XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 22 settembre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 settembre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fallica, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Fugatti, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pianetta, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fallica, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Fugatti, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pianetta, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 settembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CIRIELLI: «Modifiche all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, concernente il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia» (2700);
BERNARDINI ed altri: «Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate» (2701);
BERNARDINI ed altri: «Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, nonché modifiche agli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti» (2702);
ZAMPARUTTI ed altri: «Introduzione del capo VII-bis del titolo II della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il patrocinio a spese dello Stato in favore del cittadino italiano sottoposto a procedimento penale in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea» (2703).
Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VASSALLO: «Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di province e di città metropolitane» (2579) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
MAZZOCCHI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili e accessori per l'arredamento della prima casa da parte di nuove coppie» (212) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

XII Commissione (Affari sociali):
SCILIPOTI ed altri: «Disposizioni concernenti la pratica e l'insegnamento dell'agopuntura e delle discipline affini» (2324) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
ZAZZERA: «Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la trasparenza nella nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» (2693) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
FRASSINETTI ed altri: «Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione» (2268) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, con lettera in data 18 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'anno 2008, cui sono allegati l'adeguamento del budget 2009 e il bilancio d'esercizio 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari, esteri, con lettera in data 19 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'anno 2008 nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (doc. LXXXI, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 settembre 2009, ha trasmesso i seguenti documenti:
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2007 (doc. LV, n. 2);
ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione - predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita all'anno 2007 (doc. LV, n. 2-bis).

Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 21 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM) nell'anno 2008, corredate dai conti consuntivi riferiti alle medesime annualità e dal bilancio preventivo per l'anno 2009.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 18 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle restrizioni alla concorrenza contenute nel testo proposto il 14 luglio 2009, dal Comitato ristretto della 2a Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica, concernente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 21 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alla disciplina dei servizi di consulenza del lavoro e dei servizi di elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale, nonché alla tenuta del cosiddetto «libro unico del lavoro».

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 agosto 2009, integrata con nota del 18 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ) (117).

Tale richiesta è stata assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 ottobre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (118).

Tale richiesta è stata assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 ottobre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno (119).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 ottobre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 ottobre 2009.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 17 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di direttiva, per l'anno 2009, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (120).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 ottobre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Iniziative per garantire la piena operatività del reparto di volo della polizia di Stato di Bologna - n. 3-00096

A) Interrogazione

BARBIERI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
dopo circa una settimana dell'avvenuta riparazione della tubatura principale dell'acqua, si registra una nuova rottura della stessa che sta mettendo fuori operatività il reparto volo della polizia di Stato di Bologna;
dopo l'intervento eseguito, infatti, si è aperta una nuova falla talmente grande che non consente l'arrivo dell'acqua ai rubinetti del reparto;
conseguentemente sono stati dichiarati inagibili gli alloggi in quanto nessun servizio igienico può essere utilizzato, nonostante l'attività del reparto continui, costringendo gli operatori a trovare situazioni di emergenza o trattenere i propri bisogni fisiologici;
questa situazione mette a rischio il personale specialista, che, venendo a contatto con sostanze tossiche e/o irritanti, non può neanche lavarsi;
il celere intervento dei vigili del fuoco, che, con un riduttore, hanno collegato una loro manichetta dell'impianto antincendio, ha consentito un minimo di approvvigionamento;
i problemi maggiori riguardano il personale che espleta il turno di vigilanza serale e, a maggior ragione, quello notturno, non potendo abbandonare il posto di guardia;
le condizioni climatiche attuali amplificano l'emergenza citata -:
quali iniziative intenda adottare per consentire la piena operatività del reparto di volo della polizia di Stato di Bologna, ripristinando condizioni di lavoro normali di igiene e salute per gli operatori delle forze dell'ordine impegnati in attività che richiedono un'alta professionalità.
(3-00096)

Iniziative di competenza in merito al regolare conferimento di incarichi da parte del comune di Pero (Milano) - n. 3-00411

B) Interrogazione

GRIMOLDI e RONDINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
dalla cronaca dei giornali locali - in provincia di Milano - si apprendono costanti segnalazioni da parte di cittadini e amministratori locali circa la violazione da parte di un ente locale, nella fattispecie il comune di Pero, della normativa di cui agli articoli 108 e 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
in particolare, la giunta del comune di Pero ha conferito incarichi fuori dalla «dotazione organica» a due dirigenti già dipendenti dell'ente, tramite contratto ex articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e messi per questo in aspettativa. E questo in contrasto con i principi di legalità, economicità e trasparenza;
la giunta del comune di Pero ha attribuito loro anche le funzioni di direttore generale in violazione dello statuto del comune di Pero e dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vieta espressamente nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti la nomina autonoma di soggetti aventi la funzione di direttore generale;
ad uno dei due dirigenti è stato anche conferito il ruolo di vice segretario comunale, poiché il segretario comunale presta la sua attività per sole 9 ore la settimana. Di riflesso, ad avviso dell'interrogante, oltre ad una violazione delle norme legislative richiamate, esiste una preoccupante concentrazione di poteri di gestione e di controllo in capo a tali figure in grado di annullare, di fatto, ogni forma di trasparenza e bilanciamento dei ruoli, poiché essi sono nello stesso momento: direttori generali, dirigenti e uno di loro (per 32 ore la settimana) vice segretario comunale;
inoltre, anche se l'articolo 110, comma 3, prevede espressamente che i contratti ex articolo 110 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco, si sarebbe provveduto al loro rinnovo superando anche tale durata;
oltre a tutto questo si segnala anche l'anomalia del costo per la collettività dei due dirigenti, pari ad oltre euro 200.000 all'anno (un costo decisamente alto per il bilancio di un comune, come quello Pero, che non conta neppure 15.000 abitanti) -:
di quali elementi disponga rispetto alla questione segnalata in premessa e se non ritenga che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 141 e 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(3-00411)

Verifiche in merito alle operazioni di scrutinio e alla compilazione dei verbali in relazione alle elezioni comunali di Firenze svoltesi nel mese di giugno 2009 - n. 3-00568

C) Interrogazione

BOSI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel corso delle operazioni di scrutinio e della compilazione di verbali relativi allo spoglio delle schede delle recenti elezioni comunali svoltesi a Firenze, in contemporanea con le elezioni europee e provinciali del 6 e 7 giugno 2009, sia i candidati che i partiti e gli organi stampa hanno segnalato evidenti e grossolani errori di scrutinio;
da un primo riscontro, effettuato dalla competente commissione elettorale presso il comune di Firenze, risulterebbero errori di alcune migliaia di voti per i candidati sindaci delle maggiori liste. A titolo esemplificativo, si rappresenta che nei verbali di alcuni seggi gli interi voti validi sarebbero stati attribuiti erroneamente ad una sola lista oppure che verbali siano pervenuti in bianco e, quindi, non compilati, come del resto non risulterebbero calcolati i voti disgiunti o conteggiate le preferenze personali dei singoli candidati;
alla vigilia dei ballottaggi non risultavano ancora disponibili i voti di lista per sezione, né tanto meno i voti di preferenza per i singoli candidati -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative per acquisire elementi circa questa grave situazione che non ha precedenti riscontri;
se non ritenga, per dare certezze agli elettori ed ai candidati, riconsiderare interamente le modalità di ammissione nelle apposite liste dei presidenti e degli scrutatori dei seggi elettorali, rimuovendo, in tal modo, le condizioni che hanno progressivamente disincentivato l'esercizio di tali funzioni e peggiorato qualitativamente le caratteristiche professionali e culturali dei soggetti incaricati di tale delicata funzione.(3-00568)

Iniziative presso Trenitalia per garantire un adeguato servizio di trasporto ferroviario in Sicilia, con particolare riferimento alla provincia di Ragusa - n. 2-00306

E) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la direzione trasporto Sicilia di Trenitalia, nell'ambito di una diversa organizzazione del servizio, ha soppresso numerosi treni: ben diciassette, molti dei quali riguardano la provincia di Ragusa;
non è stato ancora firmato il contratto di servizio con la Regione siciliana che fisserà la quantità e le caratteristiche del servizio ferroviario che Trenitalia offrirà in Sicilia ed i relativi corrispettivi;
la rete ferroviaria riveste un'importanza strategica per tutto il territorio della provincia di Ragusa, un servizio insostituibile per la mobilità provinciale ed interprovinciale per il trasporto dei pendolari;
un depotenziamento della rete ferroviaria causerebbe un aumento del traffico su gomma a carico di infrastrutture stradali deficitarie ed insicure;
l'apertura ormai prossima dell'aeroporto «Pio La Torre» di Comiso suggerirebbe un potenziamento dei treni che Trenitalia ha deciso di sopprimere, che renderebbero lo scalo facilmente raggiungibile da Licata e Gela, da Caltanissetta e da Siracusa -:
quali azioni intendano promuovere presso Trenitalia per scongiurare la soppressione dei treni delle linee ferroviarie della provincia di Ragusa;
se, in particolare, non ritengano di intervenire, con riguardo alle rispettive prerogative e competenze, presso Trenitalia perché, in sede di rinnovo del contratto di servizio con la Regione siciliana, si adoperi per un rafforzamento del servizio ferroviario in Sicilia, con particolare riguardo per quelle zone, come la provincia di Ragusa, non adeguatamente dotate di infrastrutture viarie adeguate.
(2-00306)«Causi, Capodicasa».

Iniziative in materia di codice della strada con particolare riferimento alla dislocazione e alla funzionalità degli autovelox - n. 2-00426

F) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, per sapere - premesso che:
è invalso un utilizzo sempre più indiscriminato e spesso privo di logica funzionale degli autovelox collocati a distanza ravvicinata, anche se in teoria rispondente ai limiti di legge, da parte degli enti locali;
a prescindere dalle considerazioni sull'efficacia di tali strumenti, che, per come strutturati, creano spesso più disagio che effettiva prevenzione, rimane il fatto che molti enti locali si servono di questo strumento non al fine di prevenire incidenti e di salvare la vita dei cittadini, bensì per introitare denaro con una rigidità ed inflessibilità degna di miglior causa, stante anche la meccanica comunicazione delle infrazioni senza nessuna verifica con i diretti interessati;
l'interpellante, pur comprendendo e condividendo pienamente la necessità di salvaguardare la vita dei cittadini spesso oggetto di veri e propri atti di pirateria, ritiene che le misure adottate in questi anni dai vari Governi in materia di circolazione debbano essere adeguate ulteriormente, sanzionando maggiormente le responsabilità soggettive sulla base di parametri certi ed indiscutibili, con un approccio che eviti di sanzionare situazioni che non sono riconducibili a vere e proprie violazioni del codice della strada, ad esempio con riferimento alla guida in stato di ebbrezza, in relazione alla quale occorre distinguere la normale assunzione di bevande alcoliche durante una cena dall'abuso sistematico che provoca vere e proprie alterazioni della psiche ostative della guida -:
se gli strumenti previsti dal codice della strada non siano in qualche caso inutilmente severi, privando il pubblico ufficiale di quella elasticità che dovrebbe consentirgli di verificare la gravità dell'infrazione, caso per caso, evitando automatismi impropri;
per quanto riguarda gli autovelox, se non si intenda intervenire presso le prefetture perché attuino periodicamente controlli sulla dislocazione, sulla funzionalità e sulla distanza che deve intercorrere tra i medesimi.
(2-00426)«Garagnani».

