XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 7 ottobre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 ottobre 2009

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardi, Lupi, Mantovano, Giulio Marini, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Rugghia, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Duilio, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 ottobre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROIETTI COSIMI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità per atti e provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie» (2773);
BARBIERI ed altri: «Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo» (2774).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Principi generali concernenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia» (2270) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Castiello.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di informazione ai cittadini e di inesigibilità delle tasse o tariffe relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata» (2277) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Castiello.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Disposizioni per la destinazione di una quota dell'1 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alla cultura e alle attività culturali» (2609) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vella.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
VELTRONI ed altri: «Norme per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di Governo e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza» (2668) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
DI BIAGIO: «Disposizioni in favore del personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici» (2535) Parere delle Commissioni I, V e IX.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 1o ottobre 2009, Paolo Cirino Pomicino, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza - allegando la relativa documentazione - che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Roma (procedimento penale n. 3224/08 RGNR e 26374/09 RG GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 28 settembre 2009, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno CORSINI ed altri n. 9/1713/155, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, riguardante il ripristino delle risorse relative alla Cooperazione allo sviluppo, e alle mozioni FASSINO ed altri n. 1/00065, CICCHITTO ed altri n. 1/00066, VIETTI ed altri n. 1/00068, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 27 novembre 2008, concernenti il contributo della Presidenza italiana alla definizione dell'agenda del G8 del 2009.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 30 settembre 2009, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MURA ed altri n. 9/1972/48, concernente l'utilizzo di parte della eventuale minore spesa nel 2009 per il servizio del debito pubblico per misure temporanee di sostegno al reddito dei lavoratori atipici e per l'incremento degli assegni al nucleo familiare per l'anno in corso, e PALAGIANO n. 9/1972/59, riguardante iniziative normative volte ad aumentare il potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 gennaio 2009.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 6 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
12773/09 - Progetto di conclusioni del Consiglio relative a un quadro comunitario sulla prevenzione delle catastrofi all'interno dell'Unione europea, che è assegnato in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
13144/09 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma da parte della Commissione europea dello «Statuto della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)» e del «Memorandum relativo all'istituzione presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica» (COM(2009) 438 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
13944/09 - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2009) 508 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
13945/09 - Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2009) 509 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (A.C. 2008-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOCCIARDO; DE POLI; PISICCHIO; PALOMBA; VELTRONI ED ALTRI; IANNACCONE ED ALTRI; COSENZA (A.C. 127-349-858-1197-1591-1913-2199)

A.C. 2008-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Esaminate le proposte emendative 2.301, 3.310, 5.301, 0.5.301.1, 0.5.301.2, 0.5.301.3, 0.5.301.4, 0.5.301.5, 0.5.301.6, 0.5.301.7, 0.5.301.8, 0.5.301.9, 0.5.301.10, 0.5.301.11, 0.5.301.12 e 7.300 al progetto di legge C. 2008 e abb.-A;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
si esprime:

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.5.301.1, 0.5.301.2, 0.5.301.4, 0.5.301.5, 0.5.301.6, 0.5.301.8, 0.5.301.9, 0.5.301.10 e 0.5.301.11;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 7.300 con la seguente condizione:
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, sopprimere il comma 2;

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.5.301.1 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che lo stesso sia riformulato nei seguenti termini: «Sopprimere le parole: e di altre amministrazioni pubbliche e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico del predetto personale non viene modificato e resta a carico delle amministrazioni di provenienza che non possono ricoprire le posizioni lasciate vacanti dal personale medesimo.»;

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.5.301.300;

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.5.301.2.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data odierna sull'emendamento 7.300 e sul subemendamento 0.5.301.1.

