XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 25 giugno 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 giugno 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Antonione, Balocchi, Barbi, Barbieri, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fitto, Fontana Gregorio, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Angela Napoli, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Antonione, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fitto, Fontana Gregorio, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Angela Napoli, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 giugno 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BARBIERI: «Modifiche alle norme in materia di ineleggibilità e abrogazione di disposizioni relative alla sospensione da cariche elettive» (2530);
BARBIERI: «Modifica all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di accesso ai ruoli del personale docente della scuola» (2531);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE EVANGELISTI: «Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo» (2532);
LIBÈ: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente» (2533);
FRANZOSO: «Procedure straordinarie per il risanamento dei bilanci e programmi per lo sviluppo di comuni e province» (2534);
DI BIAGIO: «Disposizioni in favore del personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici» (2535);
REGUZZONI: «Istituzione di un Fondo per la realizzazione di una rete transfrontaliera di piste ciclabili e pedonali nelle province di Varese, Como, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola» (2536);
SBAI: «Modifica all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di durata del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario temporaneamente privo di un contratto di lavoro subordinato» (2537);
SBAI: «Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri» (2538).
Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 24 giugno 2009 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007» (2539);
«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (2540);
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006» (2541);
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006» (2542).
Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge CATANOSO ed altri: «Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconoscimento della qualità di "lavoro usurante" per le attività svolte dal personale appartenente al medesimo Corpo e delega al Governo per la riforma del trattamento economico del personale, per la riforma del servizio volontario, nonché per l'immissione del personale volontario nei ruoli» (1638) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giulio Marini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
CALABRIA: «Disposizioni in materia di agevolazioni per i viaggi svolti in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative» (2467) Parere delle Commissioni V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
PAPA ed altri: «Modifica all'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per la razionalizzazione delle competenze relative ai giudizi civili in materia di concorrenza» (2478) Parere delle Commissioni I, X e XIV.
III Commissione (Affari esteri):
RAZZI ed altri: «Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, e disposizioni sull'impiego delle somme già destinate al suo funzionamento» (2397) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
COMPAGNON ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di imballaggi di plastica per l'asporto delle merci» (2481) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIV;
FUGATTI ed altri: «Modifica all'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'adeguamento della misura delle sanzioni irrogate dalle Autorità di regolazione per i servizi di pubblica utilità» (2483) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e IX.
XI Commissione (Lavoro):
JANNONE: «Abrogazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali» (2492) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 giugno 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Caivano (Napoli) e Sant'Agata de' Goti (Benevento).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 24 giugno 2009, a pagina 66, seconda colonna, sostituire le righe dall'ottava alla quattordicesima, con le seguenti:

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: predette misure, inserire le seguenti:, individuando nel contempo le modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ IN MATERIA DI ENERGIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1441-TER-C)

A.C. 1441-ter-C - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché sugli emendamenti 27.101 e 30.100 della Commissione.

A.C. 1441-ter-C - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 18.100 (Nuova formulazione) e 27.100.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

NULLA OSTA

sull'emendamento 27.101, nel presupposto che la proposta emendativa non determini una violazione del divieto per gli operatori economici che operano nel settore energetico di traslare l'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008;

NULLA OSTA

sull'emendamento 30.100.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 41.
(Tutela giurisdizionale).

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.
(Tutela giurisdizionale).

Al comma 5, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. 4. (ex 41. 2.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 6.
41. 3. (ex 41. 3.) (parte ammissibile). Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7 è inserito il seguente:
«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica offshore, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,50»;
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,30».

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter è abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;
b) il numero 7 è abrogato;
c) il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18».

7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».
8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, dall'esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica).

Al comma 8, sostituire le parole: dall'esercizio commerciale con le seguenti: a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale.
42. 200. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-C - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 43.
(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano).

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: «, sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"» sono soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.
(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole «è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano», sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata nella misura di euro 750 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 1000 per le installazioni degli impianti a metano».
43. 1. (ex 43. 1.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè, Monai, Lulli.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 44.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 45.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi).

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
3. Il Fondo è alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefìci previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma.
45. 2. (ex 45. 3.) Albonetti, Pini, Gozi, Viola.

