XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 11 novembre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 novembre 2009.

      Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bergamini, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cesa, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Fitto, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Goisis, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Messina, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Moles, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Duilio, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Goisis, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Moles, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Saltamartini, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 10 novembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GALLETTI: «Modifiche agli articoli 86 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di trattamento tributario delle cooperative edilizie a proprietà indivisa» (2903);
          SBAI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.  91, in materia di acquisto della cittadinanza» (2904);
          SCANDROGLIO ed altri: «Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso e del ritratto del Presidente della Repubblica, quali simboli della tradizione e dell'unità della Patria, nelle scuole e negli uffici pubblici» (2905);
          GIDONI ed altri: «Disposizioni in materia di attribuzione del grado e di determinazione dell'anzianità per gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate arruolati mediante concorsi a nomina diretta per i quali sia richiesto il possesso di laurea specialistica o magistrale» (2906);
          REGUZZONI ed altri: «Disposizioni per l'introduzione dell'educazione alla cultura economica nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione» (2907);
          CAPARINI ed altri: «Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (2908);
          DE POLI: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali, di livelli di assistenza per le prestazioni sociali e di dirigenza medica, nonché delega al Governo per il trasferimento delle competenze in materia di formazione del personale dalle università al Servizio sanitario nazionale» (2909);
          GARAGNANI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.  91, in materia di acquisto della cittadinanza» (2910);
          LO MONTE ed altri: «Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o gennaio 1994 e il 1o ottobre 1995» (2911).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

      Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Reguzzoni:
          GIANCARLO GIORGETTI: «Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n.  260, abrogazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 5 marzo 1977, n.  54, e altre disposizioni in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili» (1202);
          GIBELLI: «Modifiche agli articoli 16, 17 e 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396, in materia di celebrazione e trascrizione di matrimoni contratti all'estero e di adempimenti relativi alle richieste di pubblicazione di matrimonio» (1243);
          GIBELLI: «Disposizioni in materia di accesso degli studenti stranieri alla scuola» (1245);
          GIBELLI: «Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate» (1247);
          GIBELLI: «Disposizioni per incentivare il trasporto di merci per ferrovia e per vie d'acqua» (1248);
          GIBELLI: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici» (1249);
          FAVA ed altri: «Delega al Governo per la riforma della sanità militare mediante l'istituzione di un Servizio sanitario militare unificato interforze» (1268);
          GRIMOLDI ed altri: «Nuove norme in materia di pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari» (1276);
          GOISIS e GRIMOLDI: «Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni» (1314);
          GRIMOLDI e ALLASIA: «Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, e all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.  53, concernente i congedi per la formazione, in favore dei lavoratori studenti» (1337);
          GRIMOLDI e ALLASIA: «Nuove agevolazioni fiscali per gli interventi volti al recupero dei fabbricati residenziali, all'eliminazione delle barriere architettoniche e per altre finalità» (1338);
          GRIMOLDI e ALLASIA: «Disposizioni per la stabilizzazione degli insegnanti di sostegno e in materia di valutazione del servizio prestato quale insegnante di sostegno» (1339);
          GRIMOLDI e ALLASIA: «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico del territorio della provincia di Monza e della Brianza» (1340);
          GOISIS ed altri: «Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali» (1428);
          FAVA ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.  481, e al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239, concernenti la composizione e le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» (1490);
          FEDRIGA ed altri: «Delega al Governo in materia di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori occupati in attività usuranti» (1530);
          GRIMOLDI: «Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari giurate e disposizioni concernenti la nomina e i poteri delle medesime» (1563);
          FAVA e ALLASIA: «Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, concernenti gli organi delle autorità di bacino e il riordino delle competenze in materia di difesa del suolo e di gestione delle acque per il bacino del fiume Po» (1567);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIDONI ed altri: «Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (1664);
          GRIMOLDI: «Nuove norme relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti negli albi presso i tribunali e istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale» (1734);
          COTA e LUSSANA: «Disposizioni per l'incentivazione del mercato delle abitazioni, il contrasto dell'evasione fiscale e la tutela degli acquirenti di immobili» (1752);
          GOISIS ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, in materia di adozione e sostituzione dei libri di testo e loro integrazione con libri e materiali informatici interattivi via internet » (1763);
          COTA e LUSSANA: «Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354, in materia di custodia cautelare e di concessione di benefìci penitenziari nei riguardi di soggetti già condannati per determinati delitti» (1846);
          FAVA ed altri: «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia» (1926);
          FEDRIGA ed altri: «Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.  53, concernente i congedi per la formazione, in favore dei lavoratori studenti, nonché all'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n.  390, in materia di diritto degli studenti stranieri agli studi universitari» (1949);
          GRIMOLDI e GOISIS: «Modifica all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.  56, in materia di riserva dell'esercizio delle attività proprie della professione di psicologo» (1974);
          FAVA: «Delega al Governo per completare il riallineamento delle carriere dei marescialli delle Forze armate con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri» (2061);
          GRIMOLDI ed altri: «Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n.  52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca» (2064);
          GRIMOLDI e GOISIS: «Istituzione del Museo delle carrozze storiche lombarde nella Villa Reale di Monza» (2073);
          FAVA: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, in materia di gestione dei rifiuti» (2083);
          FUGATTI ed altri: «Modifica all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.  448, concernente l'estensione del novero dei beneficiari dell'incremento pensionistico ivi previsto in favore degli invalidi civili» (2119);
          FUGATTI ed altri: «Modifiche agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, per assicurare la regolarità contributiva e previdenziale nell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche» (2210);
          GOISIS ed altri: «Delega al Governo e altre disposizioni concernenti la disciplina delle attività circensi» (2280);
          GOISIS ed altri: «Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda» (2298);
          GOISIS: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n.  482, in materia di tutela della lingua storica regionale veneta» (2440);
          FAVA e ALESSANDRI: «Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151, in materia di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (2517);
          GRIMOLDI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di tutela previdenziale e antinfortunistica in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (2691).

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          XIII Commissione (Agricoltura):
      STUCCHI: «Disposizioni per la valorizzazione economica delle aree protette attraverso la diffusione delle attività cinofile e del turismo ad esse collegato» (2809) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

      In data 10 novembre 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
          BUTTIGLIONE: «Articoli 126-bis, 126-ter, 126-quater, 126-quinquies e 127: Modifica della disciplina relativa alle procedure di collegamento con l'Unione europea» (doc. II, n.  15).
      Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dal ministro per l'attuazione del programma di Governo.

      Il ministro per l'attuazione del programma di Governo, con lettera in data 4 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, commi 68 e 69, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa nelle amministrazioni statali e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa, aggiornata al 30 settembre 2009 (doc. CCVIII-bis, n.  2).

      Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 novembre 2009, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nella seduta del 22 settembre 2009, concernente l'esigenza di considerare la specificità dell'attività di volontariato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.   185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena) (151).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 novembre 2009.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese) (152).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 novembre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 9 novembre 2009, alla pagina 16, seconda colonna, dopo la trentasettesima riga, deve intendersi inserito il seguente annuncio:
      «Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162, il rapporto annuale sulla sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, relativo all'anno 2008 (doc. CCXI, n. 2), cui è allegata la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, relativa alla medesima annualità.

      Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).»

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1397 – SENATORI: AZZOLINI ED ALTRI: LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2555-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: D'ANTONA ED ALTRI (A.C. 659)

A.C. 2555-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).

      1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:
          a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;
          b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;
          c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

      2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:
          a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;
          b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;
          c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

      3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.
      4. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
      5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1o luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

ART. 12.
(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      
1-bis. Nell'ambito dell'analisi di cui al comma 1, lettera a), vengono fornite indicazioni concernenti l'indebitamento delle famiglie e delle imprese nei confronti del sistema creditizio e il suo effetto sulla dinamica dell'economia reale.
12. 50. Contento.

      Al comma 3, dopo le parole: altresì conto aggiungere le seguenti: ove disponibile.
12. 600. Governo.
(Approvato)

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. In un ulteriore allegato della Relazione di cui al presente articolo per la spesa delle amministrazioni pubbliche sono esposti gli effetti distributivi tra generi e tra generazioni.
12. 1. Lanzillotta.

A.C. 2555-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

      1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e il CNIPA, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.
      2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n.  42.
      3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza unificata relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO IV
MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

ART. 13.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

      Sopprimerlo.
13. 3. Borghesi, Cambursano.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 13. – 1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n.  42, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.
13. 6. Cambursano, Borghesi.

      Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.  42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n.  42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
*13. 4. Cambursano, Borghesi.

      Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.  42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n.  42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
*13. 5. Ciccanti, Galletti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti: . Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:
anche;
          al comma 3:
              sopprimere il primo periodo.
              secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.
13. 58. Fontanelli.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con i seguenti periodi: . Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:
anche;
          al comma 3, sopprimere il primo periodo.

*13. 50. Cambursano, Borghesi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti: . Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:
anche;
          al comma 3, sopprimere il primo periodo.

*13. 52. Ciccanti, Galletti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti: . Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

      Conseguentemente:
          al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:
anche;
          al comma 3, sopprimere il primo periodo.

*13. 54. Graziano.

      Al comma 1, dopo le parole: presente legge, sono aggiunte le seguenti: . Con apposita intesa in conferenza per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso alla banca dati degli enti territoriali.
*13. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Cambursano, Borghesi.
(Approvato)

      Al comma 1, dopo le parole: presente legge, sono aggiunte le seguenti: . Con apposita intesa in conferenza per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso alla banca dati degli enti territoriali.
*13. 52.(Testo modificato nel corso della seduta) Ciccanti, Galletti.
(Approvato)

      Al comma 1, dopo le parole: presente legge, sono aggiunte le seguenti: . Con apposita intesa in conferenza per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso alla banca dati degli enti territoriali.
*13. 54.(Testo modificato nel corso della seduta) Graziano.
(Approvato)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali.
13. 7. Cambursano, Borghesi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.  
*13. 8. Borghesi, Cambursano.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.  
*13. 56. Andrea Orlando, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Vannucci, Ventura.

      Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.
**13. 51. Cambursano, Borghesi.

      Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.
**13. 53. Ciccanti, Galletti.

      Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.
**13. 55. Graziano.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle amministrazioni coinvolte.
13. 57. Duilio.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto di cui al comma 3, possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.
13. 57.    (Testo modificato nel corso della seduta).    Duilio.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13-bis.(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale). – 1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.
13. 01. Cambursano, Borghesi.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13-bis. – 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento per il controllo e il monitoraggio della finanza pubblica. Nel Dipartimento confluiscono le risorse umane e strumentali e le competenze attualmente allocate presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di controllo della spesa, nei suoi aspetti finanziari e reali, ivi incluse le funzioni di controllo della spesa del personale, nonché le funzioni ispettive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le restanti risorse umane e strumentali e competenze attualmente facenti capo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato confluiscono nel Dipartimento per il bilancio.
13. 02. Causi.

A.C. 2555-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).

      1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
          a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;
          b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;
          c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;
          d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n.  241, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131;
          e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
      3. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
      4. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.
      5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
      6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
      8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      9. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
      10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.
(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di bilancio con le seguenti: di finanza pubblica.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma 1, lettera d):
              al secondo periodo, sopprimere le parole da:
, e sono inviati fino alla fine del periodo;
              dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
I referti delle verifiche di cui al periodo precedente sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42;
          al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: riferito fino a: pubbliche e con le seguenti: delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando;
          al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di bilancio con le seguenti: di finanza pubblica;

          al comma 6, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: i dati concernenti.
14. 500. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica – Finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.  144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT, le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n.  31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 501. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: secondo l'articolazione per sottosettori prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti: e per le classi individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.
14. 3. Nannicini.

A.C. 2555-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).

      1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.
      2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51.
      3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al Patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n.  42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n.  42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.
      4. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  201 del 31 agosto 2009, e dai successivi decreti recanti le modalità relative alle certificazioni concernenti i rendiconti al bilancio delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n.  42.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.
(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).

      Sopprimere i commi 3 e 4.
15. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci).

      1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
      2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

A.C. 2555-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

Art. 17.
(Copertura finanziaria delle leggi).

      1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
          a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
          b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
          c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di
nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

      2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
      3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.
      4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
      5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.
      6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.
      7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.
      8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
      9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
      10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
      11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
      12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
      13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
      14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO V
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

ART. 17.
(Copertura finanziaria delle leggi).

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: oneri fino a: previsioni medesime con le seguenti: spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13 per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.

      Conseguentemente:
          sopprimere il comma 12
;
          al comma 13, primo periodo premettere i seguenti: La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
17. 50. Ventura, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. In ogni caso, le nuove autorizzazioni legislative di spesa devono essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa.

      Conseguentemente, all'articolo 40, comma 2, sopprimere la lettera f).
17. 51. Causi.

      Al comma 3, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
17. 500. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Gli emendamenti di iniziativa governativa al disegno di legge di stabilità sono sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.
17. 7. Borghesi, Cambursano.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Nei casi in cui la copertura è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica ed una nota del Ministro dell'economia e delle finanze forniscono le indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per finalità cui erano originariamente destinate.
17. 6. Borghesi, Cambursano.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.
*17. 2. Ciccanti, Galletti.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.
*17. 5. Cambursano, Borghesi.

      Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , evidenziando se il costo della disposizione è risultato superiore a quello a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica verificata dalla Ragioneria dello Stato.
17. 9. Lanzillotta.

      Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le disposizioni abbiano precostituito diritti di prestazione in capo a persone fisiche o giuridiche, il Governo predispone la necessaria copertura finanziaria, ovvero propone modifiche normative volte a riportare l'onere effettivo a quello originariamente stimato dalla relazione tecnica.
17. 8. Lanzillotta.

A.C. 2555-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Fondi speciali).

      1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
      2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
      3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.
(Fondi speciali).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11.
18. 1. Causi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Cambursano.

A.C. 2555-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico).

      1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
      2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

A.C. 2555-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO VI
IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 20.
(Anno finanziario).

      1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.
      2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

A.C. 2555-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Bilancio di previsione).

      1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.
      2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300.
      3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:
          a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
          b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
          c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
          d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

      4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
      5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
          a) spese non rimodulabili;
          b) spese rimodulabili.

      6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
      7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:
          a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
          b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

      8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
      9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.
      10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.
      11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):
          a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:
              1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;
              2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
          b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
          c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;
          d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
          e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
          f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

      12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.
      13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.  104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
      14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.
      15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.
      16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
      17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
      18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO VI
IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ART. 21.
(Bilancio di previsione).

      Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Fino al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato le unità di voto sono costituite dai macroaggregati.

      Conseguentemente:
          al comma 4:
              primo periodo, sostituire le parole:
a ciascun programma con le seguenti: a ciascun macroaggregato;
              secondo periodo, sopprimere le parole: , per ciascun programma;
          all'articolo 23:
              comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;
              sopprimere il comma 3;
          all'articolo 33, sopprimere i commi 3 e 4.
21. 50. Boccia, Baretta, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
21. 2. Cambursano, Borghesi.
(Approvato)

      Al comma 11, lettera a), numero 1), sostituire la parola la parola: performance con la seguente: risultato.

      Conseguentemente, all'articolo 41, comma 3, lettera b), sostituire la parola: performance con la seguente: risultato.
21. 500. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 11, lettera a), numero 1), dopo le parole: per la loro quantificazione aggiungere le seguenti: , evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri ed il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n.  15, e dai successivi decreti attuativi.
21. 3. Lanzillotta.
(Approvato)

      Al comma 11, lettera a), numero 1), dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
21. 4. Lanzillotta.

      Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: tenere conto aggiungere le seguenti: dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché

      Conseguentemente, all'articolo 40, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
21. 501. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Bilancio pluriennale).

      1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:
          a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente – bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;
          b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 – bilancio pluriennale programmatico.

      2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

A.C. 2555-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Formazione del bilancio).

      1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.
      3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.
      4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

A.C. 2555-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Integrità, universalità ed unità del bilancio).

      1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
      2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
      3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).
      4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
      5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

A.C. 2555-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Art. 25.
(Classificazione delle entrate e delle spese).

      1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
          a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
          b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
          c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
          d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
          e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

      2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
          a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;
          b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;
          c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

      3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.
      4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:
          a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
          b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (Classification of the functions of government) in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

      5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.
      6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.
      7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:
          a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);
          b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);
          c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);
          d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo II
LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

ART. 25.
(Classificazione delle entrate e delle spese).

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le classi COFOG aggiungere le seguenti: a cui sia attribuito il pertinente codice di classe fino al terzo livello di classificazione economica.
25. 3. Cambursano, Borghesi.

A.C. 2555-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
      2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
      3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

A.C. 2555-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
      2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

A.C. 2555-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Fondo di riserva per le spese impreviste).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
      2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.
      3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.
      4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

A.C. 2555-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

A.C. 2555-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).

      1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).
      2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
      3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:
          a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;
          b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

      4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.
      5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.
      6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.
      7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.
      8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
      9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.  443;
          b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;
          c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;
          d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;
          e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
          f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
          g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

      10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
      11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 30.
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).

      Al comma 11, sostituire la parola: Ministeri con la seguente: Ministri.
30. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Garanzie statali).

      1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

A.C. 2555-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Esercizio provvisorio).

      1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
      2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
      3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

A.C. 2555-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Assestamento e variazioni di bilancio).

      1. Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.
      3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.
      4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

A.C. 2555-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 34.
(Impegni).

      1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.
      2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
      3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
      4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.
      5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.
      6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
      7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere
atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

A.C. 2555-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 35.
(Risultanze della gestione).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.
      2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:
          a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a);
          b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

      3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.
      4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

ART. 35.
(Risultanze della gestione).

      Al comma 4, sostituire le parole: la tempistica con le seguenti: i termini per l'esercizio.
35. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 36

ARTICOLO 36 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 36.
(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).

      1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:
          a) conto del bilancio;
          b) conto generale del patrimonio.

      2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:
          a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
          b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
          c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
          d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
          e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

      3. Il conto generale del patrimonio comprende:
          a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
          b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

      4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
      5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.
      6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

A.C. 2555-A – Articolo 37

ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 37.
(Parificazione del rendiconto).

      1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.
      2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

A.C. 2555-A – Articolo 38

ARTICOLO 38 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Presentazione del rendiconto).

      1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

A.C. 2555-A – Articolo 39

ARTICOLO 39 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 39.
(Analisi e valutazione della spesa).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
      2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.
      3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).
      4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 39 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo IV
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 39.
(Analisi e valutazione della spesa).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5. La Banca dati assicura tutti i necessari presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle informazioni di cui al comma 4, ivi comprese la definizione degli indicatori di performance e la raccolta delle evidenze quantitative per il loro calcolo, come previsto dalle lettere b) e c), comma 3, articolo 41, e quelle da realizzare ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322, come modificato dall'articolo 3, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
39. 1. Cambursano, Borghesi.

A.C. 2555-A – Articolo 40

ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 40.
(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
          b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
              1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;
              2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
              3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
          c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
          d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;
          e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;
          f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
          g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
          h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
          i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
          l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
          m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
          n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
          o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;
          p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n.  1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
          q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 40.
(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).

      Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: indicando fino alla fine del numero.
40. 500. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia, limitatamente ai rispettivi stati di previsione, e per i profili finanziari.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
40. 501. La Commissione.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia, limitatamente agli stati di previsione e di rispettivo interesse, e per i profili finanziari.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
40. 501.    (Testo modificato nel corso della seduta).    La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 41

ARTICOLO 41 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 41.
(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato).

      1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.
      2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.
      3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:
          a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
          b) propone gli indicatori di performance da adottare;
          c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;
          d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
          e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

      4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.
      5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, l'ultimo periodo è soppresso.

A.C. 2555-A – Articolo 42

ARTICOLO 42 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 42.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa).

      1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro i tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;
          b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;
          c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;
          d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
          e) previsione dell'obbligo a carico del dirigente responsabile di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;
          f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
          g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
          h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;
          i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per il relativo parere.
      3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
      5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 42 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo V
DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA

ART. 42.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa).

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: documenti contabili fino a: successivi a quello di entrata con le seguenti: documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata.

      Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti con le seguenti: , dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.
42. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 43

ARTICOLO 43 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 43.
(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi).

