XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 15 settembre 2009.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Duilio, Fallica, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè, Zacchera.
Annunzio di una proposta di legge.
In data 14 settembre 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
DAMIANO: «Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori» (2688).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
XI Commissione (Lavoro):
DELFINO ed altri: «Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale nonché interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori dello spettacolo» (2654) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
MANNUCCI: «Disposizioni per il divieto delle macellazioni effettuate secondo particolari riti religiosi» (2667) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.
In data 29 giugno 2009 - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - dal giudice di pace di Brescia-sezione penale è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 3456/05 RGPM Mod. 21/bis - n. 160/07 RG giudice di pace) a carico di Gianantonio ARNOLDI, deputato nella XIV legislatura, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia del verbale dell'udienza del giudice di pace di Brescia sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 11).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 23 luglio 2009, sentenza n. 232 del 15-23 luglio 2009 (doc. VII, n. 273), con la quale:
1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l, della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, alle attribuzioni regionali previste dallo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta ed al principio di leale collaborazione dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta dalla regione Calabria;
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione;
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte;
9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 3, lettere b), e) e g) del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte;
12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 2, lettere d), e), f) g), i), m), q), 3, lettera d) e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, all'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche), dalla regione Valle d'Aosta;
13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118, della Costituzione, dalle regioni Calabria, Toscana e Puglia;
14) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte;
15) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 65, 67, 69, 116 e 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Liguria;
16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle regioni Toscana e Marche;
17) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta dalla regione Calabria;
18) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta dalla regione Calabria;
20) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla regione Valle d'Aosta;
21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Umbria;
22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 57, commi 1, lettera a), n. 4, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle regioni Calabria, Umbria e Marche;
24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione ed al principio di legalità, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle regioni Calabria e Toscana;
26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalla regione Calabria;
27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 57, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle regioni Umbria, Liguria e Puglia;
29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalle regioni Calabria e Puglia;
31) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione dalla regione Calabria;
32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76 e 117 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;
33) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle regioni Toscana, Marche e Basilicata;
34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 63, commi 2 e 3, e 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117, commi terzo e sesto, e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle regioni Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania;
35) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 56 del 2006 e dalle regioni Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania;
36) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia;
37) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione dalle regioni Calabria, Toscana, Umbria e Marche;
38) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
39) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 69, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Calabria;
40) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, dalla regione Calabria;
41) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 70, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione ed alle «attribuzioni regionali», dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;
42) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 72, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006 e dalla regione Calabria;
alla VIII Commissione permanente (Ambiente):
con lettera in data 24 luglio 2009, sentenza n. 236 del 16 - 24 luglio 2009 (doc. VII, n. 277 ), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo:
alla VII Commissione permanente (Cultura);
con lettera in data 24 luglio 2009, sentenza n. 237 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 278), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 20, della legge n. 244 del 2007;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 21, ultimo periodo, della suddetta legge n. 244 del 2007, che prevede «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 22, della suddetta legge n. 244 del 2007;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 19, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 17 e 18, della suddetta legge n. 244 del 2007, promosse dalla regione Toscana e dalla regione Veneto, in riferimento, nel complesso, agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 24 luglio 2009, sentenza n. 246 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 284), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 144, 145 e 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 76, 117, quarto comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 147 a 158 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 147, comma 2, lettera b), anche in combinato con l'articolo 172, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 3, 76 e 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Emilia Romagna (ricorso n. 73 del 2006);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede l'obbligo di trasmissione dei «bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni», promossa, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalle regioni Piemonte e Umbria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalle regioni Piemonte, Umbria e Liguria, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Calabria e Piemonte, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalle regioni Toscana, Umbria e Liguria, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 149, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle regioni Umbria e Liguria, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle regioni Toscana e Marche, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche, in riferimento a non precisati parametri costituzionali, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalle regioni Umbria e Liguria, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, dalla regione Toscana;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 150, in combinato con l'articolo 170, comma 3, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 150, in combinato con l'articolo 170, comma 3, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 3, 76 e 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 76 e 117, secondo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 151 e 153 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 3, 76 e 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Umbria;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Abruzzo e Campania;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Puglia;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo e Campania;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Umbria, Abruzzo, Campania e Basilicata;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria e, in riferimento all'articolo 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla regione Puglia;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione dalle regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata, in riferimento all'articolo 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 56 del 2006), Calabria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.2. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Basilicata;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui ai punti 17.2.2. e 17.2.3. del Considerato in diritto, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Liguria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui al punto 17.2.4. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, e le questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla regione Liguria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 154, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 76 e 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Umbria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalle regioni Calabria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Calabria, Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006) e Marche, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle regioni Calabria e Toscana;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 160 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalle regioni Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Calabria, Umbria ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006), in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui al punto 20.1.2. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui al punto 20.1.1. del Considerato in diritto, promossa, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, e le questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione dalla regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 166, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 172, comma 2, in combinato con l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 176, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalle regioni Calabria, Piemonte ed Emilia-Romagna (ricorso n. 73 del 2006):
