XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 25 novembre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 novembre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Duilio, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 novembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RAISI: «Disposizioni in materia di accertamenti sanitari obbligatori relativi all'uso di sostanze stupefacenti» (2976);
CASSINELLI: «Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il rifiuto tacito della restituzione dei tributi degli enti locali» (2977);
GARAGNANI: «Introduzione dell'articolo 596-ter del codice penale, concernente l'esclusione della punibilità per reati di diffamazione commessi da consiglieri comunali e provinciali nell'esercizio delle loro funzioni» (2978);
CAPODICASA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di calcestruzzo depotenziato e di altri materiali di qualità non conforme ai capitolati d'appalto nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edifici pubblici» (2979).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 24 novembre 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
DI STANISLAO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione delle carceri in Italia» (doc. XXII, n. 13).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge costituzionale GIBELLI: «Modifica all'articolo 22 della Costituzione in materia di cittadinanza» (1241) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge costituzionale GIBELLI: «Modifica all'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province» (1242) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge GIBELLI: «Modifiche agli articoli 16, 17 e 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di celebrazione e trascrizione di matrimoni contratti all'estero e di adempimenti relativi alle richieste di pubblicazione di matrimonio» (1243) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge GIBELLI: «Divieto dell'eutanasia, del suicidio assistito e della pratica dell'accanimento terapeutico, nonché disposizioni in materia di informazione e consenso del paziente e di diffusione delle cure palliative» (1244) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge GIBELLI: «Disposizioni in materia di accesso degli studenti stranieri alla scuola» (1245) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge GIBELLI e COTA: «Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi» (1246) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge GIBELLI: «Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate» (1247) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge GIBELLI: «Disposizioni per incentivare il trasporto di merci per ferrovia e per vie d'acqua» (1248) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge GIBELLI: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici» (1249) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caparini.

La proposta di legge CASINI ed altri: «Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione delle medesime da parte di minori» (2627) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dionisi.

La proposta di legge VIGNALI ed altri: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» (2754) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rampi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione concernente il riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica» (2768).

II Commissione (Giustizia):
STUCCHI ed altri: «Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione di bevande alcooliche da parte di minori» (2808) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

VI Commissione (Finanze):
DIMA: «Istituzione della zona franca della Sibaritide» (2795) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NASTRI: «Modifica alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul carburante utilizzato nel settore agricolo» (2856) Parere delle Commissioni I, V e XIII.

VII Commissione (Cultura):
GARAGNANI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna» (2955) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

X Commissione (Attività produttive):
JANNONE: «Disposizioni in materia di incentivi allo sviluppo industriale e delega al Governo per la disciplina dell'erogazione dei contributi alle imprese» (2826) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
STUCCHI ed altri: «Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di riserve di posti per i volontari di truppa delle Forze armate nonché di reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato» (2803) Parere delle Commissioni II, V e XIII.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

In data 25 novembre 2009 - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 9412/08 RGNR - n. 82/09 RG GIP) nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dei provvedimenti relativi alla trasmissione da parte del tribunale di Bergamo sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 13).

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con due distinte lettere pervenute il 25 novembre 2009, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con due decreti del 23 novembre 2009, l'archiviazione di atti relativi a procedimenti per ipotesi di responsabilità, ambedue nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, e del deputato Roberto Maroni, nella qualità di ministro dell'interno pro tempore.

Con lettera pervenuta il 25 novembre 2009, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 23 novembre 2009, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti della deputata Maria Stella Gelmini, nella qualità di ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 23 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 20 del 2009, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 9 novembre 2009, e la relativa relazione concernente l'indagine sullo stato di attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardante il cofinanziamento di iniziative di sviluppo turistico territoriale.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa, con lettera in data 20 novembre 2009, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, di aver autorizzato la proroga di un incarico assunto da un proprio dipendente civile presso un organismo internazionale.
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 24 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri, relativa al secondo e al terzo quadrimestre 2008 (doc. CCVIII, n. 18).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, gli schemi, relativi al gruppo bancario Credito Valtellinese, del protocollo d'intenti e del codice etico di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 12.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 24 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV commissione (Politiche dell'Unione europea). I medesimi atti sono assegnati, ove ne ricorrano i presupposti, alla XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
n. 15529/09 - Parere del Comitato per l'occupazione sulla strategia europea per l'occupazione nel programma di Lisbona per il periodo successivo al 2010, che è assegnato in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
n. 15575/09 - Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato di avanzamento, che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
n. 15782/09 - Parità di genere: rafforzare la crescita e l'occupazione - Contributo alla strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010 - Dibattito orientativo, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (155).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 25 dicembre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 dicembre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca (156).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (157).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 gennaio 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 dicembre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI CASINI ED ALTRI N. 1-00264, GHIGLIA, ALESSANDRI, JANNACCONE ED ALTRI N. 1-00270, REALACCI ED ALTRI N. 1-00272, PIFFARI ED ALTRI N. 1-00273 E ZAMPARUTTI ED ALTRI N. 1-00278 E CASINI, GHIGLIA, REALACCI, PIFFARI, ZAMPARUTTI, ALESSANDRI ED ALTRI N. 1-00290 SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E SULLE CONNESSE POLITICHE PUBBLICHE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
le decisioni sulla strategia europea in merito a energia e ambiente approvate dal Consiglio europeo nel marzo 2007 hanno delineato un quadro di riferimento comune nel settore energetico;
in sede europea appaiono rilevanti anche il pacchetto sul clima e l'energia adottato dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2008, nonché la sua posizione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio n. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra e sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020;
in ambito internazionale si sono tenute la quattordicesima conferenza delle parti (Cop 14) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e la quarta conferenza delle parti agente come riunione delle parti del Protocollo di Kyoto (Cop/Mop 4), a Poznan (Polonia) dal 1o al 12 dicembre 2008;
il documento finale approvato l'11 dicembre 2008 dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati (doc. XVIII, n. 7) in occasione dell'esame delle proposte di direttive sul pacchetto clima impegna il Governo - tra l'altro - "a valorizzare i meccanismi di flessibilità previsti dal pacchetto, (...) tenendo conto delle peculiarità di ciascun Paese, prima fra tutte il mix delle fonti utilizzato da ciascun Stato membro per la propria generazione di energia elettrica nonché il contributo consolidato di fonti di energia rinnovabile (Fer);
con le mozioni 1-00065, (approvata nella seduta del 27 novembre 2008) e 1-00122 (approvata nella seduta del 24 febbraio 2009) la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a realizzare una serie di iniziative per favorire uno sviluppo ambientale sostenibile, intervenendo nei settori della mobilità, dell'edilizia, dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle politiche sostenibili per colmare i ritardi rispetto all'attuazione del Protocollo di Kyoto e per facilitare il raggiungimento di un nuovo accordo globale per una significativa riduzione dei gas ad effetto serra in vista della conferenza Onu sul clima di Copenaghen;
le conclusioni del congresso scientifico internazionale intitolato: «Cambiamenti climatici: rischi, sfide e decisioni a livello mondiale» («Climate change: global risks, challenger and decisions»), svoltosi dal 10 al 12 marzo 2009, organizzato dall'università di Copenaghen in collaborazione con i membri dell'Alleanza internazionale delle università per la ricerca", hanno messo in evidenza l'obiettivo primario di fornire una sintesi delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e politiche necessarie per prendere decisioni intelligenti e sostenibili di mitigazione e adattamento per le comunità internazionali, quali risposte ai cambiamenti climatici;
in tale ambito va tenuto altresì conto degli impegni e delle deliberazioni assunte negli ultimi appuntamenti internazionali de L'Aquila e nelle riunioni propedeutiche svoltesi a Siracusa dal 22 al 24 aprile 2009 e dal 3 al 5 aprile 2009 al Forum sulle tecnologie a basso contenuto di carbonio svoltosi a Trieste nonché della comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2009 dal titolo «Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen»;
la dichiarazione finale del vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 impegna le 20 maggiori economie mondiali a rimuovere i «sussidi inefficienti di medio termine» per i combustibili fossili, e a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica, le fonti di energia alternative e rinnovabili, la crescita sostenibile, la diffusione di tecnologie pulite e capacity building;
le ultime deliberazioni del Consiglio europeo di Bruxelles di fine ottobre 2009 hanno sancito l'impegno dei 27 Paesi dell'Unione europea a finanziare un fondo da negoziare alla conferenza sul clima di Copenaghen per un pacchetto di aiuti internazionali ai Paesi più poveri di 100 miliardi di euro l'anno tra il 2013 e il 2020 per ridurre le emissioni nocive;
nella prossima conferenza che si terrà a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre 2009, si dovranno concludere i negoziati su un accordo definitivo ed organico sui cambiamenti climatici coerente con l'obiettivo di limitare gli aumenti della temperatura globale a meno di 2 gradi al di sopra dei livelli pre-industriali, considerato dalla maggioranza degli studiosi la soglia per evitare drammatici mutamenti;
l'Unione europea ha cercato di assumere politiche di contrasto al riscaldamento globale e la stessa deve mantenere un ruolo centrale predisponendo un'azione politica univoca, pur non mancando di ascoltare, valutare e tenere conto delle esigenze e peculiarità degli Stati membri;
l'Unione europea ha adottato un pacchetto sul clima e l'energia contenente obiettivi virtuosi e ambiziosi;
la crisi economica subita da tutti gli Stati del mondo ha obbligato gli stessi ad agire con misure politiche ed economiche di contrasto che di fatto hanno condizionato in negativo l'orientamento di risorse e strategie degli Stati verso l'emergenza climatica;
ad oggi molti Paesi europei, e l'Italia in particolare, rimangono altamente dipendenti dalle fonti fossili tradizionali di approvvigionamento;
l'efficienza energetica potrebbe ridurre di oltre un quarto le emissioni di gas serra e la deforestazione potrebbe essere quasi arrestata;
l'ammodernamento e l'interconnessione delle reti di distribuzione energetica risultano essere condizione fondamentale per l'utilizzo razionale delle forniture energetiche;
l'efficienza delle reti idriche costituisce condizione necessaria per garantire, oltre che la tutela di un bene primario, un considerevole risparmio energetico;
pur tenendo conto della apprezzabile e storica consapevolezza dell'emergenza climatica assunta da nazioni come Cina e India durante i recenti vertici de L'Aquila e di Pittsburgh, l'obiettivo di aumentare la temperatura media globale a non più di 2 gradi al di sopra dei livelli pre-industriali può essere raggiunto non solo se i Paesi industrializzati riducono sensibilmente le proprie emissioni, ma anche se al conseguimento di tale obiettivo contribuiscono i Paesi emergenti,

impegna il Governo:

in occasione del vertice di Copenaghen a farsi promotore di iniziative che:
a) prevedano meccanismi che, nel rispetto del cosiddetto «pacchetto clima», tengano conto della crisi economica mondiale aiutando gli Stati membri ad indirizzare sforzi e risorse verso efficaci politiche ambientali ed energetiche di risposta all'emergenza climatica;
b) nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2007-2013, che disciplina l'utilizzo dei fondi strutturali negli Stati membri, consentano una riallocazione delle risorse, che generalmente vanno disperse o utilizzate in maniera indiscriminata e poco efficace, verso politiche di incentivo agli interventi di risparmio energetico e/o alle iniziative che utilizzino fonti rinnovabili, magari promuovendo iniziative pluriregionali in ottica di risparmio energetico;
c) promuovano un miglioramento delle interconnessioni delle reti energetiche europee in modo da permettere l'utilizzo ottimale dell'energia prodotta e/o acquistata;
d) permettano la destinazione di risorse per il rifacimento, l'ammodernamento e nuovi investimenti delle reti infrastrutturali energetiche, che in alcuni casi costituiscono un palese limite allo sviluppo degli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili;
e) permettano la destinazione di risorse per l'ammodernamento ed il miglioramento, in termini di efficienza, delle reti idriche degli Stati membri, in modo tale da ridurre l'enorme spreco che deriva non solo da un utilizzo distorto delle stesse, ma soprattutto dall'obsoleta tenuta infrastrutturale delle reti;
f) sostengano, presso gli Stati membri, anche attraverso incentivi economici, lo sviluppo dell'edilizia eco-sostenibile, nell'ambito di un corretto ed efficace equilibrio di programmi e piani tra gli Stati membri indirizzando la produzione verso tecniche attente all'ambiente ed all'uomo, in quanto unico protagonista del suo avvenire, come la promozione degli edifici carbon neutral;
g) favoriscano lo sviluppo dei trasporti pubblici eco-sostenibili, soprattutto di quelli alimentati a biocarburanti, anche inserendoli in un contesto di piani di viabilità volti a disincentivare il traffico privato a vantaggio di quello pubblico, la ciclabilità, il risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e l'estensione delle aree verdi, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche e grigie;
h) consentano maggiormente la diffusione della cultura ambientale attraverso iniziative di sostegno e formazione sul ciclo dei rifiuti in termini di miglioramento del risparmio, utilizzo ai fini energetici e riutilizzo a fini di riciclo;
i) sviluppino le attività di ricerca in ambito ambientale ed energetico nonché nuove tecnologie come la cattura dell'anidride carbonica o i combustibili ad idrogeno, a costi limitati, che possano affiancare le tecniche già esistenti e/o migliorarle, in termini di efficienza, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
l) permettano di diffondere ed incentivare l'utilizzo dei carburanti eco-sostenibili, soprattutto in riferimento al mercato privato, in modo tale da ridurre progressivamente la dipendenza da combustibili fossili tradizionali;
m) supportino la ricerca finalizzata alla riduzione dei costi di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo inoltre finanziariamente la riconversione delle imprese verso il raggiungimento della massa critica necessaria per competere nei mercati domestici e internazionali;
n) consentano lo sviluppo di una proficua collaborazione tecnica, scientifica ed economica verso i Paesi in via di sviluppo volta a diffondere la consapevolezza dell'importanza della riduzione di emissioni di anidride carbonica, nonché ad investire in tecnologie in grado di permettere il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra in quelle realtà;
o) sviluppino in modo oculato e persistente tutte le fonti energetiche che comportano un basso impatto in termini di emissione di anidride carbonica, sostenendo in particolar modo e senza pregiudizi la strada del nucleare.
(1-00264)
«Casini, Libè, Vietti, Dionisi, Mondello, Volontè, Galletti, Compagnon, Ciccanti, Naro, Occhiuto, Rao».
(10 novembre 2009)