Iniziative di competenza in merito alla decisione di Trenitalia di escludere le stazioni di Lamezia Terme e di Cosenza dall'elenco degli scali ferroviari per il trasporto merci - n. 3-00376; n. 3-00387; n. 3-00665; n. 3-00666

G) Interrogazioni

D'IPPOLITO VITALE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
secondo notizie di stampa la società Trenitalia s.p.a. avrebbe deciso, per l'anno 2009, di chiudere la stazione di Lamezia Terme, relativamente al settore cargo;
tale decisione determinerebbe, non solo per la provincia, ma per l'intera regione Calabria pesanti conseguenze sul piano economico-sociale, posto che la soppressione del trasporto merci su rotaia costringerebbe le imprese a utilizzare il trasporto stradale, con conseguenti aumenti dei relativi costi, in un periodo, peraltro, in cui, com'è noto, le strade dell'intera regione versano in uno stato emergenziale;
la regione, infatti, in questo momento, registra un vero e proprio stato di paralisi delle comunicazioni con il resto del Paese, a causa dell'interruzione della rete autostradale e dell'intasamento degli altri percorsi viari, danneggiati dalle continue ed avverse condizioni meteorologiche, che hanno provocato frane e gravissimi danni ambientali;
abolire tale stazione di snodo, fondamentale per l'intera regione, significherebbe emarginare ancora di più un territorio già fortemente penalizzato, sia per ciò che riguarda la mobilità dei cittadini, sia per ciò che riguarda la movimentazione delle merci e dei prodotti;
al fine di attuare una linea politica strategica di crescita e di sviluppo della regione Calabria, sarebbe opportuno, invece, non limitare, ma dar vita a forti interventi di potenziamento delle infrastrutture -:
se non ritenga opportuno, anche in considerazione del particolare momento di recessione economica in cui ci troviamo, adottare tutte le iniziative possibili affinché non si dia corso a quanto citato in premessa;
quali urgenti misure, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di potenziare il sistema ferroviario, in particolare nella regione Calabria, consentendo in tal modo la ripresa e il rilancio delle imprese calabresi.(3-00376)

OCCHIUTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
Trenitalia cargo, divisione di Trenitalia s.p.a., ha recentemente annunciato una radicale riorganizzazione degli scali ferroviari merci;
da un comunicato stampa del 21 gennaio 2009, emesso dalla medesima Trenitalia cargo, emergerebbe che «in definitiva, i grandi scali merci sui quali Trenitalia intende puntare per il futuro sono dieci: Torino, Alessandria, Novara, Milano, Brescia, Modena-Marzaglia, area di Roma, Marcianise, Bari-Ferruccio e Catania-Bicocca»;
tale nuovo piano organizzativo appare delineare una situazione eccessivamente penalizzante per il Mezzogiorno d'Italia e, in particolar modo, per la rete ferroviaria merci della Calabria;
infatti, a partire da marzo 2009, il piano di riorganizzazione proposto prevede delle sensibili restrizioni al traffico per gli scali di Cosenza e Lamezia Terme, mentre l'unico impianto calabrese a non subire variazioni sarà quello di San Ferdinando (Reggio Calabria);
rileva osservare che lo scalo di Cosenza nel 2008 ha movimentato, tra arrivi e partenze, 2300 carri con 56 treni completi, mentre lo scalo di Lamezia Terme ha registrato un traffico pari a 7450 carri e 124 treni completi;
qualora dovesse concretizzarsi la riduzione del traffico merci dei due citati scali, nonché la loro eventuale progressiva chiusura, la conseguenza diretta sarà un incremento considerevole del traffico su gomma, con evidenti ricadute negative in termini di perdite occupazionali, danno ambientale e maggiore intensità del traffico su strada, comportando notevoli rischi per la sicurezza dei cittadini;
peraltro, il traffico merci, soprattutto per lo scalo di Cosenza, è in servizio internazionale e ciò determinerà un aumento sostanziale dei mezzi pesanti su gomma provenienti dai Paesi esteri, prefigurando così un utilizzo eccessivamente intensivo della già poco efficiente rete stradale e autostradale calabrese -:
quali ragioni abbiano indotto Trenitalia cargo a dotarsi di siffatto piano organizzativo degli scali merci nazionali, al contempo fortemente penalizzante per il traffico calabrese;
quali misure, anche di carattere normativo, intenda adottare per evitare il concretizzarsi dei sopra menzionati rischi provocati dal possibile e consistente aumento del trasporto su gomma.(3-00387)

LAGANÀ FORTUGNO. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in una nota rilasciata all'Ansa regionale di Catanzaro martedì 10 febbraio 2009, il presidente di Confindustria di Catanzaro annuncia di aver appreso la notizia secondo cui la divisione cargo di Trenitalia avrebbe deciso di escludere la stazione di Lamezia Terme dall'elenco degli scali abilitati alla gestione del trasporto merci per il 2009;
in effetti, in un'intervista a Tutto Trasporti, il direttore della citata divisione evidenzia che l'attuale rete degli scali ferroviari merci è troppo polverizzata e inadatta ai traffici di lunga percorrenza. Da qui la convinzione che sia necessario portare a compimento il processo di razionalizzazione del reticolo logistico che negli anni '90 contava sul territorio nazionale ben mille scali e che, a partire dal 2000, è stato man mano ridotto fino ad arrivare ai 199 odierni. Tra quest'ultimi, molti sono ancora quelli che non sono sostenuti da un'adeguata domanda di trasporto di merci. Questo motivo, unitamente al fatto che i prezzi praticati da Trenitalia per il trasporto delle merci sono inferiori a quelli di mercato e che vi è stato un taglio di 60 milioni di euro sui fondi destinati a tale settore nella legge finanziaria per il 2009, ha reso ancor di più sentita l'esigenza di un ulteriore ridimensionamento del numero degli scali;
ciò premesso, è, tuttavia, necessario evidenziare che, qualora fosse confermata la decisione di chiudere lo scalo merci di Lamezia, si verrebbe a determinare la scomparsa di fatto del trasporto merci su rotaia nel cuore della Calabria, con una comprensibile forte penalizzazione nell'operatività delle industrie, delle imprese artigianali, delle attività commerciali e sociali in generale, con una conseguente ricaduta negativa sull'economia della regione;
a peggiorare questo quadro di situazione si sono, peraltro, aggiunti i gravi danni causati dal maltempo, che hanno reso molto difficile il trasporto su strada, unica alternativa a quello su rotaia, con la chiusura di alcune arterie principali e l'intasamento di quelle secondarie;
pertanto, in un momento di generale crisi economico-finanziaria sarebbe stata più opportuna una strategia basata sul potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto calabresi, al fine di ridurre la marginalità geografica e di favorire la movimentazione delle merci e dei prodotti, e non di riduzione e di chiusura di servizi -:
se la decisione relativa all'esclusione della stazione di Lamezia Terme dall'elenco degli scali ferroviari per le merci sia stata già presa da Trenitalia;
in caso affermativo, se non sia necessario ed opportuno un ripensamento sulle scelte già poste in essere e, più in generale, quali misure organizzative ed infrastrutturali intendano adottare per favorire la ripresa ed il rilancio della già penalizzata economia calabrese.(3-00665)

LAGANÀ FORTUGNO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in una nota della divisione cargo di Trenitalia viene riportato che, per quanto riguarda la Calabria, oltre ad essere messo fuori catalogo, per il 2009, lo scalo merci di Lamezia Terme, già fatto oggetto di una recente interrogazione a risposta scritta, è stato riportato nella stessa posizione anche quello di Cosenza;
pur comprendendo l'esigenza di addivenire ad una ottimizzazione della rete e degli scali adibiti al trasporto delle merci, non si può non evidenziare come, qualora fosse confermata la decisione di chiudere anche lo scalo merci di Cosenza, si verrebbe a determinare la scomparsa di fatto del trasporto merci su rotaia dalla quasi totalità degli scali della regione calabra. Rimarrebbero, infatti, soltanto lo scalo di Reggio Calabria, sempre fuori catalogo ma con deroga per il materiale ferroviario destinato all'imbarco, e quello di Villa San Giovanni, fuori catalogo ma con previsione di apertura al traffico commerciale a seguito di successive indicazioni;
tutto ciò, come è facilmente comprensibile, determinerebbe una forte penalizzazione nell'operatività delle industrie, delle imprese artigianali, delle attività commerciali e sociali in generale, con una conseguente ricaduta negativa sull'economia della regione;
a peggiorare questo quadro di situazione si sono, peraltro, aggiunti i gravi danni causati dal maltempo, che hanno reso molto difficile il trasporto su strada, unica alternativa a quello su rotaia, con la chiusura di alcune arterie principali e l'intasamento di quelle secondarie;
pertanto, in un momento di generale crisi economico-finanziaria, al fine di ridurre la marginalità geografica e di favorire la movimentazione delle merci e dei prodotti, sarebbe più opportuna una strategia basata sul potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto calabresi e non di riduzione e di chiusura di servizi -:
se non sia necessario ed opportuno un ripensamento in merito alla eventuale decisione di escludere la stazione di Cosenza dall'elenco degli scali ferroviari per le merci, al fine di favorire anche la ripresa ed il rilancio della già penalizzata economia calabrese.(3-00666)

Iniziative in merito all'interpretazione della norma prevista dalla Legge finanziaria per il 2008 in materia di contenziosi relativi alla cumulabilità delle riduzioni contributive previste dalla legge n. 67 del 1988 e dal decreto-legge n. 536 del 1987 - n. 3-00219

H) Interrogazione

CENNI, CECCUZZI, OLIVERIO, BRANDOLINI, TRAPPOLINO, ZUCCHI, DAL MORO, SANI e MATTESINI. - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha introdotto riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
il successivo comma 6 dello stesso articolo 9 recita: «Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48»;
il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, estende alla generalità dei datori di lavoro del settore agricolo la fiscalizzazione degli oneri sociali, attraverso una riduzione dei contributi di malattia;
la circolare Inps sancisce la non cumulabilità tra la legge n. 67 del 1988 e il decreto-legge n. 536 del 1997;
nel 1996 il giudice del lavoro di Siena, a seguito del ricorso di una impresa agricola (Floramiata), stabilisce, invece, il principio di cumulabilità;
tale sentenza viene confermata dalla corte d'appello di Firenze e dalla Corte di cassazione (sentenza n. 14227 del 2000);
questa vicenda giudiziaria ha aperto conseguentemente un vasto contenzioso che ha spinto molte imprese agricole operanti nei territori montani e zone svantaggiate a fare ricorso;
l'articolo 44, comma 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», sancisce la non cumulabilità tra la legge n. 67 del 1988 e il decreto-legge n. 536 del 1997;
in conseguenza di questo atto, alcuni giudici hanno quindi rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma in esame;
il 6 giugno 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'ordinanza manifestamente infondata (affermando il principio che il Legislatore può intervenire con legge di interpretazione autentica, qualora vi sia contrasto tra prassi amministrativa e prassi giudiziaria);
l'Inps, a seguito dei giudizi d'appello conclusi dopo l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, ha continuato comunque a chiedere alle imprese la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze di primo grado o iscrivendo tali somme nei ruoli esecutivi (ovvero richiedendo ai giudici decreti ingiuntivi di pagamento);
per risolvere questo contenzioso nella legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 56, della legge n. 244 del 2007) viene inserito un emendamento bipartisan, sostenuto dalle forze politiche di maggioranza ed opposizione, che prevede la restituzione delle somme dovute «nella misura del 100 per cento senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento Inps dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'Inps maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento dell'Inps fino all'entrata in vigore della presente legge»;
tale formulazione, il cui sostegno unanime dimostra la ampia e condivisa volontà del Parlamento, rispondeva, quindi, alla duplice esigenza di recuperare risorse pubbliche e di consentire alle imprese coinvolte nei contenziosi in atto di far fronte agli impegni economici senza enormi difficoltà;
nonostante la volontà dell'organo legislativo, l'Inps, attraverso recenti comunicazioni (l'ultima, in ordine cronologico, del 30 luglio 2008 in risposta a Legacoop agroalimentare), continua ad interpretare diversamente tale disposizione, procedendo al recupero delle somme dovute in una unica soluzione;
qualora prevalesse questa ultima interpretazione, molte delle imprese coinvolte, considerata la piccola dimensione e la tipologia di attività (agricolo-forestale), si verrebbero a trovare in gravissime difficoltà economiche;
questa vicenda ha visto, nel corso degli anni, un'evoluzione assai complessa, densa di interpretazioni, ricorsi, sentenze, in virtù delle quali una parte delle aziende interessate ha potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle norme, mentre ad un'altra parte si chiede di procedere alla restituzione tout court -:
quali iniziative urgenti intendano intraprendere affinché l'Inps riveda l'interpretazione della norma prevista nella legge finanziaria per il 2008;
se non ritengano opportuno emanare ogni utile provvedimento affinché si modifichi l'eccessivo irrigidimento dell'Inps nei confronti degli imprenditori agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.(3-00219)

Iniziative per evitare la chiusura dello stabilimento militare di Baiano di Spoleto - n. 3-00055

D) Interrogazione

VOLONTÈ. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
dal 1937 lo stabilimento di Baiano di Spoleto è attivo nel settore dell'allestimento e ripristino di bombe a mano e munizionamento di medio e grosso calibro, nonché nella demilitarizzazione di munizionamento;
lo stabilimento, in considerazione delle particolarità lavorative e dell'esplosione del 2005, ha recentemente beneficiato di importanti investimenti tesi al potenziamento della produttività e a un ulteriore miglioramento della sicurezza;
si riscontrerebbe una carenza organizzativa della direzione dello stabilimento in merito all'espletamento delle cospicue commesse di lavoro assegnate e un eccessivo temporeggiamento nell'accettare alcune lavorazioni necessarie all'amministrazione della difesa;
i sindacati rimarcano l'insostenibilità della situazione, così come evidenziata allo stato attuale;
il cosiddetto «decreto milleproroghe» collegato alla legge finanziaria per il 2008, al comma 4 dell'articolo 2, stabilisce la chiusura delle unità produttive gestite dall'Agenzia industriale difesa, se entro il 31 dicembre 2009 non abbiano aggiunto la capacità di operare secondo criteri di economicità nella gestione;
è alto, quindi, il rischio di vedere lo stabilimento cessare la sua attività -:
quali iniziative urgenti sono previste a salvaguardia della struttura militare per allontanare il rischio concreto di assistere alla chiusura dello stabilimento, con evidenti ripercussioni sul fronte occupazionale.(3-00055)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2009 (A.C. 2449-A)

A.C. 2449-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 e sull'articolo aggiuntivo 7-quater.0200 della Commissione.

