XVI LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 21 DICEMBRE 2010
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 18 novembre 2010.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Bucchino, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Di Biagio, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lorenzin, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Ricardo Antonio Merlo, Miccichè, Migliavacca, Mura, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Bucchino, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Di Biagio, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lorenzin, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Ricardo Antonio Merlo, Miccichè, Migliavacca, Mura, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 novembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BOBBA: «Misure a sostegno dell'impresa sociale» (3867);
D'IPPOLITO VITALE: «Istituzione della figura professionale del mediatore familiare» (3868);
ROSATO: «Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3869);
LISI ed altri: «Istituzione della specialità di aerosoccorritore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3870);
GNECCHI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare» (3871);
NACCARATO e FIANO: «Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio» (3872);
NUNZIO FRANCESCO TESTA ed altri: «Norme per la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute della partoriente e del neonato» (3873);
RUVOLO ed altri: «Affidamento alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo - Mar Nero ONLUS (FISPMED) della costituzione, da parte della FISPMED medesima, dell'"Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace"» (3874).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MACCANTI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese» (1669) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cavallotto.
La proposta di legge MOTTA ed altri: «Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché delega al Governo per la ridefinizione della disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (3690) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Picierno.
La proposta di legge CATANOSO GENOESE ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute nell'interesse dei figli dal genitore non affidatario» (3717) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Barbareschi.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
ZAMPA ed altri: «Disposizioni in materia di domanda della cittadinanza da parte dei minori stranieri non accompagnati» (3678) Parere delle Commissioni V e VII.
VI Commissione (Finanze):
CECCUZZI ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione degli interessi passivi dei mutui stipulati per l'acquisto della prima casa» (433) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII ;
BRAGANTINI ed altri: «Istituzione di un'imposta sulla gestione degli apparecchi da intrattenimento» (3799) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione di controllo sugli enti - con lettera in data 16 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 245).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal ministro dell'interno.
Il ministro dell'interno, con lettera del 4 novembre 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BERNARDINI ed altri n. 9/3394/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 aprile 2010, concernente iniziative legislative volte a garantire la regolarità e la certezza nelle procedure elettorali, anche relativamente alla raccolta delle sottoscrizioni previste dalla normativa vigente.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.
Trasmissione dal ministro degli affari esteri.
Il ministro degli affari esteri, con lettera del 15 novembre 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MECACCI ed altri n. 9/3620/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 luglio 2010, concernente il sostegno al percorso della Serbia verso la piena adesione all'Unione europea.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 17 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
al dottor Giuseppe Belsito, l'incarico di direttore della direzione generale del bilancio e della contabilità, nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Salvatore Bilardo, l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la finanza delle pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
al dottor Luigi Orlando, l'incarico di consulenza, studio e ricerca presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
al dottor Piero Pettinelli, l'incarico di direttore generale dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
alla XI Commissione (Lavoro) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
al dottor Giorgio Gisci, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
alla dottoressa Annamaria Pastore, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
al dottor Emanuele Sferra, l'incarico di componente effettivo, con funzioni di vice presidente, del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 17 novembre 2010, a pagina 52, dodicesima riga, la cifra «14.447.483.651» deve leggersi «15.447.483.651».
DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013 (A.C. 3779-A)
A.C. 3779-A - Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 17.
(Disposizioni diverse).
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2010 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito dei pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
17. Limitatamente all'anno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi rispettivamente a spese rimodulabili e a spese non rimodulabili, risultanti dalla riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le quali è stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009.
18. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e quelli relativi alle spese per fitto di locali e oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2011, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Redditi di capitale» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 17.
(Disposizioni diverse).
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del consolidamento della tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 giugno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione che dà conto dei criteri utilizzati ai fini della riallocazione in bilancio delle spese di cui al primo periodo, con l'evidenziazione della quota delle spese da considerare obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicata dalle singole amministrazioni interessate.
17. 1. (ex 17. 2.) Duilio.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2011) (A.C. 3778-A)
A.C. 3778-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, è necessario riformulare la previsione che destina una quota del fondo di cui al primo periodo al «riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali», così da ricondurre la destinazione delle risorse in questione ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato;
all'articolo 1, comma 109, si preveda che il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti sia esercitato sulla base di precisi criteri, da definirsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, atti a garantire l'autonomia degli enti locali;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 11, si valuti l'opportunità - alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione e considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente - di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella fissazione degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;
all'elenco 1, allegato all'articolo 1, comma 40, appare opportuno valutare il mantenimento della parte in cui si prevede uno stanziamento per il sostegno alle scuole non statali, attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, considerato che la Corte costituzionale è intervenuta per dichiarare l'incostituzionalità, rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, di finanziamenti di analogo tenore (sentenze della Corte costituzionale n. 423 del 2004 e n. 50 del 2008);
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché sull'emendamento 1.501 della Commissione.
A.C. 3778-A - Articolo unico
ARTICOLO UNICO, ALLEGATI 1 E 2, ELENCO 1, TABELLA 1, TABELLE A, B, C, D, E DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2011;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.
6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.
7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN, di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale privi del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di leasing applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:
a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria»;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni:
1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:
«10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà»;
2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:
«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies è abrogato.
16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1o gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010. La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
17. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dell'articolo 41-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».
18. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
19. Al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del quaranta per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento».
20. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011. Da tale ultima data, pertanto, ogni rinvio operato, in disposizioni vigenti, alla misura delle sanzioni indicata nelle norme di cui al comma 18, anche ai fini del computo delle riduzioni della misura stessa, deve intendersi effettuato alle previsioni del medesimo comma 18.
22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011.
23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:
a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
b) al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attività strumentali» sono inserite le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali - Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».
24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.
26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.
27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.
28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1o gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole regioni, in conformità con quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.
30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
32. Sono prorogate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2009 è prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro e al comma 7 del citato articolo 19, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010 medesimo.
34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».
36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».
38. Per l'anno 2011 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.
39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 350 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto merci.
41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.
42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».
43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;
b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
44. All'onere derivante dal comma 46, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 46 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
46. A decorrere dal 1o agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.
48. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.
49. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.
50. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al termine del 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
51. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».
52. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.
53. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
54. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.
55. Le disposizioni di cui al comma 54 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.
56. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
57. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.
58. Per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
59. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 58 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.
60. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo.
61. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete ferroviaria italiana Spa è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.
62. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo de La Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 61, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
63. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 64 a 81.
64. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni). - 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione è disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».
65. Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
66. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
67. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».
68. All'articolo 15 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di
finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».
69. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.
70. A partire dall'anno 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
71. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».
72. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». Nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'articolo 12, comma 1, lettera f), dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504».
73. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «; per le cause di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione».
74. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.
75. Al fine di garantire la massima funzionalità all'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.
76. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché dei princìpi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto in Italia della diffusione del gioco irregolare o illegale, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.
77. L'aggiornamento di cui al comma 76 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino, almeno, clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;
3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento per l'intera durata della concessione dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;
2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;
4) mantenimento per l'intera durata della concessione del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 2) della presente lettera; in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specie quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato borsistico regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa;
11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;
12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei princìpi di proporzionalità ed effettività della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei princìpi di partecipazione e del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione esclusivamente previa sua richiesta in tal senso comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.
78. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai princìpi di cui al comma 77, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).
79. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;
b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
80. Al fine di un più efficace contrasto al gioco illecito e all'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:
a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data di relativa installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione è effettuata;
4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche
per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;
g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata;
2) estensione della superficie;
h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi di cui alla lettera a), numero 3);
i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.
81. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
«533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011, l'elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima Amministrazione;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.
533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari alla data di entrata in vigore del medesimo comma dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».
82. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2012 e di 369 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
83. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
84. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.
85. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
86. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 122, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
87. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;
b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.
88. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
89. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 88, pari a zero.
90. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 86 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 87 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
91. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 90 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 90 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.
92. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.
93. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
94. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 93 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
95. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 93.
96. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
97. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 96, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
98. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
99. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione, dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6o censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
100. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
101. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.
102. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 92.
103. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
104. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 86 a 122.
105. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
106. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
107. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 90, 91 e 92. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
108. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 86 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 107. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 117, lettera c).
109. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
110. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.
111. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.
112. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
113. Le informazioni previste dai commi 107 e 108 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
114. All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».
115. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».
116. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».
117. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
118. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.
119. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
120. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 86 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.
121. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
123. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 124 a 148, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
124. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.
125. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.
126. Ai fini dell'applicazione dei commi 124 e 125, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
127. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 124 a 126 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.
128. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 127.
129. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
130. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 129. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
131. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 129. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011 il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.
132. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dei commi da 86 a 122 per le province e i comuni della regione, risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. Con riferimento all'esercizio 2011 il termine è fissato al 31 marzo 2011.
133. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 142.
134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 130, 131 e 132, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
135. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
136. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 143 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
137. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.
138. Ai fini dell'applicazione dei commi 136 e 137 gli enti locali dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.
139. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 86 a 122 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata.
140. Ai fini dell'applicazione del comma 139 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.
141. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 136 e 137 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
142. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 142. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 145, lettera c).
144. Le informazioni previste dai commi 142 e 143 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
145. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.
146. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.
147. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
148. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
149. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, così determinata:
a) per le annualità 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;
b) a decorrere dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.
150. Nel rispetto dei princìpi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;
c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.
151. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 150, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 149, lettera a), è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 150 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).
152. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.
153. A partire dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
154. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 150, lettera c), la capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti.
155. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali, spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione»;
b) all'articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».
156. Le disposizioni recate dal comma 155 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla citata legge costituzionale n. 1 del 1963.
157. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della citata legge n. 42 del 2009 siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
158. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:
a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017;
b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.
159. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 158 del presente articolo.
160. Alla regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
161. Dalle disposizioni di cui ai commi 158 e 159 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
162. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
163. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
164. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.
165. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
166. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
167. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 166, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
168. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
169. Salvo quanto previsto dal comma 45, la presente legge entra vigore il 1o gennaio 2011.
Per il prospetto di copertura e le regolazioni contabili e debitorie si veda lo stampato A.C. 3778.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale | 2011 | 2012 | 2013 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 11.306 milioni di euro per il 2011, a 3.332 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | -41.900 | -22.800 | -15.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | -268.000 | -276.000 | -242.000 |
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2011, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione. |
Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)
Missione e programma | ||||
25 - Politiche previdenziali
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali |
Trasferimenti alle gestioni previdenziali | |||
(in milioni di euro) | ||||
2011 | 2012 | 2013 | ||
2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 | 434,67 | 434,67 | 434,67 | |
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1 | 18.556,19 | 18.556,19 | 18.556,19 | |
di cui: | ||||
3.a) gestione previdenziale speciale minatori | 2,78 | 2,78 | 2,78 | |
3.b) ENPALS | 64,57 | 64,57 | 64,57 | |
3.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989 | 787,29 | 787,29 | 787,29 | |
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2 | 4.585,28 | 4.585,28 | 4.585,28 | |
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi |
Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali | |||
(in milioni di euro) | ||||
2009 | 2010 | |||
4) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (280 milioni di euro) e dei trasferimenti eccedenti (302 milioni di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valere sugli anni 2009 e 2010 | 462 | 120 |
Elenco 1
(articolo 1, comma 40)
Finalità |
2011
(in milioni di euro) |
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 | 245 |
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 | 100 |
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 | 30 |
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 | 25 |
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
350 |
Totale | 750 |
TABELLA 1
(Articolo 1, comma 129)
Regioni a statuto speciale (RSS) - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*)
(importi in euro)
2011 | 2012 | 2013 | |
Bolzano | 59.346.598 | 118.693.196 | 118.693.196 |
Friuli Venezia Giulia | 77.216.900 | 154.433.800 | 154.433.800 |
Sardegna | 76.689.835 | 153.379.670 | 153.379.670 |
Sicilia | 198.581.714 | 397.163.428 | 397.163.428 |
Trentino-Alto Adige | 4.537.652 | 9.075.304 | 9.075.304 |
Trento | 59.346.598 | 118.693.196 | 118.693.196 |
Valle d'Aosta | 24.280.703 | 48.561.406 | 48.561.406 |
Totale RSS | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
MINISTERI | 2011 | 2012 | 2013 |
(migliaia di euro) | |||
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | |||
Ministero dell'economia e delle finanze | 1.500 | 76.050 | 124.150 |
(-) | (74.550) | (122.650) | |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | - | 40.000 | 40.000 |
Ministero degli affari esteri | 5.992 | 34.573 | 44.373 |
(7.492) | (36.073) | (45.873) | |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 50.000 | 50.000 | |
- | (550.000) | (550.000) | |
Ministero dell'interno | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Ministero della difesa | - | 5.000 | 5.000 |
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate ... | 13.492 | 211.623 | 269.523 |
(711.623) | (769.523) | ||
Di cui regolazione debitoria ... | - | - | - |
Di cui limite d'impegno ... | - | - | - |
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 |
(migliaia di euro) | |||
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE | |||
Ministero dell'economia e delle finanze | 1.000 | 130.000 | 130.000 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | - | 50.000 | 50.000 |
Ministero dell'interno | - | 103.000 | 103.000 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | - | 210.000 | 210.000 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | 1.000 | 1.493.000 | 1.493.000 |
Di cui regolazione debitoria ... | - | - | - |
Di cui limite d'impegno ... | - | - | - |
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Dalla presente tabella sono state soppresse le spese da considerare «spese obbligatorie» ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, che sono complessivamente determinate dalla legge di bilancio a decorrere dall'anno 2011.
Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | ||||
Presidenza del Consiglio dei Ministri | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: | ||||
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185) | Cp | 112.995 | 112.995 | 112.995 |
Cs | 112.995 | 112.995 | 112.995 | |
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 - cap. 2115) | Cp | 72.251 | 72.251 | 72.251 |
Cs | 72.251 | 72.251 | 72.251 | |
Totale missione | Cp | 185.246 | 185.246 | 185.246 |
Cs | 185.246 | 185.246 | 185.246 | |
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI | ||||
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: | ||||
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 - cap. 7513/p) | Cp | 2.808 | 2.808 | 2.808 |
Cs | 2.808 | 2.808 | 2.808 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Rapporti finanziari con Enti territoriali | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 - cap. 2820) | Cp | 4.157 | 4.161 | 3.037 |
Cs | 4.157 | 4.161 | 3.037 | |
Totale missione | Cp | 6.965 | 6.969 | 5.845 |
Cs | 6.965 | 6.969 | 5.845 | |
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO | ||||
Cooperazione allo sviluppo | ||||
Ministero degli affari esteri | ||||
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) | Cp | 179.170 | 179.230 | 179.231 |
Cs | 179.170 | 179.230 | 179.231 | |
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 7168, 7169) | Cp | 531 | 531 | 531 |
Cs | 531 | 531 | 531 | |
Cooperazione economica e relazioni internazionali | ||||
Ministero degli affari esteri | ||||
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.3 - cap. 3751) | Cp | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
Cs | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Promozione della pace e sicurezza internazionale | ||||
Ministero degli affari esteri | ||||
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399) | Cp | 243 | 243 | 243 |
Cs | 243 | 243 | 243 | |
Integrazione europea | ||||
Ministero degli affari esteri | ||||
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545) | Cp | 1.714 | 1.714 | 1.714 |
Cs | 1.714 | 1.714 | 1.714 | |
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | ||||
Ministero degli affari esteri | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1163) | Cp | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
Cs | 2.256 | 2.256 | 2.256 | |
Totale missione | Cp | 186.051 | 186.111 | 186.112 |
Cs | 186.051 | 186.111 | 186.112 | |
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO | ||||
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza | ||||
Ministero della difesa | ||||
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare: | ||||
- Art. 551: Fondo scorta per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri (1.1 - cap. 4840) | Cp | 22.423 | 22.423 | 22.423 |
Cs | 22.423 | 22.423 | 22.423 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Funzioni non direttamente collegate ai compiti della difesa militare | ||||
Ministero della difesa | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 1352) | Cp | 1.011 | 261 | 261 |
Cs | 1.011 | 261 | 261 | |
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare: | ||||
- Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 - cap. 1345) | Cp | 66 | 66 | 66 |
Cs | 66 | 66 | 66 | |
Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari | ||||
Ministero della difesa | ||||
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare: | ||||
- Art. 551: Fondo scorta per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri (1.6 - cap. 1253) | Cp | 37.668 | 37.668 | 37.668 |
Cs | 37.668 | 37.668 | 37.668 | |
- Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360, 7145) | Cp | 6.610 | 6.610 | 6.610 |
Cs | 6.610 | 6.610 | 6.610 | |
Totale missione | Cp | 67.778 | 67.028 | 67.028 |
Cs | 67.778 | 67.028 | 67.028 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
GIUSTIZIA | ||||
Amministrazione penitenziaria | ||||
Ministero della giustizia | ||||
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: | ||||
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 - cap. 1786) | Cp | 4.394 | 4.394 | 4.394 |
Cs | 4.394 | 4.394 | 4.394 | |
Totale missione | Cp | 4.394 | 4.394 | 4.394 |
Cs | 4.394 | 4.394 | 4.394 | |
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | ||||
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | ||||
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | ||||
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (4.1 - cap. 2121) | Cp | 5.383 | 5.383 | 5.383 |
Cs | 5.383 | 5.383 | 5.383 | |
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: | ||||
- Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 - cap. 2179) | Cp | 927 | 927 | 927 |
Cs | 927 | 927 | 927 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica | ||||
Ministero dell'interno | ||||
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1 - cap. 2674) | Cp | 27.444 | 27.523 | 27.523 |
Cs | 27.444 | 27.523 | 27.523 | |
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia | ||||
Ministero dell'interno | ||||
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: | ||||
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 - capp. 2668, 2815) | Cp | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
Cs | 1.362 | 1.362 | 1.362 | |
Totale missione | Cp | 35.116 | 35.195 | 35.195 |
Cs | 35.116 | 35.195 | 35.195 | |
SOCCORSO CIVILE | ||||
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico | ||||
Ministero dell'interno | ||||
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (Art. 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.2 - cap. 1916) | Cp | 15.909 | 15.954 | 15.954 |
Cs | 15.909 | 15.954 | 15.954 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Protezione civile | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: | ||||
- Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 - cap. 7446) | Cp | 116.219 | 116.219 | 116.219 |
Cs | 116.219 | 116.219 | 116.219 | |
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile: | ||||
- Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 - cap. 2184) | Cp | 3.523 | 3.523 | 3.523 |
Cs | 3.523 | 3.523 | 3.523 | |
Totale missione | Cp | 135.651 | 135.696 | 135.696 |
Cs | 135.651 | 135.696 | 135.696 | |
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | ||||
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca | ||||
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | ||||
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: | ||||
- Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (1.2 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476, 1477, 1488) | Cp | 6.214 | 6.214 | 6.214 |
Cs | 6.214 | 6.214 | 6.214 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Sostegno al settore agricolo | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 - cap. 1525) | Cp | 24.224 | 24.224 | 24.224 |
Cs | 24.224 | 24.224 | 24.224 | |
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione | ||||
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 2200) | Cp | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Cs | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore delle ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.5 - cap. 2083) | Cp | 16.898 | 16.898 | 16.898 |
Cs | 16.898 | 16.898 | 16.898 | |
Totale missione | Cp | 49.836 | 49.836 | 49.836 |
Cs | 49.836 | 49.836 | 49.836 | |
REGOLAZIONE DEI MERCATI | ||||
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | ||||
Ministero dello sviluppo economico | ||||
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: | ||||
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1 - cap. 2275) | Cp | 17.160 | 17.160 | 17.160 |
Cs | 17.160 | 17.160 | 17.160 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 - cap. 2280) | Cp | 351 | 351 | 351 |
Cs | 351 | 351 | 351 | |
Totale missione | Cp | 17.511 | 17.511 | 17,511 |
Cs | 17.511 | 17.511 | 17.511 | |
DIRITTO ALLA MOBILITÀ | ||||
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | ||||
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.3 - cap. 1952) | Cp | 113 | 113 | 113 |
Cs | 113 | 113 | 113 | |
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC): | ||||
- Art. 7: Finanziamento (2.3 - cap. 1921/P) | Cp | 10.236 | 10.236 | 10.236 |
Cs | 10.236 | 10.236 | 10.236 | |
Sostegno allo sviluppo del trasporto | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997): | ||||
- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 - cap. 1723) | Cp | 369 | 369 | 369 |
Cs | 369 | 369 | 369 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | ||||
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | ||||
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei: | ||||
- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 - cap. 1850) | Cp | 72 | 72 | 72 |
Cs | 72 | 72 | 72 | |
Totale missione | Cp | 10.790 | 10.790 | 10.790 |
Cs | 10.790 | 10.790 | 10.790 | |
COMUNICAZIONI | ||||
Sostegno all'editoria | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442) | Cp | 194.033 | 194.033 | 194.033 |
Cs | 194.033 | 194.033 | 194.033 | |
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 - cap. 1575) | Cp | 167 | 167 | 167 |
Cs | 167 | 167 | 167 | |
Totale missione | Cp | 194.200 | 194.200 | 194.200 |
Cs | 194.200 | 194.200 | 194.200 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO | ||||
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | ||||
Ministero dello sviluppo economico | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501) | Cp | 12.286 | 12.286 | 12.286 |
Cs | 12.286 | 12.286 | 12.286 | |
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: | ||||
- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530) | Cp | 14.869 | 14.869 | 14.869 |
Cs | 14.869 | 14.869 | 14.869 | |
- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531) | Cp | 37.516 | 37.516 | 37.516 |
Cs | 37.516 | 37.516 | 37.516 | |
Totale missione | Cp | 64.671 | 64.671 | 64.671 |
Cs | 64.671 | 64.671 | 64.671 | |
RICERCA E INNOVAZIONE | ||||
Ricerca in materia ambientale | ||||
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | ||||
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: | ||||
- Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621, 8831) | Cp | 34.597 | 34.747 | 34.747 |
Cs | 34.597 | 34.747 | 34.747 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | ||
(migliaia di euro) | |||||
Ricerca in materia di beni e attività culturali | |||||
Ministero per i beni e le attività culturali | |||||
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali | |||||
- Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043) | Cp | 1.942 | 1.942 | 1.942 | |
Cs | 1.942 | 1.942 | 1.942 | ||
Ricerca scientifica e tecnologica di base | |||||
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | |||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | |||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 - cap. 1679) | Cp | 4.578 | 4.578 | 4.578 | |
Cs | 4.578 | 4.578 | 4.578 | ||
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236) | Cp | 1.792.713 | 1.792.713 | 1.788.713 | |
(1.773.213) | (1.773.213) | (1.773.213) | |||
Cs | 1.792.713 | 1.792.713 | 1.788.713 | ||
(1.773.213) | (1.773.213) | (1.773.213) | |||
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale | |||||
Ministero dello sviluppo economico | |||||
Legge n. 282 del 1991; decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630) | Cp | 166.693 | 167.421 | 167.421 | |
(181.693) | (182.421) | (182.421) | |||
Cs | 166.693 | 167.421 | 167.421 | ||
(181.693) | (182.421) | (182.421) |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Ricerca di base e applicata | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: | ||||
- Art. 4: Istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (12.1 - cap. 1707/P) | Cp | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
Cs | 1.524 | 1.524 | 1.524 | |
Ricerca per la didattica | ||||
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 - cap. 1261) | Cp | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
Cs | 1.563 | 1.563 | 1.563 | |
Ricerca per il settore della sanità pubblica | ||||
Ministero della salute | ||||
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 - cap. 3453) | Cp | 26.984 | 26.984 | 26.984 |
Cs | 26.984 | 26.984 | 26.984 | |
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: | ||||
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392) | Cp | 306.242 | 306.242 | 306.242 |
Cs | 306.242 | 306.242 | 306.242 | |
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 - cap. 3443) | Cp | 18.889 | 19.389 | 18.389 |
(18.389) | (18.389) | |||
Cs | 18.889 | 19.389 | 18.389 | |
(18.389) | (18.389) | |||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 - cap. 3412) | Cp | 4.322 | 4.322 | 4.322 |
Cs | 4.322 | 4.322 | 4.322 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali: | ||||
- Art. 2, comma 4: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457) | Cp | 737 | 737 | 737 |
Cs | 737 | 737 | 737 | |
Totale missione | Cp | 2.360.784 | 2.362.162 | 2.357.162 |
(2.355.784) | (2.356.662) | (2.356.662) | ||
Cs | 2.360.784 | 2.361.162 | 2.357.162 | |
(2.355.784) | (2.356.662) | (2.356.662) | ||
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | ||||
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino | ||||
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | ||||
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646) | Cp | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
Cs | 21.700 | 21.700 | 21.700 | |
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389) | Cp | 220 | 220 | 220 |
Cs | 220 | 220 | 220 | |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1551) | Cp | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Cs | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
Totale missione | Cp | 28.920 | 28.920 | 28.920 |
Cs | 28.920 | 28.920 | 28.920 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
CASA E ASSETTO URBANISTICO | ||||
Politiche abitative, urbane e territoriali | ||||
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | ||||
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap. 1690) | Cp | 33.550 | 33.940 | 14.313 |
Cs | 33.550 | 33.940 | 14.313 | |
Totale missione | Cp | 33.550 | 33.940 | 14.313 |
Cs | 33.550 | 33.940 | 14.313 | |
TUTELA DELLA SALUTE | ||||
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti | ||||
Ministero della salute | ||||
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo: | ||||
- Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340) | Cp | 800 | 801 | 345 |
Cs | 800 | 801 | 345 | |
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano | ||||
Ministero della salute | ||||
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: | ||||
- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp. 3458, 7230) | Cp | 6.476 | 6.976 | 5.976 |
(5.976) | (5.976) | |||
Cs | 6.476 | 6.976 | 5.976 | |
(5.976) | (5.976) | |||
Totale missione | Cp | 7.276 | 7.777 | 6.321 |
(6.776) | (6.777) | |||
Cs | 7.276 | 7.777 | 6.321 | |
(6.776) | (6.777) |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI | ||||
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo | ||||
Ministero per i beni e le attività culturali | ||||
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) | Cp | 262.465 | 262.465 | 262.465 |
Cs | 262.465 | 262.465 | 262.465 | |
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | ||||
Ministero per i beni e le attività culturali | ||||
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (1.10 - cap. 3610) | Cp | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
Cs | 1.334 | 1.334 | 1.334 | |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali: | ||||
- Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (1.10 - cap. 3611) | Cp | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
Cs | 1.555 | 1.555 | 1.555 | |
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630) | Cp | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
Cs | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671) | Cp | 12.288 | 8.986 | 8.986 |
Cs | 12.288 | 8.986 | 8.986 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Valorizzazione del patrimonio culturale | ||||
Ministero per i beni e le attività culturali | ||||
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO: | ||||
- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442, 7305) | Cp | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
Cs | 1.964 | 1.964 | 1.964 | |
Totale missione | Cp | 280.776 | 277.474 | 277.474 |
Cs | 280.776 | 277.474 | 277.474 | |
ISTRUZIONE SCOLASTICA | ||||
Istituzioni scolastiche non statali | ||||
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | ||||
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 - cap. 2193) | Cp | 327 | 327 | 327 |
Cs | 327 | 327 | 327 | |
Totale missione | Cp | 327 | 327 | 327 |
Cs | 327 | 327 | 327 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | ||||
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria | ||||
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | ||||
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709) | Cp | 5.368 | 5.368 | 5.368 |
Cs | 5.368 | 5.368 | 5.368 | |
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695) | Cp | 25.731 | 25.773 | 12.939 |
Cs | 25.731 | 25.773 | 12.939 | |
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: | ||||
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273) | Cp | 18.660 | 18.660 | 18.660 |
Cs | 18.660 | 18.660 | 18.660 | |
Sistema universitario e formazione post-universitaria | ||||
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | ||||
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690) | Cp | 44.772 | 44.772 | 44.772 |
Cs | 44.772 | 44.772 | 44.772 | |
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) | Cp | 62.039 | 62.039 | 62.039 |
Cs | 62.039 | 62.039 | 62.039 | |
Totale missione | Cp | 156.570 | 156.612 | 143.778 |
Cs | 156.570 | 156.612 | 143.778 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | ||||
Protezione sociale per particolari categorie | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 - cap. 7256) | Cp | 13.278 | 13.278 | 13.278 |
Cs | 13.278 | 13.278 | 13.278 | |
Sostegno alla famiglia | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: | ||||
- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102) | Cp | 52.466 | 52.536 | 31.391 |
Cs | 52.466 | 52.536 | 31.391 | |
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 - cap. 1733) | Cp | 9.703 | 9.703 | 9.703 |
Cs | 9.703 | 9.703 | 9.703 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: | ||||
- Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108) | Cp | 17.198 | 17.198 | 17.198 |
(2.198) | (2.198) | (2.198) | ||
Cs | 17.198 | 17.198 | 17.198 | |
(2.198) | (2.198) | (2.198) | ||
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi | ||||
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | ||||
Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: | ||||
- Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527) | Cp | 39.960 | 39.960 | 39.960 |
Cs | 39.960 | 39.960 | 39.960 | |
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: | ||||
- Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671) | Cp | 75.297 | 69.954 | 44.590 |
Cs | 75.297 | 69.954 | 44.590 | |
Totale missione | Cp | 207.902 | 202.629 | 156.120 |
(192.902) | (187.629) | (141.120) | ||
Cs | 207.902 | 202.629 | 156.120 | |
(192.902) | (187.629) | (141.120) |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
POLITICHE PREVIDENZIALI | ||||
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali | ||||
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | ||||
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: | ||||
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 - cap. 4332) | Cp | 302 | 302 | 302 |
Cs | 302 | 302 | 302 | |
Totale missione | Cp | 302 | 302 | 302 |
Cs | 302 | 302 | 302 | |
POLITICHE PER IL LAVORO | ||||
Politiche attive e passive del lavoro | ||||
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | ||||
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: | ||||
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161) | Cp | 817 | 817 | 817 |
Cs | 817 | 817 | 817 | |
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): | ||||
- Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682) | Cp | 9.293 | 9.293 | 9.293 |
Cs | 9.293 | 9.293 | 9.293 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro | ||||
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | ||||
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): | ||||
- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025) | Cp | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
Cs | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |
Totale missione | Cp | 11.480 | 11.480 | 11.480 |
Cs | 11.480 | 11.480 | 11.480 | |
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI | ||||
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale | ||||
Ministero dell'interno | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309) | Cp | 42 | 42 | 42 |
Cs | 42 | 42 | 42 | |
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri: | ||||
- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311) | Cp | 8.263 | 8.263 | 8.263 |
Cs | 8.263 | 8.263 | 8.263 | |
Totale missione | Cp | 8.305 | 8.305 | 8.305 |
Cs | 8.305 | 8.305 | 8.305 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO | ||||
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1 - cap. 3935) | Cp | 2.195 | 2.195 | 2.195 |
Cs | 2.195 | 2.195 | 2.195 | |
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560) | Cp | 458 | 458 | 458 |
Cs | 458 | 458 | 458 | |
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale: | ||||
- Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 - cap. 3822) | Cp | 87.973 | 87.973 | 87.973 |
Cs | 87.973 | 87.973 | 87.973 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Analisi e programmazione economico-finanziaria | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: | ||||
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 - cap. 1702) | Cp | 180 | 180 | 180 |
Cs | 180 | 180 | 180 | |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1613) | Cp | 21 | 21 | 21 |
Cs | 21 | 21 | 21 | |
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: | ||||
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.6 - cap. 7330) | Cp | 1.836 | 1.836 | 1.336 |
(1.336) | (1.336) | |||
Cs | 1.836 | 1.836 | 1.336 | |
(1.336) | (1.336) | |||
Totale missione | Cp | 92.663 | 92.663 | 92.163 |
(92.163) | (92.163) | |||
Cs | 92.663 | 92.663 | 92.163 | |
(92.163) | (92.163) | |||
GIOVANI E SPORT | ||||
Attività ricreative e sport | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri: | ||||
- Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (22.1 - cap. 7450) | Cp | 55.080 | 55.080 | 55.080 |
Cs | 55.080 | 55.080 | 55.080 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Incentivazione e sostegno alla gioventù | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: | ||||
- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106) | Cp | 13.410 | 13.432 | 10.649 |
(32.910) | (32.932) | (26.149) | ||
Cs | 13.410 | 13.432 | 10.649 | |
(32.910) | (32.932) | (26.149) | ||
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio: | ||||
- Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 - cap. 1597) | Cp | 56 | 56 | 56 |
Cs | 56 | 56 | 56 | |
Totale missione | Cp | 68.546 | 68.568 | 65.785 |
(88.046) | (88.068) | (81.285) | ||
Cs | 68.546 | 68.568 | 65.785 | |
(88.046) | (88.068) | (81.285) | ||
TURISMO | ||||
Sviluppo e competitività del turismo | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194) | Cp | 4.119 | 4.119 | 4.119 |
Cs | 4.119 | 4.119 | 4.119 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: | ||||
- Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 - cap. 2107) | Cp | 16.063 | 16.073 | 12.487 |
Cs | 16.063 | 16.073 | 12.487 | |
Totale missione | Cp | 20.182 | 20.192 | 16.606 |
Cs | 20.182 | 20.192 | 16.606 | |
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | ||||
Indirizzo politico | ||||
Ministero della giustizia | ||||
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | ||||
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 - cap. 1160) | Cp | 47 | 47 | 47 |
Cs | 47 | 47 | 47 | |
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 - cap. 5217) | Cp | 1.414 | 1.414 | 2.014 |
Cs | 1.414 | 1.414 | 2.014 | |
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): | ||||
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 - cap. 1680) | Cp | 28.223 | 28.223 | 28.223 |
Cs | 28.223 | 28.223 | 28.223 |
Segue: Tabella C
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | |
(migliaia di euro) | ||||
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.4 - cap. 5200) | Cp | 6.512 | 9.512 | 9.512 |
(3.512) | (3.512) | (3.512) | ||
Cs | 6.512 | 9.512 | 9.512 | |
(3.512) | (3.512) | (3.512) | ||
Totale missione | Cp | 36.196 | 39.196 | 39.796 |
(33.196) | (33.196) | (33.796) | ||
Cs | 36.196 | 39.196 | 39.796 | |
(33.196) | (33.196) | (33.796) | ||
FONDI DA RIPARTIRE | ||||
Fondi da assegnare | ||||
Ministero dell'economia e delle finanze | ||||
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026) | Cp | 35.485 | 35.485 | 35.485 |
Cs | 35.485 | 35.485 | 35.485 | |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | ||||
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [articolo 68, comma 4, lettera b)]: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1 - cap. 1270) | Cp | 89.564 | 89.564 | 89.564 |
Cs | 89.564 | 89.564 | 89.564 | |
Totale missione | Cp | 125.049 | 125.049 | 125.049 |
Cs | 125.049 | 125.049 | 125.049 | |
Totale generale | Cp | 4.397.037 | 4.393.243 | 4.300.425 |
(4.392.537) | (4.384.743) | (4.294.425) | ||
Cs | 4.397.037 | 4.393.243 | 4.300.425 | |
(4.392.537) | (4.384.743) | (4.294.425) |
TABELLA D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna «definanziamento» il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.
Tabella D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
ESTREMI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | Definan- ziamento |
|
(migliaia di euro) | |||||
FONDI DA RIPARTIRE | |||||
Fondi di riserva e speciali | |||||
Ministero dell'economia e delle finanze | |||||
Decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi: | |||||
- Art. 2, comma 5: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2 - cap. 3003) | Cp | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
Cs | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
Totale missione | Cp | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
Cs | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
Totale generale | Cp | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
Cs | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
TABELLA E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2011 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2011 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2010 e quelli derivanti da spese di annualità.
Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.
ELENCO DELLE MISSIONI
3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. - L'Italia in Europa e nel mondo
5. - Difesa e sicurezza del territorio
7. - Ordine pubblico e sicurezza
8. - Soccorso civile
9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. - Competitività e sviluppo delle imprese
12. - Regolazione dei mercati
13. - Diritto alla mobilità
14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
16. - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. - Ricerca e innovazione
18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. - Casa e assetto urbanistico
24. - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
26. - Politiche per il lavoro
28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione delle aree urbane
26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.
Tabella E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI
(articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI | |||||||
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): | |||||||
- Art. 2, comma 196, terzo periodo: Interventi infrastrutturali comune di Roma (Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 - cap. 7285) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | - | 90.000 | - | - | ||
Cs | - | 30.000 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | - | 90.000 | - | - | ||
Cs | - | 30.000 | - | - | |||
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali | |||||||
Interno | |||||||
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: | |||||||
- Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7253) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | - | - | - | - | ||
Cs | - | - | - | - | |||
Rifinanziamento | Cp | 15.000 | - | - | - | ||
Cs | 15.000 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 15.000 | - | - | - | ||
Cs | 15.000 | - | - | - |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: | |||||||
- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA auto Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7517) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 714.000 | 2023 | 3 |
Cs | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 714.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 714.000 | ||
Cs | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 714.000 | |||
- Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/P) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 90.000 | 2022 | 3 |
Cs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 90.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 90.000 | ||
Cs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 90.000 | |||
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): | |||||||
- Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/P) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 2020 | 3 |
Cs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | ||
Cs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | |||
Rapporti finanziari con Enti territoriali | |||||||
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: | |||||||
- Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 - cap. 7499) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 160.102 | 160.102 | - | - | 1 | |
Cs | 160.102 | 160.102 | - | - |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Legge di stabilità | Cp | 160.102 | 160.102 | - | - | ||
Cs | 160.102 | 160.102 | - | - | |||
Totale missione | Cp Cs |
281.102 281.102 |
356.102 296.102 |
106.000 106.000 |
884.000 884.000 |
||
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO | |||||||
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: | |||||||
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 5.295.450 | 5.524.300 | - | - | 3 | |
Cs | 5.295.450 | 5.524.300 | - | - | |||
Rifinanziamento | Cp | - | - | 5.500.000 | |||
Cs | - | - | 5.500.000 | ||||
Legge di stabilità | Cp | 5.295.450 | 5.524.300 | 5.500.000 | - | ||
Cs | 5.295.450 | 5.524.300 | 5.500.000 | - | |||
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale | |||||||
Infrastrutture e trasporti | |||||||
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008: | |||||||
- Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7800) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 2.700.000 | 2028 | 3 |
Cs | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 2.700.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 2.700.000 | ||
Cs | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 2.700.000 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
||
(migliaia di euro) | ||||||||
- Art. 5, comma 1: Articolo 10, lettera a), del Trattato: Costruzione in Libia di unità abitative (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7801) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 3.680 | - | - | - | |||
Cs | 3.680 | - | - | - | ||||
Legge di stabilità | Cp | 3.680 | - | - | - | |||
Cs | 3.680 | - | - | - | ||||
Totale missione | Cp | 5.479.130 | 5.704.300 | 5.680.000 | 2.700.000 | |||
Cs | 5.479.130 | 5.704.300 | 5.680.000 | 2.700.000 | ||||
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO | ||||||||
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari | ||||||||
Difesa | ||||||||
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare: | ||||||||
- Art. 606: Finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.6 - cap. 7129) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 8.410 | - | - | - | |||
Cs | 8.410 | - | - | - | ||||
Legge di stabilità | Cp | 8.410 | - | - | - | |||
Cs | 8.410 | - | - | - | ||||
Totale missione | Cp | 8.410 | - | - | - | |||
Cs | 8.410 | - | - | - | ||||
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | ||||||||
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica | ||||||||
Economia e finanze | ||||||||
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93), e decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 - capp. 7833, 7834) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 28.852 | 28.852 | 28.852 | 288.522 | 2023 | 3 |
Cs | 28.852 | 28.852 | 28.852 | 288.522 | |||
Legge di stabilità | Cp | 28.852 | 28.852 | 28.852 | 288.522 | ||
Cs | 28.852 | 28.852 | 28.852 | 288.522 | |||
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | |||||||
Infrastrutture e trasporti | |||||||
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): | |||||||
- Art. 2, comma 99: Sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 - cap. 7853/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 10.430 | - | - | - | ||
Cs | 10.430 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 10.430 | - | - | - | ||
Cs | 10.430 | - | - | - | |||
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, della legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: | |||||||
- Art. 3-bis, comma 3: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (Settore n. 27) Interventi diversi (4.1 - cap. 7853/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 26.051 | 26.051 | 26.051 | 243.854 | 2023 | 3 |
Cs | 9.000 | 18.000 | 26.051 | 243.854 | |||
Legge di stabilità | Cp | 26.051 | 26.051 | 26.051 | 243.854 | ||
Cs | 9.000 | 18.000 | 26.051 | 243.854 | |||
Totale missione | Cp | 65.333 | 54.903 | 54.903 | 532.376 | ||
Cs | 48.282 | 46.852 | 54.903 | 532.376 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
SOCCORSO CIVILE | |||||||
Protezione civile | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: | |||||||
- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 18.076 | 18.076 | 18.076 | 72.304 | 2017 | 3 |
Cs | 18.076 | 18.076 | 18.076 | 72.304 | |||
Legge di stabilità | Cp | 18.076 | 18.076 | 18.076 | 72.304 | ||
Cs | 18.076 | 18.076 | 18.076 | 72.304 | |||
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, della legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: | |||||||
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 145.638 | 2019 | 3 |
Cs | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 145.638 | |||
Legge di stabilità | Cp | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 145.638 | ||
Cs | 24.273 | 24.273 | 24.273 | 145.638 | |||
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 9.294 | 2019 | 3 |
Cs | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 9.294 | |||
Legge di stabilità | Cp | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 9.294 | ||
Cs | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 9.294 | |||
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 17.043 | 17.043 | 17.043 | 102.258 | 2019 | 3 |
Cs | 17.043 | 17.043 | 17.043 | 102.258 | |||
Legge di stabilità | Cp | 17.043 | 17.043 | 17.043 | 102.258 | ||
Cs | 17.043 | 17.043 | 17.043 | 102.258 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): | |||||||
- Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 351.000 | 2019 | 3 |
Cs | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 351.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 351.000 | ||
Cs | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 351.000 | |||
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, della legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: | |||||||
- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7449/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 2019 | 3 |
Cs | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | ||
Cs | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | |||
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: | |||||||
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | 2021 | 3 |
Cs | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | ||
Cs | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | |||
- Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 | 2022 | 3 |
Cs | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 | ||
Cs | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): | |||||||
- Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 182.000 | 2020 | 3 |
Cs | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 182.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 182.000 | ||
Cs | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 182.000 | |||
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): | |||||||
- Art. 1, comma 1292: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale - scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 25.500 | 2022 | 3 |
Cs | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 25.500 | |||
Legge di stabilità | Cp | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 25.500 | ||
Cs | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 25.500 | |||
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): | |||||||
- Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 138.200 | 2024 | 3 |
Cs | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 138.200 | |||
Legge di stabilità | Cp | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 138.200 | ||
Cs | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 138.200 | |||
- Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7444) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 2017 | 3 |
Cs | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | ||
Cs | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 95.000 | 2022 | 3 |
Cs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 95.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 95.000 | ||
Cs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 95.000 | |||
- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 700 | 700 | 700 | 6.300 | 2022 | 3 |
Cs | 700 | 700 | 700 | 6.300 | |||
Legge di stabilità | Cp | 700 | 700 | 700 | 6.300 | ||
Cs | 700 | 700 | 700 | 6.300 | |||
- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 400 | 400 | 400 | 3.200 | 2021 | 3 |
Cs | 400 | 400 | 400 | 3.200 | |||
Legge di stabilità | Cp | 400 | 400 | 400 | 3.200 | ||
Cs | 400 | 400 | 400 | 3.200 | |||
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile: | |||||||
- Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7459) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 145.100 | 195.600 | 195.600 | 384.700 | 2016 | 3 |
Cs | 145.100 | 195.600 | 195.600 | 384.700 | |||
Legge di stabilità | Cp | 145.100 | 195.600 | 195.600 | 384.700 | ||
Cs | 145.100 | 195.600 | 195.600 | 384.700 | |||
- Art. 14, comma 5: Interventi per la ricostruzione dell'Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7462) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 350.000 | 30.000 | - | - | 3 | |
Cs | 350.000 | 30.000 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 350.000 | 30.000 | - | - | ||
Cs | 350.000 | 30.000 | - | - | |||
Totale missione | Cp | 691.241 | 421.741 | 391.741 | 1.599.394 | ||
Cs | 691.241 | 421.741 | 391.741 | 1.599.394 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | |||||||
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione | |||||||
Politiche agricole alimentari e forestali | |||||||
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole: | |||||||
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.5 - cap. 7439) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 116.700 | 116.700 | - | - | 1 | |
Cs | 116.700 | 116.700 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 116.700 | 116.700 | - | - | ||
Cs | 116.700 | 116.700 | - | - | |||
Totale missione | Cp | 116.700 | 116.700 | - | - | ||
Cs | 116.700 | 116.700 | - | - | |||
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE | |||||||
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | |||||||
Sviluppo economico | |||||||
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): | |||||||
- Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 675.000 | 2022 | 3 |
Cs | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 675.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 675.000 | ||
Cs | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 675.000 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): | |||||||
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 320.000 | 2021 | 3 |
Cs | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 320.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 320.000 | ||
Cs | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 320.000 | |||
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 360.000 | 2022 | 3 |
Cs | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 360.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 360.000 | ||