      1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:
          a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133;
          b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2555-A – Articolo 44

ARTICOLO 44 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO VII
TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 44.
(Definizione dei saldi di cassa).

      1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
      2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

A.C. 2555-A – Articolo 45

ARTICOLO 45 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 45.
(Tesoreria degli enti pubblici).

      1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n.  720.

A.C. 2555-A – Articolo 46

ARTICOLO 46 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 46.
(Programmazione finanziaria).

      1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
      2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».
      3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

A.C. 2555-A – Articolo 47

ARTICOLO 47 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

      1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».
      2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.
      4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: “Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria” (L)».

      5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 47 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO VII
TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

ART. 47.
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

      Sostituire il 5 comma con il seguente:
      5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la tesoreria statale.
47. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 48

ARTICOLO 48 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 48.
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

      1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
      2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 48 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 48.
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

      Al comma 2, sostituire le parole: di assenza o della ritardata con le seguenti: di mancata o tardiva trasmissione della.
48. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 49

ARTICOLO 49 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO VIII
CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 49.
(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n.  244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;
          b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;
          c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
          d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;
          e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 49 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO VIII
CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

ART. 49.
(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , stabilendo che tali controlli siano strettamente coordinati con la valutazione delle performance e delle politiche pubbliche effettuate in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15, e dei successivi decreti delegati e che tale coordinamento sia effettuato secondo le metodologie indicate dall'organismo per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della medesima legge.
49. 2. Lanzillotta.

A.C. 2555-A – Articolo 50

ARTICOLO 50 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO IX
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

Art. 50.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;
          b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
          c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
          d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;
          e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
      4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 50 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO IX
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

ART. 50.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

      Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
50. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 51

ARTICOLO 51 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.
(Abrogazione e modificazione di norme).

      1. Sono abrogati:
          a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440;
          b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;
          c) la legge 5 agosto 1978, n.  468.

      2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).
      3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n.  2440 del 1923.
      4. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n.  42, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».
          b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 51 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 51.
(Abrogazione e modificazione di norme).

      Sopprimere il comma 3.
51. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2555-A – Articolo 52

ARTICOLO 52 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 52.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
      2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.  468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n.  468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.
      4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
      5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata.
      6. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.

A.C. 2555-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il Regio decreto n.  246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;
              si tratta di una imposta antiquata e iniqua, che non ha alcun motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie (DTT, DDT, DVbh, TV satellitare, ADSL, WI-FI, cavo e analogico);
              il canone è un'imposta ingiusta, territorialmente e socialmente. Territorialmente, in quanto mentre nel Nord del Paese il mancato pagamento si attesta al 5 per cento, nel Meridione oscilla tra il 30 e il 50 per cento. E un'imposta socialmente iniqua in quanto colpisce tutte le fasce di reddito, comprese le più deboli nonostante che il comma 132, articolo 1, della Legge finanziaria 2008 come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007 n.  248 preveda, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, l'abolizione del pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione nonché la relativa tassa di concessione governativa definendo una forma alternativa di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri di equità, efficacia ed appropriatezza.
9/2555-A/1. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame reca l'elencazione degli strumenti della programmazione, tra i quali sono annoverati: la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la Decisione di finanza pubblica (d'ora in avanti DFP), da presentare, entro il 15 settembre; il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare entrambi entro il 15 ottobre; provvedimenti collegati alla legge di stabilità, per i quali il termine di presentazione è nel mese di febbraio; l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede comunitaria;
              le disposizioni normative della legge di stabilità riguardanti la spesa sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono. La manovra, in sostanza, è articolata per programmi ma se questi fossero direttamente raccordabili alle finzioni sarebbe possibile ottenere un risultato sinergico immediato, che ne valorizzerebbe significativamente il contenuto informativo, nel momento in cui le spese di ciascuna funzione venissero aggregate a quelle corrispondenti delle amministrazioni locali e previdenziali per costruire l'intero quadro macro tendenziale e programmatico di finanza pubblica. Allo stesso modo, la nota tecnico-illustrativa di accompagnamento alla legge di stabilità se articolata per funzioni, svolgerebbe più significativamente il ruolo assegnatole di documento conoscitivo di raccordo tra disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a valutare di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere che la nota tecnico-illustrativa di accompagnamento alla legge di stabilità sia articolata per funzioni.
9/2555-A/2. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.


      La Camera,
          in sede di approvazione del disegno di legge recante «legge di contabilità e finanza pubblica»,
          valutata positivamente la disposizione che impone al ministro dell'economia e delle finanze di presentare alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente;
          ritenuto opportuno che in detta relazione possano essere riportati anche i dati concernenti l'indebitamento delle famiglie e delle imprese nei confronti del sistema creditizio quali elementi di conoscenza idonei a contribuire alla rappresentazione della situazione del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nella relazione anzidetta i dati di cui in premessa.
9/2555-A/3. Contento.


      La Camera,

impegna il Governo

a tenere conto, nella definizione degli obiettivi programmatici della Decisione di finanza pubblica, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n.  42 gli obiettivi programmatici.
9/2555-A/4. Causi.


      La Camera,
          premesso che:
              appare ineludibile l'esigenza di esporre i quadri tendenziali e programmatici della spesa per funzioni, oltre che per voce economica, in modo da rappresentare sinteticamente al primo livello della classificazione COFOG il quadro tendenziale delle politiche pubbliche e il commesso quadro programmatico;
              una rappresentazione di tale natura consentirebbe di esplicitare i macro-obiettivi della pubblica amministrazione e l'impatto atteso della sua azione sul sistema economico, in termini di effetti sulla crescita effettiva di lungo periodo e di quella potenziale;
              si renderebbe, inoltre, manifesto il nesso fra la programmazione nazionale e gli indirizzi fissati a livello europeo in materia di ristrutturazione della composizione della spesa, necessaria per rendere quest'ultima maggiormente capace di stimolare lo sviluppo sostenibile dell'economia,

impegna il Governo

ad articolare in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di Governo sia le previsioni che gli obiettivi della Decisione di finanza pubblica.
9/2555-A/5. Baretta.


      La Camera,
          premesso che:
              appare ineludibile l'esigenza di esporre i quadri tendenziali e programmatici della spesa per funzioni, oltre che per voce economica, in modo da rappresentare sinteticamente al primo livello della classificazione COFOG il quadro tendenziale delle politiche pubbliche e il commesso quadro programmatico;
              una rappresentazione di tale natura consentirebbe di esplicitare i macro-obiettivi della pubblica amministrazione e l'impatto atteso della sua azione sul sistema economico, in termini di effetti sulla crescita effettiva di lungo periodo e di quella potenziale;
              si renderebbe, inoltre, manifesto il nesso fra la programmazione nazionale e gli indirizzi fissati a livello europeo in materia di ristrutturazione della composizione della spesa, necessaria per rendere quest'ultima maggiormente capace di stimolare lo sviluppo sostenibile dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di articolare in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di Governo sia le previsioni che gli obiettivi della Decisione di finanza pubblica.
9/2555-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta). Baretta.


      La Camera,

impegna il Governo

a integrare in modo ottimale ed efficiente e a mettere a fattor comune le risorse umane, tecnologiche e le metodologie appartenenti alle istituzioni competenti in materia di bilanci pubblici, a partire dall'Istat, dalla Corte dei conti, dalla Banca d'Italia e dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nella costruzione e nella gestione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, a tal fine redigendo un progetto di fattibilità della banca dati da presentare al Parlamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per finalizzare in modo informato le somme stanziate ai sensi del comma 4 dell'articolo 13.
9/2555-A/6. Melis, Duilio.


      La Camera,

impegna il Governo

a integrare in modo ottimale ed efficiente e a mettere a fattor comune le risorse umane, tecnologiche e le metodologie appartenenti alle istituzioni competenti in materia di bilanci pubblici, a partire dall'Istat, dalla Corte dei conti, dalla Banca d'Italia e dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nella costruzione e nella gestione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, a tal fine redigendo un progetto di fattibilità della banca dati da presentare al Parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per finalizzare in modo informato le somme stanziate ai sensi del comma 4 dell'articolo 13.
9/2555-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta). Melis, Duilio.


      La Camera,
          premesso che:
              il progetto di legge di contabilità e finanza pubblica reca una disciplina dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, volta a garantire un ampio coinvolgimento del Parlamento, in particolare delle Commissioni di settore, prevedendo che ciascun disegno di legge rechi disposizioni omogenee per materia;
              l'articolo 7, comma 2, lettera e) fissa inoltre nel mese di febbraio di ciascun anno finanziario il termine di presentazione dei disegni di legge collegati;
              peraltro, l'articolo 10, comma 3, prevede che, ove il Governo ritenga di modificare gli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rispetto ai medesimi, sia presentata una Nota di aggiornamento e siano adottati i relativi interventi correttivi;
              non viene tuttavia precisato che tali interventi debbano essere adottati con disegni di legge collegati; va inoltre considerato che la Nota di aggiornamento può intervenire anche successivamente al termine finale di adozione dei collegati, di cui all'articolo 7, comma 2;
              i predetti elementi inducono a ritenere che il Governo non sia tenuto, in via ordinaria, all'adozione mediante appositi disegni di legge degli interventi correttivi indicati dalla Nota di aggiornamento e dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, potendosi quindi prefigurare anche la possibilità di un prevalente ricorso allo strumento del decreto-legge;
              la recente esperienza dimostra come l'adozione sistematica di decreti-legge per la realizzazione di importanti interventi collegati agli obiettivi di finanza pubblica abbia notevolmente compresso gli spazi di intervento e di dibattito parlamentare in una materia così importante quale relativa alla traduzione normativa delle scelte di programmazione economico-finanziaria;
              inoltre, il contenuto spesso eterogeneo dei decreti di manovra ha contribuito a marginalizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari di settore, spesso private della possibilità di un approfondito esame di norme direttamente afferenti ai rispettivi ambiti di competenza;
              la natura stessa degli interventi correttivi di cui all'articolo 10, comma 3, induce a ritenere che essi siano del tutto assimilabili agli interventi normativi attuativi della decisione di finanza pubblica e che, pertanto, il regime ad essi applicabile non possa che essere quello previsto dalla riforma in esame per i disegni di legge collegati,

impegna il Governo

ad applicare, anche in caso di presentazione di Note di aggiornamento di cui all'articolo 10, comma 3, la disciplina prevista per i disegni di legge collegati alla Decisione di finanza pubblica, utilizzando, per l'adozione dei relativi interventi correttivi, lo strumento del disegno di legge ordinaria.
9/2555-A/7. Duilio.


