XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 20 ottobre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 ottobre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbato, Barbi, Berlusconi, Bernardo, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Desiderati, Donadi, Fitto, Fluvi, Frattini, Fugatti, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Molgora, Angela Napoli, Nucara, Occhiuto, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Ventucci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Desiderati, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Molgora, Angela Napoli, Nucara, Orlando Leoluca, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 ottobre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE JANNONE: «Modifica dell'articolo 72 della Costituzione, per la semplificazione del procedimento legislativo» (2816);
JANNONE: «Modifica dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, concernente l'acquisizione di atti e documenti in possesso della pubblica amministrazione e di altri soggetti» (2817);
JANNONE: «Disposizioni concernenti l'attività di cooperazione allo sviluppo» (2818);
JANNONE: «Disposizioni fiscali e di semplificazione per favorire la costituzione delle società a responsabilità limitata, al fine di facilitare l'attività d'impresa produttiva, commerciale o artigiana» (2819);
JANNONE: «Modifica all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di valutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero» (2820);
JANNONE: «Istituzione dello scontrino fiscale "gratta e vinci" per la lotta contro l'evasione fiscale» (2821);
JANNONE: «Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di cooperative e consorzi di garanzia collettiva dei fidi» (2822);
JANNONE: «Disposizioni in materia di alternanza tra scuola e lavoro» (2823);
JANNONE: «Disciplina dell'attività di lavoro estivo svolta dagli studenti appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado» (2824);
JANNONE: «Disposizioni per l'erogazione di incentivi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, nonché per l'acquisto di un terreno edificabile» (2825);
JANNONE: «Disposizioni in materia di incentivi allo sviluppo industriale e delega al Governo per la disciplina dell'erogazione dei contributi alle imprese» (2826);
JANNONE: «Disposizioni in materia di integrazione del reddito, recupero dei quartieri degradati, prolungamento della durata dei mutui bancari e sospensione del pagamento delle tasse automobilistiche» (2827);
JANNONE: «Disposizioni concernenti la figura professionale del "semplificatore" nelle piccole e medie imprese» (2828);
JANNONE: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi di maternità e congedi parentali» (2829);
JANNONE: «Disposizioni per il rilancio del ruolo di prevenzione e di assistenza dei consultori pubblici e privati al fine di garantire alternative all'interruzione volontaria della gravidanza per la gestante in difficoltà» (2830);
JANNONE: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di prevenzione, assistenza e cura delle malattie mentali» (2831);
JANNONE: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria sulle navi e sui treni a lunga percorrenza» (2832);
JANNONE: «Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari regionali» (2833);
BORGHESI: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Istituzione del Ministero del turismo» (2834);
MAURIZIO TURCO ed altri: «Introduzione dell'articolo 42-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'applicazione delle norme in materia di assegnazione temporanea al personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza» (2835).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 19 ottobre 2009 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dai ministri degli affari esteri, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (2836).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge CATANOSO: «Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (2486) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pagano.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
MONAI: «Riforma dell'ordinamento forense e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento della professione di avvocato» (2512) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
BARBIERI ed altri: «Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo» (2774) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
BARBIERI: «Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico» (2772) Parere delle Commissioni I, II e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
CAZZOLA ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, concernenti l'introduzione, in via sperimentale, di norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia» (2671) Parere delle Commissioni I, V e X.

XII Commissione (Affari sociali):
ANTONINO FOTI ed altri: «Disciplina dell'esercizio della professione di sociologo» (2631) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
BOCCIA ed altri: «Disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica in materia di disciplina dell'impiego di contratti relativi a strumenti finanziari derivati da parte delle regioni e degli enti locali, di sospensione della loro stipulazione nonché di risoluzione dei contratti esistenti» (2698) Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 19 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17 del 2009, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 2 ottobre 2009, e la relativa relazione concernente «Interventi di recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale».
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 6 ottobre 2009, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alle mozioni MOGHERINI REBESANI ed altri n. 1/00174, EVANGELISTI ed altri n. 1/00190 e PIANETTA ed altri n. 1/00191, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 23 giugno 2009, riguardanti iniziative per il disarmo e la non proliferazione nucleare in occasione del vertice del G8.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Il Ministero della difesa, con lettera in data 16 ottobre 2009, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, di aver autorizzato un dipendente civile a prestare servizio presso un organismo internazionale.
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettere del 6 e dell'8 ottobre 2009, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: Livia TURCO ed altri n. 9/2468/87, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 giugno 2009, riguardante l'assegnazione delle risorse destinate ad investimenti e tecnologie sanitarie nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile 2009, e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno Livia TURCO ed altri n. 9/2105/30, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 2009, PES ed altri n. 9/2105/33 e PEDOTO n. 9/2105/39, accolti come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernenti la definizione dei livelli essenziali di assistenza.

Il Ministero ha altresì trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alle mozioni FRANCESCHINI ed altri n. 1/00165, accolta in parte dal Governo ed approvata in parte dall'Assemblea nella seduta del 26 maggio 2009, e CICCHITTO ed altri n. 1/00184, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella medesima seduta, concernenti iniziative a sostegno del settore manifatturiero.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 13 ottobre 2009, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MARAN ed altri n. 9/2226/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 maggio 2009, concernente la cooperazione nel contrasto ai crimini contro i diritti umani e civili in Russia, e VILLECCO CALIPARI ed altri n. 9/2047-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 gennaio 2009, riguardante il sostegno alla condizione femminile in Afghanistan.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 14 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica-Boeing per la produzione del velivolo B76, riferita al 30 giugno 2009 (doc. XXXIX, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 16 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'adozione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, relativa all'anno 2008 (doc. CCVIII, n. 17).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Il segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso, in data 21 luglio 2009, il testo della dichiarazione di Vilnius e delle risoluzioni approvate nel corso della XVIII sessione annuale svoltasi a Vilnius (Lituania) dal 29 giugno al 3 luglio 2009. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) se ad esse non già assegnati in sede primaria:
dichiarazione di Vilnius (doc. XII-quinquies, n. 21) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul rafforzamento dell'OSCE (doc. XII-quinquies, n. 22) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla osservazione elettorale (doc. XII-quinquies, n. 23) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
risoluzione sulla stabilizzazione del settore della sicurezza e sulla adesione alle liste nere dell'ONU (doc. XII-quinquies, n. 24) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'Afghanistan (doc. XII-quinquies, n. 25) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle armi leggere e di piccolo calibro (doc. XII-quinquies, n. 26) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
nuova risoluzione sulla limitazione degli armamenti e sul disarmo in Europa (doc. XII-quinquies, n. 27) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul ruolo dell'OSCE nel rafforzare la sicurezza nella sua regione (doc. XII-quinquies, n. 28) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sui lavoratori migranti in Asia centrale (doc. XII-quinquies, n. 29) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla sicurezza energetica (doc. XII-quinquies, n. 30) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
risoluzione sulla cooperazione energetica (doc. XII-quinquies, n. 31) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sui cambiamenti climatici (doc. XII-quinquies, n. 32) - alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione sui paradisi fiscali (doc. XII-quinquies, n. 33) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sul libero scambio Mediterraneo (doc. XII-quinquies, n. 34) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
risoluzione sulla libertà di espressione in internet (doc. XII-quinquies, n. 35) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
risoluzione sulla gestione delle risorse idriche nell'area dell'OSCE (doc. XII-quinquies, n. 36) - alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione sul divieto dell'Unione europea ai prodotti derivanti dalle foche (doc. XII-quinquies, n. 37) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione sulla tutela dei minori non accompagnati e sulla lotta al fenomeno dell'accattonaggio infantile (doc. XII-quinquies, n. 38) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
risoluzione sulla Europa divisa riunificata: promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali nella regione dell'OSCE nel XXI secolo (doc. XII-quinquies, n. 39) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla moratoria alla pena di morte e verso la sua abolizione (doc. XII-quinquies, n. 40) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla mortalità materna (doc. XII-quinquies, n. 41) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulle linee guida per gli aiuti e l'assistenza ai rifugiati (doc. XII-quinquies, n. 42) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sulla cooperazione per l'esecuzione delle condanne penali (doc. XII-quinquies, n. 43) - alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione sull'antisemitismo (doc. XII-quinquies, n. 44) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sul rafforzamento dell'impegno dell'OSCE sulla libertà di opinione ed espressione (doc. XII-quinquies, n. 45) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura);
risoluzione sugli arresti in Iran (doc. XII-quinquies, n. 46) - alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 5 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione del 23 luglio e del 10 e 24 settembre 2009.
Questa documentazione è stata trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

Attentato incendiario del 4 giugno 2009 contro la sede di CasaPound a Bologna - 2-00401

A) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il giorno 4 giugno 2009 è stato fatto un vile attentato incendiario contro la sede di CasaPound a Bologna;
al momento dell'attentato erano presenti due persone che, solo per un caso fortuito, a quell'ora della mattina erano sveglie e si sono potute mettere in salvo fuggendo da una finestra;
va sottolineata l'estrema gravità dell'accaduto visto che palesemente si è rischiata una strage anche in considerazione del fatto che una delle due persone è rimasta comunque ferita come risulta dai certificati medici in quanto intossicata dai fumi -:
se risultino avviate indagini dalla procura di Bologna sulla vicenda e se risulti che l'ipotesi di reato sia quella di semplice danneggiamento.
(2-00401) «Raisi».

Intendimenti del Governo in merito all'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina più puntuale dell'istituto della mediazione familiare - 3-00223

B) Interrogazione

DI CATERINA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
separazioni e divorzi sono fenomeni in costante aumento e coinvolgono spesso minori innocenti in vere e proprie guerre familiari ingaggiate dai coniugi;
l'approccio burocratico-giudiziario talvolta esaspera i toni già accesi tra le parti spingendole verso posizioni più rigide e meno concilianti;
un atteggiamento più attento alla mediazione e alla conciliazione, maggiormente rivolto agli aspetti psicologici piuttosto che a quelli giuridici potrebbe essere più efficace nella soluzione di situazioni apparentemente senza speranza;
la mediazione familiare rappresenta già in molti Paesi un valido strumento per i coniugi che hanno deciso di separarsi e consiste in un'attività, svolta da esperti, volta a migliorare la qualità della comunicazione tra le parti interessate, guidandole nel processo di elaborazione degli accordi di separazione, chiarendo le posizioni, i desideri, le aspettative ed i diritti delle parti, aiutandole a trovare valide alternative ed a superare le impasse di un irrigidimento nella comunicazione e nella negoziazione con particolare riguardo all'interesse dei figli;
la soluzione cosiddetta mediata risponde non solo ad un necessario snellimento giurisdizionale, ma soprattutto conduce le parti in conflitto a negoziare le rispettive istanze, uscendo dalla controversia con un accordo più condiviso e più rispondente ai propri bisogni;
proprio in quest'ottica è stato introdotto, dalla legge 54 del 2006, il secondo comma dell'articolo 155-sexies del codice civile che prevede, nei procedimenti di separazione e divorzio, la possibilità per il giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, per consentire che i coniugi «avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo»;
tale possibilità è però subordinata all'accettazione delle parti e, dunque, il giudice può solo consigliare ma non imporre la mediazione;
inoltre non sono previste specifiche modalità nel modus procedendi, né è precisato per quanto tempo il giudice possa rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli -:
quale sia la posizione del Governo nei confronti dell'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina più puntuale dell'istituto della mediazione familiare;
se non ritenga opportuno, anche attraverso iniziative normative, potenziare e rafforzare l'istituto della mediazione familiare come mezzo di soluzione alternativo alla decisione giudiziale nei conflitti familiari in sede di separazione e divorzio.
(3-00223)

Iniziative di competenza del Ministro della giustizia in merito alla revoca del distacco presso il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Genova nei confronti del vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Roberto Martinelli - 3-00043

C) Interrogazione

PALADINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con propria informativa del 30 maggio 2008, diretta alla casa circondariale di Genova Marassi, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Liguria, Giovanni Salamone, comunicava la revoca del distacco a prestare servizio presso gli uffici del Prap di Genova del vice sovrintendente del corpo di polizia penitenziaria Martinelli Roberto, attualmente in distacco sindacale retribuito ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;
il signor Martinelli Roberto è segretario generale aggiunto del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, la prima e più rappresentativa organizzazione di categoria;
ad avviso dell'interrogante la revoca di tale distacco risulta illegittima poiché viola le norme contrattuali sulle Forze di polizia nella parte relativa alla tutela dei poliziotti sindacalisti secondo la quale essi hanno il diritto di mantenere la sede di servizio per tutta la durata del mandato sindacale e necessitano preventivamente ed obbligatoriamente del nulla-osta della segreteria generale del sindacato per ogni eventuale movimento dalla sede di servizio;
ai dirigenti sindacali della polizia penitenziaria viene garantita un'opportuna tutela attraverso una serie di strumenti giuridici previsti dall'articolo 36, del già richiamato contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 e dall'articolo 6 dell'accordo quadro nazionale di categoria del 2004;
il provvedimento de quo appare all'interrogante gravissimo e intimidatorio perché avviene - forse non casualmente - il giorno dopo un'affollata riunione che la segreteria generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria ha avuto con il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere genovese di Marassi, nel corso della quale sono stati denunciati metodi gestionali del provveditore Salamone rispetto ai quali il sindacato autonomo polizia penitenziaria ha preannunciato, per la fine del mese di giugno 2008, una manifestazione di protesta a Roma davanti alla sede del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
risulta all'interrogante che ad altre tre unità distaccate in servizio presso il provveditorato di Genova, anch'esse provenienti come Martinelli dal corso di vice sovrintendente, sarebbe stato rinnovato il distacco a prestare servizio presso il provveditorato della Liguria fino alla data del 31 dicembre 2008 mentre al segretario generale aggiunto del sindacato autonomo polizia penitenziaria Martinelli tale distacco è stato incomprensibilmente revocato;
giammai nessun provvedimento di revoca di distacco a prestare servizio al Prap di Genova nei confronti del segretario generale aggiunto Sappe Martinelli Roberto è mai intervenuto durante il precedente periodo di distacco sindacale retribuito (dal gennaio 2003 al maggio 2007);
da tempo è in atto una palese conflittualità che contrappone i sindacati del corpo di polizia penitenziaria;
tutte le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria hanno denunciato le precarie condizioni di lavoro e l'assurda gestione del Corpo da parte del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Salamone che nulla avrebbe fatto per migliorare il sistema carcere della Liguria -:
se il Ministro interrogato non ritenga censurabile il comportamento, secondo l'interrogante arbitrario e palesemente illegittimo, posto in essere dal provveditore regionale della Liguria Giovanni Salamone circa la revoca del distacco a prestare servizio presso gli uffici del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Genova del vice sovrintendente del corpo di polizia Martinelli Roberto, segretario generale aggiunto del sindacato autonomo polizia penitenziaria, poiché palesemente in violazione delle norme a tutela dei dirigenti sindacali della polizia penitenziaria previste dall'articolo 36 del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 e dall'articolo 6 dell'accordo quadro nazionale di categoria del 2004;
se non ritenga, quindi, doveroso dare disposizioni volte a far annullare la predetta disposizione prot. Prap Ge n. 0012495-I/P-pp datata 30 maggio 2008 e diretta alla casa circondariale di Genova Marassi, sede amministrativa del vice sovrintendente e segretario generale aggiunto del sindacato autonomo polizia penitenziaria Martinelli Roberto, con cui è stata comunicata la revoca dello stesso a prestare servizio presso gli uffici del Prap di Genova;
se non ritenga, infine, urgente ed inderogabile l'adozione di iniziative che ristabiliscano corrette relazioni sindacali, l'osservanza delle direttive dipartimentali e delle intese contrattuali per garantire le quali si reputa necessario un intervento dell'attuale provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Liguria.
(3-00043)

Iniziative relative ai crediti vantati dalle comunità aderenti alla FICT (Federazione italiana comunità terapeutiche) nei confronti degli organi del servizio sanitario nazionale e del ministero della giustizia, con particolare riferimento al Centro calabrese di solidarietà di Catanzaro - 3-00399

D) Interrogazione

TASSONE. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Centro calabrese di solidarietà di Catanzaro, aderente alla Fict, Federazione italiana comunità terapeutiche, e riconosciuto ed accreditato come organismo ausiliario operante nel campo della prevenzione e del recupero di tossicodipendenti, opera da 23 anni con 6 strutture sul territorio catanzarese, di cui 3 terapeutiche, ed ha ospitato in questi anni oltre 2.000 ragazzi tossicodipendenti;
al momento si avvale del lavoro di circa 30 operatori, tra attività di recupero, prevenzione e orientamento, tutti regolarmente inquadrati con il contratto di categoria e ospita circa 100 ragazzi, di cui la metà provenienti da regioni diverse dalla Calabria;
il Centro è oggi entrato in una crisi economica, che rischia di essere irreversibile senza adeguati interventi di sostegno per il blocco totale di erogazioni finanziarie, che per la verità dura da anni mettendo costantemente il Centro in condizioni di grave difficoltà finanziaria e di cassa, situazione che si è acuita negli ultimi mesi del 2008 e rischia di diventare esiziale per il Centro all'inizio del 2009;
nel 2008 il Centro ha «fatturato», in continuità peraltro con gli anni passati, circa 1,1 milioni di euro di rette per i ragazzi ospitati nelle sue strutture, di cui 508.000 alle aziende sanitarie locali Calabresi, 461.000 ad aziende sanitarie locali fuori regione, e 131.000 al ministero della giustizia per soggetti in carico all'autorità giudiziaria per misure alternative;
al 31 dicembre 2008, tuttavia, come risulta dai bilanci certificati e depositati, i crediti non incassati dalle aziende sanitarie locali, nonostante i servizi regolarmente resi, ammontano a ben 1,376 milioni di euro, ben oltre quindi l'intero bilancio di un'anno della struttura, in questo quadro, drammatico per il corretto funzionamento della struttura, il ministero della giustizia ha accumulato debiti per 380.000 euro;
il Centro in tale situazione deve però garantire la continuità dei servizi, con un costo medio mensile di circa 130.000 euro, di cui 83.000 fissi per il costo degli stipendi degli operatori, costi cui ormai nemmeno il credito bancario riesce a far fronte;
al 31 dicembre 2008 il Centro era esposto con le banche per 35.000 euro di scopertura di conto e per 205.000 euro di anticipi;
il Centro non riesce pertanto più a pagare da oltre 3 mesi gli stipendi al personale, ed ha accumulato, a fine anno, quasi 200.000 euro di debiti verso fornitori che hanno ormai di fatto bloccato le forniture di servizi e di generi alimentari: da 2 mesi ormai i ragazzi ospiti del Centro sono privati di una serie di servizi essenziali (tra cui il riscaldamento), e mangiano solo grazie alla carità di tanti benefattori privati che non potranno però continuare a sopperire in eterno ai mancati pagamenti degli organi statali e regionali;
il Centro ha già attivato diverse iniziative ingiuntive di pagamento nei confronti delle aziende sanitarie locali, ma tali procedure richiedono tempi lunghi di esigibilità, dovendo regolarmente arrivare fino alle procedure di esecuzione forzata di dubbia solvibilità nella gran parte dei casi, e peraltro tali iniziative richiedono ulteriori anticipazioni ingiuste di spese legali, e mettono talvolta il Centro nell'incredibile situazione di rischio di revoca dei rapporti con le aziende sanitarie locali inadempienti che ritengono incompatibile con la prosecuzione dei rapporti convenzionali la presenza di contenziosi legali;
una ricerca condotta a livello nazionale sulle comunità aderenti alla Federazione italiana comunità terapeutiche ha confermato la situazione crediti vantati nei confronti degli enti pubblici da parte delle comunità aderenti che non riescono più a garantire quel servizio di qualità finora fornito;
secondo quanto denunciato in una lettera firmata da 41 associazioni ed enti presenti in 17 regioni, l'ammontare di crediti vantati nei confronti di regioni, aziende sanitarie locali, ministeri e Dap, è pari a circa 8 milioni di euro -:
se il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sia a conoscenza della grave situazione denunciata dalla ricerca condotta a livello nazionale citata in premessa e della distribuzione dei crediti vantati dalle comunità aderenti alla Federazione italiana comunità terapeutiche nei confronti degli organi del servizio sanitario nazionale;
se il Ministro della giustizia non ritenga di procedere con urgenza ai pagamenti delle spettanze dovute per le prestazioni di cui si è avvalso, dando così un primo concreto riconoscimento dei diritti del citato Centro, contribuendo ad evitare la chiusura di questo importante presidio sociale ed anche al fine di evitare i costi che potrebbero derivare da contenziosi giudiziari.
(3-00399)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO ED EDUCATIVO PER L'ANNO 2009-2010 (A.C. 2724-A)

A.C. 2724-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2724-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-septies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 1.29, 1.31, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.183, 1.185, 1.186, 1.189, 1.199, 1.200, 1.300, 1.304, 1.305, 1.306, 1.308, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.360, 1.361, 1.362, 1.400, 1.401, 1.402, 1.405, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.511, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.524 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2724-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo».
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2724-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata»;
al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
4-ter. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.
4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
4-quinquies. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente».

A.C. 2724-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: Tenuto conto di quanto previsto al comma 1 e
*1. 2. Delfino, Poli, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: Tenuto conto di quanto previsto al comma 1 e
*1. 3. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: Tenuto conto di quanto previsto al comma 1 e
*1. 4. Madia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamata in vigenza dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009, i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio, n. 312, si applicano a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola».
1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere delle risorse di cui ai 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 316. Berretta, Boccia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamata in vigenza dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009, i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo. A tutto il personale non di ruolo del comparto scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, viene riconosciuto, al compimento del primo quadriennio di servizio, il conseguimento della seconda classe delle rispettive carriere stipendiali.».
1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 24,3 milioni per l'anno 2009 e a euro 38,7 milioni a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203.
1. 315. Rampi.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3 con le seguenti: di tutte le supplenze temporanee.
1. 307. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: non possono in alcun caso trasformarsi fino alla fine del comma, con le seguenti: possono trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del completamento del piano di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il trattamento economico del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato resta disciplinato dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 485, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere delle risorse di cui ai successivi 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 317. Bellanova, Gatti, Boccia.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le seguenti: possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato secondo le modalità e i criteri fissati nel Piano triennale di cui al comma 4-septies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni sindacali, definiscono il Piano triennale per la stabilizzazione dei docenti e del personale ATA di cui al presente articolo.
1. 14. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le seguenti: possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato secondo le modalità previste dal vigente sistema di reclutamento nazionale.
1. 312. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole: in alcun caso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. In deroga a quanto previsto al comma 1, il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale.
1. 31. Mattesini.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole: in alcun caso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. In deroga a quanto previsto al comma 1, il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 15. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole: in alcun caso.
*1. 17. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole: in alcun caso.
*1. 18. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da : in alcun caso fino alla fine del comma, con le seguenti: trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
1. 313. Damiano.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole da: e consentire fino alla fine del comma.
*1. 22. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole da: e consentire fino alla fine del comma.
*1. 23. Codurelli.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sopprimere le parole da: e consentire fino alla fine del comma.
*1. 311. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Libè.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti:; resta fermo il disposto dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola.
1. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti:; resta fermo quanto previsto all'articolo 53, commi dal primo al quinto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si intende applicabile, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola.
1. 19. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti:; resta ferma l'applicazione degli scatti stipendiali previsti dall'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola.
1. 8. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti:; resta fermo il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
*1. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con le seguenti; resta fermo il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
*1. 25. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con il seguente periodo:. L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato è utile ai fini retributivi, dopo l'immissione in ruolo, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi.
1. 20. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: e consentire fino alla fine del comma, con il seguente periodo:. L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato è utile ai fini retributivi, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi.
1. 21. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: e consentire con le seguenti: ma possono consentire.
1. 29. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: e consentire con le seguenti: ma possono consentire, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
1. 28. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola.
1.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1.1 si provvede a valere delle risorse di cui ai commi 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 318. Bobba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, si applicano a tutto il personale docente che entra in ruolo.
1.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1.1 si provvede a valere delle risorse di cui ai commi 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 319. Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpretano nel senso che gli aumenti periodici di cui al terzo comma per ogni biennio di servizio prestato si applicano senza distinzioni a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola.
1. 304. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole:
di cui al comma 2;
al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: precario della scuola.
1. 352. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: per l'anno scolastico 2009-2010.
*1. 43. Delfino, Poli, Capitanio Santolini.

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: per l'anno scolastico 2009-2010.
*1. 353. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 2, dopo le parole: per l'anno scolastico 2009-2010 ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e per l'anno scolastico 2010-2011.
1. 354. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 2, sostituire le parole da: inserito nelle graduatorie ad esaurimento fino alla fine del comma con le seguenti:
a)
docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
c) inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale di cui al comma 2 deve aver prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009 o nell'anno scolastico 2007-2008 e non deve avere avuto la possibilità di stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risultare collocato a riposo.
1. 363. Boccuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: inserito nelle graduatorie ad esaurimento fino alla fine del comma con le seguenti:
a)
docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
c) inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale di cui al comma 2 deve aver prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009 e non deve avere avuto la possibilità di stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risultare collocato a riposo.
1. 364. Coscia.

All'emendamento 1.600 della Commissione, parte consequenziale, sostituire le parole: anno scolastico 2008-2009 con le seguenti: anno scolastico 2007-2008 o nell'anno scolastico 2008-2009.
0. 1. 600. 1.Evangelisti, Giachetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, aggiungere le seguenti: o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso la graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni.
1. 600. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009 con le seguenti: graduatorie ad esaurimento che, negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009.
1. 359. La Forgia.

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nell'anno scolastico 2008-2009, che con le seguenti: nell'anno scolastico 2007-2008 o nell'anno scolastico 2008-2009, che.
1. 350. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 2, ovunque ricorrano, dopo le parole: nell'anno scolastico 2008-2009 aggiungere le seguenti: o negli anni scolastici precedenti.
1. 351. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 2, dopo le parole: già destinatario di contratto a tempo determinato aggiungere le seguenti: o di supplenza temporanea.
1. 53. Rossa.

Al comma 2, dopo le parole: attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 aggiungere le seguenti: o che, comunque, abbia svolto 180 giorni di servizio nell'anno scolastico 2008-2009.
1. 57. Delfino, Poli, Capitanio Santolini.

Al comma 2, sopprimere le parole: per carenza di posti disponibili.
1. 355. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 2, sopprimere la parola: disponibili.
1. 356. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 2, sopprimere le parole: e non risulti collocato a riposo.
1. 358. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 2, sostituire le parole: e non risulti con le seguenti: ovvero non risulti.
1. 357. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 6, la parola: «1.650» è sostituita dalla seguente: «471», la parola: «2.538» è sostituita dalla seguente: «823», la parola: «3.188» è sostituita dalla seguente: «1.058».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, si provvede a valere delle risorse di cui ai successivi commi, 4-septies e 4-opties e 4-nonies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-nonies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e in una misura non inferiore a 800 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 800 milioni di curo per l'anno 2011 e a 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 362. Mosca, Boccia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 6, la parola: «456» è sostituita dalla seguente: «50», la parola: «1.650» è sostituita dalla seguente: «471», la parola: «2.538» è sostituita dalla seguente: «823», la parola: «3.188» è sostituita dalla seguente: «1.058».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede quanto a euro 338 milioni per l'anno 2009, a euro 1179 milioni per l'anno 2010, a 1715 per il 2011 e per 2130 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
1. 361. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire agli studenti diversamente abili le appropriate ed adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente si dà priorità, nell'utilizzo delle risorse del personale della scuola, a quanti svolgono attività di sostegno.
1. 62. Delfino, Poli, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Restano salvi i contratti che riportano come termine una data certa già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e resta garantita altresì la continuità di nomina in caso di proroga.
1. 360. De Pasquale.

Sopprimere il comma 3.
*1. 64. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 3.
*1. 65. Antonino Russo.

Sopprimere il comma 3.
*1. 66. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, viene altresì impiegato in progetti finalizzati alla qualificazione dei piani dell'offerta formativa, prioritariamente riferiti a: innovazione didattica; aggiornamento e formazione degli insegnanti; efficace rapporto docenti/alunni che tenga conto delle garanzie per gli alunni diversamente abili e dell'incremento del tempo scuola individuale; corretta attuazione dell'accordo concordatario di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, prevedendo attività didattiche e formative alternative al detto insegnamento; prevenzione, con interventi specifici, delle situazioni di disagio sociale e contrasto dell'abbandono scolastico. I progetti di cui al presente comma, per l'anno scolastico 2009-2010, sono finanziati con uno stanziamento nazionale di 400 milioni di euro ripartito in appositi fondi inseriti nei bilanci degli uffici scolastici regionali. Al finanziamento delle scuole per i suddetti progetti possono concorrere anche stanziamenti resi disponibili da specifiche intese territoriali. In questo quadro l'amministrazione scolastica può promuovere, previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti che prevedano attività a sostegno dell'autonomia scolastica. Il personale eventualmente necessario per lo sviluppo e la gestione dei suddetti progetti è individuato dai dirigenti scolastici attraverso le procedure ordinariamente utilizzate. L'eventuale ricorso a graduatorie comporta l'utilizzo di quelle previste dal presente decreto.
1. 400. Gnecchi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può stipulare intese con le regioni volte all'attuazione di progetti mirati al successo formativo e alla prevenzione e alla risoluzione di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica, da attuarsi attraverso protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche, nei quali siano individuati i singoli interventi, da attuarsi in orario scolastico e/o extrascolastico. I fondi necessari, resi disponibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dalle regioni, sono assegnati agli uffici scolastici regionali che li ripartiscono agli uffici scolastici provinciali sulla base dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche o dalle reti di scuole. Per l'attuazione di detti progetti è impegnato il personale precario di cui al comma 2, attraverso chiamata secondo graduatoria, assunto e retribuito secondo il vigente CCNL del comparto scuola statale. L'accordo quadro deve regolare le procedure e le modalità di intervento garantendo l'omogeneità degli accordi regionali.
1. 401. Picierno.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, è istituito un Fondo, da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale, in collaborazione con le regioni, per promuovere progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, di carattere straordinario, mediante l'utilizzo di lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità di partecipazione a carico del Fondo di cui al presente comma. Le medesime attività devono essere conformi ad un accordo quadro stipulato in sede di Conferenza unificata al fine di armonizzarne l'applicazione.
1. 402. Levi.

Al comma 3, dopo le parole: può promuovere aggiungere le seguenti:, previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni.
*1. 72. De Biasi.

Al comma 3, dopo le parole: può promuovere aggiungere le seguenti:, previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni.
*1. 403. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Galletti.

Al comma 3, dopo le parole: può promuovere aggiungere le seguenti:, previo accordo quadro con la Conferenza unificata Stato-regioni.
*1. 404. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 3, dopo le parole: in collaborazione con le regioni aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Stato-regioni,
1. 73. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 3, sostituire le parole: dalle regioni medesime con le seguenti: al 50 per cento dalle regioni medesime e al 50 per cento dallo Stato.
1. 405. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Compagnon.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: rivolti agli studenti con handicap.
1. 75. Lucà.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: sui diritti umani nel mondo.
1. 76. Porta.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: di educazione stradale.
1. 77. Velo.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: per l'informazione sessuale degli studenti.
1. 78. Murer.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: per l'informazione sui vari strumenti di contraccezione.
1. 79. Bressa.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: sulle differenze di genere e gli orientamenti sessuali.
1. 80. Lenzi.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, legali e illegali.
1. 81. D'Incecco.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti.
1. 83. Pedoto.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: informativi sugli effetti delle varie sostanze stupefacenti, legali e illegali.
1. 82. Mosella.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: informativi sugli effetti delle varie sostanze stupefacenti.
1. 84. Sbrollini.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: informativi sugli effetti del tabagismo.
1. 85. Lovelli.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: informativi sugli effetti dell'attività motoria.
1. 86. Lolli.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: speciali di educazione fisica, rivolti agli alunni con difficoltà motorie.
1. 87. Burtone.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: di educazione civica.
1. 88. Rossomando.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: di recupero degli studenti con minore rendimento scolastico.
1. 89. Samperi.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: rivolti prioritariamente a studenti ripetenti.
1. 90. Cuperlo.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: rivolti a studenti con difficoltà di apprendimento.
1. 91. Farinone.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere la seguente: pedagogici.
1. 92. Miotto.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere le seguenti: educativi e didattici.
1. 93. Cenni.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere la seguente: educativi.
1. 94. Calgaro.

Al comma 3, dopo la parola: progetti aggiungere la seguente: didattici.
1. 95. Servodio.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 7 mesi.
1. 105. Mogherini Rebesani.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 6 mesi.
1. 109. Genovese.

Al comma 3, sostituire le parole: a otto con le seguenti: fino a nove mesi.
1. 406. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole:, che prevedano attività di carattere straordinario.
1. 164. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 3, sopprimere le parole:, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione.
*1. 170. Mazzarella.

Al comma 3, sopprimere le parole:, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione.
*1. 171. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.
**1. 172. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.
**1. 173. Letta.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritariamente.
**1. 174. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Volontè.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle regioni. Il contributo dello Stato all'indennità aggiuntiva di cui al presente comma è complessivamente pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 175. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle regioni. Il contributo dello Stato all'indennità aggiuntiva di cui al presente comma è complessivamente pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione.
1. 176. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino alla fine del comma, con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL.
1. 178. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 3, sostituire le parole da: prioritariamente mediante fino a: un'indennità di partecipazione con le seguenti: con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL,.
1. 177. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, con le seguenti: mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola.
1. 407. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole da:, percettori dell'indennità di disoccupazione fino alla fine del comma.
1. 179. Ghizzoni.

Al comma 3, sopprimere le parole:, percettori dell'indennità di disoccupazione.
1. 180. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*1. 408. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*1. 409. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Pezzotta.

Al comma 3, sostituire le parole: a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni con le seguenti:, a carico delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalle regioni. Il contributo dello Stato all'indennità di cui al presente comma è complessivamente pari a 700 milioni di euro. La ripartizione del contributo statale tra le regioni è disposta in proporzione al numero di precari di cui al comma 2 di ogni singola regione.
1. 183. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i lavoratori della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, è comunque assicurata l'applicazione dei benefici di cui al presente comma.
1. 410. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di sostenere i progetti di cui al comma 3, relativamente alle regioni meridionali ove è maggiore la presenza di personale docente e personale amministrativo senza contratto di supplenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cofinanzia i citati progetti con una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse destinate dalle citate regioni, utilizzando quota parte delle economie derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal presente decreto.
1. 185. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede a valere delle risorse di cui ai commi, 4-septies, 4-octies e 4-novies.

Conseguentemente, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-septies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-octies e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-novies. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4-octies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 250 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 411. Sarubbi.

Sopprimere il comma 4.
1. 186. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 4, sopprimere la parola: soli.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, nonché ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria dal 1o luglio 2010 per i docenti e dal 1o settembre 2010 per il personale ATA.
1. 189. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Al comma 4, sopprimere la parola: soli.
1. 511. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prevista la possibilità, in sede di aggiornamento di graduatoria, per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, che ne facciano richiesta, di spostare il punteggio - 24 punti - conseguito tramite abilitazione SISS, da una classe di concorso ad un'altra.
1. 512. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010.
1. 194. Cazzola.

Sopprimere i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
*1. 500. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Sopprimere i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
*1. 501. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Tassone.

Sopprimere il comma 4-bis.
**1. 502. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera, Barbato.

Sopprimere il comma 4-bis.
**1. 503. Pes.

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
1. 504. Marantelli.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto con il quale il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria.
1. 601. La Commissione.

Sopprimere il comma 4-ter.
*1. 505. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Sopprimere il comma 4-ter.
*1. 506. Braga.

Al comma 4-ter, sopprimere la parola: non.
1. 507. Motta.

Sopprimere il comma 4-quater.
*1. 508. Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Paladini, Zazzera.

Sopprimere il comma 4-quater.
*1. 509. Bocci.

Al comma 4-quater, sopprimere la parola: non.
1. 510. Esposito.

Sopprimere il comma 4-quinquies.
1. 513. Mastromauro.

Sopprimere il comma 4-sexies.
1. 514. Viola.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 4-novies.
4-octies. Ugualmente, a decorrere dallo stesso anno scolastico, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al comma 4-septies all'ufficio scolastico regionale competente.
4-novies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-septies e 4-octies, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, possono richiedere ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici delle precitate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal decreto di cui al comma 4-decies sulla base della minore distanza dal luogo di residenza del soggetto.
4-decies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 4-octies, 4-novies e 4-decies.
1. 302. Goisis, Fedriga.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. I dirigenti, i docenti e il personale ATA, che possono avvalersi dei vantaggi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono inseriti nella graduatoria di altra provincia, previa verifica della sussistenza dei requisiti da accertare, secondo le modalità di controllo stabilite dal decreto ministeriale 29 gennaio 2009 in materia di attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili.
1. 523. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «banca dati», sono aggiunte le seguenti: «, nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti,» e dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le Regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Italia lavoro S.p.A. e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori».
4-octies. Ai fini di cui al comma 4-septies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;
b) all'articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti sui siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro».
1. 303. Cazzola, Boccia.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio.
4-octies. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-septies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.
*1. 308. Fallica, Grimaldi, Terranova, Stagno D'Alcontres, Minardo, Misuraca, Garofalo, Gibiino, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sono stati assunti in servizio.
4-octies. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-septies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.
*1. 310. Naro.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. I concorrenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno presentato un ricorso giurisdizionale per non avere superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle relative graduatorie regionali. Per tali concorrenti la possibilità di nomina è ammessa anche per la copertura di posti rimasti vacanti e disponibili in altra regione. I concorrenti partecipano ad un corso di formazione intensivo, anche on-line, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'espletamento di una prova scritta e orale che si conclude nell'anno scolastico 2009-2010 e comunque prima che venga bandito il nuovo concorso ordinario.
1. 300. Lo Monte, Latteri, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. I soggetti che, in possesso dei prescritti requisiti, hanno partecipato al corso concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a completare il percorso formativo, attraverso un corso di formazione intensivo, entro l'anno scolastico 2009-2010, e sono inseriti in coda nelle rispettive graduatorie regionali.
1. 305. Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. All'articolo 427, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano».
1. 195. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il numero 10 delle Note al punto D) - Titoli di servizio di cui all'Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli - del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, del Ministro della pubblica istruzione, per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola dell'infanzia primaria e secondaria ed artistica e al personale educativo è sostituito dal seguente:
«10) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono interamente valutabili, prescindendo dalla circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di nomina.»
1. 301. Bordo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. È autorizzata la spesa di 490 milioni di euro per l'anno 2010 per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-octies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-septies si provvede a valere delle risorse di cui ai commi, 4-novies e 4-decies.
4-novies. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 490 milioni di euro per l'anno 2010.
4-decies. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in una misura non inferiore a 490 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
1. 520. Nicolais, Siragusa, Boccia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
4-octies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-septies, stimato in 7 milioni di euro per l'anno 2009 e in 45 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
1. 521. De Torre.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-septies. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.
4-octies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-septies, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
1. 522. Siragusa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 25.000 unità di personale docente ed educativo e di 20.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 515. Cardinale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 20.000 unità di personale docente ed educativo e di 20.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 516. Giorgio Merlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 20.000 unità di personale docente ed educativo e di 15.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 517. Fiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 18.000 unità di personale docente ed educativo e di 12.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 518. Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 15.000 unità di personale docente ed educativo e di 10.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 519. Sarubbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Il contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009, n. 73, è incrementato di 10.000 unità di personale docente ed educativo e di 10.000 unità di personale A.T.A. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come incrementato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 199. Santagata, Bratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Facendo seguito a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la proroga, sino al 31 dicembre 2010, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, sulla base dei requisiti oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata, per assicurare la continuità nello svolgimento di attività riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle medesime istituzioni scolastiche.
1. 200. Giammanco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Al personale docente delle scuole statali, collocato nell'ultima fascia stipendiale che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1o settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, è concesso un accredito contributivo figurativo di due anni, utile anche ai fini del raggiungimento del requisito minimo per ottenere il trattamento di pensione di anzianità. Nel caso in cui il docente fosse già in possesso dei requisiti minimi previsti, l'anzianità contributiva posseduta è incrementata di un anno per coloro che presentino le dimissioni entro la predetta data. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2010, 60 milioni di euro per il 2011 e 30 milioni per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 306. De Girolamo, Boccia.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. In deroga a quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato che, in base alle fasce definite dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, entro e non oltre l'anno scolastico 2014-2015, esaurisca le graduatorie garantendo l'avvio di un sistema di reclutamento che privilegi il merito e la continuità didattica.
1. 524. Delfino, Poli, Capitanio Santolini, Occhiuto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-septies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1000.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 aprile 2010, possono inserirsi, a domanda, con riserva nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2009-2011, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID, ABA), il secondo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell'anno accademico 2008-2009, e coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2008-2009 e nell'anno accademico 2009-2010 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, e ai corsi quadriennali di didattica della musica. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico corrispondente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e i docenti sono collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
1. 01. Miglioli.