XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 17 dicembre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 dicembre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Froner, Gelmini, Ghiglia, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Margiotta, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Froner, Gelmini, Ghiglia, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Margiotta, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Tremonti, Valducci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 dicembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI: «Modifiche agli articoli 41, 45, 47 e 53 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata e di prelievo fiscale» (3054);
PESCANTE ed altri: «Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (3055);
MURER: «Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate» (3056);
SCANDROGLIO ed altri: «Modifiche agli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale in materia di arresto facoltativo in flagranza e di fermo di indiziato di delitto» (3057);
LETTA: «Incentivi fiscali per favorire l'ingresso in Italia di cittadini italiani residenti all'estero e di cittadini di Stati esteri che intendono conseguire un diploma di laurea presso un'università italiana» (3058);
BOCCIARDO: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla» (3059);
BOCCIARDO: «Istituzione della figura professionale di medico specialista chirurgo senologo» (3060);
BOSSA: «Istituzione del "Giorno del gioco" dedicato al gioco come strumento di valore sociale ed educativo per l'infanzia» (3061);
SBROLLINI: «Disposizioni per garantire la tutela dei minori nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva e degli altri mezzi di comunicazione» (3062);
NASTRI: «Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in fabbricati a destinazione abitativa privata» (3063).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
MURA: «Norme contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» (2789) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali nonché di soppressione delle comunità montane e delle circoscrizioni di decentramento comunale» (2892) Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernenti la costituzione di fondi di riserva presso le forme pensionistiche complementari» (2612) Parere delle Commissioni I, V e VI;
DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private, nonché di tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione» (2715) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e XIII;
GNECCHI ed altri: «Modifica all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali» (2875) Parere delle Commissioni I e V.

XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Istituzione dell'Agenzia per la promozione e la tutela delle produzioni agroalimentari e vitivinicole» (2884) Parere delle Commissioni I, II, III, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII e XIV.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2008 dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero (doc. XXXV, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 16 dicembre 2009, ha trasmesso la relazione, aggiornata al mese di maggio 2009, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2009.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2008 dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia (doc. CXXI. n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989 n. 368, e successive modificazioni, la relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) riferita all'anno 2008 con proiezione triennale per il periodo dal 2009 al 2011 (doc. CXLIX. n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 16 e 17 dicembre 2009, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli essi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (COM(2009)673 definitivo) (trasmessa il 16 dicembre 2009), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione della Commissione ai sensi degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione (COM(2009)687 definitivo) (trasmessa il 17 dicembre 2009), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (167).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 26 gennaio 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 gennaio 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (168).

Tale richiesta è stata assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 gennaio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 18 settembre 2008, a pagina 5, prima colonna, alla ventesima riga, dopo la parola: «sanzioni),» si intende inserita la seguente: «IV,».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1790 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2936-A)

A.C. 2936-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in oggetto all'articolo 2, comma 95, prevede che, a decorrere dal 2010, il versamento da parte dell'Inps nell'apposito capitolo n. 3331 del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr;
ciò vuol dire che il Tfr dei lavoratori verrà utilizzato per coprire la situazione debitoria dello Stato, con particolare riferimento alle spese di parte corrente;
già in occasione della legge finanziaria per il 2007, si prevedeva che le risorse affluite all'Inps del Tfr non destinate ai fondi di previdenza, potessero finanziare investimenti strutturali, dunque opere pubbliche, ma con la norma di cui al presente provvedimento si opera un cambio di destinazione: la cifra prelevata dall'Inps viene riversata sul Fondo grandi eventi e quindi utilizzata a copertura di spese di parte corrente;
nessuna garanzia, inoltre, che gli oltre 3 miliardi prelevati dal Tfr dei lavoratori tornino poi agli effettivi destinatari e che il deficit prodotto nel e casse dell'Inps venga effettivamente ripianato;

impegna il Governo

ad indicare con certezza temi e modi di restituzione degli oltre 3 miliardi di euro prelevati dal fondo per il Tfr dei lavoratori affinché questi ultimi abbiano certezza delle risorse a loro destinate, comunicando altresì alle competenti Commissioni parlamentari le modalità di restituzione delle stesse.
9/2936-A/188.Gatti, Damiano, Bellanova, Beretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Romano, Cambursano, Cera, Nunzio Francesco Testa.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in oggetto all'articolo 2, comma 95, prevede che, a decorrere dal 2010, il versamento da parte dell'Inps nell'apposito capitolo n. 3331 del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr;
ciò vuol dire che il Tfr dei lavoratori verrà utilizzato per coprire la situazione debitoria dello Stato, con particolare riferimento alle spese di parte corrente;
già in occasione della legge finanziaria per il 2007, si prevedeva che le risorse affluite all'Inps del Tfr non destinate ai fondi di previdenza, potessero finanziare investimenti strutturali, dunque opere pubbliche, ma con la norma di cui al presente provvedimento si opera un cambio di destinazione: la cifra prelevata dall'Inps viene riversata sul Fondo grandi eventi e quindi utilizzata a copertura di spese di parte corrente;
nessuna garanzia, inoltre, che gli oltre 3 miliardi prelevati dal Tfr dei lavoratori tornino poi agli effettivi destinatari e che il deficit prodotto nel e casse dell'Inps venga effettivamente ripianato,

impegna il Governo

a riferire alle competenti Commissioni parlamentari le modalità di restituzione del suddetto importo.
9/2936-A/188.(Testo modificato nel corso della seduta) Gatti, Damiano, Bellanova, Beretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Romano, Cambursano, Cera, Nunzio Francesco Testa.

La Camera,
premesso che:
l'Italia è a tutt'oggi uno dei Paesi con il maggior numero di procedure di infrazione aperte, attualmente 151, la cui proliferazione ha dei costi diretti sul bilancio dello Stato in caso di condanna da parte della Corte di giustizia;
ad oggi risultano aperte 15 procedure di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE, solo una minima parte delle quali sono state oggetto di specifiche disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recentemente convertito in legge;
se per queste infrazioni la Corte di Giustizia giungerà ad emettere la seconda sentenza di condanna (ex articolo 228 TCE), il nostro Paese si troverà a pagare sanzioni pecuniarie il cui ammontare potrebbe essere di svariati milioni di euro, ed il Governo dovrà decidere a quali capitoli di bilancio imputare la spesa;
non risulta, infatti, allo stato attuale un capitolo di bilancio predisposto al pagamento di eventuali condanne pecuniarie deliberate dalla Corte di Giustizia,

impegna il Governo

a relazionare quanto prima al Parlamento sullo stato di avanzamento delle procedure d'infrazione aperte ex articolo 228, e su quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di scongiurare una possibile condanna pecuniaria per queste procedure, anche indicando quali sono i capitoli di bilancio di cui potrebbe avvalersi per far fronte ad un'eventuale pagamento.
9/2936-A/204.Verini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1850 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2009, N. 152, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÉ DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3016)

A.C. 3016 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3016 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 3.13, 3.20, 3.22 e 3.23, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3016 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

1. Il termine indicato all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, è prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro
6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58.
2. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000.
3. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000.
4. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000.
5. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905.
6. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonché le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200.
7. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000.
8. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attività di cui al presente comma si applica l'art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009.
9. È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009.
10. Per quanto non diversamente previsto alle attività, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009. Per quanto non diversamente previsto alle attività e alle iniziative di cui al comma 8 si applica l'articolo 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009.
11. Per le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 2.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 40.529.448 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 108 del 2009.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.804.039 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 108 del 2009.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 26.833.717 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 5.156.192 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 169.596 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 131.382 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 36.522 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.068 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 41.348 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del 2009.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.304 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 219.607 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 33.324 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722 per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 108 del 2009.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 4.310.077 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.
15. È autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 23.788 per la cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 108 del 2009.
17. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 427.060 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 108 del 2009.
18. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 35.020 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 108 del 2009.
19. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 283.410 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 20, della legge n. 108 del 2009.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.246.246 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 422.455 e di euro 158.856 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 195.382 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 23, della legge n. 108 del 2009.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 42.597 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 24, della legge n. 108 del 2009.
24. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 70.301 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del 2009.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 99.339 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 108 del 2009.
26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1o novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della partecipa-zione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 108 del 2009.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di personale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi.
3. All'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «, ai genitori,».
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
5. L'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefìci di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.
7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 30 luglio 2011.

Art. 4.
(Disposizioni in materia penale).

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Disposizioni in materia contabile).

1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le somme iscritte in bilancio nelle missioni «Difesa e sicurezza del territorio», programmi «Missioni militari di pace», in applicazione del presente decreto, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
4. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa del personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalità attuative.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 187.307.483 per l'anno 2009, si provvede:
a) quanto a euro 181.864.478, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 2, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, allo scopo intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3016 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 10, il secondo periodo è soppresso;
al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009».

All'articolo 3:
al comma 2, al primo periodo, le parole da: «dell'interessato» fino a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interessato al trattamento dei dati personali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"»;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«
7-bis. All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: "confronti e" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,".
7-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
7-quater. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di quindici giorni per il compimento di tutte le attività che richiedono la disponibilità del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
1-quater. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1-quinquies. Gli atti e i provvedimenti concernenti il sequestro dei mezzi di cui al comma 1-bis sono trasmessi con modalità telematica.
1-sexies. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
1-octies. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: "e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma"».

All'articolo 5, al comma 3, dopo le parole: «"Missioni militari di pace",», sono inserite le seguenti: «nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),».

Nel titolo, dopo le parole: «delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa».

A.C. 3016 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

ART. 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 per l'anno 2009 e di euro 20.400.000 per l'anno 2010 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per l'anno 2009 e di euro 1.500.000 per l'anno 2010 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58;
all'articolo 6, comma 1:
alinea, dopo le parole:
per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e ad euro 21.900.000 per l'anno 2010;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 21.900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in modo da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 21.900.000 per l'anno 2010.
1. 1. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di euro 900.000 per l'anno 2010;
all'articolo 6, comma 1:
alinea, dopo le parole:
per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e ad euro 900.000 per l'anno 2010;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 900.000 per l'anno 2010.
1. 2. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009 e di euro 3.000.000 per l'anno 2010;
all'articolo 6, comma 1:
alinea, dopo le parole:
per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e ad euro 3.000.000 per l'anno 2010;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.000.000 per l'anno 2010.
1. 3. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009 e di euro 480.000 per l'anno 2010;
all'articolo 6, comma 1:
alinea, dopo le parole:
per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e ad euro 480.000 per l'anno 2010;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 480.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 480.000 per l'anno 2010.
1. 4. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009 e di ulteriori euro 8.783.715 per l'anno 2010;
all'articolo 6, comma 1:
alinea, dopo le parole:
per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e ad euro 8.783.715 per l'anno 2010;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 8.783.715 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 8.783.715 per l'anno 2010.
1. 5. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009 e di ulteriori euro 141.600 per l'anno 2010;
all'articolo 6, comma 1:
alinea, dopo le parole:
per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e ad euro 141.600 per l'anno 2010;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 141.600 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 141.600 per l'anno 2010.
1. 6. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.900.000 per l'anno 2010;
all'articolo 6, comma 1, alinea:
dopo le parole:
per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e ad euro 3.900.000 per l'anno 2010;
al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 3.900.000 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.900.000 per l'anno 2010.
1. 7. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.
1. 8. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 9, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2010.
1. 9. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 12, sostituire le parole: 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 con le seguenti: 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.244.991 per l'anno 2009 e di ulteriori euro 3.734.973 per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:
alinea, dopo le parole:
per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e ad euro 3.734.973 per l'anno 2010;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 3.734.973 per l'anno 2010, mediante uniforme incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in maniera da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 3.734.973 per l'anno 2010.
1. 10. Di Stanislao, Evangelisti.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ART. 3.
(Disposizioni in materia di personale).

Sopprimere il comma 7.
* 3. 1. Di Stanislao, Evangelisti.

