XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 11 marzo 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 marzo 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Antoni, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, Graziano, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mogherini Rebesani, Molgora, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vernetti, Vietti, Vitali, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Antoni, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, Graziano, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Mogherini Rebesani, Molgora, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vernetti, Vietti, Vitali, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 marzo 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
COSENZA: «Norme per l'introduzione del sistema del "vuoto a rendere"» (3292);
PALUMBO: «Concessione di un contributo in favore della Stamperia Braille e del Polo tattile multimediale di Catania» (3293);
SARDELLI ed altri: «Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le nuove imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» (3294);
ALESSANDRI e CAPARINI: «Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernenti la soppressione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e l'istituzione di un'imposta sulla pubblicità radiotelevisiva» (3295);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VACCARO: «Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (3296);
VACCARO: «Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la formazione professionale continua dei dottori commercialisti» (3297);
OLIVERIO: «Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e altre disposizioni concernenti l'estensione dei benefìci previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della medesima legge» (3298);
VANNUCCI ed altri: «Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale» (3299);
LABOCCETTA: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di sanzioni per gli illeciti disciplinari dei magistrati» (3300);
MASSIMO PARISI: «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio storico, archivistico, artistico, culturale e librario del complesso monastico-eremitico di Camaldoli e per il recupero e il restauro del Monastero e dell'Eremo» (3301);
DE CORATO: «Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché all'articolo 247 del codice di procedura penale, in materia di alloggio o locazione di immobili nei riguardi di stranieri privi del titolo di soggiorno» (3302);
LUCÀ: «Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati» (3303);
MANCUSO: «Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia in materia di trattamento economico del medesimo personale» (3304).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GARAGNANI: «Princìpi fondamentali in materia di diritto allo studio e di libertà di scelta del percorso educativo» (1730) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Catanoso Genoese, Di Virgilio, Marinello, Paroli e Romele.

La proposta di legge CODURELLI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della vittima civile di guerra» (2221) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brandolini.

La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire la cura di cani e gatti» (2708) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giammanco.

La proposta di legge PEDOTO ed altri: «Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari» (3224) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Baretta, Gnecchi, Laganà Fortugno, Marantelli e Mario Pepe (PD).

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Angeli ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
ANGELI: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (105).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
XII Commissione (Affari sociali):
DE POLI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali, di livelli di assistenza per le prestazioni sociali e di dirigenza medica, nonché delega al Governo per il trasferimento delle competenze in materia di formazione del personale dalle università al Servizio sanitario nazionale» (2909) Parere delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 9 marzo 2010, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità (COM(2009)504 definitivo) (atto comunitario n. 55) (atto Senato doc. XVIII, n. 21).
Questa comunicazione è trasmessa alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 10 marzo 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (COM(2010)72 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 10 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente l'esclusiva dell'Associazione italiana allevatori dell'attività di controllo delle attitudini produttive del bestiame.
Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2, RECANTE INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI (A.C. 3146-A)

A.C. 3146-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

(Non sono compresi quelli dichiarati inammissibili, quelli ritirati e quelli già esaminati)

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
le unioni di comuni appaiono essere la forma più idonea per la riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli enti locali, nel caso specifico dei piccoli comuni;
i contributi a tali istituti locali - pari attualmente a 20 milioni di curo - risalgono, nella loro entità, a quelli stanziati nel 2003, che risultavano a loro volta dimezzati rispetto al 2001;
la crescita di tali forme associative risulta essere pari al 50 per cento: si è passati, infatti, da circa 150 alle oltre 300 attuali unioni di comuni,

impegna il Governo

a prevedere un incremento del fondo destinato alle unioni di comuni.
9/3146-A/23. Favia, Porcino.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
le unioni di comuni appaiono essere la forma più idonea per la riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli enti locali, nel caso specifico dei piccoli comuni;
i contributi a tali istituti locali - pari attualmente a 20 milioni di curo - risalgono, nella loro entità, a quelli stanziati nel 2003, che risultavano a loro volta dimezzati rispetto al 2001;
la crescita di tali forme associative risulta essere pari al 50 per cento: si è passati, infatti, da circa 150 alle oltre 300 attuali unioni di comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un incremento del fondo destinato alle unioni di comuni.
9/3146-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta). Favia, Porcino.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2010 il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegnava a valutare l'opportunità di «un intervento migliorativo sul patto di stabilità interno, anche per il solo 2010», volto allo sblocco di una percentuale prefissata dei residui passivi dei Comuni, finalizzati agli investimenti, in linea con quanto adottato per il 2009;
il testo originario del provvedimento in esame, all'articolo 4, comma 4, disponeva l'attribuzione di 90 milioni di euro nel triennio 2010-2012 ai comuni ed alle province per incentivare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per far fronte agli eventuali indennizzi derivanti dall'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari;
il testo sopra indicato è stato successivamente soppresso e sostituito da disposizioni recanti contributi diversi in favore dei piccoli comuni con determinati requisiti e caratteristiche demografiche;
in ordine al contenimento delle spese ed alle recenti manovre di finanza pubblica la finanza locale, in particolare i Comuni, ha contribuito in maniera determinante, soprattutto ove paragonata all'amministrazione centrale;
i recenti dati ISTAT ci ricordano che la crisi dell'economia reale non è alle nostre spalle, ma nel suo pieno sviluppo e dispiegherà ancora drammatici effetti sull'anno in corso;
il ruolo dei Comuni risulta determinante nell'approntare interventi anticiclici per i territori e sarebbe nelle loro possibilità anche offrire soluzioni adeguate ai gravi problemi di liquidità delle aziende creditrici, ove potessero utilizzare anche a tal fine le risorse bloccate dallo Stato - circa 44 miliardi di euro di residui passivi tra Comuni e Province,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti utili a favorire l'utilizzo parziale dei residui passivi.
9/3146-A/24. Cambursano, Formisano, Peluffo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 della 23 dicembre 2009 n.191, a1 comma 23-bis introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n.2 «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» che attende di essere convertito in legge, prevede espressamente che - per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 «il Ministero dell'Interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari., da corrispondere a richiesta per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012».
Per rendere concreta e pienamente praticabile tale operazione di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, 8 però indispensabile che la quota dell'avanzo di amministrazione che si intende utilizzare per l'estinzione di mutui e prestiti, specialmente qualora derivi in tutto od in parte da sopravvenienze attive relative ai citati trasferimenti erariali pregressi vantati dalle province e dai comuni interessati, sia effettivamente utilizzabile in termini di disponibilità di cassa essendo incongruo ed incoerente il ricorso all'anticipazione di tesoreria finalizzata al finanziamento di un'operazione sostenuta da una quota di avanzo di amministrazione. Ne deriva che, in caso di indisponibilità di cassa viene vanificato anche l'incentivo previsto con il suddetto decreto legge in corso di conversione.
Considerato che:
L'interesse all'operazione può essere incentivato soltanto qualora il Ministero competente, contestualmente, corrisponda agli enti interessati, in aggiunta al beneficio del rimborso dell'indennizzo, una quota di trasferimenti erariali pregressi pari almeno alla somma sostenuta per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti.

impegna il Governo

a corrispondere alle province ed ai comuni che abbiano già utilizzato nell'esercizio 2009 o che intendano utilizzare per i prossimi esercizi finanziari, quota di avanzo di amministrazione per procedere alla estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, i trasferimenti statali pregressi corrispondenti almeno alla somma necessaria per tale estinzione, al fine anche di così ripristinare intanto il limite minimo di giacenza di cui alla citata Circolare Finanza locale n.11/2007, e di ricostituire la normale situazione di cassa in modo da consentire le ulteriori manovre di riduzione del debito, tra l'altro già previste dalla misura urgente di cui al decreto-legge 26 gennaio 2010 n.2, altrimenti non attuabile in mancanza di una effettiva disponibilità di cassa.
9/3146-A/26. Marinello, Romele, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 della 23 dicembre 2009 n.191, a1 comma 23-bis introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n.2 «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» che attende di essere convertito in legge, prevede espressamente che - per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 «il Ministero dell'Interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari., da corrispondere a richiesta per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012».
Per rendere concreta e pienamente praticabile tale operazione di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, 8 però indispensabile che la quota dell'avanzo di amministrazione che si intende utilizzare per l'estinzione di mutui e prestiti, specialmente qualora derivi in tutto od in parte da sopravvenienze attive relative ai citati trasferimenti erariali pregressi vantati dalle province e dai comuni interessati, sia effettivamente utilizzabile in termini di disponibilità di cassa essendo incongruo ed incoerente il ricorso all'anticipazione di tesoreria finalizzata al finanziamento di un'operazione sostenuta da una quota di avanzo di amministrazione. Ne deriva che, in caso di indisponibilità di cassa viene vanificato anche l'incentivo previsto con il suddetto decreto legge in corso di conversione.
Considerato che:
L'interesse all'operazione può essere incentivato soltanto qualora il Ministero competente, contestualmente, corrisponda agli enti interessati, in aggiunta al beneficio del rimborso dell'indennizzo, una quota di trasferimenti erariali pregressi pari almeno alla somma sostenuta per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di corrispondere alle province ed ai comuni che abbiano già utilizzato nell'esercizio 2009 o che intendano utilizzare per i prossimi esercizi finanziari, quota di avanzo di amministrazione per procedere alla estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, i trasferimenti statali pregressi corrispondenti almeno alla somma necessaria per tale estinzione, al fine anche di così ripristinare intanto il limite minimo di giacenza di cui alla citata Circolare Finanza locale n.11/2007, e di ricostituire la normale situazione di cassa in modo da consentire le ulteriori manovre di riduzione del debito, tra l'altro già previste dalla misura urgente di cui al decreto-legge 26 gennaio 2010 n.2, altrimenti non attuabile in mancanza di una effettiva disponibilità di cassa.
9/3146-A/26.(Testo modificato nel corso della seduta). Marinello, Romele, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
la situazione economico-sociale delle Isole minori si sta facendo sempre più difficile e precaria e che sono necessari fondi pubblici per rilanciarne l'economia e, quindi, l'occupazione,

impegna il Governo

a rifinanziare per gli anni 2010-2011 e 2012 il Fondo di sviluppo delle Isole minori già previsto dalla legge finanziaria per il 2008.
9/3146-A/27. Gioacchino Alfano, Marinello, Fallica, Torrisi, Laboccetta, Commercio.

La Camera,
premesso che:
la situazione economico-sociale delle Isole minori si sta facendo sempre più difficile e precaria e che sono necessari fondi pubblici per rilanciarne l'economia e, quindi, l'occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rifinanziare per gli anni 2010-2011 e 2012 il Fondo di sviluppo delle Isole minori già previsto dalla legge finanziaria per il 2008.
9/3146-A/27.(Testo modificato nel corso della seduta). Gioacchino Alfano, Marinello, Fallica, Torrisi, Laboccetta, Commercio.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
con riguardo agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, finalizzati alla riduzione dei costi, in particolare, della politica, che deve riguardare sia l'amministrazione centrale che quelle periferiche, il nostro è il Paese attualmente con il numero più alto - al mondo pare - di auto blu, che risultano aumentate del 3,1 per cento nel 2009, passando da 607.918 a 626.760 unità, mentre nel 2007 erano 574 mila;
per dare un'idea concreta di quanto sia esorbitante il numero giova un confronto con altri Paesi - in Francia 61 mila auto blu, in Germania 54 mila, in Inghilterra 55 mila, negli Stati Uniti 72 mila -: i dati si riferiscono al «parco» macchine in uso presso tutte le pubbliche amministrazioni;
lo status «giuridico» delle auto blu nostrane varia moltissimo, si va da quelle acquistate in proprio delle pubbliche amministrazioni a quelle in leasing, in noleggio operativo, in noleggio a lungo termine;
diverse leggi finanziarie, non recenti, avevano previsto misure di contenimento e di riduzione, ma sono risultate inutili;
una soluzione innovativa, insieme al contestuale contenimento della spesa pubblica ed al rispetto dell'ambiente, offrirebbe senz'altro un segnale ed un esempio positivi,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di introdurre, anche in forma sperimentale, il car sharing per le pubbliche amministrazioni.
9/3146-A/31. Di Stanislao, Zazzera, Rampi.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2010, combinato con l'annoso blocco delle entrate e delle spese, la mancanza di autonomia, il ritardo dell'attuazione del federalismo fiscale, crea una situazione oltremodo difficile, in particolare per i comuni virtuosi, che rischia di trovare scarico, oltre che sulle esigenze dei cittadini, anche sugli interventi più sensibili,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati ad escludere dai saldi del patto di stabilità interno le spese dei Comuni per interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici.
9/3146-A/32. Zazzera, Rota, Schirru, Servodio, Strizzolo.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
premesso che:
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica indirizzati verso i costi della politica, in particolare degli amministratori locali, sono perseguiti anche dal provvedimento in esame; diversi, nel tempo, sono stati gli interventi di riduzione dei costi delle diverse voci di rimborso delle spese sostenute dai rappresentanti degli organi assembleari locali,

