XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 29 marzo 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 marzo 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Capitanio Santolini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fallica, Fava, Fitto, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mistrello Destro, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Rainieri, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sanga, Sardelli, Schirru, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Zacchera, Zampa.

(Alla ripresa pomeridiana)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capitanio Santolini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fallica, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mistrello Destro, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Rainieri, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Sanga, Sardelli, Schirru, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Zacchera, Zampa.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 marzo 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FEDRIGA ed altri: «Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici» (4221);
SCHIRRU: «Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di requisiti di reddito per la concessione di provvidenze economiche in favore dei minorati civili, dei ciechi e dei sordi» (4222);
TASSONE: «Regolamentazione e riduzione delle consulenze interne ed esterne conferite dalle pubbliche amministrazioni» (4223).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 28 marzo 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (4220).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 28 marzo 2011 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Modifiche agli articoli 4 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (4224).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Gregorio Fontana:
JANNONE: «Disposizioni per prevenire il deturpamento dei beni esposti alla pubblica fede» (293);
JANNONE: «Modifiche al codice penale in materia di abuso della credulità popolare» (294);
OSVALDO NAPOLI: «Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soggetti autorizzati al deposito dei bilanci e degli altri documenti delle società» (513);
BERTOLINI: «Modifica all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di introduzione dell'accertamento del DNA per il ricongiungimento familiare» (1071);
BERTOLINI: «Disposizioni concernenti l'etichettatura, il confezionamento, la prescrizione e la vendita dei medicinali contenenti sostanze pericolose per la guida degli autoveicoli» (1198);
CAZZOLA ed altri: «Modifica all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente la facoltà del datore di lavoro di corrispondere al prestatore di lavoro un'indennità in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro» (1422);
GIANFRANCO CONTE ed altri: «Delega al Governo per l'emanazione di norme per la compensazione fra i crediti vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni statali e i debiti relativi alle obbligazioni tributarie» (1470);
GAVA ed altri: «Disposizioni per il rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private» (1502);
TRAVERSA ed altri: «Disposizioni per il coordinamento e la promozione delle attività nel settore del turismo e istituzione del Ministero delle politiche turistiche» (1877);
CASSINELLI ed altri: «Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali durante la pratica dell'accattonaggio» (1920);
CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per il riconoscimento e la disciplina del diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione» (2418);
SANTELLI: «Modifiche all'articolo 640 del codice penale e all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di truffa commessa mediante l'uso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di responsabilità civile del titolare della concessione radiotelevisiva» (2433);
CAZZOLA ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, concernenti l'introduzione, in via sperimentale, di norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia» (2671);
JANNONE: «Disposizioni in materia di alternanza tra scuola e lavoro» (2823);
BECCALOSSI ed altri: «Adozione dell'inno "Il Canto degli italiani" di Goffredo Mameli quale inno nazionale e disposizioni generali sulla sua esecuzione e riproduzione, nonché in materia di tutela penale» (3554);
CAZZOLA ed altri: «Misure di carattere sperimentale per favorire l'occupazione a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate e dei lavoratori in mobilità, nonché modifica all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300» (3623);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAZZOLA ed altri: «Modifica dell'articolo 39 della Costituzione in materia di rappresentanza e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali» (3672);
BERTOLINI: «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, e introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di costrizione all'occultamento del volto» (3760);
STANCA: «Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici» (4014);
BECCALOSSI ed altri: «Disposizioni in materia di esercizio delle attività sanitarie nella forma di società tra professionisti» (4034).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
MOTTA ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di salvaguardia dei rapporti tra il minore affidato e la famiglia affidataria» (4077) Parere delle Commissioni I e XII.

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010» (4143) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
MOFFA ed altri: «Deleghe al Governo per l'adozione di norme in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di esercizio del diritto di sciopero» (4044) Parere delle Commissioni I, V e X.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 25 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 289).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 18 e del 24 marzo 2011, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno REGUZZONI ed altri n. 9/3857-A/10 e DELLA VEDOVA ed altri n. 9/3857-A/17, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 2010, riguardanti la disciplina della liberalizzazione per la connessione ad internet negli esercizi pubblici e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Livia TURCO ed altri n. 9/3778-A/131, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, concernente l'estensione della regolarizzazione prevista per colf e badanti dalla legge n. 102 del 2009 ed il contrasto ad ogni forma di sfruttamento del lavoro.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 22 marzo 2011, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data alla risoluzione STEFANI n. 7/00452 sul partenariato orientale dell'Unione europea e sulla situazione nel Caucaso meridionale, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 14 dicembre 2010, e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno FRANCESCHINI ed altri n. 9/3610-A/4, riguardante la partecipazione italiana all'azione di stabilizzazione dell'Afghanistan, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 luglio 2010, ed EVANGELISTI ed altri n. 9/3778-A/47, concernente la tassazione delle transazioni finanziarie internazionali finalizzata alla raccolta di fondi per la lotta alla povertà e all'ingiustizia, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 23 marzo 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno VILLECCO CALIPARI ed altri n. 9/1441-quater-E/6, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile 2010, riguardante il rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare dotate di impianti realizzati con tale materiale e il diritto al risarcimento dei danni subiti dal personale imbarcato.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 28 marzo 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno IAPICCA ed altri n. 0/44 e abb./IX/20, accolto dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 21 luglio 2009, concernente la previsione dell'obbligo di equipaggiamento dei veicoli con dispositivi di spegnimento del fuoco.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) competente per materia.

Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Il commissario straordinario dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con lettera in data 23 marzo 2011, ha trasmesso il rapporto - aggiornato al 31 dicembre 2010 - sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, predisposto ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 marzo 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Silvio Borrello, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale ad interim di reggente del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare presso il Ministero della salute, che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 marzo 2011, a pagina 10, seconda colonna, trentacinquesima riga, il numero 6-00072 si intende sostituito dal seguente: 6-00074; a pagina 14, seconda colonna, ventottesima riga, il numero 6-00073 si intende sostituito dal seguente: 6-00075.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative per la revisione della disciplina del diritto d'autore, con particolare riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche - 2-01022

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i i Ministri per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico e della giustizia, per sapere - premesso che:
la vigente normativa in materia di protezione del diritto d'autore fatica a conciliarsi con le nuove realtà determinate dallo sviluppo tecnologico e dalla diffusione delle moderne forme di fruizione dei contenuti multimediali;
l'argomento è stato oggetto anche della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, che, al considerando n. 31, ha ribadito la necessità di un giusto equilibrio tra le pretese dei titolari dei diritti e quelle degli utenti dei materiali protetti; alla citata direttiva è seguita nel 2008 l'adozione di un libro verde da parte della Commissione europea dal titolo «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza», al fine di promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione on line delle conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione;
sono all'esame delle due Camere alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare che, in termini diversi, mirano a modificare tale normativa (Atti Camera nn. 185, 1506, 1575, 2427, 2525; atti Senato nn. 590, 1757);
alla luce di quanto già esposto, si considera necessario ed urgente un esame delle sopra citate proposte di legge, al fine di realizzare quanto prima un'organica riforma della materia che tenga conto delle esigenze poste dal progresso e della necessità di non contrastare il naturale percorso di evoluzione dei costumi degli utenti;
con delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato una «Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica»;
la legge vigente attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alcune circoscritte competenze in materia di tutela del diritto d'autore e, in particolare, quelle previste dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, e successivamente più volte modificato ed integrato;
l'allegato «B» alla menzionata delibera contiene «lineamenti di provvedimento» su cui si è avviata la consultazione pubblica;
all'interno di tali «lineamenti» sono ipotizzate, tra le altre cose, nuove modalità di contrasto alla pirateria che lascerebbero alla discrezionalità dell'Autorità la decisione in merito all'inibizione del sito web «i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali»;
la tutela costituzionale che garantisce la libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero impone quantomeno una riflessione sull'opportunità e la legittimità di affidare ad un ente amministrativo, e non all'autorità giudiziaria, una tale prerogativa;
anche alla luce dell'interesse che l'opinione pubblica ha dimostrato di nutrire nei confronti della questione, è opportuno che sull'intera materia vi sia una riflessione di carattere generale volta a valutare ogni singola questione nel contesto della già invocata riforma del diritto d'autore;
in quella sede, peraltro, potranno essere utilmente valutati, secondo le procedure prescritte, tutti gli eventuali apporti e le eventuali valutazioni delle autorità coinvolte -:
se il Governo non ritenga di assumere adeguate iniziative, anche di carattere normativo, al fine di pervenire rapidamente alla revisione della disciplina del diritto d'autore.
(2-01022)
«Cassinelli, Della Vedova, Abrignani, Ascierto, Baccini, Bergamini, Bernini Bovicelli, Biasotti, Castiello, Ceccacci Rubino, Ciccioli, Costa, Di Caterina, Di Centa, Distaso, Faenzi, Gregorio Fontana, Frassinetti, La Loggia, Laboccetta, Landolfi, Malgieri, Mannucci, Marinello, Muro, Nicolucci, Orsini, Paniz, Papa, Massimo Parisi, Pecorella, Pescante, Paolo Russo, Savino, Taddei, Zacchera, Scandroglio, Palmieri, Bonino, Garofalo, Concia, Calearo Ciman, Torrisi, Vitali, Chiappori, Pianetta, Rao, De Biasi».

