XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 29 settembre 2009

TESTO AGGIORNATO AL 30 SETTEMBRE 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 settembre 2009

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Carfagna, Casero, Cavallaro, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cavallaro, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 settembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione di reati commessi nei confronti dei minori» (2731);
CARLUCCI: «Disposizioni per favorire il reinserimento sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a due anni» (2732);
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Benefìci in favore del personale ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose e per i superstiti dei caduti per la medesima causa» (2733);
CARLUCCI: «Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni» (2734);
CARLUCCI: «Istituzione del corso di laurea in servizio sociale» (2735);
CARLUCCI: «Modifiche al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e altre disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche» (2736);
CARLUCCI: «Disciplina e tutela delle attività dei tecnici, degli artisti, degli interpreti e degli esecutori della musica leggera» (2737);
CARLUCCI: «Disposizioni in materia di vaccinazione contro tutte le forme di meningite» (2738);
CARLUCCI: «Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali» (2739);
MOFFA ed altri: «Sottoposizione dei bilanci e dell'amministrazione dei patrimoni delle associazioni e delle unioni rappresentative degli enti locali al controllo successivo della Corte dei conti» (2740);
COSENZA: «Norme in materia di raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo» (2741);
GALLETTI: «Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali» (2742).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge ZINZI ed altri: «Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso dell'adottato alle informazioni che lo riguardano» (1899) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Anna Teresa Formisano.

Trasmissione dal Senato.

In data 28 settembre 2009 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 1331. - Senatori SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: «Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari» (approvata dal Senato) (2743).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

X Commissione (Attività produttive):
JANNONE: «Disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani» (2680) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
S. 1331. - Senatori SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: «Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari» (2743) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 25 settembre 2009, Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza - allegando la relativa documentazione - che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Roma (procedimento penale n. 18017/08 RGNR - n. 15998/09 RG GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (123).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 novembre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 settembre 2009, alla pagina 6, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo le parole «cancellieri nell'anno 2008» si intende inserita la seguente dicitura: «, corredata dai bilanci di previsione e consuntivo, riferiti alla medesima annualità.»; ed inoltre alla trentaseiesima riga, dopo le parole «penitenziaria nell'anno 2008» si intende inserita la seguente dicitura: «, corredata dai bilanci di previsione e consuntivo, riferiti alla medesima annualità.».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1749 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103, RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO-LEGGE ANTICRISI N. 78 DEL 2009 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2714)