Cs | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 360.000 | |||
- Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 400.000 | 2023 | 3 |
Cs | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 400.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 400.000 | ||
Cs | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 400.000 | |||
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 876 | 876 | 876 | 7.008 | 2021 | 3 |
Cs | 876 | 876 | 876 | 7.008 | |||
Legge di stabilità | Cp | 876 | 876 | 876 | 7.008 | ||
Cs | 876 | 876 | 876 | 7.008 | |||
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 11.233 | 11.233 | 11.233 | 101.094 | 2022 | 3 |
Cs | 11.233 | 11.233 | 11.233 | 101.094 | |||
Legge di stabilità | Cp | 11.233 | 11.233 | 11.233 | 101.094 | ||
Cs | 11.233 | 11.233 | 11.233 | 101.094 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 400.000 | 2021 | 3 |
Cs | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 400.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 400.000 | ||
Cs | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 400.000 | |||
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): | |||||||
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 180.000 | 2022 | 3 |
Cs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 180.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 180.000 | ||
Cs | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 180.000 | |||
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | 2023 | 3 |
Cs | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | ||
Cs | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | |||
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3o contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 275.000 | 2024 | 3 |
Cs | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 275.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 275.000 | ||
Cs | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 275.000 | |||
- Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 1.100.000 | 1.100.000 | - | - | 3 | |
Cs | 1.100.000 | 1.100.000 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 1.100.000 | 1.100.000 | - | - | ||
Cs | 1.100.000 | 1.100.000 | - | - |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
- Art. 2, comma 181: Programmi navali (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 375.000 | - | - | - | ||
Cs | 375.000 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 375.000 | - | - | - | ||
Cs | 375.000 | - | - | - | |||
Decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario: | |||||||
- Art. 7-quinquies, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7450) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 270.000 | 536.310 | - | - | 1 | |
Cs | 90.000 | 270.000 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 270.000 | 536.310 | - | - | ||
Cs | 90.000 | 270.000 | - | - | |||
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008: | |||||||
- Art. 5, comma 1: Articolo 19 del Trattato: contributi per la realizzazione di sistemi di controllo elettronico da affidare a società italiane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 - cap. 7331) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 57.700 | - | - | - | ||
Cs | 57.700 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 57.700 | - | - | - | ||
Cs | 57.700 | - | - | - | |||
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione | |||||||
Sviluppo economico | |||||||
Decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 73 del 2010: Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
finanziamento di un Fondo per incentivi a sostegno della domanda di particolari settori: | |||||||
- Art. 4, comma 1-quinquies: Fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7334) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 1.000 | - | - | - | ||
Cs | 350 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 1.000 | - | - | - | ||
Cs | 350 | - | - | - | |||
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): | |||||||
- Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7182) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.784.000 | 2049 | 3 |
Cs | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.784.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.784.000 | ||
Cs | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.784.000 | |||
- Art. 3, comma 33: Trasferimenti alle imprese (Settore n. 9) Mediocredito centrale - SIMEST SpA (8.2 - cap. 7298) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 15.523 | - | - | - | ||
Cs | 15.523 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 15.523 | - | - | - | ||
Cs | 15.523 | - | - | - | |||
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): | |||||||
- Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 359.840 | 362.373 | 667.800 | 1.330.707 | 3 | |
Cs | 359.840 | 362.373 | 667.800 | 1.330.707 | |||
Legge di stabilità | Cp | 359.840 | 362.373 | 667.800 | 1.330.707 | ||
Cs | 359.840 | 362.373 | 667.800 | 1.330.707 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
- Art. 1, comma 280: Credito d'imposta per spese per ricerca e innovazione (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (8.3 - cap. 7811/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 65.400 | - | - | - | ||
Cs | 65.400 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 65.400 | - | - | - | ||
Cs | 65.400 | - | - | - | |||
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): | |||||||
- Art. 1, comma 70: Credito d'imposta per favorire la crescita delle aggregazioni professionali (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 - cap. 7796) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 7.197 | - | - | - | ||
Cs | 7.197 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 7.197 | - | - | - | ||
Cs | 7.197 | - | - | - | |||
- Art. 1, comma 228: Credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di videosorveglianza (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 - cap. 7784) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 5.215 | - | - | - | ||
Cs | 5.215 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 5.215 | - | - | - | ||
Cs | 5.215 | - | - | - | |||
- Art. 1, comma 233: Credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 - cap. 7783) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 2.608 | - | - | - | ||
Cs | 2.608 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 2.608 | - | - | - | ||
Cs | 2.608 | - | - | - | |||
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): | |||||||
- Art. 2, comma 236: Credito d'imposta per attività di ricerca (Settore n. 27) Interventi diversi (8.3 - cap. 7811/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 200.000 | - | - | - | ||
Cs | 65.000 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 200.000 | - | - | - | ||
Cs | 65.000 | - | - | - | |||
Totale missione | Cp | 2.836.592 | 2.375.792 | 1.044.909 | 6.082.809 | ||
Cs | 2.520.942 | 2.109.482 | 1.044.909 | 6.082.809 | |||
REGOLAZIONE DEI MERCATI | |||||||
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | |||||||
Sviluppo economico | |||||||
Legge n. 99 del 2009: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia: | |||||||
- Art. 12, comma 4: Sistema fieristico nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7495) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 2.000 | - | - | - | ||
Cs | 2.000 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 2.000 | - | - | - | ||
Cs | 2.000 | - | - | - | |||
Totale missione | Cp | 2.000 | - | - | - | ||
Cs | 2.000 | - | - | - | |||
DIRITTO ALLA MOBILITÀ | |||||||
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale | |||||||
Infrastrutture e trasporti | |||||||
Legge n. 120 del 2010: Disposizioni in materia di sicurezza stradale: | |||||||
- Art. 56, comma 2: Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.1 - cap. 7339) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 1.500 | - | - | - | ||
Cs | 500 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 1.500 | - | - | - | ||
Cs | 500 | - | - | - | |||
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | |||||||
Infrastrutture e trasporti | |||||||
Decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, della legge n. 102 del 2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini: | |||||||
- Art. 4-ter, comma 3: Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa ENAV (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.3 - cap. 7741) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 21.100 | 21.100 | - | - | 3 | |
Cs | 21.100 | 21.100 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 21.100 | 21.100 | - | - | ||
Cs | 21.100 | 21.100 | - | - | |||
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale | |||||||
Infrastrutture e trasporti | |||||||
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: | |||||||
- Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7254) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 37.588 | - | - | - | ||
Cs | 37.588 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 37.588 | - | - | - | ||
Cs | 37.588 | - | - | - | |||
Sostegno allo sviluppo del trasporto | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): | |||||||
- Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 2.086.028 | 2.100.716 | 2.100.716 | 2.015.404 | 2014 | 3 |
Cs | 2.086.028 | 2.100.716 | 2.100.716 | 2.015.404 | |||
Legge di stabilità | Cp | 2.086.028 | 2.100.716 | 2.100.716 | 2.015.404 | ||
Cs | 2.086.028 | 2.100.716 | 2.100.716 | 2.015.404 | |||
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): | |||||||
- Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.200.000 | 2021 | 3 |
Cs | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.200.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.200.000 | ||
Cs | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 3.200.000 | |||
- Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1o contributo quindicennale - scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 | 2020 | 3 |
Cs | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 | ||
Cs | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 | |||
- Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 800.000 | 2021 | 3 |
Cs | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 800.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 800.000 | ||
Cs | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 800.000 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): | |||||||
- Art. 2, comma 204: Partecipazione dell'ANAS Spa al capitale della società Stretto di Messina (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | - | 423.000 | - | - | ||
Cs | - | 140.000 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | - | 423.000 | - | - | ||
Cs | - | 140.000 | - | - | |||
Totale missione | Cp | 2.746.216 | 3.144.816 | 2.700.716 | 6.715.404 | ||
Cs | 2.745.216 | 2.861.816 | 2.700.716 | 6.715.404 | |||
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA | |||||||
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | |||||||
Infrastrutture e trasporti | |||||||
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP: | |||||||
- Art. 1: Contributo ventennale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7156) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 15.494 | 15.494 | 15.494 | 77.469 | 2018 | 1 |
Cs | 15.494 | 15.494 | 15.494 | 77.469 | |||
Legge di stabilità | Cp | 15.494 | 15.494 | 15.494 | 77.469 | ||
Cs | 15.494 | 15.494 | 15.494 | 77.469 | |||
Opere pubbliche e infrastrutture | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: | |||||||
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 226.022 | 512.320 | - | - | 3 | |
Cs | 75.000 | 250.000 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 226.022 | 512.320 | - | - | ||
Cs | 75.000 | 250.000 | - | - |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): | |||||||
- Art. 2, comma 250: Fondo da ripartire per il rifinanziamento di interventi urgenti e indifferibili (Interventi vari) (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 10.000 | 20.000 | - | - | 3 | |
Cs | 3.000 | 10.000 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 10.000 | 20.000 | - | - | ||
Cs | 3.000 | 10.000 | - | - | |||
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità | |||||||
Infrastrutture e trasporti | |||||||
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): | |||||||
- Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 181.837 | 181.837 | 181.837 | 1.454.692 | 2021 | 3 |
Cs | 181.837 | 181.837 | 181.837 | 1.454.692 | |||
Legge di stabilità | Cp | 181.837 | 181.837 | 181.837 | 1.454.692 | ||
Cs | 181.837 | 181.837 | 181.837 | 1.454.692 | |||
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): | |||||||
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 88.750 | 88.750 | 88.750 | 710.000 | 2021 | 3 |
Cs | 88.750 | 88.750 | 88.750 | 710.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 88.750 | 88.750 | 88.750 | 710.000 | ||
Cs | 88.750 | 88.750 | 88.750 | 710.000 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 94.150 | 94.150 | 94.150 | 847.350 | 2022 | 3 |
Cs | 94.150 | 94.150 | 94.150 | 847.350 | |||
Legge di stabilità | Cp | 94.150 | 94.150 | 94.150 | 847.350 | ||
Cs | 94.150 | 94.150 | 94.150 | 847.350 | |||
- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 95.650 | 95.650 | 95.650 | 956.500 | 2023 | 3 |
Cs | 95.650 | 95.650 | 95.650 | 956.500 | |||
Legge di stabilità | Cp | 95.650 | 95.650 | 95.650 | 956.500 | ||
Cs | 95.650 | 95.650 | 95.650 | 956.500 | |||
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): | |||||||
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 433 del 2001 - legge obiettivo (1o contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 91.612 | 91.612 | 91.612 | 824.508 | 2022 | 3 |
Cs | 91.612 | 91.612 | 91.612 | 824.508 | |||
Legge di stabilità | Cp | 91.612 | 91.612 | 91.612 | 824.508 | ||
Cs | 91.612 | 91.612 | 91.612 | 824.508 | |||
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (2o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 91.612 | 91.612 | 91.612 | 916.120 | 2023 | 3 |
Cs | 91.612 | 91.612 | 91.612 | 916.120 | |||
Legge di stabilità | Cp | 91.612 | 91.612 | 91.612 | 916.120 | ||
Cs | 91.612 | 91.612 | 91.612 | 916.120 | |||
- Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 - legge obiettivo (3o contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 96.612 | 96.612 | 96.612 | 1.062.732 | 2024 | 3 |
Cs | 96.612 | 96.612 | 96.612 | 1.062.732 | |||
Legge di stabilità | Cp | 96.612 | 96.612 | 96.612 | 1.062.732 | ||
Cs | 96.612 | 96.612 | 96.612 | 1.062.732 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p). | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 10.901 | 2022 | 3 |
Cs | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 10.901 | |||
Legge di stabilità | Cp | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 10.901 | ||
Cs | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 10.901 | |||
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 225 | 225 | 225 | 2.025 | 2022 | 3 |
Cs | 225 | 225 | 225 | 2.025 | |||
Legge di stabilità | Cp | 225 | 225 | 225 | 2.025 | ||
Cs | 225 | 225 | 225 | 2.025 | |||
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 64 | 64 | 64 | 574 | 2022 | 3 |
Cs | 64 | 64 | 64 | 574 | |||
Legge di stabilità | Cp | 64 | 64 | 64 | 574 | ||
Cs | 64 | 64 | 64 | 574 | |||
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7187) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | 2022 | 3 |
Cs | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | ||
Cs | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | |||
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: | |||||||
- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 - cap. 7695) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 59.000 | 223.000 | 564.000 | 565.000 | 2015 | 3 |
Cs | 59.000 | 223.000 | 564.000 | 565.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 59.000 | 223.000 | 564.000 | 565.000 | ||
Cs | 59.000 | 223.000 | 564.000 | 565.000 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale: | |||||||
- Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 600.000 | 2023 | 3 |
Cs | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 600.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 600.000 | ||
Cs | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 600.000 | |||
- Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.650.000 | 2024 | 3 |
Cs | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.650.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.650.000 | ||
Cs | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.650.000 | |||
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali | |||||||
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | |||||||
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7483) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 10.329 | 10.329 | 10.329 | 30.987 | 2016 | 3 |
Cs | 10.329 | 10.329 | 10.329 | 30.987 | |||
Legge di stabilità | Cp | 10.329 | 10.329 | 10.329 | 30.987 | ||
Cs | 10.329 | 10.329 | 10.329 | 30.987 | |||
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7484) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 10.329 | 10.329 | 10.329 | 30.987 | 2016 | 3 |
Cs | 10.329 | 10.329 | 10.329 | 30.987 | |||
Legge di stabilità | Cp | 10.329 | 10.329 | 10.329 | 30.987 | ||
Cs | 10.329 | 10.329 | 10.329 | 30.987 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: | |||||||
- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7485) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 38.734 | 38.734 | 51.646 | 206.583 | 2017 | 3 |
Cs | 38.734 | 38.734 | 51.646 | 206.583 | |||
Legge di stabilità | Cp | 38.734 | 38.734 | 51.646 | 206.583 | ||
Cs | 38.734 | 38.734 | 51.646 | 206.583 | |||
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): | |||||||
- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7481) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13.406 | 2016 | 3 |
Cs | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13.406 | |||
Legge di stabilità | Cp | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13.406 | ||
Cs | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13.406 | |||
Totale missione | Cp | 1.327.631 | 1.787.929 | 1.609.521 | 9.968.834 | ||
Cs | 1.169.609 | 1.515.609 | 1.609.521 | 9.968.834 | |||
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO | |||||||
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy | |||||||
Sviluppo economico | |||||||
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): | |||||||
- Art. 1, comma 936: Realizzazione di azioni a sostegno di una campagna |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
promozionale straordinaria a favore del Made in Italy) (Settore n. 27) Interventi diversi (4.2 - cap. 7481) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 8.527 | - | - | - | ||
Cs | 8.527 | - | - | - | |||
Rifinanziamento | Cp | 1.000 | 2.000 | - | - | ||
Cs | 1.000 | 2.000 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 9.527 | 2.000 | - | - | ||
Cs | 9.527 | 2.000 | - | - | |||
Totale missione | Cp | 9.527 | 2.000 | - | - | ||
Cs | 9.527 | 2.000 | - | - | |||
RICERCA E INNOVAZIONE | |||||||
Ricerca scientifica e tecnologica applicata | |||||||
Istruzione, università e ricerca | |||||||
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): | |||||||
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.2 - capp. 7308, 7320) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 90.000 | - | - | - | 3 | |
Cs | 90.000 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 90.000 | - | - | - | ||
Cs | 90.000 | - | - | - | |||
Ricerca scientifica e tecnologica di base | |||||||
Istruzione, università e ricerca | |||||||
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): | |||||||
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (3.3 - cap. 7245) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 41.070 | - | - | - | 3 | |
Cs | 41.070 | - | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 41.070 | - | - | - | ||
Cs | 41.070 | - | - | - |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): | |||||||
- Art. 2, comma 44: Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel Sud (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (3.3 - cap. 7237) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 13.500 | 18.000 | - | - | 3 | |
Cs | 4.500 | 10.500 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 13.500 | 18.000 | - | - | ||
Cs | 4.500 | 10.500 | - | - | |||
Totale missione | Cp | 144.570 | 18.000 | - | - | ||
Cs | 135.570 | 10.500 | - | - | |||
