XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 15 dicembre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 dicembre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Froner, Gelmini, Ghiglia, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Margiotta, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Buonfiglio, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Froner, Gelmini, Ghiglia, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Margiotta, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 dicembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ARACRI: «Disciplina delle attività di cinoterapia» (3034);
CAZZOLA: «Delega al Governo per l'introduzione della pensione di base e l'unificazione graduale dell'aliquota contributiva in favore dei lavoratori alla prima occupazione, nonché per l'introduzione del pensionamento flessibile e per la revisione dei trattamenti previdenziali vigenti» (3035);
FRASSINETTI: «Disposizioni per la valorizzazione della chiesa di Santo Stefano Maggiore in Milano» (3036).

In data 14 dicembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NASTRI: «Disposizioni per l'attuazione del patto e del piano della logistica» (3037);
GARAGNANI ed altri: «Modifiche alla legge 13 maggio 1978, n. 180, in materia di trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale» (3038);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI: «Modifiche all'articolo 41 della Costituzione, concernente l'iniziativa economica privata» (3039);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI: «Modifica all'articolo 45 della Costituzione, in materia di tutela e sviluppo della piccola e media impresa» (3040);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI: «Modifica all'articolo 47 della Costituzione, in materia di accesso del risparmio popolare alla partecipazione nelle piccole e medie imprese e all'investimento azionario» (3041);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di determinazione della base imponibile e di limite al prelievo tributario relativamente alle imposte dirette» (3042).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Carlucci:
PAOLO RUSSO: «Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita» (229);
PAOLO RUSSO: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali derivanti dalla compravendita di beni immobili» (232);
MARIO PEPE (PDL): «Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale, recante divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari» (280);
MARIO PEPE (PDL): «Istituzione di case da gioco stagionali nei comuni di Anzio e di Ariccia» (281);
MARIO PEPE (PDL): «Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria» (282);
MARIO PEPE (PDL) ed altri: «Ripristino della festa nazionale del 20 settembre» (449);
ZACCHERA: «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia» (496);
ZACCHERA: «Disposizioni per la tutela del settore marmoreo e lapideo» (497);
ZACCHERA: «Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali» (499);
ZACCHERA: «Istituzione del Consorzio Valgrande» (500);
ZACCHERA: «Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o gennaio 1994 e il 1o ottobre 1995» (501);
ZACCHERA: «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Stresa» (502);
SILIQUINI ed altri: «Disciplina delle libere professioni» (503);
SILIQUINI: «Interventi straordinari in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti» (504);
SILIQUINI: «Abrogazione degli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto dei danni per sinistri tra veicoli» (505);
STRADELLA e OSVALDO NAPOLI: «Nuove norme per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico» (522);
ANTONIO PEPE ed altri: «Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare e altre agevolazioni fiscali in favore delle famiglie» (735);
SAVINO: «Disposizioni per la tutela della certezza degli investimenti privati nelle opere di rilevanza nazionale o regionale» (843);
PECORELLA e COSTA: «Nuovo codice di procedura penale» (873);
PECORELLA e COSTA: «Introduzione degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, concernenti i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi da chi guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» (874);
PECORELLA e COSTA: «Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di informazione di garanzia» (875);
PECORELLA e COSTA: «Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale, in materia di informazioni da rendere ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli» (876);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PIANETTA: «Modifica all'articolo 31 della Costituzione, in materia di tutela e valorizzazione degli anziani» (927);
PIANETTA: «Definizione della funzione pubblica internazionale e disposizioni in favore dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali e dall'Unione europea» (928);
PIANETTA: «Introduzione dell'insegnamento della disciplina dell'educazione ai diritti umani nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione» (929);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RAISI e BERNINI BOVICELLI: «Istituzione della regione Romagna» (1005);
RAISI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esodo degli italiani dall'Istria, dalla Slovenia e dalla Dalmazia, sugli eccidi delle foibe carsiche, nonché sulla violenza politica nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale» (1006).
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE JANNONE: «Modifica dell'articolo 72 della Costituzione, per la semplificazione del procedimento legislativo» (2816);
JANNONE: «Modifica dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, concernente l'acquisizione di atti e documenti in possesso della pubblica amministrazione e di altri soggetti» (2817);
JANNONE: «Disposizioni concernenti l'attività di cooperazione allo sviluppo» (2818);
JANNONE: «Disposizioni fiscali e di semplificazione per favorire la costituzione delle società a responsabilità limitata, al fine di facilitare l'attività d'impresa produttiva, commerciale o artigiana» (2819);
JANNONE: «Modifica all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di valutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero» (2820);
JANNONE: «Istituzione dello scontrino fiscale 'gratta e vinci' per la lotta contro l'evasione fiscale» (2821);
JANNONE: «Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di cooperative e consorzi di garanzia collettiva dei fidi» (2822);
JANNONE: «Disposizioni in materia di alternanza tra scuola e lavoro» (2823);
JANNONE: «Disciplina dell'attività di lavoro estivo svolta dagli studenti appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado» (2824);
JANNONE: «Disposizioni per l'erogazione di incentivi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, nonché per l'acquisto di un terreno edificabile» (2825);
JANNONE: «Disposizioni in materia di incentivi allo sviluppo industriale e delega al Governo per la disciplina dell'erogazione dei contributi alle imprese» (2826);
JANNONE: «Disposizioni in materia di integrazione del reddito, recupero dei quartieri degradati, prolungamento della durata dei mutui bancari e sospensione del pagamento delle tasse automobilistiche» (2827);
JANNONE: «Disposizioni concernenti la figura professionale del "semplificatore" nelle piccole e medie imprese» (2828);
JANNONE: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi di maternità e congedi parentali» (2829);
JANNONE: «Disposizioni per il rilancio del ruolo di prevenzione e di assistenza dei consultori pubblici e privati al fine di garantire alternative all'interruzione volontaria della gravidanza per la gestante in difficoltà» (2830);
JANNONE: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di prevenzione, assistenza e cura delle malattie mentali» (2831);
JANNONE: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria sulle navi e sui treni a lunga percorrenza» (2832);
JANNONE: «Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali per la tutela e la promozione del consumo dei prodotti agroalimentari regionali» (2833);
BELLOTTI: «Istituzione dell'ente "Gusto Italia" per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero» (2855);
NASTRI: «Modifica alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul carburante utilizzato nel settore agricolo» (2856);
MANCUSO: «Modifica all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore degli invalidi totali» (2860);
LABOCCETTA: «Disposizioni per la trasformazione della società Poste Assicura Spa in impresa per l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni» (2866);
TAGLIALATELA ed altri: «Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, concernente la determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nei comuni della regione Campania» (2868);
DE GIROLAMO: «Incentivi alla produzione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli locali, tradizionali e biologici» (2876).

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare sono assegnate, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
DI STANISLAO «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione delle carceri in Italia» (doc. XXII, n. 13) - Parere delle Commissioni I e V.

XII Commissione (Affari sociali):
MANNUCCI e CECCACCI RUBINO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del randagismo nonché sulla gestione dei canili e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali» (doc. XXII, n. 11) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
POLLASTRINI ed altri: «Disposizioni per l'eguaglianza tra uomini e donne, in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità» (1173) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
PECORELLA e COSTA: «Riforma della parte generale del codice penale» (872) Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998» (2934) Parere delle Commissioni I, II e V;
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006» (2935) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XIV.

V Commissione (Bilancio):
JANNONE: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di bilancio dello Stato» (2879) Parere della I Commissione.

VII Commissione (Cultura):
DI STANISLAO: «Istituzione del servizio di psicologia scolastica» (2839) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento della storia locale nelle scuole di ogni ordine e grado» (2900) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
MARIO PEPE (PDL) e LEHNER: «Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano» (2780) Parere della I Commissione.

IX Commissione (Trasporti):
LISI: «Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'ampliamento del novero dei soggetti abilitati ad eseguire l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida» (2878) Parere delle Commissioni I, IV, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
DI BIAGIO ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del turismo di ritorno in Italia per i cittadini italiani residenti all'estero» (2694) Parere delle Commissioni I, III, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
BARBIERI: «Estensione delle agevolazioni previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto ai dipendenti pubblici civili e militari» (2885).

XIII Commissione (Agricoltura):
LUCIANO ROSSI ed altri: «Disciplina della pesca dilettantistica in mare» (2928) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
VELTRONI ed altri: «Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (2840) Parere della II Commissione.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
MAURIZIO TURCO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato alle dipendenze dei Ministeri della difesa e dell'interno, che ha svolto il proprio servizio presso gli enti e i reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia a decorrere dal 1980, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero da agenti contaminanti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli effetti e delle conseguenze derivanti dalle pratiche vaccinali e di profilassi a carico del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche e di quelli derivanti dall'impiego dei sistemi d'arma e dei materiali in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia» (2912) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - collegio di controllo sulle spese elettorali - con lettera in data 4 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto sui consuntivi delle spese elettorali e sui relativi finanziamenti, riguardanti le formazioni politiche che hanno sostenuto la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 13-14 aprile 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 27 novembre e del 2 e 3 dicembre 2009, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data alla risoluzione conclusiva GUZZANTI ed altri n. 8/00019, approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 3 dicembre 2008, riguardante la presenza dell'Organizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano (OMPI) nella lista dell'Unione europea delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nell'ambito della lotta al terrorismo, ed agli ordini del giorno BIANCOFIORE n. 9/2320-A/42, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2009, concernente la salvaguardia dei trattati e degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia a tutela dei propri confini, EVANGELISTI ed altri n. 0/2602/1, accolto dal Governo nella seduta delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) del 23 luglio 2009, riguardante il sostegno alle autorità afgane nell'azione di riconversione delle colture oppiacee.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono state trasmesse alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 30 novembre 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno LENZI ed altri n. 9/2227-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2009, riguardante la predisposizione di campagne informative per garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini comunitari residenti in uno Stato diverso da quello di cittadinanza.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 30 novembre 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno CONTENTO n. 9/2633-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 luglio 2009, concernente il reclutamento di duecento ulteriori magistrati.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettere del 1o dicembre 2009, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Antonino FOTI ed altri n. 9/2031-A/35, concernente la garanzia di un'articolazione territoriale delle iniziative di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2009, DE GIROLAMO ed altri n. 9/2031-A/13, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente i meccanismi di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, BARANI ed altri n. 9/2561-A/108, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 2009, riguardante iniziative volte a modificare la previsione del pensionamento obbligatorio per i dipendenti pubblici con un'anzianità contributiva di quaranta anni, FERRARI ed altri n. 9/2105/78, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 2009, concernente l'adozione di procedure che assicurino la massima professionalità, responsabilità ed autonomia delle figure apicali delle amministrazioni pubbliche.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvato nella sessione dall'11 al 12 novembre 2009, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) è alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sul progetto di programma di lavoro annuale di Progress per il 2010 e l'elenco delle attività per settore, proposto dalla Commissione (doc. XII, n. 386) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sulla preparazione del vertice Unione europea-Russia in programma il 18 novembre 2009 a Stoccolma (doc. XII, n. 387) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla programmazione congiunta della ricerca per lottare contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer (doc. XII, n. 388) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla relazione annuale in merito alle attività del Mediatore europeo nel 2008 (doc. XII, n. 389) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (164).

Tale richiesta è stata assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 gennaio 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo, 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sui seguenti atti:
schema di decreto legislativo recante codice dell'ordinamento militare (165);
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (166).

Tali richieste sono state assegnate, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 gennaio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1790 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2936-A)

A.C. 2936-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) si segnala l'opportunità di valutare, prevedendo forme di coinvolgimento delle regioni, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 21, che reca finanziamenti in favore delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale nonché talune voci dell'elenco 1, di cui all'articolo 2, comma 240, con particolare riguardo alle parti in cui si dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa per il sostegno alle scuole non statali ed il finanziamento per la stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili previsti;
2) si valuti la possibilità di prevedere modalità di coinvolgimento delle regioni con riguardo all'articolo 48-ter, che stabilisce che per le necessità del settore agricolo il CIPE individui i programmi da sostenere, destinando a tal fine una somma pari a 100 milioni di euro;
3) appare opportuno valutare, tenendo conto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, le previsioni recate dai commi da 68 a 88 dell'articolo 2 che stabiliscono, da una parte, la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente e, dall'altra parte, l'obbligo delle regioni di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e di non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione dei piani di rientro;
4) si richiama l'opportunità di valutare il comma 176 dell'articolo 2, nella parte in cui si introducono disposizioni - volte al contenimento della spesa degli enti locali - che, pur essendo riconducibili alla materia «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», hanno riflessi sull'organizzazione degli enti locali;
5) si sottolinea l'esigenza di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nelle procedure delineate al comma 229 dell'articolo 2, in cui si definiscono le modalità per l'individuazione degli interventi di immediata realizzabilità del piano per la messa in sicurezza delle scuole previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Occhiuto 2.113 (ex 0.2.1877.39) in quanto invasivo dell'autonomia degli enti locali, prevedendo l'obbligo per i suddetti enti di non alienare o cedere i beni prima che siano trascorsi venti anni durante i quali devono essere destinati a finalità sociali; sull'emendamento Fallica 2.116 (ex 2.35), che destina, in particolare, finanziamenti in favore della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 recante «Misure di contrasto alla criminalità organizzata»;

NULLA OSTA

sugli ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo 1.

A.C. 2936-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.
2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

A.C. 2936-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ANNESSO ELENCO 1, PROSPETTO DI COPERTURA, REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE E TABELLE A, B, C, D, E, F NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni diverse).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:
a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
5-bis. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
5-ter. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
5-quater. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».
9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».

10. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
11. In relazione a quanto previsto al comma 10, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
12. Le somme di cui ai commi 10 e 11, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
13. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 10 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
14. Fermo restando quanto previsto al comma 13, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
15. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 10 a 13 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 15 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 10 a 17 del presente articolo.
17. Al termine della fase di cui al comma 10, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.
18. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1o gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.
19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
20. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.
20-bis. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
21. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.
22. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.
23. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
24. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
27. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.
28. La società di cui al comma 23, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
29. La società di cui al comma 23, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
30. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 23. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

31. Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
32. La pubblicazione del decreto di cui al comma 30 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 23 e da 28 a 31 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
33. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
33-bis. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33 del presente articolo.
34. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1o settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

35. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
36. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.
37. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
38. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
39. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.
40. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010».
41. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.
42. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
43. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 240 del presente articolo.
44. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.
45. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
46. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
47. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita»;
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».

48. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.
48-bis. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
48-ter. Per le necessità del settore agricolo il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
48-quater. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) n. 13669/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
49. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.
51. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.
52. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
«556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010».

53. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.
53-bis. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.
53-ter. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.
54. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
55. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
56. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 57 a 95.
57. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 13 e 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.
58. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;
d) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, e compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

59. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.
60. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
61. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
62. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:
a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

63. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.
64. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 61, 62 e 63 del presente articolo.
65. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 66 a 81.
66. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;
2) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».

67. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.
68. Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove espresso.
69. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 68, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

70. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.
71. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
72. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
73. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 71 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione quale commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 69, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.

74. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.
75. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
76. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.
77. Le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.
78. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definiti nel medesimo piano, per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, e ai commi da 70 a 76 del presente articolo.
79. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
80. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.
81. Limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:
a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, le disposizioni di cui al comma 76 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

82. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87.
83. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.
84. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 83 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
85. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
86. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
87. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.
88. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
89. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
90. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
91. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».
92. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.
93. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;
c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

94. In applicazione di quanto disposto dal comma 93, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.
95. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».
96. Le disposizioni recate dai commi da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
97. A decorrere dal 1o gennaio 2010 al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;
b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;
d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:
«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente:
«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;
g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale e affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;
h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:
«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;
l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82. - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;
m) all'articolo 83, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

98. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2011, sono riversate, dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.
99. A decorrere dal 1o gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.
100. A decorrere dal 1o gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
101. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 97, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
102. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.
103. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
104. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.
105. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.
107. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.
108. Ai fini dell'attuazione del comma 107 è istituito un organismo di indirizzo composto da:
a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107.

109. L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.
110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 108; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

111. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
112. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei princìpi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dalla presente legge.
113. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
114. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei princìpi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.
115. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 112, 113 e 114, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.
116. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 95 a 115 affluiscono al fondo di cui al comma 240, con le medesime modalità ivi previste.
117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:
a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.
119. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.
120. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

121. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».

122. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
123. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 122. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
124. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
125. Il beneficio di cui al comma 124 è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 124 e del presente comma.
126. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».
127. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
128. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 130, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
129. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
130. Gli oneri derivanti dai commi da 126 a 129 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
131. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;
b) al comma 7:
1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».

132. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991».

133. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;
b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

134. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 135 e 136, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.
135. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 134 del presente articolo:
a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

136. Gli incentivi di cui al comma 135 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.
137. La gestione delle misure di cui ai commi da 134 a 136 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 134 a 136, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.
138. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;
c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;
d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;
e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;
f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;
g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

139. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

140. Con effetto dal 1o gennaio 2010 ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
141. In via sperimentale per l'anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
142. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».
143. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
144. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
145. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:
«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

146. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

147. Ai fini dell'applicazione del comma 146, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.
148. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
149. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile».
150. Agli oneri derivanti dai commi da 120 a 147, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 148 e 149, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.
151. Le disposizioni dei commi da 152 a 172 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
152. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 155 a 172 mirano:
a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

153. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 151 a 172, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.
154. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 155 a 161 e da 168 a 172 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
155. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.
156. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal comma 159. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.
157. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.
158. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.
159. La Banca opera con la rete di cui al comma 158 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può:
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 168 a 171;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

160. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
161. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.
162. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
163. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.
164. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 162 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.
165. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.
166. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
167. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 162 a 166.
168. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno:
a) le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento;
b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

169. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 168 a 172, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 168 e le caratteristiche dei progetti etici.
170. Il beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 168 a 172 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 169. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.
171. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 168 a 172 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.
172. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell'area euro» sono inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».
173. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 174 a 177 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
174. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.
175. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.
176. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

177. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
178. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 173 e 177 confluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.
179. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 180.
180. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 179 che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
181. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 180, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.
182. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 180, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 179, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 180 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
183. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 179 a 181 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
184. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 185, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 179, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
185. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 180, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 179, un importo pari a 600 milioni di euro.
186. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 185 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 180, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
187. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per il 2010 e di 12 milioni di euro per il 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
188. All'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «6 giugno 2009,» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»;
2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;
b) al comma 3:
1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».

189. Agli oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 187. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 188 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 187, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 187 e 188, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.
190. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera CIPE n.38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2001, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:
a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di un'istanza corredata da un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;
b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;
2) volume delle unità di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC;
d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;
f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.

191. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera c) del comma 190 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera CIPE di cui al comma 190. Qualora nei termini di cui alla lettera f) del comma 190 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 190 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE di
cui al comma 190. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC.
192. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

193. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».
194. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
195. È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.
196. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
197. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
198. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel corso dell'anno precedente».

199. Per le finalità di cui ai commi da 196 a 198 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
200. Agli oneri derivanti dai commi da 196 a 199, si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.
201. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».
202. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;
b) all'articolo 10:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
c) all'articolo 13:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;
2) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;
3) il comma 4 è abrogato.

203. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito.

204. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.
205. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 203 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.
206. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia».
207. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».

208. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».

209. Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
210. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.
211. I risparmi di spesa derivanti dai commi 201, 202 e da 206 a 208, affluiscono al fondo di cui al comma 240, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.
212. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese
per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.
213. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita».

214. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 212 e 213 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
215. La società Consip Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
216. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 215 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società Consip Spa.
217. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società Consip Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 215 e 216 del presente articolo dalla società Consip Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.
218. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
219. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

220. Le maggiori entrate derivanti dal comma 219 affluiscono al fondo di cui al comma 240 con le modalità ivi previste.
221. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1o gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.
222. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

223. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 222, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.
224. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 222 e 223, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 223.
225. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione».
226. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
227. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
228. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 227 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 227 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 227 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
229. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
230. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
231. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all'autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266
del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorità contribuente all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.
232. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.
233. La disposizione di cui al comma 232 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
234. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
235. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
236. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
237. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
238. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
239. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 238, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
240. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilità del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.
241. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
242. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
243. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Elenco 1
(articolo 2, comma 240)
(importi in milioni di euro)

INTERVENTO 2010 2011 2012
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 130    
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
400    
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici:
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.
103    
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti. 100 100 100
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università:
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1.
400    
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
130    
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo;
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo 2, comma 2;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, comma 1, lettera c);
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 83-bis, comma 26;
legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 103 e 106.
400    
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni:
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3;
proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
370    

INTERVENTO 2010 2011 2012
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia, di cui alle seguenti disposizioni:
articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;
articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24;
articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;
articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282;
articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407;
articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452;
articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72;
articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260;
legge 31 gennaio 1994, n. 93;
articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92;
articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2;
regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787;
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.
181 113 60
Totale 2.214 213 160

Prospetto di Copertura
(Articolo 2, comma 242)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

  2010 2011 2012
  (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 633 481 481
Minori entrate
Articolato: 0 0 407
Tabella A 0 0 1.399
Tabella C 131 0 0
Totale oneri da coprire 765 481 2.286
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: 158 0 0
Riduzione spese correnti
Articolato: 479 480 482
Tabella A 0 0 0
Tabella C 0 17 0
Tabella E 200 0 1.928
Totale mezzi di copertura 837 497 2.410
DIFFERENZA 73 16 123

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

  Assestato 2009 Iniziali 2010 2011 2012
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
ENTRATE 33.715 33.715 32.696 32.696 32.610 32.957
Rimborsi IVA 33.715 33.715 32.696 32.696 32.610 32.957
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato 0 0 0 0 0 0
SPESA CORRENTE 37.085 37.085 36.326 36.326 36.130 36.477
Rimborsi IVA (compresi i pregressi) 33.715 33.715 32.696 32.696 32.610 32.957
Debiti pregressi Poligrafico dello Stato 200 200 110 110 0 0
FSN-saldo IRAP 20 20 0 0 0 0
Rimborso imposte dirette pregresse 3.150 3.150 3.520 3.520 3.520 3.520
SPESA IN CONTO CAPITALE 3.700 4.791 0 0 0 0
Disavanzi USL 0 1.091 0 0 0 0
Rimborsi IVA Autovetture 3.700 3.700 0 0 0 0
TOTALE SPESA 40.785 41.876 36.326 36.326 36.130 36.477
Tabella C-FSN - IRAP 2003 0 0 1.054 1.054 0 0
Totale spesa con legge finanziaria ... 40.785 41.876 37.380 37.380 36.130 36.477

TABELLE

Tabella A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Tabella D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate e le voci introdotte, modificate o soppresse dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 200 - 229.800
Ministero dello sviluppo economico 10.000 10.000 -
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - - 40.000
Ministero degli affari esteri 20.009 10.022 50.022
  (9) (22)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - - 550.000
Ministero dell'interno 10.800 11.300 10.150
  (800) (1.300) (529.150)
Ministero della difesa 751.314 74 10.174
  (1.314)    
Totale Tabella A ... 792.323 31.396 890.146
  (12.323) (11.396) (1.409.146)
Di cui regolazione debitoria ... - - -
Di cui limite d'impegno ... - - -

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze - 1.000 130.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - - 50.000
Ministero dell'interno - - 103.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - - 210.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - - 1.000.000
Totale Tabella B ... - 1.000 1.493.000
Di cui regolazione debitoria ... - - -
Di cui limite d'impegno ... - - -

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei ministri
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185) 170.261 125.627 125.627
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115) 406.518 372.114 372.114
Totale missione 576.779 497.741 497.741
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 - Interventi - cap. 2820) 7.911 7.910 7.910

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3.6 - Investimenti - cap. 7513/p) 4.060 3.120 3.120
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali:
- Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (2.4.2 - Interventi - cap. 2701) 1.054.000 - -
Totale missione 1.065.971 11.030 11.030
L'Italia in Europa e nel mondo
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2 - Interventi - cap. 1539) 190 144 144

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
Legge n. 81 del 1986: Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lomé l'8 dicembre 1984, nonché dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985 (3.2.2 - Interventi - cap. 1647) 314.562 314.527 314.527
Totale missione 314.752 314.671 314.671
Soccorso civile
Protezione civile
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo per la protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p) 168.756 129.132 129.132

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p) 60.843 46.556 46.556
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:
- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2184) 26.535 19.574 19.574
- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7447) 391.294 391.294 391.294
Totale missione 647.428 586.556 586.556
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sostegno al settore agricolo
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 - Interventi - cap. 1525) 173.364 133.642 133.642
Totale missione 173.364 133.642 133.642
Diritto alla mobilità
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):
- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 - Interventi - cap. 1723) 2.597 1.977 1.977
Totale missione 2.597 1.977 1.977

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Comunicazioni
Sostegno all'editoria
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p; 11.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442) 264.468 195.752 195.752
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 - Interventi - cap. 1575) 651 218 218
  (2.651) (2.018) (2.018)
Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia:
- Art. 56, comma 2: Contributi per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p) 70.000 - -
Totale missione 335.119 195.970 195.970
  (337.119) (197.770) (197.770)
Ricerca e innovazione
Ricerca di base e applicata
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 4: Istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1.2 - Interventi - cap. 1707/p) 11.033 8.176 8.176
Totale missione 11.033 8.176 8.176

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Protezione sociale per particolari categorie
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1.6 - Investimenti - cap. 7256) 19.281 14.753 14.753
Garanzia dei diritti dei cittadini
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - Interventi - cap. 1733) 14.232 10.423 10.423
Sostegno alla famiglia
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102) 185.289 136.716 136.716
Promozione dei diritti e delle pari opportunità
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108) 3.309 2.442 2.442
Totale missione 222.111 164.334 164.334
Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 74, comma 1: Previdenza complementare dei dipendenti pubblici (18.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2156) 92.225 92.214 92.214
Totale missione 92.225 92.214 92.214
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1.2 - Interventi - cap. 3935) 12.510 11.945 11.945

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 70, comma 2: Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - cap. 3901) 92.615 78.446 78.446
  (101.815) (87.646) (87.646)
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.2.2 - Interventi - cap. 1702) 651 218 218
  (2.651) (2.018) (2.018)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2 - Interventi - cap. 1613) 34 31 31
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.2.6 - Investimenti - cap. 7330) 1.787 1.484 1.484
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - Interventi - cap. 1560) 1.014 508 508
  (8.414) (6.208) (6.208)

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
- Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5.2 - Interventi - cap. 3822) 87.977 87.973 87.973
Totale missione 196.588 180.605 180.605
  (215.188) (197.305) (197.305)
Giovani e sport
Attività ricreative e sport
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:
- Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7450) 61.200 61.200 61.200
Incentivazione e sostegno alla gioventù
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106) 81.087 61.725 61.725
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:
- Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2.2 - Interventi - cap. 1597) 407 310 310
Totale missione 142.694 123.235 123.235
Turismo
Sviluppo e competitività del turismo
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2194) 33.386 24.572 24.572
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2107) 42.035 31.147 31.147
Totale missione 75.421 55.719 55.719

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.1.2 - Interventi - cap. 5217) 9.953 7.574 7.574
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.1.2 - Interventi - cap. 1680) 153.252 153.235 153.235
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (24.1.2 - Interventi - cap. 1321) 10.898 10.896 10.896
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.1.2 - Interventi - cap. 5200) 24.339 19.337 19.337

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2 - Interventi - cap. 5223) 2.495 1.941 1.941
Totale missione 200.937 192.983 192.983
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3026) 35.489 35.485 35.485
Fondi di riserva e speciali
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3003) 156.261 12.958 -
Totale missione 191.750 48.443 35.485
Totale Ministero 4.248.769 2.607.296 2.594.338
  (4.269.369) (2.625.796) (2.612.838)

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2 - Interventi - cap. 2275) 25.981 20.396 20.396
  (14.581) (11.096) (11.096)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 2280) 782 595 595
Totale missione 26.763 20.991 20.991
  (15.363) (11.691) (11.691)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2.2 - Interventi - cap. 2501) 24.855 18.955 18.955
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2.2 - Interventi - cap. 2530) 83.153 80.901 80.901

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - Interventi - cap. 2531) 54.912 41.684 41.684
Totale missione 162.920 141.540 141.540
Ricerca e innovazione
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - Investimenti - cap. 7630) 197.441 197.441 198.191
Totale missione 197.441 197.441 198.191
Totale Ministero 387.124 359.972 360.722
  (375.724) (350.672) (351.422)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ricerca e innovazione
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico
(*) Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - Interventi - cap. 3392) 306.276 306.242 306.242
(*) Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (6.2.2 - Interventi - cap. 3443) 97.957 97.946 97.946
(*) Voce soppressa.

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
(*) Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 - Interventi - cap. 3447) 61.684 61.678 61.678
(*) Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.2.2 - Interventi - cap. 3412) 3.789 2.895 2.895
Totale missione 469.706 468.761 468.761
Tutela della salute
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana
(*) Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946 (3.2.2 - Interventi - cap. 4321) 17.626 17.624 17.624
(*) Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.2.2 - Interventi - cap. 3453) 28.748 28.744 28.744
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria
(*) Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
- Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.3.2 - Interventi - cap. 5340) 3.395 2.582 2.582
(*) Voce soppressa.

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza
(*) Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
- Art. 2, comma 4: Agenzia per i servizi sanitari regionali (3.1.2 - Interventi - cap. 3457) 4.450 3.958 3.958
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
(*) Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 - Interventi - cap. 3458; 3.4.6 - Investimenti - cap. 7230) 35.789 31.849 31.849
Totale missione 90.008 84.757 84.757
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza:
- Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (3.1.2 - Interventi - cap. 3527) 39.964 39.960 39.960
(*) Voce soppressa.

