XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 16 giugno 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 giugno 2009.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vietti, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 giugno 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PAGANO: «Disposizioni per l'immissione dei dipendenti degli enti locali comandati presso gli uffici dei giudici di pace nei ruoli del personale del Ministero della giustizia» (2508);
CARLUCCI: «Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dei centri di immersione e di addestramento subacqueo» (2509);
ANTONINO FOTI: «Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» (2510).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 16 giugno 2009 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia:
«Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria» (2511).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2461, d'iniziativa del deputato Rivolta, ha assunto il seguente titolo: «Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
RIVOLTA ed altri: «Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale» (2461) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
MECACCI ed altri: «Introduzione dell'articolo 126-bis del codice di procedura civile, in materia di autenticazione di atti da parte del difensore» (1345) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
RENATO FARINA: «Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale» (1644) Parere della I Commissione;
MANTINI ed altri: «Norme sulla responsabilità delle persone stabilmente conviventi, in materia di successione, obblighi alimentari, prestazione di lavoro, permesso di soggiorno, contratti di locazione, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assistenza in caso di ricovero, internamento o detenzione, nonché di decisioni in materia di salute e in caso di morte» (1862) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BORGHESI ed altri: «Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione dei pubblici dipendenti negli albi degli avvocati, nonché disposizioni in materia di incompatibilità nell'esercizio di attività professionali da parte dei pubblici dipendenti» (2414) Parere delle Commissioni I, XI e XIV.

III Commissione (Affari esteri):
DELFINO ed altri: «Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413» (2300) Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV.

VII Commissione (Cultura):
ZAMPA ed altri: «Delega al Governo e altre disposizioni per l'integrazione scolastica degli immigrati nonché a sostegno dell'educazione interculturale» (1901) Parere delle Commissioni I, III, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
PAGANO: «Delega al Governo per incentivare e promuovere la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare» (1604) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIV.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
BERNARDINI: «Norme in materia di diritti e libertà delle persone transgenere» (1433) Parere delle Commissioni IV, V, VI, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
SIRAGUSA ed altri: «Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991» (2437) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 16 giugno 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa della Giunta per il Regolamento:
«Articoli 12, 153-ter e 154: Modifica della disciplina dei ricorsi in materia di tutela giurisdizionale» (doc. II, n. 13).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 11 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), riferita all'anno 2008 (doc. CXXXII-bis, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, gli schemi, relativi al gruppo Banco Popolare, del protocollo d'intenti e del codice etico di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 12.

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 16, comma 16, della legge 22 dicembre 2008, n. 204.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 11 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Medole (Mantova) e Calvi (Benevento).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle previsioni contenute nella legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2007, n. 29, concernente la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 giugno 2009, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 10 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (95).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 luglio 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1534 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2468)

A.C. 2468 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Libè 1.23, Di Stanislao 1.1 e Libè 1.2, in quanto prevedono che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, le quali intervengono in materia di protezione civile, siano emanate «sentita» la regione Abruzzo, e non «d'intesa» con la medesima: la materia «protezione civile» è infatti attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni e la giurisprudenza della Corte costituzionale sottolinea come il «nucleo essenziale delle attribuzioni regionali» in materia viene salvaguardato attraverso la «previsione di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile»;
l'emendamento De Micheli 4.16, nella parte in cui, dopo aver chiamato la regione Abruzzo a predisporre un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica, prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e la sollecita riapertura delle scuole, le relative risorse aggiuntive siano assegnate direttamente ai comuni, anziché alla regione affinché questa li ripartisca tra i comuni sulla base del piano;
l'emendamento Mantini 8.8, in quanto interviene in una materia, quella dei servizi e dell'assistenza sociale, che deve ritenersi spettante alla potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
l'articolo aggiuntivo Realacci 11.01, nella parte in cui prevede che, per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avvenga in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni: tale previsione si pone infatti in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2468 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
per quanto riguarda l'articolo 1, l'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione delle misure del provvedimento è da ritenersi allo stato ormai definitivo;
l'inciso «nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1» di cui all'articolo 2, comma 11-bis, deve intendersi come limite massimo con riferimento a tutte le disposizioni che rimandano a tale forma di copertura;
agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi 10 e 12, si provvederà con le risorse di cui all'articolo 7, comma 1, che costituiscono un limite di spesa;
la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 2, comma 13, appare coerente con l'andamento temporale degli stessi e l'assunzione delle obbligazioni giuridico-finanziarie da parte del competente Dipartimento della protezione civile sarà modulata in maniera conforme alla spesa autorizzata;
per quanto concerne l'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e), l'importo di 150 mila euro utilizzato nella stima per gli interventi sull'abitazione principale è da intendere come valore medio di spesa rappresentativo di interventi più costosi, come la ricostruzione, e di interventi meno costosi, come gli interventi di recupero; la stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento risulta ispirata a criteri prudenziali e la stessa può ritenersi pertanto idonea a ricomprendere gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal Senato, anche in considerazione del fatto che, sulla base delle più recenti stime condotte dalla Protezione civile, risulta un numero inferiore di abitazioni principali da ricostruire;
nel valutare le deroghe al patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010 prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, e da altre successive disposizioni del provvedimento, deve ritenersi che le regioni e gli enti locali fronteggeranno gli eccezionali eventi sismici utilizzando esclusivamente le risorse messe a disposizione dal decreto-legge;
il fabbisogno complessivo quantificato nella relazione tecnica con riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), appare congruo anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato durante l'esame in prima lettura alla medesima disposizione;
le disposizioni in materia di edilizia ed attività scolastiche di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, saranno attuate nei limiti delle risorse allo scopo autorizzate;
all'articolo 6, comma 1, lettere da a) ad m), 3-bis e 4, la sospensione dei canoni di locazione e concessione di immobili pubblici non comporta oneri, in quanto si è in presenza, in ogni caso, di una situazione di sopravvenuta impossibilità della prestazione;
gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), f), e comma 3 possono configurarsi entrambi in termini di limite massimo di spesa;
i risparmi attesi dalla riduzione dei membri della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 9-bis, comma 7, appaiono congrui per far fronte agli interventi previsti dal Programma nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo;
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) potrà provvedere all'attuazione delle attività di cui all'articolo 9-bis, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1-bis a 1-quinquies, che prevedono agevolazioni fiscali relative alle zone Franche urbane, anche in considerazione degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, potrà provvedersi nel limite massimo di 45 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1;
le risorse già finalizzate alla festa della Repubblica delle quali è prevista la riduzione nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis, sono iscritte, quanto a 400.000 euro nel capitolo 1265 e, quanto a 600.000 euro, nel capitolo 1282 dello stato di previsione del Ministero della difesa;
le entrate erariali del quale è previsto, per quota parte, l'utilizzo ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), derivano da fattispecie di giochi aggiuntive rispetto a quelle già esistenti a legislazione vigente e le misure previste in merito, ai sensi dell'articolo 12, peraltro in parte già in fase di attivazione, possono verosimilmente assicurare, a partire dal 2009, un incremento delle suddette entrate idoneo a garantire anche la copertura degli oneri del provvedimento;
la destinazione della somma di 380 milioni di euro agli interventi di cui all'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, prevista dall'articolo 13, comma 3, lettera a), deve intendersi finalizzata alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, e appare coerente con quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c);
l'importo di 408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture previsto dall'articolo 14, comma 1, deve intendersi aggiuntivo rispetto alle risorse del Fondo economia reale, comprese tra 2 e 4 miliardi di euro, previste da tale disposizione; l'utilizzo di tali risorse non pregiudicherà gli interventi già previsti e le assegnazioni già disposte a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e il loro impiego, anche con riferimento alla tempistica di erogazione, è compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
il Governo in sede di informativa annuale di cui all'articolo 2-bis, fornisca, in particolare, elementi circa la idoneità delle risorse stanziate dal provvedimento a finanziare il processo di ricostruzione post-sismica anche con riferimento all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.101, 2.5, 2.11, 2.28, 2.31, 2.51, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.61, 2.63, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.25, 3.28, 3.30, 3.31, 3.33, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.69, 3.75, 3.76, 3.77, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.93, 3.100, 3.101, 3.103, 4.1, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.43, 4.100, 5.7, 5.8, 5.9, 5.100, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.20, 6.21, 6.24, 6.28, 6.29, 6.30, 6.33, 6.34, 6.35, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.47, 6.50, 6.57. 6.58, 6.59, 6.61, 6.67, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.9, 7.10, 7.15, 7.16, 7.25, 7.80, 8.2, 8.3, 8.6, 8.8, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, 8.20, 8.22, 8.100, 8.102, 8.104, 9-bis.2, 9-bis.3, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.17, 10.18, 10.22, 10.23, 10.100, 10.103, 11.1, 11.2, 11.6, 11.8, 11.10, 12.10, 12.50, 13.100, 13.106, 13.150, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, 14.8, 14.9, 14.12, 14.15, 14.16, 14.20, 14.100, 14.105, 16.5, 17.11, 17.13, 17.15, 17.16, 17.19 e sugli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 4.01, 4.02, 4.04, 4.05, 4.07, 4.0100, 6.04, 6.05, 7.02, 7.03, 7.04, 7.07, 7.010, 7.011, 7.012, 7.013, 7.030, 8.01, 11.01, 12.02, 13.02, 13.03, 13.04 e 16.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 2468 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Art. 1.
(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo).

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subìto e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Art. 2.
(Realizzazione urgente di abitazioni).

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese).

1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:
a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;
c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Art. 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici).

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:
a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché gli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;
b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.
5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.
9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 5.
(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti).

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.
6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.
11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Art. 6.
(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari).

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:
a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;
h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;
q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:
a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1o aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1o novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.

Art. 7.
(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate).

1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1o giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1o giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1o gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

Art. 8.
(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese).

1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:
a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;
c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefìci di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA;
f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:
a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;
d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.

3. Al fine dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

Capo II
MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 9.
(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni).

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.
7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - località Forfona e Poggio Picenze - località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Capo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE TERREMOTATE

Art. 10.
(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale).

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse.
2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Capo IV
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 11.
(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 12.
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi).

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate; definire:
1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Art. 13.
(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria).

1. Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo della presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).
3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;
b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Art. 14.
(Ulteriori disposizioni finanziarie).

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni per l'anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica).

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2002, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.

Art. 16.
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo).

1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.
2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.
(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo).

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.
3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:
a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2468 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2», sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). - 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo è soppresso».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «le cui abitazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi»;
al comma 2, le parole da: «nel rispetto» fino a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975»;
al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «articolo 11 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009»;
al comma 9, dopo le parole: «articolo 57, comma 6, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al» e le parole: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore»;
al comma 11, le parole: «L'assegnazione degli alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10» e le parole: «, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1» sono soppresse;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma»;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1»;

al comma 13, le parole: «dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 12»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apprestamento urgente di abitazioni».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Informativa annuale al Parlamento). - 1. Il Governo è tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».

All'articolo 3:

al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune»;
la lettera c) è soppressa;
alla lettera
e), le parole: «dichiarati non agibili» sono sostituite dalla seguente: «danneggiati»;
dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis)
nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali»;
alla lettera g), dopo le parole: «la concessione» sono inserite le seguenti: «, previa presentazione di una perizia giurata,»;
alla lettera i), dopo la parola: «sociali,» è inserita la seguente: «culturali,»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.
1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «i soggetti autorizzati all'esercizio del credito,» sono sostituite dalle seguenti: «le banche»;
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

All'articolo 4:

al comma 1:
alla lettera a), le parole: «nonché gli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli immobili»;
alla lettera b), dopo le parole: «danneggiati dagli eventi sismici,» la parola: «comprese» è sostituita dalle seguenti: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico e»; dopo le parole: «Conservatorio di musica di L'Aquila,» sono inserite le seguenti: «l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila,»; dopo le parole: «di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «, formalmente dichiarati» e dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;
alla lettera c), dopo le parole: «eventi sismici» sono inserite le seguenti: «, per assicurare l'esercizio delle funzioni di capoluogo di regione al comune di L'Aquila»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali»;

al comma 3, le parole: «di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie» sono sostituite dalle seguenti: «sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi»;
al comma 7, dopo la parola: «riprogrammati» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso,»;
al comma 8, dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio».

All'articolo 5:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «sono sospesi i processi civili e amministrativi» sono inserite le seguenti: «e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale»; dopo le parole: «ad eccezione delle cause» sono inserite le seguenti: «di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause»; e le parole: «gli abusi familiari ed in genere quelle» sono sostituite dalle seguenti: «gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2»;
al comma 2, dopo le parole: «civili e amministrative» sono inserite le seguenti: «e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio»;
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «Per il periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni»;
al comma 10, le parole: «5 aprile 2009 e che» sono sostituite dalle seguenti: «5 aprile 2009, che» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila. È fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate».

All'articolo 6:

al comma 1:
alla lettera i), le parole: «comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
alla lettera m), dopo le parole: «articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa»;

dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis)
la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
alla lettera n), le parole: «elenchi speciali» sono sostituite dalla seguente: «elenchi» e le parole: «testo unico bancario, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti:
«r-bis)
la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;

r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «articolo 151 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4»;
al comma 4, la parola: «lettera» è sostituita dalla seguente: «lettere»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il termine per l'approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno».

All'articolo 7:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze armate»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa,»;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

All'articolo 8, comma 1:

alla lettera d), dopo le parole: «articolo 51 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al»;
alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».

All'articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in oggetto, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.
1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99»;
al comma 4, dopo la parola: «ISPRA» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante,»;
il comma 7 è soppresso.

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche). - 1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorità di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la provincia ovvero per l'Autorità di ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;
b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;
c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.
6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione";
4) al comma 6-bis, le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi idrici" sono soppresse;
b) all'articolo 170, comma 12, le parole: "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche".

7. Il Programma di cui al comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1o gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2008" di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2009". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessità, le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all'articolo 2».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Interventi per la prevenzione del rischio sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 12:

al comma 1:
alla lettera g), le parole da: «all'articolo 38, comma 3,» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse»;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le parole: "introduce con uno o più provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina con uno o più provvedimenti" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai princìpi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia"»;
alla lettera i), nell'alinea, dopo le parole: «all'articolo 110, comma 6, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al» e, nel numero 4), le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «citato articolo 22» e le parole: «persona giuridica» dalle seguenti: «persona giuridica,»;
alla lettera l), nell'alinea, le parole: «somme giocate; definire» sono sostituite dalle seguenti: «somme giocate, definendo»;
alla lettera l), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali»;
alla lettera l), nel numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010»;
alla lettera l), il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di euro 15.000, con esclusione dell'onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 4), fino a concorrenza dell'importo corrisposto per il numero di videoterminali così conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara»;
alla lettera n), dopo le parole: «scommesse a quota fissa» sono inserite le seguenti: «su sport e su altri eventi» e le parole: «non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere inferiori ad 1 euro»;
alla lettera p), la parola: «dispone» è sostituita dalla seguente: «disporre»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 13, comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2009».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «408,5 milioni di euro»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012»;

al comma 2, le parole: «ubicate nelle predette aree» sono sostituite dalle seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 1»;
al comma 3, le parole: «sono adottate le disposizioni per disciplinare,» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate»;
al comma 4, le parole: «entrate derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «entrate rivenienti»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno»;
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).
5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle già stanziate dal Governo italiano.
5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, dal 1o gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
1-ter. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, a valere sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle finalità di cui al comma 1-bis».

All'articolo 16:
al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 180, comma 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;
al comma 4, dopo le parole: «sui contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «e sui successivi subappalti e subcontratti» e dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 5, dopo le parole: «nei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «e nei successivi subappalti e subcontratti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma»;
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo».

All'articolo 17:
al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del predetto Vertice nella città di L'Aquila»;
al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «articolo 92 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici di cui al»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma».

All'articolo 18, al comma 1, alinea, le parole: «dall'articolo 2, comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 13»; dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 4» sono inserite le seguenti: «, al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 6,» e le parole: «dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, comma 1,».

A.C. 2468 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

ART. 1.
(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo).

Al comma 1, dopo le parole: sono emanate aggiungere le seguenti:, previa intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali interessati, e.
1. 100. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentite la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila ed i comuni di cui al comma 2.
1. 23. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentite la regione Abruzzo, la provincia e il comune di L'Aquila.
1. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le ordinanze del Presidente Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, il Presidente della provincia di L'Aquila e i sindaci dei comuni di cui al comma 2.
1. 3. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate sentiti il Presidente della regione Abruzzo, il Presidente della provincia di L'Aquila e il sindaco di L'Aquila.
1. 2. Libè, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 sono motivate con indicazione dettagliata delle ragioni di carattere tecnico ed economico che ne hanno determinato l'adozione.
1-ter. La completezza della motivazione di cui al comma 1-bis è elemento essenziale delle ordinanze.
1. 4. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I provvedimenti di cui al comma 1 sono soggetti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.
1. 6. Mantini, Libè.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o da successivi provvedimenti del Commissario delegato.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
1. 7. Mantini Libè.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o da successivi decreti del medesimo Commissario.
*1. 8. Mantini, Libè.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o da successivi decreti del medesimo Commissario.
*1. 11. Pelino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le persone fisiche ivi residenti con le seguenti: i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali.
*1. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le persone fisiche ivi residenti con le seguenti: i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali.
*1. 101. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Milo, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti:, i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali, i soggetti economici.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
1. 9. Mantini, Libè.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ivi residenti con le seguenti: con diritti reali su beni mobili registrati e/o immobili.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo rideterminato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
1. 24. Libè, Mantini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ivi residenti con le seguenti: proprietari di beni mobili ed immobili.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
1. 25. Libè, Mantini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ivi residenti aggiungere le seguenti: e i proprietari di beni mobili ed immobili siti nei predetti territori.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
1. 26. Libè, Mantini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: imprese operanti aggiungere le seguenti: o aventi sede nei predetti territori.
1. 27. Libè, Mantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: incluse le persone fisiche, compresi i lavoratori dipendenti che, pur non residenti, abbiano in taluno di detti comuni stabili centri di interesse economico-patrimoniali ovvero fonti continuative di reddito.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole: comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni con le seguenti: interessano anche beni privati e pubblici e attività economiche.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
1. 15. Mantini, Libè.

Al comma 3, sostituire le parole: comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare con le seguenti: devono riguardare.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 17. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole da: ad eccezione fino a: causalità diretto con le seguenti: riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del Fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali o amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
1. 13. Mantini, Libè.

Al comma 3, sostituire le parole da: ad eccezione fino a: causalità diretto con le seguenti: riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto.
1. 14. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3, sostituire le parole: ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare con la seguente: riguardano.
1. 16. Mantini, Libè.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e da apposite schede redatte dai comuni interessati.
1. 20. Mantini, Libè.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto non si può disporre alcuna deroga alla legislazione e alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
1. 21. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui al comma 3 sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) e l), e le spese per affrontare l'emergenza.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
1. 19. Mantini, Libè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la realizzazione delle opere e degli interventi emergenziali di cui al presente decreto, le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'INPS, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori dell'INPS. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici.
1. 22. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

ART. 1-bis.
(Misure urgenti in materia antisismica).

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - (Rendicontazione della gestione commissariale). - 1. Ai fini della trasparenza nella gestione delle risorse allocate attraverso il presente decreto e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Commissario delegato è tenuto a rendicontare entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio ed al termine della sua gestione, tutte le entrate e le spese riguardanti gli interventi delegati, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il rendiconto reca altresì un'illustrazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza.
2. Nell'ambito dei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori.
3. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria territoriale competente e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rendiconto di fine gestione è altresì trasmesso alle Camere ai fini della valutazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
1-bis. 01. Mantini, Libè.

ART. 2.
(Apprestamento urgente di abitazioni).

Al comma 1, dopo le parole: somma urgenza aggiungere le seguenti:, di intesa con gli enti locali interessati,

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i sindaci con le seguenti: d'intesa con i sindaci.
2. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: destinati ad una durevole utilizzazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I moduli abitativi di cui al presente articolo sono destinati ad un'utilizzazione temporanea legata allo stato di emergenza.
2. 4. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: destinati ad una durevole utilizzazione con le seguenti: transitori, utilizzabili dai residenti che hanno perso l'abitazione di proprietà o in regime di locazione, da destinare, successivamente alla ricostruzione, all'attività di campus universitario, servizi di utilità pubblica e residenze stabili, conformi alle norme antisismiche e di risparmio energetico.
2. 2. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo le parole: destinati ad una durevole utilizzazione aggiungere le seguenti: e di singole abitazioni per gli imprenditori agricoli che per le necessità delle loro attività produttiva e commerciale non possono allontanarsi dal centro aziendale, nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: i moduli abitativi aggiungere le seguenti: e le case singole, di cui al comma 1,
2. 3. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni, stante le proprie disponibilità, possono partecipare alla realizzazione, ovvero alla consegna diretta, di un congruo numero di moduli abitativi prefabbricati immediatamente fruibili dalle popolazioni colpite dal sisma.
2. 6. Compagnon, Libè, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, promuovono speciali programmi integrati di intervento, definiti programmi di recupero dell'emergenza, al fine di reintegrare i moduli abitativi nel tessuto urbano consolidato, anche attraverso il trasferimento e la compensazione delle volumetrie.
2. 5. Mantini, Libè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e devono, altresì, soddisfare le seguenti caratteristiche:
a) garantire l'abitabilità ed il comfort in tutte le condizioni metereologiche, di luogo e di altimetria;
b) garantire la tempestiva messa in opera e funzionalità;
c) assicurare l'idoneità a realizzare un sistema abitativo governabile.
2. 9. Compagnon, Libè, Mantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La localizzazione e realizzazione dei medesimi moduli deve rispettare obbligatoriamente standard prestazionali minimi in termini di verde, parcheggi e servizi.
2. 7. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Superata la fase emergenziale, i moduli abitativi ancora presenti sul territorio devono rispettare pienamente i requisiti di sicurezza sanitaria e le disposizioni di cui al suddetto decreto del Ministro della sanità.
2. 10. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I moduli abitativi devono essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi possono essere anche costituiti con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantiscano la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.
2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
2. 11. Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I moduli abitativi devono essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abitazione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi possono essere costituiti in via alternativa con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantisca la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi.
2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi ai fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi.
2. 12. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le aree abitative devono prevedere spazi dedicati a verde, parcheggi, servizi pubblici, attività culturali e di volontariato gestite da ONLUS.
2. 13. Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire standard prestazionali minimi ed evitare agglomerati residenziali non funzionali, le aree abitative devono prevedere adeguati spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, nonché aree verdi e parcheggi ed il totale abbattimento delle barriere architettoniche.
2. 14. Libè, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila ed i comuni interessati.
2. 16. Libè, Mantini.

Al comma 3, sostituire le parole: previo parere di con le seguenti: previa intesa con.
2. 15. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: conferenza di servizi aggiungere le seguenti:, in cui debbono essere presenti tutte le amministrazioni interessate,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: procedendo in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciale e comunale territorialmente competenti.
2. 17. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Conferenza dei servizi decide, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di localizzazione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici. In tal caso essa è composta dal commissario, o suo delegato, dal Presidente della regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal sindaco del comune competente.
2. 18. Mantini, Libè.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati con le seguenti: I sindaci dei comuni interessati provvedono, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, e sentito il Commissario delegato.
2. 20. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: regione Abruzzo aggiungere le seguenti:, e con il Presidente della provincia di L'Aquila.
2. 23. Libè, Mantini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i sindaci dei comuni interessati con le seguenti: il sindaco del comune interessato.
2. 25. Mantini, Libè.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con la seguente: con.
*2. 21. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con la seguente: con.
*2. 22. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con la seguente: con.
*2. 26. Mantini, Libè.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La realizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione di tali aree, anche in relazione all'espletamento delle procedure di cui al comma 10, deve rispondere a criteri di buona qualità urbanistica e di minimizzazione del consumo di suolo non urbanizzato e dell'impatto ambientale e paesaggistico, e deve assicurare la migliore armonizzazione con il tessuto urbano esistente con particolare riferimento alle successive riutilizzazioni dei moduli abitativi di cui al comma 1.
2. 27. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli espropri non possono essere effettuati a carico dei residenti che hanno subito danni dagli avvenimenti sismici di cui al presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 28. Mantini, Libè.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: della Regione o di altro ente pubblico, anche locale con le seguenti: dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico.

Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale con le seguenti: dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati o di altro ente pubblico.
2. 32. Mantini, Libè.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: della Regione con le seguenti: dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati.
*2. 29. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: della Regione con le seguenti: dei comuni in cui i moduli abitativi sono localizzati.
*2. 30. De Micheli.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009 con le seguenti: in base alla normativa vigente.
Conseguentemente:
al comma 13, sostituire le parole:
400 milioni con le seguenti: 420 milioni;
all'articolo 18, comma 1:
all'alinea, sostituire le parole:
1.152,5 milioni con le seguenti: 1.172,5 milioni;
dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
d-bis) a 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 31. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2. 33. Mantini, Libè.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo con le seguenti: 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. 43. Mantini, Libè.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e dall'articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalle casse edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero dell'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'avviso comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle associazioni imprenditoriali e dalle federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo.
*2. 36. Mantini, Libè.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e dall'articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I documenti relativi al collaudo dei lavori e al rilascio del documento di abitabilità da parte del comune devono essere correlati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalle casse edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero dell'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo la tabella di riferimento prevista dall'avviso comune sottoscritto il 17 maggio 2007 dalle associazioni imprenditoriali e dalle federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrati territoriali sottoscritti nella regione Abruzzo.
*2. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da:, anche in caso di affidamento fino alla fine del comma.
**2. 38. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da:, anche in caso di affidamento fino alla fine del comma.
**2. 39. Mantini, Libè.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I servizi integrati di recupero e riqualificazione di complessi immobiliari danneggiati dal sisma possono essere affidati a soggetti gestori di fondi istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti.
2. 44. Libè, Mantini.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: medesimo decreto legislativo, aggiungere le seguenti: considerando l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie.
2. 34. Pili.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I contraenti generali sono integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali. I dividendi derivanti dalle attività di fondi istituzionali, sotto il controllo della Banca d'Italia e della Consob, operanti per la ricostruzione dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non sono soggetti a tassazione.

Conseguentemente:
dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 18.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
2. 51. Mantini.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I contraenti generali sono eventualmente integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali.
2. 50. Libè, Mantini.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
2. 45. Mantini, Libè.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo con le seguenti: al limite di cui al comma 2 dell'articolo.
2. 40. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: utilizzando prioritariamente le piccole e medie imprese locali.
2. 46. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prioritariamente alle imprese aventi sede od operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 e della provincia di L'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede od operanti nella regione Abruzzo.
2. 47. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prioritariamente alle imprese aventi sede ed operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della provincia di L'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede ed operanti nella regione Abruzzo.
2. 48. Libè, Mantini.

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prioritariamente alle imprese aventi sede ed operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nella provincia di L'Aquila, ed in subordine a quelle aventi sede nella regione Abruzzo.
2. 42. Mantini, Libè.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento degli interventi di cui al presente comma avviene, a parità di condizioni e di prezzo dando priorità all'operatore economico locale.
2. 41. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei lavori gli atti e le decisioni devono essere immediatamente resi pubblici su un apposito sito web e possono essere richiesti pareri, che devono essere resi con urgenza, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
2. 52. Libè, Mantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari, quando trattasi di contraente generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, devono avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi.
*2. 53. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini di cui ai precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari, quando trattasi di contraente generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, devono avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi.
*2. 55. Mantini, Libè.

Al comma 10, dopo le parole: il Commissario delegato aggiungere le seguenti: d'intesa con i sindaci.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato. Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso.
2. 56. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 10, sopprimere la parola: anche.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
2. 58. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini delle imposte sul reddito, i canoni di locazione degli alloggi di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del reddito imponibile dei soggetti proprietari a decorrere dal periodo d'imposta in corso alta data di assegnazione degli immobili e per quello successivo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
2. 57. Libè, Mantini.

Dopo il comma 11-bis, aggiungere i seguenti:
11-ter. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.
11-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
2. 59. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati. In ogni caso le relative volumetrie possono essere trasferite o compensate, ai fini del recupero dell'emergenza, attraverso programmi urbanistici comunali.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
2. 60. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. Gli alloggi di cui al comma 1, terminata la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private di cui all'articolo 3, sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio sono stati realizzati.
2. 62. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. Al fine di assicurare l'immediato riavvio delle attività produttive nei territori di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione ai soggetti titolari di attività di impresa di un contributo per danno lieve e verifica statica degli immobili ove svolgono attività produttiva, commerciale o professionale, nel limite massimo di 30.000 euro, previa presentazione di una apposita perizia tecnica giurata. Il presente contributo non è cumulabile con altre misure previste dal presente decreto, per le medesime finalità. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma.
2. 61. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: È costituito altresì, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia di L'Aquila, e il Sindaco del Comune di L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di enti locali, di organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di centri di competenza preposti alla materia, di cui al decreto del Dipartimento della protezione civile 26 gennaio 2005, n. 252, e successive modifiche e integrazioni. I compensi dei partecipanti al Comitato sono assegnati tramite gettoni di presenza, entro i limiti delle risorse stanziate all'articolo 18, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 63. Mantini, Libè.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: È costituito altresì, senza nuovi o maggiori oneri, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia di L'Aquila, e il Sindaco del Comune di L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di enti locali, di organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di centri di competenza preposti alla materia, di cui al decreto del Dipartimento della protezione civile 26 gennaio 2005, n. 252, e successive modifiche e integrazioni.
2. 65. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Altresì è costituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un organo istituzionale di coordinamento e promozione delle politiche di ricostruzione denominato «Conferenza territoriale per la ricostruzione; a cui partecipano il Presidente della regione Abruzzo, il Presidente della provincia di L'Aquila e i sindaci dei comuni interessati dal sisma». I componenti di tale organo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. La Conferenza territoriale per la ricostruzione è presieduta dal Sindaco del comune di L'Aquila ed esprime pareti sulle principali attività di competenza del Commissario delegato.
2. 64. Mantini, Libè.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la supervisione dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto è istituita una cabina di regia composta dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila, dal sindaco del comune di L'Aquila, dal Commissario delegato e dai quattro vice commissari.
*2. 66. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la supervisione dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto è istituita una cabina di regia composta dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila, dal sindaco del comune di L'Aquila, dal Commissario delegato e dai quattro vice commissari.
*2. 67. De Micheli.

Al comma 13, sostituire le parole da: 400 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
2. 68. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 2-bis.
(Informativa annuale al Parlamento).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sul sito internet del Dipartimento della protezione civile è pubblicato l'elenco dei fondi di solidarietà attivati da soggetti pubblici e privati in favore della popolazione abruzzese colpita dal sisma e l'entità delle risorse in essi confluite.
2-bis. 70. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009). - 1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del «Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo» e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui ai comma 5, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
2-bis. 01. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Contributo di solidarietà per il sostegno alla povertà). - 1. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, per l'anno 2009, nonché al fine di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate, per una quota non superiore al 40 per cento all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del «Fondo per il sostegno alla povertà» e per la rimanente quota ad incrementare la dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 5, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
5. Ai fini di cui al comma 3, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 4, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
2-bis. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - 1. Ai fini della trasparenza e della conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la Regione Abruzzo, la provincia e il comune di L'Aquila, provvedono alla pubblicazione e all'aggiornamento, sui rispettivi siti Internet, dell'elenco dei fornitori, comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere, nonché di tutta la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale, afferente gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.
2-bis. 03. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono disposti aggiungere le seguenti:, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1.
3. 1. Pisicchio.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:
a) per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della ricostruzione o riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;
a-bis) per le unità abitative danneggiate ma non dichiarate inagibili, la concessione di contributi a fondo perduto pari al costo integrale della riparazione, compreso l'adeguamento igienico sanitario e sismico, o dell'acquisto di una unità o immobile equivalente;
a-ter) per gli immobili ad uso non abitativo danneggiati, la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al 70 per cento del costo della riparazione e comunque del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi, su base volontaria, del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato;
a-quater) la concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui alle lettere a) e a-bis) previa perizia giurata attestante l'entità dei danni e gli interventi necessari.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera
e);
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrati nell'anno 2007.
3. 5. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: pari all'intero valore del bene distrutto o del danno subito.
3. 7. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a fondo perduto fino alla fine della lettera con le seguenti: in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo deve essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la lettera
a), aggiungere le seguenti:
a-
bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 90 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;
a-ter) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
3. 3. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a fondo perduto fino alla fine della lettera con le seguenti: in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo deve essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo,
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
3. 6. Mantini, Libè.

Al comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: anche con le modalità fino a: garantiti dallo Stato.
3. 8. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: finanziamenti agevolati garantiti fino a: sostitutive dell'abitazione principale distrutta con le seguenti: contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 2. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: finanziamenti agevolati garantiti fino a: sostitutive dell'abitazione principale distrutta con le seguenti: contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 4. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla medesima lettera, sopprimere le parole:
dell'abitazione principale distrutta;
alla lettera e), sopprimere le parole: diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili.
all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.500 milioni e non superiore a 4.500 milioni.
3. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con le seguenti: principale e secondaria.

Conseguentemente:
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 364, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
3. 9. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. 11. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 aggiungere le seguenti: ivi incluse le unità abitative concesse in locazione e occupate quale abitazione principale dal conduttore alla data del 6 aprile 2009.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
a-bis) relativamente alle unità abitative concesse in locazione, di cui alla lettera a), la regione accorda priorità nella concessione dei contributi a favore del proprietario che si impegni a rinnovare il contratto di locazione agli stessi patti e condizioni e con lo stesso conduttore o con i suoi eredi. Il mancato rispetto dell'impegno assunto determina la revoca del contributo;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 aggiungere le seguenti: nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
3. 100. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta aggiungere le seguenti: ovvero, infine, per il pagamento dei canoni dovuti e pagati per la locazione per gli immobili da destinare ad abitazione principale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3. 14. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta aggiungere le seguenti: sulla base di una perizia tecnica asseverata da un professionista abilitato e soggetta ai controlli tecnici disposti dal Commissario.
3. 15. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'acquisto di un alloggio equivalente aggiungere le seguente:. È altresì riconosciuto l'integrale rimborso delle spese occorrenti per la riparazione e la ricostruzione di tutti gli alloggi ricompresi nei centri storici, come definiti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica.
3. 16. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:. I contributi di cui alla presente lettera si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:. I contributi di cui alla presente lettera si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.
3. 17. Narducci.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:. Sono escluse dal predetto contributo le abitazioni realizzate senza autorizzazione all'edificabilità rilasciata dal comune prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 18. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) nel caso di immobili costruiti in condominio, la Fintecna S.p.a. è comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione, nella riparazione e nella riattazione delle parti strutturali e non strutturali dell'edificio in modo coordinato ad eventuali altri proprietari di alloggi dell'immobile;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 23. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto,

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
3. 25. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e degli atti di cui alla lettera c).
3. 26. Pisicchio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta comunale sugli immobili per coloro i quali concedono in locazione agli sfollati immobili non adibiti ad abitazione principale sul territorio regionale;

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
3. 28. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera a), la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato;

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. 31. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da:, anche con le modalità fino alla fine della lettera con le seguenti: a fondo perduto pari al 100 per cento del valore e con le stesse modalità di cui alla lettera a), per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, professionali.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»,
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3. 30. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da:, anche con le modalità fino alla fine della lettera con le seguenti: a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, di proprietà di soggetti non residenti nei comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni, con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 19. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da:, anche con le modalità fino alla fine della lettera con le seguenti: a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di contributi in conto interessi, per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, nonché, previa presentazione di una perizia giurata, di immobili ad uso non abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, nei comuni di cui all'articolo 1.
3. 32. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:, anche con le modalità del credito d'imposta con le seguenti: anche a fondo perduto, anche con le modalità del credito d'imposta su base volontaria
3. 33. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti:, previa presentazione di una perizia giurata,
3. 34. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:. I contributi sono concessi anche per favorire la delocalizzazione delle strutture aziendali qualora l'insalubrità dell'attività sia dichiarata dalla autorità sanitaria locale competente per territorio.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 35. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-ter) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo deve essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla ripartizione dei medesimi;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 36. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-ter) a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente decreto, allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione è prevista l'erogazione di un indennizzo, di ammontare non superiore alla differenza di importo fra il vecchio e il nuovo canone, della durata massima di un anno a far data dalla stipula del nuovo contratto;
3. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-ter) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento dei debiti commerciali contratti a partire dal 5 febbraio 2009;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 39. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-ter) la concessione di contributi, anche sotto la forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a medio termine con le banche per il pagamento delle fatture commerciali ricevute a partire dal 1o febbraio 2009;
3. 38. Ginoble.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: indennizzi aggiungere le seguenti:, anche con le modalità del credito di imposta,

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 40. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: indennizzi aggiungere le seguenti:, previa presentazione di una perizia giurata,
3. 42. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: produttive aggiungere le seguenti:, ivi comprese le istituzioni culturali aventi sede nella città di L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo,.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
g), dopo la parola: produttive aggiungere le seguenti:, ivi comprese le istituzioni culturali aventi sede nella città di L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo,
lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le istituzioni culturali aventi sede nella città di L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo.
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 41. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: produttive aggiungere le seguenti: commerciali, professionali, turistiche.
3. 43. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: produttive aggiungere le seguenti: anche se a contenuto professionale.
3. 45. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: conseguenze economiche sfavorevoli aggiungere le seguenti: in termini di mancato guadagno e di calo del fatturato.
3. 103. Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: conseguenze economiche sfavorevoli aggiungere le seguenti: in termini di mancato guadagno.
3. 104. Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: conseguenze economiche sfavorevoli aggiungere le seguenti: in termini di calo del fatturato.
3. 105. Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: nonché di agevolazioni per favorire la ripresa economica.
3. 46. Pelino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) in favore delle società a totale capitale pubblico gerenti servizi pubblici essenziali nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per ogni esercizio inciso in senso negativo a causa del predetto evento calamitoso, fino al 2012, è concesso un contributo in conto esercizio pari, per ogni anno, alla differenza tra il valore della produzione risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese prima del 6 aprile 2009 ed il valore della produzione conseguito, anno per anno, negli esercizi incisi in senso negativo dall'evento sismico;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 47. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: previa presentazione fino a: scorte andate distrutte con le seguenti: sentite le associazioni di categoria, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 48. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: e la ricostruzione fino a: scorte andate distrutte con le seguenti: o sostituzione tramite nuovo acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o danneggiate.
3. 49. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con le seguenti:
h) ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare;
h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
h-ter) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 50. Mantini, Libè.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la concessione di indennizzi per la riparazione dei beni mobili i cui danni siano stati denunciati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presso il comune colpito dall'evento calamitoso, ovvero il cui danno sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari al minore costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40 per cento. Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 51. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali, all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 52. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: indennizzi aggiungere le seguenti: pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3. 53. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: indennizzi aggiungere le seguenti: pari all'intero valore dell'immobile distrutto o del danno subito.
3. 54. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
i-bis) la concessione di contributi alle imprese agricole e di produzione ai fini di allestire punti vendita mobili, da utilizzare prioritariamente nelle aree comunali destinate a mercato;
i-ter) la concessione alle imprese turistiche ed agrituristiche di contributi per l'allestimento di strutture di alloggio leggere o mobili (bungalow, tende e simili);
i-quater) la concessione di contributi per la realizzazione di farmer's market comunali e provinciali, con vendita diretta di produzioni delle aziende agricole aventi sede nella Regione Abruzzo;
i-quinquies) la concessione di contributi alle mense di enti pubblici ed istituzioni scolastiche che garantiscano l'approvvigionamento di almeno il 40 per cento di prodotti presso imprenditori che operano nei mercati riservati alla vendita diretta;
i-sexies) la concessione di contributi per la riduzione delle tariffe dei trasporti pubblici e ferroviari per turisti con destinazione aziende turistiche ed agrituristiche individuate ai sensi dell'articolo 1;
i-septies) la concessione di contributi per la realizzazione di piattaforme di promozione integrata del turismo e dei prodotti del territorio che riguardino per oltre l'80 per cento imprese turistiche, agricole e di produzione individuate ai sensi dell'articolo 1.

Conseguentemente:
all'articolo 10, dopo il comma 5-
bis aggiungere il seguente:
5-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, le concessioni per le realizzazioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettere i-bis), i-ter) ed i-quater) sono rilasciate dai comuni nel termine massimo di 30 giorni; gli eventuali pareri, assensi, nullaosta ed autorizzazioni di qualsiasi tipo di competenza di altre amministrazioni vanno resi nel termine massimo di 15 giorni; in caso di mancata comunicazione del parere, assenso, nulla osta o autorizzazione, dopo la scadenza del termine il comune provvede in ogni caso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di rilascio della concessione, il richiedente procede con comunicazione di inizio delle attività; entro 10 giorni il comune può intervenire convocando il richiedente per verificare congiuntamente le modifiche che rendano possibile assentire la concessione, anche secondo le procedure concordate previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni. Dell'incontro viene redatto verbale sottoscritto dai partecipanti. Solo nel caso in cui dal verbale dell'incontro risulti che non sia possibile modificare il progetto, il comune nega la concessione. Contro il diniego di concessione è dato ricorso al tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, udite le parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente;
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
3. 57. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) la previsione dell'assoggettamento ad IVA agevolata di tutti gli interventi e le prestazioni professionali relative al presente decreto;

Conseguentemente:
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. 55. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia di L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo l, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 59. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis)
la concessione di indennizzi a favore della provincia di L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009; detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 60. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia di L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009: detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita;

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 101. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia di L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009: detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita;
3. 65. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1 dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) la liquidazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese aventi sede alla data del 6 aprile 2009 nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 61. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di agevolazioni a cooperative edilizie, costituite tra gli aventi diritto ai contributi di cui alla precedente lettera a), per favorire la ricostruzione o riparazione di immobili comprendenti un numero di unità abitative superiore a tre;

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 62. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città di L'Aquila e nei comuni interessati dal sisma;

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
3. 63. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di un contributo, in conto esercizio, per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città di L'Aquila e nei comuni interessati dal sisma;

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3. 64. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) al fine di garantire la funzionalità del servizio idrico, la concessione di uno specifico contributo in conto esercizio per compensare il mancato fatturato nella gestione del ciclo idrico integrato della città di L'Aquila e nei comuni del cratere.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. 110. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) la concessione di indennizzi, per l'anno 2009, a favore della provincia di L'Aquila, dei comuni di cui all'articolo 1, delle aziende partecipate nonché della Camera di commercio, a titolo compensativo delle minori entrate correnti, conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione da parte degli enti beneficiari delle minori entrate nonché le modalità di trasferimento delle risorse di cui alla presente lettera;
3. 58. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al fine di favorire il rientro di coloro che alla data del 6 aprile 2009 erano domiciliati, in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato, presso un immobile danneggiato dagli eventi sismici sito nel centro storico dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è altresì riconosciuto ai proprietari dei predetti immobili. Per gli immobili siti al di fuori del centro storico, il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. Il periodo intercorrente tra il 6 aprile e la completa riparazione o ricostruzione dell'immobile non si computa ai fini della decorrenza del contratto di locazione e per lo stesso periodo è sospesa la corresponsione del canone da parte del locatario. I contratti di locazione in scadenza nell'anno 2009 sono automaticamente rinnovati, alle stesse condizioni, per un periodo analogo a quello del contratto in essere, salvo rinuncia del locatario.
3. 20. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. In caso di richiesta di finanziamenti agevolati di cui alla lettera a), sono concessi contributi in conto interessi, in misura pari all'importo spettante per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni.
3. 21. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da:, con la contestuale cessione alla Fintecna fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
3. 66. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: dalla medesima data aggiungere le seguenti: gli ex proprietari con diritto di prelazione e, ove tale diritto non sia esercitato,
3. 68. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: dalla medesima data, i comuni aggiungere le seguenti: o società da essi indicata.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 67. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole:, con la sola maggiorazione degli interessi legali con le seguenti:. Ai Comuni non si applica la maggiorazione degli interessi legali, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
3. 69. Mantini, Libè.

Al comma 1-ter, dopo le parole: ai sensi aggiungere le seguenti: dell'articolo 5.
3. 70. Pisicchio.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
1-quater. I contributi di cui al commi 1 sono concessi solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità.
1-quinquies. Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alla lettera e) del comma 1, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.
3. 71. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, alle imprese e ai soggetti che svolgono attività professionali che hanno subito la perdita di beni mobili registrati e non registrati, è assegnata entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la sostituzione, la riparazione o l'acquisto di beni mobili e equivalente necessari all'esercizio dell'attività produttiva o professionale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 76. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di consentire l'immediato riavvio delle attività produttive e professionali nei Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad uso non abitativo, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati è assegnata a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo pari al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
3. 75. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, è assegnata, a richiesta entro l'anno 2009, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 14 comma 1, un'anticipazione a titolo di acconto sul contributo a fondo perduto per un importo fino al 30 per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione, la riparazione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
3. 72. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Se la quota annuale del credito d'imposta di cui al comma 1, lettere a) ed e), è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 77. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Per la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite, si assegna la priorità a prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla provincia di L'Aquila e dalla regione Abruzzo.
3. 74. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Al fine di favorire la ripresa dell'attività del settore primario, la distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari alle popolazioni colpite è effettuata assegnando una priorità ai prodotti provenienti dalle zone colpite e, in subordine, dalla provincia di L'Aquila e dalla regione Abruzzo.
3. 78. Libè, Mantini.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. L'erogazione del contributo concessionario è di competenza dei sindaci interessati.
3. 73. Mantini, Libè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli interventi di ricostruzione e riparazione sono attuati con l'adozione obbligatoria delle tecniche e dei criteri antisismici. Per il coordinamento e la migliore programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica dell'aprile 2009, il Governo e la regione Abruzzo utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, anche al fine di assicurare la vigilanza amministrativa e contabile sugli interventi e le procedure attuale nonché di garantire efficienti e trasparenti condizioni di mercato. A tal fine la regione Abruzzo predispone, secondo criteri omogenei e concordandolo con gli enti locali e le amministrazioni interessate, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone rurali e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali. I programmi di recupero e relativi piani finanziari devono comunque prevedere, nell'ambito della ricostruzione o recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, priorità per gli edifici scolastici e ospedalieri.
3. 79. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, la regione Abruzzo provvede con criteri omogenei ed in termini di somma urgenza:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, degli interventi di ricostruzione, con criteri antisismici, degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;
b) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero;
c) a realizzare, avvalendosi degli organismi tecnici pubblici preposti, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione:
d) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, d'intesa con le autorità competenti;
e) a stabilire le modalità, le procedure e i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, prevedendo opportune verifiche da eseguire attraverso controlli in cantiere e che devono riguardare le fasi di inizio lavori, in corso d'opera e a ultimazione dei lavori.

2-ter. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della normativa per le costruzioni sismiche e con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico.
2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter, la Regione Abruzzo costituisce e si avvale di un proprio apposito Ufficio, denominato «Ufficio per la ricostruzione», con la funzione di «cabina di regia» e raccordo sistematico tra tutte le fasi concernenti la ricostruzione, e in particolare con l'obiettivo di:
a) verificare la regolarità e la rispondenza dei requisiti circa le domande per ottenere i contributi presentate dai privati;
b) determinare l'importo del contributo statale (rilascio della concessione contributiva) attraverso la verifica dell'effettivo livello di danneggiamento e dei lavori ammissibili (controllo qualitativo e quantitativo dei progetti);
c) distribuzione dei contributi con il pagamento degli stati di avanzamento e stato finale con il rilascio del contributo a saldo;
d) predisporre sopralluoghi sui cantieri finalizzati al controllo circa la regolare esecuzione dei lavori;
e) rendicontazione annuale sulla stato della ricostruzione.
3. 80. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, la regione provvede ad emanare direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che devono consentire anche la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori oggetto di verifica.
3. 81. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di interesse nazionale.
3. 82. Mantini, Libè.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: assistiti da garanzia fino a: adibiti ad abitazione principale con le seguenti: agevolati assistiti da garanzia dello Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. 83. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato sono disposti anche a favore dei residenti che hanno perso la propria abitazione in affitto, sia ai fini di sostenere l'acquisto della prima casa da parte degli stessi, sia ai fini di facilitare il reperimento di una nuova abitazione in affitto attraverso l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 84. Mantini, Libè.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La prestazione di garanzia da parte dello Stato comporta il concorso del Ministero dell'economia e delle finanze nella fissazione del livello del tasso relativo ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo.
3. 85. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere lo sforzo organizzativo del comune di L'Aquila nella fase di gestione delle attività di emergenza e di ripresa della funzionalità dei servizi propri e del funzionamento di quelli delle aziende di proprietà, è concesso un contributo straordinario per gli anni dal 2009 al 2011 il cui importo è equiparato alle mancate entrate di imposte, tasse e tributi comunali dovute sia alla sospensione dei termini di pagamento sia alla grave situazione del tessuto socio-economico e abitativo in cui versa il comune a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro quaranta milioni annui per il triennio dal 2009 al 2011.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 86. Mantini, Libè.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per favorire l'occupazione di molti proprietari che operano nel settore dell'edilizia e per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Commissario delegato, d'intesa con il sindaco, può predisporre la realizzazione degli interventi «in economia», acquistando il materiale da costruzione, necessariamente certificato per la qualità, raccogliendolo in apposite aree di stoccaggio sorvegliate e mettendolo a disposizione dei proprietari di edifici, sulla base delle quantità evidenziate nei computi metrici predisposti dai progettisti degli interventi; in tal caso il contributo è limitato al pagamento della manodopera necessaria.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. 88. Mantini, Libè.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per garantire la realizzazione di interventi di riparazione o ricostruzione di interi edifici o di aggregati di edifici tra loro interagenti, è obbligatorio il consorzio tra proprietari in forma bonaria o, in caso di disaccordo, con i criteri che verranno successivamente fissati dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo. Nel caso non si pervenga ad un accordo tra i proprietari, il comune si sostituisce per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
3. 87. Mantini, Libè.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: beni aggiungere la seguente: immobili.
3. 89. Libè, Mantini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
3. 90. Mantini, Libè.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Sono altresì nulli tutti gli atti preliminari di compravendita effettuati prima del 6 aprile 2009, riguardanti immobili ricadenti nei comuni colpiti dal sisma e non ancora conclusi con i relativi atti di compravendita. Le eventuali anticipazioni, versate a titolo di caparra, devono essere restituite.
3. 91. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte dei conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
3. 92. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-ter. L'eccedenza di credito d'imposta eventualmente formata a seguito detta concessione di contributi di cui al presente articolo può essere fatta valere in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e la quota non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 93. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-ter. Le opere edilizie abusive realizzate dopo il 6 aprile 2009, nelle aree colpite dal sisma, così come definite dall'articolo 1, commi 2 e 3, non possono essere completate, utilizzate, non possono essere oggetto di sanatoria, né può essere concesso il cambio di destinazione d'uso dei terreni sui quali dette opere insistono. Dette opere non possono inoltre beneficiare in alcun modo dei contribuiti di cui al presente articolo, e la loro avvenuta realizzazione comporta la restituzione completa dei medesimi contributi qualora già parzialmente o totalmente liquidati, maggiorati degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. I contributi di cui al presente articolo non sono comunque dovuti per le opere edilizie abusive non condonate realizzate anche anteriormente alla data del 6 aprile 2009.
3. 94. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-ter. Nel caso di esecuzione di interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, questi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Per l'esecuzione di detti interventi i proprietari nominano obbligatoriamente un procuratore. La nomina del procuratore è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentano almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi il procuratore si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito. Nell'ipotesi non si nomini tale figura nei termini imposti dal comune, quest'ultimo si sostituisce ai proprietari.
3. 102. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Edilizia residenziale pubblica). - 1. La regione Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
3. 04. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari relativi ai centri storici e ai centri e nuclei urbani e rurali colpiti dal sisma del 6 aprile.
2. I programmi e i piani di cui al comma 1, prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la regione Abruzzo si sostituisce al comune inadempiente.
4. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici.
5. La regione Abruzzo assicura l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alla provincia, che valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse disponibili, stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determina i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.
8. Il consorzio di cui al comma 6 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 7, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati stabiliti all'articolo 3 non siano stati effettuati.
3. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Interventi sui beni culturali e immobili con vincolo storico architettonico). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il Commissario delegato e i comuni interessati e sentita la provincia di L'Aquila, salvo i casi di sua competenza per i quali è necessaria l'intesa, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è istituito un apposito fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante:
a) un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi;
b) l'aumento di 20 euro ogni mille litri delle aliquote di accisa, previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:
1) benzina;
2) olio da gas o gasolio usato come carburante;
3) gas di petroli o liquefatti usati come carburante.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. 02. Lolli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Interventi sui beni culturali e immobili con vincolo storico architettonico). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, del Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il Commissario delegato, i comuni interessati e sentita le provincia di L'Aquila, salvo i casi di sua competenza per i quali è necessaria l'intesa, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è stanziato 1 miliardo di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. Una quota non inferiore a 500 milioni di euro è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari all'importo occorrente per la ricostruzione o la riparazione di immobili di proprietà di privati con vincolo storico architettonico ubicati nei centri storici, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazioni o la ricostruzione.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e non superiore a 5.000 milioni.
3. 03. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici nelle zone della provincia di L'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici il giorno 6 aprile 2009). - 1. Per le spese sostenute prima della data del 6 aprile 2009, dai contribuenti residenti nei comuni della provincia di L'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici il giorno 6 aprile 2009, individuati con il decreto n. 3 del 16 aprile 2009, dal Commissario delegato e con in successivi decreti di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754, i medesimi interessati alle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, ed ai commi da 344 a 347, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, possono usufruire delle detrazioni dall'imposta lorda, per intero la parte residua ancora non detratta, in un'unica quota o in più quote annuali, a loro scelta, fino al raggiungimento dei valori massimi consentiti a partire dall'anno fiscale 2008.
2. Per il finanziamento di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
3. 05. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e del Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per le proprie competenze.

Conseguentemente:
alla medesima lettera:
dopo le parole:
degli immobili pubblici aggiungere le seguenti: e privati monumentali;
dopo le parole:
nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aggiungere le seguenti: oppure di proprietà privata;
al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di ogni altro ente per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati ivi contemplati anche in relazione alle modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili privati riconosciuti di interesse storico-artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
alla rubrica, sostituire le parole: e dei servizi pubblici con le seguenti:, dei servizi pubblici e dei beni culturali.
4. 1. Pelino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e del Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per le proprie competenze.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: degli immobili pubblici aggiungere le seguenti: e privati monumentali;
4. 2. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e con la regione Abruzzo, sentiti con le seguenti:, con la regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L'Aquila e con.
4. 4. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentiti con le seguenti: il Presidente della provincia di L'Aquila e.
4. 3. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentiti con le seguenti: nonché d'intesa con.
4. 5. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compresi quelli adibiti all'uso scolastico e con le seguenti: con particolare riferimento a quelli adibiti all'uso scolastico comprese.
4. 6. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Conservatorio di Musica di L'Aquila aggiungere le seguenti:, la Biblioteca provinciale di L'Aquila.
4. 7. Lolli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Conservatorio di musica di L'Aquila aggiungere le seguenti:, gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila.
*4. 8. Ginoble.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Conservatorio di musica di L'Aquila aggiungere le seguenti:, gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila.
*4. 9. Toto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: civilmente riconosciuti aggiungere le seguenti: nonché di soggetti privati.
4. 100. Pelino, Cazzola, Castellani, Dell'Elce, De Angelis, Di Biagio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) le modalità di predisposizione e di assegnazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Abruzzo, di contributi straordinari alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio e/o alla flessione di ricavi da traffico;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e b-bis).
4. 10. Castellani, De Angelis.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole:. Gli eventuali trasferimenti degli uffici pubblici, previsti solo in casi eccezionali, sono autorizzati dalla cabina di regia di cui all'articolo 2, comma 12.
4. 12. De Micheli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili privati riconosciuti di interesse storico-artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. 13. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la ricostruzione e il recupero di monumenti e immobili di particolare interesse storico e artistico, nonché di quelli tutelati dalla Sovrintendenza, è autorizzata la spesa di 300 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
4. 14. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere l'intervento dei comuni di cui all'articolo 1, volti a ripristinare le infrastrutture e le opere pubbliche danneggiate dal sisma, con particolare riguardo per quelle relative ai centri storici, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1:
all'alinea, sostituire le parole:
1.1152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1.182,5 milioni per l'anno 2009, a 589,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 381,8 milioni di euro per l'anno 2012;

dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
d-bis)
a 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 15. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 2, sostituire le parole da: provvede fino alla fine del comma con le seguenti: provvedono alternativamente il presidente della regione Abruzzo, il presidente della provincia di L'Aquila e il sindaco di L'Aquila, ovvero i sindaci dei comuni interessati, in qualità di commissari delegati, facendo riferimento alla proprietà dell'immobile considerato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

Conseguentemente, al comma 4:
primo periodo, sostituire le parole:
alla regione Abruzzo con le seguenti: alla provincia di l'Aquila, al comune di l'Aquila e agli altri comuni individuati dall'articolo 1;
sostituire il secondo periodo con i seguenti: La regione Abruzzo, d'intesa con gli enti locali interessati, adotta entro 60 giorni un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica nei territori interessati dal terremoto che modifica, per le parti di competenza, il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e la sollecita riapertura delle scuole le risorse aggiuntive di cui al presente comma sono direttamente assegnate agli enti locali competenti.
4. 16. De Micheli.

Al comma 2, sostituire le parole da: provvede fino alla fine del comma con le seguenti: provvedono alternativamente il presidente della regione Abruzzo, il presidente della provincia di L'Aquila e il sindaco di L'Aquila, ovvero i sindaci dei comuni interessati, in qualità di commissari delegati, facendo riferimento alla proprietà dell'immobile considerato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
4. 102. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 aggiungere le seguenti:, il presidente della provincia di L'Aquila, il sindaco di L'Aquila.
4. 18. Libè, Mantini.

Al comma 2, dopo le parole: provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 aggiungere le seguenti:, di concerto con il presidente della provincia di L'Aquila e con i sindaci dei comuni colpiti dal sisma.
4. 17. Mantini, Libè.

Al comma 2, sostituire le parole: del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche con le seguenti: delle province e dei comuni.
4. 19. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I provvedimenti previsti al comma 1, concernenti gli interventi di cui alla lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:
a) al fine di considerare l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, i lavori da affidare non possono essere accorpati in modo artificioso;
b) l'affidamento degli interventi avviene preferibilmente con il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;
c) si procede di preferenza con affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione;
d) il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta deve essere improntato a criteri di semplificazione, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari, con facoltà di ricorrere al sistema di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per interventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo;
e) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente deve essere consentito fino al 50 per cento;
f) il criterio di aggiudicazione è di preferenza quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*4. 21. Pili.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I provvedimenti previsti al comma 1, concernenti gli interventi di cui alla lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:
a) al fine di considerare l'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie, i lavori da affidare non possono essere accorpati in modo artificioso;
b) l'affidamento degli interventi avviene preferibilmente con il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;
c) si procede di preferenza con affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione;
d) il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta deve essere improntato a criteri di semplificazione, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari, con facoltà di ricorrere al sistema di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per interventi d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo;
e) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente deve essere consentito fino al 50 per cento;
f) il criterio di aggiudicazione è di preferenza quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*4. 101. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, sostituire le parole: fino a 200 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole:
fino a 100 milioni con le seguenti: 100 milioni;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
4. 23. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascun ente o amministrazione provvede alla ricostruzione delle infrastrutture viarie di propria competenza, sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. 24. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il miglioramento del collegamento ferroviari tra L'Aquila e Roma, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 con vincolo di destinazione prioritariamente alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma, quindi L'Aquila-Avezzano-Sulmona ed infine Pescara-Sulmona.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 26. Mantini, Libè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli uffici, le istituzioni pubbliche e le università pubbliche che prima del 6 aprile 2009 avevano sede nel comune di L'Aquila devono mantenere in detto comune la propria sede. Si ribadisce altresì la centralità della città di L'Aquila come capoluogo della Regione Abruzzo nonché il mantenimento allo stato precedente di tutti i servizi e gli uffici nei piccoli comuni danneggiati. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si prevede una maggiorazione dei contributi, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, commi da 1-bis a 1-quinquies, per la ricostruzione in favore delle aree ricadenti nel Parco regionale del Sirente Velino, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco nazionale della Majella, nonché la concessione di contributi per il rilancio turistico culturale della città di L'Aquila ed ecologico naturalistico delle aree del comprensorio e dei piccoli comuni terremotati.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
4. 25. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: trenta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse già destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 27. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: aggiuntiva con le seguenti: pari a 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
4. 28. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
4. 29. Libè, Mantini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: nelle zone colpite fino alla fine del comma con le seguenti: e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:
a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Conseguentemente:
dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la protezione civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il presidente della Provincia di L'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i sindaci dei comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza.
5-ter. Ai fini di cui ai commi 5 e 5-bis sono stanziati 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
4. 30. Mantini, Libè.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: nelle zone colpite fino alla fine del comma con le seguenti: e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:
a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il presidente della Provincia di L'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i sindaci dei comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza.
5-ter. Ai fini di cui ai commi 5 e 5-bis è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.200 milioni e non superiore a 4.200 milioni.
4. 31. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A integrazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 4 e 5, le risorse per il 2009 di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133, come integrate dall'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono ridotte di 70 milioni di euro.
4. 40. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per il triennio 2009-2011, il Fondo di finanziamento ordinario dell'Università di L'Aquila è confermato negli stessi importi erogati nell'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
4. 33. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sui fondi stanziati per le spese per il funzionamento delle università di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro la ricostruzione del campus universitario della città di L'Aquila.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 35. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sui fondi stanziati per le spese per il funzionamento delle università di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro la ricostruzione del campus universitario della città di L'Aquila.
4. 36. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di far fronte all'urgente necessità di far ripartire l' Università di L'Aquila e i servizi di quotidiano bisogno quali uffici burocratici, amministrativi, nonché corsi e servizi universitari, sono stanziati 30 milioni di euro per il 2009. Per il finanziamento di cui al presente comma, le risorse per il 2009 di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133, come integrate dall'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono ridotte di 30 milioni di euro.
4. 42. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di far fronte all'emergenza e all'urgente necessità di ridare piena funzionalità all'Università di L'Aquila, previa intesa con il Ministero della difesa, e con modalità da concordare con il rettore della medesima Università, la caserma Pace di Sulmona e la caserma Pasquali, sono assegnate e utilizzate per il tempo necessario, rispettivamente, per le attività connesse alla facoltà di economia, e per le attività didattiche, amministrative e burocratiche dell'Università di L'Aquila.
4. 43. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze di cui all'articolo 1 è disposto l'esonero della seconda rata della tassa universitaria per l'anno accademico 2008-2009, nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2009-2010 e per i due anni accademici successivi.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
4. 41. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, sono rimborsate all'Università di L'Aquila, all'Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio le minori entrate derivanti dalla sospensione dei pagamento delle relative tasse.
4. 34. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di euro 16 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, per le istituzioni scolastiche ubicate nel cratere sismico della regione Abruzzo. Agli stessi fini di cui al comma 5, in relazione al decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sospesi gli effetti sulla dotazione organica del personale docente ed ATA della provincia di L'Aquila e della regione Abruzzo per l'anno scolastico 2009/2010. Tali effetti possono essere prorogati per gli anni scolastici successivi in relazione allo stato di avanzamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 4 e alla eventuale normalizzazione della situazione organizzativa delle attività didattiche nei territori interessati.
4. 32. Coscia, Lolli, Ghizzoni, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per gli anni 2009-2010 ai fini del potenziamento delle strutture turistiche dell'Altopiano delle Rocche, con particolare riferimento alle opere finalizzate al rilancio dell'offerta turistica invernale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 38. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 ai fini del potenziamento delle strutture turistiche, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle opere finalizzate al rilancio dell'offerta turistica invernale.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1:
all'alinea, sostituire le parole: 1.152,5 milioni con le seguenti: 1.157,5 milioni;
dopo la lettera
d), aggiungere la seguente:
d-bis) a 5 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 ai fini del potenziamento delle opere del Gran Sasso aquilano destinate al rilancio dell'offerta turistica montana del comprensorio.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 39. Mantini, Libè.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla rimodulazione gli interventi previsti per la Provincia di L'Aquila e per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
4. 103. Lolli, Livia Turco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai comuni di cui all'articolo 1, alle province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adottano i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, sono disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione.
4. 44. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. È consentito l'utilizzo delle economie derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 8, ovvero di altre operazioni già approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per fronteggiare i danni che gli eventi sismici, di cui all'articolo 1, hanno arrecato al patrimonio ed al demanio della provincia di L'Aquila e dei comuni, di cui citato articolo l, indipendentemente dalla qualificazione tecnica degli interventi realizzati.
8-ter. È consentito, altresì, l'utilizzo delle citate economie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti di cui al comma 8-bis, in sede di variazione di bilancio, adottata ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 193 del citato decreto.
4. 45. De Micheli.

Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: al decreto legislativo con le seguenti: all'articolo 108 del decreto legislativo.
4. 46. Pisicchio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Interventi urgenti relativi ai dissesti idrogeologici). - 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le amministrazioni interessate, di un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici verificatesi nei territori abruzzesi a seguito della crisi sismica e degli eventi alluvionali, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, provvede il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con l'imputazione della spesa a carico delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese e per il sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 05. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Interventi urgenti relativi ai dissesti idrogeologici). - 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità di predisposizione e di attuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le amministrazioni interessate, di un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici verificatesi nei territori abruzzesi a seguito della crisi sismica e degli eventi alluvionali, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, provvede il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 1.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro per l'anno 2010.
4. 04. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Interventi sui beni culturali). - 1. Per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative sono stanziati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e quelli di cui al comma 1 sono coordinati da vice-commissario appositamente subdelegato.
3. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni del settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1 sono stanziati almeno 2 milioni di euro per l'anno 2009. L'accoglienza, previo assenso dei predetti competenti, e l'avviamento alle rispettive sedi di impiego sono a cura della Protezione civile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 07. Mantini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Interventi sui beni culturali). - 1. Per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e quelli di cui al comma 1 sono coordinati da vice-commissario appositamente subdelegato.
3. Per l'accoglienza e il supporto a qualificati volontari che si rendono disponibili, direttamente o tramite associazioni del settore, a collaborare, sotto la direzione dei competenti soprintendenti o direttori di istituto, a specifici interventi di cui al comma 1 sono stanziati almeno 2 milioni di euro per l'anno 2009. L'accoglienza, previo assenso dei predetti competenti, e l'avviamento alle rispettive sedi di impiego sono a cura della Protezione civile.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
4. 01. Ghizzoni, Coscia, Lolli, Fioroni, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, De Pasquale, Sarubbi, De Torre, Pes, Siracusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Istituzione di un Servizio geologico, sismico e dei suoli per microzonizzazione sismica). - 1. In via sperimentale, al fine della mitigazione del rischio sismico e di formulazione di prescrizioni tecniche per le costruzioni, sia nei comuni colpiti dal sisma il 6 aprile 2009 che nel restante territorio regionale, la regione Abruzzo provvede all'istituzione di un «Servizio geologico, sismico e dei suoli» con la finalità di realizzare indagini di microzonizzazione sismica.
2. Nell'ambito delle prescrizioni e delle modalità indicate dal «Servizio geologico, sismico e dei suoli» di cui al comma 1, i comuni della regione Abruzzo provvedono ad eseguire la microzonizzazione sismica del proprio territorio.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
4. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Istituzione di un Servizio geologico, sismico e dei suoli per microzonizzazione sismica). - 1. In via sperimentale, al fine della mitigazione dei rischio sismico e di formulazione di prescrizioni tecniche per le costruzioni, nei comuni colpiti dal sisma il 6 aprile 2009, la regione Abruzzo provvede all'istituzione di un «Servizio geologico, sismico e dei suoli» con la finalità di realizzare indagini di microzonizzazione sismica.
2. Nell'ambito delle prescrizioni e delle modalità indicate dal «Servizio geologico, sismico e dei suoli» di cui al comma 1, i comuni provvedono ad eseguire la microzonizzazione sismica del proprio territorio.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
4. 03. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Per gli interventi di ripristino e potenziamento delle strade statali, provinciali e comunali della regione Abruzzo, danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è stanziata una somma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Commissario delegato, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra ANAS S.p.A., le province della regione Abruzzo e i Comuni interessati di cui all'articolo 1.
2. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, quanto a 60 milioni per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 06. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Al fine di far ripartire le attività didattiche e amministrative dell'Università di L'Aquila è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro dall'anno 2009 all'anno 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2014, si provvede mediante riduzione del rimborso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle spese elettorali sostenute per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 6-7 giugno 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.
4. 0100. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 5.
(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2009 con le seguenti: 31 ottobre 2009.
5. 1. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, premettere le parole: Con effetto dal 6 aprile 2009 e.
5. 2. Mantini, Libè.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 1.
5. 3. Pisicchio.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con le seguenti: all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
5. 4. Pisicchio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per i cittadini extracomunitari che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dagli eventi sismici, che a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, abbiano compromesse le condizioni per la permanenza regolare in Italia, e che siano in attesa di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è riconosciuto il rilascio di un permesso di soggiorno con motivazioni umanitarie.
5. 100. Di Biagio.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. È istituito in L'Aquila, nella sede temporaneamente dislocata degli uffici giudiziari, un presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
5. 5. Mantini, Libè.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 1.
5. 6. Pisicchio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi, nonché del tribunale di Chieti, e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. 7. Tenaglia, Lolli, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza, nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è disposto il finanziamento di 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
5. 9. Mantini, Libè.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui ai comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza; nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. 8. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ART. 6.
(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le imprese aggiungere le seguenti: residenti od operanti nei comuni e nei territori di cui all'articolo 1, comma 2.
6. 2. Libè, Mantini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le imprese aggiungere le seguenti:, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 e per la durata in essi prevista ove non direttamente disposto dal presente articolo.
6. 1. Pisicchio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono disposti aggiungere le seguenti:, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1.
6. 3. Pisicchio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nonché di quelli riferiti fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché la soppressione per l'anno 2009 dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: euro 6.300.000 con le seguenti: euro 8.800.000.
6. 7. Ginoble.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nonché di quelli riferiti fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché la soppressione per l'anno 2009 dei versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: euro 6.300.000 con le seguenti: euro 8.800.000.
6. 8. Toto.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: e delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.
*6. 9. Toto.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: e delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.
*6. 10. Ginoble.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo con le seguenti: dovuti ai consorzi di bonifica per l'intero comprensorio di contribuenza.
6. 11. Pelino.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) i finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3, a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente decreto e al fine di sostenere l'acquisto di nuovi locali, immobili o capannoni dove dette imprese o professioni possano stabilire la propria attività;
e-ter) in aggiunta a quanto disposto dalla lettera e-bis), allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione per le imprese di cui alla medesima lettera e-bis), l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni di categoria dei diversi settori d'impresa e professionali.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere e-bis) ed e-ter) del comma 1, pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 18.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate alfine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 15. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) previa intesa con il Rettore dell'Università de L'Aquila, la possibilità per la medesima Università di prevedere: l'eliminazione delle firme di presenza per le ore di lezione relative al secondo semestre dell'anno accademico in corso; l'abbonamento delle ore di frequenza e di tirocinio previste e i corrispettivi crediti; l'intensificazione degli appelli al fine di consentire agli studenti di poter recuperare le sessioni di esame perse nei mesi da giugno a dicembre 2009.
6. 19. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale, in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
6. 21. Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
6. 14. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni dei pagamenti delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti dalle imprese che hanno usufruito di aiuti sotto forma di finanziamento a tasso agevolato;

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera i-bis) del comma 1, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 18.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6. 20. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli strumenti di programmazione negoziata nel settore del turismo;

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
6. 12. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni, dal 6 aprile 2009, dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera i-bis) del comma 1, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 18.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6. 17. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
6. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la sospensione per tre anni dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse alle strutture turistico-alberghiere, salvo i casi di responsabilità penale accertata;
6. 16. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, nonché le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo da avviare entro il 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.
*6. 22. Toto.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, nonché le procedure di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, per il rinnovo degli organi di tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo da avviare il 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.
*6. 23. Ginoble.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: la sospensione aggiungere le seguenti:, per cinque anni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
6. 24. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: sospensione del pagamento aggiungere le seguenti:, fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione,
6. 25. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: di credito ordinario aggiungere le seguenti:, nonché la sospensione delle revoche delle linee di credito a breve.
6. 26. Ginoble, Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: gli interessi attivi relativi alle rate sospese aggiungere le seguenti: non aumentino nel loro ammontare in seguito alla sospensione e.
6. 27. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì sospesi i pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, anche diversa dall'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale, in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità della statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
6. 29. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: I pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, anche diversa dall'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
6. 28. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: Gli adempimenti conseguenti alla ripresa della riscossione decorrono non prima di otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 20 per cento della rata ordinaria che dovesse essere corrisposta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
6. 30. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis)
la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per le imprese e le attività turistiche operanti e localizzate nelle zone collinari e montane della regione Abruzzo, al di fuori dei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ferma restando la sussistenza del nesso di causalità di cui al comma 3 del citato articolo 1.
6. 100. Castellani, De Angelis.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: anni 2009 e 2010 con le seguenti: anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale, in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile.
6. 32. Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: anni 2009 e 2010 con le seguenti: anni 2009, 2010 e 2011.
6. 39. Lolli.

Al comma 1, lettera o), aggiungere in fine, le parole: nonché delle spese sostenute dai comuni abruzzesi che abbiano subito danni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, per interventi di ricostruzione e riparazione, derivanti dal terremoto effettuati a valere sulle proprie disponibilità.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.100 milioni e non superiore a 4.100 milioni.
6. 33. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle spese sostenute dai comuni e dalle province della regione Abruzzo per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 247, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 40. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dai comuni abruzzesi, anche non ricompresi in quelli di cui all'articolo 1, comma 2:
1) le spese relative all'emergenza;
2) le spese relative al recupero di immobili pubblici danneggiati dal sisma;
3) le spese di investimento per l'adeguamento sismico delle scuole e degli altri edifici pubblici.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 35. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009, 2010 e 2011, della provincia di L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 34. Mantini, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009, 2010 e 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, della provincia di L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.300 milioni e non superiore a 4.300 milioni.
6. 37. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle spese sostenute dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.100 milioni e non superiore a 4.100 milioni.
6. 36. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) l'esclusione dal patto di stabilità interno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2:
1) le spese relative all'emergenza;
2) le spese relative al recupero di immobili pubblici danneggiati dal sisma;
3) le spese di investimento per l'adeguamento sismico delle scuole e degli altri edifici pubblici.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.200 milioni e non superiore a 4.200 milioni.
6. 38. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) la non applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 da parte della Regione Abruzzo, della Provincia di L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1.
6. 41. Lolli.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) l'esclusione, per gli anni 2009 e 2010, delle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*6. 42. Toto.

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
p-bis) l'esclusione, per gli anni 2009 e 2010, delle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai commi da 618 a 623 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
*6. 43. Ginoble.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con le seguenti:
q) la fissazione al 31 dicembre 2011 del termine ultimo per il completamento del piano di risanamento regionale, in relazione allo stato di emergenza derivante dal sisma che ha colpito la regione Abruzzo e alle connesse difficoltà al rispetto degli adempimenti previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Abruzzo del 6 marzo 2007. La proroga è subordinata alla redazione, a cura della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un nuovo piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, accompagnato dalla rimodulazione di idoneo piano finanziario, e all'approvazione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, del piano di rientro riformulato ai sensi del presente comma. La proroga è decorrente dalla data dell'approvazione del piano;
q-bis) la revoca della nomina del Commissario ad acta effettuata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e la contestuale nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, del Presidente della Giunta regionale della regione Abruzzo quale Commissario ad acta per tutto il periodo di vigenza del piano di rientro, al fine di garantire una più diretta responsabilità della Giunta regionale della regione Abruzzo al rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di cui alla lettera q).
6. 44. Toto.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) il differimento al 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b), per l'anno 2009.
6. 45. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) il differimento al 2013 dell'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, nonché la ricontrattazione con il Governo delle modalità di attuazione del piano stesso, nell'ambito delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b).
6. 101. Castellani, De Angelis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
r-quinquies) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali della Regione Abruzzo nell'anno 2008 e precedenti;
r-sexies) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali delle Regione Abruzzo mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dei proventi rivenienti dall'alienazione di beni immobili;
r-septies) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 dei pagamenti in conto capitale relativi ad investimenti finanziati dagli enti locali della Regione Abruzzo, anche mediante ricorso al prestito, destinati all'adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili di proprietà degli stessi enti.
6. 46. Ginoble.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I redditi dei fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi:

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
6. 47. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera d), al termine del periodo di sospensione, nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 50. Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la Regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera d), al termine del periodo di sospensione, nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.
6. 49. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tra il 1o novembre ed il 15 dicembre 2009 con le seguenti: nella tornata elettorale tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2010, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182.
*6. 51. Mantini, Libè.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tra il 1o novembre ed il 15 dicembre 2009 con le seguenti: nella tornata elettorale tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2010, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 1991, n. 182.
*6. 52. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data, sono convocate le elezioni amministrative dei comuni, oggetto di commissariamento prefettizio, in cui, a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste, non si sono potute svolgere le consultazioni del 6 e 7 giugno 2009.
6. 53. Motta.
(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data fissata ai sensi del primo periodo, possono essere convocate anche le elezioni amministrative per quei comuni in cui a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste è stato impedito il regolare svolgimento delle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e per i quali sono stati nominati i relativi commissari prefettizi.
*6. 55. Rainieri.
(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella medesima data fissata ai sensi del primo periodo, possono essere convocate anche le elezioni amministrative per quei comuni in cui a causa di irregolarità formali nella presentazione delle liste è stato impedito il regolare svolgimento delle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 e per i quali sono stati nominati i relativi commissari prefettizi.
*6. 56. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Donadi.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le misure predette sono realizzate a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
6. 57. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Al fine di garantire il loro funzionamento e l'erogazione dei relativi servizi alla popolazione, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L'Aquila, agli altri enti locali ed agli enti pubblici locali dei territori di cui all'articolo 1, vengono anticipate dallo Stato le risorse necessarie corrispondenti ai mancati introiti derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
6. 58. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le attività produttive, commerciali e professionali svolte sul territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, è concessa per un periodo di tre anni una defiscalizzazione degli oneri sociali fino al 40 per cento. Al fine dell'attuazione di detta disposizione viene destinata, per ciascuno degli esercizi previsti, una quota pari ad euro 25 milioni dalla dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
6. 61. Libè, Mantini.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Per le attività produttive, commerciali e professionali svolte sul territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, è concessa, per un periodo di tre anni, una defiscalizzazione degli oneri sociali fino al 40 per cento.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera i-bis) del comma 1, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 18.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6. 59. Mantini, Libè.

Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 con le seguenti: di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. 62. Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Per dare impulso all'economia e per sopperire alle esigenze di cassa, tutte le somme dovute dallo Stato a favore degli enti locali della Regione Abruzzo, relativi all'anno 2008 e precedenti, sono liquidate e pagate entro il 30 giugno 2009, ivi compresi i trasferimenti per IVA servizi non commerciali, per addizionale IRPEF 2006, per Tarsu delle scuole 2001-2007 di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
6. 64. Ginoble.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Allo scopo di agevolare la ripresa delle attività economiche, tutti i trasferimenti erariali dovuti dallo Stato agli enti locali della Regione Abruzzo, relativi agli anni 2007 e precedenti, vengono messi immediatamente in liquidazione ed erogati in favore di comuni e province per sopperire alle disponibilità di cassa. La reiscrizione dei residui perenti ha luogo d'ufficio.
6. 66. Giovanelli, Margiotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Allo scopo di agevolare la ripresa delle attività economiche, tutti i trasferimenti erariali dovuti dallo Stato alla Provincia di L'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, relativi agli anni 2007 e precedenti, vengono messi immediatamente in liquidazione ed erogati per sopperire alle disponibilità di cassa. La reiscrizione dei residui perenti ha luogo d'ufficio.
6. 67. Giovanelli, Margiotta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Contributo di solidarietà per il sostegno alle popolazioni dei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009). - 1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'anno 2009, è istituito un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui al comma 1 sono destinate all'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per il contributo di solidarietà alla Regione Abruzzo».
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, prioritariamente assicurando alla Provincia di L'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e alla Camera di commercio di L'Aquila, il ristoro delle mancate entrate derivanti dalla sospensione dei versamento dei tributi, tariffe e canoni locali, anche afferenti i servizi erogati da aziende partecipate o interamente a controllo pubblico, nonché per la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2009.
6. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Equilibri finanziari degli enti locali). - 1. Alla Provincia di L'Aquila ed ai comuni di cui all'articolo 1 sono concessi, per ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi dal 2009 al 2013, viene destinata una quota pari a 17 milioni di euro della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento dei trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, dei codice civile.
6. 04. Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici). - 1. Alla Provincia di L'Aquila ed ai comuni di cui all'articolo 1 sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, viene destinata una quota pari a 50 milioni di euro della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 02. De Micheli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici). - 1. Alla Provincia di L'Aquila e ai comuni di cui all'articolo 1 sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, viene destinata una quota pari a 50 milioni di euro della dotazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. 03. De Micheli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Interpretazione autentica delle disposizioni applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito). - 1. La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi a seguito di calamità naturali, normativamente già disposta nei confronti dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 avevano l'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a prescindere dall'attività svolta o assunta o modificata, antecedente o successivamente a quella data.
2. Il periodo di sospensione interessato, per tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione di continuità ed unico come unico è l'evento calamitoso e con e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera a), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
3. La restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta: deve essere previsto inoltre un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, abrogative delle altre precedenti e contrastanti, devono intendersi sospesi:
a) le restituzioni già iniziate;
b) le azioni di recupero bonario e coattivo comprese le cartelle esattoriali di pagamento già notificate;
c) per cessata materia del contendere i procedimenti giudiziari in corso.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dagli enti e istituti previdenziali in relazione a precedenti disposizioni che risultano abrogate.
6. Ai fini del computo dei contributi opera la medesima disciplina già vigente per il computo dei tributi, sia in merito alla sospensione che in merito alla restituzione. A tal fine la definizione delle posizioni di coloro elle si sono avvalsi della sospensione è effettuata da parte degli enti ed istituti previdenziali.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi estese a tutte le ventidue aree colpite da calamità naturali di cui al comma 1, per le quali era stato adottato provvedimento di sospensione. Al fine di superare ogni ingiustificata disparità di trattamento anche con riferimento alle disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici e statali.
6. 05. Di Giuseppe, Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 7.
(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate).

Al comma 1, sostituire le parole da: commi 2 e 3 fino alla fine del comma con le seguenti: commi 2 e 3. Per il trattamento economico analogo a quello attribuito al personale delle Forze armate è autorizzata la spesa fino al limite massimo di 60 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni di euro per il 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, sostituire le parole da: coordinata, continuativa fino alla fine del comma con le seguenti: occasionale stipulati dalla predetta Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b). La regione Abruzzo è altresì autorizzata a trasformare con propri fondi, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo, nei settori della protezione civile, dell'informatica della Giunta regionale e del Centro regionale beni culturali, in corso alla data del 6 aprile 2009, in contratti a tempo determinato, quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire gli interventi di assistenza, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale, a sostegno delle funzioni della Regione stessa. Tale trasformazione è operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna direzione regionale coinvolta.
7. 2. Pelino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasformare con propri fondi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, dell'informatica e dei beni culturali della Giunta regionale, in corso alla data del 6 aprile 2009, in contratti a tempo determinato quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire gli interventi di assistenza, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale a sostegno delle funzioni della Regione stessa. Tale trasformazione è operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna direzione regionale coinvolta.
7. 25. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. La Regione Abruzzo è autorizzata a trasformare con propri fondi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, dei lavoratori impegnati presso la Regione Abruzzo nel settore dei beni culturali della Giunta regionale, in contratti a tempo determinato, quale misura necessaria, stante lo stato di emergenza, a garantire le attività amministrative, la funzionalità delle infrastrutture informatiche e il supporto al recupero e alla salvaguardia del patrimonio culturale, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente. Tale trasformazione è operata facendo ricorso alle somme iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio.
7. 16. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I volontari della Protezione civile in servizio in Abruzzo usufruiscono di un periodo di assenza dal lavoro equiparato a quello previsto dalla normativa sulle calamità nazionali.
7. 3. Mantini, Libè.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 8 milioni di euro per l'anno fiscale 2009 e a 10 milioni a decorrere dall'anno 2010.
7. 4. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, si provvede mediante incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro nel 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
7. 6. Mantini, Libè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-ter. Per far fronte alle spese correnti necessarie al Corpo Forestale dello Stato, al Comando Carabinieri politiche agricole e all'Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agroalimentari per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4-quater. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «860.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro»;
b) dopo le parole: «si provvede,» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 640.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 640.000 euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».
7. 80. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. La Provincia di L'Aquila ed i comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 14. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. La Regione Abruzzo è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a trasformare in rapporti di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in corso alla data del 6 aprile 2009, stipulati dalla predetta regione Abruzzo per le attività del Centro funzionale d'Abruzzo, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale.
7. 15. Ginoble, Lolli, Tenaglia, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio campale nell'attività di soccorso e ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati, fino al 31 dicembre 2009, per le esigenze comunque connesse alle attività svolte dalla Protezione civile nei territori colpiti da calamità naturali.
7. 9. Villecco Calipari, Garofani, Vico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio campale nell'attività di soccorso e ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2009, per le esigenze comunque connesse alle necessità della difesa nazionale e della protezione civile.
7. 10. Villecco Calipari, Garofani, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Mobilità del personale della pubblica amministrazione a sostegno delle attività tecnico-amministrative per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma nella regione Abruzzo). - 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2.1. In relazione all'esigenza di riorganizzare le attività tecnico-amministrative degli organi della pubblica amministrazione operanti in Abruzzo, sia nel periodo di emergenza che per la fase di ricostruzione, il personale della pubblica amministrazione di cui agli articoli 1 e 2, compresa la dirigenza, su specifica richiesta e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, può prestare servizio presso enti locali, enti pubblici di cui ai richiamati articoli 1 e 2, nonché aziende ed istituzioni pubbliche aventi sede nelle zone colpite dal sisma ovvero operanti attualmente in tali zone per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile con conservazione del posto. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in atto con validità a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali secondo l'ordinamento di provenienza con l'aggiunta di un'indennità una tantum per le spese di permanenza nella zona del sisma. Spetta al commissario delegato, attraverso la propria struttura, provvedere all'accoglimento delle domande ed al miglior utilizzo del personale trasferito secondo le esigenze manifestate dagli enti interessati e tenendo conto della qualifica posseduta nonché delle funzioni esercitate presso gli enti di origine.
7. 01. De Micheli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2009-2011 la spesa di 20 milioni di euro destinata al reclutamento di 2000 unità all'anno di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a valersi sulle graduatorie ancora in essere.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2009, 40 milioni per l'anno 2010 e 60 milioni a decorrere dall'anno 2011.
7. 07. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Vico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a 1000 unità di vigili del fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di completare entro il prossimo biennio il completo recupero del turn-over che, attualmente, certifica una carenza di organico di 3.500 unità rispetto alla dotazione prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005.
2. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate prioritariamente dalla stabilizzazione dei precari e attraverso l'esaurimento della graduatoria del concorso a 184 vigili dei fuoco.
3. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 011.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Disposizioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per le Forze di Polizia). - 1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a:
a) 600 unità di vigili dei fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco;
b) 400 unità complessive nelle qualifiche iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo forestale dello Stato, nei contingenti, rispettivamente, di 153, 153, 76 e 18 unità, attraverso l'assunzione degli idonei delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi per l'accesso alle medesime qualifiche iniziali.
2. Il venti per cento delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1, sono riservate in via prioritaria ai figli, al coniuge o, in alternativa, alla sorella o al fratello, di coloro che siano deceduti a causa degli eventi sismici nella regione Abruzzo dei mese di aprile 2009, secondo le specifiche discipline previste dai rispettivi ordinamenti per l'assunzione diretta dei familiari degli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia deceduti per servizio.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a) e b), si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle riassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
4. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - n. 42 del 28 maggio 2004, i posti non coperti dalle predette graduatorie sono attribuiti agli idonei della graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e approvata con decreto ministeriale n. 1996 del 28 aprile 2008.
7. 010. Bergamini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione, nonché allo svolgimento del vertice G8, e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema della prevenzione incendi, del soccorso e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 1o luglio 2009, di un contingente pari a 600 unità di vigili del fuoco, di cui almeno 100 nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il 20 per cento delle assunzioni straordinarie di cui al comma 1 sono riservate in via prioritaria ai figli, al coniuge o, in alternativa, alla sorella o al fratello, di coloro che siano deceduti a causa degli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, secondo le specifiche discipline previste dai rispettivi ordinamenti per l'assunzione diretta dei familiari degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti per servizio.
3. Per assicurare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e per le assunzioni comunque previste ed autorizzate, per l'anno 2009, nella qualifica di vigile del fuoco, sono effettuate esclusivamente, ed in parti uguali, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservato ai vigili volontari ausiliari, collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, nonché dalla graduatoria dei vincitori di cui al bando di arruolamento per l'anno 2005 per volontari in ferma breve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 42 del 28 maggio 2004. I posti non coperti dalle predette graduatorie sono attribuiti agli idonei della graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 1996.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative e concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
7. 02. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Incremento indennità esterna per i vigili del fuoco). - 1. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 03. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Incremento indennità esterna). - 1. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente a quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle riassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
7. 04. Bergamini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 da destinare all'incremento della misura delle indennità notturna e festiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. 012. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis (Acquisto mezzi, dotazioni logistiche). - 1. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 100 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, prioritariamente rispetto alle riassegnazioni di cui al comma 7 del predetto articolo.
7. 030. Bergamini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 10 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
7. 013. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

ART. 8.
(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono disposti aggiungere le seguenti:, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1.
8. 1. Pisicchio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: requisiti normali aggiungere le seguenti: e con requisiti ridotti.
8. 104. Schirru.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: indennizzo aggiungere le seguenti:, per un periodo corrispondente alla sospensione dell'attività,

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
8. 2. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: commerciale aggiungere le seguenti:, dei lavoratori interinali, dei lavoratori a progetto.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
8. 3. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi il 23 dicembre 2008 nelle province di Parma e di Reggio Emilia.
8. 4. Rainieri.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in transito nell'area con le seguenti: in transito da e per l'area.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. 6. Mantini, Libè.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in transito nell'area con le seguenti: in transito da e per l'area.
8. 5. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
f-bis) la prosecuzione del periodo di tariffa incentivante, per un tempo pari al periodo di fermo di produzione, per gli impianti solari fotovoltaici in esercizio alla data del 6 aprile 2009, nonché indennizzi, nel caso di danni ai componenti dell'impianto fotovoltaico, comprensivo dei moduli fotovoltaici e degli inverter, mediante l'applicazione di una maggiorazione della tariffa incentivante in vigore al 6 aprile 2009;
f-ter) la sospensione della scadenza del 1o gennaio 2010, prevista dal decreto ministeriale 17 febbraio 2007, da cui decorre la decurtazione della tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo tale data, per i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano in corso l'installazione, ovvero l'iter di autorizzazione, di nuovi impianti fotovoltaici;
8. 103. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) la concessione di un contributo mensile, pari alla quota dell'assegno sociale, per il sostegno delle famiglie i cui componenti non possano accedere ad alcuno dei benefici previsti nel presente comma, non godano di altre pensioni e che non dispongano di altri mezzi economici propri, finalizzato a garantire un reddito minimo di sostentamento fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. 8. Mantini, Libè.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) l'esenzione dall'imposta regione sulle attività produttive, per gli anni dal 2009 al 2013, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta del valore della produzione netta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
8. 10. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) la possibilità:
1) fino al 31 dicembre 2009, con riferimento alla data di formazione degli atti eventualmente necessari, per le istituzioni e le pubbliche amministrazioni titolari o destinatarie, con propria determinazione, di riduzione di ogni relativo diritto o tributo, o della totale esenzione, concernenti l'ottenimento o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero per le formalità e gli atti di cessione o concessione in uso, usufrutto o in leasing, e per l'immissione in circolazione, fisica e giuridica, di mezzi di trasporto registrati e non, nuovi o usati, nonché di macchine agricole e macchine operatrici, sia nuove che usate, a favore di persone, fisiche e non, residenti o aventi sede nella provincia de L'Aquila. Lo stesso, ove non già previsto dalle norme vigenti, riguardo a qualunque altra formalità amministrativa o tecnica, tra cui la cessazione dalla circolazione per demolizione, distruzione o esportazione, o la cancellazione di gravami, relativa a tali beni in disponibilità di dette persone e per la duplicazione o il rilascio ad esse o ai loro aventi causa di qualunque documento di circolazione o navigazione, ivi comprese le carte tachigrafiche;
2) per la Regione Abruzzo, partire dal 6 aprile 2009, di ridurre o compensare, per i veicoli di cui al numero 1), la tassa automobilistica e la tassa di circolazione, ovvero di esentarli del tutto, per un massimo di due anni, da dette tasse;
3) compatibilmente con le dotazioni di bilancio, di aumentare fino al raddoppio, per le persone, fisiche e non, residenti o aventi sede nella provincia de L'Aquila, gli ecoincentivi di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per la sostituzione di veicoli andati distrutti o danneggiati irreparabilmente, e indipendentemente dalla data di immatricolazione e dalla classe euro di appartenenza di questi ultimi, nonché in deroga, se consentito a livello comunitario, alla regola degli aiuti de minimis e alle correlate esclusioni.
8. 11. Velo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di non agibilità; i canoni di locazione sospesi sono rimborsati agli enti proprietari, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, usufruiscono di un credito d'imposta, di ammontare equivalente ai canoni sospesi, da utilizzare nell'ambito dell'esercizio fiscale 2010. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2010, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito di imposta. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
*8. 100. Gibiino, Vincenzo Antonio Fontana, Palumbo, Germanà, Di Biagio, Antonino Foti, Ghiglia, Carlucci, Giammanco, Frassinetti, Barani,Granata, Catone, De Luca, Murgia, Garofalo, Tommaso Foti, Palmieri, Mondello, Versace, Vella, Armosino, Berruti, Saltamartini, Mariarosaria Rossi, Bellotti, Catanoso, Beccalossi, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Divella, Nastri, Castiello, Faenzi, Paolo Russo, Pelino, Scandroglio, Iannarilli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di non agibilità; i canoni di locazione sospesi sono rimborsati agli enti proprietari, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, usufruiscono di un credito d'imposta, di ammontare equivalente ai canoni sospesi, da utilizzare nell'ambito dell'esercizio fiscale 2010. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2010, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito di imposta. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
*8. 101. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di non agibilità; i canoni di locazione sospesi sono rimborsati agli enti proprietari, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, usufruiscono di un credito d'imposta, di ammontare equivalente ai canoni sospesi, da utilizzare nell'ambito dell'esercizio fiscale 2010. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2010, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito di imposta. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
*8. 102. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Milo, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nei termini già disposti dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 9 aprile 2009.
8. 12. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti o titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma individuati dall'ordinanza di cui all'articolo 1, sono sospesi per non meno di dodici mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas emesse o da emettere nello stesso periodo. Entro tale termine, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite misure volte alla riduzione di almeno il 50 per cento dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per il periodo 2009-2014, nonché le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato, individua gli strumenti finalizzati alla riduzione dell'imposizione fiscale sulle misure adottate a favore dei soggetti di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
8. 14. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all'articolo 1 non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione salariale sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto successivamente al sisma del 6 aprile 2009 sono corrisposti, per il periodo di sospensione o riduzione dell'orario, un'indennità non inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa per i consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
8. 13. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: delle famiglie residenti fino a: relative all'anno 2009 con le seguenti: e di lavoro delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, e per un ammontare massimo di 20.000.000 di euro, a valere, per quanto riguarda 12.000.000 di euro, sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, e, per quanto riguarda 8.000.000 di euro, sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
8. 20. Castellani, De Angelis.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: anche integrati aggiungere le seguenti:, d'intesa con il sindaco del comune interessato.
8. 21. De Micheli.

Dopo il comma 2, aggiungere:
2-bis. Per le attività di sistemazione e manutenzione agraria e forestale del territorio e degli ambienti rurali, di ingegneria naturalistica, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e di mantenimento dell'assetto idrogeologico, di promozione della tutela delle vocazioni produttive del territorio, compresi i servizi tecnici attinenti, le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni con gli imprenditori agricoli singoli ed associati ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. 22. Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti residenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 che svolgono, alla data del 6 aprile 2009, la propria attività lavorativa fuori dal territorio regionale hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, con particolare riguardo per coloro che, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assistono familiari disabili.
8. 23. Castellani, De Angelis.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Equiparazione delle vittime del terremoto alle vittime del lavoro). - 1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.
3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del citato testo unico.
4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi, calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. 01.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Capo II
MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

ART. 9.
(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni).

Al comma 8, dopo le parole: sentito l'ISPRA, aggiungere le seguenti: e la provincia di L'Aquila.
9. 1. Libè, Mantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza e di non frapporre ostacoli ad eventuali indagini in corso, le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici sono comunicate dall'ISPRA, quale soggetto tenuto al coordinamento, alla Procura della repubblica presso il tribunale de L'Aquila.
9. 2. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 9-bis.
(Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche).

Sopprimere il comma 6.
9-bis. 4. Mariani.

Al comma 6, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il Programma è predisposto fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole da: utilizzazione dei risparmi derivanti fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante utilizzo di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 3-quater, articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9-bis. 2. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: individuato fino alla fine del terzo periodo con le seguenti:, proposti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. Le designazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
9-bis. 100. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Borghesi.

Al comma 6, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di elevata qualificazione fino a: qualificazione tecnico-scientifica con le seguenti: particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato.
9-bis. 3. Scilipoti, Di Stanislao, Piffari, Borghesi.

Capo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE TERREMOTATE

ART. 10.
(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Con decreto fino a: può essere stabilita con le seguenti: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita.
10. 1. Ginoble.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: può essere stabilita con le seguenti: è stabilita.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. La dotazione della sezione del Fondo di cui al comma 1 è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011;
all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 408,5 milioni di euro con le seguenti: 438,5 milioni di euro.
10. 2. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: comprese quelle commerciali aggiungere la seguente:, artigianali.
10. 101. Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Al fine di agevolare i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza od operanti in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, è istituita, per un periodo di sette anni, una zona franca. Alle imprese e ai lavoratori operanti nella zona franca sono concessi i seguenti benefici ad agevolazioni fiscali e previdenziali:
a) riduzione del 60 per cento delle imposte sui redditi da impresa;
b) riduzione del 50 per cento degli oneri previdenziali con copertura figurativa;
c) riduzione del 50 per cento di tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
d) riduzione, fino a 20.000 euro, dalla base imponibile IRAP per ogni lavoratore a tempo indeterminato;
e) sospensione della maggiorazione dell'aliquota Irpef regionale ed Irap derivanti dall'extra deficit sanitario;
f) sospensione delle addizionali comunali all'Irpef.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 10 per cento;
b) dalla riduzione del 10 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione del 10 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione del 10 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
10. 3. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti:, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle esenzioni fiscali per le zone franche urbane di cui alla citata legge n. 296 del 2006, con riferimento ai territori comunali individuati ai sensi del primo periodo del presente comma.
*10. 4. Mariani, Fluvi.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti:, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle esenzioni fiscali per le zone franche urbane di cui alla citata legge n. 296 del 2006, con riferimento ai territori comunali individuati ai sensi del primo periodo del presente comma.
*10. 5. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti:, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle esenzioni fiscali per le zone franche urbane di cui alla citata legge n. 296 del 2006, con riferimento ai territori comunali individuati ai sensi del primo periodo del presente comma.
*10. 104. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Milo, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 395 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
10. 6. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 45 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012;

Conseguentemente:
al comma 1
-ter, alinea, dopo le parole 1-bis, aggiungere: e a valere sulle medesime risorse.
all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 2.300 milioni e non superiore a 4.300 milioni.
10. 7.Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 45 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
10. 8. Mantini, Libè.

Al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole da:, che costituisce tetto di spesa fino alla fine del comma con le seguenti: annui, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto, e sulle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 18.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
10. 103. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1-ter, alinea, sostituire le parole:, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, con la seguente: anche.

Conseguentemente, al comma 1-quater, sostituire le parole: nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: nella provincia di L'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
10. 11. Mantini, Libè.

Al comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: alternativa alle disposizioni con le seguenti: assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1-quinques relativa alle misure.
10. 9. Pisicchio.

Al comma 1-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché delle spese inerenti l'eventuale trasferimento temporaneo dell'impresa nello stesso comune o, eccezionalmente, nei comuni limitrofi, nei casi di oggettiva e dimostrata difficoltà nel reperimento di idonea localizzazione nel comune di origine.
10. 102. Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1-quater sostituire le parole: nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: nella provincia di L'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1.

Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 1:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
10. 10. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-sexies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 117 è aggiunto il seguente:
«117-bis. In favore dei soggetti che esercitano attività nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dai commi da 96 a 117, per il periodo d'imposta in corso alla data del 6 aprile 2009 e per i due periodi d'imposta successivi:
a) l'ammontare dei ricavi previsto dalla lettera a), numero 1), del comma 96 è elevato a 50.000;
b) non è richiesto il possesso dei requisiti indicati nei numeri 2) e 3) della lettera a) e nella lettera b) del comma 96;
c) l'aliquota dell'imposta sostitutiva indicata nel comma 105 è ridotta al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1:
alinea, sostituire le parole: e dall'articolo 11, comma 1, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro con le seguenti: dall'articolo 10, comma 1-sexies e dall'articolo 11, comma 1, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 549,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 341,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 478,7 milioni di euro;
lettera a), sostituire le parole: a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro con le seguenti: a 160 milioni di euro per l'anno 2010 e 210 milioni di euro;
lettera d), sostituire le parole: 468,7 milioni con le seguenti: 478,7 milioni.
10. 12. Mantini, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Provincia de L'Aquila può ridurre ulteriormente, o sopprimere del tutto, l'imposta provinciale di trascrizione di cinquanta euro stabilita con le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Sono inoltre esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche ivi previste, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico. Tali disposizioni, inoltre, a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscrizione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione.
10. 13. Velo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Provincia de L'Aquila può ridurre ulteriormente, o sopprimere del tutto, l'imposta provinciale di trascrizione di cinquanta euro stabilita con le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Sono altresì esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche ivi previste, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico.
10. 14. Velo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:, nei settori dei componenti fino a: dell'edilizia sostenibile.
10. 15. Libè, Mantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per gli anni dal 2009 al 2013 non sono soggette all'imposta sul reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le iniziative imprenditoriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, i cui impianti produttivi sono insediati nei medesimi territori. L'esenzione di cui al presente comma ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti che garantiscano altresì un incremento occupazionale. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.
3-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3-quater. Decorso il periodo agevolativo previsto dal comma 3-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, il Governo individua, d'intesa con la regione Abruzzo e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, ulteriori modalità agevolative, idonee a riequilibrare il differenziale tra le aree indicate al comma 3-bis e la media nazionale e consistenti nell'individuazione, in favore dei soggetti agevolati, di un'area del reddito d'impresa esente da imposta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
10. 18. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di reindustrializzazione e risanamento ambientale, i siti di Bussi sul Tirino, Pile e Avezzano, sono individuati quali «siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale» ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; gli interventi di cui al presente comma sono realizzati a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
3-ter. Per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale «Fiumi Saline e Alento», da attivare ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vengono utilizzate le risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
3-quater. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi 3-bis e 3-ter è autorizzata la spesa di 229 milioni di euro, comprensiva di 10 milioni di euro di assistenza tecnica assegnata al Ministero dello sviluppo economico, così ripartita: 15 milioni di euro per l'anno 2010, 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012, di 35 milioni di euro per l'anno 2013, di 25 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse, al netto dell'assistenza tecnica, sono attribuite nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Ministero dello sviluppo economico per gli interventi di reindustrializzazione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto attiene agli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
10. 17. Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Anche al fine di consentire la promozione ed il sostegno di programmi di microcredito finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, è autorizzata in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010, la spesa di 2 milioni di euro annui da destinare al suo funzionamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 100. Nucara.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'articolo 13, comma 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, è consentita, per la sola Regione Abruzzo, la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1o gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al piano di sviluppo rurale 2007-2013.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
10. 22. Mantini, Libè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-ter. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi è prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
10. 23. Mantini, Libè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-ter. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi viene prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
10. 20. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Promozione dei valori agro-silvo-pastorali dell'Abruzzo). - Al fine di valorizzare il territorio colpito dagli eventi sismici dell'aprile 2009 e promuovere la diffusione dei valori tradizionali agro-silvo-pastorali dell'Abruzzo, nonché salvaguardarne il patrimonio materiale e immateriale, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio tradizionale agro-silvo-pastorale e delle diverse tradizioni alimentari caratterizzanti il sito iscritto»;
b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «d'intesa con» sono aggiunte le seguenti: «il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con»;
c) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designano».
10. 01. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Capo IV
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ART. 11.
(Interventi per la prevenzione del rischio sismico).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico). - 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare, in termini di somma urgenza, un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, sono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, stabiliti i criteri di priorità degli interventi, nonché stabilita la ripartizione delle risorse di cui al comma 4.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi parte delle risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente.
4. Alla realizzazione dei predetti interventi concorrono, altresì, per un ammontare pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo, mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

5. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
6. I decreti di cui al comma 4 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
7. L'ammontare delle risorse di cui al comma 4 è ridotto di un importo equivalente alle maggiori entrate per i medesimi anni accertate ai sensi dell'articolo 14, comma 4.
8. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni di euro per l'anno 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015, e di 44 milioni di euro l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
10. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
11. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 8, 9, 10 e 11.
13. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
14. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.
11. 1. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico). - 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione o ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, sono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.
3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.
11. Per le finalità di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
12. Al fine di limitare i fenomeni di instabilità dei versanti e di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo e di soddisfare le necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi nonché della messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni, è previsto uno stanziamento in favore della medesima Regione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 408,5 milioni con le seguenti: 508,5 milioni.
11. 2. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico). - 1. Per la realizzazione degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, con priorità per le aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto, è concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta nel limite di euro 44 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni di euro per l'anno 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015, e di 44 milioni di euro l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data dell'ultimo dei provvedimenti di cui al presente comma, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1, 3, 4 e 5.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
4. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
5. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 3. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi antisismici sul patrimonio edilizio realizzate ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
11. 6. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare, in accordo con le regioni interessate e secondo criteri e modalità definiti d'intesa con la Conferenza Unificata, un programma di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di edifici pubblici e di infrastrutture strategiche ai fini della protezione civile e rilevanti in relazione alte conseguenze di un loro eventuale collasso, da completare entro un anno dall'approvazione della presente legge.
1-ter. Le verifiche interessano prioritariamente gli edifici e le infrastrutture strategiche e rilevanti ubicate nelle zone ad alta e media sismicità, a cominciare da quelle dell'Appennino centrale contigue a quelle colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, e sono svolte in collaborazione con gli enti locali e con gli enti pubblici proprietari degli edifici o delle infrastrutture interessate. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, da prelevare nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1.
1-quater. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 1-bis il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, predispone annualmente un piano degli interventi prioritari per la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture strategiche e rilevanti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Gli enti interessati realizzano le predette opere partecipando anche con proprie risorse, nei limiti che sono stabiliti in occasione dell'approvazione del piano.
11. 9. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di limitare i fenomeni di instabilità dei versanti e di dissesto idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo e di soddisfare le necessità di consolidamento degli abitati soggetti a fenomeni franosi e erosivi, nonché della messa in sicurezza delle infrastrutture a rete minacciate dai medesimi fenomeni, è previsto uno stanziamento in favore della medesima Regione di 100 milioni di euro. Alla copertura finanziaria di detti interventi si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, primo periodo:
sostituire le parole:
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo;
sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
11. 8. Mantini, Libè.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a finanziare un'agevolazione fiscale, disposta con il meccanismo del credito d'imposta, per le spese di adeguamento sismico sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati criteri e modalità di attribuzione del credito d'imposta, che non può comunque essere inferiore al 30 per cento delle spese sostenute.
11. 10. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Adeguamento e miglioramento antisismico di edifici privati). - 1. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
3. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.
11. 01. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Ampliamento della pianta organica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'organico dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è costituito dal personale di ricerca e dal personale tecnico-amministrativo, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla predetta data, nei limiti della dotazione organica deliberata a tal fine dal Consiglio direttivo dell'Istituto stesso nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2.
2. A decorrere dalla medesima data, le spese fisse e obbligatorie del personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto non possono eccedere l'80 per cento dei fondi di finanziamenti ordinari statali. In caso di superamento del predetto limite, l'Istituto può procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.
11. 0100. Madia, Damiano, Di Biagio, Angeli, Bellanova, Berardi, Berretta, Calabria, Gatti, Giachetti, Miglioli, Recchia, Tocci.

Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA

ART. 12.
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 530 milioni.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 3, lettera b), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 70 milioni.
12. 50. Castellani, De Angelis.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e delle finanze fino a: del presente decreto con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
12. 1. Marchignoli.

Al comma 1, lettera l), numero 4), sostituire le parola: 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici con le seguenti: 20.000, di videoterminali fino ad un massimo del dieci.

Conseguentemente, al medesimo numero 4), sostituire la parola: 7.500 con la seguente: 10.000.
12. 5. Marchignoli.

Al comma 1, lettera l), numero 4), sostituire le parola: 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici con le seguenti: 10.000, di videoterminali fino ad un massimo del venti.

Conseguentemente, al medesimo numero 4), sostituire la parola: 7.500 con la seguente: 5.000.
12. 6. Marchignoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
12. 10. Mantini, Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
12. 11. Marchignoli.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: giochi di sorte legati al consumo, aggiungere le seguenti: in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2005, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2005, n. 283.
12. 12. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nelle more della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disposizione recata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, come sostituita dal comma 9 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004. n. 112, si interpreta nel senso che non si considerano concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempre che l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.
1-ter. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni a premio, escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi della lettera b) dell'articolo 6, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino all'eventuale revisione organica della disciplina regolamentare in materia, per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'emittente, prima di ciascuna manifestazione, un apposito regolamento, nell'ambito del quale devono essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione. Il predetto regolamento contiene altresì l'indicazione delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente e completo delle eventuali successive modificazioni, è conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione, dandone comunicazione in occasione degli inviti a partecipare.
12. 13. Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Disposizioni a favore del volontariato) - 1. Per l'anno 2009, in alternativa all'applicazione della procedura prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai datori di lavoro, previa comunicazione degli stessi al Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari all'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 9 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. 02. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Caparini.

ART. 13.
(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: coperti da brevetto aggiungere le seguenti: in Italia o all'estero.
13. 102. Barani, Palumbo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 30 settembre 2008 aggiungere le seguenti:. La riduzione non si applica altresì ai prezzi dei contratti di fornitura di medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né ai prezzi delle offerte di procedure di gara in corso e non ancora aggiudicate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. 101. Barani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per i medicinali di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono fissate per le aziende farmaceutiche al 66,65 per cento, per i grossisti e i farmacisti al 33,35 per cento, da ripartirsi secondo le regole di mercato, fermo restando la quota minima del farmacista al 26,7 per cento. Per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra aziende, farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura di farmaci di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il mancato rispetto delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico previste dall'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e di quelle previste dal presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari al 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, di importo pari al 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.
13. 105. Laura Molteni, Barani, Rondini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: coperti da brevetto aggiungere le seguenti: in Italia o all'estero.
13. 103. Barani, Palumbo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, sulla base di apposito accordo bilaterale con i competenti organi dello Stato, destinando le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 conseguite nei rispettivi territori.
13. 4. Froner.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la copertura degli oneri derivanti per le regioni soggette ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, dalla sottoscrizione dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*13. 100. Laboccetta.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, per la copertura degli oneri derivanti per le Regioni soggette ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, dalla sottoscrizione dell'Accordo per l'erogazione delle prestazioni termali, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*13. 104. Cenni, Ceccuzzi.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, per la copertura degli oneri derivanti per le Regioni soggette ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, dalla sottoscrizione dell'Accordo per l'erogazione delle prestazioni termali, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*13. 106. Libè.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia di L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, destinate agli interventi, di cui alla delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla Regione Abruzzo con nota del 22 febbraio 2008, localizzati nella provincia di L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008. I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con delibera dei Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002.
**13. 6. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia di L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, destinate agli interventi, di cui alla delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla Regione Abruzzo con nota del 22 febbraio 2008, localizzati nella provincia di L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008. I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con delibera dei Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002.
**13. 14. Mantini, Libè.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di potenziare la rete oncologica territoriale della ASL, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
13. 7. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila). - 1. È costituito, presso l'Azienda sanitaria locale di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di euro per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila.
2. Le risorse vengono rese disponibili:
a) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, utilizzando parte delle risorse oggetto di ricognizione effettuata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, così come risultanti dalla Tabella di cui all'Allegato «A» del provvedimento in oggetto ed in deroga alle normative ed agli accordi tra Stato e Regioni, circa la ripartizione dei fondi statali di cui all'articolo 20 della legge 67 del 1988;
b) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, che dispone lo storno a favore del fondo del prelievo fiscale operato sui trattamenti economici dei medici residenti della regione Abruzzo, a favore dell'ONAOSI per il quinquennio 2010-2014;
c) con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che dispone il prelievo di una quota del 50 per cento degli interessi maturati sul patrimonio liquido investito dell'ONAOSI, nel corso dell'esercizio di bilancio 2010.

3. Restano impregiudicati i diritti di assistenza da parte dell'ONAOSI per i soggetti di cui al comma 1, lettera b).
4. I decreti di cui alle lettere a), b) e c), sono emanati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'Azienda sanitaria locale di L'Aquila compie, entro i successivi quindici giorni, gli atti necessari all'inserimento del fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio di esercizio
6. L'utilizzo del fondo non è computato ai fini del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo.
13. 01. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del presidio ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila). - 1. È costituito, presso l'Azienda sanitaria locale di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di euro per l'anno 2009 per il consolidamento e il ripristino della funzionalità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
13. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Trasferimento dell'ospedale a struttura modulare a L'Aquila). - 1. È autorizzata la spesa, valutata nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di trasferire nel comune de L'Aquila, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ospedale a struttura modulare predisposto nel comune de La Maddalena, località Moneta, in occasione del vertice G8 previsto dall'8 al 10 luglio 2009.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
13. 04. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Trasferimento dell'ospedale a struttura modulare a L'Aquila). - 1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, al fine di trasferire nel comune de L'Aquila, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ospedale a struttura modulare predisposto nel comune de La Maddalena, località Moneta, in occasione del vertice G8 previsto dall'8 al 10 luglio 2009.
13. 03. Livia Turco, D'Incecco, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 14.
(Ulteriori disposizioni finanziarie).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il CIPE assegna agli stessi interventi aggiungere le seguenti:, a titolo di anticipazione,
14. 100. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Milo, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 2.000 milioni e non superiore con la seguente: pari
14. 3. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
all'articolo 17, sopprimere il comma 3.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 311, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 2. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
all'articolo 17:
sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie per la realizzazione ed il completamento degli interventi originariamente previsti per lo svolgimento del vertice del G8 alla Maddalena, ed in particolare per:
a) la realizzazione delle strade statali Olbia-Arzachena, Sassari-Olbia ed Olbia-San Teodoro;
b) gli interventi sulla portualità turistica;
c) il riassetto del collettore fognario costiero.

Tali interventi sono a totale carico di fondi statali.
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il 30 giugno 2009 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle opere previste nell'ambito del programma varato per la realizzazione del vertice del G8 alla Maddalena realizzate e su quelle da completare, nonché sui fondi impiegati, le risorse ed i tempi necessari per il loro completamento.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 15. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: Fatta salva la puntuale verifica fino alla fine del comma.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6.5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 1. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1o marzo 2009 con le seguenti: sui lavori contabilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte stilla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
14. 16. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Interventi sui beni culturali e immobili di con vincolo storico architettonico). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, sentiti i comuni interessati, predispone un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è stanziato 1 miliardo di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
5. Una quota non inferiore a 500 milioni di euro è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari all'importo occorrente per la ricostruzione o la riparazione di immobili di proprietà di privati con vincolo storico architettonico ubicati nei centri storici, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Il contributo è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per le riparazioni o la ricostruzione.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità.
14. 20. Mantini, Libè.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 408,5 milioni con le seguenti: 438,5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Prosecuzione degli interventi conseguenti al sisma del 1997). - 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dai sisma del 1997 è autorizzata l'assegnazione alle due Regioni di una quota pari a 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, relative al Fondo infrastrutture. L'impiego delle predette somme da parte delle regioni Umbria e Marche, sia in termini di competenza che di cassa, è consentito entro il termine dei 31 dicembre 2009.
14. 4. Vannucci, Bocci.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di assicurare il rispetto del principio di solidarietà nazionale e fermo restando che l'attuale consistenza del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e del Fondo infrastrutture è attribuibile per 1'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e per il rimanente 15 per cento alle regioni del Centro-Nord, l'ammontare complessivo delle riduzioni relative al Fondo per le aree sottoutilizzate destinato agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al presente decreto è imputato dal CIPE per il 50 per cento a ciascuna delle due macroaree geografiche, fino a concorrenza della quota complessiva spettante al Centro-Nord.
14. 101. Boccia.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di garantire maggiori risorse per gli interventi di ricostruzione e per le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi una quota aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14. 5. Mantini, Libè.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è istituita per l'anno 2009 un'imposta patrimoniale di solidarietà. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, per un valore complessivo superiore ad un milione di euro. L'imposta si applica sul complesso dei beni posseduti in misura pari al 7 per mille. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione e riscossione dell'imposta.
14. 102. Boccia, Andrea Orlando, Lolli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le maggiori entrate accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri derivanti dalle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali disposte dagli articoli dal 18-bis al 18-septies affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto, alla restituzione del fiscal drag, e alla diminuzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione.

Conseguentemente dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:
Art. 18-bis. - (Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero). - 1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione di detti contribuenti ad esclusione dei casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6. Nei successivi trenta giorni l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte maggiorate dagli interessi maturati anche mediante l'invio da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa. di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009 a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo anche con riferimento al mancato versamento di singole rate la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1 comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011 per una somma pari ad 5 milioni di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008 n. 203.

Art. 18-ter. - (Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori). - 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600 dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.
3. All'articolo 8-bis dei regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) aggiungere il seguente comma:
4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto perla presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché in relazione al medesimo periodo l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto stono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate al netto delle relative note di variazione con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione esclusivamente in via telematica degli stessi;
2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 471».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 211 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1.5.8.12 e 13, le parole «12.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»:
b) alla fine del comma 10 aggiungere: «Ciascuna girata deve recate a pena di nullità il codice fiscale del girante.

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 sono soppressi.

Art. 18-quater. - (Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione). - 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133 sono soppressi.
3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono soppressi.
4. I commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2. sono soppressi.

Art. 18-quinquies. - (Distretti produttivi). - 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1 comma 68, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 2, agosto 1988. n. 400, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le regioni interessate sono disciplinate per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali nel rispetto della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e successive modificazioni:
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali. secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi proprio».

Art. 18-sexies. - (Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali). - 1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

Art. 18-septies. - (Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;
b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;
c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:
alla categoria catastale;
agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;
agli immobili strumentali di società di capitali;
all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;
al livello ed alla composizione sul reddito, nonché alla ricchezza ed alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;
d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o tale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;
e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;
f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

2. Il decreto legislativo viene adottato dal Governo, nel rispetto dell'articolo 44 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
14. 8. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede altresì mediante utilizzo di un Fondo di solidarietà, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alimentato mediante i risparmi di spesa derivanti:
a) dalla rideterminazione, per l'anno 2009, delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale in modo tale che il loro ammontare massimo determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulti ridotto del 25 per cento,
b) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento delle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo dovuti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni;
c) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) dalla riduzione, per l'anno 2009, del 25 per cento del compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate e il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche in conformità dello statuto ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

5.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entra 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5.1 al citato Fondo di solidarietà.
14. 9. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dall'articolo 36-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009»;
b) nel secondo periodo, dopo la parola «facoltà» sono aggiunte le seguenti: «anche successivamente al 30 settembre 2009» e dopo la parola «attualizzando» sono aggiunte le seguenti «al tasso di interesse legale vigente». Nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18/11/2002, relativo alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari in taluni comuni della provincia di Catania, integrato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 2, comma 117, nel primo comma dell'articolo 1 le parole «sede operativa» sono sostituite dalle seguenti: «loro attività lavorativa, produttiva o di funzione, anche in rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione»
14. 105. Catanoso.

Al comma 5-bis, terzo periodo, sopprimere le parole:, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.
14. 10. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 5-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: All'attuazione delle linee di indirizzo strategico si provvede mediante i piani di recupero di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero i piani di risanamento delle parti comuni degli edifici con le modalità dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. La proposta di piano è adottata con deliberazione della Giunta unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della leggo 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo la deliberazione della Giunta comunale, con la quale vengono decise le opposizioni.
14. 11. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-bis.1. Al fine di favorire il rientro di coloro che alla data del 6 aprile 2009 erano domiciliati, in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato, presso un immobile danneggiato dagli eventi sismici sito nel centro storico dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai proprietari dei predetti immobili sono garantiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Per gli immobili siti al di fuori del centro storico, il contributo è corrisposto nella misura del 70 per cento delle spese sostenute.
5-bis.2. Il periodo intercorrente tra il 6 aprile e la completa riparazione o ricostruzione dell'immobile non si computa ai fini della decorrenza del contratto di locazione e per lo stesso periodo è sospesa la corresponsione del canone da parte del locatario. I contratti di locazione in scadenza nell'anno 2009 sono automaticamente rinnovati, alle stesse condizioni, per un periodo analogo a quello del contratto in essere, salvo rinuncia del locatario.
14. 12. Mantini, Libè.

Al comma 5-quater, primo periodo, sostituire le parole da: presidente della Regione Abruzzo fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri predispone una relazione semestrale che trasmette al Parlamento.
14. 14. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - 1. In favore dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 è introdotto, per il periodo d'imposta 2009, un contributo di solidarietà sul reddito imponibile, di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è determinato applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) per la quota di reddito compresa tra 75.000 euro e 100.000 euro, aliquota dell'1 per cento;
b) per la quota di reddito eccedente l'importo di 100.000 euro, aliquota del 2 per cento.

2. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1. La scadenza del termine per il versamento del contributo di solidarietà non dovrà essere fissata in data non successiva al 30 novembre 2009.
14. 01. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Cinque per mille) - 1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
f) sostegno ai comuni dell'Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 6 aprile 2009.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
14. 03. Mantini, Libè.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.
(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica).

Al comma 1, sostituire le parole: In relazione all'applicazione con le seguenti: Ferma restando l'applicazione.
15. 4. Mantini.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai comuni di cui all'articolo 1, alle province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione.
15. 5. Mantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alle associazioni di volontariato inserite nei registri di cui all'articolo 2 del citato decreto.
15. 6. Pisicchio.

Al comma 3, dopo le parole: n 225, aggiungere le seguenti: a seguito di calamita naturali o catastrofi.
15. 7. Pisicchio.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
3-bis
. Il commissario delegato assicura altresì il monitoraggio e l'informazione al pubblico volte a promuovere la conoscenza circa la gestione delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la ricostruzione, secondo criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa, anche disponendo a tal fine le opportune intese con le forze dell'ordine.
15. 8. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 16.
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo).

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della costituzione di tali elenchi, il decreto di cui al presente comma stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la scelta dei soggetti non a rischio di inquinamento mafioso.
16. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74 con le seguenti: di cui al citato articolo 74.
16. 3. Pisicchio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1, i committenti, sia pubblici che privati comprese le persone fisiche, dovranno verificare il possesso da parte delle imprese esecutrici della regolarità contributiva attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima dell'inizio dei lavori.
6-ter. Al termine degli stessi dovranno richiedere alle imprese il DURC comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d'opera relativa al contratto affidato. Tale congruità sarà calcolata sulla base degli indici di cui all'avviso comune siglato dalle parti sociali nazionali dell'edilizia in data 17 maggio 2007 e agli eventuali successivi accordi in materia.
6-quater. L'irregolarità del DURC comprensivo della verifica di congruità della manodopera al termine dei lavori comporterà la sospensione di ogni agevolazione prevista dalla presente legge.
16. 100. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Damiano, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 6. aggiungere il seguente:
6-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma 1, con la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare la correttezza delle gare e degli affidamenti di lavori e le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare il rispetto della legalità e ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque della malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei servizi, subappalti, al ciclo del cemento, alle cave estrattive, alla fornitura dei materiali, allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e la massima sicurezza sia in termini di legalità degli edifici realizzati, Gli atti dell'Osservatorio sono trasmessi con urgenza al Commissario delegato che provvede agli eventuali adempimenti o controdeduce, con motivazione espressa, senza ritardo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» dalle seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
16. 5. Mantini, Libè.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. È istituito l'Osservatorio sulla legalità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cui composizione è stabilita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 comma 1, con la regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila e i comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'osservatorio, i cui componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, ha lo scopo di monitorare le imprese che operano nella fase della ricostruzione con l'intento di evitare ogni genere di infiltrazione mafiosa o comunque della malavita organizzata in tutte le fasi del processo, dal settore degli appalti e dei subappalti, al ciclo del cemento, alle cave estrattive, alla fornitura dei materiali, allo smaltimento degli inerti e dei rifiuti speciali e di quant'altro sia collegato alla ricostruzione dei comuni colpiti, per garantire che ogni attività sia svolta nel rispetto delle norme antisismiche e degli equilibri idrogeologici, e della massima sicurezza sia in termini di legalità che di staticità degli edifici realizzati.
16. 4. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Rendiconto della gestione). 1. Il Commissario delegato trasmette alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, entro il trimestre successivo a quello di ciascun esercizio finanziario, il conto della gestione delle somme assegnate per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente decreto-legge, e, al termine degli interventi, quello finale. Il conto comprende anche la gestione di somme ed interventi effettuati da soggetti, anche privati, incaricati dal Commissario.
16. 01. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Controllo sulla gestione finanziaria dei fondi). 1. Per il controllo sulla gestione finanziaria dei fondi posti a disposizione del Commissario delegato, è istituito un collegio formato da tre magistrati della Corte dei conti, estratti a sorte tra quelli che esercitano le funzioni di controllo. Il predetto collegio, istituito per due anni presso la sede della Corte dei conti di L'Aquila, verifica, a campione, la legittimità dei procedimenti e degli atti per l'esecuzione delle attività e degli interventi e valuta i risultati della gestione. Il collegio presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'esito delle attività di controllo svolte.
2. Ai fini del comma 1, la Corte dei conti è altresì autorizzata ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, per la durata necessaria allo svolgimento del controllo di cui al comma 1, tre laureati in scienze economico-aziendalistiche e cinque laureati in ingegneria o in scienze affini, che possono partecipare ai lavori del collegio come esperti, senza diritto di voto. A tal fine è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.
16. 02. Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Controllo sulla gestione finanziaria dei fondi). 1. Per il controllo sulla gestione finanziaria dei fondi posti a disposizione del Commissario delegato, è istituito un collegio formato da tre magistrati della Corte dei conti, estratti a sorte tra quelli che esercitano le funzioni di controllo. Il predetto collegio, istituito per due anni presso la sede della Corte dei conti di L'Aquila, verifica, a campione, la legittimità dei procedimenti e degli atti per l'esecuzione delle attività e degli interventi e valuta i risultati della gestione. Il collegio presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'esito delle attività di controllo svolte.
16. 03. Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, il Commissario delegato, di concerto con le autorità competenti, definisce procedure operative e di coordinamento finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. Ciascuna stazione appaltante provvede a comunicare senza ritardo la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché i dati relativi al personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissariati.
16. 04. Di Stanislao, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

ART. 17.
(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La città e l'isola de La Maddalena, e la Sardegna per le esigenze logistiche e di organizzazione, sono confermate sede del vertice mondiale dell'ambiente, da tenersi entro la conclusione della presidenza italiana del G8. A tal fine sono stanziate risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 1. Fadda, Calvisi, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata riguardante le opere realizzate, avviate e non ultimate, di quelle programmate o da programmare per l'organizzazione del vertice G8 a La Maddalena, con indicazione delle somme a tal fine spese ed impegnate. La medesima relazione reca altresì una indicazione delle spese previste per lo svolgimento del G8 nella città di L'Aquila.
17. 2. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 2, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 3. Marrocu, Calvisi, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalla regione Sardegna e dagli enti locali con le seguenti: dallo Stato.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione di cui a comma 2, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 4. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono, comunque, fatte salve le risorse relative agli interventi funzionalmente legati allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento alla realizzazione della SS 597/199 Sassari-Olbia, della SS 125/133 Olbia-Arzachena, della SS 125/133 Olbia-San Teodoro, al riassetto funzionale del collettore fognario costiero, agli interventi sulla portualità turistica, ai diversi usi degli specchi d'acqua da Cala Gavetta a Punta Chiara e alla sistemazione urbana del corrispondente lungomare, nonché al potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile del sistema di accumulo e distribuzione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 3, secondo periodo, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 7. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere da realizzare nel nord della Sardegna per le opere collaterali allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento alla realizzazione della nuova SS 597/199 Sassari-Olbia, della SS 125/133 Olbia-Arzachena, della realizzazione dello svincolo di Rio Padrongianus sulla SS 125/133 Olbia-San Teodoro, dell'allungamento della pista dell'aeroporto Costa Smeralda, dello spostamento della stazione ferroviaria di Olbia, della realizzazione del Molo di Levante a Porto Torres.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 5. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono, comunque, fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere da realizzare nell'isola di La Maddalena funzionalmente legate allo svolgimento del vertice del G8, con particolare riferimento al riassetto funzionale del collettore fognario costiero, agli interventi sulla portualità turistica, ai diversi usi degli specchi d'acqua da Cala Gavetta a Punta Chiara e della sistemazione urbana del corrispondente lungomare, nonché del potenziamento delle adduzioni di acqua grezza e potabile del sistema di accumulo e distribuzione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 6. Parisi, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Schirru.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, con le seguenti:, ivi compresi i contratti per lavori, servizi e forniture in subappalto, sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, entro un limite massimo del 20 per cento,

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, secondo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 8. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dal 1o marzo 2009 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, terzo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 9. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dal 1o marzo 2009. con le seguenti: dalla data di comunicazione alle imprese appaltatrici di modifica dello svolgimento del G8 nella regione Abruzzo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, terzo periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 12. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 1o marzo 2009 con le seguenti: 1o maggio 2009, fatti salvi i diritti acquisiti in relazione ad attività realmente effettuate.
17. 11. Testoni.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 1o marzo 2009 con le seguenti: 1o maggio 2009.
* 17. 13. Pili, Murgia, Nizzi, Vella, Porcu, Testoni.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 1o marzo 2009 con le seguenti: 1o maggio 2009.
*17. 100. Mariani, Realacci, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4 bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 3, quinto periodo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 14. Melis, Calvisi, Fadda, Marrocu, Parisi, Pes, Schirru.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per il ristoro delle spese documentate sostenute dagli operatori economici in vista del vertice del G8 a La Maddalena e per il rimborso del previsto mancato guadagno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo speciale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni di euro. Il Ministro con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone le modalità attuative per l'utilizzo di tali finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 10 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
17. 15. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo speciale con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro, per il ristoro delle spese documentate sostenute dagli operatori economici in vista del vertice del G8 a La Maddalena. Il Ministro con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ,dispone le modalità attuative per l'utilizzo di tali finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 10 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
17. 16. Palomba, Piffari, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi, aggiungere le seguenti: relativi a risorse non impegnate dalla regione Sardegna alla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le risorse necessarie alla copertura dell'intero costo delle opere programmate nella regione Sardegna.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 4, valuti nel limite massimo di spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
17. 18. Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Al comma 4, sostituire le parole da: e i relativi importi fino alla fine del comma, con le seguenti: distinguendo quelli ottenuti dalla diversa forma di esecuzione dei lavori da quelli ottenuti per le differenti modalità di organizzazione logistica e di sicurezza. I relativi importi sono riassegnati alla Regione Autonoma della Sardegna ove i risparmi si ricavino da opere e attività per la cui esecuzione è stata assicurata copertura da stanziamenti di fondi regionali, del CIPE e del Fondo aree sottoutilizzate già assegnati alla medesima regione e la cui finalità sia stata modificata dalla legge o da norme attuative della legge, da ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri o del Commissario delegato adottate sulla base del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, da delibere della Giunta regionale sarda. Sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma le ulteriori risorse derivanti dai risparmi accertati di cui al presente articolo, non assegnati alla Regione Autonoma della Sardegna.
17. 17. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli impegni assunti nei servizi alberghieri, turistici e di affitto che hanno bloccato l'attività delle imprese in quanto prenotati per il G8 potranno essere rimborsati fino al 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126.
17. 19. Pes, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Schirru.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 2-bis, limitatamente alle rate di giugno, luglio e agosto, si intendono regolarmente eseguiti se effettuati entro il 16 settembre 2009. Conseguentemente i versamenti relativi alle rate di giugno, o ed agosto 2009 possono essere effettuati anche in un'unica soluzione entro il predetto termine del 16 settembre 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo. In tal caso non si applicano le sanzioni e gli interessi di cui al comma 4».
17. 0100. Vannucci, Sereni