XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 13 gennaio 2011

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 gennaio 2011.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 gennaio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NACCARATO ed altri: «Divieto delle associazioni di carattere militare» (4002);
PALUMBO e PAGANO: «Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi» (4003);
CORSINI ed altri: «Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» (4004).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Carlucci:
ARACRI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e delega al Governo per la revisione dell'ordinamento e delle carriere del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica» (2747);
COSTA ed altri: «Disposizioni concernenti la compensazione e la cessione dei crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato» (2762);
COSTA ed altri: «Disposizioni concernenti la sospensione dei termini per il versamento di imposte in favore dei titolari di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato» (2763);
FRANZOSO: «Modifica all'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio» (2767);
DEL TENNO: «Nuova disciplina del diritto speciale istituito in favore del comune di Livigno su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali» (2771);
COLUCCI ed altri: «Norme in materia di produzione biologica» (2778);
CALABRIA: «Disposizioni per la destinazione di una quota del premio di prima categoria del Superenalotto in favore degli ospedali pediatrici pubblici» (2787);
COLUCCI ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscibilità e di tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio "Marchio Italia" e del "Registro di produzione" dei prodotti immessi sul mercato nazionale» (2790);
CASSINELLI: «Modifiche all'articolo 2221 del codice civile, in materia di assoggettabilità del piccolo imprenditore alle procedure di fallimento e di concordato preventivo, e all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti per l'inapplicabilità delle relative disposizioni» (2791);
CASSINELLI: «Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile in materia di privilegio dei crediti riguardanti la retribuzione delle prestazioni rese dai professionisti in forma associata» (2792);
GREGORIO FONTANA ed altri: «Legge quadro sugli ecomusei» (2804);
GARAGNANI: «Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in materia di organi delle aziende ospedaliero-universitarie» (2853);
NASTRI: «Modifiche agli articoli 173 e 1193 del codice della navigazione, in materia di documenti di bordo delle navi da pesca, e altre disposizioni tributarie e di semplificazione in favore delle imprese di pesca» (2874);
JANNONE: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di bilancio dello Stato» (2879);
JANNONE: «Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (2880);
JANNONE: «Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in materia di imposta sostitutiva e di esenzione dalla contribuzione previdenziale per le retribuzioni delle prestazioni di lavoro straordinario» (2881);
JANNONE: «Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di esposizione dei prezzi dei prodotti agroalimentari al dettaglio, all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di indicazione del prezzo di origine nelle fatture relative alla vendita dei prodotti agroalimentari, e all'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di vigilanza e di revisione degli studi di settore relativi al commercio di prodotti agroalimentari» (2882);
JANNONE: «Norme per l'utilizzazione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale» (2883);
NASTRI: «Istituzione dell'Agenzia per la promozione e la tutela delle produzioni agroalimentari e vitivinicole» (2884);
BARBIERI: «Estensione delle agevolazioni previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto ai dipendenti pubblici civili e militari» (2885);
JANNONE: «Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale» (2889);
NASTRI: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli equini» (2898);
SBAI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza» (2904);
SCANDROGLIO ed altri: «Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso e del ritratto del Presidente della Repubblica, quali simboli della tradizione e dell'unità della Patria, nelle scuole e negli uffici pubblici» (2905);
GARAGNANI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza» (2910);
JANNONE: «Disposizioni per la vendita di alloggi di servizio del Ministero della difesa» (2913);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento» (2914);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BONIVER ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento» (2915);
MANCUSO ed altri: «Dichiarazione dell'interesse nazionale del Bioparco di Roma e dell'Acquario di Genova» (2916);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PANIZ: «Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma» (2918);
PANIZ: «Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici» (2919);
NASTRI: «Disposizioni in materia di impianti di riscaldamento e di condizionamento per incrementare il risparmio energetico» (2925);
MAZZOCCHI ed altri: «Disposizioni per la tutela dell'etica e dei comportamenti in campo economico-finanziario attraverso la "certificazione etica"» (2933);
NASTRI: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli equini» (2938);
NASTRI: «Norme per la razionalizzazione dell'uso delle acque» (2945);
LUPI: «Modifica dell'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di inserimento lavorativo dei disabili» (2947);
GARAGNANI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna» (2955);
CASSINELLI e SCANDROGLIO: «Modifica all'articolo 91 del codice di procedura civile, in materia di condanna alle spese» (2957);
VITALI: «Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in materia di riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e al ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato» (2961);
CASSINELLI ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di identificazione dei soggetti che accedono alla rete internet tramite postazioni pubbliche o non vigilate o per mezzo di punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili» (2962);
CECCACCI RUBINO e MANNUCCI: «Istituzione dell'Ufficio del Garante dei diritti degli animali» (2965);
JANNONE: «Agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese oggetto di operazioni di fusione a seguito di acquisizione mediante indebitamento finanziario da parte di dipendenti delle medesime» (2968);
JANNONE: «Disposizioni per la programmazione e la realizzazione di interventi in materia di logistica e di autotrasporto» (2969);
NASTRI: «Agevolazioni contributive per favorire l'occupazione di lavoratori già titolari di un trattamento di pensione» (2970);
NASTRI: «Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione dei vitigni autoctoni del territorio nazionale» (2971);
PICCHI: «Interpretazione autentica dell'articolo 319-ter del codice penale, in materia di corruzione in atti giudiziari» (2972);
SALTAMARTINI: «Disposizioni sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato e in materia di incumulabilità della pensione ai superstiti, nonché delega al Governo per la rivalutazione delle pensioni liquidate prima del 17 agosto 1995» (2973);
CASSINELLI: «Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il rifiuto tacito della restituzione dei tributi degli enti locali» (2977);
GARAGNANI: «Introduzione dell'articolo 596-ter del codice penale, concernente l'esclusione della punibilità per reati di diffamazione commessi da consiglieri comunali e provinciali nell'esercizio delle loro funzioni» (2978);
BARBIERI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (2981);
NASTRI: «Disposizioni in materia di incentivi per la rottamazione delle macchine agricole» (2985);
