XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 9 febbraio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 febbraio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donati, Dozzo, Fassino, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dozzo, Evangelisti, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 febbraio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
COSENZA: «Disposizioni per disincentivare il fumo e agevolazioni in favore dei giovani che smettono di fumare» (3182);
LANZILLOTTA: «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico» (3183);
BINDI e FERRANTI: «Modifiche al codice civile in materia di filiazione» (3184);
OCCHIUTO: «Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità alle cariche di sindaco, di presidente della provincia e di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale» (3185).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge FUCCI ed altri: «Norme per lo svolgimento di servizi di utilità sociale da parte delle persone anziane» (2753) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Petrenga.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
LIVIA TURCO: «Norme per la promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio civile nazionale» (3047) Parere delle Commissioni V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
JANNONE: «Disposizioni in materia di sicurezza negli istituti di credito» (3090) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e IX.

II Commissione (Giustizia):
BOSSA e MURER: «Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità» (3030) Parere delle Commissioni I e XII;
BERNARDINI ed altri: «Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura» (3094) Parere delle Commissioni I, III, V e XII.

IX Commissione (Trasporti):
JANNONE: «Disposizioni per la programmazione e la realizzazione di interventi in materia di logistica e di autotrasporto» (2969) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010 (doc. XIII, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 febbraio 2010, ha trasmesso la relazione delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa ed il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale, relativa all'anno 2010 (doc. XIII, n. 2-bis).
Questo documento, che sarà stampato e trasmesso alla V Commissione (Bilancio), è allegato - ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni - alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010 (doc. XIII, n. 2).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 8 febbraio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Proposta di relazione congiunta per il 2010 sulla protezione e sull'inclusione sociale (COM(2010)25 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 9 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti:
Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Europa 2020 - consultazione pubblica - Esame preliminare delle risposte (SEC(2010)116 definitivo), già trasmesso dalla Commissione europea e assegnato alle Commissioni competenti in data 4 febbraio 2010;
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Documento di valutazione della strategia di Lisbona (SEC(2010)114 definitivo), già trasmesso dalla Commissione europea e assegnato alle Commissioni competenti in data 8 febbraio 2010.

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Veneto.

Il Garante del contribuente della regione Veneto, con lettera in data 29 gennaio 2010, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2009, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegnere Giovanni Grimaldi a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (60).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Situazione occupazionale dello stabilimento della Lmt di Pignataro Interamna (Frosinone) - 3-00569

A)

ANNA TERESA FORMISANO. - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
rischia di diventare drammatica la situazione degli ex dipendenti della Lmt di Pignataro Interamna (Frosinone), azienda produttrice di rimorchi e semirimorchi che è stata chiusa da alcuni mesi;
gli ex dipendenti della fabbrica sono senza salario dal mese di novembre 2008 e nei giorni scorsi hanno occupato pacificamente l'aula consiliare del comune di Pignataro per protestare contro i ritardi nel pagamento della cassa integrazione;
il pagamento della cassa integrazione straordinaria in deroga, concessa nel mese di gennaio 2009, fino ad ora non ha portato alcun beneficio ai cassintegrati, le cui famiglie hanno già subito le alterne vicende della fabbrica di Frosinone;
l'impennata nel ricorso alla cassa integrazione in deroga in provincia di Frosinone e le sempre più esigue risorse non hanno permesso di pagare gli ex operai;
la cassa integrazione è stata concessa da gennaio ad agosto 2009. Successivamente, però, gli operai rimarranno senza salario e senza prospettiva di essere reintegrati in qualche altra azienda, vista la grave crisi che affligge il settore -:
quali urgenti provvedimenti intendano adottare per garantire la corretta applicazione degli impegni sottoscritti dall'azienda sopraddetta e quali siano le disposizioni previste atte a impedire l'aggravarsi di una situazione occupazionale che ha come diretti interessati padri di famiglia ultraquarantenni.(3-00569)

Iniziative per completare la ricostruzione nei territori della provincia di Catania colpiti dall'evento sismico ed eruttivo del 29 ottobre 2002 - 3-00659

B)

BURTONE, BERRETTA, SAMPERI e CARDINALE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il 29 ottobre 2002, in provincia di Catania, si è verificato un grave evento sismico ed eruttivo, che ha interessato il vulcano Etna ed ha coinvolto i comuni di Aci Catena, Acireale, Belpasso, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragalna, Santo Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea;
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, ha disposto lo stato d'emergenza per tutto il territorio dei comuni sopra citati, preventivando i benefici necessari a favore delle popolazioni residenti, in vista della ricostruzione di tutti gli edifici danneggiati dal sisma, nonché il ripristino di tutte le attività economiche presenti nel territorio e la regolarità dei servizi pubblici essenziali, preordinati per il ritorno all'ordinario;
la predetta emergenza è stata prorogata con apposita ordinanza ministeriale, ininterrottamente, fino al 31 dicembre 2008;
la situazione emergenziale persiste ancora: quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
con direttiva del presidente della Regione siciliana dell'11 giugno 2003 sono state adottate le norme in materia di ricostruzione e riparazione degli edifici pubblici e privati; sono state finanziate 27 pratiche di ricostruzione di opere pubbliche per un importo di euro 20.611.437;
allo stato attuale risultano non coperte da finanziamento 1434 pratiche di ricostruzione di edifici privati per un importo totale di euro 66.046.440 e 90 opere pubbliche per un importo totale di euro 116.876.550;
ragioni di equità e giustizia sociale impongono parità di trattamento per tutti i cittadini che hanno subito ingenti danni patrimoniali a seguito degli eventi sismici ed eruttivi di cui in premessa, per la qual cosa la paventata carenza di finanziamenti comporterebbe ingiustificate e dannose sperequazioni tra situazione del tutto analoghe;
occorre finanziare ulteriormente e concludere il processo di ricostruzione post sisma, includendo anche la riparazione di quegli edifici danneggiati, ma privi di ordinanza di sgombero, nonché realizzare tutte le opere di messa in sicurezza della viabilità, di chiese e di scuole -:
quali iniziative intenda adottare affinché siano stanziate le rimanenti somme, per completare la ricostruzione.(3-00659)

Intendimenti del Governo in merito agli interventi di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento ai siti di Torviscosa e Trieste - 3-00461

C)

