XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 15 marzo 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 marzo 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Baretta, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Baretta, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ROSSA e OLIVERIO: «Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e alla legge 13 ottobre 2010, n. 175, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione» (4171);
ROSSA: «Modifica all'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» (4172);
MOFFA: «Disposizioni relative al personale non dirigente in posizione di comando o fuori ruolo nonché ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» (4173).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
CARLUCCI: «Modifica dell'articolo 1 del codice civile, concernente il riconoscimento della personalità giuridica ad ogni essere umano» (4099) Parere della I Commissione.

VI Commissione (Finanze):
MONTAGNOLI ed altri: «Modifica all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di acquisizione della documentazione relativa alla proprietà del bene espropriato» (4109) Parere delle Commissioni I, II, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VII Commissione (Cultura):
PICCHI e CARLUCCI: «Abolizione dell'Ordine dei giornalisti e istituzione del registro dei giornalisti professionisti» (3913) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;
MANCUSO e VIOLA: «Norme sull'abilitazione all'insegnamento per i laureati in medicina veterinaria» (4112) Parere delle Commissioni I, XI e XII.

VIII Commissione (Ambiente):
CARLUCCI: «Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani» (4104) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
MIGLIOLI: «Istituzione e disciplina della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività commerciale di erboristeria» (4111) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 14 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica-Boeing per la produzione del velivolo B767, relativa al secondo semestre 2010 (doc. XXXIX, n. 6).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 17, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 192.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 14 marzo 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 7 della decisione 2006/500/CE (Trattato della Comunità dell'energia) (COM(2011)105 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Veneto.

Il Garante del contribuente della regione Veneto, con lettera in data 7 marzo 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2010, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 11 marzo 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della conferma della nomina dell'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: LA LOGGIA E CARLUCCI; BERSANI ED ALTRI; PELINO ED ALTRI; VIGNALI ED ALTRI; JANNONE E CARLUCCI; VIGNALI ED ALTRI; BORGHESI ED ALTRI: NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE (A.C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-A)

A.C. 98-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 98-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche attraverso con le seguenti: alla definizione di politiche pubbliche per;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4, 6.3, 8.2, 8.7, 9.2, 9.3, 9.4, 13.4, 13.8, 13.9, 13.11, 13.15, 13.16, 13.19, 13.20, 13.22, 16.1, e sugli articoli aggiuntivi 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07. 13.08, 13.09, 13.010 e 13.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

Sugli emendamenti 9.4, 13.22 e 16.1:

PARERE CONTRARIO

Sull'emendamento 13.16:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Alla parte consequenziale, Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole da:
della collaborazione dei Ministeri fino a dell'ISTAT con le seguenti: dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia.

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 e 7, con il seguente:
5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sugli articoli aggiuntivi 13.06 e 13.07:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 con il seguente: 5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta antimeridiana del 15 marzo 2011 relativamente alle proposte emendative 13.16, 13.06 e 13.07.

A.C. 98-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I princìpi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello Small Business Act e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.
3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge.
4. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo, nonché di un contesto sociale e culturale volto a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;
c) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;
d) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
e) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
f) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale;
g) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

Capo I
FINALITÀ E PRINCÌPI

ART. 1.
(Finalità).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Ai fini della presente legge, si definisce impresa l'attività di cui all'articolo 2082 del codice civile.
1. 2. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie di competenza legislativa esclusiva, oggetto della presente legge, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva.
1. 5. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 3. Froner, Torazzi, Zeller.
(Approvato)

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore è tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attività.
1. 1. Cimadoro, Paladini, Porcino, Borghesi.
(Approvato)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
a rendere più equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione.
1. 4. Zeller, Brugger.
(Approvato)

A.C. 98-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi generali).

1. Sono princìpi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;
h) il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia anche integrata nei prodotti;
n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Princìpi generali).

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alla semplificazione,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) la semplificazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle prassi dei pubblici uffici per assicurare all'impresa un contesto di certezza normativa, riducendo al minimo la discrezionalità amministrativa.
2. 6. Contento.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: in particolare delle aggiungere la seguente: micro,
2. 7. Vignali, Vico.
(Approvato)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: all'accesso fino alla fine della lettera con le seguenti: a godere di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, nonché la previsione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, per le microimprese e le piccole imprese, di uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. 2. Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: fiscali fino alla fine della lettera con le seguenti: e misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative.
2. 8. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: al fine di garantire uguaglianza sostanziale a tutte le tipologie di imprese.
2. 3. Cimadoro, Borghesi, Mura, Paladini.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole:, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo,
2. 4. Contento.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: entro termini ragionevolmente brevi con le seguenti: prevedendo che tale durata non sia superiore ad un anno.
2. 5. Mistrello Destro.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole:, con l'obiettivo tendenziale di un anno.
2. 1. Torazzi, Maggioni, Allasia, Vico.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole:, con l'obiettivo di un anno.
2. 1.(Testo modificato nel corso della seduta)Torazzi, Maggioni, Allasia, Vico.
(Approvato)

A.C. 98-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Libertà associativa).

1. Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.
2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» o «sistema camerale», ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Libertà associativa).

Al comma 2, sostituire le parole da: nel sistema delle camere di commercio fino alla fine del comma con le seguenti: da almeno sei anni nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» o «sistema camerale», e rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. 1. Mistrello Destro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che deve disciplinare gli aspetti relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta, devono essere individuate, in via transitoria, le modalità di applicazione della norma di cui al presente comma ai rinnovi camerali in corso, al fine di favorire la perfetta armonizzazione della disciplina camerale nei territori.
3. 2. Mistrello Destro.

A.C. 98-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

Sopprimere il comma 2.
4. 1. Mistrello Destro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda;
j) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
k) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni;
l) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi recanti l'elenco delle definizioni, generali ed astratte, degli istituti giuridici che presiedono all'attività d'impresa, secondo gli indirizzi di cui al comma precedente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
*4. 01. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda;
j) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
k) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni;
l) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi recanti l'elenco delle definizioni, generali ed astratte, degli istituti giuridici che presiedono all'attività d'impresa, secondo gli indirizzi di cui al comma precedente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
*4. 02. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda;
j) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero imprese individuali gestite da donne;
k) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni;
l) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.
m) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa o cosiddetto start-up.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
*4. 01. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruggeri, Anna Teresa Formisano.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese;
g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda;
j) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero imprese individuali gestite da donne;
k) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni;
l) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.
m) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa o cosiddetto start-up.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
*4. 02. (Testo modificato nel corso della seduta)Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

A.C. 98-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 5.
(Procedure di valutazione).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Parlamento.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

ART. 5.
(Procedure di valutazione).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 1. Cimadoro, Borghesi, Piffari, Cambursano.

Al comma 4, sostituire le parole: consultano di norma le con le seguenti: favoriscono il ricorso alla consultazione delle.
5. 3. Contento.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: di norma.
*5. 2. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Al comma 4, sopprimere le parole: di norma.
*5. 4. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

A.C. 98-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefìci devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

Sostituirlo il seguente:
1. Gli oneri informativi che comportano la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la produzione di informazioni alla pubblica amministrazione sono assolti dai cittadini e dalle imprese mediante la compilazione di un questionario elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica, sentiti l'Istituto nazionale di statistica e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni di legge sulla conservazione dei documenti ad opera dei cittadini e delle imprese.
6. 3. Mosella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano altresì in favore del lavoratore, ove compatibili con la legislazione vigente, nei procedimenti che regolano i rapporti di lavoro nel settore privato.
6. 1. Cimadoro, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6. 2. Cimadoro, Borghesi, Paladini, Cambursano.

A.C. 98-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

Sopprimerlo.
7. 1. Mosella.

A.C. 98-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informano i rapporti con le imprese ai princìpi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione».
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il tramite delle Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Rapporti con la pubblica amministrazione).

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 4:
secondo periodo, sostituire le parole:
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 con le seguenti: pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
terzo periodo, sostituire le parole: pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 con le seguenti: pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. 3. Mosella.