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 30 luglio 2009, sentenza n. 252 del 23-30 luglio 2009 (doc. VII, n. 290), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 «Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari»), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari) e dell'articolo 7, comma 4, lettera b), della legge della regione Marche 4 agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 «Norme in materia di organizzazione e di personale della regione», alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 «Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale» e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 «Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari»), nelle parti in cui dette norme consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della suddetta legge della regione Marche n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 30 luglio 2009, sentenza n. 253 del 23-30 luglio 2009 (doc. VII, n. 291), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti):
alla XII Commissione permanente (Affari sociali).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 233 del 15-23 luglio 2009 (doc. VII, n. 274)
con la quale:
dichiara inammissibile l'intervento, spiegato nei giudizi indicati in epigrafe, dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a.;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 74, comma 1, lettera h), lettera n) (limitatamente alla parte relativa alla fognatura dinamica), lettera ff) e lettera oo), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla regione Liguria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 74, comma 1, lettera n), e comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla regione Liguria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Toscana e dalla regione Marche;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117, commi quinto e sesto, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Toscana e dalla regione Marche;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Marche, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla regione Toscana:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 234 del 15-23 luglio 2009 (doc. VII, n. 275)
con la quale:
1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche-Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l., della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117, primo e quinto comma, della Costituzione, dalla regione Piemonte;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), proposte, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle regioni Toscana e Puglia;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
8) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;
9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
10) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Puglia;
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 26 a 34 e da 43 a 47 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 28, 31, comma 4, e 39, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27, commi da 2 a 7, nonché dell'Allegato V alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
15) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
16) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna;
17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29, commi 1, primo periodo, 2 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
18) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
20) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
21) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117, primo e quinto comma, della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
23) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Piemonte e Calabria;
24) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 43, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Piemonte e Calabria;
25) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
26) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
27) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
28) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
29) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e al principio di legalità, dalla regione Emilia-Romagna;
30) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Toscana, Marche e Piemonte:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 235 del 15-23 luglio 2009 (doc. VII, n. 276)
con la quale:
dichiara inammissibili gli interventi rispettivamente spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)-Onlus nei giudizi instaurati dalle regioni Piemonte e Puglia e dalla Biomasse Italia s.p.a., dalla Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., dalla Ital Green Energy s.r.l. nonché dalla E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a. nel giudizio instaurato dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi allegati proposta, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione e alla legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli articoli 301, 304, 305, 306, 308, 311, 312, 313, 314 e 315, proposta dalla regione Piemonte, in relazione agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 299, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli articoli 76 e 118 della Costituzione, dalla regione Puglia;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 299, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli articoli 114 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria e, in relazione agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Puglia;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Puglia;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 309, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli articoli 114 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli articoli 24, 114 e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei relativi allegati proposta, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione e alla legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 299, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'articolo 117 e al principio di leale collaborazione, dalle regioni Calabria e Puglia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione e all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 306, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Puglia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 312 e 313 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione e all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Calabria:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 238 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 279)
con la quale:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate, in riferimento agli articoli 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dal giudice di pace di Catania;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto legislativo n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento all'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato:
alle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente);
sentenza n. 239 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 280)
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 240 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 281)
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 6, 9, lettera b), numero 14), e 12, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché dell'elenco n. 1 allegato al predetto decreto-legge, promosse dalla regione siciliana, in riferimento all'articolo 21, terzo comma, dello statuto speciale di detta regione (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed agli articoli 2, comma 1, e 4 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 35 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana relative alla partecipazione del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei ministri):
alla V Commissione permanente (Bilancio);
sentenza n. 241 del 9-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 282)
con la quale:
dichiara che:
a) non spettava al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica perché questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all'autorità giudiziaria competente;
b) non spettava al tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, omettere di rilevare che non era stata data dal procuratore della Repubblica la comunicazione del suindicato provvedimento del collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Firenze e di adottare i provvedimenti conseguenti di competenza al fine di rimediare alla mancata comunicazione:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 242 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 283)
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia e dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 247 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 285)
con la quale:
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, dalla Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., dalla Biomasse Italia s.p.a., dall'Ital Green Energy s.r.l. e dall'Energia Tecnologia Ambiente s.p.a.;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 217 a 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 221, commi da 4 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla regione Calabria;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 118, primo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 233, 234 e 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 235 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata dalla regione Calabria, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 238, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Marche e, limitatamente ai commi 1 e 2, anche dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11, 76, 117 e 118, della Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 246 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Liguria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118, della Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in combinato disposto con l'articolo 240, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 242, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 242, 244, 245, 248, 249, 250 e dell'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento a non determinate attribuzioni costituzionali, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle regioni Calabria, Toscana, Piemonte e Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 265, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Calabria:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 248 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 286)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i), j), della legge della regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