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |||||||
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche | |||||||
Ambiente e tutela del territorio e del mare | |||||||
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): | |||||||
- Art. 2, comma 323: Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 - cap. 7510) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430(*) | ||
Cs | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | |||
Rifinanziamento | Cp | 500 | 500 | - | - | ||
Cs | 500 | 500 | - | - | |||
Legge di stabilità | Cp | 10.930 | 10.930 | 10.430 | 10.430(*) | ||
Cs | 10.930 | 10.930 | 10.430 | 10.430 | |||
(*) La spesa ha carattere permanente e l'importo per l'anno 2014 non viene cumulato con quello per gli anni successivi. |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
||
(migliaia di euro) | ||||||||
- Art. 2, comma 327: Stipula di accordi di programma per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 - cap. 8534) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 5.215 | - | - | ||||
Cs | 5.215 | - | - | |||||
Rifinanziamento | Cp | 500 | 500 | - | ||||
Cs | 500 | 500 | - | |||||
Legge di stabilità | Cp | 5.715 | 500 | - | ||||
Cs | 5.715 | 500 | - | |||||
Totale missione | Cp | 16.645 | 11.430 | 10.430 | 10.430 | |||
Cs | 16.645 | 11.430 | 10.430 | 10.430 | ||||
CASA E ASSETTO URBANISTICO | ||||||||
Edilizia abitativa e politiche territoriali | ||||||||
Economia e finanze | ||||||||
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile: | ||||||||
- Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 - cap. 7817) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 177.000 | 265.500 | 265.500 | 2.369.000 | 2032 | 3 | |
Cs | 177.000 | 265.500 | 265.500 | 2.369.000 | ||||
Legge di stabilità | Cp | 177.000 | 265.500 | 265.500 | 2.369.000 | |||
Cs | 177.000 | 265.500 | 265.500 | 2.369.000 | ||||
Totale missione | Cp | 177.000 | 265.500 | 265.500 | 2.369.000 | |||
Cs | 177.000 | 265.500 | 265.500 | 2.369.000 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
||
(migliaia di euro) | ||||||||
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | ||||||||
Protezione sociale per particolari categorie | ||||||||
Economia e finanze | ||||||||
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008: | ||||||||
- Art. 4, comma 5: Indennizzo ai titolari di beni in Libia (Settore n. 27) Interventi diversi (17.1 - cap. 7258) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 50.000 | - | - | - | |||
Cs | 50.000 | - | - | - | ||||
Legge di stabilità | Cp | 50.000 | - | - | - | |||
Cs | 50.000 | - | - | - | ||||
Totale missione | Cp | 50.000 | - | - | - | |||
Cs | 50.000 | - | - | - | ||||
POLITICHE PER IL LAVORO | ||||||||
Politiche attive e passive del lavoro | ||||||||
Lavoro e politiche sociali | ||||||||
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: | ||||||||
- Art. 1, comma 7: Fondo sociale per occupazione e formazione (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 - cap. 7206) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 8.000 | - | - | - | |||
Cs | 8.000 | - | - | - | ||||
Legge di stabilità | Cp | 8.000 | - | - | - | |||
Cs | 8.000 | - | - | - | ||||
Totale missione | Cp | 8.000 | - | - | - | |||
Cs | 8.000 | - | - | - |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
(migliaia di euro) | |||||||
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE | |||||||
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate | |||||||
Sviluppo economico | |||||||
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): | |||||||
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 8.073.717 | 4.137.516 | 9.900.000 | 22.805.224 | 2015 | 3 |
Cs | 4.600.000 | 4.137.516 | 7.700.000 | 22.805.224 | |||
Rimodulazione | Cp | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | -8.000.000 | ||
Cs | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | -8.000.000 | |||
Legge di stabilità | Cp | 9.073.717 | 7.137.516 | 13.900.000 | 14.805.224 | ||
Cs | 5.600.000 | 7.137.516 | 11.700.000 | 14.805.224 | |||
Totale missione | Cp | 9.073.717 | 7.137.516 | 13.900.000 | 14.805.224 | ||
Cs | 5.600.000 | 7.137.516 | 11.700.000 | 14.805.224 | |||
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO | |||||||
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali | |||||||
Economia e finanze | |||||||
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93), e decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 (art. 3-bis, comma 3): Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 - capp. 7849, 7850) | |||||||
Legislazione vigente | Cp | 40.092 | 40.092 | 40.092 | 400.923 | 2023 | 3 |
Cs | 40.092 | 40.092 | 40.092 | 400.923 | |||
Legge di stabilità | Cp | 40.092 | 40.092 | 40.092 | 400.923 | ||
Cs | 40.092 | 40.092 | 40.092 | 400.923 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
||
(migliaia di euro) | ||||||||
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte | ||||||||
Economia e finanze | ||||||||
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica: | ||||||||
- Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7816) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | 3 | ||
Cs | 5.000 | 10.000 | 15.000 | - | ||||
Legge di stabilità | Cp | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | |||
Cs | 5.000 | 10.000 | 15.000 | - | ||||
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio | ||||||||
Economia e finanze | ||||||||
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): | ||||||||
- Art. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7460/p) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 400 | - | - | - | |||
Cs | 150 | - | - | - | ||||
Legge di stabilità | Cp | 400 | - | - | - | |||
Cs | 150 | - | - | - | ||||
Legge n. 196 del 2009: Legge di contabilità e finanza pubblica: | ||||||||
- Art. 43, comma 1: Adeguamento dei sistemi informativi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7460/p) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 2.250 | 2.250 | - | - | 3 | ||
Cs | 750 | 1.500 | - | - | ||||
Legge di stabilità | Cp | 2.250 | 2.250 | - | - | |||
Cs | 750 | 1.500 | - | - | ||||
Totale missione | Cp | 57.742 | 57.342 | 55.092 | 400.923 | |||
Cs | 45.992 | 51.592 | 55.092 | 400.923 |
Segue: Tabella E
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
||
(migliaia di euro) | ||||||||
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | ||||||||
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche | ||||||||
Economia e finanze | ||||||||
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: | ||||||||
- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 - cap. 7335) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 32.817 | 32.817 | 32.817 | 196.202 | 2019 | 3 | |
Cs | 32.817 | 32.817 | 32.817 | 196.902 | ||||
Legge di stabilità | Cp | 32.817 | 32.817 | 32.817 | 196.902 | |||
Cs | 32.817 | 32.817 | 32.817 | 196.902 | ||||
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): | ||||||||
- Art. 2, comma 197: Adeguamento dei sistemi informativi per il cedolino unico (Settore n. 27) Interventi diversi (24.4 - cap. 7020) | ||||||||
Legislazione vigente | Cp | 11.600 | - | - | - | |||
Cs | 3.550 | - | - | - | ||||
Legge di stabilità | Cp | 11.600 | - | - | - | |||
Cs | 3.550 | - | - | - | ||||
Totale missione | Cp | 44.417 | 32.817 | 32.817 | 196.902 | |||
Cs | 36.367 | 32.817 | 32.817 | 196.902 | ||||
Totale generale | Cp | 23.135.973 | 21.486.888 | 25.851.629 | 46.265.296 | |||
(23.109.801) | (21.473.458) | (25.841.199) | (46.254.866) | |||||
Cs | 19.141.733 | 20.583.957 | 23.651.629 | 46.265.296 | ||||
(19.115.561) | (20.570.527) | (23.641.199) | (46.254.866) |
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
(Non sono comprese quelle ritirate)
ART. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011, si provvede ai sensi del terzo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2011, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 290 milioni di euro per l'anno 2011, anche al fine di garantire gli sgravi contributivi di cui al primo periodo del presente comma, relativi all'anno 2010.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 1. (vedi 1. 26.) Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, come da ultimo estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010 dall'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ulteriormente estesa dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. A tal fine è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per l'anno 2011.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
1. 2. (vedi 1. 25.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 2425 del codice civile» sono inserite le seguenti: «per il 90 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole: «personale dipendente e assimilato» sono inserite le seguenti: «per il 90 per cento del loro ammontare».
4-ter. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
4-quater. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4-ter, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
4-quinquies. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli utili distribuiti a non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-septies. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.
4-octies. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
1. 3. (ex 1. 33.) Fluvi, Lulli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini , Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Pasquale.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «euro 2. 150, euro 1. 625, euro 1.050 ed euro 525» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4. 300, euro 3. 250, euro 2. 100 ed euro 1.050».
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 400 milioni di euro per l'anno 2011 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi da 4-quater a 4-sexies.
4-quinquies. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
4-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.
1. 4. (vedi 1. 32.) Fluvi, Lulli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Pasquale.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo prorogato per l'anno 2010 dall'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ulteriormente prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 5. (vedi 1. 30.) Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.
Sopprimere il comma 5.
1. 6. (ex 1. 95.) Miotto.
Sopprimere il comma 6.
1. 7. (ex . 0. 1. 500. 180.) Cesare Marini, Lo Moro.
Al comma 6, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario con le seguenti: l'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale, in particolare per le regioni e gli enti locali del Mezzogiorno;
Conseguentemente:
al medesimo alinea:
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse, per complessivi 75 milioni di euro, da destinare agli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria e al materiale rotabile per le esigenze di mobilità dell'Expo 2015 sono reperite mediante attivazione di iniziative di finanza di progetto;
terzo periodo, sostituire le parole da: in deroga a fino alla fine del comma con le seguenti: in applicazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, con priorità, dell'esigenza di destinare risorse sufficienti alle regioni del Mezzogiorno per il finanziamento dei livelli essenziali del servizio di trasporto ferroviario e per la riduzione del divario territoriale per tale servizio, così come previsto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Entro il 31 dicembre 2011 Trenitalia Spa presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla destinazione, nell'ambito dei contratti di servizio di ciascuna regione, delle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, nonché sulle misure adottate per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico in tutte le regioni, e in particolare per compensare il divario di servizio nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea; in tale relazione Trenitalia Spa provvede altresì a indicare quali misure abbia adottato per garantire che, per gli anni 2009 e 2010, non vi siano stati aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, nel rispetto della prescrizione prevista per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2.
sopprimere il comma 7.
1. 8. Cesare Marini, Lo Moro.
Al comma 6, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni possono per comprovata necessità destinare parte delle risorse per le finalità del trasporto pubblico locale.
1. 9. (ex 0. 1. 500. 218.) Vannucci.
Al comma 6, alinea, terzo periodo, sostituire le parole da: Fermi restando fino a: in deroga a quanto con le seguenti: Tale ripartizione tiene conto, nel rispetto di quanto.
1. 10. Borghesi, Cambursano.
Al comma 6, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: in deroga a con le seguenti: nel rispetto di.
1. 11. (ex 0. 1. 500. 20.) Occhiuto, Ciccanti.
Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) destinare prioritariamente le risorse alle regioni in relazione al fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali del servizio del trasporto ferroviario, così come previsto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. 12. (ex 0. 1. 500. 186.) Cesare Marini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e dall'articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal 1o gennaio 2011 o, se successiva, dall'entrata in vigore della norma sulla cedolare secca sugli affitti, i comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini ICI per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concertato al sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1. 13. (ex 1. 89.) Vassallo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 48 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) all'articolo 3, comma 51 le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»;
c) all'articolo 3, comma 52, lettera a), le parole «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data dei 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2011».
1. 14. (ex 1. 90.) Vassallo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prevista una dotazione aggiuntiva, per l'anno 2011, di 500 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 15. (vedi 1. 354.) Ceccuzzi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».
7-ter. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
7-quinquies. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
7-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
7-septies. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
7-novies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 16. (ex 1. 187.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1040 milioni di euro per l'anno 2011 e a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
1. 17. (vedi 1. 289.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;».
7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-septies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-novies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 18. (ex 1. 181.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Buttiglione, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Nunzio Francesco Testa.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) 1000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);»;
2) al comma 1-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 350 euro per figlio».
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al commi 1, lettera c) e 1-bis, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di 400 euro per le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), e 1200 euro per la detrazione di cui al comma 1-bis».
b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis, relativa al periodo di imposta precedente».
7-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:»
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
7-quinquies. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
7-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
7-septies. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
7-novies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 19. (ex 1. 188.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.100 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni».
7-ter. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
7-quater. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-ter, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
7-quinquies. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-sexies. Le disposizioni di cui al comma 7-quinquies si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli utili distribuiti a non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7-septies. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 20. (ex 1. 29.) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini, De Pasquale.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 euro».
7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 21. (ex 1. 178.) Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Occhiuto, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Libè, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 4.000 euro».
7-ter. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
7-quater. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-ter, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
7-quinquies. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-sexies. Le disposizioni di cui al comma 7-quinquies si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli utili distribuiti a non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7-septies. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.
7-octies. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
7-novies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento« sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 22. (ex 1. 31.) Fluvi, Baretta, De Pasquale.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. I limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia sono incrementati del 10 per cento a decorrere del 1o gennaio 2011.
7-ter. All'onere dovuto agli incrementi di cui al comma 7-bis, pari a 650 milioni di euro annui, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni fiscali di cui ai commi da 7-quater a 7-undecies.
7-quater. All'articolo 30-bis comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
7-quinquies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-sexies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 7-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-septies. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
7-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-novies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quinquies, 7-septies, 7-octies e 7-novies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 23. (ex 1. 165.) Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
1. 24. (vedi 1. 180.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro».
7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 25. (ex 1. 186.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono soppresse.
7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 26. (ex 1. 183.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «. La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».
7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 27. (ex 1. 184.) Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 2.000 euro».
7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 28. (ex 1. 182.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita dalle seguenti:
«i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-septies.1) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio».
7-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.
7-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 7-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.
7-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-sexies.
7-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 29. (ex 1. 131.) Cambursano, Messina, Borghesi, Mura, Palagiano, Barbato.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
«i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies)»;
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità applicative del comma 7-bis anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale come individuato al comma 7-ter.
7-quinquies. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-quater è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7-sexies. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, stimate, nel limite massimo di spesa, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7-septies a 7-decies.
7-septies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-septies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-novies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 7-septies si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-decies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente al comma 164, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
1. 30. (vedi 1. 63.) Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, De Pasquale.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
1. 31. (vedi 1. 185.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
1. 32. (ex 1. 136.) Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali; strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
1-sexies. La detrazione fiscale di cui al comma 1-quinquies è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e con le relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1-quinquies, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
1-septies. Ai fini di quanto disposto dai commi 1-quinquies e 1-sexies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 525 milioni per l'anno 2012, 300 milioni per l'anno 2013, 825 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
*1. 33.(versione corretta) (ex 1. 27. parte ammissibile) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Velo.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali; strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
1-sexies. La detrazione fiscale di cui al comma 1-quinquies è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e con le relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1-quinquies, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
1-septies. Ai fini di quanto disposto dai commi 1-quinquies e 1-sexies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 525 milioni per l'anno 2012, 300 milioni per l'anno 2013, 825 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
*1. 34.(versione corretta) (ex 1. 27. parte ammissibile) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Vernetti, Pisicchio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 309 è sostituito dal seguente:
«309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2011».
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 35. (vedi 1. 64.) Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Pasquale.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 309 è sostituito da seguente:
«309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2011».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 36. (ex 1. 41.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-sexies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente, alla tabella C:
missione: Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, Decreto Legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 - cap 3443), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 74,000;
CS: + 74.000.
2012:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
2013:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1. 4 - capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 24,000;
CS: + 24.000.
2012:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
2013:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:
programma: Sostegno alla famiglia, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 533,000;
CS: + 533.000.
2012:
CP: + 533.000;
CS: + 533.000.
2013:
CP: + 533.000;
CS: + 533.000.
programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 cap 3671), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 628,000;
CS: + 628.000.
2012:
CP: + 633.000;
CS: + 633.000.
2013:
CP: + 659.000;
CS: + 659.000.
missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 61,000;
CS: + 61.000.
2012:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000.
2013:
CP: + 68.000;
CS: + 68.000.
1. 37. (ex 1. 201.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente, alla tabella C:
missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute. Decreto Legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 - cap 3443), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
2012:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
2013:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
missione: Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute, Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1. 4 - capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 24,000;
CS: + 24.000.
2012:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
2013:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:
programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 133.000;
CS: + 133.000.
2012:
CP: + 133.000;
CS: + 133.000.
2013:
CP: + 154.000;
CS: + 154.000.
programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 360,000;
CS: + 360.000.
2012:
CP: + 365.000;
CS: + 365.000.
2013:
CP: + 391.000;
CS: + 391.000.
missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 61,000;
CS: + 61.000.
2012:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000.
2013:
CP: + 68.000;
CS: + 68.000.
1. 38. (ex 1. 202.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 7-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Conseguentemente:
al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;
alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 800.000;
2012: + 800.000;
2013: + 800.000.
1. 39. (ex 1. 102.) Zazzera, Borghesi, Cambursano, Leoluca Orlando, Di Giuseppe.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
1. 40. (ex 1. 156. parte ammissibile e 1. 162. parte ammissibile) Cambursano, Borghesi, Messina, Scilipoti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2011, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
7-ter. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua l'ammontare del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo di cui al comma 7-bis.
7-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 7-ter le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del comma 7-bis.
7-quinquies. Il fondo di cui al comma 7-bis è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nel porto medesimo. La quota restante del venti per cento è attribuita come dotazione ad un fondo perequativo ripartito entro il 30 giugno di ogni anno tra i porti in relazione alle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e dei piani regolatori portuali.
7-sexies. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 7-bis, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S. p. A.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 640 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
1. 41. (ex 1. 210.) Tullo, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di provvedere, per l'anno 2011, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione di un bonus straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono valide anche per l'anno 2011. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, 800 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro per l'anno 2013.
7-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
1. 42. (vedi 1. 146.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Mura, Palagiano.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
7-ter. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
7-quater. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.
1. 43. (ex 1. 157.) Borghesi, Cambursano, Monai.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
7-ter. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
1. 44. (ex 1. 158.) Borghesi, Cambursano, Monai.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».
7-ter. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
7-quater. All'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».
7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
e) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 45. (ex 1. 161.) Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei confidi nel Mezzogiorno, con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:
a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.
7-ter. I contributi di cui al comma 7-bis sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del medesimo comma 7-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 7-bis e 7-ter.
7-quater. Dall'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede con quanto disposto dal comma 7-quinquies.
7-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0, 25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 46. (ex 1. 142.) Borghesi, Cambursano, Messina.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui ai primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 7-ter. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 7-ter si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
7-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 7-bis.
7-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».
7-quinquies. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, che investono:
a) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
b) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.
7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del comma 7-quinquies in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 47. (ex 1. 159.) Borghesi, Cambursano, Monai.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per l'anno 2011 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'auto aggiornamento e per la formazione.
7-ter, All'onere derivante dall'agevolazione di cui al comma 7-bis, pari a 74 milioni di euro, si provvede mediante il maggior gettito determinato dalle disposizioni di cui al comma 7-quater.
7-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 74 milioni di euro annui.
1. 48. (ex 1. 170.) Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dal 1o gennaio 2011, al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2011, a 21,00 euro per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto di assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, sottoscriva un accordo con il quale si impegna ad attuare entro 24 mesi le opportune iniziative volte a una progressiva riduzione per finalità ambientali, del consumo di gasolio. In caso di mancato rispetto del suddetto accordo, l'imprenditore agricolo è tenuto al rimborso delle agevolazioni fiscali di cui al precedente periodo, comprensive degli interessi legali maturati. Il predetto livello minimo di imposizione cessa di essere applicato a decorre dal 1o gennaio 2012 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
7-ter. La sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto di cui al comma 7-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 57,5 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 49. (vedi 1. 164.) Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente:
al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 165 milioni di euro per l'anno 2011 e 125 milioni di euro per l'anno 2012;
alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2013: - 125.000;
alla tabella E, aggiungere la seguente missione: Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, voce Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 841 (1. 1 - Cap. 7445), con i seguenti importi:
Rifinanziamento:
2011:
CP: 250,000;
CS: 250.000.
2012:
CP: 250.000;
CS: 250.000.
2013:
CP: 250.000;
CS: 250.000.
1. 50. (vedi 1. 224.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 7-ter:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
7-ter. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma 7-bis e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.
1. 51. (ex 1. 152.) Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Barbato, Messina.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011.
7-ter. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 7-bis. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis.
1. 52. (ex 1. 133.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità attuative del comma 7-bis.
1. 53. (ex 1. 134.) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente:
al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 48 milioni di euro per l'anno 2011, a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 29 milioni di euro per l'anno 2013;
alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 133.000;
CS: + 133.000.
2012:
CP: + 133.000;
CS: + 133.000.
2013:
CP: + 154.000;
CS: + 154.000.
1. 54. (ex 1. 200.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «e a 400 milioni di euro per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «e a 800 milioni di euro per l'anno 2011».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 840 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 55. (vedi 1. 132.) Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2012», nonché, al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per l'anno, a 600 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 e a 180 milioni per l'anno 2014.
1. 56. (ex 1. 140.) Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU), collaboratori coordinati e continuativi, appalti storici e cooperative ex LSU presso gli istituti scolastici, come determinati dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n, 388, è stanziata la somma di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 305 milioni di euro per l'anno 2011 e a 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 57. (vedi 1. 125.) Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni, Nicolais, Laganà Fortugno.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 400.000;
2012: + 400.000;
2013: + 400.000.
1. 58. (ex 1. 197.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 268.000;
2012: + 268.000;
2013: + 268.000.
1. 59. (ex 1. 196.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente:
al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2011;
alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:
2011: + 130.000.
1. 60. (ex 1. 193.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Pezzotta, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente:
al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2011;
alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: + 200.000.
1. 61. (ex 1. 191.) Delfino, Ciccanti, Occhiuto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: + 81.000.
1. 62. (ex 1. 192.) Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la voce Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:
2011: 20.000;
2012: 30.000;
2013: 50.000.
1. 63. (ex 1. 218.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Conseguentemente, alla tabella C:
missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 - cap 3443), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
2012:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
2013:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000;
missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1. 4 - capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
2012:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
2013:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000;
missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:
programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2012:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2013:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 64. (ex 1. 204.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Conseguentemente, alla Tabella C:
missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2. 1 - cap 3443), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
2012:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000;
missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1. 4 - capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 12.000;
CS: + 12.000.
2012:
CP: + 12.000;
CS: + 12.000.
2013:
CP: + 12.000;
CS: + 12.000;
missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:
programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2012:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2013:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2012:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2013:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
2012:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
1. 65. (ex 1. 203.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2012:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2013:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
1. 66. (ex 1. 198.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 360.000;
CS: + 360.000.
2012:
CP: + 365.000;
CS: + 365.000.
2013:
CP: + 391.000;
CS: + 391.000.
1. 67. (ex 1. 199.) Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 - capp 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.
2012:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.
2013:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.
1. 68. (ex 1. 195.) Pezzotta, Ciccanti, Occhiuto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Conseguentemente, alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3. 1 - cap 1690), apportare le seguenti variazioni:
2011:
CP: + 110.000;
CS: + 110.000.
2012:
CP: + 110.000;
CS: + 110.000.
2013:
CP: + 129.000;
CS: + 129.000.
1. 69. (ex 1. 194.) Libè, Ciccanti, Occhiuto.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, voce Ministero dello sviluppo economico: decreto-legge n. 5 del 2009: Misure urgenti a sostegno di settori industriali in crisi - articolo 7-quinquies, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa - (Set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1. 1 - cap. 7450), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:
2011:
CP: 125.000;
CS: 125.000.
2012:
CP: 125.000;
CS: 125.000.
2013:
CP: 125.000;
CS: 125.000.
1. 70. (ex 1. 219.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2011 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con la Decisione di finanza pubblica, è destinata all'incremento delle detrazioni per i figli, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2011.
1. 71. (ex 1. 215.) Causi, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, De Pasquale.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nell'anno 2011 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dalla Decisione di finanza pubblica 2011-2013. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
1. 72. (ex 1. 144. parte ammissibile) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»;
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».
1. 73. (ex 1. 135.) Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è abrogato. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 74. (ex 1. 137.) Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le rate non scadute alla data del 10 agosto 2010, la rinegoziazione del mutuo, di cui al presente comma, può essere richiesta nel caso in cui, il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati, risulti superiore al sessanta per cento del tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta».
1. 75. (ex 1. 222.) De Micheli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».
1. 76. (ex 1. 160.) Borghesi, Cambursano, Monai.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Le risorse del Fondo per l'adeguamento prezzi di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che risultano ancora disponibili dopo l'assegnazione delle risorse effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2010 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge medesimo, sono destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
7-ter. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici al quale sono destinate le risorse di cui al comma 7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli interventi finanziati e le relative assegnazioni di risorse a valere sul fondo.
1. 77. (ex 1. 368.) Vannucci, De Pasquale.
Sostituire i commi da 8 a 12 con i seguenti:
8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena attuazione dei principi dettati dalla comunicazione COM(2007) 700 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa a un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale, e della decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 14 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il termine previsto dal comma 13, sono individuate le frequenze da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva al fine di accrescere l'efficienza della gestione delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse ai servizi di telefonia mobile con l'utilizzo della banda 790-862 MHz. La base d'asta delle procedure di cui al presente comma è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi membri dell'Unione europea. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma.
Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: da 8 a 12 con le seguenti: 8 e 9.
1. 78. (ex 0. 1. 500. 99.) Borghesi, Cambursano, Monai.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, nonché a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, in modo tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
1. 79. (ex 0. 1. 500. 101.) Borghesi, Cambursano, Monai.
Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per essere destinate ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
1. 501.La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un piano di intervento urgente per misure a favore della ricerca afferenti a settori economici-strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro per la definizione della strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, nella misura di 140 milioni di euro, ovvero nella misura del 10 per cento degli introiti della gara stessa, diminuita della somma iscritta a copertura degli interventi di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici-strategici. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 80. (ex 0. 1. 500. 127.) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Vernetti, Pisicchio.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un piano di intervento urgente per misure di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro, per la definizione di strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, nella misura di 100 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 81. (ex 0. 1. 500. 124.) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Vernetti, Pisicchio.
Al comma 13, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero della salute.
1. 82. (ex 0. 1. 500. 188.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, De Pasquale.
Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole da: riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: destinate alla reintegrazione delle risorse del «Fondo per le aree sottoutilizzate» previste dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo di programmazione 2007-2013, in parte diversamente destinate da vari provvedimenti legislativi.
1. 83. (ex 0. 1. 500. 219.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti.
Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: al settore con le seguenti: al finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale.
1. 84. (ex 0. 1. 500. 103.) Monai, Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
13-ter. La base d'asta della procedure di cui ai comma 13-bis è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi dell'Unione europea.
1. 85. (ex 1. 163. parte ammissibile) Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Monai.
All'emendamento 1. 500. della Commissione, parte consequenziale, lettera g), numero 1), sostituire le parole: 924 milioni con le seguenti: 1024 milioni.
Conseguentemente:
alla medesima lettera:
numero 2), sostituire le parole: 874 milioni con le seguenti: 974 milioni;
sostituire il numero 3.4) con il seguente:
3.4) aggiungere la seguente finalità: Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica: ricerca scientifica, campagna di informazione interventi di assistenza domiciliare dei malati con la seguente dotazione finanziaria: 100 milioni di euro per l'anno 2011;
numero 3.5), sostituire la parola: 874 con la seguente: 974;
ridurre in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 500. 1. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Giachetti, De Pasquale.
All'emendamento 1.500 della Commissione, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 40, terzo periodo, sostituire le parole «350 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
Conseguentemente sostituire il punto 3.4) con il seguente:
3.4) Aggiungere la seguente voce:
interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati - articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una dotazione pari a 100 milioni;
all'elenco 1, all'ultima voce, sostituire la parola «350» con la seguente: «250».
0. 1. 500. 500.(versione corretta)La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 1.500. della Commissione, parte consequenziale, lettera g), sopprimere il numero 3.1).
Conseguentemente, alla medesima lettera:
numero 3.4), sopprimere le parole: interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica: ricerca, campagna di informazione e promozione dell'assistenza domiciliare dei malati;
dopo il numero 3.4), aggiungere il seguente:
3.4-bis), aggiungere la seguente finalità: Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica: ricerca, campagna di informazione e promozione dell'assistenza domiciliare dei malati con la seguente dotazione finanziaria: 124 milioni di euro per l'anno 2011.
0.1.500.6.(versione corretta) Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura, Quartiani.
All'emendamento 1. 500. della Commissione, parte consequenziale, lettera g), sostituire il numero 3.1) con il seguente:
3.1) aggiungere la seguente finalità: Incremento del Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 con la seguente dotazione finanziaria: 124 milioni di euro per l'anno 2011.
0. 1. 500. 5. Borghesi, Cambursano, Monai, Palagiano, Di Giuseppe, Quartiani, Realacci.
All'emendamento 1. 500. della Commissione, parte consequenziale, lettera g), numero 3.4), sostituire le parole:, campagna di informazioni e promozione dell'assistenza domiciliare dei malati - articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: scientifica, campagna di informazione interventi di assistenza domiciliare dei malati.
0. 1. 500. 2. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Giachetti, De Pasquale.
All'emendamento 1. 500. della Commissione, parte consequenziale, lettera h), comma 47-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci quote con le seguenti: cinque quote.
