XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 17 gennaio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 gennaio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfagna, Casero, Cicchitto, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vito, Volontè.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa popolare.

In data 14 gennaio 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Custodiamo la nostra storia» (4005).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge BELTRANDI ed altri: «Disposizioni per l'equità e la modernizzazione dell'economia mediante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (3753) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Micheli e Vignali.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3940, d'iniziativa dei deputati REGUZZONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti farmaceutici».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
BOBBA ed altri: «Delega al Governo per la riforma della disciplina del codice civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, nonché istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore» (3683) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore degli accessori per l'abbigliamento» (3926) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti ceramici» (3927) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti di design» (3930) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione degli elettrodomestici» (3931) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore degli pneumatici e articoli in gomma» (3935) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore lapideo» (3936) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore del mobile e dell'arredamento» (3937) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore orafo» (3938) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti nel settore dell'occhialeria» (3939) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione ad eseguire perquisizioni domiciliari.

Con lettera pervenuta il 14 gennaio 2011, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha trasmesso una domanda di autorizzazione ad eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, nell'ambito del procedimento penale (n. 55781/2010 RGNR). La domanda è stata assegnata alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 13).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici.

Con lettera pervenuta il 17 gennaio 2011, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici relativi ad utenza fissa del deputato Gianfranco Rotondi, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 1317/11B RGNR) sorto da denuncia-querela sporta dal medesimo deputato a carico di ignoti.
La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 14).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 16 e del 27 dicembre 2010, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno DAMIANO ed altri n. 9/2936-A/260, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riguardante l'incremento degli stanziamenti a sostegno del sistema degli ammortizzatori sociali, DAMIANO ed altri n. 9/3638/113, concernente la decorrenza dei trattamenti pensionistici per coloro i quali abbiano perso involontariamente il posto di lavoro, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, SCARPETTI n. 9/3638/266, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante l'opportunità di approvare un piano straordinario di interventi a sostegno dell'autonomia finanziaria delle nuove generazioni, PALADINI ed altri n. 9/3725/16, concernente l'introduzione di ammortizzatori sociali per il settore marittimo, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 settembre 2010, CAZZOLA n. 9/3725/21 e BONAVITACOLA n. 9/3725/31, accolti dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardanti la previsione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori in caso di fallimento delle procedure di privatizzazione del gruppo Tirrenia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 22 dicembre 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GARAGNANI n. 9/3146-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 marzo 2010, concernente la definizione delle competenze dei consigli comunali per la gestione dell'amministrazione comunale e delle società di gestione dei servizi pubblici locali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione, riferita all'anno 2009, sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma dell'articolo 29 della citata legge n.186 del 1982 (doc. LXI, n.3).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 13 gennaio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che, in data 14 gennaio 2010, sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (COM(2010)804 definitivo), che è stata assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione (COM(2011)1 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2011)44 definitivo), che sono stati assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

I predetti documenti COM(2010)804 definitivo e COM(2011)1 definitivo sono stati altresì assegnati alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 gennaio 2011.

La Commissione europea, in data 13 e 14 gennaio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione - Quadro di valutazione sugli aiuti di Stato - Relazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'Unione europea - Aggiornamento autunno 2010 (COM(2010)701 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Energia 2020 - Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura (COM(2010)639 definitivo/3), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Tale documento sostituisce il documento COM(2010)639 definitivo, già assegnato in data 17 novembre 2010;
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2010)790 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)6 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 ottobre 2010, C-274, del 4 dicembre 2010, C-328, e del 18 dicembre 2010, C-346, sono state pubblicate le seguenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
2010/C 274/02 Cause riunite C-395/08 e C-396/08: Sentenza della Corte (Seconda sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma) - Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) (Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione - Esclusione dei periodi non lavorati - Discriminazione) (doc. LXXXIX, n. 122) - alla XI Commissione (Lavoro);
2010/C 328/11 Causa C-224/09: Sentenza della Corte (Quinta sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Bolzano) - Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer (Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 92/57/CEE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Art. 3 - Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute) (doc. LXXXIX, n. 123) - alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
2010/C 346/24 Causa C-227/09: Sentenza della Corte (Seconda sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Torino) - Antonino Accardo e a. comune di Torino (Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell'orario di lavoro - Agenti di polizia municipale - Direttiva 93/104/CE - Direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE - Direttiva 2003/88/CE - Artt. 5, 17 e 18 - Durata massima dell'orario settimanale di lavoro - Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale - Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo - Effetto diretto - Interpretazione conforme) (doc. LXXXIX, n. 124) - alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n.287, un parere relativo al recepimento della direttiva comunitaria 2008/6/CE sui servizi postali.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 e 12 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Antonio Tagliaferri, l'incarico di reggenza della direzione generale per i giochi, nell'ambito dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:
alla dottoressa Isabella Lapi, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
al dottor Fabrizio Magani, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;
al dottor Luigi Malnati, l'incarico di direttore della direzione generale per le antichità;
all'architetto Giangiacomo Martines, l'incarico di direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del vice prefetto dottor Stefano Laporta a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (93).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 13 gennaio 2011, a pagina 8, seconda colonna, alla nona riga, dopo la parola: «VII,» si intende inserita le seguente: «X,».