La Camera,
premesso che:
il graduale riscaldamento del clima è innegabile, anche alla luce di recenti eventi naturali, come lo scioglimento dei ghiacciai, il mutamento della fauna e della flora marine, gli eventi meteorologici eccezionali;
le cause del cambiamento climatico sono probabilmente una combinazione di fattori antropici e fattori naturali. La necessità di una politica ambientale più incisiva esiste, non solo a livello nazionale, da diversi anni: in questo quadro non si possono ignorare i molti segnali di attenzione che in tal senso provengono dal Governo italiano;
in questa stessa direzione la scelta di adottare come logo per il summit del G8, svoltosi ad aprile 2009, una tartaruga marina in via di estinzione e di utilizzare nel corso del vertice solo materiali riciclabili e fonti energetiche alternative è stato un ulteriore segnale di attenzione, un piccolo contributo concreto certamente più valido di grandi impegni forse irrealizzabili;
il vertice del G8 ha posto l'attenzione in maniera significativa sulla ricerca di soluzioni e approcci condivisi in merito ai temi della governance mondiale e delle grandi questioni globali. Infatti, il passaggio verso un'economia più sostenibile richiede un impegno finanziario globale e la condivisione delle conoscenze tecnologiche, soprattutto per i Paesi emergenti più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico;
l'attuale crisi economica non deve distogliere l'attenzione dalla lotta ai cambiamenti climatici, ma essere un'occasione per intraprendere la strada di uno sviluppo a lungo termine sostenibile;
in conseguenza dell'approssimarsi di importanti scadenze politiche internazionali, quali il vertice di Copenaghen nel dicembre 2009 e la scadenza del Protocollo di Kyoto nel 2012; gli Stati Uniti d'America nei giorni 27 e 28 aprile 2009 hanno convocato le 16 maggiori potenze internazionali, per facilitare un futuro accordo sulla lotta all'effetto serra;
tale iniziativa americana ha confermato il carattere prioritario dei temi ambientali, nel corso della crisi economica, soprattutto a favore delle fonti rinnovabili di energia e di riduzione delle emissioni, coerentemente con la strategia europea che, per aumentare l'efficienza e la sicurezza energetica del continente, tiene conto contestualmente della necessità della diminuzione delle emissioni che inquinano e promuove l'incentivazione degli investimenti e delle azioni mirate all'incremento del contributo di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'efficienza energetica;
la realizzazione di tali obiettivi non può, tuttavia, prescindere da una seria analisi della loro sostenibilità, dal punto di vista economico-finanziario e con riferimento all'impatto sui sistemi produttivi; tale necessità appare tanto più evidente in considerazione della situazione di crisi economica in cui versa l'Europa, in conseguenza del drastico deterioramento degli scenari macroeconomici internazionali, per cui le previsioni relative al prossimo futuro prefigurano una contrazione dei margini di redditività delle imprese europee, già chiamate a far fronte alla sempre più stringente concorrenza di imprese di altre aree geografiche, meno impegnate nel perseguimento degli obiettivi della lotta ai cambiamenti climatici;
occorre adottare strategie di flessibilità che evitino la perdita di competitività per le imprese italiane, con il rischio di indurre le imprese stesse alla delocalizzazione, con conseguente riduzione dell'occupazione. Tali considerazioni valgono, in particolare, per alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, alla luce delle particolari caratteristiche del sistema produttivo, per la prevalenza di imprese di piccola e media dimensione, ovvero per l'incidenza nella specializzazione produttiva di comparti quali quello della siderurgia, del vetro, della ceramica o della carta;
attualmente, la crisi finanziaria internazionale sta producendo conseguenze sull'economia reale, con una caduta della domanda globale e conseguenti diminuzioni della produzione industriale, e rischia di bloccare o rinviare alcuni investimenti già programmati a livello comunitario e nazionale per la realizzazione di nuove infrastrutture, ovvero per la ricerca di nuove fonti energetiche o l'installazione di impianti di energia rinnovabile; tuttavia, occorre uno sforzo da parte del Governo per rilanciare lo sviluppo e contestualmente garantire la tutela dell'ambiente, puntando sulla modernizzazione ecologica dell'economia e sul rispetto degli impegni presi a livello comunitario;
l'elaborazione di una strategia per uno sviluppo sostenibile richiede un nuovo tipo di imprenditorialità, che consente di conciliare risultato economico, responsabilità sociale e tutela dell'ambiente, sottolineando il ruolo dell'innovazione anche per la crescita economica e l'occupazione, in conformità con il piano europeo di ripresa dell'economia adottato a livello comunitario;
secondo le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2008 occorre trovare un punto di equilibrio, conciliando l'esigenza di promuovere i sistemi produttivi in termini compatibili con la tutela dell'ambiente e con la strategia di non imporre agli stessi sistemi produttivi oneri eccessivamente gravosi. Occorre puntare, soprattutto, su misure che sono in grado di assicurare nuove occasioni di investimento e di miglioramento della produttività, favorendo contestualmente il miglioramento dell'efficienza nei consumi energetici e il ricorso a fonti alternative e rinnovabili. Lo stesso piano europeo di ripresa dell'economia si muove in questa direzione e stanzia risorse finanziarie, anche mediante prestiti della Banca europea per gli investimenti (Bei), per investimenti in tecnologie pulite;
bisogna sostenere la realizzazione delle misure per la ripresa dell'economia, anche prevedendo l'attuazione di interventi che siano capaci di rafforzare stabilmente i nostri sistemi produttivi, di incidere sulla ristrutturazione dei settori non più competitivi e di creare le condizioni di una forte ripresa dell'occupazione. Per raggiungere questi obiettivi è necessario sviluppare operazioni dirette alle piccole e medie imprese, al rilancio del settore degli investimenti e dell'edilizia, al miglioramento dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale dei processi produttivi e allo snellimento e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione degli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili;
pertanto, tra gli obiettivi strategici da prendere in considerazione assumono importanza il rilancio degli investimenti in innovazione tecnologica e in tecnologie pulite, la riduzione dei consumi energetici e l'incremento dell'efficienza, incentivando, soprattutto, lo sviluppo delle tecnologie pulite nel settore delle costruzioni e automobilistico, che sono tra i più colpiti dalla crisi economica mondiale;
l'investimento in efficienza energetica consente di alleggerire, in tempi relativamente brevi, i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese; la promozione di un maggiore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili può avere, come ha già in altri Paesi, conseguenze positive sul piano dell'occupazione, dell'innovazione tecnologica, dell'affermazione di nuovi settori industriali al tempo stesso ad alto contenuto di tecnologia e ad elevata intensità di lavoro,

impegna il Governo:

nel breve periodo:
a) a definire un quadro di interventi di sensibilizzazione della popolazione sulla natura strategica delle politiche ambientali e sull'essenziale importanza dei comportamenti virtuosi individuali;
b) a definire un quadro di interventi in materia di educazione ambientale che miri alle scuole, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni ambientaliste;
c) ad adottare misure per il sostegno degli investimenti diretti al risparmio energetico, alla ricerca ed allo sviluppo delle tecnologie pulite nel settore delle costruzioni e, in particolare, alla riduzione dei consumi energetici degli edifici privati, nonché degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione;
d) ad incentivare la certificazione energetica degli edifici e ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici attraverso interventi di carattere strutturale;
e) ad una semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti che producono o che utilizzano fonti rinnovabili, nonché per i privati che ricorrono ad interventi strutturali per l'utilizzo di fonti rinnovabili;
f) a favorire la diffusione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico, soprattutto nei grandi centri urbani, e a promuovere sistemi di mobilità alternativi, come tramvie e piste ciclabili;
g) a realizzare politiche volte alla tutela del suolo dai fenomeni di erosione, perdita di materiale organico, smottamenti e contaminazioni, in modo da prevenire eventi catastrofici;
nel medio periodo:
a) ad adottare opportune iniziative normative al fine di sostenere l'ammodernamento del parco immobiliare residenziale pubblico e privato, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica, nonché di qualità della costruzione, attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nell'impiantistica, la domotica e l'interattività domestica, la sicurezza e il risparmio nelle fonti energetiche e nei costi di gestione, proponendo strumenti normativi per rendere obbligatorie le tecniche dell'efficienza energetica ai fini dell'attribuzione di aiuti o agevolazioni statali o regionali e per agevolare, attraverso misure fiscali, interventi di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti, finalizzati ad aumentare il rendimento energetico degli edifici e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
b) a promuovere interventi normativi al fine di rendere permanenti gli incentivi per la rottamazione delle auto e per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;
c) a promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica, di calore e di carburanti, consolidando meccanismi di incentivazione coerenti con le più avanzate esperienze europee;
d) a sostenere, in un rapporto stretto con le piccole e medie imprese, largamente prevalenti nel sistema produttivo nazionale e, in particolare, nei distretti produttivi, la piccola cogenerazione distribuita, che consente maggiore efficienza e più alti rendimenti energetici, oltre a favorire la competitività delle imprese;
nel lungo periodo:
a) a sostenere, parallelamente con lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, tutte le azioni occorrenti per l'avviamento di programmi coerenti con quelli comunitari in materia di energia nucleare di ultima generazione, nonché per l'incentivazione della ricerca sui reattori di IV generazione e sui reattori a fusione;
b) a incentivare il ricorso ad energie innovative, come l'energia elettrica basata sull'idrogeno, anche finanziando iniziative, di soggetti pubblici o privati, per la costruzione di impianti per la produzione e stoccaggio di idrogeno, ai fini della produzione di energia elettrica su vasta scala;
c) a sostenere la ricerca e la sperimentazione della cattura sicura dell'anidride carbonica, che potrebbe consentire un utilizzo pulito dei combustibili fossili e dell'idrogeno, un vettore potenzialmente in grado di consentire l'accumulo ed il trasporto dell'energia rinnovabile ed un suo successivo uso pulito con impieghi ad elevata efficienza energetica.
(1-00270)
«Ghiglia, Alessandri, Iannaccone, Tortoli, Baldelli, Guido Dussin, Lupi, Lanzarin, Aracri, Togni, Bonciani, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Tommaso Foti, Germanà, Gibiino, Iannarilli, Lisi, Pili, Pizzolante, Scalera, Scalia, Stradella, Vella, Vessa».
(12 novembre 2009)

La Camera,
premesso che:
dal 7 al 18 dicembre 2009 la comunità internazionale si riunisce a Copenaghen, con l'obiettivo di raggiungere un nuovo accordo globale sul clima e di procedere così nel percorso di lotta ai cambiamenti climatici, avviato con il Protocollo di Kyoto;
la sfida posta all'umanità dai mutamenti climatici prodotti dall'uomo ha caratteristiche assolutamente inedite e attraversa l'insieme delle scelte e delle politiche. L'attuazione degli impegni connessi agli accordi internazionali rappresenta una sfida vitale, in cui le istituzioni politiche sono chiamate a dare prova di lungimiranza ed efficacia. Si tratta, al tempo stesso, di sfide che chiamano ad una collaborazione serrata tutte le istituzioni pubbliche ai vari livelli, ma anche le forze economiche, sociali e culturali;
la conferenza sul clima di Copenaghen sarà un appuntamento cruciale per la definizione di nuovi obiettivi per la riduzione dei gas a effetto serra. Nel lungo termine l'unico obiettivo che può garantire una certa sicurezza al pianeta è quello di un taglio dell'80 per cento entro il 2050 dei gas serra. Ma è nel breve periodo che si gioca la battaglia più importante: nel 2020 le emissioni che alterano il clima dovranno essere state già considerevolmente diminuite. È necessario un coinvolgimento globale che veda impegnati in questo processo anche i Paesi emergenti, ma è in ragione della loro maggiore responsabilità storica sull'effetto serra che i Paesi industrializzati sono chiamati ad agire per primi come capifila di un processo virtuoso;
il ruolo svolto in questi anni dall'Europa è stato determinante per porre la questione climatica al centro del dibattito internazionale, assumendo la leadership in questo campo e dando concreta attuazione al preambolo della Costituzione, laddove si parla dell'Europa come «spazio privilegiato della speranza umana»;
nello specifico con l'approvazione nel 2008 del cosiddetto «pacchetto clima» del «20-20-20», l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento entro il 2020, a soddisfare il 20 per cento del fabbisogno energetico utilizzando energie rinnovabili e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica. Una «rivoluzione energetica» indispensabile nella lotta ai cambiamenti climatici, ma è che anche una grande frontiera di innovazione tecnologica, di competizione economica, di industrializzazione;
questa sfida è stata assunta con convinzione dai principali leader europei, che indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza, si sono posti obiettivi in alcuni casi ancora più avanzati di quelli unilateralmente assunti dall'Unione europea;
con il cambio di amministrazione negli Stati Uniti d'America la battaglia ai mutamenti climatici può contare su un nuovo ed indispensabile protagonista e, anche se il passaggio non sarà né semplice né immediato, la svolta annunciata dal Presidente Obama sui temi ambientali è un decisivo cambio di rotta rispetto all'amministrazione Bush. Basta ricordare l'impegno, più volte ribadito, di affrancare entro dieci anni l'America dal petrolio arabo, lanciando un massiccio piano di investimenti per 150 miliardi di dollari in risparmio energetico e fonti rinnovabili, con la creazione di 5 milioni di posti di lavoro;
la crisi economica e finanziaria che si è abbattuta sul sistema globale richiede un'assunzione forte di responsabilità circa le politiche da mettere in atto per difendere e rilanciare l'economia dei Paesi e, soprattutto, per individuare possibili misure su cui costruire solidi modelli di riferimento di carattere sociale, economico e finanziario, strettamente connessi alla vita reale ed all'ambiente che ci circonda. In questo quadro è forte la convinzione che, per la natura della crisi, il miglior investimento che si può fare per contrastare la recessione e rilanciare lo sviluppo sia puntare sulla modernizzazione ecologica dell'economia;
l'esigenza di contrastare i mutamenti climatici, quindi, non va vista solo come un problema, ma anche come una straordinaria prospettiva di sviluppo e di progresso. Proprio partendo dagli obiettivi e dai vincoli in materia di politiche energetiche e climatiche, è possibile trovare nuovo slancio economico, industriale, tecnologico: nell'incremento di ricerca e sviluppo, nella diffusione di prodotti e di processi produttivi innovativi ed efficienti, nella creazione di nuova occupazione qualificata, in una forte spinta all'esportazione di processi e prodotti eco-efficienti, nella modernizzazione dei sistemi di mobilità e delle tecnologie per l'edilizia;
l'Italia, nonostante i ritardi accumulati sui target fissati dagli accordi internazionali, ha forse più di altri Paesi le caratteristiche per trovare in questa sfida una delle chiavi per uscire dalla crisi e rilanciare economia. Così le politiche per combattere l'aumento dell'effetto possono trasformarsi in un'occasione per rinnovare la nostra società e la nostra economia. Per investire in innovazione, ricerca e conoscenza, utilizzando anche la vitalità del nostro sistema di piccole e medie imprese, favorendo la naturale propensione del nostro Paese ad un'economia che punti più sulla qualità che sulla quantità dei prodotti;
questo processo in Italia è trasversale a vari settori economici: dall'edilizia di qualità, dove il nostro Paese ha già sperimentato misure interessanti, come il credito di imposta del 55 per cento per le ristrutturazioni nel segno dell'efficienza energetica, al settore dei trasporti e della mobilità sostenibile, al riciclo dei rifiuti, che già oggi consente un risparmio pari a 15 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e si stima che per il 2020 potrebbe ulteriormente abbattere del 18 per cento l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e far scendere i consumi energetici di 5 milioni di euro, pari al 32 per cento dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica al 2020,