NASTRI: «Disposizioni per la riduzione dell'impatto ambientale nelle operazioni di distribuzione di prodotti biologici e chimici in agricoltura e incentivi per la modernizzazione del settore agromeccanico» (2991);
GIOACCHINO ALFANO ed altri: «Modifica all'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità dei revisori contabili degli enti locali» (3006);
VITALI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato» (3009);
APREA: «Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere e teatrali» (3012);
NASTRI: «Iniziative volte alla realizzazione di nuove strutture alberghiere nella regione Piemonte, in occasione dell'Expo Milano 2015» (3021);
SALTAMARTINI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di sostegno alla maternità, di utilizzazione del congedo parentale e di obbligatorietà del congedo di paternità» (3023);
NASTRI: «Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Borgomanero» (3026);
MUSSOLINI ed altri: «Modifica all'articolo 126-bis e introduzione dell'articolo 173-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare all'interno dei veicoli» (3031);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifica dell'articolo 136 della Costituzione, concernente gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge» (3032);
CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione della pensione di base e l'unificazione graduale dell'aliquota contributiva in favore dei lavoratori alla prima occupazione, nonché per l'introduzione del pensionamento flessibile e per la revisione dei trattamenti previdenziali vigenti» (3035);
NASTRI: «Disposizioni per l'attuazione del patto e del piano della logistica» (3037);
GARAGNANI ed altri: «Modifiche alla legge 13 maggio 1978, n. 180, in materia di trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale» (3038);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifiche all'articolo 41 della Costituzione, concernente l'iniziativa economica privata» (3039);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifica all'articolo 45 della Costituzione, in materia di tutela e sviluppo della piccola e media impresa» (3040);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifica all'articolo 47 della Costituzione, in materia di accesso del risparmio popolare alla partecipazione nelle piccole e medie imprese e all'investimento azionario» (3041);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di determinazione della base imponibile e di limite al prelievo tributario relativamente alle imposte dirette» (3042);
D'IPPOLITO VITALE: «Istituzione del Comitato parlamentare permanente di garanzia sugli istituti di pena» (3044);
NASTRI: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei risi tradizionali della Valle del Po e istituzione del distretto di ristorazione del Novarese» (3052);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIGNALI ed altri: «Modifiche agli articoli 41, 45, 47 e 53 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata e di prelievo fiscale» (3054);
PESCANTE ed altri: «Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (3055);
SCANDROGLIO ed altri: «Modifiche agli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale in materia di arresto facoltativo in flagranza e di fermo di indiziato di delitto» (3057);
NASTRI: «Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in fabbricati a destinazione abitativa privata» (3063);
FAENZI ed altri: «Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di poteri degli uffici per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto» (3066);
NASTRI: «Disposizioni per il potenziamento e la riqualificazione degli aeroporti e delle idrosuperfici regionali e locali» (3067);
GIAMMANCO ed altri: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (3076);
JANNONE: «Incentivi in favore delle imprese che finanziano opere pubbliche» (3088);
JANNONE: «Disposizioni in materia di sicurezza negli istituti di credito» (3090);
JANNONE: «Norme in materia di definizione transattiva dei crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti» (3091);
JANNONE: «Modifiche all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a sostegno delle gestioni previdenziali» (3096);
TORRISI: «Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli» (3105);
TORRISI: «Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso da parte delle vittime di sequestri di persona a scopo di estorsione» (3106);
MILANATO ed altri: «Disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali» (3107);
CASSINELLI: «Introduzione del titolo III-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente la magistratura laica, e disposizioni per la soppressione del giudice di pace» (3108);
CASSINELLI: «Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di perfezionamento della notificazione di atti eseguita dall'avvocato per mezzo del servizio postale» (3109);
PITTELLI: «Modifiche agli articoli 19 e 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conferimento della qualifica di dirigente della prima fascia ai soggetti che hanno svolto corrispondenti incarichi per più di tre anni consecutivi» (3110);
VIGNALI: «Disposizioni in materia di utilizzo del metano e del gas di petrolio liquefatto come carburanti per autotrazione» (3117);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SANTELLI: «Modifiche al titolo IV della parte seconda della Costituzione concernenti la magistratura e l'esercizio della giurisdizione» (3122);
GREGORIO FONTANA e MISIANI: «Modifiche agli articoli 35 e 45 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documenti di identità e di riconoscimento nonché di documentazione di stati o qualità personali mediante esibizione dei medesimi» (3135);
GIRLANDA: «Istituzione della Giornata nazionale delle vittime dell'odio politico» (3138);
CENTEMERO: «Istituzione della Giornata nazionale della partecipazione nella scuola» (3140);
PAPA: «Introduzione dell'articolo 12-bis del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernente la formazione professionale continua degli avvocati» (3141);
PAPA: «Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di flessibilità degli orari di apertura degli esercizi commerciali» (3142);
BERARDI ed altri: «Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti» (3152);
NASTRI: «Incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» (3157);
LEHNER ed altri: «Abrogazione della legge 31 dicembre 1996, n. 678, recante proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite» (3169);
D'IPPOLITO VITALE: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente l'istituzione dell'area marina protetta dell'Oasi del golfo lametino e delle secche di Capo Suvero, nel territorio del comune di Gizzeria» (3173);
GIOACCHINO ALFANO: «Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di processo tributario» (3174);
SANTELLI ed altri: «Istituzione della Giornata della memoria dedicata alle vittime della mafia» (3179);
SANTELLI e STRACQUADANIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia» (3180).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzione per violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli» (3923) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VIII Commissione (Ambiente):
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Costituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello» (3208) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BACCINI ed altri: «Modifica all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di regime dei terreni agricoli utilizzati per pratiche di agricoltura sostenibile compresi nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali» (3843) Parere delle Commissioni I, V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
CASTAGNETTI ed altri: «Misure a sostegno della famiglia e della natalità» (3820) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 gennaio 2011, ha inviato il parere reso dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, sul disegno di legge recante :«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti» (approvato dalla Camera il 21 dicembre 2010) (atto Camera n. 3909; atto Senato n. 2507).

