XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 17 febbraio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 febbraio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Ascierto, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cimadoro, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, De Micheli, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Fava, Fitto, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lulli, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mistrello Destro, Leoluca Orlando, Palumbo, Polidori, Rainieri, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sanga, Sani, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vico, Vitali, Vito, Zucchi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fallica, Gianni Farina, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Leoluca Orlando, Palumbo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 febbraio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
JANNONE: «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio ferroviario in disuso» (4087);
JANNONE: «Disposizioni in favore dell'agricoltura sociale» (4088);
SCHIRRU ed altri: «Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie» (4089);
PEDOTO: «Istituzione di un Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale per le persone anziane» (4090).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge REALACCI ed altri: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette» (54) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Pasquale.

La proposta di legge PORCU ed altri: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili» (1732) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scandroglio.

La proposta di legge MURER ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate» (3056) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Farina Coscioni e Maurizio Turco.

La proposta di legge MOSCA e LORENZIN: «Istituzione del Fondo dei fondi presso la Cassa depositi e prestiti Spa» (3752) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Melandri.

La proposta di legge RONDINI ed altri: «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili» (4053) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Laura Molteni.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3684, d'iniziativa del deputato LAURA MOLTENI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Norme per favorire la trasparenza e la tracciabilità nell'industria cosmetica, per la tutela delle piccole e medie imprese produttrici nonché della salute dei consumatori».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
BRESSA ed altri: «Nuova disciplina del Servizio civile nazionale» (3952) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007» (4040) Parere delle Commissioni I, V, VII e X.
VI Commissione (Finanze):
DI VIRGILIO: «Istituzione di un Fondo di solidarietà dei giochi e delle scommesse, destinato al finanziamento e al sostegno di iniziative in favore dei disabili e dei malati cronici non autosufficienti nonché della ricerca scientifica in ambito sanitario» (4036) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
MIGLIOLI: «Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie» (4058) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

Il presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 16 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il bilancio autonomo di previsione per l'anno 2011 del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 16 febbraio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, le proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria relative alle domande EGF/2010/010 CZ/Unilever della Repubblica ceca (COM(2011)61 definitivo) ed EGF/2010/013 PL/macchinari Podkarpackie, Polonia (COM(2011)62 definitivo), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla XI Commissione (Lavoro):
ai dottori Ludovico Anselmi ed Elisabetta Moffa, l'incarico di componenti del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
alla dottoressa Daniela Carlà, l'incarico di componente, con funzioni di presidente, del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
al dottor Antonino Galloni, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 febbraio 2011, integrata da successiva documentazione trasmessa in data 17 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e dell'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (332).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 19 marzo 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 16 febbraio 2011, a pagina 5, prima colonna, alla ventiduesima riga, dopo la parola: «V» si intende inserita la seguente: «, X».

PROPOSTA DI LEGGE: LUSSANA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 442 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO (A.C. 668) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: D'ANTONA ED ALTRI (A.C. 657)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
(Non sono comprese quelle inammissibili e ritirate).

Agli articoli premissivi 01. 03. e 01. 013, capoverso, sostituire le parole: per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo con le seguenti: per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
0. 01. 03. 2. Samperi, Ferranti.

Agli articoli premissivi 01. 03. e 01. 013, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
0. 01. 03. 1. Angela Napoli.

Agli articoli premissivi 01. 03. e 01. 013, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salva la possibilità, per l'imputato, di proporre la domanda subordinandola ad una diversa qualificazione giuridica del fatto per un reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.
0. 01. 03. 3. Ria.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.»
*01. 03. Contento, Nicola Molteni.
(Approvato)

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.»
*01. 013. D'Antona.
(Approvato)

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudizio abbreviato non si applica nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale.»
01. 011. Melchiorre, Tanoni.

All'articolo premissivo 01. 016, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:
«5-bis. Il giudice valuta, ai soli fini della decisione sul rito, la congruenza dell'imputazione con i fatti risultanti allo stato degli atti. Ove l'imputazione per uno dei reati puniti con la pena dell'ergastolo risulti congrua, il giudice dichiara il non luogo al rito abbreviato e dispone circa la richiesta di rinvio a giudizio. Ove, invece, risulti incongrua, il giudice procede a norma dei restanti commi del presente articolo».
0. 01. 016. 1. Melchiorre, Tanoni.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere subordinata ad una diversa qualificazione giuridica del fatto per un reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.»;
b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».
01. 016. Contento.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto per un reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.»;
b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».
01. 016.(Testo modificato nel corso della seduta)Contento.
(Approvato)

All'articolo premissivo 01. 018, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice dispone il giudizio abbreviato e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente, che decide allo stato degli atti.
0. 01. 018. 1. Ria.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 438, comma 6, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice che provvede con ordinanza».
01. 018. Contento.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Quando si procede per uno dei reati indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti al tribunale in composizione collegiale per lo svolgimento del rito e provvede ad indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».

2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 134-ter. - Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, si applica l'articolo 132 di queste disposizioni».
1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita fino ad un terzo.»
1. 10. D'Antona.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
2. All'articolo 50, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura penale, all'ergastolo sia sostituita la pena della reclusione, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno metà della pena.»
3. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «da dodici a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattordici a venti anni, la pena della reclusione prevista dall'articolo 442, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale è sostituita da quella della reclusione da dodici a diciotto anni».
1. 13. Contento.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - 1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 443-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».
1. 012. Contento.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - 1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 442-bis. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».
1. 012.(Testo modificato nel corso della seduta).Contento.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - 1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine».
1. 013. Contento.
(Approvato)

A.C.668 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 668 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

INTERPELLANZE URGENTI

Problematiche conseguenti al provvedimento di estinzione dell'Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Imaie) - 2-00958

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
un numero considerevole di artisti interpreti ed esecutori vivono una condizione di disagio economico a causa dell'annosa vicenda relativa all'Imaie;
l'Imaie, ente privato mutualistico per la difesa dei diritti degli artisti, incaricato di raccogliere e ridistribuire i proventi loro dovuti in seguito alla riutilizzazione televisiva delle opere da essi interpretate, è stato estinto con un provvedimento del prefetto di Roma, in data 30 aprile 2009;
al provvedimento di estinzione è seguito un contenzioso legale che ha visto coinvolti, da una parte, gli artisti che chiedevano la sospensione del provvedimento in quanto illegittimo, e dall'altra il Ministro interpellato ed il prefetto, che ne chiedevano la conferma;
l'estinzione è stata perfezionata con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (convertito dalla legge n. 100 del 2010), che prevede la costituzione del nuovo Imaie, sotto il controllo del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
i fondi maturati competenza degli artisti sono arrivati alla considerevole cifra di 166 milioni di euro (118 milioni al 31 dicembre 2008, più 24 per il 2009 e 24 per il 2010) e i titolari di questi diritti sono oltre 70.000, ma i diritti maturati non sono stati erogati agli artisti, nonostante il decreto prefettizio dichiarasse che soltanto con la messa in liquidazione dell'Imaie gli artisti avrebbero ricevuto i loro diritti accumulati;
la legge prevedeva l'emanazione di norme sanzionatorie per chi non trasmetteva ogni dato per l'individuazione degli artisti e l'erogazione dei diritti agli stessi; prevedeva, altresì, che i Ministeri vigilanti, Ministro per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avrebbero dovuto emettere un decreto di riordino dell'intera materia del diritto connesso; ad oggi nessun atto d'iniziativa del Ministro interpellato è stato attuato;
la gestione commissariale del vecchio Imaie ha, di fatto, sospeso il diritto connesso agli artisti aventi diritto e a molti di loro non è stato corrisposto neanche il 30 per cento dei compensi relativi agli anni pregressi;
il problema della gestione delle risorse spettanti agli artisti è già stato sollevato dagli interpellanti durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea al Ministro interpellato il 19 maggio 2010;
in quell'occasione il Ministro interpellato ha risposto dando ampie rassicurazioni, affermando che «uno degli elementi di maggiore novità introdotto dal decreto-legge è costituito dall'espressa previsione della vigilanza ministeriale. Questa previsione, lungi dal voler creare, come ipotizzato dagli onorevoli interroganti, una sorta di inappropriata gestione ministeriale delle funzioni, a peggio dei fondi dell'Imaie, mira proprio a prevenire e ad impedire il ripetersi, per il futuro, di situazioni di paralisi e di inefficacia nello svolgimento dei compiti di interesse generale del nuovo Istituto»;
il 29 settembre 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali ha approvato lo statuto del nuovo ente senza consentire un'idonea partecipazione agli artisti che ne avevano fatto richiesta preventiva, anche perché nel nuovo statuto, come denunciano i rappresentati di categoria, sono state introdotte norme assai discutibili, che avrebbero, invece, meritato un confronto democratico e il conforto del voto degli artisti rappresentati (basti pensare al «voto pesante» e l'obbligo della reiscrizione per tutti gli artisti a fronte del passaggio automatico dal vecchio al nuovo istituto);
la situazione di crisi economica investe il mondo della cultura in modo devastante e gli artisti versano in una condizione di difficoltà economica senza precedenti -:
se il Ministro interpellato non ritenga improcrastinabile intervenire al fine di risolvere definitivamente una situazione oltremodo incresciosa, a difesa dell'autonomia e della dignità di una categoria di lavoratori esposta più di ogni altra ai rischi di precarietà in ogni fase del percorso professionale;
se non ritenga, altresì, di dover fornire agli artisti indicazioni sui tempi entro i quali riceveranno quanto di loro spettanza.
(2-00958)«Borghesi, Donadi, Zazzera».

Iniziative volte a promuovere verifiche di competenza, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in relazione ad alcuni concorsi banditi dalla provincia di Barletta-Andria-Trani - 2-00973

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per sapere - premesso che:
con determina dirigenziale n. 111 del 14 agosto 2010, resa pubblica il 7 settembre 2010, sono stati approvati bandi per 8 concorsi per un numero totale di 23 posti alla provincia di Barletta-Andria-Trani;
per i suddetti concorsi sono giunte 7.500 domande di partecipazione. I partecipanti al concorso sono stati poi ridotti a 300 attraverso una modalità di preselezione mediante test; lo stesso test, peraltro, è stato profondamente contestato dai partecipanti relativamente alla modalità di pubblicizzazione e di svolgimento, al merito delle domande e alle verifiche, tanto che è stato fatto anche ricorso al Tar Puglia-Bari;
con delibera della giunta provinciale n. 210 del 31 dicembre 2010 è stato autorizzato lo scorrimento delle graduatorie e l'assunzione di ulteriori 20 persone per il medesimo bando;
con la medesima delibera il dirigente del settore del personale è stato altresì autorizzato ad utilizzare graduatorie approvate da altri enti per procedere all'assunzione di personale, per un totale di 8 posti. Il dirigente del settore del personale ha, quindi, proceduto ad assumere a tempo pieno ed indeterminato personale presente nelle graduatorie avviate dai concorsi banditi dai comuni di Canosa di Puglia e Minervino Murge;
pertanto, l'iniziale previsione di assumere 23 unità (determina dirigenziale n. 111 del 14 agosto 2010), attraverso «successivi» scorrimenti delle graduatoria e «impropri» utilizzi di graduatorie di altri enti locali, si è allargata a 51 unità (quale effetto della delibera della giunta provinciale n. 210 del 31 dicembre 2010);
la facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede l'accordo preventivo tra le amministrazioni interessate per non gravare sui bilanci;
tuttavia, emerge che entrambi i concorsi banditi dai comuni di Minervino Murge e Canosa di Puglia non prevedono alcuna facoltà di utilizzazione della graduatoria da parte di altri enti e che entrambi i concorsi siano stati banditi solo successivamente al bando di concorso della provincia di Barletta-Andria-Trani;
sembrerebbe, inoltre, che non sia mai stato sottoscritto prima del bando alcun accordo fra gli enti interessati, per disciplinare la modalità di utilizzazione delle graduatorie e di assegnazione dei posti degli idonei, così violando sia la normativa vigente in materia di accessi al pubblico impiego nelle pubbliche amministrazioni, articolo 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che l'articolo 97 della Costituzione italiana, in conformità con il parere n. 6351 del 13 marzo 2004 espresso dal dipartimento della funzione pubblica;
desta perplessità il mancato accordo tra gli enti, anche alla luce del fatto che il sindaco di Canosa di Puglia e quello di Minervino ricoprono rispettivamente anche la carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale dello stesso ente locale che ha indetto i concorsi de quo;
va, inoltre, rilevato che al 31 dicembre 2010 risultano assunte in servizio con contratto 56 persone, mentre l'elenco degli assunti autorizzato avrebbe dovuto fermarsi a 43, e che qualcuno di questi neo assunti risulta dichiarato non idoneo per la provincia; non si comprende, quindi, su quali atti si fondi questa ulteriore «lievitazione» degli assunti che non hanno sostenuto e vinto la procedura concorsuale;
in questi giorni è scoppiata un'aspra polemica, alimentata dall'evidente disagio dei giovani partecipanti, sulla regolarità della procedura concorsuale e sulla mancata trasparenza di alcuni passaggi della stessa;
va rilevato, peraltro, che alla neo costituita provincia Barletta-Andria-Trani, nata espressamente per raccordare aree territoriali un tempo considerate periferie delle province di Bari e Foggia, è stato dato come vincolo quello della neutralità della spesa (come, del resto alla provincia di Monza e a quella di Fermo, nate con la stessa legge): in particolar modo pare essere stato violato il principio dell'utilizzo del personale già in carico alle pubbliche amministrazioni appartenenti al territorio della provincia -:
se non intenda promuovere ogni verifica di competenza, alla luce dei poteri conferiti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
(2-00973)
«Boccia, Mastromauro, Ginefra, Vico, Bordo, Bellanova, Losacco, Grassi, Concia, Capano, Genovese, Graziano, Nicolais, Picierno, Iannuzzi, Mazzarella, Recchia, Garavini, Amici, Bocci, Bucchino, Burtone, Capodicasa, Marchioni, Naccarato, Porta, Sarubbi, Piccolo, Sbrollini, Murer, Velo, Cardinale, Rossomando, Giovanelli, Maran, Pierdomenico Martino, Rosato».

Iniziative in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale concernente le cosiddette graduatorie scolastiche «in coda» e interventi a favore del personale precario della scuola - 2-00969; 2-00970

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
è di questi giorni la notizia della bocciatura da parte della Corte costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, riguardante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;
la Corte costituzionale ha bocciato le graduatorie «in coda», dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma per cui il docente che dalla graduatoria di una provincia vuole spostarsi a quella di un'altra finisce in coda, a scapito della meritocrazia e del punteggi ottenuti fino a quel momento;
in particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma impugnata introduce, con effetto temporale e circoscritto ad un biennio, una disciplina inusuale, per non dire eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento «a pettine» dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione;
il legislatore ha scelto questo ultimo assetto normativo quale regola ordinamentale, anche con l'intenzione di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, disciplinato dall'articolo 120, primo comma, della Costituzione, e rispetto al quale la norma impugnata ha veste «derogatoria»;
la sentenza della Corte costituzionale avrà sicuramente effetti devastanti perché l'amministrazione sarà costretta ad assumere tutti quei docenti che, collocati in coda, nelle graduatorie aggiuntive, si sarebbero trovati in posizione utile per l'immissione in ruolo -:
quali iniziative si ritenga opportuno assumere al fine di tutelare chi lavora con competenza e passione da parecchio tempo nella scuola e di garantire la continuità didattica fondamentale ai fini della buona qualità del sistema scolastico.
(2-00969)
«Capitanio Santolini, Adornato, Binetti, Bosi, Buttiglione, Enzo Carra, Ciccanti, Compagnon, De Poli, Delfino, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè, Lusetti, Mantini, Marcazzan, Mereu, Ricardo Antonio Merlo, Mondello, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Rao, Ria, Ruggeri, Scanderebech, Tassone, Nunzio Francesco Testa, Volontè, Zinzi».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, ha cancellato l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del 2009 per la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, rendendo in executivis le ordinanze di commissariamento disposte dai giudici del tribunale amministrativo regionale del Lazio, ex plurimis le nn. 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149 e 5150 r.g. del 2009, su ricorsi presentati dall'Anief per l'inserimento a pettine e non in coda nelle province aggiuntive scelte dai docenti inseriti nelle graduatorie e per il trasferimento a pettine in altra provincia;
la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, protocollo n. AOODGPER./1999 del 17 febbraio 2010, a firma del direttore generale, dottor Luciano Chiappetta, faceva esplicito riferimento alla sospensione delle ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio sopra indicate, sospensione che la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 ha, di fatto, revocato, riconoscendo pertanto piena e immediata efficacia ai provvedimenti di commissariamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sopra citati che hanno acquisito l'autorità del giudicato cautelare;
il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità e il contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie, rispettivamente del 16 febbraio e del 16 luglio 2010, garantiscono per l'anno scolastico 2010-2011 al personale docente di ruolo il diritto al trasferimento da un'istituzione scolastica all'altra, anche tra regioni e province diverse, mentre la direttiva comunitaria 1999/70/CE sancisce la parità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
diversi atti di sindacato ispettivo presentati da deputati del Partito Democratico (interrogazioni a risposta in Commissione n. 5-01418 di giovedì 14 maggio 2009, seduta n. 177, n. 5-01622 di lunedì 13 luglio 2009, seduta n. 201, n. 5-01684 di lunedì 27 luglio 2009, seduta n. 209, n. 5-02192 di mercoledì 9 dicembre 2009, seduta n. 255, n. 5-03336 del 30 luglio 2010, seduta n. 362) hanno sollecitato e invitato più volte il Ministro interpellato, fin dalla pubblicazione delle graduatorie per l'anno scolastico 2009-2010, a garantire il trasferimento da una provincia all'altra del personale docente precario, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo 1, comma 6, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, articolo 1, comma 1, e dalla legge 4 giugno 2004, articolo 1, comma 4, e a rispettare le ordinanze cautelari emesse dall'autorità giudiziaria;
non risulta ancora ultimato il piano di 150.000 immissioni in ruolo voluto dal precedente Governo di centrosinistra con l'approvazione della legge n. 296 del 2006;
al contrario, l'attuale Governo ha previsto tagli di 87.000 posti di personale docente con il decreto-legge n. 112 del 2008;
tali decurtazioni hanno provocato un drastico malfunzionamento della scuola, una grave discontinuità didattica a detrimento dell'apprendimento dei ragazzi e una profonda incertezza in tutti gli operatori del settore dell'istruzione;
nel comparto scuola non sembra applicato quanto previsto dal decreto legislativo n. 368 del 2001, in ottemperanza all'accordo quadro comunitario sui rapporti di lavoro a tempo determinato e sulla stabilizzazione del personale a tempo determinato con tre anni di contratto anche non consecutivi, come disciplinato dalla direttiva dell'Unione europea n. 1999/70/CE -:
quali iniziative intenda predisporre per riformulare le graduatorie ad esaurimento del personale docente;
quali iniziative intenda predisporre per consentire il trasferimento in altra provincia all'atto del prossimo aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento previsto dalla legge n. 296 del 2006, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale che ripristina la normativa vigente in materia;
quali iniziative intenda promuovere, a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale precario della scuola, in particolare già presente in posizione utile nelle medesime graduatorie e che ha prestato servizio negli scorsi anni, per consentire la copertura con contratto a tempo indeterminato di tutti i posti vacanti e disponibili, la stabilizzazione prevista già dalla normativa italiana e comunitaria del personale scolastico e un nuovo massiccio piano di immissioni in ruolo.
(2-00970)
«Antonino Russo, Siragusa, Leoluca Orlando, Colombo, Ghizzoni, Rugghia, Pes, Samperi, Lulli, Veltroni, Pedoto, Calvisi, Zamparutti, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Merloni, Bernardini, Beltrandi, Iannuzzi, Sarubbi, Bachelet, Schirru, De Pasquale, Melandri, Lo Moro, Di Giuseppe, Favia, Cambursano, Di Stanislao, Paladini, Piffari, Aniello Formisano, Zazzera, Evangelisti, Palagiano, Barbato, Palomba, Cimadoro, Rota, Mecacci, Trappolino, Martella».

Orientamenti del Ministro dell'interno in merito ai recenti sbarchi di migranti provenienti dal nord Africa, con particolare riferimento alla possibilità di riapertura del centro di soccorso e prima accoglienza di Lampedusa - 2-00968

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
l'attuale emergenza umanitaria conseguente agli sbarchi di clandestini provenienti dalla Tunisia era facilmente prevedibile, atteso che già nel mese di gennaio 2011 sono arrivate 25 imbarcazioni con 245 persone, ovvero la metà di tutti gli arrivi dalla Tunisia nel 2010, numero che rappresentava già un aumento di quasi il doppio rispetto al 2009;
d'altronde, situazioni di improvviso e profondo cambiamento in Paesi vicini hanno sempre provocato l'esodo di persone, sia come rifugiati che come sfollati e migranti, come è successo nel caso dell'Albania, della Bosnia e del Kosovo;
la direttiva comunitaria sulla protezione temporanea del 2001 e recepita dall'Italia nel 2003 prevede già in caso di afflusso massiccio di sfollati la condivisione europea delle responsabilità per le persone in arrivo dal nord Africa ed esiste anche un fondo comunitario per tali situazioni che l'Italia - se necessario - potrebbe attivare attraverso una semplice richiesta alla Commissione europea;
non si conosce il numero di quanti, tra i cittadini tunisini arrivati, presenteranno richiesta di protezione internazionale che potrà solo stabilirsi sulla base di valutazioni individuali da parte delle apposite commissioni territoriali d'asilo che dovranno anche tener conto, eventualmente, del fatto che tra le persone arrivate possano esserci coloro che si sono macchiati di crimini durante il regime dell'ex presidente Ben Ali -:
se non ritenga di aprire subito la struttura già esistente a Lampedusa come centro di puro transito per chi arriva via mare dal nord Africa, anche perché le persone sbarcate hanno spesso bisogno di un primo soccorso e, comunque, di una breve sosta prima del trasferimento nei centri sulla terraferma;
se le persone sbarcate siano state informate sul loro diritto di richiedere protezione internazionale all'Italia e sulla possibilità di ammissione alla procedura d'asilo per chi intende fare uso di tale diritto;
quali iniziative intenda assumere per verificare l'applicazione delle cosiddette «clausole di esclusione» dal beneficio della protezione prevista dalla normativa internazionale ed italiana.
(2-00968)«Pezzotta, Galletti».