Sopprimere il comma 7.
* 3. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: è prorogato fino al 30 luglio 2011 con le seguenti: termina e non può essere rinnovato o prorogato oltre il termine della sua naturale scadenza stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data di inizio del mandato in corso. Alla data di cessazione del mandato in corso l'articolo 8 della legge il luglio 1978, n. 382, è abrogato. L'abrogazione del citato articolo 8 determina l'inizio delle procedure per l'elezione degli organismi di cui al Capo VII, articolo 82 e seguenti, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
3. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: è prorogato fino al 30 luglio 2011 con le seguenti: termina e non può essere rinnovato o prorogato oltre il termine della sua naturale scadenza stabilita in anni quattro, decorrenti dalla data di inizio del mandato in corso.
3. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: è prorogato fino al 30 luglio 2011 con le seguenti: termina allo scadere dei quattro anni decorrenti dalle rispettive date di elezione.
3. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. Il componente in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletto nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, il cui nome risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ovvero rivesta la qualifica di imputato in un procedimento penale, ovvero abbia riportato condanne per delitti non colposi, cessa dalla carica e non è rieleggibile.
3. 17. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. Il componente in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletto nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, che riveste contemporaneamente più di un incarico all'interno dei medesimi consigli, ovvero sia anche componente del consiglio intermedio, ovvero del consiglio di base, deve rassegnare le proprie dimissioni dai consigli di base o intermedio, ovvero entrambi, di cui è membro, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il detto termine l'Autorità militare competente ne dispone la cessazione da ogni incarico.
3. 19. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. Al fine del contenimento della spesa pubblica, dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, i componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione della difesa.
3. 15. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, i componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, per assolvere al proprio mandato sono aggregati per vitto e alloggio, senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione della difesa, presso gli enti di forza armata dove hanno sede i rispettivi consigli.
3. 16. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. Al fine del contenimento della spesa pubblica, i componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, sono aggregati con vitto e alloggio a carico della rispettiva Forza armata, senza ulteriori oneri, presso gli enti o reparti dove ha sede il Consiglio di livello più elevato tra quelli nei quali svolgono il mandato in corso.
3. 18. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. Al fine del contenimento della spesa pubblica, dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, non possono più essere convocati con oneri a carico dell'amministrazione della difesa presso le sedi dei rispettivi consigli di appartenenza e a decorrere dalla medesima data si riuniscono in assemblea, ovvero in gruppi di lavoro autorizzati, con l'ausilio di adeguati sistemi di video conferenza.
3. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. L'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è abrogato.
3. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. Il personale militare appartenente alle Forze armate, nonché quello appartenente al Corpo della guardia di finanza, in deroga all'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, può costituire associazioni sindacali o di categoria, ovvero aderire a quelle che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
3. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. La legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari è abrogata.
3. 22. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-quinquies. La legge 22 dicembre 2003, n. 365, recante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo è abrogata.
3. 23. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 4.
(Disposizioni in materia penale).

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-octies.
* 4. 1. Villecco Calipari, Maran, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-octies.
* 4. 2. Di Stanislao, Evangelisti.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
4. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: centoventi giorni.
4. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: centoventi giorni.
4. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1-ter.
4. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: novanta giorni.
4. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: novanta giorni.
4. 15. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere i commi 1-sexies e 1-septies.
4. 16. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire i commi 1-sexies e 1-septies con il seguente:
1-sexies. È punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, elude le direttive, le regole di ingaggio ovvero gli ordini legittimamente impartiti, facendo uso ovvero ordinando di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, causando la morte o il ferimento di uno o più civili, ovvero gravi danni all'ambiente.
4. 17. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1-octies.
4. 18. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 3016 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la NATO ha pianificato una forte riduzione della presenza in Kosovo (missione KFOR);
l'Italia, conseguentemente, dovrà rivedere dimensioni e dislocazione sul territorio delle proprie forze assegnate a KFOR;
di particolare rilevanza e significato è sempre stata la protezione assicurata dai soldati italiani ai siti religiosi storici serbi in Kosovo, con particolare riferimento al Monastero di Decane;
esiste il rischio di un possibile deterioramento delle condizioni di sicurezza per i monasteri ed i monaci nel caso venisse a mancare la protezione diretta e di prossimità da parte della comunità internazionale, in particolare nel caso di abbandono da parte italiana della base di Camp Sparta, presso il Monastero di Decane, e della base detta Casa del cacciatore, presso il Patriarcato di Pec,

impegna il Governo

ad assicurare ogni impegno ed iniziativa nazionale, nel quadro della missione KFOR, per la tutela dei siti storici religiosi serbi in Kosovo, prevedendo una pianificazione della riduzione della nostra presenza nella regione e la conseguente ridislocazione delle truppe che non pregiudichi la sicurezza dei siti e delle comunità coinvolte.
9/3016/1. Gidoni, Fava, De Angelis, D'Amico, Reguzzoni.

La Camera,
premesso che:
il coinvolgimento e l'utilizzo di bambini nei conflitti armati rappresenta un'aberrante evoluzione delle guerre condotte nell'ultimo ventennio, caratterizzate da conflitti che non vengono più portati avanti dai soli soldati, secondi gli schemi sui quali si è sviluppato il diritto internazionale della guerra - ius in bellum - e le relative norme del diritto internazionale umanitario, ma che hanno visto il coinvolgimento, progressivamente sempre più esteso, di bambini quali soggetti attivi negli scenari di guerra contemporanei;
nell'ultimo decennio centinaia di migliaia di bambini, bambine e adolescenti sono stati direttamente coinvolti nelle ostilità e utilizzati sia da parte degli eserciti governativi, sia da parte di gruppi armati di opposizione ai governi e, in base ai dati riportati dall'Unicef, attualmente sono più di 250.000 i minori di anni 18 utilizzati nei conflitti armati, la maggioranza dei quali ha tra i 15 e i 18 anni; la tendenza più recente, tuttavia, è verso un ulteriore abbassamento dell'età, con l'impiego di bambini che hanno talvolta anche solo 10 anni;
nell'elenco dei Paesi fornito dal Segretario generale delle Nazioni Unite sui Paesi nei quali ricorre il fenomeno dei bambini soldato sono attualmente ricompresi l'Afghanistan, il Burundi, il Chad, la Colombia, la Costa d'Avorio, l'Iraq, la Liberia, il Myanmar, il Nepal, le Filippine, la Repubblica Democratica del Congo, la Somalia, lo Sri Lanka, il Sudan e l'Uganda;
alla luce della definizione ampliata di «bambino soldato», formulata nel 1997, nell'ambito dei c.d. «Principi di Città del Capo», vengono considerati tali non solo quelli che hanno armi e combattono, ma anche quelli che sono utilizzati dagli eserciti e dai gruppi armati come esche, corrieri o guardie, per svolgere azioni logistiche o di supporto, come trasportare le munizioni e le vettovaglie, posizionare mine ed esplosivi, fare ricognizioni;
il sistema internazionale di protezione dei bambini dal coinvolgimento nelle forze e nei gruppi armati si è progressivamente rinsaldato, attraverso l'adozione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, che tutela i bambini coinvolti nella guerra con varie disposizioni;
la gravità della questione ha spinto la comunità internazionale, in un secondo momento, verso la codificazione di un ulteriore strumento giuridico, di tutela ad hoc, rappresentato dal Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatto a New York il 6 settembre del 2000 e concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;
il Protocollo opzionale costituisce ad oggi lo strumento che contiene la forma di proibizione più precisa e specifica in diritto internazionale in tema di bambini soldato ed è stato attualmente ratificato da 120 Stati; tuttavia, tale protocollo consente ancora agli stati ratificanti di avvalersi di una riserva all'atto della ratifica che consente di arruolare anche i minori di anni 17 su base volontaria, riserva di cui si è avvalsa anche l'Italia all'atto del deposito della ratifica, il 9 maggio del 2002, e che non è mai stata ufficialmente ritirata sul piano internazionale, nonostante l'intervenuta legge n. 226 del 2004 preveda ormai l'età minima di anni 18 anche per il reclutamento volontario;
importanti passi avanti verso il riconoscimento di una responsabilità penale individuale per coloro che hanno reclutato e utilizzato bambini durante le ostilità sono stati compiuti anche con le condanne per crimini di guerra per coscrizione, arruolamento e partecipazione attiva alle ostilità di bambini al di sotto dei 15 anni, emesse dal Tribunale penale internazionale (TPI) contro componenti di gruppi armati della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda;
una pietra miliare nella giustizia internazionale è stata poi posta con la condanna, nel 2007, da parte del Tribunale speciale per la Sierra Leone, di quattro persone accusate per crimini che includevano il reclutamento e l'utilizzo di bambini durante la guerra civile;
tuttavia, nonostante l'impegno della comunità internazionale per porre fine all'utilizzo di bambini e bambine soldato, decine di migliaia di minori sono ancora impiegati nei conflitti e restano esclusi dai programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
va altresì segnalato che in questo quadro le bambine soldato restano le più invisibili e penalizzate; spesso utilizzate in molti conflitti per lo svolgimento di ruoli di supporto molto utili, o considerate come «mogli», vengono più difficilmente rilasciate, o preferiscono loro stesse non essere identificate come bambine soldato per non essere rifiutate successivamente dalle loro famiglie e comunità, a causa del loro coinvolgimento in attività sessuali; pertanto un gran numero di bambine soldato sfugge ai programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento e torna nelle comunità di appartenenza in modo non ufficiale e con complessi problemi medici, psicologici ed economici irrisolti,

impegna il Governo:

a promuovere, in tutte le opportune sedi internazionali, la messa al bando dell'uso dei bambini soldato e l'adozione del Protocollo opzionale da parte di tutti quei Paesi che non l'hanno ancora ratificato o che ancora prevedono l'arruolamento volontario dei minori di anni 18;
a facilitare, nelle opportune sedi internazionali, l'inserimento della previsione, in tutti gli accordi di pace, di disposizioni per un immediato rilascio dei bambini soldato e per l'inclusione di programmi di educazione tra le misure prioritarie in favore di tali minori;
ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché siano incrementati e implementati, anche con adeguati finanziamenti, i programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento per gli ex bambini soldato, con speciale attenzione alle ex bambine soldato;
a ritirare formalmente la Dichiarazione di riserva apposta dall'Italia che consente di arruolare ragazzi di 17 anni su base volontaria, resa in occasione della ratifica del Protocollo opzionale;
a rendere obbligatoria l'educazione ai diritti umani nelle scuole, comprese quelle militari;
ad assicurare ai minori migranti e richiedenti asilo in Italia, utilizzati e impiegati come bambini soldato, adeguata protezione e assistenza, finalizzate al loro recupero fisico e psicologico.
9/3016/2. Villecco Calipari, Maran, Mogherini Rebesani, Zampa, Touadi, Sarubbi, Zaccaria, Bossa.