Al comma 1, dopo le parole: ottenute in terraferma aggiungere le seguenti: e in mare.
45. 3. (ex 45. 2.) Albonetti, Pini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: corrispondenti al valore con le seguenti: corrispondenti al 50 per cento del valore.
45. 4. (ex 45. 4.) Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Messina, Di Stanislao.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
45. 5. (ex 45. 8.) Margiotta, Luongo, Vico.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore.
45. 6. (ex 45. 9.) Margiotta, Luongo, Vico, Realacci.

Al comma 4, dopo le parole: dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni interessate,
45. 7. (ex 45. 7.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: nelle regioni interessate aggiungere le seguenti: dall'estrazione di idrocarburi gassosi.
45. 8. (ex 45. 10.) Margiotta, Luongo, Vico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
45. 9. (ex 45. 6.) Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Messina, Di Stanislao.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: in ciascuna regione interessata aggiungere le seguenti: dall'estrazione di idrocarburi gassosi.
45. 10. (ex 45. 11.) Margiotta, Luongo, Vico.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 46.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilità di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 48.
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006).

1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli operatori» sono inserite le seguenti: «nel territorio nazionale», la parola: «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «società o enti» sono aggiunte le seguenti: «aventi sede nel territorio nazionale».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006).

Al comma 1, sopprimere le parole: la parola: «esclusivamente» è soppressa e.
48. 1. (ex 48. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai
fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Sopprimerlo.
49. 1. (ex *49. 7. e *49. 6.) Ferranti, Cavallaro, Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 49. - (Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) - 1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione risarcitoria collettiva). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui ai comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale dei luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce figli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 dei codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi dei presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità del contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione dei giudizio.
4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella torma della conciliazione giudiziale.
6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività dei verbale di conciliazione; le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza, La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 dei citato decreto legislativo n. 5 dei 2003, e successive modificazioni.
8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 1, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, in fine di chiedere l'accertamento in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti dei responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudici previsti dal presente comma.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4 unitamente all'accertamento della qualità di creditore in sensi del commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 dei codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti dei medesimo codice di procedura civile, da parte dei giudice competente su richiesta dei singolo consumatore o utente.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.
11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.
12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione dei procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito dei ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.
13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta.
14. Qualora il ricorso proposto ai sensi dei comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali».

2. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principio del risarcimento dei danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato.
b) alla rubrica, le parole: «Class action» sono soppresse.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
49. 2. (ex 49. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 49. - (Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) - 1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva). - 1. I consumatori e gli utenti che vi abbiano interesse, purché costituiti in comitato ai sensi dei commi 2 e 3, possono richiedere al tribunale in composizione collegiale, che ha sede nel capoluogo del circondario ove ha sede o residenza il convenuto, la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme che derivino da prodotti difettosi di cui agli articoli 114 e seguenti o conseguenti a comportamenti in violazione dei principi di lealtà e buona fede o causati da atti illeciti, posti in essere nell'ambito di rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, di pratiche commerciali o da comportamenti lesivi del principio di libera concorrenza, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti. Soggetti legittimati passivi alla azione collettiva sono le persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e industriali ovvero propri intermediari.
2. Il comitato è costituito con atto pubblico, che deve contenere: la denominazione dell'ente, della sede, l'indicazione dello scopo, l'elenco dei consumatori o utenti che ne fanno parte, con le generalità di ciascuno nonché la dotazione del fondo comune. Il comitato sta in giudizio nella persona di colui al quale è conferita la presidenza.
3. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla trasmissione del relativo schema, sono determinati gli adempimenti da compiere, a cura del comitato, insieme al deposito degli atti di causa, tra i quali devono essere previsti: il preventivo dei costi dell'iniziativa; il compenso spettante al difensore, sia per la fase giudiziale sia nel caso di una definizione consensuale della vertenza; i mezzi individuati per fare fronte ai costi, anche nell'ipotesi di soccombenza, con l'indicazione specifica della parte eventualmente posta a carico di ciascun consumatore o utente; l'elenco di questi ultimi, contenente le generalità di ciascuno; le modalità per l'adesione successiva alla proposizione della domanda. Il decreto stabilisce altresì il contributo unificato e la designazione, da parte del presidente del tribunale, sentite le parti, di uno o di più coadiutori, dotati degli opportuni requisiti professionali cui è affidato il compito di verificare e garantire la regolarità delle adesioni al comitato redigendone l'elenco definitivo da allegare al verbale di udienza.
4. La domanda è proposta con ricorso contenente, oltre agli elementi indicati nell'articolo 125 del codice di procedura civile, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti in comunicazione.
5. L'azione è ammessa quando: il numero dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a duecentocinquanta persone fisiche; risultano soddisfatti gli adempimenti di cui al comma 3; concorrono elementi di fatto e di diritto che ne attestino la fondatezza. Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, l'azione è ammessa se il numero dei medesimi è almeno pari a cento persone fisiche.
6. Il ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente del tribunale, entro venti giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni. Il presidente del tribunale stabilisce termini più elevati nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero. Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile almeno quindici giorni prima dell'udienza.
7. Sull'ammissibilità il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione strettamente necessari in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumere, decidendo in camera di consiglio con decreto motivato. Se richiesto da una delle parti può disporre la consulenza tecnica prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Contro il decreto è ammesso reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, con ricorso alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
8. Con il provvedimento che ammette l'azione, il tribunale, ovvero la corte d'appello in sede di reclamo, fissa l'udienza prevista dall'articolo 183 del codice di procedura civile e il procedimento prosegue secondo le norme dello stesso codice che disciplinano il processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale. Copia del provvedimento è immediatamente comunicata al presidente del tribunale per gli adempimenti relativi alla formazione del collegio. Insieme alla comunicazione è disposta la trasmissione del fascicolo di causa alla cancelleria del giudice. Tra la comunicazione del provvedimento alle parti e al presidente del tribunale e l'udienza non può intercorrere un termine inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni. Degli atti istruttori compiuti nel procedimento per decidere sull'ammissibilità dell'azione è vietata ogni utilizzazione nel giudizio.
9. Della data dell'udienza è dato avviso, a cura del comitato, nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso contiene la sintetica descrizione dell'azione proposta, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato, che possono essere esercitate sino al giorno precedente all'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni nel procedimento davanti al tribunale.
10. L'interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 e gli effetti previsti dall'articolo 2945 del codice civile, decorrono dalla data di notifica del ricorso di cui al comma 4 e operano con riferimento ai diritti di ciascun consumatore o utente, purché conseguenti al medesimo fatto o violazione dedotto in giudizio.
11. La sentenza pronunciata tra le parti è efficace nei confronti di ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti al comitato allegato alla decisione e sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 132 del codice di procedura civile.
12. La spedizione del titolo in forma esecutiva, di cui all'articolo 475, secondo comma, del codice di procedura civile, può farsi soltanto a favore del comitato ed è efficace per ciascun consumatore o utente iscritto nell'elenco degli aderenti.
13. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno ovvero dalla dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, ciascun consumatore o utente può chiedere, con le forme previste per il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento della somma liquidata dal tribunale per il medesimo fatto dedotto in giudizio. La domanda non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito su iniziativa del convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazioni dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo.
14. Il comitato è tenuto a garantire, attraverso idonee forme di pubblicità, le informazioni sull'attività svolta sino alla definizione della vertenza e a redigere il conto finale dell'iniziativa, con l'indicazione di tutte le somme introitate e delle spese sostenute. Il conto, sottoscritto dal presidente e da almeno due aderenti al comitato, è depositato presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede il tribunale adito o in cui si è conclusa la transazione per essere posto a visione di chiunque vi abbia interesse».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 6. (ex 49. 5.) Lo Presti.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«16. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori. L'azione è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta. Qualora il ricorso proposto sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali».
49. 3. (ex 49. 4.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole da: agli illeciti compiuti fino alla fine del comma, con le seguenti:, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 4. (ex 49. 2.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 51.
(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti).

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.
(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e.
*51. 1. (ex 0. 51. 2. 2.) Lulli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e.
*51. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole: comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato con le seguenti: o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato.
51. 3. (ex 0. 51. 2. 1.) Lulli.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 52.
(SACE Spa).

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della società SACE Spa a sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) separazione tra le attività che la società SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;
b) possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;
c) possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi.
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.
(SACE Spa).

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
52. 1. (ex 52. 2.) Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Libè.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ed eventuali con la seguente: nonché.
52. 2. (ex 52. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 53.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 54.
(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero).

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 2 della presente legge, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 55.
(Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata).

1. L'espressione «in forma associata» di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 56.
(Editoria).

1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: «5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti percentuali».
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.
(Editoria).

