XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 22 giugno 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 giugno 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Aprea, Barbareschi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Corsini, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fiano, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pianetta, Pini, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa notturna della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Aprea, Barbareschi, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Corsini, Cosentino, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, Dal Lago, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Fassino, Fiano, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pianetta, Pini, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 giugno 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MIOTTO: «Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» (3558);
BARBIERI: «Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace» (3559);
FUCCI: «Istituzione della "Settimana nazionale dell'esame diagnostico mammografico"» (3560).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge COSENZA ed altri: «Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque» (3344) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scalera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
AMICI ed altri: «Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali» (3466) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
MIGLIOLI: «Istituzione del Centro italiano di studi per la storia territoriale presso il castello di Montecuccolo in Pavullo nel Frignano» (3489) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
MIGLIOLI: «Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni» (3490) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV;
MIGLIOLI: «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica» (3491) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla situazione di cassa aggiornata al 30 settembre 2009, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio (doc. XXV, n. 8).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale, relativa agli anni 2007 e 2008 (doc. XL, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2009 (doc. XXX, n. 3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 18 e 21 giugno 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impiego dei body scanner negli aeroporti dell'Unione europea (COM(2010)311 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2010)679 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 22 giugno 2010.

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 giugno 2010, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nel mese di aprile 2010, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 19 gennaio 2010: Zuccalà n. 72746/01, in materia di espropriazioni. La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sia sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura sia sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo (doc. CLXXIV, n. 181) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 26 gennaio 2010: Leoni n. 67780/01, in materia di espropriazioni. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché il ricorrente ha dovuto sopportare un peso eccessivo ed eccezionale, che ha portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni (doc. CLXXIV, n. 182) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 5 gennaio 2010: Bongiorno ed altri n. 4514/07, in materia di pubblicità dei processi di applicazione delle misure di prevenzione. L'articolo 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 in materia di misure di prevenzione - che si applica anche per le misure previste dalla successiva legge n. 575 del 1965 nei confronti di persone sospettate di far parte di associazioni criminose - prevede un procedimento in camera di consiglio. L'ordinanza che commina la misura è dunque assunta senza la possibilità per gli interessati di richiedere lo svolgimento di un'udienza pubblica. Adita dai ricorrenti la cui domanda di pubblicità dell'udienza era stata respinta dalle autorità giudiziarie nazionali avevano respinto - la Corte ha constatato l'analogia del caso con vari precedenti (Bocellari e Rizza c. Italia, del 2007 e Pierre c. Italia del 2008) ha constatato la violazione dell'articolo 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, ritenendo essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento sanzionatorio sia offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza. La Corte ha ritenuto che la constatazione di violazione costituisse sufficiente riparazione sul piano morale; ha accordato ai ricorrenti la somma di 3.000 euro per le spese (doc. CLXXIV, n. 183) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 19 gennaio 2010: Montani n. 24950/06, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell'articolo 18-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell'articolo 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani (doc. CLXXIV, n. 184) - alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 17 giugno 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Guardia Piemontese (Cosenza), Garda (Verona) e Bagnara Calabra (Reggio Calabria).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome.

Il vice-coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome, con lettera in data 14 giugno 2010, ha trasmesso il documento di sintesi sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 definitivo) approvato dalla medesima conferenza.
Tale comunicazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 21 giugno 2010, a pagina 5, prima colonna, la trentacinquesima e la trentaseiesima riga si intendono sostituite dalla seguente: «XI Commissione (Lavoro):» e, alla seconda colonna, quinta riga, le parole: «e X» si intendono sostituite dalle seguenti: «, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali».

DISEGNO DI LEGGE: INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI PROVINCE E COMUNI, SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI. RIORDINO DI ENTI ED ORGANISMI DECENTRATI (A.C. 3118-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STUCCHI; STUCCHI; URSO; MOGHERINI REBESANI ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; GARAGNANI; GIOVANELLI ED ALTRI; BORGHESI ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; RIA E MOFFA; MATTESINI ED ALTRI; REGUZZONI; GARAGNANI (A.C. 67-68-711-736-846-1616-2062-2247-2471-2488-2651-2892-3195)

A.C. 3118-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;
b) sopprimono e accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, e garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie all'esercizio delle medesime.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
FUNZIONI FONDAMENTALI

ART. 12.
(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti con le seguenti: stipulati con l'ANCI e l'UPI e le relative articolazioni territoriali e adottati dai Consigli delle autonomie, ove istituiti.
12. 1. (ex 12. 3.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: allocate con la seguente: conferite.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire la parola: allocano con la seguente: conferiscono.
12. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, alinea, premettere le parole: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 3, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
12. 5. (ex 12. 7.) Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano, Lanzillotta.
(Approvato)

Al comma 3, alinea, dopo le parole: proprie leggi aggiungere le seguenti:, entro lo stesso termine previsto al comma 1.
12. 6. (ex 12. 8.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti con le seguenti: stipulati con l'ANCI e l'UPI e le relative articolazioni territoriali e adottati dai Consigli delle autonomie, ove istituiti.
12. 8. (ex 12. 9.) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
12. 10. (ex 12. 11.) Favia, Donadi, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.
12. 12. (ex 12. 12.) Donadi, Favia, Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.
*12. 14. (vedi 12. 13.) Bosi, Ciccanti.