Al comma 1, dopo le parole: di uniformità di trattamento aggiungere le seguenti: di proporzionalità.
8. 6. Mistrello Destro.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico con le seguenti: riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attività imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore del privato, nonché gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e.
8. 1. Cimadoro, Borghesi, Paladini, Porcino.
(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione».
8. 4. Contento.
(Approvato)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) raccoglie e conserva in un fascicolo informatico, per ciascuna impresa, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) comunica alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle comunicazioni e dei documenti, di cui alla lettera a), ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
c) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le certificazioni e i documenti di cui alla lettera a) che siano necessari per l'attività istruttoria;

5. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le Camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
8. 7. Mistrello Destro.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 7 agosto 1990, n. 241 aggiungere le seguenti:, come modificato dalla presente legge.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.
4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.
5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.
6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.
7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.
8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, i termini per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.
9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

6. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate sino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

7. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui al comma 5, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.
8. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi del comma 7, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164. Nei casi di cui al presente comma, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al primo periodo anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge.
8. 2. Borghesi, Cimadoro, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni ed ai depositi da effettuarsi al Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.»
8. 5. Zeller, Brugger.
(Approvato)

A.C. 98-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, né comminare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.
3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

Sopprimerlo.
10. 1. Cimadoro, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, dopo le parole: abilitati aggiungere le seguenti:, accreditati presso l'Ente unico nazionale di certificazione ACCREDIA,
*10. 2. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, dopo le parole: abilitati aggiungere le seguenti:, accreditati presso l'Ente unico nazionale di certificazione ACCREDIA,
*10. 3. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3, dopo le parole: all'articolo 8, comma 2, aggiungere le seguenti: il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non può essere sospeso per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni e.
10. 4. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Cimadoro, Reguzzoni, Crosio, Torazzi.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una valutazione annuale dei minori oneri sopportati dalla pubblica amministrazione al fine della riduzione delle risorse umane e finanziarie applicate, in ambito pubblico, alle certificazioni e alle verifiche di cui al comma 1.
10. 5. Mosella.

A.C. 98-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:
«2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle rinunce successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
b) previsione di un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;
c) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e comminare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231).

Sostituirlo con i seguenti:
Art. 9. - (Ambito di applicazione delle iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies non trovano applicazione per:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
4. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
5. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è abrogato.
Art. 9-bis. - (Saggio di interesse). - 1. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-novies, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di dieci punti percentuali. Il tasso di interesse di riferimento applicabile è:
a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1o gennaio dell'anno stesso;
b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1o luglio dell'anno stesso.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di interesse di cui al comma 1, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 9-ter. - (Interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento). - 1. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, gli interessi di mora di cui al medesimo comma decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9-sexies, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:
a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;
c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui all'articolo 9-bis, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Art. 9-quater. - (Risarcimento delle spese per il recupero del credito). - 1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9-ter e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:
a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;
b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;
c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

3. Gli importi di cui al comma 2 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
Art. 9-quinquies. - (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti o la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti dall'articolo 9-sexies, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:
a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

3. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 2, lettera c), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto.
4. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 2, lettera b), fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.
5. Nel caso in cui gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfetario pari al 5 per cento dell'importo dovuto. Tale risarcimento si intende aggiunto agli interessi di mora.
6. Il tasso di interesse di riferimento applicabile alle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ad autorità pubbliche è quello previsto dall'articolo 9-bis, comma 1.
Art. 9-sexies. - (Transazioni commerciali tra imprenditori privati). - 1. Qualsiasi transazione commerciale avente quali parti produttori, fornitori di servizi, grossisti o importatori comporta l'obbligo di comunicazione, in capo agli stessi soggetti, delle proprie condizioni generali di vendita a qualunque acquirente di prodotti o richiedente di prestazioni o di servizi che ne fa la richiesta per un'attività professionale. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono:
a) le condizioni di vendita;
b) il listino dei prezzi unitari;
c) le riduzioni di prezzo;
d) le condizioni di pagamento.

2. Le condizioni generali di vendita possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti dei prodotti o di richiedenti delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 riporta le condizioni generali di vendita applicabili agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria. Qualsiasi produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore può stabilire, con un acquirente di prodotti o con un richiedente di prestazioni di servizi, particolari condizioni di vendita che non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione.
3. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle condizioni di vendita o stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta.
4. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
5. I professionisti di un settore, clienti e fornitori, possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 4. Essi possono inoltre proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.
6. I commi da 1 a 5 non si applicano ai settori del trasporto stradale delle merci, del nolo di veicoli con o senza conducente, per la commissione di trasporto nonché per le attività di spedizioniere, di agente marittimo e di trasporto aereo, di sensale di trasporto e di spedizioniere doganale. I termini di pagamento convenuti non possono in alcun caso oltrepassare trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.
7. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che, in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.
8. La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata con qualsiasi mezzo conforme agli usi della professione.
9. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 3 e 4 nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.
10. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dai commi 3 e 4 se soddisfano le seguenti condizioni:
a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno 2009 o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;
b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;
c) la durata dell'accordo è limitata e non supera il termine del 1o gennaio 2013.

11. Gli accordi di cui al comma 10 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.
12. Se in un determinato settore di attività non è stato possibile sottoscrivere un accordo interprofessionale, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fondato su un'analisi delle condizioni specifiche del settore, è possibile prorogare tale scadenza a una data successiva.
13. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data del 1o settembre 2010.
Art. 9-septies. - (Clausole contrattuali gravemente inique ai danni del creditore). - 1. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.
2. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique ai danni del creditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.
3. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
4. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
5. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), nell'articolo 9-quater, comma 2, o nell'articolo 9-quinquies, comma 2, lettera b).
6. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente inique.
Art. 9-octies. - (Tutela degli interessi collettivi). - 1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 9-septies, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o a eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da 1.000 a 2.000 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
Art. 9-novies. - (Riserva di proprietà). - 1. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
9. 3. Beltrandi, Misiani.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011). - 1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.
4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.
11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:
a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;
c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.
18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4 della direttiva medesima.
9. 4. Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Sopprimere il comma 1.
9. 5. Mistrello Destro, Contento.

Sopprimere i commi 2 e 3.
9. 7. Contento.

Sopprimere il comma 4.
9. 8. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 con le seguenti: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nel rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
9. 1. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: dei principi contenuti nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, e.
*9. 9. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.
(Approvato)

Al comma 4, alinea, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: dei principi contenuti nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, e.
*9. 10. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 4, alinea, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: dei principi contenuti nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, e.
*9. 11. Torazzi, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: da grandi aziende e;
9. 6. Mistrello Destro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e conseguente estensione delle disposizioni relative ai ritardati pagamenti al settore dei lavori pubblici.
9. 12. Vannucci.

Sopprimere il comma 5.
*9. 13. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Sopprimere il comma 5.
*9. 16. Mistrello Destro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto e previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
7. La Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
8. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi 6, 7 e 8, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.
10. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati da oneri che rimangono comunque a carico delle amministrazioni debitrici.
9. 2. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all'articolo 4, comma 1, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
9. 14. Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Cimadoro.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi»;
b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».
9. 15. Gava.
(Approvato)

A.C. 98-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Disciplina degli appalti pubblici).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti e evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;
c) semplificare l'accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
4) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.
5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
6. Le prefetture predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Disciplina degli appalti pubblici).