A.C. 2008-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2008 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2. - (Requisiti per la nomina dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
4. L'Autorità garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
5. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
6. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
7. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 80. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 81. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera
d) con la seguente:
d) attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, il Garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine e di bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle organizzazioni non governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Commissione consultiva dell'Autorità garante nazionale). - 1. Presso la sede dell'Autorità garante è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni e delle professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dall'Autorità garante con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dall'Autorità garante che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 82. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante convoca e organizza la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, e la presiede.
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori). - 1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.
3. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;
f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;
g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;
h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 83. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti minori o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
7. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 84. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti.
8. Anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.
9. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 85. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Poteri di indagine dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.
3. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
4. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 86. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Autorità garante può accedere alle strutture pubbliche o private ove siano presenti minori.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 87. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

4. L'Autorità garante può, per le finalità di cui al comma 1, accedere a banche di dati o ad archivi, dandone avviso al Garante per la protezione dei dati personali.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 88. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5. - (Ufficio dell'Autorità garante). - 1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone dell'apposito ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», avente sede in Roma.
2. All'Ufficio dell'Autorità garante è assegnato personale statale e delle amministrazioni pubbliche, con priorità per quello precario, collocato fuori ruolo se dipendente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le spese di funzionamento dell'Autorità garante e dell'Ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 89. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5. - (Organizzazione). - 1. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Autorità garante dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato «Ufficio dell'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».
2. All'Ufficio dell'Autorità garante sono assegnati dipendenti del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocati fuori ruolo; il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Garante e di concerto con i Ministri per le politiche della famiglia e per le pari opportunità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro novanta giorni dalla nomina, l'Autorità garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 90. Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
, fino alla istituzione di una autonoma ed indipendente struttura operativa che deve avvenire entro dodici mesi dall'insediamento dell'Autorità garante.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 91. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori). - 1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, le Autorità garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.
3. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;
f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;
g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;
h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 92. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.
1. 5. Favia, Palomba, Mura, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, le Autorità garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, denominate «Autorità garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori. Le funzioni dei garanti regionali possono essere attribuite al Difensore civico; in questo caso, il relativo organismo assume la denominazione di «Difensore civico e garante per l'infanzia e l'adolescenza». Le regioni possono altresì legiferare nel senso di attribuire al garante regionale le funzioni del Difensore civico.
1. 3. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, le Autorità garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, denominate «Autorità garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori.
1. 4. Favia, Mura, Palomba, Palagiano, Giachetti.

A.C. 2008-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità).

1. Il Garante esercita le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Il Garante è organo monocratico.
2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari o educative ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni o in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.
4. Il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità).

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
ART. 2. - (Requisiti per la nomina dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
4. L'Autorità garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
5. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
6. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
7. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.
1. 80.(parte consequenziale) Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Garante nazionale è organo monocratico che esercita le funzioni assegnategli dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione, con poteri autonomi di organizzazione amministrativa e senza vincolo di subordinazione gerarchica.
2. 80. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: gerarchico o.
2. 301.Le Commissioni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: persone con la seguente: cittadini.
2. 84. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: notoria indipendenza aggiungere le seguenti: rispetto al potere amministrativo, legislativo e giudiziario.
2. 4. Capitanio Santolini, Tassone, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e di comprovate professionalità fino alla fine del periodo con le seguenti:, competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia, del disagio minorile, dei diritti umani e di quelli dei minori, nonché delle scienze umane ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione formulata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. 82. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel campo dei diritti dei minori con le seguenti: in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. 81. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: determinazione adottata fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. 9. Favia, Mura, Palomba, Palagiano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: può essere riconfermato per non più di una volta con le seguenti: il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. 83. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
2. 85. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

All'articolo 2, sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.
1. 81.(parte consequenziale) Palomba, Favia, Mura, Palagiano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, entro il limite di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

2. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Sostituire la rubrica con la seguente: Indipendenza del Garante, modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso.

2. 300. Le Commissioni.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Iniziative volte all'attuazione di un programma organico per la prevenzione del rischio idrogeologico - 3-00696)