STRIZZOLO, MARAN, ROSATO, CUPERLO, MONAI e COMPAGNON. - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nei documenti di bilancio dello Stato erano allocate risorse per tre miliardi di euro destinate al finanziamento di diversi interventi di bonifica di siti inquinati, prevalentemente in aree industriali storiche e nelle zone contermini;
fra i 26 siti individuati come priorità erano (e ci sono) la Laguna di Grado e Marano (area in cui è compreso il complesso industriale chimico di Torviscosa) e l'area ex depositi petroliferi di Trieste;
l'intervento, in particolare nell'area industriale di Torviscosa, era ed è necessario per avviare il risanamento e il rilancio del polo chimico in cui opera la Chimica Caffaro spa, azienda in crisi che interessa l'intera zona del basso Friuli e che, tra diretto e indotto, alimenta circa mille posti di lavoro;
in un articolo del quotidiano Messaggero Veneto di Udine, a pagina 14, nell'edizione di martedì 31 marzo 2009, viene riportata la notizia che, recentemente, il Cipe avrebbe deliberato di spostare i tre miliardi destinati alle bonifiche dei siti inquinati al piano delle grandi opere e, nella fattispecie, alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, privando così i siti di Torviscosa e di Trieste delle risorse necessarie per avviare il risanamento ambientale indispensabile - nel caso di Torviscosa - al rilancio del polo chimico e alla possibile salvezza della Chimica Caffaro spa e dei circa mille posti di lavoro collegati al citato insediamento industriale;
non molti giorni fa il Ministro dello sviluppo economico, durante una visita nella regione Friuli Venezia Giulia, aveva manifestato la volontà sia ai rappresentanti dell'azienda Chimica Caffaro spa, sia ai rappresentanti delle istituzioni locali e del sindacato, di intervenire per ricercare tutte le possibili soluzioni per salvare il polo chimico di Torviscosa, che è terzo per importanza in Italia -:
quali siano le effettive risorse oggi utilizzabili per gli interventi di bonifica nei diversi siti inquinati già individuati;
quali siano i reali intendimenti del Governo per intervenire concretamente e in tempi stretti a sostegno dei programmi di risanamento ambientale dei siti di Torviscosa e di Trieste che rimangono prioritari e strategici non solo nell'interesse del Friuli Venezia Giulia, ma anche per il necessario e complessivo rilancio del comparto chimico industriale italiano.
(3-00461)

Iniziative per contrastare lo stato di crisi finanziaria della società Nerviano medical sciences s.r.l. e per la salvaguardia dei posti di lavoro - 3-00676

D)

VOLONTÈ. - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. - Per sapere - premesso che:
il Nerviano medical sciences, alle porte di Milano, con i suoi 650 ricercatori è il centro di ricerca farmaceutica più grande d'Italia e uno dei più grandi in Europa per l'oncologia;
le molteplici attività di ricerca svolte presso il Nerviano medical sciences attraverso l'utilizzo di tecnologie d'avanguardia in campo farmacologico, chimico e di sviluppo preclinico, fanno del suddetto centro un polo di eccellenza, che per molto tempo ha attratto ricercatori provenienti da diversi Paesi del mondo; in particolare, presso tale centro è attualmente in corso un'importante ricerca per la creazione di un nuovo farmaco anti-tumorale, che parte dall'identificazione dei meccanismi biologici implicati nel tumore, fino ad arrivare all'ideazione e allo sviluppo di nuove molecole;
il perdurante stato di crisi, nonché i gravi problemi finanziari ed operativi che da tempo attanagliano la suddetta azienda, stanno compromettendo irrimediabilmente la sopravvivenza di una delle realtà industriali più preziose ed interessanti del nostro Paese;
la proprietà del centro di ricerca d'avanguardia è della Congregazione dei figli dell'immacolata concezione, congregazione religiosa laicale che ha quale fondamento l'assistenza sanitaria e il supporto spirituale ai bisognosi e che, purtroppo, ha recentemente dichiarato una grave crisi di liquidità;
dopo la ricapitalizzazione, nella primavera del 2009, di 30 milioni di euro da parte di Unicredit, restano da chiarire alcuni aspetti in merito ai capitali ulteriormente previsti, agli investitori e al programma di riqualificazione e rilancio prospettato -:
quali misure urgenti il Governo intenda adottare per contrastare il grave stato di crisi finanziaria che ha investito la società Nerviano medical sciences s.r.l., al fine di scongiurare la chiusura del più grande centro di ricerca farmacologica presente nel nostro Paese, nonché di un polo di eccellenza per la ricerca in campo oncologico di grande fama internazionale;
quali urgenti iniziative intenda adottare per salvaguardare i posti di lavoro dei tanti ricercatori e dipendenti che attualmente prestano la loro attività presso la suddetta azienda, anche in considerazione dell'alta professionalità e qualificazione raggiunta dai ricercatori impiegati presso tale struttura.(3-00676)

Iniziative per impedire l'accesso al mercato italiano di prodotti pericolosi per la salute provenienti dai Paesi asiatici - 3-00766

E)