impegna il Governo

a prevedere l'equiparazione del rimborso delle trasferte degli assessori comunali e provinciali a quello dei consiglieri dei rispettivi organi locali.
9/3146-A/33. Monai, Mura, Gasbarra.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge (Atto Camera 3146-A) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,
in questi recenti anni abbiamo assistito ad una progressiva e costante riduzione dell'autonomia finanziaria degli enti locali;
sul comparto - pur virtuoso, sia in senso assoluto che relativamente alle performance dell'amministrazione centrale - gravano vincoli particolarmente pesanti nel loro combinato, dei quali non si vede il minimo allentamento;
permangono diverse forti criticità sul fronte di alcune compensazioni, come nel caso dell'ICI o del reintegro del taglio di una serie di trasferimenti erariali;
i condivisibili obiettivi di contenimento della spesa pubblica non giustificano misure esclusive di tagli e riduzioni, di ridimensionamento dei poteri e dell'autonomia locali, in assenza di una riforma di più vasto respiro che, al contrario di quanto sta avvenendo, avrebbe dovuto precederle;
le disposizioni contrastanti in identiche materie, contenute in tanti e diversi provvedimenti - decreto-legge n. 112/2008, legge finanziaria 2010, decreto-legge in esame di tempestiva modifica, disegno di legge in materia di ordinamento delle funzioni locali in itinere da un anno - testimoniano la mancanza di una visione organica non solo dei risultati che si dichiara di perseguire, ma anche del modo stesso di procedere;
stante la necessità di operare su un terreno più ampio, che abbracci l'insieme delle problematiche degli enti locali e, soprattutto, dei loro cittadini - esse comprendono l'ambito contabile, finanziario, fiscale, sociale - e superi la metodologia occasionale, degli interventi a singulto, avallati da emendamenti-tampone;
il rinvio sine die degli interventi all'attuazione del federalismo fiscale sta ponendo a rischio la tenuta delle istituzioni locali,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di definire un provvedimento organico e coerente sulla materia degli enti locali che, nel debito conto di tagli ed ottimizzazione delle risorse, tenda alla valorizzazione delle istituzioni territoriali, restituisca loro certezza, provveda alla definizione degli assetti ordinamentali e funzionali negli ambiti considerati.
9/3146-A/34. Cimadoro, Paladini, Orlando.

La Camera,
premesso che:
dall'anno 1999 ad oggi, le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali hanno subito continue variazioni e rivisitazioni della disciplina, che non hanno risolto le criticità che denunciano gli enti locali;
dai 1999 al 2007 le norme sul patto sono state fondate sul principio di riduzione dei «tetti di spesa»;
le restrizioni imposte e i tagli di risorse hanno indotto gradualmente gli enti ad avviare un percorso di risanamento;
il cambio di regole avvenuto nel 2007, ossia il passaggio dal criterio dei tetti di spesa a quello del «saldo finanziario» ha messo in difficoltà gli enti locali, in quanto ha imposto il raggiungimento di obiettivi «estremamente virtuosi» in considerazione del trend di spesa avviata già negli anni precedenti;
il patto di stabilità interno per gli enti locali relativo agli anni 2009-2011, introdotto con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di evitare l'ennesima modifica delle regole e per dare continuità alla gestione di bilancio degli enti locali, ha mantenuto l'impianto nelle grandi linee del patto di stabilità, mantenendo il meccanismo della competenza mista - competenza per la spesa corrente e cassa per quella in conto capitale - per la definizione dei saldi-obiettivo della manovra;
le novità introdotte dall'articolo 77-bis del decreto-legge 112/2008, e le successive modifiche intervenute, hanno contribuito in parte a ridurre il disagio degli enti locali, Ci si riferisce all'introduzione di sistemi di premialità, di autorizzazioni al peggioramento del saldo per gli enti virtuosi;
l'impianto del patto di stabilità conserva un limite, che, nel contesto economico attuale, incide gravemente sulla potenzialità degli enti loca]i di adottare politiche anticicliche per contrastare il decremento dello sviluppo, ossia l'impossibilità di effettuare i tagli di spesa distinguendo fra spesa corrente ed in conto capitale;
di fatto, l'obiettivo di conseguire un saldo finanziario senza distinzione sulla qualità della spesa penalizza la propensione agli investimenti delle autonomie locali, soprattutto quelle che presentano bilanci in avanzo di gestione;
con la mozione n, 1-00138 Cicchitto del 16 marzo 2009, approvata dall'Aula, erano state segnalate le problematiche connesse all'impianto normativo del patto di stabilità, caratterizzato da vincoli troppo rigidi in un contesto congiunturale di crisi;
la mozione ha impegnato il Governo ad adottare interventi normativi per consentire una politica della spesa più dinamica, una selezione della tipologia di spesa da sottoporre a tagli e una revisione del patto per incentivare le spese di investimento degli enti locali virtuosi;
il Governo, di fatto, ha in parte recepito le richieste con l'adozione di deroghe introdotte dall' articolo 7-quater del DL 5 del 2009, e successivamente dalla «manovra estiva» del decreto-legge 78/2009 con l'articolo 9-bis, che hanno consentito in modo parziale ai comuni il pagamento di residui connessi a spese per investimento, ad effettuare pagamenti di servizi già resi da imprese fornitrici, a procedere a spese connesse alla sicurezza ed ad interventi temporanei per fronteggiare la negativa congiuntura economica;
il testo del decreto legge in esame, con le modifiche apportate dalle Commissioni, contribuisce all'alleggerimento dei vincoli del patto, prorogando per l'anno 2010 le suddette deroghe;
di fatto, i comuni permangono in uno stato di difficoltà, che non consente loro di contribuire al rilancio economico a livello locale, di contribuire alla sopravvivenza delle imprese fornitrici in difficoltà di liquidità, a causa della sospensione dei pagamenti, di assicurare ovvero incrementare la richiesta di servizi e assistenza sociale ai propri cittadini;
secondo una stima dell'ANCI, le risorse dei comuni relative agli avanzi di bilancio ed ai residui passivi, che si potrebbero immettere nel sistema economico, ammontano a circa 3,2 miliardi di euro;
in attesa della realizzazione del federalismo fiscale, è auspicabile che, nell'immediato, la disciplina rigida del patto di stabilità sia rivisitata e concordata fra il Governo e gli enti locali, al fine di permettere agli enti destinatari di programmare e adeguare i loro interventi sul territorio in un contesto temporale più ampio rispetto alla gestione annuale;
è necessario valutare soluzioni normative applicabili gia al triennio 2010-2012 in corso, che consentano ai comuni ed alle province di superare la situazione di «stallo» economico e finanziario in cui versano, mediante lo sblocco delle risorse per gli investimenti locali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente sull'individuazione della base assunta per il calcolo del saldo finanziario prevista dall'articolo 77-bis. ossia il saldo finanziario rilevato nell'anno 2007, sostituendola con una base di calcolo quinquennale, individuata nel saldo medio finanziario rilevato nel quinquennio 2004-2008, al fine di consentire agli enti locali una maggiore programmazione degli investimenti ed un maggiore utilizzo degli avanzi di gestione per gli anni 2010 e 2011.
9/3146-A/36. Simonetti, Dal Lago, D'Amico, Polledri.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2010, N. 4, RECANTE ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (A.C. 3175)

A.C. 3175 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 4, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il limite di spesa di cui all'articolo 10;
all'articolo 10, sostituire le parole: Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con le seguenti: Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia di cui al presente decreto, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7,

Sulle proposte emendative presentate:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 1.33, 1.35, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.30, 2.31, 2.44, 2.50, 2.56, 2.57, 2.66, 2.67, 2.80, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 3.7, 3.10, 3.34, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 4.40, 4.41, 5.20, 5.21, 5.93, 7.3, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 e 7.37, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.301, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: sopprimere la parte consequenziale (articolo 1-bis);
sull'emendamento 7.300, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: al primo periodo, dopo la parola «Qualora» inserire le seguenti: «non si sia rivelata possibile la cessione dell'intera azienda e»;

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.4.301.1 e sugli emendamenti 4.47, 5.1, 5.300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

Si intende conseguentemente revocato il parere di nulla osta riferito alla proposta emendativa 5.1, espresso in data 9 marzo 2010.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.301, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: sopprimere la parte consequenziale (articolo 1-bis);
sull'emendamento 5.300, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «il tribunale può» aggiungere le seguenti parole: «, con il consenso dell'amministrazione interessata,»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente».
sull'emendamento 7.300, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: al secondo periodo, dopo la parola «Qualora» inserire le seguenti: «non si sia rivelata possibile la cessione dell'intera azienda e»;

Conseguentemente, si intende revocato il parere riferito all'emendamento 7.300 ed il parere contrario riferito alla proposta emendativa 5.300, espressi in data 10 marzo 2010.

A.C. 3175 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art.1.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Art. 2.
(Organi dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato in posizione di fuori ruolo.
Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 3.
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, altresì, i provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione, secondo le modalità previste dalla medesima legge n. 575 del 1965.
3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;
l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Art. 4.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonché i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

2. I rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria).

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-sexies:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l'amministrazione giudiziaria. L'Agenzia viene immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione l'Agenzia trasmette al tribunale periodiche relazioni.»;
2) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non può avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né delle persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.»;
4) il comma 4 è abrogato;
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l'Agenzia di cui al comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.»;
6) al comma 4-ter le parole: «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;
7) al comma 4-quinquies, primo periodo, le parole: «con la nomina di un amministratore giudiziario» sono soppresse;
b) all'articolo 2-septies:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato.»;
2) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Agenzia adotta tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.»;
4) il comma 4 è abrogato;
c) all'articolo 2-octies:
1) al comma 1 le parole: «dall'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» e le parole: «da lui» sono sostituite dalle seguenti: «da essa»;
2) al comma 3 le parole: «all'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia» e le parole: «da lui» sono sostitute dalle seguenti: «da essa»;
3) al comma 4 le parole: «e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies» sono soppresse;
4) al comma 5 la parola: «concede» è sostituita dalle seguenti: «dispone entro cinque giorni» e le parole: «dell'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;
5) al comma 6 le parole: «all'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia»;
6) al comma 7 le parole: «l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;
d) all'articolo 2-nonies:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti: «territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;
e) all'articolo 2-decies:
1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:
«1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;
2) il comma 3 è abrogato;
f) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 1:
1.1) nell'alinea, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;
1.2) alla lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;
2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell'Agenzia» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
3) al comma 2, lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
4) al comma 2-bis dopo le parole: «sono destinati» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell'Agenzia»;
5) al comma 3:
5.1) alla lettera a), dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell'Agenzia» e le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse;
5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «eseguita dall'Agenzia» e le parole: «da parte del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'Agenzia»;
6) al primo periodo del comma 3-bis:
6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri»;
6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia o»;
7) al comma 4:
7.1) dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «l'Agenzia»;
7.2) le parole da: «previo parere» fino a «2-decies» sono soppresse;
7.3) le parole: «Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;
8) al comma 6 le parole: «L'amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;
g) all'articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

Art. 6.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale).

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».
2. All'articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

Art. 7.
(Disciplina transitoria).

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:
a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;
b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

Art. 8.
(Rappresentanza in giudizio).

1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9.
(Foro esclusivo).

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3175 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1. Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 37. Agostini.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 41. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, sopprimere le parole: organizzativa e.
1. 38. Albonetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: e contabile.
1. 39. Argentin.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
1. 40. Bachelet.

Al comma 2, sostituire le parole: ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno con le seguenti: ed almeno una sede secondaria in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
* 1. 2. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 2, sostituire le parole: ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno con le seguenti: ed almeno una sede secondaria in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
* 1. 35. Cambursano, Di Stanislao.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'Agenzia ha una sede distaccata in Sicilia.
1. 33. Antonino Russo, Siragusa.

Sopprimere il comma 3.
1. 61. Barbi.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
1. 48. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e c).
1. 49. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e d).
1. 50. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) ed e).
1. 51. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e f).
1. 52. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
* 1. 42. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
* 1. 62. Baretta.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: acquisizione fino a:legge 31 maggio 1965, n. 575;
1. 63. Bellanova.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: nel corso di procedimenti penali o di prevenzione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: allo stato dei procedimenti aggiungere le seguenti:, penali o di prevenzione,
1. 3. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole:, di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 con le seguenti: nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione.
1. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: acquisizione delle informazioni fino a: confisca;
1. 67. Berretta.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: verifica fino a: procedimenti;
1. 68. Bobba.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: accertamento fino a: dell'utilizzo dei beni;
1. 69. Bocci.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: programmazione fino a: dei beni confiscati;
1. 70. Boccia.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: dei dati acquisiti, nonché.
1. 64. Benamati.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
1. 53. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).
1. 54. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) ed e).
1. 55. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e f).
1. 56. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 43. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 71. Boccuzzi.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) collaborazione con l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati alla lettera c);

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera
c) con la seguente:
c)
amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e di procedimenti cui è applicabile tale legge;
sopprimere la lettera d).
1. 34. Palomba, Favia, Cimadoro, Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) cooperazione con l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati alle lettere c) e d);
* 1. 5. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) cooperazione con l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti indicati alle lettere c) e d);
* 1. 36. Piffari, Di Stanislao.

All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale relativa all'articolo 1, lettera c), sostituire le parole da:, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies fino a: del codice di procedura penale, con le seguenti: nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e per tutti i casi di sequestro ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
0. 1. 301. 5. Tassone, Ria.

All'emendamento 1.301. delle Commissioni, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 3, comma 2.
0. 1. 301. 3. Garavini.