sentenza n. 249 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 287)
con la quale:
dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia Onlus), e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche SICET s.r.l., Ital Green Energy s.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a.;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 199, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui attribuisce al ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 204, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del presidente della giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 205, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 195, comma 1, lettere m) ed o), e dell'articolo 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 181, commi da 7 a 11, anche in combinato con l'articolo 183, comma 1, lettere f) e q), nonché in combinato con l'articolo 183, comma 1, e con l'articolo 214, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle regioni Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Liguria, Puglia, Campania, Basilicata e Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle regioni Marche, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 189, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle regioni Calabria, Umbria, Liguria, Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia e Marche;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 199, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle regioni Marche, Toscana e Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle regioni Marche e Toscana;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 181, commi da 7 a 11, e 214, commi 3, 5 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, dalle regioni Umbria, Piemonte ed Emilia-Romagna;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 196 a 200, 197, comma 1, 200, 201, 202, 203, 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15-20, 209, commi 2-5 e 7, 210 e 211, commi 2-5, da 199 a 207, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 2, lettera b), dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Valle D'Aosta;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 181, commi 5-12, 181, commi 7-11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 199, comma 5, 203 e 204, 214, commi 3 e 5, 215, commi 3 e 6, 216, commi 3-7 e 10-15, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalle regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Calabria, Valle d'Aosta e Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 205 in relazione all'articolo 183, comma 1, lettera f), e dell'articolo 205, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dalle regioni Piemonte e Liguria;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 181, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Calabria;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 207, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 212, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta dalle regioni Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 215 e dell'articolo 216, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76 e 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Calabria, Toscana e Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t); comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), comma 4, e dell'articolo 196, comma 1, lettere d) ed m), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 ed al principio di leale collaborazione, dalle regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Calabria ed Umbria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 206, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione nonché all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 208, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Marche e Toscana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 211, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 118 e 120 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questione di legittimità costituzionale dell'articolo 212, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte dalle regioni Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 250 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 288)
con la quale:
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche-SICET s.r.l., della società Ital Green Energy s.r.l. e della società ETA Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle parole «rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale»;
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle parole «senza necessità dell'esame di cui al comma 1»;
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro»;
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 5 e 114 della Costituzione e «con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali», dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa in relazione all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 269, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in relazione al «principio di buon andamento della pubblica amministrazione», dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 271 «in relazione agli allegati», del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale cooperazione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 281, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse rispettivamente, dalla regione Calabria in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all'articolo 9 della Costituzione e dalla regione Puglia in riferimento all'articolo 76 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 283 del decreto legislativo n. 152 del 2006 promosse, con riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 284 e 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 76, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della parte I, punto 4, lettera z), dell'allegato IV alla parte quinta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 3, 9 e 76 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 267, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Calabria e Piemonte;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 267, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 269, commi 2, 3, 7 e 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 269, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 269, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione nonché all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 281, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006 promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalle regioni Calabria e Piemonte;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della parte I, punto 4, lettera z), dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 251 del 16-24 luglio 2009 (doc. VII, n. 289)
con la quale:
1) dichiara inammissibili gli interventi della Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus (nei giudizi promossi dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe), della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. (nel giudizio promosso dalla regione Piemonte);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 91, commi 2 e 6, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 91, comma 1, lettera d), 91 comma 2, e 96, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Liguria;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 96, comma 1, 101, comma 7, e 104, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 Della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 96, comma 1, e 101, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Umbria;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 101, comma 7, e 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 114, 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76 e 117 della Costituzione, dalle regioni Umbria, Abruzzo e Campania;
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Basilicata;
9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 101, comma 7, e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Puglia;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Liguria e Puglia;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 91, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle regioni Calabria, Toscana e Marche;
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Umbria;
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalle regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 113, comma 1, e 114, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche;
15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle regioni Toscana e Marche:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 254 del 23-30 luglio 2009 (doc. VII, n. 292)
con la quale:
dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus (nei giudizi promossi dalle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia) e della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET s.r.l, della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. (nel giudizio promosso dalla regione Piemonte);
dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta dalla regione Liguria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 5, 76, 97, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 119 e 121, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna e Liguria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Puglia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Calabria;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 124, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Calabria:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente).
Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettere del 24 luglio e del 5 agosto 2009, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MIOTTO ed altri n. 9/2121/1, in parte accolto ed in parte accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2009, concernente l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, BURTONE ed altri n. 9/2187-A/24, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile 2009, riguardante la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché alle mozioni FARINA COSCIONI ed altri n. 1/00133, MANCUSO ed altri 1/00136, Livia TURCO ed altri n. 1/00166, Nunzio Francesco TESTA ed altri n. 1/00167 e PALAGIANO ed altri n. 1/00173, concernenti iniziative per la prevenzione e la cura dell'AIDS, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 26 maggio 2009, e, per la parte di propria competenza, alla mozione DI GIUSEPPE ed altri n. 1/00172, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella medesima seduta, riguardante iniziative volte a favorire l'inserimento dei giovani del Mezzogiorno nel mercato del lavoro.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) competenti per materia.
Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 31 luglio 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno FAVIA n. 9/2187-A/111, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 aprile 2009, riguardante l'introduzione di misure volte a favorire un celere accesso delle imprese ai pagamenti degli enti locali.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) competente per materia.
Trasmissione dal ministro dell'interno.
Il ministro dell'interno, con lettere del 10 e del 13 agosto 2009, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno CASTIELLO n. 9/1366/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, riguardante gli investimenti degli enti locali a tutela della sicurezza pubblica e, per la parte di propria competenza, Cesare MARINI ed altri n. 9/1713/88, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, riguardante misure per sostenere lo sviluppo nel Mezzogiorno e per contrastare la presenza delle organizzazioni criminali, SCHIRRU ed altri n. 9/1386/43, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, riguardante l'individuazione di incentivi alla produttività ed alla semplificazione amministrativa nelle pubbliche amministrazioni, DI PIETRO ed altri n. 9/2198/35, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2009, riguardante la tutela della libertà di espressione sulla rete internet.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.
Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.
Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, riferita agli anni 2007 e 2008 (doc. CIV, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.
La Commissione europea ha inviato progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi relativi al periodo dal 1o al 31 agosto 2009.
Tali atti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.
Il ministro per le politiche europee, con lettere in data 8 e 10 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei documenti trasmessi 1'8 settembre 2009, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
12583/09 - Progetto di conclusioni del Consiglio su immigrazione e istruzione, che è assegnato in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
12688/09 - Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sullo sviluppo del ruolo dell'istruzione in un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante, che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura).
Nell'ambito dei documenti trasmessi il 10 settembre 2009, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
12589/09 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
12985/09 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio, che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
12986/09 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE, che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 13 luglio 2009, a pagina 3, prima colonna, alla penultima e all'ultima riga, deve leggersi: «n. 279 del 30 novembre 2007» e non: «30 novembre 2007, n. 279» come stampato.
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; POLLEDRI E RIVOLTA; LIVIA TURCO ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BERTOLINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLE TERAPIE DEL DOLORE (A.C. 624-635-1141-1312-1738-1764-TER-1830-1968-TER-A)
A.C. 624 - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 2.100, 3.100, 3.101, 7.100, 8.100, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103, 10.100, 10.101 e 10.102 della Commissione.
A.C. 624 - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.34, 1.58, 2.53, 3.53, 4.58, 5.27, 5.42, 5.53, 5.57, 5.62, 5.65, 5.67, 6.50, 8.51, 8.54, 8.57, 8.58, 8.59, 9.53, 12.51 e 12.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti.
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti 2.100, 3.101, 5.100, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103.
A.C. 624 - Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore.
2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapie del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) tutela della dignità del paziente, senza alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualità della vita nella fase terminale della malattia;
c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Finalità).
Al comma 1, sostituire le parole: del cittadino con le seguenti: della persona malata.
1. 52. Di Virgilio, Barani.
Al comma 2, dopo la parola: malato aggiungere le seguenti: in fase terminale.
Conseguentemente:
al comma 3, alinea, dopo la parola: malato aggiungere le seguenti: in fase terminale;
all'articolo 2, comma 1:
lettera c), dopo la parola: malato aggiungere le seguenti: in fase terminale;
lettera d), dopo la parola: malato aggiungere le seguenti: in fase terminale;
all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: malato aggiungere le seguenti: in fase terminale.
1. 51. Castellani.
Al comma 2, dopo la parola: malato aggiungere le seguenti: e della sua famiglia.
1. 53. Di Virgilio, Barani.
Al comma 2, dopo le parole: il rispetto della dignità aggiungere le seguenti: e dell'autonomia.
1. 54. Di Virgilio, Barani.
(Approvato)
Al comma 3, alinea, dopo la parola: famiglia aggiungere le seguenti:, attraverso un'équipe multidisciplinare esperta in cure palliative e terapie del dolore, indipendentemente dall'età, dalla patologia, dal ruolo sociale e dal luogo dove vive la propria malattia.
