XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 8 giugno 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 giugno 2010.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Loggia, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mastromauro, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tortoli, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Donadi, Fassino, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Loggia, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mastromauro, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tortoli, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 7 giugno 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
LIVIA TURCO ed altri: «Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro» (3527).
Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Stucchi:
FAVA ed altri: «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia» (1926);
FUGATTI ed altri: «Modifica all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione del novero dei beneficiari dell'incremento pensionistico ivi previsto in favore degli invalidi civili» (2119);
DAL LAGO e LUCIANO DUSSIN: «Nuove norme in materia di esercizio della prostituzione» (2127);
ALESSANDRI: «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia» (2328);
DAL LAGO ed altri: «Disposizioni per favorire la qualità della vita delle persone non autosufficienti» (3389).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
GARAVINI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, in attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002» (2506) Parere delle Commissioni I, III, V e XIV.

VII Commissione (Cultura):
REGUZZONI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, per l'adeguamento dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano in senso federalista, regionale e provinciale» (3019) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, la prima relazione sull'attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 dicembre 2009 (doc. CCXXXI, n. 1).

Tale documentazione - che sarà stampata - è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia - sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativa al secondo semestre 2009 (doc. CXVI-bis, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 7 giugno 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione - Quadro di valutazione degli aiuti di Stato-relazione sui recenti sviluppi relativi agli aiuti concessi al settore finanziario in relazione alla crisi - aggiornamento primavera 2010 (COM(2010)255 definitivo), che è assegnata alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 1o giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico nazionale, riferita agli anni 2007 e 2008 (doc. XCVIII, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Il presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige, con lettera in data 25 maggio 2010, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale della stessa regione nella seduta del 18 maggio 2010, concernente il tempestivo e positivo esame dei disegni di legge costituzionale relativi all'aggregazione di tutti i comuni appartenenti al Tirolo storico alla regione Trentino-Alto Adige.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (222).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 giugno 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

Problematiche concernenti l'accorpamento ad altri atenei di alcune scuole di specializzazione medica dell'università politecnica delle Marche e dell'università «Magna Graecia» di Catanzaro - 3-00626

A) Interrogazione

CICCIOLI. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. - Per sapere - premesso che:
l'Università politecnica delle Marche, unitamente all'Università «Magna Grecia» di Catanzaro, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio per impugnare, previa sospensiva, i provvedimenti tesi all'accorpamento federativo presso un altro ateneo (sede capofila) di alcune scuole di specializzazione di area medica, in seguito alle disposizioni ministeriali che stabilivano gli accorpamenti per tutti gli atenei del territorio nazionale, al fine di razionalizzare le risorse e l'offerta formativa per i medici specializzandi;
nonostante il ricorso, le suddette università, atenei di Ancona e Catanzaro, contribuivano presso le rispettive «sedi capofila» alla costituzione delle commissioni giudicatrici del concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2008-2009;
le prove, regolarmente svolte, sono terminate il 16 giugno 2009;
il 18 giugno 2009, con ordinanza n. 2765 del 2009, il tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglieva il ricorso presentato dall'Università politecnica delle Marche e dall'Università di Catanzaro, concedendo la sospensiva;
tuttavia, le università presso cui erano state svolte le prove e assegnatarie dei contratti ministeriali, non potendo conoscere nel merito il contenuto dell'ordinanza, hanno proceduto regolarmente all'immatricolazione dei vincitori dei concorsi;
stante l'indisponibilità dell'ateneo di Ancona di far svolgere l'attività assistenziale-formativa ai vincitori assegnati a tale sede per lo svolgimento della loro formazione, il 29 giugno 2009 (un giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa e didattica stabilita a livello nazionale), l'ateneo di Bologna sospendeva l'immatricolazione dei soli medici designati a svolgere la loro attività presso l'ateneo di Ancona;
si fa presente che il concorso è stato svolto su graduatoria unica per contratti ministeriali assegnati alla sede concorsuale e solo successivamente i vincitori, immatricolati presso l'ateneo capofila, sono stati assegnati a svolgere attività presso le diverse sedi delle scuole di specializzazione, nel caso specifico di Ancona, presso le sedi di Bologna, di Ferrara e di Ancona;
il provvedimento di sospensione del rettore dell'ateneo di Bologna ha colpito solo i medici destinati ad Ancona;
analoga situazione a Bari, a Foggia e a Napoli, dove l'ateneo partenopeo ha negato addirittura l'immatricolazione di tutti i vincitori di contratti ministeriali per le scuole federate con l'ateneo calabrese, compresi i medici destinati a svolgere la loro attività presso la sede partenopea -:
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno adottare un provvedimento d'urgenza teso a salvaguardare il diritto di tutti i medici che hanno svolto regolarmente le prove concorsuali risultandone vincitori, cui viene negata la possibilità di prendere servizio, con evidente discrepanza di trattamento nei confronti dei loro colleghi destinati ad altre sedi, che da giorni svolgono con regolarità la loro attività usufruendo delle risorse didattiche ed economiche predisposte. (3-00626)
(28 luglio 2009)

