XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 4 agosto 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 agosto 2010.

Albonetti, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 agosto 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
ROSATO e MARIANI: «Disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione delle grotte turistiche italiane» (3688).

In data 4 agosto 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:
D'IPPOLITO VITALE: «Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di computo dei voti validi conseguiti al primo turno ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti» (3689);
MOTTA: «Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché delega al Governo per la ridefinizione della disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (3690);
PEDOTO ed altri: «Disposizioni in materia di donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale» (3691);
GNECCHI ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione» (3692);
GNECCHI ed altri: «Abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, nonché disposizioni in materia previdenziale» (3693);
GAROFALO ed altri: «Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti la disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente» (3694).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge ARGENTIN ed altri: «Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche» (2367) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 3510, d'iniziativa dei deputati SCILIPOTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di applicazione del principio di precauzione in materia di uso del mercurio in odontoiatria».

La proposta di legge n. 3605, d'iniziativa dei deputati GOISIS ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione artistica, culturale, sociale ed economica delle manifestazioni dei giochi storici nonché delega al Governo per l'adozione di agevolazioni fiscali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento,i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):

VERNETTI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese» (3520) - Parere delle Commissioni III, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):

GIOACCHINO ALFANO: «Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio» (3611) - Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):

SCILIPOTI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina del noleggio di opere d'arte di proprietà dello Stato» (3563) - Parere delle Commissioni I, II, V e VI;

FRASSINETTI: «Misure a sostegno della lettura di opere letterarie da parte degli studenti» (3618) - Parere delle Commissioni I e V.
IX Commissione (Trasporti):

PAOLINI ed altri: «Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di indicazione della durata della luce gialla delle lanterne semaforiche» (3591) - Parere delle Commissioni I e V.
XI Commissione (Lavoro):

NARDUCCI ed altri: «Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro» (3616) - Parere delle Commissioni I, III e V.
XII Commissione (Affari sociali):

SCILIPOTI ed altri: «Disciplina dell'esercizio della professione di naturopata» (3212) - Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettere in data 28 luglio 2010, ha comunicato che, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, sono state approvate le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri) sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (COM(2010)302 definitivo) (doc. XVIII, n. 44), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2010)256 definitivo) (doc. XVIII, n. 45), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) (COM(2010)61 definitivo) (doc. XVIII, n. 46), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria;

con lettera in data 28 luglio 2010, sentenza n. 284 del 20-28 luglio 2010 (doc. VII, n. 492), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui non prevede che l'istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione:

alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 285 del 20-28 luglio 2010 (doc. VII, n. 493) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento agli articoli 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, in riferimento agli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione;

alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria nell'anno 2009, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, riferiti alla medesima annualità, e sulla variazione di bilancio preventivo, riferita all'anno 2010, corredata dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo, riferiti all'anno 2009, e dalla pianta organica.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nell'anno 2009 (doc. XXVIII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, la relazione - predisposta di concerto con il ministro per le politiche europee - relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, aggiornata al 31 dicembre 2009 (doc. LXXIII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'anno 2009 (doc. CCVIII, n. 31).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 3 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Commissione europea, in data 4 agosto 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella comunità (COM(2010)421 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 luglio e 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla Commissioni sottoindicate:

alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Antonio Tagliaferri, l'incarico di reggenza della direzione generale per i giochi, nell'ambito dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
all'architetto Ciriaco D'Alessio, l'incarico di provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana e l'Umbria;
all'ingegner Ciro Esposito, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito dell'organismo indipendente di valutazione della performance;
all'architetto Ornella Segnalini, l'incarico di presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito delle infrastrutture e dei trasporti:
al dottor Enrico Finocchi, l'incarico di direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intromodalità, nell'ambito del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;

alla X Commissione (Attività produttive) il seguente incarico nell'ambito del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri:
al dottor Roberto Rocca, l'incarico di coordinatore dell'ufficio per la programmazione e il coordinamento e le relazioni istituzionali.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2262 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2010, N. 103, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3646)

A.C. 3646 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3646 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1-bis.02. in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3646 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.

Art. 1.

1. Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo:
a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla nomina di un amministratore unico delle suddette società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Detti amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. I consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono con effetto dalla data di adozione del decreto del citato Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera a), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è posta a carico esclusivamente delle società interessate. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società in questione non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società;
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A., è consentita l'erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali e dal computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 177 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché dalla percentuale dei crediti prevista per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti non sono soggetti all'azione revocatoria. Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalità;
d) i crediti derivanti dai nuovi finanziamenti di cui alla lettera c) sono garantiti da Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3646 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, alla lettera c), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente al fine di evitare che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità territoriale con le isole, nonché per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalità».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.
4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.
4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.
4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4.
4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali";
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti";
c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14";
d) dopo il comma 13, è inserito il seguente:
"13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada";
e) al comma 14, le parole: "di cui ai commi 6, 7, 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 13 e 13-bis".
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). - 1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.
2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi";
b) all'articolo 7, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4";
c) all'articolo 7-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di trasporto";
d) all'articolo 7-bis, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni";
e) dopo l'articolo 7-bis, è inserito il seguente:
"Art. 7-ter. - (Disposizioni in materia di azione diretta). - 1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore";
f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Procedura di accertamento della responsabilità). - 1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato";
g) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Imballaggi e unità di movimentazione). - 1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al comma 5, lettera b), dopo le parole: "legge 24 dicembre 1985, n. 808," sono inserite le seguenti: "anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.,"».

Nel titolo, dopo le parole: «trasporto marittimo» sono aggiunte le seguenti: «ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti».

A.C. 3646 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 13. Compagnon, Mereu, Carra.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 14. Monai.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 15. Meta, Bonavitacola, Velo, Tullo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo.
1. 16. Monai.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
1. 22. Monai.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Negli stessi limiti è esclusa con le seguenti: È comunque fatta salva.
1. 24. Monai.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da:, dei pubblici dipendenti fino alla fine del periodo.
1. 26. Monai.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole:, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici con le seguenti: e dei pubblici dipendenti.
1. 28. Monai.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo periodo.
1. 30. Monai.

ART. 1-bis.
(Misure urgenti in misura di trasporto stradale e aereo).

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter premettere le parole: Per i contratti di autotrasporto stipulati dopo l'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge.
1-bis. 29. Monai.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificate dal presente articolo, si applicano sino alla data del 31 dicembre 2012. A decorrere dalla data del 1o gennaio 2013, qualora non sia intervenuta una riforma organica della disciplina del settore dell'autotrasporto nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, tutela della sicurezza stradale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica il comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-bis. 47. Monai.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - (Misure urgenti per la tutela delle condizioni di lavoro della gente di mare). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 le parole «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso».
2. Il punto c), comma 7, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 è sostituito dal seguente: «c) per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e uno del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
3. Il comma 1 dell'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918 è sostituito dal seguente: «l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».
4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918.
1-bis. 02. Di Biagio.

A.C. 3646 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, introducendo l'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, reca specifiche disposizioni in merito alla disciplina degli imballaggi e delle unità di movimentazione;
per quanto riguarda tale materia, occorre che le disposizioni contenute nel presente provvedimento si accompagnino ad un'azione incisiva di contrasto alle attività di produzione e vendita illegale di imballaggi, con particolare riferimento agli imballaggi in legno e, più precisamente, ai «pallet», vale a dire le piattaforme in legno impiegate come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi;
la gestione irregolare della commercializzazione dei pallet usati rappresenta una quota assai rilevante del mercato del settore e determina fenomeni di evasione fiscale rilevanti, quantificabili, per ciò che concerne soltanto l'evasione dell'IVA, in circa 80 milioni di euro annui,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere legislativo finalizzate a:
a) applicare la procedura indicata come reverse charge, di cui ai commi quinto, sesto e settimo del decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633, alle cessioni di pallet usati;
b) prevedere, a fini di trasparenza e sicurezza delle attività di costruzione e riutilizzo dei pallet, l'osservanza delle prescrizioni di uniformazione tecnica previste, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dalla normativa UNI EN e, a livello internazionale, dalla normativa ISO;
c) prevedere, in caso di violazione della normativa tecnica di cui alla lettera b), adeguate sanzioni, quali quelle stabilite a carico del datore di lavoro e del dirigente per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza sul luogo di lavoro, di cui all'articolo 87, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9/3646/1. Montagnoli, Desiderati.