1. 34. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni, Palagiano.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: del paziente con le seguenti: della persona malata e del rispetto del principio di autonomia.
1. 55. Di Virgilio, Barani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: del paziente con le seguenti: e dell'autonomia del malato.
1. 55.(Testo modificato nel corso della seduta). Di Virgilio, Barani.
(Approvato)
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: tutela e promozione aggiungere le seguenti: della vita e.
1. 57. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Calgaro.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nella fase terminale della malattia con le seguenti: fino al suo termine.
1. 56. Di Virgilio, Barani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nella fase terminale della malattia con le seguenti: in ogni fase della malattia compresa quella terminale.
1. 2. Bocciardo.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nella fase terminale della malattia con le seguenti: in ogni fase della malattia in particolare in quella terminale.
1. 2.(Testo modificato nel corso della seduta). Bocciardo.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) qualità delle prestazioni erogate.
1. 50. Castellani.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) per il paziente di minore età, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore è tutelato e garantito con strutture e reti dedicate, secondo quanto definito anche dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardanti le cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale.
1. 58. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
A.C. 624 - Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «cure palliative»: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;
b) «terapie del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore;
c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;
d) «rete»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per le terapie del dolore, volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituita dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore e al supporto dei malati e dei loro familiari;
e) «assistenza residenziale»: l'assistenza socio-sanitaria in cure palliative erogata ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;
f) «assistenza domiciliare»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapie del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;
g) «day hospice»: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
(Definizioni).
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: idonee aggiungere le seguenti: ed appropriate.
2. 50. Castellani.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore con le seguenti: idonei percorsi diagnostico-terapeutici per il riconoscimento dei bisogni e per il controllo del dolore.
2. 51. Di Virgilio, Barani.
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: significativo.
2. 52. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e costituita dall'insieme con le seguenti:, rispettivamente risultanti dal coordinamento delle reti regionali per le cure palliative e delle reti regionali per la terapia del dolore, costituite dall'insieme.
2. 53. Laura Molteni, Barani, Rondini, Polledri.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: controllo del dolore aggiungere le seguenti: in tutte le fasi della malattia, con particolare attenzione all'accompagnamento nelle fasi avanzate e terminali della malattia.
2. 20. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: controllo del dolore aggiungere le seguenti: in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa.
2. 20.(Testo modificato nel corso della seduta) Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
(Approvato)
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'assistenza socio-sanitaria in cure palliative erogata con le seguenti: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati.
2. 100.La Commissione.
(Approvato)
A.C. 624 - Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, sono definite le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, tenuto conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. A decorrere dall'anno 2010, l'attuazione dei princìpi della presente legge con le modalità definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).
Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge aggiungere le seguenti: nonché delle risorse previste dall'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. 52. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le parole da: le linee guida fino alla fine del comma con le seguenti:, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la promozione, lo sviluppo, l'incentivazione ed il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, al fine di creare in ogni regione e provincia autonoma una rete di cure palliative capace di garantire livelli essenziali d'assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nella definizione delle linee guida di cui al comma 2, per i pazienti in età neonatale, pediatrica e adolescenziale devono tener conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 20 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante le cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale e del documento tecnico tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano riguardante la creazione di reti assistenziali di cure palliative pediatriche in tutte le regioni.
3. 53. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 2, dopo le parole: le linee guida per aggiungere le seguenti: la promozione, lo sviluppo e.
3. 101.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, dopo le parole: tenuto conto aggiungere la seguente: anche.
3. 50. Castellani.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: con le modalità con le seguenti: in conformità alle linee guida.
3. 100.La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Nel caso in cui una regione ritardi o ometta di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, fissa nei confronti della regione inadempiente un termine ultimo per la realizzazione dei dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, è determinata a carico della regione inadempiente un sospensione dei trasferimenti previsti dalla presente legge; in caso di perduranza dell'inadempimento, si applica l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. 54. Laura Molteni, Barani, Rondini, Polledri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Nei casi di evidente inadempienza da parte delle regioni nell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, propone al Presidente del Consiglio dei ministri un congruo termine da assegnare alle regioni inadempienti per adempiere ai predetti obblighi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri procede ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. 51. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.
A.C. 624 - Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Campagne di informazione).
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuove nel triennio 2009-2011 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di trattamento del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, in particolar modo delle cure palliative pediatriche, e della terapie del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 4.
(Campagne di informazione).
Al comma 1, dopo le parole: Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
4. 57. Laura Molteni, Barani, Rondini, Polledri.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire la parola: trattamento con la seguente: terapia.
4. 51. Castellani.
Al comma 1, sostituire la parola: trattamento con la seguente: terapie.
4. 51.(Testo modificato nel corso della seduta). Castellani.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: patologie croniche e degenerative aggiungere le seguenti: e del dolore post-operatorio.