Chiarimenti in merito alla situazione amministrativa nel comune di Licata (Agrigento) - 2-00596

B) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
il 24 novembre 2009 il sindaco del comune di Licata, il vicepresidente del consiglio comunale e l'assessore comunale ai servizi sociali sono stati tratti in arresto con l'accusa di corruzione aggravata in concorso per atti contrari ai doveri d'ufficio;
in seguito, insieme al provvedimento di revoca degli arresti domiciliari al sindaco, è stato disposto il divieto assoluto di soggiorno nel territorio comunale per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
viste le limitazioni alle proprie capacità di movimento, che impediscono al sindaco di soggiornare nel proprio comune e di recarsi presso il palazzo di città per l'assolvimento dei doveri d'ufficio, il sindaco, anziché rimettere il mandato, ha scelto di soggiornare in territorio di un altro comune e da lì continuare ad esercitare le sue funzioni;
a seguito di questi avvenimenti tutti gli assessori in carica, tranne due, hanno rassegnato le loro dimissioni: uno dei due assessori che sono rimasti in carica è l'assessore ai servizi sociali coinvolto nell'inchiesta e sospeso nelle sue funzioni su provvedimento della magistratura;
il sindaco ha nominato dei nuovi assessori, ma non riesce a nominare la giunta nella sua completezza, poiché - come riportato dagli organi di stampa - tanti cittadini interpellati hanno opposto un rifiuto a far parte dell'esecutivo comunale;
per poter completare la giunta comunale il sindaco ha dovuto far ricorso a cittadini di altri comuni;
stante tale situazione, due terzi dei consiglieri comunali hanno presentato le dimissioni contestuali dal civico consesso provocandone lo scioglimento: a tal fine la Regione siciliana ha già provveduto alla nomina di un commissario regionale che sostituirà il consiglio comunale nelle sue funzioni;
nei giorni scorsi, considerata la perdurante paralisi amministrativa, si è svolta una manifestazione promossa da una ventina di sigle, tra cui partiti, associazioni culturali, organizzazioni sociali e professionali, per richiedere le dimissioni del sindaco ed il ritorno alle urne;
sono già in avanzata fase organizzativa ben altre due manifestazioni, tra cui lo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
essendo il comune di Licata un grosso centro dell'agrigentino dove si svolge una intensa e fiorente vita economica nel settore della pesca, dell'agricoltura e dell'artigianato, della piccola impresa e del turismo, il protrarsi di questa insostenibile situazione si ripercuote con gravissimi danni sulla città e sui cittadini;
fra i cittadini si è diffusa una sensazione di frustrazione e di impotenza per la paradossale situazione che vede il sindaco in «esilio», una giunta comunale estranea ai bisogni comunali, gli impiegati ed i dirigenti comunali costretti a fare la spola tra gli uffici comunali e l'attuale domicilio del sindaco, il consiglio comunale sciolto;
pendono davanti alla Corte dei conti e presso i competenti uffici della Regione siciliana diversi esposti per violazioni delle norme di contabilità e di spesa e per il mancato rispetto del patto di stabilità, avanzati in modo circostanziato dall'ex segretario comunale, in pensione, del comune di Licata -:
se sia a conoscenza della situazione in cui versa il comune di Licata e se non ritenga di acquisire ulteriori elementi tramite gli ordinari canali istituzionali.
(2-00596) «Capodicasa».
(28 gennaio 2010)

Iniziative normative in relazione alla definizione di «comune montano» - 3-00855

C) Interrogazione

LIBÈ e GALLETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 ha ridefinito il concetto di «montanità», facendo rientrare tra i comuni montani quelle municipalità che hanno oltre il 75 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare;
a seguito di tale modifica numerose comunità stanno incontrando notevoli difficoltà nel garantire alcuni servizi indispensabili per cittadini ed imprese, che venivano prima assicurati in virtù di norme specifiche di salvaguardia per i comuni montani (in primis, il dimensionamento scolastico);
l'introduzione della nuova denominazione di «comune montano», quindi, rischia concretamente di far perdere tutti quei benefici ai comuni che non vi rientrano appieno, come la grande maggioranza dei comuni appenninici;
il provvedimento priverà questi comuni di significative risorse ed il danno che ne conseguirebbe alla montagna è stato fortemente rilevato dagli enti locali e dalle loro organizzazioni rappresentative;
oltre al servizio scolastico, che subirà pesanti tagli, saranno colpiti i fondi e i finanziamenti per l'agricoltura, la forestazione, lo sportello unico per le imprese e altro;
gli amministratori interessati sono soprattutto preoccupati per il destino delle scuole di montagna e di fondovalle, che finora hanno garantito alle famiglie e agli studenti residenti in montagna un servizio scolastico meritorio;
l'applicazione dei criteri introdotti dalla citata legge finanziaria spesso colpisce in maniera indiscriminata comuni, che, pur avendo la maggior parte del loro territorio sopra i 600 metri, hanno il loro principale insediamento abitato sotto la soglia indicata dalla legge -:
se non ritenga di assumere iniziative volte ad affiancare, agli attuali parametri atti a definire il carattere di «comune montano», ulteriori elementi che definiscano in maniera inequivocabile tale carattere, al fine di scongiurare inutili penalizzazioni per numerose municipalità, soprattutto dell'Appennino emiliano che si trovano nelle condizioni ricordate in premessa. (3-00855)
(21 gennaio 2010)