La Camera,
premesso che:
il coinvolgimento e l'utilizzo di bambini nei conflitti armati rappresenta un'aberrante evoluzione delle guerre condotte nell'ultimo ventennio, caratterizzate da conflitti che non vengono più portati avanti dai soli soldati, secondi gli schemi sui quali si è sviluppato il diritto internazionale della guerra - ius in bellum - e le relative norme del diritto internazionale umanitario, ma che hanno visto il coinvolgimento, progressivamente sempre più esteso, di bambini quali soggetti attivi negli scenari di guerra contemporanei;
nell'ultimo decennio centinaia di migliaia di bambini, bambine e adolescenti sono stati direttamente coinvolti nelle ostilità e utilizzati sia da parte degli eserciti governativi, sia da parte di gruppi armati di opposizione ai governi e, in base ai dati riportati dall'Unicef, attualmente sono più di 250.000 i minori di anni 18 utilizzati nei conflitti armati, la maggioranza dei quali ha tra i 15 e i 18 anni; la tendenza più recente, tuttavia, è verso un ulteriore abbassamento dell'età, con l'impiego di bambini che hanno talvolta anche solo 10 anni;
nell'elenco dei Paesi fornito dal Segretario generale delle Nazioni Unite sui Paesi nei quali ricorre il fenomeno dei bambini soldato sono attualmente ricompresi l'Afghanistan, il Burundi, il Chad, la Colombia, la Costa d'Avorio, l'Iraq, la Liberia, il Myanmar, il Nepal, le Filippine, la Repubblica Democratica del Congo, la Somalia, lo Sri Lanka, il Sudan e l'Uganda;
alla luce della definizione ampliata di «bambino soldato», formulata nel 1997, nell'ambito dei c.d. «Principi di Città del Capo», vengono considerati tali non solo quelli che hanno armi e combattono, ma anche quelli che sono utilizzati dagli eserciti e dai gruppi armati come esche, corrieri o guardie, per svolgere azioni logistiche o di supporto, come trasportare le munizioni e le vettovaglie, posizionare mine ed esplosivi, fare ricognizioni;
il sistema internazionale di protezione dei bambini dal coinvolgimento nelle forze e nei gruppi armati si è progressivamente rinsaldato, attraverso l'adozione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, che tutela i bambini coinvolti nella guerra con varie disposizioni;
la gravità della questione ha spinto la comunità internazionale, in un secondo momento, verso la codificazione di un ulteriore strumento giuridico, di tutela ad hoc, rappresentato dal Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatto a New York il 6 settembre del 2000 e concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;
importanti passi avanti verso il riconoscimento di una responsabilità penale individuale per coloro che hanno reclutato e utilizzato bambini durante le ostilità sono stati compiuti anche con le condanne per crimini di guerra per coscrizione, arruolamento e partecipazione attiva alle ostilità di bambini al di sotto dei 15 anni, emesse dal Tribunale penale internazionale (TPI) contro componenti di gruppi armati della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda;
una pietra miliare nella giustizia internazionale è stata poi posta con la condanna, nel 2007, da parte del Tribunale speciale per la Sierra Leone, di quattro persone accusate per crimini che includevano il reclutamento e l'utilizzo di bambini durante la guerra civile;
tuttavia, nonostante l'impegno della comunità internazionale per porre fine all'utilizzo di bambini e bambine soldato, decine di migliaia di minori sono ancora impiegati nei conflitti e restano esclusi dai programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
va altresì segnalato che in questo quadro le bambine soldato restano le più invisibili e penalizzate; spesso utilizzate in molti conflitti per lo svolgimento di ruoli di supporto molto utili, o considerate come «mogli», vengono più difficilmente rilasciate, o preferiscono loro stesse non essere identificate come bambine soldato per non essere rifiutate successivamente dalle loro famiglie e comunità, a causa del loro coinvolgimento in attività sessuali; pertanto un gran numero di bambine soldato sfugge ai programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento e torna nelle comunità di appartenenza in modo non ufficiale e con complessi problemi medici, psicologici ed economici irrisolti,

impegna il Governo:

a promuovere, in tutte le opportune sedi internazionali, la messa al bando dell'uso dei bambini soldato e l'adozione del Protocollo opzionale da parte di tutti quei Paesi che non l'hanno ancora ratificato;
a facilitare, nelle opportune sedi internazionali, l'inserimento della previsione, in tutti gli accordi di pace, di disposizioni per un immediato rilascio dei bambini soldato e per l'inclusione di programmi di educazione tra le misure prioritarie in favore di tali minori;
ad adoperarsi, nelle opportune sedi internazionali, affinché siano incrementati e implementati, anche con adeguati finanziamenti, i programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento per gli ex bambini soldato, con speciale attenzione alle ex bambine soldato;
a rendere obbligatoria l'educazione ai diritti umani nelle scuole, comprese quelle militari;
ad assicurare ai minori migranti e richiedenti asilo in Italia, utilizzati e impiegati come bambini soldato, adeguata protezione e assistenza, finalizzate al loro recupero fisico e psicologico.
9/3016/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Villecco Calipari, Maran, Mogherini Rebesani, Zampa, Touadi, Sarubbi, Zaccaria, Bossa.

La Camera,
premesso che:
il sempre più frequente e continuato impiego operativo delle nostre Forze armate all'estero, nell'ambito di operazioni internazionali di pace, ha reso in gran parte inadeguato il complesso delle norme penali militari in vigore;
in molte situazioni particolari, infatti, il codice penale militare di pace ha limiti consistenti e il codice penale militare di guerra una sostanziale inadeguatezza non essendo in atto situazioni di guerra;
il Parlamento negli ultimi anni ha più volte esaminato proposte di legge finalizzate ad una riforma dei codici penali militari di pace e di guerra, senza tuttavia riuscire a completarne l'iter;
è da tempo insediata presso il Ministero della difesa una commissione governativa con il compito di elaborare un nuovo codice penale militare;
i nostri militari continuano, nel frattempo, ad operare fuori area, in scenari anche ad alto rischio, in una situazione di incertezza e di inadeguatezza delle norme penali in vigore;
interventi frammentari intesi a modificare alcuni articoli dei codici penali militari per adeguarne il contenuto alle necessità contingenti rischiano di produrre effetti anche contraddittori,

impegna il Governo

a porre in atto tutte le iniziative utili a sottoporre al Parlamento, prima dell'ulteriore proroga delle missioni militari internazionali, un disegno di legge governativo per un nuovo codice penale militare adeguato alla realtà delle operazioni fuori area e alla mutata composizione delle nostre Forze armate dopo la sospensione del servizio militare di leva, che sia allo stesso tempo rispettoso del diritto umanitario internazionale e delle esigenze di una giusta tutela giurisdizionale nelle situazioni in cui sono chiamati ad operare i nostri militari.
9/3016/3. Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Villecco Calipari, Cirielli, Bosi, Gidoni.

La Camera,
premesso che:
il sempre più frequente e continuato impiego operativo delle nostre Forze armate all'estero, nell'ambito di operazioni internazionali di pace, ha reso in gran parte inadeguato il complesso delle norme penali militari in vigore;
in molte situazioni particolari, infatti, il codice penale militare di pace ha limiti consistenti e il codice penale militare di guerra una sostanziale inadeguatezza non essendo in atto situazioni di guerra;
il Parlamento negli ultimi anni ha più volte esaminato proposte di legge finalizzate ad una riforma dei codici penali militari di pace e di guerra, senza tuttavia riuscire a completarne l'iter;
è da tempo insediata presso il Ministero della difesa una commissione governativa con il compito di elaborare un nuovo codice penale militare;
i nostri militari continuano, nel frattempo, ad operare fuori area, in scenari anche ad alto rischio, in una situazione di incertezza e di inadeguatezza delle norme penali in vigore;
interventi frammentari intesi a modificare alcuni articoli dei codici penali militari per adeguarne il contenuto alle necessità contingenti rischiano di produrre effetti anche contraddittori,

impegna il Governo

a presentare, entro 6 mesi, un disegno di legge per un nuovo codice penale militare adeguato alla realtà delle operazioni fuori area e alla mutata composizione delle nostre Forze armate dopo la sospensione del servizio militare di leva, che sia allo stesso tempo rispettoso del diritto umanitario internazionale e delle esigenze di una giusta tutela giurisdizionale nelle situazioni in cui sono chiamati ad operare i nostri militari.
9/3016/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Villecco Calipari, Cirielli, Bosi, Gidoni.

La Camera,
premesso che:
la crescita degli impegni delle nostre Forze armate in ambienti operativi complessi, difficili e ad alto rischio sta avendo notevoli ripercussioni sull'usura dei mezzi e degli equipaggiamenti terrestri utilizzati dai nostri soldati;
occorre richiamare l'attenzione sulle condizioni difficili in cui versa, a causa del blocco del turn over del proprio personale, il Polo di mantenimento pesante Nord, il cui compito istituzionale è proprio quello di provvedere alla manutenzione dei mezzi terrestri impiegati dall'Esercito e soggetti a forte usura in ragione delle missioni condotte in Paesi come l'Afghanistan, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo ed il Libano;
sarebbe auspicabile provvedere al rilancio del Polo di mantenimento pesante Nord anche per evitare di appaltare ad aziende esterne la manutenzione dei mezzi pesanti dell'Esercito,

impegna il Governo

a valutare le modalità più opportune per evitare l'ulteriore decadimento del Polo di mantenimento pesante Nord e prepararne il rilancio attraverso l'assunzione di personale in sostituzione di quello destinato alla quiescenza nel prossimo futuro.
9/3016/4. Polledri, Tommaso Foti, Alessandri, Reguzzoni.

La Camera,
premesso che:
la crescita degli impegni delle nostre Forze armate in ambienti operativi complessi, difficili e ad alto rischio sta avendo notevoli ripercussioni sull'usura dei mezzi e degli equipaggiamenti terrestri utilizzati dai nostri soldati;
occorre richiamare l'attenzione sulle condizioni difficili in cui versa, a causa del blocco del turn over del proprio personale, il Polo di mantenimento pesante Nord, il cui compito istituzionale è proprio quello di provvedere alla manutenzione dei mezzi terrestri impiegati dall'Esercito e soggetti a forte usura in ragione delle missioni condotte in Paesi come l'Afghanistan, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo ed il Libano;
sarebbe auspicabile provvedere al rilancio del Polo di mantenimento pesante Nord anche per evitare di appaltare ad aziende esterne la manutenzione dei mezzi pesanti dell'Esercito,

impegna il Governo

a valutare le modalità più opportune per cercare di non ridurre il ruolo del Polo di mantenimento pesante Nord e prepararne il rilancio attraverso l'assunzione di personale in sostituzione di quello destinato alla quiescenza nel prossimo futuro.
9/3016/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Polledri, Tommaso Foti, Alessandri, Reguzzoni.

La Camera,
premesso che:
l'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisce un aspetto importante dell'azione internazionale del Paese, da sempre contraddistintosi tanto per la consistente partecipazione di uomini e donne delle nostre Forze armate, quanto per la qualità del loro lavoro, svolto sul campo anche in aree delicate e con significative responsabilità di comando;
con tale contributo il nostro Paese ha inteso assumere una significativa responsabilità sulla scena internazionale;
per mantenere tale ruolo, è necessario garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree di crisi o in transizione, dall'Afghanistan ai Balcani, dal Libano all'Africa subsahariana, assicurando un adeguato sostegno politico alle missioni internazionali e le risorse finanziarie necessarie a mantenere operativa ed efficiente l'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero, garantendo insieme il massimo della sicurezza ai nostri soldati;
nell'ultimo anno le modalità di finanziamento delle missioni hanno perduto la stabilità e la certezza che era stata assicurata a partire dall'istituzione dell'apposito Fondo missioni nel 2003, riducendo il periodo di copertura finanziaria delle missioni stesse, (da sei mesi a quattro mesi e, infine, a due mesi nell'ultimo decreto), e addirittura non reiterando l'istituzione e il finanziamento del Fondo speciale missioni annuale nella Finanziaria per il 2010;
la riduzione della stabilità e della certezza del finanziamento, al di là delle soluzioni estemporanee che di volta in volta potranno essere escogitate dal Governo, ha come diretta conseguenza la maggiore dipendenza degli impegni internazionali dell'Italia dalle valutazioni congiunturali del Ministro dell'economia e delle finanze e la riduzione dell'affidabilità e della credibilità italiana presso i partner internazionali circa la continuità del suo impegno nelle aree di crisi, con l'ulteriore effetto di ridimensionare il nostro ruolo politico internazionale;
nella situazione in atto, prevale sul tema delle scarsità e della incertezza delle risorse economiche quello dell'inadeguatezza della strategia politica che dovrebbe sostenere le nostre missioni, una debolezza politica che si traduce tanto nella marginalità dell'azione diplomatica internazionale nei contesti di crisi, primo fra tutti l'Afghanistan, quanto nella poca considerazione che il Governo riserva al coinvolgimento del Parlamento nella discussione sulle missioni internazionali e sul contesto politico in cui si svolgono,

impegna il Governo:

a sviluppare, nelle opportune sedi ed organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, un'azione diplomatica e politica più forte, in grado di costituire una linea di riferimento evitando che lo sforzo militare risulti fine a sé stesso e di restituire al nostro Paese un ruolo ed un peso sulla scena internazionale commisurato all'entità dello sforzo militare che sta compiendo;
a corrispondere alla necessità di coinvolgere il Parlamento con momenti e sedi di discussione specifiche sulle decisioni politiche e le iniziative diplomatiche da assumere a sostegno delle missioni internazionali, garantendo nel contempo una più puntuale informazione sull'evoluzione delle missioni, sugli obbiettivi che si prefiggono e sulla verifica dei risultati conseguiti;
ad assicurare la continuità e la certezza dei finanziamenti alla partecipazione italiana alle missioni internazionali, adottando ulteriori iniziative normative per la reintroduzione del Fondo speciale per le missioni internazionali ed il suo adeguato rifinanziamento.
9/3016/5. Mogherini Rebesani, Recchia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Rosato, Rugghia, Luciano Rossi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la disciplina penale applicabile alle missioni internazionali cui il decreto-legge si riferisce;
a partire dal decreto-legge n. 421 del 2001, la suddetta disciplina penale sia sostanziale che procedurale - su cui incidono anche i commi da 1-bis a 1-octies del citato articolo 4, introdotti dal Senato - si fonda su una stratificazione di norme, inserite nei singoli provvedimenti che di volta in volta prorogano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui non sempre sono chiari i rapporti con la disciplina contenuta nei codici penali militari;
richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione il 10 dicembre 2009, secondo cui «tale modalità di produzione normativa - pur connessa a situazioni specifiche quali le missioni militari all'estero per le quali non si sono evidentemente ritenuti interamente applicabili i codici penali militari - non appare tuttavia pienamente coerente con quelle esigenze di certezza e conoscibilità del diritto maggiormente rilevanti proprio nel delicato settore della legge penale»;
segnalata, dunque, l'opportunità di addivenire quanto prima ad una disciplina unitaria delle norme applicabili alle missioni internazionali ed in particolare ad un corpus organico delle disposizioni in materia penale stabilmente applicabile a tutta la durata di ciascuna missione,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un'iniziativa legislativa volta a riordinare le norme penali concernenti le missioni internazionali in un testo organico, così da assicurare a tale disciplina la piena conformità con i principi di certezza e conoscibilità affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 364/1988, proprio con riguardo alla legge penale.
9/3016/6. Duilio, Lo Presti, Luciano Rossi.