Al comma 1, sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), alinea, sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese.
11. 3. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: gli appalti in lotti aggiungere le seguenti: o lavorazioni.
11. 4. Zeller, Brugger.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: gli appalti in lotti aggiungere le seguenti:, condizionando la predetta suddivisione alla sussistenza del criterio oggettivo della funzionalità del lotto, al fine di escludere il rischio di procedure e decisioni adottate per eludere disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale delle opere da realizzare,
11. 2. Cimadoro, Borghesi, Piffari.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e evidenziare le possibilità di subappalto.
11. 16. Mistrello Destro.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: associazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: ogni forma di aggregazione presente nel nostro ordinamento, in particolare, ove compatibile, il ricorso al contratto di rete come disciplinato dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle associazioni temporanee d'imprese e a forme consortili;
11. 18. Mistrello Destro.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: associazioni temporanee di impresa e forme consortili con le seguenti: forme consortili e reti di impresa.
11. 5. Vignali, Versace.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: forme consortili aggiungere le seguenti: e reti di impresa.
11. 5.(Testo modificato nel corso della seduta)Vignali, Versace.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto.
11. 19. Mistrello Destro.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti,
11. 6. Tortoli.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).
11. 10. Mastromauro.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
*11. 7. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
*11. 8. Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
*11. 9. Torazzi, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
**11. 11. Mastromauro.

Sopprimere il comma 4.
**11. 12. Stradella.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
*11. 13. Libè, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.
(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
*11. 14. Versace.
(Approvato)

Sopprimere il comma 6.
11. 1. Vitali, Stradella.

Al comma 6, dopo le parole: Le prefetture aggiungere le seguenti: e i commissari di Governo.
11. 15. Zeller, Brugger.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.»;
b) il comma 7-bis è abrogato.
11. 17. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici). - 1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 91, comma 1, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28»;
b) all'articolo 122, comma 7-bis, le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro»;
c) all'articolo 123, comma 1, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».
11. 01. Lanzarin, Montagnoli, Guido Dussin, Togni, Torazzi, Allasia, Maggioni, Zeller, Brugger.
(Approvato)

A.C. 98-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Politiche pubbliche per la competitività).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni;
b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese;
2) la previsione dell'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;
c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:
1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;
2) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche attraverso l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;
d) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
e) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, e sostiene la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;
f) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.

2. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Politiche pubbliche per la competitività).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: piccole e medie imprese e delle aggiungere la seguente: relative.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
a), dopo le parole: piccole e medie imprese e alle aggiungere la seguente: relative;
lettera
b), alinea, dopo le parole: piccole e medie imprese e le aggiungere la seguente: relative;
lettera
c), alinea, dopo le parole: micro e piccole imprese e delle aggiungere la seguente: relative.
13. 3. Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: e la capitalizzazione aggiungere le seguenti:, la promozione del Made in Italy,
13. 1. Torazzi, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori e favorisce inoltre l'accesso agli incentivi anche attraverso ogni forma di aggregazione tra imprese;
13. 11. Mistrello Destro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, piccole e medie imprese e alle reti fino alla fine della lettera con le seguenti: e piccole imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro e piccole e medie imprese.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
alinea, sostituire le parole:
istituti di credito con le seguenti: intermediari finanziari;
numero 1), sostituire le parole:
istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti con le seguenti: intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli intermediari;
numero 2), sostituire le parole:
istituti di credito con le seguenti: intermediari finanziari.
13. 10. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera b):
alinea, sostituire le parole:
istituti di credito con le seguenti: intermediari finanziari;
numero 1), sostituire le parole: istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti con le seguenti: intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli intermediari;
numero 2), sostituire le parole: istituti di credito con le seguenti: intermediari finanziari.
13. 10.(Testo modificato nel corso della seduta)Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, piccole e medie imprese e alle reti di imprese fino a: associazioni temporanee di impresa con le seguenti: micro e alle piccole imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro e le piccole imprese.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
alinea, sostituire le parole:
istituti di credito con le seguenti: intermediari finanziari;
numero 1), sostituire le parole:
istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti con le seguenti: intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli intermediari;
numero 2), sostituire le parole:
istituti di credito con le seguenti: intermediari finanziari.
13. 17. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, lettera b):
alinea, sostituire le parole:
istituti di credito con le seguenti: intermediari finanziari;
numero 1), sostituire le parole: istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti con le seguenti: intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli intermediari;
numero 2), sostituire le parole: istituti di credito con le seguenti: intermediari finanziari.
13. 17.(Testo modificato nel corso della seduta)Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
13. 12. Torazzi, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa aggiungere le seguenti:, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese,
13. 13. Torazzi, Maggioni, Allasia, Vico.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e favorisce fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera c):

alinea, sostituire le parole: e piccole con le seguenti:, piccole e medie;
numero 1):
sostituire le parole:
di rappresentanza delle micro e piccole imprese con le seguenti: di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
sostituire le parole: partecipazione delle micro e piccole imprese con le seguenti: partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
numero 2), sostituire le parole: dell'artigianato e delle piccole imprese, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese con le seguenti: delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese;
lettera d), sostituire le parole: promuovendo la logica di filiera con le seguenti: in particolare se diretti a ricerca, sviluppo e innovazione.
13. 18. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e favorisce fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera c):
alinea, sostituire le parole:
e piccole con le seguenti:, piccole e medie;
numero 1):
sostituire le parole:
di rappresentanza delle micro e piccole imprese con le seguenti: di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
sostituire le parole: partecipazione delle micro e piccole imprese con le seguenti: partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
numero 2), sostituire le parole: dell'artigianato e delle piccole imprese, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese con le seguenti: delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese;
13. 18.(Testo modificato nel corso della seduta)Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
favorisce la cooperazione strategica tra le università e le micro, piccole e medie imprese, in conformità alle indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 10 maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, al fine di realizzare progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese;
13. 5. Cimadoro, Mura, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
favorisce la cooperazione strategica tra le università e le micro, piccole e medie imprese.
13. 5.(Testo modificato nel corso della seduta)Cimadoro, Mura, Borghesi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
13. 6. Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Piffari, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
13. 7. Cimadoro, Borghesi, Cambursano, Piffari, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: micro e piccole.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
numero 1), sostituire le parole:
di rappresentanza delle micro e piccole imprese con le seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese sul piano nazionale;
numero 2), sostituire le parole:
di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese con le seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese sul piano nazionale.
13. 14. Mistrello Destro.

Al comma 1, lettera c), premettere il seguente numero:
01) la realizzazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani;
13. 2. Torazzi, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese che investono nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;
13. 4. Cimadoro, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: efficienza e responsabilità aggiungere le seguenti: attraverso politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione.
13. 15. Mistrello Destro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g)
favorisce l'introduzione di norme atte a favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la durata minima di 36 mesi di soggetti svantaggiati rientranti nelle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 2204 del 5 dicembre 2002, della Commissione, autorizzando per tali assunzioni l'applicazione del regime previdenziale ed assistenziale previsto dalla normativa vigente per i lavoratori apprendisti, a condizione che l'indice U.L.A. (unità lavorative anno), riferito all'anno solare precedente, non sia negativo.
13. 19. Gianni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g)
favorisce l'introduzione di norme atte a favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la dura minima di 36 mesi di soggetti svantaggiati rientranti nelle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 2204 del 5 dicembre 2002, della Commissione, autorizzando per tali assunzioni l'applicazione del regime previdenziale ed assistenziale previsto dalla normativa vigente per i lavoratori apprendisti, a condizione che l'indice U.L.A. (unità lavorative anno), riferito all'anno solare precedente, non sia negativo. Tale disposizione si applica solo ai lavoratori svantaggiati per i quali non risulta applicabile nessuna delle agevolazioni già previste dalla normativa vigente ed è, inoltre, incompatibile con tutti gli altri regimi di agevolazioni previdenziali, assistenziali ed assicurativi attualmente vigenti.
13. 20. Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attività, possono avvalersi del regime di fiscalità di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1-bis. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 recante «Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)».
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con quota parte di quanto disposto dal comma 1-quinquies.
1-quinquies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di un punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
13. 8. Borghesi, Cimadoro, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre, l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere più effettivo il principio di pari opportunità attraverso:
a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in conformità agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualità standard dei servizi offerti;
b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
c) l'attivazione di iniziative di sostegno alle lavoratrici e imprenditrici madri, garantendo l'effettiva tutela previdenziale e assistenziale per le madri libere professioniste o assunte con contratti atipici.
13. 9. Cimadoro, Mura, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre, l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere più effettivo il principio di pari opportunità attraverso;
a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in conformità agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualità standard dei servizi offerti;
b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;.
13. 9.(Testo modificato nel corso della seduta)Cimadoro, Mura, Borghesi, Cambursano.
(Approvato)

All'emendamento 13.16, parte consequenziale, capoverso Art. 13-bis, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b)
valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole da: della collaborazione dei Ministeri fino a dell'ISTAT con le seguenti: dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia;
sostituire i commi 5, 6 e 7, con il seguente:
5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 13. 16. 1.La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - (Garante per le micro, piccole e medie imprese). - 1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese che svolge la funzione di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della Comunicazione della Commissione europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno »Small Business Act« per l'Europa)» (COM (2008) 394 def.) e la sua revisione (COM (2011) 78 def.);
b) effettuare l'analisi di impatto preventivo della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi del Governo;
c) effettuare la verifica di impatto successivo sulle micro, piccole e medie imprese degli atti normativi delle Amministrazioni dello Stato;
d) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
e) predisporre un rapporto annuale sulla micro, piccola e media impresa che individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese. Il rapporto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese.

2. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti del rapporto annuale di cui al comma 1, lettera e). Il Garante di cui al comma 1 concentra le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 1, lettere b) e e) sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
3. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 1 si avvale della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, degli enti pubblici nazionali interessati, dell'ISTAT, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Presso il Garante di cui al comma l è istituito il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le Regioni.
5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione dello Stato, in possesso di specifiche competenze e conoscenze relative alle micro piccole e medie imprese. L'incarico ha la durata di tre anni.
6. Il Garante di cui al comma 1 si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero dello sviluppo economico e svolge i compiti di cui ai commi precedenti senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
all'articolo 15, comma 4, sostituire le parole:
dall'articolo 13, comma 2 con le seguenti: dall'articolo 13-bis, comma 4.
13. 16. Vignali.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Al fine di favorire la successione e la trasmissione di impresa, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un punto di contatto tra la domanda di impresa e l'offerta di impresa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio, sono stabilite le modalità per l'istituzione del punto di contatto di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 22. Gava.

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:
Art. 13-bis. - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico che realizzino un significativo miglioramento dell'ambiente.
2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
a) degli studi di fattibilità;
b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 13-quater, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto:
d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13-ter. - 1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13-quater.
2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:
a) i costi sostenuti a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di know-how e di diritti di licenza;
e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13-quater. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13-bis e 13-ter, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di un punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
13. 05. Mura, Cimadoro, Borghesi, Piffari.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Istituzione del Garante per le micro, piccole e medie imprese). - 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per le micro, piccole e medie imprese che svolge le funzioni di:
a) monitorare l'applicazione della Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)»;
b) promuovere l'analisi di impatto preventivo sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi secondo le modalità di cui all'articolo 5;
c) promuovere la verifica di impatto successivo sulle micro, piccole e medie imprese degli atti normativi;
d) predispone il rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa. Il rapporto individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese e contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;
e) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
g) coordinare l'azione dei garanti per le micro, piccole e medie imprese eventualmente istituiti a livello regionale.

2. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti del rapporto annuale di cui al comma 1, lettera e). Il Garante di cui al comma 1 concentra le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 1, lettere b) e e) sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
3. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 1 si avvale della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e del Tavolo di consultazione di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia che hanno specifiche competenze e conoscenze relative alle micro, piccole e medie imprese, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, e svolge i compiti di cui ai commi precedenti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 4.
*13. 06. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Istituzione del Garante per le micro, piccole e medie imprese). - 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per le micro, piccole e medie imprese che svolge le funzioni di:
a) monitorare l'applicazione della Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)»;
b) promuovere l'analisi di impatto preventivo sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi secondo le modalità di cui all'articolo 5;
c) promuovere la verifica di impatto successivo sulle micro, piccole e medie imprese degli atti normativi;
d) predispone il rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa. Il rapporto individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese e contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;
e) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
g) coordinare l'azione dei garanti per le micro, piccole e medie imprese eventualmente istituiti a livello regionale.

2. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti del rapporto annuale di cui al comma 1, lettera e). Il Garante di cui al comma 1 concentra le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 1, lettere b) e e) sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
3. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 1 si avvale della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e del Tavolo di consultazione di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia che hanno specifiche competenze e conoscenze relative alle micro, piccole e medie imprese, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, e svolge i compiti di cui ai commi precedenti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 4.
*13. 07. Froner, Lulli, Vico, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e altre disposizioni tributarie per favorire la crescita e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese). - 1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

2. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
3. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede con le seguenti modalità:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di un punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
13. 01. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro rilevante per la determinazione dell'imponibile IRAP). - 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato per una quota massima pari a 1 miliardo di euro.
2. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al comma 1.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni del comma 1, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 02. Borghesi, Cimadoro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno). - 1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:
a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi:
b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 20132. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal comma 5.
5. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».
13. 03. Cimadoro, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese). - 1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 10 maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;
b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;
c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;
d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta sinergia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali:
e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;
f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 04. Mura, Borghesi, Cimadoro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese). - 1. Al fine di favorire le aggregazioni di imprese che si trovino in grave crisi economica e finanziaria e di imprese per le quali azioni di supporto già tentate non abbiano manifestato efficacia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) creazione di new company composte da una maggioranza di piccole e medie imprese compatibili per filiera o per settore di mercato, con un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro;
b) conferimento degli asset aziendali tangibili e intangibili delle imprese di cui alla lettera a) alle new company;
c) rilevamento da parte delle new company dell'indebitamento delle aziende aggregate;
d) previsione di un beneficio fiscale per la new company nei primi tre anni di attività nella forma di un credito d'imposta.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera d), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 08. Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Sostegno alle iniziative dei «Business Angels»). - 1. A1 fine di sostenere i soggetti pubblici o privati che intendono investire nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apporto da parte dei predetti soggetti di capitale di rischio da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione, finalizzato alla buona costruzione dei progetti, al sostegno dei giovani imprenditori o degli imprenditori in difficoltà, tramite idee, prodotti e servizi innovativi;
b) detrazione di una quota degli investimenti dal reddito individuale o d'impresa;
c) limiti e condizioni del beneficio fiscale di cui alla lettera b).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera b), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 09. Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Sostegno alle piccole e medie imprese in stato di insolvenza). - 1. Al fine di favorire le piccole e medie imprese che, per effetto della crisi economica, sono dichiarate fallite, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedure legali di scioglimento delle predette imprese, in caso di bancarotta non fraudolenta, delle procedure fallimentari o concorsuali non superiori a un anno;
b) garanzia di poter accedere alle stesse agevolazioni di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno;
c) procedura autorizzatoria relativa al riconoscimento del diritto ai benefici di cui alla lettera b), limiti agevolabili e modulazione temporale dei minori versamenti di imposta connessi alle detrazioni riconosciute.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera b), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 010. Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Riordino delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica). - 1. Al fine di provvedere al riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) redistribuzione del carico fiscale su tutte le imprese in modo da agevolare le micro, piccole e medie imprese;
b) parità di gettito complessivo e progressiva applicazione della disciplina di cui al presente comma, al fine di garantire che il riordino avvenga senza maggiori oneri a carico dello Stato.
13. 011. Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Norme a tutela dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali). - 1. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a consentire alle regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, di costituire in via temporanea e comunque non oltre il 2015, strumenti finanziari o società, finalizzati a:
a) rilevare aziende o rami di esse;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

2. Le iniziative di cui al comma 1, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati nel rispetto delle normative comunitarie, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa comunitaria e con modalità di gestione separata di bilancio.
13. 012. Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

A.C. 98-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 14.
(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.
4. La Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6- TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese».
6. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio della sua attività.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 30.000 euro annui, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

Capo IV
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 14.
(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

Sopprimerlo.
*14. 1. Torazzi, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*14. 2. Cimadoro, Borghesi.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; valuta altresì l'attuazione dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge.
14. 3. Vignali, Versace.