All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso Art. 2-sexies, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, previa intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali ed i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal ministro dell'interno e dal ministro della giustizia.
0. 1. 301. 300.Le Commissioni.
(Approvato)

All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, previa intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
0. 1. 301. 6. Tassone, Ria.

All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa con l'Agenzia con le seguenti: sentito il Direttore dell'Agenzia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 301. 1. Ferranti, Bressa, Amici, Minniti.

All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con l'Agenzia con le seguenti: tempestiva con il Direttore dell'Agenzia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 301. 2. Ferranti, Bressa, Amici, Minniti.

All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove non intenda confermare in tale qualità l'amministratore giudiziario, l'Agenzia provvede a designare il coadiutore sentito il giudice delegato.
0. 1. 301. 4. Ferranti, Bressa, Amici, Minniti.

All'emendamento 1.301. delle Commissioni, parte consequenziale, articolo 5, capoverso «Art. 2-sexies», comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale con le seguenti: è conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale, salvo diversa decisione motivata dall'Agenzia.
0. 1. 301. 7. Tassone, Ria.

Al comma 3, lettera b), premettere le parole: coadiuva l'autorità giudiziaria nella

Conseguentemente:
al medesimo comma:

sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;
sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
amministrazione e destinazione dei beni confiscati anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
all'articolo 3:
comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
sequestrati e confiscati con le seguenti: confiscati anche in via non definitiva;
comma 3, primo periodo, dopo le parole: e confiscati aggiungere le seguenti: anche in via non definitiva;
all'articolo 5:
comma 1, sostituire le lettere
a), b) e c) con le seguenti:
a) l'articolo 2-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e, previa intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, un amministratore. L'intesa si intende acquisita se l'Agenzia non provvede entro ventiquattro ore dal ricevimento della comunicazione del tribunale.
2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica sul proprio sito l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
11. L'amministratore con la frequenza stabilita dal giudice delegato presenta relazioni periodiche sull'amministrazione che trasmette anche all'Agenzia.
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.»;
b) l'articolo 2-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o di ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.»;
c) l'articolo 2-octies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone, in merito agli adempimenti richiesti, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.»;
comma 2, capoverso, sostituire le parole da: Ai casi di fino a: e successive modificazioni con le seguenti: Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi.
all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma precedente, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.
1. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e custodia.
1. 72. Boffa.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: dei beni sequestrati aggiungere le seguenti: d'intesa con l'autorità giudiziaria.
1. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).
1. 57. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e f).
1. 58. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
* 1. 44. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
* 1. 73. Bonavitacola.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) amministrazione e destinazione dei beni confiscati all'esito del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei procedimenti nei quali sono applicate le disposizioni della medesima legge;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 6. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e custodia.
1. 74. Braga.

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).
1. 59. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere le lettere d) e f).
1. 60. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
* 1. 45. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
* 1. 75. Brandolini.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e destinazione.
1. 76. Bratti.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
1. 7. Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
* 1. 46. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
* 1. 77. Bressa.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: e destinazione.
1. 78. Bucchino.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: di cui all'articolo 51 fino a: procedura penale,
1. 32. Ferranti, Villecco Calipari.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).
* 1. 47. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).
* 1. 79. Burtone.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: di iniziative e.
1. 80. Calvisi.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: dei beni confiscati aggiungere le seguenti: prioritariamente agli enti locali che ne abbiano fatta richiesta, ovvero ad associazioni senza fine di lucro con finalità esclusivamente sociali.
1. 31. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole da:, anche attraverso la nomina fino alla fine della lettera.
1. 66. Capodicasa.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: , ove necessario,.
1. 65. Capano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Sono esclusi dalle disposizioni del comma 3 quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
1. 8. Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
1. 500. Governo.
(Approvato)

ART. 2.
(Organi dell'Agenzia).

Sopprimere il comma 1.
2. 65. Cardinale.

All'emendamento 2.300 delle Commissioni, aggiungere, in fine, le parole: per una sola volta.
* 0. 2. 300. 1. Palomba, Borghesi.
(Approvato)

All'emendamento 2.300 delle Commissioni, aggiungere, in fine, le parole: per una sola volta.
* 0. 2. 300. 2. Ferranti.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Sono organi dell'Agenzia aggiungere le seguenti: e restano in carica per quattro anni rinnovabili.
2. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
* 2. 43. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
* 2. 61. Carella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.
2. 63. Marco Carra.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

Conseguentemente sopprimere il comma 5.
2. 62. Castagnetti.

Sopprimere il comma 2.
2. 70. Causi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, su proposta del Ministro dell'interno,
2. 60. Cavallaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'interno con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri.
2. 1. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e degli affari esteri.
2. 37. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e della difesa.
2. 38. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e dell'economia e delle finanze.
2. 39. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e dello sviluppo economico.
2. 40. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 41. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e dei beni e delle attività culturali.
2. 42. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e della giustizia.
2. 47. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
2. 59. Cenni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, ed è collocato in posizione di fuori ruolo.
2. 58. Ciriello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in posizione di fuori ruolo con le seguenti: a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito. con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
2. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 57. Codurelli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: indisponibile con la seguente: disponibile.
2. 56. Colaninno.

Sopprimere il comma 3.
2. 71. Colombo.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
2. 54. Concia.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: un rappresentante con le seguenti: due rappresentanti.
2. 50. Cuperlo.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, designato dal Ministro dell'interno in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale.
* 2. 2. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, designato dal Ministro dell'interno in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale.
* 2. 49. Barbato, Di Stanislao.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
2. 53. Corsini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: un magistrato designato con le seguenti: due magistrati designati.
2. 66. Dal Moro, De Biasi, Gianni Farina.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con il suo assenso.
2. 3. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
2. 52. Coscia.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: un magistrato designato con le seguenti: due magistrati designati.
2. 67. Damiano.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
2. 51. Cuomo.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: o da un suo delegato.
2. 68. D'Antona.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante dell'Agenzia per le ONLUS, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 7. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dalle regioni e da un rappresentante designato dall'ANCI.
2. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.
2. 31. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dalle regioni.
2. 83. Tenaglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dall'UPI.
2. 84. Bossa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dall'ANCI.
2. 85. Bordo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.
* 2. 4. Palomba, Favia, Di Giuseppe, Di Stanislao.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura.
* 2. 5. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante designato dalle associazioni impegnate in attività di lotta ai fenomeni mafiosi.
2. 6. Favia, Palomba, Donadi, Di Stanislao.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante della Guardia di finanza.
2. 86. Lo Moro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 87. Pierdomenico Martino.

Sopprimere il comma 4.
2. 72. D'Antoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3, e restano in carica per un periodo di tre anni, prorogabile di un anno per ragioni di necessità.
* 2. 8. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3, e restano in carica per un periodo di tre anni, prorogabile di un anno per ragioni di necessità.
* 2. 48. Di Giuseppe, Di Stanislao.

Al comma 4, sopprimere le parole: Presidente del.
2. 75. De Micheli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. 76. Amici.

Sopprimere il comma 5.
2. 73. De Torre.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: otto.
2. 44. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e da due supplenti.
2. 77. D'Incecco.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Ministro dell'interno fino alla fine del periodo, con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri. Un componente effettivo, che presiede il collegio, e un componente supplente sono scelti tra magistrati della Corte dei Conti, collocati fuori del ruolo organico della magistratura contabile con il loro assenso. Gli altri componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. 9. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: esclusivamente.
2. 45. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: soltanto.
2. 46. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: all'albo ufficiale dei revisori dei conti con le seguenti: all'albo dei revisori contabili.
2. 302. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2. 78. Duilio.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e un componente supplente sono designati con le seguenti: è designato.
2. 79. Esposito.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le nomine degli organi di cui al comma 1 hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
2. 32. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 6.
2. 80. Fadda.

Al comma 6, sopprimere le parole:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
2. 82. Farinone.

Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e dello sviluppo economico
2. 33. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. 34. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 35. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 6, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e dei beni e delle attività culturali.
2. 36. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

ART. 3.
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

Sopprimere il comma 1.
* 3. 35. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Sopprimere il comma 1.
* 3. 36. Fedi.

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il Direttore dell'Agenzia la dirige e ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, curando l'attuazione delle decisioni, emana i provvedimenti di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
3. 1. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, può nominare uno o più delegati,
3. 37. Ferrari.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: delegati aggiungere le seguenti: conferendo loro poteri di rappresentanza.
3. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: delegati aggiungere le seguenti: anche con poteri di rappresentanza.
3. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 38. Fiorio.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: degli indirizzi e.
3. 39. Fiano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia con le seguenti: Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.
* 3. 3. Garavini, Ferranti, Amici, Minniti, Bressa, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia con le seguenti: Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.
* 3. 40. Di Stanislao.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia con le seguenti: Il Direttore presenta al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia e riferisce altresì periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia sulle questioni di loro diretta competenza.
3. 5. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: periodicamente.
3. 41. Miglioli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ai Ministri dell'interno e della giustizia con le seguenti: al Ministro dell'interno.
3. 42. Fluvi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: trimestrale.
3. 43. Fogliardi.

Al comma 1, dopo le parole: relazione semestrale aggiungere le seguenti: alle competenti Commissioni parlamentari.
3. 44. Migliavacca.

Sopprimere il comma 2.
* 3. 45. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Sopprimere il comma 2.
* 3. 46. Fontanelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati con le seguenti: coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, cura i rapporti con tale Autorità al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca.
3. 6. Palomba, Favia, Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: provvede all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati con le seguenti: coopera con l'autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca.
3. 4. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: confiscati e adotta aggiungere le seguenti:, d'intesa con l'ente locale interessato,
3. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le prioritarie con le seguenti:, d'intesa con l'ente locale interessato ed esclusivamente per.
3. 31. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 47. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o demolizione.
3. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: improduttivo.
3. 48. Froner.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delibera del Consiglio direttivo, adotta, aggiungere le seguenti: d'intesa con l'ente locale interessato,
3. 32. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: vendita,
3. 49. Garofani.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, distruzione o demolizione.
3. 50. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:, distruzione.
3. 51. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, distruzione o demolizione con le seguenti: o distruzione.
3. 52. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Sopprimere il comma 3.
3. 53. Gasbarra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché per la definizione di progetti integrati di utilizzo dei beni acquisiti allo Stato e per il superamento di eventuali criticità, l'Agenzia può richiedere l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti possono convocare conferenze di servizio cui sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei comuni, delle regioni e delle province, nonché di altre amministrazioni o enti pubblici e di associazioni, di volta in volta interessati. Per le specifiche esigenze di singole province, possono essere altresì costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nuclei operativi di supporto, cui partecipano i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di specifici compiti sotto il coordinamento delle prefetture e secondo le direttive dell'Agenzia.
3. 7. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.
* 3. 8. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.
* 3. 33. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con la seguente: si avvale.
* 3. 54. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono partecipare con la seguente: partecipano.
** 3. 55. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: possono partecipare con la seguente: partecipano.
** 3. 56. Gatti.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
* 3. 57. Genovese.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
* 3. 58. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
** 3. 59. Gentiloni Silveri.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
** 3. 60. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).
* 3. 61. Ghizzoni.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).
* 3. 62. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
** 3. 63. Giachetti.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
** 3. 64. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole:, anche in deroga agli strumenti urbanistici.
3. 9. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).
* 3. 65. Giacomelli.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).
* 3. 66. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
3. 67. Ginefra.

Al comma 4, sopprimere la lettera g).
* 3. 68. Ginoble.

Al comma 4, sopprimere la lettera g).
* 3. 69. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché negli altri casi stabiliti dalla legge.
3. 302. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la lettera h).
* 3. 70. Giovanelli.

Al comma 4, sopprimere la lettera h).
* 3. 71. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, sopprimere la lettera i).
** 3. 72. Gnecchi.

Al comma 4, sopprimere la lettera i).
** 3. 73. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di sedi secondarie nelle regioni nelle quali maggiore è la quantità di beni sequestrati e confiscati.
* 3. 10. Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di sedi secondarie nelle regioni nelle quali maggiore è la quantità di beni sequestrati e confiscati.
* 3. 74. Porcino, Di Stanislao.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. 34. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Bologna e Palermo.
3. 75. Marchioni.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Latina e Modena.
3. 76. Mazzarella.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Milano e Bari.
3. 77. Miotto.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Roma e Milano.
3. 78. Mattesini.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione delle sedi secondarie nelle città di Torino e Napoli.
3. 79. Mogherini Rebesani.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Bari.
3. 80. Melis.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Latina.
3. 81. Meta.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Milano.
3. 82. Melandri.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Modena.
3. 83. Merloni.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Napoli.
3. 84. Motta.

Al comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) provvede all'istituzione di una sede secondaria nella città di Palermo.
3. 85. Giorgio Merlo.

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: all'eventuale istituzione con le seguenti: all'istituzione.
3. 86. Misiani.

Al comma 4, lettera i), sopprimere le parole:, in relazione a particolari esigenze,
3. 87. Morassut.

Al comma 4, sopprimere la lettera l).
* 3. 88. Gozi.

Al comma 4, sopprimere la lettera l).
* 3. 89. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 4, lettera l), sostituire le parole: un regolamento con le seguenti: uno o più regolamenti.
3. 90. Mosca.