A.C. 2449-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità, in occasione della presentazione del prossimo disegno di legge comunitaria, di innovare alla prassi invalsa negli ultimi anni, procedendo ad una più precisa quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, in particolar modo quando le stesse appaiono suscettibili di determinare oneri certi e rilevanti, al fine di prevedere, qualora necessaria, una espressa riduzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.30, 1.31, 1.33, 7-ter.30, 7-quater.30 e sugli articoli aggiuntivi 6.02, 6.03, 6.032, 7.033, 7-octies.031, 7-octies.033, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 7-octies.0201 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
aggiungere, infine, il seguente comma:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 6.032 e 7-octies.031;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.33 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 7.033 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2, lettera b), dopo la parola: svolte aggiungere le seguenti: con oneri a carico dei richiedenti la concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera d), dopo le parole: dei siti, aggiungere le seguenti:, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE.».

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 7-quater.0200 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: finanza pubblica, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso nella seduta odierna sull'articolo aggiuntivo 7.033 e sull'emendamento 1.33.

A.C. 2449-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A) E B) DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive elencate nei medesimi allegati. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - termine di recepimento: 19 dicembre 2010;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente - termine di recepimento: 26 dicembre 2010;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale - termine di recepimento: 5 dicembre 2011;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - termine di recepimento: 13 luglio 2010.
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.
1. 2. Borghesi, Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - termine di recepimento: 24 dicembre 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;
b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;
c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;
d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;
e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;
f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ai sei mesi;
g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;
h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;
i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;
l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;
m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;
n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;
o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.
1. 30. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Strizzolo.

Subemendamento all'emendamento 1.33

All'emendamento 1.33, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 1. 33. 200.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativa alla sicurezza dei giocattoli - termine di recepimento: 20 gennaio 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-octies aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativa alla sicurezza dei giocattoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il coordinamento delle previsioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico abbia la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;
b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) 765/2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio industria e artigianato, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione della Guardia di finanza, conformemente al dettato dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
c) prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;
d) prevedere, in fase di attuazione dell'articolo 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, nonché la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento.
1. 33. Abrignani.
(Approvato)

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - termine di recepimento: 20 luglio 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.
1. 31. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Buttiglione, Evangelisti, Aniello Formisano, Razzi.

A.C. 2449-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

A.C. 2449-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

A.C. 2449-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

A.C. 2449-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5. 1. (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11). - 1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo alle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicurano la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

4-quater. - (Programma di stabilità). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio nonché i relativi aggiornamenti.
2. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito dell'esame del programma di cui al comma 1 da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea».
b) ai commi 1 e 2 dell'articolo 15-bis, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
c) al comma 2 dell'articolo 15-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».
d) il comma 3 dell'articolo 15-bis è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento».
5. 01. Gozi, Farinone.

ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5. 1. (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11). - 1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo alle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicurano la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
d) il comma 3 dell'articolo 15-bis è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento».
5. 01.(Testo modificato nel corso della seduta)Gozi, Farinone.
(Approvato)

A.C. 2449-A - Articolo 5-bis

ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEG GE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente relazioni annuali al Parlamento).

1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente relazioni annuali al Parlamento).

Al comma 1, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: e degli affari interni aggiungere le seguenti: alle politiche ambientali e in materia di occupazione.
5-bis. 30. Borghesi, Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi.

A.C. 2449-A - Articolo 5-ter

ARTICOLO 5-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5-ter.
(Modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).

1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».

A.C. 2449-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.
(Attuazione della direttiva 2008/46/CE).

1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «direttiva 2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.
(Attuazione della direttiva 2008/46/CE).

Sopprimerlo.
*6. 2. Borghesi, Aniello Formisano, Razzi, Paladini, Porcino.

Sopprimerlo.
*6. 30. Damiano, Gatti, Mosca, Rampi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). - 1. Il comma 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore il 1o gennaio 2010; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010».
6. 1. Borghesi, Aniello Formisano, Razzi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'utilizzo del termine «lavoro interinale», al fine di uniformare la terminologia della normativa italiana a quella europea, così come indicato nella direttiva di cui al comma 1;
b) definire le condizioni di liceità relativa al contratto di lavoro interinale anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
c) definire il campo di applicazione della direttiva di cui al comma 1, con particolare riguardo all'utilizzo del lavoro interinale nella pubblica amministrazione uniformando la disciplina in oggetto;
d) procedere ad un attento riesame delle limitazioni e delle restrizioni in merito all'applicazione della prestazione in oggetto, tramite un confronto diretto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale;
e) ferme restando le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, prevedere che alla disciplina del rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore si applichino le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva di cui al comma 1;
f) prevedere quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1, relativamente al computo dei lavoratori interinali per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori;
g) prevedere quanto stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui al comma 1, relativamente alla dichiarazione di nullità delle clausole che vietano, o che abbiano effetto di impedire, la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra impresa utilizzatrice e lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e agenzia medesima.
6. 030. Damiano, Gatti, Mosca, Rampi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Attuazione della direttiva 2008/104/CE). - 1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso»;
b) all'articolo 23, il comma 9 è abrogato.
6. 02. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Razzi, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Attuazione della direttiva 2008/104/CE). - 1. Il comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, facendo la media annuale delle presenze di tali prestatori di lavoro presso l'utilizzatore stesso».
6. 03. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Razzi, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Attuazione della direttiva 2008/104/CE). - 1. Il comma 9 dell'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
6. 04. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Razzi, Porcino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:
a) il Consorzio di tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1, abbia emanato un regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;
b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo.»
6. 031. Pini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine). - 1. I titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, a identificare e classificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 maggio 2009.
2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2004.
3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 8 maggio 2009.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all'obbligo d'identificazione e di classificazione delle carcasse e delle mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di identificazione e classificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno 60 carcasse supera la percentuale del 10 per cento;
b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 se effettua la classificazione senza avere ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di identificazione e classificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Il controllo per l'applicazione del presente articolo è esercitata dagli organi individuati dal decreto ministeriale 8 maggio 2009.
10. La procedura per l'irrogazione delle sanzioni è svolta dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole Regioni e Province autonome, da effettuarsi entro il limite di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, alle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF).
6. 032. Pini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Disposizioni per l'effettivo utilizzo degli aiuti comunitari relativi alla politica agricola comune). - 1. Al fine di garantire un effettivo utilizzo degli aiuti comunitari da parte dei beneficiari e un'efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
6. 033. Pini.
(Inammissibile)

A.C. 2449-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino).

1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Modifica all'articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino).

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7. 1. (Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico). - 1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 11, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato».
7. 030. Pini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7. 1. (Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico). - 01. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi».
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 11, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato».
7. 030.(Testo modificato nel corso della seduta).Pini.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 7.033, al comma 2, lettera b), dopo la parola: svolte aggiungere le seguenti: con oneri a carico dei richiedenti la concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole: dei siti aggiungere le seguenti: ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE.
0. 7. 033. 200.La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/31/CE). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1031/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano di interesse industriale strategico e che siano svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di valutazione di impatto ambientale;
b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;
c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi ed analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;
d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;
e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.
7. 033. Pini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/31/CE). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1031/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano di interesse industriale strategico e che siano svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti, a seguito di valutazione di impatto ambientale;
b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte in regime di autorizzazione al fine di valutare l'idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;
c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi ed analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;
d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;
e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.
7. 033.(Testo modificato nel corso della seduta)Pini.
(Approvato)

A.C. 2449-A - Articolo 7-bis

ARTICOLO 7-BIS DEL DISEGNO DI LEG GE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-bis.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo la parola: «l'essiccazione» sono inserite le seguenti: «nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7-bis.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

Al comma 1, sostituire le parole: la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio con le seguenti:, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina.
7-bis. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2449-A - Articolo 7-ter

ARTICOLO 7-TER DEL DISEGNO DI LEG GE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-ter.
(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al citato registro all'atto dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano, entro il 31 dicembre 2009, al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali e reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno 2008, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo n. 151 del 2005, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7-ter.
(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Sopprimerlo.
7-ter. 30. Borghesi, Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 2009 con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: il 31 dicembre 2009 con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7-ter. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2449-A - Articolo 7-quater

ARTICOLO 7-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernenti l'inclusione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari).

1. Alla sezione III dell'allegato 2 annesso al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dall'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, alla lettera a), le parole: «incluso destrosio, e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché» e, alla lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;
b) al numero 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernenti l'inclusione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari).

Sopprimerlo.
7-quater. 30. Borghesi, Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi.

All'articolo aggiuntivo 7-quater.0200, al comma 1, lettera a), dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti: nell'ambito delle amministrazioni.
0. 7-quater. 0200. 200.La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:
Art. 7-quater.1. - (Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio, (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Consiglio e (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione). - 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio;
b) l'AGEA è designata autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio.

2. In attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
7-quater. 0200.La Commissione.

Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:
Art. 7-quater.1. - (Attuazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio, (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Consiglio e (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione). - 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) l'AGEA è designata autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c).

2. In attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
7-quater. 0200.(Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2449-A - Articolo 7-quinquies

ARTICOLO 7-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-quinquies.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).

1. All'articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui alla presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine»;
b) alla rubrica, le parole: «Disposizioni per il parziale recepimento» sono sostituite dalla seguente: «Recepimento».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7-quinquies.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione.
7-quinquies. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2449-A - Articolo 7-sexies

ARTICOLO 7-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-sexies.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure sul mercato agricolo» sono inserite le seguenti: «nonché alle altre finalità istituzionali dell'AGEA medesima».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7-sexies.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

Al comma 1, sostituire le parole: sul mercato agricolo con le seguenti: nazionali nel settore agricolo e agroalimentare.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: alle altre finalità istituzionali dell'AGEA medesima con le seguenti: per le altre finalità istituzionali dell'AGEA.
7-sexies. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2449-A - Articolo 7-septies

ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-septies.
(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:
«a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni»;

2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come modificata dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;
2) al comma 2, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

b)
all'articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno».

A.C. 2449-A - Articolo 7-octies

ARTICOLO 7-OCTIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-octies.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).

1. Il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7-OCTIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7-octies.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, dalle ore 24.00 alle ore 7.00,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola:, anche.
7-octies. 32. Pini, Zeller.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: effettuate in occasione di fiere, sagre aggiungere la seguente:, mercati.
7-octies. 31. Brugger, Zeller, Gozi.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:, nonché per la vendita fino a: discipline di settore.
7-octies. 30. Contento.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 24 ottobre 2006). - 1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «2 della notte» sono aggiunte le seguenti «, salvo diverse disposizioni del sindaco successivamente a tale ora,».
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «del sindaco».
7-octies. 07. Pini, Zeller.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «2 della notte» sono aggiunte le seguenti «, ovvero, successivamente, almeno un'ora prima dell'orario di chiusura del locale,».
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte».
7-octies. 035. Zeller, Pini.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE). - 1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della »Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici« della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».
3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono aggiunte le seguenti: «trasportare per vendere,».
7-octies. 030. Pini.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e (CE) n. 617/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile). - 1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, I, 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. I titolari dei centri di incubazione sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.
2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:
a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività, per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
b) quando l'impresa produttrice di uova da cova ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:
a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;
b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);
c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;
d) da euro 25 a euro 150 per uova a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;
e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;
f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;
g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria, può revocare 1'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5 si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le attività di controllo sulla commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini e la procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie sono svolte dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tuttavia, fino all'individuazione dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte delle singole Regioni e Province autonome, da effettuarsi entro il limite di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, alle medesime provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
9. La legge 13 maggio 1966, n. 356, è abrogata.
7-octies. 031. Pini.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - 1. L'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva europea 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) l'equilibrio tra l'esigenza di garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti, così come determinato da quanto nella direttiva stabilito;
b) l'applicazione coerente, efficace e rapida del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, firmato dalla Commissione, a nome della Comunità, il 16 gennaio 2002, attraverso le norme comunitarie definite, al fine di garantire un'applicazione coerente del trattato in tutto lo spazio intracomunitario;
c) la semplificazione della normativa di settore, con particolare riferimento alle autorizzazioni personali e professionali concernenti le armi e le munizioni, nonché degli adempimenti previsti e dei procedimenti amministrativi connessi, al fine di eliminare la possibilità di interpretazioni diverse e di garantire maggiore certezza del diritto, prevedendo anche la possibilità di operare gli adempimenti relativi mediante strumenti informatici e telematici;
d) le armi, le parti d'arma, le munizioni e le parti di munizioni, le armi consentite e le armi vietate devono essere definite secondo le disposizioni della direttiva e del Protocollo, mediante un sistema di classificazione coerente con le norme comunitarie dettate e l'eliminazione nella normativa nazionale degli istituti contrari al diritto comunitario che impediscano la circolazione sul territorio nazionale di armi definite come consentite dalla direttiva;
e) il sistema di marcatura delle armi da immettere sul mercato civile deve essere tale da garantire l'identificazione e la tracciabilità di ogni oggetto punzonato e deve essere conforme alla Convenzione del 10 luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili sottoscritta dall'Italia;
f) la definizione della fabbricazione illecita di armi e l'individuazione delle relative sanzioni nella normativa penale e amministrativa esistente;
g) la specificazione di norme chiare e semplici sulla disattivazione e neutralizzazione delle armi, nel rispetto della sicurezza pubblica e personale e dell'esigenza di mantenere il valore storico e tecnico dell'oggetto disattivato o la sua utilizzabilità come attrezzo scenico;
h) la determinazione di norme tecniche chiare e semplici che impediscano di trasformare oggetti aventi l'aspetto di armi da fuoco in armi da fuoco funzionanti.»