Sopprimerlo.
56. 1. (ex 56. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 57.
(Distruzione delle armi chimiche).

1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati nell'Allegato 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 58

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 58.
(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale).

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi princìpi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 58.
(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale).

Sopprimerlo.
*58. 1. (ex 58. 2.) Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
*58. 2. (ex 58. 3.) Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 3, sostituire le parole: in Italia con le seguenti: nell'Unione europea.
58. 3. (ex 58. 1.) Monai, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 59

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 59.
(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale).

1. Dal 1o gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione è valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonché la percorrenza coperta dal servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) del gestore dell'infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.

4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.
(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale).

Sopprimerlo.
*59. 1. (ex 59. 2.) Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
*59. 2. (ex 59. 3. e 59. 4) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Lovelli, Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 60

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 60.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario,
qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003»;
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse»;
3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso»;
b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 60.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Sopprimerlo.
*60. 1. (ex 60. 1.) Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
*60. 2. (ex 60. 3.) Meta, Lovelli, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire l'alinea con il seguente: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso g-bis), aggiungere il seguente:
g-ter) relativamente a ciascun contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario l'esercente mantiene una contabilità separata certificata.
60. 3. (ex 60. 2.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

A.C. 1441-ter-C - Articolo 61

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 61.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

Sopprimerlo.
*61. 1. (ex 61. 2.) Misiti, Monai, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
*61. 2. (ex 61. 6.) Lovelli, Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Pierdomenico Martino, Boffa, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Melandri.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quale misura idonea a conformare gradualmente la normativa italiana a quella europea è da intendersi l'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 9, del decreto-legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
61. 3. (ex 61. 3.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Benamati.

Al comma 1, sostituire, il secondo periodo con i seguenti: Qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007, le autorità competenti devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 30 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle richiamate previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1370/2007, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
*61. 4. (ex 61. 1.) Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007, le autorità competenti devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 30 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle richiamate previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370/2007, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
*61. 5. (ex 61. 5.) Viola, Federico Testa, Benamati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le autorità competenti possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 13 70/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nei limiti e nel rispetto delle previsioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 23-bis, commi 3, 4 e 5, nonché nel rispetto dei regolamenti previsti dall'articolo 23-bis, comma 10, della medesima legge limitatamente ai fini di cui alle lettere a), b) e g) di tale norma.
61. 6. (ex 61. 4.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

INTERPELLANZE URGENTI

Misure a favore delle imprese impegnate nella ristrutturazione di carrozze intercity di Trenitalia - 2-00394

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
Trenitalia si era impegnata per la ristrutturazione di 901 carrozze intercity con il raggruppamento di imprese costituito da AnsaldoBreda, Firema, Ferrosud, Keller, Magliola e Fervet;
successivamente ha ridotto a 450 il numero delle carrozze da rimodernare;
queste imprese, che operano in quasi tutto il territorio del Paese e offrono lavoro ad altre centinaia di aziende nel settore dell'indotto, sono state costrette a mettere in cassa integrazione alcune migliaia di lavoratori e sono in gravissime difficoltà economiche, perché si ritrovano con i magazzini pieni di materiali già acquistati per soddisfare le esigenze produttive degli appalti in corso;
inoltre, il taglio della commessa alla manutenzione degli intercity potrebbe avere delle ripercussioni anche sui moltissimi cittadini che usufruiscono dei treni interregionali, perché più economici dei treni veloci e degli eurostar;
considerato il periodo di crisi che si sta vivendo, è assolutamente necessario che chiunque abbia delle responsabilità, a qualsiasi titolo, relativamente a questa vicenda, si attivi tempestivamente, al fine di evitare una serie di fallimenti dalle proporzioni paurose ed irreversibili, che coinvolgerebbero imprese e relative maestranze che operano nel settore ferroviario da decenni;
sarebbe incredibile ed imperdonabile che i ritardi della politica e delle istituzioni statali comportassero la chiusura di dette attività, anche alla luce del fatto che in periodi di crisi la ricetta universalmente adottata dovrebbe continuare a prevedere un intervento dello Stato per la salvaguardia e la realizzazione delle grandi opere pubbliche e dei conseguenti servizi collegati -:
come i Ministri interpellati abbiano agito finora al fine di scongiurare il fallimento di queste imprese, che nei decenni hanno garantito lavoro e ricchezza nel Paese, e se recentemente siano state predisposte delle iniziative a tale riguardo, specialmente con riguardo alla Fervet di Castelfranco Veneto, che opera da oltre un secolo in questa città ed è peraltro interessata anche da un difficile passaggio generazionale alla sua guida.
(2-00394)«Cota, Luciano Dussin».