A.C. 98-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Art. 15.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese).

1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI) volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

3. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione volta a evidenziare:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai princìpi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 13, comma 2, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

Capo V
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

ART. 15.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese).

Sopprimerlo.
15. 1. Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previa intesa con.
15. 2. Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI) con le seguenti: il rafforzamento e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

Conseguentemente:
al comma 2, lettera
a), sostituire la parola: MPI con la seguente: PMI;
al comma 3:

lettera b), sostituire le parole: la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole con le seguenti: il rafforzamento e lo sviluppo delle piccole e medie;
lettera
c), sostituire la parola: MPI con la seguente: PMI;
lettera
d), sostituire la parola: MPI con la seguente: PMI;
alla rubrica, sostituire le parole:
la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole con le seguenti: il rafforzamento e lo sviluppo delle piccole e medie;
al capo V, sostituire le parole:
MICRO E PICCOLE con le seguenti: PICCOLE E MEDIE.
15. 4. Mistrello Destro.

Al comma 1, sostituire le parole: e piccole imprese (MPI) con le seguenti:, piccole e medie imprese (PMI).

Conseguentemente:
al comma 2, lettera
a), sostituire la parola: MPI con la seguente: PMI;
al comma 3:

lettera b), sostituire le parole: e piccole con le seguenti:, piccole e medie;
lettera
c), sostituire la parola: MPI con la seguente: PMI;
lettera
d), sostituire la parola: MPI con la seguente: PMI;
alla rubrica, sostituire le parole:
e piccole con le seguenti:, piccole e medie;
al capo V, sostituire le parole:
E PICCOLE con le seguenti:, PICCOLE E MEDIE.
15. 3. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
15. 5. Zeller, Brugger.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del programma annuale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle misure specifiche previste dal comma 3, lettera d).
*15. 6. Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del programma annuale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle misure specifiche previste dal comma 3, lettera d).
*15. 7. Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

A.C. 98-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 16.
(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

Capo VI
COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

ART. 16.
(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Le disposizioni di cui alla presente legge sono adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. 1. Urso, Ruggeri, Vico.

A.C. 98-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VII
NORME FINALI

Art. 17.
(Norma finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 98-A - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 98-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la presente iniziativa legislativa è di grande importanza in quanto il ruolo delle imprese è assolutamente essenziale per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e per mantenere e migliorare il livello del welfare che necessita di essere finanziato dal reddito prodotto dal sistema delle imprese;
il ruolo delle piccole e medie imprese è fondamentale nella realtà italiana in quanto l'economia italiana è essenzialmente di trasformazione e la maggior parte del reddito nazionale viene prodotta dalla trasformazione industriale;
l'attività delle imprese è però messa in difficoltà dalla selva legislativa e dagli infiniti adempimenti burocratici che ostacolano inutilmente la vita delle imprese in quanto tali vincoli, nella maggior parte dei casi, non sono richiesti per tutelare interessi pubblici;
è in particolare complicatissimo in Italia aprire una nuova attività imprenditoriale,

impegna il Governo

a introdurre, anche con altro provvedimento, ulteriori semplificazioni degli adempimenti per la nascita delle imprese fondate sul principio del silenzio-assenso e sulla verifica successiva da parte delle pubbliche amministrazioni dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
9/98-A/1.Garagnani.

La Camera,
premesso che,
il 25 giugno 2008 la Commissione europea stipula la comunicazione a tutti gli Stati membri relativa alla direttiva adottata: «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa);
lo Small Business Act (SBA) mira a migliorare l'approccio politico e globale allo spirito imprenditoriale, ad ancorare irreversibilmente il principio «Pensare anzitutto in piccolo» nei processi decisionali - dalla formulazione di norme al pubblico servizio - e a promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi che continuano ad ostacolarne lo sviluppo;
lo SBA crea un nuovo contesto politico che inquadra gli attuali strumenti della politica d'impresa e si fonda in particolare sulla Carta europea per le piccole imprese e la politica moderna a favore delle PMI;
si sottolinea la volontà di riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell'economia europea e di attivare un quadro politico articolato, a livello UE e di ogni singolo Stato membro attraverso 10 principi;
al centro dello Small Business Act per l'Europa c'è la convinzione che un contesto veramente favorevole alle PMI dipenda innanzitutto dal riconoscimento degli imprenditori da parte della società. Il clima generale nella società deve condurre i singoli a considerare attraente la possibilità di avviare una propria impresa e a riconoscere che le PMI danno un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
essere favorevole alle PMI deve divenire politicamente normale, in base alla convinzione che le regole devono rispettare la maggioranza di coloro che le usano;
considerato il punto VIII dello Small Business Act che stabilisce che l'Unione europea e gli Stati membri devono promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione. Devono incoraggiare le PMI a investire nella ricerca, a partecipare ai programmi di aiuto alla R&S, alla ricerca transnazionale, ai raggruppamenti di imprese e alla gestione della proprietà intellettuale,

impegna il Governo:

ad incoraggiare gli sforzi delle PMI tesi a internazionalizzarsi e divenire imprese ad alto tasso di crescita, anche attraverso la partecipazione a cluster innovativi;
a stimolare la crescita delle competenze delle PMI in campi come la ricerca e l'innovazione semplificando, ad esempio, l'accesso a infrastrutture pubbliche di ricerca, usando servizi di R&S, assumendo personale specializzato e con la formazione, come permette il nuovo quadro comunitario per gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione;
a valutare l'opportunità di aprire i programmi di ricerca nazionali, se procura vantaggi reciproci alle PMI di altri Stati membri per far accedere le PMI ad attività transnazionali di ricerca, per esempio mediante una programmazione congiunta;
nel momento in cui si attua la politica di coesione, permettere alle PMI un agevole accesso ai finanziamenti relativi allo spirito imprenditoriale, all'innovazione e alla conoscenza;
aiutare lo sviluppo di un'identità elettronica delle imprese, per permettere l'e-invoicing e l'e-government;
incoraggiare le aziende, soprattutto le PMI e altre parti interessate, come gli enti appaltanti, a partecipare ad azioni miranti a una rapida attuazione dell'iniziativa sui mercati-guida.
9/98-A/2.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che,
il 25 giugno 2008 la Commissione europea stipula la comunicazione a tutti gli Stati membri relativa alla direttiva adottata: «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa);
lo Small Business Act (SBA) mira a migliorare l'approccio politico e globale allo spirito imprenditoriale, ad ancorare irreversibilmente il principio «Pensare anzitutto in piccolo» nei processi decisionali - dalla formulazione di norme al pubblico servizio - e a promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi che continuano ad ostacolarne lo sviluppo;
lo SBA crea un nuovo contesto politico che inquadra gli attuali strumenti della politica d'impresa e si fonda in particolare sulla Carta europea per le piccole imprese e la politica moderna a favore delle PMI;
si sottolinea la volontà di riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell'economia europea e di attivare un quadro politico articolato, a livello UE e di ogni singolo Stato membro attraverso 10 principi;
al centro dello Small Business Act per l'Europa c'è la convinzione che un contesto veramente favorevole alle PMI dipenda innanzitutto dal riconoscimento degli imprenditori da parte della società. Il clima generale nella società deve condurre i singoli a considerare attraente la possibilità di avviare una propria impresa e a riconoscere che le PMI danno un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
essere favorevole alle PMI deve divenire politicamente normale, in base alla convinzione che le regole devono rispettare la maggioranza di coloro che le usano;
considerato il punto VIII dello Small Business Act che stabilisce che l'Unione europea e gli Stati membri devono promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione. Devono incoraggiare le PMI a investire nella ricerca, a partecipare ai programmi di aiuto alla R&S, alla ricerca transnazionale, ai raggruppamenti di imprese e alla gestione della proprietà intellettuale,

impegna il Governo:

compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica ad adottare le seguenti iniziative:
incoraggiare gli sforzi delle PMI tesi a internazionalizzarsi e divenire imprese ad alto tasso di crescita, anche attraverso la partecipazione a cluster innovativi;
a stimolare la crescita delle competenze delle PMI in campi come la ricerca e l'innovazione semplificando, ad esempio, l'accesso a infrastrutture pubbliche di ricerca, usando servizi di R&S, assumendo personale specializzato e con la formazione, come permette il nuovo quadro comunitario per gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione;
a valutare l'opportunità di aprire i programmi di ricerca nazionali, se procura vantaggi reciproci alle PMI di altri Stati membri per far accedere le PMI ad attività transnazionali di ricerca, per esempio mediante una programmazione congiunta;
nel momento in cui si attua la politica di coesione, permettere alle PMI un agevole accesso ai finanziamenti relativi allo spirito imprenditoriale, all'innovazione e alla conoscenza;
aiutare lo sviluppo di un'identità elettronica delle imprese, per permettere l'e-invoicing e l'e-government;
incoraggiare le aziende, soprattutto le PMI e altre parti interessate, come gli enti appaltanti, a partecipare ad azioni miranti a una rapida attuazione dell'iniziativa sui mercati-guida.
9/98-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Stanislao.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame può essere considerato una sorta di anticipazione della riforma della costituzione economica avviata dal Governo nei primi mesi del 2011; esso riconosce peraltro il rilevante valore che le PMI hanno nel tessuto economico italiano;
è noto che il sistema delle PMI oltre che essere gravato da una elevata tassazione, superiore e al 40 per cento del reddito d'impresa, nonché da costi energetici superiori di un terzo alla media dei costi europei, è afflitto da costi burocratici enormi, estremamente superiori a quelli degli altri Stati dell'Unione; le valutazioni di tali costi sono differenti e vanno da un minimo di 3 miliardi annui, sino ad un massimo di 15 miliardi;
tali costi costituiscono un freno alla competitività delle imprese operanti sul territorio nazionale e sono imputabili ad una pubblica amministrazione elefantiaca, invadente ed inefficiente; il Governo si è posto come obiettivo di legislatura la digitalizzazione della pubblica amministrazione, al fine di ridurre i costi della burocrazia e di velocizzarne l'operato;
deve anche considerarsi il fatto che gli adempimenti burocratici non costituiscono solo un costo, ma anche una perdita di tempo, proprio nell'ambito in cui il tempo è denaro; non è infrequente inoltre il caso in cui alle imprese viene richiesto impropriamente più volte il medesimo adempimento o da amministrazioni diverse o, addirittura, dalla stessa amministrazione,

impegna il Governo:

ad accelerare il procedimento di digitalizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo prioritario di ridurre costi e tempi di esecuzione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;

a prevedere una procedura risarcitoria ed eventualmente sanzionatoria, con eventuale individuazione diretta della responsabilità in capo al funzionario pubblico titolare del procedimento, a carico dell'amministrazione che richieda più di una volta il medesimo adempimento burocratico.
9/98-A/3.Marinello.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame può essere considerato una sorta di anticipazione della riforma della costituzione economica avviata dal Governo nei primi mesi del 2011; esso riconosce peraltro il rilevante valore che le PMI hanno nel tessuto economico italiano;
è noto che il sistema delle PMI oltre che essere gravato da una elevata tassazione, superiore e al 40 per cento del reddito d'impresa, nonché da costi energetici superiori di un terzo alla media dei costi europei, è afflitto da costi burocratici enormi, estremamente superiori a quelli degli altri Stati dell'Unione; le valutazioni di tali costi sono differenti e vanno da un minimo di 3 miliardi annui, sino ad un massimo di 15 miliardi;
tali costi costituiscono un freno alla competitività delle imprese operanti sul territorio nazionale e sono imputabili ad una pubblica amministrazione elefantiaca, invadente ed inefficiente; il Governo si è posto come obiettivo di legislatura la digitalizzazione della pubblica amministrazione, al fine di ridurre i costi della burocrazia e di velocizzarne l'operato;
deve anche considerarsi il fatto che gli adempimenti burocratici non costituiscono solo un costo, ma anche una perdita di tempo, proprio nell'ambito in cui il tempo è denaro; non è infrequente inoltre il caso in cui alle imprese viene richiesto impropriamente più volte il medesimo adempimento o da amministrazioni diverse o, addirittura, dalla stessa amministrazione,

impegna il Governo:

compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica ad adottare le seguenti iniziative:
accelerare il procedimento di digitalizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo prioritario di ridurre costi e tempi di esecuzione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;
a prevedere una procedura risarcitoria ed eventualmente sanzionatoria, con eventuale individuazione diretta della responsabilità in capo al funzionario pubblico titolare del procedimento, a carico dell'amministrazione che richieda più di una volta il medesimo adempimento burocratico.
9/98-A/3.(Testo modificato nel corso della seduta) Marinello.

La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento costituisce tessera del più ampio mosaico per lo sviluppo equilibrato dell'economia del Paese, dei suoi interpreti, in particolare i lavoratori che intraprendono piccole o piccolissime aziende;
appare necessario tutelare e promuovere l'occupazione dei giovani, l'occupazione delle donne e le politiche di equilibrio territoriale,

impegna il Governo

a far sì che l'attuazione della presente legge non risulti in contrasto con le equivalenti, se non prevalenti, esigenze dell'occupazione giovanile, dell'occupazione femminile e delle politiche di equilibrio territoriale, avendo inoltre cura di garantirne la salvaguardia e la valorizzazione attraverso l'elaborazione di normative che risultino in sintonia con la semplificazione che è oggetto della legge stessa e con lo sviluppo che è interesse del Paese.
9/98-A/4.Mosella.

La Camera,
premesso che:
le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano la quota largamente maggioritaria del sistema industriale italiano, tuttavia esse non godono di strumenti normativi di tutela né possono trovare in se medesime le risorse sufficienti per superare i momenti di difficoltà, quale la crisi economica in atto. La grande impresa, al contrario, usufruisce di sostegni e incentivi economici significativi e può contare su un patrimonio di conoscenze e di collaborazioni che normalmente difetta nelle PMI;
per ovviare a tale stato di cose e consentire alle imprese di modesta dimensione di superare le difficoltà di accesso al credito potrebbe risultare opportuno favorire un dialogo costante tra queste e gli attori che operano nel mondo del credito, con particolare riguardo agli istituti di credito, ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), alle associazioni, ai professionisti;
in tale logica fondamentale sarebbe la previsione della figura del gestore temporaneo di crisi di impresa, un professionista in possesso di conclamata competenza specifica di tipo contabile-amministrativo incaricato di accertare lo stato di crisi aziendale dovuto a crisi di programmazione economico-finanziaria e la sussistenza di ragionevoli possibilità di ripresa aziendale e iscritto in apposito elenco;
il gestore temporaneo avrebbe il compito di presentare per conto dell'imprenditore che rappresenta un piano di ripresa alla banca e ai garanti, supportato da un business plan triennale da parte di un consulente indipendente, Ciò potrebbe costituire la premessa per garantire nuova finanza, eventualmente garantita dalla legge, erogata su un conto corrente indisponibile, con possibilità di utilizzo solo da parte del professionista incaricato,

impegna il Governo

ad adottare le misure di propria competenza volte a favorire l'accesso delle piccole e micro imprese a linee di credito agevolate, garantite dai confidi di primo e di secondo livello e a valutare l'opportunità di istituire la figura del gestore temporaneo di crisi d'impresa per piccole e micro imprese.
9/98-A/5.Pagano.

La Camera,
premesso che:
le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano la quota largamente maggioritaria del sistema industriale italiano, tuttavia esse non godono di strumenti normativi di tutela né possono trovare in se medesime le risorse sufficienti per superare i momenti di difficoltà, quale la crisi economica in atto. La grande impresa, al contrario, usufruisce di sostegni e incentivi economici significativi e può contare su un patrimonio di conoscenze e di collaborazioni che normalmente difetta nelle PMI;
per ovviare a tale stato di cose e consentire alle imprese di modesta dimensione di superare le difficoltà di accesso al credito potrebbe risultare opportuno favorire un dialogo costante tra queste e gli attori che operano nel mondo del credito, con particolare riguardo agli istituti di credito, ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), alle associazioni, ai professionisti;
in tale logica fondamentale sarebbe la previsione della figura del gestore temporaneo di crisi di impresa, un professionista in possesso di conclamata competenza specifica di tipo contabile-amministrativo incaricato di accertare lo stato di crisi aziendale dovuto a crisi di programmazione economico-finanziaria e la sussistenza di ragionevoli possibilità di ripresa aziendale e iscritto in apposito elenco;
il gestore temporaneo avrebbe il compito di presentare per conto dell'imprenditore che rappresenta un piano di ripresa alla banca e ai garanti, supportato da un business plan triennale da parte di un consulente indipendente, Ciò potrebbe costituire la premessa per garantire nuova finanza, eventualmente garantita dalla legge, erogata su un conto corrente indisponibile, con possibilità di utilizzo solo da parte del professionista incaricato,

impegna il Governo

nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ad adottare le misure di propria competenza volte a favorire l'accesso delle piccole e micro imprese a linee di credito agevolate, garantite dai confidi di primo e di secondo livello e a valutare l'opportunità di istituire la figura del gestore temporaneo di crisi d'impresa per piccole e micro imprese.
9/98-A/5.(Testo modificato nel corso della seduta) Pagano.

La Camera,
premesso che:
il 16 febbraio 2011 è stata approvata la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, che si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni;
in sede comunitaria è avvertita l'esigenza di mettere ordine in questo delicato ambito per offrire maggiore protezione ai creditori e tra questi soprattutto ai più deboli, come le piccole e medie imprese, per questa ragione la direttiva fissa obblighi, scadenze precise e restrittive per i pagamenti, prevede il pagamento di interessi di mora in caso di ritardo e 40 euro di indennizzo fisso dei costi di recupero del credito, viene garantita una maggiore trasparenza e la possibilità per le imprese di contestare più facilmente termini e pratiche manifestamente inique,

impegna il Governo

ad attuare immediatamente l'articolo 3 della citata direttiva per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, ad attuare invece l'articolo 4 relativo alle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni entro un anno anziché due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva medesima, facendo salve le eventuali disposizioni vigenti del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
9/98-A/6.Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Reguzzoni, Misiani, Beltrandi, Giacomelli.

La Camera,
premesso che:
il 16 febbraio 2011 è stata approvata la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, che si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni;
in sede comunitaria è avvertita l'esigenza di mettere ordine in questo delicato ambito per offrire maggiore protezione ai creditori e tra questi soprattutto ai più deboli, come le piccole e medie imprese, per questa ragione la direttiva fissa obblighi, scadenze precise e restrittive per i pagamenti, prevede il pagamento di interessi di mora in caso di ritardo e 40 euro di indennizzo fisso dei costi di recupero del credito, viene garantita una maggiore trasparenza e la possibilità per le imprese di contestare più facilmente termini e pratiche manifestamente inique,

impegna il Governo

compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica
ad attuare immediatamente l'articolo 3 della citata direttiva per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, ad attuare invece l'articolo 4 relativo alle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni entro un anno anziché due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva medesima, facendo salve le eventuali disposizioni vigenti del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
9/98-A/6.(Testo modificato nel corso della seduta) Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Reguzzoni, Misiani, Beltrandi, Giacomelli.

La Camera,

impegna il Governo

al fine di favorire la successione e la trasmissione di impresa, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad istituire un punto di contatto tra la domanda di impresa e l'offerta di impresa e ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto del ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, in cui sono stabilite le modalità per l'istituzione di tale punto di contatto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/98-A/7.Gava.

TESTO AGGIORNATO AL 16 MARZO 2011

PROPOSTA DI LEGGE: CONTENTO: MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, NONCHÉ AL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, IN MATERIA DI REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA (A.C. 1640-A)

A.C. 1640-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1640-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies, ovvero, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione, non è comparso all'udienza senza addurre giustificato motivo».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è inserito il seguente:
«Ai sensi del secondo comma, l'offerta di cui all'articolo 1209 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice procedente, equivale a danno risarcito».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6;
all'articolo 7, comma 1, lettera
a), capoverso, dopo le parole: non comparendo aggiungere le seguenti: alla prima udienza pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione.
1. 80. Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1, capoverso, premettere il seguente periodo: La remissione è espressa o tacita.
1. 78. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1. 60. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1. 67. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1. 77. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 484-bis. - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice, quando il reato è perseguibile a querela di parte, promuove la conciliazione tra le parti».
1. 68. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ovvero ha ricevuto fino a: non è comparso con le seguenti:. Non costituiscono, in particolare, fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela la ricezione, da parte del querelante, del risarcimento del danno e la sua mancata comparizione.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 2;
sopprimere l'articolo 3;
sopprimere l'articolo 5;
sopprimere l'articolo 6;
sopprimere l'articolo 7.

1. 81. Di Pietro, Palomba, Lo Moro.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ha ricevuto il risarcimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: quando il querelante, pur ritualmente notificato, non è comparso all'udienza preliminare senza addurre un legittimo impedimento.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Contestualmente, è dato espresso avviso al querelante che, se a seguito di rituale notifica non comparirà in udienza senza addurre un legittimo impedimento, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela;
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento;
all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.
*1. 75. Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ha ricevuto il risarcimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: quando il querelante, pur ritualmente notificato, non è comparso all'udienza preliminare senza addurre un legittimo impedimento.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Contestualmente, è dato espresso avviso al querelante che, se a seguito di rituale notifica non comparirà in udienza senza addurre un legittimo impedimento, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela;
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento;
all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.
*1. 76. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ha ricevuto il risarcimento fino a: comparso all'udienza con le seguenti: quando il querelante, ritualmente notificato da parte del giudice, non è comparso all'udienza, immediatamente successiva all'udienza di comparizione delle parti, appositamente fissata.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
all'articolo 2, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:
e all'identificazione fino a: non comparendo il querelante all'udienza con le seguenti:, all'identificazione della persona che la propone, nonché ad eleggere domicilio, con gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale. Contestualmente, alla persona che propone la querela viene dato, altresì, espresso avvertimento che, non comparendo il querelante all'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, del codice penale;
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: senza addurre con le seguenti: all'udienza appositamente fissata dal giudice, immediatamente successiva all'udienza di comparizione delle parti, senza;
all'articolo 4, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«2-ter. Nei reati perseguibili a querela, ove il querelante non sia comparso all'udienza, il giudice fissa apposita udienza, immediatamente successiva, con l'espresso avviso che non comparendo, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, sostituire le parole: avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre con le seguenti: avviso che non comparendo, all'udienza appositamente fissata dal giudice, senza;
all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: senza addurre con le seguenti:, all'udienza appositamente fissata dal giudice, immediatamente successiva all'udienza di comparizione delle parti, senza;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: al querelante che, non comparendo senza addurre con le seguenti: che non comparendo, all'udienza appositamente fissata dal giudice, immediatamente successiva alla comparizione delle parti, senza.
1. 64. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ha ricevuto il risarcimento fino a: comparso all'udienza con le seguenti: quando il querelante, ritualmente notificato da parte del giudice, non è comparso all'udienza, immediatamente successiva all'udienza di comparizione delle parti, appositamente fissata.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«Ai sensi del precedente comma, se la parte offesa si è costituita parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale, l'offerta di cui all'articolo 1209 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice procedente, equivale a danno risarcito ai sensi dell'articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e all'identificazione fino a: non comparendo il querelante all'udienza con le seguenti:, all'identificazione della persona che la propone, nonché ad eleggere domicilio, con gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale. Contestualmente, alla persona che propone la querela viene dato, altresì, espresso avvertimento che, non comparendo il querelante all'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, del codice penale;
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: senza addurre con le seguenti: all'udienza appositamente fissata dal giudice, immediatamente successiva all'udienza di comparizione delle parti, senza;
all'articolo 4, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«2-ter. Nei reati perseguibili a querela, ove il querelante non sia comparso all'udienza, il giudice fissa apposita udienza, immediatamente successiva, con l'espresso avviso che non comparendo, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, sostituire le parole: avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre con le seguenti: avviso che non comparendo, all'udienza appositamente fissata dal giudice, senza;
all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: senza addurre con le seguenti:, all'udienza appositamente fissata dal giudice, immediatamente successiva all'udienza di comparizione delle parti, senza;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: al querelante che, non comparendo senza addurre con le seguenti: che non comparendo, all'udienza appositamente fissata dal giudice, immediatamente successiva alla comparizione delle parti, senza.
1. 63. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ha ricevuto il risarcimento fino a: comparso all'udienza con le seguenti: quando il querelante, ritualmente notificato da parte del giudice, non è comparso all'udienza appositamente fissata.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«Ai sensi del precedente comma, se la parte offesa si è costituita parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale, l'offerta di cui all'articolo 1209 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice precedente, equivale a danno risarcito ai sensi dell'articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e all'identificazione fino a: non comparendo il querelante all'udienza con le seguenti:, all'identificazione della persona che la propone, nonché ad eleggere domicilio, con gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale. Contestualmente, alla persona che propone la querela viene dato, altresì, espresso avvertimento che, non comparendo il querelante all'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, del codice penale;
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: senza addurre con le seguenti: all'udienza appositamente fissata dal giudice, senza;
all'articolo 4, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«2-ter. Nei reati perseguibili a querela, ove il querelante non sia comparso all'udienza, il giudice fissa apposita udienza, con l'espresso avviso che non comparendo, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;
all'articolo 5, comma 1, capoverso, sostituire le parole: avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre con le seguenti: avviso che non comparendo, all'udienza appositamente fissata dal giudice, senza;
all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: senza addurre con le seguenti:, all'udienza appositamente fissata dal giudice, senza;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: al querelante che, non comparendo senza addurre con le seguenti: che non comparendo, all'udienza appositamente fissata dal giudice, senza.
1. 62. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, dopo la parola: comma aggiungere le seguenti: se la parte offesa si è costituita parte civile ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.
1. 61. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
1. 61.(Testo modificato nel corso della seduta) Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.

Conseguentemente, al comma 2:
alinea, sostituire le parole:
è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
al capoverso, premettere il seguente:

«La remissione non si applica ai delitti per i quali la legge prevede l'irrevocabilità della querela proposta».
1. 79. Contento.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.
1. 79.(Testo modificato nel corso della seduta) Contento.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'udienza con le seguenti: alla prima udienza dibattimentale.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il querelante si considera comparso alla prima udienza dibattimentale quando si presenti personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 468 del codice di procedura penale, comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nei reati perseguibili a querela, se il querelante sia indicato nelle liste testimoniali, il giudice dispone che la citazione sia effettuata per la prima udienza, a meno che ciò non pregiudichi l'ordinato svolgimento del processo».
1. 66. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

All'emendamento 1.100, parte principale, dopo le parole: alla prima udienza aggiungere le seguenti: ovvero non confermi la querela a mezzo di specifico atto scritto.
0. 1. 100. 1.Di Pietro, Palomba, Ferranti, Rossomando, Andrea Orlando, Ria, Compagnon, Giachetti.

All'emendamento 1.100, parte principale, dopo le parole: alla prima udienza aggiungere le seguenti: anche a mezzo di difensore o di procuratore speciale.
0. 1. 100. 2.Di Pietro, Palomba, Ferranti, Rossomando, Andrea Orlando, Ria, Compagnon, Giachetti.

All'emendamento 1.100, parte principale, dopo le parole: alla prima udienza aggiungere le seguenti: anche a mezzo di procuratore speciale.
0. 1. 100. 3.Di Pietro, Palomba, Ferranti, Rossomando, Andrea Orlando, Ria, Compagnon, Giachetti.

All'emendamento 1.100, parte principale, dopo le parole: alla prima udienza aggiungere le seguenti: anche a mezzo di difensore munito di procura speciale.
0. 1. 100. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Palomba, Ferranti, Rossomando, Andrea Orlando, Ria, Compagnon, Giachetti.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'udienza con le seguenti: alla prima udienza.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: non comparendo aggiungere le seguenti: alla prima udienza pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: all'udienza aggiungere le seguenti in cui doveva essere sentito come testimone.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 468 del codice di procedura penale, comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nei reati perseguibili a querela, se il querelante sia indicato nelle liste testimoniali, il giudice dispone che la citazione sia effettuata per la prima udienza, a meno che ciò non pregiudichi l'ordinato svolgimento del processo».
1. 65. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: addurre.
1. 69. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
1. 82. Di Pietro, Palomba.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
1. 101. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1640-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 337 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione e all'identificazione della persona che la propone. Contestualmente, alla persona che propone la querela viene dato espresso avvertimento che, non comparendo il querelante all'udienza senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela. L'autorità che riceve la querela provvede, altresì, alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 63. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: che, non comparendo il querelante all'udienza con le seguenti: scritto che, non comparendo il querelante all'udienza in cui deve essere sentito come testimone.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'ufficiale o l'agente rilascia l'attestazione e provvede all'avvertimento di cui al comma 4 dell'articolo 337».
3. All'articolo 381, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'ufficiale o l'agente rilascia l'attestazione e provvede all'avvertimento di cui al comma 4 dell'articolo 337».
2. 62. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

A.C. 1640-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di reato perseguibile a querela, l'avviso contiene, altresì, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.
*3. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
*3. 2. Di Pietro, Palomba.

A.C. 1640-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il giudice rinnova d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza».

A.C. 1640-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 5.

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserita la seguente:
«f-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 62. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: giustificato motivo aggiungere le seguenti: alla prima udienza dibattimentale o a quella in cui deve essere sentito come testimone.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 142 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «l'avvertimento» sono aggiunte le seguenti: «salvo che si tratti del querelante»;
b) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) nei reati procedibili a querela, quando si debba procedere a citazione del querelante come testimone, l'avvertimento espresso a questi che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, del codice penale»;
c)
al comma 4, dopo le parole «lettere b), c), e)» è aggiunta la seguente: «e-bis)».
5. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, le parole: «e f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f-bis)».
5. 61. Contento.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al comma 3 dell'articolo 450 del codice di procedura penale, la parola: «f)» è sostituita dalle seguenti: «f) e f-bis)».
5. 060. Contento.
(Approvato)

A.C. 1640-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 6.

1. All'articolo 552 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
«b-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è, altresì, nullo quando sia stato omesso l'avvertimento al querelante di cui alla lettera b-bis) del comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole non comparendo aggiungere le seguenti alla prima udienza dibattimentale o a quella in cui deve essere sentito come testimone.
6. 50. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

A.C. 1640-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 7.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) in caso di reato perseguibile a querela, l'espresso avvertimento al querelante che, non comparendo senza addurre giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d), e) e f-bis)».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 50. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di reati procedibili a querela, la citazione al querelante contiene altresì l'avvertimento che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il giudice dichiarerà l'improcedibilità dell'azione penale»;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 29 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora il querelante, senza addurre un'impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non sia comparso personalmente all'udienza il giudice dichiara non doversi procedere, a meno che non risulti omesso l'avvertimento previsto dall'articolo 20, comma 4. In tale ultimo caso il giudice di pace dispone il rinvio dell'udienza ed ordina la notificazione al querelante assente del verbale d'udienza, con l'espresso avvertimento che, non comparendo all'udienza successiva senza addurre giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, del codice penale. In caso di dichiarazione di improcedibilità si applica l'articolo 31»;
c) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo» sono aggiunte le seguenti: «29, comma 5-bis, o»;
d) all'articolo 31, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza, invitando il querelante a provvedere alle notifiche».
7. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.