RELAZIONE TERRITORIALE SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI (DOC. XXIII, N. 2)

Doc. XXIII, n. 2 - Risoluzione

RISOLUZIONE

La Camera,
esaminata la relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione siciliana (doc. XXIII, n. 2), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella seduta del 20 ottobre 2010;
premesso che:
la Commissione, nella sua attività d'inchiesta, sta svolgendo una serie di indagini a carattere regionale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti concentrandosi, sino ad oggi, particolarmente sulle regioni del Mezzogiorno;
la relazione in esame è il frutto di una complessa attività istruttoria, che ha visto la Commissione impegnata in tre distinte missioni sul territorio siciliano tra settembre 2009 e giugno 2010, nel corso delle quali ha esaminato la situazione grazie a un numero significativo di audizioni e sopralluoghi;
la relazione, che si caratterizza per una sostanziale completezza, riporta dati obiettivi emersi nel corso delle audizioni o nelle verifiche tecniche svolte durante i sopralluoghi;
l'inchiesta svolta dalla Commissione ha rilevato una grave carenza strutturale ed impiantistica che non consente la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio regionale, come previsto alla normativa in vigore, dal momento che la Regione siciliana smaltisce in discarica il 93 per cento dei rifiuti prodotti e la raccolta differenziata è stimata intorno al 7 per cento;
il sistema di gestione dei rifiuti sul territorio regionale è costituito da discariche per la maggior parte inadeguate sia sotto il profilo dimensionale, non disponendo di una capacità di abbancamento proporzionata alla popolazione, sia sotto il profilo della compatibilità ambientale;
l'inchiesta ha evidenziato una difficile situazione finanziaria degli ambiti territoriali ottimali (ATO) siciliani e delle relative società (nonostante l'importante riduzione del loro numero) dovuta alla lievitazione dei costi del servizio, alle assunzioni avvenute su base clientelare e alla mancanza di un'efficace attuazione del loro piano di risanamento;
la relazione, sulla scorta dei dati forniti dai magistrati impegnati in questo settore, palesa una significativa infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti secondo più livelli: attraverso le tipiche attività estorsive, ossia attraverso l'imposizione del «pizzo» o l'imposizione di assunzioni all'interno delle società che operano nel settore dei rifiuti ovvero attraverso il controllo, diretto o indiretto, delle attività del settore, non solo di quelle principali, quali la gestione di discariche, ma anche di quelle accessorie quali il trasporto, la fornitura dei mezzi d'opera, le attività di manutenzione dei mezzi;
la Commissione, da un lato, ha considerato rilevanti i risultati conseguiti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nel contrasto alle attività illecite nel settore dei rifiuti; dall'altro, ha rilevato una serie di criticità nel sistema della prevenzione, in particolare risultando scarsamente incisivi i controlli diretti a prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti di maggiore entità, come è emerso dalle indagini sulla gara indetta per la realizzazione di quattro termovalorizzatori;
a fronte di una situazione ambientale complessa, si è però riscontrata in molte zone della Sicilia una preoccupante carenza di polizia giudiziaria e di magistrati, sicché spesso gli organi investigativi non sono adeguatamente attrezzati con gli uomini e i mezzi necessari per effettuare indagini complesse, quali sono quelle in materia di rifiuti e di traffico degli stessi;
la Commissione ha indicato quali obiettivi da perseguire quelli di una normativa più rigorosa sul ciclo dei rifiuti, del potenziamento dei sistemi di controllo giurisdizionali e amministrativi, della formazione di una polizia giudiziaria specializzata ed attrezzata per questo tipo di indagini, nonché di garantire all'autorità giudiziaria la disponibilità di tutti gli strumenti investigativi che il codice di procedura penale prevede per la ricerca della prova;
considerato che il riparto di competenze tra lo Stato, la regione siciliana e gli enti locali nella materia oggetto dell'inchiesta impone una reciproca leale collaborazione nella soluzione delle questioni evidenziate nella relazione, soprattutto allo scopo di favorire la lotta alla criminalità organizzata e contrastare il degrado ambientale che consegue all'abuso del territorio la fa propria,

impegna il Governo

per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, della regione siciliana e degli enti locali interessati.
(6-00054) «Pecorella, Bratti, Fava, Granata, Libè, Piffari, Melchiorre».

MOZIONI CASINI ED ALTRI N. 1-00517, ANTONIONE ED ALTRI N. 1-00519, REGUZZONI ED ALTRI N. 1-00523, TEMPESTINI ED ALTRI N. 1-00524, CARLUCCI ED ALTRI N. 1-00525, EVANGELISTI ED ALTRI N. 1-00526, BOCCHINO ED ALTRI N. 1-00527 E VERNETTI ED ALTRI N. 1-00528 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALL'ESTRADIZIONE DI CESARE BATTISTI

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la decisione dell'ex presidente della Repubblica federativa del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva di negare l'estradizione di Cesare Battisti, pluricondannato per omicidio e reati di terrorismo in Italia, ha colpito ed offeso le coscienze del popolo italiano;
proprio per le importanti relazioni di amicizia tra Italia e Brasile, storicamente fondate, desta meraviglia una decisione motivata con argomenti superficiali, infondati nel merito e contrari al trattato di estradizione vigente tra i due Paesi;
nel parere reso dall'Avvocatura dello Stato al Presidente del Brasile si sostiene che Cesare Battisti «agitatore politico che operò negli anni difficili della storia italiana, sebbene condannato per crimini di matrice comune, potrebbe subire conseguenze negative dalla sua estradizione. Ci sono ponderate ragioni per ipotizzare che il detenuto potrebbe soffrire forme di aggravamento della sua situazione»;
tale tesi è basata sulle motivate richieste di estradizione di esponenti istituzionali e politici italiani, da ciò deducendo che «è abbastanza chiaro che la vicenda di Battisti scontenta settori della destra e della sinistra, a voler usare espressioni del vocabolario della guerra fredda, mentre ciò non dovrebbe avere conseguenze sul caso in esame»;
risulta evidente l'assoluta incongruità di tali motivazioni poiché sono del tutto legittime le libere esternazioni politiche in favore dell'estradizione nel Paese dove i gravi crimini sono stati commessi e perché da ciò non può dedursi alcun «aggravamento» del trattamento riservato dal sistema giudiziario dell'Italia nei confronti del condannato Battisti, tale da essere coerente con il testo dell'articolo 3, capo I, lettera F, del trattato di estradizione fra Italia e Brasile, che stabilisce che «l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona sarà oggetto di atti di molestie e discriminazioni basate su razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinione politica, condizione sociale o situazione personale, o la sua posizione potrebbe esser aggravata da uno degli elementi di cui sopra»;
non sussiste alcun elemento persecutorio o di aggravamento della situazione personale nei confronti di Cesare Battisti che dovrà scontare in Italia la pena comminata dai tribunali, con sentenza definitiva, nelle ordinarie condizioni di detenzione e con i benefici previsti dall'ordinamento giudiziario in relazione alla condotta e alle circostanze;
tra queste condizioni vi è la valutazione da parte del giudice indipendente dell'elemento soggettivo e della condotta del detenuto, con effetti sulla misura della pena, secondo principi di civiltà giuridica e non sussistono in Italia, né tra i familiari delle vittime, né tra le forze politiche o nell'opinione pubblica, richieste o atteggiamenti vendicativi che possano mettere in dubbio tali garanzie;
risulta con evidenza fondato il diritto dell'Italia al riconoscimento dell'estradizione nei confronti di un condannato per gravi crimini comuni e con finalità politiche, ai sensi del trattato di estradizione vigente tra Italia e Brasile, nonché dei principi di cooperazione giudiziaria internazionale che sono alla base dello sviluppo di un diritto globale tra i popoli da promuovere in molti campi, ben oltre l'ambito penale,

impegna il Governo

a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile, presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente affinché, ricercando ogni soluzione condivisa con la Repubblica federativa del Brasile, si pervenga all'estradizione di Cesare Battisti.
(1-00517)
«Casini, Cesa, Galletti, Buttiglione, Tassone, Mantini, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Naro, Rao, De Poli, Adornato, Binetti, Bosi, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Cera, Delfino, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Libè, Lusetti, Marcazzan, Mereu, Ricardo Antonio Merlo, Mondello, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Ria, Ruggeri, Scanderebech, Nunzio Francesco Testa, Zinzi».

La Camera,
premesso che:
il cittadino italiano Cesare Battisti, ex militante della formazione «Proletari armati per il comunismo», è stato condannato all'ergastolo con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 1988 (definitiva in Cassazione nel 1993), per omicidio plurimo, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi;
complessivamente ben sette processi e ventiquattro giudici italiani ne hanno stabilito la colpevolezza;
sottrattosi alla giustizia italiana e rifugiatosi in Francia, Battisti è stato tratto in arresto l'11 febbraio 2004 in esecuzione di una richiesta di estradizione avanzata dalla giustizia italiana, ma non appena Parigi si è pronunciata in senso favorevole all'estradizione, egli si è reso latitante;
nel 2006 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Battisti contro il provvedimento di estradizione concesso dalla Francia, stabilendo, tra l'altro, che i giudici italiani avevano perfettamente rispettato gli standard europei (quanto al diritto d'accesso e informazioni sul procedimento, diritti della difesa);
sulla base delle richieste sia italiana che francese, il 18 marzo 2007 Battisti è stato arrestato a Rio de Janeiro, ed il 24 marzo dello stesso anno l'Italia ne ha richiesto l'estradizione;
il 13 gennaio 2009 l'allora Ministro della giustizia brasiliano ha concesso a Battisti lo status di rifugiato politico;
nella seduta del 18 novembre 2009, il tribunale supremo federale ha dichiarato nullo il provvedimento di rifugio, concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente brasiliano a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese in conformità al vigente trattato bilaterale in materia di estradizione, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso;
il Capo dello Stato e il Governo italiano, nelle molteplici occasioni di contatto, hanno ripetutamente sottolineato alle autorità brasiliane che si aspettavano il rispetto della decisione del tribunale supremo federale di concessione dell'estradizione di Battisti;
il 30 dicembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal Vice avvocato generale, che richiamando l'articolo 3, capo I, lettera F, del trattato bilaterale di estradizione («l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»), si poneva in senso contrario alla concessione dell'estradizione di Battisti;
il 31 dicembre 2010 l'ex Presidente brasiliano ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura generale dello Stato brasiliana - che non accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti del connazionale;
la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile, e ciò implicherebbe la responsabilità del Brasile sul piano internazionale per aver disatteso le disposizioni dell'accordo stesso;
la decisione brasiliana di addurre come motivazione l'articolo 3, capo I, lettera F del trattato bilaterale di estradizione rende tale diniego profondamente ingiusto sul piano dei principi e infondato sul piano legale;
il Presidente del tribunale supremo federale del Brasile, con decisione del 6 gennaio 2011, ha negato la scarcerazione di Battisti e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria;
il caso Battisti, infine, non sembra limitarsi ad una semplice questione bilaterale tra Italia e Brasile, in quanto, dubitando che il sistema giudiziario dell'Italia sia in grado di offrire adeguate garanzie al condannato, il provvedimento brasiliano mette in discussione il rispetto dei principi stessi di civiltà giuridica da parte di tutta l'Unione europea - quale omogenea comunità di valori e spazio di libertà e giustizia - essendone l'Italia un Paese membro,

impegna il Governo:

a percorrere tutte le strade sul versante giudiziario offerte dal tribunale supremo federale, non lasciandone intentata alcuna fino ad adire, eventualmente, la Corte internazionale di giustizia, affinché il rifiuto opposto dall'ex Presidente brasiliano alla concessione dell'estradizione venga rimosso e Cesare Battisti possa essere assicurato alla giustizia italiana, a completamento del procedimento di estradizione, come previsto dal trattato bilaterale;
ad esperire nel prosieguo legale della vicenda ogni strumento reso disponibile dall'ordinamento giuridico del Brasile per impugnare il diniego all'estradizione, nonché, ove necessario, ricorrere nelle sedi multilaterali ed europee in tale stessa direzione, anche affinché vengano rispettati i principi di civiltà giuridica che sono alla base dello spazio di giustizia europeo e della stessa Unione europea;
nel quadro delle ottime relazioni tradizionalmente in essere con il Brasile e in parallelo con il percorso giudiziario, a mantenere costantemente viva la questione in sede di dialogo politico con quel Governo, cogliendo l'occasione di tutti i possibili contatti con la nuova amministrazione, per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del trattato bilaterale e, quindi, per l'accoglimento dell'estradizione;
a fare in modo che la soluzione finale della vicenda sia in sintonia con le norme di tale trattato e con i sentimenti di un'opinione pubblica che, senza distinzioni di colori ed orientamenti, è sorpresa e indignata per gli ultimi sviluppi.
(1-00519)
(Nuova formulazione) «Antonione, Nirenstein, Baldelli, Biancofiore, Angeli, Bonciani, Boniver, Renato Farina, Lunardi, Malgieri, Migliori, Moles, Osvaldo Napoli, Nicolucci, Pianetta, Picchi, Scandroglio, Valducci, Zacchera».

La Camera,
premesso che:
come ampiamente riportato dalla stampa, il Presidente della Repubblica federativa del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, nell'ultimo giorno del suo mandato, ha rifiutato l'estradizione di Cesare Battisti, l'ex terrorista rosso condannato in via definitiva in Italia all'ergastolo per 4 omicidi commessi nel nostro Paese, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi, quando negli anni '70 era leader dei Proletari armati per il comunismo (Pac);
in precedenza, Battisti aveva trovato rifugio in Francia per più di venti anni, dal 1981 al 2004, e, quando la giustizia francese si era infine espressa a favore della sua estradizione verso l'Italia, era prontamente riparato in Brasile, dove era stato arrestato nel 2007 in attesa della definizione della richiesta di estradizione presentata dall'Italia;
l'atto presidenziale di diniego dell'estradizione di Cesare Battisti ha suscitato profonda indignazione nel nostro Paese e viene giudicato come un attentato contro la sovranità dell'Italia, dal momento che mette in dubbio il rigore e l'indipendenza della giustizia italiana e afferma l'esistenza di un rischio per l'integrità di Battisti, sostenendo che potrebbe essere sottoposto a trattamenti persecutori ove fosse consegnato alle autorità italiane;
tali motivazioni appaiono tanto infondate quanto offensive, del tutto ignare delle garanzie dell'ordinamento giuridico e della tradizione democratica dell'Italia, dove il regime di detenzione, oltre a prevedere numerosi benefici, è supportato da un sistema di garanzie interne e internazionali;
l'estradizione rappresenta la forma classica e più antica di collaborazione internazionale nella lotta contro il crimine, consistendo nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si trova nel suo territorio, ad altro Stato perché sia da quest'ultimo giudicato o sottoposto all'esecuzione di sanzioni penali già inflittegli;
essendo l'estradizione istituto essenzialmente convenzionale, tra Italia e Brasile sussiste un accordo internazionale rappresentato dal trattato di estradizione firmato a Roma il 17 ottobre 1989 e in vigore dal 1o agosto 1993, per cui l'accertamento delle condizioni cui è subordinata l'estradizione riguarda unicamente le condizioni previste dal trattato, lo Stato non se ne può discostare e deve rispettare gli obblighi internazionali assunti con il trattato;
ai sensi del trattato italo-brasiliano, l'estradizione non è concessa, in particolare, se il fatto per il quale è domandata è considerato dalla parte richiesta reato politico e se la parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori per motivi politici;
la decisione in oggetto si fonderebbe proprio sulla natura politica dei reati commessi, oltre che sul rischio della sottoposizione di Battisti a trattamenti persecutori in Italia;
oltre all'assenza del rischio di trattamenti persecutori, è ragionevole dubitare della natura politica dei delitti commessi da Cesare Battisti, dove le vittime Andrea Santoro, Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin e Andrea Campagna erano persone comuni, completamente estranee al potere politico;
oltre che opinabile sul piano giuridico, la decisione del Governo brasiliano appare immotivata e in palese contrasto con quanto sancito nel trattato di estradizione con l'Italia, oltre che nelle pronunce delle Corti europee e internazionali, che più volte si sono espresse in favore dell'estradizione in Italia, evidenziando, altresì, una rottura nella cooperazione giudiziaria internazionale diretta alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;
nonostante il Presidente Lula abbia negato l'estradizione, nello stesso Brasile, tra le varie istituzioni la posizione di Battisti è da tempo controversa, al punto che nel mese di novembre 2010 il Tribunale supremo federale ha dichiarato nullo il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato a Battisti e nei giorni scorsi ha negato la scarcerazione e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria,

impegna il Governo:

a promuovere ogni opportuna iniziativa presso ogni sede istituzionale e giurisdizionale, presso il Tribunale supremo federale del Brasile, presso la Commissione di conciliazione, istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale Italia-Brasile, e presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja, affinché Cesare Battisti possa essere estradato in Italia e scontare il debito in sospeso da anni nei confronti della giustizia italiana che in più sedi lo ha riconosciuto colpevole di efferati delitti;
a mantenere alta l'attenzione sulla questione nei rapporti politici con il nuovo Presidente del Brasile Dilma Rousseff, affinché sia data una corretta interpretazione del trattato bilaterale e possa essere rivista una decisione eticamente discutibile, che offende la memoria delle vittime del terrorismo, i familiari e tutti i cittadini italiani.
(1-00523)
«Reguzzoni, Lussana, Luciano Dussin, Fogliato, Montagnoli, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
Cesare Battisti è stato condannato all'ergastolo con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 1988 (definitiva in Corte di cassazione nel 1993), per omicidio plurimo, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi;
il 18 marzo 2007 il connazionale è stato arrestato a Rio de Janeiro ed il 24 marzo 2007 l'Italia ne ha richiesto l'estradizione;
il 13 gennaio 2009 l'allora Ministro della giustizia brasiliano ha concesso a Battisti lo status di rifugiato politico;
nella seduta del 18 novembre 2009, il Tribunale supremo federale del Brasile ha dichiarato nullo il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente della Repubblica a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese, in conformità al vigente trattato bilaterale in materia di collaborazione in tema di estradizione, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso;
il Capo dello Stato, attraverso dichiarazioni pubbliche e atti ufficiali, e il Governo italiano, nelle diverse occasioni di contatto istituzionale, hanno sottolineato alle autorità brasiliane che si aspettavano il rispetto della decisione del Tribunale supremo federale di concessione dell'estradizione del Battisti; in particolare, alla luce di questa presa di posizione unitaria, il Ministro degli affari esteri ha dato sempre precise e ferme istruzioni in tal senso;
il 30 dicembre 2010 l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal Vice Avvocato generale, contrario alla concessione dell'estradizione di Battisti, pur contestualmente negando la concessione dello status di rifugiato allo stesso e così smentendo la precedente decisione del Ministro della giustizia;
il 31 dicembre 2010 il Presidente uscente, negli ultimi giorni del suo mandato presidenziale, ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura - che non accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti di Battisti;
il diniego all'estradizione, vigendo un trattato internazionale bilaterale, non è nella esclusiva discrezionalità politica del Governo brasiliano, ma deve essere conforme al dettato e alle condizioni previste dalle norme pattizie;
il trattato bilaterale di estradizione prevede che vi possa essere un diniego alla richiesta di estradizione se il fatto per il quale è domandata è considerato dalla parte richiesta, in questo caso il Brasile, reato politico ovvero se la parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona verrà sottoposta ad «atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti» (articolo 3, capo I, lettera f), del trattato);
è escluso che i reati commessi dal Battisti possano essere considerati «politici», in primo luogo in quanto non certo commessi nel quadro di un'opposizione a un regime autoritario che negava le libertà civili e politiche, in secondo luogo perché i crimini sono stati perpetrati nei confronti di persone che nulla avevano a che vedere col potere politico;
quanto al secondo profilo, il pericolo che nel Paese richiedente l'estradando sia sottoposto a un trattamento persecutorio, a parte l'incoerenza con la decisione delle stesse autorità brasiliane di non concedere lo status di rifugiato, è da considerare che lo stesso Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha, a suo tempo, riconosciuto che la legislazione italiana non ha mai, in nessun caso, adottato misure derogatorie ai diritti garantiti dal patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite;
infine, quanto al rischio di trattamenti persecutori o di maltrattamenti nei luoghi di detenzione, l'adesione incondizionata del nostro Paese alle convenzioni internazionali ed europee in tema di diritti umani e il sistema di garanzia interne ed internazionali esistente in Italia, nonché il controllo da parte di soggetti istituzionali e non e da parte della stessa opinione pubblica è largamente in grado di scongiurare e fare fronte a tali eventualità, assolutamente ipotetiche;
pertanto, la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile;
la decisione brasiliana di addurre le motivazioni di cui al citato articolo 3 del trattato rende tale diniego ancor più ingiusto sul piano dei principi e infondato sul piano legale;
il Presidente del Tribunale supremo federale del Brasile, con decisione del 6 gennaio 2011, ha, in ogni caso, negato la scarcerazione di Battisti e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria,

impegna il Governo:

a perseguire, in primo luogo, ogni possibile strada di ricorso giurisdizionale prevista dall'ordinamento brasiliano, a partire dalle prossime pronunce del Tribunale supremo federale, affinché il rifiuto opposto dall'ex Presidente del Brasile venga rimosso e Cesare Battisti possa essere estradato e consegnato alla giustizia italiana, conformemente alle previsioni del trattato bilaterale;
ad avviare, nell'eventualità nella quale tali azioni fossero insufficienti a raggiungere lo scopo, le ulteriori procedure, negoziali e di conciliazione, previste da accordi internazionali e bilaterali per la soluzione delle controversie tra i due Paesi, sino a giungere senza indugio ad adire la Corte internazionale di giustizia al fine di vedere riconosciuta la violazione da parte del Brasile del trattato di estradizione del 1989;
nel quadro delle ottime relazioni tradizionalmente in essere con il Brasile e in parallelo con il percorso giudiziario, a mantenere costantemente viva la questione in sede di dialogo politico con quel Governo, cogliendo l'occasione di tutti i possibili contatti con la nuova Presidente della Repubblica, per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del trattato bilaterale e, quindi, per l'accoglimento dell'estradizione;
in ragione delle profonde relazioni di amicizia tra i due Paesi, rafforzate dalla presenza in Brasile di diversi milioni di cittadini di origine italiana, ad espletare tutti gli sforzi necessari alla soluzione della questione nel quadro degli storici rapporti di collaborazione tra il popolo italiano e brasiliano;
a fare in modo che la soluzione finale della vicenda sia in sintonia con le norme di tale trattato e con i sentimenti di un'opinione pubblica, che, senza distinzioni di colori ed orientamenti, è sorpresa e indignata per gli ultimi sviluppi.
(1-00524)
«Tempestini, Porta, Maran, Amici, Barbi, Colombo, Corsini, Losacco, Narducci, Pistelli».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
Cesare Battisti, ex terrorista, membro del gruppo eversivo dei Proletari armati per il comunismo, venne arrestato a Copacabana, in Brasile, il 18 marzo 2007, a seguito di indagini congiunte di agenti francesi e carabinieri del raggruppamento operativo speciale;
in Italia Cesare Battisti è stato condannato in contumacia all'ergastolo perché giudicato responsabile di quattro omicidi e di varie rapine;
indiscrezioni della stampa brasiliana danno per scontata la ratifica, da parte del Tribunale supremo federale brasiliano, del decreto di non estradizione di Cesare Battisti firmato dall'ex Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva il 31 dicembre 2010 nell'ultimo giorno del suo mandato;
decisioni come quella presa dall'ex Presidente Luiz Inacio Lula da Silva impediscono all'Italia di chiudere definitivamente la tragica stagione degli anni di piombo;
dichiarare rifugiato politico e mettere in libertà un criminale colpevole di ben quattro omicidi e di svariate rapine suona come una vera e propria beffa nei confronti del popolo italiano, offeso dalla violenza del terrorismo, delle vittime e dei parenti, colpiti negli affetti più cari;
una vasta rete di protezione internazionale sembra tuttora proteggere gli ex terroristi rossi, con l'obiettivo di sottrarre alla giustizia italiana pericolosi assassini condannati con sentenze passate in giudicato;
l'Aula del Parlamento europeo discuterà e voterà una risoluzione bipartisan per chiedere l'estradizione di Cesare Battisti e tale risoluzione è sottoscritta da tutti i gruppi politici ed è presentata dai due vicepresidenti italiani del Parlamento europeo Roberta Angelilli e Gianni Pittella e dai capi delegazione Mario Mauro, Carlo Casini, David Maria Sassoli, Niccolò Rinaldi, Francesco Enrico Speroni;
le storiche relazioni di amicizia tra Italia e Brasile vengono messe a repentaglio dal rifiuto, da parte delle autorità brasiliane, di estradare Cesare Battisti in base a motivazioni superficiali, infondate nel merito e contrarie al trattato di estradizione vigente tra i due Paesi;
l'Italia ha diritto al riconoscimento dell'estradizione nei confronti di un condannato per gravi crimini comuni e con finalità politiche, ai sensi del trattato di estradizione vigente tra Italia e Brasile, nonché dei principi di cooperazione giudiziaria internazionale che sono alla base dello sviluppo di un diritto globale tra i popoli da promuovere in molti campi, ben oltre l'ambito penale,

impegna il Governo:

a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il Tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione, istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile, e presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente, affinché, ricercando ogni soluzione condivisa con la Repubblica federativa del Brasile, si pervenga all'estradizione di Cesare Battisti.
(1-00525)
«Carlucci, Aprea, Barba, Barbieri, Bruno, Cazzola, Ciccioli, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Garagnani, Garofalo, Lehner, Giulio Marini, Marsilio, Mazzuca, Milanese, Palmieri, Paniz, Pelino, Pizzolante, Pugliese, Rampelli, Luciano Rossi, Savino, Simeoni, Soglia, Stagno D'Alcontres, Stasi, Tortoli, Vella».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
Cesare Battisti, cittadino italiano, è stato condannato in contumacia all'ergastolo, con sentenze passate in giudicato, per aver commesso, personalmente e in concorso con altri, quattro omicidi tra il 1977 e il 1979; complessivamente ben sette processi e ventiquattro giudici italiani ne hanno stabilito la colpevolezza;
nel corso della sua lunga latitanza, che ha avuto inizio nel 1981 a seguito dell'evasione dal carcere di Frosinone, Battisti ha soggiornato all'estero, in Messico e per un tempo maggiore in Francia, dove ha beneficiato, insieme ad altri terroristi, della cosiddetta dottrina Mitterrand;
anche a seguito del rafforzamento della cooperazione europea in campo giudiziario che ha ormai raggiunto traguardi molto elevati con il mandato d'arresto europeo, la Francia non può più essere rifugio di terroristi e infatti il 30 giugno 2004 venne concessa l'estradizione in Italia di Battisti, resosi, però, immediatamente latitante per sfuggire alla cattura, riparando, come è noto, in Brasile;
un ultimo ricorso, presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, contro la sua estradizione in Italia, è stato dichiarato dalla stessa Corte inammissibile nel dicembre del 2006 in quanto manifestamente infondato, la quale ha stabilito, tra l'altro, che i giudici italiani avevano perfettamente rispettato gli standard europei (quanto a diritto d'accesso e informazioni sul procedimento, diritti della difesa);
comunque, il 18 marzo 2007 a Rio de Janeiro, grazie a un'operazione congiunta di nuclei antiterrorismo dei carabinieri e della polizia francese, Battisti venne arrestato e il 24 marzo 2007 il nostro Paese ne ha prontamente richiesto l'estradizione;
contro la richiesta di estradizione inoltrata dall'Italia, Battisti ha avanzato una domanda al Ministero della giustizia brasiliano, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato politico;
il 28 novembre 2008, il Comitato nazionale per i rifugiati (Conare), organismo competente a giudicare in prima istanza, composto, peraltro, anche da membri rappresentanti l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati e la Caritas, ha negato, con una votazione a maggioranza dei suoi componenti, il riconoscimento di tale status;
contro la decisione del Conare, Battisti ha presentato ricorso al Ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro, il quale, in data 13 gennaio 2009, capovolgendo la decisione del Conare, ha accordato lo status di rifugiato politico al richiedente;
tra Brasile e Italia esiste un trattato di estradizione entrato in vigore nel 1993 e la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile, ciò che implicherebbe la responsabilità del Brasile sul piano internazionale per aver disatteso le disposizioni dell'accordo stesso;
tuttavia, nella seduta del 18 novembre 2009, il Tribunale supremo federale ha dichiarato nullo il provvedimento di rifugio, concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente Lula a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese, in conformità al vigente trattato bilaterale in materia di collaborazione in tema di estradizione, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso;
il 30 dicembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal Vice Avvocato generale, che, richiamando l'articolo 3, capo I, lettera f), del trattato bilaterale di estradizione («l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»), si poneva in senso contrario alla concessione dell'estradizione di Battisti;
il 31 dicembre 2010 il Presidente Lula, proprio in conclusione del suo secondo mandato presidenziale, ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura - che non accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti del connazionale, decisione che appare ancor più inaccettabile per il nostro Paese sia perché ingiusto sul piano dei principi, sia perché infondato sul piano legale, in quanto, mettendo in dubbio che il sistema giudiziario dell'Italia sia in grado di offrire adeguate garanzie al condannato, mette contestualmente in dubbio il rispetto dei principi stessi di civiltà giuridica da parte di tutta l'Unione europea, nella sua natura di comunità di valori e spazio di libertà e giustizia, essendone l'Italia un Paese membro;
da questo punto di vista, l'Italia si è trovata sola e non ha avuto il sostegno dell'Unione europea; il portavoce della Commissione europea ha, infatti, dichiarato che l'affaire è strettamente bilaterale e non coinvolge l'Unione europea, dimenticando che la lotta al terrorismo investe gli interessi dell'intera Unione e che, quantunque nel caso concreto si tratti di terrorismo interno, la dimensione internazionale è provata dalla fuga dell'imputato in Brasile, dopo aver soggiornato in un Paese dell'Unione europea, la Francia, grazie a «dottrine» più o meno interessate e all'influenza sull'opinione pubblica di alcuni intellettuali,