impegna il Governo:

in occasione della conferenza sul clima di Copenaghen, a porre l'Italia all'avanguardia dello sforzo europeo, assumendo le politiche per combattere i mutamenti climatici come motore di un nuovo ciclo economico, energetico e ambientale virtuoso, capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati, imprenditori, cittadini, amministrazioni;
a mettere in atto una strategia coordinata di investimenti pubblici e privati, sostenuta da politiche industriali, agricole e fiscali che orientino le produzioni ed i consumi verso lo sviluppo ecologicamente sostenibile, al fine di rilanciare l'economia, creare nuove imprese e nuovi posti di lavoro.
(1-00272)
«Realacci, Mariani, Margiotta, Lulli, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Martella, Marantelli, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Franceschini, Gentiloni Silveri, Mosca, Antonino Russo, Rigoni, Verini, Rubinato, Narducci, De Biasi, Piccolo, Gnecchi, Ghizzoni, Paladini, Pes, Brandolini, De Pasquale, Marchi, Cenni, Sarubbi, Concia, Mattesini, Laratta, Mogherini Rebesani, Graziano, Castagnetti, Fedi, Marco Carra».
(12 novembre 2009)

La Camera,
premesso che:
dal 7 al 18 dicembre 2009 si terrà a Copenaghen la quindicesima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop 15), che rappresenta un momento decisivo del negoziato internazionale sul clima e che dovrà sancire definitivamente la volontà internazionale di cooperare per la stabilizzazione della temperatura media globale, mediante la drastica riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
a Copenaghen i circa 200 Stati firmatari dovranno sviluppare ulteriormente la Convenzione dell'Onu sul clima e stipulare un accordo successivo al protocollo di Kyoto, con il quale i Paesi industrializzati e quelli emergenti dovranno impegnarsi a raggiungere determinati obiettivi di riduzione dei gas serra;
il presupposto fondamentale su cui si baserà il nuovo trattato di Copenaghen è l'attuazione dell'articolo 2 della Convenzione quadro sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Unfccc), che mira alla stabilizzazione della concentrazione di gas ad effetto serra in atmosfera, in modo da ridurre le pericolose interferenze antropogeniche al sistema climatico;
l'attuazione di questo obiettivo dovrà avvenire nel rispetto di tre principi: il principio di precauzione (secondo il quale l'incertezza delle conoscenze scientifiche non può essere usata come scusa per posticipare un intervento, quando esiste comunque il rischio di un danno irreversibile), il principio della responsabilità comune ma differenziata (per il quale tutti i Paesi della terra sono responsabili dei cambiamenti climatici generati dalle attività umane. Tale responsabilità è, però, chiaramente differente fra i vari Paesi a seconda delle condizioni di sviluppo socio-economico ed industriale) e quello di equità (per la suddivisione dei costi e dei benefici delle decisioni adottate per prevenire e per adattarsi ai cambiamenti climatici e per tenere nel debito conto gli effetti delle decisioni sulle future generazioni);
Copenaghen sostituirà il Protocollo di Kyoto (che scade nel 2012), il trattato adottato dalla comunità internazionale nel dicembre 1997 e sottoscritto da oltre 160 Paesi partecipanti nel corso della terza sessione della Conferenza delle parti (Cop) sul clima, istituita nell'ambito della Convenzione quadro sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Unfccc);
si ricorda che l'oggetto del Protocollo di Kyoto - ancora in vigore - è la riduzione, attraverso un'azione concordata a livello internazionale, delle emissioni di gas serra. Più precisamente si prevede che le parti (i Paesi industrializzati che hanno aderito alla Convenzione quadro) dovranno, individualmente o congiuntamente, assicurare che le emissioni derivanti dalle attività umane globali vengano ridotte di almeno il 5 per cento entro il 2008-2012, rispetto ai livelli del 1990, con impegni di riduzione differenziati da Paese a Paese;
per quanto riguarda l'Italia, la ratifica del Protocollo di Kyoto è avvenuta con la legge 1o giugno 2002, n. 120;
per il nostro Paese i dati della Commissione europea evidenziano che nel 2006 si sarebbe registrato un aumento delle emissioni di circa il 10 per cento e si preventiva, con il ricorso a tutte le misure attualmente disponibili, una riduzione del 5 per cento rispetto al 1990, che sarebbe comunque insufficiente a raggiungere l'obiettivo di Kyoto, che ha assegnato al nostro Paese una riduzione del 6,5 per cento;
i cambiamenti climatici sono forse la più grande minaccia ambientale che l'umanità si trova a dover affrontare;
l'aumento della temperatura terrestre, oggi pari a +0,8oC, è stato causato per la maggior parte dalle emissioni di gas serra dei Paesi industrializzati e la maggior parte della comunità scientifica è molto chiara su cosa occorre fare per evitare impatti climatici catastrofici: le emissioni di anidride carbonica devono essere stabilizzate al più presto, nei prossimi sei anni, per poi essere portate il più possibile vicino allo zero entro il 2050;
si stima che i cambiamenti del clima causeranno l'estinzione del 20-30 per cento delle specie oggi conosciute; la perdita di ghiaccio nell'Artico e nell'Antartico ha superato gli scenari più negativi disegnati dagli scienziati e molti atolli e isole rischiano di sparire, costringendo intere popolazioni a spostarsi. Quando i terreni fertili verranno colpiti da siccità e alluvioni, la sicurezza alimentare di miliardi di persone sarà a rischio;
il «Quarto rapporto di valutazione» della maggiore autorità in fatto di cambiamenti climatici, l'Ipcc - Intergovernmental panel on climate change (istituito dalle Nazioni Unite nel 1988) - diffuso nel 2007, è stato categorico nell'indicare le prove dirette della crescita delle temperature: dall'aumento medio del livello del mare su scala globale, al ritiro dei ghiacciai, dall'estremizzarsi delle precipitazioni in alcune aree, alla desertificazione di altre aree del pianeta. Il Mediterraneo è un'area a rischio desertificazione e così il 30 per cento del territorio italiano;
l'obiettivo di mantenere entro i 2oC l'aumento della temperatura terrestre (rispetto all'era preindustriale) causato dall'effetto serra costituisce ancora oggi il punto di riferimento delle analisi e dei documenti ufficiali che trattano delle conseguenze, dei costi e dei benefici delle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Gli scienziati hanno, infatti, indicato proprio nel 2 per cento di aumento la soglia limite da non superare, affinché il fenomeno non diventi irreversibile;
da qui la necessità che i maggiori Paesi emettitori di gas serra raggiungano un accordo globale forte, equo e legalmente vincolante a Copenaghen per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra di almeno il 40 per cento entro il 2020 e contenere entro il 2100 il riscaldamento climatico al di sotto dei due gradi rispetto all'epoca pre-industriale;
le assemblee e le conferenze dell'Onu, i vertici nazionali e regionali, i G8 degli ultimi due anni si sono tutti conclusi con l'impegno a votare un patto globale di mitigazione e adattamento entro il 2009;
per quanto riguarda il nostro continente, il Consiglio europeo nel marzo 2007 ha definito quale obiettivo strategico della politica energetica europea la riduzione almeno del 20 per cento, entro il 2020, delle emissioni di gas serra derivanti dal consumo di energia nell'Unione europea rispetto ai livelli del 1990 e addirittura del 30 per cento in presenza di analoghi impegni da parte di altri Paesi. Tale obiettivo si è tradotto nell'adozione del cosiddetto «pacchetto energia-clima», in base al quale, oltre all'abbattimento delle emissioni di gas serra fino al 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, va aumentata al 20 per cento la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020 e va migliorata del 20 per cento l'efficienza energetica.
il 28 gennaio 2009 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione «Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen» (COM(2009)39 def.), che costituisce la prima concreta proposta di accordo da parte di un grande blocco nell'ambito del negoziato internazionale post-Kyoto;
successivamente, in data 1o aprile 2009, sempre la Commissione europea ha adottato il libro bianco «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009) 147 def.), che illustra gli interventi necessari ad aumentare la resistenza dell'Unione europea nell'adattarsi ai mutamenti del clima;
il 21 ottobre 2009 in Lussemburgo è stato, quindi, approvato dai Ministri dell'ambiente dell'Unione europea il documento sul clima, che contiene il target di riduzione dell'anidride carbonica dell'Unione europea dell'80-95 per cento al 2050 rispetto ai livelli del 1990 ed è la base negoziale per la prossima Conferenza Onu a Copenaghen;
l'Europa conferma positivamente, quindi, la sua leadership in questo ambito. Si è mossa per prima e con più convinzione e ancora adesso è quella ad avere una strategia più chiara e delle proposte concrete;
gli obiettivi europei sono sicuramente importanti, ma è chiaro che sono del tutto insufficienti. Lo sforzo da parte dei Paesi europei e di quelli industrializzati, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, dovrà trovare, infatti, corrispondente impegno anche da parte del «Bric», ossia dei quattro «colossi» emergenti: Brasile, Russia, India e Cina. Paesi che hanno responsabilità minime per i guasti del passato, ma che corrono a grandi passi verso un alto indice di industrializzazione, rischiando di causare nel futuro prossimo gli stessi danni all'atmosfera apportati dalle politiche del vecchio G7. Già oggi la Cina è il maggior emettitore di gas serra al mondo e se il 75 per cento delle emissioni è storicamente imputabile ai Paesi sviluppati, lo scenario di «domani» indica che il 90 per cento verrà dai Paesi emergenti;
è necessario, quindi, che l'Europa tutta continui ad avere un ruolo da protagonista per raggiungere gli obiettivi che saranno concordati e si dovrà, conseguentemente, rendere disponibile a prendere impegni vincolanti. Dopo Copenaghen ciascuno degli Stati dovrà «tradurre» la conclusione del negoziato in nuova modalità di comportamento, nazionale e comunitario, e il negoziato climatico globale potrà costringere il nostro Paese e l'Europa a posizioni più coraggiose;
peraltro, le evidenti difficoltà per un successo della Conferenza di Copenaghen risiedono proprio nella complessità delle negoziazioni. Due percorsi paralleli: uno riguarda i Paesi che hanno ratificato il protocollo di Kyoto, l'altro raccoglie tutti gli altri Paesi, tra cui Cina e Usa;
il sostanziale stallo a livello mondiale, che affligge i dibattiti internazionali e le decisioni concrete nella lotta ai cambiamenti climatici, dovrà essere superato con impegni concreti sul taglio delle emissioni nocive e, soprattutto, sul piano finanziario, cogliendo l'opportunità di stimolare la ripresa economica e l'occupazione, anche attraverso scelte energetiche pulite;
sotto quest'ultimo aspetto, un passaggio ineludibile dovrà, perciò, essere quello di una riconversione ecologica dei modelli di produzione per impedire e ridurre i disastri ambientali, sociali e finanziari connessi ai cambiamenti climatici in atto;
la totale incertezza della politica sul «che fare» viene fortunatamente compensata dal dinamismo del mercato globale, dove negli ultimi cinque anni gli investimenti privati nelle fonti rinnovabili e nell'efficienza energetica si sono moltiplicati per dieci;
secondo l'ultimo rapporto di Greenpeace - «Working for the climate: Green job (R)evolution» - il mercato delle energie pulite creerà, infatti, otto milioni di posti di lavoro nel mondo. E 100 mila in Italia;
solo dal 2007 il volume di investimento mondiale nelle fonti di energie rinnovabili è raddoppiato annualmente, passando da 30 a 60 miliardi di euro l'anno. Gli esperti si aspettano che entro il 2020, l'investimento complessivo raggiungerà i 400 miliardi di euro l'anno;
è evidente la funzione anticiclica degli investimenti pubblici nella lotta ai cambiamenti climatici e, in particolare, degli investimenti in tecnologie per la riduzione di emissioni di anidride carbonica e per l'aumento dell'efficienza e dell'indipendenza energetica;
nei Paesi industrializzati si va, quindi, sempre più affermando la convinzione che un «new deal ecologico», per la promozione degli investimenti nel campo dell'efficienza energetica, delle fonti energetiche rinnovabili e della mobilità sostenibile, possa produrre rilevanti vantaggi, sia nell'impegno primario per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, sia nello sforzo contingente per sostenere i consumi e l'occupazione;
la promozione delle energie rinnovabili - energia eolica, solare (termodinamica e fotovoltaica), idraulica, mareomotrice, geotermica e da biomassa - costituisce da tempo uno degli obiettivi principali della politica, soprattutto dell'Unione europea, nel settore energetico;
l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) ha di recente indicato che fino al 60 per cento la soluzione del problema clima/gas serra al 2020 può venire dall'efficienza energetica, sia negli usi finali che nella generazione elettrica. In questo senso il successo della conferenza dipenderà, inoltre, dall'impegno finanziario che i Paesi industrializzati decideranno di sostenere per facilitare il trasferimento di tecnologie «pulite»;
è evidente che la Conferenza di Copenaghen dovrà segnare un passaggio storico se ci sarà convergenza su misure e regole da adottare, gettando le basi per una nuova economia globale sempre meno dipendente dal carbone e dai combustibili fossili e in grado di sostenere la crescita, favorendo le energie alternative e riducendo drasticamente le emissioni inquinanti,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, nell'ambito della quindicesima conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Copenaghen nel dicembre 2009, al fine di:
a) ottenere un impegno - come premessa ineludibile per il buon esito della conferenza sul clima - che garantisca adeguati investimenti e consistenti risorse finanziarie pluriennali (con impegni differenziati tra i vari Paesi), indispensabili per efficaci politiche globali di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) proseguire ed intensificare la politica per il risparmio energetico e l'uso più efficiente dell'energia convenzionale in tutti i settori di applicazione (primo fra tutti, quello dei trasporti dove si compiono i maggiori sprechi);
c) incentivare l'uso diffuso delle nuove fonti energetiche rinnovabili, gli investimenti in tecnologie per la riduzione di emissioni di anidride carbonica e l'aumento dell'indipendenza energetica;
d) prevedere per i Paesi più industrializzati un impegno a ridurre le proprie emissioni di gas serra di almeno il 40 per cento entro il 2020, rispetto ai livelli del 1990;
e) non far rientrare l'energia nucleare tra le opzioni finanziabili per ridurre le emissioni nocive e climalteranti;
f) incrementare le risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile;
g) impegnare i Paesi più sviluppati a contribuire sensibilmente al finanziamento - da più parti quantificato in 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2020 - dell'indispensabile trasferimento di tecnologie per l'energia pulita e di un adeguato sostegno economico verso le nazioni più povere, che sono, peraltro, anche le prime a sopportare gli attuali e futuri rovesci del clima, favorendo in questo senso l'attuazione delle necessarie misure di adattamento agli inevitabili impatti del cambiamento climatico;
h) favorire iniziative per il contrasto alla deforestazione in atto - e le emissioni ad essa associate - con l'obiettivo di portarla a livelli prossimi allo zero entro il 2020, con particolare riguardo alle foreste tropicali e alle aree maggiormente interessate, quali Amazzonia, Congo e Indonesia;
i) promuovere lo sviluppo di una mobilità sostenibile, favorendo il trasporto pubblico e su rotaia, riducendo contestualmente il trasporto privato su gomma, quale responsabile della maggior parte delle emissioni di anidride carbonica delle aree urbane.
(1-00273)
«Piffari, Scilipoti, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Di Stanislao».
(12 novembre 2009)