La Camera,
premesso che:
la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, introducendo l'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, reca specifiche disposizioni in merito alla disciplina degli imballaggi e delle unità di movimentazione;
per quanto riguarda tale materia, occorre che le disposizioni contenute nel presente provvedimento si accompagnino ad un'azione incisiva di contrasto alle attività di produzione e vendita illegale di imballaggi, con particolare riferimento agli imballaggi in legno e, più precisamente, ai «pallet», vale a dire le piattaforme in legno impiegate come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi;
la gestione irregolare della commercializzazione dei pallet usati rappresenta una quota assai rilevante del mercato del settore e determina fenomeni di evasione fiscale rilevanti, quantificabili, per ciò che concerne soltanto l'evasione dell'IVA, in circa 80 milioni di euro annui,

impegna il Governo:

a valutare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere legislativo finalizzate a:
a) applicare la procedura indicata come reverse charge, di cui ai commi quinto, sesto e settimo del decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633, alle cessioni di pallet usati;
b) prevedere, a fini di trasparenza e sicurezza delle attività di costruzione e riutilizzo dei pallet, l'osservanza delle prescrizioni di uniformazione tecnica previste, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dalla normativa UNI EN e, a livello internazionale, dalla normativa ISO;
c) prevedere, in caso di violazione della normativa tecnica di cui alla lettera b), adeguate sanzioni, quali quelle stabilite a carico del datore di lavoro e del dirigente per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza sul luogo di lavoro, di cui all'articolo 87, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9/3646/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Montagnoli, Desiderati, Stucchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca norme per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo nel periodo estivo e per la nomina di un amministratore unico della società Tirrenia e Siremar, interessate dal procedimento di dismissione da parte di Fintecna;
fino al 30 settembre 2010 ovvero fino alla cessione dell'intero capitale sociale, è consentita l'erogazione di nuovi finanziamenti in favore di Tirrenia S.p.A. assistiti dalla garanzia dello Stato, tramite la società Fintecna S.p.A.,

impegna il Governo

a vigilare affinché le sovvenzioni concesse alla società Tirrenia S.p.A. siano destinate al buon funzionamento e al risanamento della società stessa, anche al fine di garantire l'efficacia e la piena accessibilità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
9/3646/2. Gibiino, Marinello, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti;
un eventuale ampliamento delle fattispecie di intervento delle disposizioni in esame - alla stregua di quanto accaduto al Senato con l'emendamento del Governo in materia di autotrasporto - e finalizzato ad introdurre misure urgenti per la tutela delle condizioni di lavoro della gente di mare potrebbe essere legittimato dalla peculiarità del settore su cui si intende intervenire e dalla necessità di garantire sicurezza nonché tutela della suindicata categoria di lavoratori, su cui ricadono le criticità dello stravolgimento amministrativo determinato dall'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
al fine di evitare che il definitivo consolidamento delle dinamiche di confluenza dell'IPSEMA nell'INAIL, tracciate all'articolo 7 del suindicato decreto-legge n. 78 del 2010, comporti conseguenze irreversibili sulla compattezza, specificità nonché autonomia operativa del compatto marittimo sul fronte previdenziale ed assicurativo, si ritiene auspicabile intervenire con apposite disposizioni urgenti finalizzate alla riorganizzazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
le disposizioni tracciate all'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 mal coincidono con l'obiettivo più volte evidenziato dalle istituzioni e condiviso in sede di istruttoria su provvedimenti ad hoc, di definire un Polo dedicato alla sicurezza dei lavoratori del settore marittimo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire con apposite iniziative - anche di natura legislativa - finalizzate alla piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il compatto del mare, attraverso anche la salvaguardia della specificità e del'autonomia dell'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA).
9/3646/3. Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, così come introdotto dall'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge in esame, nel prevedere l'obbligo a carico dei committenti del trasporto di corrispondere ai vettori un indennizzo nel caso di superamento del periodo di attesa alle operazioni di carico e di scarico contrattualmente convenuto, ha la finalità di indurre tutti i soggetti coinvolti ad efficientare le operazioni evitando diseconomie i cui effetti ricadano solo sui trasportatori;
le operazioni di carico e di scarico possono avvenire presso soggetti diversi dal committente del trasporto e in tali casi, nonostante la miglior programmazione possibile, il committente può non essere in grado di ottimizzare i tempi di attesa per cause indipendenti dalla sua volontà;
al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa per il carico e lo scarico dei veicoli favorendo il miglior coordinamento tra vettore, committente e soggetto titolare dei luoghi di carico e scarico,
impegna il Governo