impegna il Governo:

a esperire tutte le iniziative che possano promuovere, nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale, una revisione della decisione adottata e conseguentemente favorire l'estradizione del cittadino italiano Cesare Battisti, affinché sconti le pene comminate dalle condanne definitive inflittegli in seguito a regolari procedimenti giudiziari - ai quali si è peraltro volontariamente sottratto - nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e processuali che l'ordinamento italiano ha sempre riconosciuto;
a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il Tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione, istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile, e presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente, affinché, ricercando ogni soluzione condivisa con la Repubblica federativa del Brasile, si pervenga all'estradizione del connazionale;
a sviluppare tutti i possibili contatti con la nuova amministrazione Rousseff per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del trattato bilaterale e, quindi, per l'accoglimento dell'estradizione stessa.
(1-00526)
«Evangelisti, Donadi, Borghesi, Di Stanislao».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
tra l'Italia ed il Brasile esiste un trattato di estradizione firmato a Roma il 17 ottobre 1989 ed entrato in vigore il 1o agosto 1993;
l'articolo 1, comma 3, del trattato stabilisce che «l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona sarà oggetto di atti di molestie e discriminazioni basate su razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinione politica, condizione sociale o situazione personale, o la sua posizione potrebbe esser aggravata da uno degli elementi di cui sopra»;
in data 29 dicembre 2010 i media internazionali lasciano trapelare la decisione del Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva di non concedere l'estradizione dell'ex brigatista dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, condannato all'ergastolo in contumacia dalla magistratura italiana per l'omicidio di quattro persone fra il 1978 e il 1979, malgrado il parere favorevole alla stessa già espresso dal Tribunale supremo federale in data 16 aprile 2010;
in data 31 dicembre 2010 il Presidente Lula da Silva, al suo ultimo giorno di mandato, ha concesso lo status di rifugiato politico a Battisti, ufficializzando la mancata estradizione attraverso una nota diramata dal Ministro degli esteri brasiliano, Celso Amorim, evidenziando come la decisione del Governo brasiliano non rappresenti un affronto verso un altro Paese nel momento in cui si creano situazioni particolari che possono generare rischi per la persona, nonostante il carattere democratico dei due Stati, giustificando in tal modo l'orientamento;
il parere dell'Avvocatura dello Stato al Presidente brasiliano sottolinea che Battisti «agitatore politico operò negli anni difficili della storia italiana, sebbene condannato per crimini di matrice comune, potrebbe subire conseguenze negative dalla sua estradizione. Ci sono ponderate ragioni per ipotizzare che il detenuto potrebbe soffrire forme di aggravamento della sua situazione»;
tale tesi - basata sulle motivate richieste di estradizione di esponenti istituzionali e politici italiani e dalla quale l'Avvocatura deduce che «è abbastanza chiaro che la vicenda di Battisti scontenta settori della destra e della sinistra (...) mentre ciò non dovrebbe avere conseguenze sul caso in esame» - rappresenta evidentemente un esplicito giudizio negativo sul rispetto, da parte dello Stato italiano, dei diritti e delle garanzie dei detenuti;
le reazioni di alcune delle massime autorità italiane, additate come «impertinenti» dallo stesso Ministro Amorim nella sopra indicata nota, non sono tardate ad arrivare, sebbene alle proteste verbali non siano finora seguite azioni specifiche sul piano del diritto internazionale e dei rapporti bilaterali;
tra l'Italia ed il Brasile esiste una solida relazione di partenariato commerciale e diplomatico, da ultimo rafforzata dalla manifesta amicizia tra il Presidente del Consiglio dei ministri italiano e il Presidente uscente Lula, come hanno dimostrato i reciproci attestati di stima espressi in occasione del vertice bilaterale Italia-Brasile del mese di giugno 2010, che evidentemente contrasta con l'approccio di chiusura e scarsa collaborazione usato dal Governo brasiliano nei confronti di una legittima istanza formulata dalle autorità italiane nel caso Battisti;
la vertenza tra i Governi non può essere affrontata attraverso il ricorso a ritorsioni commerciali, né a forme di ostruzionismo in materia di cooperazione internazionale, azioni che produrrebbero i loro effetti dannosi sul sistema delle imprese e dei consumatori italiani e brasiliani;
a differenza di quanto evidenziato a più riprese dal Presidente brasiliano uscente Lula, secondo il diritto internazionale, qualora tra due Paesi viga un accordo bilaterale in materia di estradizione, la concessione della stessa non è da considerarsi un atto sovrano dello Stato in cui lo stesso risiede, non soggetto a censura da parte dello Stato richiedente l'estradizione,

impegna il Governo:

a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il Tribunale supremo federale del Brasile, la Commissione di conciliazione, istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile, presso la Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente, affinché si possa pervenire all'estradizione di Cesare Battisti.
(1-00527)
«Bocchino, Barbareschi, Barbaro, Bellotti, Bongiorno, Briguglio, Buonfiglio, Consolo, Giorgio Conte, Cosenza, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Angela Napoli, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ronchi, Rosso, Ruben, Scalia, Toto, Tremaglia, Urso».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

La Camera,
premesso che:
Cesare Battisti è stato condannato all'ergastolo per quattro omicidi commessi tra il giugno del 1978 e l'aprile del 1979, oltre che per varie rapine, e la sua azione terroristica ha lasciato una lunga scia di sangue e dolore;
il pluricondannato Battisti non ha mai scontato la sua pena, essendo fuggito dapprima in Francia, dove ha vissuto tra il 1981 ed il 1982 in clandestinità, prima di trasferirsi in Messico, dove comincia una sua attività di scrittore, proseguita poi tranquillamente nel corso del tempo;
successivamente Battisti è tornato in Francia, dove ha vissuto per molti anni, sino all'arresto avvenuto a Parigi il 10 febbraio 2004;
successivamente la Francia concede l'estradizione in Italia, però mai di fatto concretizzatasi per la fuga di Battisti, ricomparso in Brasile dove viene nuovamente arrestato;
nel 2006 la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile «perché manifestamente infondato» il ricorso di Battisti contro la sua estradizione in Italia;
nel 2007 il Governo brasiliano accorda a Battisti lo status di rifugiato politico, perché, secondo l'organismo che valuta le richieste di asilo, «vi sarebbe fondato timore di persecuzioni del Battisti per le sue idee politiche» in Italia;
nel 2009 interviene il Tribunale supremo federale brasiliano, dichiarando illegittima la concessione di tale status e concedendo l'estradizione richiesta dall'Italia, in conformità a quanto previsto dal trattato bilaterale che regola i rapporti tra Brasile e Italia in materia di estradizione, pur facendo salvo il potere del Presidente brasiliano Lula di decidere in ultima istanza sull'estradizione;
l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso noto successivamente il proprio parere in merito alla questione, richiamando l'articolo 3, capo I, lettera f), del trattato bilaterale in materia di estradizione, secondo cui «l'estradizione non sarà concessa se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»;
un importante esponente del Governo brasiliano ha dichiarato che l'estradizione di Battisti non veniva concessa perché sarebbe stata a serio rischio l'incolumità personale dello stesso Battisti;
pertanto, sulla scorta delle posizioni manifestate dall'Avvocatura, il 31 dicembre 2010 il Presidente Lula ha annunciato la sua decisione del tutto conforme al parere espresso dall'organo brasiliano, respingendo di fatto la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia nei confronti di Cesare Battisti;
le ragioni alla base delle scelte operate dal Governo brasiliano appaiono inaccettabili perché partono da un presupposto errato, che considera Battisti un perseguitato politico, condannato in Italia sulla base di motivazioni politiche e non giuridiche, mettendo in discussione l'intero sistema giudiziario italiano, che non sarebbe pertanto in grado di fornire adeguate garanzie circa il rispetto di un principio fondamentale quale quello ad un equo processo;
appaiono, inoltre, inaccettabili perché l'Italia non può, né deve, prendere lezioni dal Brasile in materia di Stato di diritto, tra l'altro da uno Stato che non è noto per le sue posizioni garantiste nei confronti dei carcerati nel proprio Paese;
la mancata estradizione appare incomprensibile e infondata, a fronte della quale sussiste il diritto dell'Italia ad una corretta applicazione delle norme del trattato bilaterale vigente in materia tra Italia e Brasile e il rispetto delle più elementari norme di diritto internazionale,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni possibile iniziativa presso le sedi competenti affinché si possa arrivare ad ottenere l'estradizione di Cesare Battisti ed eventualmente adire la Corte internazionale di giustizia;
a proseguire, nell'ambito delle relazioni diplomatiche con il Brasile, un intenso dialogo con la nuova amministrazione Rousseff, al fine di trovare una soluzione condivisa della vicenda e rispettosa delle ragioni di entrambi i Paesi.
(1-00528)
«Vernetti, Tabacci, Mosella, Brugger».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)