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-octies. 033. Pini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Modifiche all'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi) - 1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:
«1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) dettare una disciplina delle armi da fuoco, con specifico riferimento alle armi da caccia e da tiro sportivo, che, nel prevedere, anche in relazione alla specificità di tali armi, garanzie idonee a tutela della sicurezza pubblica, in conformità alle disposizioni recate dalla citata direttiva 2008/51/CE, ne assicuri la libertà di circolazione nello spazio intracomunitario;
b) assicurare la piena applicazione del Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, firmato dalla Commissione europea il 16 gennaio 2002, al fine di permetterne un'attuazione omogenea e coerente nell'ambito del territorio comunitario;
c) provvedere, anche a fini di certezza e uniforme applicazione del diritto, alla semplificazione della normativa relativa ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni personali e professionali concernenti le armi e le munizioni e degli adempimenti ad essi connessi, prevedendo la possibilità di espletare i suddetti adempimenti in via informatica o telematica;
d) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle munizioni, delle loro parti e individuare le armi consentite e le armi vietate in conformità con le disposizioni recate dalla direttiva e dal citato Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, stabilendo un sistema di classificazione coerente con la normativa comunitaria e provvedendo all'abrogazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario, in modo da escludere che sia impedita la circolazione nel territorio nazionale di armi consentite dalla direttiva;
e) disciplinare il sistema di marcatura delle armi da immettere sul mercato civile in modo da garantire l'identificazione e la tracciabilità di ogni oggetto punzonato e da assicurare la conformità con le previsioni recate dalla Convenzione internazionale di Bruxelles del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;
f) dettare una specifica disciplina relativa alla fabbricazione illecita di armi, definendo le relative sanzioni penali e amministrative;
g) disciplinare, anche a fini di semplificazione, la disattivazione e neutralizzazione delle armi, garantendo la tutela della sicurezza pubblica e personale e, al tempo stesso, permettendo di non pregiudicare il valore storico e tecnico dell'arma disattivata e la sua utilizzabilità come attrezzo scenico;
h) introdurre una normativa tecnica idonea a impedire la trasformazione di oggetti aventi l'aspetto di armi da fuoco in armi da fuoco funzionanti».
7-octies. 032. Valducci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio). - 1. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è soppressa.
7-octies. 034. Conte.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002). - 1. All'articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono aggiunte, in fine, le parole: «sulla base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».
7-octies. 0200. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato). - 1. In conformità al regime di aiuti di Stato n. 618/08, all'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura».
7-octies. 0201. La Commissione.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura). - 1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;
f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti.
7-octies. 0202. La Commissione.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Trattamento acqua potabile). - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, e le relative approvazioni all'immissione in commercio, rilasciate ai sensi del medesimo decreto, perdono efficacia. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
7-octies. 036. Barani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori). - 1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad assicurare la piena e corretta applicazione delle disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei pagamenti diretti e degli altri regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
2. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
3. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno spettante.
4. In caso di epizoozia degli animali, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.
5. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
6. Si presumono vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:
a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;
b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;
c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di presenziare alle attività connesse alla stima.

7. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Sono in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:
a) derogare alle previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo, recesso.
7-octies. 037. Pini, Fugatti, Negro.
(Inammissibile)

A.C. 2449-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 8.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
b) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
c) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
d) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;
b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

ART. 8.
(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: amministrative esistenti con le seguenti: giudiziarie nonché di autorità amministrative esistenti.
8. 30. Ferranti.

A.C. 2449-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), e dall'articolo 8, comma 3, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata). - 1. All'articolo 49 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b) e c-bis), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati»;

2. L'articolo 53 della citata legge n. 88 del 2009 è sostituito dal seguente:
«Art. 53. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima».
9. 0200. La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata). - 1. All'articolo 49 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b) e c-bis), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati»;

2. L'articolo 53 della citata legge n. 88 del 2009 è sostituito dal seguente:
«Art. 53. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2».
9. 0200.(Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2449-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nel condividere le conclusioni del Secondo rapporto della Commissione indipendente sulla Turchia del settembre 2009, presieduta da Martti Ahtisaari, ex Presidente della Repubblica di Finlandia e Premio Nobel per la Pace 2008, secondo le quali «La Commissione indipendente resta convinta dei numerosi vantaggi che presenterebbe la convergenza della Turchia con l'Europa e l'eventuale adesione all'UE di una Turchia trasformata, sia per il paese che per l'Unione stessa. Gli enormi progressi realizzati dalla Turchia in tutti i campi negli ultimi 10 anni sono stati chiaramente legati allo status della Turchia di paese candidato all'UE e al relativo processo di adesione. Per garantire un seguito al processo di trasformazione della Turchia, è necessario preservare la sua prospettiva europea. Nessuno può prevedere l'esito del processo di adesione e se l'obiettivo dichiarato potrà essere raggiunto, ma la possibilità di centrare l'obiettivo dipende anche dalla credibilità dell'UE, dal suo interesse e dalla correttezza dovuta a tutti i paesi candidati.»;
nel ricordare la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato della Repubblica del 14 gennaio 2009 la quale «ribadisce la centralità della Turchia, la cui prospettiva europea rappresenta un potente fattore di equilibrio geopolitico e di stabilità nell'area del Mediterraneo e del Medio oriente. Saluta con favore l'apertura di due ulteriori capitoli negoziali in occasione della Conferenza di adesione del dicembre 2008 ed auspica che la dinamica del processo di adesione possa proseguire con slancio nel corso della Presidenza ceca e di quella svedese nella seconda metà del 2009. Auspica pertanto che al governo turco venga concesso il massimo sostegno in vista delle riforme politiche necessarie perché il paese risponda ai criteri di Copenhagen e possa fruire di un'ulteriore accelerazione del processo negoziale. Invita quindi il Governo e tutti gli altri attori in campo a profondere il massimo impegno, in tutte le sedi, per incoraggiare la Turchia nel processo di allineamento all'acquis comunitario nonché per favorire il buon esito dei negoziati tra i leader delle comunità greco-cipriota e turco-cipriota e la normalizzazione dei rapporti bilaterali tra Turchia e Cipro.»;
nel ricordare infine che la mancata soluzione della questione cipriota è dovuta al fatto che, a pochi giorni dalla formalizzazione definitiva dell'ingresso nell'Unione europea dell'intera isola, sia i cittadini greco-ciprioti che quelli turco-ciprioti, avrebbero votato un referendum per l'adozione o meno del piano dell'ONU, il «piano Annan», che avrebbe portato alla riunificazione dell'isola. Il piano era stato negoziato ed approvato dalle due comunità con l'accordo di Grecia e Turchia e con l'apporto della Commissione europea attraverso il commissario all'allargamento Günter Verheugen. Dopo aver ottenuto la formalizzazione dell'ingresso nell'UE, il Governo e le forze politiche greco-cipriote cambiarono d'avviso e la maggioranza greco-cipriota votò contro, a differenza della comunità turca che lo approvò. Il 21 aprile 2004, tre giorni prima del voto referendario, durante il dibattito al Parlamento europeo, il Commissario Verheugen affermò «personalmente mi sento tradito dal governo della Repubblica di Cipro». Continuare ad attribuire la mancata riunificazione dell'isola e a farne pagare le conseguenze alla Turchia e ai cittadini turchi è immotivato ed ingiusto,

impegna il Governo:

a sostenere a livello di Consiglio europeo l'ingresso della Turchia nell'Unione europea alle stesse condizioni poste ad altri paesi candidati all'adesione;
a promuovere una iniziativa politica a livello di Unione europea affinché la Repubblica di Cipro convochi nuovamente un referendum con il quale i cittadini siano chiamati ad esprimersi sul piano dell'ONU, il «piano Annan», al fine di procedere alla riunificazione dell'isola.
9/2449-A/1. Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria per il 2009, prevede il recepimento della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;
detta direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 5 giugno 2009, insieme ad altri atti legislativi che costituiscono l'ormai celebre «Pacchetto clima ed energia», che dovrebbe rappresentare una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea;
con il Pacchetto clima ed energia acquisiscono infatti valore giuridico vincolante gli obbiettivi del 20-20-20 con i quali l'Unione europea si è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento, ridurre il consumo di energia del 20 per cento ed aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative del 20 per cento, entro il 2020. Occorre pertanto che anche il nostro Paese traduca l'obiettivo complessivo comunitario del 20 per cento in obiettivo individuale;
al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica;
in realtà la quasi totalità degli sforzi del Governo in materia energetica sta andando verso la produzione di energia nucleare, rischiando fortemente di compromettere il reale decollo delle fonti energetiche rinnovabili, che oltre ad una adeguata normativa necessitano inevitabilmente di adeguate risorse finanziarie che ne consentano effettivamente la crescita;
con la legge 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha infatti intrapreso la strada del ritorno al nucleare, creando le condizioni e le premesse amministrative e procedurali per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare;
il medesimo provvedimento affronta anche il tema dello sviluppo delle energie alternative, prevedendo un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, ma senza alcuna nuova risorsa finanziaria stanziata. In realtà è difficile pensare a un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico, realmente efficace, se non si mettono in campo adeguate risorse e nuovi finanziamenti;
va tra l'altro sottolineato che il contributo che il nucleare potrà dare alla riduzione delle emissioni di CO2 è del tutto marginale. Ricordiamo infatti che l'impegno europeo a ridurre del 20 per cento le emissioni inquinanti e a produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnovabili scade nel 2020 e per quella data il Ministro dello sviluppo economico ha più volte annunciato che sarà pronta la prima centrale nucleare. Il nucleare non potrà servire in nessun modo a mantenere gli impegni delle emissioni concordati con gli altri partner europei,

impegna il Governo:

a valorizzare e incentivare ulteriormente tutte le misure di risparmio e di efficienza energetica al fine del raggiungimento degli obiettivi finali in materia di energia da fonti rinnovabili, individuando fin da subito quegli obiettivi intermedi indispensabili al conseguimento degli obiettivi obbligatori del 2020;
a prevedere, fin dalla prossima manovra di bilancio, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie - attualmente del tutto insufficienti - indispensabili per l'attuazione di efficaci politiche fiscali e industriali per il risparmio energetico e la promozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
a non prorogare ulteriormente la norma - già differita con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 - prevista dalla legge finanziaria per il 2008 che ha disposto l'obbligo per le nuove costruzione dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
9/2449-A/2. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Evangelisti, Razzi, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede il recepimento, entro il 19 dicembre 2010, della direttiva 2008/96/CE, contenente alcune misure finalizzate a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali allo scopo di ridurre il tasso di mortalità ed il numero di incidenti stradali negli Stati dell'Unione Europea. Tale direttiva si applica sia alle strade che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti sia, come codice di buone prassi, anche alle altre strade nazionali, costruite con il finanziamento parziale o totale della Unione Europea. Sotto il profilo dei contenuti, la direttiva in commento prevede la realizzazione di procedure di valutazione di impatto dei progetti di infrastruttura sulla sicurezza stradale, sui controlli e sulla gestione della stessa e, infine, sulle ispezioni da parte degli Stati membri;
in particolare, la direttiva 2008/96/CE prevede che i progetti di costruzione delle infrastrutture debbano essere sottoposti a controlli nelle loro diverse fasi (studio di fattibilità, studi preliminari, progettazione particolareggiata, ultimazione e prima fase di funzionamento) e che a tali controlli debbano essere sottoposti da un controllore indipendente dotato di idonea formazione professionale, che rediga una relazione di controllo, nella quale siano definiti gli aspetti della progettazione che possono rivelarsi critici per la sicurezza. Inoltre, la citata direttiva prevede che gli Stati membri individuino, analizzino e classifichino i tratti stradali in cui è stato registrato un elevato numero di incidenti mortali. Gli stessi dovranno inoltre individuare, analizzare e classificare le sezioni della rete stradale in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. I tratti così individuati saranno oggetto di valutazione da parte di gruppi di esperti, mediante visite in loco, e per essi saranno adottate misure correttive mirate;
infine, sotto il profilo della gestione dei dati, la direttiva 2008/96/CE prevede che gli Stati dell'Unione Europea adottino tutte le misure necessarie affinché l'organo competente rediga una relazione per ciascun incidente mortale verificatosi sulle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea;
l'attuazione del disegno delle reti transeuropee di trasporto rappresenta un obiettivo vitale per l'economia italiana che tuttavia non può prescindere dalla necessità di potenziare la sicurezza delle infrastrutture stradali;
nella comunicazione del 2 giugno 2003 «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale: dimezzare il numero delle vittime della strada nell'Unione Europea entro il 2010, una responsabilità condivisa», la Commissione europea ha individuato nell'infrastruttura stradale il terzo pilastro della politica della sicurezza delle stradale, che dovrebbe apportare un considerevole contributo alla realizzazione dell'obiettivo comunitario della riduzione degli incidenti;
il 20 novembre 2008 sono Stati resi noti i dati dell'ISTAT circa gli incidenti stradali occorsi nell'anno 2007, che quantificavano in 203.871 gli episodi di sinistri gravi, in 5.131 le persone decedute, e in 325.850 coloro che hanno subito lesioni di diversa entità;
queste cifre fanno percepire l'estrema gravità della situazione e rinsaldano la convinzione che la sicurezza stradale sia un obiettivo irrinunciabile da perseguire con la massima fermezza;
entro il 19 dicembre 2011 gli Stati membri dovranno adottare orientamenti per coadiuvare gli organi competenti nell'applicazione della direttiva 2008/96/CE ed entro tale data gli Stati membri dovranno inoltre adottare programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato ad attuare in modo celere e puntuale i principi ed i criteri direttivi contenuti nella direttiva 2008/96/CE, sia nell'ottica di perseguire l'impegno di ridurre almeno del 50 per cento l'incidentalità stradale come richiesto dall'Unione Europea e come previsto dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sia nell'ottica di predisporre in Italia - senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - un nuovo piano di rilevazione dati relativi all'incidentalità stradale.
9/2449-A/3. Monai, Misiti, Evangelisti, Borghesi, Razzi, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria 2009 contiene il recepimento della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
la direttiva vuole stimolare il mercato dei veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, e soprattutto ad influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri, garantendo una domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, il cui livello sia sufficientemente sostanzioso per indurre i costruttori e le imprese a investire in questo settore e a sviluppare ulteriormente veicoli con costi ridotti in termini di consumo energetico, emissioni di CO2 ed emissioni di sostanze inquinanti;
questa direttiva segna una tappa storica perché passa dalla logica della buona volontà a quella del dovere. Ed infatti, finora, la materia degli appalti verdi è stata connotata da «inviti e raccomandazioni» alle pubbliche amministrazioni, mentre la presente direttiva afferma testualmente all'articolo 1 che «la presente direttiva impone» allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli organismi di diritto pubblico di tener conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'arco di tutta la vita al momento dell'acquisto, attraverso appalti, di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico«, pena l'annullamento dell'aggiudicazione;
la direttiva traccia sostanzialmente tre tipi di strade per raggiungere tale obbiettivo. La prima consiste nel fissare specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali nella documentazione per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, per ciascun tipo di impatto considerato, oltre che per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale. La seconda suggerisce di integrare nella decisione di acquisto l'impatto energetico e l'impatto ambientale, o inserendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione (se fosse aperta la procedura di appalto), o trasformando gli impatti in valore monetario da includere nella decisione di acquisto. La terza strada suggerisce di adottare la metodologia descritta nell'articolo 6 della direttiva stessa, che trasforma in valore monetario i costi di esercizio nell'intero arco di vita di un veicolo connessi al consumo energetico, oltre ad i costi relativi alle emissioni di CO2 ed alle emissioni di sostanze inquinanti, indicati nella tabella 2 dell'allegato;
conteggiando nel costo di acquisto dei mezzi pubblici anche i costi di esercizio nell'intero arco di vita di un veicolo si ricava che i veicoli verdi, con ridotti consumi energetici ed emissioni di CO2 e sostanze inquinanti, hanno costo che non è assolutamente economicamente superiore a quello di veicoli tradizionali e può risultare addirittura inferiore;
in particolare gli enti pubblici sono i maggiori consumatori. Considerando la sola l'Europa è stato valutato che essi spendono circa il 16 per cento del PIL dell'Unione (cfr. manuale »Acquistare verde« della Commissione europea, pag. 6), corrispondente a circa la metà del PIL della Germania. Pertanto gli enti pubblici sono in grado di influenzare in maniera determinante il mercato facendo scelte ambientalmente orientate;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha co-finanziato già nel 2008 un progetto che non ha eguali nel mondo e che prevede la costruzione in Puglia di impianti di distribuzione che erogano idrometano e idrogeno utilizzati come carburante per i veicoli. L'idrometano, in particolare, può essere utilizzato anche da tutte le auto a metano di omologate negli ultimi anni senza bisogno di alcuna modifica;
l'utilizzo dell'idrometano e dell'idrogeno per l'alimentazione dei veicoli ha molti vantaggi perché riduce le emissioni inquinanti del 20 per cento ed aumenta la potenza dell'auto grazie all'elevato potere calorifico dell'idrogeno. Tale progetto, che vede coinvolto il professor Jeremy Rifkin, economista americano attento ai problemi ambientali, ricaverà dall'acqua tutto l'idrogeno necessario utilizzando fonti rinnovabili locali;
la direttiva specifica che il sostegno pubblico per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico è riconosciuto nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato ad attuare in modo celere e puntuale la direttiva 2009/33/CE, in particolare incentivando su tutto il territorio nazionale impianti di distribuzione di idrometano e di idrogeno.
9/2449-A/4. Scilipoti, Piffari, Borghesi, Evangelisti, Razzi, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria 2009 contiene il recepimento della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
la direttiva vuole stimolare il mercato dei veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, e soprattutto ad influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri, garantendo una domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, il cui livello sia sufficientemente sostanzioso per indurre i costruttori e le imprese a investire in questo settore e a sviluppare ulteriormente veicoli con costi ridotti in termini di consumo energetico, emissioni di CO2 ed emissioni di sostanze inquinanti;
questa direttiva segna una tappa storica perché passa dalla logica della buona volontà a quella del dovere. Ed infatti, finora, la materia degli appalti verdi è stata connotata da «inviti e raccomandazioni» alle pubbliche amministrazioni, mentre la presente direttiva afferma testualmente all'articolo 1 che «la presente direttiva impone» allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli organismi di diritto pubblico di tener conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'arco di tutta la vita al momento dell'acquisto, attraverso appalti, di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico«, pena l'annullamento dell'aggiudicazione;
la direttiva traccia sostanzialmente tre tipi di strade per raggiungere tale obbiettivo. La prima consiste nel fissare specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali nella documentazione per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, per ciascun tipo di impatto considerato, oltre che per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale. La seconda suggerisce di integrare nella decisione di acquisto l'impatto energetico e l'impatto ambientale, o inserendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione (se fosse aperta la procedura di appalto), o trasformando gli impatti in valore monetario da includere nella decisione di acquisto. La terza strada suggerisce di adottare la metodologia descritta nell'articolo 6 della direttiva stessa, che trasforma in valore monetario i costi di esercizio nell'intero arco di vita di un veicolo connessi al consumo energetico, oltre ad i costi relativi alle emissioni di CO2 ed alle emissioni di sostanze inquinanti, indicati nella tabella 2 dell'allegato;
conteggiando nel costo di acquisto dei mezzi pubblici anche i costi di esercizio nell'intero arco di vita di un veicolo si ricava che i veicoli verdi, con ridotti consumi energetici ed emissioni di CO2 e sostanze inquinanti, hanno costo che non è assolutamente economicamente superiore a quello di veicoli tradizionali e può risultare addirittura inferiore;
in particolare gli enti pubblici sono i maggiori consumatori. Considerando la sola l'Europa è stato valutato che essi spendono circa il 16 per cento del PIL dell'Unione (cfr. manuale »Acquistare verde« della Commissione europea, pag. 6), corrispondente a circa la metà del PIL della Germania. Pertanto gli enti pubblici sono in grado di influenzare in maniera determinante il mercato facendo scelte ambientalmente orientate;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha co-finanziato già nel 2008 un progetto che non ha eguali nel mondo e che prevede la costruzione in Puglia di impianti di distribuzione che erogano idrometano e idrogeno utilizzati come carburante per i veicoli. L'idrometano, in particolare, può essere utilizzato anche da tutte le auto a metano di omologate negli ultimi anni senza bisogno di alcuna modifica;
l'utilizzo dell'idrometano e dell'idrogeno per l'alimentazione dei veicoli ha molti vantaggi perché riduce le emissioni inquinanti del 20 per cento ed aumenta la potenza dell'auto grazie all'elevato potere calorifico dell'idrogeno. Tale progetto, che vede coinvolto il professor Jeremy Rifkin, economista americano attento ai problemi ambientali, ricaverà dall'acqua tutto l'idrogeno necessario utilizzando fonti rinnovabili locali;
la direttiva specifica che il sostegno pubblico per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico è riconosciuto nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza finalizzato ad attuare in modo celere e puntuale la direttiva 2009/33/CE.
9/2449-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Scilipoti, Piffari, Borghesi, Evangelisti, Razzi, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria 2009 affronta in maniera più organica i temi di attuazione di norme e direttive dell'Unione europea, disciplinando forse anche in maniera minuta i vari comparti che afferiscono ai doveri istituzionali della Commissione e del Parlamento europeo;
è necessario dare una forte svolta di rinnovamento normativo e di maggiore incidenza istituzionale degli organi comunitari nell'attuazione dei principi e delle finalità del trattato di Lisbona a correzione di un'interpretazione di concepimento di una Europa minore rispetto alle grandi questioni nel quadro della politica europea internazionale,

impegna il Governo

ad assumere una risoluta mozione, nell'ambito delle politiche europee e nei consessi di governo, sulle questioni che interessano i vari settori produttivi, soprattutto quello agricolo, insieme alla filiera produttiva e al cosiddetto «made in Italy», che hanno bisogno di essere tutelati rispetto ad una sleale e spietata concorrenza nei mercati globali a fronte dei risultati positivi del G8 celebrato alcuni mesi addietro.
9/2449-A/5. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria 2009 affronta in maniera più organica i temi di attuazione di norme e direttive dell'Unione europea, disciplinando forse anche in maniera minuta i vari comparti che afferiscono ai doveri istituzionali della Commissione e del Parlamento europeo;
è necessario dare una forte svolta di rinnovamento normativo e di maggiore incidenza istituzionale degli organi comunitari nell'attuazione dei principi e delle finalità del trattato di Lisbona a correzione di un'interpretazione di concepimento di una Europa minore rispetto alle grandi questioni nel quadro della politica europea internazionale,

impegna il Governo

ad assumere una risoluta mozione, nell'ambito delle politiche europee e nei consessi di governo, sulle questioni che interessano i vari settori produttivi, compreso quello agricolo, insieme alla filiera produttiva e al cosiddetto made in Italy, che hanno bisogno di essere tutelati rispetto ad una sleale e spietata concorrenza nei mercati globali a fronte dei risultati positivi del G8 celebrato alcuni mesi addietro.
9/2449-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
la legge comunitaria per il 2008 contiene, nell'elenco delle direttive da attuare, anche la direttiva 2008/98/CE;
l'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva in questione recita: «Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013»;
al fine di una riduzione delle quantità di rifiuti non riciclabili e non differenziabili, che sono tra le principali cause di inquinamento ambientale, è necessario incentivare la produzione e la commercializzazione di imballaggi uniformi (cioè composti da un solo materiale) e composti di bioplastica degradabile;
in media gli imballaggi, a partire dalle buste di plastica, costituiscono il 35 per cento del peso e il 50 per cento del volume (ovvero, in cifre assolute, quasi 12,5 milioni di tonnellate) rispetto al totale dei rifiuti che finiscono nelle discariche italiane,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte al recepimento della direttiva in questione, anche attraverso specifiche previsioni volte a incentivare un sempre maggiore ricorso, da parte dei produttori di imballaggi, ad imballaggi uniformi costituiti da un solo elemento e ad imballaggi composti di bioplastica così da ridurre i motivi di difficoltà nella raccolta differenziata dei rifiuti.
9/2449-A/6. Cosenza.

