XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 24 febbraio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 febbraio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Crosio, D'Alema, Donadi, Fitto, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Melis, Meloni, Menia, Messina, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Crosio, D'Alema, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Melis, Meloni, Menia, Messina, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 febbraio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TORRISI: «Modifica all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti nelle commissioni mediche» (3238);
TORRISI: «Disposizioni per l'adeguamento delle pensioni dei ciechi civili e dell'indennità dei ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo» (3239);
MOFFA: «Delega al Governo per l'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese socialmente responsabili» (3240);
PIANETTA e PICCHI: «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali» (3241);
COSENZA: «Norme per l'utilizzo degli imballaggi di plastica biodegradabile e introduzione del sistema del "vuoto a rendere"» (3242).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MENIA: «Disposizione per la concessione all'Associazione "Libero Comune di Fiume in esilio" della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria» (684) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Compagnon.

La proposta di legge MENIA: «Disposizione per la concessione all'Associazione "Libero Comune di Zara in esilio" della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria» (685) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Compagnon.

La proposta di legge GIULIO MARINI: «Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni» (2462) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lainati, Mazzoni, Moles e Petrenga.

La proposta di legge MOFFA ed altri: «Disciplina dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati» (2811) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Granata.

La proposta di legge costituzionale MOFFA ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento» (2954) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Divella, Traversa e Vitali.

La proposta di legge VANNUCCI ed altri: «Norme relative alla professione del consulente filosofico e istituzione del relativo albo professionale» (3130) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Oliverio.

Adesione di un deputato a una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentare LULLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale» (doc. XXII, n. 16) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mastromauro.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Pianetta ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
PIANETTA: «Definizione della funzione pubblica internazionale e disposizioni in favore dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali e dall'Unione europea» (928).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):
VENTUCCI e LEHNER: «Disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione della lingua italiana in Italia e all'estero» (3149) Parere delle Commissioni III, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 23 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259, del 1958, (doc. XV, n. 169).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 23 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 3 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 13 novembre 2009, e la relativa relazione concernente obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni pubbliche.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 12 febbraio 2010, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data all'ordine del giorno BINETTI ed altri n. 9/2180/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 maggio 2009, concernente il mantenimento per tutti i minori presenti in Italia, indipendentemente dalla condizione giuridica dei genitori e dei familiari, delle prestazioni socio-sanitarie, in particolare pediatriche, e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno Nunzio Francesco TESTA n. 9/2714/261, riguardante la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale per contrastare il lavoro sommerso, MIOTTO n. 9/2714/184, concernente la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, ROSSOMANDO n. 9/2714/127, riguardante la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale ad una campagna comunicativa socio-culturale volta all'affermazione di una società multietnica e multiculturale, FERRANTI n. 9/2714/125, concernente la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale per favorire l'integrazione sociale degli immigrati in Italia, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 ottobre 2009.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono state trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari Sociali) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettere del 16 e del 17 febbraio 2010, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Mario PEPE (PDL) n. 9/1713/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008 e Nunzio Francesco TESTA n. 9/2187-A/80, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile 2009, concernenti misure per accelerare il pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione, ROMELE n. 9/2936-A/221, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riguardante iniziative volte a reintegrare le somme spettanti al Formez per l'anno 2010.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 18 febbraio 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno ZELLER ed altri n. 9/2180-A/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 maggio 2009, riguardante il contrasto del fenomeno della pedopornografia, e FUGATTI n. 9/2320-A/36, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2009, concernente la disciplina della somministrazione di bevande alcoliche.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 18 febbraio 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alla mozione CASINI ed altri n. 1/00093, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 marzo 2009, riguardante misure a favore dell'efficienza e della funzionalità delle Forze armate, nonché, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno MOGHERINI REBESANI ed altri n. 0/2602/3, accolto dal Governo nella seduta delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) del 23 luglio 2009, concernente la periodica comunicazione al Parlamento sugli sviluppi della partecipazione italiana alle missioni internazionali.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 23 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 6422/10 - Strategia UE 2020 - Documento di inquadramento della Presidenza, trasmesso dal Governo stesso in data 18 febbraio 2010 e assegnato in sede primaria, in data 22 febbraio 2010, alla XI Commissione (Lavoro).

La Commissione europea, in data 23 febbraio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (COM(2010)67 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla Commissione VIII (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 23 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il triennio 2010-2012 (191).

Tale richiesta è stata assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 marzo 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1955 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3210)

A.C. 3210 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria).

1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010 al 30 aprile 2010.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».

4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1o ottobre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» è inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo siano posseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data.
19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2.
(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale).

1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.
3. È autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2010».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Art. 3.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2011».
4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
5. È prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia).

1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti».
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».

4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 maggio 2010.

Art. 5.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,».

Art. 6.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

Art. 7.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

Art. 8.
(Proroga di termini in materia ambientale).

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 9.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico).

1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1o marzo 2010; conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341:
1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater è abrogato.

Art. 10.
(Istituti di cultura all'estero).

1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1o gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3210 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione»;
al comma 4, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 luglio 2009";
b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1o maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009"»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".
5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e 2011".
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 10, le parole: «di soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti»;
al comma 14, le parole: «articolo 18 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 15, primo periodo, la parola: «previsionali» è sostituita dalla seguente: «previsionale»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077»;
al comma 17, le parole: «del medesimo articolo» sono soppresse;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»;
al comma 18, le parole: «che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso»;
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," è soppressa»;
dopo il comma 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo";
b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1o gennaio 2011,";
c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1o gennaio 2010," e le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente";
d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: "Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna "Intervento", dopo la voce: "legge 31 gennaio 1994, n. 93" sono inserite le seguenti:
"legge 21 marzo 2001, n. 73;
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004".

23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1o luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1o marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 12, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
b) al punto 13, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
c) al punto 16-bis, alla voce: "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.
23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-decies. All'onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per sei anni".
23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.
23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:
a) il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia.
23-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196".
23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti".
23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione;
d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;
f) l'incremento di 7.200.000 euro per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-noviesdecies. All'onere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 89, la parola: "dodici", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "due"».

All'articolo 2:
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224»;
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;
al comma 5, le parole: «1o luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: "ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri," sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo".

7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subìto una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2010".
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "delle amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o di altri organismi di diritto pubblico"».

All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte"».

All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1o marzo 2001," sono sostituite dalle seguenti: "Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1,"»;
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni».

All'articolo 5:
al comma 4, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle tariffe postali agevolate,»;
dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
7-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "1o gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2014";
c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
d) al comma 5, le parole: "1o gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2014".

7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
7-septies. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile.
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV, la disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.
7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 6:
al comma 3, dopo le parole: «articolo 24» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 6, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 9, le parole: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;
dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. È consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.
9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è inserito il seguente:
"1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri".

9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 7:
al comma 4, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010»;
al comma 5, dopo le parole: «articolo 117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
5-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2010".
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 8:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "1o gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2011".
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010».

All'articolo 9:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010.
4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate"».

All'articolo 10, comma 1, le parole: «legge 22 dicembre 1990, n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «legge 22 dicembre 1990, n. 401».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. - (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"). - 1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".

3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.
4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".
Art. 10-ter. - (Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). - 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato".
Art. 10-quater. - (Gestione dei libri genealogici). - 1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo.
Art. 10-quinquies. - (Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL). - 1. È prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

A.C. 3210 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, limitatamente alle minoranze linguistiche.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
a), dopo le parole: all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, aggiungere le seguenti: all'articolo 26 della legge n. 416 del 1981;
lettera d), sopprimere le parole: dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 250, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'Elenco 1 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: «altri interventi» la parola: «181» è sostituita dalla seguente: «175,5».
0. 10-quinquies. 0100. 8. Ventura, Baretta, De Biasi, Gentiloni Silveri, Levi, Narducci, Garavini, Porta, Fedi, Bucchino, Gianni Farina.

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 con le seguenti: agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire la lettera
e) con la seguente:
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applica l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'Elenco 1 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: «altri interventi» la parola: «181» è sostituita dalla seguente: «174».
0. 10-quinquies. 0100. 9. Ventura, Baretta, De Biasi, Gentiloni Silveri, Levi, Bobba, Margiotta, Realacci, Mariani.

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 1, lettera a), dopo le parole: all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 aggiungere le seguenti:, agli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281,;

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
d), sopprimere le parole: nonché dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281,;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono ridotte di 300.000 euro per l'anno 2010.
0. 10-quinquies. 0100. 10. Ventura, Baretta, De Biasi, Gentiloni Silveri, Levi, Giulietti.

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 1, lettera a), sostituire le parole: nella misura massima del 100 per cento dell'importo spettante con riferimento all'anno 2008 con le seguenti: pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: nella misura massima del 100 per cento dell'importo spettante con riferimento all'anno 2008 con le seguenti: pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008.
0. 10-quinquies. 0100. 7. Ventura, Baretta, De Biasi, Gentiloni Silveri, Levi.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 1, lettera a), sostituire le parole: nella misura massima del 100 per cento dell'importo con le seguenti: comunque non superiore all'importo.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: nella misura massima del 100 per cento dell'importo con le seguenti: comunque non superiore all'importo.
0. 10-quinquies. 0100. 2. Girlanda, De Angelis, Raisi, Simonetti, Granata, Comaroli, Perina, Lamorte, Fava, Bitonci, Versace, Minasso, Migliori, Giulio Marini, Gava, Cristaldi, Frassinetti, Holzmann, Polidori, Brigandì, Vignali, Gioacchino Alfano, Fallica, Marinello, Goisis, Rivolta, Murgia, Lo Presti, D'Amico, Vincenzo Antonio Fontana, Pastore, Gregorio Fontana, Corsaro, Consiglio, Scalia.

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 60 per cento;
sopprimere il comma 4.
0. 10-quinquies. 0100. 3. Borghesi, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 60 per cento.
0. 10-quinquies. 0100. 4. Borghesi, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 1, lettera d), sostituire le parole: 5, 6 e 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, con le seguenti: 137 e 138 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
0. 10-quinquies. 0100. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contributi di cui al comma 1, in favore di editori di quotidiani e periodici, sono concessi esclusivamente alle seguenti imprese:
a) editrici di quotidiani che distribuiscono la testata in almeno il 30 per cento del totale dei punti vendita esclusivi come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, se a diffusione nazionale, e in almeno il 60 per cento dei punti vendita esclusivi del territorio di riferimento, se a diffusione locale, e che abbiano alle loro dipendenze almeno 12 dipendenti giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua;
b) editrici di periodici che abbiano alle loro dipendenze almeno 3 dipendenti giornalisti o poligrafici e/o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.
0. 10-quinquies. 0100. 1. Comaroli, Girlanda, De Angelis, Raisi, Simonetti, Perina, Granata, Lamorte, Fava, Bitonci, Versace, Minasso, Migliori, Gava, Cristaldi, Frassinetti, Holzmann, Polidori, Brigandì, Vignali, Gioacchino Alfano, Fallica, Marinello, Goisis, Rivolta, Murgia, Lo Presti, D'Amico, Giulio Marini, Vincenzo Antonio Fontana, Pastore, Gregorio Fontana, Corsaro, Consiglio.

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, sopprimere il comma 4.
0. 10-quinquies. 0100. 5. Borghesi, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 10-quinquies.0100 delle Commissioni, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 ottobre.
0. 10-quinquies. 0100. 6. Ventura, Baretta, De Biasi, Gentiloni Silveri, Levi.

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies. (Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria). - 1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria ed in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3, 10, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, al comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 67 del 1987, all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto un contributo, in presenza dei requisiti di legge, nella misura massima del 100 per cento dell'importo spettante con riferimento all'anno 2008;
b) ai soggetti di cui all'articolo 1, della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo nella misura massima del 100 per cento dell'importo spettante con riferimento all'anno 2008;
c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 222 del 2007, le parole: «2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008 e 2009». All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, le parole: «annualità 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'annualità 2009». All'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato d'inflazione per l'anno di riferimento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008»;
d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 250, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge n. 250 del 1990 e l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e fermi gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 è destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010 è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalità.
3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vengano editate da altre società comunque costituite».
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze per l'editoria di cui al presente articolo e riferisce entro il 30 giugno in merito al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui allo stanziamento di bilancio previsto a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10-quinquies. 0100. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies. (Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria). - 1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria ed in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3, 10, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, al comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 67 del 1987, all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto un contributo, in presenza dei requisiti di legge, nella misura massima del 100 per cento dell'importo spettante con riferimento all'anno 2008;
b) ai soggetti di cui all'articolo 1, della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per i contributi relativi all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo nella misura massima del 100 per cento dell'importo spettante con riferimento all'anno 2008;
c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 222 del 2007, le parole: «2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008 e 2009». All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, le parole: «annualità 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'annualità 2009». All'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato d'inflazione per l'anno di riferimento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008»;
d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 250, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge n. 250 del 1990 e l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e fermi gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 è destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010 è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalità.
3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vengano editate da altre società comunque costituite».
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze per l'editoria di cui al presente articolo e riferisce entro il 30 giugno in merito al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui allo stanziamento di bilancio previsto a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10-quinquies. 0100.(Testo modificato nel corso della seduta)Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 3210 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione proroga al 31 maggio 2010 la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse dal 1o gennaio 2005, sanatoria introdotta con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, e originariamente prevista fino al 31 marzo 2009 relativamente a tutte le violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari;
tutte le predette violazioni, commesse fino al 31 maggio 2010, potranno dunque essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia;
la normativa vigente in materia di propaganda elettorale, in realtà, prevede sanzioni chiare e adeguate per le suddette violazioni; il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme relative all'affissione di manifesti di propaganda elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune, mentre il comma 3 dello stesso articolo 15 pone a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio;
nei comuni italiani, in particolare nelle grandi città, in occasione di ogni tornata elettorale si assiste ad una crescita esponenziale del fenomeno dell'affissione di manifesti di propaganda politica al di fuori di qualsiasi spazio consentito, in particolare muri degli edifici, cassonetti, cabine telefoniche, cabine elettriche; senza considerare che la quasi totalità degli spazi del servizio «Pubbliche affissioni» gestiti dai comuni è occupata da manifesti di partiti politici privi dell'autorizzazione conseguente al pagamento dei diritti di affissione;
oramai da anni gli spazi di propaganda predisposti ai sensi della legge n. 212 del 1956 in occasione delle elezioni, assegnati individualmente ai singoli partiti che vi partecipano, sono oggetto di sistematica affissione abusiva che impedisce l'affissione di manifesti ai candidati ed ai partiti politici che si rifiutano di violare le leggi; tali condotte costituiscono un vero e proprio attentato ai diritti civili e politici dei cittadini, penalizzando solo determinati soggetti politici ed impedendo ai cittadini di conoscere le diverse forze politiche e le proposte in campo;
dal 2005 ad oggi i comuni italiani hanno irrogato sanzioni per affissioni abusive anche a carattere politico le cui somme sono state conseguentemente messe a bilancio dagli stessi, di tal che può già prevedersi che l'entità complessiva del mancato introito nelle casse dei comuni per effetto della citata sanatoria non sarà certo irrilevante;
è inammissibile che, in occasione della campagna elettorale, le norme sulle affissioni vengano costantemente violate in attesa del «solito» meccanismo della «sanatoria», che interviene puntuale a seguito delle elezioni; peraltro prevedere un meccanismo simile a pochi mesi dallo svolgimento della competizione elettorale regionale prevista per i prossimi 27 e 28 marzo rischia seriamente di incentivare il fenomeno delle affissioni selvagge e abusive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di rendere la normativa e il relativo sistema sanzionatorio in merito all'affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale realmente effettivi, evitando in futuro l'iniqua e deleteria pratica della sanatoria.
9/3210/1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 ha inserito nell'ordinamento norme finalizzate alla stabilizzazione del personale c.d. precario che ha prestato o presta servizio nelle forze armate;
in ragione di tali previsioni normative, a tutt'oggi, soltanto l'Arma dei carabinieri ha provveduto a trattenere in servizio, per avviare successivamente le procedure di stabilizzazione, i propri ufficiali ausiliari;
il Governo già si era impegnato a risolvere il problema della precarietà nella pubblica amministrazione, ma di fatto il Ministero della difesa rimane tra quelli con il maggior numero di lavoratori precari;
la ratio di tali previsioni normative è, sostanzialmente, quella di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, in quanto si tratta di situazioni ritenute poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a individuare adeguate misure, anche di carattere finanziario, a favore dei giovani che avendo completato il periodo di ferma volontaria nelle Forze armate e siano risultati idonei all'arruolamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, ovvero vincitori di concorso, privilegiando, in particolare, le iniziative volte a favorire il loro transito nel servizio permanente nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e, più in generale, il loro stabile inserimento nella pubblica amministrazione.
9/3210/2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ha stabilito la proroga dei Consigli della rappresentanza militare fino al 31 luglio 2011, spostando il termine dell'attuale decimo mandato di oltre un anno dalla data della sua naturale scadenza;
la notizia della proroga degli attuali delegati COCER, COIR e COBAR, diffusa dagli organi di stampa già all'indomani della seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, ha suscitato forti proteste da parte di tutti i militari che hanno visto nell'atto d'imperio esercitato dal Governo una effettiva preclusione nell'esercizio di un diritto/dovere, quale è quello di poter esprimere, tramite il proprio voto, il consenso o il dissenso verso l'operato degli attuali rappresentanti in carica, eletti nella primavera del 2006;
il provvedimento di proroga, inoltre, ha contribuito ad accrescere il già evidente malcontento ampiamente diffuso tra gli appartenenti ai differenti ruoli delle Forze armate che, in più occasioni, non hanno esitato, attraverso i delegati di base e dei Consigli intermedi, a manifestare la loro sfiducia nei confronti degli organismi centrali e delle decisioni assunte senza il preventivo confronto con il personale;
il Governo, nel motivare la concessione della proroga, ha sostenuto l'opportunità di proseguire i lavori attualmente all'esame delle Commissioni difesa del Senato e della Camera, sulla riforma della rappresentanza militare e sul riordino delle carriere, con gli attuali delegati COCER;
sono stati ignorati, ad avviso dei presentatori, i principi democratici sanciti dalla Costituzione, pur di evitare ogni possibile azione di protesta da parte dei COCER, in particolare di quello dei carabinieri, che già da tempo aveva manifestato l'intenzione di scendere in piazza assieme ai sindacati di polizia;
è anche evidente che le ragioni di giustizia e i principi democratici di cui devono godere indistintamente tutti i cittadini, militari compresi, non sembra abbiano interessato per le possibili e incontrollabili ricadute sul morale del personale militare;
si auspica, conseguentemente, una correzione di questa politica che, altrimenti, verrebbe a legittimare la sottrazione di un fondamentale diritto al personale delle Forze Armate, con l'ulteriore conseguenza di rendere palese, ad avviso dei presentatori, il disprezzo che un simile provvedimento normativo fa sorgere per la Costituzione ed i principi inalienabili in essa contenuti,

impegna il Governo:

ad assumere ogni necessaria iniziativa legislativa volta a sopprimere il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e conseguentemente a rendere effettivi i diritti sindacali per gli appartenenti alle Forze armate, tramite il riconoscimento agli stessi delle facoltà e dei diritti già riconosciuti al personale appartenente alla Polizia di Stato, dall'articolo 82 della legge 1o aprile 1981, n. 121, attuando ogni possibile azione volta ad accelerare il processo di riforma dell'istituto della rappresentanza militare, già all'esame del Parlamento;
ad emanare, in tempi rapidi, al fine di contenere la spesa pubblica ed evitare disparità di trattamento tra militari appartenenti alla medesima Forza armata, ovvero al medesimo Consiglio della rappresentanza militare, gli opportuni provvedimenti finalizzati ad adeguare e rendere omogeneo il trattamento di missione percepito dai delegati dei Consigli centrali della rappresentanza militare con quello, di aggregazione per vitto e alloggio presso le strutture militari, effettivamente percepito dal restante personale delle Forze armate;
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle audizioni dei COCER presso le competenti Commissioni parlamentari, l'organismo audito abbia preventivamente acquisito i pareri dei COIR e COBAR confluenti.
9/3210/3. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
nel quadro generale della questione delle norme riferite al personale non direttivo delle Forze armate, di cui si dibatte da lungo tempo nelle sedi parlamentari, non può non tenersi conto dei negativi effetti che l'incertezza degli attuali procedimenti di valutazione hanno sul personale militare interessato;
le aspettative di una giusta ed equa valutazione, al grado superiore, sono troppo spesso offuscate dalla ingiustificata lungaggine dei procedimenti, caratterizzati, questi, dalla assoluta mancanza di regole certe e privi di ogni pubblicità degli atti che coinvolga e renda partecipe il valutando;
la possibilità di cui attualmente gode ogni singolo membro delle Commissioni di avanzamento, nell'assegnazione di questo o quel punteggio all'elemento valutato, a parità di condizioni può, in astratto, consentirgli di eccedere dai limiti della discrezionalità che le norme gli impongono nella più assoluta riservatezza e con la totale esclusione del soggetto nei cui confronti l'azione dell'amministrazione andrà ad incidere; gli articoli 33, 34 e 35 della legge 1o maggio 1983, n. 212, prescrivono i compiti, le modalità e gli elementi che le apposite Commissioni, istituite internamente ad ogni singola Forza armata, devono osservare e considerare ai fini del procedimento di valutazione del personale militare delle carriere non direttive;
la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato che le norme in materia di avanzamento dei militari consentono a dette Commissioni di avvalersi dell'ampia discrezionalità che è propria della pubblica amministrazione e di operare in assenza di precisi e puntuali criteri di valutazione da adottare nei confronti dei valutandi;
tuttavia, gli atti e le procedure adottate dalle Commissioni di avanzamento si sono, nel tempo, rilevati non esenti da vizi di legittimità, tanto da far divenire la materia in esame oggetto di un ampio contenzioso amministrativo, i cui risvolti economici hanno inciso ed incideranno in maniera significativa sui bilanci dell'amministrazione interessata;
le procedure fino ad oggi adottate all'interno di ogni singola Commissione permanente di avanzamento non garantiscono, nei confronti del personale sottoposto alla valutazione, l'osservanza di quegli inalienabili principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti normativi finalizzati a modificare gli articoli 32, 33, 34 e 35 della citata legge n. 212 del 1983, nel senso che al presidente ed ai membri ordinari delle Commissioni permanenti di avanzamento sia imposto l'obbligo di astenersi dal compiere atti nei confronti del personale militare sottoposto al loro giudizio quando ricorra una delle cause di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile; nonché, in accordo con gli organismi della rappresentanza militare per la categoria interessata, l'emanazione di uno o più decreti finalizzati a stabilire i criteri che le Commissioni dovranno adottare per l'assolvimento del loro incarico, con particolare riguardo all'individuazione dei punteggi numerici da assegnare ad ogni singola voce od elemento di cui si compone la documentazione caratteristica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e le relative forme di pubblicità.
9/3210/4. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame dispone la riapertura dei termini, fino al 30 aprile 2010, della disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 e modificata dal decreto-legge n. 103 del 2009;
vengono in sostanza prorogati i termini per far emergere, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, denaro e attività finanziaria e patrimoniale detenute illegalmente all'estero da cittadini italiani;
il Governo ritiene, applicando questa misura, di poter incrementare le entrate;
è oramai all'attenzione delle più moderne istituzioni internazionali la sempre più urgente necessità di avviare politiche energetiche mirate a preservare l'avvenire delle generazioni future e a costruire scenari più incoraggianti dal punto di vista economico e ambientale;
occorre affrontare con urgenza e in maniera effettiva le sfide poste dai cambiamenti climatici dovuti alle emissioni antropiche di gas a effetto serra, derivanti principalmente dall'uso di combustibili di origine fossile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà a seguito della proroga dell'applicazione dello scudo fiscale all'incremento delle risorse destinate ad incentivare, da parte delle regioni e degli altri enti locali, la promozione e la diffusione di sistemi di mobilità «pulita» e sostenibile, con impiego di idrogeno e di combustibili di nuovissima generazione di origine biologica, a ridottissimo impatto ambientale.
9/3210/5. Boffa.