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671) 1.174.944 913.719 913.719
  (1.024.944)    
Totale missione 1.214.908 953.679 953.679
  (1.064.908)    
Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 - Interventi - cap. 4332) 477 362 362
Totale missione 477 362 362
Politiche per il lavoro
Regolamentazione e vigilanza del lavoro
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.1.1 - Funzionamento - cap. 5025) 2.000 1.522 1.522

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3.2 - Interventi - cap. 4161) 1.193 908 908
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3.6 - Investimenti - cap. 7682) 2.272 1.738 1.738
Totale missione 5.465 4.168 4.168
Totale Ministero 1.220.850 958.209 958.209
  (1.630.564) (1.511.727) (1.511.727)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Giustizia
Amministrazione penitenziaria
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 - Interventi - cap. 1768) 4.395 4.394 4.394
Totale missione 4.395 4.394 4.394

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 1160) 91 79 79
Totale missione 91 79 79
Totale Ministero 4.486 4.473 4.473
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:
- Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (1.2.2 - Interventi - cap. 2201) 2.241 2.079 2.079
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 326.962 210.940 210.940

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.4.2 - Interventi - cap. 4131) 2.383 2.375 2.375
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4.2 - Interventi - cap. 4052) 272 270 270
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2 - Interventi - capp. 4061, 4063) 1.914 1.905 1.905
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2 - Interventi - cap. 1163) 4.434 3.688 3.688
Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):
- Art. 1, comma 1: Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (1.4.2 - Interventi - cap. 3421) 3.164 3.164 3.164
Integrazione europea
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (1.5.2 - Interventi - cap. 4534) 4.395 4.394 4.394
Totale missione 345.765 228.815 228.815
Totale Ministero 345.765 228.815 228.815
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.6 - Investimenti - cap. 7291) 4.697 4.697 4.697
Totale missione 4.697 4.697 4.697
Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - Interventi - cap. 1679) 6.661 5.091 5.091

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236) 1.867.827 1.866.452 1.866.452
Ricerca per la didattica
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 1261) 2.847 2.847 2.847
Totale missione 1.877.335 1.874.390 1.874.390
Istruzione scolastica
Istituzioni scolastiche non statali
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9.2 - Interventi - cap. 2193) 363 363 363
Totale missione 363 363 363
Istruzione universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2 - Interventi - cap. 1709) 7.803 5.964 5.964

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - Interventi - cap. 1695) 99.691 76.190 76.190
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - Investimenti - cap. 7273/p) 24.281 18.660 18.660
Sistema universitario e formazione post-universitaria
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3.2 - Interventi - cap. 1690) 65.091 49.747 49.747
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - Interventi - cap. 1692) 90.196 68.933 68.933
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
- Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - Interventi - cap. 1694/p) 6.216.385 6.130.260 6.052.260
Totale missione 6.503.447 6.349.754 6.271.754
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
formativa (6.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 1270) 130.213 99.516 99.516
Totale missione 130.213 99.516 99.516
Totale Ministero 8.516.055 8.328.720 8.250.720
MINISTERO DELL'INTERNO
Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (3.1.1 - Funzionamento - cap. 2674) 27.447 27.444 27.523
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 - Funzionamento - capp. 2668, 2815) 1.989 1.513 1.513
Totale missione 29.436 28.957 29.036
Soccorso civile
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni,

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1 - Funzionamento - cap. 1916) 15.910 15.909 15.954
Totale missione 15.910 15.909 15.954
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2 - Interventi - cap. 2309) 74 56 56
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 - Interventi - cap. 2311) 12.087 9.181 9.181
Totale missione 12.161 9.237 9.237
Totale Ministero 57.507 54.103 54.227

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ricerca e innovazione
Ricerca in materia ambientale
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
- Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1.2 - Interventi - cap. 3621; 2.1.6 - Investimenti - cap. 8831) 86.020 83.520 84.270
Totale missione 86.020 83.520 84.270
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - Interventi - capp. 1644, 1646/p) 31.685 24.111 24.111
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - Funzionamento - capp. 1388, 1389/p) 321 244 244

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1551) 61.821 58.422 58.422
Totale missione 93.827 82.777 82.777
Totale Ministero 179.847 166.297 167.047
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (4.1.1 - Funzionamento - cap. 2121) 5.384 5.383 5.383
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 2, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1.1 - Funzionamento - cap. 2179) 1.353 1.030 1.030
Totale missione 6.737 6.413 6.413

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Diritto alla mobilità
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3.2 - Interventi - cap. 1952) 232 78 78
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (2.3.2 - Interventi - cap. 1921/p) 58.693 58.687 58.687
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:
- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico (CIRM)» (2.6.2 - Interventi - cap. 1850) 722 719 719
Totale missione 59.647 59.484 59.484
Ricerca e innovazione
Ricerca nel settore dei trasporti
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (5.1.2 - Interventi - cap. 1801/p) 6.808 6.607 6.607
Totale missione 6.808 6.607 6.607
Casa e assetto urbanistico
Politiche abitative
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2 - Interventi - cap. 1690) 143.826 109.446 109.446
Totale missione 143.826 109.446 109.446
Totale Ministero 217.018 181.950 181.950
MINISTERO DELLA DIFESA
Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (1.1.1 - Funzionamento - cap. 4840) 22.425 22.423 22.423

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 1352) 2.030 1.904 404
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
- Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (1.5.2 - Interventi - cap. 1345) 77 66 66
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - Funzionamento - cap. 1253) 37.672 37.668 37.668
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (1.6.2 - Interventi - cap. 1360; 1.6.6 - Investimenti - cap. 7145) 8.896 6.772 6.772
Totale missione 71.100 68.833 67.333
Totale Ministero 71.100 68.833 67.333

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.1 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418; 1.2.2 - Interventi - capp. 1476, 1477, 1488) 9.745 7.327 7.327
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 - Interventi - cap. 2200) 7.268 5.487 5.487
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.5.2 - Interventi - cap. 2083) 92.349 92.339 92.339
Totale missione 109.362 105.153 105.153
Totale Ministero 109.362 105.153 105.153

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attività culturali
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (articolo 22): Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1 - Funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043) 2.824 2.158 2.158
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - Interventi - cap. 4132) 564 431 431
Totale missione 3.388 2.589 2.589
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Sostegno e vigilanza ad attività culturali
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - Interventi - cap. 3630) 1.844 1.403 1.403
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 - Interventi - capp. 3670, 3671) 20.348 15.483 15.483
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6 - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721) 418.418 304.075 304.075
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (1.10.1 - Funzionamento - cap. 3610) 1.840 1.482 1.482
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (articolo 22): Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (1.10.1 - Funzionamento - cap. 3611) 2.261 1.728 1.728
Valorizzazione del patrimonio culturale
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13.2 - Interventi - cap. 1442; 1.13.6 - Investimenti - cap. 7305) 2.855 2.183 2.183
Totale missione 447.566 326.354 326.354
Totale Ministero 450.954 328.943 328.943

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
MINISTERO DELLA SALUTE      
Ricerca e innovazione
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2 - Interventi - cap. 3453) 28.748 28.744 28.744
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2 - Interventi - cap. 3392) 306.276 306.242 306.242
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1.2 - Interventi - cap. 3443) 97.957 97.946 97.946
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2 - Interventi - cap. 3447) 61.684 61.678 61.678
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2 - Interventi - cap. 3412) 3.789 2.895 2.895
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
- Art. 2, comma 4: Agenzia per i servizi sanitari regionali (2.1.2 - Interventi - cap. 3457) 4.450 3.958 3.958
Totale missione 502.904 501.463 501.463

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Tutela della salute
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946 (1.1.2 - Interventi - cap. 4321) 17.626 17.624 17.624
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
- Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2.2 - Interventi - cap. 5340) 3.395 2.582 2.582
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4.2 - Interventi - cap. 3458; 1.4.6 - Investimenti - cap. 7230) 35.789 31.849 31.849
Totale missione 56.810 52.055 52.055
Totale Ministero 559.714 553.518 553.518
Totale Generale 16.368.551 13.946.282 13.855.448
  (16.227.751) (13.955.482) (13.864.648)

TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499) (Settore n. 19) 160.102 160.102 160.102
Totale missione 160.102 160.102 160.102
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.3.6 - Investimenti - cap. 7232) (Settore n. 27) 100.000 100.000 100.000
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (2.3.6 - Investimenti - cap. 7253) (Settore n. 27) 12.000 - -
Totale missione 112.000 100.000 100.000
L'Italia in Europa e nel mondo
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) (Settore n. 27) 23.300 24.300 5.524.300
  (75.200) (41.000) (5.541.000)
Totale missione 23.300 24.300 5.524.300
  (75.200) (41.000) (5.541.000)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole:
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012
  (migliaia di euro)
assicurativi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21) 51.900 16.700 16.700
Totale missione 51.900 16.700 16.700
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere pubbliche e infrastrutture
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (10.1.6 - Investimenti - cap. 7464) (Settore n. 17) - 200.000 1.800.000
       
Totale missione - 200.000 1.800.000
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
MINISTERO DELLA DIFESA
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 896: Istituzione del fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenza di difesa nazionale (4.1.6 - Investimenti - cap. 7144) (Settore n. 27) - 500.000 2.000.000
Totale missione - 500.000 2.000.000
Totale generale 347.302 1.001.102 9.601.102
    (801.102) (7.801.102)

TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui eventualmente si riflettono.

Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012 Definan-
ziamento
  (migliaia di euro)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica:  
- Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) -200.000 - -1.907.900 1
Totale missione -200.000 - -1.907.900  
Fondi da ripartire
Fondi di riserva e speciali
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008: Disposizioni

Segue: Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2010 2011 2012 Definan-
ziamento
  (migliaia di euro)
urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi:  
- Art. 2, comma 5: Rifinanziamento dell'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 (25.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3003) - - -20.000 0
Totale missione - - -20.000  
Totale generale -200.000 - -1.927.900  

TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).
I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2011 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2011 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2009 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
5. - Difesa e sicurezza del territorio
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
12. - Regolazione dei mercati
13. - Diritto alla mobilità
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
17. - Ricerca e innovazione
19. - Casa e assetto urbanistico
24. - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
26. - Politiche per il lavoro
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. - Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
Economia e finanze
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499) 160.102 160.102 160.102 -    
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali
Interno
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7232) 100.000 100.000 100.000 -    
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7253) 12.000 - - -    
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7517) 86.000 86.000 86.000 800.000 2023 3
- Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7507/p) 10.000 10.000 10.000 100.000 2022 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3.6 - Investimenti - cap. 7507/p) 10.000 10.000 10.000 90.000 2020 3
Totale missione 378.102 366.102 366.102 990.000    
L'Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
- Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7800) 180.000 180.000 180.000 2.880.000    
- Art. 5, comma 1: Articolo 10, lettera a), del Trattato: costruzione in Libia di unità abitative (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7801) 3.680 3.680 - -    
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) 5.294.450 5.295.450 5.524.300 -   3
  (5.346.350) (5.312.150) (5.541.000)      
Totale missione 5.478.130 5.479.130 5.704.300 2.880.000    
  (5.530.030) (5.495.830) (5.721.000)      

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Difesa e sicurezza del territorio
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
Difesa
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.6.6 - Investimenti - cap.7129) 5.295 9.344 - - 2011 3
Totale missione 5.295 9.344 - -    
Ordine pubblico e sicurezza
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1.6 - Investimenti - capp. 7833, 7834) 14.380 14.380 14.380 115.040 2020 3
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 99: Sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1.6 - Investimenti - cap. 7853) 15.145 11.589 - - 2011  
Totale missione 29.525 25.969 14.380 115.040    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Soccorso civile
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 18.076 18.076 18.076 90.380 2017 3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 24.273 24.273 24.273 169.918 2019 3
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 1.549 1.549 1.549 11.365 2019 3
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 17.043 17.043 17.043 119.302 2019 3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
- Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 58.500 58.500 58.500 409.500 2019 3
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 5.000 5.000 5.000 35.000 2019 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 2.000 2.000 2.000 18.000 2021 3
- Art. 11-quaterdecies, comma 2: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 2.000 2.000 2.000 20.000 2022 3
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 26.000 26.000 26.000 208.000 2020 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale - Scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 3.000 3.000 3.000 28.500 2022 3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 27.700 22.600 22.600 160.800 2024  
- Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7444) 5.000 5.000 5.000 25.000 2017  
- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7443/p) 10.000 10.000 10.000 105.000 2022  

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 700 700 700 7.300 2022  
- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7449/p) 400 400 400 3.600 2021  
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
- Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7459) 44.000 145.100 195.600 580.300 2016  
- Art. 14, comma 5: Interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7462) 260.000 350.000 30.000 -    
Totale missione 505.241 691.241 421.741 1.991.965    
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole:
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7439) 51.900 16.700 16.700 -   -
Totale missione 51.900 16.700 16.700 - - -
Competitività e sviluppo delle imprese
Incentivi alle imprese
Economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4)

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.1.6 - Investimenti - cap. 7809) 549.011 399.822 402.637 2.146.363   3
- Art. 1, comma 280: Credito d'imposta per spese per ricerca e innovazione (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (8.1.6 - Investimenti - cap. 7811) 654.000 65.400 - -   3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 1, comma 70: Credito d'imposta per favorire la crescita delle aggregazioni professionali (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7796) 10.451 7.997 - - 2011  
- Art. 1, comma 228: Credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di video-sorveglianza (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7784) 7.573 5.794 - - 2011  
- Art. 1, comma 233: Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7783) 3.787 2.898 - - 2011  
- Art. 2, comma 306: Contributi in conto interessi del fondo di cui alla legge n. 295 del 1973 (Settore n. 9) Mediocredito centrale - SIMEST spa (8.1.6 - Investimenti - cap. 7298/p) 11.755 - - - 2010  
- Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.1.6 - Investimenti - cap. 7182) 50.000 50.000 50.000 1.834.000 2049  
- Art. 3, comma 33: Trasferimenti alle imprese (Settore n. 9) Mediocredito centrale - SIMEST spa (8.1.6 - Investimenti - cap. 7299) 15.523 15.523 - - 2011  
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica; lotta alla contraffazione, regolamentazione e tutela della proprietà industriale
Sviluppo economico
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7485/p) 75.000 75.000 75.000 1.260.000 2022 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 40.000 40.000 40.000 360.000 2021 3
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 40.000 40.000 40.000 400.000 2022 3
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 40.000 40.000 40.000 440.000 2023 3
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 10.000 10.000 10.000 90.000 2021 3
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 30.000 30.000 30.000 300.000 2022 3
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 30.000 30.000 30.000 330.000 2023 3
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 50.000 50.000 50.000 450.000 2021 3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 20.000 20.000 20.000 200.000 2022  
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2o contributo quindicennale - scadenza

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 25.000 25.000 25.000 275.000 2023  
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3o contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 25.000 25.000 25.000 300.000 2024  
- Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7421/p) 918.000 1.100.000 1.100.000 - 2012  
- Art. 2, comma 181: Programmi navali (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7485/p) 375.000 375.000 - -   3
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario:
- Art. 7-quinquies, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1.6 - Investimenti - cap. 7450) 200.000 300.000 500.000 -    
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
- Art. 5, comma 1: Articolo 19 del Trattato: contributi per la realizzazione di sistemi di controllo elettronico da affidare a società italiane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7331) 61.200 57.700 - -   3
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
Sviluppo economico
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 547: Incentivi all'occupazione (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3.6 - Investimenti - cap. 7346) 56.772 - - - 2010  
Totale missione 3.298.072 2.765.134 2.437.637 8.385.363    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Sviluppo economico
Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia:
- Art. 12, comma 4: Sistema fieristico nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 - Investimenti - cap. 7495) 2.000 2.000 - -    
Totale missione 2.000 2.000 - -    
Diritto alla mobilità
Logistica ed intermodalità nel trasporto
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 232: Incentivi alle imprese di autotrasporto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4.6 - Investimenti - cap. 7306) 77.000 - - - 2010  
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini:
- Art. 4-ter, comma 3: Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa ENAV (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.3.6 - Investimenti - cap. 7741) 21.100 21.100 21.100 - 2012  
Sviluppo della mobilità locale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 255: Spese per la progettazione e l'avvio delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7.6 - Investimenti - cap. 7411) 10.000 - - - 2010  

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
- Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7.6 - Investimenti - cap. 7254) 110.000 110.000 - - 2011  
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7122/p) 2.385.357 2.317.809 2.334.129 4.573.467 2013 3
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p) 400.000 400.000 400.000 3.600.000 2021  
- Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1o contributo quindicennale - scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p) 100.000 100.000 100.000 800.000 2020 3
- Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 - Investimenti - cap. 7124/p) 100.000 100.000 100.000 900.000 2021 3
Totale missione 3.203.457 3.048.909 2.955.229 9.873.467    
Infrastrutture pubbliche e logistica
Opere strategiche
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 136.107 181.837 181.837 1.636.000 2021 3