La Camera,
premesso che:
con la legge n. 382 del 1978 sono stati istituiti gli organismi di rappresentanza dei militari (Cocer Coir - Cobar) cui sono attribuiti compiti di effettiva e concreta tutela della condizione militare;
la funzione svolta dalle rappresentanze militari è da considerare irrinunciabile al fine di garantire le legittime aspettative del personale e un pieno riconoscimento delle loro esigenze morali e materiali;
dopo trent'anni dall'approvazione della legge n. 382 del 1978, la capacità di rappresentanza e tutela del personale è stata più volte messe in discussione per l'inadeguatezza delle prerogative riconosciute agli organismi elettivi sia a livello di base che intermedio e centrale;
l'esigenza di una riforma della rappresentanza militare è pienamente riconosciuta da tutti i soggetti interessati e confermata anche dalla presentazione di diverse proposte di legge sulle quali è già stato avviato il confronto nelle competenti commissioni parlamentari;
con il decreto-legge in esame è entrata in vigore una norma che proroga fino al 30 luglio 2011 il mandato di tutti i consigli di rappresentanza a livello centrale, intermedio e periferico;
è necessario evitare che tale proroga risulti fine a sé stessa e possa quindi avere anche effetti negativi sulla stessa credibilità dell'istituto della rappresentanza militare;
al fine di riempire di contenuti l'arco temporale di proroga del mandato degli organismi in carica,

impegna il Governo:

ad assumere ogni possibile iniziativa utile a:
riconoscere di fatto alle rappresentanze militari, nelle materie di competenza, il ruolo di parte sociale;
dare concreto seguito all'apertura del tavolo di confronto per giungere ad un accordo sulla realizzazione di un sistema di previdenza complementare per il personale militare;
superare con misure adeguate la condizione di precariato del personale di truppa;
avviare un costruttivo confronto con i Cocer sulla riforma della rappresentanza militare;
consentire la più ampia discussione degli organismi di rappresentanza di ogni livello con la base rappresentata sui contenuti della riforma, agevolando la realizzazione di apposite assemblee del personale.
9/3016/7. Rugghia, Villecco Calipari, Vico, Garofani, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Luciano Rossi.

La Camera
premesso che:
il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing del Ministero della difesa, istituito con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, s'è insediato il 15 maggio 2008 presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa ed in data 27 giugno 2008 ha approvato il regolamento sulla propria organizzazione ed attività;
il Comitato opera per prevenire, rilevare e contrastare il fenomeno del mobbing, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori e per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto reciproco;
per garantirne la composizione paritetica, il Comitato è composto da 18 membri, designati in pari numero dall'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente;
il Presidente del Comitato è stato nominato dall'Amministrazione, mentre il Vicepresidente è stato designato dai componenti di parte sindacale;
del Comitato sul fenomeno del mobbing fa parte anche un rappresentante del Comitato pari opportunità allo scopo di assicurare il raccordo delle attività dei due organismi;
il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo;
ad oltre un anno dall'inizio delle sue attività non sono stati resi noti i risultati conseguiti dal predetto Comitato,

impegna il Governo:

ad integrare il decreto ministeriale del 18 gennaio 2008 in modo da ricomprendere nelle attività del predetto Comitato anche la prevenzione, la rilevazione e il contrasto dei casi di mobbing, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori che rivestono lo status di militare, al fine di garantire anche ad essi un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto reciproco;
ad integrare la composizione del predetto Comitato con i membri designati dalle associazioni che svolgono concretamente azioni di tutela e formazione del personale militare, regolarmente iscritte, ai sensi legge 7 dicembre 2000, n. 383, nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
9/3016/8. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge in esame prevede la proroga dei Consigli della rappresentanza militare fino al 30 luglio 2011, spostando il termine dell'attuale decimo mandato di oltre un anno dalla data della sua naturale scadenza;
la norma di proroga non è attinente alla materia che ha richiesto l'emanazione del citato decreto e, tantomeno, non riveste quei caratteri di urgenza che necessariamente devono caratterizzare l'adozione di un provvedimento normativo eccezionale quale è il decreto-legge;
la notizia della proroga degli attuali delegati COCER, COIR e COBAR, diffusa dagli organi di stampa già all'indomani della seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, ha suscitato forti proteste da parte di tutti i militari che hanno visto nell'atto d'imperio esercitato dal Governo una effettiva preclusione nell'esercizio di un diritto/dovere, quale è quello di poter esprimere, tramite il proprio voto, il consenso o il dissenso verso l'operato degli attuali rappresentanti in carica, eletti nella primavera del 2006;
il provvedimento di proroga, inoltre, ha contribuito ad accrescere il già evidente malcontento ampiamente diffuso tra gli appartenenti ai differenti ruoli delle Forze armate che, in più occasioni, non hanno esitato, attraverso i delegati di base e dei Consigli intermedi, a manifestare la loro sfiducia nei confronti degli organismi centrali e delle decisioni assunte senza il preventivo confronto con il personale;
il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, già in data 2 ottobre scorso, rispondendo alla delibera n. 2 allegata al verbale n. 198/2009/X del COCER Sezione Aeronautica, ha affermato che «Pur comprendendo le ragioni che in ambito parlamentare ed interforze sono state poste a base della richiesta di proroga dell'attuale mandato di Rappresentanza Militare, concordo con codesto Consiglio nel ritenere che una simile iniziativa, oltre a costituire una deroga al principio democratico della elettività dei delegati, sancito dall'articolo 18 della legge n. 382 del 1978, comporterebbe comprensibili perplessità e malumore tra il personale che intenda candidarsi per tale delicata funzione rappresentativa. Il predetto orientamento di F.A., peraltro, è stato partecipato nelle appropriate sedi di carattere interforze»;
è evidente che l'autorevole parere del generale Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare non è stato tenuto in alcuna considerazione dal Governo, il quale ha preferito ignorarlo, come del resto ha ignorato l'esistenza di ogni principio democratico sancito dalla Costituzione pur di evitare ogni possibile azione di protesta da parte dei COCER, in particolare di quello dei carabinieri che già da tempo aveva manifestato l'intenzione di scendere in piazza assieme ai sindacati di polizia;
è anche evidente che le ragioni di giustizia e i principi democratici di cui devono godere indistintamente tutti i cittadini, militari compresi, brutalmente violentati, non sembra abbiano interessato per le possibili e incontrollabili ricadute sul morale del personale militare;
il giudice del TAR del Lazio con l'ordinanza n. 1106 del 18 febbraio 2002 avevano già annullato la proroga dei COCER costringendo il Ministro della difesa a disporre il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi della rappresentanza militare;
notizie riportate dalle agenzie di stampa hanno sottolineato che tra coloro che hanno chiesto al Governo di emanare un provvedimento di proroga del mandato rappresentativo in corso, vi sono quegli stessi delegati del COCER carabinieri che nel 2002 ricorsero al giudice amministrativo per sostenere l'illegittimità della proroga del mandato dei COCER, ed oggi, invece, sembra che ne siano i promotori;
si auspica, conseguentemente, una correzione di questa politica che, altrimenti verrebbe a legittimare la sottrazione di un fondamentale diritto al personale delle Forze Armate, con la ulteriore conseguenza di rendere palese, ad avviso dei presentatori, il disprezzo che un simile provvedimento normativo fa sorgere per la Costituzione ed i principi inalienabili in essa contenuti,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di valutare l'eventuale soppressione del comma 7 dell'articolo 3, e conseguentemente a rendere effettivi i diritti sindacali per gli appartenenti alle Forze armate, tramite il riconoscimento agli stessi delle facoltà e dei diritti già riconosciuti al personale appartenente Polizia di Stato, dall'articolo 82 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
a voler accelerare il processo di riforma dell'istituto della rappresentanza militare, già all'esame del Parlamento, procedendo verso una più adeguata e condivisibile estensione dei diritti sindacali e, nel contempo, al fine di contenere la spesa pubblica ed evitare disparità di trattamento tra militari appartenenti alla medesima Forza armata, ovvero al medesimo Consiglio della rappresentanza militare, ad emanare, in tempi rapidi, gli opportuni provvedimenti finalizzati ad adeguare e rendere omogeneo il trattamento di missione percepito dai delegati dei Consigli centrali della rappresentanza militare con quello, di aggregazione per vitto e alloggio presso le strutture militari, effettivamente percepito dal restante personale delle Forze armate;
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle audizioni dei COCER presso le competenti Commissioni parlamentari, l'organismo audito abbia preventivamente acquisito i pareri dei COIR e COBAR confluenti.
9/3016/9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
una nota diffusa in data 4 settembre 2009 dall'agenzia di stampa ANSA (ore 17:21), riporta la notizia secondo la quale vi sarebbe un nuovo caso di possibile contaminazione da uranio impoverito ai danni di un ex militare in Sardegna;
nella nota di agenzia si legge «Il ragazzo, 31 anni, della provincia di Cagliari, ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin dopo aver prestato servizio, tra il 1999 e il 2000, nel poligono di Teulada, sempre in Sardegna. Qui è stato impegnato, tra l'altro, a raccogliere bossoli, dopo le esercitazioni, senza nemmeno un guanto e in totale assenza di qualsiasi altra misura di protezione contro l'uranio impoverito. La Sardegna è la regione italiana a contare il maggior numero di soldati deceduti per presunta contaminazione. Secondo il blog Vittimeuranio.com sarebbero almeno dieci»;
lo scorso 4 novembre una delegazione del partito per la tutela dei diritti dei militari e delle forze di polizia ha deposto un omaggio floreale al Sacello del milite ignoto per ricordare i tanti ragazzi che sono morti durante il servizio militare, in Patria, in tempo di pace, ignorati dalle istituzioni e per questo dimenticati;
il titolare del Dicastero della difesa non ha mai chiarito con precisione quanti sono attualmente i casi di militari italiani, deceduti o ancora in vita, suddivisi per Forza armata di appartenenza, che hanno denunciato l'insorgenza di patologie per le quali non è possibile escludere l'esistenza di una connessione con l'uso di munizionamento contenente uranio impoverito o la dipendenza da causa di servizio, a seguito della somministrazione di vaccini, o per fatti comunque riconducibili all'attività di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare, né quali sono stati i provvedimenti adottati per il riconoscimento del danno biologico e morale subito dai predetti militari, né quali i provvedimenti di carattere risarcitorio che sono stati fino ad oggi concessi;
1'11 novembre 2009 è stata presentata la proposta di legge n. 2912, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato alle dipendenze dei Ministeri della difesa e dell'interno, che ha svolto il proprio servizio presso gli enti e i reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia a decorrere dal 1980, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero da agenti contaminanti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli effetti e delle conseguenze derivanti dalle pratiche vaccinali e di profilassi a carico del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche e di quelli derivanti dall'impiego dei sistemi d'arma e dei materiali in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento quanti sono attualmente i casi di militari italiani, deceduti o ancora in vita, suddivisi per Forza armata di appartenenza, che hanno denunciato l'insorgenza di patologie per le quali non è possibile escludere l'esistenza di una connessione con l'uso di munizionamento contenente uranio impoverito o la dipendenza da causa di servizio, a seguito della somministrazione di vaccini, o per fatti comunque riconducibili all'attività di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare, quali sono stati i provvedimenti adottati per il riconoscimento del danno biologico e morale subito dai predetti militari e quali i provvedimenti di carattere risarcitorio concessi che sono stati fino ad oggi concessi;
ad istituire una Commissione ministeriale di indagine finalizzata a fare luce sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato alle dipendenze dei Ministeri della difesa e dell'interno, che ha svolto il proprio servizio presso gli enti e i reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia a decorrere dal 1980, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero da agenti contaminanti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli effetti e delle conseguenze derivanti dalle pratiche vaccinali e di profilassi a carico del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche e di quelli derivanti dall'impiego dei sistemi d'arma e dei materiali in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia.
9/3016/10. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
attualmente l'Italia partecipa a 31 missioni a carattere multinazionale operanti a seguito di decisioni dell'ONU, della UE e della NATO. Le più impegnative, in termini di uomini e mezzi, si svolgono in Libano, in Afghanistan e nei Balcani;
l'Italia partecipa con un numero considerevole di uomini e mezzi alla missione ISAF (International Security Assistance Force), costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001, poi prorogata ed estesa dalla risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003;
il partito per la tutela dei diritti dei militari e delle forze di polizia (pdm) con diverse interrogazioni rivolte dai deputati radicali al Ministro della difesa (4-04607; 4-03761; 403685; 4-03439), alcune puntualmente sollecitate, ma tutte rimaste prive di risposta, ha formulato numerosi quesiti sugli incidenti che hanno causato la morte o il grave ferimento di alcuni militari italiani impegnati nella missione di pace in Afghanistan;
il tema della protezione del personale militare impegnato in varie missioni e scenari di guerra ha assunto, ancor più che nel passato, una connotazione di estrema priorità;
gli attentati, sempre più frequenti, ai danni non solo dei militari italiani impegnati in Afghanistan, mostrano chiaramente che il livello della potenza devastante degli esplosivi utilizzati dai ribelli talebani si è elevato; parallelamente, le dotazioni in uso dei nostri militari risultano al momento non più adeguate;
il titolare del Dicastero della difesa, nel corso della comunicazione del Governo, svoltesi nei mesi scorsi nei due rami del Parlamento, su strategia e sviluppi della partecipazione italiana a missioni internazionali, ha esplicitato la necessità di aggiornare periodicamente l'equipaggiamento a disposizione del nostro contingente e l'inadeguatezza di alcuni mezzi in dotazione al nostro esercito (soprattutto i l'inadeguatezza di alcuni mezzi di dotazione al nostro esercito (soprattutto i VTLM Lince, che non si sono dimostrati adatti a proteggere i nostri soldati dalle varie mine a fronte della recrudescenza degli attentati);
risulta indifferibile l'esigenza di dotarsi di una dettagliata normativa riguardante dette importanti missioni internazionali, al fine di permettere una riflessione attenta e puntuale sulla situazione politica e diplomatica relativa ai Paesi in cui i nostri militari operano, nonché di prevedere con tempi e risorse certe le modalità ed i compiti con i quali i nostri soldati dovranno assolvere al loro impegno, evitando l'ormai usuale ricorso alla decretazione semestrale di rifinanziamento delle missioni stesse;
che sono all'esame delle competenti Commissioni parlamentari numerose proposte di legge finalizzare ad introdurre nuove norme sul finanziamento di dette missioni;
il 22 ottobre 2009, è stata presentata la proposta di legge n. 2848, annunziata il 26 ottobre 2009, per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della morte del caporal maggiore Alessandro Di Lisio, del tenente Antonio Fortunato, del primo caporal maggiore Matteo Mureddu, del primo caporal maggiore Davide Ricchiuto, del primo caporal maggiore Massimiliano Randino, del sergente maggiore Roberto Valente, del primo caporal maggiore Giandomenico Pistonami, nonché sulle cause del ferimento di altri militari del contingente italiano impegnato nella missione in Afghanistan negli anni tra il 2006 e il 2009,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sull'attuale situazione dei mezzi e delle dotazioni di sicurezza impiegati nelle missioni a carattere multinazionale operanti a seguito di decisioni dell'ONU, della UE e della NATO;
ad istituire una Commissione ministeriale di indagine finalizzata a fare luce sulle cause della morte del caporal maggiore Alessandro Di Lisio, del tenente Antonio Fortunato, del primo caporal maggiore Matteo Mureddu, del primo caporal maggiore Davide Ricchiuto, del primo caporal maggiore Massimiliano Randino, del sergente maggiore Roberto Valente, del primo caporal maggiore Giandomenico Pistonami, nonché sulle cause del ferimento di altri militari del contingente italiano impegnato nella missione in Afghanistan negli anni tra il 2006 e il 2009.
9/3016/11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Luciano Rossi.

