XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 9 febbraio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 febbraio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Franzoso, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pini, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Franzoso, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leone, Lombardo, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pini, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 8 febbraio 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
DI PIETRO: «Disposizioni per l'istituzione del luogo elettivo di nascita» (4066).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri» (3921) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cesario.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: «Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare governabilità al Paese» (4051) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Custodiamo la nostra storia» (4005) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
BOBBA ed altri: «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonché sottoposizione dei medesimi trattamenti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito» (4016) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
RONDINI ed altri: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili» (4053) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 7 febbraio 2011, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2010)539 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 28).

Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, le relazioni sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, rispettivamente aggiornate al terzo trimestre del 2009 (doc. CIX, n. 7) e al quarto trimestre del 2009 (doc. CIX, n. 8).

Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 8 febbraio 2011 ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2011)32 definitivo) e il relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)133 definitivo), che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegata al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 febbraio 2011.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 1o febbraio 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Arzergrande (Padova), Bottanuco (Bergamo), Casandrino (Napoli), Conca Casale (Isernia), Lusigliè (Torino), Morterone (Lecco), Noicattaro (Bari), Poggiomarino (Napoli), Rivolta d'Adda (Cremona) e San Gregorio Matese (Caserta).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 3 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, relativa all'anno 2010 (doc. CCXXV, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 3 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una segnalazione in ordine all'attribuzione alle casse previdenziali privatizzate della qualifica di organismi di diritto pubblico.

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta.

Il Garante del contribuente della regione Valle d'Aosta, con lettera in data 2 febbraio 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2010, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel periodo tra il 28 gennaio e il 2 febbraio 2011, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dai seguenti soggetti:
CONSIP Spa;
Scuola statale «Ernesto Chiovini» di Roma;
Finanziaria per i settori industriale e dei servizi Spa (FINTECNA).

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1o febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (329).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 marzo 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 febbraio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, CONSEGUENTI ALLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI (A.C. 3921-A)

A.C. 3921-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 5.100 e 7.100 della Commissione.

A.C. 3921-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica).

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».

2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica). - 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita».
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma».

A.C. 3921-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee».

2. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:
«01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10 della presente legge, con riferimento alle amministrazioni locali. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo».

3. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Documento di economia e finanza). - 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare
la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;
i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a);
c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

4. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza). - 1. La Nota di aggiornamento al DEF contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;
d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4, è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo).

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o ottobre.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o ottobre.
2. 1. Cambursano, Borghesi.

All'articolo 2, comma 2, capoverso comma 01, dopo le parole: Conferenza permanente per la finanza pubblica sono aggiunte le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 3 le parole «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica» sono soppresse.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, capoverso Art. 10, comma 2, lettera e), dopo le parole: di cui alla lettera f) aggiungere le seguenti:, per le principali componenti delle entrate e delle spese del conto economico delle pubbliche amministrazioni.
2. 31. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, capoverso Art. 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Tutti i dati e le previsioni contenuti nelle tre sezioni del DEF sono formulati come previsto dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni».
2. 34. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, capoverso Art. 10, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 8, sostituire le parole da:, nonché lo stato fino a: predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti:. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, l'avanzamento sul programma predisposto ai sensi del periodo precedente.
2. 36. Armosino.

Al comma 3, capoverso Art. 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica regolarmente i dati mensili del conto di cassa per ciascun settore delle amministrazioni pubbliche entro la fine del mese successivo».
2. 33. Cambursano, Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. L'articolo 37 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Parificazione del rendiconto). - 1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.
2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alle Camere entro il 31 marzo successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto».
2. 32. Cambursano, Borghesi.

A.C. 3921-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;
c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

A.C. 3921-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Controllo sulla finanza pubblica).

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

A.C. 3921-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e relazione dell'ISTAT al Parlamento).

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni devono risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La commissione individua, altresì, i dati statistici già contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata nell'ambito di una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento a cura del medesimo Istituto. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e relazione dell'ISTAT al Parlamento).

Al comma 2, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al quinto periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3921-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. Al comma 3 dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto evidenzia gli effetti che il passaggio al bilancio di cassa è destinato a determinare sull'intera contabilità pubblica, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio».

A.C. 3921-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;
3) al comma 3, le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;
4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis»;
c) all'articolo 11:
01) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
1) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;
2) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
3) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
4) al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»;
d) all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
e) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
f) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
g) all'articolo 21, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e al comma 16, le parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»;
h) all'articolo 22, comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
i) all'articolo 40:
1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;
3) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
l) all'articolo 48:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro»;
m) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituita dalla seguente:
«b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;».

3. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.
4. All'articolo 26 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il comma 3 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative).

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), le parole: «Ministero competente» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
2) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: «tenuto conto del comma 5 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce presso il CIPE il monitoraggio degli investimenti pubblici e la relativa banca dati».
7. 32. Armosino.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguente: «diciotto mesi».
7. 100.La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Ai fini dell'attuazione del principio dell'invarianza della pressione fiscale previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e non possono essere derogate o modificate, se non in caso di richiamo ufficiale delle istituzioni comunitarie sulla tenuta dei conti pubblici o di pressanti necessità derivanti dalla gestione del servizio del debito o di calamità naturali i cui oneri incidano sulla esecuzione dei piani di rientro del debito pubblico, in ogni caso solo espressamente e mai da leggi speciali».
7. 31. Mario Pepe (IR)
(Inammissibile)

A.C. 3921-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3921-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
le politiche economiche e di bilancio, da attuarsi in conformità dei nuovi indirizzi dell'Unione Europea altamente innovativi delle forme e dei contenuti delle fondamentali decisioni in materia economica e finanziaria, devono promuovere il rilancio dell'economia nazionale e la coesione sociale, oltre che accelerare, attraverso una rigorosa disciplina fiscale, la riduzione del debito pubblico;
nell'ambito della politica economica nazionale è altresì necessario predisporre un piano di interventi di carattere strutturale che favorisca la crescita e la competitività del nostro Paese, con particolare riguardo alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia, onde superare i profondi e gravi squilibri economico-sociali tra le regioni del Nord e quelle del Sud,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con ogni urgenza le opere essenziali programmate per il Sud e per la Campania interna in modo da superare il gap del lento sviluppo e degli squilibri socio-economici, attuando la perequazione infrastrutturale ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
9/3921-A/1. Mario Pepe (PD), Pugliese.

La Camera,
premesso che:
le politiche economiche e di bilancio, da attuarsi in conformità dei nuovi indirizzi dell'Unione Europea altamente innovativi delle forme e dei contenuti delle fondamentali decisioni in materia economica e finanziaria, devono promuovere il rilancio dell'economia nazionale e la coesione sociale, oltre che accelerare, attraverso una rigorosa disciplina fiscale, la riduzione del debito pubblico;
nell'ambito della politica economica nazionale è altresì necessario predisporre un piano di interventi di carattere strutturale che favorisca la crescita e la competitività del nostro Paese, con particolare riguardo alle regioni svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia, onde superare i profondi e gravi squilibri economico-sociali tra le regioni del Nord e quelle del Sud,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con ogni urgenza le opere essenziali programmate per il Sud in modo da superare il gap del lento sviluppo e degli squilibri socio-economici, attuando la perequazione infrastrutturale ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
9/3921-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe (PD), Pugliese.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 196 del 2009 avvia un articolato processo di revisione della disciplina della contabilità pubblica, da completarsi attraverso l'adozione di appositi decreti legislativi ed ulteriori provvedimenti attuativi;
l'articolo 3, comma 1, della legge n. 196 del 2009, modificato dalla proposta di legge in esame, dispone che, in un apposito rapporto allegato al Documento di economia e finanza, si dia conto dello stato di attuazione della medesima legge;
sembra opportuno rafforzare il coinvolgimento delle Camere nelle procedure attuative della nuova legge di contabilità e finanza pubblica,

impegna il Governo

ad informare tempestivamente il Parlamento, anche al di fuori del rapporto di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009, in ordine allo stato di attuazione e alle problematiche connesse all'esercizio delle deleghe richiamate in premessa.
9/3921-A/2.Baretta, Cambursano, Gioacchino Alfano, Cesario, Bitonci, Ciccanti, Commercio.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame ridisegna i termini di presentazione dei documenti di programmazione economica, anticipando in particolare la presentazione del principale documento di programmazione, il Documento di economia e finanza, al 10 aprile di ogni anno;
in questo contesto, è opportuno prevedere un anticipo della raccolta dei dati di consuntivo relativa all'esercizio precedente,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione dell'articolo 37 della legge n. 196 del 2009, al fine di verificare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad anticipare al 30 marzo la presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei conti di bilancio e dei conti del patrimonio di ciascun Ministero.
9/3921-A/3.Cambursano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3, della proposta di legge in esame, sostituendo l'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, reca limitate innovazioni alla disciplina dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, prevedendo che essi possano concorrere anche all'attuazione del Programma nazionale di riforma;
appare opportuno avviare una riflessione sull'opportunità di realizzare una più ampia revisione della disciplina dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative anche normative volte a:
a) a presentare eventuali disegni di legge collegati recanti norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, in tempo utile al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci nei termini stabiliti per il relativo anno;
b) a presentare gli altri disegni di legge collegati in tempo utile al fine di addivenire alla loro approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione;
c) a vincolare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati una quota dei fondi speciali, consentendo l'utilizzo di tale quota per la copertura di altri provvedimenti in caso di mancato rispetto del termine di approvazione definitiva dei disegni di legge collegati.
9/3921-A/4.Vannucci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 30, comma 8, della legge n. 196 del 2009 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di razionalizzazione, efficienza ed efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione delle opere pubbliche;
l'articolo 7 della proposta di legge in esame prevede un differimento di sei mesi del termine per l'esercizio della predetta delega appare opportuno precisare le modalità attuative di alcuni princìpi e criteri della medesima delega,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che sia affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in ordine alla predisposizione di linee guida per la valutazione degli investimenti e che il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi sia realizzato tenendo conto delle risultanze del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici istituito presso il CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999.
9/3921-A/5.Armosino.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 196 del 2009 ha profondamente riformato l'istituto della clausola di salvaguardia, volto a garantire l'integrale copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione di diritti soggettivi;
le disposizioni della legge n. 196 del 2009 hanno avuto fino ad ora una limitata applicazione e non è quindi possibile valutare pienamente l'idoneità delle disposizioni richiamate a consentire un efficace bilanciamento tra l'esigenza di tutela della finanza pubblica e quella di garanzia del contenuto dei diritti soggettivi,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, al fine di verificare, entro la prossima sessione di bilancio, l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere che le misure correttive, determinanti riduzioni di spesa o aumenti di entrata, abbiano natura transitoria e si applichino fino all'adozione delle conseguenti iniziative legislative.
9/3921-A/6.Duilio.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca una nuova articolazione temporale della presentazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria, al fine di coordinare la programmazione nazionale con quella europea;
l'articolo 9, comma 3, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla proposta di legge in esame, prevede che il ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma;
il 24 e il 25 marzo 2011 a Bruxelles si riunirà il Consiglio europeo che dovrà elaborare le predette linee guida,

impegna il Governo

a riferire alle Camere non solo in ordine alla posizione che il Governo intende assumere nel Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, secondo le procedure attualmente previste, ma anche, successivamente allo svolgimento di tale Consiglio europeo, sulle linee guida di politica economica individuate e sulle loro implicazioni per il nostro Paese, anche qualora la disposizione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 196 del 2009, come sostituito dalla presente proposta, non entri in vigore in tempo utile.
9/3921-A/7.Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
in conformità con i nuovi indirizzi dell'Unione europea, le politiche economiche e di bilancio devono, pur attuando rigorose discipline fiscali, promuovere la coesione sociale ed il rilancio dell'economia nazionale;
la crescita e la competitività del nostro Paese richiede interventi di carattere strutturale nazionali, diretti anche a recuperare e superare gravi e profondi squilibri tra Nord e Sud del Paese;
il Mezzogiorno costituisce una grande potenzialità ed una risorsa nazionale a patto di superare gaps e ritardi ancora esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con urgenza le opere essenziali programmate per il Sud ed, in particolare, per la Calabria segnatamente bisognosa di una perequazione infrastrutturale quale condizione essenziale di sviluppo.
9/3921-A/8.D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
in conformità con i nuovi indirizzi dell'Unione europea, le politiche economiche e di bilancio devono, pur attuando rigorose discipline fiscali, promuovere la coesione sociale ed il rilancio dell'economia nazionale;
la crescita e la competitività del nostro Paese richiede interventi di carattere strutturale nazionali, diretti anche a recuperare e superare gravi e profondi squilibri tra Nord e Sud del Paese;
il Mezzogiorno costituisce una grande potenzialità ed una risorsa nazionale a patto di superare gaps e ritardi ancora esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare con ogni urgenza le opere essenziali programmate per il Sud in modo da superare il gap del lento sviluppo e degli squilibri socio-economici, attuando la perequazione infrastrutturale ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
9/3921-A/8.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Ippolito Vitale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative a sostegno dei pazienti affetti da polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, con particolare riferimento al reperimento del relativo farmaco - 3-01447

DI BIAGIO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la difficile situazione dei pazienti affetti da cidp, polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, mette in luce una significativa carenza nel nostro sistema sanitario nazionale;
la cidp è una grave patologia del sistema nervoso periferico. Con le modalità specifiche di ciascun caso, le crisi arrivano a generare una progressiva paralisi degli arti, a cominciare dagli arti inferiori, con possibilità di evoluzione in tetraparesi e con rischi di insufficienze respiratorie per paresi delle corde vocali;
la gravità di questa patologia dal risvolto doloroso e invalidante, nonché il disagio, sia fisico che psichico, di questi pazienti hanno giustamente motivato l'intenzione di una loro maggiore tutela da parte del nostro sistema sanitario nazionale. Intenzione legittimata dal fatto che la cidp si trova iscritta nell'elenco delle malattie rare del Ministero della salute - allegato 1 del decreto ministeriale n. 279 del 2001 - codice di esenzione RFO180;
in merito alla delicata situazione sopra esposta, si manifesta una grave discordanza tra intenti e realizzazione effettiva nelle condizioni di assistenza a questi pazienti, discordanza legata, in primo luogo, alle consistenti difficoltà di accesso al trattamento terapeutico più accreditato per tale patologia, la somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa (IVIg). L'ampia letteratura in merito, sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale - non ultimo un recentissimo contributo, presente su affermate riviste internazionali, dei neurologi dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Humanitas, legato all'Università di Milano - attestano che il trattamento con IVIg si trova in prima linea nella cura di neuropatologie autoimmuni e, in particolare, della cidp;
la somministrazione di immunoglobuline è praticata in day hospital a questi pazienti, con una certa regolarità che varia da caso a caso, presso le strutture ospedaliere di riferimento. Qualora questo iter incontri ostacoli, essi sono costretti, in caso di crisi in atto, a correre in pronto soccorso, dove vengono sottoposti a ricovero ospedaliero, nel corso del quale viene loro somministrata la terapia già menzionata;
la difficoltà di cui sopra si traduce nel fatto che, a dispetto della consistente e accreditata letteratura, nonché della stessa prassi ospedaliera, i pazienti si confrontano da alcuni anni con gravi restrizioni nell'accessibilità o disponibilità del farmaco: le loro esperienze evidenziano strutture farmaceutiche che affermano l'impossibilità di prescrizione del farmaco per il trattamento della cidp oppure che, pur in presenza di specifiche richieste mediche e piani terapeutici autorizzati, non ne hanno la disponibilità, avendo esaurite le rispettive voci previste dal bilancio annuale. Emergono spiacevoli situazioni che attestano mancanza di chiarezza, per non dire gravi carenze, sulle condizioni di assistenza di questi malati e sulle loro possibilità di trovare sul nostro territorio nazionale una sollecita e adeguata tutela;
parlare di «difficoltà di reperimento del farmaco» per questi pazienti corrisponde all'oggettivo e sofferto aggravamento di una situazione già di per sé non facile, né indolore: difatti, se la somministrazione non è praticata tempestivamente, il peggioramento delle condizioni del paziente, al manifestarsi della crisi, si fa rapido e drastico e, conseguentemente, il recupero è più lento e sofferto -:
se il Ministero interrogato sia a conoscenza di quanto evidenziato nelle premesse e quali iniziative - anche di natura normativa - intenda predisporre al fine di rettificare la sopra indicata situazione di drammatica criticità, affinché agli intenti di tutela corrisponda un effettivo e pieno sostegno per coloro che, insieme alle loro famiglie, si trovano o possono trovarsi ad affrontare situazioni di cosi grave disagio. (3-01447)

Iniziative volte ad accertare il pieno rispetto del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Sicilia - 3-01448

GIANNI, SARDELLI, BELCASTRO, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, D'ANNA, GRASSANO, IANNACCONE, MILO, MOFFA, MARIO PEPE (IR), PIONATI, PISACANE, POLIDORI, PORFIDIA, RAZZI, ROMANO, RUVOLO, SCILIPOTI e SILIQUINI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
con l'entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, in Sicilia si è avviato il riordino della rete sanitaria attraverso percorsi di rifunzionalizzazione e/o conversione di alcuni presidi, oltre che tramite un ridimensionamento dei posti letto disponibili per l'intero territorio siciliano;
il dettato normativo sopra citato ha definito le regole perché si avviasse una riforma generale del settore sanitario, mantenendo ed assicurando gli standard minimi perché fosse garantito il diritto all'assistenza medica e, quindi, alla salute;
tale principio, nonostante le dichiarazioni dell'assessore regionale per la salute, è stato spesso messo in secondo piano, in virtù di tagli indiscriminati e spesso contrari allo stesso dettato legislativo;
i sempre più diffusi casi di malasanità che si sono registrati nell'isola non sono, spesso, riconducibili all'incuria del comparto medico, ma più verosimilmente alle condizioni precarie in cui gli operatori sanitari si vedono costretti ad operare, con condizioni sempre più inaccettabili in termini di strutture e servizi;
nonostante la politica di tagli indiscriminati adottata dall'assessore regionale per la salute, la maggior parte delle aziende sanitarie regionali continua ad aumentare la propria situazione debitoria, a fronte di una sempre più povera offerta sanitaria;
il legislatore regionale, nell'approvare le norme di riordino sanitario di cui sopra, ha espresso con chiarezza la volontà di potenziare l'offerta ospedaliera nelle aree considerate a rischio ambientale;
nettamente in contrasto con ciò appare la decisione di procedere, sostanzialmente, al declassamento dell'Ospedale «Muscatello» di Augusta, che rischia di diventare esclusivamente un presidio per la lungadegenza, in seguito alla decisone di sopprimere il pronto soccorso e di trasferire il reparto di ginecologia e di pediatria;
nel territorio in cui ricade l'Ospedale «Muscatello», ovvero quello di Augusta, zona ad alto rischio ambientale per la massiccia presenza di produzione di idrocarburi, i casi di malattie oncologiche sono, purtroppo, annualmente in crescita;
sia nella legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sia nell'accordo sottoscritto il 31 luglio 2007 tra le parti in causa, in cui veniva definito il piano di contenimento e riqualificazione del servizio sanitario (piano di rientro della regione Sicilia) non si menzionano dismissioni di presidi sanitari, soprattutto se ricadenti in aree industriali a forte impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge sopra citata;
a giudizio degli interroganti, la politica del Governo siciliano, in materia di sanità pubblica, si scontra, di fatto, con il dettato costituzionale in materia di diritto alla salute, penalizzando i cittadini della provincia di Siracusa, che, non solo subiscono le conseguenze determinate dal vivere in una zona a forte rischio ambientale, ma si vedono anche privare dell'unico presidio medico ospedaliero nell'area di Augusta -:
se non si ritenga necessario, per quanto di competenza, accertare la compatibilità delle scelte descritte in premessa con il piano di rientro sottoscritto tra le parti e, nel caso, se non si ritenga opportuno avvalersi dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa in materia. (3-01448)

Iniziative volte a garantire maggiore trasparenza in merito alla provenienza dei principi attivi contenuti nei medicinali - 3-01449

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in un farmaco il principio attivo costituisce l'ingrediente più importante, il componente chimico responsabile dell'attività curativa del medicinale;
il nostro Paese svolge il ruolo di vero e proprio leader mondiale nella produzione dei principi attivi farmaceutici; le ragioni di tale successo sono da ascriversi anche alla lunga tradizione italiana di ricerca e di presenza industriale nel campo chimico;
le numerose industrie chimiche farmaceutiche italiane di respiro internazionale si contraddistinguono per la qualità dei loro prodotti, certificata dalle norme Gmp (Good manufacturing practices), dal sistema qualità e dalla certificazione in accordo alle norme internazionali ISO 9000; la verifica del rispetto di tali norme da parte del Ministero della salute rappresenta una condizione preliminare per il rilascio alle aziende di settore dell'autorizzazione alla produzione. II successo internazionale delle aziende chimiche farmaceutiche italiane è confermato dal fatto che l'85 per cento del fatturato proviene da esportazione;
il 5 dicembre 2006 è stata approvata dal Parlamento europeo una dichiarazione sulla tutela dei consumatori finalizzata, in particolare, ad assicurare la tracciabilità dei principi attivi nei medicinali, attraverso l'apposizione di un'indicazione, sull'etichetta del farmaco, attestante il luogo di provenienza del principio attivo, le relative modalità di produzione e il rispetto degli standard di sicurezza garantiti dalle produzioni europee. La dichiarazione ha, inoltre, inteso obbligare produttori e importatori di principi attivi a presentare un «certificato di buone norme di fabbricazione (gmp)» rilasciato dalle autorità europee a seguito di ispezioni obbligatorie nelle fabbriche e nei laboratori;
l'ingresso nel mercato unico europeo di principi attivi provenienti da Paesi terzi, ma non coperti dalle medesime garanzie e non sottoposti a misure di tracciabilità, rischia di compromettere i livelli di sicurezza garantiti al consumatore in rapporto alla produzione nazionale; tale problema si pone, in particolare, per Paesi come la Cina e l'India, produttori di principi attivi, che ad oggi non devono sottoporre ad ispezione i propri laboratori per poter esportare prodotti farmaceutici in Europa. Diversamente avviene con le esportazioni di principi attivi da parte delle imprese nazionali, in quanto un'impresa europea che intenda esportare negli Stati Uniti deve sottoporre i propri laboratori ad ispezioni e soddisfare i criteri di gradimento della Food and drugs administration (Fda);
secondo uno studio pubblicato dall'Università di Würzburg per conto del Ministero tedesco per la salute, circa un terzo di tutti gli active ingredients importati sul mercato europeo nel periodo 2002-2003 da parte di Palesi non membri dell'Unione europea è contraffatto; la maggior parte dei prodotti proviene dall'India e dalla Cina (ove sono concentrati 10.000/15.000 produttori di principi attivi). I Paesi nei quali non esiste una tradizione di norme sulla qualità nella produzione possono essere fonte di gravi pericoli per gli utenti, in quanto in tali realtà le imprese non sembrano essere preparate all'implementazione delle «norme di buona fabbricazione», da tempo in uso nei Paesi occidentali;
purtroppo, i medicinali ad oggi immessi in commercio nel nostro Paese non recano né sulla confezione, né sul foglietto informativo l'indicazione del luogo di produzione del principio attivo associato al farmaco; paradossalmente, una ben più ampia informazione è garantita al consumatore in relazione al luogo di produzione dei principali prodotti alimentari, che pure non costituiscono prodotti sanitari in senso tecnico, pur potendo condizionare in forma anche grave la salute umana -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per promuovere la produzione nazionale di qualità nel settore farmaceutico, offrendo ai consumatori un'effettiva trasparenza in merito alla provenienza dei principi attivi contenuti nei medicinali immessi in commercio nel nostro Paese. (3-01449)

Iniziative per contrastare la pratica delle mutilazioni genitali femminili - 3-01450

BALDELLI e SBAI. -Al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
si stima che nel mondo 140 milioni di donne e ragazze siano colpite dalle mutilazioni genitali, di cui circa 35 mila tra le immigrate in Italia;
questa pratica viola i diritti umani fondamentali delle donne e minaccia gravemente la loro salute;
il 6 febbraio 2011 si è celebrata in tutto il mondo la giornata mondiale contro l'infibulazione e le mutilazioni genitali femminili -:
quali siano le iniziative del Governo per combattere la pratica delle mutilazioni genitali femminili. (3-01450)

Iniziative del Ministro dell'interno in riferimento alla liberalizzazione dell'accesso alla rete wi-fi - 3-01451

LANZILLOTTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con il «decreto milleproroghe», adottato alla fine di dicembre 2010, è stata disposta la cessazione delle norme del cosiddetto decreto Pisanu in materia di accesso alle reti wi-fi e di oneri burocratici per i gestori e fruitori di internet point;
tale decisione, adottata dal Governo anche a seguito di un'iniziativa parlamentare bipartisan e di una grande mobilitazione della rete, è stata salutata con favore e, per quanto riguarda l'interrogante, con un esplicito plauso al Ministro interrogato per avere egli colto la necessità di agire per la massima diffusione dell'accesso a internet;
va rilevato, tuttavia, che, pur avendo il decreto per sua natura, immediata efficacia, l'accesso alle reti wi-fi non risulta affatto liberalizzato -:
come il Ministro interrogato, dopo gli annunci mediatici, intenda dare effettivo corso alla liberalizzazione dell'accesso alla rete. (3-01451)

Contenuti di un accordo di collaborazione tra la polizia postale e il social network Facebook per l'attivazione di controlli in relazione all'uso del sito - 3-01452

ZAZZERA, DONADI, EVANGELISTI e BORGHESI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da un articolo pubblicato su L'espresso del 29 ottobre 2010 si apprende che la polizia postale italiana ha stretto un patto di collaborazione a Palo Alto, in California, che consente l'attivazione di controlli sulle pagine dei social network, senza previa autorizzazione della magistratura;
la finalità dell'intesa è quella di prevenire i reati, che certamente trovano terreno fertile in internet, ma la mancata autorizzazione del pubblico ministero ai fini della suddetta attività investigativa certamente lede diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini;
a ciò va aggiunto che su social network come Facebook, che solo in Italia conta quasi 17 milioni di profili, è sufficiente «dare amicizia» a qualcuno sospetto per la polizia, perché si attivi il meccanismo del controllo preventivo;
nei fatti, dunque, come si legge nell'articolo, le forze dell'ordine hanno «il passepartout per aprire le porte delle nostre case virtuali» senza alcuna autorizzazione, né della magistratura, né, ovviamente, nostra. L'utente del social network non sa e non saprà mai di essere costantemente monitorato dalle forze dell'ordine;
gli interroganti ritengono, pertanto, violato l'articolo 13 della Costituzione, che recita: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»;
l'articolo sopra menzionato, inoltre, riporta le dichiarazioni di un ufficiale dei carabinieri, il quale ammette chiaramente che le violazioni della legge sulla privacy avvengono «con disinvoltura». In particolare, parlando delle tecniche usate su internet dalle forze dell'ordine, l'ufficiale riferisce che, creando false identità, il carabiniere «virtuale» entra in contatto con la persona su cui si vuole raccogliere informazioni, e non solo, perché, infiltrandosi nel suo gruppo, riesce molto rapidamente a diventare «amico» di tutti i soggetti con i quali è in relazione;
di tale attività, prosegue l'ufficiale, non sempre si fa un resoconto alla procura e nei verbali ci si limita a «citare una fantomatica fonte confidenziale»;
l'agenzia Ansa del 28 ottobre 2010, ripresa su L'espresso del 29 ottobre 2010, riporta le dichiarazioni del direttore della polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzzese, con cui smentisce «la possibilità di entrare nei domicili informatici, né nelle caselle postali degli utenti internet, senza autorizzazione della magistratura»;
la risposta de L'espresso, contenuta nel medesimo articolo del 29 ottobre 2010, appare assolutamente coerente. Il quotidiano, infatti, conferma parola per parola quanto pubblicato dall'Ansa il giorno 28 ottobre 2010, precisando che per la stesura dell'articolo sono state utilizzate «proprio fonti interne alla polizia postale», peraltro contattate direttamente dal giornale;
inoltre, precisa L'espresso, le informazioni sono state confermate «da altre fonti autorevoli e qualificate della polizia e dei carabinieri»;
L'espresso aggiunge, infine, che il dirigente della polizia postale contattato, nel descrivere l'accordo raggiunto in California, avrebbe precisato: «L'accordo prevede la collaborazione tra Facebook e la polizia delle comunicazioni che prevede di evitare la richiesta all'autorità giudiziaria e un decreto per permettere la tempestività, che in questo settore è importante». Sulle ripercussioni dell'accordo avrebbe detto: «La fantasia investigativa può spaziare, si tratta di osservazioni virtuali, che verranno utilizzate anche in indagini preventive»;
il direttore Apruzzese non ha, di fatto, smentito i gravissimi fatti riportati su L'espresso -:
quale sia l'esatto contenuto del patto di collaborazione sottoscritto dalla polizia postale italiana a Palo Alto, in California, citato in premessa. (3-01452)

Chiarimenti in merito ai criteri di riduzione dei trasferimenti erariali alle province da parte del Ministero dell'interno - 3-01453

OCCHIUTO, ZINZI, GALLETTI, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, VOLONTÈ e RIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, stabilisce all'articolo 14, comma 2, che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione irpef, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di 500 milioni di euro per l'anno 2012;
l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, demanda alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali di fissare criteri e modalità di riparto, secondo principi che tengano conto dell'adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;
la norma citata prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del suddetto decreto, il Ministero dell'interno, entro i successivi 30 giorni, emani il decreto di riparto di riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale;
per l'anno 2011 il decreto ministeriale ha previsto una riduzione di trasferimenti in modo proporzionale a ciascuna provincia, per un ammontare pari al 22,934 per cento, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, quest'ultimo costituito dal totale generale di trasferimenti erariali attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con la sola esclusione delle somme relative alla restituzione dell'addizionale energetica dell'anno 2004;
il criterio di riduzione proporzionale, pari a 22,934 per cento per ogni provincia, previsto dal citato decreto ministeriale, ha determinato un considerevole squilibrio oggettivo tra le medesime province, in quanto alcune concorrono al risanamento dei conti pubblici con un'incidenza media pro capite di 3 euro, mentre altre concorrono con un'incidenza di 18 euro pro capite;
pertanto, il decreto ministeriale appare in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 122 del 2010, che, ai fini delle decurtazioni, fa riferimento esclusivamente ai trasferimenti erariali e alle compartecipazioni irpef, mentre nel decreto sono state inclusi anche i trasferimenti relativi alle funzioni trasferite con decreto-legge n. 112 del 2008 (strade competenza Anas - mercato del lavoro);
in particolare, dal quadro di riparto pubblicato dal Ministero dell'interno, si evince una sperequazione tra le province, in quanto alcune concorrono alla riduzione dei trasferimenti con una percentuale altissima, mentre altre in maniera minore;
sarebbe, quindi, auspicabile un criterio più oggettivo ed equo, al fine di concorrere, da parte di tutti, al risanamento dei conti pubblici -:
se i tagli citati abbiano interessato anche il fondo di perequazione e quali iniziative urgenti intenda assumere per apportare i necessari e opportuni correttivi al criterio adottato con il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010, al fine di pervenire ad un riparto più equo tra le province, che tenga conto esclusivamente dei trasferimenti erariali, compresa la compartecipazione irpef, e non anche delle spettanze relative alle funzioni trasferite, che, peraltro, non sono state adeguate al tasso di inflazione programmato, tenuto conto che le suddette decurtazioni comporterebbero un mancato espletamento delle stesse funzioni. (3-01453)

Iniziative per il prosieguo dello scavo archeologico delle «navi antiche di Pisa» e per l'inserimento del relativo sito tra i beni tutelati dall'Unesco - 3-01454

FONTANELLI, REALACCI, VENTURA, MARAN, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, GATTI, GHIZZONI e MELANDRI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
nel 1998 a Pisa, in occasione della costruzione di un nuovo centro direzionale delle Ferrovie dello Stato, ubicato poco all'esterno delle mura della città medievale e in seguito al rinvenimento nel suolo sottostante di importanti parti di manufatti lignei, si decise di procedere all'esplorazione del sito ferroviario, allestendo un cantiere di carattere estensivo, denominato cantiere delle «Navi antiche di Pisa»;
lo straordinario ritmo incalzante di rinvenimenti, sedici relitti, interi o parzialmente conservati, individuati in pochi mesi portò, nell'estate del 1999, alla decisione di destinare l'intera area alla ricerca archeologica. Dal dicembre 1999, stipulato l'accordo che passava alla soprintendenza la piena responsabilità dello scavo, si è proceduto con una nuova strategia di intervento, che, secondo i principi della stratigrafia archeologica, permettesse il recupero e il trasferimento dei relitti individuati in luoghi adatti alla conservazione e al restauro;
lo scavo archeologico, all'avanguardia sia per le attrezzature impiegate per il recupero sia per il restauro dei materiali, agibile e visitabile anche da parte del pubblico, costituisce un esempio di straordinaria rarità e unicità nel panorama degli scavi archeologici mondiali;
come lamenta l'articolo di Giovanni Parlato, pubblicato il 5 dicembre 2010 su Il Tirreno, il prezioso sito archeologico delle «Navi antiche di Pisa» si trova in stato di semiabbandono e di limbo senza alcuna certezza per il suo futuro, in ragione degli scarsissimi fondi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, che rendono ancora più incerto il prosieguo dello scavo e del progetto del Museo delle navi, che dovrebbe essere ospitato negli arsenali medicei alla Cittadella;
dal 1998, anno della scoperta in occasione dei lavori per l'ampliamento della stazione di San Rossore, al 2010 sono stati stanziati 13 milioni di euro, ma già uno studio di fattibilità dell'epoca indicava come necessari 25 milioni di euro. Attualmente si sopravvive con 300 mila euro del finanziamento per il mantenimento del cantiere aperto, che non permette, però, altra attività e per il 2011 sono previsti solo 20 mila euro, come denunciato dall'articolo de la Repubblica del 13 dicembre 2010, che parla di «rischio collasso» entro pochi mesi -:
quali iniziative urgenti intenda assumere per mettere a disposizione fondi sufficienti al prosieguo dell'importante scavo archeologico delle «Navi antiche di Pisa» e se non ritenga opportuno farsi parte attiva per l'inserimento del sito fra i beni tutelati dall'Unesco, come altri gioielli artistici della città di Pisa e d'Italia. (3-01454)