La Camera,
premesso che:
già le leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004 individuavano risorse necessarie a procedere ad un riordinamento delle carriere del personale delle Forze armate, della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
tale esigenza è ravvisata soprattutto per la necessità di revisione delle attribuzioni e delle funzioni;
si evidenzia inoltre l'esigenza, nelle more, di una modifica agli ordinamenti del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della citata legge n. 121 del 1981, volta alla revisione delle attribuzioni e funzioni nonché dei trattamenti economici attualmente riconosciuti al menzionato personale, anche al fine di meglio omogeneizzarne l'impiego e quindi distinguerlo giuridicamente ed economicamente dal rimanente personale statale;
si ravvisa inoltre la necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, alla soluzione della problematica dei sergenti arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958,

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative volte a riorganizzare le carriere del personale soprattutto in relazione all'unificazione dei ruoli iniziali agenti assistenti e sovrintendenti, rideterminando la decorrenza giuridica di inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti, al fine di sanare evidenti ed ineludibili sperequazioni economiche e giuridiche; eliminando talune qualifiche; studiando ipotesi concorsuali, in via transitoria, per sovrintendenti aventi titoli; procedendo alla unificazione del ruolo degli ispettori, previo riconoscimento delle funzioni direttive alla qualifica di sostituto commissario; studiando ipotesi di utilizzo della qualifica di commissario per consentire agli aventi titolo la progressione nelle attuali qualifiche direttive; procedendo alla rideterminazione della posizione giuridica e di progressione in carriera del personale dell'attuale ruolo direttivo e, per l'effetto, inquadrando gli stessi nell'area dirigenziale, con unificazione nell'ambito della carriera dirigenziale dei ruoli dei funzionari di Polizia di Stato ed equiparati; procedendo al già disciplinato processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, alla revisione delle qualifiche dirigenziali e alla creazione di un'autonoma area contrattuale;
a provvedere entro il 2010 affinché i vice sovrintendenti, ovvero i sergenti e gradi corrispondenti, in servizio alla data del 1o settembre 1995, siano inquadrati nel ruolo degli ispettori e dei marescialli delle Forze armate.
9/3210/6. Zamparutti, Bernardini, Mecacci, Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone che il primo comma dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, non si applichi ai medici chirurghi che abbiano consentito di esercitare l'odontoiatria ai laureati in medicina e chirurgia iscritti a tale facoltà negli anni accademici compresi tra il 1980 e il 1984 anche prima che formalizzassero la loro iscrizione all'albo degli odontoiatri;
tale modifica normativa si è resa necessaria in attesa dell'approvazione di una norma finale di coordinamento in grado di armonizzare i numerosi e parziali interventi fatti dal legislatore in tale ambito;
con l'approvazione del provvedimento in esame si intende escludere che per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia negli anni compresi tra il 1980 e il 1984 si possano configurare comportamenti censurabili anche sul piano deontologico nel caso in cui avessero esercitato l'odontoiatria dopo il conseguimento della laurea e della relativa abilitazione, anche prima della possibilità formale di iscriversi all'albo degli odontoiatri;
di conseguenza alcun rilevo, neanche deontologico, può essere mosso nei confronti dei medici chirurghi che avessero consentito ai suddetti colleghi di esercitare nei loro ambulatori l'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'ordine degli odontoiatri,

impegna il Governo

a dare tempestiva comunicazione di questo indirizzo agli Ordini interessati affinché tutti gli organismi interessati, comprese le Commissioni disciplinari, tengano debito conto di questo orientamento applicando la volontà del legislatore.
9/3210/7. Bertolini, Biancofiore.

La Camera,
premesso che:
l'agricoltura rappresenta, non solo uno degli assi portanti dell'economia meridionale, ma anche un elemento vitale per la difesa, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente delle aree rurali e interne della Sicilia;
da alcuni anni, l'agrumicoltura meridionale vive una grave condizione di crisi commerciale con ripercussioni economiche e sociali;
negli ultimi mesi, si è ulteriormente allargato il divario tra i costi di produzione, prezzo all'origine dei prodotti e prezzo nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio;
le arance hanno attualmente una quotazione di 5 centesimi al chilo, ma vengono vendute nei mercati anche oltre 2,00 euro al chilo;
questa condizione di netto contrasto tra produzione e commercializzazione, probabilmente determinata da interessi speculativi, sta rendendo antieconomica l'attività agricola, con migliaia di quintali di prodotto non venduto, e mettendo a rischio decine di migliaia di aziende agricole, con gravi ripercussioni sull'occupazione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per fronteggiare la grave crisi economica e sociale che sta colpendo vaste aree del Mezzogiorno, penalizzate dalle difficoltà dell'agrumicoltura;
ad affrontare l'emergenza, riconoscendo lo stato di crisi di mercato, con la sospensione delle scadenze contributive, la ristrutturazione a medio e lungo termine (10-20 anni) della situazione debitoria per tutte le aziende agricole, l'accesso al credito senza garanzie patrimoniali, la richiesta all'Unione europea della possibilità di riconoscere un aiuto economico ai produttori danneggiati dalla suddetta crisi;
ad abbattere i costi di produzione azzerando le accise del carburante per usi agricoli, riducendo al 4 per cento l'IVA sui mezzi di produzione, stabilizzando le riduzioni degli oneri previdenziali, abbassando il costo del denaro;
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, per poter debellare fenomeni speculativi, l'obbligo del doppio prezzo all'origine e al consumo come deterrente all'ingiustificato divario tra prezzi riconosciuti all'agricoltore e prezzi praticati nei mercati;
a ritirare dal mercato una quota consistente di prodotto per destinarlo a interventi umanitari.
9/3210/8. Burtone, Oliverio, Samperi, Capodicasa, Cardinale, Antonino Russo.

La Camera,
premesso che:
l'agricoltura rappresenta, non solo uno degli assi portanti dell'economia meridionale, ma anche un elemento vitale per la difesa, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente delle aree rurali e interne della Sicilia;
da alcuni anni, l'agrumicoltura meridionale vive una grave condizione di crisi commerciale con ripercussioni economiche e sociali;
negli ultimi mesi, si è ulteriormente allargato il divario tra i costi di produzione, prezzo all'origine dei prodotti e prezzo nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio;
le arance hanno attualmente una quotazione di 5 centesimi al chilo, ma vengono vendute nei mercati anche oltre 2,00 euro al chilo;
questa condizione di netto contrasto tra produzione e commercializzazione, probabilmente determinata da interessi speculativi, sta rendendo antieconomica l'attività agricola, con migliaia di quintali di prodotto non venduto, e mettendo a rischio decine di migliaia di aziende agricole, con gravi ripercussioni sull'occupazione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per fronteggiare la grave crisi economica e sociale che sta colpendo vaste aree del Mezzogiorno, penalizzate dalle difficoltà dell'agrumicoltura;
ad affrontare l'emergenza, riconoscendo lo stato di crisi di mercato;
a valutare l'adozione di opportune iniziative volte a prevedere, per poter debellare fenomeni speculativi, l'obbligo del doppio prezzo all'origine e al consumo come deterrente all'ingiustificato divario tra prezzi riconosciuti all'agricoltore e prezzi praticati nei mercati.
9/3210/8.(Testo modificato nel corso della seduta)Burtone, Oliverio, Samperi, Capodicasa, Cardinale, Antonino Russo, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
il Consiglio Centrale, sezione Aeronautica, della rappresentanza militare con le delibere: n. 2 allegata al verbale n. 24/X/2007, n. 1 allegata al verbale n. 100/X/2009 e n. 2 allegata al verbale n. 118/X/2009, rappresentava al Capo di Stato maggiore aeronautica (S.M.A.) una palese criticità nel sistema degli avanzamenti a scelta del ruolo marescialli e contestualmente chiedeva una maggiore trasparenza nei lavori preparatori della Commissione di avanzamento dei sottufficiali con una predeterminazione e partecipazione ai valutandi dei criteri per la attribuzione dei punteggi di merito e soprattutto di valutare con un peso specifico significativamente più rilevante l'anzianità di servizio tanto da acclarare che essa è una ricchezza in termini di esperienza e competenza;
con il 12o messaggio al personale lo S.M.A. in data 1o aprile 2008 ha analizzato attraverso un «excursus» storico la tematica, semplicemente da un punto di vista formale, senza sostanziali proposte di soluzioni o almeno di elementi correttivi strutturali. Addirittura, nella conclusione del messaggio si paventava il timore che soluzioni tampone come riallineamenti ulteriori avrebbero potuto arrecare ulteriori criticità finanche alla struttura stessa delle Forze armate;
con le risposte alle delibere sopra citate, il Capo di SMA, di fatto, pur comprendendo l'amarezza del personale interessato, ha confermato la positività dell'impostazione attuale;
diversamente dallo SMA, altre amministrazioni hanno dato seguito concretamente alla valorizzazione delle anzianità tanto da rendersi necessaria un'ulteriore delibera (delibera 02, verbale n. 118/X/09 del 22 aprile 2009) del Cocer A.M., al fine di conoscere i motivi di simili differenziazioni tra FF.AA. A sua volta, la tematica è stata oggetto di delibera al Co.Ce.R. Comparto Difesa per investire direttamente il Capo di Stato maggiore difesa di un'esigenza di omogeneità di carriera nell'ambito di Esercito, Marina ed Aeronautica. Di fatto, il procedere in modo separato dello S.M.A., S.M.E. e S.M.M. ha ampliato la criticità scontentando due porzioni di personale, figli delle stesse leggi di arruolamento e avanzamento: il giovane e l'anziano; dove si valuta in maggior misura l'anzianità di servizio, il militare più giovane si sente scavalcato nel «merito», viceversa, laddove il «merito» diventa motivo principale di valore resta profondamente mortificato l'anziano;
il problema non è semplicemente amministrativo, ma politico-sociale poiché figlio di mutazioni legislative strutturali dovute al Nuovo Modello di Difesa e al Sistema di avanzamento;
nelle audizioni delle Commissioni Difesa di Camera e Senato è stato riconosciuto da parte dei Presidenti e dei Commissari l'aspetto critico e l'esigenza politica di porre rimedio alla questione che la criticità in argomento non può essere attenuata attraverso la sola carriera amministrativa che peraltro non incide ancora significativamente sulla dinamica retributiva, poiché resta nell'animo del personale l'aspettativa di raggiungere il grado apicale come previsto dal modello di difesa e dalle leggi di avanzamento esistenti all'atto dell'arruolamento e fino al 1995.
vi è il concreto timore che si sia entrati nella logica del «teniamo i nervi saldi tanto tra 13-15 anni il fenomeno sarà totalmente scomparso»;
dalle aliquote di avanzamento dei marescialli di 1o Cl. per la promozione a 1o maresciallo degli anni 2005 e 2006 e le relative graduatorie, dopo un esame oggettivo dei dati numerici, si evince che su circa 850 promossi la stragrande maggioranza era iscritta nei quadri di valutazione per la prima volta andando in controtendenza con ogni logica rispettosa delle norme e delle procedure previgenti;
la legge n. 186 del 2004 (riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri), che all'articolo 18 prevedeva che nel caso in cui si verificassero ulteriori disallineamenti si sarebbe proceduto con le risorse finanziarie previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 155, ovvero 184 milioni di euro appostati esclusivamente per sanare, appunto, eventuali ed ulteriori disallineamenti;
le risultanze delle audizioni, presso le Commissioni Difesa di Senato e Camera, dei rappresentanti del Co.Ce.R. interforze sono state sostanzialmente tutte concordi nel riconoscere il problema e di darne risoluzione legislativamente;
è opportuno sottolineare, ancora una volta ed in maniera inequivocabile, come la problematica di cui in oggetto è causa di malessere, frustrazione e malcontento nel personale interessato che induce altresì una pericolosa demotivazione;
unitamente «all'excursus» storico sin qui evidenziato, analoga problematica, che per il momento non trova alcuna attenzione politica ed istituzionale, è quella relativa agli arruolati con la legge n. 958 del 1986, sergenti e volontari, i quali sono vittime di leggi stratificate e di un modello di difesa cambiato in corso d'opera,

impegna il Governo

a procedere con appositi atti normativi ad una organica ridefinizione ordinamentale delle carriere del personale militare delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare da porre come base di un più ampio provvedimento di riordino delle carriere del personale militare.
9/3210/9. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali Torino 2006, istituita con la legge 9 ottobre 2000, n. 285, scadrà il 31 dicembre 2010;
il commissario dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, oltre alle attività residue di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzato, anche al fine di favorire l'utilizzazione del patrimonio olimpico, a realizzare, d'intesa con gli enti istituzionali promotori, interventi a supporto dello svolgimento di manifestazioni internazionali a carattere sportivo, turistico, culturale o sociale, tra cui le Olimpiadi Master Torino 2013;
esiste perciò la necessità di prorogarne l'esistenza fino al dicembre 2014, anche in considerazione del fatto che a Torino si svolgeranno i mondiali di slittino nel corso del 2011;
la citata Agenzia dispone di un avanzo di bilancio pari a 50 milioni di euro, come certificato al Ministro dell'economia e delle finanze dal Commissario della medesima agenzia;
in base alla citata documentazione risulta che circa 23 milioni di euro sono da considerarsi vincolati a sanare i contenziosi attualmente pendenti, sicché si evidenzia la disponibilità di residui non impegnati per un ammontare pari a 27 milioni di euro;
il comitato nazionale promotore dei mondiali di slittino deve fornire alla federazione internazionale di slittino (FIL) entro il prossimo aprile 2010 garanzie circa la funzionalità della pista di gara;
è opportuno perciò destinare la quota di 10 milioni di euro dei citati avanzi di bilancio non impegnati in maniera esclusiva al funzionamento degli impianti olimpici di montagna e per la promozione turistica della Valle di Susa, nella quale peraltro la nazionale di calcio svolgerà il suo ritiro in preparazione dei mondiali nella prossima primavera,

impegna il Governo

ad assumere, nei termini sopracitati, le iniziative idonee a disporre che parte delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali Torino 2006, nella misura di 10 milioni di euro, venga destinata, in maniera esclusiva, al funzionamento degli impianti olimpici di montagna e per la promozione turistica della Valle di Susa.
9/3210/10. Cota, Esposito, Osvaldo Napoli, Giorgio Merlo, Rossomando.

La Camera,
premesso che:
gli stabilimenti balneari sono una importante realtà socio-economica tipica del settore del turismo del nostro Paese, che nel corso ormai centenario della loro attività hanno garantito un elevato livello di accoglienza e di servizi a favore dei cittadini e della clientela turistica internazionale;
gli stabilimenti balneari sono diffusi in tutto il territorio costiero del Paese ed in alcune particolari aree, come la Versilia e la costa romagnola e marchigiana, e hanno raggiunto livelli di significatività economica paragonabile a quella di veri e propri distretti produttivi manifatturieri. Sono, inoltre, fortemente integrati con l'offerta alberghiera contribuendo significativamente al prodotto interno lordo turistico;
sulla base di recenti dati, nel territorio nazionale sono attualmente operativi circa 28.000 stabilimenti balneari, che in media occupano durante la stagione estiva non meno di 300.000 addetti, ai quali vanno aggiunti gli addetti occupati nell'indotto, ovvero dagli esercizi pubblici e dagli esercizi commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari;
gli stabilimenti balneari, oltre a rappresentare un settore primario della nostra economia, svolgono una imprescindibile attività a tutela dei turisti garantendo loro le necessarie informazioni quotidiane sulla balneabilità del mare, la sorveglianza delle coste e l'assistenza immediata in caso di emergenza a mare;
non va dimenticato, inoltre, l'imprescindibile ruolo svolto dagli stabilimenti balneari a tutela dell'ambiente naturale costiero ed in particolare nelle operazioni di pulizia e di manutenzione degli arenili;
alla luce di quanto esposto la gestione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, chiamata contemporaneamente a gestire una serie di servizi alla clientela turistica ed in conseguenza ad intrattenere rapporti di natura economica con altre attività commerciali, a garantire un adeguato livello occupazionale e a svolgere servizi di tutela pubblica dei bagnanti e di manutenzione ambientale dei tratti di costa di competenza;
proprio per le caratteristiche descritte, gli stabilimenti balneari del nostro Paese si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e in molti casi sono gestiti direttamente dagli alberghi e a disposizione esclusivamente della loro clientela;
l'attività imprenditoriale di gestione degli stabilimenti balneari nasce con il rilascio di una concessione demaniale marittima, valida per un determinato periodo di tempo e gli investimenti e la continuità operativa dell'attività dipendono essenzialmente dalla durata, dalle condizioni di esercizio, ovvero dai canoni concessori, e dalla possibilità di rinnovo della concessione;
proprio per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, l'articolo 37 del codice della navigazione stabilisce che nell'assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
con riguardo alla durata della concessione, l'articolo 10 della legge n. 88 del 2001, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, ha previsto un meccanismo di rinnovo automatico delle medesime con cadenza sessennale;
tale combinato disposto, insieme ad altre disposizioni normative che hanno demandato a regioni e comuni compiti di regolamentazione tecnica dell'attività, ha consentito nel corso degli ultimi anni un forte sviluppo dell'attività lungo tutta la costa nazionale e garantito la possibilità ai gestori degli stabilimenti balneari di programmare consistenti investimenti finalizzati a migliorare le strutture ricettive degli stabilimenti e ad innalzare il livello dei servizi offerti al cittadino;
in data 2 febbraio 2009, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla «direttiva servizi», meglio conosciuta come direttiva Bolkestein (direttiva 123/2006/CE);
la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla rappresentanza permanente presso l'Unione europea al dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato istituito dalla comunità europea, è nel contempo in contrasto con l'articolo 12 della «direttiva servizi» ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;
per effetto della procedura di infrazione aperta dall'Unione europea, il provvedimento in esame affronta opportunamente il tema,

impegna il Governo:

a riconoscere la specificità del turismo ricreativo balneare nazionale, l'originalità e la particolarità dell'organizzazione delle nostre spiagge nel panorama europeo;
a tenere conto della unicità e singolarità del settore a partire dal decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE in corso di predisposizione ed in discussione nelle Commissioni parlamentari per i previsti pareri, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei «servizi»;
ad istituire un apposito tavolo istituzionale, con la partecipazione di regioni, enti locali, associazioni rappresentative dei gestori di stabilimenti balneari, finalizzato a concordare i contenuti della nuova disciplina di regolamentazione delle concessioni demaniali marittime e la sua corretta applicazione, agevolando la risoluzione dei contenziosi relativi ai canoni.
9/3210/11. Vannucci.

La Camera,
premesso che:
gli stabilimenti balneari sono una importante realtà socio-economica tipica del settore del turismo del nostro Paese, che nel corso ormai centenario della loro attività hanno garantito un elevato livello di accoglienza e di servizi a favore dei cittadini e della clientela turistica internazionale;
gli stabilimenti balneari sono diffusi in tutto il territorio costiero del Paese ed in alcune particolari aree, come la Versilia e la costa romagnola e marchigiana, e hanno raggiunto livelli di significatività economica paragonabile a quella di veri e propri distretti produttivi manifatturieri. Sono, inoltre, fortemente integrati con l'offerta alberghiera contribuendo significativamente al prodotto interno lordo turistico;
sulla base di recenti dati, nel territorio nazionale sono attualmente operativi circa 28.000 stabilimenti balneari, che in media occupano durante la stagione estiva non meno di 300.000 addetti, ai quali vanno aggiunti gli addetti occupati nell'indotto, ovvero dagli esercizi pubblici e dagli esercizi commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari;
gli stabilimenti balneari, oltre a rappresentare un settore primario della nostra economia, svolgono una imprescindibile attività a tutela dei turisti garantendo loro le necessarie informazioni quotidiane sulla balneabilità del mare, la sorveglianza delle coste e l'assistenza immediata in caso di emergenza a mare;
non va dimenticato, inoltre, l'imprescindibile ruolo svolto dagli stabilimenti balneari a tutela dell'ambiente naturale costiero ed in particolare nelle operazioni di pulizia e di manutenzione degli arenili;
alla luce di quanto esposto la gestione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, chiamata contemporaneamente a gestire una serie di servizi alla clientela turistica ed in conseguenza ad intrattenere rapporti di natura economica con altre attività commerciali, a garantire un adeguato livello occupazionale e a svolgere servizi di tutela pubblica dei bagnanti e di manutenzione ambientale dei tratti di costa di competenza;
proprio per le caratteristiche descritte, gli stabilimenti balneari del nostro Paese si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e in molti casi sono gestiti direttamente dagli alberghi e a disposizione esclusivamente della loro clientela;
l'attività imprenditoriale di gestione degli stabilimenti balneari nasce con il rilascio di una concessione demaniale marittima, valida per un determinato periodo di tempo e gli investimenti e la continuità operativa dell'attività dipendono essenzialmente dalla durata, dalle condizioni di esercizio, ovvero dai canoni concessori, e dalla possibilità di rinnovo della concessione;
proprio per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, l'articolo 37 del codice della navigazione stabilisce che nell'assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
con riguardo alla durata della concessione, l'articolo 10 della legge n. 88 del 2001, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, ha previsto un meccanismo di rinnovo automatico delle medesime con cadenza sessennale;
tale combinato disposto, insieme ad altre disposizioni normative che hanno demandato a regioni e comuni compiti di regolamentazione tecnica dell'attività, ha consentito nel corso degli ultimi anni un forte sviluppo dell'attività lungo tutta la costa nazionale e garantito la possibilità ai gestori degli stabilimenti balneari di programmare consistenti investimenti finalizzati a migliorare le strutture ricettive degli stabilimenti e ad innalzare il livello dei servizi offerti al cittadino;
in data 2 febbraio 2009, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla «direttiva servizi», meglio conosciuta come direttiva Bolkestein (direttiva 123/2006/CE);
la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla rappresentanza permanente presso l'Unione europea al dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato istituito dalla comunità europea, è nel contempo in contrasto con l'articolo 12 della «direttiva servizi» ed ha invitato le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;
per effetto della procedura di infrazione aperta dall'Unione europea, il provvedimento in esame affronta opportunamente il tema,

impegna il Governo:

a valutare il riconoscimento della specificità del turismo ricreativo balneare nazionale, l'originalità e la particolarità dell'organizzazione delle nostre spiagge nel panorama europeo;
a tenere conto della unicità e singolarità del settore a partire dal decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE in corso di predisposizione ed in discussione nelle Commissioni parlamentari per i previsti pareri, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei «servizi»;
ad istituire un apposito tavolo istituzionale, con la partecipazione di regioni, enti locali, associazioni rappresentative dei gestori di stabilimenti balneari, finalizzato a concordare i contenuti della nuova disciplina di regolamentazione delle concessioni demaniali marittime e la sua corretta applicazione, agevolando la risoluzione dei contenziosi relativi ai canoni.
9/3210/11.(Testo modificato nel corso della seduta)Vannucci, Tullo, Zunino.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 84 del 1994 ha modificato l'assetto della portualità italiana introducendo nell'ordinamento il principio della liberalizzazione delle operazioni portuali in un mercato regolato e segnando, in maniera chiara, i compiti di amministrazione e pubblici, affidati alle autorità portuali, dai compiti operativi di esclusiva pertinenza dei privati.
dopo oltre 15 anni, la legge 84 del 1994 necessita di una rivisitazione - obiettivo che si era già tentato di raggiungere anche in precedenti legislature, senza esito - al fine di rafforzare il ruolo delle autorità portuali, anche definendosi meglio i compiti rispetto a quelli dell'Autorità marittima per una maggiore efficienza delle attività portuali, quali soggetti promotori di servizi di logistica nel territorio e nell'area vasta; tra gli aspetti della legge n. 84 del 1994 che necessitano di rivisitazione, ad avviso concorde dei diversi soggetti dell'intero cluster marittimo-portuale, vi sono quelli relativi alla pianificazione e realizzazione delle opere portuali da velocizzare e rendere sempre più certi, per rispondere alle rapide ed evolutive dinamiche del settore, che opera in un contesto competitivo di dimensioni internazionali;
elemento qualificante di un adeguato disegno di riforma della legge n. 84 del 1994 è la realizzazione di un'effettiva autonomia finanziaria delle autorità portuali, già prevista dal legislatore da ormai 3 anni - con la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 990, della legge n. 296 del 2006) - e di fatto mai attuata;
nelle more dell'attuazione dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali, l'8a Commissione del Senato, partendo da proposte di legge presentate da parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione, ha elaborato una bozza di testo unificato di riforma della legge n. 84 del 1994, sostanzialmente condivisa sia dalla maggioranza che dall'opposizione, contenente previsioni sostanzialmente rispondenti alle esigenze del settore;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha elaborato una propria ipotesi di disegno di legge di riforma della legge n. 84 del 1994, inadeguata nei contenuti, peraltro mai esaminata dal Consiglio dei Ministri e motivo dell'opposizione del Ministero dell'economia e delle finanze alla previsione di autonomia finanziaria ivi contenuta. Tale negativo avviso del Ministero dell'economia e delle finanze ha, di fatto, prodotto una «battuta di arresto» anche del dibattito sul Testo unificato presso l'8a Commissione del Senato;
la portualità italiana, al pari delle altre portualità, sta accusando le pesanti ricadute della grave crisi economica mondiale e, più di altre in Europa, avverte i contraccolpi della crescente concorrenza delle portualità emergenti del versante sud del Mediterraneo (Nord Africa), in particolare sui porti cui fanno capo rilevanti quantitativi di traffici di transhipment;
il sistema delle imprese operanti nei porti è gravato, altresì, da costi operativi (carburante dei mezzi operativi) significativamente più elevati di quelli di altri Paesi UE;
circa 10 mesi or sono le associazioni del cluster marittimo-portuale hanno sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Governo alcune urgenti richieste finalizzate a fronteggiare gli effetti della crisi sui porti, sulle attività e sull'occupazione nel settore;
ad oggi, di fatto, nessuna di quelle richieste ha avuto risposta e, di contro, è stata inserita nel decreto «mille proroghe» una norma che, prevedendo la possibilità da parte di singole autorità portuali di azzerare le tasse di ancoraggio e sulle merci, introduce il concreto rischio di destabilizzare non solo l'equilibrio del sistema delle imprese operanti nei porti, lacerando le diverse componenti del cluster marittimo portuali.
in assenza di concrete immediate misure e di una strategia che traguardi l'obiettivo di un effettivo recupero di competitività dei porti, si rischia di far naufragare un settore strategico per l'economia e la coesione sociale del Paese intero, con dispersione di un patrimonio di imprenditorialità e di svariate centinaia, forse migliaia, di posti di lavoro,

impegna il Governo:

ad adeguare il quadro normativo di riferimento per la portualità, modificando la legge n. 84 del 1994 nel senso del rafforzamento della soggettività, specificità e autonomia delle autorità portuali nonché per consolidare il ruolo di governo delle autorità portuali e la funzione di promotore di servizi di logistica nel territorio e nell'area vasta nonché per velocizzare e rendere più certi i tempi di pianificazione e realizzazione degli investimenti;
a prevedere nell'ambito della modifica della legge n. 84 del 1994 la realizzazione della piena ed effettiva autonomia finanziaria delle autorità portuali, assegnando alle stesse A.P. almeno il 5 per cento del gettito annuo dell'IVA e delle accise generate dalle attività svolte nel porto e sulle importazioni, in funzione sia della realizzazione delle opere portuali, sia per il co-finanziamento di infrastrutture di raccordo tra i porti e le reti di rilevanza nazionale e comunitaria;
nelle more della realizzazione dell'autonomia finanziaria, a mettere a disposizione dei porti risorse fresche per fare fronte agli oneri di manutenzione e urgenti investimenti infrastrutturali;
nell'immediato, a prevedere la riduzione temporanea (per 3 anni) del costo del lavoro delle imprese, attraverso una parziale fiscalizzazione degli oneri sociali a fronte dell'impegno da parte delle stesse imprese a non dare corso, nel periodo, a riduzioni dei propri organici;
a ridurre le accise applicate sui carburanti per i mezzi operativi portuali al livello di quelle applicate in altri Stati dell'Unione Europea.
9/3210/12. Tullo, Vico, Velo, Meta, Fadda, Zunino, Rosato, Andrea Orlando, Villecco Calipari.

