XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 17 giugno 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 giugno 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Delfino, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Pianetta, Picchi, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vietti, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Delfino, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Pianetta, Picchi, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Ruben, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vietti, Vito, Zaccaria, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 giugno 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARINELLO ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefìci penitenziari per i condannati per omicidio volontario» (3545);
MIGLIOLI: «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo» (3546);
MIGLIOLI: «Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero» (3547);
META ed altri: «Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare» (3548);
FEDRIGA ed altri: «Reintroduzione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernenti la facoltà di rinunzia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, per il triennio 2010-2012» (3549);
PEZZOTTA: «Disposizioni in materia di informazione e consultazione, di rappresentanza in organi societari e di piani di partecipazione azionaria dei lavoratori, per la promozione della democrazia economica» (3550);
FUGATTI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti» (3551).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge DOZZO: «Disposizioni per la promozione di energie rinnovabili di origine agricola» (983) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge ALESSANDRI: «Nuove disposizioni per la prevenzione del fenomeno del randagismo, la sterilizzazione degli animali di affezione e la riqualificazione dei ricoveri ad essi destinati» (1370) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Laura Molteni e Rondini.
La proposta di legge REALACCI ed altri: «Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità» (1481) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Servodio.
La proposta di legge CAPARINI ed altri: «Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani» (1960) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge TORAZZI: «Disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica relativa al personale delle regioni e degli enti locali e per il finanziamento degli ammortizzatori sociali» (2383) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.
La proposta di legge VIGNALI ed altri: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» (2754) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Peluffo, Pizzetti, Quartiani e Sanga.
La proposta di legge BACCINI ed altri: «Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa» (3235) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biasotti, Carlucci, Catone e Nucara.

Trasmissione dal Senato.

In data 17 giugno 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2150. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» (approvato dal Senato) (3552).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifica all'articolo 45 della Costituzione, in materia di tutela e sviluppo della piccola e media impresa» (3040) Parere della X Commissione;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di determinazione della base imponibile e di limite al prelievo tributario relativamente alle imposte dirette» (3042) Parere della VI Commissione.

VII Commissione (Cultura):
MASSIMO PARISI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio storico, archivistico, artistico, culturale e librario del complesso monastico-eremitico di Camaldoli e per il recupero e il restauro del Monastero e dell'Eremo» (3301) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
ANDREA ORLANDO: «Disposizioni concernenti la sistemazione e la manutenzione dei corsi d'acqua nelle province colpite da eventi meteorologici calamitosi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010» (3417) Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 maggio 2010, relativa agli scioperi proclamati per i giorni 27 e 28 maggio 2010 riguardanti il personale addetto al trasporto pubblico locale e alle attività del trasporto ferroviario e ai servizi accessori e di supporto alle stesse, nonché il personale dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato dell'ex compartimento di Firenze.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 16 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per gli esercizi 2007 e 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 206).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata al 30 aprile 2010 (doc. CLIV, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al 31 dicembre 2008 (doc. XLIX, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 1, comma 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 17, comma 14, della legge 23 dicembre 2009, n. 192.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di venti risoluzioni approvate nella sessione dal 17 al 20 maggio 2010, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (doc. XII, n. 473) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione legislativa relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (doc. XII, n. 474) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (doc. XII, n. 475) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sulle competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (doc. XII, n. 476) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione su una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità (doc. XII, n. 477) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura per l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE (doc. XII, n. 478) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (doc. XII, n. 479) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (doc. XII, n. 480) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (doc. XII, n. 481) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (doc. XII, n. 482) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (doc. XII, n. 483) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (doc. XII, n. 484) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e che abroga la decisione 2004/374/CE (doc. XII, n. 485) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla comunicazione della Commissione intitolata «Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri» (doc. XII, n. 486) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda (doc. XII, n. 487) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul dialogo università-imprese: un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università in Europa (doc. XII, n. 488) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche nel contesto del rilancio economico (doc. XII, n. 489) - alla V Commissione (Bilancio);
risoluzione sull'Unione per il Mediterraneo (doc. XII, n. 490) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla libertà religiosa in Pakistan (doc. XII, n. 491) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla situazione a Myanmar (doc. XII, n. 492) - alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 16 giugno 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Informazioni finanziarie sui Fondi europei di sviluppo (COM(2010)319 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 15 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (227).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI PROVINCE E COMUNI, SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI. RIORDINO DI ENTI ED ORGANISMI DECENTRATI (A.C. 3118-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STUCCHI; STUCCHI; URSO; MOGHERINI REBESANI ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; GARAGNANI; GIOVANELLI ED ALTRI; BORGHESI ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; RIA E MOFFA; MATTESINI ED ALTRI; REGUZZONI; GARAGNANI (A.C. 67-68-711-736-846-1616-2062-2247-2471-2488-2651-2892-3195)

A.C. 3118-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Funzioni fondamentali delle città metropolitane).

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:
a) le funzioni delle province di cui all'articolo 3;

b)
l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
e) la mobilità e la viabilità metropolitane;
f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
FUNZIONI FONDAMENTALI

ART. 4.
(Funzioni fondamentali delle città metropolitane).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'organizzazione aggiungere le seguenti: e la gestione
4. 1. (vedi 4. 2.) Ciccanti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, la soppressione delle province insistenti su ambiti territoriali nei quali sia istituita la città metropolitana.
4. 02. (ex 4. 02.) Lanzillotta.

A.C. 3118-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza). - 1. Le regioni assicurano il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.
5. 1. (vedi 5. 1.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con gli enti interessati fino alla fine del primo periodo con le seguenti: con ANCI e UPI regionali, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, e gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni.
5. 2. (ex 4. 1.) Ciccanti.

Al comma 1, sostituire il terzo ed il quarto periodo con il seguente: La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
5. 105. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3118-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disciplina delle funzioni fondamentali).