La Camera,
premesso che:
il Progetto Nabucco, è un pipeline che trasporterà gas naturale dal Caucaso, dall'Iran, dall'Asia Centrale e dal Mediterraneo orientale verso l'Europa occidentale attraverso la Turchia e i Balcani. Allo studio vi sono alcune variazioni del progetto energetico che potrebbero includere rotte attraverso le ex Repubbliche Jugoslave ed anche collegamenti a una rete di gasdotti situati di fronte alla Siria per il trasporto del gas egiziano e libico;
l'accordo, firmato ad Ankara il 13 luglio scorso, da Austria, Bulgaria, Romania, Turchia e Ungheria, prevede la realizzazione del gasdotto entro il 2014. Una volta completato, Nabucco, che avrà una lunghezza di 3300 chilometri, dovrebbe trasportare annualmente 31 miliardi di metri cubi di gas verso l'hùb energetico austriaco di Baumgarten;
la costruzione del gasdotto Nabucco garantirebbe all'Unione europea attraverso una rotta di fornitura alternativa di petrolio e gas naturale una minore dipendenza dal monopolio delle forniture russe;
il 25 per cento del gas utilizzato dall'Unione proviene dalla Russia, e già per due volte diversi paesi europei hanno sofferto interruzioni e riduzioni delle forniture di gas russo: nel 2006 e nel 2009, quando Russia e Ucraina si sono scontrate su prezzi e pagamenti del cosiddetto «oro blu». Anche a causa di queste crisi delle forniture di gas, negli ultimi anni diversi paesi dell'Unione europea hanno cercato, in modo unilaterale o coordinato, di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;
nel maggio 2009 la pipeline South Stream, del cui consorzio fa parte anche l'Eni, ha compiuto significativi passi in avanti grazie agli accordi tra Russia, Italia, Grecia, Bulgaria, Serbia e Slovenia per realizzare un gasdotto che attraverso il Mar Nero colleghi la rete russa ai Balcani ed eventualmente l'Italia;
i progetti South Stream e Nabucco sarebbero sostanzialmente rivali, in quanto il primo perpetuerebbe la dipendenza europea dalle forniture russe mentre il secondo aprirebbe una fonte di approvvigionamento alternativa nel Caspio;
tuttavia ogni governo dell'Unione sembra avere come priorità la tutela del proprio fabbisogno energetico e dei propri consumatori, e solo in seconda battuta si pone l'obiettivo di costruire un mercato energetico europeo integrato e solido;

impegna il Governo

ad adoperarsi in sede europea al fine di realizzare un maggior coordinamento tra i paesi membri in materia di mercato energetico, soprattutto al fine di diversificare le fonti energetiche e di ridurre la dipendenza da singoli paesi produttori, favorendo la realizzazione di infrastrutture alternative per la relativa fornitura ed evitando l'esposizione dei paesi dell'Est europeo, in particolare, a forme di ritorsione quali l'interruzione o la riduzione delle forniture di energia.
9/2449-A/7. Buttiglione, Zinzi.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi 17 anni la caccia ha perso una delle sue funzioni fondamentali, vale a dire quella del riequilibrio delle specie animali, con particolare riferimento al contenimento di alcune specie il cui impatto negativo sulle produzioni agricole si fa sentire ogni anno;
nessuno è mai riuscito a realizzare queste azioni di riequilibrio senza la caccia, ed è a questo scopo principale che serve l'attività venatoria in ogni parte del Mondo: tranne che nel nostro Paese;
in Italia assistiamo al proliferare dei corvidi, con il conseguente declino delle specie di piccoli volatili che si riproducono dalle nostre parti, con particolare riferimento alle zone di nidificazione presso le foci dei fiumi;
molte di queste specie non sono mai state cacciate in Italia, eppure sono a rischio;
tutta l'Europa ha adeguato le proprie normative sulla caccia per consentirle di svolgere la sua funzione: eppure, in Italia si continuano a recepire le direttive CEE in materia venatoria soltanto quando c'è da togliere ai cacciatori, mai quando c'è da concedere loro qualcosa;
appare indifferibile che il legislatore si adoperi, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia;
il ministro per le politiche europee, di concerto con i ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE;
è in corso presso il Senato l'esame di un provvedimento in materia di attività venatorie,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative che contenga oltre quanto esposto in premessa norme necessarie che rispondono infatti a esigenze urgenti di adeguamento della normativa nazionale all'ordinamento comunitario in materia, essendovi procedure di infrazioni aperte che potrebbero costare allo Stato italiano centinaia di milioni di euro di multa.
9/2449-A/8.Pini, Luciano Rossi.

La Camera,
premesso che:
gli effetti del divieto di vendita degli alcolici dopo le due di notte non hanno avuto l'impatto sperato nella lotta alle infrazioni per guida in stato di ebbrezza;
la portata positiva della norma è stata frustrata sia dalla presenza di punti di vendita irregolari sia dal cosiddetto «nomadismo etilico» che porta chi vuole consumare alcolici dopo l'orario di divieto ad una migrazione in cerca di rivendite;
alla luce di quanto verificato occorre introdurre una nuova serie di attività e proposte positive al fine di indirizzare le persone ad un uso più consapevole degli alcolici;
da tempo le istituzioni e le associazioni di categoria si stanno impegnando per costruire un percorso virtuoso con una serie di proposte;
considerato che:
appare indispensabile definire un orario unico sia di chiusura di tutti i locali di intrattenimento e spettacolo su tutto il territorio nazionale e cessazione di ogni loro attività (anche i circoli aperti al pubblico e simili) sia la somministrazione e la vendita di alcolici e superalcolici per tutti gli esercizi pubblici, per gli ambulanti e per i distributori automatici;
molte delle situazioni critiche per i giovani si sono create con il proliferare dei cosiddetti after hours dalle 4 alle ore 10, per i quali il divieto tale in tale fascia oraria è da considerarsi prioritario;
al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività all'interno dei locali è inutile consentire agli addetti alla sicurezza la possibilità di divieto di accesso o possibilità di allontanare chi è in stato di alterazione psico-fisica o che in passato ha provocato problemi in quel locale;
è in corso presso il Senato l'esame di un provvedimento (S. 1720) in materia di sicurezza stradale,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative che diano attuazione a quanto sviluppato nelle premesse e nelle considerazioni, consentendo di realizzare una inversione radicale nelle abitudini dei consumatori, in particolare dei più giovani, per quanto riguarda il consumo di alcolici.
9/2449-A/9.Zeller, Pini, Brugger.

La Camera,
premesso che:
nel settore nevralgico delle politiche del terzo pilastro, laddove è fondamentale che le scelte, in particolare di politica criminale e di politica giudiziaria, siano frutto di un confronto dialettico quanto più ampio tra le varie componenti parlamentari, si assiste al monopolio decisionale da parte dei Consiglio (e dunque degli esecutivi degli Stati membri), senza che il Parlamento europeo (unica istituzione direttamente rappresentativa dei cittadini dell'Unione) sia adeguatamente coinvolto nelle scelte legislative del settore giustizia, libertà e sicurezza;
una siffatta attribuzione di competenze nella fase ascendente e decisionale dovrebbe imporre di enfatizzare il ruolo del Parlamento nazionale, almeno nella fase, discendente, di adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, così da controbilanciare e circoscrivere il potere normativo dell'esecutivo derivato da (ed autoalimentato con) il sistema comunitario;
tuttavia, nel recepimento degli strumenti normativi di terzo pilastro, si è andata consolidando una prassi che, privilegiando il ricorso alla legislazione delegata, finisce con il confinare l'intervento del Parlamento ad una ratifica meramente burocratica (addirittura anche con forme di silenzio-assenso) dell'operato del Governo;
l'alluvione di leggi-delega e decreti legislativi verificatasi in materia penale negli ultimi anni imporrebbe, già a livello interno, una profonda riflessione sulle derive verso l'esecutivo delle scelte di politica criminale;
il processo legislativo costituito dal conferimento di delega legislativa parlamentare al Governo e correlata decretazione (articoli 76 e 77, comma 1 della Costituzione) è oggetto di particolare attenzione in ambito penale perché propone profili di tensione con le peculiari istanze di certezza e garanzia proprie del principio di legalità, istanze che, tra l'altro, esigono che il diritto penale si fondi sulla legittimazione democratica più immediata e diretta, essendo frutto di un trasparente ed aperto confronto tra maggioranza e minoranze, e non di decisioni assunte esclusivamente all'esecutivo;
oltretutto, nel settore specifico dell'attuazione di norme dell'Unione europea, il ricorso alla legislazione delegata pone all'interprete un ulteriore parametro di legittimità delle norme di recepimento: non vi sono più solo la conformità ai principi costituzionali che regolano il diritto ed il processo penale e la coerenza alle norme dell'Unione europea da attuare (da garantire, tra l'altro, attraverso disapplicazione ed interpretazione conforme), ma anche l'ulteriore termine di costituzionalità rappresentato dalla congruenza tra legge delega, decreto legislativo ed articolo 76 della Costituzione;
vi è la necessità di riaffermare la centralità del Parlamento nel recepimento degli strumenti normativi dell'Unione europea che implichino interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, è indispensabile che le Camere sin da ora si riapproprino del proprio ruolo, svicolando dalle procedure previste dalla legge n. 11 del 2005, quantomeno, l'attuazione delle decisioni quadro,

impegna il Governo

a prevedere che l'attuazione delle decisioni quadro in parola sia riservata a specifici disegni di legge da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Parlamento in via ordinaria, avviando una prassi che individui, quantomeno per l'attuazione degli strumenti di terzo pilastro, l'esistenza di una riserva assoluta di legge parlamentare.
9/2449-A/10.Vietti, Rao.

La Camera,
premesso che:
nel 2001 il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» ha introdotto il concetto «di autostrade del mare», ossia servizi di trasporto di elevata qualità basati sul trasporto marittimo a corto raggio;
un'autostrada del mare è costituita da infrastrutture, impianti e servizi che interessano almeno due Stati membri. Tali autostrade sono intese a spostare quote significative di trasporto merci dalla strada al mare;
il successo di questa iniziativa contribuirà al conseguimento di due obiettivi fondamentali della politica europea in materia di trasporti, cioè ridurre la congestione sulle strade e diminuire l'impatto ambientale del trasporto merci;
il documento relativo al riesame intermedio del Libro bianco sottolinea la crescita del problema della congestione stradale, con un costo per la Comunità pari all'1 per cento del PIL circa, e la minaccia che le emissioni di gas serra prodotte dal settore dei trasporti costituiscono per il conseguimento degli obiettivi di Kyoto e ribadisce l'importanza delle autostrade del mare;
l'articolo 12-bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti prevede l'apertura delle «autostrade del mare» al fine di concentrare «i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l'accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici». La rete transeuropea delle autostrade del mare deve essere costituita da impianti e infrastrutture che interessano almeno due porti situati in due Stati membri diversi;
nell'ambito degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti gli aiuti all'avviamento sono limitati ai «costi di finanziamento debitamente giustificati» e costituiscono quindi aiuti a favore degli investimenti. Ciò può includere i costi di ammortamento delle navi che forniscono tali servizi. Gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti limitano gli aiuti all'avviamento a due anni e l'intensità massima al 30 per cento;
nell'ambito dei progetti TEN-T, le risorse finanziarie possono essere concesse dagli Stati membri nella misura in cui non vi è un finanziamento comunitario disponibile. Tuttavia, per quanto concerne gli aiuti all'avviamento dei servizi di trasporto, l'articolo 12-bis, paragrafo 5, secondo trattino, della decisione n. 1692/96/CE fa riferimento alle disposizioni in materia di aiuti di Stato del trattato;
pertanto gli Stati membri possono concedere aiuti integrativi nella misura in cui non vi sia disponibilità di finanziamenti comunitari, ma in tal caso sono tenuti al rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. Poiché, per quanto riguarda gli aiuti a favore del trasporto marittimo a corto raggio, il capitolo 10 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi fornisce indicazioni sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, queste si applicano anche agli aiuti di Stato integrativi;
gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi consentono tuttavia di concedere aiuti di un'intensità massima del 10 per cento per tre anni a favore degli investimenti. Di conseguenza, poiché gli aiuti di Stato non possono superare l'aliquota del 10 per cento per tre anni autorizzata dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, può succedere che per un'autostrada del mare selezionata come progetto TEN-T ma che non ha ricevuto l'importo massimo dell'aiuto comunitario a favore degli investimenti, e cioè il 30 durante due anni, l'aiuto pubblico non raggiunga l'importo massimo prevedibile. Inoltre, la differenza nella durata massima dei due regimi (due anni nell'ambito della decisione n. 1692/96/CE e tre anni negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi) può generare incertezza e confusione;
nell'ambito del progetto TEN-T «West Med Corridors», lo Steering Committee - composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Italia), Ministère de l'ecologie, de l'energie du développement durable et de l'aménagement du territorie (Francia) e dell'Autorità marittima di Malta - ha lanciato la prima Call for Proposals per le autostrade del mare (AdM) del Mediterraneo occidentale (Príority Project 21);
le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi costituiti da almeno due porti/terminalisti portuali di due differenti Stati membri (tra i quali deve necessariamente esserci uno dei tre Paesi partecipanti: Italia, Francia e Malta) ed almeno da un operatore del trasporto marittimo;
gli obiettivi principali della Call sono i seguenti:
a) l'identificazione dei progetti che faranno parte del Master Plan delle AdM per il Mediterraneo Occidentale e per contribuire allo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti;
b) l'individuazione delle proposte di AdM - tra quelle positivamente valutate - che potranno essere sottoposte alle successive Call for proposals TEN-T e Marco Polo per l'ammissione al cofinanziamento;
c) la registrazione dei bisogni del mercato (approccio cosiddetto «dal basso») e l'impostazione del Master Plan delle AdM conformemente a tali bisogni;
il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2009,

impegna il Governo:

a promuovere le opportune azioni al fine dell'inserimento della Sardegna nell'ambito delle autostrade del mare con i relativi cofinanziamenti sia infrastrutturali che gestionali;
ad inserire la piastra logistica euro-mediterranea della Sardegna prevista dalla legge Obiettivo del 2001 nella più ampia rete TEN dell'Unione europea al fine di valorizzare sia la posizione che le infrastrutture già presenti nell'isola;
a dare il necessario impulso e sostegno ai rapporti che si auspica possano intercorrere tra realtà portuali sarde e quelle di altre nazioni europee.
9/2449-A/11. Pili, Nizzi, Murgia, Vella, Porcu.