La Camera,
premesso che:
nell'arco del biennio 2010-2011 saranno «rottamati» circa un migliaio di giornalisti, a seguito della decisione di alcuni gruppi editoriali di fare ricorso alla legge n. 416 del 1981 per accedere agli ammortizzatori sociali;
il fatto è senza precedenti e l'operazione è già iniziata con «il Messaggero» mentre si stanno attrezzando «la Repubblica», «il Corriere della Sera», «la Stampa», «il Sole 24 Ore», nonché mensili ed agenzie di stampa;
l'operazione interessa anche le agenzie di stampa, stante che l'Ansa si starebbe apprestando alla soppressione di 55 posti di lavoro,

impegna il Governo

ad erogare le somme relative all'applicazione delle disposizioni in materia di contributi all'editoria solo dopo l'accertamento del mantenimento dei livelli occupazionali alla data odierna.
9/3210/13. Cristaldi, Contento, Lehner, Ventucci, Pittelli, Laboccetta, Lisi, Scelli, Mario Pepe (PdL), Angela Napoli, Lamorte, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
ci sono numerosi posti vacanti di dirigente scolastico dall'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 che è opportuno siano coperti in tempi brevi, sia per assicurare il buon andamento dell'anno scolastico sia per salvaguardare 1e legittime aspettative di quanti hanno titolo per aspirarvi,

impegna il Governo

ad attivare le procedure di un apposito corso-concorso, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, riservato a tutti coloro che attualmente svolgono le funzioni di dirigente scolastico o di preside incaricato ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
9/3210/14. Giammanco, Vincenzo Antonio Fontana, Cristaldi, Palumbo, Minardo, Garofalo, Germanà, Fallica, Marinello, Gibiino, Catanoso, Lamorte, Terranova, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Misuraca, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge in esame dispone il differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008;
l'articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999 prevede che i rimborsi siano corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno di legislatura;
per quanto attiene alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008, alla data di conversione in legge del presente decreto-legge risulteranno già maturate le quote di rimborso relative all'anno 2008 e all'anno 2009,

impegna il Governo

a interpretare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, nel senso che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge siano corrisposte in un'unica soluzione tutte le quote di rimborso maturate per i relativi anni fino alla medesima data.
9/3210/15. Brugger, Zeller.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, all'articolo 1, dispone che le imprese editrici di quotidiani, periodici e libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali;
attualmente, quindi, le sovvenzioni statali per la stampa sono previste sotto forma di contributi diretti erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dell'editoria e di agevolazioni tariffarie postali, attraverso un accordo che prevede un rimborso diretto alla società Poste Italiane Spa da parte dello Stato;
secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'Editoria, relativi all'anno 2004, hanno accesso alle agevolazioni tariffarie postali, oltre alle cooperative giornalistiche, anche alcuni grandi gruppi editoriali come RCS, Il Sole 24 Ore, Mondadori, De Agostini, L'Espresso;
tutti questi gruppi editoriali sono quotati in borsa o partecipano a società quotate in borsa ed arrivano a prendere, come agevolazioni tariffarie postali, anche 18 milioni di euro;
queste società, che ricevono indirettamente denaro pubblico e quindi denaro dei contribuenti, dividono i propri utili a fine anno, come prevede la loro stessa natura,

impegna il Governo

in un'ottica di risparmio della spesa pubblica e di salvaguardia della piccola imprenditoria, ad intervenire con specifiche modifiche normative affinché, a decorrere dall'anno in corso, abbiano accesso ai rimborsi delle agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, esclusivamente le imprese editrici che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.
9/3210/16. Comaroli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, all'articolo 1, dispone che le imprese editrici di quotidiani, periodici e libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali;
attualmente, quindi, le sovvenzioni statali per la stampa sono previste sotto forma di contributi diretti erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dell'editoria e di agevolazioni tariffarie postali, attraverso un accordo che prevede un rimborso diretto alla società Poste Italiane Spa da parte dello Stato;
secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'Editoria, relativi all'anno 2004, hanno accesso alle agevolazioni tariffarie postali, oltre alle cooperative giornalistiche, anche alcuni grandi gruppi editoriali come RCS, Il Sole 24 Ore, Mondadori, De Agostini, L'Espresso;
tutti questi gruppi editoriali sono quotati in borsa o partecipano a società quotate in borsa ed arrivano a prendere, come agevolazioni tariffarie postali, anche 18 milioni di euro;
queste società, che ricevono indirettamente denaro pubblico e quindi denaro dei contribuenti, dividono i propri utili a fine anno, come prevede la loro stessa natura,

impegna il Governo

a valutare, in un'ottica di risparmio della spesa pubblica e di salvaguardia della piccola imprenditoria, specifiche modifiche normative affinché, a decorrere dall'anno in corso, abbiano accesso ai rimborsi delle agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, esclusivamente le imprese editrici che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.
9/3210/16.(Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha introdotto la possibilità di detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
le detrazioni spettano, per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che i soggetti non residenti, ma che dichiarano il proprio reddito in Italia, dimostrino che i familiari ai quali le detrazioni medesime si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Il limite reddituale per i familiari a carico dei residenti all'estero è pari a euro 2.840,51;
la previsione è stata attuata con il decreto 2 agosto 2007, n. 149, del Ministero dell'economia e delle finanze;
gli sgravi fiscali sono stati prorogati per il 2010 con l'articolo 6, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
il riconoscimento degli sgravi fiscali per carichi di famiglia prorogato di anno in anno costituisce ostacolo al godimento di diritti da parte degli aventi diritto, che in caso di mancata proroga ne verrebbero irragionevolmente privati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere definitiva la misura degli sgravi fiscali per carichi familiari originariamente prevista dalla legge finanziaria per il 2007.
9/3210/17. Razzi, Favia, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il comma 4-ter dell'articolo 7 stabilisce che, con riferimento all'anno scolastico 2010-2011, restano valide le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di lavoratori precari della scuola;
la legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, reca disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010; in particolare le disposizioni che si prorogano riguardano le cosiddette norme «salva precari» tramite i contratti di disponibilità;
il pesante taglio agli organici del personale docente ed ATA avviato con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non solo si ripercuote gravemente sulle condizioni di vita di migliaia di persone, ma anche sulla funzionalità del servizio scolastico;
i cosiddetti «contratti di disponibilità» previsti dal provvedimento in esame non intervengono sulla questione dei tagli indiscriminati nella scuola pubblica; tagli non solo di docenti e di personale tecnico amministrativo ma anche di tempo scuola, di interi istituti, di classi, del supporto agli studenti diversamente abili, delle risorse per la didattica ordinaria, di tutto quanto contribuisce a procurare efficacia e qualità alla funzione educativa e formativa;
i c.d. «contratti di disponibilità», inoltre, altro non sono che una misura di sostegno al reddito, già in parte disponibile, a carico dell'INPS e nota come «disoccupazione ordinaria» che, di norma, viene erogata ai docenti disoccupati per la durata di 8 mesi (o per 12 mesi a chi abbia già superato i 50 anni), a questa dovrebbe aggiungersi il sostegno regionale;
le scuole, non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009; quindi si accumulano i crediti delle scuole nei confronti del Ministero e si aggrava la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche,
è possibile che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento;
la situazione grave in cui versa la scuola non può essere affrontata con i tagli agli organici, ma richiede la costruzione di nuove politiche sul reclutamento e sulla formazione del personale scolastico, quindi è più che mai necessario sostenere una politica di più ampia ed efficace stabilizzazione del lavoro nella scuola, anche al fine di garantire il diritto allo studio e ad una scuola qualitativamente migliore;
di fatto i precari, da anni, garantiscono il funzionamento delle scuole, trattandosi di lavoratori altamente qualificati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare un piano straordinario di stabilizzazioni del personale precario con la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, per garantire l'occupazione, la qualità e l'unitarietà del sistema scolastico pubblico nazionale, recuperando le dovute risorse finanziare per portare il rapporto tra pensionamenti e nuove immissioni in ruolo dall'attuale 3/10 a 7/10 dando così prospettiva a tutto il personale della scuola che ha acquisito il diritto di essere stabilizzato con le graduatorie ad esaurimento.
9/3210/18. Di Stanislao, Leoluca Orlando, Porcino.

La Camera,
premesso che:
articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame proroga al 1o gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei «neopatentati», prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117;
in particolare, la norma oggetto di proroga ha introdotto un comma 2-bis all'articolo 117 del codice della strada, con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t;
tale disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117 del 2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008. Con l'articolo 22 del decreto-legge n. 248 del 2007, l'applicazione della normativa era stata una prima volta prorogata al 1o luglio 2008. Successivamente, la data era stata fissata al 1o gennaio 2009 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 97 del 2008. Da ultimo, l'articolo 24 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, aveva disposto la proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina al 1o gennaio 2010;
l'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame stabilisce ora, come detto, che le limitazioni alla guida previste dal nuovo comma 2-bis troveranno applicazione per i titolari di patente di guida rilasciata a decorrere dal 1o gennaio 2011;
la proroga di tale divieto non appare in linea con la necessità di garantire una maggior sicurezza stradale nel nostro Paese;
nell'ultima Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale, e segnatamente la «Quarta Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale», (Doc. CXLIV, n. 1) presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti solo qualche settimana fa si legge, a pag. 39 della sintesi: Gli incidenti a carico della popolazione che accede alla licenza di guida o che ha avuto accesso alla licenza di guida da pochi anni - ampiamente coincidente con la popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni - nel 2006 hanno determinato: 723 morti (il 14,1 per cento del totale); 56.211 feriti (il 17, 3 per cento del totale); un costo sociale di 5.145 milioni di euro (il 16, 5 per cento del totale). Per valutare la portata di questo comparto di incidentalità si consideri che la fascia di popolazione tra i 18 e i 24 anni costituisce il 7, 2 per cento della popolazione italiana e che, conseguentemente, il numero di vittime è più che proporzionale (più del doppio della quota demografica); i tassi di mortalità e ferimento specifici di questa fascia di età sono i più elevati in assoluto (più del doppio della media, circa 1, 8 volte il tasso di mortalità della popolazione anziana); questi livelli straordinariamente elevati di rischio hanno caratterizzato la popolazione tra i 18 e i 24 anni dall'inizio degli anni 50 a oggi. Si manifesta quindi una situazione di maggior rischio stabile nel tempo che, pur tenendo conto delle responsabilità soggettive, richiede un'azione strutturata di rimozione dei fattori di rischio legati in modo specifico all'accesso alla licenza di guida e ai primi anni di esperienza di guida degli autoveicoli. Il confronto con altri Paesi della UE 15 evidenzia che nel 2005 l'Italia, con 919 morti tra la popolazione di età compresa tra i 18 e i 24 anni, risultava essere il secondo Paese europeo per numero di vittime tra questa fascia di età, dopo la Francia (che conta 1.206 morti), inoltre, il tasso di mortalità specifico italiano (21,0 morti tra la popolazione di 18-24 anni per 100.000 di giovani di età compresa tra 18 e 24 anni) è sensibilmente più elevato del tasso specifico complessivo della UE 15 (18,4),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a rimuovere i fattori di rischio legati all'incidentalità stradale della popolazione più giovane del nostro Paese.
9/3210/19. Monai, Donadi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame proroga al 30 aprile 2010 le disposizioni in materia di arbitrati introdotte - nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici - dall'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008;
la direttiva 2007/66/CE, attraverso alcune modifiche alle direttive ricorsi (direttiva 89/665/CEE per i settori cd. ordinari e direttiva 92/13/CEE per i settori cd. speciali), è volta a migliorare l'efficacia dei mezzi di tutela, quali le procedure di ricorso, al fine di garantire maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione nonché ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese interessate;
il termine per il recepimento di tale direttiva, entrata in vigore il 9 gennaio 2008, è fissato (dall'articolo 3 della stessa) al 20 dicembre 2009;
si trova attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo di attuazione della predetta direttiva, e segnatamente l'Atto di Governo n. 167;
la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della citata direttiva 2007/66/CE (procedura n. 2010/0120);
l'articolo 44 della legge n. 88 del 2009 (Legge Comunitaria 2008) reca i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2007/66/CE. In particolare, la lettera m) del comma 3 detta alcuni criteri per la razionalizzazione dell'arbitrato:
1) incentivare l'accordo bonario;
2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale;
nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE, il Governo, con alcune disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ha prorogato ulteriormente il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale. In particolare con la lettera a) del citato comma 1-quinquiesdecies si è differito di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine - fissato dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2008 - per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008;
la ratio del divieto di arbitrato nei contratti pubblici consiste nell'esigenza di correggere pesanti criticità che la stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva evidenziato in quanto:
a) il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 euro per una singola procedura), nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia;
b) ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);
c) i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'appello;
d) solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo;
accanto all'intervento normativo recato dall'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame, si affiancano sia le novità introdotte dall'articolo 44 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) che reca i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2007/66/CE in materia di razionalizzazione dell'arbitrato, il cui schema di decreto legislativo di attuazione è attualmente in esame presso le Commissione Parlamentari II (Giustizia) e VIII (Ambiente) della Camera dei deputati, sia la disposizione di cui all'articolo 15 comma 3, del decreto-legge n. 195 del 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale del territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, ai sensi della quale si dispone la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza e di grande eventi, facendo salvi soli i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 195 del 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a riformare in modo chiaro, organico e puntuale la disciplina degli arbitrati nei contratti pubblici.
9/3210/20. Cimadoro, Palomba, Favia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 6, del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge n. 324 del 1976 (ovverosia i diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, il diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, diritto per l'imbarco passeggeri);
inoltre, l'articolo 5 comma 6 del provvedimento in esame prevede la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato - disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010;
ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993, la misura dei diritti aeroportuali è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni;
l'articolo 21-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, ha stabilito che i decreti di cui sopra avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 dicembre 2008 (ora prorogato al 31 dicembre 2010) e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Quest'ultimo decreto è stato emanato il 21 luglio 2008 e prevede, all'articolo 2, che la misura dei diritti aeroportuali in esso fissata resterà in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al citato articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993;
la relazione governativa che accompagna il provvedimento in esame motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993 non può essere perfezionato fino a quando non sia completato il procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali;
è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario prevede una fase di delega legislativa;
la delega per l'attuazione di tale direttiva è contenuta nel disegno di legge comunitaria 2009, all'esame della Camera in terza lettura;
la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE. In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201, dispone, infine, la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a predisporre un piano nazionale degli investimenti nel settore aeroportuale che garantisca l'impiego coerente e razionale degli introiti tariffari;
a valutare l'opportunità di vincolare l'utilizzo del gettito delle tariffe medesime a finalità precise e predeterminate, al fine di non lasciare eccessivi margini di discrezionalità alle società di gestione degli scali portuali.
9/3210/21. Aniello Formisano, Monai.

La Camera,
premesso che:
i commi da 7-undecies a 7-terdecies dell'articolo 5 del provvedimento in esame prevedono la sospensione, sino al 1o gennaio 2012, dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Inoltre, per gli anni 2010 e 2011 si consente alle Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio;
la sospensione di cui al citato comma 7-undecies è diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, ovvero il trasferimento (imbarco/sbarco) di contenitori dalle grandi navi porta container (navi madri) su battelli di dimensioni minori, definiti navi feeder, allo scopo di trasferire le merci dai grandi porti internazionali (hub transhipment) sulle reti ferroviarie landbridges che collegano porti situati su coste opposte e distanti, ovvero sulle reti di navi feeder verso porti minori che servono retroterra o hinterland regionali;
il comma 7-duodecies dell'articolo 5 del provvedimento in esame consente alle Autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all'azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009. E poiché gli interventi sulla misura della tassa di ancoraggio e della tassa portuale dovranno essere effettuati nel rispetto dell'equilibrio di bilancio delle Autorità portuali, il successivo comma 7-terdecies stabilisce che a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, ciascuna Autorità portuale dovrà corrispondentemente ridurre le spese correnti ovvero aumentare le entrate, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria;
le disposizioni di cui ai commi 7-duodecies e 7-terdecies dell'articolo 5 del provvedimento in esame non appaiono idonee a fronteggiare la grave crisi di competitività dei porti nazionali italiani, la crisi del settore dei trasporti marittimi costituisce una delle più rilevanti emergenze nazionali, amplificate dalla sfavorevole congiuntura economica, che ha accentuato il divario già esistente con gli altri Paesi del Mediterraneo e del Nord Europa, aumentando il gap sfavorevole di competitività, in particolare nel settore della logistica e dell'intermodalità;
l'unico intervento adottato dal Governo sino ad oggi per sostenere il comparto marittimo è riscontrabile nella legge finanziaria 2010 dove si prevede la proroga per l'anno 2010 del limite di spesa di 15 milioni di euro dell'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, avente ad oggetto l'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84 del 1984;
tale intervento rappresenta con tutta evidenza una misura del tutto parziale per assicurare la funzionalità dell'intero settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, volte ad evitare l'ulteriore aggravarsi di una situazione anche occupazionale già fortemente compromessa, con il rischio di dolorosissimi licenziamenti di migliaia di lavoratori del comparto;
a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni di sostegno al comparto marittimo-portuale ed alla logistica, finalizzate a colmare il gap infrastrutturale del sistema portuale del Meridione rispetto agli altri Paesi competitor, nonché ad eliminare quelle criticità che frenano lo sviluppo della portualità italiana;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire il totale azzeramento delle tasse di ancoraggio, con lo scopo di aumentare la competitività degli scali portuali italiani.
9/3210/22. Barbato, Monai, Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
al comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in esame si prevede la proroga al 31 dicembre 2010 del termine per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) c.d. «nuovi» di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
i RAEE sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo inglese WEEE: Waste of electric and electronic equipment o e-waste), di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta e, dunque, destinata all'abbandono;
la cosiddetta «direttiva RAEE», e segnatamente la direttiva 2002/96/CE si basa sul principio in forza del quale chi inquina paga. Per ottemperare a tale principio, il finanziamento e l'organizzazione della raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del «Decreto RAEE», il 1o settembre 2007 (DM 185 del 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2007);
il provvedimento in esame proroga di un anno l'entrata in vigore del sistema di responsabilità del produttore basato sulla possibilità di identificare il produttore dell'apparecchiatura elettrica o elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita;
la relazione illustrativa motiva tale ulteriore proroga - l'ultima era stata disposta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 208 del 2008 - con la mancata definizione, da parte della Commissione europea, delle norme europee atte a identificare il produttore affinché possa entrare in vigore il sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE cosiddetti «nuovi»;
l'8 ottobre 2009 la Commissione Europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) (procedura 2009-2264);
secondo la Commissione Europea, nel decreto legislativo n. 151 del 2005 che ha trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale, tra l'altro, non risulterebbero conformi le disposizioni relative alla definizione di produttore e il finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici;
inoltre, secondo la Commissione Europea la trasposizione italiana della direttiva non consentirebbe di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa. In particolare, la Commissione contesta che l'Italia, attraverso interventi legislativi successivi, ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine del 13 agosto 2005 previsto per l'entrata in vigore degli obblighi relativi al finanziamento della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo quella data, con particolare riferimento all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo come modificato successivamente. Secondo la Commissione, inoltre, nel decreto legislativo n. 151 del 2005 non risulterebbero conformi le disposizioni relative a: trattamento: (articolo 8, comma 2); informazione e relazioni: (articolo 6, comma 3); recupero: (articolo 9, comma 2, lettera d); raccolta separata: (articolo 6, comma 1 e comma 1-bis); Allegato I B,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, considerando l'opportunità di prevedere, anche con successive iniziative normative, un termine di proroga meno ampio di quello previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in esame al fine di consentire al più presto l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
9/3210/23. Cambursano, Borghesi, Razzi.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 9 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina delle zone franche urbane previste dal comma 340 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), stabilendo che l'onere finanziario fissato dal comma 340 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane costituisce il tetto massimo di spesa;
il testo originario del comma in esame contenuto nel decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 30 dicembre 2009 reca modifiche alla disciplina concernente le zone franche urbane contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007;
l'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'articolo 2, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, ha previsto l'istituzione di zone franche urbane (ZFU) ed ha costituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche normative, finalizzate a prevedere la più ampia concertazione tra lo Stato e le autonomie locali in relazione alla disciplina delle zone franche urbane.
9/3210/24. Palomba, Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il comma 4-ter dell'articolo 7 stabilisce che, con riferimento all'anno scolastico 2010-2011, restano valide le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di lavoratori precari della scuola;
la legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, reca disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010; in particolare le disposizioni che si prorogano riguardano le cd norme «salva precari» tramite i contratti di disponibilità;
i succitati contratti di disponibilità non hanno risolto né risolveranno le rilevanti questioni riguardanti il personale precario travolto dai tagli all'occupazione e dalla riduzione dell'offerta formativa; infatti a causa dei tagli indiscriminati, operati dall'attuale Governo, non soltanto il personale docente, ma anche diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni;
inoltre, il provvedimento cosiddetto salva-precari, insufficiente quanto a risorse impegnate e soggetti coinvolti, appare inidoneo a contribuire alla soluzione dei problemi di erogazione del servizio scolastico,
la politica attuata dal Governo incide sulla qualità dell'intero sistema formativo, determinando il licenziamento di migliaia di precari e l'esubero di tantissimi docenti di ruolo ed esasperando l'enorme sofferenza finanziaria delle scuole;
di fatto i precari, da anni, garantiscono il buon funzionamento delle scuole, si tratta infatti di lavoratori qualificati, che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento, anche in scuole di specializzazione e master,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento organico che dia un orientamento chiaro ad una scuola in forte difficoltà, definisca il ruolo dei docenti, anche di quelli precari, indichi i nuovi livelli di formazione in un raccordo operativo e sinergico con le regioni.
9/3210/25. Leoluca Orlando, Rota.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8, in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;
il precedente termine del 31 dicembre 2009 era stato fissato dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2009 che aveva a sua volta prorogato il termine del 30 giugno 2009 introdotto dall'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 208 del 2008;
l'unica tariffa allo stato applicata è quella di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cd. tariffa Ronchi), attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. Tale prelievo, per effetto di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio;
l'articolo 49, comma 1, del «decreto Ronchi» ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del decreto legislativo n. 507 del 1993), a decorrere dai termini indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo articolo 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini; termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, non sono mai diventati operativi;
nel susseguirsi delle varie proroghe è stato intanto approvato il codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) che ha abrogato e sostituito il «decreto Ronchi» (decreto legislativo m. 22 del 1997);
in particolare l'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da un lato ha disposto l'abrogazione della «tariffa Ronchi», dall'altro ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti. L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'articolo 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Sino ad allora (sempre ai sensi del comma 11 citato), è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della «tariffa Ronchi» nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l'hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007, in virtù del citato comma 184 della legge n. 296 del 2006, non è più possibile cambiare il regime di prelievo;
su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento in esame. L'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 208 del 2008, nel testo novellato dal decreto-legge in esame, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del regolamento - previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;
il panorama legislativo vigente è stato ulteriormente integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008 (cd. secondo correttivo al codice dell'ambiente) che, nel modificare l'articolo 195 del codice, ha disposto (lettera e) del comma 2 del citato articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006) l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa (la terza, dunque) per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi dedicata ai soli operatori economici. Il termine previsto per l'istituzione del prelievo, inizialmente fissato con scadenza al febbraio 2009, è stato però prorogato, dapprima dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008 e poi dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2009 sino al febbraio 2010,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare entro e non oltre il nuovo termine di proroga del 30 giugno 2010, il prescritto regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA, al fine di consentire agli enti locali l'adozione delle conseguenti misure applicative.
9/3210/26. Scilipoti, Piffari, Monai, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 3, attraverso una novella all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, reca disposizioni dirette a rafforzare il potere di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale nei cosiddetti paradisi fiscali;
in particolare, viene disposto il raddoppio sia dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 del richiamato articolo 12, sia dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie;
il richiamato articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti «paradisi fiscali»;
ai sensi del comma 2 di detto articolo, in particolare, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (e cioè in evasione fiscale). Si tratta di una presunzione iuris tantum, confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente;
in questa ipotesi sono raddoppiate le sanzioni tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette (ossia quelle previste all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997);
gli Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato ai fini dell'operatività della presunzione sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste;
ma mentre inasprisce sulla carta le misure per contrastare l'evasione fiscale nei cosiddetti paradisi fiscali, il Governo con le disposizioni relative allo scudo fiscale ha operato un condono a favore dei grandi evasori fiscali;
l'articolo 1, lettera b) del decreto legge n. 103 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2009), prevede espressamente che l'adesione allo scudo fiscale comporti effetti estintivi in relazione ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale, nonché per i reati di dichiarazione fraudolenta, di occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, e infine per i reati di false comunicazioni sociali (il c.d. falso in bilancio) disciplinate dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile che, come noto, consistono in una rappresentazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio;
in Italia, l'evasione fiscale è pari al triplo di quella presente nei paesi europei più abili nella lotta al «nero», e il doppio della media europea;
l'ISTAT ha stimato che annualmente sono evase tasse per un importo di 100 miliardi di euro;
le disposizioni relative al cosiddetto «scudo fiscale» possono essere percepite dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle misure anti-evasione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a ridurre e contrastare l'evasione fiscale, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di lotta all'evasione soppresse con i decreti-legge n. 112 e n. 185 del 2008, anche al fine di recuperare risorse ingenti da destinare ad interventi per lo sviluppo economico e sociale.
9/3210/27. Donadi, Cambursano, Favia, Paladini.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 del provvedimento in esame, i commi da 1 a 2-bis intervengono sulla disciplina dello «scudo fiscale» introdotta dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 e modificata dal decreto legge n. 103 del 2009;
secondo tali disposizioni, i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione riservata ad un intermediario abilitato, che garantisce l'anonimato nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Gli intermediari, inoltre, non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate e sono esonerati dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 23 del 2007; tuttavia hanno il compito di verificare la documentazione allegata alla dichiarazione in caso di regolarizzazione delle attività;
l'operazione di emersione comporta effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento. È pertanto preclusa l'attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d'imposta e agli imponibili che sono stati oggetto di rimpatrio o regolarizzazione;
inoltre, in virtù dei rinvii contenuti nel comma 4 dell'articolo 13-bis agli articoli 14, 15 e 17 del decreto-legge n. 350 del 2001 nonché all'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) l'emersione comporta effetti estintivi di diversi reati, quali quelli relativi alla omessa o infedele dichiarazione;
i dati e le notizie comunicati dal contribuente agli intermediari per l'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in via autonoma o addizionale, in ogni sede amministrativa o giudiziaria. La norma ha precisato inoltre che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria;
l'adesione al cosiddetto scudo fiscale comporta effetti estintivi anche relativamente ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale nonché per il reato di dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli effetti penali per tale reato consistono nella reclusione da un anno e mezzo a sei anni ovvero, se gli elementi passivi fittizi sono di ammontare inferiore a 154.937 euro, nella reclusione per un periodo da sei mesi a due anni (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000);
tale norma può essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle misure anti-evasione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria a contrastare in maniera ferma e decisa l'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo apposite iniziative volte a rafforzare le misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite.
9/3210/28. Zazzera, Barbato, Favia.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 del provvedimento in esame, i commi da 1 a 2-bis intervengono sulla disciplina dello «scudo fiscale» introdotta dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 e modificata dal decreto legge n. 103 del 2009 disponendo:
la riapertura dei termini fino al 30 aprile 2010 (comma 1);
la fissazione di maggiori aliquote di imposta straordinaria per le nuove operazioni di emersione (comma 2);
la presentazione di un documento contenente i dati sullo scudo fiscale che il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare al Parlamento entro il 15 giugno 2010 (comma 2-bis);
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 ha consentito, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009, la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività detenute all'estero fino al 2008, in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990 (scudo fiscale-ter);
la disciplina prevede due modalità: il rimpatrio e la regolarizzazione; quest'ultima è ammessa limitatamente ad alcuni Paesi espressamente individuati;
un comunicato stampa del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2009 afferma che il volume delle operazioni effettuate risulta pari a circa 95 miliardi di euro, di cui il 93 miliardi costituito da rimpatri effettivi di capitali in Italia;
il comunicato, pur formalmente corretto, era nella sostanza fuorviante: voleva cioè far credere che il 98 per cento dei 95 miliardi coperti dallo «scudo» fosse davvero rientrato in Italia, pronto ad affluire alle nostre imprese in crisi. Il trucco comunicativo - secondo quanto rileva tra gli altri, la professoressa Maria Cecilia Guerra - consisteva nel giocare sull'ambiguità del termine «rimpatri effettivi», senza ricordare che essi consistono di rimpatri veri e propri e di rimpatri giuridici i quali, analogamente a quanto avviene per le regolarizzazioni, non comportano alcun disinvestimento di attività estere;
i dati della Banca d'Italia permettono, viceversa, un'informazione statistica più accurata. La Banca d'Italia deve infatti raccogliere dati che permettano di distinguere, fra i rimpatri, quelli solo giuridici da quelli veri e propri, perché ha il compito istituzionale di compilare le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti. Solo i rimpatri veri e propri danno luogo a flussi di capitali verso l'Italia da registrare nella bilancia dei pagamenti. I rimpatri giuridici riguardano infatti attività che restano all'estero, ma di cui assume la custodia, amministrazione o gestione un intermediario residente in Italia;
i dati della Banca d'Italia riguardano 85 dei 95 miliardi di euro ricordati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto la rilevazione della Banca d'Italia esclude alcuni beni patrimoniali, le operazioni di importo inferiore a una soglia di rilevazione di 50.000 o 12.500 euro a seconda del paese considerato, e le situazioni in cui l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione delle attività «scudate», per le quali cioè si è già versata l'imposta, sia stato differito, come ammesso dalla normativa;
secondo questi dati i rimpatri con liquidazione sono stati pari a 34,9 miliardi di euro, mentre i rimpatri senza liquidazione e le regolarizzazioni sono pari a 50,3 miliardi di euro. I rimpatri con liquidazione, gli unici che potrebbero segnare quella fiducia nell'Italia ricordata dal Ministero dell'economia e delle finanze sono quindi soltanto il 41 per cento del totale e non il 98 per cento;
c'è stato, dunque, un imbroglio mediatico: si è cercato di farci credere, a fine dicembre, che i 93 miliardi di rimpatri si riferissero a capitali materialmente riportati in Italia, magari per finanziare le nostre imprese in crisi. Ora sappiamo che non è così: i rientri veri e propri sono stati 35 miliardi, si tratta quasi esclusivamente (97 per cento) di attività liquide che, in regime di liberalizzazione valutaria, potranno, quando vorranno, tornare liberamente e legalmente all'estero;
inoltre, non sembra esserci stato l'atteso reimpiego delle somme rimpatriate per ricapitalizzare le imprese. Secondo fonti bancarie il flusso verso le aziende è abbastanza marginale e le risorse rimpatriate sembrano rimanere per lo più impiegate in ambito finanziario ed immobiliare;
il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'iter al Senato, stabilisce che entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà comunicare al Parlamento i risultati e i dati relativi allo scudo fiscale;
in particolare, il documento dovrà indicare - distinguendo le operazioni perfezionate entro ciascuna delle tre scadenze previste (15 dicembre 2009, 28 febbraio 2010 e 30 aprile 2010) - il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione suddivise per classi d'importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti con indicazione dei Paesi di provenienza dei capitali e delle attività emerse, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi nonché l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate e rimpatriate distinguendo il rimpatrio fisico da quello giuridico,

impegna il Governo

a fornire al Parlamento anche i dati relativi alla quota parte delle somme materialmente rimpatriate utilizzate al fine del rafforzamento patrimoniale delle aziende operanti nelle varie regioni del nostro Paese.
9/3210/29. Borghesi, Donadi.

La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8, in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;
con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, la Corte costituzionale ha, seppur incidentalmente, affermato che la TIA (tariffa di igiene ambientale), presentando tutte le caratteristiche del tributo, è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA;
la collocazione della TIA nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte implica, di conseguenza, la necessità di una revisione urgente della normativa di secondo livello collegata alla stessa tariffa e delle prassi operative consolidatesi nel tempo;
di assoluta rilevanza è, inoltre, il potenziale impatto derivante dalla citata sentenza, non solo sui conti dello Stato, percettore in ultima istanza dell'IVA, ma anche su quelli dei soggetti gestori in via diretta (comuni, ambiti territoriali ottimali e altro) o in via indiretta (aziende concessionarie) delle responsabilità in merito alla fornitura dei servizi ambientali, nonché alla riscossione dei relativi pagamenti da parte di famiglie e imprese;
sono passati alcuni mesi dalla pronuncia della Corte costituzionale senza che sia stato predisposto un intervento normativo organico di definizione della problematica di cui trattasi, determinando così situazioni di grave incertezza e preoccupazione nel settore, già appesantito dalla crisi del sistema gestionale dei rifiuti, danni alla operatività delle aziende e frustrazione delle legittime aspettative di rimborso da parte dei cittadini;
stanno scadendo i termini di approvazione dei bilanci dei comuni e delle imprese di igiene ambientale, soggetti che si trovano impossibilitati a procedere in mancanza di precise indicazioni normative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, entro breve termine, le necessarie iniziative per dare risposta alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 in materia di tariffa di igiene ambientale e alle preoccupazioni degli amministratori locali e alle legittime attese dei cittadini.
9/3210/30. Piffari, Favia, Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 8, del disegno di legge in esame, prevede la proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere che era stata disposta per l'APAT dall'articolo 1, comma 347 della legge finanziaria per il 2008, ed avente effetto ora anche per l'ISPRA;
la finanziaria per il 2008, aveva infatti autorizzato l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato;
detta autorizzazione ad assumere - come ha successivamente precisato l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 208 del 2008 - valeva sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009. È proprio quest'ultima, la data oggetto della proroga in esame;
secondo le informazioni fornite dallo stesso Governo, la situazione del Personale ISPRA, all'inizio della nomina del Commissario straordinario, prevedeva un totale di 1439 unità, di cui 905 unità a tempo indeterminato e 534 unità precario assunto con contratti flessibili. Una vera anomalia, dove il precariato rappresentava il 40 per cento della forza lavoro;
il Governo ha peraltro ribadito la necessità di porre in essere un piano di reclutamento, volto a portare nel triennio 2009/2011 ad assunzioni a tempo indeterminato per oltre 400 unità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare l'ISPRA, nel pieno rispetto delle normative vigenti per gli enti pubblici di ricerca, a bandire, nel triennio 2010-2012, concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio presso l'ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.
9/3210/31. Favia, Scilipoti, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 4-bis, del disegno di legge in esame, prevede la proroga al 1o gennaio 2011 del termine previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 389/2001 (Testo unico in materia edilizia), come interamente sostituito dal comma 289 dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 (finanziaria per l'anno 2008);
il suddetto comma 289 dell'articolo 1, della finanziaria per l'anno 2008, aveva disposto infatti che, dal 1o gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali dovevano vincolare, per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, e 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati;
l'originaria scadenza del 1o gennaio 2009, è stata quindi differita, dall'articolo 29, comma 1-octies, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, al 1o gennaio 2010;
ora assistiamo ad una seconda ulteriore proroga di un anno prevista dalla norma in esame;
come dimostrano queste due proroghe consecutive di una così importante norma, e al di là dei proclami e delle buone intenzioni, si dimostra lo scarso interesse del Governo nei confronti degli incentivi alle fonti rinnovabili e verso politiche energetiche sostenibili capaci di ridurre le emissioni climalteranti. È questo quanto ci chiede l'Unione europea;
la Commissione dell'Unione Europea ha infatti confermato che l'uso dell'energia nell'edilizia residenziale e commerciale rappresenta la quota principale del consumo finale totale di energia e delle emissioni di CO2 dell'Unione Europea, con una percentuale pari a circa il 40 per cento. L'ampio margine di risparmio energetico da sfruttare in tale settore potrebbe consentire all'Unione Europea, sempre secondo la Commissione, di ridurre dell'11 per cento il consumo finale di energia entro il 2020;
sempre la Commissione dell'Unione Europea ha adottato il cosiddetto «pacchetto energia-clima» in base al quale, oltre all'abbattimento delle emissioni di gas serra fino al 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, va aumentata al 20 per cento la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, e va migliorata del 20 per cento l'efficienza energetica,

impegna il Governo:

a perseguire gli obiettivi posti dalla Unione Europea relativamente alla riduzione del 20 per cento di risparmio energetico entro il 2020, anche alla luce del ruolo di primo piano che il settore dell'edilizia può svolgere nel raggiungimento dei suddetti obiettivi energetici, di incremento dell'efficienza e del risparmio energetico, anche e soprattutto attraverso l'incremento delle fonti di energia alternativa;
a non disporre ulteriori differimenti dei termini entro i quali i regolamenti edilizi comunali dovranno vincolare il rilascio del permesso di costruzione di nuovi edifici all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
9/3210/32. Paladini, Monai.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame dispone la proroga dal 1o gennaio 2010 al 1o gennaio 2012 della disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con particolare riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali;
La normativa originaria (recata dall'articolo 54, comma 3-bis del decreto legislativo n. 219 del 2006) richiedeva infatti, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'impiego delle suddette materie prime, un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione Europea). Fino a tale data, si consentiva che la certificazione fosse rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale (produzione che impieghi la materia prima corrispondente);
detta data, inizialmente stabilita al 2009, è stata quindi già prorogata al 1o gennaio 2010 dall'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 207 del 2008;
il disegno di legge in esame introduce quindi un secondo differimento dei termini inizialmente previsti, portandolo al 2012;
vale la pena rammentare che, a fine 2008, nell'ambito la Commissione Europea, ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)668) con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine;
tale proposta di direttiva, prevede tra l'altro l'introduzione di prescrizioni più rigorose volte a garantire che la fabbricazione dei principi attivi farmaceutici avvenga nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione;
con questa ulteriore proroga il Governo si pone in evidente contrasto con le previsioni della Commissione europea, tese appunto a garantire ulteriormente i cittadini consumatori, anche attraverso un maggiore rigore nella fabbricazione dei principi attivi per i farmaci;
in pratica quindi, con la suddetta proroga, si consentirà fino al 2012 che il previsto «certificato di conformità» alle norme di buona fabbricazione dei principi attivi, non sia rilasciato dall'autorità competente, ma ci si dovrà «accontentare» della certificazione effettuata dalla stessa azienda farmaceutica;
il suddetto articolo 54, comma 3-bis del decreto legislativo 219/2006, prevede peraltro espressamente che l'AIFA, possa effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa;

impegna il Governo

a prevedere una intensificazione da parte dell'AIFA delle ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa, proprio in questa fase transitoria -prorogata al 2012 dalla norma in esame - in modo da garantire maggiormente i consumatori sul rispetto della buona prassi di fabbricazione delle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.
9/3210/33. Mura, Palagiano, Scilipoti.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere una intensificazione da parte dell'AIFA delle ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa, proprio in questa fase transitoria - prorogata al 2012 dalla norma in esame - in modo da garantire maggiormente i consumatori sul rispetto della buona prassi di fabbricazione delle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.
9/3210/33.(Testo modificato nel corso della seduta)Mura, Palagiano, Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 224 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008), all'articolo 1, comma 345, prevedeva che, entro il 15 gennaio 2008, l'Agenzia delle entrate definisse un piano di controlli finalizzati espressamente al contrasto all'evasione tributaria, al conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione;
per le suddette finalità, la medesima Agenzia era autorizzata ad assumere personale, anche di qualifica dirigenziale;
le esigenze di potenziamento dell'Agenzia delle Entrate, continuano ad essere quanto mai indispensabili, così come, di conseguenza, la necessità di completare il piano di assunzioni previsto dalla suddetta legge finanziaria per il 2008, nonché dal comma 7, articolo 17, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009;
a tal fine risulta quindi necessario poter prorogare il suddetto termine fissato al 15 gennaio 2008, dalla legge finanziaria 2008,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare al 15 gennaio 2011, il già previsto piano di assunzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, e a tal fine, senza avviare nuove procedure concorsuali, di attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati dei concorsi per profilo professionale funzionario svolti negli anni 2008 e 2009 che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato;
a prevedere che, per le medesime finalità, a detta graduatoria possano attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
9/3210/34. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 16-bis del decreto legge 1o luglio 2009 n. 78, rubricato «riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue» prevede che, a valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri per la prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, ed in particolare:
per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE;
per la definizione amministrativa delle opere ultimate;
per gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999;
per iniziative in favore di organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera e) della legge 11 novembre 2005, n. 231;
per oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate;
considerato altresì che:
norma non prevede un criterio di riparto delle somme riassegnate,

impegna il Governo:

a destinare l'80 per cento delle risorse al completamento dei programmi infrastrutturali irrigui, e per la definizione amministrativa delle opere ultimate;
a destinare il 10 per cento delle risorse per gli interventi di forestazione;
a destinare il 10 per cento delle risorse per le iniziative in favore degli organismi di valorizzazione;
a prevedere un'adeguata riserva del complesso dei fondi in favore delle aree Obiettivo 1 comunitario.
9/3210/35. Marinello.

La Camera,
premesso che:
il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2002, n. 227, concerne l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private che sono così classificate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2007, secondo la tipologia di prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
le strutture sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni previste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 6, entro cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 26 dicembre 2007;
l'obbligo dell'adeguamento non sussiste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, per le strutture sanitarie per le quali: a) non sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
nonostante il legislatore abbia concesso cinque anni per gli adeguamenti necessari, allo stato attuale buona parte delle strutture sanitarie devono ancora essere adeguate totalmente o parzialmente alle norme di prevenzione incendi;
le difficoltà principali deriverebbero dalla mancanza di fondi che sono stati concessi solo gradualmente a seguito di accordi di programma quadro tra Stato e Regioni su richieste inoltrate a partire dall'anno 2002, nonché dai rilevanti problemi logistico organizzativi derivanti dall'esigenza di dover contemperare l'erogazione delle prestazioni sanitarie alla popolazione con l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici;
il titolare dell'attività ospedaliera è tenuto, comunque, ad attivare, in caso di adeguamenti anche parziali, tutti i procedimenti finalizzati all'ottenimento, da parte del Comando dei vigili del fuoco, del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) necessario ai fini del regolare esercizio dell'intera attività ospedaliera, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (legge n. 966/65, legge n. 818/84 e decreto legislativo n. 139/06);
anche le strutture ospedaliere che hanno ottenuto già i finanziamenti per l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi dovranno comunque presentare istanza di sopralluogo per l'ottenimento del C.P.I. per l'intero stabilimento ospedaliero prima ancora del parere del Comando dei vigili del fuoco sulla conformità di specifici e parziali progetti; il C.P.I., tuttavia, non potrà comunque essere concesso se non dopo l'esecuzione degli interventi globali;
il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e deve essere rinnovato ogni sei anni o nei casi di nuova destinazione dei locali o di ristrutturazione di aree, di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti e, comunque, qualora siano modificate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate;
allo stato attuale, oltre a strutture sanitarie già dotate di certificato prevenzione incendi, esistono numerose strutture sanitarie non dotate di C.P.I. per le quali sono stati predisposti i progetti per l'adeguamento normativo e sono in corso di realizzazione i relativi interventi,

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti al fine di prorogare i termini di adeguamento previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 per le strutture esistenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 dello stesso decreto, almeno per quelle per le quali sia stato presentato al comando provinciale dei Vigili del fuoco il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
9/3210/36. Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2002, n. 227, concerne l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private che sono così classificate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2007, secondo la tipologia di prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
le strutture sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni previste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 6, entro cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 26 dicembre 2007;
l'obbligo dell'adeguamento non sussiste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, per le strutture sanitarie per le quali: a) non sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
nonostante il legislatore abbia concesso cinque anni per gli adeguamenti necessari, allo stato attuale buona parte delle strutture sanitarie devono ancora essere adeguate totalmente o parzialmente alle norme di prevenzione incendi;
le difficoltà principali deriverebbero dalla mancanza di fondi che sono stati concessi solo gradualmente a seguito di accordi di programma quadro tra Stato e Regioni su richieste inoltrate a partire dall'anno 2002, nonché dai rilevanti problemi logistico organizzativi derivanti dall'esigenza di dover contemperare l'erogazione delle prestazioni sanitarie alla popolazione con l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici;
il titolare dell'attività ospedaliera è tenuto, comunque, ad attivare, in caso di adeguamenti anche parziali, tutti i procedimenti finalizzati all'ottenimento, da parte del Comando dei vigili del fuoco, del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) necessario ai fini del regolare esercizio dell'intera attività ospedaliera, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (legge n. 966/65, legge n. 818/84 e decreto legislativo n. 139/06);
anche le strutture ospedaliere che hanno ottenuto già i finanziamenti per l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi dovranno comunque presentare istanza di sopralluogo per l'ottenimento del C.P.I. per l'intero stabilimento ospedaliero prima ancora del parere del Comando dei vigili del fuoco sulla conformità di specifici e parziali progetti; il C.P.I., tuttavia, non potrà comunque essere concesso se non dopo l'esecuzione degli interventi globali;
il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e deve essere rinnovato ogni sei anni o nei casi di nuova destinazione dei locali o di ristrutturazione di aree, di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti e, comunque, qualora siano modificate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate;
allo stato attuale, oltre a strutture sanitarie già dotate di certificato prevenzione incendi, esistono numerose strutture sanitarie non dotate di C.P.I. per le quali sono stati predisposti i progetti per l'adeguamento normativo e sono in corso di realizzazione i relativi interventi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti al fine di prorogare i termini di adeguamento previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 per le strutture esistenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 dello stesso decreto, almeno per quelle per le quali sia stato presentato al comando provinciale dei Vigili del fuoco il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
9/3210/36.(Testo modificato nel corso della seduta)Ciccanti.

La Camera,
premesso che
la legge finanziaria per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato le agevolazioni sulle accise relative al gasolio e GPL per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E;
per frazioni di comuni si intendono secondo la lettera dell'articolo 4, del decreto legge n. 268/2000 «...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse»;
il riscaldamento rappresenta un bene primario ed essenziale per quei cittadini che si trovano nelle aree montane e climaticamente svantaggiate del nostro territorio, pertanto il venir meno dello sgravio fiscale per l'acquisto del GPL e gasolio rappresenta un consistente aggravio sul bilancio familiare;
inoltre si segnalano ricorrenti errori da parte dei comuni nel distinguere quali siano gli utenti ricadenti nelle frazioni e nei centri abitati e quali siano le zone metanizzate da quelle non metanizzate, con il risultato che spesso gli utenti sono oggetto di contestazioni da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Dogane che pretendono il rimborso dell'agevolazione ottenuta,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti immediati che dispongano il rinnovo delle agevolazioni fiscali relative al gasolio e GPL per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica «E», appartenenti a Comuni metanizzati e a fornire chiarimenti certi ai cittadini e agli operatori circa l'applicazione delle agevolazioni.
9/3210/37. Compagnon, Poli.

La Camera,
premesso che
la legge finanziaria per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato le agevolazioni sulle accise relative al gasolio e GPL per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 2, comma 13, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E;
per frazioni di comuni si intendono secondo la lettera dell'articolo 4, del decreto legge n. 268/2000 «...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse»;
il riscaldamento rappresenta un bene primario ed essenziale per quei cittadini che si trovano nelle aree montane e climaticamente svantaggiate del nostro territorio, pertanto il venir meno dello sgravio fiscale per l'acquisto del GPL e gasolio rappresenta un consistente aggravio sul bilancio familiare;
inoltre si segnalano ricorrenti errori da parte dei comuni nel distinguere quali siano gli utenti ricadenti nelle frazioni e nei centri abitati e quali siano le zone metanizzate da quelle non metanizzate, con il risultato che spesso gli utenti sono oggetto di contestazioni da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Dogane che pretendono il rimborso dell'agevolazione ottenuta,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di provvedimenti che dispongano il rinnovo delle agevolazioni fiscali relative al gasolio e GPL per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica «E», appartenenti a Comuni metanizzati e a fornire chiarimenti certi ai cittadini e agli operatori circa l'applicazione delle agevolazioni.
9/3210/37.(Testo modificato nel corso della seduta)Compagnon, Poli.

La Camera,
premesso che:
il mondo agricolo attraversa da troppo tempo una profonda crisi in tutti i suoi settori;
i lavoratori agricoli non sono più in condizione di produrre attraverso l'impresa agricola;
le calamità naturali, sempre più frequenti e sempre più violente degli ultimi mesi hanno messo letteralmente in ginocchio migliaia di agricoltori che ad oggi non possono essere risarciti;
l'ultima manovra finanziaria non ha fornito un sostegno adeguato ai produttori agricoli che sono alle prese con una situazione di grave emergenza;
la proroga al 31 luglio 2010 della fiscalizzazione degli oneri sociali per le zone svantaggiate e di montagna seppur apprezzabile non coprendo l'anno solare risulta insufficiente;
gli agricoltori italiani non possono più operare in una situazione di continuo disagio e di emergenza del settore primario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2010 la fiscalizzazione degli oneri sociali per le zone svantaggiate e di montagna al fine di risollevare le sorti dell'intero comparto agricolo che è da sempre una grande risorsa economica del nostro Paese e che attualmente rischia il tracollo.
9/3210/38. Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
il comma 4-ter dell'articolo 9 del testo in esame integra il D.P.C.M. 22 Ottobre 2008 relativo agli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, disponendo che la Società «EXPO 2015 Spa» potrà anche avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate;
la norma in questione non prevede il coinvolgimento di altri attori presenti in tutti i territori limitrofi alla regione Lombardia, assumendo, così, una caratterizzazione prettamente regionalistica:
la portata della manifestazione assume infatti carattere nazionale e costituisce una maggiore possibilità di sviluppo economico dell'intera area settentrionale del Paese;
appare, pertanto, opportuno,come tra l'altro auspicato da molti amministratori locali delle città metropolitane del Nord del Paese e delle città in cui insistono enti fieristici di rilevanza nazionale, non limitare le possibilità di sviluppo solamente alla Regione Lombardia e prevedere,invece,il coinvolgimento nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività dell'evento delle risorse presenti nell'intera area settentrionale del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità per la Società di gestione «EXPO Milano 2015 Spa»di avvalersi anche del supporto degli enti fieristici presenti nelle Regioni limitrofe alla Lombardia, nella preparazione e durante lo svolgimento della manifestazione
9/3210/39. Libè, Galletti.

La Camera,
premesso che:
la Direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2009, riguardante le modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto dei lavoratori, consente alla Direzione provinciale del lavoro la possibilità, in speciali circostanze e previe apposite indagini, di rilasciare il curriculum lavorativo sostituendosi al datore di lavoro;
il comma 5 dell'art 3 del suddetto decreto prevede tra le speciali circostanze il caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore del lavoro risulti irreperibile;
tuttavia esiste ancora un gran numero di lavoratori del comparto cui la direttiva del 14 luglio scorso non può applicarsi, perché non possono produrre il proprio curriculum lavorativo (e certificare così la sussistenza e durata dell'esposizione all'amianto, per poter accedere ai relativi benefici previdenziali per essi previsti) a causa della riluttanza delle aziende a fornire documenti che certificano l'esposizione all'amianto nel timore che possa derivare per esse qualche onere previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad eliminare questa inaccettabile e pluriennale ingiustizia anche alla luce della risoluzione del 13 aprile 2005 delle commissioni IX e XI della Camera, che impegnava il Governo ad emanare un circolare esplicativa ad integrazione del DM 27 ottobre 2004.
9/3210/40. Mondello, Delfino, Poli.

La Camera,
premesso che
il provvedimento in esame prevede, all'esito del processo di riorganizzazione di cui all'articolo 74, del decreto legge n. 112 del 2008, un'ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche ai fini del contenimento della spesa pubblica;
il comma 8-quinquies dell'articolo 2 individua le amministrazioni che non sono interessate dalle riduzioni descritte, tra cui il Corpo di Polizia Penitenziaria;
nonostante le difficoltà operative, la scarsezza di mezzi e personale risulta, inopinatamente escluso da tale previsione il personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere tra il personale delle amministrazioni non interessate dalla riorganizzazione delle piante organiche non solo quello di polizia penitenziaria ma anche quello civile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con particolare riferimento alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, anche in vista dell'avvio del Piano carceri che necessiterà di adeguate risorse umane e professionali.
9/3210/41. Rao, Ria.

La Camera,
premesso che
l'articolo 49 del Codice della navigazione preclude ogni possibilità di riconoscimento in favore del titolare di concessione demaniale, di un indennizzo corrispondente al valore o al costo della costruzione o di altro manufatto, laddove statuisce che le opere «non amovibili edificate sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso»;
spetta al concessionario del diritto di gestione dello stabilimento balneare effettuare gli investimenti necessari perché quest'ultimo possa utilmente essere messo a disposizione degli utenti e sopportare l'intero onere di ammortamento;
il concessionario assume non soltanto i rischi inerenti ad una qualsiasi attività imprenditoriale, ma deve sopportare anche quelli connessi all'uso abituale del demanio, imposti dal titolo concessorio;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che, per quanto riguarda l'istituto dell'indennizzo, estendano la disciplina del codice civile concernente il diritto di superficie anche alle concessioni relative al demanio marittimo, al fine di salvaguardare i concessionari dagli effetti prodotti dalla normativa speciale del codice della navigazione che introduce per essi un trattamento pregiudizievole o di sfavore, con violazione, tra l'altro, del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici.
9/3210/42. Poli, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
la grave crisi economica globale che ha interessato anche il nostro Paese a partire dal 2008 ha prodotto tra l'altro una distorsione evidente nel sistema di finanziamento delle imprese;
gli effetti sono stati una grave sofferenza nella capacità delle imprese di finanziarsi, sia per il mancato introito dei pagamenti per prestazioni svolte, sia per l'irrigidimento dell'erogazione di prestiti da parte del sistema bancario;
è noto che i ritardi di pagamento incidono negativamente sull'attività delle imprese, in particolare su quelle di piccole dimensioni, già messe in difficoltà oltre che dallo sfavorevole contesto economico, anche dal razionamento del credito;
le lunghe attese per incassare quanto fatturato riducono la liquidità aziendale e gli investimenti e impediscono il buon funzionamento del mercato interno, frenando la crescita e la competitività;
dai dati dell'indagine Veneto Congiuntura, realizzata da Unioncamere del Veneto su un campione di quasi 2 mila aziende manifatturiere, si evince che nei primi mesi del 2009 l'effetto della crisi si è riflesso sia nella diminuzione degli ordinativi, o nella sospensione/cancellazione di quelli già acquisiti, sia nel peggioramento delle condizioni di pagamento;
in particolare nelle transazioni commerciali con clienti italiani, quasi la metà delle imprese ha accusato una dilazione dei tempi di incasso, registrando 44 giorni in più per riscuotere un credito (da 70 giorni nel 2008 ad oltre 113 giorni nel primo trimestre del 2009);
va ricordato che tra i cattivi pagatori di prestazioni svolte dalle imprese si collocano anche le pubbliche amministrazioni che, bloccate dal patto di stabilità, riversano sui fornitori la loro impossibilità di pagamento;
il mancato introito dei pagamenti attesi in conseguenza di prestazioni svolte, ha provocato un ulteriore gravissimo effetto e cioè che le imprese, specie le piccole e le medie, si sono trovate, a fronte dell'emissione di regolari fatture o comunque di dichiarazioni formali dell'avvenuta prestazione, a non avere le risorse finanziarie per assolvere ai conseguenti adempimenti fiscali e contributivi, mettendole di fatto in mora nei confronti dell'erario;
in tale specifico caso è del tutto evidente che non vi è da parte delle piccole e medie imprese una volontà di evasione o di elusione fiscale, ma semplicemente l'impossibilità finanziaria di farvi fronte,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative per consentire ai soggetti con partita IVA, che non siano in grado di pagare imposte e contributi nei termini previsti dalla normativa vigente, di poter regolarizzare le proprie posizione fiscali e contributive relative all'anno fiscale 2009 mediante una dichiarazione autonoma di emersione fiscale che comporta il pagamento dell'intera imposta (IRPEF, IRES, ritenuta d'acconto ecc.) o contributo previdenziale dovuti, compresi di interessi e sanzioni senza maggiorazioni, anche in maniera rateizzata, consentendo nel contempo al dichiarante di non subire accertamenti per le posizioni fiscali evidenziate nella dichiarazione stessa, evitando maggiorazioni per il contribuente e costi di controllo per l'amministrazione fiscale.
9/3210/43. Viola.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 5 proroga fino al 31 marzo 2010 la sospensione dell'efficacia delle previsioni in materia di servizi di noleggio con conducente, recate dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009;
il citato comma 1-quater, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, ha introdotto pesanti vincoli e restrizioni alle modalità di esercizio dell'attività, limitando l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, introducendo l'obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nonché imponendo la compilazione e tenuta di un «foglio di servizio», che dovrebbe, tra l'altro, recare i dati del committente;
tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze in termini di qualità dei servizi disponibili per gli utenti e di salvaguardia dell'occupazione del settore;
come già rilevato nei pareri espressi dalla DC Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) sui disegni di legge di conversione, rispettivamente, del decreto-legge n. 5 del 2009 e del decreto-legge n. 78 del 2009, che hanno sospeso l'efficacia delle disposizioni sopra richiamate dapprima fino al 30 giugno 2009 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2009, tali disposizioni presentano altresì notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza;
in data 10 febbraio 2010, nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico costituito per individuare possibili soluzioni condivise alle problematiche poste dalla richiamata normativa, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quelli della Conferenza delle regioni, dell'UN e dell'ANCI, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore taxi e quelli del settore di noleggio di autovetture con conducente;
anche sulla base dei risultati del confronto con le organizzazioni del settore, occorre pervenire ad una revisione della normativa dettata dal comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, tenendo conto sia dei contenuti del protocollo d'intesa, sia dell'esigenza di rimuovere i gravi ostacoli che, sulla base di tale normativa, verrebbero a determinarsi per lo svolgimento dell'attività di servizio di noleggio con conducente;
la IX Commissione si è ripetutamente espressa sulla questione nel senso di ribadire, in modo chiaro e coerente, tale esigenza e anche in futuro è presumibile, ad avviso del presentatore, che adotterà tutti gli strumenti a proprio disposizione per sollecitare una revisione delle previsioni introdotte in materia di servizio di noleggio con conducente dal citato decreto-legge n. 207 del 2008,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative opportune per pervenire a una revisione della normativa in materia di servizi di noleggio con conducente, introdotta dal comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, in modo da superare le più gravose restrizioni imposte allo svolgimento di tale attività e, al tempo stesso, impedire tutte le forme di esercizio abusivo dell'attività medesima; la revisione, in particolare, dovrebbe essere volta a:
a) eliminare le limitazioni rispetto all'esercizio dell'attività nel territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
b) eliminare o circoscrivere l'obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto presso la rimessa e l'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
c) ridurre l'aggravio burocratico derivante dalla compilazione e tenuta del foglio di servizio e, in ogni caso, escludere che debbano essere riportati dati che possano pregiudicare la privacy dell'utente del servizio;
ad assumere tutte le iniziative opportune per evitare che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 decorra prima che sia stata adottata la revisione delle stesse nel senso indicato;
al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prolungare oltre il termine del 31 marzo 2010 la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.
9/3210/44. Valducci, Bocciardo, Mazzocchi, Versace, Polledri, Stracquadanio, Rivolta, Bergamini, Stradella, Armosino, Della Vedova.

La Camera,
premesso che:
nell'imminenza dell'avvio del procedimento per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas attraverso l'espletamento di gare pubbliche, sembrerebbe che il Ministero dello sviluppo economico stia elaborando uno schema di decreto in materia che va in senso assolutamente contrario rispetto ai principi della liberalizzazione e della reale concorrenza imposti dall'Unione europea;
il citato decreto dovrebbe contenere una disposizione che annulla le gare oggi in essere, nella misura in cui tale previsione risulterebbe in conflitto con il quadro normativo di rango primario vigente in materia, con le direttive CE concernenti le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, con i principi di rango costituzionale e comunitari in materia di tutela della concorrenza, nonché con la ratio dell'emendamento all'articolo 23-bis, voluto dal gruppo della Lega Nord, e approvato con legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135;
le attuali gestioni in regime di concessione, qualora venisse definitivamente approvato lo schema di decreto, nelle more delle nuove gare di ambito, si vedranno sostanzialmente riconosciuta, al di fuori del quadro normativo di rango primario relativo al «periodo di proroga», un'ulteriore proroga delle concessioni di almeno un anno;
in questa prospettiva il risultato sarebbe quello di prevedere una proroga generalizzata degli affidamenti in essere di due anni e addirittura, nelle more dell'approvazione definitiva del decreto, di bloccare anche le gare future, dal momento che gli enti locali non si appresteranno ad iniziare procedure di affidamento ad evidenza pubblica che potrebbero annullarsi con l'entrata in vigore del decreto stesso;
non è pensabile che proprio nel momento in cui l'Unione europea impone la massima liberalizzazione del mercato per garantire al settore maggiore trasparenza e concorrenza vengano adottati provvedimenti normativi che minaccino l'esistenza di un intero sistema industriale, con effetti dannosi sul piano della tutela dei consumatori, dell'efficienza e della qualità del servizio offerto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti normativi che consentano l'espletamento delle gare già indette dagli enti locali per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas, ed assicurino la proroga del periodo utile per l'indizione di eventuali nuove gare, fino a quando non saranno realmente efficaci le nuove disposizioni in materia.
9/3210/45. Polledri, Crosio.

La Camera,
premesso che:
l'edilizia sostenibile è uno dei «Mercati di punta» dei prossimi anni su cui scommette la Commissione Europea per sviluppare innovazione, muovere nuove filiere produttive, ridurre il consumo di energie di fonte fossile e di provenienza estera, contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e conseguentemente, per il nostro Paese, rispettare gli obiettivi fissati dagli accordi internazionali. Anche per l'Italia, dunque, l'efficienza ed il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio esistente, così come per le nuove costruzioni, deve costituire non solo un obbligo, in assolvimento agli impegni internazionali assunti, ma una scelta politica con cui riqualificare il patrimonio immobiliare e sostenere, anche con adeguati incentivi - volumetrici od economici - l'innovazione del settore.
l'articolo 8, comma 4-bis, rinvia ulteriormente al 1o gennaio 2011 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 389/2001 (Testo unico dell'edilizia), a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento;
tale differimento appare in contrasto con gli obiettivi e gli impegni assunti nell'ambito delle politiche energetiche europee;
l'ennesima proroga dell'obbligo per l'impiego delle fonti rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici, introdotto con l'articolo 1, comma 289 della Finanziaria 2008, determinerà un ritardo, e di conseguenza un maggiore sforzo con dei costi che dovranno essere affrontati, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti al 2020 (17 per cento dei consumi finali di energia coperti da fonti rinnovabili), rallentando le ipotesi di sviluppo economico-sociale che il settore delle fonti rinnovabili sta fortemente sviluppando con prospettive di impiego di almeno 250.000 addetti diretti e indiretti da qui al 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad anticipare l'obbligo di introduzione nei regolamenti edilizi comunali della previsione dell'integrazione delle energie rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e, comunque, ad impegnarsi a non prorogare ulteriormente il termine del 1o gennaio 2011, come previsto dal testo in esame.
9/3210/46. Realacci, Mariani, Margiotta, Bratti, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola.

La Camera,
premesso che:
come è evidente la gravità della crisi si sta riflettendo in maniera sempre più vistosa sulla condizione dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie e dei giovani con una sostanziale perdita del potere d'acquisto, quando addirittura non si traduce nella perdita del posto di lavoro;
una delle voci che incidono sul reddito di famiglie e lavoratori è senz'altro rappresentata dai costi di trasporto dai luoghi di abitazione a quelli di lavoro e studio;
una misura che in passato è stata certamente accolta con favore dal grande popolo dei pendolari che si avvalgono dei trasporti pubblici era quella che riconosceva la detraibilità delle spese per abbonamenti ai mezzi di trasporto collettivo;
ragionevolmente, la finanziaria 2009, all'articolo 2, comma 7, aveva provveduto a prorogare per tutto il 2009 tali misure di sgravio fiscale, ma dal 1o gennaio tale opportunità risulta non più esigibile,

impegna il Governo

ad adottare, già nei prossimi provvedimenti di carattere finanziario e anticongiunturale, misure volte a riconoscere una proroga delle detrazione dai redditi delle spese sostenute per abbonamenti ai mezzi di trasporto locale e per l'offerta di servizi di trasporto collettivo da parte delle aziende.
9/3210/47. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Bonavitacola, Tullo, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
la categoria dei marittimi in passato è stata sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto con l'amianto, con i rischi e le malattie che ne sono conseguiti, ma non ha ancora una normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto riconoscimento dei benefici previdenziali, attualmente pienamente riconosciuti solamente a quei lavoratori coperti da assicurazione INAIL, consistenti nella rivalutazione del periodo contributivo che viene moltiplicato attraverso un coefficiente pari a 1,5;
il Ministero del lavoro Salute e politiche sociali ha emanato il 14 luglio 2009 una Direttiva che risolve solo in una proporzione molto bassa il problema di semplificare modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori (zez, coperta, macchina e camera);
in tale direttiva, infatti, «si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, del citato decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previe apposite indagini, il curriculum lavorativo sostituendosi al datore di lavoro»;
queste speciali circostanze sono individuate e circostanziate dal comma 5 art 3 del suddetto decreto, rinviando al caso di aziende cessate o fallite, o qualora il datore del lavoro risulti irreperibile;
esiste tuttavia ancora un gran numero di lavoratori del comparto cui la direttiva del 14 luglio scorso non può applicarsi, perché nell'impossibilità di produrre il proprio curriculum lavorativo e certificare così la sussistenza e durata dell'esposizione all'amianto, accedendo ai relativi benefici previdenziali per essi previsti, a causa della riluttanza delle compagnie di navigazione nel fornire documenti che certificano l'esposizione all'amianto nel timore che possa derivare loro qualche onere previdenziale;
anche recentemente, numerosi sono stati gli atti presentati da membri di opposti schieramenti in entrambi i rami del Parlamento, sia in Aula sia in Commissione, inclusa la risoluzione del 13 aprile 2005 delle commissioni IX e XI della Camera, che impegnava il Governo ad emanare un circolare esplicativa ad integrazione del DM 27 ottobre 2004,

impegna il Governo

a interrompere il pluriennale e inaccettabile perpetuarsi di una ingiustizia evidente, attraverso una ulteriore e auspicabilmente definitiva circolare esplicativa del decreto 27 ottobre 2004 che consenta a tutti i lavoratori marittimi di sostituire quanto previsto dell'articolo 3 comma 3 dello stesso con l'estratto matricolare rilasciato dalle capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni del Lavoro provinciali.
9/3210/48. Rosato.

La Camera,
premesso che:
l'interpretazione che viene data all'articolo 267 del decreto-legislativo n. 152 del 2006 tende ad includere tra gli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale anche i piccoli essiccatoi al servizio delle aziende agricole;
tale interpretazione sembra fondarsi sul fatto che, a differenza della normativa precedente, si parla di impianti e non specificatamente di impianti industriali e questo sembra voler includere tutte le tipologie di impianti, quindi anche quelli in funzione nelle aziende agricole;
la scelta di sottoporre questi piccoli impianti agricole a richieste di autorizzazione complesse e costose e ad adeguamenti ancora più onerosi sembra discendere più da una interpretazione letterale del testo che da una valutazione dell'impatto degli essiccatoi delle aziende agricole sulla qualità dell'aria;
si ripropone tal quale una questione di interpretazione già affrontata e superata dopo la promulgazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988; infatti il decreto legislativo n. 152 del 2006 ripropone esattamente quanto contenuto nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica 203/88 che prevedeva che «tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera» (articolo 1) fossero inclusi nel suo ambito di applicazione;
in seguito, prima con il DPCM 21 luglio 1989 e poi con il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 la questione era stata ripresa e maggiormente specificata;
il DPCM 21 luglio 1989 specificava meglio il campo di applicazione e precisava che il decreto del Presidente della Repubblica 203/88 si dovesse applicare «agli impianti industriali di produzione di beni e servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, nonché agli impianti di pubblica utilità che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili»;
nel medesimo DPCM 21 luglio 1989 si prevedeva, inoltre, che con successivo decreto venissero «determinate le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo»e si stabiliva che tali attività non fossero «soggette ad autorizzazione»;
con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 si individuavano due categorie di impianti, rispettivamente quelli con «emissioni poco significative» e quelli «a ridotto inquinamento atmosferico» e si disponeva l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per gli impianti a «inquinamento atmosferico poco significativo»;
al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 era allegato un elenco circostanziato di quali fossero gli impianti ricadenti in tale definizione e, tra questi, non era compreso nessun impianto presente nelle aziende agricole per quanto piccolo fosse e, nella stragrande maggioranza dei casi, collocato ben lontano dai centri abitati;
occorre inoltre considerare che non si tratta di impianti al servizio di un territorio ma dimensionati sulla produzione dell'azienda agricola presso cui sono operanti;
sono impianti che funzionano una media di 140 ore/ anno e il loro utilizzo avviene soprattutto nelle ore notturne, sostanzialmente per circa 20 notti/anno nel periodo compreso tra l'inizio di settembre e la metà di novembre;
la mancata inclusione degli essiccatoi agricoli nell'elenco degli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo, nel quale erano comprese attività che per qualità, quantità, continuità di emissioni e collocazione geografica erano certamente molto più inquinanti di un essiccatoio agricolo, consenti allora di interpretare la norma escludendo l'attività delle aziende agricole dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;
ora con il decreto legislativo n. 152 del 2006 si ripropone la medesima situazione di incertezza perché, nei casi di esclusione dall'ambito di applicazione della normativa, non sono presenti, ancora una volta, neppure i più piccoli tra gli essiccatoi delle aziende agricole;
in particolare non è chiaro se tale omissione debba essere interpretata, come avvenne per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, come esclusione dall'ambito di applicazione della normativa degli essiccatoi in uso nelle aziende agricole;
una corretta interpretazione della norma è urgente anche alla luce del disposto normativo dell'articolo 281, comma 2 del decreto 152/2006 che impone l'obbligo per i gestori degli impianti e delle attività tra cui potrebbero esser ricompresi gli essiccatoi di uso agricolo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro aprile 2011 e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, di presentare la relativa domanda, almeno sei mesi prima del termine di adeguamento, ossia entro ottobre 2010,

impegna il Governo

a prorogare di un anno il termine di adeguamento di cui all'articolo 281, comma 2 del decreto legislativo n. 156 del 2006 ed a definire i parametri quantitativi per individuare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e quelli le cui emissioni sono da considerarsi significative al fine di assoggettare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti alla disciplina prevista nella parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9/3210/49. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;
in tale prospettiva il Mezzogiorno ed territori montani particolarmente svantaggiati rivestono un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;
è fondamentale sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito per il triennio 2006-2008 dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81/2006;
alla luce della riforma della Politica agricola comunitaria tale intervento non si configura come di natura assistenziale bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero;
la legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha prorogato solo per il periodo 1o gennaio - 31 luglio 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, di cui al citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, confermando una gestione difficile ed insufficiente anche dell'ordinario;
a fronte della richiesta di una stabilizzazione delle agevolazioni previdenziali richiesta dal mondo agricolo, il Governo non offre certezze e si limita a prorogare, quasi di mese in mese, le misure suddette;

impegna il Governo

a prorogare almeno per tutto il 2010 le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del paese nelle modalità previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.
9/3210/50. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PDL), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
si valutano positivamente tutte le disposizioni in esso contenute a favore delle imprese;
il 3 agosto 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell'attuale congiuntura;
sono previste dall'Accordo tre specifiche misure in favore delle PMI, si tratta in particolare delle seguenti:
sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo;
sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare;
allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti;
possono essere ammesse alle predette facilitazioni le PMI con adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale, che a causa dell'attuale crisi economica presentino temporanee difficoltà finanziarie;
l'avviso prevede, in particolare, che siano ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell'avviso; le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda; la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo; gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
l'obiettivo dichiarato al punto 1 dell'avviso «è favorire la continuità dell'afflusso del credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà ed arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili»;
al punto 4 dell'avviso si prevede che «Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale»;
nello spirito di fornire alle piccole e medie imprese liquidità sufficiente a superare la fase di crisi, non possono essere penalizzate quelle di esse che hanno in essere finanziamenti con agevolazione pubblica con contributo in conto interessi, in quanto questi finanziamenti, se pur agevolati, prevedono comunque la restituzione periodica della quota capitale,

impegna il Governo

ad attivarsi con ABI e associazioni rappresentative delle imprese per non escludere dalla moratoria le imprese che abbiano in essere finanziamenti con agevolazione pubblica nella forma del contributo in conto interessi.
9/3210/51. Caparini, Reguzzoni.

La Camera,
premesso che:
si valutano positivamente tutte le disposizioni in esso contenute a favore delle imprese;
il 3 agosto 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell'attuale congiuntura;
sono previste dall'Accordo tre specifiche misure in favore delle PMI, si tratta in particolare delle seguenti:
sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo;
sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare;
allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti;
possono essere ammesse alle predette facilitazioni le PMI con adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale, che a causa dell'attuale crisi economica presentino temporanee difficoltà finanziarie;
l'avviso prevede, in particolare, che siano ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell'avviso; le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda; la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo; gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
l'obiettivo dichiarato al punto 1 dell'avviso «è favorire la continuità dell'afflusso del credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà ed arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili»;
al punto 4 dell'avviso si prevede che «Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale»;
nello spirito di fornire alle piccole e medie imprese liquidità sufficiente a superare la fase di crisi, non possono essere penalizzate quelle di esse che hanno in essere finanziamenti con agevolazione pubblica con contributo in conto interessi, in quanto questi finanziamenti, se pur agevolati, prevedono comunque la restituzione periodica della quota capitale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con ABI e associazioni rappresentative delle imprese per non escludere dalla moratoria le imprese che abbiano in essere finanziamenti con agevolazione pubblica nella forma del contributo in conto interessi.
9/3210/51.(Testo modificato nel corso della seduta)Caparini.

La Camera,
premesso che:
l'ottico optometrista è il professionista sanitario in possesso del titolo di laurea o dell'attestato di qualifica in optometria rilasciato dalle Regioni, esercita la sua attività professionale con autonomia e titolarità, quantificando e fornendo i mezzi di compensazione dei difetti ottico refrattivi. In nessun caso l'ottico optometrista svolge attività dirette a diagnosticare malattie o ad effettuare diagnosi. Qualora l'ottico optometrista abbia il sospetto della presenza di un'anomala condizione visiva dell'utente, lo invia dal medico oculista senza svolgere ulteriori valutazioni e compiere interventi di qualsivoglia tipo;
per esercitare la professione di ottico optometrista è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, nonché dei decreti attuativi di cui all'articolo 17 comma 95 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni,

impegna il Governo

ad avviare le opportune procedure affinché venga istituita la professione di ottico optometrista. Tale iniziativa riveste carattere di urgenza in quanto la categoria, ancora regolamentata da un Regio decreto risalente al 1928, non è in grado di porsi al pari delle omologhe figure professionali di ottico optometrista presenti in Europa.
9/3210/52. Palumbo, Colucci, Mazzocchi.

La Camera,
premesso che:
l'ottico optometrista è il professionista sanitario in possesso del titolo di laurea o dell'attestato di qualifica in optometria rilasciato dalle Regioni, esercita la sua attività professionale con autonomia e titolarità, quantificando e fornendo i mezzi di compensazione dei difetti ottico refrattivi. In nessun caso l'ottico optometrista svolge attività dirette a diagnosticare malattie o ad effettuare diagnosi. Qualora l'ottico optometrista abbia il sospetto della presenza di un'anomala condizione visiva dell'utente, lo invia dal medico oculista senza svolgere ulteriori valutazioni e compiere interventi di qualsivoglia tipo;
per esercitare la professione di ottico optometrista è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, nonché dei decreti attuativi di cui all'articolo 17 comma 95 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare procedure affinché venga istituita la professione di ottico optometrista. Tale iniziativa riveste carattere di urgenza in quanto la categoria, ancora regolamentata da un Regio decreto risalente al 1928, non è in grado di porsi al pari delle omologhe figure professionali di ottico optometrista presenti in Europa.
9/3210/52.(Testo modificato nel corso della seduta)Palumbo, Colucci, Mazzocchi.

La Camera,
premesso che:
come stabilito dalla legge finanziaria 2010, entro il marzo prossimo l'Anas deve avviare le procedure per la messa a gara delle concessioni autostradali scadenti nel 2014, tra cui quella relativa alla A22;
l'articolo 2 della stessa legge finanziaria prevede che I ministeri competenti «stabiliscono le modalità delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma»

impegna il Governo

a fornire chiare indicazioni ad Anas - soggetto concedente per conto dello Stato - affinché nel bando di gara relativo alla nuova concessione di A22 quota dei ricavi derivanti dai pedaggi autostradali sia destinata alla realizzazione delle rotte prioritarie di accesso alla nuova galleria di base del Brennero, in modo da soddisfare le attese dei territori attraversati dalla nuova ferrovia del Brennero, utilizzando all'uopo lo strumento del «finanziamento incrociato» strada-ferrovia.
9/3210/53. Biancofiore.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 10 del provvedimento in esame si prevede il rinnovo per gli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero;
occorre tener conto dell'esigenza di assicurare un adeguato funzionamento degli istituti italiani di cultura all'estero, i direttori dei quali, già rinnovati per il secondo biennio, abbiano ricevuto il decreto di nomina nel primo semestre dell'anno solare,

impegna il Governo

ad interpretare la previsione citata in premessa, secondo la quale gli incarichi di direttore di istituto italiano di cultura all'estero, già rinnovati per il secondo biennio, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, nel senso che il termine compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 30 giugno 2010 sia riferito al decreto di nomina e non all'assunzione effettiva dell'incarico.
9/3210/54. Barbieri, Ciccanti, Brugger, Stucchi.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ha prorogato al 31 dicembre 2010 i termini per il riconoscimento della cittadinanza italiana, previsto dalla legge n. 379 del 14 dicembre 2000, alle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico, emigrate prima dell'entrata in vigore del trattato di Saint Germain del 1920, e ai loro discendenti che ne facciano domanda;
le lentezze procedurali manifestatesi nell'applicazione della legge hanno fatto sì che solo una parte molto limitata delle domande presentate abbiano trovato accoglimento (circa 4.000 su trentamila); ulteriori ritardi derivano dal prolungarsi delle liste d'attesa esistenti tra le nostre comunità dei paesi latinoamericani, nei quali è più numerosa la presenza di potenziali interessati alla richiesta di cittadinanza;
la presenza di un termine esistente per i discendenti di trentini, giuliani, parte dei friulani impedisce ai figli minorenni di ottenere la cittadinanza se l'ascendente sia deceduto o impedito a promuovere la richiesta;
un certo numero di possibili interessati, sia pure meno significativo di quello che si è già attivato in questo senso, potrebbe essere motivato nei prossimi anni ad avanzare la domanda per soddisfare un'esigenza di identità e di appartenenza;
attualmente, per nessuna particolare categoria di emigrati esiste un termine di scadenza per la manifestazione di volontà in ordine alla cittadinanza, come conferma anche la legge 8 marzo 2006, n. 124 riguardante gli abitanti dei territori dell'ex Jugoslavia, per i quali non è stata prevista alcuna scadenza;
il prolungamento dei termini consentirebbe al Parlamento di pronunciarsi sui disegni di legge giacenti in materia, orientati ad eliminare permanentemente i termini di presentazione delle richieste da parte dei residenti nei territori dell'ex Impero austro-ungarico e loro discendenti, in conformità con quanto già statuito per situazioni analoghe,

impegna il Governo

a predisporre misure idonee per continuare a rendere possibile, anche attraverso una ulteriore proroga del suddetto termine del 31 dicembre 2010, la presentazione delle domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte degli aventi diritto indicati in precedenza.
9/3210/55.Porta, Froner, Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini.

La Camera,
premesso che;
la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2 comma 126 (legge finanziaria 2008) istituiva una commissione con lo scopo di presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti a seguito della legge regionale 13 dicembre 1988 n. 44 della regione autonoma della Sardegna a favore degli imprenditori agricoli sardi per il concorso nel pagamento negli interessi, legge regionale poi dichiarata illegittima ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione europea del 16 aprile 1997;
la commissione aveva termine di lavoro il 31 luglio 2008, e che la legge 27 febbraio 2009 n. 14 articolo 23-ter e 23-quater (Milleproroghe 2009) sostituiva il termine al 31 luglio 2009 stanziando conseguentemente 6 milioni di euro per il pagamento degli interessi legali sulle esecuzioni sospese;
la commissione è formata da tre esperti, uno designato dal ministro dell'economia e delle finanze, uno dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna che, nominati tardivamente dagli enti preposti, hanno potuto lavorare per un mese circa e non per i sei mesi spettanti,

impegna il Governo

a voler provvedere allo spostamento del termine di lavoro per la commissione affinché gli vengano garantiti sei mesi di lavoro effettivi come l'impianto normativo originario prevedeva o finché la commissione non abbia terminato il compito assegnatole;
a voler conseguentemente sospendere i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose a danno degli imprenditori agricoli che abbiano contratto mutui con la legge regionale 13 dicembre 1988 n. 44 della regione autonoma della Sardegna sino al completamento del lavoro della commissione di indagine.
9/3210/56.Cicu, Marrocu, Schirru, Calvisi, Fadda, Melis, Mereu, Murgia, Nizzi, Palomba, Parisi, Pes, Pili, Porcu, Testoni, Vella.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene la proroga delle disposizioni, che senza alcuna interruzione sono rimaste in vigore dall'anno 2002, in materia di accise sui carburanti concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E;
detta mancata proroga priva i cittadini residenti di una utile agevolazione fiscale per limitare il disagio arrecato dall'abitare in aree sprovviste di rete fissa di metano;
detta mancata proroga ingenera altresì notevoli difficoltà in termini di individuazione degli utenti non aventi più diritto alle agevolazioni, come peraltro segnalato dall'Agenzia delle dogane alle associazioni di categoria ed ai comuni,

impegna il Governo

a prorogare con il primo provvedimento utile la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con decorrenza dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010.
9/3210/57.Ceccuzzi, Cenni, Nannicini, Sani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non contiene la proroga delle disposizioni, che senza alcuna interruzione sono rimaste in vigore dall'anno 2002, in materia di accise sui carburanti concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E;
detta mancata proroga priva i cittadini residenti di una utile agevolazione fiscale per limitare il disagio arrecato dall'abitare in aree sprovviste di rete fissa di metano;
detta mancata proroga ingenera altresì notevoli difficoltà in termini di individuazione degli utenti non aventi più diritto alle agevolazioni, come peraltro segnalato dall'Agenzia delle dogane alle associazioni di categoria ed ai comuni,

impegna il Governo

a valutare la proroga con il primo provvedimento utile della vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con decorrenza dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010.
9/3210/57.(Testo modificato nel corso della seduta)Ceccuzzi, Cenni, Nannicini, Sani.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 184, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
premesso che è imminente il rinnovo della concessione autostradale della A22 autostrada Modena Brennero secondo quanto previsto nella Legge finanziaria 2010 (legge 191/2009). (Articolo 2, comma 202b, «per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle concessioni vigenti, è affidata la concessione»);
sottolineato come anche da recenti dichiarazioni del ministro Matteoli e dei vertici di Autobrennero S.p.A. riportati dalla stampa si renderebbero così disponibili per lo Stato notevoli risorse e che lo stesso articolo della Legge finanziaria stabilisce che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma»;
tenuto conto della preoccupazione delle comunità locali circa la possibilità dell'utilizzazione dei fondi così individuati e derivati da futuri ricavi dell'A22, vengano destinati ad altre opere sul territorio nazionale, invece che ad investimenti attinenti il territorio attraversato dalla stessa Autobrennero, quali ad esempio la costruzione delle nuove tratte ferroviarie tra Verona e il Brennero necessarie alla messa in esercizio del nuovo tunnel del Brennero la cui realizzazione è già stata avviata ed è interamente finanziata in base alla delibera CIPE del 31 luglio 2009;
considerato che la citata delibera CIPE 31 luglio 2009 prevede l'utilizzo di circa 400 milioni derivanti dal «finanziamento incrociato» strada-ferrovia ottenuto secondo quanto previsto nell'articolo 55, comma 13 legge 449/97 (Finanziaria 1998) con cui si autorizzava l'attuale concessionario, Autostrada del Brennero S.p.A., a decorrere dal 1o gennaio 1998, «ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo della infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie», che il «finanziamento incrociato» è previsto anche dalla direttiva 2006/38/CE e che tale strumento è espressamente previsto dalla dichiarazione di intenti firmata a Roma il 18 maggio 2009 dai ministri dei trasporti di Italia, Austria e Germania relativa all'implementazione del Progetto prioritario europeo n. 1 (Berlino-Palermo) quando afferma la necessità di (punto D3) «predisporre per tempo la gara dell'autostrada del Brennero A22, affinché la possibilità di finanziamento incrociato possa essere prevista nel nuovo contratto di concessione e quindi utilizzata nella massima misura possibile»;
preso atto che la gara per l'affidamento della nuova concessione dell'autostrada A22 è prevista per la fine del mese di marzo e che la Comunità europea non permette una proroga delle concessioni autostradali in essere,

impegna il Governo

affinché i Ministeri competenti diano indicazioni ad ANAS S.p.A., soggetto concedente per conto dello Stato, in modo che nella gara per l'individuazione del prossimo concessionario dell'A22 venga previsto un nuovo «finanziamento incrociato» destinato alla realizzazione delle nuove tratte ferroviarie di accesso al Brennero nonché delle opere complementari in modo da rispondere alle giuste richieste avanzate dai territori interessati.
9/3210/58.Fava, Fugatti, Comaroli, Bragantini.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 184, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
premesso che è imminente il rinnovo della concessione autostradale della A22 autostrada Modena Brennero secondo quanto previsto nella Legge finanziaria 2010 (legge 191/2009). (Articolo 2, comma 202b, «per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle concessioni vigenti, è affidata la concessione»);
sottolineato come anche da recenti dichiarazioni del ministro Matteoli e dei vertici di Autobrennero S.p.A. riportati dalla stampa si renderebbero così disponibili per lo Stato notevoli risorse e che lo stesso articolo della Legge finanziaria stabilisce che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma»;
tenuto conto della preoccupazione delle comunità locali circa la possibilità dell'utilizzazione dei fondi così individuati e derivati da futuri ricavi dell'A22, vengano destinati ad altre opere sul territorio nazionale, invece che ad investimenti attinenti il territorio attraversato dalla stessa Autobrennero, quali ad esempio la costruzione delle nuove tratte ferroviarie tra Verona e il Brennero necessarie alla messa in esercizio del nuovo tunnel del Brennero la cui realizzazione è già stata avviata ed è interamente finanziata in base alla delibera CIPE del 31 luglio 2009;
considerato che la citata delibera CIPE 31 luglio 2009 prevede l'utilizzo di circa 400 milioni derivanti dal «finanziamento incrociato» strada-ferrovia ottenuto secondo quanto previsto nell'articolo 55, comma 13 legge 449/97 (Finanziaria 1998) con cui si autorizzava l'attuale concessionario, Autostrada del Brennero S.p.A., a decorrere dal 1o gennaio 1998, «ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo della infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie», che il «finanziamento incrociato» è previsto anche dalla direttiva 2006/38/CE e che tale strumento è espressamente previsto dalla dichiarazione di intenti firmata a Roma il 18 maggio 2009 dai ministri dei trasporti di Italia, Austria e Germania relativa all'implementazione del Progetto prioritario europeo n. 1 (Berlino-Palermo) quando afferma la necessità di (punto D3) «predisporre per tempo la gara dell'autostrada del Brennero A22, affinché la possibilità di finanziamento incrociato possa essere prevista nel nuovo contratto di concessione e quindi utilizzata nella massima misura possibile»;
preso atto che la gara per l'affidamento della nuova concessione dell'autostrada A22 è prevista per la fine del mese di marzo e che la Comunità europea non permette una proroga delle concessioni autostradali in essere,

impegna il Governo

affinché i Ministeri competenti valutino la possibilità di dare indicazioni ad ANAS S.p.A., soggetto concedente per conto dello Stato, in modo che nella gara per l'individuazione del prossimo concessionario dell'A22 venga previsto un nuovo «finanziamento incrociato» destinato alla realizzazione delle nuove tratte ferroviarie di accesso al Brennero nonché delle opere complementari in modo da rispondere alle giuste richieste avanzate dai territori interessati.
9/3210/58.(Testo modificato nel corso della seduta)Fava, Fugatti, Comaroli, Bragantini.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 184, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
premesso che è imminente il rinnovo della concessione autostradale della A22 che, secondo le recenti dichiarazioni del ministro Matteoli alla stampa, renderebbe disponibili all'ANAS e allo Stato tra i 1.000 e i 2.600 milioni di euro;
tenuto conto della preoccupazione delle comunità locali circa la possibilità dell'utilizzazione dei fondi dell'A22 per altri lavori sul territorio nazionale, invece che su investimenti attinenti il territorio interessato dalla stessa infrastruttura autostradale;
preso atto che la gara per l'affidamento della nuova concessione dell'autostrada A22 è prevista per la fine del mese di marzo e che la Comunità europea non permette una proroga delle concessioni autostradali in essere,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle condizioni per l'aggiudicazione della gara, che la società vincitrice del bando deve impegnarsi all'utilizzo delle risorse ottenute prioritariamente per la realizzazione di opere sul territorio di riferimento, quali il tunnel del Brennero e le relative opere di accesso, nonché le opere complementari sullo stesso territorio di riferimento, da definire nel piano finanziario.
9/3210/59.Fugatti, Fava, Comaroli, Bragantini, Montagnoli.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 184, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
premesso che è imminente il rinnovo della concessione autostradale della A22 che, secondo le recenti dichiarazioni del ministro Matteoli alla stampa, renderebbe disponibili all'ANAS e allo Stato tra i 1.000 e i 2.600 milioni di euro;
tenuto conto della preoccupazione delle comunità locali circa la possibilità dell'utilizzazione dei fondi dell'A22 per altri lavori sul territorio nazionale, invece che su investimenti attinenti il territorio interessato dalla stessa infrastruttura autostradale;
preso atto che la gara per l'affidamento della nuova concessione dell'autostrada A22 è prevista per la fine del mese di marzo e che la Comunità europea non permette una proroga delle concessioni autostradali in essere,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle condizioni per l'aggiudicazione della gara, che la società vincitrice del bando si impegni all'utilizzo delle risorse ottenute prioritariamente per la realizzazione di opere sul territorio di riferimento, quali il tunnel del Brennero e le relative opere di accesso, nonché le opere complementari sullo stesso territorio di riferimento, da definire nel piano finanziario.
9/3210/59.(Testo modificato nel corso della seduta)Fugatti, Fava, Comaroli, Bragantini, Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
il comma 62 dell'articolo 2 della legge 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) stabilisce un limite di spesa con riparto proporzionale relativamente ai contributi per l'editoria limitando di fatto i diritti soggettivi delle imprese editoriali al percepimento dei contributi diretti;
l'aleatorietà del contributo rende incerti i bilanci di ciascuna impresa editoriale, soprattutto quella cooperativa, no profit e di partito, che non ha altre fonti di finanziamento, in quanto vengono iscritti stanziamenti l'anno precedente;
è necessario rimodulare il fabbisogno complessivo del settore dell'editoria per la parte che è sostenuta dal finanziamento pubblico, procedendo ad una rigorosa razionalizzazione dei contributi in rapporto a reali esigenze di informazione secondo lo spirito più autentico dell'articolo 21 della Costituzione;
ritenuto che è urgente e non procrastinabile una riforma del settore che tenga conto, tra l'altro, dei seguenti indirizzi:
a) sostituire le agevolazioni tariffarie postali con un sistema di credito d'imposta;
b) riconoscere un'unica testata per ogni gruppo parlamentare così come risultante dalle elezioni politiche;
c) definire i parametri del contributo per l'editoria in rapporto alla distribuzione e non alla tiratura;
d) parametrare alla partecipazione di almeno il 50 per cento dei giornalisti alle cooperative editoriali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte:
1) a prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009, fino alla riforma del settore dei finanziamenti pubblici dell'editoria, che comunque deve essere presentata dal Governo entro il 30 giugno 2010;
2) ad introdurre norme di maggior rigore nell'ambito di finanziamenti pubblici non inferiori a quelli del 2008.
9/3210/60.Galletti, Ciccanti.

La Camera,
considerato che:
il comma 3 dell'articolo 5 proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (vale a dire dei servizi di noleggio con conducente), recate dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009;
la sospensione dell'efficacia delle richiamate disposizioni era stata fissata al 30 giugno 2009 dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 e, successivamente, era stata prorogata al 31 dicembre 2009 dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;
come già rilevato nei pareri espressi dalla Commissione sui disegni di legge di conversione, rispettivamente, del decreto-legge n. 5 del 2009 e del decreto-legge n. 78 del 2009, le disposizioni in materia di disciplina dei servizi di noleggio con conducente recate dal comma 1-quater dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente;
in data 10 febbraio 2010, nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico costituito per individuare possibili soluzioni condivise alle problematiche poste dalla richiamata normativa, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quelli della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore taxi e quelli del settore di noleggio di autovetture con conducente;
il protocollo d'intesa prevede che entro il 31 marzo 2010 si pervenga ad una ridefinizione della disciplina in questione, al fine di assicurare, pur nella salvaguardia dell'autonomia normativa degli enti territoriali, l'omogeneità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e di impedire pratiche di esercizio abusivo o illegale dell'attività; in una seconda fase, da concludersi entro il 31 dicembre 2010 e comunque successivamente al compimento della prima fase, dovrà essere svolta un'accurata verifica, a livello dei singoli comuni, sull'attività di noleggio con conducente e sul servizio taxi, al fine tra l'altro, di prevedere che la possibilità di operare al di fuori dell'ambito territoriale del proprio comune possa essere concessa soltanto ai titolari di regolare autorizzazione di noleggio con conducente e di prevedere, con il concorso dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, una effettiva attività di monitoraggio, anche sugli aspetti fiscali e contributivi, nonché di pervenire alla definizione di una normativa più chiara in materia di destinazione ed uso dei veicoli e di servizi di cortesia;
ritenuto che, ai fini di dare attuazione al protocollo d'intesa, potrebbe essere opportuno un termine più ampio di sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al citato comma 1-quater,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per escludere che le disposizioni di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008 diventino efficaci prima che siano state introdotte le modifiche necessarie a garantire la possibilità per le imprese di servizio di noleggio con conducente di svolgere la propria attività nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libero esercizio dell'impresa e libertà di stabilimento, anche al fine di salvaguardare il considerevole numero di posti di lavoro del settore.
9/3210/61.Montagnoli, Cota, Desiderati.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame sono volte a disporre il differimento di taluni termini in scadenza, al fine anche di consentire una migliore applicazione delle normative vigenti in materia di lavoro, formazione e previdenza sociale;
in occasione della discussione del presente provvedimento in sede consultiva presso la Commissione XI, la stessa ha dato un parere favorevole con la sola osservazione che si debba valutare l'esigenza di introdurre nel testo un'ulteriore disposizione di proroga che consenta di estendere anche all'anno 2011 il riconoscimento della detraibilità per carichi di famiglia in favore dei lavoratori italiani all'estero;
in occasione della discussione della Legge finanziaria 2010 la relazione approvata dalla Commissione affari esteri della Camera, che ha analizzato in sede consultiva il provvedimento, ha sollecitato la necessità di rifinanziamento degli interventi a favore delle collettività italiane all'estero;
all'essenza delle disposizioni oggetto del presente ordine del giorno è da ricondurre la legge n. 2 del 2009, la cosiddetta prima manovra anticrisi che, modificando le disposizioni della Legge finanziaria 2007 ha disposto all'articolo 6, la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti;
al momento il suddetto diritto è riconosciuto in maniera limitata a quei cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, collocando questa categoria di lavoratori in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale;
il 16 dicembre 2009 il Governo ha accolto nell'ambito della Legge finanziaria 2010 l'impegno ad estendere nell'ambito proprio di questo provvedimento, il diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero oltre l'anno 2010;
la richiesta di impegno formulata al Governo al fine di riconoscere ai lavoratori italiani residenti all'estero un diritto ed un sostegno meritorio e doveroso è stata accolta con favore dallo stesso Governo anche in occasione dell'esame dell'A.C. 2561, dell'A.C. 1386, della Legge finanziaria 2009, e dell'A.C. 2714 cosiddetto correttivo anticrisi,