Tale parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione sulla situazione nel Sahara occidentale (doc. XII, n. 626), approvata nella sessione dal 22 al 25 novembre 2010, che è assegnata, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 21 dicembre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nei mesi di settembre e ottobre 2010, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 22 giugno 2010: Rossi e altri n. 676/03; 678/03; 682/03; 693/03; 695/03; 697/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 209) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 giugno 2010: Ciampa e altri n. 7253/03; 7596/03; 7608/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 210) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 giugno 2010: Baccini e Artuzzi n. 26314/03 e 26326/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 211) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 22 giugno 2010: Toscana Restaura sas e Azienda agricola S. Cumano srl n. 4428/04 e 5481/05, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 212) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 maggio 2010: Brignoli e altri n. 19877/03, 32969/02, 18359/03 e 18363/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 213) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 20 aprile 2010: Villa n. 19675/06, in materia di applicazione di misure di sicurezza. Non integra la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4, relativo alla libertà di circolazione, la proroga della misura della libertà vigilata, allorquando le restrizioni alla libertà di circolazione da essa scaturenti, seppur prolungate nel tempo, perseguano uno degli scopi legittimi di cui al terzo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 e mantengano un giusto equilibrio tra l'interesse generale e i diritti dell'individuo (nel caso di specie, la Corte ha esaminato le ragioni avanzate dalle autorità per prorogare, ogni volta, la durata della misura incriminata, senza trovarvi alcun segno di arbitrio). Costituisce violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 la ritardata adozione ed esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata, allorquando il ritardo sia del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente (doc. CLXXIV, n. 214) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 27 luglio 2010: Dora Chirò n. 65272/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 215) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: Chirò e altri (n. 1) n. 63620/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 216) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: Chirò e altri (n. 2) n. 65137/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 217) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: Chirò e altri (n. 4) n. 67196/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 218) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: Chirò e altri (n. 5) n. 67197/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 219) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: La Rosa e Alba (n. 1) n. 58119/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 220) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: La Rosa e Alba (n. 3) n. 58386/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 novembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 221) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: La Rosa e Alba (n. 5) n. 63239/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11 luglio 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 222) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: Maselli (n. 2) n. 61211/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11 luglio 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 223) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: Gravina n. 60124/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 novembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 224) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 27 luglio 2010: Marcon n. 32851/02, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 225) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 29 luglio 2010: Maselli n. 63866/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 226) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: De Sciscio n. 176/04, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 20 aprile 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 227) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: Ceglia n. 21457/04, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 19 ottobre 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 228) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: Zaffuto e altri n. 12894/04, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 luglio 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 229) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: Lo Bue e altri n. 12912/04, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 luglio 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 230) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: La Rosa e Alba (n. 6) n. 63240/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 luglio 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 231) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: La Rosa e Alba (n. 7) n. 63241/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 novembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 232) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: Colacrai (n. 1) n. 63296/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 233) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: Fiore n. 63864/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 234) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: Carla Binotti n. 63632/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 novembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 235) - alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza 29 luglio 2010: Laura Binotti n. 71603/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 236) - alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal consiglio regionale del Molise.

Il presidente del consiglio regionale del Molise, con lettera in data 4 gennaio 2011, ha trasmesso il testo di un voto concernente iniziative di solidarietà a favore dei terremotati dell'Aquila.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (320).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 febbraio 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 gennaio 2011.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 33, comma 1, lettera d-ter), della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (321).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 febbraio 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 febbraio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative in merito alla carenza di personale del carcere di Ciuciano Ranza, nel comune di San Gimignano (Siena) - 2-00901

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
è presente in località Ciuciano Ranza, nel comune di San Gimignano (provincia di Siena), una casa di reclusione maschile: si tratta del carcere più grande dell'intera provincia;
la categoria della casa di reclusione, in relazione soprattutto alla presenza di detenuti con condanne definitive e per reati gravi e di ergastolani appartenenti ad associazioni criminali, richiede una sorveglianza attenta e continua che rischia di essere incompatibile con l'attuale carenza di personale in servizio;
secondo quanto reso noto da organizzazioni sindacali e certificato dalla dirigenza del carcere in occasione delle ripetute visite dei parlamentari senesi alla struttura, sono attualmente presenti circa 410 detenuti (cui 120 in regime di alta sicurezza), a fronte di una capienza «tollerabile» indicata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di 217 posti;
la carenza di organico degli agenti di polizia penitenziaria risulterebbe di oltre il 40 per cento: sono attualmente effettivamente operative circa 134 unità di polizia penitenziaria (a fronte delle 233 unità previste dall'apposito decreto ministeriale del 2001). Delle 173 unità presenti, 12 vengono infatti utilizzate esclusivamente per il nucleo traduzioni e piantonamenti dei detenuti, mentre 39 risultano distaccate ad altre sedi per differenti motivi;
i sindacati di polizia penitenziaria hanno recentemente sostenuto che, con il prossimo piano di mobilità nazionale, la struttura di San Gimignano perderà complessivamente altre 3 unità di personale (11 agenti arrivati nel 2009 rientreranno nelle sedi di provenienza e verranno sostituiti da soltanto 8 elementi);
i dati sono confermati dal provveditore regionale della Toscana del dipartimento di amministrazione penitenziaria, dottoressa Maria Pia Giuffrida, che ha visitato il carcere di Ranza il 19 novembre 2010 ed inviato una nota ufficiale (in data 24 novembre 2010) all'attenzione del direttore generale nazionale del personale e della formazione. In tale missiva si rileva testualmente come il nuovo piano di mobilità nazionale, che prevede una perdita di 2 unità in una già critica situazione, ha fatto sparire ogni aspettativa di miglioramento, seppur lieve, delle condizioni operative di quell'istituto, con intuibili ricadute sull'intera organizzazione a cui il provveditorato non può che far fronte con provvedimenti d'urgenza, quali l'invio del personale in missione, per sopperire ai soli casi di necessità. Nella lettera la dottoressa Maria Pia Giuffrida ha poi ribadito la grave carenza d'organico e la mancanza, nel dettaglio, di 12 unità di ispettori, di 16 unità di sovrintendenti e di 60 unità di agenti;