La Camera,
premesso che:
nella prossima Conferenza delle Parti UNFCCC che si terrà a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre 2009, si dovranno concludere i negoziati su un accordo definitivo ed organico sui cambiamenti climatici coerente con l'obiettivo di limitare gli aumenti della temperatura globale a meno di 2oC di sopra dei livelli pre-industriali, considerato dalla maggioranza degli studiosi la soglia per evitare drammatici mutamenti;
l'Unione europea si presenta a tale conferenza con una strategia ambiziosa, basata su un obiettivo minimo di riduzione di gas serra del 20 per cento entro il 2020, rispetto al quale è già stata varata la legislazione comunitaria attuativa (cosiddetto «pacchetto energia e clima»), e un obiettivo massimo utilizzato come base negoziale per la Conferenza, di riduzione delle emissioni di gas serra del 30 per cento al 2020 rispetto ai livelli del '90, a patto che anche gli altri Paesi sviluppati sottoscrivano un obiettivo comparabile, e che le Economie in rapido sviluppo (come Cina e India) contribuiscano adeguatamente in relazione alle loro responsabilità e capacità;
il Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 ha definito le modalità di attuazione dell'obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni del 20 per cento stabilendo tre obiettivi energetici di carattere settoriale o trasversale, che vanno a integrare e supportare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra:
un obiettivo vincolante del 20 per cento delle energie rinnovabili sui consumi energetici dell'Unione al 2020;
obiettivo vincolante di almeno il 10 per cento di biocarburanti sui consumi di benzina e gasolio per autotrazione al 2020, a patto che la loro produzione sia sostenibile e che i biocarburanti di seconda generazione diventino commercialmente disponibili;
obiettivo di aumento dell'efficienza energetica nell'Unione europea in maniera tale da ottenere un risparmio del 20 per cento dei consumi energetici rispetto alle proiezioni al 2020;
il pacchetto di provvedimenti corrispondenti alla riduzione «unilaterale» delle emissioni del 20 per cento al 2020 rispetto al 1990, noto come «Pacchetto Energia e Clima» (GUCE del 5 giugno 2009), ha dato attuazione agli obiettivi riguardanti le rinnovabili, mentre non ha dato attuazione all' obiettivo di efficienza energetica, riducendolo dal rango degli obiettivi quantitativi a quello di una delle varie politiche d'intervento per l'ottenimento degli (altri) obiettivi: ciò sminuisce le ambizioni di competitività e di praticabilità effettiva dell'intera strategia europea, oltre a rendere più difficoltoso e oneroso il raggiungimento degli obiettivi nazionali per le fonti rinnovabili (essendo questi espressi in relazione ai consumi finali lordi di energia al 2020);
queste carenze della strategia europea sono accentuate dall'attuale fase di crisi economica, che rende prioritaria la questione degli oneri di incentivazione delle soluzioni innovative per la riduzione dei gas serra e la praticabilità immediata di misure orientate a superare la crisi, come gli investimenti di efficienza energetica nei vari settori di produzione e consumo dell'energia;
come evidenziato nei dati ufficiali della Valutazione d'impatto della commissione e da successivi studi, i costi di implementazione del pacchetto energia e clima comportano oneri per l'Italia superiori del 40 per cento rispetto alla media europea e superiori anche a molti altri Stati Membri con PIL pro capite superiore all'Italia, e questo risultato è dovuto soprattutto alla mancata attuazione e integrazione dell'obiettivo di efficienza energetica nel pacchetto comunitario;
dopo l'eventuale accordo internazionale, il processo attuativo delle politiche comunitarie sul clima al 2020 dovrà avere una seconda fase di definizione, anche indipendentemente dalla revisione al rialzo degli obiettivi di riduzione dei gas serra, una fase in cui l'introduzione di un obiettivo vincolante di risparmio energetico in Europa e delle relative misure di miglioramento dell'efficienza nei vari settori, potrà consentire un miglioramento della strategia europea
come emerso anche nel convegno del 5 novembre «Efficienza energetica: più efficace per il clima, meno costosa per l'Europa, più equa per l'Italia, più intelligente per tutti», molte voci, industriali e non, concordano nel fare dell'efficienza energetica una scelta prioritaria finalmente condivisa, con cui l'Italia potrebbe affermare una propria leadership politica e tecnologica e per dare un contributo alla soluzione della crisi globale;
l'indagine sul posizionamento dell'Italia negli indicatori su energia e clima, realizzata dall'associazione Amici della Terra e presentata al medesimo convegno, evidenzia che il nostro paese, nonostante il ritardo nel rispetto degli obiettivi della politica climatica europea, presenta alcuni primati e posizioni relativamente positive nel campo dell'efficienza energetica (in generale, nell'intensità dei consumi finali rispetto al PIL a ppa; a livello settoriale nei rendimenti delle centrali termoelettriche), che spesso il paese non conosce e, dunque, non valorizza in termini politici e di sistema;
che la medesima indagine evidenzia la notevole convenienza economica delle misure di efficienza energetica rispetto alle altre opzioni di riduzione delle emissioni di CO2 (come le fonti rinnovabili, la cattura e il sequestro del carbonio, l'elettricità da nucleare, eccetera). Ciò ha una diretta rilevanza non solo per la praticabilità delle misure di riduzione della CO2, ma anche per contenere gli oneri derivanti dai sistemi di incentivazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha recentemente stimato che mentre il meccanismo di promozione del risparmio energetico basato sui Titoli di efficienza energetica (cosiddetti «certificati bianchi») comporta risparmi economici per gli utenti superiori al miliardo di euro l'anno, gli strumenti di incentivazione delle fonti rinnovabili determinano oneri per gli utenti valutati - nel solo settore della produzione di energia elettrica - pari a circa 2,5 miliardi di euro nel 2009, con una crescita prevista fino a 6,5 miliardi nel 2020. Dato che questa valutazione non considera, fra l'altro, gli ulteriori oneri - comparativamente inferiori a parità di energia incentivata - derivanti dalla diffusione degli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore o freddo (solare termico, solar cooling, biomasse, pompe di calore, geotermia) - ampliamento settoriale richiesto dalla nuova direttiva sulle fonti rinnovabili - è evidente che l'attuale sistema di incentivazione delle misure di riduzione della CO2 presenta forti squilibri, che vanno armonizzati stimolando in misura maggiore l'efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili. Infatti, un confronto di convenienza economica a parità di CO2 evitata evidenzia che, mentre i certificati bianchi per il risparmio energetico comportano un beneficio netto per la collettività di 223 euro/t CO2 evitata (benefici annui al netto dei costi d'investimento e di incentivazione), i certificati verdi utilizzati per i grandi impianti di generazione alimentati con fonti rinnovabili comportano un onere stimabile sulla componente energia della bolletta di 181 euro/t CO2 e il conto energia per il fotovoltaico aumenta l'onere a 735 euro/t CO2 (ricadente in bolletta attraverso la componente A3);
che le valutazioni del potenziale di risparmio energetico effettuate da Confindustria e dall'ENEA, oltre che nell'ambito del Piano nazionale di efficienza energetica (luglio 2007) evidenziano un cospicuo potenziale derivante da interventi di efficienza energetica economicamente convenienti (cioè con costi ampiamente ripagati dai ritorni in termini di risparmio energetico), che supera i 20 Mtep in termini di energia finale e i 30 Mtep in termini di energia primaria, distribuito in tutti i settori di trasformazione e di uso finale dell'energia;
nella maggior parte dei casi, il potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica richiede tecnologie già oggi disponibili e offerte dalla nostra industria. Ciò dimostra che le misure di miglioramento dell'efficienza energetica sono immediatamente praticabili e offrono grandi opportunità d'investimento, occupazione e sviluppo: sono quindi misure imprescindibili per accelerare il superamento della crisi economica;
in particolare, la recente valutazione dell'ENEA dei costi di abbattimento delle emissioni in Italia al 2020 evidenzia infatti che le uniche opzioni tecnologiche con benefici sociali netti o con costi minimi sono quelle riconducibili al miglioramento dell'efficienza energetica nell'industria, nel terziario, nel trasporto, nell'edilizia residenziale e nella produzione e trasmissione di elettricità, per un potenziale complessivo di riduzione delle emissioni di circa 60 Mt CO2 nel 2020 rispetto ad uno scenario tendenziale, e consentirebbe da solo il rispetto del nuovo impegno dell'Italia di riduzione delle emissioni di gas serra al 2020 (Italia -16,3 per cento rispetto al 2005, equivalente al -4 per cento rispetto al 1990). L'apporto dell'efficienza energetica, quindi, è prioritario e non dilazionabile rispetto alle altre opzioni d'intervento per la riduzione dei gas serra;
sempre in base alla valutazione dell'ENEA del potenziale di risparmio energetico al 2020 nel solo settore dell'elettricità, si potrebbero evitare 73 TWhdi energia elettrica, cioè il 21,6 per cento dei consumi finali lordi del 2008 (337,6 TWh). Questo enorme potenziale di risparmio energetico al 2020 corrisponde alla produzione elettrica di circa 8 grandi centrali nucleari, ammesso che esse siano realizzabili entro il 2020. Il potenziale di risparmio realizzabile a breve termine, con le misure vigenti, ammonta a 19 TWh (potenziale al 2012 col sistema dei certificati bianchi): le misure di efficienza energetica sono quindi immediatamente praticabili, consentono di prender tempo là dove le innovazioni radicali non siano ancora mature in termini di prestazioni e di costi. L'efficienza energetica consente di operare scelte strategiche, quali che esse siano, in modo più consapevole e calibrato alle esigenze effettive del nostro paese;
che, nella fase successiva alla Conferenza di Copenaghen, l'obiettivo di efficienza e risparmio energetico dell'Europa dovrà essere coerente con il livello di impegno di riduzione delle emissioni di gas serra adottato dall'Unione europea a livello globale e che anche l'obiettivo comunitario di risparmio energetico (così come per la riduzione dei gas serra nei settori non-ETS) dovrebbe essere oggetto di differenziazione interna degli impegni (burdensharing fra gli Stati Membri), in maniera tale da ottimizzare la strategia europea di riduzione dei gas serra iniziando dalla riduzione degli sprechi nei paesi e nei settori più inefficienti, vale a dire mirando ad un saldo costi/benefici positivo per l'Europa intera e più equo per l'Italia,

impegna il Governo:

in occasione del vertice ONU di Copenaghen, a farsi promotore di iniziative che valorizzino il potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica a livello internazionale:
nel burdensharing fra i paesi industrializzati (proposta europea del -30 per cento rispetto al 1990);
nel funzionamento dei meccanismi di flessibilità (estensione del commercio dei permessi di emissione almeno a tutti i paesi industrializzati, uso di benchmark settoriali di efficienza energetica; revisione e rafforzamento del meccanismo di sviluppo pulito CDM e ampliamento del suo ambito di applicazione alle misure di efficienza energetica);
negli strumenti di cooperazione e coinvolgimento degli Stati con economie emergenti nel controllo delle emissioni di gas serra;
nel sostegno dei paesi in via di sviluppo;
in sede di Consiglio Europeo (anche successivamente al vertice di Copenaghen):
a farsi promotore di un obiettivo vincolante di risparmio energetico al 2020 in tutta Europa, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della strategia climatica europea;
a richiedere un burden sharing differenziato fra gli Stati Membri dell'obiettivo comunitario;
a stimolare proposte di legislazione comunitaria di miglioramento dell'efficienza energetica pienamente integrate - per obiettivi, metodologie di contabilità e strumenti di attuazione - con i provvedimenti del pacchetto energia e clima, a partire dai settori esclusi dall'ETS (settori non-ETS), come i trasporti, l'edilizia, i piccoli impianti industriali e l'agricoltura;
nelle politiche interne:
a sostenere una politica convinta sull'efficienza energetica;
ad aggiornare il Piano nazionale di efficienza energetica, riferendolo alla scadenza del 2020 e rendendolo coerente con gli impegni di riduzione dei gas serra che saranno assunti dall'Europa nel vertice di Copenaghen e con i successivi obiettivi, a supporto di tali impegni, che saranno assunti in materia di risparmio energetico;
a curarne l'attuazione mediante lo stanziamento di opportune risorse, provvedimenti esecutivi coerenti col piano e la valutazione periodica e sistematica dello stato di attuazione del Piano, anche in relazione agli obiettivi di gas serra;
a promuovere la responsabilizzazione delle regioni, mediante la fissazione di obiettivi regionali e di strumenti nazionali di incentivazione a supporto della loro realizzazione;
a raccordare il meccanismo nazionale dei certificati bianchi, attualmente limitato al 2012, con gli obiettivi europei al 2020;
ad armonizzare gli strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica (certificati bianchi, detrazioni fiscali, fondi rotativi, eccetera) rispetto agli strumenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di migliorare l'efficienza economica complessiva degli strumenti di incentivazione;
a stanziare risorse per le attività di ricerca e sviluppo.
(1-00278)
«Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Mariani, Braga, Motta, Marantelli, Bratti».
(16 novembre 2009)

La Camera,
premesso che:
dal 7 al 18 dicembre 2009 a Copenaghen si terrà la Conferenza delle Parti (COP-15), che costituisce un evento internazionale che si porrà gli obiettivi di raggiungere un nuovo accordo globale sul clima e di procedere nel percorso della lotta ai cambiamenti climatici, avviato con il Protocollo di Kyoto;
Sono stati pubblicati numerosi studi scientifici che dimostrano che c'è una correlazione tra i mutamenti climatici e l'azione umana, come il World Energy Outlook e l'Energy Technology Perspectives dell'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), lo State of the World del Worldwatch Institute, il rapporto sull'ambiente 2008 dell'Enea e il rapporto di valutazione dei cambiamenti climatici dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), organismo scientifico dell'ONU;
secondo i diversi rapporti dell'IPCC, l'aumento delle emissioni dei gas serra, tra cui in particolare l'anidride carbonica, e l'alterazione del territorio causate in gran parte dalle attività umane, stanno modificando fortemente il bilancio energetico del sistema climatico;
l'effetto serra, già visibile, comporta l'aumento della temperatura media del pianeta, l'incremento della frequenza di eventi estremi, l'accelerazione dell'innalzamento del livello del mare, nonché fenomeni di desertificazione e riduzione o modificazione della biodiversità, con effetti anche sul settore agricolo;
ad oggi molti paesi europei, e l'Italia in particolare, rimangono altamente dipendenti dalle fonti fossili tradizionali di approvvigionamento;
il vertice del G8 de L'Aquila, tenuto a luglio 2009, ha posto l'attenzione in maniera significativa sulla ricerca di soluzioni e approcci condivisi in merito ai temi della governance mondiale e delle grandi questioni globali. Infatti, il passaggio verso un'economia più sostenibile richiede un impegno finanziario globale e la condivisione delle conoscenze tecnologiche soprattutto per i paesi emergenti, più vulnerabili;
l'attuale crisi economica non deve distogliere l'attenzione dalla lotta ai mutamenti climatici, ma essere un'occasione per intraprendere la strada di uno sviluppo a lungo termine sostenibile;
in ambito parlamentare, il documento finale approvato l'11 dicembre 2008 dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati (doc. XVIII, n. 7) in occasione dell'esame delle proposte di direttive europee sul pacchetto clima impegna il Governo - tra l'altro - «a valorizzare i meccanismi di flessibilità previsti dal pacchetto, (...) tenendo conto delle peculiarità di ciascun paese, prima fra tutte il mix delle fonti utilizzato da ciascun Stato membro per la propria generazione di energia elettrica nonché il contributo consolidato di fonti di energia rinnovabile»;
con le mozioni 1-00065 del 27 novembre 2008 e 1-00122 del 24 febbraio 2009 la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a realizzare iniziative per favorire uno sviluppo ambientale sostenibile, intervenendo nei settori della mobilità, dell'edilizia, dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle politiche per colmare i ritardi rispetto all'attuazione del Protocollo di Kyoto e per facilitare il raggiungimento di un nuovo accordo globale per una significativa riduzione dei gas ad effetto serra in vista della conferenza Onu di Copenaghen;
attualmente, la crisi finanziaria internazionale sta producendo conseguenze sull'economia reale, con una caduta della domanda globale e conseguenti diminuzioni della produzione industriale, e rischia di bloccare o rinviare alcuni investimenti già programmati a livello comunitario e nazionale per la realizzazione di nuove infrastrutture, ovvero per la ricerca di nuove fonti energetiche o per l'installazione di impianti di energia rinnovabile. Occorre, dunque, uno sforzo da parte del Governo per rilanciare lo sviluppo e contestualmente garantire la tutela dell'ambiente, puntando sulla modernizzazione ecologica dell'economia e sul rispetto degli impegni presi a livello comunitario;
gli obiettivi strategici da prendere in considerazione dovranno essere individuati nel rilancio degli investimenti in innovazione tecnologica e in tecnologie pulite, la riduzione dei consumi energetici e l'incremento dell'efficienza, incentivando, soprattutto, lo sviluppo delle tecnologie «verdi» nel settore delle costruzioni e in quello ambientalistico, che sono tra i più colpiti dalla crisi economica mondiale;
il ruolo svolto in questi anni dall'Europa è stato determinante per porre la questione climatica al centro del dibattito internazionale, assumendo la leadership in questo campo e dando concreta attuazione al preambolo della Costituzione, laddove si parla dell'Europa come «spazio privilegiato della speranza umana»;
con l'approvazione nel 2008 del cosiddetto «pacchetto clima» del «20-20-20», l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento entro il 2020, a soddisfare il 20 per cento del fabbisogno energetico utilizzando energie rinnovabili e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica. Si tratta di una «rivoluzione energetica» indispensabile all'azione di contrasto al surriscaldamento del pianeta;
la Commissione europea, nel gennaio 2007, ha promosso il nuovo Piano d'azione 2007-2009 (COM(2007)1 def.) in materia di politica energetica comunitaria, attraverso il quale si indicano le linee guida di una nuova politica energetica orientata a ridurre le emissioni in atmosfera e ricercare nuove forme di produzione energetica, quali in particolare l'efficientamento energetico, l'impiego dell'idrogeno, le fonti energetiche rinnovabili e le fonti nucleari;
il 28 gennaio 2009 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione «Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen» (COM(2009)39 def.), che costituisce la prima concreta proposta di accordo da parte di un grande blocco nell'ambito del negoziato internazionale post-Kyoto;
in data 1o aprile 2009, la Commissione europea ha adottato il Libro bianco «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009) 147 def.), che illustra gli interventi necessari ad aumentare la resistenza dell'Unione europea nell'adattarsi ai mutamenti del clima;
la dichiarazione finale del vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 impegna le 20 maggiori economie mondiali a rimuovere i «sussidi inefficienti di medio termine» per i combustibili fossili e a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica, le fonti di energia alternative e rinnovabili, la crescita sostenibile, la diffusione di tecnologie pulite e capacity building;
le ultime deliberazioni del Consiglio europeo di Bruxelles di fine ottobre 2009 hanno sancito l'impegno dei 27 paesi dell'Unione europea a finanziare un fondo da negoziare alla conferenza sul clima di Copenaghen per un pacchetto di aiuti internazionali ai paesi più poveri di 100 miliardi di euro l'anno tra il 2013 e il 2020 per ridurre le emissioni nocive;
il 21 ottobre 2009 in Lussemburgo è stato approvato dai ministri dell'ambiente dell'Unione europea il documento sul clima, che contiene il target di riduzione dell'anidride carbonica dell'Unione europea dell'80-95 per cento al 2050 rispetto ai livelli del 1990 ed è la base negoziale per la prossima conferenza Onu di Copenaghen;
secondo le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2008 occorre trovare un punto di equilibrio, conciliando l'esigenza di promuovere i sistemi produttivi in termini compatibili con la tutela dell'ambiente e con la strategia di non imporre agli stessi sistemi produttivi oneri eccessivamente gravosi. Occorre puntare, soprattutto, su misure che siano in grado di assicurare nuove occasioni di investimento e di miglioramento della produttività, favorendo contestualmente il miglioramento dell'efficienza nei consumi energetici e il ricorso a fonti alternative e rinnovabili. Lo stesso piano europeo di ripresa dell'economia si muove in questa direzione e stanzia risorse finanziarie, anche mediante prestiti della Banca europea per gli investimenti (Bei), in particolare nel settore delle tecnologie pulite;
il Green Jobs Report, pubblicato dall'agenzia dell'United Nations Enviroment Development (UNEP) nel 2008, evidenzia che le nuove tecnologie energetiche, come, ad esempio, le fonti rinnovabili, sono in grado di offrire elevati sviluppi occupazionali;
in ambito internazionale, i paesi emergenti svolgono un ruolo determinante relativamente ai cambiamenti climatici e al consumo di combustibili fossili. Secondo i dati pubblicati dal Consiglio mondiale dell'energia (WEC) ed in base al Statistical Review of World Energy del giugno 2008, la sola Cina si avvia ad avere un consumo di combustibili fossili pari a quello di Stati Uniti, Europa e Giappone messi assieme;
nell'approssimarsi del vertice di Copenaghen nel dicembre 2009 e della scadenza del Protocollo di Kyoto nel 2012, gli Stati Uniti d'America nei giorni 27 e 28 aprile 2009 hanno convocato le 16 maggiori potenze internazionali, per facilitare un futuro accordo sulla lotta all'effetto serra;
tale iniziativa ha confermato il carattere prioritario dei temi ambientali, nel corso della crisi economica, soprattutto a favore delle fonti rinnovabili di energia e di riduzione delle emissioni, coerentemente con la strategia europea;
la conferenza sul clima di Copenaghen sarà un appuntamento cruciale per la definizione di nuovi obiettivi per la riduzione dei gas a effetto serra. Nel lungo termine l'unico obiettivo che può garantire una certa sicurezza al pianeta è quello di un taglio dell'80 per cento entro il 2050 dei gas serra. Ma è nel breve periodo che si gioca la battaglia più importante: nel 2020 le emissioni che alterano il clima dovranno essere state già considerevolmente diminuite,

impegna il Governo:

in occasione del vertice di Copenaghen a farsi promotore di iniziative, anche di carattere normativo,
a) per definire un quadro di interventi di sensibilizzazione della popolazione sulla natura strategica delle politiche ambientali e sull'essenziale importanza dei comportamenti virtuosi individuali;
b) per definire un quadro di interventi in materia di educazione ambientale che miri alle scuole, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni ambientaliste;
c) per adottare misure per il sostegno degli investimenti diretti al risparmio energetico, alla ricerca e allo sviluppo delle tecnologie pulite nel settore delle costruzioni e, in particolare, alla riduzione dei consumi energetici degli edifici privati, nonché degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione;
d) per incentivare la certificazione energetica degli edifici ed aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici attraverso interventi di carattere strutturale;
e) per realizzare la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti che producono o che utilizzano fonti rinnovabili, nonché per i privati che ricorrono ad interventi strutturali per l'utilizzo di fonti rinnovabili;
f) per favorire la diffusione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico e privato, soprattutto nei grandi centri urbani, e promuovere sistemi di mobilità alternativi, come tramvie e piste ciclabili;
g) per realizzare politiche volte alla tutela del suolo dai fenomeni di erosione, perdita di materiale organico, smottamenti e contaminazioni, in modo da prevenire eventi catastrofici;
h) per porre l'Italia all'avanguardia dello sforzo europeo, assumendo le politiche per combattere i mutamenti climatici come motore di un nuovo ciclo economico, energetico e ambientale, capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati;
i) per sostenere l'ammodernamento del parco immobiliare residenziale pubblico e privato, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica, nonché di qualità della costruzione, attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nell'impiantistica, la domotica e l'interattività domestica, la sicurezza e il risparmio nelle fonti energetiche e nei costi di gestione, proponendo strumenti normativi per rendere obbligatorie le tecniche dell'efficienza energetica ai fini dell'attribuzione di aiuti o agevolazioni statali o regionali e per agevolare, attraverso misure fiscali, interventi di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti, finalizzati ad aumentare il rendimento energetico degli edifici e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
l) per rendere permanenti gli incentivi per la rottamazione delle auto finalizzati all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;
m) per promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica, di calore e di carburanti, consolidando meccanismi di incentivazione coerenti con le più avanzate esperienze europee;
n) per mettere in atto una strategia coordinata di investimenti pubblici e privati, sostenuta da politiche industriali, agricole e fiscali che orientino le produzioni ed i consumi verso lo sviluppo ecologicamente sostenibile, al fine di rilanciare l'economia, creare nuove imprese e nuovi posti di lavoro;
o) per sostenere, in un rapporto stretto con le piccole e medie imprese, largamente prevalenti nel sistema produttivo nazionale e, in particolare, nei distretti produttivi, la piccola cogenerazione distribuita, che consente maggiore efficienza e più alti rendimenti energetici, oltre a favorire la competitività delle imprese;
p) per consentire, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2007-2013, che disciplina l'utilizzo dei fondi strutturali negli Stati membri, una riallocazione delle risorse verso politiche di incentivo agli interventi di risparmio energetico e/o alle iniziative che utilizzino fonti rinnovabili;
q) per permettere la destinazione di risorse per il rifacimento, l'ammodernamento e nuovi investimenti delle reti infrastrutturali energetiche, che in alcuni casi costituiscono un palese limite allo sviluppo degli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili;
r) per favorire lo sviluppo dei trasporti pubblici eco-sostenibili, anche inserendoli in un contesto di piani di viabilità volti a disincentivare il traffico privato a vantaggio di quello pubblico, la ciclabilità, il risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e l'estensione delle aree verdi, la riforestazione, il recupero e il riutilizzo delle acque reflue e meteoriche;
s) per consentire lo sviluppo di una proficua collaborazione tecnica, scientifica ed economica verso i paesi in via di sviluppo volta a diffondere la consapevolezza dell'importanza della riduzione di emissioni di anidride carbonica, nonché ad investire in tecnologie in grado di permettere il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra in quelle realtà.
(1-00290)
«Casini, Ghiglia, Realacci, Piffari, Zamparutti, Alessandri, Rampelli, Iannaccone, Libè, Mariani, Margiotta, Vietti, Dionisi, Mondello, Volontè, Galletti, Compagnon, Ciccanti, Naro, Occhiuto, Rao, Tortoli, Baldelli, Guido Dussin, Lupi, Lanzarin, Aracri, Togni, Bonciani, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Tommaso Foti, Germanà, Gibiino, Iannarilli, Lisi, Pili, Pizzolante, Scalera, Scalia, Stradella, Vella, Vessa, Lulli, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Martella, Marantelli, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Franceschini, Gentiloni Silveri, Mosca, Antonino Russo, Rigoni, Verini, Rubinato, Narducci, De Biasi, Piccolo, Gnecchi, Ghizzoni, Paladini, Pes, Brandolini, De Pasquale, Marchi, Cenni, Sarubbi, Concia, Mattesini, Laratta, Mogherini Rebesani, Graziano, Castagnetti, Fedi, Marco Carra, Scilipoti, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Di Stanislao, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco».

DISEGNO DI LEGGE: NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO INTERNO DEL RISO (A.C. 1991-A)

A.C. 1991-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e sugli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 6.100 della Commissione.

A.C. 1991-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 1991-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
c) riso integrale parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera b), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;
d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;
e) riso parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera d), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;
f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;
g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;
h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;
i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.

A.C. 1991-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso parboiled e al riso integrale parboiled confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale.
2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto la registrazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Ambito di applicazione).

Al comma 1, sostituire le parole: confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale con le seguenti: prodotti e confezionati nel territorio nazionale nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel medesimo territorio.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: la registrazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o del con le seguenti: i riconoscimenti di cui al.
2. 1. Nola.
(Approvato)

A.C. 1991-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSI ALLEGATI 1 E 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:
a) riso tondo ovvero a grani tondi;
b) riso medio ovvero a grani medi;
c) riso lungo ovvero a grani lunghi;
d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

2. Il nome «riso» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), a condizione che:
a) la lolla sia stata interamente asportata;
b) figuri nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subìto.

3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla stessa legge.
4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.
6. Nel caso sia posto in vendita «riso ceroso», «riso aromatico», «riso pigmentato» o «riso ostigliato», tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.
7. L'indicazione «extra» è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
8. L'indicazione «sottotipo» è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione «sottotipo» deve essere apposta sulla confezione in modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.

ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 3)

ALLEGATO 4
(Articolo 3, comma 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

Al comma 3, allegato 4, quarta colonna, sopprimere le parole:, Karnak e altre varietà.

Conseguentemente, al medesimo allegato, dopo la quarta colonna, aggiungere la seguente:

Riso Karnak
Varietà Karnak e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche:
a) lunghezza (mm) 6,5 ÷ 7,0
b) larghezza (mm) 2,9 ÷ 3,1
c) lungh./largh. 2,2 ÷ 2,3
d) consistenza (kg/cm2) ≥ 0,85
e) perla molto estesa.

3. 1. Nastri.

Al comma 3, allegato 4, quarta colonna, sopprimere le parole:, Karnak e altre varietà.

Conseguentemente al medesimo allegato:
quarta colonna, sostituire le parole:
Riso Carnaroli, con le seguenti: Riso Carnaroli speciale;
dopo la quarta colonna, aggiungere la seguente:

Riso Carnaroli grezzo
Varietà Karnak e altre varietà i cui grani rispettano le seguenti caratteristiche:
a) lunghezza (mm) 6,5 ÷ 7,0
b) larghezza (mm) 2,9 ÷ 3,1
c) lungh./largh. 2,2 ÷ 2,3
d) consistenza (kg/cm2) ≥ 0,85
e) perla molto estesa.

3. 1.(Testo modificato nel corso della seduta). Nastri.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le denominazioni di vendita di cui all'allegato 4 sono riportate con caratteri, dimensioni e colori uguali.
3. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1991-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSI ALLEGATI 2 E 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.
3. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.
4. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 2)

ALLEGATO 3
(Articolo 4, comma 2)

Metodi di analisi

UNI 11106 Riso - Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

UNI ISO 14864 Riso - Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.

Decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994 Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati» - Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato. (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994).

Regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988 - Allegato I, punto B, lettera b) - Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto mediante l'Instron Food Tester.

UNI 11302 Riso - Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1991-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Utilizzo di marchi collettivi).

1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

A.C. 1991-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Sanzioni).

Al comma 1, sostituire le parole: da euro seicento a euro tremilacinquecento con le seguenti: da euro 3.500 a euro 18.000. Si applicano i commi 4 e 4-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
6. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1991-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Revisione delle analisi).

1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:
a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1991-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Periodo transitorio).

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.
2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

A.C. 1991-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Norme finali).

1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

A.C. 1991-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
in data 31 marzo 2009 è stato emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un decreto, sottoscritto dal direttore generale, che autorizza l'estensione di impiego per il controllo del punteruolo acquatico del riso (Lissorhoptrus oryzophilus) per un periodo di 120 giorni del prodotto fitosanitario Contest;
tale prodotto, registrato al n. 10373 in data 8 marzo 2000, a nome dell'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, contiene alfa-cipermetrina, un principio attivo gravemente dannoso per l'ambiente (in particolare acquatico) e assai pericoloso per chi lo utilizza o ne viene in contatto;
sull'etichetta è specificato chiaramente di «non contaminare l'acqua con il prodotto» e che è «altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico»;
l'estensione di impiego per il contenimento del punteruolo del riso impone un utilizzo in acqua del prodotto, dato che la maggioranza delle risaie sono coltivate in sommersione e che le risaie italiane coprono circa 240.000 ettari concentrati soprattutto in Lombardia e Piemonte;
gli effetti sulla fauna acquatica di questo principio attivo alle dosi consigliate in etichetta producono un sostanziale azzeramento della maggioranza delle specie di microfauna acquatica e degli anfibi e alcune delle specie colpite dagli effetti fanno parte della «direttiva habitat» e sono sottoposte a protezione totale;
la passata deroga è stata approvata senza i necessari approfondimenti scientifici sui danni ambientali e le necessarie prescrizioni per evitare danni a persone e animali;
tale decreto, che consente l'utilizzo di una sostanza nociva per gran parte degli organismi animali, non tiene in debito conto le prescrizioni in tema di salvaguardia della biodiversità dell'intera comunità scientifica mondiale ed è in evidente contrasto con le misure dei piani di sviluppo rurale che sulle stesse aree incentivano economicamente comportamenti virtuosi per salvaguardare la biodiversità stessa,

impegna il Governo

a non ripresentare analogo decreto di deroga per l'anno 2010, per salvaguardare il più possibile la biodiversità ed evitare di peggiorare ulteriormente lo stato di naturalità delle aree risicole.
9/1991-A/1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede, in particolare, per la violazione delle disposizioni relative al divieto di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome «riso» un prodotto non rispondente a determinate caratteristiche qualitative, la sanzione amministrativa pecuniaria da tremilacinquecento a euro diciottomila;
l'adozione di tale misura sanzionatoria dipende essenzialmente da esigenze di coerenza dell'ordinamento, in quanto la stessa corrisponde alla sanzione più elevata tra quelle previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 per la violazione delle disposizioni concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di tutti i prodotti alimentari;
la scelta di adottare la sanzione più rigorosa è coerente con i più recenti orientamenti che stanno maturando in ambito comunitario che vanno infatti nel senso di una sempre maggiore tutela della informazione per i consumatori, come si evince anche dall'orientamento espresso il 10 marzo 2009 dal Parlamento europeo nell'ambito della discussione sul Libro verde della Commissione sulla qualità dei prodotti;
tuttavia il quadro sanzionatorio attuale appare inadeguato alla luce delle preminenti finalità di tutela dei consumatori, sia con riguardo all'esigenza generale di assicurare agli stessi informazioni veritiere relative ai prodotti acquistati sia allo scopo di punire adeguatamente le violazioni delle disposizioni concernenti l'immissione al consumo del riso;
in base al principio di ragionevolezza e per coerenza dell'ordinamento è necessario che fattispecie analoghe ricevano una analoga regolamentazione per cui sarebbe auspicabile adeguare l'apparato sanzionatorio relativo a tutte le tipologie di prodotti alimentari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere integralmente, rendendolo maggiormente efficace, il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al riso.
9/1991-A/2.Paolo Russo.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA, FATTA A STRASBURGO IL 13 NOVEMBRE 1987, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 2836-A/R)

A.C. 2836-A/R - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SU UNA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

NULLA OSTA

sull'emendamento 3.100 delle Commissioni.

A.C. 2836-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sull'emendamento 3.100 delle Commissioni.

A.C. 2836-A/R - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: «per crudeltà o» sono soppresse;
b) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti o a condizioni che procurano un danno alla salute è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.
La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.
Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale. La punibilità è altresì esclusa quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento».

2. Dopo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:
«Art. 19-ter.1. - (Regolamento). - Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani».
3. Il regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza dei pareri.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute.

Conseguentemente:
all'articolo 4:
comma 5, sostituire le parole:
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute;
comma 7, sostituire le parole:
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero della salute;
all'articolo 7:
comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute;
comma 5, sostituire le parole:
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero della salute.
3. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2836-A/R - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai
commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

A.C. 2836-A/R - Articolo 5

ARTICOLO 5 NEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

A.C. 2836-A/R - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

A.C. 2836-A/R - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1o dicembre di ogni biennio, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.
5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

A.C. 2836-A/R - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni introdotte dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 3.

A.C. 2836-AR - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
in seguito a numerosi casi di cronaca, si è ritenuto necessario introdurre una regolamentazione più stringente ai fini di una corretta gestione e di un'adeguata cura degli animali da compagnia, soprattutto di alcuni cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività, di cui all'allegato annesso all'ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008;
stante l'esigenza di prevenire eventuali comportamenti aggressivi dei medesimi animali che possano arrecare danno all'incolumità pubblica, i proprietari dei cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività di cui sopra sono tenuti, ai sensi dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009, a frequentare appositi percorsi formativi organizzati dai comuni, congiuntamente con le aziende sanitarie locali, al termine dei quali è previsto il rilascio di specifica attestazione denominata «patentino»;
appare, quindi, opportuno dare maggiore efficacia e concretezza alle disposizioni amministrative contenute nelle predette ordinanze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

impegna il Governo

ad assumere, in stretta collaborazione con i soggetti pubblici, le regioni e gli enti locali, nonché con gli organi tecnico-scientifici e professionali provenienti dai settori veterinario-comportamentalista e animalista di comprovata esperienza nel settore cinologico, specifiche politiche di supporto volte ad avviare una compagna di sensibilizzazione al fine di prevenire comportamenti aggressivi dei cani che possano arrecare danno all'incolumità pubblica.
9/2836-A-R/1. Compagnon.

La Camera,
premesso che:
stante l'esigenza di prevenire eventuali comportamenti aggressivi dei medesimi animali che possano arrecare danno all'incolumità pubblica, i proprietari dei cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività di cui sopra sono tenuti, ai sensi dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009, a frequentare appositi percorsi formativi organizzati dai comuni, congiuntamente con le aziende sanitarie locali, al termine dei quali è previsto il rilascio di specifica attestazione denominata «patentino»;
appare, quindi, opportuno dare maggiore efficacia e concretezza alle disposizioni amministrative contenute nelle predette ordinanze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

impegna il Governo

ad assumere, in stretta collaborazione con i soggetti pubblici, le regioni e gli enti locali, nonché con gli organi tecnico-scientifici e professionali provenienti dai settori veterinario-comportamentalista e animalista di comprovata esperienza nel settore cinologico, specifiche politiche di supporto volte ad avviare una compagna di sensibilizzazione al fine di prevenire comportamenti aggressivi dei cani che possano arrecare danno all'incolumità pubblica.
9/2836-A-R/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Compagnon.

La Camera,
premesso che:
la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e attende ancora di essere ratificata dall'Italia;
durante il periodo intercorso dalla firma di questo importante provvedimento la legislazione nazionale e norme di carattere regionale hanno in ogni caso provveduto a recepire e attuare in gran parte le disposizioni della Convenzione;
tuttavia, non sono contemplate, all'interno delle disposizioni nazionali, misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti, invece, dall'articolo 10 di questa Convenzione, ovvero degli interventi cruenti per modificare chirurgicamente l'aspetto degli animali (taglio delle orecchie o rescissione delle corde vocali, per esempio), come pure non contemplate sono le norme relative all'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano;
a tali scopi, dunque, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo,

impegna il Governo:

ad assicurare, con l'impiego di uomini e mezzi delle Forze di polizia, una conseguente, efficace prevenzione e repressione dei reati a danno degli animali verificando, nel contempo, che i prefetti rilascino nei tempi previsti dalle norme i decreti di nomina delle guardie zoofile delle associazioni riconosciute per la protezione degli animali, così da non far mancare un'importante attività e un efficace sostegno alle stesse Forze di polizia;
a predisporre una relazione semestrale, in termini di statistica e di realizzazione di studi, da cui si evinca chiaramente il numero delle denunce, dei procedimenti e dei processi per reati a danno degli animali.
9/2836-A-R/2. Evangelisti, Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, vieta l'utilizzo di animali da compagnia in pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazioni analoghe che ne mettano a repentaglio la salute e il benessere;
l'uso degli animali negli spettacoli circensi e nelle mostre ed esposizioni itineranti è posto sotto accusa, in quanto rappresenta una manifestazione di sfruttamento nei confronti degli animali che, chiusi in gabbie anguste, costretti a continui spostamenti stipati in TIR o furgoni e obbligati a compiere esercizi contrari alle loro caratteristiche etologiche, vengono privati dei loro bisogni fondamentali;
dietro gli esercizi compiuti durante tali spettacoli si celano privazioni, maltrattamenti e sofferenze a danno degli animali, che compromettono il loro stato di salute e benessere psicofisico;
è necessaria una maggiore attività di controllo nei confronti degli operatori del settore, relativamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle condizioni di mantenimento degli animali,

impegna il Governo

a dare nuovo impulso a frequenti e accurate verifiche da parte dei servizi veterinari e delle Forze dell'ordine nei riguardi di circhi, mostre, esposizioni itineranti di animali e manifestazioni pubbliche popolari.
9/2836-A-R/3. Giammanco, Mannucci, Ceccacci Rubino, Mariarosaria Rossi, Cazzola, Repetti, Stucchi, Stefani.

La Camera,
premesso che:
secondo quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 settembre 1987, è necessario lo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione stessa, con particolare riferimento allo scoraggiamento dell'utilizzo di animali da compagnia come premio o omaggio, al loro acquisto superficiale e alla detenzione di animali selvatici come animali da compagnia.
l'articolo 5, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, prevede la possibilità da parte dello Stato e delle Regioni di promuovere l'integrazione nei programmi didattici delle scuole di attività formative che possano educare i più giovani al rispetto degli animali;
quanto disposto all'articolo 5 della legge n. 189 del 2004 fino a oggi non è stato realizzato,

impegna il Governo

a dare attuazione, quanto prima, a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, della legge 20 luglio 2004 n. 189.
9/2836-A-R/4. Cazzola, Giammanco, Ceccacci Rubino, Repetti, Mannucci, Mariarosaria Rossi.

La Camera,
premesso che:
dall'ispezione condotta dai NAS dal 4 al 13 luglio 2008, nell'ambito della campagna del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali contro il maltrattamento degli animali da compagnia, è emerso che in Italia un canile su tre è fuori legge;
tali dati confermano il fenomeno dei cosiddetti «canili-lager», strutture in cui gli animali subiscono varie e gravi forme di maltrattamento, sono costretti a vivere in gabbie anguste e fatiscenti, con mangimi spesso scaduti e in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precarie;
la detenzione dei cani all'interno dei canili deve essere necessariamente sottoposta a controlli regolari e frequenti da parte delle autorità competenti, al fine di contrastare ogni forma di maltrattamento nei confronti degli animali,

impegna il Governo

a dare nuovo impulso a frequenti e accurate verifiche da parte dei servizi veterinari e dalle Forze dell'ordine nei riguardi dei canili italiani.
9/2836-A-R/5. Mannucci, Giammanco, Ceccacci Rubino, Mariarosaria Rossi, Repetti.

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno si introduce in modo permanente nel nostro Paese il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale o finalizzati a scopi non terapeutici, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, al taglio delle orecchie e della coda che vengono considerati a tutti gli effetti maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale;
ciò risponde alla opportunità di allineare la veterinaria nazionale alle tendenze normative e regolamentari della maggior parte dei Paesi europei sulla salvaguardia dell'integrità fisica ed etologica degli animali limitando gli interventi invasivi alle sole necessità cliniche, o per impedire la riproduzione dell'animale, escludendo quindi quelle di natura estetica e/o morfologica;
in particolare per i cani, il taglio di code ed orecchie per motivi estetici, dettati da standard di razza già modificati in altri Paesi europei, è diffusa con inutile sofferenza per questi animali;
c'è il paventato rischio che si possa ovviare a tale divieto importando animali «mutilati» da altri Paesi ed in particolare dell'Est Europa, dove peraltro questi interventi sono ampiamente praticati anche da personale non veterinario e da cui proviene la maggior parte dei cuccioli introdotti illegalmente in Italia,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative che vietino qualsiasi importazione nel nostro Paese di animali che abbiano subito interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici, così come è già previsto nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea.
9/2836-A-R/6. Ceccacci Rubino, Cazzola, Mannucci, La Loggia, Repetti, Catanoso, Giammanco, Mancuso.

La Camera,
considerata la necessità della Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno;
esaminato il nuovo testo del disegno di legge, come modificato dalle Commissioni di merito in sede referente;
l'articolo 3, comma 2, prevede che: «Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani»,

impegna il Governo

a prevedere che per l'emanazione del citato regolamento sia consultato, in aggiunta alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, anche l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).
9/2836-A-R/7. Cimadoro, Nola, Luciano Rossi, Stefani, Stucchi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 3, che non siano applicabili sanzioni laddove sia operato su un animale un intervento chirurgico, benché non terapeutico, ma eseguito da un medico veterinario per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo;
tra tali interventi rientra anche la caudectomia,

impegna il Governo

in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, a porre in essere le necessarie disposizioni normative atte a prevedere che l'eventuale caudectomia debba essere eseguita entro e non oltre il sessantesimo giorno di vita dell'animale.
9/2836-A-R/8. Stefani, Luciano Rossi, Stucchi.

La Camera,
premesso che:
l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) è un'associazione di diritto privato composta da cinofili e allevatori, nata nel 1882 e riconosciuta con regio decreto nel 1940, che svolge su tutto il territorio nazionale l'attività di miglioramento genetico delle popolazioni delle diverse tipologie canine, disciplinandone l'impiego e accertandone la valenza dei riproduttori attraverso verifiche zootecniche;
l'ENCI cura la tenuta del libro genealogico, per la cui attività è vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto della normativa vigente, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto ministeriale e nel rispetto degli indirizzi della Federazione cinologica internazionale (FCI), l'organismo mondiale più autorevole del settore cinologico, che detiene, tra l'altro, gli standard specifici nei quali confluiscono le principali caratteristiche delle diverse tipologie canine;
l'ENCI ha facoltà di intervenire in materia di attività cinotecnica anche in virtù della legge n. 349 del 1993, secondo la quale coloro che esercitano a qualsiasi titolo attività che attengono alla selezione delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana;
l'ENCI provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica e all'aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali di soggetti di cui sopra, istituendo e tenendo aggiornato il relativo registro sulla scorta di disciplinari approvati dal Ministero con proprio decreto;
l'ENCI regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in Italia, anche direttamente, esposizioni, prove e ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale. Può intraprendere anche all'estero dette iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento italiano;
l'ENCI promuove studi e ricerche di carattere tecnico-scientifico ed edita un mensile inviato ai propri associati il cui contenuto, oltre ad informazioni di vita associativa propone spazi di cultura cinotecnica, con particolare riguardo agli aspetti di ordine etologico-bioetico, diretti al miglioramento della qualità della vita attraverso le interdipendenze dei rapporti uomo-cane-ambiente;
l'ENCI coinvolge circa 100.000 associati, tra soci allevatori e persone iscritte ai soci collettivi. Questi ultimi sono associazioni cinofile distinte in gruppi cinofili (aventi base territoriale), e associazioni specializzate (aventi il compito di valorizzare una o più tipologie canine). I soci allevatori e quelli collettivi hanno un peso importante ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dell'ENCI;
l'ENCI si occupa di cinofilia in sinergia con altri soggetti: Ministeri, regioni, ASL, ma anche Corpo forestale, NAS e Guardia di finanza, con cui collabora anche in merito all'illecito commercio di cuccioli provenienti dai Paesi esteri. In particolare, l'attiva sinergia con la Guardia di finanza ha consentito l'individuazione di un illegale commercio di cani proveniente dall'Est Europa per il quale si è recentemente aperto un importante procedimento giudiziario davanti al tribunale di Bologna, dove l'ENCI è persona offesa, che vede per la prima volta contestato il reato di associazione per delinquere in materia di benessere animale;
l'ENCI si occupa dell'addestramento dei cani da soccorso e della formazione e abilitazione dei loro conduttori attraverso il proprio socio collettivo denominato UCIS (unità cinofile di soccorso), riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si è recentemente distinto nella ricerca tra le macerie a seguito del sisma in Abruzzo. Nell'occasione ÌUCIS ha portato circa 60 unità cinofile sui luoghi dei terremoto e dispone di 130 gruppi di volontariato sull'intero territorio nazionale preparati in caso di emergenza. Il riconosciuto livello qualitativo dei cani ENCI/UCIS, più volte premiati dalle autorità, è stato raggiunto grazie alla rigorosa applicazione del regolamento volto alla selezione dei cani da ricerca, per i quali l'iter formativo dura almeno due anni;
l'emendamento 3.503 approvato dalle commissioni riunite giustizia e affari esteri e comunitari prevede l'emanazione di un regolamento applicativo emanato con decreto del Ministero della salute, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;
il Governo, attraverso il sottosegretario, ha dichiarato in sede di commissioni riunite giustizia e affari esteri e comunitari la disponibilità a consultare anche l'ENCI prima di emanare il regolamento di cui sopra,

impegna il Governo:

a sentire l'ENCI ogni qualvolta in sede di stesura di regolamenti applicativi di disposizioni normative ci siano possibili effetti sulle tipologie canine la cui tutela è oggetto dell'attività istituzionale dell'ente;
a considerare la collaborazione dell'ENCI, le cui ramificazioni sono attivamente presenti in tutta Italia, per garantire sul territorio la migliore integrazione del cane nella società e un migliore rapporto tra uomo e cane anche nei contesti metropolitani;
a fare conoscere al più vasto pubblico, anche attraverso le scuole e utilizzando la competenza dell'ENCI in materia, le origini, le attitudini e l'evoluzione delle diverse tipologie canine italiane, patrimonio zootecnico di inestimabile valore apprezzato in tutto il mondo.
9/2836-A-R/9. De Angelis, Luciano Rossi, Stefani, Stucchi.

La Camera,
premesso che:
attualmente il taglio della coda ai cani è vietato;
relativamente al taglio della coda è stato concordato con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concedere un periodo transitorio, individuato in tre anni, durante il quale tale intervento è ancora consentito per i cani appartenenti a razze riconosciute dalla FCI (Federazione cinofila internazionale) con caudotomia prevista dallo standard;
in tale periodo transitorio l'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana), oltre ad adeguare i disciplinari di razza, nel senso di non discriminare in fase di valutazione i soggetti non amputati rispetto a quelli amputati, dovrà elaborare una relazione tecnico-scientifica e di impatto, sulla base della quale saranno assunte successive determinazioni da parte dei Ministeri interessati;
nella fattispecie degli ausiliari per la caccia il taglio della coda sarebbe un atto nel pieno interesse dell'animale in quanto alcune razze di cani utilizzate per alcune tipologie di attività venatoria molto spesso si feriscono proprio alla coda;
amputare la coda, per alcune specie di cani da caccia, è nell'esclusivo interesse degli animali ed eseguendo questa operazione su un animale cucciolo, nella prima settimana di vita, c'è la piena garanzia che all'animale siano ridotte significativamente le sofferenze,
impegna il Governo
a prevedere ulteriori iniziative normative affinché nel divieto generale per caudotomia sia fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard e solo in stretta relazione funzionale con le specifiche attività svolte dagli esemplari adulti e affinché il taglio della coda, ove consentito, sia obbligatoriamente eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita.
9/2836-A-R/10.Catanoso.

La Camera,
premesso che:
attualmente il taglio della coda ai cani è vietato;
relativamente al taglio della coda è stato concordato con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concedere un periodo transitorio, individuato in tre anni, durante il quale tale intervento è ancora consentito per i cani appartenenti a razze riconosciute dalla FCI (Federazione cinofila internazionale) con caudotomia prevista dallo standard;
in tale periodo transitorio l'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana), oltre ad adeguare i disciplinari di razza, nel senso di non discriminare in fase di valutazione i soggetti non amputati rispetto a quelli amputati, dovrà elaborare una relazione tecnico-scientifica e di impatto, sulla base della quale saranno assunte successive determinazioni da parte dei Ministeri interessati;
nella fattispecie degli ausiliari per la caccia il taglio della coda sarebbe un atto nel pieno interesse dell'animale in quanto alcune razze di cani utilizzate per alcune tipologie di attività venatoria molto spesso si feriscono proprio alla coda;
amputare la coda, per alcune specie di cani da caccia, è nell'esclusivo interesse degli animali ed eseguendo questa operazione su un animale cucciolo, nella prima settimana di vita, c'è la piena garanzia che all'animale siano ridotte significativamente le sofferenze,
impegna il Governo

a prevedere ulteriori iniziative normative affinché nel divieto generale per caudotomia sia fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard e solo in stretta relazione funzionale con le specifiche attività svolte dagli esemplari adulti.
9/2836-A-R/10.(Testo modificato nel corso della seduta)Catanoso.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, al comma 1 prevede un regolamento che stabilisca i casi in cui l'intervento chirurgico del veterinario, fuori dei casi terapeutici, è utile al benessere di un singolo animale;
il comma 2 stabilisce che il regolamento è emanato sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;
oltre al soggetto di cui sopra è opportuno sentire altri soggetti competenti,

impegna il Governo

affinché il regolamento venga emanato con decreto del ministro della salute sentito anche l'Ente nazionale della cinofilia italiana.
9/2836-A/R-11.Follegot, Stefani, Pini, Luciano Rossi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Modalità con le quali il Governo intende far conoscere ai cittadini e agli operatori i contenuti della riforma della pubblica amministrazione - 3-00790

PALMIERI e BALDELLI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
trasparenza, meritocrazia, valutazione e performance sono le parole chiave per comprendere la portata innovativa della riforma della pubblica amministrazione (legge delega n. 15 del 4 marzo 2009) del Ministro interrogato, il cui decreto attuativo (il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) è entrato in vigore il 15 novembre 2009;
si è di fronte ad una riforma di portata storica, che coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche e che è estremamente rilevante per il rilancio dell'efficienza e della produttività economica nel Paese; per questo è fondamentale che gli operatori del settore, nonché tutti i cittadini, siano messi nelle condizioni di venire a conoscenza e di comprendere i contenuti e le novità introdotte dalla suddetta riforma -:
con quali modalità il Governo intenda far conoscere ai cittadini e agli operatori i contenuti della riforma della pubblica amministrazione, prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
(3-00790)
(24 novembre 2009)

Problematiche inerenti alla riduzione degli stanziamenti previsti in capo al dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri - 3-00791

MOSCA, FRANCESCHINI, DAMIANO, QUARTIANI, GIACHETTI, AMICI, DE MICHELI, GARAVINI e LETTA. - Al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
numerose sono le competenze in capo al Ministro interrogato, tra le quali il contrasto alla violenza sulle donne, la lotta all'omofobia, la tutela della maternità, il pari trattamento tra uomini e donne sui luoghi di lavoro, solo per citare le principali;
a fronte di tante competenze si può notare una gravissima decurtazione delle risorse da 29,91 a 4,31 milioni di euro dal bilancio del dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tale da mettere obiettivamente in discussione la stessa funzione del dipartimento e del Ministro interrogato;
relativamente alle funzioni del Ministro interrogato, il piano per gli asili nido - per il quale il Governo Prodi aveva stanziato 152 milioni di euro - è stato adesso ridotto a 7 milioni e 200 mila euro; a favore del numero verde per lo stalking è previsto solo un milione di euro, mentre per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle donne sono state promesse dal Ministro interrogato risorse per 40 milioni di euro, che, a quanto consta agli interroganti, ad oggi non esistono -:
quali iniziative intenda adottare al fine di realizzare gli impegni assunti, a fronte di una forte riduzione degli stanziamenti previsti in capo al dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. (3-00791)
(24 novembre 2009)

Chiarimenti in merito agli effetti sulla gestione della protezione civile e del personale pubblico di disposizioni contenute in una bozza di decreto-legge che inciderebbe su tali materie - 3-00792

DI PIETRO e BORGHESI. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
a quanto consta agli interroganti, esiste il testo di una bozza di decreto-legge, recante «Norme urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della regione Abruzzo, per la predisposizione e la realizzazione di un piano di messa in sicurezza idrogeologica in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1o ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina ed altre disposizioni urgenti di protezione civile e per la Presidenza del Consiglio dei ministri», che prevede la costituzione, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del dipartimento della protezione civile, di una società per azioni con capitale interamente pubblico;
le attività di tale società potrebbero riguardare - sempre secondo il testo citato - anche la progettazione, la scelta del contraente, la direzione dei lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale, sia per quanto concerne le emergenze dovute a calamità naturali ed antropiche e per i grandi eventi, sia per quanto attiene allo svolgimento di attività di formazione e ricerca;
tale previsione comporterebbe l'esternalizzazione di quasi tutte le attività di protezione civile, con effetti, ad avviso degli interroganti, negativi sulla trasparenza e la rintracciabilità delle gare d'appalto e sulle attività di previsione e prevenzione dalle calamità, che coinvolgono tutto il territorio nazionale, ed escluderebbe dal controllo diretto sul territorio in prima istanza i sindaci, l'unica autorità di protezione civile riconosciuta dalla legge n. 225 del 1992, nonché le regioni e le province, mentre in capo all'attuale dipartimento resterebbero compiti di gestione dell'emergenza e di pianificazione speditiva;
inoltre, preoccupano le ripercussioni prevedibili sul personale del dipartimento e sulla delicatissima materia della ricostruzione post-calamità, che nel testo citato si prefigura sconnessa, se non avversa a tutti i controlli previsti per legge;
in presenza della dichiarazione di stato di calamità emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri nella gestione dell'emergenza sul territorio, si potrebbero prevedere conflitti di competenza tra la predetta società, che si avvarrà presumibilmente in maniera forzosa del know how dei dipendenti del dipartimento, ed il dipartimento stesso;
nel citato testo si prefigura anche la stabilizzazione di tutti i precari attualmente presenti al dipartimento, i cui dipendenti negli ultimi 8 anni sono lievitati da 350 a circa 1.200 persone, tra personale di ruolo, a tempo determinato, collaboratori coordinati e continuativi e comandati, ed è prevista anche l'assunzione di 50 dirigenti;
apprezzando la stabilizzazione del personale precario ed auspicando quella dei comandati, non si può non esprimere perplessità circa le modalità di assunzione fuori dalle procedure previste dalle norme vigenti in materia di concorsi pubblici, modalità che potranno consentire, secondo gli interroganti, favoritismi e chiamate ad personam -:
qualora corrispondesse al vero la notizia dell'imminente emanazione del decreto-legge in questione, nei termini sopra evidenziati, se il Ministro interrogato non ritenga pregiudizievole per l'efficiente e corretta gestione della protezione civile e del personale pubblico le disposizioni citate in premessa. (3-00792)
(24 novembre 2009)

Chiarimenti in merito all'efficacia e alla necessità del vaccino contro l'influenza A/H1N1 - 3-00793

PISICCHIO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
le recenti prese di posizione del Ministro della sanità polacco Ewa Kopacz di denuncia del vaccino antinfluenzale contro la A/H1N1, insieme a ricorrenti allarmi sull'efficacia se non addirittura sulla tossicità del vaccino che, attraverso strumenti alternativi di comunicazione, come il web, vengono lanciati in Italia e in Europa, hanno creato nella cittadinanza una condizione di pericoloso disagio e di disorientamento soprattutto se messa in relazione all'informazione contraddittoria propagata dai media italiani che, da un lato, descrivono una situazione di pericolosa pandemia, mentre contemporaneamente tendono a rassicurare il pubblico con le dichiarazioni delle autorità sanitarie;
tra i quesiti posti dal Ministro polacco alcuni appaiono di particolare rilevanza: in particolare, il fatto che sul mercato esistano tre vaccini disponibili realizzati da tre produttori diversi, che presentano differenti quantità di sostanze attive e che, tuttavia, vengano trattati indifferentemente; che in altri Paesi, come la Germania, che solitamente fa registrare quote altissime di vaccinati per particolare abitudine sociale, a fronte di 50 milioni di dosi finora acquistate, ne sono state utilizzate solo 5 milioni; che non esistono risultati significativi di test clinici, essendo i vaccini arrivati solo al quarto stadio e il controllo sull'efficacia e gli effetti registrati sugli esseri umani è molto ridotto; che nella composizione chimica del prodotto esisterebbero dei coadiuvanti in grado di indurre processi infiammatori; che il picco della influenza si verificherebbe prima ancora che il vaccino, non ancora somministrato, riesca a coprire quote significative della popolazione, determinando, così un esito del tutto inefficace della campagna di vaccinazione;
c'è, inoltre, un argomento rispetto al quale la pubblica opinione non ha avuto dalle autorità sanitarie sufficienti chiarimenti: se l'influenza stagionale coinvolge un miliardo di persone ogni anno in tutto il mondo, provocando non meno di un milione di decessi nel mondo (e la statistica è verificata nella serie storica di decenni), ci si chiede come mai non è stata annunciata una pandemia per l'influenza stagionale, mentre invece lo si fa per la A/H1N1 -:
se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative volte a rassicurare la pubblica opinione sull'efficacia e sulla necessità del vaccino anti-influenza suina pagato dai contribuenti. (3-00793)
(24 novembre 2009)

Risultanze dei lavori della Commissione di alta consulenza costituita presso il Ministero della difesa per la messa a punto del nuovo modello di difesa - 3-00794

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
i lavori della commissione di alta consulenza costituita presso il ministero della difesa per mettere a punto il nuovo modello di difesa sarebbero giunti a delle conclusioni, delle quali le Camere non sono ancora state portate a conoscenza;
trasformazioni importanti sarebbero in itinere anche nel delicato settore della contrattualistica e della gestione del patrimonio immobiliare delle Forze armate, in collegamento con l'annunciata istituzione della società Difesa servizi spa -:
quali siano in sintesi le conclusioni della commissione e se e quando intenda riferire dettagliatamente alle Camere, con particolare riferimento alla volontà di utilizzare la costituenda società Difesa servizi spa per contribuire al finanziamento delle trasformazioni richieste dalla realizzazione del nuovo modello di difesa. (3-00794)
(24 novembre 2009)

Problematiche inerenti alla recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di riforma in materia di autonomie locali - 3-00795

VIETTI, TASSONE, MANTINI, MANNINO, VOLONTÈ, CICCANTI, COMPAGNON, NARO, RAO, GALLETTI, OCCHIUTO, RIA, LIBÈ e BOSI. - Al Ministro per la semplificazione normativa. - Per sapere - premesso che:
il 19 novembre 2009 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti locali, di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e che contiene la cosiddetta Carta delle autonomie locali, già approvato in via preliminare nella seduta del 15 luglio 2009, il testo non è stato ancora presentato alle Camere;
secondo il Ministro interrogato «il disegno di legge individua in maniera puntuale e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Razionalizza e riordina, anche al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali, gli uffici periferici dello Stato e il sistema dei controlli interni»;
il provvedimento, tuttavia, secondo gli interroganti, non favorisce un reale decentramento dallo Stato alle regioni, alle province e ai comuni, quale premessa di un vero federalismo, e si risolve in un restyling della pubblica amministrazione - come hanno rimarcato anche le associazioni degli enti locali - non in grado, quindi, di fornire le risposte attese dai cittadini;
l'impianto normativo rischia di entrare in rotta di collisione con il meccanismo del federalismo fiscale e di non garantire un equilibrio tra i diversi livelli della Repubblica, determinando - come gli interroganti hanno da sempre affermato - l'insostenibilità dei federalismo stesso;
non è stato ancora chiarito con quali risorse il federalismo fiscale verrà attuato e con quali tempi, visto che, con il decreto-legge n. 135 del 2009, cosiddetto «decreto Ronchi», il cui disegno di legge di conversione è stato recentemente approvato dalla Camera dei deputati, sono stati prorogati i termini per l'emanazione del primo decreto attuativo;
il provvedimento sottrae sovranità ai comuni su materie di loro competenza e svuota il ruolo del sindaco;
è singolare, ad avviso degli interroganti, che il Ministro interrogato abbia giustificato la mancata soppressione delle province con l'eliminazione di altri enti intermedi inutili;
l'articolo 14 della nuova disciplina prevede una delega - peraltro assolutamente generica - per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali (e conseguentemente delle prefetture), ma nel contempo ne potenzia i compiti;
il tema della soppressione delle province, ritenute costose ed inutili, era stato fortemente sbandierato nel corso della campagna elettorale da tutti i partiti, per poi sparire pian piano, fino a giungere al voto favorevole sulla questione sospensiva della proposta di legge costituzionale per la soppressione delle province presentata dal gruppo dell'Udc -:
quali siano l'impianto e le finalità complessive sottese al provvedimento, che, nonostante fosse molto atteso dagli enti interessati e dai cittadini, anche perché strettamente connesso con la realizzazione del federalismo fiscale, ha già riscosso notevoli critiche e rivela, a giudizio degli interroganti, significativi punti oscuri e contraddittori. (3-00795)
(24 novembre 2009)