Conseguentemente, ridurre in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011, 380 milioni di euro per l'anno 2012, 240 milioni di euro per l'anno 2013 e 252 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.
0. 1. 500. 3. Mariani, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Giachetti, De Pasquale.
All'emendamento 1. 500. della Commissione, parte consequenziale, lettera h), comma 47-bis, secondo periodo, dopo le parole: di pari importo aggiungere le seguenti:, ovvero in cinque quote annuali di pari importo, a richiesta del contribuente.
Conseguentemente, ridurre in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011, 380 milioni di euro per l'anno 2012, 240 milioni di euro per l'anno 2013 e 252 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.
0. 1. 500. 4. Baretta, Vannucci, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Giachetti, De Pasquale.
Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 15 gennaio 2011.
Conseguentemente:
a) al comma 18, alinea, premettere le parole: A decorrere dal 1o febbraio 2011;
b) al comma 19, premettere le parole: A decorrere dal 1o febbraio 2011;
c) al comma 20, alinea, premettere le parole: A decorrere dal 1o febbraio 2011;
d) al comma 21, sopprimere il secondo periodo;
e) al comma 22:
1) primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal 1o febbraio 2011;
2) secondo periodo:
2.1) sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal 1o febbraio 2011;
2.2) sopprimere le parole: dagli uffici dell'Agenzia delle entrate;
f) al comma 25, ultimo periodo, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico;
g) al comma 40:
1) primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 924 milioni;
2) secondo periodo, sostituire le parole: 750 milioni con le seguenti: 874 milioni;
3) all'elenco 1:
3.1) aggiungere la seguente finalità: Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con la seguente dotazione finanziaria: euro 124 milioni per l'anno 2011;
3.2) sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
3.3) sostituire le parole: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con le seguenti: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
3.4) alla finalità: Interventi di carattere sociale aggiungere la seguente voce: interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica: ricerca, campagna di informazioni e promozione dell'assistenza domiciliare dei malati - articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3.5) sostituire il totale con il seguente: 874;
h) dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
47-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
i) al comma 60, aggiungere, in fine, le parole: nonché di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013;
l) al comma 69, terzo periodo:
1) dopo le parole: Il titolare dell'esercizio aggiungere le seguenti: commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
2) dopo le parole: chiusura dell'esercizio aggiungere le seguenti: commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
m) sostituire il comma 82 con il seguente:
82. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, è incrementata di 192 milioni di euro per l'anno 2012, 61 milioni di euro per l'anno 2013 e 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;
n) al comma 92, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola;
o) dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
103-bis. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;
p) al comma 114, dopo le parole: l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater aggiungere le seguenti:, comma 10,
q) al comma 116, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti:, lettera b;
r) al comma 121, dopo le parole: del potere aggiungere le seguenti: delle regioni e;
s) al comma 164, primo periodo, sopprimere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
1. 500. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 17, dopo le parole: di specifiche analisi del rischio di evasione e aggiungere le seguenti: formulate sulla base dei risultati dell'applicazione del cosiddetto scudo fiscale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 86. (ex 0. 1. 500. 131.) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Vernetti, Pisicchio.
Sopprimere il comma 18.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 21
ridurre in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata presente legge.
1. 87. (ex 0. 1. 500. 201.) Fluvi.
Al comma 23, lettera b), sostituire le parole: attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) con le seguenti: attraverso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che può avvalersi dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).
1. 88. (ex 0. 1. 500. 132.) Tabacci, Mosella, Lanzillotta, Calgaro, Vernetti, Pisicchio.
Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro con le seguenti: 1.100 milioni di euro, nonché di 800 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
secondo periodo, sostituire le parole: per la chiamata di professori di seconda fascia con le seguenti: per l'assunzione di 3.000 unità di personale;
terzo periodo, sostituire le parole le predette chiamate con le seguenti: le predette assunzioni;
al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 89. (ex 0. 1. 500. 125. parte ammissibile) Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.
Al comma 24, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 24, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di 1500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
24-ter. Agli oneri di cui al comma 24-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni di euro per l'anno 2014, 333 milioni di euro per l'anno 2015, 413 milioni di euro per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 24-quater a 24-decies.
24-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
24-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
24-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
24-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole. «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
24-octies. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui al primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 24-novies. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 24-novies si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
24-novies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 24-octies.
24-decies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 90. (ex 0. 1. 500. 59.) Borghesi, Cambursano, Zazzera, Leoluca Orlando.
Al comma 24 aggiungere, in fine, seguente periodo: Sono incrementate le risorse destinate alle Università non statali legalmente riconosciute ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243 per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2011.
Conseguentemente al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 60 milioni.
1. 91. (ex 0. 1. 500. 77.) Duilio.
Sostituire il comma 25 con i seguenti:
25. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 700 milioni di euro per l'introduzione di un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca e innovazione delle imprese.
25-bis. L'agevolazione di cui al comma 25 stabilisce il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros, innalzato al 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.
25-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge
1. 92. (ex 0 1. 500. 230.) Ventura, De Pasquale.
Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.
Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni daI 2011 al 2015, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
1. 93. (vedi 0. 1. 500. 229.) Ventura, De Pasquale.
Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge
1. 94. (ex 0. 1. 500. 172.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca con le seguenti: inerenti la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009 in materia di cooperazione strategica tra università e imprese.
1. 95. (ex 0. 1. 500. 105.) Mura, Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Zazzera.
Al comma 25, ultimo periodo, sostituire le parole da: suscettibili di agevolazione fino alla fine del comma, con le seguenti:, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito di imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo, secondo priorità indicate con deliberazione propria delle commissioni parlamentari competenti.
1. 96. (ex 0. 1. 500. 174.) Quartiani, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Pasquale.
Al comma 25, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, nonché al fine di sostenere gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese come individuate dal comma 25-bis, è istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, la cui base imponibile è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. La suddetta imposta è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti da apposito provvedimento regolamentare. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente comma si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
Conseguentemente dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui al comma 25 accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, che investono:
1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 97. (ex 0. 1. 500. 107.) Cimadoro, Borghesi, Cambursano.
Al comma 25, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, nonché al fine di sostenere gli investimenti in attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 170. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente dopo il comma 168 aggiungere il seguente:
168-bis. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
1. 98. (ex 0. 1. 500. 109.) Messina, Cimadoro, Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
25-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.
25-ter. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al:
a) 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros;
b) 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.
25-quater. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.
25-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
25-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
25-septies. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
25-octies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
25-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 25-sexies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
25-decies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 25-sexies del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1. 99. (ex 0. 1. 500. 31.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Libè.
Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
25-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese con un'allocazione annua di 700 milioni di euro.
25-ter. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al:
a) 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo intramuros;
b) 40 per cento qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.
25-quater. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.
25-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
1. 100. (ex 0. 1. 500. 55.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto.
Al comma 26 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro
Conseguentemente, sopprimere il comma 57.
1. 101. (ex 0. 1. 500. 61.) Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo destinato, in misura non inferiore al settanta per cento ad interventi straordinari di riqualificazione e ampliamento delle strutture, delle sedi e dei laboratori universitari, alla realizzazione di infrastrutture residenziali destinate agli studenti universitari, di investimenti per la internazionalizzazione e l'integrazione di reti di atenei anche mediante l'accorpamento delle attuali sedi nonché per il potenziamento della ricerca universitaria nel Mezzogiorno, e per la quota rimanente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 1.540.000 euro per l'anno 2011 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 102. (vedi 1. 106.) Tocci, Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Strizzolo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al fine di sostenere l'istruzione scolastica i finanziamenti destinati all'assegnazione di borse di studio sono incrementati di 85 milioni di euro per l'anno 2011.
Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 103. (ex 0. 1. 500. 152.) Ghizzoni, Coscia, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Lolli.
Al comma 27, sostituire le parole: 750 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 48, sostituire le parole da: 347,5 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 834 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato col le regioni, ai sensi della citata intesa.
1. 104. (ex 0. 1. 500. 191.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, De Pasquale.
Al comma 27, sostituire le parole: 750 milioni di euro con le seguenti: 650 milioni di euro.
Conseguentemente al comma 38, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.
1. 105. (ex 0. 1. 500. 189.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, De Pasquale.
Sostituire il comma 28, con il seguente:
28. Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per la sicurezza la cui dotazione è di euro 33,5 milioni di euro per l'anno 2011. Con proprio decreto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
1. 106. (ex 0. 1. 500. 199.) Bressa, Amici, De Pasquale.
Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 milioni con le seguenti: euro 1.800 milioni.
Conseguentemente:
al comma 37, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 5, alinea, le parole: «10.000 lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 lavoratori»;
sopprimere il comma 47.
1. 107. (ex 0. 1. 500. 254.) Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.
Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 milioni con le seguenti: euro 1.500 milioni.
Conseguentemente:
dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. Per l'anno 2011 ai fini dell'attuazione nella misura del 35 per cento dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo è destinata l'ulteriore somma di 300 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, anche in deroga per il medesimo anno 2011 al limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti ammessi a carico del predetto Fondo».
sopprimere il comma 47.
1. 108. (ex 0. 1. 500. 256.) Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.
Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 milioni con le seguenti: euro 1.425 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: una quota delle risorse fino a: può essere con le seguenti: una quota pari a 425 milioni di euro di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole Regioni interessate, è;
dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
162-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
1. 109. (ex 0. 1. 500. 35.) Occhiuto, Ciccanti.
Al comma 29, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché delle maggiori entrate derivanti dal comma 29-bis a decorrere dall'anno 2011.
Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.
29-ter. Gli ammortizzatori sociali finanziati per l'anno 2011, concessi anche in deroga alla vigenti disposizioni di legge, possono essere riconosciuti anche oltre i limiti di spesa sostenuti per ciascun trattamento nel corso dell'anno 2010.
1. 110. (ex 0. 1. 500. 123.) Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.
Al comma 29, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché delle maggiori entrate derivanti dal comma 29-bis a decorrere dall'anno 2011.
Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.
1. 111. (ex 0. 1. 500. 121.) Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.
Al comma 29, sopprimere il secondo periodo.
*1. 112. (ex 0. 1. 500. 34.) Occhiuto, Ciccanti.
Al comma 29, sopprimere il secondo periodo.
*1. 113. (ex 0. 1. 500. 159.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al citato Fondo sociale europeo.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le esigenze di cui al secondo periodo si provvede, inoltre, mediante le risorse derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato;
b) i commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati;
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
1. 114. (ex 0. 1. 500. 116. parte ammissibile) Cambursano, Borghesi, Monai.
Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al citato Fondo sociale europeo.
1. 115. (ex 0. 1. 500. 114.) Cambursano, Borghesi, Monai.
Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: è attribuita ad interventi, anche di carattere normativo, in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili; un'ulteriore quota, previa intesa con.
1. 116. (ex 0. 1. 500. 36.) Delfino, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Ciccanti, Occhiuto, Cambursano, Paladini, Schirru.
Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: o ad aree regionali con le seguenti: e ad aree regionali.
1. 117. (ex 0. 1. 500. 118.) Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. I benefici dell'indennità di disoccupazione ordinaria sono estesi oltre il limite dei 240 giorni (360 se trattasi di lavoratori di età superiore ai 50 anni), attualmente previsti in virtù della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Inps, stipulata il 5 agosto 2009, a favore dei lavoratori della scuola inclusi negli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei decreti ministeriali n. 82 e n. 100 del 2009 e che si trovino ad aver superato il suddetto limite prima del conferimento di un incarico annuale per l'anno scolastico 2009-10.
sopprimere il comma 47.
1. 118. (ex 0. 1. 500. 196.) Borghesi, Di Giuseppe, Zazzera.
Al comma 33, sopprimere il secondo periodo.
1. 119. (ex 0. 1. 500. 161.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. In via straordinaria, per gli anni 2011 e 2012, è riconosciuta una somma, liquidata in un'unica soluzione, pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali abbiano conseguito nell'anno 2010 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.
Conseguentemente:
al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.
le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
1. 120. (ex 0. 1. 500. 167.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «10.000 lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 lavoratori».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 440 milioni di euro per l'anno 2011 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 121. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale.
Sopprimere il comma 39.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2011: + 363.000;
2012: + 335.000;
2013: + 362.000.
1. 122. (ex 0. 1. 500. 150.) Vannucci.
Sopprimere il comma 39.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2011: + 363.000;
2012: + 335.000;
2013: + 362.000.
1. 123. (0. 1. 500. 151.) Vannucci.
Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. La dotazione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 2008. n. 133, è incrementata di 363 milioni di euro per l'anno 2011 con la finalità di accelerare il completamento delle opere stradali incompiute.
1. 124. (ex 0. 1. 500. 176.) Vannucci, De Pasquale.
Al comma 39, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
1. 125. (ex 0. 1. 500. 166.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, per quanto attiene a 400 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria individuate nelle ordinanze emanate a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, e per la rimanente quota pari a 750 milioni;
le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 126. (vedi 0. 1. 500. 240.) Mariani, Baretta, Fluvi, Lulli, Oliverio, Ventura, Maran, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari, Braga, Margiotta, Bratti, Motta, Esposito, Marantelli, Ginoble, Iannuzzi, Bocci, Benamati, Morassut, De Pasquale.
Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, per quanto attiene a 400 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Liguria individuate nelle ordinanze emanate a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010.
le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 127. (ex 0. 1. 500. 259.) Mariani, Baretta, Fluvi, Oliverio, Ventura, Maran, Rosato, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari, Braga, Margiotta, Bratti, Motta, Esposito, Marantelli, Ginoble, Iannuzzi, Bocci, Benamati, Morassut.
Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 900 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, elenco 1, aggiungere, in fine, la voce: Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 con il seguente importo: 100.
le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 128. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, De Pasquale.
Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 809 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, al fine di consentire l'avvio e la realizzazione di interventi straordinari nelle aree territoriali della provincia di Parma colpite dagli eccezionali eventi alluvionali del 16 giugno 2010, è previsto uno stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2011;
le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 129. (vedi 0. 1. 500. 251.) Motta.
Al comma 40, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 805 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nella regione Lombardia, conseguenti agli straordinari eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2010 nel Comune di Asola, previa ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i predetti interventi la quota di risorse da ripartire è pari a 5 milioni di euro.;
le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 130. (vedi 0. 1. 500. 185.) Marco Carra, Braga.
Al comma 40, sostituire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo con il seguente: Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.
Conseguentemente, sostituire l'elenco allegato con il seguente:
Elenco 1
INTERVENTO | 2011 |
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
300 |
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1. | 130 |
Proroga per l'anno 2011 delle detrazioni 55 per cento in materia di efficienza energetica, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. | 270 |
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. | 100 |
TOTALE | 800 |
1. 131. (ex 0. 1. 500. 257.) Borghesi, Cambursano.
Al comma 40, sostituire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo con il seguente: Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.
Conseguentemente, sostituire l'elenco allegato con il seguente:
Elenco 1
INTERVENTO | 2011 |
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; |
|
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
300 |
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1. | 130 |
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3; proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
270 |
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. | 100 |
TOTALE | 800 |
1. 132. (ex 0. 1. 500. 258.) Cambursano, Borghesi.
Al comma 40, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le risorse di cui alla penultima finalità, pari a 130 milioni di euro, di cui all'elenco 1 allegato al presente comma, sono destinate a garantire la quota corrispondente al contributo italiano annuale in favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Le risorse, pari a 245 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.