La Camera,
premesso che:
presso la Brigata Folgore si è verificata negli ultimi anni una serie di incidenti relativi ad atti di nonnismo, omicidi e morti misteriose, tra i quali i seguenti, riportati da diverse fonti di stampa:
16 settembre 1999, viene ritrovato il corpo di Emanuele Scieri di Siracusa, deceduto tre giorni prima in seguito ad una caduta da una torretta di ferro destinata all'«asciugatura» dei paracadute. Un altro episodio aveva coinvolto Emanuele Scieri insieme ad altri militari, durante il trasferimento dalla caserma di Firenze a quella di Pisa, nel corso del quale le reclute sono state obbligate dai «nonni» a viaggiare rimanendo immobili con la schiena staccata dal sedile, la testa dritta e le mani sulle ginocchia, nella posizione cosiddetta della «sfinge»;
7 maggio 1999, Carlo Franceschini del nono reggimento d'assalto colonnello Moschin muore in circostanze misteriose all'interno del magazzino dove stava lavorando;
18 marzo 1995, Andrea Oggiano, di Celle Ligure, stanco di essere perseguitato e picchiato, fugge dalla caserma Vannucci di Livorno e si butta sotto un treno alla stazione di Sestri Levante;
15 giugno 1995, il maresciallo Marco Mandolini di Castelfidardo viene ritrovato morto sulla scogliera di Romito a Livorno, massacrato a coltellate. Marco Mandolini era stato in Somalia ai tempi del generale Loi;
26 ottobre 1995, Fabrizio Falcioni viene pestato, preso a pugni e calci e costretto a «pompare» ovvero a fare flessioni, con indosso tutta l'attrezzatura prima di salire sull'aereo, per il suo ultimo lancio. Le responsabilità della sua morte e di quella di altri due parà uccisi in seguito a un lancio effettuato con la tecnica cosiddetta «ad uscita rapida», introdotta nel 1994 dal generale Bruno Loi ed abbandonata il 4 dicembre del 1996, non sono mai state chiarite. Durante il periodo in cui questa tecnica è stata utilizzata sono stati però registrati 8.977 incidenti;
4 dicembre 1996, durante un'esercitazione ad Altopascio muore appunto Claudio Capellini di Cesena, strangolato dalla fune del suo paracadute. Il primo a morire durante il periodo in cui era in uso la tecnica del lancio rapido era stato Claudio Triches, il 15 luglio 1994;
4 aprile 1997, Marco Cordone di Pineto, mentre è in servizio presso le cucine della caserma Vannucci di Livorno, ingerisce un detergente per lavastoviglie da una bottiglia che credeva di acqua minerale prelevata dallo scaffale delle vivande. Ha avuto la gola corrosa e lo stomaco bruciato dall'acido e non è più in grado di alimentarsi normalmente;
nell'aprile del 1988 un ragazzo viene colpito ai testicoli durante una lite nelle camerate ed è stato ricoverato e operato all'ospedale di Bologna. In seguito alla denuncia di questi due episodi Enrico Ansano Nardi, il comandante della Scuola militare di paracadutismo di Pisa venne rimosso dall'incarico;
nel luglio del 1998, nelle campagne del pisano viene trovato morto il capitano Andrea Vannozzi della scuola militare di paracadutismo di Pisa. Si è parlato di presunto suicidio;
tra il dicembre 1992 e il marzo 1994, durante la missione Ibis in Somalia, sono stati irrogati 517 provvedimenti disciplinari, mentre altri 7 provvedimenti di Corpo e 5 provvedimenti di Stato sono stati irrogati successivamente alla conclusione della missione, in relazione a quei casi divenuti pubblici sono state avviate numerose inchieste in diverse procure d'Italia in relazione a varie ipotesi di reato, come risulta dagli atti dell'indagine conoscitiva portata avanti dalla Commissione difesa del Senato;
i fatti citati furono oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 2-00894 presentato al Senato della Repubblica il 14 settembre 2009, successivamente trasformato nell'atto n. 3-03642, cui non è stata data risposta;
peraltro è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dei signori Roberto Garro, Giovanni Lombardo, Andrea Cordori, Mirco Berganzini, Emanuele Scieri (A.C. 2705), ciò rende evidente l'urgenza di rendere conto di quanto risulta agli atti dei Governo con riferimento alle vicende sopra ricordate,

impegna il Governo

ad istituire una Commissione ministeriale di indagine finalizzata a fare luce sulla morte di cittadini italiani in servizio di leva nel periodo dal 1985 al 2005, con particolare riferimento alla morte dei signori Roberto Garro, Giovanni Lombardo, Andrea Cordori, Mirco Bergonzini, Emanuele Scieri.
9/3016/12. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
attualmente l'Italia è impegnata in 33 missioni in 21 paesi con l'impiego di oltre 9.000 militari, dati fortemente significativi che non possiamo trascurare e che necessitano di essere ricompresi in un provvedimento legislativo quadro organico e di grande respiro atteso e auspicato da tutto il personale militare;
questo nostro impegno nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace, infatti, costituisce certamente un aspetto importante dell'azione internazionale del Paese, che ci consente da sempre di contraddistinguerci per la qualità del loro lavoro svolto sul campo anche in aree delicate e, quando è stato il caso, anche con significative responsabilità di comando;
l'Italia partecipa con un numero considerevole di uomini e mezzi alla missione ISAF (International Security Assistance Force), costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001, poi prorogata e estesa dalla risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003;
il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, una missione PESD denominata European Police Afghanistan (EUPOL Afghanistan) alla quale l'Italia partecipa con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali;
è evidente che tutto ciò rende necessario poter garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree di crisi come quelle in transizione, dal Libano all'Africa subsahariana, dall'Afghanistan ai Balcani, e quindi assicurare un adeguato, costante sostegno politico alle missioni internazionali e, soprattutto, risorse finanziarie certe, necessarie a mantenere operativa ed efficiente l'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero, garantendo insieme il massimo della sicurezza ai nostri soldati;
il Fondo speciale missioni, che fino a qualche anno fa veniva regolarmente finanziato, a partire da quest'anno ha dovuto fare i conti, invece, con la precarietà, con la riduzione della stabilità e della certezza del finanziamento stesso trovandosi di volta in volta con diverse scadenze: semestrale, quadrimestrale e adesso addirittura bimestrale;
è evidente che la condizione di incertezza dello stanziamento non può certo incidere favorevolmente sulla credibilità italiana presso i partner internazionali già indebolita da una politica estera non particolarmente brillante e, allo stato, caratterizzata da marginalità dell'azione diplomatica internazionale,

impegna il Governo

a rafforzare la nostra azione diplomatica a livello internazionale anche, e soprattutto, assicurando sia la continuità sia la certezza di finanziamento del Fondo speciale per le missioni internazionali.
9/3016/13. Di Stanislao, Evangelisti, Luciano Rossi.

La Camera,
premesso che:
attualmente l'Italia è impegnata in 33 missioni in 21 paesi con l'impiego di oltre 9.000 militari, dati fortemente significativi che non possiamo trascurare e che necessitano di essere ricompresi in un provvedimento legislativo quadro organico e di grande respiro atteso e auspicato da tutto il personale militare;
l'Italia partecipa con un numero considerevole di uomini e mezzi alla missione ISAF (International Security Assistance Force), costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001, poi prorogata e estesa dalla risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003;
il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, con l'azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, una missione PESD denominata European Police Afghanistan (EUPOL Afghanistan) alla quale l'Italia partecipa con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali;
il 20 agosto si sono svolte in tutto il Paese le elezioni presidenziali in un generale contesto di tensione politica e di deterioramento delle condizioni di sicurezza, evidenziate da episodi di crescente violenza avvenuti nelle settimane precedenti, sia contro le truppe governative sia contro i contingenti schierati nel Paese, da parte di gruppi di insorgenti;
non solo, l'esito dello scrutinio della totalità dei seggi a opera della Independent Election Commission (IEC) è stato reso pubblico il 17 settembre attestando come vincitore alla carica presidenziale Hamid Karzai con il 54,6 per cento dei voti;
la Commissione incaricata di verificare le possibili irregolarità nelle citate elezioni, la ECC Electoral Complaints Commission, avendo ricevuto innumerevoli denunce su presunti brogli e a seguito dei dubbi sulla trasparenza del risultato elettorale sollevati dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite, il 16 settembre aveva ordinato il riconteggio del 10 per cento dei voti a seguito del quale Hamid Karzai risultava aver ottenuto, invece, il 49,67 per cento dei voti, trovandosi costretto quindi ad affrontare il ballottaggio con il suo rivale Abdullah Abdullah, il quale ha però poi rinunciato a parteciparvi ritenendo impossibile l'eventualità di svolgimento di elezioni trasparenti;
per questo motivo, dunque, Hamid Karzai è stato nominato ufficialmente presidente dell'Afghanistan;
recentemente il Presidente degli Stati Uniti ha affermato, con un forte principio di realtà, che la situazione in quel paese è grave e insostenibile e che occorre finalmente pensare a una exit strategy e a una riduzione del numero dei militari impiegati in quell'area salvo poi doversi smentire, su evidente pressione del generale Mc Chrystal, che conduce le operazioni militari in quella regione, il quale, ammettendo errori macroscopici nella modalità di conduzione della guerra afghana da parte dei contingenti statunitensi, ha proposto e ottenuto un aumento del contingente americano di stanza nel Paese afgano, chiedendo all'Italia di fare la propria parte;
in alternativa all'invio di nuove truppe richiesto nel rapporto del comandante Mc Chrystal, gli USA dedicano molta attenzione al piano sostenuto dal vicepresidente Joseph Biden, che chiede di abbandonare l'approccio attuale, riducendo la presenza militare in Afghanistan e concentrando gli attacchi, con i droni e le truppe speciali, sulle bande islamiche in territorio pachistano;
il nostro Paese - pur partecipando ad operazioni svolte sotto il comando militare della Nato, su indicazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché dell'Unione europa - si è sempre distinto per i risultati raggiunti dai nostri militari, nello svolgimento di operazioni di peace keeping e peace enforcing e mai per aver adottato o svolto ruoli di tipo meramente militare al fine di raggiungere situazioni di reale pacificazione dei paesi in cui i nostri soldati si sono trovati a operare;
gli attentati, sempre più frequenti, ai danni non solo dei militari italiani impegnati in Afghanistan, mostrano chiaramente che il livello della potenza devastante degli esplosivi utilizzati dai ribelli talebani si è elevato. Parallelamente, le dotazioni in uso dei nostri militari risultano al momento non più adeguate;
alla luce dei più recenti accadimenti e della forte situazione di instabilità dei paesi confinanti, la situazione in Afghanistan è divenuta sempre più complessa e drammatica;
durante l'ultimo Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, con la risoluzione 1890 dell'8 ottobre 2009, ha stabilito la proroga del mandato della missione ISAF fino al 13 ottobre 2010, e nel corso del Consiglio europeo riunitosi il 29-30 ottobre 2009, non è stata affrontata la questione della exit strategy e non risulta che l'Italia abbia presentato alcuna proposta a riguardo;
l'impegno italiano in Afghanistan dovrebbe caratterizzarsi principalmente nel porre in essere efficaci azioni diplomatiche, utili operazioni di intelligence, fondamentali azioni di soccorso della popolazione civile, al fine di sostenere le locali forze politiche democratiche che possano garantire per il futuro un reale impegno di costruzione della pace;
risulta indifferibile l'esigenza di dotarsi di una dettagliata normativa riguardante dette importanti missioni internazionali, al fine di permettere una riflessione attenta e puntuale sulla situazione politica e diplomatica relativa ai paesi in cui i nostri militari operano, nonché di prevedere con tempi e risorse certe le modalità e i compiti con i quali i nostri soldati dovranno svolgere il loro compito, evitando l'ormai usuale ricorso alla decretazione semestrale di rifinanziamento delle missioni stesse,

impegna il Governo:

a verificare:
la tenuta dell'attuale assetto politico dell'Afghanistan, in relazione alle garanzie che il Paese può fornire circa la sicurezza dello svolgimento del lavoro dei contingenti militari internazionali e più in generale degli operatori internazionali di pace;
lo scenario di guerra esistente e conseguentemente a attivarsi affinché sia promossa a livello internazionale una immediata riflessione sulla presenza dei contingenti militari in quella regione e a proporre in brevissimo tempo adeguate strategie, anche in ambito NATO, finalizzate a individuare la possibilità di una exit strategy, da valutarsi anche come autonoma strategia da perseguire per il nostro Paese;
le reali condizioni in cui il nostro contingente si trova a operare in considerazione del fatto che allo stato attuale è in corso di fatto una guerra civile tra diverse fazioni;
a sostenere nell'immediato ogni sforzo logistico e economico al fine di garantire la sicurezza delle Forze armate italiane attualmente impegnate in tutti gli scenari internazionali, con particolare riguardo alla difficile situazione dell'Afghanistan, paese nel quale i nostri soldati si trovano, per poter svolgere il loro compito sottoposti a gravi rischi.
9/3016/14. Evangelisti, Di Stanislao, Luciano Rossi.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni tracciate nel provvedimento in esame sono volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso;
dalle disposizioni emerge l'esigenza di provvedere a tracciare le più adeguate condizioni di intervento, sia sotto il profilo economico, che organizzativo e procedurale;
le nostre forze armate portando avanti con senso di responsabilità ed abnegazione rilevanti funzioni di peace-keeping in territori stranieri particolarmente rischiosi, necessitano di adeguate condizioni normative tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e degli interventi;
attualmente nel nostro codice penale militare di pace sussistono importanti limiti, dovuti al carattere datato delle norme in esso definiti, non in linea con l'evoluzione degli scenari operativi militari;
il carattere incompleto della normativa suindicata deriva anche dall'essenza di norme di coordinamento e corrispondenza con le disposizioni dell'ordinamento internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'eventualità di predisporre adeguati interventi legislativi volti ad attuare una modifica del codice penale militare di pace che sia rispondente alle dinamiche delle operazioni militari e alla evoluzione della struttura delle Forze armate, e che consenta di attuare un coordinamento con le norme internazionali in materia di diritti umani e di diritto internazionale dei conflitti armati.
9/3016/15. Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola, Luciano Rossi.

SECONDA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010-2012 (A.C. 2937-TER)

A.C. 2937-ter - Nota di variazioni

VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2. (Modificato).

1. Nel comma 7 le parole: «812.732.983 euro» sono sostituite dalle seguenti: «808.422.983 euro».

Art. 4. (Modificato).
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Nel comma 1, le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. Soppresso.

Art. 11. (Modificato).

1. Dopo il comma 9 aggiungere:
«10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Art. 13-bis. (Inserito).
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area «dell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare» nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 14. (Sostituito).
(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 801.798.067.118 in termini di competenza ed in euro 822.974.737.322 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2010.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1791 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010-2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2937-A).

A.C. 2937-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 con l'emendamento del relatore è stato previsto un aumento di 130 milioni di euro per il capitolo di Bilancio riguardante la scuola non statale paritaria;
la cifra di 130 milioni di euro e quella di 4 milioni di euro recuperata con emendamento al Senato, è compensativa della riduzione del capitolo di bilancio delle scuole non statali prevista per l'anno 2010;
tale riduzione avrebbe riguardato livelli di scuola che hanno da sempre ricevuto fondi statali, scuole che si trovano nei grandi comuni ma anche nei paesi e su tutto il territorio nazionale, scuole di cui la realtà statale non può fare a meno, scuole che accolgono quasi 750 mila alunni: 530 mila bambini su 1 milione e 600 mila della scuola dell'infanzia e 200 mila su 2 milioni e 800 mila nella scuola primaria;
la diminuzione delle risorse avrebbe potuto comportare ragionevolmente un aumento delle rette scolastiche e quindi un aumento dei costi per le famiglie che scelgono la scuola paritaria con il conseguente rischio di indebolire fortemente la libertà di educazione nel nostro Paese;
per un bambino iscritto alla scuola dell'infanzia lo Stato, se questo è iscritto ad una scuola non statale, contribuisce con 584 euro l'anno. Se il bambino frequenta invece una scuola pubblica, il costo statale arriva a 6.116 euro l'anno; se il bambino frequenta una scuola paritaria c'è un risparmio per le finanze pubbliche di 5.532 euro l'anno a bambino e il risparmio dello Stato per il solo settore della scuola dell'infanzia è complessivamente di 3.436 milioni di euro;
la riduzione della spesa pubblica è elemento essenziale del risanamento economico del Paese e, confermando le priorità contenute nel DPEF e nel suo aggiornamento, risulta essenziale scongiurare un aumento della spesa delle famiglie che la riduzione del fondo per le scuole non statali renderebbe certo;
precedenti ordini del giorno sono stati approvati dal Parlamento sul tema della parità scolastica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché, nell'arco della legislatura, sia reso possibile il totale raggiungimento della parità scolastica;
a garantire almeno lo stesso livello di finanziamento per i successivi anni del capitolo di bilancio «Istituzioni scolastiche non statali».
9/2937-A/1. Toccafondi.

La Camera,
premesso che:
la discussione del provvedimento in esame in Commissione Bilancio ha comportato, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un'integrazione dei fondi al programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali pari a 2 milioni di euro;
malgrado gli interventi migliorativi apportati, l'incidenza percentuale delle spese del Ministero degli affari esteri sul totale complessivo delle previsioni di bilancio dello Stato per il 2010 rimane limitata a livelli bassi;
le risorse previste dall'unità previsionale di base 1.4.2. - che riguarda anche le spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero così come i contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie - restano oggetto di importanti ridimensionamenti;
i fondi destinati alle nostre comunità all'estero risultano ancora esigui e necessitano di provvedimenti integrativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, mediante futuri provvedimenti, disposizioni a favore di una integrazione delle risorse destinate ai capitoli specifici a sostegno delle comunità italiane all'estero nell'ambito del bilancio del Ministero degli affari esteri.
9/2937-A/2. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

La Camera,
premesso che:
la tabella 9 stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dl mare è stata interamente sostituita nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione Bilancio;
le risorse previste dall'articolo 2, comma 118, della legge n 244 del 2007, indicate nella precedente tabella 9, erano appostate nel capito 8649 e le previsioni risultanti per l'anno finanziario 2010 erano di euro 2.271.769; tali risorse erano destinate, come previsto dal comma 118 dell'articolo 2 delle legge n. 244 del 2007, a realizzare opere infrastrutturali inderogabili per prevenire le conseguenze degli eventi alluvionali e franosi in provincia di Teramo;
la realizzazione di questi interventi è in corso ed essi necessitano di copertura finanziaria ulteriore;
all'uopo è stato presentato in Commissione Bilancio l'emendamento Tab. 9.1, a cui il relatore ed il Governo hanno dato parere favorevole con riformulazione, ed è poi sostanzialmente confluito in una proposta emendativa presentata dal relatore ed approvata dalla Commissione;
le risorse previste per l'anno finanziario 2010 nella tabella 9 sono in un fondo indistinto «investimenti» u. p. b. 1.9.6;
dalla relazione svolta in Aula dal relatore risulta che anche il rifinanziamento di euro 1.500.000 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinato a prevenire le conseguenze di eventi alluvionali e franosi nella provincia di Teramo,

impegna il Governo

a destinare anche questo rifinanziamento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 118, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
9/2937-A/3. Castellani.

La Camera,
premesso che:
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla missione 17 che riguarda la Ricerca e l'innovazione, non sono previsti finanziamenti a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
in particolare, nel programma ricerca ambientale manca una previsione di spesa adeguata per far fronte alle esigenze di questo settore importantissimo per il Paese con il rischio della perdita di moltissimi ricercatori di altissimo pregio e della chiusura di progetti di grande rilevanza come il Mose, le bonifiche di zone portuali da ordigni bellici, la bonifica di siti inquinanti, i monitoraggi ambientali di piattaforme off shore, la pesca sostenibile e l'acquacoltura,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare le risorse necessarie per valorizzare e sostenere la ricerca in materia ambientale al fine di stabilizzare le professionalità che lavorano presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
9/2937-A/4. Romele, Marinello.

La Camera,
premesso che,
il programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», del Ministero degli affari esteri, subisce, complessivamente, un taglio di 23 milioni di euro;
il capitolo 3103 per i contributi ai Comites subisce un taglio di 140 mila euro;
il capitolo 3153 per la diffusione e promozione della lingua italiana nel mondo subisce una riduzione rispetto al bilancio assestato per il 2009 di 2 milioni di euro;
il capitolo 3121 - assistenza diretta - subisce una forte riduzione, con un taglio di 6 milioni di euro;
il programma «Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», del Ministero degli affari esteri, subisce, complessivamente, un taglio di oltre 7 milioni di euro;
la gravità dei tagli è tale da compromettere la politica a favore delle comunità italiane nel mondo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reperire stanziamenti per il 2010 finalizzati alla promozione della lingua italiana nel mondo, all'assistenza dei connazionali indigenti residenti all'estero e a recuperare risorse per le dotazioni dei capitoli destinati alle comunità italiane nel mondo della Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie e della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.
9/2937-A/5. Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Porta.

La Camera,
premesso che:
il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede a Duino, è una prestigiosa scuola biennale, che sostituisce i due anni conclusivi delle scuole medie superiori, un collegio a cui si è ammessi esclusivamente con borse di studio, aperto ai ragazzi di tutto il mondo, al fine di ottenere il baccellierato internazionale, un titolo di studio riconosciuto a livello mondiale;
fin dal 1993 è stato riconosciuto come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con la possibilità di accesso riconosciuta a 180 studenti provenienti da 85 paesi diversi, unicamente sulla base del merito e senza distinzione di razza, credo, colore, genere, provenienza familiare o censo;
il Collegio di Duino - il quinto nato dei dieci Collegi del Mondo Unito, e il primo a sorgere al di fuori del mondo anglofono - fu istituito nel 1982 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e con il sostegno del Governo italiano per promuovere la comprensione internazionale attraverso un'educazione e un'istruzione comune per giovani provenienti da paesi assolutamente diversi, in particolare consentendo la frequenza gratuita a studenti, provenienti, tra gli altri, da Paesi in via di sviluppo, da Paesi dell'Europa centrale e orientale, da studenti italiani della minoranza esistente in Slovenia e Croazia nonché da figli di emigranti nel mondo;
proprio in considerazione delle finalità di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione secondaria superiore, di conoscenza e comprensione delle diverse culture e conseguentemente della cultura di pace, partecipano con contributi al finanziamento dell'Istituto non solo la Regione Friuli-Venezia Giulia - con contributi in conto corrente e con la messa a disposizione di immobili a titolo gratuito - ma anche lo stesso bilancio del Ministero degli affari esteri;
in particolare tra i vari interventi normativi è sufficiente qui ricordare la legge 21 luglio 2005, n. 146, che ha assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005 per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e agli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84;
tuttavia, la contrazione della spesa pubblica ha determinato una forte riduzione del contributo versato dallo Stato, che è passato dagli iniziali 2.4000.000 euro, previsti nella legge del 2005, ai 2.098.304 euro stanziati per l'anno 2007, ai 2.013.917 previsti per il 2008 fino all'ultima drastica riduzione pari a 1.379.780 euro per l'anno 2009 e ora per il 2010;
tale ridimensionamento rischia di compromettere seriamente le possibilità di funzionamento del Collegio che, nonostante i rilevanti sforzi di contenimento delle spese messi in atto dall'istituto, si trova a fronteggiare un taglio pari a circa il 40 per cento dell'intero finanziamento statale, e pari a circa il 20 per cento del bilancio annuale del Collegio,

impegna il Governo

a predisporre adeguati strumenti normativi atti a rifinanziare la legge 21 luglio 2005, n. 146, o comunque a garantire quanto prima un'adeguata posta di bilancio in favore del Collegio del Mondo Unito, tale da scongiurare il rischio che il forte decremento di risorse, in particolare nell'ultimo biennio, possa portare ad una paralisi del funzionamento dell'Istituto, facendo venir meno la continuità e l'incisività dell'opera di questa prestigiosa istituzione.
9/2937-A/6. Rosato, Maran, Compagnon, Strizzolo, Antonione, Monai.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha riformato il titolo terzo dello Statuto speciale della Sardegna (Finanze-Demanio e Patrimonio) definendo, all'articolo 8, a partire dal 2010, un nuovo regime di regolamentazione della compartecipazione della Regione Sardegna alle entrate erariali dello Stato;
l'entrata in vigore di tale normativa fa sì che, proprio nell'esercizio finanziario 2010, per la Regione Sardegna, a fronte di un accollo delle spese in materia di sanità e di quelle connesse al trasferimento delle funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) ed alla continuità territoriale, la compartecipazione alle entrate erariali non sia limitata al gettito riscosso in regione bensì che: 1) faccia riferimento a tutte le fattispecie tributarie maturate in ambito regionale, anche se affluite ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione (ultimo comma dell'articolo 8); 2) la compartecipazione all'IVA avvenga in quota fissa (anziché in quota variabile) nella misura di nove decimi rilevata in base ai consumi regionali delle famiglie (lettera f) del primo comma dell'articolo 8); 3) che la compartecipazione regionale venga estesa a tutte le entrate erariali maturate nel territorio della Sardegna;
l'applicazione del nuovo regime di compartecipazione comporta, come è facilmente riscontrabile in sede di verifica circa la congruità degli stanziamenti di bilancio e della loro rispondenza ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità (legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni), entrate per la regione Sardegna di importo pari a circa 3.200.000.000;
il bilancio di previsione avrebbe dovuto registrare la previsione di risorse corrispondenti a quelle derivanti dalla decurtazione dei trasferimenti in materia di sanità e trasporto pubblico locale: tali risorse sarebbero dovute essere imputate al capitolo 2764 che, in virtù della legislazione vigente, avrebbe dovuto registrare tali importi;
in sede di discussione in Commissione Bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria Generale dello Stato, hanno però chiarito che, mentre il capitolo 2764 (Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali relative anche ad anni precedenti devolute alla regione Sardegna) è relativo alle regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione, le risorse destinate alla Regione Sardegna sono stanziate nel capitolo 2797 (Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale) e tengono conto anche delle maggiori occorrenze finanziarie necessarie a dare attuazione al nuovo ordinamento finanziario regionale,

impegna il Governo

a provvedere quanto prima a trasferire le risorse appostate nel capitolo 2797 del bilancio, al fine di attuare pienamente la legislazione vigente e di compensare inoltre la Regione Sardegna delle maggiori spese derivanti dall'accollo delle spese in materia di sanità e trasporto pubblico locale.
9/2937-A/7. Cicu, Calvisi, Mereu, Palomba, Fadda, Marrocu, Murgia, Nizzi, Arturo Parisi, Pes, Porcu, Schirru, Testoni, Vella.

La Camera,
premesso che:
l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è una grande infrastruttura di assoluta valenza nazionale;
essa costituisce una priorità fondamentale nella politica infrastrutturale dell'intero Paese;
per il suo completamento ed, in particolare, per l'esecuzione di 10 interventi per circa 70 Km - attualmente ancora in fase di progettazione - occorrono circa 2,6 miliardi di euro;
è urgente ed indispensabile acquisire tale finanziamento di 2,6 miliardi di euro;
il predetto finanziamento è necessario per poter completare nell'arco di questa legislatura i lavori relativi a tutta la A3,

impegna il Governo

a stanziare fin dal 2010 le risorse ancora occorrenti per l'ultimazione del progetto di ammodernamento e messa in sicurezza dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con il finanziamento di circa 2,6 miliardi di euro, provvedendo, a tale fine, ad integrare adeguatamente le risorse appostate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/2937-A/8. Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
la legge 23 agosto 2004, n. 226, reca sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
è necessario dare continuità al reclutamento dei volontari di truppa secondo gli organici stabiliti con le normative sopra richiamate al fine di assicurare il completamento del passaggio dallo strumento militare di leva a quello professionale,

impegna il Governo

a garantire al Ministero della difesa le risorse necessarie alla prosecuzione dell'attività di reclutamento nelle misure stabilite dalla legge n. 226 del 2004, evitando di penalizzare ulteriormente l'esercizio.
9/2937-A/9. Recchia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'ultimo anno la platea dei lavoratori interessata dal beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga ha sopportato gravi ritardi nella ricezione della indennità;
le erogazioni sono avvenute in molti casi con ritardi di 3-4 mesi e con arretrati inferiori all'attesa;
ci sono stati rimpalli di responsabilità tra regioni, INPS e ministeri con la conseguenza che molte famiglie si sono trovate esposte con debiti per far fronte anche alle più elementari esigenze come il pagamento di bollette, affitti, spesa alimentare;
in molti casi l'indennità di mobilità in deroga non supera i 360/380 euro mensili;
sarebbe opportuno evitare per questi lavoratori un calvario supplementare;
anche per quest'anno va riproposta la deroga alla diminuzione del 10 per cento della platea dei beneficiari in quanto, considerata la crisi, è indispensabile evitare che ci siano persone che si trovino senza tutela,

impegna il Governo

a velocizzare le procedure di rinnovo delle indennità di mobilità in deroga in scadenza al 31 dicembre 2009 per l'anno successivo espletando entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge tutte le procedure per i rinnovi degli elenchi in sede regionale al fine consentire ai lavoratori di ricevere con regolarità mensile fino al prossimo 31 dicembre 2010 l'indennità spettante senza ritardi.
9/2937-A/10. Burtone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del disegno di legge in esame è relativo alla tabella dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
la dotazione di infrastrutture autostradali e ferroviarie del Sud e delle isole è di molto inferiore, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quella delle regioni del Centro Nord;
questo deficit infrastrutturale, che raggiunge livelli particolarmente acuti in Sicilia, incide pesantemente sulle sue possibilità di sviluppo;
tra le opere infrastrutturali strategiche necessarie c'è il completamento della tratta stradale Gela - Agrigento - Castelvetrano, un progetto di corridoio che attraversa la parte sud-occidentale della Sicilia, lungo la fascia costiera meridionale la quale attualmente ha come asse portante la SS 115, del tutto insufficiente e obsoleta;
in tal modo si completerebbe l'anello autostradale che circuita la regione chiudendo alcune connessioni con importanti assi di collegamento Nord - Sud, già presenti nel quadro programmatico delle infrastrutture da realizzare sull'isola;
per realizzare questo intervento infrastrutturale, si è proceduto ad un'attenta analisi delle principali problematiche territoriali, ambientali, insediative e trasportistiche che caratterizzano il collegamento, giungendo all'elaborazione di diversi studi di fattibilità, con i relativi costi;
in particolare, possono valutarsi tre tipologie di intervento: la creazione dell'asse autostradale in luogo lontano dalla costa; la messa in sicurezza e l'ammodernamento della SS 115, anche con tracciato che eviti attraversamenti urbani, ovvero lo sviluppo di una nuova sede lungo la fascia pedecollinare,

impegna il Governo

ad individuare, nell'ambito delle infrastrutture strategiche da realizzare in Sicilia, l'alternativa più rapidamente realizzabile e più realisticamente attuabile in termini di investimento finanziario tra quelle esposte in premessa, destinando a tale realizzazione i necessari finanziamenti.
9/2937-A/11. Marinello.

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione del disegno di legge in esame in realtà vi è, per il Ministero delle giustizia, una diminuzione di risorse di 350 milioni circa. Rispetto alle previsioni della legge di assestamento, si tratta di una riduzione del 4,7 per cento, tanto più significativa e suscettibile di determinare un forte decremento dello standard qualitativo minimo dell'amministrazione della giustizia;
tale riduzione è suscettibile anche di realizzare l'inattività e la stasi dei programmi cruciali per la funzionalità che sono quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia civile, penale e minorile, dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;
viene colpito così in radice il funzionamento ordinario dell'amministrazione e ciò anche in risposta quasi provocatoria rispetto a quelle promesse che vi erano state proprio a ridosso della presentazione, quasi a sua legittimazione e giustificazione, del disegno di legge sul processo breve;
si è detto che era una manovra riguardante l'immediato, il processo breve, ma a fronte di risorse per il funzionamento della macchina giustizia;
lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2010 reca spese per complessivi 7.408,1 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 349,2 milioni di euro, concentrata nelle spese correnti;
in particolare, si segnala una decisa riduzione degli stanziamenti di competenza, per l'anno 2010, della missione «1. Giustizia», che reca una variazione di competenza, pari a 327,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009. Si deve segnalare, in particolare, al programma «1.1 Amministrazione penitenziaria» una riduzione di 70 milioni di euro, rispetto alle previsioni assestate 2009, all'interno dell'Unità previsionale di base 1.1.2 Interventi - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Desta preoccupazione la riduzione di oltre 73 milioni di euro operata sulla dotazione di competenza per l'anno 2010, del capitolo 1761, esposto all'interno delle citata unità previsionale di base, relativo alla «spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti»;
analoga riduzione delle spese di competenza per l'anno 2010 si registra all'interno del programma «1.2 Giustizia civile e penale» che subisce una riduzione degli stanziamenti di competenza, rispetto alle previsioni assestate 2009, di oltre 429 milioni di euro, la maggior parte delle quali sono concentrate all'interno del centro di responsabilità relativo «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» che subisce una riduzione degli stanziamenti di competenza, rispetto alle previsioni assestate 2009, pari a 356,4 milioni di euro;
si deve registrare, in riferimento alla unità revisionale di base 1.2.2 Interventi - Dipartimento degli affari di Giustizia - al capitolo 1360 relativo alle spese di giustizia, ivi comprese quelle per il gratuito patrocinio, una riduzione degli stanziamenti di competenza per l'anno 2010, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 245,7 milioni di euro. Per il 2008 le cifre inerenti al capitolo 1360, indicano un debito complessivo di 260 milioni di euro (di cui ben 230 per «oneri indifferibili» ovvero riferibili a spese già liquidate con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria), mentre per l'anno corrente a fronte di una spesa prevista di 650 milioni di euro ce ne sarebbero in cassa solo 474 milioni;
il Governo ha provveduto ad implementare la legislazione riferita alla giustizia, introducendo nuove fattispecie di reati e quindi determinando ulteriori costi a carico del sistema giustizia, ed in particolare:
si è provveduto ad estendere il gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale;
è stato ampliato il novero dei reati per i quali si applicano le misure cautelari, determinando così maggiori spese connesse ai costi di custodia;
è stata introdotta la banca dati nazionale del DNA;
è stato introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, la cui applicazione determina ulteriori rilevanti oneri a carico del sistema giustizia;
rispetto a queste scelte di politica per la giustizia e fermo restando l'impegno assunto per un modello di processo informatizzato e per garantire alla giustizia la funzione strumentale rispetto ad altri settori, si prevede una attribuzione di risorse inferiore rispetto a quanto si è speso nel 2009, apportando riduzioni di assegnazioni totali di oltre l'8 per cento e rendendo così di fatto impossibile l'applicazione delle nuove leggi approvate;
a fronte delle previsioni assestate al 2009, che evidenziano un fabbisogno di cassa di oltre 8.116 milioni di euro, al quale si deve sommare, per il medesimo anno, la presenza di debiti pregressi a carico del capitolo 1360 relativo alle spese di giustizia, con particolare riferimento alle spese sostenute dallo Stato per il gratuito patrocinio, venendosi così a prefigurare un fabbisogno di circa 8.380 milioni di euro, il Governo ha provveduto in sede di bilancio per il 2010 a prevedere uno stanziamento di cassa generale, per il settore della giustizia, pari a 7.423 milioni di euro. In tal modo si viene così a registrare un deficit di risorse per circa 900 milioni di euro rispetto al fabbisogno reale del comparto giustizia;
il progetto di bilancio della giustizia dimostra, una volta di più, che il pacchetto sicurezza, approvato con legge 15 luglio 2009, n. 94, rappresenta una norma manifesto poiché non si è operato il conseguente aumento di risorse necessarie per far fronte ai nuovi compiti che si richiedono all'intero settore della giustizia, venendo, al contrario, operati ingenti tagli delle risorse rispetto a quanto stanziato nell'anno precedente;
l'atteggiamento del Governo è totalmente contraddittorio. Ci si chiede, infatti, quale sia la politica sulla giustizia, se si cerchi di venire incontro ai diritti dei cittadini o se invece si continui a fare propaganda;
a fronte di una generalizzata riduzione di risorse nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si provvede ad incrementare di oltre il 15 per cento, rispetto alle previsioni assestate al 2009, gli stanziamenti iscritti nel Programma «2.1 Indirizzo politico», al capitolo 1001 relativo agli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai sottosegretari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del settore della giustizia, con particolare riferimento al ripristino delle somme necessarie per far fronte al gratuito patrocinio, anche in considerazione del fatto che, già per l'anno 2009, si era provveduto ad operare un taglio di risorse, sul medesimo capitolo, di circa 11 milioni di euro, rispetto alle dotazioni di competenza relative al 2008, pari a 484 milioni di euro.
9/2937-A/12. Palomba.

La Camera,
premesso che,
nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2010, le politiche comunitarie sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e più precisamente nella missione 3 denominata «L'Italia nell'Europa e nel mondo»;
tale missione, comprende tra gli altri, il programma 3.1 riguardante la Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, per uno stanziamento complessivo pari a 22.488,7 milioni di euro;
in seguito alle modifiche apportate al Senato tale stanziamento complessivo è stato incrementato di 75,2 milioni di euro, imputati dalla Nota di variazioni all'unità previsionale di base 3.1.6 (investimenti, ed in particolare al capito 7493), risultando attualmente pari a 22.563,9 milioni di euro;
tuttavia, nella legge di bilancio 2009 per la medesima spesa erano previsti 23.890,3 milioni di euro, mentre nelle previsioni assestate per il 2009 si era registrato un lieve decremento per un ammontare complessivo pari a 23.889,1 milioni di euro;
pertanto, rispetto alle previsioni assestate 2009, il disegno di legge di bilancio, nonostante le modifiche apportate al Senato, registra ancora complessivamente una variazione in diminuzione dello stanziamento pari a circa 1324,2 milioni di euro, risultante in particolare dal decremento previsto per i capitoli di spesa riguardanti gli Investimenti, ed in particolare il cap. 7493;
tale capitolo riguarda somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali», con un ammontare previsto pari a 5.346,350 milioni di euro, che segna una diminuzione di 1.525,936 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione ed alle previsioni assestate 2009, nonostante le intervenute modifiche al Senato che vi hanno aggiunto 75 milioni di euro;
tale diminuzione appare particolarmente preoccupante se si considera che sul capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (cosiddetta «legge Fabbri»), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali, e che tale Fondo assume un ruolo decisivo in ordine agli obiettivi delle convergenza, della competitività regionale e dell'occupazione, nonché in relazione alla cooperazione territoriale europea, con il conseguente rischio che il grave depauperamento di risorse possa incidere sui progetti d'investimento in Italia;
va altresì considerato che la legge comunitaria annuale, da più di dieci anni, prevede tra i principi e criteri generali di delega, una disposizione che stabilisce che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
la prevista riduzione dunque potrebbe anche incidere sulla necessaria copertura di norme necessarie a dare attuazione alle direttive medesime,

impegna il Governo

a reperire, quanto prima, le risorse necessarie al ripristino della dotazione del «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» in misura corrispondente almeno alle previsioni assestate per il 2009, in considerazione non solo del ruolo decisivo di tale Fondo per il perseguimento degli obiettivi delle convergenza, della competitività regionale e dell'occupazione, ma anche della sua funzione di copertura per i decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive.
9/2937-A/13. Farinone.

La Camera,
premesso che:
il Dipartimento per le politiche comunitarie è uno dei centri di responsabilità di spesa della Presidenza del Consiglio, organo dotato di larga autonomia finanziaria e contabile in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002;
tale Dipartimento svolge un ruolo cruciale, operando presso di esso tutti gli organi rilevanti per l'adeguamento della normativa italiana a di quella europea, da quelli per il monitoraggio delle procedure di infrazione e per l'adempimento delle sentenze della Corte, a quelli per la predisposizione del Piano nazionale di riforma sulla Strategia di Lisbona, come la Commissione per l'attuazione per le politiche comunitarie, il Comitato antifrodi, il Comitato tecnico permanente (CIACE), la Struttura di missione sul contenzioso comunitario;
tuttavia, l'anno scorso si dovette registrare con rammarico un decremento di oltre due miliardi di euro per il Dipartimento per le politiche comunitarie, diminuzione di circa il 10 per cento rispetto al 2008, mentre non è possibile capire dal documento di bilancio le risorse stanziate per l'anno 2010;
il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2010, infatti, non è ancora disponibile e deve essere approvato con successivo e autonomo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il che pertanto, allo stato attuale, non consente di valutare, nella quantità e nella qualità, le risorse destinate al centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche comunitarie;
va rilevato positivamente che la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto del programma 21.3, risulta per l'anno 2010 di 628,594 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto alle variazioni assestate per il 2009 di 40,770 milioni,

impegna il Governo

a garantire che, nella ripartizione delle somme spettanti a ciascun centro di responsabilità di spesa afferenti al programma 21.3, sia aumentato, in misura non inferiore al 10 per cento delle risorse stanziate lo scorso anno, l'ammontare delle risorse destinate al Dipartimento per le politiche comunitarie, per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici e strutturali, anche in considerazione del fatto che la sua attività è principalmente finalizzata al rafforzamento dell'Italia nell'Unione europea.
9/2937-A/14. Gozi.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'ultimo vertice G8 de L'Aquila si è ribadita la necessità di non abbandonare, pur in presenza della crisi economica globale che ha colpito le economie più sviluppate, i Paesi in via di sviluppo e quelli più poveri i quali potranno risentire, con contraccolpi tragici in termini socio-economici, dalla riduzione del PIL mondiale;
in questo modo si è dato seguito agli inviti di svariate organizzazioni internazionali che hanno ricordato la necessità di mantenere flussi di aiuto significativi, specie finalizzati al perseguimento degli obiettivi del millennio, ai Paesi meno sviluppati;
in questo contesto l'Italia, anche quale paese detentore della Presidenza del G8, ha dichiarato di mantenere validi gli impegni internazionali assunti, generali e specifici, quanto all'aiuto allo sviluppo, specie nel settore dell'educazione e della sanità;
dal 2000 ad oggi, il nostro Paese ha fatto della lotta alle pandemie HIV e AIDS, tubercolosi e malaria un settore importante della sua cooperazione, grazie soprattutto ai 790 milioni di euro versati al Fondo Globale, contributo passato da 100 a 130 milioni;
nonostante l'impegno vincolante sia poi stato confermato in tutti i vertici internazionali, l'importo di 130 milioni per il 2009 non risulta ad oggi versato, né tantomeno la legge finanziaria per il 2010 prevede alcuna disposizione specifica in merito ai tempi o alle risorse utili ad adempiere a tale obbligo per l'anno in corso o per il successivo, rischiando così di far ripetere lo scenario del 2006, quando saltarono i contributi al Fondo Globale, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, a UNAIDS oltre a quelli ad altre agenzie delle Nazioni Unite;
i 130 milioni previsti all'articolo 2, comma 240, Elenco 1, della legge finanziaria destinati alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali, da coprire con successive entrate fiscali, potrebbero non essere destinati a questa finalità e comunque si riveleranno insufficienti in quanto assorbiti da altri impieghi egualmente vincolanti e obbligatori,

impegna il Governo

a versare quanto prima la quota di 130 milioni di euro, contributo annuale dell'Italia al Fondo Globale per le pandemie, anche parzialmente utilizzando le risorse cui fa riferimento l'articolo 2, comma 240, Elenco 1, della legge finanziaria per il 2010.
9/2937-A/15. Barbi, Maran, Tempestini, Mecacci, Narducci.