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 88.750 88.750 88.750 798.750 2021 3
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 94.150 94.150 94.150 941.500 2022 3
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 95.650 95.650 95.650 1.052.000 2023 3
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (1o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 91.612 91.612 91.612 916.120 2022  
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (2o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 91.612 91.612 91.612 1.007.732 2023  
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (3o contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 96.612 96.612 96.612 1.159.344 2024  
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
- Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 60.000 60.000 60.000 660.000 2023  
- Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1.8 - Oneri comuni di conto capitale - cap. 7060/p) 150.000 150.000 150.000 1.800.000 2024  

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP (articolo 1) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7156) 15.494 15.494 15.494 92.964 2018 1
Opere pubbliche e infrastrutture
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1.6 - Investimenti - cap. 7464) 2.120.316 795.805 1.800.000 -   3
    (595.805) (-)      
Edilizia statale e interventi speciali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7.6 - Investimenti - cap. 7472) 4.986 - - - 2010  
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7.6 - Investimenti - cap. 7187) 1.000 1.000 1.000 11.000 2022  
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7.6 - Investimenti - cap. 7695) 45.000 59.000 223.000 1.129.000 2015  
Sistemi stradali, autostradali e intermodali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7483) 10.329 10.329 10.329 41.316 2016 3
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7484) 10.329 10.329 10.329 41.316 2016 3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7485) 38.734 38.734 38.734 193.670 2017 3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2.6 - Investimenti - cap. 7481) 5.000 5.000 5.000 19.860 2016 3
Totale missione 3.155.681 1.685.914 1.254.109 11.500.572    
Ricerca e innovazione
Ricerca scientifica e tecnologica applicata
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.2.6 - Investimenti - capp. 7308, 7320) 60.000 90.000 - - 2011 3
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Istruzione, università e ricerca
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
(Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.3.6 - Investimenti - cap. 7245) 40.000 41.070 - - 2011 3
Totale missione 100.000 131.070 - -    
Casa e assetto urbanistico
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
- Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1.6 - Investimenti - cap. 7817) 88.500 177.000 265.500 2.634.500 2032  
Politiche urbane e territoriali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (3.2.6 - Investimenti - cap. 7188/p) 1.500 1.500 1.500 16.498 2022  
Totale missione 90.000 178.500 267.000 2.650.998    
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Protezione sociale per particolari categorie
Economia e finanze
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
- Art. 4, comma 5: Indennizzo ai titolari di beni in Libia (Settore n. 27) Interventi diversi (17.1.6 - Investimenti - cap. 7258) 50.000 50.000 - -    
Totale missione 50.000 50.000 - -    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Politiche per il lavoro
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito
Lavoro e politiche sociali
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo sociale per occupazione e formazione (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.6 - Investimenti - cap. 7206) 8.000 8.000 - -    
Totale missione 8.000 8.000 - -    
Sviluppo e riequilibrio territoriale
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1.6 - Investimenti - cap. 8425) 7.004.172 9.005.796 4.597.239 36.339.138 2015 3
Totale missione 7.004.172 9.005.796 4.597.239 36.339.138    
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3.6 - Investimenti - capp. 7849, 7850) 25.620 25.620 25.620 204.960 2020 3
Totale missione 25.620 25.620 25.620 204.960    

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE 2010 2011 2012 2013
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
  (migliaia di euro)
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.1.6 - Investimenti - cap. 7335) 32.817 32.817 32.817 229.719 2019 3
Totale missione 32.817 32.817 32.817 229.719    
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Difesa
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- Art. 1, comma 896: Istituzione del fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (4.1.6 - Investimenti - cap. 7144) 1.000.000 1.500.000 2.000.000 -    
Totale missione 1.000.000 1.500.000 2.000.000 -    
Totale generale 24.418.012 25.222.246 21.892.874 75.161.222    
    (25.022.246) (20.092.874)      

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Disposizioni diverse).

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti degli enti locali delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in deroga al patto di stabilità interno per il 2010, gli enti locali possono provvedere al pagamento di quota parte dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2009, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'armo 2010, per somministrazioni, forniture ed appalti. I predetti debiti sono resi liquidabili nei limiti di i miliardo di euro per l'anno 2010. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il 31 gennaio 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare complessivo dei propri debiti per somministrazioni, forniture ed appalti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.
2. 1. (ex 2. 675.) Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Sereni, Causi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «725 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.225 milioni di euro per l'anno 2010».
4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.
2. 2. (2. 678.) Boccia, Baretta, Ventura, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi, Mastromauro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «654 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.154 milioni di euro per l'anno 2010».
4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.
2. 3. (ex 2. 677.) Ghizzoni, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 6. (ex 2. 1649.) Lo Monte, Lombardo, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'alinea, le parole: «48.000 euro per unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «96.000 euro per unità immobiliare limitatamente alle ristrutturazioni per la prima casa».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 8. (ex 2. 394.) Laffranco.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011 il canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, assume la denominazione di «imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo».
8-ter. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e determinano l'applicabilità dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto al comma 8-quater.
8-quater. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radio o televisivi. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.
8-quinquies. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.
8-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annualmente conseguito con l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti a cui spetta l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448 nonché i nuclei familiari che abbiano dichiarato un valore ISEE di reddito e patrimonio, nell'anno di riferimento, inferiore ai 22.000 euro. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità previste al comma 8-undecies.
8-septies. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.
8-octies. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è comminata, a decorrere dal 1o gennaio 2011, una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra euro 2.000,00 ed euro 8.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.
8-nonies. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per l'anno 2011 e con il versamento della somma di 20,00 euro per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta dall'anno 2001, viene estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.
8-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni per la riscossione dell'imposta che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti di imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti infra-annuali del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al comma 8-quater.
8-undecies. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
8-duodecies. Sono abrogati l'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
l'articolo 2, comma quinto;
l'articolo 9, comma primo, nel quale sono le parole da «L'abbonato alle radioaudizioni» fino a «non essendo abbonato» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque»;
gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
l'articolo 24, nel quale sono soppresse le parole «in numero non superiore a 50»;
gli articoli 25, 27 e 29.

8-terdecies. Con regolamento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate norme attuative entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-quaterdecies. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8-terdecies continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le vigenti disposizioni in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal comma 8-duodecies e non incompatibili con la presente legge.
2. 9. (ex 2. 1571.) Rao, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile»;
b) il comma 1-bis è abrogato:

8-ter. All'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-quinquies. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4-sexies. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-ter, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies".

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 10. (ex 2. 1008.) De Micheli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
8-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 8-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 8-bis e 8-ter.

Conseguentemente:
dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
233-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
233-quater. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
233-quinquies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 61. (ex 2. 1623.) Mantini, Dionisi, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quello del canone. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e delle relative pertinenze, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il canone di cui al secondo periodo del presente comma non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per accedere al regime di imposizione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili».

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 8-bis.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 26. (ex 2. 251.) Antonio Pepe.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «II canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e delle relative pertinenze, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il canone di cui al terzo periodo del presente comma non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per accedere al regime di imposizione sostitutiva di cui al terzo periodo del presente comma il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili».
8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 8-bis.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 27. (ex 2. 250.) Antonio Pepe.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il canone di locazione risultante dai contratti di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, nonché dell'imposta sul reddito delle società, in misura pari al 25 per cento.
8-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 809 milioni di euro per l'anno 2011 e a 462 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
2. 62. (ex 2. 181.) Lupi, Vella, Ravetto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In via sperimentale, limitatamente al 2010, all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2010 , è escluso dalla base imponibile:
a) il 100 per cento del costo del lavoro (comprensivo di oneri contributivi ed accantonamento TFR) sostenuto per l'incremento nel 2010, rispetto al 2009, del personale dipendente assunto a tempo indeterminato;
b) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente (compresi oneri contributivi ed accantonamento di competenza economica degli anni indicati per il beneficio) reintegrato dalla cassa integrazione sia ordinaria che speciale, attivata nell'anno 2008 e 2009, ovvero solo il 2009, ovvero recuperato da eventuale procedura di mobilità attivata nell'anno 2009;
c) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.»

8-ter. L'agevolazione di cui al comma 8-bis, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 2009.

Conseguentemente:
al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per il 2010;
dopo il comma 235, aggiungere il seguente:
235-bis. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri è ridotta per un importo pari a 2.600 milioni di euro.
2. 11. (ex 2. 1557.) (nuova formulazione) Delfino, Poli, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 2012, è introdotta una detrazione d'imposta per l'acquisto, da impresa di costruzione o da cooperativa edilizia, di abitazioni, ad alta efficienza energetica, nuove o sulle quali siano stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 7 agosto 1978, n 457. La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, si applica: nella misura di 83 euro per metro quadrato dì superficie utile, e comunque per un massimo di 7.000 euro, nel caso di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30 per cento rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 nella misura di 116 euro per metro quadrato di superficie utile, e comunque per un massimo di 9.350 euro, nel caso di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50 per cento rispetto ai valori di cui al predetto allegato C, numero 1, tabella 1.3 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
8-ter. Il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al comma 8-bis deve essere certificato, sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 da un soggetto accreditato.
8-quater. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali il fabbisogno di risorse, derivante dall'applicazione della detrazione d'imposta di cui al comma 8-bis, trova copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
2. 12. (ex 2. 29.) Stradella, Pili, Tommaso Foti, Tortoli, Bonciani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Dal 1o gennaio 2009 i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che non siano proprietari di altre abitazioni, possono acquistare unità immobiliari contigue ad esse, non superiori a 100 metri quadrati, al fine di accorparle. Il totale dei metri quadrati derivante dall'accorpamento non deve eccedere i 300 metri quadri.
8-ter. All'unità immobiliare destinata ad essere accorpata si applicano al momento dell'acquisto da parte dei soggetti di cui al comma precedente, gli stessi benefici e agevolazioni previsti dalla normativa per l'acquisto della prima casa.
8-quater. La richiesta di accorpamento deve essere presentata all'amministrazione comunale entro un anno dall'acquisto. In caso di mancata richiesta da parte del soggetto interessato o di non accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione comunale, il soggetto acquirente deve restituire gli importi derivanti dai benefici e agevolazioni applicate ai sensi del precedente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
2. 13. (ex 2. 1500.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2008 ovvero, per i soggetti che finiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
8-ter. La disposizione al cui comma 8-bis si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 15 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2010;
b) 35 per cento nel 2011;
c) 25 per cento nel 2012.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 14. (ex 2. 20.) Terranova, Fallica.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui
stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per il 2013, e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.
* 2. 15. (ex 2. 469.) Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.
* 2. 16. (ex 2. 842.) Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 17. (ex 2. 395.) Laffranco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa di calore tipo aria-acqua dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, la cui detrazione fiscale è concessa con te modalità e le condizioni previste al comma 348 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'esclusione dell'acquisizione della documentazione di cui alla lettera b)».

Conseguentemente, al comma 235, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l'importo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 18. (ex 2. 1412.) Abrignani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le previsioni in materia di detassazione degli investimenti di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si applicano anche agli acquisti di ogni tipologia di beni materiali ed immateriali costituenti aziende o rami di aziende con rapporti di lavoro in essere compresi in procedure concorsuali, a condizione che, nell'ambito della vendita, l'acquirente rinunci ad avvalersi della facoltà di trasferimento solo parziale dei lavoratori di cui al terzo comma dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
8-ter. Nel caso in cui i beni di cui al comma 8-bis risultino precedentemente trasferiti mediante affitto di azienda, l'agevolazione di cui al medesimo comma 8-bis compete all'acquirente a condizione che quest'ultimo mantenga per almeno due anni i medesimi livelli occupazionali sussistenti al momento della stipula del contratto di affitto.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 19. (ex 2. 213.) Contento, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo 1o gennaio 2003 - 31 dicembre 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.
2. 20. (ex 2. 383.) Antonino Foti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 21. (ex 2. 153.) Brugger, Zeller.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito delle strutture ricettive di cui al numero 120 della Tabella A, allegata al presente decreto, si considerano prestazioni accessorie all'alloggio».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 22. (ex 2. 152.) Brugger, Zeller.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma».
2. 23. (ex 2. 9.) Toccafondi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma l, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a trecentomila euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 24. (ex 2. 474.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 4.000», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 55 milioni di euro nel 2011 ed a 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.
2. 25. (ex 2. 21.) Ceroni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 28. (ex 2. 1487. parte ammissibile) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore ad un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;
18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
2. 29. (ex 2. 565.) Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa, calcolata al netto del crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive, è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università, incluse le Università e le Facoltà Pontificie;
c) finanziamento della ricerca sanitaria.

9-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 9-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
9-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 9-ter.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011.
2. 30. (ex 2. 421.) Di Biagio, Vignali, De Angelis.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «. La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, abbiano avuto formale conoscenza»;
2) alla lettera b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera a) abbiano avuto formale conoscenza»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettono con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e il versamento della stessa è effettuato contestualmente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza».
2. 31. (ex 2. 1864.) Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 497 è sostituito dal seguente:
«497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, entro i limiti di 400 milioni di euro, di 350 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve promuovere l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa».
2. 32. (ex 2. 428. ) Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 33. (ex 2. 1525.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 15, del del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è la seguente:
«b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 35. (ex 2. 1534.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 36. (ex 2. 1530.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori, o da un portatore di handicap grave, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 37. (ex 2. 1528.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 499 è abrogato.
2. 38. (ex 2. 429.) Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, interamente destinate, per ciascuna Forza di polizia, al reclutamento di volontari delle Forze annate in ferma breve, in ferma prefissata quadriennale ovvero annuale, con priorità per quelli raffermati, anche in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere iniziali. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2010, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 40. (ex 2. 298.) Cirielli, De Angelis.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Nell'anno 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della citata legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In attesa de completamento delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
2. 41. (ex 2. 305.) Cirielli, De Angelis, Giulio Marini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che l'applicazione dell'imposta sostitutiva spetta per il solo ed esclusivo fatto che il finanziamento è erogato da un istituto di credito ed ha una durata contrattualmente stabilita superiore a 18 mesi, non assumendo alcuna rilevanza le finalità sottese al finanziamento, compresa quella di consentire il pagamento di debiti pregressi.
2. 42. (ex 2. 396.) La Loggia, Marinello.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, il 15 per cento della quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
16-ter. All'onere derivante dal comma da 16-bis, pari a 820 milioni di euro annui, si provvede con la riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 820 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 43. (ex 2. 452.) Cambursano, Messina, Paladini, Porcino, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a centoquattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi le centoquattro settimane in un triennio.
17-ter. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 18-bis, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
17-quater. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
17-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 17-bis, 17-ter e 17-quater pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che è incrementato di 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 44. (ex 2. 449.) Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

Al comma 20, sopprimere le parole da: con una riduzione complessiva fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 45. (ex 0. 2. 1877. 18.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20. 1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 46. (ex 2. 117.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20. 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «popolazione residente complessiva superiore al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione residente complessiva è superiore al 20 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione residente complessiva è superiore al 4 per cento,».
2. 47. (ex 2. 115.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20. 1. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera: «e) ai comuni con popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti ed appartenenti ad unioni di comuni, è assegnato un contributo pari a 15 milioni di euro da ripartire in proporzione alla popolazione ultrasessantacinquenne e di età inferiore ai cinque anni residente nei territori degli stessi comuni associati, per gestire in forma associata servizi e interventi di cui alle precedenti lettere a) e b)».
2. 48. (ex 2. 114.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20. 1. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 nell'ambito dell'Obiettivo «Convergenza».