Al comma 4 lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e un regolamento per le procedure di amministrazione, gestione e destinazione del beni sequestrati e confiscati.
3. 11. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 5, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
3. 91. Grassi.

Al comma 5, sostituire le parole: dell'autorità giudiziaria fino alla fine del comma con le seguenti: di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.
3. 303. Le Commissioni.
(Approvato)

Sopprimere il comma 6.
3. 92. Graziano.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).
3. 93. Iannuzzi.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).
3. 94. La Forgia.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).
3. 95. Laganà Fortugno.

ART. 4.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da: Successivamente fino a: comma 1,
4. 31. Laratta.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
4. 32. Samperi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
4. 33. Naccarato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri con le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno,
4. 1. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: della giustizia,
4. 34. Nannicini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'economia e delle finanze.
4. 35. Narducci.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. 36. Lenzi.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: entro il limite di spesa di cui all'articolo 10.
4. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 37. Levi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 38. Lolli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 39. Losacco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.
4. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: lettere b), c), d) ed e),
4. 2. Favia, Palomba, Di Stanislao.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
l'istituzione di un fondo, alimentato dai proventi confluiti al Fondo unico per la giustizia, con la finalità esclusiva di liberare il patrimonio confiscato dai crediti vantati dai terzi di buona fede e/o dalle amministrazioni dello Stato, volto a consentire all'Agenzia la possibilità di istruire percorsi transattivi necessari a chiudere le procedure in itinere che impediscono l'utilizzo del patrimonio stesso.
4. 40. Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
per la riutilizzazione e la fruizione dei beni confiscati alla mafia, l'istituzione di un fondo destinato alla progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire o per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, alimentato con somme, provenienti dalle confische, confluite al Fondo unico per la giustizia.
4. 47. Antonino Russo.

Sopprimere il comma 2.
4. 41. Lovelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera l), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia del beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa. Nel definire la pianta organica dell'Agenzia, il regolamento specifica le modalità per il trasferimento del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture della direzione e delle filiali specificamente deputate all'amministrazione e gestione dei beni confiscati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità per il trasferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dei fondi attualmente stanziati per la copertura degli oneri di gestione, inclusi quelli del personale, connessi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
4. 3. Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

All'emendamento 4.301 delle Commissioni, comma 2, sopprimere le parole: non onerosa.
0. 4. 301. 1. Tassone, Ria.

All'emendamento 4.301. delle Commissioni, sopprimere la parte consequenziale.
0. 4. 301. 300.Le Commissioni.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 65, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «la gestione dei beni confiscati» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, dei beni confiscati».
4. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da stipulare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 3.
4. 42. Lucà.

Al comma 3, sopprimere le parole: del regolamento, ovvero, quando più di uno,
4. 43. Oliverio.

Al comma 3, sopprimere le parole:, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1.
4. 44. Nicolais.

Al comma 3, dopo la parola: Agenzia aggiungere le seguenti: per particolari e specifiche attività necessarie.
4. 4. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 3, sopprimere la parola: apposite.
4. 45. Arturo Mario Luigi Parisi.

Sopprimere il comma 4.
4. 46. Lulli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma.
4-bis. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione.
4. 5. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

ART. 5.
(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria).

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a)
al terzo comma dell'articolo 2-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale determina la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi agli espropri per pubblica utilità».
5. 1. Andrea Orlando, Ferranti, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

All'emendamento 5.300. delle Commissioni, secondo periodo, dopo le parole: il tribunale può aggiungere le seguenti:, con il consenso dell'amministrazione interessata,.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.
0. 5. 300. 300.Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a)
al quinto comma dell'articolo 2-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità.»
5. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
5. 38. Rigoni.

Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: alla procedura fino alla fine del numero con le seguenti: e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro».

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
a):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene»;
sopprimere i numeri da 3) a 7);
lettera b):
sopprimere il numero 1);
sostituire il numero 2) con il seguente:
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Amministratore, eventualmente coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le direttive impartite dal giudice delegato, deve presentare a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione»;
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituto dal seguente: «3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal Tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio»;
dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari»;
sopprimere il numero 4);
sopprimere la lettera c);
lettera d):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
sopprimere il numero 3).
5. 3. Palomba, Favia, Aniello Formisano, Di Stanislao.

Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: alla procedura fino alla fine del numero con le seguenti: e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro».

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
a):
sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene»;
sopprimere i numeri 3) e 4);
numero 5):
primo periodo, sostituire le parole da:
l'Agenzia fino a: scelte con le seguenti: il tribunale, osservando le modalità di cui al comma 3, nomina un amministratore giudiziario;
secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia con la seguente: Egli;
sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica dell'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva, e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia»;
sopprimere il numero 7);
lettera
b):
sostituire il numero
1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione»;
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'amministratore, coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le direttive impartite dal giudice delegato, presenta a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesti, i documenti giustificativi; segnala altresì al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione»;
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies adempie con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari»;
sopprimere la lettera c);
lettera d):
sostituire il numero
2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
sopprimere il numero 3).
5. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: alla procedura fino alla fine del numero con le seguenti: e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
5. 39. Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria.
5. 40. Peluffo.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:, ove occorre,
5. 41. Pedoto.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunica all'ente locale interessato i dati relativi al bene immobile che le è stato affidato.
5. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: anche nel corso dell'intero procedimento.
5. 42. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole:, se possibile,
5. 43. Pes.

Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sotto la direzione del giudice delegato.
* 5. 4. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni sotto la direzione del giudice delegato.
* 5. 44. Palagiano, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a) numero 1), ultimo periodo, sostituire la parola: periodiche con la seguente: puntuali.
5. 45. Piccolo.

Al comma 1, lettera a) numero 1), ultimo periodo, sostituire la parola: periodiche con la seguente: particolareggiate.
5. 46. Picierno.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Entro sei mesi dal provvedimento di sequestro, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica sul proprio sito l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento. In casi motivati può essere omessa l'indicazione dell'indirizzo del bene, indicando solo il comune dove si trova ubicato».
5. 5. Garavini, Ferranti, Amici, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino alla confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine L'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.
1-ter. Successivamente alla confisca di primo grado l'amministrazione è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi, in qualità di coadiutore, dell'amministratore giudiziario designato dal tribunale. Al conferimento dell'incarico si provvede con provvedimento dell'Agenzia comunicato al tribunale. L'incarico ha durata annuale ed è rinnovabile. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore nominato il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio».
5. 6. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'amministratore giudiziario coadiuva l'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene».
5. 47. Ventura.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
5. 48. Rosato.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:, da tecnici o da altre persone retribuite con le seguenti: e nelle ipotesi in cui risulti assolutamente necessario, da tecnici o da altre persone retribuite. In tal caso, l'Agenzia comunica senza ritardo al giudice delegato le generalità di chi la coadiuva, i motivi della scelta, nonché la misura della retribuzione. Il giudice può chiedere ulteriori informazioni, ovvero può disporre la sostituzione del nominato o la sua revoca con decreto motivato, quando la nomina appaia non giustificata o non adeguata".
5. 7. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: persone aggiungere la seguente: adeguatamente.
5. 49. Pistelli, Rossa.

Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario».
5. 8. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti:, motivando per iscritto, quando non sia possibile avvalersi di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche,
5. 51. Aniello Formisano, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti:, quando non sia possibile avvalersi di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche,
5. 9. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, sostituire le parole: ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici con le seguenti: con sentenza definitiva per delitto non colposo.
5. 52. Pizzetti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso il tribunale provvede alla nomina previa intesa con l'Agenzia al fine di conseguire sinergie operative e risparmi di costi derivanti da altre amministrazioni in corso innanzi alla stessa o a diversa autorità giudiziaria».
5. 10. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
5. 53. Rugghia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 5) e 6) e 7).
5. 54. Antonino Russo, Sanga, Sani, Siragusa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5)

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il giudice delegato autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione».
5. 35. Ferranti, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5)

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti di amministrazione da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia».
5. 13. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia di cui al comma 1 fino alla fine del numero con le seguenti: il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, osservando le modalità di cui al comma 3. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale e sui costi dell'amministrazione giudiziaria. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del programma. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 6).
5. 11. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia di cui al comma 1 fino a: pubblico ministero con le seguenti:, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al giudice delegato, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentita l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 6).
5. 34. Ferranti, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia di cui al comma 1 fino a: persone scelte con le seguenti: il tribunale, osservando le modalità di cui al comma 3, nomina un amministratore giudiziario, scelto.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:
L'Agenzia con la seguente: Egli;
sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica dell'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia».
5. 55. Mastromauro.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, quando non sia possibile avvalersi di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche.
5. 12. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
5. 56. Pollastrini, Federico Testa.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
5. 59. Santagata.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. Il giudice motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere le proposte formulate dall'Agenzia».
* 5. 14. Garavini, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. Il giudice motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere le proposte formulate dall'Agenzia».
* 5. 60. Messina, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, sopprimere le parole:, alienare immobili.
5. 61. Pompili.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo le parole: alienare immobili aggiungere le seguenti:, previa comunicazione all'ente locale interessato,
5. 31. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
5. 33. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
* 5. 15. Tassone, Vietti, Mannino, Mantini, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
* 5. 32. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
* 5. 63. Porta, Sereni.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
* 5. 64. Paladini, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, sopprimere le parole:, se richiesta,
5. 65. Portas, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
5. 67. Scarpetti, Sarubbi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
5. 71. Servodio, Soro.

Al comma 1, lettera d), numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio» fino a: «nella provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo».

Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.»;
3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»;
alla lettera f), sostituire il numero 8) con il seguente:
8) al comma 6, le parole: «L'amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole da: «del competente» fino a: «medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio».
5. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
5. 75. Tempestini, Siragusa.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies».
5. 77. Minniti, Rubinato.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
«1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.»
5. 302. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
5. 80. Rampi, Schirru, Tocci.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cento giorni.
5. 81. Quartiani, Sposetti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
5. 83. Trappolino.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso 1.1).
5. 84. Tullo.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso 1.2).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche attraverso loro consorzi o associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; l'uso è disciplinato, per una durata almeno decennale, con apposita convenzione, che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo, e disciplina le procedure autorizzatorie necessarie per modificare o incrementare il bene. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;».
* 5. 16. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso 1.2).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche attraverso loro consorzi o associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; l'uso è disciplinato, per una durata almeno decennale, con apposita convenzione, che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo, e disciplina le procedure autorizzatorie necessarie per modificare o incrementare il bene. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;».
* 5. 85. Palomba, Favia, Razzi, Monai, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso 1.2).
5. 86. Livia Turco.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
5. 87. Vaccaro, Sereni.

All'emendamento 5.303. delle Commissioni, numero 2), alinea, sostituire le parole: dalla seguente con le seguenti: dalle seguenti.

Conseguentemente, alla lettera b), premettere la seguente:
«0b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione i quali, avuto riguardo alla natura e alle condizioni del bene, verificano prioritariamente la possibilità della loro destinazione per edilizia residenziale pubblica da assegnare secondo le modalità previste dalla legge;».
0. 5. 303. 1. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro i cui proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi»;

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 4) con i seguenti:
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data, altresì, notizia nei siti dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.»;
4-bis) al comma 2-quater, le parole: «Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti territoriali» e le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse.
5. 303. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali anche attraverso loro consorzi ed associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. L'uso è disciplinato, per una durata almeno decennale, con apposita convenzione che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;».
5. 17. Ria, Tassone.

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «con provvedimento dell'Agenzia» aggiungere le seguenti:, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «alle comunità giovanili di cui all'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e».
5. 18. Leoluca Orlando, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
5. 88. Vannucci, Strizzolo.

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
5. 89. Rossomando, Touadi.

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.
5. 90. Realacci.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
5. 91. Vassallo.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui l'Agenzia non ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente possibile, per cause tecniche ed economiche adeguatamente documentate, effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati con provvedimento della medesima Agenzia alla vendita a prezzo di mercato».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 7), dopo il capoverso 7.3), aggiungere il seguente:
7.4.) sono aggiunte, in fine, le parole: «o utilizzando proventi di natura illecita».
* 5. 19. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui l'Agenzia non ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente possibile, per cause tecniche ed economiche adeguatamente documentate, effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati con provvedimento della medesima Agenzia alla vendita a prezzo di mercato».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 7), dopo il capoverso 7.3), aggiungere il seguente:
7.4.) sono aggiunte, in fine, le parole: «o utilizzando proventi di natura illecita».
* 5. 92. Palomba, Favia, Rota, Di Stanislao.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4.1) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. I beni immobili confiscati facenti parte del patrimonio aziendale, non fondamentali all'attività specifica propria dell'azienda o provenienti dalla cessazione dell'attività aziendale, vengono assegnati con le stesse procedure previste dalle lettere a) e b) del comma 2».
5. 93. Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).
5. 94. Velo.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere il capoverso 5.1).
5. 95. Verini.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire il capoverso 5.1) con i seguenti:
5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono sostituite dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative»;
5.1-bis) alla lettera a), le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse.
5. 304. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere il capoverso 5.2).
5. 96. Vico.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).
5. 97. Viola.

