XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 19 aprile 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 aprile 2010.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Fava, Fitto, Franceschini, Franzoso, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 aprile 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PIANETTA e TEMPESTINI: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo» (3400);
MIGLIOLI: «Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda» (3401).

In data 16 aprile 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
ZELLER e BRUGGER: «Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau» (3403).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Laura Molteni:
POLLEDRI e RIVOLTA: «Nuova disciplina dei consultori familiari» (634);
FAVA ed altri: «Delega al Governo per la riforma della sanità militare mediante l'istituzione di un Servizio sanitario militare unificato interforze» (1268);
PORCU ed altri: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili» (1732);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale» (2549);
STUCCHI e REGUZZONI: «Disposizioni per la tutela della produzione agro-alimentare italiana e dei diritti di scelta alimentare del consumatore nonché misure per incentivare il consumo di alimenti funzionali al mantenimento di un buono stato di salute e per favorire l'impiego di prodotti che siano espressione di una corretta dieta alimentare nei servizi di ristorazione pubblica» (2756);
STUCCHI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» (2963).

Trasmissione dal Senato.

In data 15 aprile 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2043. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (3402).
Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):

VASSALLO ed altri: «Modifiche agli articoli 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali» (3388) Parere della V Commissione.
II Commissione (Giustizia):

GIOACCHINO ALFANO: «Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei professionisti» (3219) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e XIV;

BORGHESI ed altri: «Modifiche alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di semplificazione delle procedure e di riduzione dei tempi per lo scioglimento del matrimonio» (3248) Parere della I Commissione;

MARINELLO ed altri: «Modifiche agli articoli 2903, 2947, 2948 e 2949 del codice civile, in materia di termini di prescrizione» (3305) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e XI.
III Commissione (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003» (3365) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;

PIANETTA e TEMPESTINI: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo» (3400) Parere delle Commissioni I e V.
VIII Commissione (Ambiente):

NASTRI: «Disposizioni per la raccolta e il riciclo del materiale plastico utilizzato in agricoltura» (3288) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):

ZAMPARUTTI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la disciplina della pratica del naturismo» (3312) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):

CENNI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare» (2744) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):

S. 2043. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dal Senato) (3402) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI, XII e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, riferito all'anno 2009 (doc. LXXV, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 26 marzo 2010, sentenza n. 119 del 22-26 marzo 2010 (doc. VII, n. 391), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 2, della citata legge della regione Puglia n. 31 del 2008;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Puglia n. 31 del 2008, sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 7, comma 1, della stessa legge della regione Puglia n. 31 del 2008, sollevate, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 3 e 41, della Costituzione:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

con lettera in data 26 marzo 2010, sentenza n. 120 del 22-26 marzo 2010 (doc. VII, n. 392), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, della legge della regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell'opera alla valutazione d'impatto ambientale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 7, della citata legge della regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento agli articoli 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge della regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 2, della citata legge della regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento agli articoli 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

con lettera in data 26 marzo 2010, sentenza n. 121 del 22-26 marzo 2010 (doc. VII, n. 393), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alla parola «anche»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 2, 3 e 3-ter, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1, 2, 5, 8, 11 e 12 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli articoli 2, 14, 114, 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'articolo 14, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 545 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche), ed al principio di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d'Aosta e Sicilia;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1, 3-bis (come modificato dall'articolo 2, comma 39, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010») e 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 136 della Costituzione, all'articolo 14, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 545 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche), ed al principio di leale collaborazione, dalle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Toscana;
dichiara inammissibile il ricorso promosso dalla regione Lazio avverso gli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e di leale collaborazione;
alla VIII Commissione (Ambiente);

con lettera in data 26 marzo 2010, sentenza n. 122 del 22-26 marzo 2010 (doc. VII, n. 394), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge della regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della suddetta legge della regione Piemonte n. 9 del 2009, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VII Commissione (Cultura);

con lettera in data 26 marzo 2010, sentenza n. 123 del 22-26 marzo 2010 (doc. VII, n. 395), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 25, comma 2, della legge della regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2009):
alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro);

con lettera in data 1o aprile 2010, sentenza n. 124 del 24 marzo - 1o aprile 2010 (doc. VII, n. 396), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, articolo 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15);
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 1, dell'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della regione Calabria n. 42 del 2008, così come proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

con lettera in data 8 aprile 2010, sentenza n. 127 del 24 marzo-8 aprile 2010 (doc. VII, n. 398), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge della regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44 della medesima legge della regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge stessa, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46 della medesima legge della regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni»:
alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 113 del 22-25 marzo 2010 (doc. VII, n. 387)
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione, dal collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

sentenza n. 114 del 22-25 marzo 2010 (doc. VII, n. 388)
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli e dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

sentenza n. 115 del 22-25 marzo 2010 (doc. VII, n. 389)
con la quale:
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze emettere le note in data 13 agosto 2008, protocollo n. 14413-2008, del dipartimento delle finanze - direzione federalismo fiscale, presso detto Ministero, e in data 24 settembre 2008, protocollo n. 0108357, del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - ufficio IX, presso il medesimo Ministero, impugnate dalla regione siciliana:
alla VI Commissione (Finanze);

sentenza n. 116 del 22-25 marzo 2010 (doc. VII, n. 390)
con la quale:
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze emettere la nota in data 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF, del dipartimento per le politiche fiscali presso detto Ministero, impugnata dalla regione siciliana:
alla VI Commissione (Finanze);

sentenza n. 125 del 24 marzo-1o aprile 2010 (doc. VII, n. 397)
con la quale:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della legge della regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale):
alla VIII Commissione (Ambiente);

sentenza n. 128 del 24 marzo-8 aprile 2010 (doc. VII, n. 399)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), modificativo dell'articolo 26 della legge della regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002)», sollevata, in riferimento agli articoli 114, 118 e 119 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria:
alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 2009 (doc. LXVII, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 13 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) in data 13 aprile 2010:
n. 8399/10 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 definitivo);
n. 8435/10 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità (COM(2010)150 definitivo).

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 15 aprile 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (5247/1/10 REV 1) e relativa motivazione (5247/1/10 REV 1 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Posizione del Consiglio definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (5386/3/10 REV 3) e relativa motivazione (5386/3/10 REV 3 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

La Commissione europea, in data 15 aprile 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Allegati V, VI, VII, VIII e IX dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2010)137 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (COM(2010)152 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2010)164 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (COM(2010)165 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all'evoluzione dell'RNL, compreso l'adeguamento degli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 (COM(2010)160 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2010 - Stato delle entrate e delle spese per sezione - Sezione III - Commissione (COM(2010)169 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.