XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 26 maggio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 maggio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Ippolito Vitale, Delfino, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Messina, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Strizzolo, Tabacci, Taddei, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Ippolito Vitale, De Biasi, Delfino, Donadi, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Messina, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Strizzolo, Tabacci, Taddei, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 maggio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LO MONTE: «Disposizioni per il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968» (3500);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI PIETRO ed altri: «Modifica degli articoli 74 e 77 della Costituzione. Introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica nonché di parametri costituzionali per il ricorso alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento al contenuto dei decreti-legge e delle relative leggi di conversione» (3501);
TAGLIALATELA: «Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di crediti nei confronti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, nonché delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» (3502);
PILI ed altri: «Divieto di insediamento di impianti eolici ubicati in mare, di impianti per la produzione di energia nucleare e di depositi di rifiuti radioattivi nel territorio della regione Sardegna, nonché individuazione della medesima come regione sperimentale per la ricerca nell'ambito delle energie alternative legate alla forestazione» (3503);
MIGLIOLI ed altri: «Proroga delle agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, previste dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» (3504).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 maggio 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2171 - «Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato "Intercreditor Agreement" e dell'accordo denominato "Loan Facility Agreement" stipulati in data 8 maggio 2010» (approvato dal Senato) (3505).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 19 maggio 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Maurizio TURCO ed altri n. 9/3210/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, concernente iniziative volte a favorire il transito nel servizio permanente presso le Forze di sicurezza dei giovani che abbiano completato il periodo di ferma volontaria.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 20 maggio 2010, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno CIRIELLI ed altri n. 0/2936/IV/1, accolto dal Governo nella seduta della IV Commissione (Difesa) del 25 novembre 2009, concernente la previsione delle risorse necessarie a garantire, per l'anno 2010, la copertura dell'intero turn over delle Forze di polizia, e MORASSUT n. 9/2936-A/167, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riguardante i contenuti della deliberazione dei consigli comunali di approvazione del protocollo di intesa finalizzato alla valorizzazione e alienazione di immobili militari.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera del 21 maggio 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno DI STANISLAO ed altri n. 9/3146-A/31, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 marzo 2010, concernente la possibile introduzione del sistema cosiddetto di car sharing per le esigenze di mobilità delle pubbliche amministrazioni.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 25 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul doc. n. 9921/10 - Conclusioni del Consiglio sulla strategia di uscita delle finanze pubbliche, che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale - Assemblea interparlamentare europea della sicurezza e della difesa - ha trasmesso in data 12 gennaio 2010 i testi dei documenti approvati nel corso della 57a sessione plenaria svoltasi a Parigi dal 1o al 3 dicembre 2009. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se ad esse non già assegnati in sede primaria:
Raccomandazione n. 842 - Verso una nuova architettura di sicurezza per l'Europa? - Replica alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-ter, n. 32) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione n. 843 - La sicurezza europea e il Medio Oriente (doc. XII-ter, n. 33) - alla III Commissione (Affari esteri);
Raccomandazione n. 844 - La sorveglianza marittima europea (doc. XII-ter, n. 34) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa);
Raccomandazione n. 845 - La guerra in Afghanistan: conseguenze per la regione (doc. XII-ter, n. 35) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione n. 846 - Il sostegno dell'Unione europea alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite - Replica al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-ter, n. 36) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione n. 847 - Gli attuali sviluppi in materia di non proliferazione e disarmo nucleare (doc. XII-ter, n. 37) - alla III Commissione (Affari esteri);
Raccomandazione n. 848 - I bilanci degli organi ministeriali della Unione dell'Europa occidentale per il 2009 (doc. XII-ter, n. 38) - alla III Commissione (Affari esteri);
Raccomandazione n. 849 - Il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea - Replica al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-ter, n. 39) - alla IV Commissione (Difesa);
Raccomandazione n. 850 - Informazioni dell'Unione europea e del Consiglio della Unione dell'Europa occidentale relative alla politica europea di sicurezza e di difesa (doc. XII-ter, n. 40) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione n. 851 - Sicurezza europea e allargamento: l'evoluzione dell'opinione pubblica (doc. XII-ter, n. 41) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione n. 137 - Modelli e strutture della cooperazione interparlamentare (doc. XII-ter, n. 42) - alla III Commissione (Affari esteri);
Decisione n. 30 - Attribuzione dei poteri di presidenza ai capi delegazione dei parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea (doc. XII-ter, n. 43) - alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici (217).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 giugno 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 2, allegato A, n. 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (218).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 luglio 2010. È inoltre assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 giugno 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia (219).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 giugno 2010.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 maggio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (220).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareti entro il 25 giugno 2010. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 giugno 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 16 febbraio 2010, a pagina 9, prima colonna, alla decima, undicesima e dodicesima riga, le parole: «alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea)» si intendono sostituite dalle seguenti: «alla V Commissione (Bilancio)».