Sopprimere il comma 4.
*12. 15. (vedi 12. 14.) Favia, Donadi, Barbato Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: del personale e aggiungere le seguenti: per il funzionamento
12. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: trasferimento fino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.
12. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3118-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»).

1. Al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
a-bis) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
a-ter) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;
b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico, recepite nel codice, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) rispetto dei princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»).

Sopprimerlo.
13. 1. (vedi 13. 1.) Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, terminologico e sostanziale con le seguenti: e terminologico;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
13. 2. (vedi 13. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, sopprimere le lettere a-bis) e a-ter).
13. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) revisione della normativa vigente relativa alle indennità degli assessori comunali e provinciali tale da aumentare l'efficienza dei processi decisionali assicurando la qualità dell'azione politica e amministrativa, anche con riferimento alla riduzione del numero degli assessori;
13. 4. (vedi 13. 4.) Marchignoli, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: Il Governo aggiungere le parole: ritrasmette il testo alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione e.
13. 5. Duilio, Zaccaria.

A.C. 3118-A - Articolo 13-bis

ARTICOLO 13-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3118 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 6-bis, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - (Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione;
d) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio, al fine di realizzare le maggiori economie di scala;
e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
13-bis. 01. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - (Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio e tenendo conto della peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione; previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta e tale da realizzare le maggiori economie di scala;
b) previsione che l'entità della popolazione di riferimento di cui alla lettera a) non possa in ogni caso essere inferiore ai 500.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;
c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
d) previsione che la razionalizzazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione;
e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.
13-bis. 02. Ciccanti, Tassone, Mantini, Lanzillotta, Nucara.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.
2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.
13-bis. 03. Borghesi, Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.
2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.
13-bis. 04. Borghesi, Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.
2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore a 400.000 abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.
13-bis. 05. Favia, Borghesi, Donadi.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.
2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore a 300.000 abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.
13-bis. 06. Donadi, Borghesi, Favia.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Entro sei mesi dal medesimo termine di cui al comma 1 le funzioni svolte dalle prefetture nel territorio di competenza, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, sono trasferite alle questure, ai comuni, alle province.
13-bis. 08. (ex 15. 3.) Donadi, Borghesi, Favia.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) prevedere che l'ambito di ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo comprenda non meno di un milione e mezzo di abitanti;
0. 13-bis. 07. 1. Lanzillotta.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 1, lettera e), dopo le parole: circoscrizione provinciale aggiungere le seguenti: risultante dalla razionalizzazione ai fini della massima economia di scala.
0. 13-bis. 07. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 1, sopprimere la lettera n).
0. 13-bis. 07. 3. Donadi, Favia, Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 1, lettera o), sostituire le parole da: dell'adozione fino a: le modalità con le seguenti: dell'entità e delle modalità.
0. 13-bis. 07. 4. Donadi, Favia, Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 13-bis. 07, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.
0. 13-bis. 07. 5. Donadi, Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - (Delega al Governo in materia di prefetture - uffici territoriali del Governo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture - uffici territoriali del Governo;
f) titolarità in capo alle prefetture - uffici territoriali del Governo della titolarità di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;
g) accorpamento, nell'ambito della prefettura - ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'ufficio medesimo;
h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture - uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;
l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura - ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;
n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture - uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);
o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
13-bis. 07. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2150 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2010, N. 64, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO E ATTIVITÀ CULTURALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3552)

