seguenti: »n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori« sono sostituite dalle seguenti: »n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, e in particolare nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire un adeguato dividendo digitale a conclusione della transizione dalla Tv analogica alla tv digitale;
b) impedire il consolidarsi nel digitale di posizioni dominanti;
c) assicurare il livello massimo di trasparenza e non discriminazione e l'adeguata valorizzazione economica delle frequenze da parte dello Stato.
39-quater. 50. Gentiloni Silveri, Gozi, Meta.

A.C. 2320-A - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Art. 40.
(Costituzione e natura giuridica dei GECT).

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.
2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 41.
3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:
a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;
b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefìci per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

ART. 40.
(Costituzione e natura giuridica dei GECT).

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: Fermo restando fino alla fine del comma con le seguenti:, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, nei limiti e nelle forme dettate dall'articolo 7 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 coerentemente con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale e nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
40. 50. Gozi, Rosato.

A.C. 2320-A - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 41.
(Autorizzazione alla costituzione di un GECT).

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti le compatibilità comunitarie, del Dipartimento per gli affari regionali per rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.
2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.
3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.
4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.
6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.
(Autorizzazione alla costituzione di un GECT).

Sostituirlo con il seguente:
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica ed i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
2. Il Segretariato generale provvede ad acquisire i pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché eventuali altri ulteriori pareri ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006.
3. In ogni caso il Segretariato generale provvede sulla richiesta entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della stessa.
4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 40, comma 2, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, potrà far richiesta al Segretariato generale presso la Presidenza del Consiglio, allegando copia autentica della convenzione e dello statuto. Il Segretariato generale provvede a verificare la corrispondenza della convenzione e dello statuto con quelli proposti e a disporre, in tal caso, l'immediata iscrizione nel Registro e la contestuale pubblicazione degli atti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dandone informazione alle amministrazioni partecipanti.
5. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT, così come la revoca dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
6. Le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
7. Dalle attività connesse all'istituzione e tenuta del Registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 42.
41. 50. Gozi, Rosato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Presidenza del Consiglio - Segretariato generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.
41. 2. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Razzi, Aniello Formisano.

A.C. 2320-A - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 42.
(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT).

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 41, comma 5.
2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a princìpi contabili internazionali del settore
pubblico. I soggetti che costituiscono un
GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.
3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 40 e 41 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 40 e 41 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2320-A - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 43.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IV
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

ART. 43.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.
43. 1. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
43. 2. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

A.C. 2320-A - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 44.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro;
d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;
f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;
m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);
p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
z-bis)
prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati.
44. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

A.C. 2320-A - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 45.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che:
1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della decisione quadro;
2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
3) per «operazione di intelligence criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
4) per «informazione e/o intelligence» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;
b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;
c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence;
d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;
e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;
g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;
i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole:, e i delitti di criminalità organizzata, riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/841/GAI.
45. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

A.C. 2320-A - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 46.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/
GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;
5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;
b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a), nonché alle seguenti:
1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;
c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;
d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei princìpi del giusto processo;
e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;
f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera i), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera f):
1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;
2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;
3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;
h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;
l) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);
m) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefìci di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;
n) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;
o) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;
p) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l);
q) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea).

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.
46. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: salva la presenza di cause di non punibilità.
46. 2. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: individuando i motivi tra quelli indicati con le seguenti: conformemente a quelli di cui.
46. 3. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: previste con le seguenti: e secondo i presupposti previsti.
46. 4. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lettera b) aggiungere le seguenti: in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale.
46. 5. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;
46. 6. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che l'attuazione della direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, è diretta a perseguire la criminalità organizzata su scala transnazionale, nell'ambito del riavvicinamento del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze negli Stati membri dell'Unione;
b) prevedere che, con riferimento ai reati integranti la partecipazione a un'organizzazione criminale con dimensioni transfrontaliere, la definizione deve ricomprendere:
1) la delimitazione della nozione di «organizzazione criminale», quale associazione strutturata da più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
2) la delimitazione della nozione di «associazione strutturata», quale associazione non costituitasi per la commissione estemporanea di un reato e che non necessariamente debba prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
c) prevedere che al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti condotte:
1) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;
2) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui alla lettera b), anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività;
d) applicare la previsione dei reati di cui al presente articolo anche alle persone giuridiche, dichiarate responsabili per i reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. La responsabilità delle persone giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui alla lettera b). Con riferimento alle pene da applicare alle persone giuridiche, prevedere tra le pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive, anche la previsione di:
1) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
2) divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali;
3) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
4) scioglimento giudiziario;
5) chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.
46. 01. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata). - 1. Il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge ed adottato con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 43.
46. 01.(Testo modificato nel corso della seduta) Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.
(Approvato)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni è diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;
b) possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, che siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;
c) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;
d) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;
e) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;
f) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;
g) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;
h) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano;
i) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra di ritardare per fini investigativi e processuali, diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;
l) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, sia responsabile lo Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dello Stato straniero per i danni cagionati dai loro funzionari sul nostro territorio.
46. 02. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge ed adottato con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 43.
46. 0200.(nuova formulazione) La Commissione.

A.C. 2320-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:»;
b) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: «per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma».
6. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma».
6. 50. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

All'emendamento 6.2, capoverso 7-bis, comma 1, dopo le parole: Paesi membri dell'Unione europea aggiungere le seguenti: residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: residenti o stabiliti nel territorio nazionale.
0. 6. 2. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Parità di trattamento). - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e trattamento dei cittadini comunitari».
6. 2. Gozi, Verini, Garavini, Farinone, Zampa.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis. - (Parità di trattamento). - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e trattamento dei cittadini comunitari».
6. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Gozi, Verini, Garavini, Farinone, Zampa.
(Approvato)

A.C. 2320-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 9.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:
a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;
b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) costituire un Fondo finalizzato a finanziare:
1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;
2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;
3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
4) i servizi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
5) politiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa al fine di pervenire al superamento dello squilibrio di genere mediante un piano straordinario di servizi che tenga conto delle esigenze e dei tempi di vita delle donne, con ricadute anche ai fini dell'organizzazione e dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
6) iniziative legislative per sostenere la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;
7) l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;
8) iniziative che promuovano l'utilizzo pieno dei congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. A decorrere dall'anno 2010, al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, lettera c), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. 50. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:
a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;
b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 51. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:
a) prevedere un ulteriore stanziamento pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzato ad incrementare le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo lo stanziamento di una somma di 50 milioni di euro per l'anno 2010;
c) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.
9. 3. Paladini, Porcino, Razzi, Aniello Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi: al fine di attuare i principi concernenti il dialogo sociale, assicurare, nei contratti collettivi nazionali e in ogni luogo di lavoro, l'individuazione nell'ambito dei comitati paritetici per la parità e le pari opportunità degli organismi preposti a promuovere e monitorare la parità di trattamento economico e giuridico e le prassi per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, nonché alla verifica del rispetto dei codici di comportamento e di promozione delle «buone pratiche».
9. 4. De Biasi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Applicazione della sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07). - 1. In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, a decorrere dal 1o gennaio 2010, l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è così sostituito:
«21. A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono incrementati di un anno. Tale età è ulteriormente incrementata di un anno, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
9. 050. Cazzola.

A.C. 2320-A - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie).

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
«3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, quarto comma, la lettera f-quinquies) è sostituita dalla seguente:
«f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità»;
b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Base imponibile). - 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Determinazione del valore normale). - 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale»;
d) all'articolo 17, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni»;
e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro»;
f) all'articolo 54, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso».

5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
«Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».
6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.
7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 38:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore»;
2) al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»;
b) all'articolo 40:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato»;
2) il comma 8 è abrogato;
3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro»;
c) all'articolo 41, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1o gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»;
d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota). - 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
e) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato»;
f) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Art. 46. - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria»;
g) all'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza»;
h) all'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni».

8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 30 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 30, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in
uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.

16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f).

17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
h) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
i) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza
l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 30, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 30.
23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
24. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22 è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
25. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
26. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 23, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.
27. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 23 a 26, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000.
28. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b), d), e), f), h) e i), nonché delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera g), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera l), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione dispone la revoca della concessione.

29. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 28 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.
30. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
32. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 30 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie).

All'articolo 22, comma 17, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, l'eventuale attività di commercializzazione è svolta esclusivamente mediante il canale prescelto;.
22. 201.La Commissione.
(Approvato)

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e degli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
22. 54. Consiglio.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, recepita dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e degli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
22. 200.(Nuova formulazione).La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie). - 1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, dopo il comma 16-sexiesdecies è inserito il seguente:
«16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nello Stato di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con lo stesso, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».
22. 0200. La Commissione.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie). - 1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, dopo il comma 16-sexiesdecies è inserito il seguente:
16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nello Stato di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con lo stesso, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dal presente comma e pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
22. 0200.(Ulteriore nuova formulazione).La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2320-A - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 38.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;
a-bis) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;
b) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;
c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;
d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
e) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai princìpi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità;
g) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;
h) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;
i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;
l) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
m) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;
n) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;
o) prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i princìpi e le disposizioni della direttiva comunitaria;
p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri:
1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;
2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;
3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;
4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
s) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al comma 1.
3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 38. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:
a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;
b) tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario;
d) garanzia che i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento siano orientati a promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;
e) garanzia che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi e per il loro esercizio rispettino i principi della non discriminazione diretta e indiretta, della necessità sulla base di ragioni di ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi;
f) garanzia dell'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza;
g) espressa indicazione dei servizi considerati di interesse generale e, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva;
h) espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, come, a titolo esemplificativo, i trasporti e i servizi di distribuzione dell'acqua;
i) coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicate nei Paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, esclusa dal campo di applicazione della direttiva;
l) previsione di disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, tra cui gli sportelli unici, la diffusione di informazioni, l'agevolazione di procedure per via elettronica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
38. 21. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gozi.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) garantire che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;
38. 22. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) garantire la tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
38. 23. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) garantire la salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario;
38. 24. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) garantire l'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza;
38. 25. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) garantire che i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento siano orientati a promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;
38. 26. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) garantire che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi e per il loro esercizio rispettino i principi della non discriminazione diretta e indiretta, della necessità sulla base di ragioni di ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi;
38. 27. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) prevedere l'espressa indicazione dei servizi considerati di interesse generale e, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.
38. 28. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) prevedere l'espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, come, a titolo esemplificativo, i trasporti e i servizi di distribuzione dell'acqua;
38. 29. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) prevedere disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, tra cui gli sportelli unici, la diffusione di informazioni, l'agevolazione di procedure per via elettronica;
38. 30. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e il coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicate nei Paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, esclusa dal campo di applicazione della direttiva.
38. 12. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso.
38. 13. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) effettuare un preciso riscontro da parte del Governo dei risultati dell'attività di screening delle normative incompatibili (autorizzazioni, requisiti) con la direttiva europea 2006/123/CE a livello centrale e locale ai fini della applicazione della lettera d);.
38. 14. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle prerogative delle regioni e degli enti locali.
38. 7. Torazzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
38. 6. Torazzi.
(Approvato)

All'emendamento 38.200 della Commissione, sostituire le parole: applicati nei Paesi di provenienza con le seguenti: previsti contrattualmente ovvero assicurati a loro carico dai Paesi di provenienza.
0.38.200.200.La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:
s)
garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.
38. 200. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:
s) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.
38. 200.(Nuova formulazione).La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.
38. 5. Torazzi.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
t) prevedere idonee modalità di vigilanza al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi.
38. 3. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
t) prevedere un regime transitorio quinquennale per l'applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/123/CE al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale, di garantire i consumatori in termini di sicurezza e rispetto ambientale nonché evitare le criticità connesse a fenomeni di disomogeneità economica e sociale tra gli Stati membri, con particolare riferimento ai Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea a partire dal 2004.
38. 4. Torazzi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento). - 1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il riconoscimento dell'ente unico di accreditamento nazionale facente parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);
c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente unico di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;
d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;
e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che sono posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili.
38. 02. Poli.

A.C. 2320-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
con sentenza del 13 novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07 ha sanzionato il nostro Paese per violazione dell'articolo 141 del Trattato CE in quanto l'ordinamento pensionistico dell'INPDAP riconosce alle lavoratrici del pubblico impiego la possibilità di anticipare a 60 anni la pensione di vecchiaia (a fronte del requisito dei 65 anni richiesto ai lavoratori);
l'equiparazione dei suddetti trattamenti, per evidenti motivi di sostenibilità economica e in conseguenza degli andamenti demografici e delle prospettive dell'attesa di vita, può avvenire soltanto in un ambito di elevazione dell'età di pensionamento, come raccomandato da tutti gli osservatori internazionali e dalla grande maggioranza della letteratura in materia,

impegna il Governo

ad adottare al più presto e comunque entro l'anno, adeguati provvedimenti legislativi allo scopo di allineare l'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base di criteri di gradualità e flessibilità onde scongiurare le procedure sanzionatorie a cui sarebbe sottoposto il nostro Paese.
9/2320-A/1. Cazzola.

La Camera,
premesso che:
con sentenza del 13 novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07 ha sanzionato il nostro Paese per violazione dell'articolo 141 del Trattato CE in quanto l'ordinamento pensionistico dell'INPDAP riconosce alle lavoratrici del pubblico impiego la possibilità di anticipare a 60 anni la pensione di vecchiaia (a fronte del requisito dei 65 anni richiesto ai lavoratori);
l'equiparazione dei suddetti trattamenti, per evidenti motivi di sostenibilità economica e in conseguenza degli andamenti demografici e delle prospettive dell'attesa di vita, può avvenire soltanto in un ambito di elevazione dell'età di pensionamento, come raccomandato da tutti gli osservatori internazionali e dalla grande maggioranza della letteratura in materia,

impegna il Governo

a valutare l'adozione al più presto di adeguati provvedimenti legislativi allo scopo di allineare l'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base di criteri di gradualità e flessibilità onde scongiurare le procedure sanzionatorie a cui sarebbe sottoposto il nostro Paese.
9/2320-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Cazzola.

