XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 27 aprile 2010

TESTO AGGIORNATO AL 28 APRILE 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 aprile 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Angeli, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Bucchino, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cenni, Centemero, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fava, Franceschini, Frattini, Galati, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Libè, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Narducci, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pastore, Pecorella, Pescante, Picchi, Porta, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Angeli, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Bucchino, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cenni, Centemero, Cicchitto, Colucci, Consolo, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fava, Franceschini, Frattini, Galati, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Libè, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Narducci, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pastore, Pecorella, Pescante, Picchi, Porta, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 aprile 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DI PIETRO e PALOMBA: «Disposizioni in materia di ineleggibilità di coloro che rivestono le cariche di deputato, di senatore o di membro italiano del Parlamento europeo» (3418);
DONADI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di poteri, competenze e controlli relativi alle attività di protezione civile» (3419);
CARELLA: «Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo e altre disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei sinistri, nonché delega al Governo per l'istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi» (3420);
POLLEDRI: «Modifiche all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale, e altre disposizioni concernenti l'organizzazione dei servizi per la tutela della salute mentale» (3421);
NASTRI: «Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei prodotti italiani di qualità nonché contro le frodi e la contraffazione di prodotti agroalimentari» (3422);
CARLUCCI: «Modifiche agli articoli 53, 97, 115, 116 e 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione e guida dei ciclomotori e dei quadricicli» (3423).

In data 23 aprile 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ANGELI: «Modifiche agli articoli 626, 636 e 637 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di ordinamento delle scuole italiane all'estero e di corsi per la formazione di personale locale al fine dell'abilitazione all'insegnamento della lingua italiana per le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica in favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti emigrati» (3424);
DI GIUSEPPE: «Misure per il sostegno alla produzione della frutta in guscio e per lo sviluppo dell'economia legata alla coltura delle castagne» (3425).

In data 26 aprile 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SCILIPOTI: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro» (3426);
FUCCI: «Disposizioni per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria, nonché istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi» (3427).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge CENNI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare» (2744) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bratti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Fluvi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
FLUVI: «Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo e altre disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei sinistri, nonché delega al Governo per l'istituzione di un ente previdenziale per i periti assicurativi» (3385).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
LUSSANA ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in materia di elargizione in favore delle vittime della criminalità organizzata» (3245) Parere delle Commissioni II e V;
SCANDROGLIO ed altri: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria» (3321) Parere delle Commissioni III, IV, V, IX e XIII.

II Commissione (Giustizia):
VACCARO: «Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la formazione professionale continua dei dottori commercialisti» (3297) Parere della I Commissione;
LABOCCETTA: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di sanzioni per gli illeciti disciplinari dei magistrati» (3300) Parere delle Commissioni I e V;
VACCARO: «Introduzione dell'articolo 18-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente la formazione professionale continua dei notai» (3326) Parere della I Commissione.

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000» (3366) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X.

V Commissione (Bilancio):
MEREU ed altri: «Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori» (3159) Parere delle Commissioni I, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
NASTRI: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai pacchetti turistici per il rilancio del settore alberghiero» (3252) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
DI STANISLAO: «Disposizioni per il recupero dei beni culturali nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (3332) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
«Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti» (già articolo 21 del disegno di legge 2449-B, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, il 20 aprile 2010) (2449-B-ter) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
SANTAGATA ed altri: «Disposizioni concernenti il prolungamento volontario dell'attività lavorativa oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione» (3343) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
FLUVI ed altri: «Legge quadro sulla disciplina dei centri benessere» (3253) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):
ZAMPARUTTI ed altri: «Norme per la realizzazione di aree pedonali, a traffico limitato e a velocità moderata nei centri storici e nelle strade di quartiere e locali» (3313) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 20 aprile 2010, ha comunicato che la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE (COM(2009)456 definitivo) (atto comunitario n. 58) (atto Senato doc. XVIII, n. 22).

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 22 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 7 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 15 gennaio 2010 e camere di consiglio del 15 gennaio e 26 marzo 2010, e la relativa relazione concernente le spese dei Ministeri nel triennio 2006-2008 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e i limiti di spesa ai sensi della legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 10 e 173.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 189).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trapani, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 190).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 23 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 191).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 13 aprile 2010, ha trasmesso undici note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: DI BIAGIO ed altri n. 9/2198/4, riguardante l'introduzione di misure volte a consentire al personale delle autorità amministrative indipendenti l'esercizio del diritto di opzione per il mantenimento della propria iscrizione presso l'INPS, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2009, DAMIANO ed altri n. 9/2198/37, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente la proroga del termine per l'emanazione dei decreti legislativi inerenti la disciplina per l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori impegnati in attività usuranti, RUGGERI ed altri n. 9/1386/151, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, CALVISI n. 9/1386-B/16, e FEDI ed altri n. 9/1386-B/11, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 agosto 2008, Livia TURCO ed altri n. 9/1386-B/19, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernenti i requisiti per l'applicazione della normativa sul diritto all'assegno sociale, PORCU n. 9/2936-A/22, riguardante la vigilanza sulla regolarità della posizione dei titolari del trattamento pensionistico di invalidità civile, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, MANCUSO ed altri n. 9/2936-A/112, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente il versamento all'ENPAV della maggiorazione del due per cento dovuta per le prestazioni svolte dai veterinari iscritti agli albi professionali, CENNI ed altri n. 9/1713/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, e CENNI ed altri n. 9/2187-A/67, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile 2009, concernenti la definizione dei contenziosi in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, e, per la parte di propria competenza, OLIVERIO ed altri n. 9/1961/28, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2008, riguardante la proroga delle agevolazioni contributive per il settore agricolo.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 16 aprile 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno JANNONE ed altri n. 9/2936-A/20, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, concernente lo sviluppo del progetto SHARE dedicato al monitoraggio climatico ed ambientale in aree montane, coordinato dal Comitato EV-K2-CNR.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera del 20 aprile 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno AMICI ed altri n. 9/2561-A/53, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, concernente l'utilizzo di un criterio unificante nella distribuzione dei fondi a disposizione del comparto sicurezza e difesa per la contrattazione integrativa relativa all'intero anno solare 2009.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 22 aprile 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione Livia TURCO ed altri n. 7-00138, approvata dalla XII Commissione (Affari sociali) nella seduta del 20 maggio 2009, concernente iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 22 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul
documento n. 8486/10 - Ottava relazione annuale del Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all'evoluzione dell'RNL, compreso l'adeguamento degli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 (COM(2010)160 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) in data 19 aprile 2010;
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale (COM(2010)128 definitivo), assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali) in data 21 aprile 2010.

La Commissione europea, in data 22, 23 e 26 aprile 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio adeguamento del massimale delle risorse proprie e del massimale degli stanziamenti per impegni a seguito della decisione di applicare i SIFIM ai fini delle risorse proprie (COM(2010)162 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (COM(2010)168 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (COM(2010)172 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione sullo stato della protezione dei dati nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (COM(2010)170 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone (COM(2010)177 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010)176 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). La predetta proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 aprile 2010;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (COM(2010)179 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 27 aprile 2010.
Si segnala, inoltre, che per la proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)105 definitivo), già assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia), in data 21 aprile, è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 aprile 2010.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 23 aprile 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della conferma:
del dottor Arturo Diaconale a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
del dottor Benedetto Fiori a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (65).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 aprile 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde S.p.a. e Tangenziale esterna di Milano S.p.a. (206).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 27 maggio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Criteri che disciplinano le attività di difesa dell'Avvocatura dello Stato e delle sue sedi periferiche - 2-00560; 2-00588

A) Interpellanze

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
in data 28 ottobre 2009 è stato proposto dall'Avvocatura dello Stato e per essa dall'avvocato Fausto Baldi appello (notificato il 6 novembre 2009) contro la sentenza del tribunale di Bologna, che aveva rigettato una domanda risarcitoria avanzata dal rettore dell'università di Bologna, in conformità con una deliberazione d'insindacabilità della Camera dei deputati, con varie motivazioni, fra cui la seguente: «le esposte considerazioni portano a ritenere che tutti i fatti addebitati agli onorevoli Garagnani e Raisi nel corso della conferenza stampa del 21 aprile 2007 siano sostanzialmente riconducibili ai contenuti della loro attività in particolare a quella di sindacato ispettivo». Il tribunale ha, pertanto, riconosciuto la sussistenza di un nesso tra le dichiarazioni rese dai convenuti (e oggetto delle doglianze di parte attrice) e l'esercizio della funzione parlamentare;
già devono sollevarsi, ad avviso dell'interpellante, forti perplessità in riferimento all'opportunità che un organo dello Stato, peraltro senza che risulti un'esplicita delibera del consiglio di amministrazione dell'università, proponga appello contro altri soggetti istituzionali con espressioni che, ad avviso dell'interpellante, si situano al limite dell'ingiuria e ledono, con processi alle intenzioni tutte da dimostrare, l'onorabilità del sottoscritto che, come parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ha svolto un dovere civico nell'interesse della collettività bolognese denunciando situazioni anomale all'interno dell'ateneo, la cui verosimiglianza appare confermata dall'interesse della stampa in numerose occasioni;
con riferimento specifico alla difesa tecnica dell'Avvocatura dello Stato, tali gravi affermazioni, a parere dell'interpellante, non rientrano nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato che in teoria dovrebbe limitarsi a tutelare il rettore pro tempore, evitando affermazioni gravemente lesive della dignità di un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni;
si ricorda, al riguardo, che il comportamento dell'interpellante è stato, in primo grado di giudizio, riconosciuto totalmente corretto in quanto esplicato nell'esercizio del suo mandato parlamentare;
si pone, pertanto, ad avviso dell'interpellante, un duplice problema di opportunità nella decisione di proporre appello da parte del rettore dell'Università di Bologna avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato -:
se esistano - nell'ambito dell'autonomia tecnico-professionale della medesima - criteri generali o linee guida che disciplinino le facoltà di difesa dell'Avvocatura dello Stato e delle sue sedi periferiche;
se esistano linee guida circa i contenuti e i toni che l'Avvocatura medesima possa adoperare nella redazione degli atti di competenza.
(2-00560) «Garagnani».
(1o dicembre 2009)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
l'interpellante ha già interessato il Governo - con l'interpellanza n. 2-00560 del 1o dicembre 2009 - circa l'anomalia di un organo dello Stato che cita in giudizio un componente di un altro organo dello Stato;
nell'atto citato l'interpellante si doleva dei toni e dei contenuti degli atti dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo al Presidente del Consiglio dei ministri «se esistano - nell'ambito dell'autonomia tecnico-professionale della medesima - criteri generali o linee guida che disciplinino le facoltà di difesa dell'Avvocatura dello Stato e delle sue sedi periferiche», nonché «se esistano linee guida circa i contenuti e i toni che l'Avvocatura medesima possa adoperare nella redazione degli atti di competenza»;
in una lettera che l'interpellante ha inviato al rettore dell'Università di Bologna, nella quale si espone che «in riferimento alla prossima udienza di appello in cui sarò citato dall'Avvocatura dello Stato a nome dell'Università di Bologna per l'ipotesi di avere diffamato l'Università medesima con due interpellanze al Governo nell'esercizio delle mie funzioni di parlamentare ed anche a seguito della constatazione che il CdA dell'Ateneo non ha mai dato mandato all'Avvocatura dello Stato di rappresentarla in giudizio contro il sottoscritto, [si chiede al signor Rettore] quali iniziative intenda intraprendere per chiarire e distinguere la posizione dell'Università felsinea da quella personale dell'ex Rettore Calzolari, come risulta peraltro dalla risposta da Lei data al Rappresentante del Governo nella seduta del 19 gennaio 2010, della quale ho avuto conferma scritta dal medesimo»;
consta all'interpellante che l'Avvocatura distrettuale dello Stato abbia citato in giudizio, in nome e per conto dell'ateneo felsineo, l'interpellante ed un suo collega, senza avere ricevuto mandato dal consiglio d'amministrazione dell'università, come ha peraltro affermato il rettore medesimo, così esercitando in modo discutibile, a parere dell'interpellante, le sue funzioni, arrivando anche all'offesa personale -:
su quali basi e in ragione di quale mandato, in relazione a quanto esposto in premessa, l'Avvocatura dello Stato rappresenti in giudizio l'Università di Bologna.
(2-00588) «Garagnani».
(22 gennaio 2010)