Conseguentemente:
all'articolo 8:
al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: del dolore post-operatorio.
al comma 2, dopo le parole: patologie croniche e degenerative aggiungere le seguenti:, nella terapia del dolore post-operatorio;
all'articolo 9:
al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: patologie croniche e degenerative aggiungere le seguenti: e del dolore post-operatorio;
al comma 2, dopo le parole: patologie croniche e degenerative aggiungere le seguenti: ed al dolore post-operatorio;
al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e per la terapia del dolore post-operatorio.
4. 58. Castellani.
Al comma 1, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: specialisti oncologici.
4. 54. Binetti, Pedoto, Grassi, Livia Turco, Mosella.
Al comma 1, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti:, del personale medico ed infermieristico delle strutture ospedaliere.
4. 55. Calgaro.
Al comma 1, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti:, del personale medico ed infermieristico delle strutture ospedaliere che già si occupano di cure palliative.
4. 53. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 1, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti:, degli specialisti in anestesia e rianimazione ed in oncologia.
4. 52. Castellani.
Al comma 1, dopo le parole: nella tutela dei diritti aggiungere le seguenti: dei malati.
4. 50. Bocciardo.
Al comma 2, sostituire le parole: in particolar modo con la seguente: anche.
4. 56. Binetti, Pedoto, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella.
(Approvato)
A.C. 624 - Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore).
1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuove l'attivazione di una specifica rilevazione sui presìdi e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore, al fine di consentire la successiva attivazione della rete a livello regionale.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, pediatria, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono, altresì, individuate le tipologie di strutture nelle quali si articola a livello regionale la rete per le cure palliative e la rete per le terapie del dolore, nonché le modalità per assicurare il coordinamento della rete a livello nazionale e regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e delle terapie del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per le terapie del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore, anche con riguardo all'età pediatrica e al supporto alle famiglie.
4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento come struttura appartenente alla rete, quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 5.
(Rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore).
Al comma 1, sostituire la parola: esigenze con le seguenti: all'effettiva presa in carico del malato da parte del Servizio sanitario nazionale ed alla continuità dell'assistenza.
5. 27. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 1, sostituire la parole da: il Ministero fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove l'istituzione della rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. 57. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 1, sostituire le parole: promuove l'attivazione di con la seguente: attiva.
5. 50. Castellani.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: consentire la successiva attivazione della rete a livello regionale con le seguenti: promuovere l'attivazione e l'integrazione della rete a livello regionale e nazionale.
5. 51. Castellani.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: della rete a livello regionale con le seguenti: delle reti regionali.
5. 66. Laura Molteni, Barani, Rondini, Polledri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e la sua uniformità su tutto il territorio nazionale.
5. 54. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le diverse reti regionali possono individuare modalità specifiche di integrazione e di collaborazione inter-regionale al fine di assicurare a tutti i pazienti le migliori condizioni possibili di assistenza sia sul piano delle cure palliative che per quanto attiene alle terapie del dolore.
5. 58. Binetti, Pedoto, Grassi, Lenzi, Livia Turco, Mosella, Calgaro.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Con accordo stipulato aggiungere le seguenti: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 59. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: oncologia aggiungere le seguenti:, medicina interna.
5. 60. Binetti, Pedoto, Grassi, Miotto, Mosella.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: pediatria aggiungere le seguenti:, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore.
5. 52. Barani.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: assistenti sociali aggiungere le seguenti:, ai farmacisti.
5. 61. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: articola a livello fino alla fine del comma con le seguenti: articolano le reti regionali per le cure palliative e le reti regionali per la terapia del dolore, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle suddette reti regionali a livello nazionale.
5. 67. Laura Molteni, Barani, Rondini, Polledri.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto che tali reti devono avere come obiettivo la presa in carico del paziente e della sua famiglia, attraverso l'integrazione tra le strutture e i servizi della medicina domiciliare, territoriale ed ospedaliera dovendo garantire la continuità dell'assistenza e la disponibilità di interventi specialistici di cure palliative a tutti i livelli assistenziali.
5. 62. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 3, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti:, al fine di garantire a livello nazionale l'omogeneità qualitativa e quantitativa dell'assistenza residenziale,
5. 30. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 3, dopo le parole: i requisiti minimi aggiungere le seguenti:, gli indicatori.
5. 63. Binetti, Pedoto, Grassi, Livia Turco, Mosella, Calgaro.
Al comma 3, dopo le parole: terapie del dolore domiciliari aggiungere le seguenti:, nonché delle unità di cure palliative presenti negli ospedali o nei reparti oncologici.
5. 64. Binetti, Pedoto, Grassi, Livia Turco, Mosella, Calgaro, Di Virgilio.