Iniziative normative volte a riservare le attività psicologiche non sanitarie in via esclusiva a psicologi regolarmente abilitati dallo Stato - 3-00827

D) Interrogazione

GOISIS. - Ai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
la legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosiddetta legge Ossicini, recante norme per la regolamentazione dell'accesso alla professione, l'iscrizione all'albo e le attività dell'ordine degli psicologi, ha identificato nell'«uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità» e nelle «attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito» le attività tipiche dello psicologo;
la citata disposizione di legge stabilisce, quindi, che una serie di atti professionali sono propri dello psicologo, al fine di tutelare e garantire i destinatari di tali atti, vista la rilevanza sociale della professione: in caso contrario non si sarebbe, infatti, resa necessaria la sua regolamentazione;
il danno che può derivare al destinatario di prestazioni psicologiche eseguite da soggetti non autorizzati potrebbe essere particolarmente grave e pervasivo, in considerazione della domanda rivolta al professionista e della situazione personale dell'utente;
la «legge Ossicini» intende, quindi, garantire che le prestazioni psicologiche siano esercitate unicamente da professionisti adeguatamente formati ed abilitati;
negli ultimi tempi si va moltiplicando l'offerta di prestazioni a tutti gli effetti psicologiche da parte di una figura professionale denominata counselor, neologismo il cui esatto significato è oscuro all'utente, che non sempre è in grado di comprendere a fondo la natura di tale offerta, anche a causa della tuttora scarsa cultura psicologica del nostro Paese;
tale fenomeno ha un elevato rischio di ingenerare confusione nell'utenza: il cittadino rischia di rivolgersi a soggetti non solo scarsamente qualificati rispetto allo psicologo, ma anche esenti dagli obblighi che questi è tenuto a rispettare al fine di tutelare l'utenza;
le attività psicologiche si sono, difatti, estese sistematicamente a molti altri ambiti sotto forma di «consulenza psicologica», come testimoniato anche dal tariffario-nomenclatore della professione di psicologo;
la principale associazione dei counselor italiani, la Società italiana di counseling (S.I.Co.), ritiene che il counselor sia una figura professionale in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali «di origine psichica», che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità;
appare chiaro come tale definizione, che i counselor danno di sé stessi, si configuri come ottima e valida descrizione dell'attività professionale dello psicologo, ove invece la «ristrutturazione profonda della personalità» è scopo ultimo dei procedimenti psicoterapeutici, il cui esercizio è riservato ai soli professionisti iscritti anche con questo titolo all'albo degli psicologi;
in risposta all'esigenza di tutelare i destinatari di prestazioni psicologiche in ogni ambito applicativo, la sentenza della Corte di cassazione n. 767 del 2006, riguardante le prestazioni psicologiche nell'ambito della psicologia del lavoro, ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli psicologi per i professionisti che svolgono attività di diagnosi psicologica in genere - specificando, quindi, i criteri di applicazione di una delle voci già comprese nell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56: la diagnosi psicologica non è più, quindi, da leggersi limitatamente all'ambito clinico, ma ricomprende l'analisi delle caratteristiche di personalità entro qualsiasi ambito applicativo;
nella sua pronuncia del riconoscimento della riserva dell'esercizio delle attività di diagnosi psicologica ai soli professionisti regolarmente iscritti all'ordine degli psicologi, la sopra menzionata sentenza della Corte di cassazione rimanda espressamente ad una delle aree citate all'articolo 1 della «legge Ossicini»: la pronuncia depone in favore dell'interpretazione dell'articolo 1 nel senso della riserva allo psicologo dell'esercizio delle attività relative anche alle rimanenti aree elencate (prevenzione, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico), rendendo opportuno e doveroso nei confronti sia dell'utenza sia degli psicologi regolarmente abilitati un riconoscimento anche formale di tale principio;
la citata sentenza della Corte di cassazione precisa, difatti, che «l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato». Tale affermazione è riferita all'esercizio di attività di diagnosi psicologica, che sono, quindi, riconosciute come «riservate dalla legge esclusivamente» agli psicologi: se tale riserva è valida per la diagnosi, in quanto, come motivato dalla Corte di cassazione, menzionata nell'articolo 1 della legge n. 56 del 1989, si può ritenere con certezza che anche l'esercizio delle rimanenti attività, parimenti menzionate al predetto articolo di legge, sia riservato in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato;
qualsiasi prestazione psicologica è, infatti, accomunata dall'obiettivo del benessere psicologico, che rientra fra i requisiti dello stato di «salute», come stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità nella Carta di Ottawa per la promozione della salute, che ha definito la salute come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» e non come mera assenza di malattia o di infermità. La Carta afferma, anzi, che «la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere»;
alla luce dell'inserimento del concetto di «benessere mentale» all'interno della definizione di «salute» come diritto del cittadino, la distinzione in «cliniche» e «non cliniche» delle differenti finalità degli interventi psicologici risulta artificiosa ed ogni campo applicativo richiede le medesime tutele richieste in ambito clinico, poiché la prestazione è sempre volta ad incrementare il benessere dei destinatari e, quindi, la loro salute psicofisica -:
se, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 767 del 2006, non ritengano opportuno intraprendere iniziative normative, atte a tutelare anche i destinatari di attività psicologiche non sanitarie - come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo e di altro tipo - riservandole in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato. (3-00827)
(12 gennaio 2010)

Chiarimenti e iniziative in merito al trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria - 3-00910

E) Interrogazione

ANDREA ORLANDO, FERRANTI, MELIS, ROSSOMANDO, TIDEI, BERNARDINI, SAMPERI, TOUADI, CIRIELLO, TENAGLIA, CAPANO, CONCIA, CUPERLO, CAVALLARO, GIANNI FARINA, VACCARO e PEDOTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), prevede che, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nella comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal dipartimento della giustizia minorile del ministero della giustizia al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;
l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008 prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
l'articolo 6, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, nelle more del trasferimento alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e, comunque non oltre il 30 settembre 2008, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il dipartimento della giustizia minorile del ministero della giustizia continuassero a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito;
l'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà solo a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta a carico del ministero della giustizia;
l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, demanda al Cipe, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;
il Cipe, con deliberazione n. 9 del 6 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 maggio 2009), ha destinato le risorse del fondo sanitario nazionale ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria per l'importo di 32.323.602 euro, ripartendole fra le regioni a statuto ordinario, mentre l'importo di 125.476.398 euro costituiva il finanziamento delle spese sostenute dal ministero della giustizia dal 1o gennaio al 30 settembre 2008;
il predetto importo di euro 32.323.602 è stato effettivamente trasferito alle regioni a statuto ordinario solo in prossimità della fine dell'anno 2009;
in data 26 novembre 2009, è intervenuta l'intesa della conferenza unificata per i rapporti fra lo Stato, le regioni, le città e le autonomie locali sulla proposta del 26 ottobre 2009 del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui alla deliberazione del Cipe concernente il riparto per l'anno 2009 delle risorse finanziarie, per l'importo complessivo di euro 135.452.00, nelle disponibilità del servizio sanitario nazionale, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria da parte delle regioni a statuto ordinario, mentre l'importo di 25.137.000 euro costituisce il finanziamento delle spese sostenute dal ministero della giustizia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome;
nessuna determinazione è stata adottata dal Governo per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del fondo sanitario nazionale sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria per gli anni 2009 e 2010 (queste ultime quantificabili in ulteriori 143 milioni di euro, al netto delle spese a carico del ministero della giustizia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adozione dei regolamenti di attuazione del trasferimento delle funzioni medesime);
in conseguenza del mancato trasferimento delle predette risorse finanziarie del fondo sanitario nazionale, si stanno producendo forti difficoltà da parte delle aziende sanitarie locali ad assicurare le funzioni assistenziali nei confronti della popolazione ristretta negli istituti penitenziari in condizioni di drammatico sovraffollamento, tali da indurre il Governo a deliberare lo stato di emergenza e da determinare evidente pregiudizio alla salubrità e all'igiene degli ambienti di vita e alla tutela della vita e della salute delle persone detenute, come testimoniano recenti casi di decessi in carcere, l'elevato ricorso a strutture sanitarie esterne agli istituti penitenziari e l'alta incidenza di malattie infettive e psichiatriche;
risultano fortemente in ritardo le procedure attinenti al trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e strumentali in materia di sanità penitenziaria, non avendo il Governo provveduto tempestivamente alla nomina dei propri rappresentanti in seno alle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dei relativi statuti; circostanza che determina anche in quelle regioni enormi difficoltà di programmazione e di organizzazione degli interventi di prevenzione, di assistenza e di tutela della vita e della salute delle persone detenute ed internate -:
quali determinazioni il Governo intenda assumere per assicurare l'effettivo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse finanziarie del fondo sanitario nazionale afferenti alle funzioni ad esse trasferite in materia di sanità penitenziaria, considerata anche l'urgenza evidenziata con la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010;
quali iniziative il Governo intenda assumere, per la parte di propria competenza, in particolare, con riferimento alla nomina dei propri rappresentanti nelle commissioni paritetiche, per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome il recepimento delle norme concernenti il trasferimento delle funzioni, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008;
quale sia l'operatività degli organismi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008 deputati al monitoraggio e alla valutazione degli interventi attuativi del trasferimento di competenze in questione e quali siano le relative risultanze, anche tenuto conto di quanto eventualmente comunicato dagli analoghi organismi attivabili (e non ovunque attivati) a livello delle singole regioni (osservatori permanenti sulla sanità penitenziaria). (3-00910)
(10 febbraio 2010)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE E DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 14, 25 E 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3209, DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 2 MARZO 2010) (A.C. 3209-BIS-A/R)

A.C. 3209-bis-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.4-bis.200.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti 4-bis.200, 4-bis.201, 5-bis.200 e 30.200.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 1-bis

ARTICOLO 1-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa).

1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento;
h-ter) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera h-bis) ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
h-quater) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;
h-quinquies) lo sportello unico comunica altresì alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera h-quater), ai fini del loro inserimento nel REA;
h-sexies) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere h-bis) e h-quater) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;
h-septies) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere h-bis), h-ter), h-quater), h-quinquies) e h-sexies), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE

ART. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-bis. - (Fascicolo informatico e trasmissione delle certificazioni di qualità e ambientali). - 1. Lo sportello unico trasmette, nella forma di un fascicolo informatico per ciascuna impresa, al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini del loro inserimento nel REA, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le certificazioni di qualità e ambientali relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sono presentate allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
1-bis. 1. (vedi 1-bis. 1) Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso h-ter), dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.
*1-bis. 2. (vedi 1-bis. 3.) Giovanelli.

Al comma 1, capoverso h-ter), dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.
*1-bis. 3. (vedi 1-bis. 4.) Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, sostituire il capoverso h-quater) con il seguente:
«h-quater) lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese;».
**1-bis. 4. (vedi 1-bis. 6.) Giovanelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso h-quater) con il seguente:
«h-quater) lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese;».
**1-bis. 5. (vedi 1-bis. 7.) Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-quinquies).
*1-bis. 6. (vedi 1-bis. 9.) Giovanelli.

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-quinquies).
*1-bis. 7. (vedi 1-bis. 9.) Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-sexies).
**1-bis. 8. (vedi 1-bis. 12.) Giovanelli.

Al comma 1, sopprimere il capoverso h-sexies).
**1-bis. 9. (vedi 1-bis. 13.) Tassone, Mantini, Mannino.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 1-ter

ARTICOLO 1-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1-ter.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di assegnazione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1-ter.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-ter. 1. (vedi 1-ter. 1.) Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1-ter. 2. (ex 0. 1-ter. 200. 1.) Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo, in appositi allegati suddivisi per settori produttivi, l'elenco dei procedimenti amministrativi e delle relative procedure, ai sensi della normativa statale e regionale, applicabili all'esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi, ivi comprese quelle di cui alla direttiva 2009/123/CE.»
1-ter. 3. (ex 1-ter. 3.) Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-ter. 4. (ex 1-ter. 4.) Mantini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: due anni successivi con le seguenti: diciotto mesi successivi.
1-ter. 5. (ex 1-ter. 100.) Zaccaria

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, terzo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: trasmissione.
1-ter. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 1-quater

ARTICOLO 1-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1-quater.
(Delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi).

1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di
reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 99 del 2009.2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, secondo i princìpi e criteri direttivi di delega ivi previsti, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.3. I decreti legislativi cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si esprime entro quaranta giorni dalla data della richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla data della richiesta, si intende espresso avviso favorevole. Successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.4. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1-quater.
(Delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi).

Sopprimerlo.
1-quater. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quater. - 1. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi», dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro per la semplificazione normativa», dopo le parole: «di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «che si esprime entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere,» e dopo le parole: «predetto Ministero,» sono inserite le seguenti: «secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché».
2. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;
b) al secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;
c) al terzo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e dal terzo periodo del presente comma, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni».
1-quater. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sei.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
1-quater. 3. (ex 0. 1-ter. 0200. 1.) Bressa, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.
1-quater. 4. (ex 0. 1-ter. 0200. 2.) Mantini.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché.
1-quater. 5. (ex 0. 1-ter. 0200. 7.) Borghesi, Favia Donadi.

Sopprimere il comma 2.
1-quater. 6. (ex 0. 1-ter. 0200. 3.) Mantini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
1-quater. 7. (ex 0. 1-ter. 0200. 4.) Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.
1-quater. 8. (ex 0. 1-ter. 0200. 5.) Favia, Donadi, Borghesi.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 1-quinquies

ARTICOLO 1-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1-quinquies.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI).

1. Per le imprese e per gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a dieci dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entra in funzione decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1-quinquies.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI).

Sopprimerlo.
*1-quinquies. 1. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola Zamparutti, Zaccaria.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*1-quinquies. 2. Fallica.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*1-quinquies. 200. La Commissione.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quinquies. - 1. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009, al fine di prevedere che, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) entra in funzione a decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
1-quinquies. 3. Zaccaria.

Al comma 1, sostituire le parole da: decorsi due anni fino alla fine del comma con le seguenti: dal 1o ottobre 2010.
1-quinquies. 5. Fallica.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 4 luglio 1959, n. 463, aggiungere le seguenti: e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
2. 200. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis. - (Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi). - 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.
2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.
3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;
b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:
«02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

Art. 2-ter. - (Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo). - 1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.
4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

Art. 2-quater. - (Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento). - 1. A seguito della realizzazione o di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-ter, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.
3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 2-quinquies. - (Svolgimento dei controlli sulle attività produttive). - 1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.
2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.
3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.
2. 01. (ex 2. 01.) Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, di cui al comma 2-bis del presente articolo, le misure di cui al periodo precedente sono assolte mediante le procedure previste dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000».
3. 1. (ex 3. 2.) Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. 2. (ex 3. 3.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro».
3. 3. (ex 3. 4.) Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
3. 4. (ex 3. 6.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Conservazione delle cartelle cliniche).

1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Conservazione delle cartelle cliniche).

Al comma 2, sostituire le parole: dai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa con le seguenti: dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa.
4. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali,
4. 1. (ex 4. 2.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 4-bis

ARTICOLO 4-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA»;
b) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «per l'adempimento» sono inserite le seguenti: «nonché i termini per il ritiro delle confezioni in commercio non conformi, se del caso differenziati rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte»;
c) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;
d) all'articolo 130, comma 4, le parole: «articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126»;
e) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).

Sopprimerlo.
4-bis. 1. (ex 4-bis. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

All'emendamento 4-bis. 200. della Commissione, dopo le parole: buona fabbricazione aggiungere le seguenti: verificata e rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
0. 4-bis. 200. 1. Favia, Donadi, Borghesi, Giachetti.
(Inammissibile)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 54, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa».
4-bis. 200.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «un termine per l'adempimento» sono aggiunte le seguenti: «nonché fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte, delle confezioni già in commercio»;.
4-bis. 201.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 5-bis

ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indìce di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i comuni concordano con i soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a farsi rappresentare, per l'espressione della propria posizione nell'ambito delle conferenze di servizi, da professionisti appositamente delegati purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire, anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA»;
e) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduti i termini di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA di competenza statale, può adire direttamente al Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata»;
g) il comma 9 è abrogato.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità,»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove sia espresso dissenso motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la regione o le regioni e le province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione o gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il dissenso motivato è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate»;
c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati.

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «e il silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti «, il silenzio assenso e la conferenza di servizi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

Sopprimerlo.
* 5-bis. 1. (vedi 5-bis. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.
(Approvato)

Sopprimerlo.
* 5-bis. 200.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5-bis. 2. (ex 5-bis. 2.) Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5-bis. 3. (ex 5-bis. 3.) Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Gli organi periferici fino alla fine della lettera.
5-bis. 4. Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera b), capoverso, sopprimere le parole:, in via definitiva.
5-bis. 5. (ex 5-bis. 5.) Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Zazzera, Scilipoti.

Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, nel caso in cui risultino necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il soprintendente può chiedere una proroga ai fini dell'espressione del previsto parere definitivo, nel rispetto comunque dei tempi di cui al comma 3 del presente articolo.
5-bis. 6. (vedi 5-bis. 7.) Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Zazzera, Scilipoti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*5-bis. 7. (ex 5-bis. 9.) Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*5-bis. 8. (ex 5-bis. 10.) Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, lettera d), capoverso, dopo le parole: valutazione ambientale strategica (VAS) aggiungere le seguenti:, qualora effettuate nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**5-bis. 9. (ex 5-bis. 11.) Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera d), capoverso, dopo le parole: valutazione ambientale strategica (VAS) aggiungere le seguenti:, qualora effettuate nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**5-bis. 10. (ex 5-bis. 11.) Ghiglia.

Al comma 2, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:, in caso di VIA di competenza statale, può adire direttamente al Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; in tutti gli altri casi.
5-bis. 11. (vedi 5-bis. 12.) Favia, Donadi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
*5-bis. 12. (vedi 5-bis. 13.) Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
*5-bis. 13. (vedi 5-bis. 14.) Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
5-bis. 14. (vedi 5-bis. 15.) Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
5-bis. 15. (vedi 5-bis. 16.) Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
5-bis. 16. (vedi 5-bis. 17.) Bossa.

Al comma 3, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: con la partecipazione dei con le seguenti: sentiti i.
5-bis. 17. (vedi 5-bis. 19.) Mantini.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 5-ter

ARTICOLO 5-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5-ter.
(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
2. All'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5-ter.
(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).

Sopprimerlo.
5-ter. 1. (ex 5-ter. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Sopprimere il comma 1.
*5-ter. 2. (ex 5-ter. 2.) Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
*5-ter. 3. (ex 5-ter. 3.) Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma sono escluse le strutture e gli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette e delle aree marine di reperimento.
5-ter. 4. (ex 5-ter. 4.) Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: aree naturali protette aggiungere le seguenti:, e salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale.
5-ter. 5. (ex 5-ter. 5.) Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La realizzazione delle strutture di cui al presente comma è comunque sottoposta al preventivo parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
5-ter. 6. (ex 5-ter. 6.) Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici oggetto di valutazione ambientale strategica (VAS), o di verifiche ambientali comunque denominate dalle leggi regionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2-ter, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la normativa comunitaria, non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi di interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Le Regioni, nell'adeguamento di cui al comma 1, definiscono le modalità di svolgimento della VAS contenute nella parte seconda, titolo secondo del presente decreto legislativo, per integrarle con le disposizioni in materia di governo del territorio, evitando duplicazioni ed operando secondo criteri di massima semplificazione procedimentale».
5-ter. 7. (ex 5-ter. 150.) Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Per assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo criteri di leale collaborazione, il Ministero dei Beni culturali, le Regioni e gli Enti locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stipulano in sede di Conferenza Unificata un accordo volto a rafforzare le modalità di cooperazione nella predisposizione dei piani paesaggistici regionali e nella gestione dei vincoli, ad individuare forme di semplificazione e di accelerazione procedurali, dando anche immediata attuazione al disposto dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ad adottare scelte organizzative e di sistema le conseguenti misure di rafforzamento delle rispettive strutture per lo svolgimento delle relative funzioni.
5-ter. 8. (ex 5-ter. 151.) Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«A decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di cui al quarto comma è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.
Con decreto del Ministro dell'interno adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto:
a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma;
b) sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni;
c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma».

2. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «scritta» è soppressa;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni».
3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e il terzo comma del citato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

Al comma 1, secondo capoverso, lettera b), sostituire le parole: sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica con le seguenti: sono definite le disposizioni relative alla trasmissione telematica.
6. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 6-bis

ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di appalti).

1. All'articolo 140, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse;
b) le parole: «potranno interpellare» sono sostituite dalle seguenti: «interpellano».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di appalti).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e dopo le parole: «risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo»sono aggiunte le seguenti: «o per decadenza dell'attestazione di qualificazione»;
b)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture»;
c)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell'attestazione di qualificazione».
6-bis. 1. (ex 6-bis. 2.) Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6-bis. 2 (ex 6-bis. 3.) Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

Sopprimerlo.
7. 1. (vedi 7. 1.) Favia, Borghesi, Donadi, Porcino, Paladini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 54 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7. 2. (vedi 7. 2.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».
7. 3. (vedi 7. 152.) Pedoto.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione.
7. 4. (ex 7. 4.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un esemplare della denuncia aggiungere le seguenti: all'autorità locale di pubblica sicurezza e.
7. 5. (ex 7. 150.) Pedoto.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 7-bis

ARTICOLO 7-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-bis.
(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surroga).

1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti previdenziali,».

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 7-ter

ARTICOLO 7-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-ter.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010».
2. Al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «al registro infortuni ed» sono soppresse. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7-ter.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Sopprimerlo.
7-ter. 1. (ex 7-ter. 1.) Favia, Donadi, Borghesi, Porcino, Paladini.

Al comma 1, sostituire le parole: la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero con le seguenti: l'eventuale eliminazione o per.
*7-ter. 2. (ex 7-ter. 2.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire le parole: la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero con le seguenti: l'eventuale eliminazione o per.
*7-ter. 3. (ex 7-ter. 3.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
7-ter. 4. Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

A.C. 3209-bis-A/R - Articolo 7-quater

ARTICOLO 7-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7-quater.
(Elenchi agricoli).

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche di cui al comma 1 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
4. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7-quater.
(Elenchi agricoli).

Sopprimerlo.
7-quater. 1. (ex 7-quater. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 9-quinques del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 5, le parole «Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «L'elenco nominativo annuale deve essere trasmesso»;
d) al comma 6. la parola «trimestrale» è soppressa.
7-quater. 2. (ex 7-quater. 3.) Zaccaria.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2144 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2010 N. 62, RECANTE TEMPORANEA SOSPENSIONE DI TALUNE DEMOLIZIONI DISPOSTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN CAMPANIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3514)

A.C. 3514 - Questione pregiudiziale

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione del decreto legge 28 aprile 2010, n. 62, recante «temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania», dispone la sospensione fino al 30 giugno 2011, esclusivamente nel territorio della regione Campania, delle demolizioni di immobili abusivi destinati a prima abitazione realizzati entro il 31 marzo 2003. Viene quindi sospesa per oltre dodici mesi l'esecuzione di sentenze penali definitive, con le quali si è ordinata la demolizione dei manufatti abusivi e la remissione in pristino dello stato dei luoghi;
in pratica il disegno di legge in esame sana abusi edilizi commessi in piena illegalità giudiziariamente accertata e comporta, di fatto, una palese interferenza del legislatore che interviene su sentenze passate in giudicato, peraltro contro ogni principio della certezza del diritto e della pena. In tal senso rappresenta inevitabilmente una violazione del principio della separazione dei poteri. Principio ispiratore e posto a fondamento della nostra Costituzione;
con riferimento al delicato profilo del rapporto tra legislazione e giudicato, si ritiene utile rammentare la lettera che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aveva inviato in data 6 febbraio 2009, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, precedentemente all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto-legge in relazione al caso di Eluana Englaro. In tale lettera, il Presidente della Repubblica rilevava come «il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente al legislatore di disattendere la soluzione che - nel caso di specie - sia stata già individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall'ordinamento giuridico vigente»;
è infatti principio consolidato in tutti gli ordinamenti democratici che la legge sopravvenuta non possa e non debba influire sul diritto sul quale il magistrato si è già pronunciato con un provvedimento passato in giudicato: così come il giudice non può sovrapporsi alla legge, attribuendo o negando beni giuridici che l'ordinamento non consente di attribuire o di negare. Non dovrebbe pertanto impedirsi al giudice di assicurare l'effettiva tutela di quegli interessi che la legge stessa dichiara meritevoli di protezione;
va altresì considerato che la limitazione alla sola regione Campania delle disposizioni contenute dal disegno di legge in esame, si esplica in una patente disparità di trattamento, violando in modo evidente il principio di uguaglianza espressamente indicato dalla nostra Costituzione, risultando - dette disposizioni - quindi palesemente illegittime;
si ricorda infatti che l'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale sancisce formalmente «che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge»;
a tal proposito il provvedimento interviene con norme «agevolative» per la regione Campania relativamente ad abusi edilizi accertati. molti dei quali gravi, quando medesime fattispecie di abusi, vengono perseguite penalmente e rigidamente vietate nelle altre regioni del nostro Paese;
peraltro va sottolineato che dette norme di «favore», sono probabilmente il preludio ad una riapertura dei termini per il condono edilizio in detta regione, come peraltro indicato dal relatore del provvedimento al Senato nella seduta del 5 maggio 2010 della 13a Commissione (Territorio e Ambiente);
se così fosse, risulta evidente - tra l'altro - l'inapplicabilità della suddetta norma di condono, in conseguenza dell'indeterminatezza e quindi dell'impossibilità pratica di individuare il momento effettivo della realizzazione degli abusi stessi e se i medesimi siano stati realizzati come prevede il decreto in esame - prima o dopo il 31 marzo 2003;
il decreto legge inoltre non soddisfa i necessari requisiti di necessità ed urgenza. e si pone quindi in contrasto con quanto sancito dall'articolo 77 della Costituzione;
l'indubbia situazione di emergenza abitativa in Campania e i forti disagi sociali che ne derivano non giustificano infatti una decretazione di urgenza quale quella in esame, la quale altro non fa che sospendere esecuzioni di natura penale con la motivazione pretestuosa, espressamente indicata dal Governo nella relazione introduttiva al decreto legge in commento, per cui le demolizioni aggraverebbero «sensibilmente il già pesante deficit abitativo»;
in realtà una soluzione alla crisi degli alloggi, così come la drammatica problematica del diritto alla casa e le conseguenti esigenze sociali, andrebbero affrontate, al pari di come avviene in gran parte del territorio nazionale, con idonee e organiche politiche abitative e efficaci provvedimenti legislativi ordinari. L'abusivismo di necessità non è un fenomeno imprevedibile, ma una piaga che in questa regione - ma non è la sola - si ripropone da decenni senza mai essere stata affrontata con determinazione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3514.
n. 1. Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palomba, Piffari, Scilipoti.