ad adottare entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni applicative del nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286, stabilendo in particolare i tempi di attesa connessi all'espletamento di procedure obbligatorie di controllo esclusi dall'indennizzo, nonché i criteri per l'individuazione nelle varie tipologie di trasporto dei titolari dei luoghi di carico e scarico che dovranno interagire assumendosene la responsabilità con i committenti e i vettori per l'ottimizzazione del cadenzamento dei veicoli alle operazioni di carico e scarico al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa ed il disagio degli autisti, rendendo altresì più economiche le varie fasi delle filiere logistiche.
9/3646/4. Biasotti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone, all'articolo 6, comma 19, che: «Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma»;
le previsioni del predetto comma riguardano le società partecipate non quotate che abbiano registrato tre esercizi consecutivi negativi ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;
tale disposizione potrebbe risultare potenzialmente applicabile ad importanti realtà aeroportuali, circa 18, già titolari di gestione totale o per le quali è in corso l'istruttoria finalizzata al relativo rilascio, che hanno registrato, nel periodo 2006-2008, perdite di esercizio e, conseguentemente, hanno dovuto procedere a ricapitalizzazioni al fine di adeguare l'entità del capitale ai minimi previsti dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
le linee guida Enac, approvate con decreto interministeriale dei ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2008, impongono per dette società l'ottemperanza ai seguenti criteri propedeutici ed indispensabili per la sottoscrizione dei contratti di programma:
il ripianamento delle perdite dell'ultimo bilancio d'esercizio nonché di quelle precedenti;
il versamento dell'intero capitale sociale nel rispetto delle previsioni degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale n. 521 del 1997;
il permanere dei requisiti minimi di capitale sociale per tutta la durata della gestione aeroportuale;
l'eventuale applicazione "tout-court" della disposizione in esame determinerebbe:
un grave danno economico-finanziario in capo alle amministrazioni pubbliche, che per anni hanno sostenuto rilevanti programmi di sviluppo aeroportuale e che proprio ora, nella fase finale di rilascio delle gestioni totali e dunque di valorizzazione dei loro investimenti, si vedrebbero private della possibilità di conseguire una remunerazione del capitale investito, con conseguenti riflessi di danno erariale e limitazioni al diritto alla mobilità;
il mancato adeguamento dei valori di capitale minimo con il conseguente venir meno in capo alle società di gestione dei requisiti societari e soggettivi previsti dalle norme di settore ed il conseguente avvio, da parte dell'Enac, del procedimento di revoca della gestione totale,

impegna il Governo

al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti di capitale normativamente stabiliti, in aderenza alle disposizioni di cui all'articolo 2447 del codice civile alle quali espressamente rimanda lo stesso legislatore, ad adottare le opportune iniziative normative affinché la disposizione richiamata in premessa non trovi applicazione nei confronti delle società di gestione aeroportuale.
9/3646/5.(versione corretta) Marinello, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
si sta realizzando la terza corsia autostradale sulla A 14 nel tratto Cattolica-Pedaso;
l'occasione è propizia per affrontare problemi non risolti prima;
la città di Urbino è oggi collegata a Fano da una superstrada;
per gli automobilisti che provengono dal Sud Italia e vogliono raggiungere Urbino è più agevole l'uscita di Fano e meno onerosa rispetto a quella di Pesaro;
la città di Urbino è dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco ed è co-capoluogo di provincia;
l'uscita per Urbino a Fano non è sufficientemente segnalata;
questo comporta maggiore dispendio per i cittadini e superiori carichi ambientali;
non è interesse generale fare percorrere più chilometri agli automobilisti di quelli necessari,