impegna il Governo

a riconoscere con apposite disposizioni nell'ambito di provvedimenti affini per materia, il diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero oltre l'anno 2010.
9/3210/62.Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi, Narducci.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame sono volte a disporre il differimento di taluni termini in scadenza, al fine anche di consentire una migliore applicazione delle normative vigenti in materia di lavoro, formazione e previdenza sociale;
in occasione della discussione del presente provvedimento in sede consultiva presso la Commissione XI, la stessa ha dato un parere favorevole con la sola osservazione che si debba valutare l'esigenza di introdurre nel testo un'ulteriore disposizione di proroga che consenta di estendere anche all'anno 2011 il riconoscimento della detraibilità per carichi di famiglia in favore dei lavoratori italiani all'estero;
in occasione della discussione della Legge finanziaria 2010 la relazione approvata dalla Commissione affari esteri della Camera, che ha analizzato in sede consultiva il provvedimento, ha sollecitato la necessità di rifinanziamento degli interventi a favore delle collettività italiane all'estero;
all'essenza delle disposizioni oggetto del presente ordine del giorno è da ricondurre la legge n. 2 del 2009, la cosiddetta prima manovra anticrisi che, modificando le disposizioni della Legge finanziaria 2007 ha disposto all'articolo 6, la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti;
al momento il suddetto diritto è riconosciuto in maniera limitata a quei cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, collocando questa categoria di lavoratori in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale;
il 16 dicembre 2009 il Governo ha accolto nell'ambito della Legge finanziaria 2010 l'impegno ad estendere nell'ambito proprio di questo provvedimento, il diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero oltre l'anno 2010;
la richiesta di impegno formulata al Governo al fine di riconoscere ai lavoratori italiani residenti all'estero un diritto ed un sostegno meritorio e doveroso è stata accolta con favore dallo stesso Governo anche in occasione dell'esame dell'A.C. 2561, dell'A.C. 1386, della Legge finanziaria 2009, e dell'A.C. 2714 cosiddetto correttivo anticrisi,

impegna il Governo

a valutare il riconoscimento con apposite disposizioni nell'ambito di provvedimenti affini per materia, del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero oltre l'anno 2010.
9/3210/62.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi, Narducci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008 aveva previsto la soppressione degli enti pubblici non economici non riordinati entro il termine del 31 ottobre 2009 tra cui l'ente irriguo umbro-toscano, istituito con legge n. 1048 del 1961 e vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali;
per tale ente era già stata prevista la trasformazione ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 e per questo era stato nominato un commissario straordinario;
entro il predetto termine del 31 ottobre 2009 non si è giunti all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema di regolamento di riordino in ente pubblico economico appositamente predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
le opere realizzate negli anni da tale ente, quelle in corso di realizzazione ricomprese nei piani di emergenza idrica (ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 2002 e n. 3598 del 2007) e quelle da realizzare, costituiscono nel loro insieme lo schema idrico più importante dell'Italia centrale: ad esse sono legate questioni di fondamentale importanza quali il Piano regolatore degli acquedotti dell'Umbria, i programmi idropotabili di quattro ambiti territoriali umbro-toscani (Aato n. 4 - Alto Valdarno, Aato n. 6 - Ombrone; Aato n. 1 - Perugia; Aato n. 3 - Medio Valdarno); l'equilibrio idrologico del bacino del lago Trasimeno; l'alimentazione a scopo irriguo di ampie aree dell'Umbria e della Toscana; la gestione degli eventi di piena e la regolazione dei deflussi dagli invasi artificiali nell'ambito della gestione del Sistema di allertamento per il rischio idraulico (Direttiva del Presidente dei Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004);
gran parte di tali attività rivestono il carattere di servizio pubblico essenziale in quanto disciplinate dalla legge 12 giugno 1990, n. 146;
tale ente pur avendo operato transitoriamente in regime commissariale è approdato ad un completo risanamento economico, premessa indispensabile per il suo riordino;
la soppressione dello stesso causata dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, produrrà con certezza conseguenze molto negative per gli interessi dei cittadini di vaste aree dell'Italia centrale;
il mantenimento dell'ente è stato auspicato più volte dalle regioni Umbria e Toscana;
il presente disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», all'articolo 2, comma 4, pone dei limiti temporali alla gestione liquidatoria dell'ente irriguo umbro-toscano senza però garantire, dopo quella data, la gestione delle attività e dei progetti di pubblica utilità e di rilevanza economica e sociale in carico all'ente stesso;
sarebbe perciò grave il perdurare dell'incertezza sul futuro dell'azione dell'ente irriguo umbro-toscano, di fronte alla possibilità di ottenere invece il consolidamento con fini temporali certi, utili al completamento delle opere e dei progetti già approvati ed avviati, garantendo così la continuità dell'esercizio di funzioni di rilevante ed essenziale interesse pubblico,

impegna il Governo

ad introdurre con urgenza, nel primo provvedimento utile, misure atte a garantire il proseguimento dell'attività già svolta dall'ente irriguo umbro-toscano tramite il suo riordino in ente pubblico economico in modo tale da scongiurare certi e consistenti pregiudizi agli interessi pubblici da essa dipendenti.
9/3210/63.Cenni, Trappolino, Ceccuzzi, Sereni, Mattesini, Nannicini.

La Camera,
premesso che:
considerato che la vigente normativa (articolo 2, legge n. 476 del 13 agosto 1984 come integrato dall'articolo 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001 n. 448) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste; il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti fondamentali: il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'amministrazione (dirigente scolastico); la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova; la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;
visto che la legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria;
considerato che la Legge finanziaria del 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che «al personale assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali, si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476»;
visto che l'articolo 51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ha esteso tale beneficio ai titolari di assegno di ricerca, limitando a otto anni la durata massima tra assegni e borse di dottorato di ricerca;
visto che il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università, deve rinunciare all'incarico a tempo indeterminato per poter svolgere un'attività di ricerca a tempo determinato senza poter richiedere il congedo straordinario come per il personale titolare di borsa di dottorato, assegno di ricerca, borsa di perfezionamento, subendo anche una discriminazione nell'accesso ai ruoli presso l'Università,

impegna il Governo

a prorogare di ulteriori quattro anni il limite massimo dì annualità previsto dal comma 6 dell'articolo 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e a prevedere anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università, il congedo straordinario senza assegni di cui all'articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984.
9/3210/64.Antonino Russo, Ghizzoni.

La Camera,
esaminato l'A.C. 3210 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, premesso che:
all'articolo 44 comma 1, del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si prevede un riordino dei criteri di erogazione dei contributi diretti all'editoria per tutti gli aventi diritto secondo la legge n, 250 del 7 agosto 1990, tenendo conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello stato per il settore, che costituiscono limite massimo di spesa;
il comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, ribadisce che, in attuazione del suddetto articolo 44, i contributi e le provvidenze per l'editoria spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti lo stesso capitolo;
essendo gli stanziamenti previsti per l'anno 2011 per il comparto dell'editoria cooperativa, no profit, di partito, assolutamente insufficienti e prevedendo quindi una ripartizione percentualmente fra gli aventi diritto, il comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, anticipa, di fatto, la soppressione del carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria;
procedere ad una ripartizione percentuale di un contributo nettamente inferiore alle esigenze del settore decreterebbe la fine di un centinaio di giornali che svolgono un importante ruolo di informazione, con la conseguente perdita di circa 200 posti di lavoro giornalistico e di altrettanti poligrafici;
rendendo incerto l'ammontare dei contributi non sarebbe possibile pianificarli nei bilanci aziendali, rendendo complicata anche la certificazione, visto che l'erogazione delle sovvenzioni viene effettuata l'anno successivo a quello di riferimento;
l'intento del Governo è presumibilmente quello di provvedere ad un risparmio per le finanze pubbliche, ma sembra ingiusto effettuare tagli virulenti nel settore, penalizzando indiscriminatamente, fino alla possibile chiusura, i giornali che realmente svolgono un importante ruolo di informazione e di rappresentanza e i giornali che invece non vengono neanche distribuiti in edicola;
un maggiore rigore dei requisiti necessari per l'accesso ai contributi, con l'esclusione quindi di tutti quei giornali che beneficiano delle sovvenzioni statali senza essere distribuiti in edicola e con un numero esiguo di dipendenti, potrebbe portare al medesimo risparmio e contemporaneamente alla salvaguardia della vera informazione nazionale;
il pluralismo di informazione rappresentato dalla piccola editoria risulta essere un mezzo insostituibile di circolazione delle idee, della cultura e della stessa democrazia e i giornali di diverso orientamento politico e culturale che realmente svolgono un'azione di informazione e di rappresentanza dell'elettorato hanno il diritto di godere dei contributi statali per la loro importante funzione,

impegna il Governo

fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112, a garantire alle testate beneficiarie dei contributi, previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativi all'anno 2010, limitatamente alle seguenti imprese:
1) per le imprese editrici di quotidiani che distribuiscono la testata in almeno il 30 per cento del totale dei punti vendita esclusivi come definiti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, se a diffusione nazionale, e in almeno il 60 per cento dei punti vendita esclusivi del territorio di riferimento, se a diffusione locale, e che abbiano alle loro dipendenze almeno 12 dipendenti giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua;
2) per le imprese editrici di periodici che abbiano alle loro dipendenze almeno 3 dipendenti giornalisti o poligrafici e/o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.
9/3210/65.Raisi, Comaroli.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° settembre 2005, n. 137, convertita, con modificazioni dalla legge 30 settembre 2008, n. 169, stabiliscono che le scuole adottano i libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili;
tale disposizione per quanto riguarda la scuola primaria risulta quanto mai inefficace, in quanto gli strumenti didattici sono soggetti a continue variazioni;
inoltre, ogni insegnante ha il diritto di organizzare in autonomia la propria unità con i propri ausili didattici, quali i libri di testo;
in particolare i libri di testo nella primaria, poiché non sono a carico delle famiglie, ma vengono acquistati direttamente dal Ministero, non appare sensata la determinazione di bloccare la variazione dei libri di testo per cinque anni, che risulterebbe solo un deterrente per gli editori a non proseguire la ricerca per un reale e proficuo aggiornamento didattico,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare l'entrata in vigore della norma citata, con particolare riferimento alla scuola primaria, all'anno scolastico 2012-2013.
9/3210/66.De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il 31 dicembre 2009 è scaduto il termine per provvedere alla trasformazione delle Ipab in regime di esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001;
molte Ipab non hanno potuto procedere a tale trasformazione poiché le regioni d'appartenenza non hanno approvato le leggi regionali di recepimento dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001;
la mancata proroga dell'esenzione fiscale comporterebbe un aggravio dei costi che automaticamente si trasmetterebbe sulle famiglie che utilizzano i servizi nel campo dell'assistenza erogati delle Ipab,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure normative necessarie affinché sia prorogato il termine dell'esenzione di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo n. 207 del 2001 almeno fino al 31 dicembre 2010.
9/3210/67.Miotto.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
evidenziato che esso costituisce un'ulteriore manifestazione di una modalità di produzione legislativa che - come evidenziato dal Comitato per la legislazione nel proprio parere del 17 febbraio 2010 - configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
tenuto conto della circostanza che il fenomeno dei decreti milleproroghe genera da numerosi fattori che hanno indotto tutti i recenti Governi a farne uso con cadenza semestrale o annuale;
rilevato tuttavia che, in più sedi viene evidenziata la necessità di superare una pratica legislativa sicuramente non ortodossa, al fine di ricondurre lo strumento normativo alla sua finalità precipua di evitare la scadenza di termini - con l'accortezza di evitare di incidere su fonti secondarie - e che ciò dovrebbe riguardare i soli casi in cui vi siano ragioni obiettive che suggeriscano uno slittamento del termine medesimo, evitando che esso operi come una sanatoria di mere inadempienze delle strutture burocratiche,

impegna il Governo

a presentare alle Camere entro il 30 settembre 2010, e comunque non oltre la presentazione del disegno di legge di stabilità, una relazione che - con specifico riferimento ai termini prorogati nel presente provvedimento - elenchi sia quelli già scaduti, sia quelli per i quali (anche se non scaduti) non risulti, a quella data, la necessità di un'ulteriore proroga sia, infine, quelli per i quali il Governo ritiene invece sussista la possibilità di un'ulteriore proroga da disporre entro la fine dell'anno 2010.
9/3210/68.Lo Presti.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 1955);
premesso che:
nel corso degli ultimi anni il fabbisogno delle risorse per far fronte al diritto soggettivo dei beneficiari dei contributi e delle provvidenze per l'editoria ha registrato un significativo contenimento;
questa situazione desta particolare preoccupazione fra i soggetti beneficiari delle provvidenze e dei contributi per l'editoria, in particolare dell'editoria di cooperative di giornalisti, no profit e di partito, la cui continuità operativa è ora a forte rischio;
tenuto conto che:
occorre provvedere con massima urgenza ad una attenta riforma della disciplina relativa alla concessione di contributi e provvidenze per l'editoria allo scopo di garantire l'effettivo pluralismo dell'informazione e la sopravvivenza di diverse testate, altrimenti destinate a sparire dalla scena, tra le quali i veri giornali di partito, molte testate «storiche», cooperative di giornalisti e no profit, nazionali o locali,

impegna il Governo

a presentare entro il 30 giugno 2010 un disegno di legge di riforma dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, atte a ridurre il fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo e a ristabilire in modo pieno il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato.
9/3210/69.Gentiloni Silveri, Ventura, Baretta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 239, della legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010) reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole prevedendo che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge finanziaria, ovvero entro il 30 gennaio 2010 (che ora viene differito al 30 giugno 2010), e previa approvazione di apposito atto di indirizzo, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili;
il comma 5-ter dell'articolo 7 del provvedimento in esame, introdotto da un emendamento al Senato, differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009 entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole;
per tali interventi verranno impiegate le risorse previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008 fino ad un importo complessivo di 300 milioni di euro con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati;
con riferimento alle risorse da impiegare, l'articolo 7-bis del decreto-legge 137 del 2008 reca una serie di misure per la sicurezza nelle scuole tra cui la destinazione al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche (PIS) in cui il piano stesso è ricompreso;
il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, istituito con la Legge finanziaria 2003 immediatamente dopo il crollo della scuola elementare «Francesco Iovine» di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002, ha l'obiettivo generale di contribuire all'incremento del livello di sicurezza complessivo delle costruzioni scolastiche sia in relazione agli aspetti della sicurezza strutturale sia a quelli igienici, impiantistici e tecnologici. Tra i programmi attuativi del piano rileva la realizzazione di interventi sulle strutture degli edifici scolastici finalizzati ad eliminare o quantomeno ridurre la loro vulnerabilità sismica,

impegna il Governo

ad attuare nel più breve tempo possibile le necessarie procedure volte ad individuare ed eseguire gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico degli istituti scolastici.
9/3210/70.Frassinetti.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 184, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
premesso che:
il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha il nobile obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
tuttavia tale decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati, sia per la rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, con apposito provvedimento, un congruo periodo di proroga, di almeno sei mesi, dell'obbligo per le imprese di iscriversi al sistema SISTRI.
9/3210/71.Desiderati, Togni, Fava, Lanzarin.

La Camera,
premesso che:
il secondo periodo del comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, in materia di lavoratori esposti all'amianto, appare gravemente discriminatorio ed in contrasto con la sentenza del Tar del Lazio 5750/2009, che aveva annullato l'articolo 1, comma b) del decreto ministeriale 12 marzo 2008;
la norma in esame riproduce infatti l'articolo del suddetto decreto dichiarato illegittimo dal TAR,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della norma di cui alla premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riformulare la suddetta norma interpretativa in modo conforme all'articolo 1, commi 20, 21 e 22 della legge n. 247 del 2007.
9/3210/72.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il secondo periodo del comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, in materia di lavoratori esposti all'amianto, appare gravemente discriminatorio ed in contrasto con la sentenza del Tar del Lazio 5750/2009, che aveva annullato l'articolo 1, comma b) del decreto ministeriale 12 marzo 2008;
la norma in esame riproduce infatti l'articolo del suddetto decreto dichiarato illegittimo dal TAR,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della norma di cui alla premessa, al fine di valutare l'eventuale adozione di iniziative normative volte a riformulare la suddetta norma interpretativa in modo conforme all'articolo 1, commi 20, 21 e 22 della legge n. 247 del 2007.
9/3210/72.(Testo modificato nel corso della seduta)Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in conversione, sancisce la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, per munirsi della licenza del questore per l'apertura di un internet point, con l'effetto di prorogare altresì il regime di controlli previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dalle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi;
tra i controlli e gli adempimenti cui i titolari di tali locali sono tenuti vi sono anche quelli inerenti il monitoraggio delle operazioni dell'utente e l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto, tra l'altro, dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché la preventiva acquisizione di dati anagrafici degli utenti per rendere disponibili, a richiesta dell'autorità giudiziaria, i dati di traffico (telefonico e telematico al Servizio polizia postale e delle comunicazioni;
considerato che:
tale disposizione muove dall'intento di evitare che locali, quali quelli in esame, possano essere utilizzati indebitamente per disporre di collegamenti telematici attraverso i quali eludere le prescrizioni normative finalizzate ad impedire la commissione di gravi reati mediante l'uso della rete internet;
è tuttavia necessario monitorate con attenzione l'implementazione della norma in esame, al fine di garantire che essa avvenga nel rispetto del bilanciamento, delineato dal legislatore, tra esigenze di prevenzione e accertamento dei reati da un lato e diritto alla protezione dei dati personali dall'altro, assicurando peraltro che le continue proroghe di discipline introdotte nel nostro ordinamento determinino di fatto una sorta di normalizzazione dell'emergenza,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della norma di cui al suddetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
a comunicare alle Camere, con cadenza semestrale, i dati relativi all'applicazione della disposizione di cui al citato articolo 7 e in particolare le informazioni concernenti le richieste di esibizione dei dati di traffico telematico da parte dei titolari di internet point.
9/3210/73.Gozi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in conversione, sancisce la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, per munirsi della licenza del questore per l'apertura di un internet point, con l'effetto di prorogare altresì il regime di controlli previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dalle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi;
tra i controlli e gli adempimenti cui i titolari di tali locali sono tenuti vi sono anche quelli inerenti il monitoraggio delle operazioni dell'utente e l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto, tra l'altro, dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché la preventiva acquisizione di dati anagrafici degli utenti per rendere disponibili, a richiesta dell'autorità giudiziaria, i dati di traffico (telefonico e telematico al Servizio polizia postale e delle comunicazioni;
considerato che:
tale disposizione muove dall'intento di evitare che locali, quali quelli in esame, possano essere utilizzati indebitamente per disporre di collegamenti telematici attraverso i quali eludere le prescrizioni normative finalizzate ad impedire la commissione di gravi reati mediante l'uso della rete internet;
è tuttavia necessario monitorate con attenzione l'implementazione della norma in esame, al fine di garantire che essa avvenga nel rispetto del bilanciamento, delineato dal legislatore, tra esigenze di prevenzione e accertamento dei reati da un lato e diritto alla protezione dei dati personali dall'altro, assicurando peraltro che le continue proroghe di discipline introdotte nel nostro ordinamento determinino di fatto una sorta di normalizzazione dell'emergenza,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della norma di cui al suddetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
9/3210/73.(Testo modificato nel corso della seduta)Gozi.

La Camera,
premesso che:
le nuove norme sul patto di stabilità introdotte dall'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, e successive modifiche, consentono agli enti virtuosi, in particolare quelli individuati nel comma 3 alla lettera b), di poter peggiorare il saldo finanziario nei limiti stabiliti dal medesimo articolo;
nonostante ciò, è sentita l'esigenza per gli enti virtuosi di avere minori vincoli di spesa e poter continuare il processo degli investimenti e pagamenti sospesi utilizzando le risorse finanziarie a loro disposizione (avanzo di gestione) nonché altre risorse che possono essere conseguite mediante la dismissione di partecipazioni;
in tale contesto economico necessita che gli enti locali contribuiscono al rilancio dell'economia a livello territoriale promuovendo investimenti e garantendo il pagamento delle forniture alle piccole e medie imprese;
un alleggerimento del patto consente anche di evitare agli enti con bilanci positivi la restrizione delle risorse destinate all'assistenza sociale, ai servizi scolastici ed alla sicurezza, servizi la cui domanda cresce con il perdurare della crisi economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle risorse che si rendessero disponibili, di consentire agli enti citati in premessa l'esclusione ai fini del calcolo del saldo finanziario 2007 delle risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali.
9/3210/74.Caparini, Reguzzoni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione interviene, con il comma 4-ter dell'articolo 9, sulla Società Expo 2015,

impegna il Governo

ad istituire presso la prefettura di Milano, al fine di garantire trasparenza ed un controllo accurato dei contratti, la stazione unica appaltante per gli appalti di Expo 2015.
9/3210/75.Peluffo, Fiano.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza nei confronti di Poste italiane in merito al piano di riorganizzazione dei servizi postali in Calabria - 3-00929

NUCARA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
con legge 5 maggio 2009, n. 42, Reggio Calabria è stata indicata come «città metropolitana». Si è trattato di un riconoscimento importante che trae origine dalla necessità di assicurare al Mezzogiorno un nuovo ruolo negli equilibri economici del Paese. Ruolo che la Calabria ha, almeno in parte, conquistato sul campo, visto il suo consistente, se paragonato al resto del Paese, tasso di sviluppo del reddito pro-capite, nonostante le criticabili condizioni della finanza pubblica regionale;
un simile riconoscimento implica la necessità di dotare la città di servizi adeguati, al fine di consentirle di esercitare le funzioni che il legislatore ha voluto conferirle;
in una direzione opposta si muove, invece, l'azienda Poste italiane, che ha presentato un piano di riorganizzazione dei propri servizi che punta ad escludere la città, quale sede qualificata per la loro ubicazione. Si tratta, in particolare, della struttura «Programma e controllo di gestione» e della «Competence center», che da Reggio Calabria dovrebbero essere trasferite a Catanzaro, destinata a divenire la sede in cui concentrare tutti i servizi regionali. Non si intende minimamente provocare una guerra tra poveri, ma sarebbe auspicabile un maggiore equilibrio territoriale dei servizi in questione nel rispetto di leggi dello Stato;
tutto ciò, peraltro, contraddice gli accordi siglati con le organizzazioni sindacali, che prevedevano il mantenimento di molte strutture operative a Reggio Calabria e che per il solo «Competence center» avevano comportato investimenti - già realizzati - per una spesa complessiva di circa 300 mila euro. Senza contare, poi, l'esistenza di un personale estremamente qualificato capace di assolvere ai compiti per i quali era stato formato e in grado di rendere immediatamente operative le suddette strutture -:
quali iniziative intenda attivare il Governo nei confronti dei vertici aziendali delle Poste italiane affinché gli accordi sottoscritti siano onorati, evitando, altresì, che le risorse finanziarie impegnate per rendere funzionali le sedi si traducano in una perdita secca, il cui costo finirebbe comunque per gravare sui contribuenti, e in qual modo voglia adoperarsi affinché si giunga ad un incontro con le parti sociali, onde evitare che dall'intera operazione possa derivare un'ulteriore perdita di posti di lavoro in un momento così delicato per la vita economica e sociale dell'intera regione. (3-00929)

Intendimenti del Governo in materia di misure doganali volte ad impedire pratiche di concorrenza sleale - 3-00930

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RIXI, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
molte piccole e medie imprese sono oggi seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;
la forte crisi che attraversa il mercato del made in Italy si ripercuote inevitabilmente sul sistema economico del Paese, facendo emergere, quindi, la necessità di adottare, in ambito comunitario, più stringenti disposizioni per la tutela dei prodotti nazionali ed europei dalla concorrenza sleale praticata da questi Paesi;
in sede europea è stata recentemente adottata una nuova proposta di regolamento europeo, la prima mai approvata risale al 2005, che rende obbligatoria l'etichettatura su dieci grandi aree merceologiche di straordinario e strategico interesse per le produzioni italiane, tra le quali figurano il tessile, l'abbigliamento e la calzatura, insieme a tante altre;
il Governo italiano, anche durante l'esame della proposta di legge Reguzzoni, Versace ed altri n. 2624 e abbinate sulla commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri ha più volte manifestato il suo impegno, in ambito comunitario, a favorire l'adozione di un sistema di etichettatura sui prodotti importati nell'Unione europea e, quindi, realizzati nei Paesi extracomunitari;
recentemente il Governo italiano ha, ad esempio, accolto un ordine del giorno sull'introduzione di dazi antidumping più rigorosi per contrastare l'ingresso nell'Unione europea di tubi senza saldatura importati dalla Cina, i cui contenuti sono stati poi recepiti in ambito comunitario;
le recenti dichiarazioni alla stampa del Vice Ministro dello sviluppo economico, Adolfo Urso, che ha chiesto all'Unione europea di valutare la proposta di abolizione dei dazi sulle materie afferenti a sette categorie merceologiche, che coinvolgono, in particolare, il tessile e la siderurgia, risultano contraddittorie rispetto alle azioni fino ad oggi intraprese dal Governo e dal Parlamento italiano per la tutela dei prodotti made in Italy;
la sospensione unilaterale delle barriere doganali genererebbe la libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione europea con danni irreparabili al tessuto produttivo del Paese, che non è in grado di sostenere l'aggressiva concorrenza di Paesi terzi, ingiustamente favorita da costi di produzione e di manodopera assolutamente inferiori rispetto ai prezzi medi praticati nei mercati europei -:
se il Ministro interrogato intenda chiarire la posizione del Governo su quanto riportato in premessa, confermando una politica commerciale intesa ad applicare, quando possibile ed opportuno, le misure doganali necessarie ad impedire pratiche di concorrenza sleale. (3-00930)

Misure a favore delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento a quelle che operano nel campo della ricerca e delle tecnologie innovative - 3-00931

DELLA VEDOVA, POLIDORI e BALDELLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
le piccole e medie imprese rappresentano oggi una realtà di particolare rilevanza nel panorama economico nazionale, anche in considerazione del significativo contributo da queste fornito allo sviluppo e all'applicazione delle più avanzate tecnologie;
gli effetti della crisi stanno mettendo in grande difficoltà gran parte delle piccole e medie imprese, che svolgono attività di ricerca e di sperimentazione e che costituiscono l'offerta di tecnologia avanzata, essendo considerate importanti infrastrutture di ricerca a servizio del tessuto economico;
queste imprese ad elevatissimo investimento in forza lavoro specializzata e dotate di grandi patrimoni immateriali, costituiti da brevetti, modelli e marchi, devono, inoltre, far fronte alla crescente concorrenza internazionale. Sempre più spesso si segnalano casi di piccole e medie imprese in difficoltà, con il rischio che l'acquisizione delle stesse da parte di imprese estere - e la conseguente migrazione delle eccellenze - sia dovuta non ad una scelta deliberata, ma alle ristrettezze finanziarie;
per fare fronte alla crisi in atto, una delle misure da sostenere è, sicuramente, quella diretta all'incremento delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, prevedendo condizioni privilegiate per il finanziamento pubblico alle azioni messe in atto dalle imprese che si orientano in questa direzione;
è necessario, quindi, mettere in atto interventi finanziari per sostenere l'operatività delle imprese che svolgono ricerca, sperimentazione e sviluppo in nuove tecnologie, per l'immediato ed il medio periodo;
i settori strategici che bisognerebbe incentivare sono, soprattutto: salute e nuove tecnologie per la vita; efficienza energetica, energie rinnovabili e bioenergie; mobilità sostenibile; agro-food e biotecnologie confinate; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; nanotecnologie, nanoscienze e nanomedicina; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni culturali, nuovi materiali e nuove tecnologie di produzione e per la conservazione del patrimonio -:
se il Ministro interrogato non intenda intervenire con strumenti finanziari volti a favorire il superamento della congiuntura negativa che ha coinvolto le piccole e medie imprese e se al riguardo non intenda attivarsi affinché alle aziende che operano nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della fornitura di tecnologie innovative siano concesse specifiche linee di credito per fare fronte alla loro mancanza di liquidità. (3-00931)

Modalità di valutazione delle offerte relative al bando di gara concernente la distribuzione di prodotti ortofrutticoli nelle scuole, nell'ambito del programma comunitario «Frutta nelle scuole» - 3-00932

BORGHESI, DI GIUSEPPE, ROTA e DI STANISLAO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il regolamento CE n. 1182/2007 del 26 settembre 2007 del Consiglio (in seguito confluito nel regolamento CE n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune di mercato unica), che reca norme specifiche per il settore ortofrutticolo, ha introdotto un'ampia riforma di tale settore volta a potenziarne la competitività e l'orientamento al mercato;
tra gli obiettivi correlati è stato ritenuto strategico prevedere il finanziamento di un programma continuativo finalizzato a sostenere il consumo di prodotti ortofrutticoli. Questo obiettivo è perseguito con il programma comunitario «Frutta nelle scuole» - di seguito indicato per brevità «Programma» - introdotto dal regolamento CE n. 13/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, con il quale si ribadisce la necessità di far fronte allo scarso consumo di frutta e verdura da parte dei bambini, aumentando durevolmente la porzione di frutta e verdura nella loro dieta nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari;
il regolamento CE n. 288 del 7 aprile 2009 ha emanato le disposizioni applicative del «Programma». Al fine di attivare le azioni previste per l'anno scolastico 2009-2010, lo stesso regolamento ha consentito agli Stati membri di tracciare per la prima annualità una strategia semplificata da notificare alla Commissione europea entro il 31 maggio 2009;
il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, ha elaborato la strategia nazionale per l'annualità 2009-2010, indicando il bilancio delle risorse destinate al programma, di provenienza comunitaria e nazionale, la sua durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili, le modalità di partecipazione degli attori pertinenti e le specifiche misure di accompagnamento finalizzate ad elevare l'efficacia del programma;
l'organismo pagatore Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha emanato il 21 dicembre 2009, in applicazione di quanto stabilito nella strategia nazionale, un bando per l'aggiudicazione delle attività di distribuzione assistita di prodotti ortofrutticoli nelle scuole. Il bando prevede che vengano presentate delle offerte composte, oltre che da una parte documentale, dalla compilazione di una serie di tabelle predisposte che determinano il valore e la qualità del prodotto ortofrutticolo;
l'articolo 4 del bando stabilisce la ripartizione in 5 lotti con le relative spese ammissibili per la realizzazione delle attività (valore economico dell'offerta):
a) lotto 1: Piemonte - Valle D'Aosta - Lombardia per un valore di euro 5.416.681,73;
b) lotto 2: Bolzano - Trento - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna per un valore di euro 4.362.641,01;
c) lotto 3: Liguria - Toscana - Umbria - Lazio - Sardegna per un valore di euro 4.962.628,13;
d) lotto 4: Abruzzo - Molise - Campania - Marche per un valore di euro 4.510.667,07;
e) lotto 5: Puglia - Basilicata - Sicilia - Calabria per un valore di euro 5.654.400,57;
è stata diffusa la notizia dai competenti uffici del ministero - Saco IV - che Agea ha proceduto all'aggiudicazione delle offerte relative al programma comunitario «Frutta nelle scuole» e che la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli inizierà ai primi di marzo del 2010;
si è constatato che sono state ammesse a partecipare alla gara offerte che presentavano un importo estremamente elevato e ben oltre il valore indicato all'articolo 4 del bando di gara, che testualmente fa riferimento alle «spese ammissibili per la realizzazione delle attività» (valore economico dell'offerta) e riporta, quindi, il relativo valore massimo;
dalla lettura della normativa emerge che tale importo si riferisce sia alle spese ammissibili che al valore massimo dell'offerta, tant'è che al successivo articolo 9-2 («Offerta») si specifica che «l'offerta superiore al livello massimo di riferimento sarà considerata pari a tale livello massimo»;
il valore delle offerte, il cui importo risulta estremamente elevato, è determinato esclusivamente dal valore preventivato nella tabella relativa alle misure di accompagnamento. Basti pensare che sul lotto 1 è stato presentato un programma di misure di accompagnamento pari ad un valore di oltre 27 milioni di euro, mentre sul lotto 4, addirittura, di oltre 40 milioni di euro;
le offerte con tali importi prevedono l'acquisto di un numero sproporzionato di totem - sistemi di promozione interattivi multilingua - addirittura superiore al numero delle scuole presenti nell'area territoriale di pertinenza o di svolgere interventi formativi agli insegnati pari ad un numero di utenti che va oltre le 500.000 unità (numero ovviamente non aderente al reale bacino di utenza dell'area regionale di riferimento);
risulterebbe evidente che le offerte presentate prevedono interventi sproporzionati mirati soltanto a far aumentare il valore delle offerte stesse, a scapito della fattibilità di quanto proposto, specie in un lasso di tempo così ridotto (tutto il programma deve essere concluso entro il 30 maggio 2010);
in sede di valutazione delle offerte non si sarebbe tenuto conto della «fattibilità» di quanto proposto da ciascun offerente, con particolare riferimento alle misure di accompagnamento, e ciò sia in relazione alla tempistica, sia all'affidabilità del proponente, sia, infine, all'entità degli importi esposti in offerta;
non si comprenderebbe, infatti, con quali modalità ed in quale momento l'Agea andrà a verificare i requisiti che i richiedenti devono possedere per partecipare al bando, come previsto all'articolo 1 («capacità di fornitura dei prodotti oggetto delle forniture di base», di tutte «le informazioni preventive sui processi di tracciabilità in essere o programmati» e «comprovate esperienze in attività di informazione e di comunicazione attinenti l'obiettivo del Programma, anche in compartecipazione con altri enti e/o società»);
il ministero deve intervenire urgentemente, con i poteri di vigilanza e controllo, su Agea, al fine di verificare quanto in premessa segnalato -:
se corrisponda al vero quanto descritto dalla presente interrogazione e, in tal caso, quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Governo al fine di verificare se effettivamente l'aggiudicazione delle offerte sia stata effettuata in base al valore più alto, senza tener conto della qualità e fattibilità di quanto proposto, e quali strumenti siano stati adottati per la verifica dei requisiti che i richiedenti dovevano possedere per la partecipazione al bando di gara. (3-00932)

Iniziative per l'erogazione degli aiuti nazionali previsti per il settore bieticolo-saccarifero - 3-00933

GALLETTI, VIETTI, LIBÈ, RUVOLO, DELFINO, CERA, CICCANTI, COMPAGNON, RAO, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nonostante gli impegni assunti in occasione dell'adozione della riforma del mercato europeo dello zucchero, le aziende italiane (agricole e industriali) produttrici di zucchero hanno preso atto che il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non intende stanziare gli attesi aiuti nazionali a favore della produzione italiana di barbabietole e di zucchero per gli anni 2009 e 2010;
la mancata erogazione degli aiuti nazionali alla produzione di barbabietole e zucchero, previsti esplicitamente dalla normativa europea (e specificatamente oggetto del compromesso politico raggiunto in sede comunitaria), arreca un danno insostenibile alla produzione nazionale dello zucchero, favorendo i produttori esteri ed incentivandoli ad un'aggressiva politica commerciale, a danno del settore produttivo nazionale e dei prodotti italiani;
si registra, inoltre, l'ingiustificato ritardo nell'adozione del decreto ministeriale attuativo della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tracciabilità e certificati verdi per la produzione di energia da biomasse agricole locali, sebbene tale impegno fosse stato espressamente ed ulteriormente sancito fin dal 9 settembre 2009 in sede di comitato interministeriale, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Gianni Letta;
infine, in un momento di emergenza sociale nel Paese, appare quanto mai criticabile la decisione del Governo di mettere in discussione la realizzabilità dei progetti di riconversione, che, con investimenti privati per oltre 1.300 milioni di euro, sarebbero in grado di garantire circa 700 nuovi posti di lavoro in Italia, nonostante tali progetti siano stati dichiarati di interesse nazionale da parte del comitato interministeriale, nella medesima seduta sopra citata;
tale situazione determinerà la cessazione delle attività del settore bieticolo-saccarifero italiano, aprendo una gravissima crisi industriale che coinvolgerà oltre 2.000 dipendenti, 4 stabilimenti ed oltre 10.000 aziende agricole -:
se non ritenga in tempi rapidi procedere all'erogazione di quanto negoziato ed assunto come impegno dichiarato in occasione del compromesso per la riforma dell'organizzazione comune di mercato zucchero, al fine di evitare il rapido avvio di una nuova ed irreversibile crisi del settore bieticolo-saccarifero italiano, con conseguenti gravissime ripercussioni sul piano occupazionale e sul tessuto agricolo di vaste aree del nostro Paese. (3-00933)

Presentazione al Cipe del contratto di programma con Ferrovie dello Stato, in particolare al fine della riqualificazione e del potenziamento della linea ad alta capacità ferroviaria Napoli-Bari - 3-00934

BOFFA, BOCCIA, MARAN, LENZI, MARIO PEPE (PD), IANNUZZI, GINEFRA, BORDO, VICO, GIACHETTI e QUARTIANI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il 27 luglio 2006 i ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni Campania e Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana firmavano il protocollo d'intesa per la riqualificazione e il potenziamento della linea ad alta capacità ferroviaria Napoli-Bari;
nell'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria del 29 giugno 2007, il Cipe ed il Consiglio dei ministri avevano previsto il finanziamento integrale della progettazione e di alcune tratte già dotate di progettazione, tratte che si aggiungevano a quelle già finanziate con il contratto di programma Rete ferroviaria italiana;
in data 26 giugno 2008, la IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati approvava all'unanimità e faceva propria la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Costantino Boffa per chiedere al Governo di confermare il progetto per la riqualificazione e lo sviluppo della linea ad alta capacità ferroviaria Napoli-Bari nell'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria e, dunque, tra le priorità infrastrutturali nazionali. La proposta era stata cofirmata da altri 14 deputati;
in data 1o agosto 2008 veniva firmato l'accordo di programma integrativo tra regione Campania e Governo nazionale, con il quale si decideva di inserire il progetto di riqualificazione e sviluppo della linea ad alta capacità ferroviaria Napoli-Bari nella cosiddetta «legge obiettivo» quale opera strategica di interesse nazionale;
in data 25 marzo 2009, nel corso di un'audizione del Ministro interrogato, tenutasi dinanzi all'VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici ed alla IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, per relazionare sul programma delle opere pubbliche approvate dal Cipe, il Ministro interrogato ribadiva la priorità dell'opera;
in data 8 ottobre 2009, 30 deputati e senatori campani e pugliesi di maggioranza e di opposizione, in una lettera indirizzata al Presidente dei Consiglio dei ministri ed al Ministro interrogato, chiedevano di inserire nell'ordine del giorno della successiva seduta del Cipe la discussione, l'aggiornamento e l'approvazione del contratto di programma tra Stato e Ferrovie dello Stato. Il suddetto contratto di programma contiene, infatti, il finanziamento del progetto definitivo e del primo lotto del progetto di riqualificazione e sviluppo della linea ad alta capacità ferroviaria Napoli-Bari;
in data 28 ottobre 2009, le competenti Commissioni della Camera dei deputati approvavano all'unanimità una risoluzione che impegnava il Governo a realizzare il completamento delle reti transeuropee che interessano l'Italia meridionale: il perfezionamento fino a Palermo del corridoio 1 Berlino-Palermo ed il corridoio 8 Bari-Varna, ribadendo il riconoscimento di priorità fondamentale alla riqualificazione ed al potenziamento della linea ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari -:
se e quando il Governo intenda sottoporre al Cipe il contratto di programma tra Stato e Ferrovie dello Stato per la discussione, l'aggiornamento e l'approvazione. (3-00934)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: ROSSA ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; MISITI; OLIVERIO ED ALTRI; OCCHIUTO E TASSONE: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE (A.C. 783-825-954-972-1767-A)

A.C. 783-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 783-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Le persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.
5-bis.2. Il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 5-bis.1. Il tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

Sopprimerlo.
1. 30. Pecorella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis. 1 con il seguente:
5-bis. 1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche, in favore o in pregiudizio di candidati o liste partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
1. 28. Contento.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis. 1 con il seguente:
5-bis. 1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere, le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
1. 28.(testo modificato nel corso della seduta) Contento.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 5-bis.1, sostituire le parole: della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con le seguenti: dell'obbligo di soggiorno.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 5-bis.2, secondo periodo, sostituire le parole: sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con le seguenti: obbligo di soggiorno.
1. 31. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 5-bis.1, sopprimere le parole:, con alcun mezzo.
1. 36. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.1, sopprimere le parole:, direttamente o indirettamente,
1. 21. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.1, sopprimere le parole: o indirettamente.
1. 22. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.1, sopprimere le parole da: durante fino alla fine del capoverso.
1. 37. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.1, sopprimere le parole: e simboli.
1. 23. Sisto, Torrisi.

Al capoverso 5-bis.2 aggiungere le seguenti parole: e se ne avvale concretamente.
0. 1. 29. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al capoverso 5-bis.2 aggiungere in fine il seguente periodo: L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
0. 1. 29. 101.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis. 2 con il seguente:
5-bis. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis. 1, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. La stessa pena si applica al candidato che, essendo inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede personalmente al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal medesimo comma 5-bis.1.
1. 29. Contento.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis. 2 con il seguente:
5-bis. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis. 1, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal medesimo comma 5-bis.1.
1. 29.(testo modificato nel corso della seduta) Contento.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, primo periodo, sostituire le parole: la reclusione da due a cinque anni con le seguenti: la multa di euro 50.000.
1. 32. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, primo periodo, sostituire le parole: due a cinque anni con le seguenti: uno a tre anni.
1. 33. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, primo periodo, sostituire le parole: due a cinque anni con le seguenti: uno a quattro anni.
1. 38. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, primo periodo, dopo le parole: cinque anni aggiungere le seguenti: e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena applicata.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 20. Lo Presti, Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, secondo periodo, sostituire la parola:, inequivocabilmente con le seguenti: risulta essere.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: richiede con le seguenti: e richiede personalmente ed espressamente.
1. 25. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, secondo periodo, sostituire le parole: inequivocabilmente a con le seguenti: avendo diretta.
1. 34. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, secondo periodo, dopo la parola: richiede aggiungere le seguenti: personalmente ed espressamente.
1. 26. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, secondo periodo, dopo la parola: richiede aggiungere la seguente: personalmente.
1. 39. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, secondo periodo, dopo la parola: richiede aggiungere la seguente: specificamente.
1. 40. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ne usufruisce.
1. 41. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La circostanza deve risultare da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
1. 35. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle fattispecie indicate non si applica il disposto degli articoli 56 e 115 del codice penale.
1. 42. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, terzo periodo, sostituire le parole: Il tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna con le seguenti: In caso di affermazione di responsabilità, la sentenza è pubblicata.
1. 43. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, capoverso 5-bis.2, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 27. Sisto, Torrisi.

A.C. 783-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Effetti della condanna).

1. Alla condanna passata in giudicato, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Effetti della condanna).

Sopprimerlo.
2. 22. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
0. 2. 21. 100.La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 2.21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.
0. 2. 21. 101(Nuova formulazione).La Commissione.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge comporta in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.
2. 21. Contento.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.
2. 21.(testo modificato nel corso della seduta) Contento.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: passata in giudicato.
2. 20. Sisto, Torrisi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
2. 23. Pecorella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Il condannato fino a: alla data con le seguenti: L'organo o l'ente di appartenenza decidono in ordine alla decadenza dall'incarico del condannato a seguito.
2. 24. Pecorella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 3. - (Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
Art. 6-ter. - 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.
2. La rubrica del capo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».
Art. 4. - (Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico esterno alle Camere con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea o del Presidente della Camera dei deputati ovvero del dell'Assemblea o Presidente del Senato della Repubblica.
Art. 5. - (Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«20-bis. Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».
Art. 6. - (Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o tale dichiarazione risulti non veritiera».
Art. 7. - (Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Capo II.
INCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI PARLAMENTARE EUROPEO

Art. 8. - (Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
Art. 9. - (Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
«Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».

Capo III.
INCARICHI DI GOVERNO

Art. 10. - (Cause ostative all'assunzione di incarichi di Governo). - 1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.
2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di Governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2.
2. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 3. - (Modifiche al titolo VII del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. Dopo l'articolo 114 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 114-bis.1. Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n 212, in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condanna del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 1.»
Art. 4. - (Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
Art. 6-ter. - 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati.
2. La rubrica del capo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

Art. 5. - (Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico esterno alle Camere con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea o del Presidente della Camera dei deputati ovvero dell'Assemblea o del Presidente del Senato della Repubblica.
Art. 6. - (Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
20-bis. Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico.
Art. 7. - (Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). - 1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o tale dichiarazione risulti non veritiera».
2. 02. Palomba, Borghesi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 3. - (Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
Art. 4. - (Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
«Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».
Art. 5. - (Modifiche al titolo VIII della legge 24 gennaio 1979, n. 18). - 1. Dopo l'articolo 49 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. - 1 Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condanna del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 1.»
2. 04. Palomba, Borghesi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 3. (Divieto richiesta di svolgimento di propaganda elettorale da parte di soggetti condannati). - 1. Coloro che ricoprono incarichi di Governo non possono richiedere la prestazione di attività di propaganda elettorale durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, da parte di soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
Art. 4. (Cause ostative all'assunzione di incarichi di Governo). - 1. Non possono ricoprire incarichi di Governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.
2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di Governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di Governo di cui al comma 2.
2. 05. Palomba, Borghesi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. - (Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). - 1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n 212, in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.
1-ter. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condanna del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 1-bis.
1-quater. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo».
2. 03. Palomba, Borghesi.

A.C. 783-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per le elezioni regionali, e l'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per quanto riguarda quelle provinciali, comunali e circoscrizionali, sanciscono le ipotesi di incandidabilità di tutti coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso;
nell'individuare i casi di incandidabilità, ciascuna delle citate norme rimanda a fattispecie di reato molto diverse tra loro: reati di associazione mafiosa; delitto di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico sugli stupefacenti, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze; i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; delitti non colposi puniti con una pena superiore ai due anni di reclusione; ogni altro reato per il quale sia stata applicata una pena superiore ai sei mesi di reclusione se, nel contempo, ricorra l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione;
in tutti i predetti casi l'eventuale elezione o nomina è considerata nulla; inoltre qualora le citate circostanze ostative si verifichino durante l'espletamento del mandato, l'interessato decade dal diritto alla carica (articolo 59, comma 6, del citato testo unico);
le ipotesi che portano alla incandidabilità, in linea con la ratio e le finalità della legge n. 55 del 1990, che a sua volta si inserisce nel filone della cosiddetta legislazione antimafia, sono state dunque determinate dal legislatore sulla base della «gravità dei fatti»; fatti e delitti talmente gravi da comportare, per la persona investita del manus publicum, la perdita della «dignità necessaria» allo svolgimento della funzione. Solo le predette esigenze e finalità possono infatti determinare restrizioni del diritto all'elettorato passivo, che la Costituzione assicura in via generale all'articolo 51 e che la stessa Corte costituzionale ha riportato nell'alveo dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della stessa Carta fondamentale;
pur avendo le citate disposizioni natura di norme eccezionali, attualmente, nell'ambito delle ipotesi di incandidabilità, vengono pacificamente ricondotti, attraverso un'interpretazione estensiva del dettato normativo, anche i comportamenti meno gravi tra quelli tipicamente indicati dall'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; condotte cioè che nulla hanno a che fare con la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti (le sole che sono state presuntivamente, e ragionevolmente, ricollegate dal legislatore alle attività della criminalità), o che nulla hanno a che fare con eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali e, quindi, con la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la tutela della libera determinazione degli organi elettivi e con il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, e che, pertanto, difficilmente possono essere considerate sintomatiche di quella «capacità criminale degli eletti» idonea a risolvere il rapporto fiduciario con gli elettori ed a compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica;
a seguito del richiamato orientamento interpretativo, molti esponenti radicali, fra i quali Marco Pannella, Sergio Stanzani e Rita Bernardini, non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali e comunali perché fermati e processati nel corso di iniziative pubbliche di disobbedienza civile intraprese per denunciare gli effetti criminogeni dell'attuale normativa sugli stupefacenti, la quale, fra l'altro, punisce la cessione a titolo gratuito (anche solo) di modiche quantità di hashish e marijuana. La citata preclusione si verifica sebbene nel corso dei vari processi sia sempre stata applicata agli imputati la meno grave fattispecie del fatto di lieve entità (articolo 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), in alcuni casi essendo stata concessa al condannato persino l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (articolo 62, n. 1, del codice penale);
appare quanto mai evidente come il riconoscimento del fatto di lieve entità, così come previsto dall'articolo 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti, nonché dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 1, del codice penale (aver agito spinto da motivi di particolare valore morale e sociale), siano circostanze che mal si conciliano con un giudizio di «indegnità morale» a ricoprire cariche elettive. In tutti questi casi la necessità di difendere lo Stato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, dagli intrecci mafia-politica, dalle corruttele e dai clientelismi propri di alcuni gravissimi reati, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione, che la legge n. 55 del 1990 e il testo unico sugli enti locali prendono in considerazione, non ha ragione di esistere,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative normative affinché, nell'ambito dei delitti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, l'accesso alle cariche pubbliche elettive presso gli enti locali venga limitato solo con riferimento alle più gravi attività di produzione o traffico di sostanze stupefacenti o, quantomeno, essere comunque garantito per il caso di condanna per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
9/783-A/1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
la lotta alla mafia rimane uno dei grandi obiettivi sui quali tutte le istituzioni devono impegnarsi sempre più per debellare un fenomeno che ha provocato, soprattutto nel Sud Italia, sottosviluppo,
la confisca di beni alla criminalità organizzata è uno straordinario strumento per il ripristino della legalità in molte parti del nostro Paese,

impegna il Governo

a prevedere assoluta priorità nella concessione di contributi e finanziamenti a quei comuni che, acquisendo patrimoni confiscati alla criminalità organizzata, provvedono alla sistemazione ed alla ristrutturazione degli stessi per l'allocazione di sedi per le forze dell'ordine.
9/783-A/2. Cristaldi, Patarino, Vincenzo Antonio Fontana, Scelli, Angela Napoli.