Iniziative per garantire un adeguato organico del personale docente in Sardegna - 3-01226

B) Interrogazione

MELIS e FARINA COSCIONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'organico 2010-2011 del personale decente per la Sardegna verrà decurtato di 1.037 unità, con un taglio in percentuale che rappresenta il secondo più pesante su scala nazionale dopo quello della Calabria: meno 5,18 per cento, a fronte di un calo degli alunni pari soltanto a meno 2,26 per cento;
i collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici subiranno un taglio di complessivi 670 posti, meno 8 per cento rispetto all'anno scolastico precedente;
con sentenza n. 235 del 2010 la Corte costituzionale ha riconosciuto la costituzionalità della norma (legge regionale del 2009, articolo 9, commi 3 e 4) con la quale, stabilendosi l'intesa con l'ufficio regionale per l'utilizzo del personale precario, si riconosce all'ambito di pertinenza regionale sia la programmazione scolastica su scala regionale, sia l'eventuale dimensionamento della rete scolastica, alla quale è ovviamente collegata anche la ripartizione delle risorse di personale (come da sentenza della stessa Corte costituzionale n. 200 del 2009);
la legge vigente sulla sicurezza prevede tassativamente: non più di 26 alunni per classe; 1,80 metri quadrati netti ad alunno per le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di I grado; 1,96 metri quadrati netti ad alunno per la scuola secondaria di II grado -:
se non intenda il Ministro interrogato assumere iniziative volte a correggere la misura dei tagli previsti, ad avviso degli interroganti spropositata, anche in ottemperanza alla legislazione vigente sul numero di alunni per classe;
se non intenda orientare la sua azione ad un più rigoroso rispetto delle competenze della regione Sardegna nell'ambito della programmazione scolastica regionale, particolarmente per quanto concerne il dimensionamento della rete scolastica, che inevitabilmente conseguirebbe ove fossero attuati i tagli come attualmente annunciati;
se non ritenga il Ministro interrogato che, in regioni che versano in condizioni come la Sardegna, storicamente caratterizzate da un peculiare rapporto tra aree urbanizzate e zone interne rurali, in presenza di comunicazioni viarie non sempre idonee allo spostamento giornaliero degli alunni, sarebbe opportuno graduare i tagli nel personale docente e tecnico-amministrativo, tenendo presenti queste specifiche problematiche del territorio. (3-01226)

Iniziative volte a ridurre il costo dell'energia in Sardegna, con particolare riferimento agli investimenti della società Glencore - 2-01016

C) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
nel corso di un incontro svoltosi il 14 marzo 2011 presso la sede della Confindustria di Cagliari tra l'azienda Portovesme srl e le organizzazioni sindacali è stato affrontato il problema del costo dell'energia, atteso che a dicembre 2010 è scaduto l'accordo bilaterale con l'Enel che garantiva prezzi competitivi, e dell'approvvigionamento, tenuto conto che a fronte di una richiesta di 76 megawatt ne verranno assegnati 53;
la Glencore, società proprietaria dell'impianto, ha programmato investimenti per 300 milioni di euro con un accordo di programma con la regione Sardegna che avrebbero rilanciato il sito e garantito un futuro meno problematico al territorio e ai suoi 1500 lavoratori, ma di fronte a questi problemi potrebbe rivedere i suoi programmi di investimento;
a complicare le cose vi sono anche la probabile riduzione dei certificati verdi, che causerebbe un blocco dell'autoproduzione di energia da eolico, ed il pagamento della «multa» europea di 12 milioni di euro, che determinerebbe la sospensione delle attuali agevolazioni -:
se non intenda assumere iniziative di competenza, d'intesa con la regione Sardegna, per cercare di superare le criticità di cui in premessa, al fine di scongiurare l'eventualità di un disimpegno dal punto di vista degli investimenti della società Glencore.
(2-01016) «Mereu, Galletti».

Problematiche in merito all'assegnazione del nominativo speciale permanente per la frequenza della Torre Marconi di Sestri Levante - 3-01330

D) Interrogazione

MONDELLO e MEREU. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la Torre Marconi situata a Sestri Levante (Genova) nel golfo del Tigullio è conosciuta universalmente nell'ambiente dei radioamatori con la sigla IY1TTM;
nell'ottobre 2007, su iniziativa di alcuni radioamatori locali, è stata creata l'associazione Tigullio Torre Marconi, con il preciso scopo di preservare e diffondere la memoria marconiana in questi luoghi. Nella Torre è presente una stazione radio, alla quale è da tempo immemorabile assegnato il nominativo di chiamata IY1TTM (è, cioè, con prefisso IY che può essere utilizzato esclusivamente per manifestazioni commemorative marconiane);
considerata l'importanza storica del monumento, l'Associazione radioamatori italiani (Ari) per gli eventi di carattere storico rivendica l'assegnazione dei nominativi permanenti che, nel caso della Torre Marconi, vengono invece rilasciati su base annuale rinnovabile;
la soluzione migliore, tuttavia, sarebbe equiparare il nominativo IY1TTM ad un nominativo permanente di durata almeno decennale (se non perpetua), assegnandolo all'associazione o ad uno dei suoi rappresentanti, in maggioranza radioamatori;
risulterebbe da colloqui intercorsi tra gli interroganti e gli uffici competenti in materia del Ministero dello sviluppo economico che la legge vigente non disciplinerebbe l'assegnazione del nominativo speciale permanente;
sarebbe opportuno prevedere, quindi, una modifica alla normativa vigente in questione, stante l'assoluta importanza del citato monumento e delle associazioni marconiane -:
se non ritengano opportuno assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per risolvere la problematica sopra esposta e consentire così l'assegnazione del nominativo speciale permanente per la frequenza della Torre Marconi di Sestri Levante. (3-01330)

Iniziative relative all'assistenza di studenti che necessitano di farmaci in orario scolastico, con particolare riferimento alla vicenda occorsa in un istituto comprensivo di Jerzu (Nuoro) - 3-01442