Iniziative per elevare il rimborso a favore degli obbligazionisti Alitalia e misure a favore degli azionisti Alitalia - 2-00405

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
l'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto un indennizzo a favore dei titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile», emesso da Alitalia - linee aeree italiane spa, in termini di assegnazione in concambio di titoli di Stato nella misura del 50 per cento della quotazione media del mese di trattazione del titolo antecedente alla sua sospensione, avvenuta in data 3 giugno 2008, a fronte di specifiche dichiarazioni che dovranno essere rilasciate dai possessori delle obbligazioni relative, tra l'altro, all'impegno di «rinunciare, in favore del ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia - linee aeree italiane spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli»;
il Governo ha stanziato per questa operazione 100 milioni di euro ed ha stabilito l'importo massimo di rimborso per ciascun obbligazionista pari a 100.000 euro;
in pratica, il rimborso sarà pari al 50 per cento del valore dei bond negli ultimi 30 giorni di scambio, vale a dire pari a circa il 32 per cento del valore nominale delle obbligazioni, un tasso inferiore a quello garantito dal Governo argentino ai sottoscrittori dei famigerati tango bond; molto meno dell'85 per cento che garantiva la tanto vituperata Air France nella sua offerta iniziale per Alitalia;
i titolari di tali obbligazioni che intendano esercitare il relativo diritto devono presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la relativa richiesta al ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati;
in un'intervista al settimanale Panorama, il presidente della Consob, Lamberto Cardia, ha sollecitato un intervento: «Bisogna prendersi carico degli obbligazionisti e degli azionisti dell'Alitalia che si sentono lasciati soli. Gli obbligazionisti di una società a controllo pubblico hanno fatto una sorta di prestito all'erario, che non può restare senza ritorno»;
il Presidente del Consiglio dei ministri aveva garantito, nel momento in cui fu dichiarato lo stato d'insolvenza di Alitalia ed aperta la procedura di amministrazione straordinaria della società, che gli obbligazionisti sarebbero stati integralmente risarciti delle somme portate dal titolo posseduto;
il 28 agosto 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva dichiarato «che non saranno abbandonati i piccoli risparmiatori che in Alitalia hanno creduto investendo in titoli azionari ed obbligazionari»; lo stesso Ministro Tremonti, a Il Sole 24 ore del 27 agosto 2008, affermava che «il risparmio è un bene pubblico che deve essere tutelato ed i piccoli risparmiatori saranno tutelati. Ci hanno lasciato due disastri: Napoli e Alitalia. Il primo il Presidente del Consiglio, Berlusconi, lo ha risolto a fine luglio. Domani risolverà Alitalia»;
il 27 maggio 2009, rispondendo ad una interrogazione (5-00737) sul tema presso la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, il Vice Ministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani, sottolineava come «al fine di assicurare un più ampio indennizzo ai risparmiatori che hanno investito in titoli della società Alitalia, soprattutto piccoli risparmiatori, siano allo studio ipotesi per elevare le misure di intervento statale già disposte a favore degli obbligazionisti Alitalia»;
gli intermediari citati chiedono ai loro clienti di effettuare la richiesta di esercizio del suddetto diritto tramite un modulo di adesione da consegnare entro e non oltre il 3 luglio 2009, anche se gli obbligazionisti Alitalia avrebbero tempo teoricamente fino al 10 luglio 2009 per accettare il «minirimborso» offerto dal Governo;
malgrado i ripetuti impegni, il Governo non ha finora predisposto nessuna misura al fine di elevare la percentuale e il tetto per il rimborso agli obbligazionisti Alitalia;
per quanto riguarda gli azionisti Alitalia, sarebbero in corso di valutazione i provvedimenti conseguenti al disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, il quale prevede che: «Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti di Alitalia - linee aeree italiane spa, che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma», facendo, cioè, ricorso al fondo di tutela del risparmio alimentato dai conti bancari «dormienti»;
i «conti dormienti» sono fondi immobilizzati e «dimenticati» nei conti correnti delle banche da almeno 10 anni;
il Governo, per quanto concerne, invece, l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, che ha istituito il fondo depositi dormienti, ha precisato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 345-decies, della citata legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina il riparto del fondo tra i diversi beneficiari previsti dalla legge, precisando, altresì, che, mentre per i depositi di somme di denaro il termine per il versamento al fondo è scaduto il 15 dicembre 2008, per assegni circolari non riscossi, polizze vita prescritte e strumenti finanziari il termine scadrà il 31 maggio 2009. Pertanto, considerato che soltanto dopo tale data sarà possibile determinare l'ammontare esatto delle risorse che affluiranno al fondo, conseguentemente sarà possibile dar corso alle successive operazioni solo dopo il 31 maggio 2009;
ma, da una parte i fondi rimasti non rivendicati per oltre dieci anni si sono rivelati di ammontare limitato (solo 800 milioni di euro contro i 2 miliardi stimati dal Governo), dall'altra le risorse del fondo depositi dormienti sono state dirottate verso altri utilizzi: risparmiatori vittime di frodi finanziarie, possessori di obbligazioni della Repubblica argentina, ricerca scientifica, carta acquisti (social card); gli azionisti Alitalia hanno, dunque, una possibilità praticamente nulla di venire rimborsati tramite tale fondo di tutela del risparmio alimentato dai conti bancari «dormienti» -:
se il Governo intenda elevare le misure di intervento statale già disposte a favore degli obbligazionisti Alitalia, in quale misura e con quali tempi, e se non intenda, in tal caso, posticipare la scadenza per l'esercizio del diritto all'assegnazione in concambio di titoli di Stato;
quali concrete misure intenda mettere in opera per assicurare un rimborso almeno parziale per gli azionisti Alitalia, anche in considerazione dell'esiguità dei fondi disponibili tramite il cosiddetto «fondo dei conti dormienti».
(2-00405)«Borghesi, Donadi».

Iniziative concernenti la disciplina sulle fasce di reperibilità relative alla visita fiscale da applicare ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, patologie renali, disturbi psichiatrici e psicologici - 2-00404

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
il comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sancisce che: «L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno (...) e che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi»;
tale norma si applica anche ai malati oncologici, a coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici e psicologici, come ansia e depressione, e a coloro che soffrono di patologie renali e che, quindi, necessitano di trattamento in dialisi;
l'applicazione di tale norma costringe alla reperibilità per tante ore al giorno persone malate, la cui patologia e le cui cure sono, di fatto, incompatibili con l'obbligo di stare a casa per l'intero arco della giornata;
i cicli di terapia dei pazienti oncologici (chemioterapia, radioterapia, ormonoterapia), oltre a essere particolarmente dolorosi e traumatici, costringono a obbligate uscite dal proprio domicilio e la malattia stessa, peraltro, appare di difficile combinazione con quella sorta di «confino» presso il proprio domicilio, che la norma vuole imporre ai lavoratori in malattia;
lo stesso si può dire per quei pazienti con grave insufficienza renale che sono costretti, generalmente tre volte alla settimana e con cicli di almeno quattro ore a volta, a sottoporsi al trattamento della dialisi;
anche il paziente psichiatrico, soprattutto quello affetto da patologie relative a disturbi di ansia e di depressione, ha una necessità vitale di vivere la socialità e «l'aria aperta». È riconosciuto che il paziente depresso tende a recludersi in casa, mentre la sua cura consiste esattamente nel contrario;
la norma in esame, costringendo il paziente psichiatrico a una reperibilità così lunga, rischia, paradossalmente, di trasformarsi in un meccanismo aggravante della patologia, allontanando così i tempi di guarigione e provocando, oltretutto, un danno ulteriore, non solo al paziente, ma anche al suo datore di lavoro;
un discorso analogo, del resto, si può fare per il paziente oncologico. Anche in questo caso, infatti, per unanime riconoscimento della medicina, si trae giovamento non solo dalle cure, ma anche da uno stile di vita improntato all'attività, alla socialità, al «fare». Rinchiudere un paziente oncologico presso il proprio domicilio per tutto il giorno rischia di aggravare fortemente la sua eventuale condizione depressiva, dal momento che egli trae un oggettivo vantaggio da uno stile di vita attivo;
il dipartimento della funzione pubblica più volte è intervenuto dopo l'approvazione del comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con circolari, di cui l'ultima, la circolare n. 1 del 30 aprile 2009, riprendendo le circolari n. 7 e 8 del 2008, e ha cercato di meglio indirizzare le pubbliche amministrazioni nell'attività di controllo delle assenze e nell'applicazione della disciplina legale sulle fasce di reperibilità, cercando di chiarire la portata della norma in oggetto per quei malati, come i malati oncologici, per i quali la malattia mal si coniuga con l'obbligo dello stare a casa tutto il giorno, senza però riuscirci, in quanto si parte sempre e comunque dalla premessa che tale norma si applichi a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla patologia da cui sono affetti -:
quanti siano nella pubblica amministrazione i lavoratori affetti da malattie oncologiche, patologie renali, disturbi psichiatrici e psicologici, come ansia e depressione, e se per questi lavoratori il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione non ritenga opportuno emanare delle direttive, affinché l'attuale normativa sulle fasce di reperibilità relative alla visita fiscale sia rimodulata per dare la possibilità ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, patologie renali, disturbi psichiatrici e psicologici di poter conciliare la loro malattia con le esigenze di controllo da parte dell'amministrazione.
(2-00404)
«Livia Turco, Murer, Calgaro, Mosella, Binetti, Argentin, Lenzi, D'Incecco, Bossa, Sbrollini, Bucchino, Burtone, Grassi, Pedoto, Miotto, Viola, Laganà Fortugno, Siragusa, Cardinale, Trappolino, Lo Moro, Gnecchi, Servodio, Schirru, Madia, Miglioli, Zampa, Fioroni, Braga, Fedi, Graziano, De Biasi, Gatti, Giovanelli, Samperi, Froner, Vico, Ghizzoni, Velo, Tidei, Lucà, Ginoble, Enzo Carra, Concia, Federico Testa, Marco Carra».

Iniziative urgenti in merito all'evoluzione della situazione relativa al sequestro del rimorchiatore oceanico italiano Buccaneer e del suo equipaggio, avvenuto nel Golfo di Aden in Somalia - 2-00400

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
l'11 aprile 2009 nel Golfo di Aden in Somalia, l'imbarcazione di proprietà della Micoperi marine contractors, con sede a Ravenna e base logistica ed operativa ad Ortona (Chieti), veniva bloccata da un gruppo di «pirati», presumibilmente di origine somala, con sequestro della nave e dell'equipaggio;
sul rimorchiatore oceanico denominato Buccaneer, che si stava dirigendo in Italia per fare dei lavori di adeguamento nella sede di Ortona, si trovano dieci italiani, un croato e cinque rumeni: dunque, il sequestro riguarda non solo un nutrito numero di persone, ma in questo caso interessa, in modo particolare, l'Italia, sia per l'elevato numero di ostaggi, sia per la proprietà della nave e sia per i risvolti di carattere internazionale che anche in questo caso fanno capo all'Italia;
da subito il ministero degli affari esteri ha chiesto ai familiari di avere un comportamento definibile di «basso profilo» per evitare che l'evento mediatico potesse compromettere le operazioni di salvataggio;
purtroppo, però, le recenti notizie di questi giorni parlano di un'evoluzione drammatica della situazione, con separazione di alcuni ostaggi portati fuori dall'imbarcazione e carenza di medicinali e di viveri, e, dunque, non si conosce l'attuale condizione dell'equipaggio, cosa che getta nello sconforto i familiari delle vittime del sequestro, che ricevono allarmanti comunicazioni dai propri cari -:
per tutto quanto sopra ricordato e visto lo stato delle cose ed il lungo tempo trascorso, se il Ministro interpellato non ritenga di fornire ogni informazione utile con una certa urgenza sul sequestro della Buccaneer, sullo stato delle trattative e sull'esistenza di una richiesta di riscatto;
quali iniziative urgenti il Ministro interpellato intenda adottare affinché sia fatto tutto il possibile per restituire i connazionali in ostaggio e il resto del l'equipaggio all'affetto dei propri cari e dei loro concittadini.
(2-00400)
«Ginoble, Motta, Bocci, Viola, Mastromauro, Braga, Mario Pepe (PD), Lulli, Agostini, Realacci, Bellanova, Mariani, Miotto, Margiotta, Pedoto, Bratti, Madia, Marantelli, Razzi, Piffari, Boffa, Cuomo, Ciriello, Luongo, Giovanelli, Iannuzzi, Tenaglia, Mattesini, Ginefra, Lo Moro, Concia, Gnecchi».