XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 8 febbraio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Franzoso, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Franzoso, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 febbraio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BRAGANTINI ed altri: «Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza» (4063);
BRAGANTINI: «Disposizioni per l'erogazione rateale delle vincite dei giochi» (4064);
D'AMICO: «Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di presupposti e verifiche per l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obblighi di comunicazione da parte dell'ospitante e del datore di lavoro» (4065).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BELTRANDI ed altri: «Disposizioni per l'equità e la modernizzazione dell'economia mediante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (3753) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cazzola.

La proposta di legge NICOLA MOLTENI ed altri: «Nuove norme in materia di disciplina del concorso notarile» (3918) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri» (3921) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, nonché disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie e la responsabilità penale e civile» (3997) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Germanà.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
NACCARATO ed altri: «Divieto delle associazioni di carattere militare» (4002) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e VII.

II Commissione (Giustizia):
NACCARATO e ANDREA ORLANDO: «Modifiche all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive» (4009) Parere delle Commissioni I e VII.

VI Commissione (Finanze):
TULLO ed altri: «Modifica all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente il divieto di espropriazione immobiliare dell'abitazione di residenza del debitore per la riscossione dei crediti tributari» (3561) Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.

XI Commissione (Lavoro):
FARINA COSCIONI ed altri: «Disposizioni in materia di perentorietà dei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, per i procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo» (3998) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
MIOTTO: «Differimento del termine per la presentazione della domanda di verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine della prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale» (3705) Parere della I Commissione.

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
MURA ed altri: «Disposizioni per favorire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e sostenere l'imprenditoria femminile e giovanile» (4052) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 7 febbraio 2011, ha comunicato che la 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2010)708 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 75)

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 19 gennaio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la prima relazione concernente l'andamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, relativa al triennio 2007-2010 (doc. CCXXXIX, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 febbraio 2011, ha trasmesso le relazioni, aggiornate ai mesi di marzo e aprile 2010, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2010.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 7 febbraio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione - Terza relazione annuale sull'attuazione del Fondo europeo per la pesca (2009) (COM(2011)37 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)40 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 3 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri:
al dottor Carlo Notarmuzi, l'incarico nell'ambito della struttura di missione denominata «Struttura di supporto al ministro per la semplificazione normativa»;
alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
alla dottoressa Silvana Amadori, l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
al dottor Angelo Menditto, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
al dottor Corrado Clini, gli incarichi ad interim di direttore della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse, di direttore della direzione generale per le valutazioni ambientali e di direttore della direzione generale degli affari generali e del personale.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza per l'attuazione dell'accordo di programma per lo sviluppo del porto di Monfalcone, in provincia di Gorizia - 3-01337

A)

MARAN. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il ruolo di ponte verso il centro Europa che lo Stato ha affidato alla regione Friuli Venezia Giulia anche attraverso i suoi porti dislocati lungo la fascia litoranea dell'alto Adriatico, quale rotta fondamentale di trasporti e scambi commerciali verso il vecchio continente, ha dato alla città di Monfalcone, in provincia di Gorizia, un ruolo strategico in tal senso. È sulla scorta di questa rinnovata vocazione cantieristica e portuale che Monfalcone deve prioritariamente risolvere dei problemi che si trascina ormai da venti anni per questioni apparentemente legate ad impedimenti burocratici;
di fondamentale importanza è l'approfondimento dei fondali dei canali di accesso a Portorosega, richiesto con forza dagli operatori dello scalo per la sopravvivenza dello stesso. Le navi a maggior pescaggio, infatti, attualmente vedono interdetto il proprio transito verso lo scalo e sono costrette a sbarcare parte del loro carico presso l'Adriaterminal di Trieste o a ricorrere al costosissimo allibo (la «navetta» per trasferire il materiale dall'imbarcazione rimasta in rada);
si tratta di una situazione insostenibile con immediate ricadute in termini di drastica riduzione del comparto movimentazione del porto: basti citare i dati dell'azienda speciale che, nei primi nove mesi dell'anno, ha registrato un calo di tonnellate di merci movimentate pari al 20 per cento rispetto all'anno precedente. Legata a questo aspetto è di facile comprensione la difficoltà del mantenimento degli operatori impiegati presso lo scalo, dei quali, negli ultimi 24 mesi, la riduzione è stata di 300 unità ed altre 200 sono a rischio nell'immediato futuro;
alla data del 28 maggio 2001 è stato stipulato l'accordo di programma per lo sviluppo del porto di Monfalcone, tra il Ministero dei lavori pubblici, la regione e l'azienda speciale per il porto di Monfalcone della camera di commercio di Gorizia, per il finanziamento dei lavori di realizzazione della banchina della darsena del porto di Monfalcone e del relativo dragaggio e con la legge regionale n. 2 del 2000 (modificata dalla legge regionale n. 4 del 2001) la regione ha inteso dare un contributo quindicennale di 464.811,21 euro a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della darsena, compreso il dragaggio del fondale prospiciente, il cui costo era previsto di 6.972.168,25 euro;
l'accordo di programma individuava nell'ingegner Giorgio Lillini, ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Trieste, il responsabile dell'attuazione del programma;
successivamente, a seguito di problemi amministrativi conseguenti alla gara di appalto predisposta dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Trieste per i lavori a -12,50 metri sul livello del mare, veniva redatto un nuovo progetto per l'escavo a -11,70 metri sul livello del mare con un accordo che prevedeva la riduzione della quota di progetto passata da -12,5 a -11,70 metri;
come riporta il quotidiano Il Piccolo il 15 ottobre 2010 «il quadro tratteggiato dall'assessore regionale ai trasporti, Riccardo Riccardi, non lascia però intravedere una soluzione prima di un paio d'anni. L'escavo era oggetto di un accordo Stato-regione che sì lascia nelle disponibilità dell'azienda speciale per il porto circa 2 milioni di euro, ma non è ancora chiusa, non consentendo quindi alla Regione stessa di assumere la competenza in materia in base al decreto legislativo n. 111 del 2006». «Per chiudere l'accordo di programma serve una Conferenza di servizi, che sta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti convocare - ha spiegato Riccardi -. Ho sollecitato il responsabile del Genio civile opere marittime Giorgio Lillini a convocarla, essendo di fatto il Ministero». «Chiuso l'accordo di programma, si dovranno comunque redigere il progetto, in linea con la previsione del Piano regolatore del porto vigente, e superare la Valutazione d'impatto ambientale, mentre per i lavori serviranno 420 giorni e un totale di 6 milioni di euro la cui copertura, stando a Riccardi, non rappresenterà un problema» -:
quali siano le iniziative avviate dal Ministro interrogato in attuazione dell'accordo di cui in premessa, ovvero le difficoltà che hanno ostato alla prosecuzione delle opere successivamente alla fase progettuale e realizzativa e, comunque, quali siano le motivazioni per cui, dal 2001, il porto di Monfalcone, nonostante le risorse disponibili grazie al cofinanziamento della regione Friuli Venezia Giulia, non abbia ancora né un fondale a -11,70 metri e ancor meno a -12,50 metri, come previsto dal progetto e dal sopra citato accordo con il Ministero dei lavori pubblici firmato nel 2001 e quali siano le iniziative che intende avviare per realizzare nel porto di Monfalcone il dragaggio a -12,50 metri sul livello del mare. (3-01337)
(22 novembre 2010)