E) Interrogazione

PALOMBA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il piccolo C. Giuseppe, nato a Nuoro il 22 ottobre 2007, frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia presso l'istituto comprensivo di Jerzu;
il 9 giugno 2010 al bambino è stato diagnosticato il diabete mellito di tipo 1;
a causa di tale patologia, Giuseppe necessita della somministrazione dell'insulina e dell'effettuazione, nel corso della giornata, di diversi controlli dei valori glicemici;
Giuseppe, per la sua tenera età, non è in grado di gestire in autonomia la patologia che lo affligge e, perciò, necessita di assistenza per l'effettuazione del controllo glicemico e per la somministrazione dell'insulina;
i genitori, per svolgere le rispettive attività lavorative (sottoufficiale dell'Aeronautica militare il padre, insegnante di scuola primaria la madre), si recano ogni mattina rispettivamente a Perdasdefogu e Tertenia, per cui non si trovano a Jerzu durante l'orario scolastico del bambino;
nel mese di luglio 2010 hanno inoltrato richiesta scritta al direttore amministrativo dell'azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei per avere indicazioni sul da farsi, al fine di assicurare al bambino la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia con l'assistenza necessaria per i dovuti controlli glicemici. Tale richiesta è rimasta priva di riscontro;
nel medesimo mese di luglio 2010 hanno inoltrato la medesima richiesta alla responsabile dei servizi sociali del comune di Jerzu, la quale ha demandato la soluzione alla scuola;
si sono, pertanto, recati dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Jerzu, al quale hanno esposto il problema. Ma sono stati invitati a ripresentarsi a settembre 2010, al fine di poter affrontare la questione insieme a tutto il personale docente e non docente;
nel mese di settembre 2010 hanno rinnovato la suddetta richiesta al dirigente scolastico, il quale, però, ha declinato ogni responsabilità;
la responsabile dei servizi sociali, dal canto suo, ha comunicato che la soluzione poteva eventualmente essere offerta dalle agevolazioni previste per il familiare di un disabile dalla legge n. 104 del 1992;
in vista della possibilità di usufruire delle agevolazioni della legge n. 104 del 1992, in data 21 ottobre 2010 Giuseppe è stato sottoposto a visita dinnanzi alla commissione medica incaricata dall'Inps. Ad oggi non si conosce l'esito della domanda;
il 15 settembre 2010 sono iniziate le lezioni della scuola dell'infanzia e la madre, al fine di consentire al bambino di frequentare la scuola, ha dovuto prendere 10 giorni di congedo dal proprio lavoro, atteso che non era stata garantita alcuna assistenza, né dal dirigente scolastico, né dai servizi sociali del comune;
nel mese di ottobre 2010 la madre ha chiesto la disponibilità ad effettuare i controlli glicemici ad una collaboratrice scolastica, la quale, dimostrando grande sensibilità e generosità, ha immediatamente acconsentito;
la suddetta collaboratrice ha, però, potuto farsi carico dell'incombente solo per una decina di giorni, in quanto il dirigente scolastico avrebbe inibito alla stessa e alla collega l'effettuazione dei controlli glicemici;
non essendogli assicurato il dovuto controllo dei valori glicemici, Giuseppe non ha potuto frequentare per alcuni giorni la scuola ed è stato costretto a seguire i genitori nelle rispettive sedi di lavoro;
la classe di Giuseppe è frequentata anche da un'altra bimba diabetica, S., alla quale i controlli glicemici vengono effettuati dalla madre, che si reca quotidianamente nei locali della scuola e agli orari prescritti;
nei primi giorni del mese di novembre 2010, su richiesta della madre di Giuseppe, la mamma di S. ha acconsentito, con grande disponibilità, ad effettuare i controlli anche a Giuseppe;
da allora, la possibilità per Giuseppe di frequentare la scuola è condizionata dalla contemporanea presenza alle lezioni della compagna diabetica;
a metà novembre 2010 la madre, ritenendo inaccettabile l'idea di non poter garantire al bambino una regolare frequenza alla scuola e la conseguente socializzazione e integrazione con i bimbi della sua stessa età, ha rinnovato la richiesta di assistenza alla responsabile dei servizi sociali, prospettando la possibilità di avvalersi, per esempio, di una dipendente della cooperativa sociale operante nel paese;
a seguito della risposta non soddisfacente la madre comunicava l'intenzione di adire le vie legali e dopo qualche ora la responsabile dei servizi sociali avrebbe contattato telefonicamente i genitori comunicando loro di aver probabilmente trovato la soluzione;
il giorno seguente essi si sono recati per l'ennesima volta negli uffici della responsabile dei servizi sociali, la quale ha segnalato loro le raccomandazioni del 2005 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, contenenti «le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico», dicendo loro che avrebbe contattato il dirigente scolastico al fine di trovare una soluzione condivisa;
il giorno seguente la predetta responsabile avrebbe comunicato che il dirigente scolastico avrebbe domandato una richiesta formale da parte dei genitori;
con nota raccomandata con avviso di ricevimento, in data 9 dicembre 2010, inviata al dirigente scolastico e, per conoscenza, alla responsabile dei servizi sociali, i genitori hanno rinnovato formalmente la richiesta di assistenza per Giuseppe, chiedendo, anche alla luce delle predette raccomandazioni, che il dirigente verificasse la disponibilità degli operatori scolastici in servizio presso l'istituto scolastico comprensivo di Jerzu a garantire l'effettuazione dei controlli glicemici e l'eventuale somministrazione dell'insulina e che, nell'ipotesi in cui non vi fosse alcuna disponibilità da parte del personale scolastico, il medesimo dirigente si attivasse, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, al fine di individuare altri soggetti disposti ad effettuare le suddette operazioni;
con nota in data 15 dicembre 2010, asseritamente inviata per conoscenza anche ai servizi sociali del comune di Jerzu e al reparto di pediatria dell'ospedale di Lanusei, il dirigente scolastico ha comunicato che: «i collaboratori scolastici non hanno frequentato corsi di formazione che li abilitino a fare quanto richiesto; nell'edificio della scuola dell'infanzia non esistono spazi attrezzati, stante la ristrettezza degli stessi, dove poter svolgere in sicurezza sia i controlli glicemici che la somministrazione dell'insulina», demandando ai servizi sociali e al servizio di pediatria il compito di individuare una figura professionale per svolgere il servizio richiesto;
a fronte di tale ennesimo diniego di assistenza, la madre ha evidenziato al dirigente scolastico la disponibilità degli operatori sanitari del reparto di pediatria dell'ospedale di Lanusei, in cui è seguito il bambino, a recarsi presso la scuola per fornire al personale docente e non docente informazioni sulla malattia e le istruzioni necessarie per eseguire in sicurezza i predetti controlli glicemici;
anche tale proposta non è stata accolta dal dirigente;
la madre si è, pertanto, recata in comune per conoscere le determinazioni della responsabile dei servizi sociali, ma il contatto non ha prodotto alcun risultato -:
come i Ministri interrogati ritengano che, alla luce della legislazione e delle direttive vigenti, debba essere rispettato, ed a cura di chi, il contemporaneo diritto di Giuseppe all'istruzione ed alla salute e se non ritengano di dover impartire le opportune disposizioni affinché quel diritto sia tutelato dalle istituzioni competenti, non essendo pensabile che l'esercizio di esso sia condizionato alla disponibilità della madre di S. ed alla presenza di quest'ultima nella scuola frequentata da Giuseppe, tenuto anche conto del fatto che S. l'anno prossimo lascerà la scuola dell'infanzia per frequentare la scuola primaria, per cui il «problema» dell'assistenza si ripresenterebbe comunque all'inizio del nuovo anno scolastico. (3-01442)

Misure volte a raddoppiare l'interscambio commerciale tra l'Italia e la Cina, in base all'impegno assunto in occasione del quarantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi - 3-01298

F) Interrogazione

LULLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il recente vertice italo-cinese, avvenuto in occasione del quarantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e per inaugurare l'anno della cultura cinese in Italia, ha avuto, tra l'altro, come risultato l'impegno di raddoppiare l'attuale interscambio fino a 80 miliardi di dollari, con un possibile aumento a 100 miliardi, entro il 2015 -:
se nel corso del vertice bilaterale siano stati approfonditi gli interventi e le misure atte a rendere concreto il raggiungimento del citato raddoppio degli interscambi;
quali misure abbia adottato o intenda adottare il Governo per rendere effettivo l'interscambio. (3-01298)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; ZACCHERA; MARCHI ED ALTRI; FAVA ED ALTRI; STRADELLA E CARLUCCI; LUCIANO ROSSI ED ALTRI; RAZZI ED ALTRI: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUTTORE EDILE E DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI COMPLETAMENTO E FINITURA EDILIZIA (A.C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A)

A.C. 60-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sul subemendamento 0.10.51.1.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.51, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato il subemendamento 0.10.51.1.

Si intende, conseguentemente, revocato il parere contrario sull'emendamento 10.51 espresso nella seduta del 23 marzo 2011.

A.C. 60-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile.
2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione e sono previste forme di concertazione e d'intesa con le autonomie regionali ai fini dell'attuazione della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Principi e finalità).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: professionali.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
operatori professionali con la seguente: operatori;
al titolo, sopprimere la parola:
professionali.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.
1. 3. Piffari, Cimadoro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche, residenti o stabilite in altri Paesi dell'Unione europea nonché in Paesi terzi, che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.
1. 3.(Nuova formulazione). Piffari.
(Approvato)

A.C. 60-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizione delle attività e dei requisiti).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:
a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di edifici e di loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, nonché di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi compresi le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
b) lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, individuate dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del citato comma 1, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla medesima lettera b).
3. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti. Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
4. L'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge, che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Definizione delle attività e dei requisiti).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:
, articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b),
all'articolo 7, comma 1:
lettera
b), sopprimere le parole da:, ridotta a quaranta ore fino alla fine della lettera;
lettera
c), sopprimere le parole da:; ai fini dello svolgimento fino alla fine della lettera;
lettera
d), sopprimere le parole da:, ridotta a centoventicinque ore fino alla fine della lettera;
all'articolo 10, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:
, lettera a), e in 100 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b).
2. 50. Borghesi, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del cantiere edile aggiungere le seguenti: e delle opere di sterro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: OS6 fino a: dall'allegato con le seguenti: di cui all'allegato.
2. 52. Braga.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del cantiere edile aggiungere le seguenti: e le relative opere di scavo.
2. 52.(Nuova formulazione). Braga.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: attività di promozione e di sviluppo fino alla fine del comma con le seguenti: imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, attività di restauro conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, attività di produzione di elementi prefabbricati destinati all'utilizzo nei processi di fabbricazione edilizia, nonché le altre imprese che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia. Nel caso in cui tali imprese effettuino interventi di costruzione, di messa in opera o di modifica di elementi strutturali degli edifici o delle altre costruzioni che ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge, si devono comunque attenere alle sue disposizioni ed hanno diritto all'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
2. 53. Braga.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 3;
all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:
sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 con le seguenti: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole:
sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 con le seguenti: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
all'articolo 10:
comma 1:
lettera
a), sostituire le parole: sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 con le seguenti: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
sopprimere la lettera
c);
lettera
d), sostituire le parole: sezione speciale dell'edilizia con le seguenti: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5;
all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole:
sezione speciale dell'edilizia con le seguenti: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
all'articolo 13:
comma 1, sostituire le parole:
nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 con le seguenti: alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
comma 3, sostituire le parole:
sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 con le seguenti: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole:
sezione speciale dell'edilizia con le seguenti: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 con le seguenti: camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. 51. Borghesi, Piffari, Cimadoro.