Iniziative normative in merito agli oneri relativi alle concessioni delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento di protezione civile - 3-00981; 3-01030

B) Interrogazioni

RAINIERI e NEGRO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, si è provveduto all'istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del dipartimento della protezione civile;
tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha abrogato e sostituito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2004, avente analoghe finalità;
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, l'attestazione di pubblica benemerenza è concessa per le seguenti circostanze di merito:
a) alla memoria;
b) a titolo individuale, conferibile anche ai cittadini stranieri, ai civili, ai militari e ai volontari che abbiano operato in zone interessate da eventi calamitosi o da grandi eventi, individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, o che siano stati comunque coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione degli eventi, nonché ai singoli cittadini che, in collaborazione con le istituzioni e previa segnalazione delle stesse, abbiano contribuito ad alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite o interessate da eventi di protezione civile;
c) a titolo collettivo, alle amministrazioni centrali e periferiche, agli enti pubblici e privati, ai corpi e alle organizzazioni, nonché alle componenti ed alle articolazioni delle predette strutture, esclusivamente se in possesso di codice fiscale, coinvolti nelle attività di soccorso, assistenza o solidarietà a seguito degli eventi individuati secondo una determinata procedura;
il decreto in questione prevede, altresì, che le attestazioni al merito siano concesse con apposito provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento della protezione civile, in seguito a valutazione di una specifica commissione permanente;
gli eventi per i quali può essere concessa l'attestazione di pubblica benemerenza sono individuati con provvedimenti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento della protezione civile;
l'attestazione di pubblica benemerenza del dipartimento della protezione civile si suddivide in classi di eccellenza e gradi di decorazioni al merito. Il relativo attestato è costituito da un diploma e dalle insegne;
le attestazioni sono concesse dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento della protezione civile, il quale provvede anche al rilascio dei diplomi ed alla consegna degli stessi, i cui oneri sono posti a carico di specifici fondi messi a disposizione del dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
il predetto articolo 9 stabilisce che gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne, dal funzionamento della commissione permanente, dall'acquisto e dalla spedizione dei diplomi, gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 «Protezione Civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne sono a carico dei rispettivi beneficiari, ad eccezione delle insegne per determinati soggetti descritti all'articolo 6, comma 5, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i cui oneri sono posti a carico dei fondi assegnati al predetto centro di responsabilità;
la previsione, che stabilisce che gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne siano a carico dei beneficiari, appare, a parere degli interroganti, del tutto singolare e non condivisibile. A riguardo, si deve evidenziare che il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2004 non prevedeva alcun onere a carico dei beneficiari dei diplomi e delle insegne riconosciuti dal dipartimento della protezione civile;
questa previsione di porre a carico dei beneficiari degli attestati gli oneri relativi agli acquisti delle insegne ha generato incredulità e forte disappunto in parte dell'opinione pubblica, soprattutto quando di ciò si è venuto a sapere in occasione di programmi televisivi satirici come Striscia la notizia e di articoli di stampa che hanno evidenziato come nei giorni scorsi a molti vigili del fuoco, in tutta Italia, siano giunte singolari comunicazioni da parte della Protezione civile: esse avvisavano della concessione di benemerenze, medaglie ed insegne per la partecipazione a missioni e l'impegno nelle diverse e difficili calamità;
le cronache hanno quasi tutte commentato in questo modo la vicenda: «Ma, e qui viene il bello, i simboli di queste benemerenze i vigili del fuoco se li devono comprare! Sembra uno scherzo ma non lo è: la denuncia viene dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco»;
per ragioni di senso di riconoscenza, di stima e di considerazione verso le persone che vengono individuate come beneficiari dell'attestazione di pubblica benemerenza, andrebbe urgentemente soppressa la disposizione che pone a loro carico le spese per l'acquisto dei loro attestati -:
se non intenda procedere ad un'urgente modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, nel senso di sopprimere il relativo articolo 9, allo scopo ponendo ad esclusivo carico del centro di responsabilità n. 13 «Protezione Civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri tutti gli oneri relativi alla concessioni delle attestazioni di pubblica benemerenza. (3-00981)
(18 marzo 2010)

DI STANISLAO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2009, recante «Caratteristiche delle insegne», stabilisce, all'articolo 11 (Produttore - distributore unico), che la società System data center s.p.a. con sede a Roma è stata nominata «a seguito di apposita procedura di gara» per la «realizzazione e distribuzione degli attestati di pubblica benemerenza» e che «al riguardo si autorizza per due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto». Al comma 3 del suddetto articolo si stabilisce che «le ditte che intendano concorrere con le proprie offerte, potranno inviare apposita richiesta entro e non oltre il 31 dicembre di ogni biennio a decorrere dall'anno 2010»;
l'11 marzo 2010 un comunicato della protezione civile, dopo diversi articoli emersi sulla stampa, informa i cittadini che a tutte le amministrazioni e forze dello Stato (vigili del fuoco, forze dell'ordine, forze armate), ma anche a volontari e volontarie che hanno prestato la loro attività, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un determinato evento, al termine della procedura si invia loro a domicilio un diploma che attesta l'attività svolta;
inoltre, tutti coloro che hanno ricevuto l'attestato cartaceo, per avere il cofanetto con tutte le insegne, medaglie, lustrini e quant'altro la società che le produce vorrà inserire, dovranno comprarlo ad un costo che si aggira intorno ai 130 euro;
per l'acquisto è necessario collegarsi al sito benemerenze.it e inviare la propria richiesta direttamente alla società System data center s.p.a., dopo aver fatto il proprio preventivo e inserito l'ordine di acquisto;
il capo della protezione civile ha affermato che «se il dipartimento della protezione civile avesse dovuto acquistare le onorificenze per tutti gli aventi diritto avrebbe dovuto spendere oltre nove milioni di euro»;
l'ipotetico beneficiario che voglia avere un ricordo dell'esperienza che lo ha coinvolto nell'ambito delle emergenze nazionali ed internazionali non ha nessun potere decisionale e di scelta sul contenuto del cofanetto, ma deve necessariamente comprare tutto ciò che gli viene indicato nel preventivo in quanto pacchetti standard;
risulta che sia «possibile acquistare le insegne anche senza aver ricevuto l'attestato»;
sul sito benemerenze.it chiunque può visionare, stampare e divulgare i dati personali di tutti coloro hanno prestato soccorso durante le emergenze e chiunque può acquistare cofanetti a nome di altre persone;
sul sito della protezione civile nell'area «avvisi e bandi» non vi è traccia del bando di gara citato nel decreto del 28 aprile 2009, dal quale è uscita vincitrice la società System data center s.p.a. -:
se il Governo non intenda esporre il bando di gara vinto dalla società System data center s.p.a. per la realizzazione e la distribuzione degli attestati di benemerenza, nonché dei cofanetti con le insegne, e illustrare i criteri e modalità con i quali è stata nominata la vincitrice;
se il Governo non intenda porre un rimedio e rivedere completamente la gestione delle benemerenze, al fine di evitare, come ora accade, una divulgazione di dati personali, nonché possibili vendite non autorizzate dal soggetto in questione;
se il Governo non ritenga di dover eliminare tale onere a carico dei migliaia di cittadini che prestano il loro prezioso e vitale soccorso nelle emergenze del Paese. (3-01030)
(27 aprile 2010)
(ex 4-06617 del 30 marzo 2010)

Problematiche inerenti alla normativa concernente le qualifiche professionali del settore del restauro dei beni culturali - 3-00759; 3-01033

C) Interrogazioni

DELFINO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la normativa transitoria riferita al riconoscimento delle qualifiche del settore restauro di beni culturali (ex articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e suoi regolamenti attuativi, tra cui il bando di selezione pubblica contenente le modalità di conseguimento delle qualifiche e la partecipazione alla prevista prova di idoneità), sta creando seri problemi alle imprese artigiane del settore, che annovera circa 30.000 addetti in Italia, di cui oltre 1.000 in Piemonte;
molte imprese artigiane sono nell'impossibilità di vedersi riconosciute sia esperienze che lavori certificati dalle soprintendenze e quotidianamente con un malumore crescente delle imprese verso queste nuove norme, che si considerano vessatorie e lesive della loro professionalità e dignità imprenditoriali;
Confartigianato Piemonte ha calcolato che, sui 30 mila addetti del settore restauro, solo 600 potranno essere riconosciuti con le nuove regole fissate dal Ministero, appena il 2 per cento del totale;
per superare questa grave situazione le organizzazioni professionali del comparto ritengono necessari:
a) la proroga dei termini per il riconoscimento dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010;
b) la cancellazione dei riferimenti temporali pregressi richiesti per la dimostrazione dei periodi di esperienza lavorativa, oggi fissati dalla normativa negli anni 2001, 2004 e 2007 per le diverse figure;
c) la semplificazione delle modalità di compilazione delle domande, avvalendosi dell'autocertificazione;
d) la concertazione con le associazioni di categoria di un nuovo impianto normativo (anche in riferimento alla prossima definizione a regime delle figure professionali del settore restauro) che tenga conto delle peculiarità e competenze professionali maturate in anni di attività di cantiere -:
quali urgenti iniziative intenda assumere per superare la situazione sopra esposta e quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato in merito alle proposte presentate dalle associazioni di categoria. (3-00759)
(10 novembre 2009)