Conseguentemente, al comma 235 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 49. (ex 2. 1654.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la piena funzionalità degli enti e stabilimenti dell'area industriale della difesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 525 milioni di euro per l'anno 2010, di 600 milioni di euro per l'anno 2011 e di 700 milioni di euro per l'anno 2012. Per le modalità di alimentazione e di utilizzazione del citato fondo valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 700 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 51. (ex 2. 300.) Cirielli, Cicu, Luciano Rossi, Moles, Mazzoni, Ascierto, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

Sopprimere i commi da 23 a 32.
2. 52. (ex 0. 2. 1877. 448. e 2. 862.) Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Calvisi.

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
32-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali acquisendo, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 32-ter.
32-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 32-bis che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.
32-quater. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 32-ter costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.
32-quinquies. Con decreto del Ministro della difesa, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 32-ter, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.
32-sexies. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 32-ter è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
32-septies. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono attribuite, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 32-ter, risorse al Comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 32-bis per un importo pari a 600 milioni di euro.
32-octies. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 32-bis a 32-quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1 e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
32-nonies. Le somme derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 32-bis di proprietà del Ministero della difesa, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono versate in apposito capitolo di entrata istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai fini della realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È conseguentemente autorizzata, per il periodo di sperimentazione e per tale specifica finalità, l'autonomia contabile, finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dal presente comma. A tale scopo il Ministro della difesa stabilisce, con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura del bilancio, la disciplina della programmazione finanziaria, della gestione del bilancio e delle modalità di rendicontazione. Tali decreti, nel rispetto dei principi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità delle Forze armate e assicurano l'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da salvaguardare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
2. 53. (ex 2. 106.) Leo, Marsilio.

Al comma 33, primo periodo, dopo le parole: della stabilità dell'occupazione aggiungere le seguenti: e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo:
sostituire le parole
: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2010;
aggiungere, in fine, le parole: e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito;
al secondo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
dopo il comma 240, aggiungere il seguente:
240-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
2. 54. (ex 2. 375.) De Girolamo.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
33.1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il sostegno alla patrimonializzazione dei confidi» di entità pari a 150 milioni di euro per il 2010. Il fondo dovrà essere utilizzato a favore del patrimonio dei confidi promossi dalle associazioni di categoria imprenditoriali.
33.2. I contributi di cui al comma 33.1. possono essere concessi ai confidi a condizione che:
a) essi li utilizzino a sostegno dei propri fondi rischi ordinari destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a rischio finanziario;
b) i contributi di cui al comma 33.1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi, per le medesime finalità, dalle regioni, dalle camere di commercio o da altri enti pubblici e privati;

33.3. Per la gestione del fondo di cui al comma 33.1. e l'assegnazione dei contributi, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di un apposito decreto.
33.4. I contributi di cui ai commi da 33.1 a 33.3 sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 33.1.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 55. (ex 2. 184.) (nuova formulazione) Vignali, Toccafondi.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
33. 1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
33. 2. Il Fondo di cui al comma 33.1. copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
33. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 33.1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
33. 4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo.
33. 5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
33. 6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
33. 7. I servizi aggiuntivi di cui al comma precedente possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
33. 8. Le regioni di cui al comma 33.4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 33.1 attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 33.6.
33. 8. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 33.1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 56. (ex 2. 1503. e 2.1740) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33. 1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2012: - 5.000.
voce: Ministero dello sviluppo economico:
2011: - 1.500.
2. 57. (ex 2. 420.) Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33.1. Il comma 5 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore ai 2.000 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Ogni cinque anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicato tetto massimo viene aggiornato in relazione all'andamento dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT nel quinquennio precedente.».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo: Le dotazioni di parte corrente, relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 58. (ex 2. 219.) Beccalossi.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33. 1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere a), b) ,c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, è attribuito un ulteriore contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli armi 2010 e 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. 59. (ex 2. 262. e 2. 1237.) Bernardo, Del Tenno, Marinello, De Angelis, Franzoso.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 6 è abrogato.
2. 60. (ex 2. 363.) Marinello.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 238, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»
2. 64. (ex 2. 618.) Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Sono escluse dal calcolo del saldo di competenza mista ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le spese sostenute dalle province per interventi di adeguamento statico e messa in sicurezza degli edifici scolastici negli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella F, missione: Difesa e sicurezza del territorio programma: Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari rubrica: Difesa apportare la seguente variazione:
2010: - 4895.
2. 65. (ex 2. 624.) Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli investimenti per adeguamento statico e messa in sicurezza degli edifici scolastici provinciali. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella F, missione: Difesa e sicurezza del territorio programma: Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari rubrica: Difesa apportare la seguente variazione:
2010: - 4895.
2. 66. (ex 2. 625.) Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.
35-ter. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento della data di entrata in vigore della presente disposizione, le province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2010. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate.»
2. 67. (ex 2. 620.) Armosino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. I comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura massima prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
2. 68. (ex 2. 1501.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a partire dall'esercizio 2010 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione degli interventi finalizzati alle bonifiche dell'amianto nei territori dei siti di bonifica di interesse nazionale.
37-ter. I comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 37-bis sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e nella parte in conto capitale.
2. 77. (ex 2. 111.) Rosso.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione degli interventi di bonifica dell'amianto dei territori rientranti nei siti di bonifica di interesse nazionale.».
b) dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. I comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e nella parte in conto capitale.».

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 235, Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 76. (ex 2. 382.) Rosso.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.»

Conseguentemente:
dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
233-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

233-quater. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
233-quinquies. Per l'anno 2010 all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»;
al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8000 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 69. (ex 2. 1776.) Vietti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per il triennio 2010-2012, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, possono utilizzare, oltre i limiti di cui al comma 3, le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno per specifici investimenti in ambiti da concordare con lo Stato o per interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi.».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010.
2. 71. (ex 2. 151.) Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica garantendo la realizzazione del piano di rientro previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, il Commissario straordinario può avvalersi dell'anticipazione da parte dello Stato a fronte delle risorse attribuite al comune di Roma dall'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. I termini e le condizioni dell'anticipazione sono disciplinati in una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario da stipulare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37-ter. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole da «il Sindaco» fino a «del Governo» con le seguenti: "a valere sugli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato, tra i magistrati amministrativi e contabili collocati in posizione di fuori ruolo o di comando o a riposo, il Commissario straordinario del Governo.
2. 72. (ex 2. 107.) Leo, Marsilio.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti, nei limiti del 20 per cento delle predette spese, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 73. (ex 2. 185.) Ceroni.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2010, una percentuale, pari al 5 per cento, della quota dell'accisa di cui al presente articolo è destinata al comune o ai comuni sedi di impianti di raffineria già inseriti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA), il cui territorio è inserito nell'elenco dei siti inquinanti di interesse nazionale (SIN), a parziale indennizzo dell'impatto ambientale ed economico derivante dai predetti impianti.
2. 74. (ex 2. 180.) Ceroni, Ciccioli, Franzoso.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Le risorse trasferite dallo Stato ai comuni di Messina, Scaletta Zanclea e Itala al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse alla grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1o ottobre 2009 e le spese effettuate da parte dei comuni a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 75. (ex 2. 1.) Germanà, Garofalo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «marzo 2010» sostituite dalle seguenti: «marzo 2011»;
c) al comma 3, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 513 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 78. (ex 2. 630.) De Angelis.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali anche pregressi stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 i saldi dell'anno 2007 e del triennio 2009-2011 sono calcolati computando nel medesimo esercizio sia i pagamenti per gli interventi effettuati che gli incassi dei relativi finanziamenti ancorché già avvenuti in esercizi precedenti.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. 79. (ex 2. 705.) Zorzato, Gava, Milanato.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Nei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1o ottobre 2009, di cui al del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, è dichiarata la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal o gennaio 2010 fino al 1o giugno 2010.
37-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
37-quater. Agli oneri di cui ai commi 37-bis e 37-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 235.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 80. (ex 2. 711.) Causi, Capodicasa, Berretta, Enzo Carra, Burtone, Samperi, Genovese.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «le comunità montane», sono inserite le seguenti: «le unioni di comuni».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 82. (ex 2. 1860.) Zorzato, Gava, Milanato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 1, comma 703, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
2. 83. (ex 2. 1861. parte ammissibile) Zorzato.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 84. (ex 2. 1392.) Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 85. (ex 2. 1497.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1.100 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. A tal fine è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 86. (ex 2. 301.) Cirielli, Cicu, Luciano Rossi, Moles, Mazzoni, Ascierto, Speciale, Paglia, Fallica, Gregorio Fontana, De Angelis, Giulio Marini, Petrenga.

Al comma 39, sostituire le parole: dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo con le seguenti: Viterbo e Rieti.
2. 87. (ex 2. 1764.) Moffa.

Al comma 39, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tenuto conto dell'elevata competenza scientifica del citato ente, ai fini del successivo trasferimento in proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile, l'importo da riconoscersi al soggetto proprietario dell'impianto è determinato applicando al carico termico totale di progetto dell'impianto il costo d'investimento unitario per MW stabilito dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», aumentato del valore degli interventi migliorativi effettuati sull'impianto depurazione fumi, come risultante dalla Relazione in data 22 dicembre 2003 del Comitato di esperti nominato dal Commissario di Governo; l'importo così determinato, rivalutato al momento del pagamento, è a valere sui ricavi per la vendita di energia elettrica derivanti dalla Convenzione preliminare stipulata con il Gestore dei servizi elettrici G.S.E. S.p.A. per la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra. Da tale importo sono dedotte le somme comunque anticipate da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti per la costruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al netto dei ricavi conseguiti per vendita di energia elettrica prodotta nel periodo, nonché del valore degli interventi migliorativi previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e dall'O.P.C.M. 3812 del 22 settembre 2009 e realizzati dal proprietario.
2. 88. (ex 2. 1624.) Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 43 con il seguente:
43. Il Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal comma 240 della presente legge, è ridotto di 50 milioni per il 2010.

Conseguentemente, al comma 48, sostituire la parole: 20 milioni con le seguenti: 70 milioni.
2. 89. (ex 0. 2. 1877. 154.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese che operano nelle aree svantaggiate, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole da: «di 725 milioni di euro per l'anno 2010» fino a: «per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di 810 milioni di euro per l'anno 2010, di 940 milioni di euro per l'anno 2011, di 872 milioni di euro per l'anno 2012».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 250 milioni per l'anno 2011 e 165 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 90. (ex 2. 1748.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 44 con il seguente:
44. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2010-2012.
Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di 5,5» sono sostituite dalle seguenti: «di 6,2».
* 2. 91. (ex 2. 1733.) Lombardo, Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Sostituire il comma 44 con il seguente:
44. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2010-2012.

Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di 5,5» sono sostituite dalle seguenti: «di 6,2».
* 2. 92. (ex 2. 103.) Beccalossi.

Al comma 44, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
120,2 milioni di euro con le seguenti: 240,4 milioni di euro;

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 93. (ex 2. 1442. e 2. 366.) Marinello, De Girolamo, Gioacchino Alfano, Franzoso.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
45-bis. Entro il 31 dicembre 2013, è concesso un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano, entro il termine del 31 dicembre 2015, nuovi investimenti nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, per un importo agevolabile per le imprese del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:
a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

45-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 45-bis compete nelle seguenti misure:
a) per le imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE l'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. L'applicazione del presente comma è subordinato alla positiva definizione della procedura di cui all'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

45-quater. Le risorse finanziarie per il credito d'imposta di cui al comma 45-bis non possono superare, nel periodo 2010-2012, i seguenti importi:
a) 400 milioni di euro per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;
b) 125 milioni di euro per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;
c) 100 milioni di euro per ciascuno dei tre anni per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

45-quinquies. Con decreto del ministro dell'economia sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui ai commi da 45-bis a 45-quater.
45-sexies. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 1.975 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 45-quater, pari a 625 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 94. (ex 2. 1514.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Al fine di contrastare gli effetti che la crisi finanziaria ha prodotto sulla situazione socio-economica e sul mercato del lavoro, per i programmi di investimento agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato emanato il decreto di concessione definitivo e per i quali si registri uno scostamento dell'indicatore occupazionale di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, superiore ai 30 punti percentuali in diminuzione nell'esercizio a regime, non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora risultino contestualmente rispettati gli scostamenti massimi consentiti relativamente agli altri indicatori di cui al medesimo articolo 6, comma 4, del regolamento.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 95. (ex 2. 1515.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
45-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1110 e 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
45-ter. Per le regioni e gli enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
45-quater. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
45-quinquies. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
2. 96. (ex 2. 57.) Fallica, Terranova, Minardo, Grimaldi, Pugliese, Gioacchino Alfano.

Al comma 46, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 97. (ex 2. 925.) Zorzato, Bitonci, Ascierto, Callegari, Bellotti, Dal Lago, De Luca, Dozzo, Gava, Guido Dussin, Ghedini, Luciano Dussin, Milanato, Forcolin, Mistrello Destro, Gidoni, Paniz, Goisis, Polidori, Lanzarin, Valentini, Bragantini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Al comma 46 sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 99. (ex 2. 931.) Zorzato, Bitonci, Ascierto, Callegari, Bellotti, Dal Lago, De Luca, Dozzo, Gava, Guido Dussin, Ghedini, Luciano Dussin, Milanato, Forcolin, Mistrello Destro, Gidoni, Paniz, Goisis, Polidori, Lanzarin, Valentini, Bragantini, Montagnoli, Munerato, Negro, Stefani.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
46-bis. Il Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 38, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato per gli anni 2010, 2011, 2012 con una dotazione di 100 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 100. (ex 2. 205.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
46-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 101. (ex 2. 5.) De Camillis.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
46-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1o ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 102. (ex 2. 1769.) Naro, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 47.
* 2. 103. (ex 0. 2. 1877. 455. e 0. 2. 1877. 449.) Franceschini, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Bressa, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Laganà Fortugno, Servodio, Realacci, Cenni, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Marco Carra, Zampa, Brandolini, Zucchi, Froner, Fadda, Iannuzzi, Boccia, Baretta, Picierno, Ceccuzzi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vaccaro, Villecco Calipari, Capodicasa, Antonino Russo, Vico.

Sopprimere comma 47.
* 2. 104. (ex 2. 48.) Angela Napoli.

Sopprimere il comma 47.
* 2. 105. (ex 2. 493.) Di Pietro, Palomba, Barbato.

Al comma 47, lettera a), sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
2-ter. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma precedente possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma successivo.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle finanze di concerto con in ministri delle giustizia e dell'interno emanano il regolamento per determinare i termini, le modalità ed i criteri di vendita dei beni di cui al comma 2-bis.
2. 108. (ex 2. 1496.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera a), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
«2-ter. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia e del Corpo della Guardia di Finanza hanno diritto di prelazione sull'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. In tal caso il prezzo degli immobili è pari al costo di costruzione abbattuto del cinquanta per cento, da determinarsi da parte della stessa agenzia del demanio.»

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 109. (vedi 2. 405.) La Loggia.