Al comma 3, dopo le parole: nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore aggiungere le seguenti:, comprendente almeno un medico specialista in anestesiologia e rianimazione.
5. 55. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 3, sostituire le parole da: anche con riguardo fino alla fine del comma con il seguente periodo:. La terapia del dolore e le cure palliative relative all'età pediatrica (0-18 anni) fanno riferimento a reti regionali e a strutture dedicate, come definite nell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e nel documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 53. Di Virgilio.
Al comma 3, sopprimere le parole: all'età pediatrica e.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cure palliative in età pediatrica l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successivo documento tecnico del 20 marzo 2008.
5. 100.La Commissione.
Al comma 3, sopprimere le parole: all'età pediatrica e.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cure palliative e le terapie del dolore in età pediatrica l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successivo documento tecnico del 20 marzo 2008.
5. 100.(Testo modificato nel corso della seduta). La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, sopprimere le parole: all'età pediatrica e.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La terapia del dolore e le cure palliative relative all'età pediatrica (0-18 anni) fanno riferimento a reti regionali e a strutture dedicate, come definite anche in sede di accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successivo documento tecnico del 20 marzo 2008.
5. 65. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Sopprimere il comma 5.
5. 42. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le risorse destinate ai programmi dedicati alle cure palliative, di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono ripartite secondo criteri stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detta ripartizione deve tenere conto di specifici indici regionali, con particolare riferimento alla presenza sul territorio delle strutture di assistenza facenti parte della rete per le cure palliative, nonché ad indici statistici regionali di mortalità da malattie neoplastiche o da patologie degenerative.
5. 56. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.
A.C. 624 - Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»).
1. Al fine di rafforzare l'attività svolta dai Comitati «Ospedale senza dolore» istituiti in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore», è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2009, di 900.000 euro per l'anno 2010 e di 1.100.000 euro per l'anno 2011.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l'integrazione a livello territoriale.
3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 6.
(Progetto «Ospedale - Territorio senza dolore»).
Al comma 1, sostituire le parole da: 450.000 euro fino a: 900.000 euro con le seguenti: 350.000 euro per l'anno 2009, di 1 milione di euro.
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:
sostituire le parole: 650.000 euro per l'anno 2009, a 1.200.000 euro con le seguenti: 550.000 euro per l'anno 2009, a 1.300.000 euro;
sostituire le parole: quanto 650.000 euro con le seguenti: quanto a 550.000;
sostituire le parole: quanto 1.200.000 euro con le seguenti: quanto a 1.300.000;
alla tabella 1:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze anno: 2010 sostituire la parola: 400 con la seguente: 500;
Totale anno 2010, sostituire la parola: 1.200 con la seguente: 1.300.
6. 50. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 2, sostituire le parole da: le risorse di cui al comma 1 fino a: cura del dolore con le seguenti: sono ripartite le risorse di cui al comma 1 destinandole a strutture già impegnate nella lotta contro il dolore e nelle cure palliative, per iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore tra le strutture ospedaliere, di assistenza domiciliare, i medici di medicina generale, gli hospice e le unità di cure palliative domiciliari,
6. 51. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Calgaro.
Al comma 2, sostituire le parole: e destinate a con le seguenti:, destinandole a strutture già impegnate nella lotta contro il dolore e nelle cure palliative, per.
6. 52. Binetti, Pedoto, Grassi, Lenzi, Livia Turco, Mosella, Calgaro.
A.C. 624 - Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).
1. All'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso le strutture sanitarie della rete, devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall'accordo sancito tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere lo strumento più adeguato, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 7.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).
Al comma 1, sopprimere le parole: della rete.
7. 53. Binetti, Pedoto, Grassi, Lenzi, Livia Turco, Mosella, Calgaro.
Al comma 1, sostituire le parole:, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del con le seguenti: e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica ed i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi ed il.
7. 50. Castellani.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le parole: accordo sancito tra il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: accordo tra il ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data.
7. 100.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le parole: lo strumento più adeguato con le seguenti: gli strumenti più adeguati.
7. 51. Di Virgilio, Barani.
(Approvato)
Al comma 2, dopo le parole: valutazione e la rilevazione del dolore aggiungere le seguenti: e degli altri indicatori di qualità di vita.
7. 52. Di Virgilio, Barani.
A.C. 624 - Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapie del dolore).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapie del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di master professionalizzanti in cure palliative.
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico e sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
3. L'accordo di cui all'articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito della rete, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio.
4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e delle terapie del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell'ambito della rete.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapie del dolore).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specifici percorsi formativi aggiungere le seguenti:, comprensivi di un adeguato tirocinio pratico da svolgersi in tutte le sedi ospedaliere, territoriali e domiciliari dove viene erogata la medicina palliativa,.