Al comma 4, sostituire la parola: professione con la seguente: attività.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola:
professione con la seguente: attività;
all'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire la parola:
professione con la seguente: attività;
all'articolo 14, comma 1:
sostituire le parole:
professione di costruttore con le seguenti: attività di costruttore;
sostituire le parole:
oggetto della professione con le seguenti: oggetto dell'attività.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 60-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Istituzione della sezione speciale dell'edilizia).

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano una delle attività previste dal citato articolo 2.

A.C. 60-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione).

1. Ai fini della presente legge l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, del responsabile tecnico.
2. Le qualifiche di responsabile tecnico di cui al comma 1 e di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato. Per i soggetti che hanno già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi dei citati articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.
3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
4. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione).

Al comma 1, sostituire le parole: del responsabile tecnico con le seguenti: di uno o più responsabili tecnici.
4. 50. Margiotta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, per il caso di morte o inabilità temporanea del responsabile tecnico.

Conseguentemente, all'articolo 12:
comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che l'impresa non abbia perso i requisiti sopra richiamati in seguito alla morte o all'inabilità temporanea, per infortunio o malattia, del responsabile tecnico. In tal caso l'attività è sospesa solo ove l'impresa non comunichi, entro trenta giorni dall'evento, la nomina di un nuovo responsabile tecnico, che può provvisoriamente essere individuato anche in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4;
comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'attività sospesa può essere ripresa solo se, entro i successivi novanta giorni, siano comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, o, nel caso di nomina del responsabile tecnico in deroga alla prescrizione dell'articolo 4, comma 4, nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
4. 51. Braga.

A.C. 60-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Requisiti di onorabilità).

1. L'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un'altra causa di estinzione della pena, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;
c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori, nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

A.C. 60-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Requisiti morali del responsabile tecnico).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:
a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno comportato una condanna definitiva a una pena detentiva superiore a due anni;
b) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Requisiti morali del responsabile tecnico).

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dall'articolo 44, comma 1, lettere aggiungere la seguente: a),
6. 50. Piffari, Cimadoro.

A.C. 60-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Requisiti di idoneità professionale).

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni;
b) laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni e la durata del corso è ridotta a ottanta ore;
d) frequenza di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. I periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
3. I titoli di studio di cui al comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli conseguiti in Italia solo nel caso in cui esistono accordi di reciprocità.
4. Al termine del corso di apprendimento di cui al comma 1 deve essere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'abilitazione professionale alla qualifica di responsabile tecnico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Requisiti di idoneità professionale).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: indirizzo relativo al settore dell'edilizia aggiungere le seguenti: previo un periodo di inserimento di almeno sei mesi negli ultimi diciotto alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, integrato da un tirocinio formativo della durata di almeno sei mesi in un'impresa del settore, ridotto a tre mesi per le attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
7. 53. Margiotta.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: formazione professionale aggiungere le seguenti:, e superamento del relativo esame,

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti:, lettere b) e c),
7. 51. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
7. 50.(Nuova formulazione). Stradella.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: I periodi di esperienza lavorativa fino a: da parte del titolare dell'impresa, con le seguenti: Esclusivamente per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), i periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere nell'affiancamento al responsabile tecnico.
7. 54. Margiotta.

Al comma 2, dopo le parole: I periodi di esperienza lavorativa aggiungere le seguenti: per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
7. 50. Stradella.

Al comma 3, dopo le parole: I titoli di studio aggiungere le seguenti: nonché i certificati e gli attestati di esperienza lavorativa.
7. 52. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

A.C. 60-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Programmi di studio).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi dei corsi di apprendimento e i relativi livelli di approfondimento, nonché le modalità per la formazione delle commissioni di esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove di esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, riguardano le seguenti materie:
a) urbanistica ed edilizia;
b) normativa tributaria;
c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori e legislazione previdenziale e assistenziale;
d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
e) normativa ambientale;
f) normativa tecnica;
g) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti;
h) tutela dei consumatori;
i) contrattualistica privata;
l) organizzazione e gestione d'impresa.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.
5. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in conformità alle relative disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Programmi di studio).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché a organismi di formazione con ampia e documentata esperienza.
8. 50. Piffari, Cimadoro, Zacchera.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché a organismi di formazione riconosciuti.
8. 50.(Nuova formulazione). Piffari, Cimadoro, Zacchera.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ed edilizia con le seguenti:, edilizia e bioedilizia.
8. 12. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
risparmio ed efficienza energetica;
8. 51. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

A.C. 60-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Requisiti di capacità organizzativa).

1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adeguati in relazione all'attività da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), devono avere un valore minimo di 15.000 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Requisiti di capacità organizzativa).

Al comma 1, sostituire le parole da: adeguati in relazione fino alla fine del comma con le seguenti: e successive modificazioni e integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, acquisiti mediante contratti di vendita o locazione finanziaria, che per le attività previste dall'articolo 2 comma 1, lettera a), devono assumere un valore minimo di quindicimila euro e per quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono assumere un valore minimo di settemilacinquecento euro.
9. 53. Margiotta.

Al comma 1, sopprimere le parole: acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria.
9. 50. Stradella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), deve essere dimostrata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera necessari all'esercizio dell'attività per un valore minimo di 10.000 euro.
9. 51. Stradella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), deve essere dimostrata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera necessari all'esercizio dell'attività per un valore minimo di 7,500 euro.
9. 51.(Nuova formulazione). Stradella.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Prima del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato, il soggetto interessato ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni verso terzi, per un importo non inferiore a 20 milioni di euro.
9. 52. Piffari, Cimadoro.

A.C. 60-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3;
b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
c) coordinamento e funzionamento del sistema della sezione speciale dell'edilizia;
d) comunicazione, alle casse edili di riferimento competenti, dell'avvenuta iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.

2. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 si fa fronte con i fondi introitati con il diritto di prima iscrizione di cui al comma 3 e con un diritto annuale corrisposti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tramite versamento su un conto corrente appositamente istituito.
3. Il diritto di prima iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia è determinato per l'anno 2011 in 500 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e in 100 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati riferita al mese di dicembre di ogni anno calcolata dall'Istituto nazionale di statistica. Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
4. Il diritto di prima iscrizione è versato all'atto della richiesta di iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.
5. Il diritto di prima iscrizione non è dovuto da parte di coloro che esercitano l'attività di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge e che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia stabiliti dall'articolo 13.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
10. 50. Borghesi, Piffari, Cimadoro.

All'emendamento 10.51, al capoverso 3, sostituire le parole da: il diritto annuale fino alla fine del capoverso con le seguenti: il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.
0. 10. 51. 1. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: il diritto di prima iscrizione di cui al comma 3 e.

Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5, con il seguente:
3. Il diritto annuale, da versarsi all'atto della richiesta di prima iscrizione, è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT. Il diritto annuale d'iscrizione dovuto dalle imprese che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è almeno il quadruplo di quello determinato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
10. 51. Margiotta.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dell'edilizia aggiungere le seguenti:, che per il primo anno ha valore anche di diritto annuale,
10. 100. La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente articolo.
10. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

A.C. 60-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Sistemi premianti).

1. Le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

A.C. 60-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Sospensione dell'attività e decadenza dell'iscrizione).

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, l'esercizio dell'attività di costruttore edile è sospeso qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9.
2. L'attività di costruttore edile può essere ripresa solo se, entro i novanta giorni successivi al venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al citato comma 1. In caso di mancata comunicazione l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia decade.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di morte o di inabilità temporanea o permanente del responsabile tecnico e in assenza di figure alternative come definite dall'articolo 4, comma 3, è consentito ricorrere alla nomina, per un periodo non superiore a 90 giorni, di un nuovo responsabile tecnico che può essere individuato anche in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4.
4. 51.(Nuova formulazione, riferita all'articolo 12). Braga.
(Approvato)

A.C. 60-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Norme transitorie).

1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere per un periodo di dodici mesi la propria attività a condizione che comunichino alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8 della presente legge, il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestato di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuano la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui al regolamento attuativo del medesimo codice.
3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.
4. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali richiamate al comma 3, gli addetti operanti nelle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'abilitazione professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Norme transitorie).

Al comma 3, sopprimere le parole: o di collaborazione tecnica continuativa.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: o di collaborazione tecnica continuativa svolta.
13. 51. Margiotta.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: o di collaborazione tecnica continuativa svolta.
13. 50. Stradella.