impegna il Governo

ad attivarsi verso Società Autostrade SpA, concessionaria dell'A 14, chiedendo che, nell'occasione del rifacimento della segnaletica conseguente alla realizzazione della terza corsia, venga previsto che l'uscita del casello di Fano assuma la denominazione Fano-UrbinoSud.
9/3646/6. Vannucci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1 prevede la nomina di amministratori unici ai quali sono conferiti più ampi poteri di amministratore ordinaria e straordinaria per la gestione delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A. in carica fino alla data di cessazione dell'intero capitale delle medesime società;
la lettera b) del comma 1 dispone che per quanto concerne la responsabilità civile e amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel periodo in cui gli amministratori unici rimangono in carica essa è posta ad esclusivo carico delle società interessate;
la disposizione, già adottata in precedenti provvedimenti legislativi come, a titolo esemplificativo, per gli amministratori Alitalia, appare quantomeno inopportuna poiché presuppone la possibilità di un conflitto di attribuzione costituzionale sui poteri degli stessi commissari straordinari, in violazione dei princìpi d'eguaglianza, del diritto alla difesa, della responsabilità dei dipendenti pubblici e del buon andamento della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non prevedere, nei futuri provvedimenti legislativi che verranno adottati, norme che consentano lo scarico di responsabilità per gli amministratori unici che subentrano nella gestione di società in dismissione.
9/3646/7.Carra, Compagnon, Mereu.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1 prevede la nomina di amministratori unici ai quali sono conferiti i più ampi poteri di amministratore ordinaria e straordinaria per la gestione delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A. in carica fino alla data di cessazione dell'intero capitale delle medesime società;
nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A., deve essere assicurata la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo, quale preminente interesse pubblico;
la privatizzazione della società Tirrenia di Navigazione S.p.A, se è giustificata per gli effetti positivi sul bilancio dello Stato, non può tradursi in un sostanziale peggioramento del sistema dei collegamenti marittimi tra le isole ed il continente - già attualmente scadente ed inadeguato - ma, al contrario, dovrebbe costituire il momento di avvio per un processo di modernizzazione, rivalutazione ed implementazione dei collegamenti via mare, anche al fine di una maggiore concorrenzialità tariffaria;
i soggetti privati che hanno acquistato le suddette compagnie di navigazione usufruiranno di cospicui finanziamenti statali pari a 72,6 milioni di euro annui per otto anni e di 55,61 milioni di euro annui per dodici anni, rispettivamente per la Tirrenia e per la Siremar,

impegna il Governo

a monitorare affinché, nelle more del completamento delle procedura di dismissione in corso delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A. sia assicurata e, ove possibile, potenziata la continuità dei servizi di trasporto marittimo erogato con particolare riferimento alle comunità locali.
9/3646/8.Mereu, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
in Europa viaggiano circa 25 mila voli al giorno, dei quali circa il 20 per cento (5 mila voli, in termini assoluti) subisce ritardi;
negli ultimi anni, in Europa e nel nostro Paese in particolare, è sempre più alta la frequenza e la durata di tali ritardi;
le cause del ritardo di un volo possono essere molteplici e legate a svariati fattori; tra i quali: il controllo del traffico aereo, problemi interni alla gestione dell'aeroporto (controlli alla dogana, controlli passeggeri, carico-scarico bagagli, check-in), disguidi all'interno della compagnia aerea (personale addetto mancante, problemi tecnici, parco mezzi insufficiente), cause di tipo meteorologico, scioperi del personale e così via;
ogni guasto e disservizio si riflette a catena sul resto dei voli, per cui spesso è difficile individuare con chiarezza le cause e quindi le responsabilità;
notevoli sono i danni personali ed economici che gli utenti, in prima persona, subiscono a seguito dei frequenti continui ritardi dei voli, sulle cui cause spesso non è dato loro conoscere pressoché nulla;
gli utenti del trasporto aereo avrebbero diritto ad un rimborso del prezzo del biglietto, o ad avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, beneficiando altresì di un'adeguata assistenza ed informazione da parte delle compagnie aeree;
nel nostro sistema giuridico, sono ancora insufficienti le regole e le norme volte a garantire un efficace regime di base per la protezione dei passeggeri, oltre che di compensazione economica per i ritardi e le cancellazioni dei voli;
tale regime di base (rimborsi integrali o parziali dei biglietti) è già operativo da tempo nel trasporto ferroviario, qualora la partenza del treno sia ritardata di almeno un'ora;
a puro titolo esemplificativo, solo venerdì 30 luglio 2010, molti-troppi sono stati i ritardi nello scalo di Roma-Fiumicino. Solo su una tratta, infatti, i voli nn.: 1365, 1361, 1359 e 1363 delle ore 13.20, 17.20, 20.50 e 21.25 subivano i seguenti ritardi di: 5 ore e 25 minuti, 5 ore, 3 ore e 15 minuti ed 1 ora e 45 minuti,

impegna il Governo

a considerare nei futuri provvedimenti di legge norme che prevedano per gli utenti del trasporto aereo la possibilità di richiedere alle compagnie aeree il rimborso totale o parziale del prezzo del biglietto per ritardi superiori a due ore, ovvero per ingiustificate cancellazioni dei voli.
9/3646/9.Compagnon.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto affronta, se pur parzialmente, due questioni rilevanti per il sistema dei trasporti nazionali, la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e nuove regole contrattuali per l'autotrasporto;
tuttavia, manca tutt'ora una strategia complessiva delle politiche nazionali in materia di trasporti, che dia il quadro di riferimento all'interno del quale si possano individuare finalità, priorità e risorse per il rilancio del settore, con precisi impegni dello Stato e dei diversi livelli di articolazione della Repubblica, anche al fine di orientare le strategie dei diversi soggetti imprenditoriali coinvolti;
la mancanza di una strategia in materia incide negativamente anche sugli orientamenti che devono guidare le scelte di investimento infrastrutturale del Paese, compromettendone quello che viene definito il suo capitale sociale, così condizionando le prospettive di crescita della produttività e di sviluppo di ogni altro settore dell'economia, ovvero di competitività complessiva del Paese;
a tale fine appare improcrastinabile la presentazione del nuovo Piano nazionale dei trasporti e della mobilità e, al suo interno, del Piano nazionale della logistica,

impegna il Governo

a definire quanto prima gli strumenti di programmazione della politica dei trasporti nazionali, adottando, di concerto con le regioni e il sistema delle autonomie, nonché attraverso un sollecito processo di coinvolgimento delle partì sociali, il Piano nazionale dei trasporti e della mobilità e il Piano nazionale della logistica.
9/3646/10.Lovelli, Meta, Velo, Tullo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto affronta, se pur parzialmente, due questioni rilevanti per il sistema dei trasporti nazionali, la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e nuove regole contrattuali per l'autotrasporto;
tuttavia, manca tutt'ora una strategia complessiva delle politiche nazionali in materia di trasporti, che dia il quadro di riferimento all'interno del quale si possano individuare finalità, priorità e risorse per il rilancio del settore, con precisi impegni dello Stato e dei diversi livelli di articolazione della Repubblica, anche al fine di orientare le strategie dei diversi soggetti imprenditoriali coinvolti;
la mancanza di una strategia in materia incide negativamente anche sugli orientamenti che devono guidare le scelte di investimento infrastrutturale del Paese, compromettendone quello che viene definito il suo capitale sociale, così condizionando le prospettive di crescita della produttività e di sviluppo di ogni altro settore dell'economia, ovvero di competitività complessiva del Paese;
a tale fine appare improcrastinabile la presentazione del nuovo Piano nazionale dei trasporti e della mobilità e, al suo interno, del Piano nazionale della logistica,

impegna il Governo

a predisporre quanto prima gli strumenti di programmazione della politica dei trasporti nazionali, adottando, di concerto con le regioni e il sistema delle autonomie, nonché attraverso un sollecito processo di coinvolgimento delle partì sociali, il Piano nazionale dei trasporti e della mobilità e il Piano nazionale della logistica.
9/3646/10.(Testo modificato nel corso della seduta) Lovelli, Meta, Velo, Tullo.

La Camera,
considerato che l'articolo 1-bis stabilisce che l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi d'esercizio che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti,

impegna il Governo

a riferire alle Camere sugli effetti di queste misure entro un anno dopo aver accertato la loro compatibilità con le regole della concorrenza stabilite dall'Unione europea.
9/3646/11.Cazzola.