8. 51. Binetti, Pedoto, Grassi, Lenzi, Livia Turco, Mosella, Calgaro.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
8. 24. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: professionalizzanti con le seguenti: per ottenere la qualifica di esperti.
8. 52. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Calgaro.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità atte ad incentivare la ricerca nell'ambito delle cure palliative e della terapia contro il dolore, sia sul piano clinico che sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi, della gestione delle reti, e dell'impatto sociale che hanno questi problemi sulla collettività.
8. 54. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nelle terapie del dolore.
8. 100.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono definite le modalità di accesso a concorsi riservati al personale dirigente medico, non in possesso di diploma di specializzazione, già operante nelle strutture facenti parte della rete delle cure palliative.
8. 55. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: presso strutture di cure palliative.
8. 53. Binetti, Pedoto, Grassi, Livia Turco, Mosella, Calgaro, Murer.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: presso le strutture della rete.
8. 53.(Testo modificato nel corso della seduta). Binetti, Pedoto, Grassi, Livia Turco, Mosella, Calgaro, Murer.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La partecipazione a master in cure palliative di cui al comma 1 è titolo preferenziale per ricoprire incarichi dirigenziali nella rete, così come costituita ai sensi dell'articolo 5.
8. 56. Binetti, Pedoto, Grassi, Lenzi, Livia Turco, Mosella, Calgaro, Murer.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis Con l'accordo di cui all'articolo 5, comma 2, sono definite le modalità per il riconoscimento di palliativista al dirigente medico che alla data del 31 dicembre 2009 possieda un'esperienza certificata e documentata in cure palliative, pari ad almeno 4 anni di attività prevalente in cure palliative presso una struttura del Servizio sanitario nazionale o in struttura del settore non-profit dedicata alle cure palliative e accreditata o convenzionata dal Servizio sanitario nazionale.
8. 59. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Lenzi, Burtone, Miotto, Argentin, Bucchino, Ghizzoni, Calgaro.
Al comma 4, dopo le parole: definiti percorsi formativi aggiungere la seguente: gratuiti.
8. 57. Binetti, Pedoto, Grassi, Lenzi, Livia Turco, Mosella, Calgaro, Murer.
Sopprimere il comma 5.
8. 58. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
A.C. 624 - Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore).
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, di seguito denominato «Osservatorio». Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attività dell'Osservatorio e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del medesimo Osservatorio. L'Osservatorio, alla cui attività collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per le terapie del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. L'Osservatorio provvede a monitorare, in particolare:
a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nelle terapie del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;
b) lo sviluppo della rete, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;
c) lo stato di avanzamento della rete;
d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività dei centri per le terapie del dolore e delle strutture della rete;
e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;
f) i programmi e le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;
g) le attività di ricerca;
h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle reti di centri e di servizi per la terapia del dolore e delle cure palliative.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'Osservatorio redige un rapporto da trasmettere al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato a rilevare l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato delle reti dei centri e dei servizi per le terapie del dolore e delle cure palliative su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.
3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio può avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel limite della spesa di cui al comma 5, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori eventualmente istituiti dalle regioni con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Per le spese di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 9.
(Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore).
Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 22. Livia Turco, Murer, Farina Coscioni, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Burtone, Argentin, Miotto, Binetti, Mosella, Calgaro, Bucchino, Ghizzoni.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: con particolare attenzione ai pazienti di tipo oncologico anche nelle fasi precoci.
9. 51. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Calgaro.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, soprattutto per quanto attiene i livelli di interazione e di integrazione dei diversi servizi e delle diverse strutture che ne fanno parte.
9. 52. Binetti, Pedoto, Grassi, Miotto, Mosella, Calgaro.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte.
9. 52.(Testo modificato nel corso della seduta). Binetti, Pedoto, Grassi, Miotto, Mosella, Calgaro.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, l'adeguatezza dei sistemi tariffari e l'utilizzo dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo delle cure palliative.
9. 5. Palagiano, Mura, Borghesi, Scilipoti.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: dei centri per le terapie del dolore e.
9. 100.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: i programmi e.
9. 101.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: delle reti fino alla fine della lettera con le seguenti: della rete.
9. 102.La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'osservatorio nazionale è progressivamente collegato con eventuali osservatori dello stesso genere già attivi a livello europeo o extraeuropeo, in funzione di possibili collaborazioni e comunque per un utile confronto reciproco.
9. 53. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Calgaro.
Al comma 2, sostituire le parole: delle reti dei centri e dei servizi per le terapie del dolore e delle cure palliative con le seguenti: di avanzamento della rete.
9. 103.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: competenze specifiche aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 8.
9. 54. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Calgaro.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: che presentino i requisiti indicati all'articolo 5 della presente legge.
9. 55. Binetti, Pedoto, Grassi, Lenzi, Mosella, Calgaro.