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 19 maggio 2010, a pagina 5, prima colonna, all'ultima riga, le parole: (COM(2010)209 definitivo) si intendono sostituite dalle seguenti: (COM(2010)251 definitivo).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito all'ipotesi di chiusura della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso - 3-01080

DI PIETRO, DI GIUSEPPE, FAVIA e PALADINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
è giunta agli interroganti notizia della ventilata proposta di chiusura della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso, che il Ministro interrogato e il dipartimento per la pubblica sicurezza si appresterebbero a varare, nell'ambito di una razionalizzazione delle strutture periferiche dello Stato, in direzione dei risparmi per la spesa pubblica;
la scuola di polizia di Campobasso è una realtà istituzionale da oltre vent'anni, è dotata di modernissime attrezzature, si distingue per l'eccellenza dei risultati ed è presidio rilevante per la città e per la regione, non solo per quanto concerne la salvaguardia e la sicurezza, ma anche in quanto simbolo di crescita e sviluppo;
trattasi né di ramo secco, né di struttura che assorbe ingenti risorse economiche: il costo della struttura sulla spesa pubblica è del tutto marginale, trattandosi di bene demaniale che non comporta oneri di locazione ed essendo i costi di gestione pari a soli 130.000 euro annui, a fronte di molte altre realtà, più vetuste e di proprietà privata, la cui spesa annuale supera anche dieci volte quella della scuola di Campobasso;
la chiusura della scuola priverebbe il Centro-Sud di una realtà e di una presenza importanti - va evidenziato che in Italia le scuole di polizia sono cinque al Nord, una al Centro e due al Sud - a fronte anche del ruolo del Molise, cerniera del territorio nazionale;
a ciò si aggiungerebbe, in un contesto già aggravato dalla crisi, l'effetto negativo sull'intero sistema economico di Campobasso, con grave discapito per tutta la cittadinanza e per l'indotto, a fronte delle tante attività economiche collegate alla presenza della scuola, degli allievi e delle loro famiglie;
non risultano motivazioni economiche o funzionali evidenti, tali da giustificare il ventilato intervento soppressivo -:
se la notizia della chiusura della scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso corrisponda al vero e, nell'eventualità, quali siano i motivi di tale scelta.
(3-01080)

Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione di nuovi centri di identificazione ed espulsione - 3-01081

REGUZZONI, DAL LAGO, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MAGGIONI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RIXI, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'attuale Governo, sin dal suo insediamento, ha adottato politiche severe nei confronti dell'immigrazione clandestina, sia attraverso importanti interventi normativi che tramite un'intensa azione diplomatica, svolta sia sul piano bilaterale che nelle sedi europee, nelle quali, proprio per l'impegno italiano, il tema della lotta all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo è stato posto al centro di un rinnovato impegno delle istituzioni comunitarie;
sul piano delle relazioni bilaterali è sufficiente ricordare gli accordi conclusi con la Libia, i cui importanti risultati emergono dai dati che evidenziano la drastica riduzione degli sbarchi di clandestini. Dal 5 maggio al 31 dicembre 2009 sono arrivati in Italia 3.185 clandestini, a fronte dei 31.281 sbarcati nello stesso periodo del 2008, con una riduzione di circa il 90 per cento;
dai dati comunicati dal Ministro interrogato, nella recente audizione del 14 aprile 2010 presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, il trend viene confermato, se si considera che al 4 aprile 2010 risultano sbarcati in Italia 170 clandestini rispetto ai 4.573 dell'analogo periodo del 2009, con una flessione di oltre il 96 per cento;
l'implementazione delle misure di contrasto all'immigrazione clandestina adottate dal Governo richiede il potenziamento delle strutture destinate all'identificazione e all'espulsione dei clandestini, i cosiddetti centri di identificazione ed espulsione;
l'allungamento del periodo di trattenimento presso questi centri, che il Governo, secondo quanto consentito dalla normativa europea, ha portato a 6 mesi dai 2 precedentemente previsti, la non omogenea presenza di detti centri sul territorio nazionale e l'introduzione del reato di immigrazione clandestina rendono necessario un potenziamento della struttura dei centri di identificazione ed espulsione;
alcune regioni del Centro e del Nord sono prive di centri e tale situazione rende talora necessari trasferimenti che costano sia sotto il profilo economico che dell'impegno di uomini e mezzi -:
quali iniziative il Governo intenda assumere in merito alla realizzazione di nuovi centri di identificazione ed espulsione, in modo da proseguire efficacemente nella linea già intrapresa di deciso contrasto all'immigrazione clandestina.
(3-01081)

Orientamenti del Governo circa l'ipotesi del blocco dei rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti del comparto della sicurezza - 3-01082

VIETTI, TASSONE, MANTINI, MANNINO, RAO, RIA, BOSI, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, GALLETTI, LIBÈ, OCCHIUTO, MEREU e PISACANE. - Al Ministro dell'interno - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato dai quotidiani del 25 maggio 2010, tra le misure contenute nella manovra economica che a breve sarà illustrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, sta avanzando l'ipotesi di congelare i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e, quindi, anche dei comparti della difesa e della sicurezza;
il possibile blocco dei contratti ha già scatenato le proteste dei lavoratori delle forze di polizia sulle cui spalle è ingiusto caricare, ancora una volta, il prezzo della crisi;
oltre a dimostrare poca sensibilità per chi ogni giorno scende in strada per tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, la ventilata ipotesi del blocco del rinnovo dei contratti del comparto sicurezza in generale e delle forze di polizia in particolare sarebbe in contrasto con la recente approvazione della norma sulla specificità del comparto medesimo;
la situazione in cui versano le forze dell'ordine è ancor più grave in quanto il personale è in arretrato sul rinnovo di ben due contratti, senza contare che l'ipotesi allo studio, come rilevato dal Sindacato autonomo di polizia, mette sullo stesso piano i dipendenti del pubblico impiego e quelli del comparto sicurezza, nonostante questi ultimi «rischino la vita ogni giorno» -:
quali siano gli orientamenti a riguardo e se non ritenga di fornire assicurazioni agli operatori delle forze dell'ordine sul fatto che i loro diritti contrattuali non saranno compromessi, anche tenendo conto dei brillanti successi ottenuti nella lotta alla criminalità.
(3-01082)

Orientamenti del Governo in merito al riordino delle facoltà di medicina e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), anche in relazione all'esigenza di contenimento della spesa sanitaria - 3-01083

MISITI e LO MONTE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
una delle cause della lievitazione della spesa sanitaria risiede certamente nella scarsità di risorse a disposizione delle principali facoltà di medicina, che non possono formare bene il medico durante il periodo di studio;
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (irccs) dovrebbero essere dimezzati di numero e distribuiti in modo omogeneo sul territorio nazionale;
il riordino della distribuzione delle facoltà di medicina in tutto il Paese dovrebbe prevedere una riduzione drastica del loro numero e, nello stesso tempo, una regolazione disciplinata da convenzioni delle facoltà con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a più alto profilo scientifico;
quanto sopra creerebbe un circuito virtuoso tale da consentire agli studenti ed agli specializzandi l'uso di strutture all'avanguardia, consentendo loro sbocchi professionali adeguati e di utilizzare grandi competenze presenti all'esterno delle facoltà di medicina, migliorandone la qualità;
finora solo in qualche caso si sono realizzati accordi, senza un'impostazione omogenea e, tuttavia, con risultati certamente lusinghieri, tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le università, come, ad esempio, avviene al San Raffaele di Milano, al Rizzoli di Bologna ed al San Matteo di Pavia. Generalizzare tali accordi sull'intero territorio nazionale tra le migliori facoltà e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di alto livello scientifico eviterebbe, anche e soprattutto al Sud, lo spreco di denaro pubblico con la fornitura di attrezzature moderne e di alto costo nelle strutture ospedaliere, che non hanno, però, personale adeguatamente formato -:
se il Ministro interrogato non ritenga, in tempo di crisi economica, oramai ineludibile trovare una forte intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca che preveda il dimezzamento del numero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la riduzione del numero delle facoltà di medicina e la generalizzazione delle convenzioni tra le facoltà, che in genere non hanno sufficienti risorse finanziarie, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a più alto profilo scientifico.
(3-01083)

Iniziative per l'integrazione della disciplina riguardante la conservazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo - 3-01084

BALDELLI, STAGNO D'ALCONTRES e PALUMBO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il trapianto di cellule staminali ematopoietiche rappresenta una terapia salvavita consolidata e di grande successo per la cura di numerose e gravi malattie del sangue neoplastiche e non neoplastiche, come alcune forme di immunodeficienze primitive;
risultati clinici promettenti si sono ottenuti anche in altri tipi di malattie genetiche, come, ad esempio, l'adrenoleucodistrofia, utilizzando cellule staminali ematopoietiche autologhe geneticamente manipolate, trattamento che si configura nell'ambito di una «terapia cellulare avanzata»;
per queste terapie in genere sono state utilizzate cellule staminali ematopoietiche derivate dal midollo osseo o sangue periferico mobilizzato ed in rari casi da sangue di cordone ombelicale;
in Italia l'attuale normativa, dettata con il decreto ministeriale del 18 novembre 2009, dopo aver sottolineato che la conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il servizio sanitario nazionale ed è, quindi, consentita presso le strutture pubbliche ad esse dedicate, autorizza la conservazione per uso allogenico, in sostanza per persone diverse da quelle da cui le cellule sono state prelevate a fini solidaristici. Nello stesso decreto si ribadisce la possibilità di conservare il sangue cordonale per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale; viene, inoltre, consentita la conservazione per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinica sanitaria. Inoltre, la conservazione del sangue da cordone ombelicale ad uso autologo-dedicato può essere consentita nel caso di particolari patologie, per le quali sussistano comprovate evidenze scientifiche di un possibile impiego di cellule staminali del sangue da cordone ombelicale anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche approvate secondo la normativa vigente, previa presentazione di una documentazione rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico;
è vietata, invece, l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private, anche accreditate, ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa, mentre rimane in vigore la possibilità di esportare campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso una struttura estera, previa autorizzazione del ministero della salute;
allo stato attuale coloro che decidono di esportare il sangue all'estero si rivolgono, nella maggioranza dei casi, a società intermediarie che non sono proprietarie di biobanche e che, a loro volta, affidano il sangue cordonale a fantomatiche biobanche, che non garantiscono livelli di qualità e sicurezza nel rispetto delle normative italiane ed europee -:
se il Governo non ritenga opportuno procedere ad un'ulteriore regolamentazione della conservazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo, prevedendo un'accurata informazione sulla conservazione autologa, l'istituzione di un registro di accreditamento delle biobanche estere, l'eliminazione dell'intermediazione sanitaria e la possibilità di garantire anche coloro che conservano il sangue cordonale per fine autologo attraverso un'autorizzazione alla conservazione del sangue cordonale presso biobanche accreditate ubicate sul territorio nazionale.
(3-01084)

Iniziative per garantire la prosecuzione della produzione degli impianti della società Vinyls siti in Italia - 3-01085

VICO, MARAN, BOCCIA, QUARTIANI, GIACHETTI, LULLI, BARETTA, FADDA, BENAMATI, COLANINNO, FRONER, MARCHIONI, MASTROMAURO, PELUFFO, PORTAS, SANGA, SCARPETTI, FEDERICO TESTA, ZUNINO, MURER, CALVISI, MELIS, MARTELLA, MARROCU, SCHIRRU, PES, MARCO CARRA e ALBONETTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 27 aprile 2010 sono state aperte le manifestazioni di interesse da parte dei commissari della società petrolchimica Vinyls, attualmente in amministrazione straordinaria, con una gara internazionale relativa all'acquisizione del ciclo pvc, polimero del cloruro di vinile, il più importante della serie ottenuta da monomeri vinilici ed una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo, che rappresenta il cuore della chimica italiana, il segmento più pregiato del comparto;
l'unica manifestazione d'interesse, già nota, è stata avanzata da Ramco, società multinazionale araba con sede in Qatar;
la manifestazione d'interesse da parte di Ramco è stata resa e negoziata presso il ministero dello sviluppo economico fin dal febbraio 2010, con un preliminare di piano industriale, insieme a Eni, proprietaria degli impianti integrati di clorosoda;
il predetto piano consisteva nell'acquisizione degli asset di Vinyls, ovvero gli impianti di Porto Torres, Porto Marghera e Ravenna, con la condizione che si definisse la cessione dell'intero ciclo del cloro con Syndial (Eni) relativamente agli impianti di Assemini (Cagliari), Cirò Marina e Porto Marghera;
i lavoratori Vinyls e Syndial sono circa 1.000, i lavoratori dell'indotto circa 4.000, i lavoratori dell'area della subfornitura 2.000;
gli impianti della Vinyls sono fermi dal mese di ottobre 2009: in tutto il periodo la gestione commissariale non ha prodotto alcun risultato, configurandosi per la scarsa attività e la lentezza dell'iniziativa, comportamento che ha coinvolto, ad avviso degli interroganti, anche il Governo;
intanto l'Italia ha importato dal Centro-Europa per i trasformatori nazionali gomma-plastica, auto motive, arredo e edilizia, a cui corrisponde l'attività di circa 25 mila addetti;
l'accordo, che sembrava in dirittura d'arrivo, come annunciato dal ministero dello sviluppo economico il 5 maggio 2010, grazie alla pre-intesa tra l'Eni e la Ramco, è tornato in alto mare con la lettera ricevuta dall'Eni nella quale Ramco annuncia il suo ritiro dalla trattativa;
i motivi sarebbero principalmente tre: la richiesta fatta dai commissari per la vendita dei beni Vinyls (78 milioni di euro); l'esclusione delle saline di Assemini e il parco serbatoi «Utta» dal pacchetto di beni, con richiesta di Eni di trattarli con un tavolo di lavoro separato; la restituzione della concessione della banchina del sale all'ente portuale di Porto Marghera da parte di Eni;
l'Unione europea ha sbloccato le fideiussioni allo Stato italiano per riavviare l'attività di Vinyls: le risorse secondo i sindacati potevano essere utilizzate per fare ripartire gli impianti e riportare i cassintegrati al lavoro, mentre i commissari hanno, invece, sostenuto che i fondi non erano disponibili, in quanto prestito da utilizzare dopo le verifiche sulle condizioni per riavviare le produzioni senza andare in perdita;
il gruppo arabo era l'unico ad avere aderito al bando internazionale ed è necessario che si chiarisca se la posizione assunta dalla multinazionale qatarina sia riconducibile ad una strategia commerciale per ottenere qualcosa di più nella fase delle trattative avanzate o se si tratti di un vero e proprio abbandono -:
se il Ministro interrogato non ritenga di richiamare Ramco a continuare nella trattativa e assumere una forte iniziativa nei confronti dell'Eni affinché sottoscriva subito l'intesa senza imporre ulteriori paletti, nonché di considerare indispensabile valutare altre soluzioni per la ripartenza immediata delle attività di Vinyls, anche in ragione delle fideiussioni ottenute dall'Unione europea acquisendo l'impegno di Eni a farsi carico del ciclo del cloro, indispensabile per il futuro industriale italiano, e a fornire materie prime e servizi per l'immediato riavvio degli impianti Vinyls.
(3-01085)

PROPOSTA DI LEGGE: META ED ALTRI: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE DELLA SOCIETÀ FERROVIE DELLO STATO SPA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO FERROVIARIO (A.C. 2128-A)

A.C. 2128-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.100 e 1.101 della Commissione.

A.C. 2128-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i limiti di cui alla lettera a)».
e con la seguente condizione:
sopprimere l'articolo 1;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.16 e 1.100, in quanto suscettibi1i di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e sui subemendamenti in oggetto.

A.C. 2128-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Interventi per il potenziamento del trasporto ferroviario in ambito interregionale, regionale e locale).

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale e con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2011 un contributo quindicennale alla società Ferrovie dello Stato Spa, dell'importo di 300 milioni di euro annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al trasporto di passeggeri.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'aumento di 10 euro ogni mille litri, ovvero ogni mille chilogrammi nell'ipotesi di cui alla lettera c), delle aliquote di accisa previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:
a) benzina;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante.

3. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo per il rinnovo del materiale rotabile, al quale è assegnato annualmente l'importo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 marzo di ciascun anno, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, in modo da assicurare che le medesime risorse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico di passeggeri in ambito interregionale, regionale e locale. Ai fini dell'individuazione degli interventi si tiene conto in particolare delle esigenze di rinnovo del materiale rotabile utilizzato nelle tratte in cui si registra un più intenso traffico pendolare, nonché dell'entità complessiva del traffico di passeggeri sulle singole tratte, nell'ambito di un'equilibrata distribuzione delle risorse tra le diverse aree territoriali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Interventi per il potenziamento del trasporto ferroviario in ambito interregionale, regionale e locale).

Sopprimerlo.
1. 102. La Commissione.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Fondo per lo sviluppo del trasporto ferroviario locale e pendolare). - 1. La Cassa depositi e prestiti può concedere alla società Ferrovie dello Stato Spa e più in generale alle società ferroviarie italiane, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati all'acquisto di nuovi veicoli da destinare al trasporto ferroviario locale e pendolare.
2. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto ferroviario locale e pendolare». Il fondo ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.
3. Con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 3.
1. 1. Monai.

Al comma 1, sopprimere le parole: e con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno.
1. 15. Gregorio Fontana.

All'emendamento 1.100 della Commissione, dopo le parole: finalizzato all'acquisto aggiungere le seguenti: prioritariamente nelle aree del Mezzogiorno.
0. 1. 100. 1. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Brugger.

All'emendamento 1.100 della Commissione, dopo le parole: finalizzato all'acquisto aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno.
0. 1. 100. 2. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Brugger.

Al comma 1, sostituire le parole da: e con particolare riguardo fino a: destinare al con le seguenti:, è rifinanziato il fondo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 50 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni dal 2013 al 2025. Il rifinanziamento di cui al presente comma è esclusivamente finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al servizio universale per.

Conseguentemente,
sopprimere il comma 3,
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:
in particolare con le seguenti:, oltre che dei criteri già previsti per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche;
al titolo, sopprimere le parole: della società Ferrovie dello Stato Spa.
1. 100. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riguardo alle con le seguenti: prioritariamente nelle.
1. 10. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 2.
1. 16. Nizzi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2-bis.
2-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esercizio successivo e di 3 punti percentuali a decorrere dall'esercizio 2012.
2-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1. 101. La Commissione.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: utilizzato nelle tratte aggiungere le seguenti: in cui è presente materiale rotabile maggiormente usurato e.
1. 11. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo alle aree svantaggiate.
1. 12. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Con cadenza annuale le Ferrovie dello Stato S.p.a. inviano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate ed, eventualmente, sui motivi del loro mancato utilizzo, nonché sull'efficacia degli interventi attuati.
1. 13. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
1. 14. Monai.

A.C. 2128-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso»;
b) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b), del presente articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

Sopprimerlo.
2. 10. Gregorio Fontana.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del presente articolo.
2. 200. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

A.C. 2128-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la «F.T.I. - Ferrovie Turistiche Italiane» è un'Associazione di volontariato nata nel 1998 che fa parte di «FEDERCRAIL», la federazione europea del settore;
la FEDECRAIL, in particolare, si prefigge l'obiettivo di promuovere il salvataggio, il restauro e la gestione del patrimonio ferroviario in Europa, di incoraggiare lo scambio di idee a livello internazionale e culturale, di promuovere la cooperazione tra il museo ferroviario ed organizzazioni turistiche; ed infine, di contribuire a fornire consulenza e assistenza a favore di tali organizzazioni;
uno dei principali obiettivi della «F.T.I.» è quello di estendere il concetto di ferrovia turistica anche a quelle linee ferroviarie dove, per il momento, non è possibile introdurre, per diversi motivi, servizi con convogli ferroviari ordinari, al fine di salvaguardare il patrimonio ferroviario (comprensivo degli stessi binari, delle stazioni, i diversi manufatti e tracciati) ancora esistente in tante splendide zone italiane;
oggi il patrimonio storico ferroviario è un'importante risorsa per la valorizzazione dei territori, in particolare dei territori interni, che ancora conservano ferrovie secondarie ottocentesche di eccezionale valore paesaggistico e naturalistico. Non si dimentichi che all'estero alcune ferrovie sono entrate nel patrimonio dell'umanità Unesco (es. la ferrovia del Bernina da Tirano a Saint Moritz) e che la rivista «Siti» della stessa Unesco ha ospitato - proprio nell'edizione del dicembre scorso - un articolo sul Deposito Rotabili Storici di Pistoia;
l'attenzione internazionale sulle ferrovie secondarie e la grande domanda di pubblico che caratterizza i viaggi sui treni storici o comunque turistici, non sono sostenute da un sufficiente apprezzamento da parte delle imprese di trasporto, impegnate con problemi contingenti di budget e che, in genere, non appaiono molto interessate a conservare la loro memoria;
le numerose esperienze di treni storico/turistici che circolano in tutta l'Italia sono quasi esclusivamente frutto di un impegno gravoso, ma competente e ostinato, delle tante associazioni di volontari finalizzate alla promozione del patrimonio storico ferroviario;
l'attività delle associazioni risulterebbe tuttavia «strozzata» da gravosi problemi economici, perché i treni, di fatto, sono proprietà delle imprese di trasporto che richiedono alti prezzi per affittare locomotive, littorine e carrozze;
inoltre, esistendo una normativa particolarmente rigida in materia, ai volontari risulta difficile svolgere anche semplici mansioni dell'esercizio ferroviario;
considerato che:
risulta quanto mai auspicabile valutare la predisposizione di iniziative normative specifiche in materia di treni storici (come del resto esiste da decenni in tutti i Paesi Europei più avanzati), anche al fine di ridurne gli elevati costi di affitto e mantenimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a consentire ai treni storici di circolare nel territorio italiano, nel quadro di un sistema volto a valorizzare il nostro patrimonio culturale nazionale;
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a sensibilizzare gli enti locali ad inserire nei contratti di servizio regionali una quota da destinare ai viaggi dei treni storici e turistici.
9/2128-A/1. Di Stanislao, Buonanno.

La Camera,
premesso che:
FERVET Spa è stata la prima industria di Castelfranco Veneto. Il 3 maggio 1908 tutta la cittadinanza fu invitata a festeggiare l'inaugurazione dello stabilimento della FERVET, società costituitasi a Bergamo per gestire la costruzione e la riparazione di materiale ferroviario. Durante la sua lunga permanenza operativa in città, la FERVET, ha contribuito in maniera determinante per garantire occupazione e benessere, allo stesso tempo preparando professionalmente quelle migliaia di persone che hanno contribuito alla crescita di quel sistema, conosciuto come «Il miracolo del nord-est» che tanto ha fatto per il bene dell'intero Paese.
Negli anni questo stabilimento ha conosciuto varie fasi evolutive, ha attraversato momenti difficili, basterebbe ricordare i periodi delle due guerre mondiali, ha superato le varie crisi economiche, si è adeguato alle concorrenze ed alle relative problematiche della globalizzazione, sempre uscendone da protagonista e con i riconoscimenti per l'alta qualità dei suoi prodotti.
Purtroppo, in questi giorni la FERVET Spa, pur avendo ottenuto una nuova importante commessa per la costruzione di carrozze ferroviarie che garantirebbe lavoro per oltre tre anni, vive in un clima di agonia, ad un passo dal fallimento definitivo, perché non riesce ad ottenere un minimo di finanziamenti per ripartire con la produzione, e l'intera città si sta interrogando sul suo futuro,

impegna il Governo

a verificare tutte le possibili soluzioni, anche in accordo con Trenitalia Spa, al fine di scongiurare l'incredibile chiusura per fallimento di questa storica fabbrica.
9/2128-A/2. Luciano Dussin.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE E DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 14, 25 E 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3209, DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 2 MARZO 2010) (A.C. 3209-BIS-A/R)

A.C. 3209-bis-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-quinquies.4, 29.6 e 29.8 e sugli articoli aggiuntivi 8-bis.01, 9-bis.01, 9-bis.03, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-bis.04, limitatamente ai commi 3 e 4, e 9-bis.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3209-bis-A/R - Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, sostituire le parole: 300 chili/litri con le seguenti: 3000 chili/litri per ogni codice rifiuto.
1-quinquies. 4. (ex 0. 1- ter. 0201. 1.) Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
Art. 8-ter. - (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».
8-bis. 01. (ex 8-ter. 02.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 9-ter. - (Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:
a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;
b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;
f) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;
g) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.
2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Art. 9-quater. - (Consulta per la semplificazione). - 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Consulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.
2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.
3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta:
a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;
b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata;
c) da un rappresentante designato da ciascun Ministro;
d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.
4. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.
6. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 5 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.
7. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.
8. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.
9-bis. 01. (ex 9-ter. 01.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter. - (Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante). - 1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
*9-bis. 03. (ex 9-ter. 03.) Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Limitatamente ai commi 3 e 4)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter. - (Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante). - 1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
*9-bis. 04. (ex 9-ter. 04.) Tassone, Mantini, Mannino.
(Limitatamente ai commi 3 e 4)

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter. - (Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali). - 1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009».
9-bis. 05. (ex 9-ter. 06.) Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) garantire il completamento degli interventi diretti a consentire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
29. 6. (ex 29. 7.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:
p) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;
q) prevedere che dei nuclei di valutazione, aventi il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.
29. 8. (ex 29. 10.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.