A.C. 2714 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche e delle integrazioni approvate dal Senato della Repubblica il 23 settembre scorso, reca talune disposizioni che, oltre ad aver stravolto la disciplina sullo scudo fiscale prevista dal precedente decreto, rappresentano la prova provata della volontà del Governo di affossare un principio fondamentale del cosiddetto «nocciolo duro» della Costituzione, in forza del quale «Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge» (articolo 3 della Costituzione);
il provvedimento in esame prevede una norma correttiva della disciplina sul cosiddetto «scudo fiscale» prevista dall'articolo 13-bis del precedente decreto n. 78 del 2009, che introduce una vera e propria amnistia di una serie di reati tributari e societari, tra i quali il cosiddetto falso in bilancio, a favore di coloro che rimpatriano attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, anche attraverso imprese estere controllate o collegate, escludendone «di fatto» e «di diritto» la punibilità penale, in violazione dell'articolo 79 della Costituzione secondo cui l'amnistia è concessa «con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale», e non certo attraverso l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza in sede di conversione in legge ordinaria;
in particolare, l'articolo 1, lettera b) del provvedimento in esame, prevede espressamente che l'adesione allo scudo fiscale comporti effetti estintivi in relazione ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale, nonché per i reati di dichiarazione fraudolenta, di occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, e infine per i reati di false comunicazioni sociali (il cosiddetto falso in bilancio) disciplinate dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile che, come noto, consistono in una rappresentazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio e i cui effetti penali prevedono l'arresto fino ai sei anni;
estendere la copertura dello scudo fiscale a fattispecie gravi e penalmente rilevanti quali il falso in bilancio, senza abrogare le norme che tali reati puniscono, significa raggiungere lo stesso risultato della concessione di amnistia, facendo venir meno di fatto le condizioni di punibilità di reati profondamente offensivi nei confronti della comunità sociale ed equiparando al contempo chi ha commesso un atto illecito a chi invece si è sempre comportato nel rispetto delle leggi;
l'amnistia è la rinuncia dello Stato a punire i soggetti che hanno commesso un reato e la rilevanza di questo cedimento dell'autorità statale è stata da tempo avvertita, tanto che l'articolo 79 della Costituzione è stato modificato nel senso di stabilire che l'amnistia, come si è detto, venga concessa con legge deliberata con la maggioranza qualificata di entrambi i rami del Parlamento;
appare inoltre rilevante considerare eventuali conseguenze che potrebbero derivare sul sistema fiscale nel suo complesso dall'introduzione di una norma come quella contenuta nel provvedimento in esame, nella misura in cui essa dovesse essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle regole fiscali e di sostanziale vanificazione degli effetti di deterrenza delle misure anti-evasione;
la predetta disposizione costituisce altresì una inaccettabile violazione dell'articolo 53 della Costituzione in forza del quale «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Principio che rappresenta non solo un criterio di misurazione del prelievo di ricchezza, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria, che si collega strettamente al principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione per dimostrare che le imposte devono essere corrisposte da «tutti i cittadini» in base alla loro «capacità contributiva» e, nel rispetto della Costituzione, non dovrebbero essere ammesse situazioni che prevedano, condonino o giustifichino «ex lege» il mancato pagamento di una prestazione tributaria se imposta e prevista per legge;
i soggetti beneficiati dalla norma sullo scudo fiscale, così come risultante dalle modifiche approvate dal Senato della Repubblica, non potranno essere perseguiti per reati tributari e di falso in bilancio, il mezzo con cui sono stati prodotti i capitali che lo Stato «liceizza»;
detta norma deve considerarsi una vera e propria bandiera dell'illegalità, perché ove non dovesse produrre concreti effetti sul piano penale, trasmetterà comunque all'Italia un messaggio di opportunismo: renderà evidente a tutti che adempiere ai propri obblighi tributari, a principi etici irrinunciabili nella gestione delle imprese, è un'ingenuità, peggio è antieconomico;
detta norma deve considerarsi altresì una legge criminogena, perché produrrà l'effetto di favorire la futura evasione fiscale, convincendo tutti che «pagare le tasse» è cosa inutile e soprattutto perché costituirà una vera e propria forma di favoreggiamento nei confronti delle forme più gravi di delinquenza organizzata. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e magistratura non potranno nemmeno trovare le prove di questi reati, forse conosciuti per altre vie, poiché il provento del reato sarà ormai sparito;
la norma in esame, infine, contiene pure una disposizione che deve ritenersi una vera e propria calamità, che assicura l'impunità ai trafficanti di droga, di armi, di donne e sequestratori di persona: una norma che, violando i principi di due direttive comunitarie, e, segnatamente, la direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In buona sostanza, dunque, non vi sarà alcun tipo di segnalazione per coloro che rimpatriano capitali anche col sospetto finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di moneta derivante da attività criminali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2714.
N. 1. Di Pietro, Donadi, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, presenta diversi profili di incostituzionalità di seguito elencati;
1) violazione dell'articolo 77 della Costituzione per mancanza di un presupposto: nel decreto-legge appare totalmente carente un presupposto essenziale per la sua adozione. La legge di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78 e il decreto-legge «correttivo» sono entrati in vigore contestualmente il 5 agosto 2009. Per tale circostanza oggettiva non è nemmeno configurabile una situazione di fatto comportante la straordinarietà, necessità ed urgenza, presupposto per l'adozione del decreto-legge. A tal proposito giova ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 128 del 2008, ha avuto modo di affermare che «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto»;
2) violazione dell'articolo 70 della Costituzione: il decreto legge si pone in contrasto con l'articolo 70 della Costituzione in quanto non rispetta la collocazione che la Carta fondamentale assegna al decreto legge nel contesto delle fonti di diritto. In particolare - come la stessa Corte Costituzionale fa notare (sentenza n. 171 del 2007) - con l'articolo 77 della Costituzione, primo comma, nello stabilire che il «Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria», si è inteso ribadire, anche con riferimento ai commi successivi, il carattere derogatorio del potere normativo primario del Governo rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre norme primarie, di cui all'articolo 70. Tale considerazione insiste sul complesso della configurazione del sistema costituzionale e la Corte Costituzionale (sent. 171/2007) nel valutare la costituzionalità del decreto legge convertito in legge ha ribadito che «se nella disciplina costituzionale che regola l'emanazione di norme primarie (leggi e atti aventi efficacia di legge) viene in primo piano il rapporto tra gli organi non si può trascurare di rilevare che la suddetta disciplina caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso». Occorre ancora ricordare in proposito che uno dei motivi di censura che portarono con la sentenza n. 360 del 1996 la Corte costituzionale ad interrompere la prassi di reiterazione dei decreti legge, fu la circostanza che la reiterazione è suscettibile di incidere sugli equilibri istituzionali, alterando i caratteri stessi della forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (articolo 70 della Costituzione). Per le ragioni esposte il divieto di utilizzare un atto straordinario in deroga al riparto di competenze per modificare una legge approvata dal Parlamento nel momento in cui entra in vigore, deve ritenersi in ogni caso implicito nel disegno costituzionale. Una diversa conclusione creerebbe una grave e pericolosa falla nel complesso equilibrio della Carta potendo peraltro essere un grimaldello per una profonda alterazione degli equilibri che ne ispirano l'assetto. Peraltro è da notare che qualora il Parlamento avesse ritenuto opportuno modificare una seconda volta il testo del decreto legge n. 78, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 1o luglio 2009 avrebbe avuto i tempi tecnici necessari in quanto il termine per la conversione scadeva soltanto il 28 agosto: ci sarebbe stato tempo anche per la navetta tra i due rami del Parlamento;
3) violazione dell'articolo 77 della Costituzione - difetto di motivazione: il decreto legge è sprovvisto dell'indicazione dei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. La sussistenza di tali requisiti deve essere rilevabile nel preambolo (articolo 15 della legge n. 400 del 1988). Al contrario tanto l'epigrafe del decreto che reca l'intestazione «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009» quanto il preambolo, così testualmente formulato: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge lo luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1o agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini [....]» si limitano ad una apodittica enunciazione. A tal proposito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che «l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2714.
N. 2. Vietti, Galletti, Occhiuto, Romano, Cera, Tabacci, Ciccanti, Compagnon, Volontè, Naro.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è stato emanato per introdurre, come lo stesso Governo scrive nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione presentato al Senato, «una serie limitata e puntuale di interventi correttivi del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere, finalizzati a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte»;
le disposizioni introdotte al Senato cambiano l'oggetto e la ratio del provvedimento, in particolare per quello che riguarda il c.d. «scudo fiscale» di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, prevedendo ulteriori benefici di carattere penale, quali gli effetti estintivi relativamente a fattispecie di reato di falsità in atti puniti dal codice penale nonché per i seguenti reati: dichiarazioni fraudolente ai fini delle imposte sui redditi ed IVA mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (delitto punito da un anno e sei mesi a sei anni); dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di artifici contabili (delitto punito da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione); occultamento o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA (delitto punito da sei mesi a cinque anni); false comunicazioni sociali, il cosiddetto falso in bilancio, previsto dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
è chiaro che in tal modo 1'adozione dello scudo fiscale volto a favorire il rientro di capitali dall'estero viene strumentalmente trasformato quale mezzo per realizzare un vero e proprio condono tributario e un'amnistia mascherata;
considerato, inoltre, che:
con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato, è stato stabilito che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportano l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 1997 devono essere inviate all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia apposite segnalazioni quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
sul piano sostanziale tale misura favorisce le attività di riciclaggio, in particolare delle organizzazioni criminali e terroristiche, creando una corsia preferenziale ai proventi di delitti gravi che finiranno per mimetizzarsi nella massa dei capitali che rientrano;
sul piano del diritto tale disposizione si pone in contrasto con la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, da cui deriva la violazione dell'articolo 11 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 2714.
N. 3. Soro, Sereni, Bressa, Fluvi, Baretta, Amici, Ferranti, Zaccaria, D'Antoni, Causi.

A.C. 2714 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2714 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modificazioni al decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78).

1. Al decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «è nominato» sono sostituite dalle seguenti: «È nominato un»;
b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
c) all'articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo di legittimità» sono aggiunte le seguenti: «,limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

Articolo 2.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2714 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1:

nell'alinea, le parole da: «recante» fino a: «Camere» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
all'articolo 13-bis:
1) al comma 3, dopo la parola: "giudiziaria", sono inserite le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";
2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262";
3) al comma 6, le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2009";
4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008"»;
alla lettera c), numero 1), nel secondo periodo, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

A.C. 2714 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modificazioni al decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78).

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 per cento»;
2) le parole: «dell'importo dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo effettivamente utilizzato dell'affidamento».
1. 99. Marchi, Fluvi.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 per cento».
1. 100. Marchi, Fluvi.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «dell'importo dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo effettivamente utilizzato dell'affidamento».
1. 101. Marchi, Fluvi.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, i commi 4-bis e 4-ter sono abrogati.
1. 105. Esposito, Agostini, Bonavitacola.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 4 è abrogato.
*1. 1. Piffari.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 4 è abrogato.
*1. 104. Mariani, Morassut, Boffa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «alla produzione dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «all'energia».
1. 106. Ginoble, Brandolini, Cardinale.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la parola: individua aggiungere le seguenti:, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate,
1. 8. Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi con le seguenti:, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla trasmissione, alla distribuzione nonché.
*1. 7. Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi con le seguenti:, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla trasmissione, alla distribuzione nonché.
*1. 87. Margiotta, Zucchi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo le parole: alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,.
1. 2. Cimadoro.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la parola: interessate con le seguenti: e gli enti locali interessati.
1. 3. Scilipoti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i comuni interessati.
1. 4. Barbato.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il pieno rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale, delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dei principi generali dell'ordinamento.
1. 5. Monai.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui al presente articolo.
*1. 6. Palagiano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui al presente articolo.
*1. 107. Bratti, Marco Carra, Fiano.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2, le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, in caso di immotivata inerzia della competente amministrazione e previo inutile decorso del termine ad adempiere indicato da apposita diffida da parte del Commissario, nessuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risulti essere stata conclusa, possono essere nominati».
**1. 9. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2, le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, in caso di immotivata inerzia della competente amministrazione e previo inutile decorso del termine ad adempiere indicato da apposita diffida da parte del Commissario, nessuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risulti essere stata conclusa, possono essere nominati».
**1. 108. Iannuzzi, Cenni, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso il ricorso al commissariamento ed ai mezzi e poteri straordinari di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia nucleare».
*1. 10. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Monai, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso il ricorso al commissariamento ed ai mezzi e poteri straordinari di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia nucleare».
*1. 109. Motta, Cuomo, Rampi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: Ciascun Commissario, aggiungere le seguenti: di concerto con le regioni e.
**1. 11. Donadi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: Ciascun Commissario, aggiungere le seguenti: di concerto con le regioni e.
**1. 110. Martella, Dal Moro, Gatti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: sentite tutte le amministrazioni e.
*1. 12. Favia.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: sentite tutte le amministrazioni e.
*1. 111. Bocci, Fiorio, Gentiloni.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: sentiti gli enti locali interessati aggiungere le seguenti: e d'intesa con i soggetti di cui al comma 1.
**1. 13. Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: sentiti gli enti locali interessati aggiungere le seguenti: e d'intesa con i soggetti di cui al comma 1.
**1. 92. Mastromauro, Lusetti, Laratta.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: amministrazioni pubbliche che aggiungere le seguenti:, per accertata inerzia e sempre che i rallentamenti, ritardi o impedimenti siano imputabili esclusivamente a dette amministrazioni,.
*1. 14. Messina.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: amministrazioni pubbliche che aggiungere le seguenti:, per accertata inerzia e sempre che i rallentamenti, ritardi o impedimenti siano imputabili esclusivamente a dette amministrazioni,.
*1. 91. Viola, Marrocu, Lovelli.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: realizzazione degli interventi aggiungere le seguenti:, previa diffida ad adempiere da parte del Commissario ed essendo inutilmente decorso anche il termine fissato dalla diffida.
1. 15. Misiti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: disposizioni comunitarie aggiungere le seguenti: e nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute dei cittadini, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientali e valutazione ambientale strategica,.
1. 16. Mura.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: nel rispetto e delle disposizioni comunitarie aggiungere le seguenti: e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica.
*1. 17. Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: nel rispetto delle disposizioni comunitarie aggiungere le seguenti: e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica.
*1. 90. Braga, Mario Pepe (PD), Pierdomenico Martino.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, sostituire le parole: sostituzione e di deroga con la seguente: impulso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei poteri di deroga ivi previsti.
**1. 18. Paladini.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, sostituire le parole: sostituzione e di deroga con la seguente: impulso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione dei poteri di deroga ivi previsti.
**1. 88. Marantelli, Sani, Melandri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario è tenuto a trasmettere il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha trenta giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente.
*1. 19. Palomba.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario è tenuto a trasmettere il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha trenta giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente.
*1. 86. Realacci, Servodio, Giorgio Merlo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti commissariali non possono essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente e non possono in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
**1. 20. Pisicchio.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti commissariali non possono essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente e non possono in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
**1. 89. Zamparutti, Trappolino, Sarubbi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 113. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano, Tabacci, Cera.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'articolo 13-bis è abrogato;
*1. 24. Di Pietro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'articolo 13-bis è abrogato;
*1. 78. Fluvi, Pizzetti, Ventura.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), le parole da: «ovvero regolarizzate» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «oppure da Paesi dell'Unione europea»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «o la regolarizzazione» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «ovvero la regolarizzazione» sono soppresse;
4) al comma 5, le parole: o «la regolarizzazione» sono soppresse;
1. 52. Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute ininfluenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere»;
1. 53. Messina.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fiscalmente residenti in Italia, devono rendere all'amministrazione finanziaria, anche mediante loro intermediari o legali rappresentanti, una dichiarazione autografa che certifichi in modo completo e accurato le origini dei capitali esportati, che contenga l'impegno al pagamento delle imposte, delle sanzioni eventualmente accertate dall'Agenzia delle entrate e dei relativi interessi legali»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
1. 80. Causi, Gasbarra, Nannicini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a cinque anni ed è determinata in misura pari all'imposta ordinaria maggiorata degli interessi e di una sanzione pari a una percentuale compresa tra il 10 e il 40 per cento delle imposte evase, come determinato in sede di accertamento dall'Agenzia delle entrate sulla base di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contenente l'entità della predetta sanzione in relazione alla gravità dell'omissione»;
2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «contenente i dati anagrafici degli interessati».
1. 84. De Micheli, Sposetti, Misiani.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a sei anni ed è determinata in misura pari all'imposta ordinaria evasa maggiorata degli interessi e di una sanzione pari al 20 per cento delle imposte evase»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «contenente i dati anagrafici degli interessati».
1. 83. Carella, Losacco.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta di cui al presente articolo si applica su un periodo non inferiore a cinque anni ed è determinata in misura pari all'imposta ordinaria evasa maggiorata degli interessi e di una sanzione pari al 10 per cento delle imposte evase»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «contenente i dati anagrafici degli interessati».
1. 77. Graziano, Fogliardi.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «L'imposta» sono inserite le seguenti: «, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo,»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
1. 82. Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis, comma 2, lettera a), le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
1. 54. Favia.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo destinato all'attuazione delle misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le risorse del Fondo sono destinate alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo».
1. 85. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono, nella misura non inferiore a 100 milioni di euro, in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al risarcimento delle vittime e alla ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella città di Viareggio, il 29 giugno 2009».
1. 98. Mariani, Fluvi, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Lulli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Ventura.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «contenente i dati anagrafici degli interessati».
1. 81. D'Antoni, Marchignoli, Sposetti, Genovese.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1. 79. Berretta, Boccia, Andrea Orlando, Cesare Marini.

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente numero:
01) il comma è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta si applica come segue:
a) con una aliquota del 20 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;
ovvero:
b) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:
1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;
2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese».
*1. 30. Zazzera.

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente numero:
01) il comma è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta si applica come segue:
a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;
ovvero:
b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:
1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;
2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese».
*1. 112. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano, Tabacci, Cera.

Al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:
01) al comma 2, lettera a), le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1. 27. Razzi.

Al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:
01) al comma 2, lettera b), le parole: «e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti» sono sostituite dalle seguenti: «, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti, con una sanzione determinata con un'aliquota del 10 per cento per anno».
1. 33. Porcino.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).
1. 39. Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
1. 40. Leoluca Orlando.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e comportano sempre e comunque l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora si sospettino o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo. La presente disposizione non si applica ai procedimenti in corso indipendentemente dai riferimenti storici della data di inizio dell'accertamento. La sola data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare o meno dello strumento del rimpatrio ovvero della regolarizzazione corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione riservata con pagamento dell'aliquota.».
1. 50. Barbato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e comportano sempre e comunque l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora si sospettino o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo.»
1. 49. Cambursano.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) al comma 3, le parole: «e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale» sono soppresse.
1. 31. Scilipoti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria» sono aggiunte le seguenti: «civile, amministrativa ovvero tributaria,»
1. 72. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) al comma 3, le parole: «o addizionale» sono soppresse.
1. 32. Razzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso».
1. 28. Zazzera.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che costituiscano elemento di prova rilevante in procedimenti giudiziari penali, civili, tributari e amministrativi in corso».
1. 29. Rota.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: dopo la parola fino a: civile, amministrativa, ovvero tributaria».
1. 43. Messina.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: ovvero tributaria.
1. 44. Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: e sono aggiunte fino a: secondo periodo".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La utilizzabilità a sfavore del contribuente prevista ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, così come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 74. Nannicini, Portas.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: né comporta l'obbligo di segnalazione fino alla fine del numero.
*1. 47. Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da:, né comporta di segnalazione fino alla fine del numero.
*1. 93. Tenaglia, Samperi, Garavini.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere , in fine, le parole:, con l'eccezione delle operazioni sospette di finanziamento del terrorismo la cui segnalazione resta sempre obbligatoria».
1. 48. Cimadoro.

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:; resta fermo l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le operazioni di finanziamento del terrorismo.».
1. 73. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 41. Monai.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 94. Ferranti, Cavallaro, Zaccaria.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta non comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.»
1. 51. Porcino.

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo con le seguenti: nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate.
1. 26. Rota.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti:, con esclusione del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1. 95. Capano, Gianni Farina, Fiano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti:, con esclusione del reato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1. 96. Touadi, Berretta, Sarubbi.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti:, con esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1. 97. Rossomando, Tidei, Farinone.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti:, con esclusione del reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1. 102. Cuperlo, Samperi, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti:, con esclusione del reato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1. 103. Melis, Concia, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta eccezione per la possibilità del fruitore della regolarizzazione di mantenere l'anonimato».
1. 25. Porcino.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: 15 dicembre 2009 con le seguenti: 15 ottobre 2009.
1. 45. Favia.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: 15 dicembre 2009 con le seguenti: 15 novembre 2009.
1. 46. Donadi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*1. 42. Misiti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*1. 76. Misiani, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero la regolarizzazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: ovvero regolarizzate fino alla fine del periodo con le seguenti: si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate.
1. 34. Pisicchio.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 7-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, le quali vanno apportate nei rispettivi bilanci come riserve non distribuibili per almeno dieci anni.
1. 75. Duilio, Scarpetti, Vannucci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4-bis) al comma 8, le parole: «alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al finanziamento del Fondo per le politiche sociali».
1. 37. Paladini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4-bis) al comma 8, le parole: «alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza».
1. 36. Mura.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4-bis) al comma 8, le parole: «alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «alla restituzione del fiscal drag per i redditi da lavoro e le erogazioni di natura previdenziale».
1. 35. Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 16, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché, per la parte relativa alle maggiori entrate che si registrino per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo».
1. 38. Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 17, i commi 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-quinquies sono abrogati.
1. 57. Donadi.

Al comma 1, lettera c), numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 7, dopo le parole: «previste da disposizioni di carattere speciale» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».
1. 115. Schirru, Argentin, Gatti, Madia.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
1. 55. Monai.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: specifica e concreta.
1. 60. Razzi.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: specifica e.
1. 58. Palomba.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
1. 56. Aniello Formisano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 23, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
«20-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: »e 2009« sono sostituite dalle seguenti: »2009, 2010 e 2011«;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012."
1. 71. Di Biagio.
(Inammissibile)