MISTRELLO DESTRO, GAVA, MILANATO e ZORZATO. - Ai Ministri dello sviluppo economico e della salute. - Per sapere - premesso che:
ormai da qualche tempo si assiste sempre più frequentemente all'invasione di prodotti asiatici, che, introdotti nel nostro mercato da imprenditori senza scrupoli, vengono posti in vendita senza alcun tipo di controllo;
tali prodotti, connotati da costi di produzione decisamente molto bassi, realizzati con materiali scadenti o privi dei requisiti di sicurezza e spesso non sottoposti a controlli nel Paese di origine, risultano particolarmente appetibili agli acquirenti, ignari che dietro a piccoli prezzi si nascondano grandi pericoli;
nonostante l'Unione europea sia intervenuta in diverse occasioni, anche in sede legislativa, su tale materia e nonostante l'intervento del Governo, che con il decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135, tutela in maniera più incisiva il made in Italy, l'apprendere, quasi giornalmente, da notizie di stampe di maxi-operazioni di sequestro da parte della guardia di finanza di prodotti non conformi ai requisiti minimi di sicurezza o fabbricati con materiali tossici testimonia come il problema della contraffazione e dell'invasione dei prodotti asiatici sia ancora lontano da una definitiva soluzione;
in particolare, le investigazioni condotte dalla guardia di finanza di Padova hanno consentito, in queste ultime settimane, il sequestro di quasi 80.000 prodotti, in particolare di materiale elettrico ed idraulico, provenienti dalla Cina, recanti la marcatura «CE» palesemente non conforme alle disposizioni di legge e, in sinergia con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria di Padova, sono state avviate attività di analisi tecniche di tali prodotti in relazione ai quali sono emersi indizi di pericolosità per la salute dei consumatori;
infatti, grazie a tale sinergica attività è stato possibile effettuare prove di compatibilità dei materiali utilizzati per la produzione della rubinetteria sequestrata, con acque destinate al consumo umano, e ne è stata evidenziata la tossicità e i consequenziali gravi danni per la salute dei cittadini;
nell'ottica di mettere in sicurezza ulteriori partite di analoghi prodotti presenti sul territorio nazionale ed evitare che l'acquisto e l'utilizzo possa mettere a rischio la salute di ignari consumatori attratti da prezzi concorrenziali, sono tuttora in corso accertamenti finalizzati alla ricostruzione dell'intera filiera di commercializzazione -:
quali urgenti iniziative i Ministri interrogati intendano adottare al fine di evitare l'accesso nel nostro Paese di tali prodotti pericolosi e addirittura potenzialmente letali per la salute degli individui;
se non ritengano opportuno adottare misure maggiormente protettive del mercato italiano, estendendo a qualsiasi prodotto proveniente dalla Cina un controllo ancora più severo e incisivo, al fine di prevenire forme di concorrenza sleale a danno dei produttori nazionali ed europei e al fine di tutelare la salute dei consumatori inconsapevolmente esposti a gravi rischi di intossicazione.(3-00766)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1o GENNAIO 2010, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÉ DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA E PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (A.C. 3097-A)

A.C. 3097-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3097-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 9.100 del Governo, con la seguente osservazione:
l'emendamento, seppure corredato di relazione tecnica, necessita di ulteriori approfondimenti, richiesti dal relatore, che il Governo dovrebbe fornire prima della votazione in Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 2.2, 3.21, 6.20, 9.20, 9.21, 9.24, 9.28, 9.29, 9.30, 9.47, 9.48, 9,49, 9.50, 9.53, 9.54, 9.55, 10.20 e sull'articolo aggiuntivo 9.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3097-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

Art. 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Art. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

Art. 3.
(Regime degli interventi).

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Art. 4.
(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna).

1. Per fare fronte alle accresciute responsabilità in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, e al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, che dovrà essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.
2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. A tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.169.600 a decorrere dall'anno 2012.
4. A decorrere dal 1o luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1o luglio 2011, in 105 euro.
5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 5.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
15. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa complessiva di euro 9.323.500 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.900.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 823.500 nei Balcani.
18. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
19. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
24. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
26. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e di euro 68.644 per la partecipazione alla JMOU costituita in Kosovo.
27. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
28. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
29. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM).
30. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
31. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 e 21, l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta nella misura del 98 per cento.
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono inserite le seguenti: «ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».

Art. 7.
(Disposizioni in materia penale).

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 8.
(Disposizioni in materia contabile).

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Capo III
DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la riserva dei posti di cui al primo periodo è estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.
2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente.
3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefìci, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.
5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 3, pari complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 750.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

Ministero
    Missione
2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 17.702.953
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 106.517
004 L'Italia in Europa e nel mondo 61.332
007 Ordine pubblico e sicurezza 444.371
008 Soccorso civile 312.853
011 Competitività e sviluppo delle imprese 784.384
013 Diritto alla mobilità 25.323
015 Comunicazioni 3.242.590
017 Ricerca e innovazione 134.849
022 Istruzione scolastica 1.144.028
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.068.344
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 3.503.834
030 Giovani e sport 984.759
031 Turismo 740.728
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 2.518.633
033 Fondi da ripartire 1.630.406
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.837.576
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.424
011 Competitività e sviluppo delle imprese 50.100
012 Regolazione dei mercati 295.083
Ministero
    Missione
2010
015 Comunicazioni 811.879
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 788.833
017 Ricerca e innovazione 3.130
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 596
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 101.506
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 53.768
033 Fondi da ripartire 727.257
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 784.411
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21.946
025 Politiche previdenziali 11.113
026 Politiche per il lavoro 530.009
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.571
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 57.539
033 Fondi da ripartire 162.232
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3.940.689
006 Giustizia 3.882.157
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 28.548
033 Fondi da ripartire 29.983
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 5.311.916
004 L'Italia in Europa e nel mondo 5.089.696
Ministero
    Missione
2010
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 173.731
033 Fondi da ripartire 48.489
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 10.170.734
004 L'Italia in Europa e nel mondo 8.830
017 Ricerca e innovazione 3.042
022 Istruzione scolastica 6.882.605
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 540.537
033 Fondi da ripartire 2.735.719
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
1.454.068
017 Ricerca e innovazione 9.882
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.141.175
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 49.304
033 Fondi da ripartire 253.706
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 3.590.406
007 Ordine pubblico e sicurezza 492.350
013 Diritto alla mobilità 826.209
014 Infrastrutture pubbliche e logistica 155.003
017 Ricerca e innovazione 66.379
019 Casa e assetto urbanistico 1.404.480
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 59.597
033 Fondi da ripartire 586.388
Ministero
    Missione
2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1.252.113
007 Ordine pubblico e sicurezza 97.152
008 Soccorso civile 167.837
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 775.751
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 121.427
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 14.851
033 Fondi da ripartire 75.095
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 5.324.048
017 Ricerca e innovazione 68.487
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 4.403.821
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 6.686
033 Fondi da ripartire 845.054
MINISTERO DELLA SALUTE 1.839.750
017 Ricerca e innovazione 211.978
020 Tutela della salute 1.263.896
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 74.130
033 Fondi da ripartire 289.746
Totale complessivo 54.208.663

A.C. 3097-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 3, al comma 5, le parole: «il Ministero degli affari esteri può conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010,».

All'articolo 4, al comma 3, le parole da: «in prova.» fino a: «cessazioni del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma,», e la cifra: «7.169.600» è sostituita dalla seguente: «7.615.600».

All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato»;
al comma 2, al secondo periodo, le parole da: «valutato in euro» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
"ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;";

3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami".

3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo".

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 10, al comma 1:
all'alinea, le parole: «escluso l'articolo 4, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 2,»;
alla lettera a), le parole da: «riduzione» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;
alla lettera b), le parole da: «quelle relative» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti iscritti nella missione "istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa».

A.C. 3097-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

ART. 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

Al comma 1, sostituire le parole: euro 22.300.000 con le seguenti: euro 27.300.000.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole:
euro 804.208.663 con le seguenti: 809.208.663;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 2. Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

ART. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e Somalia con le seguenti:, Somalia e Kosovo.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, sostituire le parole:
euro 22.700.000 con le seguenti: euro 24.700.000;
all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole:
euro 804.208.663 con le seguenti: euro 806.208.663;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 2. Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: euro 14.184.085 aggiungere le seguenti: e, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di euro 10 milioni.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
, di cui euro 10 milioni per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;
all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole:
euro 804.208.663 con le seguenti: euro 814.208.663;
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) quanto a euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. 20. Antonione.
(Approvato)

ART. 3.
(Regime degli interventi).

Sopprimere il comma 5.
3. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 7.
3. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 4.
(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna).

Al comma 3, dopo le parole: diplomatica e aggiungere le seguenti:, conseguentemente,
4. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: assumere aggiungere le seguenti:, previo concorso pubblico,
4. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di rendere più efficace l'adempimento dei nuovi compiti connessi all'attuazione del Trattato di Lisbona di cui al presente articolo ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2010, da destinare, quanto a euro 3 milioni, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, quanto a ulteriori euro 3 milioni, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, all'articolo 10, alinea, sostituire le parole: 4, comma 3 con le seguenti: 4, commi 3 e 6-bis.
4. 22. Antonione.
(Inammissibile)

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ART. 6.
(Disposizioni in materia di personale).

Sopprimere il comma 1.
6. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa».
3-ter. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i Generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanarsi secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equipararsi a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».

3-quater. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:
«Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale della Guardia di finanza è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo.».

3-quinquies. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante Generale»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o altra causa prevista dalla legge».

3-sexies. Le disposizioni di cui al comma 3-ter, lettera b), ed al comma 3-quinquies, lettera b), entrano in vigore dalla data di assunzione della carica del Comandante generale della Guardia di finanza nominato secondo le procedure di cui al comma 3-bis, lettera a), del presente articolo. Con la medesima decorrenza, è abrogato l'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.
6. 100. Governo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il comma 7 è abrogato.
6. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Disposizioni in materia penale).

Sopprimerlo.
7. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è abrogato.
7. 25. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: e alla missione per il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3844 del 29 gennaio 2010.
7. 24. Cicu.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le parole da: e all'articolo 4 fino alla fine del comma.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, i commi 1-sexies e 1-septies sono abrogati.
7. 21. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies sono abrogati.
7. 26. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il comma 1-quater è abrogato.
7. 27. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il comma 1-octies è abrogato.
7. 28. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La lesione personale di cui all'articolo 223 del codice penale militare di pace si interpreta nel senso che sono comprese anche quelle in tema di violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominato mobbing. Per violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore o della lavoratrice. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice..
7. 22. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.
1-bis. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: «115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma» sono soppresse.
7. 23. Ferranti, Rugghia, Touadi, Villecco Calipari, Garofani.
(Inammissibile)

Capo III
DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

ART. 9.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresa l'Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: e delle Forze di polizia.
*9. 22. Di Stanislao, Evangelisti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresa l'Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: e delle Forze di polizia.
*9. 42. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: compresa l'Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: e delle Forze di polizia.
**9. 23. Di Stanislao, Evangelisti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: compresa l'Arma dei carabinieri, aggiungere le seguenti: e delle Forze di polizia.
**9. 43. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Le Forze armate organizzano, in via sperimentale per un triennio, corsi di formazione a carattere teorico-pratico, intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate. Per il primo anno di attuazione è data priorità agli alpini, nonché ai paracadutisti e alle unità anfibie. Per gli anni successivi le priorità sono stabilite con il decreto di cui al comma 1.4. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
1.2. I giovani, ammessi ai corsi di cui al comma 1.1. su base volontaria, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica, assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi, la fruizione degli alloggi di servizio collettivi e della mensa, da parte dei frequentatori, è gratuita. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso.
1.3. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1.1, alla quale deve essere allegata la certificazione relativa ai requisiti di cui alle lettere d) ed e) e la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il servizio sanitario nazionale, i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) idoneità all'attività sportiva agonistica;
e) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1.4. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi di cui al comma 1.1, individuati tra i seguenti:
1) abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive;
2) residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti;
3) titolo di studio;
4) parenti o affini entro il secondo grado del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;
5) ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, nonché le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano, i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

1.5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1.1. a 1.4, pari a 6.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:
a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

1.6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 100. Governo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. A decorrere dall'anno 2010, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di Corpo d'Armata e del Generale del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito e dei corrispondenti gradi del ruolo normale di stato maggiore della Marina militare e del ruolo normale naviganti dell'Aeronautica militare sono elevati di un anno. Sono conseguentemente modificate le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Gli ufficiali generali, di cui al primo periodo, che siano stati collocati in congedo tra il 1o gennaio 2010 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno facoltà di essere riammessi in servizio effettivo, a domanda, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al raggiungimento dei nuovi limiti di età.
9. 20. Holzmann.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, i delegati del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione militare.
9. 26. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:
categoria A: ufficiali in servizio permanente;
categoria B: marescialli e ispettori;
categoria C: sergenti e sovrintendenti;
categoria D: volontari n servizio permanente e in ferma pluriennale; appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri della Guardia di finanza;
categoria E: ufficiali ausiliari;
categoria F: allievi degli istituti di formazione;
categoria G: volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa in servizio di leva e assimilati delle forze d polizia ad ordinamento militare.»
9. 27. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«10. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, il reclutamento nel ruolo dei marescialli avviene esclusivamente dal personale già in servizio arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo sergenti in s.p.e. di cui all'articolo 35, comma 2, e 36, comma 1. Il personale vincitore dei concorsi per l'immissione nel ruolo marescialli, considerato il bagaglio tecnico-professionale e l'anzianità di servizio posseduta, frequenta il corso di aggiornamento e qualificazione professionale di durata non superiore a mesi sei mantenendo il grado posseduto per tutta la durata dell'iter formativo ed è riassegnato al reparto di provenienza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia o regione o, a domanda dell'interessato, presso un nuovo ente indicato dalle Forze armate, con diritto ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.»
9. 28. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando che i concorrenti per il reclutamento nei Corpi sanitari debbono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti di materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale.»
9. 47. Cicu.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi da tenente a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo.»
9. 48. Cicu.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
11-ter. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
11-quater. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e al comma 10 del presente articolo.»
9. 49. Cicu.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo del 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello».
9. 50. Cicu, Rugghia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. La legge 28 febbraio 2000, n. 42, dettante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, è abrogata.
9. 29. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. La legge 23 dicembre 2003, n. 365, dettante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo, è abrogata.
9. 30. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Possono essere ammesse ai corsi per il conseguimento del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 108, le socie volontarie della Croce Rossa Italiana di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a cinquantacinque anni.
9. 51. Cicu.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non si applica ai componenti in carica dei Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario.
9. 31. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si interpreta nel senso che la proroga del mandato dei Consigli della rappresentanza militare si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, previo parere vincolante dei Consigli di livello inferiore espresso con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. I consigli di base si esprimono con il voto di tutto il personale rappresentato».
9. 32. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: ai diplomati presso le scuole militari e.
9. 44. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Sopprimere il comma 2.
9. 33. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
*9. 21. Fallica, Cicu, Rugghia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
*9. 24. Di Stanislao, Evangelisti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In situazioni di urgenza ed emergenza, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per l'esecuzione dei lavori a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione della specialità dei lavori da effettuare, il Ministero della difesa può prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore assunto ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni previste dalla normativa vigente per l'anno di riferimento.
9. 53. Cicu, Villecco Calipari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dipendenti dal Ministero della difesa continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata. L'applicazione della disposizione di cui al primo periodo non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
9. 54. Cicu, Rugghia.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.
*9. 25. Di Stanislao, Evangelisti.

Sopprimere il comma 4.
*9. 35. Ferranti, Rugghia, Touadi, Villecco Calipari, Garofani, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: Non è punibile con le seguenti: È punibile.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: non poteva esigersi con le seguenti: poteva esigersi.
9. 36. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: del servizio connesso ad con la seguente: di.
9. 46. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27:
1) primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi»;
2) primo periodo, dopo le parole: «immobili militari,» sono aggiunte le seguenti: « , incluse quelle di cui all'articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99,»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti posti in essere per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.»;
b) al comma 32:
1) ultimo periodo, dopo le parole: «La società può altresì» sono aggiunte le seguenti: «assumere partecipazioni, detenere immobili ed»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611.»;
c) al comma 34:
1) primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e può essere successivamente modificato con analogo decreto»;
2) terzo periodo, le parole: «Con lo stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della difesa»;
3) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della società.»;
d) al comma 35, primo periodo:
1) le parole: «se non altrimenti determinato dall'organo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su determinazione dell'organo»;
2) dopo le parole: «vigilante» sono aggiunte le seguenti: «, all'acquisizione di beni, servizi o lavori occorrenti all'Amministrazione della difesa, per finalità istituzionali non direttamente conciate all'attività operativa delle Forze armate.»
9. 55. Cicu.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. In ragione dell'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi sui sistemi d'arma e gli equipaggiamenti in dotazione alle unità terrestri rischierate all'estero, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di un milione di euro a decorrere dal 2010, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord ed in particolare all'assunzione di nuovo personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:
alinea, sostituire le parole:
euro 804.208.663 con le seguenti: euro 805.208.663;
dopo la lettera
b), aggiungere la seguente:
b-bis)
quanto a euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione lineare a decorrere dall'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
9. 020. Polledri.
(Inammissibile)

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) quanto a euro 54.208.663 per gli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede sulle risorse del Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2.
10. 20. Miotto.