Al comma 1, lettera f), numero 6), sopprimere il capoverso 6.1).
5. 98. Zaccaria.

Al comma 1, lettera f), numero 6), sopprimere il capoverso 6.2).
5. 99. Zampa, Zucchi.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis è soppresso.
5. 305. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 7) con il seguente:
7) il comma 4 è abrogato.
5. 306. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 2-duodecies, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), di cui al comma 1 dell'articolo 2-undecies e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, di cui al comma 3 dell'articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi - nella misura del 50 per cento - istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
a) un fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2-undecies per consentire l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati concessi;
b) un fondo per il risanamento dei soggetti assegnatari dei beni che siano stati oggetto di atti intimidatori attraverso la distruzione e la sottrazione di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.

2. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, dispone sulle richieste di contributi».
5. 20.(Testo corretto). Ria, Tassone.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
5. 105. Tidei, Zunino.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 2-duodecies:
1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-undecies, lettere b) e c), e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi, nella misura del 50 per cento per ciascun fondo, istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. Un Fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2-undecies, per consentire loro l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati assegnati in concessione.
3. Un Fondo per il risarcimento dei danni a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati che siano stati vittime di atti intimidatori attraverso la distruzione o la sottrazione anche di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.
3-bis. Il direttore dell'Agenzia è competente a disporre sulle richieste di autorizzazione al contributo previa delibera del Consiglio direttivo»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».
5. 21. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) all'articolo 2-duodecies, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».
* 5. 22. Ria, Tassone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) all'articolo 2-duodecies, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».
* 5. 106. Palomba, Favia, Barbato, Aniello Formisano, Messina, Scilipoti, Leoluca Orlando, Rota, Di Stanislao.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 3-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 3-sexies. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:
a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;
b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli articoli 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
3. Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423».
5. 37. Ferranti, Villecco Calipari.

Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
5. 36. Ferranti, Villecco Calipari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 2, comma 13, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sono aggiunte, in fine, le parole: « , abbiano conseguito un master, promosso da università, all'interno del quale siano stati svolti specifici moduli di alta specializzazione sull'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati».
5. 107. Antonino Russo, Siragusa.

ART. 7.
(Disciplina transitoria).

Sopprimere il comma 1.
7. 31. Luongo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 32. Madia, De Pasquale.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquanta.
7. 33. Marchi, Recchia.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.
7. 34. Marantelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: con oneri a carico fino alla fine della lettera.
7. 35. Marchignoli, Murer.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 36. Maran.

Sopprimere il comma 2.
7. 37. Margiotta.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 38. Mariani.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti:, se non è stato possibile individuare le professionalità richieste nell'ambito della pubblica amministrazione,
7. 30. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 3.
7. 39. Cesare Marini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: lettere b) e c) pendenti alla stessa data con le seguenti: lettera b), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.
* 7. 1. Favia, Palomba, Mura, Di Stanislao.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: lettere b) e c), pendenti alla stessa data con le seguenti: lettera b), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.
* 7. 2. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Bressa, Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei, Villecco Calipari.

All'emendamento 7.300. delle Commissioni, comma 3-bis, secondo periodo, dopo la parola: Qualora aggiungere le seguenti: non si sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e.
0. 7. 300. 300.Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, l 'Agenzia procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
7. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Agenzia, di cui all'articolo 1, procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.
7. 3. Ceccuzzi, Cenni, De Micheli, Rossomando, Samperi, Touadi, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Agenzia, di cui all'articolo 1, procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.
7. 40. Zazzera, Palomba, Favia, Di Stanislao.

ART. 8.
(Rappresentanza in giudizio).

Sopprimere il comma 1.
8. 30. Marrocu.

ART. 9.
(Foro esclusivo).

Sopprimere il comma 2.
9. 31. Martella.

ART. 10.
(Disposizioni finanziarie).

Al comma 1, sostituire le parole: dall'attuazione del presente decreto con le seguenti: dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia di cui al presente decreto, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7.
10. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 3175 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, indica i compiti attribuiti alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata;
tra i compiti attribuiti all'Agenzia figurano quelli di amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso di procedimenti di prevenzione, amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali e quelli in esito al procedimento penale;
il citato comma prevede inoltre alla lettera f) che l'Agenzia adotti iniziative e provvedimenti per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati;
si tratta di compiti complessi che interagiscono fortemente con il territorio ove insistono i beni sequestrati o confiscati e appare necessario in tale contesto una forte relazione tra la citata Agenzia e il Comune e la Regione ove sono ubicati i beni;

impegna il Governo

a garantire il coordinamento tra l'Agenzia e i Comuni e le Regioni interessate al fine del pieno coinvolgimento degli enti locali in particolare per quanto attiene l'assegnazione e la destinazione del bene sequestrato o confiscato alla criminalità organizzata.
9/3175/1. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
si tratta di un provvedimento importante che dovrà portare ad una maggiore efficacia nella gestione dei beni sequestrati o confiscati;
i dati relativi ai beni della criminalità organizzata che potrebbero essere oggetto di confisca o sequestro affermano che, ancora oggi, solo una minima parte di questi beni sono oggetto di azione di sequestro e confisca e che, in alcuni casi, i tempi per giungere alla definitiva confisca e alla possibilità di rassegnazione per usi istituzionali o sociali, fino alla alienazione, in determinate occasioni arrivano sino a 15 anni;
la lentezza nelle fasi di confisca e assegnazione nonché l'ancora insufficiente numero di beni confiscati rispetto alla realtà rischiano di non rendere efficace l'azione dell'Agenzia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure e le iniziative di propria competenza affinché i tempi per la confisca e l'assegnazione di beni della criminalità organizzata, in particolare ai comuni per fini istituzionali e sociali, vengano abbreviati il più possibile, nonché per una maggiore efficacia degli strumenti di confisca dei considerevoli beni detenuti dalla criminalità organizzata.
9/3175/2. Lombardo, Commercio, Latteri, Lo Monte.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, al comma 4, lettera i), prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati possa provvedere alla eventuale istituzione di sedi secondarie in relazione a particolari esigenze;
è ampiamente condivisibile che la sede sia a Reggio Calabria, ma dovrebbe essere valutata l'istituzione di sedi secondarie in quei territori laddove insistono quantità significative di beni sequestrati e confiscati;
l'istituzione di sedi secondarie non può essere relegata ad una eventualità ma, anche in relazione ad una più efficace azione dell'Agenzia, debba essere valutata e prevista,

impegna il Governo

per una maggiore efficacia e tempestività dell'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati a prevedere l'apertura di sedi secondarie nei territori ove insistono quantità ingenti di beni confiscati alla criminalità organizzata.
9/3175/3. Latteri, Commercio, Lombardo, Lo Monte.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, al comma 4, lettera i), prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati possa provvedere alla eventuale istituzione di sedi secondarie in relazione a particolari esigenze;
è ampiamente condivisibile che la sede sia a Reggio Calabria, ma dovrebbe essere valutata l'istituzione di sedi secondarie in quei territori laddove insistono quantità significative di beni sequestrati e confiscati;
l'istituzione di sedi secondarie non può essere relegata ad una eventualità ma, anche in relazione ad una più efficace azione dell'Agenzia, debba essere valutata e prevista,

impegna il Governo

per la tempestività dell'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati a prevedere l'apertura di sedi secondarie nei territori ove insistono quantità ingenti di beni confiscati alla criminalità organizzata.
9/3175/3.(Testo modificato nel corso della seduta). Latteri, Commercio, Lombardo, Lo Monte.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
la lettera f), comma 2 dell'articolo 1 attribuisce all'Agenzia il compito di adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati;
i beni confiscati potrebbero essere oggetto di utilizzo oltre che da parte del comune interessato anche di associazioni senza fine di lucro e con attività finalizzate esclusivamente ad interventi nel sociale;
è auspicabile che l'Agenzia nella fase di assegnazione e destinazione del bene confiscato tenga conto oltre che delle richieste pervenute dal comune interessato anche di quelle di associazioni senza fine di lucro per sostenere interventi nel sociale,

impegna il Governo

a intervenire nei confronti dell'Agenzia affinché nella fase di adozione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per l'assegnazione e la destinazione del bene confiscato sia data la priorità oltre che alle richieste pervenute dal comune interessato anche alle associazioni senza fine di lucro operanti nel sociale.
9/3175/4.(Nuova formulazione) Commercio, Latteri, Lombardo, Lo Monte.

La Camera,
premesso che:
la lotta alla mafia rimane uno dei grandi obiettivi sui quali tutte le istituzioni devono impegnarsi sempre più per debellare un fenomeno che ha provocato, soprattutto nel Sud Italia, sottosviluppo;
la confisca di beni alla criminalità organizzata è uno straordinario strumento per il ripristino della legalità in molte parti del nostro Paese,

impegna il Governo

a prevedere assoluta priorità nella concessione di contributi e finanziamenti a quei comuni che, acquisendo patrimoni confiscati alla criminalità organizzata, provvedono alla sistemazione ed alla ristrutturazione degli stessi per l'allocazione di sedi per le forze dell'ordine.
9/3175/5. Cristaldi, Patarino, Vincenzo Antonio Fontana, Scelli, Angela Napoli, Torrisi.

La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 3175 «Conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2010, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;
il provvedimento ha le potenzialità, anche grazie al lavoro svolto dall'opposizione nelle Commissioni di merito, per fornire uno strumento realmente efficace nella lotta alla criminalità;
abbiamo nei giorni scorsi appreso da fonti stampa che il comune di Palermo ha affidato alcuni beni ad associazioni con fini di lucro (Aspasia, Unione degli assessori) senza peraltro che tali beni fossero inseriti negli elenchi ufficiali;
in particolare risulta che un bene confiscato che si trova in un quartiere residenziale del centro città, sia stato assegnato alla Unione degli assessori;
risulta, inoltre, che il bene in questione non fosse presente nelle liste pubbliche dei beni, dunque nessuno avrebbe potuto sapere che esso fosse disponibile se non chi operava;
dall'Unione il comune acquista servizi professionali (i beni confiscati, come sappiamo, non possono, essere in alcun modo assegnati a chi produce lucro), e uno dei responsabili dell'Unione degli assessori risulta essere stato consulente del sindaco di Palermo fino al 2006,

impegna il Governo

a mettere in campo, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nell'occasione dell'applicazione della nuova normativa in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati alla mafia, tutte le misure e i controlli necessari atti a sanare gravissime situazioni come quella sopra descritta, nonché a prevenire qualunque distorsione nella assegnazione e nella gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, affinché non si verifichino mai più «zone d'ombra» nel rapporto tra la Pubblica amministrazione e la criminalità organizzata.
9/3175/6.Siragusa, Russo, Villecco Calipari.

La Camera,

impegna il Governo

a mettere in campo, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nell'occasione dell'applicazione della nuova normativa in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati alla mafia, tutte le misure e i controlli necessari atti a prevenire qualsiasi distorsione nella assegnazione e nella gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, affinché non si verifichino mai più «zone d'ombra» nel rapporto tra la Pubblica amministrazione e la criminalità organizzata.
9/3175/6.(Testo modificato nel corso della seduta). Siragusa, Russo, Villecco Calipari.

La Camera,
premesso che:
nel territorio della Regione siciliana si trova il 51 per cento dei beni immobili complessivamente confiscati alle mafie;
in Sicilia hanno avuto vita, si sono sviluppate e sono state sperimentate le forme e le esperienze più avanzate di gestione dei patrimoni confiscati, anche grazie all'impegno dell'associazionismo antimafia ed alla costituzione di consorzi di comuni che hanno visto il coinvolgimento di più istituzioni;
tali esperienze, oltre ad avere un grande significato, devono rappresentare un punto di riferimento nelle politiche contro le mafie e per il riutilizzo e la gestione dei beni confiscati,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire una sede distaccata, da individuare in Sicilia, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
9/3175/7.Antonino Russo, Siragusa, Samperi.

La Camera,
premesso che:
con specifico riferimento al profilo della destinazione dei beni confiscati, l'articolo 5, nei casi di trasferimento di beni immobili agli enti territoriali, introduce la previsione secondo cui, se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi,

impegna il Governo

ad individuare modalità e strumenti idonei a garantire una concreta disponibilità di risorse che consenta alle amministrazioni locali una effettiva e razionale gestione del bene per finalità istituzionali o sociali.
9/3175/8.Tassone.

La Camera,
premesso che:
molte sono le difficoltà che le associazioni e le cooperative assegnatarie dei beni affrontano e cercano di superare: tra queste, l'accesso al credito e il risarcimento dei danni subiti a seguito di atti di intimidazione da parte delle organizzazioni criminali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione presso l'Agenzia nazionale di un fondo di garanzia per consentire l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni, nonché di un altro per il risarcimento dei danni subiti.
9/3175/9.Ria.

