XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 24 novembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lo Presti, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 novembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CALABRIA: «Modifica all'articolo 60 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di durata della copertura brevettuale per i farmaci biologici» (3889);
TORRISI: «Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria» (3890);
MELANDRI: «Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali» (3891);
BOCCHINO e DELLA VEDOVA: «Disposizioni per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo e di trasmissione di messaggi pubblicitari, nonché abrogazione del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernente il canone di abbonamento alle radioaudizioni» (3892);
CALABRIA: «Introduzione dell'obbligo di apposizione delle date di produzione e di scadenza sulle confezioni dei prodotti cosmetici» (3893).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge RAZZI ed altri: «Modifiche all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, concernente il rilascio gratuito di atti da parte dell'autorità consolare, e all'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, concernente l'esenzione dalla tassa annuale sulle concessioni governative relativa al passaporto in favore dei cittadini italiani residenti all'estero» (2472) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Soglia.

La proposta di legge BECCALOSSI ed altri: «Adozione dell'inno "Il Canto degli italiani' di Goffredo Mameli quale inno nazionale e disposizioni generali sulla sua esecuzione e riproduzione, nonché in materia di tutela penale"» (3554) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biancofiore, Biasotti, Castiello, Catanoso Genoese, Ciccioli, Colucci, Di Cagno Abbrescia, Di Virgilio, Dima, Fucci, Laboccetta, Laffranco, La Loggia, Mancuso, Marsilio, Migliori, Nola, Pagano, Pugliese, Porcu, Luciano Rossi e Scandroglio.

La proposta di legge costituzionale RAZZI ed altri: «Modifica all'articolo 51 della Costituzione, concernente la soppressione del diritto alla conservazione del posto di lavoro per i titolari di cariche pubbliche elettive» (3712) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Soglia.

La proposta di legge CATANOSO GENOESE ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute nell'interesse dei figli dal genitore non affidatario» (3717) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Ippolito Vitale.

La proposta di legge SCHIRRU ed altri: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili» (3720) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Paglia e Pelino.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
ZAMPA ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati» (3679) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PEDOTO: «Disciplina dell'incompatibilità della professione di avvocato con gli incarichi di governo e con il mandato parlamentare» (3781) Parere delle Commissioni II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
FRASSINETTI ed altri: «Istituzione del "Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla"» (3797) Parere delle Commissioni V e VII;
VINCENZO ANTONIO FONTANA e ANTONINO FOTI: «Istituzione della dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale» (3819) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):
TREMAGLIA ed altri: «Istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero» (94) Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
GOLFO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità» (3815) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
FARINA COSCIONI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, in materia di rivalutazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» (3812) Parere delle Commissioni I e V;
ANNA TERESA FORMISANO: «Norme concernenti l'esercizio dell'attività medico-legale» (3826) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 23 novembre 2010, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2010)473 definitivo) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 22), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell'Unione (COM(2010)486 definitivo) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 23), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 22 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 22 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 24 settembre 2010, e la relativa relazione concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 22 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per gli esercizi 2007 e 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 246).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 novembre 2010, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende devolvere un contributo all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) per la realizzazione del progetto pilota nel quadro dell'Arab Women Network, che mira a consolidare le relazioni con la Lega degli Stati arabi (LAS).

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interdirettoriale - emanato in data 20 ottobre 2010 - concernente la determinazione, per l'anno 2011, dei contingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.

Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO ha inviato i testi delle risoluzioni approvate da quel consesso nel corso della sessione annuale, svoltasi a Varsavia dal 12 al 16 novembre 2010, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione n. 381 - Incorporare la risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza nel nuovo concetto strategico della NATO e nelle prassi politiche dell'Alleanza (doc. XII-quater, n. 15) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione n. 382 - La situazione in Georgia (doc. XII-quater, n. 16) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione n. 383 - L'Afghanistan verso la transizione (doc. XII-quater, n. 17) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
risoluzione n. 384 - Costruire un ordine internazionale più stabile e prospero (doc. XII-quater, n. 18) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione n. 385 - L'importanza crescente dei partenariati della NATO (doc. XII-quater, n. 19) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione n. 386 - Un partenariato con la Russia in materia di tutela contro le armi di distruzione di massa e di difesa antimissile (doc. XII-quater, n. 20) - alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione europea e assegnazione a Commissioni permanenti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, con invii in data 9 e 15 novembre 2010, ha trasmesso la comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 definitivo/2 - vol. I) e i relativi allegati (COM(2010)623 definitivo - vol. II).

Tali documenti sono assegnati, per l'esame generale, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché al Comitato per la legislazione.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 23 novembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione - Relazione annuale sullo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2009 (COM(2010)622 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi) (COM(2010)685 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1905 - NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3687-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TASSONE ED ALTRI; GHIZZONI ED ALTRI; BARBIERI; GRIMOLDI ED ALTRI; BARBIERI; MARIO PEPE (PdL); NARDUCCI ED ALTRI; GRASSI ED ALTRI; PICIERNO; FUCCI ED ALTRI; GARAGNANI ED ALTRI; GARAVINI ED ALTRI; FIORONI ED ALTRI; GOISIS; CARLUCCI; LA LOGGIA ED ALTRI; LORENZIN ED ALTRI; ANNA TERESA FORMISANO (A.C. 591-1143-1154-1276-1397-1578-1828-1841-2218-2220-2250-2330-2458-2460-2726-2748-2841-3408)

A.C. 3687-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché sugli emendamenti 25.505 e 25.506 della Commissione.

A.C. 3687-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DAL 6 AL 25 DEL DISEGNO DI LEGGE AD ECCEZIONE DELL'EMENDAMENTO 25.504 E DEL SUBEMENDAMENTO AD ESSO RIFERITO

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 25.506, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire le parole da A valere fino a 2013 con le seguenti Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università dalla legge di stabilità per il 2011, è utilizzata

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 6.9, 6.17, 6.20, 6.209, 7.1, 7.5, 7.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.200, 8.201, 11.1, 11.2, 11.3, 11.200, 15.1, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.11, 16.16, 16.17, 16.204, 17.3, 17.5, 17.6, 17.200, 17.205, 17-bis.200, 17-bis.202, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.200, 19.202, 19.203, 19.204, 20.3, 20.203, 21.3, 21.8, 21.13, 21.14, 21.19, 21.21, 21.27, 21.28, 21.30, 21.32, 21.33, 21.200, 21.204, 21.205, 21.206, 21.207, 21.208, 21.209, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.200, 22.201, 25.8, 25.10, 25.15, 25.16, 25.24, 25.102, 25.103, 25.200, 25.201, 25.202, 25.203, 25.205, 25.209, 25.211, 25.212, 25.213, 25.215 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 6.02, 6.03, 6.0200, 6.0201, 15.01, 23.01, 23.02, 24.03 e 24.0204, e sul subemendamento 0.23.500.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto, nonché sugli emendamenti 25.505 e 25.506.

A.C. 3687-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Organi e articolazione interna delle università).

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di
governo dell'ateneo, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
5-bis) direttore generale;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi e di funzioni di controllo sulla validità scientifica e didattica dell'attività; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 5-bis), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), e dell'articolo 21, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
i-bis) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla vita pubblica;
l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 20, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;
s) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e p), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.

3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto dei princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) ed l), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
10-bis. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto del comma 1, lettera d).
11. Il rispetto dei princìpi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

ART. 2.
(Organi e articolazione interna delle università).

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) istituzione, con modalità autonomamente determinate, di una figura, membro dell'organo deliberante di cui so-pra, preposta alla gestione delle attività formative svolte all'interno dei corsi di studio.
2. 47. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Naccarato, Miotto, Rubinato, Tocci, Strizzolo.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole:, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*2. 46. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole:, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*2. 93. Leoluca Orlando, Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe, Palagiano.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: della qualità della didattica aggiungere le seguenti: nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori.
2. 205. Contento.
(Approvato)

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: f), i) e p) con le seguenti: f) ed i).
2. 78. Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m)
introduzione di sanzioni da erogare in caso di violazioni del codice etico.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, vengono portate in discussione, su proposta del rettore, al senato accademico per le proposte o deliberazioni del caso.
2. 225. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m)
introduzione di sanzioni da erogare in caso di violazioni del codice etico.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
2. 225.(Testo modificato nel corso della seduta)Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: comunità universitaria, aggiungere le seguenti: assicura, nel rispetto della normativa vigente, la tutela della libertà di insegnamento e di ricerca.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: conflitto di interessi aggiungere le seguenti: di nepotismo e favoritismo.
2. 69. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme di cui ai commi l e 2 entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico, integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di sessanta giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario finché non abbia provveduto all'adeguamento.
2. 52. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. 31. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 32. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tra il personale dell'università.
2. 33. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole:, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. 34. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di sessanta giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento.
2. 232. Capitanio Santolini, Lusetti,Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: entro tre mesi.
2. 17. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 7, sostituire le parole:, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso con le seguenti:. In sede di prima applicazione della presente legge, il controllo sullo statuto di cui al primo periodo, in deroga al termine previsto dal citato articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, avviene.
2. 22. Zaccaria.

Al comma 8, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2. 35. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

All'emendamento 2. 505 della Commissione, sopprimere la parte consequenziale.
0. 2. 505. 1. Della Vedova, Bocchino.

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto.

Conseguentemente, al comma 10-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 505. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 9, sopprimere il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo.
2. 227. Capitanio Santolini, Lusetti, Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 9, quinto periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sono stati eletti ovvero.
2. 226. Vignali.
(Approvato)

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che il mandato rettorale cessa in ogni caso all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno d'età.
2. 228. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.

Sopprimere il comma 10.
2. 229. Favia, Zazzera.

Al comma 10-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 230. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato, Strizzolo.

Sopprimere il comma 11.
2. 36. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

A.C. 3687-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa).

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei princìpi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonché all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa).

Al comma 1, sostituire le parole da: di migliorare fino a: delle sedi universitarie, con le seguenti: di garantire opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi, migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica e di ricerca.
3. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Margiotta, Tocci, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: gli Atenei di una stessa Regione possono costituire forme di coordinamento attraverso le Conferenze Regionali degli Atenei secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
3. 4. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 1 sopprimere le parole:, ovvero fondersi.

Conseguentemente:
al comma 3:
primo periodo, sopprimere le parole:
ovvero la fusione.
terzo periodo, sopprimere le parole: o fusione;
al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: o di fusione;
alla rubrica, sopprimere le parole: e fusione.
3. 200. Cavallaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, con l'analogo obiettivo di ottimizzazione delle strutture, delle risorse e dell'offerta formativa possono essere definite specifiche forme di organizzazione policentrica di uno stesso ateneo.
*3. 1. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, con l'analogo obiettivo di ottimizzazione delle strutture, delle risorse e dell'offerta formativa possono essere definite specifiche forme di organizzazione policentrica di uno stesso ateneo.
*3. 15. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai medesimi fini, possono essere definite forme di organizzazione policentrica di uno stesso ateneo a cui afferiscano sedi e corsi di studio localizzati in due o più province che soddisfino i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).
3. 13. Vassallo.

Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:
2. Le Conferenze Regionali degli Atenei svolgono attività di armonizzazione dell'offerta formativa, in particolare, rispetto alle nuove iniziative didattiche, individuano le problematiche comuni agli Atenei della Regione e ne promuovono la risoluzione, individuano forme di collaborazione delle attività culturali e di ricerca.
3. Le Conferenze Regionali degli Atenei sono composte dai Rettori o loro delegati, una rappresentanza degli studenti e il Presidente della Regione o suo delegato.
4. Il funzionamento delle Conferenze Regionali degli Atenei è regolato da un regolamento approvato dalla Conferenza, sentiti i Senati Accademici degli Atenei di riferimento.
3. 5. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: La federazione tra atenei, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia universitaria, deve prevedere le modalità di gestione ed organizzazione dell'accordo e della partecipazione a tali processi degli organi elettivi degli atenei, dei dipartimenti, delle strutture di raccordo e dei corsi di laurea interessati a tali accordi ed in genere di tutti i soggetti istituzionali in cui è articolata l'organizzazione scientifica e didattica degli atenei federati. Non è ammessa l'istituzione di nuovi organi di governo o gestione, ma solo modalità di integrazione e semplificazione a fini decisionali degli organi di governo degli atenei coinvolti. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei devono restare nella disponibilità degli atenei stessi e concorrono alla formazione dei fondi ordinari e integrativi e non costituiscono entrate straordinarie.
3. 201. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Lovelli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: possono restare con le seguenti: restano.
*3. 202. Margiotta, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: possono restare con le seguenti: restano.
*3. 203. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 4, sostituire le parole: dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate con le seguenti: con maggioranza qualificata dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico di ciascuna delle università interessate.
3. 204. Margiotta, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e previa acquisizione del parere espresso dalla Regione o dalle regioni in cui hanno sede le istituzioni universitarie coinvolte, dalle competenti conferenze regionali dei rettori, nonché dai Comuni ove hanno sede le università, le facoltà o le sedi distaccate oggetto della federazione o fusione.
3. 9. Cavallaro.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo adeguati incentivi finanziari.
3. 11. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: a carico del fondo di finanziamento ordinario.
3. 12. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sopprimere il comma 6.
3. 205. Margiotta, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di migliorare la qualità e garantire la razionalizzazione della distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, dalla data di entrata in vigore della presente legge è preclusa alle università l'istituzione di nuove sedi distaccate; le università possono istituire o trasformare le attuali sedi distaccate in «centri di eccellenza della ricerca».
3. 14. Borghesi, Zazzera, Leoluca Orlando, Di Giuseppe, Palagiano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La federazione e fusione delle università sono incentivate con l'attribuzione di una quota aggiuntiva di FFO, corrispondente al 2 per cento di quanto dovuto alle università federate o fuse, destinata alla innovazione didattica, di ricerca, tecnico-amministrativa.
3. 16. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Accordi di programma Ateneo, Regione, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Il Ministero cofinanzia i suddetti accordi in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
3. 02. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il Governo è delegato a predisporre un piano triennale, volto ad ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, mediante la soppressione di sedi universitarie, anche di staccate, sulla base di criteri di qualità ed efficienza previsti dalla presente legge, nonché in riferimento al numero minimo degli iscritti e alle esigenze economiche, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.
3. 03. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.
3. 0206. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

A.C. 3687-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 4.
(Fondo per il merito).

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
7. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti.
9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

ART. 4.
(Fondo per il merito).

Sopprimerlo.
4. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Borse nazionali di merito per il diritto allo studio). - 1. A decorrere dall'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti, selezionati in base al merito e al reddito, che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:
a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;
b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.
5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.
6. Il numero e l'importo annuale delle borse sono stabiliti nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro.
7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.
8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «0,27 per cento».
4. 4. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Cavallaro, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:
1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a:
a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del diritto allo studio;
b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:
a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del diritto allo studio;
b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di università pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;
c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;
d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).
4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa dei Fondo
b) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 (fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1);
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione e dell'affidamento a istituti finanziari di natura pubblica fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
6. il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
7. Il fondo è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) I corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera d);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera g), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario».
4. 28. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le provvidenze di cui al presente articolo sono riservate a studenti meritevoli, con particolare riguardo agli appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
*4. 13. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le provvidenze di cui al presente articolo sono riservate a studenti meritevoli, con particolare riguardo agli appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
*4. 24. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: atti a garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti e ad eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi erogati nell'ambito del diritto allo studio.

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, agli studenti meritevoli, che vivono fuori sede un premio di non meno di 5.000 euro all'anno e di non meno di 1.000 euro per gli studenti in sede, garantendo inoltre agli stessi studenti meritevoli l'esonero totale dalle tasse universitarie;
4. 16. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati.
4. 18. Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe, Leoluca Orlando, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis.) erogare borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito.

Conseguentemente, al comma 3:
alla lettera
b), dopo la parola: premi aggiungere le parole:, delle borse di studio;
alla lettera d), dopo la parola: premi aggiungere le parole:, delle borse di studio;
alla lettera f), dopo la parola: premi aggiungere le parole:, borse di studio;
alla lettera g), dopo la parola: premi aggiungere le parole:, borse di studio;
alla lettera m), dopo la parola: premi aggiungere le parole:, delle borse di studio.
4. 6. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di università pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero nonché determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti;
4. 19. Zazzera, Borghesi, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) fornire buoni studio, che prevedano due quote: una determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, l'altra in relazione all'adesione da parte dello studente ai risultati dei suoi test di orientamento nella scelta del proprio piano di studi.

Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la lettera
b), aggiungere la seguente:
b-bis) fornire contributi in conto interessi agli studenti meritevoli che usufruiscono di prestiti per le spese relative ai propri studi universitari da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero;
al comma 3:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i criteri per la stipula di convenzioni con gli istituti di credito per l'erogazione di prestiti agevolati di cui al comma 1, lettera b-bis);
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) introduzione di test obbligatori di orientamento alle facoltà per gli studenti che si iscrivono al primo anno;
lettera h), sopprimere le parole: e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate.
4. 206. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) erogare borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito.

Conseguentemente, al comma 3:
sopprimere la lettera c);
alla lettera d), sostituire le parole: dei buoni con le seguenti: delle borse di studio;
alla lettera f), sostituire la parola: buoni con le seguenti: borse di studio;
alla lettera g), sostituire la parola: buoni con le seguenti: borse di studio;
alla lettera m), sostituire le parole: dei buoni con le seguenti: delle borse di studio.
4. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) fornire, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico, buoni studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di università pubbliche.
4. 20. Zazzera, Borghesi, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sul fondo aggiungere le seguenti: comunque non inferiori a quelle previste nel Fondo Integrativo Statale per le borse di studio nell'anno 2009,

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157; al citato articolo 1, comma 6, è altresì soppresso il quarto periodo.
4. 200. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) fornire contributi in conto interessi agli studenti meritevoli che usufruiscono di prestiti per le spese relative ai propri studi universitari da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero.

Conseguentemente, al comma 3:
a) sostituire la lettera
c) con la seguente:
c) i criteri per la stipula di convenzioni con gli istituti di credito per l'erogazione di prestiti agevolati di cui al comma 1, lettera b-bis);
b) alla lettera h), sopprimere le parole: e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate.
4. 17. Zazzera, Borghesi, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle regioni, per il finanziamento del diritto allo studio.
4. 14. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis) Le risorse del fondo vengono ripartite su base regionale, in proporzione al numero di studenti iscritti alle università di ogni singola regione e provincia autonoma.
4. 39. Grimoldi, Goisis, Rivolta, Cavallotto, Paolini.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
4. 2. Nicolais, Zaccaria, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: su cui sono acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.
4. 8. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, quale criterio di selezione preferenziale per l'attribuzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente;
4. 10. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o)
la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi ai corsi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.
4. 205. Goisis, Grimoldi, Rivolta, Cavallotto, Paolini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o)
la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.
4. 205.(Testo modificato nel corso della seduta)Goisis, Grimoldi, Rivolta, Cavallotto, Paolini.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un elemento qualificante da considerare nella valutazione dei candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
4. 201. Vignali.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
4. 201.(Testo modificato nel corso della seduta)Vignali.
(Approvato)

Al comma 7, sostituire l'alinea con il seguente: La dotazione finanziaria del fondo è pari a 100 milioni di euro a partire dal 2011 e ad essa concorrono, altresì, ulteriori risorse derivanti da:

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «0,27 per cento».
4. 203. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 7, alinea, sopprimere le parole: gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal 2012, tali versamenti sono deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante le nuove entrate di cui al comma 7-bis.
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a), le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b), le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c), le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d), le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e), le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
4. 204. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Strizzolo.

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a partire dal 2012, tali versamenti sono deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dall'attuazione del comma 7, lettera a), valutato in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157; al citato articolo 1, comma 6, è altresì soppresso il quarto periodo.
4. 202. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti.
4. 500. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università). - 1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, la lettera 1-quater) è soppressa.
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi.
4. Sono fatte salve le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2007, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2008, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2009.
5. Dopo l'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:
«Art. 78-bis. - (Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università). - 1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.
2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agii atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.»;
all'articolo 25, comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge;
dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente: Art. 25-bis. - (Copertura degli oneri finanziari). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino ai rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 5 per mille.
3. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
4. 21. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università). - 1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, la lettera 1-quater) è soppressa.
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi.
4. Sono fatte salve le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2007, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2008, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2009.
5. Dopo l'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:
«Art. 78-bis. - (Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università). - 1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agii atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.»
all'articolo 25, comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge.
dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente: Art. 25-bis. - (Copertura degli oneri finanziari). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
4. 22. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università). - 1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, la lettera 1-quater) è soppressa.
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi.
4. Sono fatte salve le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2007, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2008, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2009.
5. Dopo l'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:
«Art. 78-bis. - (Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università). - 1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agii atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.»
all'articolo 25, comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge.
dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente: Art. 25-bis. - (Copertura degli oneri finanziari). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n, 266.
4. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
5. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4.
6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
8. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.
4. 23. Borghesi, Zazzera, Leoluca Orlando, Palagiano, Di Giuseppe.

A.C. 3687-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.

2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai princìpi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria e attraverso l'attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartiti in lingua straniera, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
c-bis) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;
e) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
f) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 25, comma 11, primo periodo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di princìpi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;

i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - (Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università). - 1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico finanziaria;
b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Un fondo premiale straordinario, con dotazione pari a 300 milioni di euro annui, aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, è ripartito tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 20. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Lovelli, Monai, Strizzolo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e conseguente introduzione di meccanismi premiali fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso l'istituzione e il finanziamento di un fondo premiale straordinario con dotazione pari a 300 milioni di euro annui, aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, da ripartire su base meritocratica, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 17, tra i dipartimenti per ciascun settore scientifico-disciplinare e sulla base di criteri strategici individuati dal governo per la ripartizione del fondo complessivo tra i settori; individuazione di una quota del fondo di finanziamento ordinario da ripartire con gli stessi criteri; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende noti gli indicatori utilizzati, le graduatorie e ne dà adeguata pubblicità sul sito del ministero.

Conseguentemente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
all'articolo 9, comma 1, primo periodo, dopo le parole: cui affluiscono aggiungere le seguenti: le quote stabilite dai dipartimenti del fondo premiale straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e.
5. 204. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: concessione del finanziamento statale aggiungere le seguenti:; valorizzazione delle scuole di altissima formazione universitaria di cui all'articolo 5-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Scuole di altissima formazione universitaria). - 1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che disciplinino l'istituzione di scuole di altissima formazione universitaria, per la valorizzazione delle eccellenze.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità per gli atenei di istituire scuole di altissima formazione universitaria;
b) previsione della possibilità di istituire, con delibera del senato accademico, previo parere dei dipartimenti afferenti al relativo corso di laurea, percorsi avanzati, a numero chiuso, i quali prevedano l'attivazione di insegnamenti integrativi per studenti che dimostrino una particolare attitudine allo studio ed alla ricerca;
c) determinazione dei requisiti di merito per l'accesso alle scuole di altissima formazione universitaria;
d) previsione di accesso al fondo per il merito di cui all'articolo 4, per gli studenti iscritti alle scuole di altissima formazione universitaria;
e) articolazione dei corsi in classi di eccellenza formate da non più di 50 studenti per ciascun anno, da valorizzare mediante l'integrazione del percorso di studio con insegnamenti di livello avanzato, che consentano di affinare i contenuti già acquisiti nell'ambito dei corsi universitari e di svolgere attività di ricerca;
f) previsione di un responsabile per ciascun corso, individuato dal senato accademico tra i professori di prima fascia afferenti alla facoltà presso cui è istituita la scuola;
g) disciplina del conseguimento automatico dell'abilitazione professionale per i diplomati presso le scuole di altissima formazione universitaria.
5. 213. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) previsione di meccanismi sanzionatori relativi alla concessione dei finanziamenti statali, per gli atenei che violino la disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 e successive modificazioni, in materia di compiti didattici previsti per i ricercatori.
5. 33. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 1, lettera b), premettere le parole: in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera a).
5. 22. Causi, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, con limitazione dei poteri degli organi di gestione straordinaria alle materie non attinenti all'autonomia didattica e di ricerca e secondo criteri analoghi a quelli che regolano la gestione straordinaria degli enti locali.
5. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione ed in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, anche mediante revisione e per quanto necessario abrogazione della normativa attualmente vigente, dettare norme di principio al fine di consentire che tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, abbiano diritto di frequentare per loro libera scelta, al fine di conseguirvi titoli e riconoscimenti scientifici ed accademici, i corsi di studio delle università e degli istituti di istruzione e ricerca ad esse equiparati; dettare norme di principio affinché tale diritto, definito diritto allo studio universitario (DSU), si attui attraverso una rete integrata di azioni, strumenti e servizi in grado di assicurare allo studente di scegliere liberamente su tutto il territorio nazionale l'università, di frequentarla e di conseguire titoli e risultati scientifici ed accademici, cogliendone tutte le possibilità formative e tutte le opportunità sia nel contesto internazionale, sia nel territorio di cui è espressione; dettare norme di principio affinché tali azioni siano garantite ad ogni studente, in correlazione alle sue capacità e al suo merito e tenuto conto dello stato economico suo e della famiglia di effettiva appartenenza; dettare norme di principio affinché le azioni, gli strumenti ed i servizi possano essere rivolti alla generalità degli studenti, eventualmente a titolo parzialmente o totalmente oneroso nonché a determinate condizioni onerose, a laureati, specializzandi e docenti, o riservati a determinate categorie di aventi diritto ed i criteri e parametri secondo i quali gli studenti concorrono ad affrontarne i costi in proporzione ai redditi propri e familiari; dettare norme di principio al fine di individuare le provvidenze, i benefici e le borse di studio, nonché ogni altro intervento che sia erogato per le finalità del DSU; definire i livelli essenziali di prestazioni (LEP) minimi ed uguali per tutto il territorio nazionale ritenuti indispensabili per l'attuazione delle finalità del DSU; definire i criteri generali ed i principi dei criteri di merito e di reddito individuale e familiare da applicare per l'erogazione delle azioni, dei servizi, dei benefici, delle provvidenze e di ogni altro intervento attuativo del DSU; prevedere modalità di aggiornamento periodico di tali criteri e di partecipazione attiva all'elaborazione dei medesimi da parte delle Regioni e delle Province autonome e dell'associazione nazionale degli enti erogatori del DSU (ANDISU), previo riconoscimento della medesima come associazione volontaria rappresentativa degli enti, delle aziende delle agenzie e delle strutture in cui è articolata sulla base della potestà legislativa regionale l'organizzazione del DSU; dettare norme di principio per consentire, anche mediante accordi con le istituzioni internazionali che operano nel settore, agli studenti delle università italiane la mobilità internazionale presso atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali necessaria al completamento ed arricchimento della formazione culturale e scientifica ed i criteri di principio per l'accesso a tale servizio; dettare norme di principio per la definizione di modelli plurimi istituzionali e gestionali di soggetti erogatori del DSU, prevedendo la partecipazione obbligatoria di rappresentanze degli studenti, delle università, dei comuni sede di università e favorendo la partecipazione degli studenti alla gestione ed organizzazione dei servizi del DSU, da attuare da parte delle regioni nell'esercizio della potestà legislativa in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; dettare norme di principio per la realizzazione integrale del DSU in favore degli studenti in condizione di handicap, anche mediante interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche ed al superamento di ogni ostacolo che si frapponga alla piena uguaglianza di diritti degli studenti ai fini del DSU; dettare norme di principio per la realizzazione di servizi di assistenza sanitaria per gli studenti universitari mediante intese ed accordi con il servizio sanitario nazionale e le sue articolazioni regionali e territoriali; dettare norme di principio per l'integrazione dei servizi del DSU con ogni altra attività sportiva e culturale della comunità universitaria; dettare norme di principio per consentire, nel rispetto della laicità delle istituzioni universitarie e della libertà religiosa, la pratica religiosa agli studenti.
5. 24. Cavallaro, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Vassallo, Lovelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e contestuale fino alla fine della lettera con le seguenti: al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.
5. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente: Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera d), è emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.
5. 23. Causi, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) valorizzazione della autonomia organizzativa ed ordinamentale delle Università;

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e);
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 1 comma 2, della presente legge sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) escludere dalla sperimentazione gli Atenei che non abbiano adeguato la propria contabilità ai dettati di cui al comma 4 o che siano incorsi nei precedenti cinque anni in una delle sanzioni previste dal medesimo comma;
c) attribuire alla Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) il compito di verificare periodicamente i risultati conseguiti dagli Atenei ammessi alla sperimentazione.
5. 214. Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).
5. 25. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sopprimere il comma 2.
5. 14. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione di quanto previsto aggiungere le seguenti: al comma 3, lettera f), e.
5. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e di dottorato.
5. 501. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: nonché di sostenibilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: anche attraverso l'attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartiti in lingua straniera, nonché di sostenibilità economico-finanziaria.
5. 210. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e attraverso l'attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartiti in lingua straniera.
5. 502. La Commissione.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e attraverso l'attivazione fino alla fine della lettera.
5. 502.(Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
d), aggiungere, in fine, le parole: con l'obiettivo di assegnare, secondo una programmazione pluriennale, una quota crescente, e comunque non inferiore al 50 per cento a regime, del Fondo di finanziamento ordinario in base a parametri di valutazione fondati sui seguenti criteri:
a) la valutazione della ricerca universitaria;
b) la valutazione della didattica universitaria, la quale deve comprendere anche i seguenti indicatori:
1) numero di studenti iscritti in media negli ultimi due anni;
2) numero di laureati, distinti tra laureati in corso e fuori corso;
3) misurazione della differenza tra livelli di ingresso delle conoscenze degli studenti e livelli di uscita, secondo metodologie consolidate a livello internazionale;
4) indagini di soddisfazione degli studenti, sulla base di un questionario rispondente a criteri di standardizzazione e comparabilità;
5) grado di apertura internazionale dei singoli atenei. Una quota compresa tra il 6 per cento e il 12 per cento del Fondo di finanziamento ordinario è assegnata in parti eguali a missioni scientifiche o di ricerca di interesse nazionale e ad interventi finalizzati alla coesione territoriale del sistema universitario nazionale, mediante piani di sviluppo definiti con Protocolli di intesa tra Ministero, Regioni e singoli atenei.
sopprimere il comma 5.
5. 39. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; il sistema di valutazione deve tener conto, al fine della ripartizione delle somme del fondo di finanziamento per le università, dell'efficienza dei singoli dipartimenti ai quali sono erogate, sulla base di indicatori relativi all'efficienza stabiliti ex ante dall'ANVUR.
5. 32. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, sulla base di obiettivi e di indicatori definiti dal Senato accademico.
5. 201. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 si procede altresì alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 25, comma 11, primo periodo.
5. 7. Zaccaria.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
5. 17. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, anche tenendo conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia caratterizzate da aziende ospedaliere universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta.
5. 36. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: legge 9 gennaio 2009, n. 1 aggiungere le seguenti:, tenuto conto della situazione di vantaggio delle università che non beneficiano delle quote del Fondo sociale europeo.
5. 41. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: di rotazione.
5. 18. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del comma 4 sono quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 8. Zaccaria.

Al comma 4, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) previsione di adeguate forme di autonomia e flessibilità nella gestione del bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari e in coerenza con quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2009, n.196 per il bilancio dello Stato.
5. 38. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa,.

Al comma 5, sostituire le parole: si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di con le seguenti: attribuisce risorse aggiuntive pari ad.
5. 203. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 5, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
5. 211. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 5, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
5. 212. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 5 sopprimere le parole:; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università.
5. 37. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 5, dopo le parole: post-dottorato aggiungere le seguenti: o, nel caso della facoltà di medicina, di scuola di specializzazione.
5. 5. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscere nella materia del DSU la potestà legislativa delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nell'ambito e nei limiti della potestà legislativa di principio esercitata dallo Stato ai sensi della presente legge;
b) esercitare conseguentemente la potestà legislativa di principio ed ogni altra forma di potestà legislativa delegata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) definire le tipologie generali degli interventi, delle azioni e dei servizi del DSU individuandoli almeno nei servizi libraio e di documentazione ed informazione, di ristorazione, residenziali, nell'erogazione di borse, assegni e premi di studio, nella concessione di prestiti fiduciari e d'onore, nell'orientamento e nella formazione al lavoro ed alla professione, nella mobilità nazionale ed internazionale a fini di studio e riconoscendo la potestà legislativa regionale nella loro individuazione e definizione;
d) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, con carattere di universalità ed omogeneità sul territorio nazionale, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
e) consentire alle regioni ed alle province autonome, attraverso l'esercizio della potestà legislativa, di ampliare l'offerta di servizi, azioni ed interventi in materia di DSU, purché nel rispetto delle norme di principio e con carattere aggiuntivo e migliorativo rispetto a quelli determinati attraverso i LEP;
f) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario e promuovere la partecipazione attiva alla loro gestione ed organizzazione;
g) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e di ogni altro fondo finalizzato all'erogazione di servizi e provvidenze del DSU, nonché le modalità della revisione periodica di tali criteri;
h) definire i principi per la realizzazione del DSU mediante modelli istituzionali e di gestione plurimi da determinare dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito della propria potestà legislativa, con l'obbligo di attuare il dettato costituzionale mediante partecipazione a tali modelli degli studenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università, dei comuni sedi di strutture universitarie e di tutte le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti;
i) favorire con appositi accordi di programma fra i soggetti istituzionalmente interessati e con le organizzazioni sociali e le imprese ed i professionisti la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro ed alla formazione professionale;
l) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse, nonché le modalità di programmazione e realizzazione dei relativi interventi;
m) prevedere che ogni forma di intervento a sostegno del DSU, anche di premialità straordinaria, si svolga all'interno del sistema del DSU e secondo i principi del medesimo;
n) affidare all'Associazione nazionale degli enti per il diritto allo studio universitario (ANDISU), previo suo riconoscimento come associazione volontaria rappresentativa degli enti, delle agenzie delle aziende e delle strutture operative erogatrici del DSU sul territorio nazionale, lo studio tecnico delle problematiche del DSU, di progetti e programmi di innovazione e l'espressione facoltativa di pareri sugli atti e provvedimenti da emanare in materia;
o) stabilire che il sistema del DSU si articoli attraverso la programmazione almeno triennale degli interventi, a livello nazionale e regionale.
p) prevedere e promuovere lo sviluppo di un sistema di relazioni europee ed internazionali volte a migliorare la qualità dei servizi del DSU e la loro integrazione anche mediante partenariato e scambi di studenti con quelli erogati negli altri Paesi, mediante intese con i soggetti istituzionalmente competenti nei rispettivi ordinamenti nazionali a trattare la materia del diritto allo studio universitario e di tutti i suoi interventi.
5. 27. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Lovelli.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: definire i LEP aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.
5. 15. Ghizzoni, Lenzi, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Strizzolo.

Agli identici emendamenti 5.19 e 5.209, aggiungere, in fine, le parole: già disponibili a legislazione vigente.
0. 5. 19. 500.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: assicurare gli strumenti ed i servizi aggiungere le seguenti:, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi.
*5. 19. Granata, Barbaro.
(Approvato)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: assicurare gli strumenti ed i servizi aggiungere le seguenti:, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi.
*5. 209. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: assicurare gli strumenti ed i servizi aggiungere le seguenti:, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, alloggi.
5. 200. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: assicurare gli strumenti ed i servizi aggiungere le seguenti:, tenendo conto di analisi periodiche sui costi di mantenimento agli studi.
5. 206. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; per le finalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti degli studenti.
5. 13. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) garantire la concessione della borsa di studio e degli altri servizi a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, aventi i requisiti di merito e di condizione economica previsti;
a-ter) prevedere la realizzazione periodica di analisi della condizione studentesca e sui costi di mantenimento agli studi, anche avvalendosi dell'ANVUR;
a-quater) approvare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari e il CNSU, un Programma nazionale per il diritto allo studio, con l'obiettivo di migliorare i servizi per gli studenti, assicurare le borse di studio a tutti gli aventi diritto, definire anche una serie di misure rivolte alla generalità degli studenti, sviluppare gli scambi internazionali e potenziare le residenze universitarie, prevedendo che, al fine del pieno conseguimento di detti obiettivi, sia raggiunta entro il 2016 la percentuale di investimenti per il diritto allo studio corrispondente alla media dei paesi dell'Unione europea appartenenti all'OCSE e rinviando per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da tale previsione al momento dell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1;
a-quinquies) prevedere la realizzazione di un rapporto triennale sulla efficacia delle politiche di sostegno e dei servizi agli studenti offerti dagli organismi regionali per il DSU e dalle università, anche avvalendosi dell'ANVUR;
5. 216. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: libertà di scelta aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
5. 207. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis)
garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario e la partecipazione attiva alla loro gestione ed organizzazione;
b-ter) finalizzare tutte le provvidenze, i benefici e le borse di studio, nonché ogni altro intervento che sia erogato, agli obiettivi del DSU, prevedendo che ogni forma di intervento a sostegno del DSU, anche di premialità straordinaria, si svolga all'interno del sistema del DSU e secondo i principi del medesimo.
5. 208. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 6, sopprimere la lettera d):
5. 219. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 6, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) consentire, anche mediante accordi con le istituzioni internazionali che operano nel settore, agli studenti delle università italiane la mobilità internazionale presso atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali necessaria al completamento ed arricchimento della formazione culturale e scientifica ed i criteri di principio per l'accesso a tale servizio;
h) realizzare integralmente il DSU in favore degli studenti in condizione di handicap, anche mediante interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche ed al superamento di ogni ostacolo che si frapponga alla piena uguaglianza di diritti degli studenti ai fini del DSU;
i) garantire i servizi di assistenza sanitaria per gli studenti universitari mediante intese ed accordi con il servizio sanitario nazionale e le sue articolazioni regionali e territoriali;
l) favorire l'integrazione dei servizi del DSU con ogni altra attività sportiva e culturale della comunità universitaria;
m) favorire con appositi accordi di programma fra i soggetti istituzionalmente interessati e con le organizzazioni sociali, le imprese ed i professionisti, la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro ed alla formazione professionale;
n) prevedere e promuovere lo sviluppo di un sistema di relazioni europee ed internazionali volto a migliorare la qualità dei servizi del DSU e la loro integrazione anche mediante partenariato e scambi di studenti con quelli erogati negli altri Paesi, mediante intese con i soggetti istituzionalmente competenti nei rispettivi ordinamenti nazionali a trattare la materia del diritto allo studio universitario e di tutti i suoi interventi
5. 215. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:
7-bis. Per assicurare la copertura degli oneri eventualmente derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1 quantificabili, a norma dell'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, in sede di adozione degli stessi, sono stanziati per l'anno 2011, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, 400 milioni di euro che affluiscono al Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 537 del 1993. Decorso il termine per l'esercizio delle deleghe le risorse non utilizzate del fondo di finanziamento ordinario per le università sono destinate ai meccanismi premiali di cui al comma 1 lettera a).
5. 220. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Sopprimere il comma 8.
5. 30. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, i fondi ricavati dalle quote di finanziamento, derivanti dalle contrazioni dei trasferimenti statali alle università, sono destinati a valere quale fondo di premialità per le università virtuose.
5. 40. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e del merito accademico) - 1. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:
a) finanziare la chiamata di tremila professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 20112016, destinati, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria, nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o a soggetti che siano stati titolari per almeno 3 anni, anche non continuativi, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e nella restante misura del 30 per cento ai soggetti che siano stati titolari di assegni di ricerca per almeno due anni, anche non consecutivi. Le suddette chiamate avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 17. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) a finanziare l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relativamente ai professori e ai ricercatori universitari.

2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è pari a 310 milioni di euro per l'anno 2011, 599 milioni di euro per l'anno 2012, 830 milioni di euro per l'anno 2013, 582 milioni per l'anno 2014, 715 milioni per l'anno 2015, 850 milioni per l'anno 2016 e di 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere delle risorse di cui al comma 4.
4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
5. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4, in relazione all'attività e alla fauna giuridica degli intermediari.
5. 0201. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Lovelli, Strizzolo.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e dei professori associati). - 1. È istituito un fondo per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e dei professori associati finalizzato a finanziare la chiamata, secondo le modalità di cui all'articolo 17, di duemila professori di seconda fascia e di 500 professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall'inizio di ciascun anno accademico, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche.
2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2011, 439 milioni di euro per l'anno 2012, 670 milioni di euro per l'anno 2013, 422 milioni per l'anno 2014, 555 milioni per l'anno 2015, 690 milioni per l'anno 2016 e di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere delle risorse di cui al comma 4.
4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'l per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
5. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
6. I criteri per la ripartizione dei fondo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 0200. Mazzarella.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i professori e i ricercatori universitari. A tal fine, la dotazione del fondo di finanziamento ordinario è incrementata di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere delle risorse di cui al comma 3.
3. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
5. 0202. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, de Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Strizzolo.

A.C. 3687-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo).

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
3-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
5. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6.
6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11 del presente articolo.
8. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
9. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
10. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo).

Al comma 2, sostituire le parole: 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore con le seguenti: 500 ore in regime di tempo pieno e non meno di 300 ore.
6. 18. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Conseguentemente:
al comma 3, premettere i seguenti periodi:
Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.
all'articolo 25, comma 8, lettera d), dopo la parola: 10 aggiungere la seguente:, 11.
6. 501. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della stipulazione di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 21 della presente legge, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:
a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge come professori associati;
b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno.
6. 17. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I ricercatori che abbiano svolto didattica ufficiale in corsi di studio per almeno tre anni consecutivi possono presentare domanda di stabilizzazione come professore aggregato, previa valutazione positiva del curriculum scientifico sulla base di criteri predefiniti dal senato accademico, che designa anche le commissioni di valutazione, composte da 3 professori ordinari ed associati, dei quali due di altra università. Il professore aggregato che abbia acquisito in via permanente la qualifica deve svolgere attività didattica ufficiale nei corsi di studio con un impegno pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello cui sono tenuti i professori associati. Il trattamento economico fondamentale del professore aggregato è pari all'80 per cento di quello del professore associato.
6. 20. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: l'autocertificazione e
6. 201. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: dal comma 11 del presente articolo con le seguenti: dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 11 del presente articolo.
6. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: enti pubblici e privati aggiungere le seguenti: senza scopo di lucro.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata.
6. 503. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità.
6. 202. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.
(Approvato)

Sopprimere il comma 11.
6. 203. Miotto, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

Al comma 11, sostituire le parole: previo parere della Conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.
*6. 204. Miotto, Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.
(Approvato)

Al comma 11, sostituire le parole: previo parere della Conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.
*6. 502. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 11, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva europea 2005/36/EC del 7 settembre 2005.
6. 205. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.
(Approvato)

Al comma 12, primo periodo, premettere le parole: Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità delle singole università,
6. 8. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Strizzolo.

Al comma 12, primo periodo, sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.

Conseguentemente, all'articolo 8:
al comma 1, sopprimere la lettera a);
sopprimere il comma 2.

6. 206. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

Al comma 12, primo periodo, sostituire la parola: triennale con la seguente: quadriennale.
6. 21. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da:, unitamente alla richiesta fino alla fine del periodo.
6. 22. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da:, fermo restando fino alla fine del periodo.
6. 9. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, insieme alla richiesta di attribuzione di ulteriori incentivi economici, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, acquisiti in ragione della valutazione positiva della relazione triennale. L'entità degli incentivi è stabilita annualmente da ciascuna università sulla base della compatibilità finanziaria.
6. 5. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenuto conto dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3.
6. 23. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'ultimo periodo, dopo le parole: «ai professori» sono aggiunte le seguenti: «e ai ricercatori».
*6. 207. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'ultimo periodo, dopo le parole: «ai professori» sono aggiunte le seguenti: «e ai ricercatori».
*6. 208. Goisis.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un piano di assestamento degli organici di ruolo della docenza universitaria di cui al presente articolo, nel rispetto di criteri di numerosità complessiva della docenza di ruolo congrui agli standard internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia. In ogni caso, alla fine di questo processo, e non oltre i sei anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la numerosità minima della docenza di ruolo non deve essere inferiore al numero complessivo dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia in organico nell'anno 2008.
6. 209. Mazzarella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
Art. 6-bis. - (Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati). - 1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.
2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 sono previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolte.
Art. 6-ter. - (Fondo per la didattica universitaria e ripristino di norme per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 01. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
Art. 6-bis. - (Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati). - 1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.
2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 devono essere previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolta.
Art. 6-ter. - (Fondo per la didattica universitaria e delega al Governo in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;
c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni d'imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;
e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
g) coordinamento, con l'introduzione delle modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 03. Borghesi, Zazzera, Palagiano, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis (Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati). - 1. A valere sulle risorse di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di millecinquecento professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni per l'anno 2014, 333 milioni per l'anno 2015, 413 milioni per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
7. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui al primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 8. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 30-octies si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
8. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 7.
9. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
6. 0200. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Leoluca Orlando.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
Art. 6-bis. - 1. I ricercatori che hanno svolto attività didattica non obbligatoria, per almeno sei anni, presso una o più facoltà, anche di diversi atenei, in possesso dei requisiti minimi scientifici già definiti dal Consiglio universitario nazionale e diversificati per area scientifica, possono fare richiesta di inquadramento alla seconda fascia docente.
2. L'attività di didattica non obbligatoria deve essere certificata dalla facoltà presso la quale è stata svolta.
3. Per i ricercatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno maturato i requisiti di cui al comma 1 è stabilito un periodo non inferiore ad otto anni per la maturazione dei medesimi requisiti e la conseguente possibilità di inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-ter.
Art. 6-ter. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;
c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni d'imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;
e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
g) coordinamento, con l'introduzione delle modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 02. Palagiano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i professori associati che abbiano maturato nove anni di servizio nel ruolo transitano, previa positiva valutazione del consiglio di facoltà sulle funzioni didattico-scientifiche svolte, nella fascia dei professori ordinari. L'inquadramento ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione triennale del reclutamento di ateneo.
6. 0201. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

A.C. 3687-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori).

1. I professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori).

Al comma 1, dopo le parole: I professori aggiungere le seguenti: e i ricercatori.
7. 200. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
7. 7. Tocci.

Al comma 3, dopo le parole: presso atenei aventi sede aggiungere le seguenti: all'estero o.
7. 4. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 3, sostituire le parole: possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario con le seguenti: sono attribuiti incentivi finanziari derivanti da ulteriori risorse aggiuntive erogate dal Ministero al fondo di finanziamento ordinario delle università presso le quali i professori e i ricercatori prenderanno servizio.
7. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
7. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Anna Teresa Formisano, Zazzera, Strizzolo, Nunzio Francesco Testa.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, il docente chiamato da un'altra sede porta con sé una dote di finanziamento, pari al 75 per cento dello stipendio, destinata a confluire nel bilancio dell'università che effettua la chiamata.
7. 8. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. È favorito il rientro nelle università italiane, mediante il finanziamento di appositi progetti e criteri premiali di valutazione delle università, di ricercatori italiani che hanno svolto attività all'estero per non meno di tre anni continuativi.
7. 5. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

A.C. 3687-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari).

Sopprimerlo.
8. 9. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci, Vassallo, Strizzolo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, secondo le seguenti norme fino alla fine della lettera c) con le seguenti:, fatto salvo il mantenimento della progressione biennale per classi e scatti di stipendio.
8. 13. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa, Binetti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: per merito, con limitazioni connesse al superamento delle abilitazioni superiori.
8. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
rivalutazione, con cadenza triennale, dei minimi di retribuzione lorda, indennità integrativa speciale, assegno aggiuntivo e classi stipendiali, sulla base della variazione riscontrata nel triennio dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi rilevato dall'ISTAT.
8. 200. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Lenzi, Graziano, Ceccuzzi, Naccarato.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Governo, mediante il regolamento di cui al comma 1, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, identifica, per ciascuna area disciplinare, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche.
2-bis. Fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nei casi in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le Università possono stabilire la decurtazione dello scatto stipendiale fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel triennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi definiti dal Decreto di cui al precedente comma, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo. Gli oneri a carico di ciascuna Università relativi agli incrementi degli scatti stipendiali riconosciuti nel corso di ciascun anno non possono superare per più del cinque per cento le economie prodotte dalle decurtazioni stabilite non corso del medesimo anno.
8. 8. Vassallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse derivanti dalla mancata applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il predetto personale sono destinate alla corresponsione degli incrementi automatici biennali dei docenti e dei ricercatori fino alla V classe stipendiale.
8. 11. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari».
2-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2-bis, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
2-quater. È abrogato il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 157 del 1999.
8. 10. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Tocci, Strizzolo.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
progressione unica di carriera ordinata per avanzamenti triennali ai sensi del comma 1, lettera a), con previsione del divieto di riconoscimento della terza progressione di merito ai ricercatori che non abbiano superato l'abilitazione ad associato e del divieto della terza progressione di merito agli associati che non abbiano superato l'abilitazione ad ordinario;
8. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).
8. 12. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in misura almeno pari all'attuale classe quarta.
8. 201. Calgaro, Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

A.C. 3687-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Fondo per la premialità).

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Fondo per la premialità).

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ciascuna università definisce con proprio regolamento le modalità e i criteri per la distribuzione di tali risorse.
9. 1. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 201. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3687-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 10.
(Competenza disciplinare).

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Competenza disciplinare).

Sopprimerlo.
10. 4. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.
al comma 5:
primo periodo, sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico;
secondo periodo, sostituire le parole:
consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.
10. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 4, dopo sostituire le parole: consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti:, senza la rappresentanza degli studenti,
10. 200. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

A.C. 3687-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Interventi perequativi per le università statali).

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Interventi perequativi per le università statali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Interventi perequativi per le università statali). - 1. Allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario ridefinito con l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.
11. 3. Mazzarella, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5 con le seguenti:. Il finanziamento perequativo non spetta qualora la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure in materia di valutazione della qualità previste dall'articolo 5.
11. 500. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto di un fattore di correzione correlato agli indicatori generali di sviluppo socio-economico regionali individuati dagli organi di programmazione economica nazionale.
11. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo degli squilibri finanziari delle singole sedi universitarie deve tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia caratterizzate da aziende ospedaliere universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta.
11. 2. Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Nella fase di prima applicazione della ripartizione si fa riferimento al modello approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 luglio 2004.
11. 200. Naccarato, Miotto, Rubinato.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure per semplificare gli adempimenti previsti a carico delle imprese agricole nelle zone riconosciute vulnerabili da nitrati di origine agricola - 3-01346

REGUZZONI, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole continua ad essere oggetto di un processo di adeguamento faticoso e contrastato da parte delle regioni;
le regioni sono attualmente impegnate nella revisione del propri programmi di azione per rispondere alle richieste dell'Unione europea successive alla proposta di deroga richiesta dall'Italia;
è da ritenere che il percorso seguito finora non possa dirsi sufficiente per portare a soluzione il problema del rapporto tra ambiente, agricoltura e zootecnia;
in particolare, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola riguarda la particolarità idrogeologica e la dipendenza da un dato contesto economico, parametri rispetto ai quali deve essere svolta l'analisi plurima delle fonti di inquinamento: non solo, dunque, il carico agricolo e zootecnico, ma anche il trattamento delle acque reflue dei depuratori e la ricognizione degli scarichi industriali;
l'ipotesi che indica il carico zootecnico come fattore non determinante nell'inquinamento da nitrati è, anzi, seria e merita di essere approfondita. Da alcuni dati e dai documenti redatti dagli enti di ricerca risulta come la designazione delle zone vulnerabili abbia assunto connotazioni più politiche che tecniche, anche a seguito delle pressioni comunitarie realizzate mediante l'apertura di una precedente procedura di infrazione diretta ad ottenere la designazione dell'intera pianura padana come vulnerabile, conducendo ad individuare aree in cui non si registrano superamenti del valore soglia;
si ritiene, dunque, che il problema debba essere affrontato in una logica complessiva di studio del territorio idrico, con il passaggio da una valutazione fondata su modelli all'effettiva verifica delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento, con particolare riguardo alla depurazione delle acque reflue urbane, materia rispetto alla quale numerose sono le condanne per inadempimento adottate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia;
d'altra parte, l'ultima relazione elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'applicazione della direttiva evidenzia come la situazione delle acque superficiali sia senz'altro rassicurante, posto che oltre il 97 per cento appartiene alla classe migliore, mentre per quanto riguarda le acque sotterranee il valore medio superiore al limite di 50 milligrammi per litro è misurato per il 12 per cento dei punti di monitoraggio, con un'evidente contraddizione rispetto all'assoluta ampiezza delle designazioni di zone vulnerabili. Ancora, rispetto alle acque marino-costiere, la stessa relazione ministeriale evidenzia un netto miglioramento della loro qualità, soprattutto se confrontata con quella dei Paesi del Nord Europa -:
quali provvedimenti intenda assumere nell'immediato per semplificare gli adempimenti previsti a carico delle imprese agricole nelle aree attualmente riconosciute vulnerabili da nitrati di origine agricola, ottemperando alla revisione della relativa designazione sulla base dei criteri introdotti dalla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. (3-01346)

Iniziative per evitare trattamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori precari della scuola, in relazione all'erogazione dell'indennità di disoccupazione - 3-01342

DI PIETRO, DONADI, DI GIUSEPPE e ZAZZERA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il regime di tagli imposto alla scuola dall'applicazione del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dei decreti attuativi ad esso correlati, hanno fatto sì che molti lavoratori della scuola non avessero, nell'anno scolastico 2009-2010, le stesse possibilità di impiego dell'anno precedente;
per effetto di una convenzione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il decreto ministeriale 29 settembre 2009, n. 82, ed il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100, che, peraltro, si configurano come meri provvedimenti tampone perché si prefiggono unicamente l'obiettivo di limitare i danni rilevanti comunque occorsi col mancato rinnovo di un contratto continuativo di lavoro;
nello specifico tali provvedimenti sono destinati a lavoratori della scuola che:
a) abbiano conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 nomine a tempo determinato di durata annuale o fino al termine dell'attività didattica o comunque, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali;
b) che si siano trovati nelle condizioni di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2009-2010, nomina analoga per la carenza di posti disponibili determinata dalla cosiddetta riforma Gelmini o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore all'orario di cattedra in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi;
i provvedimenti in questione non hanno prodotto in realtà alcun miglioramento sostanziale, ma anzi, in taluni casi, hanno prodotto condizioni sfavorevoli e peggiorative rispetto ai benefici previdenziali dei quali i lavoratori avrebbero comunque goduto, se non fossero stati inclusi negli elenchi prioritari scaturiti dall'applicazione dei decreti di cui sopra;
in particolare, la convenzione non introduce alcuna novità positiva per quanto riguarda i benefici economici previsti dall'Inps per l'indennità di disoccupazione ordinaria, ma soltanto una semplificazione delle modalità di pagamento e di interruzione delle stesse in caso di occupazione momentanea. Infatti, gli elenchi prioritari del decreto cosiddetto salvaprecari permettono all'Inps di gestire le domande dei beneficiari «considerando la prestazione sospesa anziché cessata» (si confronti il messaggio n. 23605 del 21 settembre 2010 della direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps) e quindi:
a) l'Inps non ha necessità di dover chiedere al beneficiario la presentazione di una nuova domanda, allo scadere di ogni contratto di lavoro, con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l'attestazione dello stato di disoccupazione presso il centro per l'impiego;
b) l'Inps non osserva, alla scadenza di ogni contratto di lavoro, il cosiddetto periodo di carenza, cioè gli 8 giorni successivi alla scadenza di ogni contratto di lavoro, che con l'indennità di disoccupazione ordinaria non sarebbero pagati;
a parte queste semplificazioni nelle procedure, i beneficiari della convenzione di cui sopra risultano penalizzati rispetto a lavoratori che beneficiano di un'indennità ordinaria di disoccupazione, perché ottenere l'inclusione negli elenchi prioritari implica, come specificato poc'anzi, la continuità di una pratica di trattamento di disoccupazione che viene automaticamente ricondotta dall'Inps al termine dell'ultimo contratto di lavoro dell'anno scolastico 2008-2009 (in genere 1o luglio 2009) e quindi:
a) l'estensione del periodo indennizzabile (240 giorni per lavoratori con meno di 50 anni di età e 360 giorno per lavoratori al di sopra dei 50 anni di età) avviene a partire da quella data fino ad esaurimento del periodo indennizzabile stesso, anche se si superano i limiti dell'anno mobile Inps, che garantisce a qualsiasi lavoratore che gode di una comune indennità ordinaria, la possibilità di fruire di 240 giorni (oppure 360 giorni se lavoratore di età superiore ai 50 anni) di sussidio economico nell'arco di 365 giorni;
b) l'Inps ha smesso di pagare i precari inclusi nel decreto cosiddetto salvaprecari allo scadere dei 240 giorni indennizzabili, senza poter applicare il differimento del pagamento allo scadere dell'anno mobile e, quindi, l'apertura di una nuova pratica;
in conseguenza di ciò molti lavoratori precari, inclusi negli elenchi prioritari e attualmente disoccupati, non percepiscono da diverse settimane, se non da mesi, il sussidio di disoccupazione, pur possedendo i requisiti che senza i provvedimenti cosiddetti salvaprecari avrebbero garantito loro una normale indennità di disoccupazione;
il ritardo della pubblicazione degli elenchi prioritari disposti dal decreto cosiddetto salvaprecari per l'anno scolastico 2009-2010 ha contribuito ad aggravare una situazione già di per sé inaccettabile;
allo stato attuale delle cose, la pubblicazione degli elenchi prioritari per l'anno scolastico 2009-2010 rischia, comunque, di non rivelarsi risolutiva, perché la presenza di una domanda già aperta presso l'Inps dai lavoratori inclusi negli elenchi prioritari ha fatto sì che gli uffici Inps respingessero le domande presentate al termine dell'ultimo contratto di lavoro relativo all'anno scolastico 2009- 2010 (si confronti il messaggio n. 23605 del 21 settembre 2010 della direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps) e che, quindi, decorresse il termine utile per la presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione (68 giorni dopo la cessazione del contratto di lavoro);
occorre un provvedimento che permetta il superamento della soglia dei 240 giorni indennizzabili (o 360 se trattasi di lavoratori di età superiore a 50 anni) in un anno mobile attraverso dei decreti in deroga, che prevedano la prosecuzione dell'erogazione del sussidio allacciandosi all'ultimo giorno indennizzato in virtù del decreto cosiddetto salvaprecari, fino al termine della situazione di emergenza venutasi a creare per effetto dei tagli imposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -:
se il Governo non intenda rivedere subito i criteri della convenzione con l'Inps, in modo da evitare che il personale della scuola venga discriminato, come accade ora per effetto dei provvedimenti adottati, e in modo da consentire l'erogazione di un'adeguata indennità a lavoratori che hanno per anni messo la propria professionalità a disposizione del sistema di istruzione pubblico e che hanno visto un sensibile peggioramento delle proprie possibilità lavorative per effetto dei tagli all'istruzione attuati da questo Governo. (3-01342)

Iniziative in ordine alla concentrazione di arsenico nelle acque ad uso alimentare rilevata in numerosi comuni di cinque regioni italiane - 3-01343

DIONISI, RAO, BOSI, MARCAZZAN, ANNA TERESA FORMISANO, POLI, VOLONTÈ, BINETTI e COMPAGNON. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'Unione europea non ha concesso un'ulteriore deroga richiesta dall'Italia all'innalzamento dei limiti di legge sulla concentrazione di arsenico nelle acque a uso alimentare;
l'intimazione indirizzata il 28 ottobre 2010 al Ministero della salute dall'Ufficio Ambiente dell'Unione europea apre un pesantissimo problema sanitario in 128 comuni divisi tra 5 regioni;
il Lazio è la regione più colpita, con 91 città e borghi (sparsi tra le provincie di Roma, Latina e Viterbo) dove i sindaci potrebbero essere costretti a firmare provvedimenti per vietare di bere l'acqua;
la concentrazione di arsenico rilevata negli acquedotti sarebbe superiore ai valori massimi di legge, che consente al massimo 10 microgrammi per litro, mentre in alcuni casi sono stati registrati valori vicini a 50 microgrammi;
le cause di tale presenza sarebbero «naturali», dovute a stratificazioni geologiche di origine lavica, come nel caso dei Castelli romani e del viterbese;
secondo l'Unione europea, che ha accolto il ricorso per la meno preoccupante presenza di borio e fluoruro, «valori di 30, 40 e 50 microgrammi» possono determinare «rischi sanitari, in particolare talune forme di cancro». Ecco perché possono essere richieste deroghe, soltanto per tempi limitati, sino a concentrazioni di 20 microgrammi per litro;
si tratta di un problema che, stando al documento ufficiale indirizzato al Ministero della salute, interessa circa 250 mila famiglie, di cui la maggior parte, come detto, residenti nel Lazio: a Latina 115.490, ad Aprilia 66.624, a Viterbo 62.441 e poi ancora 10 mila ad Albano e 18 mila a Sabaudia, ma analoghi problemi sono presenti in Toscana (Piombino, Cecina, Porto Azzurro, Porto Ferraio, Forano della Chiana, Montevarchi, Campo nell'Elba, Rio Marina, San Vincenzo), in Umbria (Orvieto), in Lombardia (Marcaria, Roncoferraro, Valdidentro, Valfurva, Viadana, Maccagno, Sesto Calende, Dumenza) e in Trentino-Alto Adige (Laste/Cantanghel, Canal San Bovo, Fierrozzo, Frassilongo) -:
quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intenda intraprendere tenuto conto dei problemi che stanno sorgendo nei comuni interessati e delle preoccupazioni che stanno assalendo gli utenti, per le conseguenze che l'utilizzo di acque contaminate possono avere sulla propria salute. (3-01343)

Iniziative di competenza in relazione alla corretta applicazione della legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita alla luce di vicende verificatesi presso l'ospedale di Padova - 3-01344

CALGARO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la questione della procreazione medicalmente assistita è argomento molto sentito e discusso nella pubblica opinione, viste anche le statistiche che evidenziano la sempre maggior diffusione della sterilità anche nelle coppie giovani;
novecento pazienti si sono sottoposte presso l'ospedale di Padova al trattamento di fecondazione in vitro tra il 2003 ed il 2010;
le pazienti hanno pagato, come da tariffario, 36 euro di ticket per prestazione, in linea con tutte le altre strutture pubbliche che praticano la procreazione medicalmente assistita presenti nella regione Veneto;
a maggio 2010 l'amministrazione dell'ospedale di Padova ha ritenuto responsabile del deficit di circa un milione e quattrocento mila euro nel bilancio della struttura la mancata applicazione di una delibera interna, che avrebbe dovuto imporre alle pazienti che si sono sottoposte ai trattamenti di fecondazione in vitro il pagamento di cifre variabili dai 400 ai 700 euro;
incessanti sono le pressioni fatte anche dai medici sulle pazienti, che si sono viste intimare il pagamento retroattivo dei trattamenti, mai richiesto prima dei trattamenti stessi;
le pazienti si sono viste recapitare la richiesta di pagamento in busta aperta e con dettaglio approfondito dei trattamenti effettuati, con evidente violazione della normativa sulla privacy, e sono anche state minacciate del passaggio della pratica di riscossione ad Equitalia e, in molti casi, per evitare conseguenze economiche insopportabili, si sono risolte a sospendere il trattamento, cosicché attualmente è in pericolo il destino di ovociti crioconservati -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e cosa intenda fare, per quanto di sua competenza, in una situazione che, di fatto, ostacola la corretta applicazione della legge n. 40 del 2004, introducendo il requisito del censo accanto alla condizione di sterilità o infertilità umana, e se il Ministro interrogato non ritenga urgente verificare quanto segnalato e promuovere provvedimenti per contrastare la violazione dei diritti di così tante donne. (3-01344)

Iniziative di competenza per garantire l'effettivo e corretto esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari - 3-01345

BALDELLI, STAGNO D'ALCONTRES e BARANI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
da tempo esiste un dibattito istituzionale e politico sulla necessità di rivedere le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, che, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative delle Regioni, garantisca a livello nazionale un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed attività libero-professionale -:
quali siano le iniziative del Ministro interrogato per garantire l'effettivo e corretto esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari. (3-01345)

Iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico italiano, anche mediante il coinvolgimento di esperti e personalità rappresentative del settore - 3-01341

BARBARESCHI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
è nostra responsabilità collettiva salvaguardare e promuovere il nostro patrimonio culturale con le sue espressioni artistiche, dal teatro all'archeologia, dall'arte figurativa alla lirica, passando per il paesaggio, bene immateriale e unico del nostro Paese;
tagli e risparmi si effettuano in tutta Europa, ma non così pesantemente in questi settori. Il nostro riferimento dovrebbe essere la Francia oppure la Spagna, Paesi dove la cultura ha un ruolo determinante nello sviluppo del turismo e per il rilancio economico;
il fondo unico per lo spettacolo, istituito 24 anni fa, ha nel frattempo perso, in termini reali, più del 50 per cento del suo valore;
negli ultimi anni appaiono sempre più chiari e netti i nessi che legano cultura ed economia nelle società industriali avanzate. Il patrimonio culturale è un volano per l'economia e una missione per il Paese, non un ostacolo per il profitto;
l'idea del coinvolgimento di nuovi «attori» nella gestione del patrimonio è senza dubbio interessante, ma di per sé non è sufficiente. Il 7 ottobre 2010 su Il Corriere della Sera Vincenzo Manes ha disegnato un interessante modello di governance per reperire nuove risorse economiche e definire un diverso rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei beni culturali, ma senza un chiaro indirizzo e senza nomine ai posti di responsabilità - nei teatri, nelle soprintendenze, nei ruoli chiave del Ministero - di personalità di alto profilo e di competenze provate e certificate non è possibile conseguire alcun obiettivo di qualità;
la produzione culturale del Paese si articola in attività non industriali e attività industriali; fra le prime sono compresi i contributi artistici puri - pittura, scultura, musica, teatro, musei e patrimoni artistici, per citarne solo alcuni - e fra le seconde i prodotti culturali per la riproduzione di massa: film, produzioni televisive, libri e musica, webtv, prodotti multimediali. Non vanno, inoltre, dimenticate le forme di creatività che alimentano produzioni culturali in un senso meno tradizionale, quali la moda, il design, l'architettura. Per valorizzare il complesso delle produzioni in una prospettiva nazionale e internazionale l'Italia ha bisogno di veri e propri «stati generali della cultura»;
non sembra rispondere ad una difendibile logica di Governo la scelta di finanziare per milioni di euro misure che contrastano palesemente con la normativa europea - come nel caso del rinvio della scadenza del 30 giugno per il pagamento della prima rata delle multe per le quote latte, di cui all'articolo 40-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122 - e non trovare le risorse necessarie per la salvezza del Teatro Carlo Felice di Genova e della Biblioteca nazionale di Firenze o per la riorganizzazione di Pompei -:
se non ritenga essenziale che, come suggeriscono molti esperti, l'investimento pubblico nel settore dei beni culturali passi dallo 0,3 allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, a partire dai proventi di lotterie e giochi sottoposti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dai fondi dell'8 per mille e del 5 per mille, e se non ritenga opportuno convocare esperti e personalità rappresentative del settore dei beni culturali, per coinvolgere, con criteri di assoluta trasversalità politica, quanti lavorano ad una migliore tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, minacciato dall'insipienza e dall'incuria. (3-01341)

Iniziative in merito al progetto di dismissione dell'impianto di raffinazione di Cremona da parte del gruppo Tamoil - 3-01347

PIZZETTI, MARAN, BOCCIA, QUARTIANI, GIACHETTI, LULLI, BRAGA, MARCO CARRA, CODURELLI, COLANINNO, COLOMBO, CORSINI, DE BIASI, DUILIO, FARINONE, FERRARI, FIANO, LETTA, MARANTELLI, MISIANI, MOSCA, PELUFFO, POLLASTRINI, SANGA, SORO, ZACCARIA e ZUCCHI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in data 12 novembre 2010, con un comunicato di 11 righe e senza alcun preavviso, il gruppo Tamoil, di proprietà della famiglia del leader libico, ha comunicato che entro il 2011 verrà dismesso l'impianto di raffinazione di Cremona, annunciandone la riduzione a semplice deposito;
ciò comporterà la contrazione del numero dei dipendenti, che passerà da 300 a 30, e l'espulsione dal processo lavorativo di 1.000 persone che operano nell'indotto, determinando condizioni insopportabili per centinaia di famiglie;
tale decisione, oltre ai pesanti costi sociali, avrà rilevanti conseguenze ambientali per l'incertezza sulle attività di bonifica di un'area di 800 mila metri quadri gravemente inquinata;
la raffineria di Cremona determina il 5 per cento delle capacità totali di raffinazione, copre il 7,5 per cento dei consumi petroliferi, alimenta 2.075 punti vendita e ha generato nel 2009 un fatturato di 4,5 miliardi di euro -:
se il Governo fosse a conoscenza degli intendimenti del gruppo Tamoil e se, in particolare, il Ministro interrogato intenda assumere direttamente la gestione del problema, anche attivando i necessari canali di relazione tra Stati e Governi, al fine di convincere il gruppo Tamoil a rivedere o sospendere la decisione assunta.
(3-01347)