A.C. 3097-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
una nota diffusa in data 4 settembre 2009, dall'agenzia di stampa ANSA (ore 17:21), riporta la notizia secondo la quale vi sarebbe un nuovo caso di possibile contaminazione da uranio impoverito ai danni di un ex militare in Sardegna;
nella nota di agenzia si legge «Il ragazzo, 31 anni, della provincia di Cagliari ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin dopo aver prestato servizio, tra il 1999 e il 2000, nel poligono di Teulada, sempre in Sardegna. Qui è stato impegnato, tra l'altro, a raccogliere bossoli, dopo le esercitazioni, senza nemmeno un guanto e in totale assenza di qualsiasi altra misura di protezione contro l'uranio impoverito. La Sardegna è la regione italiana a contare il maggior numero di soldati deceduti per presunta contaminazione. Secondo il blog Vittimeuranio.com sarebbero almeno dieci»;
lo scorso 4 novembre una delegazione del partito per la tutela dei diritti dei militari e delle forze di polizia ha deposto un omaggio floreale al Sacello del Milite ignoto per ricordare i tanti ragazzi che sono morti durante il servizio militare, in Patria, in tempo di pace, ignorati dalle Istituzioni e per questo dimenticati;
il Ministro della difesa non ha mai chiarito con precisione quanti sono attualmente i casi di militari italiani, deceduti o ancora in vita, suddivisi per Forza armata di appartenenza, che hanno denunciato l'insorgenza di patologie per le quali non è possibile escludere l'esistenza di una connessione con l'uso di munizionamento contenente uranio impoverito o la dipendenza da causa di servizio, a seguito della somministrazione di vaccini, o per fatti comunque riconducibili all'attività di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione militare, né quali sono stati i provvedimenti adottati per il riconoscimento del danno biologico e morale subito dai predetti militari, né quali i provvedimenti di carattere risarcitorio concessi che sono stati fino ad oggi concessi;
l'11 novembre 2009 è stata presentata la proposta di legge n. 2912 concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato alle dipendenze dei Ministeri della difesa e dell'interno, che ha svolto il proprio servizio presso gli enti e i reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia a decorrere dal 1980, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero da agenti contaminanti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli effetti e delle conseguenze derivanti dalle pratiche vaccinali e di profilassi a carico del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche e di quelli derivanti dall'impiego dei sistemi d'arma e dei materiali in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento quanti sono attualmente i casi di militari italiani, deceduti o ancora in vita, suddivisi per Forza armata di appartenenza, che hanno denunciato l'insorgenza di patologie per le quali non è possibile escludere l'esistenza di una connessione con l'uso di munizionamento contenente uranio impoverito o la dipendenza da causa di servizio, a seguito della somministrazione di vaccini, o per fatti comunque riconducibili all'attività di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione militare, quali sono stati i provvedimenti adottati per il riconoscimento del danno biologico e morale subito dai predetti militari e quali i provvedimenti di carattere risarcitorio concessi che sono stati fino ad oggi concessi;
ad istituire una Commissione ministeriale di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato alle dipendenze dei Ministeri della difesa e dell'interno, che ha svolto il proprio servizio presso gli enti e i reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia a decorrere dal 1980, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero da agenti contaminanti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché degli effetti e delle conseguenze derivanti dalle pratiche vaccinali e di profilassi a carico del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche e di quelli derivanti dall'impiego dei sistemi d'arma e dei materiali in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia, con la partecipazione di almeno un componente in rappresentanza di ciascuna associazione regolarmente iscritta, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
9/3097-A/1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge numero 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, ha stabilito la proroga dei Consigli della rappresentanza militare fino al 31 luglio del 2011, spostando il termine dell'attuale mandato di oltre un anno dalla data della sua naturale scadenza;
la notizia della proroga degli attuali delegati Cocer, Coir e Cobar, diffusa dagli organi di stampa già all'indomani della seduta del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, ha suscitato forti proteste da parte di tutti i militari che hanno visto nell'atto d'imperio esercitato dal Governo una effettiva preclusione nell'esercizio di un diritto/dovere, quale è quello di poter esprimere, tramite il proprio voto, il consenso o il dissenso verso l'operato degli attuali rappresentanti in carica, eletti nella primavera del 2006;
il provvedimento di proroga, inoltre, ha contribuito ad accrescere il già evidente malcontento ampiamente diffuso tra gli appartenenti ai differenti ruoli delle Forze armate che, in più occasioni, non hanno esitato, attraverso i delegati di base e dei consigli intermedi, a manifestare la loro sfiducia nei confronti degli organismi centrali e delle decisioni assunte senza il preventivo confronto con il personale;
il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, già in data 2 ottobre scorso, rispondendo alla delibera n. 2 allegata al Verbale n. 198/2009/X del Cocer Sezione Aeronautica, ha affermato che «Pur comprendendo le ragioni che in ambito parlamentare ed interforze sono state poste a base della richiesta di proroga dell'attuale mandato di rappresentanza militare, concordo con codesto Consiglio nel ritenere che una simile iniziativa, oltre a costituire una deroga al principio democratico della elettività dei delegati, sancito dall'articolo 18 della legge n. 382 del 1978, comporterebbe comprensibili perplessità e malumore tra il personale che intenda candidarsi per tale delicata funzione rappresentativa. Il predetto orientamento di F.A., peraltro, è stato partecipato nelle appropriate sedi di carattere interforze»;
è evidente che l'autorevole parere del generale Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare non è stato tenuto in alcuna considerazione dal Governo, il quale ha preferito ignorarlo, come del resto ha ignorato l'esistenza di ogni principio democratico sancito dalla Costituzione pur di evitare ogni possibile azione di protesta da parte dei Cocer, in particolare di quello dei carabinieri che già da tempo aveva manifestato l'intenzione di scendere in piazza assieme ai sindacati di polizia;
è anche evidente che le ragioni di giustizia e i principi democratici di cui devono godere indistintamente tutti i cittadini, militari compresi, brutalmente violentati, non sembra abbiano interessato per le possibili e incontrollabili ricadute sul morale del personale militare;
i giudici del TAR del Lazio con l'ordinanza n. 1106 del 18 febbraio 2002 avevano già annullato la proroga dei Cocer costringendo il Ministro della difesa a disporre il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi della rappresentanza militare;
notizie riportate dalle agenzie di stampa hanno sottolineato che tra coloro che hanno chiesto al Governo di emanare un provvedimento di proroga del mandato rappresentativo in corso, vi sono quegli stessi delegati del Cocer carabinieri che nel 2002 ricorsero al giudice amministrativo per sostenere l'illegittimità della proroga del mandato dei Cocer, ed oggi, invece, sembra che ne siano i promotori;
si auspica, conseguentemente, una correzione di questa politica che, altrimenti, verrebbe a legittimare la sottrazione di un fondamentale diritto al personale delle Forze Armate, con la ulteriore conseguenza di rendere palese il disprezzo che un simile provvedimento normativo fa sorgere per la Costituzione ed i principi inalienabili in essa contenuti,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa legislativa idonea a sopprimere gli effetti del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge n. 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, e conseguentemente a rendere effettivi i diritti sindacali per gli appartenenti alle Forze armate, tramite il riconoscimento agli stessi delle facoltà e dei diritti già riconosciuti al personale appartenente Polizia di Stato, dall'articolo 82 della legge 1o aprile 1981, n. 121, attuando ogni possibile azione volta ad accelerare il processo di riforma dell'Istituto della rappresentanza militare, già all'esame del Parlamento, in tal modo ristabilendo il rispetto dei diritti previsti dalla Costituzione;
al fine di contenere la spesa pubblica ed evitare disparità di trattamento tra militari appartenenti alla medesima Forza armata, ovvero al medesimo Consiglio della rappresentanza militare, ad emanare con la richiesta urgenza uno o più atti normativi, anche delegando il Ministro competente, finalizzati ad adeguare e rendere omogeneo il trattamento di missione percepito dai delegati dei consigli centrali della rappresentanza militare con quello, di aggregazione per vitto e alloggio presso le strutture militari, effettivamente percepito dal restante personale delle Forze armate;
a voler assicurare che nell'ambito delle audizioni dei rappresentanti del Consiglio centrale della rappresentanza militare (Cocer), presso le competenti Commissioni parlamentari siano stati preventivamente acquisiti i pareri dei Coir e Cobar confluenti.
9/3097-A/2. Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing del Ministero della difesa, istituito con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, si è insediato il 15 maggio 2008 presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa ed in data 27 giugno 2008 ha approvato il regolamento sulla propria organizzazione ed attività;
il Comitato opera per prevenire, rilevare e contrastare il fenomeno del mobbing, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori e per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto reciproco;
per garantirne la composizione paritetica, il Comitato è composto da 18 membri, designati in pari numero dall'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente;
il Presidente del Comitato è stato nominato dall'Amministrazione, mentre il Vicepresidente è stato designato dai componenti di parte sindacale;
del Comitato sul fenomeno del mobbing fa parte anche un rappresentante del Comitato pari opportunità allo scopo di assicurare il raccordo delle attività dei due organismi;
il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo;
ad oltre un anno dall'inizio delle sue attività non sono stati resi noti i risultati conseguiti dal predetto Comitato,

impegna il Governo:

ad integrare il decreto 18 gennaio 2008 in modo da ricomprendere nelle attività del predetto Comitato anche la prevenzione, la rilevazione e il contrasto dei casi di mobbing, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori che rivestono lo status di militare, al fine di garantire anche ad essi un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto reciproco;
ad integrare la composizione del predetto Comitato con i membri designati dalle associazioni che svolgono concretamente azioni di tutela e formazione del personale militare, regolarmente iscritte, ai sensi legge 7 dicembre 2000, n. 383, nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
9/3097-A/3. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
considerato che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010 recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa», è stata prevista la possibilità per i congiunti delle Forze di polizia di beneficiare delle quote di riserva nei concorsi per l'accesso ai ruoli ufficiali delle Forze armate e dei marescialli dell'Arma dei carabinieri,

impegna il Governo

a porre in atto iniziative per provvedere al riconoscimento negli analoghi ruoli delle Forze di polizia, le medesime quote di riserva per i congiunti del personale appartenente alle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri.
9/3097-A/4.Cirielli, Di Stanislao, Fallica, Ascierto.

La Camera,
premesso che:
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, in una relazione presentata alla stampa lo scorso 4 gennaio, ha affermato che la nomina di un responsabile civile di alto rango nell'ambito della missione Isaf (Forza internazionale di assistenza alla sicurezza in Afghanistan), sotto comando Nato, «permetterebbe di coordinare meglio l'azione politica e di sviluppo che conduce, in particolare, tramite i suoi gruppi di ricostruzione provinciali (Prt) e di allineare meglio questa azione su piani e priorità degli afgani nelle varie province»;
il suo rappresentante speciale per l'Afghanistan e capo della UNAMA, il norvegese Kai Eide (dimissionario in anticipo sulla sua scadenza naturale e sostituito in questi giorni da Staffan De Mistura, il quale ne prenderà il posto da marzo), ha fatto il punto sul suo lavoro davanti al Consiglio di sicurezza l'8 gennaio scorso: il suo discorso è apparso ricco di spunti quando ha affermato, soprattutto, che la missione, se ostaggio della sola opzione militare, sarà destinata a fallire, sottolineando la necessità ormai di investire nel settore civile;
nella fattispecie, si è soffermato sulla formazione dei cosiddetti «civil servant» - quei funzionari civili che attualmente saranno formati nel numero di 1700 dal National Institute for Management and Administration - ricordando che si tratta di un'istituzione con fondi insufficienti a fronte dell'esigenza, come affermano gli operatori delle Ong che sono impegnate in Afghanistan, di formarne almeno 16 mila;
la missione UNAMA, pur con tanti limiti, ha il pregio di aver fissato punti chiari che si auspica siano maggiormente presenti nell'agenda politica internazionale proprio per rafforzare quell'impegno nel settore civile a favore dello sviluppo, dell'occupazione e della ricostruzione;
non va sottovalutata l'attuale situazione in cui versa l'Afghanistan, un paese semi privo di luce elettrica, di servizi sanitari essenziali e persino con problemi gravi di carestia e sotto alimentazione,

impegna il Governo

ad adottare, nelle opportune sedi internazionali, ogni iniziativa utile volta a rafforzare e sostenere l'introduzione del cosiddetto «civilian surge», ovvero un più deciso coinvolgimento dell'azione civile sul piano della ricostruzione in questa regione.
9/3097-A/5.Di Stanislao, Tempestini, Leoluca Orlando, Evangelisti, Mogherini Rebesani.

La Camera,
premesso che:
appare sempre più urgente avviare un'approfondita riflessione sull'opportunità e sulla necessità di un maggior impegno civile in Afghanistan, al fine di sostenere la ricostruzione del paese e per soddisfare, almeno in parte, le necessità primarie della popolazione afgana, stremata da decenni di conflitto, anche nella considerazione sempre più diffusa tanto in alcuni ambienti militari, quanto in settori della Nato, che l'opzione militare non può essere di per se stessa sufficiente, da sola, a determinare un esito positivo della missione in Afghanistan;
come messo in evidenza anche dalla relazione presentata dal responsabile di UNAMA l'8 gennaio 2010 di fronte al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, appare indispensabile, nel contesto attuale, un maggiore investimento nell'ambito sociale, dello sviluppo e della ricostruzione, con un'attenzione particolare al popolo afgano e alle sue esigenze particolari;
secondo alcuni recenti sondaggi curati da organizzazioni non governative internazionali, tra cui Oxfam, secondo sette afgani su dieci le principali cause del conflitto sarebbero da ravvisarsi nella povertà e nel tasso di disoccupazione, mentre tra i principali fattori di debolezza indicati dai più attenti commentatori del contesto afgano viene di sovente indicata la fragilità, e talvolta la scarsa rappresentatività, delle istituzioni afgane;
il coinvolgimento più ampio possibile di esponenti della società civile afgana, è pertanto un tassello fondamentale per una ricostruzione non solo materiale, ma anche morale, che necessita però di luoghi di incontro e di opportunità di scambi culturali, per poter costruire una rete di rapporti e legami in grado di contribuire a rafforzare indirettamente anche le deboli istituzioni afgane;
l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che, nell'ambito dello stanziamento per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan, si provveda all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana»,

impegna il Governo

per il tramite della rete di organizzazioni non governative denominata «Afgana», a sostenere il progetto della realizzazione di una «casa della società civile» a Kabul, un vero e proprio centro culturale, che permetta di sviluppare gli spunti e le valutazioni che verranno proposti nella conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto.
9/3097-A/6.Tempestini, Di Stanislao, Evangelisti, Antonione, Mogherini Rebesani.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CONCERNENTE LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 28 OTTOBRE 1998 (A.C. 2934-A)

A.C. 2934-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

A.C. 2934-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

A.C. 2934-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 34.880 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2934-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO RELATIVO ALLA NON IMPONIBILITÀ DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DEI PEDAGGI RISCOSSI AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO, FATTO A ROMA IL 31 OTTOBRE 2006 (A.C. 2935-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: NICCO ED ALTRI (A.C. 1608)

A.C. 2935-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2935 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.

A.C. 2935-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2935 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

A.C. 2935-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2935 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l'anno 2010, in euro 568.000 per l'anno 2011, e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla rideterminazione della percentuale di cui all'articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2935-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2935 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2935-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
le disposizioni tracciate nel suindicato Accordo prevedono che non vengano sottoposti ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo poiché in Svizzera non è prevista l'IVA sui pedaggi, e quindi tale presupposto avrebbe fatto emergere delle disparità dei costi per gli utenti italiani;
al momento il numero dei lavoratori italiani frontalieri ammonta a circa 55.000 unità che pur operanti in Svizzera risiedono in Italia e che sono sottoposti alla imposizione fiscale svizzera per quanto riguarda la remunerazione da loro percepita sul territorio elvetico;
all'indomani dell'entrata in vigore dello scudo fiscale questi lavoratori hanno espresso le loro criticità in merito all'applicazione nei loro confronti del monitoraggio fiscale, criticità che è stata accolta dal Governo il quale ha prorogato nei loro confronti l'obbligo di dichiarazione dei conti esteri definito dalla circolare dell'agenzia delle entrate 48/E e 49/E,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre eventuali iniziative al fine di evitare ulteriori disparità di trattamento sul piano fiscale che discendano dalla mancata armonizzazione delle discipline fiscali tra i due paesi.
9/2935-A/1.Di Biagio, Picchi.

La Camera,
preso atto che:
i trasporti italo-svizzeri rappresentano un aspetto da sempre importante per l'attraversamento delle Alpi;
oltre a quelli di carattere stradale, fondamentali sono anche quelli di carattere ferroviario sia a livello merci che passeggeri;
è stata recentemente interrotta l'attività della società mista che gestiva i treni «CISALPINO» costituita al 50 per cento tra le ferrovie italiane e quelle svizzere;
ciò ha comportato negative ripercussioni sul trasporto interfrontaliero, la soppressione di alcuni treni, un peggioramento del materiale rotabile e la soppressione di numerose fermate in territorio italiano sia sulla linea del Gottardo che - significativamente - sulla linea del Sempione, con comprensibile disagio all'utenza sia pendolare che turistica,

invita il Governo

a prendere le più opportune iniziative su Trenitalia e le società ad esse collegate affinché i servizi passeggeri attraverso le Alpi e segnatamente tra Italia e Svizzera vengano rilanciati sia nella scelta del materiale rotabile che nella predisposizione degli orari, ripristinando un adeguato numero di treni e di fermate che prendano in considerazione e risolvano anche le esigenze dei viaggiatori con particolare riguardo alla linea Domodossola-Milano.
9/2935-A/2.Zacchera.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1828 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA, PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A OSLO IL 16 GIUGNO 2004 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3071)

A.C. 3071 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

A.C. 3071 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

A.C. 3071 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 28.455 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3071 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1829 - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 14 AGOSTO 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3072)

A.C. 3072 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

A.C. 3072 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Trattato stesso.

A.C. 3072 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3072 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1830 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO, FATTO A ROMA IL 7 DICEMBRE 2006 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3073)

A.C. 3073 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

A.C. 3073 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

A.C. 3073 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.360 annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3073 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE BRANDOLINI ED ALTRI; RAINIERI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREPARAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA (A.C. 975-2513-A)

A.C. 975-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 1.100, 3.100, 3.101, 3.102, 4.100 e 4.101 della Commissione.

A.C. 975-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nei fascicoli n. 1 e sugli emendamenti 1.100, 3.100, 3.101, 3.102, 4.100 e 4.101 della Commissione.

A.C. 975-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.
(Oggetto).

1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma destinati all'alimentazione umana, come definiti ai sensi dell'articolo 2.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Oggetto).

Al comma 1, sopprimere le parole: destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: quarta gamma i prodotti ortofrutticoli aggiungere le seguenti: destinati all'alimentazione umana.
1. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 975-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.
(Definizione).

1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

A.C. 975-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.
(Procedure di commercializzazione).

1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. È consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.
2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.
3. Qualora i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui al comma 2 siano distribuiti al consumatore nella ristorazione scolastica, le produzioni vegetali utilizzate devono provenire prevalentemente dal territorio nazionale ed essere preferibilmente garantite nella tracciabilità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Procedure di commercializzazione).

Al comma 2, sostituire le parole: nelle catene commerciali tradizionali con le seguenti: lungo l'intera filiera distributiva.
3. 1. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in quantità percentualmente limitata aggiungere le seguenti: definita dal decreto di cui all'articolo 4.
3. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: nelle catene commerciali tradizionali con le seguenti: lungo l'intera filiera distributiva.
3. 101.La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
3. 102.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 975-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.
(Disposizioni di attuazione).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Disposizioni di attuazione).

Al comma 1, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia.
4. 1. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione, del 21 dicembre 2007, per quanto compatibili.
4. 2. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il ministro delle politiche agricole fino a: politiche sociali con le seguenti: In linea con la normativa comunitaria in materia, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro della salute e con il ministro dello sviluppo economico.
4. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: quarta gamma aggiungere le seguenti: e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, per quanto compatibili.
4. 101.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 975-A - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, finalizzato all'introduzione di una specifica disciplina nazionale sui prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti per il consumo, nell'ambito di una più generale normativa di fonte comunitaria, introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli «di quarta gamma», definendoli «i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti per il consumo»;
il medesimo provvedimento contiene inoltre significative norme volte a migliorare le garanzie igienico-sanitarie e l'informazione dei consumatori, considerando che si tratta di prodotti che hanno trovato un loro mercato a causa del cambiamento delle abitudini alimentari legate, da una parte, ai mutamenti delle abitudini di lavoro e ad una accresciuta educazione alimentare degli adulti, e, dall'altra, alla necessità di combattere la tendenza sempre più marcata al sovrappeso e all'obesità negli adolescenti e nei bambini;
occorre tuttavia fornire adeguate ed utili informazioni ai rappresentanti delle imprese agricole, dell'industria della trasformazione e della moderna distribuzione, sul presente comparto agricolo che è cresciuto rapidamente negli ultimi anni e che, a giudizio degli operatori del settore, presenta punti di debolezza e potenzialità ancora inespresse del mercato e, soprattutto, carenza nell'iniziare la programmazione su solide basi per un nuovo ciclo di espansione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate risorse finanziare per il settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma al fine di coinvolgere tutti gli operatori agricoli della filiera interessati a intraprendere un confronto continuativo in un ambito comune dello sviluppo dì sinergie di valore per poter conquistare nuovi spazi di mercato e conquistare l'interesse del consumatore.
9/975-A/1.Nastri.