XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 2 dicembre 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 dicembre 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Razzi, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1o dicembre 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ANTONINO RUSSO: «Disposizioni per la stabilizzazione del personale scolastico e per l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento, in attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea» (3920);
GIANCARLO GIORGETTI: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri» (3921);
CAPARINI ed altri: «Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite» (3922);
CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzione per violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli» (3923);
CAPARINI ed altri: «Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» (3924);
CUOMO: «Disposizioni per il recupero e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di Craco vecchia» (3925);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore degli accessori per l'abbigliamento» (3926);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti ceramici» (3927);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore della componentistica per autoveicoli» (3928);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei motocicli e dei loro componenti» (3929);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti di design» (3930);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione degli elettrodomestici» (3931);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti elettronici di largo consumo» (3932);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore della componentistica elettronica» (3933);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore delle attrezzature e degli articoli per il giardinaggio» (3934);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore degli pneumatici e articoli in gomma» (3935);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore lapideo» (3936);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore del mobile e dell'arredamento» (3937);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore orafo» (3938);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore dell'occhialeria» (3939);
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti parafarmaceutici» (3940).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 1o dicembre 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
BELTRANDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore calcistico nonché sulle vicende connesse agli illeciti contestati in relazione ai campionati nazionali di calcio disputati nel triennio 2003-2006» (doc. XXII, n. 22).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge MELANDRI: «Istituzione dell'insegnamento dell'"introduzione alle religioni" nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore» (3711) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Marco Carra, Mogherini Rebesani e Verini.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Sarubbi ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
BINETTI ed altri: «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di utilizzo di mezzi, anche aventi connotazione religiosa, atti a rendere irriconoscibile la persona» (627).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
SBAI e BERTOLINI: «Istituzione del "Giorno del ricordo del genocidio dei curdi"» (3847) Parere delle Commissioni III, V e VII.

II Commissione (Giustizia):
DAL LAGO ed altri: «Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di cessione dei crediti nei riguardi delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti» (3838) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TENAGLIA ed altri: «Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi per il ripristino degli immobili e delle strutture degli uffici giudiziari danneggiati dal terremoto nel comune di Chieti» (3845) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
D'ANNA ed altri: «Disposizioni per l'equiparazione dello status giuridico ed economico dei laureati specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria» (3770) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta il 2 dicembre 2010, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 24 novembre 2010, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Roberto Maroni, nella sua qualità di ministro dell'interno pro tempore.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con lettera in data 1o dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la relazione semestrale sull'attuazione della medesima legge sul federalismo fiscale, approvata dalla Commissione il 30 novembre 2010 (doc. XVI-bis, n. 3).
Detto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 29 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 24 del 2010, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 23 novembre 2010, e la relativa relazione concernente «Costruzione, sistemazione e completamento di edifici pubblici statali ed altri immobili demaniali».
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 1o dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente irriguo umbro-toscano, per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 249).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 29 novembre 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno TULLO ed altri n. 9/3610-A/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 luglio 2010, concernente l'effettivo esercizio del diritto di voto per la categoria dei marittimi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994», le relazioni di inchiesta relative agli incidenti occorsi ai seguenti aeromobili:
Bombardier Canadair CL-415, marche I-DPCN, in data 16 agosto 2003, in località Val Cavena - Comune di Esine (Brescia);
SF25C, marche I-IMAC, in data 7 marzo 2008, in località Monte Campo dei Fiori (Varese);
Mooney M-20R, marche OE-KMO, in data 12 maggio 2007, all'aeroporto di Marina di Campo (Livorno);
B737, marche EI-COI, in data 15 giugno 2006, all'aeroporto di Catania Fontanarossa.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 1o dicembre 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla mozione CARLUCCI ed altri n. 1/00401, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 giugno 2010, riguardante la prevenzione e la cura del carcinoma al seno.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 2 dicembre 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione; un contributo europeo verso la piena occupazione (COM(2010)682 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione europea: prime osservazioni su un corpo volontario europeo di aiuto umanitario (COM(2010)683 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Relazione annuale 2009 sull'attuazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA) (COM(2010)687 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (COM(2010)690 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (codificazione) (COM(2010)691 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2010)692 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA - Sistema d'allarme n. 7-10/2010 (COM(2010)696 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla deroga al divieto di usare il cadmio di cui beneficiano le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (COM(2010)698 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e l'uso futuri di carne separata meccanicamente nell'Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori (COM(2010)704 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte dell'Unione europea, dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (COM(2010)705 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2010)708 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La predetta proposta di decisione è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 dicembre 2010;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al comitato delle regioni - Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa (COM(2010)713 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Documento di accompagnamento - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre; Piano per una rete energetica europea integrata - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2010)1396 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento alla dottoressa Leonella Cappelli e al dottor Ermanno Lolli, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale di componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (A.C. 3857-A)

A.C. 3857-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 3.500 e 8.100 e sui subemendamenti 0.8.100.1, 0.8.100.2 e 0.8.100.3.

A.C. 3857-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».

Art. 2.
(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi).

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3.
(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

Art. 5.
(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia).

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III
DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6.
(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Art. 7.
(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il comma 6 è abrogato;
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».
b) all'articolo 6,

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione».
2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8.
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci).

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Art. 9.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca).

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10.
(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3857-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 2:
al comma 2, le parole:
«sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento degli stessi»;
al comma 4, le parole: «in relazione alle mansioni svolte» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive».

All'articolo 3:
al comma 1, lettera
a), numero 1), le parole: «, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia» sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e non possono avere durata superiore a due anni. A tali fini all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono aggiunte le seguenti: «tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia».

All'articolo 5, comma 1, al primo periodo, le parole: «predisposte urgenti linee di indirizzo strategico» sono sostituite dalle seguenti: «predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente,».

All'articolo 6:
al comma 2
, le parole: «della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni».

All'articolo 7, comma 1, lettera a):
il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1 le parole: "bonifico bancario o postale" sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"»;
dopo il numero 2 è inserito il seguente:
«2-bis) al comma 3 le parole: "500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.500 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti"»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) al comma 4 le parole: "bonifico bancario o postale" sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"»;
al numero 8), capoverso comma 9-bis, le parole: «determina la risoluzione di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce causa di risoluzione».

All'articolo 10, comma 1, capoverso 2-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «o a situazioni di emergenza» sono inserite le seguenti: «i prefetti,» e le parole: «sono collocati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati»;
al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «I prefetti,».

A.C. 3857-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).

Capo II
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

ART. 3.
(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) nel caso in cui gli stessi insistono sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sono assegnati direttamente in concessione per finalità sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità, agli organismi privati di cui alla lettera b) che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. L'assegnazione in concessione è disciplinata da apposita convenzione stipulata a titolo gratuito e a tempo determinato».
3. 3. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 2, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura».
3.500. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si avvale altresì dei vincitori di concorsi banditi dai Ministeri dell'interno e della giustizia che non sono stati assunti.
3. 51. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si avvale altresì dei lavoratori precari della scuola, inclusi negli elenchi prioritari.
3. 52. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

ART. 8.
(Attuazione delle ordinanze dei sindaci).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola: «anche» è soppressa e le parole: «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico e dalla legge»;
b) il comma 4-bis è abrogato.
8. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo e ferme le competenze esclusive delle Autorità di pubblica sicurezza, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto ed il questore.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza e d'intesa con le Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza.»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto ed al questore anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, ferme le competenze delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza per le iniziative tecniche urgenti, il prefetto indice un apposita conferenza di servizi, alla quale prendono parte i sindaci interessati, le altre Autorità provinciali e locali interes sate di pubblica sicurezza, il Presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato.»
8. 53. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«9. Il sindaco può chiedere l'immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».
8. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: il prefetto aggiungere le seguenti:, sentito il questore, cui compete dare coordinata attuazione alle misure stesse,
*8. 51. Naccarato.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: il prefetto aggiungere le seguenti:, sentito il questore, cui compete dare coordinata attuazione alle misure stesse,
*8. 52. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

All'emendamento 8.100 delle Commissioni, dopo le parole: ove le ritenga necessarie, aggiungere le seguenti: sentito il Ministero dell'interno e sulla base delle disponibilità finanziarie della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo,
0. 8. 100. 3. Giorgio Conte, Moroni.

All'emendamento 8.100 delle Commissioni, dopo le parole: ove le ritenga necessarie, aggiungere le seguenti: e sentito il questore,
0. 8. 100. 2. Tassone, Rao, Galletti.

All'emendamento 8.100 delle Commissioni, dopo la parola: dispone aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4,
0. 8. 100. 1. Bressa, Giachetti.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dispone le misure ritenute necessarie per con le seguenti:, ove le ritenga necessarie, dispone le misure adeguate per assicurare.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
*8. 6. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
*8. 7. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini.

ART. 9.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca).

Sopprimerlo.
*9. 1. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sopprimerlo.
*9. 2. Contento.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o reiterate.
9. 51. Vignali.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o reiterate con le seguenti: e reiterate.
*9. 3. Tassone, Rao, Mantini, Ria, Scanderebech.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o reiterate con le seguenti: e reiterate.
*9. 52. Bianconi, Laffranco, Calabria, Lorenzin, Stasi, Mariarosaria Rossi, Stracquadanio, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno, sono individuate le ipotesi che determinano l'adozione del provvedimento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il decreto di cui al quarto comma dell'articolo 20 della citata legge n. 689 del 1981 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 53. Bianconi, Laffranco, Calabria, Lorenzin, Stasi, Mariarosaria Rossi, Stracquadanio, D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 5. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 54. Ferranti, Bressa, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo se prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
9. 6. Bressa, Ferranti, Amici, Zaccaria, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Giovanelli, Lo Moro, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Garavini, Favia.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata.
9. 4. Contento.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata, secondo le disposizioni vigenti.
9. 4.(Testo modificato nel corso della seduta)Contento.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero se sono stati applicati correttamente i modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
9. 55. Contento.

Capo V
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ART. 10.
(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nella dotazione organica con le seguenti: della dotazione organica.
10. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti con le seguenti: è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente.
10. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

Alla rubrica, sopprimere le parole: nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.
10. 50. Duilio.
(Approvato)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno). - 1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione e anche con riferimento ai compiti di cui all'articolo 8, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti». Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
10. 0100. Le Commissioni.

A.C. 3857-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede per l'esercizio dell'attività di addetto ai servizi di controllo per il pubblico spettacolo ed intrattenimento il rilascio di un attestato a seguito di formazione mediante idonei corsi;
con decreto ministeriale del 6 ottobre 2009 il Ministro dell'interno, all'articolo 8, prevedeva la possibilità dell'esercizio dell'attività agli addetti che in tale data fossero già in possesso dei requisiti richiesti ed in particolare dell'attestato di formazione;
con successivo proprio decreto del 31 marzo 2010, tenuto conto di quanto emerso dalla nota della Conferenza Stato-Regioni, il Ministro dell'interno prorogava l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2009 al 31 dicembre 2010;
entro la data del 31 dicembre 2010 le Regioni devono aver già deliberato ed avviato i corsi di formazione richiesti e il personale addetto aver completato il corso;
ad oggi non appare possibile rispettare tale data poiché alcune regioni (Campania, il cui corso di 120 ore, pur essendo stato deliberato a giugno, è in attesa di riesame; Lazio, che con delibera del 15 aprile 2010 delegava l'avvio dei corsi formativi alle province, è ancora in attesa di decisione; Piemonte che ha deliberato il 3 novembre 2010; Toscana, che con delibera del 25 febbraio 2010 delegava alle province l'avvio dei corsi, è ancora in attesa; Veneto, che ha deliberato e finanziato un primo corso il 2 marzo 2010 per 200 operatori, il 15 ottobre 2010 ha deliberato l'integrazione per ulteriore corso) non saranno in grado di avviare materialmente i corsi e/o gli operatori eventualmente iscritti non potranno completare il percorso formativo al 31 dicembre 2010;
ad oggi, con la legge 15 luglio 2009, n. 94, e i decreti ministeriali del 6 ottobre 2009 e del 31 marzo 2010 si sono formati con attestazione circa 2000 operatori in un settore dove la domanda non è inferiore alle 40.000 unità,

impegna il Governo

a prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine di permettere agli operatori già iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicembre 2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere l'attestato di frequenza richiesto.
9/3857-A/1. Pini.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in oggetto intendono intervenire sul ruolo dell'autorità di pubblica sicurezza rivedendone in maniera vistosa alcuni aspetti caratterizzanti;
l'articolo 8 del provvedimento in esame dispone che il prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, disponga le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dal sindaco;
l'articolo citato ridetermina le relazioni operative tra prefetto e sindaco, riconoscendo al primo operatività meramente esecutiva rispetto a quanto individuato dal sindaco;
la Costituzione, all'articolo 117, attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica;

il provvedimento in esame intende ribaltare quanto già tracciato dalle disposizioni in materia di sicurezza approvate lo scorso anno, che inquadrano il ruolo del sindaco quale Ufficiale di Governo, con competenza ad adottare specifici provvedimenti in materia, fermo restando le competenze e la primazia operativa del prefetto. Tali disposizioni infatti confermano il prefetto ed il questore quali massimo riferimento territoriale in materia di sicurezza;
le disposizioni citate lasciano emergere una pesante ed incostituzionale discrezionalità in capo ai sindaci in materia di gestione della sicurezza pubblica che creerebbe autonomia operativa e gestionale non in linea con esigenze di centralità e di coordinamento nazionale in materia sancite dal citato articolo 117 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di ristabilire gli opportuni e costituzionalmente sanciti rapporti operativi tra sindaci, quali ufficiali di Governo e prefetti, quali referenti dello Stato centrale.
9/3857-A/2. Di Biagio, Angela Napoli, Giorgio Conte.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 8 del provvedimento in esame al fine di ristabilire gli opportuni e costituzionalmente sanciti rapporti operativi tra sindaci, quali ufficiali di Governo e prefetti, quali referenti dello Stato centrale.
9/3857-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Biagio, Angela Napoli, Giorgio Conte.

La Camera,
premesso che:
da fonti del sindacato CISL FP viene evidenziata la purtroppo ormai nota consuetudine al taglio di posti di lavoro in uffici strategici della pubblica amministrazione come ad esempio le questure;
tale consuetudine configura da un lato un serissimo problema economico per migliaia di lavoratori costretti ad affrontare le difficoltà quotidiane e la crisi, e dall'altro riduce la possibilità per i cittadini italiani in genere di veder loro garantiti i diritti fondamentali di uno Stato di diritto quali i servizi e la sicurezza;
la situazione nelle questure si è fatta drammatica con l'ultimo taglio di 650 lavoratori a tempo determinato assunti dal Ministero dell'interno per risolvere le problematiche relative all'ufficio immigrazione;
dall'ormai imminente 31 dicembre 2010, se non verrà loro rinnovato il contratto, i lavoratori di cui sopra perderanno il lavoro e la speranza di un'assunzione stabile: il danno che deriverebbe da una simile decisione ricadrebbe: sulle famiglie dei lavoratori; sullo stesso Ministero che ha fatto della sicurezza e della lotta all'immigrazione clandestina il suo cavallo di battaglia dando ad esse apparentemente assoluta priorità di azione; al contrario ora si priverebbe di professionalità importanti, difficilmente sostituibili o anche solo rimpiazzabili, a causa delle croniche carenze di organico in cui si divincolano gli uffici delle questure e delle prefetture; sui cittadini immigrati onesti che hanno diritto ad un servizio efficiente e professionale,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad inserire nel prossimo provvedimento utile misure volte alla regolarizzazione dei lavoratori di cui sopra.
9/3857-A/3. Giovanelli, Marco Carra, Ferrari.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad inserire nel prossimo provvedimento utile misure volte alla regolarizzazione dei lavoratori di cui sopra.
9/3857-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Giovanelli, Marco Carra, Ferrari, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, al comma 12 dell'articolo 7-ter, ha introdotto significative modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Il nuovo dettato normativo amplia l'ambito di applicazione del sistema di regolazione dei «buoni lavoro» (cosiddetti voucher), inserendo ulteriori attività e nuovi committenti, sempre nell'ambito tuttavia di prestazioni di tipo accessorio e occasionale. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, le novità introdotte dal comma 12 dell'articolo 7-ter del citato decreto-legge n. 5 del 2009 interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
importante è poi la previsione della lettera 1-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come modificato dalla legge finanziaria per il 2010, che ha prorogato la disposizione introdotta dall'articolo 7-ter, comma 12, del citato decreto-legge n. 5 del 2009, relativa ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
tra le attività che è possibile remunerare tramite l'utilizzo di voucher rientrano, sulla base delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 5 del 2009 all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, comma 1, lettera d), le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
sulla base di una circolare interna dell'INPS di recente emanazione sembrerebbe che le attività di «stewarding» rese dai lavoratori per manifestazioni sportive che si realizzano in strutture con oltre 7.500 posti di capienza complessiva siano state ricomprese tra quelle di cui al precedente punto della premessa, ma nonostante la norma preveda espressamente anche le manifestazioni fieristiche e quelle a carattere culturale, queste risulterebbero escluse dal campo di applicazione della normativa sull'utilizzo dei voucher per lavoro accessorio;
il decreto del Ministro dell'interno del 24 febbraio 2010 prevede esplicitamente, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che «Ferma restando la responsabilità piena ed esclusiva delle società organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell'allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma l sono assicurati dalle società direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvata con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
stante la disposizione di cui al precedente punto in premessa ed in considerazione del mancato rilascio dei buoni lavoro, nonostante alcune sedi INPS abbiano effettivamente accettato il pagamento da parte delle società richiedenti, queste si trovano ora nella condizione di non poter pagare le prestazioni rese per il tramite del contratto di lavoro accessorio così come invece previsto dal quadro normativo vigente;
a ciò deve aggiungersi che risulterebbe non sempre agevole l'applicazione della normativa vigente in materia di buoni lavoro, e dunque la loro emissione da parte dell'INPS, rispetto alla tipologia e al comparto in cui operano le società richiedenti, per cui si verifica il caso che la medesima società che opera in appalto sia in ambito di manifestazioni sportive che di fiere o eventi culturali vede, a seconda dell'attività lavorativa oggetto di remunerazione attraverso i buoni lavoro, applicare un diverso orientamento per la loro emissione o meno, da parte dell'INPS;
in attesa di valutare l'opportunità di estendere i poteri che la legge affida ai lavoratori impegnati in attività di «stewarding» nell'ambito di manifestazioni sportive, anche a quelli impegnati in manifestazioni diverse da quelle sportive ma ad esse assimilabili per le modalità di svolgimento,

impegna il Governo

ad adottare, pur nel quadro delle esigenze di finanza pubblica, iniziative volte a chiarire, anche con interpretazione autentica o con atti amministrativi nei confronti degli enti interessati, il dettato dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno del 24 febbraio 2010, al fine di consentire l'applicazione di una tipologia di retribuzione così snella, efficace e regolare, come quella offerta dai buoni lavoro, anche alle attività di «stewarding» rese dai lavoratori in manifestazioni diverse da quelle sportive ma ad esse assimilabili per le modalità di svolgimento.
9/3857-A/4. Cazzola, Bernini Bovicelli, Picchi.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel quadro delle esigenze di finanza pubblica, di iniziative volte a consentire l'applicazione di una tipologia di retribuzione snella, efficace e regolare come quella offerta dai buoni lavoro, anche alle attività di «stewarding» rese dai lavoratori in manifestazioni diverse da quelle sportive ma ad esse assimilabili per le modalità di svolgimento.
9/3857-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Cazzola, Bernini Bovicelli, Torrisi, Picchi.

La Camera,
premesso che:
nel marzo scorso è scaduto il «Patto per Perugia sicura», firmato per la prima volta nel marzo 2008 tra l'allora ministro Amato e le istituzioni umbre (Regione, Provincia, Comune e Prefettura di Perugia);
Perugia è stata tra le prime città italiane a siglare questo Patto, un'intesa interistituzionale per affrontare il problema della sicurezza, definita da tutte le strutture coinvolte una delle migliori e più sofisticate tra quelle sottoscritte;
in questi anni la città di Perugia ha riportato esiti positivi nella lotta alla criminalità, anche se sono mancati quei rinforzi di uomini e mezzi alle forze dell'ordine, più volte promessi;
negli ultimi mesi, in particolare, si sono ottenuti risultati importanti nella lotta allo spaccio di stupefacenti, di cui Perugia è una delle maggiori piazze in Italia;
il Comune di Perugia e la Prefettura hanno dunque lavorato con impegno allo scopo di ottenere il rinnovo del Patto sulla base di due priorità: il prosieguo e l'intensificazione della lotta allo spaccio di stupefacenti e il contrasto all'immigrazione clandestina,

impegna il Governo

a procedere con il rinnovo del Patto di sicurezza con la città di Perugia e a rafforzare nel suo territorio la presenza di uomini e mezzi delle forze dell'ordine.
9/3857-A/5. Bocci.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame dell'A.C. 3857-A, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;
il drammatico susseguirsi di episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ha messo in evidenza, nel recente passato, l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione apprestati dall'ordinamento;
il nostro obiettivo come legislatore deve essere quello di offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio, nonché quello di aiutare nel modo più completo possibile le forze dell'ordine e la magistratura nello svolgimento del loro lavoro;
è necessario garantire che i soggetti che sono stati condannati per i delitti non colposi - consumati o tentati - per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, non possano avere accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;
i reati richiamati sono talmente gravi da permettere agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di poter procedere all'arresto in flagranza, poiché tali reati vengono considerati talmente gravi da permettere una, seppur parziale, deroga alla riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione per le limitazioni alla libertà personale;
oltre ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, l'articolo 380 del codice di procedura penale contempla infatti, tra gli altri, anche i delitti contro la personalità dello Stato, quello di devastazione e saccheggio nonché quelli contro l'incolumità pubblica, delle fattispecie che certamente rendono coloro che li hanno compiuti non idonei - ai fini di sicurezza pubblica - a partecipare allo svolgimento di manifestazioni sportive,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le necessarie iniziative volte ad introdurre, fra le fattispecie di reato che comportano il diniego dell'accesso alle manifestazioni sportive per i singoli, anche quelle contenute nell'articolo 380 del codice di procedura penale, riferito all'arresto in flagranza di reato.
9/3857-A/6.(Nuova formulazione) Ferrari, Fiano, Naccarato, Andrea Orlando, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame dell'A.C. 3857-A, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;
è necessario garantire che i soggetti che sono stati condannati per i delitti non colposi - consumati o tentati - per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, non possano avere accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;
i reati richiamati sono talmente gravi da permettere agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di poter procedere all'arresto in flagranza, poiché tali reati vengono considerati talmente gravi da permettere una, seppur parziale, deroga alla riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione per le limitazioni alla libertà personale;
oltre ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, l'articolo 380 del codice di procedura penale contempla infatti, tra gli altri, anche i delitti contro la personalità dello Stato, quello di devastazione e saccheggio nonché quelli contro l'incolumità pubblica, delle fattispecie che certamente rendono coloro che li hanno compiuti non idonei - ai fini di sicurezza pubblica - a partecipare allo svolgimento di manifestazioni sportive,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le necessarie iniziative volte ad introdurre, fra le fattispecie di reato che comportano il diniego dell'accesso alle manifestazioni sportive per i singoli, anche quelle contenute nell'articolo 380 del codice di procedura penale, riferito all'arresto in flagranza di reato.
9/3857-A/6.(Testo modificato nel corso della seduta) (Nuova formulazione) Ferrari, Fiano, Naccarato, Andrea Orlando, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il drammatico susseguirsi di episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ha messo in evidenza, nel recente passato, l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione apprestati dall'ordinamento;
il nostro obiettivo come legislatore deve essere quello di offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio, nonché quello di aiutare nel modo più completo possibile le forze dell'ordine e la magistratura nello svolgimento del loro lavoro;
a tal fine appare necessario prevedere un inasprimento della pena prevista per i soggetti che sono stati condannati per i delitti non colposi - consumati o tentati - per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, affinché non possano avere accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nel prossimo provvedimento utile un innalzamento della pena prevista per i delitti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
9/3857-A/7. Naccarato, Fiano, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
a tal fine appare necessario prevedere un inasprimento della pena prevista per i soggetti che sono stati condannati per i delitti non colposi - consumati o tentati - per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, affinché non possano avere accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nel prossimo provvedimento utile un innalzamento della pena prevista per i delitti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
9/3857-A/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Naccarato, Fiano, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
si apprende dalla cronaca che sono sempre più in aumento i reati commessi a danno delle persone anziane, soprattutto vittime di truffe e raggiri, spesso anche con gravi conseguenze fisiche;
l'attuale formulazione dell'articolo 61, primo comma, numero 5, del codice penale prevede la fattispecie della circostanza aggravante comune legata all'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
parte della giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto che la debolezza fisica dovuta all'età senile costituisce una minorazione delle capacità difensive del soggetto che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestazione fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro mezzo intimidatorio, ma solo con mezzo fisico manuale, e quando risulti che la vittima del reato è stata scelta dall'aggressore in considerazione dell'età avanzata;
tuttavia, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al suddetto articolo, l'età, specie se non accompagnata da fenomeni patologici di decadimento delle facoltà mentali, ed il basso livello culturale del soggetto passivo, non rientrano, di per sé, tra le circostanze attinenti alla persona che possono ostacolare la privata difesa, peraltro applicato nei casi maggiormente diffusi ovvero quelli in tema di truffa agli anziani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento una fattispecie concreta dedicata agli anziani con l'obiettivo di una maggiore e migliore tutela della persona in età avanzata e del suo diritto di vivere serenamente.
9/3857-A/8. Caparini, Laura Molteni, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 136 del 2010 ha introdotto il Piano straordinario contro le mafie che prevede agli articoli 6 e 7 una specifica disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti diretta a contrastare il problema dell'infiltrazioni criminali nel ciclo degli appalti pubblici;
tale disciplina, del tutto condivisibile nella finalità di contrasto e di lotta alla criminalità mafiosa, presenta alcuni aspetti applicativi critici per le imprese, soprattutto per quelle di micro e piccola dimensione, relativi alla gestione amministrativa aziendale (le misure previste per garantire la tracciabilità, per il pagamento degli stipendi, per l'identificazione del personale, per la rendicontazione amministrativa di commesse pubbliche) e aumenta il rischio di contenzioso tra le parti (clausole di risoluzione e di nullità da inserire nei contratti);
tali imprese inoltre risultano già fortemente penalizzate dal mercato dei contratti pubblici sia per i nuovi istituti contrattuali inseriti dopo la c.d. legge Merloni, sia per la concorrenza sleale operata da organizzazioni che fondano la loro offerta sul mancato rispetto delle regole. Nel settore dei contratti pubblici, inoltre, a causa della anomala presenza del sistema della corruzione, la piccolissima impresa e il bene pubblico subiscono, per ragioni oggettive e soggettive, il peso della collusione e della compromissione;
di conseguenza si potrebbe incentivare un fenomeno di «immersione» delle imprese che in questi anni era stato così duramente contrastato a vantaggio delle imprese regolari e del «Sistema Italia». Infatti, in un periodo di crisi economica così difficile, anche le imprese regolari possono essere preda di speculatori che corrompono il mercato, divenendo vittime di logiche da cui risulta difficilissimo uscire;
le micro e piccole imprese rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo del Paese: quelle con meno di 10 addetti e con meno di 50 costituiscono il 99,4 per cento del totale delle imprese;
uno dei princìpi fondamentali dello Small Business Act adottato dall'Unione Europea con la comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008 è il «Think Small First» («pensare innanzitutto al piccolo») ovvero il principio per cui ogni intervento normativo va pensato e ideato a misura di piccola impresa;
l'ultima manovra finanziaria (decreto-legge n. 78 del 2010) in attuazione di tale principio ha introdotto all'articolo 49 il principio della proporzionalità degli adempimenti in relazione alla dimensione d'impresa e al settore d'attività;
tale principio di proporzionalità dovrebbe trovare generale applicazione al fine di evitare gravi pregiudizi concorrenziali e inutili appesantimenti burocratici soprattutto per le micro e piccole imprese,

impegna il Governo:

ad istituire sin da subito un tavolo tecnico con le associazioni di categoria delle imprese, in particolare di quelle micro e piccole, al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti contenute nella legge n. 136 del 2010 e di individuarne entro sei mesi le eventuali criticità applicative e l'impatto soprattutto per le imprese di piccola dimensione;
a modificare, ove ne emerga la necessità sulla base delle risultanze dei lavori del suddetto tavolo tecnico, le norme sulla tracciabilità al fine di risolvere i problemi e le difficoltà applicative con particolare riguardo alle micro e piccole imprese.
9/3857-A/9. Vignali, Stradella, Cazzola, Torrisi, Picchi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene in materia di sicurezza pubblica, prevedendo interventi nei diversi ambiti di applicazione;
l'articolo 7 del decreto-legge 25 luglio 2005, n. 144, prevede l'obbligo per gli utenti di presentare un documento di identità per accedere al wi-fi nei locali pubblici e l'obbligo per i gestori di chiedere l'autorizzazione in questura per fornire il servizio;
l'articolo succitato, inserito nell'ambito di un provvedimento per contrastare il terrorismo e in scadenza il 31 dicembre 2010, risulta, nella situazione attuale del nostro paese, superato;
sembra opportuno che in Italia, anche in linea con i maggiori paesi europei, si incentivi lo sviluppo dei wi-fi totalmente aperto e affidato a quanto già previsto dal codice delle comunicazioni, mantenendo comunque la possibilità di tracciare il dispositivo o identificare la persona che si connette per motivi di sicurezza pubblica come allarme terrorismo, operazioni speciali di polizia o speciali azioni di contrasto alla pedopornografia;

impegna il Governo:

in considerazione dell'imminente scadenza dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ad abrogare l'articolo medesimo e a stabilire nel contempo, con gli appositi strumenti normativi, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali, le ipotesi in cui si rende necessario il tracciamento di dati identificativi del dispositivo utente o la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet.
9/3857-A/10. Reguzzoni, Montagnoli, Crosio, Caparini, Pini.

La Camera,
premesse che:
è, necessario assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno e rafforzare l'attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione;
è altresì necessario interpretare l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
richiamato il dibattito svolto alla Camera dei deputati (in Assemblea e nell'ambito del Comitato dei nove) nel corso dell'esame del disegno di legge C. 3857-A, di conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, con riferimento agli articoli aggiuntivi 10.0100 e 10.055 delle Commissioni,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 31 dicembre 2010, le necessarie iniziative legislative, anche a carattere di urgenza, per provvedere all'adozione delle misure urgenti per il rafforzamento dalla funzionalità del Ministero dell'interno e delle disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alle premesse del presente ordine del giorno.
9/3857-A/11. Giorgio Conte, Lorenzin, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
nonostante un settore pubblico molto più esteso della media continentale e una spesa pubblica tra le più elevate d'Europa, l'Italia si segnala per uno scarso investimento nelle funzioni e nella remunerazione dei servizi espletati dal personale delle Forze di Polizia, delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
sia in sede di approvazione della Legge di Stabilità per il 2011 che nel corso della discussione sulla conversione in legge del cosiddetto decreto sicurezza, il Governo aveva manifestato l'esigenza di provvedere allo stanziamento di risorse tese a migliorare la dinamica retributiva del personale delle forze dell'ordine, al fine di consentire concretamente il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di contrasto del crimine fissati dall'esecutivo,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie al fine di includere tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
9/3857-A/12. Buonfiglio, Giuseppe Conte, Barbaro, Di Biagio, Consolo, Catone, Angela Napoli, Proietti, Toto, Menia, Bellotti, Della Vedova, Patarino, Granata, Moroni, Ruben, Raisi.

La Camera,
premesso che:
con riguardo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l'articolo 3 prevede un'ulteriore ipotesi di destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata;
si prevede che tali beni siano mantenuti al patrimonio dello stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche e che le relative risorse siano destinate al potenziamento della stessa Agenzia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con ogni provvedimento normativo di competenza, di incentivare e formalizzare il rapporto tra l'Agenzia e il mondo del volontariato e dell'associazionismo al fine di ottimizzare la fruibilità dei beni e la loro destinazione.
9/3857-A/13.Palomba, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, rientrano tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva le peculiari indennità e gli istituti di progressione economica, correlati allo status e alla specificità del personale delle forze dell'ordine appartenenti al comparto sicurezza e difesa, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
di fatto il citato comma 1, a causa della scarsa chiarezza e specificità della norma, determinerebbe sicuramente delle difficoltà applicative ai fini dell'erogazione dei trattamenti economici connessi al peculiare sistema retributivo dei compatti sopracitati, con particolare riferimento agli emolumenti accessori per i servizi di ordine pubblico, per il lavoro straordinario, per i servizi esterni e per le varie indennità della stessa natura, con conseguenti limitazioni nell'impiego del personale delle forze dell'ordine e quindi con significative e pesanti ripercussioni sulla funzionalità dei servizi;
andrebbe evitato che a decorrere dal 1o gennaio 2011 i sopracitati istituti possano ricadere nell'ambito del divieto di superare, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo corrisposto al personale interessato nel 2010;

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per evitare che, a causa della scarsa chiarezza e specificità della norma in ordine al suo ambito applicativo, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i sopracitati istituti possano ricadere nell'ambito del divieto di superare per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo corrisposto al personale interessato nel 2010.
9/3857-A/14. Paladini, Vaccaro.

La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per evitare che, a causa della scarsa chiarezza e specificità della norma in ordine al suo ambito applicativo, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i sopracitati istituti possano ricadere nell'ambito del divieto di superare per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo corrisposto al personale interessato nel 2010.
9/3857-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Paladini, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
dopo oltre due anni dall'inizio della legislatura, con il provvedimento in esame, si conferma il profilo programmatico dell'esecutivo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigente del Paese;
si sono previste consistenti riduzioni delle risorse per i comparti della Sicurezza e della Difesa, che appaiono del tutto incoerenti con l'impostazione della sicurezza pubblica, assurta ad emergenza nazionale per il Governo e per l'attuale maggioranza;
la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente l'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente successivi provvedimenti normativi atti a garantire ulteriori risorse finalizzate allo svolgimento dei compiti assegnati alle forze di polizia e delle forze armate in relazione ai compiti di pubblica sicurezza a queste ultime assegnati.
9/3857-A/15. Favia, Vaccaro.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente successivi provvedimenti normativi atti a garantire ulteriori risorse finalizzate allo svolgimento dei compiti assegnati alle forze di polizia e delle forze armate in relazione ai compiti di pubblica sicurezza a queste ultime assegnati.
9/3857-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Favia, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
sia in sede di approvazione della Legge di Stabilità per il 2011 che nel corso della discussione sulla conversione in legge del cosiddetto Decreto Sicurezza, il Governo aveva manifestato l'esigenza di provvedere allo stanziamento di risorse tese a migliorare la dinamica retributiva del personale delle forze dell'ordine, al fine di consentire concretamente il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di contrasto del crimine fissati dall'esecutivo;

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie al fine di includere tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
9/3857-A/16.Ascierto.

La Camera,
premesso che:
gli impegni assunti dal Governo di favorire la diffusione delle reti wi-fi pubbliche, modificando una disciplina - dettata da comprensibili esigenze di sicurezza - troppo restrittiva e ormai obsoleta non troveranno attuazione a partire dal 1o gennaio, nonostante gli annunci in tal senso del Ministro Maroni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare entro la fine dell'anno un decreto-legge in materia, che sostituisca all'articolo 7 del cosiddetto decreto Pisanu del 2005 una disciplina di liberalizzazione nell'installazione e gestione di apparecchiature a disposizione del pubblico, per la connessione ad Internet negli esercizi pubblici e nei circoli privati, anticipando una parte della normativa contenuta nel disegno di legge sulla sicurezza, atteso per le prossime settimane in Parlamento.
9/3857-A/17.Della Vedova, Vaccaro.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare entro la fine dell'anno un decreto-legge in materia, che sostituisca all'articolo 7 del cosiddetto decreto Pisanu del 2005 una disciplina di liberalizzazione nell'installazione e gestione di apparecchiature a disposizione del pubblico, per la connessione ad Internet negli esercizi pubblici e nei circoli privati, anticipando una parte della normativa contenuta nel disegno di legge sulla sicurezza, atteso per le prossime settimane in Parlamento.
9/3857-A/17.(Testo modificato nel corso della seduta)Della Vedova, Vaccaro.

La Camera,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 187 del 2010 e a riferire i risultati entro i primi 6 mesi di vigenza di tale norma.
9/3857-A/18.Lulli, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il decreto al nostro esame prevede «Misure urgenti in materia di sicurezza»;
ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera f) della legge n. 132 del 2008, rientra nei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive;
il 18 febbraio 2010 la Commissione Antimafia ha adottato all'unanimità il Codice di autoregolamentazione, che consiste in due articoli che impegnano i partiti a non candidare persone rinviate a giudizio o condannate, anche solo in primo grado, per una serie di reati relativi a mafia, terrorismo e traffico d'armi ma anche estorsione, usura, riciclaggio e traffico di rifiuti;
durante la campagna elettorale per le amministrative 2010 è emerso che il codice era stato più volte disatteso, pertanto il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia ha sollecitato le 90 prefetture italiane a collaborare alla verifica delle singole posizioni di candidati ed eletti;
la verifica amministrativa che è consistita nell'accertamento della posizione giudiziaria dei vari candidati presso il Comitato provinciale per la sicurezza, è proceduta con qualche difficoltà: il presidente della Commissione Antimafia ha lamentato infatti che a distanza di mesi molte prefetture non avessero risposto o avessero inviato dati incompleti; a loro volta, alcune prefetture hanno lamentato di non avere gli strumenti legislativi per fornire le informazioni richieste dall'Antimafia;
il 12 ottobre 2010 il Presidente della Commissione Antimafia, tracciando un primo bilancio su dati ancora incompleti, aveva dichiarato che le liste erano «gremite di persone che non sono certo degne di rappresentare nessuno» (la Repubblica, 13 ottobre 2010) e che erano emerse pendenze per varie tipologie di reato e non solo per quelli individuati e codificati dall'Antimafia;
a chiusura della ricognizione il dato emerso sarebbe risultato di più di ottocento candidati segnalati dalle prefetture perché coinvolti in contenziosi, in procedimenti penali e civili, di questi ben trentanove sarebbero candidati che hanno violato il codice di autoregolamentazione approvato dall'Antimafia, ossia persone colpite da una misura cautelare non revocata o annullata, processati, condannati anche in via non definitiva per i seguenti reati: associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denari di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, nonché persone perseguite per reati patrimoniali o per traffico illecito di rifiuti;
il lavoro della Commissione antimafia deve avere una sua utilità specifica che consiste non solo nella generica denunzia dei rischi di infiltrazioni criminali nelle istituzioni, cosa purtroppo ormai ben nota, ma soprattutto nel poter portare a termine le indagini e nel renderne note le risultanze che, nello specifico, significa consentire la pubblicità dei nomi dei soggetti candidati in violazione del codice di autoregolamentazione dell'Antimafia, tutto ciò al fine ultimo di adottare concretamente tutte le procedure necessarie per estromettere ed evitare infiltrazioni criminali e garantire la legalità delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rigoroso rispetto delle prerogative della Commissione antimafia, di relazionare con urgenza al Parlamento in ordine alla questione delle candidature nelle elezioni amministrative, in risposta ai risultati dell'indagine della medesima.
9/3857-A/19.Messina, Di Pietro, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
la sede della questura di Pesaro si trova in una struttura inadeguata e non funzionale per le moderne esigenze di sicurezza;
l'immobile è di proprietà della amministrazione provinciale e l'amministrazione corrisponde un considerevole affitto;
è a disposizione un'area di proprietà comunale ritenuta idonea da tutti i soggetti istituzionali;
sono in fase avanzata le attività di progettazione per una moderna e funzionale struttura e gli strumenti attuativi;
sono intercorsi numerosi e positivi incontri con il ministero per risolvere la situazione;

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa per accelerare quanto più possibile l'iter autorizzativo e l'assunzione degli impegni per dare una nuova e funzionale sede alla questura di Pesaro.
9/3857-A/20. Vannucci, Giovanelli.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame dell'A.C. 3857-A, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;
considerato che la proposta di legge A.C. n. 2364 recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», approvato dal Senato della Repubblica e già licenziato dalla II Commissione giustizia della Camera dei deputati, prevede giustamente che anche i soggetti che non sono in possesso di partita Iva possano accedere al Fondo per il risarcimento da usura, in modo da evitare che si vengano a determinare disparità di trattamento del tutto ingiustificate,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, nel prossimo provvedimento utile, all'inserimento di una norma di tal tipo in modo da sanare al più presto questa situazione di disparità.
9/3857-A/21.Fiano, Bertolini, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento stabilisce che il prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, dispone, ove le ritenga necessarie, le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci;

impegna il Governo

nel dare attuazione alle misure contenute nella norma citata a tenere in conto del principio della leale collaborazione tra sindaci e prefetti in materia di sicurezza nel rispetto della reciproca autonomia istituzionale.
9/3857-A/22.Mantini, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
in dipendenza della peculiarità dei compiti e delle funzioni di tutela delle istituzioni e della difesa dell'ordine e della sicurezza, è stata riconosciuta alle forze armate e alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco la specificità del loro servizio;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, a breve, provvedimenti che possano assicurare, in termini di maggiori risorse, il rispetto della specificità loro riconosciuta ed in particolare a considerare tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva anche le indennità operative e quelle pensionabili, nonché gli assegni funzionali e di valorizzazione dirigenziale tutte le altre indennità ed emolumenti perequativi.
9/3857-A/23. Tassone, Mantini, Compagnon.

INTERPELLANZE URGENTI

Orientamenti del Governo in merito all'apertura nell'area vesuviana della discarica di cava Vitiello - 2-00879

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
si registra una gravissima situazione ambientale nell'area vesuviana a seguito del riproporsi in Campania di una seconda emergenza nello smaltimento dei rifiuti, delle tensioni sociali che tale emergenza ha determinato, dell'insostenibilità della situazione da parte delle popolazioni locali, già pesantemente gravate - situazione, peraltro, viziata da gravi errori di gestione del ciclo di smaltimento - e per la presenza, nella stessa area, di due discariche che dovrebbero essere bonificate;
la regione Campania non ha ancora adottato il piano regionale dei rifiuti, strumento indispensabile anche ai fini dell'individuazione dei siti di discarica per la gestione della fase transitoria; tali siti devono risultare funzionali a bacini di utenza su base provinciale, ovvero, ove necessario, tener conto di un principio di solidarietà su base regionale;
ad avviso degli interpellanti, risulta impossibile affrontare la nuova emergenza ricorrendo all'apertura, nella medesima zona, di cava Vitiello, in quanto, nonostante quanto contenuto nel decreto-legge n. 90 del 2008, la previsione normativa sopra citata si è rivelata, alla luce dei fatti verificatisi, incongrua con i parametri socio-ambientali dell'area;
la stessa Unione europea ha annunciato il blocco dell'erogazione di 145 milioni di euro di contributi europei per il mancato rispetto delle indicazioni comunitarie in materia di tutela delle aree protette, qualora venisse aperta la discarica di cava Vitiello;
i sindaci dell'area vesuviana direttamente interessata (Gennaro Cirillo, sindaco di Trecase, Partito democratico; Agnese Borrelli, sindaco di Boscotrecase, Unione di centro; Gennaro Langella, sindaco di Boscoreale, Popolo della libertà; Salvatore Auricchio, sindaco di Terzigno, Popolo della libertà) hanno sottoscritto un documento comune di richiesta urgente al Governo affinché si rinunci in via definitiva all'apertura di cava Vitiello, anche promuovendo la modifica della norma di legge che la prevede -:
se non intendano porre urgentemente in essere ogni utile iniziativa volta a venire incontro positivamente alla richiesta dei sindaci dell'area vesuviana.
(2-00879) «Mazzarella, Bonavitacola, Iannuzzi, Cuomo, Graziano, Piccolo, D'Antoni, Bossa, Ciriello, Vaccaro, Pollastrini, Nicolais, Maran, Siragusa, Mattesini, Murer, Corsini, Codurelli, Peluffo, Cuperlo, Giovanelli, Gnecchi, De Biasi, Pizzetti, Realacci, Mariani, Braga, Margiotta, Levi, D'Antona, Rossa, Livia Turco, Sarubbi, Lo Moro, Zampa, Picierno, Boffa, Mario Pepe (PD)».

Dichiarazioni del sottosegretario Giovanardi concernenti le cause della strage del DC 9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980 - 2-00895

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Giovanardi, ha tenuto, in data 22 novembre 2010, una conferenza-stampa presso la prefettura di Bologna sulle cause della strage del DC 9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980;
dopo la conferenza stampa si è svolta una visita al Museo della memoria, dove l'onorevole Aurelio Misiti, che è stato membro della Commissione tecnica che aveva indicato la causa della strage in una bomba esplosa all'interno dell'aereo, ha illustrato le conclusioni cui era pervenuta la medesima commissione;
tale commissione fu sostituita da altri esperti poiché le sue conclusioni, oggetto di divergenze tra i componenti, vennero ritenute non utilizzabili dai magistrati che indagavano;
nella sentenza-ordinanza del giudice Rosario Priore del 1999, mai smentita nel successivo iter giudiziario della vicenda, è scritto che: «L'incidente al DC 9 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento, il DC 9 è stato abbattuto, è stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con un'azione, che è stata propriamente atto di guerra, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro Paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Nessuno ha dato la minima spiegazione di quanto è avvenuto»;
la successiva assoluzione dei generali dell'Aeronautica dall'accusa di alto tradimento in relazione ai depistaggi delle indagini sulla strage non ha messo in discussione le conclusioni cui era pervenuto il giudice Rosario Priore;
in seguito a quella sentenza il Governo italiano ha presentato rogatorie internazionali nei confronti della Libia, della Francia, della Germania, del Belgio e degli Stati Uniti;
la procura di Roma ha aperto una nuova indagine, successivamente alle dichiarazioni del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga del 2007, che confermavano la sentenza-ordinanza del giudice Rosario Priore;
la conferenza stampa del Sottosegretario Giovanardi ha suscitato la comprensibile protesta di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, che ha denunciato l'uso strumentale della funzione di rappresentante del Governo da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ha protestato per un'azione che ha le caratteristiche dell'intimidazione nei confronti dei magistrati che stanno ancora indagando sulla strage;
la presidente Bonfietti ha, ad avviso degli interpellanti, giustamente parlato di provocazione a proposito dell'illustrazione delle proprie tesi da parte del Sottosegretario Giovanardi durante la visita al Museo della memoria, luogo che tiene vivo il dolore e il ricordo delle vittime e che non deve essere utilizzato per nessun altro fine;
è molto grave che il Sottosegretario Giovanardi continui a sostenere una tesi in aperto contrasto con le sentenze della magistratura italiana e con le richieste di rogatoria internazionale sottoscritte dai suoi colleghi di Governo e che lo faccia non come cittadino o senatore, ma come rappresentante del Governo italiano, utilizzando le sue sedi di rappresentanza territoriale come la prefettura di Bologna -:
se il Sottosegretario Carlo Giovanardi si sia espresso a titolo personale - e, in tal caso, a che titolo siano stati usati i locali della prefettura di Bologna quale sede della conferenza stampa citata in premessa e se non consideri censurabile un'azione, che, abusando impropriamente, ad avviso degli interpellanti, del ruolo istituzionale ricoperto dallo stesso Sottosegretario, delegittima le richieste di rogatoria internazionale sottoscritte da suoi colleghi in base alla sentenza-ordinanza del giudice Rosario Priore del 1999 - ovvero se il Sottosegretario si sia espresso a nome del Governo e, in tal caso, sulla base di quali elementi e con quale finalità ciò sia avvenuto, essendo gravemente inopportuno che il Governo metta in discussione sentenze della magistratura.
(2-00895) «Vassallo, Colaninno, Benamati, Bachelet, Gentiloni Silveri, Marantelli, Merloni, Martella, Castagnetti, Causi, Marco Carra, Tempestini, Tocci, Santagata, Marchignoli, Giorgio Merlo, Nicolais, Verini, Albonetti, Soro, Bressa, Ginefra, Gozi, Sani, Bocci, Lucà, Viola, Gasbarra, Garofani, Rosato, Lovelli, Porta».

Problematiche concernenti le cause della strage del DC 9 Itavia sui cieli di Ustica il 27 giugno 1980 e iniziative a favore dei parenti delle vittime - 2-00899

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il giorno 27 giugno 1980, circa alle ore 21, sui cieli vicino all'isola di Ustica si verificava l'incidente aereo del DC 9 Itavia che volava da Bologna a Palermo, provocando la morte di 81 persone tra passeggeri ed equipaggio;
il giorno successivo all'incidente il Ministero dei trasporti nominava una commissione d'inchiesta presieduta dal dottor Carlo Luzzatti, che, dopo due anni di lavoro, concludeva scrivendo che una deflagrazione da ordigno esplosivo era stata la causa del disastro, senza indicare se l'esplosione fosse stata interna o esterna al velivolo;
il 21 novembre 1984 il giudice istruttore nominava una seconda commissione presieduta dal professor ingegner Massimo Blasi, incaricata, tra l'altro, di accertare la natura, esterna o interna, dell'ipotetico fenomeno esplosivo. La commissione, non avendo ancora a disposizione l'insieme del velivolo ma solo una piccola parte, confermava l'ipotesi dell'esplosione, considerandola prima esterna e, successivamente, con l'approfondendo della conoscenza del relitto che man mano veniva portato in superficie, si divideva tra chi propendeva per un'esplosione esterna e chi per una deflagrazione interna;
il 23 novembre 1988 il Consiglio dei ministri nominava una propria commissione non peritale, Pratis, per esaminare la documentazione esistente e riferire al Governo. La commissione accoglieva l'ipotesi di esplosione interna, dovuta a un'azione terroristica resa possibile dalla scarsa efficienza dei sistemi di sorveglianza dell'aeroporto di Bologna;
subito dopo la conclusione della prima fase dei lavori del collegio peritale Blasi - marzo 1989 - il Ministro della difesa dava mandato al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica - generale Franco Pisano - di svolgere un'inchiesta amministrativa sul comportamento degli enti e dei comandi dipendenti dalla forza armata per individuare eventuali carenze, negligenze o disfunzioni. Nel condurla non doveva interferire né con l'attività della magistratura, né con quella della commissione Pratis, che era invece tenuta ad approfondire l'indagine in ambito internazionale. Tale inchiesta confermava l'estraneità della forza armata nel determinarsi dell'incidente;
il 31 agosto 1990 l'autorità giudiziaria costituiva un collegio peritale non più solo italiano ma internazionale, formato da undici personalità tecnico-scientifiche di indiscussa competenza nel settore, presieduta dal professor Aurelio Misiti, preside della facoltà di ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma, con vicepresidente il professor Paolo Santini, riconosciuto in campo mondiale come uno dei maggiori esperti di ingegneria aeronautica e composta, inoltre, da: Carlo Casarosa, professore della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa; Antonio Castellani, professore dell'Università La Sapienza di Roma e del Cnr; Dennis C. Cooper, professore dell'Università di Birmingham - Gran Bretagna; Hans Försching, professore dell'Università di Braunschweig, Repubblica federale tedesca; Gunno Gunnvall, ufficio analisi radar del Ministero della difesa, Stoccolma, Svezia; Manfred Held, Mbb - Deutsche aerospace, Schrobenhausen, Repubblica federale tedesca; Goran Lilja, The Aeronautical research institute of Sweden, Broma, Svezia; Giovanni Picardi, professore della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma; Francis A. Taylor, direttore del Cranfield aviation safety centre, Gran Bretagna;
il lavoro di questo collegio internazionale nominato dal giudice istruttore Vittorio Bucarelli, e poi confermato sostanzialmente dal giudice istruttore, Rosario Priore, ha depositato la perizia dopo aver vagliato per quattro anni tutte le ipotesi in campo, dal missile alla quasi collisione, dal cedimento strutturale all'esplosione, arrivando alla conclusione unanime che l'incidente era stato provocato da una deflagrazione all'interno della toilette del velivolo, che nel frattempo era stato ricostruito a Pratica di Mare;
a beneficio del collegio Misiti, il giudice Rosario Priore richiedeva una perizia all'ingegner Protheroe - A.I.B., senior inspector of air accidents - il quale riferiva al giudice con una relazione datata 12 gennaio 1992. Esaminato il relitto in tutte le sue parti l'ingegner Protheroe così concludeva: «Sulla base delle evidenze disponibili si può affermare che la causa più probabile [del disastro] fu un'esplosione interna nell'area posteriore della cabina [passeggeri], davanti alla presa d'aria dei motori»;
il 10 ottobre 1995 il giudice istruttore nominava un collegio di nuovi periti radaristi composto dal professor Enzo Dalle Mese, del professor Roberto Tiberio e dal colonnello Franco Donali. Il nuovo collegio confermava la non manipolazione dei nastri radar, la congruenza di tutte le registrazioni radar con la situazione aerea intorno al DC 9, l'assenza di aerei attorno al DC 9 in un raggio di 50-60 NM;
le varie perizie escludono le possibili ipotesi del cedimento strutturale spontaneo e della collisione, mentre quelle svolte a relitto recuperato rigettano l'ipotesi del missile ed indicano come unica tecnicamente possibile quella dell'esplosione interna;
i pubblici ministeri Giovanni Salvi, Vincenzo Roselli e Settembrino Nebbioso, che hanno seguito costantemente i lavori del collegio peritale, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, affermavano: «l'ipotesi che il DC 9 sia stato colpito da missile è dunque priva di supporto probatorio per ciò che concerne gli elementi desumibili dall'esame del relitto» e, inoltre, la pubblica accusa ammetteva che «l'esplosione all'interno dell'aereo in zona non determinabile di un ordigno è dunque la causa della perdita del DC 9 per la quale sono stati individuati i maggiori elementi di riscontro. Certamente, invece, non vi sono prove dell'impatto di un missile o di una testata»;
il tribunale di Roma, dopo aver ascoltato in corte di assise i periti del collegio internazionale, con sentenze di primo grado e di appello, confermate dalla Corte di cassazione, assolveva con formula piena perché il fatto non sussiste gli ufficiali dell'Aeronautica militare italiana. Essi erano stati rinviati a giudizio con ordinanza del giudice istruttore, Rosario Priore, che, non tenendo conto delle risultanze di tutte le perizie tecniche basava la sua accusa di alto tradimento su presunte omesse informazioni dell'Aeronautica militare verso le autorità civili e la magistratura su un'ipotetica guerra aerea avvenuta il 27 giugno 1980 sui cieli di Ustica;
l'ipotetica guerra aerea, impropriamente riportata come certa dai curatori del Museo per la memoria di Ustica nella città di Bologna, è stata smentita dalla Nato, dagli Stati Uniti e dalla Francia, con lettere ufficiali dei Presidenti Clinton e Chirac;
appare imprescindibile, ad avviso degli interpellanti, l'individuazione degli autori e dei possibili mandanti del disastro aereo di Ustica -:
se il Governo sia al corrente della guerra aerea che si sarebbe svolta la sera del 27 giugno 1980 intorno alle ore 21 sui cieli italiani tra Grosseto e Ustica, ipotizzata dal giudice Rosario Priore, tenuto conto, tra l'altro, che il Museo per la memoria di Ustica a Bologna, in un suo dépliant, dà per certa tale guerra aerea;
in attesa di un eventuale risarcimento, se e quali iniziative siano state adottate per l'indennizzo dei parenti delle vittime.
(2-00899) «Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Brancher, Soglia, Marinello, Marsilio, Stasi, De Siano, Petrenga, Milanese, Del Tenno, Speciale, Mazzoni, Holzmann, Barbieri, Ruggeri, Poli, Marcazzan, Mondello, Tanoni, Mazzuca, Scalera, Pizzolante, Ceroni, Tortoli, Garofalo, Minardo, Luciano Rossi, Lusetti, Barbareschi, Pili, Vella, Iannarilli, Bonciani, Tommaso Foti, Ghiglia, Murgia, Boniver, De Luca, Barani».

Problematiche riguardanti la gestione e la ripartizione del fondo unico giustizia - 2-00878

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2009, al 31 dicembre 2009 risultavano confluiti nel fondo unico giustizia oltre 1.592 milioni di euro, di cui 613,4 disponibili per la rassegnazione pro-quota a ciascuno dei Ministeri della giustizia e dell'interno;
un accordo tra i Ministeri beneficiari e la Ragioneria generale dello Stato ha fissato al 25 per cento la quota effettivamente da ripartire (rispetto a quella disponibile), al fine di cautelarsi da potenziali restituzioni agli aventi diritto a seguito dell'esito dei procedimenti giudiziari;
l'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 143 del 2008 ha previsto che le quote minime delle risorse intestate «fondo unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7 (ovvero quelle destinate ai Ministeri della giustizia e dell'interno), possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia;
il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2010, sulla base delle entrate affluite nell'esercizio 2009, ha determinato in 158 milioni di euro (ovvero il 25 per cento dei 632 disponibili) la quota delle risorse del fondo unico giustizia da ripartire ai suddetti Ministeri;
il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a quanto consta agli interpellanti, sarebbe stato, tuttavia, oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti in relazione a due profili: il possibile innalzamento dal 25 per cento al 50 per cento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della quota da ripartire ai Ministeri; la mancata, specifica determinazione delle esigenze di sicurezza cui è finalizzata la spesa del Ministero dell'interno;
nonostante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia, quindi, ancora fermo alla Corte dei conti, un decreto interministeriale ha, tuttavia, già provveduto alla ripetizione dei 158 milioni di euro disponibili. Avendo il Ministero dell'economia e delle finanze per il 2009 rinunciato alla sua quota, 79 milioni di euro sono stati assegnati al Ministero della giustizia ed altrettanti risultano assegnati al Ministero dell'interno;
secondo quanto risulta da fonti del Ministero della giustizia, a causa del fermo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri originario presso la Corte dei conti, anche il decreto interministeriale di ripartizione risulta ad oggi fermo al Ministero dell'economia e delle finanze;
in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, le agevolazioni fiscali, previste da tale articolo e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «fondo unico giustizia» attribuite al predetto Ministero -:
quali siano le modalità in base alle quali il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2010 ha determinato in 158 milioni di euro la quota delle risorse del fondo unico da ripartire;
quali siano le ragioni per le quali nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sono state specificate le esigenze di sicurezza cui è finalizzata la spesa del Ministero dell'interno, determinando tale omissione la sospensione di efficacia di tale atto;
quali siano le cause effettive che non hanno finora consentito di procedere ad alcuna ripartizione dei fondi;
quale sia il contenuto della convenzione in base alla quale è affidata a Equitalia giustizia la gestione delle risorse del fondo unico;
quale sia l'incidenza sul fondo della copertura economico-finanziaria relativa alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
(2-00878) «Ferranti, Andrea Orlando, Bordo, Bratti, Carella, Marco Carra, Cavallaro, Fadda, Gianni Farina, Farinone, Ferrari, Fiano, Fiorio, Fluvi, Fogliardi, Fontanelli, Giacomelli, Ginoble, Grassi, Laratta, Lulli, Marchi, Meta, Misiani, Morassut, Oliverio, Pistelli, Pompili, Rossomando, Antonino Russo, Rugghia, Sbrollini, Tenaglia, Tidei, Bellanova, Capano, Ciriello, Codurelli, Concia, Cuperlo, Lo Moro, Mattesini, Melis, Samperi, Touadi, Graziano».

Iniziative volte a rafforzare la disciplina sanzionatoria del testo unico bancario in materia di nullità degli interessi «uso piazza» - 2-00898

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la legge n. 154 del 1992, articoli 4 e 5, sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel successivo decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), articolo 117, ha reso «nulle e considerate non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse»;
per effetto delle citate leggi bancarie, tutte le banche avrebbero dovuto provvedere a rinegoziare i precedenti contratti indeterminati, ancora non conclusi, e, per i nuovi rapporti, a stipulare contratti con l'indicazione esatta e puntuale, sia degli interessi, che degli altri costi applicati;
ciò avrebbe comportato la restituzione, in favore dei correntisti, dei maggiori interessi (cosiddetti ultralegali) e di tutte le spese e commissioni, non espressamente pattuite in forma scritta, applicati fino all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, corrispondenti a svariate migliaia di milioni di euro, che logicamente avrebbero gravato sui bilanci delle banche;
anche alla luce delle risultanze emerse nei procedimenti giudiziari civili, instaurati al fine del recupero dei cosiddetti interessi ultralegali e per contestare i decreti ingiuntivi ottenuti per somme non vere, è un dato di fatto che la pressoché totalità degli istituti di credito risulta soccombente, non essendosi mai uniformata alle statuizioni del testo unico bancario, che sanciscono, come detto, la nullità degli interessi «uso piazza»;
sembrerebbe che le banche associate all'Abi avrebbero tutte scelto di affrontare e perdere qualche migliaio di contenziosi civili, piuttosto che rispettare i dettati normativi, che avrebbero comportato la restituzione di miliardi di euro ad una sterminata massa di correntisti;
detto comportamento, se accertato, risponderebbe alla costituzione di un vero e proprio cartello, posto in essere dalle banche aderenti all'Abi, al fine di conseguire immensi profitti, abusando del proprio potere dominante e dello stato di sudditanza e di necessità, oltre che di indigenza e di bisogno, di milioni di loro utenti;
come ulteriore conseguenza delle violazioni delle leggi bancarie, la quasi totalità dei decreti ingiuntivi ottenuti dalle banche, con le modalità dell'articolo 50 del testo unico bancario, sono risultati emessi per somme non dovute;
tali pratiche hanno consentito e consentono alle banche di realizzare profitti smisurati, cagionando danni gravi ed in molti casi irreparabili a milioni di famiglie, piccole imprese, artigiani e commercianti ed una crescente diseconomia su scala nazionale. Inoltre, con l'entrata in vigore della «legge antiusura», legge n. 108 del 1996, tali illegittime appropriazioni hanno comportato il superamento dei tassi soglia per interessi infinitamente elevati;
detti comportamenti appaiono tanto più gravi in quanto posti in essere da soggetti istituzionalmente delegati al credito legale, i quali avrebbero violato deliberatamente i più elementari principi etici e morali, di solidarietà e correttezza professionale, per conseguire esclusivamente il massimo profitto, anche mediante l'uso distorto di mezzi formalmente leciti, come risultano essere quelli sopra indicati -:
se non si intendano adottare iniziative normative volte a rafforzare la disciplina in materia, eventualmente mediante un adeguamento del sistema sanzionatorio.
(2-00898) «Scilipoti, Donadi, Borghesi, Messina, Barbato».

Iniziative di competenza del Governo in merito alla situazione finanziaria del comune di Reggio Calabria - 2-00890

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, per sapere - premesso che:
il comune di Reggio Calabria non ha ancora approvato il conto consuntivo 2009, nonostante il termine di legge sia ampiamente scaduto (articolo 151, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000) e che a tutt'oggi non è stata fissata nessuna data utile al consiglio comunale per deliberare sul rendiconto 2009;
la mancata approvazione del bilancio dell'ente comunale reggino preclude qualsiasi utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione, nonché comporta una limitazione alla possibilità, da parte dello stesso, di ricorrere all'indebitamento esterno;
la mancata presentazione delle apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto che gli enti locali sono tenuti a redigere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 161 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presuppone la sospensione dell'ultima rata di trasferimenti statali;
si è registrato, nonostante gli obblighi di legge e statutari che regolano il normale funzionamento degli enti locali, da parte del settore finanziario del comune, il reiterarsi di atteggiamenti omissivi e reticenti che hanno reso sinora impossibile all'organo consiliare la conoscenza di dati essenziali del bilancio comunale, indispensabili ai fini delle deliberazioni amministrative a cui esso è, di volta in volta, chiamato;
è documentata agli atti l'esistenza di una gravissima situazione debitoria e di una mole straordinaria di decreti ingiuntivi e di procedure esecutive subite dall'ente comunale reggino per il pagamento di debiti fuori bilancio, divenuti esecutivi per il mancato rispetto dei termini legali fissati per il pagamento (120 giorni a partire dalla data della sentenza esecutiva). In particolare, nell'ultimo anno solare, si sono registrati oltre 236 decreti ingiuntivi per un corrispondente valore di 9 milioni di euro e 473 pignoramenti per 9,2 milioni di euro;
è accertata l'esistenza di una pesante esposizione debitoria da parte del comune reggino nei confronti di società miste di cui l'ente stesso è azionista di maggioranza (con una quota azionaria del 51 per cento). In particolare, l'ente comunale reggino è debitore di 9 milioni di euro verso la Leonia spa e di 13 milioni di euro verso la società Multiservizi spa;
altri enti pubblici avanzano rilevanti pretese creditorie nei confronti del comune di Reggio Calabria; per esempio, l'Enel vanta un credito di 10 milioni di euro ed ha minacciato una consistente riduzione del servizio di energia elettrica; Acquereggine spa (società concessionaria del servizio di depurazione delle acque) vanta un credito di 12 milioni di euro, dopo che con la stessa il comune di Reggio Calabria aveva sottoscritto un piano di rientro (delibera di giunta comunale. n. 156 del 2010) con rate mensili da 750.000 euro, che sino ad oggi non risulta che il comune abbia onorato;
la regione Calabria vanta un credito di 80 milioni di euro per forniture idropotabili pregresse e Sorical spa (società a partecipazione maggioritaria regionale) vanta un credito di oltre 9 milioni per quelle attuali, sulle quali la stessa società ha proposto ed ottenuto decreto ingiuntivo;
i contributi regionali per «l'acquisto della prima casa» (ai sensi della legge regionale 22 maggio 2002, n. 2, articolo 6) erogati al comune di Reggio Calabria con più decreti dirigenziali tra gennaio e maggio 2010, pari ad un importo di 1,5 milioni di euro (somme vincolate), malgrado i mandati emessi dal comune tra gennaio e giugno 2010, non risultano liquidati ai beneficiari;
anche il commissario per l'emergenza rifiuti vanta un credito verso il comune di Reggio Calabria;
anche la Corte dei conti in passato ha più volte richiamato il comune di Reggio Calabria sull'enorme quantità di residui attivi accumulati, spesso rivelatisi inesigibili, in particolare per la «leggerezza» con cui gli amministratori comunali hanno previsto di riequilibrare il rapporto tra entrate e spese, facendo ricorso alla vendita di prestigiosi immobili di proprietà comunale (come, per esempio, l'albergo Miramare), che registrano vincoli di interesse storico ed archeologico che ne abbatteranno inevitabilmente il valore, o prefigurando creative operazioni di project financing;
il comune di Reggio Calabria sta esercitando nei confronti dei cittadini una sempre più forte pressione fiscale attraverso l'aumento dei principali tributi comunali (più 60 per cento del canone idrico e per il pagamento della tarsu, più 35 per cento dei canoni cimiteriali);
si registra l'assenza totale di qualsiasi forma di controllo gestionale e di rendicontazione sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità della gestione amministrativa dell'ente;
non si è proceduto, così come previsto dallo statuto comunale, alla costituzione della commissione di accesso per il controllo degli atti della ragioneria;
si ha motivo di credere che il comune di Reggio Calabria non adotti correttamente le procedure previste dall'articolo 195 del decreto legislativo n. 167 del 2000 sulle somme vincolate, che spesso vengono distratte e utilizzate per altre destinazioni, lasciando in coda i pagamenti a cui erano originariamente destinate. Per esempio, di recente, come si apprende da attendibili fonti informative, la società multinazionale spagnola Gas natural, che aveva provveduto alla metanizzazione della città, ha promosso un ricorso al tribunale amministrativo regionale (diffida dell'11 giugno 2010), per vedersi riconosciuto il proprio diritto al pagamento delle somme (4,6 milioni di euro) che la Cassa depositi e prestiti aveva trasferito all'ente comunale un anno prima per il pagamento dei lavori di metanizzazione. Agli atti, infatti, esiste un provvedimento di liquidazione datato 4 dicembre 2009 e sul quale non vi è stata l'ordinazione a favore della Gas natural;
persino l'Inpdap è dovuta ricorrere ad un decreto ingiuntivo per farsi accreditare le somme dovute dalla cessione del quinto dello stipendio di 207 dipendenti comunali, ai quali il comune aveva comunque trattenuto le somme in tempo, ma che non aveva, evidentemente, versato nelle casse dell'Inpdap;
i dipendenti delle società partecipate al 51 per cento (Leonia spa, Multiservizi spa) non ricevono da mesi lo stipendio, se non attraverso acconti riconosciuti dai soci privati. Gli stessi operai hanno più volte protestato ed interessato il prefetto della città e minacciano di fermare servizi essenziali, come la raccolta dei rifiuti e la manutenzione urbana;
gli operai delle ditte che stanno operando sul costruendo palazzo di giustizia hanno dovuto più volte sospendere i lavori (anche per molti giorni), ottenendo dal comune pochi acconti e molte promesse a fronte di un consistente debito maturato dalla propria ditta rispetto agli stati di avanzamento dei lavori maturati;
esistono agli atti numerose messe in mora o disdette per morosità (anno 2009 e 2010) di privati cittadini e di società che hanno concesso in locazione immobili al comune (per compiti istituzionali e per scuole elementari);
consta che i dipendenti comunali attendano da tre anni la liquidazione della produttività;
non esisterebbero elementi certi sulla restituzione alla contabilità speciale del «decreto Reggio» (decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 e successivi rifinanziamenti) delle somme dei mutui e dei trasferimenti utilizzati in contabilità ordinaria;
sono ormai sette mesi che non si pagano le imprese e i professionisti del «decreto Reggio»;
lo stesso sindaco facente funzioni, il dottor Giuseppe Raffa, ha pubblicamente dichiarato in una conferenza stampa di non avere contezza della situazione finanziaria del comune. Il sindaco facente funzioni Raffa, sempre nel corso di pubbliche esternazioni, ha affermato che, nonostante precise richieste al competente settore finanziario, non gli è mai stato fornito alcun dato contabile e finanziario, tanto da decidere di non assegnare la delega al bilancio ad alcun assessore di giunta, avocandola interamente a sé;
il bilancio analitico è incredibilmente negato da due anni ai consiglieri di minoranza in maniera, ad avviso degli interpellanti, pretestuosa ed in contrasto con le disposizioni di legge;
consta agli interpellanti che il comune di Reggio Calabria sarà beneficiario di 71 milioni di euro di trasferimenti statali -:
se i Ministri interpellati siano a conoscenza delle predette questioni, della preoccupante esposizione finanziaria e delle pesanti poste debitorie del comune di Reggio Calabria;
se intendano verificare con urgenza, anche attraverso l'invio dei servizi ispettivi di finanza pubblica, la reale situazione di bilancio dell'ente in modo da renderla chiara ai cittadini;
se sia vero che saranno assegnati al comune di Reggio Calabria 71 milioni di euro di trasferimenti statali.
(2-00890) «Minniti, Ventura, Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Laratta, Lo Moro, Cesare Marini, Oliverio, Franceschini».