      La Camera,
          premesso che:
              il progetto di legge di contabilità e finanza pubblica reca una disciplina dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, volta a garantire un ampio coinvolgimento del Parlamento, in particolare delle Commissioni di settore, prevedendo che ciascun disegno di legge rechi disposizioni omogenee per materia;
              l'articolo 7, comma 2, lettera e) fissa inoltre nel mese di febbraio di ciascun anno finanziario il termine di presentazione dei disegni di legge collegati;
              peraltro, l'articolo 10, comma 3, prevede che, ove il Governo ritenga di modificare gli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rispetto ai medesimi, sia presentata una Nota di aggiornamento e siano adottati i relativi interventi correttivi;
              non viene tuttavia precisato che tali interventi debbano essere adottati con disegni di legge collegati; va inoltre considerato che la Nota di aggiornamento può intervenire anche successivamente al termine finale di adozione dei collegati, di cui all'articolo 7, comma 2;
              i predetti elementi inducono a ritenere che il Governo non sia tenuto, in via ordinaria, all'adozione mediante appositi disegni di legge degli interventi correttivi indicati dalla Nota di aggiornamento e dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, potendosi quindi prefigurare anche la possibilità di un prevalente ricorso allo strumento del decreto-legge;
              la recente esperienza dimostra come l'adozione sistematica di decreti-legge per la realizzazione di importanti interventi collegati agli obiettivi di finanza pubblica abbia notevolmente compresso gli spazi di intervento e di dibattito parlamentare in una materia così importante quale relativa alla traduzione normativa delle scelte di programmazione economico-finanziaria;
              inoltre, il contenuto spesso eterogeneo dei decreti di manovra ha contribuito a marginalizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari di settore, spesso private della possibilità di un approfondito esame di norme direttamente afferenti ai rispettivi ambiti di competenza;
              la natura stessa degli interventi correttivi di cui all'articolo 10, comma 3, induce a ritenere che essi siano del tutto assimilabili agli interventi normativi attuativi della decisione di finanza pubblica e che, pertanto, il regime ad essi applicabile non possa che essere quello previsto dalla riforma in esame per i disegni di legge collegati,

impegna il Governo

ad applicare, anche in caso di presentazione di Note di aggiornamento di cui all'articolo 10, comma 3, la disciplina prevista per i disegni di legge collegati alla Decisione di finanza pubblica, utilizzando, di norma, per l'adozione dei relativi interventi correttivi, lo strumento del disegno di legge ordinaria.
9/2555-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Duilio.


      La Camera,
          in relazione a quanto previsto dall'articolo 16 del provvedimento in parola, recante potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, con successivo provvedimento, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  88, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, alla data del 31 dicembre 2008, abbiano ricoperto, per non meno di cinque anni, alcuno degli uffici indicati nel secondo comma dall'articolo 12 del regio decreto-legge, 24 luglio 1936, n.  1545, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n.  517.
9/2555-A/8. Cazzola.


      La Camera,
          vista la disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 1, lettera e) la quale prevede che ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio sia corredato da una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare la suddetta scheda illustrativa con riferimento, in special modo, al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, al Fondo interventi strutturali di politica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, al Fondo sociale per occupazione e formazione, al Fondo infrastrutture e al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, rispettivamente, lettere a), b) e b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, e al Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  136. La suddetta scheda potrà essere prevista anche per i fondi che verranno istituiti con successivi provvedimenti legislativi e che presentino le medesime caratteristiche.
9/2555-A/9. Gioacchino Alfano, Cambursano, Ciccanti, Baretta, Bitonci.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare le possibili soluzioni, nell'ambito delle compatibilità stabilite nella manovra di finanza pubblica, per identificare le opportune modalità con cui, nel corso dell'anno, le iniziative legislative prioritarie promosse dal Parlamento possano trovare copertura finanziaria.
9/2555-A/10. Ventura.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per l'effettiva applicazione delle disposizioni ministeriali concernenti l'obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e iniziative in merito alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia – 3-00760

      COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
          la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, con una sentenza di questi ultimi giorni, sancito che la «presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è una violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni»;
          la sentenza in oggetto, che si pone in contrasto con la storia millenaria del nostro Paese, ha suscitato un unanime dissenso, che si è manifestato in un diffuso sconcerto nell'opinione pubblica, oltre che negli ambienti cattolici;
          seguendo e rispettando i dettami della vigente legislazione, infatti, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche è da intendersi come obbligatoria, essendo direttamente prevista dall'articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n.  965, nonché dal regio decreto 26 aprile 1928, n.  1297;
          nel recente passato, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, si è pronunciato sostenendo che il crocifisso non deve essere rimosso dalle aule scolastiche, non perché rappresenta un oggetto di culto – dunque legato all'appartenenza religiosa – ma perché esso rappresenta un simbolo idoneo ad esprimere valori come la tolleranza, il rispetto reciproco, la valorizzazione della persona, la solidarietà umana, oltre che il rifiuto di ogni discriminazione. Seguendo questa impostazione, quindi, e sempre ricordando quanto scritto dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.  556 del 13 febbraio 2006, «il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni»;
          a rafforzare l'obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sono intervenute, anche e soprattutto, la direttiva ministeriale del 3 ottobre 2002, prot, n.  2666, e la relativa nota, prot. n.  2667. In questi due documenti, oltre a ribadire che «la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa», viene richiamata direttamente l'attenzione dei dirigenti scolastici riguardo la necessità di dare attuazione diretta alle norme che prevedono la presenza del crocifisso nella aule scolastiche  –:
          quali siano le azioni che il Governo, in particolare modo il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intenda portare avanti in merito alla direttiva ministeriale e alla relativa nota (prot. 2666 e prot. 2667) affinché siano fatte rispettare, concretamente ed effettivamente, le disposizioni in esse contenute, contrastando, altresì, attraverso le opportune iniziative in sede di impugnazione, quanto affermato dalla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. (3-00760)


Valutazioni e iniziative del Governo in relazione alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche – 3-00761

      GARAGNANI e BALDELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
          la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata istituita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per assicurare il rispetto della stessa Convenzione;
          la Corte, esaminando un ricorso individuale, ha stabilito che l'esposizione del crocifisso in classe è contraria al diritto dei genitori di educare i figli in linea con le loro convinzioni e con il diritto dei bambini alla libertà di religione;
          il caso era stato sollevato nel 2002 da una cittadina italiana, che aveva chiesto al preside dell'istituto comprensivo statale «Vittorino da Feltre» di Abano Terme (Padova) di togliere il crocifisso dalle aule dove studiavano i suoi due figli;
          la stessa Corte, all'unanimità, ha stabilito che c’è stata una violazione dell'articolo 2 del Protocollo 1 e dell'articolo 9 della Convenzione;
          la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non è una imposizione dello Stato italiano;
          i riferimenti al cristianesimo sono parte integrante della nostra cultura e della nostra tradizione, con un ruolo importante nel sistema scolastico: dalle vacanze in occasioni delle ricorrenze di natura religiosa, come il Natale e la Pasqua, allo studio di buona parte della nostra letteratura, storia, filosofia e architettura  –:
          quali siano le valutazioni e i provvedimenti che il Governo intende adottare alla luce della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo citata in premessa. (3-00761)


Dati relativi alle richieste di iscrizione di associazioni di osservatori volontari per la sicurezza negli elenchi prefettizi e iniziative normative per l'abrogazione delle disposizioni che istituiscono le cosiddette ronde – 3-00762

      PALOMBA, DONADI, DI PIETRO, EVANGELISTI, BORGHESI e FAVIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          nella legge 15 luglio 2009, n.  94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», si disciplinano le «associazioni di volontari per il presidio sul territorio», conosciute come «ronde», e all'articolo 3, comma 40, si prevede che «i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana». Le associazioni dovranno essere iscritte in un apposito elenco tenuto dal prefetto. Il sindaco dovrà avvalersi «in via prioritaria» delle associazioni composte da personale delle forze dell'ordine in congedo. Poi al comma 42, la legge aggiunge: le associazioni diverse da quelle composte da personale delle forze dell'ordine in congedo «sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica»;
          è entrato in vigore sabato 8 agosto 2009, con la pubblicazione sulla Gazzettaufficiale, il regolamento del ministero dell'interno per le cosiddette ronde. Il decreto riguarda la «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n.  94»;
          dall'8 agosto 2009, dunque, le ronde sono identificabili e attivabili nei comuni italiani;
          risulta non si sia verificato il pronosticato «assalto» alle prefetture da parte delle associazioni di cittadini intenzionati a partecipare alle ronde e a quasi tre mesi dal decreto citato che le ha autorizzate pare ci siano iscritte un numero di associazioni che si contano sulla punta delle dita;
          prima del decreto attuativo, una rapida fotografia del territorio italiano censiva circa 70 ronde attive (17 solo in Lombardia, 10 in Veneto), a quasi tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole sono soltanto sei le associazioni di «osservatori volontari per la sicurezza» che hanno chiesto il riconoscimento ufficiale a sindaco e prefetto;
          il Manifesto ha avviato un'indagine contattando telefonicamente e per e-mail le cento prefetture italiane, chiedendo di avere dati precisi sulle associazioni di volontari per la sicurezza. Delle 38 prefetture che hanno risposto, è risultato che solo tre di esse hanno dichiarato di aver ricevuto domande di riconoscimento da parte di associazioni di cittadini, per un totale di quattro associazioni: due a Roma, una a Milano, una a Treviso (nel comune di Oderzo);
          numeri bassissimi, che evidenziano lo scarso interesse dei cittadini ad una «giustizia fai da te», dati che descrivono chiaramente lo scarso successo dell'iniziativa, e la bocciatura arriva anche dai sindaci: infatti, fino ad oggi, sono stati davvero pochi quelli a dirsi pronti ad emanare un'ordinanza che consenta loro di utilizzare le ronde  –:
          quante siano le richieste di iscrizione di associazioni di volontari negli elenchi prefettizi e se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad abrogare la legge 15 luglio 2009, n.  94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», nella parte in cui istituisce le associazioni stesse. (3-00762)


Iniziative per un'efficace campagna di comunicazione e prevenzione in relazione al virus influenzale A/H1N1 – 3-00763

      VACCARO, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, QUARTIANI, BOFFA, BONAVITACOLA, CESARIO, CIRIELLO, CUOMO, D'ANTONA, GRAZIANO, IANNUZZI, MAZZARELLA, NICOLAIS, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PICIERNO, SANTAGATA, SARUBBI e LIVIA TURCO. — Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha predisposto un piano per la distribuzione alle regioni di vaccini contro l'influenza A/H1N1 e, al contempo, un programma informativo sulla prevenzione dell'epidemia. Tale piano e tale programma, per quanto consta agli interroganti, risultano disattesi;
          la regione Campania è la più colpita dal virus, sia in termini di contagi che in termini di decessi, essendo questi ultimi mediamente doppi rispetto alla media nazionale;
          in tutta Italia e, in particolare, nel territorio campano si sono verificati fenomeni di allarme sociale causati dalla limitata copertura vaccinale offerta alla popolazione da parte del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
          il grado di estensione del virus sul territorio nazionale, e nella fattispecie nell'area campana, avrebbe, infatti, richiesto la distribuzione di un quantitativo di dosi di vaccino nettamente superiore a quello effettivamente garantito;
          un intervento massiccio, in termini di distribuzione di vaccini, è stato a suo tempo richiesto anche dalle autorità competenti regionali, che, in particolare, hanno espresso l'esigenza di avere un aiuto e un rinforzo per l'unità di crisi campana, anche tramite l'ausilio di esperti a cui affidare il monitoraggio della fornitura dei vaccini;
          tale richiesta è stata finora completamente trascurata: è evidente, infatti, la discrepanza tra la dilagante diffusione del virus e la scarsa prontezza nella consegna dei vaccini;
          inoltre, a parere degli interroganti, la palese inefficacia della campagna comunicativa promossa dal ministero e la ripetuta vaghezza e la scarsa precisione delle affermazioni del Vice Ministro ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio in merito alla diffusione dello stesso virus A/H1N1 si annoverano tra le principali cause scatenanti il disagio tra la popolazione campana e non;
          in ultimo, non risulta ancora operativo un piano di assistenza ambulatoriale, volto a garantire l'apertura degli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri oltre gli orari di visita e durante i giorni festivi  –:
          se, in seguito al diffuso allarme sociale causato dall'inefficace campagna comunicativa sin qui promossa, il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia intenzione di sviluppare, anche attraverso l'istituzione di un numero verde consultabile 24 ore su 24, con personale medico dedicato, un migliore sistema di informazione nazionale ad hoc sui rischi del contagio, al fine di precisare che solo i soggetti a rischio sono interessati all'ipotesi di vaccinazione. (3-00763)


Misure per fronteggiare la crisi in cui versano le imprese agricole italiane – 3-00764

      VIETTI, MANNINO, RUVOLO, NARO, DELFINO, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI, GALLETTI, OCCHIUTO e CERA. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          l'agricoltura italiana sta vivendo una vera e propria emergenza: i bilanci aziendali sono sempre più in rosso ed un'impresa agricola su tre è a forte rischio, mentre i prezzi sui campi registrano un calo continuo, che a fine 2009 potrebbe arrivare anche al 16 per cento rispetto al 2008;
          la crisi sta colpendo tutti i vari comparti: nei primi nove mesi del 2009 i cereali hanno registrato una flessione del 39 per cento, la frutta del 13,7 per cento, latte e derivati del 14,5 per cento, l'olio d'oliva del 19 per cento, il vino del 23 per cento, gli ortaggi dell'8,6 per cento, le colture industriali del 5 per cento, gli animali vivi e le uova del 2 per cento;
          gli agricoltori lamentano un peso rilevante del costo dei mezzi di produzione (concimi, mangimi, sementi, antiparassitari, gasolio) e degli oneri contributivi e burocratici, che, oltre a far perdere competitività alle nostre imprese sui mercati, costituiscono una pesante voce negativa nel computo dei loro redditi;
          secondo le associazioni di settore, negli ultimi dieci anni si è assistito ad aumenti che superano abbondantemente il 300 per cento, un trend che si è confermato anche nei primi nove mesi del 2009, anche se in maniera meno vistosa rispetto al passato, ma comunque sempre gravosa;
          le stesse associazioni hanno recentemente richiesto al Governo la dichiarazione dello stato di crisi e l'adozione di provvedimenti incisivi, come, per esempio, le sospensioni dei pagamenti dei contributi previdenziali e delle tasse per quegli agricoltori che non sono nelle condizioni di pagare né gli oneri sociali, né assolvere alle scadenze fiscali;
          nei provvedimenti adottati dal Governo non sono stati inseriti validi interventi a sostegno delle imprese agricole, nonostante le promesse e le dichiarazioni fatte, in primis quelle riguardanti il ripristino integrale del fondo di solidarietà nazionale  –:
          quali immediati e concreti interventi intenda adottare al fine di evitare la chiusura in tempi brevi di un numero elevato di aziende, impossibilitate ad operare sul mercato nelle condizioni attuali.
(3-00764)


MOZIONI REALACCI, GRANATA, MISITI ED ALTRI N.  1-00252, GHIGLIA, BELCASTRO ED ALTRI N.  1-00258 E REALACCI, GHIGLIA ED ALTRI N.  1-00267 CONCERNENTI INIZIATIVE RELATIVE ALLA PRESENZA DI NAVI CON CARICHI DI RIFIUTI TOSSICI AFFONDATE IN PROSSIMITÀ DELLE COSTE ITALIANE

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              nelle scorse settimane, con il ritrovamento del relitto di un mercantile carico di fusti sospetti al largo di Cetraro (Cosenza), è tornata di attualità la vicenda delle cosiddette «navi dei veleni» che sarebbero state affondate nel Mediterraneo e, soprattutto, al largo delle coste italiane;
              da quanto emerso finora il relitto individuato sarebbe quello della Cunsky, una delle navi che, secondo le inchieste della magistratura e le testimonianze raccolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sarebbero state inabissate dai trafficanti internazionali di rifiuti tossici tra gli anni ’80 e la metà degli anni ’90;
              negli atti del convegno «I crimini contro l'ambiente e la lotta alle ecomafie», tenutosi a Napoli il 26 febbraio 1999 e organizzato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, si legge la seguente dichiarazione dell'allora procuratore di Reggio Calabria, dottor Antonio Catanese: «Gli elementi probatori acquisiti, salvo le opportune verifiche, consentono di ipotizzare che il principale indagato abbia potuto affondare nel Mare Jonio e nel Mediterraneo in genere, con l'avallo delle cosche reggine, circa trentadue navi, la più importante delle quali, per i riscontri probatori ottenuti, è certamente la nave Rigel naufragata al largo di Capo Spartivento»;
              nel 2001 nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse della XIII legislatura si può leggere: «emerge uno scenario davvero allarmante: il Mediterraneo, da est ad ovest, da nord a sud e viceversa, è attraversato da navi, spesso vere e proprie »carrette del mare«, che trasportano di tutto, assoggettate a controlli casuali ed inconsistenti. L'affondamento, al largo dello coste italiane, di almeno 39 navi (le cosiddette «navi a perdere»), nonostante la carenza di riscontri giudiziari definitivi, non costituisce mera ipotesi. Si tratta di fatti attendibili suffragati da indagini giudiziarie ed accertamenti effettuati dai Lloyds di Londra che hanno dovuto corrispondere ingenti indennizzi assicurativi»;
              sono numerose le navi che compaiono nelle inchieste svolte dalle procure interessate e in particolare: la motonave Nicos 1, partita nel luglio 1985 dal porto di La Spezia e mai arrivata nel porto di Lomé in Togo; la nave Mikigan, partita dal porto di Marina di Carrara e affondata nel Mar Tirreno calabrese nell'ottobre 1986; la Rigel, naufragata nel settembre 1987 al largo del Capo Spartivento nello Ionio reggino; la Four Star 1, partita da Barcellona e diretta in Turchia, scomparsa nello Ionio nel dicembre del 1988; la motonave Anni, affondata nell'alto Adriatico nel 1989; la Rosso, spiaggiata nel 1990 ad Amantea; la Alessandro I, colata a picco nel 1991 al largo di Molfetta; la Marco Polo, di cui si perdono le tracce nel Canale di Sicilia nel 1993;
              quasi tutte le regioni costiere del nostro Paese possono essere compromesse. In particolare, dai documenti raccolti in questi anni e dalle varie inchieste della magistratura, gli affondamenti sembrano riguardare particolarmente sette regioni: Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia;
              da almeno quindici anni le associazioni ambientaliste denunciano, attraverso la redazione di circostanziati dossier, l'esistenza di una vicenda dai contorni allarmanti, legata allo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, anche radioattivi, negli abissi marini attraverso l'affondamento dei vettori. Per chiedere che si faccia piena luce sulle cosiddette «navi a perdere», nel 2007 Legambiente ha promosso il «Comitato per la verità sulle navi dei veleni», costituito da magistrati, giornalisti, esponenti politici, familiari di vittime, ambientalisti;
              di questi traffici si sono occupati nel tempo molti uffici giudiziari (le procure di Reggio Calabria, di Paola, di Catanzaro, di Matera, di Potenza, di Padova, di La Spezia, di Bari e di Asti), che hanno individuato diversi filoni di indagini tutti riconducibili ad un network criminale dedito professionalmente allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e radioattivi in mare, lungo le coste di Paesi africani (Somalia, Libia e altri) o nelle montagne dell'Aspromonte e della Basilicata. Tutte le indagini portano allo stesse persone e vedono il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale e delle professioni, armatori, esponenti di spicco di organizzazioni criminali di stampo mafioso, faccendieri e soggetti legati ai servizi segreti deviati e rappresentanti di Governi di diversi Paesi;
              i procedimenti giudiziari avviati non hanno mai fatto piena chiarezza su una vicenda che in alcuni momenti ha avuto anche risvolti drammatici. Basti citare la misteriosa morte del capitano di corvetta Natale De Grazia, avvenuta il 13 dicembre del 1995, che lavorava nel pool investigativo della procura di Reggio Calabria impegnata a fare luce sulla vicenda della motonave Rosso. O ancora l'omicidio nel marzo del 1994 in Somalia dei giornalisti Rai Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che stavano tornando a Mogadiscio dall'area di Bosaso, vero e proprio epicentro di traffici illegali e mala-cooperazione;
              secondo le denunce lanciate da Legambiente e dagli ambientalisti tedeschi della nave Thales sembra che l'affondamento in mare di rifiuti tossici sia una pratica condotta ancora oggi. La denuncia si riferisce, in particolare, ad un fatto accaduto al largo dell'Isola d'Elba nel mese di luglio 2009, quando la nave ambientalista Thales avrebbe avvistato circa 10 miglia al largo di Marciana Marina, intorno alle 21 di sera, una portacontainer maltese, la Toscana, gettare dei container in mare. Gli ambientalisti hanno anche denunciato che, nel momento in cui l'equipaggio della Toscana si è visto scoperto, ha cambiato rotta e ha tentato di speronare la nave degli ambientalisti. Il fatto è stato anche documentato con delle fotografie;
              tutta la vicenda non può essere classificata come una mera questione di inquinamento ambientale. Dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e dai riscontri delle inchieste avviate risulta evidente infatti che si è di fronte a un vero e proprio intrigo internazionale di dimensioni inquietanti, sul quale occorre fare luce prima possibile, coinvolgendo gli altri Paesi e gli organismi sovranazionali competenti,

impegna il Governo:

          a coordinare l'azione di tutte le amministrazioni statali competenti – specificamente dei ministeri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri, della difesa, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – tramite una task force che possa mettere in campo le risorse, i mezzi e le tecnologie necessarie per far luce su questa gravissima vicenda;
          a tutelare la salute dei cittadini e dell'ecosistema marino attraverso un'attività di ricognizione sugli altri siti marini emersi in numerose inchieste della magistratura come luoghi di affondamento di navi con il loro carico di rifiuti tossici e radioattivi, a cominciare dal sito di affondamento della Rigel;
          ad assicurare il massimo sostegno alla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e alla procura di Paola, impegnate nel difficile compito di fare chiarezza sulla vicenda della nave affondata al largo delle coste di Cetraro e del suo carico sospetto, nonché sulla presenza di materiale radioattivo nelle località di Serra d'Aiello e di Aiello Calabro;
          ad assicurare una rapida e totale messa in sicurezza e bonifica dell'area interessata dall'interramento di rifiuti tossico-nocivi e radioattivi nella provincia di Cosenza;
          ad assicurare le risorse necessarie per un immediato piano operativo di recupero del relitto della Cunsky e del suo carico, avvalendosi delle più moderne tecnologie esistenti, nonché a garantire analogo sostegno a tutte le altre procure ancora oggi impegnate – e a quelle che decideranno di riaprire le inchieste sulle cosiddette «navi a perdere» già archiviate – nel complesso compito di svelare le trame criminali che si sono celate dietro gli affondamenti sospetti;
          a chiedere l'intervento degli organismi internazionali, in particolare dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, per provvedere al recupero delle «navi sospette» affondate, anche in acque internazionali;
          ad avviare i necessari accertamenti di competenza per verificare se a tutt'oggi organizzazioni criminali pratichino l'affondamento in mare di rifiuti tossici o radioattivi, come sembra in base agli ultimi accadimenti verificatisi al largo dell'Isola d'Elba.
(1-00252) «Realacci, Granata, Misiti, Barbareschi, Mariani, Garavini, Libè, Piffari, Bratti, Barbieri, Bocci, Bordo, Bosi, Bossa, Braga, Burtone, Marco Carra, Causi, Ceccacci Rubino, Cimadoro, Ciriello, De Angelis, De Biasi, De Torre, Dima, Esposito, Farinone, Ferranti, Frassinetti, Gatti, Ghizzoni, Ginoble, Giulietti, Gnecchi, Graziano, Iannuzzi, Laratta, Losacco, Lovelli, Lucà, Marantelli, Marchi, Margiotta, Martella, Mastromauro, Mattesini, Mazzarella, Mondello, Morassut, Mosella, Motta, Murgia, Angela Napoli, Occhiuto, Oliverio, Andrea Orlando, Pedoto, Mario Pepe (PD), Perina, Piccolo, Picierno, Rao, Sarubbi, Scalia, Scilipoti, Siragusa, Touadi, Tullo, Velo, Veltroni, Vico, Villecco Calipari, Viola, Zamparutti, Zucchi, Lo Moro».


      La Camera,
          premesso che:
              la lotta alle ecomafie deve costituire obiettivo prioritario nelle strategie di sicurezza del Paese, sia per le dimensioni economiche del fenomeno, sia per il pericolo che i reati ambientali costituiscono per la salute pubblica e per l'ecosistema;
              il 7 ottobre 2009 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la procura nazionale antimafia e il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto proprio ad assicurare un maggiore coordinamento informativo ed operativo delle risorse destinate alla lotta alle ecomafie e, più in generale, ai crimini ambientali;
              nelle scorse settimane la procura della Repubblica di Paola ha aperto un'inchiesta basata, tra l'altro, sulle rivelazioni di un pentito, volta a verificare se il relitto di una nave inabissatasi al largo di Cetraro sia o meno quello del mercantile Cunsky, che sarebbe stato utilizzato dalla ’ndrangheta per il trasporto di rifiuti radioattivi e che sarebbe stato affondato nel 1992;
              le indagini fin qui effettuate dall'Arpa Calabria sono state in grado di rilevare nel luogo indicato dal citato pentito un relitto, senza, però, riuscire, a causa della profondità a cui si trova lo stesso e delle attrezzature utilizzate, ad identificare la nave e a verificare l'esistenza di eventuale materiale tossico;
              la procura della Repubblica di Paola ha individuato la presenza di zone del territorio interessate dalla presenza di rifiuti anche tossici, sulle quali risultava indispensabile un immediato intervento di caratterizzazione e bonifica;
              il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha immediatamente attivato un gruppo di lavoro, cui prendono parte, oltre agli esperti dello stesso ministero, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ispra, l'Arma dei carabinieri, la guardia costiera, volto a pianificare gli interventi da attivare per la rilevazione e la gestione del rischio ambientale derivante dai fatti segnalati dalla procura di Paola;
              sia la procura di Paola sia la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, succedutesi nelle indagini, hanno ritenuto di incaricare il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di compiere tutte le attività necessarie alla messa in sicurezza delle aree inquinate a terra, all'identificazione del relitto al largo di Cetraro e alla verifica dell'eventuale esistenza a bordo di rifiuti tossici;
              il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già sottoposto alla procura di Paola un piano di caratterizzazione e di messa in sicurezza delle aree a terra e ha già inviato sul luogo dell'avvistamento del relitto una nave oceanografica geostazionaria, in grado di accertare l'identità della nave e l'eventuale presenza di rifiuti tossici a bordo o nelle sue vicinanze;
              un'altra procura calabrese ha chiesto al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di compiere i medesimi accertamenti in altro tratto di mare, ove si sospetta possa essere presente un altro relitto contenente rifiuti tossici, e il reparto ambientale marittimo della guardia costiera esistente presso lo stesso ministero sta compiendo operazioni di monitoraggio in altri tratti di mare, tra cui quelli antistanti le coste liguri, per verificare la segnalazione della presenza di un relitto contente un carico nocivo per la salute e l'ambiente;
              a prescindere dagli esiti delle indagini sopra indicate, esiste l'esigenza di un monitoraggio sui siti di tutti i naufragi sospetti (individuati con la collaborazione della magistratura e, in particolare, della direzione nazionale antimafia), con le coste e le aree limitrofe, al fine di accertare l'esistenza di carichi nocivi nei relitti e provvedere immediatamente a porre in essere gli eventuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che si rendessero necessari;
              è necessario inquadrare tale attività di monitoraggio in una più ampia strategia di lotta alle ecomafie, rafforzando il coordinamento tra diverse forze operanti nell'attività di contrasto ai reati ambientali;
              tale operazione di monitoraggio, di eventuale recupero dei relitti e di messa in sicurezza e bonifica delle aree ha costi elevati, che possono essere sostenuti solo attraverso un intervento straordinario del Governo, volto a far luce in modo definitivo sul fenomeno, fornendo alle popolazioni rassicurazioni sulle effettive condizioni del mare, sugli eventuali pericoli per la salute pubblica e sugli interventi effettuati e programmati;
              tali attività devono essere accompagnate da misure di intervento economico in favore dei settori economici che maggiormente hanno risentito delle notizie di stampa riguardanti le cosiddette «navi dei veleni» e dei divieti di esercizio di attività commerciali;
              anche la Commissione Bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha avviato attività conoscitive sulla vicenda in collaborazione con il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le magistrature competenti,

impegna il Governo:

          a proseguire con il massimo impegno nell'attività di identificazione dei relitti sospetti e di verifica dell'eventuale esistenza di carichi nocivi per la salute pubblica o per l'ambiente, fornendo il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse finanziarie e tecnologiche necessarie per far luce su questa gravissima vicenda;
          a continuare ad assicurare ogni possibile sostegno alla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e alla procura di Paola e, più in generale, alla magistratura che svolge attività di indagine su fenomeni quali quello in questione, dotando il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse finanziarie e tecnologiche necessarie;
          ad avviare un ampio programma di monitoraggio dei siti di tutti i naufragi sospetti (individuati con la collaborazione della magistratura e, in particolare, della direzione nazionale antimafia), con le coste e le aree limitrofe, al fine di accertare l'esistenza di carichi nocivi nei relitti e provvedere immediatamente a porre in essere gli eventuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che si rendessero necessari;
          ad inquadrare tale attività di monitoraggio in una strategia di lotta alle ecomafie che assicuri il coordinamento tra le diverse forze operanti nell'attività di contrasto ai reati ambientali, contribuendo a porre in piena luce i rapporti con le organizzazioni criminali;
          a proseguire nella realizzazione delle attività di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati da rifiuti tossici, in modo da assicurare la tutela massima della sicurezza, dell'igiene e della salute;
          a continuare ad assicurare il costante rapporto con gli organismi internazionali e, in particolare, con l'Unione europea, in modo da garantire il coinvolgimento della comunità internazionale sul problema dello smaltimento illecito dei rifiuti e, in particolare, sulla necessità di un'ampia azione di monitoraggio che tocchi l'intero bacino del Mediterraneo;
          ad assicurare aiuti economici ai settori produttivi che hanno subito ingenti danni a causa della diffusione delle notizie riguardanti le presunte «navi dei veleni» o a seguito dei provvedimenti di divieto adottati dalle competenti autorità giudiziarie e amministrative.
(1-00258) «Ghiglia, Belcastro, Baldelli, Tortoli, Bonciani, Antonino Foti, Germanà, Gibiino, Pili, Scandroglio, Vella, Stradella».


      La Camera,
          premesso che:
              all'inizio del mese di ottobre 2009, con il ritrovamento del relitto di un mercantile carico di fusti sospetti al largo di Cetraro (Cosenza), è tornata di attualità la vicenda delle cosiddette «navi dei veleni». In particolare, la procura di Paola, nel corso di indagini, ha rilevato, con la collaborazione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la presenza di un relitto sui fondali marini al largo di Cetraro;
              dall'indagine risolutiva effettuata dalla nave Oceano su indicazione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della direzione distrettuale antimafia è emerso che il relitto al largo di Cetraro non è la Cunsky, così come pareva dalle prime segnalazioni, bensì la nave passeggeri Catania affondata durante la prima guerra mondiale;
              oltre ai tanti relitti sui nostri fondali risalenti ad incidenti legati, soprattutto, alle vicende della prima e della seconda guerra mondiale, sono numerose le navi che risulterebbero affondate tra gli anni ’80 e ’90 cariche di rifiuti tossici e radioattivi e che compaiono nelle inchieste svolte dalle procure interessate e, in particolare: la motonave Nicos 1, partita nel luglio 1985 dal porto di La Spezia e mai arrivata nel porto di Lomé in Togo; la nave Mikigan, partita dal porto di Marina di Carrara e affondata nel Mar Tirreno calabrese nell'ottobre 1986; la Rigel, naufragata nel settembre 1987 al largo del Capo Spartivento nello Ionio reggino; la Four Star 1, partita da Barcellona e diretta in Turchia, scomparsa nello Ionio nel dicembre del 1988; la motonave Anni, affondata nell'alto Adriatico nel 1989; la Rosso, spiaggiata nel 1990 ad Amantea; la Alessandro I, colata a picco nel 1991 al largo di Molfetta; la Marco Polo, di cui si perdono le tracce nel Canale di Sicilia nel 1993;
              quasi tutte le regioni costiere del nostro Paese potrebbero essere compromesse. In particolare, dai documenti raccolti in questi anni e dalle varie inchieste della magistratura gli affondamenti sembrano riguardare particolarmente sette regioni: Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia;
              di questi traffici si sono occupati nel tempo molti uffici giudiziari (le procure dì Reggio Calabria, di Paola, di Catanzaro, di Matera, di Potenza, di Padova, di La Spezia, di Bari e di Asti), che hanno individuato diversi filoni di indagine tutti riconducibili ad un network criminale dedito professionalmente allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e radioattivi in mare, lungo le coste di Paesi africani (Somalia, Libia e altri) o nelle montagne dell'Aspromonte e della Basilicata. Tutte le indagini portano allo stesse persone e vedono il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale e delle professioni, armatori, esponenti di spicco di organizzazioni criminali di stampo mafioso, faccendieri e soggetti legati ai servizi segreti deviati e rappresentanti di Governi di diversi Paesi;
              i procedimenti giudiziari avviati non hanno mai fatto piena chiarezza su determinate vicende, che in alcuni momenti hanno avuto anche risvolti drammatici. Basti citare la misteriosa morte del capitano di corvetta Natale De Grazia, avvenuta il 13 dicembre del 1995, che lavorava nel pool investigativo della procura di Reggio Calabria, impegnata a fare luce sulla vicenda della motonave Rosso. O ancora l'omicidio nel marzo del 1994 in Somalia dei giornalisti Rai Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che stavano tornando a Mogadiscio dall'area di Bosaso, vero e proprio epicentro di traffici illegali e mala-cooperazione;
              sembra che l'affondamento in mare di rifiuti tossici sia una pratica condotta ancora oggi, come spesso viene denunciato da associazioni ambientaliste, come Legambiente, e dagli ambientalisti tedeschi della nave Thales. Una denuncia si riferisce, in particolare, ad un fatto accaduto al largo dell'Isola d'Elba nel mese di luglio 2009, quando la nave ambientalista Thales avrebbe avvistato circa 10 miglia al largo di Marciana Marina, intorno alle 21, una portacontainer maltese, la Toscana, gettare dei rifiuti in mare. Gli ambientalisti hanno anche enunciato che, nel momento in cui l'equipaggio della Toscana si è visto scoperto, ha cambiato rotta e ha tentato di speronare la nave degli ambientalisti. Il fatto è stato anche documentato con delle fotografie;
              le vicende che ruotano attorno alla storia delle «navi dei veleni» sono inquietanti e necessitano di risposte esaurienti, sia perché le scorie nucleari o chimiche che potrebbero esservi nei loro carichi rappresenterebbero una grave minaccia per l'ambiente e per la salute, sia perché l'idea che vi sia stato e ancora permanga un epicentro in Italia della malavita organizzata dedita allo smaltimento illegale di rifiuti e al traffico di armi suscita grande preoccupazione fra la popolazione italiana;
              anche la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha messo in luce che il tema della gestione dei rifiuti e i traffici illeciti ad essa collegati sono sicuramente tra le attività più interessanti per la malavita organizzata e, quindi, una piaga profonda che il Paese deve risanare;
              il tema dei relitti di navi presenti nei fondali delle nostre coste e contenenti materiali velenosi non è, però, l'unica preoccupazione che dovrebbe interessarci: vi sono, infatti, altre questioni analoghe, che, pur non essendovi una dimostrazione certa che siano collegate con le cosiddette «navi a perdere», preoccupano per l'impatto sanitario e ambientale che hanno determinato, soprattutto, in Calabria;
              tali questioni riguardano la presenza di discariche abusive contenenti materiale altamente pericoloso o, addirittura, radioattivo presenti in determinati luoghi della regione;
              altre aree contaminate presenti in Italia, in maniera particolare in Campania, in Sicilia e anche in tante regioni del Nord, rappresentano una seria minaccia per l'ambiente e la salute;
              è necessario un impegno convinto delle istituzioni per inventariare i siti e procedere alla bonifica, dove sia possibile, o ad ogni modo per metterli in sicurezza. Si tratterebbe, in particolare, di un'operazione congiunta tra Governo, regioni e sistema degli enti locali, in collaborazione con enti tecnici preposti, al fine di censire le situazioni incriminate e, successivamente, intervenire per il loro ripristino ambientale;
              anche a livello parlamentare andrebbero urgentemente intraprese precise iniziative volte a chiarire ciò che da vent'anni è riportato negli atti delle pertinenti commissioni bicamerali di inchiesta e delle procure, affinché questi non rimangano solo mere denunce ed indirizzi inattuati, ma si traducano in fatti risolutivi,

impegna il Governo:

          a coordinare, tramite il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'azione di tutte le altre amministrazioni statali competenti, specificamente dei ministeri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri, della difesa, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di individuare ed utilizzare le risorse, i mezzi e le tecnologie necessarie per far luce sulle questioni esposte in premessa;
          ad intraprendere ogni opportuna iniziativa capace di rafforzare le misure poste a tutela della salute dei cittadini e dell'ecosistema marino, allo scopo anche prevedendo una specifica attività di ricognizione, su segnalazioni certe, sugli altri siti marini riportati in numerose inchieste della magistratura come luoghi di affondamento di navi cariche di rifiuti tossici e radioattivi;
          a continuare ad assicurare il massimo sostegno alla.direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e alla procura di Paola, impegnate nel difficile compito di fare chiarezza sulla vicenda della nave affondata al largo delle coste di Cetraro, nonché sulla presenza di materiale radioattivo nelle località di Serra d'Aiello e Aiello Calabro;
          a garantire analogo sostegno a tutte le altre procure ancora oggi impegnate, e a quelle che decideranno di riaprire le inchieste sulle cosiddette «navi a perdere» già archiviate, nel complesso compito di scoprire le operazioni criminali che si sono celate dietro gli affondamenti sospetti;
          a valutare l'opportunità di richiedere l'intervento degli organismi internazionali, in particolare dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, per provvedere al censimento ed alla verifica delle «navi sospette» affondate, ove possibile anche in acque internazionali, verificando la loro eventuale pericolosità ed attivando possibili operazioni di risanamento o messa in sicurezza dei luoghi in questione;
          ad avviare i necessari accertamenti di competenza per verificare se, a tutt'oggi, organizzazioni criminali pratichino l'affondamento in mare di rifiuti tossici o radioattivi, come sembra in base agli ultimi accadimenti verificatisi al largo dell'Isola d'Elba;
          ad eseguire un'azione di rilevamento e di verifica sul territorio italiano di siti inquinati analoghi a quelli interessati dalla vicenda delle «navi dei veleni» e a procedere alla formulazione di un'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, in collaborazione con gli organismi tecnici preposti, finalizzata alla loro bonifica e alla loro messa in sicurezza;
          ad informare periodicamente il Parlamento sugli esiti delle attività poste in essere.
(1-00267) «Realacci, Ghiglia, Bratti, Fava, Mariani, Togni, Piffari, Libè, Nucara, Viola, Motta, Braga, Granata, Barbareschi, Garavini, Barbieri, Bocci, Bordo, Bosi, Bossa, Burtone, Marco Carra, Causi, Ceccacci Rubino, Cimadoro, Ciriello, De Angelis, De Biasi, De Torre, Dima, Esposito, Farinone, Ferranti, Frassinetti, Gatti, Ghizzoni, Ginoble, Giulietti, Gnecchi, Graziano, Iannuzzi, Laratta, Losacco, Lovelli, Lucà, Marantelli, Marchi, Margiotta, Martella, Mastromauro, Mattesini, Mazzarella, Misiti, Mondello, Morassut, Mosella, Murgia, Angela Napoli, Occhiuto, Oliverio, Andrea Orlando, Pedoto, Mario Pepe (Pd), Perina, Piccolo, Picierno, Rao, Sarubbi, Scalia, Scilipoti, Siragusa, Touadi, Tullo, Velo, Veltroni, Vico, Villecco Calipari, Zamparutti, Zucchi, Lo Moro, Vannucci, Belcastro, Baldelli, Tortoli, Bonciani, Antonino Foti, Germanà, Gibiino, Pili, Scandroglio, Vella, Stradella, Tassone».
(11 novembre 2009)


DISEGNO DI LEGGE: S.  1691 – ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E INCREMENTO DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2766)

A.C. 2766 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.26, 1.32, 1.35, 1.36, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2766 – Articolo 1

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, è sostituito dal seguente:
      «376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatré e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione».

      2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1:
              1) il numero 10) è sostituito dal seguente:
              «10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
              2) dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:
              «13) Ministero della salute»;
          b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
          c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;
          d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»;
          e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
              1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;
              2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»;
              3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
          «b-bis) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento».

      3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.  121, nonché le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n.  85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  121 del 2008. Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
      7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.  244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.  129, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125 del 31 maggio 2007. Sono altresì fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.  297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.
      8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, nonché delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.  400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure.
      9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n.  247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n.  247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
      10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n.  81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.  138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.  27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n.  393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.  203.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente:
          al comma 2, sopprimere la lettera
a);
          sopprimere i commi da 3 a 8;
          sopprimere i commi 10 e 11.

1. 1. Favia, Mura.

      Al comma 1, capoverso comma 376, secondo periodo sostituire la parola: sessantatré con la seguente: sessantuno.
*1.  3. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1, capoverso comma 376, secondo periodo sostituire la parola: sessantatré con la seguente: sessantuno.
*1. 4. Favia, Mura, Palagiano.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**1. 5. Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2 sopprimere la lettera b).
**1. 6. Favia, Mura.

      Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*1. 7. Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2 sopprimere la lettera c).
*1. 8. Favia, Mura.

      Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: anche quanto ai piani di rientro regionali.
1. 9. Favia, Mura.

      Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*1. 10. Livia Turco, Amici, Farina Coscioni, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*1. 11. Mantini, Nunzio Francesco Testa, Tassone.

      Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sono inserite le seguenti: aggiungere le seguenti: di valutazione dei servizi sanitari e di informazione ai cittadini sui risultati delle valutazioni medesime.
1. 12. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
1. 13. Favia, Borghesi, Mura, Palagiano.

      Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: per quanto di sua competenza.
1. 14. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 2, sopprimere la lettera e).
1. 15. Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 2).
1. 16. Favia, Mura.

      Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).
*1. 17. Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).
*1. 18. Favia, Borghesi, Mura.

      Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: tecnico-sanitaria fino a: attività tecniche con le seguenti: sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività.
1. 50. Favia, Borghesi, Mura.

      Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: tecnico-sanitaria con la seguente: sanitaria.
1. 19. Livia Turco, Amici, Farina Coscioni, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la parola: tecniche.
1. 24. Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2, lettera e), numero 1) dopo le parole: tecniche sanitarie regionali aggiungere le seguenti: di valutazione dei servizi sanitari e di informazione ai cittadini sui risultati delle valutazioni medesime.
1. 21. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: , di concerto fino alla fine del numero.
1. 22. Livia Turco, Amici, Farina Coscioni, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
1. 23. Favia, Mura.

      Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).
*1. 27. Livia Turco, Amici, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).
*1. 28. Mantini, Nunzio Francesco Testa, Tassone.

      Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: , di concerto fino alla fine del numero.
1. 29. Livia Turco, Amici, Farina Coscioni, Murer, Pedoto, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Naccarato, Lo Moro.

      Al comma 2, lettera e), numero 2, sostituire le parole: di concerto con la seguente: sentito.
1. 30. Favia, Mura.

      Al comma 2, lettera e), numero 3), capoverso, dopo le parole: prestazioni erogate aggiungere le seguenti: con una particolare attenzione al superamento dei divari esistenti tra le aree del Paese.
1. 31. Mosella.

      Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          f) dopo l'articolo 47-quater è aggiunto il seguente:
      «Art. 47-quinquies. – 1. Il Ministero provvede all'istituzione e cura dell'Agenzia nazionale di manager della sanità, composta da personalità di comprovato prestigio scientifico ed indipendenza politica, sulla base delle norme vigenti in materia di autorità indipendenti, allo scopo di provvedere con concorso pubblico nazionale, previa determinazione dei criteri e requisiti di competenza scientifica e gestionale, alla nomina dei direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e alla programmazione dei concorsi, d'intesa con le regioni interessate».
1. 26. Mantini, Nunzio Francesco Testa, Tassone.

      Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per l'assunzione di personale detti Ministeri attivano preventivamente le procedure di mobilità volontaria intercompartimentale e compartimentale, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, integrato dall'articolo 5, comma 1-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43, in particolare per l'assunzione nei ruoli ispettivi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 32. Favia, Leoluca Orlando, Mura.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Dalle disposizioni del precedente comma non devono derivare minori risparmi né maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 33. Favia, Mura.

      Al comma 10, sostituire le parole da: quanto a 306.417 euro fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa per lo stesso anno come determinate dalla tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.  203. Per gli anni successivi al 2009 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari ad una determinata percentuale, stabilita con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.

      Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. I due Ministeri interessati presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2010, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 10, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.
1. 35. Borghesi, Favia, Mura, Palagiano.

      Al comma 10, sostituire le parole da: quanto a 306.417 euro fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa per lo stesso anno come determinate dalla tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.  203 e, per gli anni successivi, mediante quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera i) della legge 5 agosto 1978, n.  468.
1. 36. Borghesi, Favia, Mura, Palagiano.

      Al comma 10, dopo le parole: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, aggiungere le seguenti: , lettera a).
1. 37. Favia, Borghesi, Mura, Palagiano.

A.C. 2766 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              nella XV legislatura la Commissione bicamerale di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale aveva approvato, dopo aver condotto un'ampia attività di consultazione delle parti interessate, un documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino;
              tale documento proponeva una razionalizzazione attorno a due poli come la più adeguata, con garanzie di funzionalità globale maggiori, con più qualificate proprietà;
              di conseguenza veniva previsto il seguente assetto concreto basata su:
                  un «polo previdenziale» in senso stretto nel quale, almeno nella fase iniziale, ma probabilmente anche a regime, è preferibile mantenere distinte, con autonomia reciproca, la realtà previdenziale del lavoro privato e quella della pubblica amministrazione;
                  un «polo salute e sicurezza del lavoro» quale presenza specifica chiamata a garantire, mediante un modello assicurativo, quella tutela privilegiata del lavoratore, prevista anche dal dettato costituzionale, che non sembra raggiunta, vista la gravità dei dati sugli infortuni e sulle tecnopatie;
              in tale progetto strategico di riforma dovevano essere ridisegnate la mission, l'ambito, i poteri, le competenze di ciascun polo, le interrelazioni interne ed esterne, i singoli istituti che a conclusione del processo rimarranno nel sistema riorganizzato;
              in particolare, la costruzione di un «polo della salute e sicurezza del lavoro» avrebbe dovuto prevedere un'aggregazione sinergica di tutti gli attuali soggetti istituzionali operanti al di fuori del Servizio sanitario nazionale (SSN) cioè: INAIL, IPSEMA, ISPESL;
              doveva poi essere studiata e poi definita una configurazione, ben strutturata e strutturale, con autonomie finanziarie e gestionali, come braccio operativo specifico del S.S.N.;
              ad essa si sarebbe dovuto affidare, in stretto coordinamento e integrazione con la programmazione nazionale del Ministero della salute e con quella territoriale delle regioni, il compito di assicurare quella particolare tutela privilegiata del lavoratore, prevista dalla Costituzione e, considerando, altresì, il ruolo svolto dal SASN per il settore marittimo;
          premesso altresì che:
              l'articolo 1 commi 7-9 ha stabilito che i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, siano integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali;
              a tal fine il Governo era tenuto a presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, uno specifico piano industriale diretto a conseguire, nell'arco di dieci anni, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro;
              in assenza dei suddetti risparmi, il comma 10 del medesimo articolo prevedeva, a decorrere dal 1o gennaio 2011, l'innalzamento dell'aliquota di finanziamento per la parte a carico di tutti i lavoratori dello 0,09 per cento, con conseguente incremento del costo del lavoro;
          premesso, infine, che nel parere sullo schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n.  81 del 2008 veniva richiamata l'importanza della costituzione di un «polo della salute e della sicurezza del lavoro» nei termini che sono testualmente riportati di seguito:
          «b) con riferimento all'articolo 7, si condivide l'assegnazione dì nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, regioni e province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il SSN, richiamando tuttavia l'attenzione su quanto previsto dalla legge n.  247 del 2007 in tema di razionalizzazione degli enti previdenziali, un obiettivo a cui è legata una parte rilevante della copertura finanziaria prevista in quella sede. Si ricordano, in proposito, le conclusioni a cui era pervenuta l'indagine compiuta nella XV legislatura a proposito del cosiddetto «polo della sicurezza», aggregando intorno all'INAIL gli istituti preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori»;
          tenuto altresì conto del fatto che l'esigenza della costituzione del «polo della salute e della sicurezza» è indicata nel parere consultivo dell'XI Commissione sul provvedimento in esame,

impegna il Governo

nel quadro delle iniziative rivolte a dar corso alle misure di razionalizzazione e di sinergia tra gli enti della previdenza obbligatoria, ad adottare ogni provvedimento, anche di carattere normativo, utile a realizzare l'obiettivo definito come «polo della sicurezza» allo scopo di elevare, anche sul piano istituzionale, il livello della sfida per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
9/2766/1. Cazzola, Vignali, Foti, Di Biagio, Versace, Della Vedova, Golfo, Lorenzin, Mazzuca, Pizzolante, Vincenzo Antonio Fontana.