La Camera,
premesso che:
la Commissione europea, con la procedura di infrazione 2006/2131 (punti 5 e 6), chiede alla Repubblica italiana di recepire l'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea, che ad oggi manca nell'ordinamento italiano;
l'articolo da recepire recita: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative»;
garantire un buono stato di conservazione degli uccelli selvatici è l'obiettivo generale della direttiva. Un obiettivo che coinvolge gli aspetti e i campi più disparati quali la tutela degli habitat, la creazione o il ripristino di biotopi, l'istituzione di zone di protezione speciale, gli interventi a tutela delle specie rare e minacciate, la sostenibilità dell'attività venatoria, eccetera;
con le legge comunitaria, all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'articolo 2 viene recepito nell'ordinamento italiano, tuttavia, in coda al testo dell'articolo, viene inserito un riferimento - stringente ed esclusivo - ai «dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia"»;
tale formulazione che comporta almeno due seri problemi perché la risposta alla procedura di infrazione viene fortemente compromessa. In sostanza, si passa dal »mancato« recepimento a un »cattivo« recepimento dell'articolo 2, prefigurando il rischio di una grave difficoltà di gestione e amministrazione della materia, specie a livello regionale;
l'attuale formulazione del testo della legge comunitaria lega l'articolo 2 della direttiva al riferimento alla Guida interpretativa, vale a dire che l'azione complessiva di conservazione degli uccelli selvatici viene subordinata ai dettami di una guida che fa riferimento esclusivo all'attività venatoria e in particolare a soli due articoli (7 e 9) della direttiva;
la portata della direttiva 79/409CEE è invece enormemente più ampia di tali aspetti, riferendosi alle azioni di conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo e alla regolazione generale del loro sfruttamento;
se dunque la Commissione europea chiede all'Italia di recepire l'articolo 2 della direttiva, l'aggiunta del riferimento alla Guida comporta, con tutta evidenza, un sostanziale e grave svilimento del recepimento della direttiva e dunque una mancata o cattiva risposta all'attuale procedura di infrazione;
il secondo serio problema riguarda l'assegnazione alla Guida interpretativa di un valore addirittura di «norma»;
nell'articolo si parla di «dettami» della Guida (e non di indirizzi, indicazioni, contenuti). Invece, come spiega bene la stessa Commissione europea, la Guida non rappresenta uno strumento giuridico bensì un documento interpretativo e di orientamento che non contiene «dettami» (regole, norme, prescrizioni) bensì indicazioni tecniche e linee di interpretazione;
ciò è esplicitamente, inoltre, chiarito dalla stessa Guida (prefazione, paragrafo «Limiti della Guida»), in cui si precisa che la Guida «non ha carattere legislativo, ossia non stabilisce nuove regole ma si limita a fornire indicazioni sull'applicazione delle regole vigenti»;
anche l'accordo FACE - BirdLife International, riportato nella scheda informativa del Servizio Studi della Camera dei deputati, chiarisce che questo strumento contiene «linee guida» e non norme/dettami;
la conseguenza negativa di questa operazione è almeno duplice; la prima questione è di carattere giuridico: i »dettami« da seguire sono quelli della direttiva e non già quelli della sua Guida interpretativa. Il testo della legge comunitaria, invece, confonde i livelli: quello dei dettami con quello della comprensione e interpretazione dei dettami; la seconda è di carattere gestionale: dare alla Guida un valore giuridico significa determinare il rischio di un pericoloso tilt amministrativo e gestionale, specie per le regioni, che dovrebbero utilizzare come »legge« un manuale di linee guida di quasi 100 pagine;
si determinerebbe una situazione potenzialmente ingestibile che avrebbe il risultato opposto rispetto a quello probabilmente auspicato: invece che risolvere possibili dubbi interpretativi, ne creerebbe di nuovi e ancor più numerosi, complessi e gravi,

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di recepire la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli «uccelli selvatici» della Commissione europea nel senso auspicato in premessa.
9/2320-A/2. Catanoso, Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Mannucci.

La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria 2008 recepisce l'adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva 2008/8/CE, che ha modificato la precedente direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi e contiene una riforma di notevole importanza per l'IVA intracomunitaria;
con tale adeguamento vengono modificati i criteri della territorialità dell'imposta: tra le altre modifiche ci sono l'obbligo dell'inversione contabile (o autofattura), che viene introdotto come norma generale per le prestazioni di servizi acquistate da soggetti IVA residenti da parte di soggetti UE (compreso locazione di autovetture) e per la prima volta il modello Intrastat deve essere predisposto anche per le prestazioni di servizi;
è una innovazione molto importante per le imprese, che hanno bisogno già da adesso di sapere come dovranno applicare le norme a partire dal 1o gennaio 2010, poiché devono fare importanti modifiche nelle loro procedure interne, nella fatturazione, negli obblighi di dichiarazione; inoltre si dovrà adeguare la modulistica, con le relative istruzioni, e dovranno essere modificati i software;
le modifiche coinvolgono anche gli enti non commerciali, privati e pubblici, che hanno una partita IVA e che acquistano servizi (per es. consulenza) per la loro attività istituzionale;
l'impegno che è dunque chiesto alle aziende ed agli enti è notevole e richiede tempo;
in Europa in molti Stati le norme di attuazione sono già state emanate: si pensi che in Germania questo è avvenuto con la legge fiscale 2009, che corrisponde alla nostra finanziaria 2009; ora sono già in fase di emanazione le istruzioni ministeriali, si stanno tenendo convegni per illustrare le novità e vengono predisposti o adattati i nuovi software gestionali,

impegna il Governo

ad adottare i decreti legislativi in materia di adeguamento all'IVA intracomunitaria nei tempi più rapidi possibili, eventualmente anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, anche, in modo da consentire alle imprese di avere il tempo necessario per adeguarsi alla nuova normativa fiscale che entrerà in vigore dal 1o gennaio 2010.
9/2320-A/3. Zeller, Brugger.

La Camera,
premesso che:
la Repubblica italiana è attualmente oggetto di varie procedure di infrazione in materia di direttiva 79/409/CEE;
la Commissione europea contesta all'Italia, in più punti, un sistema di recepimento e applicazione della direttiva che, sia a livello statale che regionale, non risulta completamente conforme al dettato comunitario;
il nostro Paese riveste un'importanza ecologica e naturalistica notevole, specie per quanto riguarda gli uccelli migratori e la necessità dell'attuazione di valide politiche di conservazione della fauna selvatica e della biodiversità,

impegna il Governo

a verificare che le norme approvate con la legge comunitaria 2008 siano applicate in modo completo e corretto;
a promuovere l'utilizzo della «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» della Commissione europea quale strumento non normativo, bensì interpretativo della direttiva, come effettivamente richiesto nel preambolo della Guida medesima;
ad adottare, già con la prossima legge comunitaria, tutte le misure idonee a sanare le restanti condizioni di infrazione comunitaria e a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione in tema di recepimento e applicazione delle direttive naturalistiche.
9/2320-A/4. Ceccacci Rubino, Catanoso, Mannucci, Mancuso, Giammanco.

La Camera,
premesso che:
la materia dei rimborsi IVA internazionali è oggetto di profondo rinnovamento, almeno formale, ad opera della direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, ed è in corso di recepimento nel nostro ordinamento;
detto cambiamento incide più che altro nella forma di presentazione delle domande di rimborso che, dal primo gennaio 2010, dovranno obbligatoriamente viaggiare per via telematica, e non più inoltrate all'amministrazione dello Stato destinatario, ma all'amministrazione dello Stato del soggetto richiedente, la quale poi provvederà, dopo un formale controllo (esistenza in vita dell'impresa e formale controllo della modulistica), all'inoltro nello Stato a cui la domanda è indirizzata;
probabilmente verranno rilasciate una password e un PIN ad ogni singolo contribuente che ne farà richiesta, tramite i quali il soggetto passivo potrà poi compilare e spedire la domanda per via telematica;
contrariamente a quanto potrebbe apparire, la prospettata procedura non costituirà una semplificazione. Infatti, fino ad oggi, gli intermediari hanno sempre avuto una notevole funzione di filtro alle domande di rimborso, in quanto conoscitori delle diverse normative europee. Quanto, ad esempio:
all'inerenza o meno del costo la cui IVA dovrà essere chiesta a rimborso;
alla deducibilità oggettiva o meno del costo stesso;
alla deducibilità soggettiva della posizione del richiedente del rimborso (pro-rata di deducibilità per operazioni esenti; agenzie di viaggio, del turismo, ecc) (Sentenza Corte di giustizia UE C-302/93);
dette problematiche non possono essere risolte né dal controllo formale fatto preventivamente dall'amministrazione dello Stato del richiedente, né dal controllo formale da farsi a cura dell'amministrazione dello Stato il cui rimborso è indirizzato, bensì solo attraverso un controllo sostanziale;
inoltre non verranno più allegate neanche le fatture e quindi, in caso di vertenze, lo Stato debitore dovrà sospendere la pratica, chiedere copie delle fatture (solo quelle per importi superiori a 1000 euro), che dovranno essere inviate anche per via telematica, iniziare di nuovo il controllo, con conseguente dispendio di risorse da parte dell'amministrazione stessa, con sicuri ritardi nell'erogazione dei rimborsi e conseguenti rimostranze del contribuente,

impegna il Governo

affinché, in sede di confronto a livello comunitario, i responsabili italiani degli uffici preposti rappresentino i pericoli sopra evidenziati, che possono derivare dall'applicazione, per come sino ad oggi prospettata, della direttiva in premessa citata.
9/2320-A/5. Tommaso Foti.

La Camera,
premesso che:
gli articoli 158 e 159 del Trattato che istituisce la Comunità europea e la dichiarazione numero 30 allegata al Trattato di Amsterdam riconoscono che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggio strutturale il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale;
il Parlamento europeo, nella risoluzione del 12 febbraio 2003, libro bianco sulla politica dei trasporti, recita «la necessità imperativa che la politica dei trasporti contribuisca alla coesione economica e sociale, tenendo conto della peculiare natura delle regioni periferiche ...insulari»;
il principio di «discriminazione positiva» prevede che le misure destinate a taluni territori e volte a controbilanciare i vincoli strutturali permanenti non costituiscono vantaggi indebiti bensì elementi che contribuiscono a garantire un'autentica parità;
l'Unione europea ha emanato l'apposito regolamento CEE n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;
tale regolamento, caposaldo normativo in materia di oneri di servizio pubblico, definisce «onere di servizio pubblico, qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale»;
il regolamento comunitario fissa regole chiare alle quali ogni Stato membro è obbligato ad aderire pena la procedura di infrazione;
tali disposizioni prevedono le procedure per l'adozione degli oneri del servizio pubblico e le stesse vengono così indicate all'articolo 4: «Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;
tra le procedure indicate nel regolamento vi è in particolar modo quella relativa alla pubblicazione degli atti: «La Commissione renderà nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee»;
la Commissione europea dovrà tener conto dei parametri previsti dal regolamento; si richiama qui il dispositivo:
«Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto:
I) del pubblico interesse;
II) della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto;
III) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
IV) dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi»;
il regolamento dispone ulteriori condizioni essenziali per l'esercizio degli oneri di servizio pubblico; si richiamano i contenuti indicati nella procedura:
«laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico;
l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi»;
la stessa legge nazionale rimanda in seguito alle stesse procedure del regolamento europeo richiamando l'indizione di apposita gara d'appalto europea: «Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992» (articolo 36, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144);
il 1o gennaio del 2002 veniva avviata la continuità territoriale aerea per la Sardegna;
alla scadenza contrattuale sono seguite ripetute disposizioni di proroga sino a disporre nuovi bandi e nuove gare che hanno provocato, però, una sostanziale alterazione del principio iniziale senza interpretare il nuovo scenario del mercato aereo, né le nuove esigenze della stessa continuità territoriale della Sardegna;
a questo si è aggiunta la recente decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie che ha sostanzialmente formalizzato i seguenti rilievi:
«1. La Repubblica italiana può continuare ad applicare oneri di servizio pubblico (OSP), imposti con decreti n. 35 e 36 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, e pubblicati rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i vettori aerei che intendono rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di 30 giorni di cui ai decreti;
b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli OSP, superiore ad un anno;
c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l'imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l'anno;
d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP;
e) i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all'obbligo di operare un'altra rotta tra due città»,

impegna il Governo

a definire urgentemente le determinazioni che intende assumere per attuare la decisione della Commissione europea anche in attuazione della norma che prevede il riequilibrio degli svantaggi strutturali permanenti e dei relativi costi dell'insularità, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolar modo ad assumere iniziative volte a:
a) attuare una continuità territoriale che tenga conto del processo di liberalizzazione del mercato disposto dall'Unione europea su più rotte con la Sardegna e i sistemi aeroportuali nazionali ed europei;
b) prevedere una nuova continuità territoriale in attuazione delle norme comunitarie e nazionali che consenta di avere più operatori sulla stessa tratta ma definendo una tariffa massima da sottoporre al regime di onere del servizio pubblico;
c) consentire a tutte le compagnie di poter viaggiare sulle rotte sarde definendo una tariffa massima prestabilita di onere di servizio pubblico, alla quale ogni compagnia, nell'ambito del principio di concorrenza prescritto dall'Unione Europea, potrà proporre ribassi;
d) fare in modo che la determinazione della tariffa massima ammissibile tenga conto del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna applicando le condizioni più favorevoli del parametro del costo ferroviario;
e) proporre nell'ambito della conferenza dei servizi le nuove regole e tariffe e pubblicare il decreto sulla Gazzetta europea e su quella ufficiale della Repubblica con il quale si avvii una procedura di evidenza pubblica per verificare l'adesione delle compagnie aeree alla proposta di contratto di oneri di servizio pubblico;
f) incrementare il numero dei voli e delle frequenze al fine di garantire l'applicazione del principio comunitario relativo alla circolazione di mezzi e passeggeri nelle regioni comunitarie definite insulari, periferiche o ultraperiferiche;
g) incrementare il numero di rotte da sottoporre ad onere di servizio pubblico al fine di applicare il principio di efficienza del servizio pubblico;
h) riaffermare la continuità territoriale per gli emigrati sardi ed estenderla ai coniugi e ai figli degli emigrati considerato che il mancato riconoscimento di tale principio provocherebbe una grave discriminazione culturale, sociale ed economica per tutti quei sardi che hanno dovuto lasciare la Sardegna e che avrebbero, rispetto a tutti i cittadini europei, un aggravio insopportabile proprio a causa dell'insularità della Sardegna;
i) prevedere in base ai principi fondamentali dell'Unione Europea il riconoscimento della stessa continuità territoriale a tutti coloro che, residenti nel territorio nazionale ed europeo, debbano svolgere, da aeroporti nazionali italiani, tratte aeree da e per la Sardegna.
9/2320-A/6. Pili, Vella, Nizzi, Murgia, Testoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del disegno di legge in esame delega il Governo a recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
le disposizioni contenute nella citata direttiva definiscono la parità fra uomini e donne come un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del Trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le disposizioni del Trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale «compito» e «obiettivo» della Comunità e impongono alla stessa l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività;
nel nostro Paese il tasso di disoccupazione femminile è tra i più alti d'Europa: le donne continuano ad avere difficoltà di integrazione e di crescita, rispetto alle colleghe europee, in molti settori professionali, con forte svilimento della capacità di sviluppo e di emancipazione di taluni settori strategici e produttivi del nostro Paese,

impegna il Governo

a predisporre adeguati strumenti legislativi che recepiscano quanto tracciato nella direttiva citata, tenendo anche in dovuta considerazione gli obbiettivi sanciti dall'agenda di Lisbona in materia di sostegno al lavoro femminile e ai servizi e alle garanzie che possano sostenerlo e valorizzarlo.
9/2320-A/7. Saltamartini, Di Biagio, Biava, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Lo Moro, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
lo sport costituisce un fattore d'integrazione tra i cittadini dell'Unione europea, in considerazione della sua funzione sociale ed educativa; le istituzioni dell'Unione Europea hanno assunto numerose iniziative volte a promuovere lo sport nelle politiche dell'Unione europea e negli Stati membri, adottando da ultimo un'apposita dichiarazione in occasione del Consiglio europeo di dicembre 2008;
il Trattato di Lisbona riconosce la specificità dello sport e, inserendo nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il nuovo articolo 165, introduce un'apposita base giuridica per promuoverne la dimensione europea;
la trasmissione radiotelevisiva di eventi sportivi contribuisce in misura significativa alla promozione dello sport e delle sue funzioni sopraindicate,

impegna il Governo

ad assumere presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, ovvero mediante la conclusione di accordi presso altri Stati membri dell'Unione europea, tutte le iniziative necessarie per assicurare che gli eventi sportivi di particolare rilevanza siano trasmessi in chiaro in tutto il territorio dell'Unione europea.
9/2320-A/8. Razzi.