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni fondamentali valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Disciplina delle funzioni fondamentali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. I decreti legislativi adottati in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, determinano i fabbisogni finanziari delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane sulla base della riorganizzazione delle funzioni derivante dall'attuazione della presente legge.
6. 1. (vedi 6. 4.) Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Disciplina delle funzioni fondamentali). - 1. La disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge spetta allo Stato o alle Regioni, nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 8 sopprimere le parole: Modalità di.
6. 3. (vedi 6. 2.) Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, con le seguenti: nel rispetto del riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117.
6. 4. (ex 6. 5.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni, delle città metropolitane e delle province che prevedono prioritariamente l'attribuzione di compartecipazioni a tributi erariali, tributi propri e finanziamenti perequativi.
6. 5. (ex 6. 7.) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

A.C. 3118-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Disposizioni di salvaguardia).

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:
a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite;
b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

1-bis. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
2. A decorrere dall'effettivo trasferimento, ai sensi dell'articolo 10, delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Disposizioni di salvaguardia).

Al comma 2, sostituire le parole da: A decorrere fino a: articoli 2, 3 e 4 con le seguenti: A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
7. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. In via residuale, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, il buon andamento e l'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni fondamentali, la disciplina regionale assicura i necessari strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche prevedendo i casi nei quali l'esercizio di specifici compiti e attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitati dalla regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e per ragioni di unitarietà, previo accordo con ANCI e UPI regionali e le province interessate e, nel caso di provvedimenti non a valenza generale, in accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni.
7. 2. (vedi 6. 3.) Ciccanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Sono soppressi di diritto gli enti, le società per azioni, le agenzie dello Stato operanti in materie diverse da quelle indicate dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carattere ricognitivo sono elencanti gli enti, le società e le agenzie che risultano soppressi per effetto del presente comma. È fatto divieto a province, comuni e città metropolitane partecipare o in qualsiasi forma finanziare enti, società e agenzie operanti in materie diverse da quelle rientranti nelle funzioni rispettivamente assegnate a ciascun livello di governo dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.
7. 1. (ex 7. 4.) Lanzillotta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conseguentemente dichiarati soppressi gli enti e le agenzie statali che esercitano funzioni attribuite alle regioni o agli enti locali nonché quelli che operano comunque in materie diverse da quelle di competenza esclusiva dello Stato indicate dall'articolo 117 della Costituzione.
7. 3. Lanzillotta.

A.C. 3118-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali).

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.
2. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa degli stessi, possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di comuni.
3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.
4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.
5. Le province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 in forma associata. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data determinata dai decreti legislativi di cui all'articolo 14.
6. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a z), secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico». Ogni comune può fare parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
8. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni associati.
3. Lo statuto prevede il presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze»;
b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali).

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
8. 1. (vedi 8. 1.) Borghesi, Favia, Donadi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le Regioni disciplinano con proprie leggi quali delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 2 vanno esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte dei comuni in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 e dell'articolo 44 della Costituzione.
8. 2.(Testo corretto) (vedi 8. 2.) Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, De Pasquale.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere da a) a f) con le seguenti: lettere da a) a u).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: mediante fino alla fine del comma.
8. 3. (vedi 8. 3.) Ciccanti.

Al comma 2, dopo le parole: compatibile con la natura aggiungere le seguenti: morfologica del territorio e con la natura.
8. 4. (ex 8. 4.) Bosi, Ciccanti.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
8. 5. (vedi 8. 5.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che, nell'ambito delle loro competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso le unioni di comuni, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Ogni comune può partecipare soltanto ad una unione di comuni. Le unioni dei comuni possono essere costituite esclusivamente per l'espletamento di funzioni comunali.
3-bis. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3-ter. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 3, le funzioni fondamentali di cui al comma 3 devono essere esercitate attraverso forme associative comunali anche nelle zone montane, nei comuni con una popolazione sino a 1.000 abitanti. Alle unioni dei comuni montani vengono inoltre attribuite le funzioni delle comunità montane previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ogni comune delle aree montane può partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 7;
sopprimere l'articolo 17.

8. 6. (vedi 8. 6.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z) con le seguenti: m), n), p) e v).
8. 7. (vedi 8. 8.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti, ad eccezione con le seguenti: 20.000 abitanti ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dodici enti e.
8. 10. Borghesi, Donadi, Favia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti, ad eccezione con le seguenti: 20.000 abitanti ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dieci enti e.
8. 11. Borghesi, Donadi, Favia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti, ad eccezione con le seguenti: 15.000 abitanti, ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dodici enti e.
8. 12. Borghesi, Donadi, Favia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti, ad eccezione con le seguenti: 15.000 abitanti, ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dieci enti e.
8. 13. Borghesi, Donadi, Favia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti, ad eccezione con le seguenti: 10.000 abitanti, ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dieci enti e.
8. 14. (vedi 8. 10.) Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: territorialmente contigui entro un raggio di 15 chilometri.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
8. 15. (vedi 8. 11.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

All'emendamento 8. 100. della Commissione, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.
0. 8. 100. 1. Ciccanti, Tassone, Mantini, Mannino, Ria.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
8. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*8. 16. (ex 8. 21.) Ciccanti.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*8. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: con propria legge fino alla fine del comma con le seguenti: previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1 lettere da g) a u), secondo i principi di economicità, efficienza o di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. Resta fermo che le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
8. 18. (vedi 8. 23.) Ciccanti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica aggiungere le seguenti: e l'area geografica specifica entro la quale ciascun gruppo di comuni inferiore a 5.000 abitanti ha l'obbligo di associare le funzioni.
8. 19. (vedi 8. 24.) Vannucci.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per lo svolgimento aggiungere le seguenti:, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,
8. 102. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: rimanendo in capo ai comuni medesimi la scelta della forma di associazione.
8. 20. (ex 8. 26.) Vannucci, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: Salvo fino a: regionali,
*8. 21. (ex 8. 28.) Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: Salvo fino a: regionali.
*8. 22. (ex 8. 29.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria,

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Laddove la regione prevede la comunità montana, questa svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a z) per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. I comuni compresi nella comunità montana non possono far parte di altre forme associative.
8. 24. (vedi 8. 30.) Vannucci.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. L'unione è l'ente locale associativo dei comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. La regione, tenendo conto della specificità dei territori montani disciplina l'unione dei comuni, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni sulla base dei seguenti principi:
a) gli organi dell'unione, formati da amministratori in carica dei comuni associati, sono di norma tre, il Presidente deve essere scelto tra i sindaci dei comuni associati, l'esecutivo tra i componenti delle giunte dei comuni associati;
b) l'unione ha autonomia statutaria o potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

8-bis. Salvo quanto previsto dal comma 8, la disciplina delle unioni è di competenza regionale.
8-ter. Sono abrogati gli articoli 32 e 33 del testo unico.
8. 25. (vedi 8. 32.) Ciccanti.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci aggiungere le seguenti: o assessori.
8. 27. (ex 8. 35.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
8. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 8, lettera a), capoverso comma 3, sostituire la parola: eletti con la seguente: nominati.
8. 29. (vedi 8. 36.) Ciccanti.

Al comma 8 sopprimere la lettera b).
8. 33. (ex 8. 38.) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Per i comuni ad alta valenza turistica, in luogo della classificazione sulla base della popolazione residente, si applica il dato delle presenze medie stagionali, al fine di una più esatta definizione del dimensionamento strutturale, organizzativo e finanziario dell'ente.
8. 01. (ex 8. 01.) Tassone, Bosi.

A.C. 3118-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato).

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:
a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti pubblici, che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;
b) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;
c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
d) disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;
e) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.
5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, nel rispetto del medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 9.
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato).

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;
9. 2. (ex 9. 6.) Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: disciplinare fino a: procedure con le seguenti: indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché disciplinare le procedure
9. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: trasferimento fino alla fine della lettera con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
9. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, nel rispetto del con le seguenti:. I decreti di cui al secondo periodo si conformano alle norme generali in materia desumibili, oltre che dai principi di cui al comma 2, dal.
9. 4. Duilio, Zaccaria.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, nel rispetto del con le seguenti:. I decreti di cui al secondo periodo si conformano ai principi di cui al comma 2 e al.
9. 4.(Testo modificato nel corso della seduta) Duilio, Zaccaria.
(Approvato)

A.C. 3118-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Trasferimento delle risorse agli enti locali).

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia conferita dalla presente legge a un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.
2. I trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite dalla presente legge a comuni, province e città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza unificata.
3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Trasferimento delle risorse agli enti locali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo esercizio con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente:
al comma 2:
sostituire le parole:
umane, finanziarie e strumentali con le seguenti: umane e strumentali;
dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
al comma 4, sostituire le parole da: trasferimento fino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
10. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla medesima data con la seguente: contestualmente.
10. 1. (ex 10. 2.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di apposita relazione tecnica e previa intesa con l'ente locale medesimo.
10. 2. (ex 10. 6.) Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province.
10. 3. (ex 10. 5.) Borghesi, Favia, Donadi.

A.C. 3118-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge per l'individuazione e per il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.
3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie all'esercizio delle medesime.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a comuni, province e regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
11. 1. (vedi 11. 1.) Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole da: trasferimento fino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
11. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative del Governo in ordine allo stato di crisi dell'azienda Eutelia, anche in considerazione delle disdette delle commesse operate da importanti imprese e istituzioni pubbliche - 2-00760

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la vicenda dell'azienda Eutelia desta preoccupazione per la sorte dei 2.400 dipendenti impegnati nelle diverse sedi nazionali;
diverse commesse pubbliche sono state revocate ad Eutelia malgrado quanto deciso dal Consiglio dei ministri che, in un'apposita seduta, aveva promesso nel 2009 di garantire le commesse pubbliche e private alla società in attesa delle decisioni circa l'amministrazione straordinaria;
la decisione del tribunale civile di Arezzo di decretare il commissariamento di Eutelia rappresenta un primo punto di chiarezza e di garanzia rispetto alle iniziative, ad avviso degli interpellanti molto discutibili, sin qui portate avanti dal management, che tante incertezze e preoccupazioni hanno prodotto circa il futuro dell'azienda, ma allo stesso tempo comporta un impegno concreto e sollecito da parte del Governo per la ripresa del tavolo di confronto con le parti sociali e con le diverse amministrazioni interessate;
al contrario, in questi giorni, alcune dichiarazioni di autorevoli esponenti di Governo appaiono prefigurare un disimpegno dell'Esecutivo riguardo alla definizione di un percorso di salvaguardia dell'operatività dell'impresa e del mantenimento degli attuali livelli occupazionali -:
quali siano gli intendimenti del Governo sulla situazione che si è venuta a determinare per l'azienda Eutelia, anche in considerazione delle disdette delle commesse operate da importanti imprese e istituzioni pubbliche;
quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di riattivare le opportune sedi negoziali, che vedano la partecipazione di tutti i soggetti interessati ad una soluzione positiva dello stato di crisi dell'azienda, considerata in tutte le sue articolazioni, convocando un tavolo con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni locali e le regioni interessate, le imprese pubbliche committenti e l'imprenditoria qualificata.
(2-00760)
«Damiano, Gatti, Madia, D'Antona, Motta, Lolli, Touadi, Melis, Duilio, Bobba, Colombo, Rossa, Gozi, Codurelli, Cuperlo, Corsini, D'Incecco, Gnecchi, Levi, Miglioli, Santagata, Pollastrini, De Biasi, Ghizzoni, Garavini, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri, Pistelli, Migliavacca, Minniti, Braga, Misiani, Margiotta».

Chiarimenti in ordine ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla questura di Roma a seguito della manifestazione dei lavoratori Eutelia-Agile dell'11 marzo 2010 - 2-00756

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
l'azienda Eutelia-Agile è un gruppo societario che fa capo alla famiglia Landi di Arezzo, che ha realizzato per un certo periodo grandi profitti attraverso grandi commesse pubbliche, acquisendo imprese ed assumendo centinaia e centinaia di lavoratori;
da un certo punto in poi il management non ha più fatto fronte ai debiti e perciò il titolo in borsa è stato congelato e sono state avviate procedure giudiziarie prefallimentari ed anche procedimenti penali presso il tribunale di Arezzo, determinando la mancanza di lavoro per tutti i suoi dipendenti;
la vicenda dell'azienda Eutelia-Agile è divenuta, come noto, uno dei più conosciuti esempi di crisi industriale che incide sulla vita delle persone, dei lavoratori e delle loro famiglie, dal momento che essi non percepiscono da molti mesi la retribuzione e l'orizzonte che si prospetta non è incoraggiante;
in questo contesto, sono state avviate, per mesi, diverse iniziative di mobilitazione dei lavoratori dell'azienda Eutelia-Agile, attraverso forme di protesta sempre pacifica, per far sì che essi non divenissero invisibili e per richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni a diverso livello fino al coinvolgimento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianni Letta, dal quale si attendono indicazioni e percorsi risolutivi;
numerosi sono stati gli atti di sindacato ispettivo presentati dal gruppo PD alla Camera dei deputati attraverso interpellanze (autunno 2009) a cui si aggiunge più recentemente un ordine del giorno (27 aprile 2010) presentato in Assemblea durante la conversione del decreto-legge cosiddetto incentivi. Analoghe iniziative sono state presentate al Senato della Repubblica dal gruppo parlamentare del PD;
l'11 marzo 2010, la protesta, esasperata da comportamenti secondo gli interpellanti poco responsabili della controparte aziendale, ha visto una raccolta di lavoratori Eutelia-Agile per strada, in Roma, nelle vicinanze della Camera dei deputati, con l'esibizione di striscioni e la partecipazione delle loro famiglie. A questa manifestazione hanno doverosamente preso parte alcuni deputati del Partito Democratico, tra cui gli onorevoli Esposito, Boccuzzi e Vico;
del tutto inaspettatamente, durante questa manifestazione, i deputati Boccuzzi, Esposito e Vico sono stati identificati dalla polizia di Stato e successivamente, nel mese di maggio 2010, agli stessi è stato notificato un verbale di contestazione da parte della questura di Roma (commissariato di pubblica sicurezza Trevi Campo Marzio) di sottoposizione a procedimento amministrativo sanzionatorio per blocco stradale ai sensi di una legge del 1948, emendata nel 1999;
la medesima sanzione pecuniaria è stata comminata anche ad alcuni lavoratori (circa 20 persone) che agli interpellanti risultano non essere mai stati identificati in piazza durante il corso dell'iniziativa;
dal documento di polizia risulta che i deputati sono stati indicati come gli istigatori del blocco stradale -:
quali siano gli elementi di cui il Governo disponga in ordine agli accadimenti sopra delineati, in particolare per quanto concerne le modalità di individuazione dei lavoratori nei confronti dei quali sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori, e quali iniziative intenda assumere al fine di verificare la piena conformità alla normativa vigente del procedimento che ha portato all'applicazione di pesanti sanzioni, in un contesto di pacifica manifestazione di un grave disagio sociale ed economico, con il diretto coinvolgimento di rappresentanti parlamentari.
(2-00756)
«Boccia, Maran, Andrea Orlando, Ginefra, Recchia, Marantelli, Rossomando, Velo, Mosca, Vaccaro, Dal Moro, Vico, Esposito, Boccuzzi, Graziano, Berretta, Genovese, Laratta, Laganà Fortugno, Oliverio, Cesare Marini, Lulli, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Colaninno, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Quartiani, Letta, Bordo, Causi, Capodicasa, Grassi, Losacco».

Elementi in merito alla gestione e all'operato dell'Ente teatrale italiano - 2-00758

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
dal 2002 al 2004 Giuseppe Ferrazza ha ricoperto le funzioni di revisore dei conti dell'Ente teatrale italiano con Domenico Galdieri presidente e Angela Spocci direttore generale;
dall'agosto 2004 ad oggi Giuseppe Ferrazza è presidente riconfermato dell'Ente teatrale italiano;
dal 2002 al 2005, la dottoressa Luciana Libero è stata consigliere di amministrazione dell'Ente teatrale italiano;
dal 1998 al 2005 l'Ente teatrale italiano ha promosso il progetto «aree disagiate» per il sostegno delle attività teatrali nelle aree meno sviluppate del Paese;
nel 2002, conclusasi la prima fase del progetto «aree disagiate», il consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano ha approvato il nuovo quadriennio nel segno della continuità con il periodo precedente;
nel libro Il Teatro e il Suo Sud l'autrice Luciana Libero, consigliere d'amministrazione dell'Ente teatrale italiano dal 2002 al 2005, con delega per il Sud, a pagina 89, scrive che: «il progetto delle aree disagiate è stato progressivamente smantellato dalla presidenza dell'Ente di quel periodo che ha preferito rivolgere altrove, in gran parte a Napoli, su iniziative contigue alla propria attività, le risorse che erano invece destinate ad una continuità del progetto»;
nello stesso libro Il Teatro e il Suo Sud l'autrice Luciana Libero, a pagina 89, scrive che: «Numerose risorse che potevano essere destinate ad un nuovo progetto meridionale sono state dedicate, su impulso del Presidente Domenico Galdieri, ad iniziative sparse, in particolare, in area napoletana e a volte contigue all'attività dello stesso Galdieri, titolare del Consorzio Teatro Campania e della Compagnia Ente Teatro Cronaca» -:
se sia a conoscenza dell'ammontare e dei destinatari dei singoli stanziamenti, da parte dell'Ente teatrale italiano, nell'ambito del progetto «Aree disagiate» nel periodo 2002-2005;
se sia a conoscenza del fatto che l'Ente teatrale italiano, abbia assunto, attraverso i teatri direttamente gestiti, personale successivamente distaccato presso la sede della direzione generale;
se sia a conoscenza delle piante organiche sia dei teatri collegati che dell'Ente teatrale italiano stesso;
se sia a conoscenza dei motivi per i quali dal 2002, anno della promulgazione dello statuto dell'Ente teatrale italiano, non sono mai state costituite, né mai convocate la Consulta territoriale e la Consulta tecnico-artistica, come previsto dall'articolo 13 dello statuto dell'Ente teatrale italiano.
(2-00758)
«Carlucci, Centemero, Antonione, Barani, Barba, Barbieri, Bertolini, Calabria, Calderisi, De Camillis, De Girolamo, Di Cagno Abbrescia, Di Caterina, Di Centa, Fallica, Renato Farina, Franzoso, Frassinetti, Fucci, Golfo, Holzmann, Iapicca, Lainati, Mannucci, Giulio Marini, Mazzuca, Mussolini, Angela Napoli, Massimo Parisi, Petrenga, Savino, Speciale, Vignali, Vitali, Ascierto, Ceroni, Del Tenno, Luciano Rossi».