La Camera,
premesso che:
molte sono le difficoltà che le associazioni e le cooperative assegnatarie dei beni affrontano e cercano di superare: tra queste, l'accesso al credito e il risarcimento dei danni subiti a seguito di atti di intimidazione da parte delle organizzazioni criminali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione presso l'Agenzia nazionale di iniziative per consentire l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni, nonché per il risarcimento dei danni subiti.
9/3175/9.(Testo modificato nel corso della seduta). Ria.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite;
se la struttura serve a migliorare, velocizzare e rendere più efficienti ed economiche le procedure di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, con la creazione di un'economia di sistema data dalla creazione di un soggetto pubblico che a costi contenuti realizzi le necessità pubbliche, non sembra utile ed economico reintrodurre ipotesi generalizzate di nomina di elementi esterni all'amministrazione, retribuiti, che svolgano attività per l'Agenzia,

impegna il Governo

a ridurre al minimo l'esternalizzazione in questo campo, limitando il ricorso a soggetti esterni all'Agenzia.
9/3175/10.Mantini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite;
se la struttura serve a migliorare, velocizzare e rendere più efficienti ed economiche le procedure di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, con la creazione di un'economia di sistema data dalla creazione di un soggetto pubblico che a costi contenuti realizzi le necessità pubbliche, non sembra utile ed economico reintrodurre ipotesi generalizzate di nomina di elementi esterni all'amministrazione, retribuiti, che svolgano attività per l'Agenzia,

impegna il Governo

a razionalizzare il ricorso a soggetti esterni all'Agenzia.
9/3175/10.(Testo modificato nel corso della seduta). Mantini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 disciplina i rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio in merito all'amministrazione ed alla custodia dei beni confiscati, senza nulla prevedere circa le modalità di finanziamento della struttura;
appare assolutamente necessario stabilire il principio generale dell'autonomia di risorse finanziarie, in modo che l'Agenzia possa rappresentare una risorsa positiva per lo Stato e non un peso economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione.
9/3175/11.Compagnon.

La Camera,
premesso che:
la legge 13 settembre 1982, (cosiddetta Rognoni-La Torre), integrando la legge 31 maggio 1965 n. 575 recante «Disposizioni contro la mafia», ha introdotto accanto alle misure di prevenzione di carattere personale quelle di carattere patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni;
una volta che la confisca è divenuta definitiva i beni immobili possono essere destinati a diversi soggetti per varie finalità;
la legge 31 maggio 1965 n. 575 modificata in particolare dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 e dalla Legge finanziaria 2007, prevede, infatti, che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, ovvero trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione;
una svolta significativa nella lotta alla criminalità organizzata si è avuta con l'attuazione della legge Rognoni-La Torre con la quale, nel 1982, lo Stato ha previsto la confisca dei beni ai mafiosi. Norma che, con la legge 109 del 1996, ha fatto un ulteriore passo avanti vincolando l'uso di questi beni a fini sociali. Una legge dal grande significato simbolico e sociale. Lo Stato, impossessandosi delle proprietà dei mafiosi, proprio nei territori dove prima dominavano, ribadisce la supremazia del diritto e della legge e restituisce alla collettività i beni e le ricchezze di cui la criminalità organizzata l'ha deprivata e vengono restituiti perché si possano creare nuove opportunità di occupazione e di sviluppo economico e culturale;
la legge in alcuni casi è rimasta a lungo inapplicata per le tante difficoltà burocratiche, e non solo, legate al riutilizzo dei beni confiscati;
la lotta alle associazioni criminali non può essere subordinata alle necessità della finanza pubblica e lo Stato deve assicurare adeguati finanziamenti alla giustizia ed alle Forze dell'ordine a carico della fiscalità generale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere anche mediante successivi atti normativi, ad un concreto sostegno economico-finanziario alla magistratura e alle Forze dell'ordine al fine di un serio contrasto alla corruzione, e alla criminalità organizzata.
9/3175/12.Palomba.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere anche mediante successivi atti normativi, ad un concreto sostegno economico-finanziario alla magistratura e alle Forze dell'ordine al fine di un serio contrasto alla corruzione, e alla criminalità organizzata.
9/3175/12.(Testo modificato nel corso della seduta). Palomba.

La Camera,
premesso che:
la legge 13 settembre 1982, (cosiddetta Rognoni - La Torre), integrando la legge 31 maggio 1965 n. 575 recante «Disposizioni contro la mafia», ha introdotto accanto alle misure di prevenzione di carattere personale quelle di carattere patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni;
una volta che la confisca è divenuta definitiva i beni immobili possono essere destinati a diversi soggetti per varie finalità;
la legge 31 maggio 1965 n. 575 modificata in particolare dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 e dalla Legge finanziaria 2007, prevede, infatti, che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, ovvero trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione;
la maggior parte dei beni sono ancora occupati dalle famiglie a cui sono stati confiscati e ciò rende più difficoltoso fare i sopralluoghi per valutare la fattibilità dei progetti e rende oltremodo lunga la procedura di assegnazione;
molti degli immobili sono occupati dagli stessi mafiosi che si sono visti consegnare il verbale di sequestro ma purtroppo ci si ferma alla mera consegna e, molto spesso, non si procede all'esecuzione dello sgombero dell'immobile sequestrato;
lo sgombero dei beni deve esser tempestivo, a confisca avvenuta, così come previsto dalla legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare una auspicabile collaborazione fattiva e coordinata, tra l'Agenzia, i prefetti e le Forze dell'ordine al fine di attuare il compito degli sgomberi.
9/3175/13. Di Giuseppe.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare una auspicabile collaborazione fattiva e coordinata, tra l'Agenzia, i prefetti e le Forze dell'ordine al fine di attuare il compito degli sgomberi.
9/3175/13.(Testo modificato nel corso della seduta). Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
la legge 13 settembre 1982, (cosiddetta Rognoni - La Torre), integrando la legge 31 maggio 1965 n. 575 recante «Disposizioni contro la mafia», ha introdotto accanto alle misure di prevenzione di carattere personale quelle di carattere patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni;
una volta che la confisca è divenuta definitiva i beni immobili possono essere destinati a diversi soggetti per varie finalità;
la legge 31 maggio 1965 n. 575 modificata in particolare dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 e dalla Legge finanziaria 2007, prevede, infatti, che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, ovvero trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione;
nel provvedimento in esame, l'Agenzia deve, al pari dell'odierno amministratore giudiziario, provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire che l'Agenzia possa disporre di personale adeguatamente qualificato a svolgere le delicatissime e complesse attività di gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.
9/3175/14. Di Stanislao.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire che l'Agenzia possa disporre di personale adeguatamente qualificato a svolgere le delicatissime e complesse attività di gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.
9/3175/14.(Testo modificato nel corso della seduta). Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
la legge 13 settembre 1982, (cosiddetta Rognoni - La Torre), integrando la legge 31 maggio 1965 n. 575 recante «Disposizioni contro la mafia», ha introdotto accanto alle misure di prevenzione di carattere personale quelle di carattere patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni;
una volta che la confisca è divenuta definitiva i beni immobili possono essere destinati a diversi soggetti per varie finalità;
la legge 31 maggio 1965 n. 575 modificata in particolare dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 e dalla Legge finanziaria 2007, prevede, infatti, che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, ovvero trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, ai patrimonio del Comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione;
nel corso del 2007 l'Agenzia del demanio ha avviato un nuovo modello di gestione e destinazione dei beni confiscati basato sui progetti territoriali che prevedono la consegna di «pacchetti omogenei di beni» agli enti locali e il loro riutilizzo sociale, attraverso la firma di protocolli d'intesa. Il progetto territoriale consente di superare le criticità legate alle lunghe procedure di istruttoria e di tutela che caratterizzano la destinazione dei beni;
sempre nel 2007 sono stati avviati 4 progetti territoriali che hanno portato alla firma di altrettanti protocolli d'intesa con i comuni di Roma (2 febbraio 2007 - 57 unità immobiliari), Reggio Calabria (19 febbraio 2007 - 48 unità immobiliari), Palermo (5 settembre 2007 - 258 unità immobiliari) e Bari (26 settembre - 56 unità immobiliari);
mediante i protocolli d'intesa lo Stato e le regioni possono assumere l'impegno politico di coordinare le competenze su un versante strategico della lotta alle mafie quale può essere la realizzazione di «grandi opere della legalità» attraverso la individuazione di un congruo numero di beni immobili e aziendali confiscati di rilevante dimensione economica e simbolica sui quali intervenire con progetti di recupero, valorizzazione e sviluppo sostenibile;
per l'individuazione delle opere in questione il protocollo possono coinvolgere le istituzioni locali e la società civile attraverso il modello di concertazione proposto dal commissario con il protocollo nazionale per i beni confiscati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare la sottoscrizione protocolli d'intesa con i presidenti delle regioni ed il commissario, finalizzato alla diffusione della legalità attraverso l'attuazione di progettualità volte al superamento delle criticità delle procedure di assegnazione dei beni confiscati ed al loro riutilizzo per finalità sociali.
9/3175/15. Aniello Formisano.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare la sottoscrizione protocolli d'intesa con i presidenti delle regioni ed il commissario, finalizzato alla diffusione della legalità attraverso l'attuazione di progettualità volte al superamento delle criticità delle procedure di assegnazione dei beni confiscati ed al loro riutilizzo per finalità sociali.
9/3175/15.(Testo modificato nel corso della seduta). Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
la legge 13 settembre 1982, (cosiddetta Rognoni - La Torre), integrando la legge 31 maggio 1965 n. 575 recante «Disposizioni contro la mafia», ha introdotto accanto alle misure di prevenzione di carattere personale quelle di carattere patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni;
una volta che la confisca è divenuta definitiva i beni immobili possono essere destinati a diversi soggetti per vane finalità;
la legge 31 maggio 1965 n. 575 modificata in particolare dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 e dalla Legge finanziaria 2007, prevede, infatti, che i beni confiscati alla mafia possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di ordine pubblico, giustizia e protezione civile e anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, ovvero trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione;

l'uso sociale dei beni confiscati è uno strumento formidabile di grande valore e impatto simbolico, utile sia per costruire un tessuto sociale e istituzionale capace di riconoscere realmente i diritti dei cittadini, liberandoli dall'oppressione mafiosa, sia per porre le basi di uno sviluppo economico legale concreto;
l'Agenzia del demanio è responsabile della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata dal momento della confisca definitiva del bene fino alla sua destinazione;
l'83 per cento dei beni confiscati si trova nelle quattro regioni meridionali, con una netta prevalenza della Sicilia (46 per cento), mentre Campania e Calabria si attestano intorno al 15 per cento e la Puglia al 7 per cento. Il restante 17 per cento è concentrato prevalentemente in Lombardia e nel Lazio;
il 36 per cento dei beni confiscati alla criminalità organizzata è sotto l'ipoteca delle banche e il 30 per cento è occupato dagli stessi mafiosi così come la difficoltà di stare sul mercato delle aziende confiscate, la maggior parte delle quali sono rimaste chiuse;
la fase iniziale di presa in carico del bene è di fondamentale importanza, in quanto consente di inquadrare con chiarezza la situazione e di definire un piano di destinazione del bene che tenga conto delle eventuali criticità da eliminare per favorirne un più celere riutilizzo;
allo stato attuale solo il 18 per cento del totale dei beni confiscati in gestione è facilmente destinabile mentre l'82 per cento presenta una o più criticità che ne ostacolano la destinazione;
spesso i tempi di procedimento giudiziario dal sequestro alla confisca sono talmente lunghi che si assiste al deperimento o al danneggiamento del bene stesso;
accade anche che i beni siano ancora occupati o che addirittura siano ipotecati, peggio ancora, abusivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative o atti normativi al fine di rendere i tempi e le procedure per la confisca e l'assegnazione di beni della criminalità organizzata, più brevi che sia possibile.
9/3175/16. Scilipoti.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative o atti normativi al fine di rendere i tempi e le procedure per la confisca e l'assegnazione di beni della criminalità organizzata, più brevi che sia possibile.
9/3175/16.(Testo modificato nel corso della seduta). Scilipoti.

La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire in sede di applicazione della legge, nei confronti dell'Agenzia affinché la stessa, in sede di assegnazione dei beni confiscati, valuti, tra gli elementi dichiarati dai richiedenti, anche i profili di validità economica delle iniziative proposte.
9/3175/17. Marinello, Romele, Gioacchino Alfano, Torrisi, Sisto.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi mesi in numerose università italiane sono stati organizzati corsi di specializzazione post universitaria e master di primo e secondo livello sull'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati;
secondo il dettato della legge 15 luglio 2009, n. 94 all'articolo 2, comma 13 lettera d), i soggetti che abbiano frequentato i succitati corsi, pur avendo acquisito conoscenze necessarie di alto livello specialistico, non potrebbero essere nominati amministratori di beni confiscati,

impegna il Governo

a comprendere fra i soggetti che possano essere iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari i laureati che abbiano conseguito un master, promosso da università, all'interno del quale siano stati svolti specifici moduli di alta specializzazione sull'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati.
9/3175/18.Capodicasa, Antonino Russo, Siragusa.

INTERPELLANZE URGENTI

Problematiche relative alla messa in sicurezza degli edifici scolastici - 2-00635

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
in data 18 febbraio 2010, con oggetto anagrafe dell'edilizia scolastica, il capo dipartimento per la programmazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato, a tutte le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e per conoscenza agli uffici scolastici regionali, una nota contenente la richiesta di compilazione di una rilevazione di dati atti a consentire «l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe, presenti attualmente nel sistema informativo del ministero»;
nella suddetta circolare si raccomanda che tale raccolta avvenga dal 23 febbraio al 1o marzo 2010; ciò, si afferma, per consentire le iniziative di programmazione degli investimenti;
con l'intesa, raggiunta nella Conferenza unificata del 28 gennaio 2009 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 33 del febbraio 2009, è stata prevista la costituzione - presso ciascuna regione e provincia autonoma - di appositi gruppi di lavoro composti da rappresentanze degli uffici scolastici regionali, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem, con il compito di costituire apposite squadre tecniche incaricate dell'effettuazione di sopralluoghi sugli edifici scolastici del rispettivo territorio e della compilazione di apposite schede, il cui contenuto era destinato a confluire successivamente nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;
il Presidente del Consiglio dei ministri, per quanto consta agli interpellanti, aveva annunciato, in una delle conferenze stampa tenute insieme con il Ministro interpellato, che la suddetta iniziativa avrebbe dovuto essere completata, come scritto nell'intesa, entro il 6 agosto 2009;
ad oggi non è ancora stato reso noto lo stato di attuazione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui all'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), articolato in due stralci, per complessivi 489 milioni di euro riferiti a 1.594 interventi;
inoltre, non è stato ancora definito il terzo programma stralcio di 300 milioni di euro che doveva esser sottoposto al Cipe entro il 30 giugno 2009, unitamente ad una ricognizione complessiva dello stato degli interventi al 31 dicembre 2008, in base a quanto previsto dalla delibera del Cipe n. 114 del 2008;
la legge finanziaria per il 2010, all'articolo 2, comma 239, ha previsto che entro il mese di gennaio 2010 le commissioni parlamentari competenti avrebbero dovuto approvare le indicazioni per il 3o piano stralcio, pari ad un importo di 300 milioni di euro, che avrebbe dovuto comprendere gli stanziamenti già indicati nella delibera Cipe n. 114 del 2008, più altri non meglio indicati. Tale scadenza è stata di recente prorogata;
la delibera Cipe del 6 marzo 2009, n. 3, ha assegnato al «fondo infrastrutture», di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, 1 miliardo di euro da destinare al piano per la messa in sicurezza delle scuole - secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. In base a tale delibera entro il 6 agosto 2009 si doveva presentare il relativo programma;
del suddetto piano non vi è al momento alcuna traccia, in quanto, detratti i 226,4 milioni di euro assegnati all'Abruzzo, ne devono essere programmati e assegnati altri 773,6;
la proroga dei termini di scadenza per la messa a norma degli edifici scolastici (al 31 dicembre 2009), prevista dalla legge finanziaria per il 2007 del Governo Prodi, non era generalizzata per tutte le scuole non a norma, ma solo per quelle rientranti nei piani regionali per la sicurezza;
dovrebbe essere noto al Governo che da quella data (31 dicembre 2009) tutte le scuole non a norma sono «fuorilegge» e che dunque - anche per esigenze di tutela rispetto alle responsabilità, per legge, poste in capo ai dirigenti scolastici ed agli amministratori locali - dovrebbero essere sottoposte ai necessari interventi -:
a che punto sia la realizzazione della sopra citata intesa con le regioni sulla sicurezza;
quali siano le reali finalità degli ulteriori, numerosi elementi conoscitivi richiesti alle scuole con la nota del 18 febbraio 2010, considerato che già esiste un'intesa raggiunta in Conferenza unificata con il compito di costituire apposite squadre tecniche incaricate dell'effettuazione di sopralluoghi sugli edifici scolastici del rispettivo territorio e della compilazione di apposite schede, il cui contenuto è destinato a confluire successivamente nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;
quali siano le motivazioni che hanno indotto il ministero ad attivare un'iniziativa, ad avviso degli interpellanti, superflua e onerosa dal punto di vista burocratico, a causa dell'impiego di tempo, di personale e di energie richiesto alle scuole, al solo fine di esigere altri dati che andrebbero a sovrapporsi a quelli già sino ad ora acquisiti dagli enti locali, peraltro titolari di competenze dirette, ai sensi della normativa vigente, sull'edilizia scolastica;
se il Governo sia in grado di valutare, sulla base dei dati attualmente disponibili, quante e quali siano le scuole che al 31 dicembre 2009 non hanno ottemperato alle norme per la messa in sicurezza;
quali iniziative intenda adottare al fine di consentire tempestivamente alle suddette scuole non a norma di essere sottoposte ai necessari interventi di messa in sicurezza, per esigenze di tutela degli utenti e per rispetto delle responsabilità poste in capo ai dirigenti scolastici ed agli amministratori locali dalla normativa vigente;
quando e come verrà data attuazione all'assegnazione dei fondi già stanziati per l'edilizia scolastica e sopra menzionati.
(2-00635)
«De Pasquale, Ghizzoni, Mattesini, Coscia, Siragusa, Rossa, Pes, De Torre, Antonino Russo, Bachelet, Lolli, Nicolais, Mazzarella, Levi, Benamati, Cenni, Sbrollini, Federico Testa, Rampi, Fluvi, Strizzolo, Mogherini Rebesani, Tempestini, Mariani, Braga, Marchi, Marchignoli, Fogliardi, Santagata, Pedoto, Dal Moro, Gatti, D'Incecco, Berretta, De Biasi, Motta, Mogherini Rebesani».

Iniziative di competenza in merito all'approvazione da parte del comune di Goito (Mantova) di un regolamento che porrebbe condizioni di carattere religioso per l'iscrizione all'asilo comunale - 2-00636

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno e per le pari opportunità, per sapere - premesso che:
il comune di Goito, in provincia di Mantova, ha recentemente approvato un regolamento che all'articolo 1 pone come condizione per iscrivere il figlio all'asilo l'accettazione di una sorta di preambolo religioso: la provenienza da una famiglia cattolica o cristiana, escludendo di fatto molte famiglie di immigrati di diverso orientamento religioso;
il sindaco motiva tale decisione con il fatto che «pur essendo l'asilo pubblico, da sempre viene gestito secondo criteri che si ispirano al cristianesimo»;
a parere degli interpellanti, ci si trova in presenza di una grave violazione della nostra Carta costituzionale, in particolare rispetto ai principi contenuti nell'articolo 3 e nell'articolo 7 -:
se siano a conoscenza dei fatti descritti e, qualora essi corrispondano al vero, se non ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza, anche al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(2-00636)
«Marco Carra, Lenzi, Franceschini, Fiano, Amici, Fassino, Castagnetti, Ghizzoni, Bressa, Colaninno, Veltroni, Mattesini, Fiorio, Ciriello, Meta, Naccarato, Berretta, Boccuzzi, Corsini, Giovanelli, Graziano, Zucchi, Ginefra, Argentin, Gianni Farina, Maran, Vannucci, Pizzetti, Fontanelli, Nannicini, Peluffo, Schirru, Touadi, Tullo».

Chiarimenti in merito alle spese sostenute per la realizzazione del G8 a L'Aquila - 2-00634

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il settimanale L'espresso ha pubblicato nel numero in edicola questa settimana, alle pagine da 38 a 44, un servizio dal titolo «Un G8 da 500 milioni»;
la vicenda delle spese folli per organizzare un summit mondiale durato 3 giorni occupa molte pagine di tutta la stampa nazionale ormai da settimane, ma al primo filone di interesse, che riguardava gli appalti e le spese per l'organizzazione dell'evento a La Maddalena, ora si è aggiunto il secondo, che riguarda gli appalti e le spese per il trasferimento dell'evento nella città de L'Aquila;
una scheda riassuntiva finale riporta una sintesi dei costi del G8 2009 organizzato dall'Italia, così suddivisa:
a) costo G8 La Maddalena: 327 milioni 500 mila euro;
b) costo G8 L'Aquila: 184 milioni 974 mila 178 euro;
c) costo complessivo G8: 512 milioni 474 mila 178 euro;
per fare un paragone, l'ultimo G8 organizzato dall'Italia è stato quello del 2001 a Genova, dove furono stanziati per l'organizzazione 20 miliardi di vecchie lire e per le opere accessorie 90 miliardi di vecchie lire (meno di 47 milioni di euro) in quindici anni. Considerando tutti gli altri fondi, compresi quelli del comune, il conto fu di 200 miliardi. Poco più di un quinto di quello che si è speso nel 2009. Cinquecentododici milioni di euro sono mille miliardi di vecchie lire;
a parte la sproporzione della cifra spesa in totale rispetto ai tre giorni dell'evento, preoccupa l'utilizzo che di quei soldi è stato fatto;
rimanendo sui costi del G8 de L'Aquila, tra i costi più incredibili, l'articolo de L'espresso indica i seguenti:

Fornitore Oggetto Importo in euro (incluso iva)
SPAZIALE SPLENDY G.I.L. SRL Fornitura accappatoi e asciugamani 24.420,00
PINEIDER SPA Fornitura materiale vario (album, sottomano da scrivania, portablocchi cartelle) 78.163,20
MUSEOVIVO Fornitura 60 penne edizione unica 26.000,05
POLTRONE FRAU SPA Fornitura sedute a noleggio 373.233,30
FORCING SRL, MIB SRL, FIDANZIA SRL Fornitura pennoni e bandiere 175.576,80
RUFFOLO SILVIA GRAFICA EDITORIALE Fornitura, declinazione e utilizzo logo G8 21.600,00
COGEDA SISTEMI Fornitura cartucce toner 12.733,20
ELCOMAN SRL Fornitura n. 30 distruggi documenti 12.852,00
MEDIAMERKET SPA, CIFONI DOMENICO SRL, UNIEURO-CTE GROUP SRL, TECNOVISIONI SRL Fornitura televisori Lcd e noleggio plasma 347.348,00
BULGARI ITALIA SPA Fornitura 45 ciotoline in argento 22.500,00
FRATERNITAS SRL Fornitura megafoni 3.895,20
LANIFICIO FRATELLI CERRUTI SPA Fornitura tessuto per divise steward e hostess 13.555,20
LANIFICIO ORMEZZANO SPA Fornitura tessuto per divise steward e hostess 5.184,00
ANNALISA COLLEZIONI SRL Fornitura tessuto per divise (non specificate) 54.000,00
PUBLILASER SRL Fornitura tessuto con logo per personalizzazione transenne 23.442,05
FIORI E PIANTE di Tontoranelli Daniela, DEMI MONDE SRL Fornitura addobbi floreali 64.020,00
ARTERIA SRL Fornitura servizio trasferimento scultura «Il Guerriero di Capestrano» da Chieti a sede G8 l'Aquila 11.122,80
ARTERIA SRL Servizio aggiuntivo per sollevamento scultura «Il guerriero di Capestrano» 4.056,00
BORGHI INTERNATIONAL Trasporto opere d'arte 36.000,00
NOLOSTAND SPA Fornitura posacenere 10.200,00
PUBLILASER SRL Rivestimento ascensori con pellicola vinilic 9.072,00
ISTITUTO GRAMMA, CENTRO RICERCHE MUSICALI, ORTO ONIRICO SRL, AGORÀ SRL Realizzazione progetto «A city to listen to - L'Aquila per il G8» 193.996,00
TOTALE 1.522.969,80