REALACCI, CENNI, VICO, BELLANOVA, GINEFRA, SERVODIO e MARGIOTTA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il decreto del ministero per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53 (Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali», nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice), il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, e il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, e successivamente la circolare del ministero per i beni e le attività culturali 12 agosto 2009, n. 35, il documento «linee guida applicative del segretariato generale del Ministero per i beni culturali» sempre del 12 agosto 2009, che disciplinano l'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del codice dei beni culturali e del paesaggio hanno varato le norme attuative relative alla status di restauratore e di collaboratore;
all'interno di questa complessa situazione normativa si applicano anche le fonti normative che regolamentano la materia di appalti pubblici: decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (e successive modifiche), nonché il codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 (titolo IV, capo II, che disciplina appalti di lavori pubblici per i beni culturali) ovvero le norme relative al campo del restauro di beni culturali e architettonici (categoria opere pubbliche OS2A e OS2B, rispetto alle qualifiche dei restauratori, e OG2 e OS25 per altre categorie di beni ancora non disciplinati su questo aspetto), così come inizialmente previsto dal decreto ministeriale n. 294 del 2000 e dal decreto ministeriale n. 420 del 2001, da cui discendono le norme rispetto alle qualifiche richieste per l'accesso alla professione di restauratore (ovvero categoria opere pubbliche OS2A e OS2B);
come riconosce il documento sulla «Disciplina transitoria degli operatori del restauro» del ministero per i beni e le attività culturali, «non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle relative figure professionali» e che «è generale la convinzione che la capacità professionale dei singoli operatori assuma ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualità degli interventi conservativi, perché sino ad ora "il problema di verificare che tale idoneità sussistesse in concreto è stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoché generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario", che hanno condotto oggi alla esigenza di "verifica su basi oggettive della capacità professionale degli operatori"»;
da parte degli operatori del settore, dalle associazioni di categoria, come la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, si lamenta l'incongruità e l'incoerenza delle prescrizioni relative alla qualifica di restauratore, da cui sarebbero escluse molte società e molti lavoratori, che, pur avendo nel concreto operato nel campo del restauro, non potrebbero accedere nemmeno alle prove di idoneità. I soci e i dipendenti sono parimenti automaticamente esclusi dall'accesso alle prove;
come risulta dall'esame della circolare ministeriale, la qualifica spetterebbe, in sintesi, a coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro riconosciuta - ad oggi solo tre gli istituti riconosciuti in Italia - oppure a scuole accreditate e.g. corsi, con riconoscimento regionale di durata non inferiore a due anni, e svolto successivamente attività di restauro per almeno due anni, che crescono fino a diventare otto anni qualora non si sia in possesso dei suddetti titoli di studio (come previsto all'articolo 182, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 63 del 2008); vi è poi la modalità di acquisire la qualifica tramite il superamento di un esame di Stato abilitante, previsto per tutti coloro che fino ad oggi hanno operato nel settore ma non sono in possesso di tutti requisiti sopra descritti;
analoghe prescrizioni vengono definite anche per la qualifica di collaboratore restauratore;
l'accesso alla prova di idoneità è vincolata alla presentazione di certificazioni ed atti che dovrebbero attestare la professionalità acquisita dai candidati;
la documentazione richiesta dal ministero per i beni e le attività culturali, riferendosi ad un periodo temporale anteriore all'anno 2000, è per la maggior parte degli operatori del settore impossibile da recuperare;
l'anomalia più vistosa nelle previsioni regolamentari introdotte dall'attuale decreto ministeriale n. 53 del 2009 sta nel vincolare l'accesso alla prova di idoneità alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di restauro (che dovrebbe dimostrare la responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento), introducendo un elemento ostativo per la partecipazione alla prova;
lo stesso ministero per i beni e le attività culturali nella circolare 12 agosto 2009, n. 35, «Linee guida applicative dell'articolo 182, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio», afferma che: «In realtà la redazione dei certificati di buon esito (prevista inequivocabilmente per i lavori pubblici a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) può ritenersi consolidata soltanto alla fine degli anni '90; per i lavori precedenti, e comunque in mancanza del certificato, gli uffici interessati sono tenuti a verificare "ora per allora" la corretta esecuzione degli interventi conservativi»;
una diffusa «negligenza delle stazioni appaltanti nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000)» è stata evidenziata anche in un determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la 3 aprile 2002, n. 6;
il certificato è stato introdotto dall'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici). Quindi, per i candidati alla prova di idoneità, ai quali è richiesto di avere svolto attività di restauro per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001, è sostanzialmente impossibile documentare la propria attività mediante tale certificato;
inoltre, il decreto ministeriale n. 53 del 2009 fa coincidere la titolarità della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, individuata come unica misura di riferimento utile alla certificazione della professionalità, con il ruolo «almeno di direttore di cantiere», una specificazione aggiuntiva e diversa rispetto ai criteri di ammissione alla prova previste dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
lo stesso decreto stabilisce le medesime regole anche per quanti svolgono attività complementari all'attività del restauratore, ovvero per i collaboratori restauratori, che dovranno essere valutati nella stessa prova di idoneità per un ruolo che non comporta alcuna scelta metodologica nell'intervento conservativo, rischiando di rimanere completamente esclusi dal lavoro fino ad oggi svolto nelle imprese del settore;
da un'indagine sul comparto condotta da Feneal, Filca e Fillea, in tutto il territorio nazionale, alcune migliaia di lavoratori verrebbero esclusi tanto dalla possibilità di accesso alla qualifica di restauratore, quanto da quella di collaboratori restauratori, depauperando il settore della forza lavoro oggi attiva;
in particolare, da una verifica condotta dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa in Toscana è emerso che: «molti imprenditori del restauro, pur avendo frequentato scuole di restauro, corrono il rischio di dover dimostrare gli otto anni di lavoro continuativo e certificato con le Soprintendenze precedenti al 2001, data del varo della primo decreto ministeriale in materia»;
questa circostanza impedisce a tutte le imprese ed ai lavoratori che negli ultimi sedici anni operano nel restauro (cioè da 8 anni, o almeno 4 in caso di presenza titoli di studio idonei, prima del 2001 fino ad oggi) di poter accedere a tale qualifica, cancellando in un colpo solo un'intera generazione di operatori, non permettendo così l'indispensabile trasmissione del saper fare;
l'applicazione della nuove linee guida mette, ad esempio, a rischio l'occupazione delle 400 imprese e dei 1.100 restauratori che operano a Firenze e le 100 imprese e 1.300 dipendenti pisani;
ad oggi le soprintendenze locali, pur dovendo svolgere l'istruttoria, nonostante la carenza economica e di personale, non hanno adottato criteri uniformi per attestare le sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti interessati -:
quali provvedimenti urgenti intenda intraprendere il Ministro interrogato, al fine di risolvere in maniera non transitoria la questione della qualifica di restauratore, e specificatamente come possa essere accertata con equità la professionalità e l'esperienza di affermati operatori del settore dei beni culturali. (3-01033)
(27 aprile 2010)
(ex 4-04063 del 14 settembre 2009)

Costi e funzionamento della società Ales - 3-00963; 3-01031; 3-01032

D) Interrogazioni

GIULIETTI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la Ales, - Arte lavoro e servizi s.p.a. - è una società mista costituita nel 1998 per volontà e iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali, unitamente a Italia lavoro s.p.a., con il duplice obiettivo della realizzazione di un inedito multiservice, destinato al settore dell'arte e della cultura e della creazione di attività occupazionali;
la costituzione della società era stata autorizzata con l'articolo 20 della legge n. 196 del 1997 (cosiddetto pacchetto Treu), che all'uopo aveva stanziato 50 miliardi di lire, di cui 1,5 per la capitalizzazione;
la missione di Ales s.p.a. era quella di assorbire una parte dei circa 1.800 lavoratori addetti ai lavori socialmente utili da anni assegnati al ministero per i beni e le attività culturali, in cambio di contratti di servizio quinquennali, da stipulare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997, con i singoli centri di spesa del ministero (istituti periferici, ma anche amministrazione centrale), nei termini previsti da una convenzione fra ministero ed Ales s.p.a. sottoscritta il 5 ottobre 1999 e rinnovata il 24 marzo 2003;
a tutt'oggi Ales fornisce servizi al Ministro per i beni e le attività culturali e ai suoi organi periferici, quali soprintendenze, archivi e biblioteche, operando secondo il principio dell'in house providing;
in seguito alle ultime inchieste giornalistiche - riportate su la Repubblica a firma di Statera del 27 febbraio 2010 e di Lopapa del 28 febbraio 2010 e su L'Espresso a firma di Turano del 4 marzo 2010 - si evincono nuove funzioni attribuite all'Ales s.p.a. Rispetto alla funzione iniziale di perseguire l'obiettivo della progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, dal nuovo statuto si legge che la società «a titolo indicativo e non esaustivo», svolge per il ministero «la gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione dei centri di ristoro, la gestione del marchio e dei diritti d'immagine, il supporto tecnico-operativo per le attività di prestiti». L'esercizio di attività di pubblicità e promozione in tutte le sue forme, anche attraverso l'organizzazione di uffici stampa e piani di comunicazione, di mostre, convegni, fiere promozionali, spettacoli e, in generale, di eventi culturali; l'attività di editoria in generale e in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di libri;
in data 4 marzo 2010, il Ministro interrogato scrive una lettera sul quotidiano la Repubblica nella quale dichiara che, da quando è stata creata la direzione generale per la valorizzazione del patrimonio: «Ales è ricaduta sotto l'egida del responsabile di questa direzione, Mario Resca, il quale ha proposto di potenziarla nella convinzione di utilizzare al meglio risorse interne al ministero». Infatti nel regolamento del ministero, nell'ambito della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, si legge: «Il Servizio supporta il Direttore generale nella attività inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società Ales s.p.a.»;
il fondo unico per lo spettacolo è stato di fatto depauperato, le fondazioni lirico sinfoniche si trovano con l'acqua alla gola, centinaia di prestigiose associazioni culturali vengono private del necessario sostegno economico, soprintendenze e biblioteche nazionali hanno gravissimi problemi di organico e sussistono difficoltà persino nel pagamento delle utenze -:
quali siano i costi della società Ales s.p.a. e se il suo funzionamento non comporti una sottrazione di risorse ad un dicastero già penalizzato;
quali siano i motivi che hanno spinto a non utilizzare le risorse interne, bensì ad ampliare le competenze di una società che di fatto viene a sostituirsi al personale del ministero stesso. (3-00963)
(11 marzo 2010)