Conseguentemente, al medesimo comma, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. | 130 |
Interventi di carattere sociale: interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 de 24 dicembre 2007. |
245 |
1. 133. Tempestini, Barbi.
Al comma 40, secondo periodo, sostituire le parole da: Una quota fino a: è ripartita con le seguenti: Le predette risorse sono ripartite.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere, il quarto ed il quinto periodo.
elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire l'importo: 100 con il seguente: 150.
1. 134. (vedi 0. 1. 500. 260.) Borghesi, Cambursano.
Al comma 40, secondo periodo, sostituire le parole: 750 milioni con le seguenti: 1.020 milioni.
Conseguentemente, sostituire l'elenco 1 con il seguente:
Finalità | 2011 (milioni di euro) |
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. | 265 |
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. | 100 |
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. | 30 |
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243. | 25 |
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. | 250 |
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
350 |
Totale | 1.020 |
Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011.
1. 135. (vedi 0. 1. 500. 158.) De Pasquale.
Al comma 40, secondo periodo, dopo le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 136. (ex 0. 1. 500. 261.) Borghesi, Cambursano.
Al comma 40, quinto periodo, sostituire le parole:, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario con le seguenti: adottato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: La quota delle risorse per il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, a valere sui 50 milioni di euro per l'anno 2011, nonché le risorse disponibili per l'anno 2011 nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate, per l'anno 2011, ai comuni della regione Veneto individuati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, che abbiano subito i danni accertati di maggiore entità. A tal fine le risorse di cui al sesto periodo sono destinate al reintegro del Fondo protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per essere assegnate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai cittadini residenti e alle aziende aventi sede nel territorio dei comuni di cui al sesto periodo, quali anticipazioni sull'ammontare complessivo delle spese sostenute per far fronte all'emergenza alluvionale e alle relative opere di ripristino.
1. 137. Rubinato, De Pasquale.
Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono incrementate di 245 milioni di euro per l'anno 2011.
Conseguentemente, al medesimo comma, elenco 1, sopprimere la voce: Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 138. (ex 0. 1. 500. 264.) Rubinato, Baretta, De Pasquale, Viola.
Al comma 40, sostituire l'elenco 1 con il seguente:
Finalità | 2011 (milioni di euro) |
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. | 265 |
Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. | 100 |
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. | 30 |
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243. | 25 |
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. | 245 |
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
105 |
Totale | 750 |
1. 139. (vedi 0. 1. 500. 198.) Rubinato.
Al comma 40, elenco 1, sopprimere la voce: Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Conseguentemente, al medesimo elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire l'importo: 100 con il seguente: 345.
1. 140. (ex 0. 1. 500. 265.) Borghesi, Cambursano.
Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire l'importo: 100 con il seguente: 500.
Conseguentemente:
al medesimo elenco, sostituire il totale con il seguente: 1.150;
dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
162-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
1. 141. (ex 0. 1. 500. 266.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto.
Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire l'importo: 100 con il seguente: 400.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 142. Bobba, Miotto, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi, De Pasquale, Narducci.
Al comma 40, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. | 10 |
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1. | 100 |
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 de 24 dicembre 2007. | 240 |
1. 143.
(versione corretta) (ex 0. 1. 500. 270.) Baretta, Duilio, Vannucci, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura.
Al comma 40, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; |
100 |
stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. | 250 |
1. 145. (versione corretta) Cesario.
Al comma 40, elenco 1, sostituire la quinta voce con le seguenti:
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1. | 103 |
Interventi di carattere sociale: adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 2, comma 552, della legge n. 244 de 24 dicembre 2007. |
247 |
1. 147. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Bachelet, Nicolais.
Sopprimere il comma 47.
Conseguentemente, dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:
62-bis. Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010, risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 30 giugno 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
62-ter. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al comma 62-bis avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2011.
1. 148. (ex 0. 1. 500. 82.) Borghesi, Donadi, Cambursano, Rubinato.
Sopprimere il comma 47.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 63 a 66.
1. 149. (vedi 0. 1. 500. 81.) Barbato.
Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro.
1. 150. (ex 0. 1. 500. 169.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Pasquale.
Al comma 48, sostituire le parole: 347,5 milioni di euro con le seguenti: 834 milioni di euro per l'anno 2011.
Conseguentemente, dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
162-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
1. 151. (ex 0. 1. 500. 43.) Occhiuto, Ciccanti.
Sopprimere il comma 50.
*1. 152. (ex 0. 1. 500. 45.) Occhiuto, Ciccanti, D'Anna.
Sopprimere il comma 50.
*1. 153. (ex 0. 1. 500. 7.) Vannucci.
Sopprimere il comma 52.
Conseguentemente, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
1. 154. (ex 0. 1. 500. 47.) Occhiuto, Ciccanti.
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010»;
b) alla lettera b), le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 155. (vedi 1. 290.) Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.
Sostituire il comma 54 con il seguente:
54. Nell'anno 2011 ai quotidiani italiani all'estero di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è rimborsato il 100 per cento della riduzione effettuata ai sensi della lettera d), dell'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
1. 156. (ex 0. 1. 500. 143.) De Biasi, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Misiani.
Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:
54-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio, n. 25, le parole da: «nonché gli articoli 4, comma 3» fino alla fine della lettera sono soppresse.
Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 61 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 157. Amici, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.
Al comma 57, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 158. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.
Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:
57-bis. In attesa del definitivo riordino del sistema dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, a ristabilire il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria e a garantire la riduzione dei relativi oneri dello Stato, le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2012.
57-ter. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250.000 euro per ogni giornalista e 85.000 euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua.
57-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi.»
Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2011 e a 100 milioni di euro per l'anno 2012, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 159. Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
57-bis. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è autorizzata la corresponsione di un importo di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di cui al periodo precedente, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1983, n. 48, concernente norme di attuazione dell'articolo 26 della legge 15 agosto 1981, n. 416, dopo le parole: «la commissione è composta da:», sono aggiunte le seguenti: «un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), un rappresentante della Commissione Informazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C. G. I. E. ), un rappresentante della Consulta nazionale dell'emigrazione (C. N. E. )». Per quanto concerne la definizione di criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma, anche ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede con successivo regolamento di attuazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, e da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 40.300.000 euro per l'anno 2011 e 300 mila euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
1. 160. (vedi 1. 119.) Narducci, Fedi, Porta, Garavini.
Al comma 58, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
58-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 161. (ex 0. 1. 500. 52.) Ciccanti, Occhiuto.
Al comma 58, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, anche in ottemperanza alle indicazioni del Piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800) e della proposta di Direttiva relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali approvata in prima lettura dal Parlamento europeo in data 20 ottobre 2010, i comuni possono, nei limiti di una spesa complessiva per l'intero comparto di 1.000 milioni di euro, escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'esercizio finanziario 2011, i pagamenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture di piccole e medie imprese per opere pubbliche eseguite, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da oltre due mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
sostituire il comma 59, con il seguente:
59. Al fine dell'attuazione del comma 58, il Ministro dell'interno individua, con proprio decreto, i comuni che, non avendo certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivo di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, sono autorizzati ad effettuare i pagamenti di cui al comma 65 e ad accedere al citato Fondo, stabilendo altresì modalità e criteri per il riparto.
al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti 1.040 milioni di euro.
1. 162. (vedi 0. 1. 500. 177.) Rubinato.
Al comma 59, sostituire le parole: avendo rispettato il Patto di stabilità interno nell'ultimo triennio con le seguenti: non avendo certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 163. (ex 0. 1. 500. 178.) Rubinato.
Al comma 60, sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 96 milioni di euro per il 2011, 66,3 milioni di euro per il 2012 e 66,3 milioni di euro per il 2013.
Al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 91 milioni di euro per l'anno 2011, a 66,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 66,3 milioni di euro per l'anno 2013.
1. 164. (vedi 0. 1. 500. 23.) Franzoso, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Sisto, Antonio Pepe, Vitali, Taddei.
Al comma 64, capoverso Art. 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il mancato collegamento in rete degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è punito con le misure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
1. 165. (ex 0. 1. 500. 79.) Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
83-bis. In relazione alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011».
83-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 83-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n, 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 166. (ex 1. 169.) Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater le parole: «a decorrere dal mese di gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti, a decorrere dal mese di gennaio 2012».
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 660 milioni di euro per l'anno 2011 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
1. 167. Lolli.
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche di ottobre e novembre 2010, che hanno colpito la regione Veneto, è disposto, fino al 30 giugno 2011, il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese che risiedono nel territorio dei comuni della regione Veneto individuati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, mediante sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 540 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012.
1. 168. Rubinato.
Al comma 85, dopo le parole: numero 8-bis) aggiungere le seguenti: e numero 8-ter), lettera a).
Conseguentemente, dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
85-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 169. (ex 0. 1. 500. 53.) Galletti, Poli, Ciccanti, Occhiuto.
Al comma 92, sostituire il primo periodo con i seguenti: In ogni caso, se il saldo definito per l'anno 2011 dal comma 91 supera 1'8 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008 il saldo da conseguire per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 700.000 abitanti per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore all'8 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008. Per i comuni con popolazione superiore ai 700.000 abitanti tale percentuale è pari al 12 per cento. Per le province, se il saldo definito dal comma 91 supera il 6 per cento della spesa media corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementata di una misura non inferiore al 6 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008.
Conseguentemente:
al comma 102, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esclusione delle spese opera nel limite di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 170. (ex 0. 1. 500. 246.) Marchi, De Micheli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
Al comma 92, primo periodo, sopprimere le parole:, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali.
Conseguentemente, sopprimere il comma 102.
*1. 171. (ex 0. 1. 500. 11.) Galletti, Ciccanti, Occhiuto.
Al comma 92, primo periodo, sopprimere le parole:, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali.
Conseguentemente, sopprimere il comma 102.
*1. 172. (ex 0. 1. 500. 209.) Lenzi.
Al comma 92, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché tenuto conto delle spese per gli interventi necessari in materia di servizi socio assistenziali destinati ai minori.
1. 173. (ex 0. 1. 500. 192.) Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, De Pasquale.
Al comma 92, sostituire l'ultimo periodo con le parole: ed al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 840 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 102, secondo periodo, sostituire le parole: dell'importo con le seguenti: di 90 milioni di euro per l'anno 2011 a valere sull'importo importo;
dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
103-bis. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.;
dopo il comma 112, aggiungere il seguente:
112-bis. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano a partire dall'anno 2011.
1. 174. De Micheli.
(Inammissibile)
Al comma 92, sostituire l'ultimo periodo con le parole: ed al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 840 milioni di euro. In ogni caso il comma 17 non può comportare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 20111, superiori a 90 milioni di euro.
Conseguentemente:
dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
103-bis. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.;
dopo il comma 112, aggiungere il seguente:
112-bis. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano a partire dall'anno 2011.
1. 175. Leo.
(Inammissibile)
Al comma 93, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse proprie, di parte capitale e di parte corrente, di tali enti impiegate per far fronte all'emergenza e alle conseguenti opere di ripristino nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al primo periodo per gli anni 2011, 2012 e 2013;
alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno 2011, 2012 e 2013.
1. 176. (ex 0. 1. 500. 243.) Franceschini, Ventura, Villecco Calipari, Maran, Berretta, Mariani, Fluvi, Lulli, Oliverio, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Andrea Orlando, Tullo, Dal Moro, Fogliardi, Miotto, Mogherini Rebesani, Naccarato, Sbrollini, Federico Testa, Martella, Murer, Rubinato, Tempestini, Viola, Bindi, Ceccuzzi, Cenni, Cuperlo, De Pasquale, Fontanelli, Gatti, Giacomelli, Mattesini, Nannicini, Realacci, Rigoni, Sani, Scarpetti, Velo, Garofani, Melandri, Rossa, Zunino, Strizzolo, Lo Moro, Laganà Fortugno, Laratta, Cesare Marini, Minniti, Villecco Calipari, Braga, Margiotta, Bratti, Motta, Esposito, Marantelli, Ginoble, Iannuzzi, Bocci, Benamati, Morassut, Marco Carra.
Sopprimere i commi 95, 98, 101, 102, 110 e 112.
1. 177. (ex 0. 1. 500. 171.) Rubinato.
Al comma 96, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esclusione opera anche per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali relativi ad interventi in conto capitale finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo regionale.
Conseguentemente, al comma 164, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 640 milioni di euro per l'anno 2011 e a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
1. 178. Vannucci.
Al comma 102, secondo periodo, sostituire le parole: dell'importo individuato ai sensi del comma 92 con le seguenti: di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 179. (ex 0. 1. 500. 245.) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, De Pasquale.
Al comma 132, primo periodo, sopprimere le parole da:, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato fino alla fine del periodo.
*1. 180. (ex 0. 1. 500. 92.) Brugger, Zeller, Nicco.
Al comma 132, primo periodo, sostituire le parole da:, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato fino alla fine del comma, con le seguenti:, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 130 e 131 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
*1. 180.(Testo modificato nel corso della seduta)Brugger, Zeller, Nicco.
(Approvato)
Al comma 132, primo periodo, sopprimere le parole da:, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato fino alla fine del periodo.
*1. 181. (ex 0. 1. 500. 113.) Froner, Gnecchi, Bressa.
Al comma 132, primo periodo, sostituire le parole da:, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato fino alla fine del comma, con le seguenti:, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 130 e 131 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
*1. 181.(Testo modificato nel corso della seduta)Froner, Gnecchi, Bressa.
(Approvato)
Al comma 134, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti:, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
**1. 182. (ex 0. 1. 500. 95.) Brugger, Zeller, Nicco.
Al comma 134, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti:, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
**1. 183. (ex 0. 1. 500. 112.) Froner, Gnecchi, Bressa.
Sopprimere il comma 137.
*1. 184. (ex 0. 1. 500. 97.) Brugger, Zeller, Nicco.
Sopprimere il comma 137.
*1. 185. (ex 0. 1. 500. 115.) Froner, Gnecchi, Bressa.
Al comma 138, primo periodo, sopprimere le parole: e province autonome.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
**1. 186. (ex 0. 1. 500. 100.) Brugger, Zeller, Nicco.
Al comma 138, primo periodo, sopprimere le parole: e province autonome.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
**1. 187. (ex 0. 1. 500. 119.) Froner, Gnecchi, Bressa.
Al comma 139, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 188. (ex 0. 1. 500. 102.) Brugger, Zeller, Nicco.
Al comma 139, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*1. 189. (ex 0. 1. 500. 117.) Froner, Gnecchi, Bressa.
Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:
148-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti salvi i diversi criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può stabilire che, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse, di spettanza della singola regione interessata, relative alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge.
148-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, dall'anno 2011 si provvede alla sostituzione delle risorse dovute per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 marzo 2011, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 148-quater.
148-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni in aggiunta a quelle previste ai sensi del comma 296 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 296, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
148-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 148-ter e 148-quater, stimato pari a 1. 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 148-sexies e 148-septies.
148-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
148-septies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 148-sexies, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
1. 190. (vedi 1. 62.) Lovelli, Meta, Velo, Boccia, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Ceccuzzi.
Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:
148-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate