XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 6 ottobre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 ottobre 2009

Agostini, Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Bellotti, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Di Giuseppe, Donadi, Farinone, Fitto, Fogliato, Gregorio Fontana, Formichella, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pini, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Farinone, Fitto, Gregorio Fontana, Formichella, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pini, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 5 ottobre 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
BARBIERI: «Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico» (2772).
Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge VICO ed altri: «Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare» (134) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

La proposta di legge VICO ed altri: «Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di rilevazione e registrazione degli infortuni sul lavoro» (135) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

La proposta di legge LIVIA TURCO: «Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» (1083) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

La proposta di legge CATANOSO: «Disposizioni in materia di protezione degli animali» (1152) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barbareschi, Bergamini, De Camillis e Moffa.

La proposta di legge LIVIA TURCO: «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di sedi farmaceutiche» (1357) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

La proposta di legge LIVIA TURCO ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (2024) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

La proposta di legge TOUADI ed altri: «Disciplina della professione di mediatore interculturale e delega al Governo in materia di ordinamento dei corsi di formazione per il suo esercizio« (2185) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

La proposta di legge CATANOSO: «Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (2486) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Barbaro, Barbieri, Briguglio, Calabria, Cassinelli, Castiello, Cesaro, Ciccioli, Cirielli, Di Caterina, Dima, Divella, Girlanda, Lamorte, Lo Presti, Mancuso, Giulio Marini, Migliori, Angela Napoli, Patarino, Raisi, Razzi, Soglia, Speciale, Torrisi, Traversa, Vella e Zacchera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
REGUZZONI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'abolizione dell'ineleggibilità dei presidenti delle giunte provinciali a parlamentari e l'introduzione dell'incompatibilità tra la predetta carica e quella di deputato o senatore» (2686).
II Commissione (Giustizia):
ANTONIO PEPE ed altri: «Modifiche alla legge 18 maggio 1973, n. 239, in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (2661) Parere della I Commissione;
BARBIERI: «Modifiche all'articolo 2542 del codice civile, in materia di nomina degli amministratori delle società cooperative soggette alla disciplina delle società per azioni» (2685) Parere delle Commissioni I e VI;
TORRISI ed altri: «Modifiche all'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e all'articolo 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di esclusione della punibilità di taluni reati per effetto del concordato nonché di applicazione di norme concernenti la liquidazione fallimentare» (2692) Parere delle Commissioni I, VI e X.
VI Commissione (Finanze):

REGUZZONI ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia» (2679) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.
XII Commissione (Affari sociali):

BRIGANDÌ: «Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione» (2690) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):

TORRISI e GIBIINO: «Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari» (2707) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 1o ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INdAM), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 124).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 22 e 29 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato emesso dal Regno Unito e le osservazioni formulate dalla Francia e da Malta nell'ambito della procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, in ordine al testo unificato delle proposte di legge Stefani ed altri: «Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi» (326), Raisi ed altri: «Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi» (1010) e Mattesini ed altri: «Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in materia di marchi di responsabilità per gli oggetti in metallo prezioso, e all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di contraffazione di prodotti nazionali, e altre disposizioni per la tutela del mercato dei prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria» (2032).
Le predette comunicazioni sono state trasmesse alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato emesso dall'Ungheria nell'ambito della procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, in ordine alla proposta di legge S. 1331 - Senatori Scarpa Bonazza Buora ed altri: «Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari» (2743).

La predetta comunicazione è stata trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2008 (doc. LVI, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 1o ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione dell'Istituto superiore di sanità sui risultati dell'attività svolta nell'anno 2008, contenente anche un quadro di riferimento sul contesto organizzativo e normativo dell'ente (doc. XXIX, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Ritiro dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 2 ottobre 2009, ha ritirato - al fine di una riconsiderazione complessiva dei dati e delle notizie ivi contenuti - la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, aggiornata al 30 giugno 2009 (doc. LXXI, n. 1), trasmessa in data 14 settembre 2009.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

La Commissione europea ha inviato progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi relativi al periodo dal 16 al 30 settembre 2009.

Tali atti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 2 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 13726/09 - Relazione speciale n. 11/2009: «La sostenibilità dei progetti LIFE-Natura e la loro gestione da parte della Commissione», corredata delle risposte della Commissione, che è assegnato in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 settembre 2009, C 220, sono state pubblicate le seguenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
2009/C 220/13 - Causa C-69/08: Sentenza della Corte (Seconda sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Napoli, sezione lavoro - Italia) - Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Politica sociale - Tutela dei lavoratori - Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Obbligo di pagare la totalità dei crediti insoluti nel limite di un massimale prestabilito - Natura dei crediti del lavoratore nei confronti dell'organismo di garanzia - Termine di prescrizione) (doc. LXXXIX, n. 79) - alla II Commissione (Giustizia);
2009/C 220/20 - Causa C-244/08: Sentenza della Corte (Ottava sezione) 16 luglio 2009 - Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - articolo 17 - Ottava direttiva 79/1072/CEE - articolo 1 - Tredicesima direttiva 86/560/CEE - articolo 1 - Rimborso o detrazione dell'IVA - Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile nello Stato membro interessato) (doc. LXXXIX, n. 80) - alla VI Commissione (Finanze);
2009/C 220/21 - Causa C-254/08: Sentenza della Corte (Seconda sezione) 16 luglio 2009 - (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale della Campania) - Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/comune di Casoria (Domanda di pronuncia pregiudiziale - direttiva 2006/12/CE - articolo 15, lettera a) - Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione - Compatibilità con il principio «chi inquina paga») (doc. LXXXIX, n. 81) - alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Nel periodo tra il 3 e il 29 settembre 2009, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Cinecittà Luce Spa.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 7 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente il conferimento di un incarico a un esperto nell'ambito del medesimo Ministero.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 e 25 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni, relative al conferimento o alla revoca, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri:
la revoca dell'incarico, conferito alla dottoressa Maria Contento, di direttore dell'ufficio per l'informazione, la comunicazione istituzionale e la promozione delle iniziative del Governo, nell'ambito del dipartimento per il programma di Governo;
il conferimento, al dottor Carlo Grassetti, dell'incarico di coordinatore dell'ufficio III per gli affari generali, il coordinamento e lo sviluppo dei sistemi informativi e di supporto, nell'ambito del dipartimento per il programma di Governo;

alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:
al dottor Gregorio Angelini, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;
all'architetto Pio Baldi l'incarico ad interim di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;
all'architetto Roberto Cecchi, l'incarico di direttore della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee;
al dottor Stefano De Caro, l'incarico di direttore della direzione generale per le antichità;
all'architetto Carla Di Francesco, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna e l'incarico ad interim di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche;
all'architetto Roberto Di Paola, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
al dottor Maurizio Fallace, l'incarico di direttore della direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
al dottor Gino Famiglietti, l'incarico di vice capo dell'ufficio legislativo con funzioni vicarie;
all'architetto Elio Garzillo, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;
al dottor Pietro Graziani, l'incarico di direttore del servizio di controllo interno;
al dottor Mario Guarany, l'incarico di vice capo di gabinetto con funzioni vicarie;
all'architetto Mario Augusto Lolli Ghetti, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio;
all'architetto Pasquale Bruno Malara, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria;
all'architetto Ruggero Martines, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
all'architetto Ruggero Pentrella, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise;
all'architetto Liliana Pittarello, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte;
all'architetto Francesco Prosperetti, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;
alla dottoressa Maddalena Ragni, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
all'architetto Antonia Pasqua Recchia, l'incarico di direttore della direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
alla dottoressa Anna Maria Reggiani, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;
al dottor Luciano Scala, l'incarico di direttore della direzione generale degli archivi;
all'architetto Paolo Scarpellini, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche;
all'architetto Francesco Scoppola, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;
all'architetto Ugo Soragni, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
al dottor Mario Turetta, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) (128).
Tale richiesta è stata assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 novembre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative per evitare il blocco delle assunzioni presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - 3-00188

A)

BURTONE e CARDINALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'Istituto nazionale di fisica nucleare (2.140 ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi - di cui 340 a tempo determinato - 300 assegnisti di ricerca e oltre 3.000 associati tra professori, ricercatori e studenti) porta avanti da oltre 50 anni la ricerca e lo sviluppo tecnologico nella fisica subnucleare, nucleare e astroparcellare, con risultati di eccellenza, riconosciuti a livello internazionale;
per sostenere tale ricerca il capitale umano è una delle risorse fondamentali e va coltivato nel tempo, mantenendo e trasmettendo alle nuove generazioni il livello delle competenze acquisite;
le centinaia di precari, che da anni svolgono con elevatissima competenza compiti di grande responsabilità anche in progetti internazionali (come Lhc al Cern di Ginevra), vedono allontanarsi le possibilità di mettere a frutto, a vantaggio del proprio Paese, le competenze acquisite a causa del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvata dalla maggioranza di centrodestra, che determina un sostanziale blocco della stabilizzazione del personale -:
quali iniziative intenda adottare per evitare un assurdo blocco delle assunzioni che potrebbe portare alla perdita di una generazione di brillanti scienziati, utili per mantenere livelli di competitività e innovazione nel nostro Paese.(3-00188)

Misure per la salvaguardia del progetto VST dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - 3-00602

B)

PICCOLO, GIOACCHINO ALFANO, GIORGIO MERLO, BOFFA, BONAVITACOLA, CUOMO, CESARIO, BOSSA, DE PASQUALE, NUNZIO FRANCESCO TESTA, CIRIELLO, MAZZARELLA, SBROLLINI, GRANATA, SCALERA, TAGLIALATELA, NICOLAIS, SERVODIO, SARUBBI, SANGA e BARBATO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'astronomia e l'astrofisica sono indubbiamente un fiore all'occhiello della ricerca scientifica italiana e sono riconosciute come area di eccellenza, sia a livello nazionale che internazionale. Nel documento di valutazione della ricerca, redatto dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca su mandato del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) è, infatti, giudicato come il miglior ente di ricerca italiano per il suo raggruppamento disciplinare;
l'Istituto nazionale di astrofisica da anni collabora e compete con successo in ambito internazionale, permettendo all'Italia di porsi, su scala globale, come partner per imprese sovranazionali; al suo interno operano più di mille persone, tra ricercatori, tecnici e amministrativi, tutti impegnati nella crescita scientifica e nell'innalzamento della qualità della vita dei cittadini, mediante il processo di trasferimento tecnologico all'industria e alla società;
l'Istituto nazionale di astrofisica riceve un finanziamento ministeriale «pro-capite» nettamente inferiore a quello di altri enti di ricerca, sicché se l'ente ancora oggi riesce a mantenere un alto standard scientifico con la partecipazione a collaborazioni internazionali in corso ed il funzionamento di importanti infrastrutture - anche a vantaggio delle università -, tuttavia esso non ha più risorse sufficienti per far fronte ad imprevisti od emergenze, come l'incidente, verificatosi recentemente, che ha colpito un sottosistema cruciale del telescopio Vst, danneggiando gravemente la cella dov'è alloggiato lo specchio principale;
Vst è un progetto internazionale di grande rilevanza scientifica e tecnologica: il telescopio (il maggiore del mondo tra quelli dedicati alle survey astronomiche) è stato concepito e progettato dall'osservatorio astronomico di Napoli, uno dei centri di ricerca dell'Istituto nazionale di astrofisica, per essere installato sulle Ande cilene presso la stazione osservativa di Cerro Paranal dello European southern observatory (Eso), che è il massimo organismo di gestione e sviluppo dell'astronomia europea. Ad eccezione delle ottiche, lo strumento è stato completamente realizzato dai laboratori dell'Istituto nazionale di astrofisica e dall'industria italiana, che sta già avendone importanti ritorni in un momento strategico per questa nicchia tecnologica (l'European southern observatory ha appena avviato la realizzazione di un telescopio gigantesco: l'Elt);
il progetto Vst, il cui completamento era programmato per l'estate del 2010 con l'entrata in funzione del telescopio e della sua camera per immagini a grande campo (250 milioni di pixel), subisce ora una gravissima battuta d'arresto a causa degli enormi danni riportati, durante il recente trasporto via mare dall'Italia al Cile, dalla cella che ospita lo specchio primario, che è ad un tempo il cuore ed il cervello dello strumento;
l'incidente - una lunga esposizione all'acqua di mare di cui il trasportatore non ha ancora fornito le ragioni - rischia di vanificare il lavoro di oltre dieci anni, gli ingentissimi investimenti di risorse economiche ed umane sin qui fatti, nonché i guadagni d'immagine per l'industria italiana, se non si avvia immediatamente un piano di recupero, che è possibile ma costoso: occorre una somma di almeno 1 milione di euro. La necessità di fare presto, per evitare che Vst sia raggiunto e superato dai concorrenti americani e che da strumento d'avanguardia diventi obsoleto, si scontra con la lentezza delle procedure d'indagine e di rimborso da parte dell'assicurazione e con le difficoltà economiche in cui versa l'Istituto nazionale di astrofisica, che non è materialmente in grado di far fronte a emergenze come questa, come sarebbe invece necessario per un ente che rappresenta un settore trainante della ricerca in Italia -:
se il Governo non ritenga opportuno e necessario assumere iniziative urgenti volte al salvataggio del progetto Vst per il suo straordinario valore scientifico e per l'immenso prestigio che esso conferisce alla ricerca scientifica italiana.(3-00602)

Problematiche connesse con l'organizzazione dell'attività giurisdizionale del TAR del Lazio con particolare riferimento ai giudizi in tema di diritto alla vita - 3-00452

C)

VOLONTÈ. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'Italia ha sottoscritto la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2006, la quale obbliga gli Stati firmatari a «prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità»;
tale Convenzione vincola tutti gli organi dello Stato italiano;
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha, di conseguenza, emanato un atto di indirizzo che ha lo scopo di garantire uniformità di trattamenti sul territorio nazionale e rendere omogenee le pratiche in campo sanitario con riferimento alla nutrizione e all'alimentazione delle persone in stato vegetativo persistente, ribadendo il divieto di discriminare queste ultime rispetto alle persone non in stato vegetativo e invitando le regioni e le province autonome a prendere le misure necessarie perché le strutture sanitarie pubbliche e private si adeguino a tali principi;
è stato promosso un giudizio sull'atto di indirizzo suddetto di fronte al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
presso il tribunale suddetto sono stati organizzati incontri sul diritto alla vita, ai quali hanno partecipato anche magistrati incardinati nello stesso tribunale;
per la garanzia del giusto processo è fondamentale che la funzione giurisdizionale sia esercitata con indipendenza e imparzialità da parte dei giudici;
l'indipendenza e l'imparzialità rischiano di apparire compromesse nel momento in cui i magistrati hanno espresso pubblicamente opinioni personali sull'argomento su cui si trovano a decidere;
i magistrati che abbiano comunque manifestato, al di fuori dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, il proprio parere su un caso sottoposto al loro giudizio hanno il dovere di astenersi;
va, in ogni caso, presa ogni misura per assicurare il rispetto delle sopra esposte garanzie di indipendenza e imparzialità dei giudici;
è accaduto sovente che i giudizi sul diritto alla vita siano stati assegnati in anni recenti allo stesso giudice relatore, come anche la causa relativa all'atto di indirizzo del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
l'affidamento dei giudizi allo stesso relatore può rispondere a esigenze di celerità, ma al tempo stesso può apparire come un ostacolo a un obiettivo scrutinio degli stessi -:
se, nel quadro dei poteri di alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della giustizia amministrativa, non ritenga di acquisire elementi sulle problematiche esposte.(3-00452)

Attività svolta con riferimento all'emergenza creatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, in provincia di Pescara - 3-00694

D)

CHIAPPORI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
al fine di gestire l'emergenza venutasi a creare nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, in provincia di Pescara, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2005 relativo allo stato di emergenza dichiarato fino al 31 dicembre 2006, in relazione alla crisi di natura socio-economico ambientale determinatasi nella citata asta fluviale;
con l'ordinanza del 9 marzo 2006, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, su proposta del capo del dipartimento della protezione civile, è stato nominato commissario delegato il dottor Adriano Goio, con il compito di superare la situazione di emergenza;
per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'ordinanza, sono stati messi a disposizione ingenti risorse finanziarie, circa 15 milioni di euro, nonché strutture e comitati ad hoc;
nell'ordinanza, inoltre, è stata prevista l'istituzione di uno specifico comitato con il compito di esaminare e valutare tutte le attività svolte dal commissario, indicando, altresì, quali misure fossero ritenute necessarie per il rientro nell'ordinario;
ad oggi, all'interrogante non risulta svolta alcuna attività da parte del commissario nominato, né la presentazione di documentazione, né delle relazioni che lo stesso avrebbe dovuto redigere trimestralmente al dipartimento della protezione civile e al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come da ordinanza -:
se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro interrogato ritengano conclusa l'emergenza venutasi a creare nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;
se siano a conoscenza dell'attività svolta dal commissario e, qualora fosse appurata la sostanziale inattività del commissario stesso, quali iniziative intendano intraprendere per rimuove la gravissima situazione di stallo prodottasi e per chiarire i costi sostenuti in questo periodo di oltre due anni di sostanziale inattività.(3-00694)

Chiarimenti in merito allo smaltimento in provincia di Mantova di rifiuti provenienti dalla Campania - 3-00695

E)

MARCO CARRA e MARANTELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi si è appreso, attraverso gli organi di informazione locale, che una parte dei rifiuti della Campania verrebbero smaltiti in alcuni impianti situati in provincia di Mantova;
nessuna delle amministrazioni di quei comuni sedi di impianti, né tanto meno l'amministrazione provinciale di Mantova sono state informate su questa eventualità -:
se corrisponda alla realtà che una parte dei rifiuti campani saranno smaltiti in provincia di Mantova;
sulla base di quale criterio si sia giunti a questa determinazione (posto che alla prima richiesta la risposta sia affermativa).(3-00695)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1750 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A RIAD IL 13 GENNAIO 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2718)

A.C. 2718 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 2718 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

A.C. 2718 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

A.C. 2718 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 266.000 in ragione d'anno dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2718 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2718 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la presente convenzione non entra nel merito del trasporto aereo, oggetto di un separato provvedimento convenzionale bilaterale tra il nostro Paese e il Regno saudita;
il Governo ha accolto come raccomandazione, in data 10 giugno 2008, l'ordine del giorno a firma Cota, Reguzzoni, Dal Lago (9/1094-A-R/2) che recita, tra l'altro: «il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati; attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantità di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi; (...) l'area di Milano e del Nord Italia, ad esempio, subisce al momento forti limitazioni in termini di accessibilità aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso; il riposizionamento su Roma della maggior parte dei servizi extra europei di Alitalia accentua pesantemente queste limitazioni soprattutto, ma non solo, con riferimento all'aeroporto di Malpensa al quale non sono al momento garantite paritarie condizioni di accessibilità con l'altro principale scalo nazionale pur in presenza di richieste di vettori italiani e stranieri intenzionati ad attivare, nel breve-medio termine, nuovi collegamenti e/o ad incrementare il numero delle frequenze su detto aeroporto»; l'accoglimento di tali richieste è ostacolato dai vigenti accordi bilaterali o dalla concreta attuazione data agli stessi; «inoltre, con riferimento agli altri aeroporti, risultano inevase numerose e fondate richieste miranti a ristabilire per tutti gli aeroporti del Paese regole di libero mercato e condizioni di parità di accesso (...)»;
alcune delle richieste citate e tuttora inevase riguardano proprio l'incremento di frequenze nei collegamenti Riyadh-Milano operati dalla compagnia aerea saudita Saudi Arabia, incremento delle frequenze richiesto proprio dal vettore saudita,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa ed impartire ogni necessaria istruzione affinché si pervenga ad un'urgente revisione o ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali con il Regno dell'Arabia Saudita in modo da garantire, non solo sull'aeroporto di Fiumicino ma anche su Malpensa e sugli altri aeroporti del Paese, l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico e l'aumento del numero delle frequenze consentite.
9/2718/1.Reguzzoni.

La Camera,
nell'approvare le intese tra Italia e Arabia Saudita in materia di doppia imposizione volte a rafforzare la cooperazione economica bilaterale, intese che non mancheranno tra l'altro di avvicinare le due società civili;
nel ritenere che in Arabia Saudita, anche per reati contro il patrimonio, è tuttora applicata la pena di morte e che l'Italia si è da sempre dimostrata attenta al tema della pena capitale promuovendo la moratoria delle esecuzioni,

impegna il Governo

a continuare ad agire in ambito europeo e a livello di Nazioni Unite per promuovere l'adesione di sempre nuovi Paesi alla moratoria universale delle esecuzioni capitali.
9/2718/2.Evangelisti.

La Camera,
nell'approvare le intese tra Italia ed Arabia Saudita in materia di doppia imposizione volte a rafforzare la cooperazione economica bilaterale - intese che non mancheranno tra l'altro di avvicinare le due società civili;
premesso che:
in Arabia Saudita, anche per reati contro il patrimonio, è tuttora applicata la pena di morte e che l'Italia si è da sempre dimostrata attenta al tema della pena capitale promuovendo la moratoria delle esecuzioni,

impegna il Governo

a continuare ad agire in ambito europeo e a livello di Nazioni Unite per promuovere l'adesione di sempre nuovi Paesi alla moratoria universale delle esecuzioni capitali, e a prendere iniziative diplomatiche e politiche bilaterali nei confronti dell'Arabia Saudita.
9/2718/3.Mecacci, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Zamparutti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1554 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO FATTA AD AMMAN IL 16 MARZO 2004 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2719)

A.C. 2719 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 2719 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

A.C. 2719 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

A.C. 2719 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2719 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 della convenzione in esame disciplina alcuni aspetti del trasporto aereo tra Italia e Giordania, pur senza soffermarsi sulla questione delle rotte aeree;
il Governo ha accolto come raccomandazione, in data 10 giugno 2008, l'ordine del giorno a firma Cota, Reguzzoni, Dal Lago (9/1094-A-R/2) che recita, tra l'altro: «il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati; attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantità di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi; (...) l'area di Milano e del Nord Italia, ad esempio, subisce al momento forti limitazioni in termini di accessibilità aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso; il riposizionamento su Roma della maggior parte dei servizi extra europei di Alitalia accentua pesantemente queste limitazioni soprattutto, ma non solo, con riferimento all'aeroporto di Malpensa al quale non sono al momento garantite paritarie condizioni di accessibilità con l'altro principale scalo nazionale pur in presenza di richieste di vettori italiani e stranieri intenzionati ad attivare, nel breve-medio termine, nuovi collegamenti e/o ad incrementare il numero delle frequenze su detto aeroporto»; l'accoglimento di tali richieste è ostacolato dai vigenti accordi bilaterali o dalla concreta attuazione data agli stessi; «inoltre, con riferimento agli altri aeroporti, risultano inevase numerose e fondate richieste miranti a ristabilire per tutti gli aeroporti del Paese regole di libero mercato e condizioni di parità di accesso (...)»;
alcune delle richieste citate e tuttora inevase riguardano proprio l'incremento di frequenze nei collegamenti Amman-Milano operati dalla compagnia aerea giordana Royal Jordanian, incremento delle frequenze richiesto proprio dal vettore giordano,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa ed impartire ogni necessaria istruzione affinché si pervenga ad un'urgente revisione o ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali con il Regno Hascemita di Giordania in modo da garantire, non solo sull'aeroporto di Fiumicino ma anche su Malpensa e sugli altri aeroporti del Paese, l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico e l'aumento del numero delle frequenze consentite.
9/2719/1.Reguzzoni.

La Camera,
nell'approvare le intese tra Italia e Regno Hascemita di Giordania in materia di doppia imposizione volte a rafforzare la cooperazione economica bilaterale, intese che non mancheranno tra l'altro di avvicinare le due società civili;
nel ritenere che in Giordania, è ancora applicata la pena di morte (per reati gravi anche se non per tutti quelli previsti in Arabia Saudita) e che l'Italia si è da sempre dimostrata attenta al tema della pena capitale promuovendo la moratoria delle esecuzioni,

impegna il Governo

a continuare ad agire in ambito europeo e a livello di Nazioni Unite per promuovere l'adesione di sempre nuovi Paesi alla moratoria universale delle esecuzioni capitali.
9/2719/2.Evangelisti.

DISEGNO DI LEGGE: ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÁ CIVILE PER I DANNI DOVUTI A INQUINAMENTO DA COMBUSTIBILE DELLE NAVI, CON ALLEGATO, FATTA A LONDRA IL 23 MARZO 2001, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 2540)

A.C. 2540 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001.

A.C. 2540 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata: «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

A.C. 2540 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione).

1. L'autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

A.C. 2540 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Ente competente al rilascio del certificato assicurativo).

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce a un ente idoneo l'abilitazione a rilasciare il certificato assicurativo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'ente abilitato individuato ai sensi del comma 1, disciplina le modalità di richiesta e di rilascio del certificato di cui al citato comma 1, fissa l'importo dello stesso e regola gli eventuali aggiornamenti di tale importo.

A.C. 2540 - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il primo capoverso è inserito il seguente:
«con l'espressione "Convenzione sulla responsabilità civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001»;
2) al quarto capoverso, dopo le parole: «il certificato prescritto dall'articolo VII, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;
3) al quinto capoverso, dopo le parole: «la garanzia prevista dall'articolo VII, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché la garanzia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato 1 della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958»;
b) all'articolo 6:
1) al primo comma, le parole: «che trasportano più di 2.000 tonnellate di idrocarburi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate»;
2) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo comma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo.
Il proprietario della nave è tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio che detiene il registro di iscrizione della nave»;
c) al primo comma dell'articolo 8:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;
d) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono inserite le seguenti: «e della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;
e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - 1. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.
3. In caso di violazione dell'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro.
4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro.
5. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la sanzione è aumentata fino al triplo.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal capo del compartimento marittimo e quelle di cui ai commi 4 e 5 dal Ministro dello sviluppo economico.
7. Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico.
8. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il capo del compartimento marittimo.
9. Per i soggetti residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.
10. Nel caso previsto dal comma 5 è escluso il pagamento in misura ridotta.
11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati allo Stato.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, secondo comma, sostituire le parole: l'ufficio che detiene il registro di iscrizione della nave con le seguenti: l'ufficio di iscrizione della nave.
5. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al secondo comma, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».
5. 2. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2540 - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A.C. 2540 - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2540 - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'11 aprile 1991 a seguito di un'esplosione a bordo della petroliera cipriota «Amoco Milford Haven», che trasportava 114 mila tonnellate di greggio, si sviluppò un incendio ed una grave fuoriuscita di petrolio dalla cisterna, prima dell'affondamento che avvenne il 14 aprile a circa 1,2 miglia dalla riva al largo di Arenzano;
le conseguenze ambientali colpirono un tratto di costa compreso tra Arenzano e Albisola Marina, che è stato al centro di importanti interventi di riqualificazione da parte del Ministero dell'ambiente nel corso di questi anni con ottimi risultati;
risulterebbero a disposizione del Ministero dell'ambiente per la bonifica Haven sette milioni di euro ancora non destinati;
considerato che nel tratto di arenile interessato risulta anche quello di Cogoleto ed in particolare quello interessato alla bonifica da cromo esavalente a causa delle lavorazioni della ex azienda Stoppani, e per le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5.12.2006, era stato dichiarato sito di interesse nazionale in conseguenza della grave emergenza ambientale,

impegna il Governo

a mettere a disposizione le eventuali risorse stanziate in conseguenza del disastro della Haven per procedere alla bonifica dell'arenile di Cogoleto interessato dalle inquinanti lavorazioni della ex Stoppani al fine del pieno recupero ambientale dello stesso e conseguente utilizzo da parte dei cittadini.
9/2540/1.Tullo, Zunino, Rossa, Orlando, Garofani, Melandri.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA, FATTO A TORINO IL 16 SETTEMBRE 2003, CON EMENDAMENTO FATTO A TORINO IL 28 SETTEMBRE 2006 (A.C. 2674)

A.C. 2674 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 2674 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.

A.C. 2674 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

A.C. 2674 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2010-2013 (DOC. LVII, N. 2-bis)

Risoluzioni

La Camera,
esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 2010-2013;
rilevato l'impegno del Governo a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, seppur nel difficile contesto economico e internazionale;
approva la Nota di aggiornamento con i relativi obiettivi e,

impegna il Governo:

a proseguire negli indirizzi già indicati nella risoluzione di approvazione del DPEF;
ad operare affinché le politiche di riforme strutturali da intraprendere siano orientate al rilancio dello sviluppo e dell'occupazione, in particolare nel Mezzogiorno, garantendo così una migliore protezione degli strati più deboli della società.
(6-00031)«Cicchitto, Cota, Lo Monte».

La Camera,
esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 2010-2013;
l'articolo 3 della legge di contabilità, tra le finalità del DPEF e quindi della Nota di aggiornamento, predisposta per ottenere un quadro più aggiornato in vista dell'emanazione della manovra, indica testualmente "gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione" ed indica altresì i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;
la Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 registra l'emergere di un miglioramento degli indicatori economici tali da far prefigurare per l'economia italiana uno scenario più favorevole, rispetto al DPEF 2010-2013, per il biennio 2009-2010. Il Governo e la maggioranza sanno perfettamente di sostenere una tesi che contrasta con i dati contabili e statistici rilevati dall'ISTAT, il quale ha registrato un calo dell'occupazione nel secondo trimestre del 2009, pari a 378 mila posti di lavoro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;
come ha sostenuto il Presidente della BCE, la crisi non è finita, le previsioni rimangono segnate da un'elevata incertezza e ora più che mai si richiede ai governi di prepararsi a risanare non appena la congiuntura darà segni di ripartire. La crisi finanziaria in atto è molto grave. Gli effetti sull'economia reale sono certi e nessuno può ragionevolmente ritenere che non vi saranno conseguenze negative sul prodotto, sul reddito, sull'occupazione e, in generale, sul livello di fiducia degli investitori, degli imprenditori e delle famiglie;
rilevato che:
gli obiettivi finanziari indicati nel DPEF di luglio risultano sostanzialmente confermati, così come le stime macroeconomiche, con una piccola revisione al ribasso: la variazione del PIL è stimata a -4,8 per cento per il 2009, con un modestissimo miglioramento (di 0,4 punti percentuali) rispetto al dato contenuto nel DPEF di luglio, che era del 5,2 per cento;
il deficit (ovvero l'indebitamento netto) viene riconfermato al 5,3 per cento del PIL nel 2009 e al 5 per cento nel 2010. Il dato, al netto delle correzioni per il ciclo e al netto delle misure una tantum adottate dal Governo, risulta del 3,3 per cento per il 2009 e del 2,8 per cento nel 2010;
il debito pubblico nel 2009 si attesterà al 115,1 per cento del PIL e nel 2010 salirà al 117,3 per cento. In termini strutturali, nel 2009 il saldo di bilancio peggiora di 0,2 punti percentuali rispetto al DPEF di luglio in seguito all'effetto prevalente delle maggiori spese correnti, nonostante un risparmio di 12 miliardi di euro dovuto ai minori oneri per interessi sul debito. Il percorso di risanamento dei conti pubblici riprende a partire dal 2010;
la nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 provvede altresì ad aggiornare il livello del saldo netto da finanziare per l'anno 2010 che viene rideterminato in 63 miliardi, rispetto ai 61,4 miliardi stimati nel DPEF di luglio;
dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, con specifico riferimento al conto della Pubblica Amministrazione a legislazione vigente, risulta, in particolare, l'elevato livello della pressione fiscale per il 2009, che si attesterà al 43 per cento, per calare lievissimamente al 42,5 per cento nel 2010 ed attestarsi al 42,4 per cento nel triennio 2011-2013;
l'unica vera novità della Nota di aggiornamento in esame è relativa all'individuazione dei provvedimenti da considerarsi collegati alla manovra di bilancio 2010-2012. Si tratta di una indicazione che il DPEF deve obbligatoriamente contenere in attuazione della vigente legge di contabilità, che nel mese di luglio, il Governo aveva dimenticato di segnalare, così come avevamo avuto modo di far rilevare con la risoluzione sul DPEF 2010-2013 presentata dal gruppo IdV. Adesso il Governo si ravvede e dichiara provvedimenti collegati alla finanziaria 2010:
1. dell'atto Senato 1167, cosiddetto «disegno di legge collegato lavoro» già indicato l'anno scorso come collegato alla Finanziaria 2009 e ancora non definitivamente approvato dal Parlamento;
2. disegno di legge recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento delle autonomie locali e carta delle autonomie locali (approvato dal Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2009 e non ancora trasmesso al Parlamento);
3. disegno di legge recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche (non ancora presentato in Parlamento né esaminato del Consiglio dei ministri);
considerato inoltre che:
a fronte della fase di recessione in atto, ed in generale del certo peggioramento delle condizioni economiche e sociali del Paese, non c'è e non viene prospettata alcuna seria e credibile politica economica anticiclica, limitandosi il Governo, con la Finanziaria per il 2010 appena varata, così come dichiarato dal ministro dell'economia e delle finanze, a non mettere in atto alcuna «manovra», bensì a limitarsi alla presentazione di semplici tabelle per il 2009, il 2010 e il 2011, con l'aggiunta di un anno (il 2012). Una mera fotografia dei conti pubblici, un aggiornamento dell'oramai superato piano triennale di finanza pubblica adottato con il decreto n. 112 del 2008;
la Finanziaria per il 2010 in realtà è «leggera» non perché tutto è già stato scritto un anno fa, ma perché mancano le idee contro la recessione; di fronte ai quasi 400 mila posti di lavoro persi nel secondo trimestre di quest'anno, il Governo non ha cure efficaci, limitandosi ad attendere di quantificare il gettito che lo Stato recupererà dal rientro dei capitali detenuti all'estero, grazie ad uno scudo fiscale alleggerito, con buona pace degli evasori;
siamo costretti a registrare l'inesistenza di qualsiasi seria reazione alla crisi in atto nel nostro Paese, l'inesistenza di una politica economica nazionale capace di dare risposte ai cittadini, ai lavoratori e alle famiglie e la totale mancanza di una strategia nazionale di contrasto del deterioramento dell'economia nazionale,

impegna il Governo:

a riformulare la Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, al fine di introdurvi specifiche indicazioni circa le scelte di politica economica e di gestione della finanza pubblica funzionali - e coessenziali - al superamento della crisi in atto, al sostegno dell'economia, al rilancio dei consumi e degli investimenti necessari ai fini di una crescita reale del Paese;
a mettere in atto una seria politica di contrasto alla disoccupazione, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
ad operare per la riduzione - e la redistribuzione tra i diversi soggetti economici e sociali - della pressione fiscale, a partire dalla restituzione del fiscal drag, attraverso un aumento della detrazione IRPEF per lavoro dipendente, una riduzione del prelievo fiscale sulla quota di salario da contrattazione di secondo livello e una detassazione delle tredicesime, nonché la riduzione o l'annullamento dell'Irap per le imprese;
ad adottare una politica di sviluppo nazionale con una visione unitaria del Paese, esigenza questa assoluta e imprescindibile per conciliare la sopravvivenza e la crescita dei sistemi produttivi più forti con la salvaguardia di un'azione costante per la riduzione del divario di sviluppo tra Nord e Sud.
(6-00032)
«Donadi, Borghesi, Evangelisti, Di Pietro, Cambursano, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Misiti, Monai, Mura, Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera».

La Camera,
esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economica e finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 2010-2013,
premesso che:
rispetto al Documento di programmazione economica e finanziaria presentato a luglio, sono soltanto due le effettive novità rappresentate dalla nota di aggiornamento all'esame. La prima è relativa alle previsioni a breve termine dell'economia, in cui si riconosce un andamento lievemente migliore - meglio sarebbe dire: leggermente meno peggiore - di quello stimato a luglio, in relazione a eventi congiunturali estivi corroborati anche dagli organismi internazionali: il Pil italiano nel 2009 viene previsto in riduzione del 4,8 per cento invece del 5,2 per cento di luglio;
resta, tuttavia, inalterato il dato relativo alla comparazione fra la profondità e durezza della crisi italiana al confronto con gli altri paesi. Nel 2009 la recessione conseguente alla crisi finanziaria internazionale ha colpito l'Italia più di ogni altro paese al mondo, esclusi soltanto Giappone e Germania, che però nell'aggiornamento di settembre continuano ad evidenziare una stima negativa ma migliore rispetto a luglio. Questa situazione, evidentemente, non è ascrivibile soltanto alla posizione strutturale dell'economia nazionale, fortemente esposta alla contrazione del commercio mondiale, ma anche all'insufficiente e colpevolmente ritardataria politica anticiclica messa in atto dal Governo. Nel 2008, infatti, come certifica anche la Nota di aggiornamento in esame, il contributo strutturale del saldo di bilancio è stato positivo per quasi mezzo punto di Pil. La politica economica interna si è mossa in modo da aggravare la crisi e non da contrastarla;
la seconda novità è relativa all'emersione di un flusso temporale di risparmi sulla spesa per interessi da qui al 2013, che riflette l'abbassamento dei tassi internazionali e, quindi, del costo di finanziamento dell'ingente debito pubblico nazionale. Si tratta di risparmi pari a circa 2,5 miliardi nel 2010, 3,5 miliardi nel 2011, 5 miliardi nel 2012, 4,2 miliardi nel 2013. Solo una parte della minore spesa per interessi, tuttavia, viene programmaticamente utilizzata per facilitare, a partire dal 2011, il rientro della finanza pubblica verso parametri più equilibrati. Per quanto riguarda i risparmi del 2010 e una parte di quelli relativi ai restanti anni, essi vengono comunque allocati a sostenere altre voci di spesa;
in questo quadro, particolarmente significativo è il dato relativo al saldo primario; con riferimento al 2009, la conferma rispetto al DPEF dell'incidenza dell'indebitamento netto sul PIL al 5,3 per cento sconta un miglioramento in valore assoluto del saldo di bilancio pari a 368 milioni, quale risultante di una riduzione della spesa per interessi (-1,7 miliardi), quasi completamente assorbita dal peggioramento (-1,3 miliardi) del saldo primario, che diventa ulteriormente negativo. È il caso di ricordare che il saldo primario, risultato della differenza fra le entrate totali e le uscite totali al netto degli interessi passivi, costituisce un indicatore utile per misurare l'impegno del decisore di bilancio nel risanamento della finanza pubblica, poiché la spesa per gli interessi non è direttamente influenzabile;
non si possono, pertanto, sottacere almeno tre elementi di forte criticità che permangono nell'impostazione programmatica della politica economica del Governo. Il primo riguarda il futuro della politica monetaria europea, e quindi delle tendenze dei tassi d'interesse, da cui dipende una componente fondamentale dei nostri conti pubblici. Non basta registrare gli effetti positivi della riduzione dei tassi d'interesse, occorre sostenere in ogni sede, europea e internazionale, che la politica monetaria deve continuare a fare il suo dovere anche nei prossimi anni, evitando di ricadere in una ortodossia scolastica secondo cui, ai primi segnali di ripresa, l'inflazione non potrà che ripartire e i tassi non potranno che aumentare. Questa idea, del tutto scolastica, rischia di diventare la classica profezia che si auto-avvera, e i Governi, per primo quello italiano, devono contrastarla. In merito, non è di buon auspicio che né il DPEF originario né questa Nota di aggiornamento dicano meno di nulla;
il secondo elemento critico riguarda il quadro programmatico a medio termine. Nel triennio 2011-2013, sostiene la Nota, torneremo a crescere al 2 per cento all'anno. Restano, però, del tutto indeterminate le politiche attive, gli interventi concreti, l'azione di governo a sostegno di tali previsioni. Il ministro dell'economia ha spesso definito le previsioni economiche delle mere congetture, ma in questo caso è lui stesso ad avanzare una pura congettura non corroborata da un solido impianto di politiche a medio termine, né sul piano fiscale né su quello industriale. Il Governo continua ad agire in maniera estemporanea e non è in grado di proporre una vera strategia di uscita strutturale dalla crisi al sistema Italia;
il terzo elemento fortemente critico è l'evoluzione programmatica della composizione della spesa pubblica italiana. Da qui al 2013 è previsto un aumento di 10 miliardi di euro per i consumi intermedi, di 26 miliardi per le pensioni, di 25 miliardi per la spesa per interessi, di 15 miliardi per la spesa sanitaria, mentre al contempo gli investimenti pubblici sono previsti ridursi di 7 miliardi. Emerge con chiarezza che il Governo non ha ancora assunto nelle sue prospettive politiche l'obiettivo, che è invece prioritario, di intervenire sulla qualità e sulla composizione della spesa pubblica, di applicare il nuovo metodo dei costi standard, di contrastare con un serio lavoro quotidiano le tendenze inerziali di alcuni grandi comparti di spesa. È urgente e prioritario, invece, che ciò avvenga, anche velocizzando l'attuazione degli strumenti previsti nella legge 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale,

impegna il Governo

a destinare le maggiori risorse rivenienti dalla diminuzione della spesa per interessi, oggi allocate in modo indistinto e, pertanto, utilizzate per finanziare in modo inerziale le tendenze della spesa, al sostegno del potere d'acquisto delle famiglie tramite dirette e specifiche misure di ampliamento delle detrazioni fiscali per il lavoro dipendente, le pensioni, i carichi familiari.
(6-00033)
«Marchi, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura».

La Camera,
premesso che:
negli ultimi mesi l'economia italiana, in conseguenza della grave crisi finanziaria mondiale con impatti anche sull'economia reale, ha prodotto risultati negativi su tutti gli indicatori microeconomici e macroeconomici, risultati non previsti nella loro gravosità con la manovra di bilancio triennale ipotizzata un anno fa dal Governo;
l'Italia, pur subendo in maniera meno incisiva e violenta le conseguenze della crisi, che in molti Paesi ha comportato un massiccio intervento finanziario pubblico a sostegno di importanti istituti di credito sull'orlo di uno stato di insolvenza, ha risentito in maniera forte del drastico ridimensionamento degli scambi internazionali e della appurata carenza di dotazione infrastrutturale rispetto ai principali Paesi industrializzati, gap infrastrutturale che presumibilmente renderà più ardua la ripresa del sistema economico;
il DPEF evidenzia, da una parte il crollo dei consumi (-2,2 per cento), conseguenza anche di un pericoloso ridimensionamento di redditi reali e potere d'acquisto, e dall'altra una contrazione del mercato del lavoro con conseguente aumento della disoccupazione;
alla fine del 2008 si rileva una diminuzione del 13,5 per cento rispetto al 2007 della ricchezza finanziaria netta delle famiglie; a testimonianza di quanto suesposto il DPEF evidenzia come soprattutto negli ultimi mesi la qualità del credito ad imprese e famiglie si è deteriorata, rilevando a maggio, rispetto a novembre, un aumento del rapporto tra sofferenze e credito concesso, pari nel caso delle imprese al 3,6 per cento e nel caso delle famiglie al 2,7 per cento;
il rischio che la stretta creditizia possa contribuire a far crollare il sistema produttivo del nostro Paese è forte, se non altro vista la caratterizzazione del nostro tessuto imprenditoriale fondato per il 95 per cento da imprese di piccola dimensione, che necessitano di interventi volti alla ricapitalizzazione per poter affrontare gli investimenti cruciali per la sopravvivenza ed il conseguente sviluppo;
anche i dati sull'occupazione sono preoccupanti, nel primo trimestre del 2009 il DPEF rileva un decremento dell'1 per cento del tasso di occupazione rispetto allo stesso periodo del 2008, ed il tasso di disoccupazione è salito al 7,9 per cento, mentre per l'intero 2009 la disoccupazione, in assenza di crescita dell'offerta di lavoro, si attesterà all'8,8 per cento e nel 2010 peggiorerà ulteriormente;
nonostante nel periodo considerato gli aumenti più significativi di disoccupazione si siano registrati nel Nord Italia (1,1 per cento) e nel Centro (1,6 per cento) rispetto al Sud (0,2 per cento), risulta comunque preoccupante il dato che attesta nel Mezzogiorno un tasso di disoccupazione complessivo del 13,2 per cento;
i dati sul mercato del lavoro testimoniano come il ricorso agli ammortizzatori sociali produce la sua valenza in periodo di crisi, ma corrisponde comunque ad uno strumento provvisorio e non strutturale;
i dati tendenziali degli aggregati di finanza pubblica attestano un rapporto deficit/PIL del 5,3 per cento, in rialzo rispetto al periodo precedente e non in misura con i dettami europei. La gestione del debito, come risulta dal Documento, è ancora fortemente influenzata dalle conseguenze della crisi finanziaria internazionale, con ciò cercando di giustificare anche la volatilità dei mercati finanziari, e la conseguente difficoltà nel funzionamento del segmento dedicato al piazzamento dei titoli di Stato, sia in termini di minore liquidità che di contrazione degli scambi,
considerato inoltre che:
la Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 presenta uno scenario economico leggermente migliore rispetto a quanto prospettato a luglio con il DPEF;
nello specifico, il dato più evidente concerne la variazione verso un miglioramento del PIL di 0,4 punti percentuali per il 2009 (-4,8 per cento rispetto al -5,2 per cento del DPEF) e di 0,2 punti percentuali (0,7 per cento rispetto allo 0,5 per cento del DPEF);
proprio a settembre, nonostante quanto rilevi la Nota d'aggiornamento, la Commissione UE ha previsto un peggioramento del PIL rispetto a maggio (-5 per cento rispetto a -4,4 per cento). La stessa Commissione ha, invece, previsto un miglioramento del PIL per Germania e Francia. Pur essendo Stati esteri che in senso assoluto hanno subìto la crisi in misura maggiore rispetto al nostro Paese, la loro peculiare dotazione infrastrutturale ha permesso di far riprendere in maniera più veloce l'economia;
la Nota evidenzia come il commercio nel secondo semestre 2009 abbia mostrato segnali di recupero nonostante l'economia italiana punti molto sull'export;
il drastico calo del commercio internazionale ha rappresentato per il nostro Paese un elemento estremamente preoccupante. Né la legge sviluppo né la manovra estiva (disegno di legge n. 78 del 2009) hanno prodotto, in un'ottica sistemica e dando privilegio alla valorizzazione delle eccellenze italiane, misure in grado di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso l'esportazione di modelli imprenditoriali vincenti quali i distretti italiani. Molto si è detto sulla tutela dei prodotti «made in Italy», ma di concreto nulla si è fatto;
la Nota sottolinea come da gennaio ad agosto il prezzo medio del petrolio si sia attestato alla media di 55 dollari a barile. Le previsioni indicano un progressivo aumento nei prossimi mesi. Aumenteranno anche i prezzi dei prodotti alimentari;
i prezzi delle materie prime e dei prodotti alimentari, dovuti al basso prezzo del petrolio per gli uni, e la bassa inflazione per gli altri, hanno attutito gli effetti negativi della crisi. Con la previsione di un aumento degli stessi, a rischio sono i consumi delle famiglie italiane;
in tema di energia si potrebbero subire sempre più le conseguenze negative di una politica energetica, quella italiana, per il momento orientata solo nelle intenzioni e non nei fatti alla diversificazione delle fonti energetiche. Si nota ancora molta confusione, infatti, sulla reale volontà del Governo di reintrodurre nel nostro Paese l'energia nucleare. Le fonti rinnovabili, d'altronde, pur crescendo, non riuscirebbero mai a compensare la necessaria riduzione della dipendenza a fonti energetiche tradizionali come gas e petrolio;
le intenzioni strategiche del Governo negli ultimi mesi, sono state quelle di privilegiare un rapporto amichevole con la Russia per garantirsi la stabilità e la certezza delle forniture di gas piuttosto che attuare politiche volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
il quadro macroeconomico proposto dalla Nota evidenzia come gli investimenti fissi lordi in macchinari ed attrezzature presenteranno un calo del 17,2 per cento nel 2009 (-16,5 per cento nel DPEF). La situazione dovrebbe migliorare (probabilmente grazie alla Tremonti TER «Detassazione degli investimenti in macchinari») nel 2010 (+2,5 per cento nella Nota e +1,5 per cento nel DPEF);
la situazione del 2009 è estremamente preoccupante in quanto denota l'incapacità delle imprese di investire in nuova capacità produttiva, visto il calo della domanda, da una parte e la carenza di liquidità dall'altra;
la manovra d'estate (disegno di legge n. 78 del 2009) ha introdotto una misura che prevede la deduzione dal reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi d'impresa) del 50 per cento della spesa sostenuta in macchinari e apparecchiature;
la misura, presentata con l'intento di essere uno strumento utile agli esercenti attività commerciali (persone fisiche e società) presuppone che le imprese debbano conseguire un utile, sul quale poi verranno applicate le imposte. In pochi forse hanno tenuto poco conto del fatto che in un anno in cui presumibilmente molte attività commerciali subiranno gli effetti della crisi economica saranno ben poche quelle che effettivamente conseguiranno un utile;
la misura non ha l'attitudine ad offrire un supporto concreto alle imprese: gli investimenti per una impresa sono si necessari, tuttavia il principale problema che devono affrontare non è il fabbisogno di nuova capacità produttiva, ma il drastico calo della domanda;
per quanto riguarda l'occupazione, la relazione previsionale e programmatica corregge i dati del DPEF. Sostanzialmente presenta un quadro meno peggiorativo in merito alla riduzione dell'occupazione (-2,5 per cento nel 2009 e -0,1 per cento nel 2010) rispetto al DPEF (-2,7 per cento nel 2009 e -0,2 per cento nel 2010);
è comunque una situazione preoccupante e soprattutto non destinata a risolversi nel breve periodo. La sensazione è che questo dato sia destinato a salire, le vere conseguenze della crisi ancora non si sono viste;
la crisi di liquidità e la mancata concessione di credito alle PMI da parte delle banche, con l'aggravio di una domanda aggregata che stenta a risollevarsi, produrranno come conseguenza la chiusura di molte attività imprenditoriali, e l'inevitabile aumento delle persone disoccupate. I dati presentano un aumento della disoccupazione al Sud di circa un 12 per cento nel 2009;
il ministro Tremonti ha annunciato nei giorni scorsi la prossima attuazione di alcune misure a sostegno del Mezzogiorno, tra cui la previsione di una fiscalità di sviluppo, oltre alla predisposizione di una banca del Sud che possa reimpiegare i depositi accolti nelle aree sottoutilizzate;
il tema della fiscalità di vantaggio, e di questo Tremonti ne dovrebbe essere consapevole, ancor prima di divenire argomento di probabili obiezioni da parte dell'Unione europea, sarà sicuramente oggetto del boicottaggio imposto dalle immancabili perplessità di matrice leghista;
il provvedimento sullo scudo fiscale, definitivamente approvato dalla Camera, contiene una serie di elementi fuorvianti e di indubbio cattivo gusto, ai limiti della legalità, come l'introduzione della protezione per chi usufruisce della misura della tutela contro reati gravissimi come il falso in bilancio;
il ministro Tremonti, nonostante da un po' di tempo sia noto per i suoi discorsi conditi da una propensione quasi maniacale ai principi dell'etica ed al suo valore salvifico, con allusioni sul fatto che il buon funzionamento delle regole dell'economia deve essere teso a costituire un sistema che funga da «strumento che trasporta nel mondo i valori e i principi etici», non nascondendo, d'altronde, una sintonia con la recente enciclica del Santo Padre, con lo scudo fiscale, si è verificata la totale negazione dei suddetti principi;
non si spiega altrimenti il concepimento di una norma «salva-evasori», concepita in modo confuso e rocambolesco e con un unico obiettivo: quello di tirare dentro al bilancio dello Stato qualche quattrino entro fine anno, in modo ad una situazione, quella dei conti pubblici, che si sta indubbiamente aggravando;
il buco nei conti pubblici, da qui a brevissimo, aumenterà, se gli italiani non si autotasseranno a dovere (ma questo risulta dubbio in quanto il calo del PIL presuppone minori entrate fiscali, lo dimostra la variazione negativa delle entrate a luglio del 21 per cento rispetto al 2008) e se la spesa pubblica continuerà a crescere;
sul lato della spesa, non va trascurato l'aumento della stessa per beni e servizi, stimata in quasi 7 miliardi (un valore inconcepibile in un periodo ad inflazione quasi zero come quello attuale). I dati del dipartimento finanze non sono nemmeno benevoli in fatto di gettito IVA e IRPEF. L'imposta sui redditi delle persone fisiche è crollata a luglio del 24,6 per cento;
le precedenti premesse hanno indubbiamente spinto il ministro a prevedere nello scudo fiscale una ampia gamma di sanatorie, tra cui spicca quella connessa al reato di falso in bilancio, un colpo di mano per rendere più appetibile, ed efficace, lo scudo per i furbetti. Inoltre, accorciare la scadenza dello scudo a dicembre 2009 non può che costituire un'autentica boccata d'ossigeno per le casse statali, al prezzo di un aumento dei reati non puniti;
è stato lo stesso Tremonti ad additare come «apocrifi» i tentativi di una parte di maggioranza di inserire la protezione contro il falso in bilancio già a luglio. D'altronde, anche in barba all'osannazione dell'etica a volte valgono i principi machiavellici secondo cui il fine giustifica i mezzi;
è importante sottolineare come con lo scudo fiscale il ministro ha offerto di fatto un clamoroso assist a banche e professionisti, che vedranno incrementare i loro profitti grazie ai servizi che presteranno ai cittadini nell'accoglimento dei capitali rientrati dall'estero e che presumibilmente verranno affidati agli istituti di credito;
i tempi imposti per il rientro dei capitali sembrano un'operazione forzata in modo tale da assicurare al Governo, entro il 2009, le necessarie risorse per poter offrire qualche misura-contentino in vista delle prossime elezioni regionali del 2010;
è da riscontrare l'insperato successo dei Tremonti bond come strumento per prestare soldi pubblici alle banche. Nelle intenzioni del Governo la liquidità generata avrebbe dovuto permettere agli istituti di credito di riattivare i circuiti del credito, in modo tale da offrire ossigeno all'economia e preservare dal rischio di default da una parte gli istituti di credito e dall'altra attività imprenditoriali e posti di lavoro;
di fatto, ad oggi sono solo due gli istituti bancari che hanno chiesto ufficialmente l'accesso ai Tremonti bond. L'opinione diffusa tra gli addetti ai lavori è che attraverso questo strumento lo Stato si riserverebbe nei fatti l'opzione di approfittare dello stato di insolvenza temporanea delle banche per poter esercitare una sorta di «amministrazione controllata» nelle stesse;
è uno strumento particolarmente oneroso in quanto i Tremonti bond ben poco permetterebbero alle banche di poter allungare i cordoni del credito verso le imprese in difficoltà. La dubbia utilità dello strumento d'altronde, è ancora più evidente se si pensa che l'emissione di bond che il Tesoro sottoscrive di fatto aumenta il già oneroso stock di debito pubblico italiano e appesantirebbe ancor più i conti pubblici;
il ministro dell'economia nei giorni scorsi ha criticato duramente il mancato ricorso ai Tremonti bond da parte dei due più grandi istituti di credito italiani, rilanciando sulla critica verso gli stessi sul fatto che continuino a trarre profitto dalla finanza, di fatto ponendo le basi per una prossima crisi futura. Tremonti sembra trascurare un piccolo particolare: il motivo per trarre profitti senza l'ombrello dei suoi bond lo ha offerto, consapevolmente o inconsapevolmente proprio lui, offrendogli il ben più appetibile piatto dei fondi che presumibilmente rientreranno in Italia grazie allo scudo fiscale e che saranno accolti dagli intermediari finanziari;
anziché prevedere misure a favore dei cittadini onesti, di fatto gli interventi del ministro hanno aiutato clamorosamente gli istituti di credito,

impegna il Governo:

a definire ed adottare efficaci misure di sostegno all'economia, volte a rilanciare i consumi e gli investimenti strutturali e le opere pubbliche necessari ai fini di una reale crescita del Paese;
a prevedere interventi di maggiore tutela verso le famiglie, soprattutto quelle con più figli. Le famiglie sono gli unici soggetti economici in grado di spingere la crescita dei consumi. Se non si aiutano economicamente le famiglie a spendere di più, qualsiasi intervento a favore delle imprese è reso vano dall'incapacità delle stesse di trovare mercati di sblocco ai loro prodotti;
a prevedere misure in grado di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso l'esportazione di modelli imprenditoriali vincenti quali i distretti italiani;
ad introdurre nel sistema Italia il meccanismo del «quoziente familiare» per la tassazione dei crediti delle persone fisiche;
a predisporre un «patto generazionale», con necessaria predisposizione di misure volte a riformare il sistema previdenziale e pensionistico, innalzando l'età pensionabile in modo tale da equipararla agli altri Paesi europei;
ad adottare efficaci azioni volte a liberalizzare ed accrescere la produttività dei servizi pubblici aprendoli al mercato, abbattere le rendite improduttive, rafforzare la concorrenza a livello nazionale e locale, investire nell'università e nella scuola e adeguare le infrastrutture;
ad impostare misure volte al contenimento della spesa pubblica e del debito pubblico;
ad prevedere una unificazione dei processi autorizzativi per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, privilegiando, inoltre, la snellezza burocratica.
(6-00034)
«Galletti, Ciccanti, Tabacci, Occhiuto, Romano, Cera».

DISEGNO DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (A.C. 2008-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOCCIARDO; DE POLI; PISICCHIO; PALOMBA; VELTRONI ED ALTRI; IANNACCONE ED ALTRI; COSENZA (A.C. 127-349-858-1197-1591-1913-2199)

A.C. 2008-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, entro il limite di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5. - (Ufficio del Garante). - 1. Per lo svolgimento dei compiti del Garante, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un Ufficio che si avvale di un contingente composto da personale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I Dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese ed alla messa a disposizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio, nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

All'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, con le seguenti: nel limite di 50.000 euro per l'anno 2009 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010;
b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: quanto a euro 100.000 con le seguenti: quanto a 25.000 euro per l'anno 2009 e a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2010;
c) sostituire le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: legge 22 dicembre 2008, n. 203.

e con la seguente osservazione:
andrebbe valutata l'opportunità di procedere alla razionalizzazione, anche attraverso l'integrazione delle strutture esistenti, degli organismi che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono titolari di competenza in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.100 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 4, sostituire le parole: non possono, con le seguenti: non devono.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.85, 1.86, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 3.12, 3.45, 3.46, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.95, 3.96, 3.97, 4.82, 5.4 e 7.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.300 delle Commissioni con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:
al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente ricoperte»;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.300, 2.300, 3.300, 3.301, 3.302, 4.300 delle Commissioni.

A.C. 2008-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2008 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

Al comma 1, sostituite la parola: riguardo con la seguente: riferimento.
1. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fina del comma con le seguenti: sono istituiti il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma e i garanti regionali, ove non ancora istituti. I garanti regionali hanno ruoli e funzioni uniformi, sanciti da un regolamento nazionale approvato in sede di conferenza unificata Stato regioni.

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dell'articolo 1, valutato nel limite massimo di euro 500.000 annui si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 2. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma con le seguenti: è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 1. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2. - (Requisiti per la nomina dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
4. L'Autorità garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
5. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
6. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
7. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 80. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 81. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera
d) con la seguente:
d) attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, il Garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine e di bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle organizzazioni non governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Commissione consultiva dell'Autorità garante nazionale). - 1. Presso la sede dell'Autorità garante è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni e delle professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dall'Autorità garante con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dall'Autorità garante che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 82. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante convoca e organizza la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, e la presiede.
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori). - 1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.
3. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;
f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;
g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;
h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 83. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti minori o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
7. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 84. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti.
8. Anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.
9. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 85. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Poteri di indagine dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.
3. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
4. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 86. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Autorità garante può accedere alle strutture pubbliche o private ove siano presenti minori.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 87. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

4. L'Autorità garante può, per le finalità di cui al comma 1, accedere a banche di dati o ad archivi, dandone avviso al Garante per la protezione dei dati personali.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 88. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5. - (Ufficio dell'Autorità garante). - 1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone dell'apposito ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», avente sede in Roma.
2. All'Ufficio dell'Autorità garante è assegnato personale statale e delle amministrazioni pubbliche, con priorità per quello precario, collocato fuori ruolo se dipendente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le spese di funzionamento dell'Autorità garante e dell'Ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 89. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5. - (Organizzazione). - 1. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Autorità garante dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato «Ufficio dell'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».
2. All'Ufficio dell'Autorità garante sono assegnati dipendenti del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocati fuori ruolo; il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Garante e di concerto con i Ministri per le politiche della famiglia e per le pari opportunità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro novanta giorni dalla nomina, l'Autorità garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 90. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
, fino alla istituzione di una autonoma ed indipendente struttura operativa che deve avvenire entro dodici mesi dall'insediamento dell'Autorità garante.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 91. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori). - 1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, le Autorità garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.
3. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;
f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;
g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;
h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 92. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 5. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, le Autorità garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, denominate «Autorità garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori. Le funzioni dei garanti regionali possono essere attribuite al Difensore civico; in questo caso, il relativo organismo assume la denominazione di «Difensore civico e garante per l'infanzia e l'adolescenza». Le regioni possono altresì legiferare nel senso di attribuire al garante regionale le funzioni del Difensore civico.
1. 3. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, le Autorità garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, denominate «Autorità garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori.
1. 4. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.