La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento introduce «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» per l'anno 2009;
la Legge comunitaria annuale rappresenta lo strumento normativa privilegiato per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno e per la modifica di norme nazionali contrarie agli obblighi e alla disciplina europea;
l'Italia è stata oggetto in numerose occasioni di infrazione in materia venatoria da parte della Unione europea, in particolare a causa della violazione aperta e ripetuta della direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta «Direttiva uccelli»; nello specifico viene segnalato il mancato recepimento del comma 4 dell'articolo 7;
l'articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409/CEE riporta testualmente: «Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i princìpi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia»;
l'Unione europea (atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo scorso) ha presentato ricorso ufficiale contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva sopracitata e rispettivamente riguardo alla tutela dei periodi di nidificazione, delle specie protette, dei periodi di caccia, dell'esercizio delle deroghe da parte delle regioni;
da quanto si apprende da organi di informazione la Commissione europea ha deciso di «richiedere la condanna» dell'Italia al pagamento delle spese in giudizio per le ripetute violazioni della direttiva 79/409/CEE commesse dalla regione Veneto riguardo la concessione di deroghe per la caccia nei confronti di specie di uccelli protetti;
l'attività venatoria è regolata, nel nostro Paese, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Questo provvedimento disciplina l'attività della caccia e rappresenta un punto di equilibrio avanzato e condiviso dalle associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori. La stessa legge presenta, tra i suoi principi ispiratori, la tutela del patrimonio faunistico nazionale e disciplina l'attività venatoria attraverso dati e parametri scientifici e stabilisce che le regioni esercitano le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della gestione faunistico-venatoria;
lo stesso articolo 35, al comma 2, precisa che «sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge;
ad oggi, ad oltre 17 anni della sua entrata in vigore, non è stata ancora presentata in Parlamento nessuna relazione ufficiale, completa ed esaustiva dello stato di attuazione della legge n. 157 del 1992 (come richiesto dalle direttive comunitario in materia) da parte dei diversi ministri competenti;
alla luce di questo esposto risulta evidente la necessità di produrre la relazione sulla legge n. 157 del 1992 per verificarne lo stato di attuazione e predisporre eventuali interventi correttivi, concertati con gli attori sociali interessati, al fine di uniformare la normativa nazionale vigente in materia, con le direttive europee; in tal modo si potrebbero evitare ulteriori richiami, ricorsi e sanzioni da parte dell'Unione europea che gettano discredito sul sistema politico ed istituzionale dell'intera nazione creando al tempo stesso un pericoloso caos normativo,

impegna il Governo

a presentare, in tempi brevi, in Parlamento la relazione di attuazione della citata legge n. 157 del 1992 per portarne a conoscenza della Camera lo stato di attuazione sul territorio nazionale (anche al fine di comunicarne i risultati alla Commissione europea come sancita dall'articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409/CEE);
ad avviare conseguentemente su quella base un confronto nelle sedi competenti e tra le associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori, per valutare gli aggiornamenti legislativi necessari a rendere l'insieme delle norme presenti più attuali ed efficaci sul piano interno e comunitario.
9/2449-A/12.Cenni.

RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2008 (DOC. LXXXVII, N. 2)

Risoluzioni

La Camera,
premesso che:
l'esame della Relazione per il 2008, in ragione del censurabile ritardo di oltre due anni con il quale è stata approvata quella dell'anno precedente, è stato avviato alla Camera dei deputati ben oltre il 31 gennaio, termine ultimo previsto dalla legge n.11 del 2005 per la presentazione del testo al Parlamento;
per superare definitivamente i ricorrenti problemi di ritardo nella comunicazione del testo della relazione, si ripropone la necessità di addivenire a quelle modifiche al regolamento della Camera e alla legge n.11 del 2005, tali da consentire un distinto esame, anche temporale, della relazione sulla partecipazione all'Unione europea rispetto a quello della legge comunitaria;
vi è, inoltre, l'opportunità di modificare radicalmente la struttura della stessa Relazione, come previsto dalla legge Comunitaria 2009 che ne prevede lo sdoppiamento in due documenti, uno di programmazione legislativa Ue, indicante gli obiettivi e le priorità che il Governo intende perseguire (da presentare entro il 31 dicembre) e un distinto testo contenente il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente dal Governo e da esaminare autonomamente (entro il 31 gennaio);
per quanto attiene alla Relazione in esame si riscontrano alcuni rilievi critici quali:
a) la mancanza di un'illustrazione compiuta degli orientamenti che il Governo intende perseguire nel 2009 sui più rilevanti provvedimenti all'esame della Unione europea;
b) la disomogeneità nella redazione delle diverse sezioni della Relazione, a volte carenti circa l'indicazione dell'azione politica del Governo in seno al Consiglio nell'ambito di specifici negoziati;
c) la non puntuale precisazione delle iniziative assunte dal Governo e dei provvedimenti adottati per dare attuazione agli atti di indirizzo delle Camere;
d) la mancanza di un coordinamento generale delle politiche specifiche, per quanto attiene alla redazione, all'accuratezza delle informazioni in essa contenute. In tal senso rileva infatti l'assenza sostanziale di una corretta e completa informazione circa gli orientamenti che il Governo intende seguire nel 2009 e i principali provvedimenti all'esame della Ue;
resta preoccupante la scarsa attenzione nel dibattito politico e parlamentare circa la necessità di intervenire sui tre diversi profili di coordinamento istituzionale sui temi europei: il coordinamento tra i diversi Ministeri e con le istituzioni locali sui temi comunitari; in secondo luogo, il rapporto tra Parlamento e Governo; infine, il rapporto tra Parlamento italiano, Parlamento Europeo e Commissione;
sotto il profilo del coordinamento dell'azione di Governo, appare deludente il ruolo riservato al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), riunitosi nel corso dello scorso anno solamente in quattro occasioni al massimo livello e per sette volte a livello di comitato tecnico permanente, rendendo evidente la propria inadeguatezza a svolgere il ruolo sistematico di coordinamento della formazione della posizione italiana in materia di Ue;
per quanto riguarda, invece, il raccordo tra Camere e Governo, nonostante il miglioramento delle modalità di trasmissione degli atti e dei progetti di atti dell'Ue, va sottolineato che il Parlamento italiano, a differenza degli altri Parlamenti nazionali, non riceve sistematicamente note esplicative in merito ai contenuti, al quadro negoziale, all'impatto normativo o economico e alle posizioni assunte dal Governo in seno alle diverse istituzioni europee e tale inadeguata informazione impedisce alle Camere una selezione, tra migliaia di atti comunicati, delle questioni più rilevanti da esaminare nella cosiddetta fase ascendente della formazione delle norme europee;
sono ancora da migliorare i tempi di avvio e di conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari, che vanno adeguati al ciclo decisionale dell'Unione europea e rimane urgente l'introduzione di una sessione comunitaria di fase ascendente da svolgersi nei primi mesi di ogni anno, ai fini della definizione di indirizzi al Governo, sia su aspetti di carattere generale sia su questioni specifiche, abbinando sin dall'inizio l'esame del programma legislativo della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione dell'Unione europea con quello della relazione annuale sulla partecipazione italiana all'Unione europea;
per quanto concerne il cosiddetto scoreboard, dai dati riportati nella relazione in esame nel 2008, pur emergendo una significativa riduzione del numero delle procedure, trend già avviato dal precedente Governo, il numero complessivo delle procedure rimane elevato, tenuto conto del fatto che in 15 casi l'Italia è stata già condannata dalla Corte di giustizia e in 13 casi sono state avviate procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per mancata attuazione di sentenze della Corte;
in riferimento alle specifiche politiche indicate nella Relazione, e specificamente agli aspetti economici e finanziari, va segnalato che essa non contiene alcun riferimento a temi di estrema importanza come la riforma del bilancio dell'Unione europea e la connessa riforma della politica di coesione, e tale lacuna appare tanto più singolare se si tiene conto delle consultazioni e riflessioni che le istituzioni dell'Unione europea hanno avviato sul tema a partire dal 2008 e alle quali il Governo ha partecipato;
per quanto concerne poi l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona e l'adozione del Piano nazionale di riforma per il 2008-2010 adottato dal Governo nell'ottobre 2008, non risulta una puntuale informazione al Parlamento, nonostante le numerose richieste in sede parlamentare in tale direzione;
il nuovo scenario internazionale delineato dalla crisi richiede una nuova politica europea sui grandi temi e sulle sfide globali (governance della crisi economico-finanziaria, green economy, immigrazione e tutela dei diritti di cittadinanza e diritto d'asilo, ecc.) cui l'Italia deve dare un più forte contributo, sia in tema di rafforzamento e rilancio delle istituzioni europee, sia nel senso di coerenza nella traduzione delle politiche comunitarie in legislazione nazionale;
in tal senso sono da superare gli atteggiamenti del Governo che hanno messo in evidenza la tentazione di porre veti ed esasperare le contrapposizioni con le istituzioni europee su temi come l'immigrazione, il rispetto dei diritti dell'uomo e una comune politica per il diritto d'asilo;
sono altresì da superare ritardi e incoerenze tra le indicazioni strategiche e operative dell'Europa e l'azione politica nazionale in tema, ad esempio, di promozione della «nuova economia verde», riduzione delle emissioni inquinanti, valorizzazione delle energie rinnovabili;
altresì insufficienti e non coerenti con quelle europee sono state le decisioni in merito al sostegno pubblico ai redditi e al sistema produttivo in funzione anti-crisi;

impegna il Governo:

ad assicurare, in attesa dell'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari, il rispetto dei tempi normativamente previsti per la comunicazione degli atti comunitari e della relazione sulla partecipazione dell'Italia alla Ue, e ad accompagnare alla trasmissione degli atti e dei progetti di atti europei, ancora nella fase ascendente, una segnalazione motivata delle proposte legislative e delle iniziative di maggior rilevanza, per rendere più agevole, adeguata e coerente la partecipazione del Parlamento, garantendone, oltretutto, il ruolo di controllo di sussidiarietà;
a valorizzare il ruolo del CIACE, decisivo per una più efficace partecipazione dell'Italia nelle sedi decisionali europee, disponendone l'intervento anche a livello ministeriale su tutte le questioni di maggior rilevanza;
ad attivarsi nelle sedi comunitarie, in tema di governance economico-finanziaria, in favore di un aumento del potere decisionale del cosiddetto eurogruppo e del potere della sua Presidenza, per l'introduzione di strumenti più vincolanti e trasparenti per la convergenza delle politiche economiche dei singoli stati, un maggior coordinamento nella zona euro, anche mediante il ricorso a cooperazioni rafforzate fra gruppi di Paesi, sollecitando, altresì, la revisione delle risorse comunitarie e un incremento delle risorse proprie;
a sollecitare lo stanziamento di un maggiore importo di fondi comunitari in funzione anticrisi e, coerentemente, ad aumentare le risorse nazionali destinate allo sviluppo, al sostegno dei redditi e al contrasto delle conseguenze sociali più pesanti della crisi;
a promuovere, accanto al rafforzamento della regolamentazione finanziaria e dei meccanismi per la gestione delle crisi a livello globale, in seno al Fondo monetario internazionale, al Financial stability forum e al Comitato di Basilea, una più forte governance in tema di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, sia sostenendo la creazione del cosiddetto «Sistema europeo finanziario di vigilanza microprudenziale» (ESFS) di cui si è discusso nel Consiglio europeo di giugno a Bruxelles, sia rilanciando la proposta, di maggiore impatto e incisività, di creare una Autorità europea di vigilanza unica e competente per tutti gli atti di tipo transfrontaliero, sulla scorta delle raccomandazioni espresse dagli esperti del cosiddetto «gruppo de Larosiére»;
a promuovere passi avanti verso la costituzione di rappresentanze unitarie dell'Unione europea, o quanto meno dell'area euro, nelle istituzioni finanziarie internazionali, con particolare riguardo al Fondo monetario internazionale;
a sostenere, nell'ambito della discussione sulla riforma del bilancio dell'Unione europea, la necessità di concentrare le spese su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo (competitività, innovazione, conoscenza, solidarietà, regolazione dei flussi migratori) salvaguardando, inoltre, nel quadro finanziario post 2013, le risorse per la politica di coesione e mantenendone il suo fondamento regionale;
ad assicurare, altresì, che il bilancio dell'Unione europea attribuisca, anche attraverso il ricorso all'emissione di titoli di debito europei, risorse significative a progetti e «prodotti» europei ad altissimo valore aggiunto, in particolare nel campo della sanità, della ricerca e delle infrastrutture;
ad estendere il cofinanziamento anche a settori in cui attualmente esso non si applica, come, in particolare, all'agricoltura, al fine di assicurare che gli stanziamenti del bilancio dell'Unione europea producano un «effetto leva» e incrementino così il volume delle risorse complessivamente disponibili;
a riproporre in ogni occasione la centralità degli interventi in favore delle piccole e medie imprese, prospettando un consistente aumento dei finanziamenti a loro rivolti, la riduzione e la semplificazione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese e l'introduzione di regole più flessibili per la concessione di aiuti di Stato alle stesse piccole e medie imprese e in materia di IVA e di una disciplina specifica in materia di appalti, nonché l'attuazione delle altre misure indicate dal cosiddetto Small business act;
a promuovere un effettivo coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione, adoperandosi, a tal fine, per definire una rinnovata strategia per la crescita e l'occupazione successiva al 2010, che contempli un nucleo ristretto di obiettivi comuni realmente prioritari ed indichi con puntualità le risorse finanziarie, europee e nazionali, destinate alla loro realizzazione;
a coinvolgere pienamente e tempestivamente il Parlamento nella definizione della Strategia di Lisbona dopo il 2010, facendolo partecipare più attivamente e sistematicamente alla predisposizione degli strumenti di coordinamento e di programmazione previsti, in particolare dei piani nazionali di riforma e dei loro aggiornamenti annuali;
a sostenere il nuovo programma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2015 (cosiddetto Programma di Stoccolma) - adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009 - contenente misure volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'attività delle amministrazioni della giustizia, mediante il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisione e il rafforzamento della cooperazione, sul piano operativo, delle forze di polizia, nonché volte a rilanciare una piattaforma europea di lotta alla criminalità in tutte le sue forme, con particolare riguardo alla criminalità informatica;
a promuovere un'azione comune europea in tema di immigrazione volta a imprimere un forte rinnovamento e un superamento dell'approccio meramente conservativo e «securitario», contenuto nel deludente «Patto per l'asilo e l'immigrazione», che si limita al giusto contrasto dell'immigrazione illegale e al controllo delle frontiere, ma dimentica di delineare una vera governante europea delle politiche di integrazione, a partire dagli impegni presi nella cosiddetta Agenda sociale in tema di coesione sociale e misure antidiscriminatorie, temi questi che, invece, rappresenteranno il vero futuro per chi vuole un continente europeo più dinamico, plurale e prospero;
a rimettere al centro dell'agenda, anche in vista dell'imminente Conferenza mondiale sul clima di Copenhagen, il tema del «mutamento climatico» della green economy e di un'Europa all'avanguardia della nuova economia sostenibile, quale priorità assoluta nella strategia europea di sviluppo e contrasto della crisi, sulla base del cosiddetto «pacchetto clima-energia», e l'avvio dell'esame del terzo «pacchetto energia», adottando coerentemente le misure necessarie a sostenere il risparmio energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la riconversione ecologica del sistema produttivo, adottando anche uno specifico piano nazionale di attuazione;
a svolgere un'azione incessante e pressante perché si acceleri il processo di allargamento verso i Balcani occidentali, rimuovendo gli ostacoli e i veti che ancora impediscono la conclusione di importanti accordi di associazione e stabilizzazione, nonché a promuovere un rinnovato protagonismo dell'Unione del Mediterraneo, in particolare assicurando che la proporzione delle risorse destinate a questa regione e al nuovo e auspicabile partenariato orientale rimanga nella misura convenuta.
(6-00029) «Gozi, Albonetti, Farinone, Garavini, Giachetti, Lucà, Luongo, Merloni, Verini, Zampa».

La Camera,
premesso che:
nella risoluzione Centemero ed altri (6-00021), approvata lo scorso 20 maggio 2009 dalla Camera all'unanimità, in esito all'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2007, sono già state stabilite alcune linee generali per il riassetto del quadro normativo e regolamentare relativo all'intervento del Parlamento in materia europea, in particolare al fine di rafforzarne l'intervento nella cosiddetta fase ascendente;
soltanto alcune delle indicazioni contenute nella risoluzione, anche in ragione del breve lasso di tempo trascorso, hanno sinora potuto trovare applicazione;
appare pertanto opportuno reiterare e rafforzare alcune delle indicazioni contenute nella risoluzione sopra richiamata;
la Relazione per l'anno 2008 costituisce il primo documento di carattere generale che il Governo ha presentato alle Camere in questa legislatura ai fini di un confronto articolato su tutte le politiche e le principali questioni relative all'UE nonché sugli strumenti e le procedure per l'intervento dell'Italia - e specificamente del Parlamento - nella formazione della normativa europea;
la Relazione per il 2008 è giunta tuttavia all'esame della Camera ben oltre il termine di presentazione del 31 gennaio 2009, in ragione del fatto che il Governo ha giustamente atteso, prima di procedere alla trasmissione, la conclusione dell'esame alla Camera del disegno di legge comunitaria 2008 e della Relazione per il 2007. Le ragioni del ritardo dell'esame sono pertanto da rinvenire nella procedura di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato;
nella risoluzione Centemero ed altri (6-00021), la Camera ha già manifestato la volontà di disabbinare - attraverso le appropriate modifiche regolamentari - l'esame della Relazione dal disegno di legge comunitaria e di procedere conseguentemente all'abbinamento con l'esame degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE;
a tale scopo, nel disegno di legge comunitaria 2009 sono state opportunamente inserite, in via propedeutica rispetto alla riforma regolamentare, modifiche all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 volte alla revisione della struttura e dei contenuti stessi della Relazione annuale, scindendone l'attuale contenuto in due diversi documenti: uno programmatico, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, ed un altro di rendiconto, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo;
va considerato positivamente il fatto che la Relazione riporta, in un apposito allegato, gli atti di indirizzo adottati dalle Camere nonché le osservazioni trasmesse dalle regioni in merito alla formazione della normativa comunitaria e presenta, nella parte seconda, numerose informazioni sull'organizzazione e le attività svolte dalle amministrazioni statali in materia;
la Relazione presenta tuttavia numerosi elementi di criticità sotto il profilo della struttura e della tecnica redazionale, rispetto in particolare alle previsioni dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, e risulta di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive;
in particolare, il documento definisce solo in un numero limitato di casi gli orientamenti che il Governo intende seguire nel 2009 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE, pregiudicando in tal modo l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee;
le diverse sezioni tematiche della Relazione, inoltre, sono redatte secondo criteri non omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE;
la Relazione, infine, precisa solo occasionalmente le iniziative assunte e i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione ai numerosi atti di indirizzo delle Camere da esso stesso richiamati;
appare necessaria allo scopo l'introduzione, mediante un'apposita modifica della legge n. 11 del 2005, dell'obbligo per il Governo di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli atti di indirizzo da esse adottati in materia europea e di fornire le appropriate motivazioni della posizione assunta qualora essa differisca da quella indicata dalla Camere;
in base ai dati riportati nella Relazione, emerge che il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), per la scarsa frequenza delle sue riunioni a livello ministeriale e di comitato tecnico, e per la concentrazione su pochi temi non eserciti quel generale e sistematico ruolo di coordinamento della formazione della posizione italiana in materia di UE che gli è invece attribuito dalla legge n. 11 del 2005;
va considerata positivamente la significativa riduzione delle procedure di infrazione nel corso del 2008, evidenziata nella Relazione, che conferma la capacità del Governo e, in particolare, alla Struttura di missione operante presso il Dipartimento Politiche comunitarie, di assicurare tempestiva attuazione agli obblighi comunitari;
al tempo stesso, come sottolineato dalla Relazione, il numero complessivo delle procedure rimane elevato, tenuto anche conto delle numerose procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per mancata attuazione di sentenze della Corte;
occorre pertanto che il Governo assicuri un'informazione costante e tempestiva del Parlamento sullo stato delle procedure di infrazione, anche al fine di evitare il periodico ricorso a decreti legge salva infrazione. A questo scopo nel corso della prima lettura del disegno di legge comunitaria 2009, sono state concordate con il Governo alcune importanti modifiche all'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, che integrano e migliorano gli strumenti informativi vigenti;
nonostante alcune significative ed apprezzabili innovazioni registrate dall'inizio della legislatura, occorre inoltre che il Governo, sia dando attuazione alle disposizioni esistenti nella legge n. 11 del 2005, sia attraverso eventuali integrazioni del dettato della medesima legge, assicuri alle Camere una migliore informazione di contesto relativa alle iniziative delle istituzioni dell'UE, anche alla luce del nuovo contesto istituzionale disegnato dal Trattato di Lisbona;
va ribadita l'esigenza di un reale coinvolgimento delle Camere nell'attuazione della medesima strategia di Lisbona a livello nazionale;
è altresì urgente la predisposizione di misure legislative e regolamentari per la piena applicazione delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, con particolare riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali, tenuto conto della possibile entrata in vigore del Trattato il 1o novembre 2009 o, al più tardi, il 1o gennaio 2010;
occorre peraltro valutare, anche nell'ambito della revisione della legge n. 11 del 2005 e del regolamento della Camera, non soltanto la definizione di strumenti necessari per l'applicazione delle specifiche disposizioni del Trattato sul ruolo dei parlamenti nazionali ma anche l'introduzione di meccanismi per un adeguato rafforzamento della partecipazione del Parlamento alla formazione delle decisione europee, soprattutto mediante il raccordo con il Governo, anche alla luce delle indicazioni che emergono nella sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 30 giugno 2009 sulla ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Repubblica federale tedesca;
è necessario infine rafforzare, in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la presenza italiana presso le istituzioni dell'UE, che fa già registrare risultati molto positivi grazie all'azione del Governo;
occorre sviluppare ulteriori forme di cooperazione bilaterale e multilaterale con il Parlamento europeo e gli altri parlamenti nazionali dell'Unione europea;
rilevata la necessità che la presente risoluzione sia trasmessa alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo;

impegna il Governo:

con riferimento alla struttura e ai contenuti della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
a) ad assicurare, in attesa della necessaria riforma della struttura e della procedura di esame del documento, che le prossime Relazioni, in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005:
espongano in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso;
siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per ciascuna politica o tema, una agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro. A questo scopo potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione della Relazione;
diano conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
con riguardo al raccordo con il Parlamento nella formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea:
b) ad assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti dell'Unione europea nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea;
c) a riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi da esse definiti, fornendo adeguata motivazione nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione;
d) a garantire la costante e tempestiva informazione del Parlamento sulle iniziative adottate dal Governo nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale europeo, con particolare riferimento alla politica estera e di sicurezza comune nonché ai temi segnalati nelle risoluzioni approvate annualmente dal Parlamento in merito alla Relazione del Governo e al Programma legislativo della Commissione europea e agli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
e) ad accompagnare alla trasmissione degli atti e dei progetti di atti una segnalazione motivata delle proposte legislative e delle altre iniziative di maggiore rilevanza nonché, almeno nei casi più rilevanti, una valutazione approfondita e tempestiva sui contenuti dei documenti trasmessi, sul loro fondamento giuridico, sull'impatto previsto sull'ordinamento nazionale, sul rispetto dei principi di sussidiarietà;
f) ad assicurare una partecipazione sistematica dei rappresentanti del Governo alle sedute degli organi parlamentari in cui si discuta di progetti di atti dell'UE o di altri temi europei, in modo da assicurare il confronto politico approfondito ed adeguato;
g) ad avviare, in stretto raccordo con le Camere, la predisposizione delle disposizioni legislative e degli altri adempimenti necessari per dare attuazione alle previsioni del Trattato di Lisbona, con particolare riferimento alle modalità di presentazione da parte del Governo del ricorso alla Corte di Giustizia, a nome di una o di entrambe le Camere, per violazione del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni europee;
h) a garantire il pieno, sistematico e tempestivo coinvolgimento delle Camere nell'attuazione della Strategia di Lisbona a livello nazionale, in particolare consultando adeguatamente i competenti organi parlamentari sul progetto del piano nazionale di riforma e sulle relative relazioni annuali di attuazione;
i) ad informare le Camere, con le modalità prospettate dalla proposta di legge C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica», dei contenuti del programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio nonché i relativi aggiornamenti, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea;
con riferimento alla partecipazione dell'Italia al processo decisionale comunitario:
l) a rafforzare le strutture del Governo incaricate di definire e rappresentare la posizione italiana nelle sedi decisionali comunitarie;
m) ad avviare tempestivamente, in stretto raccordo con le Camere, la predisposizione delle misure necessarie per disciplinare la partecipazione del servizio diplomatico italiano al Servizio europeo per l'azione esterna, previsto dal Trattato di Lisbona;
n) ad accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana all'Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari tavoli in cui si svolgono i negoziati nella fase di predisposizione della normativa europea;
o) a promuovere un ulteriore incremento degli Esperti nazionali distaccati (END) presso le istituzioni dell'Unione europea, dando piena attuazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'esperto nazionale distaccato presso l'UE emanata nel 2007, nonché prevedendo le opportune garanzie per una ricollocazione degli END in posizioni adeguate e strettamente attinenti alle attività relative all'UE nelle amministrazioni di provenienza ovvero presso il CIACE;
con riferimento alla comunicazione e all'informazione in materia di integrazione europea:
p) ad avviare, dando attuazione alle indicazioni contenute nella risoluzione Centemero ed altri (6-00021), approvata il 20 maggio 2009, specifiche iniziative di formazione e comunicazione volte a promuovere la conoscenza dell'ordinamento e delle politiche europee e del loro impatto sull'Italia, anche in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
q) ad adoperarsi per assicurare un'adeguata informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea, anche promuovendo, in occasione del rinnovo del contratto di servizio, la trasmissione da parte della RAI, in fasce orarie di ascolto medio-alto, di contenuti europei appropriati nelle trasmissioni di approfondimento o divulgative.
(6-00030) «Centemero, Pescante, Formichella, Pini, Iannaccone».