A.C. 60-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Sanzioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto della professione, delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati.
3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro o all'albo di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione che possono riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge.
4. Le violazioni di cui al comma 3, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte, comportano la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione delle medesime imprese al registro o all'albo di cui al comma 1.
5. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale dell'edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.
6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è comunicata alla cassa edile di riferimento territorialmente competente.
7. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Sanzioni).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. 50. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: tre volte con le seguenti: due volte.
14. 51. Piffari, Cimadoro.

A.C. 60-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Responsabilità del direttore dei lavori).

1. Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e ne è data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori, le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Responsabilità del direttore dei lavori).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: valore dei lavori realizzati aggiungere le seguenti: e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15. 50. Piffari, Cimadoro.
(Approvato)

A.C. 60-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Monitoraggio).

1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni alla medesima legge è tempestivamente comunicato dai comuni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

A.C. 60-A - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 60-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame definisce adeguate disposizioni regolanti l'accesso all'attività di impresa nel settore dell'edilizia al fine di garantire trasparenza nel mercato di settore nonché valorizzazione della qualità del prodotto edilizio;
il provvedimento in esame mira a creare una rinnovata coscienza imprenditoriale nel settore edilizio, basata sulla trasparenza, sulla competenza e sulla ottimizzazione delle risorse;
le norme in oggetto prevedono l'obbligatorietà di adeguata competenza nonché formazione in capo ai profili che intendono avviare un'attività imprenditoriale nel settore edilizio;
attualmente il settore dell'edilizia civile e industriale usufruisce di oltre il 40 per cento dei consumi di energia a livello europeo. Un dato che riconosce pertanto la rilevanza del settore delle costruzioni nel perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di eco-sostenibilità,

impegna il Governo

a predisporre adeguate quanto opportune iniziative anche di natura normativa volte a garantire la concreta realizzabilità degli obiettivi di risparmio energetico sul fronte dell'edilizia civile e industriale, anche attraverso la definizione di un concreto progetto di sensibilizzazione ed informazione dell'utenza mirante alla consapevolezza dell'opportunità e dei vantaggi dell'edilizia eco-sostenibile.
9/60-A/1.Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame definisce adeguate disposizioni regolanti l'accesso all'attività di impresa nel settore dell'edilizia al fine di garantire trasparenza nel mercato di settore nonché valorizzazione della qualità del prodotto edilizio;
il provvedimento in esame mira a creare una rinnovata coscienza imprenditoriale nel settore edilizio, basata sulla trasparenza, sulla competenza e sulla ottimizzazione delle risorse;
le norme in oggetto prevedono l'obbligatorietà di adeguata competenza nonché formazione in capo ai profili che intendono avviare un'attività imprenditoriale nel settore edilizio;
attualmente il settore dell'edilizia civile e industriale usufruisce di oltre il 40 per cento dei consumi di energia a livello europeo. Un dato che riconosce pertanto la rilevanza del settore delle costruzioni nel perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di eco-sostenibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere tutte le iniziative volte a garantire la concreta realizzabilità degli obiettivi di risparmio energetico sul fronte dell'edilizia civile e industriale, anche attraverso la definizione di un concreto progetto di sensibilizzazione ed informazione dell'utenza mirante alla consapevolezza dell'opportunità e dei vantaggi dell'edilizia eco-sostenibile.
9/60-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta).Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
gli incidenti sul lavoro continuano a rimanere su livelli molto alti. Notoriamente l'edilizia resta il settore maggiormente a rischio. Agevolare il confronto fra esperti della materia - giuristi, imprese, tecnici e istituzioni chiamate a occuparsi di questi problemi - è un modo concreto per contribuire a diffondere la cultura della sicurezza;
le situazioni di maggior pericolo nel comparto riguardano la caduta dei lavoratori da tetti, ponteggi, vani ascensori e lucernari, la folgorazione da contatto con impianti elettrici non a norma e traumi derivanti da utilizzo di strumenti pericolosi senza adeguata protezione, posture sbagliate che nel medio periodo possono avere pesanti ripercussioni sull'apparato muscolo scheletrico;
sono indispensabili, pertanto, attività mirate a delineare una nuova educazione al lavoro capace di far crescere la cultura della sicurezza nell'ambito del patrimonio dei valori condivisi da tutti, lavoratori e datori di lavoro, il rispetto della legge e le ispezioni nei cantieri;
occorrono attività tese a sviluppare tra operatori e lavoratori edili condizioni di sempre maggiore consapevolezza riguardo i rischi infortunistici e, quindi, mettere in pratica nelle procedure di lavoro e nei comportamenti operativi tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione contro ogni possibile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. È necessario a tal fine radicare nella coscienza dei datori di lavoro la cultura del «rispetto della legge» e delle misure di sicurezza e protezione che la stessa impone, al fine di evitare di mettere in situazioni di rischio e pericolo i propri dipendenti e collaboratori. È fondamentale altresì vigilare sui cantieri aperti ed intervenire tempestivamente qualora vi siano delle irregolarità,

impegna il Governo:

ad aumentare i controlli e a sviluppare maggiormente la cultura della sicurezza nel settore dell'edilizia, uno dei settori più colpiti da infortuni e morti bianche;
a valutare l'opportunità di attuare una nuova metodologia formativa tesa a sviluppare tra operatori e lavoratori edili condizioni di sempre maggiore consapevolezza riguardo i rischi infortunistici e, quindi, a mettere in pratica nelle procedure di lavoro e nei comportamenti operativi tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione contro ogni possibile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
9/60-A/2.Di Stanislao, Piffari, Cimadoro, Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mira a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia denominate «attività professionali in edilizia», prevedendo, nell'ambito delle disposizioni stabilite, importanti e significativi interventi volti a delineare un sistema di selezione per l'accesso alla professione di costruttore edile, escludendo coloro che effettuano mera attività di promozione immobiliare;
l'articolo 8 in particolare, definisce i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico indicato dall'articolo 4 del medesimo provvedimento, delegando alle regioni il compito per la regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame riguardanti una serie di materie;
occorre tuttavia considerare nell'ambito dei programmi di studio l'opportunità di inserire gli aspetti previdenziali, in grado di integrare quanto disposto dal medesimo articolo 8,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere, nell'ambito delle disposizioni indicate dall'articolo 8 del provvedimento ed esposte in premessa, le forme previdenziali, con riferimento ai programmi di studio e di approfondimento per lo svolgimento dei corsi di abilitazione professionale di responsabile tecnico.
9/60-A/3.Garagnani.

La Camera,
premesso che:
l'obbiettivo peculiare delle disposizioni in esame è quello di definire una nuova coscienza imprenditoriale nel settore edilizio, basata sulla trasparenza, sulla competenza e sulla ottimizzazione delle risorse;
il provvedimento dispone l'obbligatorietà di una adeguata competenza nonché formazione in capo ai profili che intendono avviare un'attività imprenditoriale nel settore edilizio;
la tutela della sicurezza anche sul versante dell'edilizia, in una prospettiva di manutenzione programmata e preventiva, si configura come uno degli aspetti peculiari di un reale sviluppo sostenibile sul versante abitativo,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative volte alla promozione - sul versante della formazione degli operatori nonché dei lavoratori del settore - dell'approfondimento delle conoscenze e delle soluzioni tecniche più moderne ed efficienti in materia di resistenza delle strutture edilizie in caso di fenomeno sismico, segnatamente in quelle aree più esposte al rischio sismico.
9/60-A/4.Toto, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento al nostro esame, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza Stato - regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico;
successivamente, le regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, dovranno riguardare tra le materie, anche la normativa contrattuale di settore per i lavoratori,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per arrivare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alla sottoscrizione di una Convenzione quadro, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali del settore, al fine di dare effettiva priorità all'espletamento dei percorsi formativi per l'abilitazione professionale del responsabile tecnico, includendo tra le materie di studio anche elementi di base della legislazione del lavoro.
9/60-A/5.Zazzera, Aniello Formisano, Paladini.

La Camera,
premesso che:
le norme definite dal provvedimento al nostro esame, che disciplina l'attività di costruttore edile e le attività di completamento e finitura edilizia, ponendo il tema della riqualificazione professionale nel settore dell'edilizia deve costituire un primo passo verso la qualificazione dell'insieme delle figure professionali delle imprese del settore se non vuole risolversi solo in un aggravio degli adempimenti burocratici;
la nuova disciplina deve consentire di investire nella qualificazione delle imprese, in un'ottica di contrasto del lavoro nero e di tutela di una concorrenza basata sulla qualità delle prestazioni piuttosto che sul costo del lavoro o sul meccanismo del massimo ribasso nelle gare di appalto;
le caratteristiche fondamentali del settore delle costruzioni sono costituite dalla frantumazione, dalla polverizzazione dei luoghi di lavoro e dalla stagionalità dell'impiego che si combina con periodi di non lavoro, a volte coperti dagli strumenti di sostegno al reddito;
le relazioni industriali e contrattuali ed il relativo sistema degli enti bilaterali, da queste ultime generato, ha dovuto confrontarsi con queste peculiarità del «lavoro» edile ed è per questo che nel sistema delle tutele gestite pariteticamente è contenuto un principio di grande modernità: la tutela del lavoro non si realizza solo sul singolo posto di lavoro, ma nell'ambito del mercato del lavoro (settore e territorio);
al fine di aumentare l'occupabilità del lavoratore edile e la sua adattabilità alle opportunità di lavoro, il sistema contrattuale ha implementato con gli enti bilaterali, tutele che garantiscono il sostegno al lavoratore nel passaggio dal lavoro al non lavoro e da non lavoro al nuovo lavoro;
in questo senso, le politiche di governo del mercato del lavoro nel settore devono essere concepite come il susseguirsi di occasioni ricorrenti di qualificazione, aggiornamento e di opportunità programmate permanentemente lungo l'intero arco della vita lavorativa, finalizzando a tali percorsi le politiche di sostegno al reddito;
l'asse lungo il quale orientare il complesso delle azioni è rappresentato dall'investimento sul capitale umano, quindi, dal ruolo della formazione professionale intesa quale fattore sul capitale umano, quindi, dal ruolo della formazione professionale intesa quale fattore permanente di qualificazione del processo produttivo, condizione per la crescita professionale dei lavoratori addetti e per una competizione alta tra le imprese;
in questa ottica, il sistema formativo paritetico di settore (formazione d'ingresso, formazione continua, certificazione e collegamento con i percorsi professionali contrattualmente definiti) diventando parte integrante del ciclo dei servizi all'impiego, deve avere, quali interlocutori i soggetti titolari delle politiche attive del lavoro, sia nazionali che provinciali e regionali,

impegna il Governo

a definire, nell'ambito di una politica rivolta a riqualificare il settore delle costruzioni, politiche attive del lavoro che sappiano coniugare la formazione continua con forme adeguate di sostegno al reddito al fine di creare un circuito virtuoso tra lavoro, ammortizzatori sociali e percorsi professionali.
9/60-A/6.Piffari, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
le norme definite dal provvedimento al nostro esame, che disciplina l'attività di costruttore edile e le attività di completamento e finitura edilizia, ponendo il tema della riqualificazione professionale nel settore dell'edilizia deve costituire un primo passo verso la qualificazione dell'insieme delle figure professionali delle imprese del settore se non vuole risolversi solo in un aggravio degli adempimenti burocratici;
la nuova disciplina deve consentire di investire nella qualificazione delle imprese, in un'ottica di contrasto del lavoro nero e di tutela di una concorrenza basata sulla qualità delle prestazioni piuttosto che sul costo del lavoro o sul meccanismo del massimo ribasso nelle gare di appalto;
le caratteristiche fondamentali del settore delle costruzioni sono costituite dalla frantumazione, dalla polverizzazione dei luoghi di lavoro e dalla stagionalità dell'impiego che si combina con periodi di non lavoro, a volte coperti dagli strumenti di sostegno al reddito;
le relazioni industriali e contrattuali ed il relativo sistema degli enti bilaterali, da queste ultime generato, ha dovuto confrontarsi con queste peculiarità del «lavoro» edile ed è per questo che nel sistema delle tutele gestite pariteticamente è contenuto un principio di grande modernità: la tutela del lavoro non si realizza solo sul singolo posto di lavoro, ma nell'ambito del mercato del lavoro (settore e territorio);
al fine di aumentare l'occupabilità del lavoratore edile e la sua adattabilità alle opportunità di lavoro, il sistema contrattuale ha implementato con gli enti bilaterali, tutele che garantiscono il sostegno al lavoratore nel passaggio dal lavoro al non lavoro e da non lavoro al nuovo lavoro;
in questo senso, le politiche di governo del mercato del lavoro nel settore devono essere concepite come il susseguirsi di occasioni ricorrenti di qualificazione, aggiornamento e di opportunità programmate permanentemente lungo l'intero arco della vita lavorativa, finalizzando a tali percorsi le politiche di sostegno al reddito;
l'asse lungo il quale orientare il complesso delle azioni è rappresentato dall'investimento sul capitale umano, quindi, dal ruolo della formazione professionale intesa quale fattore sul capitale umano, quindi, dal ruolo della formazione professionale intesa quale fattore permanente di qualificazione del processo produttivo, condizione per la crescita professionale dei lavoratori addetti e per una competizione alta tra le imprese;
in questa ottica, il sistema formativo paritetico di settore (formazione d'ingresso, formazione continua, certificazione e collegamento con i percorsi professionali contrattualmente definiti) diventando parte integrante del ciclo dei servizi all'impiego, deve avere, quali interlocutori i soggetti titolari delle politiche attive del lavoro, sia nazionali che provinciali e regionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, nell'ambito di una politica rivolta a riqualificare il settore delle costruzioni, politiche attive del lavoro che sappiano coniugare la formazione continua con forme adeguate di sostegno al reddito al fine di creare un circuito virtuoso tra lavoro, ammortizzatori sociali e percorsi professionali.
9/60-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta).Piffari, Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento al nostro esame, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia deve essere dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 15,000 euro per la subsezione definita dalla lettera a) dell'articolo 2;
all'articolo 2 che definisce le attività ed i requisiti del costruttore si distinguono due categorie di attività edili prevedendo due subsezioni. Infatti, si prevedono:
a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
è necessario che i criteri e le metodologie per il calcolo del valore dell'attrezzatura di cui all'articolo 9 siano omogenei su tutto il territorio nazionale onde evitare differenze e discriminazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare un regolamento valido su scala nazionale per definire le modalità per il calcolo del valore della citata attrezzatura e per il suo periodico aggiornamento.
9/60-A/7.Favia.

La Camera,
premesso che:
secondo il Cresme, la quota di mercato abusivo rappresenta il 60 per cento del valore della produzione di tutto il settore delle costruzioni. Il 60 per cento del mercato totale è affidato agli abusivi. Il valore totale della produzione è pari a circa 200 miliardi di euro all'anno, 2 milioni di addetti pari all'8 per cento degli occupati di tutti i settori economici e pari al 28 per cento degli occupati nell'industria. Un settore quello delle costruzioni di vitale importanza per un Paese come il nostro. Ampio, frammentato e di difficile governabilità;
l'articolo 10 del provvedimento al nostro esame attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti:
a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;
c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;
d) comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione;
l'articolo 6 riguarda in particolare i requisiti morali del responsabile tecnico. Il responsabile tecnico non può esercitare l'attività qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:
a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni;
b) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
le Camere di commercio saranno dunque chiamate a sostenere una gravosa attività di controllo e di monitoraggio che richiederà un notevole impegno di risorse e di personale per non ridursi ad essere solo virtuale;
per alcune di queste verifiche come quelle concernenti, ad esempio, la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, si deve riuscire a creare una sinergia tra gli ispettorati del lavoro, le ASL ed i tribunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere tra le amministrazioni citate, anche tramite l'azione dei prefetti, la firma di Protocolli d'intesa per la più stretta cooperazione tra le medesime, anche con l'utilizzo e la messa in comune di banche dati al fine di rendere effettivo il controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.
9/60-A/8.Palomba.

La Camera,
premesso che:
il comparto delle costruzioni è un settore in crisi; secondo una recente indagine dell'ANCI nel 2009 si è assistito ad una riduzione della produzione del comparto pari al 6,8 per cento e, in particolare, meno 9,2 per cento per la nuova edilizia abitativa, meno 7,3 per cento per le opere pubbliche, meno 7 per cento per le costruzioni non residenziali private e meno 4 per cento per gli interventi di manutenzione delle abitazioni;
tutto ciò, considerando anche l'indotto, ha prodotto una diminuzione di ben 200 mila addetti. Questi sono i dati del 2009, ma negli anni 2010 e 2011 il trend non è certo migliorato;
la legge obiettivo è sostanzialmente ferma, in particolar modo al Mezzogiorno. Assistiamo a delibere CIPE che si susseguono sostanzialmente riprogrammando sempre gli stessi soldi. I finanziamenti però non si erogano, gli investimenti non avvengono, i cantieri non aprono, le opere non si realizzano;
il forte irrigidimento delle condizioni del Patto di stabilità interno determinato dalla vigorosa riduzione dei trasferimenti agli enti locali (regioni, province, comuni...) disposta con la Manovra d'estate 2010 (decreto-legge n. 78 del 2010), che si somma a quello già disposto con la Manovra d'estate 2008 (decreto-legge n. 112 del 2008), ha avuto effetti molto gravi su pagamenti ed investimenti in opere pubbliche dei comuni a partire dal 2011;
secondo l'ANCI, l'attività di investimento dei comuni soggetti a Patto di stabilità interno verrà ridimensionata nella seguente misura:
2011: riduzione di circa 3,3 miliardi di euro rispetto al 2010;
dal 2012: riduzione di circa 4,3 miliardi di euro rispetto al 2010;
i tagli dei trasferimenti e l'irrigidimento del Patto di stabilità interno si traducono infatti in una forte riduzione della spesa per investimenti dei comuni soggetti a Patto di stabilità interno che il centro studi dell'ANCI (IFEL) stima nella misura del 30 per cento;
la gravità della situazione ha indotto le organizzazioni datoriali ed i sindacati del settore ad indire lo scorso autunno, gli stati generali dell'edilizia, nella convinzione che nessuna ripresa economica è possibile, se non si investe nelle costruzioni, in funzione anticiclica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere tutte le iniziative volte a rilanciare gli investimenti pubblici nel settore delle costruzioni ed in particolare di prevedere il non inserimento di alcune spese di investimento degli enti locali nel computo delle spese ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.
9/60-A/9.Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il contrasto al caporalato rappresenta uno dei «capitoli» principali del tema più generale della lotta ad ogni forma di illegalità nel lavoro, nel mercato, nel territorio nel comparto delle costruzioni. Un tema, questo, che diviene prioritario proprio in un settore che, a causa degli effetti devastanti della crisi economica, sta rischiando di subire una mutazione genetica che potrebbe modificarne irrimediabilmente i connotati;
la crisi, infatti, sta acuendo alcune endemiche distorsioni del settore - irregolarità, presenza di economie criminali nella gestione del sistema degli appalti e crescita di imprese sospette, lavoro nero e caporalato - ed il rischio concreto è che queste distorsioni diventino «carattere dominante» nel Dna del tessuto economico del settore. In buona sintesi, le imprese sane rischiano di perdere la competizione e sparire mentre le imprese illegali si arricchiscono e si moltiplicano, fagocitando e spazzando via la concorrenza;
per questo, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno messo in campo una serie di iniziative che pongono con forza la centralità della lotta alla illegalità e alle economie criminali su tutto il territorio nazionale, denunciando il pericoloso processo che sta inquinando la struttura produttiva ed il sistema delle imprese in edilizia e mettendo in atto una serie di azioni che, con il coinvolgimento degli altri attori sociali e delle istituzioni locali, possano invertire la tendenza;
in molte regioni sono stati sottoscritti dei «protocolli» per la legalità che sono stati attivati tra le parti sociali e le istituzioni locali;
il Protocollo per la legalità ha l'obiettivo di preservare l'economia legale del territorio e difendere il settore degli appalti pubblici da infiltrazioni mafiose; al contempo, di continuare con forza un'opera di prevenzione e controllo in materia di sicurezza per i lavoratori nei cantieri. Uno strumento innovativo, che sancisce la nascita di un tavolo permanente di confronto tra le parti sociali;
ad esempio, il Protocollo firmato a La Spezia il 2 dicembre 2010 ha messo insieme gli attori, le stazioni appaltanti, e raccolto gli indirizzi del Ministero degli interni per contrastare le infiltrazioni nelle grandi opere pubbliche, integrando nuove normative e buone prassi. Il documento riguarda l'insieme degli appalti con importi superiori ad 1 milione di euro ed è diviso in due parti, sicurezza e legalità;
nei bandi e nelle gare di appalto saranno infatti inserite regole stringenti da rispettare per gli appaltatori, con tanto di sanzioni e penali. Nell'articolo 9, ad esempio, sono fissate alcune norme tassative: le ditte esecutrici dovranno fornire un registro informatico con i dati dell'azienda, informazioni sui mezzi impiegati e sul personale. Dovranno inoltre nominare un responsabile di cantiere che dovrà relazionare ogni settimana alle autorità sugli automezzi e il personale che avrà accesso ed in transito al cantiere, e sui materiali utilizzati;
si tratta di un segnale importante di contrasto alle infiltrazioni mafiose, un territorio del Nord che non sottovaluta il fenomeno e si attrezza al meglio. Infatti, non ci sono territori esenti e tutti si devono impegnare al massimo nel combattere la criminalità organizzata,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, anche attivando i prefetti, al fine di generalizzare su tutto il territorio nazionale la sottoscrizione di tali protocolli coinvolgendo gli enti territoriali, le strutture decentrate delle amministrazioni pubbliche competenti, le organizzazioni datoriali e sindacali.
9/60-A/10.Paladini.

La Camera,
premesso che:
le imprese del movimento terra e di preconfezionamento del calcestruzzo, che in gran parte hanno in disponibilità autocarri e/o autoarticolati di notevoli capacità di carico e portata, fino ad oggi possono esercitare tale attività liberamente senza alcun requisito professionale e di onorabilità;
questi settori del comparto delle costruzioni risultano quelli a più alta incidenza di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali;
molte di queste imprese, come confermato dalle recenti cronache giudiziarie, sono il grimaldello della penetrazione della 'ndrangheta negli appalti dell'edilizia, come sono state definite da alcune procure della Repubblica della Liguria e della Lombardia;
il provvedimento al nostro esame può rappresentare un'occasione per contribuire concretamente a ripristinare e tutelare la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro in questo importante comparto dell'economia nazionale;
all'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, concernente la definizione delle attività e dei requisiti, è prevista una definizione mirata a distinguere due categorie di attività consistenti, rispettivamente, nelle attività strutturali (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di ingegneria e del genio civile) e nei lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi;
tale articolo dà una definizione apparentemente semplificatoria delle varie attività presenti nel settore dell'edilizia e nella sua genericità non specifica se tra le attività a cui si applica il provvedimento rientrano il movimento terra ed il preconfezionamento del calcestruzzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare in seguito all'approvazione definitiva di questo provvedimento un atto al fine di identificare correttamente tali attività, tenendo conto della classificazione ATECO-ISTAT ed includendovi le attività di movimento terra e di preconfezionamento del calcestruzzo anche al fine di arginare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti dell'edilizia.
9/60-A/11.Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il settore delle costruzioni rappresenta uno dei settori con il più alto numero di incidenti sul lavoro;
in una settimana dal 18 al 24 marzo 2011 sono state 9 le vittime degli infortuni sul lavoro in gran parte a seguito di cadute dall'alto, una settimana particolarmente tragica:
il 18 marzo, un operaio romeno di 44 anni, è rimasto schiacciato nel crollo di un soffitto nella provincia di Como. A distanza di una settimana, le indagini hanno accertato che l'operaio è stato assunto dopo la morte ed il titolare della ditta è stato denunciato;
il 20 marzo nel torinese un operaio di 47 anni è morto schiacciato da un albero;
il 21 marzo, un lavoratore di 35 anni è stato travolto da una betoniera in un cantiere dell'autostrada Asti-Cuneo;
il 22 marzo tre vittime: a Cesena il 32enne titolare di una piccola ditta edile è morto a seguito di una caduta di nove metri, e sempre per caduta dall'alto a Bari è morto un operaio di 66 anni, mentre a Fermo un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato da un cumulo di terra;
ed ancora tre le vittime il 23 marzo, avvenute nella provincia di Novara, dove un operaio di 62 anni è caduto da un'impalcatura, a Torino, dove un operaio di 55 è morto, forse per un malore, a 60 metri d'altezza, all'interno della gru che stava manovrando, e a Ravenna, dove un operaio di 64 anni è morto dopo una settimana di agonia, a seguito delle ferite riportate in una caduta dall'alto;
la strada seguita finora per arginare il tragico fenomeno da parte del Governo è del tutto insufficiente se non sbagliata: le norme in materia di salute e sicurezza, i nuovi indirizzi dati ai servizi ispettivi, il tentativo di caricare di compiti impropri sulla certificazione gli organismi bilaterali e quello di alleggerire l'apparato ispettivo, per finire con la campagna di comunicazione (spot televisivi, inserzioni sui giornali, affissioni) avviata dal Ministero del lavoro con lo slogan «Sicurezza sul lavoro: la pretende chi si vuole bene» come se la responsabilità maggiore ricadesse sugli stessi lavoratori e non su chi usufruisce del loro lavoro e ne organizza le condizioni nelle quali sono costretti a svolgerlo;
la campagna pubblicitaria del Governo non è frutto del caso, ma di un'impostazione sbagliata che il Governo, però, pratica con coerenza. Il messaggio lanciato negli spot del Governo ai lavoratori tende a scaricare l'onere e la responsabilità della sicurezza dallo Stato ai soggetti sociali e dalle imprese ai lavoratori;
per questo il sindacato degli edili della Cgil ha avviato una contro-campagna informativa attraverso un manifesto che sulla falsa riga di quello governativo, ripete lo spot aggiungendo un «...Magari» e «La realtà è tutta un'altra cosa: ...quando il tuo datore di lavoro non rispetta le leggi ed il Governo lo permette riducendo regole e controlli!»;
il settore edile ha bisogno di interventi per ripristinare la regolarità del lavoro e la legalità. Se non si parte da qui non si riuscirà neanche a combattere il fenomeno che ancora impropriamente viene definito «morti bianche»;
non solo il settore ha attraversato una grande crisi e il Governo non ha fatto investimenti adeguati ma non sono state adottate neanche misure che aiuterebbero molto l'edilizia e la sicurezza sul lavoro e che non costerebbero nulla, tra queste soprattutto, la riforma del sistema degli appalti al ribasso, pratica che va a tutto svantaggio delle imprese sane, che rischiano di non vincere più una gara,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di riformare il sistema degli appalti escludendo le gare al massimo ribasso che tra le altre conseguenze inducono le imprese a risparmiare sulle spese per la sicurezza.
9/60-A/12.Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il settore delle costruzioni in Campania ha smarrito da tempo la sua funzione anticiclica, il suo essere volano e motore della ripresa, che nella più grande regione del Mezzogiorno appare lenta, inefficace, con scarsissimi recuperi d'investimenti per rilanciare lo sviluppo e la crescita, come riportato dall'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia;
nel 2010 il settore edile, nella sua filiera delle costruzioni, non ha mostrato alcun segnale di risveglio. I dati registrati dalle Casse edili delle cinque province della regione, danno l'esatta contezza di una crisi assai grave che, se non si attivano provvedimenti di contrasto e di controtendenza, rischia di diventare irreversibile con deleterie ricadute sociali, occupazionali, con risvolti sulla legalità;
nel solo biennio ottobre 2008/settembre 2010:
gli addetti al settore sono diminuiti del 18,94 per cento (in valore assoluto meno 16.321 lavoratori);
1701 imprese sono scomparse dal settore (-10,10 per cento) ed è verosimile che siano quelle aziende sostanzialmente sane che hanno affrontato correttamente la crisi, caratterizzata anche dai ritardi dei pagamenti e dalle difficoltà di accesso al credito e finite, non poche, nelle fauci dell'usura camorristica;
il monte salari meno 20,89 per cento, in valore assoluto 126.032.210 euro, il che significa meno assistenze ai lavoratori e quindi meno diritti contrattuali;
il salario medio annuo denunciato per addetto passa 7.030,28 a 6.877,78 euro su un monte ore lavorate e denunciate che scende da 70.234.942 a 52.717.090 ore con una variazione in negativo del 26,43 per cento, dal che si deduce che la crisi ha e fa guadagnare molto meno anche a chi ha la fortuna di mantenere il posto di lavoro;
nel 2009 le aziende dichiarate e attive nelle Camere di Commercio sono 59.879 mentre alle Casse edili sono 16.835 imprese denunciate, il che significa che il 71,88 per cento delle imprese opera in regime di evasione e d'irregolarità dagli obblighi contributivi, assicurativi ed erariali, anche ai fini della concessione del DURC per ben 129 mila lavoratori;
dal 2001 (report ISTAT) al 2009 (dati Casse edili) le dinamiche produttive, frutto di un sistema deregolativo, hanno accentuato la frammentazione dimensionale delle aziende, mantenendo una percentuale dell'82,40 per cento di aziende con meno di 5 dipendenti e dimezzando quelle da 20 a 49, da 50 a 99, oltre 100, con tutto quello che questo significa per gli investimenti in sicurezza e formazione;
infine il 2009 e il 2010 consegna un settore della cui platea lavorativa concentra nell'80,19 per cento figure professionali di primo e secondo livello, con appena il 14,97 per cento di specializzati, il che vuol dire che le aziende non investono in innovazione, formazione e qualificazione, si assiste ad un depauperamento professionale e si incentivano le esternalizzazioni in subappalto, noli, forniture e finto lavoro autonomo, e questo è un tema che riguarda anche il sistema d'impresa sempre meno qualificato e competitivo;
le ore di Cassa integrazione autorizzate sono state 4.423.000 con un forte incremento sul 2009;
tutto ciò non è ineluttabile, ci sono le condizioni di una ripresa, di una crescita che possa coniugarsi con la qualità, la regolarità e la legalità, attivando i controlli e l'azione dell'attività ispettiva, preventiva, investigativa e repressiva degli enti preposti;
per la regione Campania, la delibera CIPE del 2001, l'Accordo Stato-regione e la delibera CIPE sull'edilizia scolastica e il risanamento urbano e abitativo, si sono impegnati 13 miliardi e 387 milioni di euro, di questi 3 miliardi e 240 milioni sono già attribuiti e immediatamente cantierabili, per opere infrastrutturali e di manutenzione;
siamo appena al 26,88 per cento delle risorse disponibili e quindi ben lontani dal 40 per cento promesso dal Governo, ma è anche vero che se la regione si attivasse in tal senso si potrebbero creare poco più di 5 milioni di giornate lavorative con un saldo di poco meno di 20 mila addetti da impegnare in attività dai 5 ai 7 anni di lavoro,

impegna il Governo

a rendere disponibili per la regione Campania tutte le risorse promesse ed a consentire con gli opportuni provvedimenti il celere pagamento dei crediti alle imprese del settore da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo per le aree del Paese in maggiore difficoltà economica a partire dal Mezzogiorno.
9/60-A/13.Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

La Camera,
preso atto che all'articolo 8 secondo comma della proposta di legge in discussione si attribuisce priorità - nella organizzazione dei corsi di formazione - «Agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori...» tenuto conto che nel settore vi sono decine di migliaia di piccole imprese legate al mondo artigiano che a livello nazionale e provinciale hanno propri validi e riconosciuti enti di formazione,

impegna il Governo

a considerare «enti prioritari» per la citata formazione anche gli organismi organizzati e rappresentanti gli enti bilaterali e i centri di formazione costituiti dalle associazioni datoriali firmatarie dei contratti di categoria.
9/60-A/14.Zacchera.

La Camera,
preso atto che all'articolo 8 secondo comma della proposta di legge in discussione si attribuisce priorità - nella organizzazione dei corsi di formazione - «Agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori...» tenuto conto che nel settore vi sono decine di migliaia di piccole imprese legate al mondo artigiano che a livello nazionale e provinciale hanno propri validi e riconosciuti enti di formazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare «enti prioritari» per la citata formazione anche gli organismi organizzati e rappresentanti gli enti bilaterali e i centri di formazione costituiti dalle associazioni datoriali firmatarie dei contratti di categoria.
9/60-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta). Zacchera.

La Camera,
premesso che:
la professione del geometra ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale, così disciplinata dal codice civile e dal regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo istituito presso ogni collegio provinciale o circondariale;
nello svolgere la propria attività il geometra deve attenersi alla massima scrupolosità utilizzando conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati e atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell'incarico;
durante l'espletamento della propria attività il geometra deve adottare una condotta legata alla piena osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, - così come espressamente previsto dal codice deontologico professionale - ed esercitare l'attività professionale adottando un comportamento che segua i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti,

impegna il Governo

a eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, in maniera tale da assicurare la più ampia integrazione possibile nell'ordinamento nazionale delle disposizioni e dei principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, e garantendo così il rispetto degli orientamenti espressi nella risoluzione del Parlamento europeo n. 2137 del 12 ottobre 2006, in materia di rimozione degli ostacoli alla concorrenza nel mercato dei servizi professionali.
9/60-A/15.Gioacchino Alfano, Pini.

La Camera,
premesso che:
la professione del geometra ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale, così disciplinata dal codice civile e dal regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo istituito presso ogni collegio provinciale o circondariale;
nello svolgere la propria attività il geometra deve attenersi alla massima scrupolosità utilizzando conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati e atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell'incarico;
durante l'espletamento della propria attività il geometra deve adottare una condotta legata alla piena osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, - così come espressamente previsto dal codice deontologico professionale - ed esercitare l'attività professionale adottando un comportamento che segua i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, in maniera tale da assicurare la più ampia integrazione possibile nell'ordinamento nazionale delle disposizioni e dei principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, e garantendo così il rispetto degli orientamenti espressi nella risoluzione del Parlamento europeo n. 2137 del 12 ottobre 2006, in materia di rimozione degli ostacoli alla concorrenza nel mercato dei servizi professionali.
9/60-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta).Gioacchino Alfano, Pini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento in esame, prevede che al momento dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia, l'impresa edile deve dimostrare il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria per poter svolgere l'attività edile;
riteniamo che sia altrettanto importante prevedere l'obbligatorietà di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni verso terzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che prima del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato, il soggetto interessato debba stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni verso terzi.
9/60-A/16.Cimadoro, Piffari, Borghesi.