La Camera,
considerato che l'articolo 1-bis stabilisce che l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi d'esercizio che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti,

impegna il Governo

a riferire alle Camere sugli effetti di queste misure entro un anno.
9/3646/11.(Testo modificato nel corso della seduta) Cazzola.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1-bis prevedono la determinazione dei corrispettivi sulla base dei costi minimi di esercizio, rimettendone la determinazione, nel caso in cui non sia definita nell'ambito di accordi volontari di settore entro nove mesi, all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto e, decorsi ulteriori trenta giorni, imponendo di fare riferimento ai parametri di costi già pubblicati dal Ministero;
tale previsione, pur essendo finalizzata a sostenere un settore che è stato colpito in modo particolarmente grave dalla crisi economica e finanziaria, rischia di determinare irrigidimenti del mercato, svantaggiando le imprese più efficienti e avvantaggiando quelle meno efficienti;
tale previsione non appare inoltre tener conto adeguatamente dell'esigenza di soddisfacimento di standard qualitativi del servizio,

impegna il Governo:

a monitorare per un adeguato periodo di tempo gli effetti sul mercato dell'autotrasporto dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1-bis;
anche sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio, a elaborare attraverso il confronto con le categorie del settore e porre in essere le opportune iniziative per definire la disciplina dei profili di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1-bis, in modo da evitare il rischio di irrigidimenti del mercato dell'autotrasporto e da tener conto adeguatamente dell'esigenza di assicurare standard qualitativi del servizio.
9/3646/12.Toto, Cazzola.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1-bis prevedono la determinazione dei corrispettivi sulla base dei costi minimi di esercizio, rimettendone la determinazione, nel caso in cui non sia definita nell'ambito di accordi volontari di settore entro nove mesi, all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto e, decorsi ulteriori trenta giorni, imponendo di fare riferimento ai parametri di costi già pubblicati dal Ministero;
tale previsione, pur essendo finalizzata a sostenere un settore che è stato colpito in modo particolarmente grave dalla crisi economica e finanziaria, rischia di determinare irrigidimenti del mercato, svantaggiando le imprese più efficienti e avvantaggiando quelle meno efficienti;
tale previsione non appare inoltre tener conto adeguatamente dell'esigenza di soddisfacimento di standard qualitativi del servizio,

impegna il Governo:

a monitorare per un adeguato periodo di tempo gli effetti sul mercato dell'autotrasporto dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1-bis;
anche sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio, a valutare l'opportunità di elaborare attraverso il confronto con le categorie del settore e porre in essere le opportune iniziative per definire la disciplina dei profili di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1-bis, in modo da evitare il rischio di irrigidimenti del mercato dell'autotrasporto e da tener conto adeguatamente dell'esigenza di assicurare standard qualitativi del servizio.
9/3646/12.(Testo modificato nel corso della seduta) Toto, Cazzola.

MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DA PARTE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO GIACOMO CALIENDO

Mozione

La Camera,
premesso che:
emerge dalle notizie di stampa di questi giorni una vicenda che riguarda l'esistenza di un gruppo di persone, tra le quali alcuni pregiudicati, che in modo sistematico sembra che costruiscano o cerchino di costruire relazioni e contatti allo scopo dichiarato di orientare decisioni di organi costituzionali e politici;
questo gruppo trova udienza in esponenti del Governo, tra i quali il Sottosegretario alla giustizia, senatore Giacomo Caliendo;
il Sottosegretario Caliendo ha confermato in questi giorni la sua presenza a convivi con tale gruppo di persone, ma ha negato che, in sua presenza, si sia parlato di come condizionare organi dello Stato;
al di là della responsabilità penale, non può non essere politicamente censurabile la partecipazione del Sottosegretario Caliendo, che al momento non risulta indagato, a riunioni, in compagnia del capo degli ispettori ministeriali dottor Miller, con un bancarottiere pregiudicato sospettato di essere implicato in alcune delle vicende più torbide del dopoguerra,

impegna il Governo

ad invitare il Sottosegretario Giacomo Caliendo a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato alla giustizia.
(1-00416) «Franceschini, Donadi, Amici».