A.C. 3552 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
numerose disposizioni del provvedimento generano dubbi di legittimità costituzionale;
innanzitutto non si ravvisa la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza: infatti la presenza di articoli recanti misure ad effetto pluriennale costituisce elemento che contrasta con i presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;
in particolare, l'articolo 1, che affida la revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche ai regolamenti che il Governo adotterà su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, conferma tale vizio di costituzionalità;
è oltremodo evidente l'assoluta mancanza della necessità ed urgenza anche per i seguenti articoli recanti effetti pluriennali:
all'articolo 2, nell'incipit, si legge «in attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva» del settore;
all'articolo 3, comma 5, si dispone sia il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che l'indizione di procedure concorsuali, da parte delle fondazioni, sino al 31 dicembre 2011;
con riguardo all'eterogeneità delle norme in esso contenute, seppur formalmente riconducibili alla materia delle attività culturali genericamente intese, il decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui i decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge n. 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale»;
come indicato espressamente dal Presidente della Repubblica con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge». È «doveroso ribadire oggi che è indispensabile porre termine a simili "prassi", specie quando si legifera su temi che (...) riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. È in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare»;
in tale provvedimento è disciplinata una marcata opera di delegificazione settoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attraverso cui il Governo dovrà disciplinare l'intera materia, derogando, modificando o abrogando norme di rango primario. Motivo ulteriore per stigmatizzare l'utilizzo dello strumento del decreto-legge;
un ulteriore profilo di illegittimità è determinato dalla manifesta violazione dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, che assicura alle istituzioni di alta cultura, alle università ed alle accademie il diritto di darsi ordinamenti autonomi; infatti ci sono disposizioni che non tengono conto che tali fondazioni sono state trasformate, con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in fondazioni di diritto privato e, come tali, godono di un'autonomia contrattuale non comprimibile a piacimento da parte Governo, né sottoponibile ex lege alle norme riguardanti la contrattazione nella pubblica amministrazione; dunque l'eccessiva ingerenza sulla contrattazione collettiva operata dal Governo lede l'autonomia delle fondazioni lirico-sinfoniche;
ci si riferisce, in particolare, al taglio di una parte della retribuzione integrativa operato, alla previsione che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto da una delegazione datoriale avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN) e poi sottoposto al controllo della Corte dei conti, infine al divieto di assunzione di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comporti aumenti del contingente numerico del personale o al divieto di rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;
infine vi è una manifesta violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione che ascrive all'ambito competenziale «concorrente» Stato-Regioni la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali»; il presente disegno di legge, viceversa, non si limita a fissare i principi fondamentali cui le Regioni dovrebbero attenersi, ma invade pervasivamente la potestà legislativa regionale, in quanto disciplina minuziosamente la materia delle attività culturali, addirittura in alcuni casi attribuendo al Ministro per i beni e le attività culturali il potere di emanare propri decreti, anche di natura non regolamentare, su materie oggettivamente di legislazione concorrente tra Stato e Regioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3552.
n. 1. Donadi, Zazzera, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
diverse disposizioni del decreto-legge in esame generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale;
sul piano complessivo non ricorrono nel testo adottato dal Governo, se si eccettuano le norme sull'IMAIE, quei presupposti di necessità ed urgenza indispensabili per il legittimo utilizzo dello strumento del decreto-legge;
il decreto disciplina minuziosamente la materia delle attività culturali attribuendo al Ministro per i beni e le attività culturali il potere di emanare propri decreti anche di natura non regolamentare su materie oggettivamente di legislazione concorrente, senza prevedere la previa consultazione e intesa con le Regioni;
nel merito desta perplessità la pesante ingerenza sulla contrattazione collettiva operata dal Governo: innanzitutto il taglio di una parte della retribuzione integrativa operato mediante decreto- legge è una disposizione senza precedenti; in secondo luogo la previsione che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto da una delegazione datoriale avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN) e poi sottoposto al controllo della Corte dei conti, appare del tutto incongrua dato che non ci si trova di fronte ad enti pubblici. Tali disposizioni non tengono conto che tali fondazioni sono state trasformate con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in fondazioni di diritto privato, e come tali godono di un'autonomia contrattuale non comprimibile a piacimento da parte Governo, né sottoponibile ex lege alle norme riguardanti la contrattazione nella pubblica amministrazione;
queste norme assieme al divieto di assunzione di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comporti aumenti del contingente numerico dei personale o al divieto di rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ledono profondamente l'autonomia delle fondazioni lirico-sinfoniche e violano l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione che assicura alle istituzioni di alta cultura, alle università ed alle accademie il diritto di darsi ordinamenti autonomi;
la mancanza del carattere di urgenza delle norme del decreto-legge insieme alla ristrettezza dei tempi di esame da parte di questa Camera per la conversione in legge dello stesso, dovrebbero indurre lo stesso Governo a trasformare queste norme in un disegno di legge per permettere un corretto dispiegarsi dei rapporti istituzionali e sindacali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3552.
n. 2. De Biasi, Ghizzoni, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Zaccaria, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, non presenta i requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
il contenuto normativo del decreto-legge si pone in violazione dell'articolo 77 e dell'articolo 95 della Costituzione per il mancato rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. La legge n. 400 del 1988 ha una particolare posizione nel sistema delle fonti in quanto legge ordinamentale emanata in attuazione dell'articolo 95 della Costituzione. Come ha avuto modo di sottolineare il Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio della legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, «pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata»;
non sono indicate nel preambolo le motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza che hanno determinato il ricorso al decreto-legge come prescritto dal citato articolo 15, limitandosi ad indicare i settori di intervento;
la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 171 del 2007 e 128 del 2008, ha ribadito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta». La Corte ha sottolineato che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità deve fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
il provvedimento reca, inoltre, disposizioni marcatamente eterogenee che intervengono in settori distinti, anche se formalmente riconducibili in generale alla materia delle attività culturali, quali: l'organizzazione e il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche; la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori; le attività e i servizi culturali;
nel decreto sono contenute diverse misure che non sono di immediata applicazione. Nello specifico, a titolo esemplificativo si evidenzia che: l'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, rinvia l'attuazione del riordino del settore lirico- sinfonico all'adozione successiva di una serie di regolamenti, dando luogo a una delega legislativa impropria attraverso la delegificazione; l'articolo 2 rinvia ad una futura riforma organica del sistema di contrattazione collettiva; l'articolo 3 dispone il blocco del turn over nelle fondazioni lirico-sinfoniche sino al 31 dicembre 2011,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3552.
n. 3. Vietti, Capitanio Santolini, Mantini, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Naro.