XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 19 ottobre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 ottobre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 ottobre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BECCALOSSI e FAENZI: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità in Italia» (3780);
PEDOTO: «Disciplina dell'incompatibilità della professione di avvocato con gli incarichi di governo e con il mandato parlamentare» (3781).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge ANDREA ORLANDO: »Disposizioni concernenti la sistemazione e la manutenzione dei corsi d'acqua nelle province colpite da eventi meteorologici calamitosi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010» (3417) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castagnetti, Damiano, De Micheli, De Pasquale, Fadda, Fiano, Fontanelli, Grassi, Laganà Fortugno, Losacco, Marchi, Margiotta, Mattesini, Miglioli, Mogherini Rebesani, Mario Pepe (PD) Quartiani, Rossa, Antonino Russo, Sani, Servodio e Vico.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 ottobre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - che sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) nonché alle seguenti Commissioni - con cui è autorizzata, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai soggetti, sottoindicati:

alla VII Commissione (Cultura):
comune di Trieste, a valere sul contributo concesso per l'anno 2006, per lavorazioni ai soffitti lignei delle sale della Biblioteca civica;

alla VIII Commissione (Ambiente):
comune di Castignano (Ascoli Piceno), a valere sul contributo concesso per l'anno 2000, per il monitoraggio del versante in cui sono stati eseguiti gli interventi di consolidamento e per il rimborso al Consorzio di bonifica Tronto-Aso-Tenna quale saldo di specifiche competenze professionali.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 5 e del 6 ottobre 2010, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data all'ordine del giorno BACHELET n. 9/1713/230, accolto dal Governo nella seduta del 13 novembre 2008, riguardante la copertura degli impegni di spesa assunti a livello internazionale in tema di cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno ZACCHERA ed altri n. 9/1802/1, concernente iniziative volte ad assicurare la possibilità per il contingente italiano impiegato nel territorio afgano di professare la religione cristiana, FAVA ed altri n. 9/1802/7, riguardante una maggiore razionalizzazione nella distribuzione per aree dei contingenti militari italiani operanti nelle missioni internazionali, VERNETTI ed altri n. 9/1802/10, concernente l'attuazione della risoluzione n. 1769 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, consistente nell'invio di una forza di peacekeeping (UNAMID) nella regione del Darfur, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2008, MOGHERINI REBESANI ed altri n. 9/3016/5, concernente il rafforzamento delle iniziative diplomatiche a sostegno delle missioni internazionali, DI STANISLAO ed altri n. 9/3016/13, riguardante iniziative per assicurare la continuità e la certezza di finanziamento del Fondo speciale per le missioni internazionali, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009, MIOTTO ed altri n. 9/2294/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 14 maggio 2009, concernente l'adozione di procedure semplificate per il rilascio di visti per motivi di studio ai minori provenienti dalla Bielorussia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 18 ottobre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica-Boeing per la produzione del velivolo B767, relativa al primo semestre 2010 (doc. XXXIX, n. 5).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 ottobre 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera c), e 11, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità 2011 (Atto Camera n. 3778).

Tale documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 18 ottobre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)523 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)527 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 ottobre 2010;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione annuale SAPARD - anno 2009 (COM(2010)567 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Libro verde sull'estensione dell'uso degli appalti elettronici nell'Unione europea (COM(2010)571 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 settembre 2010, a pagina 3, seconda colonna, settima e ottava riga, deve leggersi: «italiane» e non: «italiana», come stampato.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Problematiche relative ai lavori di consolidamento e restauro della Domus Aurea - 2-00684

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
il 30 marzo 2010 una porzione di parte del soffitto della Domus Aurea, l'edificio voluto da Nerone dopo il 64 dopo Cristo è crollata;
la Domus Aurea è chiusa dalla fine del 2005 per «lavori di consolidamento» e, in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2006, n. 3541, «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza della Domus Aurea», è oggetto di un commissariamento reiterato ormai da 4 anni;
da notizie di stampa gli interpellanti hanno appreso che la Confederazione italiana archeologi avrebbe denunciato che, malgrado il complesso fosse ancora chiuso per ragioni di sicurezza, presso le strutture della Domus Aurea, compreso lo stesso ambiente crollato, operavano archeologi impegnati nello studio dei materiali del cantiere e studenti dell'Università La Sapienza, presumibilmente impegnati in attività di tirocinio formativo. In particolare, la Confederazione italiana archeologi ha denunciato la precarietà delle condizioni di sicurezza del lavoro nell'area del cantiere, che metterebbero a rischio la vita dei lavoratori operanti in quel contesto -:
quali siano, nel complesso della Domus Aurea, le aree di competenza della soprintendenza di Stato (soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma) e della sovraintendenza comunale e le specifiche responsabilità nella zona crollata;
quali siano gli obiettivi raggiunti, lo stato di avanzamento dei lavori di consolidamento e restauro e le effettive ragioni di opportunità del mantenimento della struttura commissariale operante presso la Domus Aurea;
se il Governo ritenga che all'interno del cantiere della Domus Aurea siano state rispettate pienamente tutte le disposizioni concernenti la normativa sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro che valgono per tutto il personale operante nei cantieri, inclusi gli studenti impegnati in campagne archeologiche a fini formativi;
se, viceversa, quanto denunciato dalla Confederazione italiana archeologi corrisponda al vero e, nonostante la chiusura del cantiere, vi siano stati al momento del crollo rischi per le persone operanti a vario titolo in quell'area.
(2-00684)
«Madia, Damiano, Ghizzoni, Bressa, Coscia».

Progetto di organizzazione del lavoro e divisione degli uffici di competenza della soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma - 3-01116

B) Interrogazione

MAZZOCCHI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
in data 12 maggio 2010 è stato emanato dalla soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma l'ordine di servizio n. 19, avente ad oggetto l'organizzazione del lavoro e la divisione degli uffici di competenza della soprintendenza stessa;
il disegno organizzativo, come si evince dall'ordine di servizio emanato, si ispirerebbe ad un'ottimale azione di tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di competenza della soprintendenza stessa;
in particolare, per quanto concerne l'utilizzazione del personale, l'ordine di servizio prevede che «come principio generale l'Amministrazione intende rispettare i profili professionali nell'affidare le relative mansioni»;
nonostante tale dichiarazione di principio e in contrasto con il principio dell'economicità dell'azione amministrativa, alcune posizioni di responsabilità risulterebbero esser state affidate a dipendenti in missione provenienti da altre regioni, nonostante la presenza in sede di personale adeguatamente qualificato e dotato di esperienza maturata negli anni, che vede le proprie legittime aspettative disattese;
queste soluzioni sono fonte di spesa per l'amministrazione, la quale, da un lato, corrisponde onerosi rimborsi di missione che appaiono superflui, attesa la presenza di personale già idoneo, dall'altro priva le regioni di provenienza di funzionari e dirigenti che ivi ben potrebbero operare -:
se i fatti esposti corrispondano al vero e quali iniziative intenda assumere per valorizzare al meglio le risorse umane della soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma. (3-01116)

Iniziative concernenti il rispetto della disciplina relativa all'accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura con riferimento al Museo nazionale delle arti del XXI Secolo (MAXXI) di Roma - 3-01118

C) Interrogazione

MOSELLA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
un quotidiano romano riportava la notizia di un cittadino, il quale, nonostante avesse superato i 65 anni, ha dovuto pagare il biglietto di ingresso al Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Maxxi);
secondo l'articolo 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 aprile 2006, n. 239, tra le categorie aventi diritto all'ingresso gratuito agli istituti e luoghi di cultura sono espressamente indicati i «cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età»;
come emerge dal sito dello stesso Maxxi questa norma non viene applicata; nel sito si legge, infatti, che hanno diritto ad ingresso gratuito «minori di 14 anni, accompagnatori di disabili, soci Amaci, giornalisti muniti di tessera, membri Icom e dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali muniti di tessera di riconoscimento»;
un importante istituto di cultura quale è il Maxxi, di recentissima apertura al pubblico, dovrebbe adeguarsi alle norme in vigore, non mettendo in atto scelte inique e che penalizzano tanti cittadini -:
se al Ministro interrogato consti quanto sopra esposto e, in caso affermativo, quali siano i motivi di questa decisione, francamente, inaccettabile presa dal Maxxi. (3-01118)

Progetto di riorganizzazione del segratariato generale e delle direzioni generali del Ministero della difesa, con particolare riferimento al servizio sanitario militare - 3-01087

D) Interrogazione

VICO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2009, n. 245, è entrato in vigore il 5 novembre 2009;
tale regolamento ha previsto una nuova organizzazione del Ministero della difesa articolata in un segretariato generale e nove direzioni generali, tra le quali la direzione generale della sanità militare;
il conseguente decreto ministeriale, in data 1o febbraio 2010, recante la struttura del segretariato generale e delle direzioni generali, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, ha fatto cessare l'applicazione delle normative antecedenti;
il decreto ministeriale, in data 1o febbraio 2010, firmato dal Ministro interrogato, disciplinante la struttura e le attribuzioni della direzione generale della sanità militare, non è stato ancora eseguito;
a distanza di pochi mesi si sta operando una nuova ristrutturazione, ancorché la precedente non sia stata ancora compiutamente attuata, attraverso interventi di radicale modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009;
lo schema di regolamento che si vuole attuare prevede la ricollocazione di tre direzioni generali (Terrarm, Navarm e Armaereo) nell'ambito del segretariato generale, che viene riordinato in nove reparti, e la contestuale soppressione della direzione generale della sanità militare, i cui compiti vengono assorbiti in parte dallo stato maggiore della difesa e in parte da Commiservizi;
con l'ipotizzata soppressione di Difesan viene fortemente indebolito un delicato ed insostituibile servizio, quello sanitario militare, a favore delle forze armate che operano sia in patria che all'estero;
l'attività sanitaria militare viene eccessivamente frammentata nei settori della medicina preventiva e sociale, della medicina legale, del servizio trasfusionale militare, della psicologia militare e statistica sanitaria, con gravi ripercussioni sui circa 10.000 soldati italiani attualmente presenti nei teatri operativi esteri, che rischiano di ritrovarsi privi di assistenza sanitaria supplementare e risarcitoria;
si rischia di disperdere un ingente e prezioso patrimonio di esperienze e competenze, acquisito negli anni, nell'ambito delle convenzioni sanitarie, dei rimborsi delle spese sanitarie, del contenzioso sanitario (soprattutto per quanto concerne le delicate questioni dell'amianto e dell'uranio impoverito) e delle acquisizioni di materiale sanitario;
la metodologia organizzativa che si sta delineando non risponde alle attuali esigenze e strategie di sviluppo della sanità militare, per la cui efficienza e funzionalità sarebbe sufficiente sopprimere l'attuale ufficio generale della sanità militare presso lo stato maggiore della difesa, che, costituito in maniera impropria (ordine del giorno del Capo di stato maggiore della difesa) ed in via sperimentale, da tre anni affianca la direzione generale della sanità militare per l'assolvimento di funzioni di fatto similari -:
quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere rispetto alla citata problematica, onde conseguire un efficiente e razionale assetto organizzativo del segretariato generale della difesa e, in particolare, del servizio sanitario militare. (3-01087)

Problematiche riguardanti il servizio scolastico del tempo pieno in Sicilia - 2-00751

E) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
come risulta da numerose lanci di agenzia, secondo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «aumenta il tempo pieno nella scuola italiana» e precisamente «nel prossimo anno scolastico (2010/2011) saranno attivate nella scuola primaria 782 classi a tempo pieno in più, per un totale di 37.275 classi»;
secondo il comunicato diffuso «L'anno prossimo - conclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - l'aumento riguarderà tutte le regioni italiane. Gli incrementi maggiori si verificheranno in: Puglia (+233), Lombardia (+162), Sardegna (+150) e Veneto (+113)»;
tali dichiarazioni stridono fortemente con le numerose proteste organizzate dai genitori, che si sono visti privati del tempo pieno, che rappresenta un insostituibile strumento di sostegno alla condizione lavorativa delle donne, soprattutto al Sud, dove i bassi livelli retributivi non consentono di rivolgersi al mercato privato;
in Sicilia, secondo i dati riportati dalle organizzazioni sindacali, sarebbero oltre 12 mila i «precari della scuola» passati, in due anni scolastici, dallo stato di precari allo stato di disoccupati: un'emorragia di professionalità e di risorse che ha impoverito la scuola pubblica della Sicilia, oltre ogni limite sostenibile, sia sotto il profilo dell'offerta formativa che della sostenibilità sociale, avendo provocato pesantissime conseguenze sul piano occupazionale;
l'aumento del tempo pieno non avrebbe, pertanto, interessato anche la Sicilia;
a mero titolo esemplificativo, si cita uno dei tantissimi casi che quotidianamente vengono posti all'attenzione del Parlamento: nell'anno scolastico 2009/2010 presso l'istituto Parini di Catania sono state attivate due classi a «tempo pieno» ed il servizio lodevolmente espletato ha suscitato legittime aspettative nei genitori;
per l'anno scolastico 2010/2011, il suddetto istituto ha riscontrato 77 iscrizioni alle classe prime a tempo pieno con modulo orario di 40 ore; è stata, pertanto, avanzata richiesta al competente ufficio per l'attivazione di tre classi a tempo pieno; in un primo momento erano state autorizzate le classi dell'anno scolastico precedente (due), a prosecuzione del servizio, e nessuna classe a tempo pieno di nuova istituzione, nei giorni scorsi è stata autorizzata soltanto una nuova classe prima a tempo pieno;
nei giorni scorsi il dirigente scolastico dell'istituto scolastico Parini di Catania ha inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'accorata lettera, in cui esponendo il caso di cui sopra invitava il Ministro interpellato a Catania per presiedere il sorteggio dei 25 bambini, su 77 richiedenti, che potranno accedere all'unica classe a tempo pieno autorizzata per il suddetto istituto -:
se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se non ritenga di dover meglio esplicitare il modo in cui sul territorio nazionale si è registrato l'aumento del tempo pieno annunciato da numerosi comunicati stampa, al fine di scongiurare il sospetto che tale aumento abbia riguardato soltanto le regioni del Nord a scapito di quelle del Mezzogiorno;
se intenda accogliere l'invito, avanzatole dal dirigente scolastico dell'istituto Parini di Catania, di presiedere al sorteggio dei bambini ammessi all'unica classe a tempo pieno autorizzata presso tale istituto;
se non ritenga di rivedere la politica dei tagli del tempo pieno, considerato che il numero di classi attivate risulta comunque fortemente deficitario rispetto al fabbisogno riscontrato;
in quanto consisterà l'aumento del tempo pieno relativo alla regione Sicilia, che, secondo il comunicato emesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrebbe riguardare tutte le regioni italiane;
se non intenda intervenire affinché, anche in Sicilia, venga garantito un servizio scolastico organico e strutturato nella progettazione didattica delle quaranta ore del tempo pieno, che, come dichiarato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sarebbe aumentato in tutto il Paese.
(2-00751) «Berretta».

Intendimenti della Croce rossa italiana in merito allo spostamento della direzione generale di Messina della Sise - Siciliana servizi emergenza - 3-00750

F) Interrogazione

GAROFALO, GERMANÀ e STAGNO D'ALCONTRES. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Sise - Siciliana servizi emergenza - società per azioni in house della Croce rossa (socio unico), gestisce il servizio terra di emergenza-urgenza del 118 in Sicilia tramite convenzione con la regione;
la Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della società, esercita nei confronti della Sise poteri analoghi a quelli esercitati nei confronti delle unità operative dell'ente pubblico;
la Sise conta in totale circa 3.300 dipendenti tra autisti-soccorritori ed amministrativi;
complessivamente sono operative oltre 250 ambulanze, distribuite per ragioni di carattere organizzativo-logistico sul territorio siciliano lungo i quattro bacini principali: Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta;
in questi giorni sulla stampa locale si legge che c'è l'intenzione di spostare la direzione regionale della Sise dalla città di Messina, per portarla nei comuni di Palermo e Catania;
spostare ora le direzioni vorrebbe dire creare disagi considerevoli, anche ai dipendenti e agli operatori messinesi, circa un'ottantina, i quali hanno pianificato il proprio futuro anche in base all'ubicazione del posto di lavoro: matrimoni, acquisti di casa con mutuo, scelte di sedi scolastiche e universitarie per i figli e quant'altro;
si auspica un maggiore rispetto per i cittadini di Messina e della sua provincia, ormai esasperati da un'inaccettabile situazione di squilibrio gestionale che caratterizza le decisioni del Governo regionale rispetto alle necessità dei messinesi;
se questa decisione diverrà effettiva, ogni lavoratore messinese si vedrà privato del godimento di quello che è un sacrosanto diritto, quello al lavoro, così come sancito dall'articolo 1 della Costituzione -:
quali siano le ragioni della decisione del presidente della Sise di spostare la direzione regionale della società da Messina presso i sopra citati comuni, anche considerato che la manovra in questione non comporterà diminuzioni di spese da parte della Sise, se manterrà in vita tanti posti quanti sono gli attuali dipendenti operanti su Messina;
se si sia tenuto conto che effettuare il trasferimento vorrebbe dire gravare di nuovi costi il bilancio economico delle famiglie dei dipendenti, vittime di questa decisione, nonché degli effetti dello stesso sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale. (3-00750)

Incidenza del tumore alla tiroide nell'area vulcanica dell'Etna - 3-00785

G) Interrogazione

BURTONE, BERRETTA e SAMPERI. - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
sono stati, recentemente, pubblicati da un gruppo di ricercatori siciliani, coordinati dalla cattedra di endocrinologia dell'università di Catania, sulla più importante rivista internazionale di oncologia Journal of national cancer institute, dati che hanno evidenziato l'incidenza del cancro della tiroide (nuovi casi ogni anno) di oltre il doppio rispetto a tutte le altre province del territorio;
il tumore della tiroide colpisce prevalentemente le donne e, tra tutti i tumori, è quello che è maggiormente aumentato negli ultimi 20 anni: era il quattordicesimo, ora è diventato il settimo in ordine di frequenza;
nella provincia di Catania il vulcano Etna ricopre tutta la parte nord della Sicilia e contiene un ampio bacino acquifero, diviso in tre corpi, che fornisce acqua a buona parte del territorio ed alla maggior parte della popolazione della provincia di Catania;
nell'acqua dell'Etna i ricercatori dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno trovato che molti elementi (tra cui boro, ferro, manganese e vanadio) sono spesso a concentrazioni più elevate del mac (massima concentrazione ammissibile nell'acqua potabile);
alcuni elementi originati dal vulcano possono, quindi, svolgere il ruolo di carcinogeni, favorendo la comparsa del tumore tiroideo in soggetti più o meno predisposti;
altri tumori potrebbero essere favoriti dall'ambiente vulcanico (ad esempio, a Biancavilla, sull'Etna, un composto presente nelle cave locali, la fluoro-adenite, è responsabile della più alta incidenza di mesoteliomi in Italia); diventa, quindi, di grande importanza ed urgenza identificare i carcinogeni ambientali ed i meccanismi con cui favoriscono il cancro -:
se non ritengano urgente assumere iniziative volte a finanziare un programma pluriennale di ricerca indirizzata a:
a) studi di epidemiologia e ricerche di base, molecolare e cellulari, per identificare il/i carcinogeno/i responsabili dell'aumento del cancro della tiroide nell'area vulcanica dell'Etna;
b) studi sugli aspetti idrogeologici della zona vulcanica dell'Etna, per definire il livello di contaminazione dell'acqua e dei terreni, al fine di predisporre eventuali meccanismi e procedure di correzione delle anomalie riscontrate. (3-00785)

Iniziative per escludere discriminazioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti stranieri, con particolare riferimento ai minori accompagnati - 3-01077

H) Interrogazione

MELIS e TOUADI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nella notte del 3 marzo 2010 una bambina nigeriana di 13 mesi, Rachel, figlia dell'immigrato Tommy Odiase, è stata prima rifiutata dal pronto soccorso dell'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio, con la motivazione che la tessera sanitaria della bambina era scaduta. Intervenuti i carabinieri, Rachel è stata, quindi, finalmente ricoverata in pediatria, dove, tuttavia, non è stata visitata per molte ore, né le è stata somministrata alcuna cura. Nelle prime ore del mattino, la bambina è deceduta;
negli stessi giorni un bimbo albanese di 19 mesi a Premenugo di Settala è morto dopo essere stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo in preda ad una forte crisi febbrile con conati di vomito e qui curato con la prescrizione di una tachipirina (la direzione dell'ospedale avrebbe sostenuto in una nota essere la morte dovuta a un rigurgito);
lungi dall'essere isolati, i due episodi testimoniano una preoccupante carenza di fondo nell'applicazione delle norme vigenti sul diritto alla salute, norme che prevedono l'assistenza medica per tutti, compresi gli stranieri, siano essi in regola o no con il permesso di soggiorno;
il diritto dei minori all'assistenza sanitaria è, peraltro, espressamente garantito dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cui l'Italia ha aderito con legge n. 176 del 1991;
peraltro, appare allarmante, specie in alcune regioni del Paese, il crearsi di una situazione che fa indebitamente dipendere l'erogazione delle prestazioni mediche dalla regolarità del permesso di soggiorno (come testimonia a contrariis il fatto che talune strutture esibiscano cartelli con sopra scritto «Qui non si chiede il permesso di soggiorno»); così come preoccupano le ricorrenti campagne politiche volte a incoraggiare, se non da parte del personale medico (che in genere si rifiuta di afferirvi), da parte di quello paramedico la denuncia degli immigrati non regolari che si presentino alle strutture sanitarie -:
tutto ciò considerato, se il Ministro interrogato non ritenga di dover fissare, nell'ambito dei principi fondamentali di competenza statale, specifiche linee guida, onde assicurare su tutto il territorio nazionale in modo certo e uniforme il rispetto del diritto alla salute e, quindi, l'eliminazione in radice di comportamenti delle strutture e/o del personale medico e ospedaliero suscettibili di dar luogo a discriminazioni ai danni di pazienti stranieri, siano essi comunitari o extracomunitari, escludendo, in particolare, per quanto riguarda le cure ai minori accompagnati, la rilevanza di qualunque loro documento, dovendosi ritenere sufficiente l'identificazione dell'accompagnatore con esclusione di alcuna rilevanza dell'esibizione o meno del permesso di soggiorno. (3-01077)

Iniziative di competenza con riferimento all'insegnamento della storia negli istituti superiori di Bologna - 2-00779

I) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
una verifica condotta in alcuni istituti superiori di Bologna (attraverso il cosiddetto telefono verde attivato da tempo per ottenere da parte di studenti e genitori segnalazioni di anomalie nell'ambito scolastico e che già nel passato ha fornito un quadro preoccupante del livello di politicizzazione della scuola bolognese) sull'insegnamento della storia, senza fare generalizzazioni e per quanto limitata, ha evidenziato un livello di ideologizzazione e faziosità non tanto nei libri di testo, cosa del resto risaputa, quanto nelle modalità di insegnamento o indottrinamento di questa disciplina;
al riguardo, ad esempio, per quanto concerne il rapporto tra impero romano e cristianesimo, per non parlare della riforma e controriforma, sovente insegnate, ad avviso dell'interpellante, in un'ottica anticattolica, come pure in relazione al Risorgimento ed al secolo XX, in cui le crudeli dittature nazista e comunista sono a volte descritte in modo ambiguo o comunque non obiettivo, ad esempio attenuando i gravi crimini del socialismo reale e presentando un quadro distorto del dopoguerra e della guerra fredda, si impone una seria riflessione sulle modalità di insegnamento delle discipline storiche in tutto il territorio nazionale, in quanto i fatti riportati risultano all'interpellante non limitati alla sola realtà bolognese ed emiliano-romagnola;
conseguentemente, si ritiene che una qualche forma di maggiore pluralismo sia indispensabile nell'interesse della scuola stessa e per un'effettiva crescita culturale delle giovani generazioni, che, a parere dell'interpellante, debbono essere abituate ad un libero confronto, non a tesi precostituite;
a quanto sopra occorre aggiungere che il ricordo delle foibe e della caduta del muro di Berlino, che è stato oggetto anche di specifici interventi legislativi, è, di fatto, escluso da una seria discussione in ambito scolastico -:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere, pur nella doverosa salvaguardia della libertà di insegnamento dei docenti, per far sì che le vicende della storia umana, la cui corretta comprensione è indispensabile per la crescita delle giovani generazioni, siano il più possibile insegnate con obiettività, nel rispetto di fatti realmente accaduti e secondo un approccio maggiormente pluralista.
(2-00779) «Garagnani».

Iniziative a favore della facoltà di veterinaria di Sassari - 3-01230; 3-01282; 3-01284

L) Interrogazioni

MELIS. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il 2 luglio 2010 il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Tornasi, ha inviato una lettera di messa in mora a tutti i rettori e presidi delle facoltà di veterinaria d'Italia, nella quale definisce imprescindibile la valutazione dell'organismo europeo (l'European association of establishments of veterinary education - Eaeve) e fissa al 2013 la data ultima e improrogabile, entro la quale sarà necessario il possesso di questa specifica certificazione per la sopravvivenza stessa delle attuali facoltà di veterinaria;
la facoltà di veterinaria di Sassari, nata nel 1928 e forte di una sua specifica tradizione di studi e di ricerche, inserita profondamente nel tessuto dell'economia agropastorale della Sardegna, dopo un periodo recente di crisi cui ha corrisposto quest'anno il calo, per decreto ministeriale, da 38 a 34 delle matricole ammesse ai corsi, è, tuttavia, attualmente impegnata nella progettazione del nuovo ospedale veterinario e nella realizzazione dell'azienda zootecnica, ma incontra nel contempo serie difficoltà nell'adeguarsi ai parametri europei per la limitata disponibilità dei finanziamenti statali e regionali;
l'università di Sassari, utilizzando un finanziamento straordinario, ha appaltato la realizzazione accanto alla facoltà, in località Monserrato, di un nuovo ospedale veterinario, i cui lavori saranno conclusi entro il 2012;
i fondi per le aree sottoutilizzate per oltre 50 milioni di euro destinati alla realizzazione del polo agro-veterinario dell'università di Sassari non sono ancora disponibili e non è stata esaminata la richiesta dell'università di Sassari di una rimodulazione dell'intervento a favore delle attrezzature tecniche, dei laboratori, dell'azienda zootecnica e del personale delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria e delle altre esigenze dell'ateneo di Sassari, che si appresta a celebrare i suoi 450 anni di vita -:
se non ritenga il Governo, in ragione della specifica valenza che gli studi in medicina veterinaria hanno assunto storicamente e tuttora rivestono in Sardegna, di dover prevedere l'erogazione di un contributo straordinario a favore dell'università di Sassari per consentire alla facoltà di medicina veterinaria di superare positivamente la valutazione europea, evitando categoricamente uno slittamento della data del 2013 per la messa in regola della facoltà sassarese, contributo straordinario che, accanto al recupero dei fondi per le aree sottoutilizzate da rimodulare con urgenza, dovrebbe essere destinato alle specifiche esigenze della facoltà di medicina veterinaria, con riferimento ai locali, alle attrezzature, alle aziende e all'ospedale veterinario. (3-01230)

MURGIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la razionalizzazione del sistema universitario è, come noto, obiettivo precipuo del Governo e del complesso delle università italiane;
nell'ambito di questo necessario e urgente processo di verifica e di riflessione sulle strutture di ciascun ateneo e sulle potenzialità che possono offrire, una particolare attenzione merita la situazione delle facoltà di medicina veterinaria;
è noto, infatti, che la loro istituzione, evoluzione ed eventuale arricchimento presuppone e richiede un monitoraggio e una verifica tali da comprovare il rispetto degli standard di qualità previsti dall'Unione europea che consentano un percorso formativo di qualità e, conseguentemente, ai laureati di svolgere la relativa professione in tutti i Paesi della stessa Unione europea;
per tale ragione diviene imprescindibile la valutazione da parte dell'European association of establishments of veterinary education - Eaeve, presa in riferimento anche per la programmazione del prossimo anno accademico;
la facoltà di medicina veterinaria dell'università di Sassari è ancora priva della certificazione di qualità rilasciata dall'European association of establishments of veterinary education;
l'ateneo di Sassari sta attivamente lavorando per arrivare alla costruzione dell'ospedale veterinario e per innalzare i parametri produttivi in vista della valutazione europea, che si prevede fissata per il 2013 -:
se il Governo, al fine di consentire a tutti gli atenei che necessitano di potenziare l'organizzazione di facoltà con adeguate strutture scientifiche, didattiche e di ricovero affinché possano candidarsi alla valutazione del predetto organismo, non ritenga necessario assumere iniziative volte a far sì che l'approvazione - anche condizionata - possa essere differita oltre il 2013, per scongiurare una possibile chiusura delle facoltà di medicina veterinaria non accreditate, considerando, soprattutto, il valore che molte di loro rivestono per l'economia delle regioni di appartenenza. (3-01282)

MELIS, PES e FARINA COSCIONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 luglio 2009, «definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica magistrale in medicina-veterinaria anno accademico 2009-2010», prevede (articolo 1, comma 1) che «limitatamente all'anno accademico magistrale 2009-2010, il numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinari è determinato in n. 1.160»;
la tabella allegata a detto decreto fissa in soli 26 i posti disponibili per la facoltà di medicina veterinaria dell'università di Sassari (erano 43 nei due anni precedenti, 85 all'inizio del 2000);
tale numero riduce notevolmente (-39,53 per cento) i posti disponibili in detta facoltà, a fronte di una domanda crescente che trova alimento costante nelle caratteristiche del territorio, stante la spiccata vocazione della Sardegna per le attività agro-pastorali e l'entità del patrimonio, in particolare ovino, bovino ed equino di detta regione;
viceversa il numero dei veterinari ritenuti necessari in base all'accordo tra lo Stato e la regione Sardegna attualmente in vigore è di 45 (cifra determinata sulla base delle richieste dell'assessorato alla sanità della regione);
la facoltà di medicina veterinaria di Sassari, istituita come istituto superiore nel 1928, facoltà dal 1934, oltre ad una brillante tradizione di ricerche e di studi di elevata qualità, ciò che l'ha da tempo segnalata anche nel contesto nazionale, essendo l'unica facoltà di veterinaria dell'isola, è frequentata da studenti provenienti da tutte le province sarde (e non solo), svolgendo dunque un ruolo di servizio verso tutta la regione;
d'altra parte già nel 2004 detta facoltà aveva spontaneamente ridotto le matricole da 80 a 50; ma in quest'ultima occasione - come risulta dalle dichiarazioni del suo preside - la facoltà non è stata in nessun modo, come pure sarebbe stato se non doveroso almeno opportuno, preventivamente consultata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca su quali fossero le reali esigenze formative e didattiche;
sulla base dell'impegno documentato della regione Sardegna e degli enti locali sono in via di realizzazione in Sardegna le strutture necessarie per far ottenere alla facoltà l'accreditamento europeo, ciò che naturalmente accrescerà notevolmente le sue potenzialità di azione;
comunque, a testimonianza del livello degli studi, nell'ultima classifica Censis la facoltà veterinaria di Sassari è al quinto posto in Italia, precedendo altre facoltà già accreditate dall'Unione europea; si aggiunga che la facoltà rappresenta un importante punto di riferimento per la medicina pubblica e per i veterinari liberi privati della Sardegna;
sono in atto a Sassari e in provincia vivaci manifestazioni studentesche volte a contestare la tabella. La stessa università di Sassari, gli ordini veterinari e la città nel suo insieme aderiscono pienamente ai suoi massimi livelli alla protesta, chiedendo la revisione della tabella -:
quale risposta intenda dare il Ministro interrogato alla richiesta dell'ateneo sassarese, della facoltà di medicina veterinaria e degli studenti e se non ritenga opportuno, considerata l'eccezionale condizione della Sardegna e le sue specifiche esigenze, legate alle forme peculiari della sua economia, nonché la rilevanza degli studi medico-veterinari nell'isola, porre mano ad una revisione della tabella, accrescendo il numero dei posti destinati a Sassari. (3-01284)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI, DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, DI APPRENDISTATO, DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, NONCHÉ MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1441-QUATER-F)

A.C. 1441-quater-F - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che:
il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere l'AC 1441-quater indicando, con articolate e profonde argomentazioni, le modifiche che si sarebbero dovute apportare a quel testo per adeguarlo ai principi costituzionali sotto il profilo sia sostanziale che processuale;
il Senato ha introdotto nel testo modifiche che non si allineano affatto alle prescrizioni del Capo dello Stato e lasciano, pertanto, inalterati i gravi elementi di contraddizione con i principi costituzionali e comunitari;
in particolare, in relazione ad uno dei punti del disegno di legge che più di ogni altro aveva incontrato maggiori riserve, la Camera dei deputati aveva, in ossequio alle osservazioni del Presidente della Repubblica, approvato un emendamento mediante il quale si stabiliva che potessero essere devolute ad arbitri le sole controversie insorte nel corso del rapporto di lavoro. Al contrario, il Senato è intervenuto nuovamente sul tema ripristinando, sostanzialmente inalterata, la disposizione che rende possibile sottoscrivere la clausola arbitrale non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma nella fase successiva alla scadenza del patto di prova, ove previsto, e per le eventuali controversie nascenti dal rapporto, quindi su controversie future;
inoltre, nel testo licenziato dal Senato è consentito rimettere agli arbitri una decisione «secondo equità», sebbene il Presidente della Repubblica avesse osservato che essa incideva «sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale», in quanto consentiva al collegio arbitrale di derogare alle disposizioni legislative vigenti;
nell'ordinamento lavoristico, infatti, il contratto individuale ha un peso relativo perché integrato dalla legge e dai contratti collettivi. Inderogabili in peius. Il contratto viene integrato da regole eteronome. L'equità decisa dagli arbitri sta in luogo delle disposizioni legali e delle disposizioni dei contratti collettivi. In conseguenza si apre il solco ad un diverso percorso normativo, costituito dalle regole elaborate dagli arbitri privati in base alla loro interpretazione del concetto di equità, senza dover applicare il diritto del lavoro dettato dal legislatore e dall'autonomia collettiva. E anche l'attuale formula che richiede che l'equità sia applicata «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari», è altamente evanescente e non appare sufficiente a circoscrive in maniera cogente il potere di decidere secondo equità;
consentire la sottoscrizione della clausola per controversie nascenti e comunque in una fase iniziale, dopo i primi trenta giorni di lavoro nel caso manchi il patto di prova, o immediatamente successiva al patto, non consente di sottrarre il lavoratore a quella posizione di debolezza contrattuale paventata nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica e rende totalmente ininfluente la disposizione che affida alle Commissioni di certificazione l'accertamento della reale volontà delle parti di compromettere la controversia in arbitrato;
l'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato la singola controversia già insorta è certamente diverso dall'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato le controversie future, in un momento in cui l'interesse primario del lavoratore è quello di consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, appena conquistato, anche a costo della rinunzia alla tutela di diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, questa condizione di debolezza contrattuale spinge oggettivamente il lavoratore alla rinunzia al suo giudice naturale e consolida un fenomeno di privatizzazione della giustizia che, sebbene si manifesti nelle iniziative del Governo anche nell'ambito generale della giustizia civile, è ancor più grave in un ambito quale quello del lavoro, ove proprio la differenza di potere contrattuale tra le parti è stata fino ad oggi compensata da una disciplina sostanziale e processuale improntata allo spirito dell'articolo 3 della Costituzione;
in relazione alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato e le altre forme di precariato (norme che introducono termini di decadenza tali da rendere oltremodo difficile l'esercizio del diritto di azione), il Capo dello Stato aveva stigmatizzato che esse riguardassero anche «gli stessi giudizi in corso», ma ciononostante le relative disposizioni non hanno subito variazioni, se non in ordine all'impugnazione dei licenziamenti orali;
l'estensione del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento anche all'azione di nullità del termine finisce per essere in contraddizione con il principio generale dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità tuttora vigente nell'ordinamento giuridico, con gravi effetti sul piano della certezza dei rapporti giuridici,

delibera

di non procedere oltre nell'esame dell'AC 1441-quater-F.
n. 1. Lenzi, Amici, Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Capano, Cavallaro, Ciriello, Codurelli, Concia, Cuperlo, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Melis, Miglioli, Mosca, Andrea Orlando, Picierno, Rampi, Rossomando, Samperi, Santagata, Schirru, Tenaglia, Tidei, Touadi.

A.C. 1441-quater-F - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1441-quater-F - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 1441-quater-F - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e della società Italia Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza;
d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive interne al fine di prevedere appositi modelli organizzativi che siano in grado di assicurare il rispetto della specificità delle funzioni di ricerca e innovazione tecnologica già svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), valorizzando il relativo personale già in servizio;.
2. 1. (ex 2. 1.) Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

A.C. 1441-quater-F - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato).

1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apre un tavolo con le vittime o con loro associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.
20. 1. (ex 20. 1.) Paladini, Porcino, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime o con loro associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.
20. 2. (ex 20. 2.) Porcino, Paladini, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.
20. 3. (ex 20. 3.) Borghesi, Porcino, Paladini, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via amministrativa. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime o con loro associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.
20. 4. (ex 20. 4.) Paladini, Porcino, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, destinati integralmente per le finalità di cui al comma 2.
20. 5. (ex 20. 5.) Di Stanislao, Borghesi, Porcino, Paladini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fermo restando il diritto al risarcimento aggiungere le seguenti:, anche in via amministrativa,
20. 6. (ex 20. 8.) Villecco Calipari, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gianni Farina, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rigoni, Rosato, Rugghia.

A.C. 1441-quater-F - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».
8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'artico-lo 76»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Conciliazione e arbitrato).

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole:, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria,

Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere la parola:
eventuali;
sostituire la parola:
nascenti con le seguenti: che sono insorte.
31. 1. (ex 31. 1.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole:, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con le seguenti: la attuale e.

Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere la parola:
eventuali;
sostituire le parole:
nascenti dal con le seguenti:, dopo che queste sono insorte, in relazione al.
31. 2. (ex 31. 2.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria con le seguenti: qualora sia stata sottoscritta la clausola compromissoria.

Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere la parola:
eventuali;
sostituire la parola:
nascenti con la seguente: insorte.
31. 7. (ex 31. 9.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria con le parole: di volta in volta.

Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere la parola:
eventuali;
sostituire la parola:
nascenti con la seguente: insorte.
31. 3. (ex 31. 4.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole:, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con le seguenti: la attuale e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali.
31. 4. (ex 31. 3.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole:, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con le parole: se sussiste.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: eventuali con le seguenti: questioni per le quali tra di loro sono già insorte.
31. 5. (ex 31. 5.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con la seguente: altresì.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: eventuali con le seguenti: questioni per le quali tra di loro sono già insorte.
31. 6. (ex 31. 10.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria con le seguenti: al momento dell'insorgere della controversia.
31. 8. (ex 31. 6. parte ammissibile) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria aggiungere le seguenti: e, successivamente, anche al momento dell'insorgere della controversia.
31. 9. (ex 31. 7. parte ammissibile) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria aggiungere le seguenti: e anche in seguito.
31. 10. (ex 31. 8. parte ammissibile) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: presumibili.
31. 11. (ex 31. 15.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: probabili.
31. 12. (ex 31. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: possibili.
31. 13. (ex 31. 14.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: potenziali.
31. 14. (ex 31. 13.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: sopraggiunte in relazione al.
31. 15. (ex 31. 17.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: insorte in relazione al.
31. 16. (ex 31. 19.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-F - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: trentasei mesi.
32. 1. (ex 32. 1.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: ventiquattro mesi.
32. 2. (ex 32. 2.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: diciotto mesi.
32. 3. (ex 32. 3.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: duecentosettanta giorni con le seguenti: trecentottanta giorni.
32. 4. (ex 32. 4.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: duecentosettanta giorni con le seguenti: trecentosessantacinque giorni.
32. 5. (ex 32. 5.) Paladini, Porcino, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ovvero documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre prima di esso.
32. 6. (ex 32. 6.) Porcino, Paladini, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di inefficacia del licenziamento si applica la prescrizione ordinaria.
32. 7. (ex 32. 7.) Paladini, Porcino, Borghesi, Evangelisti.

A.C. 1441-quater-F - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative).

1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

A.C. 1441-quater-F - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera
premesso che,
il 15 luglio 2008 il Consiglio dell'Unione Europea adotta la decisione 2008/618/CE sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione;
con tale decisione sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione e gli Stati membri tengono conto degli orientamenti nelle loro politiche in materia di occupazione, che essi presentano nei rispettivi programmi nazionali di riforma;
gli orientamenti per l'occupazione fanno parte degli orientamenti integrati per il 2008-2010, che si fondano su tre pilastri: politiche macroeconomiche, riforme microeconomiche e politiche occupazionali. Tali pilastri contribuiscono congiuntamente al raggiungimento degli obiettivi della crescita sostenibile e dell'occupazione e al rafforzamento della coesione sociale;
tra gli obiettivi della strategia europea per l'occupazione da raggiungere entro il 2010 sono stati previsti anche la riduzione del tasso medio di abbandono scolastico al di sotto del 10 per cento e il completamento dell'istruzione secondaria superiore da parte di almeno l'85 per cento dei ventiduenni;
inoltre è stato stabilito un livello medio di partecipazione a forme di apprendimento lungo tutto l'arco della vita pari ad almeno il 12,5 per cento della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni),

impegna il Governo

ad adottare tutte le azioni opportune per il raggiungimento degli obiettivi della riduzione del tasso di abbandono scolastico e di completamento dell'istruzione secondaria superiore, in linea con quanto richiesto dalla decisione 2008/618/CE.
9/1441-quater-F/1. Di Stanislao, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, cosiddetto collegato lavoro, riformula la normativa concernente le procedure di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro;
viene stabilito che le parti possono devolvere ad arbitri la definizione di controversie non solo allorché esse sono insorte, ma anche in un momento antecedente, attraverso la sottoscrizione di una clausola compromissoria alla fine del periodo di prova o dopo 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, con la quale ci si impegna per il futuro nell'eventualità sorgano controversie;
in questo modo le controversie individuali in materia di lavoro vengono di fatto sottratte in maniera sistematica all'autorità giudiziaria, con grave danno per i lavoratori, i quali nel momento in cui gli viene proposto di sottoscrivere una clausola compromissoria si trovano in una sicura situazione di debolezza e difficilmente si tireranno indietro;
il Presidente della Repubblica, nel messaggio con il quale ha rinviato il testo alle Camere, ha sottolineato che i problemi posti da questa disposizione sono la coerenza con la volontarietà dell'arbitrato e l'inadeguata tutela del contraente debole;
le preoccupazioni del Presidente della Repubblica non sono state eliminate dalle modifiche apportate alla materia dell'arbitrato dalle Camere. Permangono così sicuri problemi di costituzionalità della disposizione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità che la clausola compromissoria preveda che il lavoratore possa denunciarla, entro un certo periodo, nel caso in cui l'abbia sottoscritta per via della situazione di debolezza nella quale si trovava, prevedendo che essa debba essere confermata periodicamente.
9/1441-quater-F/2. Porcino, Paladini, Borghesi, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del disegno di legge in esame, cosiddetto collegato lavoro, esclude che si continuino ad applicare le sanzioni penali previste ai decessi o alle lesioni cagionate dal contatto con l'amianto al personale imbarcato sul naviglio di Stato;
a decorrere dal 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, relativa ai benefici a favore delle vittime del dovere, è stata incrementata di 5 milioni di euro annui;
tale incremento è stato previsto a beneficio del personale imbarcato sul naviglio di Stato che abbia subito danni nell'espletamento del servizio a causa dell'amianto, ma non è stato esplicitamente vincolato per questo fine;
l'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, reca un limite di spesa pari a 10 milioni di euro annui, limite che è necessario rivedere a seguito dell'incremento di 5 milioni di euro annui;
il Presidente della Repubblica - nel messaggio con il quale aveva rinviato alle Camere il cosiddetto collegato lavoro - aveva evidenziato che l'articolo 20, nel merito, comporta problemi per il diritto del lavoratore al risarcimento perché, pur affermando che al lavoratore spetta comunque il risarcimento, in assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un «fatto doloso o colposo» addebitabile a un soggetto individuato (articolo 2043 del codice civile). Qualora l'efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di «dolo o colpa» nella determinazione del danno;
per rispondere adeguatamente ai rilievi del Presidente della Repubblica si rende necessario prevedere che il risarcimento alle vittime dell'amianto sul naviglio di Stato sia possibile anche in via amministrativa e che il Governo deve attivarsi in questo senso,

impegna il Governo

ad esplicitare nelle forme opportune che l'incremento di 5 milioni di euro annui è previsto a beneficio del personale imbarcato sul naviglio di Stato che abbia subito danni nell'espletamento del servizio a causa dell'amianto;
a programmare l'incremento del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge n.266 del 2005;
ad avviare il risarcimento anche in via amministrativa delle vittime dell'amianto sul naviglio di Stato.
9/1441-quater-F/3. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del disegno di legge in esame, cosiddetto collegato lavoro, esclude che si continuino ad applicare le sanzioni penali previste ai decessi o alle lesioni cagionate dal contatto con l'amianto al personale imbarcato sul naviglio di Stato;
a decorrere dal 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, relativa ai benefici a favore delle vittime del dovere, è stata incrementata di 5 milioni di euro annui;
tale incremento è stato previsto a beneficio del personale imbarcato sul naviglio di Stato che abbia subito danni nell'espletamento del servizio a causa dell'amianto, ma non è stato esplicitamente vincolato per questo fine;
l'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, reca un limite di spesa pari a 10 milioni di euro annui, limite che è necessario rivedere a seguito dell'incremento di 5 milioni di euro annui;
il Presidente della Repubblica - nel messaggio con il quale aveva rinviato alle Camere il cosiddetto collegato lavoro - aveva evidenziato che l'articolo 20, nel merito, comporta problemi per il diritto del lavoratore al risarcimento perché, pur affermando che al lavoratore spetta comunque il risarcimento, in assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un «fatto doloso o colposo» addebitabile a un soggetto individuato (articolo 2043 del codice civile). Qualora l'efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di «dolo o colpa» nella determinazione del danno;
per rispondere adeguatamente ai rilievi del Presidente della Repubblica si rende necessario prevedere che il risarcimento alle vittime dell'amianto sul naviglio di Stato sia possibile anche in via amministrativa e che il Governo deve attivarsi in questo senso,

impegna il Governo

ad esplicitare nelle forme opportune che l'incremento di 5 milioni di euro annui è previsto a beneficio del personale imbarcato sul naviglio di Stato che abbia subito danni nell'espletamento del servizio a causa dell'amianto;
ad avviare il risarcimento anche in via amministrativa delle vittime dell'amianto sul naviglio di Stato.
9/1441-quater-F/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il disegno di legge in esame, cosiddetto collegato lavoro, sollecitando, tra le altre, un'ulteriore riflessione sull'articolo 20 che disciplina gli infortuni e l'igiene sul lavoro e con il quale si cancellerebbero le responsabilità per l'esposizione al rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare;
in un passaggio del messaggio presidenziale, infatti, si legge «con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili»;
inoltre, sempre nel messaggio del Presidente della Repubblica, si legge ancora: «L'articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte - in sé largamente condivisibile - che riguarda la »salvezza« del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subìti. In assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un »fatto doloso o colposo« addebitabile a un soggetto individuato (articolo 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di »dolo o colpa« nella determinazione del danno»;
i lavoratori esposti a rischio amianto devono essere sempre e comunque tutelati ovunque l'esposizione all'amianto si verifichi, appare inaccettabile che all'interno di un provvedimento come quello all'esame, nel quale si affrontano problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, vengano inserite norme che rischiano di determinare un vuoto normativo per quanti lavorano a bordo del naviglio di Stato o sono imbarcati su navi militari;
in Parlamento sono stati depositati ben otto progetti di legge bipartisan sul risarcimento per i militari morti per mesotelioma senza che gli stessi siano ancora stati messi in agenda affinché questi morti possano essere considerati vittime del dovere;
le zone con mortalità da amianto più elevata sono la provincia di Gorizia (Monfalcone) e Trieste nel nord est, gran parte della Liguria, Genova e soprattutto La Spezia e la provincia di Alessandria nel nord ovest, Massa Carrara, Livorno e Pistoia al centro, Taranto a sud, in Sicilia a Siracusa con lo stabilimento Eternit. Sono quasi tutte zone costiere con cantieri navali e porti. L'unica provincia non costiera è quella di Alessandria, dove è situato Casale Monferrato, sede per circa 80 anni della più grande fabbrica di cemento-amianto della Eternit;
dal 1992 al giugno 2005, le domande presentate per andare in pensione usufruendo del beneficio di legge, sono state circa 71000 in Liguria (1 ogni 20 abitanti). I numeri sono sensibilmente più alti se confrontati con quelli del vicino Piemonte, la seconda regione più colpita in Italia, che ha circa 43000 domande (1 ogni 100 abitanti);
nel settembre del 2009, il Ministero della difesa - primo e finora unico caso nella storia della Marina Militare - ha dovuto risarcire con 850 mila euro ciascuna delle famiglie di due marinai uccisi dal mesotelioma pleurico, il terribile tumore da esposizione all'amianto che negli ultimi dieci anni ha stroncato la vita di oltre 300 militari imbarcati su navi imbottite di asbesto;
tale risarcimento è giunto, con una certa sorpresa, prima ancora che i giudici del tribunale di Padova, dove è in corso un processo che vede coinvolti 14 ammiragli della Marina (indagati per omicidio colposo e inosservanza delle norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro), si pronuncino sul rinvio a giudizio richiesto dalla Procura, comportando con ciò la indiretta ammissione che i marinai sono morti per l'esposizione all'amianto sulle navi killer,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative tese a rafforzare la tutela del diritto al risarcimento di quanti sono stati uccisi o resi invalidi dal proprio lavoro a contatto con l'amianto sui navigli di Stato;
a prevedere l'avvio di un tavolo di concertazione con la partecipazione delle associazioni delle vittime dell'esposizione all'amianto al fine individuare le soluzioni più idonee per verificare la possibilità di definizione conciliativa e transattiva delle numerose vertenze in corso e per giungere, nel più breve tempo possibile, alla soluzione della messa in sicurezza d'emergenza dei luoghi di lavoro.
9/1441-quater-F/4. Paladini, Di Stanislao, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, cosiddetto collegato lavoro, prevede che l'ultimo anno dell'obbligo scolastico può anche essere sostituito dall'apprendistato, tornando di fatto a ridurre l'obbligo scolastico a 15 anni. Tale scelta svilisce il diritto alla formazione e surrettiziamente tenta di imporre il superamento dell'età minima per poter lavorare, fissata dalla legge a 16 anni;
dal versante formativo lo svilimento del diritto alla formazione rappresenta il fallimento di un'intera collettività, soprattutto per i giovani più svantaggiati e non solo economicamente. In questo modo si bloccano gli sforzi fatti per accrescere il grado di civiltà e di democrazia reale nel nostro Paese;
l'innalzamento dell'obbligo di frequenza scolastica fino a 16 anni è stato deciso dal Parlamento dopo un lungo iter parlamentare, superando il generico concetto di «diritto all'istruzione fino a 16 anni», in precedenza contenuto in alcune misure di legge. In questo modo la scuola dell'obbligo italiana, pubblica e gratuita, costruita con molti sacrifici durante un percorso di 150 anni di storia del nostro Paese, si è posta al livello di altri paesi europei, dove peraltro va affermandosi la tendenza che va verso l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni d'età;
l'apprendistato, soprattutto com'è oggi organizzato, rappresenta un fallimento e non raggiunge mai gli obiettivi che gli si vogliono attribuire. In tal modo i diritti dei giovani italiani sono traditi due volte;
l'ISFOL ha certificato che attualmente solo il 17 per cento dei ragazzi apprendisti svolgono attività di formazione esterna - obbligatoria per legge - oltre a lavorare. Gli altri lavorano e basta. I contratti di apprendistato, nelle forme oggi previste, sono stati 644 mila nel 2008 e rappresentano uno dei più tradizionali strumenti di ingresso nel mercato del lavoro perché consentono ai datori di lavoro consistenti vantaggi. Si possono inquadrare i giovani a livelli retributivi più bassi rispetto al lavoro effettivamente svolto e godere di forti sgravi contributivi. E ciò può addirittura prolungarsi fino a quando un giovane compie 29 anni;
secondo altri dati dell'ISFOL, nel 2006 le attività di formazione esterna hanno interessato poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi a 6.500 circa nel 2007, e la maggior parte di loro non ha portato a termine il percorso formativo esterno obbligatorio di 240 ore. Questo percorso nel 2007 è stato approntato solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, le province di Trento e Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche). Mentre nello stesso anno hanno portato a termine il percorso formativo solo 2.834 adolescenti, meno della metà degli iscritti ai percorsi formativi. Si tratta, quindi, di un tipo di formazione che raggiunge solo una quota modesta, appena il 20 per cento, di adolescenti in apprendistato e metà di essi lo abbandona. Per la restante parte degli adolescenti l'apprendistato è una forma di addestramento;
l'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina la materia dell'apprendistato, rinvia l'impegno di formazione «esterna od interna all'azienda» alle regolamentazioni regionali che, d'intesa con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, devono fissare il volume di una formazione congrua a consentire il raggiungimento degli standard formativi minimi per i percorsi di formazione professionale fissati dalla legge n. 53 del 2003. Nonostante qualche regione abbia avviato le regolamentazioni, le necessarie intese interistituzionali non sono mai intervenute né risultano in corso di definizione. È impossibile immaginare che la formazione sia realizzata dal datore di lavoro;
l'apprendistato, che viene presentato anche come un argine alla dispersione scolastica, non è efficace neppure per questo. La dispersione va combattuta mettendo a disposizione della scuola strumenti efficaci e risorse umane e monetarie adeguate, cui deve provvedere la politica. L'OCSE, la Banca mondiale, l'Unione europea e tutti i più recenti studi sul capitale umano chiedono di aumentare la permanenza a scuola degli adolescenti;
fornire l'apprendistato senza una formazione culturale più ampia, al di fuori della formazione del lavoro in senso stretto, significa andare a colpire soprattutto le classi più svantaggiate e le aree più disagiate dell'Italia. Un maggior livello di istruzione serve a rendere il lavoratore più flessibile e più ricettivo a programmi di formazione futura. Uno dei problemi più grandi del sistema economico e produttivo italiano è proprio la scarsa qualificazione dei tanti lavoratori che, entrati in azienda a 14 o 15 anni, hanno maturato una professionalità talmente specifica a un certo tipo di produzione, che poi diventa difficile riconvertirli o sottoporli a nuova formazione molti anni dopo,

impegna il Governo

a sostenere la scuola pubblica dell'obbligo attraverso idonei investimenti che ne aumentino la qualità e la rendano appetibile, riducendo la dispersione scolastica, attraverso il coinvolgimento in via principale degli esperti e del personale che nella scuola vive e opera;
ad aumentare la spesa per la formazione professionale dei giovani, stimolando al contempo le imprese ad investire nella loro formazione;
ad adottare le iniziative, anche normative, volte a non dare esecuzione ai contratti di apprendistato che non adempiano agli obblighi di formazione interna ed esterna previsti dalla legge.
9/1441-quater-F/5. Di Giuseppe, Paladini, Porcino, Zazzera, Borghesi, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito delle misure volte alla tutela della salute del personale militare, grande importanza riveste la questione delle patologie contratte a seguito dallo svolgimento, nel passato, di attività lavorative in ambienti caratterizzati dalla presenza di materiali a base di amianto, nelle attrezzature impiegate o nelle strutture stesse come le unità navali, gli aeromobili, gli stabilimenti, gli arsenali e i servizi antincendio;
la disposizione di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), trova anche applicazione per il personale deceduto o che ha contratto infermità invalidante a causa della particolare esposizione all'amianto nell'ambito dell'attività di servizio prestata sui mezzi militari (navi, aeromobili, mezzi corazzati o blindati), nonché in strutture, stabilimenti e siti militari;
tale interpretazione, adottata in via amministrativa, è stata autorevolmente confermata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2526 del 2010 reso nell'adunanza del 4 maggio 2010;
l'articolo 20, comma 1, del disegno di legge in esame prevede un incremento, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro disposta dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere così come individuate dai successivi commi 563 e 564;
la rubrica dell'articolo 20 del disegno di legge in esame reca «disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato» e, pertanto, come evidenziato anche nello stesso messaggio del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010 di rinvio del provvedimento alle Camere nonché dal successivo dibattito parlamentare (vedasi ad esempio il resoconto dell'Assemblea del Senato in data 23 settembre 2010), l'incremento dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 non può che essere volto a destinare risorse a favore del personale della difesa cui è riconosciuto lo status di equiparato alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

impegna il Governo

a destinare, prioritariamente, i 5 milioni di euro stanziati dall'articolo 20, comma 1, del disegno di legge in esame per i benefici da attribuire, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al personale che abbia contratto infermità, accertate sulla base delle disposizioni di legge, «permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso» a causa dell'esposizione all'amianto nello svolgimento della propria attività di servizio su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentata la presenza di amianto.
9/1441-quater-F/6. Cirielli.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 2 del disegno di legge in esame, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, sono state introdotte alcune modifiche volte a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
nello specifico, l'articolo 7, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010 ha soppresso l'ISPESL e ne ha attribuito le relative funzioni, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all'INAIL;
l'intervento di accorpamento dell'ISPESL all'interno dell'INAIL è teso a realizzare il polo nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
in diversi momenti il Governo ha assunto l'impegno di garantire adeguata valorizzazione delle funzioni già attribuite all'ISPESL con il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la titolarità delle verifiche di primo impianto e le prime verifiche di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime, attività di ispezione e controllo nelle industrie a rischio di incidenti rilevanti, nonché attività di ricerca e formazione;
il polo nazionale della sicurezza nei luoghi di lavoro può costituire la risposta di carattere istituzionale per rendere sempre più efficace ed adeguata l'azione per la difesa della salute e della sicurezza dei lavoratori,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile a rendere al più presto operativo il nuovo ente risultante dall'incorporazione dell'ISPESL nell'INAIL, nel rispetto delle funzioni svolte dall'ISPESL e dal suo personale.
9/1441-quater-F/7. Poli, Ruggeri, Delfino, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del provvedimento in esame è stato più volte modificato nel corso dell'esame al Senato al fine di rafforzare le azioni risarcitorie esperibili dai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto a bordo del naviglio di Stato, prevedendo un'integrazione a regime dell'autorizzazione di spesa destinata alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo pari a 5 milioni di euro annui,
tali modifiche non hanno tuttavia previsto una espressa destinazione a beneficio dei citati soggetti, come rilevato anche dal parere della Commissione difesa,

impegna il Governo

a chiarire l'esatta destinazione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel senso che i beneficiari siano unicamente i soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, in qualità di vittime del dovere;
ad adottare ogni utile iniziativa volta a rafforzare la tutela del diritto al risarcimento di tali lavoratori, eventualmente anche richiamando la possibilità di convocare un tavolo di concertazione nel quale siano coinvolte le associazioni delle vittime dell'esposizione all'amianto.
9/1441-quater-F/8. Bosi, Poli, Delfino, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
in un articolo non modificato dal Senato, il provvedimento in esame incide su disposizioni ormai abrogate (ed integralmente sostituite) dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, entrato in vigore lo scorso 9 ottobre;
in particolare, l'articolo 27, ai commi 2 e 5, novella disposizioni dei decreti legislativi n. 490 del 1997 e n. 298 del 2000 i cui contenuti - con modificazioni - sono refluiti nel codice, che ne ha contestualmente disposto l'abrogazione; inoltre, il comma 3 del medesimo articolo novella l'articolo 7, secondo comma, della legge n. 804 del 1973, integralmente sostituito dall'articolo 2145 del medesimo codice, mentre il comma 4 interpreta una disposizione della legge n. 224 del 1986, anch'essa integralmente abrogata;
come rilevato nel parere del Comitato per la legislazione del 13 ottobre 2010, nel codice dell'ordinamento militare «appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi» del citato articolo 27, salvo che per quanto concerne il comma 3 ed il comma 5, lettera a), che sono invece formulati in modo formalmente irriferibile alla disciplina del codice e che richiedono dunque un più complesso processo ermeneutico;
la norma di delega che ha consentito l'adozione del decreto legislativo di codificazione dell'ordinamento militare attribuisce altresì all'esecutivo la facoltà, entro termini non ancora scaduti, di operare le correzioni ed integrazioni al codice che si rivelassero necessarie,

impegna il Governo

ad operare, in sede di corretta interpretazione ed applicazione della nuova disciplina introdotta dal disegno di legge in esame, nel senso di riferire ciascun richiamo normativo obsoleto alle corrispondenti disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 66 del 2010 ed ormai entrate in vigore;
a procedere, in tempi rapidi, ad una riformulazione delle disposizioni codicistiche - attualmente modificate solo in modo indiretto - anche avvalendosi della potestà legislativa delegata di tipo correttivo conferito dalla norma di delega.
9/1441-quater-F/9. Lo Presti, Lo Moro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, prevedeva all'articolo 2, comma 1, lettera c), la delega la Governo al fine di ridefinire i rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 7 prevede la soppressione dell'ISPESL e il passaggio delle relative funzioni presso l'INAIL;
la successiva decisione assunta in sede di decreto-legge, ha comportato la soppressione di parte del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del provvedimento in esame;
la decisione di sopprimere l'ISPESL rischia di disperdere un patrimonio di risorse umane, conoscenze e competenze scientifico tecnologiche frutto di anni di lavoro e di specializzazione;
in particolare, oltre all'importante lavoro di ricerca che l'ISPESL ha sviluppato e approfondito in questi anni, molteplici sono le competenze del personale specializzato sul piano scientifico tecnologico di cui sarebbe utile mantenere la specificità e la funzione maturate negli anni passati,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di sua competenza, che le capacità e professionalità specifiche che il personale dell'ISPESL ha acquisito in questi anni, non solo sul piano della ricerca, ma anche sul terreno dell'innovazione tecnologica, possano continuare ad operare con continuità e possano essere valorizzate anche all'interno delle strutture dell'INAIL.
9/1441-quater-F/10. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, prevedeva all'articolo 2, comma 1, lettera c), la delega la Governo al fine di ridefinire i rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 7 prevede la soppressione dell'ISPESL e il passaggio delle relative funzioni presso l'INAIL;
la successiva decisione assunta in sede di decreto-legge, ha comportato la soppressione di parte del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di sua competenza, che le capacità e professionalità specifiche che il personale dell'ISPESL ha acquisito in questi anni, non solo sul piano della ricerca, ma anche sul terreno dell'innovazione tecnologica, possano continuare ad operare con continuità e possano essere valorizzate anche all'interno delle strutture dell'INAIL.
9/1441-quater-F/10.(Testo modificato nel corso della seduta)Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
a bordo di alcune unità del naviglio di stato, ora non più in linea, è stato fatto ricorso, ai fini del condizionamento termico di particolari apparati, a rivestimenti in amianto;
il personale che ha prestato servizio a bordo delle suddette unità è stato esposto al rischio amianto, soprattutto nelle situazioni in cui si sono resi necessari interventi di manutenzione o riparazione degli apparati protetti da materiali costituiti da fibre in amianto;
in conseguenza di tale esposizione, il personale civile e militare della Marina che è risultato affetto da patologie asbesto-correlate ha chiesto invano il riconoscimento del diritto al risarcimento;
le norme di cui all'articolo 20 del testo in esame, depenalizzando le eventuali responsabilità per la mancata adozione di misure precauzionali, affermano il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, previo accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956,

impegna il Governo

a permettere, anche attraverso l'emanazione di adeguate direttive, il riconoscimento del rischio amianto e della conseguente dipendenza da causa di servizio delle patologie asbesto-correlate contratte dal personale che risulti essere stato imbarcato su unità del naviglio di Stato che lo esponeva a questo rischio, consentendo quindi l'accesso a tutte le misure risarcitorie previste, attraverso i procedimenti ordinari secondo le norme in vigore per le infermità contratte per cause di servizio.
9/1441-quater-F/11. Rugghia, Villecco Calipari, Damiano, Garofani, Gatti, Mattesini, Recchia, Laganà Fortugno, Schirru, Vaccaro.