CAUSI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Ales - Arte lavoro e servizi spa - è una società a capitale pubblico partecipata dal ministero per i beni e le attività culturali e da Italia lavoro spa, società funzionale del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e svolge servizi finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali per strutture centrali e periferiche del ministero per i beni e le attività culturali;
il ministero per i beni culturali e ambientali nel 1998 partecipò alla costituzione di Ales spa, sottoscrivendone il capitale per un importo equivalente al 30 per cento delle azioni; il rimanente 70 per cento delle azioni venne sottoscritto da Italia lavoro spa;
la Ales spa nel suo primo quinquennio di attività ha ottenuto dal ministero per i peni culturali e ambientali, poi ministero per i beni e le attività culturali, l'affidamento diretto di servizi, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997;
la Ales dal 2000 al 2006 ha svolto il monitoraggio degli altri progetti affidati dal ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 196 del 1997, ai quali partecipava in associazione temporanea di imprese, per un valore complessivo di circa 1.800.000 di euro;
nel 2006 e nei due anni successivi la Ales spa ha goduto di affidamenti in house providing, concessi anche considerando che nel frattempo le azioni di Italia lavoro spa sono state trasferite al ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i capitolati dei contratti relativi al 2006, al 2007 e al 2008 sono stati elaborati, su incarico del ministero per i beni e le attività culturali, da Sviluppo Italia spa, che ha anche condotto il monitoraggio delle attività svolte;
nel corso del 2007 il ministero per i beni e le attività culturali ha sottoscritto con la Ales spa un'ulteriore convenzione relativa alla fornitura di servizi di supporto tecnico e amministrativo a favore delle strutture periferiche dello stesso ministero, a totale carico di progetti già finanziati;
Ales ha svolto attività di facility management per la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, finanziati dalla regione, per la realizzazione di eventi culturali e mostre;
nel corso dello stesso 2008 la Ales spa ha elaborato il progetto preliminare «La via dei Vestini», per la realizzazione del quale è stato firmato un protocollo di intesa tra il ministero per i beni e le attività culturali, la regione Abruzzo, le province di l'Aquila e Pescara e i comuni del territorio interessato, che è stato ammesso a prefinanziamento nella riunione del Cipe del 27 marzo 2008;
il valore patrimoniale della Ales spa è nel frattempo cresciuto fino alla cifra di circa 10 milioni di euro, mentre i bilanci d'esercizio evidenziano perdite, accumulate negli ultimi due anni, per circa 2 milioni di euro;
la Ales spa ha circa 430 dipendenti, 360 dei quali già addetti a lavori socialmente utili presso il ministero per i beni culturali e ambientali;
gli amministratori di Ales spa hanno aperto le procedure di mobilità per tutto il personale in tempi e termini tali da pregiudicare l'acquisizione e l'esecuzione di commesse, e segnatamente di quelle discendenti dalla convenzione sul facility management, alcune delle quali in avanzato stato di progettazione su impulso della direzione generale per l'archeologia e di diverse direzioni regionali;
il ministero per i beni e le attività culturali ha recentemente negato la possibilità di ulteriori affidamenti in house providing a favore di Ales spa;
non è andato a buon fine l'incontro svoltosi presso il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 dicembre 2008 -:
se la precipitosa apertura delle procedure di mobilità abbia determinato un danno al patrimonio aziendale, di cui fa parte a pieno titolo il portafoglio progetti;
quali iniziative intendano prendere gli amministratori di Ales spa per tutelare gli interessi aziendali nell'eventuale prosieguo dell'iter di finanziamento del progetto «La via dei Vestini»;
quali siano i motivi per cui il ministero per i beni e le attività culturali ha negato la possibilità di ulteriori affidamenti in house providing;
come si intenda gestire la vertenza relativa alla mobilità, anche tenendo conto del paradosso per cui i 360 lavoratori che con l'assunzione presso Ales spa erano usciti da un regime assistenziale a carico dell'Inps adesso in quello stesso regime tornerebbero;
se il Presidente del Consiglio dei ministri, considerata la posizione del ministero dell'economia e delle finanze, nella doppia veste di controllante di Italia lavoro spa e di titolare della quasi totalità delle partecipazioni statali, intenda porre fine all'anomalia per cui il ministero per i beni e le attività culturali è titolare della partecipazione di Ales spa;
se e come Sviluppo Italia spa, formalmente incaricata della progettazione degli interventi affidati ad Ales spa, abbia in qualche modo partecipato ad una rimodulazione dei progetti tale da consentire l'ottimizzazione delle risorse e, in caso contrario, come si giustifichi il corrispettivo all'uopo assicurato dal ministero per i beni e le attività culturali alla stessa Sviluppo Italia spa;
se gli amministratori di Ales spa abbiano predisposto un piano di ristrutturazione adeguato al rilancio dell'azienda o se, invece, le azioni che intendono mettere in atto mirino soltanto a prolungare un regime semiassistenziale in vista di una successiva liquidazione della società. (3-01031)
(27 aprile 2010)
(ex 4-02014 del 14 gennaio 2009)

BORGHESI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la società Ales Spa è stata fondata nel 1998 con capitale del 70 per cento di Italia lavoro e del 30 per cento del ministero per i beni e le attività culturali. Lo scopo di questa società era quello di stabilizzare i numerosissimi lavoratori ex Gepi, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili e inseriti nel ministero per i beni e le attività culturali fin dal 1992;
dopo circa 16 anni di attività presso i beni culturali, dal 1° gennaio 2009 la società Ales vuole mettere in mobilità i 500 lavoratori di Lazio e Campania. Ciò significherebbe di fatto il loro il licenziamento;
non si capisce l'atteggiamento del ministero per i beni e le attività culturali, il quale detenendo il 30 per cento delle azioni non ha mai controllato i bilanci della società Ales e tanto mento gli sprechi fatti in questi anni con assunzioni clientelari, consulenze esterne (come quella al dottor Borgomeo costata 50 mila euro per un supporto di 10 pagine ed altri), mentre invece quei denari avrebbero potuto essere destinati alla stabilizzazione dei lavoratori;
si potrebbe ipotizzare un interessamento della regione Lazio e della regione Campania se ci fossero le condizioni di un assorbimento da parte delle due regioni con un progetto serio e fattibile, in quanto i beni culturali sono al centro delle attività sul territorio, ma anche pensando allo sviluppo turistico di cui tanto si parla -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e se vi sia la volontà politica di affrontare un impegno assunto ben 16 anni fa, in un momento in cui la crisi in atto rende molto difficile il reinserimento dei lavoratori. (3-01032)
(27 aprile 2010)
(ex 4-02297 del 16 febbraio 2009)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: DAMIANO ED ALTRI; MIGLIOLI ED ALTRI; MIGLIOLI ED ALTRI; BELLANOVA ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; DONADI ED ALTRI: MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E PER LA TUTELA DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI (A.C. 2100-2157-2158-2452-2890-3102-A)

A.C. 2100-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2100-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

Sui commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 4.744.000 euro per l'anno 2010, 5.459.000 euro per l'anno 2011, 5.714.000 euro per l'anno 2012, 6.232.000 euro per l'anno 2013, 6.682.000 euro per l'anno 2014, 7.460.000 euro per l'anno 2015, 8.014.000 euro per l'anno 2016, 8.877.000 euro per l'anno 2017, 9.833.000 euro per l'anno 2018 e 10.577.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del ministro del lavoro e delle previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è determinata nella misura di 0,25 punti percentuali per l'anno 2010, di 0,26 punti percentuali per l'anno 2011 e di 0,27 punti percentuali a decorrere dall'anno 2012. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'aliquota aggiuntiva nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
sull'emendamento 2.5:

PARERE FAVOREVOLE.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione riferita ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, contenuta nel parere sul provvedimento espresso nella seduta del 21 aprile 2010, nonché il parere contrario sull'emendamento 2.5, espresso nella medesima seduta.

A.C. 2100-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza).

1. Allo scopo di impiegare compiutamente le risorse stanziate per la corresponsione dell'indennità di reinserimento in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in esito al quale è conseguentemente autorizzato a procedere, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento previsto dalle medesime disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e della effettiva disponibilità di risorse relative all'esercizio 2010 residue rispetto a quelle previste dal comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni.
2. L'articolo 2116 del codice civile si applica anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché operino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.
3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è incrementata fino alla misura di 0,25 punti percentuali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In via sperimentale, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabile in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che nel corso degli anni 2009-2010, abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano state accreditate presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 4 e non superiore a 9;
b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.

1-bis. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione all'INPS che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.
1. 8. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In via sperimentale per l'anno 2010, l'indennità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è riconosciuta nella misura del 60 per cento, erogabile in tre soluzioni, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nei 12 mesi precedenti un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano state accreditate presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 4 e non superiore a 9;
b) non risultino occupati al momento della richiesta e sia stata rilasciata dal centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.

1-bis. In caso di nuova occupazione dopo la richiesta d'indennità, entro 5 giorni, è fatto obbligo di comunicazione all'INPS che provvede alla rideterminazione del sussidio, proporzionalmente al periodo d'effettiva inattività.
1. 1. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2010 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2009.
1. 9. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 10. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: nuovo calcolo con la seguente: integrazione.
1. 5. Pelino.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: integrate dalle risorse aggiuntive previste dal comma 1-bis.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse stanziate nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Riduzione della quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti nell'esercizio degli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 6. Paladini, Porcino.