Al comma 47, lettera a), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
«2-ter. Il personale dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia e del Corpo della Guardia di Finanza hanno diritto di prelazione sull'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.»
2. 110. (vedi 2. 397.) La Loggia, Marinello.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-ter, dopo le parole: opzione prioritaria aggiungere le seguenti:, nel caso in cui gli enti locali non esercitino il diritto di prelazione di cui al comma 2-quater,

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 2-quater:
secondo periodo, dopo le parole: con regolamento adottato aggiungere le seguenti: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
sopprimere l'ultimo periodo.
2. 111. (ex 0. 2. 1877. 19.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali beni non possono comunque essere alienati, venduti o ceduti dall'ente locale prima che siano trascorsi venti anni duranti i quali devono essere destinati a finalità sociali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 113. (ex 0. 2. 1877. 39.) Occhiuto, Ria, Galletti, Ciccanti.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 114. (ex 0. 2. 1877. 20.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera a), capoverso 2-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto regolamento sono sospese le procedure di vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4.
2. 115. (ex 0. 2. 1877. 21.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera c), sostituire il capoverso 5-bis, con il seguente:
5-bis. Alla luce del principio federalista e delle autonomie regionali, le somme di denaro confiscate e affluite nel «Fondo unico giustizia» gestito da Equitalia Giustizia Spa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 novembre 2008, n. 181, e poste a disposizione del Ministero della giustizia e dell'interno, devono essere destinate, in un'ottica risarcitoria delle comunità locali e di potenziamento delle risorse destinate alla lotta contro la criminalità organizzata con un criterio di ridistribuzione su base regionale e proporzionali ai valori ivi sequestrati e confiscati, prevalentemente per il finanziamento:
a) degli interventi di sostegno alle Forze dell'ordine che operano in Sicilia;
b) della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, recante misure di contrasto alla criminalità organizzata, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 24 novembre 2008.
2. 116. (ex 2. 35.) Fallica, Terranova, Granata.

Al comma 47, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: nella misura del 50 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e la restante parte all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.
2. 117. (ex 2. 1495.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 47, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: nella misura del 50 per cento fino alla fine del capoverso con le seguenti: nella misura del 45 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 45 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e in misura del 10 per cento, al Ministero della difesa, per il concorso delle Forze armate nelle attività svolte dalle Forze di polizia per la sicurezza interna, di ripristino dei servizi essenziali e di soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità, nonché per altre esigenze di difesa nazionale.
2. 118. (ex 2. 1510.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. Alle vendite degli immobili retrocessi agli enti previdenziali dalla Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. (SCIP) di cui all'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. 119. (ex 2. 1693.) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. A partire dal 1o gennaio 2011, le somme ed i proventi affluenti ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Fondo unico giustizia sono riassegnati, in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e per la restante parte all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.
2. 120. (ex 2. 1494.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 48.
2. 121. (ex 2. 238.) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Al comma 48-ter, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti:, rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 - Obiettivo «Convergenza».
2. 124. (ex 0. 2. 1877. 22.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 48-ter, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti:, di cui 43 milioni di euro destinati alla razionalizzazione e alla riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia.
2. 125. (ex 0. 2. 1877. 42.) Galletti.

Dopo il comma 48-ter, aggiungere il seguente:
48-ter.1. Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è rifinanziato di euro 200 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 126. (ex 2. 1490. e 2. 1444.) Gioacchino Alfano, Marinello,Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 48-ter, aggiungere il seguente:
48-ter.1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 127. (ex 2. 1354.) Brugger, Zeller.

Dopo il comma 48-ter, aggiungere il seguente:
48-ter.1. È assegnata al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, una somma pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 54:
primo periodo, sostituire le parole:
69,2 milioni di euro con le seguenti: 73 milioni di euro;
secondo periodo, sostituire le parole: da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate con le seguenti: di 250.000 tonnellate.
2. 128. (ex 2. 241.) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Dopo il comma 48-quater, aggiungere i seguenti:
48-quinquies. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.
48-sexies. I soggetti di cui al comma 48-quinquies decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente, Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
48-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 48-quinquies, pari a 40,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2009, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, del 19 per cento dei redditi agrari dei terreni posseduti dai soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e che non sono iscritti, come tali, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. 130. (ex 2. 1327.) Marinello, Gioacchino Alfano, Franzoso, Gottardo.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.
49-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 49-bis, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 131. (ex 2. 941.) Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Graziano, Capodicasa.

Al comma 51, primo periodo, dopo le parole: e delle stragi di tale matrice aggiungere le seguenti:, nonché delle vittime del dovere,

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare la seguente variazione:
2010: - 10.000.
2. 132. (ex 2. 1578.) Compagnon, Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole da: è riconosciuto fino alla fine del periodo con le seguenti:, nonché per quelli da collocare in pensione, è riconosciuto un contributo, a decorrere dall'anno 2010, pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 133. (ex 0. 2. 1877. 447.) Rossa, Nannicini.

Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole da: è riconosciuto fino alla fine del periodo con le seguenti:, nonché per quelli da collocare in pensione, è riconosciuto un contributo, a decorrere dall'anno 2010, pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le spese in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.
2. 134. (ex 2. 1488.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
51-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.
51-ter. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono altresì erogati, a decorrere dal 1o gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
51-quater. Il Presidente della Repubblica conferisce alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti la medaglia d'oro di «vittime del dovere» per lo spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui esse si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni.
51-quinquies. L'onorificenza di cui al comma 51-quater è conferita, in caso di decesso dell'avente diritto, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. L'onorificenza è consegnata dal Capo dello Stato.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 300 milioni per l'anno 2010 e a euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2011.
2. 50. (ex 2. 1190.) Ascierto.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
51-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 2010, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni. Inoltre alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati, a decorrere dal 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo stato, Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 136. (ex 2. 389.) Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
51-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «pensioni privilegiate ordinarie», aggiungere le seguenti: «il decimo previsto dal quarto comma dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 135. (ex 2. 76.) Bianconi.

Al comma 52, capoverso 556, sostituire le parole: in 3 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 137. (ex 2. 609.) Marsilio.

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:
52-bis. In relazione all'attuale situazione di crisi economica, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, è istituito il «Fondo per la povertà estrema». La dotazione del Fondo per l'anno 2011 è fissata in 400 milioni di euro.
52-ter. Ai fini di cui al comma 52-bis, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 52-quater, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
52-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 52-bis, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 52-ter, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 302. (ex 2. 866.) Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 53, aggiungere, in fine, le parole: e il requisito previsto dall'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente alle cooperative che hanno avuto accesso per l'anno 2008 alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si intende riferito ai soli soci ordinari.
2. 138. (ex 2. 44.) Catone, De Angelis, Girlanda, Raisi, Barani, Caldoro, De Luca.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53.1. Alla Tabella A, parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18), dopo le parole: «movimenti di opinione politica» sono aggiunte le seguenti: «; giornali, servizi di informazione delle agenzie nazionali di stampa, libri e periodici diffusi elettronicamente, nonché parti di essi».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 145. (ex 2. 1504.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Sopprimere il comma 53-bis.
* 2. 140. (ex 0. 2. 1877. 341.) Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Sereni, Causi, De Micheli, Vico.

Sopprimere il comma 53-bis.
* 2. 141. (ex 0. 2. 1877. 66.) De Angelis, Catone, Barani, Caldoro, Girlanda.

Sostituire il comma 53-bis con i seguenti:
53-bis. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato assicurando, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al primo periodo entrano in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2009.
53-bis.1. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.
2. 142. (ex 2. 1325.) Girlanda.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:
54-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.
54-ter. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per a produzione di energia, utilizzati in Sicilia, è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 147. (ex 2. 1517.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:
54-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 148. (ex 2. 1533.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:
54-bis. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 149. (ex 2. 1531.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:
54-bis. In caso di incentivazioni statali a filiere produttive, non godono di tali benefici le imprese che nel corso del triennio 2009-2011 abbiano dismesso propri stabilimenti industriali, ovvero abbiano ridotto di oltre il 30 per cento il numero dei lavoratori occupati negli stessi.
2. 150. (ex 2. 1509.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

64-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»
2. 158. Costa.

Sopprimere il comma 79.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 165. Taglialatela.

Sopprimere il comma 79.
2. 166. (ex 0. 2. 1877. 129.) Taglialatela, Barani.

Al comma 80, dopo le parole: possono utilizzare aggiungere le seguenti: sotto forma di anticipazioni;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:; i piani di rientro stabiliscono il lasso temporale entro cui reintegrare le somme anticipate che, comunque, non può essere superiore a 24 mesi. Il mancato reintegro configura una fattispecie equiparabile al verificarsi delle condizioni di cui al comma 76.
2. 168. (ex 0. 2. 1877. 247.) Capodicasa, Calvisi, Boccia, Causi.

Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
95-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze ogni tre mesi presenta una relazione al Parlamento in merito all'utilizzo delle disponibilità di cui al precedente periodo riversate presso il capitolo 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato. In tale relazione si descrivono gli utilizzi delle disponibilità esistenti ripartite tra impegni di parte corrente e impegni di conto capitale, e si certifica la sussistenza dell'equilibrio dinamico, tra bilancio dello Stato e INPS, per ciò che attiene i flussi in entrata ed i flussi in uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto.
2. 174. (ex 0. 2. 1877. 394. e 0. 2. 1877. 416) Duilio, Causi.

Al comma 100, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e nella regione Valle d'Aosta.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 175. (ex 0. 2. 1877. 14.) Nicco, Zeller, Brugger.

Al comma 138, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera f) del comma 1, sono inserite le parole: «da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria».

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a i milioni di euro a decorrere dal 2010.
2. 178. (ex 0. 2. 1877. 7.) Brugger, Zeller.

Al comma 156, primo periodo, sostituire le parole: tra banche operanti nel Mezzogiorno con le seguenti: tra istituti di credito con sede legale, in via prioritaria, nel Mezzogiorno.
2. 179. (ex 0. 2. 1877. 23.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 158, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'esercizio delle attività di cui al periodo precedente è altresì autorizzata Poste italiane S.p.A., attraverso la rete dei suoi sportelli.".
2. 180. (ex 0. 2. 1877. 339.) D'Antoni, Baretta.

Sopprimere i commi da 173 a 178.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per l'anno 2010, 126 milioni di euro per il 2011 e 160 milioni di euro per il 2012.
2. 181. (ex 0. 2. 1877. 418.) Baretta, Marchi, Rubinato, Fogliardi, De Micheli, Vannucci.

Al comma 173, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 182. (ex 0. 2. 1877. 306.) Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 176, lettera a), dopo le parole: 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: tranne nei comuni individuati nominativamente dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo stesso.
2. 183. Di Caterina, Castiello, Beccalossi, Rosso, Nastri.

Al comma 176, lettera e), dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: compresi i bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
2. 184. (ex 0. 2. 1877. 176.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
178-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 20, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni inadempienti è comunque consentito impegnare spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio. Resta comunque fermo l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010».
178-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 178-bis, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n. 133, può essere rideterminata, per l'anno 2010, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo.
2. 185. (ex 0. 2. 1877. 425.) Rubinato, Fogliardi.

Al comma 186, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il comune di Roma alla data del 31 dicembre 2010 non provveda alla restituzione dei 500 milioni ottenuti ai sensi del presente comma, l'equivalente della somma dovuta sarà detratta dal contributo annuale di 500 milioni riservato a favore di Roma capitale dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. 189. (ex 0. 2. 1877. 186.) Borghesi, Cambursano, Di Stanislao.

Sostituire il comma 188, con il seguente:
188. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: «mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese dal mese di gennaio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010,»

Conseguentemente al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012".
2. 190. (ex 0. 2. 1877. 168.) Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 188, con il seguente:
188. All'articolo 25 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011» e al secondo periodo le parole: «marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «marzo 2011»;
b) al comma 3 le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011».

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 513 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 191. (vedi 2. 0179.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Traversa, Zorzato.

Al comma 188, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «60» con la seguente: «120».

Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:
3) le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti;
alla lettera b):
numero 1, sostituire il numero: «60» con il seguente: «20»;
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c)
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo al 1o gennaio al 30 giugno 2010».
sostituire il comma 189 con il seguente:
189. Agli oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, 165 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014, 35 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi del comma 235.
al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, 165 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014, 35 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 192. (ex 0. 2. 1877. 348.) Lolli, Franceschini, Bersani, Di Stanislao, Mantini, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Al comma 188, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «settembre»;

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
b), numero 2), sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «settembre».
dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. Sono esclusi dalla rateizzazione e dalle modalità di pagamento di cui al comma 188, i residenti nei comuni della Provincia de L'Aquila classificati fuori dal cratere.
2. 193. (ex 0. 2. 1877. 26.) De Angelis.

Al comma 188, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente 3-bis:
«3-bis. Fino alla data del 30 giugno 2010 sono altresì prorogate la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3780 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2009, e la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2009, n. 3754. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sì provvederà a definire le modalità di riscossione dei tributi, contributi e premi sospesi ai sensi del periodo precedente».

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: con conseguenti variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 194. (ex 0. 2. 1877. 28.) Pelino.

Al comma 189, secondo periodo, sostituire le parole da: affluiscono al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies fino alla fine del comma, con le seguenti: sono destinate alla proroga al 31 dicembre 2010 del termine del 30 giugno 2010 previsto dal decreto-legge 10 luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in misura lineare per un importo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
2. 195. (ex 0. 2. 1877. 297.) Franzoso.

Al comma 192, lettera a), sopprimere le parole da: a condizione fino a: finanza pubblica.
2. 197. (ex 0. 2. 1877. 68.) De Angelis.

Al comma 192, sopprimere la lettera b).
2. 199. (ex 0. 2. 1877. 11.) Zeller, Brugger, Bressa.

Al comma 192, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
2. 200. (ex 0. 2. 1877. 10.) Zeller, Brugger, Bressa.

Al comma 192, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010 se non altrimenti prorogata.
2. 201. (ex 0. 2. 1877. 9.) Zeller, Brugger, Bressa.

Al comma 192, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo, per la concessione avente per oggetto concessionario contribuisca al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alle realizzazione delle relative gallerie.
2. 203. (ex 0. 2. 1877. 8.) Zeller, Brugger, Bressa.

Al comma 196, dopo le parole: ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: del personale amministrativo in servizio presso i tribunali.

Conseguentemente:
al comma 197, dopo le parole:
ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: del personale amministrativo in servizio presso i tribunali;
al comma 198, capoverso 9-bis, dopo le parole: i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: del personale amministrativo in servizio presso i tribunali, le relative amministrazioni;
al comma 199, primo periodo, sostituire le parole: 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro con le seguenti: 215 milioni di euro per l'anno 2010, 664 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.250 milioni di euro.
al comma 235, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 320 milioni di euro per l'anno 2011, 650 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 205. (ex 0. 2. 1877. 195.) Di Pietro, Palomba, Favia, Borghesi, Cambursano, Paladini.

Al comma 202, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 208. (ex 0. 2. 1877. 215.) Ferranti, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Capano, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Amici, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 202, lettera b), numero 2), capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tutte le controversie individuali di lavoro e previdenziali, di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, oltre che alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e per i giudizi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono esonerate dal pagamento del contributo unificato in ogni stato e grado di giudizio.
2. 209. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

Sopprimere i commi 206, 207 e 208.
2. 210. (ex 0. 2. 1877. 67.) Girlanda.

Al comma 213, capoverso comma 436, primo periodo, sopprimere le parole:: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore a euro 400.000; b)
2. 211. (ex 0. 2. 1877. 326.) Vannucci.

Al comma 226, secondo periodo, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006.
2. 212. (ex 0. 2. 1877. 24.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 226, secondo periodo, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti:, rispettando, in via prioritaria, la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006.
2. 213. (ex 0. 2. 1877. 25.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 227, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2010 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2010, 90 milioni per l'anno 2011 e 55 milioni per l'anno 2012.