non si può non rimanere sorpresi rileggendo la precedente tabella, pensando alla gravità del sisma che aveva colpito l'Abruzzo e alla dichiarata frugalità, per rispetto delle vittime e dei terremotati, a cui l'organizzazione del G8 doveva ispirarsi. Lussi e sprechi eccessivi per un vertice spostato tra i terremotati in nome della sobrietà e della solidarietà. Si legge sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri: «Non solo, il cambiamento di sede ha consentito un notevole risparmio di costi, soprattutto quelli previsti per gli apparati di sicurezza, che andranno a beneficio della popolazione terremotata, quindi una scelta austera e sobria» (http://www.governo.it/Governo/informa/Dossier/G8-terremoto);
non si può non trascurare, inoltre, il fatto che l'assegnazione degli appalti e delle commesse è avvenuta in apparente contrasto con il principio di trasparenza e di rispetto delle regole, al punto che tra i soggetti appaltanti si ritrovano anche le solite aziende ben inserite all'interno della protezione civile, alcune delle quali sono oggi al centro di indagini giudiziarie nell'ambito proprio di alcuni degli appalti per il G8;
tra le aziende «amiche» si evidenziano la Relais le jardin, che si è aggiudicata la fornitura del servizio di catering per i banchetti organizzati per i Capi di Stato e delegazioni, ricevendone in cambio 1 milione 65 mila 600 euro (DPC/G8, prot. 43308 del 1o luglio 2009); la Triumph, per la fornitura di materiali per giornalisti e delegazioni estere e del servizio di interpretariato, con un compenso di 1 milione 250 mila euro; Mario Catalano, che cura l'immagine di Silvio Berlusconi e gli eventi pubblici in cui è coinvolto, inviato a L'Aquila, da quanto riportato da L'espresso, non si sa a che titolo, per verificare la piena applicazione della legge n. 626 del 1994, che regola la sicurezza sul lavoro. Il tutto per 92 mila euro; la Pedicone holding e la Las mobili, quest'ultima per una fornitura di mobili per circa 300 mila euro. La Pedicone detiene il 64 per cento della Las, di cui è sindaco supplente il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi; e l'elenco potrebbe allungarsi;
non è, inoltre, dato sapere quale utilizzo sia stato fatto o a chi sono state destinate o dove sono conservate attualmente le suppellettili, le forniture e i materiali acquistati, dopo che è passato il G8, come, ad esempio, i 735 frigoriferi, i 931 televisori, i 30 distruggi documenti, le 45 ciotoline d'argento (costate 22.500 euro), i 1.000 bolliacqua, le bandiere e i pennoni costati 88 mila 836 euro (fornite da Kaufgut spa, Dpc/G8, prot. 43270 del 26 giugno 2009), le 18 bandiere costate 12 mila 480 euro (fornite da Fidanzia sistemi srl, DPC/G8 prot. 45030 del 6 luglio 2009), le 5 bandiere costate 3 mila 480 euro (fornite da Fidanzia sistemi srl, DPC/G8 prot. 44232 del 1o luglio 2009), le 250 prolunghe elettriche; le 25 scrivanie, 25 sedie e 887 adattatori spina costati 23 mila 988 euro (forniti da Composad srl, DPC/G8 prot. 44798 del 4 luglio 2009) e altro;
le difficoltà aumentano pensando a quali «spese infrastrutturali» siano state fatte e che possono rimanere stabilmente a servizio di una terra martoriata dal sisma;
con fondi che L'espresso dice essere arrivati anche extra budget, è stata pagata l'installazione Isoradio, che da informazioni sul traffico, sull'autostrada Roma-L'Aquila-Pescara, da anni gestita in concessione da Carlo Toto, ex proprietario di AirOne. In questo modo la protezione civile si sarebbe fatta carico di pagare un conto che, secondo un accordo tra Rai e società autostradali, sarebbe a carico delle società. Infatti, l'accordo prevede che la Rai reperisca le frequenze, mentre le società garantiscono l'acquisizione e la manutenzione degli impianti;
oltre 23 milioni di euro sono stati spesi per gli interventi nella scuola sottufficiali della guardia di finanza, che si sviluppa su oltre 45 ettari, in modo che potesse ospitare i lavori del G8 e dare ospitalità alle delegazioni: sono state risistemate 1.090 stanze, ridipinte pareti esterne, installata sull'intera superficie la rete in fibra ottica; sistemati oltre 120 mila metri quadri di verde; arredati al top tutti gli ambienti, ma anche fatti lavori radicali di rifacimento degli impianti, adeguamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica, manutenzione delle cucine, messa a punto della pressione dell'acqua;
ma i lavori fatti nella scuola sottufficiali non rimarranno a stabile vantaggio degli abruzzesi che in quei giorni del G8 soffrivano l'afa nelle tendopoli: infatti l'immobile non è di proprietà pubblica, bensì di un pool di banche e istituzioni finanziarie, come Immobiliare sgr spa, Imi, Barclays capital, Royal bank of Scotland e Lehman brothers, a cui lo Stato paga ogni anno 13 milioni di euro di affitto. La proprietà non solo si è avvantaggiata gratuitamente della radicale ristrutturazione e dell'adeguamento della struttura, ma ha pure ottenuto, a G8 terminato, il totale ripristino dei luoghi, ossia il ritorno delle sale del summit a scuola militare, costato altri 4 milioni di euro. Sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, si legge ancora oggi: «Un altro risultato tangibile innescato dal vertice è quello relativo alle infrastrutture: in primo luogo l'adeguamento dell'aeroporto de L'Aquila e l'ampliamento della rete stradale. Inoltre, gli alloggi utilizzati dalle delegazioni - approntati per il vertice - diverranno, dopo il G8, ulteriore supporto abitativo destinato alle persone che hanno perso la casa» (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/G8-terremoto) -:
come si giustifichino le spese sostenute per il G8 a L'Aquila, a fronte della dichiarata scelta di solidarietà ai terremotati, sobrietà e austerità;
con quali criteri e nel rispetto di quali regole siano state scelte le aziende che hanno fornito servizi e materiali e che hanno svolti lavori per il G8 a L'Aquila;
quale utilizzo sia stato fatto o a chi siano state destinate le suppellettili, le forniture e i materiali acquistati in occasione del G8.
(2-00634)
«Donadi, Borghesi, Evangelisti, Di Stanislao, Palomba».

Interventi in relazione all'emergenza ambientale conseguente allo sversamento di sostanze inquinanti nel fiume Lambro, con particolare riferimento al coordinamento con gli enti territoriali - 2-00642

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
alle ore 3.30 della notte tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio 2010, orario di fine turno del custode, venivano aperti i rubinetti di 7 cisterne che contenevano migliaia di metri cubi di gasolio e idrocarburi nel deposito della Lombarda petroli, sito a Villasanta (in provincia di Monza e Brianza);
sono state manomesse le valvole dei rubinetti che consentono la fuoriuscita dei liquidi dalle cisterne che hanno il loro percorso nelle fogne, lungo 6 chilometri, fino al depuratore di Monza, unico ostacolo prima dell'ingresso nel fiume;
l'apertura delle cisterne necessità di una mano esperta che non compia nessun errore tra i complessi ingranaggi delle macchine;
non è chiaro perché un'azienda in fase di chiusura avesse quantità di carburante molto superiori a quelle che la regione Lombardia aveva autorizzato;
l'area del deposito, vasta chilometri, non aveva un sistema di sicurezza efficiente, in quanto nelle barriere di recinzione ci sono molteplici brecce e varchi in più punti e l'area non è completamente sottoposta a videosorveglianza;
la procura di Monza sta indagando, ipotizzando anche condotte finalizzate alla speculazione edilizia. Infatti, l'area della ex raffineria è dal 2005 al centro di un progetto di recupero destinato a un'area ecologica verde, chiamata «Ecocity Villasanta Monza», approvato dal comune di Villasanta;
le vasche del depuratore di Monza, già piene viste le piogge degli, ultimi giorni, hanno trattenuto il 70 per cento dei liquidi. Il resto, galleggiando sull'acqua, è fuoriuscito dalle vasche riversandosi nel fiume Lambro. A quello dello sversamento nel fiume Lambro, nelle prossime settimane, si sommerà un ulteriore problema legato proprio al depuratore, con la conseguenza che gli scarichi di circa 800 mila persone verranno immessi direttamente nel fiume senza alcun filtro;
soltanto alle ore 8.00 del mattino di martedì 23 febbraio 2010, gli operai della Lombarda petroli hanno dato l'allarme relativo alla fuoriuscita dei liquidi, quando già oltre 2500 litri erano già usciti;
nella prima mattinata di mercoledì la macchia nera oleosa era già arrivata alla confluenza del Lambro nel Po. Anche qui la sera prima erano state poste barriere, poi rimosse perché instabili;
a Piacenza, il presidente della regione Emilia Romagna Errani ed il sindaco Reggi convocavano la protezione civile e in poche ore con il presidente della provincia, il prefetto, i vigili del fuoco, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e la questura veniva attivato un coordinamento intraregionale, che predisponeva il piano d'intervento con cinque sbarramenti: due nel territorio del comune di Calendasco (Cà del Bosco e località Emanuella), uno nel territorio del comune di Piacenza (all'altezza dello scalo del II reggimento del genio pontieri), uno nel territorio del comune di Caorso, all'altezza della foce del torrente Nure, a protezione dell'isola di Pinedo, e l'ultimo nel territorio del comune di Monticelli d'Ongina, all'altezza del ponte di Sannazzaro, a monte della diga di Isola Serafini. Dopo questi ultimi c'è l'unico vero sbarramento lungo il corso del Po: la centrale Enel a Isola Serafini, a Monticelli d'Ongina, provincia di Piacenza. Le barriere posizionate nel piacentino sono risultate efficaci, così come lo sbarramento dell'isola Serafini, area principale diventata strategica per l'intervento di risanamento per l'asta del fiume fino alla foce;
sarebbero da approfondire i motivi per cui l'allarme è stato così ritardato sia dall'impresa coinvolta che dalle autorità lombarde, considerato che le ore intercorse tra l'accaduto e il primo allarme sono state oltre cinque -:
se ci sia stata un'effettiva sopravvalutazione delle misure adottate lungo il corso del fiume Lambro;
in quali impianti di smaltimento si intenda portare i materiali di risulta dalla prima bonifica che è in corso d'opera presso l'Isola Serafini, considerato che gli impianti attivati a Piacenza non risultano sufficienti a ricevere l'intera quantità dei suddetti materiali di risulta;
se sia intenzione del Governo accogliere la richiesta degli enti locali, regione Emilia Romagna, provincia di Piacenza e comuni di Piacenza e Monticelli d'Ongina, di realizzare un coordinamento con sede sul territorio per l'intervento di bonifica finale, superata la fase emergenziale, e se si intenda assumere ogni iniziativa utile per lo stanziamento delle risorse necessarie per il ripristino delle condizioni ambientali del fiume Po, tenuto conto che l'area dell'Isola Serafini, di fatto, ha salvato il resto del corso del fiume da un danno ambientale ben maggiore.
(2-00642)
«De Micheli, Maran, Pizzetti, Madia, Fiano, Ferrari, Vaccaro, Mosca, Marchioni, Bordo, Verini, Castagnetti, Vannucci, Zucchi, Brandolini, Viola, Migliavacca, Tenaglia, Pistelli, Albonetti, Baretta, Fluvi, Lulli, Mattesini, Strizzolo, Bratti, Duilio, Causi, Letta, Motta, Vico, Trappolino, Pollastrini, Codurelli, Damiano, De Biasi, Lovelli, Misiani, Sanga, Melis, Velo, Farinone».

Misure per il riconoscimento delle provvidenze all'editoria anche a favore delle imprese radiofoniche e televisive locali - 2-00646

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il comma 1, lettera e), dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha soppresso le provvidenze all'editoria, di cui all'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, all'articolo 8 della legge n. 250 del 1990 e all'articolo 23 della leggo n. 223 del 1990, che venivano annualmente riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a favore delle imprese radiofoniche e televisive locali;
tali provvidenze hanno contribuito, nel corso degli anni, all'affermazione del ruolo dell'emittenza locale nell'informazione sul territorio e allo sviluppo dell'occupazione nel comparto;
questa occupazione ha permesso anche la stipula, nell'ottobre 2000, tra l'associazione di categoria delle emittenti locali Aeranti-Corallo e la Fnsi, sindacato dei giornalisti, del contratto collettivo nazionale di lavoro, rinnovato da ultimo nel gennaio 2010, con il quale sono disciplinati i rapporti di lavoro giornalistico nelle imprese radiofoniche e televisive locali;
la soppressione dei contributi all'editoria interviene in un contesto di forte difficoltà economica per le emittenti locali, derivante dalla crisi del mercato pubblicitario e dall'esigenza di realizzare importanti investimenti per la transizione alle trasmissioni in tecnica digitale;
tale soppressione è intervenuta, peraltro, in modo retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2009, con la conseguenza che le emittenti locali avevano svolto l'attività informativa nel corso dell'anno 2009, confidando nel riconoscimento delle provvidenze;
il Senato della Repubblica, nella seduta del 25 febbraio 2010, ha approvato l'ordine del giorno n. G10-sexies.100, che impegna il Governo, tra l'altro, «a prevedere, anche al fine di garantire il pluralismo dell'informazione, l'inclusione delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di carattere locale tra i soggetti beneficiari dei contributi all'editoria per l'annualità 2009 e per le annualità successive»;
sussiste, infine, un ritardo nell'emanazione dei decreti di riconoscimento delle provvidenze all'editoria relative agli anni 2007 e 2008 -:
come il Governo intenda operare, anche al fine di garantire il pluralismo dell'informazione, per l'inclusione delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di carattere locale tra i soggetti beneficiari dei contributi all'editoria per l'annualità e per le annualità successive, dando così attuazione al citato ordine del giorno;
quali iniziative intenda adottare la Presidenza del Consiglio dei ministri per recuperare il ritardo nell'emanazione dei decreti di riconoscimento delle provvidenze all'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, relative agli anni 2007 e 2008.
(2-00646)
«Vietti, Rao, Ciccanti, Tassone, Lusetti, Naro, Nunzio Francesco Testa, Delfino, Capitanio Santolini, Drago, Occhiuto, Compagnon, Libè, Galletti, Ruggeri, Volontè, Anna Teresa Formisano, Mereu, Dionisi, Enzo Carra, Ria, Cera, Mondello, Ciocchetti».

Dati relativi all'attività svolta dai magistrati Caselli e Palamara - n. 2-00631

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
dalla relazione fatta dal Ministro interpellato parrebbero esservi ritardi nelle pronunce giurisprudenziali;
l'intero Parlamento, in ogni sua componente, ha lamentato il bisogno di accrescere il numero dei magistrati -:
se non intenda verificare, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962, a quante udienze abbiano partecipato i magistrati Caselli e Palamara nell'ultimo anno;
se non intenda verificare, sempre ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1311 del 1962, quante sentenze, ordinanze, decreti abbiano depositato in quest'ultimo anno;
quale sia l'emolumento annuo percepito dagli stessi.
(2-00631)
«Brigandì, Vanalli, Comaroli, Volpi, Allasia, Togni, Renato Farina, Pini, Barani, Paolini, Alessandri, Guido Dussin, Goisis, Germanà, Lehner, Ventucci, Laboccetta, Chiappori, Fava, Stucchi, Caparini, Fogliato, Grimoldi, Consiglio, Desiderati, Rondini, De Luca, Catone, Girlanda, Mancuso».