Sopprimere i commi 2 e 3.
1. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 1.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 4.744.000 euro per l'anno 2010, 5.459.000 euro per l'anno 2011, 5.714.000 euro per l'anno 2012, 6.232.000 euro per l'anno 2013, 6.682.000 euro per l'anno 2014, 7.460.000 euro per l'anno 2015, 8.014.000 euro per l'anno 2016, 8.877.000 euro per l'anno 2017, 9.833.000 euro per l'anno 2018, e 10.577.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è determinata nella misura di 0,25 punti percentuali per l'anno 2010, di 0,26 punti percentuali per l'anno 2011 e di 0,27 punti percentuali a decorrere dall'anno 2012. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'aliquota aggiuntiva nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
1. 21. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. È istituito, per l'anno 2010, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) un Fondo di garanzia per le retribuzioni dei lavoratori nei confronti di imprese insolventi con un finanziamento pari a 100 milioni di euro.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per l'anno 2010, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3 e sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 4, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. In caso di proroga della sperimentazione di cui al presente articolo, si provvede al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 mediante le risorse previste dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 05. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. È istituito, per l'anno 2010, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) un Fondo di garanzia per le retribuzioni dei lavoratori nei confronti di imprese insolventi con un finanziamento pari a 50 milioni di euro.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per l'anno 2010, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3 e sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 4, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 06. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».

2. Per le finalità di cui al presente articolo, le risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono corrispondentemente incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e di 80 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse rivenienti ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 2, comma 156, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2010».
1. 014. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Lovelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».
1. 07. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:
«c-bis) limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo 6, può essere prorogato in via sperimentale fino ad un periodo massimo complessivo di settantotto settimane. La proroga di durata di cui alla presente lettera eccedente i limiti temporali stabiliti dal citato articolo 6 della legge n. 164 del 1975 è concessa, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle risorse aggiuntive previste allo scopo dalla disposizione di cui alla lettera c-ter) a favore del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c-ter) per gli anni 2010 e 2011, le risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di una somma annua pari a 250 milioni di euro».

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 08. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di settantotto settimane.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto.
3. All'articolo 2, comma 156, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
4. Per l'anno 2011 è introdotto un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 200.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Della disposizione di cui al presente comma si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2011. Delle medesime disposizioni non si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2012. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al presente comma.
1. 013. Damiano, Baretta, Lenzi, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Marco Carra, Delfino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di settantotto settimane.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
1. 011. Baretta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di settantotto settimane.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
1. 09. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a centoquattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non può superare centoquattro settimane in un triennio.
2. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario è stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
3. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede:
a) per l'anno 2010, a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) per gli anni 2011, 2012 e 2013, mediante le risorse previste dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 010. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. All'articolo 2, comma 138, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento nel caso di seconda proroga e del 30 per cento».
1. 012. Schirru.

A.C. 2100-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

1. Fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
3. A decorrere dal 1o giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla relativa notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

Art. 2.
(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le medesime modalità telematiche di cui al comma 1 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
2. 5. Antonino Foti.
(Approvato)

A.C. 2100-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a istituire presso l'INPS, in recepimento dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto stabilito dal citato accordo sindacale nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo di cui al medesimo comma 1, nonché l'individuazione degli organi destinati ad amministrarlo, in conformità a quanto previsto dall'accordo sindacale nazionale di cui al citato comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. - (Regime fiscale dei trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro ai soggetti inabili). - 1. All'importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti inabili ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è applicabile il regime dei sussidi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
3. 01. Graziano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. - 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sull'andamento della gestione delle risorse riferite all'anno in corso relative ai trattamenti di sostegno al reddito, con particolare riguardo all'andamento delle erogazioni di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.
3. 05. Lenzi, Damiano, Baretta, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno 2010, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sull'andamento della gestione delle risorse riferite all'anno in corso relative ai trattamenti di sostegno al reddito, con particolare riguardo all'andamento delle erogazioni di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.
3. 05.(Testo modificato nel corso della seduta) Lenzi, Damiano, Baretta, Boccia, Ventura, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.
(Approvato)

A.C. 2100-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
per ridurre i danni causati dalla crisi economico-finanziaria occorrono politiche di ampio respiro che mirino innanzitutto a rilanciare le piccole e medie imprese nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia, in particolare in quelle interne del Sannio, onde consentire alle regioni del Sud di avere tassi di crescita pari a quelli delle altre regioni;
il polo tessile di Airola, e gran parte dell'apparato industriale, nonostante i cospicui investimenti di questi ultimi anni per l'ammodernamento, la riconversione e l'acquisto di tecnologie di eccellenza, è stato travolto dalla crisi del settore che rischia di mettere in ginocchio una realtà già così drammaticamente colpita da processi di desertificazione industriale e di impoverimento produttivo e sociale,

impegna il Governo

in considerazione della grave situazione socio-economica in cui versano molte aree interne della Campania, a promuovere, d'intesa con la Regione, con il Comune e la Provincia di Benevento e con gli altri comuni interessati, un tavolo interistituzionale per assumere, in tempi rapidi, a sostegno delle produzioni ed a tutela dei lavoratori, efficaci strumenti di contrasto alle criticità socio-economiche che hanno aggredito il territorio sannita e scelte produttive e compensative.
9/2100-A/1. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
in un momento di crisi economica come quello attuale, l'intervento posto in essere dal Governo, limitato alla sola previsione di strumenti di sostegno al reddito, peraltro prevalentemente disposti in deroga alla legislazione vigente, sono inadeguati a offrire una tutela nei confronti di tutti i lavoratori atipici e non sufficienti a promuovere in modo serio un rilancio dei livelli produttivi e occupazionali del Paese;
il provvedimento in esame concerne misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, in particolare è orientato alla tutela dei lavoratori nell'area delle aziende non coperte o che non rientrano nei requisiti necessari per la cassa integrazione guadagni straordinaria;
le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono assolutamente insufficienti e non in grado di far fronte alla crisi del mercato del lavoro, pertanto migliaia di lavoratori monoreddito nel giro di pochi mesi si troveranno senza contratto o senza possibilità di stabilizzazione,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie atte ad incrementare il fondo per le casse in deroga e a valutare opportunamente la possibilità di allargare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori precari per i quali non è prevista alcuna forma di sostegno al reddito.
9/2100-A/2. Delfino, Poli.

La Camera,
premesso che:
in un momento di crisi economica come quello attuale, l'intervento posto in essere dal Governo, limitato alla sola previsione di strumenti di sostegno al reddito, peraltro prevalentemente disposti in deroga alla legislazione vigente, sono inadeguati a offrire una tutela nei confronti di tutti i lavoratori atipici e non sufficienti a promuovere in modo serio un rilancio dei livelli produttivi e occupazionali del Paese;
il provvedimento in esame concerne misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, in particolare è orientato alla tutela dei lavoratori nell'area delle aziende non coperte o che non rientrano nei requisiti necessari per la cassa integrazione guadagni straordinaria;
le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono assolutamente insufficienti e non in grado di far fronte alla crisi del mercato del lavoro, pertanto migliaia di lavoratori monoreddito nel giro di pochi mesi si troveranno senza contratto o senza possibilità di stabilizzazione,

impegna il Governo

a garantire l'adeguatezza del fondo per le casse in deroga.
9/2100-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Delfino, Poli.

La Camera,
premesso che:
i lavoratori di pubblica utilità e socialmente utili costituiscono una categoria di precariato che, in questi anni, ha interessato migliaia di persone soprattutto delle regioni meridionali, trascinandosi per molti anni e provocando forti tensioni sociali;
il Governo non ha previsto disposizioni adeguate in grado di dare la possibilità agli enti interessati di proseguire l'attività di LSU o di stabilizzarne il personale con assunzioni in deroga al patto di stabilità e al limite di spesa,

impegna il Governo

a fronte della particolare situazione del personale precario LSU delle amministrazioni pubbliche, a valutare l'opportunità di emanare provvedimenti legislativi in grado di consentirne la stabilizzazione, anche attraverso un incremento delle risorse messe a disposizione.
9/2100-A/3. Poli, Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese il precariato riguarda un lavoratore su otto. Un fenomeno molto vasto ed in costante crescita: il lavoratore atipico è molto più frequente nel Sud del Paese, ma avanza anche nelle regioni del Nord: negli ultimi cinque anni, il lavoro precario nel Nord è aumentato del 17 per cento, contro un modesto 3,1 per cento di contratti a tempo indeterminato, con punte, però del 24,6 per cento solo nel Nord-Est;
si tratta di migliaia di lavoratori privi di tutele, che saranno i primi a pagare gli effetti della crisi economica. Il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, il cosiddetto «sostegno all'economia», ha previsto un sussidio poco più che simbolico e comunque non ancora operativo, pari al 10 per cento dell'ultima retribuzione. Inoltre, la platea dei precari che beneficerà delle norme contenute nel decreto non sarà superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori precari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un aumento dell'importo delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori flessibili, nonché di quei lavoratori che, seppur non licenziati né sottoposti a procedure di mobilità, non percepiscono dai propri datori di lavoro alcun emolumento, a causa delle condizioni di estrema difficoltà sotto il profilo finanziario.
9/2100-A/4. Ruvolo, Poli.

La Camera,
premesso che:
nel dicembre 2009, da un accordo tra Abi e sindacati, è nato il Fondo emergenziale per offrire una tutela ai lavoratori del settore bancario che non possono accedere al prepensionamento, per mancanza di requisiti, garantendo loro un'indennità di disoccupazione di 24 mesi fino all'80 per cento della retribuzione;
per consentire l'avvio del nuovo ammortizzatore sociale per il personale delle banche italiane è necessaria la firma del Ministro dell'economia e delle finanze al decreto interministeriale attuativo già sottoscritto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

impegna il Governo

a procedere senza ulteriori ritardi alla firma del decreto interministeriale senza la quale si rischia di far gravare eventuali soluzioni diverse sulla collettività e non sul sistema che ha scelto di autofinanziare il proprio ammortizzatore sociale.
9/2100-A/5. Galletti.

La Camera,
premesso che:
i lavoratori di alcuni importanti settori produttivi non sono coperti dall'attuale sistema di ammortizzatori sociali; tra questi settori si trova anche il settore del credito;
in tale settore all'aggravarsi della crisi le parti hanno raggiunto, a dicembre 2009, un accordo per la costituzione di un Fondo di emergenza ad integrazione di altro fondo già esistente (decreto ministeriale n. 158 del 2000);
il fondo di emergenza è finanziato autonomamente dal settore;
il fondo di emergenza offre tutele per due anni ai lavoratori che non possono accedere al prepensionamento, per mancanza di requisiti, garantendo loro un'indennità di disoccupazione di 24 mesi fino all'80 per cento della retribuzione;
il fondo, potrebbe essere utilizzato per la prima volta per affrontare la grave crisi occupazionale che si sta determinando a carico del gruppo finanziario Delta, che mette a rischio 900 posti di lavoro;
al decreto che rende attuativo il fondo in oggetto manca solo la firma del ministro Tremonti;
l'eventuale mancata realizzazione del fondo rischia di far gravare eventuali interventi sulle risorse collettive piuttosto che sul sistema che ha scelta la strada dell'autofinanziamento,

impegna il Governo

ad una sollecita approvazione del regolamento in oggetto.
9/2100-A/6. Lenzi, Benamati, La Forgia, Vassallo, Zampa.

La Camera,
premesso che:
è generalizzata la convinzione che si dovrebbero estendere a tutte le realtà di lavori atipici forme adeguate di ammortizzatori sociali;
si parla spesso di flessibilità, precarietà e atipicità del lavoro, eppure non esistono definizioni comuni di queste realtà, il che rende oltremodo difficile la valutazione di questi fenomeni e la quantificazione dei costi degli interventi ritenuti necessari;
nel nostro mercato del lavoro la forma contrattuale è una condizione necessaria, ma non sempre sufficiente per identificare l'atipicità. Se per gli occupati dipendenti a termine, l'atipicità è già rintracciabile nella durata predefinita presente nel contratto, per i dipendenti part-time a tempo indeterminato bisogna valutare la volontarietà dell'impiego ridotto. E così pure per i collaboratori e consulenti è necessario confrontare il contratto con l'impiego effettivamente svolto per verificare la loro atipicità;
come è stato messo in rilievo da E. Mandrone e N. Massarelli, in uno studio pubblicato dall'ISFOL, si deve introdurre, per riuscire a parlare un linguaggio comune, il concetto di «falso positivo», per i casi in cui la forma contrattuale e la natura effettiva dell'occupazione svolta non coincidano;
ad esempio, tra le caratteristiche dei contratti come quelli dei co.co.co, dei co.co.pro, dei collaboratori occasionali o delle partite Iva, ne sono state individuate alcune, definibili come vincoli di subordinazione, che consentono la valutazione della natura subordinata del rapporto di lavoro. A parte il primo sulla volontà positiva dell'individuo nella scelta di una forma contrattuale, gli altri cinque sono desunti dalla giurisprudenza in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, vale a dire dalle motivazioni generalmente utilizzate dai magistrati del lavoro per valutare se il rapporto di lavoro sia subordinato o autonomo;
sulla base di questi criteri, l'Isfol Plus ha raccolto dei dati relativi al 2006: il contratto è stato imposto al 65 per cento dei co.co.co, al 55 per cento delle collaborazioni occasionali, all'81 per cento dei co.co.pro e al 7 per cento delle partite Iva. Il datore di lavoro esclusivo (la monocommittenza) riguarda quasi l'80 per cento dei collaboratori e più della metà delle partite Iva. La presenza è un vincolo stringente per il 60 per cento dei co.co.co, mentre è richiesto al 70 per cento sia dei collaboratori occasionali che dei co.co.pro; anche il 20 per cento dei lavoratori a partita Iva devono attenersi a un orario giornaliero. L'80 per cento dei collaboratori e quasi metà delle partite Iva usano strumenti dell'azienda presso cui sono impiegati. Oltre il 60 per cento dei co.co.co e co.co.pro ha già lavorato una volta con l'attuale committente, e così più del 50 per cento dei collaboratori occasionali e oltre un terzo delle partite Iva;
un altro esempio di possibile «falso positivo» è il caso del part-time, che potrebbe essere sia una condizione volontaria, e pertanto costituire uno strumento di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, sia involontaria, e come tale potrebbe celare una condizione di sottooccupazione. Dall'indagine Isfol Plus emerge al riguardo che solo il 50 per cento degli uomini dichiara volontario il proprio part-time, incidenza che passa al 70 per cento per le donne;
complessivamente - seguendo i criteri esposti - l'Isfol ha calcolato che nel 2006 erano quasi 3,5 milioni - ovvero il 15,3 per cento dell'occupazione - gli individui coinvolti in forme di lavoro atipiche, considerando i dipendenti a termine (compresi gli apprendisti) e i finti collaboratori. L'intervallo più ampio entro cui si ritiene possa essere ragionevolmente compresa l'atipicità è tra il limite inferiore del 13,5 per cento dell'occupazione (se non consideriamo gli apprendisti, pari all'1,5 per cento) e quello superiore del 17,6 per cento (considerando anche i part-time involontari, pari al 2,6 per cento);
sarebbe comunque utile un aggiornamento di tali dati sulla base di un'indagine che coinvolga direttamente i lavoratori e le lavoratrici interessate sulle caratteristiche della loro occupazione per identificare la reale natura della loro prestazione lavorativa: solo così si potrà dare un giudizio obiettivo sull'utilità e l'efficacia delle forme di lavoro flessibili in relazione al rapporto costi (più precarietà)/benefici e poter predisporre, tra l'altro, adeguati strumenti di sostegno al reddito per queste figure lavorative,

impegna il Governo

a prendere le dovute iniziative per attuare un'indagine in merito e fornire entro dodici mesi al Parlamento i dati relativi.
9/2100-A/7.Paladini, Porcino, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
è necessario un profondo processo di ristrutturazione delle imprese per prepararle alla ripresa in condizioni di maggiore competitività;
è interesse del Paese, oltre che del sistema delle imprese, che questa ristrutturazione avvenga rapidamente e sia profonda. Le ristrutturazioni devono avvenire con un vincolo che è essenziale per la riuscita degli stessi processi di ristrutturazione e per non mettere in discussione, anzi accrescere, la coesione sociale e il dialogo tra le parti sociali. Il vincolo è quello che, per il tempo necessario allo svolgersi dei processi di riorganizzazione aziendale, il maggior numero possibile di dipendenti siano mantenuti in attività. Ciò innanzitutto per salvaguardare il patrimonio di professionalità e di conoscenze che ci sono nelle maestranze e negli uffici. In secondo luogo perché, se aumentasse seccamente la disoccupazione, molte famiglie si ridurrebbero a vivere solo dei sussidi di disoccupazione;
diversa sarebbe la condizione se le imprese tendessero a mantenere in azienda la gran parte dei dipendenti, adeguando gli orari di lavoro al minor livello produttivo. In questo modo si stabilizzerebbe il monte retribuzioni complessive e la riduzione dei compensi erogati ai lavoratori per la diminuita attività lavorativa sarebbe compensata con gli ammortizzatori sociali;
una politica adeguata di sostegno al lavoro è un'opportunità importante per qualificare e rilanciare il sistema impresa italiano, per distinguere le imprese serie da quelle capaci solo di sopravvivere col lavoro nero e con l'evasione fiscale. I sostegni al lavoro dovranno essere erogati a condizione che le imprese sottoscrivano l'impegno a non diminuire i livelli occupazionali, quello a non esternalizzare la propria produzione all'estero oltre una percentuale fisiologica e che siano in regola con gli obblighi fiscali;
gli ammortizzatori sociali devono essere adeguati ad una ristrutturazione profonda, essere semplici, automatici, meglio se gestiti direttamente dalle regioni, orientati a distribuire tra tutti i dipendenti il lavoro che c'è. Ne devono fruire tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nelle loro diverse fattispecie contrattuali, e tutti gli altri lavoratori precari in regime di monocommittenza e di piena dipendenza economica, senza distinzione di dimensione d'impresa e di settore d'attività;
serve allo scopo una riforma della cassa integrazione, che oggi ha ancora, pur dopo i provvedimenti sbandierati dal Governo, gravi limiti di applicazione e una durata insufficiente. La riforma dovrebbe puntare a migliorare, estendere e generalizzare i principi e le forme dei contratti di solidarietà. Tutti i processi di ristrutturazione dovrebbero avvenire distribuendo tra tutti il lavoro che realmente c'è, con la corrispondente riduzione dei compensi (salari e stipendi), che, quindi, dovrebbero essere assistiti da un'integrazione del reddito, a complemento dell'orario, previa definizione di accordi sindacali;
per tutti i rapporti di lavoro, non solo i contratti a tempo indeterminato, si dovrebbe procedere alla loro proroga, anche a orario ridotto, mediante intese sindacali, al fine di metterli nelle condizioni di poter fruire degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione avrebbe la funzione di fornire il complemento al reddito ridotto a seguito della diminuzione dell'orario di lavoro. In questo modo i livelli occupazionali sarebbero esattamente uguali a quelli necessari alle esigenze della produttività del lavoro e i redditi non sarebbero diminuiti quanto diminuiscono gli orari, con una sostanziale difesa del monte delle retribuzioni,

impegna il Governo

ad adoperarsi per sottoscrivere un patto strategico tra il Governo e le parti sociali per il mantenimento dell'occupazione, anche al fine di non disperdere le professionalità presenti nelle nostre imprese;
a disporre con la massima urgenza, per i prossimi ventiquattro mesi, misure a sostegno del reddito finalizzate a mantenere in attività il maggior numero possibile di lavoratori dipendenti e parasubordinati, in particolare prevedendo, per le aziende che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori per la diminuita attività lavorativa, garantendo così il mantenimento in attività, per i prossimi ventiquattro mesi, dei lavoratori sia dipendenti che parasubordinati;
a prevedere una riforma della cassa integrazione, che oggi ha ancora gravi limiti di applicazione, allungandone la durata e portando il valore effettivo dell'indennità all'80 per cento dell'ultima retribuzione, prevedendo, in particolare, la possibilità di estenderne l'utilizzo per i prossimi ventiquattro mesi a tutti i lavoratori anche parasubordinati rimasti senza lavoro;
a predisporre, per i prossimi ventiquattro mesi, per quei lavoratori, anche parasubordinati, per i quali non sarà possibile il mantenimento in attività, né l'utilizzo di ammortizzatori sociali esistenti per un periodo di almeno un anno, uno specifico assegno mensile di disoccupazione.
9/2100-A/8.Borghesi, Paladini, Porcino.

La Camera,
premesso che:
nel piano, che porta la data del primo dicembre 2009, «Italia 2020 - Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro», tra le possibili misure per sostenere un patto intergenerazionale di cura reciproca figurano: agevolazioni fiscali o trasferimenti monetari e in natura; possibilità di cumulare crediti per prestazioni sociali; dovere di assicurare a chi ha oneri di cura contratti e orari di lavoro flessibili;
non c'è nulla dal lato dell'offerta pubblica di servizi: non v'è traccia dell'intenzione di fare ciò che la grande maggioranza dei nostri vicini europei ha fatto già negli anni Novanta (e anche la Spagna c'è arrivata in anni recenti), ovvero di sviluppare un sistema di protezione sociale che copra le necessità di cura di lungo termine di una popolazione che va invecchiando rapidamente (l'indennità di accompagnamento, riservata solo alle persone totalmente non autosufficienti, rimane l'unica politica significativa in termini di supporto finanziario alle persone anziane con bisogno di cura);
alla crescita della partecipazione al lavoro femminile è corrisposta una scarsa o nulla crescita della partecipazione degli uomini al lavoro domestico e di cura dei figli anche quando le donne lavorano con orari simili, rendendo molto preoccupante la realtà italiana;
anche a motivo di queste loro responsabilità famigliari le donne non solo sono meno presenti nel mercato del lavoro, ma sono più esposte alla disoccupazione e ai licenziamenti nei rapporti di lavoro a termine; secondo i dati Istat, oltre una donna occupata su cinque lascia il lavoro dopo la nascita di un figlio (si tratta di oltre il 20 per cento), ma da una ricerca di Manageritalia, che ha elaborato dati dell'ISFOL e dell'ISTAT, emergerebbe che il 27 per cento circa delle donne occupate, quindi oltre un quarto, abbandona il posto di lavoro dopo la maternità, principalmente perché deve occuparsi della prole;
ciò dimostra quanto sia importante promuovere l'accrescimento culturale e l'evoluzione nella gestione dei ruoli, sia nel posto di lavoro, sia nell'ambito familiare; nonostante i padri di oggi che, secondo i sociologi, sono assai più coinvolti che in passato nella cura della prole, spesso a scapito del tempo libero, sulla donna italiana continua a pesare il maggiore impegno domestico, in aggiunta a quello lavorativo;
al momento attuale solo il congedo di maternità è coperto da contributi figurativi calcolati sulla retribuzione effettiva (e solo per chi ha un lavoro regolare). Il congedo genitoriale, oltre ad essere compensato in maniera poco più che simbolica (30 per cento dello stipendio e solo se preso entro i tre anni di vita del bambini), dà luogo a contributi figurativi ridotti, ancorché riscattabili o integrabili con versamenti volontari, e per un massimo di sei mesi e solo per le lavoratrici dipendenti che abbiano almeno 5 anni di storia contributiva. Invece nel caso di contributi per il periodo del servizio militare (o civile alternativo a quello militare) basta aver avuto anche un solo contributo nel periodo precedente il servizio. È anche per questo - bassa remunerazione e scarsi o nulli contributi figurativi - che i padri raramente prendono il congedo genitoriale, allargando di fatto il divario con le loro compagne,

impegna il Governo

ad utilizzare i Fondi comunitari, a partire dal FSE e dal PON, prioritariamente a favore delle donne, utilizzando il FSE a supporto non solo di attività formative, ma anche di accompagnamento e di inserimento al lavoro;
a rafforzare l'iniziativa connessa ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti come elemento centrale per sostenere le libere scelte delle donne nel campo del lavoro;
ad adottare misure che sostengano il riconoscimento del valore economico al lavoro di cura, sia sotto forma di congedi coperti da indennità congrui che sotto forma di contributi figurativi più sostanziosi di quelli attualmente vigenti;
ad adottare interventi e politiche di conciliazione, part-time e congedi di genitorialità genderneutral, che sostengano le scelte di lavoro e di famiglia delle donne e degli uomini, prevedendo congedi, anche non lunghi, part-time, telelavoro da casa, ma fruibili da entrambi i sessi per i medesimi motivi.
9/2100-A/9.Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Paladini, Porcino.

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea lancia uno strumento di micro finanziamento per un valore iniziale di 100 milioni di euro per aiutare i disoccupati ad avviare piccole imprese. La Commissione europea ha proposto di istituire questo nuovo strumento di microfinanza per fornire microcrediti alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa. Lo strumento avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro che potrebbero lievitare a più di 500 milioni di euro nell'ambito di un'iniziativa congiunta con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI). Il nuovo strumento costituisce una delle azioni annunciate il 3 giugno scorso nella comunicazione della Commissione: «Un impegno comune per l'occupazione». Nel contesto della risposta dell'UE alla crisi il Consiglio europeo di primavera e il vertice sull'occupazione tenutosi a Praga nel maggio 2009 hanno identificato e definito tre priorità chiave: mantenere l'occupazione, creare posti di lavoro e promuovere la mobilità;
sulla base di tali direttive è necessario che il nostro Paese si allinei al contesto europeo e attui le soluzioni efficaci e necessarie per fronteggiare la crisi economica;
è noto che l'attuale flessione dell'economia è iniziata con una crisi finanziaria innescata da gravi problemi di liquidità, le banche hanno smesso di prestarsi denaro tra loro e anche di prestare denaro ai cittadini che esercitano un'attività economica e creano posti di lavoro. Un'iniziativa sul microcredito intende appianare la via per coloro che, nell'attuale contesto di contrazione del credito, potrebbero trovare difficoltà a reperire fondi per avviare una propria impresa e dare la possibilità di applicare a questi finanziamenti tassi di interessi agevolati grazie all'intervento del Fondo sociale europeo;
il modello della Grameen Bank insegna che fare credito non significa fare elargizioni caritatevoli di denaro, ma investire sul valore della persona, sulle sue possibilità, sulla sua costruzione, sulla sua utilità personale e sulla comunità a cui appartiene;
è necessario ribadire che il microcredito dà la possibilità di reintegrare nella società quelle persone svantaggiate che vogliano avviare una microimpresa, come i disoccupati (di lungo periodo), coloro che ricevono sussidi, gli immigrati, i membri di minoranze etniche, le persone attive nell'economia informale o che vivono in aree rurali socialmente svantaggiate e le donne;
in quest'ottica, la concessione di un prestito si traduce nella genesi di un senso di valore, di autostima e di orgoglio laddove la mancata assistenza dello Stato sociale non lascia spazio alla speranza e alla possibilità di condurre una vita «normale», ma solo un senso di tremenda povertà;
cercare di ridurre la marginalità significa abbassare il rischio di devianza e, di conseguenza, le spese sociali e le paure che i cittadini sperimentano a fronte di una diffusa criminalità;
l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro...»;
l'articolo 35 della Costituzione italiana afferma: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro...»,

impegna il Governo

a sostenere iniziative sul microcredito al fine di reintegrare nella società tutti quei cittadini in condizioni svantaggiate e di povertà;
al allinearsi con le direttive dell'UE nell'ambito del microcredito;
ad istituire un Fondo di garanzia che contribuirà a finanziare le attività di prestito delle istituzioni di micro finanza dando la possibilità di applicare interessi agevolati a questi finanziamenti grazie all'intervento del Fondo sociale europeo.
9/2100-A/10.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea lancia uno strumento di micro finanziamento per un valore iniziale di 100 milioni di euro per aiutare i disoccupati ad avviare piccole imprese. La Commissione europea ha proposto di istituire questo nuovo strumento di microfinanza per fornire microcrediti alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa. Lo strumento avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro che potrebbero lievitare a più di 500 milioni di euro nell'ambito di un'iniziativa congiunta con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI). Il nuovo strumento costituisce una delle azioni annunciate il 3 giugno scorso nella comunicazione della Commissione: «Un impegno comune per l'occupazione». Nel contesto della risposta dell'Unione europea alla crisi il Consiglio europeo di primavera e il vertice sull'occupazione tenutosi a Praga nel maggio 2009 hanno identificato e definito tre priorità chiave: mantenere l'occupazione, creare posti di lavoro e promuovere la mobilità;
sulla base di tali direttive è necessario che il nostro Paese si allinei al contesto europeo e attui le soluzioni efficaci e necessarie per fronteggiare la crisi economica;
è noto che l'attuale flessione dell'economia è iniziata con una crisi finanziaria innescata da gravi problemi di liquidità, le banche hanno smesso di prestarsi denaro tra loro e anche di prestare denaro ai cittadini che esercitano un'attività economica e creano posti di lavoro. Un'iniziativa sul microcredito intende appianare la via per coloro che, nell'attuale contesto di contrazione del credito, potrebbero trovare difficoltà a reperire fondi per avviare una propria impresa e dare la possibilità di applicare a questi finanziamenti tassi di interessi agevolati grazie all'intervento del Fondo sociale europeo;
il modello della Grameen Bank insegna che fare credito non significa fare elargizioni caritatevoli di denaro, ma investire sul valore della persona, sulle sue possibilità, sulla sua costruzione, sulla sua utilità personale e sulla comunità a cui appartiene;
è necessario ribadire che il microcredito dà la possibilità di reintegrare nella società quelle persone svantaggiate che vogliano avviare una microimpresa, come i disoccupati (di lungo periodo), coloro che ricevono sussidi, gli immigrati, i membri di minoranze etniche, le persone attive nell'economia informale o che vivono in aree rurali socialmente svantaggiate e le donne;
in quest'ottica, la concessione di un prestito si traduce nella genesi di un senso di valore, di autostima e di orgoglio laddove la mancata assistenza dello Stato sociale non lascia spazio alla speranza e alla possibilità di condurre una vita «normale», ma solo un senso di tremenda povertà;
cercare di ridurre la marginalità significa abbassare il rischio di devianza e, di conseguenza, le spese sociali e le paure che i cittadini sperimentano a fronte di una diffusa criminalità;
l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro...»;
l'articolo 35 della Costituzione italiana afferma: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro...»;
che con l'articolo 2, commi 185, 186 e 187 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato istituito il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito come ente di diritto pubblico allo scopo di definire la via italiana al microcredito e di favorire la lotta alla povertà e all'esclusione finanziaria in Italia e all'estero attraverso gli strumenti della microfinanza,

impegna il Governo

a sostenere iniziative sul microcredito al fine di reintegrare nella società tutti quei cittadini in condizioni svantaggiate e di povertà;
ad allinearsi con le direttive dell'Unione europea nell'ambito del microcredito;
a verificare la possibilità di utilizzare, anche in accordo con le regioni, le risorse del Fondo sociale europeo per l'istituzione di un Fondo di garanzia e sviluppo finalizzato a supportare le attività di finanziamento dei progetti di microcredito, avvalendosi del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.
9/2100-A/10.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Stanislao, Pelino, Piffari, Nucara, Ricardo Antonio Merlo, Galletti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, risultante da un insieme di sei proposte di legge, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, prevede un insieme di norme che intervengono a tutela di categorie di lavoratori in difficoltà, come i lavoratori con contratto di collaborazione per i quali si gettano le basi per una forma, in via sperimentale, di ammortizzatore sociale nei casi di fine lavoro, o come i lavoratori autonomi in regime di monocommittenza, per i quali si recupera una interpretazione estensiva dell'articolo 2116 del codice civile, gli operai agricoli e il personale dipendente dalle imprese assicuratrici;
in particolare il testo unificato s'inserisce in un quadro complessivo di importanti e significativi provvedimenti introdotti dal Governo, volti a tutelare le categorie dei lavoratori che ne erano privi, e a sostenere le imprese dei settori più esposti alla crisi, così da limitare la perdita dei posti di lavoro, e soprattutto a potenziare maggiormente lo strumento della cassa integrazione nell'attuale periodo di crisi economica;
occorre tuttavia sostenere maggiormente il sistema delle piccole imprese, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ed in particolare quelle del settore artigiano, che nell'ultimo anno hanno subito evidenti perdite reali di posti di lavoro, come quelle del novarese, le cui domande per la richiesta di cassa integrazione in deroga sono passate, secondo la Confartigianato di Novara, dalle 178 (per 549 lavoratori) di fine 2008 alle 937 (per 4.455 lavoratori) registrate al dicembre 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi legislativi ad hoc a sostegno delle imprese artigiane, attraverso ulteriori provvedimenti di agevolazione fiscale volti a garantire per gli imprenditori del settore, una pressione tributaria più sostenibile;
a potenziare ulteriormente il sistema dei controlli nel settore artigianato, nei confronti del fenomeno di abusivismo e della concorrenza sleale di soggetti improvvisati e spesso privi di autorizzazioni e licenze.
9/2100-A/11. Nastri.

La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
ritenuto utile contemplare forme di tutela al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese inadempienti,

impegna il Governo

a definire con regioni e parti sociali le iniziative e gli interventi utili ad assicurare misure di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti di imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria e che siano inadempienti.
9/2100-A/12.(Nuova formulazione)Cota, Allasia, Brigandì, Buonanno, Fogliato, Maccanti, Pastore, Simonetti, Togni, Fedriga, Caparini.

La Camera,
premesso che:
a febbraio il rapporto tra coloro che cercano un'occupazione ed il totale della popolazione attiva è stato dell'8,5 per cento;
all'interno di questo quadro spicca un aspetto particolare del fenomeno relativo alla disoccupazione nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni, che è cresciuta - secondo l'Istat - per il quarto mese consecutivo toccando il 28,2 per cento;
ciò significa che almeno un giovane su quattro, esclusi coloro che studiano, cerca un'occupazione e non la trova;
la maggior parte dei giovani in prima occupazione, ma non solo, possono aspirare soltanto ad un contratto a tempo determinato, atipico se non addirittura a partita IVA e la maggior parte non possiedono alcuna forma di tutela,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione degli istituti di tutela del reddito previsti dalla normativa vigente, anche a quei lavoratori che attualmente non ne beneficiano, siano essi lavoratori a tempo determinato, a progetto, titolari di partita Iva a basso reddito, attribuendo a tale estensione adeguate risorse finanziarie.
9/2100-A/13.Mosca, Bellanova, Boccuzzi, Gatti, Rampi, Madia, Miglioli, Santagata, Schirru, Gnecchi, Damiano, Codurelli, Lovelli, Berretta, Bobba, Mattesini.

La Camera,
premesso che:
sono ormai quotidiane le aziende che sono costrette ad interrompere la produzione a causa della crisi economica in corso;
il ricorso alla cassa integrazione si è fatto crescente sia nei primi mesi di quest'anno, che nel 2009: solo nel mese di marzo le ore di cassa integrazione sono salite a 122,6 milioni che, se si sommano a quelle di gennaio e febbraio, portano il conto dei primi tre mesi a più di 303 milioni di ore, quasi tre volte rispetto ai 130 milioni di ore autorizzate nel periodo gennaio-marzo dello scorso anno,

impegna il Governo

a prevedere, almeno, per gli ultimi mesi dell'anno in corso e per l'anno prossimo un significativo prolungamento del periodo di cassa integrazione ordinaria.
9/2100-A/14.Bellanova, Boccuzzi, Gatti, Rampi, Madia, Miglioli, Santagata, Schirru, Gnecchi, Damiano, Codurelli, Berretta, Bobba, Mattesini, Mosca.

La Camera,
premesso che:
il 12 febbraio 2009 Governo e regioni, con uno specifico accordo hanno individuato risorse per circa 8 miliardi di euro «da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro»;
l'impegno, contenuto nell'accordo citato, vede «la convergenza di un'azione dello Stato e delle regioni. Per quanto riguarda il primo, esso può mobilizzare risorse nazionali per 5.350 milioni di euro (di cui per circa 1.400 milioni derivanti dall'articolo 2, comma 35, della Legge finanziaria 2009 e dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, relativo al sostegno al reddito e all'occupazione, e 3.950 milioni dall'articolo 6-quater legge n. 133 del 2008 e dal Fondo per le aree sottoutilizzate - quota nazionale), mentre l'obiettivo per il contributo regionale è pari a 2.650 milioni di euro a valere sui programmi regionali FSE»;
con la delibera n. 2 del 6 marzo 2009, il CIPE ripartiva i 4 miliardi di fondi assegnati ripartendoli con 2.950 miliardi al Centro-Nord e 1.050 miliardi al Mezzogiorno;
con successiva delibera n. 4 del 31 luglio 2009, il CIPE approvava l'anticipazione di 500 milioni di euro dell'annualità 2010 al fine di fronteggiare il forte ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga;
al momento non è nota l'entità delle risorse effettivamente erogate per la cassa integrazione in deroga, né la tipologia delle imprese che ne hanno usufruito,

impegna il Governo

a presentare una relazione dettagliata al Parlamento, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di quest'anno, contenente le risorse utilizzate in riferimento all'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni per la cassa integrazione in deroga e le categorie di imprese che ne hanno beneficiato.
9/2100-A/15.Boccuzzi, Gatti, Rampi, Madia, Damiano, Miglioli, Mosca, Santagata, Schirru, Gnecchi, Codurelli, Berretta, Bobba, Bellanova, Mattesini.

La Camera,
premesso che:
sono ormai migliaia i lavoratori costretti alla cassa integrazione anche per lunghi mesi, a causa dell'andamento generale dell'economia che si ripercuote sulla impossibilità delle singole aziende di continuare il processo produttivo;
intere famiglie vivono dunque con lo stipendio decurtato, spesso con entrambi i percettori di reddito in cassa integrazione o, in mobilità;
le condizioni economiche dei nuclei famigliari diventano, dunque, spesso da un giorno all'altro assolutamente precarie e la situazione è troppo frequentemente aggravata dal fatto che anche le forme di sussidio o sostegno, vengono percepite molti mesi dopo la richiesta da parte dell'azienda;
per diversi mesi i lavoratori, dunque, si trovano senza nessuna forma di sostegno, e ciò che prima alcune volte veniva anticipato dalle banche, con la crisi economica in atto e la stretta creditizia viene adesso spesso negato dagli istituti di credito indisponibili ad anticipare liquidità,

impegna il Governo

a prevedere che i tempi di erogazione delle forme di sostegno per i lavoratori che ne hanno diritto siano tali che questi ultimi possano percepirli in tempi certi dal momento dell'assegnazione della cassa integrazione
9/2100-A/16.Codurelli, Mattesini, Mosca, Bellanova, Boccuzzi, Gatti, Rampi, Madia, Miglioli, Santagata, Schirru, Gnecchi, Damiano, Berretta, Bobba.

La Camera,
premesso che:
gli sforzi fatti per assicurare forme di continuità dei rapporti di lavoro o di sostegno del reddito conseguenti alla risoluzione dei contratti di lavoro hanno rappresentato un importante strumento di coesione sociale, in una fase di estrema difficoltà economica che ha caratterizzato l'ultimo biennio a livello mondiale;
è evidente, tuttavia, l'esigenza di un ridisegno organico della materia degli ammortizzatori sociali secondo le finalità e linee guida indicate dalla delega, ancora non esercitata, varata dal Governo Prodi;
in vista della realizzazione di tale obiettivo, appare urgente offrire una risposta ravvicinata al tema del potere d'acquisto dei lavoratori che possono contare solo sulle attuali forme di sostegno al reddito previste dal nostro sistema di ammortizzatori sociali;
come è noto, gli importi degli assegni di cassa integrazione ordinaria sono fissati in 886,31 euro mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14a, eccetera) è pari o inferiore a 1.917,48 euro lordi mensili e 1.065,26 euro mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a 1.917,48 euro lordi mensili, mentre per l'assegno di disoccupazione sono previsti importi, entro i suddetti limiti, pari al 60 per cento per i primi 6 mesi, al 50 per cento per il settimo e l'ottavo mese e al 40 per cento per i mesi successivi dell'ultima retribuzione. Nel caso di ammortizzatori sociali in deroga, la misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive, mentre ancora più esigui sono gli importi previsti per i collaboratori in regime di monocommittenza;
l'entità di detti importi evidenzia tutta la difficoltà economica che i lavoratori che beneficiano degli attuali ammortizzatori sociali sono costretti ad affrontare per riuscire a mantenere una condizione di vita decorosa, alla luce del costo della vita e delle esigenze primarie di ogni singolo lavoratore e del proprio nucleo familiare,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile volta a consentire un significativo incremento degli importi di tutte le vigenti misure di sostegno del reddito per i lavoratori colpiti dalla crisi.
9/2100-A/17.Rampi, Codurelli, Mattesini, Mosca, Boccuzzi, Gatti, Madia, Miglioli, Santagata, Schirru, Gnecchi, Damiano, Berretta, Bobba.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica a livello internazionale ha investito il nostro Paese in maniera crescente, colpendo in particolare le piccole e medie imprese;
le tutele dei lavoratori comprendono problematiche diverse a tal punto che da molti mesi si susseguono le proteste dei lavoratori dell'azienda Agile-Eutelia che non percepiscono la retribuzione da molto tempo, ma dove non vi sono le condizioni giuridiche per la cassa integrazione,

impegna il Governo

a definire una forma di sostegno al reddito anche per i lavoratori per i quali, al momento, non ne è prevista alcuna e sono, dunque, privi di qualsiasi tutela.
9/2100-A/18.Gatti, Bellanova, Boccuzzi, Rampi, Mosca, Madia, Miglioli, Santagata, Schirru, Gnecchi, Damiano, Codurelli, Berretta, Bobba, Mattesini.