XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 23 febbraio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 febbraio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vernetti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Giro, La Russa, Leone, Lombardo, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Mura, Leoluca Orlando, Picchi, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vernetti, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 22 febbraio 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
D'IPPOLITO VITALE: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche» (4108).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

XII Commissione (Affari sociali):
PEDOTO ed altri: «Disposizioni per la tutela della salute delle persone che si sottopongono a trattamenti abbronzanti» (3995) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 22 febbraio 2011, ha comunicato che la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune (COM(2010)772 definitivo) (atto Senato doc. XVIII, n. 79).

Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 17 febbraio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, per gli esercizi dal 2007 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 284).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 22 febbraio 2011, ha trasmesso una segnalazione - indirizzata al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249 - concernente il recepimento delle nuove direttive comunitarie afferenti al settore delle comunicazioni elettroniche.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti circa la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro presso l'INPS - 3-01475

POLI, GALLETTI, CICCANTI, COMPAGNON, VOLONTÈ e NARO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riduce del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni, oltre che per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi e la somministrazione di lavoro;
la disposizione si applica a partire dall'anno 2011 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare prevede il rinnovo di un anno dei contratti a tempo determinato del personale operante presso i suddetti sportelli;
anche l'Inps è soggetta alle limitazioni di spesa per il personale in conseguenza della disciplina sul blocco del turn-over. Per l'istituto è indispensabile mantenere l'impiego degli strumenti di lavoro flessibile e, in particolare, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alle finalità istituzionali, quali il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero e la gestione degli ammortizzatori sociali;
le disposizioni in materia di riduzione delle risorse umane per l'Inps comporteranno una riduzione del personale a vario titolo impiegato pari al 6 per cento dell'attuale forza lavoro, con inevitabili ricadute sull'operatività dell'ente, in particolare delle sedi territoriali, già provate delle recenti fuoriuscite per sopraggiunti limiti di età e/o di anzianità -:
se non ritenga di prevedere a breve una proroga, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010, dei contratti di somministrazione di lavoro operanti presso l'Inps, con l'obiettivo di assicurare i medesimi livelli di servizio attraverso l'impiego di personale in grado di far fronte agli effetti conseguenti dall'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle risorse umane. (3-01475)

Iniziative in relazione agli sviluppi della situazione in Libia, con particolare riferimento alla tutela delle libertà fondamentali - 3-01476

FRANCESCHINI, TEMPESTINI, VENTURA, MARAN, AMICI, LENZI, BOCCIA, QUARTIANI, GIACHETTI, ROSATO, PISTELLI, NARDUCCI, BARBI, COLOMBO, CORSINI, LOSACCO, PORTA e MOGHERINI REBESANI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la Libia è ormai sull'orlo di una vera e propria guerra civile, con un bilancio ufficioso che parla di centinaia di morti e feriti, destinati ad aumentare drammaticamente a causa dei bombardamenti in atto da parte dell'aviazione di Gheddafi sui manifestanti;
a fronte delle notizie allarmanti circa un gran numero di mercenari assoldati con il compito di sparare su quanti protestano anche pacificamente nelle strade, vi sarebbero notizie relative all'avvenuta diserzione di alcune unità dell'esercito che si sarebbero unite ai manifestanti, in un momento in cui è assai difficile prevedere con esattezza l'evoluzione a breve della difficile situazione che sta vivendo il popolo libico;
mentre l'amministrazione Obama - al pari di altri Paesi europei - si è affrettata a condannare con nettezza la brutale repressione in atto e ha considerato non tollerabile la violenza contro chi protesta in modo pacifico, colpisce la linea di silenzio prima e assai timida reazione poi del Governo italiano, che si è limitato in una prima fase a dichiarare di non voler disturbare il leader libico e solo successivamente, costretto dall'incalzare degli eventi, a esprimere parole meno timide di condanna;
il colpevole ritardo con cui l'Italia ha denunciato la strage di civili in atto in Libia è stato, inoltre, accompagnato da timidezze e cautele durante lo svolgimento del vertice del Consiglio europeo, durante il quale l'Italia avrebbe scoraggiato una più ferma presa di posizione delle cancellerie europee, motivandola col fatto che sarebbe a rischio l'integrità territoriale della Libia;
a fronte della gravità di quanto sta avvenendo non sono certo il silenzio o le eccessive cautele che potrebbero scongiurare l'eventuale rischio di una rottura dell'integrità territoriale della Libia, ma solo l'avanzare del processo democratico potrà aprire ad una soluzione positiva della crisi in atto;
quello che sta accadendo in Libia fa parte indubbiamente di un processo assai più ampio, che sta caratterizzando non solo la sponda sud del Mediterraneo, coinvolgendo Paesi come la Tunisia e l'Egitto, ma che si sta estendendo fino a Paesi come lo Yemen e il Bahrain, dove - esattamente come in Libia - la risposta alle richieste popolari di riforme e maggior democrazia sta assumendo connotati di ferocia e brutale repressione;
proprio in ragione dei rapporti importanti e significativi del nostro Paese con la Libia, anche alla luce della positiva chiusura del contenzioso coloniale con la firma e la ratifica del Trattato di amicizia e cooperazione, spettava e spetta all'Italia un dovere assai più forte nel condannare con fermezza i morti di Bengasi e nel ribadire che la libertà di espressione e di riunione pacifica sono diritti fondamentali di ogni essere umano e che come tali debbono essere sempre rispettati e protetti;
l'imbarazzo che ha contraddistinto la posizione ufficiale italiana è figlio, invece, di un'impostazione della nostra politica estera e di una gestione del trattato di cooperazione con la Libia di natura tutta propagandistica, disposta a concedere a Gheddafi una credibilità che non meritava e ad esaltarne i tratti più incivili, pur di ottenere risultati di immagine in materia di immigrazione, con la conseguenza di aver perso in questi anni ogni capacità di pressione sul colonnello libico, ad iniziare dalla questione dei rifugiati;
l'onda lunga delle rivoluzioni democratiche non si è affatto esaurita e l'Italia deve avere chiaro l'obbiettivo di aiutare tutti quei processi democratici volti a costruire una nuova stabilità e nuove prospettive di sviluppo tra le due sponde del Mediterraneo, né può limitarsi al ruolo di mero spettatore passivo a fronte dello sgretolarsi di quei regimi che, se da un lato hanno assicurato stabilità, dall'altro lo hanno fatto anche al costo di una pesante negazione dello stato di diritto e di libertà fondamentali -:
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, sia sul piano bilaterale che nelle opportune sedi internazionali, affinché abbia al più presto fine la brutale repressione in atto in Libia e venga dato ascolto alle richieste di riforme e tutela delle libertà fondamentali provenienti dal popolo libico. (3-01476)

Iniziative di competenza per assicurare trasparenza e correttezza nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico, anche alla luce della vicenda del Pio Albergo Trivulzio - 3-01481

GRANATA. - Al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. - Per sapere - premesso che:
dopo 19 anni, il Pio Albergo Trivulzio (Pat) - finito, nel 1992, agli onori della cronaca allorquando si scoprì che parte del suo patrimonio immobiliare era utilizzato a prezzi di favore da politici, giornalisti ed esponenti della classe dirigente milanese - è tornato sotto la lente della procura di Milano per una presunta «affittopoli», che rischia di scuotere nuovamente la città di Milano e l'intero Paese;
il comune di Milano ha inaugurato «un'operazione trasparenza», chiedendo, in particolare, al Pio Albergo Trivulzio (Pat) la pubblicazione dei nomi degli inquilini degli immobili di sua proprietà;
nel mese di gennaio 2011 l'azienda ha pubblicato una lista gravemente incompleta (mancavano numero civico, metratura, ammontare annuo del canone dei singoli appartamenti, data della stipula dei contratti e, soprattutto, i nomi degli affittuari), continuando, così, a nascondere gli affitti a prezzi stracciati dei singoli appartamenti dietro il paravento dei «canoni complessivi per condominio» e giustificandosi alla luce della «complessità delle tipologie di contratti» e del rispetto del diritto alla riservatezza dei propri inquilini;
la pubblicazione degli elenchi richiesti e finora gelosamente custoditi, invece, è arrivata solo la scorsa settimana, dopo un lungo braccio di ferro tra la direzione dell'ente, il comune e la regione; questo atteggiamento reticente ha alimentato dubbi sulla trasparenza e correttezza della gestione;
solo in seguito al parere del Garante per la protezione dei dati personali - il quale, dopo aver chiarito che «la normativa sulla protezione dei dati personali non rappresenta un ostacolo alla trasparenza amministrativa, specie laddove quest'ultima riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici», ha sottolineato che «le norme sulla protezione dei dati personali non pongono ostacoli alla conoscenza dei nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà di enti pubblici da parte dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, laddove la richiesta sia utile per l'espletamento del loro mandato» e che «nella diffusione dei dati deve essere sempre rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza» - il presidente del Trivulzio, Emilio Trabucchi, si è deciso a consegnare gli elenchi dei locatari al consiglio comunale;
la documentazione era stata, inizialmente, inoltrata alla commissione regionale di controllo, in quanto ritenuta «l'unico soggetto legittimato a verificare la corretta amministrazione delle aziende di servizi alla persona»: la stessa, però, l'ha prontamente rispedita al mittente;
dalle carte depositate è emerso che centinaia di appartamenti e immobili di pregio della «Baggina» - situati in zone centrali della città - sono stati dati in locazione a prezzi stracciati (in nome di antichi contratti a equo canone) a manager, imprenditori, artisti, ex segretari di partito, ex assessori e consiglieri comunali e che, in molti casi, gli affitti erano scaduti e gli inquilini continuavano ad abitarci in deroga senza regolare bando;
sta, dunque, affiorando una fitta rete di agevolazioni ingiustificate e privilegi e permangono molte ombre sui meccanismi di assegnazione che lasciano troppi margini alla discrezionalità (l'ultima parola sulle assegnazioni spetta al consiglio di amministrazione dell'ente composto da 3 membri nominati dalla regione e 4 dal comune): a quanto pare, tali appartamenti vengono assegnati in locazione a prezzi modici, non a chi ne ha più bisogno o a chi è disposto a pagare di più, ma a chi, tra i candidati, a parità di requisiti, è in grado di esibire il reddito più alto, come ha confermato lo stesso direttore del Trivulzio, Fabio Nitti;
a tale quadro si aggiunge che, solo alla fine di gennaio 2011, dopo circa tre anni e mezzo di trattative serrate, il Trivulzio ha chiuso l'accordo con i sindacati per il rialzo dei canoni di locazione: in media i nuovi contratti e gli inquilini in scadenza subiranno un aumento del 20 per cento, che dovrebbe teoricamente avvicinare le locazioni del Pio Albergo Trivulzio (Pat) ai canoni di mercato;
secondo quanto emerge dalle ultime notizie di stampa, la lista consegnata non sarebbe completa (su un totale di circa 1.064 immobili tra Milano e provincia, infatti, sembra che manchino 150 immobili) e, inoltre, l'indagine si starebbe estendendo anche alle compravendite degli ultimi cinque anni;
la gestione «allegra» del Pio Albergo Trivulzio (si tratterebbe di un patrimonio poco valorizzato, che, a quanto risulta, genererebbe affitti complessivi per 7,3 milioni di euro l'anno, poco meno di 6.500 euro ad appartamento) finisce, inevitabilmente, col ripercuotersi sulla qualità e sui costi delle prestazioni fornite ai destinatari finali delle attività istituzionali dell'ente (anziani non autosufficienti e giovani bisognosi): la Corte dei conti della Lombardia ha già aperto una indagine ed intende verificare, appunto, l'eventuale danno erariale derivante dagli sconti ai canoni d'affitto;
è auspicabile una maggiore trasparenza nella gestione di un patrimonio immobiliare pubblico (da quasi 500 milioni di euro), frutto di lasciti e donazioni secolari a favore dei bisognosi, che, nelle sue origini, sarebbe dovuto servire ad aiutare chi più ne aveva bisogno e che rientra tra i soggetti tenuti a realizzare quel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
sarebbe opportuno, oltre che doveroso, rendere noti sia i criteri con cui sono stati eventualmente indetti i bandi, sia le strategie di valorizzazione del patrimonio, nonché assicurare che i criteri di assegnazione rispettino le prescrizioni stesse dei bandi;
è bene fare chiarezza e garantire la massima trasparenza su quanto sta accadendo al Pio Albergo Trivulzio, anche al fine di scongiurare che, nell'assegnazione di tale patrimonio pubblico, ci siano stati, realmente, trattamenti di favore illegittimi ed eventualmente verificare tutte le responsabilità del caso -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, alla luce di quanto detto, non ritenga opportuno, per quanto di sua competenza, adottare ogni iniziativa, anche normativa, al fine di assicurare che la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, anche direttamente o indirettamente detenuto dagli enti locali o soggetto al controllo degli stessi, sia improntata ai principi della pubblicità e della trasparenza, attraverso l'adozione di metodi e strumenti specifici atti a garantirli. (3-01481)

Iniziative per il rilancio degli interventi infrastrutturali, con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno - 3-01479

PIFFARI, MONAI, BORGHESI e EVANGELISTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
per l'attuale Governo, il rilancio delle infrastrutture doveva essere il volano della ripresa economica del nostro Paese. In realtà si è in presenza di un sostanziale fallimento: a dieci anni dalla «legge obiettivo» risulta completato solo il 20 per cento dei lotti, mentre per un altro 55 per cento di opere il cantiere non è mai stato neppure aperto;
secondo la graduatoria del World economic forum, l'Italia si posiziona nel 2010 al 73o posto su 133 Paesi per la qualità del sistema infrastrutturale di trasporto. L'infrastrutturazione, oltre che dalle minori risorse investite, è stata penalizzata anche dalle procedure che ritardano la realizzazione delle opere pubbliche. Il recupero del divario infrastrutturale italiano passa necessariamente per l'aumento della spesa pubblica destinata agli investimenti e questa, negli ultimi quindici anni, è stata inferiore alla media dei Paesi europei;
ancora si ricorda il famoso «contratto con gli italiani» firmato dal Presidente Berlusconi nel 2001 nella trasmissione «Porta a Porta», davanti al «giornalista-notaio» Bruno Vespa, nel quale si promettevano le grandi infrastrutture che avrebbero dovuto dare una svolta all'Italia, garantendo la realizzazione entro 5 anni di almeno il 40 per cento di quelle opere;
il recente rapporto Ance sulle infrastrutture sottolinea come «la situazione dei programmi regionali del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) del Mezzogiorno risulta molto più allarmante. Da più di un anno, fatta eccezione del caso della Sicilia, l'approvazione di questi programmi è continuamente rinviata dal Governo, con la conseguenza che non può essere data certezza alla programmazione finanziaria e temporale di interventi fondamentali per sviluppo del Mezzogiorno e progettati per essere complementari a quelli finanziati con i fondi strutturali. A oltre tre anni di distanza dall'avvio del periodo di programmazione (2007-2013), il persistente rinvio dell'approvazione dei programmi Fas rimette in discussione il principio di base della programmazione unitaria delle risorse europee e nazionali, basato sull'articolazione tra programmi finanziati con fondi europei e programmi finanziati con fondi nazionali»;
sempre secondo l'Ance, gli investimenti pubblici in costruzioni sono - in valore assoluto - i più bassi degli ultimi 20 anni;
lo stesso Paolo Buzzetti, presidente dell'Ance, in un'intervista dell'ottobre 2010, dichiarava: «C'è un grande fermo nel mercato italiano delle opere pubbliche. Il rallentamento è colpa di lavori che non ci sono. In tre anni gli investimenti sono calati circa del 20 per cento, e di oltre il 30 per cento nell'edilizia abitativa». E ancora: «si sono chiusi tutti i rubinetti pubblici. Dei circa 12 miliardi deliberati dal Cipe nel 2009, in cui c'era un impegno del Governo per le grandi e piccole opere (tra cui 1 miliardo per le scuole), poco o nulla è stato trasformato in cantiere». E ancora: «le imprese più grandi e strutturate stanno cercando sempre di più di lavorare all'estero, perché qui non c'è lavoro. Alcune grandi imprese sono arrivate a effettuare all'estero più del 50 per cento dei lavori e la forbice Italia-estero si sta allargando»;
le delibere Cipe n. 93 del 2009, n. 103 del 2009 e n. 121 del 2009, riguardanti gli interventi da avviare nel triennio e l'assegnazione dei finanziamenti per piccole e medie opere nel Mezzogiorno, hanno ridotto sensibilmente l'ammontare di risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per lo sviluppo del Mezzogiorno e per il superamento del gap infrastrutturale sempre più profondo fra questa e le altre aree del Paese. Si prevedono riduzioni di 145 milioni di euro per il completamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria; di 33 milioni di euro per l'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria; di 263 milioni di euro per la strada statale n. 106 «Ionica»; di 35 milioni di euro per la metropolitana di Napoli; di 60 milioni di euro per gli schemi idrici del Mezzogiorno; di 363 milioni di euro per opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto. Si sono, inoltre, quasi dimezzate le risorse destinate alla voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno», portandole da 801 a 438 milioni di euro. Peraltro, la delibera Cipe n. 121 del 2009 prevede una riduzione drastica di ben 218 milioni di euro delle risorse che erano previste per il capitolo di spesa: «adeguamento rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS a interventi a terra Ponte sullo Stretto»;
nell'allegato infrastrutture, presentato al Parlamento contestualmente all'ultima decisione di finanza pubblica, il Governo conferma e ammette di fatto la totale carenza di risorse, chiarendo infatti come: «Le risorse pubbliche necessarie globalmente per dare avvio e continuità alle scelte strategiche definite nel prossimo triennio ammontano a circa 64 miliardi di euro. Le risorse potenzialmente recuperabili sono pari a circa 19 miliardi. Sarà quindi necessario coinvolgere ulteriori capitali privati»;
il 1o dicembre 2010 si è svolta una manifestazione davanti alla Camera dei deputati, organizzata dall'Ance, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni imprenditoriali di tutta la filiera delle costruzioni, per lanciare l'allarme e richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla crisi senza precedenti che sta subendo il sistema delle costruzioni: circa 30 miliardi di euro di investimenti in costruzioni in meno in quattro anni, oltre 250 mila posti di lavoro persi nelle costruzioni e nei settori dei materiali da costruzione, oltre 300 per cento in più di utilizzo degli ammortizzatori sociali ed altro -:
se non si ritenga necessario provvedere allo sblocco delle risorse per rilanciare il settore delle costruzioni, ripristinando le risorse attualmente ridotte per la realizzazione delle opere infrastrutturali del Mezzogiorno, al fine di avviare un processo di riequilibrio delle dotazione di infrastrutture dell'area. (3-01479)

Problematiche concernenti le modalità di calcolo del canone dovuto all'ANAS per gli accessi individuati come passi carrabili - 3-01480

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i passi carrai rientrano nella fattispecie degli «accessi e diramazioni» e consistono in interventi sull'infrastruttura viaria che consentono immissioni di veicoli da e verso un'area privata laterale e come tali esulano dall'uso ordinario della strada, concretandone un uso eccezionale che deve, quindi, essere assentito, mediante apposito provvedimento, dall'ente proprietario della strada interessata, che nel caso ci si riferisca alla rete stradale di interesse nazionale è Anas s.p.a., ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994, richiamato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2008;
i cittadini e le attività che risiedono fuori dal cartello di centro abitato sono costretti a pagare, quindi, la tassa sui passi carrai, trovandosi così, di fatto, a pagare due volte le tasse sulle strade: sia, ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia, straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali;
l'articolo 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997, relativamente ai cosiddetti passi carrai, prevede che: «Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni (...) sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»;
successivamente l'Anas s.p.a. avrebbe interpretato la norma secondo cui il limite del 150 per cento valeva solo per il primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto sulla base di parametri individuati dall'Anas stessa;
nel 2003, in base alla legge n. 449 del 1997, sono iniziati, in base alle nuove tabelle e coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte dell'Anas del canone sui passi carrai che hanno comportato aumenti discrezionali, che per qualche attività, in Veneto, sono arrivati anche all'8.000 per cento: un cittadino privato costretto a pagare centinaia di euro e un'attività commerciale migliaia di euro per accedere ad una strada;
il difensore civico di Padova ha riscontrato, nella legge n. 449 del 1997, aspetti di «vessatorietà, iniquità, nonché contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico», giudizio poi condiviso dal difensore civico della regione Veneto;
il provvedimento annuale di determinazione dei canoni Anas ha natura discrezionale, perché dà un contenuto numerico ai parametri indicati, genericamente, nell'articolo 27, comma 8, del codice della strada e questo comporta una notevole difformità di trattamento da compartimento a compartimento e, quindi, una conseguente alterazione della concorrenza;
molti cittadini che hanno l'accesso della propria abitazione su strade Anas hanno ricevuto richieste di pagamento di canoni molto elevati, ormai quintuplicati rispetto all'origine e diversificati senza apparente motivo, come nel caso degli accessi sulla via Romea tra Venezia e Chioggia;
la problematica della disparità di calcolo dei canoni richiesti e delle conseguenze che essa provoca è stata sollevata più volte attraverso proteste e ricorsi, nonché interrogazioni parlamentari e ordini del giorno, ma tutte le iniziative non hanno prodotto alcun effetto -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per porre fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società Anas nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, anche intervenendo con gli appositi strumenti normativi sulle disposizioni di legge che affidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi, nonché fissando criteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non superino l'andamento dell'inflazione. (3-01480)

Interventi per contrastare l'obesità infantile - 3-01478

BALDELLI e MUSSOLINI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nel nostro Paese oltre un bambino su 3 di età compresa tra i 6 e gli 11 anni ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età;
in genere chi è obeso nei primi dieci anni di vita mantiene tale stato anche in età adulta, con tutti i rischi per la salute che derivano da questa condizione;
la possibilità di normalizzare il peso dipende dalla tempestività dell'intervento e dal coinvolgimento delle istituzioni, delle famiglie e dei pediatri -:
quali siano gli interventi per contrastare l'obesità infantile. (3-01478)

Iniziative normative in materia di accesso ai corsi universitari - 3-01477

MARIO PEPE (IR), SARDELLI, BELCASTRO, CALEARO CIMAN, CATONE, CESARIO, D'ANNA, GRASSANO, GIANNI, GUZZANTI, IANNACCONE, LEHNER, MILO, MOFFA, MOTTOLA, ORSINI, PIONATI, PISACANE, POLIDORI, PORFIDIA, RAZZI, ROMANO, RUVOLO, SCILIPOTI, SILIQUINI, SOGLIA, STASI e TADDEI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
le polemiche e le denunce che periodicamente scuotono il mondo universitario italiano in relazione ai metodi con cui sono determinati gli aventi diritto all'accesso alle facoltà a numero chiuso sono originate da diversi e concomitanti fattori;
questo tema, nella recente approvazione della legge di riforma universitaria, non ha trovato spazio, poiché le procedure di accesso ai corsi universitari sono rimaste quelle precedentemente vigenti;
il primo problema è quello dell'affollamento che risulta in tutta la sua evidenza quando per 5.000 posti nella facoltà di medicina si presentano 50 mila candidati;
la seconda stortura si verifica nel procedimento di selezione basato su una serie di test denominati «di cultura generale». C'è molto da opinare sul contenuto di questi test; c'è da discutere come possa accadere, da un lato, che talune domande siano sbagliate e, dall'altro, che i testi delle domande siano noti ancora prima della prova d'esame;
un'ulteriore stortura è determinata dai posti disponibili presso le facoltà. Quelle più grandi possono accogliere un numero maggiore di studenti e, quindi, la selezione incorporerà anche studenti che in altre facoltà sarebbero stati esclusi, mentre in queste ultime non vengono ammessi alcuni studenti meritevoli;
per questi motivi si assiste al triste spettacolo fatto di ricorsi alla giustizia amministrativa e di sanatorie a posteriori quasi imposte al Parlamento;
risulta evidente, di conseguenza, che è necessario attrezzare un percorso totalmente innovativo, dando modo a tutti gli studenti di confrontarsi con la materia che intendono studiare, consentendo a tutti di sviluppare le proprie capacità;
in questo senso si potrebbe prevedere l'accesso libero al primo biennio di corsi. In tale periodo lo studente avrebbe il tempo di valutare le proprie capacità e l'università quello di valutare il rendiconto dello studente, rinviando al periodo successivo delle prove selettive specifiche, che potrebbero essere molto più dure di quelle attuali, in quanto basate sugli studi appena conclusi;
in questo caso si potrebbe prevedere che i posti fossero assegnati in base ad una graduatoria nazionale, in modo da evitare di escludere studenti più meritevoli di altri;
infine, per coloro che non superassero la prova, ci potrebbe comunque essere il diritto ad iscriversi a corsi di rango inferiore -:
se non ritenga necessario, a partire dalle considerazioni sopra esposte, adottare iniziative per rivedere le norme che consentono l'accesso ai corsi universitari, al fine di consentire a tutti gli studenti meritevoli di proseguire nel corso di studi da loro ambito. (3-01477)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2518 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4086)

A.C. 4086 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in esame, fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di termini e di «regimi giuridici» indicati nella tabella 1 e, soprattutto, il comma 2 prevede che possa essere disposta un'ulteriore proroga-bis fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 o degli altri termini e «regimi giuridici» definiti ai sensi del comma 1;
la proroga ulteriore è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, col solo parere consultivo della Commissione bicamerale per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro dieci giorni, comunque superabile da parte del Governo, in deroga al regime generale molto garantistico dettato dalla legge n. 400 del 1988, che al comma 2 dell'articolo 17 prevede, allo scopo, appositi regolamenti «governativi», adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;
peraltro nella tabella 1 alcune di dette proroghe (la proroga in materia di rappresentanza militare, quella sul cosiddetto «bonus maturità», quella relativa agli studi di settore) si riferiscono a normative la cui efficacia non è ancora scaduta, i cui termini anzi sono tuttora alquanto distanti dalla scadenza (rispettivamente 30 luglio, 10 ottobre, 30 settembre) con palese violazione anche dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione;
non si può immaginare di delegificare per decreto-legge, spostando il potere di disciplina dal Parlamento al Governo, cosi come avviene in due occasioni indicate più avanti; allo stesso modo non è ammissibile che si modifichino con questo decreto-legge norme contenute in regolamenti di delegificazione, determinando così una commistione di fonti primarie e secondarie e realizzando un'operazione di rilegificazione, la quale produce come conseguenza il fatto che atti non aventi forza di legge presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi. Ancor più grave il rinvio, operato in più occasioni, a fonti del tutto atipiche quali i decreti aventi natura non regolamentare;
non si può parlare di necessità e urgenza in un modulo di proroga-bis a sequenza di stadi, individuando il primo di essi nel 31 marzo 2011, entro il quale, eventualmente, provvedere sulla fissazione di termini di applicazione o di entrata in vigore di una disciplina legislativa (e che resta legislativa, con la sola eccezione delle scadenze), violando pertanto i limiti di cui all'articolo 77 della Costituzione unitamente all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, una delle più rilevanti leggi ordinamentali della Repubblica; il provvedimento, infatti, contiene varie disposizioni che, avendo un effetto differito nel tempo, contrastano con il principio della immediata applicabilità delle disposizioni contenute in un decreto-legge (si veda, ex multis, la proroga dei termini relativi all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008, la quale è del tutto eventuale perché rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri);
il decreto in esame contiene, inoltre, varie disposizioni ampiamente derogatorie del diritto vigente, che si pongono in contrasto con il principio di legalità; uno degli esempi più significativi in questo senso è rappresentato dal comma 2-bis dell'articolo 2, ove agli enti territoriali della regione Campania è conferito il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote, al fine di coprire i costi del ciclo di gestione dei rifiuti «anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni»; deroghe simili sono state previste in materia di rendite catastali (articolo 2, comma 5-bis) e nell'ambito dei principi stabiliti dallo «Statuto dei diritti del contribuente» (articolo 2-quinquies, comma 7);
l'articolo 1, comma 2-septies (introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato) reintroduce, pressoché integralmente, il contenuto del decreto-legge n. 62 del 2010, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, il cui disegno di legge, approvato dal Senato, è stato respinto dall'Assemblea della Camera l'8 giugno 2010, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale; tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere», interpretandosi il citato limite di contenuto come riferibile tanto ai contenuti originari del decreto-legge, quanto alle modifiche allo stesso apportate durante il procedimento di conversione;
l'articolo 2, comma 4-novies, nel far salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie provinciali del personale insegnante previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, come tuttavia interpretato autenticamente dalla disposizione dichiarata incostituzionale, risultando pertanto di difficile interpretazione in quanto, da un lato, sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina - ma, dall'altro, sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina dichiarata illegittima;
il decreto-legge, con riferimento al conferimento di potestà regolamentare al Governo, all'articolo 2, commi 4-vicies e 4-vicies semel, reca due autorizzazioni alla delegificazione in materia di sistema nazionale di valutazione dell'istruzione non formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le «norme generali regolatrici della materia», non sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, né appaiono congrui - al fine del perfezionamento della procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, citato - i termini fissati per l'emanazione dei decreti in oggetto (sessanta giorni); del resto la disciplina sul sistema nazionale di valutazione e la connessa revisione della funzione ispettiva non possono essere oggetto di regolamenti di delegificazione. Vi ostano due ragioni di costituzionalità: a) la riserva al legislatore statale delle norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, della Costituzione), nelle quali non possono non rientrare anche gli oggetti in questione (ferma restando la possibilità di demandare profili attuativi delle norme generali a fonti regolamentari ex articolo 117, sesto comma, della Costituzione); b) la carenza attuale di qualsivoglia disciplina generale in materia (ciò che impedisce qualsiasi eventuale intervento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988);
l'articolo 2, comma 12-terdecies, sospende fino al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte. All'ultima proroga semestrale aveva provveduto l'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Questa proroga, che favorisce i truffatori e costa allo Stato 5 milioni di euro, dopo l'esplicito impegno del Governo che la precedente deroga sarebbe stata l'ultima, rende molto probabile l'infrazione comunitaria per l'Italia e rischia di provocare una possibile sospensione di aiuti comunitari in materia agricola,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4086.
n. 1. Zaccaria, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

La Camera,
premesso che:
il Presidente della Repubblica Ciampi, il 29 marzo 2002, nel messaggio di rinvio alle Camere della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, scriveva: «Nel corso dell'esame parlamentare, nel decreto-legge in questione sono state aggiunte numerose norme nuove [...] a parte il fatto che non si ravvisa la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione [...] si deve rilevare un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario [...] Questo modo di procedere configura uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge non conforme al principio consacrato nel ricordato articolo 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito della legge n. 400 del 1988 che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata [...] Tutto ciò mette in evidenza la necessità che il Governo, non soltanto segua criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge, ma vigili, successivamente, nella fase dell'esame parlamentare, allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali sopra richiamati»;
il Presidente della Repubblica Napolitano ha ammonito, il 18 maggio 2007, che «l'adozione di criteri rigorosi diretti ad evitare sostanziali modificazioni del contenuto dei decreti-legge è infatti indispensabile perché sia garantito, in tutte le fasi del procedimento - dalla iniziale emanazione alla definitiva conversione in legge - il rispetto dei limiti posti dall'articolo 77 della Costituzione alla utilizzazione di una fonte normativa connotata da evidenti caratteristiche di straordinarietà e che incide su delicati profili del rapporto Governo-Parlamento e maggioranza-opposizione»;
con lettera del 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha espressamente indicato che «provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge». È «doveroso ribadire oggi che è indispensabile porre termine a simili »prassi«, specie quando si legifera su temi che [...] riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. È in giuoco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare»;
in occasione della recente conferenza stampa annuale, il Presidente della Corte Costituzionale ha segnalato la «notevole diffusione di interventi legislativi parziali, se non provvisori», l'«accentuata difficoltà che si verifica ormai da molti anni nel sistema di produzione delle fonti normative», in quanto «si sono verificate [...] moltissime trasformazioni in via di prassi dei classici sistemi di produzione normativa, in assenza di adeguati processi di riforma e razionalizzazione a livello costituzionale o almeno dei regolamenti parlamentari; al tempo stesso, si è radicalmente spostato l'asse della produzione legislativa dal Parlamento al Governo [...] nel 2010 sono stati più i decreti legislativi che le leggi e [...] più di due terzi delle leggi approvate sono leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali» occorre «riflettere su ciò che producono i numerosi decreti legislativi di tipo correttivo. Tutto ciò evidentemente pesa non poco su chi deve giudicare della legittimità costituzionale delle leggi: se negli anni trascorsi sono state adottate sentenze importanti sui decreti-legge, nel 2010 non poche sentenze della Corte costituzionale si sono dovute riferire all'applicazione più o meno corretta dell'articolo 76 della Costituzione, che disciplina appunto la delega legislativa [...] oppure hanno dovuto faticosamente ricostruire determinate situazioni normative in quasi continua trasformazione nel tempo».
il provvedimento in esame si colloca per vari aspetti costituzionali e ordinamentali all'interno delle problematiche sopra descritte e nei contesti evidenziati si inserisce la peculiare tecnica legislativa adottata dal decreto medesimo;
esso consolida l'infausta e sistematica utilizzazione di uno strumento per sua natura temporaneo e straordinario per correggere disposizioni legislative in vigore, cogliendo l'occasione, come in questo caso, di modificare termini e scadenze delle medesime - con nocumento riguardo alla sistemazione della legislazione vigente - quando non di sospendere l'efficacia e l'entrata in vigore di altre, che vi sarebbero prossime, queste ultime, in particolare, non di rado a causa di inadempienze e ritardi della pubblica amministrazione, con ciò deviando integralmente dai principi costituzionali di cui agli articoli 70 e 77, con riguardo ai requisiti della straordinarietà, dell'urgenza e della necessità che, soli, legittimano l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge;
esso presenta aspetti che ne determinano solo parzialmente la legittimità costituzionale ed altri che ne determinano la mancanza di congruità, difetta di omogeneità fin dalla stesura originaria del testo, difetto aggravatosi nel suo divenire, a causa delle ampie e più disparate modificazioni intervenute e adottate dal «maxiemendamento» presentato al Senato, che ha preceduto la posizione della questione di fiducia;
le criticità indicate si acuiscono, nel caso specifico, in quanto alla decretazione d'urgenza si è coniugata la posizione della questione di fiducia, coniugio che, ad avviso dei sottoscrittori, dovrebbe risultare innaturale ed estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionali di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione: oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento, il suddetto abbinamento è in grado di alterare gli equilibri istituzionali ravvisabili, oltre che nel dettato della nostra Carta fondamentale, nei pronunciamenti della Corte costituzionale;
il provvedimento in oggetto perpetua una infausta prassi di proroga di termini previsti da disposizioni legislative: il reiterato differimento di una norma può comprometterne l'efficacia e vanificarne la stessa formale sussistenza nell'ordinamento. A motivo di ciò sarebbe opportuno un ricorso particolarmente rigoroso e limitato allo strumento della decretazione d'urgenza nell'ambito della proroga legislativa, non potendosi ammettere, senza danni per la certezza del diritto, la generalizzata sistematizzazione di uno strumento concepito quale eccezionale rimedio a situazioni dalle quali può derivare concreto pregiudizio ove non si intervenisse sui termini in scadenza. Il disegno di legge di conversione in esame, anche alla luce dell'iter che lo ha caratterizzato (presso il Senato l'esame degli emendamenti è iniziato soltanto 1'8 febbraio 2011, pur essendo il decreto datato 29 dicembre 2010), non appare rispondente, in più parti, a tali stringenti requisiti, configurandosi spesso quale mero e oscuro elenco di automatici rinvii ad altra data di termini legislativi, talvolta differiti senza alcuna adeguata motivazione. Tali rinvii spesso intervengono su disposizioni già ripetutamente prorogate, con l'effetto di rinviarne di fatto sine die l'entrata in vigore, ovvero dispongono, in maniera indifferenziata e per una pluralità di argomenti e tematiche disomogenei, differimenti anche pluriennali - talvolta impropriamente riaprendo termini scaduti da anni con un effetto di reviviscenza incompatibile con il principio tempus regit actum - che mal si attagliano alla natura della decretazione d'urgenza;
il decreto-legge in esame rappresenta dunque l'ennesima occasione in cui, ormai a regolare cadenza annuale se non semestrale, si incide sul termine di entrata in vigore delle leggi, per differirla o per prolungarla oltre il tempo inizialmente stabilito, generando una crescente incertezza sulla qualità ed efficacia delle leggi mediante uno strumento normativo eccezionale che per sua natura dovrebbe essere temporaneo e tendenzialmente non ripetibile. Non la singola proroga, ma il sistematico ricorso ad una pluralità di rinvii mediante un vero e proprio filone normativo (non a caso ribattezzato giornalisticamente «milleproroghe») rende l'esame delle specifiche proposte del tutto aleatorio con riguardo alle categorie di necessità ed urgenza, laddove sarebbero più opportuni interventi legislativi ordinari di modifica o abrogazione ovvero di modulazione delle scadenze. Il Governo - che già opera in misura sempre più rilevante, se non quasi esclusivamente, attraverso la decretazione di urgenza - attraverso questa tipologia di decreti compie l'operazione di rinviare (o prolungare) la vigenza di numerose disposizioni approvate dal Parlamento, con un effetto improprio di «sistemazione» della legislazione vigente;
la stessa eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame - seppur formalmente riconducibili al titolo grazie al pretesto semantico connesso alla «proroga di termini», correlata all'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione devono essere «straordinari») - nonché la presenza di disposizioni ad effetto pluriennale, costituiscono ulteriori elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza. In particolare, il contenuto normativo del decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». La disciplina posta dalla legge n. 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale», risulta, inoltre, in qualche modo richiamata anche dai regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla legislazione vigente (articolo 96-bis del Regolamento della Camera dei deputati). Da ultimo, con sentenza n. 171 del 2007, la Corte costituzionale innovando la giurisprudenza costituzionale in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, ha dichiarato l'incostituzionalità di un decreto-legge non a motivo della sua reiterazione, bensì per la mancanza dei presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo della Costituzione («casi straordinari di necessità e urgenza») - che, soli, giustificano l'adozione, da parte del Governo e sotto la sua responsabilità, di provvedimenti provvisori con forza di legge - rilievo cogente rispetto ad alcune delle numerose integrazioni normative proposte in sede di conversione;
il provvedimento reca «proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti», tuttavia esso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, contiene norme di carattere ordinamentale, disposizioni di differimento di termini - istituti che non possono essere fatti rientrare nel concetto di proroga, prevedendo una dilatazione di termini il cui effetto si è già determinato - norme di interpretazione autentica, disposizioni abrogative o modificative di atti normativi di rango secondario, con ciò alterando il sistema e la gerarchia delle fonti, estensione «informale» - vale a dire in assenza di modifica formale alla normativa di riferimento - di mandati in scadenza, in deroga alla disciplina dei relativi mandati e alla normativa generale;
il testo risulta di difficile leggibilità a causa dei ripetuti rinvii legislativi, in spregio all'esigenza di chiarezza normativa più volte segnalata dal Comitato per la legislazione; questa tecnica legislativa di continua utilizzazione di decreti-legge e proroghe si pone in contrasto con la dichiarata intenzione di procedere ad una riduzione della quantità delle leggi e ad una semplificazione della legislazione;
in tal sede sembra opportuno e prioritario richiamare ancora una volta l'attenzione su questioni gravissime di trasparenza e qualità della legislazione, la cui mancata osservanza evidentemente rappresenta ormai un fenomeno che tende, con viva preoccupazione dei giuristi e degli operatori dei vari settori interessati, a diventare normale, ordinario e fisiologico. Lo stesso fatto che il decreto «proroga-termini» sia ormai divenuto una tipologia a sé stante, è suscettibile di determinare surrettiziamente un nuovo parametro formale - la «proroga» - che si consolida nella prassi e giustifica di per sé l'eterogeneità del contenuto senza altra motivazione che non sia il mero decorso del tempo, senza alcuna valutazione delle conseguenze di un simile approccio. Con la continua e reiterata decretazione d'urgenza - ad ancor più con il meccanismo dell'utilizzo di un mero decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recato dal provvedimento in oggetto - viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento. Non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi; ci troviamo infatti di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo. La stessa amministrazione, non rispettando i termini per gli adempimenti di propria spettanza, nell'immediatezza dello scadere ne dispone la proroga con proprio decreto, accrescendo così l'incertezza dei destinatari delle norme circa l'effettiva necessità di conformarsi ai termini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii;
il provvedimento in esame - anche alla luce dell'ulteriore appesantimento - non presenta i necessari requisiti di chiarezza, risultando assai anomalo anche quanto a drafting legislativo per l'indecifrabilità di taluni passaggi normativi; l'eterogeneità del suo contenuto è tale che è risultato molto difficile, alla luce del peculiare iter seguito dal provvedimento nei due rami del Parlamento, un esame appropriato e consapevole dei singoli contenuti. Tale anomalia viene rafforzata dal fatto che il rinvio ad altre norme non indica in forma integrale né in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni di proroga fanno riferimento ovvero il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare, in violazione dell'articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di chiarezza dei testi normativi;
in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del testo in esame prorogano al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei «regimi giuridici» indicati nella tabella 1 allegata e autorizza il Governo a disporre con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri un'eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011. Il primo termine (31 marzo) restringe grandemente gli spazi di intervento del Parlamento - dal momento che anche qualora le Camere espungessero la singola proroga essa avrebbe comunque per gran parte già esaurito i suoi effetti - mentre il secondo (31 dicembre) è conferito al Governo. In ciò il disegno di legge in esame adotta dunque una tecnica legislativa del tutto peculiare rispetto a quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti cosiddetti «mille-proroghe». Tali decreti hanno tradizionalmente affiancato commi che impiegavano la tecnica della «novella» (ossia della modifica testuale di atti legislativi vigenti) a commi che, senza modificare formalmente la disposizione previgente, disponevano la proroga della sua efficacia temporale. Nessuna delle due tecniche suddette è in grado di ovviare alla inevitabile mancanza di chiarezza dei testi normativi che è insita nel fatto stesso di prorogare ripetutamente un termine, ma la lettura dell'articolato risultava comunque agevolata grazie al fatto che i commi erano raggruppati per materie, in articoli dotati di rubrica (proroga di termini in materia di istruzione, in materia sanitaria, ecc.). I suindicati commi del testo in esame, invece, si limitano a fissare un nuovo termine per oltre cinquanta indistinte disposizioni previgenti inserite in una tabella che, nella maggior parte di casi, non contiene elementi esplicativi del loro oggetto. Inoltre, l'applicazione del termine disposto dal comma 1 dell'articolo 1 alle disposizioni elencate nella tabella 1 implica talvolta un procedimento interpretativo dagli esiti non sempre di immediata evidenza. Inoltre, l'impiego della formula atecnica «è fissato al 31 marzo 2011» è probabilmente dovuto al fatto che il provvedimento in esame dispone sia proroghe di termini che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, non erano ancora scaduti, sia il differimento di termini che invece erano già scaduti, secondo quanto indicato dallo stesso Governo nella colonna recante i termini dei provvedimenti inclusi nella tabella (dove sono riportati, ad esempio, un 31 dicembre 2009, un 20 novembre 2008, un 31 dicembre 2006). Si noti, a tal proposito, che la circolare dei Presidenti delle Camere del 20 aprile 2001, contenente «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» dispone l'uso di «proroga» quando il termine non è ancora scaduto e di «differimento» quando il termine è già scaduto;
il comma 2 dell'articolo 1, rimette invece al Governo la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici relativi a tutti i provvedimenti elencati nella tabella 1. La modalità individuata per la proroga è un (o più) DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previo parere, del tutto superfluo dato che il Governo può provvedere all'adozione indipendentemente, della Commissione per la semplificazione: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di un vero e proprio escamotage non corrispondente alla forma prevista dall'articolo 76 della Costituzione, una pessima maschera per una vera e propria delega, illegittima nella sostanza e nella forma, in quanto introdotta in un decreto- legge; da un lato, dunque, il Parlamento si trova a «ratificare» le proroghe disposte dal Governo, in quanto esse, a meno di non venir soppresse in corso di esame, saranno praticamente già in via di esaurimento al momento della conversione in legge del decreto-legge (che scade il 27 febbraio 2011), dall'altro - in violazione sostanziale seppur non letterale delle disposizioni che vietano di inserire deleghe nel corpo dei decreti-legge - il Governo si auto conferisce una delega a reiterare le proroghe in questione con DPCM. Il comma in esame autorizza dunque il Governo a modificare, con una fonte di rango secondario, il termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i regolamenti di delegificazione dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, norma considerata dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale»;
tale norma si attesta, pertanto, su un profilo di incompatibilità totale col sistema delle fonti normative ed ordinamentali, riflettendosi sul decreto e colpendo i criteri della ragionevolezza. La circostanza che il decreto-legge in esame presenta un effetto solo facoltizzante, e comunque non immediato, potrebbe assumere rilevanza gravissima anche ai fini della valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza ex articolo 77 della Costituzione rispetto a questo secondo anomalo procedimento di proroga;
si avrebbero, inoltre, nell'ordinamento, disposizioni di pari rango legislativo la cui vigenza è però regolata da fonti diverse (legge in un caso o decreto del Presidente del Consiglio in altro caso), con effetti paradossali in ordine al regime di impugnabilità - immotivatamente differenziato - rispetto ad analogo contenuto, sia tra due diverse disposizioni di proroga sia con riferimento alla medesima proroga, la quale per un dato periodo sarebbe disposta con legge e per un altro periodo con atto amministrativo. Laddove poi il Parlamento volesse incidere su tale seconda proroga, si troverebbe costretto a modificare con legge un DPCM, determinando anche in tal modo la coesistenza nella medesima disposizione di due norme di rango diverso ed incrementando ulteriore confusione tra fonti normative. Tutto ciò non può non riflettersi in un vizio del decreto-legge che pure contiene, tra tante disposizioni eterogenee, anche alcune norme condivisibili ed auspicate da più parti;
sotto tale profilo, rilevanti perplessità del medesimo tenore vanno mantenute nella loro interezza, anche dinanzi alla modifica del comma 2 dell'articolo 1: sebbene si sia espunto opportunamente l'improprio riferimento all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, perdura non solo l'irragionevolezza in ordine al mantenimento della fonte normativa secondaria (DPCM), eventualmente e discrezionalmente esercitabile dal solo Governo, ma si rafforza per altri versi l'aspetto delegante, al di fuori delle procedure previste dall'articolo 76 della Costituzione, anche attraverso l'introduzione di un procedimento tanto inedito, quanto inopportuno. Ovvero, proroga di fonte primaria attraverso regolamento (DPCM), previo parere consultivo di Commissioni parlamentari competenti esclusivamente per le conseguenze di carattere finanziario, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione normativa. Tale «innovazione» normativa si innesta, peraltro, nell'ambito contenutistico del decreto-legge, senza il necessario coordinamento ed anzi in palese violazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, laddove il riferimento al comma 2 del citato articolo 17 sarebbe stato, seppur solo formalmente, più corretto;
in merito alle disposizioni lesive di principi ed articoli costituzionali, si segnala il contenuto del comma 1-quinquies dell'articolo 2, recante proroga in materia di attuazione di disposizioni di cui alla legge in materia di fecondazione medicalmente assistita, in ordine al quale si profilano anche rilievi critici con riguardo ai diritti della privacy e all'assunzione e possibile manipolazione di dati sensibili;
l'articolo 1, comma 2-octies, e l'articolo 2, comma 9-quater, introducono due interpretazioni autentiche: in nessun modo, ad avviso dei sottoscrittori, il contenuto delle due disposizioni può essere accolto come interpretativo, con ciò configurandosi un abuso della funzione di interpretazione autentica; siffatta constatazione è confortata dalla giurisprudenza costituzionale ben consolidata in materia, che riconosce « carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 1990); non v'è dubbio (ex sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 1990) sulla portata innovativa delle due norme indicate, con il quale il Governo illegittimamente dispone peraltro che quello era il significato della suindicata norma preesistente;
l'articolo 1, comma 2-septies, riproduce sostanzialmente il testo di un decreto-legge già respinto dalla Camera dei deputati proprio in forza dell'approvazione della questione pregiudiziale presentata dal Gruppo Italia dei Valori, ed è volto a re-introdurre la temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2011, esclusivamente nel territorio della regione Campania, delle demolizioni di immobili abusivi destinati a prima abitazione realizzati entro il 31 marzo 2003. Viene quindi sospesa l'esecuzione di sentenze penali definitive, con le quali si è ordinata la demolizione dei manufatti abusivi e la remissione in pristino dello stato dei luoghi; la disposizione in esame sana abusi edilizi commessi in piena illegalità giudiziariamente accertata e comporta, di fatto, una palese interferenza del legislatore su sentenze passate in giudicato, peraltro contro ogni principio della certezza del diritto e della pena. Ciò rappresenta inevitabilmente una violazione del principio della separazione dei poteri, principio ispiratore e posto a fondamento della nostra Costituzione; con riferimento al delicato profilo del rapporto tra legislazione e giudicato, si ritiene utile rammentare la lettera che il Presidente della Repubblica, aveva inviato in data 6 febbraio 2009, al Presidente del Consiglio dei Ministri, precedentemente all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge riferito al caso di Eluana Englaro. In tale lettera, il Presidente della Repubblica rilevava come «il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall'ordinamento giuridico vigente»; è infatti principio consolidato in tutti gli ordinamenti democratici che la legge sopravvenuta non possa e non debba influire sul diritto sul quale il magistrato si è già pronunciato con un provvedimento passato in giudicato: così come il giudice non può sovrapporsi alla legge, attribuendo o negando beni giuridici che l'ordinamento non consente di attribuire o di negare. Non dovrebbe pertanto impedirsi al giudice di assicurare l'effettiva tutela di quegli interessi che la legge stessa dichiara meritevoli di protezione; va altresì considerato che la limitazione alla sola regione Campania delle disposizioni contenute dal decreto-legge in esame, si esplica in una patente disparità di trattamento, violando in modo evidente il principio di uguaglianza espressamente indicato dalla Costituzione, risultando - dette disposizioni - quindi palesemente illegittime; si ricorda infatti che l'articolo 3 della nostra Carta costituzionale sancisce formalmente «che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge»; a tal proposito il provvedimento interviene con norme «agevolative» per la regione Campania relativamente ad abusi edilizi accertati, molti dei quali gravi, quando medesime fattispecie di abusi, vengono perseguite penalmente e rigidamente vietate nelle altre regioni del nostro Paese; peraltro, va sottolineato che dette norme di «favore», rischiano di essere il preludio di una riapertura dei termini per il condono edilizio in detta regione: se così fosse, risulta evidente - tra l'altro - l'inapplicabilità della suddetta norma di condono, in conseguenza dell'indeterminatezza e quindi dell'impossibilità pratica di individuare il momento effettivo della realizzazione degli abusi stessi e se i medesimi siano stati realizzati come prevede il decreto in esame - prima o dopo il 31 marzo 2003; l'indubbia situazione di emergenza abitativa in Campania e i forti disagi sociali che ne derivano non giustificano infatti una decretazione di urgenza quale quella in esame, la quale altro non fa che sospendere esecuzioni di natura penale con la motivazione pretestuosa, espressamente indicata dal Governo nella relazione introduttiva al decreto-legge respinto per cui le demolizioni aggraverebbero «sensibilmente il già pesante deficit abitativo»;
l'eterogeneità del provvedimento nel suo contenuto originario e, vieppiù, delle proposte emendative, appaiono fatalmente incoraggiate anche dallo snellimento di contenuti della legge di stabilità, quanto meno in ordine all'introduzione di disposizioni microsettoriali, questione aggravata nel caso della loro immediata entrata in vigore;
relativamente ai profili di compatibilità finanziaria (ex articolo 81 della Costituzione) di alcune proroghe di termini contenute nella tabella allegata all'articolo 1 (riferito a proroghe non onerose), si deve osservare che - per quanto attiene strettamente ai profili di carattere finanziario e senza entrare quindi nel merito della tecnica legislativa utilizzata, che pur presenta alcuni discutibili elementi «innovativi» - e tenuto conto del fatto che tutte le proroghe di cui all'articolo in questione sono apoditticamente ritenute nella relazione tecnica non onerose - va rilevato che la previsione della procedura rende meno immediato il processo di valutazione ex ante del profilo temporale degli eventuali effetti finanziari delle proroghe in questione. Si rileva, inoltre, che diverse proroghe contenute nell'articolo 1 sono riferite a disposizioni che ben potrebbero determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, ovvero di norme suscettibili di determinare maggiori oneri, di diversa entità, rispetto ai saldi tendenziali, che dovrebbero essere costruiti sulla base della legislazione vigente;
in definitiva, il decreto-legge in esame rappresenta una palese, ancorché latente, violazione degli articoli 3, 70, 76, 77 ed 81 della Costituzione repubblicana;
il decreto-legge in esame è atto affetto da molti vizi di incostituzionalità, chiaramente ed immediatamente evidenti ed appare, in ordine di tempo, quale ultimo episodio delle persistenti torsioni cui il Governo sottopone, ad avviso dei sottoscrittori, il nostro sistema democratico, facendo e perseverando nel fare ciò che la Costituzione gli vieta, con ciò svuotando le istituzioni ed inficiando le regole democratiche,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4086.
n. 2. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano, Evangelisti, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Pietro, Di Stanislao, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, si pone in contrasto con il corretto utilizzo della decretazione di urgenza in ragione dei molteplici ambiti materiali che tratta, in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee. Tale profilo comporta una violazione del dettato costituzionale, poiché la legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
il decreto-legge modificando, sia in modo testuale che in via implicita, disposizioni di recente approvazione (ad esempio, l'articolo 2, comma 6-bis, l'articolo 2, comma 9-ter, l'articolo 2-ter, commi 1, 5, 7 e 11, l'articolo 2- quater, comma 5 e l'articolo 2-quater, comma 10), come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
numerose altre disposizioni sono evidentemente prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione e violano altri aspetti dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto introducono misure ad effetto pluriennale, mentre i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» (ad esempio, l'articolo 2, comma 6-quinquies, che prevede l'applicabilità della norma ivi contenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015, anziché al 31 dicembre 2012, mentre l'articolo 2-ter, comma 11, proroga un termine destinato a scadere il 31 dicembre 2011, o come le disposizioni volte a prorogare i termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008 e quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999 - contenuti nella Tabella allegata all'articolo 1 - atteso che la suddetta proroga è meramente eventuale e rimessa all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dei commi 2 e 2-bis), inoltre alcune di dette proroghe (la proroga in materia di rappresentanza militare, quella sul cosiddetto «bonus maturità», quella relativa agli studi di settore) si riferiscono a normative la cui efficacia non è ancora scaduta, i cui termini anzi sono tuttora alquanto distanti dalla scadenza (rispettivamente 30 luglio, 10 ottobre, 30 settembre);
il provvedimento si pone in aperta violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere», laddove, all'articolo 1, comma 2-septies reintroduce, pressoché integralmente, il contenuto del decreto-legge n. 62 del 2010, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, il cui disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, è stato respinto dall'Assemblea della Camera l'8 giugno 2010, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale;
il decreto in esame disponendo all'articolo 1 la proroga ex lege sino al 31 marzo 2011 dei termini e dei «regimi giuridici» indicati alla Tabella 1 che siano venuti a scadenza in data antecedente al 15 marzo, demandando poi la possibilità di modificare ulteriormente il termine di vigenza delle anzidette normative a decreti del Presidente del Consiglio di ministri, non offre le garanzie individuate dalla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che allo scopo, prevede appositi regolamenti «governativi», adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;
il decreto-legge introduce, all'articolo 2, commi 4-vicies e 4-vicies semel, due autorizzazioni alla delegificazione che non sono formulate in conformità al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non sono indicate le «norme generali regolatrici della materia», non sono indicate espressamente le norme di rango primario abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, né appaiono congrui i termini fissati per l'emanazione dei decreti in oggetto;
l'articolo 2, comma 12-terdecies, dispone un'ulteriore proroga semestrale per il pagamento degli importi dovuti dai produttori di latte in ragione del piano di rateizzazione previsto dal decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, per consentire ai produttori di estinguere i propri debiti per l'eccesso di produzione lattiera. L'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aveva già disposto una proroga che il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Ciolos, aveva dichiarato non solo in netto contrasto con il diritto dell'Unione europea, ma anche con i ripetuti impegni, assunti a livello politico dal Governo italiano, di imporre una rigorosa ed efficiente applicazione del regime delle quote latte in Italia, preannunciando il probabile avvio di una procedura appropriata ai sensi del Trattato. Oltre a favorire i truffatori e costare allo Stato 5 milioni di euro, a rendere molto probabile l'infrazione comunitaria per l'Italia e rischiare di provocare una possibile sospensione di aiuti comunitari in materia agricola, il provvedimento risulta, dunque, anche in aperta violazione del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
infine, non è confermata la neutralità della disposizione, sotto il profilo finanziario, recata dal comma 13 dell'articolo 2-ter, che dispone l'attribuzione entro il mese di marzo 2011, a titolo di acconto, ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno. La disposizione in esame appare funzionale ad assicurare il flusso di finanziamenti spettanti ai comuni nelle more dell'attuazione del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e di definizione dell'autonomia finanziaria di tali enti previsto dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42. Il richiamo ai provvedimenti attuativi di tale legge appare in particolare riferibile allo schema di decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale municipale (Atto n. 292), recante il quadro generale del sistema di finanziamento dei comuni, rispetto al quale la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale non ha espresso il parere di propria competenza, essendo stata respinta la proposta di parere presentata dal Relatore,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4086.
n. 3. Galletti, Della Vedova, Tabacci, Lo Monte, Occhiuto, Mantini.

A.C. 4086 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Proroghe non onerose di termini in scadenza).

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Art. 2.
(Proroghe onerose di termini).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1o dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
3. È sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 3.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.
6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».
9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;
b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;
e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.

10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è così sostituita:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione dei proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella 1
(previsto dall'articolo 1)

TERMINE FONTE NORMATIVA
1o gennaio 2011 articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
31 maggio 2010 articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897.
31 dicembre 2010 articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
31 dicembre 2010 articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.
20 novembre 2008 articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
31 dicembre 2010 articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
trenta giorni articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Segue: Tabella 1

TERMINE FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
31 dicembre 2010 articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1o gennaio 2011 articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
1o gennaio 2011 articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1o gennaio 2011 articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
30 luglio 2011 articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
31 dicembre 2006 articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa.
31 dicembre 2010 articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
31 dicembre 2010 Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
1o gennaio 2011 articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
31 dicembre 2010
1o gennaio 2011
articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161.

Segue: Tabella 1

TERMINE FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
due anni articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
19 gennaio 2011 articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
31 dicembre 2010 articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Segue: Tabella 1

TERMINE FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
31 dicembre 2010 articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 gennaio 2011 articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
28 febbraio 2011 articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
data di entrata in vigore del presente decreto-legge Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
data di entrata in vigore del presente decreto-legge Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
Anno accademico 2011-2012 articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.
31 dicembre 2010 articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
1o gennaio 2011
31 dicembre 2010
articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
31 dicembre 2010
1o gennaio 2011
articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Segue: Tabella 1

TERMINE FONTE NORMATIVA
30 settembre 2011 articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
31 dicembre 2010 articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
31 dicembre 2009 articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009.
31 dicembre 2010 articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164.
30 aprile 2011 articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Un anno articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
31 dicembre 2010 articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

Allegato 2
(articolo 3, comma 1, lettera e))

Norma di riassegnazione Importo riassegnabile 2010
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 65.000.000
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 9.000.000
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100 4.800.000
Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 4.200.000

A.C. 4086 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

A.C. 4086 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroghe non onerose di termini in scadenza).

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Le disposizioni di cui: all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge n.207 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14; all'articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102; all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni; articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni; all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono prorogate al 31 dicembre 2011.

Conseguentemente, alla tabella 1 sopprimere la voce:
TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 - articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni - articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni - articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 220. Gnecchi.

Sopprimere i commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies.
1. 125. Bressa.

Sopprimere il comma 1.
1. 123. Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere le parole: e regimi giuridici
1. 124. Amici.

Al comma 1, tabella 1, voce: TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale aggiungere, in fine, le parole: ed a tutti gli affidamenti diretti ad operatori privati di valore economico non superiore a 80.000,00 euro annui.
1. 100. Ciccanti, Tassone.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere le parole: articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis (Proroga dei termini per le stabilizzazioni e le assunzioni di personale a tempo indeterminato) - 1. All'articolo 17, commi 15, 16 e 17, del decreto-legge lo luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2011.».
1. 201. Madia.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere le parole: articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis (Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici) - 1. All'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2011»
1. 200. Damiano.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere le parole: articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1. 113. Barbieri.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 30 luglio 2011 - FONTE NORMATIVA articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. 121. Villecco Calipari, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 1o gennaio 2011 - FONTE NORMATIVA Articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n.191.

Conseguentemente, dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «un anno» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «due anni»
1. 140. Mariani.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
1. 110. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Piffari.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 19 gennaio 2011 - FONTE NORMATIVA articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
1. 10. Favia, Borghesi, Cambursano, Monai.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14.
1. 141. De Pasquale.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 12-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
12-quinquiesdecies. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
il primo comma è sostituito dal seguente: «L'incarico di Giudice di Pace dura quattro anni ed è rinnovabile, su domanda dell'interessato e previa verifica di idoneità, per ulteriori periodi di quattro anni, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età»;
il comma 2 è soppresso;
al comma 2-bis le parole «alla scadenza del primo quadriennio» sono sostituite dalle seguenti «alla scadenza di ciascun quadriennio».

12-sexiesdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
1. 221. Rao, Ria.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 12-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
12-quinquiesdecies. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni e può essere rinnovato per ulteriori mandati di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, sino al settantacinquesimo anno di età»;
il comma 2 è abrogato;
al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa e le parole «integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto,» sono sostituite dalle seguenti «sezione autonoma per i giudici di pace».

12-sexiesdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
1. 222. Rao, Ria.

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: TERMINE Anno accademico 2011-2012 - FONTE NORMATIVA articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
1. 202. Ghizzoni.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: TERMINE 31 dicembre 2010 - FONTE NORMATIVA articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni.
1. 103. Ciccanti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
*1. 8. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
*1. 126. Bordo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.
1. 127. Naccarato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché la proroga fino al 30 giugno 2011 del termine previsto dall'articolo 2, commi 100 e 101 della legge 24 dicembre 2007, n.244.
1. 122. Rigoni, La Forgia.

Sopprimere il comma 2-bis.
1. 227. Fontanelli.

Al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 128. D'Antona.

Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con le seguenti: sessanta.
1. 129. Lo Moro.

Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con le seguenti: trenta.
1. 130. Lo Moro.

Al comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.
1. 131. Pollastrini.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalla seguenti: «31 ottobre 2011».
*1. 3. Beccalossi, Nola.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalla seguenti: «31 ottobre 2011».
*1. 102. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalla seguenti: «31 ottobre 2011».
*1. 112. Poli, Delfino, Ciccanti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalla seguenti: «31 ottobre 2011».
*1. 114. Cenni.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalla seguenti: «31 ottobre 2011».
*1. 228. Lo Presti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011».
1. 4. Beccalossi, Nola.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2010. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa.
*1. 5. Beccalossi, Nola.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2010. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa.
*1. 111. Delfino, Ciccanti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
1. 6. Beccalossi, Nola.

Sopprimere il comma 2-quinquies.
1. 120. Giovanelli, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2-septies.
*1. 9. Favia, Borghesi, Cambursano, Donadi, Piffari.

Sopprimere il comma 2-septies.
*1. 135. Realacci.

Sopprimere il comma 2-octies.
**1. 7. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech.

Sopprimere il comma 2-octies.
**1. 109. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Piffari.

Sopprimere il comma 2-octies.
**1. 229. Bocchino, Briguglio, Giorgio Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. All'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito , con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 le parole: «è prorogato fino a tale data» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato fino al 31 dicembre 2030»
1. 205. Vaccaro.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. La disposizione di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2012.
1. 101. Porta, Fedi, Bucchino, Garavini.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. All'articolo 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, dopo le parole «salvi i divieti matrimoniali» sono aggiunte le seguenti: "e i diritti ereditari.
1. 104. Delfino.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: «che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e».
1. 105. Delfino.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 13 e 14 dell'articolo 11, sono sostituiti dal seguente:
«13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è anch'essa rivalutata secondo il tasso d'inflazione».
1. 108. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli enti del sistema camerale. Il sistema camerale concorre agli obiettivi di finanza pubblica con il versamento annuale, ai sensi dei comma 21 dell'articolo 6, per il tramite dell'Unioncamere per tutto il sistema camerale, di 10 milioni di euro al bilancio dello Stato a valere sul fondo di perequazione di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580.
1. 132. Realacci.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le parole: «31 dicembre 2012»
1. 133. Brandolini.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i consorzi costituiti per la gestione dei servizi sociali, le disposizioni di cui al comma 186, lettera e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 2012, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli consorzi per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.»
1. 134. Fiorio.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-novies. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1:
lettera a) le parole «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore dei Decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87 »
lettere b) e c) le parole «del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «dei Decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e n. 87»;
al comma 1-bis, le parole «entro il 30 ottobre 2008» sono soppresse;
lettera b) le parole «del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «dei Decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e n. 87»;
lettera b), c) e d), le parole «prima della data del 31 gennaio 2006» sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore dei Decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e n. 87;»
lettera d-bis), le parole «del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore dei Decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e n. 87».
1. 142. Realacci, Froner, Rossa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione ai competenti uffici, sentite le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo».
1. 03. Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 157, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «il costo della vita» sono aggiunte le seguenti: «e delle retribuzioni».
1. 01. Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 157, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «andamento del costo della vita» è aggiunto il seguente periodo: «Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al primo comma».
1. 04. Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992 n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
1. 02. Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Proroghe di concessioni demaniali di aree e banchine). - 1. Al fine di assicurare l'esercizio di attività strategiche per l'approvvigionamento del mercato energetico nazionale, relativamente agli impianti costieri energetici e ai terminali petroliferi disciplinati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, nei quali si svolgono operazioni autorizzate dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità competente, la durata delle concessioni demaniali di aree e banchine è determinata tenendo conto della prevista durata delle predette attività, degli investimenti effettuati e del relativo periodo di ammortamento.
1. 08. Mario Pepe (IR).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). - 1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nel medesimo ambito territoriale regionale anche tenendo conto dei complessi processi locali di governo del territorio. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2012.
1. 09. Bobba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 239, comma 1, ultimo periodo, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «fabbricati nei cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati nei quindici anni successivi».
1. 010. Nannicini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Ulteriore proroga non onerosa di termine in scadenza). - 1. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'Interno n. 1996 del 28 aprile 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
*1. 0100. Donadi, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Ulteriore proroga non onerosa di termine in scadenza). - 1. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'Interno n. 1996 del 28 aprile 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
*1. 0201. Rosato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è posticipata al 1 gennaio 2012.
1. 0200. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, De Biasi, Levi, Lolli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratti per i ricercatori a tempo determinato) - 1. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo, provvedono alla programmazione delle risorse necessarie ai fini dall'atto della stipula del primo contratto di durata triennale di cui al comma 3, lettera a)».
1. 0202. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, De Biasi, Levi, Lolli.

ART. 2.
(Proroghe onerose di termini).

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: fino a 100 milioni di euro con le seguenti: pari a 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: ricerca e.
2. 107. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: fino a 100 milioni di euro con le seguenti: pari a 100 milioni di euro.
2. 103. Galletti, Ciccanti, Tassone.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
1-ter.1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trecento giorni».
1-ter.2. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che l'ente territoriale interessato comunichi il proprio recesso dall'accordo o dall'intesa entro il 31 marzo 2011».
2. 355. Vannucci.

Al comma 1-quater, primo periodo, sostituire le parole da: Ai sensi e per gli effetti fino a: da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1 con le seguenti: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 marzo 2011.
2. 110. Favia, Borghesi, Cambursano, Monai.

Al comma 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2 con le seguenti: alla disposizione relativa al limite di età di diciotto anni contenuta nell'articolo 170, comma 2.
2. 351. Ginefra.

Sopprimere il comma 1-quinquies.
2. 30. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 1-quinquies, sopprimere il primo periodo.
2. 356. Miotto.

Al comma 1-quinquies, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
2. 54. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.

Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole:, sia in forma aggregata che disaggregata,
2. 357. Lenzi.

Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: sia in forma aggregata che disaggregata con le seguenti: solo in forma aggregata.
2. 358. Livia Turco.

Al comma 1-quinquies, ultimo periodo, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 359. Argentin.

Al comma 1-octies, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
2. 360. Mosca.

Dopo il comma 1-octies, aggiungere, il seguente:
1-novies. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3»;
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato».
2. 361. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. All'articolo 6 della Legge 23 Dicembre 1993 n. 559 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli anni 2011 e 2012, le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, di cui al comma 1, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello stato, per la quota del 12,25 per cento delle giocate effettuate in Veneto alla Regione Veneto per il pagamento dei danni provocati dall'alluvione di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.
2.2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per ciascun anno 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.»
2.3. Il Presidente della Regione Veneto, nominato Commissario per gli eventi alluvionali con O.P.C.M. del 13 novembre 2010 n. 3906, con proprio provvedimento determina le modalità e le finalità di erogazione delle risorse di cui ai commi 2.1 e 2.2.
2. 354. Viola, Martella.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
*2. 34. Boccia.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
*2. 53. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Piffari, Di Giuseppe.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
*2. 182. Lo Presti.

Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.
2. 150. Sereni.

Sopprimere i commi 2-bis e 2-quater.
2. 151. Ventura.

Sopprimere i commi 2-ter e 2-quater.
2. 152. Marchi.

Sopprimere il comma 2-bis.
2. 148. Misiani.

Al comma 2-bis, alinea, sostituire da: comprese le disposizioni fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2013»;
b) al comma 5-bis le parole «per gli anni 2010 e 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013» e le parole «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2013»;
c) al comma 5-ter le parole «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013»;
d) al comma 5-quater le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle parole «1o gennaio 2014».
2. 362. Iannuzzi.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).
2. 153. D'Antoni.

Al comma 2-bis, sopprimere le lettere b) e c).
2. 156. Genovese.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).
2. 154. Capodicasa.

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera c).
2. 155. Duilio.

Sopprimere il comma 2-ter.
2. 363. Bonavitacola.

Sopprimere il comma 2-quater.
2. 149. Lolli.

Sopprimere il comma 2-septies.
2. 102. Piffari, Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Al comma 2-septies, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 364. Margiotta.

Al comma 2-octies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'operatività del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2011. Al relativo onere, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2011 delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi di ciascun Ministero.
2. 365. Bocci.

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-octies.1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Possono riacquistare o acquistare la cittadinanza:
a) la donna cittadina italiana per nascita che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero contratto prima del 1o gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato anteriormente al 1o gennaio 1948;
c) i figli di padri o madri cittadini, anche se nati prima del 1o gennaio 1948.

2-bis. Per riacquistare o acquistare la cittadinanza, gli aventi diritto ai sensi dei commi 1 e 2 presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione richiesta da apposito decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
2. 25. Bucchino, Fedi, Garavini, Porta.

Al comma 2-novies, alinea, primo periodo, sostituire le parole 15 marzo con le seguenti: 31 maggio;

Conseguentemente:
al medesimo periodo aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla data dell'eventuale decreto ministeriale di variazione del programma degli interventi finanziati, al netto del periodo di blocco della spesa conseguente le misure di contenimento applicate alle Autorità portuali in conseguenza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
al comma 2-decies, secondo periodo, sopprimere le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
al comma 2-undecies, ultimo periodo, dopo la parola: ricompresi aggiungere le seguenti: anche in parte.
2. 366. Velo.

Al comma 2-novies, lettera a), sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 130 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
2. 367. Pierdomenico Martino.

Al comma 2-novies, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
2. 368. Boffa.

Al comma 2-novies, lettera b), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni

Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con priorità per gli interventi diretti a migliorare i servizi e rendere competitiva l'offerta nel settore della nautica da diporto.
2. 353. Tullo.

Sopprimere il comma 2-duodecies.
2. 369. Bossa.

Al comma 2-duodecies, primo periodo, sostituire le parole: euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo con le seguenti: euro 500.000 per l'anno 2011 finalizzate al sostegno delle strutture diplomatico-consolari, di cui al Programma «Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) Tabella 6, Missione »L'Italia in Europa e nel mondo", Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
2. 354. Garavini.

Al comma 2-duodecies, primo periodo, sostituire le parole: dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo con le seguenti: al Programma «Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) da destinare al sostegno dei Consolati di II categoria operanti nelle realtà all'estero di più intensa concentrazione di cittadini italiani», Tabella 6, Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
2. 370. Bucchino.

Al comma 2-duodecies, primo periodo, sostituire le parole: dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo con le seguenti: dell'Associazione italiana donne medico (AIDM) per la realizzazione di programmi di assistenza sanitaria per le donne migranti in Italia e all'estero.
2. 140. Fedi, Pedoto, Narducci.

Dopo il comma 2-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
2-quaterdecies.1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che non abbiano ottemperato alla iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI con delibera n. 1288 del 11 novembre 2004 possono presentare richiesta di iscrizione, anche con valore retroattivo, o variare precedenti richieste presentate, entro il 31 ottobre 2011.
2-quaterdecies.2. La facoltà di esaminare, giudicare le richieste ed, eventualmente, riconoscere ai fini sportivi l'attività delle società e delle associazioni di cui al comma 1 spetta al CONI. Fino al definitivo giudizio della richiesta di iscrizione del CONI sono sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o altre autorità che si fondino sulla mancata iscrizione al CONI
2. 376. Vannucci.

Dopo il comma 2-quaterdecies, aggiungere il seguente:
2-quaterdecies.1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che, ai fini della prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora privata, non hanno provveduto ad inoltrare entro la data dell'8 dicembre 2003 la domanda di verifica del possesso dei requisiti prescritti possono presentare la predetta domanda di verifica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che alla data del 30 settembre 2001 i medesimi soggetti fossero in possesso dei requisiti previsti dal medesimo decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001.
2. 371. Miotto.

Dopo il comma 2-quaterdecies, aggiungere il seguente:
2-quaterdecies.1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva».
2. 372. Miotto.

Dopo il comma 2-quaterdecies, aggiungere il seguente:
2-quaterdecies.1. All'articolo 1 del Decreto ministeriale 28 maggio 1993 è aggiunto, in fine, il seguente punto: «servizi di cui all'articolo 2 della legge 328/2000 e all'articolo 128 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112». All'articolo 2 del medesimo decreto il seguente punto: «servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi, ai sordomuti» è soppresso.
2. 373. Bossa.

Dopo il comma 2-quaterdecies, aggiungere il seguente:
2-quaterdecies.1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è differito al 31 dicembre 2011.
2. 374. Pedoto.

Dopo il comma 2-quaterdecies, aggiungere il seguente:
2-quaterdecies.1. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, degli stabilimenti facenti parte del polo chimico situato nel comune di Bussi sul Tirino (PE).
2. 375. Livia Turco.

Dopo il comma 2-quaterdecies, aggiungere il seguente:
2-quaterdecies.1. All'articolo 8 comma 2-bis del decreto legislativo n.502 del 1992 è aggiunta la seguente lettera:
«c) al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, l'anzianità di servizio e di esperienza professionale, relativa all'attività prestata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, è valevole anche per la quantificazione dell'indennità di esclusiva e della retribuzione di posizione.»
2. 377. Fontanelli.

Al comma 2-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
2. 350. Mario Pepe (PD)

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
2-sexiesdecies. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è confermato nelle proprie funzioni fino al 30 settembre 2012.
2. 63. Iannaccone, Catone, Cesario.

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
2-sexiesdecies. Il termine cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 30 aprile 2012, per consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione, secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti, delle strade attualmente classificate come «raccordi autostradali», denominazione non presente nella legislazione nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, deve essere redatto tenendo conto della nuova classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). - 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1, allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. 82. Ceccuzzi.

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:
2-sexiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2011, per consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione, secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti, delle strade attualmente classificate come «raccordi autostradali», denominazione non presente nella legislazione nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, deve essere redatto tenendo conto della nuova classificazione di cui al primo periodo del presente comma.
2-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-sexiesdecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2-octiesdecies e 2-noviesdecies.
2-octiesdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agii obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-noviesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 81. Ceccuzzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
ai sensi del presente comma aggiungere le seguenti: avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante riduzione dell'importo al 40 per cento, ed;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3, si provvede come segue:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali;
b) all'aumento dell'aliquota di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
c) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
3) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
5) al comma 6:
5.1) lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
5.2) lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
6) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
2. 55. Di Stanislao, Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 10 dicembre 2011.
2. 158. De Micheli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 30 novembre 2011.
2. 157. Calvisi.

Al comma 3-quinquies, capoverso 4-ter.2, primo periodo, sostituire le parole: e produttivo con le seguenti:, produttivo e occupazionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
medesimo periodo:
sostituire le parole:
può disporre con la seguente: dispone;
sostituire le parole:
30 giugno 2011 con le seguenti: 30 settembre 2011;
secondo periodo, sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: 3.500.000 euro.
2. 159. Carella.

Al comma 3-quinquies, capoverso 4-ter.2, primo periodo, sostituire le parole: e produttivo con le seguenti:, produttivo e occupazionale.
2. 160. Fogliardi.

Al comma 3-quinquies, capoverso 4-ter.2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2011 con le seguenti: 31 ottobre 2011.
2. 162. Piccolo.

Al comma 3-quinquies, capoverso 4-ter.2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2011 con le seguenti: 31 agosto 2011.
2. 161. Marchignoli.

Al comma 3-quinquies, capoverso 4-ter.2, secondo periodo, sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: 3.000.000 di euro.
2. 164. Sposetti.

Al comma 3-quinquies, capoverso 4-ter.2, secondo periodo, sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: 2.800.000 euro.
2. 163. Graziano.

Al comma 3-octies sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per gli anni 2012 e 2013 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 378. Bratti

Dopo il comma 3-novies, aggiungere i seguenti:
3-novies.1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Le tariffe incentivanti di cui al comma l, sono riconosciute ai Comuni e alle Province che abbiano concluso, entro il 30 giugno 2011, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011».

3-novies.2. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 380. Vannucci.

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
3-novies.1. È prorogato al 31 agosto 2011 il termine di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 129, convertito nella legge 13 agosto 2010 n. 129, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, autorizzati con D.I.A.., entro il 31 ottobre 2010, a condizione che i Comuni li abbiano inseriti nei propri strumenti urbanistici.
2. 379. Vannucci.

Dopo il comma 3-undecies aggiungere il seguente:
3-duodecies. È fissato al 31 dicembre 2011 il termine per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, destinando anche alla concessione delle garanzie previste ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966 n. 976 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 le risorse presenti sul conto di tesoreria n. 23514 di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) del presente decreto riguardante gli interventi di cui al comma 847 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 117. Delfino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano nel limite di spesa di 65 milioni di euro annui. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 111. Buttiglione.

Sopprimere il comma 4-ter.

Conseguentemente, al comma 4-quater, lettera b), sostituire le parole: dal contributo speciale di cui al comma 4-ter con le seguenti: dalle seguenti modifiche all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»; alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»; alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»; alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»; alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
*2. 35. Levi.

Sopprimere il comma 4-ter.

Conseguentemente, al comma 4-quater, lettera b), sostituire le parole: dal contributo speciale di cui al comma 4-ter con le seguenti: dalle seguenti modifiche all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»; alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»; alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»; alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»; alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
*2. 183. Lo Presti.

Al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da:, per l'accesso fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo speciale da versare all'entrata del bilancio dello Stato a carico dei soggetti sottoelencati e pari all'1,5 per cento del: a) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana indipendentemente dalla modalità di trasmissione; b) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento; c) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete internet, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione e di trasferimento dati; d) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori home video derivante da noleggio e vendita di videogrammi; e) fatturato annuo da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuto dagli esercenti cinematografici.
**2. 85. Mosella, Buttiglione.

Al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da:, per l'accesso fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo speciale da versare all'entrata del bilancio dello Stato a carico dei soggetti sottoelencati e pari all'1,5 per cento del: a) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana indipendentemente dalla modalità di trasmissione; b) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento; c) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete internet, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione e di trasferimento dati; d) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori home video derivante da noleggio e vendita di videogrammi; e) fatturato annuo da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuto dagli esercenti cinematografici.
**2. 188. Granata.

Al comma 4-quater, alinea, sostituire le parole: euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con le seguenti: 110.000.000 per l'anno 2011 e 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
quanto a 20.000.000 per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di parte corrente allegata alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
2. 76. Granata.

Al comma 4-quinquies, primo periodo, dopo le parole di contributi aggiungere le seguenti: ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonché alle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi in lingua italiana all'estero e.

Conseguentemente, al medesimo comma:
medesimo periodo, sostituire le parole l'anno finanziario 2011 con le seguenti: gli anni finanziari 2011 e 2012;
al secondo periodo, sostituire le parole 1 milione di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 2 milioni di euro per il biennio 2011-2012.
2. 477. Porta.

Al comma 4-quinquies, primo periodo, sopprimere la parola: finanziario.
2. 467. Losacco.

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-quinquies.1 È prorogata per l'anno 2011 la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Centro di produzione Spa di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere, valutato in 10,2 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
2. 119. Enzo Carra.

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:
4-quinquies.l. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2010, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro, alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.
4-quinquies.2. All'onere di cui al comma 4-quinquies.1 si provvede mediante la riduzione in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 142. Levi, De Biasi.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-sexies.1. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997 n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 comma 8 della legge 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.
4-sexies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-sexies.1. pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 4-sexies.3.
4-sexies.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
5. alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 471. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:
4-sexies.1. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
4-sexies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-sexies 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 4-sexies 3.
4-sexies.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
5. alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 480. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:
4-sexies.1. Al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese ai docenti precari, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza le Università, per l'anno 2011, ad organizzare specifici corsi di formazione abilitanti per la lingua inglese destinati a coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con le medesime procedure riservate ai sensi del decreto ministeriale n. 85 del 2005 e del decreto ministeriale n. 21 del 2005.
2. 481. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:
4-sexies.1. L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che al personale amministrativo, tecnico e ausiliario spetta il riconoscimento dei diritti giuridici ed economici, per quanto attiene sia alla posizione stipendiale sia alla contribuzione maturata relativa alla pensione di anzianità. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
2. 482. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:
4-sexies.l. All'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «sino alla data di instaurazione» fino alla fine del comma sono soppresse.
2. 483. Bachelet, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Sopprimere il comma 4-septies.
2. 450. Minniti.

Sopprimere il comma 4-octies.
2. 451. Ferrari.

Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:
4-octies.1 . All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali.»
2. 472. Levi, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:
4-octies.l. Gli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previsti per l'anno 2011 dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono prorogati per gli anni 2012 e 2013.
4-octies.2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-octies.1, pari a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui al comma 4-octies.3.
4-octies.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
5. alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 473. Levi, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:
4-octies.l. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
4-octies.2 Ai maggiori oneri di cui al comma 4-octies.1, pari a 400 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, si provvede mediante le risorse di cui al comma 4-octies.3;
4-octies.3 Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 475. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Sopprimere il comma 4-novies.
*2. 36. Antonino Russo.

Sopprimere il comma 4-novies.
*2. 49. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 4-novies, con il seguente:
4-novies. I soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e il relativo inserimento nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006.
2. 458. Siragusa.

Al comma 4-novies, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del personale docente inserito nelle graduatorie provinciali, appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. 141. Ria.

Dopo il comma 4-novies, aggiungere i seguenti:
4-novies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al piano triennale 2007-2009 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per complessive 150.000 unità, e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per complessive 30.000 unità, considerate anche le nomine a tempo indeterminato effettuate negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, sono prorogate agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, fino al completamento delle nomine ivi previste.
4-novies.2. Le disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei relativi regolamenti di attuazione, non si applicano all'anno scolastico 2011/2012.
4-novies. 3 Ai maggiori oneri di cui al comma 4-novies.2., pari a 976 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da. 4-novies.4 a 4-novies.6.
4-novies. 4 Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
4-novies. 5. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
4-novies. 6 Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
4-novies. 7. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al 4-novies. 5., propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.
2. 469. Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Levi, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo il comma 4-novies, aggiungere il seguente:
4-novies.1 All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: «e successivi»;
b) al comma 2, dopo le parole: «il primo corso biennale» sono aggiunte le seguenti parole: «e successivi»;
c) al comma 3, dopo le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono aggiunte le parole: «e successivi».
2. 474. Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 4-novies, aggiungere i seguenti:
4-novies.1. All'articolo 2 comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «nel triennio 2008-2010» sono sostituite dalle seguenti «nel quadriennio 2008-2011»; le parole «nell'anno scolastico 2010/2011» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno scolastico 2011/2012»; le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 100 per cento».
4-novies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-novies.2 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 4-novies.3.
4-novies.3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 468. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Levi, Melandri, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo il comma 4-novies aggiungere i seguenti:
4-novies.1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «il biennio 2009/2010» aggiungere le seguenti: «e successivi» e dopo le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» aggiungere le seguenti: «e successivi»;
b) al comma 2 dopo le parole: «il primo corso biennale» aggiungere le seguenti: «e successivi»;
c) al comma 3, dopo le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» aggiungere le seguenti: «e successivi».

4-novies.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 125. Pezzotta.

Al comma 4-decies, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: In modo particolare, ai sensi del comma 927, tali risorse sono destinate per l'incentivazione del passaggio al digitale terrestre nei territori dove più sono stati segnalati disagi nel passaggio al digitale quali Veneto-Friuli-Venezia Giulia e Veneto-Emilia Romagna attivando le soluzioni tecniche possibili e già individuate da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale ed evitando oneri per i cittadini. Nel caso ciò non fosse possibile il titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale può destinare tali risorse al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei cittadini per il passaggio del Digitale Terrestre.
2. 452. Viola, Martella.

Al comma 4-undecies, primo periodo, sostituire le parole: della scuola con le seguenti: presso le istituzioni scolastiche italiane in Francia.
2. 457. Mattesini.

Al comma 4-undecies, primo periodo, dopo le parole: amministrativo della scuola aggiungere le seguenti: secondaria di primo grado.
2. 461. Siragusa.

Al comma 4-undecies, primo periodo, dopo le parole: amministrativo della scuola aggiungere le seguenti: con conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).
2. 454. Coscia.

Al comma 4-undecies, primo periodo, sopprimere le parole:, nella stessa sede,
2. 455. Mazzarella.

Al comma 4-undecies, primo periodo, sopprimere le parole:, nella stessa sede,

Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere il quarto periodo;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che, al momento della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rientrati dal servizio all'estero dopo il primo mandato e sono inseriti nelle suddette graduatorie, è consentito di svolgere il secondo mandato all'estero con disponibilità immediata, senza attendere i tre anni di intervallo.
2. 478. Tocci.

Al comma 4-undecies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È consentito un cambio volontario di sede estera dopo i primi 5 anni.

Conseguentemente, al medesimo comma:
quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per il personale docente e amministrativo della scuola in servizio all'estero qualora vi sia, da parte di questi ultimi, un'espressa rinuncia all'indennità di trasferimento e di prima sistemazione;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rientrati dal servizio all'estero dopo il primo mandato e sono inseriti nelle suddette graduatorie, è consentito di svolgere il secondo mandato all'estero con disponibilità immediata, senza attendere i tre anni di intervallo.
2. 479. Narducci.

Al comma 4-undecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rientrati dal servizio all'estero dopo il primo mandato e sono inseriti nelle suddette graduatorie, è consentito di svolgere il secondo mandato all'estero con disponibilità immediata, senza attendere i tre anni di intervallo.
2. 484. Nicolais.

Dopo il comma 4-undecies aggiungere il seguente:
4-undecies.1. Alle Università statali che alla data del 31 dicembre di ciascun anno presentino, ai sensi dell'articolo 51 comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un rapporto tra assegni fissi ed FFO pari o inferiore al 75 per cento, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, relativi alle assunzioni di personale. Le suddette Università possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e all'assunzione di personale sulla base delle disponibilità di bilancio, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1 comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 114. Tassone.

Dopo il comma 4-undecies aggiungere il seguente:
4-undecies.1. Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento delle attività culturali a carattere nazionale e internazionale è incrementato di 5 milioni. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 5 milioni di euro per il 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 124. Galletti.

Al comma 4-terdecies, sopprimere la lettera a).
2. 109. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 4-quaterdecies, secondo periodo, sostituire le parole da: iscritto nello stato fino alla fine del comma con le seguenti: iscritte sul capitolo 7420, programma 2, missione 3, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinata ad incentivi per favorire le aggregazioni o le fusioni tra imprese di autotrasporto attraverso: a) la concessione di sgravi fiscali e contributivi legati all'incremento della base occupazionale; b) forme agevolate per le imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o esercitano l'attività in conto proprio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, nonché l'individuazione dei beneficiari, e infine, i criteri di riconoscimento degli incentivi che devono essere concessi in modo proporzionale sia all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito dell'operazione di aggregazione o fusione, sia al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa interessata prima della conclusione dell'operazione di aggregazione o di fusione, purché il numero finale dei veicoli, una volta conclusasi la predetta operazione, non risulti inferiore alle dieci unità.
2. 52. Borghesi, Cambursano, Favia, Monai.

Al comma 4-quaterdecies, secondo periodo, dopo le parole: a sostegno del settore dell'autotrasporto aggiungere le seguenti: di cui all'elenco 1, articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 51. Borghesi, Cambursano, Favia, Monai, Donadi.

Dopo il comma 4-quaterdecies, aggiungere il seguente:
4-quaterdecies.1. Per l'anno 2011 una quota delle risorse, pari a 30 milioni di euro, del Fondo per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritte sul capitolo 7420, programma 2, missione 3, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinata a favorire le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al precedente periodo.
2. 108. Borghesi, Cambursano, Favia.

Sostituire il comma 4-sexiesdecies con il seguente:
4-sexiesdecies. È prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1o agosto 2002, n. 166. Entro tale data, sono sottoscritti i contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale sottoposti al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia Spa, recependo in tali contratti le risultanze dell'indagine conoscitiva effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, è autorizzato a corrispondere a Trenitalia Spa, nel limite delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, per gli anni 2009 e 2010, le somme relative agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
2. 470. Lovelli.

Al comma 4-sexiesdecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È prorogato per l'anno 2011 l'Accordo di Programma 2008-2009 relativo al servizio Autostrada Ferroviaria Alpina. Per assicurare continuità al servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina per l'anno 2011, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme necessarie alla gestione del servizio di trasporto sulla relazione Orbassano-Aiton, a decorrere da gennaio 2011, previste nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2011 per gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia nel limite delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
2. 485. Esposito.

Al comma 4-septiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»; alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»; alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»; alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»; alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 184. Rampi.

Sopprimere i commi 4-vicies e 4-vicies semel.
2. 462. Bachelet.

Sopprimere il comma 4-vicies.
2. 463. De Torre.

Sopprimere il comma 4-vicies semel.
2. 464. Pes.

Dopo il comma 4-vicies semel, aggiungere il seguente:
4-vicies bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».
2. 7. Caparini.

Dopo il comma 4-vicies semel aggiungere il seguente:
4-vicies bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole «entro il 30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 aprile 2013».
2. 486. Marantelli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: nel limite di spesa di 24 milioni di euro fino alla fine del comma.
2. 165. Lulli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 24 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2. 167. Froner.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 24 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2. 166. Vico.

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
2. 127. Pezzotta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2. 21. Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2. 138. Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, sono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
**2. 20. Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, sono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
**2. 137. Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Sino all'anno 2015, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4, lettera b), dell'Allegato A, dopo le parole «ai fini dell'uso efficiente della numerazione» sono inserite le seguenti «dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale».
*2. 19. Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Sino all'anno 2015, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4, lettera b), dell'Allegato A, dopo le parole «ai fini dell'uso efficiente della numerazione» sono inserite le seguenti «dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale».
*2. 136. Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ad integrazione e modifica dell'articolo 1, comma 8, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sino all'anno 2012 il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avviene in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione».
**2. 18. Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ad integrazione e modifica dell'articolo 1, comma 8, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sino all'anno 2012 il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avviene in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione».
**2. 135. Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; inoltre, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*2. 17. Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; inoltre, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*2. 134. Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. È prorogata sino all'anno 2015 la possibilità, prevista dall'articolo 13, comma 8, della delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'operatore di rete in ambito locale possa fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali.
**2. 16. Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. È prorogata sino all'anno 2015 la possibilità, prevista dall'articolo 13, comma 8, della delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'operatore di rete in ambito locale possa fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali.
**2. 133. Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicano soltanto alle emittenti locali e, limitatamente al suddetto comma 2-ter, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre multiplex nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.
*2. 15. Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicano soltanto alle emittenti locali e, limitatamente al suddetto comma 2-ter, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre multiplex nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.
*2. 132. Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa di 300 milioni di euro, si applicano, ai comuni e alle province colpite dagli eventi atmosferici eccezionali del 4 ottobre 2010 e 1o e 2 novembre 2010, come individuati dalle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, anche con riferimento alle spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province impiegate per far fronte te all'emergenza calamitosa e alle conseguenti opere di ripristino.
5.2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5.1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 453. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 5-bis.
2. 487. Morassut.

Al comma 5-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, nonché in conformità con il vincolo, ove esistente, e comunque con esclusione degli immobili abusivi. Le dichiarazioni di aggiornamento devono riguardare esclusivamente gli immobili sottoposti ad interventi, che dispongono dei titoli concessori urbanistici edilizi rilasciati dal comune.
2. 106. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Piffari.

Al comma 5-quaterdecies, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 466. Cuomo.

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:
5-quinquies.1. Le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate al 31 dicembre 2011.
2. 456. Mariani, Quartiani, Miglioli, Froner, Benamati, Castagnetti, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Motta, Giachetti, Realacci, Codurelli, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere i commi 5-sexies, 5-septies e 5-octies.
2. 170. Fluvi.

Sopprimere il comma 5-sexies.
2. 168. Colaninno.

Sopprimere i commi 5-septies e 5-octies.
2. 169. Verini.

Al comma 5-septies dopo le parole: (CONSOB) procede aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. 143. Codurelli.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere i seguenti:
5-octies.1. All'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «sono trasferiti» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 2112, primo comma, del codice civile,»;
b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ai dipendenti trasferiti deve essere comunque riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza».

5-octies.2. All'onere derivante dal comma 5-octies.1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 112. Tassone.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-octies.1. Al fine di consentire al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro di adeguare le proprie strutture e le proprie funzioni all'evoluzione del quadro socio-economico nazionale, ivi incluse le relazioni industriali e sindacali, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per tutti i contratti e gli accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2011 è prorogato al 30 giugno 2011. Conseguentemente, alla medesima legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) all'articolo 2, comma 4, lettera b), la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;
b) all'articolo 2, comma 4, le lettere e), f) e g) sono abrogate;
c) all'articolo 4, comma 9, le parole «ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonché» sono soppresse;
d) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole «, cui partecipa il segretario generale»;
e) all'articolo 9, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole «, nonché il trattamento economico accessorio del personale, nei limiti di disponibilità dei relativi fondi»;
f) all'articolo 11 il comma 4 è abrogato;
g) all'articolo 20, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'attività e l'organizzazione del CNEL, nonché la dotazione organica del suo segretariato generale, sono disciplinate con regolamento, approvato dall'assemblea, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, con la maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.»;
h) all'articolo 20 il comma 2 è abrogato;
i) all'articolo 21, comma 1, le parole «del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze, su proposta motivata del Presidente del CNEL»;
l) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole «stato di previsione della spesa e alla» è aggiunta la seguente: «autonoma»;
m) all'articolo 21, comma 4, le parole «alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;
n) all'articolo 23 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
o) all'articolo 23, comma 8, le parole «dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455» sono sostituite dalle seguenti «dal regolamento di cui all'articolo 20».
2. 113. Lusetti.

Al comma 5-novies, sostituire le parole: 31 marzo 2011 con le seguenti: 30 aprile 2011.
2. 459. Marrocu.

Al comma 5-undecies aggiungere in fine i seguenti periodi: La relativa dotazione è, quindi, incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-undecies.1.

Conseguentemente dopo il comma 5-undecies aggiungere il seguente:
5-undecies. 1. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 488. Agostini.

Dopo il comma 5-quaterdecies aggiungere il seguente:
5-quaterdecies.1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente: «423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fotovoltaiche, eoliche ed idroelettriche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario». Al relativo onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 2 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 118. Occhiuto.

Dopo il comma 5-quaterdecies aggiungere il seguente:
5-quaterdecies.1. All'articolo 2, comma 14 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, le parole « e fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2011». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 126. Delfino.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: compiti di accoglienza aggiungere la seguente:, mediazione.
2. 505. Colombo.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: compiti di accoglienza aggiungere le seguenti:, inserimento dei soggetti migranti.
2. 506. Farinone.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: compiti di accoglienza e integrazione aggiungere le seguenti:, nonché per l'esame delle pratiche dei ricongiungimenti familiari.
2. 507. Zampa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»; alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»; alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»; alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»; alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 185. Bellanova.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
2. 503. Gozi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: quindici mesi.
2. 504. Lucà.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
2. 130. Poli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6.1. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività delle amministrazioni dello Stato, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è differita all'anno 2012.
6.2 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.1, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 6.3.
6.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 31. Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei ai concorsi del Ministero dell'interno formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
2. 511. Rosato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
2. 128. Poli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso urgente nazionale, il Ministero degli interni è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, entro il 31 dicembre 2011, gli aspiranti Vigili del Fuoco dichiarati idonei ed ancora presenti nella graduatoria di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996. Agli oneri derivanti, valutati in 20 milioni di euro, si provvede attingendo ai fondi di cui all'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. 512. Rosato.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
2. 37. Ghizzoni, Baretta, Bressa, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Lolli, Ventura.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
6-bis.1. Fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, della legge citata, si applicano le disposizioni di cui al comma 6-bis.2.
6-bis.2. All'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, le parole «della prima e della seconda sessione 2008» sono soppresse;
b) al comma 5, primo periodo, le parole «e comunque fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse;
c) all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole «fino al 31 dicembre 2009» e le parole «entro il 30 novembre 2008» sono soppresse.
2. 510. Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 è abrogato in quanto assorbito da quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. 514. Bachelet, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. All'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera o) è abrogata.
2. 516. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g) titolari di contratti stipulati a qualsiasi titolo dall'ateneo in data precedente al 29 gennaio 2011».
2. 517. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, De Biasi, Levi, Lolli.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «in possesso di un reddito annuo» fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. 515. Bachelet, Nicolais, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. All'articolo 29, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le università e i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, possono in ogni caso procedere al rinnovo, qualora previsto dal bando originale, degli assegni di ricerca banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».
2. 518. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, De Biasi, Levi, Lolli.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. All'articolo 29, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le università portano comunque a compimento tutte le procedure concorsuali bandite precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il reclutamento di ricercatori universitari si adottano le procedure previste all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1o novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni; a tal fine le parole »31 dicembre 2010« del detto comma 5 sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2011«».
2. 519. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, De Biasi, Levi, Lolli.

Al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 maggio 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 maggio 2011.
2. 508. Laratta.

Al comma 6-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: e s'intende sospesa l'efficacia di quelle rilasciate dopo il 31 dicembre 2009.
2. 502. Migliavacca.

Dopo il comma 6-sexies, aggiungere i seguenti:
6-sexies.1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in soprannumero riassorbibile, nel ruolo normale, mantenendo il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono inscritti in ruolo secondo le norme vigenti.
6-sexies.2. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i maggiori, i capitani ed i tenenti dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei Carabinieri si procede alla rideterminazione dell'anzianità, ai soli effetti giuridici, secondo i periodi di permanenza nel grado indicati al comma successivo. Il periodo di permanenza nel grado per gli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei Carabinieri è fissato per i tenenti in quattro anni e per i capitani in sei.
6-sexies.3. Dall'attuazione dei commi 6-sexies.1 e 6-sexies.2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed eventuali oneri di spesa non previsti devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali dell'Anna dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.
2. 509. Paladini.

Dopo il comma 6-sexies aggiungere il seguente:
6-sexies.1. Al comma 119, lettera c), dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunto il seguente periodo: Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nel caso in cui risultino scoperti dei posti dirigenziali in dotazione organica e non è possibile, senza pregiudizio per l'attività dell'ente, far fronte con eventuali altri dirigenti di ruolo presenti in servizio, è consentito affidare l'incarico dirigenziale al solo personale interno di categoria D in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al posto oggetto dell'incarico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 115. Naro.

Dopo il comma 6-sexies aggiungere il seguente:
6-sexies.1. Al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nel caso in cui risultino scoperti dei posti dirigenziali in dotazione organica e non è possibile, senza pregiudizio per l'attività dell'ente, far fronte con eventuali altri dirigenti di ruolo presenti in servizio, è consentito affidare l'incarico dirigenziale al solo personale interno di categoria D in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al posto oggetto dell'incarico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea
2. 116. Naro.

Dopo il comma 6-sexies aggiungere il seguente:
6-sexies.1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività svolte dall'associazione italiana della Croce Rossa nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti dei lavoratori a tempo determinato, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, commi 417-419, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 3, commi 90-94, della legge n. 244 del 2007, possono essere prorogati fino alla conclusione della procedura stessa. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 5 milioni di euro per il 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 129. Poli, Delfino.

Dopo il comma 6-sexies aggiungere il seguente:
6-sexies.1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono rinnovare al 31 dicembre 2011, senza ulteriore aggravio della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 131. Poli.

Dopo il comma 6-sexies aggiungere il seguente:
6-sexies.1. In deroga alla tabella A annessa alla legge 3 aprile 1979 n. 103, qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 della citata legge n. 103 del 1979, risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data dell'ultimo accantonamento, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del precedente periodo. La previsione di cui al presente comma si applica ai procuratori dello Stato che abbiano maturato e conseguito la III classe di stipendio al 1 gennaio 2011, al compimento dell'ottavo anno di anzianità nella qualifica.
2. 139. Mario Pepe (IR).

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. Al fine di assicurare la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero, l'AGEA è autorizzata a utilizzare le somme presenti sul proprio bilancio e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. 72. Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:
6-septiesdecies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 31 maggio 2010, è prorogato, per quanto concerne l'IPSEMA, al 31 dicembre 2011.
6-octiesdecies. È istituito presso l'IPSEMA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto marittimo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
6-noviesdecies. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse di cui al comma 6-vicies, sono definite dalle organizzazioni datoriali dell'armamento e della pesca con le organizzazioni nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.
6-vicies. Il fondo speciale di cui al comma 6-octiesdecies è alimentato da un contributo di 20 milioni di euro derivante da una corrispondente riduzione del capitolo «Avanzi economici portato a nuovo» del bilancio consuntivo dell'IPSEMA al 31 dicembre 2009, nonché da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto marittimo, che sarà convenuto dalle organizzazioni datoriali e sindacali di cui al comma 6-noviesdecies per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
2. 70. Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. All'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1.1. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di 180 giorni per i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti».
2. 68. Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. Per garantire l'erogazione a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010.
2. 69. Ruvolo, Gianni, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.
1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età».
2. 65. Razzi, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:
6-septiesdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)».
6-octiesdecies. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 6-septiesdecies, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 66. Razzi, Catone, Cesario.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il limite massimo di cui al comma 8, è incrementato di un'ulteriore unità allo scopo provvedendo a valere sulle disponibilità di bilancio della stessa Agenzia per le erogazioni in agricoltura, diverse da quelle rivenienti dal bilancio dello Stato.
2. 71. Ruvolo, Catone, Cesario.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
2. 174. Peluffo.

Al comma 9, lettera a), capoverso 13-bis, primo periodo, sostituire le parole da: sotto qualsiasi fino alla fine del periodo con le seguenti: per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera b), sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale»;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:
«15-ter. Il Commissario straordinario trasmette semestralmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano che è sottoposto alle procedure di monitoraggio e di preventiva approvazione dei provvedimenti attuativi che si applicano ai piani di rientro dal deficit sanitario delle regioni».
2. 27. Causi.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).
2. 175. Quartiani.

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, terzo periodo, sostituire le parole: 2,5 milioni di euro con le seguenti: 300.000 euro.
2. 171. Strizzolo.

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, terzo periodo, sostituire le parole: 2,5 milioni di euro con le seguenti: 400.000 euro.
2. 172. Vaccaro.

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: 2,5 milioni di euro fino alla fine del capoverso con le seguenti: 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 60 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.
2. 178. Mastromauro.

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: 2,5 milioni di euro fino alla fine del capoverso con le seguenti: 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 40 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 60 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.
2. 180. Sanga.

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: 2,5 milioni di euro fino alla fine del capoverso con le seguenti: 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 40 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 40 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.
2. 181. Scarpetti.

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: 2,5 milioni di euro fino alla fine del capoverso con le seguenti: 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 40 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.
2. 179. Portas.

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: 2,5 milioni di euro fino alla fine del capoverso con le seguenti: 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.
2. 176. Federico Testa.

Al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: 2,5 milioni di euro fino alla fine del capoverso con le seguenti: 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 60 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.".
2. 177. Fadda.

Sopprimere il comma 9-quater.
2. 62. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Sopprimere il comma 9-sexies.
*2. 38. Bressa, Amici, Baretta, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Meta, Causi.

Sopprimere il comma 9-sexies.
*2. 61. Borghesi, Donadi, Favia, Cambursano.

Sopprimere il comma 9-sexies.
*2. 186. Lo Presti.

Al comma 9-sexies, sopprimere il primo periodo.
2. 496. Cavallaro.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire le parole: 1o marzo 2011 con le seguenti: 1o gennaio 2015.
2. 500. Melis.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire le parole: 1o marzo 2011 con le seguenti: 1o gennaio 2014.
2. 499. Cuperlo.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire le parole: un milione con le seguenti: cinque milioni.
2. 490. Picierno.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire le parole: un milione con le seguenti: quattro milioni.
2. 501. Andrea Orlando.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sopprimere le parole: il numero dei consiglieri resta determinato in sessanta e.
2. 493. Tenaglia.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquanta.
2. 491. Rossomando.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquantadue.
2. 492. Samperi.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.
2. 494. Tidei.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: undici.
2. 495. Touadi.

Al comma 9-sexies, primo periodo, sostituire le parole: oltre al con le seguenti: compreso il.
2. 173. Rubinato.

Al comma 9-sexies, sopprimere il secondo periodo.
2. 497. Ciriello.

Al comma 9-sexies, sopprimere il terzo periodo.
2. 498. Concia.

Al comma 10, capoverso lettera d), sostituire le parole: fino al 42,5 per cento con le seguenti: non inferiore al 43 per cento.
2. 523. Fioroni.

Al comma 10, capoverso lettera d), sostituire le parole: fino al 42,5 per cento con le seguenti: non inferiore al 42,5 per cento.
2. 522. Gianni Farina.

Al comma 10, capoverso lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 35 per cento del valore catastale degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.
2. 521. Garofani.

Al comma 10, capoverso lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.
*2. 39. Rugghia.

Al comma 10, capoverso lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.
*2. 84. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Al comma 10, capoverso lettera d), sostituire le parole da: per le spese di riallocazione fino a: settore infrastrutturale della difesa con le seguenti: per le esigenze funzionali del dicastero.
2. 104. Di Stanislao.

Al comma 10, capoverso lettera d), sostituire le parole da: per le spese di riallocazione fino a: trasferimenti di personale con le seguenti: per le esigenze funzionali del dicastero.
2. 526. Mogherini Rebesani.

Al comma 10, capoverso lettera d), sopprimere le parole:, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale,
2. 527. Recchia.

Al comma 10, capoverso lettera d), dopo la parola: razionalizzazione aggiungere le seguenti:, l'ammodernamento e la messa in sicurezza.
2. 528. Rosato.

Al comma 10, capoverso lettera d), sostituire le parole: fino alla misura del 10 per cento con le seguenti: in misura non inferiore alla misura del 15 per cento.
2. 525. Giacomelli.

Al comma 10, capoverso lettera d), sostituire le parole: fino alla misura del 10 per cento con le seguenti: in misura non inferiore alla misura del 10 per cento.
2. 524. Laganà Fortugno.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 123. Ciccanti, Tassone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12.1 All' articolo 5 del decreto-legge 30 Dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies il termine 1 gennaio 2012 è prorogato al 1 gennaio 2013
b) il comma 7-terdecies è sostituito dal seguente: « A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale può attingere a fondi statali,di cui all'articolo 7, ovvero, ad eventuali residui di bilancio, ovvero operare una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
c) dopo il comma 7-terdecies è inserito il seguente:
«7-terdecies.1. All'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il comma 8-bis è sostituito dal seguente: 8-bis. 1 fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione, sono revocati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 gennaio 2011 si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011 e 2012, che deve essere destinata, nel limite di 30 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2010, n. 25».
2. 581. Laganà Fortugno, Minniti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12.1 Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010.
12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12.1, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare della dotazione di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
*2. 42. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12.1 Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010.
12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12.1, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare della dotazione di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
*2. 189.Lo Presti.

Sopprimere il comma 12-quater.
2. 550. Schirru.

Al comma 12-quater, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessantuno giorni.
2. 144. Bobba.

Al comma 12-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 155 milioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 con le seguenti:, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dagli eventi franosi del febbraio 2010.
*2. 41. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 12-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 155 milioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 con le seguenti:, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dagli eventi franosi del febbraio 2010.
*2. 187. Lo Presti.

Al comma 12-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 155 milioni.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesimo periodo, dopo le parole
da ripartire in misura pari a aggiungere le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Toscana, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Emilia Romagna
sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede, per l'anno 2011, quanto a 60 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, iscritte nelle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Politiche economico-finanziarie e di bilancio, e Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e, quanto a 80 milioni di euro, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quinquies. 1; e per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
dopo il comma 12-quinquies aggiungere il seguente:
12-quinquies.1 Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e' ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 571. Benamati.

Al comma 12-quinquies, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede, per l'anno 2011, quanto a 40 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, iscritte nelle missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Politiche economico-finanziarie e di bilancio, e Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e, quanto a 60 milioni di euro, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quinquies.1; per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente dopo il comma 12-quinquies aggiungere il seguente:
12-quinquies.1. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 33. Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, D'Antoni, Baretta, Bressa, Cuomo, Bonavitacola.

Al comma 12-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede, per l'anno 2011, quanto a 40 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, iscritte nelle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Politiche economico-finanziarie e di bilancio, e Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e, quanto a 60 milioni di euro, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quinquies.2;

Conseguentemente, dopo il comma 12-quinquies aggiungere i seguenti:
12-quinquies.1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per la regione Calabria, 45 milioni di euro per la regione Sicilia e 10 milioni di euro per la regione Campania. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
12-quinquies.2 Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed e' in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e' ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 570. Oliverio.

Al comma 12-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 105. Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Piffari.

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere i seguenti:
12-quinquies.1. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che nei mesi di ottobre e novembre 2010 hanno colpito alcune zone delle regioni Campania, come individuate dalle ordinanze emanate a seguito dei suddetti eventi, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2011.
12-quinquies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3-quater.
12-quinquies.3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011: Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 558. Iannuzzi, Cuomo, Bonavitacola, D'Antoni

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere i seguenti:
12-quinquies.1. Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Campania colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al presente comma avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
12-quinquies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 3-quater.
12-quinquies.3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 559. Iannuzzi, Cuomo, Bonavitacola, D'Antoni

Sostituire il comma 12-sexies, con il seguente:
12-sexies. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:
1. Per l'anno 2011, al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità nel periodo tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2011, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 in situazione di oggettiva difficoltà nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo, anche sotto forma di prestito agevolato, finalizzato alla sanatoria della morosità, delle spese e degli oneri connessi e al ripristino dell'efficacia della locazione prevedendo anche la forma di erogazione diretta al locatore creditore. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2011. I provvedimenti di rilascio per morosità di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo per concorrere alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 4.
4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 557. Braga.

Al comma 12-sexies, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 12-sexies, aggiungere il seguente:
12-sexies.1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n.,220, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013.
2. 576. Motta.

Dopo il comma 12-sexies, aggiungere i seguenti:
12-septies. Al fine di favorire il recupero di alloggi sociali destinati a fronteggiare il disagio abitativo delle famiglie in particolari condizioni di bisogno, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità incolpevole, le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12-octies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 12-septies, pari a euro 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 12-nonies.
12-novies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 556. Braga, Motta.

Sopprimere il comma 12-septies.
2. 145. Burtone.

Al comma 12-septies, primo periodo, sopprimere le parole da: All'articolo 11, comma 6 fino a: primo periodo del presente comma.
2. 147. Grassi.

Al comma 12-septies, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto.
2. 146. D'Incecco.

Al comma 12-novies, primo periodo, sostituire le parole da: 15 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 150 milioni di euro
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
5. alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 562. De Biasi.

Al comma 12-novies, primo periodo, sopprimere le parole da: per le esigenze fino alla fine del periodo.
2. 563. Melandri.

Dopo il comma 12-novies, aggiungere i seguenti:
12-novies.1. Lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
12-novies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-novies, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 12-novies.3.
12-novies.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3) alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4) alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
5) alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 580. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Baretta, Bressa, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 12-novies, aggiungere i seguenti:
12-novies.1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro.
12-novies.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-novies.1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
*2. 77. Granata.

Dopo il comma 12-novies, aggiungere i seguenti:
12-novies.1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro.
12-novies.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-novies.1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
*2. 86. Mosella, Buttiglione.

Al comma 12-undecies, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»; alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»; alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»; alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»; alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 190. Santagata.

Sostituire il comma 12-duodecies con il seguente:
12-duodecies. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«12. Gli operatori verticalmente integrati che svolgono attività televisiva anche attraverso l'esercizio di più di una rete nazionale in tecnica analogica non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle imprese controllate o controllanti per effetto dell'influenza dominante di cui al comma 15 del presente articolo».
*2. 50. Monai, Favia, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 12-duodecies con il seguente:
12-duodecies. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«12. Gli operatori verticalmente integrati che svolgono attività televisiva anche attraverso l'esercizio di più di una rete nazionale in tecnica analogica non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle imprese controllate o controllanti per effetto dell'influenza dominante di cui al comma 15 del presente articolo».
*2. 554. Gentiloni Silveri.

Dopo il comma 12-duodecies aggiungere i seguenti:
12-duodecies.1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 20 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non inferiore ai 480 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta su apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico».

12-duodecies.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 122. Galletti.

Dopo il comma 12-duodecies aggiungere i seguenti:
12-duodecies.1. All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: « , a decorrere dal 31 dicembre 2015».
12-duodecies.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
2. 120. Galletti.

Dopo il comma 12-duodecies aggiungere i seguenti:
12-duodecies.1. All'articolo 1, comma 11, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole: « Entro 30 giorni dalla data di entrata i vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2015».
12-duodecies.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
2. 121. Galletti.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 13. Beccalossi, Nola.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 28. Zucchi.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 45. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Delfino, Libè.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
* 2. 48. Di Giuseppe, Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano, Rota.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 240. Bocchino, Briguglio, Giorgio Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni.

Sostituire il comma 12-terdecies con il seguente:
12-terdecies. Al comma 2 dell'articolo 8-septies, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»
2. 560. Marco Carra.

Sostituire il comma 12-terdecies con i seguenti:
12-terdecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione italiana allevatori, sono finanziate per un importo di 25 milioni di euro, fermo restando gli eventuali ulteriori finanziamenti da parte delle Regioni nell'ambito delle risorse trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001.
12-terdecies.1. Agli oneri di cui al comma 12-terdecies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2011, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 29. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato, Baretta, Bressa.

Al comma 12-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2011 con le seguenti: 15 marzo 2011.
2. 567. Fiorio.

Al comma 12-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2011 con le seguenti: 31 marzo 2011.
2. 565. Cenni

Al comma 12-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2011 con le seguenti: 15 aprile 2011.
2. 568. Sani.

Al comma 12-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2011 con le seguenti: 1o aprile 2011.
2. 566. Servodio.

Al comma 12-terdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Commissione Europea.
2. 561. Dal Moro.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere i seguenti:
12-terdecies.1. Il termine previsto, dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 31 dicembre 2011.
12-terdecies.2. All'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «tasse di concessione governativa», sono aggiunte le seguenti: «ed ipotecarie, nonché i tributi speciali ed i compensi».
12-terdecies.3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 mila euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 67. Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere il seguente:
12-terdecies.1. È sospesa fino al 31 dicembre 2011 ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore. Fino a tale data è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore. Le disposizioni in oggetto si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2011, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.
2. 64. Scilipoti, Catone, Cesario.

Sopprimere il comma 12-quaterdecies
2. 553. Ferranti.

Al comma 12-quaterdecies, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 marzo 2011.
2. 551. Giachetti.

Al comma 12-quaterdecies, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 marzo 2011.
2. 552. Vassallo.

Dopo il comma 12-quaterdecies, aggiungere il seguente:
12-quinquiesdecies. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'Interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione, all'articolo 3, comma 151 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: A decorrere dall'anno 2011, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti".
12-sexiesdecies. Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
2. 231. Compagnon.

Al comma 13, lettera a) dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti:. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta entro il 30 novembre 2011 al Parlamento una Relazione relativa all'andamento dei rapporti tra la Banca d'Italia e il Fondo monetario internazionale con particolare riferimento a tutti gli accordi di prestito vigenti e alle risorse effettivamente impegnate".
2. 582. Tempestini.

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze che ne informa il Parlamento.
2. 577. Barbi

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti. Il Ministero degli esteri.
2. 578. Maran.

Al comma 13, lettera d), aggiungere in fine le parole: sentito il Ministero degli esteri.
2. 579. Corsini.

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: II Ministero dell'Economia presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 una Relazione in cui saranno riportati i sussidi erogati dall'Italia fino a quella data nell'ambito dell'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, i paesi che ne hanno beneficiato, e le prospettive dell'ECF quale strumento del Fondo Monetario Internazionale a sostegno delle economie dei Paesi a basso reddito.
2. 584. Pistelli.

Sopprimere il comma 16-bis.
2. 588. Arturo Mario Luigi Parisi.

Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.
2. 590. Albonetti.

Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2012 e 2013 con le seguenti: per l'anno 2012.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: agli anni 2012 e 2013 con le seguenti: all'anno 2012.
2. 603. Castagnetti.

Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole: 0,3 milioni con le seguenti: 0,1 milioni.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 0,3 milioni con le seguenti: 0,1 milioni.
2. 589. Soro.

Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole: 0,3 milioni con le seguenti: 0,2 milioni.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 0,3 milioni con le seguenti: 0,2 milioni.
2. 602. Pompili.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
16-ter.1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole «imprese strumentali» sono aggiunte le seguenti:«, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo e del tempo libero».
2. 300. De Biasi

Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
16-ter.1. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del 50 per cento dei contributi dello Stato a enti istituti e fondazioni e altri organismi.
16-ter.2. Ai minori risparmi di spesa di cui al comma 16-ter.1, pari a 26.241.800 euro per l'anno 2011 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 16-ter.3.
16-ter.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
5. alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 598. Ghizzoni, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 16-ter aggiungere il seguente:
16-ter.1 All'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento».
16-ter.2 Ai minori risparmi di spesa di cui al comma 16-ter.1, pari a 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante le risorse di cui al comma 16-ter.3.
16-ter.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»; 5. alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 599. Ghizzoni, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 16-ter aggiungere i seguenti:
16-ter.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, terzo periodo, dopo le parole «fondo ordinario delle università» sono aggiunte le seguenti «, le risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali»
16-ter.2. Ai minori risparmi di spesa derivanti dal comma 16 ter 1 pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 16 ter 3.
16-ter.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»; 5. alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 600. Ghizzoni, De Biasi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 16-ter aggiungere i seguenti:
16-ter.1. Per l'anno 2011 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al Ministero per i beni e le attività culturali«.
16-ter.2. Ai minori risparmi di spesa derivanti dal comma 16 ter 1, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 16 ter 3.
16-ter.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»; 5. alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 601. Ghizzoni, De Biasi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Levi, Mazzarella, Lolli, Melandri.

Al comma 16-quater, sostituire la parola: consentire con la seguente: garantire.
2. 586. Merloni.

Al comma 16-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole:
6 milioni con le seguenti. 36 milioni
al terzo periodo, sostituire le parole: 13,5 milioni con le seguenti: 43,5 milioni
al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 30 milioni, mediante riduzione in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 595. Rossa.

Al comma 16-quinquies, primo periodo, dopo le parole: al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale aggiungere le seguenti: ovvero che hanno avuto un'incidenza del contributo statale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e da ricavi.
2. 313. Baretta

Dopo il comma 16-quinquies, aggiungere i seguenti:
16-quinquies 1. È prorogata di un anno l'utilizzazione di graduatorie, in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F 1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti, procedure straordinarie di reclutamento per rafforzare l'autonomia e l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle aree archeologiche di Pompei sulla base di un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro necessari per assicurare la tutela delle suddette aree. Il programma è predisposto dalla competente Soprintendenza, è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale di cui al presente comma è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
16-quinquies 2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 16-quinquies.1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla regione medesima nell'ambito del programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica per la relativa presa d'atto.
2. 596. Melandri, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

Sopprimere il comma 16-sexies.
2. 57. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sostituire il comma 16-sexies con il seguente:
16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate a finanziare, per l'anno 2011, la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge n. 81 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 2-quater, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge n. 81 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «per il triennio 2008-2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2008-2011».
2. 307. Borghesi, Paladini, Cambursano, Favia, Donadi

Al comma 16 sexies, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 130 milioni.

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 130.
2. 303. Pedoto.

Al comma 16-sexies, terzo periodo, sostituire le parole da: nonché per la promozione fino a: 40 milioni di euro con le seguenti: ivi previste è destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 120 milioni di euro.
2. 232. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Al comma 16 sexies, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.
2. 302. Murer.

Al comma 16 sexies, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per le attività destinate ai malati oncologici».
2. 301 Sarubbi

Al comma 16-septies, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il pagamento di una sanzione pecuniaria da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 311 Marchioni

Dopo il comma 16-octies aggiungere il seguente:
16-octies.1. All'articolo 1 della legge 5 dicembre 1998, n. 438 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a partire dal 2011. Il predetto contributo, per il 50 per cento, è assegnato ai soggetti beneficiari in misura corrispondente al numero degli iscritti.»Al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 10 milioni di euro per il 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 222. Poli.

Dopo il comma 16-octies aggiungere il seguente:
16-octies.1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3.600.000,00 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione «Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.)», «Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.)», «I.R.F.A Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL-Onlus», con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Al relativo onere, valutato in 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 1,3 milioni di euro per il 2012 e a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 223. Poli.

Al comma 16-decies, sopprimere le parole: limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
*2. 6. Capano, Andrea Orlando, Ferranti, Iannuzzi, Samperi, Baretta, Bressa.

Al comma 16-decies, sopprimere le parole: limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
*2. 201. Favia, Borghesi, Paladini, Cambursano, Donadi.

Dopo il comma 17-ter aggiungere il seguente:
17-ter.1. Al fine di garantire l'ultimazione degli interventi già in avanzato stato di realizzazione nel settore strategico del turismo, le iniziative agevolate a valere sugli strumenti delle programmazione negoziata di cui al comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, prorogate ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non ancora completate e che alla data del 31 dicembre 2009 risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2011. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Le procedure preordinate al recupero degli importi già erogati per le suddette iniziative agevolate, attivate, anche in sede giurisdizionale, dall'Amministrazione pubblica finanziatrice sono sospese e diventano improcedibili se l'investimento risulta completato entro il termine del il 31 dicembre 2011. Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio con spese rimodulabili.
2. 220.Ruggeri.

Dopo il comma 17-ter aggiungere il seguente:
17-ter.1. Il termine di cui all'art 1, comma 862 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, prorogato ai sensi dell'art 43 comma 7-bis. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2011. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
2. 221. Occhiuto.

Dopo il comma 17-quinquies aggiungere i seguenti:
17-quinquies.1 La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad accordare una moratoria di due anni per i mutui contratti dai Comuni italiani alla data del 31.12.2010, tenendo conto dei parametri di virtuosità dei Comuni che accedono alla moratoria ed impegnando i Comuni interessati a non contrarre mutui per tutta la durata della proroga ovvero a limitare il proprio indebitamento. Il Sindaco, presenta a tal fine apposita istanza entro il 31 marzo 2011 sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione della Cassa medesima. Possono presentare istanza di sospensione i Comuni che, alla data del 31 dicembre 2010, abbiano un tasso di indebitamento inferiore al 12 per cento.
17-quinquies.2. Il Ministero del Tesoro e delle Finanze autorizza, con proprio decreto, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 17-quinquies.1.
17-quinquies.3. Agli oneri derivanti dal comma 17-quinquies.1., valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 206. Libè, Delfino.

Al comma 17-octies, primo periodo, sostituire le parole:30 giugno con le seguenti: 31 maggio.
2. 592. Merlo

Sopprimere il comma 17-duodecies.
2. 46. Cambursano, Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 17-duodecies, primo periodo, sostituire le parole: Ai fini dell'attuazione con le seguenti: Solo ai fini dell'attuazione.
2. 47. Cambursano, Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 17-duodecies, primo periodo, sopprimere le parole: anche di controllo.
2. 593. Cardinale.

Dopo il comma 17-quaterdecies aggiungere il seguente:
17-quinquiesdecies. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: «sono emanate» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 2011».
2. 75. Lo Presti, Giorgio Conte.

Dopo il comma 18-bis aggiungere il seguente:
18-bis.1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna Agenzia Fiscale, i funzionari delle predette amministrazioni incaricati di funzioni dirigenziali, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari dell'incarico, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali integrato da un colloquio finale. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. 215. Tassone.

Dopo il comma 18-bis aggiungere il seguente:
18-bis.1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il concessionario, indipendentemente dall'importo del credito vantato, non può procedere all'espropriazione immobiliare qualora il bene di proprietà del debitore da espropriare sia un fabbricato di civile abitazione e il debitore risulti dai registri anagrafici residente presso l'immobile medesimo».
2. 594. Tullo.

Sopprimere il comma 18-ter.
2. 583. Capano.

Al comma 18-quater sostituire le parole: Fino al 31 marzo 2011 con le seguenti: Fino al 31 luglio 2011.
2. 309. Pizzetti

Al comma 18-quater sostituire le parole: Fino al 31 marzo 2011 con le seguenti: Fino al 30 giugno 2011.
2. 304. Berretta

Al comma 18-quater sostituire le parole: Fino al 31 marzo 2011 con le seguenti: Fino al 31 maggio 2011.
2. 310. Zunino

Sopprimere il comma 18-quinquies.
2. 314. Nannicini.

Sopprimere il comma 18-sexies.
2. 60. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Dopo il comma 18-sexies aggiungere il seguente:
18-sexies.1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I candidati non eletti non sono tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni di cui al comma 6 al Collegio regionale di garanzia elettorale.»
2. 555. Dionisi.

Sopprimere il comma 18-octies.
2. 312. Cesare Marini

Dopo il comma 18-decies aggiungere il seguente:
18-decies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 16 e seguenti, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di rivalutazione di beni immobili, si applicano alle medesime condizioni anche per gli immobili risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2009.
2. 597. De Micheli.

Sopprimere il comma 18-undecies.
2. 59. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere il seguente:
18-duodecies. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 e' fissato in euro 3.600.000,00 a decorrere dal 10 gennaio 2011, ed e' attribuito per il cinquanta per cento all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione - Onlus, e per il restante cinquanta per cento in parti uguali all'Istituto Europeo Formazione e Orientamento Professionale -I.E.R.F.O.P. Onlus, e all'Istituto per la Riabilitazione e lo Formazione ANMI1I.R.F.A. Onlus, con l'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 2 della stessa legge. AI relativo onere aggiuntivo, valutato in 1.3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2011, per lo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 1,3 milioni di euro per il 2012 e a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 305. Pes.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
18-terdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 18-duodecies del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
18-quaterdecies. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni per il 2012, 300 milioni per l'anno 2013, 825 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. 587. Braga.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»
b) dopo le parole: «e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, del raccordo Salerno-Avellino e del raccordo Sicignano-Potenza»

18-terdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-sexiesdecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2-octiesdecies e 2-noviesdecies.
18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n, 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agii obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
18-quinquiesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 585. Iannuzzi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) dopo le parole: «e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa» sono inserite le seguenti: «con esclusione del Grande Raccordo Anulare di Roma».

18-terdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 18-quaterdecies e 18-quinquiesdecies.
18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione e' ammesso strettamente per esigenze di servizio ed e' in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
18-quinquiesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 591. Meta.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione italiana allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.
18-terdecies. Agli oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.
2. 12. Beccalossi, Nola.

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:
18-duodecies. All'articolo 1, comma 56, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2011 e 2012».
18-terdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18-duodecies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 24. Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci.

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
18-terdecies. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 18-duodecies è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 26. Garavini, Bucchino, Porta, Fedi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Tali agevolazioni sono estese agli olii di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
18-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18-duodecies, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 18-quaterdecies.
18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

18-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 23. Beccalossi, Nola.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2011»;
18-terdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 18-quaterdecies e 18-quinquiesdecies.
18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011.

18-quinquiesdecies. Dalle disposizioni di cui al comma 18-quaterdecies devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
18-sexiesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 32. Meta, Mariani, Baretta, Bressa, Velo, Lovelli, Iannuzzi, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Ceccuzzi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 21 milioni di euro, è prorogata al 31 dicembre 2011.
18-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies pari a 21 milioni di euro, si provvede con le somme presenti sul bilancio di AGEA e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. 11. Beccalossi, Nola.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere il seguente:
18-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai dipendenti del Ministero degli affari esteri con contratto regolato dalla legge locale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. 5. Di Biagio.

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere il seguente:
18-duodecies. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività al sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese cui si applica l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il 30 giugno 2011 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorità definisce adeguati meccanismi di gradualità che, a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, valorizzino le efficienze conseguite. Nelle more della definizione di tali meccanismi, il regime di integrazione tariffaria di cui al medesimo articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, viene prorogato, su istanza dell'impresa, fino alla decorrenza del nuovo meccanismo e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 83. Luongo.

Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è abrogato.
2. 650. Gasbarra.

Al comma 19, lettera a), sostituire le parole 31 dicembre 2011 con le seguenti: 30 settembre 2011.
2. 651. Fiano.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 186-bis è sostituito dal seguente:
«186-bis. Decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico le funzioni già esercitate dalle Autorità, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria e alla qualità del servizio, sono affidati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci fino al decreto ministeriale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. 73. Lo Presti, Giorgio Conte.

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente:
1-bis. In vista di un processo complessivo di riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE), le sue attività sono prorogate fino al 31 dicembre 2011. L'ISAE mantiene in regime di prorogatio le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374.

19-ter. All'onere derivante dal comma 19-bis si provvede mediante stanziamento di cui al capitolo 3021 del Bilancio dello Stato, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. 652. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti.
19-bis. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 356, della legge. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si attuano a decorrere dal 1o marzo 2011.
19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.
19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2. 653. Servodio.

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate al 31 dicembre 2011 in favore degli armatori imbarcati su navi da pesca e dei soci delle cooperative di pesca.
19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.
19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 1 risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2. 654. Sani.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, non si applicano nei casi in cui l'istanza di CIGS è dovuta agli effetti di situazioni di crisi, anche internazionale.
19-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19-bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 19-quater.
19-quater. all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. a lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. a lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
3. a lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
4. a lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
5. a lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 655. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o anche tramite agenzie di somministrazione, cessati dal contratto in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono estesi gli ammortizzatori in deroga.
19-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19 bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 19-quater.
19-quater. all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. a lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. a lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
3. a lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
4. a lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
5. a lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 656. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 ai collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, svolgenti funzioni per le pubbliche amministrazioni, sono estese le provvidenze di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche se privi dei requisiti ivi previsti.
19-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19 bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 19-quater.
19-quater. all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. a lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. a lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. a lettera e) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. a lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
5. a lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 657. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli iscritti alle liste di mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2010 o destinatari, alla medesima data,di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà disposti dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
19-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19 bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 19-quater.
19-quater. all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. a lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. a lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
3. a lettera e) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
4. a lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
5. a lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
2. 658. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. Per la realizzazione del festival Verdi, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, è concesso un contributo di 2 milioni di euro alla Fondazione Teatro Regio di Parma.
19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 19-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 19-quater.
19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 659. Motta.

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «aventi decorrenza anteriore al 1o gennaio 2011, disposti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale che ne abbia fatto richiesta»;
b) le parole: «I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti» sono soppresse.

19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2011-2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 80. Divella.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:
«I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale.»

19-ter. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4. Gli avvocati dello Stato soprannumerari vengono riassorbiti nel ruolo utilizzando esclusivamente i posti accantonati ai sensi dei comma 1.
6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica ai procuratori dello Stato in servizio alla data del 1o gennaio 2010, al compimento dell'ottavo anno di anzianità nella qualifica».
2. 10. Mario Pepe (IR).

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Al fine di far fronte all'emergenza e alle esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.
19-ter. Agli oneri derivanti dal comma 19-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 78. Granata.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per il Beni e le Attività culturali è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale-Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.
19-ter. Ai conseguenti oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare fino di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010,n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative al Ministero per i Beni e le Attività culturali.
2. 208. Buttiglione, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. 19-bis. Al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera a) le parole da: «determinato» fino a: «del valore nominale,» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento del valore di ogni singola obbligazione»;
2) al comma 3 lettera a-bis) le parole da: «determinato» fino a: «di ogni singola azione» sono sostituite dalle seguenti: «pari al valore di 1,35 euro per ogni singola azione» in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 luglio 2010 e con taglio minimo unitario di euro 1.000;
3) al comma 3 è soppressa la lettera b);

19-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, mediante ripartizione del fondo dei conti dormienti di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché con i maggiori introiti provenienti dalla liquidazione della vecchia Alitalia.
2. 230. Compagnon.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Il comma 4, dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,nella legge 26 febbraio 2010, n. 25 è sostituito dal seguente:
4. La gestione dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa il 31 dicembre 2011 al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze con legge dello Stato e, per quanto necessario al loro svolgimento, delle posizioni giuridiche, delle risorse finanziarie umane e strumentali, al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. 660. Mattesini, Fontanelli, Trappolino.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. È applicabile l'Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all'acquisto di autocaravan e camper, nuovi o usati. L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti). Restano esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore.
2. 661. Schirru.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20 per cento ai titolari di 1a categoria - grandi invalidi - e del 10 per cento ai titolari dalla 2a alla 8a categoria per invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura dell'80 e del 90 per cento annuo
2. 662. Schirru.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli enti del sistema camerale. Il sistema camerale concorre agli obiettivi di finanza pubblica con il versamento annuale, ai sensi del comma 21 dell'articolo 6, da parte dell'Unioncamere per tutto il sistema camerale di 10 milioni euro al bilancio dello Stato a valere sul fondo di perequazione di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. 663. Rosato.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Il Ministero delle Infrastrutture, entro l'anno 2011, restituisce al Comune di Agrigento le somme pagate da detto Comune alla ditta SAISEB S.p.A. a seguito della Sentenza del Tribunale Civile di Roma no 26031/05 limitatamente alle somme previste a carico del Ministero medesimo ai sensi e per gli effetti dell'Atto di trasferimento concluso tra Comune di Agrigento e ex Agensud in data 19/02/1991 al fine di trasferire il contratto a suo tempo concluso in data 05/09/1985 - oltre gli atti pregressi e successivi - dall'Agenzia per la promozione delle Sviluppo del Mezzogiorno con la ditta SAISEB S.p.A. per la esecuzione di lavori di opere idriche e fognanti nella città di Agrigento.
2. 664. Realacci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, si applicano anche agli anni 2010 e 2011.
2. 665. Schirru, Damiano, Bellanova, Beretta, Bobba, Boccuzzi, codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 21 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dalla legge 24 dicembre 207, n. 244, le parole «b) utenze affari» e «lire 25.000 (- 12,91)» sono soppresse.
2. 666. Della Vedova.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività dell'INPS, l'Istituto medesimo è autorizzato a derogare ai limiti di cui al comma 28, articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. 667. Gatti, Vico.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, comma 31, penultimo capoverso, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, che abbia richiesto il trattenimento in servizio entro la data del 30 maggio 2010, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 668. Fontanelli, Mattesini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
2. 74. Lo Presti, Giorgio Conte.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per il biennio 2009/2010» sono aggiunte le seguenti: «e successivi», nonché, dopo le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono aggiunte le seguenti: «e successivi»;
b) al comma 2, dopo le parole: «il primo corso biennale» sono aggiunte le seguenti: «e successivi»;
c) al comma 3, dopo le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono aggiunte le seguenti: «e successivi».
2. 205. Zazzera, Di Giuseppe, Favia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 44. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Tabacci, Lanzillotta, Commercio.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Al comma 2 dell'articolo 17 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sopprimere la lettera d), conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. I titolari di partita IVA si considerano soggetti privi di occupazione se nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda hanno conseguito ricavi non superiori a 3.000,00 Euro» All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 207. Occhiuto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1-quater del decreto legge 8 luglio 2010 n. 105 convertito dalla legge 13 agosto 2010 n. 129, sostituire le parole «centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «il 31 luglio 2011». Ai conseguenti oneri, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010,n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 220. Ruggeri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2010, n. 3 convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2011». Ai conseguenti oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010,n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 221. Ciccanti.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, 2011 e 2012».
19-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 19-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 100. Marchioni, Narducci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. È prorogato al 31 agosto 2011 il termine di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010 n. 129, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, autorizzati con D.I.A., entro il 31 ottobre 2010, a condizione che i comuni li abbiano inseriti nei propri strumenti urbanistici.
2. 101. Marchioni.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2011».
19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n.220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 200. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 10 gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2011.
2. 241. Vannucci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente 19-bis:
19-bis. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorsi trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente, le proposte di legge d'iniziativa parlamentare depositate sulla stessa materia ed agli stessi fini sono calendarizzate dal Presidente della camera, presso cui sono state presentate, con le stesse modalità previste per il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza».
2. 306. Della Vedova, Lo Presti, Di Biagio.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»; e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «84 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2-quater, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sostituire le parole «per il triennio 2008-2010» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2008».
2. 308. Borghesi, Paladini, Cambursano, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. 1. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti «e gli Enti Parco istituiti con legge regionale, tenuto conto degli interessi costituzionali a tutela dei quali detti parchi sono istituiti.».
2. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «e comunque alle università,» sono aggiunte le seguenti: «, gli Enti Parco istituiti con legge regionale, tenuto conto degli interessi costituzionali a tutela dei quali detti parchi sono istituiti.».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data: a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente; b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale; c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
5. Dall'attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non inferiori ad 1 miliardo di euro per l'anno 2010, a 500 milioni di euro per l'anno 2011, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rap- porto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 0100. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. All'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al comma 5, è aggiunte, in fine, il seguente periodo: «Le Università e gli enti di ricerca non sono tenute a riportare il codice identificativo di gara (CIG) per le transazioni relative a contratti per servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000 ovvero a contratti di lavori di importo inferiore a euro 40.000».
2. 0101. Vassallo.

ART. 2-ter.
(Disposizioni concernenti regioni, province autonome ed enti locali).

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 142 è inserito il seguente:
«142-bis. Il Governo si impegna a dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, attraverso il sistema regionale integrato tra la Regione e gli enti locali soggetti al patto. La Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi complessivamente determinato ed applica le sanzioni ed effettua il monitoraggio per tutti gli enti del sistema regionale integrato; monitoraggio che viene trasmesso dalla Regione alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di monitoraggio e di certificazione dovute dalla Regione per il complesso degli enti locali del territorio regionale assoggettati ai vincoli del patto di stabilità interno, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro il 31 maggio.»
2-ter. 1. Marchi, Marchignoli, Marchioni, Brandolini, Lenzi, Albonetti, Zampa, Bratti, Levi, Miglioli, De Micheli, Gozi, Ghizzoni, Motta, Benamati, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è inserito il seguente comma 119-bis:
119-bis. I Comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.
Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3, dell'articolo 14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

Conseguentemente:
il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.
2-ter. 653. Sbrollini.

Sopprimere il comma 5.
2-ter. 650. Viola.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: »il 15 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »il 12 per cento".
2-ter. 654. Vannucci.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
*2-ter. 4. Granata.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
*2-ter. 106. Buttiglione, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
**2-ter. 3. Granata.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
**2-ter. 107. Buttiglione.

Sopprimere il comma 9.
2-ter. 651. Ginoble.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati nel medesimo ambito territoriale regionale anche tenendo conto dei complessi processi locali di governo del territorio. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2012.
2-ter. 152. Ciccanti, Tassone.

Sopprimere il comma 10.
2-ter. 105. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 11.
2-ter. 5. Borghesi, Donadi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli effetti di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, decorrono, per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, dall'anno 2012.
2-ter. 2. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-sexies è aggiunto il seguente: «7-septies. Gli enti locali virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità possono utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico.»
2-ter. 115. Naro.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-sexies è aggiunto il seguente: «7-septies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese per la realizzazione di opere di interesse pubblico». A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2-ter. 116. Naro.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2011. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
2-ter. 117. Delfino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « di cui alle lettere da a) a d)» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione degli affidamenti diretti ad operatori privati di valore economico pari o inferiore a 80.000 euro annui». Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2011.
2-ter. 100. Ciccanti, Tassone.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge gli enti del Servizio Sanitario Nazionale nonché gli enti in regime di convenzione delle regioni interessate ai piani di rientro, senza ulteriori aggravi di spesa del bilancio possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, rinnovare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010, in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure. Ai conseguenti oneri, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2-ter. 150. Poli.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le autonomie regionali e locali, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei piani di rientro, possono rinnovare al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2-ter. 151. Poli

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 99 è inserito il seguente: 99-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per la sicurezza pubblica.
2-ter. 652. Fiano, Bressa, Baretta.

ART. 2-quater.
(Disposizioni in materia sociale e di lavoro).

Sopprimerlo.
2-quater. 2. Lenzi, Murer, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 1, sopprimere le parole: operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.
2-quater. 107. Sbrollini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nell'ambito di tale sperimentazione, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai nuclei familiari in cui vi siano minori, anziani o soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo eroga risorse in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.
A tal fine le società che gestiscono servizi pubblici locali, ed in particolare la fornitura di energia elettrica, gas naturale o GPL, acqua, prima di attuare le procedure necessarie a interrompere l'erogazione del servizio per morosità ad un'utenza domestica, hanno l'obbligo di verificare attraverso i servizi sociali e socio-assistenziali dei Comuni, i quali possono avvalersi, a tal fine, nell'ambito della sperimentazione, anche degli enti caritativi, se il singolo o il nucleo familiare fruitore dell'utenza morosa sia in possesso dei requisiti per richiedere la carta acquisti o comunque si trovi in una condizione effettiva di bisogno che abbia determinato la morosità incolpevole. Tale verifica si attiva prima dell'interruzione del servizio per morosità qualora la fornitura di energia elettrica, gas naturale o GPL, acqua sia finalizzata a riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per l'abitazione principale. Se da tale verifica risulta che il soggetto fruitore di tale utenza è moroso in quanto si trova effettivamente in condizioni economiche e sociali disagiate e non possa, per questo, far fronte con i propri mezzi ai bisogni essenziali del nucleo familiare in cui vi siano minori, anziani o soggetti comunque deboli, è garantita continuità al servizio di fornitura di acqua, energia elettrica, gas naturale o GPL finalizzato a riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda. Gli oneri necessari a garantire la continuità di tale utenza, per il periodo in cui sussiste la condizione di disagio incolpevole, sono a carico delle medesime società che gestiscono i servizi pubblici locali che, entro 90 giorni dall'accertata condizione di disagio sociale e di bisogno, possono chiederne il rimborso al Comune di competenza, a seguito di richiesta documentata.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) le modalità in base alle quali, nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, i Comuni si rivalgono, per gli oneri sostenuti per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali, sulle risorse del Fondo per la morosità incolpevole.
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'onere derivante dalla sperimentazione sulla continuità dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui al secondo periodo del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede altresì mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quater. 105. Rubinato.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai nuclei familiari in cui vi siano minori, anziani o soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo eroga risorse in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.
A tal fine le società che gestiscono servizi pubblici locali, ed in particolare la fornitura di energia elettrica, gas naturale o GPL, acqua, prima di attuare le procedure necessarie a interrompere l'erogazione del servizio per morosità ad un'utenza domestica, hanno l'obbligo di verificare attraverso i servizi sociali e socio-assistenziali dei Comuni, i quali possono avvalersi a tal fine anche degli enti caritativi di cui al comma 1, se il singolo o il nucleo familiare fruitore dell'utenza morosa sia in possesso dei requisiti per richiedere la carta acquisti o comunque si trovi in una condizione effettiva di bisogno che abbia determinato la morosità incolpevole. Tale verifica si attiva prima dell'interruzione del servizio per morosità qualora la fornitura di energia elettrica, gas naturale o GPL, acqua sia finalizzata a riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per l'abitazione principale. Se da tale verifica risulta che il soggetto fruitore di tale utenza è moroso in quanto si trova effettivamente in condizioni economiche e sociali disagiate e non possa, per questo, far fronte con i propri mezzi ai bisogni essenziali del nucleo familiare in cui vi siano minori, anziani o soggetti comunque deboli, è garantita continuità al servizio di fornitura di acqua, energia elettrica, gas naturale o GPL finalizzato a riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda. Gli oneri necessari a garantire la continuità di tale utenza, per il periodo in cui sussiste la condizione di disagio incolpevole, sono a carico delle medesime società che gestiscono i servizi pubblici locali che, entro 90 giorni dall'accertata condizione di disagio sociale e di bisogno, possono chiederne il rimborso al Comune di competenza, a seguito di richiesta documentata.
I Comuni si rivalgono, secondo modalità stabilite dal medesimo decreto di cui al comma 2, sulle risorse del Fondo per la morosità incolpevole.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quater. 650. Rubinato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dall'articolo 2, comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2-quater. 103. De Poli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 76, al comma 1, dopo le parole: «Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'iscrizione di ipoteca»;
b) all'articolo 77, al comma 2, dopo le parole: «prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca», sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 76».
2-quater. 104. Paladini, Borghesi, favia, Donadi, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: alle voci aggiungere le seguenti: 23473 (regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, che approva la convenzione per un nuovo ordinamento della giurisdizione sui canali interni di Venezia).

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: il regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, che approva la convenzione per un nuovo ordinamento della giurisdizione sui canali interni di Venezia.
2-quater. 1. Martella, Baretta, Bressa, Viola, Murer.

Sopprimere il comma 7.
2-quater. 654. Miglioli.

Al comma 7, sostituire le parole: entro quarantotto mesi con le seguenti: entro trentasette mesi.
2-quater. 651. Boccuzzi.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).
2-quater. 652. Gatti.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 12-septies, 12-octies e 12-novies, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) dopo il comma 12-novies, è aggiunto il seguente: «12-novies.1. Gli oneri per le ricongiunzioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies e 12-novies non possono in ogni caso essere superiori a 1.000 euro per ciascun anno di contribuzione e comunque entro il limite di 10.000 euro per l'intero periodo contributivo.».

10-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-quater. 106. Vannucci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, le parole «è concesso» sono sostituite delle seguenti: «è riconosciuto»
b) al comma 145, alle lettere a), b), c), le parole «un incentivo» sono sostituite dalle seguenti: «un compenso sotto forma di premialità»
c) al comma 146, le parole «Gli incentivi» sono sostituite dalle seguenti: "I compensi riconosciuti come premio a risultato.
d) al comma 147, il termine del 31 luglio 2011 è prorogato al 31 luglio 2012.
2-quater. 653. De Micheli, Baretta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In via sperimentale, per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto attuativo, le imprese che svolgono attività professionale riconducibile alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali dell'ISTAT, NUP 5.5.3.1, possono locare o sublocare, con contratto da stipulare in forma scritta, a lavoratori autonomi che svolgono un'attività riconducibile alla medesima classificazione ISTAT NUP 5.5.3.1, una porzione di locale ad uso commerciale. Il rapporto di cui al presente comma non costituisce attività subordinata. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
2-quater. 655. De Micheli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, con una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 20 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti. ». A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2-quater. 102. Poli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «per i predetti lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori divenuti inabili per infortunio o malattia professionale, a prescindere dal grado di inabilità».
2-quater. 100. Poli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: «6. Ferme restando le competenze e le attività poste in essere dalle Regioni, qualora si rendesse necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale,si provvede ai seguenti interventi in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici:
sostegno economico durante il periodo di disoccupazione;
attività di formazione e/o riqualificazione da svolgersi o presso la stessa azienda che effettua l'assunzione o da affidare, mediante convenzioni, alle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
ulteriori attività e/o iniziative volte a garantire la formazione/riqualificazione degli infortunati sul lavoro.

Lo svolgimento delle attività sopra elencate è di competenza degli enti di formazione promossi dalle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui all'articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nonché degli enti bilaterali con finalità assistenzialistiche, integrati da membri delle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui sopra.
Le attività di riqualificazione professionale sono finanziate tramite l'addizionale dell'1 per cento di cui all'articolo 181, comma 1, del Testo unico n. 1124 del 1965, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, per l'assegno speciale di cui alla legge n. 248 del 1976, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge n. 264 del 1949, secondo la seguente ripartizione: il 10 per cento del gettito complessivo è destinato, tramite apposito vincolo, direttamente agli enti di formazione promossi dalle associazioni di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui all'articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre la restante quota è utilizzata dall'INAIL per il finanziamento degli enti bilaterali con finalità assistenzialistiche, integrati dai membri delle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza di invalidi del lavoro di cui sopra».
2-quater. 101. Poli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 10-quater.
10-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2-quater. 4. Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «negli undici anni successivi».
2-quater. 3. Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-quater. 7. Bocchino, Briguglio, Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni.

ART. 2-quinquies.
(Disposizioni concernenti il sistema bancario).

Sopprimere gli articoli 2-quinquies e 2-sexies.
2-quinquies. 3. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 9.
2-quinquies. 1. Catone, Scilipoti, Moffa, Cesario, Iannaccone.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: della rimessa solutoria disciplinata dall'articolo 1194 del codice civile.
2-quinquies. 2. Catone, Scilipoti, Moffa, Cesario, Iannaccone.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies.1.- (Non applicabilità sanzioni per ristrutturazione enti creditizi). - 1. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti anche interessati da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2-quinquies. 0100. Occhiuto.

ART. 2-sexies.
(Modifica del regime di tassazione dei fondi comuni di investimento).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «con l'aliquota del 12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento».

Conseguentemente:
al comma 2, capoverso Art. 26-quinquies, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;
al comma 4, sostituire le parole: e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;
al comma 5, sostituire le parole: le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973, con le seguenti: le ritenute del 20 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
al comma 6, sostituire le parole: e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e quella del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;
al comma 19, capoverso Art. 10-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;
al comma 19, capoverso Art. 10-ter, comma 2, sostituire le parole: La ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: La ritenuta del 20 per cento;
al comma 19, capoverso Art. 10-ter, comma 7, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
*2-sexies. 1. Borghesi, Favia, Messina, Barbato, Donadi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «con l'aliquota del 12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento».

Conseguentemente:
al comma 2, capoverso Art. 26-quinquies, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;
al comma 4, sostituire le parole: e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;
al comma 5, sostituire le parole: le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973, con le seguenti: le ritenute del 20 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
al comma 6, sostituire le parole: e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e quella del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;
al comma 19, capoverso Art. 10-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;
al comma 19, capoverso Art. 10-ter, comma 2, sostituire le parole: La ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: La ritenuta del 20 per cento;
al comma 19, capoverso Art. 10-ter, comma 7, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
*2-sexies. 650. Baretta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
23-bis. Nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, direttore, componente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, già svolti o in corso di svolgimento, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma di cui alla citata legge, con l'adozione del regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema didattico artistico e sul reclutamento del personale.
2-sexies. 651. Vannucci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. L'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: 187. Le risorse di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposte fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
23-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-sexies. 100. Vannucci.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. (Fondo per le non autosufficienze).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate, nei limiti di 200 milioni di euro, per l'anno 2011.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 20111, si provvede mediante le risorse di cui al comma 19-quater.
3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-sexies. 0101. Murer, Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. 1. All'articolo 14 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Ai comuni compresi tra i 5.000 e 15.000 abitanti che nell'anno 2010 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, a causa di entrate straordinarie non ripetibili, avvenute nel 2007 ed utilizzate a finanziare spese di investimento negli anni successivi, che nel triennio 2006-2007-2008 hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno e che nell'ultimo decennio dal 1999 al 2009, hanno realizzato continuativamente un avanzo di amministrazione, la riduzione dei trasferimenti avuti agli Enti locali di cui al presente comma si applica nella misura del 5 per cento.
2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle rotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 150 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1 64-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti incanto capitale per finanziare spese correnti.
4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».
2-sexies. 0650. Sbrollini.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. 1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 88, inserire il seguente:
88-bis. Per i Comuni con saldi obiettivi anomali, calcolati con le modalità previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, l'obiettivo 2011 non può comunque superare 1'11,4 per cento della media del spesa corrente del triennio 2006-2008.
2-sexies. 0651. Sbrollini.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. 1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 105 è soppresso.
2. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.
2-sexies. 0652. Sbrollini.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. 1. Al fine di ultimare gli interventi di riqualificazione della SP ex SS 415 «Paullese» sono stanziati, con oneri a carico dello Stato, 170 milioni di euro per il triennio 2011-2013.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 170 milioni di euro per il triennio 2011-2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 1 risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 1, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2-sexies. 0653. Pizzetti.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti). - 1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al comma 2, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE».
2-sexies. 01. Di Biagio.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Coordinamento della disciplina in materia di barriere architettoniche). - 1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e gli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2-sexies. 0100. Motta.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131). - 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:
«Art. 127-bis. - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
2. Al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti vengano realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, non opera la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».
2-sexies. 02. Cenni, Ceccuzzi, Nannicini, Fluvi.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra). - 1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal 1o gennaio 2011 e cessa di essere applicato a decorrere dal gennaio 2012 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-sexies. 05. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bressa, Baretta.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Separazione proprietaria rete trasporto gas). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è emanato entro il 30 giugno 2011.
3. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
*2-sexies. 06. Lulli, Federico Testa, Vico, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Benamati.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Separazione proprietaria rete trasporto gas). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è emanato entro il 30 giugno 2011.
3. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
*2-sexies. 07. Lo Presti.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - 1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, comma 1, alinea, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative» sono inserite le seguenti: «o società a responsabilità limitata».
2. Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, lettera a), le parole: «euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75.000,00».
2-sexies. 027. Milo, Iannaccone, Catone, Cesario.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Procedura d'infrazione n. 2008/4908). - 1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n, 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è abrogato.
2. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.
2-sexies. 09. Vannucci.

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, con le seguenti: corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente della Tabella C.
3. 101. Levi, De Biasi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. All'onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede: quanto all'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; quanto agli anni 2012 e 2013, a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'integrale copertura delle risorse necessarie mediante incremento del citato canone di abbonamento per le radioaudizioni circolari.
A decorrere dall'anno 2014 è integralmente riconosciuta la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'integrale copertura delle risorse necessarie mediante incremento del citato canone di abbonamento per le radioaudizioni circolari.
*3. 100. Distaso, Fucci.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 . All'onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; quanto agli anni 2012 e 2013, a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'integrale copertura delle risorse necessarie mediante incremento del citato canone di abbonamento per le radioaudizioni circolari.
A decorrere dall'anno 2014 è integralmente riconosciuta la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'integrale copertura delle risorse necessarie mediante incremento del citato canone di abbonamento per le radioaudizioni circolari.
*3. 102. Di Biagio.