La Camera,
premesso che:
tra le direttive del Consiglio per cui è prevista l'attuazione nell'ordinamento nazionale è compresa la direttiva 2008/71/CE del 15 luglio 2008;
con l'ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 alle stalle di sosta, definite come aziende di un commerciante autorizzate ai sensi delle norme vigenti, sono giustamente state imposte severe disposizioni sanitarie a tutela e prevenzione dalle malattie contemplate dalla stessa ordinanza;
il provvedimento adottato dal Ministro della salute ha imposto che gli animali introdotti nelle stalle di sosta debbano avere come esclusiva e diretta destinazione il macello;
tale obbligo potrebbe rilevarsi sproporzionato ed irragionevole nei confronti di imprese commerciali sottoposte agli obblighi previsti per altre aziende per le quali non vige tale limitazione e, quindi, potrebbe essere suscettibile di limitare la concorrenza incidendo sul diritto all'iniziativa economica,

impegna il Governo

a verificare la compatibilità dell'obbligo posto a carico delle stalle di sosta con i principi richiamati e a valutare la possibilità di revocarlo nei confronti delle aziende commerciali che risultino rispettare le norme sanitarie e di profilassi disposte dalla legislazione in materia.
9/2320-A/9. Contento, Bellotti.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame si interviene in sede di recepimento di direttive europee sulla materia delicata della sicurezza del lavoro prevedendo la possibilità di controlli meno accurati in caso di cantieri con dimensioni ridotte;
in particolare, con le modifiche proposte al decreto legislativo n. 81 del 2008, avente ad oggetto disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si mira a permettere che tutte le garanzie di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, possano essere derogate per i cantieri con importo inferiore a 100 mila euro;
il sistema edilizio italiano si basa, come quello industriale e produttivo nel suo complesso, su una larga base di piccoli e medi imprenditori; esiste dunque una serie numerosissima di cantieri che potrebbero essere sottratti ai necessari controlli sulla sicurezza del lavoro;
nel nostro Paese il fenomeno degli infortuni e dei decessi sul lavoro continua a rimanere una triste costante, di cui però ci si ricorda solo all'occorrenza; è necessario al contrario non ammettere deroghe di alcun tipo alla normativa sulla sicurezza del lavoro, in particolare dei piccoli cantieri;
il fenomeno degli incidenti sul lavoro è, infatti, solo parzialmente descritto dai numeri ufficiali; gli incidenti sono purtroppo ogni anno molti di più, ma spesso finiscono per rimanere sommersi e sconosciuti, proprio perché molti di questi avvengono in cantieri di piccole dimensioni, per i quali andrebbe applicato un sistema di controlli specifico e capillare,

impegna il Governo

ad intervenire in tempi rapidi con la massima urgenza per rendere più severi e stringenti i controlli sulla sicurezza del lavoro in ossequio all'articolo 1 della Costituzione che definisce l'Italia «una repubblica democratica fondata sul lavoro». A non deregolamentare la normativa sulla sicurezza del lavoro così come delineata nel suo insieme dal Governo Prodi nella scorsa legislatura con interventi che possano rendere i controlli meno stringenti e vincolanti.
9/2320-A/10. Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), il Governo sia tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
è stato avviato dall'Unione europea un alto numero di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in materia di pari opportunità, ad esempio:
in materia di obiezione di coscienza (lettera di messa in mora della Commissione del 18 settembre 2008) - laddove gli obiettori verrebbero discriminati nell'accesso a determinati ruoli e funzioni;
sul mancato adeguamento all'ordinamento comunitario per quanto concerne la tutela del posto di lavoro delle lavoratrici madri (parere motivato della Commissione del 27 novembre 2008);
sulla disciplina del lavoro notturno (parere motivato della Commissione del 24 gennaio 2007), in relazione al quale si riscontra nella legislazione italiana una differenziazione salariale a svantaggio delle donne;
a differenza degli altri Paesi europei, l'Italia sconta un profondo deficit sul versante dell'erogazione dei servizi educativi, all'infanzia e a sostegno dei soggetti disabili, che ricade inevitabilmente sulle donne, sulle cui spalle, in genere, grava l'onere del lavoro di cura;
l'Italia è agli ultimi posti - soprattutto nel Mezzogiorno - nel campo della parità tra uomo e donna, risultando molto lontana dagli obiettivi di Lisbona per quanto riguarda la retribuzione, l'accesso all'impiego, la salvaguardia del posto di lavoro in seguito alla nascita del primo figlio e l'accesso ai servizi sociali;
si rileva nell'azione dell'attuale Governo una scarsa propensione ad intraprendere politiche attive di conciliazione a favore delle donne e delle pari opportunità, a differenza del precedente Governo, che sviluppò un'attenta programmazione, ad esempio in materia di nuovi asili nido;
il Governo non ha chiarito come intenda affrontare la problematica posta dalle cosiddette «dimissioni in bianco» - pratica messa in atto dai datori di lavoro soprattutto in danno delle lavoratrici madri, che risulta in costante aumento - a fronte dell'abrogazione (avvenuta ad inizio della corrente legislatura) della legge che vietava tale forma di illegittima discriminazione nei confronti delle donne;
la percentuale di bambini presenti negli asili nido risulta minima rispetto a quella registrata negli altri Paesi;
sul terreno dei servizi educativi e delle politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, l'Italia è ben lontana dal raggiungimento degli obiettivi europei in materia, considerato il basso livello dei servizi all'infanzia - con notevoli differenze qualitative a seconda delle zone territoriali del Paese - rispetto agli altri Stati europei,

impegna il Governo

a varare un ampio e pluriennale programma di asili nido e servizi integrativi al fine di favorire il conseguimento della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, dando la precedenza alle aree meridionali al fine di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese;
a valutare le modalità dell'estensione dei congedi dal lavoro per impegni di cura di lavoratori e lavoratrici nei confronti dei figli e di altri congiunti;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le norme per contrastare il fenomeno delle dimissioni falsamente «volontarie», firmate dai dipendenti con la data in bianco, introdotte dal Parlamento nella scorsa legislatura (legge n. 188 del 2007) e successivamente abrogate.
9/2320-A/11. Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 39-quater del disegno di legge in esame recepisce la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni per quanto riguarda il passaggio definitivo delle reti analogiche e la conversione delle reti digitali esistenti. Tale articolo è stato approvato per sospendere la procedura di infrazione che la Commissione europea avviato contro l'Italia per alcune norme della cosidetta «legge Gasparri»;
le risorse trasmissive sono un bene pubblico destinato a soddisfare l'interesse della collettività. In questi anni si è sempre auspicata una definizione delle regole che garantissero la certezza del diritto e il rispetto dei principi costituzionali e comunitari nell'interesse del pluralismo e della concorrenza. Il percorso va avviato in questa direzione. I successivi atti che si adotteranno serviranno a completare quella che sarà la cornice giuridica di riferimento per il futuro sistema televisivo italiano con una regolamentazione ben diversa dalla connotazione incerta che essa aveva assunto in passato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di indire la gara per l'assegnazione delle nuove frequenze entro e non oltre l'anno 2009 nel rispetto dei principi della trasparenza, del pluralismo e della concorrenza, salvaguardando i soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze.
9/2320-A/12. Misiti.

La Camera,
premesso che:
la lettera f) del comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 22 del provvedimento in esame, eliminano la possibilità che, per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova della falsità di una dichiarazione possa essere integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni;
questa possibilità era stata introdotta dai commi 2 e 3 dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il cosidetto «Pacchetto Bersani»;
infatti, il comma 4, lettera f) ed il comma 5 dell'articolo 22 eliminano i riferimenti alla norma antielusiva introdotta con il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (modifica all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e con il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (modifica all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);
l'eliminazione della citata norma antielusiva, introdotta con il noto «Pacchetto Bersani», contenuta nella disciplina della rettifica delle dichiarazioni e della veridicità delle scritture contabili (recata dai due articoli 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 citati) e che consente un controllo più stringente dei dati dichiarati dai contribuenti, può recare indirettamente un minor gettito per effetto della minore capacità accertatrice da parte degli uffici, i cui accertamenti richiederanno un'attività più complessa;
queste disposizioni sono solo le ultime norme approvate da questo Governo al fine di smantellare le misure che, con la finanziaria 2007, il Governo Prodi aveva provato a mettere in campo come primo pacchetto di misure per contrastare l'evasione:
riorganizzazione dell'anagrafe tributaria;
«tracciabilità» dei compensi dei professionisti;
obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
tenuta dell'elenco clienti-fornitori;
anagrafe dei conti correnti bancari;
lotta alle frodi IVA;
contabilità semplificata e agevolata per 950.000 imprese minori, il cosidetto «forfettone»per i contribuenti minimi con reddito inferiore a 30 mila euro;
furono così incassati 23 miliardi in più e nel contempo le entrate da ruoli e riscossioni coattive sono cresciute del 20 per cento;
il Governo «Berlusconi-Tremonti» con la manovra triennale 2009-2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) ha provveduto all'eliminazione dell'elenco clienti-fornitori, della «tracciabilità» dei compensi e dell'anagrafe dei conti correnti bancari. Questi e altri provvedimenti hanno rilanciato l'evasione fiscale in grande stile. Diminuiscono, in particolare, le entrate dell'IVA. Anche per la consapevolezza che l'evasione è un'attività sempre meno rischiosa;
si è proceduto a un sistematico smantellamento, presentato come «semplificazione», di un insieme di strumenti, in parte non ancora operativi, introdotti nella legislatura precedente, che potevano permettere all'amministrazione finanziaria di ottenere, per via telematica, informazioni utili ai fini del contrasto all'evasione:
è stato soppresso l'obbligo di allegare alla dichiarazione IVA gli elenchi clienti/fornitori;
sono state abolite le limitazioni nell'uso di contanti e di assegni,
sono state abolite la tracciabilità dei pagamenti e la tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati,
è stato soppresso l'obbligo di comunicazione preventiva per compensare crediti di imposta superiori ai 10 mila euro,
è stata significativamente ridimensionata la solidarietà in materia di versamento di contributi e ritenute tra committente, appaltatore e subappaltatore,
sul fronte degli studi di settore: è stato previsto l'obbligo della loro pubblicazione entro il 30 settembre dell'anno a cui devono applicarsi, invece che entro il 31 marzo dell'anno successivo. In questo modo, il contribuente è sempre in grado di conoscere in corso d'opera quali sono le aspettative del fisco nei sui confronti e di adeguarvisi;
alle imprese dei distretti industriali viene consentita la possibilità di effettuare un concordato preventivo triennale (cioè di concordare, in anticipo, per tre anni, le imposte dovute) anche per i tributi locali, specificando che «in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio»;
sono state dimezzate le sanzioni;
i contribuenti fiscalmente onesti pagano il conto di questa politica,

impegna il Governo

a valutare, invertendo la politica fin qui seguita, la messa in opera di un ampio programma di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, anche ripristinando alcune delle citate disposizioni soppresse negli ultimi mesi, al fine di diminuire la pressione fiscale complessiva.
9/2320-A/13. Cambursano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del disegno di legge in esame prevede l'esercizio della delega da parte del Governo per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
parallelamente alla predisposizione del suddetto decreto legislativo, il Governo deve altresì provvedere al riordino e all'unificazione della normativa nazionale in materia di qualità dell'aria e di riduzioni delle emissioni in atmosfera;
l'attuale panorama legislativo italiano interessato dalle disposizioni in materia di controllo della qualità dell'aria è il risultato di un lungo processo di recepimento della normativa comunitaria di settore, dalla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente alle varie direttive succedutesi nel corso degli anni e destinate a completare e/o aggiornare la cornice normativa definita dalla direttiva quadro 96/62/CE;
i provvedimenti indicati prevedono in particolare la fissazione di obiettivi di qualità dell'aria e la predisposizione di piani e programmi per il loro raggiungimento. Le direttive più recenti prevedono obiettivi più stringenti da raggiungere entro il 2010-2012;
nel marzo del 2007, il Consiglio europeo ha approvato il Piano d'azione globale in materia di energia, che rappresenta un quadro di riferimento comune per la definizione di una strategia europea per il rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività dell'Europa, nonché per indirizzare i Paesi dell'Unione europea verso uno sviluppo sostenibile, con un'economia a basse emissioni di CO2 e improntata all'efficienza energetica;
da qui la Commissione europea ha presentato una serie organica di proposte di direttive finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento, rispetto ai valori del 1990, entro il 2020;
è quindi importante che l'iniziativa del Governo di riordino della normativa in materia di riduzione di emissioni inquinanti e di controllo della qualità dell'aria ambiente avvenga in modo di avere garanzie in termini di «severità» delle norme e di non allentamento nella politica ambientale del nostro Paese,

impegna il Governo

a provvedere al riordino e all'unificazione della normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente nel pieno rispetto degli obiettivi posti dall'Unione europea in tema di clima e di energia, e in particolare degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.
9/2320-A/14. Scilipoti, Piffari.

La Camera,
premesso che:
la Commissione europea ha approvato una importante comunicazione, pubblicata in GUCE del 22 gennaio 2009, recante nuovi criteri in materia di aiuti di Stato in un quadro di riferimento temporaneo al fine di permettere maggior flessibilità nell'accesso al finanziamento, in conseguenza della grave crisi finanziaria ed economica in atto;
tale comunicazione va a modificare in maniera rilevante la disciplina fin qui vigente in materia di aiuti di Stato, ed incide, altresì, sia pur in maniera temporanea, fino al 31 dicembre 2010, sui criteri fin qui adottati dalla stessa Commissione nel valutare la conformità alle norme comunitarie degli aiuti adottati dagli Stati membri;
dalla data di adozione della suddetta Comunicazione, ossia il 22 gennaio 2009, sono trascorsi quasi quattro mesi senza che si sia ancora provveduto a dare adeguata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate dei nuovi criteri enunciati dalla Commissione in materia di aiuti di Stato;
appare dunque urgente provvedere in tal senso, specie alla luce della considerazione che i nuovi criteri saranno applicabili solo temporaneamente, fino al dicembre 2010, salvo ulteriori interventi della Commissione,

impegna il Governo

a specificare in tempi rapidi con apposito provvedimento i criteri di erogazione conseguenti al nuovo regime in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea nella comunicazione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» e a darne adeguata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate;
ad individuare un termine, per il 2009 e per ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui in premessa, entro il quale i concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un elenco dei nuovi regimi posti in essere al fine di permettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie di provvedere a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro un congruo termine, alla Commissione europea;
ad individuare, inoltre, un termine, per il 2009 e per ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui in premessa, entro il quale le amministrazioni inviino al Dipartimento per le politiche comunitarie una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli elementi dai quali si evinca la eventuale necessità di mantenere le misure adottate oltre il predetto periodo, al fine di permettere al Dipartimento di trasmettere, entro un congruo termine, una relazione complessiva alla Commissione;
a prevedere infine che i soggetti concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, conservino per dieci anni le registrazioni particolareggiate, comprese le dichiarazioni delle imprese beneficiarie relative al fatto che esse non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, e le dichiarazioni relative al fatto che le imprese beneficiarie non rientravano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) numero 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, prevedendo altresì la possibilità che le registrazioni siano trasmesse al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, su richiesta di quest'ultimo.
9/2320-A/15. Gozi.

La Camera,
esaminato in particolare il contenuto dell'articolo 22, comma 11 e seguenti, del disegno di legge in esame;
considerata necessaria la diffusione di una cultura del gioco responsabile, al fine di limitare al massimo le disastrose conseguenze economiche e sociali che il gioco può provocare nelle fasce deboli della popolazione;
valutata la possibilità di introdurre da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nuovi giochi e lotterie;
considerata la volontà di disciplinare nuove forme di gioco, quali, ad esempio, il poker sportivo,

impegna il Governo

ad inserire nei regolamenti che andranno a disciplinare i nuovi giochi tutte le misure necessarie per limitare il numero di nuove concessioni per l'esercizio e la raccolta sul territorio dello Stato, stabilendo distanze minime tra i punti di raccolta e adottando procedimenti di assegnazione delle concessioni ad evidenza pubblica onerosi per gli assegnatari.
9/2320-A/16. Polledri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del disegno dì legge in esame reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità «dell'aria e ambiente» e per un'aria più pulita in Europa;
le disposizioni contenute nella citata direttiva richiamano l'attenzione sul contenuto del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 (4), che sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi perla salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico,

impegna il Governo

a predisporre adeguati strumenti legislativi che recepiscano quanto tracciato nella direttiva citata e che consentano, in armonia con le disposizioni di questa, la valorizzazione e lo sviluppo della cultura delle forme di produzione energetica alternative al fine di rendere concreto il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dell'aria in modo tale da prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute delle persone e per l'intero ecosistema.
9/2320-A/17. Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria per il 2008 modifica profondamente il regime IVA, a seguito dell'attuazione della direttiva 2008/8/CE;
l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 337/E del 1o agosto 2008, citando la giurisprudenza comunitaria (sentenza del 21 giugno 2007, proc. C-453/05), ha sostenuto che il legislatore nazionale nel recepire i principi comunitari ha stabilito all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che una cessione di beni o una prestazione i servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando: integrano, completano, rendono possibile quest'ultima, sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese), sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale;
in accordo con la giurisprudenza comunitaria, le strutture alberghiere hanno considerato i servizi wellness come «servizi accessori alla prestazione principale», applicando dunque l'aliquota IVA al 10 per cento, poiché tali servizi vengono offerti solamente agli ospiti degli alberghi, mentre la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate sostengono che tali prestazioni non sono accessorie alla prestazione alberghiera e vanno quindi assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento;
tale interpretazione è stata sostenuta anche in vari articoli usciti negli ultimi mesi sul «il Sole 24 Ore» e su «Fisco Oggi» (rivista telematica dell'Agenzia delle entrate), scritti da esperti del settore fiscale in materia di accessorietà delle prestazioni wellness, dove si è preferito indicare quale elemento essenziale dell'accessorietà (tralasciando i requisiti soggettivi) anche quello dell'integrazione del servizio principale adottando un atteggiamento meno rigido di quanto accaduto altre volte (quando ad esempio l'accessorietà è stata riconosciuta nel caso in cui la prestazione accessoria rendesse possibile quella principale), in controtendenza con la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a confermare che i servizi wellness prestati nel settore turistico-alberghiero possano essere considerati «prestazioni accessorie» da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento, in linea con l'orientamento comunitario prevalente.
9/2320-A/18. Brugger, Zeller.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 del provvedimento in esame reca «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno»;
il Governo deve attenersi, nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della predetta direttiva comunitaria, a criteri e principi quali garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato e prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare l'obiettivo della crescita economica e della creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
per perseguire l'obiettivo della crescita occupazionale, pur nel rispetto del principio di libera concorrenza, bisogna, in primis, tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro,

impegna il Governo

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, il divieto per le imprese di far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, ciò in conformità con le norme europee sul trattamento dei trasfertisti.
9/2320-A/19. Fedriga.

La Camera,
premesso che:
con delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE si fa espresso riferimento all'inserimento di prodotti con conseguenti modifiche al testo unico della radiotelevisione;
i minori devono godere di tutele e protezioni superiori rispetto al pubblico adulto;
già è molto alta la percentuale di ore di pubblicità di prodotti dedicata ai minori,

impegna il Governo

ad applicare il divieto di trasmissione di produzioni a carattere pubblicitario di vendita nei programmi di informazione e di intrattenimento per i bambini e i minori di età.
9/2320-A/20. Mussolini, Carlucci, Centemero, Castiello, Contento, Sbai, Scelli, Polledri, Angela Napoli, Toccafondi, Di Centa, Rivolta, Mistrello Destro, Patarino, Vitali.

La Camera,
premesso che:
con delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE si fa espresso riferimento all'inserimento di prodotti con conseguenti modifiche al testo unico della radiotelevisione;
i minori devono godere di tutele e protezioni superiori rispetto al pubblico adulto;
già è molto alta la percentuale di ore di pubblicità di prodotti dedicata ai minori,

impegna il Governo

a considerare l'applicazione della direttiva 2007/65/CE come il primo passo per una riflessione complessiva sui programmi di informazione e intrattenimento per bambini e ragazzi. In particolar modo studiando gli accorgimenti legislativi che, tenendo conto delle specificità delle piattaforme analogiche, digitali, satellitari e IPTV (via internet), possano contemperare il diritto volto a comunicare le iniziative economiche e imprenditoriali e il prioritario diritto a garantire la tutela dei minori.
9/2320-A/20.(Nuova formulazione) Mussolini, Carlucci, Mistrello Destro, Centemero, Angela Napoli, Rivolta.

La Camera,
premesso che:
il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativo all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che riconosce un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;
il comma 7 dell'articolo 1 prevede, tra gli altri, l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza secondo «modalità di individuazione» delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni;
la «nota aggiuntiva» elenca gli atti normativi con cui le regioni e le province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalla regioni o dalle province autonome;
non tutte le regioni hanno trasmesso comunicazione dell'avvenuto adempimento entro i termini previsti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.
9/2320-A/21. Caparini.

La Camera,
premesso che:
con un emendamento approvato in Commissione XIV è stato aggiunto l'articolo 14-bis riguardante disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
in particolare, al comma 1 si abroga la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, che consente l'additivazione con sostanze diverse dalle naturali delle bevande spiritose, in particolare la grappa;
la disposizione ha colto impreparato il settore, in quanto l'abrogazione secca senza alcuna specificazione, non consente di sapere quale sarà la fase transitoria e come potranno essere gestiti i prodotti detenuti dalle aziende, che risultassero non conformi,

impegna il Governo

a concordare con le imprese un regime transitorio per l'applicazione del comma l dell'articolo 14-bis, in materia di modifica alle norme sull'additivazione delle bevande spiritose.
9/2320-A/22. Marinello.

La Camera,
considerato che:
con emendamento in Commissione è stato aggiunto l'articolo 14-bis riguardante disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
in particolare al comma 1 si sopprime il comma 1, lettera a), dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, che consente l'aromatizzazione complementare delle bevande spiritose, in particolare la grappa, con sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
la disposizione ha colto impreparato il settore, in quanto l'abrogazione secca senza alcuna specificazione, non consente di sapere quale sarà la fase transitoria e come potranno essere gestiti i prodotti detenuti dalle aziende, che risultassero non conformi,

impegna il Governo

a concordare con le imprese un regime transitorio per l'applicazione del comma 1 dell'articolo 14-bis, in materia di modifica alle norme sull'additivazione delle bevande spiritose.
9/2320-A/22.(Nuova formulazione) Marinello.

La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 38, recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno»;
valutato il criterio di cui alla lettera s) del succitato articolo, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega conferitagli, ovvero «prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale»;
valutato il rischio che il predetto principio possa essere disatteso con riguardo ai paesi transitati nell'Unione europea dopo il 2004;
ritenuto necessario un regime transitorio per l'applicazione delle disposizioni attuative della presente direttiva al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale,

impegna il Governo

a garantire i cittadini italiani dalla concorrenza sleale e i consumatori in termini di sicurezza e rispetto ambientale nonché evitare le criticità connesse a fenomeni di disomogeneità economica e sociale tra gli Stati membri, ad esempio in termini di diritti dei lavoratori e perdita di posti di lavoro in Italia, con particolare riferimento ai paesi entrati a far parte dell'Unione europea a partire dal 2004.
9/2320-A/23.Torazzi.

La Camera,
premesso che:
e livello comunitario è da tempo in atto un ampio dibattito sulla necessità di rivedere la politica sugli incentivi fiscali da parte dei singoli Stati e la disciplina della legislazione europea sugli aiuti di Stato per incentivare gli investimenti privati nel settore delle energie rinnovabili e della tutela dell'ambiente;
di questo tema si parla anche nella relazione del Parlamento europeo: «2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'UE sul cambiamento climatico», in cui tra l'altro si raccomanda il «sostegno da parte degli Stati membri a un piano specifico di sviluppo della tecnologia dell'idrogeno attraverso interventi finanziari (ad esempio incentivi fiscali)»,

impegna il Governo

e sostenere, nelle competenti sedi comunitarie, la necessità di rendere più flessibile la disciplina sugli aiuti di Stato in modo da rendere effettiva ed efficace l'essenziale politica di incentivi fiscali volti a diffondere l'uso di fonti energetiche alternative, non inquinanti e quindi anche economicamente più convenienti.
9/2320-A/24. Scalia, Cosenza.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del provvedimento in esame, in attuazione della direttiva 2007/68/CE, allarga l'elenco degli ingredienti alimentari definiti «allergeni», cioè con possibilità di provocare un'ipersensibilità in chi li consuma a causa della presenza di additivi o di elementi di origine naturale, la cui composizione deve obbligatoriamente essere riportata sull'etichettatura;
negli ultimi anni il tema degli allergeni alimentari ha assunto sempre maggiore importanza in ambito comunitario come dimostra la lunga serie di direttive europee varate a partire dalla n. 2003/89/CE che, tra l'altro, afferma nel settimo paragrafo delle sue premesse; «Gli additivi alimentari possono essere all'origine di reazioni indesiderate»;
il tema degli allergeni alimentare è di grande importanza alla luce delle sempre maggiori disfunzioni che, in Europa, stanno colpendo bambini e adolescenti a causa anche di un'alimentazione sempre più basata sul consumo di cibi contenenti in particolare additivi volti a rendere taluni prodotti più attraenti a livello di aspetto esteriore;
a seguito di uno studio da lei commissionato che ha trovato un chiaro legame con l'insorgere di alcuni evidenti casi di disordini comportamentali nei bambini, la Food Standards Agency della Gran Bretagna, oltre a reiterare gli inviti ormai comuni a tutte le agenzie continentali per la sicurezza alimentare, ha chiesto alle industrie alimentari internazionali l'eliminazione o la sostituzione degli additivi ritenuti pericolosi;
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha disposto l'esame del rapporto britannico per valutare la possibilità di prendere provvedimenti su scala continentale contro queste sostanze,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di promuovere, nell'ambito dell'Unione europea, un'attenta riflessione da parte di tutti gli Stati membri sul sempre più massiccio utilizzo, da parte dei produttori alimentari, di additivi nei prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia e dei bambini.
9/2320-A/25. Cosenza, Scalia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008» e precisamente all'articolo 16 introduce «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE»;
la Legge comunitaria annuale rappresenta lo strumento normativo privilegiato per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno e per la modifica di norme nazionali contrarie agli obblighi e alla disciplina europea;
l'Italia è stata oggetto in numerose occasioni di infrazione in materia venatoria da parte della Unione europea. Ultimamente a causa della violazione aperta e ripetuta della direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta «Direttiva uccelli». Nello specifico viene segnalato il mancato recepimento del comma 4 dell'articolo 7;
l'articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409/CEE riporta testualmente: «Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia»;
l'Unione europea (atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 7 marzo scorso) ha presentato ricorso ufficiale contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva sopracitata e rispettivamente riguardo alla tutela dei periodi dì nidificazione, delle specie protette, dei periodi di caccia, dell'esercizio delle deroghe da parte delle regioni;
la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», disciplina l'attività della caccia e rappresenta un punto di equilibrio avanzato e condiviso dalle associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori;
la stessa Legge presenta, tra i suoi principi ispiratori, la tutela del patrimonio faunistico nazionale e disciplina l'attività venatoria attraverso dati e parametri scientifici e stabilisce che le regioni esercitano le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della gestione faunistico-venatoria;
il comma 1 dell'articolo 35 della citata Legge n. 157 del 1992 dispone che «al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al ministro dell'agricoltura e delle foreste e al ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge»;
lo stesso articolo 35, al comma 2, precisa che «sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sulla stato di attuazione della presente legge»;
ad oggi, ad oltre 17 anni dalla sua entrata in vigore, non è stata ancora presentata in Parlamento nessuna relazione ufficiale, completa ed esaustiva dello stato di attuazione della legge n. 157 del 1992 (come richiesto dalle direttive comunitarie in materia) da parte dei diversi ministri competenti;
alla luce di questo esposto risulta evidente la necessità di produrre la relazione sulla Legge n. 157 del 1992 per verificarne lo stato di attuazione e predisporre eventuali interventi correttivi, concertati con gli attori sociali interessati, al fine di uniformare la normativa nazionale vigente in materia, con le direttive europee. Evitando così ulteriori richiami, ricorsi e sanzioni da parte dell'Unione europea che gettano discredito sul sistema politico ed istituzionale dell'intera nazione creando al tempo stesso un pericoloso caos normativo,

impegna il Governo

a presentare, in tempi brevi, in Parlamento la relazione di attuazione della citata Legge n. 157 del 1992 per portarne a conoscenza della Camera lo stato di attuazione sul territorio nazionale (anche al fine di comunicarne i risultati alla Commissione europea come sancita dall'articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409/CEE) e ad avviare conseguentemente su quella base un confronto nelle sedi competenti e tra le associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori, per valutare gli aggiornamenti legislativi necessari a rendere l'insieme delle norme presenti più attuali ed efficaci sul piano interno e comunitario.
9/2320-A/26.Cenni, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra Marco, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi.

La Camera,
premesso che:
la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (cosiddetta direttiva nitrati), di seguito denominata «direttiva», ha introdotto nell'ordinamento comunitario i principi fondamentali che gli Stati membri devono osservare al fine di ridurre l'inquinamento delle acque dai nitrati di origine agricola;
ai sensi degli articoli 3 e 5 della citata direttiva, gli Stati membri devono individuare e periodicamente rivedere le designazioni relative alle zone vulnerabili in base a specifici criteri e tenendo conto dei cambiamenti intervenuti e, conseguentemente, devono fissare specifici programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, volti a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola o a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo. Tali programmi tengono conto, in particolare, dei dati scientifici e ambientali delle singole zone e dell'efficacia e dei costi delle misure individuate;
tale direttiva individua gli obiettivi da raggiungere e stabilisce esclusivamente prescrizioni generiche, che lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere sulle questioni tecniche;
alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione le specificità dell'agricoltura mediterranea con particolare riferimento ai limiti imposti per lo spandimento dei nitrati nelle aree vulnerabili;
nell'ambita dell'Unione europea alcuni paesi, hanno chiesto ed ottenuto una deroga ai limiti massimi di azoto spandibili per ettaro. In particolare, le deroghe sono state concesse dall'anno 1998 all'anno 2004, e dall'anno 2004 all'anno 2007, alla Danimarca, ai sensi della decisione 2002/915/CE, della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva (notificata con il numero C(2002)464), e della decisione 2005/294/CE, della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE (notificata con il numero C(2005)1032); dall'anno 2004 all'anno 2007, all'Austria, ai sensi della decisione 2006/189/CE, della Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria (notificata con il numero C(2006)590). Anche la Germania ha ottenuto specifiche deroghe;
l'Italia è afflitta dalle analoghe problematiche che hanno spinto i citati Stati a chiedere delle deroghe alla direttiva. In tal senso, ponendo alla Commissione europea le medesime questioni che hanno consentito a tali Stati l'ottenimento delle previste deroghe, anche il nostro Paese, sotto attenta sorveglianza ed in presenza di programmi mirati e dettagliati, ma limitati nel tempo, potrebbe ottenere gli stessi risultati in relazione a colture ad alto assorbimento di azoto;
la direttiva è stata inizialmente recepita dallo Stato italiano ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successivamente abrogato dall'articolo 175 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre è stata resa applicabile ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché da altri provvedimenti adottati in materia dalle singole regioni, in tal senso provocando una situazione non sempre uniforme e congruente sull'intero territorio nazionale;
la nuova disciplina prevede la designazione da parte delle regioni di zone vulnerabili ai nitrati e l'applicazione in esse di programmi d'azione recanti misure e vincoli all'attività agricola, in particolare all'utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche, fissando specifici limiti quantitativi ed operativi per lo spandimento di azoto nei campi;
in relazione alla comunicazione di infrazione n. 2006/2163 della Commissione europea le regioni italiane, ed in particolare quelle del bacino padano, stanno ampliando le zone vulnerabili da nitrati, delimitando in quest'ultimo caso più del 65 per cento della superficie agricola;
la nuova situazione che si sta delineando aggrava notevolmente l'impatto della normativa sull'agricoltura, visto che nelle aree vulnerabili occorre ridurre in tempi eccessivamente ristretti la quantità di azoto organico spandibile per ettaro e per anno;
la gravosità dei limiti imposti alle aziende agricole con il decreto ministeriale 7 aprile 2006, rischia di incidere oltre misura sul sistema produttivo e strutturale delle aziende stesse costrette a drastici adeguamenti e a contrazioni produttive, segnatamente dei capi allevati e di alcune coltivazioni;
onerosi, inoltre, risultano gli investimenti volti al riordino dei processi produttivi e all'utilizzo e trattamento delle deiezioni, anche a fini energetici. In tale ambito, quindi, occorre favorire e sostenere progetti che consentano la realizzazione di impianti per la trasformazione, la depurazione delle deiezioni e dei liquami zootecnici e la riconversione o l'adeguamento delle aziende interessate dalla direttiva;
è oggettivamente reale e preoccupante il pericolo di un forte ridimensionamento delle aziende, specie zootecniche e soprattutto nella pianura padana, con le conseguenti ripercussioni sull'intera filiera, sull'economia nazionale e sull'occupazione, senza trascurare l'impatto su molte produzione «DOP»;
occorrerebbe pertanto riuscire a coniugare meglio gli inderogabili principi della tutela delle aree vulnerabili, con la necessità di mantenere un sistema agricolo efficiente ed aziende capaci di generare reddito. Si dovrebbero approfondire con maggiori dettagli i criteri attuativi delle vigenti norme sulla protezione delle acque dai nitrati, anche verificando se vi siano altre cause, oltre le deiezioni zootecniche, che possono provocare danni alle risorse idriche, in particolare i concimi chimici, ed in tali circostanze mettendo in gioco tutti i fattori che interessano la questione. Dalle verifiche che potrebbero scaturire da uno studio così realizzato si potrebbe procedere ad una revisione nonché ad una semplificazione delle norme di cui trattasi, in particolare delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, ciò con particolare riferimento alle misure relative ai periodi di spandimento, visto che le stesse non tengono conto, ad esempio, dei mutamenti climatici ed idrogeologici che si stanno verificando nel Nord Italia, ai divieti di spandimento, ai limiti tecnici e temporali imposti per lo stoccaggio, ai limiti relativi alle aziende soggette agli obblighi amministrativi, alle procedure concernenti la comunicazione, il PUA (Piano di utilizzazione aziendale) ed il trasporto degli effluenti, alle tipologie di allevamento (a tal proposito, occorrerebbero maggiori semplificazioni in relazione al tipo di effluente prodotto, all'organizzazione dell'allevamento, brado semibrado, eccetera), al permesso di utilizzare i fertilizzanti chimici a supporto dello spandimento degli effluenti zootecnici;
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che entro due anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, il Governo adotti i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, tra cui può essere citato anche l'articolo 112 del medesimo decreto, che concerne l'utilizzazione agronomica,

impegna il Governo

anche attenendosi ai requisiti previsti dalle decisioni derogatrici adottate dalla Commissione europea in favore della Danimarca, dell'Austria e della Germania, di cui in premessa, ad avanzare una richiesta di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, con particolare riferimento ai quantitativi di azoto spandibili per ettaro nelle aree vulnerabili da nitrati, in modo da tener conto delle situazioni specifiche italiane, relativamente al clima ed alla tipologia dei terreni;
a presentare alla Commissione europea, congiuntamente alle regioni interessate, specifiche richieste di deroga al limite di 170 kg di azoto spandibile per ettaro nelle aree vulnerabili, con particolare riferimento alla presenza di colture ad alto assorbimento di azoto;
ad avviare un processo di verifica dei contenuti del decreto ministeriale 7 aprile 2006, al fine di renderlo più facilmente applicabile agli allevamenti, attraverso una semplificazione degli adempimenti dal punto di vista tecnico e amministrativo;
a prevedere, nell'ambito di una possibile modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2006, disposizioni minime omogenee per tutto il territorio nazionale, permettendo allo stesso tempo alle amministrazioni regionali di prevedere integrazioni, anche meno restrittive, in relazione alla specificità degli allevamenti presenti sul proprio territorio.
9/2320-A/27. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Cenni, Brandolini, Dal Moro, Fiorio, Agostini, (PD) Mario Pepe, Cuomo, Sani, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
le figure dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e il Presidente del Consiglio europeo, previste dal Trattato di Lisbona, rappresentano un passo in avanti nel tentativo di dare maggiore rilievo alla politica estera alla sicurezza dell'Unione e le basi per progettare una politica e una visione strategica degli affari europei e internazionali maggiormente coesa ed efficace;
la prevalenza degli interessi nazionali dei partners più forti produce ancora frizioni e divergenze, come accaduto nel caso della guerra in Iraq o nei rapporti con la Federazione russa e la Cina;
nel corso degli anni si è purtroppo registrata una scarsa capacità delle istituzioni europee a prevedere i possibili scenari internazionali a partire dall'identificazione dei pericoli più imminenti;
si registra la crescita di nuove emergenze legate all'immigrazione clandestina, al traffico degli esseri umani, al traffico degli stupefacenti e al terrorismo internazionale di matrice islamica che impongono l'adozione di efficaci misure comuni,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a sollecitare le istituzioni europee ad una maggiore attenzione sulle tematiche che riguardano la sicurezza e la difesa comune, a partire da quelle che sono considerate le minacce più incombenti (terrorismo internazionale, scontri etnici e territoriali, criminalità organizzata, traffici illeciti);
a sollecitare una politica comune in tema di immigrazione e lo stanziamento di risorse economiche adeguate al fine di approntare gli strumenti di polizia più idonei a fronteggiare in particolar modo l'emergenza legata all'immigrazione clandestina proveniente dai paesi rivieraschi.
9/2320-A/28.Tassone.

La Camera,
premesso che
l'Italia non si è mai dotata di un sistema unico che presieda il tema della qualità e che disciplini la struttura ed il funzionamento del sistema di accreditamento quale valido strumento di promozione e competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto mondiale;
l'attuale composizione delle attività di accreditamento, articolata in tre distinte strutture, ha prodotto buoni risultati ma necessita di una trasformazione e di una unificazione che conduca, sia pure progressivamente, a livelli ottimali;
il nuovo regolamento europeo per l'accreditamento, la vigilanza del mercato e il controllo sui prodotti si applicherà a partire dal 1o gennaio 2010. Entro tale data ogni Stato membro dovrà indicare un unico ente di accreditamento nazionale comunicandolo alla Commissione europea;
il nuovo ente dovrà rappresentare un tassello importante delle strategie di politica industriale volte al rilancio del Made in Italy sul piano internazionale,

impegna il Governo

a procedere in tempi rapidi alla costituzione dell'unico ente di accreditamento nazionale così come richiesto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008.
9/2320-A/29.Poli, Ruggeri.

La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame prevede l'indicazione in etichetta di origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni;
è previsto che i frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergine di olive e gli oli di oliva vergini siano tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione stabilita da specifico decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo

ad individuare misure affinché, fra l'altro, in etichetta di oli extravergini di oliva e di oli di oliva vergini sia indicata chiaramente, o sia comunque tracciabile, la provenienza delle olive impiegate nella produzione.
9/2320-A/30.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che
in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea il Comitato delle regioni è composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale e locale oppure politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta;
i membri del Comitato sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, dal Consiglio dell'Unione europea;
il Comitato delle regioni - attraverso l'esercizio delle proprie funzioni consultive - ha assunto un particolare rilievo nella formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento alla loro dimensione regionale e locale nonché al rispetto del principio di sussidiarietà;
il Trattato di Lisbona rafforzerà i poteri del Comitato delle regioni, anche con riferimento al principio di sussidiarietà;
l'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità annesso al Trattato di Lisbona stabilisce che ciascun Parlamento - nell'ambito della procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà - possa consultare le rispettive assemblee regionali con poteri legislativi;
è pertanto necessario assicurare - in coerenza con il dettato dell'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea - che i membri italiani del Comitato delle regioni siano designati in modo da rappresentare in misura adeguata anche le assemblee regionali,

impegna il Governo

ad assicurare che la designazione dei membri italiani del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea, assicuri un'adeguata rappresentanza delle assemblee regionali;
a coinvolgere a tale scopo le assemblee regionali nella procedura di designazione di cui sopra per il tramite della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali.
9/2320-A/31.Zaccaria, Gozi.

La Camera,
premesso che
negli ultimi anni l'Unione europea ha aumentato sensibilmente l'attenzione sulle tematiche ambientali, consapevole dell'importanza e della centralità che una corretta ed equilibrata tutela delle risorse naturali riveste anche in connessione con le politiche economiche e produttive;
nell'ambito della tutela ambientale un ruolo di primo piano è da assegnare alla delicata problematica dei rifiuti, la cui adeguata gestione rappresenta una delle fondamentali sfide dei paesi più avanzati, a cominciare dagli Stati membri dell'Unione europea;
in questa ottica sono state varate importanti direttive comunitarie in materia di rifiuti, il cui primo recepimento è stato affidato al decreto legislativo n. 22 del 1997, che ha rappresentato il primo tentativo di dare un'organizzazione sistematica del quadro normativo del settore, attraverso l'adozione di strumenti di programmazione e organizzazione attraverso i quali esercitare l'azione di controllo sul ciclo dei rifiuti;
successivamente, con la legge delega n. 304 del 2004, il Parlamento ha affidato al Governo l'incarico di riordinare l'intera normativa ambientale, ivi compresa la legislazione sui rifiuti;
il riordino della normativa sui rifiuti è stato inserito nella parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, a sua volta oggetto di ulteriori modifiche con due successivi decreti correttivi;
frequentemente Governo e Parlamento hanno disposto modifiche ed integrazioni al quadro normativo in materia, sia attraverso la decretazione d'urgenza, sia attraverso le procedure ordinarie, sia attraverso l'approvazione di emendamenti a provvedimenti all'esame delle Camere, dando vita ad una confusa sovrapposizione e stratificazione normativa che non pochi problemi sta creando ad una chiara leggibilità ed applicabilità della norma;
a tutto questo si aggiungono alcune procedure di infrazione avviate ai danni del nostro Paese per l'inadeguata trasposizione delle direttive comunitarie in materia, talvolta conclusi con una sentenza di condanna;
il Parlamento ha recentemente approvato una nuova delega di revisione del testo unico ambientale, col quale si definirà nuovamente il quadro normativo in materia di rifiuti;
nel provvedimento in esame è stato introdotto, durante l'esame nelle Commissioni, l'articolo 39-bis, il quale modifica il decreto-legge n. 172 del 2008, riguardante la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania;
appare incongruo ed irrazionale consentire ulteriori modifiche normative frutto di sporadici quanto disorganici interventi, soprattutto se effettuati attraverso strumenti inidonei,

impegna il Governo

a garantire la costruzione di un quadro normativo organico e caratterizzato da una ragionevole stabilità nel tempo, prevedendo - nel caso in cui si dovesse registrare l'esigenza di rettificare alcune norme - l'adozione di strumenti e procedure di intervento in modo coerente con l'esigenza di chiarezza e leggibilità della norma.
9/2320-A/32.Margiotta.

La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame stabilisce, al comma 1 dell'articolo 10, la necessità di modificare la parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 in modo da assicurarne la coerenza con il quadro normativo comunitario in materia di qualità dell'aria,

impegna il Governo

a coordinare adeguatamente il riordino della normativa stabilito dall'articolo 10 del disegno di legge in esame alla politica in materia energetica stabilita in ambito comunitario attraverso l'approvazione del piano d'azione «Una politica energetica per l'Europa».
9/2320-A/33.Realacci.

La Camera,
premesso che
l'articolo 10 del provvedimento in esame contempla ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega legislativa di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, prevedendo a tal fine l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni;
un'attività che incide sulla qualità dell'aria e le cui emissioni in atmosfera non sembrano essere soggette ad un quadro normativo sufficientemente chiaro è quella della produzione di energia attraverso la geotermia,

impegna il Governo

ad introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.
9/2320-A/34.Mariani, Ceccuzzi, Cenni, Tortoli, De Pasquale, Sani.

La Camera,
premesso che
l'articolo 10 del provvedimento in esame, come modificato durante l'esame nelle Commissioni, prevede che, tra i principi e i criteri direttivi da seguire per la predisposizione del decreto legislativo in materia di qualità dell'aria ambiente, la particolare situazione di inquinamento della Pianura Padana sia meritevole dell'adozione di specifiche strategie di intervento, anche attraverso la previsione di un più efficace coordinamento tra le regioni interessate,

impegna il Governo

a garantire l'individuazione delle risorse necessarie per l'avvio di un programma di incentivi a beneficio delle imprese che operano nell'ambito territoriale della Pianura Padana, al fine di consentire la massima efficacia delle strategie di intervento promosse dal provvedimento in esame.
9/2320-A/35.Bratti.

La Camera,
premesso che
notizie di stampa ci riportano quotidianamente del proliferare di punti di vendita alcolici senza licenza, i cui titolari vengono sanzionati dall'intervento delle Forze dell'ordine;
il fenomeno, nel suo dilagare, soprattutto nelle ore notturne, crea un sentito allarme sociale;
la normativa vigente, all'articolo 86 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ben definisce quale deve essere lo strumento indispensabile per la vendita degli alcolici;
negli esercizi che attuano una vendita senza la licenza del questore, quindi nell'illegalità, i giovani rischiano di essere vittime inconsapevoli;
a tal proposito nel provvedimento in esame è stata prevista una ulteriore stretta normativa ben specificando che nelle ore notturne, dalle 24 alle 7 del mattino dopo, solo ed esclusivamente gli esercizi che hanno i requisiti di legge possono somministrare alcolici,

impegna il Governo

ad attuare tutte quelle misure di prevenzione e controllo per verificare che anche durante le ore diurne gli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, rispondano a tutte le caratteristiche igieniche, sanitarie di legge e che possiedano la licenza ex articolo 86 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9/2320-A/36.Fugatti.

La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di Legge comunitaria 2008 prevede una delega a favore del Governo affinché venga riformata l'intera disciplina della mediazione creditizia (oggi contenuta nell'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, c.d. «Legge usura»;
il fine principale perseguito con la riforma in esame è quello di assicurare una maggiore trasparenza e professionalità dei soggetti che operano nel settore della mediazione creditizia, come evidenziato dal criterio di delega di cui alla lettera f), numero 1, dell'articolo 30;
sotto tale profilo si deve evidenziare come, nel recente passato ed ancora oggi, la principale - se non unica - risposta che il legislatore sia riuscito a dare rispetto all'esigenza sopra evidenziata sia costituita dall'introduzione dell'obbligo di adozione della forma societaria con la fissazione di elevate soglie minime di capitale sociale;
tali proposte risultano tuttavia, da un lato, assolutamente insufficienti a garantire la correttezza dei comportamenti e la competenza professionale degli operatori, e dall'altro, rischiano di compromettere gravemente la libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di coloro che oggi esercitano la professione di mediatore in maniera trasparente e professionale senza disporre di grandi patrimoni;
le precedenti iniziative legislative - rimaste infruttuose - prevedevano peraltro che i requisiti di professionalità (superamento di un esame o comprovata esperienza pluriennale) dovessero riguardare soltanto le persone esercitanti funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di mediazione, senza nulla specificare in merito ai requisiti dei singoli addetti che andranno ad operare sul mercato dopo la riforma (dipendenti, agenti, collaboratori, eccetera);
l'esigenza di garantire standard minimi di preparazione professionale e di evitare l'illegittima «espulsione» dal mercato di operatori seri e competenti, che non dispongono di ingenti capitali, impone di bilanciare nella maniera più ragionevole le due leve per mezzo delle quali si intenda «ripulire» il settore della mediazione creditizia costituite, in primo luogo, dalla forma societaria obbligatoria e, in secondo luogo, dall'introduzione di obblighi di formazione professionale;
a tali fini appare necessario che, in sede di definizione del decreto delegato, il Governo tenga conto della necessità:
1) di imporre a tutti gli operatori del settore l'iscrizione all'elenco, previa frequentazione di un corso di formazione organizzato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale con la supervisione del costituendo organismo associativo che provvederà alla tenuta dell'elenco dei mediatori creditizi;
2) di garantire la possibilità per tutti coloro che rispetteranno gli obblighi di formazione previsti dalla legge di esercitare l'attività di mediazione creditizia senza imporre l'impiego di ingenti risorse patrimoniali;
3) di assicurare l'obbligo di aggiornamento professionale e formazione continua per gli iscritti all'elenco dei mediatori secondo le modalità definite dal costituendo organismo associativo con la partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

a garantire che, in sede di emanazione del decreto legislativo di riforma della disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, attuativo della delega di cui all'articolo 30, comma 2, lettera f), della Legge comunitaria 2008:
a) verrà tenuto conto della necessità di permettere l'esercizio della professione di mediatore creditizio agli operatori che dimostrino il possesso dei necessari requisiti di professionalità, accertati attraverso il superamento di un esame di accesso all'elenco, previa frequentazione di un corso di formazione organizzato dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, astenendosi dall'introdurre requisiti minimi di capitale ulteriori rispetto a quelli già eventualmente previsti dal codice civile per la costituzione di società di persone e società di capitali;
b) verrà introdotto per tutti gli iscritti all'elenco l'obbligo di formazione continua, da attuarsi mediante la frequentazione di seminari, convegni ed altri eventi di carattere formativo secondo le modalità definite dal costituendo organismo associativo di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
9/2320-A/37. Marsilio.

La Camera,
considerato che:
il testo del disegno di Legge comunitaria 2008 (AC 2320), approvato dalla Camera dei deputati, prevede una delega a favore del Governo affinché venga riformata l'intera disciplina della mediazione creditizia (oggi contenuta nell'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, c.d. «Legge usura»);
il fine principale perseguito con la riforma in esame è quello di assicurare una maggiore trasparenza e professionalità dei soggetti che operano nel settore della mediazione creditizia, come evidenziato dal criterio di delega di cui alla lettera f), numero 1, dell'articolo 30 approvato;
sotto tale profilo si deve evidenziare come, nel recente passato ed ancora oggi, la principale (se non unica) risposta che il legislatore sia riuscito a dare rispetto all'esigenza sopra evidenziata sia costituita dall'introduzione dell'obbligo di adozione della forma societaria con la fissazione di elevate soglie minime di capitale sociale;
tali proposte risultano tuttavia, da un lato, insufficienti a garantire la correttezza dei comportamenti e la competenza professionale degli operatori, e dall'altro, rischiano di compromettere la libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di coloro che oggi esercitano la professione di mediatore in maniera trasparente e professionale senza disporre di grandi patrimoni;
le precedenti iniziative legislative (rimaste infruttuose) prevedevano peraltro che i requisiti di professionalità (superamento di un esame o comprovata esperienza pluriennale) dovessero riguardare soltanto le persone esercitanti funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di mediazione, senza nulla specificare in merito ai requisiti dei singoli addetti che andranno ad operare sul mercato dopo la riforma (dipendenti, agenti, collaboratori, eccetera);
l'esigenza di garantire standard minimi di preparazione professionale e di evitare l'illegittima «espulsione» dal mercato di operatori seri e competenti, che non dispongono di ingenti capitali, impone di bilanciare nella maniera più ragionevole le due leve per mezzo delle quali si intende «ripulire» il settore della mediazione creditizia costituite, in primo luogo, dalla forma societaria obbligatoria e, in secondo luogo, dall'introduzione di obblighi di formazione professionale;
a tali fini appare necessario che, in sede di definizione del decreto delegato, il Governo tenga conto della necessità:
1) di imporre a tutti gli operatori del settore l'iscrizione all'elenco, previa frequentazione di un corso di formazione organizzato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale con la supervisione del costituendo organismo associativo che provvederà alla tenuta dell'elenco dei mediatori creditizi;
2) di garantire la possibilità per tutti coloro che rispetteranno gli obblighi di formazione previsti dalla legge di esercitare l'attività di mediazione creditizia senza imporre l'impiego di ingenti risorse patrimoniali;
3) di assicurare l'obbligo di aggiornamento professionale e formazione continua per gli iscritti all'elenco dei mediatori secondo le modalità definite dal costituendo organismo associativo con la partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

a garantire che, in sede di emanazione del decreto legislativo di riforma della disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, attuativo della delega di cui all'articolo 30, comma 2o, lettera f), della Legge comunitaria 2008:
verrà tenuto conto della necessità di permettere l'esercizio della professione di mediatore creditizio agli operatori che dimostrino il possesso dei necessari requisiti di professionalità, accertati attraverso il superamento di un esame dì accesso all'elenco, previa frequentazione di un corso dì formazione organizzato dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, astenendosi dall'introdurre requisiti minimi di capitale ulteriori rispetto a quelli già eventualmente previsti dal codice civile per la costituzione di società di persone e società di capitali;
verrà introdotto per tutti gli iscritti all'elenco l'obbligo di formazione continua, da attuarsi mediante la frequentazione di seminari, convegni ed altri eventi di carattere formativo secondo le modalità definite dal costituendo organismo associativo di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
9/2320-A/38. Santelli, Di Caterina, Lainati, Pianetta, Cicu, Bernini Bovicelli, Contento, Landolfi.

La Camera,
premesso che:
i supermercati presenti sul territorio nazionale offrono abitualmente ai consumatori le buste di plastica (cosiddetti «shoppers») per trasportare la spesa;
gli shoppers presentano quasi sempre impresso il marchio o l'emblema pubblicitario del supermercato ed hanno un costo variabile dai 2 ai 10 centesimi;
tale prassi configura una forma di pubblicità illegale, surrettiziamente imposta al consumatore, il quale non solo sostiene una spesa a fronte del contenitore di plastica, ma diventa un inconsapevole veicolo pubblicitario;
si tratta di una promozione pubblicitaria sui generis senza precedenti: gratuita per la parte pubblicizzata ed onerosa per il consumatore che la subisce, mentre sarebbe opportuno che gli shoppers con il marchio commerciale fossero gratuiti;
la questione è oggetto da tempo di una pervicace campagna portata avanti dalle associazioni dei consumatori e di numerose segnalazioni dei cittadini che manifestano una giustificata insofferenza verso la pratica descritta,

impegna il Governo

a sollecitare una valutazione di tale problematica da parte delle autorità europee competenti in materia di tutela della concorrenza e del mercato, al fine di eliminare l'addebito sul consumatore finale del costo degli shoppers con appositi marchi o emblemi pubblicitari.
9/2320-A/39.Compagnon.

La Camera,
considerato che:
durante l'esame in Assemblea è stato approvato l'emendamento della Commissione 6.200, che introduce nell'ambito della legge n. 11 del 2005 il nuovo articolo 6-bis, sulla nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni;
la nuova disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri proponga al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari ed i 24 membri supplenti di spettanza italiana previa intesa in sede di Conferenza unificata;
la rappresentanza delle regioni e Province autonome, ai sensi del nuovo articolo 6-bis, comma 2, lettera a), deve tenere conto anche della rappresentanza delle assemblee legislative regionali,

impegna il Governo

a dare attuazione al disposto di cui al nuovo articolo 6-bis, comma 2, lettera a) della legge n. 11 del 2005, introdotto dall'articolo 6 del disegno di Legge comunitaria 2008, in armonia con le indicazioni delle assemblee legislative regionali, formulate per il tramite della Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali e delle Province autonome.
9/2320-A/40.Duilio, Gozi, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
l'assetto legislativo italiano tutela con norme severe il diritto alla sicurezza dei cittadini fruitori dei servizi d'ingegneria, quali la progettazione di strutture, infrastrutture e servizi di divisione lavori;
la libera circolazione dei prestatori dei servizi che l'articolo 38 della Legge comunitaria 2008 intende garantire all'interno degli Stati membri non deve diminuire il livello di sicurezza che è stato finora garantito ai cittadini italiani fruitori dei servizi di ingegneria,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte ad includere tra i motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza anche quelli della sicurezza di strutture, infrastrutture, impianti e altre opere d'ingegneria quali requisiti per garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in altro Stato membro.
9/2320-A/41.Pianetta.

La Camera,
considerato che:
la Legge comunitaria, in ottemperanza alle direttive europee prevede la costituzione dei GECT, gruppi europei di cooperazione territoriale con personalità giuridica di diritto pubblico;
che essi saranno autorizzati dalla Presidenza del Consiglio previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera,

impegna il Governo

a vigilare, anche alla luce di recenti avvenimenti, su spinte ricostituenti antichi confini storici che nulla hanno a che vedere con le finalità dei GECT e dunque a salvaguardare i trattati e gli impegni di natura internazionale sottoscritti dalla Repubblica italiana a tutela dei propri confini.
9/2320-A/42.Biancofiore.

La Camera,
visto l'articolo 39-ter, lettera m. 2, impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative volte a dettare disposizioni razionalizzatrici che prevedano il contenimento dei costi e dei tempi dell'arbitrato amministrato, ivi compresi i compensi dei componenti il collegio, la soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto per l'avvio dell'arbitrato amministrato; la riformulazione della composizione dell'organo arbitrale secondo l'entità o la complessità della controversia, contemplando la previsione della nomina di un solo arbitro da parte della Camera arbitrale per i contratti pubblici, per le controversie di modesta entità, ovvero l'istituzione di un collegio di tre o cinque membri per gli arbitrati più complessi, prevedendo la presenza di tecnici; la previsione di nuovi criteri di nomina dei componenti del Consiglio della Camera arbitrale dei contratti pubblici, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scelti tra i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti degli altri operatori, sia pubblici sia privati.
9/2320-A/43.Biava.

La Camera,
visto l'articolo 39-ter, lettera m. 1,

impegna il Governo

nel decreto legislativo a dettare disposizioni atte ad impedire che l'istituto possa essere strumentalmente utilizzato al fine di alterare le condizioni economiche già definite nella fase dell'affidamento.
9/2320-A/44.Bellotti.

La Camera,
premesso che:
la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE si fa espresso riferimento all'inserimento di prodotti con conseguenti modifiche al testo unico della radiotelevisione;
i minori ed in particolare i bambini risultano i soggetti più deboli e necessitano di maggiore tutela davanti all'invasiva presenza di pubblicità durante le trasmissioni televisive;
l'autoregolamentazione delle emittenti televisive si è rivelata insufficiente a contrastare il fenomeno,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a rafforzare ulteriormente la tutela dei bambini e dei minori nell'ambito della programmazione televisiva a carattere di intrattenimento e di informazione;
ad informare il Parlamento, con relazione annuale, riguardo alle sanzioni irrogate in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
9/2320-A/45. (Nuova formulazione). Sbrollini, Rosato, Zampa, Schirru, Mattesini, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge dal titolo «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008»;
la «continuità territoriale» è una conquista storica per la Sardegna e per i sardi e che rappresenta una prima fondamentale garanzia per la libertà di circolazione delle persone e delle merci sancita dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni europee; conquista che occorre consolidare e perfezionare con l'obiettivo del «costo zero» al punto più prossimo alla terra ferma a vantaggio dei sardi e di tutti coloro che hanno rapporti personali ed economici con la Sardegna;
lo stato di incertezza e di confusione che ancora regna nelle procedure di attribuzione delle rotte e l'inerzia assoluta per quanto riguarda la definizione della disciplina sull'utilizzo delle risorse per la «continuità territoriale merci»;
sono migliaia i cittadini sardi che si spostano dall'isola al continente sia per motivi di lavoro che per motivi di studio,

impegna il Governo

a prevedere la piena applicazione del principio di continuità territoriale per i territori della Sardegna tramite l'incremento del numero dei voli, delle rotte e delle frequenze, la piena operatività di diversi vettori, il riconoscimento di tariffe speciali per gli emigrati sardi i loro coniugi ed i loro figli.
9/2320-A/46.Schirru, Calvisi, Pes, Melis, Marrocu, Fadda, Quartiani, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
l'attività venatoria è regolata nel nostro ordinamento dalla legge n. 157 del 1992;
che tale legge necessita di urgenti adeguamenti sia alle mutate condizioni sociali, ambientali e naturalistiche che degli imprescindibili adeguamenti alla nuova legislazione comunitaria;
che presso le Camere sono depositate da tutti i gruppi numerose proposte di legge che intervengono in tal senso;
preso atto dello stralcio dell'articolo 16 dal testo di Legge comunitaria, reso necessario dalla necessità di un più approfondito esame della riforma della legge n. 157 del 1992, di fatto già calendarizzata al Senato, e di un adeguamento dei tempi di prelievo in funzione della vita biologica delle singole specie (dir. 79/409/CEE),

impegna il Governo

a predisporre quanto prima una proposta organica di adeguamento alla normativa comunitaria della legislazione nazionale in tema di attività venatoria e tutela della fauna selvatica.
9/2320-A/47.Nola, Beccalossi, Luciano Rossi, Bellotti, Faenzi, Biava.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Motivazioni del rinvio da parte del Cipe del trasferimento alla Sicilia di 4 miliardi di euro derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate - 3-00529

COMMERCIO, LO MONTE, BELCASTRO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, MILO e SARDELLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la regione Sicilia da tempo attende che il Cipe trasferisca 4 miliardi di euro derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate;
ancora una volta l'8 maggio 2009 il Cipe ha rinviato senza alcuna motivazione plausibile il trasferimento di risorse essenziali per l'avvio o il completamento di interventi strutturali necessari e improcrastinabili per la Sicilia;
il Ministro interrogato, nei giorni precedenti alla riunione del Cipe, aveva accertato che l'istruttoria era stata completata e che, quindi, non vi erano ostacoli al trasferimento dei fondi per le aree sottoutilizzate alla regione Sicilia;
nel Meridione e, in particolare, in Sicilia l'economia è in ginocchio per una gravissima crisi infrastrutturale e i 4 miliardi di euro rappresenterebbero per gli imprenditori, i giovani e le famiglie, la certezza di programmi di sviluppo che contrastino concretamente l'abbandono della regione per motivi di lavoro;
il presidente della regione Sicilia, onorevole Raffaele Lombardo, nel commentare il mancato trasferimento di 4 miliardi di euro da parte del Cipe, ha parlato di abuso perpetrato nei confronti del popolo siciliano;
già in passato, nel 2007, presidenti di provincia e sindaci hanno dovuto manifestare per il reintegro di risorse destinate ai programmi di viabilità ed ancora oggi sarebbero pronti, insieme alla regione, a tornare a Roma a manifestare per l'immediato trasferimento delle risorse dei fondi per le aree sottoutilizzate alla Sicilia;
non è più ammissibile lo stillicidio nel drenaggio di risorse dei fondi per le aree sottoutilizzate al quale si è assistito in più provvedimenti, fino al decreto-legge per l'emergenza terremoto che destina dai 2 ai 4 miliardi di euro alla ricostruzione dell'Abruzzo -:
quali siano le motivazioni per il rinvio da parte del Cipe del trasferimento di 4 miliardi di euro alla Sicilia di fondi per le aree sottoutilizzate, vista l'improrogabilità del trasferimento delle citate risorse, quale sia la data precisa nella quale i citati fondi saranno trasferiti alla regione Sicilia. (3-00529)

Tempi e modalità per il ripristino del ponte storico sul fiume Po, sulla strada statale n. 9 via Emilia, e realizzazione del secondo ponte a Piacenza - 3-00530

DE MICHELI, MIGLIAVACCA, BERSANI, SERENI, BRESSA, MARIANI, QUARTIANI, GIACHETTI, BRAGA, BENAMATI, MARCHI, BOCCI, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARTELLA, MASTROMAURO, MORASSUT, MOTTA, REALACCI e VIOLA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il 30 aprile 2009 è ceduta una delle campate del ponte sul Po che sosteneva la strada statale n. 9 via Emilia, asse di collegamento essenziale tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, nel territorio dei comuni di Piacenza (Emilia) e S. Rocco al Porto (Lombardia);
risulta da atti del comune di Piacenza che sin dalla alla fine degli anni '80 era stato redatto il progetto di massima, recepito nel protocollo di intesa sottoscritto il 7 giugno 1988 dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia, unitamente alle province di Milano e Piacenza ed i comuni di Piacenza, San Rocco al Porto e Guardamiglio, della variante della strada statale n. 9 via Emilia, con nuovo ponte sul Po, e che detta variante risultava recepita negli strumenti di pianificazione degli enti competenti, tra i quali, in primis, l'Anas;
nel novembre 1994, a seguita di una piena, il ponte, ora crollato, fu oggetto di controlli statici;
nell'ottobre 2002 vi fu una successiva imponente piena del fiume, a seguito della quale i tecnici dell'Anas - compartimento di Milano, come si legge nel verbale della riunione alla prefettura di Piacenza del 21 ottobre 2002, prot. 1236 gab., affermavano di aver «individuato una profonda erosione di circa tre metri della spalla su cui poggia il primo pilone del ponte, che comporta l'attuazione di urgenti lavori di consolidamento»;
con un ordine del giorno degli onorevoli Tommaso Foti e Massimo Polledri, accolto dal Governo, veniva indicata la priorità della realizzazione di un secondo ponte sul Po a Piacenza;
nel 2002 una nota dei sindaci di Piacenza e San Rocco al Porto (Lodi) ad Anas - compartimento di Milano richiedeva l'esecuzione di lavori di intervento per messa in sicurezza del ponte sul fiume Po (strada statale n. 9 via Emilia) e di completare le opere previste dal progetto di messa in sicurezza del ponte sul Po;
con l'accordo preliminare del 24 aprile 2002, stipulato da Anas, regione Emilia Romagna, regione Lombardia, provincia di Piacenza, provincia di Lodi, comune di Piacenza, comune di Guardamiglio e comune di San Rocco al Porto, avente ad oggetto «ss. via Emilia variante di Piacenza in complanare all'autostrada A1, con un nuovo ponte sul fiume Po ed interconnessione con l'autostrada A1» si precisava che:
a) l'Anas chiedeva alla regione Emilia Romagna, al comune e alla provincia di Piacenza disponibilità e compartecipazione alle spese tecniche per la progettazione definitiva del progetto del nuovo ponte sul Po (e interconnessione con autostrada A1);
b) era necessario adottare nuove strutture ed opere pubbliche di particolare interesse per la riduzione dei problemi di traffico;
c) il progetto non era stato realizzato per scarsità di mezzi e personale in dotazione ad Anas («limitatezza delle risorse disponibili»), sebbene tali opere pubbliche fossero state inserite al primo posto della programmazione regionale;
d) il costo complessivo dell'opera era di euro 123.949.656,00;
e) Anas e pubbliche amministrazioni coinvolte si impegnavano a trovare risorse nei rispettivi bilanci;
f) Anas assicurava che avrebbe curato l'affidamento della progettazione definitiva e seguito l'intera fase elaborativa-esecutiva;
g) l'esecuzione delle opere pubbliche sarebbe avvenuta attraverso il reperimento di risorse messe a disposizione dagli enti locali e tramite project financing;
con la nota Anas/comune di Piacenza ed altri (prot. 013254 del 14 maggio 2002) veniva richiesta la disponibilità degli enti interessati a contribuire alle spese per la progettazione definitiva del nuovo ponte sul Po (e il relativo importo di compartecipazione pari ad oggi a 258.000 euro);
la successiva convenzione, sottoscritta in data 3 settembre 2003 tra Anas/regione Lombardia, regione Emilia Romagna, provincia di Piacenza, comune di Piacenza ha previsto, tra l'altro, che entro un anno dalla stipula Anas avrebbe dovuto ultimare le procedure necessarie per l'affidamento dell'incarico di progettazione e che il progetto relativo all'opera avrebbe dovuto essere ultimato entro il termine di 18 mesi dall'aggiudicazione (eccettuato il periodo necessario per il rilascio delle autorizzazioni di legge);
dall'anno 2003 all'anno 2008, tra l'Anas e gli enti interessati è intercorso un cospicuo carteggio volto alla definizione dei progetti preliminari e definitivi per la realizzazione del nuovo ponte sul Po;
la regione Emilia Romagna il 6 ottobre 2008 comunicava all'Anas che, non essendo stati eseguiti i lavori né mantenuti gli impegni a carico della stessa, ex articolo 7 della convenzione 3 settembre 2003, la regione non aveva potuto procedere all'assunzione dell'impegno di spesa (pur restando disponibile ad effettuare un incontro);
tutti gli enti interessati, pur avendo tempestivamente assunto i propri obblighi finanziari, come previsto dalla convenzione doc. 21 (del 3 settembre 2003), hanno dovuto lasciar decadere gli impegni per mancata esecuzione dei compiti assunti da Anas (articolo 7 della convenzione del 2003);
nel frattempo, il 30 aprile 2009, alle ore 12.30, il ponte sul Po è crollato -:
in che tempi e con quali modalità verrà riattivato il collegamento provvisorio e il ripristino del ponte storico che collega le due sponde, a tal fine anche prevedendo l'inserimento degli eventi di piena dei giorni 29 e 30 aprile 2009 e il crollo del ponte sul fiume Po, sito sulla strada statale n. 9, nel decreto sull'emergenza idrogeologica che riguarda la provincia di Piacenza, in vista della costruzione del secondo ponte sul Po, da realizzare mediante la previsione dell'opera nell'ambito della cosiddetta «legge obiettivo», così come stabilito dai molteplici impegni sottoscritti con gli enti territoriali. (3-00530)

Misure per innalzare il potere d'acquisto del reddito dei lavoratori, con particolare riferimento alle famiglie con figli - 3-00531

TABACCI, VIETTI, VOLONTÈ, GALLETTI, RAO, DELFINO, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, OCCHIUTO e LIBÈ. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i dati contenuti nel rapporto 2008 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sulla tassazione dei salari e sulle retribuzioni dei Paesi collocano l'Italia al ventitreesimo posto nella classifica delle trenta economie appartenenti all'organizzazione, con un salario annuo netto di 21.374 dollari;
se si considerasse unicamente il salario lordo, la situazione non cambierebbe di molto, posizionando l'Italia al 22o posto, a causa di retribuzioni lorde medie più basse rispetto a quelle francesi o tedesche, per esempio;
il progressivo declino dei salari in Italia rispetto ai Paesi europei, segnalato dall'Ocse (in media la busta paga italiana è circa il 17 per cento più leggera di quella europea), è imputabile ad una serie di fattori: innanzitutto l'onerosità del cuneo fiscale, pari al 46,5 per cento, anche se inferiore a quello di Francia (49,2 per cento) e Germania (52 per cento), che partono, però, da retribuzioni lorde ben più alte;
il minor potere d'acquisto penalizza, soprattutto, le famiglie con figli, che aspettano ancora il quoziente familiare annunciato dal Governo in campagna elettorale, ma di cui si sono perse le tracce;
il dato italiano sconta anche la presenza di situazioni molto diverse tra le aree del Paese: spesso i lavoratori del Nord hanno retribuzioni che sono uguali o superiori a quelle del resto d'Europa, mentre al Sud si registrano cifre molto inferiori;
l'altro fattore determinante è la presenza di una forza lavoro non qualificata, che genera bassa produttività rispetto agli altri Paesi;
per il Ministro interrogato, la colpa del mancato adeguamento dei salari registrata dall'Ocse è «della sinistra e del sindacato ideologizzato», «prigionieri di una borghesia parassitaria e cialtrona»: un'interpretazione riduttiva del fenomeno che andrebbe aggredito con strumenti e risorse adeguati alla sua gravità;
le aspettative degli imprenditori sull'occupazione, intanto, prevedono una riduzione degli organici nei prossimi sei mesi, soprattutto nel comparto metalmeccanico, che rappresenta l'ossatura del sistema industriale italiano -:
quali misure concrete il Governo intenda adottare per sostenere i lavoratori italiani costretti a fronteggiare la crisi economica con redditi inferiori ai loro colleghi europei e con un potere d'acquisto che penalizza, soprattutto, le famiglie con figli. (3-00531)

Iniziative per migliorare i livelli retributivi dei lavoratori attraverso misure di carattere fiscale e in materia di ammortizzatori sociali - 3-00532

PALADINI, BORGHESI, DONADI e EVANGELISTI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
risulta dall'ultimo rapporto dell'Ocse che i redditi da lavoro italiani sono tra i più bassi tra i trenta Paesi più sviluppati, collocandosi al ventitreesimo posto. In Europa occidentale solo in Portogallo esistono salari più bassi;
nell'ambito Ocse, solo i redditi dei salariati dell'Est Europa, dei messicani e dei turchi sono più bassi dei nostri;
lo stipendio netto di un lavoratore single italiano è pari a tre quarti della media dei 15 Paesi della vecchia Unione europea;
nel 1995 il reddito italiano pro capite era superiore di circa il 4 per cento a quello medio relativo ai 15 Paesi dell'Unione europea; nel 2008 è, invece, sceso sotto la media di circa il 10 per cento: in pratica, «l'italiano medio» si è impoverito quasi dell'un per cento all'anno in rapporto agli altri appartenenti all'Unione europea;
senz'altro il «cuneo fiscale», la differenza fra il costo del lavoro per l'azienda e quanto concretamente incassa il lavoratore, incide molto nel nostro Paese, anche per l'alto livello della pressione fiscale che si esercita sui redditi da lavoro, in conseguenza dell'ampiezza dell'evasione fiscale che impone circa 9 punti percentuali di pressione fiscale in più ai contribuenti fiscalmente onesti;
da anni non viene restituito, neanche parzialmente, il drenaggio fiscale, mentre è stato calcolato che nel 2008 la differenza tra quanto il contribuente paga e quanto pagherebbe, senza l'aumento dell'aliquota media indotto dall'inflazione, è pari a 3,7 miliardi di euro;
il mancato recupero del fiscal drag ha pesato, secondo la Banca d'Italia, per 2/3 sulla perdita del potere d'acquisto degli ultimi 5 anni. In altre parole i lavoratori hanno perso 1.182 euro dal 2002 al 2008 (dati Ires Cgil);
la Banca d'Italia, tramite l'indagine sui bilanci delle famiglie italiane, evidenzia che nel 2000-2006 il reddito delle famiglie con capofamiglia dipendente, in termini reali, è rimasto stabile rispetto ad una crescita del 13,6 per cento di quelle con capofamiglia autonomo: vi è, dunque, anche un problema reale di distribuzione dei redditi;
incide altrettanto, se non in misura maggiore, l'esteso utilizzo strumentale delle tipologie di contratti di lavoro cosiddetto «flessibile», che hanno reso precarie le condizioni di vita e salariali di milioni di lavoratori subalterni nel nostro Paese;
per mettere riparo alla crisi finanziaria agli Stati è stato richiesto un intervento di enorme entità a favore degli istituti di credito;
ma la crisi finanziaria è oramai diventata una vera e propria crisi economica: nei tre mesi del 2009 il prodotto interno lordo è diminuito rispetto allo stesso periodo del 2008 del 5,9 per cento;
la crisi economica attuale incide pesantemente sui redditi delle famiglie: in Europa il tasso di disoccupazione si avvia a diventare pari al 10 per cento;
il rilancio dei consumi, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri come principale strumento anticrisi, appare inevitabilmente legato ad una maggiore stabilizzazione del reddito, la cui costante precarizzazione ha contratto in maniera notevole spese ed investimenti, mentre la deregolamentazione del mercato del lavoro, in assenza dei necessari investimenti, non ha generato flessibilità ma precarietà;
il ricorso alla flessibilità non può essere utilizzato come uno strumento per abbassare i costi del lavoro -:
quali iniziative intenda assumere per migliorare i livelli retributivi dei lavoratori italiani tramite misure economiche a favore dei medesimi sia sul piano fiscale, restituendo il fiscal drag e riducendo il cuneo fiscale, sia attraverso l'estensione degli ammortizzatori sociali, sia assumendo iniziative volte a limitare l'utilizzo strumentale delle tipologie di lavoro atipico. (3-00532)

Iniziative per il collegamento del reddito dei lavoratori ai risultati economici conseguiti dalle imprese - 3-00533

CICCHITTO, BOCCHINO e SALTAMARTINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nella classifica Ocse relativa ai salari medi netti annui dei lavoratori, l'Italia occupa il 23o posto a causa di retribuzioni lorde contenute e, soprattutto, per il forte peso del cuneo fiscale e contributivo sui salari, rispetto al quale il Paese è ai livelli alti della graduatoria;
il preoccupante dato ha sollecitato un serio confronto sui possibili correttivi ad una situazione determinata anche da errate scelte del passato (l'eccessiva centralizzazione del modello contrattuale, ad esempio, ha dato luogo a bassi salari, bassa produttività ed alto costo del lavoro per unità di prodotto);
tra le possibili soluzioni ipotizzate, oltre alle misure di detassazione delle voci retributive riferite alla produttività e alla qualità del lavoro attuate e confermate dal Governo, particolare rilievo sembrano assumere la valorizzazione del nuovo accordo sulla struttura della contrattazione di lavoro e l'individuazione di forme di partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa, che consentirebbero ai lavoratori di vedere riflessa in misura significativa nel proprio salario la parte positiva del rischio d'impresa;
tale soluzione, nel cui ambito un determinante ruolo spetta alle parti sociali, avrebbe effetti positivi sui livelli retributivi, sulla produttività e sulle prospettive di ripresa della nostra economia -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per collegare il reddito dei lavoratori ai risultati economici effettivamente conseguiti dalle imprese, al fine di rilanciare lo sviluppo del sistema economico nazionale ed incentivare la produttività del lavoro. (3-00533)

Misure per il sostegno della natalità e della famiglia - 3-00534

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata in sede Onu il 10 dicembre 1948, definisce la famiglia nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta;
il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (famiglia società naturale fondata sul matrimonio) e 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia (...) con particolare riguardo alle famiglie numerose) enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale che deve avere la famiglia, quale nucleo fondamentale della società;
la famiglia, nonostante in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;
si è chiamati a prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei; tra tutti, la Francia che in pochi anni è riuscita ad invertire il trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato, al centro di una politica di sicurezza sociale;
l'autonomia impositiva regionale e locale disegnata dalla nuova legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) è diretta a superare la logica dei trasferimenti vincolati ad alto tasso di burocrazia e a basso tasso d'incidenza sullo sviluppo reale e ad aprire così una nuova stagione anche per la tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale sarà, infatti, guidata in base ai principi di coordinamento, che, ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, sono elencati all'articolo 2 della legge delega. Tra questi è utile qui ricordare quello del favor familiae, che dispone: «individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti». Si tratta di principi altamente innovativi che connotano questa riforma del federalismo fiscale nella direzione di un maggiore riconoscimento fiscale dei carichi familiari e, quindi, nella direzione di una maggiore attuazione di quel favor familiare, che orienta il nostro dettato costituzionale;
il gruppo parlamentare della Lega Nord ha presentato una proposta di legge (Atto Camera n. 664), che intende affrontare in maniera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere conferendo piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». È triste ammetterlo, ma tale principio fondamentale sancito dalla Carta costituzionale non ha mai trovato un'appropriata attuazione;
l'obiettivo principale che si intende perseguire con l'approvazione della proposta di legge presentata dal gruppo parlamentare della Lega Nord è, infatti, quello di incentivare la natalità attraverso una serie di strumenti che intervengano nella fascia d'età più delicata del bambino (fino al compimento del terzo anno di età): sostenere la famiglia quale nucleo fondamentale della società; incentivare la natalità attraverso strumenti di sostegno economici; affermare il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e il riconoscimento del ruolo di rappresentanza delle associazioni familiari; riconoscere il concepito quale componente a tutti gli effetti della famiglia; assicurare libertà di scelta alle famiglie nell'individuazione dei servizi per la prima infanzia e per tutti gli altri beni e servizi necessari alla cura e all'assistenza dei figli minori; introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare; riformare i consultori familiari, al fine di dimostrare nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori e della famiglia, tutelando il valore sociale della genitorialità e del concepito;
nel nostro Paese il sistema fiscale continua ad operare come se la capacità contributiva delle famiglie non sia influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri Paesi europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente;
il sistema di tassazione deve essere riformulato sulla base del quoziente familiare; tale sistema permetterà, finalmente, di lasciare a disposizione del nucleo familiare una maggiore disponibilità di reddito, ponendo fine all'iniqua penalizzazione a cui è sottoposta dall'attuale sistema fiscale;
investire nelle politiche familiari significa, pertanto, investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società. Tali interventi richiederanno uno sforzo economico rilevante, ma dovuto poiché prioritario;
nel Libro bianco sul welfare, recentemente pubblicato dal ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si afferma: «le politiche di welfare devono favorire la famiglia (...) lo strumento primario dovrà essere una regolazione fiscale premiale e proporzionata alla composizione del nucleo familiare» -:
quali misure concrete il Ministro interrogato intenda assumere, anche alla luce delle linee programmatiche del libro bianco, al fine di adottate in tempi brevi misure dirette al sostegno della natalità e della famiglia, in particolar modo per i nuclei familiari con persone diversamente abili, al fine di invertire il trend demografico negativo che vede l'Italia tra i Paesi europei e mondiali con il più basso tasso di natalità. (3-00534)

RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2007 (DOC. LXXXVII, N. 1)

Risoluzioni

La Camera,
esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007;
considerato che:
a) l'esame della Relazione per il 2007, in ragione dell'avvio della nuova legislatura e della procedura prevista dal regolamento della Camera dei deputati, che ne prescrive l'esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, è stato avviato alla Camera dei deputati a lunga distanza dalla sua predisposizione e ben oltre l'anno di riferimento;
b) il documento, pertanto, non fornisce elementi utili né in merito all'azione svolta dall'Italia nelle sedi decisionali comunitarie né in merito agli orientamenti che il Governo intende tenere sulle questioni di maggiore rilievo e non sembra pertanto prestarsi ad un esame sul merito delle indicazioni in essa contenute;
c) è imminente la presentazione della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, che conterrà elementi aggiornati con riferimento agli aspetti richiamati;
d) il 22 aprile 2009 la Camera ha già approvato, in esito all'esame del Programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e del Programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese, due risoluzioni (Gottardo ed altri n. 6-00017 e Gozi ed altri n. 6-00019) che definiscono indirizzi per l'azione del Governo sui più importanti temi e proposte all'attenzione delle istituzioni europee;
sottolineato che:
a) occorre promuovere una partecipazione più attiva del Parlamento italiano al processo di formazione delle politiche e della normativa europee, avvalendosi sia degli strumenti previsti dai trattati e dalla normativa nazionale vigente che delle nuove procedure prospettate dal Trattato di Lisbona;
b) la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea assume in questo contesto una particolare importanza in quanto consente di realizzare un più stretto raccordo tra Parlamento e Governo nella definizione degli orientamenti e delle posizioni che il nostro Paese dovrà assumere, per partecipare in modo efficace e coerente alle varie fasi di elaborazione delle decisioni comunitarie e per acquisire a consuntivo elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee;
c) è opportuno avviare un'attenta riflessione su una possibile revisione delle attuali procedure regolamentari, in maniera da rendere più tempestivo l'esame della Relazione annuale, eventualmente anche in vista di un abbinamento dell'esame della Relazione annuale e di quello degli strumenti di programmazione politica e legislativa della Commissione europea e del Consiglio dell'UE, in modo da concentrare in un'unica sessione comunitaria, collocata ad inizio d'anno, la definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea;
d) la Camera ha notevolmente incrementato nella legislatura in corso l'esame di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 127 del proprio regolamento;
e) occorre rendere ancora più sistematico e tempestivo l'esame di progetti di atti comunitari e di questioni prioritarie all'attenzione delle Istituzioni europee, anche valutando la possibilità di rivedere i meccanismi previsti dal regolamento della Camera, con particolare riferimento al ruolo della Commissione politiche dell'UE;
f) la Camera ha altresì consolidato il dialogo politico con la Commissione europea, mediante la trasmissione diretta dei propri atti di indirizzo in materia europea e la ricezione delle relative osservazioni della medesima Commissione;
g) il dialogo politico con la Commissione europea potrebbe essere ulteriormente rafforzato con l'introduzione nel regolamento di procedure che consentano agli organi parlamentari di adottare atti o osservazioni specificamente e direttamente indirizzati alla Commissione stessa;
h) in questo contesto l'attuazione delle disposizioni relative al ruolo dei Parlamenti nazionali previste dal Trattato di Lisbona deve costituire una priorità assoluta per la Camera dei deputati;
rilevata la necessità che la presente risoluzione sia trasmessa alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

impegna il Governo:

ad assicurare che le prossime Relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
siano presentate entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, termine previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 e siano redatte secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica;
rechino specifica indicazione, in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, degli orientamenti che il Governo intende assumere con riferimento agli specifici settori di attività dell'Unione europea nell'anno in corso;
diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
a garantire la costante e tempestiva informazione del Parlamento sulle iniziative adottate dal Governo nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale europeo, con particolare riferimento ai temi segnalati nelle risoluzioni approvate annualmente dal Parlamento in merito alla Relazione nonché al Programma legislativo della Commissione europea e agli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
ad individuare modalità idonee affinché la trasmissione alle Camere dei progetti di atti comunitari risulti effettivamente qualificata, oltre che tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 11 del 2005, anche mediante la trasmissione di schede o relazioni tecniche sui progetti di atti di maggiore rilevanza;
a dare maggiore ed autonomo rilievo all'informazione alle Camere concernente le proposte e le materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 11 del 2005;
ad incrementare le risorse a disposizione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), al fine di rafforzare il ruolo nella fase ascendente del nostro Paese, in maniera coordinata con i diversi livelli di governo;
ad istituire presso tutti i ministeri, senza oneri aggiuntivi, un servizio competente per i rapporti con l'Unione europea che segua in modo coerente sia la fase ascendente sia quella discendente del processo decisionale europeo;
ad accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana all'Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari tavoli in cui si svolgono i negoziati nella fase di predisposizione della normativa europea;
ad assicurare un'adeguata presenza presso le istituzioni dell'Unione europea di funzionari delle amministrazioni italiane, in qualità di esperti nazionali distaccati (END), secondo la normativa vigente e senza oneri aggiuntivi;
ad avviare specifiche iniziative di formazione e comunicazione volte a promuovere la conoscenza dell'ordinamento e delle politiche europee e del loro impatto sull'Italia;
ad adoperarsi per assicurare un'adeguata informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea, anche promuovendo la trasmissione da parte della RAI, in fasce orarie di ascolto medio-alto, di contenuti europei appropriati sia nei tele e radiogiornali, sia nelle trasmissioni di approfondimento o divulgative.
(6-00021) «Centemero, Pescante, Buttiglione, Formichella, Gozi, Pini, Razzi, Stucchi».

La Camera,
esaminata la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, trasmessa il 31 gennaio 2008, il cui esame è da collocare nella prospettiva dell'imminente presentazione da parte del Governo della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008 che non potrà non tenere conto della crisi economico-finanziaria sopravvenuta;
valutato il contenuto della prima parte della Relazione per il 2007, riferibile agli sviluppi del processo di integrazione europea, alle relazioni esterne e alla cooperazione intergovernativa;
ritenuto che tali ambiti risentono in questo momento della mancata entrata in vigore del Trattato di Lisbona e che sul carente rilancio del ruolo esterno dell'Unione europea pesa negativamente il sostanziale fallimento della cosiddetta politica europea di vicinato (PEV);
considerato che l'azione del Governo italiano a sostegno del processo di integrazione europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali è determinante per una piena stabilizzazione dell'area e per il consolidamento della pace e della sicurezza su tutto il continente;
espressa altresì la necessità di avviare una cooperazione stabile con Mosca in funzione di un processo integrativo europeo, anche con riferimento al Partenariato Orientale e agli ulteriori strumenti della PESC, al fine di superare gli schematismi delle logiche di influenza e per promuovere la gestione comune di questioni di natura strategica quali il tema energetico o il rischio di instabilità, ancora presente nel cuore del continente europeo;
considerato che il Vertice UE-Stati Uniti tenutosi a Praga il 5 aprile scorso ha posto le premesse per una nuova fase nei rapporti euro-americani, basata su una strategia condivisa di fronte alle grandi questioni planetarie, dalla crisi economica e finanziaria globale alla lotta al cambiamento climatico e alla sicurezza energetica;
ribadita la necessità di portare a compimento il processo che ha portato alla nascita dell'Unione per il Mediterraneo, nella consapevolezza che soltanto un convinto impegno di collaborazione tra l'Unione europea e i Paesi della sponda sud per lo sviluppo del continente africano, anche nell'ottica di rilancio della PEV, potrà garantire nel medio termine la soluzione a questioni cruciali per tutti i Paesi membri dell'Unione europea, a partire dalla lotta contro il terrorismo fondamentalista e il fenomeno dell'immigrazione clandestina;
tenuto conto della richiesta della Turchia di voler far parte della Unione europea laddove, tuttavia, nella sua zona orientale, si è recentemente verificato un ennesimo episodio di barbarie legato a valori culturali che si discostano notevolmente da quelli europei e che ha visto protagonista una ragazza di ventitré anni, alla quale, «accusata» di aver tradito il marito, sono state tagliate le orecchie e il naso e inferte diverse ferite da taglio al ventre, per riscattare l'onore della famiglia;
considerato inoltre che appare necessario e improcrastinabile favorire la cooperazione tra gli Stati membri per la creazione di un sistema di controllo comune delle frontiere ed al contempo intervenire per sviluppare una legislazione comune in tema di asilo,

impegna il Governo:

a intervenire con iniziative specifiche finalizzate a sbloccare lo stallo che si è determinato riguardo al processo di ratifica del Trattato di Lisbona, in modo da determinare rapidamente l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di governance dell'Unione europea;
a procedere ad una verifica della congruità dell'esperienza sinora svolta dalla cosiddetta «politica di vicinato»;
ad intervenire con un'opera di moral suasion nei confronti della Turchia perché, in funzione della sua richiesta di far parte dell'UE, si impegni maggiormente, affinché anche nelle zone più periferiche del Paese arrivi, attraverso strumenti di cooperazione culturale e scolarizzazione, lo spirito dei valori europei di tolleranza e rispetto della dignità umana;
ad assumere impegni concreti affinché si realizzi uno spazio comune in materia di sicurezza, regolando a questo scopo in maniera coerente e condivisa i flussi migratori intracomunitari ed extracomunitari, in base a principi di solidarietà, di effettiva occupazione e di capacità di sussistenza;
ad aumentare la trasparenza nelle politiche di assegnazione dei fondi europei, anche attraverso la possibilità di verificare avanzamento e procedure di assegnazione on-line e la revisione dei criteri di assegnazione e la supervisione in capo ai ministeri;
ad assumere tutte le iniziative necessarie per mettere in campo una serie di interventi mirati allo sviluppo di una politica del lavoro capace di coniugare flessibilità e sicurezza, opportunità e diritti, investendo sulla sicurezza del reddito come molla di sviluppo. Appare, altresì, necessario sottoscrivere un patto sociale europeo per l'erogazione di aiuti ed ammortizzatori sociali ai lavoratori disoccupati, in relazione alle effettive capacità di sostentamento, alla numerosità del nucleo familiare, alla possibilità di ricollocamento nel mercato del lavoro comunitario;
a dare la necessaria priorità alle iniziative in grado di garantire in concreto le pari opportunità tra uomo e donna, con particolare riferimento all'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro, anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e paternità, anche attraverso l'incremento delle strutture e dei servizi per l'infanzia e, in particolare, per la fascia neonatale e pre-scolastica;
a promuovere una carta dei diritti della conoscenza europea per un pari accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche attraverso l'eliminazione del divario oggi ancora esistente tra il nostro Paese e altri Paesi membri, nell'accesso ad internet e ai servizi informatici.
(6-00022)«Evangelisti».