Iniziative volte ad assicurare il personale necessario alla stazione di Arezzo per garantire la sicurezza del sistema ferroviario - 3-01393

C)

MATTESINI e NANNICINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
tenuto conto che la stazione ferroviaria di Arezzo è interessata da pesanti economie di personale pur con l'aumento di carichi di lavoro derivanti dalla presenza di nuove imprese ferroviarie, che si attestano su Arezzo per sottoporre i convogli a verifiche tecniche;
tali provvedimenti di riduzione del personale sono adottati in assenza di modificazioni dell'organizzazione del lavoro che non ha infatti subito variazioni;
altre realtà vicine, pur in presenza di un concreto minor carico di lavoro, preservano la dotazione organica al completo e senza riduzioni;
gli attuali accordi sottoscritti prevedono:
a) per gli addetti alla circolazione, tre agenti per turno, mentre ad oggi si verifica che sia utilizzato, ed in più occasioni, un solo operatore e tale situazione sembra essere quella che Rete ferroviaria italiana vuole rendere definitiva per la stazione di Arezzo;
b) per il settore manovra, dipendente da Trenitalia, il modulo è di tre addetti, ed invece anche in questo caso le economie di personale riducono ad un solo agente;
tale situazione determina una concreta e pericolosa diminuzione della sicurezza di esercizio, nonché la stessa regolarità di circolazione, come dimostrano le ultime nevicate che hanno evidenziato lo scarso livello di presidio degli impianti ed i conseguenti e noti disservizi;
tali scelte producono delle ricadute negative in una realtà che vede molte stazioni impresenziate. Infatti da Pontassieve (Firenze) a Chiusi (Siena) sono presenziate regolarmente le realtà di Arezzo, Terontola e Chiusi e da ciò risulta evidente che ricorrere ad ulteriori economie di personale implica l'amplificazione di criticità come è accaduto per le recenti nevicate;
tale situazione ha determinato la proclamazione di uno sciopero che rende evidente l'insicurezza per tutto il sistema ferroviario dell'area interessata, creando molto allarme tra i cittadini ed i pendolari in primo luogo;
la stazione di Arezzo ha subito nel tempo impoverimento di funzioni, come la scomparsa di cargo e delle relative funzioni di scalo merci -:
cosa intenda fare il Governo affinché si assicuri alla stazione di Arezzo il personale necessario per garantire la sicurezza del sistema ferroviario nonché dei cittadini ed utenti. (3-01393)
(12 gennaio 2011)

Attività di vigilanza a tutela degli edifici interessati dai lavori dell'alta velocità del nodo ferroviario fiorentino - 3-01184

C)

BOSI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
secondo un elenco ufficiale di Rete ferroviaria italiana (Rfi), nel nodo fiorentino dell'alta velocità ben 277 edifici, fra i quali case, palazzi, scuole e costruzioni storiche sono «opere sottoposte a testimoniale di stato e monitoraggio topografico» in vista della cantierizzazione per i lavori;
il sindaco di Firenze ha richiesto una nuova valutazione di impatto ambientale prima dell'inizio della realizzazione del tunnel;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana si sono resi indisponibili ad assecondare tale richiesta;
probabilmente la lista degli edifici da monitorare si andrà estendendo nel corso dei prossimi mesi;
l'attuale fascia di tutela (dieci metri di distanza dal passaggio del tunnel) è ancora troppo ristretta per scongiurare il danno agli edifici sottopassati dalla tav;
l'avvio dei lavori di scavo del tunnel comporterà anni di disagi alla cittadinanza che vive o lavora nell'area fiorentina;
è prioritario consentire la più ampia e completa garanzia circa il minor danno e disagio possibile agli edifici pubblici e privati interessati dai lavori;
appare comunque inopportuno, anche come precedente, l'avvio dei lavori di un'opera pubblica di così grande impatto, al di fuori del prescritto provvedimento di valutazione di impatto ambientale -:
se non ritenga di esercitare, per quanto di competenza, un'attenta e costante vigilanza a tutela degli edifici pubblici e privati interessati dai lavori, tenuto conto, in particolare, del possibile aumento di stabili da monitorare. (3-01184)
(17 luglio 2010)

Iniziative volte ad evitare la chiusura degli stabilimenti di Lenna e di Presezzo (Bergamo) della Fonderia Valbrem spa - 3-01299

D)

STUCCHI, PIROVANO, CONSIGLIO e VANALLI. - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Fonderia Valbrem spa, azienda metalmeccanica della Valle Brembana di proprietà della multinazionale Ronal, che produce cerchi in lega e per la quale lavorano 96 persone nello stabilimento di Lenna (Bergamo) e 21 in quello di Presezzo (Bergamo), ha annunciato l'intenzione di chiudere gli stabilimenti;
con questa annunciata chiusura sarebbero complessivamente altri 117 i posti di lavoro messi a rischio nel settore metalmeccanico nella provincia di Bergamo, che si aggiungerebbero ad altre migliaia di ex dipendenti del comparto in questione che negli ultimi periodi ha visto la chiusura di numerose aziende;
Valbrem spa è al momento in «cassa integrazione in deroga» fino al 26 novembre 2010, dopo che a luglio 2010 era terminato il periodo di cassa integrazione straordinaria;
nell'anno 2009 l'azienda aveva sottoscritto con i sindacati di categoria un processo di ristrutturazione che riguardava i 160 lavoratori allora in forza, grazie al quale si garantiva, comunque, il mantenimento dei siti produttivi di Presezzo e Lenna, mentre adesso giunge la notizia della paventata chiusura degli stabilimenti;
la cessazione dell'attività della Valbrem spa colpirebbe duramente tutta la comunità brembana, in particolare la zona dell'alta Valle, già seriamente in difficoltà e gravemente impoverita del tessuto produttivo;
le attività economiche delle aree vallari bergamasche vanno difese e sostenute, per evitare l'ulteriore spopolamento delle montagne e per salvaguardare il delicato equilibrio economico e sociale montano, oggi in condizioni veramente preoccupanti -:
se i Ministri interrogati intendano assumere ogni iniziativa di competenza affinché da parte della multinazionale Ronal, proprietaria di Valbrem, si pervenga a soluzioni alternative alla chiusura nonché al doveroso rispetto dell'accordo siglato nel 2009, attivando un apposito tavolo di confronto cui far partecipare anche i rappresentanti istituzionali delle comunità coinvolte, oltre che quelli dei lavoratori e mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire comunque la continuità del reddito ai lavoratori interessati.
(3-01299)
(26 ottobre 2010)

MOZIONI BOSI ED ALTRI N. 1-0488, DI BIAGIO ED ALTRI N. 1-00451, VILLECCO CALIPARI ED ALTRI 1-0541, DI STANISLAO ED ALTRI N. 1-0543, CICU ED ALTRI N. 1-00551, PORFIDIA ED ALTRI N. 1-00553, LO MONTE ED ALTRI N. 1-00554, TABACCI ED ALTRI N. 1-00558 E BOSI, DE ANGELIS, VILLECCO CALIPARI, GIDONI, DI BIAGIO, DI STANISLAO, PORFIDIA, PISICCHIO, LO MONTE ED ALTRI N. 1-00559 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Mozioni

La Camera,
premesso che:
il patrimonio immobiliare abitativo della difesa ammonta a circa 18.000 alloggi appartenenti alle diverse Forze armate e collocati su tutto il territorio nazionale, realizzati nel tempo per le diverse esigenze dei militari;
nell'ambito di detto patrimonio immobiliare risulta che circa 5.000 alloggi siano utilizzati da utenti cosiddetti sine titulo ovvero da personale in quiescenza che corrisponde un canone fissato in forma variabile, così come definito dall'amministrazione della difesa, che da tali canoni raccoglie circa 35 milioni di euro all'anno;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponga un programma per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, anche attraverso la vendita di quelli non più utili alle esigenze delle Forze armate, pur riconoscendo, all'articolo 306, comma 3, il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
nel maggio 2010 è stato emesso il decreto ministeriale n. 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;
l'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo, fermo restando, per l'occupante, l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative finalizzate a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;
ad assumere iniziative, anche normative, volte a chiarire che l'applicazione di qualunque variazione di canone abbia efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone in tal modo determinato;
a garantire, mediante apposite iniziative normative, la sospensione dei recuperi forzosi previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale, n. 112 del 2010, ciò almeno sino all'emissione del previsto decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare;
ad assumere iniziative per riconoscere agli occupanti di alloggi sine titulo ultrasessantacinquenni la facoltà di poter continuare nella conduzione dell'immobile mediante l'acquisizione di un usufrutto a vita, secondo quanto previsto dal decreto n. 112 del 2010, articolo 7, comma 4.
(1-00488)
(Nuova formulazione) «Bosi, Marcazzan, Galletti, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Naro, Libè, Occhiuto, Rao».

La Camera,
premesso che:
il patrimonio immobiliare della difesa conta circa 18.500 abitazioni collocate su tutto il territorio nazionale, di cui circa 5.000 unità sono riconosciute ad utenti cosiddetti sine titulo, configurabili anche in personale militare in quiescenza che corrisponde un canone mensile non negoziato né negoziabile, ma «imposto», variabile tra i 400 e i 1.200 euro;
attualmente sul versante del gettito l'amministrazione raccoglie circa 35 milioni di euro annui dalle sopra indicate concessioni, risorse non trascurabili perché rappresentano una voce indifferibile tra le entrate del Ministero della difesa;
l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), le cui previsioni sono ora confluite nell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponesse, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
l'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, pur prevedendo la possibilità di vendita di quella aliquota di alloggi non ulteriormente utili per soddisfare le esigenze della difesa, riconosce il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
nel 2008 la cosiddetta problematica alloggiativa concernente gli immobili della difesa è stata oggetto di analisi di uno specifico gruppo di progetto, che è approdato ad un apposito documento redatto sulla base dell'obiettivo 9 indicato nel piano attuativo della direttiva logistica interforze del 2006, che comprende «l'individuazione di soluzioni alternative per soddisfare le esigenze alloggiative del personale in servizio permanente»;
stando alle riflessioni tracciate nel sopra indicato documento, la risoluzione delle problematiche abitative rappresenterebbe un'esigenza fondamentale ed imprescindibile, in quanto tale elemento andrebbe addirittura ad incidere sulla mobilità del personale e, conseguentemente, sull'efficacia e sull'operatività dello strumento militare;
il documento provvede ad evidenziare un programma di interventi volti a massimizzare la disponibilità abitativa del comparto difesa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione degli alloggi;
nelle «ipotesi di sviluppo finanziario complessivo», sancite nel documento sopra indicato, viene ipotizzato il rilascio delle unità abitative da parte degli utenti sine titulo attraverso la loro sottoposizione ad un fitto di libero mercato di portata tale che «il canone elevato che si viene a determinare risulta sicuramente antieconomico/insostenibile rispetto ad altra sistemazione abitativa (anche in zone periferiche) tratta dal libero mercato», determinando di conseguenza una maggiore disponibilità abitativa;
nell'obiettivo 9, di cui sopra, emerge, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, una condizione di criticità e di seria difficoltà per un numero considerevole di utenti sine titulo, che verrebbero indotti a lasciare le unità abitative concesse loro in virtù delle precedenti disposizioni in materia, che legittimavano la conduzione agli occupanti verso il pagamento di un equo canone (per i titolari di minor reddito) e di equo canone maggiorato del 50 per cento (per i titolari di redditi più elevati). Un approccio dalla ratio, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, di dubbia conformità al dettato costituzionale, aggravato dal fatto di essere tratteggiato nelle linee guida operative di un documento dell'amministrazione competente, nonché di fruizione pubblica;
nel maggio 2010 è stato adottato il decreto ministeriale n. 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;
l'articolo 7 del sopra indicato decreto ministeriale stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore. In antitesi rispetto al diritto di continuità della locazione chiaramente già sancito dalla legge finanziaria per il 2008, ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio è riconosciuto il diritto di usufruire di un contratto di locazione che abbia la durata di nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o di cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello sopra indicato, ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;
in questa prospettiva, si aggiunge la ratio dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo in atto, conduttori di alloggi non compresi tra quelli posti in vendita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;
a partire dai primi giorni di settembre 2010, è stata inviata la notifica di provvedimento di recupero forzoso degli immobili dall'Aeronautica militare agli utenti ricadenti nella fattispecie di cui sopra, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, in base al quale «la Direzione generale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, (...), approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare». Una scelta operativa che ai firmatari del presente atto di indirizzo appare unilaterale e non aderente ai principi costituzionali, che, se confermata ed estesa a tutti i conduttori che si trovano in analoga posizione, rischia di mettere alla porta migliaia di famiglie italiane che hanno servito lo Stato e che - in moltissimi casi - si ritrovano a vivere difficili situazioni sotto il profilo umano ed economico;
le disposizioni sopra indicate, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, non appaiono conformi ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale e contrastano, altresì, con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in base ai quali sono vietate le condizioni vessatorie, espressamente per i negozi giuridici di diritto civile, implicitamente, e con evidente maggior cogenza, nei rapporti tra pubblica amministrazione e suoi dipendenti e/o privati cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative finalizzate a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;
ad adottare iniziative, anche normative, al fine di stabilire che l'applicazione di qualunque variazione dei canoni in atto vigenti abbia efficacia solo a partire dalla data di notifica formale, agli interessati, del nuovo canone, restando impregiudicato il diritto del conduttore a presentare ricorso avverso il provvedimento emesso;
a fornire chiarezza al portato dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 112 del 2010, garantendo che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto, ai sensi dello stesso articolo, sia riconosciuto ai conduttori, così come definiti nel comma 4 del citato articolo, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare non trasferibile ovvero fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 5 per cento del valore dell'usufrutto medesimo, considerato il carattere oneroso di tale garanzia, che, peraltro, risulta non necessaria, in quanto l'amministrazione della difesa è già garantita, così come previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo 7, attraverso il pagamento del valore dell'usufrutto con il prelievo automatico di un importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile del conduttore;
a prevedere - mediante apposite iniziative normative - la sospensione dei recuperi forzosi previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 112 del 2010, sino all'adozione del decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare propedeutico al procedimento di alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto n. 112 del 2010;
a riconoscere, con apposite iniziative normative, per quanto riguarda gli alloggi per i quali non si prevede la vendita, possibili ed alternative formule di acquisizione e/o conduzione dell'immobile, come l'acquisizione dell'usufrutto «a vita» per i conduttori sine titulo ultrasessantacinquenni che manifestino la volontà di continuare nella conduzione stessa.
(1-00451)
(Nuova formulazione) «Di Biagio, Bocchino, Granata, Patarino, Divella, Lo Presti, Proietti Cosimi, Angela Napoli, Siliquini, Briguglio».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627) stabilisce: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4»;
lo stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, all'articolo 306, comma 3, prevede il diritto alla continuità alla conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, laddove sancisce che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 6, comma 21-quater, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»;
il termine del 1o gennaio 2011 è trascorso senza che sia stato emanato il decreto ministeriale sopra richiamato,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche normative, intese:
a) a rideterminare la data di vigenza degli eventuali nuovi canoni, fissando una data successiva a quella di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
b) a prevedere, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relative alla determinazione di nuovi canoni, anche alla luce del richiamo esplicitamente riportato nelle citate norme al «reddito dell'occupante», la non applicabilità di maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello da fissare annualmente con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché degli utenti nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap;
c) a esplicitare che l'applicazione di qualunque variazione di canone ha efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato;
d) con particolare riguardo a quanto disposto nell'articolo 7, commi 4 e 5, lettera a), del decreto del Ministro della difesa n. 112 del 2010, recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, a garantire che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto sia esercitato dai conduttori, così come definiti nell'articolo 7, comma 4, del citato regolamento, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare non trasferibile ovvero fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5 per cento del valore dell'usufrutto, considerato il carattere oneroso di tale garanzia, che, peraltro, risulta non necessaria, in quanto l'amministrazione della difesa è già garantita, così come previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), del predetto regolamento, attraverso il pagamento del valore dell'usufrutto con il prelievo automatico di un importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile del conduttore;
e) a disporre la sospensione delle procedure di recupero forzoso, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 112 del 2010, sino all'emanazione del decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare, di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto n. 112 del 2010;
f) a riconoscere, per quanto riguarda gli alloggi per i quali non si prevede la vendita, possibili ed alternative formule di acquisizione e/o conduzione dell'immobile, come l'acquisizione dell'usufrutto a vita per i conduttori sine titulo ultrasessantacinquenni che manifestino la volontà di continuare nella conduzione stessa.
(1-00541)
«Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Gianni Farina, La Forgia, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, Rampi, Recchia, Samperi, Schirru, Vico».