Iniziative del Governo in ordine alla decisione della Indesit Company di chiudere due stabilimenti nelle province di Bergamo e Treviso - 2-00752

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
la provincia di Bergamo e la provincia di Treviso stanno per subire un altro duro colpo all'economia del territorio, come apparso sulle agenzie di stampa del 9 giugno 2010 in cui viene reso noto che il consiglio di amministrazione della Indesit Company ha deciso di chiudere due stabilimenti del nord Italia, ovvero l'impianto di Brembate Sopra (Bergamo) e quello di Refrontolo (Treviso);
l'azienda Indesit ha contestualmente annunciato un piano di investimenti nel Paese da 120 milioni di euro nel triennio 2010-2012, e il potenziamento dei poli industriali di Fabriano (Ancona) e Caserta;
agli interpellanti, alla luce delle informazioni assunte nella giornata del 9 giugno 2010 anche dai rappresentanti sindacali interessati alla vicenda, appare inspiegabile lo smantellamento di uno stabilimento da 400 addetti come quello di Brembate Sopra (Bergamo) e una fabbrica che produce cucine di nicchia come quella di Refrontolo (Treviso), non solo perché siti in aree considerate tra le più produttive e sviluppate del Paese, ma soprattutto perché i livelli produttivi e la qualità dei prodotti realizzati rasenta l'eccellenza nel settore;
l'azienda illustrerà i dettagli del piano aziendale in un prossimo incontro che dovrebbe svolgersi il 17 giugno 2010;
i rappresentanti degli enti locali interessati, in primis il comune di Brembate Sopra (Bergamo) e il comune di Refrontolo (Treviso) su cui insistono i siti produttivi, oltre che tutti i comuni dei rispettivi territori, hanno manifestato forti preoccupazioni per le ricadute estremamente negative che metteranno in pericolo la tenuta complessiva del sistema economico-sociale delle zone interessate -:
se non ritengano, alla luce della drammatica situazione sopra esposta, di invitare la Indesit Company a rivedere le scelte annunciate, soprattutto in ordine al fatto che la proprietà intende chiudere gli stabilimenti nella provincia di Bergamo e nella provincia di Treviso, potenziandone però altri in zone diverse del Paese;
se, qualora la Indesit Company dovesse confermare le decisioni assunte nel piano industriale già illustrato, non si ritenga opportuno attivare una specifica unità di crisi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo pienamente i rappresentanti dei lavoratori e richiedendo la presenza al tavolo pure del Ministero dello sviluppo economico, al fine di individuare ogni possibile soluzione che eviti o limiti notevolmente ripercussioni negative sugli attuali livelli occupazionali, garantendo comunque fin da ora la copertura economica di tutti gli ammortizzatori sociali necessari.
(2-00752)
«Stucchi, Pirovano, Consiglio, Vanalli, Luciano Dussin, Dozzo, Guido Dussin, Comaroli, Follegot, Fedriga, Callegari, Rainieri, Togni, Lanzarin, Bitonci, Grimoldi, D'Amico, Bonino, Maggioni, Chiappori, Allasia, Munerato, Pastore, Volpi, Goisis, Caparini, Cavallotto, Desiderati, Gidoni, Pini».

Esiti degli approfondimenti compiuti dagli organi competenti in merito al regime tributario applicato alle somme che sarebbero state percepite dall'associazione «Italia dei Valori» a titolo di rimborso elettorale - 2-00755

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il 25 febbraio 2010 il Sottosegretario Molgora, rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-00585 presentata da deputati della Lega Nord in merito al regime tributario applicato alle somme che sarebbero state percepite dall'associazione «Italia dei Valori» a titolo di rimborso elettorale, aveva ravvisato la necessità di fare ulteriori accertamenti;
sono passati mesi senza una risposta da parte del Governo, mentre per esigenza di chiarezza e di trasparenza sulla gestione di tali somme, che contraddistingue il movimento politico al quale appartengono gli interpellanti, appare necessaria e non rinviabile una risposta definitiva e totalmente chiarificatrice -:
se siano stati effettuati gli opportuni approfondimenti in materia da parte degli organi competenti e quale ne sia stato l'esito.
(2-00755) «Donadi, Evangelisti, Borghesi».

Elementi in ordine alla vicenda riportata da organi di stampa relativa alla diffusione di intercettazioni concernenti la scalata alla Banca nazionale del lavoro da parte di Unipol - 2-00739

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il signor Fabrizio Favata, ex socio ed ex consulente del signor Paolo Berlusconi, è stato arrestato per estorsione nei confronti del signor Roberto Raffaelli. Secondo le ipotesi investigative egli avrebbe ottenuto da quest'ultimo la consegna di 300 mila euro (il Fatto Quotidiano, 27 maggio 2010, alla pagina 2) per non rivelare alla stampa la notizia di fatti illegali che avrebbero coinvolto il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, e suo fratello Paolo;
il signor Roberto Raffaelli era amministratore della Rcs (Research system control), che aveva affittato alla procura di Milano la strumentazione per intercettare le conversazioni telefoniche degli indagati «dell'estate dei furbetti del quartierino» (la Repubblica, 27 maggio 2010, alle pagine 14 e 15);
le conversazioni alle quali si fa riferimento sono quelle ormai celebri tra l'onorevole Piero Fassino, allora segretario del partito dei Democratici di sinistra, e il signor Giovanni Consorte, intercettate dalla procura, a proposito della scalata alla Banca nazionale del lavoro da parte di Unipol;
su tali intercettazioni, atti d'indagine coperti da segreto istruttorio, a fine 2005 ci sarebbe stata una fuga di notizie di cui si sarebbero resi responsabili i signori Fabrizio Favata e Roberto Raffaelli, attraverso l'accesso abusivo al sistema informatico (Il Messaggero, 25 maggio 2010);
la rivelazione sarebbe avvenuta quando l'intercettazione non era stata ancora depositata agli atti e addirittura nemmeno trascritta ad uso dei magistrati (Il Corriere della Sera, 26 maggio 2010), ma esisteva solo allo stato naturale di file audio noto esclusivamente ai pubblici ministeri e alla guardia di finanza (Il Corriere della Sera, 10 dicembre 2009);
i due avrebbero fatto ascoltare la registrazione al Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, e a suo fratello Paolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe detto ai due: «Grazie, la mia famiglia vi sarà grata in eterno» (la Repubblica, 6 maggio 2010);
al Presidente del Consiglio dei ministri o a suo fratello Paolo Berlusconi, Favata e Raffaelli avrebbero anche consegnato il supporto contenente le registrazioni (Il Corriere della Sera, 26 maggio 2010);
alcuni giorni dopo l'incontro (dicembre 2005), i contenuti delle conversazioni tra l'onorevole Fassino e Consorte cominciarono ad essere pubblicati sul quotidiano Il Giornale, di cui Paolo Berlusconi era ed è editore;
si è appreso che nell'ordinanza di custodia cautelare del signor Fabrizio Favata è scritto che si ritiene «verosimile» che alla vigilia del Natale 2005 Fabrizio Favata e Roberto Raffaelli «abbiano fatto ascoltare le conversazioni telefoniche intercettate al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi», consegnando poi «a lui e/o al fratello Paolo il supporto informatico che le conteneva» (la Repubblica, 27 maggio 2010, alle pagine 14 e 15);
l'indagine in corso avrebbe «certificato» l'incontro tra i signori Fabrizio Favata e Roberto Raffaelli, da una parte, e il Presidente del Consiglio dei ministri e suo fratello Paolo, dall'altra, nella villa di Arcore, di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri (la Repubblica, 27 maggio 2010, alle pagine 14 e 15);
secondo il pubblico ministero, il signor Raffaelli, portando il nastro a Silvio Berlusconi, sperava di poter ottenere l'intercessione del Presidente del Consiglio dei ministri presso il Governo romeno, per far ottenere alla Rcs l'assegnazione di un appalto istituzionale in Romania, sempre nell'ambito delle attività di intercettazione (il Fatto Quotidiano, 27 maggio 2010, alla pagina 2; la Repubblica, 27 maggio 2010, alle pagine 14 e 15; Il Corriere della Sera, 26 maggio 2010);
il signor Raffaelli, invece, ha sempre smentito questa ricostruzione, ma il giudice per le indagini preliminari Giordano ha affermato che: «Tutte le circostanze esaminate inducono a ritenere che Raffaelli abbia mentito». Infatti, dopo l'incontro ad Arcore l'amministratore della Rcs ha incontrato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Valentino Valentini, collaboratore personale del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale parlò effettivamente dell'appalto in Romania (la Repubblica, 27 maggio 2010, alle pagine 14 e 15);
proprio l'editore de Il Giornale avrebbe suggerito al signor Raffaelli che serviva denaro per «ungere le ruote», cioè per sbloccare il finanziamento italiano alla Romania e consentire quindi alla Rcs la conclusione del contratto» (la Repubblica, 27 maggio 2010, alle pagine 14 e 15). Da Raffaelli Paolo Berlusconi avrebbe ricevuto 40 mila euro al mese sino a un totale di 560 mila euro costatigli l'accusa di millantato credito, per la quale è indagato;
il signor Favata, invece, è un imprenditore con grandi problemi economici che è stato consulente della società Iptime, di proprietà del signor Paolo Berlusconi, da questi chiusa perché versava in brutte acque (la Repubblica, 6 maggio 2010). Secondo quanto riferito dalla stampa, egli ha avuto diverse disavventure giudiziarie in passato e nel corso del 2009, forse spinto dai suoi problemi economici, ha cercato di proporre a giornalisti, magistrati, avvocati e politici la sua verità «con atteggiamento ondivago tra parvenze di ricatto e cenni di vendetta per asserite promesse non mantenute» (Il Corriere della Sera, 10 dicembre 2009) -:
se quanto in premessa, con riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, corrisponda al vero e quali elementi di informazione intenda fornire al riguardo;
se vi siano uffici giudiziari che intrattengono ancora rapporti con società riconducibili al signor Roberto Raffaelli.
(2-00739)
«Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palomba, Messina».

Iniziative del Governo a sostegno del gruppo industriale Fincantieri, con particolare riferimento alla cantierabilità delle commesse pubbliche - 2-00759

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico, della difesa e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la cantieristica navale è, come a più riprese riconosciuto dallo stesso Governo, un settore strategico dell'economia italiana, caratterizzato da alta intensità di lavoro ed elevati indici di innovazione tecnologica, senza peraltro comportare ripercussioni ambientali di segno negativo;
Fincantieri - Cantieri navali italiani spa è uno dei maggiori gruppi industriali per fatturato e numero di addetti esistenti in Europa e nel mondo, attivo nel settore della cantieristica crocieristica, militare e mercantile e rappresenta, pertanto, una delle più importanti realtà produttive del nostro Paese;
il gruppo industriale Fincantieri, stando ai dati dei bilanci consolidati degli ultimi anni, ha alle proprie dirette dipendenze circa 8.500 addetti, impiegando altresì - nell'ambito dei propri lavori e servizi esternalizzati in appalto e dell'indotto complessivamente considerato - altre migliaia di lavoratori, stimati prudenzialmente in oltre 18.000 unità;
più in particolare, i lavoratori della Fincantieri (i cosiddetti costruttori navali, come vengono solitamente chiamati in ossequio alla straordinaria tradizione cantieristica italiana) risultano approssimativamente così ripartiti:
per la costruzione delle navi da crociera: presso la sede di Trieste (progettazione, circa 750 addetti) e tre cantieri navali a Monfalcone (1.700 addetti, il più grande del gruppo), Marghera (1200 addetti) e Genova Sestri Ponente (800 addetti);
per il comparto militare e le commesse «speciali» (navi oceanografiche, diamantifere, rimorchiatori e altro): Genova (progettazione, 400 addetti) e due cantieri navali a Riva Trigoso (Sestri Levante, 900 addetti) e al Muggiano (La Spezia, 800 addetti);
per i trasporti (navi ferry, traghetti per il trasporto di passeggeri e altro) la progettazione nella già menzionata sede di Trieste e tre cantieri navali: Ancona (quasi 600 addetti), Castellammare di Stabia (600 addetti) e Palermo (500 addetti);
in ognuna delle predette città, alla luce dei numeri sopra ricordati, ciascun cantiere navale della società Fincantieri costituisce una delle principali aziende cittadine e, dunque, fonte di occupazione e ricchezza per i rispettivi territori, oltre a rappresentare un elemento caratterizzante e storicamente radicato, avendo segnato e permeato di sé le vicende sociali delle città medesime nel corso degli anni;
la crisi economica in atto, dapprima pervicacemente negata dal Governo, poi dichiarata subitaneamente conclusa ed infine esplicitamente riconosciuta in tutta la sua gravità - al punto da costringere in assoluta fretta ad una manovra correttiva per gli anni 2010-2012 di importo stimato pari a 24-28 miliardi di euro - rischia di avere ripercussioni drammatiche e ricadute occupazionali gravissime nel settore della cantieristica e, in particolare, sul gruppo industriale Fincantieri;
la situazione industriale del gruppo Fincantieri rientra in questo quadro di grave crisi economica, con circa 1600 lavoratori già attualmente collocati in cassa integrazione, che si stima potranno arrivare all'abnorme cifra di 2000 unità alla fine del 2010;
il Governo aveva dichiarato, a fine dicembre 2009, l'avvio di commesse pubbliche straordinarie a sostegno del settore, delle quali non v'è traccia: per i due pattugliatori da parte del Ministero della difesa pare sia stato emesso solo in queste ore, con grande ritardo rispetto agli impegni assunti, il bando di gara e, quindi, la cantierabilità di queste due unità realisticamente non potrà avvenire prima di altri 5-6 mesi, mentre i 50 milioni di euro stanziati per finanziare la progettazione della nave multiruolo per la Marina militare sono solo nominali, perché in realtà quel finanziamento, ad avviso degli interpellanti, negli intendimenti del Governo serve a coprire anche diverse altre spese. Tutto ciò comporta il risultato pratico - già ampiamente denunciato dai sindacati di settore (Fim, Fiom e Uilm) - che dalle commesse pubbliche per tutto il 2010 non arrivi nei cantieri navali neppure un'ora di lavoro -:
se i Ministri interpellati intendano adottare le opportune iniziative per garantire l'immediata cantierabilità delle commesse pubbliche solo ora messe a bando e ripristinare il finanziamento per la nave multiruolo della Marina militare nel suo integrale ammontare, onde scongiurare l'ulteriore acuirsi di una crisi di settore dalle ricadute occupazionali drammatiche per i lavoratori e per i territori coinvolti;
se e quali iniziative si intendano, altresì, assumere affinché vengano acquisite nuove commesse sul mercato mondiale per tutte le tipologie di costruzioni navali, onde scongiurare il rischio che importanti ordinativi finiscano all'estero.
(2-00759)
«Di Pietro, Palagiano, Donadi, Favia, Scilipoti, Aniello Formisano, Paladini, Leoluca Orlando, Borghesi, Monai, Zazzera, Barbato, Razzi, Messina, Cambursano, Cimadoro, Di Stanislao, Di Giuseppe, Evangelisti, Mura, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Ciccanti, Vannucci, Agostini, Giovanelli, Cavallaro, Merloni, Giachetti, Lenzi, Naccarato».

Iniziative del Governo al fine di ottenere la riapertura immediata della sede dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati a Tripoli - 2-00753

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
il Governo libico nei giorni scorsi ha imposto all'Unhcr, l'Agenzia Onu per i rifugiati, la chiusura immediata della propria sede a Tripoli;
la portavoce dell'Unhcr, Melissa Fleming, ha riferito che le autorità di Tripoli hanno ordinato la chiusura degli uffici, dove lavorano tre funzionari internazionali e una ventina di funzionari ed impiegati libici, senza alcun preavviso e senza fornire alcuna giustificazione;
l'Unhcr opera, senza aver mai ottenuto un riconoscimento formale, in Libia da diciannove anni, e, pur trovandosi a superare un certo numero di difficoltà, ha sempre svolto un ruolo decisivo per le attività di protezione dei rifugiati e dei migranti, nella gestione dei flussi migratori e nel monitoraggio dei centri di detenzione per migranti presenti in Libia, anche in collaborazione con il Consiglio nazionale per i rifugiati (Cir);
la portavoce dell'Unhcr per l'Italia, Malta e Cipro, Grecia e Albania, Laura Boldrini, ha dichiarato di augurarsi vivamente un veloce ripristino della presenza dell'Unhcr a Tripoli: poiché la Libia non ha firmato la Convenzione di Ginevra relativa ai rifugiati e non ha una propria legislazione in materia di asilo: l'ufficio che è stato chiuso ha rappresentato un fondamentale presidio per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, per la registrazione dei richiedenti asilo, nonché per la procedura per la determinazione del loro status; la sua chiusura improvvisa darà dunque luogo ad un vero e proprio vuoto di garanzie e assistenza;
risulta agli interpellanti che, di fronte alle richieste di chiarimenti provenienti dal nostro Governo, dalla Libia sia stata fatta rilevare «l'assenza di un accordo di sede finalizzato a regolare la vicenda»;
inoltre, con un suo comunicato diffuso sul sito dell'agenzia di stampa ufficiale libica Jana, il Comitato popolare per le comunicazioni estere e la cooperazione internazionale ha fatto sapere che la Libia «non ha aderito» alla Convenzione di Ginevra del 1951, relativa allo status dei rifugiati, accusando il rappresentante dell'Unhcr a Tripoli di «aver commesso alcune attività illecite». «Nonostante non esistesse un ufficio dell'Unhcr, nel 2001 è stata autorizzata la nomina di un rappresentante dell'Alto commissariato nel quadro del Programma di sviluppo dell'Orni (Undp)», spiega la nota del Comitato, precisando che «il lavoro di tale rappresentante si limitava in quel periodo alla soluzione di un determinato problema». Tuttavia, «in seguito la sua attività è diventata illecita, andando a violare l'accordo siglato tra la Grande Jamahiriya e l'Alto commissariato», aggiunge il comunicato, che esprime disappunto per il fatto che «simili vicende accadano con il rappresentante di un'organizzazione internazionale tenuta a rispettare il diritto internazionale e la sovranità e le scelte degli Stati». Il Comitato sottolinea che «la questione delle attività illecite del rappresentante dell'Unhcr a Tripoli è stata sollevata più volte con il coordinatore locale dell'Undp»: in quella occasione, la Jamahiriya libica aveva sottolineato «la necessità di dare attuazione alla decisione delle autorità libiche di chiudere l'ufficio, alla luce dell'illegalità delle sue attività»;
inoltre il 6 giugno 2010 proprio l'Unhcr aveva ricevuto un s.o.s. da una barca sulla quale si trovavano una ventina di migranti, in gran parte eritrei, a poche miglia da Malta; sulla «carretta» del mare è stata accertata la presenza di tre donne e di un bambino di soli 8 anni;
l'Unhcr ha allora immediatamente allertato le autorità italiane e maltesi, che non sono intervenute, ma hanno atteso la marina libica per un salvataggio che è avvenuto solo un giorno e mezzo dopo l's.o.s. nelle acque maltesi e a 40 miglia nautiche dalle coste italiane: un ritardo che avrebbe potuto trasformarsi in un'ennesima tragedia in termini di vite umane;
si ricorda che proprio il Governo italiano aveva attribuito alla presenza in Libia dell'Unhcr un fondamentale ruolo per la garanzia del rispetto dei diritti umani dei migranti e delle persone che scappano dalla fame, dalle pestilenze e dalle carestie -:
se il Governo italiano intenda intervenire immediatamente con tutti gli strumenti a sua disposizione al fine di ottenere la riapertura immediata della sede dell'Unhcr a Tripoli, anche in considerazione del fatto che le recenti scelte in materia di politiche dell'immigrazione sono state assunte sulla base del ruolo strategico attribuito a questo organismo nella difesa dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo ed il nostro Paese ha, dunque, una responsabilità enorme e non può in alcun modo chiudere gli occhi, posto che in gioco ci sono i diritti di centinaia di persone che ora probabilmente fuggiranno senza meta, non sentendosi più protette e la cui difesa non può essere in nessun modo rimessa dal Governo italiano alla Libia.
(2-00753)
«Franceschini, Livia Turco, Zaccaria, De Torre, Zampa, Lo Moro, Gozi, Strizzolo, Villecco Calipari, Amici, Sarubbi, Murer, Lenzi».

Elementi in merito alla modalità di trasferimento della salma di monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia e iniziative presso le autorità turche per l'accertamento della verità sull'omicidio del prelato - 2-00757

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
il 3 giugno 2010 è stato ucciso a Iskenderun in Turchia, monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia e cittadino italiano;
sul quotidiano Il Giornale di venerdì 11 giugno 2010 a firma di Andrea Tornielli è apparso un articolo dal titolo «I Turchi trattano il prete martire come un pacco postale» e sul quotidiano la Stampa a firma di Giacomo Galeazzi si titola: «Il corpo di Padovese torna tra le merci». Le notizie si riferiscono al trasporto della salma del vescovo Padovese assassinato in Turchia nei giorni scorsi. In particolare, si legge che il trasporto è avvenuto su un aereo merci, giovedì mattina, senza che nessuna autorità dello Stato italiano fosse avvisata; infatti, come riportato dai due quotidiani, sono stati gli operatori dello scalo di Malpensa ad accorgersene. Neanche la diocesi di Milano era stata avvertita -:
se corrisponda al vero quanto scritto sui quotidiani in premessa e se siano stati fatti accertamenti in quanto alle cause e alle responsabilità nella modalità del trasferimento della salma;
quali iniziative il Governo vorrà assumere presso le autorità turche per l'accertamento della verità in merito all'omicidio del monsignor Luigi Padovese.
(2-00757)
«Lupi, Buttiglione, Renato Farina, Palmieri, Vignali, Toccafondi, Vella, Aprea, Saltamartini, Gottardo, Lorenzin, Di Virgilio, Ciccioli, Centemero, Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano, De Camillis, Polledri, Rivolta, De Micheli, Vaccaro, Sisto, Bruno, Frassinetti, Franzoso, Tortoli, Bocciardo, Sardelli, Mazzuca, Rosso, Abelli, Calabria, Bernardo, Beccalossi».