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
gli eventi catastrofici che hanno colpito il territorio di Messina hanno portato alla ribalta la fragilità e la vulnerabilità del territorio del nostro Paese, richiamando alla mente di tutti le altre catastrofi del recente passato, dovute a cause legate al rischio idrogeologico e aggravate da eventi meteoclimatici anomali, come i disastri di Sarno, Alessandria, Valtellina ed altri;
la situazione si è aggravata negli ultimi anni sia a causa dell'eccessiva antropizzazione del territorio e della costruzione selvaggia e inopportuna, spesso anche abusiva, in zone a rischio idrogeologico, sia a causa dell'abbandono dei territori di montagna e dello spopolamento dei piccoli centri che spezzano lo stretto legame tra uomo e territorio, creando incuria e trascuratezza nel territorio, che aumentano considerevolmente il rischio idraulico dei terreni;
tali scenari di pericolosità e di criticità territoriale impongono scelte specifiche di politica territoriale indirizzate alla prevenzione;
il 4 febbraio 2009 la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha votato all'unanimità la risoluzione n. 8-00030, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, che impegnava il Governo, oltre che ad incrementare i fondi della protezione civile diretti al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, ad individuare adeguati stanziamenti per il fondo per l'assetto idrogeologico del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di garantire le attività di previsione e lotta contro le calamità naturali e le correlate attività di ripristino delle condizioni di sicurezza;
il 21 aprile 2009 la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha votato all'unanimità un'ulteriore risoluzione, la n. 8-00040, che impegnava il Governo a promuovere, sostenere ed attuare un organico programma di interventi diretti principalmente alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla manutenzione del territorio, individuando le occorrenti risorse economiche;
il Governo ha espresso parere favorevole su ambedue i citati atti di indirizzo;
tra gli impegni conferiti al Governo emerge, sopratutto, la necessità del finanziamento di un organico programma di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico da coordinare da parte del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da attuare direttamente da parte degli enti locali, evitando sovrapposizioni di competenze, che promuova, in particolare, una serie di operazioni come:
a) l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture deputate alla funzione di regimazione delle acque, quali canali, impianti idrovori, sistemazioni idrauliche, canali collettori, vasche di laminazione, sistemi di consolidamento ed altre opere con analoghe finalità;
b) la promozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del territorio da parte dei cittadini locali, che sono più a contatto con il territorio e hanno una maggiore sensibilità nel comprendere le necessità e le relative emergenze, anche ai fini dell'incremento dell'occupazione nelle aree di montagna e nei piccoli comuni, caratterizzati da significativi fenomeni di dissesto e da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni;
c) l'esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e degli alvei dei corsi d'acqua, per conservare in efficienza gli interventi e mantenere sufficienti sezioni di deflusso, ivi compreso il trattamento della vegetazione in alveo attuato in modo da contemperare le esigenze di sicurezza idraulica con quelle di carattere ecologico, paesaggistico e ambientale;
d) l'attuazione di un presidio costante e il recupero e mantenimento della funzionalità idraulica del reticolo idrografico minore, ivi compresi gli impluvi di carattere effimero;
e) l'attuazione di interventi mirati alla riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla ricostruzione morfologica e alla rinaturalizzazione di tratti degradati;
f) l'attuazione di interventi sul sistema alveo-versante volti al controllo del trasporto solido e del materiale legnoso fluitato, con particolare riferimento ai bacini soggetti a fenomeni torrentizi;
g) l'esecuzione di interventi di rimboschimento, cespugliamento e rinverdimento di terreni denudati, anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione flogistica di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco;
h) il miglioramento delle caratteristiche di efficienza idrologica dei suoli nel territorio montano e collinare, in particolare favorendo, secondo corrette pratiche selvicolturali, il recupero e l'evoluzione verso forme equilibrate dei popolamenti forestali;
si tratta di operazioni basilari per la tutela del territorio che denotano la necessità di un contatto diretto tra cittadini e territorio, che senz'altro devono essere attuati da parte degli enti locali, quali migliori conoscitori delle proprie esigenze e necessità, ma ovviamente devono essere coordinate e programmate dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrebbe utilizzare al meglio le risorse e razionalizzare la spesa, evitando la sovrapposizione tra piani e programmi -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare nell'immediato ai fini dell'attuazione di un programma organico per la prevenzione del rischio idrogeologico, anche in ottemperanza agli impegni presi attraverso le risoluzioni citate nelle premesse. (3-00696)

(Iniziative per incrementare le risorse destinate alla difesa e alla tutela del territorio - 3-00697)

LEOLUCA ORLANDO, MESSINA, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI PIFFARI e SCILIPOTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
i troppo spesso drammatici effetti prodotti da eventi calamitosi naturali, che con cadenza quasi annuale colpiscono le diverse regioni del nostro Paese, sono quasi sempre acuiti e amplificati da una gestione dissennata dei suoli e dei bacini idrografici e dall'assenza di una rigorosa politica di pianificazione, manutenzione e prevenzione territoriale;
le risorse complessivamente assegnate alla difesa e alla manutenzione del nostro territorio sono insufficienti e sempre in costante diminuzione;
le risorse assegnate dall'attuale Governo al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, alla difesa del territorio sono andate, infatti, diminuendo pesantemente rispetto ai precedenti anni;
se si confronta il bilancio totale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2009, rispetto a quello del 2008, si trova una riduzione pesantissima di ben il 38 per cento;
analizzando le risorse complessivamente assegnate al programma conservazione del territorio e assetto idrogeologico e, quindi, sostanzialmente alla difesa del suolo, si vede con preoccupazione che, se con il precedente Governo nel 2007 venivano stanziati 323 milioni di euro e 558 milioni nel 2008, il Governo in carica ha assegnato per il 2009 solo 272 milioni di euro. Quasi la metà dell'anno precedente;
i suddetti numeri sono più eloquenti di qualsivoglia analisi. Con queste risorse non si può fare nessuna seria politica per la difesa del nostro territorio e la sua tutela dal rischio idrogeologico. Si ricorda che ogni anno si spendono mediamente 10 miliardi di euro per interventi di «riparazione» dei danni prodotti da eventi naturali. Ad una fragilità idrogeologica del nostro Paese si sommano un abusivismo - specialmente nel Sud del Paese - che raggiunge dimensioni inaccettabili e piani regolatori a dir poco spregiudicati, e comunque facilmente derogati, a cui si aggiungono disboscamenti dissennati;
corresponsabili sono i condoni edilizi decisi dal Governo Berlusconi negli anni passati, che hanno consentito di costruire abusivamente e quindi sanare in aree ad alto rischio: colline sbancate, case lasciate costruire sui greti dei torrenti oppure fronte mare. Purtroppo i recenti drammatici fatti avvenuti a Messina stanno lì a dimostrarlo;
purtroppo gran parte delle risorse che sarebbero indispensabili per una seria e, soprattutto, urgente politica del territorio vengono dirottate verso altre opere più o meno «faraoniche», non sempre così indispensabili e prioritarie come si vorrebbe far credere;
la vera grande opera pubblica di cui il nostro Paese ha davvero bisogno è quella della manutenzione del nostro territorio e della sua messa in sicurezza -:
se non si ritenga indispensabile - già in sede di manovra economica per il 2010 - aumentare sensibilmente le risorse a favore della difesa e della tutela del territorio, individuando quest'ultima come la vera grande opera pubblica a cui destinare prioritariamente energie e risorse finanziarie adeguate. (3-00697)

(Intendimenti del Governo in merito ad interventi di recupero e di ricerca delle navi con carichi di rifiuti tossici affondate al largo delle coste calabresi - 3-00698)

OCCHIUTO, TASSONE, LIBÈ, VIETTI, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI e NARO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
ad oltre venti giorni dal ritrovamento della motonave Cunsky sui fondali del tratto di mare antistante la città di Cetraro (Cosenza) non si registra alcun intervento concreto da parte del Governo, né si hanno informazioni più dettagliate ed aggiornate sui rischi per la salute dei cittadini calabresi, legati alla scoperta di rifiuti radioattivi nei bidoni affondati;
non risulterebbe ancora definito alcun piano per il recupero del contenuto della nave, né per la ricerca di eventuali ulteriori relitti di navi, che, secondo i verbali delle confessioni del collaboratore di giustizia Francesco Fonti, sarebbero state affondate nel corso degli anni nelle acque calabresi con il loro contenuto di scorie tossiche;
si sta diffondendo tra la popolazione un sentimento di abbandono da parte delle istituzioni nazionali e locali, anche a seguito di quanto è successo con l'alluvione del 2008 -:
quali siano i motivi dei ritardi negli interventi di recupero e del silenzio da parte del Governo su una vicenda di rilevanza nazionale, che sta turbando la tranquillità delle popolazioni interessate e che rischia di avere conseguenze drammatiche non solo sulla salute dei cittadini e sull'ecosistema calabrese. (3-00698)

(Iniziative relative ad un'istruttoria nei confronti di una trasmissione televisiva della RAI e per favorire un corretto rapporto tra sistema istituzionale e politico e mondo dell'informazione - 3-00682)

GENTILONI SILVERI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, ENZO CARRA, CUPERLO, MELANDRI, GIORGIO MERLO, PELUFFO, META, BOFFA, BONAVITACOLA, CARDINALE, FIANO, GINEFRA, LARATTA, LOVELLI, PIERDOMENICO MARTINO, TULLO e VELO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il valore della libertà di informazione, sancito dall'articolo 21 della nostra Carta costituzionale, rappresenta il presupposto incomprimibile per il pieno esercizio delle prerogative democratiche in una società moderna e pluralista;
nel nostro Paese si sta concretizzando un clima in cui si registrano pressioni, condizionamenti, intimidazioni, nei confronti di organi di stampa, di professionisti e di trasmissioni tv, che rischia di pregiudicare il sereno confronto politico-culturale e la libera espressione del pensiero, al punto di compromettere la credibilità internazionale del nostro Paese e del nostro sistema politico-istituzionale;
la scorsa settimana un giornale di famiglia del Presidente del Consiglio dei ministri ha lanciato una campagna di boicottaggio del canone Rai, configurando un evidente caso di conflitto di interessi;
in questo quadro si inserisce l'improvvida e inedita iniziativa di aprire un'istruttoria nei confronti di una singola trasmissione televisiva della Rai;
tale atto appare agli interroganti del tutto illegittimo alla luce della vigente legislazione e del contratto di servizio, dai quali da un lato si evince che compiti prioritari della concessionaria siano la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione, considerate nell'interezza della sua programmazione, dall'altro si riconosce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la competenza in materia di indirizzo e controllo del pluralismo, mentre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni spetta il potere di irrogare sanzioni sui singoli programmi e di far rispettare il contratto di servizio;
la facoltà del Governo di acquisire direttamente informazioni ed elementi relativi al rispetto delle disposizioni del contratto di servizio, vengono riconosciuti «fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni», ovvero le competenze degli organismi sopra ricordati: e per questo nessun Governo è mai intervenuto su singole trasmissioni del servizio pubblico -:
quali urgenti iniziative si intenda assumere al fine di far rientrare l'azione del Governo nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle prerogative delle altre istituzioni, a tal fine disponendo la cessazione dell'iniziativa indicata in premessa, e più complessivamente per favorire il ripristino di un corretto rapporto tra sistema istituzionale e politico e mondo dell'informazione. (3-00682)

(Problematiche relative alla gestione, al trattamento, allo stoccaggio e allo smaltimento dei rifiuti nucleari, anche alla luce della nuova strategia di politica energetica nazionale - 3-00683)

MELCHIORRE, RICARDO ANTONIO MERLO e TANONI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
le recenti notizie di cronaca in merito alle indagini relative ad affondamenti di navi con presumibile carico di sostanze pericolose, tra cui rifiuti radioattivi, ripropongono all'attenzione pubblica inquietanti interrogativi in merito alla corretta gestione, al trattamento, allo stoccaggio e allo smaltimento dei rifiuti nucleari, in riferimento sia ai rifiuti radioattivi quotidianamente prodotti dalla normale attività ospedaliera, sia, soprattutto, per quelli già prodottisi nella stagione nucleare del nostro Paese, chiusa con il referendum del 1987 all'indomani del tragico incidente di Chernobyl;
non esistendo, ad oggi, un unico deposito delle scorie nucleari che possa assicurare uno smaltimento in sicurezza e definitivo di tali rifiuti, essi sono per lo più stoccati nei luoghi ove essi sono stati prodotti, come le ex centrali nucleari fino a ieri in via di dismissione, nei siti Enea o negli impianti per il riprocessamento delle scorie, come Sellafield in Inghilterra o Le Hague in Francia. Si tratta di soluzioni temporanee che, proprio in virtù di tale provvisorietà, non garantiscono nel lungo periodo alti standard di sicurezza e che, come nel caso delle scorie riprocessate all'estero, dovranno comunque far ritorno nel nostro Paese. È, altresì, evidente che alla vigilia di un imminente ritorno al nucleare, nel quadro della nuova strategia di politica energetica nazionale, la popolazione italiana si interroghi su quali saranno le garanzie per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti generati dalle nuove centrali, in considerazione della sinora insufficiente gestione delle scorie radioattive prodotte dalle ex centrali nucleari -:
se il Ministro interrogato intenda spiegare perché, a fronte di un vivace dibattito internazionale sulla sorte dei rifiuti e delle scorie nucleari, ad oggi non sia stata fornita all'opinione pubblica alcuna informazione, al di là di una generica previsione contenuta nell'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, relativa alla definizione della «disciplina dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi», non fornendo l'indicazione sulle tecnologie che saranno utilizzate, sull'individuazione di uno o più siti sul territorio nazionale, sull'entità e la pericolosità delle scorie che le costituende centrali nucleari produrranno, sulle cifre riguardanti quantità e categorie di rifiuti nucleari oggi presenti sul territorio e su quelli che dovranno tornare dall'estero al termine delle operazioni di riprocessamento e sul costo finale che dovrà sostenere il cittadino a fronte di tali sistemi di smaltimento. (3-00683)

(Iniziative di competenza nei confronti dei dirigenti degli istituti scolastici nei quali non è stato osservato un minuto di silenzio in occasione dei funerali dei sei militari italiani recentemente uccisi in Afghanistan - 3-00680)

RAMPELLI e BALDELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il 17 settembre 2009, vittime di un vile attentato alla periferia di Kabul, sei soldati italiani sono caduti nell'adempimento del proprio dovere;
le nostre Forze armate sono presenti in territorio afghano come parte della forza di intervento internazionale denominata Isaf (International security assistance force), insediatasi a Kabul in seguito alla risoluzione n. 1386 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
lunedì 21 settembre 2009, nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, si sono tenuti i funerali militari solenni del tenente Antonio Fortunato, del primo caporal maggiore Matteo Mureddu, del primo caporal maggiore Davide Ricchiuto, del sergente maggiore Roberto Valente, del primo caporal maggiore Giandomenico Pistonami, del primo caporal maggiore Massimiliano Randino;
in occasione dei funerali di Stato il Governo italiano ha proclamato una giornata di lutto nazionale, con un minuto di silenzio da tenersi nelle scuole e negli uffici pubblici;
il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ribadire ufficialmente quanto deciso in sede di Consiglio dei ministri, ha emesso una circolare, diramata in tutti gli istituti italiani, in cui si ricordava il lutto nazionale, l'invito ad osservare un minuto di silenzio e quello ad issare a mezz'asta le bandiere in segno di lutto;
nella stragrande maggioranza degli istituti scolastici del Paese tale circolare ha trovato puntuale applicazione, mentre in un numero limitato il minuto di silenzio non è stato osservato;
le motivazioni che hanno indotto i dirigenti scolastici degli istituti in questione a non far osservare il minuto di silenzio, quando hanno trovato eco nei media locali e nazionali, si sono incentrate sull'inopportunità di coinvolgere i bambini di materne ed elementari in tali vicende e sulla retorica che una simile celebrazione avrebbe comportato, come, ad esempio, avvenuto nella scuola «Iqbal Masih» di Roma;
appare quanto mai grave che una circolare ministeriale venga disattesa con tanta facilità e, a giudizio degli interroganti, è maggiormente retorico il non voler osservare un minuto di silenzio per dei soldati caduti per la Patria;
compito del dirigente scolastico, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 istitutivo di tale figura, è quello di organizzare «l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative» e appaiono decisamente in contrasto con tale statuizione il disattendere una circolare ministeriale e il mancato rispetto di un minuto di silenzio in un giorno di lutto nazionale;
ad avviso degli interroganti, appare evidente e grave la strumentalizzazione politica della vicenda ed è vergognoso il tentativo di mortificare coloro che rappresentano l'Italia nelle missioni di pace, togliendo loro la dignità di un ruolo difficile e pericoloso svolto con dedizione e amore verso la propria Patria;
l'impegno politico, che ognuno liberamente può decidere di assumere, non può travalicare i confini scolastici e rappresentare uno strumento di faziosità e al limite di «indottrinamento», in deroga alla propria missione educativa e didattica -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di carattere disciplinare, nei confronti dei dirigenti degli istituti scolastici nei quali non è stato osservato il minuto di silenzio e quali urgenti iniziative intenda intraprendere per garantire il diritto ad un percorso educativo equilibrato e plurale per tutte le famiglie italiane. (3-00680)