La Camera,
premesso che:
gli alloggi di servizio connessi con l'incarico (asi), gli alloggi di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (ast), gli alloggi gratuiti per consegnatari e custodi (asgc), gli alloggi connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (asir) sono circa 18.447, di cui quelli non più utili alle esigenze istituzionali sono 3.439, e se ne prevede l'alienazione, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2010, nel quale sono confluite le previsioni di cui alla legge n. 244 del dicembre 2007;
le vendite previste saranno effettuate dopo il decreto di passaggio a bene disponibile dello Stato, con le modalità previste dal decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, con la vendita diretta o con la vendita all'asta;
gli alloggi vuoti sono 1.619 e gli alloggi vuoti in attesa di finanziamento sono 2.036, mentre gli alloggi condotti da utenti con titolo scaduto sono 5.117;
la maggior parte del gettito dei canoni proviene dai possessori sine titulo. L'amministrazione della difesa non ha mai erogato mutui al personale in servizio, prevedendo l'accantonamento e la distribuzione delle somme dai canoni versati sine titulo, pari al 15 per cento dell'intero ammontare;
il differenziale tra gli alloggi di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (ast) e gli alloggi di servizio connessi con l'incarico (asi) tende ad annullarsi a favore di questi ultimi. È noto che gli alloggi di servizio connessi con l'incarico (asi) danno un gettito assolutamente inferiore a quello degli di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (ast) e questo aumenta ulteriormente il deficit gestionale;
con lo sfratto già programmato dei conduttori sine titulo per effetto dei recuperi coatti, si prevede la riduzione verticale del gettito, malgrado i previsti aumenti dei canoni di mercato e l'aumento clamoroso di ulteriori alloggi vuoti, a causa della mancanza dei necessari finanziamenti per manutenzione o ristrutturazione;
l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 stabilisce che, all'interno della riforma organica connessa al nuovo modello delle Forze armate, venga predisposto un piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio;
con l'articolo 306 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010 viene previsto il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, pur rimanendo in affitto, per quanti non siano in grado di acquistarlo, qualora messo in vendita, sancendo «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
l'audizione del «Comitato famiglie militari per la casa», svoltasi il 25 febbraio 2009 (ma va tenuto conto anche di quelle antecedenti), ha evidenziato l'urgenza della presentazione del regolamento e di misure concrete che prevedano la vendita di tutti gli immobili situati al di fuori delle infrastrutture militari e non più utili alle esigenze della difesa;
nel corso dell'incontro tra il Sottosegretario di Stato per la difesa con delega agli immobili, Guido Crosetto, assistito dal suo consigliere per gli affari giuridici, e Sergio Boncioli, coordinatore nazionale di Casadiritto, è stata avanzata, nei dettagli, la proposta della soglia di sostenibilità riguardante tutti gli utenti a cui sono destinati i nuovi canoni di mercato. Tale meccanismo si propone di costituire un argine di sicurezza (sostenibilità) a un'eventuale macroscopica applicazione di un canone davvero insostenibile, che potrebbe essere raggiunto con la metodologia indicata attualmente nella bozza del decreto ministeriale, di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010. La soglia della sostenibilità riguarda tutti i redditi e si controlla attraverso l'introduzione di un coefficiente da applicare sulla base dei redditi complessivi familiari. Essa costituisce appunto un controllo finale e ha il vantaggio di permettere alle famiglie di pagare un canone pur esoso, ma almeno sostenibile, e di permettere all'amministrazione della difesa di fare affidamento su risorse certe e non virtuali. Sono esclusi dall'applicazione dei canoni di mercato e, quindi, dalla necessità di applicare la soglia di sostenibilità (controllo) gli utenti che sono compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto di gestione annuale del Ministro della difesa, cioè gli utenti che l'amministrazione della difesa stessa definisce «protetti»;
è stata poi affrontata la questione della contestualità, cioè dell'entrata in vigore dei nuovi canoni. Il coordinatore nazionale di Casadiritto Boncioli ha prospettato la necessità di uno scivolo della data del 1o gennaio 2011, ormai già trascorso, in quanto l'iter che dovrà affrontare il citato decreto ministeriale, unitamente ai necessari adempimenti dei tecnici che dovranno verificare le vere condizioni degli alloggi, dovrebbe rendere inevitabile lo spostamento di tale data. È comprensibile e ragionevole, oltre che degno di uno Stato di diritto, considerare che un canone totalmente nuovo sia comunicato alla controparte dal proprietario, con decorrenza almeno dal momento in cui avvenga la notifica per raccomandata, e che quindi entri in vigore all'atto dell'avvenuta conoscenza dell'importo del nuovo canone;
parimenti è necessario che i recuperi forzosi, eventualmente in programma per gli alloggi non alienati, non siano resi esecutivi prima dell'inizio delle operazioni effettive delle alienazioni previste;
è stata fatta richiesta di provvedere all'interpretazione delle seguenti disposizioni del decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112:
a) articolo 7, comma 4, lettera a): in materia di usufrutto, le rate del 20 per cento del reddito comprendono il costo della garanzia della fideiussione bancaria o assicurativa. Dovrebbe essere precisata la validità del citato comma 4, lettera a), nel caso di ultrasessantacinquenni che rientrano nei limiti previsti dal decreto ministeriale, in quanto il versamento della caparra sarebbe del tutto incomprensibile oltre che inutile;
b) articolo 7, commi 13 e 14: i limiti di reddito individuati (19.000 e 22.000 euro) debbono essere calcolati secondo i criteri previsti dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, così come chiaramente indicato al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, richiamato dallo stesso articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112;
il rappresentante di Casadiritto ha sottolineato che il Sottosegretario Crosetto si è impegnato a esaminare nel merito le proposte e le osservazioni, trovandole tutte interessanti;
risulta, altresì, che siano stati inviati agli utenti degli alloggi dell'amministrazione della difesa avvisi di sfratto e di canoni al prezzo di libero mercato a partire dal 1o gennaio 2011, senza tener conto del reale fabbisogno abitativo che ne legittimasse l'applicazione;
con il 15 per cento degli affitti degli utenti cosiddetti sine titulo incassati dal Ministero della difesa, che, per legge, dal 1994 avrebbe dovuto impiegare il «fondo casa» per costruire nuovi alloggi, a quanto risulta neppure un alloggio è stato costruito;
in data 19 dicembre 2010, è stata inviata una mail ai componenti della Commissione difesa della Camera dei deputati, nella quale viene messa in evidenza la lettera di un giovane militare, diffusa nella rubrica «Domande & risposte» del sito internet www.casadiritto.it, che è emblematica del clima di tensione che si respira tra i militari delle Forze armate; infatti, nella stessa sono espresse le conseguenze dei danni, riguardo al complesso «problema casa» per i militari, che verrebbero ascritte al Ministro della difesa e al Capo di Stato maggiore della difesa, per effetto del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, (con l'introduzione di canoni ai prezzi di libero mercato e il ripristino degli sfratti) e dell'emanando decreto del Ministro della difesa in tema di sfratti e canoni al libero mercato;
nella citata mail il Ministero della difesa è ritenuto responsabile di riportare indietro le «lancette dell'orologio» a prima del 1993, attribuendo nuovamente lo status di «occupante» agli utenti degli alloggi demaniali legittimati fino al luglio 2010 alla conduzione delle loro case con un equo canone anche maggiorato del 50 per cento. Nel contempo, secondo quanto sostenuto nella citata lettera, si cercherebbe di distrarre l'attenzione del personale militare in servizio da quelle che appaiono inadempienze a danno di tutti i militari dipendenti; nella lettera vengono, altresì, riportate le parole, proprio del Ministro della difesa, che, durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea alla Camera dei deputati il 1o dicembre 2010, ha testualmente affermato nella sua risposta: «Attenzione, però, per ognuno senza titolo che rimane vuol dire che ve ne è uno con titolo che resta fuori». Far credere, denuncia la lettera, ai giovani militari con famiglia che la colpa della mancata assegnazione di un alloggio militare è da ascrivere agli utenti cosiddetti «occupanti senza titolo», oltre che non corrispondente alla realtà dei fatti, è anche moralmente censurabile;
risulta, pertanto, evidente che la situazione in cui versano gli utenti degli alloggi dell'amministrazione della difesa è drammatica e richiede interventi immediati e concreti e non le solite promesse che rischiano di essere disattese, alla luce degli esiti dell'incontro tra il Sottosegretario per la difesa e il rappresentante di Casadiritto e tenendo conto delle problematiche e delle richieste di tutti gli utenti degli alloggi,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative, anche normative, volte a:
a) evidenziare la natura pluriennale del programma di alienazione del patrimonio abitativo non più utile, esplicitando che il programma di vendita degli immobili non si esaurisce con l'individuazione di un primo elenco, ma prosegue al fine di un consistente rinnovo e ampliamento del patrimonio abitativo della difesa;
b) garantire la permanenza negli alloggi dei conduttori con basso reddito non sulla base di un limite temporale prefissato, ma in relazione al permanere del reddito familiare al di sotto della soglia determinata annualmente con decreto ministeriale, includendo anche le famiglie con portatori di handicap, dietro corresponsione del canone all'acquirente dell'alloggio comunque venduto dalla difesa «in nuda proprietà», non pregiudicando quindi la vendita dell'intero stabile;
c) individuare un numero consistente di unità immobiliari da alienare non inferiore al 30 per cento, considerando che l'adozione del modello di difesa su base esclusivamente volontaria rende necessaria la disponibilità di risorse finanziarie importanti da investire in unità abitative da assegnare al personale volontario;
d) procrastinare a una data successiva al 1o gennaio 2011 il termine di applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di consentire al Ministero della difesa di espletare i complessi adempimenti relativi alla determinazione dei canoni di mercato, comunicando all'utente l'importo almeno contestualmente alla sua applicazione;
a rendere noto l'elenco degli alloggi alienabili;
a valutare e ad adottare ogni altra possibile iniziativa di sostegno agli utenti degli alloggi del Ministero della difesa e a recepire le richieste delle associazioni rappresentative degli utenti degli alloggi stessi, in relazione alle quali il Governo si è espresso solo verbalmente in maniera positiva.
(1-00543)
«Di Stanislao, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Leoluca Orlando».

La Camera,
premesso che:
è da osservare che, di fronte ad una necessità pianificata di alloggi per la difesa, pari a circa 51.000 unità, il patrimonio disponibile oggi è di 18.447 alloggi, di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto (cosiddetti sine titulo) e di questi 3.284 detenuti da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto ministeriale di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a oltre 40.000 euro o con familiare a carico portatore di handicap);
è necessario ricordare che il Ministero della difesa ha presentato il programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in coerenza con quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
il Ministero della difesa ha promosso, altresì, una strategia innovativa, che, mediante un taglio netto rispetto al passato, porta alla formulazione, nel medio e lungo periodo, di una politica alloggiativa su scala nazionale ed interforze e nel breve ed immediato periodo tendente a recuperare, con mirate assegnazioni straordinarie, quella parte di patrimonio non utilizzato per pregresse carenze manutentive e che alimenta, finalmente, dopo oltre 16 anni, il cosiddetto «fondo casa», per il quale, su impulso del Governo, sono stati, da ultimo, implementati i propedeutici strumenti attuativi ed operativi;
è opportuno anche che a tale azione si aggiunga la previsione dell'adeguamento al cosiddetto prezzo di mercato del canone di utilizzo degli alloggi detenuti in regime sine titulo. Tale adeguamento dovrà essere ricavato, d'intesa con l'Agenzia del demanio, facendo riferimento alle quotazioni riportate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, che rileva esclusivamente le quotazioni dei contratti di affitto regolarmente registrati al fine di salvaguardare il personale interessato e, soprattutto, coloro i quali rientrano nelle cosiddette «fasce protette» che il Ministero intende tutelare;
è necessario, altresì, disporre che nella rideterminazione del canone per tutto il personale sine titulo debba essere dedicata particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione dei redditi fino ad una determinata somma;
è, altresì, necessario sottolineare che è fondamentale chiarire l'importanza dell'obbligo di rilascio da parte degli stessi conduttori con titolo scaduto, ad esclusione delle categorie protette che devono essere tutelate attraverso il decreto ministeriale di gestione del patrimonio della difesa, ciò per rispondere alle richieste alle quali la difesa deve fare fronte. Infatti, lo stesso Ministero abbisogna di ulteriori 51.000 unità abitative per coloro che, pur avendone la titolarità, non possono usufruirne e sono costretti a pagare canoni allineati alla quotazione «reale» di mercato esterna, di gran lunga superiori, in certe aree e città, a quelli che si appresta ad applicare la difesa. In questo caso occorre procedere con gradualità al recupero degli alloggi detenuti dagli utenti sine titulo cosiddetti «non protetti». È necessario, quindi, avviare un piano di recuperi mirato e graduale, proprio nel rispetto della sensibilità e dell'attenzione sugli effetti che tale azione potrebbe produrre sul personale e sulle famiglie interessate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative dirette a prevedere che le eventuali maggiorazioni del canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare lordo non superiore a 19.000 euro;
a porre in essere tutte le possibili iniziative, anche normative, al fine di garantire agli interessati che la decorrenza della rideterminazione del canone avvenga solo a notifica effettuata dall'amministrazione militare, che è tenuta ad effettuare tutti gli adempimenti nei termini previsti, salvo risponderne amministrativamente agli organi competenti;
a chiarire il disposto dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 112 del 2010, garantendo che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto, ai sensi dello stesso articolo, sia riconosciuto ai conduttori, così come definito nel comma 4 del citato articolo, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare non trasferibile ovvero fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5 per cento del valore dell'usufrutto medesimo, considerato il carattere oneroso di tale garanzia, che, peraltro, risulta non necessaria, in quanto l'amministrazione della difesa è già garantita, così come previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo 7, attraverso il pagamento di un importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile del conduttore;
a procedere, con la necessaria gradualità, al recupero degli alloggi detenuti dal personale sine titulo e nell'attenta ricerca della salvaguardia delle situazioni di oggettiva criticità riscontrabili in termini reddituali e di condizione familiare dell'utenza interessata.
(1-00551)
«Cicu, Cirielli, Ascierto, Barba, De Angelis, Fallica, Gregorio Fontana, Holzmann, Giulio Marini, Antonio Martino, Mazzoni, Moles, Nola, Petrenga, Luciano Rossi, Sammarco, Speciale, Baldelli, Gidoni, Chiappori».

La Camera,
premesso che:
il patrimonio immobiliare abitativo della difesa ammonta a circa 18.500 alloggi appartenenti alle diverse Forze armate e collocati su tutto il territorio nazionale;
circa 5.000 alloggi sono utilizzati da utenti cosiddetti sine titulo, ovvero da personale in quiescenza che corrisponde un canone fissato in forma variabile, così come definito dall'amministrazione della difesa (canone mensile non negoziato né negoziabile ma «imposto», variabile tra i 400 e i 1.200 euro), che da tali canoni raccoglie circa 35 milioni di euro all'anno;
la legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, le cui previsioni in materia sono ora confluite nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponga un programma per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, anche attraverso la vendita di quelli non più utili alle esigenze delle Forze armate;
l'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, pur prevedendo la possibilità di vendita di quella aliquota di alloggi non ulteriormente utili per soddisfare esigenze della difesa, riconosce il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
nel 2008 la cosiddetta problematica alloggiativa concernente gli immobili della difesa è stata oggetto di analisi di uno specifico gruppo di progetto, che è approdato ad un apposito documento redatto sulla base dell'obiettivo 9 indicato nel piano attuativo della direttiva logistica interforze del 2006, che comprende «l'individuazione di soluzioni alternative per soddisfare le esigenze alloggiative del personale in servizio permanente»;
nelle «ipotesi di sviluppo finanziario complessivo», sancite nel documento sopra indicato, viene ipotizzato il rilascio delle unità abitative da parte degli utenti sine titulo attraverso la loro sottoposizione ad un fitto di libero mercato, di portata tale che «il canone elevato che si viene a determinare risulta sicuramente antieconomico/insostenibile rispetto ad altra sistemazione abitativa (anche in zone periferiche) tratta dal libero mercato», determinando, di conseguenza, una maggiore disponibilità abitativa;
nel maggio 2010 è stato emesso il decreto ministeriale n. 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
l'articolo 7 del sopra indicato decreto ministeriale stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali siano alienati, con diritto di prelazione per il conduttore. In antitesi rispetto al diritto di continuità della locazione chiaramente già sancito dalla legge finanziaria per il 2008, ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio è riconosciuto il diritto di usufruire di un contratto di locazione che abbia la durata di nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o di cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello sopra indicato, ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;
in questa prospettiva, si aggiunge la ratio dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo in atto conduttori di alloggi non compresi tra quelli posti in vendita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative dirette a prevedere che le eventuali maggiorazioni del canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, debbano tener conto della difficile situazione economica in cui versa il Paese e, quindi, applicarsi senza compromettere in modo grave la situazione economica delle persone e delle famiglie toccate dal provvedimento, anche in ragione del loro servizio svolto verso le istituzioni;
a porre in essere tutte le possibili iniziative, anche normative, al fine di garantire agli interessati che la decorrenza della rideterminazione del canone avvenga solo a notifica effettuata dall'amministrazione militare, che è tenuta ad effettuare tutti gli adempimenti nei termini previsti, salvo risponderne amministrativamente agli organi competenti;
a chiarire il disposto dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 112 del 2010, garantendo che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto, ai sensi dello stesso articolo, sia riconosciuto ai conduttori, così come definito nel comma 4 del citato articolo, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare non trasferibile ovvero fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5 per cento del valore dell'usufrutto medesimo, considerato il carattere oneroso di tale garanzia che, peraltro, risulta non necessaria, in quanto l'amministrazione della difesa è già garantita, così come previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo 7, attraverso il pagamento di un importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile del conduttore;
a procedere, con la necessaria gradualità, al recupero degli alloggi detenuti dal personale sine titulo e nell'attenta ricerca della salvaguardia delle situazioni di oggettiva criticità riscontrabili in termini reddituali e di condizione familiare dell'utenza interessata.
(1-00553)
«Porfidia, Sardelli, Belcastro, Calearo Ciman, Catone, Cesario, D'Anna, Gianni, Grassano, Iannaccone, Milo, Moffa, Mario Pepe (IR), Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini».

La Camera,
premesso che:
il patrimonio immobiliare abitativo della difesa ammonta a oltre 18.000 alloggi collocati su tutto il territorio nazionale, realizzati nel tempo per le esigenze di servizio dei militari;
nell'ambito di detto patrimonio immobiliare risulta che almeno 5.000 alloggi siano utilizzati da utenti cosiddetti sine titulo, ovvero da personale in quiescenza che corrisponde un canone come definito dall'amministrazione della difesa;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponga un programma per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, anche attraverso la vendita di quelli non più utili, tenuto conto delle esigenze delle Forze armate, pur riconoscendo il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
il decreto ministeriale n. 112 del 2010, recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, prevede, all'articolo 2, comma 3, il recupero forzoso dei suddetti alloggi;
l'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo, fermo restando, per l'occupante, l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,

impegna il Governo:

a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, da definire all'interno delle fasce minime e medie degli accordi locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 , rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto della presenza di anziani ultrasessantacinquenni e di portatori di handicap gravi, nonché della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;
ad assumere iniziative, anche normative, volte a chiarire che l'applicazione di qualunque variazione di canone abbia efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone in tal modo determinato;
ad assumere iniziative finalizzate a garantire la sospensione dei recuperi forzosi previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale, n. 112 del 2010, ciò almeno sino all'emissione del previsto decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare;
a riconoscere, anche tramite opportune iniziative normative, alle famiglie occupanti di alloggi sine titulo che vedano la presenza di soggetti ultrasessantacinquenni e/o portatori di handicap gravi, la facoltà di poter continuare nella conduzione dell'immobile mediante l'acquisizione di un usufrutto a vita, secondo quanto previsto dal decreto n. 112 del 2010, articolo 7, comma 4.
(1-00554)
«Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti, Brugger».

La Camera,
premesso che:
il patrimonio immobiliare della difesa può contare ad oggi su circa 18.500 abitazioni collocate su tutto il territorio nazionale: di queste circa 5.000 unità sono riconosciute ad utenti cosiddetti sine titulo, tra cui vi rientra anche personale militare in quiescenza che corrisponde un canone mensile non negoziato né negoziabile, variabile tra i 400 e i 1.200 euro;
pertanto, risultano essere circa 35 milioni di euro annui le entrate su cui il Ministero della difesa può contare e che derivano dalle sopra indicate risorse;
l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), le cui previsioni sono ora confluite nell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponesse, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
l'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, pur prevedendo la possibilità di vendita di quella aliquota di alloggi non ulteriormente utili per soddisfare le esigenze della difesa, riconosce il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
nel maggio 2010 è stato adottato il decreto ministeriale n. 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;
l'articolo 7 del sopra indicato decreto ministeriale stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore. In antitesi rispetto al diritto di continuità della locazione chiaramente già sancito dalla legge finanziaria per il 2008, ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio è riconosciuto il diritto di usufruire di un contratto di locazione che abbia la durata di nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o di cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello sopra indicato, ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;
in questa prospettiva, si aggiunge la ratio dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo in atto, conduttori di alloggi non compresi tra quelli posti in vendita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative finalizzate a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;
ad assumere iniziative, anche normative, volte a chiarire che l'applicazione di qualunque variazione di canone abbia efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone in tal modo determinato;
a prevedere - mediante apposite iniziative normative - la sospensione dei recuperi forzosi previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 112 del 2010, sino all'adozione del decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare;
ad assumere iniziative per riconoscere agli occupanti di alloggi sine titulo ultrasessantacinquenni la facoltà di poter continuare nella conduzione dell'immobile mediante l'acquisizione di un usufrutto a vita, secondo quanto previsto dal decreto n. 112 del 2010, articolo 7, comma 4.
(1-00558)
«Tabacci, Pisicchio, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Vernetti, Brugger».

La Camera,
premesso che:
è da osservare che di fronte ad una necessità pianificata di alloggi per la Difesa, pari a circa 51.000 unità, il patrimonio disponibile oggi è di 17.576 alloggi, di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto (cosiddetto «sine titulo») e di questi 3.284 detenuti da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto ministeriale di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a oltre 40.000 euro o con familiare a carico portatore di handicap);
l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627) stabilisce: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4»;
lo stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, all'articolo 306, comma 3, prevede il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, laddove sancisce che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 6, comma 21-quater, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»;
nel maggio 2010 è stato emanato il decreto ministeriale n. 112 recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;
l'elaborazione e la presentazione di detto programma pluriennale sono state sollecitate dal sottosegretario alla difesa con delega sulla materia, onorevole Guido Crosetto;
il Ministero della difesa ha promosso una nuova strategia che porta alla formulazione, nel medio e lungo periodo, di una politica alloggiativa su scala nazionale ed interforze e tendente a recuperare, nel breve ed immediato periodo, con mirate assegnazioni straordinarie quella parte di patrimonio non utilizzato per pregresse carenze manutentive e che alimenta, dopo oltre 16 anni, il cosiddetto «fondo casa» per il quale sono stati posti in essere i propedeutici strumenti attuativi ed operativi;
il gettito dei canoni di locazione ammonta per l'anno 2010 a circa 26 milioni di euro, di cui circa 13 milioni vanno al Ministero dell'economia e delle finanze, circa 11,05 milioni alla difesa e circa 1,95 milioni è confluito al predetto «fondo casa»;
è opportuno che a tale azione si aggiunga anche la previsione dell'adeguamento al cosiddetto prezzo di mercato del canone di utilizzo degli alloggi detenuti in regime cosiddetto «sine titulo». Tale adeguamento dovrà essere ricavato, d'intesa con l'Agenzia del demanio, facendo riferimento alle quotazioni riportate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, che rileva esclusivamente le quotazioni dei contratti di affitto regolarmente registrati al fine di salvaguardare il personale interessato e soprattutto coloro i quali rientrano nelle cosiddette «fasce protette» che il Ministero della difesa intende tutelare;
è necessario, altresì, disporre che nella rideterminazione del canone per tutto il personale cosiddetto «sine titulo», debba essere dedicata particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione dei redditi fino ad una determinata somma;
è, altresì, necessario sottolineare l'importanza del rilascio dell'alloggio da parte degli stessi conduttori con titolo scaduto, ad esclusione delle categorie protette che devono essere tutelate attraverso il decreto ministeriale di gestione del patrimonio della Difesa, al fine di rispondere anche alle legittime richieste alle quali la Difesa deve fare fronte. Infatti lo stesso Ministero abbisogna di 51.000 unità abitative per coloro che, pur avendone la titolarità, non possono usufruirne e sono costretti a pagare canoni allineati alla quotazione «reale» di mercato esterna, di gran lunga superiori, in certe aree e città, a quelli che si appresta ad applicare la Difesa. In ogni caso, non si procederà al recupero degli alloggi nelle aree ove non sussistano impellenti esigenze non altrimenti risolvibili,

impegna il Governo

a prevedere nell'emanando decreto di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che le eventuali variazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, non siano applicabili nei confronti degli utenti cosiddetto «sine titulo» che, al 31 dicembre 2010, abbiano un reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato con il decreto del ministro della difesa del 23 giugno 2010, emanato ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero rientrino nelle ulteriori categorie di cui all'articolo 2 del citato decreto;
a porre in essere tutte le possibili iniziative, anche normative, al fine di garantire agli interessati che la decorrenza della rideterminazione del canone abbia efficacia a partire dalla data di notifica effettuata dall'amministrazione militare, che è tenuta ad effettuare tutti gli adempimenti nei termini previsti, salvo risponderne amministrativamente agli organi competenti;
a chiarire il disposto dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 112 del 2010, garantendo che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto ai sensi dello stesso articolo, sia riconosciuto ai conduttori, così come definiti nel comma 4 del citato articolo, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5 per cento del valore dell'usufrutto medesimo, considerato il carattere oneroso di tale garanzia che per altro risulta non necessaria, in quanto l'amministrazione della difesa è già garantita, così come previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo 7, attraverso il pagamento di un importo complessivamente non superiore al 20 per cento del reddito mensile del conduttore.
(1-00559)
«Bosi, De Angelis, Villecco Calipari, Gidoni, Di Biagio, Di Stanislao, Porfidia, Pisicchio, Lo Monte, Cicu e Rugghia».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA FATTO A ROMA L'11 SETTEMBRE 2008 (A.C. 3994)

A.C.3994 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: degli articoli 3, primo periodo, 4, 6, 7 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1.

A.C.3994 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, fatto a Roma l'11 settembre 2008.

A.C.3994 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

A.C.3994 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 209.300 per l'anno 2011, di euro 209.300 per l'anno 2012 e di euro 213.680 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C.3994 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C.3994 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in esame riguardante la cooperazione culturale tra Italia e Siria sostituisce un precedente accordo risalente al 1971;
le relazioni culturali italo-siriane possono essere approfondite e valorizzate anche nell'ottica della stabilizzazione del bacino mediterraneo e della pacificazione del Medio Oriente;
la promozione della cultura costituisce lo strumento più efficace per la reciproca conoscenza, il dialogo ed il rispetto dei diritti umani quali mezzi di contrasto dell'odio fondamentalista e del terrorismo internazionale;
i recenti sviluppi della situazione politica nei paesi arabi della sponda meridionale del Mediterraneo confermano l'aspirazione alla democrazia dei rispettivi popoli, ma non sono esenti dalla minaccia dell'influenza del radicalismo islamico e della cristianofobia;
occorre sostenere il contrasto alle infiltrazioni del terrorismo fondamentalista che destabilizzano la regione e mettono a rischio in particolare l'esistenza stessa di Israele e del Libano;
la società siriana si caratterizza per una pluralità culturale e religiosa, con una significativa anche se minoritaria presenza cristiana, che affonda le sue radici nella storia e che rappresenta un motivo di ricchezza di particolare interesse per gli scambi italo-siriani,

impegna il Governo

a sviluppare nel bacino mediterraneo una politica culturale ispirata ai valori della libertà e della democrazia e rivolta soprattutto alle giovani generazioni, nonché a promuovere in particolare, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali della cooperazione culturale italo-siriana, lo studio e la conoscenza della minoranza cristiana ed il sostegno per rafforzare la pluralità culturale e la libertà religiosa.
9/3994/1.D'Amico.

La Camera,
premesso che:
l'appendice alla relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica dell'accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Siria, fatto a Roma l'11 settembre 2008, riferisce agli articoli 3, primo periodo, 4, 6, 7 e 14 dell'accordo stesso la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3 del predetto disegno di legge,

impegna il Governo

a informare tempestivamente il Parlamento di ogni eventuale diversa destinazione degli importi in oggetto.
9/3994/2.Corsini, D'Amico.