Conseguentemente al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 214. (ex 0. 2. 1877. 295.) Franzoso.

Al comma 227, dopo le parole: per l'anno 2010 aggiungere le seguenti:, 50 milioni per l'anno 2011 e 50 milioni a decorrere dal 2012.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
2. 215. (ex 0. 2. 1877. 296.) Franzoso, Distaso.

Al comma 230, secondo periodo, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti:, rispettando la destinazione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree rientranti nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
2. 217. (ex 0. 2. 1877. 460.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 231, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La presente disposizione riveste carattere transitorio: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni affinché all'onere derivante dal funzionamento delle autorità beneficiarie dell'anticipazione di cui al presente comma si provveda attraverso l'introduzione di misure strutturali definite d'intesa con le Autorità interessate. La restituzione delle somme erogate ai sensi del presente comma deve concludersi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; le modalità attuative di tale restituzione sono disciplinate con protocollo d'intesa tra le autorità amministrative interessate.
2. 218. Della Vedova.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
3. Le deduzioni di cui al commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
5. Se il rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».
233-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
233-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

233-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento».
233-sexies. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento»;
233-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

233-octies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
2. 219. (ex 2. 1679.) Buttiglione, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 1, comma 34, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «per il primo periodo» fino a: «10.000 e a 5.000 euro;», sono sostituite dalle seguenti: «per i primi tre periodi d'imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10.000 euro».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. 220. (ex 2. 1333. e 2. 1236) Bernardo, Del Tenno, Franzoso, Marinello, De Angelis.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500,00».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 223. (ex 2. 135.) Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
233-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 55-bis, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2010, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 55-quater.
233-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.
2. 224. (ex 2. 110. e 2. 1245) Ventucci, Bernardo, Marsilio.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.
233-ter. L'esenzione di cui al comma 233-bis può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000, e successive modificazioni.
233-quater. L'esenzione di cui ai commi 233-bis e 233-ter è deliberata dal comune entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo.
233-quinquies. L'esenzione di cui ai commi 233-bis e 233-ter è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.
2. 225. (ex 2. 123.) Rosso.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. Nell'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n, 102, dopo le parole: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi» sono inserite le seguenti: «nella divisione 26, gruppi 26.1, 26.2, e».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 226. (ex 2. 261, 2. 1235 e 2. 1330) Bernardo, Del Tenno, De Angelis, Franzoso, Marinello.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo parole «nella divisione 28» sono aggiunte le seguenti «e nella divisione 31, classe 31.01».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 475 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 227. (ex 2. 1320. e 2. 1234.) Bernardo, Del Tenno, Franzoso, Marinello, De Angelis.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Per i soli enti locali che hanno rispettato nell'ultimo triennio il patto di stabilità interno, sono escluse dal patto di stabilità interno per l'anno 2010 le somme incassate dagli enti locali quale corrispettivo corrisposto dallo Stato per l'acquisto di immobili.
233-ter. All'onere derivante dal comma 233-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 228. (ex 2. 1220. e 2. 1246) Gioacchino Alfano, Marsilio.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. L'articolo 3, comma 2-quinquies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, ha carattere di norma innovativa e, pertanto, le previsioni recate dallo stesso hanno avuto efficacia a decorrere dalla sua data di entrata in vigore. Le disposizioni di cui al presente comma hanno valore di interpretazione autentica. Non si dà luogo alla ripetizione di somme già versate. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 229. (ex 2. 89.) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «dal 2002 al 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009» e al secondo periodo le parole: «30 novembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010 ovvero in venti rate annuali senza interessi di cui la prima con la medesima scadenza di cui al presente periodo e le successive con scadenza entro il 30 novembre di ciascun anno».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 230. (ex 2. 90.) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. La Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

La scala di equivalenza:
numero dei componenti 1, Parametro 1,00;
numero dei componenti 2, Parametro 1,67;
numero dei componenti 3, Parametro 2,17;
numero dei componenti 4, Parametro 2,79.;
Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.
Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Nel caso in cui il 5o componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. 231. (ex 2. 1451.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. Ai fini del completamento degli interventi ammessi al programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, una quota parte, pari al 60 per cento, delle disponibilità esistenti presso la Cassa depositi e prestiti sul conto corrente n. 20127, conseguenti alle revoche totali o parziali dei finanziamenti per l'edilizia agevolata, di cui al medesimo articolo 18, e al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali, sono utilizzate, compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto, per il finanziamento degli interventi di edilizia sovvenzionata compresi nei programmi integrati di cui al richiamato programma straordinario.
2. 232. (ex 2. 1431.) Abrignani.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluisce, fino a un massimo di 250 milioni di euro in quindici anni, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, quota parte delle complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1o ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 10 ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo per quote lineari per ciascun contributo quindicennale. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma».
2. 233. (ex 2. 1428.) Abrignani.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte, sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, per durata del contratto di leasing si intende quella prevista dalle parti all'atto della stipula».
2. 234. (ex 2. 1414.) Abrignani.

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
233-bis. Per integrare il finanziamento delle autorità indipendenti di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1993, n. 124, 30 giugno 2003, n. 196, 12 aprile 2006 n. 163, e alle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 4 giugno 1985, n. 281, 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, 31 luglio 1997, n. 249 e 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo unico perequativo. Al Fondo perequativo affluiscono tutte le entrate proprie delle autorità indipendenti di cui al primo periodo, stabilite da disposizioni vigenti, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, dalle citate autorità, per essere riassegnate al predetto Fondo. A tal fine il Collegio dei revisori dei conti in sede di approvazione del rendiconto, certifica l'avvenuto versamento al bilancio dello Stato delle entrate proprie di ogni singola Autorità. Il suddetto fondo, con destinazione vincolata al perseguimento delle finalità di cui al presente comma, è ripartito annualmente in percentuale fra le suddette amministrazioni con decreto del Presidente della Repubblica adottato, entro il 30 novembre di ciascun anno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i Presidenti delle suddette amministrazioni, in modo tale da garantire comunque in via prioritaria la copertura delle spese obbligatorie; a tal fine ciascuna amministrazione trasmette al Ministro entro il 30 settembre di ogni anno le previsioni di fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo nonché le previsioni di entrata realizzabili per lo stesso esercizio. Le risorse che affluiscono sul fondo unico perequativo, sono assegnate, all'inizio di ciascun anno, alle Autorità interessate, nei tempi e con le modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al presente comma è alimentato dalle quote degli avanzi di amministrazione, riportati dalle citate amministrazioni nel rendiconto consuntivo per l'anno 2008, non utilizzate con il bilancio di previsione ovvero con il provvedimento di assestamento 2009, e il decreto di ripartizione è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio..
2. 235. (ex 2. 356.) Antonio Pepe, Leo, Moffa, Lamorte.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. L'articolo 18-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi). - 1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non è stato adottato l'atto di concessione definitivo, il saldo, entro il limite del 90 per cento del contributo provvisorio, viene erogato a seguito di rilascio, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di un'autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base agli schemi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, attestante, fra l'altro, la percentuale di investimento realizzata, i costi sostenuti, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. La liquidazione del relativo importo, se spettante, avverrà su richiesta del soggetto responsabile o del responsabile unico che avrà provveduto, per il tramite della banca convenzionata, alla rideterminazione del contributo provvisorio, nel limite del 90 per cento dell'agevolazione concedibile a seguito della predetta determinazione.
2. La liquidazione dell'ulteriore quota del contributo finale, ovvero il recupero delle maggiori somme eventualmente erogate, è disposta dal soggetto responsabile o dal responsabile unico, a seguito dell'adozione del proprio provvedimento di concessione definitiva successivamente alle valutazioni istruttorie della banca convenzionata e, ove prevista, all'acquisizione del verbale di accertamento di spesa.
3. Fatti salvi i casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già emanato il decreto di nomina della commissione, gli accertamenti di spesa da parte delle predette commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 500.000 euro.
4. Sugli investimenti agevolati inferiori a 500.000 euro sono disposti, da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altro soggetto ad esso subentrante, anche dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitiva controlli a campione sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
5. Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'indicatore occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Ai fini della revoca delle agevolazioni, l'indicatore occupazionale non concorre alla determinazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, della media degli scostamenti degli indicatori variabili di cui all'articolo 6 comma 4 del medesimo decreto n. 527 del 1995».
233-ter. Dopo l'articolo 13 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è aggiunto il seguente:
«Art. 14. - (Disposizioni per facilitare il raggiungimento degli obiettivi per le imprese a prevalente partecipazione femminile). - 1. Per le iniziative agevolate ai sensi della presente legge la data di entrata a regime, qualora non intervenuta nei termini previsti dalla normativa di riferimento di ciascun bando, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, che dovrà produrre alla banca concessionaria idonei elementi di supporto, può essere differita di ulteriori ventiquattro mesi, ferme restando le procedure di calcolo degli indicatori nell'esercizio di regime aggiornato.
2. Per le iniziative agevolate ai sensi della presente legge per le quali non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, anche se prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali".
2. 237. (ex 2. 1460.) Gioacchino Alfano, Fallica, Terranova, Minardo, Grimaldi, Pugliese.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito dette persone fisiche e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alta scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni e fondazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settore di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria.

233-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
233-quater. I soggetti di cui al comma 233-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
233-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell'importo di cui al comma 233-quater delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 55-quater.
233-sexies. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 233-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e, comunque, nell'importo massimo di 500 milioni.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancia come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.
2. 238. (ex 2. 039.) Toccafondi.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente - e nel limite di importo di cui al comma 55-sexies - alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
f) sostegno alle attività di erogazione di servizi assistenziali svolte dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona;
g) sostegno alle attività sociali degli Istituti per ciechi d'Italia.

233-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
233-quater. I soggetti di cui al comma 233-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
233-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 233-quater.
233-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 233-bis a 233-quinquies è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa dì cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
2. 239. (ex 2. 1391.) Frassinetti.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alta scelta del contribuente - e nel limite di importo di cui al comma 233-sexies - alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
f) sostegno alle attività di erogazione di servizi assistenziali svolte dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

233-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
233-quater. I soggetti di cui al comma 233-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
233-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 233-quater.
233-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 233-bis a 233-quinquies è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
2. 240. (ex 2. 1396.) Frassinetti.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Per l'anno finanziario 2010 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente - e nel limite di importo di cui al comma 233-sexies - alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
f) sostegno alle attività sociali degli Istituti per ciechi d'Italia.

233-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
233-quater. I soggetti di cui al comma 233-bis ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
233-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 233-quater.
233-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 233-bis a 233-quinquies è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
2. 241. (ex 2. 1393.) Frassinetti.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. In via transitoria, nel periodo al 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

Conseguentemente:
al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
dopo il comma 238, aggiungere il seguente:
238-bis. Per gli anni dal 2010 al 2012 gli stanziamenti iscritti in bilancio alla categoria dei consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e di 1.500 milioni di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine, le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. 242. (ex 2. 1312.) De Girolamo.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A, parte II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche».
2. 243. (ex 2. 1362.) Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile il conseguimento delle attestazioni SOA da parte delle imprese:
a) al comma 2, lettera c) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di valore negativo, subordinatamente alla delibera di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale»;
b) al comma 9-bis primo periodo, dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: «del requisito dell'adeguato organico medio annuo» sono aggiunte le seguenti: «nonché del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato di valore positivo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio».
2. 244. (ex 2. 1340.) Vignali.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. L'accordo sulla sospensione sulle rate dei mutui PMI di cui all'avviso comune ABI-Ministero dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2009 è esteso ai prestiti di INVITALIA, alle società d'imprenditoria giovanile concessi ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. La sospensione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.
2. 245. (ex 2. 1302.) De Girolamo.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.
2. 247. (ex 2. 1682. parte ammissibile) Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 500 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
233-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 233-bis le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 233-bis. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 233-bis sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
233-quater. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 233-bis e 233-ter, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento di interventi di agevolazione fiscale a favore delle famiglie, attraverso lo strumento della detrazione IRPEF per carichi familiari.
233-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 233-bis, 233-ter e 233-quater in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 248. (ex 2. 454) Mura, Palagiano, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la diffusione delle reti a banda Larga» con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate a finanziare progetti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga che perseguano l'obiettivo di:
a) sostenere e attuare le applicazioni e i servizi di interesse pubblico per i quali sia necessario l'utilizzo della banda larga, nonché di facilitare l'uso sociale delle nuove tecnologie;
b) prevedere interventi volti a superare la disomogenea distribuzione sul territorio delle possibilità di accesso alle infrastrutture a banda larga con particolare riguardo alle aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.

233-ter. I progetti di cui al comma 233-bis lettere a) e b) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
233-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentito il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono individuati i soggetti che possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 233-bis, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti, e infine sono disciplinate le modalità attraverso le quali asseverare la compiuta attuazione dei commi 233-bis, 233-ter e 233-quater. Con il medesimo decreto sono individuate altresì le aree caratterizzate da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio, ovvero dall'assenza di condizioni economiche favorevoli di cui al citato comma 233-bis lettera b).

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.
2. 249. (ex 2. 433.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Monai.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di sostenere la ripresa del sistema produttivo, i contributi e i premi previdenziali e assicurativi relativi a periodi contributivi maturati alla data del 31 ottobre 2009 possono essere regolarizzati, previa domanda da presentare agli enti previdenziali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, attraverso il versamento di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, nonché dell'importo dovuto per sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ridotte nella misura del 40 per cento da effettuarsi entro il 28 febbraio 2010.
233-ter. Il versamento delle somme di cui al comma 233-bis può essere effettuato anche in forma rateale, nel numero massimo di 24 rate mensili, con applicazione degli interessi di dilazione. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali e assicurative accertate, con esclusione delle eventuali spese legali e degli aggi di riscossione e delle spese esecutive connesse alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma.
233-quater. Le disposizioni di cui ai commi 233-bis e 233-ter si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 28 febbraio 2010, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 56 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo nonché dell'aggio esattoriale e delle spese esecutive di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.59. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata.
233-quinquies. Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dei benefìci di cui ai commi da 233-bis a 233-quinquies. Le disposizioni dei commi da 233-bis a 233-quinquies non si applicano ai contributi e premi assicurativi che sono stati dichiarati aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato della Comunità Europea nonché ai crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. 251. (ex 2. 1331.) Franzoso.

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525», sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900».
233-ter. All'onere derivante dal comma 233-bis, valutato in 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi del comma 235.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 641 milioni a decorrere dall'anno 2010.
2. 257. (ex 2. 1548.) Lulli, Baretta, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2010.
2. 258. (ex 2. 1499.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è autorizzata la spesa pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 259. (ex 2. 1507.) Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, De Angelis, Fallica, Franzoso, Girlanda, Laboccetta, Leone, Lo Presti, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Zorzato.

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 9, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009», sono soppresse e dopo le parole: «liquido ed esigibile», è inserita la seguente: «anche».
2. 260. (ex 2. 1486. e 2.1481.) Girlanda.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, impresa ed enti locali per l'anno 2010).

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in via straordinaria, per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di pensione, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 3,4 miliardi di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione, da corrispondere, in un'unica soluzione, in sede di erogazione della mensilità di aprile 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. La misura di sostegno di cui al presente comma non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2009, sia stato superiore a 55.000 euro.
2. Al fine di sostenere il reddito delle famiglie con figli, in via straordinaria, per l'anno 2010, è attribuita una ulteriore detrazione fiscale forfetaria per i figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2010. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2010, con una dotazione pari a 600 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento straordinario della citata detrazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di erogazione del beneficio nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'agevolazione di cui al presente comma, per i redditi di lavoro autonomo è concessa con riferimento ai redditi 2009 e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta in corso al 2009.
3. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti degli enti locali delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in deroga al patto di stabilità interno per il 2010, questi ultimi possono provvedere al pagamento di quota parte dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2009, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2010, per somministrazioni, forniture ed appalti. I predetti debiti sono resi liquidabili nei limiti del miliardo di euro per l'anno 2010. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il 31 gennaio 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare complessivo dei propri debiti per somministrazioni, forniture ed appalti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
4. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7-quinquies, nonché dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2010.
5. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «654 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.154 milioni di euro per l'anno 2010».
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «725 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1.225 milioni di euro per l'anno 2010».
7. Per il finanziamento delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro per l'anno 2010.
8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2010, ai sensi delle riduzioni operate sulla tabella C di cui al comma 235, e quanto a 2,9 miliardi di euro per l'anno 2010, mediante riduzione, per pari importo, della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato.
9. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi da 3 a 7, pari a 2,7 miliardi di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio e delle relative autorizzazioni di spesa relativi alla categoria dei trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2010.
2. 261. (ex 2. 0155). (nuova formulazione) Franceschini, Baretta, Ventura, Boccia, Fluvi, Lulli, Damiano, Mariani, Livia Turco, Ghizzoni, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Sereni, Causi.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2017.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Detassazione degli investimenti in macchinari). - 1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. 262. (ex 2. 04.) Franzoso.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Conservazione dell'assetto idrogeologico (18.9) rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la seguente voce Legge n. 426 del 1998 - Interventi di bonifica e ripristino ambientale siti inquinati, stato di previsione Ministero dell'ambiente, Articolo 1, comma 1 (u.p.b. 1.7.6, capitolo 7503 bonifiche), con i seguenti importi:
2010: 550.000;
2011: 550.000;
2012: 550.000.
2. 263. (ex 3. 6.) Armosino, Franzoso, Fallica.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere le seguenti voci:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:
2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:
2010: + 150.000.
2. 264. (ex 3. 32.) Borghesi, Cimadoro, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Patto di stabilità interno). - 1. All'articolo 77-bis. del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle provincie e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.»
2. 265. (ex 2. 0209). Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Riduzione premi Inail). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 2010, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'Inail.
2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un' ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'Inail per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
2. 266. (ex 2. 0178.) Bernardo, Del Tenno.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, e successive modificazioni.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;
c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
2. 267. (ex 2. 0186.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni. di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Finanziamenti di patrimonializzazione ai confidi). - 1. Al fine di assicurare garanzie mutualistiche volte a favorire un adeguato flusso di credito alle piccole e medie imprese, i confidi possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2012, un finanziamento della durata di 15 anni destinato al loro rafforzamento patrimoniale. Al finanziamento, avente le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientranti nel patrimonio di vigilanza, possono accedere i confidi costituiti da almeno tre anni con un volume d'attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro che presentano domanda di iscrizione o siano iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Il limite massimo del finanziamento è pari a 20 milioni di euro per i confidi con un volume di attività finanziaria non superiore a 200 milioni di euro, a 30 milioni di euro per i confidi con un volume di attività finanziaria compreso tra i duecento e i trecento milioni di euro, a 40 milioni di euro per i confidi con un volume d'attività finanziaria superiore ai 300 milioni di euro. Al finanziamento si applica un tasso annuo di interesse in misura pari alla media annuale del tasso ufficiale di riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea. L'importo del finanziamento ottenuto è computato nel patrimonio di vigilanza senza limitazioni riferite al rapporto tra l'ammontare del patrimonio supplementare e quello del patrimonio di base.
2. Al finanziamento previsto dal comma 1 possono inoltre accedere i fondi di garanzia interconsortili di cui all'articolo 13, comma 20, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 325. Al momento della domanda di finanziamento, i fondi interconsortili possono essere iscritti anche nella separata sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Ai fini dell'accesso al finanziamento sono raddoppiati i limiti riferiti al numero delle imprese associate e ai finanziamenti garantiti previsti dal comma 20 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 325.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione e di restituzione dei finanziamenti.
4. Per la concessione dei finanziamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale delle risorse destinate alla sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 268. (ex 2. 064.) Bernardo, Del Tenno.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, voce Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - Capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.
2. 304. (ex 3. 117.) Maran, Fassino, Tempestini, Pistelli, Arturo Parisi, Corsini, Barbi, Narducci, Fedi, Mecacci, Duilio, Quartiani, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Touadi, Causi, Villecco Calipari, Rubinato.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni per accelerare la fruizione dei crediti di imposta) - 1. Al fine di consentire la fruizione già a decorrere dall'anno 2010 del credito di imposta per i progetti di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per i quali la fruizione del credito di imposta sia stata rinviata ad esercizi successivi, in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, il limite di spesa di cui alla medesima disposizione è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa incrementato ai sensi del comma 1.
2. 269. (ex 2. 05.) Franzoso.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detassazione degli investimenti in macchinari nelle aree sottoutilizzate).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesimo comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. L'efficacia del comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2. 270. (ex 2. 074.) Franzoso.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 190 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Sviluppo sostenibile, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare voce Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. -Articolo 1, comma 1113 (u.p.b. 1.3.6 capitolo 7981), con il seguente importo:
2010: 190.000.
2. 271. (ex 3. 8.) Fallica.

Al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle voci relative alle missioni soccorso civile e comunicazioni, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma: Sostegno all'Editoria, voce Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; - 11.2.8 Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442), apportare le seguenti modificazioni:
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.
2. 272. (ex 3. 139.) Catone, De Angelis, De Luca, Raisi, Barani, Caldoro.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione di quelle relative alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Ricerca e Innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.
2. 273. (ex 3. 83.) Frassinetti.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare, con l'esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6. - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.
2. 274. (ex 3. 86.) Carlucci.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella D, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, rubrica: Ministero dell'interno, aggiungere la seguente voce:
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione - Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.3.6 - investimenti - cap. 7239):
2010: 100.000;
2011: 100.000;
2012: 100.000.
2. 275. (ex 3. 34.) Laboccetta, Cesario.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, con esclusione delle voci alla missione Soccorso civile, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 84,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6 - Investimenti - capp. 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 84.900;
2011: + 84.900;
2012: + 84.900.
2. 303. (ex 3. 43.) De Biasi, Ghizzoni, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con l'esclusione delle missioni soccorso civile e comunicazioni, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010 e a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Comunicazioni programma: Sostegno all'editoria voce Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, (11.2.3. Oneri di parte corrente - cap. 2183/p, 11.2.8. Oneri comuni di conto capitale - cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 70.000;
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.
2. 276. (ex 3. 138.) Raisi.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce Legge n. 296 del 2006,: Legge finanziaria per il 2007. - Articolo 1, comma 1121 (u.p.b. 1.2.6 capitolo 8438), con il seguente importo:
2010: + 70.000.
2. 277. (ex 3. 4.) Franzoso, Fallica, Terranova, Grimaldi, Pugliese.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, ad esclusione di quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in maniera lineare per un importo pari a 69 milioni di euro per l'anno 2010, e a 89 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze missione Giovani e sport, programma incentivazione e sostegno alla gioventù, vice Decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 2 Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 69.000;
2011: + 89.000;
2012: + 89.000.
2. 278. (ex 3. 39.) Marsilio.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al comma 168, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, infine, le parole: «, nonché per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 60 milioni di euro».
2. 279. (ex 2. 0213.) Gioacchino Alfano.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 280. (ex 3. 126.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare voce: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. - Articolo 1, comma 1125 (u.p.b. 1.3.6 capitolo 7956), con il seguente importo:
2010: 35.000.
2. 281. (ex 3. 3.) Fallica, Terranova, Pugliese.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione Ricerca e innovazione programma Ricerca in materia ambientale rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare voce: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007 - Articolo 1, comma 1125 (u.p.b. 2.1.6 capitolo 7807), con il seguente importo:
2010: 35.000.
2. 282. (ex 3. 5.) Fallica, Terranova, Pugliese.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità voce Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 oneri comuni di parte corrente cap. 2108) apportare le seguenti variazioni:
2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.
2. 283. (ex 3. 69. - 3. 90. - 3. 91. - 3. 92. - 3. 93. - 3. 94. - 3. 95. - 3. 96. - 3. 97. - 3. 98. - 3. 99. - 3. 100. - 3. 101. - 3. 102. - 3. 103. - 3. 104.) Lorenzin, Pelino Saltamartini, Bergamini, De Nichilo Rizzoli, Calabria, De Girolamo, Frassinetti, Angela Napoli, Savino, Giammanco, Bertolini, Bocciardo, Faenzi, Aprea, Mannucci, Polidori.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. Articolo 1, comma 1100 (u.p.b. 1.5.6 capitolo 7232), con il seguente importo:
2010: 10.000.
2. 284. (ex 3. 10.) Fallica.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca in materia ambientale, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare voce: Legge n. 296 del 2006: Legge finanziaria per il 2007. Articolo 1, comma 1113 (u.p.b. 2.1.6 capitolo 7813), con il seguente importo:
2010: 10.000.
2. 285. (ex 3. 9.) Fallica.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.
2. 286. (ex 3. 11.) Cirielli, De Angelis.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Organi a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 2.800;
2011: + 2.800;
2012: + 2.800.
2. 288. (ex 3. 140.) Di Centa, Franzoso.

Al comma 235, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, con esclusione delle dotazioni relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in maniera lineare di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella A, aggiungere la voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i seguenti importi:
2010: 2.500;
2011: 2.500;
2012: 2.500.
2. 289. (ex 3. 132.) Fallica, Terranova, Grimoldi, Pugliese, Gioacchino Alfano.

Al comma 240, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: per il 75 per cento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per il restante 25 per cento all'incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.
2. 290. (vedi 3. 128.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.
(Inammissibile)

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, sopprimere la prima voce.

Conseguentemente, al medesimo Elenco, ottava voce:
aggiungere le parole:
articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
apportare la seguente variazione: + 130.
2. 291. (ex 0. 2. 1877. 106.) Cesario.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, quarta voce, apportare la seguente variazione:
2010: + 100.

Conseguentemente, al medesimo Elenco, settima voce, apportare la seguente variazione:
2010: - 100.
2. 294. (ex 0. 2. 1877. 63.) Ruvolo, Drago, Galletti, Ciccanti.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, ultima voce, sopprimere le parole: funzionalità del sistema giustizia.

Conseguentemente:
alla medesima voce:
sopprimere le parole:
regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
apportare le seguenti variazioni:
2010: - 100;
2011: - 50;
2012: - 30.
aggiungere, in fine, la seguente voce: Funzionalità del sistema giustizia: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con i seguenti importi:
2010: 100;
2011: 50;
2012: 30.
2. 295. (ex 0. 2. 1877. 208.) Palomba, Borghesi, Cambursano.

Al comma 240, secondo periodo, Elenco 1, ultima voce, aggiungere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 297. Giulio Marini.

Al comma 240, terzo periodo, dopo le parole: carattere finanziario aggiungere le seguenti:, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. 300. Paolo Russo.

TABELLA A

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
Tab. A. 1. (ex 3. 124.) Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2012: - 1.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella:
voce:
Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali, con i seguenti importi:
2010: 1.000;
2011: 1.000;
2012: 1.000.

alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali, con i seguenti importi:
2010: 1.000;
2011: 1.000;
2012: 1.000.

alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
Tab. A. 2. (ex Tab. A. 2.) Taglialatela.

TABELLA C

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Equiparazione della tassa di concessione governativa per gli abbonamenti telefonici mobili di utenze affari con gli abbonamenti di utenze domestiche). - 1. All'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «euro 12,91» sono sostituite dalle parole: « euro 5,16».
Tab. C. 1. (ex 2. 0225.) Della Vedova.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo programma: Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.500;
2011: - 1.500;
2012: - 1.500.

Conseguentemente, alla medesima missione, programma: Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale voce: Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2 - Interventi - capp. 4061, 4063), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 1.500;
2011: + 1.500;
2012: + 1.500.
Tab. C. 2. (ex Tab. C. 22.) Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali voce Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 300;
2011: - 300;
2012: - 300.

Conseguentemente, alla medesima missione, programma: Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale voce Legge n. 549 del 1995 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.4.2 - Interventi - cap. 1163), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 300;
2011: + 300;
2012: + 300.
Tab. C. 3. (ex Tab. C. 20.) Biancofiore, Antonione, Marinello.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: Ricerca e Innovazione, programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 Interventi - cap. 1679), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legge n. 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 2.000.
Tab. C. 4. (ex Tab. C. 19.) Frassinetti.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: Ricerca e Innovazione, programma: Ricerca per la didattica, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 - Interventi - cap. 1261), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 800;
2011: + 800;
2012: + 800.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legge n. 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 800;
2011: - 800;
2012: - 800.
Tab. C. 5. (ex Tab. C. 18.) Frassinetti.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: Legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:
2010. + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 1.500.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: - Art. 10, comma 5: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3. Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 1.500.
Tab. C. 6. (ex Tab. C. 12.) Zeller, Brugger.

TABELLA D

Alla Tabella D, missione L'Italia in Europa e nel mondo programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in abito UE rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge 16 aprile 1987, n. 183: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee (3.1.6. - Investimenti - capo. 7493) (Settore n. 27):, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 20.000.
2011: - 18.000.
2012: - 18.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale, di produzione, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - Cap. 7439), con i seguenti importi:
2010: 20.000;
2011: 18.000;
2012: 18.000.
Tab. D. 2. (vedi Tab. D. 3.) Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Contributo di soggiorno) - 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.
2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.
3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza stato-città e Autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione.
5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.
2. 01. (ex 2. 012.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Patto di stabilità interno). - 1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti seguenti:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse
7-quinquies Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'armo successivo.»
2. 02. (ex 2. 023.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Patto di stabilità interno) - 1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:
«21-ter. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 è sospesa per l'anno 2009».
2. 03. (ex 2. 021.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Patto di stabilità interno). - 1. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.
2. 05. (ex 2. 024.) Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza»;
b) all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia elettrica, le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh», sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh».
2. 06. (ex 2. 053.) Del Tenno, Vignali, Pizzolante

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Contratti di solidarietà). - 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1984, n. 863», sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
2. 07. (ex 2. 058. e 2. 072) Del Tenno, Vignali, Pizzolante, Cazzola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene rideterminata attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti, in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo ISTAT). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010, ripartita in 1 miliardo di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 1 miliardo di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e, comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
4. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 - (Deduzione per canone di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 1.000 euro all'anno.
2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente».

5. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis. - (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.»

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5.
2. 08. (ex 2. 0216. e 2.045) De Angelis, Catone, Della Vedova, Laboccetta, Lo Presti, Lunardi, Moffa, Versace.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Imposta sostitutiva sul reddito da locazione).

1. Per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione con contratti stipulati successivamente al 1o gennaio 2010, al reddito derivante dalla locazione, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento.
2. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
4. Al fine di evitare che le disposizioni della presente legge provochino un aggravio fiscale per i contribuenti a basso reddito, è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui al comma 1 nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede con la riduzione in maniera lineare dello stesso importo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 09. (ex 2. 0230). Della Vedova.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, in fine, le parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. 010. (ex 2. 419.) Di Biagio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Detassazione degli investimenti in macchinari nelle aree sottoutilizzate). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesima comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. L'efficacia del comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui ai Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. 011. (ex 2. 093). Franzoso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di pneumatici). - 1. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare a quanto previsto dal comma 1 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005.
2. 015. (ex 2. 0154.) Tommaso Foti.