si tratta di un'ulteriore e manifesta riduzione di organico che contrasta palesemente con gli impegni assunti da tempo dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, nella persona del dirigente, dottor Massimo De Pascalis, aveva assicurato (visitando anche la struttura) l'impegno del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per l'assunzione anticipata di 21 agenti utile a rendere più sostenibile la gestione del carcere di Ranza;
tale situazione di difficoltà è stata rappresentata e ufficializzata più volte dalla stessa dottoressa Rita Barbera, direttore supplente del carcere fino al mese di luglio 2010;
in tale contesto va infatti segnalato che l'istituto di pena in questione, da circa 4 anni, non ha un direttore stabile, ma è amministrato per mezzo di incarichi temporanei da dirigenti spesso già assegnati ad altre case di reclusione. Un'ulteriore situazione di precarietà che incide notevolmente sulla corretta ed efficace gestione del penitenziario;
questa situazione complessiva costringe conseguentemente il personale a continui turni straordinari che, oltre a ripercuotersi sulla qualità della vita degli agenti e dei loro familiari, potrebbero comportare gravi rischi per la conduzione della casa di reclusione e per la sicurezza di personale e detenuti;
va sottolineato come anche l'edificio che ospita il carcere presenti, da anni, gravi e mai risolte problematiche di molteplice natura tali da compromettere il corretto svolgimento delle attività previste, oltre a non garantire la tutela dei diritti di detenuti e personale impiegato. Tali problematiche, ad esempio, riguardano la disposizione logistica della struttura (costruita ad un livello inferiore rispetto alla strada provinciale che lo sovrasta e che la espone conseguentemente a pericoli), la stabilità (testimoniata da continui cedimenti), gli aspetti igienico-sanitari (aggravati dalla carenza cronica di acqua, il cui approvvigionamento avviene soltanto attraverso alcuni pozzi e non tramite l'allacciamento all'acquedotto), la mancanza di collegamenti pubblici tra il carcere e gli insediamenti urbani territoriali vicini;
tali problematiche sono state già state segnalate in numerose occasioni al Ministero della giustizia: con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00134 del 20 maggio 2008, a prima firma del deputato Franco Ceccuzzi e, successivamente, con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-02432 del 9 marzo 2009, e con l'interrogazione a risposta in Commissione del 17 novembre 2010 entrambe (queste ultime tre) a prima firma del deputato Susanna Cenni;
se all'atto di sindacato ispettivo n. 4-00134, il Ministro della giustizia aveva risposto in forma scritta il 1o dicembre 2008, segnalando le misure messe in campo dal suo dicastero per risolvere i problemi (annunci che, a quanto consta agli interpellanti, si sono poi rivelati infondati a fronte di un peggioramento complessivo della situazione sopra esposta), le altre interrogazioni sono rimaste ancora senza risposta;
nonostante le grandi difficoltà sopra descritte, il senso di responsabilità del personale ha consentito di sventare ripetuti tentativi di suicidio posti in atto dai detenuti ed altri gravi episodi con il tempestivo ed efficace intervento del personale presente;
va inoltre aggiunto che tali problematiche erano state anche sottoposte dettagliatamente all'attenzione del Ministro interpellato, con una lettera inviata il 30 giugno 2010 dai deputati Susanna Cenni e Franco Ceccuzzi. La missiva sottolineava, inoltre, l'attenzione continua delle istituzioni locali (il comune di San Gimignano e la provincia di Siena), anche se risultava «evidente come, sui temi della dotazione di personale, solo il Ministero e la direzione del Dap possano fornire fattive e concrete risposte». Anche tale missiva, risulta, ad oggi, senza risposta;
a conferma dei problemi di sicurezza e di gestione dei detenuti che caratterizzano il carcere di Ranza, va aggiunto che domenica 14 ottobre 2010 si è verificato un tentativo di evasione, denunciato dalle organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, sventato soltanto dal coraggio, dalla prontezza e dalla professionalità degli agenti. Le stesse organizzazioni sindacali, in una nota stampa, hanno annunciato ulteriori iniziative di protesta, rimarcando ancora una volta come la «carenza d'organico e il sovraffollamento dei detenuti» rappresenti «un mix esplosivo che sta generando un grave deficit operativo che inevitabilmente comprometterà la stabilità gestionale del penitenziario»;
tale situazione di criticità è stata più volte rimarcata dalle istituzioni locali e dallo stesso sindaco del Comune di San Gimignano che, in una nota stampa del 15 novembre 2010, ha dichiarato come: «la sicurezza di Ranza è ormai compromessa da fattori denunciati da anni, senza che il Governo e l'amministrazione penitenziaria abbiano mai preso nemmeno in considerazione gli eventuali provvedimenti. A essere in pericolo, oggi, è tutto il personale penitenziario ma anche la popolazione di San Gimignano» -:
se sia a conoscenza della reale, persistente e drammatica situazione di disagio in cui versano da anni il personale dipendente ed i detenuti del carcere di Ranza e quali iniziative urgenti intenda, quindi, intraprendere affinché venga attuato un intervento reale, tempestivo ed efficace, sia a livello strutturale che di organico, facendo fronte agli impegni assunti dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e destinando un dirigente non temporaneo alla struttura, onde evitare che le problematiche, richiamate in premessa, possano compromettere l'ordine pubblico e la sicurezza della popolazione residente.
(2-00901)
«Cenni, Ceccuzzi, Ciriello, Gatti, Codurelli, Concia, Trappolino, Marco Carra, Corsini, Cuperlo, Giacomelli, Cavallaro, Meta, Gasbarra, Brandolini, Laganà Fortugno, Murer, Marchioni, Marchi, Marchignoli, Velo, Mariani, Lulli, Mattesini, De Pasquale, Pollastrini, Fontanelli, Causi, Mogherini Rebesani, Rossomando, Nannicini, Fluvi, Froner».

Iniziative normative finalizzate all'introduzione nell'ordinamento penale italiano della fattispecie del cosiddetto autoriciclaggio - 2-00909

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
in data 28 luglio 2010 (con modifica nella seduta del 29 luglio 2010) veniva presentato dalla prima firmataria del presente atto di sindacato l'ordine del giorno 9/3638/163 in materia di «autoriciclaggio»;
al riguardo si evidenziava che la mancata introduzione nel proprio ordinamento della fattispecie criminale specifica dell'«autoriciclaggio» priva lo Stato italiano di uno strumento importante di prevenzione e repressione di una condotta cui ricorrono sempre più spesso le associazioni criminali di stampo mafioso, che occultano la provenienza illecita delle loro risorse, traendo da ingenti patrimoni le risorse per la loro attività illegale. Infatti, in base alle norme penali vigenti, l'autore o il complice del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo;
è stato, pertanto, ulteriormente evidenziato come sia necessario prevedere che le attuali disposizioni sul riciclaggio si applichino anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, ad eccezione degli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la naturale destinazione, ovvero in caso di utilizzo del denaro dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali;
all'esito della seduta del 29 luglio 2010 il Governo, per tramite del suo rappresentante, ha accolto l'ordine del giorno, impegnandosi a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, affinché sia introdotta l'autonoma fattispecie di reato concernente «autoriciclaggio», al fine di colmare una grave lacuna del nostro ordinamento e potenziare gli strumenti di contrasto al fenomeno, sempre più complesso, del riciclaggio di ingenti patrimoni e flussi finanziari mafiosi;
la legge di conversione (legge 30 luglio 2010, n. 122) del menzionato decreto-legge è entrata in vigore il 31 luglio 2010;
in data 31 ottobre 2010 è, pertanto, trascorso il sopra indicato termine, senza che siano state adottate le menzionate iniziative normative -:
se i Ministri interpellati abbiano intenzione di assumere con la massima urgenza le promesse iniziative normative finalizzate all'introduzione nell'ordinamento penale italiano della fattispecie specifica dell'«autoriciclaggio».
(2-00909)
«Garavini, D'Incecco, Grassi, Marchi, Rubinato, Arturo Mario Luigi Parisi, Recchia, Bratti, Zunino, Porta, Genovese, Giovanelli, Gnecchi, Giulietti, Boffa, Trappolino, Naccarato, Boccuzzi, Berretta, Veltroni, Andrea Orlando, Lo Moro, Piccolo, Morassut, Servodio, Bossa, Rampi, Scarpetti, Samperi, Schirru, Siragusa, Antonino Russo, Rugghia, Cesare Marini, Albonetti, Bucchino, Gianni Farina, Mazzarella, Giorgio Merlo, Pompili, Vannucci, Zampa, Zucchi».

Misure a favore di un'adeguata informatizzazione del comparto della giustizia - 2-00915

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
la legge di stabilità per il 2011 ha confermato i tagli lineari ai Ministeri già attuati con il decreto-legge n. 78 del 2010;
nel settore della giustizia, in particolare, a parte i suddetti tagli, nulla è stato fatto, ad avviso degli interpellanti, per migliorare la qualità ed i tempi del servizio reso ai cittadini: nulla per la riorganizzazione degli ambiti di competenza territoriale degli uffici giudiziari ancorati al 1800, nulla per prevedere la copertura o l'adeguamento degli organici dei magistrati ordinari e del personale giudiziario, nulla per la realizzazione dell'informatizzazione secondo sistemi sinergici, operativi ed uniformi sul territorio nazionale;
in particolare, per quanto riguarda l'informatizzazione del settore giustizia la situazione è decisamente preoccupante: il panorama nazionale è quello della dotazione di strumenti obsoleti, di assenza di programmazione di scelte di spesa oculate e a lungo termine, dell'utilizzo di programmi e sistemi che spesso non colloquiano tra di loro, mentre è carente una politica di potenziamento, formazione e valorizzazione della professionalità del personale degli uffici giudiziari;
questa situazione era già ben chiara alla data di discussione della manovra di bilancio per il 2011 e il Partito Democratico, proprio per la consapevolezza che questi tagli avrebbero potuto portare gravi disservizi se non addirittura al blocco dell'attività del settore giudiziario, aveva presentato un emendamento (Atto Camera n. 3778, n. 3778/II/Tab.B.1.), che, in particolare, era volto a reintegrare i tagli riguardanti l'informatica;
in Commissione giustizia, nel corso della seduta del 27 ottobre 2010, il relatore di maggioranza, onorevole Vitali, aveva espresso parere favorevole al suddetto emendamento, ma il Governo, ciò nonostante, ha dato parere contrario e l'emendamento non è stato approvato. In luogo del predetto emendamento il Governo ha accolto un ordine del giorno Vitali ed altri n. 0/3778/II/2, in cui si impegna il Governo ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore dell'informatizzazione della giustizia di almeno 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, nonché per ottimizzare i servizi della giustizia in un'ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione;
in data 21 dicembre 2010, l'onorevole Cinzia Capano ha presentato un'interrogazione a risposta in Commissione in cui si chiedeva al Ministro interpellato di rivedere urgentemente le sue scelte riguardo alla sospensione del servizio di assistenza applicativa ai computer degli uffici giudiziari e di attivarsi per far fronte alle eventuali disfunzioni;
alla suddetta interrogazione il Governo, in data 22 dicembre 2010, per il tramite del Sottosegretario Caliendo, ha risposto, affermando che: «(...) la paventata interruzione del servizio di assistenza applicativa agli uffici giudiziari non è una decisione dell'amministrazione, ma un effetto della mancata copertura nell'anno 2011 dei contratti pluriennali, sottoscritti negli anni 2009 e 2010 per garantire l'assistenza applicativa agli uffici giudiziari. Tale circostanza potrà verificarsi qualora non si intervenga per adeguare gli stanziamenti destinati per il 2011 al mantenimento di tali servizi. (...) L'esiguità delle risorse previste dal Ministero dell'economia e delle finanze per il 2011 ha imposto l'inserimento nei suddetti contratti (peraltro, su diretta sollecitazione della Corte dei conti, oltre che dell'ufficio centrale del bilancio di questo Dicastero) di una clausola determinante l'arresto delle attività di supporto agli uffici giudiziari, a decorrere dal 1o gennaio 2011, in assenza di adeguata copertura finanziaria. Peraltro, la spesa corrente destinata al mantenimento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari, allo stato attuale, non è ulteriormente comprimibile senza rischiare di compromettere il mantenimento di tutti i sistemi. Tengo a sottolineare, infatti, che negli ultimi anni la spesa collegata al settore si è notevolmente ridimensionata, passando da una spesa registrata di circa 79 milioni di euro nel 2008 ad una previsione di spesa di circa 56 milioni di euro per il 2011. È evidente, quindi, che la situazione descritta non soltanto è nota, ma è anche oggetto di costante e puntuale verifica. In tal senso, quindi, intendo rassicurare gli onorevoli interroganti, rappresentando che di tali problematiche è già stato interessato il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale sta valutando le soluzioni possibili. E comunque, in assenza di eventuali ulteriori disponibilità, si cercherà, anche attraverso lo strumento delle variazioni compensative, di inserire all'interno del bilancio le somme necessarie ad un adeguato funzionamento dei servizi di assistenza informatica»;
qualche giorno dopo, il direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, dottor Stefano Aprile, annuncia in una comunicazione che: «In ragione della assenza di adeguate risorse finanziarie sull'esercizio 2011, a decorrere dal prossimo 2 gennaio sarà interrotto il servizio di assistenza applicativa agli uffici giudiziari, mentre proseguirà senza alcuna interruzione il servizio di assistenza alle postazioni di lavoro ed ai server nell'ambito del contratto SPC in merito alle ordinarie problematiche di funzionamento (non sarà fornita assistenza ai vari software dell'amministrazione, quali Re.Ge., SICP, SICID, SIECIC, eccetera)»;
il 3 gennaio 2010, in una nota del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, Luigi Birritteri, si legge che «nell'attesa di un auspicabile e necessario intervento del MEF per il ripianamento del fabbisogno 2011 (pari a circa 33 milioni di euro) nelle prossime ore verificheremo la fattibilità tecnica di una soluzione ponte (se del caso attraverso il ricorso alla procedura negoziata d'urgenza prevista dall'articolo 57 del codice dei contratti), che consenta, in via di urgenza, di assicurare provvisoriamente il servizio, nelle more del reperimento delle risorse per riattivare l'assistenza ordinaria. Ciò rende ovviamente necessario procedere a »dolorose« variazioni compensative di bilancio (peraltro, tecnicamente difficili da individuare visto che nessun'altra articolazione ministeriale naviga nell'oro) finalizzate a reperire alcuni milioni di euro sufficienti ad assicurare qualche mese di autonomia al sistema di assistenza in questione»;
il 4 gennaio 2010, il segretario generale Giuseppe Cascini e il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara hanno lanciato l'allarme riguardante il blocco dell'assistenza ai servizi informativi dal 2011, che avrebbe potuto causare il rischio di una paralisi degli uffici giudiziari e del sistema con conseguente chiusura dei tribunali e, dunque, innanzitutto, il blocco dell'attività processuale;
il 5 gennaio 2010 il Ministro interpellato ha annunciato che: «Il problema è stato risolto. Il servizio riprenderà regolarmente dal 7 gennaio, ancora prima della piena ripresa del lavoro negli uffici giudiziari», precisando di aver sottoscritto le variazioni di bilancio necessarie per ottenere il ripristino del servizio. Il Ministro interpellato ha, inoltre, aggiunto che, insieme al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta, «farà il punto con la stampa sullo stato della digitalizzazione del sistema giustizia, per comunicare i nuovi obiettivi dell'anno 2011 e per annunciare un piano di razionalizzazione dei costi dei servizi di manutenzione» -:
a quanto ammonti esattamente il fabbisogno complessivo per assicurare il servizio ordinario di assistenza informatica per l'intero anno 2011 e a quanto ammontino le risorse che il Ministro interpellato ha dichiarato di avere stanziato sottoscrivendo le variazioni di bilancio necessarie per ottenere il ripristino dell'assistenza;
quali siano, nel dettaglio, le soluzioni economiche e contrattuali adottate per assicurare il ripristino in via d'urgenza del servizio di assistenza e in danno di quale altro settore della giustizia siano state reperite le risorse;
quali possibili soluzioni intenda individuare per assicurare il servizio per l'intero anno 2011 e se non ritenga quanto meno opportuno rendere ufficialmente edotti tutti i soggetti direttamente interessati della delicatezza della situazione e delle possibili conseguenze sul funzionamento ordinario degli uffici giudiziari;
come e perché questa vicenda sia potuta accadere, considerato che, dalla ricostruzione temporale esposta in premessa, è evidente che il problema era noto già molto tempo prima dell'approvazione della manovra di bilancio per il 2011;
quale sia lo stato concreto della digitalizzazione del sistema giustizia, considerato che, tra l'altro, il Ministro interpellato ha presentato il 6 dicembre 2010 «la piattaforma on line che consentirà agli avvocati di ricevere in tempo reale, sul pc o sul telefonino, tutta una serie di informazioni su decreti, ordinanze e sentenze», aggiungendo anche che «siamo sulla strada giusta e se continueremo a lavorare così nei prossimi due anni e mezzo potremo fare della giustizia il portabandiera dell'informatizzazione della pubblica amministrazione»;
quali siano gli obiettivi dell'anno 2011 e quale sia il piano di razionalizzazione dei costi dei servizi di manutenzione che il Ministro interpellato ha annunciato di volere esporre nel corso di una conferenza stampa;
come intenda dare seguito all'ordine del giorno al disegno di legge di stabilità 2011 n. 0/3778/II/2 Vitali e altri, nel quale si impegna il Governo ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa, per realizzare investimenti a favore dell'informatizzazione della giustizia di almeno 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, nonché per ottimizzare i servizi della giustizia in un'ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione;
quali strategie di lungo periodo intenda intraprendere per superare la logica degli interventi emergenziali ed intervenire con strategie globali di investimento e progettazione ispirate a criteri di trasparenza, che, fino ad ora, a giudizio degli interpellanti, sono state del tutto inesistenti.
(2-00915)
«Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Baretta, Braga, Brandolini, Capodicasa, Codurelli, Dal Moro, Esposito, Farinone, Ferrari, Gatti, Ghizzoni, Ginefra, Ginoble, Giovanelli, Madia, Marantelli, Pizzetti, Servodio, Siragusa, Vassallo, Rubinato, Fogliardi».

Orientamenti del Governo circa l'impugnazione di una disposizione della legge n. 34 del 2010 della regione Calabria in materia di incompatibilità della carica di consigliere regionale - 2-00917

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per i rapporti con le regioni e coesione territoriale e dell'interno, per sapere - premesso che:
il consiglio regionale della Calabria con una norma inserita nel collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011 (legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34) ha sancito, con riferimento al territorio regionale, la compatibilità con la carica di consigliere regionale delle cariche di presidente e assessore provinciale e di sindaco e assessore comunale, prevedendo per il consigliere regionale che svolge contestualmente altro incarico (tra quelli citati dalla norma) l'obbligo di «optare e percepire solo una indennità di carica»;
nel testo della norma si legge testualmente che la compatibilità viene introdotta «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 154 del 1981, e dall'articolo 65 decreto legislativo n. 267 del 2000», il quale ultimo disciplina, sul piano generale e con riferimento all'intero territorio nazionale, le incompatibilità del consigliere regionale, prevedendo espressamente che: «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale»;
peraltro, a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, che rafforza le autonomie regionali e la potestà legislativa delle regioni, si è posto il problema della derogabilità della normativa statale sulle incompatibilità del consigliere regionale, con esito negativo sancito da sentenze della Corte costituzionale, che hanno espressamente affermato che «la competenza legislativa regionale in questione vale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (Corte costituzionale, sentenza n. 201 del 2003);
ne discende l'obbligo delle regioni di legiferare nel rispetto dei principi generali in materia, che, in mancanza di ulteriore normativa, non possono che ricavarsi, allo stato della legislazione, dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
argomenta ancora la Corte costituzionale che «non la regola dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dunque, deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione. Il principio in questione consiste nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'articolo 97, primo comma, della Costituzione (...) In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere. Il legislatore statale, con il citato articolo 65, ha messo in opera il principio anzidetto, tramite la predisposizione di una regola generale di divieto radicale. Ma ciò non esclude scelte diverse nello svolgimento del medesimo principio, con riferimento specifico all'articolazione degli enti locali nella regione, naturalmente entro il limite della discrezionalità, oltrepassato il quale il rispetto del principio, pur apparentemente assicurato, risulterebbe sostanzialmente compromesso»;
non c'è dubbio che l'articolo 46 del collegato alla manovra di finanza della regione Calabria per l'anno 2011, ponendosi in deroga con la normativa statale in materia, supera i limiti di autonomia legislativa in materia e si traduce in un'elusione di un principio generale;
tale problematica è oggetto di vivace discussione in Calabria, anche perché l'adozione della nuova normativa, inserita in una sede impropria (il collegato alla finanziaria), non era presente nell'agenda politica regionale e non è stata preceduta da alcun dibattito in materia, nell'ambito del quale le ragioni di incostituzionalità sarebbero state sollevate, così come sta avvenendo in questi giorni sulla stampa locale (si veda l'articolo «Sull'incompatibilità la Corte costituzionale ha già fatto chiarezza», a firma di Claudio Cavaliere, segretario generale della Legautonomie calabrese, pubblicato su Il quotidiano della Calabria, in data 6 gennaio 2011) -:
se, alla luce del contenuto dell'articolo 46 del collegato alla manovra di finanza della regione Calabria per l'anno 2011 e del fatto che con tale norma il consiglio regionale calabrese, ad avviso degli interpellanti, va oltre la sua competenza eludendo un principio generale al cui rispetto sono tenute tutte le regioni italiane, il Governo non ritenga urgente e necessario impugnare ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, perché incostituzionale, la normativa regionale in questione.
(2-00917)
«Lo Moro, Ventura, Bressa, Amici, Cesare Marini, Fiano, Ferranti, Oliverio, Laratta, Bratti, Zaccaria, Minniti, Garavini, Laganà Fortugno, Giovanelli, Naccarato, Fontanelli, Ferrari, Bordo, D'Antona».

Iniziative per evitare che operazioni di assicurazione della Sace possano favorire processi di delocalizzazione delle imprese - 2-00911

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
la Sace è una società per azioni controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assicura le operazioni all'estero delle imprese dai rischi politici e commerciali; sono oltre 200 mila le imprese esportatrici che si rivolgono alla Sace, per assicurare vendite a credito, investimenti in stabilimenti e commesse;
le operazioni di assicurazione della Sace, con particolare riferimento agli investimenti all'estero, sono, però, concesse ad una condizione stabilita dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 maggio 2005, n. 80: i progetti devono prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;
il controllo di tale presupposto si realizza, però, solo attraverso una semplice dichiarazione dell'interessato. L'istituto, infatti, secondo fonti giornalistiche, sostiene: «Non è rilevante che la produzione rimanga in Italia. Noi valutiamo la polizza secondo un criterio di sostenibilità: cioè i rischi economici e commerciali della singola operazione»;
la situazione sopra descritta determina, nei fatti, che lo Stato, in molti casi, assiste al blocco della produzione in Italia, stanzia risorse per la cassa integrazione per i lavoratori colpiti dalla crisi delle aziende, ma, nello stesso tempo, garantisce la delocalizzazione delle stesse imprese attraverso la Sace;
è il caso della Fiat, che, mentre chiude lo stabilimento a Termini Imerese e negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Mirafiori i lavoratori sono da tempo in cassa integrazione, ha previsto un ingente investimento in Serbia per circa un miliardo di euro per produrre circa 300 mila auto all'anno, che verranno sottratte dalla produzione sul territorio nazionale;
non si conosce l'ammontare della cifra assicurata per tale operazione, ma sicuramente ammonterà a valori molto consistenti, considerando che la Sace ha già assicurato nel 2009 la joint venture in India della Fiat con la Tata per 130 milioni di euro, mentre nel 2004 per la linea di produzione in Brasile è stata offerta la garanzia di 60 milioni di euro;
la Fiat non è l'unica azienda che in questi anni ha scelto la delocalizzazione senza assicurare il mantenimento dei posti di lavoro sul territorio nazionale; il 7 aprile 2010 la Bialetti, produttrice del celebre marchio della Moka, ha chiuso lo storico stabilimento di Omegna, mettendo in mobilità 120 lavoratori, mentre nel 2004 aveva ottenuto dalla Sace la garanzia di due milioni di euro per la costruzione di un impianto in India. Analoga situazione ha riguardato la Brembo;
negli altri Paesi industrializzati, ad esempio negli Stati Uniti, in Gran Bretagna o in Germania, le omologhe agenzie pubbliche devono rendere conto ai rispettivi Governi circa le ricadute occupazionali delle operazioni di garanzia effettuate con l'utilizzo di risorse pubbliche;
il caso italiano sembra rappresentare un'anomalia, visto che spesso lo Stato si trova a sostenere le aziende tramite gli ammortizzatori sociali e, magari poi, ad assicurare gli investimenti esteri delle medesime imprese, senza che queste siano obbligate a rispettare la condizione del vincolo del mantenimento della progettazione e di una parte sostanziale di occupazione sul territorio nazionale -:
quali siano gli intendimenti del Governo in relazione alla situazione sommariamente esposta in premessa e se non si ritenga di dover intervenire affinché, pur riconoscendo l'importanza del potenziamento del processo di internazionalizzazione del nostro sistema industriale, sia comunque assicurata la permanenza di una presenza significativa di attività industriali nel nostro Paese, soprattutto per quelle produzioni che presentano alti contenuti tecnologici o che per le loro caratteristiche appartengono alla tradizione stilistica e qualitativa delle nostre produzioni più apprezzate sui mercati internazionali;
se non si ritenga di dover intervenire, anche con specifiche iniziative normative, al fine di scongiurare che risorse pubbliche, tramite l'intervento della Sace, possano favorire processi di delocalizzazione, con conseguente perdita di opportunità di lavoro e sviluppo, magari anche per iniziativa di imprese che abbiano usufruito e che continuano a usufruire di incentivi o misure di sostegno indiretto, quali gli ammortizzatori sociali.
(2-00911)
«Damiano, Ventura, Lulli, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru».

Chiarimenti e iniziative in relazione ad apparenti difformità in ordine all'utilizzo dello strumento della rettifica in Gazzetta Ufficiale a fronte di norme erroneamente abrogate - 2-00916

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la semplificazione normativa, per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante «Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246», abroga esplicitamente le disposizioni legislative riportate nell'elenco allegato al medesimo decreto legislativo;
il numero 57959 dell'elenco contiene l'abrogazione del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, recante «Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni»;
il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2010, n. 292, ed è entrato in vigore il giorno dopo, come disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo; con successivo avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2011, n. 4, è stato eliminato dall'elenco degli atti legislativi abrogati il numero 57959, che aveva abrogato il già citato regio decreto-legge n. 1404 del 1934;
tale rettifica veniva effettuata ben 22 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 212 del 2010;
il Ministro interpellato, con proprio comunicato stampa pubblicato dall'agenzia Agi alle 18,07 del 10 gennaio 2011, a seguito di pubblica denuncia da parte dell'Italia dei Valori, comunicava che la rettifica era stata operata in quanto l'inserimento del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 tra quelli abrogati era frutto di «un mero errore informatico»; negli scorsi mesi, lo stesso Ministro è stato protagonista di un'analoga vicenda, dagli stessi contorni tecnico-giuridici, che riguardava l'erroneo inserimento tra gli atti aventi forza di legge da abrogare, sulla base della delega contenuta nel cosiddetto taglia-leggi, del decreto legislativo n. 43 del 1948, che prevedeva e puniva il reato di costituzione di associazioni di carattere militare, con finalità politiche, anche indirette;
è noto che l'eliminazione del reato di associazione militare con scopi anche politici ha beneficiato militanti e iscritti al partito della Lega Nord, cui appartiene il Ministro interpellato, che a Verona erano sottoposti a processo con questa accusa;
in quella circostanza, il Ministro interpellato ha più volte ribadito che si è esplicitamente opposto all'eliminazione dall'elenco delle leggi abrogate del decreto legislativo n. 43 del 1948, in quanto «dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri e addirittura dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo non poteva salvare da abrogazione il decreto legislativo n. 43 del 1948 con una semplice rettifica sulla stessa Gazzetta Ufficiale, trattandosi, nella specie, non della correzione di un errore materiale, bensì di una modifica sostanziale al testo legislativo, che non soltanto sarebbe andata contro le ripetute determinazioni del Consiglio dei ministri, ma avrebbe anche modificato nella sostanza un testo passato al vaglio del Parlamento e del Consiglio di Stato»;
secondo il Ministro interpellato, il decreto legislativo n. 43 del 1948 poteva essere salvato o reintrodotto solo con un nuovo atto avente forza di legge;
appare evidente agli interpellanti come sia arbitraria la scelta del Ministro interpellato di agire in maniera differente in due situazioni del tutto identiche;
in entrambi i casi, infatti, si è di fronte ad atti aventi forza di legge, che, sulla base del cosiddetto taglia-leggi, vengono erroneamente inserite in un elenco di norme e da abrogare;
in entrambi i casi i due atti da abrogare erano presenti negli elenchi fin dall'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della prima bozza di testo del decreto legislativo, successivamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, che in entrambi casi non hanno deliberato alcun parere per mancanza di numero legale;
per giunta nel caso del regio decreto-legge, il Consiglio di Stato nel suo parere definitivo, adottato nell'adunanza del 20 settembre 2010, ha esplicitamente preso atto che l'allegato 1, recante le norme espressamente da abrogare è stato «redatto all'esito dell'istruttoria sopra descritta [e successivamente] sono stati sottoposti all'esame di tutti i Dicasteri, al fine di valutarne ulteriormente la necessità o no del mantenimento in vigore». Sembrerebbe, pertanto, che, nel caso del decreto legislativo n. 212 del 2010, il controllo e la revisione sia stato particolarmente attento da parte del Governo, ma l'abrogazione del regio decreto-legge sia volutamente rimasta nel testo;
non va sottovalutato, infine, che la richiesta di sottrarre all'abrogazione il reato di associazione militare con scopi anche politici sia stata avanzata prima dell'entrata in vigore del relativo decreto legislativo abrogativo e che il Governo aveva tutto il tempo di far pubblicare in Gazzetta Ufficiale una rettifica, mentre nel caso del regio decreto-legge la rettifica è intervenuta ben 22 giorni dopo la sua entrata in vigore;
va precisato che sull'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 1986, che disciplina la materia delle rettifiche, esiste una giurisprudenza copiosa e costante nel senso di ammettere rettificazioni come quella che chiedeva l'eliminazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 dall'elenco delle abrogazioni, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ancor prima che entrasse in vigore;
a tal proposito è sufficiente ricordare due delle sentenze della Corte costituzionale: la n. 20 del 2006, che riguarda una rettifica apportata ad un decreto legislativo dopo la sua entrata in vigore, nella quale la Corte afferma che: «La rettifica dell'espressione normativa, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è legittima (...) senza che rilevi se si sia trattato di un errore materiale o di un originario fraintendimento del legislatore»; nonché la n. 152 del 1994, relativa sempre ad un decreto legislativo, rispetto al quale il giudice a quo dubitava che la rettifica apportata fosse stata introdotta attraverso una via idonea, sul presupposto che, trattandosi di una modifica sostanziale del testo legislativo pubblicato, avrebbe dovuto essere deliberata con un nuovo atto avente forza di legge, e non già con un comunicato di rettifica. Secondo la Corte lo strumento della rettifica era stato correttamente utilizzato dal Governo in quanto non si poteva dubitare che andava a correggere un errore, che aveva dato luogo a un'abrogazione solo apparente, non voluta dal legislatore, cosa che «si poteva già dedurre in via interpretativa» dai principi e criteri direttivi inseriti nella legge che conteneva la delega. Secondo la Corte: «In sostanza, poiché non si può in alcun modo dubitare che l'errore si è verificato, non nel momento della formazione dell'atto legislativo, ma in quello successivo della sua comunicazione», l'avviso di rettifica è lo strumento previsto dall'ordinamento per porre rimedio ad errori occorsi nella comunicazione o nella pubblicazione degli atti normativi; dagli insegnamenti della Corte costituzionale si deduce, infine, che l'abrogazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 è da ritenere solo apparente, sulla base di numerosi canoni, tra i quali il fatto che conteneva «disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali» (articolo 14, comma 14, lettera c), della legge 28 novembre 2005, n. 246), che sono esplicitamente escluse dalla delega data al Governo per la semplificazione normativa; che lo stesso decreto legislativo era stato già inserito dal decreto legislativo n. 179 del 2009 tra quelli da salvare esplicitamente; che la sua abrogazione è stata inserita in un atto, il «Codice dell'ordinamento militare», con il quale non ha nulla da condividere dal punto di vista sistematico e logico-giuridico; la volontà del legislatore di non abrogare il reato di associazione militare con scopi anche indirettamente politici era oltremodo chiara ed inequivoca nei principi e criteri direttivi che aveva dettato e il suo inserimento nell'elenco delle leggi da abrogare è stato un errore o, per dirla con la Corte costituzionale, un'abrogazione non voluta dal legislatore;
le sentenze della Corte costituzionale, che riguardano anche leggi «corrette» addirittura dopo la loro entrata in vigore, dimostrano che il Governo può intervenire con una rettifica in Gazzetta Ufficiale anche dopo l'entrata in vigore di una legge, perché un errore rimane sempre un errore;
ad avviso degli interpellanti, il Ministro interpellato ha assunto decisioni diverse ed opposte a fronte delle due identiche vicende illustrate in premessa -:
se il Ministro interpellato non ritenga di dover intervenire a rettificare l'errore contenuto nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», eliminando dall'articolo 2268 il numero 297 che abroga apparentemente il decreto legislativo n. 43 del 1948;
se il Ministro interpellato non ritenga che la soppressione del regio decreto-legge recante l'istituzione del tribunale per i minorenni possa inficiare la legittimità degli atti e provvedimenti assunti dai tribunali per i minorenni tra il 16 dicembre 2010 e il 7 gennaio 2011.
(2-00916)
«Donadi, Palomba, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti».